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Tag Archivio per: regime OSS forfettario

Guide Fatturazione Elettronica

Fatturare all’Estero in Regime Forfettario 2026: UE, Extra-UE, OSS e Reverse Charge

regime forfettario partita iva

Sempre più freelance, consulenti digitali, sviluppatori e professionisti in regime forfettario lavorano con clienti esteri: aziende UE, startup americane, marketplace britannici, clienti privati che acquistano corsi online. La domanda ricorrente è semplice: si può fatturare all’estero in regime forfettario? La risposta è sì, ma le regole cambiano in base al cliente (azienda o privato) e al Paese (UE o extra-UE). Ogni scenario richiede una specifica gestione di IVA, dichiarazioni e adempimenti.

In questa guida completa 2026 analizziamo i 4 scenari possibili, gli adempimenti VIES, il regime OSS per i servizi digitali, il funzionamento del reverse charge, l’esonero dall’esterometro per i forfettari, gli strumenti di pagamento internazionali (Wise, PayPal, Stripe), il quadro RW per il monitoraggio dei conti esteri, oltre a esempi pratici di fatture compilate. Una guida pensata per chi vuole espandere il proprio business oltre i confini italiani senza errori.

In sintesi: il forfettario può fatturare clienti esteri senza addebitare IVA italiana nella maggior parte dei casi. Per i clienti UE B2B serve l’iscrizione al VIES e si applica il reverse charge. Per i clienti UE B2C contano la soglia di 10.000€ e il regime OSS. Per gli extra-UE l’operazione è fuori campo IVA. I forfettari sono esonerati dall’esterometro dal 2024.

Indice dei contenuti

  1. Fatturare all’estero in regime forfettario: si può?
  2. I 4 scenari di fatturazione estera
  3. Scenario 1: Cliente UE B2B (azienda con P.IVA)
  4. Scenario 2: Cliente UE B2C (privato consumatore)
  5. Scenario 3: Cliente extra-UE B2B
  6. Scenario 4: Cliente extra-UE B2C
  7. VIES: come iscriversi e perché serve
  8. Esterometro 2026: forfettari esonerati
  9. Strumenti di pagamento internazionali
  10. Gestione del cambio valuta
  11. Tassazione redditi esteri nel forfettario
  12. Quadro RW: monitoraggio conti esteri
  13. Esempi pratici di fatture estere
  14. Domande frequenti

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Fatturare all’estero in regime forfettario: si può?

Sì, il regime forfettario (Legge 190/2014) consente pienamente di emettere fatture verso clienti esteri, sia all’interno dell’Unione Europea sia fuori UE. Non esistono limiti specifici al fatturato estero: l’unico limite generale resta la soglia di 85.000 euro di ricavi annui complessivi (italiani + esteri sommati) per restare nel regime agevolato.

La particolarità riguarda l’IVA: il forfettario non addebita IVA in fattura ai clienti italiani (art. 1 c. 58 L. 190/2014) e, per le operazioni estere, generalmente continua a non addebitarla. Cambiano però le diciture obbligatorie, gli obblighi di registrazione e gli adempimenti dichiarativi a seconda del tipo di cliente e della sua localizzazione. Capire quale scenario applicare alla propria fattura è il punto di partenza per non commettere errori e per non incorrere in sanzioni dell’Agenzia delle Entrate.

I 4 scenari di fatturazione estera

Per stabilire come compilare una fattura estera in regime forfettario occorre rispondere a due domande:

  • Il cliente è un’azienda (B2B) o un privato consumatore (B2C)?
  • Il cliente ha sede in un Paese UE o extra-UE?

Combinando le due variabili otteniamo 4 scenari, ognuno con regole IVA, diciture e adempimenti diversi:

ScenarioClienteTrattamento IVAAdempimento principale
1UE B2B (azienda)Reverse charge (no IVA)VIES obbligatorio
2UE B2C (privato)IVA italiana o OSSSoglia 10.000€ e OSS
3Extra-UE B2B (azienda)Fuori campo IVA art. 7-terNessuno (no esterometro)
4Extra-UE B2C (privato)Dipende dal servizioVariabile

Scenario 1: Cliente UE B2B (azienda con P.IVA)

È il caso più comune per i freelance digitali italiani: un’agenzia tedesca, una software house olandese, una startup francese acquistano servizi di consulenza, sviluppo, design o marketing. Il cliente è un soggetto passivo IVA in un Paese UE, dotato di partita IVA comunitaria.

Reverse charge: l’inversione contabile

Per i servizi B2B intra-UE si applica l’art. 7-ter DPR 633/1972: la prestazione si considera effettuata nel Paese del committente (Germania, Francia, ecc.). Il forfettario emette la fattura senza addebitare IVA italiana, e il cliente UE assolve l’imposta nel proprio Paese tramite il meccanismo del reverse charge (inversione contabile).

Diciture obbligatorie

Una fattura B2B intra-UE emessa da un forfettario deve riportare due diciture distinte:

  • Dicitura forfettario: “Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 – Regime forfettario”
  • Dicitura reverse charge: “Operazione non soggetta a IVA – Reverse charge ex art. 7-ter DPR 633/1972”

Iscrizione al VIES: obbligatoria

Per emettere fatture intracomunitarie B2B occorre essere iscritti al VIES (VAT Information Exchange System), il sistema europeo che identifica i soggetti passivi IVA abilitati alle operazioni transfrontaliere. L’iscrizione si fa con il modulo AA9/12 (per le persone fisiche) presso l’Agenzia delle Entrate, oppure online tramite Fisconline/Entratel. È possibile richiederla anche al momento dell’apertura della partita IVA.

Attenzione: emettere fatture intra-UE B2B senza essere iscritti al VIES espone a sanzioni e fa considerare l’operazione come interna (con obbligo di IVA italiana). Verificare sempre la P.IVA del cliente sul portale ufficiale vies.europa.eu prima di emettere la fattura.

Codice destinatario per cliente UE

Per la fattura elettronica verso un cliente UE va indicato un codice destinatario convenzionale di 7 caratteri “X” (XXXXXXX). Lo SDI (Sistema di Interscambio) gestisce così le fatture intracomunitarie, distinguendole da quelle interne. Il file XML va comunque trasmesso allo SDI: dal 2024 il forfettario è obbligato alla fatturazione elettronica anche verso clienti esteri.

Modello Intrastat: esonero per i forfettari

I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla presentazione del modello Intrastat per le prestazioni di servizi rese a soggetti UE. L’esonero deriva dal fatto che il forfettario non applica IVA e non ha obbligo di liquidazione periodica. Tuttavia, le operazioni intra-UE concorrono al limite di 85.000 euro annui per la permanenza nel regime.

Scenario 2: Cliente UE B2C (privato consumatore)

Quando il cliente è un consumatore finale residente in un altro Paese UE (un privato tedesco che compra un corso online, un cittadino francese che acquista un e-book), le regole cambiano profondamente rispetto al B2B. Bisogna distinguere tra servizi tradizionali e servizi digitali/elettronici.

Servizi tradizionali B2C

Per le prestazioni “tradizionali” (consulenze in presenza, prestazioni rese in loco, servizi alla persona) si applica generalmente l’art. 7-ter DPR 633/1972 che, per i servizi B2C, considera l’operazione effettuata nel Paese del prestatore. Il forfettario emette quindi una fattura ordinaria senza IVA, applicando solo la dicitura del regime forfettario (art. 1 c. 58 L. 190/2014). Esistono però eccezioni per servizi specifici (immobiliari, trasporti, ristorazione) regolati da norme speciali.

Servizi digitali ed elettronici (TBE/MOSS-OSS)

Per i servizi TBE (Telecommunications, Broadcasting, Electronic services) la regola è diversa: software scaricabili, e-book, corsi online registrati, app, hosting, streaming, accessi a piattaforme digitali. Questi servizi sono regolati dall’art. 7-octies DPR 633/1972: l’operazione si considera effettuata nel Paese del consumatore.

Per evitare a ogni venditore di doversi registrare in ognuno dei 27 Paesi UE, l’Unione Europea ha istituito il regime OSS (One Stop Shop), evoluzione del precedente MOSS. Con OSS si versa l’IVA del Paese del cliente attraverso un unico portale italiano (Agenzia delle Entrate), che ridistribuisce l’imposta agli Stati membri.

Soglia di 10.000 euro: il bivio

La soglia di 10.000 euro annui di vendite UE B2C complessive determina due strade:

  • Sotto i 10.000€ annui: il forfettario applica le regole italiane. Per i servizi digitali può fatturare con IVA italiana (anche se in forfettario non si addebita), oppure aderire facoltativamente all’OSS.
  • Sopra i 10.000€ annui: registrazione OSS obbligatoria. L’IVA va versata nei Paesi dei consumatori finali tramite l’unico portale OSS italiano.

Forfettari e OSS: i contribuenti in regime forfettario possono aderire al regime OSS pur restando nel regime agevolato. In questo specifico caso, e solo per le vendite estere B2C OSS, sono tenuti ad applicare e versare l’IVA del Paese del cliente. Il regime forfettario resta valido per la tassazione del reddito (5% o 15%).

Scenario 3: Cliente extra-UE B2B (USA, UK, Svizzera)

Quando il cliente è un’azienda con sede fuori dall’Unione Europea (USA, Regno Unito post-Brexit, Svizzera, Canada, Australia, Emirati Arabi, Singapore, ecc.) la fatturazione è più semplice. L’operazione è considerata fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972: la prestazione si considera effettuata nel Paese del committente, fuori dal perimetro IVA italiano.

Come si compila la fattura

La fattura per un cliente extra-UE B2B in regime forfettario riporta:

  • Nessuna IVA in fattura
  • Dicitura art. 7-ter: “Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972”
  • Dicitura forfettario: “Operazione senza applicazione dell’IVA – Regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014”
  • Codice destinatario “XXXXXXX” per la trasmissione SDI
  • Tax ID/EIN del cliente USA (o equivalente per altro Paese) nel campo del codice fiscale

Niente VIES, niente esterometro

Per le operazioni con clienti extra-UE non serve l’iscrizione al VIES (è richiesta solo per le operazioni intra-UE). Inoltre, il forfettario è esonerato dall’esterometro (vedi sezione dedicata). L’unica trasmissione obbligatoria è quella elettronica via SDI, attiva dal 2024 per tutti i forfettari, anche per le operazioni con l’estero.

Scenario 4: Cliente extra-UE B2C (privato consumatore)

Quando un consumatore finale extra-UE acquista un servizio da un forfettario italiano (un cittadino americano che compra un corso online, un australiano che acquista una consulenza in videocall) la regola cambia in base alla natura del servizio.

Servizi tradizionali

Per i servizi B2C “tradizionali” (consulenza, formazione individuale, prestazioni intellettuali) prestati a privati extra-UE si applica generalmente la regola del Paese del prestatore (art. 7-ter): la fattura riporta la sola dicitura del regime forfettario, senza IVA italiana.

Servizi digitali

Per i servizi digitali/elettronici verso privati extra-UE si applica l’art. 7-octies DPR 633/1972: l’operazione è fuori campo IVA in Italia perché il consumo avviene fuori UE. Non si applica il regime OSS (limitato all’UE) e non è dovuta IVA italiana. Va inserita la dicitura: “Operazione non soggetta a IVA art. 7-octies DPR 633/1972”.

Casistiche specifiche: alcune categorie di servizi (immobiliari, trasporti, ristorazione, fiere) hanno regole speciali a prescindere dal Paese del cliente. In caso di dubbio è sempre consigliato un confronto con il proprio CAF o un commercialista, soprattutto per attività ricorrenti o di importo rilevante.

VIES: come iscriversi e perché serve

Il VIES (VAT Information Exchange System) è il sistema europeo che identifica i soggetti passivi IVA autorizzati alle operazioni intracomunitarie. Senza iscrizione, una partita IVA italiana viene considerata “interna” e non può effettuare operazioni intra-UE in reverse charge.

Quando è obbligatorio

  • Cessioni di beni o prestazioni di servizi a soggetti passivi UE (B2B intra-UE)
  • Acquisti di beni o servizi da soggetti passivi UE (per applicare il reverse charge sugli acquisti)

Come iscriversi

  1. In sede di apertura della partita IVA: spuntare la casella “Operazioni intracomunitarie” nel modello AA9/12 (persone fisiche) o AA7/10 (società)
  2. Successivamente: presentare il modello AA9/12 di variazione all’Agenzia delle Entrate, anche online via Fisconline/Entratel
  3. Tempi: l’iscrizione è generalmente immediata e visibile sul portale VIES entro pochi giorni lavorativi

Verifica della P.IVA del cliente

Prima di emettere una fattura intra-UE B2B occorre sempre verificare la partita IVA del cliente sul portale ufficiale vies.europa.eu. Una P.IVA non valida o non iscritta al VIES rende l’operazione interna, con obbligo di applicare IVA italiana e responsabilità del prestatore. Conviene salvare lo screenshot della verifica come prova in caso di controllo.

Esterometro 2026: forfettari esonerati

L’esterometro è la comunicazione delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle Entrate. Dal 2022 viene assolto trasmettendo allo SDI i file XML delle fatture verso/da soggetti esteri. Per i contribuenti in regime forfettario, dal 2024 è prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni con l’estero.

Cosa è cambiato

Per i forfettari l’adempimento si concretizza nella trasmissione del file XML allo SDI con il codice destinatario “XXXXXXX” (per UE) o il codice estero del cliente, entro i termini ordinari. Non c’è più una comunicazione separata: è il flusso SDI a fungere da esterometro. Le sanzioni per omessa o tardiva trasmissione restano applicabili (2€ per fattura, fino a 400€ mensili).

Strumenti di pagamento internazionali

Lavorare con clienti esteri significa scegliere strumenti di incasso adatti, sicuri ed economici. Le principali alternative al bonifico tradizionale sono:

Bonifico SEPA

Per i pagamenti dall’area SEPA (UE + alcuni Paesi limitrofi) il bonifico bancario tradizionale resta la soluzione più semplice. Costi bassi, tempi 1-2 giorni lavorativi, nessuna commissione di cambio per pagamenti in euro. È la scelta consigliata per clienti UE in eurozona.

Wise (ex TransferWise)

Wise è la piattaforma di riferimento per professionisti con clienti internazionali. Offre conti multi-valuta (USD, GBP, EUR, AUD, CAD), IBAN locali in più Paesi, cambio valuta a costo reale (mid-market) e commissioni trasparenti. Ideale per ricevere pagamenti da USA, UK, Svizzera. Le movimentazioni vanno comunque dichiarate nel quadro RW se i saldi superano i limiti.

PayPal Business

Strumento storico per pagamenti internazionali, soprattutto B2C e per piccole somme. Costi più alti rispetto a Wise (commissioni di ricezione e cambio), ma riconoscibilità globale e protezione del venditore. Tutti gli incassi vanno comunque fatturati e dichiarati come ricavi forfettari.

Stripe

Soluzione professionale per chi vende servizi digitali, abbonamenti SaaS o e-commerce. Permette di accettare carte di credito da clienti di tutto il mondo, integrazione con software di fatturazione, gestione automatica delle ricorrenze. Commissioni standard: 1,5% + 0,25€ per carte UE, 3,25% + 0,25€ per carte extra-UE.

Revolut Business

Conto multi-valuta business con IBAN locali, cambio competitivo, integrazione contabile e API. Sempre più diffuso tra freelance e PMI italiane con esposizione estera. Anche in questo caso, attenzione al quadro RW per i saldi sui conti detenuti all’estero.

Gestione del cambio valuta

Quando il cliente paga in valuta diversa dall’euro (USD, GBP, CHF) si pongono due questioni: in che valuta emettere la fattura e come contabilizzare il cambio.

  • Valuta della fattura: è possibile emettere fattura sia in euro sia in valuta estera. Se in valuta estera, va indicato il tasso di cambio applicato e l’importo equivalente in euro alla data di emissione.
  • Cambio di riferimento: si utilizza il tasso BCE (Banca Centrale Europea) del giorno di effettuazione dell’operazione, oppure quello del giorno di emissione della fattura. Per il forfettario è prassi consolidata l’uso del cambio BCE.
  • Differenze di cambio: nel forfettario non si distingue tra ricavo nominale e differenze di cambio; conta il corrispettivo effettivamente incassato in euro.

Tassazione redditi esteri nel forfettario

Una domanda frequente: il reddito prodotto fatturando all’estero ha una tassazione diversa? No. I corrispettivi incassati da clienti esteri concorrono al fatturato del forfettario esattamente come quelli italiani:

  • Si applica il coefficiente di redditività previsto per il proprio codice ATECO (es. 78% per le professioni)
  • Sul reddito imponibile si versa l’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni (regime start-up) o del 15% a regime
  • I ricavi esteri concorrono al limite di 85.000 euro annui per restare nel regime
  • Sopra i 100.000€ in corso d’anno si esce immediatamente dal regime

Esempio: un consulente forfettario incassa 30.000€ dall’Italia e 25.000€ (in equivalente euro) da clienti USA e Germania. Totale: 55.000€. Coefficiente 78%: reddito 42.900€. Imposta sostitutiva 15%: 6.435€. Nessuna distinzione tra reddito italiano ed estero ai fini fiscali.

Quadro RW: monitoraggio dei conti esteri

Chi incassa pagamenti su conti esteri (Wise, Revolut, PayPal collegato a IBAN estero, conti bancari fuori Italia) deve compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per il monitoraggio fiscale delle attività estere. Questo obbligo riguarda anche i forfettari: l’esonero IVA non incide sul monitoraggio.

Quando si compila il quadro RW

  • Conti correnti esteri con giacenza media superiore a 5.000€ o saldo a fine anno superiore a 15.000€
  • Conti Wise/Revolut/PayPal con IBAN non italiano: si valutano caso per caso. Wise e Revolut Business hanno spesso IBAN UE (Belgio, Lituania): obbligano al quadro RW
  • Crypto-asset detenuti su exchange esteri (regole specifiche)
  • Investimenti finanziari all’estero (azioni, obbligazioni, ETF)

IVAFE e IVIE

Sui conti esteri si applica anche l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero), pari a 34,20€ annui per ogni conto detenuto da persona fisica. Sugli immobili esteri si applica l’IVIE. Anche queste imposte vanno liquidate in dichiarazione.

Sanzioni quadro RW omesso: da 3% a 15% degli importi non dichiarati (raddoppiate per Paesi black list). Una sanzione minima fissa di 250€ si applica per ogni anno omesso. Considerato l’utilizzo crescente di Wise e Revolut, è cruciale verificare con il proprio CAF se i propri conti sono soggetti al monitoraggio.

Esempi pratici di fatture estere

Esempio 1: Fattura UE B2B (cliente tedesco)

Fattura n. 12/2026 del 10/04/2026

Cedente/Prestatore:
Mario Rossi – Consulente IT
Via Roma 10, 33100 Udine – Italia
P.IVA IT01234567890 (iscritto VIES)

Cessionario/Committente:
Müller GmbH
Hauptstraße 5, 10115 Berlin – Germania
USt-IdNr. DE123456789 (verificata VIES)

Codice destinatario: XXXXXXX

Descrizione: Consulenza sviluppo software marzo 2026
Imponibile: 3.500,00€
IVA: 0,00€
Totale fattura: 3.500,00€

Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014 – Regime forfettario.
Operazione non soggetta a IVA – Reverse charge ex art. 7-ter DPR 633/1972.

Esempio 2: Fattura extra-UE B2B (cliente USA)

Fattura n. 13/2026 del 12/04/2026

Cedente/Prestatore:
Mario Rossi – Consulente IT
Via Roma 10, 33100 Udine – Italia
P.IVA IT01234567890

Cessionario/Committente:
Acme Corp Inc.
500 Tech Avenue, San Francisco CA 94105 – USA
EIN: 12-3456789

Codice destinatario: XXXXXXX

Descrizione: Web design project – April 2026
Imponibile: USD 4.500,00 (cambio BCE 1,08 = 4.166,67€)
IVA: 0,00€
Totale fattura: USD 4.500,00 / 4.166,67€

Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014 – Regime forfettario.
Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972.

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Domande frequenti sulla fatturazione estera in forfettario

Posso fatturare a un cliente USA in regime forfettario?

Sì. La fattura è fuori campo IVA art. 7-ter DPR 633/1972 e va emessa senza addebitare IVA, riportando le diciture del regime forfettario e dell’art. 7-ter. Non è richiesta l’iscrizione al VIES (necessaria solo per UE) e non c’è obbligo di esterometro separato: il file XML viene trasmesso allo SDI con codice destinatario XXXXXXX.

Devo iscrivermi al VIES anche se fatturo solo agli USA?

No. Il VIES è obbligatorio solo per le operazioni con soggetti passivi UE (B2B intra-UE). Se i tuoi clienti sono solo extra-UE (USA, UK post-Brexit, Svizzera, Australia, ecc.) non devi iscriverti al VIES. L’iscrizione diventa necessaria al primo cliente UE B2B.

Cosa succede se emetto fattura intra-UE senza VIES?

L’operazione viene riqualificata come interna: dovresti applicare IVA italiana. Per i forfettari, che non addebitano IVA, l’errore comporta la perdita della “non imponibilità” e possibili sanzioni amministrative. È fondamentale iscriversi al VIES prima di emettere la prima fattura UE B2B.

Il fatturato estero conta per il limite di 85.000 euro del forfettario?

Sì. I corrispettivi esteri (UE ed extra-UE) si sommano a quelli italiani per il calcolo del limite annuo di 85.000€ per la permanenza nel regime e dei 100.000€ per l’uscita immediata. La conversione in euro avviene al cambio BCE del giorno di effettuazione dell’operazione.

Devo aderire al regime OSS se vendo corsi online a privati UE?

Solo se superi i 10.000€ annui di vendite UE B2C complessive (tutti i Paesi sommati). Sotto soglia puoi applicare le regole italiane; sopra è obbligatoria la registrazione al portale OSS dell’Agenzia delle Entrate. L’adesione facoltativa è sempre possibile, anche sotto soglia, e talvolta conviene per semplicità gestionale.

I conti Wise e Revolut vanno dichiarati nel quadro RW?

Generalmente sì, perché Wise e Revolut Business operano con IBAN esteri (Belgio, Lituania, ecc.). Vanno indicati nel quadro RW per il monitoraggio fiscale e si applica l’IVAFE di 34,20€ annui. La giacenza media e il saldo a fine anno determinano l’eventuale superamento delle soglie minime di esonero.

Posso emettere fattura in dollari a un cliente USA?

Sì. La fattura può essere emessa in valuta estera, indicando il tasso di cambio applicato (cambio BCE del giorno) e l’equivalente in euro. La contabilità del forfettario va comunque tenuta in euro, e l’incasso effettivo (al cambio del giorno di accredito) determina il ricavo da computare nel limite di 85.000€.

I forfettari sono ancora obbligati all’esterometro?

Dal 2024 l’esterometro non è più una comunicazione separata: l’obbligo è assolto attraverso la trasmissione delle fatture estere allo SDI in formato XML, con codice destinatario “XXXXXXX”. I forfettari, divenuti obbligati alla fatturazione elettronica, rispettano l’adempimento semplicemente emettendo la fattura via SDI.

Posso fatturare a un cliente UK dopo la Brexit?

Sì. Dopo la Brexit il Regno Unito è considerato Paese extra-UE: si applicano le regole dello scenario 3 (B2B) o 4 (B2C). Fattura fuori campo IVA art. 7-ter, nessuna iscrizione VIES necessaria per i clienti UK, codice destinatario XXXXXXX per la trasmissione SDI.

Come gestisco le commissioni di Stripe o PayPal in fattura?

Le commissioni trattenute dalle piattaforme sono costi: nel forfettario non sono deducibili analiticamente (si applica il coefficiente di redditività), ma vanno comunque registrate. Il ricavo da fatturare è l’importo lordo concordato col cliente, non il netto accreditato. Le ricevute Stripe/PayPal sono utili come prova in caso di controllo.

Conclusione: l’estero è un’opportunità (gestita bene)

Fatturare all’estero in regime forfettario è non solo possibile, ma spesso vantaggioso: nessuna IVA da addebitare nella maggior parte degli scenari, accesso a mercati B2B più ricchi, possibilità di lavorare con startup e aziende internazionali. Le regole però cambiano in base al Paese e al cliente, e gli errori più comuni (VIES dimenticato, OSS non attivato, quadro RW omesso) possono costare caro in termini di sanzioni.

Una corretta gestione passa da quattro pilastri: iscrizione VIES per i clienti UE B2B, regime OSS per i servizi digitali B2C, fatturazione elettronica via SDI per ogni operazione (anche estera) e quadro RW per i conti detenuti all’estero. Se hai dubbi sulla tua specifica situazione, il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna passo dopo passo, dalla pianificazione delle prime fatture alla dichiarazione dei redditi annuale.

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Giugno 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-04 08:00:002026-05-24 09:37:02Fatturare all’Estero in Regime Forfettario 2026: UE, Extra-UE, OSS e Reverse Charge
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regime forfettario partita iva

L’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026 è uno dei temi più cercati e meno chiari da chi gestisce una partita IVA agevolata, soprattutto nei momenti delicati di passaggio da o verso il regime ordinario. La domanda è ricorrente: il forfettario, che non addebita IVA in fattura, deve preoccuparsi dell’esigibilità? E cosa succede in casi particolari come reverse charge, acquisti intracomunitari, importazioni o superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro?

In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo il concetto di esigibilità immediata e differita, la regola generale per il forfettario (esonero da addebito IVA ex art. 1 comma 58 della Legge 190/2014), tutti i casi particolari in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA, e cosa accade quando si esce dal regime agevolato. Con esempi pratici, calcoli e una sezione FAQ finale.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica
  2. Emissione fattura vs esigibilità: la differenza
  3. Esigibilità immediata: la regola generale
  4. Esigibilità differita e IVA per cassa
  5. Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale
  6. Casi particolari di IVA per i forfettari
  7. Reverse charge interno: come si comporta il forfettario
  8. Acquisti intracomunitari e prestazioni UE
  9. Importazioni extra-UE: IVA in dogana
  10. Vendite a privati UE: regime OSS
  11. Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro
  12. Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita
  13. Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti
  14. Esempi pratici con calcoli
  15. FAQ – Domande frequenti

Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica

L’esigibilità IVA è il momento in cui l’imposta sul valore aggiunto diventa “dovuta” all’erario. È il punto temporale preciso in cui sorge il debito IVA del cedente/prestatore verso lo Stato e, contemporaneamente, il diritto alla detrazione per il cessionario/committente. La disciplina è contenuta nell’art. 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), modificato più volte negli ultimi quindici anni.

Capire l’esigibilità è fondamentale perché determina:

  • Quando l’IVA va versata all’Agenzia delle Entrate (con F24)
  • In quale liquidazione periodica (mensile o trimestrale) far confluire l’operazione
  • Quando il cliente può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti
  • Quale anno fiscale “vede” l’operazione ai fini della dichiarazione IVA

Esistono due grandi famiglie di esigibilità: esigibilità immediata (la regola generale) ed esigibilità differita (l’eccezione, legata all’incasso). Una terza categoria, l’esigibilità “split payment” verso la PA, è rilevante solo per chi fattura alla Pubblica Amministrazione e i forfettari ne sono esclusi.

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Emissione fattura vs esigibilità: la differenza

Molti contribuenti, anche esperti, confondono il momento di emissione della fattura con il momento di esigibilità dell’IVA. Sono due concetti distinti, anche se nella maggior parte dei casi coincidono.

Il momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72) è:

  • Beni mobili: consegna o spedizione
  • Beni immobili: stipula del contratto/atto
  • Prestazioni di servizi: pagamento del corrispettivo

La fattura deve essere emessa (in formato elettronico via SDI dal 2024 per quasi tutti, forfettari inclusi) entro 12 giorni dall’effettuazione per le fatture immediate, oppure entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite. L’esigibilità IVA coincide, di regola, con il momento di effettuazione dell’operazione, non con la data di emissione della fattura.

Esempio: se consegno una merce il 28 maggio 2026 e fatturo l’8 giugno 2026, l’IVA è esigibile a maggio 2026, non a giugno. Per i forfettari, come vedremo, questa distinzione è in gran parte irrilevante perché non addebitano IVA, ma diventa cruciale in caso di reverse charge o uscita dal regime.

Esigibilità immediata: la regola generale

L’esigibilità immediata è il regime ordinario applicato alla stragrande maggioranza delle operazioni IVA in Italia. Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento stesso in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia pagato o meno.

In pratica, il fornitore in regime ordinario:

  1. Emette fattura con IVA (per esempio 22%)
  2. Inserisce l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione
  3. Versa l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo (mensili) o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (trimestrali)
  4. Lo deve fare anche se il cliente non ha ancora pagato

Questo crea il classico problema di finanza d’impresa: anticipare al fisco un’IVA che non è ancora stata incassata dal cliente. Per mitigare il problema, il legislatore ha introdotto due eccezioni: l’esigibilità differita per le fatture verso enti pubblici e il regime di IVA per cassa (cash accounting).

Esigibilità differita e IVA per cassa

L’esigibilità differita sposta il momento di versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. È il principio di “cassa” applicato all’IVA. In Italia, esistono due forme principali:

Esigibilità differita “automatica” (art. 6 c. 5 DPR 633/72)

Si applica obbligatoriamente alle cessioni e prestazioni effettuate verso enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, ASL, Università, ecc.). L’IVA diventa esigibile al pagamento, non all’emissione della fattura. Tuttavia, dal 2015 lo “split payment” ha sostituito in larga parte questa disciplina per la PA. I forfettari, comunque, non addebitano IVA neanche verso la PA, quindi la questione li riguarda marginalmente.

IVA per cassa – Cash accounting (art. 32-bis DL 83/2012)

Introdotto dal Decreto Crescita 2012, il regime di IVA per cassa consente di posticipare:

  • Il versamento dell’IVA a debito al momento dell’incasso della fattura
  • La detrazione dell’IVA a credito al momento del pagamento al fornitore

L’opzione è disponibile per i contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro annui e va esercitata in dichiarazione IVA. Esiste un limite temporale: trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile, anche se la fattura non è stata pagata (salvo procedure concorsuali).

I forfettari non possono optare per l’IVA per cassa, semplicemente perché non applicano IVA in fattura. Il regime per cassa è pensato per i contribuenti ordinari semplificati o i piccoli professionisti che vogliono allineare obblighi fiscali e flussi di cassa.

Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale

Veniamo al cuore della questione. Il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e successive) prevede un esonero generalizzato dall’addebito dell’IVA. Lo stabilisce in modo cristallino il comma 58:

“I contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.”

Questo significa, per il forfettario:

  • Niente IVA in fattura verso il cliente (no rivalsa)
  • Niente detrazione IVA sugli acquisti effettuati
  • Nessun obbligo di liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale)
  • Nessun obbligo di versamento IVA con F24
  • Nessuna dichiarazione annuale IVA (modello IVA)
  • Nessuna comunicazione LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA)

In sostanza, per il forfettario “puro” il concetto di esigibilità IVA non esiste. Le fatture devono però riportare la dicitura obbligatoria:

Dicitura obbligatoria in fattura forfettaria:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario. Non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014.”

Nel formato XML della fattura elettronica, il forfettario indica come natura IVA il codice “N2.2” (operazioni non soggette – altri casi). La marca da bollo da 2 euro va apposta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.

Casi particolari di IVA per i forfettari

Detto questo, esistono almeno cinque situazioni in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA e deve gestirne il versamento. È fondamentale conoscerle, perché in questi casi il debito IVA esiste eccome, e va versato.

  1. Reverse charge interno (cessione di rottami, edilizia in subappalto, fabbricati strumentali)
  2. Reverse charge UE (acquisti intracomunitari di beni e servizi)
  3. Importazioni extra-UE (IVA dovuta in dogana)
  4. Operazioni con autofattura (prestazioni da soggetti extra-UE)
  5. Vendite a privati UE oltre soglia 10.000 euro (regime OSS)

In tutti questi casi il forfettario, pur restando nel regime agevolato per i ricavi nazionali, deve versare l’IVA con F24 e in alcuni casi presentare comunicazioni specifiche. Vediamoli uno per uno.

Reverse charge interno: come si comporta il forfettario

Il reverse charge interno (inversione contabile) è disciplinato dall’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/72. Si applica a operazioni come:

  • Cessione di rottami, cascami ferrosi e non ferrosi
  • Cessione di fabbricati strumentali in opzione IVA
  • Subappalti in edilizia (settore costruzioni)
  • Cessione di console, tablet, PC, microprocessori (cessione B2B)
  • Cessione di oro industriale
  • Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti in edifici

La regola del reverse charge è semplice: l’IVA è assolta dal cessionario/committente, non dal cedente/prestatore. Per il forfettario, le situazioni si dividono in due:

Forfettario come cedente/prestatore

Se il forfettario emette una fattura per un’operazione in reverse charge (per esempio, un piccolo edile forfettario in subappalto), non addebita IVA (come sempre) e indica nella fattura la natura “N2.2” (forfettario). Non scatta l’inversione contabile, perché il forfettario non è soggetto IVA. Il cliente quindi non deve integrare la fattura.

Forfettario come cessionario/committente

Caso completamente diverso: se il forfettario riceve una fattura senza IVA in reverse charge (ad esempio, acquista rottami o riceve un servizio in edilizia subappalto), deve:

  1. Integrare la fattura con l’IVA (di regola 22%, salvo aliquote specifiche)
  2. Versare l’IVA all’erario con F24, codice tributo specifico
  3. Non detrarla (perché il forfettario non ha diritto a detrazione)
  4. L’IVA versata diventa costo deducibile ai fini del coefficiente di redditività

Il versamento avviene entro il 16 del mese successivo all’operazione. Va indicato nel quadro VJ del modello IVA (che il forfettario deve presentare se ha avuto reverse charge). Il codice tributo F24 dipende dalla tipologia (es. 6099 per IVA mensile reverse charge).

Attenzione: in caso di reverse charge ricevuto, il forfettario è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale (modello IVA) limitatamente alle operazioni con reverse charge. Va compilato il quadro VJ e versato l’IVA in F24.

Acquisti intracomunitari e prestazioni UE

Il forfettario che acquista beni o servizi da soggetti UE deve gestire il reverse charge intracomunitario. La disciplina è contenuta nell’art. 7-bis e seguenti del DPR 633/72, integrati dal DL 331/1993.

Acquisti di beni intracomunitari

Se il forfettario acquista beni da un fornitore UE, esistono due regimi a seconda della soglia annua di 10.000 euro:

  • Sotto i 10.000 euro/anno: il fornitore UE addebita la propria IVA (es. IVA tedesca al 19%). Il forfettario paga e basta. Non integra né versa IVA italiana.
  • Oltre i 10.000 euro/anno: il forfettario deve iscriversi al VIES, comunicare al fornitore di voler acquistare in regime intracomunitario, e integrare la fattura con IVA italiana, da versare con F24 entro il 16 del mese successivo.

Servizi ricevuti da soggetti UE

Per i servizi B2B (es. abbonamento software cloud da Irlanda, Google Ads, hosting estero), si applica sempre il reverse charge ex art. 7-ter, indipendentemente dalla soglia. Il forfettario deve:

  1. Iscriversi al VIES (Modello AA9/12 o online)
  2. Comunicare la propria partita IVA italiana al fornitore
  3. Ricevere fattura senza IVA
  4. Integrare con IVA italiana (22% standard)
  5. Versare l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo
  6. Presentare modello INTRA mensile o trimestrale (acquisti)

L’IVA versata in reverse charge UE è un costo per il forfettario, non recuperabile, ma “assorbito” dal coefficiente di redditività che riconosce un costo forfettizzato.

Importazioni extra-UE: IVA in dogana

Quando un forfettario importa beni da Paesi extra-UE (Cina, USA, UK post-Brexit, Svizzera, ecc.), l’IVA è dovuta in dogana, calcolata sul valore del bene + dazi + spese di trasporto. Si tratta di un’IVA esigibile immediatamente al momento dell’introduzione del bene nel territorio italiano.

Il forfettario:

  • Paga l’IVA in dogana (di solito tramite spedizioniere)
  • Non può detrarla
  • L’IVA versata è un costo incluso nel valore del bene importato
  • Non deve presentare alcuna dichiarazione IVA per la sola importazione

Per i piccoli importatori (es. acquisti su Alibaba, AliExpress) che superano la soglia di 150 euro per spedizione, l’IVA è calcolata e riscossa in dogana. Sotto la soglia, dal 2021 vige il regime IOSS (Import One Stop Shop) gestito direttamente dal venditore.

Vendite a privati UE: regime OSS oltre 10.000 euro

Caso meno noto ma sempre più rilevante per e-commerce e creator: il forfettario che vende beni o servizi digitali a privati consumatori UE. La disciplina è il regime OSS (One Stop Shop), attivo dal 1° luglio 2021.

  • Sotto i 10.000 euro/anno di vendite UE B2C: si applica l’IVA italiana (per il forfettario, niente IVA – dicitura N2.2)
  • Oltre i 10.000 euro/anno: si applica l’IVA del Paese di destinazione del consumatore. Il forfettario deve:
  1. Iscriversi al regime OSS tramite portale Agenzia Entrate
  2. Applicare l’IVA del Paese del cliente (es. 19% Germania, 20% Francia)
  3. Versare l’IVA trimestralmente tramite OSS
  4. Presentare dichiarazione OSS trimestrale

In questo caso, il forfettario perde di fatto l’agevolazione IVA italiana ma resta nel regime forfettario per i ricavi (purché entro 85.000 euro). L’IVA OSS versata è un costo, non un’imposta sostitutiva.

Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro

Veniamo al tema più delicato: quando il forfettario diventa contribuente IVA “vero”, cioè inizia ad addebitare IVA in fattura e a gestirne l’esigibilità in modo ordinario. Le due soglie chiave sono 85.000 e 100.000 euro.

Soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivo

Se il forfettario, in un anno, supera 85.000 euro di ricavi/compensi ma resta sotto i 100.000 euro, esce dal regime dall’anno successivo. Esempio:

  • Anno 2026: ricavi 90.000 euro (forfettario)
  • Anno 2027: passa al regime ordinario dal 1° gennaio
  • Le fatture 2026 restano senza IVA
  • Dal 1° gennaio 2027 le fatture si emettono con IVA al 22% (o aliquota applicabile)

Soglia 100.000 euro: uscita immediata stesso anno

Se invece i ricavi superano 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata e retroattiva al momento del superamento. È la novità più impattante introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e confermata negli anni successivi.

  • Tutte le operazioni effettuate fino alla fattura che fa superare la soglia (esclusa) restano forfettarie
  • La fattura che determina lo “sforo” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA
  • Se il superamento avviene a metà anno, il contribuente deve attivarsi immediatamente: aprire i registri IVA, iscriversi a INPS Gestione Separata o gestione artigiani/commercianti come “ordinario”, presentare LIPE

Esempio pratico: Mario, forfettario, a settembre 2026 emette fattura di 8.000 euro che fa superare i 100.000 euro complessivi. Quella fattura va emessa con IVA al 22% (1.760 euro). Tutte le fatture successive devono avere IVA. Le fatture pregresse del 2026 restano senza IVA. Da settembre 2026 Mario diventa contribuente IVA ordinario “trimestrale” di norma.

Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita

Quando si esce dal forfettario, scatta una norma poco conosciuta ma importante: il diritto alla detrazione “retroattiva” dell’IVA sui beni strumentali e sulle rimanenze, prevista dall’art. 1 c. 61 L. 190/2014.

In pratica, il contribuente che passa al regime ordinario può detrarre l’IVA assolta in regime forfettario su:

  • Rimanenze finali di beni acquistati e non venduti
  • Beni strumentali ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni (10 anni per immobili)
  • Servizi non ancora utilizzati alla data di uscita (es. canoni anticipati)

Il calcolo è pro-rata temporis per i beni ammortizzabili: si recupera la quota di IVA proporzionale al periodo residuo di ammortamento. Esempio:

  • PC acquistato nel 2024 a 1.220 euro (1.000 + IVA 220)
  • Periodo ammortamento PC: 5 anni (quote del 20%)
  • Uscita dal forfettario: 1° gennaio 2027
  • Quote residue: 2027, 2028 (2 anni su 5)
  • IVA detraibile: 220 × (2/5) = 88 euro

La detrazione si effettua nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime, presentando una rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72. È un’operazione delicata che richiede di conservare le fatture di acquisto degli anni precedenti.

Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti

Una volta usciti dal regime forfettario, il contribuente è tenuto a tutti gli adempimenti IVA ordinari, tra cui le LIPE – Liquidazioni Periodiche IVA. Si tratta di comunicazioni trimestrali (telematiche) che riepilogano le operazioni IVA del trimestre.

Scadenze LIPE 2026-2027:

  • I trimestre (gen-mar): entro 31 maggio
  • II trimestre (apr-giu): entro 30 settembre
  • III trimestre (lug-set): entro 30 novembre
  • IV trimestre (ott-dic): entro fine febbraio dell’anno successivo (oppure dichiarazione IVA annuale presentata entro fine febbraio)

Per chi esce dal forfettario per superamento dei 100.000 euro a metà anno, la prima LIPE deve essere presentata per il trimestre di superamento. Esempio: superamento il 15 settembre 2026, prima LIPE per il III trimestre 2026 entro il 30 novembre 2026.

Esempi pratici con calcoli

Esempio 1: Forfettario “puro” senza casi particolari

Anna, copywriter forfettaria, fattura nel 2026 a clienti italiani per 35.000 euro. Tutte le fatture sono senza IVA con dicitura N2.2.

  • IVA da versare: 0 euro
  • LIPE: non dovute
  • Modello IVA: non dovuto
  • Esigibilità IVA: concetto non applicabile

Esempio 2: Forfettario con servizio UE (Google Ads)

Marco, web designer forfettario, nel 2026 spende 2.000 euro in Google Ads (Irlanda). Riceve fattura senza IVA con reverse charge UE.

  • Integrazione fattura: 2.000 × 22% = 440 euro IVA
  • F24 codice 6099 entro il 16 del mese successivo: 440 euro
  • Modello INTRA acquisti servizi: dovuto
  • Modello IVA annuale (quadro VJ): dovuto
  • I 440 euro versati sono un costo “assorbito” dal coefficiente forfettario

Esempio 3: Forfettario edile con reverse charge interno

Giuseppe, idraulico forfettario in Friuli, lavora in subappalto per 8.000 euro per un’impresa edile. Emette fattura senza IVA (forfettario) ma non scatta il reverse charge: la fattura riporta solo la dicitura forfettaria N2.2.

Diversamente: se Giuseppe acquista materiale di rottame da 1.500 euro per 1.000 euro di valore reale, la fattura del rivenditore è in reverse charge. Giuseppe deve integrare con IVA al 22% (220 euro) e versarla.

Esempio 4: Uscita per superamento 100.000 euro

Laura, consulente forfettaria, nel 2026 ha già fatturato 95.000 euro al 30 giugno. A luglio emette una fattura da 8.000 euro: ricavi totali 103.000 euro = uscita immediata.

  • Fattura di luglio: 8.000 + IVA 22% (1.760) = 9.760 euro
  • Tutte le fatture successive con IVA
  • Apertura registri IVA con effetto dal 1° luglio (o dalla data della fattura “sforo”)
  • Prima LIPE: III trimestre 2026, entro 30 novembre 2026
  • Modello IVA 2027 con quadro VJ e VL
  • Possibile rettifica IVA su beni strumentali e rimanenze (art. 19-bis2)

Esempio 5: Vendita digitale a privati UE oltre soglia

Sara, content creator forfettaria, vende corsi online a privati UE per 15.000 euro nel 2026. Supera la soglia di 10.000 euro: deve iscriversi a OSS.

  • Vendite a francesi: IVA francese 20%
  • Vendite a tedeschi: IVA tedesca 19%
  • Versamento OSS trimestrale tramite portale Agenzia Entrate
  • I ricavi (al netto IVA OSS) restano nel forfettario, purché totali sotto 85.000 euro

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FAQ – Domande frequenti

Il forfettario deve preoccuparsi dell’esigibilità IVA?

Per le operazioni “ordinarie” (cessioni e prestazioni B2B e B2C in Italia), no: il forfettario non addebita IVA in fattura ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, quindi il concetto di esigibilità non si applica. Diventa rilevante in caso di reverse charge, acquisti UE, importazioni, vendite OSS o uscita dal regime.

Cosa significa “esigibilità immediata” sulla fattura?

Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento in cui l’operazione è effettuata (consegna del bene o pagamento del servizio), indipendentemente dall’incasso effettivo. È la regola standard per i contribuenti ordinari. Il forfettario, non addebitando IVA, riporta in fattura “esigibilità immediata” come campo formale ma senza imposta dovuta.

Posso scegliere l’IVA per cassa se sono forfettario?

No. L’IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012) è disponibile solo per chi addebita IVA in fattura. Il forfettario, esonerato dall’addebito IVA, non può optare per il regime cash accounting. Se vuoi la “logica per cassa” anche sui ricavi, il forfettario è già di per sé un regime di cassa per le imposte sui redditi.

Cosa succede se ricevo una fattura in reverse charge come forfettario?

Devi integrare la fattura con l’IVA italiana (di solito 22%), versarla con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo specifico) e presentare la dichiarazione IVA annuale con il quadro VJ compilato. Non puoi detrarre l’IVA versata, che diventa un costo. Esempi tipici: acquisto rottami, lavori in subappalto edile ricevuti, console/PC B2B.

Devo iscrivermi al VIES se sono forfettario e compro su Amazon Business?

Se acquisti da Amazon Business sotto i 10.000 euro/anno da fornitori UE, no: paghi l’IVA del Paese di origine. Se superi i 10.000 euro/anno o ricevi servizi B2B da fornitori UE (es. AWS, Microsoft Ireland, Google Ads Ireland), sì: devi iscriverti al VIES e gestire il reverse charge intracomunitario, con integrazione e versamento IVA italiana.

Se supero 100.000 euro a metà anno, devo riemettere le fatture precedenti con IVA?

No. Le fatture emesse prima di quella che determina il superamento restano senza IVA (forfettarie). Solo la fattura che fa “sforare” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA. È una novità della Legge di Bilancio 2023 che ha eliminato la “retroattività” piena dell’uscita immediata.

Posso recuperare l’IVA pagata in regime forfettario quando passo all’ordinario?

Sì, parzialmente. L’art. 19-bis2 DPR 633/72 consente la rettifica della detrazione per beni strumentali ammortizzabili (entro 5 anni dall’acquisto, 10 anni per immobili) e per le rimanenze finali. Si calcola pro-rata temporis e si fa valere nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime. È un’operazione tecnica, conviene farsi assistere da un commercialista o CAF.

Devo presentare LIPE se sono forfettario?

No, il forfettario “puro” non presenta LIPE perché non liquida IVA. Eccezione: se hai operazioni in reverse charge (interno o UE) o vendite OSS, devi presentare il modello IVA annuale con i quadri specifici (VJ, ecc.), ma non le LIPE trimestrali. Le LIPE diventano obbligatorie solo se esci dal forfettario e passi al regime ordinario.

L’IVA in dogana sulle importazioni è recuperabile?

No, il forfettario non può recuperare l’IVA versata in dogana sulle importazioni extra-UE. È un costo definitivo, che entra nel valore d’acquisto del bene. Solo passando al regime ordinario potresti detrarre l’IVA su acquisti futuri, ma non su quelli pregressi (salvo la rettifica per beni strumentali ex art. 19-bis2).

Cosa devo fare se ho dubbi sul mio regime IVA come forfettario?

Il consiglio è di rivolgersi a un CAF o commercialista esperto in regime forfettario. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia per fatturazione elettronica, gestione casi particolari, passaggio al regime ordinario e adempimenti IVA. Prima visita gratuita su appuntamento al 0432 1638640.

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Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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