Menu
CAF Centro Fiscale
  • SERVIZI FISCALI
        • Modello ISEE
        • Dichiarazione dei Redditi Modello 730 / Redditi
        • Dichiarazione dei Redditi per le Criptovalute
        • Pratica ENEA
        • Contratti di Locazione
        • Dichiarazione di Successione
        • Calcolo IMU
        • Cessione del Credito per Ristrutturazione
        • Gestione COLF e Badanti
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Modello 770 e Certificazioni Uniche
  • PATRONATO
        • NASPI / Disoccupazione
        • Richiesta NASpI Anticipata
        • Disoccupazione Agricola
        • Dimissioni Online
        • Elenco bonus Maternità INPS
          • Bonus Asilo Nido
        • Calcolo Pensione
        • Riscatto Anni Laurea: Agevolato e Ordinario
        • Invalidità Civile / Handicap (Legge 104) 
  • COLF E BADANTI
  • PARTITA IVA
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Gestione Partita IVA ordinaria
        • Gestione completa Partita IVA Agricola
  • BLOG
        • CAF – NOTIZIE FISCALI
        • PATRONATO
        • PARTITA IVA
        • NOTIZIE
  • Menu Menu
CAF Centro Fiscale

Tag Archivio per: esigibilita IVA

Finanza & Servizi, Software Fatturazione Elettronica

Fatturazione Elettronica B2B 2026: Esigibilità IVA, Sanzioni e Termini di Emissione

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La fatturazione elettronica tra imprese (B2B) nel 2026 è governata da regole precise su termini di emissione, tipo di fattura, esigibilità IVA e sanzioni. Sbagliare — anche involontariamente — può costare da 250 euro in su per ogni fattura omessa o tardiva. Questa guida spiega come funziona la fattura B2B via SDI, quando usare la fattura differita, come gestire l’esigibilità IVA e come ravvedersi in caso di errore.

Indice dei contenuti

  1. B2B, B2C e PA: le differenze nella fattura elettronica
  2. Termini di emissione della fattura B2B: il principio dei 12 giorni
  3. Fattura immediata vs fattura differita (TD24)
  4. Esigibilità IVA nella fattura B2B: tre modalità
  5. Reverse charge nei rapporti B2B: quando si applica
  6. Sanzioni per omessa o tardiva fattura B2B
  7. Ravvedimento operoso: come regolarizzare la fattura omessa o tardiva
  8. Gestione pratica dei contratti B2B: acconti e fatturazione anticipata
  9. Software per la fatturazione B2B: cosa deve saper fare
  10. FAQ
  11. Conclusione: conosci le regole, evita le sanzioni

B2B, B2C e PA: le differenze nella fattura elettronica

La fattura elettronica ha caratteristiche diverse a seconda del destinatario:

TipoDestinatarioCodice destinatarioCaratteristiche principali
B2BImprese e professionisti con P.IVA7 caratteri alfanumerici (codice SDI) o PECObbligo SDI, termini 12gg/15 mese
B2CPrivati consumatori (senza P.IVA)0000000Copia analogica al cliente, no SDI
PAPubblica Amministrazione6 caratteri da IPAObbligo dal 2014, split payment

Questa guida si concentra sul segmento B2B: le transazioni tra soggetti con partita IVA (cessioni di beni o prestazioni di servizi tra imprese e/o professionisti).

Termini di emissione della fattura B2B: il principio dei 12 giorni

Il riferimento normativo è l’art. 21, comma 4, DPR 633/1972. La fattura deve essere emessa:

  • Entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (per la fattura immediata)
  • Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione (per la fattura differita, in specifici casi)

Il “momento di effettuazione” varia in base alla natura dell’operazione:

  • Cessioni di beni mobili: al momento della consegna o spedizione
  • Cessioni di beni immobili: alla data dell’atto
  • Prestazioni di servizi: al momento del pagamento del corrispettivo. Se il pagamento è successivo alla prestazione, al momento del pagamento. Se parziale, per la parte pagata.

Esempio pratico: se presti un servizio di consulenza il 10 settembre 2026 e il cliente paga il 25 settembre, il momento di effettuazione è il 25 settembre. Hai tempo fino al 7 ottobre 2026 (12 giorni dopo) per emettere la fattura. Se invece il pagamento avviene entro il giorno della prestazione, la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dal 10 settembre.

Fattura immediata vs fattura differita (TD24)

Fattura immediata

La forma più comune: la fattura documenta una singola operazione e viene emessa entro 12 giorni dall’effettuazione. Nel tracciato XML, il tipo documento è TD01.

Fattura differita (TD24)

La fattura differita (tipo documento TD24) permette di fatturare in modo cumulativo le cessioni di beni effettuate nello stesso mese verso lo stesso cliente, a condizione che ogni consegna sia documentata da un DDT (Documento di Trasporto) o documento equivalente. La fattura riepilogativa deve essere emessa entro il 15 del mese successivo.

Quando si usa TD24: tipicamente nei rapporti con forniture ricorrenti di beni (commercio all’ingrosso, forniture industriali). Non si applica alle prestazioni di servizi (che non hanno DDT).

Attenzione: per le prestazioni di servizi, la fattura differita è ammessa solo in casi specifici (es. servizi continuativi in base a contratto). In genere, per i servizi si usa la fattura immediata entro 12 giorni.

Esigibilità IVA nella fattura B2B: tre modalità

L’esigibilità IVA determina il momento in cui l’IVA diventa “esigibile” per il fisco, cioè quando il cedente/prestatore è obbligato a versarla all’Erario. È distinta dal termine di emissione della fattura.

1. Esigibilità immediata (regime ordinario)

L’IVA diventa esigibile al momento di effettuazione dell’operazione (coincide con il momento di emissione della fattura per le fatture immediate). Il cedente deve versare l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre in cui l’operazione è stata effettuata.

2. Esigibilità differita (art. 6, comma 5, DPR 633/1972)

Per alcune categorie specifiche di operazioni (principalmente cessioni di beni e prestazioni a soggetti pubblici o a grandi aziende che applicano il split payment), l’esigibilità può essere differita al momento del pagamento. In fattura si indica “esigibilità IVA differita” o il codice specifico.

3. IVA per cassa (regime opzionale — art. 32-bis, DL 83/2012)

L’IVA per cassa (o regime IVA di cassa) permette ai soggetti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro di versare l’IVA solo al momento dell’effettivo pagamento da parte del cliente (non all’emissione della fattura). È un’opzione particolarmente utile per chi ha tempi di pagamento lunghi. La detrazione dell’IVA sugli acquisti avviene invece al momento del pagamento al fornitore. Per attivare questo regime, è necessaria una comunicazione in dichiarazione IVA annuale.

Distinzione importante: esigibilità differita (per legge, in specifici casi) e IVA per cassa (per opzione) sono due istituti diversi. Il primo è automatico quando ricorrono le condizioni di legge; il secondo è un’opzione esercitata dal contribuente.

Reverse charge nei rapporti B2B: quando si applica

Il reverse charge (inversione contabile) sposta l’obbligo di versamento dell’IVA dal cedente al cessionario. È obbligatorio in specifici settori (art. 17 DPR 633/72):

  • Subappalti edili (N6.3)
  • Cessioni di fabbricati eseguita da costruttori (N6.4)
  • Cessioni di telefoni cellulari, PC, console (N6.5, N6.6)
  • Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti (N6.7)
  • Settore energetico (N6.8)
  • Altri casi specifici (N6.9)

Quando si applica il reverse charge, il fornitore emette fattura senza IVA indicando il codice natura N6.x e la dicitura “inversione contabile”. Il destinatario integra la fattura e versa l’IVA direttamente all’Erario nella propria liquidazione periodica. Per i codici natura N6 completi, consulta il nostro articolo: Codici natura IVA fattura elettronica 2026 (ID 34178).

Sanzioni per omessa o tardiva fattura B2B

L’art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997 stabilisce le sanzioni per chi non emette (o emette in ritardo) le fatture obbligatorie:

  • Sanzione minima: 250 euro per ogni violazione (fattura omessa o tardiva con IVA regolarmente versata)
  • Sanzione massima: 90% dell’IVA non documentata (quando l’omissione comporta anche un’evasione d’imposta)

Nota sulla riforma D.Lgs. 87/2024: il D.Lgs. 87/2024 (Riforma sanzioni tributarie) ha modificato alcune disposizioni in materia sanzionatoria. In particolare, per le violazioni meramente formali (senza effetti sull’imposta dovuta), il regime è stato parzialmente attenuato. Tuttavia, la sanzione minima di 250 euro per fattura omessa resta confermata anche nel 2026.

Ravvedimento operoso: come regolarizzare la fattura omessa o tardiva

Se ti accorgi di non aver emesso (o aver emesso in ritardo) una fattura B2B, puoi regolarizzarti con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), pagando una sanzione ridotta:

Quando regolarizziRiduzione sanzioneSanzione effettiva (su 250 euro)
Entro 30 giorni dalla violazione1/1025 euro
Entro 90 giorni1/9circa 27,78 euro
Entro 1 anno1/831,25 euro
Entro 2 anni1/7circa 35,71 euro
Oltre 2 anni1/6circa 41,67 euro

La sanzione ridotta si versa tramite Modello F24. I codici tributo variano in base alla tipologia di violazione (consulta il tuo commercialista o il CAF per i codici aggiornati 2026). È necessario emettere la fattura omessa contestualmente al versamento del ravvedimento.

Gestione pratica dei contratti B2B: acconti e fatturazione anticipata

Alcuni aspetti pratici frequenti nei rapporti B2B:

Acconto su contratto B2B

Quando si riceve un acconto prima dell’esecuzione della prestazione o della consegna del bene, nasce immediatamente l’obbligo di fatturazione per l’importo dell’acconto ricevuto (entro 12 giorni dalla ricezione). L’acconto fatturato anticipa l’IVA, che diventa esigibile nel periodo in cui l’acconto è stato incassato.

Autofattura

In alcuni casi specifici (es. acquisti da soggetti esteri senza partita IVA italiana, alcune operazioni in reverse charge), il cessionario/committente italiano deve emettere un’autofattura (tipo documento TD20 o altri, a seconda del caso) invece di aspettare la fattura del fornitore.

Software per la fatturazione B2B: cosa deve saper fare

Un buon software di fatturazione elettronica per il B2B deve gestire correttamente:

  • Tipi documento TD01 (immediata), TD24 (differita), TD04 (nota credito), TD05 (nota debito)
  • Codici destinatario a 7 caratteri (inserimento diretto o ricerca dal Registro SDI)
  • Codici natura N6.x per il reverse charge
  • Scelta del regime di esigibilità IVA (immediata/differita/cassa)
  • Gestione degli acconti e saldo
  • Monitoraggio delle scadenze di emissione (alert entro 12 giorni)

Per chi vuole un software che gestisca nativamente tutti questi scenari B2B standard senza configurazioni manuali complesse, fatturazioneitalia.it include tutti i casi standard nei piani base, con prezzo bloccato 3 anni.

FAQ

Devo fare fattura immediata anche se non ho ancora ricevuto il pagamento?

Per le cessioni di beni: sì, la fattura va emessa entro 12 giorni dalla consegna/spedizione, indipendentemente dal pagamento. Per le prestazioni di servizi: il momento di effettuazione coincide con il pagamento, quindi tecnicamente la fattura va emessa entro 12 giorni dall’incasso. Tuttavia, in molti rapporti B2B è prassi comune emettere la fattura prima del pagamento (su accordo tra le parti). Verifica la tua situazione con un consulente.

Posso emettere una fattura differita per le prestazioni di servizi?

La fattura differita TD24 è prevista principalmente per le cessioni di beni documentate da DDT. Per le prestazioni di servizi, la fattura differita è ammessa in casi molto specifici (contratti continuativi). In generale, per le prestazioni di servizi si usa la fattura immediata entro 12 giorni.

Il regime IVA per cassa vale anche per il forfettario?

No. Il forfettario non applica IVA (N2.2), quindi il regime IVA per cassa non è applicabile. Il tema della liquidazione IVA è rilevante solo per chi è in regime ordinario.

Cosa succede se il cliente non mi paga e ho già versato l’IVA?

In regime ordinario con esigibilità immediata, hai già versato l’IVA all’Erario al momento dell’emissione della fattura. Se il cliente non paga, puoi emettere una nota di variazione in diminuzione (TD04) dopo aver avviato una procedura concorsuale nei confronti del cliente (fallimento, concordato, ecc.) o, in alcuni casi, dopo tentativi di recupero del credito documentati. Il recupero dell’IVA già versata richiede una procedura specifica.

Conclusione: conosci le regole, evita le sanzioni

La fatturazione elettronica B2B nel 2026 è regolata da norme precise e sanzioni concrete. Rispettare i termini di emissione (12 giorni per la fattura immediata, 15 del mese successivo per la differita TD24), scegliere il regime di esigibilità IVA corretto e sapere quando applicare il reverse charge sono competenze essenziali per ogni titolare di partita IVA.

Per qualsiasi dubbio sulla tua situazione specifica, CAF Centro Fiscale offre consulenze fiscali personalizzate: prenota un appuntamento o chiama il 0432 1638640.

Articoli correlati: Fatturazione Elettronica 2026: Guida Completa (hub ID 34160) | Fatturazione forfettario 2026: codice N2.2 (ID 34175)

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-17 10:00:002026-08-17 11:03:30Fatturazione Elettronica B2B 2026: Esigibilità IVA, Sanzioni e Termini di Emissione
GESTIONE PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari

regime forfettario partita iva

L’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026 è uno dei temi più cercati e meno chiari da chi gestisce una partita IVA agevolata, soprattutto nei momenti delicati di passaggio da o verso il regime ordinario. La domanda è ricorrente: il forfettario, che non addebita IVA in fattura, deve preoccuparsi dell’esigibilità? E cosa succede in casi particolari come reverse charge, acquisti intracomunitari, importazioni o superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro?

In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo il concetto di esigibilità immediata e differita, la regola generale per il forfettario (esonero da addebito IVA ex art. 1 comma 58 della Legge 190/2014), tutti i casi particolari in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA, e cosa accade quando si esce dal regime agevolato. Con esempi pratici, calcoli e una sezione FAQ finale.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica
  2. Emissione fattura vs esigibilità: la differenza
  3. Esigibilità immediata: la regola generale
  4. Esigibilità differita e IVA per cassa
  5. Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale
  6. Casi particolari di IVA per i forfettari
  7. Reverse charge interno: come si comporta il forfettario
  8. Acquisti intracomunitari e prestazioni UE
  9. Importazioni extra-UE: IVA in dogana
  10. Vendite a privati UE: regime OSS
  11. Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro
  12. Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita
  13. Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti
  14. Esempi pratici con calcoli
  15. FAQ – Domande frequenti

Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica

L’esigibilità IVA è il momento in cui l’imposta sul valore aggiunto diventa “dovuta” all’erario. È il punto temporale preciso in cui sorge il debito IVA del cedente/prestatore verso lo Stato e, contemporaneamente, il diritto alla detrazione per il cessionario/committente. La disciplina è contenuta nell’art. 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), modificato più volte negli ultimi quindici anni.

Capire l’esigibilità è fondamentale perché determina:

  • Quando l’IVA va versata all’Agenzia delle Entrate (con F24)
  • In quale liquidazione periodica (mensile o trimestrale) far confluire l’operazione
  • Quando il cliente può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti
  • Quale anno fiscale “vede” l’operazione ai fini della dichiarazione IVA

Esistono due grandi famiglie di esigibilità: esigibilità immediata (la regola generale) ed esigibilità differita (l’eccezione, legata all’incasso). Una terza categoria, l’esigibilità “split payment” verso la PA, è rilevante solo per chi fattura alla Pubblica Amministrazione e i forfettari ne sono esclusi.

★ Scelta in evidenza · Sponsor

Qonto: il conto business per Partita IVA

Tra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.

  • ✓ Apertura 100% online in 10 minuti
  • ✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile
  • ✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)
  • ✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software
Visita Qonto e prova gratis →

Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Emissione fattura vs esigibilità: la differenza

Molti contribuenti, anche esperti, confondono il momento di emissione della fattura con il momento di esigibilità dell’IVA. Sono due concetti distinti, anche se nella maggior parte dei casi coincidono.

Il momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72) è:

  • Beni mobili: consegna o spedizione
  • Beni immobili: stipula del contratto/atto
  • Prestazioni di servizi: pagamento del corrispettivo

La fattura deve essere emessa (in formato elettronico via SDI dal 2024 per quasi tutti, forfettari inclusi) entro 12 giorni dall’effettuazione per le fatture immediate, oppure entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite. L’esigibilità IVA coincide, di regola, con il momento di effettuazione dell’operazione, non con la data di emissione della fattura.

Esempio: se consegno una merce il 28 maggio 2026 e fatturo l’8 giugno 2026, l’IVA è esigibile a maggio 2026, non a giugno. Per i forfettari, come vedremo, questa distinzione è in gran parte irrilevante perché non addebitano IVA, ma diventa cruciale in caso di reverse charge o uscita dal regime.

Esigibilità immediata: la regola generale

L’esigibilità immediata è il regime ordinario applicato alla stragrande maggioranza delle operazioni IVA in Italia. Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento stesso in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia pagato o meno.

In pratica, il fornitore in regime ordinario:

  1. Emette fattura con IVA (per esempio 22%)
  2. Inserisce l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione
  3. Versa l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo (mensili) o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (trimestrali)
  4. Lo deve fare anche se il cliente non ha ancora pagato

Questo crea il classico problema di finanza d’impresa: anticipare al fisco un’IVA che non è ancora stata incassata dal cliente. Per mitigare il problema, il legislatore ha introdotto due eccezioni: l’esigibilità differita per le fatture verso enti pubblici e il regime di IVA per cassa (cash accounting).

Esigibilità differita e IVA per cassa

L’esigibilità differita sposta il momento di versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. È il principio di “cassa” applicato all’IVA. In Italia, esistono due forme principali:

Esigibilità differita “automatica” (art. 6 c. 5 DPR 633/72)

Si applica obbligatoriamente alle cessioni e prestazioni effettuate verso enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, ASL, Università, ecc.). L’IVA diventa esigibile al pagamento, non all’emissione della fattura. Tuttavia, dal 2015 lo “split payment” ha sostituito in larga parte questa disciplina per la PA. I forfettari, comunque, non addebitano IVA neanche verso la PA, quindi la questione li riguarda marginalmente.

IVA per cassa – Cash accounting (art. 32-bis DL 83/2012)

Introdotto dal Decreto Crescita 2012, il regime di IVA per cassa consente di posticipare:

  • Il versamento dell’IVA a debito al momento dell’incasso della fattura
  • La detrazione dell’IVA a credito al momento del pagamento al fornitore

L’opzione è disponibile per i contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro annui e va esercitata in dichiarazione IVA. Esiste un limite temporale: trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile, anche se la fattura non è stata pagata (salvo procedure concorsuali).

I forfettari non possono optare per l’IVA per cassa, semplicemente perché non applicano IVA in fattura. Il regime per cassa è pensato per i contribuenti ordinari semplificati o i piccoli professionisti che vogliono allineare obblighi fiscali e flussi di cassa.

Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale

Veniamo al cuore della questione. Il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e successive) prevede un esonero generalizzato dall’addebito dell’IVA. Lo stabilisce in modo cristallino il comma 58:

“I contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.”

Questo significa, per il forfettario:

  • Niente IVA in fattura verso il cliente (no rivalsa)
  • Niente detrazione IVA sugli acquisti effettuati
  • Nessun obbligo di liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale)
  • Nessun obbligo di versamento IVA con F24
  • Nessuna dichiarazione annuale IVA (modello IVA)
  • Nessuna comunicazione LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA)

In sostanza, per il forfettario “puro” il concetto di esigibilità IVA non esiste. Le fatture devono però riportare la dicitura obbligatoria:

Dicitura obbligatoria in fattura forfettaria:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario. Non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014.”

Nel formato XML della fattura elettronica, il forfettario indica come natura IVA il codice “N2.2” (operazioni non soggette – altri casi). La marca da bollo da 2 euro va apposta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.

Casi particolari di IVA per i forfettari

Detto questo, esistono almeno cinque situazioni in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA e deve gestirne il versamento. È fondamentale conoscerle, perché in questi casi il debito IVA esiste eccome, e va versato.

  1. Reverse charge interno (cessione di rottami, edilizia in subappalto, fabbricati strumentali)
  2. Reverse charge UE (acquisti intracomunitari di beni e servizi)
  3. Importazioni extra-UE (IVA dovuta in dogana)
  4. Operazioni con autofattura (prestazioni da soggetti extra-UE)
  5. Vendite a privati UE oltre soglia 10.000 euro (regime OSS)

In tutti questi casi il forfettario, pur restando nel regime agevolato per i ricavi nazionali, deve versare l’IVA con F24 e in alcuni casi presentare comunicazioni specifiche. Vediamoli uno per uno.

Reverse charge interno: come si comporta il forfettario

Il reverse charge interno (inversione contabile) è disciplinato dall’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/72. Si applica a operazioni come:

  • Cessione di rottami, cascami ferrosi e non ferrosi
  • Cessione di fabbricati strumentali in opzione IVA
  • Subappalti in edilizia (settore costruzioni)
  • Cessione di console, tablet, PC, microprocessori (cessione B2B)
  • Cessione di oro industriale
  • Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti in edifici

La regola del reverse charge è semplice: l’IVA è assolta dal cessionario/committente, non dal cedente/prestatore. Per il forfettario, le situazioni si dividono in due:

Forfettario come cedente/prestatore

Se il forfettario emette una fattura per un’operazione in reverse charge (per esempio, un piccolo edile forfettario in subappalto), non addebita IVA (come sempre) e indica nella fattura la natura “N2.2” (forfettario). Non scatta l’inversione contabile, perché il forfettario non è soggetto IVA. Il cliente quindi non deve integrare la fattura.

Forfettario come cessionario/committente

Caso completamente diverso: se il forfettario riceve una fattura senza IVA in reverse charge (ad esempio, acquista rottami o riceve un servizio in edilizia subappalto), deve:

  1. Integrare la fattura con l’IVA (di regola 22%, salvo aliquote specifiche)
  2. Versare l’IVA all’erario con F24, codice tributo specifico
  3. Non detrarla (perché il forfettario non ha diritto a detrazione)
  4. L’IVA versata diventa costo deducibile ai fini del coefficiente di redditività

Il versamento avviene entro il 16 del mese successivo all’operazione. Va indicato nel quadro VJ del modello IVA (che il forfettario deve presentare se ha avuto reverse charge). Il codice tributo F24 dipende dalla tipologia (es. 6099 per IVA mensile reverse charge).

Attenzione: in caso di reverse charge ricevuto, il forfettario è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale (modello IVA) limitatamente alle operazioni con reverse charge. Va compilato il quadro VJ e versato l’IVA in F24.

Acquisti intracomunitari e prestazioni UE

Il forfettario che acquista beni o servizi da soggetti UE deve gestire il reverse charge intracomunitario. La disciplina è contenuta nell’art. 7-bis e seguenti del DPR 633/72, integrati dal DL 331/1993.

Acquisti di beni intracomunitari

Se il forfettario acquista beni da un fornitore UE, esistono due regimi a seconda della soglia annua di 10.000 euro:

  • Sotto i 10.000 euro/anno: il fornitore UE addebita la propria IVA (es. IVA tedesca al 19%). Il forfettario paga e basta. Non integra né versa IVA italiana.
  • Oltre i 10.000 euro/anno: il forfettario deve iscriversi al VIES, comunicare al fornitore di voler acquistare in regime intracomunitario, e integrare la fattura con IVA italiana, da versare con F24 entro il 16 del mese successivo.

Servizi ricevuti da soggetti UE

Per i servizi B2B (es. abbonamento software cloud da Irlanda, Google Ads, hosting estero), si applica sempre il reverse charge ex art. 7-ter, indipendentemente dalla soglia. Il forfettario deve:

  1. Iscriversi al VIES (Modello AA9/12 o online)
  2. Comunicare la propria partita IVA italiana al fornitore
  3. Ricevere fattura senza IVA
  4. Integrare con IVA italiana (22% standard)
  5. Versare l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo
  6. Presentare modello INTRA mensile o trimestrale (acquisti)

L’IVA versata in reverse charge UE è un costo per il forfettario, non recuperabile, ma “assorbito” dal coefficiente di redditività che riconosce un costo forfettizzato.

Importazioni extra-UE: IVA in dogana

Quando un forfettario importa beni da Paesi extra-UE (Cina, USA, UK post-Brexit, Svizzera, ecc.), l’IVA è dovuta in dogana, calcolata sul valore del bene + dazi + spese di trasporto. Si tratta di un’IVA esigibile immediatamente al momento dell’introduzione del bene nel territorio italiano.

Il forfettario:

  • Paga l’IVA in dogana (di solito tramite spedizioniere)
  • Non può detrarla
  • L’IVA versata è un costo incluso nel valore del bene importato
  • Non deve presentare alcuna dichiarazione IVA per la sola importazione

Per i piccoli importatori (es. acquisti su Alibaba, AliExpress) che superano la soglia di 150 euro per spedizione, l’IVA è calcolata e riscossa in dogana. Sotto la soglia, dal 2021 vige il regime IOSS (Import One Stop Shop) gestito direttamente dal venditore.

Vendite a privati UE: regime OSS oltre 10.000 euro

Caso meno noto ma sempre più rilevante per e-commerce e creator: il forfettario che vende beni o servizi digitali a privati consumatori UE. La disciplina è il regime OSS (One Stop Shop), attivo dal 1° luglio 2021.

  • Sotto i 10.000 euro/anno di vendite UE B2C: si applica l’IVA italiana (per il forfettario, niente IVA – dicitura N2.2)
  • Oltre i 10.000 euro/anno: si applica l’IVA del Paese di destinazione del consumatore. Il forfettario deve:
  1. Iscriversi al regime OSS tramite portale Agenzia Entrate
  2. Applicare l’IVA del Paese del cliente (es. 19% Germania, 20% Francia)
  3. Versare l’IVA trimestralmente tramite OSS
  4. Presentare dichiarazione OSS trimestrale

In questo caso, il forfettario perde di fatto l’agevolazione IVA italiana ma resta nel regime forfettario per i ricavi (purché entro 85.000 euro). L’IVA OSS versata è un costo, non un’imposta sostitutiva.

Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro

Veniamo al tema più delicato: quando il forfettario diventa contribuente IVA “vero”, cioè inizia ad addebitare IVA in fattura e a gestirne l’esigibilità in modo ordinario. Le due soglie chiave sono 85.000 e 100.000 euro.

Soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivo

Se il forfettario, in un anno, supera 85.000 euro di ricavi/compensi ma resta sotto i 100.000 euro, esce dal regime dall’anno successivo. Esempio:

  • Anno 2026: ricavi 90.000 euro (forfettario)
  • Anno 2027: passa al regime ordinario dal 1° gennaio
  • Le fatture 2026 restano senza IVA
  • Dal 1° gennaio 2027 le fatture si emettono con IVA al 22% (o aliquota applicabile)

Soglia 100.000 euro: uscita immediata stesso anno

Se invece i ricavi superano 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata e retroattiva al momento del superamento. È la novità più impattante introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e confermata negli anni successivi.

  • Tutte le operazioni effettuate fino alla fattura che fa superare la soglia (esclusa) restano forfettarie
  • La fattura che determina lo “sforo” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA
  • Se il superamento avviene a metà anno, il contribuente deve attivarsi immediatamente: aprire i registri IVA, iscriversi a INPS Gestione Separata o gestione artigiani/commercianti come “ordinario”, presentare LIPE

Esempio pratico: Mario, forfettario, a settembre 2026 emette fattura di 8.000 euro che fa superare i 100.000 euro complessivi. Quella fattura va emessa con IVA al 22% (1.760 euro). Tutte le fatture successive devono avere IVA. Le fatture pregresse del 2026 restano senza IVA. Da settembre 2026 Mario diventa contribuente IVA ordinario “trimestrale” di norma.

Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita

Quando si esce dal forfettario, scatta una norma poco conosciuta ma importante: il diritto alla detrazione “retroattiva” dell’IVA sui beni strumentali e sulle rimanenze, prevista dall’art. 1 c. 61 L. 190/2014.

In pratica, il contribuente che passa al regime ordinario può detrarre l’IVA assolta in regime forfettario su:

  • Rimanenze finali di beni acquistati e non venduti
  • Beni strumentali ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni (10 anni per immobili)
  • Servizi non ancora utilizzati alla data di uscita (es. canoni anticipati)

Il calcolo è pro-rata temporis per i beni ammortizzabili: si recupera la quota di IVA proporzionale al periodo residuo di ammortamento. Esempio:

  • PC acquistato nel 2024 a 1.220 euro (1.000 + IVA 220)
  • Periodo ammortamento PC: 5 anni (quote del 20%)
  • Uscita dal forfettario: 1° gennaio 2027
  • Quote residue: 2027, 2028 (2 anni su 5)
  • IVA detraibile: 220 × (2/5) = 88 euro

La detrazione si effettua nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime, presentando una rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72. È un’operazione delicata che richiede di conservare le fatture di acquisto degli anni precedenti.

Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti

Una volta usciti dal regime forfettario, il contribuente è tenuto a tutti gli adempimenti IVA ordinari, tra cui le LIPE – Liquidazioni Periodiche IVA. Si tratta di comunicazioni trimestrali (telematiche) che riepilogano le operazioni IVA del trimestre.

Scadenze LIPE 2026-2027:

  • I trimestre (gen-mar): entro 31 maggio
  • II trimestre (apr-giu): entro 30 settembre
  • III trimestre (lug-set): entro 30 novembre
  • IV trimestre (ott-dic): entro fine febbraio dell’anno successivo (oppure dichiarazione IVA annuale presentata entro fine febbraio)

Per chi esce dal forfettario per superamento dei 100.000 euro a metà anno, la prima LIPE deve essere presentata per il trimestre di superamento. Esempio: superamento il 15 settembre 2026, prima LIPE per il III trimestre 2026 entro il 30 novembre 2026.

Esempi pratici con calcoli

Esempio 1: Forfettario “puro” senza casi particolari

Anna, copywriter forfettaria, fattura nel 2026 a clienti italiani per 35.000 euro. Tutte le fatture sono senza IVA con dicitura N2.2.

  • IVA da versare: 0 euro
  • LIPE: non dovute
  • Modello IVA: non dovuto
  • Esigibilità IVA: concetto non applicabile

Esempio 2: Forfettario con servizio UE (Google Ads)

Marco, web designer forfettario, nel 2026 spende 2.000 euro in Google Ads (Irlanda). Riceve fattura senza IVA con reverse charge UE.

  • Integrazione fattura: 2.000 × 22% = 440 euro IVA
  • F24 codice 6099 entro il 16 del mese successivo: 440 euro
  • Modello INTRA acquisti servizi: dovuto
  • Modello IVA annuale (quadro VJ): dovuto
  • I 440 euro versati sono un costo “assorbito” dal coefficiente forfettario

Esempio 3: Forfettario edile con reverse charge interno

Giuseppe, idraulico forfettario in Friuli, lavora in subappalto per 8.000 euro per un’impresa edile. Emette fattura senza IVA (forfettario) ma non scatta il reverse charge: la fattura riporta solo la dicitura forfettaria N2.2.

Diversamente: se Giuseppe acquista materiale di rottame da 1.500 euro per 1.000 euro di valore reale, la fattura del rivenditore è in reverse charge. Giuseppe deve integrare con IVA al 22% (220 euro) e versarla.

Esempio 4: Uscita per superamento 100.000 euro

Laura, consulente forfettaria, nel 2026 ha già fatturato 95.000 euro al 30 giugno. A luglio emette una fattura da 8.000 euro: ricavi totali 103.000 euro = uscita immediata.

  • Fattura di luglio: 8.000 + IVA 22% (1.760) = 9.760 euro
  • Tutte le fatture successive con IVA
  • Apertura registri IVA con effetto dal 1° luglio (o dalla data della fattura “sforo”)
  • Prima LIPE: III trimestre 2026, entro 30 novembre 2026
  • Modello IVA 2027 con quadro VJ e VL
  • Possibile rettifica IVA su beni strumentali e rimanenze (art. 19-bis2)

Esempio 5: Vendita digitale a privati UE oltre soglia

Sara, content creator forfettaria, vende corsi online a privati UE per 15.000 euro nel 2026. Supera la soglia di 10.000 euro: deve iscriversi a OSS.

  • Vendite a francesi: IVA francese 20%
  • Vendite a tedeschi: IVA tedesca 19%
  • Versamento OSS trimestrale tramite portale Agenzia Entrate
  • I ricavi (al netto IVA OSS) restano nel forfettario, purché totali sotto 85.000 euro

Hai dubbi sull’esigibilità IVA o sul tuo regime forfettario?

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie per fatturazione, gestione casi particolari (reverse charge, OSS, importazioni), passaggio al regime ordinario e calcolo IVA pro-rata in uscita.

Prenota un appuntamento:
Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
Tel. 0432 1638640 – WhatsApp 366 6018121
Email: info@centrofiscale.com

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?

Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Include il software di fatturazione elettronica fatturazioneitalia.it con prezzo bloccato 3 anni.

📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Fatturazione elettronica

FAQ – Domande frequenti

Il forfettario deve preoccuparsi dell’esigibilità IVA?

Per le operazioni “ordinarie” (cessioni e prestazioni B2B e B2C in Italia), no: il forfettario non addebita IVA in fattura ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, quindi il concetto di esigibilità non si applica. Diventa rilevante in caso di reverse charge, acquisti UE, importazioni, vendite OSS o uscita dal regime.

Cosa significa “esigibilità immediata” sulla fattura?

Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento in cui l’operazione è effettuata (consegna del bene o pagamento del servizio), indipendentemente dall’incasso effettivo. È la regola standard per i contribuenti ordinari. Il forfettario, non addebitando IVA, riporta in fattura “esigibilità immediata” come campo formale ma senza imposta dovuta.

Posso scegliere l’IVA per cassa se sono forfettario?

No. L’IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012) è disponibile solo per chi addebita IVA in fattura. Il forfettario, esonerato dall’addebito IVA, non può optare per il regime cash accounting. Se vuoi la “logica per cassa” anche sui ricavi, il forfettario è già di per sé un regime di cassa per le imposte sui redditi.

Cosa succede se ricevo una fattura in reverse charge come forfettario?

Devi integrare la fattura con l’IVA italiana (di solito 22%), versarla con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo specifico) e presentare la dichiarazione IVA annuale con il quadro VJ compilato. Non puoi detrarre l’IVA versata, che diventa un costo. Esempi tipici: acquisto rottami, lavori in subappalto edile ricevuti, console/PC B2B.

Devo iscrivermi al VIES se sono forfettario e compro su Amazon Business?

Se acquisti da Amazon Business sotto i 10.000 euro/anno da fornitori UE, no: paghi l’IVA del Paese di origine. Se superi i 10.000 euro/anno o ricevi servizi B2B da fornitori UE (es. AWS, Microsoft Ireland, Google Ads Ireland), sì: devi iscriverti al VIES e gestire il reverse charge intracomunitario, con integrazione e versamento IVA italiana.

Se supero 100.000 euro a metà anno, devo riemettere le fatture precedenti con IVA?

No. Le fatture emesse prima di quella che determina il superamento restano senza IVA (forfettarie). Solo la fattura che fa “sforare” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA. È una novità della Legge di Bilancio 2023 che ha eliminato la “retroattività” piena dell’uscita immediata.

Posso recuperare l’IVA pagata in regime forfettario quando passo all’ordinario?

Sì, parzialmente. L’art. 19-bis2 DPR 633/72 consente la rettifica della detrazione per beni strumentali ammortizzabili (entro 5 anni dall’acquisto, 10 anni per immobili) e per le rimanenze finali. Si calcola pro-rata temporis e si fa valere nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime. È un’operazione tecnica, conviene farsi assistere da un commercialista o CAF.

Devo presentare LIPE se sono forfettario?

No, il forfettario “puro” non presenta LIPE perché non liquida IVA. Eccezione: se hai operazioni in reverse charge (interno o UE) o vendite OSS, devi presentare il modello IVA annuale con i quadri specifici (VJ, ecc.), ma non le LIPE trimestrali. Le LIPE diventano obbligatorie solo se esci dal forfettario e passi al regime ordinario.

L’IVA in dogana sulle importazioni è recuperabile?

No, il forfettario non può recuperare l’IVA versata in dogana sulle importazioni extra-UE. È un costo definitivo, che entra nel valore d’acquisto del bene. Solo passando al regime ordinario potresti detrarre l’IVA su acquisti futuri, ma non su quelli pregressi (salvo la rettifica per beni strumentali ex art. 19-bis2).

Cosa devo fare se ho dubbi sul mio regime IVA come forfettario?

Il consiglio è di rivolgersi a un CAF o commercialista esperto in regime forfettario. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia per fatturazione elettronica, gestione casi particolari, passaggio al regime ordinario e adempimenti IVA. Prima visita gratuita su appuntamento al 0432 1638640.

Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine

Gestione completa partita IVA forfettaria: apertura, fatturazione, casi particolari (reverse charge, OSS, importazioni), passaggio al regime ordinario, dichiarazione redditi e IVA.

Chiamaci al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp 366 6018121
Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine

★ Scelta in evidenza · Sponsor

Apri un conto business con Qonto

Una soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.

🇮🇹

IBAN italiano

⚡

Apertura in 10 min

📄

Fattura elettronica

💳

Carta Mastercard

🚀 Visita Qonto e apri il conto →

Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-07 08:00:002026-08-17 10:16:40Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari

Ultime notizie

  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Vincite al Casinò e Fisco Italiano: Quando (e Come) si DichiaranoSettembre 18, 2026 - 1:00 pmin: NOTIZIE
  • regime forfettario partita iva
    Aprire Partita IVA Ingegnere 2026: Codice ATECO, Inarcassa, Forfettario e Costi di GestioneSettembre 18, 2026 - 11:00 amin: Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO
  • Bonus Mobili
    Vetrate Panoramiche sulla Veranda: Spetta il Bonus Mobili 2026? Cosa Dice Davvero l’Agenzia delle EntrateSettembre 18, 2026 - 10:00 amin: NOTIZIE
Search Search

Seguici su Facebook

Categorie Articoli

Ultimi Articoli

  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Vincite al Casinò e Fisco Italiano: Quando (e Come) si DichiaranoSettembre 18, 2026 - 1:00 pm
  • regime forfettario partita iva
    Aprire Partita IVA Ingegnere 2026: Codice ATECO, Inarcassa, Forfettario e Costi di GestioneSettembre 18, 2026 - 11:00 am
  • Bonus Mobili
    Vetrate Panoramiche sulla Veranda: Spetta il Bonus Mobili 2026? Cosa Dice Davvero l’Agenzia delle EntrateSettembre 18, 2026 - 10:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Sede INPS Udine 2026: Orari, Prenotazione e Servizi (Quando Andare al Patronato)Settembre 18, 2026 - 9:00 am
  • Dichiarazione dei redditi 730
    Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come PresentarlaSettembre 18, 2026 - 8:00 am
  • calcolo pensione CAF Udine
    Bonus Assunzioni 2026: Incentivi per Datori di LavoroSettembre 18, 2026 - 6:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Bonus Moda 2026: 100 milioni alle PMI a fondo perdutoSettembre 17, 2026 - 7:00 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Debiti INPS: dal 16 settembre 2026 salgono interessi e sanzioni civiliSettembre 17, 2026 - 6:00 pm
CAF Udine Centro Assistenza Fiscale Udine

Contatti

Viale Giuseppe Tullio 13, scala B - Udine
Email: info@centrofiscale.com
Telefono: 0432 1638640
WhatsApp CAF Udine: 366 6018121
WhatsApp Patronato: 324 7411699

Ultimi Articoli

  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Vincite al Casinò e Fisco Italiano: Quando (e Come) si DichiaranoSettembre 18, 2026 - 1:00 pm
  • regime forfettario partita iva
    Aprire Partita IVA Ingegnere 2026: Codice ATECO, Inarcassa, Forfettario e Costi di GestioneSettembre 18, 2026 - 11:00 am
  • Bonus Mobili
    Vetrate Panoramiche sulla Veranda: Spetta il Bonus Mobili 2026? Cosa Dice Davvero l’Agenzia delle EntrateSettembre 18, 2026 - 10:00 am
© Copyright - CAF Centro Fiscale Udine è un brand di Be Smart srls | P.Iva: 03031220308 |Viale Giuseppe Tullio 13 scala B, 33100 Udine
mail: info@centrofiscale.com | Tel: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121 | Privacy Policy
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a Instagram
  • Collegamento a Rss questo sito
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto