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Fatturazione elettronica 2026: guida completa all’obbligo, software e adempimenti

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i contribuenti italiani dal 2024, senza più eccezioni. Forfettari, professionisti, artigiani, commercianti: chiunque emetta una fattura deve farlo in formato XML attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. In questa guida completa spieghiamo come funziona l’obbligo nel 2026, cosa rischi se non lo rispetti, come scegliere il software giusto e tutti gli adempimenti pratici da conoscere.

Cos’è la fattura elettronica e perché esiste lo SDI

La fattura elettronica è un documento fiscale in formato XML (standard FatturaPA v1.2.2, in vigore dal 2023) che viene trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), la piattaforma pubblica dell’Agenzia delle Entrate che instrada ogni fattura tra mittente e destinatario.

Il percorso di una fattura elettronica è il seguente:

  1. Il cedente/prestatore crea la fattura in formato XML tramite il proprio software
  2. Il software firma digitalmente il file e lo invia all’SDI
  3. L’SDI verifica la correttezza formale e lo instrada al destinatario (tramite codice destinatario, PEC o portale AdE)
  4. Il destinatario riceve la fattura e la conserva per 10 anni
  5. L’SDI trasmette la ricevuta di consegna al cedente

Lo SDI non è mai “off”: funziona 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, comprese festività e week-end.

Obbligo universale dal 2024: chi deve emettere fattura elettronica

L’obbligo di fatturazione elettronica è disciplinato dal D.Lgs. 127/2015 e dall’art. 21 del DPR 633/1972. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo si applica a tutti i soggetti IVA, inclusi i contribuenti in regime forfettario (in precedenza esclusi fino alla soglia di 25.000 euro di ricavi dalla L. 178/2020, poi inclusi definitivamente).

Devono emettere fattura elettronica:

  • Imprenditori individuali e società di qualsiasi tipo
  • Professionisti (avvocati, medici, commercialisti, consulenti, ingegneri)
  • Artigiani e commercianti
  • Contribuenti in regime forfettario (obbligo dal 1° gennaio 2024, senza soglia)
  • Associazioni con partita IVA
  • Enti pubblici e privati con attività commerciale

Eccezioni residue nel 2026

Nel 2026 restano fuori dall’obbligo SDI i professionisti sanitari per le prestazioni rese a persone fisiche (pazienti privati): questi soggetti sono esonerati dalla fattura elettronica SDI e trasmettono invece i dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS), gestito dal Ministero dell’Economia. Vedi la nostra guida alla fatturazione con Sistema Tessera Sanitaria per sanitari.

Tipi di fattura elettronica e termini di emissione

Esistono due tipi principali di fattura elettronica:

TipoCodice documentoTermine emissioneQuando si usa
Fattura immediata (TD01)TD01Entro 12 giorni dalla data dell’operazioneVendita di beni o prestazione di servizi con emissione contestuale
Fattura differita (TD24)TD24Entro il 15° giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazioneCessioni di beni documentate da DDT o più prestazioni nello stesso mese allo stesso cliente
Nota di credito (TD04)TD04Senza termine fissoStorno parziale o totale di fattura già emessa
Nota di debito (TD05)TD05Senza termine fissoIntegrazione di fattura già emessa
Autofattura (TD20)TD20Entro 12 giorni dall’operazioneAcquisti da soggetti non obbligati a fattura (es. agricoltori in regime speciale)

Codici destinatario: come instradare la fattura al destinatario corretto

Il codice destinatario indica dove l’SDI deve recapitare la fattura. Le regole sono le seguenti:

Tipo destinatarioCodiceNote
Privato consumatore (B2C) senza PEC0000000 (7 zeri)La fattura va comunque consegnata al cliente in formato leggibile
Soggetto esteroXXXXXXX (7 X)La fattura resta visibile sul portale AdE del cedente
Pubblica AmministrazioneCodice IPA a 6 caratteriDa verificare sul portale IndicePA
Imprese e professionisti (B2B)7 caratteri alfanumerici del software riceventeOppure PEC del destinatario

Codici natura IVA N1-N7: tabella di riferimento

I codici natura IVA si usano quando la fattura non espone l’IVA (perché l’operazione è fuori campo, esente, non imponibile, o soggetta a regime speciale). Ecco la tabella ufficiale 2026:

CodiceDescrizioneEsempio tipico
N1Escluse ex art. 15 DPR 633/72Anticipi in nome e per conto del cliente, rimborso spese documentate
N2.1Non soggette – art. 7-bis (servizi a privati extra-UE)Consulenza a cliente privato non residente in UE
N2.2Non soggette – altri casi (regime forfettario)Tutte le fatture dei contribuenti in regime forfettario
N3.1Non imponibili – esportazioniCessione beni a cliente extra-UE con uscita doganale
N3.2Non imponibili – cessioni intracomunitarieVendita beni a impresa in altro Stato UE
N3.3Non imponibili – cessioni verso San MarinoForniture a operatori sammarinesi
N4EsentiPrestazioni sanitarie (medici, psicologi), didattica, operazioni finanziarie e assicurative
N5Regime del margine / IVA non espostaRivendita beni usati, opere d’arte, oggetti da collezione
N6.1 – N6.9Reverse chargeN6.3 subappalto edilizia, N6.4 fabbricati, N6.8 settore energetico
N7IVA assolta in altro Stato UEVendite in regime OSS (One Stop Shop) per e-commerce B2C UE

Attenzione per i forfettari: il codice obbligatorio è N2.2 (non N2.1, non N4). Il regime fiscale da indicare nel file XML è RF19.

Conservazione delle fatture elettroniche: obbligo 10 anni

La conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche è obbligatoria per 10 anni (art. 39 DPR 633/72 e D.Lgs. 127/2015). I documenti devono essere conservati in modo da garantire:

  • Integrità: il documento non può essere modificato dopo la conservazione
  • Immodificabilità: ogni variazione successiva lascia traccia
  • Leggibilità: il documento deve essere consultabile per tutta la durata dell’obbligo
  • Autenticità dell’origine: il documento deve essere riconducibile al soggetto emittente

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio gratuito di conservazione per 15 anni tramite il portale Fatture e Corrispettivi, attivabile con adesione. I software di fatturazione elettronica offrono anche servizi di conservazione privata, spesso più comodi da usare rispetto al portale AdE.

Attenzione: se cambi software, devi assicurarti di esportare lo storico delle fatture (file XML originali) o di mantenere attivo il servizio di conservazione anche dopo la migrazione.

Sanzioni per omessa o tardiva fatturazione 2026

Il mancato rispetto dell’obbligo di fatturazione elettronica comporta sanzioni significative. Le principali sono:

ViolazioneSanzioneRavvedimento entro 30 gg
Omessa fatturaDal 90% al 180% dell’IVA (minimo 500 euro)1/10 sanzione = min. 50 euro
Fattura con IVA inferiore al dovutoDal 90% al 180% dell’IVA non documentata1/10
Omessa fattura verso privati (forfettari)Da 250 euro a 2.000 euro per fattura25 euro entro 30 gg
Tardiva trasmissione SDISanzione ridotta (25 euro min.) se entro 12 ggRavvedimento 1/10

Ravvedimento operoso: è possibile regolarizzare spontaneamente la violazione con una riduzione della sanzione:

  • Entro 30 giorni: 1/10 della sanzione minima (es. 25 euro per omessa fattura forfettario)
  • Entro 90 giorni: 1/9 della sanzione minima
  • Entro 1 anno: 1/8 della sanzione minima
  • Oltre 2 anni: 1/6 della sanzione minima

Come scegliere il software di fatturazione elettronica: 7 criteri

Sul mercato esistono decine di software di fatturazione elettronica. Prima di scegliere, valuta questi 7 criteri:

  1. Integrazione SDI nativa: il software deve inviare e ricevere fatture direttamente tramite SDI, senza passaggi manuali intermedi.
  2. Gestione del tuo regime fiscale: forfettari (N2.2, RF19, bollo virtuale), regime ordinario (liquidazioni IVA), reverse charge B2B. Verifica che il software supporti correttamente il tuo caso.
  3. Conservazione sostitutiva inclusa: la conservazione deve essere parte del piano, non un extra. Verifica che copra sia fatture attive sia passive.
  4. Sistema Tessera Sanitaria (per sanitari): se sei un professionista sanitario che eroga prestazioni a privati, il software deve integrarsi con il sistema TS.
  5. Stabilità del prezzo nel tempo: molti software aumentano il prezzo al rinnovo. Valuta il costo pluriennale reale, non solo il prezzo del primo anno.
  6. Supporto in italiano: la normativa fiscale italiana è complessa e aggiornata frequentemente. Un supporto tecnico in italiano che conosca il contesto normativo è un vantaggio reale.
  7. Scalabilità e portabilità dei dati: verifica che sia possibile esportare i file XML in qualsiasi momento, senza lock-in tecnologico.

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Fatturazione elettronica per forfettari: adempimenti specifici

I contribuenti in regime forfettario hanno adempimenti specifici nella compilazione della fattura elettronica:

  • Codice natura IVA: N2.2 (non soggette – altri casi)
  • Regime fiscale XML: RF19 (regime forfettario)
  • Dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 – Regime forfettario. L’operazione non è soggetta ad IVA.”
  • Bollo virtuale da 2 euro: obbligatorio per fatture con imponibile superiore a 77,47 euro. Si versa tramite F24 con codici tributo 2521-2524, in base al trimestre.
  • Rivalsa contributi INPS/cassa professionale: va indicata separatamente nella fattura (4% Gestione Separata INPS, oppure aliquota della cassa di categoria).
  • Esonero esterometro: i forfettari sono esonerati dall’obbligo di esterometro per le operazioni con l’estero (confermato dal 2024).

Per un approfondimento completo, vedi la nostra guida alla fatturazione elettronica per forfettari: codice N2.2 e adempimenti (in preparazione).

Esterometro: cosa cambia nel 2026

L’esterometro — la comunicazione trimestrale dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia — è stato abrogato dal 1° luglio 2022. Da quella data, le operazioni con l’estero devono essere gestite tramite SDI con codice destinatario XXXXXXX, usando i tipi documento specifici:

  • TD17: acquisto servizi da soggetti UE/extra-UE
  • TD18: acquisto beni intracomunitari
  • TD19: acquisto beni con applicazione art. 17 c. 2 DPR 633/72

I forfettari sono esonerati anche da questi adempimenti SDI per le operazioni estero.

Articoli di approfondimento del cluster fatturazione elettronica

Approfondisci gli aspetti specifici della fatturazione elettronica con i nostri articoli del cluster:

Domande frequenti sulla fatturazione elettronica 2026

Dal 2024 devono emettere fattura elettronica anche i forfettari?

Sì. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo si applica a tutti i soggetti IVA inclusi i contribuenti in regime forfettario, senza distinzione di soglia di ricavi. Non esistono più esenzioni basate sul fatturato.

Posso usare il portale gratuito dell’Agenzia delle Entrate?

Sì. Il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’AdE permette di emettere fatture elettroniche gratuitamente. È adatto a chi emette poche fatture (meno di 20-30 l’anno) e non ha esigenze di automazione. Per volumi superiori, un software dedicato offre maggiore efficienza e automazione degli adempimenti specifici (bollo virtuale, N2.2, rivalsa INPS).

Cosa succede se la fattura viene scartata dall’SDI?

Se l’SDI scarta la fattura (con codice errore), il cedente ha 5 giorni per correggere e reinviare il documento con la stessa data. Se la correzione avviene entro i 5 giorni, la fattura si considera emessa nella data originaria. Se si superano i 5 giorni, la fattura ricevuta dopo la scadenza viene considerata tardiva con le relative sanzioni (ridotte se regolarizzata con ravvedimento).

Entro quando devo emettere la fattura immediata?

La fattura immediata deve essere emessa e trasmessa all’SDI entro 12 giorni dalla data dell’operazione (data di effettuazione della cessione/prestazione). La fattura differita deve essere emessa entro il 15° giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

Per quanto tempo devo conservare le fatture elettroniche?

Per 10 anni dalla data di emissione/ricezione (art. 39 DPR 633/72 e D.Lgs. 127/2015). L’Agenzia delle Entrate offre un servizio gratuito di conservazione fino a 15 anni con adesione al servizio tramite il portale Fatture e Corrispettivi.

Qual è il codice destinatario da usare per i privati?

0000000 (sette zeri) per i privati consumatori che non hanno comunicato una PEC o un codice destinatario. La fattura viene resa disponibile nell’area riservata del portale AdE del destinatario, ma il cedente deve comunque consegnargli una copia leggibile (PDF, stampa, email).

Il codice N2.2 è usato solo dai forfettari?

Il codice N2.2 (“non soggette – altri casi”) è usato principalmente dai contribuenti in regime forfettario, ma può essere usato anche in altri casi residuali non coperti dai codici N specifici. Per i forfettari è il codice corretto al 100%.

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