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Tag Archivio per: codici natura IVA

Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione Elettronica

Codici Natura IVA Fattura Elettronica 2026: Tabella Completa N1-N7

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Codici Natura IVA Fattura Elettronica 2026: Tabella Completa N1-N7 con Esempi Pratici

Quando si emette una fattura elettronica senza IVA, o con IVA gestita in modo non ordinario, il campo «Natura» nel file XML è obbligatorio. Scegliere il codice sbagliato può causare il rigetto della fattura da parte dell’SDI, sanzioni o problemi in sede di controllo fiscale. Questa guida illustra tutti i codici natura IVA previsti dal Provvedimento AdE del 30 aprile 2018, aggiornato per il 2026, con tabella riepilogativa ed esempi pratici per ciascun codice.

Indice dei contenuti

  1. Cosa Sono i Codici Natura e Quando Usarli
  2. Tabella Riepilogativa Codici Natura IVA 2026
  3. N1 — Escluse ex Art. 15 DPR 633/1972
  4. N2 — Non Soggette: N2.1 e N2.2
  5. N3 — Non Imponibili: Da N3.1 a N3.6
  6. N4 — Esenti (Art. 10 DPR 633/1972)
  7. N5 — Regime del Margine / IVA Non Esposta
  8. N6 — Inversione Contabile (Reverse Charge): Da N6.1 a N6.9
  9. N7 — IVA Assolta in Altro Stato UE (OSS/IOSS)
  10. Errori Comuni e Come Evitarli
  11. Codici Natura nel Software di Fatturazione
  12. FAQ — Domande Frequenti sui Codici Natura IVA
  13. Conclusione

Cosa Sono i Codici Natura e Quando Usarli

Nel tracciato FatturaPA (formato XML v1.2.2 obbligatorio dal 2023), per ogni riga di dettaglio il campo Natura va compilato quando l’aliquota IVA è pari a zero (AliquotaIVA = 0.00). Se l’aliquota è superiore a zero (es. 22%, 10%, 4%) il campo Natura non si utilizza: l’aliquota stessa indica il trattamento IVA ordinario.

I codici natura comunicano all’Agenzia delle Entrate perché non è stata applicata l’IVA. La scelta del codice corretto ha rilevanza fiscale: è diverso emettere una fattura con N4 (esente) rispetto a N2.2 (fuori campo per forfettari), perché le due categorie hanno implicazioni diverse sul pro-rata IVA, sulla detrazione dell’imposta a credito e sulla comunicazione dei dati all’SDI.

Tabella Riepilogativa Codici Natura IVA 2026

CodiceDescrizione sinteticaNorma di riferimentoUso tipico
N1Escluse ex art. 15DPR 633/1972 art. 15Rimborsi spese anticipate, bolli, diritti CCIAA
N2.1Non soggette — fuori campo territoriale (art. 7-7septies)DPR 633/1972 art. 7-7septiesServizi a privati extra-UE (es. consulenza a soggetto USA)
N2.2Non soggette — altri casi (regime forfettario)L. 190/2014 art. 1 c. 54-89Tutte le fatture dei contribuenti forfettari
N3.1Non imponibili — esportazioniDPR 633/1972 art. 8Cessioni di beni fuori UE
N3.2Non imponibili — cessioni intracomunitarieDL 331/1993 art. 41Cessioni beni a soggetti IVA in altri Stati UE
N3.3Non imponibili — cessioni verso San MarinoDM 24/12/1993Cessioni beni verso San Marino
N3.4Non imponibili — operazioni assimilate alle esportazioniDPR 633/1972 art. 8-bis, 9, 72Forniture a diplomatici, forze armate NATO
N3.5Non imponibili — dichiarazione di intentoDL 746/1983 art. 1 lett. c)Operazioni con esportatori abituali in plafond
N3.6Non imponibili — altre operazioniDPR 633/1972 varieNon imponibili residuali non rientranti in N3.1-N3.5
N4EsentiDPR 633/1972 art. 10Prestazioni sanitarie, finanziarie, didattiche, immobili abitativi
N5Regime del margine / IVA non esposta in fatturaDL 41/1995 art. 36-40Beni usati, oggetti d’arte, antiquariato (regime speciale)
N6.1Inversione contabile — rottamiDPR 633/1972 art. 74 c. 7-8Cessione di rottami, cascami, carta da macero
N6.2Inversione contabile — oro e argentoL. 7/2000 art. 17Cessione oro industriale, argento semilavorato
N6.3Inversione contabile — subappalto edilizioDPR 633/1972 art. 17 c. 6 lett. a)Servizi di manodopera in subappalto nel settore edile
N6.4Inversione contabile — fabbricatiDPR 633/1972 art. 17 c. 6 lett. a-bis)Cessione fabbricati imponibili per opzione
N6.5Inversione contabile — cellulariDPR 633/1972 art. 17 c. 6 lett. b)Cessione telefoni cellulari B2B
N6.6Inversione contabile — prodotti elettroniciDPR 633/1972 art. 17 c. 6 lett. c)Cessione PC, tablet, console, componenti B2B
N6.7Inversione contabile — prestazioni edili settore serviziDPR 633/1972 art. 17 c. 6 lett. a-ter)Servizi edili resi a imprese del settore costruzioni
N6.8Inversione contabile — settore energeticoDPR 633/1972 art. 17 c. 6 lett. d-bis), d-ter), d-quater)Cessione gas, energia elettrica, certificati verdi
N6.9Inversione contabile — altri casiVarieReverse charge residuale non codificato in N6.1-N6.8
N7IVA assolta in altro Stato UE (OSS/IOSS)Dir. 2006/112/CE, L. 15/2021E-commerce B2C transfrontaliero con IVA assolta nel paese consumatore

N1 — Escluse ex Art. 15 DPR 633/1972

Il codice N1 si usa per le somme che non concorrono alla base imponibile IVA perché escluse ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972. Sono tipicamente somme che rappresentano rimborsi di spese anticipate in nome e per conto del cliente, o importi che non sono corrispettivi ma oneri accessori:

  • Rimborsi di spese anticipate in nome e per conto del cliente (es. spese notarili, bolli, imposte di registro anticipate dal professionista)
  • Imposta di bollo addebitata in fattura
  • Diritti CCIAA e altri oneri fiscali anticipati
  • Interessi di mora e penali contrattuali

Esempio pratico: un commercialista anticipa 500 euro di imposta di registro per conto del cliente, poi li addebita in fattura come voce separata con N1. La sua prestazione professionale va invece con aliquota IVA ordinaria 22%.

N2 — Non Soggette: N2.1 e N2.2

N2.1 — Operazioni Fuori Campo Territoriale (Art. 7-7septies)

Il codice N2.1 identifica le operazioni che non sono soggette a IVA italiana perché, in base alle regole di territorialità degli artt. 7-7septies del DPR 633/1972, si considerano effettuate fuori dal territorio italiano. In pratica riguarda i servizi resi a privati consumatori (B2C) con sede fuori dall’Unione Europea.

Esempio pratico: un consulente informatico italiano fattura un servizio a una persona fisica residente negli USA. La prestazione è N2.1 perché il luogo di tassazione IVA segue il domicilio del committente privato extra-UE (art. 7-septies c. 1 lett. a)).

N2.2 — Non Soggette: Regime Forfettario (L. 190/2014)

Il codice N2.2 è il codice di riferimento per tutti i contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014). I forfettari non addebitano IVA ai clienti e non la detraggono sugli acquisti: le loro fatture hanno sempre aliquota 0% e codice N2.2.

La dicitura obbligatoria in fattura per i forfettari è:

«Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, c. 58 della L. 190/2014, regime forfettario — operazione senza applicazione di IVA»

Per approfondire la fatturazione forfettaria con N2.2 e tutti gli adempimenti SDI, consulta il nostro articolo dedicato: Fatturazione elettronica forfettario 2026: codice natura N2.2 e adempimenti.

N3 — Non Imponibili: Da N3.1 a N3.6

I codici N3.x identificano le operazioni non imponibili, cioè quelle che rientrano nel campo IVA ma alle quali si applica aliquota zero in quanto connesse con operazioni internazionali o regimi speciali di non imponibilità.

N3.1 — Esportazioni (Art. 8 DPR 633/1972)

Si usa per le cessioni di beni esportati fuori dall’Unione Europea. È la non imponibilità classica delle esportazioni: il bene esce fisicamente dal territorio UE e il cedente italiano non applica IVA. Occorre documentare l’avvenuta esportazione con la prova doganale (MRN/DAE).

Esempio: azienda italiana vende macchinari a un’impresa brasiliana e li spedisce in Brasile → N3.1.

N3.2 — Cessioni Intracomunitarie (DL 331/1993 art. 41)

Si usa per le cessioni di beni verso soggetti IVA registrati in altri Stati UE. Il cessionario riceve i beni e integra la fattura nel proprio paese con il meccanismo dell’autofattura intracomunitaria. Il cedente italiano non applica IVA ma deve verificare la partita IVA comunitaria del cliente via VIES.

N3.3 — Cessioni verso San Marino

San Marino, pur non essendo UE, ha un accordo doganale specifico con l’Italia. Le cessioni verso San Marino con trasferimento fisico del bene seguono un regime assimilato alle esportazioni con invio telematico delle fatture all’Ufficio Tributario sanmarinese.

N3.4 — Operazioni Assimilate alle Esportazioni (Art. 8-bis, 9, 72)

Operazioni non imponibili che la legge assimila alle esportazioni senza che ci sia effettiva uscita dal territorio UE: forniture a diplomatici, organismi internazionali, forze armate NATO, cessioni di navi e aerei adibiti alla navigazione internazionale.

N3.5 — Dichiarazione di Intento (DL 746/1983)

Gli esportatori abituali (chi ha esportato oltre il 10% del fatturato nell’anno precedente) possono acquistare beni e servizi senza IVA fino a concorrenza del proprio «plafond». Lo fanno inviando una dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, che il fornitore deve ricevere prima di emettere la fattura senza IVA con N3.5.

N3.6 — Altre Non Imponibili

Codice residuale per operazioni non imponibili non classificabili nei precedenti N3.1-N3.5. Usato raramente: solo quando la non imponibilità deriva da norme speciali non contemplate altrove.

N4 — Esenti (Art. 10 DPR 633/1972)

Il codice N4 identifica le operazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972. L’esenzione si differenzia dalla non imponibilità: le operazioni esenti rientrano nel campo IVA ma vengono esonerate dall’applicazione dell’imposta per ragioni di politica fiscale. La principale conseguenza è che chi esegue prevalentemente operazioni esenti ha un pro-rata IVA ridotto e può detrarre solo in parte l’IVA sugli acquisti.

Le categorie principali di operazioni esenti N4:

  • Prestazioni sanitarie (art. 10 n. 18): medici, dentisti, fisioterapisti, psicologi, laboratori di analisi — tutte le prestazioni finalizzate alla tutela della salute fisica e psichica
  • Prestazioni didattiche (art. 10 n. 20): scuole, università, corsi di formazione riconosciuti
  • Operazioni finanziarie e assicurative (art. 10 nn. 1-9): concessione di crediti, operazioni su valute, raccolta fondi
  • Locazioni e cessioni di fabbricati abitativi (art. 10 n. 8): locazione di immobili ad uso abitativo in regime di esenzione (salvo opzione per l’imponibilità)
  • Servizi postali universali (Poste Italiane)

Esempio pratico: uno psicologo emette fattura per una seduta psicoterapeutica → N4. Un medico di base riceve compenso per visita privatistica → N4. Un fisioterapista fattura seduta di riabilitazione → N4.

N5 — Regime del Margine / IVA Non Esposta

Il codice N5 si usa nel regime del margine per i beni usati (DL 41/1995 artt. 36-40): beni d’occasione, oggetti d’arte, da collezione, d’antiquariato. In questo regime, l’IVA si calcola solo sul «margine» (differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto) e non viene esposta in fattura. Il compratore non può detrarre l’IVA che però è inclusa nel prezzo.

Esempio: un commerciante di auto usate vende un’auto acquistata da un privato. Emette fattura con N5 — il compratore business non vede IVA esposta ma il venditore versa l’imposta sul margine.

N6 — Inversione Contabile (Reverse Charge): Da N6.1 a N6.9

I codici N6.x identificano le operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge): il cedente/prestatore emette fattura senza IVA, e l’acquirente/committente (soggetto passivo IVA) integra la fattura con l’aliquota IVA dovuta e la registra sia in acquisto sia in vendita. L’IVA non viene «girata» ma autoassolta dall’acquirente.

I Sottocodici N6 più Utilizzati

N6.3 — Subappalto Edilizio: prestazioni di sola manodopera (subappalti) nel settore edile rese a imprese di costruzione o ristrutturazione. Il committente integra e autofattura.

N6.5 e N6.6 — Elettronico (cellulari, PC): cessioni B2B (tra soggetti IVA) di smartphone, tablet, PC, console, circuiti integrati. L’acquirente applica il reverse charge. Attenzione: non si applica nel B2C (al consumatore finale).

N6.7 — Prestazioni Edili (Settore Servizi): servizi di pulizia, demolizione, completamento e installazione resi nel settore edile. Diverso dal N6.3 (subappalto manodopera pura).

N6.8 — Energia: cessioni di gas, energia elettrica, certificati verdi, unità di emissione tra operatori del settore energetico.

Regola generale N6: il cedente emette fattura con importo ma aliquota 0% e codice N6.x. La fattura deve riportare la dicitura «inversione contabile» o «reverse charge» e la norma di riferimento. L’acquirente integra con IVA e registra sia come acquisto che come vendita fittizia.

N7 — IVA Assolta in Altro Stato UE (OSS/IOSS)

Il codice N7 è entrato in uso con la riforma dell’IVA sull’e-commerce (luglio 2021, recepita con L. 15/2021). Si usa per le vendite a distanza B2C verso consumatori UE, quando l’IVA viene assolta nel paese del consumatore tramite il regime OSS (One Stop Shop) o IOSS (Import One Stop Shop per beni extra-UE).

Esempio: un’azienda italiana vende articoli online a un consumatore francese per 200 euro. Superate le soglie OSS, addebita IVA francese (20%) tramite il regime OSS, registrata nel portale MOSS italiano. La fattura italiana mostra N7 + importo IVA assolta in Francia.

Errori Comuni e Come Evitarli

N4 vs N2.2: l’Errore dei Professionisti Sanitari in Forfettario

Un medico o fisioterapista in regime forfettario deve usare N2.2, non N4. L’esenzione sanitaria N4 è per i soggetti IVA ordinari: il codice N4 implica pro-rata IVA che non si applica a chi è fuori campo IVA per regime agevolato. Il forfettario usa N2.2 indipendentemente dal tipo di prestazione.

N3.2 vs N7 per l’E-commerce B2C UE

Le cessioni intracomunitarie N3.2 sono per operazioni B2B (tra soggetti IVA). Per le vendite a distanza B2C (consumatori finali UE) si usa N7 se si aderisce all’OSS. Confondere i due codici espone al rischio di versare l’IVA nel paese sbagliato.

N6 solo tra Soggetti IVA

Il reverse charge (N6.x) si applica solo nelle operazioni B2B. Se il cessionario è un privato consumatore (B2C), si applica l’aliquota IVA ordinaria, non il reverse charge. L’errore di emettere N6.5 (cellulari) verso un privato espone a sanzioni pesanti.

Codici Natura nel Software di Fatturazione

I software di fatturazione elettronica gestiscono l’inserimento dei codici natura in modo automatico o semiautomatico. Il gestore del software dovrebbe configurare i codici natura come predefiniti per ciascun tipo di cliente o servizio. Per confrontare le funzionalità dei migliori software sul mercato, leggi: Migliori software fatturazione elettronica 2026.

La guida hub completa sulla fatturazione elettronica 2026 — obblighi, adempimenti e scadenze — è disponibile qui: Fatturazione elettronica 2026: guida completa.

FAQ — Domande Frequenti sui Codici Natura IVA

Cosa succede se uso il codice natura sbagliato?

L’SDI potrebbe rifiutare la fattura (se la combinazione codice+aliquota è incoerente) oppure accettarla ma la dichiarazione IVA risulterà errata. In caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate può contestare l’omessa o errata applicazione dell’IVA con sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta. La rettifica si può fare con nota di credito e nuova fattura.

I forfettari devono sempre usare N2.2?

Sì, sempre, indipendentemente dal tipo di prestazione. Anche il forfettario che presta servizi sanitari usa N2.2 (non N4), perché è il regime forfettario — non l’esenzione sanitaria — la ragione per cui non addebita IVA.

Il codice N1 si usa anche per la marca da bollo in fattura?

Sì. L’imposta di bollo di 2 euro addebitata in fattura (quando la fattura è esente o non soggetta IVA e imponibile oltre 77,47 euro) va indicata con N1 sulla riga di bollo virtuale. Non si tratta di un corrispettivo ma di un’imposta addebitata al cliente.

Come si indica il codice natura nel file XML FatturaPA?

Nel tracciato XML v1.2.2 il campo si chiama Natura ed è contenuto nel blocco DettaglioLinee. Va compilato solo quando AliquotaIVA è «0.00». Esempio: <Natura>N2.2</Natura>. Se il software non lo compila automaticamente, verificare la configurazione del profilo cliente o della tipologia di servizio.

Conclusione

La scelta del codice natura IVA corretto nella fattura elettronica non è un dettaglio burocratico: ha rilevanza fiscale, impatta il pro-rata IVA, e in caso di controllo è uno dei primi elementi verificati dall’Agenzia delle Entrate. I codici più usati nel quotidiano sono N2.2 (forfettari), N4 (esenti sanitari/finanziari/didattici), N3.2 (cessioni intraUE B2B) e N6.x (reverse charge). Per qualsiasi dubbio sulla classificazione delle proprie operazioni, il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza fiscale specializzata con accesso diretto agli esperti in materia IVA e fatturazione elettronica.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-20 10:00:002026-08-17 11:02:13Codici Natura IVA Fattura Elettronica 2026: Tabella Completa N1-N7
Finanza & Servizi, Software Fatturazione Elettronica

Fatturazione elettronica 2026: guida completa all’obbligo, software e adempimenti

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i contribuenti italiani dal 2024, senza più eccezioni. Forfettari, professionisti, artigiani, commercianti: chiunque emetta una fattura deve farlo in formato XML attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. In questa guida completa spieghiamo come funziona l’obbligo nel 2026, cosa rischi se non lo rispetti, come scegliere il software giusto e tutti gli adempimenti pratici da conoscere.

Cos’è la fattura elettronica e perché esiste lo SDI

La fattura elettronica è un documento fiscale in formato XML (standard FatturaPA v1.2.2, in vigore dal 2023) che viene trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), la piattaforma pubblica dell’Agenzia delle Entrate che instrada ogni fattura tra mittente e destinatario.

Il percorso di una fattura elettronica è il seguente:

  1. Il cedente/prestatore crea la fattura in formato XML tramite il proprio software
  2. Il software firma digitalmente il file e lo invia all’SDI
  3. L’SDI verifica la correttezza formale e lo instrada al destinatario (tramite codice destinatario, PEC o portale AdE)
  4. Il destinatario riceve la fattura e la conserva per 10 anni
  5. L’SDI trasmette la ricevuta di consegna al cedente

Lo SDI non è mai “off”: funziona 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, comprese festività e week-end.

Obbligo universale dal 2024: chi deve emettere fattura elettronica

L’obbligo di fatturazione elettronica è disciplinato dal D.Lgs. 127/2015 e dall’art. 21 del DPR 633/1972. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo si applica a tutti i soggetti IVA, inclusi i contribuenti in regime forfettario (in precedenza esclusi fino alla soglia di 25.000 euro di ricavi dalla L. 178/2020, poi inclusi definitivamente).

Devono emettere fattura elettronica:

  • Imprenditori individuali e società di qualsiasi tipo
  • Professionisti (avvocati, medici, commercialisti, consulenti, ingegneri)
  • Artigiani e commercianti
  • Contribuenti in regime forfettario (obbligo dal 1° gennaio 2024, senza soglia)
  • Associazioni con partita IVA
  • Enti pubblici e privati con attività commerciale

Eccezioni residue nel 2026

Nel 2026 restano fuori dall’obbligo SDI i professionisti sanitari per le prestazioni rese a persone fisiche (pazienti privati): questi soggetti sono esonerati dalla fattura elettronica SDI e trasmettono invece i dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS), gestito dal Ministero dell’Economia. Vedi la nostra guida alla fatturazione con Sistema Tessera Sanitaria per sanitari.

Tipi di fattura elettronica e termini di emissione

Esistono due tipi principali di fattura elettronica:

TipoCodice documentoTermine emissioneQuando si usa
Fattura immediata (TD01)TD01Entro 12 giorni dalla data dell’operazioneVendita di beni o prestazione di servizi con emissione contestuale
Fattura differita (TD24)TD24Entro il 15° giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazioneCessioni di beni documentate da DDT o più prestazioni nello stesso mese allo stesso cliente
Nota di credito (TD04)TD04Senza termine fissoStorno parziale o totale di fattura già emessa
Nota di debito (TD05)TD05Senza termine fissoIntegrazione di fattura già emessa
Autofattura (TD20)TD20Entro 12 giorni dall’operazioneAcquisti da soggetti non obbligati a fattura (es. agricoltori in regime speciale)

Codici destinatario: come instradare la fattura al destinatario corretto

Il codice destinatario indica dove l’SDI deve recapitare la fattura. Le regole sono le seguenti:

Tipo destinatarioCodiceNote
Privato consumatore (B2C) senza PEC0000000 (7 zeri)La fattura va comunque consegnata al cliente in formato leggibile
Soggetto esteroXXXXXXX (7 X)La fattura resta visibile sul portale AdE del cedente
Pubblica AmministrazioneCodice IPA a 6 caratteriDa verificare sul portale IndicePA
Imprese e professionisti (B2B)7 caratteri alfanumerici del software riceventeOppure PEC del destinatario

Codici natura IVA N1-N7: tabella di riferimento

I codici natura IVA si usano quando la fattura non espone l’IVA (perché l’operazione è fuori campo, esente, non imponibile, o soggetta a regime speciale). Ecco la tabella ufficiale 2026:

CodiceDescrizioneEsempio tipico
N1Escluse ex art. 15 DPR 633/72Anticipi in nome e per conto del cliente, rimborso spese documentate
N2.1Non soggette – art. 7-bis (servizi a privati extra-UE)Consulenza a cliente privato non residente in UE
N2.2Non soggette – altri casi (regime forfettario)Tutte le fatture dei contribuenti in regime forfettario
N3.1Non imponibili – esportazioniCessione beni a cliente extra-UE con uscita doganale
N3.2Non imponibili – cessioni intracomunitarieVendita beni a impresa in altro Stato UE
N3.3Non imponibili – cessioni verso San MarinoForniture a operatori sammarinesi
N4EsentiPrestazioni sanitarie (medici, psicologi), didattica, operazioni finanziarie e assicurative
N5Regime del margine / IVA non espostaRivendita beni usati, opere d’arte, oggetti da collezione
N6.1 – N6.9Reverse chargeN6.3 subappalto edilizia, N6.4 fabbricati, N6.8 settore energetico
N7IVA assolta in altro Stato UEVendite in regime OSS (One Stop Shop) per e-commerce B2C UE

Attenzione per i forfettari: il codice obbligatorio è N2.2 (non N2.1, non N4). Il regime fiscale da indicare nel file XML è RF19.

Conservazione delle fatture elettroniche: obbligo 10 anni

La conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche è obbligatoria per 10 anni (art. 39 DPR 633/72 e D.Lgs. 127/2015). I documenti devono essere conservati in modo da garantire:

  • Integrità: il documento non può essere modificato dopo la conservazione
  • Immodificabilità: ogni variazione successiva lascia traccia
  • Leggibilità: il documento deve essere consultabile per tutta la durata dell’obbligo
  • Autenticità dell’origine: il documento deve essere riconducibile al soggetto emittente

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio gratuito di conservazione per 15 anni tramite il portale Fatture e Corrispettivi, attivabile con adesione. I software di fatturazione elettronica offrono anche servizi di conservazione privata, spesso più comodi da usare rispetto al portale AdE.

Attenzione: se cambi software, devi assicurarti di esportare lo storico delle fatture (file XML originali) o di mantenere attivo il servizio di conservazione anche dopo la migrazione.

Sanzioni per omessa o tardiva fatturazione 2026

Il mancato rispetto dell’obbligo di fatturazione elettronica comporta sanzioni significative. Le principali sono:

ViolazioneSanzioneRavvedimento entro 30 gg
Omessa fatturaDal 90% al 180% dell’IVA (minimo 500 euro)1/10 sanzione = min. 50 euro
Fattura con IVA inferiore al dovutoDal 90% al 180% dell’IVA non documentata1/10
Omessa fattura verso privati (forfettari)Da 250 euro a 2.000 euro per fattura25 euro entro 30 gg
Tardiva trasmissione SDISanzione ridotta (25 euro min.) se entro 12 ggRavvedimento 1/10

Ravvedimento operoso: è possibile regolarizzare spontaneamente la violazione con una riduzione della sanzione:

  • Entro 30 giorni: 1/10 della sanzione minima (es. 25 euro per omessa fattura forfettario)
  • Entro 90 giorni: 1/9 della sanzione minima
  • Entro 1 anno: 1/8 della sanzione minima
  • Oltre 2 anni: 1/6 della sanzione minima

Come scegliere il software di fatturazione elettronica: 7 criteri

Sul mercato esistono decine di software di fatturazione elettronica. Prima di scegliere, valuta questi 7 criteri:

  1. Integrazione SDI nativa: il software deve inviare e ricevere fatture direttamente tramite SDI, senza passaggi manuali intermedi.
  2. Gestione del tuo regime fiscale: forfettari (N2.2, RF19, bollo virtuale), regime ordinario (liquidazioni IVA), reverse charge B2B. Verifica che il software supporti correttamente il tuo caso.
  3. Conservazione sostitutiva inclusa: la conservazione deve essere parte del piano, non un extra. Verifica che copra sia fatture attive sia passive.
  4. Sistema Tessera Sanitaria (per sanitari): se sei un professionista sanitario che eroga prestazioni a privati, il software deve integrarsi con il sistema TS.
  5. Stabilità del prezzo nel tempo: molti software aumentano il prezzo al rinnovo. Valuta il costo pluriennale reale, non solo il prezzo del primo anno.
  6. Supporto in italiano: la normativa fiscale italiana è complessa e aggiornata frequentemente. Un supporto tecnico in italiano che conosca il contesto normativo è un vantaggio reale.
  7. Scalabilità e portabilità dei dati: verifica che sia possibile esportare i file XML in qualsiasi momento, senza lock-in tecnologico.

Cerchi un software di fatturazione elettronica con prezzo stabile nel tempo? fatturazioneitalia.it è la soluzione partner di CAF Centro Fiscale con prezzo bloccato 3 anni, zero-config per forfettari e integrazione Sistema TS in 1 clic. Disclosure: fatturazioneitalia.it è sviluppato da BeSmart Srl, partner commerciale di Centro Fiscale Udine.

Fatturazione elettronica per forfettari: adempimenti specifici

I contribuenti in regime forfettario hanno adempimenti specifici nella compilazione della fattura elettronica:

  • Codice natura IVA: N2.2 (non soggette – altri casi)
  • Regime fiscale XML: RF19 (regime forfettario)
  • Dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 – Regime forfettario. L’operazione non è soggetta ad IVA.”
  • Bollo virtuale da 2 euro: obbligatorio per fatture con imponibile superiore a 77,47 euro. Si versa tramite F24 con codici tributo 2521-2524, in base al trimestre.
  • Rivalsa contributi INPS/cassa professionale: va indicata separatamente nella fattura (4% Gestione Separata INPS, oppure aliquota della cassa di categoria).
  • Esonero esterometro: i forfettari sono esonerati dall’obbligo di esterometro per le operazioni con l’estero (confermato dal 2024).

Per un approfondimento completo, vedi la nostra guida alla fatturazione elettronica per forfettari: codice N2.2 e adempimenti (in preparazione).

Esterometro: cosa cambia nel 2026

L’esterometro — la comunicazione trimestrale dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia — è stato abrogato dal 1° luglio 2022. Da quella data, le operazioni con l’estero devono essere gestite tramite SDI con codice destinatario XXXXXXX, usando i tipi documento specifici:

  • TD17: acquisto servizi da soggetti UE/extra-UE
  • TD18: acquisto beni intracomunitari
  • TD19: acquisto beni con applicazione art. 17 c. 2 DPR 633/72

I forfettari sono esonerati anche da questi adempimenti SDI per le operazioni estero.

Articoli di approfondimento del cluster fatturazione elettronica

Approfondisci gli aspetti specifici della fatturazione elettronica con i nostri articoli del cluster:

  • Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026: obbligo e scadenze per sanitari
  • Fatturazione elettronica per medici liberi professionisti
  • Codici natura IVA N1-N7: tabella completa 2026 (in preparazione)
  • Conservazione fattura elettronica 10 anni: guida pratica (in preparazione)
  • Fatturazione elettronica B2B 2026: contratti ed esigibilità IVA (in preparazione)

Domande frequenti sulla fatturazione elettronica 2026

Dal 2024 devono emettere fattura elettronica anche i forfettari?

Sì. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo si applica a tutti i soggetti IVA inclusi i contribuenti in regime forfettario, senza distinzione di soglia di ricavi. Non esistono più esenzioni basate sul fatturato.

Posso usare il portale gratuito dell’Agenzia delle Entrate?

Sì. Il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’AdE permette di emettere fatture elettroniche gratuitamente. È adatto a chi emette poche fatture (meno di 20-30 l’anno) e non ha esigenze di automazione. Per volumi superiori, un software dedicato offre maggiore efficienza e automazione degli adempimenti specifici (bollo virtuale, N2.2, rivalsa INPS).

Cosa succede se la fattura viene scartata dall’SDI?

Se l’SDI scarta la fattura (con codice errore), il cedente ha 5 giorni per correggere e reinviare il documento con la stessa data. Se la correzione avviene entro i 5 giorni, la fattura si considera emessa nella data originaria. Se si superano i 5 giorni, la fattura ricevuta dopo la scadenza viene considerata tardiva con le relative sanzioni (ridotte se regolarizzata con ravvedimento).

Entro quando devo emettere la fattura immediata?

La fattura immediata deve essere emessa e trasmessa all’SDI entro 12 giorni dalla data dell’operazione (data di effettuazione della cessione/prestazione). La fattura differita deve essere emessa entro il 15° giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

Per quanto tempo devo conservare le fatture elettroniche?

Per 10 anni dalla data di emissione/ricezione (art. 39 DPR 633/72 e D.Lgs. 127/2015). L’Agenzia delle Entrate offre un servizio gratuito di conservazione fino a 15 anni con adesione al servizio tramite il portale Fatture e Corrispettivi.

Qual è il codice destinatario da usare per i privati?

0000000 (sette zeri) per i privati consumatori che non hanno comunicato una PEC o un codice destinatario. La fattura viene resa disponibile nell’area riservata del portale AdE del destinatario, ma il cedente deve comunque consegnargli una copia leggibile (PDF, stampa, email).

Il codice N2.2 è usato solo dai forfettari?

Il codice N2.2 (“non soggette – altri casi”) è usato principalmente dai contribuenti in regime forfettario, ma può essere usato anche in altri casi residuali non coperti dai codici N specifici. Per i forfettari è il codice corretto al 100%.

Assistenza CAF Centro Fiscale per la tua fatturazione

Il CAF Centro Fiscale Udine offre consulenza personalizzata per tutti gli aspetti della fatturazione elettronica: dalla configurazione del software corretto al supporto per casi complessi (reverse charge, operazioni estero, Sistema TS per sanitari, regime forfettario).

Contattaci per un preventivo personalizzato:

  • Telefono/WhatsApp: 366 6018121
  • Online: tramite il modulo di contatto sul sito
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Giugno 14, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-14 02:17:562026-08-17 10:17:56Fatturazione elettronica 2026: guida completa all’obbligo, software e adempimenti

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