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Guida fatturazione elettronica per forfettari 2026: obbligo, codici e conservazione

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario sono obbligati alla fatturazione elettronica, senza eccezioni legate alla soglia di ricavi. Il precedente esonero per i forfettari con ricavi inferiori a 25.000 euro è definitivamente superato. In questa guida spieghiamo come adempiere correttamente all’obbligo, quali codici usare, come gestire la conservazione e le sanzioni in caso di inadempienza.

L’obbligo di fatturazione elettronica per forfettari: dal 2024 per tutti

La storia dell’obbligo per i forfettari è stata progressiva:

  • 1° luglio 2022: obbligo introdotto per i forfettari con ricavi superiori a 25.000 euro
  • 1° gennaio 2024: obbligo esteso a tutti i forfettari, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi. L’esonero per la fascia sotto 25.000 euro è stato abolito

Nel 2026 l’obbligo è pienamente consolidato: ogni forfettario con partita IVA aperta deve emettere fatture elettroniche verso tutti i clienti (privati, aziende, PA), tranne specifiche eccezioni (es. operazioni verso clienti esteri non residenti in Italia, per cui si usa l’esterometro — ma i forfettari erano già esonerail dall’esterometro).

Come compilare la fattura elettronica da forfettario

La fattura elettronica del forfettario ha alcune specificità rispetto a quella dei soggetti IVA ordinari:

CampoValore per forfettariNote
Regime fiscaleRF19Regime forfettario L. 190/2014
Natura IVAN2.2Non soggetta ad IVA – altri casi
Aliquota IVA0,00%Nessuna IVA applicata
Cassa previdenziale (se presente)TC01-TC22 in base alla cassaEs. TC07 per Gestione Separata INPS
Ritenuta d’accontoSi, se prestazione professionale da soggetto imprenditoreRT01 (persone fisiche), RT02 (persone giuridiche)

La dicitura obbligatoria in fattura per i forfettari è: “Operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014 — Regime forfetario.”

Codice destinatario: cosa inserire per i clienti privati

Il codice destinatario è il campo che indica dove recapitare la fattura elettronica tramite SdI. Le regole per i forfettari:

  • Cliente con codice destinatario (impresa/P.IVA): inserisci il codice a 6 o 7 caratteri del destinatario SDI
  • Cliente con PEC: inserisci 0000000 nel campo codice destinatario e la PEC del cliente nell’apposito campo
  • Cliente privato (consumatore finale) senza PEC: inserisci 0000000 — la fattura sarà disponibile nel cassetto fiscale del cliente su MyAgenzia
  • Cliente Pubblica Amministrazione: inserisci il codice IPA (6 caratteri) dell’ufficio PA destinatario

Il codice 0000000 (sette zeri) è il codice convenzionale per i destinatari che non hanno un indirizzo SDI specifico. In questo caso è buona pratica inviare comunque la fattura al cliente via email in formato PDF (copia di cortesia) dopo l’invio tramite SDI.

Conservazione della fattura elettronica: 10 anni

L’obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche è di 10 anni (art. 2214 c.c. e art. 8 DPR 600/1973), a partire dalla data di emissione.

Le opzioni di conservazione disponibili:

  • Servizio gratuito Agenzia delle Entrate: tramite “Fatture e Corrispettivi” sul sito AdE, con adesione al servizio di conservazione gratuito (conserva per 15 anni, superando il minimo di 10)
  • Software di fatturazione: la maggior parte dei software inclusi nel piano (Fatturazione Italia, Fatture in Cloud, Aruba) include il servizio di conservazione sostitutiva a norma
  • Conservatore accreditato AgID: provider privato accreditato dall’Agenzia per l’Italia Digitale

Il semplice salvataggio del file XML sul computer non è sufficiente come conservazione sostitutiva: è necessario un processo che garantisca l’integrità, l’autenticità e la leggibilità nel tempo del documento.

Per scegliere il software di fatturazione più adatto, leggi: Software fatturazione elettronica 2026: guida completa per P.IVA.

Sanzioni omessa fattura elettronica forfettari

Le sanzioni per la mancata emissione della fattura elettronica (o per l’emissione tardiva) sono le stesse previste per tutti i contribuenti:

  • Sanzione minima: 250 euro per ogni fattura non emessa
  • Sanzione massima: 90% dell’imposta (IVA) relativa all’operazione — ma poiché i forfettari non applicano IVA, si applica il minimo fisso
  • Ravvedimento operoso: possibile entro i termini previsti (1/10 della sanzione entro 30 giorni, 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro un anno)

Poiché i forfettari sono esenti IVA, la sanzione per la mancata emissione di fattura elettronica si applica nella misura fissa di 250 euro per operazione. L’emissione tardiva (entro i termini del ravvedimento) consente di ridurre la sanzione a 25 euro (1/10 del minimo, entro 30 giorni).

Domande frequenti sulla FE per forfettari

Posso ancora emettere fatture cartacee ai privati?
No, dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari devono emettere fatture elettroniche tramite SDI, anche verso clienti privati. Non esistono eccezioni legate alla categoria del cliente per i soggetti nazionali.

Come faccio fattura a un cliente straniero (non UE)?
Per le operazioni verso clienti non residenti in Italia, i forfettari possono emettere fattura cartacea ordinaria (non tramite SDI). In alternativa possono scegliere di usare comunque il sistema SDI, che accetta anche le fatture verso clienti esteri.

Devo applicare la ritenuta d’acconto come forfettario?
No, i forfettari non subiscono la ritenuta d’acconto sui propri compensi. Devono indicarlo esplicitamente in fattura con la dicitura: “Non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 comma 67, L. 190/2014”. Attenzione: i forfettari possono invece essere sostituti d’imposta e quindi applicare ritenute su altri soggetti che collaborano con loro.

Il CAF Centro Fiscale può aiutarmi con la fatturazione elettronica?
Sì, il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza per la corretta configurazione del regime forfettario, la verifica delle fatture emesse e l’assistenza nella scelta del software più adatto. Prenota un appuntamento per una consulenza personalizzata.

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