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Tag Archivio per: uscita regime forfettario

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Passare da Forfettario a Ordinario 2026: Quando Conviene, Procedura e Costi

Regime Forfettario 2026 limiti e controlli

Il regime forfettario e una scelta vantaggiosa per molte partite IVA italiane, ma non e un porto sicuro per sempre. Esistono casi obbligatori in cui devi uscirne (superamento dei limiti di ricavi o cause ostative) e casi volontari in cui ti conviene davvero passare al regime ordinario, soprattutto quando hai costi elevati o investimenti importanti da ammortizzare.

In questa guida completa al passaggio da forfettario a ordinario nel 2026 trovi: i limiti di legge aggiornati (85.000 e 100.000 euro), come si comunica l’opzione all’Agenzia delle Entrate, la soglia di convenienza con esempi numerici reali, le regole su IVA, IRPEF, ammortamenti e detrazioni. Se hai dubbi sulla tua situazione, il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a fare i conti corretti prima di prendere una decisione che vale anni di tasse.

Indice dei contenuti

  1. Quando passare da forfettario a ordinario: i casi
  2. Uscita obbligatoria: limiti 85.000 e 100.000 euro
  3. Cause ostative sopravvenute
  4. Uscita volontaria: quando conviene
  5. Come passare: opzione e comunicazione AdE
  6. Tassazione ordinaria: IRPEF, addizionali, IRAP
  7. IVA, liquidazioni periodiche e LIPE
  8. Deducibilita costi e ammortamenti
  9. Calcolo soglia di convenienza con esempi
  10. Esempio comparativo: 70.000 ricavi e 25.000 costi
  11. Pratica con commercialista o CAF
  12. Domande frequenti

Quando passare da forfettario a ordinario: i casi

Il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario puo avvenire per due motivi principali: una causa obbligatoria prevista dalla legge (Legge 190/2014 e successive modifiche) o una scelta volontaria fatta per convenienza fiscale. Nel primo caso non hai margine di manovra: appena si verifica il presupposto, devi uscire. Nel secondo caso, invece, devi fare i conti con calma e capire se l’ordinario ti porta davvero un vantaggio.

Le situazioni piu frequenti che ci troviamo a gestire al CAF Centro Fiscale sono quattro: superamento del limite di 85.000 euro di ricavi, sforamento della soglia di 100.000 euro (caso piu raro ma con conseguenze immediate), insorgere di una causa ostativa (es. partecipazione in una SRL controllata) e la convenienza economica per chi ha costi reali molto alti rispetto al coefficiente di redditivita previsto dal forfettario.

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Uscita obbligatoria: limiti 85.000 e 100.000 euro

La normativa prevede due soglie distinte di ricavi/compensi che determinano l’uscita dal forfettario, con effetti molto diversi tra loro. Capire la differenza e fondamentale perche se sbagli la valutazione rischi di emettere fatture senza IVA quando invece dovevi gia applicarla, con sanzioni pesanti.

Soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivo

Se nel 2026 incassi piu di 85.000 euro ma resti sotto i 100.000 euro, continui a fatturare in regime forfettario fino al 31 dicembre dell’anno corrente. L’uscita scatta dal 1 gennaio 2027. In pratica:

  • Tutto il 2026 fatturi senza IVA con la dicitura forfettaria abituale
  • Paghi sostitutiva 15% (o 5% nei primi 5 anni) sui redditi 2026
  • Dal 1 gennaio 2027 inizi a fatturare in regime ordinario con IVA
  • Devi gestire numerazione fatture, IVA periodica e contabilita ordinaria

Soglia 100.000 euro: uscita immediata stesso anno

Se invece nel 2026 superi i 100.000 euro di ricavi, l’uscita e immediata e retroattiva: dal momento esatto in cui incassi la fattura che ti porta oltre soglia, esci dal forfettario per tutto l’anno 2026. Le conseguenze sono pesanti:

  • La fattura che fa superare 100.000 euro deve essere emessa con IVA
  • Devi ricalcolare l’IVA su tutte le operazioni dell’anno (con scorporo) ed emettere note di variazione
  • Il reddito 2026 e tassato con IRPEF ordinaria a scaglioni, non con sostitutiva
  • Devi tenere contabilita ordinaria o semplificata gia per l’anno in corso

Questa norma, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, e stata pensata per evitare comportamenti elusivi: prima si poteva fatturare 200.000 euro in dicembre restando forfettari per tutto l’anno. Oggi non e piu possibile. Per approfondire la disciplina del regime, leggi anche la nostra guida al regime forfettario 2026.

Cause ostative sopravvenute

Anche restando ampiamente sotto le soglie di ricavi, esistono cause ostative che ti fanno perdere il diritto al forfettario. Se una di queste si verifica nel 2026, esci dal regime dal 1 gennaio 2027 (non immediatamente). Le piu rilevanti sono:

  • Reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro nell’anno precedente: se nel 2025 hai percepito piu di 30.000 euro lordi come dipendente o pensionato, dal 2026 non puoi essere forfettario (eccezione: rapporto cessato durante il 2025)
  • Partecipazione in societa di persone, associazioni professionali o imprese familiari
  • Controllo, diretto o indiretto, di SRL o associazioni in partecipazione che svolgono attivita riconducibili a quella del forfettario (es. medesimo codice ATECO)
  • Attivita prevalente verso datori di lavoro attuali o di anni precedenti (entro i 2 anni precedenti) o soggetti riconducibili: la cosiddetta “fattura mascherata”
  • Soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA (es. agricoltura, agenzie di viaggio, vendita sali e tabacchi)
  • Residenza fiscale all’estero (salvo Stati UE/SEE con almeno il 75% dei redditi prodotti in Italia)

Attenzione alla partecipazione in SRL: e la causa ostativa piu insidiosa. Se controlli (anche tramite familiari conviventi) una SRL e quella SRL fattura ad attivita simili alla tua, esci dal forfettario. La verifica va fatta caso per caso analizzando codici ATECO e cessione di servizi/beni tra le due posizioni.

Uscita volontaria: quando conviene davvero

Uscire volontariamente dal forfettario per scegliere l’ordinario puo avere senso in quattro situazioni tipiche. Vediamole una per una con le condizioni in cui il calcolo gioca a tuo favore.

1. Spese deducibili elevate (oltre il forfait del coefficiente)

Il forfettario ti riconosce un coefficiente di redditivita fisso (40%, 67%, 78%, 86% a seconda del codice ATECO). I costi reali NON contano: anche se spendi 30.000 euro in materiale, paghi le tasse sul forfait. Se invece i tuoi costi reali superano la quota forfettaria, in ordinario li deduci tutti e abbatti la base imponibile.

2. Acquisto di attrezzature, auto o immobili strumentali

Se devi comprare un macchinario da 50.000 euro, un’auto strumentale o un immobile per lo studio, in forfettario non scarichi nulla: ne il costo ne l’IVA. In ordinario invece detrai l’IVA all’atto dell’acquisto e deduci l’ammortamento per quote annuali. Su acquisti importanti il risparmio puo essere di migliaia di euro.

3. Crescita prevista oltre 85.000 euro

Se sai gia che nel 2026 supererai abbondantemente i 100.000 euro, conviene passare in ordinario fin dall’inizio dell’anno. Eviti la trappola dell’uscita immediata con ricalcolo IVA retroattivo, gestisci la contabilita in modo lineare dal 1 gennaio e i clienti si abituano da subito a vedere l’IVA in fattura.

4. Necessita di detrarre IVA e fatturare a clienti privati con IVA

Se lavori molto B2B, i tuoi clienti spesso preferiscono ricevere fatture con IVA detraibile per loro. Inoltre se hai acquisti importanti, l’IVA su quelle fatture in forfettario e un costo secco. In ordinario diventa un credito da compensare.

Come passare: opzione e comunicazione AdE

Il passaggio dal forfettario all’ordinario non avviene automaticamente: devi esercitare l’opzione con due strade alternative, comportamento concludente piu comunicazione formale.

Comportamento concludente

Per uscire volontariamente dal forfettario basta iniziare a fatturare con IVA dal 1 gennaio dell’anno scelto. Il comportamento concludente e sufficiente per attivare il regime ordinario, ma deve essere confermato dalla compilazione del quadro VO nella dichiarazione IVA dell’anno successivo.

Quadro VO del modello IVA

Il quadro VO della dichiarazione IVA serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione (o la revoca) per regimi diversi da quello naturale. Per chi esce dal forfettario:

  • Si compila il rigo VO33 barrando la casella 2 (revoca regime forfettario)
  • L’opzione vincola per almeno 3 anni: non puoi rientrare in forfettario subito dopo
  • Si presenta entro la scadenza ordinaria della dichiarazione IVA (fine aprile dell’anno successivo)

Ordinario semplificato vs ordinario contabile

Una volta usciti dal forfettario hai due alternative:

  • Regime ordinario semplificato: e la scelta naturale per professionisti e imprese minori (ricavi sotto 500.000 euro per servizi e 800.000 per altre attivita). Tieni solo registri IVA e libro beni ammortizzabili. Tassazione per cassa
  • Regime ordinario contabile: obbligatorio sopra le soglie viste o per opzione. Bilancio completo con stato patrimoniale, registri obbligatori piu numerosi, tassazione per competenza

Per la grande maggioranza dei professionisti che escono dal forfettario, il regime semplificato e la soluzione corretta: meno burocrazia, criterio di cassa simile al forfettario.

Tassazione ordinaria: IRPEF, addizionali, IRAP

Il salto piu sentito riguarda la tassazione del reddito. Si passa dalla sostitutiva piatta (15% o 5%) all’IRPEF ordinaria progressiva, con effetto pesante sui redditi medio-alti.

Scaglioni IRPEF 2026

Gli scaglioni IRPEF in vigore nel 2026 (dopo la riforma a tre scaglioni resa strutturale) sono:

  • Fino a 28.000 euro: aliquota 23%
  • Da 28.001 a 50.000 euro: aliquota 35%
  • Oltre 50.000 euro: aliquota 43%

Si aggiungono addizionale regionale (in FVG circa 1,23%) e addizionale comunale (variabile, a Udine 0,8%). Quindi sui redditi piu alti si arriva agevolmente al 45% complessivo.

IRAP: chi la paga e chi no

I professionisti senza autonoma organizzazione (dal 2022) sono esonerati IRAP: nessuna dichiarazione, nessun versamento. Le imprese individuali invece la pagano sul valore della produzione netta (aliquota base 3,9%, ma esistono deduzioni che spesso azzerano il dovuto sotto certi importi).

IVA, liquidazioni periodiche e LIPE

Una delle differenze gestionali piu pesanti e l’IVA. Da forfettario non te ne occupavi, in ordinario diventa un adempimento mensile o trimestrale.

Aliquote IVA da applicare

L’aliquota IVA standard e 22%, ma per alcune attivita si applicano aliquote ridotte: 4% (beni di prima necessita, libri, alcuni servizi), 5% (alcuni servizi sanitari e sociali), 10% (turismo, ristorazione, alcuni alimentari ed edilizia agevolata).

Liquidazioni IVA: mensile o trimestrale

La periodicita di liquidazione IVA dipende dal volume d’affari:

  • Trimestrale: se nell’anno precedente il volume d’affari e stato sotto 500.000 euro (servizi) o 800.000 euro (altre attivita). Si versa entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre, con maggiorazione 1%
  • Mensile: oltre quelle soglie. Versamento entro il 16 del mese successivo

La quasi totalita dei professionisti che escono dal forfettario rientrano nella liquidazione trimestrale.

LIPE: comunicazioni trimestrali

Le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) sono comunicazioni trimestrali da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la fine del secondo mese successivo al trimestre. Sono obbligatorie anche se non c’e IVA a debito o a credito.

Deducibilita costi e ammortamenti

Il vantaggio piu concreto del passaggio in ordinario e la deducibilita dei costi inerenti all’attivita. Nel forfettario i costi non si deducevano: nell’ordinario invece tutto cio che e inerente, documentato e tracciato puo essere portato in deduzione.

Costi 100% deducibili

  • Materie prime e merci per la rivendita
  • Cancelleria, software, abbonamenti professionali
  • Affitto ufficio o studio dedicato esclusivamente all’attivita
  • Utenze dello studio (luce, gas, internet)
  • Compensi a collaboratori e dipendenti
  • Consulenze (commercialista, legale, marketing)
  • Formazione professionale obbligatoria

Costi a deducibilita parziale

  • Auto aziendale o professionale: 20% deducibile per professionisti, 20% IVA detraibile (40% per agenti e rappresentanti). Tetto di 18.075,99 euro sul costo per l’ammortamento
  • Telefono cellulare: 80% deducibile e 50% IVA detraibile
  • Spese di rappresentanza: deducibili nei limiti dell’1,5% dei ricavi
  • Pasti e alberghi professionali: 75% deducibili, IVA detraibile al 100% (se inerenti)
  • Studio in casa: 50% delle spese se non hai altro studio (regola del “promiscuo”)

Ammortamento beni strumentali

I beni strumentali con costo unitario superiore a 516,46 euro non si deducono in un colpo solo, ma si ammortizzano in piu anni in base ai coefficienti ministeriali (DM 31/12/1988). Esempi tipici: macchinari (12,5%), arredi (15%), computer (20%), veicoli (25%). Sotto i 516,46 euro la deduzione e integrale nell’anno di acquisto.

Calcolo soglia di convenienza con esempi

Per capire se ti conviene volontariamente passare in ordinario serve il calcolo della soglia di convenienza: il livello di costi reali oltre il quale l’ordinario inizia a essere piu vantaggioso del forfettario.

Formula di base

Nel forfettario il reddito imponibile e fisso al (1 – coefficiente di redditivita) dei ricavi. Il margine “presunto” di costi e dunque:

  • Coefficiente 78% (professionisti): margine implicito di costi 22%
  • Coefficiente 67% (intermediari, agenti): margine 33%
  • Coefficiente 40% (commercio): margine 60%
  • Coefficiente 86% (costruzioni e attivita varie): margine 14%

Regola pratica: se i tuoi costi reali documentabili superano il margine implicito del coefficiente, l’ordinario inizia a convenire dal punto di vista del reddito imponibile. Ma attenzione: in ordinario paghi IRPEF progressiva (fino al 43%) invece della sostitutiva 15%, quindi il vantaggio si verifica solo con costi significativamente superiori al margine.

Soglie indicative di convenienza

Una stima pratica (al lordo di contributi previdenziali, che sono deducibili in entrambi i regimi):

  • Professionista coefficiente 78%: l’ordinario inizia a convenire con costi reali oltre 35-40% dei ricavi (rispetto al 22% forfait)
  • Intermediario coefficiente 67%: convenienza con costi oltre il 45-50%
  • Commerciante coefficiente 40%: convenienza solo con costi oltre il 70-75% (raro)

Sono indicazioni di massima: il calcolo va sempre personalizzato sulla tua situazione, considerando tipologia di clientela, IVA recuperabile, presenza di familiari a carico (detrazioni), redditi aggiuntivi.

Esempio comparativo: 70.000 ricavi e 25.000 costi

Vediamo un caso reale, semplificato per chiarezza, di un professionista con codice ATECO al coefficiente 78% (es. consulente, libero professionista). Compensi annui 70.000 euro, costi documentati 25.000 euro (quasi il 36% dei ricavi).

Scenario A: regime forfettario

  • Reddito imponibile (78% di 70.000) = 54.600 euro
  • Contributi gestione separata INPS (26,07% su imponibile) = circa 14.234 euro (deducibili dall’imponibile)
  • Reddito netto post contributi = 54.600 – 14.234 = 40.366 euro
  • Imposta sostitutiva 15% (oltre i primi 5 anni) = 6.055 euro
  • Totale tasse + contributi: circa 20.289 euro
  • Netto in tasca: 70.000 – 25.000 (costi reali) – 20.289 = 24.711 euro

Scenario B: regime ordinario semplificato

  • Ricavi 70.000 – costi deducibili 25.000 = reddito imponibile lordo 45.000 euro
  • Contributi INPS gestione separata (26,07% su 45.000) = 11.731 euro (deducibili)
  • Reddito netto post contributi = 45.000 – 11.731 = 33.269 euro
  • IRPEF progressiva: 23% su 28.000 (6.440) + 35% su 5.269 (1.844) = 8.284 euro
  • Addizionali regionale + comunale (circa 2%) = 665 euro
  • Totale tasse + contributi: circa 20.680 euro
  • Netto in tasca (al netto IVA gestita): 70.000 – 25.000 – 20.680 = 24.320 euro

Conclusione del confronto

In questo caso il forfettario resta leggermente piu vantaggioso (circa 390 euro di differenza netta) anche con costi al 36% dei ricavi. Per il coefficiente 78%, il punto di pareggio si trova intorno al 40-42% di costi reali sui ricavi. Sopra quella soglia l’ordinario inizia a essere piu conveniente, anche grazie al recupero IVA sugli acquisti che nell’esempio non e stato conteggiato.

Va detto che l’ordinario diventa molto piu conveniente quando: hai familiari a carico (detrazioni IRPEF importanti), acquisti grossi beni strumentali (ammortamenti), fatturi prevalentemente B2B con IVA recuperabile dai clienti, o sei nei primi 5 anni con sostitutiva al 5% nel forfettario (in quel caso il forfettario vince quasi sempre).

Pratica con commercialista o CAF

Il passaggio dal forfettario all’ordinario non e una decisione da prendere a cuor leggero ne da gestire da soli. Comporta:

  • Apertura di un sezionale IVA dal 1 gennaio dell’anno di passaggio
  • Gestione delle fatture in corso al 31/12: incassi sotto il forfettario, le successive con IVA
  • Magazzino e rimanenze: vanno valorizzati al costo
  • Fatture differite e operazioni in sospensione: trattamento specifico
  • Compilazione del quadro VO in dichiarazione IVA
  • Eventuale rettifica della detrazione IVA sui beni acquistati in forfettario (recupero parziale)

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a fare il calcolo di convenienza prima della decisione, gestire il passaggio formale, impostare contabilita semplificata e adempimenti IVA, e affianca un commercialista convenzionato per le pratiche di natura strettamente professionale (registri, libro inventari, fatturazione elettronica avanzata).

Se hai una partita IVA forfettaria attiva e stai valutando il passaggio, fissa un appuntamento al CAF Centro Fiscale di Udine, in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, oppure chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Faremo insieme i conti sulla tua situazione concreta. Per orientarti puoi consultare anche le nostre guide al regime forfettario 2026 e al calcolo tasse forfettario.

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Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

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Domande frequenti

Posso rientrare nel forfettario dopo essere uscito?

Si, ma solo dopo almeno 3 anni dal cambio di regime se l’opzione e stata volontaria, e comunque rispettando di nuovo tutti i requisiti (ricavi sotto 85.000 euro, assenza di cause ostative). Se invece l’uscita e stata obbligatoria per superamento soglie, il rientro e possibile dall’anno successivo a quello in cui torni sotto i limiti.

Cosa succede alle fatture incassate dopo il passaggio?

Le fatture emesse in regime forfettario ma incassate dopo il passaggio in ordinario seguono il regime di emissione: restano senza IVA. Le nuove fatture emesse dal 1 gennaio dell’anno di ordinario si emettono con IVA dal primo cliente. Per evitare problemi, conviene chiudere il piu possibile gli incassi sospesi entro il 31 dicembre.

Devo cambiare codice ATECO?

No, il codice ATECO non cambia: sei sempre la stessa persona con la stessa attivita. Cambia solo il regime fiscale di tassazione. Se invece cambi anche tipologia di attivita, allora va aggiornato il codice ATECO con apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (modello AA9/12).

Quanto costa la contabilita ordinaria rispetto al forfettario?

I costi di gestione contabile aumentano: si passa da circa 400-800 euro/anno di un forfettario semplice a 1.200-2.500 euro/anno per un ordinario semplificato (cifre indicative, variano per attivita e volume). E un costo che va sommato alle tasse nel calcolo di convenienza.

Quando e meglio passare a meta anno o dal 1 gennaio?

Il passaggio volontario avviene sempre dal 1 gennaio: non e possibile cambiare regime in corso d’anno per scelta. L’unica eccezione e l’uscita immediata per superamento dei 100.000 euro, che e obbligatoria e retroattiva sull’anno in corso.

Cosa succede al credito IVA accumulato in forfettario?

In forfettario non si genera credito IVA perche non si emette ne si detrae IVA. Si puo invece recuperare parzialmente l’IVA sui beni strumentali acquistati negli ultimi 5 anni di forfettario (10 anni per immobili) tramite il meccanismo della rettifica della detrazione nel primo anno di ordinario, in proporzione agli anni residui.

Conviene il passaggio se ho un mutuo per lo studio?

Si, spesso conviene. Gli interessi passivi del mutuo per immobile strumentale sono deducibili al 100% in ordinario, mentre in forfettario sono persi. Lo stesso vale per spese di manutenzione e ristrutturazione dello studio, che generano deduzioni o crediti d’imposta importanti.

Articolo aggiornato a maggio 2026. Le informazioni hanno carattere divulgativo: per la tua situazione personale ti invitiamo a fissare un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine.

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Maggio 27, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-27 08:00:002026-05-31 22:22:38Passare da Forfettario a Ordinario 2026: Quando Conviene, Procedura e Costi
GESTIONE PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari

regime forfettario partita iva

L’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026 è uno dei temi più cercati e meno chiari da chi gestisce una partita IVA agevolata, soprattutto nei momenti delicati di passaggio da o verso il regime ordinario. La domanda è ricorrente: il forfettario, che non addebita IVA in fattura, deve preoccuparsi dell’esigibilità? E cosa succede in casi particolari come reverse charge, acquisti intracomunitari, importazioni o superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro?

In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo il concetto di esigibilità immediata e differita, la regola generale per il forfettario (esonero da addebito IVA ex art. 1 comma 58 della Legge 190/2014), tutti i casi particolari in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA, e cosa accade quando si esce dal regime agevolato. Con esempi pratici, calcoli e una sezione FAQ finale.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica
  2. Emissione fattura vs esigibilità: la differenza
  3. Esigibilità immediata: la regola generale
  4. Esigibilità differita e IVA per cassa
  5. Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale
  6. Casi particolari di IVA per i forfettari
  7. Reverse charge interno: come si comporta il forfettario
  8. Acquisti intracomunitari e prestazioni UE
  9. Importazioni extra-UE: IVA in dogana
  10. Vendite a privati UE: regime OSS
  11. Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro
  12. Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita
  13. Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti
  14. Esempi pratici con calcoli
  15. FAQ – Domande frequenti

Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica

L’esigibilità IVA è il momento in cui l’imposta sul valore aggiunto diventa “dovuta” all’erario. È il punto temporale preciso in cui sorge il debito IVA del cedente/prestatore verso lo Stato e, contemporaneamente, il diritto alla detrazione per il cessionario/committente. La disciplina è contenuta nell’art. 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), modificato più volte negli ultimi quindici anni.

Capire l’esigibilità è fondamentale perché determina:

  • Quando l’IVA va versata all’Agenzia delle Entrate (con F24)
  • In quale liquidazione periodica (mensile o trimestrale) far confluire l’operazione
  • Quando il cliente può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti
  • Quale anno fiscale “vede” l’operazione ai fini della dichiarazione IVA

Esistono due grandi famiglie di esigibilità: esigibilità immediata (la regola generale) ed esigibilità differita (l’eccezione, legata all’incasso). Una terza categoria, l’esigibilità “split payment” verso la PA, è rilevante solo per chi fattura alla Pubblica Amministrazione e i forfettari ne sono esclusi.

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Emissione fattura vs esigibilità: la differenza

Molti contribuenti, anche esperti, confondono il momento di emissione della fattura con il momento di esigibilità dell’IVA. Sono due concetti distinti, anche se nella maggior parte dei casi coincidono.

Il momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72) è:

  • Beni mobili: consegna o spedizione
  • Beni immobili: stipula del contratto/atto
  • Prestazioni di servizi: pagamento del corrispettivo

La fattura deve essere emessa (in formato elettronico via SDI dal 2024 per quasi tutti, forfettari inclusi) entro 12 giorni dall’effettuazione per le fatture immediate, oppure entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite. L’esigibilità IVA coincide, di regola, con il momento di effettuazione dell’operazione, non con la data di emissione della fattura.

Esempio: se consegno una merce il 28 maggio 2026 e fatturo l’8 giugno 2026, l’IVA è esigibile a maggio 2026, non a giugno. Per i forfettari, come vedremo, questa distinzione è in gran parte irrilevante perché non addebitano IVA, ma diventa cruciale in caso di reverse charge o uscita dal regime.

Esigibilità immediata: la regola generale

L’esigibilità immediata è il regime ordinario applicato alla stragrande maggioranza delle operazioni IVA in Italia. Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento stesso in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia pagato o meno.

In pratica, il fornitore in regime ordinario:

  1. Emette fattura con IVA (per esempio 22%)
  2. Inserisce l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione
  3. Versa l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo (mensili) o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (trimestrali)
  4. Lo deve fare anche se il cliente non ha ancora pagato

Questo crea il classico problema di finanza d’impresa: anticipare al fisco un’IVA che non è ancora stata incassata dal cliente. Per mitigare il problema, il legislatore ha introdotto due eccezioni: l’esigibilità differita per le fatture verso enti pubblici e il regime di IVA per cassa (cash accounting).

Esigibilità differita e IVA per cassa

L’esigibilità differita sposta il momento di versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. È il principio di “cassa” applicato all’IVA. In Italia, esistono due forme principali:

Esigibilità differita “automatica” (art. 6 c. 5 DPR 633/72)

Si applica obbligatoriamente alle cessioni e prestazioni effettuate verso enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, ASL, Università, ecc.). L’IVA diventa esigibile al pagamento, non all’emissione della fattura. Tuttavia, dal 2015 lo “split payment” ha sostituito in larga parte questa disciplina per la PA. I forfettari, comunque, non addebitano IVA neanche verso la PA, quindi la questione li riguarda marginalmente.

IVA per cassa – Cash accounting (art. 32-bis DL 83/2012)

Introdotto dal Decreto Crescita 2012, il regime di IVA per cassa consente di posticipare:

  • Il versamento dell’IVA a debito al momento dell’incasso della fattura
  • La detrazione dell’IVA a credito al momento del pagamento al fornitore

L’opzione è disponibile per i contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro annui e va esercitata in dichiarazione IVA. Esiste un limite temporale: trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile, anche se la fattura non è stata pagata (salvo procedure concorsuali).

I forfettari non possono optare per l’IVA per cassa, semplicemente perché non applicano IVA in fattura. Il regime per cassa è pensato per i contribuenti ordinari semplificati o i piccoli professionisti che vogliono allineare obblighi fiscali e flussi di cassa.

Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale

Veniamo al cuore della questione. Il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e successive) prevede un esonero generalizzato dall’addebito dell’IVA. Lo stabilisce in modo cristallino il comma 58:

“I contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.”

Questo significa, per il forfettario:

  • Niente IVA in fattura verso il cliente (no rivalsa)
  • Niente detrazione IVA sugli acquisti effettuati
  • Nessun obbligo di liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale)
  • Nessun obbligo di versamento IVA con F24
  • Nessuna dichiarazione annuale IVA (modello IVA)
  • Nessuna comunicazione LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA)

In sostanza, per il forfettario “puro” il concetto di esigibilità IVA non esiste. Le fatture devono però riportare la dicitura obbligatoria:

Dicitura obbligatoria in fattura forfettaria:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario. Non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014.”

Nel formato XML della fattura elettronica, il forfettario indica come natura IVA il codice “N2.2” (operazioni non soggette – altri casi). La marca da bollo da 2 euro va apposta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.

Casi particolari di IVA per i forfettari

Detto questo, esistono almeno cinque situazioni in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA e deve gestirne il versamento. È fondamentale conoscerle, perché in questi casi il debito IVA esiste eccome, e va versato.

  1. Reverse charge interno (cessione di rottami, edilizia in subappalto, fabbricati strumentali)
  2. Reverse charge UE (acquisti intracomunitari di beni e servizi)
  3. Importazioni extra-UE (IVA dovuta in dogana)
  4. Operazioni con autofattura (prestazioni da soggetti extra-UE)
  5. Vendite a privati UE oltre soglia 10.000 euro (regime OSS)

In tutti questi casi il forfettario, pur restando nel regime agevolato per i ricavi nazionali, deve versare l’IVA con F24 e in alcuni casi presentare comunicazioni specifiche. Vediamoli uno per uno.

Reverse charge interno: come si comporta il forfettario

Il reverse charge interno (inversione contabile) è disciplinato dall’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/72. Si applica a operazioni come:

  • Cessione di rottami, cascami ferrosi e non ferrosi
  • Cessione di fabbricati strumentali in opzione IVA
  • Subappalti in edilizia (settore costruzioni)
  • Cessione di console, tablet, PC, microprocessori (cessione B2B)
  • Cessione di oro industriale
  • Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti in edifici

La regola del reverse charge è semplice: l’IVA è assolta dal cessionario/committente, non dal cedente/prestatore. Per il forfettario, le situazioni si dividono in due:

Forfettario come cedente/prestatore

Se il forfettario emette una fattura per un’operazione in reverse charge (per esempio, un piccolo edile forfettario in subappalto), non addebita IVA (come sempre) e indica nella fattura la natura “N2.2” (forfettario). Non scatta l’inversione contabile, perché il forfettario non è soggetto IVA. Il cliente quindi non deve integrare la fattura.

Forfettario come cessionario/committente

Caso completamente diverso: se il forfettario riceve una fattura senza IVA in reverse charge (ad esempio, acquista rottami o riceve un servizio in edilizia subappalto), deve:

  1. Integrare la fattura con l’IVA (di regola 22%, salvo aliquote specifiche)
  2. Versare l’IVA all’erario con F24, codice tributo specifico
  3. Non detrarla (perché il forfettario non ha diritto a detrazione)
  4. L’IVA versata diventa costo deducibile ai fini del coefficiente di redditività

Il versamento avviene entro il 16 del mese successivo all’operazione. Va indicato nel quadro VJ del modello IVA (che il forfettario deve presentare se ha avuto reverse charge). Il codice tributo F24 dipende dalla tipologia (es. 6099 per IVA mensile reverse charge).

Attenzione: in caso di reverse charge ricevuto, il forfettario è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale (modello IVA) limitatamente alle operazioni con reverse charge. Va compilato il quadro VJ e versato l’IVA in F24.

Acquisti intracomunitari e prestazioni UE

Il forfettario che acquista beni o servizi da soggetti UE deve gestire il reverse charge intracomunitario. La disciplina è contenuta nell’art. 7-bis e seguenti del DPR 633/72, integrati dal DL 331/1993.

Acquisti di beni intracomunitari

Se il forfettario acquista beni da un fornitore UE, esistono due regimi a seconda della soglia annua di 10.000 euro:

  • Sotto i 10.000 euro/anno: il fornitore UE addebita la propria IVA (es. IVA tedesca al 19%). Il forfettario paga e basta. Non integra né versa IVA italiana.
  • Oltre i 10.000 euro/anno: il forfettario deve iscriversi al VIES, comunicare al fornitore di voler acquistare in regime intracomunitario, e integrare la fattura con IVA italiana, da versare con F24 entro il 16 del mese successivo.

Servizi ricevuti da soggetti UE

Per i servizi B2B (es. abbonamento software cloud da Irlanda, Google Ads, hosting estero), si applica sempre il reverse charge ex art. 7-ter, indipendentemente dalla soglia. Il forfettario deve:

  1. Iscriversi al VIES (Modello AA9/12 o online)
  2. Comunicare la propria partita IVA italiana al fornitore
  3. Ricevere fattura senza IVA
  4. Integrare con IVA italiana (22% standard)
  5. Versare l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo
  6. Presentare modello INTRA mensile o trimestrale (acquisti)

L’IVA versata in reverse charge UE è un costo per il forfettario, non recuperabile, ma “assorbito” dal coefficiente di redditività che riconosce un costo forfettizzato.

Importazioni extra-UE: IVA in dogana

Quando un forfettario importa beni da Paesi extra-UE (Cina, USA, UK post-Brexit, Svizzera, ecc.), l’IVA è dovuta in dogana, calcolata sul valore del bene + dazi + spese di trasporto. Si tratta di un’IVA esigibile immediatamente al momento dell’introduzione del bene nel territorio italiano.

Il forfettario:

  • Paga l’IVA in dogana (di solito tramite spedizioniere)
  • Non può detrarla
  • L’IVA versata è un costo incluso nel valore del bene importato
  • Non deve presentare alcuna dichiarazione IVA per la sola importazione

Per i piccoli importatori (es. acquisti su Alibaba, AliExpress) che superano la soglia di 150 euro per spedizione, l’IVA è calcolata e riscossa in dogana. Sotto la soglia, dal 2021 vige il regime IOSS (Import One Stop Shop) gestito direttamente dal venditore.

Vendite a privati UE: regime OSS oltre 10.000 euro

Caso meno noto ma sempre più rilevante per e-commerce e creator: il forfettario che vende beni o servizi digitali a privati consumatori UE. La disciplina è il regime OSS (One Stop Shop), attivo dal 1° luglio 2021.

  • Sotto i 10.000 euro/anno di vendite UE B2C: si applica l’IVA italiana (per il forfettario, niente IVA – dicitura N2.2)
  • Oltre i 10.000 euro/anno: si applica l’IVA del Paese di destinazione del consumatore. Il forfettario deve:
  1. Iscriversi al regime OSS tramite portale Agenzia Entrate
  2. Applicare l’IVA del Paese del cliente (es. 19% Germania, 20% Francia)
  3. Versare l’IVA trimestralmente tramite OSS
  4. Presentare dichiarazione OSS trimestrale

In questo caso, il forfettario perde di fatto l’agevolazione IVA italiana ma resta nel regime forfettario per i ricavi (purché entro 85.000 euro). L’IVA OSS versata è un costo, non un’imposta sostitutiva.

Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro

Veniamo al tema più delicato: quando il forfettario diventa contribuente IVA “vero”, cioè inizia ad addebitare IVA in fattura e a gestirne l’esigibilità in modo ordinario. Le due soglie chiave sono 85.000 e 100.000 euro.

Soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivo

Se il forfettario, in un anno, supera 85.000 euro di ricavi/compensi ma resta sotto i 100.000 euro, esce dal regime dall’anno successivo. Esempio:

  • Anno 2026: ricavi 90.000 euro (forfettario)
  • Anno 2027: passa al regime ordinario dal 1° gennaio
  • Le fatture 2026 restano senza IVA
  • Dal 1° gennaio 2027 le fatture si emettono con IVA al 22% (o aliquota applicabile)

Soglia 100.000 euro: uscita immediata stesso anno

Se invece i ricavi superano 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata e retroattiva al momento del superamento. È la novità più impattante introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e confermata negli anni successivi.

  • Tutte le operazioni effettuate fino alla fattura che fa superare la soglia (esclusa) restano forfettarie
  • La fattura che determina lo “sforo” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA
  • Se il superamento avviene a metà anno, il contribuente deve attivarsi immediatamente: aprire i registri IVA, iscriversi a INPS Gestione Separata o gestione artigiani/commercianti come “ordinario”, presentare LIPE

Esempio pratico: Mario, forfettario, a settembre 2026 emette fattura di 8.000 euro che fa superare i 100.000 euro complessivi. Quella fattura va emessa con IVA al 22% (1.760 euro). Tutte le fatture successive devono avere IVA. Le fatture pregresse del 2026 restano senza IVA. Da settembre 2026 Mario diventa contribuente IVA ordinario “trimestrale” di norma.

Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita

Quando si esce dal forfettario, scatta una norma poco conosciuta ma importante: il diritto alla detrazione “retroattiva” dell’IVA sui beni strumentali e sulle rimanenze, prevista dall’art. 1 c. 61 L. 190/2014.

In pratica, il contribuente che passa al regime ordinario può detrarre l’IVA assolta in regime forfettario su:

  • Rimanenze finali di beni acquistati e non venduti
  • Beni strumentali ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni (10 anni per immobili)
  • Servizi non ancora utilizzati alla data di uscita (es. canoni anticipati)

Il calcolo è pro-rata temporis per i beni ammortizzabili: si recupera la quota di IVA proporzionale al periodo residuo di ammortamento. Esempio:

  • PC acquistato nel 2024 a 1.220 euro (1.000 + IVA 220)
  • Periodo ammortamento PC: 5 anni (quote del 20%)
  • Uscita dal forfettario: 1° gennaio 2027
  • Quote residue: 2027, 2028 (2 anni su 5)
  • IVA detraibile: 220 × (2/5) = 88 euro

La detrazione si effettua nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime, presentando una rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72. È un’operazione delicata che richiede di conservare le fatture di acquisto degli anni precedenti.

Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti

Una volta usciti dal regime forfettario, il contribuente è tenuto a tutti gli adempimenti IVA ordinari, tra cui le LIPE – Liquidazioni Periodiche IVA. Si tratta di comunicazioni trimestrali (telematiche) che riepilogano le operazioni IVA del trimestre.

Scadenze LIPE 2026-2027:

  • I trimestre (gen-mar): entro 31 maggio
  • II trimestre (apr-giu): entro 30 settembre
  • III trimestre (lug-set): entro 30 novembre
  • IV trimestre (ott-dic): entro fine febbraio dell’anno successivo (oppure dichiarazione IVA annuale presentata entro fine febbraio)

Per chi esce dal forfettario per superamento dei 100.000 euro a metà anno, la prima LIPE deve essere presentata per il trimestre di superamento. Esempio: superamento il 15 settembre 2026, prima LIPE per il III trimestre 2026 entro il 30 novembre 2026.

Esempi pratici con calcoli

Esempio 1: Forfettario “puro” senza casi particolari

Anna, copywriter forfettaria, fattura nel 2026 a clienti italiani per 35.000 euro. Tutte le fatture sono senza IVA con dicitura N2.2.

  • IVA da versare: 0 euro
  • LIPE: non dovute
  • Modello IVA: non dovuto
  • Esigibilità IVA: concetto non applicabile

Esempio 2: Forfettario con servizio UE (Google Ads)

Marco, web designer forfettario, nel 2026 spende 2.000 euro in Google Ads (Irlanda). Riceve fattura senza IVA con reverse charge UE.

  • Integrazione fattura: 2.000 × 22% = 440 euro IVA
  • F24 codice 6099 entro il 16 del mese successivo: 440 euro
  • Modello INTRA acquisti servizi: dovuto
  • Modello IVA annuale (quadro VJ): dovuto
  • I 440 euro versati sono un costo “assorbito” dal coefficiente forfettario

Esempio 3: Forfettario edile con reverse charge interno

Giuseppe, idraulico forfettario in Friuli, lavora in subappalto per 8.000 euro per un’impresa edile. Emette fattura senza IVA (forfettario) ma non scatta il reverse charge: la fattura riporta solo la dicitura forfettaria N2.2.

Diversamente: se Giuseppe acquista materiale di rottame da 1.500 euro per 1.000 euro di valore reale, la fattura del rivenditore è in reverse charge. Giuseppe deve integrare con IVA al 22% (220 euro) e versarla.

Esempio 4: Uscita per superamento 100.000 euro

Laura, consulente forfettaria, nel 2026 ha già fatturato 95.000 euro al 30 giugno. A luglio emette una fattura da 8.000 euro: ricavi totali 103.000 euro = uscita immediata.

  • Fattura di luglio: 8.000 + IVA 22% (1.760) = 9.760 euro
  • Tutte le fatture successive con IVA
  • Apertura registri IVA con effetto dal 1° luglio (o dalla data della fattura “sforo”)
  • Prima LIPE: III trimestre 2026, entro 30 novembre 2026
  • Modello IVA 2027 con quadro VJ e VL
  • Possibile rettifica IVA su beni strumentali e rimanenze (art. 19-bis2)

Esempio 5: Vendita digitale a privati UE oltre soglia

Sara, content creator forfettaria, vende corsi online a privati UE per 15.000 euro nel 2026. Supera la soglia di 10.000 euro: deve iscriversi a OSS.

  • Vendite a francesi: IVA francese 20%
  • Vendite a tedeschi: IVA tedesca 19%
  • Versamento OSS trimestrale tramite portale Agenzia Entrate
  • I ricavi (al netto IVA OSS) restano nel forfettario, purché totali sotto 85.000 euro

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FAQ – Domande frequenti

Il forfettario deve preoccuparsi dell’esigibilità IVA?

Per le operazioni “ordinarie” (cessioni e prestazioni B2B e B2C in Italia), no: il forfettario non addebita IVA in fattura ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, quindi il concetto di esigibilità non si applica. Diventa rilevante in caso di reverse charge, acquisti UE, importazioni, vendite OSS o uscita dal regime.

Cosa significa “esigibilità immediata” sulla fattura?

Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento in cui l’operazione è effettuata (consegna del bene o pagamento del servizio), indipendentemente dall’incasso effettivo. È la regola standard per i contribuenti ordinari. Il forfettario, non addebitando IVA, riporta in fattura “esigibilità immediata” come campo formale ma senza imposta dovuta.

Posso scegliere l’IVA per cassa se sono forfettario?

No. L’IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012) è disponibile solo per chi addebita IVA in fattura. Il forfettario, esonerato dall’addebito IVA, non può optare per il regime cash accounting. Se vuoi la “logica per cassa” anche sui ricavi, il forfettario è già di per sé un regime di cassa per le imposte sui redditi.

Cosa succede se ricevo una fattura in reverse charge come forfettario?

Devi integrare la fattura con l’IVA italiana (di solito 22%), versarla con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo specifico) e presentare la dichiarazione IVA annuale con il quadro VJ compilato. Non puoi detrarre l’IVA versata, che diventa un costo. Esempi tipici: acquisto rottami, lavori in subappalto edile ricevuti, console/PC B2B.

Devo iscrivermi al VIES se sono forfettario e compro su Amazon Business?

Se acquisti da Amazon Business sotto i 10.000 euro/anno da fornitori UE, no: paghi l’IVA del Paese di origine. Se superi i 10.000 euro/anno o ricevi servizi B2B da fornitori UE (es. AWS, Microsoft Ireland, Google Ads Ireland), sì: devi iscriverti al VIES e gestire il reverse charge intracomunitario, con integrazione e versamento IVA italiana.

Se supero 100.000 euro a metà anno, devo riemettere le fatture precedenti con IVA?

No. Le fatture emesse prima di quella che determina il superamento restano senza IVA (forfettarie). Solo la fattura che fa “sforare” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA. È una novità della Legge di Bilancio 2023 che ha eliminato la “retroattività” piena dell’uscita immediata.

Posso recuperare l’IVA pagata in regime forfettario quando passo all’ordinario?

Sì, parzialmente. L’art. 19-bis2 DPR 633/72 consente la rettifica della detrazione per beni strumentali ammortizzabili (entro 5 anni dall’acquisto, 10 anni per immobili) e per le rimanenze finali. Si calcola pro-rata temporis e si fa valere nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime. È un’operazione tecnica, conviene farsi assistere da un commercialista o CAF.

Devo presentare LIPE se sono forfettario?

No, il forfettario “puro” non presenta LIPE perché non liquida IVA. Eccezione: se hai operazioni in reverse charge (interno o UE) o vendite OSS, devi presentare il modello IVA annuale con i quadri specifici (VJ, ecc.), ma non le LIPE trimestrali. Le LIPE diventano obbligatorie solo se esci dal forfettario e passi al regime ordinario.

L’IVA in dogana sulle importazioni è recuperabile?

No, il forfettario non può recuperare l’IVA versata in dogana sulle importazioni extra-UE. È un costo definitivo, che entra nel valore d’acquisto del bene. Solo passando al regime ordinario potresti detrarre l’IVA su acquisti futuri, ma non su quelli pregressi (salvo la rettifica per beni strumentali ex art. 19-bis2).

Cosa devo fare se ho dubbi sul mio regime IVA come forfettario?

Il consiglio è di rivolgersi a un CAF o commercialista esperto in regime forfettario. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia per fatturazione elettronica, gestione casi particolari, passaggio al regime ordinario e adempimenti IVA. Prima visita gratuita su appuntamento al 0432 1638640.

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Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-07 08:00:002026-05-31 22:25:10Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari

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