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Tag Archivio per: uscita regime forfettario

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Superamento Soglia 85.000 Euro Forfettario 2026: Cosa Succede e Come Gestire il Passaggio

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  • Cosa succede quando superi 85.000 euro in regime forfettario
  • La soglia dei 100.000 euro: uscita immediata nello stesso anno
  • Come cambia la tassazione: dal 15% (o 5%) all’IRPEF ordinaria
  • IVA: quando diventi soggetto passivo e come gestire le fatture
  • Contributi previdenziali dopo l’uscita dal forfettario
  • Adempimenti pratici: registri, LIPE, dichiarazioni
  • Strategie per gestire il passaggio senza sorprese
  • Casi pratici: professionista, artigiano, commerciante
  • Errori da evitare nell’anno di transizione

Il regime forfettario è uno dei regimi fiscali più apprezzati da lavoratori autonomi, freelance e piccoli imprenditori italiani. Aliquota ridotta, pochi adempimenti burocratici, niente IVA da gestire: un sistema pensato per semplificare la vita a chi ha ricavi contenuti. Ma cosa succede quando i tuoi guadagni crescono e ti avvicini — o superi — la soglia dei 85.000 euro annui?

Non è una situazione rara: molti professionisti e piccoli imprenditori che hanno scelto il forfettario si trovano, anno dopo anno, a fare i conti con ricavi in crescita. Superare la soglia non è necessariamente un problema — anzi, significa che il business funziona — ma richiede di capire esattamente cosa cambia, quando cambia e come prepararsi al passaggio al regime ordinario.

In questa guida ti spieghiamo tutto in modo chiaro: dalla differenza tra i due limiti (85.000 e 100.000 euro), alle conseguenze fiscali e previdenziali, fino alle strategie pratiche per gestire la transizione senza brutte sorprese.

Cosa succede quando superi 85.000 euro in regime forfettario

Il limite di 85.000 euro è la soglia massima di ricavi o compensi annui che puoi incassare restando nel regime forfettario. Questa cifra è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), che ha innalzato il precedente tetto di 65.000 euro.

Se nel corso dell’anno superi questa soglia ma rimani sotto i 100.000 euro, la regola è la seguente:

  • Nell’anno in cui superi la soglia, rimani ancora in regime forfettario e continui ad applicare le stesse regole (imposta sostitutiva al 15% o 5%, niente IVA in fattura).
  • A partire dall’anno successivo, esci dal regime forfettario e devi passare al regime ordinario (o al regime semplificato, se hai i requisiti).

Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Giulia sia una consulente marketing in regime forfettario. Nel 2026 incassa 91.000 euro di compensi. Poiché ha superato 85.000 ma non ha raggiunto 100.000 euro, per il 2026 applica ancora le regole del forfettario. Dal 1° gennaio 2027, invece, dovrà operare in regime ordinario.

Questo principio è definito nella normativa di riferimento: la L. 190/2014 art. 1 c. 54-89 (Legge di Stabilità 2015, che ha istituito il regime forfettario nella sua forma attuale).

Un punto importante: il superamento della soglia si calcola sui ricavi o compensi effettivamente percepiti nell’anno solare, non su quelli fatturati. Per i professionisti (che usano il principio di cassa) conta quando incassi il denaro; per le imprese (principio di competenza) conta quando matura il diritto al compenso.

Per approfondire le cause che possono farti uscire dal forfettario anche prima del superamento della soglia, consulta la nostra guida sulle cause ostative al regime forfettario 2026.

La soglia dei 100.000 euro: uscita immediata nello stesso anno

Esiste una seconda soglia, molto più critica: 100.000 euro. Se superi questa cifra nel corso dell’anno, l’uscita dal regime forfettario è immediata, non dal gennaio successivo.

Cosa significa “uscita immediata”? Significa che dal momento in cui incassi il compenso che porta il totale annuo oltre 100.000 euro, sei obbligato ad applicare l’IVA sulle fatture successive emesse nello stesso anno. In pratica:

  • Le fatture emesse prima del superamento della soglia: restano valide come fatture forfettarie (senza IVA)
  • Le fatture emesse dopo il superamento: devono riportare l’IVA al 22% (o all’aliquota corretta per la tua attività)
  • Devi effettuare il versamento dell’IVA sulle operazioni effettuate dall’inizio dell’anno fino alla data di superamento (il cosiddetto “ricalcolo IVA”)

Questo è il scenario più delicato, perché richiede un’azione immediata nel mezzo dell’anno fiscale. Molti contribuenti si trovano impreparati, soprattutto se il superamento avviene in modo improvviso (ad esempio, con un contratto particolarmente redditizio).

Il ricalcolo IVA è complesso: devi determinare l’IVA teoricamente dovuta sulle operazioni effettuate prima del superamento della soglia, versarla all’erario e aggiornare la tua contabilità. In questa situazione, il supporto di un professionista o di un CAF è quasi indispensabile.

Come cambia la tassazione: dal 15% (o 5%) all’IRPEF ordinaria

Uno degli aspetti che più preoccupa chi esce dal forfettario è il cambiamento della tassazione sul reddito. Vediamo concretamente cosa cambia.

In regime forfettario

Nel forfettario paghi un’imposta sostitutiva — cioè una tassa unica che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali. In parole semplici: invece di calcolare il reddito reale e applicarci le aliquote IRPEF progressive, applichi un’aliquota flat:

  • 15% per chi è già in attività da più di cinque anni (o da più di tre anni con la precedente normativa)
  • 5% per le nuove attività nei primi cinque anni di esercizio, a condizione di non aver esercitato attività simili nei tre anni precedenti

L’imposta sostitutiva si calcola non sull’intero fatturato, ma sul reddito imponibile forfettario: ricavi × coefficiente di redditività. Il coefficiente varia in base all’attività svolta (ad esempio: 78% per professionisti e attività sanitarie, 40% per il commercio al dettaglio e all’ingrosso, 67% per la ristorazione e l’alloggio).

Nel regime ordinario (o semplificato)

Uscendo dal forfettario, il tuo reddito viene tassato con le aliquote IRPEF progressive vigenti. Per il 2026, le aliquote sono:

  • 23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile
  • 35% da 28.001 a 50.000 euro
  • 43% oltre 50.000 euro

A queste si aggiungono le addizionali regionali e comunali, che variano da Comune a Comune (in FVG indicativamente 1,23% regionale + addizionale comunale).

Ma attenzione: nel regime ordinario puoi dedurre le spese effettive (che nel forfettario erano escluse), come i costi per attrezzatura, affitto ufficio, utenze, compensi a collaboratori, quote di ammortamento. Questo può ridurre significativamente il reddito imponibile rispetto al metodo forfettario.

Esempio pratico: Marco è un architetto che fattura 90.000 euro. In forfettario il suo reddito imponibile sarebbe 90.000 × 78% = 70.200 euro, tassati al 15% = 10.530 euro di imposta sostitutiva. Nel regime ordinario, se ha 30.000 euro di spese documentabili, il reddito imponibile scende a 60.000 euro, tassati con aliquote progressive: risulta un’IRPEF lorda di circa 18.440 euro, più addizionali. L’aumento di carico fiscale c’è, ma con una buona gestione delle deduzioni si può contenere.

Per stimare le tue tasse con precisione, puoi usare il nostro tool Excel gratuito per il calcolo delle tasse in regime forfettario, utile anche per confrontare i due scenari.

IVA: quando diventi soggetto passivo e come gestire le fatture

Uno dei vantaggi più apprezzati del regime forfettario è l’esonero dall’IVA: non la applichi sulle fatture che emetti, non la recuperi sugli acquisti. Nel momento in cui esci dal forfettario, questo vantaggio viene meno.

Dal 1° gennaio dell’anno successivo (superamento tra 85.000 e 100.000 euro)

Se hai superato 85.000 euro ma sei rimasto sotto 100.000, l’obbligo IVA scatta dal 1° gennaio dell’anno successivo. Questo ti dà tempo per organizzarti:

  • Aprire la posizione IVA: devi comunicare all’Agenzia delle Entrate il cambio di regime (variazione della partita IVA tramite modello AA9)
  • Aggiornare il codice ATECO, se necessario (spesso il codice resta lo stesso)
  • Attivare la contabilità IVA: registri IVA acquisti e vendite, liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali)
  • Modificare il software di fatturazione per emettere fatture con IVA
  • Informare i tuoi clienti del cambio: le fatture del nuovo anno avranno l’IVA applicata, quindi il loro costo apparente aumenterà

Le liquidazioni IVA periodiche

Nel regime ordinario devi versare l’IVA raccolta dai clienti all’erario, al netto dell’IVA pagata ai fornitori. Le liquidazioni avvengono:

  • Mensilmente, se hai ricavi superiori a 400.000 euro (per servizi) o 700.000 euro (per cessioni di beni) — situazione rara per chi viene dal forfettario
  • Trimestralmente, nella maggior parte dei casi (entro il 16 del secondo mese dopo il trimestre)

Ogni anno, inoltre, dovrai presentare la Dichiarazione IVA annuale (di norma entro il 30 aprile).

Contributi previdenziali dopo l’uscita dal forfettario

Anche il regime previdenziale cambia quando esci dal forfettario. Le conseguenze dipendono dalla tua posizione contributiva.

Gestione Separata INPS (liberi professionisti senza cassa di categoria)

Se sei iscritto alla Gestione Separata INPS (tipico dei professionisti senza albo o con cassa di categoria che non versano alla cassa), nel forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% sui contributi dovuti. Questa agevolazione si perde uscendo dal forfettario.

Le aliquote Gestione Separata per il 2026 sono:

  • 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale
  • 24% per chi è già coperto da altra gestione (es. dipendente part-time)

Nel forfettario, grazie alla riduzione del 35%, l’aliquota effettiva scende a circa il 16,95% (26,07% × 0,65). Dal regime ordinario paghi la quota piena.

Artigiani e commercianti (INPS IVS)

Per artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), nel forfettario si applica una riduzione del 35% anche sui contributi fissi e sulla quota eccedente il minimale. Uscendo dal forfettario:

  • L’aliquota standard torna al 24,48% sul reddito imponibile
  • Il minimale contributivo annuo per il 2026 è di circa 4.200 euro
  • Scompare la riduzione del 35%

Casse di previdenza private (libere professioni)

Se sei iscritto a una cassa di previdenza privata (Cassa Forense per gli avvocati, INARCASSA per gli architetti, ENPAM per i medici, ENPAP per gli psicologi, ecc.), i contributi vengono calcolati in base al reddito professionale effettivo — con o senza forfettario. Uscendo dal forfettario, il reddito su cui si calcolano i contributi può cambiare se le deduzioni del regime ordinario riducono il reddito imponibile, ma le regole specifiche variano da cassa a cassa.

Adempimenti pratici: registri, LIPE, dichiarazioni

Il passaggio al regime ordinario porta con sé una serie di adempimenti contabili e fiscali che nel forfettario erano completamente assenti. Ecco i principali.

Registri contabili

Nel regime semplificato (il più comune per chi viene dal forfettario con ricavi sotto certi limiti), devi tenere:

  • Registro IVA acquisti: annotazione di tutte le fatture di acquisto con l’IVA detraibile
  • Registro IVA vendite: annotazione di tutte le fatture emesse con l’IVA raccolta
  • Registro cronologico incassi e pagamenti (per i professionisti in contabilità semplificata)

LIPE (Liquidazione IVA Periodica Elettronica)

Le LIPE sono le comunicazioni trimestrali dei dati IVA all’Agenzia delle Entrate. Vanno presentate telematicamente entro:

  • I trimestre: 31 maggio
  • II trimestre: 16 settembre
  • III trimestre: 30 novembre
  • IV trimestre: 28 febbraio dell’anno successivo

Dichiarazione dei redditi

Non compilerai più il quadro LM del Modello Redditi, dedicato al forfettario. Dovrai compilare i quadri ordinari:

  • Quadro RE (Modello Redditi PF): per professionisti e artisti
  • Quadro RF o RG: per imprese in contabilità ordinaria o semplificata

Ritenuta d’acconto

Nel forfettario sei esonerato dalla ritenuta d’acconto (non la subisci e non devi versarla). Nel regime ordinario, invece, i clienti che sono sostituti d’imposta devono applicarti la ritenuta del 20% sui compensi (per professionisti). Questa non è un’imposta aggiuntiva — è un acconto che viene scalato dalle imposte da pagare — ma incide sul flusso di cassa: ricevi meno liquidità nell’immediato.

Strategie per gestire il passaggio senza sorprese

La transizione dal forfettario al regime ordinario non deve essere traumatica. Con la giusta pianificazione, puoi affrontarla in modo ordinato e minimizzare l’impatto fiscale.

1. Monitora i ricavi durante l’anno

Non aspettare dicembre per verificare se hai superato la soglia. Monitora i tuoi ricavi mensilmente, specialmente se sei in una fase di crescita. Quando ti avvicini agli 80.000 euro, inizia a pianificare concretamente il passaggio.

Se usi un software di fatturazione elettronica, molte soluzioni hanno funzioni di monitoraggio dei ricavi. In alternativa, un semplice foglio Excel aggiornato ogni mese è sufficiente. Dai un’occhiata al nostro tool Excel gratuito per il monitoraggio dei ricavi forfettari.

2. Valuta il timing delle fatture

Se ti rendi conto che stai per superare la soglia negli ultimi mesi dell’anno, potresti valutare (nei limiti di quanto consentito dalle regole fiscali) di posticipare alcuni incassi all’anno successivo, quando sarai già nel regime ordinario. Questo vale soprattutto per i professionisti che adottano il principio di cassa.

Attenzione: non si tratta di evasione, ma di corretta pianificazione fiscale. Tuttavia, fai sempre riferimento a un professionista per valutare le modalità corrette e i rischi.

3. Documenta tutte le spese dall’inizio dell’anno di transizione

Dal momento in cui sai che l’anno successivo sarai nel regime ordinario, inizia a conservare tutte le fatture di spesa in modo sistematico. Anche le spese sostenute nell’anno di superamento della soglia (in cui sei ancora in forfettario) non sono deducibili; ma le spese dell’anno successivo sì. Abituarsi per tempo ti eviterà di perdere deduzioni importanti.

4. Scegli il regime contabile corretto

Chi esce dal forfettario può accedere alla contabilità semplificata (riservata a chi ha ricavi sotto certi limiti: 400.000 euro per servizi, 700.000 euro per cessioni di beni) o alla contabilità ordinaria. Per la maggior parte di chi viene dal forfettario con ricavi intorno a 90.000-100.000 euro, il regime semplificato è la scelta naturale.

5. Affidati a un commercialista o a un CAF

L’anno di transizione è il momento in cui il supporto professionale è più prezioso. Un consulente fiscale può aiutarti a:

  • Calcolare l’esatto carico fiscale nel nuovo regime
  • Pianificare gli acconti IRPEF da versare
  • Impostare correttamente la contabilità IVA
  • Ottimizzare le deduzioni disponibili nel regime ordinario
  • Evitare sanzioni per ritardi o dimenticanze

Casi pratici: professionista, artigiano, commerciante

Caso 1: Professionista (consulente IT)

Luca è un consulente informatico iscritto alla Gestione Separata INPS. Nel 2026 incassa 92.000 euro. Nel 2027 passerà al regime ordinario.

Cambiamenti principali:

  • Imposta sostitutiva 15% → IRPEF progressiva (ma con possibilità di dedurre i costi reali: abbonamenti software, spese home office, attrezzatura informatica)
  • Contributi Gestione Separata: perde la riduzione del 35%, passa da ~16,95% a 26,07%
  • Deve aggiungere IVA al 22% sulle fatture ai clienti privati (se i clienti sono aziende, l’IVA è neutra per loro)
  • Deve presentare LIPE trimestrali e Dichiarazione IVA

Caso 2: Artigiana (parrucchiera)

Sara è una parrucchiera con partita IVA individuale, iscritta alla gestione artigiani INPS. Nel 2026 fattura 88.000 euro.

Cambiamenti principali:

  • I suoi clienti sono quasi tutti privati: l’aggiunta dell’IVA (10% per i servizi di parrucchiere) aumenta il prezzo percepito. Dovrà valutare se assorbire parte del costo o trasferirlo ai clienti
  • Contributi artigiani: perde la riduzione del 35%, aliquota torna al 24,48%
  • Può dedurre i costi del salone (affitto, utenze, prodotti) che nel forfettario non erano deducibili

Caso 3: Commerciante (e-commerce)

Roberta vende prodotti artigianali online. Nel 2026 raggiunge 95.000 euro di ricavi. La sua situazione è diversa da un professionista perché ha molti costi deducibili: materie prime, packaging, spedizioni, piattaforme di vendita, pubblicità online.

Cambiamenti principali:

  • L’IVA sugli acquisti (materie prime, spedizioni) diventa detraibile: questo è un vantaggio non trascurabile
  • Il regime ordinario le permette di dedurre tutti i costi di produzione e commercializzazione
  • L’impatto fiscale netto dipende molto dal margine: se i costi sono il 60% dei ricavi, il reddito imponibile è 38.000 euro, molto meno del reddito forfettario (95.000 × 40% = 38.000 euro in questo caso, quindi simile — ma con IVA a credito da recuperare)

Se gestisci un’attività con più codici ATECO, la situazione si fa più complessa: leggi la nostra guida su più ATECO in regime forfettario per capire come calcolare la soglia in presenza di attività multiple.

Errori da evitare nell’anno di transizione

L’anno in cui esci dal forfettario è delicato. Ecco gli errori più comuni che vediamo al CAF, e come evitarli.

Errore 1: Non comunicare il cambio di regime

L’uscita dal forfettario non è automaticamente comunicata all’Agenzia delle Entrate. Devi presentare il modello AA9 (variazione partita IVA) per aggiornare il regime fiscale. Farlo in ritardo può causare problemi nelle liquidazioni IVA e nella dichiarazione dei redditi.

Errore 2: Continuare a emettere fatture senza IVA

Dal 1° gennaio dell’anno in cui sei in regime ordinario, ogni fattura deve riportare l’IVA. Se per distrazione emetti fatture senza IVA (come facevi nel forfettario), vai incontro a sanzioni. Aggiorna immediatamente il software di fatturazione.

Errore 3: Non versare gli acconti IRPEF

Nel forfettario versavi l’acconto dell’imposta sostitutiva. Nel regime ordinario devi versare gli acconti IRPEF (a novembre, e talvolta a giugno). Il calcolo si basa sull’imposta dell’anno precedente — ma nel primo anno di uscita dal forfettario, il metodo storico non è applicabile: si usa il metodo previsionale. Rivolgersi a un professionista per il calcolo corretto è fondamentale.

Errore 4: Dimenticare il ricalcolo IVA (solo se superi 100.000 euro)

Se superi la soglia dei 100.000 euro, devi effettuare il ricalcolo dell’IVA sulle operazioni effettuate dall’inizio dell’anno. Molti contribuenti non lo fanno, convinti che il forfettario valga per l’intero anno. È un errore grave, che comporta sanzioni significative.

Errore 5: Non conservare i documenti di spesa dall’inizio dell’anno di transizione

Nel regime ordinario ogni spesa deducibile deve essere documentata. Molti neo-usciti dal forfettario buttano le ricevute di spesa “per abitudine” acquisita negli anni del forfettario, perdendo così deduzioni preziose. Cambia abitudine sin dal 1° gennaio del primo anno nel regime ordinario.

Domande frequenti

Posso rientrare nel regime forfettario dopo esserne uscito?

Sì, è possibile rientrare nel regime forfettario negli anni successivi, a condizione di rispettare nuovamente tutti i requisiti (ricavi sotto 85.000 euro nell’anno precedente, assenza di cause ostative). Non c’è un limite al numero di volte che puoi entrare e uscire dal regime, ma ogni transizione richiede attenzione alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Cosa succede se supero 85.000 euro di poco (ad esempio 85.500 euro)?

Anche un superamento minimo della soglia ti obbliga a uscire dal forfettario l’anno successivo. Non esistono soglie di tolleranza o franchigie: 85.001 euro comporta le stesse conseguenze di 90.000 euro. Per questo motivo, monitorare i ricavi con attenzione è fondamentale negli ultimi mesi dell’anno.

Come si calcolano i 85.000 euro: al lordo o al netto?

La soglia dei 85.000 euro si riferisce ai ricavi o compensi lordi, cioè prima di qualsiasi deduzione o detrazione. Non si contano i rimborsi spese documentati addebitati al cliente a titolo di riaddebito (che non sono ricavi del forfettario), ma si conta tutto il resto degli incassi dell’attività.

Se supero la soglia a dicembre, posso ancora emettere fatture forfettarie fino al 31 dicembre?

Se il superamento è tra 85.000 e 100.000 euro, sì: rimani forfettario per tutto l’anno in cui superi la soglia, incluso dicembre. Le fatture emesse entro il 31 dicembre saranno ancora senza IVA. Dal 1° gennaio dell’anno successivo, invece, dovrai applicare l’IVA su ogni fattura.

Devo tenere una contabilità formale nell’anno in cui supero la soglia (ma resto forfettario)?

No. Nell’anno del superamento della soglia (se tra 85.000 e 100.000), sei ancora in regime forfettario e mantieni gli stessi obblighi (minimi) di contabilità: essenzialmente, conservare le fatture e i documenti. L’obbligo di tenere i registri IVA e la contabilità semplificata scatta dall’anno successivo.

Cosa conviene fare prima di uscire dal forfettario?

Prima di uscire dal forfettario è utile fare una simulazione del carico fiscale nel regime ordinario, confrontandolo con quello attuale. Valuta: quanto potresti dedurre in spese reali? Qual è il tuo margine effettivo? Ha senso posticipare alcuni investimenti all’anno di transizione per sfruttare le deduzioni? Un consulente o il nostro CAF possono aiutarti in questa analisi.


Hai superato i 85.000 euro o sei vicino alla soglia e non sai come muoverti? Il team del CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata sul passaggio dal regime forfettario al regime ordinario. Analizziamo la tua situazione specifica, calcoliamo l’impatto fiscale reale e ti guidiamo in ogni adempimento — dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate all’impostazione della contabilità IVA.

Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno: il passaggio al regime ordinario, con il supporto giusto, può essere gestito in modo semplice e senza sorprese.

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    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-30 18:00:002026-08-30 09:46:44Superamento Soglia 85.000 Euro Forfettario 2026: Cosa Succede e Come Gestire il Passaggio
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    Regime Forfettario 2026 limiti e controlli

    Il regime forfettario è una scelta vantaggiosa per molte partite IVA italiane, ma non è un porto sicuro per sempre. Esistono casi obbligatori in cui devi uscirne (superamento dei limiti di ricavi o cause ostative) e casi volontari in cui ti conviene davvero passare al regime ordinario, soprattutto quando hai costi elevati o investimenti importanti da ammortizzare.

    In questa guida completa al passaggio da forfettario a ordinario nel 2026 trovi: i limiti di legge aggiornati (85.000 e 100.000 euro), come si comunica l’opzione all’Agenzia delle Entrate, la soglia di convenienza con esempi numerici reali, le regole su IVA, IRPEF, ammortamenti e detrazioni. Se hai dubbi sulla tua situazione, il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a fare i conti corretti prima di prendere una decisione che vale anni di tasse.

    Indice dei contenuti

    1. Quando passare da forfettario a ordinario: i casi
    2. Uscita obbligatoria: limiti 85.000 e 100.000 euro
    3. Cause ostative sopravvenute
    4. Uscita volontaria: quando conviene
    5. Come passare: opzione e comunicazione AdE
    6. Tassazione ordinaria: IRPEF, addizionali, IRAP
    7. IVA, liquidazioni periodiche e LIPE
    8. Deducibilità costi e ammortamenti
    9. Calcolo soglia di convenienza con esempi
    10. Esempio comparativo: 70.000 ricavi e 25.000 costi
    11. Pratica con commercialista o CAF
    12. Domande frequenti

    Quando passare da forfettario a ordinario: i casi

    Il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario può avvenire per due motivi principali: una causa obbligatoria prevista dalla legge (Legge 190/2014 e successive modifiche) o una scelta volontaria fatta per convenienza fiscale. Nel primo caso non hai margine di manovra: appena si verifica il presupposto, devi uscire. Nel secondo caso, invece, devi fare i conti con calma e capire se l’ordinario ti porta davvero un vantaggio.

    Le situazioni più frequenti che ci troviamo a gestire al CAF Centro Fiscale sono quattro: superamento del limite di 85.000 euro di ricavi, sforamento della soglia di 100.000 euro (caso più raro ma con conseguenze immediate), insorgere di una causa ostativa (es. partecipazione in una SRL controllata) e la convenienza economica per chi ha costi reali molto alti rispetto al coefficiente di redditività previsto dal forfettario.

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    Uscita obbligatoria: limiti 85.000 e 100.000 euro

    La normativa prevede due soglie distinte di ricavi/compensi che determinano l’uscita dal forfettario, con effetti molto diversi tra loro. Capire la differenza è fondamentale perché se sbagli la valutazione rischi di emettere fatture senza IVA quando invece dovevi già applicarla, con sanzioni pesanti.

    Soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivo

    Se nel 2026 incassi più di 85.000 euro ma resti sotto i 100.000 euro, continui a fatturare in regime forfettario fino al 31 dicembre dell’anno corrente. L’uscita scatta dal 1 gennaio 2027. In pratica:

    • Tutto il 2026 fatturi senza IVA con la dicitura forfettaria abituale
    • Paghi sostitutiva 15% (o 5% nei primi 5 anni) sui redditi 2026
    • Dal 1 gennaio 2027 inizi a fatturare in regime ordinario con IVA
    • Devi gestire numerazione fatture, IVA periodica e contabilità ordinaria

    Soglia 100.000 euro: uscita immediata stesso anno

    Se invece nel 2026 superi i 100.000 euro di ricavi, l’uscita è immediata e retroattiva: dal momento esatto in cui incassi la fattura che ti porta oltre soglia, esci dal forfettario per tutto l’anno 2026. Le conseguenze sono pesanti:

    • La fattura che fa superare 100.000 euro deve essere emessa con IVA
    • Devi ricalcolare l’IVA su tutte le operazioni dell’anno (con scorporo) ed emettere note di variazione
    • Il reddito 2026 è tassato con IRPEF ordinaria a scaglioni, non con sostitutiva
    • Devi tenere contabilità ordinaria o semplificata già per l’anno in corso

    Questa norma, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, è stata pensata per evitare comportamenti elusivi: prima si poteva fatturare 200.000 euro in dicembre restando forfettari per tutto l’anno. Oggi non è più possibile. Per approfondire la disciplina del regime, leggi anche la nostra guida al regime forfettario 2026.

    Cause ostative sopravvenute

    Anche restando ampiamente sotto le soglie di ricavi, esistono cause ostative che ti fanno perdere il diritto al forfettario. Se una di queste si verifica nel 2026, esci dal regime dal 1 gennaio 2027 (non immediatamente). Le più rilevanti sono:

    • Reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro nell’anno precedente: se nel 2025 hai percepito più di 30.000 euro lordi come dipendente o pensionato, dal 2026 non puoi essere forfettario (eccezione: rapporto cessato durante il 2025)
    • Partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari
    • Controllo, diretto o indiretto, di SRL o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili a quella del forfettario (es. medesimo codice ATECO)
    • Attività prevalente verso datori di lavoro attuali o di anni precedenti (entro i 2 anni precedenti) o soggetti riconducibili: la cosiddetta “fattura mascherata”
    • Soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA (es. agricoltura, agenzie di viaggio, vendita sali e tabacchi)
    • Residenza fiscale all’estero (salvo Stati UE/SEE con almeno il 75% dei redditi prodotti in Italia)

    Attenzione alla partecipazione in SRL: è la causa ostativa più insidiosa. Se controlli (anche tramite familiari conviventi) una SRL e quella SRL fattura ad attività simili alla tua, esci dal forfettario. La verifica va fatta caso per caso analizzando codici ATECO e cessione di servizi/beni tra le due posizioni.

    Uscita volontaria: quando conviene davvero

    Uscire volontariamente dal forfettario per scegliere l’ordinario può avere senso in quattro situazioni tipiche. Vediamole una per una con le condizioni in cui il calcolo gioca a tuo favore.

    1. Spese deducibili elevate (oltre il forfait del coefficiente)

    Il forfettario ti riconosce un coefficiente di redditività fisso (40%, 67%, 78%, 86% a seconda del codice ATECO). I costi reali NON contano: anche se spendi 30.000 euro in materiale, paghi le tasse sul forfait. Se invece i tuoi costi reali superano la quota forfettaria, in ordinario li deduci tutti e abbatti la base imponibile.

    2. Acquisto di attrezzature, auto o immobili strumentali

    Se devi comprare un macchinario da 50.000 euro, un’auto strumentale o un immobile per lo studio, in forfettario non scarichi nulla: né il costo né l’IVA. In ordinario invece detrai l’IVA all’atto dell’acquisto e deduci l’ammortamento per quote annuali. Su acquisti importanti il risparmio può essere di migliaia di euro.

    3. Crescita prevista oltre 85.000 euro

    Se sai già che nel 2026 supererai abbondantemente i 100.000 euro, conviene passare in ordinario fin dall’inizio dell’anno. Eviti la trappola dell’uscita immediata con ricalcolo IVA retroattivo, gestisci la contabilità in modo lineare dal 1 gennaio e i clienti si abituano da subito a vedere l’IVA in fattura.

    4. Necessità di detrarre IVA e fatturare a clienti privati con IVA

    Se lavori molto B2B, i tuoi clienti spesso preferiscono ricevere fatture con IVA detraibile per loro. Inoltre se hai acquisti importanti, l’IVA su quelle fatture in forfettario è un costo secco. In ordinario diventa un credito da compensare.

    Come passare: opzione e comunicazione AdE

    Il passaggio dal forfettario all’ordinario non avviene automaticamente: devi esercitare l’opzione con due strade alternative, comportamento concludente più comunicazione formale.

    Comportamento concludente

    Per uscire volontariamente dal forfettario basta iniziare a fatturare con IVA dal 1 gennaio dell’anno scelto. Il comportamento concludente è sufficiente per attivare il regime ordinario, ma deve essere confermato dalla compilazione del quadro VO nella dichiarazione IVA dell’anno successivo.

    Quadro VO del modello IVA

    Il quadro VO della dichiarazione IVA serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione (o la revoca) per regimi diversi da quello naturale. Per chi esce dal forfettario:

    • Si compila il rigo VO33 barrando la casella 2 (revoca regime forfettario)
    • L’opzione vincola per almeno 3 anni: non puoi rientrare in forfettario subito dopo
    • Si presenta entro la scadenza ordinaria della dichiarazione IVA (fine aprile dell’anno successivo)

    Ordinario semplificato vs ordinario contabile

    Una volta usciti dal forfettario hai due alternative:

    • Regime ordinario semplificato: è la scelta naturale per professionisti e imprese minori (ricavi sotto 500.000 euro per servizi e 800.000 per altre attività). Tieni solo registri IVA e libro beni ammortizzabili. Tassazione per cassa
    • Regime ordinario contabile: obbligatorio sopra le soglie viste o per opzione. Bilancio completo con stato patrimoniale, registri obbligatori più numerosi, tassazione per competenza

    Per la grande maggioranza dei professionisti che escono dal forfettario, il regime semplificato è la soluzione corretta: meno burocrazia, criterio di cassa simile al forfettario.

    Tassazione ordinaria: IRPEF, addizionali, IRAP

    Il salto più sentito riguarda la tassazione del reddito. Si passa dalla sostitutiva piatta (15% o 5%) all’IRPEF ordinaria progressiva, con effetto pesante sui redditi medio-alti.

    Scaglioni IRPEF 2026

    Gli scaglioni IRPEF in vigore nel 2026 (dopo la riforma a tre scaglioni resa strutturale) sono:

    • Fino a 28.000 euro: aliquota 23%
    • Da 28.001 a 50.000 euro: aliquota 35%
    • Oltre 50.000 euro: aliquota 43%

    Si aggiungono addizionale regionale (in FVG circa 1,23%) e addizionale comunale (variabile, a Udine 0,8%). Quindi sui redditi più alti si arriva agevolmente al 45% complessivo.

    IRAP: chi la paga e chi no

    I professionisti senza autonoma organizzazione (dal 2022) sono esonerati IRAP: nessuna dichiarazione, nessun versamento. Le imprese individuali invece la pagano sul valore della produzione netta (aliquota base 3,9%, ma esistono deduzioni che spesso azzerano il dovuto sotto certi importi).

    IVA, liquidazioni periodiche e LIPE

    Una delle differenze gestionali più pesanti è l’IVA. Da forfettario non te ne occupavi, in ordinario diventa un adempimento mensile o trimestrale.

    Aliquote IVA da applicare

    L’aliquota IVA standard è 22%, ma per alcune attività si applicano aliquote ridotte: 4% (beni di prima necessità, libri, alcuni servizi), 5% (alcuni servizi sanitari e sociali), 10% (turismo, ristorazione, alcuni alimentari ed edilizia agevolata).

    Liquidazioni IVA: mensile o trimestrale

    La periodicità di liquidazione IVA dipende dal volume d’affari:

    • Trimestrale: se nell’anno precedente il volume d’affari è stato sotto 500.000 euro (servizi) o 800.000 euro (altre attività). Si versa entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre, con maggiorazione 1%
    • Mensile: oltre quelle soglie. Versamento entro il 16 del mese successivo

    La quasi totalità dei professionisti che escono dal forfettario rientrano nella liquidazione trimestrale.

    LIPE: comunicazioni trimestrali

    Le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) sono comunicazioni trimestrali da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la fine del secondo mese successivo al trimestre. Sono obbligatorie anche se non c’è IVA a debito o a credito.

    Deducibilità costi e ammortamenti

    Il vantaggio più concreto del passaggio in ordinario è la deducibilità dei costi inerenti all’attività. Nel forfettario i costi non si deducevano: nell’ordinario invece tutto ciò che è inerente, documentato e tracciato può essere portato in deduzione.

    Costi 100% deducibili

    • Materie prime e merci per la rivendita
    • Cancelleria, software, abbonamenti professionali
    • Affitto ufficio o studio dedicato esclusivamente all’attività
    • Utenze dello studio (luce, gas, internet)
    • Compensi a collaboratori e dipendenti
    • Consulenze (commercialista, legale, marketing)
    • Formazione professionale obbligatoria

    Costi a deducibilità parziale

    • Auto aziendale o professionale: 20% deducibile per professionisti, 20% IVA detraibile (40% per agenti e rappresentanti). Tetto di 18.075,99 euro sul costo per l’ammortamento
    • Telefono cellulare: 80% deducibile e 50% IVA detraibile
    • Spese di rappresentanza: deducibili nei limiti dell’1,5% dei ricavi
    • Pasti e alberghi professionali: 75% deducibili, IVA detraibile al 100% (se inerenti)
    • Studio in casa: 50% delle spese se non hai altro studio (regola del “promiscuo”)

    Ammortamento beni strumentali

    I beni strumentali con costo unitario superiore a 516,46 euro non si deducono in un colpo solo, ma si ammortizzano in più anni in base ai coefficienti ministeriali (DM 31/12/1988). Esempi tipici: macchinari (12,5%), arredi (15%), computer (20%), veicoli (25%). Sotto i 516,46 euro la deduzione è integrale nell’anno di acquisto.

    Calcolo soglia di convenienza con esempi

    Per capire se ti conviene volontariamente passare in ordinario serve il calcolo della soglia di convenienza: il livello di costi reali oltre il quale l’ordinario inizia a essere più vantaggioso del forfettario.

    Formula di base

    Nel forfettario il reddito imponibile è fisso al (1 – coefficiente di redditività) dei ricavi. Il margine “presunto” di costi è dunque:

    • Coefficiente 78% (professionisti): margine implicito di costi 22%
    • Coefficiente 67% (intermediari, agenti): margine 33%
    • Coefficiente 40% (commercio): margine 60%
    • Coefficiente 86% (costruzioni e attività varie): margine 14%

    Regola pratica: se i tuoi costi reali documentabili superano il margine implicito del coefficiente, l’ordinario inizia a convenire dal punto di vista del reddito imponibile. Ma attenzione: in ordinario paghi IRPEF progressiva (fino al 43%) invece della sostitutiva 15%, quindi il vantaggio si verifica solo con costi significativamente superiori al margine.

    Soglie indicative di convenienza

    Una stima pratica (al lordo di contributi previdenziali, che sono deducibili in entrambi i regimi):

    • Professionista coefficiente 78%: l’ordinario inizia a convenire con costi reali oltre 35-40% dei ricavi (rispetto al 22% forfait)
    • Intermediario coefficiente 67%: convenienza con costi oltre il 45-50%
    • Commerciante coefficiente 40%: convenienza solo con costi oltre il 70-75% (raro)

    Sono indicazioni di massima: il calcolo va sempre personalizzato sulla tua situazione, considerando tipologia di clientela, IVA recuperabile, presenza di familiari a carico (detrazioni), redditi aggiuntivi.

    Esempio comparativo: 70.000 ricavi e 25.000 costi

    Vediamo un caso reale, semplificato per chiarezza, di un professionista con codice ATECO al coefficiente 78% (es. consulente, libero professionista). Compensi annui 70.000 euro, costi documentati 25.000 euro (quasi il 36% dei ricavi).

    Scenario A: regime forfettario

    • Reddito imponibile (78% di 70.000) = 54.600 euro
    • Contributi gestione separata INPS (26,07% su imponibile) = circa 14.234 euro (deducibili dall’imponibile)
    • Reddito netto post contributi = 54.600 – 14.234 = 40.366 euro
    • Imposta sostitutiva 15% (oltre i primi 5 anni) = 6.055 euro
    • Totale tasse + contributi: circa 20.289 euro
    • Netto in tasca: 70.000 – 25.000 (costi reali) – 20.289 = 24.711 euro

    Scenario B: regime ordinario semplificato

    • Ricavi 70.000 – costi deducibili 25.000 = reddito imponibile lordo 45.000 euro
    • Contributi INPS gestione separata (26,07% su 45.000) = 11.731 euro (deducibili)
    • Reddito netto post contributi = 45.000 – 11.731 = 33.269 euro
    • IRPEF progressiva: 23% su 28.000 (6.440) + 35% su 5.269 (1.844) = 8.284 euro
    • Addizionali regionale + comunale (circa 2%) = 665 euro
    • Totale tasse + contributi: circa 20.680 euro
    • Netto in tasca (al netto IVA gestita): 70.000 – 25.000 – 20.680 = 24.320 euro

    Conclusione del confronto

    In questo caso il forfettario resta leggermente più vantaggioso (circa 390 euro di differenza netta) anche con costi al 36% dei ricavi. Per il coefficiente 78%, il punto di pareggio si trova intorno al 40-42% di costi reali sui ricavi. Sopra quella soglia l’ordinario inizia a essere più conveniente, anche grazie al recupero IVA sugli acquisti che nell’esempio non è stato conteggiato.

    Va detto che l’ordinario diventa molto più conveniente quando: hai familiari a carico (detrazioni IRPEF importanti), acquisti grossi beni strumentali (ammortamenti), fatturi prevalentemente B2B con IVA recuperabile dai clienti, o sei nei primi 5 anni con sostitutiva al 5% nel forfettario (in quel caso il forfettario vince quasi sempre).

    Pratica con commercialista o CAF

    Il passaggio dal forfettario all’ordinario non è una decisione da prendere a cuor leggero né da gestire da soli. Comporta:

    • Apertura di un sezionale IVA dal 1 gennaio dell’anno di passaggio
    • Gestione delle fatture in corso al 31/12: incassi sotto il forfettario, le successive con IVA
    • Magazzino e rimanenze: vanno valorizzati al costo
    • Fatture differite e operazioni in sospensione: trattamento specifico
    • Compilazione del quadro VO in dichiarazione IVA
    • Eventuale rettifica della detrazione IVA sui beni acquistati in forfettario (recupero parziale)

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a fare il calcolo di convenienza prima della decisione, gestire il passaggio formale, impostare contabilità semplificata e adempimenti IVA, e affianca un commercialista convenzionato per le pratiche di natura strettamente professionale (registri, libro inventari, fatturazione elettronica avanzata).

    Se hai una partita IVA forfettaria attiva e stai valutando il passaggio, fissa un appuntamento al CAF Centro Fiscale di Udine, in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, oppure chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Faremo insieme i conti sulla tua situazione concreta. Per orientarti puoi consultare anche le nostre guide al regime forfettario 2026 e al calcolo tasse forfettario.

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    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

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    Domande frequenti

    Posso rientrare nel forfettario dopo essere uscito?

    Sì, ma solo dopo almeno 3 anni dal cambio di regime se l’opzione è stata volontaria, e comunque rispettando di nuovo tutti i requisiti (ricavi sotto 85.000 euro, assenza di cause ostative). Se invece l’uscita è stata obbligatoria per superamento soglie, il rientro è possibile dall’anno successivo a quello in cui torni sotto i limiti.

    Cosa succede alle fatture incassate dopo il passaggio?

    Le fatture emesse in regime forfettario ma incassate dopo il passaggio in ordinario seguono il regime di emissione: restano senza IVA. Le nuove fatture emesse dal 1 gennaio dell’anno di ordinario si emettono con IVA dal primo cliente. Per evitare problemi, conviene chiudere il più possibile gli incassi sospesi entro il 31 dicembre.

    Devo cambiare codice ATECO?

    No, il codice ATECO non cambia: sei sempre la stessa persona con la stessa attività. Cambia solo il regime fiscale di tassazione. Se invece cambi anche tipologia di attività, allora va aggiornato il codice ATECO con apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (modello AA9/12).

    Quanto costa la contabilità ordinaria rispetto al forfettario?

    I costi di gestione contabile aumentano: si passa da circa 400-800 euro/anno di un forfettario semplice a 1.200-2.500 euro/anno per un ordinario semplificato (cifre indicative, variano per attività e volume). È un costo che va sommato alle tasse nel calcolo di convenienza.

    Quando è meglio passare a metà anno o dal 1 gennaio?

    Il passaggio volontario avviene sempre dal 1 gennaio: non è possibile cambiare regime in corso d’anno per scelta. L’unica eccezione è l’uscita immediata per superamento dei 100.000 euro, che è obbligatoria e retroattiva sull’anno in corso.

    Cosa succede al credito IVA accumulato in forfettario?

    In forfettario non si genera credito IVA perché non si emette né si detrae IVA. Si può invece recuperare parzialmente l’IVA sui beni strumentali acquistati negli ultimi 5 anni di forfettario (10 anni per immobili) tramite il meccanismo della rettifica della detrazione nel primo anno di ordinario, in proporzione agli anni residui.

    Conviene il passaggio se ho un mutuo per lo studio?

    Sì, spesso conviene. Gli interessi passivi del mutuo per immobile strumentale sono deducibili al 100% in ordinario, mentre in forfettario sono persi. Lo stesso vale per spese di manutenzione e ristrutturazione dello studio, che generano deduzioni o crediti d’imposta importanti.

    Articolo aggiornato a maggio 2026. Le informazioni hanno carattere divulgativo: per la tua situazione personale ti invitiamo a fissare un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine.

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    Maggio 27, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-27 08:00:002026-10-11 22:17:47Passare da Forfettario a Ordinario 2026: Quando Conviene, Procedura e Costi
    GESTIONE PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

    Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari

    regime forfettario partita iva

    L’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026 è uno dei temi più cercati e meno chiari da chi gestisce una partita IVA agevolata, soprattutto nei momenti delicati di passaggio da o verso il regime ordinario. La domanda è ricorrente: il forfettario, che non addebita IVA in fattura, deve preoccuparsi dell’esigibilità? E cosa succede in casi particolari come reverse charge, acquisti intracomunitari, importazioni o superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro?

    In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo il concetto di esigibilità immediata e differita, la regola generale per il forfettario (esonero da addebito IVA ex art. 1 comma 58 della Legge 190/2014), tutti i casi particolari in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA, e cosa accade quando si esce dal regime agevolato. Con esempi pratici, calcoli e una sezione FAQ finale.

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica
    2. Emissione fattura vs esigibilità: la differenza
    3. Esigibilità immediata: la regola generale
    4. Esigibilità differita e IVA per cassa
    5. Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale
    6. Casi particolari di IVA per i forfettari
    7. Reverse charge interno: come si comporta il forfettario
    8. Acquisti intracomunitari e prestazioni UE
    9. Importazioni extra-UE: IVA in dogana
    10. Vendite a privati UE: regime OSS
    11. Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro
    12. Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita
    13. Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti
    14. Esempi pratici con calcoli
    15. FAQ – Domande frequenti

    Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica

    L’esigibilità IVA è il momento in cui l’imposta sul valore aggiunto diventa “dovuta” all’erario. È il punto temporale preciso in cui sorge il debito IVA del cedente/prestatore verso lo Stato e, contemporaneamente, il diritto alla detrazione per il cessionario/committente. La disciplina è contenuta nell’art. 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), modificato più volte negli ultimi quindici anni.

    Capire l’esigibilità è fondamentale perché determina:

    • Quando l’IVA va versata all’Agenzia delle Entrate (con F24)
    • In quale liquidazione periodica (mensile o trimestrale) far confluire l’operazione
    • Quando il cliente può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti
    • Quale anno fiscale “vede” l’operazione ai fini della dichiarazione IVA

    Esistono due grandi famiglie di esigibilità: esigibilità immediata (la regola generale) ed esigibilità differita (l’eccezione, legata all’incasso). Una terza categoria, l’esigibilità “split payment” verso la PA, è rilevante solo per chi fattura alla Pubblica Amministrazione e i forfettari ne sono esclusi.

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    Emissione fattura vs esigibilità: la differenza

    Molti contribuenti, anche esperti, confondono il momento di emissione della fattura con il momento di esigibilità dell’IVA. Sono due concetti distinti, anche se nella maggior parte dei casi coincidono.

    Il momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72) è:

    • Beni mobili: consegna o spedizione
    • Beni immobili: stipula del contratto/atto
    • Prestazioni di servizi: pagamento del corrispettivo

    La fattura deve essere emessa (in formato elettronico via SDI dal 2024 per quasi tutti, forfettari inclusi) entro 12 giorni dall’effettuazione per le fatture immediate, oppure entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite. L’esigibilità IVA coincide, di regola, con il momento di effettuazione dell’operazione, non con la data di emissione della fattura.

    Esempio: se consegno una merce il 28 maggio 2026 e fatturo l’8 giugno 2026, l’IVA è esigibile a maggio 2026, non a giugno. Per i forfettari, come vedremo, questa distinzione è in gran parte irrilevante perché non addebitano IVA, ma diventa cruciale in caso di reverse charge o uscita dal regime.

    Esigibilità immediata: la regola generale

    L’esigibilità immediata è il regime ordinario applicato alla stragrande maggioranza delle operazioni IVA in Italia. Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento stesso in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia pagato o meno.

    In pratica, il fornitore in regime ordinario:

    1. Emette fattura con IVA (per esempio 22%)
    2. Inserisce l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione
    3. Versa l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo (mensili) o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (trimestrali)
    4. Lo deve fare anche se il cliente non ha ancora pagato

    Questo crea il classico problema di finanza d’impresa: anticipare al fisco un’IVA che non è ancora stata incassata dal cliente. Per mitigare il problema, il legislatore ha introdotto due eccezioni: l’esigibilità differita per le fatture verso enti pubblici e il regime di IVA per cassa (cash accounting).

    Esigibilità differita e IVA per cassa

    L’esigibilità differita sposta il momento di versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. È il principio di “cassa” applicato all’IVA. In Italia, esistono due forme principali:

    Esigibilità differita “automatica” (art. 6 c. 5 DPR 633/72)

    Si applica obbligatoriamente alle cessioni e prestazioni effettuate verso enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, ASL, Università, ecc.). L’IVA diventa esigibile al pagamento, non all’emissione della fattura. Tuttavia, dal 2015 lo “split payment” ha sostituito in larga parte questa disciplina per la PA. I forfettari, comunque, non addebitano IVA neanche verso la PA, quindi la questione li riguarda marginalmente.

    IVA per cassa – Cash accounting (art. 32-bis DL 83/2012)

    Introdotto dal Decreto Crescita 2012, il regime di IVA per cassa consente di posticipare:

    • Il versamento dell’IVA a debito al momento dell’incasso della fattura
    • La detrazione dell’IVA a credito al momento del pagamento al fornitore

    L’opzione è disponibile per i contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro annui e va esercitata in dichiarazione IVA. Esiste un limite temporale: trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile, anche se la fattura non è stata pagata (salvo procedure concorsuali).

    I forfettari non possono optare per l’IVA per cassa, semplicemente perché non applicano IVA in fattura. Il regime per cassa è pensato per i contribuenti ordinari semplificati o i piccoli professionisti che vogliono allineare obblighi fiscali e flussi di cassa.

    Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale

    Veniamo al cuore della questione. Il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e successive) prevede un esonero generalizzato dall’addebito dell’IVA. Lo stabilisce in modo cristallino il comma 58:

    “I contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.”

    Questo significa, per il forfettario:

    • Niente IVA in fattura verso il cliente (no rivalsa)
    • Niente detrazione IVA sugli acquisti effettuati
    • Nessun obbligo di liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale)
    • Nessun obbligo di versamento IVA con F24
    • Nessuna dichiarazione annuale IVA (modello IVA)
    • Nessuna comunicazione LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA)

    In sostanza, per il forfettario “puro” il concetto di esigibilità IVA non esiste. Le fatture devono però riportare la dicitura obbligatoria:

    Dicitura obbligatoria in fattura forfettaria:
    “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario. Non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014.”

    Nel formato XML della fattura elettronica, il forfettario indica come natura IVA il codice “N2.2” (operazioni non soggette – altri casi). La marca da bollo da 2 euro va apposta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.

    Casi particolari di IVA per i forfettari

    Detto questo, esistono almeno cinque situazioni in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA e deve gestirne il versamento. È fondamentale conoscerle, perché in questi casi il debito IVA esiste eccome, e va versato.

    1. Reverse charge interno (cessione di rottami, edilizia in subappalto, fabbricati strumentali)
    2. Reverse charge UE (acquisti intracomunitari di beni e servizi)
    3. Importazioni extra-UE (IVA dovuta in dogana)
    4. Operazioni con autofattura (prestazioni da soggetti extra-UE)
    5. Vendite a privati UE oltre soglia 10.000 euro (regime OSS)

    In tutti questi casi il forfettario, pur restando nel regime agevolato per i ricavi nazionali, deve versare l’IVA con F24 e in alcuni casi presentare comunicazioni specifiche. Vediamoli uno per uno.

    Reverse charge interno: come si comporta il forfettario

    Il reverse charge interno (inversione contabile) è disciplinato dall’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/72. Si applica a operazioni come:

    • Cessione di rottami, cascami ferrosi e non ferrosi
    • Cessione di fabbricati strumentali in opzione IVA
    • Subappalti in edilizia (settore costruzioni)
    • Cessione di console, tablet, PC, microprocessori (cessione B2B)
    • Cessione di oro industriale
    • Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti in edifici

    La regola del reverse charge è semplice: l’IVA è assolta dal cessionario/committente, non dal cedente/prestatore. Per il forfettario, le situazioni si dividono in due:

    Forfettario come cedente/prestatore

    Se il forfettario emette una fattura per un’operazione in reverse charge (per esempio, un piccolo edile forfettario in subappalto), non addebita IVA (come sempre) e indica nella fattura la natura “N2.2” (forfettario). Non scatta l’inversione contabile, perché il forfettario non è soggetto IVA. Il cliente quindi non deve integrare la fattura.

    Forfettario come cessionario/committente

    Caso completamente diverso: se il forfettario riceve una fattura senza IVA in reverse charge (ad esempio, acquista rottami o riceve un servizio in edilizia subappalto), deve:

    1. Integrare la fattura con l’IVA (di regola 22%, salvo aliquote specifiche)
    2. Versare l’IVA all’erario con F24, codice tributo specifico
    3. Non detrarla (perché il forfettario non ha diritto a detrazione)
    4. L’IVA versata diventa costo deducibile ai fini del coefficiente di redditività

    Il versamento avviene entro il 16 del mese successivo all’operazione. Va indicato nel quadro VJ del modello IVA (che il forfettario deve presentare se ha avuto reverse charge). Il codice tributo F24 dipende dalla tipologia (es. 6099 per IVA mensile reverse charge).

    Attenzione: in caso di reverse charge ricevuto, il forfettario è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale (modello IVA) limitatamente alle operazioni con reverse charge. Va compilato il quadro VJ e versato l’IVA in F24.

    Acquisti intracomunitari e prestazioni UE

    Il forfettario che acquista beni o servizi da soggetti UE deve gestire il reverse charge intracomunitario. La disciplina è contenuta nell’art. 7-bis e seguenti del DPR 633/72, integrati dal DL 331/1993.

    Acquisti di beni intracomunitari

    Se il forfettario acquista beni da un fornitore UE, esistono due regimi a seconda della soglia annua di 10.000 euro:

    • Sotto i 10.000 euro/anno: il fornitore UE addebita la propria IVA (es. IVA tedesca al 19%). Il forfettario paga e basta. Non integra né versa IVA italiana.
    • Oltre i 10.000 euro/anno: il forfettario deve iscriversi al VIES, comunicare al fornitore di voler acquistare in regime intracomunitario, e integrare la fattura con IVA italiana, da versare con F24 entro il 16 del mese successivo.

    Servizi ricevuti da soggetti UE

    Per i servizi B2B (es. abbonamento software cloud da Irlanda, Google Ads, hosting estero), si applica sempre il reverse charge ex art. 7-ter, indipendentemente dalla soglia. Il forfettario deve:

    1. Iscriversi al VIES (Modello AA9/12 o online)
    2. Comunicare la propria partita IVA italiana al fornitore
    3. Ricevere fattura senza IVA
    4. Integrare con IVA italiana (22% standard)
    5. Versare l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo
    6. Presentare modello INTRA mensile o trimestrale (acquisti)

    L’IVA versata in reverse charge UE è un costo per il forfettario, non recuperabile, ma “assorbito” dal coefficiente di redditività che riconosce un costo forfettizzato.

    Importazioni extra-UE: IVA in dogana

    Quando un forfettario importa beni da Paesi extra-UE (Cina, USA, UK post-Brexit, Svizzera, ecc.), l’IVA è dovuta in dogana, calcolata sul valore del bene + dazi + spese di trasporto. Si tratta di un’IVA esigibile immediatamente al momento dell’introduzione del bene nel territorio italiano.

    Il forfettario:

    • Paga l’IVA in dogana (di solito tramite spedizioniere)
    • Non può detrarla
    • L’IVA versata è un costo incluso nel valore del bene importato
    • Non deve presentare alcuna dichiarazione IVA per la sola importazione

    Per i piccoli importatori (es. acquisti su Alibaba, AliExpress) che superano la soglia di 150 euro per spedizione, l’IVA è calcolata e riscossa in dogana. Sotto la soglia, dal 2021 vige il regime IOSS (Import One Stop Shop) gestito direttamente dal venditore.

    Vendite a privati UE: regime OSS oltre 10.000 euro

    Caso meno noto ma sempre più rilevante per e-commerce e creator: il forfettario che vende beni o servizi digitali a privati consumatori UE. La disciplina è il regime OSS (One Stop Shop), attivo dal 1° luglio 2021.

    • Sotto i 10.000 euro/anno di vendite UE B2C: si applica l’IVA italiana (per il forfettario, niente IVA – dicitura N2.2)
    • Oltre i 10.000 euro/anno: si applica l’IVA del Paese di destinazione del consumatore. Il forfettario deve:
    1. Iscriversi al regime OSS tramite portale Agenzia Entrate
    2. Applicare l’IVA del Paese del cliente (es. 19% Germania, 20% Francia)
    3. Versare l’IVA trimestralmente tramite OSS
    4. Presentare dichiarazione OSS trimestrale

    In questo caso, il forfettario perde di fatto l’agevolazione IVA italiana ma resta nel regime forfettario per i ricavi (purché entro 85.000 euro). L’IVA OSS versata è un costo, non un’imposta sostitutiva.

    Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro

    Veniamo al tema più delicato: quando il forfettario diventa contribuente IVA “vero”, cioè inizia ad addebitare IVA in fattura e a gestirne l’esigibilità in modo ordinario. Le due soglie chiave sono 85.000 e 100.000 euro.

    Soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivo

    Se il forfettario, in un anno, supera 85.000 euro di ricavi/compensi ma resta sotto i 100.000 euro, esce dal regime dall’anno successivo. Esempio:

    • Anno 2026: ricavi 90.000 euro (forfettario)
    • Anno 2027: passa al regime ordinario dal 1° gennaio
    • Le fatture 2026 restano senza IVA
    • Dal 1° gennaio 2027 le fatture si emettono con IVA al 22% (o aliquota applicabile)

    Soglia 100.000 euro: uscita immediata stesso anno

    Se invece i ricavi superano 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata e retroattiva al momento del superamento. È la novità più impattante introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e confermata negli anni successivi.

    • Tutte le operazioni effettuate fino alla fattura che fa superare la soglia (esclusa) restano forfettarie
    • La fattura che determina lo “sforo” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA
    • Se il superamento avviene a metà anno, il contribuente deve attivarsi immediatamente: aprire i registri IVA, iscriversi a INPS Gestione Separata o gestione artigiani/commercianti come “ordinario”, presentare LIPE

    Esempio pratico: Mario, forfettario, a settembre 2026 emette fattura di 8.000 euro che fa superare i 100.000 euro complessivi. Quella fattura va emessa con IVA al 22% (1.760 euro). Tutte le fatture successive devono avere IVA. Le fatture pregresse del 2026 restano senza IVA. Da settembre 2026 Mario diventa contribuente IVA ordinario “trimestrale” di norma.

    Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita

    Quando si esce dal forfettario, scatta una norma poco conosciuta ma importante: il diritto alla detrazione “retroattiva” dell’IVA sui beni strumentali e sulle rimanenze, prevista dall’art. 1 c. 61 L. 190/2014.

    In pratica, il contribuente che passa al regime ordinario può detrarre l’IVA assolta in regime forfettario su:

    • Rimanenze finali di beni acquistati e non venduti
    • Beni strumentali ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni (10 anni per immobili)
    • Servizi non ancora utilizzati alla data di uscita (es. canoni anticipati)

    Il calcolo è pro-rata temporis per i beni ammortizzabili: si recupera la quota di IVA proporzionale al periodo residuo di ammortamento. Esempio:

    • PC acquistato nel 2024 a 1.220 euro (1.000 + IVA 220)
    • Periodo ammortamento PC: 5 anni (quote del 20%)
    • Uscita dal forfettario: 1° gennaio 2027
    • Quote residue: 2027, 2028 (2 anni su 5)
    • IVA detraibile: 220 × (2/5) = 88 euro

    La detrazione si effettua nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime, presentando una rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72. È un’operazione delicata che richiede di conservare le fatture di acquisto degli anni precedenti.

    Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti

    Una volta usciti dal regime forfettario, il contribuente è tenuto a tutti gli adempimenti IVA ordinari, tra cui le LIPE – Liquidazioni Periodiche IVA. Si tratta di comunicazioni trimestrali (telematiche) che riepilogano le operazioni IVA del trimestre.

    Scadenze LIPE 2026-2027:

    • I trimestre (gen-mar): entro 31 maggio
    • II trimestre (apr-giu): entro 30 settembre
    • III trimestre (lug-set): entro 30 novembre
    • IV trimestre (ott-dic): entro fine febbraio dell’anno successivo (oppure dichiarazione IVA annuale presentata entro fine febbraio)

    Per chi esce dal forfettario per superamento dei 100.000 euro a metà anno, la prima LIPE deve essere presentata per il trimestre di superamento. Esempio: superamento il 15 settembre 2026, prima LIPE per il III trimestre 2026 entro il 30 novembre 2026.

    Esempi pratici con calcoli

    Esempio 1: Forfettario “puro” senza casi particolari

    Anna, copywriter forfettaria, fattura nel 2026 a clienti italiani per 35.000 euro. Tutte le fatture sono senza IVA con dicitura N2.2.

    • IVA da versare: 0 euro
    • LIPE: non dovute
    • Modello IVA: non dovuto
    • Esigibilità IVA: concetto non applicabile

    Esempio 2: Forfettario con servizio UE (Google Ads)

    Marco, web designer forfettario, nel 2026 spende 2.000 euro in Google Ads (Irlanda). Riceve fattura senza IVA con reverse charge UE.

    • Integrazione fattura: 2.000 × 22% = 440 euro IVA
    • F24 codice 6099 entro il 16 del mese successivo: 440 euro
    • Modello INTRA acquisti servizi: dovuto
    • Modello IVA annuale (quadro VJ): dovuto
    • I 440 euro versati sono un costo “assorbito” dal coefficiente forfettario

    Esempio 3: Forfettario edile con reverse charge interno

    Giuseppe, idraulico forfettario in Friuli, lavora in subappalto per 8.000 euro per un’impresa edile. Emette fattura senza IVA (forfettario) ma non scatta il reverse charge: la fattura riporta solo la dicitura forfettaria N2.2.

    Diversamente: se Giuseppe acquista materiale di rottame da 1.500 euro per 1.000 euro di valore reale, la fattura del rivenditore è in reverse charge. Giuseppe deve integrare con IVA al 22% (220 euro) e versarla.

    Esempio 4: Uscita per superamento 100.000 euro

    Laura, consulente forfettaria, nel 2026 ha già fatturato 95.000 euro al 30 giugno. A luglio emette una fattura da 8.000 euro: ricavi totali 103.000 euro = uscita immediata.

    • Fattura di luglio: 8.000 + IVA 22% (1.760) = 9.760 euro
    • Tutte le fatture successive con IVA
    • Apertura registri IVA con effetto dal 1° luglio (o dalla data della fattura “sforo”)
    • Prima LIPE: III trimestre 2026, entro 30 novembre 2026
    • Modello IVA 2027 con quadro VJ e VL
    • Possibile rettifica IVA su beni strumentali e rimanenze (art. 19-bis2)

    Esempio 5: Vendita digitale a privati UE oltre soglia

    Sara, content creator forfettaria, vende corsi online a privati UE per 15.000 euro nel 2026. Supera la soglia di 10.000 euro: deve iscriversi a OSS.

    • Vendite a francesi: IVA francese 20%
    • Vendite a tedeschi: IVA tedesca 19%
    • Versamento OSS trimestrale tramite portale Agenzia Entrate
    • I ricavi (al netto IVA OSS) restano nel forfettario, purché totali sotto 85.000 euro

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    FAQ – Domande frequenti

    Il forfettario deve preoccuparsi dell’esigibilità IVA?

    Per le operazioni “ordinarie” (cessioni e prestazioni B2B e B2C in Italia), no: il forfettario non addebita IVA in fattura ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, quindi il concetto di esigibilità non si applica. Diventa rilevante in caso di reverse charge, acquisti UE, importazioni, vendite OSS o uscita dal regime.

    Cosa significa “esigibilità immediata” sulla fattura?

    Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento in cui l’operazione è effettuata (consegna del bene o pagamento del servizio), indipendentemente dall’incasso effettivo. È la regola standard per i contribuenti ordinari. Il forfettario, non addebitando IVA, riporta in fattura “esigibilità immediata” come campo formale ma senza imposta dovuta.

    Posso scegliere l’IVA per cassa se sono forfettario?

    No. L’IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012) è disponibile solo per chi addebita IVA in fattura. Il forfettario, esonerato dall’addebito IVA, non può optare per il regime cash accounting. Se vuoi la “logica per cassa” anche sui ricavi, il forfettario è già di per sé un regime di cassa per le imposte sui redditi.

    Cosa succede se ricevo una fattura in reverse charge come forfettario?

    Devi integrare la fattura con l’IVA italiana (di solito 22%), versarla con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo specifico) e presentare la dichiarazione IVA annuale con il quadro VJ compilato. Non puoi detrarre l’IVA versata, che diventa un costo. Esempi tipici: acquisto rottami, lavori in subappalto edile ricevuti, console/PC B2B.

    Devo iscrivermi al VIES se sono forfettario e compro su Amazon Business?

    Se acquisti da Amazon Business sotto i 10.000 euro/anno da fornitori UE, no: paghi l’IVA del Paese di origine. Se superi i 10.000 euro/anno o ricevi servizi B2B da fornitori UE (es. AWS, Microsoft Ireland, Google Ads Ireland), sì: devi iscriverti al VIES e gestire il reverse charge intracomunitario, con integrazione e versamento IVA italiana.

    Se supero 100.000 euro a metà anno, devo riemettere le fatture precedenti con IVA?

    No. Le fatture emesse prima di quella che determina il superamento restano senza IVA (forfettarie). Solo la fattura che fa “sforare” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA. È una novità della Legge di Bilancio 2023 che ha eliminato la “retroattività” piena dell’uscita immediata.

    Posso recuperare l’IVA pagata in regime forfettario quando passo all’ordinario?

    Sì, parzialmente. L’art. 19-bis2 DPR 633/72 consente la rettifica della detrazione per beni strumentali ammortizzabili (entro 5 anni dall’acquisto, 10 anni per immobili) e per le rimanenze finali. Si calcola pro-rata temporis e si fa valere nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime. È un’operazione tecnica, conviene farsi assistere da un commercialista o CAF.

    Devo presentare LIPE se sono forfettario?

    No, il forfettario “puro” non presenta LIPE perché non liquida IVA. Eccezione: se hai operazioni in reverse charge (interno o UE) o vendite OSS, devi presentare il modello IVA annuale con i quadri specifici (VJ, ecc.), ma non le LIPE trimestrali. Le LIPE diventano obbligatorie solo se esci dal forfettario e passi al regime ordinario.

    L’IVA in dogana sulle importazioni è recuperabile?

    No, il forfettario non può recuperare l’IVA versata in dogana sulle importazioni extra-UE. È un costo definitivo, che entra nel valore d’acquisto del bene. Solo passando al regime ordinario potresti detrarre l’IVA su acquisti futuri, ma non su quelli pregressi (salvo la rettifica per beni strumentali ex art. 19-bis2).

    Cosa devo fare se ho dubbi sul mio regime IVA come forfettario?

    Il consiglio è di rivolgersi a un CAF o commercialista esperto in regime forfettario. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia per fatturazione elettronica, gestione casi particolari, passaggio al regime ordinario e adempimenti IVA. Prima visita gratuita su appuntamento al 0432 1638640.

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    Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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