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Tag Archivio per: codici tributo iva

GESTIONE PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari

regime forfettario partita iva

L’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026 è uno dei temi più cercati e meno chiari da chi gestisce una partita IVA agevolata, soprattutto nei momenti delicati di passaggio da o verso il regime ordinario. La domanda è ricorrente: il forfettario, che non addebita IVA in fattura, deve preoccuparsi dell’esigibilità? E cosa succede in casi particolari come reverse charge, acquisti intracomunitari, importazioni o superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro?

In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo il concetto di esigibilità immediata e differita, la regola generale per il forfettario (esonero da addebito IVA ex art. 1 comma 58 della Legge 190/2014), tutti i casi particolari in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA, e cosa accade quando si esce dal regime agevolato. Con esempi pratici, calcoli e una sezione FAQ finale.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica
  2. Emissione fattura vs esigibilità: la differenza
  3. Esigibilità immediata: la regola generale
  4. Esigibilità differita e IVA per cassa
  5. Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale
  6. Casi particolari di IVA per i forfettari
  7. Reverse charge interno: come si comporta il forfettario
  8. Acquisti intracomunitari e prestazioni UE
  9. Importazioni extra-UE: IVA in dogana
  10. Vendite a privati UE: regime OSS
  11. Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro
  12. Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita
  13. Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti
  14. Esempi pratici con calcoli
  15. FAQ – Domande frequenti

Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica

L’esigibilità IVA è il momento in cui l’imposta sul valore aggiunto diventa “dovuta” all’erario. È il punto temporale preciso in cui sorge il debito IVA del cedente/prestatore verso lo Stato e, contemporaneamente, il diritto alla detrazione per il cessionario/committente. La disciplina è contenuta nell’art. 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), modificato più volte negli ultimi quindici anni.

Capire l’esigibilità è fondamentale perché determina:

  • Quando l’IVA va versata all’Agenzia delle Entrate (con F24)
  • In quale liquidazione periodica (mensile o trimestrale) far confluire l’operazione
  • Quando il cliente può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti
  • Quale anno fiscale “vede” l’operazione ai fini della dichiarazione IVA

Esistono due grandi famiglie di esigibilità: esigibilità immediata (la regola generale) ed esigibilità differita (l’eccezione, legata all’incasso). Una terza categoria, l’esigibilità “split payment” verso la PA, è rilevante solo per chi fattura alla Pubblica Amministrazione e i forfettari ne sono esclusi.

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Emissione fattura vs esigibilità: la differenza

Molti contribuenti, anche esperti, confondono il momento di emissione della fattura con il momento di esigibilità dell’IVA. Sono due concetti distinti, anche se nella maggior parte dei casi coincidono.

Il momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72) è:

  • Beni mobili: consegna o spedizione
  • Beni immobili: stipula del contratto/atto
  • Prestazioni di servizi: pagamento del corrispettivo

La fattura deve essere emessa (in formato elettronico via SDI dal 2024 per quasi tutti, forfettari inclusi) entro 12 giorni dall’effettuazione per le fatture immediate, oppure entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite. L’esigibilità IVA coincide, di regola, con il momento di effettuazione dell’operazione, non con la data di emissione della fattura.

Esempio: se consegno una merce il 28 maggio 2026 e fatturo l’8 giugno 2026, l’IVA è esigibile a maggio 2026, non a giugno. Per i forfettari, come vedremo, questa distinzione è in gran parte irrilevante perché non addebitano IVA, ma diventa cruciale in caso di reverse charge o uscita dal regime.

Esigibilità immediata: la regola generale

L’esigibilità immediata è il regime ordinario applicato alla stragrande maggioranza delle operazioni IVA in Italia. Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento stesso in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia pagato o meno.

In pratica, il fornitore in regime ordinario:

  1. Emette fattura con IVA (per esempio 22%)
  2. Inserisce l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione
  3. Versa l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo (mensili) o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (trimestrali)
  4. Lo deve fare anche se il cliente non ha ancora pagato

Questo crea il classico problema di finanza d’impresa: anticipare al fisco un’IVA che non è ancora stata incassata dal cliente. Per mitigare il problema, il legislatore ha introdotto due eccezioni: l’esigibilità differita per le fatture verso enti pubblici e il regime di IVA per cassa (cash accounting).

Esigibilità differita e IVA per cassa

L’esigibilità differita sposta il momento di versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. È il principio di “cassa” applicato all’IVA. In Italia, esistono due forme principali:

Esigibilità differita “automatica” (art. 6 c. 5 DPR 633/72)

Si applica obbligatoriamente alle cessioni e prestazioni effettuate verso enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, ASL, Università, ecc.). L’IVA diventa esigibile al pagamento, non all’emissione della fattura. Tuttavia, dal 2015 lo “split payment” ha sostituito in larga parte questa disciplina per la PA. I forfettari, comunque, non addebitano IVA neanche verso la PA, quindi la questione li riguarda marginalmente.

IVA per cassa – Cash accounting (art. 32-bis DL 83/2012)

Introdotto dal Decreto Crescita 2012, il regime di IVA per cassa consente di posticipare:

  • Il versamento dell’IVA a debito al momento dell’incasso della fattura
  • La detrazione dell’IVA a credito al momento del pagamento al fornitore

L’opzione è disponibile per i contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro annui e va esercitata in dichiarazione IVA. Esiste un limite temporale: trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile, anche se la fattura non è stata pagata (salvo procedure concorsuali).

I forfettari non possono optare per l’IVA per cassa, semplicemente perché non applicano IVA in fattura. Il regime per cassa è pensato per i contribuenti ordinari semplificati o i piccoli professionisti che vogliono allineare obblighi fiscali e flussi di cassa.

Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale

Veniamo al cuore della questione. Il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e successive) prevede un esonero generalizzato dall’addebito dell’IVA. Lo stabilisce in modo cristallino il comma 58:

“I contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.”

Questo significa, per il forfettario:

  • Niente IVA in fattura verso il cliente (no rivalsa)
  • Niente detrazione IVA sugli acquisti effettuati
  • Nessun obbligo di liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale)
  • Nessun obbligo di versamento IVA con F24
  • Nessuna dichiarazione annuale IVA (modello IVA)
  • Nessuna comunicazione LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA)

In sostanza, per il forfettario “puro” il concetto di esigibilità IVA non esiste. Le fatture devono però riportare la dicitura obbligatoria:

Dicitura obbligatoria in fattura forfettaria:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario. Non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014.”

Nel formato XML della fattura elettronica, il forfettario indica come natura IVA il codice “N2.2” (operazioni non soggette – altri casi). La marca da bollo da 2 euro va apposta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.

Casi particolari di IVA per i forfettari

Detto questo, esistono almeno cinque situazioni in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA e deve gestirne il versamento. È fondamentale conoscerle, perché in questi casi il debito IVA esiste eccome, e va versato.

  1. Reverse charge interno (cessione di rottami, edilizia in subappalto, fabbricati strumentali)
  2. Reverse charge UE (acquisti intracomunitari di beni e servizi)
  3. Importazioni extra-UE (IVA dovuta in dogana)
  4. Operazioni con autofattura (prestazioni da soggetti extra-UE)
  5. Vendite a privati UE oltre soglia 10.000 euro (regime OSS)

In tutti questi casi il forfettario, pur restando nel regime agevolato per i ricavi nazionali, deve versare l’IVA con F24 e in alcuni casi presentare comunicazioni specifiche. Vediamoli uno per uno.

Reverse charge interno: come si comporta il forfettario

Il reverse charge interno (inversione contabile) è disciplinato dall’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/72. Si applica a operazioni come:

  • Cessione di rottami, cascami ferrosi e non ferrosi
  • Cessione di fabbricati strumentali in opzione IVA
  • Subappalti in edilizia (settore costruzioni)
  • Cessione di console, tablet, PC, microprocessori (cessione B2B)
  • Cessione di oro industriale
  • Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti in edifici

La regola del reverse charge è semplice: l’IVA è assolta dal cessionario/committente, non dal cedente/prestatore. Per il forfettario, le situazioni si dividono in due:

Forfettario come cedente/prestatore

Se il forfettario emette una fattura per un’operazione in reverse charge (per esempio, un piccolo edile forfettario in subappalto), non addebita IVA (come sempre) e indica nella fattura la natura “N2.2” (forfettario). Non scatta l’inversione contabile, perché il forfettario non è soggetto IVA. Il cliente quindi non deve integrare la fattura.

Forfettario come cessionario/committente

Caso completamente diverso: se il forfettario riceve una fattura senza IVA in reverse charge (ad esempio, acquista rottami o riceve un servizio in edilizia subappalto), deve:

  1. Integrare la fattura con l’IVA (di regola 22%, salvo aliquote specifiche)
  2. Versare l’IVA all’erario con F24, codice tributo specifico
  3. Non detrarla (perché il forfettario non ha diritto a detrazione)
  4. L’IVA versata diventa costo deducibile ai fini del coefficiente di redditività

Il versamento avviene entro il 16 del mese successivo all’operazione. Va indicato nel quadro VJ del modello IVA (che il forfettario deve presentare se ha avuto reverse charge). Il codice tributo F24 dipende dalla tipologia (es. 6099 per IVA mensile reverse charge).

Attenzione: in caso di reverse charge ricevuto, il forfettario è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale (modello IVA) limitatamente alle operazioni con reverse charge. Va compilato il quadro VJ e versato l’IVA in F24.

Acquisti intracomunitari e prestazioni UE

Il forfettario che acquista beni o servizi da soggetti UE deve gestire il reverse charge intracomunitario. La disciplina è contenuta nell’art. 7-bis e seguenti del DPR 633/72, integrati dal DL 331/1993.

Acquisti di beni intracomunitari

Se il forfettario acquista beni da un fornitore UE, esistono due regimi a seconda della soglia annua di 10.000 euro:

  • Sotto i 10.000 euro/anno: il fornitore UE addebita la propria IVA (es. IVA tedesca al 19%). Il forfettario paga e basta. Non integra né versa IVA italiana.
  • Oltre i 10.000 euro/anno: il forfettario deve iscriversi al VIES, comunicare al fornitore di voler acquistare in regime intracomunitario, e integrare la fattura con IVA italiana, da versare con F24 entro il 16 del mese successivo.

Servizi ricevuti da soggetti UE

Per i servizi B2B (es. abbonamento software cloud da Irlanda, Google Ads, hosting estero), si applica sempre il reverse charge ex art. 7-ter, indipendentemente dalla soglia. Il forfettario deve:

  1. Iscriversi al VIES (Modello AA9/12 o online)
  2. Comunicare la propria partita IVA italiana al fornitore
  3. Ricevere fattura senza IVA
  4. Integrare con IVA italiana (22% standard)
  5. Versare l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo
  6. Presentare modello INTRA mensile o trimestrale (acquisti)

L’IVA versata in reverse charge UE è un costo per il forfettario, non recuperabile, ma “assorbito” dal coefficiente di redditività che riconosce un costo forfettizzato.

Importazioni extra-UE: IVA in dogana

Quando un forfettario importa beni da Paesi extra-UE (Cina, USA, UK post-Brexit, Svizzera, ecc.), l’IVA è dovuta in dogana, calcolata sul valore del bene + dazi + spese di trasporto. Si tratta di un’IVA esigibile immediatamente al momento dell’introduzione del bene nel territorio italiano.

Il forfettario:

  • Paga l’IVA in dogana (di solito tramite spedizioniere)
  • Non può detrarla
  • L’IVA versata è un costo incluso nel valore del bene importato
  • Non deve presentare alcuna dichiarazione IVA per la sola importazione

Per i piccoli importatori (es. acquisti su Alibaba, AliExpress) che superano la soglia di 150 euro per spedizione, l’IVA è calcolata e riscossa in dogana. Sotto la soglia, dal 2021 vige il regime IOSS (Import One Stop Shop) gestito direttamente dal venditore.

Vendite a privati UE: regime OSS oltre 10.000 euro

Caso meno noto ma sempre più rilevante per e-commerce e creator: il forfettario che vende beni o servizi digitali a privati consumatori UE. La disciplina è il regime OSS (One Stop Shop), attivo dal 1° luglio 2021.

  • Sotto i 10.000 euro/anno di vendite UE B2C: si applica l’IVA italiana (per il forfettario, niente IVA – dicitura N2.2)
  • Oltre i 10.000 euro/anno: si applica l’IVA del Paese di destinazione del consumatore. Il forfettario deve:
  1. Iscriversi al regime OSS tramite portale Agenzia Entrate
  2. Applicare l’IVA del Paese del cliente (es. 19% Germania, 20% Francia)
  3. Versare l’IVA trimestralmente tramite OSS
  4. Presentare dichiarazione OSS trimestrale

In questo caso, il forfettario perde di fatto l’agevolazione IVA italiana ma resta nel regime forfettario per i ricavi (purché entro 85.000 euro). L’IVA OSS versata è un costo, non un’imposta sostitutiva.

Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro

Veniamo al tema più delicato: quando il forfettario diventa contribuente IVA “vero”, cioè inizia ad addebitare IVA in fattura e a gestirne l’esigibilità in modo ordinario. Le due soglie chiave sono 85.000 e 100.000 euro.

Soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivo

Se il forfettario, in un anno, supera 85.000 euro di ricavi/compensi ma resta sotto i 100.000 euro, esce dal regime dall’anno successivo. Esempio:

  • Anno 2026: ricavi 90.000 euro (forfettario)
  • Anno 2027: passa al regime ordinario dal 1° gennaio
  • Le fatture 2026 restano senza IVA
  • Dal 1° gennaio 2027 le fatture si emettono con IVA al 22% (o aliquota applicabile)

Soglia 100.000 euro: uscita immediata stesso anno

Se invece i ricavi superano 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata e retroattiva al momento del superamento. È la novità più impattante introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e confermata negli anni successivi.

  • Tutte le operazioni effettuate fino alla fattura che fa superare la soglia (esclusa) restano forfettarie
  • La fattura che determina lo “sforo” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA
  • Se il superamento avviene a metà anno, il contribuente deve attivarsi immediatamente: aprire i registri IVA, iscriversi a INPS Gestione Separata o gestione artigiani/commercianti come “ordinario”, presentare LIPE

Esempio pratico: Mario, forfettario, a settembre 2026 emette fattura di 8.000 euro che fa superare i 100.000 euro complessivi. Quella fattura va emessa con IVA al 22% (1.760 euro). Tutte le fatture successive devono avere IVA. Le fatture pregresse del 2026 restano senza IVA. Da settembre 2026 Mario diventa contribuente IVA ordinario “trimestrale” di norma.

Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita

Quando si esce dal forfettario, scatta una norma poco conosciuta ma importante: il diritto alla detrazione “retroattiva” dell’IVA sui beni strumentali e sulle rimanenze, prevista dall’art. 1 c. 61 L. 190/2014.

In pratica, il contribuente che passa al regime ordinario può detrarre l’IVA assolta in regime forfettario su:

  • Rimanenze finali di beni acquistati e non venduti
  • Beni strumentali ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni (10 anni per immobili)
  • Servizi non ancora utilizzati alla data di uscita (es. canoni anticipati)

Il calcolo è pro-rata temporis per i beni ammortizzabili: si recupera la quota di IVA proporzionale al periodo residuo di ammortamento. Esempio:

  • PC acquistato nel 2024 a 1.220 euro (1.000 + IVA 220)
  • Periodo ammortamento PC: 5 anni (quote del 20%)
  • Uscita dal forfettario: 1° gennaio 2027
  • Quote residue: 2027, 2028 (2 anni su 5)
  • IVA detraibile: 220 × (2/5) = 88 euro

La detrazione si effettua nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime, presentando una rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72. È un’operazione delicata che richiede di conservare le fatture di acquisto degli anni precedenti.

Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti

Una volta usciti dal regime forfettario, il contribuente è tenuto a tutti gli adempimenti IVA ordinari, tra cui le LIPE – Liquidazioni Periodiche IVA. Si tratta di comunicazioni trimestrali (telematiche) che riepilogano le operazioni IVA del trimestre.

Scadenze LIPE 2026-2027:

  • I trimestre (gen-mar): entro 31 maggio
  • II trimestre (apr-giu): entro 30 settembre
  • III trimestre (lug-set): entro 30 novembre
  • IV trimestre (ott-dic): entro fine febbraio dell’anno successivo (oppure dichiarazione IVA annuale presentata entro fine febbraio)

Per chi esce dal forfettario per superamento dei 100.000 euro a metà anno, la prima LIPE deve essere presentata per il trimestre di superamento. Esempio: superamento il 15 settembre 2026, prima LIPE per il III trimestre 2026 entro il 30 novembre 2026.

Esempi pratici con calcoli

Esempio 1: Forfettario “puro” senza casi particolari

Anna, copywriter forfettaria, fattura nel 2026 a clienti italiani per 35.000 euro. Tutte le fatture sono senza IVA con dicitura N2.2.

  • IVA da versare: 0 euro
  • LIPE: non dovute
  • Modello IVA: non dovuto
  • Esigibilità IVA: concetto non applicabile

Esempio 2: Forfettario con servizio UE (Google Ads)

Marco, web designer forfettario, nel 2026 spende 2.000 euro in Google Ads (Irlanda). Riceve fattura senza IVA con reverse charge UE.

  • Integrazione fattura: 2.000 × 22% = 440 euro IVA
  • F24 codice 6099 entro il 16 del mese successivo: 440 euro
  • Modello INTRA acquisti servizi: dovuto
  • Modello IVA annuale (quadro VJ): dovuto
  • I 440 euro versati sono un costo “assorbito” dal coefficiente forfettario

Esempio 3: Forfettario edile con reverse charge interno

Giuseppe, idraulico forfettario in Friuli, lavora in subappalto per 8.000 euro per un’impresa edile. Emette fattura senza IVA (forfettario) ma non scatta il reverse charge: la fattura riporta solo la dicitura forfettaria N2.2.

Diversamente: se Giuseppe acquista materiale di rottame da 1.500 euro per 1.000 euro di valore reale, la fattura del rivenditore è in reverse charge. Giuseppe deve integrare con IVA al 22% (220 euro) e versarla.

Esempio 4: Uscita per superamento 100.000 euro

Laura, consulente forfettaria, nel 2026 ha già fatturato 95.000 euro al 30 giugno. A luglio emette una fattura da 8.000 euro: ricavi totali 103.000 euro = uscita immediata.

  • Fattura di luglio: 8.000 + IVA 22% (1.760) = 9.760 euro
  • Tutte le fatture successive con IVA
  • Apertura registri IVA con effetto dal 1° luglio (o dalla data della fattura “sforo”)
  • Prima LIPE: III trimestre 2026, entro 30 novembre 2026
  • Modello IVA 2027 con quadro VJ e VL
  • Possibile rettifica IVA su beni strumentali e rimanenze (art. 19-bis2)

Esempio 5: Vendita digitale a privati UE oltre soglia

Sara, content creator forfettaria, vende corsi online a privati UE per 15.000 euro nel 2026. Supera la soglia di 10.000 euro: deve iscriversi a OSS.

  • Vendite a francesi: IVA francese 20%
  • Vendite a tedeschi: IVA tedesca 19%
  • Versamento OSS trimestrale tramite portale Agenzia Entrate
  • I ricavi (al netto IVA OSS) restano nel forfettario, purché totali sotto 85.000 euro

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FAQ – Domande frequenti

Il forfettario deve preoccuparsi dell’esigibilità IVA?

Per le operazioni “ordinarie” (cessioni e prestazioni B2B e B2C in Italia), no: il forfettario non addebita IVA in fattura ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, quindi il concetto di esigibilità non si applica. Diventa rilevante in caso di reverse charge, acquisti UE, importazioni, vendite OSS o uscita dal regime.

Cosa significa “esigibilità immediata” sulla fattura?

Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento in cui l’operazione è effettuata (consegna del bene o pagamento del servizio), indipendentemente dall’incasso effettivo. È la regola standard per i contribuenti ordinari. Il forfettario, non addebitando IVA, riporta in fattura “esigibilità immediata” come campo formale ma senza imposta dovuta.

Posso scegliere l’IVA per cassa se sono forfettario?

No. L’IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012) è disponibile solo per chi addebita IVA in fattura. Il forfettario, esonerato dall’addebito IVA, non può optare per il regime cash accounting. Se vuoi la “logica per cassa” anche sui ricavi, il forfettario è già di per sé un regime di cassa per le imposte sui redditi.

Cosa succede se ricevo una fattura in reverse charge come forfettario?

Devi integrare la fattura con l’IVA italiana (di solito 22%), versarla con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo specifico) e presentare la dichiarazione IVA annuale con il quadro VJ compilato. Non puoi detrarre l’IVA versata, che diventa un costo. Esempi tipici: acquisto rottami, lavori in subappalto edile ricevuti, console/PC B2B.

Devo iscrivermi al VIES se sono forfettario e compro su Amazon Business?

Se acquisti da Amazon Business sotto i 10.000 euro/anno da fornitori UE, no: paghi l’IVA del Paese di origine. Se superi i 10.000 euro/anno o ricevi servizi B2B da fornitori UE (es. AWS, Microsoft Ireland, Google Ads Ireland), sì: devi iscriverti al VIES e gestire il reverse charge intracomunitario, con integrazione e versamento IVA italiana.

Se supero 100.000 euro a metà anno, devo riemettere le fatture precedenti con IVA?

No. Le fatture emesse prima di quella che determina il superamento restano senza IVA (forfettarie). Solo la fattura che fa “sforare” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA. È una novità della Legge di Bilancio 2023 che ha eliminato la “retroattività” piena dell’uscita immediata.

Posso recuperare l’IVA pagata in regime forfettario quando passo all’ordinario?

Sì, parzialmente. L’art. 19-bis2 DPR 633/72 consente la rettifica della detrazione per beni strumentali ammortizzabili (entro 5 anni dall’acquisto, 10 anni per immobili) e per le rimanenze finali. Si calcola pro-rata temporis e si fa valere nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime. È un’operazione tecnica, conviene farsi assistere da un commercialista o CAF.

Devo presentare LIPE se sono forfettario?

No, il forfettario “puro” non presenta LIPE perché non liquida IVA. Eccezione: se hai operazioni in reverse charge (interno o UE) o vendite OSS, devi presentare il modello IVA annuale con i quadri specifici (VJ, ecc.), ma non le LIPE trimestrali. Le LIPE diventano obbligatorie solo se esci dal forfettario e passi al regime ordinario.

L’IVA in dogana sulle importazioni è recuperabile?

No, il forfettario non può recuperare l’IVA versata in dogana sulle importazioni extra-UE. È un costo definitivo, che entra nel valore d’acquisto del bene. Solo passando al regime ordinario potresti detrarre l’IVA su acquisti futuri, ma non su quelli pregressi (salvo la rettifica per beni strumentali ex art. 19-bis2).

Cosa devo fare se ho dubbi sul mio regime IVA come forfettario?

Il consiglio è di rivolgersi a un CAF o commercialista esperto in regime forfettario. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia per fatturazione elettronica, gestione casi particolari, passaggio al regime ordinario e adempimenti IVA. Prima visita gratuita su appuntamento al 0432 1638640.

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Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-07 08:00:002026-09-27 00:05:38Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari
GESTIONE PARTITA IVA, PARTITA IVA

Versamento IVA 2026: Scadenze, Codici Tributo F24 e Ravvedimento

Indice dei contenuti

  1. Chi deve versare l’IVA nel 2026
  2. Scadenze versamento IVA 2026: calendario completo
  3. Come si calcola l’IVA da versare
  4. Codici tributo per il versamento IVA
  5. Sanzioni per ritardato o omesso versamento IVA
  6. Ravvedimento operoso IVA: come ridurre le sanzioni
  7. Novità normative 2026 sul versamento IVA

Il versamento IVA 2026 rappresenta uno degli adempimenti fiscali più importanti per chi ha partita IVA. Che tu sia un contribuente mensile o trimestrale, conoscere le scadenze IVA 2026, i codici tributo da utilizzare nel modello F24 e le modalità di calcolo è fondamentale per evitare sanzioni.

In questa guida completa ti spieghiamo tutto quello che devi sapere sul versamento dell’IVA nel 2026: dalle date da segnare in calendario ai metodi di pagamento, fino al ravvedimento operoso per chi ha dimenticato una scadenza.

L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un’imposta indiretta che grava sul consumatore finale, ma viene riscossa dal titolare di partita IVA che la versa poi all’Agenzia delle Entrate. La periodicità del versamento dipende dal regime contabile adottato: mensile, trimestrale o annuale.


Chi deve versare l’IVA nel 2026

Sono tenuti al versamento dell’IVA tutti i soggetti titolari di partita IVA che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all’imposta. In particolare:

Contribuenti mensili – Devono versare l’IVA entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. Rientrano in questa categoria i soggetti con volume d’affari superiore a determinati limiti o che hanno optato volontariamente per la liquidazione mensile.

Contribuenti trimestrali – Possono liquidare e versare l’IVA con cadenza trimestrale se rispettano specifici requisiti di volume d’affari. Le scadenze trimestrali IVA 2026 sono fissate al 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Contribuenti annuali – Alcune categorie particolari possono effettuare un unico versamento annuale, ma si tratta di casi specifici e limitati.

È importante sottolineare che i contribuenti forfettari non applicano l’IVA in fattura e quindi non devono effettuare versamenti periodici. Se hai un regime forfettario, sei esonerato da questo adempimento.


Scadenze versamento IVA 2026: calendario completo

Le scadenze del versamento IVA 2026 variano in base alla periodicità di liquidazione. Ecco il calendario completo da tenere sempre a portata di mano.

Scadenze IVA mensile 2026

Per i contribuenti mensili, l’IVA deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. Se il 16 cade di sabato o festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Periodo di riferimentoScadenza versamento
Gennaio 202616 febbraio 2026
Febbraio 202616 marzo 2026
Marzo 202616 aprile 2026
Aprile 202616 maggio 2026
Maggio 202616 giugno 2026
Giugno 202616 luglio 2026
Luglio 202616 agosto 2026
Agosto 202616 settembre 2026
Settembre 202616 ottobre 2026
Ottobre 202616 novembre 2026
Novembre 202616 dicembre 2026
Dicembre 202616 gennaio 2027

Scadenze IVA trimestrale 2026

I contribuenti trimestrali devono versare l’IVA entro il 16 del secondo mese successivo alla fine del trimestre. Alle somme dovute va applicata una maggiorazione dell’1% (0,40% per chi opera nel settore agricoltura).

TrimestrePeriodoScadenza versamento
I Trimestre 2026Gennaio – Marzo 202616 maggio 2026
II Trimestre 2026Aprile – Giugno 202616 agosto 2026
III Trimestre 2026Luglio – Settembre 202616 novembre 2026
IV Trimestre 2026Ottobre – Dicembre 202616 febbraio 2027

Attenzione: Se l’importo da versare per il trimestre è inferiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello del trimestre successivo.


Come si calcola l’IVA da versare

Il calcolo dell’IVA da versare si basa sulla differenza tra l’IVA a debito (quella incassata sulle vendite) e l’IVA a credito (quella pagata sugli acquisti).

Formula di calcolo

IVA da versare = IVA a debito – IVA a credito

  • IVA a debito: l’IVA che hai applicato sulle tue fatture emesse (vendite)
  • IVA a credito: l’IVA che hai pagato sulle fatture ricevute (acquisti)

Se il risultato è positivo, hai un debito IVA da versare all’Erario. Se il risultato è negativo, hai un credito IVA che puoi utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso.

Esempio pratico 1: Contribuente mensile

Marco è un consulente informatico con liquidazione IVA mensile. Nel mese di gennaio 2026:

  • Ha emesso fatture per 20.000 euro + IVA 22% = 4.400 euro di IVA a debito
  • Ha ricevuto fatture per acquisti di 5.000 euro + IVA 22% = 1.100 euro di IVA a credito

Calcolo IVA da versare:

  • IVA a debito: 4.400 euro
  • IVA a credito: 1.100 euro
  • IVA da versare: 3.300 euro (entro il 16 febbraio 2026)

Marco dovrà compilare il modello F24 con codice tributo 6001 (IVA mensile) e versare 3.300 euro entro il 16 febbraio 2026.

Esempio pratico 2: Contribuente trimestrale

Giulia gestisce un negozio di abbigliamento con liquidazione IVA trimestrale. Nel I trimestre 2026 (gennaio-marzo):

  • Ha emesso fatture per 60.000 euro + IVA 22% = 13.200 euro di IVA a debito
  • Ha ricevuto fatture per acquisti di 25.000 euro + IVA 22% = 5.500 euro di IVA a credito

Calcolo IVA da versare:

  • IVA a debito: 13.200 euro
  • IVA a credito: 5.500 euro
  • IVA netta: 7.700 euro
  • Maggiorazione 1%: 77 euro
  • Totale da versare: 7.777 euro (entro il 16 maggio 2026)

Giulia dovrà compilare il modello F24 con codice tributo 6002 (IVA trimestrale) e versare 7.777 euro entro il 16 maggio 2026.


Codici tributo per il versamento IVA

Per effettuare il versamento IVA con F24, è fondamentale utilizzare il codice tributo corretto. L’Agenzia delle Entrate ha previsto codici specifici per ogni casistica.

Tabella completa codici tributo IVA 2026

Codice tributoDescrizioneUtilizzo
6001IVA mensileVersamento IVA per contribuenti mensili
6002IVA trimestraleVersamento IVA per contribuenti trimestrali
6003IVA annualeVersamento IVA annuale (dichiarazione)
6031Acconto IVAVersamento acconto IVA (dicembre)
6099Sanzioni IVAPagamento sanzioni per violazioni IVA
1668Interessi IVAInteressi per ritardato versamento IVA
6013IVA split paymentVersamento IVA da scissione pagamenti (PA)

Come compilare il modello F24

Per versare l’IVA tramite modello F24, devi compilare la sezione Erario indicando:

  1. Codice tributo – scegli quello appropriato dalla tabella sopra
  2. Rateazione – lasciare vuoto (0101) per versamento unico
  3. Anno di riferimento – indica 2026
  4. Importo a debito versato – inserisci l’importo da pagare

Il pagamento F24 può essere effettuato:

  • Online tramite il servizio F24 web dell’Agenzia delle Entrate (gratuito)
  • Home banking del tuo istituto di credito
  • Tramite intermediario (commercialista, CAF)

Se hai un partita IVA con movimentazione annua superiore a determinate soglie, sei obbligato al versamento telematico.


Sanzioni per ritardato o omesso versamento IVA

Il mancato versamento IVA o il versamento oltre la scadenza comporta l’applicazione di sanzioni e interessi che possono essere anche molto pesanti.

Sanzione ordinaria

La sanzione base per omesso o tardivo versamento IVA è pari al:

  • 25% dell’importo non versato (sanzione ordinaria, art. 13 D.Lgs. 471/97 come modificato dal D.Lgs. 87/2024)
  • Ridotta al 12,5% se si paga entro 90 giorni dalla violazione

A questa sanzione vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati al tasso legale (per il 2026 pari all’1,60% annuo, stabilito dal DM MEF 10/12/2025), proporzionati al periodo di ritardo.

Esempio pratico: sanzione per ritardo

Caso: Marco doveva versare 3.300 euro di IVA entro il 16 febbraio 2026 (mensile gennaio), ma si dimentica e paga il 10 marzo 2026 (22 giorni di ritardo).

Sanzione ordinaria:

  • Base: 3.300 euro × 25% = 825 euro
  • Ridotta (entro 90 gg): 3.300 euro × 12,5% = 412,50 euro

Interessi di mora (22 giorni):

  • 3.300 euro × 1,60% × (22/365) = 3,18 euro

Totale da pagare:

  • IVA: 3.300 euro
  • Sanzione ridotta: 412,50 euro
  • Interessi: 3,18 euro
  • TOTALE: 3.715,68 euro

Marco ha pagato oltre 415 euro in più per un ritardo di soli 22 giorni. Per questo è fondamentale rispettare le scadenze o, se ci si accorge del ritardo subito, ricorrere al ravvedimento operoso.


Ravvedimento operoso IVA: come ridurre le sanzioni

Il ravvedimento operoso è uno strumento che permette di regolarizzare versamenti IVA omessi o tardivi beneficiando di una riduzione delle sanzioni. Più velocemente si interviene, minore sarà la sanzione da pagare.

Tipologie di ravvedimento operoso

Tipo ravvedimentoTermineSanzione ridotta
SprintEntro 14 giorni0,0833% per ogni giorno
BreveDal 15° al 30° giorno1,25%
IntermedioDal 31° al 90° giorno1,39%
LungoDal 91° giorno a 1 anno3,125%
BiennaleDal 1° anno a 2 anni3,572%
Oltre 2 anniDopo 2 anni4,17%

Esempio pratico: ravvedimento operoso IVA

Caso: Giulia doveva versare 7.777 euro di IVA trimestrale entro il 16 maggio 2026, ma si accorge del dimenticato versamento il 30 maggio 2026 (14 giorni di ritardo).

Può ricorrere al ravvedimento sprint (entro 14 giorni).

Calcolo ravvedimento:

  • IVA da versare: 7.777 euro
  • Sanzione ridotta: 7.777 euro × 0,0833% × 14 giorni = 90,68 euro
  • Interessi (14 giorni): 7.777 euro × 1,60% × (14/365) = 4,77 euro

Totale da versare:

  • IVA: 7.777 euro (codice tributo 6002)
  • Sanzione: 90,68 euro (codice tributo 8904)
  • Interessi: 4,77 euro (codice tributo 1991)
  • TOTALE: 7.872,45 euro

Risparmio rispetto alla sanzione ordinaria:

  • Sanzione ordinaria (25%): 1.944,25 euro
  • Sanzione ravvedimento sprint: 90,68 euro
  • Risparmio: 1.853,57 euro

Grazie al ravvedimento operoso, Giulia risparmia oltre 1.850 euro di sanzioni. Ecco perché è fondamentale intervenire subito in caso di ritardo.

Come effettuare il ravvedimento

Per regolarizzare con ravvedimento operoso:

  1. Calcola l’importo: IVA + sanzione ridotta + interessi
  2. Compila 3 righe F24 separate:
    • Riga 1: IVA (codice tributo 6001 o 6002)
    • Riga 2: Sanzione (codice tributo 6099)
    • Riga 3: Interessi (codice tributo 1668)
  3. Versa entro i termini del tipo di ravvedimento scelto

Se hai dubbi sul calcolo o sulla compilazione, il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nella regolarizzazione.


Novità normative 2026 sul versamento IVA

Per il 2026, il quadro normativo relativo al versamento IVA resta sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, ma è importante tenere d’occhio alcune novità in materia di fatturazione elettronica e adempimenti.

Fatturazione elettronica obbligatoria

A partire dal 1° gennaio 2024 (confermato per il 2026), la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA, inclusi i forfettari che superano i 25.000 euro di ricavi annui. Questo ha un impatto anche sulla liquidazione IVA, che si basa sui dati delle fatture elettroniche.

Registratore telematico

I soggetti che effettuano operazioni al dettaglio devono trasmettere i corrispettivi telematici giornalmente all’Agenzia delle Entrate tramite registratore telematico. Questa norma, in vigore da anni, resta confermata anche per il 2026.

Controlli automatizzati

L’Agenzia delle Entrate sta potenziando i controlli automatizzati sulle liquidazioni IVA, incrociando i dati delle fatture elettroniche con quelli dichiarati. Per questo è fondamentale verificare attentamente che tutti i dati siano corretti prima di effettuare il versamento.

Split payment

Lo split payment (scissione dei pagamenti) resta in vigore per le forniture alla Pubblica Amministrazione. In questo caso, l’IVA viene versata direttamente dall’ente pubblico all’Erario, e il fornitore deve utilizzare il codice tributo 6013 per la liquidazione.

Scadenze invariate

Le scadenze del versamento IVA 2026 restano confermate al 16 del mese (o secondo mese) successivo, senza proroghe al momento previste. Resta valida anche la regola dello slittamento al primo giorno lavorativo se il 16 cade di sabato o festivo.


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Domande Frequenti sul Versamento IVA 2026

Cosa succede se non verso l’IVA entro la scadenza?

Se non versi l’IVA entro la scadenza, scatta una sanzione del 25% sull’importo non versato (ridotta dal 30% pre-riforma per effetto del D.Lgs. 87/2024, applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024), ridotta al 12,5% se paghi entro 90 giorni. A questa si aggiungono gli interessi di mora al tasso legale (per il 2026 pari all’1,60% annuo). Per ridurre le sanzioni, puoi ricorrere al ravvedimento operoso: più rapido è l’intervento, minore sarà la sanzione (dallo 0,0833% al giorno nei primi 14 giorni, fino al 4,17% dopo 2 anni).

Posso compensare l’IVA a credito con altri tributi?

Sì, se hai un credito IVA puoi utilizzarlo in compensazione orizzontale con altri debiti fiscali (IRPEF, INPS, IMU, ecc.) tramite modello F24. Tuttavia, per compensazioni superiori a 5.000 euro annui, è necessario il visto di conformità da parte di un commercialista o CAF. In alternativa, puoi chiedere il rimborso del credito IVA all’Agenzia delle Entrate.

I forfettari devono versare l’IVA?

No, i contribuenti che aderiscono al regime forfettario non applicano l’IVA in fattura (regime di franchigia IVA) e quindi non devono effettuare versamenti periodici IVA. Questo è uno dei principali vantaggi del regime forfettario: niente liquidazioni mensili o trimestrali, niente dichiarazioni IVA annuali.

Come si calcola la maggiorazione dell’1% per i trimestrali?

I contribuenti trimestrali devono applicare una maggiorazione dell’1% sull’IVA da versare (0,40% per agricoltori). Questa maggiorazione si calcola sull’importo dell’IVA netta dovuta. Esempio: se devi versare 5.000 euro di IVA per il trimestre, la maggiorazione è 5.000 × 1% = 50 euro. Quindi verserai complessivamente 5.050 euro.

Posso passare da liquidazione mensile a trimestrale?

Sì, puoi passare dalla liquidazione mensile alla trimestrale (e viceversa) comunicandolo all’Agenzia delle Entrate. Il passaggio a liquidazione trimestrale è possibile se rispetti i limiti di volume d’affari previsti (generalmente 400.000 euro per cessioni di beni e 400.000 euro per prestazioni di servizi). La scelta va comunicata con il modello AA7/10 o in dichiarazione IVA e ha effetto dall’anno successivo.

Dove trovo la mia liquidazione IVA periodica?

Puoi trovare la tua liquidazione IVA nel registro IVA tenuto dal tuo commercialista o dal tuo software di contabilità. Se utilizzi la fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio che elabora automaticamente le liquidazioni periodiche sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute. Puoi consultarle accedendo al tuo cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID o CIE.

Il CAF può aiutarmi con il versamento IVA?

Sì, il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la gestione della tua partita IVA, inclusi i versamenti periodici dell’IVA. Possiamo occuparci della registrazione delle fatture, del calcolo della liquidazione IVA, della compilazione del modello F24 e del versamento telematico. Se hai dimenticato una scadenza, ti assistiamo anche nel ravvedimento operoso per regolarizzare la tua posizione con le sanzioni ridotte.


Il versamento IVA 2026 è un adempimento fiscale fondamentale per chi ha partita IVA. Rispettare le scadenze, utilizzare i codici tributo corretti e calcolare correttamente l’importo dovuto è essenziale per evitare sanzioni che possono essere anche molto pesanti.

Se hai dubbi sulla tua liquidazione IVA, se hai dimenticato un versamento o se vuoi verificare se puoi passare da liquidazione mensile a trimestrale, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per fornirti assistenza completa.

Ricorda che intervenire tempestivamente in caso di ritardo, attraverso il ravvedimento operoso, può farti risparmiare centinaia o addirittura migliaia di euro di sanzioni.


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