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Tag Archivio per: modello 770 2026

CAF, IMU, TASI E MODELLO F24

Scadenze fiscali di luglio 2026 al via: dal 10 al 31 le date per privati, imprese e Partite IVA

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Luglio 2026 si apre con un calendario fiscale particolarmente denso di scadenze. Dal 10 luglio al 31 luglio, privati, imprese e titolari di Partita IVA devono far fronte a una serie di adempimenti che spaziano dal versamento IRPEF con la proroga estiva alla presentazione del Modello 770, passando per IVA, contributi previdenziali e ritenute d’acconto. Conoscere in anticipo le date è fondamentale per evitare sanzioni e interessi.

In questa guida trovi il calendario completo delle scadenze fiscali di luglio 2026, organizzato per data e per tipologia di contribuente, con i codici tributo F24, gli importi rilevanti e i riferimenti normativi aggiornati. Una checklist pratica per non dimenticare nulla.

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Indice dei contenuti

  1. Panoramica: perché luglio 2026 è un mese fiscalmente intenso
  2. 10 luglio 2026: dichiarazioni d’intento e LIPE
  3. 16 luglio 2026: la scadenza mensile principale (F24)
  4. 30 luglio 2026: versamento IRPEF con proroga e maggiorazione 0,40%
  5. 31 luglio 2026: il Modello 770 dei sostituti d’imposta
  6. Scadenze di luglio 2026 per le imprese
  7. Scadenze di luglio 2026 per le Partite IVA
  8. Tabella riepilogativa: tutte le scadenze di luglio 2026
  9. Come pagare con il Modello F24
  10. Luglio 2026: arrivano i rimborsi 730
  11. Luglio 2026: pagamenti INPS e bonus
  12. Scadenza saltata? Il ravvedimento operoso
  13. Domande frequenti (FAQ)

Panoramica: perché luglio 2026 è un mese fiscalmente intenso

Luglio rappresenta ogni anno uno dei mesi fiscalmente più impegnativi dell’anno. La ragione principale è la proroga di 30 giorni concessa ai contribuenti che, invece di versare IRPEF e le relative imposte entro il 30 giugno, scelgono di farlo entro il 30 luglio 2026 con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.

A questo si aggiunge il Modello 770, il documento con cui i sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti pagatori, intermediari) comunicano all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e autonomo. La scadenza ordinaria è il 31 luglio 2026. Non mancano poi gli appuntamenti mensili fissi: versamento IVA mensile, ritenute d’acconto, contributi INPS e INAIL.

10 luglio 2026: dichiarazioni d’intento e LIPE

Il 10 luglio 2026 è la prima scadenza rilevante del mese. In questa data ricade l’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di giugno 2026. L’obbligo riguarda i soggetti che hanno ricevuto da esportatori abituali le lettere d’intento per acquisti/importazioni senza applicazione dell’IVA ex art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972.

Sempre il 10 luglio, i soggetti che hanno aderito al regime OSS (One Stop Shop) per le vendite a distanza intracomunitarie devono procedere alla dichiarazione e al versamento IVA OSS relativa al secondo trimestre 2026 (aprile-giugno 2026). Si tratta degli e-commerce e delle piattaforme digitali che vendono beni a consumatori finali in altri Stati UE.

16 luglio 2026: la scadenza mensile principale (F24)

Il 16 luglio 2026 è la data più importante del mese per la stragrande maggioranza dei contribuenti. In questa scadenza si concentrano numerosi adempimenti tramite Modello F24:

Versamento ritenute IRPEF

I sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti pagatori, condomini, professionisti che erogano compensi ad altri professionisti) devono versare le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2026. I codici tributo principali da inserire nel Modello F24 sono:

Tipo di redditoCodice tributo F24
Lavoro dipendente (IRPEF)1001
Redditi assimilati (co.co.co., borse studio)1004
Lavoro autonomo (professionisti)1040
Provvigioni agenti1038
Dividendi soggetti IRES1035

Versamento IVA mensile (mensili giugno 2026)

I contribuenti IVA con liquidazione mensile devono versare l’IVA relativa al mese di giugno 2026. Il codice tributo F24 da utilizzare è 6006 (IVA a debito giugno). L’importo corrisponde all’eccedenza IVA a debito risultante dalla liquidazione mensile, al netto dell’IVA a credito sugli acquisti.

Contributi INPS artigiani e commercianti

Gli artigiani e commercianti iscritti alle rispettive gestioni INPS versano il secondo acconto trimestrale 2026 dei contributi fissi sul minimale. L’aliquota complessiva 2026 per artigiani e commercianti è del 24,48%, con un minimale annuo pari a circa 4.200 euro. I contribuenti in regime forfettario applicano una riduzione contributiva del 35% sull’aliquota ordinaria (su specifica domanda all’INPS).

I codici tributo F24 per il versamento del secondo acconto trimestrale 2026 sono:

  • AP (Sezione INPS) per artigiani
  • CP (Sezione INPS) per commercianti

Contributi INPS Gestione Separata

I collaboratori a progetto, i professionisti senza cassa previdenziale obbligatoria e i co.co.co. iscritti alla Gestione Separata INPS devono versare i contributi previdenziali. Nel 2026 l’aliquota è:

  • 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale (include contributo maternità e DIS-COLL)
  • 24% per chi ha già altra copertura previdenziale (pensionati, iscritti ad altra cassa)

I codici tributo F24 sono 1840 (contributi IVS artigiani e commercianti, uso improprio nel linguaggio comune) e per la Gestione Separata si usano CXX con riferimento specifico alla Sezione INPS del modello F24.

Acconto cedolare secca affitti brevi

I locatori che applicano la cedolare secca sulle locazioni brevi (aliquota 21% ordinaria, 26% sulla seconda casa affittata breve dal 2024) possono versare entro il 16 luglio 2026 il primo acconto della cedolare secca per il 2026, qualora abbiano optato per la rate in corso d’anno. Il codice tributo F24 è 1840 per cedolare secca contratti a canone concordato e 1842 per cedolare secca contratti a canone libero.

30 luglio 2026: versamento IRPEF con proroga e maggiorazione 0,40%

La scadenza del 30 luglio 2026 è quella che interessa il numero maggiore di contribuenti. Si tratta del termine ultimo per il pagamento, con la maggiorazione dello 0,40%, di tutti i saldi e acconti che avrebbero dovuto essere versati entro il 30 giugno 2026.

Chi deve versare entro il 30 luglio

Possono usufruire della proroga al 30 luglio (con maggiorazione 0,40%) i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi in forma autonoma (Modello Redditi PF, SP, SC, ENC) e che non hanno optato per il pagamento entro il 30 giugno. In particolare:

  • Titolari di Partita IVA in regime ordinario o forfettario
  • Soci di società di persone (SNC, SAS) per la quota di reddito imputata per trasparenza
  • Privati con redditi diversi, redditi di capitale, plusvalenze da cessione immobili
  • Professionisti iscritti a casse previdenziali private (avvocati, commercialisti, medici, ecc.)

Cosa si versa entro il 30 luglio 2026

Gli importi soggetti alla proroga con maggiorazione 0,40% includono:

Imposta / AdempimentoScadenza originariaScadenza con prorogaMaggiorazione
Saldo IRPEF 2025 (anno d’imposta)30 giugno 202630 luglio 2026+0,40%
Primo acconto IRPEF 202630 giugno 202630 luglio 2026+0,40%
IRAP saldo 202530 giugno 202630 luglio 2026+0,40%
Contributi INPS artigiani/commercianti (eccedenza minimale)30 giugno 202630 luglio 2026+0,40%
Imposta sostitutiva regime forfettario (saldo + primo acconto)30 giugno 202630 luglio 2026+0,40%
IVIE e IVAFE (immobili e attività finanziarie estere)30 giugno 202630 luglio 2026+0,40%
IVCA (cripto-attività, aliquota 0,2%)30 giugno 202630 luglio 2026+0,40%

Come si calcola la maggiorazione dello 0,40%

La maggiorazione si applica sull’intero importo da versare. Facciamo un esempio pratico: un titolare di Partita IVA in regime forfettario deve versare:

  • Saldo imposta sostitutiva 2025: 1.200 euro
  • Primo acconto 2026: 800 euro
  • Totale senza maggiorazione: 2.000 euro
  • Maggiorazione 0,40%: 2.000 × 0,004 = 8 euro
  • Totale da versare entro il 30 luglio: 2.008 euro

La maggiorazione deve essere inclusa nell’importo versato con F24, utilizzando i codici tributo specifici per ciascuna imposta (ad esempio, 4001 per saldo IRPEF PF; 4033 per primo acconto IRPEF PF; 1790 per imposta sostitutiva regime forfettario saldo 2025; 1791 per primo acconto imposta sostitutiva regime forfettario 2026).

Regime forfettario: saldo 2025 e acconto 2026

I contribuenti in regime forfettario pagano un’imposta sostitutiva al posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. Le aliquote 2026 sono:

  • 5% per le nuove attività nei primi 5 anni (start-up senza esercizio analogo nei 3 anni precedenti)
  • 15% per tutte le altre attività

Il limite di ricavi/compensi annui per rimanere nel regime forfettario è di 85.000 euro. Chi supera tale soglia fuoriesce dal regime nell’anno successivo. Chi supera 100.000 euro fuoriesce immediatamente nello stesso anno, con obbligo di applicare l’IVA sui ricavi oltre la soglia.

31 luglio 2026: il Modello 770 dei sostituti d’imposta

Il 31 luglio 2026 è la scadenza per la presentazione telematica del Modello 770, la dichiarazione che i sostituti d’imposta devono inviare all’Agenzia delle Entrate per comunicare le ritenute operate, i relativi versamenti, le compensazioni e le cessioni del credito effettuate nell’anno 2025.

Chi deve presentare il Modello 770

Sono obbligati alla presentazione del Modello 770 i soggetti che nel 2025 hanno corrisposto:

  • Redditi di lavoro dipendente e assimilati (stipendi, pensioni, compensi CFL, borse di studio)
  • Redditi di lavoro autonomo (parcelle professionali, compensi ad agenti, mediatori, consulenti)
  • Provvigioni ad agenti e rappresentanti di commercio
  • Redditi di capitale (dividendi, interessi, rendite finanziarie)
  • Compensi a collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.)
  • Condomini che hanno corrisposto compensi a fornitori per lavori di manutenzione straordinaria (ritenuta 4% ex art. 25-ter DPR 600/1973)

Struttura del Modello 770 2026

Il Modello 770 relativo all’anno 2025 (versione 2026) si compone di:

  • Frontespizio: dati anagrafici del sostituto d’imposta, codice fiscale, periodo di riferimento
  • Quadro SF: ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
  • Quadro SG: ritenute su dividendi e altri redditi di capitale
  • Quadro SH: ritenute su rendite finanziarie di fonte estera
  • Quadro SI: ritenute su redditi da obbligazioni e titoli similari
  • Quadro SK: ritenute su dividendi da partecipazioni qualificate
  • Quadro SL: ritenute su proventi da operazioni di pronti contro termine
  • Quadro ST: prospetto delle ritenute e dei relativi versamenti
  • Quadro SV: addizionali comunali all’IRPEF trattenute
  • Quadro SX: riepilogo compensazioni e crediti d’imposta

La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica, tramite il servizio Entratel (per soggetti con almeno 3 dipendenti o 101 percettori) o Fisconline per i sostituti minori. In alternativa, la trasmissione può avvenire tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF abilitato).

Sanzioni per omessa o tardiva presentazione

La mancata presentazione del Modello 770 entro il 31 luglio 2026 espone il sostituto d’imposta a sanzioni significative. Secondo la normativa vigente (art. 2 D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024):

  • Omessa presentazione entro 90 giorni: sanzione fissa da 250 euro a 2.000 euro
  • Presentazione tardiva entro 90 giorni (entro il 29 ottobre 2026): possibile ricorso al ravvedimento operoso con riduzione a 1/10 della sanzione minima
  • Dichiarazione infedele: sanzione dal 90% al 180% dell’imposta non dichiarata (sanzione base 25% post D.Lgs. 87/2024, ridotta rispetto al precedente 30%)

Scadenze di luglio 2026 per le imprese

Le imprese — società di capitali (SRL, SPA), società di persone (SNC, SAS) e ditte individuali in contabilità ordinaria — devono rispettare nel mese di luglio 2026 un insieme di scadenze fiscali specifiche, in aggiunta a quelle già descritte per la generalità dei contribuenti.

IRAP: saldo 2025 e acconto 2026

Le imprese soggette all’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) devono versare entro il 30 luglio 2026 (con maggiorazione 0,40%) il saldo IRAP 2025 e il primo acconto IRAP 2026. È importante ricordare che dal 2022 i professionisti individuali senza organizzazione di capitali sono esclusi dall’IRAP (L. 234/2021), mentre rimangono soggetti le ditte individuali con dipendenti e tutte le società.

Versamento IVA trimestrale (secondo trimestre 2026)

I contribuenti IVA con liquidazione trimestrale (regime per volume d’affari inferiore a 400.000 euro per le prestazioni di servizi o 700.000 euro per le cessioni di beni) devono versare entro il 16 luglio 2026 l’IVA relativa al secondo trimestre 2026 (aprile-giugno), maggiorata dell’1% a titolo di interesse. Il codice tributo F24 è 6032.

INAIL: premio assicurativo

Le imprese con dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione INAIL per il rinnovo del premio assicurativo 2026/2027 devono provvedere al versamento entro il 16 luglio 2026. Il premio INAIL viene calcolato sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente e delle previsioni per l’anno in corso. Il codice tributo F24 per il versamento è INAIL-PREMI nella sezione INAIL del modello F24.

Scadenze di luglio 2026 per le Partite IVA

I titolari di Partita IVA — liberi professionisti, lavoratori autonomi, artigiani, commercianti — sono tra i soggetti più coinvolti dalle scadenze fiscali di luglio 2026. Ecco un riepilogo degli adempimenti specifici.

Contributi casse previdenziali private: scadenze luglio

Alcune casse previdenziali private prevedono scadenze contributive in luglio. In particolare:

CassaAdempimentoScadenza luglio 2026
ENPAM (medici e odontoiatri)Scadenza Modello D (Quota B proporzionale al reddito 2025)31 luglio 2026
Cassa Forense (avvocati)Comunicazione redditi e volumi d’affari 2025 + versamento saldo contributi31 luglio 2026 (orientativo, verifica sul portale Cassa Forense)
INARCASSA (architetti e ingegneri)Comunicazione dati reddituali 202531 luglio 2026 (orientativo)

In particolare, per i medici iscritti all’ENPAM, il 31 luglio 2026 è la scadenza per la presentazione del Modello D e il versamento della Quota B, calcolata al 19,5% del reddito libero professionale 2025 fino a 140.000 euro, con una quota di solidarietà dell’1% sulla parte eccedente. La Quota A (contributo fisso per fascia d’età) va invece versata entro il 30 aprile.

Ritenute d’acconto: chi riceve compensi in luglio

I professionisti che ricevono compensi da soggetti obbligati alla ritenuta d’acconto (aziende, enti, condomini) non devono versare direttamente: la ritenuta viene trattenuta e versata dal soggetto pagante. Tuttavia, è fondamentale che il professionista:

  • Verifichi la Certificazione Unica ricevuta dai propri committenti per il 2025
  • Conservi la documentazione per la dichiarazione dei redditi 2026
  • Segnali tempestivamente eventuali errori nelle CU ricevute

Tabella riepilogativa: tutte le scadenze di luglio 2026

DataAdempimentoChi riguardaStrumento
10 lugDichiarazioni d’intento ricevute a giugnoFornitori di esportatori abitualiTelematico AdE
10 lugDichiarazione e versamento IVA OSS (II trim. 2026)E-commerce vendite intraUEPortale OSS
16 lugRitenute IRPEF lavoro dipendente (giugno 2026)Datori di lavoro / sostitutiF24 cod. 1001/1004
16 lugRitenute IRPEF lavoro autonomo (giugno 2026)Committenti professionistiF24 cod. 1040
16 lugIVA mensile (giugno 2026)Contribuenti IVA mensiliF24 cod. 6006
16 lugIVA trimestrale II trim. 2026 (+1%)Contribuenti IVA trimestraliF24 cod. 6032
16 lugContributi INPS fissi artigiani/commercianti (II acc.)Artigiani e commerciantiF24 sezione INPS
16 lugPremio INAIL 2026/2027Imprese con dipendentiF24 sezione INAIL
30 lugSaldo IRPEF 2025 con maggiorazione 0,40%Contribuenti con Redditi PFF24 cod. 4001
30 lugPrimo acconto IRPEF 2026 con maggiorazione 0,40%Contribuenti con Redditi PFF24 cod. 4033
30 lugImposta sostitutiva forfettario (saldo 2025 + I acc. 2026)Regime forfettarioF24 cod. 1790/1791
30 lugSaldo IRAP 2025 + I acconto IRAP 2026Imprese e professionisti con org.F24 cod. 3800/3812
30 lugIVIE, IVAFE, IVCA con maggiorazione 0,40%Chi detiene beni/attività all’esteroF24
31 lugModello 770 (anno 2025)Sostituti d’impostaTelematico Entratel
31 lugENPAM Modello D – Quota B (anno 2025)Medici e odontoiatriPortale ENPAM
31 lugComunicazione redditi Cassa ForenseAvvocatiPortale Cassa Forense

Come pagare con il Modello F24

Il Modello F24 è lo strumento principale per versare le imposte, i contributi previdenziali e i premi assicurativi. Dal 2007 è possibile utilizzarlo per compensare debiti e crediti fiscali di diversa natura (compensazione orizzontale). Ecco come procedere:

Modalità di presentazione e pagamento

  • Telematica obbligatoria: per i titolari di Partita IVA e per i privati che compensano crediti fiscali. Si utilizza il servizio F24 online sul sito dell’Agenzia delle Entrate o il proprio home banking
  • Banche e Poste: per i privati senza Partita IVA che non effettuano compensazioni
  • Intermediari abilitati: tramite commercialisti, CAF e altri soggetti abilitati a trasmettere deleghe F24

Compensazione con crediti fiscali

Se hai crediti IRPEF, IVA o altri crediti fiscali emergenti dalla dichiarazione dei redditi 2026, puoi utilizzarli in compensazione per ridurre o azzerare i debiti fiscali di luglio. Attenzione: per compensare crediti IVA superiori a 5.000 euro è necessario che la dichiarazione IVA annuale 2025 sia stata già presentata e che sia apposto il visto di conformità da un intermediario abilitato (commercialista o CAF abilitato).

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il servizio di visto di conformità e di compilazione e trasmissione del Modello F24, anche per importi elevati e con compensazioni complesse. Contattaci per un appuntamento.

Luglio 2026: arrivano i rimborsi 730

Non solo adempimenti: luglio 2026 è anche il mese in cui molti contribuenti con 730 ricevono il rimborso IRPEF. I rimborsi 730 vengono erogati con la busta paga (per i lavoratori dipendenti) o con la pensione (per i pensionati) e, in base alla data di invio del 730 e al datore di lavoro/ente pagatore, possono arrivare tra luglio e settembre 2026.

Se hai presentato il 730 tramite il CAF e hai un credito IRPEF, il rimborso viene erogato direttamente in busta paga dal tuo datore di lavoro o dall’INPS (per i pensionati). Se invece non hai un sostituto d’imposta, il rimborso viene accreditato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul tuo conto corrente. Per consultare lo stato del rimborso, puoi accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate con le tue credenziali SPID, CIE o CNS.

Leggi anche: Rimborso 730 luglio 2026: chi lo riceve, importo e come verificare in busta paga

Luglio 2026: pagamenti INPS e bonus

Luglio è anche il mese in cui l’INPS eroga le principali prestazioni previdenziali e assistenziali. Le date di pagamento possono essere diverse da quelle degli altri mesi a causa della sospensione feriale. Per il dettaglio completo dei pagamenti INPS previsti a luglio 2026 — NASpI, Assegno Unico, ADI e bonus — consulta il nostro articolo dedicato: Luglio 2026, INPS cambia le date: NASpI, Assegno Unico, bonus 100-500 euro e AdI.

Scadenza saltata? Il ravvedimento operoso

Se per qualsiasi motivo non riesci a rispettare una delle scadenze di luglio 2026, non tutto è perduto. Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997, aggiornato dal D.Lgs. 87/2024) ti permette di regolarizzare spontaneamente la tua posizione fiscale pagando l’imposta omessa, gli interessi legali e una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Le percentuali di ravvedimento post D.Lgs. 87/2024 (violazioni dal 1° settembre 2024) sono:

Tempo dalla scadenzaSanzione ridotta
Entro 14 giorni0,0833% per giorno (massimo 1,17% al 14° giorno)
Entro 30 giorni1,25% (ravvedimento breve)
Entro 90 giorni1,39% (ravvedimento medio)
Entro 1 anno3,125% (ravvedimento lungo)
Entro 2 anni3,572%
Oltre 2 anni4,17%

Ai fini del ravvedimento, si aggiungono anche gli interessi legali calcolati al tasso vigente (verifica il tasso in vigore per il 2026 sul sito dell’Agenzia delle Entrate) per i giorni di ritardo. Il ravvedimento deve essere spontaneo, ovvero non deve essere già iniziato un controllo fiscale o una contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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Domande frequenti (FAQ)

Posso pagare IRPEF luglio 2026 anche il 31 luglio?

No. La proroga con maggiorazione 0,40% è valida fino al 30 luglio 2026, non al 31. Il 31 luglio è la scadenza del Modello 770, non dell’IRPEF. Chi versa l’IRPEF il 31 luglio è in ritardo e deve ricorrere al ravvedimento operoso.

Il regime forfettario paga anche i contributi INPS a luglio?

Sì, se si tratta di artigiani o commercianti in regime forfettario, devono versare entro il 16 luglio il secondo acconto trimestrale dei contributi fissi. I forfettari con riduzione contributiva del 35% (se l’hanno richiesta e ottenuta) versano l’importo ridotto. I professionisti senza cassa previdenziale obbligatoria iscritti alla Gestione Separata INPS versano i contributi invece in sede di dichiarazione dei redditi, con le stesse scadenze dell’imposta sostitutiva.

Cosa succede se non presento il Modello 770 entro il 31 luglio 2026?

La presentazione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza (entro il 29 ottobre 2026) è ravvedibile. Oltre 90 giorni si configura l’omessa dichiarazione, con sanzione più elevata. In ogni caso, è sempre preferibile presentare il Modello 770 anche in ritardo, piuttosto che non presentarlo affatto, e accompagnarlo con il ravvedimento operoso per sanare la violazione.

Devo pagare anche l’addizionale comunale e regionale IRPEF a luglio?

Le addizionali comunali e regionali IRPEF 2025 sono versate con le stesse modalità e scadenze dell’IRPEF. Quindi il saldo dell’addizionale comunale e regionale 2025 va versato entro il 30 luglio 2026 (con maggiorazione 0,40%). Le addizionali non hanno acconto da versare a luglio: l’acconto viene trattenuto direttamente in busta paga nei mesi precedenti (per i dipendenti) o versato con il secondo acconto IRPEF a novembre.

Il CAF può aiutarmi con le scadenze fiscali di luglio 2026?

Assolutamente sì. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per tutti gli adempimenti fiscali di luglio 2026: calcolo degli importi da versare, compilazione e trasmissione del Modello F24, verifica della correttezza dei codici tributo, gestione del Modello 770 per le imprese e supporto in caso di ravvedimento operoso. Contattaci al 0432 1638640 o via WhatsApp al 366 6018121 per prenotare un appuntamento.

Cosa devo verificare prima di versare con F24 a luglio?

Prima di procedere al versamento F24, verifica sempre: (1) il codice tributo corretto per ogni imposta; (2) il periodo di riferimento (anno e mese); (3) l’importo esatto, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi o della liquidazione periodica; (4) se hai crediti compensabili, verifica i limiti e le condizioni per la compensazione; (5) se il versamento è in proroga (30 luglio), aggiungi la maggiorazione dello 0,40%.

Per non perdere nessuna scadenza fiscale nei prossimi mesi, leggi anche il nostro articolo sui pagamenti INPS di luglio 2026 e tieniti aggiornato iscrivendoti alla nostra newsletter fiscale.

Luglio 2, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-02 01:31:352026-07-03 07:54:13Scadenze fiscali di luglio 2026 al via: dal 10 al 31 le date per privati, imprese e Partite IVA
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Ritenuta d’Acconto Regime Forfettario 2026: Quando Si Applica e Come Gestirla

regime forfettario partita iva

La ritenuta d’acconto in regime forfettario e una delle aree piu fraintese del fisco italiano. La regola di base e semplice: il contribuente forfettario non subisce ritenuta d’acconto sui compensi che riceve, perche al posto di IRPEF paga un’imposta sostitutiva del 5% o 15%. Cio significa che, in fattura, il forfettario incassa il 100% del compenso pattuito, senza alcun prelievo fiscale operato dal cliente.

Le cose pero si complicano in due situazioni. La prima: se in fattura non si indica la corretta dicitura di esonero, il cliente puo trattenere comunque la ritenuta del 20%, costringendo il forfettario a recuperarla in dichiarazione tramite il quadro LM. La seconda: quando il forfettario diventa lui stesso sostituto d’imposta, ad esempio se assume un dipendente o si avvale stabilmente di collaboratori. In questi casi nasce l’obbligo di trattenere la ritenuta, versarla con F24 e rilasciare la Certificazione Unica.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine aggiornata al 2026 vediamo, con esempi pratici, come gestire correttamente la ritenuta in tutti gli scenari: dalla fattura del forfettario verso azienda, al pagamento di un collaboratore occasionale, fino alla compilazione di F24, CU e modello 770.

Cos’e la ritenuta d’acconto e come funziona

La ritenuta d’acconto e un anticipo dell’IRPEF che il sostituto d’imposta (di solito un’azienda o un altro professionista) trattiene sui compensi corrisposti a un lavoratore autonomo o a un altro soggetto passivo IRPEF. Il sostituto poi versa quella somma allo Stato per conto del percipiente, che in dichiarazione la scomputera dall’imposta dovuta.

Si chiama “d’acconto” proprio perche non e l’imposta definitiva: il professionista, in sede di dichiarazione dei redditi, calcola quanto deve davvero pagare e detrae quanto gia trattenuto a titolo di ritenuta. Se ha versato troppo, ottiene un credito; se ha versato meno del dovuto, paga la differenza.

L’aliquota standard della ritenuta d’acconto sui compensi a professionisti e collaboratori autonomi e del 20% calcolata sull’imponibile fiscale (al netto, eventualmente, della rivalsa previdenziale del 4%, a seconda del tipo di Cassa). Per gli agenti e rappresentanti l’aliquota e del 23% applicato al 50% delle provvigioni (o al 20% in caso di collaboratori con dipendenti). Per altre fattispecie, come provvigioni di mediatori o redditi diversi, esistono aliquote dedicate.

Il meccanismo, in sostanza, funziona cosi: l’azienda paga 1.000 euro di compenso al professionista in regime ordinario, trattiene 200 euro (20%), versa al professionista 800 euro e versa allo Stato 200 euro tramite F24 entro il 16 del mese successivo. A fine anno rilascia la Certificazione Unica al professionista, che usera quel documento per compilare la dichiarazione dei redditi.

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Il forfettario come percettore: niente ritenuta in fattura

Il principio cardine del regime forfettario, introdotto dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 67), e che i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Il motivo e logico: il forfettario non paga IRPEF, ma un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi cinque anni di attivita “start up”). Sarebbe quindi assurdo che il cliente trattenesse un anticipo IRPEF che il professionista non e mai chiamato a versare.

Concretamente: se sei in regime forfettario e fatturi 1.000 euro a un’azienda, l’azienda ti deve pagare l’intero importo di 1.000 euro, senza trattenere nulla. Non ti devono fornire la Certificazione Unica per ritenute (al massimo riceverai una CU “informativa” in alcuni casi specifici, ma senza ritenute applicate).

La dicitura obbligatoria in fattura

Per evitare equivoci con il cliente sostituto d’imposta, ogni fattura emessa dal forfettario verso un soggetto IVA italiano deve contenere una specifica dicitura di esonero dalla ritenuta. Il testo ufficialmente consigliato e:

“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014.”

Questa dicitura, insieme a quella sull’esclusione dell’IVA (art. 1, c. 58 L. 190/2014), va inserita nel campo “Causale” o “Note” della fattura elettronica. In molti software di fatturazione e gia precompilata se si imposta correttamente il regime fiscale come “RF19 – Regime forfettario” nel tracciato XML.

Comunicazione preventiva al cliente

Buona prassi e comunicare per iscritto al cliente, prima dell’emissione della prima fattura, di operare in regime forfettario. Questo evita che l’ufficio amministrativo, per abitudine, applichi comunque la ritenuta. La comunicazione puo essere inserita nel preventivo, nel contratto o in una semplice email con allegata la fotocopia del certificato di attribuzione partita IVA.

Cosa fare se la ritenuta viene applicata per errore

Capita spesso, soprattutto con i nuovi clienti, che il forfettario dimentichi di indicare la dicitura in fattura o che il cliente, per disattenzione, applichi comunque la ritenuta. Cosa succede in questi casi? La buona notizia e che la somma non e persa: si recupera in dichiarazione dei redditi.

Recupero tramite il quadro LM

Il forfettario, in dichiarazione, compila il quadro LM del modello Redditi PF, riservato proprio ai contribuenti in regime forfettario. All’interno del quadro LM esiste una sezione specifica (rigo LM41 nel modello 2026 per redditi 2025) dove indicare le ritenute d’acconto subite. Tale importo viene scomputato direttamente dall’imposta sostitutiva dovuta.

Esempio pratico: Mario, psicologo forfettario al 5% per nuova attivita, ha un fatturato di 30.000 euro nell’anno. Coefficiente di redditivita 78% = reddito imponibile di 23.400 euro. Imposta sostitutiva 5% = 1.170 euro. Su una fattura da 2.000 euro un cliente azienda ha trattenuto 400 euro di ritenuta per errore. Mario indica i 400 euro al rigo LM41: dovra versare solo 1.170 – 400 = 770 euro di imposta sostitutiva.

La Certificazione Unica come prova

Per recuperare la ritenuta in dichiarazione e indispensabile che il cliente sostituto d’imposta abbia rilasciato la Certificazione Unica (CU). La CU attesta i compensi corrisposti e le ritenute trattenute, con i relativi codici tributo. Senza CU non si puo dimostrare l’avvenuto versamento della ritenuta da parte del sostituto.

Se il cliente non rilascia spontaneamente la CU, va sollecitato per iscritto. La scadenza ordinaria per il rilascio al percipiente e il 16 marzo dell’anno successivo. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate avviene entro la stessa data per i lavoratori autonomi.

Eccedenza rispetto all’imposta sostitutiva

Se le ritenute subite sono superiori all’imposta sostitutiva dovuta, l’eccedenza diventa un credito d’imposta. Il forfettario puo scegliere se chiederla a rimborso, riportarla all’anno successivo o utilizzarla in compensazione tramite F24 con altri tributi (codice tributo 1842).

Il forfettario come sostituto d’imposta: quando deve trattenere

Veniamo ora al lato opposto, spesso ignorato: il forfettario che paga qualcuno. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014), il contribuente forfettario non e sostituto d’imposta. Quindi, in linea di principio, quando paga un fornitore o un collaboratore non deve trattenere alcuna ritenuta.

Tuttavia esistono eccezioni rilevanti: il forfettario diventa sostituto d’imposta nei casi in cui paga somme considerate “lavoro dipendente” o assimilato. Vediamo le situazioni piu comuni.

Lavoratori dipendenti: si, sempre

Se il forfettario assume un dipendente con regolare contratto di lavoro subordinato, e tenuto a:

  • trattenere le ritenute IRPEF sulla busta paga (in base agli scaglioni IRPEF e alle detrazioni richieste dal dipendente);
  • versare le ritenute con F24, codice tributo 1001 entro il 16 del mese successivo;
  • rilasciare la Certificazione Unica al dipendente entro il 16 marzo;
  • presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo.

Co.co.co e collaborazioni assimilate

Anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), considerati redditi assimilati al lavoro dipendente, il forfettario diventa sostituto d’imposta. Si applicano le stesse regole dei dipendenti: ritenuta a scaglioni IRPEF, versamento con F24 codice 1001, CU annuale, modello 770.

Lavoratori autonomi occasionali e professionisti: no

Quando il forfettario paga un professionista non forfettario (in regime ordinario), un agente, un percettore di provvigioni o un lavoratore autonomo occasionale, non deve applicare la ritenuta del 20%. Il motivo e proprio l’art. 1, c. 69 L. 190/2014: il forfettario non e sostituto d’imposta per i pagamenti a lavoratori autonomi.

In questo caso pero esiste un obbligo di comunicazione: il forfettario deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RS, riga RS371-372) il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti. In questo modo l’Agenzia delle Entrate puo controllare che il professionista beneficiario abbia dichiarato correttamente quei redditi.

Casi pratici: quando il forfettario deve o non deve trattenere

Per chiarire definitivamente la materia, ecco una tabella riassuntiva dei casi piu frequenti, basata sull’esperienza del CAF Centro Fiscale di Udine.

Situazione del forfettario pagatoreBeneficiario del pagamentoApplica ritenuta?Adempimenti
Architetto forfettarioGeometra in regime ordinario per pratica catastaleNOIndicazione in quadro RS della dichiarazione
Commercialista forfettarioStagista con co.co.co.SI (a scaglioni IRPEF)F24 cod. 1001, CU, mod. 770
Psicologo forfettarioSegretaria con contratto di lavoro dipendenteSI (su busta paga)F24 cod. 1001, CU, mod. 770
Avvocato forfettarioPraticante con prestazione occasionaleNOQuadro RS dichiarazione
Consulente forfettarioAltro professionista forfettarioNONessun adempimento
Forfettario locatarioAmministratore condominio (compensi)DipendeGeneralmente no, salvo casi particolari

Esempio 1: psicologo forfettario che fattura azienda

Maria, psicologa forfettaria, eroga sessioni di counseling aziendale a un’azienda farmaceutica. Fattura 3.000 euro lordi. L’azienda le paga 3.000 euro pieni, senza ritenuta. In fattura Maria indica la dicitura “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”. L’azienda non emettera CU per ritenute (eventualmente solo CU informativa in casi specifici).

Esempio 2: commercialista forfettario che paga uno stagista

Luca, commercialista forfettario, assume Sara come tirocinante con co.co.co. da 800 euro lordi al mese. Su quegli 800 euro Luca deve calcolare le ritenute IRPEF in base agli scaglioni e alle detrazioni di Sara (per esempio circa 130 euro di ritenuta). Luca versa 130 euro all’erario con F24 codice 1001 entro il 16 del mese successivo, paga 670 euro a Sara, a fine anno emette la CU e a ottobre presenta il 770. Pur essendo forfettario, qui Luca e sostituto d’imposta a tutti gli effetti.

Esempio 3: il cliente non si accorge della dicitura

Giorgio, web designer forfettario, fattura 1.500 euro a un’azienda. Per disattenzione l’ufficio amministrativo applica la ritenuta del 20% (300 euro) e versa solo 1.200 euro. Cosa puo fare Giorgio?

  • contattare l’azienda e chiedere di stornare la ritenuta versata erroneamente (difficile dopo che e stata gia versata in F24);
  • oppure, soluzione piu semplice, chiedere la CU all’azienda con i 300 euro indicati come ritenute, e recuperarli in dichiarazione compilando il quadro LM rigo LM41.

F24 e codici tributo per le ritenute

Quando il forfettario diventa sostituto d’imposta (per dipendenti o co.co.co.), deve versare le ritenute trattenute tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento. I codici tributo da utilizzare sono diversi a seconda del tipo di ritenuta.

Codice tributoDescrizioneQuando si usa
1001Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilatiDipendenti, co.co.co., tirocinanti
1004Ritenute su retribuzioni e pensioni mensilita aggiuntiveTredicesime, premi annuali
1040Ritenute su redditi di lavoro autonomoSolo se il forfettario, eccezionalmente, fa da sostituto su un autonomo (caso rarissimo, normalmente non dovuto)
1038Ritenute su provvigioniProvvigioni a agenti e rappresentanti

Va sottolineato che il codice 1040 e quello classico per le ritenute sui compensi dei lavoratori autonomi: il forfettario tipicamente non lo usa, perche per i pagamenti a professionisti non e sostituto d’imposta. Il codice 1040 puo apparire in F24 solo in scenari molto specifici (ad esempio in casi di ritenute su compensi assimilati a lavoro autonomo nei settori sport e spettacolo, ma sono casistiche residuali e poco frequenti per il forfettario medio).

Compilazione pratica F24

Nella sezione “Erario” del modello F24:

  • Codice tributo: 1001 (per ritenute lavoro dipendente);
  • Rateazione/regione/prov.: vuoto;
  • Anno di riferimento: l’anno della retribuzione (es. 2026);
  • Importi a debito: somma delle ritenute trattenute nel mese.

Modello 770: quando il forfettario lo deve presentare

Il modello 770 e la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta: certifica all’Agenzia delle Entrate tutte le ritenute operate e versate nell’anno. La regola generale per il forfettario e:

  • NO 770 se non ha dipendenti, co.co.co. o altri rapporti che lo rendano sostituto d’imposta;
  • SI 770 se ha trattenuto ritenute (es. ha un dipendente o un collaboratore co.co.co.).

La scadenza ordinaria per la presentazione del modello 770 e il 31 ottobre 2026 (in via telematica) per le ritenute relative ai redditi 2025. Il modello si compone di vari quadri (ST, SV, SX) che rendicontano nel dettaglio ritenute, compensazioni e versamenti.

Anche il forfettario che ha avuto solo per pochi mesi un dipendente o un co.co.co. e tenuto al 770 per quell’anno. La mancata presentazione comporta sanzioni da 250 a 2.000 euro, oltre a sanzioni proporzionali se sono state omesse anche le ritenute.

Certificazione Unica: chi la deve emettere

La Certificazione Unica (CU) e il documento che il sostituto d’imposta rilascia al percettore per certificare i compensi corrisposti e le ritenute eventualmente operate. La logica per il forfettario e duplice:

Forfettario come emittente CU

Se il forfettario ha trattenuto ritenute (perche ha dipendenti o collaboratori co.co.co.), deve rilasciare la CU al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo. La CU sintetizza redditi corrisposti, ritenute trattenute, contributi versati. Va inoltre trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Forfettario come destinatario CU

Il cliente di un forfettario, normalmente, non deve emettere la CU per ritenute, dato che non ne ha trattenute. Tuttavia in alcuni casi (per esempio per la quadratura statistica o per i contributi previdenziali eventualmente trasferiti), il sostituto puo dover emettere una CU “informativa” indicando i compensi senza ritenute. Questa pratica e meno frequente ma corretta.

Se invece il cliente ha trattenuto la ritenuta per errore (caso visto sopra), la CU deve essere obbligatoriamente rilasciata, perche e l’unico documento che permettera al forfettario di recuperare l’importo nel quadro LM.

Compilazione corretta della fattura forfettaria

Vediamo, infine, come si presenta una fattura elettronica forfettaria ben fatta, completa di tutte le diciture obbligatorie. Gli elementi distintivi sono:

  • Regime fiscale: codice RF19 – Regime forfettario nel tracciato XML;
  • Natura operazione IVA: codice N2.2 (operazioni non soggette);
  • Aliquota IVA: 0% (l’IVA non si applica);
  • Imposta di bollo: 2 euro per fatture di importo superiore a 77,47 euro (a carico del cliente o del professionista, a seconda dell’accordo);
  • Dicitura esonero IVA: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, regime forfettario”;
  • Dicitura esonero ritenuta: “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”;
  • Cassa previdenziale: se dovuta (es. 4% ENPAP, 4% Cassa Forense, 4% INPS gestione separata), si aggiunge in fattura ed e essa stessa parte dell’imponibile.

Esempio numerico fattura forfettaria

Consulenza professionale: 1.000,00 euro
+ Cassa previdenza 4%: 40,00 euro
+ Imposta di bollo: 2,00 euro
Totale fattura: 1.042,00 euro

Il cliente paga 1.042 euro pieni. Nessuna ritenuta. Nessuna IVA. Il forfettario incassa l’intero importo (eventualmente al netto del bollo se a suo carico) e in dichiarazione paghera l’imposta sostitutiva sul reddito calcolato applicando il proprio coefficiente di redditivita.

Domande frequenti (FAQ)

Il forfettario puo chiedere al cliente di non applicare la ritenuta?

Si, anzi e obbligatorio. La regola dell’art. 1, c. 67 L. 190/2014 prevede espressamente che i compensi corrisposti al forfettario non sono soggetti a ritenuta. La fattura deve contenere la dicitura di esonero, e il cliente, una volta informato, e tenuto a non applicarla.

Cosa succede se il cliente trattiene comunque la ritenuta?

Il forfettario non perde la somma: il cliente la versa allo Stato e rilascia la CU. In dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro LM rigo LM41) si scomputa l’importo dall’imposta sostitutiva. Se eccedente, diventa credito riportabile, rimborsabile o compensabile.

Il forfettario che paga un altro professionista deve trattenere il 20%?

No. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014) il forfettario non e sostituto d’imposta sui pagamenti a lavoratori autonomi, professionisti o agenti. Deve pero indicare nel quadro RS della dichiarazione il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti.

Il forfettario con un dipendente deve presentare il 770?

Si. Se il forfettario ha avuto, anche solo per un periodo dell’anno, un dipendente o un collaboratore co.co.co., diventa sostituto d’imposta limitatamente a quei rapporti e deve presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo, oltre a versare le ritenute con F24 codice 1001 e a rilasciare la CU.

Il forfettario che paga un compenso per prestazione occasionale deve fare la ritenuta?

No. Anche per le prestazioni occasionali a soggetti non forfettari, il forfettario non opera ritenuta. L’unico adempimento e l’indicazione nel quadro RS in dichiarazione. Diverso e il caso del committente “ordinario” che paga un occasionale, dove invece va applicato il 20% di ritenuta.

Il forfettario deve indicare la dicitura anche verso clienti privati?

Verso privati consumatori (B2C) la dicitura sulla ritenuta e tecnicamente non necessaria, perche il privato non e sostituto d’imposta. Tuttavia, per uniformita e per evitare errori, e buona prassi inserirla comunque in tutte le fatture.

Cosa e il rigo LM41 della dichiarazione?

E il rigo del quadro LM del modello Redditi PF dove si indicano le ritenute d’acconto subite dal forfettario. Tali importi vengono direttamente scomputati dall’imposta sostitutiva del 5% o 15% dovuta sul reddito forfettario. La numerazione esatta puo cambiare di anno in anno: per il modello 2026 (redditi 2025) e LM41.

Conclusioni e contatti CAF Centro Fiscale

La gestione della ritenuta d’acconto in regime forfettario richiede attenzione su due fronti opposti: come percettore, ricordandosi sempre di indicare la dicitura di esonero in fattura per non subire trattenute indebite; come potenziale sostituto d’imposta, valutando attentamente la natura dei pagamenti effettuati per capire se scattano gli obblighi di ritenuta, F24, CU e modello 770.

Errori in questa materia possono costare cari: ritenute non recuperate, sanzioni per omessa CU, mancata presentazione del 770. Affidarsi a un consulente esperto e il modo piu sicuro per essere in regola e ottimizzare il carico fiscale.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste quotidianamente professionisti e partite IVA forfettarie nella gestione di fatturazione, dichiarazioni, F24 e adempimenti da sostituto d’imposta. Se hai dubbi sulla tua posizione, sui compensi che hai pagato a collaboratori o sul recupero di ritenute subite, prenota un appuntamento.

Contatti:
Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
Telefono: 0432 1638640
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Giugno 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-08 08:00:002026-05-24 09:54:46Ritenuta d’Acconto Regime Forfettario 2026: Quando Si Applica e Come Gestirla
CAF, Modello 770 e Certificazione Unica

Modello 770/2026: Scadenza, Esenzioni e Novità per i Sostituti d’Imposta

Modello 770 e certificazione unica

Indice dei contenuti

  • Cos’è il Modello 770 e chi deve presentarlo
  • Scadenza Modello 770/2026: la proroga al 31 ottobre
  • Esenzioni dall’obbligo di presentazione
  • Cosa contiene il Modello 770/2026
  • I quadri del Modello 770: ST, SV, SX e novità 2026
  • Come compilare il Modello 770/2026
  • Modalità di invio telematico
  • Sanzioni per omessa o tardiva presentazione
  • Ravvedimento operoso per il Modello 770
  • Domande frequenti

Il Modello 770/2026 è la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta che riepiloga le ritenute operate, i versamenti effettuati e i crediti d’imposta utilizzati nell’anno precedente. Per l’anno d’imposta 2025, la scadenza è stata prorogata al 31 ottobre 2026, offrendo maggiore tempo a professionisti, aziende e amministratori di condominio per adempiere correttamente a questo obbligo fiscale.

In questa guida completa analizziamo tutte le novità del Modello 770/2026, le esenzioni previste per alcune categorie di contribuenti, i nuovi quadri e dati richiesti, le modalità di compilazione e invio, e le sanzioni per chi non rispetta i termini o commette errori nella dichiarazione.

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Cos’è il Modello 770 e chi deve presentarlo

Il Modello 770 è la dichiarazione fiscale con cui i sostituti d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute alla fonte operate sui compensi corrisposti nell’anno precedente, i versamenti effettuati, le compensazioni e i crediti d’imposta utilizzati.

Devono presentare il Modello 770/2026 (relativo all’anno 2025):

  • Datori di lavoro che hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente o assimilati
  • Società e professionisti che hanno corrisposto compensi a collaboratori, consulenti, agenti
  • Amministratori di condominio che hanno versato compensi a fornitori soggetti a ritenuta d’acconto
  • Enti pubblici e privati che hanno erogato pensioni, provvigioni, dividendi
  • Intermediari finanziari che hanno corrisposto interessi, capital gain, proventi finanziari
  • Associazioni sportive dilettantistiche che hanno corrisposto compensi a collaboratori sportivi

Il Modello 770 è complementare alla Certificazione Unica (CU): mentre la CU certifica i redditi corrisposti al singolo percettore, il 770 riepiloga in forma aggregata tutte le ritenute operate e i versamenti effettuati dal sostituto d’imposta.

Scadenza Modello 770/2026: la proroga al 31 ottobre

La scadenza ordinaria del Modello 770 era tradizionalmente fissata al 31 luglio di ogni anno. Tuttavia, per il Modello 770/2026 (anno d’imposta 2025), il termine è stato prorogato al 31 ottobre 2026 con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2026.

Questa proroga risponde alle richieste delle categorie professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF) che hanno segnalato le difficoltà legate alle numerose novità normative introdotte nel 2025 e alla complessità dei nuovi quadri e controlli automatizzati.

Date da ricordare:

  • 31 marzo 2026: Invio delle Certificazioni Uniche ai percettori e all’Agenzia delle Entrate
  • 31 ottobre 2026: Scadenza presentazione Modello 770/2026 (PROROGATA)
  • 16 novembre 2026: Ultimo giorno utile per il ravvedimento operoso sprint (entro 14 giorni dalla scadenza)

L’invio del Modello 770 deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal contribuente abilitato o tramite un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, CAF).

Esenzioni dall’obbligo di presentazione

Non tutti i sostituti d’imposta sono obbligati a presentare il Modello 770/2026. Esistono infatti alcune esenzioni previste dalla normativa fiscale che alleggeriscono gli adempimenti per le realtà più piccole o per chi opera in regimi fiscali agevolati.

Sostituti d’imposta con meno di 20 percettori

Sono esonerati dalla presentazione del Modello 770 i sostituti d’imposta che nel 2025 hanno corrisposto redditi a meno di 20 percettori, a condizione che abbiano regolarmente inviato le Certificazioni Uniche entro il 31 marzo 2026.

L’esenzione si applica se:

  • Il numero totale di CU inviate è inferiore a 20
  • Le CU sono state trasmesse nei termini (entro il 31 marzo 2026)
  • Non ci sono state integrazioni o correzioni che hanno superato la soglia dei 20 percettori

Questa esenzione riguarda principalmente piccole imprese, professionisti con pochi collaboratori, associazioni e condomini di piccole dimensioni.

Contribuenti in regime forfettario e minimi

I contribuenti che applicano il regime forfettario o il regime dei minimi (ormai residuale) sono esonerati dalla presentazione del Modello 770, in quanto questi regimi fiscali agevolati non prevedono la qualifica di sostituto d’imposta.

Pertanto, anche se un forfettario corrisponde compensi a collaboratori o consulenti, non deve operare ritenute d’acconto e di conseguenza non deve presentare il Modello 770.

Attenzione: L’esenzione vale solo se il forfettario non ha altri redditi da cui derivi la qualifica di sostituto d’imposta (ad esempio, se è anche amministratore di condominio o ha dipendenti in regime ordinario).

Condomini con amministratore non professionale

I condomini gestiti da un amministratore non professionale (ad esempio, un condomino che svolge l’incarico gratuitamente) possono essere esonerati dal Modello 770 se hanno corrisposto compensi a meno di 20 fornitori nel 2025.

Tuttavia, la maggior parte dei condomini con amministratore professionale rientra nell’obbligo, poiché supera facilmente la soglia dei 20 percettori (considerando fornitori, manutentori, portieri, dipendenti).

Cosa contiene il Modello 770/2026

Il Modello 770/2026 è suddiviso in diverse sezioni (quadri) che raccolgono informazioni specifiche sulle ritenute operate, i versamenti effettuati e i crediti d’imposta utilizzati dal sostituto d’imposta.

Le informazioni principali contenute nel Modello 770 sono:

  • Dati anagrafici del sostituto d’imposta (denominazione, codice fiscale, partita IVA)
  • Dati delle ritenute operate su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, dividendi, interessi
  • Versamenti effettuati all’Erario tramite modello F24
  • Compensazioni operate con crediti d’imposta, contributi, bonus fiscali
  • Crediti d’imposta utilizzati (es. credito R&S, credito formazione 4.0, bonus investimenti)
  • Ritenute su canoni di locazione breve (locazioni turistiche)
  • Ritenute su dividendi e capital gain
  • Certificazioni Uniche inviate (riepilogo aggregato)

Il Modello 770 funge da strumento di controllo per l’Agenzia delle Entrate, che può verificare la coerenza tra le ritenute dichiarate, i versamenti effettuati e le Certificazioni Uniche inviate.

I quadri del Modello 770: ST, SV, SX e novità 2026

Il Modello 770/2026 si compone di diversi quadri, ciascuno dedicato a una specifica tipologia di ritenuta o adempimento. Per il 2026 sono stati introdotti aggiornamenti significativi in alcuni quadri, in particolare ST, SV e SX.

Quadro ST – Ritenute operate

Il Quadro ST riepiloga le ritenute operate dal sostituto d’imposta nell’anno 2025, suddivise per tipologia:

  • ST01: Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati
  • ST02: Ritenute su redditi di lavoro autonomo (professionisti, consulenti)
  • ST03: Ritenute su provvigioni ad agenti e rappresentanti
  • ST04: Ritenute su dividendi e utili
  • ST05: Ritenute su interessi e proventi finanziari
  • ST06: Ritenute su canoni di locazione breve (nuova sezione 2026)

Novità 2026: Il Quadro ST include ora una sezione dedicata alle locazioni brevi (affitti turistici inferiori a 30 giorni), con l’obbligo per le piattaforme digitali (Airbnb, Booking, ecc.) di operare e dichiarare la ritenuta del 21% sui canoni incassati per conto dei proprietari.

Quadro SV – Versamenti e compensazioni

Il Quadro SV riporta i versamenti effettuati all’Erario tramite modello F24 e le compensazioni operate con crediti d’imposta o contributi.

Le informazioni richieste includono:

  • Codici tributo utilizzati per i versamenti
  • Importi versati mese per mese
  • Crediti compensati (indicando tipologia e importo)
  • Acconto e saldo delle ritenute

Novità 2026: Sono stati introdotti nuovi codici tributo per la compensazione dei crediti relativi ai bonus edilizi (Superbonus, bonus ristrutturazioni) ceduti ai sostituti d’imposta, che devono essere indicati dettagliatamente nel Quadro SV.

Quadro SX – Crediti d’imposta e agevolazioni

Il Quadro SX è dedicato ai crediti d’imposta utilizzati dal sostituto d’imposta in compensazione nel modello F24, in particolare:

  • Credito Ricerca e Sviluppo
  • Credito Formazione 4.0
  • Credito Investimenti Sud
  • Credito Beni Strumentali (ex Industria 4.0)
  • Credito Transizione 5.0 (novità 2026)
  • Bonus Edilizi ceduti (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus)

Novità 2026: Il Quadro SX richiede ora una tracciatura più dettagliata dei crediti derivanti da cessione dei bonus edilizi, indicando per ciascun credito acquisito: codice fiscale del cedente, data di acquisizione, importo originario, importo residuo e quote utilizzate in compensazione.

Come compilare il Modello 770/2026

La compilazione del Modello 770/2026 richiede accuratezza e attenzione ai dettagli, poiché eventuali errori o omissioni possono comportare sanzioni e accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Fasi della compilazione:

1. Raccolta documentazione

Prima di procedere alla compilazione, è necessario raccogliere tutta la documentazione contabile e fiscale relativa all’anno 2025:

  • Libro Unico del Lavoro (per ritenute su lavoro dipendente)
  • Fatture ricevute da professionisti e consulenti (per ritenute su lavoro autonomo)
  • Estratti conto F24 dei versamenti effettuati
  • Certificazioni Uniche inviate ai percettori
  • Documentazione crediti d’imposta acquisiti o utilizzati

2. Utilizzo del software Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un software gratuito per la compilazione del Modello 770, scaricabile dal sito ufficiale. Il software include:

  • Controlli automatici di coerenza tra i dati inseriti
  • Calcolo automatico di saldi, acconti e conguagli
  • Generazione file telematico pronto per l’invio
  • Funzione di recupero dati dagli anni precedenti

In alternativa, i professionisti utilizzano software gestionali di terze parti (es. TeamSystem, Wolters Kluwer, Zucchetti) che integrano la gestione del Modello 770 con la contabilità aziendale e la gestione del personale.

3. Verifica coerenza con Certificazioni Uniche

Uno dei controlli più importanti è la coerenza tra i dati del Modello 770 e le Certificazioni Uniche inviate entro il 31 marzo 2026. L’Agenzia delle Entrate verifica automaticamente che:

  • Il totale delle ritenute dichiarate nel 770 corrisponda alla somma delle ritenute certificate nelle CU
  • I versamenti F24 coprano le ritenute dovute
  • Non ci siano discrepanze nei dati anagrafici o nei codici fiscali

Eventuali incongruenze generano automaticamente una comunicazione di anomalia che richiede chiarimenti o integrazioni.

Modalità di invio telematico

Il Modello 770/2026 deve essere inviato esclusivamente in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

  • Entratel: Canale riservato a intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF)
  • Fisconline: Canale per contribuenti abilitati (richiede PIN o SPID/CIE)
  • Desktop telematico: Software Agenzia Entrate per invio massivo

La maggior parte delle aziende si affida a un CAF o a un commercialista per la compilazione e l’invio del Modello 770, poiché la complessità della dichiarazione richiede competenze tecniche specifiche.

Ricevuta di trasmissione: Dopo l’invio, il sistema rilascia una ricevuta telematica che attesta l’avvenuta presentazione. La ricevuta deve essere conservata per 5 anni insieme alla dichiarazione.

Sanzioni per omessa o tardiva presentazione

Il mancato invio del Modello 770 entro la scadenza del 31 ottobre 2026 comporta l’applicazione di sanzioni amministrative che variano in base alla gravità dell’infrazione e al ritardo.

Omessa presentazione

Se il Modello 770 non viene presentato entro il termine di scadenza e nemmeno successivamente, si configura l’omessa presentazione, che comporta:

  • Sanzione da 258 euro a 2.065 euro (importo fisso, indipendente dalle ritenute)
  • Possibili accertamenti sulle ritenute non dichiarate
  • Sanzioni aggiuntive per omesso o carente versamento delle ritenute (30% delle ritenute non versate)

Presentazione tardiva

Se il Modello 770 viene presentato entro 90 giorni dalla scadenza (entro il 29 gennaio 2027), la sanzione è ridotta:

  • Da 25 euro a 258 euro (sanzione ridotta per dichiarazione tardiva)
  • La sanzione può essere ulteriormente ridotta tramite ravvedimento operoso

Se la presentazione avviene oltre 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione piena per omessa presentazione (da 258 a 2.065 euro).

Errori o dati incompleti

Se il Modello 770 contiene errori o dati incompleti, l’Agenzia delle Entrate può:

  • Inviare una comunicazione di anomalia richiedendo integrazioni
  • Applicare una sanzione da 258 a 2.065 euro se l’errore non viene corretto entro il termine indicato
  • Procedere con accertamento se l’errore comporta un minore versamento di ritenute

Ravvedimento operoso per il Modello 770

Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare la posizione in caso di presentazione tardiva del Modello 770, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

Tipologie di ravvedimento:

  • Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (25 euro × 0,1 = 2,50 euro)
  • Ravvedimento breve (entro 30 giorni): Sanzione ridotta a 1/9 del minimo (25 euro × 1/9 = 2,78 euro)
  • Ravvedimento intermedio (entro 90 giorni): Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (25 euro × 1/8 = 3,13 euro)
  • Ravvedimento lungo (entro 1 anno): Sanzione ridotta a 1/7 del minimo (25 euro × 1/7 = 3,57 euro)
  • Ravvedimento ultra lungo (oltre 1 anno): Sanzione ridotta a 1/6 del minimo (25 euro × 1/6 = 4,17 euro)

Il ravvedimento si effettua:

  • Presentando il Modello 770 tardivamente
  • Versando la sanzione ridotta tramite modello F24 (codice tributo 8911)

Nota: Il ravvedimento operoso si applica solo alla sanzione per dichiarazione tardiva. Se vi sono state anche ritenute non versate, occorre regolarizzare anche quelle con le relative sanzioni e interessi.

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    Domande frequenti sul Modello 770/2026

    Entro quando va presentato il Modello 770/2026?

    La scadenza del Modello 770/2026 è il 31 ottobre 2026, prorogata rispetto alla scadenza ordinaria del 31 luglio. L’invio deve avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite Entratel, Fisconline o intermediario abilitato.

    Chi è esonerato dalla presentazione del Modello 770?

    Sono esonerati i sostituti d’imposta con meno di 20 percettori nel 2025, a condizione di aver inviato regolarmente le Certificazioni Uniche entro il 31 marzo 2026. Anche i contribuenti in regime forfettario sono esonerati, non essendo sostituti d’imposta.

    Quali sono le sanzioni per omessa presentazione del 770?

    L’omessa presentazione comporta una sanzione da 258 euro a 2.065 euro. Se il modello viene presentato entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta da 25 euro a 258 euro. Con il ravvedimento operoso si può ridurre ulteriormente la sanzione.

    Qual è la differenza tra Modello 770 e Certificazione Unica?

    La Certificazione Unica (CU) certifica i redditi corrisposti al singolo percettore e va inviata entro il 31 marzo. Il Modello 770 riepiloga in forma aggregata tutte le ritenute operate, i versamenti effettuati e i crediti compensati dal sostituto d’imposta e va presentato entro il 31 ottobre.

    Cosa contiene il Quadro SX del Modello 770?

    Il Quadro SX riporta i crediti d’imposta utilizzati dal sostituto d’imposta in compensazione, come credito R&S, Formazione 4.0, Transizione 5.0, bonus edilizi ceduti. Per il 2026 è richiesta una tracciatura più dettagliata dei crediti derivanti da cessione di Superbonus e altri bonus edilizi.


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    • Dichiarazione 730: Come Compilarla – La guida al modello 730 per dipendenti e pensionati
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    CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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    Alexandra Bala
    04/09/2026
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    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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    paolino servidio
    03/09/2026
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    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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    Lady
    01/09/2026
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    Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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    Giulia Guida
    25/08/2026
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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    Paola Zilli
    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
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    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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    Molto gentile
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Marzo 4, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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