NOTIZIEPortiere a termine: diritto di precedenza in condominioIl diritto di precedenza portiere condominio torna al centro dell’attenzione ogni volta che un contratto a tempo determinato del custode giunge alla scadenza. Molti amministratori non sanno che, al termine del rapporto, il portiere può aver maturato un diritto preciso a essere richiamato per un futuro posto a tempo indeterminato. Si tratta di una tutela prevista dalla legge sul lavoro a termine, applicata al caso specifico del portierato condominiale, dove l’amministratore agisce come rappresentante del condominio-datore di lavoro. Capire come funziona questo meccanismo è essenziale sia per chi amministra lo stabile sia per il lavoratore che rischia di perdere un’opportunità se non fa valere i propri diritti nei tempi corretti.Indice dei contenutiCos’è il diritto di precedenza nel lavoro a termineCome si applica al portiere di condominio a termineQuando matura e come si esercita il diritto di precedenzaCosa rischia il condominio che non rispetta il diritto di precedenzaDomande frequenti sul diritto di precedenza del portiere in condominioCos’è il diritto di precedenza nel lavoro a termineIl diritto di precedenza è disciplinato dall’articolo 24 del D.Lgs. 81/2015, la norma che regola i contratti a tempo determinato in Italia. In base a questa disposizione, il lavoratore che ha prestato servizio per più di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, anche sommando più contratti a termine successivi, acquisisce il diritto a essere preferito rispetto ad altri candidati quando il datore di lavoro decide di assumere personale a tempo indeterminato per le stesse mansioni già svolte.Questo diritto non è automatico: va richiamato espressamente nell’atto scritto con cui si fissa il termine del contratto, e il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà di avvalersene. La finalità della norma è evidente: tutelare chi ha già dimostrato affidabilità e competenza in un determinato ruolo, evitando che il datore di lavoro assuma una persona esterna ignorando chi ha già lavorato per lui. Come si applica al portiere di condominio a termineNel caso del portierato, il condominio è a tutti gli effetti il datore di lavoro collettivo, mentre l’amministratore ne è il rappresentante legale nei rapporti con il personale. Quando un condominio assume un portiere o un custode con contratto a tempo determinato e successivamente decide di stabilizzare la posizione, ad esempio trasformando un incarico stagionale in un posto fisso, deve tenere conto del diritto di precedenza portiere condominio maturato dal lavoratore che ha già prestato servizio nello stabile.Questo significa che, se il portiere uscente ha superato i sei mesi di servizio e ha comunicato per iscritto di voler esercitare il diritto, il condominio non può semplicemente bandire una nuova selezione ignorando la sua posizione. L’amministratore, già impegnato in numerosi adempimenti gestionali e fiscali come il versamento della ritenuta d’acconto tramite F24 del Condominio, deve quindi aggiungere alla propria checklist anche la verifica di questi diritti del personale dipendente, spesso trascurati proprio perché meno noti rispetto agli obblighi fiscali. Quando matura e come si esercita il diritto di precedenzaPerché scatti il diritto di precedenza portiere condominio devono ricorrere alcune condizioni precise. Il lavoratore deve aver superato i sei mesi complessivi di servizio, anche sommando contratti diversi con interruzioni, e le mansioni per cui si chiede la precedenza devono coincidere con quelle già svolte durante i rapporti a termine. Non basta però aver lavorato a lungo: la legge richiede un passaggio formale imprescindibile.Il portiere deve infatti manifestare per iscritto, in modo chiaro e inequivocabile, la volontà di avvalersi del diritto di precedenza entro i termini previsti dalla normativa, di norma entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Una volta esercitato correttamente il diritto, questo resta valido per le assunzioni a tempo indeterminato che il condominio effettua nei dodici mesi successivi alla scadenza del contratto a termine. In pratica, per tutto questo periodo il condominio, se assume a tempo indeterminato per le stesse mansioni, deve dare la preferenza al lavoratore che ha esercitato il diritto; la legge non gli impone invece di comunicargli in anticipo le nuove assunzioni.Requisito temporale: più di sei mesi di servizio complessivo, anche non continuativoMansioni identiche: il nuovo posto deve riguardare le stesse funzioni già svolteComunicazione scritta: manifestazione di volontà del lavoratore entro i termini di leggeDurata del diritto: efficace per le assunzioni nei dodici mesi successivi alla cessazione Cosa rischia il condominio che non rispetta il diritto di precedenzaSe il condominio ignora il diritto di precedenza portiere condominio e assume un’altra persona per le stesse mansioni, il nuovo contratto resta valido: la legge non prevede l’annullamento dell’assunzione irregolare. Il portiere escluso può però agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno subito, quantificato in base alla perdita economica e al pregiudizio professionale derivante dalla mancata riassunzione. Si tratta di un tema che si affianca ad altre pronunce recenti in materia di diritto del lavoro, come quella sul licenziamento e la proporzionalità nei limiti tracciati dalla Cassazione, segno di come la giurisprudenza stia affinando le tutele dei lavoratori anche in contesti particolari come quello condominiale.Non è la prima volta che il condominio si trova ad affrontare questioni giuridiche articolate al di fuori della gestione ordinaria: basti pensare a cosa succede con le spese condominiali ereditate dagli eredi di un condomino moroso. Anche in questo caso, come per il diritto di precedenza del personale dipendente, la responsabilità finisce per ricadere sull’amministratore, chiamato a conoscere norme che vanno ben oltre la contabilità dello stabile. FontiDecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 24 – Diritti di precedenzaDecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 19 – Apposizione del termine e durata massima (atto scritto)Domande frequenti sul diritto di precedenza del portiere in condominioDopo quanto tempo matura il diritto di precedenza del portiere?Il diritto matura quando il lavoratore ha prestato servizio per più di sei mesi complessivi presso lo stesso condominio, anche sommando più contratti a termine successivi.Come deve comunicare il portiere la volontà di esercitare il diritto di precedenza?Deve manifestarlo per iscritto in modo chiaro al condominio, di norma entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine.Per quanto tempo resta valido il diritto di precedenza?Il diritto di precedenza portiere condominio resta efficace per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei dodici mesi successivi alla scadenza del contratto a termine.Cosa succede se il condominio assume un’altra persona senza rispettare la precedenza?Il nuovo contratto resta valido, ma il lavoratore escluso può chiedere in sede civile il risarcimento del danno subito per la mancata riassunzione.Chi risponde in condominio della corretta applicazione del diritto di precedenza?L’amministratore, in quanto rappresentante del condominio-datore di lavoro, è tenuto a conoscere e rispettare questi obblighi nella gestione del personale dipendente, portieri e custodi compresi.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Ottobre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-07 11:00:002026-09-29 07:29:37Portiere a termine: diritto di precedenza in condominio
NOTIZIEAmministratore di Condominio Scaduto: Lavora Gratis dopo la Scadenza del Mandato?L’amministratore di condominio deve lavorare gratis dopo la scadenza del mandato? È una domanda che torna in ogni assemblea che si trascina senza decidere sul rinnovo, e la risposta della legge è più netta di quanto molti immaginino: per le attività urgenti successive alla cessazione dell’incarico il Codice civile esclude espressamente ulteriori compensi. Lo prevede l’articolo 1129, comma 8, del Codice civile, e nel 2026 la Corte di cassazione lo ha confermato con una lettura rigorosa, dopo mesi di pronunce contrastanti. Vediamo cosa significa davvero quando si parla di amministratore di condominio scadenza mandato: quando l’incarico cessa, che cosa resta da fare all’amministratore uscente, in quali casi il compenso è invece dovuto e come i condomini possono evitare di restare senza gestione. Indice dei contenutiQuando l’incarico cessa davvero: durata e rinnovo automaticoCosa dice l’articolo 1129, comma 8, del Codice civileAttività urgenti senza compenso: la linea della Cassazione 2026Il contrasto in Cassazione: sentenza 424/2026 contro ordinanza 7247/2026Compenso e nullità della nomina: l’obbligo è dell’amministratore (art. 1129, comma 14)Se il condominio resta senza amministratore: convocazione e nomina giudizialeIl nodo dell’equo compenso: perché la norma è contestataDomande frequenti sull’amministratore di condominio scadutoQuando l’incarico cessa davvero: durata e rinnovo automaticoPrima di parlare di compenso bisogna capire quando l’incarico finisce per davvero. Il comma 10 dell’articolo 1129 del Codice civile stabilisce che «l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata». La formulazione ha dato luogo a letture diverse, ma quella prevalente è la cosiddetta tesi dell’«1+1»: al termine del primo anno l’incarico si rinnova automaticamente per un secondo anno, senza bisogno di una nuova delibera; al termine del secondo anno, invece, serve una nuova nomina espressa dell’assemblea.Fino a quel momento il rapporto è in corso e il compenso deliberato resta regolarmente dovuto: il problema del «lavorare gratis» non nasce alla scadenza del primo anno, ma solo dopo la cessazione dell’incarico, che può avvenire per mancato rinnovo al termine del biennio, per revoca deliberata dall’assemblea o disposta dal giudice (comma 11) oppure per dimissioni.Un’avvertenza importante: il rinnovo tacito non salva una nomina viziata. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28196 del 31 ottobre 2024 (sezione II), ha chiarito che l’incarico può intendersi rinnovato per un anno ai sensi dell’articolo 1129, comma 10, solo se la delibera originaria di nomina non è nulla: un atto nullo non produce effetti e quindi non si rinnova. Cosa dice l’articolo 1129, comma 8, del Codice civileIl cuore della questione sta in una sola frase del Codice civile, introdotta dalla riforma del condominio (Legge 220/2012):Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.Art. 1129, comma 8, Codice civileLa norma impone quindi all’amministratore uscente due obblighi e gli nega una pretesa:consegnare tutta la documentazione del condominio e dei singoli condomini;eseguire le attività urgenti necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni;nessun diritto a ulteriori compensi per queste attività.Attenzione all’aggettivo «ulteriori»: significa in aggiunta a quanto già maturato. L’amministratore conserva il diritto al compenso per l’attività svolta fino alla cessazione dell’incarico e può chiedere il rimborso delle anticipazioni di cassa che riesce a provare; quello che la legge esclude è un compenso aggiuntivo per la fase successiva. Attività urgenti senza compenso: la linea della Cassazione 2026Nel 2026 la Corte di cassazione è tornata più volte sul punto. Con l’ordinanza n. 7247 del 26 marzo 2026 (sezione II civile) ha affermato che l’amministratore cessato dall’incarico — per scadenza, revoca o dimissioni — non conserva i poteri ordinari di gestione e non matura alcun ulteriore diritto al compenso: è tenuto soltanto a svolgere, gratuitamente, le attività urgenti e indifferibili necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni, in attesa della nomina del successore.La stessa ordinanza precisa un aspetto pratico spesso trascurato: il credito per le anticipazioni di cassa deve essere provato in modo specifico e non si presume dalla sola approvazione del rendiconto, salvo che il condominio abbia riconosciuto chiaramente il debito.L’indirizzo è stato confermato poco dopo dalla sentenza n. 21883 del 26 giugno 2026, sempre della sezione II, secondo cui l’articolo 1129, comma 8, ha limitato i poteri dell’amministratore cessato alle sole attività urgenti e non differibili: nel caso esaminato, il rilascio di una procura per proporre appello — atto né urgente né necessario a evitare pregiudizi agli interessi comuni — è stato ritenuto privo di potere rappresentativo.Sui poteri dell’amministratore uscente abbiamo approfondito il tema negli articoli Condominio, addio poteri: l’amministratore scaduto non può operare e Prorogatio dell’amministratore di condominio. Il contrasto in Cassazione: sentenza 424/2026 contro ordinanza 7247/2026Va detto con chiarezza: nel 2026 la giurisprudenza di legittimità non ha parlato con una voce sola, e chi cerca informazioni online può imbattersi in ricostruzioni opposte. All’origine c’è un contrasto interno alla stessa sezione II della Cassazione:Cass. civ. sez. II, sentenza 8 gennaio 2026, n. 424: riconosce una prorogatio ampia. L’amministratore uscente conserva le attribuzioni dell’articolo 1130 del Codice civile fino alla nomina del successore, perché quelle funzioni sono indispensabili alla vita del condominio; e se l’assemblea, espressamente o per fatti concludenti, continua ad avvalersi della sua attività, il compenso può essergli riconosciuto.Cass. civ. sez. II, ordinanza 26 marzo 2026, n. 7247: afferma il principio opposto, dichiarando espressamente il contrasto con la precedente. Nessuna prorogatio dei poteri ordinari, solo attività urgenti e nessun compenso ulteriore.A oggi la linea restrittiva appare quella prevalente: è la più recente, è stata adottata con piena consapevolezza del contrasto ed è stata ripresa dalla citata sentenza n. 21883 del giugno 2026. Dottrina e associazioni di categoria auspicano un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, che alla data di questo articolo (settembre 2026) non risulta ancora intervenuto.La conseguenza pratica è duplice. Per il condominio: non è prudente affidarsi all’amministratore scaduto per atti che eccedono l’urgenza, perché rischiano di essere inefficaci. Per l’amministratore: non è prudente proseguire la gestione contando su un compenso che, secondo l’orientamento più recente, non gli spetta. Compenso e nullità della nomina: l’obbligo è dell’amministratore (art. 1129, comma 14)C’è un secondo piano da non confondere con quello della cessazione, e su questo punto circola un equivoco diffuso. Il comma 14 dell’articolo 1129 del Codice civile prevede infatti che:L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso.Art. 1129, comma 14, Codice civileL’obbligo, come si legge, è posto a carico dell’amministratore e non dell’assemblea: è lui che, quando accetta l’incarico e a ogni rinnovo, deve indicare in modo analitico quanto chiede. Se non lo fa, la nomina è nulla. È un errore ricorrente attribuire questo adempimento ai condomini riuniti in assemblea.Ne derivano due conseguenze concrete: il preventivo analitico del compenso non può essere confermato tacitamente di anno in anno, perché va rinnovato a ogni rinnovo dell’incarico; e una nomina nulla, come visto, non si rinnova automaticamente ai sensi del comma 10.Questo piano è del tutto distinto da quello del compenso post-cessazione: la nullità colpisce la validità dell’atto di nomina, mentre il comma 8 riguarda la gratuità delle attività urgenti dopo che l’incarico è finito. Se il condominio resta senza amministratore: convocazione e nomina giudizialeSe l’assemblea non decide e il condominio rischia di restare senza gestione, i condomini hanno strumenti precisi. L’articolo 66, primo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che l’assemblea straordinaria sia convocata dall’amministratore quando ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio.Se trascorrono dieci giorni dalla richiesta senza che l’amministratore provveda, sono gli stessi condomini richiedenti a poter convocare direttamente l’assemblea.In mancanza dell’amministratore, l’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata su iniziativa di ciascun condomino.L’avviso di convocazione va comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con raccomandata, PEC, fax o consegna a mano, e deve indicare luogo e ora della riunione.Se nemmeno così si arriva a una nomina, resta la via giudiziale: l’articolo 1129, primo comma, del Codice civile prevede che, quando i condomini sono più di otto e l’assemblea non provvede, la nomina dell’amministratore sia fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini.Nel passaggio di consegne tra un amministratore e l’altro conviene infine verificare la posizione fiscale del condominio, a partire dal codice fiscale del condominio, che va tenuto aggiornato indipendentemente da chi gestisce l’amministrazione.Il nodo dell’equo compenso: perché la norma è contestataLa gratuità imposta dal comma 8 è oggetto di critiche crescenti. Si osserva che obbligare un professionista a svolgere attività — anche solo urgenti — senza alcun corrispettivo sia difficilmente compatibile con l’articolo 36, primo comma, della Costituzione, che garantisce una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, e con la Legge 21 aprile 2023, n. 49 sull’equo compenso, che si applica anche ai professionisti delle attività non organizzate in ordini o collegi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 — categoria in cui rientra l’amministratore di condominio.Si tratta però, al momento, di una critica rivolta al legislatore, non di una regola applicabile: finché il testo dell’articolo 1129, comma 8, resta questo e la Cassazione lo interpreta nel senso visto sopra, le attività urgenti successive alla cessazione dell’incarico restano prive di compenso aggiuntivo.In attesa di un eventuale intervento normativo, l’amministratore uscente ha alcune cautele concrete a disposizione: consegnare tempestivamente la documentazione, documentare in modo puntuale le anticipazioni di cassa (rimborsabili se provate), limitare gli interventi a quelli davvero urgenti e indifferibili e, se intende proseguire la gestione, pretendere una nuova delibera di nomina con il compenso specificato analiticamente come richiede il comma 14. Domande frequenti sull’amministratore di condominio scadutoL’amministratore di condominio deve lavorare gratis dopo la scadenza del mandato?Per le attività svolte dopo la cessazione dell’incarico sì: l’articolo 1129, comma 8, del Codice civile gli impone di eseguire le attività urgenti «senza diritto ad ulteriori compensi». Resta invece dovuto il compenso maturato fino alla cessazione, insieme al rimborso delle anticipazioni di cassa che riesca a provare.Quanto dura il mandato dell’amministratore di condominio?Un anno, e si intende rinnovato per eguale durata (articolo 1129, comma 10). Secondo la lettura prevalente «1+1» il rinnovo automatico copre il secondo anno, dopo il quale serve una nuova delibera di nomina. Il rinnovo tacito non opera se la delibera originaria di nomina era nulla (Cass. n. 28196/2024).Cosa può fare l’amministratore dopo la cessazione dell’incarico?Consegnare tutta la documentazione del condominio e compiere le sole attività urgenti e indifferibili necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni. Non conserva i poteri ordinari di gestione: lo hanno affermato Cass. ord. n. 7247/2026 e Cass. n. 21883/2026.La Cassazione è unanime sul compenso in prorogatio?No. La sentenza n. 424 dell’8 gennaio 2026 riconosceva una prorogatio ampia con possibile compenso, mentre l’ordinanza n. 7247 del 26 marzo 2026 ha affermato il principio opposto, dichiarando il contrasto; la sentenza n. 21883 del 26 giugno 2026 ha confermato la linea restrittiva, che oggi appare prevalente. Un intervento delle Sezioni Unite è auspicato ma, a settembre 2026, non è ancora intervenuto.Chi deve indicare il compenso dell’amministratore, l’assemblea o l’amministratore?L’amministratore. L’articolo 1129, comma 14, del Codice civile gli impone di specificare analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso all’atto dell’accettazione della nomina e a ogni rinnovo, a pena di nullità della nomina stessa.Cosa si può fare se nessuno convoca l’assemblea per il rinnovo?Almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio possono chiedere la convocazione dell’assemblea straordinaria; se dopo dieci giorni l’amministratore non provvede, possono convocarla direttamente (articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). In mancanza di amministratore la convocazione spetta a ciascun condomino e, se l’assemblea non nomina, con più di otto condomini si può chiedere la nomina all’autorità giudiziaria (articolo 1129, primo comma).Fonti normative: articolo 1129 del Codice civile (commi 1, 8, 10, 11 e 14) e articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, consultabili su Normattiva; Legge 220/2012 (riforma del condominio); Legge 4/2013, articolo 1, comma 2; Legge 49/2023 sull’equo compenso. Giurisprudenza citata: Cass. civ. sez. II n. 28196/2024, n. 424/2026, ord. n. 7247/2026 e n. 21883/2026.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-28 14:00:002026-09-26 19:48:58Amministratore di Condominio Scaduto: Lavora Gratis dopo la Scadenza del Mandato?
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOGeometra Amministratore di Condominio 2026: Guida Completa a Doppia Attività, ATECO, CIPAG e FatturaIl geometra amministratore di condominio è una figura sempre più diffusa in Italia, e non per caso: chi conosce gli edifici, gli impianti e le pratiche edilizie ha una marcia in più nella gestione di uno stabile. Passare dalla libera professione tecnica alla doppia attività di geometra e amministratore, però, non è solo una questione di competenze: bisogna mettere in ordine il codice ATECO, capire come cambiano i contributi CIPAG e sapere esattamente come emettere la fattura al condominio.In questa guida aggiornata al 2026 vediamo, con parole semplici, tutto ciò che serve sapere: i requisiti di legge previsti dall’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, l’aggiunta di un ATECO secondario sulla stessa partita IVA, il calcolo del contributo soggettivo e integrativo CIPAG, la ritenuta d’acconto del 20% operata dal condominio e le differenze quando si lavora in regime forfettario.L’obiettivo è arrivare in fondo con le idee chiare su come il geometra amministratore di condominio deve organizzare fisco, previdenza e fatturazione, evitando gli errori che nella pratica costano di più: contributi calcolati per difetto, ritenute applicate quando non sono dovute e superamento involontario delle soglie del forfettario.Indice dei contenutiPerché il geometra amministratore di condominio è una scelta naturaleRequisiti normativi per diventare amministratore di condominioDoppia attività del geometra: codice ATECO principale e secondarioCIPAG: i contributi del geometra amministratore di condominioFattura al condominio: ritenuta d’acconto, integrativo e CURegime forfettario e amministrazione condominialeIl compenso dell’amministratore: preventivo e nominaAdempimenti e responsabilità dell’amministratoreErrori frequenti del geometra amministratore di condominioDomande frequenti sul geometra amministratore di condominio Perché il geometra amministratore di condominio è una scelta naturaleIl geometra amministratore di condominio parte con un vantaggio competitivo evidente. Amministrare un edificio significa occuparsi ogni giorno di manutenzioni, facciate, tetti, impianti termici, sicurezza, pratiche edilizie e rapporti con le imprese. Sono esattamente i temi su cui un geometra ha formazione e pratica quotidiana.Immagina un condominio che deve rifare il cappotto termico o sostituire la centrale termica: un amministratore con competenze tecniche sa leggere un computo metrico, valutare un preventivo, riconoscere una lavorazione fatta male e dialogare con il direttore dei lavori senza intermediari. Per l’assemblea questo si traduce in minori rischi e decisioni più consapevoli.C’è poi un aspetto economico: l’amministrazione condominiale genera ricavi ricorrenti e programmabili, mentre la libera professione tecnica vive di incarichi discontinui. Molti professionisti scelgono la doppia attività proprio per stabilizzare il fatturato. Le attività tipiche che il geometra può integrare sono:gestione amministrativa e contabile dello stabile (rendiconto, riparti, riscossione quote);convocazione e gestione delle assemblee con relativi verbali;coordinamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;gestione dei rapporti con fornitori, imprese e utenze;supporto ai bonus edilizi e alle pratiche tecniche sull’edificio.Attenzione però a una distinzione importante: l’incarico di amministratore e quello di tecnico progettista o direttore dei lavori sullo stesso intervento sono ruoli diversi, che vanno deliberati separatamente dall’assemblea e regolati da compensi distinti. Cumularli senza trasparenza è una delle cause più frequenti di contestazione. Requisiti normativi per diventare amministratore di condominioPer diventare geometra amministratore di condominio non basta la voglia di farlo: la legge fissa requisiti precisi. La norma di riferimento è l’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, introdotto dalla riforma del condominio (Legge 220/2012), che elenca le condizioni soggettive e formative necessarie per assumere l’incarico. I requisiti soggettivi previsti dall’art. 71-bisSintetizzando la norma in parole semplici, l’amministratore deve:avere il godimento dei diritti civili;non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per altro delitto non colposo con pena non inferiore a due anni;non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive;non essere interdetto o inabilitato;non risultare annotato nell’elenco dei protesti cambiari;aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.Per il geometra i primi requisiti sono generalmente già soddisfatti: il diploma tecnico è un titolo di scuola secondaria superiore e l’iscrizione all’albo presuppone già il godimento dei diritti civili e l’assenza di condanne rilevanti.Formazione iniziale e aggiornamento: il DM 140/2014I contenuti dei corsi sono disciplinati dal Decreto Ministeriale 140/2014, che definisce durata, materie e requisiti dei formatori. Il decreto prevede un corso di formazione iniziale e un obbligo di aggiornamento periodico annuale di 15 ore, che riguarda tutti coloro che svolgono l’attività, compresi i professionisti iscritti ad albi.Su un punto è necessaria prudenza. La normativa non prevede un esonero generalizzato dal corso iniziale per i geometri o per gli altri professionisti tecnici: il titolo professionale, di per sé, non sostituisce il percorso formativo richiesto dall’art. 71-bis. Gli unici casi di deroga espressamente indicati dalla legge riguardano l’amministratore nominato tra i condomini dello stesso stabile e chi ha svolto attività di amministrazione per almeno un anno nel triennio precedente l’entrata in vigore della riforma (fermo restando, anche in questo caso, l’obbligo di formazione periodica).In pratica, la scelta più sicura per il geometra amministratore di condominio è frequentare il corso iniziale e mantenere costante l’aggiornamento annuale, conservando gli attestati: sono documenti che, in caso di contestazione della nomina, possono evitare la nullità dell’incarico.Doppia attività del geometra: codice ATECO principale e secondarioChi svolge la doppia attività di geometra e amministratore non deve aprire una seconda partita IVA. La partita IVA è unica e può ospitare più codici attività: uno principale (l’attività prevalente in termini di ricavi) e uno o più secondari.Il codice attività del libero professionista tecnico è il 71.12.30 – Elaborazione e supervisione di progetti da parte di geometri (denominazione ATECO 2025; nella precedente ATECO 2007 lo stesso codice era intitolato Attività tecniche svolte da geometri): il numero del codice resta invariato anche nella classificazione ATECO 2025, la versione attualmente in uso (operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025). Se vuoi approfondire inquadramento e coefficiente della professione tecnica, trovi tutto nella nostra guida al codice ATECO geometra 71.12.30. Quale ATECO per l’amministrazione di condominiL’attività di amministrazione condominiale ricade nella divisione delle attività immobiliari. Con la classificazione ATECO 2025 il riferimento è il codice 68.32.01 – Gestione di beni immobili per conto terzi, che ha sostituito il precedente 68.32.00 (ex ATECO 2007) – Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, in uso fino al 31 marzo 2025. Il nuovo codice comprende espressamente l’amministrazione di condomini svolta da professionisti indipendenti e da società.La riclassificazione dai vecchi ai nuovi codici è avvenuta d’ufficio, senza necessità di presentare una domanda di variazione. Se invece devi aggiungere ora l’attività di amministrazione a una partita IVA già esistente, serve una comunicazione di variazione dati all’Agenzia delle Entrate: è un passaggio formale ma delicato, perché sbagliare la scelta tra codice principale e secondario può incidere sul regime fiscale applicabile.Un chiarimento utile: il codice ATECO del condominio come soggetto (quello che il condominio usa in qualità di sostituto d’imposta e datore di lavoro) è diverso da quello dell’amministratore. Sono due posizioni distinte e non vanno confuse.Approfondisci: per il quadro completo su inquadramento, coefficiente di redditività e adempimenti della professione tecnica leggi la guida Codice ATECO Geometra 2026: il codice 71.12.30 e il coefficiente 78%, riferimento principale del nostro cluster dedicato ai geometri.CIPAG: i contributi del geometra amministratore di condominioQuesto è il punto che genera più dubbi. Il geometra amministratore di condominio iscritto all’albo resta iscritto alla CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti). E qui va fissato un principio: l’obbligo contributivo nasce dall’appartenenza all’albo professionale, non dal codice ATECO utilizzato.La conseguenza pratica è importante: il reddito prodotto con l’attività di amministrazione condominiale, se svolto dal geometra iscritto all’albo con la propria partita IVA, confluisce nella base imponibile CIPAG. Non è un reddito «separato» che si può tenere fuori dalla Cassa. Contributo soggettivo e integrativo CIPAG 2026Il contributo soggettivo è quello che costruisce la tua pensione e si calcola sul reddito professionale netto. Il contributo integrativo, invece, si calcola sul volume d’affari (il fatturato lordo) e viene addebitato in fattura al cliente. Per il 2026 i valori sono:contributo soggettivo: 20% del reddito professionale netto fino a 183.550 euro;3,5% sulla parte di reddito che eccede i 183.550 euro;contributo soggettivo minimo: circa 4.205 euro annui (valore indicativo, dovuto anche in caso di reddito basso o nullo);contributo integrativo: 5% del volume d’affari, addebitato in fattura;contributo di maternità: importo fisso di modesta entità stabilito annualmente.Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Marco, geometra iscritto all’albo, nel 2026 fatturi 30.000 euro come tecnico e 25.000 euro come amministratore di condominio. Il contributo integrativo del 5% si calcola sull’intero volume d’affari di 55.000 euro, quindi 2.750 euro, e non solo sulla parte tecnica. Il contributo soggettivo del 20% si applica sul reddito professionale netto complessivo delle due attività.Il minimo soggettivo, inoltre, è dovuto indipendentemente dal reddito: chi inizia l’attività o ha un anno con pochi incarichi deve comunque versarlo, salvo le agevolazioni e le riduzioni previste dal regolamento della Cassa per i giovani iscritti e per particolari situazioni. Verificare la propria posizione è essenziale per non trovarsi con sanzioni e interessi: il CAF Centro Fiscale di Udine affianca i professionisti nel calcolo e nella pianificazione dei versamenti.Fattura al condominio: ritenuta d’acconto, integrativo e CUIl condominio è un sostituto d’imposta: quando paga un professionista trattiene una parte del compenso e la versa allo Stato per conto suo. Sulle prestazioni di lavoro autonomo, quindi anche sul compenso dell’amministratore e su quello del geometra, si applica la ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’art. 25 del DPR 600/1973.Va evitata una confusione molto frequente: l’art. 25-ter del DPR 600/1973 riguarda i corrispettivi per contratti di appalto di opere o servizi (l’impresa che rifà la facciata, la ditta di pulizie) e prevede una ritenuta con aliquota diversa. Non è la norma che riguarda il compenso del professionista.Cosa esporre nella fattura al condominioLa fattura al condominio emessa dal geometra in regime ordinario contiene tipicamente queste voci:compenso professionale concordato in base al preventivo approvato;contributo integrativo CIPAG 5%, calcolato sul compenso;IVA 22% sulla somma di compenso e contributo integrativo, secondo le regole ordinarie;ritenuta d’acconto 20% trattenuta dal condominio;eventuali spese documentate e anticipazioni, con il corretto trattamento fiscale.Dopo il pagamento, il condominio versa la ritenuta con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo. Su questo passaggio abbiamo una guida dedicata all’F24 del condominio e al versamento della ritenuta d’acconto 2026, utile proprio a chi amministra.Infine, il condominio rilascia la Certificazione Unica (CU) al professionista, che attesta i compensi corrisposti e le ritenute operate, e presenta il modello 770. Sono adempimenti che ricadono sull’amministratore: chi gestisce più stabili si trova quindi a essere, contemporaneamente, percettore del compenso e responsabile degli obblighi del sostituto d’imposta.Regime forfettario e amministrazione condominialeMolti geometri operano in regime forfettario, il regime agevolato che sostituisce IRPEF e addizionali con un’imposta sostitutiva (un’unica imposta al posto di più tributi) e determina il reddito in modo forfettario, cioè applicando ai compensi incassati una percentuale fissa chiamata coefficiente di redditività. Due attività, due coefficienti di redditivitàQui c’è l’aspetto tecnico più insidioso per il geometra amministratore di condominio: nel forfettario il coefficiente segue il codice ATECO dell’attività effettivamente svolta. Non esiste un coefficiente unico «del professionista».attività tecnica da geometra (ATECO 71.12.30): coefficiente 78%, gruppo delle attività professionali, scientifiche e tecniche;amministrazione condominiale (ATECO 68.32.01, ex 68.32.00): coefficiente 86%, gruppo costruzioni e attività immobiliari.In presenza di più attività con coefficienti diversi, il reddito si calcola applicando a ciascun gruppo di compensi il proprio coefficiente e sommando i risultati. Riprendendo l’esempio di Marco: 30.000 euro da geometra danno un reddito imponibile di 23.400 euro (78%), mentre 25.000 euro da amministratore danno 21.500 euro (86%). Il reddito forfettario complessivo è quindi 44.900 euro, su cui si calcolano imposta sostitutiva e contributi.Serve una precisazione tecnica: per individuare il coefficiente, l’allegato 4 della Legge 190/2014 fa ancora riferimento ai raggruppamenti della vecchia classificazione, in attesa del decreto di raccordo con l’ATECO 2025. La sostanza, però, non cambia: attività immobiliari all’86%, attività professionali e tecniche al 78%.Nessuna ritenuta d’acconto e limite di 85.000 euroChi applica il forfettario non subisce la ritenuta d’acconto. In fattura va inserita la dicitura che il compenso non è soggetto a ritenuta ai sensi dell’art. 1, commi 67-69, della Legge 190/2014. È fondamentale comunicarlo al condominio: un amministratore che tratteniene per abitudine il 20% crea un credito d’imposta da recuperare e complica la contabilità di entrambi. Trovi i dettagli operativi nella guida sulla ritenuta d’acconto in regime forfettario 2026.Il limite di 85.000 euro di ricavi e compensi vale cumulativamente per tutte le attività esercitate con la stessa partita IVA. Nel nostro esempio Marco somma 30.000 + 25.000 = 55.000 euro: è dentro. Ma un geometra che amministra molti stabili si avvicina rapidamente alla soglia, e va ricordato che superando i 100.000 euro l’uscita dal regime è immediata, con obbligo di IVA già nell’anno in corso.Il compenso dell’amministratore: preventivo e nominaL’art. 1129 del Codice civile impone un obbligo di trasparenza che il geometra amministratore di condominio deve conoscere alla perfezione: al momento dell’accettazione della nomina e del rinnovo, l’amministratore deve specificare analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso. In mancanza, la nomina è nulla.Non è quindi ammesso un compenso «a forfait» indeterminato o desumibile per relationem. Serve un preventivo analitico, che distingua chiaramente le voci comprese nell’attività ordinaria da quelle straordinarie. In concreto è opportuno indicare:il compenso per la gestione ordinaria annuale;le attività straordinarie con il relativo criterio di calcolo (lavori, contenziosi, pratiche fiscali);eventuali rimborsi spese documentati;la durata dell’incarico, annuale con rinnovo tacito per un altro anno;il trattamento fiscale e previdenziale applicato (integrativo CIPAG, IVA, ritenuta o dicitura forfettario).L’accettazione espressa dell’incarico e la delibera assembleare che approva il preventivo sono i due documenti che reggono tutta l’impalcatura: senza di essi, anche un compenso pattuito oralmente rischia di non essere esigibile. Per il geometra che assume anche incarichi tecnici sullo stesso edificio, la regola d’oro è deliberare separatamente il compenso dell’amministratore e quello del tecnico.Adempimenti e responsabilità dell’amministratoreAccettare l’incarico significa assumersi responsabilità precise. Il primo adempimento, spesso sottovalutato, è il conto corrente condominiale dedicato: l’art. 1129 c.c. obbliga l’amministratore a far transitare tutte le somme del condominio su un conto intestato al condominio, distinto dal proprio patrimonio personale e da quello degli altri stabili amministrati.Il secondo pilastro è il rendiconto condominiale annuale, che deve essere redatto e sottoposto all’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto comprende il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa, e deve rappresentare sia i movimenti di cassa sia le voci di competenza dell’esercizio.Completano il quadro gli altri obblighi di gestione:tenuta dei registri obbligatori (anagrafe condominiale, verbali, nomina e revoca, contabilità);gestione degli obblighi da sostituto d’imposta: ritenute, F24, CU e modello 770;riscossione delle quote e azione per il recupero dei morosi entro i termini di legge;cura della sicurezza delle parti comuni e degli impianti;comunicazioni all’Agenzia delle Entrate relative agli interventi edilizi e ai bonus.Un consiglio pratico riguarda le coperture assicurative: la polizza RC professionale da geometra non copre automaticamente l’attività di amministratore, che comporta rischi di natura diversa (errori contabili, omissioni negli adempimenti fiscali, mancata manutenzione). È quindi fortemente consigliata una polizza RC specifica per l’attività di amministratore, con massimali adeguati al valore degli stabili gestiti e, se previsto dall’assemblea, da adeguare in caso di lavori straordinari. Errori frequenti del geometra amministratore di condominioNella nostra esperienza allo sportello, gli errori che il geometra amministratore di condominio commette più spesso sono sempre gli stessi cinque, e tutti sono evitabili con una corretta impostazione iniziale della posizione fiscale.Tenere un solo codice ATECO: fatturare l’amministrazione condominiale con il solo codice 71.12.30 è una rappresentazione non corretta dell’attività e, nel forfettario, porta ad applicare un coefficiente sbagliato.Dimenticare il contributo integrativo CIPAG sui compensi da amministratore: il 5% va addebitato su tutto il volume d’affari, non solo sulle prestazioni tecniche.Far applicare la ritenuta d’acconto in regime forfettario: manca la dicitura in fattura e il condominio trattiene il 20% non dovuto.Non separare il conto corrente condominiale: è una violazione dell’art. 1129 c.c. che può costare la revoca giudiziale dell’incarico.Sommare male i compensi e superare senza accorgersene la soglia degli 85.000 euro, con passaggio al regime ordinario dall’anno successivo.Un caso pratico tipico: Laura, geometra forfettaria, amministra quattro condomini e fattura 46.000 euro di compensi da amministrazione più 22.000 euro di parcelle tecniche. Applicando per comodità il 78% a tutto, dichiara 53.040 euro di reddito invece dei 56.720 euro corretti (86% su 46.000 e 78% su 22.000). Una differenza che, in caso di controllo, si traduce in imposta e sanzioni. Impostare bene la doppia attività dall’inizio costa molto meno che rimediare dopo.Domande frequenti sul geometra amministratore di condominio Un geometra può fare l’amministratore di condominio?Sì. La legge non riserva l’incarico a una categoria professionale: chiunque possieda i requisiti dell’art. 71-bis disp. att. c.c. può amministrare un condominio. Il geometra parte avvantaggiato per le competenze tecniche sull’edificio, ma deve comunque rispettare i requisiti formativi, in particolare l’aggiornamento periodico.Serve un secondo codice ATECO per amministrare condomini?Non serve una seconda partita IVA, ma è corretto aggiungere un codice ATECO secondario per l’attività di amministrazione (68.32.01 nella classificazione ATECO 2025, ex 68.32.00), mantenendo il 71.12.30 come codice dell’attività tecnica. La variazione si comunica all’Agenzia delle Entrate.Il compenso da amministratore paga i contributi CIPAG?Sì. L’iscrizione alla CIPAG dipende dall’appartenenza all’albo dei geometri e non dal codice ATECO. Il reddito da amministrazione condominiale prodotto con la propria partita IVA rientra quindi nella base imponibile del contributo soggettivo (20% fino a 183.550 euro, 3,5% oltre) e il fatturato è soggetto al contributo integrativo del 5%.La ritenuta d’acconto si applica anche in regime forfettario?No. Il contribuente forfettario non subisce la ritenuta d’acconto del 20%: in fattura va indicata la dicitura che richiama l’art. 1, commi 67-69, L. 190/2014. Il condominio, in questo caso, paga l’intero importo fatturato senza effettuare trattenute.Cosa succede se supero 85.000 euro sommando le due attività?Il limite è cumulativo per tutte le attività svolte con la stessa partita IVA. Superati gli 85.000 euro (restando sotto i 100.000) si esce dal regime forfettario dall’anno successivo, passando al regime ordinario con IVA, ritenute e contabilità. Oltre 100.000 euro l’uscita è immediata, con obbligo di IVA già nell’anno in corso.Il geometra amministratore può anche progettare i lavori dello stabile?Può farlo, ma i due incarichi vanno tenuti distinti: l’assemblea deve deliberare separatamente la nomina come tecnico e il relativo compenso, con piena trasparenza verso i condomini. È il modo più efficace per prevenire contestazioni sul conflitto di interessi.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza per la partita IVA del geometra amministratore di condominioGestire la doppia attività di geometra e amministratore richiede un’impostazione fiscale precisa: il codice ATECO secondario, i coefficienti di redditività corretti per ciascuna attività, il calcolo dei contributi CIPAG (soggettivo, minimo e integrativo 5%) e una fattura al condominio impostata nel modo giusto, con o senza ritenuta d’acconto.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca geometri e professionisti tecnici nell’apertura e nella gestione della partita IVA, nella scelta del regime più conveniente, nella pianificazione dei versamenti CIPAG e negli adempimenti da sostituto d’imposta del condominio. Ti seguiamo con una consulenza dedicata e un preventivo personalizzato, sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia.Hai bisogno di assistenza per la partita IVA da geometra amministratore di condominio? Contattaci per fissare un appuntamento: siamo a Viale Tullio 13 a Udine, raggiungibili al 0432 1638640 oppure su WhatsApp al 366 6018121.Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 11:00:002026-09-20 15:18:36Geometra Amministratore di Condominio 2026: Guida Completa a Doppia Attività, ATECO, CIPAG e Fattura
NOTIZIECondominio, addio poteri: l’amministratore scaduto non può operareUn amministratore condominio scaduto non può più agire come se il suo incarico fosse ancora valido. Lo ha ribadito con chiarezza la giurisprudenza più recente, superando in modo netto una prassi che per anni ha creato confusione in migliaia di condomini italiani: quella della cosiddetta prorogatio, cioè la convinzione che l’amministratore potesse continuare a gestire il condominio anche dopo la scadenza del mandato, semplicemente perché l’assemblea non aveva ancora provveduto a nominare un successore.Oggi la situazione è diversa e le conseguenze pratiche per i condomini sono rilevanti. Vediamo che cosa prevede la legge, che cosa ha stabilito la Corte di Cassazione e, soprattutto, che cosa cambia in concreto quando il mandato dell’amministratore di condominio non viene rinnovato in tempo.Indice dei contenutiAmministratore condominio scaduto: cosa cambia per il condominioLa durata del mandato secondo l’art. 1129 del Codice CivileAddio alla prorogatio: la svolta della CassazioneCosa può fare (e cosa non può fare) l’amministratore condominio scadutoCosa devono fare i condomini per evitare problemiDomande frequenti sull’amministratore condominio scadutoAmministratore condominio scaduto: cosa cambia per il condominioQuando si parla di amministratore condominio scaduto ci si riferisce alla situazione in cui il mandato conferito dall’assemblea è arrivato al termine previsto e nessuna delibera successiva lo ha rinnovato o prorogato in modo esplicito. In questi casi, per lungo tempo si è ritenuto che l’amministratore potesse comunque continuare a occuparsi dell’ordinaria amministrazione, in attesa che i condomini si riunissero per decidere sul rinnovo o sulla nomina di un nuovo professionista.Questa impostazione, però, è stata progressivamente smontata dalla giurisprudenza. Il punto centrale è semplice da capire anche per chi non ha competenze giuridiche: l’amministratore agisce in nome e per conto del condominio in virtù di un mandato con una durata precisa. Scaduto quel termine, senza un rinnovo formale, viene meno anche il titolo che gli permette di rappresentare legalmente l’edificio, firmare contratti, gestire il conto corrente condominiale o agire in giudizio. La durata del mandato secondo l’art. 1129 del Codice CivileLa disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 1129 del Codice Civile, la norma che regola nomina, revoca e obblighi dell’amministratore di condominio. La legge stabilisce che l’incarico dura un anno e si intende rinnovato automaticamente per uguale durata, senza bisogno di una nuova delibera: di regola, quindi, la vera scadenza del mandato matura al termine del secondo anno, salvo revoca o sostituzione decisa dall’assemblea. Non si tratta quindi di un rapporto a tempo indeterminato: ogni anno l’assemblea condominiale è chiamata a fare il punto sull’operato dell’amministratore, approvare il rendiconto e decidere se confermarlo, sostituirlo o affidare l’incarico a un nuovo professionista.Proprio l’articolo 1129, all’ottavo comma, prevede inoltre che l’amministratore che cessa dall’incarico sia tenuto a compiere esclusivamente le attività urgenti, cioè quelle che non possono essere rinviate senza generare un danno per il condominio, al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni. È proprio questa previsione, per anni interpretata in modo estensivo, ad aver alimentato la teoria della prorogatio dei poteri. Addio alla prorogatio: la svolta della CassazionePer lungo tempo si è ritenuto che l’amministratore scaduto conservasse tutte le attribuzioni ordinarie previste dall’art. 1130 del Codice Civile, fino a quando l’assemblea non avesse nominato un successore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2026, n. 7247) ha però chiarito che questa interpretazione non è più sostenibile: superata la scadenza del mandato, per cessazione del termine, revoca o dimissioni, l’amministratore non può continuare a esercitare i poteri gestori ordinari, ma deve limitarsi alle sole attività urgenti e indifferibili, senza peraltro avere diritto a un compenso per l’attività eventualmente svolta oltre il termine.Su questo tema, del resto, abbiamo già approfondito perché la prorogatio è stata abolita, ricostruendo passo dopo passo l’evoluzione giurisprudenziale che ha portato a questo cambio di rotta. Il concetto di fondo resta lo stesso: l’assemblea non può più permettersi di rinviare la decisione sul rinnovo, perché ogni ritardo espone il condominio a rischi operativi concreti. Cosa può fare (e cosa non può fare) l’amministratore condominio scadutoUna volta scaduto il mandato senza rinnovo, i poteri dell’amministratore condominio scaduto si riducono drasticamente. Non si tratta di una zona grigia lasciata all’interpretazione del singolo professionista: la legge, così come confermata dalla Cassazione, traccia un confine netto tra ciò che resta consentito e ciò che invece diventa un atto privo di efficacia nei confronti del condominio.Attività ancora consentite: solo gli interventi urgenti e indifferibili, indispensabili per evitare danni al condominio (ad esempio una riparazione indispensabile per la sicurezza dello stabile).Attività non più consentite: firmare nuovi contratti, riscuotere le quote condominiali con effetti pienamente validi, rappresentare il condominio in giudizio, gestire in autonomia il conto corrente condominiale.Compenso: per l’attività svolta dopo la scadenza del mandato, al di fuori delle urgenze, l’amministratore non ha più diritto ad alcun compenso.Effetti sugli atti compiuti: i provvedimenti adottati dall’amministratore scaduto, al di fuori delle urgenze, possono essere contestati e privati di efficacia nei confronti dei condomini.Le conseguenze pratiche non sono trascurabili. Un condominio con un mandato amministratore condominio scaduto rischia di trovarsi bloccato proprio nei momenti in cui servirebbe maggiore tempestività, ad esempio davanti a una controversia con un fornitore, a una morosità da recuperare o a un intervento urgente da autorizzare. Cosa devono fare i condomini per evitare problemiPer evitare di trovarsi con un amministratore condominio scaduto e privo di poteri, la soluzione più semplice ed efficace resta una sola: convocare per tempo l’assemblea condominiale chiamata a deliberare sul rinnovo dell’incarico o sulla nomina di un nuovo amministratore, prima che il mandato in corso giunga a scadenza.Nella pratica, questo significa rispettare alcuni passaggi che tutelano sia i condomini sia lo stesso amministratore, evitando contestazioni successive sulla validità degli atti compiuti nel frattempo.Verificare con anticipo la data di scadenza del mandato, che decorre dall’anniversario della nomina originaria tenendo conto del rinnovo automatico per un ulteriore anno.Convocare l’assemblea in tempo utile per deliberare su conferma, sostituzione o proroga esplicita dell’incarico.Far verbalizzare in modo chiaro la delibera di rinnovo, indicando la nuova durata del mandato.In caso di mancato accordo tra i condomini, valutare per tempo alternative come la nomina di un nuovo amministratore, per evitare vuoti di rappresentanza.In assenza di una delibera assembleare tempestiva, il rischio concreto è quello di trovarsi con una gestione condominiale priva di una guida pienamente legittimata ad agire, proprio nel momento in cui potrebbero presentarsi le esigenze più delicate, dalle spese straordinarie alle controversie con terzi. Domande frequenti sull’amministratore condominio scadutoQuanto dura il mandato dell’amministratore di condominio?Secondo l’art. 1129 del Codice Civile, l’incarico dura un anno e si intende rinnovato automaticamente per la stessa durata: la scadenza effettiva matura quindi, di norma, dopo due anni, salvo revoca o sostituzione deliberata dall’assemblea.Che cosa può fare un amministratore condominio scaduto?Può occuparsi soltanto delle attività urgenti e indifferibili, necessarie per evitare pregiudizi agli interessi comuni del condominio, senza avere diritto a compenso per queste ultime.La prorogatio dell’amministratore esiste ancora?No. La giurisprudenza più recente ha superato questo istituto, chiarendo che l’amministratore scaduto non conserva automaticamente i poteri di gestione ordinaria previsti dall’art. 1130 del Codice Civile.Cosa succede agli atti firmati dall’amministratore dopo la scadenza del mandato?Gli atti compiuti al di fuori delle urgenze possono essere contestati dai condomini e considerati privi di efficacia, proprio perché mancano del titolo di rappresentanza necessario.Cosa deve fare l’assemblea per evitare il vuoto di rappresentanza?Deve essere convocata in tempo utile prima della scadenza del mandato, per deliberare sul rinnovo dell’amministratore in carica o sulla nomina di un nuovo professionista.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/04/logo-condominioamico.png 597 2201 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-08 18:00:002026-09-05 09:28:29Condominio, addio poteri: l’amministratore scaduto non può operare
NOTIZIEProrogatio dell’Amministratore di Condominio: Esiste ancora? No, è Stata AbolitaSe hai sentito parlare di prorogatio dell’amministratore di condominio e ti chiedi se si applica ancora oggi, la risposta è semplice: no, non esiste più. La riforma del condominio del 2012 ha cambiato le regole in modo netto. Eppure ancora oggi molti condominii si trovano in situazioni di incertezza proprio perché si dà per scontato che l’amministratore uscente possa continuare a operare anche dopo la scadenza del suo mandato. Vediamo cosa dice davvero la legge.Indice dei contenutiCos’era la prorogatio dell’amministratoreLa riforma del condominio del 2012Cosa succede alla scadenza del mandatoCome rinnovare o revocare l’amministratoreDomande frequenti Cos’era la prorogatio dell’amministratorePrima della riforma del 2012, nel diritto italiano esisteva il principio della prorogatio: quando un mandato scadeva senza che fosse stato nominato il successore, il soggetto uscente continuava a esercitare le sue funzioni in via provvisoria, fino alla nomina del nuovo titolare. Questo principio era applicato in molti ambiti, inclusa la gestione condominiale.In pratica, se l’assemblea dei condomini non si riuniva entro i tempi previsti per rinnovare o revocare l’incarico, l’amministratore uscente poteva continuare a lavorare come se nulla fosse. Un meccanismo che, in teoria, serviva a garantire la continuità della gestione condominiale, ma che nella pratica creava spesso situazioni ambigue e difficili da risolvere. La riforma del condominio del 2012Con la Legge 11 dicembre 2012, n. 220 — la grande riforma del condominio — il legislatore ha riscritto le regole del mandato dell’amministratore. L’articolo 1129 del Codice Civile, riformulato da questa legge, stabilisce ora con chiarezza:L’amministratore dura in carica un anno.Al termine dell’anno, l’incarico si può rinnovare per un altro anno con delibera assembleare.L’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento dall’assemblea, o — in presenza di gravi irregolarità — dall’autorità giudiziaria.La Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni che, dopo la riforma del 2012, il meccanismo della prorogatio non si applica più all’amministratore di condominio. Alla scadenza del mandato, l’amministratore uscente perde automaticamente i poteri di rappresentanza del condominio, anche se l’assemblea non si è ancora riunita per nominarne uno nuovo. Cosa succede alla scadenza del mandatoCapire cosa accade concretamente alla scadenza del mandato è fondamentale per i condomini e per gli stessi amministratori.L’amministratore uscente non può più:Rappresentare il condominio nei confronti di terzi (fornitori, istituti bancari, enti pubblici).Stipulare contratti o rinnovarli in nome del condominio.Riscuotere le quote condominiali.Agire in giudizio per conto del condominio.Può però compiere gli atti urgenti strettamente necessari per evitare danni al condominio, come ad esempio chiamare un idraulico per una perdita d’acqua improvvisa. Si tratta di un’eccezione limitata agli interventi di emergenza, non di una prorogatio generalizzata dei poteri.Se il condominio resta senza amministratore e l’assemblea non riesce a nominarne uno, chiunque dei condomini può rivolgersi al Tribunale per chiedere la nomina giudiziale di un amministratore. Lo stesso vale nel caso in cui l’assemblea non raggiunga il quorum necessario per deliberare. Come rinnovare o revocare l’amministratorePer evitare situazioni di vuoto gestionale, è importante che il condominio agisca per tempo. Ecco come funziona in concreto: Rinnovo del mandatoL’assemblea si riunisce (di norma entro l’anno di incarico) e delibera il rinnovo. In prima convocazione, la delibera deve essere approvata con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). In seconda convocazione è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 1/3 del valore (333 millesimi), come previsto dall’art. 1136 del Codice Civile. Se l’amministratore viene riconfermato, il nuovo mandato decorre dalla data della delibera.Revoca dell’amministratoreL’assemblea può revocare l’amministratore in qualsiasi momento, anche senza una giusta causa. Però, se la revoca avviene senza motivo, l’amministratore potrebbe avere diritto a un risarcimento. Esistono poi alcune cause di revoca obbligatoria: ad esempio, l’omessa apertura del conto corrente condominiale intestato al condominio, il mancato rendiconto annuale o le gravi irregolarità fiscali (come quelle legate alla gestione del Modello F24 del condominio).Nomina giudizialeSe l’assemblea non riesce a nominare un amministratore (per mancanza di quorum o per litigi tra condomini), ogni condomino può ricorrere al Tribunale competente. Il giudice nomina un amministratore provvisorio e fissa il suo compenso.Domande frequenti sulla prorogatio dell’amministratore di condominioL’amministratore scaduto può continuare a gestire il condominio?No. Dopo la scadenza del mandato, l’amministratore perde i poteri di rappresentanza ordinaria del condominio. Può solo compiere atti urgenti e improrogabili per evitare danni.Se l’assemblea non si riunisce, cosa succede?Il condominio resta formalmente senza amministratore. Qualsiasi condomino può richiedere al Tribunale la nomina giudiziale di un amministratore, ai sensi dell’art. 1129, comma 1, del Codice Civile.La prorogatio si applica in qualche caso al condominio?No. La Cassazione ha chiarito che, dopo la riforma del 2012 (L. 220/2012), il principio della prorogatio non opera per l’amministratore condominiale. Le norme sull’amministrazione del condominio sono speciali rispetto alle regole generali del mandato.Quanto dura il mandato dell’amministratore?Un anno, rinnovabile per un altro anno con delibera assembleare. La conferma tacita non è sufficiente: serve una votazione esplicita dell’assemblea.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 13:00:002026-08-28 10:35:57Prorogatio dell’Amministratore di Condominio: Esiste ancora? No, è Stata Abolita
CAF, IMU, TASI E MODELLO F24F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto 2026Il F24 del condominio per la ritenuta d’acconto è uno degli adempimenti fiscali più delicati che ogni amministratore di condominio deve gestire con precisione e puntualità. Quando il condominio paga un lavoratore autonomo — che sia un idraulico, un elettricista, un geometra o un avvocato — ha l’obbligo di trattenere una parte del compenso e versarla all’Agenzia delle Entrate tramite il modello F24. Si tratta della cosiddetta ritenuta d’acconto, un meccanismo che trasforma il condominio in un sostituto d’imposta.Se sei un amministratore di condominio e ti trovi a gestire queste pratiche per la prima volta, oppure sei un condomino curioso di capire come funziona, questa guida ti spiega tutto: cos’è la ritenuta d’acconto del condominio, come si calcola, quali codici tributo usare, quando versarla e come compilare il modello F24 senza commettere errori. 📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi. 📋 Indice dei Contenuti 1. Cos’è la ritenuta d’acconto del condominio 2. Quando si applica la ritenuta d’acconto 3. Come si calcola la ritenuta d’acconto 4. Codici tributo F24 per il condominio 5. Come compilare il modello F24 6. Scadenze per il versamento della ritenuta 7. Certificazione Unica e Modello 770 8. Errori comuni da evitare 9. Domande frequentiIndice dei contenutiCos’è la Ritenuta d’Acconto del CondominioQuando si Applica la Ritenuta d’Acconto al CondominioCome si Calcola la Ritenuta d’Acconto del CondominioCodici Tributo F24 per il Condominio: la Guida CompletaCome Compilare il Modello F24 per il CondominioScadenze per il Versamento della Ritenuta d’Acconto F24Certificazione Unica e Modello 770: gli Adempimenti Annuali del CondominioErrori Comuni da Evitare nel Versamento della Ritenuta F24Domande Frequenti sul F24 del CondominioCos’è la Ritenuta d’Acconto del Condominio La ritenuta d’acconto è una trattenuta fiscale che il condominio applica sui compensi pagati a determinati professionisti e lavoratori autonomi. In pratica, quando l’amministratore paga una fattura a un artigiano o a un professionista che lavora in regime ordinario, non versa l’intero importo: trattiene una percentuale e la versa direttamente all’Agenzia delle Entrate per conto del lavoratore. È come se il condominio pagasse in anticipo una parte delle imposte dovute dal professionista.Questo meccanismo è regolato dal DPR 600/1973, articolo 25, che individua i soggetti obbligati ad operare le ritenute. Il condominio, in quanto ente che eroga compensi a lavoratori autonomi, è equiparato a un sostituto d’imposta: deve quindi trattenere la ritenuta, versarla al Fisco tramite modello F24 entro le scadenze di legge, e poi certificare l’importo trattenuto al lavoratore attraverso la Certificazione Unica (CU).È importante sottolineare che la ritenuta d’acconto non è un costo aggiuntivo per il condominio: è semplicemente una diversa modalità di pagamento. Se la fattura è di 1.000 euro, il condominio paga 800 euro al professionista e 200 euro (la ritenuta) all’Erario. Il totale erogato è sempre 1.000 euro.Quando si Applica la Ritenuta d’Acconto al Condominio Non tutte le fatture che il condominio riceve sono soggette a ritenuta. Capire quando applicare la ritenuta d’acconto è fondamentale per evitare errori che possono costare sanzioni. In linea di massima, la ritenuta si applica quando il condominio paga compensi per prestazioni di lavoro autonomo, cioè servizi professionali resi da persone fisiche o da imprese individuali in regime ordinario.Ecco le categorie di prestatori soggetti a ritenuta quando lavorano per il condominio:Professionisti con partita IVA in regime ordinario: geometri, architetti, ingegneri, avvocati, commercialisti, consulenti legali e tecniciLavoratori autonomi occasionali: chi effettua lavori senza partita IVA, con compensi che costituiscono reddito diverso ai sensi dell’art. 67 TUIRAmministratori di condominio professionisti: quando percepiscono il compenso per la propria attività gestionaleAgenti e mediatori: nei casi in cui il condominio si avvalga di intermediari per locazioni di parti comuniAttenzione: la situazione si complica con gli artigiani e le imprese. Un idraulico, un elettricista o una ditta di pulizie che emette fattura come impresa in regime ordinario IVA (società o ditta individuale con attività d’impresa) non è soggetto a ritenuta d’acconto. La ritenuta si applica solo alle prestazioni di lavoro autonomo, non a quelle di lavoro d’impresa. Per distinguere i due casi, il professionista inserisce in fattura la dicitura “prestazione soggetta a ritenuta d’acconto” se la ritenuta si applica.Esiste però un’ulteriore categoria specifica per i condomìni: la ritenuta del 4% sulle spese di ristrutturazione pagate tramite bonifico parlante. Questa ritenuta viene operata direttamente dalla banca al momento del pagamento e non richiede alcun intervento dell’amministratore: è la banca stessa a trattenerla e versarla. Si tratta quindi di un meccanismo automatico e separato rispetto alla ritenuta d’acconto classica.Come si Calcola la Ritenuta d’Acconto del Condominio Il calcolo della ritenuta d’acconto per il condominio segue regole precise stabilite dalla normativa fiscale. L’aliquota applicata varia in base alla tipologia di prestazione e allo status del prestatore:20% del compenso imponibile: per le prestazioni di lavoro autonomo abituale (professionisti con partita IVA in regime ordinario)20% del compenso: per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale (senza partita IVA)4% del corrispettivo lordo IVA inclusa: per i bonifici relativi a lavori su cui spetta detrazione fiscale (ristrutturazione, risparmio energetico) — in questo caso la trattiene direttamente la bancaLa base su cui calcolare la ritenuta è il compenso al netto dell’IVA e delle spese documentate rimborsate. Se la fattura include rimborsi spese documentati (es. materiali acquistati), queste somme non rientrano nella base imponibile della ritenuta. Vediamo un esempio pratico per chiarire il concetto.Esempio: Il condominio riceve una fattura dal geometra che ha seguito la perizia per una causa condominiale. Il geometra è iscritto all’albo e lavora in regime ordinario. La fattura è così composta:Compenso professionale: 500,00 euroIVA 22%: 110,00 euroRitenuta d’acconto 20%: – 100,00 euroNetto da pagare al geometra: 510,00 euroDa versare all’Agenzia delle Entrate tramite F24: 100,00 euroIl geometra riceverà quindi 510 euro invece di 610 (compenso + IVA). I 100 euro trattenuti verranno versati dal condominio al Fisco tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento della fattura. Il geometra, in sede di dichiarazione dei redditi, utilizzerà la ritenuta subita come credito d’imposta.Un caso particolare riguarda i professionisti in regime forfettario: questi soggetti sono esonerati dall’applicazione della ritenuta d’acconto. La fattura di un professionista forfettario non includerà mai la voce ritenuta, e il condominio pagherà l’intero importo indicato. Il professionista è tenuto a indicare in fattura la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 — Regime Forfettario: non soggetto a ritenuta d’acconto”.Codici Tributo F24 per il Condominio: la Guida Completa Il codice tributo è il cuore del modello F24: identifica il tipo di versamento che si sta effettuando. Usare il codice sbagliato significa rischiare che il pagamento non venga correttamente imputato, con conseguenti avvisi di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per il condominio, i codici tributo più rilevanti per il versamento della ritenuta d’acconto sono i seguenti:Codice TributoDescrizioneTipo di prestazione1040Ritenute su redditi di lavoro autonomoProfessionisti con P.IVA, geometri, avvocati, commercialisti, tecnici1040Ritenute su redditi di lavoro autonomo occasionaleLavoratori occasionali senza P.IVA (redditi art. 67 TUIR)1001Ritenute IRPEF su redditi di lavoro dipendenteSolo se il condominio ha dipendenti (portiere, addetto pulizie con rapporto di lavoro dipendente)1004Ritenute IRPEF su redditi assimilati al lavoro dipendenteCompensi amministratore se il rapporto è assimilato al lavoro dipendenteIl codice tributo 1040 è il più utilizzato dalla gran parte dei condomìni, perché si applica ai compensi corrisposti a professionisti e lavoratori autonomi. Nella sezione Erario del modello F24, questo codice va inserito insieme al periodo di riferimento (il mese in cui è avvenuto il pagamento) e all’anno d’imposta (di solito l’anno in cui si paga).Per i condomìni che hanno dipendenti (ad esempio un portiere), il codice tributo 1001 riguarda le ritenute IRPEF sullo stipendio. Anche in questo caso il versamento avviene con il modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dello stipendio.Come Compilare il Modello F24 per il CondominioLa compilazione del modello F24 per il versamento della ritenuta d’acconto del condominio richiede attenzione nella sezione Erario. Ecco i campi da compilare correttamente:Codice fiscale del condominio: il codice fiscale del condominio stesso (non dell’amministratore). Ogni condominio deve avere il proprio codice fiscale, che si richiede all’Agenzia delle EntrateSezione Erario: qui si inseriscono le ritenute d’acconto su lavoro autonomoCodice tributo: 1040 per lavoro autonomo professionale e occasionaleRateazione / Regione / Prov. EC: lasciare in bianco per le ritenuteAnno di riferimento: l’anno in cui è stata effettuata la prestazione e il pagamentoMese di riferimento: il mese in cui si è pagata la fattura (da indicare nel formato MM)Importi a debito versati: l’ammontare della ritenuta da versareUn aspetto che crea spesso confusione riguarda il codice fiscale del condominio. Molti amministratori, soprattutto dei piccoli condomìni, usano erroneamente il proprio codice fiscale personale. Questo è un errore grave: il versamento va imputato al condominio come soggetto passivo d’imposta, non all’amministratore. Se il condominio non ha ancora il codice fiscale, occorre richiederlo all’Agenzia delle Entrate con il modello AA5/6 prima di effettuare qualsiasi versamento.Il modello F24 può essere presentato in tre modi: tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 online), tramite homebanking della propria banca, oppure — per importi inferiori a determinate soglie — in forma cartacea presso banche e uffici postali. Per i condomìni con più di una posizione debitoria mensile, il versamento telematico è fortemente consigliato perché consente anche la compensazione.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste gli amministratori nella compilazione e nel versamento del modello F24, garantendo la correttezza di ogni dato inserito e il rispetto delle scadenze fiscali.Scadenze per il Versamento della Ritenuta d’Acconto F24Le scadenze per il versamento della ritenuta d’acconto tramite F24 sono mensili e tassative. La regola generale è semplice: la ritenuta trattenuta nel mese precedente va versata entro il giorno 16 del mese successivo. Se il 16 cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile.Mese di pagamento fatturaScadenza versamento F24Gennaio 202616 febbraio 2026Febbraio 202616 marzo 2026Marzo 202616 aprile 2026Aprile 202618 maggio 2026 (il 16 è sabato)Maggio 202616 giugno 2026Giugno 202616 luglio 2026Luglio 202617 agosto 2026 (sospensione ferragosto)Agosto 202616 settembre 2026Settembre 202616 ottobre 2026Ottobre 202616 novembre 2026Novembre 202616 dicembre 2026Dicembre 202618 gennaio 2027 (il 16 è sabato)Esiste un’eccezione importante per il mese di agosto: i versamenti con scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 20 settembre con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Per i condomìni che pagano fatture di luglio con ritenuta da versare entro il 16 agosto, conviene pianificare il pagamento prima della chiusura estiva.Il mancato rispetto delle scadenze F24 comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare i versamenti tardivi con sanzioni ridotte: si parte dallo 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni, con le seguenti aliquote aggiornate post D.Lgs. 87/2024: 1,25% entro 30 giorni (breve), 1,39% entro 90 giorni, 3,125% entro 1 anno. Più si aspetta, più la sanzione aumenta. Rivolgersi tempestivamente al CAF Centro Fiscale di Udine consente di calcolare correttamente l’importo del ravvedimento ed evitare ulteriori complicazioni.Certificazione Unica e Modello 770: gli Adempimenti Annuali del CondominioIl versamento mensile della ritenuta tramite F24 non è l’unico adempimento fiscale del condominio come sostituto d’imposta. A fine anno, l’amministratore deve anche rilasciare la Certificazione Unica (CU) a tutti i professionisti a cui ha trattenuto ritenute durante l’anno, e trasmettere il Modello 770 all’Agenzia delle Entrate.La Certificazione Unica è il documento che attesta al lavoratore autonomo l’ammontare delle ritenute subite nel corso dell’anno. È essenziale per la dichiarazione dei redditi del professionista: senza questo documento, il percipiente non può portare in detrazione le ritenute subite. La CU deve essere consegnata al lavoratore autonomo entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Per il 2025, la CU andava consegnata entro il 17 marzo 2026 (il 16 cadeva di domenica).Il Modello 770 è invece la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta che il condominio deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, riepilogando tutte le ritenute operate e versate durante l’anno. La scadenza per il Modello 770 relativo all’anno 2025 è il 31 luglio 2026. Si tratta di un adempimento complesso che richiede la disponibilità di tutti i dati dei versamenti effettuati mese per mese: una buona organizzazione durante l’anno (conservare tutti i modelli F24 pagati) semplifica enormemente la compilazione del 770.Per i condomìni con la Certificazione Unica relativa ai lavoratori autonomi, è fondamentale conoscere la distinzione tra i diversi quadri del Modello 770: il Quadro SA riguarda i compensi per lavoro autonomo professionale, mentre il Quadro SB riguarda le prestazioni occasionali. Un’ulteriore attenzione va posta per l’amministratore di condominio professionista: se percepisce il compenso come lavoratore autonomo, il condominio deve operare la ritenuta e includerlo nel 770. Se invece il rapporto è configurato come amministrazione condominiale nell’ambito di attività d’impresa, la disciplina cambia.La gestione della Certificazione Unica per lavoratori autonomi e del Modello 770 richiede competenza tecnica e attenzione ai dettagli. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per tutti questi adempimenti, sia per i piccoli condomìni con poche ritenute da gestire, sia per i complessi condominiali più strutturati.Errori Comuni da Evitare nel Versamento della Ritenuta F24Nella pratica quotidiana della gestione condominiale, si riscontrano alcuni errori ricorrenti che possono generare problemi con l’Agenzia delle Entrate. Conoscerli in anticipo permette di evitarli e di gestire l’adempimento in modo corretto.Il primo errore, già menzionato, è utilizzare il codice fiscale sbagliato nel modello F24. L’amministratore deve inserire il codice fiscale del condominio, non il proprio. Ogni condominio — anche un piccolo edificio di tre appartamenti — deve avere il proprio codice fiscale. Se il condominio non l’ha mai richiesto, l’amministratore deve sanare questa situazione prima di effettuare qualsiasi versamento.Il secondo errore frequente riguarda la confusione tra lavoro autonomo e lavoro d’impresa. Come abbiamo visto, la ritenuta del 20% si applica alle prestazioni di lavoro autonomo, non alle imprese. Applicare la ritenuta a una ditta di costruzioni che emette fattura come impresa crea problemi a entrambe le parti: il professionista si ritrova con una trattenuta non dovuta che dovrà recuperare, il condominio deve correggere il versamento. Verificare sempre il regime fiscale del prestatore prima di operare la ritenuta.Il terzo errore tipico è non verificare se il professionista è in regime forfettario. I professionisti forfettari sono esonerati dalla ritenuta (come spiegato in precedenza) e lo indicano in fattura. Applicare comunque la ritenuta a un forfettario significa ridurre ingiustamente il suo compenso. La fattura del professionista forfettario riporterà sempre la dicitura di esonero.Altri errori comuni includono: dimenticare di versare la ritenuta (molto frequente nei condomìni piccoli dove l’amministratore è un condomino non professionista), usare il codice tributo errato (es. usare il 1001 invece del 1040), indicare un periodo di riferimento sbagliato, o — nei casi più gravi — non rilasciare la Certificazione Unica entro i termini. Ogni omissione comporta sanzioni che si aggiungono all’importo dovuto.Una buona pratica per l’amministratore di condominio è tenere un registro delle ritenute operate durante l’anno: per ogni fattura ricevuta da un lavoratore autonomo, annotare data di pagamento, nome del percipiente, codice fiscale, compenso lordo e ritenuta operata. Questo documento semplifica enormemente la compilazione del Modello 770 a fine anno e consente di verificare in qualsiasi momento che tutti i versamenti siano stati effettuati.Hai bisogno di assistenza per la gestione delle ritenute d’acconto del condominio e per la compilazione del modello F24? Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio dedicato agli amministratori condominiali, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande Frequenti sul F24 del CondominioIl condominio deve sempre versare la ritenuta d’acconto?Il condominio è obbligato a operare la ritenuta d’acconto solo quando paga compensi a lavoratori autonomi (professionisti con P.IVA in regime ordinario o lavoratori occasionali senza P.IVA). Non si applica ai pagamenti verso imprese (ditte, SRL, SNC) per lavori di manutenzione ordinaria, né verso professionisti in regime forfettario. Se il condominio non ha mai pagato professionisti con ritenuta, non ha l’obbligo di presentare il Modello 770.Cosa succede se l’amministratore dimentica di versare la ritenuta entro il 16 del mese?Il mancato versamento entro la scadenza F24 comporta l’applicazione di sanzioni e interessi di mora. È possibile rimediare attraverso il ravvedimento operoso, che permette di versare tardivamente con sanzioni ridotte: 0,1% per ogni giorno di ritardo (fino a 14 giorni), poi 1,25% entro 30 giorni (breve), poi 1,39% entro 90 giorni (medio), poi 3,125% entro 1 anno (percentuali post riforma D.Lgs. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024). Più si aspetta, più la sanzione aumenta. Meglio regolarizzare subito con l’aiuto del CAF Centro Fiscale.Il geometra che segue la perizia condominiale è soggetto a ritenuta?Dipende dal regime fiscale del geometra. Se il geometra ha partita IVA in regime ordinario, il condominio deve operare la ritenuta del 20% sul suo compenso (al netto dell’IVA) e versarla tramite F24 con codice tributo 1040. Se invece il geometra è in regime forfettario, non si applica alcuna ritenuta e il condominio paga l’intero importo fatturato. Il geometra indicherà sempre in fattura quale regime si applica.Qual è la differenza tra la ritenuta del 4% sui bonifici e la ritenuta d’acconto del 20%?Sono due meccanismi distinti. La ritenuta del 4% si applica sui bonifici bancari per lavori di ristrutturazione e risparmio energetico che danno diritto a detrazione fiscale (es. bonus casa, ecobonus): viene trattenuta automaticamente dalla banca al momento del pagamento e l’amministratore non deve fare nulla. La ritenuta d’acconto del 20% riguarda invece i compensi per prestazioni di lavoro autonomo (professionisti, consulenti) e deve essere calcolata e versata dall’amministratore tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento.Il compenso dell’amministratore di condominio è soggetto a ritenuta?Sì, nella maggior parte dei casi. Se l’amministratore di condominio è un libero professionista (con P.IVA in regime ordinario), il suo compenso è soggetto alla ritenuta d’acconto del 20%. Il condominio deve trattenerla e versarla con il codice tributo 1040. Se l’amministratore è in regime forfettario, non si applica ritenuta. Se è un condomino non professionista che non riceve compenso, ovviamente la questione non si pone. In ogni caso, l’amministratore indica in fattura il trattamento fiscale applicabile.Hai bisogno di assistenza per il versamento della ritenuta d’acconto del condominio tramite F24? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per guidarti in ogni adempimento fiscale condominiale, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: il nostro team di esperti si occuperà di tutto.Giugno 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-23 10:23:482026-06-28 00:09:31F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto 2026
CAF, IMU, TASI E MODELLO F24F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’AccontoIl condominio come sostituto d’imposta e uno degli obblighi fiscali meno conosciuti ma piu importanti per chi gestisce un condominio. Ogni volta che il condominio paga un fornitore per prestazioni di servizi in appalto o subappalto — dalla pulizia delle scale alla manutenzione dell’impianto idraulico — e tenuto ad applicare una ritenuta d’acconto del 4% sull’IRPEF (o IRES per i soggetti societari) e a versarla allo Stato tramite il modello F24. Questa guida spiega passo dopo passo come funziona il meccanismo, quando scatta l’obbligo, come compilare correttamente l’F24, quali codici tributo usare e cosa rischia l’amministratore in caso di omissione.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiIl quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973Quando il condominio diventa sostituto d’impostaL’aliquota del 4%: come si calcola la ritenutaLa soglia annuale di 500 euroCodici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRESScadenze di versamento: il giorno 16 del meseCome compilare il modello F24 passo dopo passoCasi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensoriLa Certificazione Unica annuale ai prestatoriSanzioni e ravvedimento operosoIl ruolo dell’amministratore di condominioDomande frequenti (FAQ)Il quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973L’obbligo del condominio di operare come sostituto d’imposta e disciplinato dall’art. 25-ter del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, introdotto dall’art. 1, comma 43, della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e reso operativo dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2008. La norma e stata successivamente chiarita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 febbraio 2008, che ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione pratica dell’obbligo.Il legislatore ha introdotto questo meccanismo per contrastare l’evasione fiscale nel settore dell’edilizia e dei servizi condominiali, garantendo che una parte dell’imposta dovuta dai prestatori di servizi venga versata direttamente dallo Stato tramite il meccanismo della ritenuta alla fonte. Il condominio, pur non essendo un soggetto dotato di personalita giuridica autonoma, assume la qualifica di sostituto d’imposta ogni volta che eroga compensi a fornitori per prestazioni di servizi rese nell’ambito di contratti di appalto o subappalto di opere o servizi.E importante sottolineare che l’obbligo si applica esclusivamente ai contratti di appalto e subappalto: sono esclusi i contratti di compravendita di beni (ad esempio l’acquisto di materiale edilizio), i contratti d’opera con lavoratori autonomi (per i quali si applicano le ordinarie ritenute sulle prestazioni professionali ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73), nonche le forniture pure di beni, anche se con posa in opera accessoria. Quando il condominio diventa sostituto d’impostaIl condominio e obbligato ad operare la ritenuta ogni volta che corrisponde un compenso a un’impresa (persona fisica o giuridica) per prestazioni rientranti in un contratto di appalto o subappalto di opere o servizi relativi all’edificio condominiale. La ritenuta si applica:Alle imprese in regime ordinario (ditta individuale, SNC, SRL, SPA, ecc.) che operano come appaltatori o subappaltatori per lavori sul condominioAi lavoratori autonomi con partita IVA quando il rapporto contrattuale e configurabile come appalto di servizi (ad esempio, un geometra che gestisce un cantiere in appalto)Sia ai soggetti IRPEF (persone fisiche, ditte individuali, societa di persone) sia ai soggetti IRES (societa di capitali, enti commerciali e non commerciali)La ritenuta del 4% NON si applica nei seguenti casi:Acquisto di beni (materiali da costruzione, forniture elettriche, ecc.) senza prestazione di serviziPrestazioni occasionali di privati (senza partita IVA) per importi inferiori alle soglie di esenzionePrestazioni di professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri) che emettono parcella: in questo caso si applica la ritenuta ordinaria del 20% ex art. 25 DPR 600/73Forniture di energia elettrica, gas, acqua e altri servizi di pubblica utilitaCompensi corrisposti a condomini singoliCanoni di locazione per locali condominiali L’aliquota del 4%: come si calcola la ritenutaL’aliquota della ritenuta e fissata dalla legge nella misura del 4% sull’imponibile lordo. Si tratta di una ritenuta a titolo di acconto (non a titolo d’imposta definitiva), il che significa che il beneficiario puo computare la ritenuta subita come credito d’imposta nella propria dichiarazione dei redditi.Base imponibile: La ritenuta del 4% si calcola sul corrispettivo lordo al netto dell’IVA. Se il fornitore emette fattura per 1.000 euro + 220 euro di IVA (22%), la ritenuta si calcola solo sui 1.000 euro imponibili: 1.000 x 4% = 40 euro di ritenuta.Esempio pratico di calcolo:VoceImportoImponibile fattura (servizio pulizie)1.000,00 euroIVA 22%220,00 euroTotale fattura1.220,00 euroRitenuta 4% sull’imponibile (1.000 x 4%)40,00 euroImporto effettivamente pagato al fornitore1.180,00 euro (1.220 – 40)Importo da versare all’Erario tramite F2440,00 euroIl condominio quindi trattiene 40 euro dall’importo da pagare al fornitore e li versa allo Stato tramite F24. Il fornitore riceve 1.180 euro (importo netto) e nella propria dichiarazione dei redditi riportera la ritenuta di 40 euro subita come credito d’imposta, detraendola dall’IRPEF o dall’IRES dovuta. La soglia annuale di 500 euroUna delle regole piu importanti — e spesso trascurate — riguarda la soglia annuale di 500 euro. L’art. 25-ter DPR 600/73 prevede che l’obbligo di versamento si cumuli nel corso dell’anno solare: il versamento tramite F24 e dovuto solo quando la somma delle ritenute operate nel mese supera 25,82 euro (equivalente alla vecchia soglia in lire), ma in pratica la norma e interpretata nel senso che il versamento mensile e comunque obbligatorio se le ritenute del mese sono state effettivamente operate.La Circolare AdE n. 7/E/2008 ha chiarito che il condominio e esonerato dall’obbligo di effettuare le ritenute nei periodi d’imposta in cui il totale annuo dei corrispettivi corrisposti per i servizi in appalto e inferiore a 500 euro. Questa soglia:Si riferisce al totale complessivo annuo di tutti i corrispettivi pagati a fornitori per servizi in appalto, non al singolo pagamentoDeve essere calcolata per anno solare (1 gennaio – 31 dicembre)Se nel corso dell’anno si supera la soglia dei 500 euro, l’obbligo di ritenuta scatta retroattivamente per tutti i pagamenti effettuati dall’inizio dell’anno, inclusi quelli precedenti al superamento della sogliaIn pratica, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento dell’anno per evitare il rischio di dover recuperare ritenute non operateAttenzione: Molti piccoli condomini — con pochi appartamenti e spese condominiali limitate — possono rientrare nell’esonero se i servizi appaltati nell’anno non raggiungono i 500 euro complessivi. Tuttavia, superare anche di un euro questa soglia comporta l’obbligo di operare le ritenute su tutti i pagamenti dell’anno, anche quelli gia effettuati. Codici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRESPer il versamento della ritenuta tramite modello F24, il condominio deve utilizzare i codici tributo specifici istituiti dall’Agenzia delle Entrate. I due codici tributo sono distinti in base alla natura del fornitore:Codice TributoDescrizioneQuando si usa1019Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRPEF)Fornitori soggetti IRPEF: ditte individuali, societa di persone (SNC, SAS), lavoratori autonomi in regime di impresa1020Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRES)Fornitori soggetti IRES: SRL, SPA, societa cooperative, enti commercialiI codici tributo 1019 e 1020 sono stati istituiti con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 94/E del 13 marzo 2008. Si inseriscono nella sezione Erario del modello F24, nella colonna “Codice tributo”, con indicazione del periodo di riferimento (mese e anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore).Come determinare il codice corretto: La scelta tra 1019 e 1020 dipende dalla natura del fornitore come indicata nella fattura ricevuta. In caso di dubbio, e sufficiente verificare la partita IVA del fornitore: le ditte individuali hanno partita IVA uguale al codice fiscale del titolare, le societa di capitali hanno una partita IVA diversa dal codice fiscale degli amministratori. Scadenze di versamento: il giorno 16 del meseIl versamento delle ritenute operate deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui e avvenuto il pagamento al fornitore. Questa e la regola generale prevista dall’art. 18 del DLgs n. 241/1997, applicabile anche alle ritenute del condominio.Mese del pagamento al fornitoreScadenza versamento F24Gennaio16 febbraioFebbraio16 marzoMarzo16 aprileAprile16 maggioMaggio16 giugnoGiugno16 luglioLuglio16 agosto (*)Agosto16 settembreSettembre16 ottobreOttobre16 novembreNovembre16 dicembreDicembre16 gennaio anno successivo(*) Agosto: Le ritenute operate nel mese di luglio possono essere versate entro il 20 agosto (e non il 16 agosto) in virtu della sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 37 del DL n. 223/2006. Tuttavia, e sempre consigliabile verificare l’eventuale proroga annuale disposta da specifici decreti ministeriali, come avviene frequentemente.Regola sulla scadenza spostata: Se il giorno 16 cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Ad esempio, se il 16 aprile 2026 cadesse di domenica, il termine di versamento sarebbe lunedi 17 aprile 2026.Cumulo mensile: Se nel mese il condominio ha effettuato pagamenti a piu fornitori applicando la ritenuta, le ritenute si cumulano e si versano in un unico F24 mensile, indicando separatamente il codice tributo 1019 e il codice 1020 se ci sono sia fornitori IRPEF che IRES.Come compilare il modello F24 passo dopo passoLa compilazione del modello F24 per il versamento della ritenuta del condominio avviene nella sezione Erario del modello. Di seguito la procedura step by step con un esempio concreto.Dati del soggetto versanteIl soggetto versante del condominio e l’amministratore di condominio (o il condominante delegato in caso di condominio senza obbligo di amministratore). Nei dati anagrafici del modello F24 va indicato:Codice fiscale del condominio (non del singolo condominante o dell’amministratore) — es. “CNDMNI80A01L483M”Denominazione: il nome del condominio — es. “Condominio Via Roma 12 Udine”Domicilio fiscale: indirizzo del condominioSezione ErarioNella sezione Erario (la seconda del modello F24) si compilano le righe necessarie:Codice tributo: 1019 (per fornitori IRPEF) o 1020 (per fornitori IRES)Anno di riferimento: l’anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore (es. 2026)Mese di riferimento: il mese in cui e avvenuto il pagamento (es. “04” per aprile)Importi a debito versati: l’importo totale delle ritenute operate nel mese (es. 40,00 euro)Importi a credito compensati: lasciare a 0 salvo crediti specificiEsempio concreto di compilazione F24Il Condominio “Palazzina Blu” di Udine paga nel mese di aprile 2026 la ditta individuale “Mario Rossi Impianti” (soggetto IRPEF, codice tributo 1019) per la manutenzione dell’impianto idrico: fattura di 800 euro imponibile + IVA 22% (176 euro). La ritenuta applicata e 800 x 4% = 32 euro.Campo F24 (Sezione Erario)ValoreCodice tributo1019Anno di riferimento2026Mese di rif. (da compilare)04Importi a debito versati32,00Scadenza versamento18 maggio 2026 (16/5 e domenica)Il versamento puo essere effettuato:Online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline, Entratel) — modalita obbligatoria per i condomini con sostituto d’impostaTramite homebanking della propria banca che supporta l’F24 telematicoTramite intermediario abilitato (commercialista, CAF) con delegaNota importante: Dal 1° ottobre 2014, il versamento dell’F24 a saldo zero (compensazione totale con crediti) deve essere effettuato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per i condomini sostituti d’imposta e fortemente consigliato rivolgersi a un professionista o a un CAF abilitato per la gestione degli adempimenti. Casi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensoriVediamo in dettaglio come si applica la ritenuta del 4% nei casi piu frequenti nella vita condominiale, con indicazione se l’obbligo scatta o meno.Servizio pulizie scale e parti comuniIl contratto con una impresa di pulizie che si occupa settimanalmente di scale, androni e aree comuni e soggetto alla ritenuta del 4%. E un classico contratto di appalto di servizi. La ritenuta va operata su ogni pagamento mensile o periodico effettuato all’impresa.Esempio: contratto annuale di 4.800 euro (400 euro/mese). La ritenuta mensile e di 16 euro (400 x 4%), da versare entro il 16 del mese successivo. Ritenuta annuale totale: 192 euro.Manutenzione ordinaria e straordinariaTutti i contratti di appalto per lavori di manutenzione ordinaria (ritinteggiatura scale, riparazione infiltrazioni, sostituzione piastrelle) e straordinaria (rifacimento tetto, cappotto termico, sostituzione impianti) sono soggetti alla ritenuta del 4%. Si applica su ogni SAL (Stato Avanzamento Lavori) pagato all’impresa edile.Giardinaggio e cura del verdeIl contratto periodico con un’impresa di giardinaggio per la cura del giardino condominiale, sfalcio dell’erba, potatura siepi, irrigazione automatica, e soggetto alla ritenuta del 4%. Attenzione: se si tratta di un lavoratore autonomo occasionale (senza partita IVA) per piccole prestazioni occasionali, si applicano regole diverse (ritenuta del 20% ex art. 25 DPR 600/73 se il compenso supera le soglie).Contratto di manutenzione ascensoreIl contratto annuale con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e soggetto alla ritenuta del 4% (codice tributo 1020 per le societa di capitali). Si applica su ogni fattura periodica emessa dalla societa di manutenzione.Riepilogo casi praticiServizioRitenuta 4%?Codice TributoNotePulizie scale (impresa)SI1019 o 1020Contratto appalto serviziManutenzione idraulica (ditta)SI1019Appalto lavoriGiardinaggio (impresa)SI1019 o 1020Appalto serviziManutenzione ascensore (SRL)SI1020Soggetto IRESInstallazione citofono (materiali + posa)Dipende1019/1020Se prevalenza servizio su fornituraAcquisto lampadine/materialiNO–Pura fornitura beniParcella avvocato condominioNO (art. 25)Ritenuta 20%Professionista, non appaltoCompenso amministratoreNO (art. 25)Ritenuta 20%Lavoratore autonomo/professionistaBollette luce/gas parti comuniNO–Fornitura servizi pubblici La Certificazione Unica annuale ai prestatoriOltre al versamento mensile tramite F24, il condominio come sostituto d’imposta ha un secondo obbligo annuale fondamentale: il rilascio della Certificazione Unica (CU) a ciascun prestatore di servizi a cui sono state operate ritenute nel corso dell’anno. La CU attesta le ritenute subite e permette al fornitore di computarle come credito nella propria dichiarazione dei redditi.Scadenze CU per i condomini:Consegna al fornitore (CU cartacea o elettronica): entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state operate le ritenuteTrasmissione all’Agenzia delle Entrate (CU telematica): entro il 31 marzo dell’anno successivo (salvo proroghe annuali)Esempio: le ritenute operate nel 2026 devono essere certificate con CU consegnata al fornitore entro il 28 febbraio 2027 e trasmessa telematicamente all’AdE entro il 31 marzo 2027.La CU per il condominio come sostituto d’imposta e un documento differente dalla CU che il datore di lavoro rilascia ai dipendenti. Per i condomini, la CU riguarda esclusivamente le ritenute sulle prestazioni di servizi in appalto (art. 25-ter DPR 600/73). La gestione della CU e strettamente correlata alla compilazione del quadro ST e SV del modello 770, che riepiloga annualmente tutte le ritenute operate dal condominio sostituto d’imposta.Per approfondire gli obblighi di certificazione annuale e la compilazione del modello 770 per condomini, leggi la nostra guida: Modello 770/2026: guida completa per i sostituti d’imposta.Sanzioni e ravvedimento operosoL’omissione o il ritardo nel versamento delle ritenute del condominio comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco il quadro sanzionatorio aggiornato al 2026 e come rimediare tramite il ravvedimento operoso.Sanzioni per omesso versamentoAi sensi dell’art. 13 del DLgs n. 471/1997, l’omesso o tardivo versamento delle ritenute comporta una sanzione base del 30% dell’importo non versato. La sanzione si riduce al 15% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza.Ravvedimento operoso: come ridurre le sanzioniIl ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/97) permette di regolarizzare spontaneamente l’omissione con sanzioni ridotte. Le aliquote di ravvedimento applicabili alle ritenute del condominio sono:Tipo di ravvedimentoTermineSanzione ridottaInteressiSprint (ravvedimento brevissimo)Entro 14 giorni dalla scadenza0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)Al tasso legaleBreveDal 15° al 30° giorno1,5% (1/10 del 15%)Al tasso legaleMedioDal 31° al 90° giorno1,67% (1/9 del 15%)Al tasso legaleLungoEntro 1 anno dalla scadenza3,75% (1/8 del 30%)Al tasso legaleLunghissimoEntro 2 anni4,29% (1/7 del 30%)Al tasso legaleOltre 2 anniDopo 2 anni (se non notificato)5% (1/6 del 30%)Al tasso legalePer effettuare il ravvedimento, il condominio deve versare tramite F24:L’imposta omessa (ritenuta non versata) con il codice tributo 1019 o 1020La sanzione ridotta con codice tributo 8906 (sanzioni da ravvedimento su ritenute)Gli interessi legali con codice tributo 1989 (interessi da ravvedimento)Sanzioni per omessa CU: Il mancato rilascio della Certificazione Unica al fornitore comporta una sanzione di 100 euro per ogni CU omessa, fino a un massimo di 50.000 euro per anno. La CU trasmessa telematicamente in ritardo all’AdE comporta una sanzione di 33,33 euro per ogni certificazione, ridotta a zero se la trasmissione avviene entro 60 giorni dalla scadenza (art. 4 DPR 322/1998). Il ruolo dell’amministratore di condominioL’amministratore di condominio e il soggetto che nella pratica gestisce tutti gli adempimenti fiscali del condominio come sostituto d’imposta. Il suo ruolo e centrale e la sua responsabilita e diretta in caso di inadempimento.Obblighi fiscali dell’amministratoreVerifica preventiva della natura del contratto con ogni fornitore (appalto vs. fornitura pura vs. prestazione professionale)Applicazione della ritenuta al momento del pagamento delle fatture e trattenimento dell’importo dalla somma da corrispondere al fornitoreVersamento mensile tramite F24 entro il giorno 16 del mese successivo, con i codici tributo correttiTenuta della contabilita delle ritenute operate: registro ritenute per ogni fornitore, con data, importo lordo, ritenuta applicata, importo netto pagatoRilascio della CU a ogni fornitore entro il 28 febbraio dell’anno successivoTrasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzoPresentazione del Modello 770 (quadro ST e SV) per il riepilogo annuale di tutte le ritenute operateResponsabilita dell’amministratoreL’amministratore che omette di applicare e/o versare le ritenute puo essere ritenuto personalmente responsabile nei confronti del condominio per il danno causato (sanzioni + interessi) e puo rispondere anche penalmente nei casi piu gravi di omesso versamento sistematico (art. 10-bis DLgs 74/2000, che riguarda tuttavia soglie elevate).Per questo motivo e fortemente consigliabile che l’amministratore si avvalga di un professionista abilitato o di un CAF specializzato nella gestione fiscale condominiale, che puo occuparsi di:Classificazione corretta dei contratti con i fornitoriCalcolo mensile delle ritenutePredisposizione e invio telematico degli F24Gestione e trasmissione delle Certificazioni UnicheCompilazione e presentazione del Modello 770Il CAF Centro Fiscale di Udine e attrezzato per supportare gli amministratori di condominio nella corretta gestione di tutti questi adempimenti, garantendo il rispetto delle scadenze e la correttezza dei versamenti.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.ConclusioneLa ritenuta d’acconto del condominio e un adempimento fiscale complesso che richiede attenzione e puntualita. In sintesi, i punti chiave da ricordare sono:Il condominio e sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 25-ter DPR 600/73 per le prestazioni di appalto e subappaltoLa ritenuta e del 4% sull’imponibile lordo (esclusa IVA)L’obbligo scatta per condomini con corrispettivi annui in appalto superiori a 500 euroSi versano con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento, con codice tributo 1019 (IRPEF) o 1020 (IRES)E obbligatoria la CU annuale ai fornitori e la trasmissione del Modello 770Le sanzioni per inadempimento possono essere ridotte con il ravvedimento operoso📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande Frequenti sull’F24 del CondominioTutti i condomini devono versare la ritenuta del 4%?No. L’obbligo di versamento scatta solo quando i corrispettivi annui pagati per contratti di appalto o subappalto di opere o servizi superano complessivamente i 500 euro nell’anno solare. I piccoli condomini con spese condominiali molto limitate possono essere esonerati. Tuttavia, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento per evitare rischi, dato che il superamento della soglia comporta l’obbligo retroattivo per tutti i pagamenti dell’anno.Cosa succede se il condominio non versa l’F24 entro il 16 del mese?Il ritardo nel versamento comporta l’applicazione di sanzioni: dal giorno 1 al 14 di ritardo si applica una sanzione dello 0,1% per ogni giorno (ravvedimento sprint), dal 15° al 30° giorno la sanzione e dell’1,5%, e oltre i 90 giorni la sanzione sale al 3,75% (entro 1 anno). In ogni caso e sempre possibile regolarizzare spontaneamente tramite il ravvedimento operoso, pagando imposta omessa + sanzione ridotta + interessi legali.Qual e la differenza tra codice tributo 1019 e 1020?Il codice tributo 1019 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRPEF (ditte individuali, societa di persone come SNC e SAS, lavoratori autonomi con partita IVA in regime di impresa). Il codice 1020 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRES (societa di capitali come SRL e SPA, societa cooperative, enti commerciali). La distinzione dipende dalla natura giuridica del fornitore, verificabile dalla sua partita IVA.La manutenzione ordinaria dell’ascensore e soggetta alla ritenuta?Si. Il contratto periodico con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e un tipico contratto di appalto di servizi soggetto alla ritenuta del 4%. Essendo la societa di manutenzione generalmente una SRL o SPA (soggetto IRES), si usa il codice tributo 1020.Il compenso dell’amministratore di condominio e soggetto alla ritenuta del 4%?No. Il compenso dell’amministratore di condominio non e soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 25-ter DPR 600/73, che si applica solo ai contratti di appalto e subappalto. Al compenso dell’amministratore si applica invece la ritenuta del 20% prevista dall’art. 25 DPR 600/73, in quanto prestazione professionale o di lavoro autonomo. Si usa il codice tributo 1040 (ritenuta su compensi professionali).Hai Bisogno di Assistenza per il Condominio?Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta gli amministratori di condominio nella gestione di tutti gli adempimenti fiscali: versamento F24 ritenute, Certificazioni Uniche, Modello 770.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATIModello 770 e Certificazione Unica CU INPS Errate per 270mila Pensionati 2026: Scadenze, Cause e Come Correggere il 730CU INPS errate per 270mila pensionati: scopri cause, conguagli IRPEF e scadenze precise per correggere il 730/2026 senza rischiare sanzioni o ravvedimento. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 07:44:012026-05-31 17:47:17CU INPS Errate per 270mila Pensionati 2026: Scadenze, Cause e Come Correggere il 730CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, Modello 770 e Certificazione Unica CU INPS Errate 2026: Scadenze per Correggere il 730 dei PensionatiCU INPS errate 2026 per circa 270mila pensionati: scopri come verificare la tua Certificazione Unica, le scadenze del 730 e come il CAF Centro Fiscale puo aiutarti a correggere la dichiarazione. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-21 22:39:342026-05-31 17:47:26CU INPS Errate 2026: Scadenze per Correggere il 730 dei PensionatiCALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, Modello 770 e Certificazione Unica CU INPS errate per 270mila pensionati: scadenze per correggere il 730270mila CU INPS errate ai pensionati: come verificare la tua certificazione, le scadenze 2026 per correggere il 730 (integrativo 25 ottobre, Redditi PF 30 novembre) e cosa fare per evitare errori di liquidazione, rimborsi mancati o avvisi successivi. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-21 17:10:562026-05-31 17:47:35CU INPS errate per 270mila pensionati: scadenze per correggere il 730CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleOttobre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-11 07:47:162026-05-31 17:54:47F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto
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NOTIZIEPortiere a termine: diritto di precedenza in condominioIl diritto di precedenza portiere condominio torna al centro dell’attenzione ogni volta che un contratto a tempo determinato del custode giunge alla scadenza. Molti amministratori non sanno che, al termine del rapporto, il portiere può aver maturato un diritto preciso a essere richiamato per un futuro posto a tempo indeterminato. Si tratta di una tutela prevista dalla legge sul lavoro a termine, applicata al caso specifico del portierato condominiale, dove l’amministratore agisce come rappresentante del condominio-datore di lavoro. Capire come funziona questo meccanismo è essenziale sia per chi amministra lo stabile sia per il lavoratore che rischia di perdere un’opportunità se non fa valere i propri diritti nei tempi corretti.Indice dei contenutiCos’è il diritto di precedenza nel lavoro a termineCome si applica al portiere di condominio a termineQuando matura e come si esercita il diritto di precedenzaCosa rischia il condominio che non rispetta il diritto di precedenzaDomande frequenti sul diritto di precedenza del portiere in condominioCos’è il diritto di precedenza nel lavoro a termineIl diritto di precedenza è disciplinato dall’articolo 24 del D.Lgs. 81/2015, la norma che regola i contratti a tempo determinato in Italia. In base a questa disposizione, il lavoratore che ha prestato servizio per più di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, anche sommando più contratti a termine successivi, acquisisce il diritto a essere preferito rispetto ad altri candidati quando il datore di lavoro decide di assumere personale a tempo indeterminato per le stesse mansioni già svolte.Questo diritto non è automatico: va richiamato espressamente nell’atto scritto con cui si fissa il termine del contratto, e il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà di avvalersene. La finalità della norma è evidente: tutelare chi ha già dimostrato affidabilità e competenza in un determinato ruolo, evitando che il datore di lavoro assuma una persona esterna ignorando chi ha già lavorato per lui. Come si applica al portiere di condominio a termineNel caso del portierato, il condominio è a tutti gli effetti il datore di lavoro collettivo, mentre l’amministratore ne è il rappresentante legale nei rapporti con il personale. Quando un condominio assume un portiere o un custode con contratto a tempo determinato e successivamente decide di stabilizzare la posizione, ad esempio trasformando un incarico stagionale in un posto fisso, deve tenere conto del diritto di precedenza portiere condominio maturato dal lavoratore che ha già prestato servizio nello stabile.Questo significa che, se il portiere uscente ha superato i sei mesi di servizio e ha comunicato per iscritto di voler esercitare il diritto, il condominio non può semplicemente bandire una nuova selezione ignorando la sua posizione. L’amministratore, già impegnato in numerosi adempimenti gestionali e fiscali come il versamento della ritenuta d’acconto tramite F24 del Condominio, deve quindi aggiungere alla propria checklist anche la verifica di questi diritti del personale dipendente, spesso trascurati proprio perché meno noti rispetto agli obblighi fiscali. Quando matura e come si esercita il diritto di precedenzaPerché scatti il diritto di precedenza portiere condominio devono ricorrere alcune condizioni precise. Il lavoratore deve aver superato i sei mesi complessivi di servizio, anche sommando contratti diversi con interruzioni, e le mansioni per cui si chiede la precedenza devono coincidere con quelle già svolte durante i rapporti a termine. Non basta però aver lavorato a lungo: la legge richiede un passaggio formale imprescindibile.Il portiere deve infatti manifestare per iscritto, in modo chiaro e inequivocabile, la volontà di avvalersi del diritto di precedenza entro i termini previsti dalla normativa, di norma entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Una volta esercitato correttamente il diritto, questo resta valido per le assunzioni a tempo indeterminato che il condominio effettua nei dodici mesi successivi alla scadenza del contratto a termine. In pratica, per tutto questo periodo il condominio, se assume a tempo indeterminato per le stesse mansioni, deve dare la preferenza al lavoratore che ha esercitato il diritto; la legge non gli impone invece di comunicargli in anticipo le nuove assunzioni.Requisito temporale: più di sei mesi di servizio complessivo, anche non continuativoMansioni identiche: il nuovo posto deve riguardare le stesse funzioni già svolteComunicazione scritta: manifestazione di volontà del lavoratore entro i termini di leggeDurata del diritto: efficace per le assunzioni nei dodici mesi successivi alla cessazione Cosa rischia il condominio che non rispetta il diritto di precedenzaSe il condominio ignora il diritto di precedenza portiere condominio e assume un’altra persona per le stesse mansioni, il nuovo contratto resta valido: la legge non prevede l’annullamento dell’assunzione irregolare. Il portiere escluso può però agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno subito, quantificato in base alla perdita economica e al pregiudizio professionale derivante dalla mancata riassunzione. Si tratta di un tema che si affianca ad altre pronunce recenti in materia di diritto del lavoro, come quella sul licenziamento e la proporzionalità nei limiti tracciati dalla Cassazione, segno di come la giurisprudenza stia affinando le tutele dei lavoratori anche in contesti particolari come quello condominiale.Non è la prima volta che il condominio si trova ad affrontare questioni giuridiche articolate al di fuori della gestione ordinaria: basti pensare a cosa succede con le spese condominiali ereditate dagli eredi di un condomino moroso. Anche in questo caso, come per il diritto di precedenza del personale dipendente, la responsabilità finisce per ricadere sull’amministratore, chiamato a conoscere norme che vanno ben oltre la contabilità dello stabile. FontiDecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 24 – Diritti di precedenzaDecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 19 – Apposizione del termine e durata massima (atto scritto)Domande frequenti sul diritto di precedenza del portiere in condominioDopo quanto tempo matura il diritto di precedenza del portiere?Il diritto matura quando il lavoratore ha prestato servizio per più di sei mesi complessivi presso lo stesso condominio, anche sommando più contratti a termine successivi.Come deve comunicare il portiere la volontà di esercitare il diritto di precedenza?Deve manifestarlo per iscritto in modo chiaro al condominio, di norma entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine.Per quanto tempo resta valido il diritto di precedenza?Il diritto di precedenza portiere condominio resta efficace per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei dodici mesi successivi alla scadenza del contratto a termine.Cosa succede se il condominio assume un’altra persona senza rispettare la precedenza?Il nuovo contratto resta valido, ma il lavoratore escluso può chiedere in sede civile il risarcimento del danno subito per la mancata riassunzione.Chi risponde in condominio della corretta applicazione del diritto di precedenza?L’amministratore, in quanto rappresentante del condominio-datore di lavoro, è tenuto a conoscere e rispettare questi obblighi nella gestione del personale dipendente, portieri e custodi compresi.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Ottobre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-07 11:00:002026-09-29 07:29:37Portiere a termine: diritto di precedenza in condominio
NOTIZIEAmministratore di Condominio Scaduto: Lavora Gratis dopo la Scadenza del Mandato?L’amministratore di condominio deve lavorare gratis dopo la scadenza del mandato? È una domanda che torna in ogni assemblea che si trascina senza decidere sul rinnovo, e la risposta della legge è più netta di quanto molti immaginino: per le attività urgenti successive alla cessazione dell’incarico il Codice civile esclude espressamente ulteriori compensi. Lo prevede l’articolo 1129, comma 8, del Codice civile, e nel 2026 la Corte di cassazione lo ha confermato con una lettura rigorosa, dopo mesi di pronunce contrastanti. Vediamo cosa significa davvero quando si parla di amministratore di condominio scadenza mandato: quando l’incarico cessa, che cosa resta da fare all’amministratore uscente, in quali casi il compenso è invece dovuto e come i condomini possono evitare di restare senza gestione. Indice dei contenutiQuando l’incarico cessa davvero: durata e rinnovo automaticoCosa dice l’articolo 1129, comma 8, del Codice civileAttività urgenti senza compenso: la linea della Cassazione 2026Il contrasto in Cassazione: sentenza 424/2026 contro ordinanza 7247/2026Compenso e nullità della nomina: l’obbligo è dell’amministratore (art. 1129, comma 14)Se il condominio resta senza amministratore: convocazione e nomina giudizialeIl nodo dell’equo compenso: perché la norma è contestataDomande frequenti sull’amministratore di condominio scadutoQuando l’incarico cessa davvero: durata e rinnovo automaticoPrima di parlare di compenso bisogna capire quando l’incarico finisce per davvero. Il comma 10 dell’articolo 1129 del Codice civile stabilisce che «l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata». La formulazione ha dato luogo a letture diverse, ma quella prevalente è la cosiddetta tesi dell’«1+1»: al termine del primo anno l’incarico si rinnova automaticamente per un secondo anno, senza bisogno di una nuova delibera; al termine del secondo anno, invece, serve una nuova nomina espressa dell’assemblea.Fino a quel momento il rapporto è in corso e il compenso deliberato resta regolarmente dovuto: il problema del «lavorare gratis» non nasce alla scadenza del primo anno, ma solo dopo la cessazione dell’incarico, che può avvenire per mancato rinnovo al termine del biennio, per revoca deliberata dall’assemblea o disposta dal giudice (comma 11) oppure per dimissioni.Un’avvertenza importante: il rinnovo tacito non salva una nomina viziata. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28196 del 31 ottobre 2024 (sezione II), ha chiarito che l’incarico può intendersi rinnovato per un anno ai sensi dell’articolo 1129, comma 10, solo se la delibera originaria di nomina non è nulla: un atto nullo non produce effetti e quindi non si rinnova. Cosa dice l’articolo 1129, comma 8, del Codice civileIl cuore della questione sta in una sola frase del Codice civile, introdotta dalla riforma del condominio (Legge 220/2012):Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.Art. 1129, comma 8, Codice civileLa norma impone quindi all’amministratore uscente due obblighi e gli nega una pretesa:consegnare tutta la documentazione del condominio e dei singoli condomini;eseguire le attività urgenti necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni;nessun diritto a ulteriori compensi per queste attività.Attenzione all’aggettivo «ulteriori»: significa in aggiunta a quanto già maturato. L’amministratore conserva il diritto al compenso per l’attività svolta fino alla cessazione dell’incarico e può chiedere il rimborso delle anticipazioni di cassa che riesce a provare; quello che la legge esclude è un compenso aggiuntivo per la fase successiva. Attività urgenti senza compenso: la linea della Cassazione 2026Nel 2026 la Corte di cassazione è tornata più volte sul punto. Con l’ordinanza n. 7247 del 26 marzo 2026 (sezione II civile) ha affermato che l’amministratore cessato dall’incarico — per scadenza, revoca o dimissioni — non conserva i poteri ordinari di gestione e non matura alcun ulteriore diritto al compenso: è tenuto soltanto a svolgere, gratuitamente, le attività urgenti e indifferibili necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni, in attesa della nomina del successore.La stessa ordinanza precisa un aspetto pratico spesso trascurato: il credito per le anticipazioni di cassa deve essere provato in modo specifico e non si presume dalla sola approvazione del rendiconto, salvo che il condominio abbia riconosciuto chiaramente il debito.L’indirizzo è stato confermato poco dopo dalla sentenza n. 21883 del 26 giugno 2026, sempre della sezione II, secondo cui l’articolo 1129, comma 8, ha limitato i poteri dell’amministratore cessato alle sole attività urgenti e non differibili: nel caso esaminato, il rilascio di una procura per proporre appello — atto né urgente né necessario a evitare pregiudizi agli interessi comuni — è stato ritenuto privo di potere rappresentativo.Sui poteri dell’amministratore uscente abbiamo approfondito il tema negli articoli Condominio, addio poteri: l’amministratore scaduto non può operare e Prorogatio dell’amministratore di condominio. Il contrasto in Cassazione: sentenza 424/2026 contro ordinanza 7247/2026Va detto con chiarezza: nel 2026 la giurisprudenza di legittimità non ha parlato con una voce sola, e chi cerca informazioni online può imbattersi in ricostruzioni opposte. All’origine c’è un contrasto interno alla stessa sezione II della Cassazione:Cass. civ. sez. II, sentenza 8 gennaio 2026, n. 424: riconosce una prorogatio ampia. L’amministratore uscente conserva le attribuzioni dell’articolo 1130 del Codice civile fino alla nomina del successore, perché quelle funzioni sono indispensabili alla vita del condominio; e se l’assemblea, espressamente o per fatti concludenti, continua ad avvalersi della sua attività, il compenso può essergli riconosciuto.Cass. civ. sez. II, ordinanza 26 marzo 2026, n. 7247: afferma il principio opposto, dichiarando espressamente il contrasto con la precedente. Nessuna prorogatio dei poteri ordinari, solo attività urgenti e nessun compenso ulteriore.A oggi la linea restrittiva appare quella prevalente: è la più recente, è stata adottata con piena consapevolezza del contrasto ed è stata ripresa dalla citata sentenza n. 21883 del giugno 2026. Dottrina e associazioni di categoria auspicano un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, che alla data di questo articolo (settembre 2026) non risulta ancora intervenuto.La conseguenza pratica è duplice. Per il condominio: non è prudente affidarsi all’amministratore scaduto per atti che eccedono l’urgenza, perché rischiano di essere inefficaci. Per l’amministratore: non è prudente proseguire la gestione contando su un compenso che, secondo l’orientamento più recente, non gli spetta. Compenso e nullità della nomina: l’obbligo è dell’amministratore (art. 1129, comma 14)C’è un secondo piano da non confondere con quello della cessazione, e su questo punto circola un equivoco diffuso. Il comma 14 dell’articolo 1129 del Codice civile prevede infatti che:L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso.Art. 1129, comma 14, Codice civileL’obbligo, come si legge, è posto a carico dell’amministratore e non dell’assemblea: è lui che, quando accetta l’incarico e a ogni rinnovo, deve indicare in modo analitico quanto chiede. Se non lo fa, la nomina è nulla. È un errore ricorrente attribuire questo adempimento ai condomini riuniti in assemblea.Ne derivano due conseguenze concrete: il preventivo analitico del compenso non può essere confermato tacitamente di anno in anno, perché va rinnovato a ogni rinnovo dell’incarico; e una nomina nulla, come visto, non si rinnova automaticamente ai sensi del comma 10.Questo piano è del tutto distinto da quello del compenso post-cessazione: la nullità colpisce la validità dell’atto di nomina, mentre il comma 8 riguarda la gratuità delle attività urgenti dopo che l’incarico è finito. Se il condominio resta senza amministratore: convocazione e nomina giudizialeSe l’assemblea non decide e il condominio rischia di restare senza gestione, i condomini hanno strumenti precisi. L’articolo 66, primo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che l’assemblea straordinaria sia convocata dall’amministratore quando ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio.Se trascorrono dieci giorni dalla richiesta senza che l’amministratore provveda, sono gli stessi condomini richiedenti a poter convocare direttamente l’assemblea.In mancanza dell’amministratore, l’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata su iniziativa di ciascun condomino.L’avviso di convocazione va comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con raccomandata, PEC, fax o consegna a mano, e deve indicare luogo e ora della riunione.Se nemmeno così si arriva a una nomina, resta la via giudiziale: l’articolo 1129, primo comma, del Codice civile prevede che, quando i condomini sono più di otto e l’assemblea non provvede, la nomina dell’amministratore sia fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini.Nel passaggio di consegne tra un amministratore e l’altro conviene infine verificare la posizione fiscale del condominio, a partire dal codice fiscale del condominio, che va tenuto aggiornato indipendentemente da chi gestisce l’amministrazione.Il nodo dell’equo compenso: perché la norma è contestataLa gratuità imposta dal comma 8 è oggetto di critiche crescenti. Si osserva che obbligare un professionista a svolgere attività — anche solo urgenti — senza alcun corrispettivo sia difficilmente compatibile con l’articolo 36, primo comma, della Costituzione, che garantisce una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, e con la Legge 21 aprile 2023, n. 49 sull’equo compenso, che si applica anche ai professionisti delle attività non organizzate in ordini o collegi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 — categoria in cui rientra l’amministratore di condominio.Si tratta però, al momento, di una critica rivolta al legislatore, non di una regola applicabile: finché il testo dell’articolo 1129, comma 8, resta questo e la Cassazione lo interpreta nel senso visto sopra, le attività urgenti successive alla cessazione dell’incarico restano prive di compenso aggiuntivo.In attesa di un eventuale intervento normativo, l’amministratore uscente ha alcune cautele concrete a disposizione: consegnare tempestivamente la documentazione, documentare in modo puntuale le anticipazioni di cassa (rimborsabili se provate), limitare gli interventi a quelli davvero urgenti e indifferibili e, se intende proseguire la gestione, pretendere una nuova delibera di nomina con il compenso specificato analiticamente come richiede il comma 14. Domande frequenti sull’amministratore di condominio scadutoL’amministratore di condominio deve lavorare gratis dopo la scadenza del mandato?Per le attività svolte dopo la cessazione dell’incarico sì: l’articolo 1129, comma 8, del Codice civile gli impone di eseguire le attività urgenti «senza diritto ad ulteriori compensi». Resta invece dovuto il compenso maturato fino alla cessazione, insieme al rimborso delle anticipazioni di cassa che riesca a provare.Quanto dura il mandato dell’amministratore di condominio?Un anno, e si intende rinnovato per eguale durata (articolo 1129, comma 10). Secondo la lettura prevalente «1+1» il rinnovo automatico copre il secondo anno, dopo il quale serve una nuova delibera di nomina. Il rinnovo tacito non opera se la delibera originaria di nomina era nulla (Cass. n. 28196/2024).Cosa può fare l’amministratore dopo la cessazione dell’incarico?Consegnare tutta la documentazione del condominio e compiere le sole attività urgenti e indifferibili necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni. Non conserva i poteri ordinari di gestione: lo hanno affermato Cass. ord. n. 7247/2026 e Cass. n. 21883/2026.La Cassazione è unanime sul compenso in prorogatio?No. La sentenza n. 424 dell’8 gennaio 2026 riconosceva una prorogatio ampia con possibile compenso, mentre l’ordinanza n. 7247 del 26 marzo 2026 ha affermato il principio opposto, dichiarando il contrasto; la sentenza n. 21883 del 26 giugno 2026 ha confermato la linea restrittiva, che oggi appare prevalente. Un intervento delle Sezioni Unite è auspicato ma, a settembre 2026, non è ancora intervenuto.Chi deve indicare il compenso dell’amministratore, l’assemblea o l’amministratore?L’amministratore. L’articolo 1129, comma 14, del Codice civile gli impone di specificare analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso all’atto dell’accettazione della nomina e a ogni rinnovo, a pena di nullità della nomina stessa.Cosa si può fare se nessuno convoca l’assemblea per il rinnovo?Almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio possono chiedere la convocazione dell’assemblea straordinaria; se dopo dieci giorni l’amministratore non provvede, possono convocarla direttamente (articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). In mancanza di amministratore la convocazione spetta a ciascun condomino e, se l’assemblea non nomina, con più di otto condomini si può chiedere la nomina all’autorità giudiziaria (articolo 1129, primo comma).Fonti normative: articolo 1129 del Codice civile (commi 1, 8, 10, 11 e 14) e articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, consultabili su Normattiva; Legge 220/2012 (riforma del condominio); Legge 4/2013, articolo 1, comma 2; Legge 49/2023 sull’equo compenso. Giurisprudenza citata: Cass. civ. sez. II n. 28196/2024, n. 424/2026, ord. n. 7247/2026 e n. 21883/2026.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-28 14:00:002026-09-26 19:48:58Amministratore di Condominio Scaduto: Lavora Gratis dopo la Scadenza del Mandato?
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOGeometra Amministratore di Condominio 2026: Guida Completa a Doppia Attività, ATECO, CIPAG e FatturaIl geometra amministratore di condominio è una figura sempre più diffusa in Italia, e non per caso: chi conosce gli edifici, gli impianti e le pratiche edilizie ha una marcia in più nella gestione di uno stabile. Passare dalla libera professione tecnica alla doppia attività di geometra e amministratore, però, non è solo una questione di competenze: bisogna mettere in ordine il codice ATECO, capire come cambiano i contributi CIPAG e sapere esattamente come emettere la fattura al condominio.In questa guida aggiornata al 2026 vediamo, con parole semplici, tutto ciò che serve sapere: i requisiti di legge previsti dall’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, l’aggiunta di un ATECO secondario sulla stessa partita IVA, il calcolo del contributo soggettivo e integrativo CIPAG, la ritenuta d’acconto del 20% operata dal condominio e le differenze quando si lavora in regime forfettario.L’obiettivo è arrivare in fondo con le idee chiare su come il geometra amministratore di condominio deve organizzare fisco, previdenza e fatturazione, evitando gli errori che nella pratica costano di più: contributi calcolati per difetto, ritenute applicate quando non sono dovute e superamento involontario delle soglie del forfettario.Indice dei contenutiPerché il geometra amministratore di condominio è una scelta naturaleRequisiti normativi per diventare amministratore di condominioDoppia attività del geometra: codice ATECO principale e secondarioCIPAG: i contributi del geometra amministratore di condominioFattura al condominio: ritenuta d’acconto, integrativo e CURegime forfettario e amministrazione condominialeIl compenso dell’amministratore: preventivo e nominaAdempimenti e responsabilità dell’amministratoreErrori frequenti del geometra amministratore di condominioDomande frequenti sul geometra amministratore di condominio Perché il geometra amministratore di condominio è una scelta naturaleIl geometra amministratore di condominio parte con un vantaggio competitivo evidente. Amministrare un edificio significa occuparsi ogni giorno di manutenzioni, facciate, tetti, impianti termici, sicurezza, pratiche edilizie e rapporti con le imprese. Sono esattamente i temi su cui un geometra ha formazione e pratica quotidiana.Immagina un condominio che deve rifare il cappotto termico o sostituire la centrale termica: un amministratore con competenze tecniche sa leggere un computo metrico, valutare un preventivo, riconoscere una lavorazione fatta male e dialogare con il direttore dei lavori senza intermediari. Per l’assemblea questo si traduce in minori rischi e decisioni più consapevoli.C’è poi un aspetto economico: l’amministrazione condominiale genera ricavi ricorrenti e programmabili, mentre la libera professione tecnica vive di incarichi discontinui. Molti professionisti scelgono la doppia attività proprio per stabilizzare il fatturato. Le attività tipiche che il geometra può integrare sono:gestione amministrativa e contabile dello stabile (rendiconto, riparti, riscossione quote);convocazione e gestione delle assemblee con relativi verbali;coordinamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;gestione dei rapporti con fornitori, imprese e utenze;supporto ai bonus edilizi e alle pratiche tecniche sull’edificio.Attenzione però a una distinzione importante: l’incarico di amministratore e quello di tecnico progettista o direttore dei lavori sullo stesso intervento sono ruoli diversi, che vanno deliberati separatamente dall’assemblea e regolati da compensi distinti. Cumularli senza trasparenza è una delle cause più frequenti di contestazione. Requisiti normativi per diventare amministratore di condominioPer diventare geometra amministratore di condominio non basta la voglia di farlo: la legge fissa requisiti precisi. La norma di riferimento è l’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, introdotto dalla riforma del condominio (Legge 220/2012), che elenca le condizioni soggettive e formative necessarie per assumere l’incarico. I requisiti soggettivi previsti dall’art. 71-bisSintetizzando la norma in parole semplici, l’amministratore deve:avere il godimento dei diritti civili;non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per altro delitto non colposo con pena non inferiore a due anni;non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive;non essere interdetto o inabilitato;non risultare annotato nell’elenco dei protesti cambiari;aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.Per il geometra i primi requisiti sono generalmente già soddisfatti: il diploma tecnico è un titolo di scuola secondaria superiore e l’iscrizione all’albo presuppone già il godimento dei diritti civili e l’assenza di condanne rilevanti.Formazione iniziale e aggiornamento: il DM 140/2014I contenuti dei corsi sono disciplinati dal Decreto Ministeriale 140/2014, che definisce durata, materie e requisiti dei formatori. Il decreto prevede un corso di formazione iniziale e un obbligo di aggiornamento periodico annuale di 15 ore, che riguarda tutti coloro che svolgono l’attività, compresi i professionisti iscritti ad albi.Su un punto è necessaria prudenza. La normativa non prevede un esonero generalizzato dal corso iniziale per i geometri o per gli altri professionisti tecnici: il titolo professionale, di per sé, non sostituisce il percorso formativo richiesto dall’art. 71-bis. Gli unici casi di deroga espressamente indicati dalla legge riguardano l’amministratore nominato tra i condomini dello stesso stabile e chi ha svolto attività di amministrazione per almeno un anno nel triennio precedente l’entrata in vigore della riforma (fermo restando, anche in questo caso, l’obbligo di formazione periodica).In pratica, la scelta più sicura per il geometra amministratore di condominio è frequentare il corso iniziale e mantenere costante l’aggiornamento annuale, conservando gli attestati: sono documenti che, in caso di contestazione della nomina, possono evitare la nullità dell’incarico.Doppia attività del geometra: codice ATECO principale e secondarioChi svolge la doppia attività di geometra e amministratore non deve aprire una seconda partita IVA. La partita IVA è unica e può ospitare più codici attività: uno principale (l’attività prevalente in termini di ricavi) e uno o più secondari.Il codice attività del libero professionista tecnico è il 71.12.30 – Elaborazione e supervisione di progetti da parte di geometri (denominazione ATECO 2025; nella precedente ATECO 2007 lo stesso codice era intitolato Attività tecniche svolte da geometri): il numero del codice resta invariato anche nella classificazione ATECO 2025, la versione attualmente in uso (operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025). Se vuoi approfondire inquadramento e coefficiente della professione tecnica, trovi tutto nella nostra guida al codice ATECO geometra 71.12.30. Quale ATECO per l’amministrazione di condominiL’attività di amministrazione condominiale ricade nella divisione delle attività immobiliari. Con la classificazione ATECO 2025 il riferimento è il codice 68.32.01 – Gestione di beni immobili per conto terzi, che ha sostituito il precedente 68.32.00 (ex ATECO 2007) – Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, in uso fino al 31 marzo 2025. Il nuovo codice comprende espressamente l’amministrazione di condomini svolta da professionisti indipendenti e da società.La riclassificazione dai vecchi ai nuovi codici è avvenuta d’ufficio, senza necessità di presentare una domanda di variazione. Se invece devi aggiungere ora l’attività di amministrazione a una partita IVA già esistente, serve una comunicazione di variazione dati all’Agenzia delle Entrate: è un passaggio formale ma delicato, perché sbagliare la scelta tra codice principale e secondario può incidere sul regime fiscale applicabile.Un chiarimento utile: il codice ATECO del condominio come soggetto (quello che il condominio usa in qualità di sostituto d’imposta e datore di lavoro) è diverso da quello dell’amministratore. Sono due posizioni distinte e non vanno confuse.Approfondisci: per il quadro completo su inquadramento, coefficiente di redditività e adempimenti della professione tecnica leggi la guida Codice ATECO Geometra 2026: il codice 71.12.30 e il coefficiente 78%, riferimento principale del nostro cluster dedicato ai geometri.CIPAG: i contributi del geometra amministratore di condominioQuesto è il punto che genera più dubbi. Il geometra amministratore di condominio iscritto all’albo resta iscritto alla CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti). E qui va fissato un principio: l’obbligo contributivo nasce dall’appartenenza all’albo professionale, non dal codice ATECO utilizzato.La conseguenza pratica è importante: il reddito prodotto con l’attività di amministrazione condominiale, se svolto dal geometra iscritto all’albo con la propria partita IVA, confluisce nella base imponibile CIPAG. Non è un reddito «separato» che si può tenere fuori dalla Cassa. Contributo soggettivo e integrativo CIPAG 2026Il contributo soggettivo è quello che costruisce la tua pensione e si calcola sul reddito professionale netto. Il contributo integrativo, invece, si calcola sul volume d’affari (il fatturato lordo) e viene addebitato in fattura al cliente. Per il 2026 i valori sono:contributo soggettivo: 20% del reddito professionale netto fino a 183.550 euro;3,5% sulla parte di reddito che eccede i 183.550 euro;contributo soggettivo minimo: circa 4.205 euro annui (valore indicativo, dovuto anche in caso di reddito basso o nullo);contributo integrativo: 5% del volume d’affari, addebitato in fattura;contributo di maternità: importo fisso di modesta entità stabilito annualmente.Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Marco, geometra iscritto all’albo, nel 2026 fatturi 30.000 euro come tecnico e 25.000 euro come amministratore di condominio. Il contributo integrativo del 5% si calcola sull’intero volume d’affari di 55.000 euro, quindi 2.750 euro, e non solo sulla parte tecnica. Il contributo soggettivo del 20% si applica sul reddito professionale netto complessivo delle due attività.Il minimo soggettivo, inoltre, è dovuto indipendentemente dal reddito: chi inizia l’attività o ha un anno con pochi incarichi deve comunque versarlo, salvo le agevolazioni e le riduzioni previste dal regolamento della Cassa per i giovani iscritti e per particolari situazioni. Verificare la propria posizione è essenziale per non trovarsi con sanzioni e interessi: il CAF Centro Fiscale di Udine affianca i professionisti nel calcolo e nella pianificazione dei versamenti.Fattura al condominio: ritenuta d’acconto, integrativo e CUIl condominio è un sostituto d’imposta: quando paga un professionista trattiene una parte del compenso e la versa allo Stato per conto suo. Sulle prestazioni di lavoro autonomo, quindi anche sul compenso dell’amministratore e su quello del geometra, si applica la ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’art. 25 del DPR 600/1973.Va evitata una confusione molto frequente: l’art. 25-ter del DPR 600/1973 riguarda i corrispettivi per contratti di appalto di opere o servizi (l’impresa che rifà la facciata, la ditta di pulizie) e prevede una ritenuta con aliquota diversa. Non è la norma che riguarda il compenso del professionista.Cosa esporre nella fattura al condominioLa fattura al condominio emessa dal geometra in regime ordinario contiene tipicamente queste voci:compenso professionale concordato in base al preventivo approvato;contributo integrativo CIPAG 5%, calcolato sul compenso;IVA 22% sulla somma di compenso e contributo integrativo, secondo le regole ordinarie;ritenuta d’acconto 20% trattenuta dal condominio;eventuali spese documentate e anticipazioni, con il corretto trattamento fiscale.Dopo il pagamento, il condominio versa la ritenuta con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo. Su questo passaggio abbiamo una guida dedicata all’F24 del condominio e al versamento della ritenuta d’acconto 2026, utile proprio a chi amministra.Infine, il condominio rilascia la Certificazione Unica (CU) al professionista, che attesta i compensi corrisposti e le ritenute operate, e presenta il modello 770. Sono adempimenti che ricadono sull’amministratore: chi gestisce più stabili si trova quindi a essere, contemporaneamente, percettore del compenso e responsabile degli obblighi del sostituto d’imposta.Regime forfettario e amministrazione condominialeMolti geometri operano in regime forfettario, il regime agevolato che sostituisce IRPEF e addizionali con un’imposta sostitutiva (un’unica imposta al posto di più tributi) e determina il reddito in modo forfettario, cioè applicando ai compensi incassati una percentuale fissa chiamata coefficiente di redditività. Due attività, due coefficienti di redditivitàQui c’è l’aspetto tecnico più insidioso per il geometra amministratore di condominio: nel forfettario il coefficiente segue il codice ATECO dell’attività effettivamente svolta. Non esiste un coefficiente unico «del professionista».attività tecnica da geometra (ATECO 71.12.30): coefficiente 78%, gruppo delle attività professionali, scientifiche e tecniche;amministrazione condominiale (ATECO 68.32.01, ex 68.32.00): coefficiente 86%, gruppo costruzioni e attività immobiliari.In presenza di più attività con coefficienti diversi, il reddito si calcola applicando a ciascun gruppo di compensi il proprio coefficiente e sommando i risultati. Riprendendo l’esempio di Marco: 30.000 euro da geometra danno un reddito imponibile di 23.400 euro (78%), mentre 25.000 euro da amministratore danno 21.500 euro (86%). Il reddito forfettario complessivo è quindi 44.900 euro, su cui si calcolano imposta sostitutiva e contributi.Serve una precisazione tecnica: per individuare il coefficiente, l’allegato 4 della Legge 190/2014 fa ancora riferimento ai raggruppamenti della vecchia classificazione, in attesa del decreto di raccordo con l’ATECO 2025. La sostanza, però, non cambia: attività immobiliari all’86%, attività professionali e tecniche al 78%.Nessuna ritenuta d’acconto e limite di 85.000 euroChi applica il forfettario non subisce la ritenuta d’acconto. In fattura va inserita la dicitura che il compenso non è soggetto a ritenuta ai sensi dell’art. 1, commi 67-69, della Legge 190/2014. È fondamentale comunicarlo al condominio: un amministratore che tratteniene per abitudine il 20% crea un credito d’imposta da recuperare e complica la contabilità di entrambi. Trovi i dettagli operativi nella guida sulla ritenuta d’acconto in regime forfettario 2026.Il limite di 85.000 euro di ricavi e compensi vale cumulativamente per tutte le attività esercitate con la stessa partita IVA. Nel nostro esempio Marco somma 30.000 + 25.000 = 55.000 euro: è dentro. Ma un geometra che amministra molti stabili si avvicina rapidamente alla soglia, e va ricordato che superando i 100.000 euro l’uscita dal regime è immediata, con obbligo di IVA già nell’anno in corso.Il compenso dell’amministratore: preventivo e nominaL’art. 1129 del Codice civile impone un obbligo di trasparenza che il geometra amministratore di condominio deve conoscere alla perfezione: al momento dell’accettazione della nomina e del rinnovo, l’amministratore deve specificare analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso. In mancanza, la nomina è nulla.Non è quindi ammesso un compenso «a forfait» indeterminato o desumibile per relationem. Serve un preventivo analitico, che distingua chiaramente le voci comprese nell’attività ordinaria da quelle straordinarie. In concreto è opportuno indicare:il compenso per la gestione ordinaria annuale;le attività straordinarie con il relativo criterio di calcolo (lavori, contenziosi, pratiche fiscali);eventuali rimborsi spese documentati;la durata dell’incarico, annuale con rinnovo tacito per un altro anno;il trattamento fiscale e previdenziale applicato (integrativo CIPAG, IVA, ritenuta o dicitura forfettario).L’accettazione espressa dell’incarico e la delibera assembleare che approva il preventivo sono i due documenti che reggono tutta l’impalcatura: senza di essi, anche un compenso pattuito oralmente rischia di non essere esigibile. Per il geometra che assume anche incarichi tecnici sullo stesso edificio, la regola d’oro è deliberare separatamente il compenso dell’amministratore e quello del tecnico.Adempimenti e responsabilità dell’amministratoreAccettare l’incarico significa assumersi responsabilità precise. Il primo adempimento, spesso sottovalutato, è il conto corrente condominiale dedicato: l’art. 1129 c.c. obbliga l’amministratore a far transitare tutte le somme del condominio su un conto intestato al condominio, distinto dal proprio patrimonio personale e da quello degli altri stabili amministrati.Il secondo pilastro è il rendiconto condominiale annuale, che deve essere redatto e sottoposto all’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto comprende il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa, e deve rappresentare sia i movimenti di cassa sia le voci di competenza dell’esercizio.Completano il quadro gli altri obblighi di gestione:tenuta dei registri obbligatori (anagrafe condominiale, verbali, nomina e revoca, contabilità);gestione degli obblighi da sostituto d’imposta: ritenute, F24, CU e modello 770;riscossione delle quote e azione per il recupero dei morosi entro i termini di legge;cura della sicurezza delle parti comuni e degli impianti;comunicazioni all’Agenzia delle Entrate relative agli interventi edilizi e ai bonus.Un consiglio pratico riguarda le coperture assicurative: la polizza RC professionale da geometra non copre automaticamente l’attività di amministratore, che comporta rischi di natura diversa (errori contabili, omissioni negli adempimenti fiscali, mancata manutenzione). È quindi fortemente consigliata una polizza RC specifica per l’attività di amministratore, con massimali adeguati al valore degli stabili gestiti e, se previsto dall’assemblea, da adeguare in caso di lavori straordinari. Errori frequenti del geometra amministratore di condominioNella nostra esperienza allo sportello, gli errori che il geometra amministratore di condominio commette più spesso sono sempre gli stessi cinque, e tutti sono evitabili con una corretta impostazione iniziale della posizione fiscale.Tenere un solo codice ATECO: fatturare l’amministrazione condominiale con il solo codice 71.12.30 è una rappresentazione non corretta dell’attività e, nel forfettario, porta ad applicare un coefficiente sbagliato.Dimenticare il contributo integrativo CIPAG sui compensi da amministratore: il 5% va addebitato su tutto il volume d’affari, non solo sulle prestazioni tecniche.Far applicare la ritenuta d’acconto in regime forfettario: manca la dicitura in fattura e il condominio trattiene il 20% non dovuto.Non separare il conto corrente condominiale: è una violazione dell’art. 1129 c.c. che può costare la revoca giudiziale dell’incarico.Sommare male i compensi e superare senza accorgersene la soglia degli 85.000 euro, con passaggio al regime ordinario dall’anno successivo.Un caso pratico tipico: Laura, geometra forfettaria, amministra quattro condomini e fattura 46.000 euro di compensi da amministrazione più 22.000 euro di parcelle tecniche. Applicando per comodità il 78% a tutto, dichiara 53.040 euro di reddito invece dei 56.720 euro corretti (86% su 46.000 e 78% su 22.000). Una differenza che, in caso di controllo, si traduce in imposta e sanzioni. Impostare bene la doppia attività dall’inizio costa molto meno che rimediare dopo.Domande frequenti sul geometra amministratore di condominio Un geometra può fare l’amministratore di condominio?Sì. La legge non riserva l’incarico a una categoria professionale: chiunque possieda i requisiti dell’art. 71-bis disp. att. c.c. può amministrare un condominio. Il geometra parte avvantaggiato per le competenze tecniche sull’edificio, ma deve comunque rispettare i requisiti formativi, in particolare l’aggiornamento periodico.Serve un secondo codice ATECO per amministrare condomini?Non serve una seconda partita IVA, ma è corretto aggiungere un codice ATECO secondario per l’attività di amministrazione (68.32.01 nella classificazione ATECO 2025, ex 68.32.00), mantenendo il 71.12.30 come codice dell’attività tecnica. La variazione si comunica all’Agenzia delle Entrate.Il compenso da amministratore paga i contributi CIPAG?Sì. L’iscrizione alla CIPAG dipende dall’appartenenza all’albo dei geometri e non dal codice ATECO. Il reddito da amministrazione condominiale prodotto con la propria partita IVA rientra quindi nella base imponibile del contributo soggettivo (20% fino a 183.550 euro, 3,5% oltre) e il fatturato è soggetto al contributo integrativo del 5%.La ritenuta d’acconto si applica anche in regime forfettario?No. Il contribuente forfettario non subisce la ritenuta d’acconto del 20%: in fattura va indicata la dicitura che richiama l’art. 1, commi 67-69, L. 190/2014. Il condominio, in questo caso, paga l’intero importo fatturato senza effettuare trattenute.Cosa succede se supero 85.000 euro sommando le due attività?Il limite è cumulativo per tutte le attività svolte con la stessa partita IVA. Superati gli 85.000 euro (restando sotto i 100.000) si esce dal regime forfettario dall’anno successivo, passando al regime ordinario con IVA, ritenute e contabilità. Oltre 100.000 euro l’uscita è immediata, con obbligo di IVA già nell’anno in corso.Il geometra amministratore può anche progettare i lavori dello stabile?Può farlo, ma i due incarichi vanno tenuti distinti: l’assemblea deve deliberare separatamente la nomina come tecnico e il relativo compenso, con piena trasparenza verso i condomini. È il modo più efficace per prevenire contestazioni sul conflitto di interessi.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza per la partita IVA del geometra amministratore di condominioGestire la doppia attività di geometra e amministratore richiede un’impostazione fiscale precisa: il codice ATECO secondario, i coefficienti di redditività corretti per ciascuna attività, il calcolo dei contributi CIPAG (soggettivo, minimo e integrativo 5%) e una fattura al condominio impostata nel modo giusto, con o senza ritenuta d’acconto.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca geometri e professionisti tecnici nell’apertura e nella gestione della partita IVA, nella scelta del regime più conveniente, nella pianificazione dei versamenti CIPAG e negli adempimenti da sostituto d’imposta del condominio. Ti seguiamo con una consulenza dedicata e un preventivo personalizzato, sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia.Hai bisogno di assistenza per la partita IVA da geometra amministratore di condominio? Contattaci per fissare un appuntamento: siamo a Viale Tullio 13 a Udine, raggiungibili al 0432 1638640 oppure su WhatsApp al 366 6018121.Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 11:00:002026-09-20 15:18:36Geometra Amministratore di Condominio 2026: Guida Completa a Doppia Attività, ATECO, CIPAG e Fattura
NOTIZIECondominio, addio poteri: l’amministratore scaduto non può operareUn amministratore condominio scaduto non può più agire come se il suo incarico fosse ancora valido. Lo ha ribadito con chiarezza la giurisprudenza più recente, superando in modo netto una prassi che per anni ha creato confusione in migliaia di condomini italiani: quella della cosiddetta prorogatio, cioè la convinzione che l’amministratore potesse continuare a gestire il condominio anche dopo la scadenza del mandato, semplicemente perché l’assemblea non aveva ancora provveduto a nominare un successore.Oggi la situazione è diversa e le conseguenze pratiche per i condomini sono rilevanti. Vediamo che cosa prevede la legge, che cosa ha stabilito la Corte di Cassazione e, soprattutto, che cosa cambia in concreto quando il mandato dell’amministratore di condominio non viene rinnovato in tempo.Indice dei contenutiAmministratore condominio scaduto: cosa cambia per il condominioLa durata del mandato secondo l’art. 1129 del Codice CivileAddio alla prorogatio: la svolta della CassazioneCosa può fare (e cosa non può fare) l’amministratore condominio scadutoCosa devono fare i condomini per evitare problemiDomande frequenti sull’amministratore condominio scadutoAmministratore condominio scaduto: cosa cambia per il condominioQuando si parla di amministratore condominio scaduto ci si riferisce alla situazione in cui il mandato conferito dall’assemblea è arrivato al termine previsto e nessuna delibera successiva lo ha rinnovato o prorogato in modo esplicito. In questi casi, per lungo tempo si è ritenuto che l’amministratore potesse comunque continuare a occuparsi dell’ordinaria amministrazione, in attesa che i condomini si riunissero per decidere sul rinnovo o sulla nomina di un nuovo professionista.Questa impostazione, però, è stata progressivamente smontata dalla giurisprudenza. Il punto centrale è semplice da capire anche per chi non ha competenze giuridiche: l’amministratore agisce in nome e per conto del condominio in virtù di un mandato con una durata precisa. Scaduto quel termine, senza un rinnovo formale, viene meno anche il titolo che gli permette di rappresentare legalmente l’edificio, firmare contratti, gestire il conto corrente condominiale o agire in giudizio. La durata del mandato secondo l’art. 1129 del Codice CivileLa disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 1129 del Codice Civile, la norma che regola nomina, revoca e obblighi dell’amministratore di condominio. La legge stabilisce che l’incarico dura un anno e si intende rinnovato automaticamente per uguale durata, senza bisogno di una nuova delibera: di regola, quindi, la vera scadenza del mandato matura al termine del secondo anno, salvo revoca o sostituzione decisa dall’assemblea. Non si tratta quindi di un rapporto a tempo indeterminato: ogni anno l’assemblea condominiale è chiamata a fare il punto sull’operato dell’amministratore, approvare il rendiconto e decidere se confermarlo, sostituirlo o affidare l’incarico a un nuovo professionista.Proprio l’articolo 1129, all’ottavo comma, prevede inoltre che l’amministratore che cessa dall’incarico sia tenuto a compiere esclusivamente le attività urgenti, cioè quelle che non possono essere rinviate senza generare un danno per il condominio, al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni. È proprio questa previsione, per anni interpretata in modo estensivo, ad aver alimentato la teoria della prorogatio dei poteri. Addio alla prorogatio: la svolta della CassazionePer lungo tempo si è ritenuto che l’amministratore scaduto conservasse tutte le attribuzioni ordinarie previste dall’art. 1130 del Codice Civile, fino a quando l’assemblea non avesse nominato un successore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2026, n. 7247) ha però chiarito che questa interpretazione non è più sostenibile: superata la scadenza del mandato, per cessazione del termine, revoca o dimissioni, l’amministratore non può continuare a esercitare i poteri gestori ordinari, ma deve limitarsi alle sole attività urgenti e indifferibili, senza peraltro avere diritto a un compenso per l’attività eventualmente svolta oltre il termine.Su questo tema, del resto, abbiamo già approfondito perché la prorogatio è stata abolita, ricostruendo passo dopo passo l’evoluzione giurisprudenziale che ha portato a questo cambio di rotta. Il concetto di fondo resta lo stesso: l’assemblea non può più permettersi di rinviare la decisione sul rinnovo, perché ogni ritardo espone il condominio a rischi operativi concreti. Cosa può fare (e cosa non può fare) l’amministratore condominio scadutoUna volta scaduto il mandato senza rinnovo, i poteri dell’amministratore condominio scaduto si riducono drasticamente. Non si tratta di una zona grigia lasciata all’interpretazione del singolo professionista: la legge, così come confermata dalla Cassazione, traccia un confine netto tra ciò che resta consentito e ciò che invece diventa un atto privo di efficacia nei confronti del condominio.Attività ancora consentite: solo gli interventi urgenti e indifferibili, indispensabili per evitare danni al condominio (ad esempio una riparazione indispensabile per la sicurezza dello stabile).Attività non più consentite: firmare nuovi contratti, riscuotere le quote condominiali con effetti pienamente validi, rappresentare il condominio in giudizio, gestire in autonomia il conto corrente condominiale.Compenso: per l’attività svolta dopo la scadenza del mandato, al di fuori delle urgenze, l’amministratore non ha più diritto ad alcun compenso.Effetti sugli atti compiuti: i provvedimenti adottati dall’amministratore scaduto, al di fuori delle urgenze, possono essere contestati e privati di efficacia nei confronti dei condomini.Le conseguenze pratiche non sono trascurabili. Un condominio con un mandato amministratore condominio scaduto rischia di trovarsi bloccato proprio nei momenti in cui servirebbe maggiore tempestività, ad esempio davanti a una controversia con un fornitore, a una morosità da recuperare o a un intervento urgente da autorizzare. Cosa devono fare i condomini per evitare problemiPer evitare di trovarsi con un amministratore condominio scaduto e privo di poteri, la soluzione più semplice ed efficace resta una sola: convocare per tempo l’assemblea condominiale chiamata a deliberare sul rinnovo dell’incarico o sulla nomina di un nuovo amministratore, prima che il mandato in corso giunga a scadenza.Nella pratica, questo significa rispettare alcuni passaggi che tutelano sia i condomini sia lo stesso amministratore, evitando contestazioni successive sulla validità degli atti compiuti nel frattempo.Verificare con anticipo la data di scadenza del mandato, che decorre dall’anniversario della nomina originaria tenendo conto del rinnovo automatico per un ulteriore anno.Convocare l’assemblea in tempo utile per deliberare su conferma, sostituzione o proroga esplicita dell’incarico.Far verbalizzare in modo chiaro la delibera di rinnovo, indicando la nuova durata del mandato.In caso di mancato accordo tra i condomini, valutare per tempo alternative come la nomina di un nuovo amministratore, per evitare vuoti di rappresentanza.In assenza di una delibera assembleare tempestiva, il rischio concreto è quello di trovarsi con una gestione condominiale priva di una guida pienamente legittimata ad agire, proprio nel momento in cui potrebbero presentarsi le esigenze più delicate, dalle spese straordinarie alle controversie con terzi. Domande frequenti sull’amministratore condominio scadutoQuanto dura il mandato dell’amministratore di condominio?Secondo l’art. 1129 del Codice Civile, l’incarico dura un anno e si intende rinnovato automaticamente per la stessa durata: la scadenza effettiva matura quindi, di norma, dopo due anni, salvo revoca o sostituzione deliberata dall’assemblea.Che cosa può fare un amministratore condominio scaduto?Può occuparsi soltanto delle attività urgenti e indifferibili, necessarie per evitare pregiudizi agli interessi comuni del condominio, senza avere diritto a compenso per queste ultime.La prorogatio dell’amministratore esiste ancora?No. La giurisprudenza più recente ha superato questo istituto, chiarendo che l’amministratore scaduto non conserva automaticamente i poteri di gestione ordinaria previsti dall’art. 1130 del Codice Civile.Cosa succede agli atti firmati dall’amministratore dopo la scadenza del mandato?Gli atti compiuti al di fuori delle urgenze possono essere contestati dai condomini e considerati privi di efficacia, proprio perché mancano del titolo di rappresentanza necessario.Cosa deve fare l’assemblea per evitare il vuoto di rappresentanza?Deve essere convocata in tempo utile prima della scadenza del mandato, per deliberare sul rinnovo dell’amministratore in carica o sulla nomina di un nuovo professionista.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/04/logo-condominioamico.png 597 2201 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-08 18:00:002026-09-05 09:28:29Condominio, addio poteri: l’amministratore scaduto non può operare
NOTIZIEProrogatio dell’Amministratore di Condominio: Esiste ancora? No, è Stata AbolitaSe hai sentito parlare di prorogatio dell’amministratore di condominio e ti chiedi se si applica ancora oggi, la risposta è semplice: no, non esiste più. La riforma del condominio del 2012 ha cambiato le regole in modo netto. Eppure ancora oggi molti condominii si trovano in situazioni di incertezza proprio perché si dà per scontato che l’amministratore uscente possa continuare a operare anche dopo la scadenza del suo mandato. Vediamo cosa dice davvero la legge.Indice dei contenutiCos’era la prorogatio dell’amministratoreLa riforma del condominio del 2012Cosa succede alla scadenza del mandatoCome rinnovare o revocare l’amministratoreDomande frequenti Cos’era la prorogatio dell’amministratorePrima della riforma del 2012, nel diritto italiano esisteva il principio della prorogatio: quando un mandato scadeva senza che fosse stato nominato il successore, il soggetto uscente continuava a esercitare le sue funzioni in via provvisoria, fino alla nomina del nuovo titolare. Questo principio era applicato in molti ambiti, inclusa la gestione condominiale.In pratica, se l’assemblea dei condomini non si riuniva entro i tempi previsti per rinnovare o revocare l’incarico, l’amministratore uscente poteva continuare a lavorare come se nulla fosse. Un meccanismo che, in teoria, serviva a garantire la continuità della gestione condominiale, ma che nella pratica creava spesso situazioni ambigue e difficili da risolvere. La riforma del condominio del 2012Con la Legge 11 dicembre 2012, n. 220 — la grande riforma del condominio — il legislatore ha riscritto le regole del mandato dell’amministratore. L’articolo 1129 del Codice Civile, riformulato da questa legge, stabilisce ora con chiarezza:L’amministratore dura in carica un anno.Al termine dell’anno, l’incarico si può rinnovare per un altro anno con delibera assembleare.L’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento dall’assemblea, o — in presenza di gravi irregolarità — dall’autorità giudiziaria.La Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni che, dopo la riforma del 2012, il meccanismo della prorogatio non si applica più all’amministratore di condominio. Alla scadenza del mandato, l’amministratore uscente perde automaticamente i poteri di rappresentanza del condominio, anche se l’assemblea non si è ancora riunita per nominarne uno nuovo. Cosa succede alla scadenza del mandatoCapire cosa accade concretamente alla scadenza del mandato è fondamentale per i condomini e per gli stessi amministratori.L’amministratore uscente non può più:Rappresentare il condominio nei confronti di terzi (fornitori, istituti bancari, enti pubblici).Stipulare contratti o rinnovarli in nome del condominio.Riscuotere le quote condominiali.Agire in giudizio per conto del condominio.Può però compiere gli atti urgenti strettamente necessari per evitare danni al condominio, come ad esempio chiamare un idraulico per una perdita d’acqua improvvisa. Si tratta di un’eccezione limitata agli interventi di emergenza, non di una prorogatio generalizzata dei poteri.Se il condominio resta senza amministratore e l’assemblea non riesce a nominarne uno, chiunque dei condomini può rivolgersi al Tribunale per chiedere la nomina giudiziale di un amministratore. Lo stesso vale nel caso in cui l’assemblea non raggiunga il quorum necessario per deliberare. Come rinnovare o revocare l’amministratorePer evitare situazioni di vuoto gestionale, è importante che il condominio agisca per tempo. Ecco come funziona in concreto: Rinnovo del mandatoL’assemblea si riunisce (di norma entro l’anno di incarico) e delibera il rinnovo. In prima convocazione, la delibera deve essere approvata con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). In seconda convocazione è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 1/3 del valore (333 millesimi), come previsto dall’art. 1136 del Codice Civile. Se l’amministratore viene riconfermato, il nuovo mandato decorre dalla data della delibera.Revoca dell’amministratoreL’assemblea può revocare l’amministratore in qualsiasi momento, anche senza una giusta causa. Però, se la revoca avviene senza motivo, l’amministratore potrebbe avere diritto a un risarcimento. Esistono poi alcune cause di revoca obbligatoria: ad esempio, l’omessa apertura del conto corrente condominiale intestato al condominio, il mancato rendiconto annuale o le gravi irregolarità fiscali (come quelle legate alla gestione del Modello F24 del condominio).Nomina giudizialeSe l’assemblea non riesce a nominare un amministratore (per mancanza di quorum o per litigi tra condomini), ogni condomino può ricorrere al Tribunale competente. Il giudice nomina un amministratore provvisorio e fissa il suo compenso.Domande frequenti sulla prorogatio dell’amministratore di condominioL’amministratore scaduto può continuare a gestire il condominio?No. Dopo la scadenza del mandato, l’amministratore perde i poteri di rappresentanza ordinaria del condominio. Può solo compiere atti urgenti e improrogabili per evitare danni.Se l’assemblea non si riunisce, cosa succede?Il condominio resta formalmente senza amministratore. Qualsiasi condomino può richiedere al Tribunale la nomina giudiziale di un amministratore, ai sensi dell’art. 1129, comma 1, del Codice Civile.La prorogatio si applica in qualche caso al condominio?No. La Cassazione ha chiarito che, dopo la riforma del 2012 (L. 220/2012), il principio della prorogatio non opera per l’amministratore condominiale. Le norme sull’amministrazione del condominio sono speciali rispetto alle regole generali del mandato.Quanto dura il mandato dell’amministratore?Un anno, rinnovabile per un altro anno con delibera assembleare. La conferma tacita non è sufficiente: serve una votazione esplicita dell’assemblea.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 13:00:002026-08-28 10:35:57Prorogatio dell’Amministratore di Condominio: Esiste ancora? No, è Stata Abolita
CAF, IMU, TASI E MODELLO F24F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto 2026Il F24 del condominio per la ritenuta d’acconto è uno degli adempimenti fiscali più delicati che ogni amministratore di condominio deve gestire con precisione e puntualità. Quando il condominio paga un lavoratore autonomo — che sia un idraulico, un elettricista, un geometra o un avvocato — ha l’obbligo di trattenere una parte del compenso e versarla all’Agenzia delle Entrate tramite il modello F24. Si tratta della cosiddetta ritenuta d’acconto, un meccanismo che trasforma il condominio in un sostituto d’imposta.Se sei un amministratore di condominio e ti trovi a gestire queste pratiche per la prima volta, oppure sei un condomino curioso di capire come funziona, questa guida ti spiega tutto: cos’è la ritenuta d’acconto del condominio, come si calcola, quali codici tributo usare, quando versarla e come compilare il modello F24 senza commettere errori. 📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi. 📋 Indice dei Contenuti 1. Cos’è la ritenuta d’acconto del condominio 2. Quando si applica la ritenuta d’acconto 3. Come si calcola la ritenuta d’acconto 4. Codici tributo F24 per il condominio 5. Come compilare il modello F24 6. Scadenze per il versamento della ritenuta 7. Certificazione Unica e Modello 770 8. Errori comuni da evitare 9. Domande frequentiIndice dei contenutiCos’è la Ritenuta d’Acconto del CondominioQuando si Applica la Ritenuta d’Acconto al CondominioCome si Calcola la Ritenuta d’Acconto del CondominioCodici Tributo F24 per il Condominio: la Guida CompletaCome Compilare il Modello F24 per il CondominioScadenze per il Versamento della Ritenuta d’Acconto F24Certificazione Unica e Modello 770: gli Adempimenti Annuali del CondominioErrori Comuni da Evitare nel Versamento della Ritenuta F24Domande Frequenti sul F24 del CondominioCos’è la Ritenuta d’Acconto del Condominio La ritenuta d’acconto è una trattenuta fiscale che il condominio applica sui compensi pagati a determinati professionisti e lavoratori autonomi. In pratica, quando l’amministratore paga una fattura a un artigiano o a un professionista che lavora in regime ordinario, non versa l’intero importo: trattiene una percentuale e la versa direttamente all’Agenzia delle Entrate per conto del lavoratore. È come se il condominio pagasse in anticipo una parte delle imposte dovute dal professionista.Questo meccanismo è regolato dal DPR 600/1973, articolo 25, che individua i soggetti obbligati ad operare le ritenute. Il condominio, in quanto ente che eroga compensi a lavoratori autonomi, è equiparato a un sostituto d’imposta: deve quindi trattenere la ritenuta, versarla al Fisco tramite modello F24 entro le scadenze di legge, e poi certificare l’importo trattenuto al lavoratore attraverso la Certificazione Unica (CU).È importante sottolineare che la ritenuta d’acconto non è un costo aggiuntivo per il condominio: è semplicemente una diversa modalità di pagamento. Se la fattura è di 1.000 euro, il condominio paga 800 euro al professionista e 200 euro (la ritenuta) all’Erario. Il totale erogato è sempre 1.000 euro.Quando si Applica la Ritenuta d’Acconto al Condominio Non tutte le fatture che il condominio riceve sono soggette a ritenuta. Capire quando applicare la ritenuta d’acconto è fondamentale per evitare errori che possono costare sanzioni. In linea di massima, la ritenuta si applica quando il condominio paga compensi per prestazioni di lavoro autonomo, cioè servizi professionali resi da persone fisiche o da imprese individuali in regime ordinario.Ecco le categorie di prestatori soggetti a ritenuta quando lavorano per il condominio:Professionisti con partita IVA in regime ordinario: geometri, architetti, ingegneri, avvocati, commercialisti, consulenti legali e tecniciLavoratori autonomi occasionali: chi effettua lavori senza partita IVA, con compensi che costituiscono reddito diverso ai sensi dell’art. 67 TUIRAmministratori di condominio professionisti: quando percepiscono il compenso per la propria attività gestionaleAgenti e mediatori: nei casi in cui il condominio si avvalga di intermediari per locazioni di parti comuniAttenzione: la situazione si complica con gli artigiani e le imprese. Un idraulico, un elettricista o una ditta di pulizie che emette fattura come impresa in regime ordinario IVA (società o ditta individuale con attività d’impresa) non è soggetto a ritenuta d’acconto. La ritenuta si applica solo alle prestazioni di lavoro autonomo, non a quelle di lavoro d’impresa. Per distinguere i due casi, il professionista inserisce in fattura la dicitura “prestazione soggetta a ritenuta d’acconto” se la ritenuta si applica.Esiste però un’ulteriore categoria specifica per i condomìni: la ritenuta del 4% sulle spese di ristrutturazione pagate tramite bonifico parlante. Questa ritenuta viene operata direttamente dalla banca al momento del pagamento e non richiede alcun intervento dell’amministratore: è la banca stessa a trattenerla e versarla. Si tratta quindi di un meccanismo automatico e separato rispetto alla ritenuta d’acconto classica.Come si Calcola la Ritenuta d’Acconto del Condominio Il calcolo della ritenuta d’acconto per il condominio segue regole precise stabilite dalla normativa fiscale. L’aliquota applicata varia in base alla tipologia di prestazione e allo status del prestatore:20% del compenso imponibile: per le prestazioni di lavoro autonomo abituale (professionisti con partita IVA in regime ordinario)20% del compenso: per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale (senza partita IVA)4% del corrispettivo lordo IVA inclusa: per i bonifici relativi a lavori su cui spetta detrazione fiscale (ristrutturazione, risparmio energetico) — in questo caso la trattiene direttamente la bancaLa base su cui calcolare la ritenuta è il compenso al netto dell’IVA e delle spese documentate rimborsate. Se la fattura include rimborsi spese documentati (es. materiali acquistati), queste somme non rientrano nella base imponibile della ritenuta. Vediamo un esempio pratico per chiarire il concetto.Esempio: Il condominio riceve una fattura dal geometra che ha seguito la perizia per una causa condominiale. Il geometra è iscritto all’albo e lavora in regime ordinario. La fattura è così composta:Compenso professionale: 500,00 euroIVA 22%: 110,00 euroRitenuta d’acconto 20%: – 100,00 euroNetto da pagare al geometra: 510,00 euroDa versare all’Agenzia delle Entrate tramite F24: 100,00 euroIl geometra riceverà quindi 510 euro invece di 610 (compenso + IVA). I 100 euro trattenuti verranno versati dal condominio al Fisco tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento della fattura. Il geometra, in sede di dichiarazione dei redditi, utilizzerà la ritenuta subita come credito d’imposta.Un caso particolare riguarda i professionisti in regime forfettario: questi soggetti sono esonerati dall’applicazione della ritenuta d’acconto. La fattura di un professionista forfettario non includerà mai la voce ritenuta, e il condominio pagherà l’intero importo indicato. Il professionista è tenuto a indicare in fattura la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 — Regime Forfettario: non soggetto a ritenuta d’acconto”.Codici Tributo F24 per il Condominio: la Guida Completa Il codice tributo è il cuore del modello F24: identifica il tipo di versamento che si sta effettuando. Usare il codice sbagliato significa rischiare che il pagamento non venga correttamente imputato, con conseguenti avvisi di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per il condominio, i codici tributo più rilevanti per il versamento della ritenuta d’acconto sono i seguenti:Codice TributoDescrizioneTipo di prestazione1040Ritenute su redditi di lavoro autonomoProfessionisti con P.IVA, geometri, avvocati, commercialisti, tecnici1040Ritenute su redditi di lavoro autonomo occasionaleLavoratori occasionali senza P.IVA (redditi art. 67 TUIR)1001Ritenute IRPEF su redditi di lavoro dipendenteSolo se il condominio ha dipendenti (portiere, addetto pulizie con rapporto di lavoro dipendente)1004Ritenute IRPEF su redditi assimilati al lavoro dipendenteCompensi amministratore se il rapporto è assimilato al lavoro dipendenteIl codice tributo 1040 è il più utilizzato dalla gran parte dei condomìni, perché si applica ai compensi corrisposti a professionisti e lavoratori autonomi. Nella sezione Erario del modello F24, questo codice va inserito insieme al periodo di riferimento (il mese in cui è avvenuto il pagamento) e all’anno d’imposta (di solito l’anno in cui si paga).Per i condomìni che hanno dipendenti (ad esempio un portiere), il codice tributo 1001 riguarda le ritenute IRPEF sullo stipendio. Anche in questo caso il versamento avviene con il modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dello stipendio.Come Compilare il Modello F24 per il CondominioLa compilazione del modello F24 per il versamento della ritenuta d’acconto del condominio richiede attenzione nella sezione Erario. Ecco i campi da compilare correttamente:Codice fiscale del condominio: il codice fiscale del condominio stesso (non dell’amministratore). Ogni condominio deve avere il proprio codice fiscale, che si richiede all’Agenzia delle EntrateSezione Erario: qui si inseriscono le ritenute d’acconto su lavoro autonomoCodice tributo: 1040 per lavoro autonomo professionale e occasionaleRateazione / Regione / Prov. EC: lasciare in bianco per le ritenuteAnno di riferimento: l’anno in cui è stata effettuata la prestazione e il pagamentoMese di riferimento: il mese in cui si è pagata la fattura (da indicare nel formato MM)Importi a debito versati: l’ammontare della ritenuta da versareUn aspetto che crea spesso confusione riguarda il codice fiscale del condominio. Molti amministratori, soprattutto dei piccoli condomìni, usano erroneamente il proprio codice fiscale personale. Questo è un errore grave: il versamento va imputato al condominio come soggetto passivo d’imposta, non all’amministratore. Se il condominio non ha ancora il codice fiscale, occorre richiederlo all’Agenzia delle Entrate con il modello AA5/6 prima di effettuare qualsiasi versamento.Il modello F24 può essere presentato in tre modi: tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 online), tramite homebanking della propria banca, oppure — per importi inferiori a determinate soglie — in forma cartacea presso banche e uffici postali. Per i condomìni con più di una posizione debitoria mensile, il versamento telematico è fortemente consigliato perché consente anche la compensazione.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste gli amministratori nella compilazione e nel versamento del modello F24, garantendo la correttezza di ogni dato inserito e il rispetto delle scadenze fiscali.Scadenze per il Versamento della Ritenuta d’Acconto F24Le scadenze per il versamento della ritenuta d’acconto tramite F24 sono mensili e tassative. La regola generale è semplice: la ritenuta trattenuta nel mese precedente va versata entro il giorno 16 del mese successivo. Se il 16 cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile.Mese di pagamento fatturaScadenza versamento F24Gennaio 202616 febbraio 2026Febbraio 202616 marzo 2026Marzo 202616 aprile 2026Aprile 202618 maggio 2026 (il 16 è sabato)Maggio 202616 giugno 2026Giugno 202616 luglio 2026Luglio 202617 agosto 2026 (sospensione ferragosto)Agosto 202616 settembre 2026Settembre 202616 ottobre 2026Ottobre 202616 novembre 2026Novembre 202616 dicembre 2026Dicembre 202618 gennaio 2027 (il 16 è sabato)Esiste un’eccezione importante per il mese di agosto: i versamenti con scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 20 settembre con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Per i condomìni che pagano fatture di luglio con ritenuta da versare entro il 16 agosto, conviene pianificare il pagamento prima della chiusura estiva.Il mancato rispetto delle scadenze F24 comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare i versamenti tardivi con sanzioni ridotte: si parte dallo 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni, con le seguenti aliquote aggiornate post D.Lgs. 87/2024: 1,25% entro 30 giorni (breve), 1,39% entro 90 giorni, 3,125% entro 1 anno. Più si aspetta, più la sanzione aumenta. Rivolgersi tempestivamente al CAF Centro Fiscale di Udine consente di calcolare correttamente l’importo del ravvedimento ed evitare ulteriori complicazioni.Certificazione Unica e Modello 770: gli Adempimenti Annuali del CondominioIl versamento mensile della ritenuta tramite F24 non è l’unico adempimento fiscale del condominio come sostituto d’imposta. A fine anno, l’amministratore deve anche rilasciare la Certificazione Unica (CU) a tutti i professionisti a cui ha trattenuto ritenute durante l’anno, e trasmettere il Modello 770 all’Agenzia delle Entrate.La Certificazione Unica è il documento che attesta al lavoratore autonomo l’ammontare delle ritenute subite nel corso dell’anno. È essenziale per la dichiarazione dei redditi del professionista: senza questo documento, il percipiente non può portare in detrazione le ritenute subite. La CU deve essere consegnata al lavoratore autonomo entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Per il 2025, la CU andava consegnata entro il 17 marzo 2026 (il 16 cadeva di domenica).Il Modello 770 è invece la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta che il condominio deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, riepilogando tutte le ritenute operate e versate durante l’anno. La scadenza per il Modello 770 relativo all’anno 2025 è il 31 luglio 2026. Si tratta di un adempimento complesso che richiede la disponibilità di tutti i dati dei versamenti effettuati mese per mese: una buona organizzazione durante l’anno (conservare tutti i modelli F24 pagati) semplifica enormemente la compilazione del 770.Per i condomìni con la Certificazione Unica relativa ai lavoratori autonomi, è fondamentale conoscere la distinzione tra i diversi quadri del Modello 770: il Quadro SA riguarda i compensi per lavoro autonomo professionale, mentre il Quadro SB riguarda le prestazioni occasionali. Un’ulteriore attenzione va posta per l’amministratore di condominio professionista: se percepisce il compenso come lavoratore autonomo, il condominio deve operare la ritenuta e includerlo nel 770. Se invece il rapporto è configurato come amministrazione condominiale nell’ambito di attività d’impresa, la disciplina cambia.La gestione della Certificazione Unica per lavoratori autonomi e del Modello 770 richiede competenza tecnica e attenzione ai dettagli. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per tutti questi adempimenti, sia per i piccoli condomìni con poche ritenute da gestire, sia per i complessi condominiali più strutturati.Errori Comuni da Evitare nel Versamento della Ritenuta F24Nella pratica quotidiana della gestione condominiale, si riscontrano alcuni errori ricorrenti che possono generare problemi con l’Agenzia delle Entrate. Conoscerli in anticipo permette di evitarli e di gestire l’adempimento in modo corretto.Il primo errore, già menzionato, è utilizzare il codice fiscale sbagliato nel modello F24. L’amministratore deve inserire il codice fiscale del condominio, non il proprio. Ogni condominio — anche un piccolo edificio di tre appartamenti — deve avere il proprio codice fiscale. Se il condominio non l’ha mai richiesto, l’amministratore deve sanare questa situazione prima di effettuare qualsiasi versamento.Il secondo errore frequente riguarda la confusione tra lavoro autonomo e lavoro d’impresa. Come abbiamo visto, la ritenuta del 20% si applica alle prestazioni di lavoro autonomo, non alle imprese. Applicare la ritenuta a una ditta di costruzioni che emette fattura come impresa crea problemi a entrambe le parti: il professionista si ritrova con una trattenuta non dovuta che dovrà recuperare, il condominio deve correggere il versamento. Verificare sempre il regime fiscale del prestatore prima di operare la ritenuta.Il terzo errore tipico è non verificare se il professionista è in regime forfettario. I professionisti forfettari sono esonerati dalla ritenuta (come spiegato in precedenza) e lo indicano in fattura. Applicare comunque la ritenuta a un forfettario significa ridurre ingiustamente il suo compenso. La fattura del professionista forfettario riporterà sempre la dicitura di esonero.Altri errori comuni includono: dimenticare di versare la ritenuta (molto frequente nei condomìni piccoli dove l’amministratore è un condomino non professionista), usare il codice tributo errato (es. usare il 1001 invece del 1040), indicare un periodo di riferimento sbagliato, o — nei casi più gravi — non rilasciare la Certificazione Unica entro i termini. Ogni omissione comporta sanzioni che si aggiungono all’importo dovuto.Una buona pratica per l’amministratore di condominio è tenere un registro delle ritenute operate durante l’anno: per ogni fattura ricevuta da un lavoratore autonomo, annotare data di pagamento, nome del percipiente, codice fiscale, compenso lordo e ritenuta operata. Questo documento semplifica enormemente la compilazione del Modello 770 a fine anno e consente di verificare in qualsiasi momento che tutti i versamenti siano stati effettuati.Hai bisogno di assistenza per la gestione delle ritenute d’acconto del condominio e per la compilazione del modello F24? Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio dedicato agli amministratori condominiali, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande Frequenti sul F24 del CondominioIl condominio deve sempre versare la ritenuta d’acconto?Il condominio è obbligato a operare la ritenuta d’acconto solo quando paga compensi a lavoratori autonomi (professionisti con P.IVA in regime ordinario o lavoratori occasionali senza P.IVA). Non si applica ai pagamenti verso imprese (ditte, SRL, SNC) per lavori di manutenzione ordinaria, né verso professionisti in regime forfettario. Se il condominio non ha mai pagato professionisti con ritenuta, non ha l’obbligo di presentare il Modello 770.Cosa succede se l’amministratore dimentica di versare la ritenuta entro il 16 del mese?Il mancato versamento entro la scadenza F24 comporta l’applicazione di sanzioni e interessi di mora. È possibile rimediare attraverso il ravvedimento operoso, che permette di versare tardivamente con sanzioni ridotte: 0,1% per ogni giorno di ritardo (fino a 14 giorni), poi 1,25% entro 30 giorni (breve), poi 1,39% entro 90 giorni (medio), poi 3,125% entro 1 anno (percentuali post riforma D.Lgs. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024). Più si aspetta, più la sanzione aumenta. Meglio regolarizzare subito con l’aiuto del CAF Centro Fiscale.Il geometra che segue la perizia condominiale è soggetto a ritenuta?Dipende dal regime fiscale del geometra. Se il geometra ha partita IVA in regime ordinario, il condominio deve operare la ritenuta del 20% sul suo compenso (al netto dell’IVA) e versarla tramite F24 con codice tributo 1040. Se invece il geometra è in regime forfettario, non si applica alcuna ritenuta e il condominio paga l’intero importo fatturato. Il geometra indicherà sempre in fattura quale regime si applica.Qual è la differenza tra la ritenuta del 4% sui bonifici e la ritenuta d’acconto del 20%?Sono due meccanismi distinti. La ritenuta del 4% si applica sui bonifici bancari per lavori di ristrutturazione e risparmio energetico che danno diritto a detrazione fiscale (es. bonus casa, ecobonus): viene trattenuta automaticamente dalla banca al momento del pagamento e l’amministratore non deve fare nulla. La ritenuta d’acconto del 20% riguarda invece i compensi per prestazioni di lavoro autonomo (professionisti, consulenti) e deve essere calcolata e versata dall’amministratore tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento.Il compenso dell’amministratore di condominio è soggetto a ritenuta?Sì, nella maggior parte dei casi. Se l’amministratore di condominio è un libero professionista (con P.IVA in regime ordinario), il suo compenso è soggetto alla ritenuta d’acconto del 20%. Il condominio deve trattenerla e versarla con il codice tributo 1040. Se l’amministratore è in regime forfettario, non si applica ritenuta. Se è un condomino non professionista che non riceve compenso, ovviamente la questione non si pone. In ogni caso, l’amministratore indica in fattura il trattamento fiscale applicabile.Hai bisogno di assistenza per il versamento della ritenuta d’acconto del condominio tramite F24? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per guidarti in ogni adempimento fiscale condominiale, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: il nostro team di esperti si occuperà di tutto.Giugno 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-23 10:23:482026-06-28 00:09:31F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto 2026
CAF, IMU, TASI E MODELLO F24F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’AccontoIl condominio come sostituto d’imposta e uno degli obblighi fiscali meno conosciuti ma piu importanti per chi gestisce un condominio. Ogni volta che il condominio paga un fornitore per prestazioni di servizi in appalto o subappalto — dalla pulizia delle scale alla manutenzione dell’impianto idraulico — e tenuto ad applicare una ritenuta d’acconto del 4% sull’IRPEF (o IRES per i soggetti societari) e a versarla allo Stato tramite il modello F24. Questa guida spiega passo dopo passo come funziona il meccanismo, quando scatta l’obbligo, come compilare correttamente l’F24, quali codici tributo usare e cosa rischia l’amministratore in caso di omissione.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiIl quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973Quando il condominio diventa sostituto d’impostaL’aliquota del 4%: come si calcola la ritenutaLa soglia annuale di 500 euroCodici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRESScadenze di versamento: il giorno 16 del meseCome compilare il modello F24 passo dopo passoCasi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensoriLa Certificazione Unica annuale ai prestatoriSanzioni e ravvedimento operosoIl ruolo dell’amministratore di condominioDomande frequenti (FAQ)Il quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973L’obbligo del condominio di operare come sostituto d’imposta e disciplinato dall’art. 25-ter del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, introdotto dall’art. 1, comma 43, della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e reso operativo dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2008. La norma e stata successivamente chiarita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 febbraio 2008, che ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione pratica dell’obbligo.Il legislatore ha introdotto questo meccanismo per contrastare l’evasione fiscale nel settore dell’edilizia e dei servizi condominiali, garantendo che una parte dell’imposta dovuta dai prestatori di servizi venga versata direttamente dallo Stato tramite il meccanismo della ritenuta alla fonte. Il condominio, pur non essendo un soggetto dotato di personalita giuridica autonoma, assume la qualifica di sostituto d’imposta ogni volta che eroga compensi a fornitori per prestazioni di servizi rese nell’ambito di contratti di appalto o subappalto di opere o servizi.E importante sottolineare che l’obbligo si applica esclusivamente ai contratti di appalto e subappalto: sono esclusi i contratti di compravendita di beni (ad esempio l’acquisto di materiale edilizio), i contratti d’opera con lavoratori autonomi (per i quali si applicano le ordinarie ritenute sulle prestazioni professionali ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73), nonche le forniture pure di beni, anche se con posa in opera accessoria. Quando il condominio diventa sostituto d’impostaIl condominio e obbligato ad operare la ritenuta ogni volta che corrisponde un compenso a un’impresa (persona fisica o giuridica) per prestazioni rientranti in un contratto di appalto o subappalto di opere o servizi relativi all’edificio condominiale. La ritenuta si applica:Alle imprese in regime ordinario (ditta individuale, SNC, SRL, SPA, ecc.) che operano come appaltatori o subappaltatori per lavori sul condominioAi lavoratori autonomi con partita IVA quando il rapporto contrattuale e configurabile come appalto di servizi (ad esempio, un geometra che gestisce un cantiere in appalto)Sia ai soggetti IRPEF (persone fisiche, ditte individuali, societa di persone) sia ai soggetti IRES (societa di capitali, enti commerciali e non commerciali)La ritenuta del 4% NON si applica nei seguenti casi:Acquisto di beni (materiali da costruzione, forniture elettriche, ecc.) senza prestazione di serviziPrestazioni occasionali di privati (senza partita IVA) per importi inferiori alle soglie di esenzionePrestazioni di professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri) che emettono parcella: in questo caso si applica la ritenuta ordinaria del 20% ex art. 25 DPR 600/73Forniture di energia elettrica, gas, acqua e altri servizi di pubblica utilitaCompensi corrisposti a condomini singoliCanoni di locazione per locali condominiali L’aliquota del 4%: come si calcola la ritenutaL’aliquota della ritenuta e fissata dalla legge nella misura del 4% sull’imponibile lordo. Si tratta di una ritenuta a titolo di acconto (non a titolo d’imposta definitiva), il che significa che il beneficiario puo computare la ritenuta subita come credito d’imposta nella propria dichiarazione dei redditi.Base imponibile: La ritenuta del 4% si calcola sul corrispettivo lordo al netto dell’IVA. Se il fornitore emette fattura per 1.000 euro + 220 euro di IVA (22%), la ritenuta si calcola solo sui 1.000 euro imponibili: 1.000 x 4% = 40 euro di ritenuta.Esempio pratico di calcolo:VoceImportoImponibile fattura (servizio pulizie)1.000,00 euroIVA 22%220,00 euroTotale fattura1.220,00 euroRitenuta 4% sull’imponibile (1.000 x 4%)40,00 euroImporto effettivamente pagato al fornitore1.180,00 euro (1.220 – 40)Importo da versare all’Erario tramite F2440,00 euroIl condominio quindi trattiene 40 euro dall’importo da pagare al fornitore e li versa allo Stato tramite F24. Il fornitore riceve 1.180 euro (importo netto) e nella propria dichiarazione dei redditi riportera la ritenuta di 40 euro subita come credito d’imposta, detraendola dall’IRPEF o dall’IRES dovuta. La soglia annuale di 500 euroUna delle regole piu importanti — e spesso trascurate — riguarda la soglia annuale di 500 euro. L’art. 25-ter DPR 600/73 prevede che l’obbligo di versamento si cumuli nel corso dell’anno solare: il versamento tramite F24 e dovuto solo quando la somma delle ritenute operate nel mese supera 25,82 euro (equivalente alla vecchia soglia in lire), ma in pratica la norma e interpretata nel senso che il versamento mensile e comunque obbligatorio se le ritenute del mese sono state effettivamente operate.La Circolare AdE n. 7/E/2008 ha chiarito che il condominio e esonerato dall’obbligo di effettuare le ritenute nei periodi d’imposta in cui il totale annuo dei corrispettivi corrisposti per i servizi in appalto e inferiore a 500 euro. Questa soglia:Si riferisce al totale complessivo annuo di tutti i corrispettivi pagati a fornitori per servizi in appalto, non al singolo pagamentoDeve essere calcolata per anno solare (1 gennaio – 31 dicembre)Se nel corso dell’anno si supera la soglia dei 500 euro, l’obbligo di ritenuta scatta retroattivamente per tutti i pagamenti effettuati dall’inizio dell’anno, inclusi quelli precedenti al superamento della sogliaIn pratica, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento dell’anno per evitare il rischio di dover recuperare ritenute non operateAttenzione: Molti piccoli condomini — con pochi appartamenti e spese condominiali limitate — possono rientrare nell’esonero se i servizi appaltati nell’anno non raggiungono i 500 euro complessivi. Tuttavia, superare anche di un euro questa soglia comporta l’obbligo di operare le ritenute su tutti i pagamenti dell’anno, anche quelli gia effettuati. Codici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRESPer il versamento della ritenuta tramite modello F24, il condominio deve utilizzare i codici tributo specifici istituiti dall’Agenzia delle Entrate. I due codici tributo sono distinti in base alla natura del fornitore:Codice TributoDescrizioneQuando si usa1019Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRPEF)Fornitori soggetti IRPEF: ditte individuali, societa di persone (SNC, SAS), lavoratori autonomi in regime di impresa1020Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRES)Fornitori soggetti IRES: SRL, SPA, societa cooperative, enti commercialiI codici tributo 1019 e 1020 sono stati istituiti con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 94/E del 13 marzo 2008. Si inseriscono nella sezione Erario del modello F24, nella colonna “Codice tributo”, con indicazione del periodo di riferimento (mese e anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore).Come determinare il codice corretto: La scelta tra 1019 e 1020 dipende dalla natura del fornitore come indicata nella fattura ricevuta. In caso di dubbio, e sufficiente verificare la partita IVA del fornitore: le ditte individuali hanno partita IVA uguale al codice fiscale del titolare, le societa di capitali hanno una partita IVA diversa dal codice fiscale degli amministratori. Scadenze di versamento: il giorno 16 del meseIl versamento delle ritenute operate deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui e avvenuto il pagamento al fornitore. Questa e la regola generale prevista dall’art. 18 del DLgs n. 241/1997, applicabile anche alle ritenute del condominio.Mese del pagamento al fornitoreScadenza versamento F24Gennaio16 febbraioFebbraio16 marzoMarzo16 aprileAprile16 maggioMaggio16 giugnoGiugno16 luglioLuglio16 agosto (*)Agosto16 settembreSettembre16 ottobreOttobre16 novembreNovembre16 dicembreDicembre16 gennaio anno successivo(*) Agosto: Le ritenute operate nel mese di luglio possono essere versate entro il 20 agosto (e non il 16 agosto) in virtu della sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 37 del DL n. 223/2006. Tuttavia, e sempre consigliabile verificare l’eventuale proroga annuale disposta da specifici decreti ministeriali, come avviene frequentemente.Regola sulla scadenza spostata: Se il giorno 16 cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Ad esempio, se il 16 aprile 2026 cadesse di domenica, il termine di versamento sarebbe lunedi 17 aprile 2026.Cumulo mensile: Se nel mese il condominio ha effettuato pagamenti a piu fornitori applicando la ritenuta, le ritenute si cumulano e si versano in un unico F24 mensile, indicando separatamente il codice tributo 1019 e il codice 1020 se ci sono sia fornitori IRPEF che IRES.Come compilare il modello F24 passo dopo passoLa compilazione del modello F24 per il versamento della ritenuta del condominio avviene nella sezione Erario del modello. Di seguito la procedura step by step con un esempio concreto.Dati del soggetto versanteIl soggetto versante del condominio e l’amministratore di condominio (o il condominante delegato in caso di condominio senza obbligo di amministratore). Nei dati anagrafici del modello F24 va indicato:Codice fiscale del condominio (non del singolo condominante o dell’amministratore) — es. “CNDMNI80A01L483M”Denominazione: il nome del condominio — es. “Condominio Via Roma 12 Udine”Domicilio fiscale: indirizzo del condominioSezione ErarioNella sezione Erario (la seconda del modello F24) si compilano le righe necessarie:Codice tributo: 1019 (per fornitori IRPEF) o 1020 (per fornitori IRES)Anno di riferimento: l’anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore (es. 2026)Mese di riferimento: il mese in cui e avvenuto il pagamento (es. “04” per aprile)Importi a debito versati: l’importo totale delle ritenute operate nel mese (es. 40,00 euro)Importi a credito compensati: lasciare a 0 salvo crediti specificiEsempio concreto di compilazione F24Il Condominio “Palazzina Blu” di Udine paga nel mese di aprile 2026 la ditta individuale “Mario Rossi Impianti” (soggetto IRPEF, codice tributo 1019) per la manutenzione dell’impianto idrico: fattura di 800 euro imponibile + IVA 22% (176 euro). La ritenuta applicata e 800 x 4% = 32 euro.Campo F24 (Sezione Erario)ValoreCodice tributo1019Anno di riferimento2026Mese di rif. (da compilare)04Importi a debito versati32,00Scadenza versamento18 maggio 2026 (16/5 e domenica)Il versamento puo essere effettuato:Online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline, Entratel) — modalita obbligatoria per i condomini con sostituto d’impostaTramite homebanking della propria banca che supporta l’F24 telematicoTramite intermediario abilitato (commercialista, CAF) con delegaNota importante: Dal 1° ottobre 2014, il versamento dell’F24 a saldo zero (compensazione totale con crediti) deve essere effettuato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per i condomini sostituti d’imposta e fortemente consigliato rivolgersi a un professionista o a un CAF abilitato per la gestione degli adempimenti. Casi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensoriVediamo in dettaglio come si applica la ritenuta del 4% nei casi piu frequenti nella vita condominiale, con indicazione se l’obbligo scatta o meno.Servizio pulizie scale e parti comuniIl contratto con una impresa di pulizie che si occupa settimanalmente di scale, androni e aree comuni e soggetto alla ritenuta del 4%. E un classico contratto di appalto di servizi. La ritenuta va operata su ogni pagamento mensile o periodico effettuato all’impresa.Esempio: contratto annuale di 4.800 euro (400 euro/mese). La ritenuta mensile e di 16 euro (400 x 4%), da versare entro il 16 del mese successivo. Ritenuta annuale totale: 192 euro.Manutenzione ordinaria e straordinariaTutti i contratti di appalto per lavori di manutenzione ordinaria (ritinteggiatura scale, riparazione infiltrazioni, sostituzione piastrelle) e straordinaria (rifacimento tetto, cappotto termico, sostituzione impianti) sono soggetti alla ritenuta del 4%. Si applica su ogni SAL (Stato Avanzamento Lavori) pagato all’impresa edile.Giardinaggio e cura del verdeIl contratto periodico con un’impresa di giardinaggio per la cura del giardino condominiale, sfalcio dell’erba, potatura siepi, irrigazione automatica, e soggetto alla ritenuta del 4%. Attenzione: se si tratta di un lavoratore autonomo occasionale (senza partita IVA) per piccole prestazioni occasionali, si applicano regole diverse (ritenuta del 20% ex art. 25 DPR 600/73 se il compenso supera le soglie).Contratto di manutenzione ascensoreIl contratto annuale con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e soggetto alla ritenuta del 4% (codice tributo 1020 per le societa di capitali). Si applica su ogni fattura periodica emessa dalla societa di manutenzione.Riepilogo casi praticiServizioRitenuta 4%?Codice TributoNotePulizie scale (impresa)SI1019 o 1020Contratto appalto serviziManutenzione idraulica (ditta)SI1019Appalto lavoriGiardinaggio (impresa)SI1019 o 1020Appalto serviziManutenzione ascensore (SRL)SI1020Soggetto IRESInstallazione citofono (materiali + posa)Dipende1019/1020Se prevalenza servizio su fornituraAcquisto lampadine/materialiNO–Pura fornitura beniParcella avvocato condominioNO (art. 25)Ritenuta 20%Professionista, non appaltoCompenso amministratoreNO (art. 25)Ritenuta 20%Lavoratore autonomo/professionistaBollette luce/gas parti comuniNO–Fornitura servizi pubblici La Certificazione Unica annuale ai prestatoriOltre al versamento mensile tramite F24, il condominio come sostituto d’imposta ha un secondo obbligo annuale fondamentale: il rilascio della Certificazione Unica (CU) a ciascun prestatore di servizi a cui sono state operate ritenute nel corso dell’anno. La CU attesta le ritenute subite e permette al fornitore di computarle come credito nella propria dichiarazione dei redditi.Scadenze CU per i condomini:Consegna al fornitore (CU cartacea o elettronica): entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state operate le ritenuteTrasmissione all’Agenzia delle Entrate (CU telematica): entro il 31 marzo dell’anno successivo (salvo proroghe annuali)Esempio: le ritenute operate nel 2026 devono essere certificate con CU consegnata al fornitore entro il 28 febbraio 2027 e trasmessa telematicamente all’AdE entro il 31 marzo 2027.La CU per il condominio come sostituto d’imposta e un documento differente dalla CU che il datore di lavoro rilascia ai dipendenti. Per i condomini, la CU riguarda esclusivamente le ritenute sulle prestazioni di servizi in appalto (art. 25-ter DPR 600/73). La gestione della CU e strettamente correlata alla compilazione del quadro ST e SV del modello 770, che riepiloga annualmente tutte le ritenute operate dal condominio sostituto d’imposta.Per approfondire gli obblighi di certificazione annuale e la compilazione del modello 770 per condomini, leggi la nostra guida: Modello 770/2026: guida completa per i sostituti d’imposta.Sanzioni e ravvedimento operosoL’omissione o il ritardo nel versamento delle ritenute del condominio comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco il quadro sanzionatorio aggiornato al 2026 e come rimediare tramite il ravvedimento operoso.Sanzioni per omesso versamentoAi sensi dell’art. 13 del DLgs n. 471/1997, l’omesso o tardivo versamento delle ritenute comporta una sanzione base del 30% dell’importo non versato. La sanzione si riduce al 15% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza.Ravvedimento operoso: come ridurre le sanzioniIl ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/97) permette di regolarizzare spontaneamente l’omissione con sanzioni ridotte. Le aliquote di ravvedimento applicabili alle ritenute del condominio sono:Tipo di ravvedimentoTermineSanzione ridottaInteressiSprint (ravvedimento brevissimo)Entro 14 giorni dalla scadenza0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)Al tasso legaleBreveDal 15° al 30° giorno1,5% (1/10 del 15%)Al tasso legaleMedioDal 31° al 90° giorno1,67% (1/9 del 15%)Al tasso legaleLungoEntro 1 anno dalla scadenza3,75% (1/8 del 30%)Al tasso legaleLunghissimoEntro 2 anni4,29% (1/7 del 30%)Al tasso legaleOltre 2 anniDopo 2 anni (se non notificato)5% (1/6 del 30%)Al tasso legalePer effettuare il ravvedimento, il condominio deve versare tramite F24:L’imposta omessa (ritenuta non versata) con il codice tributo 1019 o 1020La sanzione ridotta con codice tributo 8906 (sanzioni da ravvedimento su ritenute)Gli interessi legali con codice tributo 1989 (interessi da ravvedimento)Sanzioni per omessa CU: Il mancato rilascio della Certificazione Unica al fornitore comporta una sanzione di 100 euro per ogni CU omessa, fino a un massimo di 50.000 euro per anno. La CU trasmessa telematicamente in ritardo all’AdE comporta una sanzione di 33,33 euro per ogni certificazione, ridotta a zero se la trasmissione avviene entro 60 giorni dalla scadenza (art. 4 DPR 322/1998). Il ruolo dell’amministratore di condominioL’amministratore di condominio e il soggetto che nella pratica gestisce tutti gli adempimenti fiscali del condominio come sostituto d’imposta. Il suo ruolo e centrale e la sua responsabilita e diretta in caso di inadempimento.Obblighi fiscali dell’amministratoreVerifica preventiva della natura del contratto con ogni fornitore (appalto vs. fornitura pura vs. prestazione professionale)Applicazione della ritenuta al momento del pagamento delle fatture e trattenimento dell’importo dalla somma da corrispondere al fornitoreVersamento mensile tramite F24 entro il giorno 16 del mese successivo, con i codici tributo correttiTenuta della contabilita delle ritenute operate: registro ritenute per ogni fornitore, con data, importo lordo, ritenuta applicata, importo netto pagatoRilascio della CU a ogni fornitore entro il 28 febbraio dell’anno successivoTrasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzoPresentazione del Modello 770 (quadro ST e SV) per il riepilogo annuale di tutte le ritenute operateResponsabilita dell’amministratoreL’amministratore che omette di applicare e/o versare le ritenute puo essere ritenuto personalmente responsabile nei confronti del condominio per il danno causato (sanzioni + interessi) e puo rispondere anche penalmente nei casi piu gravi di omesso versamento sistematico (art. 10-bis DLgs 74/2000, che riguarda tuttavia soglie elevate).Per questo motivo e fortemente consigliabile che l’amministratore si avvalga di un professionista abilitato o di un CAF specializzato nella gestione fiscale condominiale, che puo occuparsi di:Classificazione corretta dei contratti con i fornitoriCalcolo mensile delle ritenutePredisposizione e invio telematico degli F24Gestione e trasmissione delle Certificazioni UnicheCompilazione e presentazione del Modello 770Il CAF Centro Fiscale di Udine e attrezzato per supportare gli amministratori di condominio nella corretta gestione di tutti questi adempimenti, garantendo il rispetto delle scadenze e la correttezza dei versamenti.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.ConclusioneLa ritenuta d’acconto del condominio e un adempimento fiscale complesso che richiede attenzione e puntualita. In sintesi, i punti chiave da ricordare sono:Il condominio e sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 25-ter DPR 600/73 per le prestazioni di appalto e subappaltoLa ritenuta e del 4% sull’imponibile lordo (esclusa IVA)L’obbligo scatta per condomini con corrispettivi annui in appalto superiori a 500 euroSi versano con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento, con codice tributo 1019 (IRPEF) o 1020 (IRES)E obbligatoria la CU annuale ai fornitori e la trasmissione del Modello 770Le sanzioni per inadempimento possono essere ridotte con il ravvedimento operoso📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande Frequenti sull’F24 del CondominioTutti i condomini devono versare la ritenuta del 4%?No. L’obbligo di versamento scatta solo quando i corrispettivi annui pagati per contratti di appalto o subappalto di opere o servizi superano complessivamente i 500 euro nell’anno solare. I piccoli condomini con spese condominiali molto limitate possono essere esonerati. Tuttavia, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento per evitare rischi, dato che il superamento della soglia comporta l’obbligo retroattivo per tutti i pagamenti dell’anno.Cosa succede se il condominio non versa l’F24 entro il 16 del mese?Il ritardo nel versamento comporta l’applicazione di sanzioni: dal giorno 1 al 14 di ritardo si applica una sanzione dello 0,1% per ogni giorno (ravvedimento sprint), dal 15° al 30° giorno la sanzione e dell’1,5%, e oltre i 90 giorni la sanzione sale al 3,75% (entro 1 anno). In ogni caso e sempre possibile regolarizzare spontaneamente tramite il ravvedimento operoso, pagando imposta omessa + sanzione ridotta + interessi legali.Qual e la differenza tra codice tributo 1019 e 1020?Il codice tributo 1019 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRPEF (ditte individuali, societa di persone come SNC e SAS, lavoratori autonomi con partita IVA in regime di impresa). Il codice 1020 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRES (societa di capitali come SRL e SPA, societa cooperative, enti commerciali). La distinzione dipende dalla natura giuridica del fornitore, verificabile dalla sua partita IVA.La manutenzione ordinaria dell’ascensore e soggetta alla ritenuta?Si. Il contratto periodico con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e un tipico contratto di appalto di servizi soggetto alla ritenuta del 4%. Essendo la societa di manutenzione generalmente una SRL o SPA (soggetto IRES), si usa il codice tributo 1020.Il compenso dell’amministratore di condominio e soggetto alla ritenuta del 4%?No. Il compenso dell’amministratore di condominio non e soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 25-ter DPR 600/73, che si applica solo ai contratti di appalto e subappalto. Al compenso dell’amministratore si applica invece la ritenuta del 20% prevista dall’art. 25 DPR 600/73, in quanto prestazione professionale o di lavoro autonomo. Si usa il codice tributo 1040 (ritenuta su compensi professionali).Hai Bisogno di Assistenza per il Condominio?Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta gli amministratori di condominio nella gestione di tutti gli adempimenti fiscali: versamento F24 ritenute, Certificazioni Uniche, Modello 770.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATIModello 770 e Certificazione Unica CU INPS Errate per 270mila Pensionati 2026: Scadenze, Cause e Come Correggere il 730CU INPS errate per 270mila pensionati: scopri cause, conguagli IRPEF e scadenze precise per correggere il 730/2026 senza rischiare sanzioni o ravvedimento. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 07:44:012026-05-31 17:47:17CU INPS Errate per 270mila Pensionati 2026: Scadenze, Cause e Come Correggere il 730CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, Modello 770 e Certificazione Unica CU INPS Errate 2026: Scadenze per Correggere il 730 dei PensionatiCU INPS errate 2026 per circa 270mila pensionati: scopri come verificare la tua Certificazione Unica, le scadenze del 730 e come il CAF Centro Fiscale puo aiutarti a correggere la dichiarazione. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-21 22:39:342026-05-31 17:47:26CU INPS Errate 2026: Scadenze per Correggere il 730 dei PensionatiCALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, Modello 770 e Certificazione Unica CU INPS errate per 270mila pensionati: scadenze per correggere il 730270mila CU INPS errate ai pensionati: come verificare la tua certificazione, le scadenze 2026 per correggere il 730 (integrativo 25 ottobre, Redditi PF 30 novembre) e cosa fare per evitare errori di liquidazione, rimborsi mancati o avvisi successivi. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-21 17:10:562026-05-31 17:47:35CU INPS errate per 270mila pensionati: scadenze per correggere il 730CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 11, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-11 07:47:162026-05-31 17:54:47F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto
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CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIComunicazione Spese Condominiali 2026: Ultimo Giorno per la Detrazione al 50%Oggi 17 marzo 2026 è l’ultimo giorno utile per l’invio della comunicazione delle spese condominiali 2025 all’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione è obbligatoria per permettere ai condòmini di ottenere la detrazione fiscale del 50% sui lavori condominiali effettuati nel 2025, da indicare nel 730/2026 o nel Modello Redditi.Se l’amministratore di condominio non rispetta la scadenza, i condòmini rischiano di perdere il diritto alla detrazione, con conseguenze economiche rilevanti. Vediamo nel dettaglio cosa fare e come verificare che l’adempimento sia stato corretto. 📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCos’è la Comunicazione delle Spese CondominialiChi Deve Inviare la ComunicazioneScadenza e Conseguenze del Mancato InvioCome Verificare se l’Amministratore Ha InviatoCome i Condòmini Recuperano i Dati per il 730Cos’è la Comunicazione delle Spese CondominialiLa comunicazione delle spese condominiali è un adempimento telematico introdotto dall’articolo 1, comma 20, Legge 205/2017. L’amministratore del condominio deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 17 marzo di ogni anno, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente per interventi sulle parti comuni dell’edificio che danno diritto a detrazioni fiscali.Queste spese includono:Ristrutturazioni edilizie (bonus ristrutturazione 50%)Efficientamento energetico (ecobonus 50-65%)Adozione misure antisismiche (sismabonus)Installazione impianti fotovoltaiciRecupero patrimonio edilizioLa comunicazione contiene per ogni condòmino:Codice fiscaleImporto delle spese sostenuteQuota millesimaleTipologia di interventoDati dei bonifici effettuatiSenza questa comunicazione, i condòmini non possono inserire la detrazione nel 730 precompilato e rischiano di perdere il beneficio fiscale. Chi Deve Inviare la ComunicazioneL’obbligo di invio spetta esclusivamente all’amministratore del condominio. I singoli condòmini non devono fare nulla, se non verificare che l’amministratore abbia adempiuto correttamente.L’amministratore deve:Raccogliere i dati delle spese sostenute nel 2025Compilare il modello telematico predisposto dall’Agenzia delle EntrateInviare la comunicazione tramite Entratel o Fisconline (canali telematici ufficiali)Conservare la ricevuta di avvenuta trasmissioneInformare i condòmini dell’avvenuto invioSe il condominio non ha amministratore (edifici fino a 8 condòmini), l’obbligo ricade su uno dei condòmini, che deve essere delegato dall’assemblea.In caso di cambio amministratore durante l’anno, l’obbligo spetta a chi era in carica al 31 dicembre 2025. Scadenza e Conseguenze del Mancato InvioLa scadenza per l’invio della comunicazione delle spese condominiali relative al 2025 è 17 marzo 2026 (oggi). Questa data è perentoria e non prorogabile.Conseguenze del mancato invio:Perdita della detrazione: I condòmini non potranno detrarre le spese condominiali nel 730/2026Sanzione amministrativa: L’amministratore rischia una sanzione da 100 a 200 euro per condominio (DL 78/2010)Responsabilità civile: I condòmini possono chiedere il risarcimento del danno all’amministratore inadempienteRevoca incarico: L’assemblea può deliberare la revoca dell’amministratore per grave inadempienzaCosa fare se la scadenza è passata:Se l’amministratore non ha inviato la comunicazione entro oggi, i condòmini possono ancora procedere autonomamente alla detrazione nel 730, ma dovranno:Conservare documenti: Delibera assembleare, fatture, bonifici parlantiCompilare manualmente il quadro E del 730 (non sarà precompilato)Rischio controlli: Maggiore probabilità di ricevere richieste di chiarimenti dall’Agenzia Come Verificare se l’Amministratore Ha InviatoI condòmini possono verificare l’avvenuto invio della comunicazione in diversi modi:1. Richiesta diretta all’amministratoreChiedere all’amministratore di:Mostrare la ricevuta di trasmissione telematicaFornire copia della comunicazione inviataComunicare il protocollo di presentazione2. Accesso al 730 precompilato (da aprile 2026)Dal 15 aprile 2026, quando sarà disponibile il 730 precompilato, i condòmini potranno verificare se le spese condominiali sono già inserite nel quadro E. Se presenti, significa che l’amministratore ha inviato correttamente.3. Cassetto fiscaleAccedendo al proprio cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Consultazione” sarà visibile l’elenco delle detrazioni comunicate da terzi.4. Assemblea condominialeL’amministratore è tenuto a dare comunicazione all’assemblea dell’avvenuto invio, solitamente nella prima riunione utile dopo la scadenza.Se l’amministratore non fornisce riscontro o non ha adempiuto, i condòmini possono:Sollecitare formalmente via PEC o raccomandataConvocare assemblea straordinariaRivolgersi al CAF per assistenza nella compilazione manuale del 730 Come i Condòmini Recuperano i Dati per il 730Una volta inviata la comunicazione dall’amministratore, i dati delle spese condominiali vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate e resi disponibili ai condòmini in due modi:1. 730 precompilato (automatico)Dal 15 aprile 2026, le spese condominiali appariranno automaticamente nel quadro E del 730 precompilato, con:Codice intervento (3 = spese condominiali)Importo detraibilePercentuale detrazione (50%, 65%, ecc.)Numero rata (le detrazioni si spalmeranno in 10 anni)Il condòmino dovrà solo verificare la correttezza dei dati e confermare.2. Attestato dall’amministratoreL’amministratore è tenuto a rilasciare a ogni condòmino un “certificato di attribuzione spese” che riporta:Descrizione interventoImporto totale lavoriQuota millesimale del condòminoImporto detraibileEstremi bonificiQuesto documento serve come prova in caso di controlli fiscali e va conservato per 10 anni (durata della detrazione).Cosa fare se i dati non appaiono nel 730 precompilato:Verificare con l’amministratore se la comunicazione è stata inviataRichiedere l’attestato cartaceoCompilare manualmente il quadro E con assistenza di un CAFConservare tutta la documentazione (delibera, fatture, bonifici) 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sulle Spese CondominialiCosa succede se l’amministratore non invia la comunicazione entro il 17 marzo?I condomini rischiano di perdere la detrazione fiscale del 50% sui lavori condominiali. L’amministratore puo essere sanzionato con multe da 100 a 200 euro e i condomini possono chiedere risarcimento danni. E comunque possibile compilare manualmente il 730 conservando tutta la documentazione.Come faccio a sapere se il mio amministratore ha inviato la comunicazione?Puoi chiedere direttamente all’amministratore la ricevuta di trasmissione, oppure verificare dal 15 aprile 2026 se le spese condominiali appaiono nel tuo 730 precompilato (quadro E). In alternativa, controlla il cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.Posso inviare io la comunicazione se l’amministratore non lo fa?No, l’obbligo spetta solo all’amministratore del condominio. Tuttavia, puoi sollecitarlo formalmente via PEC, convocare un’assemblea straordinaria per revocarlo, oppure rivolgerti a un CAF per compilare manualmente il 730 conservando delibera, fatture e bonifici.Quali spese condominiali danno diritto alla detrazione del 50%?Le spese detraibili al 50% includono: ristrutturazioni edilizie sulle parti comuni, efficientamento energetico (ecobonus), sismabonus, installazione fotovoltaico, recupero patrimonio edilizio. Sono escluse le spese di manutenzione ordinaria (es. pulizie, giardinaggio).📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.ARTICOLI CORRELATIMarzo 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-03-17 10:38:322026-05-31 10:13:15Comunicazione Spese Condominiali 2026: Ultimo Giorno per la Detrazione al 50%
Modello 770 e Certificazione UnicaQuadro ST e SV del 770: Guida alla Compilazione per Condomini 2026 Indice dei contenutiStruttura del Modello 770: I Quadri PrincipaliQuadro ST: A Cosa Serve e Quando CompilarloCome Compilare il Quadro ST Passo PassoQuadro SV: A Cosa ServeCome Compilare il Quadro SV per VersamentiCodici Tributo Più Usati dai CondominiErrori Comuni nella Compilazione ST e SVQuando il Condominio Non Deve Compilare ST/SVDomande FrequentiIl quadro ST 770 condominio e il quadro SV sono due sezioni fondamentali del Modello 770 che gli amministratori di condominio devono compilare correttamente per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute fiscali operate e ai versamenti effettuati. La corretta compilazione del quadro ST e SV 770 2026 è cruciale per evitare sanzioni e contestazioni.Il Modello 770/2026 rappresenta la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta: i condomini, quando pagano fornitori per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, applicano una ritenuta d’acconto del 4% che deve essere versata mensilmente tramite F24 e dichiarata nel 770. I quadri ST e SV servono proprio a dettagliare queste operazioni.In questa guida completa analizziamo la struttura del Modello 770, spieghiamo a cosa servono i quadri ST e SV, forniamo istruzioni passo passo per la compilazione, elenchiamo i codici tributo più usati dai condomini e indichiamo gli errori comuni da evitare. L’obiettivo è permettere agli amministratori (o ai loro consulenti CAF) di gestire correttamente questo adempimento fiscale obbligatorio.📘 Leggi la guida completa: 770 e CU Condominio 2026: Guida per AmministratoriStruttura del Modello 770: I Quadri Principali Il Modello 770/2026 è strutturato in diverse sezioni (chiamate “quadri”), ciascuna con una funzione specifica. Comprendere la struttura generale del 770 aiuta a capire il ruolo dei quadri ST e SV nel contesto complessivo della dichiarazione.Quadri principali del Modello 770:Quadro SS – Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente e assimilati: contiene i dati riepilogativi delle Certificazioni Uniche (CU) rilasciate ai percettori di redditi da lavoro dipendente o assimilati. Per i condomini, questo quadro si usa quando vengono erogati compensi al portiere o ad altri dipendenti/collaboratori.Quadro ST – Comunicazione dati ritenute operate: è il quadro dedicato alle ritenute d’acconto operate dal condominio sui compensi pagati a fornitori, professionisti e prestatori occasionali. Il quadro ST 770 condominio è il cuore della dichiarazione per gli amministratori, perché riporta tutte le ritenute del 4% applicate durante l’anno sui pagamenti ai fornitori.Quadro SV – Comunicazione dati dei versamenti: contiene i dettagli dei versamenti effettuati tramite F24 relativi alle ritenute operate. Il quadro SV del 770 deve corrispondere perfettamente ai versamenti mensili effettuati dall’amministratore. Ogni riga del quadro SV rappresenta un singolo versamento F24.Quadro SX – Riepilogo versamenti: riepiloga i totali dei versamenti effettuati, suddivisi per codice tributo. È un quadro di controllo che verifica la coerenza tra le ritenute dichiarate (quadro ST) e i versamenti effettuati (quadro SV).Per i condomini, i quadri più rilevanti sono ST (ritenute operate) e SV (versamenti effettuati). Il quadro SS viene compilato solo se il condominio ha dipendenti o collaboratori. Gli altri quadri del 770 (SG, SH, SI, SK) riguardano casistiche specifiche che raramente coinvolgono i condomini.La logica del Modello 770 per i condomini è semplice: ogni volta che l’amministratore paga un fornitore (idraulico, elettricista, impresa edile) per lavori condominiali, trattiene il 4% come ritenuta d’acconto, versa questa ritenuta entro il 16 del mese successivo con F24 (dati nel quadro SV), e dichiara l’operazione nel quadro ST. Il 770 è la sintesi annuale di tutte queste operazioni.Quadro ST: A Cosa Serve e Quando Compilarlo Il quadro ST del Modello 770 serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle ritenute alla fonte operate dal condominio in qualità di sostituto d’imposta. Questo quadro è obbligatorio quando il condominio ha effettuato pagamenti soggetti a ritenuta durante l’anno fiscale di riferimento (2025 per il 770/2026).Quando il condominio deve compilare il quadro ST:Il quadro ST 770 condominio deve essere compilato ogni volta che l’amministratore ha:Pagato fornitori per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria applicando la ritenuta d’acconto del 4%. Questa è la casistica più frequente: idraulici, elettricisti, imprese edili, lattonieri, imprese di pulizia che effettuano lavori per il condominio sono soggetti a ritenuta del 4% sui compensi lordi.Corrisposto compensi a professionisti (architetti, ingegneri, geometri, avvocati) per prestazioni professionali, applicando la ritenuta d’acconto del 20%. Ad esempio, se il condominio incarica un architetto per la direzione lavori di una ristrutturazione condominiale, il compenso professionale è soggetto a ritenuta del 20%.Erogato compensi ad altri percettori soggetti a ritenuta: ad esempio, compensi per prestazioni occasionali (lavori saltuari non rientranti in attività professionale abituale) con ritenuta del 20%, oppure compensi ad amministratori non professionisti (se previsto dal regolamento condominiale) soggetti a ritenuta.Il quadro ST richiede di indicare, per ogni percettore (fornitore/professionista), i seguenti dati:Dati anagrafici del percettore: codice fiscale o partita IVA, cognome e nome (o denominazione sociale), data di nascita, comune di nascita. Questi dati devono corrispondere esattamente a quelli della fattura ricevuta.Causale del pagamento: un codice alfabetico che identifica la tipologia di compenso erogato. Le causali più comuni per i condomini sono: – A (Prestazioni di lavoro autonomo): per professionisti (architetti, ingegneri, avvocati) – M (Corrispettivi per contratti d’appalto): per fornitori e imprese che eseguono lavori – O (Prestazioni occasionali): per prestazioni saltuarie non abitualiAmmontare lordo corrisposto: l’importo totale pagato al fornitore o professionista durante l’anno 2025, al lordo della ritenuta.Ritenuta operata: l’importo totale delle ritenute applicate durante l’anno sui pagamenti a quel fornitore. Per i lavori edili, è il 4% dell’importo lordo; per i professionisti, è il 20%.Il quadro ST va compilato per ogni percettore a cui il condominio ha corrisposto compensi soggetti a ritenuta nell’anno fiscale. Se l’amministratore ha pagato 15 fornitori diversi durante il 2025, il quadro ST conterrà 15 righe (una per fornitore).Quando NON si compila il quadro ST:Il quadro ST non deve essere compilato se il condominio non ha operato alcuna ritenuta fiscale durante l’anno. Questo accade quando: – Il condominio non ha effettuato lavori o pagamenti a fornitori/professionisti – Tutti i pagamenti sono stati effettuati a soggetti esenti da ritenuta (ad esempio, enti pubblici, società che applicano reverse charge) – Il condominio ha solo spese condominiali ordinarie (utenze, pulizie, portierato) non soggette a ritenutaIn questi casi, l’amministratore non presenta il Modello 770 o presenta un 770 senza compilare il quadro ST. Tuttavia, la maggior parte dei condomini effettua almeno qualche piccola manutenzione annuale, quindi il quadro ST è quasi sempre necessario.Come Compilare il Quadro ST Passo Passo La compilazione del quadro ST 770 condominio richiede precisione e attenzione ai dettagli. Ogni errore può generare incongruenze che l’Agenzia delle Entrate segnala con comunicazioni di irregolarità. Vediamo il processo passo passo.PASSO 1: Raccogliere le Certificazioni Uniche (CU) ricevuteOgni fornitore o professionista pagato dal condominio nel 2025 deve rilasciare una Certificazione Unica entro il 17 marzo 2026. La CU contiene i dati necessari per compilare il quadro ST: codice fiscale del percettore, ammontare lordo corrisposto, ritenute operate. L’amministratore deve raccogliere tutte le CU ricevute dai fornitori e verificare che corrispondano ai pagamenti effettuati.Attenzione: la CU può essere in formato cartaceo o digitale. Alcuni fornitori la inviano via email in PDF, altri la consegnano a mano. È fondamentale conservare tutte le CU ricevute, perché sono la base documentale per il 770.PASSO 2: Controllare la coerenza tra CU e F24 versatiPrima di compilare il quadro ST, verifica che le ritenute indicate nelle CU corrispondano ai versamenti F24 effettuati mensilmente durante il 2025. Se hai versato tramite F24 (ad esempio) €1.200 di ritenute totali nell’anno, la somma delle ritenute indicate nelle CU deve essere €1.200. Se c’è una differenza, significa che: – Un fornitore non ha rilasciato la CU – Hai dimenticato di versare una ritenuta mensile – C’è un errore di calcolo nelle CU ricevuteRisolvere queste incongruenze prima di compilare il 770 è cruciale per evitare sanzioni.PASSO 3: Compilare il quadro ST nel softwareIl Modello 770 si compila utilizzando il software gratuito dell’Agenzia delle Entrate o tramite CAF/commercialista. Per ogni fornitore/professionista, inserisci:Campo “Codice Fiscale”: inserisci il codice fiscale del percettore come riportato nella CU. Se è una società, inserisci la partita IVA.Campo “Causale”: seleziona il codice causale corretto: – M per imprese edili e fornitori di lavori (casistica più comune per condomini) – A per professionisti (architetti, ingegneri, geometri) – O per prestazioni occasionaliSbagliare la causale può generare problemi: ad esempio, usare “A” per un’impresa edile (che dovrebbe essere “M”) causa incongruenze perché la ritenuta attesa è diversa (20% vs 4%).Campo “Ammontare lordo erogato”: importo complessivo pagato al fornitore nel 2025, al lordo della ritenuta. Se hai pagato un idraulico €5.000 durante l’anno (4 interventi da €1.250 ciascuno), inserisci €5.000.Campo “Ritenute operate”: importo totale delle ritenute applicate. Per l’idraulico dell’esempio, €5.000 × 4% = €200.Ripeti questa operazione per ogni fornitore/professionista presente nelle CU raccolte.PASSO 4: Verificare i totaliAl termine della compilazione, il software calcola i totali delle ritenute dichiarate nel quadro ST. Questo totale deve corrispondere alla somma dei versamenti F24 effettuati durante l’anno (che compariranno nel quadro SV). Se i totali non coincidono, c’è un errore da correggere.PASSO 5: Salvare e controllare la bozzaPrima di inviare il 770, genera una bozza di stampa del quadro ST e verifica: – Tutti i fornitori pagati nel 2025 sono presenti? – I codici fiscali sono corretti? – Gli importi corrispondono alle CU ricevute? – Le causali sono corrette?Questa verifica preventiva riduce drasticamente il rischio di errori e comunicazioni di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate.ERRORI COMUNI nella compilazione del quadro ST:Dimenticare un fornitore: se paghi 10 fornitori ma ne inserisci solo 9 nel quadro ST, l’Agenzia delle Entrate rileva l’incongruenza confrontando i versamenti F24 con le ritenute dichiarate. Sanzione: da €250 a €2.000 per omessa o infedele dichiarazione.Indicare la causale sbagliata: usare “A” (professionisti) per un’impresa edile (che dovrebbe essere “M”) genera segnalazioni automatiche. La causale determina l’aliquota di ritenuta attesa, quindi un errore qui causa red flag.Riportare importi errati: se la CU del fornitore indica €3.000 pagati ma tu inserisci €2.500 nel quadro ST, l’incongruenza emerge quando l’Agenzia incrocia i dati tra il tuo 770 e la dichiarazione del fornitore.Non aggiornare i dati anagrafici: se un fornitore ha cambiato ragione sociale o codice fiscale durante il 2025, devi usare i dati aggiornati. Dati obsoleti causano scarto della dichiarazione.Quadro SV: A Cosa Serve Il quadro SV del Modello 770 serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dettagli dei versamenti effettuati tramite modello F24 per le ritenute operate dal condominio. Mentre il quadro ST dichiara le ritenute applicate sui pagamenti ai fornitori, il quadro SV documenta che queste ritenute sono state effettivamente versate all’Erario.Funzione del quadro SV:Il quadro SV 770 condominio è un elenco dettagliato di tutti i versamenti F24 effettuati durante l’anno fiscale (2025 per il 770/2026) relativi a: – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (se il condominio ha dipendenti/collaboratori) – Ritenute sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo (professionisti) – Ritenute sui corrispettivi per contratti d’appalto (fornitori edili) – Altre ritenute operate dal condominio in qualità di sostituto d’impostaPer i condomini, la tipologia più frequente è la ritenuta del 4% sui lavori edili, che viene versata mensilmente con codice tributo 1019 (ritenute su appalti). Ogni volta che l’amministratore paga un F24 con questo codice tributo, deve riportare il versamento nel quadro SV.Struttura del quadro SV:Il quadro SV è organizzato in righe, dove ogni riga rappresenta un singolo versamento F24. Per ogni versamento, il quadro richiede:Data versamento: la data in cui è stato effettuato il pagamento F24 (gg/mm/aaaa). Questa data deve corrispondere alla data di versamento riportata nella ricevuta F24.Codice tributo: il codice che identifica la tipologia di ritenuta versata. Per i condomini, i codici più comuni sono: – 1019: ritenute su appalti (4% lavori edili) – 1040: ritenute su redditi di lavoro autonomo (20% professionisti) – 1001: ritenute su redditi di lavoro dipendente (se il condominio ha un portiere dipendente)Importo versato: l’ammontare pagato con quel singolo F24, espresso in euro. Ad esempio, se a febbraio 2025 hai versato €150 per ritenute su appalti, inserisci €150.Mese di riferimento: il mese a cui si riferisce il versamento. Le ritenute operate in gennaio 2025 vengono versate entro il 16 febbraio 2025, quindi il “mese di riferimento” è gennaio (01/2025), mentre la “data versamento” sarà una data di febbraio.Anno di riferimento: l’anno a cui si riferisce il versamento (2025 per il 770/2026).Il quadro SV può contenere molte righe se il condominio ha effettuato lavori frequenti durante l’anno. Ad esempio, se l’amministratore ha versato ritenute ogni mese (12 mesi), il quadro SV conterrà almeno 12 righe (una per ogni versamento mensile).Perché il quadro SV è importante:L’Agenzia delle Entrate incrocia automaticamente i dati del quadro SV con i versamenti F24 registrati nel proprio sistema. Se dichiari nel quadro SV un versamento che non esiste (o con importo diverso da quello effettivo), l’incongruenza genera una comunicazione di irregolarità con richiesta di chiarimenti o rettifica.Inoltre, il totale dei versamenti indicati nel quadro SV deve corrispondere al totale delle ritenute dichiarate nel quadro ST. Se nel quadro ST dichiari €1.200 di ritenute operate, ma nel quadro SV indichi versamenti per soli €1.000, c’è un ammanco di €200 che l’Agenzia delle Entrate rileva immediatamente. Questo può significare: – Hai dimenticato di versare €200 di ritenute → sanzione per omesso versamento – Hai versato €200 ma dimenticato di inserire il versamento nel quadro SV → comunicazione di irregolarità formaleIn entrambi i casi, il problema va risolto presentando una dichiarazione integrativa del 770 o versando le ritenute mancanti con sanzione e interessi.Il quadro SV funziona quindi come prova documentale che le ritenute operate (dichiarate nel quadro ST) sono state effettivamente versate all’Erario. Senza il quadro SV correttamente compilato, il condominio risulta moroso anche se ha pagato tutte le ritenute.Come Compilare il Quadro SV per Versamenti La compilazione del quadro SV 770 condominio richiede di riportare ogni singolo versamento F24 effettuato durante l’anno per ritenute fiscali. Il processo è più meccanico rispetto al quadro ST, ma richiede comunque precisione per evitare incongruenze.PASSO 1: Raccogliere tutte le ricevute F24 del 2025Il primo passo è recuperare le ricevute di pagamento F24 relative alle ritenute fiscali versate durante il 2025. Se l’amministratore ha versato le ritenute tramite home banking (come avviene nella maggior parte dei casi), le ricevute F24 sono disponibili nell’area riservata della banca o nella sezione “F24” del sito dell’Agenzia delle Entrate (se registrato).Organizza le ricevute in ordine cronologico (dalla più vecchia alla più recente) per facilitare l’inserimento nel quadro SV.PASSO 2: Identificare i versamenti relativi alle ritenuteNon tutti i versamenti F24 del condominio vanno inseriti nel quadro SV del 770. Il quadro SV riguarda solo i versamenti per ritenute fiscali, quindi: – ✅ Includere: versamenti con codice tributo 1019 (ritenute 4% appalti), 1040 (ritenute 20% professionisti), 1001 (ritenute lavoro dipendente) – ❌ Escludere: versamenti per IMU, TARI, IVA periodica, altre imposte non legate a ritenuteSe il condominio ha solo versamenti per ritenute, tutti gli F24 vanno nel quadro SV. Ma se ci sono anche versamenti per altre imposte (ad esempio, IMU per parti comuni), questi vanno esclusi.PASSO 3: Compilare il quadro SV nel softwarePer ogni versamento F24 relativo a ritenute, inserisci una riga nel quadro SV con i seguenti dati:Campo “Data versamento”: inserisci la data riportata sulla ricevuta F24 nel formato gg/mm/aaaa. Ad esempio, se hai versato il 14/02/2025, inserisci 14/02/2025.Campo “Codice tributo”: inserisci il codice tributo utilizzato nell’F24. Per i condomini: – 1019 per ritenute 4% su lavori edili (casistica più frequente) – 1040 per ritenute 20% su compensi professionisti – 1001 per ritenute su redditi da lavoro dipendente (portiere)Il codice tributo deve corrispondere esattamente a quello usato nell’F24. Se l’F24 riporta codice 1019, non inserire 1040 per errore.Campo “Importo versato”: riporta l’ammontare pagato con quel singolo F24, espresso in euro e centesimi. Se hai versato €127,50, inserisci 127,50 (non arrotondare).Campo “Mese di riferimento”: indica il mese a cui si riferiscono le ritenute versate. Le ritenute operate in gennaio vanno versate entro il 16 febbraio, quindi: – Versamento del 14/02/2025 → mese di riferimento: 01/2025 (gennaio) – Versamento del 16/03/2025 → mese di riferimento: 02/2025 (febbraio)Il mese di riferimento è sempre il mese precedente alla data di versamento, salvo casi di versamenti tardivi.Campo “Anno di riferimento”: per il 770/2026, l’anno di riferimento è sempre 2025.Ripeti questa operazione per ogni versamento F24 effettuato nel 2025.PASSO 4: Verificare i totaliAl termine, il software calcola il totale dei versamenti indicati nel quadro SV. Questo totale deve corrispondere a: – Somma delle ritenute dichiarate nel quadro ST: se il quadro ST indica ritenute per €1.500, il quadro SV deve sommare €1.500 di versamenti – Somma delle ricevute F24 raccolte: controlla manualmente che la somma degli importi inseriti nel quadro SV corrisponda alla somma delle ricevute F24Se i totali non coincidono, c’è un errore: – Hai dimenticato di inserire un versamento nel quadro SV? – Hai inserito un importo sbagliato? – Manca un versamento F24 (ritenuta non versata)?Risolvi l’errore prima di inviare il 770.PASSO 5: Controllo incrociato ST-SVUn controllo fondamentale è verificare che ogni fornitore indicato nel quadro ST abbia corrispondenti versamenti nel quadro SV. Ad esempio: – Se nel quadro ST hai dichiarato di aver operato €200 di ritenute a un idraulico (4% su €5.000 di lavori), devi avere versamenti F24 che coprono quei €200 – Se i lavori sono stati fatti in 3 mesi diversi (gennaio, marzo, maggio), dovresti avere 3 versamenti F24 nei mesi corrispondentiQuesto controllo previene il rischio di dichiarare ritenute nel quadro ST senza avere versamenti corrispondenti nel quadro SV (che genera sanzioni per omesso versamento).ERRORI COMUNI nella compilazione del quadro SV:Indicare la data sbagliata: se la ricevuta F24 riporta 16/02/2025 ma inserisci 14/02/2025, l’Agenzia delle Entrate rileva l’incongruenza confrontando con i propri archivi.Usare il codice tributo sbagliato: inserire 1040 (professionisti) invece di 1019 (appalti) genera incongruenze, perché il sistema si aspetta versamenti per professionisti ma trova ritenute per lavori edili nel quadro ST.Dimenticare un versamento: se hai effettuato 12 versamenti mensili ma ne inserisci solo 11 nel quadro SV, il totale non corrisponde alle ritenute dichiarate nel quadro ST. Sanzione: comunicazione di irregolarità.Invertire mese di riferimento e data versamento: un errore comune è inserire la data di versamento nel campo “mese di riferimento”. Ad esempio, versamento del 16/02/2025 per ritenute di gennaio → mese di riferimento deve essere 01/2025, non 02/2025.Codici Tributo Più Usati dai CondominiI codici tributo sono identificativi numerici che si utilizzano nei modelli F24 per versare imposte e ritenute fiscali. Per i condomini, esistono codici tributo specifici per le ritenute d’acconto operate sui pagamenti a fornitori e professionisti. Conoscere i codici tributo più comuni per condomini è essenziale per compilare correttamente i quadri ST e SV del 770.1. Codice Tributo 1019 – Ritenute su appalti (4%)Il codice tributo 1019 è il più usato dai condomini. Si applica alle ritenute del 4% operate sui compensi pagati a fornitori e imprese per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni.Quando usarlo: – Pagamenti a imprese edili per ristrutturazioni, riparazioni, rifacimenti – Compensi a idraulici, elettricisti, lattonieri, fabbri per interventi di manutenzione – Lavori di tinteggiatura, impermeabilizzazione, sistemazione giardini condominiali – Pulizia straordinaria delle parti comuni (se effettuata da impresa con fattura)Come calcolare l’importo da versare: Se il fornitore emette fattura di €5.000 per lavori condominiali, il condominio versa al fornitore €4.800 (€5.000 – 4% di ritenuta = €4.800) e trattiene €200 da versare con F24 codice tributo 1019.Scadenza versamento: entro il 16 del mese successivo al pagamento del fornitore. Se paghi il fornitore il 10 gennaio 2025, devi versare la ritenuta entro il 16 febbraio 2025.2. Codice Tributo 1040 – Ritenute su lavoro autonomo professionale (20%)Il codice tributo 1040 si usa per le ritenute del 20% operate sui compensi pagati a professionisti (architetti, ingegneri, geometri, avvocati) per prestazioni rese al condominio.Quando usarlo: – Compensi ad architetti per progettazione lavori condominiali – Compensi a ingegneri per direzione lavori, collaudo, perizie tecniche – Compensi a geometri per rilievi, pratiche catastali, consulenze – Compensi ad avvocati per contenziosi condominiali o recupero crediti – Compensi a consulenti fiscali per assistenza nella dichiarazione 770 del condominioCome calcolare l’importo da versare: Se l’architetto emette parcella di €2.000 + IVA per progettazione, il condominio applica la ritenuta del 20% sui €2.000 (non sull’IVA). Ritenuta = €2.000 × 20% = €400. Il condominio versa all’architetto €1.600 (€2.000 – €400) + IVA, e versa €400 con F24 codice tributo 1040.Scadenza versamento: entro il 16 del mese successivo al pagamento del professionista.3. Codice Tributo 1001 – Ritenute su redditi da lavoro dipendenteIl codice tributo 1001 si usa per versare le ritenute IRPEF operate sui compensi erogati a dipendenti del condominio, tipicamente il portiere o altri collaboratori assunti direttamente dal condominio.Quando usarlo: – Stipendio mensile del portiere assunto dal condominio – Compensi a collaboratori domestici assunti per pulizie stabili delle parti comuni – Eventuali compensi a custodi o guardiani condominialiCome funziona: Le ritenute IRPEF sui dipendenti variano in base agli scaglioni di reddito e alle detrazioni spettanti. Il condominio (o il CAF che gestisce le paghe) calcola le ritenute mensilmente e le versa con F24 codice tributo 1001.Scadenza versamento: entro il 16 del mese successivo al pagamento dello stipendio.4. Codice Tributo 1012 – Ritenute su provvigioni (20%)Il codice tributo 1012 si usa raramente per i condomini, ma può applicarsi quando il condominio corrisponde provvigioni ad agenti o intermediari.Quando usarlo: – Provvigioni ad agenti immobiliari per gestione locazioni di parti comuni (es. locali commerciali di proprietà condominiale) – Provvigioni ad intermediari assicurativi per polizze condominialiRitenuta: 20% sul compenso lordo.5. Codice Tributo 1038 – Ritenute su canoni di locazione immobiliSe il condominio affitta locali di proprietà comune (ad esempio, un locale commerciale al piano terra), deve operare una ritenuta del 21% sul canone di locazione.Quando usarlo: – Pagamenti di canoni per affitto di locali condominiali a terziCome funziona: Il condominio (inquilino) versa al proprietario (locatore) l’affitto al netto della ritenuta del 21%, e versa la ritenuta con F24 codice tributo 1038.Tabella riepilogativa codici tributo condomini:| Codice | Tipologia | Aliquota | Casistica | |——–|———–|———-|————| | 1019 | Ritenute appalti | 4% | Lavori edili, manutenzioni, fornitori | | 1040 | Ritenute lavoro autonomo | 20% | Professionisti (architetti, ingegneri, avvocati) | | 1001 | Ritenute lavoro dipendente | Variabile | Portiere, collaboratori assunti | | 1012 | Ritenute provvigioni | 20% | Agenti, intermediari | | 1038 | Ritenute locazioni | 21% | Affitti locali condominiali |Come scegliere il codice tributo corretto:Quando compili l’F24 per versare una ritenuta, verifica: – Natura del compenso: lavori edili → 1019, professionista → 1040, dipendente → 1001 – Aliquota applicata: 4% → 1019, 20% su autonomi → 1040, 20% su provvigioni → 1012 – Fattura del fornitore: spesso la fattura indica già quale ritenuta applicare e il relativo codice tributoUn errore comune è usare il codice 1040 (professionisti) per un’impresa edile (che dovrebbe essere 1019). Questo genera incongruenze nel 770 e comunicazioni di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate.Errori Comuni nella Compilazione ST e SV La compilazione del Modello 770 per condomini presenta diverse insidie che possono generare sanzioni o comunicazioni di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate. Conoscere gli errori più comuni aiuta gli amministratori a evitarli. Vediamo i principali.ERRORE 1: Incongruenza tra quadro ST e quadro SVQuesto è l’errore più frequente e grave. Il totale delle ritenute dichiarate nel quadro ST deve corrispondere al totale dei versamenti indicati nel quadro SV. Se dichiari di aver operato €1.500 di ritenute (quadro ST) ma indichi versamenti per soli €1.200 (quadro SV), c’è un ammanco di €300.Conseguenze: – Comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate – Richiesta di chiarimenti o versamento delle ritenute mancanti – Sanzione per omesso versamento: 30% delle ritenute non versate + interessi legali – Se l’ammanco è superiore a €10.000, scatta anche il reato di omesso versamento ritenute (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000)Come evitarlo: – Confronta manualmente i totali di ST e SV prima di inviare il 770 – Verifica che ogni fornitore nel quadro ST abbia corrispondenti versamenti F24 nel quadro SV – Usa un foglio Excel per sommare tutte le ritenute operate e tutti i versamenti effettuati: devono coincidereERRORE 2: Dimenticare un fornitore nel quadro STSe paghi 10 fornitori durante l’anno ma ne inserisci solo 9 nel quadro ST, il fornitore mancante non risulta nella dichiarazione. Questo errore emerge quando l’Agenzia delle Entrate incrocia i dati del tuo 770 con la dichiarazione dei redditi del fornitore (che dichiara di aver ricevuto compensi dal condominio).Conseguenze: – Comunicazione di irregolarità per omessa dichiarazione di ritenute – Sanzione da €250 a €2.000 per infedele dichiarazione – Richiesta di presentare un 770 integrativoCome evitarlo: – Confronta le CU ricevute con l’elenco fornitori nel gestionale del condominio – Verifica di aver inserito tutti i fornitori che hanno ricevuto pagamenti nel 2025 – Controlla gli F24 versati: se hai versato ritenute per un fornitore, deve essere presente nel quadro STERRORE 3: Indicare la causale sbagliata nel quadro STUsare la causale “A” (professionisti) per un’impresa edile (che dovrebbe avere causale “M”) è un errore comune. La causale determina l’aliquota di ritenuta attesa: “A” implica ritenuta del 20%, “M” implica ritenuta del 4%.Conseguenze: – L’Agenzia delle Entrate rileva incongruenze tra la causale e l’aliquota di ritenuta applicata – Comunicazione di irregolarità con richiesta di chiarimenti – Possibile richiesta di versare la differenza di ritenuta (se hai applicato 4% ma la causale indicava 20%)Come evitarlo: – Verifica la natura del compenso prima di scegliere la causale: – M per imprese, fornitori, lavori edili – A per professionisti (architetti, ingegneri, avvocati) – O per prestazioni occasionali – Controlla l’aliquota di ritenuta applicata: 4% → causale M, 20% → causale AERRORE 4: Riportare importi erratiSe la CU del fornitore indica €3.000 di compensi erogati ma inserisci €2.500 nel quadro ST, l’incongruenza emerge quando l’Agenzia delle Entrate confronta il tuo 770 con la dichiarazione del fornitore.Conseguenze: – Comunicazione di irregolarità per discordanza dati – Possibile sanzione per infedele dichiarazione – Richiesta di presentare 770 integrativo con importi correttiCome evitarlo: – Confronta ogni riga del quadro ST con le CU ricevute dai fornitori – Verifica che gli importi inseriti corrispondano esattamente a quelli indicati nelle CU – Se ci sono differenze, contatta il fornitore per chiarire (potrebbe aver emesso una CU errata)ERRORE 5: Usare il codice tributo sbagliato nel quadro SVInserire codice tributo 1040 (professionisti) nell’F24 invece di 1019 (appalti) per ritenute su lavori edili genera incongruenze.Conseguenze: – Il sistema rileva che hai versato con un codice tributo diverso da quello atteso – Comunicazione di irregolarità con richiesta di ravvedimento operoso (versamento corretto) – Possibile richiesta di interessi e sanzioni ridotte per versamento “errato”Come evitarlo: – Controlla che il codice tributo usato nell’F24 corrisponda alla natura del compenso: – Lavori edili → 1019 – Professionisti → 1040 – Dipendenti → 1001 – Verifica le ricevute F24 prima di inserirle nel quadro SV: il codice tributo deve essere correttoERRORE 6: Non conservare le CU ricevute dai fornitoriAlcuni amministratori dimenticano di richiedere (o conservare) le Certificazioni Uniche rilasciate dai fornitori. Senza le CU, è impossibile compilare correttamente il quadro ST, perché mancano i dati ufficiali.Conseguenze: – Impossibilità di compilare il quadro ST con dati corretti – Rischio di inserire importi errati (basati su memoria o registri incompleti) – In caso di controllo, mancanza di documentazione probatoriaCome evitarlo: – Invia una comunicazione a tutti i fornitori a febbraio/marzo richiedendo il rilascio della CU entro il 17 marzo – Organizza le CU ricevute in una cartella dedicata (cartacea o digitale) – Se un fornitore non invia la CU, sollecitalo per iscritto (email o PEC)ERRORE 7: Presentare il 770 in ritardoLa scadenza del Modello 770 è il 31 ottobre 2026 (per il 770/2026 relativo all’anno 2025). Presentare il 770 dopo questa data comporta sanzioni.Conseguenze: – Sanzione da €250 a €2.000 per dichiarazione tardiva (se presentata entro 90 giorni dalla scadenza) – Sanzione raddoppiata se presentata oltre 90 giorni dalla scadenza – Possibili sanzioni aggiuntive per ritardato versamento ritenute (se ci sono versamenti tardivi)Come evitarlo: – Segna in agenda la scadenza del 31 ottobre 2026 – Inizia la raccolta delle CU già a marzo/aprile 2026 – Affidati al CAF Centro Fiscale per la compilazione e invio del 770 entro i terminiERRORE 8: Compilare il quadro ST senza aver ricevuto tutte le CUAlcuni amministratori compilano il quadro ST basandosi sui propri registri contabili, senza attendere le CU ufficiali dai fornitori. Questo può generare discordanze tra i dati dichiarati e quelli certificati dai fornitori.Conseguenze: – Discordanza tra il tuo 770 e le dichiarazioni dei fornitori – Comunicazioni di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate – Necessità di presentare 770 integrativo per correggere gli importiCome evitarlo: – Attendi di aver ricevuto tutte le CU prima di compilare il quadro ST – Se un fornitore non invia la CU entro il 17 marzo, sollecitalo immediatamente – Usa i dati ufficiali delle CU, non le stime o i registri interniEvitare questi errori richiede organizzazione, precisione e, idealmente, il supporto di un CAF specializzato. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste gli amministratori nella compilazione del 770, verificando i dati, incrociando ST e SV, e garantendo l’invio corretto entro i termini.Quando il Condominio Non Deve Compilare ST/SVEsistono casi in cui il condominio non è obbligato a compilare i quadri ST e SV del Modello 770, e quindi può evitare di presentare la dichiarazione o presentarla in forma semplificata. Comprendere quando non si applicano i quadri ST e SV evita adempimenti inutili e semplifica il lavoro dell’amministratore.Caso 1: Condominio senza ritenute operateSe il condominio non ha operato alcuna ritenuta fiscale durante tutto il 2025, non è obbligato a compilare i quadri ST e SV. Questo accade quando:Nessun lavoro condominiale effettuato: se il condominio non ha fatto manutenzioni ordinarie o straordinarie nel 2025, non ha pagato fornitori soggetti a ritenuta del 4%. In questo caso, non ci sono ritenute da dichiarare.Solo spese ordinarie esenti da ritenuta: se le uniche spese condominiali sono utenze (acqua, luce, gas), assicurazioni, spese condominiali fisse (pulizie non soggette a ritenuta, portierato gestito da società esterna senza ritenuta), il condominio non opera ritenute.Pagamenti solo a enti esenti: se tutti i fornitori sono enti pubblici o società esenti da ritenuta (ad esempio, società che applicano reverse charge IVA), il condominio non trattiene ritenute fiscali.In questi casi, il Modello 770 non deve essere presentato, oppure può essere presentato senza compilare i quadri ST e SV.Caso 2: Condominio con solo dipendenti (portiere)Se il condominio ha solo un portiere assunto come dipendente e non ha effettuato altri pagamenti soggetti a ritenuta (nessun lavoro edile, nessun professionista), deve presentare il 770 ma compila solo:Quadro SS: per comunicare i dati delle Certificazioni Uniche relative al portiere (redditi da lavoro dipendente)Quadro SV: per indicare i versamenti F24 delle ritenute IRPEF sul portiere (codice tributo 1001)I quadri ST NON vanno compilati, perché non ci sono ritenute su fornitori/professionisti (il quadro ST riguarda ritenute su lavoro autonomo/appalti, non dipendenti).Caso 3: Condominio minimo (2-3 unità)I condomini minimi (edifici con 2-3 unità immobiliari) spesso non hanno un amministratore formale e gestiscono le spese in forma semplificata. In questi casi:Se non c’è amministratore: i singoli condomini che pagano direttamente i fornitori non operano ritenute (le ritenute sono un obbligo dei sostituti d’imposta, non dei privati). Quindi, non si presenta il 770.Se c’è un amministratore pro tempore: se il condominio nomina un amministratore occasionale per gestire un singolo lavoro, e questo amministratore paga fornitori applicando ritenute, il 770 va presentato normalmente.Caso 4: Condominio che usa reverse charge IVAIn alcuni casi, i lavori condominiali rientrano nel regime di reverse charge IVA (inversione contabile). In questo regime, il condominio non paga l’IVA al fornitore, ma la versa direttamente all’Erario.Importante: il reverse charge NON elimina l’obbligo di ritenuta del 4%. Anche se si applica reverse charge, il condominio deve comunque operare la ritenuta del 4% sui compensi al fornitore. Quindi, i quadri ST e SV vanno comunque compilati.Eccezione: se il fornitore è esente da ritenuta per legge (ad esempio, alcune cooperative sociali), allora non si applica né ritenuta né quadri ST/SV.Caso 5: Condominio con solo lavori esenti da ritenutaAlcune categorie di lavori o fornitori sono esenti da ritenuta d’acconto. Se il condominio ha effettuato solo questi lavori, non opera ritenute e quindi non compila ST/SV.Lavori esenti da ritenuta (esempi): – Lavori effettuati da imprese con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: queste imprese possono richiedere l’esenzione dalla ritenuta del 4% presentando una dichiarazione sostitutiva. Se il fornitore presenta questa dichiarazione, il condominio non applica ritenuta. – Lavori effettuati da enti pubblici: se il fornitore è un ente pubblico (ad esempio, azienda municipalizzata), non si applica ritenuta. – Forniture senza manodopera: se il condominio acquista solo materiali (senza installazione), non si applica ritenuta (la ritenuta riguarda le prestazioni di servizi, non le cessioni di beni).Se il condominio ha pagato solo fornitori esenti, i quadri ST e SV non vanno compilati.Caso 6: Condominio in gestione commissarialeSe il condominio è stato posto in gestione commissariale da un tribunale (ad esempio, per fallimento dell’amministratore o grave irregolarità), il commissario giudiziale può essere esonerato temporaneamente dagli adempimenti fiscali ordinari, compreso il 770.Tuttavia, questa è un’eccezione rara e va valutata caso per caso con il supporto di un legale o commercialista.In sintesi, il condominio NON compila i quadri ST e SV se:✅ Non ha operato alcuna ritenuta fiscale durante l’anno ✅ Tutti i fornitori sono esenti da ritenuta (imprese con >5 dipendenti, enti pubblici) ✅ Non ha effettuato lavori o pagamenti soggetti a ritenuta ✅ Ha solo dipendenti (compila SS e SV, ma non ST)Il condominio DEVE compilare i quadri ST e SV se:❌ Ha pagato fornitori per lavori edili (ritenuta 4%) ❌ Ha pagato professionisti (ritenuta 20%) ❌ Ha effettuato qualsiasi pagamento soggetto a ritenuta fiscaleDubbio? Consultare il CAFSe non sei sicuro che il tuo condominio debba presentare il 770 o compilare i quadri ST/SV, è fondamentale consultare il CAF Centro Fiscale di Udine. Un’omissione può generare sanzioni pesanti, mentre un adempimento non dovuto genera solo spreco di tempo. Il CAF analizza le spese condominiali del 2025 e determina se il 770 è obbligatorio.Domande Frequenti Qual è la differenza tra quadro ST e quadro SV del 770?Il quadro ST dichiara le ritenute fiscali che il condominio ha operato sui pagamenti a fornitori e professionisti durante l’anno (ad esempio, ritenuta del 4% sui lavori edili). Il quadro SV invece elenca i versamenti effettuati tramite F24 per pagare queste ritenute all’Agenzia delle Entrate. In pratica, il quadro ST dice “ho trattenuto €1.500 di ritenute”, mentre il quadro SV dice “ho versato €1.500 con questi F24”. I due quadri devono corrispondere perfettamente.Cosa succede se il totale del quadro ST non corrisponde al quadro SV?Se il totale delle ritenute dichiarate nel quadro ST non corrisponde al totale dei versamenti indicati nel quadro SV, l’Agenzia delle Entrate rileva un’incongruenza e invia una comunicazione di irregolarità. Se il quadro ST indica ritenute superiori al quadro SV, significa che ci sono ritenute operate ma non versate, e scatta la sanzione del 30% sull’importo non versato più interessi. Se invece il quadro SV indica versamenti superiori al quadro ST, probabilmente hai dimenticato di inserire un fornitore nella dichiarazione.Quali codici tributo usare per le ritenute del condominio?I codici tributo più usati dai condomini sono: 1019 per le ritenute del 4% sui lavori edili e manutenzioni (il più comune), 1040 per le ritenute del 20% sui compensi a professionisti (architetti, ingegneri, avvocati), 1001 per le ritenute IRPEF sul portiere o dipendenti. Quando versi le ritenute con F24, devi usare il codice tributo corretto corrispondente al tipo di compenso pagato.Devo compilare il quadro ST anche se non ho ricevuto tutte le CU?No, è sconsigliato compilare il quadro ST prima di aver ricevuto tutte le Certificazioni Uniche (CU) dai fornitori. Le CU contengono i dati ufficiali (importi, ritenute, codici fiscali) necessari per il quadro ST. Se compili il 770 basandoti solo sui tuoi registri, rischi di inserire dati diversi da quelli certificati dai fornitori, generando incongruenze. Se un fornitore non invia la CU entro il 17 marzo, sollecitalo immediatamente per iscritto.Quando il condominio non deve presentare il 770?Il condominio non deve presentare il Modello 770 se non ha operato alcuna ritenuta fiscale durante l’anno. Questo accade quando: non sono stati effettuati lavori condominiali, tutte le spese sono state solo utenze/assicurazioni (esenti da ritenuta), oppure tutti i fornitori hanno presentato dichiarazione di esenzione dalla ritenuta (imprese con più di 5 dipendenti). In questi casi, non essendoci ritenute da dichiarare, i quadri ST e SV restano vuoti e il 770 non va presentato.La corretta compilazione dei quadri ST e SV del Modello 770 richiede precisione, organizzazione e conoscenza delle normative fiscali. Per gli amministratori di condominio, gestire correttamente le ritenute fiscali, versarle nei tempi previsti e dichiararle nel 770 è fondamentale per evitare sanzioni pesanti e contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.Abbiamo visto che il quadro ST 770 condominio dichiara tutte le ritenute operate sui pagamenti a fornitori e professionisti, mentre il quadro SV elenca i versamenti F24 effettuati. I due quadri devono corrispondere perfettamente: ogni euro di ritenuta dichiarato nel quadro ST deve avere un corrispondente versamento nel quadro SV. Gli errori più comuni (incongruenze ST-SV, codici tributo sbagliati, CU mancanti) generano sanzioni automatiche che possono ricadere personalmente sull’amministratore.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo di assistenza fiscale per amministratori di condominio: dalla raccolta e verifica delle Certificazioni Uniche alla compilazione dei quadri ST e SV, dal controllo incrociato dei versamenti F24 all’invio telematico del 770 entro la scadenza del 31 ottobre 2026. Affidandoti ai nostri esperti, hai la certezza che ogni adempimento sia gestito correttamente, evitando sanzioni e contenziosi.Hai bisogno di assistenza per la compilazione del Modello 770 del tuo condominio? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. 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Apprezziamo moltissimo anche la comodità della comunicazione via WhatsApp. Vivendo a 30 km da Udine, la possibilità di chiarire dubbi e ricevere consulenze rapide online è un enorme vantaggio che facilita tutto il processo. Grazie a tutto il centro per un'assistenza così preziosa e di qualità. Un grazie di cuore a Sara per il suo ottimo lavoro! Pubblicato su SILVIA P 22/12/2025 Ho conosciuto questo centro grazie a un collega per una pratica per mia madre, per la quale mia sorella aveva avuto ben 3 appuntamenti presso altro centro in altra regione, per sentirsi dire che mia madre non me aveva diritto. Qui non solo la pratica è stata evasa, ma in tempi record e senza dovermici recare personalmente. E, da sottolineare, a 3 gg da natale. Perciò grazie e super consigliato. Efficienza e velocità. Ah, non l'ho detto, pratica fatta in giornata. Bravi! Pubblicato su Noura Omrani 22/12/2025 Sono super bravi gentili e professionali consiglio Pubblicato su Moldovan Madalina Ancuta 22/12/2025 Bravissimi, molto cordiali e disponibili, e soprattutto molto veloci. Raccomando volentieri!!😀 Pubblicato su Valentina Simeoni 21/12/2025 Mi sono rivolta a questo patronato per risolvere una questione con il congedo maternità. Sono rimasta estremamente soddisfatta, mi hanno dato appuntamento in brevissimo tempo, il personale é giovane ,preparato e competente. Ho avuto il piacere di conoscere Sara che é stata gentilissima e velocissima nel darmi una mano. Sicuramente mi affiderò a loro per il prossimo ISEE e 730. Pubblicato su Xhoana Lika 19/12/2025 Ho avuto un’ottima esperienza al CAF grazie a Sara. È una ragazza molto preparata, disponibile e paziente, mi ha seguita passo dopo passo chiarendo ogni dubbio e aiutandomi con diverse pratiche in modo preciso e professionale. Si vede che lavora con competenza e attenzione verso le persone. Davvero consigliata! Febbraio 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-02-03 10:00:002026-02-25 02:26:00Quadro ST e SV del 770: Guida alla Compilazione per Condomini 2026Modello 770 e Certificazione UnicaCondominio Senza Amministratore 770 e CU: Chi Li Presenta nel 2026Il condominio senza amministratore pone interrogativi importanti sugli obblighi fiscali 770 e CU. Quando un edificio ha meno di 9 unità immobiliari, la nomina dell’amministratore non è obbligatoria per legge. Ma chi si occupa degli adempimenti fiscali in assenza di una figura formalmente incaricata? La questione del 770 condominio senza amministratore e della Certificazione Unica coinvolge direttamente tutti i condomini, che diventano responsabili in solido per eventuali omissioni o errori. In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine, analizziamo nel dettaglio chi presenta il Modello 770 e la CU per il condominio senza amministratore, quali sono le responsabilità dei condomini e come evitare sanzioni. Indice dei contenutiQuando il Condominio Può Essere Senza AmministratoreNormativa del Condominio Minimo: Fino a 8 UnitàObblighi Fiscali del Condominio Senza AmministratoreChi Presenta il Modello 770 Senza AmministratoreChi Presenta la Certificazione Unica Senza AmministratoreDelega a un Condomino: Come Funziona e ResponsabilitàResponsabilità Fiscale Solidale dei CondominiRischi e Sanzioni per Mancati AdempimentiAffidati al CAF Anche per Condomini PiccoliDomande FrequentiQuando il Condominio Può Essere Senza Amministratore La normativa italiana consente ai condomini di piccole dimensioni di non nominare un amministratore. Questa possibilità rappresenta un’eccezione alla regola generale che impone la presenza di questa figura professionale per la gestione degli spazi comuni e degli adempimenti amministrativi e fiscali.La legge stabilisce che l’obbligo di nomina dell’amministratore scatta quando il numero di condomini supera le 8 unità. Al di sotto di questa soglia, i proprietari possono decidere di gestire autonomamente il condominio, anche se questo comporta l’assunzione diretta di tutte le responsabilità, comprese quelle fiscali. Anche nei condomini minimi (fino a 8 unità), i proprietari possono comunque scegliere volontariamente di nominare un amministratore se preferiscono delegare la gestione ordinaria e gli adempimenti fiscali.La mancata nomina di un amministratore non esonera il condominio dagli obblighi fiscali, che rimangono inalterati. La differenza fondamentale è che le responsabilità ricadono direttamente sui condomini invece che su un soggetto terzo incaricato. Questo aspetto spesso viene sottovalutato, con conseguenze potenzialmente gravi in caso di inadempimento degli obblighi 770 e CU.Normativa del Condominio Minimo: Fino a 8 Unità Il Codice Civile definisce chiaramente i limiti dimensionali entro cui un condominio può operare senza amministratore. L’articolo 1129 del Codice Civile stabilisce che fino a 8 condomini, l’assemblea può decidere di non procedere alla nomina dell’amministratore. Questa disposizione considera come unità immobiliare ogni appartamento, negozio o locale autonomo presente nell’edificio.È importante precisare che il calcolo delle unità si basa sul numero di proprietà distinte, non sul numero di proprietari. Un edificio con 6 appartamenti posseduti da 3 proprietari diversi conta comunque come condominio con 6 unità, rientrando quindi nella categoria dei condomini minimi senza obbligo di amministratore.Anche quando il condominio opera senza amministratore, rimangono validi tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione delle parti comuni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e soprattutto agli adempimenti fiscali. La differenza principale rispetto ai condomini più grandi è che nel condominio senza amministratore 770 e CU devono essere gestiti direttamente dai condomini, tipicamente attraverso la delega a uno di loro o a un professionista esterno.La normativa prevede inoltre che, anche nei condomini sotto le 8 unità, l’assemblea possa deliberare la nomina di un amministratore se lo ritiene opportuno per una gestione più efficiente degli adempimenti, compresi quelli fiscali. Questa scelta volontaria diventa spesso necessaria quando il condominio ha spese comuni significative, impianti condivisi o personale dipendente come portieri o addetti alle pulizie.Obblighi Fiscali del Condominio Senza Amministratore Anche in assenza di amministratore, il condominio mantiene tutti gli obblighi fiscali previsti dalla normativa tributaria. La differenza fondamentale è che questi obblighi non vengono meno, ma cambiano il soggetto che deve occuparsene materialmente. Vediamo quali sono gli adempimenti fiscali che il condominio deve rispettare.Il Modello 770 deve essere presentato ogni anno se il condominio ha effettuato pagamenti soggetti a ritenuta d’acconto. Questo accade tipicamente quando vengono corrisposti compensi a professionisti per prestazioni occasionali, come l’imbianchino che ritinteggia le scale o il tecnico che verifica la caldaia condominiale. Il 770 condominio senza amministratore deve essere presentato entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti.La Certificazione Unica (CU) va rilasciata ai percettori di redditi da lavoro dipendente o assimilato. Nel contesto condominiale, questo riguarda principalmente il portiere, gli addetti alle pulizie o altri dipendenti del condominio. La CU deve essere consegnata agli interessati entro il 16 marzo dell’anno successivo e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la stessa data.Oltre a 770 e CU, il condominio senza amministratore deve gestire anche il versamento delle ritenute fiscali entro i termini previsti, utilizzando il modello F24. Le ritenute operate sui compensi professionali vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Per i redditi da lavoro dipendente, le ritenute IRPEF vanno versate mensilmente sempre entro il 16 del mese successivo.Infine, se il condominio ha dipendenti, deve anche gestire gli adempimenti contributivi INPS e assicurativi INAIL, oltre alle comunicazioni obbligatorie come il Libro Unico del Lavoro e le denunce mensili. Tutti questi obblighi, normalmente gestiti dall’amministratore, ricadono sui condomini quando manca questa figura.Partita IVA e Codice Fiscale del CondominioAnche il condominio senza amministratore deve avere un codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Questo codice identifica fiscalmente il condominio come soggetto autonomo per gli adempimenti tributari. Il codice fiscale condominiale va utilizzato per tutte le operazioni fiscali, compresa la presentazione del 770 e della CU. Normalmente non è necessaria la partita IVA, salvo casi particolari in cui il condominio svolga attività commerciali.Chi Presenta il Modello 770 Senza Amministratore In assenza di amministratore, la responsabilità della presentazione del Modello 770 ricade formalmente su tutti i condomini in modo solidale. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate può rivalersi su qualsiasi condomino per eventuali inadempienze, indipendentemente da chi materialmente avrebbe dovuto occuparsene. Questa responsabilità solidale rappresenta un rischio concreto per tutti i proprietari dell’edificio.Nella pratica operativa, il condominio senza amministratore deve individuare un soggetto che si occupi materialmente della presentazione del 770. Le soluzioni più comuni sono essenzialmente tre: la delega a uno dei condomini, l’affidamento a un professionista esterno come commercialista o CAF, oppure la decisione assembleare di nominare comunque un amministratore anche se non obbligatorio.Quando viene delegato un condomino, questo assume il compito di raccogliere tutta la documentazione necessaria, compilare il modello e trasmetterlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, anche se materialmente se ne occupa una persona, la responsabilità fiscale rimane solidale tra tutti i condomini. Questo significa che in caso di errori, omissioni o ritardi nella presentazione del 770, le sanzioni possono essere richieste a tutti i proprietari.La soluzione più sicura per il condominio senza amministratore 770 è affidarsi a un professionista qualificato. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio specifico per i condomini minimi, occupandosi di tutti gli adempimenti fiscali con la stessa professionalità riservata ai condomini più grandi. Questo garantisce il rispetto delle scadenze, l’esattezza dei dati e la conformità normativa, proteggendo tutti i condomini da rischi di sanzioni.La presentazione del 770 condominio richiede competenze tecniche specifiche: conoscenza della normativa fiscale, capacità di utilizzo dei software di trasmissione telematica, e attenzione ai dettagli per evitare errori che potrebbero costare caro. Improvvisare questa attività senza le competenze adeguate espone il condominio a rischi evitabili.Chi Presenta la Certificazione Unica Senza Amministratore Anche per la Certificazione Unica, in assenza di amministratore la responsabilità ricade su tutti i condomini in modo solidale. La CU condominio senza amministratore deve essere compilata, consegnata ai dipendenti o collaboratori e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate rispettando le scadenze previste.La CU va rilasciata quando il condominio ha corrisposto redditi da lavoro dipendente o assimilato. Il caso più frequente è quello del portiere condominiale, ma può riguardare anche addetti alle pulizie, giardinieri o altro personale con contratto di lavoro subordinato. La certificazione deve riportare tutti i dati retributivi, le ritenute fiscali operate, i contributi previdenziali versati e le detrazioni applicate durante l’anno.La Certificazione Unica 2026 deve essere consegnata ai percettori entro il 16 marzo 2026 e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la stessa data. Questo adempimento richiede l’utilizzo del sistema Entratel o Fisconline e la conoscenza delle specifiche tecniche dei tracciati telematici, aspetti che rendono problematica la gestione diretta da parte dei condomini non esperti.Come per il 770, anche per la CU del condominio senza amministratore la soluzione più prudente è la delega a un professionista. Il CAF Centro Fiscale gestisce integralmente questo adempimento: raccoglie i dati retributivi, compila la certificazione secondo gli standard normativi, la trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate e la consegna ai dipendenti nei termini previsti.La mancata presentazione della CU o la sua presentazione con dati errati comporta sanzioni amministrative che possono essere richieste a tutti i condomini. Per ogni certificazione omessa o trasmessa con dati incompleti, la sanzione va da 258 a 2.065 euro. Considerando che spesso ci sono più certificazioni da gestire, l’importo complessivo delle sanzioni può diventare significativo.Differenza tra 770 e CU per il CondominioÈ importante comprendere che 770 e CU sono due adempimenti distinti ma collegati. Il Modello 770 è la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta che riepiloga tutte le ritenute operate e versate durante l’anno. La Certificazione Unica è invece il documento che attesta i compensi corrisposti e le ritenute operate per ogni singolo percettore. In pratica, la CU certifica i dati individuali, mentre il 770 li riepiloga complessivamente per il sostituto d’imposta (in questo caso il condominio).Delega a un Condomino: Come Funziona e ResponsabilitàQuando il condominio senza amministratore decide di delegare uno dei condomini per la gestione degli adempimenti fiscali, è fondamentale formalizzare correttamente questa delega e comprenderne le implicazioni legali. La delega non trasferisce la responsabilità fiscale, che rimane solidale tra tutti i proprietari, ma individua chi materialmente si occuperà delle pratiche.La delega per il 770 e la CU deve essere deliberata in assemblea condominiale con la maggioranza prevista per le decisioni ordinarie. Il verbale assembleare deve indicare chiaramente il condomino delegato, le specifiche mansioni affidate e la durata dell’incarico. È consigliabile che il verbale preveda anche un eventuale compenso per il condomino che si assume questo onere, vista la complessità degli adempimenti.Il condomino delegato avrà il compito di raccogliere tutta la documentazione necessaria dagli altri condomini, compilare i modelli fiscali, effettuare le trasmissioni telematiche e conservare la documentazione. Per fare questo, dovrà ottenere le credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate intestate al codice fiscale del condominio, operazione che richiede procedure specifiche.Tuttavia, anche con una delega formalizzata, la responsabilità fiscale rimane di tutti i condomini. Se il delegato commette errori, omette adempimenti o non rispetta le scadenze, le sanzioni possono essere richieste a qualsiasi condomino, non solo al delegato. Questo aspetto viene spesso sottovalutato: delegare non significa liberarsi della responsabilità, significa solo individuare chi esegue materialmente gli adempimenti.Per questa ragione, molti condomini senza amministratore preferiscono affidarsi a professionisti esterni piuttosto che delegare un condomino. Un commercialista o un CAF specializzato non solo esegue correttamente gli adempimenti, ma assume anche una responsabilità professionale che tutela i condomini da eventuali errori. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio con tariffe accessibili anche per i condomini piccoli.Responsabilità Fiscale Solidale dei Condomini La responsabilità solidale è il concetto chiave che tutti i condomini devono comprendere quando il condominio opera senza amministratore. Significa che ogni singolo condomino può essere chiamato a rispondere integralmente per gli obblighi fiscali dell’intero condominio, indipendentemente dalla quota di proprietà o dal fatto di essersi occupato materialmente degli adempimenti.Quando l’Agenzia delle Entrate accerta un’inadempienza fiscale del condominio senza amministratore, può notificare la richiesta di pagamento delle sanzioni a uno qualsiasi dei condomini. Il condomino che riceve la notifica non può difendersi affermando di non essere stato lui a occuparsi del 770 o della CU: la responsabilità è collettiva e solidale per legge.Questo principio vale per tutte le violazioni fiscali del condominio: mancata presentazione del Modello 770, omessa trasmissione della Certificazione Unica, errori nei dati comunicati, ritardi nei versamenti delle ritenute. In ognuno di questi casi, le sanzioni amministrative e gli interessi possono essere richiesti per intero a un singolo condomino, che poi dovrà eventualmente rivalersi sugli altri.La solidarietà opera anche nei rapporti con i dipendenti del condominio. Se il portiere o altro personale non riceve correttamente la CU o se le ritenute fiscali non vengono versate, può rivalersi su qualsiasi condomino per ottenere quanto dovuto. Questo espone i singoli proprietari a contenziosi anche significativi.Per tutelarsi da questa responsabilità solidale, i condomini hanno essenzialmente due strade: nominare un amministratore (anche se non obbligatorio) oppure affidarsi a un professionista esterno che gestisca correttamente tutti gli adempimenti fiscali. Entrambe le soluzioni hanno un costo, ma questo è sempre inferiore rispetto alle sanzioni e ai problemi che deriverebbero da una gestione improvvisata del 770 e della CU.Rischi e Sanzioni per Mancati AdempimentiLe sanzioni per le violazioni degli obblighi fiscali del condominio possono essere particolarmente gravose, soprattutto considerando che ricadono solidalmente su tutti i condomini. Vediamo nel dettaglio quali sono i rischi concreti legati alla mancata o errata presentazione del 770 e della CU.Per l’omessa presentazione del Modello 770, la sanzione amministrativa va da 258 a 2.065 euro per ogni modello non presentato. Se il 770 viene presentato in ritardo entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione può essere ridotta a 25 euro con il ravvedimento operoso. Oltre i 90 giorni, si applica la sanzione piena e non è più possibile il ravvedimento.La mancata trasmissione della Certificazione Unica comporta sanzioni da 258 a 2.065 euro per ogni certificazione omessa. Questo significa che se il condominio ha un portiere e due addetti alle pulizie, l’omissione della CU per tutti e tre comporta sanzioni che possono arrivare fino a 6.195 euro complessivi. Anche in questo caso è possibile il ravvedimento operoso se la regolarizzazione avviene entro termini brevi.Oltre alle sanzioni per omissioni, ci sono anche sanzioni per dati incompleti o inesatti nelle comunicazioni. Se il 770 o la CU contengono errori sostanziali, la sanzione va da 258 a 2.065 euro per ogni certificazione errata. Gli errori formali non rilevanti comportano invece sanzioni ridotte da 100 a 500 euro.Un rischio spesso sottovalutato riguarda il mancato versamento delle ritenute fiscali. Quando il condominio paga un professionista operando la ritenuta d’acconto ma poi non versa l’importo all’Erario, si configura non solo un illecito amministrativo ma potenzialmente anche un reato tributario se gli importi superano determinate soglie. La sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute va dal 20% al 40% dell’importo non versato, oltre agli interessi.Tutti questi rischi rendono evidente che la gestione del condominio senza amministratore 770 e CU richiede competenza e attenzione. Risparmiare il costo di un professionista può risultare una falsa economia se si considerano le sanzioni potenziali. Il CAF Centro Fiscale offre servizi di assistenza fiscale per condomini a tariffe contenute, garantendo la corretta gestione di tutti gli adempimenti.Affidati al CAF Anche per Condomini Piccoli Molti condomini piccoli, sotto le 8 unità, pensano erroneamente che la mancanza dell’obbligo di amministratore significhi anche semplicità nella gestione fiscale. In realtà, gli obblighi 770 e CU del condominio senza amministratore sono identici a quelli dei condomini più grandi, con la differenza che manca una figura professionale dedicata a gestirli.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio specifico per i condomini senza amministratore, occupandosi di tutti gli adempimenti fiscali con la stessa professionalità riservata agli edifici più grandi. Il servizio comprende la raccolta della documentazione, la compilazione del Modello 770, la predisposizione e trasmissione delle Certificazioni Uniche, il calcolo e versamento delle ritenute fiscali.Affidarsi al CAF significa eliminare completamente il rischio di sanzioni per errori od omissioni negli adempimenti fiscali. Il nostro team di esperti conosce perfettamente la normativa tributaria applicabile ai condomini e utilizza software professionali sempre aggiornati per la compilazione e trasmissione telematica dei modelli. Ogni adempimento viene eseguito nei termini previsti, garantendo la piena conformità normativa.Oltre all’aspetto della sicurezza fiscale, affidarsi al CAF libera i condomini da incombenze complesse e time-consuming. Raccogliere i dati, compilare modelli tecnici, gestire le trasmissioni telematiche richiede tempo e competenze specifiche che la maggior parte dei condomini non possiede. Delegare questi compiti a professionisti permette ai proprietari di concentrarsi sulla normale gestione del proprio immobile.Il costo del servizio è accessibile anche per i condomini piccoli e viene facilmente ripartito tra tutti i condomini. Considerando che le sanzioni per una sola omissione possono arrivare fino a 2.065 euro, l’investimento in una consulenza professionale si ripaga ampiamente già evitando un singolo errore. Per maggiori informazioni sui servizi fiscali per condomini, consulta la guida completa 770 e CU Condominio 2026 sul nostro sito.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande FrequentiIl condominio con 6 appartamenti deve avere l’amministratore?No, fino a 8 unità immobiliari il condominio non ha l’obbligo di nominare l’amministratore. Tuttavia, rimangono tutti gli obblighi fiscali come la presentazione del 770 e della CU, che devono essere gestiti direttamente dai condomini o tramite delega a un professionista.Chi presenta il Modello 770 se il condominio non ha amministratore?Nel condominio senza amministratore, la responsabilità della presentazione del 770 ricade su tutti i condomini in modo solidale. Nella pratica, i condomini possono delegare uno di loro o affidarsi a un professionista esterno come il CAF Centro Fiscale per gestire questo adempimento.Quali sanzioni rischia il condominio che non presenta la CU?La mancata presentazione della Certificazione Unica comporta sanzioni da 258 a 2.065 euro per ogni certificazione omessa. Le sanzioni possono essere richieste a qualsiasi condomino, dato che la responsabilità fiscale è solidale tra tutti i proprietari.Cosa succede se deleghiamo un condomino ma lui sbaglia?Anche se viene delegato un condomino per la gestione del 770 e della CU, la responsabilità fiscale rimane solidale tra tutti i proprietari. Eventuali sanzioni per errori od omissioni possono essere richieste a qualsiasi condomino, non solo al delegato.Conviene affidarsi al CAF anche per un condominio piccolo?Assolutamente sì. Il CAF Centro Fiscale gestisce professionalmente tutti gli adempimenti fiscali del condominio, eliminando il rischio di sanzioni e liberando i condomini da incombenze complesse. Il costo del servizio è accessibile ed è ampiamente ripagato dalla sicurezza e tranquillità che garantisce.Conclusione Gli obblighi fiscali del condominio senza amministratore non vanno sottovalutati. Anche quando non c’è l’obbligo di nominare un amministratore, il Modello 770 e la Certificazione Unica devono essere gestiti correttamente per evitare sanzioni che ricadono solidalmente su tutti i condomini. La responsabilità fiscale solidale espone ogni proprietario a rischi concreti in caso di inadempimenti.Affidarsi a professionisti esperti è la soluzione più prudente per proteggere il patrimonio di tutti i condomini. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre servizi specializzati per i condomini di ogni dimensione, gestendo tutti gli adempimenti fiscali con competenza e puntualità. Hai bisogno di assistenza per il 770 e la CU del tuo condominio? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.📚 Approfondimenti CorrelatiQuadro ST e SV del 770: Guida alla Compilazione per Condomini 2026Scadenze Fiscali Amministratore Condominio 2026: Calendario Completo /centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Immagine-Whatsapp-Centro-Fiscale-500×200-2-300×120.png” alt=”Contatta Centro Fiscale su WhatsApp” class=”wp-image-9440″/>Febbraio 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-02-01 10:00:002026-05-31 14:07:57Condominio Senza Amministratore 770 e CU: Chi Li Presenta nel 2026Pagina 1 di 212
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Al di sotto di questa soglia, i proprietari possono decidere di gestire autonomamente il condominio, anche se questo comporta l’assunzione diretta di tutte le responsabilità, comprese quelle fiscali. Anche nei condomini minimi (fino a 8 unità), i proprietari possono comunque scegliere volontariamente di nominare un amministratore se preferiscono delegare la gestione ordinaria e gli adempimenti fiscali.La mancata nomina di un amministratore non esonera il condominio dagli obblighi fiscali, che rimangono inalterati. La differenza fondamentale è che le responsabilità ricadono direttamente sui condomini invece che su un soggetto terzo incaricato. Questo aspetto spesso viene sottovalutato, con conseguenze potenzialmente gravi in caso di inadempimento degli obblighi 770 e CU.Normativa del Condominio Minimo: Fino a 8 Unità Il Codice Civile definisce chiaramente i limiti dimensionali entro cui un condominio può operare senza amministratore. L’articolo 1129 del Codice Civile stabilisce che fino a 8 condomini, l’assemblea può decidere di non procedere alla nomina dell’amministratore. Questa disposizione considera come unità immobiliare ogni appartamento, negozio o locale autonomo presente nell’edificio.È importante precisare che il calcolo delle unità si basa sul numero di proprietà distinte, non sul numero di proprietari. Un edificio con 6 appartamenti posseduti da 3 proprietari diversi conta comunque come condominio con 6 unità, rientrando quindi nella categoria dei condomini minimi senza obbligo di amministratore.Anche quando il condominio opera senza amministratore, rimangono validi tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione delle parti comuni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e soprattutto agli adempimenti fiscali. La differenza principale rispetto ai condomini più grandi è che nel condominio senza amministratore 770 e CU devono essere gestiti direttamente dai condomini, tipicamente attraverso la delega a uno di loro o a un professionista esterno.La normativa prevede inoltre che, anche nei condomini sotto le 8 unità, l’assemblea possa deliberare la nomina di un amministratore se lo ritiene opportuno per una gestione più efficiente degli adempimenti, compresi quelli fiscali. Questa scelta volontaria diventa spesso necessaria quando il condominio ha spese comuni significative, impianti condivisi o personale dipendente come portieri o addetti alle pulizie.Obblighi Fiscali del Condominio Senza Amministratore Anche in assenza di amministratore, il condominio mantiene tutti gli obblighi fiscali previsti dalla normativa tributaria. La differenza fondamentale è che questi obblighi non vengono meno, ma cambiano il soggetto che deve occuparsene materialmente. Vediamo quali sono gli adempimenti fiscali che il condominio deve rispettare.Il Modello 770 deve essere presentato ogni anno se il condominio ha effettuato pagamenti soggetti a ritenuta d’acconto. Questo accade tipicamente quando vengono corrisposti compensi a professionisti per prestazioni occasionali, come l’imbianchino che ritinteggia le scale o il tecnico che verifica la caldaia condominiale. Il 770 condominio senza amministratore deve essere presentato entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti.La Certificazione Unica (CU) va rilasciata ai percettori di redditi da lavoro dipendente o assimilato. Nel contesto condominiale, questo riguarda principalmente il portiere, gli addetti alle pulizie o altri dipendenti del condominio. La CU deve essere consegnata agli interessati entro il 16 marzo dell’anno successivo e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la stessa data.Oltre a 770 e CU, il condominio senza amministratore deve gestire anche il versamento delle ritenute fiscali entro i termini previsti, utilizzando il modello F24. Le ritenute operate sui compensi professionali vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Per i redditi da lavoro dipendente, le ritenute IRPEF vanno versate mensilmente sempre entro il 16 del mese successivo.Infine, se il condominio ha dipendenti, deve anche gestire gli adempimenti contributivi INPS e assicurativi INAIL, oltre alle comunicazioni obbligatorie come il Libro Unico del Lavoro e le denunce mensili. Tutti questi obblighi, normalmente gestiti dall’amministratore, ricadono sui condomini quando manca questa figura.Partita IVA e Codice Fiscale del CondominioAnche il condominio senza amministratore deve avere un codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Questo codice identifica fiscalmente il condominio come soggetto autonomo per gli adempimenti tributari. Il codice fiscale condominiale va utilizzato per tutte le operazioni fiscali, compresa la presentazione del 770 e della CU. Normalmente non è necessaria la partita IVA, salvo casi particolari in cui il condominio svolga attività commerciali.Chi Presenta il Modello 770 Senza Amministratore In assenza di amministratore, la responsabilità della presentazione del Modello 770 ricade formalmente su tutti i condomini in modo solidale. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate può rivalersi su qualsiasi condomino per eventuali inadempienze, indipendentemente da chi materialmente avrebbe dovuto occuparsene. Questa responsabilità solidale rappresenta un rischio concreto per tutti i proprietari dell’edificio.Nella pratica operativa, il condominio senza amministratore deve individuare un soggetto che si occupi materialmente della presentazione del 770. Le soluzioni più comuni sono essenzialmente tre: la delega a uno dei condomini, l’affidamento a un professionista esterno come commercialista o CAF, oppure la decisione assembleare di nominare comunque un amministratore anche se non obbligatorio.Quando viene delegato un condomino, questo assume il compito di raccogliere tutta la documentazione necessaria, compilare il modello e trasmetterlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, anche se materialmente se ne occupa una persona, la responsabilità fiscale rimane solidale tra tutti i condomini. Questo significa che in caso di errori, omissioni o ritardi nella presentazione del 770, le sanzioni possono essere richieste a tutti i proprietari.La soluzione più sicura per il condominio senza amministratore 770 è affidarsi a un professionista qualificato. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio specifico per i condomini minimi, occupandosi di tutti gli adempimenti fiscali con la stessa professionalità riservata ai condomini più grandi. Questo garantisce il rispetto delle scadenze, l’esattezza dei dati e la conformità normativa, proteggendo tutti i condomini da rischi di sanzioni.La presentazione del 770 condominio richiede competenze tecniche specifiche: conoscenza della normativa fiscale, capacità di utilizzo dei software di trasmissione telematica, e attenzione ai dettagli per evitare errori che potrebbero costare caro. Improvvisare questa attività senza le competenze adeguate espone il condominio a rischi evitabili.Chi Presenta la Certificazione Unica Senza Amministratore Anche per la Certificazione Unica, in assenza di amministratore la responsabilità ricade su tutti i condomini in modo solidale. La CU condominio senza amministratore deve essere compilata, consegnata ai dipendenti o collaboratori e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate rispettando le scadenze previste.La CU va rilasciata quando il condominio ha corrisposto redditi da lavoro dipendente o assimilato. Il caso più frequente è quello del portiere condominiale, ma può riguardare anche addetti alle pulizie, giardinieri o altro personale con contratto di lavoro subordinato. La certificazione deve riportare tutti i dati retributivi, le ritenute fiscali operate, i contributi previdenziali versati e le detrazioni applicate durante l’anno.La Certificazione Unica 2026 deve essere consegnata ai percettori entro il 16 marzo 2026 e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la stessa data. Questo adempimento richiede l’utilizzo del sistema Entratel o Fisconline e la conoscenza delle specifiche tecniche dei tracciati telematici, aspetti che rendono problematica la gestione diretta da parte dei condomini non esperti.Come per il 770, anche per la CU del condominio senza amministratore la soluzione più prudente è la delega a un professionista. Il CAF Centro Fiscale gestisce integralmente questo adempimento: raccoglie i dati retributivi, compila la certificazione secondo gli standard normativi, la trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate e la consegna ai dipendenti nei termini previsti.La mancata presentazione della CU o la sua presentazione con dati errati comporta sanzioni amministrative che possono essere richieste a tutti i condomini. Per ogni certificazione omessa o trasmessa con dati incompleti, la sanzione va da 258 a 2.065 euro. Considerando che spesso ci sono più certificazioni da gestire, l’importo complessivo delle sanzioni può diventare significativo.Differenza tra 770 e CU per il CondominioÈ importante comprendere che 770 e CU sono due adempimenti distinti ma collegati. Il Modello 770 è la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta che riepiloga tutte le ritenute operate e versate durante l’anno. La Certificazione Unica è invece il documento che attesta i compensi corrisposti e le ritenute operate per ogni singolo percettore. In pratica, la CU certifica i dati individuali, mentre il 770 li riepiloga complessivamente per il sostituto d’imposta (in questo caso il condominio).Delega a un Condomino: Come Funziona e ResponsabilitàQuando il condominio senza amministratore decide di delegare uno dei condomini per la gestione degli adempimenti fiscali, è fondamentale formalizzare correttamente questa delega e comprenderne le implicazioni legali. La delega non trasferisce la responsabilità fiscale, che rimane solidale tra tutti i proprietari, ma individua chi materialmente si occuperà delle pratiche.La delega per il 770 e la CU deve essere deliberata in assemblea condominiale con la maggioranza prevista per le decisioni ordinarie. Il verbale assembleare deve indicare chiaramente il condomino delegato, le specifiche mansioni affidate e la durata dell’incarico. È consigliabile che il verbale preveda anche un eventuale compenso per il condomino che si assume questo onere, vista la complessità degli adempimenti.Il condomino delegato avrà il compito di raccogliere tutta la documentazione necessaria dagli altri condomini, compilare i modelli fiscali, effettuare le trasmissioni telematiche e conservare la documentazione. Per fare questo, dovrà ottenere le credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate intestate al codice fiscale del condominio, operazione che richiede procedure specifiche.Tuttavia, anche con una delega formalizzata, la responsabilità fiscale rimane di tutti i condomini. Se il delegato commette errori, omette adempimenti o non rispetta le scadenze, le sanzioni possono essere richieste a qualsiasi condomino, non solo al delegato. Questo aspetto viene spesso sottovalutato: delegare non significa liberarsi della responsabilità, significa solo individuare chi esegue materialmente gli adempimenti.Per questa ragione, molti condomini senza amministratore preferiscono affidarsi a professionisti esterni piuttosto che delegare un condomino. Un commercialista o un CAF specializzato non solo esegue correttamente gli adempimenti, ma assume anche una responsabilità professionale che tutela i condomini da eventuali errori. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio con tariffe accessibili anche per i condomini piccoli.Responsabilità Fiscale Solidale dei Condomini La responsabilità solidale è il concetto chiave che tutti i condomini devono comprendere quando il condominio opera senza amministratore. Significa che ogni singolo condomino può essere chiamato a rispondere integralmente per gli obblighi fiscali dell’intero condominio, indipendentemente dalla quota di proprietà o dal fatto di essersi occupato materialmente degli adempimenti.Quando l’Agenzia delle Entrate accerta un’inadempienza fiscale del condominio senza amministratore, può notificare la richiesta di pagamento delle sanzioni a uno qualsiasi dei condomini. Il condomino che riceve la notifica non può difendersi affermando di non essere stato lui a occuparsi del 770 o della CU: la responsabilità è collettiva e solidale per legge.Questo principio vale per tutte le violazioni fiscali del condominio: mancata presentazione del Modello 770, omessa trasmissione della Certificazione Unica, errori nei dati comunicati, ritardi nei versamenti delle ritenute. In ognuno di questi casi, le sanzioni amministrative e gli interessi possono essere richiesti per intero a un singolo condomino, che poi dovrà eventualmente rivalersi sugli altri.La solidarietà opera anche nei rapporti con i dipendenti del condominio. Se il portiere o altro personale non riceve correttamente la CU o se le ritenute fiscali non vengono versate, può rivalersi su qualsiasi condomino per ottenere quanto dovuto. Questo espone i singoli proprietari a contenziosi anche significativi.Per tutelarsi da questa responsabilità solidale, i condomini hanno essenzialmente due strade: nominare un amministratore (anche se non obbligatorio) oppure affidarsi a un professionista esterno che gestisca correttamente tutti gli adempimenti fiscali. Entrambe le soluzioni hanno un costo, ma questo è sempre inferiore rispetto alle sanzioni e ai problemi che deriverebbero da una gestione improvvisata del 770 e della CU.Rischi e Sanzioni per Mancati AdempimentiLe sanzioni per le violazioni degli obblighi fiscali del condominio possono essere particolarmente gravose, soprattutto considerando che ricadono solidalmente su tutti i condomini. Vediamo nel dettaglio quali sono i rischi concreti legati alla mancata o errata presentazione del 770 e della CU.Per l’omessa presentazione del Modello 770, la sanzione amministrativa va da 258 a 2.065 euro per ogni modello non presentato. Se il 770 viene presentato in ritardo entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione può essere ridotta a 25 euro con il ravvedimento operoso. Oltre i 90 giorni, si applica la sanzione piena e non è più possibile il ravvedimento.La mancata trasmissione della Certificazione Unica comporta sanzioni da 258 a 2.065 euro per ogni certificazione omessa. Questo significa che se il condominio ha un portiere e due addetti alle pulizie, l’omissione della CU per tutti e tre comporta sanzioni che possono arrivare fino a 6.195 euro complessivi. Anche in questo caso è possibile il ravvedimento operoso se la regolarizzazione avviene entro termini brevi.Oltre alle sanzioni per omissioni, ci sono anche sanzioni per dati incompleti o inesatti nelle comunicazioni. Se il 770 o la CU contengono errori sostanziali, la sanzione va da 258 a 2.065 euro per ogni certificazione errata. Gli errori formali non rilevanti comportano invece sanzioni ridotte da 100 a 500 euro.Un rischio spesso sottovalutato riguarda il mancato versamento delle ritenute fiscali. Quando il condominio paga un professionista operando la ritenuta d’acconto ma poi non versa l’importo all’Erario, si configura non solo un illecito amministrativo ma potenzialmente anche un reato tributario se gli importi superano determinate soglie. La sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute va dal 20% al 40% dell’importo non versato, oltre agli interessi.Tutti questi rischi rendono evidente che la gestione del condominio senza amministratore 770 e CU richiede competenza e attenzione. Risparmiare il costo di un professionista può risultare una falsa economia se si considerano le sanzioni potenziali. Il CAF Centro Fiscale offre servizi di assistenza fiscale per condomini a tariffe contenute, garantendo la corretta gestione di tutti gli adempimenti.Affidati al CAF Anche per Condomini Piccoli Molti condomini piccoli, sotto le 8 unità, pensano erroneamente che la mancanza dell’obbligo di amministratore significhi anche semplicità nella gestione fiscale. In realtà, gli obblighi 770 e CU del condominio senza amministratore sono identici a quelli dei condomini più grandi, con la differenza che manca una figura professionale dedicata a gestirli.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio specifico per i condomini senza amministratore, occupandosi di tutti gli adempimenti fiscali con la stessa professionalità riservata agli edifici più grandi. Il servizio comprende la raccolta della documentazione, la compilazione del Modello 770, la predisposizione e trasmissione delle Certificazioni Uniche, il calcolo e versamento delle ritenute fiscali.Affidarsi al CAF significa eliminare completamente il rischio di sanzioni per errori od omissioni negli adempimenti fiscali. Il nostro team di esperti conosce perfettamente la normativa tributaria applicabile ai condomini e utilizza software professionali sempre aggiornati per la compilazione e trasmissione telematica dei modelli. Ogni adempimento viene eseguito nei termini previsti, garantendo la piena conformità normativa.Oltre all’aspetto della sicurezza fiscale, affidarsi al CAF libera i condomini da incombenze complesse e time-consuming. Raccogliere i dati, compilare modelli tecnici, gestire le trasmissioni telematiche richiede tempo e competenze specifiche che la maggior parte dei condomini non possiede. Delegare questi compiti a professionisti permette ai proprietari di concentrarsi sulla normale gestione del proprio immobile.Il costo del servizio è accessibile anche per i condomini piccoli e viene facilmente ripartito tra tutti i condomini. Considerando che le sanzioni per una sola omissione possono arrivare fino a 2.065 euro, l’investimento in una consulenza professionale si ripaga ampiamente già evitando un singolo errore. Per maggiori informazioni sui servizi fiscali per condomini, consulta la guida completa 770 e CU Condominio 2026 sul nostro sito.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande FrequentiIl condominio con 6 appartamenti deve avere l’amministratore?No, fino a 8 unità immobiliari il condominio non ha l’obbligo di nominare l’amministratore. Tuttavia, rimangono tutti gli obblighi fiscali come la presentazione del 770 e della CU, che devono essere gestiti direttamente dai condomini o tramite delega a un professionista.Chi presenta il Modello 770 se il condominio non ha amministratore?Nel condominio senza amministratore, la responsabilità della presentazione del 770 ricade su tutti i condomini in modo solidale. Nella pratica, i condomini possono delegare uno di loro o affidarsi a un professionista esterno come il CAF Centro Fiscale per gestire questo adempimento.Quali sanzioni rischia il condominio che non presenta la CU?La mancata presentazione della Certificazione Unica comporta sanzioni da 258 a 2.065 euro per ogni certificazione omessa. Le sanzioni possono essere richieste a qualsiasi condomino, dato che la responsabilità fiscale è solidale tra tutti i proprietari.Cosa succede se deleghiamo un condomino ma lui sbaglia?Anche se viene delegato un condomino per la gestione del 770 e della CU, la responsabilità fiscale rimane solidale tra tutti i proprietari. Eventuali sanzioni per errori od omissioni possono essere richieste a qualsiasi condomino, non solo al delegato.Conviene affidarsi al CAF anche per un condominio piccolo?Assolutamente sì. Il CAF Centro Fiscale gestisce professionalmente tutti gli adempimenti fiscali del condominio, eliminando il rischio di sanzioni e liberando i condomini da incombenze complesse. Il costo del servizio è accessibile ed è ampiamente ripagato dalla sicurezza e tranquillità che garantisce.Conclusione Gli obblighi fiscali del condominio senza amministratore non vanno sottovalutati. Anche quando non c’è l’obbligo di nominare un amministratore, il Modello 770 e la Certificazione Unica devono essere gestiti correttamente per evitare sanzioni che ricadono solidalmente su tutti i condomini. La responsabilità fiscale solidale espone ogni proprietario a rischi concreti in caso di inadempimenti.Affidarsi a professionisti esperti è la soluzione più prudente per proteggere il patrimonio di tutti i condomini. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre servizi specializzati per i condomini di ogni dimensione, gestendo tutti gli adempimenti fiscali con competenza e puntualità. Hai bisogno di assistenza per il 770 e la CU del tuo condominio? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.📚 Approfondimenti CorrelatiQuadro ST e SV del 770: Guida alla Compilazione per Condomini 2026Scadenze Fiscali Amministratore Condominio 2026: Calendario Completo /centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Immagine-Whatsapp-Centro-Fiscale-500×200-2-300×120.png” alt=”Contatta Centro Fiscale su WhatsApp” class=”wp-image-9440″/>Febbraio 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale