NOTIZIEImpugnazione delibera condominiale: come si calcolano i 30 giorni?Chi non è d’accordo con una decisione presa in assemblea condominiale ha poco tempo per reagire. La legge fissa infatti un termine molto breve per contestare la decisione davanti a un giudice, e sbagliare il calcolo può significare perdere per sempre la possibilità di far valere le proprie ragioni. Vediamo allora come funziona davvero l’impugnazione delibera condominiale 30 giorni secondo il Codice Civile.Indice dei contenutiIl termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 del Codice CivileDa quando decorre il termine: dissenzienti, astenuti e assentiCome si calcolano correttamente i 30 giorniCosa succede se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivoGiudice di pace o tribunale: chi è competenteNullità e annullabilità: una differenza importante Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 del Codice CivileLa norma di riferimento è l’art. 1137 del Codice Civile, che disciplina proprio l’impugnazione delibera condominiale. La legge stabilisce che ogni condomino che ritenga una delibera contraria alla legge o al regolamento di condominio può rivolgersi all’autorità giudiziaria, ma deve farlo entro un termine molto stretto: 30 giorni, a pena di decadenza. Questo significa che, superato il termine, il diritto di contestare quella specifica delibera si perde definitivamente, indipendentemente dalla fondatezza delle proprie ragioni.Non tutti i condomini, però, possono impugnare la delibera. Il diritto spetta solo a chi era assente, dissenziente (cioè ha votato contro) oppure astenuto durante la votazione. Chi ha votato a favore, invece, non può poi cambiare idea e chiedere l’annullamento della decisione che ha contribuito ad approvare; resta salvo il caso, diverso, della delibera nulla, la cui invalidità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Da quando decorre il termine: dissenzienti, astenuti e assentiIl punto più delicato riguarda proprio la decorrenza del termine, perché non è uguale per tutti i condomini. La legge distingue due situazioni ben diverse.Per i condomini dissenzienti o astenuti, cioè presenti in assemblea ma non favorevoli alla delibera, i 30 giorni decorrono dalla data della delibera stessa, quindi dal giorno dell’assemblea.Per i condomini assenti, che non hanno partecipato alla riunione, il termine decorre invece dalla data di comunicazione del verbale, ossia dal momento in cui ricevono effettivamente il testo della delibera, tipicamente tramite invio del verbale via posta o PEC.Questa distinzione tutela chi non era presente e quindi non poteva conoscere subito il contenuto della decisione. Proprio per questo motivo la corretta modalità di invio del verbale è così importante: se hai dubbi su una comunicazione ricevuta in modo particolare, ad esempio alla PEC del coniuge, è bene valutare attentamente se la notifica può considerarsi validamente effettuata, perché da quel momento comincia a decorrere il termine per un’eventuale impugnazione delibera condominiale. Come si calcolano correttamente i 30 giorniUna volta individuato il giorno da cui parte il conteggio, occorre sapere come si contano correttamente le giornate. Le regole generali sul computo dei termini processuali prevedono che il giorno iniziale (dies a quo) non si conta: se, ad esempio, la delibera è stata comunicata il 1° del mese, il primo giorno utile per il calcolo è il 2. Si contano invece tutti i giorni successivi, compresi quelli festivi, fino ad arrivare al trentesimo giorno, che rappresenta il giorno di scadenza (dies ad quem).In pratica, per calcolare correttamente i 30 giorni per l’impugnazione della delibera condominiale conviene sempre segnare su un calendario la data di partenza (assemblea o ricezione del verbale) e contare in avanti un mese circa, verificando poi se il termine cade in un giorno feriale o festivo, perché questo aspetto può cambiare la data ultima utile. Cosa succede se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivoCapita spesso che il trentesimo giorno cada proprio di sabato, di domenica o in un giorno festivo. Se la scadenza coincide con una domenica o con un altro giorno festivo, la regola generale sul computo dei termini prevede una proroga di diritto: il termine slitta al primo giorno successivo non festivo (art. 2963 del Codice Civile e art. 155 del Codice di procedura civile). Se invece la scadenza cade di sabato, la proroga al lunedì è prevista espressamente per i termini relativi al compimento di atti processuali (art. 155, comma 4, c.p.c.): poiché quello dell’art. 1137 c.c. è un termine di decadenza di natura sostanziale, è prudente non ridursi all’ultimo giorno e attivarsi entro il venerdì precedente.Attenzione però: questa proroga riguarda solo il giorno finale del termine. Non modifica in alcun modo la data di decorrenza iniziale, che resta sempre quella della delibera (per dissenzienti e astenuti) o della comunicazione del verbale (per gli assenti). Giudice di pace o tribunale: chi è competenteUna volta rispettato il termine, resta da capire a quale giudice rivolgersi. La competenza dipende principalmente dal valore della controversia: per le cause di valore più contenuto è competente il giudice di pace, mentre per le controversie di valore più elevato, o quando il valore non è determinabile, la competenza spetta al tribunale. Nella pratica, molte impugnazioni di delibere condominiali riguardano questioni non facilmente quantificabili in denaro (ad esempio la validità formale di una convocazione), e in questi casi è più prudente rivolgersi a un legale che possa valutare correttamente il foro competente prima di depositare l’atto.Nullità e annullabilità: una differenza importanteIl termine di 30 giorni si applica solo alle delibere annullabili, cioè quelle che presentano vizi relativi alla procedura di convocazione, all’informazione dei condomini o al procedimento di votazione. Esistono però anche delibere colpite da nullità, ad esempio quando hanno un contenuto impossibile, illecito, o incidono su diritti individuali dei condomini in modo non consentito dalla legge. In questi casi più gravi, la giurisprudenza (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021) ha chiarito che non esiste un termine di decadenza: la nullità può essere fatta valere in qualsiasi momento, anche a distanza di anni dalla delibera.Capire se ci si trova davanti a un vizio di annullabilità o di nullità non è sempre semplice, ed è proprio per questo che, prima di lasciar trascorrere il termine dei 30 giorni pensando erroneamente di avere più tempo, è opportuno valutare con attenzione la natura del vizio contestato. Domande frequenti sull’impugnazione delibera condominialeDa quando partono i 30 giorni per l’impugnazione della delibera condominiale?Per i condomini dissenzienti o astenuti presenti in assemblea, il termine decorre dalla data della delibera. Per i condomini assenti, invece, decorre dalla data in cui ricevono la comunicazione del verbale.Il giorno dell’assemblea si conta nei 30 giorni?No. Il giorno iniziale, cioè il giorno stesso della delibera o della ricezione della comunicazione, non viene conteggiato. Il conteggio parte dal giorno successivo.Cosa succede se il trentesimo giorno cade di domenica?Se la scadenza cade di domenica o in un altro giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. Se invece cade di sabato, è più prudente muoversi entro il venerdì precedente, perché la proroga al lunedì è prevista dall’art. 155, comma 4, c.p.c. per gli atti processuali.Chi ha votato a favore della delibera può comunque impugnarla?No, se il vizio è di annullabilità: l’impugnazione entro 30 giorni spetta solo ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti. Diverso è il caso della delibera nulla, la cui invalidità può essere fatta valere in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, anche da chi ha votato a favore.Le delibere nulle si possono impugnare anche dopo i 30 giorni?Sì. Per i vizi di nullità, a differenza di quelli di annullabilità, non è previsto un termine di decadenza e la contestazione può avvenire anche a distanza di tempo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 15:50:312026-09-19 15:02:01Impugnazione delibera condominiale: come si calcolano i 30 giorni?
NOTIZIEVerbale Condominiale alla PEC del Coniuge: È Valido l’Invio? Cosa Dice la CassazioneCapita spesso che l’amministratore di condominio invii il verbale dell’assemblea a un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) che non è intestato al condomino, ma al coniuge, marito o moglie che sia. È una situazione diffusa quando l’immobile è cointestato o quando in famiglia si usa una sola casella certificata per tutte le pratiche. La domanda è semplice: quell’invio vale come comunicazione del verbale, oppure il condomino può sostenere di non averlo mai ricevuto?La risposta è arrivata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15567 del 21 maggio 2026 (sez. II civile): la comunicazione del verbale vale solo se il documento arriva a un indirizzo direttamente e inequivocabilmente riferibile al condomino. Se la casella è di un’altra persona, anche del coniuge, la presunzione di conoscenza non scatta e il termine di 30 giorni per impugnare la delibera non inizia a decorrere. Vediamo cosa significa in pratica per condomini e amministratori. Indice dei contenutiIl caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza 15567/2026Cosa dice il codice civile: artt. 1137 e 1335Perché la PEC del coniuge non bastaDelibera valida, ma il termine per impugnare non decorreConsigli pratici per condomini e amministratoriIl caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza 15567/2026 Una condomina aveva impugnato una serie di delibere assembleari adottate tra il 2014 e il 2015, sostenendo di averne avuto notizia solo con la notifica di un decreto ingiuntivo per le spese condominiali. Il condominio si difendeva eccependo la decadenza: i verbali, a suo dire, erano stati trasmessi via posta elettronica mesi prima, quindi il termine per impugnare era scaduto da tempo.Tribunale e Corte d’appello avevano dato ragione al condominio, considerando la comunicazione dei verbali come un fatto “non contestato”. La Cassazione ha ribaltato la decisione: l’indirizzo di posta elettronica utilizzato dal condominio non era immediatamente riconducibile alla condomina (secondo la ricostruzione riportata da La Legge per Tutti, si trattava della casella del marito) e non c’era alcuna prova dell’effettivo recapito del verbale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.Cosa dice il codice civile: artt. 1137 e 1335 Il punto di partenza è l’art. 1137, comma 2, del codice civile: contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può chiedere l’annullamento entro trenta giorni. Il termine decorre dalla data della deliberazione per chi era presente e ha votato contro (o si è astenuto), e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Si tratta di un termine perentorio: scaduto, la delibera non è più contestabile per vizi di annullabilità.Per capire quando la comunicazione può dirsi avvenuta, la Cassazione richiama l’art. 1335 c.c., che regola la presunzione di conoscenza degli atti diretti a una determinata persona: si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Il verbale di assemblea è un atto unilaterale recettizio e la presunzione opera solo se il documento arriva davvero all’indirizzo del condomino.Attenzione a una precisazione importante: il codice civile tipizza le forme solo per l’avviso di convocazione. L’art. 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione c.c. stabilisce che la convocazione deve essere comunicata almeno cinque giorni prima a mezzo posta raccomandata, PEC, fax o consegna a mano. Per la successiva comunicazione del verbale ai condomini assenti, invece, non esiste una forma vincolata: conta che il documento raggiunga un indirizzo riferibile al destinatario, e che il condominio sia in grado di provarlo.Perché la PEC del coniuge non basta Applicando questi principi, la conclusione è netta: usare la casella PEC di un’altra persona, anche se si tratta del marito o della moglie, fa venir meno la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c. L’indirizzo non è quello del condomino destinatario, quindi non si può presumere che il verbale sia entrato nella sua sfera di conoscibilità. Il fatto che i coniugi condividano di fatto la casella, o che l’amministratore l’abbia sempre usata senza obiezioni, non è sufficiente.L’onere della prova ricade sul condominio: è l’amministratore a dover dimostrare che il verbale è stato consegnato a un indirizzo direttamente e inequivocabilmente riferibile al condomino assente. Se il destinatario contesta di aver ricevuto la comunicazione sulla PEC del coniuge, il condominio si trova senza difese, perché la semplice trasmissione non prova la ricezione da parte della persona giusta.La Corte ha aggiunto un ulteriore tassello: la posta elettronica ordinaria (PEO) è strutturalmente inidonea a far scattare la presunzione di conoscenza, perché non produce una ricevuta di avvenuta consegna opponibile a terzi e non garantisce né la consegna né l’identità del destinatario. Solo la PEC, al pari della raccomandata, offre queste certezze. Ma la PEC deve essere quella del condomino, non di un familiare.Delibera valida, ma il termine per impugnare non decorre Qui c’è l’equivoco più diffuso, che vale la pena chiarire. La comunicazione mancata o inviata a un indirizzo sbagliato non rende invalida la delibera e non ne sospende l’efficacia: le decisioni dell’assemblea, prese con le maggioranze richieste, restano obbligatorie per tutti i condomini. L’unico effetto della comunicazione viziata riguarda il termine di impugnazione: i trenta giorni dell’art. 1137 c.c. non iniziano a decorrere finché il condomino assente non riceve il verbale a un indirizzo a lui riferibile, oppure non ne acquisisce conoscenza effettiva e completa per altra via.In pratica, il condomino che ha ricevuto il verbale solo sulla PEC del coniuge conserva il diritto di impugnare anche a distanza di mesi, e il condominio non può opporgli la decadenza. È una situazione diversa dal vizio di convocazione: se l’avviso di convocazione è omesso, tardivo o incompleto, la delibera è annullabile ai sensi dell’art. 66, comma 3, disp. att. c.c., su istanza dei dissenzienti o degli assenti non ritualmente convocati. Nel caso del verbale, invece, il vizio incide solo sui tempi per far valere eventuali contestazioni.Va ricordato anche che la notifica di un decreto ingiuntivo per le spese condominiali, di per sé, non equivale alla comunicazione del verbale: serve a recuperare un credito, non a informare il condomino delle decisioni assembleari. Il termine può però iniziare a decorrere dal momento in cui il condomino dimostra di conoscere effettivamente il contenuto della delibera, per esempio proponendo opposizione al decreto.Consigli pratici per condomini e amministratori Per evitare contestazioni e incertezze, sia i condomini sia chi amministra lo stabile possono adottare alcune buone pratiche, tutte coerenti con i principi fissati dalla Cassazione.Comunicare una PEC personale e intestata al condomino. Non usare caselle di altri componenti della famiglia. Se il condomino vuole ricevere le comunicazioni su un indirizzo diverso dal proprio, deve dichiararlo per iscritto all’amministratore, eleggendo domicilio a quell’indirizzo.Tenere aggiornato il registro di anagrafe condominiale previsto dall’art. 1130, n. 6, c.c., che contiene generalità, codice fiscale, residenza o domicilio di ciascun proprietario. Ogni variazione dei dati va comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.Per gli amministratori: verificare l’intestazione della PEC prima di utilizzarla e conservare la dichiarazione scritta con cui il condomino l’ha indicata. In caso di immobile cointestato tra coniugi, chiarire subito a quale indirizzo vanno inviate le comunicazioni per ciascun comproprietario.Conservare le ricevute di consegna PEC di ogni verbale inviato: sono l’unica prova opponibile che il documento è arrivato all’indirizzo del destinatario. L’e-mail ordinaria non offre questa garanzia.Per i condomini: se il verbale è arrivato solo alla PEC del coniuge, il termine di trenta giorni non è iniziato a decorrere, ma la delibera resta efficace. Conviene comunque valutare tempestivamente le eventuali contestazioni, perché la conoscenza effettiva del contenuto (per esempio a seguito di opposizione a un decreto ingiuntivo) può far partire il termine.In definitiva, l’ordinanza 15567/2026 conferma che, anche in condominio, la tecnologia da sola non garantisce la correttezza di una comunicazione. Ciò che conta è che il verbale arrivi all’indirizzo della persona giusta, e che il condominio sia in grado di dimostrarlo.Domande frequenti sul verbale condominiale inviato alla PEC del coniugeL’amministratore può inviare il verbale condominiale alla PEC del coniuge del condomino?No, salvo che il condomino abbia indicato per iscritto quell’indirizzo come proprio domicilio per le comunicazioni condominiali. Secondo la Cassazione (ord. 15567/2026), la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c. opera solo se il verbale arriva a un indirizzo direttamente e inequivocabilmente riferibile al condomino. La PEC del marito o della moglie non lo è, anche se di fatto condivisa.Se il verbale non è stato comunicato correttamente, la delibera è nulla o annullabile?No. La mancata o irregolare comunicazione del verbale non incide sulla validità né sull’efficacia della delibera, che resta obbligatoria per tutti. L’unico effetto è che il termine di trenta giorni per impugnare (art. 1137, comma 2, c.c.) non inizia a decorrere per il condomino assente che non ha ricevuto il verbale a un indirizzo a lui riferibile.Da quando decorrono i 30 giorni per impugnare una delibera condominiale?Per i condomini dissenzienti o astenuti presenti in assemblea, dalla data della deliberazione. Per i condomini assenti, dalla data di comunicazione del verbale, che deve arrivare all’indirizzo del destinatario secondo l’art. 1335 c.c. Il termine è perentorio: una volta scaduto, la delibera non è più contestabile per vizi di annullabilità.Il verbale inviato via e-mail ordinaria fa decorrere il termine di impugnazione?No. La Cassazione ha chiarito che la posta elettronica ordinaria non produce una ricevuta di consegna opponibile a terzi e non garantisce né la consegna né l’identità del destinatario, quindi non fa scattare la presunzione di conoscenza. Servono PEC intestata al condomino, raccomandata o consegna a mano con prova di ricezione.Cosa deve fare il condomino che riceve le comunicazioni sulla PEC del coniuge?Comunicare per iscritto all’amministratore una PEC personale, oppure dichiarare espressamente di eleggere domicilio all’indirizzo del coniuge. In mancanza, le comunicazioni ricevute su quella casella non fanno decorrere il termine di impugnazione, ma le delibere restano comunque efficaci: conviene quindi valutare per tempo eventuali contestazioni.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 08:00:002026-09-19 08:00:00Verbale Condominiale alla PEC del Coniuge: È Valido l’Invio? Cosa Dice la Cassazione
NOTIZIECondominio, addio poteri: l’amministratore scaduto non può operareUn amministratore condominio scaduto non può più agire come se il suo incarico fosse ancora valido. Lo ha ribadito con chiarezza la giurisprudenza più recente, superando in modo netto una prassi che per anni ha creato confusione in migliaia di condomini italiani: quella della cosiddetta prorogatio, cioè la convinzione che l’amministratore potesse continuare a gestire il condominio anche dopo la scadenza del mandato, semplicemente perché l’assemblea non aveva ancora provveduto a nominare un successore.Oggi la situazione è diversa e le conseguenze pratiche per i condomini sono rilevanti. Vediamo che cosa prevede la legge, che cosa ha stabilito la Corte di Cassazione e, soprattutto, che cosa cambia in concreto quando il mandato dell’amministratore di condominio non viene rinnovato in tempo.Indice dei contenutiAmministratore condominio scaduto: cosa cambia per il condominioLa durata del mandato secondo l’art. 1129 del Codice CivileAddio alla prorogatio: la svolta della CassazioneCosa può fare (e cosa non può fare) l’amministratore condominio scadutoCosa devono fare i condomini per evitare problemiDomande frequenti sull’amministratore condominio scadutoAmministratore condominio scaduto: cosa cambia per il condominioQuando si parla di amministratore condominio scaduto ci si riferisce alla situazione in cui il mandato conferito dall’assemblea è arrivato al termine previsto e nessuna delibera successiva lo ha rinnovato o prorogato in modo esplicito. In questi casi, per lungo tempo si è ritenuto che l’amministratore potesse comunque continuare a occuparsi dell’ordinaria amministrazione, in attesa che i condomini si riunissero per decidere sul rinnovo o sulla nomina di un nuovo professionista.Questa impostazione, però, è stata progressivamente smontata dalla giurisprudenza. Il punto centrale è semplice da capire anche per chi non ha competenze giuridiche: l’amministratore agisce in nome e per conto del condominio in virtù di un mandato con una durata precisa. Scaduto quel termine, senza un rinnovo formale, viene meno anche il titolo che gli permette di rappresentare legalmente l’edificio, firmare contratti, gestire il conto corrente condominiale o agire in giudizio. La durata del mandato secondo l’art. 1129 del Codice CivileLa disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 1129 del Codice Civile, la norma che regola nomina, revoca e obblighi dell’amministratore di condominio. La legge stabilisce che l’incarico dura un anno e si intende rinnovato automaticamente per uguale durata, senza bisogno di una nuova delibera: di regola, quindi, la vera scadenza del mandato matura al termine del secondo anno, salvo revoca o sostituzione decisa dall’assemblea. Non si tratta quindi di un rapporto a tempo indeterminato: ogni anno l’assemblea condominiale è chiamata a fare il punto sull’operato dell’amministratore, approvare il rendiconto e decidere se confermarlo, sostituirlo o affidare l’incarico a un nuovo professionista.Proprio l’articolo 1129, all’ottavo comma, prevede inoltre che l’amministratore che cessa dall’incarico sia tenuto a compiere esclusivamente le attività urgenti, cioè quelle che non possono essere rinviate senza generare un danno per il condominio, al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni. È proprio questa previsione, per anni interpretata in modo estensivo, ad aver alimentato la teoria della prorogatio dei poteri. Addio alla prorogatio: la svolta della CassazionePer lungo tempo si è ritenuto che l’amministratore scaduto conservasse tutte le attribuzioni ordinarie previste dall’art. 1130 del Codice Civile, fino a quando l’assemblea non avesse nominato un successore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2026, n. 7247) ha però chiarito che questa interpretazione non è più sostenibile: superata la scadenza del mandato, per cessazione del termine, revoca o dimissioni, l’amministratore non può continuare a esercitare i poteri gestori ordinari, ma deve limitarsi alle sole attività urgenti e indifferibili, senza peraltro avere diritto a un compenso per l’attività eventualmente svolta oltre il termine.Su questo tema, del resto, abbiamo già approfondito perché la prorogatio è stata abolita, ricostruendo passo dopo passo l’evoluzione giurisprudenziale che ha portato a questo cambio di rotta. Il concetto di fondo resta lo stesso: l’assemblea non può più permettersi di rinviare la decisione sul rinnovo, perché ogni ritardo espone il condominio a rischi operativi concreti. Cosa può fare (e cosa non può fare) l’amministratore condominio scadutoUna volta scaduto il mandato senza rinnovo, i poteri dell’amministratore condominio scaduto si riducono drasticamente. Non si tratta di una zona grigia lasciata all’interpretazione del singolo professionista: la legge, così come confermata dalla Cassazione, traccia un confine netto tra ciò che resta consentito e ciò che invece diventa un atto privo di efficacia nei confronti del condominio.Attività ancora consentite: solo gli interventi urgenti e indifferibili, indispensabili per evitare danni al condominio (ad esempio una riparazione indispensabile per la sicurezza dello stabile).Attività non più consentite: firmare nuovi contratti, riscuotere le quote condominiali con effetti pienamente validi, rappresentare il condominio in giudizio, gestire in autonomia il conto corrente condominiale.Compenso: per l’attività svolta dopo la scadenza del mandato, al di fuori delle urgenze, l’amministratore non ha più diritto ad alcun compenso.Effetti sugli atti compiuti: i provvedimenti adottati dall’amministratore scaduto, al di fuori delle urgenze, possono essere contestati e privati di efficacia nei confronti dei condomini.Le conseguenze pratiche non sono trascurabili. Un condominio con un mandato amministratore condominio scaduto rischia di trovarsi bloccato proprio nei momenti in cui servirebbe maggiore tempestività, ad esempio davanti a una controversia con un fornitore, a una morosità da recuperare o a un intervento urgente da autorizzare. Cosa devono fare i condomini per evitare problemiPer evitare di trovarsi con un amministratore condominio scaduto e privo di poteri, la soluzione più semplice ed efficace resta una sola: convocare per tempo l’assemblea condominiale chiamata a deliberare sul rinnovo dell’incarico o sulla nomina di un nuovo amministratore, prima che il mandato in corso giunga a scadenza.Nella pratica, questo significa rispettare alcuni passaggi che tutelano sia i condomini sia lo stesso amministratore, evitando contestazioni successive sulla validità degli atti compiuti nel frattempo.Verificare con anticipo la data di scadenza del mandato, che decorre dall’anniversario della nomina originaria tenendo conto del rinnovo automatico per un ulteriore anno.Convocare l’assemblea in tempo utile per deliberare su conferma, sostituzione o proroga esplicita dell’incarico.Far verbalizzare in modo chiaro la delibera di rinnovo, indicando la nuova durata del mandato.In caso di mancato accordo tra i condomini, valutare per tempo alternative come la nomina di un nuovo amministratore, per evitare vuoti di rappresentanza.In assenza di una delibera assembleare tempestiva, il rischio concreto è quello di trovarsi con una gestione condominiale priva di una guida pienamente legittimata ad agire, proprio nel momento in cui potrebbero presentarsi le esigenze più delicate, dalle spese straordinarie alle controversie con terzi. Domande frequenti sull’amministratore condominio scadutoQuanto dura il mandato dell’amministratore di condominio?Secondo l’art. 1129 del Codice Civile, l’incarico dura un anno e si intende rinnovato automaticamente per la stessa durata: la scadenza effettiva matura quindi, di norma, dopo due anni, salvo revoca o sostituzione deliberata dall’assemblea.Che cosa può fare un amministratore condominio scaduto?Può occuparsi soltanto delle attività urgenti e indifferibili, necessarie per evitare pregiudizi agli interessi comuni del condominio, senza avere diritto a compenso per queste ultime.La prorogatio dell’amministratore esiste ancora?No. La giurisprudenza più recente ha superato questo istituto, chiarendo che l’amministratore scaduto non conserva automaticamente i poteri di gestione ordinaria previsti dall’art. 1130 del Codice Civile.Cosa succede agli atti firmati dall’amministratore dopo la scadenza del mandato?Gli atti compiuti al di fuori delle urgenze possono essere contestati dai condomini e considerati privi di efficacia, proprio perché mancano del titolo di rappresentanza necessario.Cosa deve fare l’assemblea per evitare il vuoto di rappresentanza?Deve essere convocata in tempo utile prima della scadenza del mandato, per deliberare sul rinnovo dell’amministratore in carica o sulla nomina di un nuovo professionista.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/04/logo-condominioamico.png 597 2201 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-08 18:00:002026-09-05 09:28:29Condominio, addio poteri: l’amministratore scaduto non può operare
NOTIZIEProrogatio dell’Amministratore di Condominio: Esiste ancora? No, è Stata AbolitaSe hai sentito parlare di prorogatio dell’amministratore di condominio e ti chiedi se si applica ancora oggi, la risposta è semplice: no, non esiste più. La riforma del condominio del 2012 ha cambiato le regole in modo netto. Eppure ancora oggi molti condominii si trovano in situazioni di incertezza proprio perché si dà per scontato che l’amministratore uscente possa continuare a operare anche dopo la scadenza del suo mandato. Vediamo cosa dice davvero la legge.Indice dei contenutiCos’era la prorogatio dell’amministratoreLa riforma del condominio del 2012Cosa succede alla scadenza del mandatoCome rinnovare o revocare l’amministratoreDomande frequenti Cos’era la prorogatio dell’amministratorePrima della riforma del 2012, nel diritto italiano esisteva il principio della prorogatio: quando un mandato scadeva senza che fosse stato nominato il successore, il soggetto uscente continuava a esercitare le sue funzioni in via provvisoria, fino alla nomina del nuovo titolare. Questo principio era applicato in molti ambiti, inclusa la gestione condominiale.In pratica, se l’assemblea dei condomini non si riuniva entro i tempi previsti per rinnovare o revocare l’incarico, l’amministratore uscente poteva continuare a lavorare come se nulla fosse. Un meccanismo che, in teoria, serviva a garantire la continuità della gestione condominiale, ma che nella pratica creava spesso situazioni ambigue e difficili da risolvere. La riforma del condominio del 2012Con la Legge 11 dicembre 2012, n. 220 — la grande riforma del condominio — il legislatore ha riscritto le regole del mandato dell’amministratore. L’articolo 1129 del Codice Civile, riformulato da questa legge, stabilisce ora con chiarezza:L’amministratore dura in carica un anno.Al termine dell’anno, l’incarico si può rinnovare per un altro anno con delibera assembleare.L’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento dall’assemblea, o — in presenza di gravi irregolarità — dall’autorità giudiziaria.La Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni che, dopo la riforma del 2012, il meccanismo della prorogatio non si applica più all’amministratore di condominio. Alla scadenza del mandato, l’amministratore uscente perde automaticamente i poteri di rappresentanza del condominio, anche se l’assemblea non si è ancora riunita per nominarne uno nuovo. Cosa succede alla scadenza del mandatoCapire cosa accade concretamente alla scadenza del mandato è fondamentale per i condomini e per gli stessi amministratori.L’amministratore uscente non può più:Rappresentare il condominio nei confronti di terzi (fornitori, istituti bancari, enti pubblici).Stipulare contratti o rinnovarli in nome del condominio.Riscuotere le quote condominiali.Agire in giudizio per conto del condominio.Può però compiere gli atti urgenti strettamente necessari per evitare danni al condominio, come ad esempio chiamare un idraulico per una perdita d’acqua improvvisa. Si tratta di un’eccezione limitata agli interventi di emergenza, non di una prorogatio generalizzata dei poteri.Se il condominio resta senza amministratore e l’assemblea non riesce a nominarne uno, chiunque dei condomini può rivolgersi al Tribunale per chiedere la nomina giudiziale di un amministratore. Lo stesso vale nel caso in cui l’assemblea non raggiunga il quorum necessario per deliberare. Come rinnovare o revocare l’amministratorePer evitare situazioni di vuoto gestionale, è importante che il condominio agisca per tempo. Ecco come funziona in concreto: Rinnovo del mandatoL’assemblea si riunisce (di norma entro l’anno di incarico) e delibera il rinnovo. In prima convocazione, la delibera deve essere approvata con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). In seconda convocazione è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 1/3 del valore (333 millesimi), come previsto dall’art. 1136 del Codice Civile. Se l’amministratore viene riconfermato, il nuovo mandato decorre dalla data della delibera.Revoca dell’amministratoreL’assemblea può revocare l’amministratore in qualsiasi momento, anche senza una giusta causa. Però, se la revoca avviene senza motivo, l’amministratore potrebbe avere diritto a un risarcimento. Esistono poi alcune cause di revoca obbligatoria: ad esempio, l’omessa apertura del conto corrente condominiale intestato al condominio, il mancato rendiconto annuale o le gravi irregolarità fiscali (come quelle legate alla gestione del Modello F24 del condominio).Nomina giudizialeSe l’assemblea non riesce a nominare un amministratore (per mancanza di quorum o per litigi tra condomini), ogni condomino può ricorrere al Tribunale competente. Il giudice nomina un amministratore provvisorio e fissa il suo compenso.Domande frequenti sulla prorogatio dell’amministratore di condominioL’amministratore scaduto può continuare a gestire il condominio?No. Dopo la scadenza del mandato, l’amministratore perde i poteri di rappresentanza ordinaria del condominio. Può solo compiere atti urgenti e improrogabili per evitare danni.Se l’assemblea non si riunisce, cosa succede?Il condominio resta formalmente senza amministratore. Qualsiasi condomino può richiedere al Tribunale la nomina giudiziale di un amministratore, ai sensi dell’art. 1129, comma 1, del Codice Civile.La prorogatio si applica in qualche caso al condominio?No. La Cassazione ha chiarito che, dopo la riforma del 2012 (L. 220/2012), il principio della prorogatio non opera per l’amministratore condominiale. Le norme sull’amministrazione del condominio sono speciali rispetto alle regole generali del mandato.Quanto dura il mandato dell’amministratore?Un anno, rinnovabile per un altro anno con delibera assembleare. La conferma tacita non è sufficiente: serve una votazione esplicita dell’assemblea.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 13:00:002026-08-28 10:35:57Prorogatio dell’Amministratore di Condominio: Esiste ancora? No, è Stata Abolita
CAF, IMU, TASI E MODELLO F24F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’AccontoIl condominio come sostituto d’imposta e uno degli obblighi fiscali meno conosciuti ma piu importanti per chi gestisce un condominio. Ogni volta che il condominio paga un fornitore per prestazioni di servizi in appalto o subappalto — dalla pulizia delle scale alla manutenzione dell’impianto idraulico — e tenuto ad applicare una ritenuta d’acconto del 4% sull’IRPEF (o IRES per i soggetti societari) e a versarla allo Stato tramite il modello F24. Questa guida spiega passo dopo passo come funziona il meccanismo, quando scatta l’obbligo, come compilare correttamente l’F24, quali codici tributo usare e cosa rischia l’amministratore in caso di omissione.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiIl quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973Quando il condominio diventa sostituto d’impostaL’aliquota del 4%: come si calcola la ritenutaLa soglia annuale di 500 euroCodici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRESScadenze di versamento: il giorno 16 del meseCome compilare il modello F24 passo dopo passoCasi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensoriLa Certificazione Unica annuale ai prestatoriSanzioni e ravvedimento operosoIl ruolo dell’amministratore di condominioDomande frequenti (FAQ)Il quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973L’obbligo del condominio di operare come sostituto d’imposta e disciplinato dall’art. 25-ter del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, introdotto dall’art. 1, comma 43, della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e reso operativo dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2008. La norma e stata successivamente chiarita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 febbraio 2008, che ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione pratica dell’obbligo.Il legislatore ha introdotto questo meccanismo per contrastare l’evasione fiscale nel settore dell’edilizia e dei servizi condominiali, garantendo che una parte dell’imposta dovuta dai prestatori di servizi venga versata direttamente dallo Stato tramite il meccanismo della ritenuta alla fonte. Il condominio, pur non essendo un soggetto dotato di personalita giuridica autonoma, assume la qualifica di sostituto d’imposta ogni volta che eroga compensi a fornitori per prestazioni di servizi rese nell’ambito di contratti di appalto o subappalto di opere o servizi.E importante sottolineare che l’obbligo si applica esclusivamente ai contratti di appalto e subappalto: sono esclusi i contratti di compravendita di beni (ad esempio l’acquisto di materiale edilizio), i contratti d’opera con lavoratori autonomi (per i quali si applicano le ordinarie ritenute sulle prestazioni professionali ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73), nonche le forniture pure di beni, anche se con posa in opera accessoria. Quando il condominio diventa sostituto d’impostaIl condominio e obbligato ad operare la ritenuta ogni volta che corrisponde un compenso a un’impresa (persona fisica o giuridica) per prestazioni rientranti in un contratto di appalto o subappalto di opere o servizi relativi all’edificio condominiale. La ritenuta si applica:Alle imprese in regime ordinario (ditta individuale, SNC, SRL, SPA, ecc.) che operano come appaltatori o subappaltatori per lavori sul condominioAi lavoratori autonomi con partita IVA quando il rapporto contrattuale e configurabile come appalto di servizi (ad esempio, un geometra che gestisce un cantiere in appalto)Sia ai soggetti IRPEF (persone fisiche, ditte individuali, societa di persone) sia ai soggetti IRES (societa di capitali, enti commerciali e non commerciali)La ritenuta del 4% NON si applica nei seguenti casi:Acquisto di beni (materiali da costruzione, forniture elettriche, ecc.) senza prestazione di serviziPrestazioni occasionali di privati (senza partita IVA) per importi inferiori alle soglie di esenzionePrestazioni di professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri) che emettono parcella: in questo caso si applica la ritenuta ordinaria del 20% ex art. 25 DPR 600/73Forniture di energia elettrica, gas, acqua e altri servizi di pubblica utilitaCompensi corrisposti a condomini singoliCanoni di locazione per locali condominiali L’aliquota del 4%: come si calcola la ritenutaL’aliquota della ritenuta e fissata dalla legge nella misura del 4% sull’imponibile lordo. Si tratta di una ritenuta a titolo di acconto (non a titolo d’imposta definitiva), il che significa che il beneficiario puo computare la ritenuta subita come credito d’imposta nella propria dichiarazione dei redditi.Base imponibile: La ritenuta del 4% si calcola sul corrispettivo lordo al netto dell’IVA. Se il fornitore emette fattura per 1.000 euro + 220 euro di IVA (22%), la ritenuta si calcola solo sui 1.000 euro imponibili: 1.000 x 4% = 40 euro di ritenuta.Esempio pratico di calcolo:VoceImportoImponibile fattura (servizio pulizie)1.000,00 euroIVA 22%220,00 euroTotale fattura1.220,00 euroRitenuta 4% sull’imponibile (1.000 x 4%)40,00 euroImporto effettivamente pagato al fornitore1.180,00 euro (1.220 – 40)Importo da versare all’Erario tramite F2440,00 euroIl condominio quindi trattiene 40 euro dall’importo da pagare al fornitore e li versa allo Stato tramite F24. Il fornitore riceve 1.180 euro (importo netto) e nella propria dichiarazione dei redditi riportera la ritenuta di 40 euro subita come credito d’imposta, detraendola dall’IRPEF o dall’IRES dovuta. La soglia annuale di 500 euroUna delle regole piu importanti — e spesso trascurate — riguarda la soglia annuale di 500 euro. L’art. 25-ter DPR 600/73 prevede che l’obbligo di versamento si cumuli nel corso dell’anno solare: il versamento tramite F24 e dovuto solo quando la somma delle ritenute operate nel mese supera 25,82 euro (equivalente alla vecchia soglia in lire), ma in pratica la norma e interpretata nel senso che il versamento mensile e comunque obbligatorio se le ritenute del mese sono state effettivamente operate.La Circolare AdE n. 7/E/2008 ha chiarito che il condominio e esonerato dall’obbligo di effettuare le ritenute nei periodi d’imposta in cui il totale annuo dei corrispettivi corrisposti per i servizi in appalto e inferiore a 500 euro. Questa soglia:Si riferisce al totale complessivo annuo di tutti i corrispettivi pagati a fornitori per servizi in appalto, non al singolo pagamentoDeve essere calcolata per anno solare (1 gennaio – 31 dicembre)Se nel corso dell’anno si supera la soglia dei 500 euro, l’obbligo di ritenuta scatta retroattivamente per tutti i pagamenti effettuati dall’inizio dell’anno, inclusi quelli precedenti al superamento della sogliaIn pratica, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento dell’anno per evitare il rischio di dover recuperare ritenute non operateAttenzione: Molti piccoli condomini — con pochi appartamenti e spese condominiali limitate — possono rientrare nell’esonero se i servizi appaltati nell’anno non raggiungono i 500 euro complessivi. Tuttavia, superare anche di un euro questa soglia comporta l’obbligo di operare le ritenute su tutti i pagamenti dell’anno, anche quelli gia effettuati. Codici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRESPer il versamento della ritenuta tramite modello F24, il condominio deve utilizzare i codici tributo specifici istituiti dall’Agenzia delle Entrate. I due codici tributo sono distinti in base alla natura del fornitore:Codice TributoDescrizioneQuando si usa1019Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRPEF)Fornitori soggetti IRPEF: ditte individuali, societa di persone (SNC, SAS), lavoratori autonomi in regime di impresa1020Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRES)Fornitori soggetti IRES: SRL, SPA, societa cooperative, enti commercialiI codici tributo 1019 e 1020 sono stati istituiti con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 94/E del 13 marzo 2008. Si inseriscono nella sezione Erario del modello F24, nella colonna “Codice tributo”, con indicazione del periodo di riferimento (mese e anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore).Come determinare il codice corretto: La scelta tra 1019 e 1020 dipende dalla natura del fornitore come indicata nella fattura ricevuta. In caso di dubbio, e sufficiente verificare la partita IVA del fornitore: le ditte individuali hanno partita IVA uguale al codice fiscale del titolare, le societa di capitali hanno una partita IVA diversa dal codice fiscale degli amministratori. Scadenze di versamento: il giorno 16 del meseIl versamento delle ritenute operate deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui e avvenuto il pagamento al fornitore. Questa e la regola generale prevista dall’art. 18 del DLgs n. 241/1997, applicabile anche alle ritenute del condominio.Mese del pagamento al fornitoreScadenza versamento F24Gennaio16 febbraioFebbraio16 marzoMarzo16 aprileAprile16 maggioMaggio16 giugnoGiugno16 luglioLuglio16 agosto (*)Agosto16 settembreSettembre16 ottobreOttobre16 novembreNovembre16 dicembreDicembre16 gennaio anno successivo(*) Agosto: Le ritenute operate nel mese di luglio possono essere versate entro il 20 agosto (e non il 16 agosto) in virtu della sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 37 del DL n. 223/2006. Tuttavia, e sempre consigliabile verificare l’eventuale proroga annuale disposta da specifici decreti ministeriali, come avviene frequentemente.Regola sulla scadenza spostata: Se il giorno 16 cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Ad esempio, se il 16 aprile 2026 cadesse di domenica, il termine di versamento sarebbe lunedi 17 aprile 2026.Cumulo mensile: Se nel mese il condominio ha effettuato pagamenti a piu fornitori applicando la ritenuta, le ritenute si cumulano e si versano in un unico F24 mensile, indicando separatamente il codice tributo 1019 e il codice 1020 se ci sono sia fornitori IRPEF che IRES.Come compilare il modello F24 passo dopo passoLa compilazione del modello F24 per il versamento della ritenuta del condominio avviene nella sezione Erario del modello. Di seguito la procedura step by step con un esempio concreto.Dati del soggetto versanteIl soggetto versante del condominio e l’amministratore di condominio (o il condominante delegato in caso di condominio senza obbligo di amministratore). Nei dati anagrafici del modello F24 va indicato:Codice fiscale del condominio (non del singolo condominante o dell’amministratore) — es. “CNDMNI80A01L483M”Denominazione: il nome del condominio — es. “Condominio Via Roma 12 Udine”Domicilio fiscale: indirizzo del condominioSezione ErarioNella sezione Erario (la seconda del modello F24) si compilano le righe necessarie:Codice tributo: 1019 (per fornitori IRPEF) o 1020 (per fornitori IRES)Anno di riferimento: l’anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore (es. 2026)Mese di riferimento: il mese in cui e avvenuto il pagamento (es. “04” per aprile)Importi a debito versati: l’importo totale delle ritenute operate nel mese (es. 40,00 euro)Importi a credito compensati: lasciare a 0 salvo crediti specificiEsempio concreto di compilazione F24Il Condominio “Palazzina Blu” di Udine paga nel mese di aprile 2026 la ditta individuale “Mario Rossi Impianti” (soggetto IRPEF, codice tributo 1019) per la manutenzione dell’impianto idrico: fattura di 800 euro imponibile + IVA 22% (176 euro). La ritenuta applicata e 800 x 4% = 32 euro.Campo F24 (Sezione Erario)ValoreCodice tributo1019Anno di riferimento2026Mese di rif. (da compilare)04Importi a debito versati32,00Scadenza versamento18 maggio 2026 (16/5 e domenica)Il versamento puo essere effettuato:Online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline, Entratel) — modalita obbligatoria per i condomini con sostituto d’impostaTramite homebanking della propria banca che supporta l’F24 telematicoTramite intermediario abilitato (commercialista, CAF) con delegaNota importante: Dal 1° ottobre 2014, il versamento dell’F24 a saldo zero (compensazione totale con crediti) deve essere effettuato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per i condomini sostituti d’imposta e fortemente consigliato rivolgersi a un professionista o a un CAF abilitato per la gestione degli adempimenti. Casi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensoriVediamo in dettaglio come si applica la ritenuta del 4% nei casi piu frequenti nella vita condominiale, con indicazione se l’obbligo scatta o meno.Servizio pulizie scale e parti comuniIl contratto con una impresa di pulizie che si occupa settimanalmente di scale, androni e aree comuni e soggetto alla ritenuta del 4%. E un classico contratto di appalto di servizi. La ritenuta va operata su ogni pagamento mensile o periodico effettuato all’impresa.Esempio: contratto annuale di 4.800 euro (400 euro/mese). La ritenuta mensile e di 16 euro (400 x 4%), da versare entro il 16 del mese successivo. Ritenuta annuale totale: 192 euro.Manutenzione ordinaria e straordinariaTutti i contratti di appalto per lavori di manutenzione ordinaria (ritinteggiatura scale, riparazione infiltrazioni, sostituzione piastrelle) e straordinaria (rifacimento tetto, cappotto termico, sostituzione impianti) sono soggetti alla ritenuta del 4%. Si applica su ogni SAL (Stato Avanzamento Lavori) pagato all’impresa edile.Giardinaggio e cura del verdeIl contratto periodico con un’impresa di giardinaggio per la cura del giardino condominiale, sfalcio dell’erba, potatura siepi, irrigazione automatica, e soggetto alla ritenuta del 4%. Attenzione: se si tratta di un lavoratore autonomo occasionale (senza partita IVA) per piccole prestazioni occasionali, si applicano regole diverse (ritenuta del 20% ex art. 25 DPR 600/73 se il compenso supera le soglie).Contratto di manutenzione ascensoreIl contratto annuale con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e soggetto alla ritenuta del 4% (codice tributo 1020 per le societa di capitali). Si applica su ogni fattura periodica emessa dalla societa di manutenzione.Riepilogo casi praticiServizioRitenuta 4%?Codice TributoNotePulizie scale (impresa)SI1019 o 1020Contratto appalto serviziManutenzione idraulica (ditta)SI1019Appalto lavoriGiardinaggio (impresa)SI1019 o 1020Appalto serviziManutenzione ascensore (SRL)SI1020Soggetto IRESInstallazione citofono (materiali + posa)Dipende1019/1020Se prevalenza servizio su fornituraAcquisto lampadine/materialiNO–Pura fornitura beniParcella avvocato condominioNO (art. 25)Ritenuta 20%Professionista, non appaltoCompenso amministratoreNO (art. 25)Ritenuta 20%Lavoratore autonomo/professionistaBollette luce/gas parti comuniNO–Fornitura servizi pubblici La Certificazione Unica annuale ai prestatoriOltre al versamento mensile tramite F24, il condominio come sostituto d’imposta ha un secondo obbligo annuale fondamentale: il rilascio della Certificazione Unica (CU) a ciascun prestatore di servizi a cui sono state operate ritenute nel corso dell’anno. La CU attesta le ritenute subite e permette al fornitore di computarle come credito nella propria dichiarazione dei redditi.Scadenze CU per i condomini:Consegna al fornitore (CU cartacea o elettronica): entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state operate le ritenuteTrasmissione all’Agenzia delle Entrate (CU telematica): entro il 31 marzo dell’anno successivo (salvo proroghe annuali)Esempio: le ritenute operate nel 2026 devono essere certificate con CU consegnata al fornitore entro il 28 febbraio 2027 e trasmessa telematicamente all’AdE entro il 31 marzo 2027.La CU per il condominio come sostituto d’imposta e un documento differente dalla CU che il datore di lavoro rilascia ai dipendenti. Per i condomini, la CU riguarda esclusivamente le ritenute sulle prestazioni di servizi in appalto (art. 25-ter DPR 600/73). La gestione della CU e strettamente correlata alla compilazione del quadro ST e SV del modello 770, che riepiloga annualmente tutte le ritenute operate dal condominio sostituto d’imposta.Per approfondire gli obblighi di certificazione annuale e la compilazione del modello 770 per condomini, leggi la nostra guida: Modello 770/2026: guida completa per i sostituti d’imposta.Sanzioni e ravvedimento operosoL’omissione o il ritardo nel versamento delle ritenute del condominio comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco il quadro sanzionatorio aggiornato al 2026 e come rimediare tramite il ravvedimento operoso.Sanzioni per omesso versamentoAi sensi dell’art. 13 del DLgs n. 471/1997, l’omesso o tardivo versamento delle ritenute comporta una sanzione base del 30% dell’importo non versato. La sanzione si riduce al 15% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza.Ravvedimento operoso: come ridurre le sanzioniIl ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/97) permette di regolarizzare spontaneamente l’omissione con sanzioni ridotte. Le aliquote di ravvedimento applicabili alle ritenute del condominio sono:Tipo di ravvedimentoTermineSanzione ridottaInteressiSprint (ravvedimento brevissimo)Entro 14 giorni dalla scadenza0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)Al tasso legaleBreveDal 15° al 30° giorno1,5% (1/10 del 15%)Al tasso legaleMedioDal 31° al 90° giorno1,67% (1/9 del 15%)Al tasso legaleLungoEntro 1 anno dalla scadenza3,75% (1/8 del 30%)Al tasso legaleLunghissimoEntro 2 anni4,29% (1/7 del 30%)Al tasso legaleOltre 2 anniDopo 2 anni (se non notificato)5% (1/6 del 30%)Al tasso legalePer effettuare il ravvedimento, il condominio deve versare tramite F24:L’imposta omessa (ritenuta non versata) con il codice tributo 1019 o 1020La sanzione ridotta con codice tributo 8906 (sanzioni da ravvedimento su ritenute)Gli interessi legali con codice tributo 1989 (interessi da ravvedimento)Sanzioni per omessa CU: Il mancato rilascio della Certificazione Unica al fornitore comporta una sanzione di 100 euro per ogni CU omessa, fino a un massimo di 50.000 euro per anno. La CU trasmessa telematicamente in ritardo all’AdE comporta una sanzione di 33,33 euro per ogni certificazione, ridotta a zero se la trasmissione avviene entro 60 giorni dalla scadenza (art. 4 DPR 322/1998). Il ruolo dell’amministratore di condominioL’amministratore di condominio e il soggetto che nella pratica gestisce tutti gli adempimenti fiscali del condominio come sostituto d’imposta. Il suo ruolo e centrale e la sua responsabilita e diretta in caso di inadempimento.Obblighi fiscali dell’amministratoreVerifica preventiva della natura del contratto con ogni fornitore (appalto vs. fornitura pura vs. prestazione professionale)Applicazione della ritenuta al momento del pagamento delle fatture e trattenimento dell’importo dalla somma da corrispondere al fornitoreVersamento mensile tramite F24 entro il giorno 16 del mese successivo, con i codici tributo correttiTenuta della contabilita delle ritenute operate: registro ritenute per ogni fornitore, con data, importo lordo, ritenuta applicata, importo netto pagatoRilascio della CU a ogni fornitore entro il 28 febbraio dell’anno successivoTrasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzoPresentazione del Modello 770 (quadro ST e SV) per il riepilogo annuale di tutte le ritenute operateResponsabilita dell’amministratoreL’amministratore che omette di applicare e/o versare le ritenute puo essere ritenuto personalmente responsabile nei confronti del condominio per il danno causato (sanzioni + interessi) e puo rispondere anche penalmente nei casi piu gravi di omesso versamento sistematico (art. 10-bis DLgs 74/2000, che riguarda tuttavia soglie elevate).Per questo motivo e fortemente consigliabile che l’amministratore si avvalga di un professionista abilitato o di un CAF specializzato nella gestione fiscale condominiale, che puo occuparsi di:Classificazione corretta dei contratti con i fornitoriCalcolo mensile delle ritenutePredisposizione e invio telematico degli F24Gestione e trasmissione delle Certificazioni UnicheCompilazione e presentazione del Modello 770Il CAF Centro Fiscale di Udine e attrezzato per supportare gli amministratori di condominio nella corretta gestione di tutti questi adempimenti, garantendo il rispetto delle scadenze e la correttezza dei versamenti.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.ConclusioneLa ritenuta d’acconto del condominio e un adempimento fiscale complesso che richiede attenzione e puntualita. In sintesi, i punti chiave da ricordare sono:Il condominio e sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 25-ter DPR 600/73 per le prestazioni di appalto e subappaltoLa ritenuta e del 4% sull’imponibile lordo (esclusa IVA)L’obbligo scatta per condomini con corrispettivi annui in appalto superiori a 500 euroSi versano con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento, con codice tributo 1019 (IRPEF) o 1020 (IRES)E obbligatoria la CU annuale ai fornitori e la trasmissione del Modello 770Le sanzioni per inadempimento possono essere ridotte con il ravvedimento operoso📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande Frequenti sull’F24 del CondominioTutti i condomini devono versare la ritenuta del 4%?No. L’obbligo di versamento scatta solo quando i corrispettivi annui pagati per contratti di appalto o subappalto di opere o servizi superano complessivamente i 500 euro nell’anno solare. I piccoli condomini con spese condominiali molto limitate possono essere esonerati. Tuttavia, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento per evitare rischi, dato che il superamento della soglia comporta l’obbligo retroattivo per tutti i pagamenti dell’anno.Cosa succede se il condominio non versa l’F24 entro il 16 del mese?Il ritardo nel versamento comporta l’applicazione di sanzioni: dal giorno 1 al 14 di ritardo si applica una sanzione dello 0,1% per ogni giorno (ravvedimento sprint), dal 15° al 30° giorno la sanzione e dell’1,5%, e oltre i 90 giorni la sanzione sale al 3,75% (entro 1 anno). In ogni caso e sempre possibile regolarizzare spontaneamente tramite il ravvedimento operoso, pagando imposta omessa + sanzione ridotta + interessi legali.Qual e la differenza tra codice tributo 1019 e 1020?Il codice tributo 1019 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRPEF (ditte individuali, societa di persone come SNC e SAS, lavoratori autonomi con partita IVA in regime di impresa). Il codice 1020 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRES (societa di capitali come SRL e SPA, societa cooperative, enti commerciali). La distinzione dipende dalla natura giuridica del fornitore, verificabile dalla sua partita IVA.La manutenzione ordinaria dell’ascensore e soggetta alla ritenuta?Si. Il contratto periodico con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e un tipico contratto di appalto di servizi soggetto alla ritenuta del 4%. Essendo la societa di manutenzione generalmente una SRL o SPA (soggetto IRES), si usa il codice tributo 1020.Il compenso dell’amministratore di condominio e soggetto alla ritenuta del 4%?No. Il compenso dell’amministratore di condominio non e soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 25-ter DPR 600/73, che si applica solo ai contratti di appalto e subappalto. Al compenso dell’amministratore si applica invece la ritenuta del 20% prevista dall’art. 25 DPR 600/73, in quanto prestazione professionale o di lavoro autonomo. Si usa il codice tributo 1040 (ritenuta su compensi professionali).Hai Bisogno di Assistenza per il Condominio?Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta gli amministratori di condominio nella gestione di tutti gli adempimenti fiscali: versamento F24 ritenute, Certificazioni Uniche, Modello 770.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATIModello 770 e Certificazione Unica CU INPS Errate per 270mila Pensionati 2026: Scadenze, Cause e Come Correggere il 730CU INPS errate per 270mila pensionati: scopri cause, conguagli IRPEF e scadenze precise per correggere il 730/2026 senza rischiare sanzioni o ravvedimento. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 07:44:012026-05-31 17:47:17CU INPS Errate per 270mila Pensionati 2026: Scadenze, Cause e Come Correggere il 730CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, Modello 770 e Certificazione Unica CU INPS Errate 2026: Scadenze per Correggere il 730 dei PensionatiCU INPS errate 2026 per circa 270mila pensionati: scopri come verificare la tua Certificazione Unica, le scadenze del 730 e come il CAF Centro Fiscale puo aiutarti a correggere la dichiarazione. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-21 22:39:342026-05-31 17:47:26CU INPS Errate 2026: Scadenze per Correggere il 730 dei PensionatiCALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, Modello 770 e Certificazione Unica CU INPS errate per 270mila pensionati: scadenze per correggere il 730270mila CU INPS errate ai pensionati: come verificare la tua certificazione, le scadenze 2026 per correggere il 730 (integrativo 25 ottobre, Redditi PF 30 novembre) e cosa fare per evitare errori di liquidazione, rimborsi mancati o avvisi successivi. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-21 17:10:562026-05-31 17:47:35CU INPS errate per 270mila pensionati: scadenze per correggere il 730CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleSettembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-11 07:47:162026-05-31 17:54:47F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto
Modello 770 e Certificazione Unica CU INPS Errate per 270mila Pensionati 2026: Scadenze, Cause e Come Correggere il 730CU INPS errate per 270mila pensionati: scopri cause, conguagli IRPEF e scadenze precise per correggere il 730/2026 senza rischiare sanzioni o ravvedimento. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 07:44:012026-05-31 17:47:17CU INPS Errate per 270mila Pensionati 2026: Scadenze, Cause e Come Correggere il 730
CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, Modello 770 e Certificazione Unica CU INPS Errate 2026: Scadenze per Correggere il 730 dei PensionatiCU INPS errate 2026 per circa 270mila pensionati: scopri come verificare la tua Certificazione Unica, le scadenze del 730 e come il CAF Centro Fiscale puo aiutarti a correggere la dichiarazione. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-21 22:39:342026-05-31 17:47:26CU INPS Errate 2026: Scadenze per Correggere il 730 dei Pensionati
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NOTIZIEImpugnazione delibera condominiale: come si calcolano i 30 giorni?Chi non è d’accordo con una decisione presa in assemblea condominiale ha poco tempo per reagire. La legge fissa infatti un termine molto breve per contestare la decisione davanti a un giudice, e sbagliare il calcolo può significare perdere per sempre la possibilità di far valere le proprie ragioni. Vediamo allora come funziona davvero l’impugnazione delibera condominiale 30 giorni secondo il Codice Civile.Indice dei contenutiIl termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 del Codice CivileDa quando decorre il termine: dissenzienti, astenuti e assentiCome si calcolano correttamente i 30 giorniCosa succede se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivoGiudice di pace o tribunale: chi è competenteNullità e annullabilità: una differenza importante Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 del Codice CivileLa norma di riferimento è l’art. 1137 del Codice Civile, che disciplina proprio l’impugnazione delibera condominiale. La legge stabilisce che ogni condomino che ritenga una delibera contraria alla legge o al regolamento di condominio può rivolgersi all’autorità giudiziaria, ma deve farlo entro un termine molto stretto: 30 giorni, a pena di decadenza. Questo significa che, superato il termine, il diritto di contestare quella specifica delibera si perde definitivamente, indipendentemente dalla fondatezza delle proprie ragioni.Non tutti i condomini, però, possono impugnare la delibera. Il diritto spetta solo a chi era assente, dissenziente (cioè ha votato contro) oppure astenuto durante la votazione. Chi ha votato a favore, invece, non può poi cambiare idea e chiedere l’annullamento della decisione che ha contribuito ad approvare; resta salvo il caso, diverso, della delibera nulla, la cui invalidità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Da quando decorre il termine: dissenzienti, astenuti e assentiIl punto più delicato riguarda proprio la decorrenza del termine, perché non è uguale per tutti i condomini. La legge distingue due situazioni ben diverse.Per i condomini dissenzienti o astenuti, cioè presenti in assemblea ma non favorevoli alla delibera, i 30 giorni decorrono dalla data della delibera stessa, quindi dal giorno dell’assemblea.Per i condomini assenti, che non hanno partecipato alla riunione, il termine decorre invece dalla data di comunicazione del verbale, ossia dal momento in cui ricevono effettivamente il testo della delibera, tipicamente tramite invio del verbale via posta o PEC.Questa distinzione tutela chi non era presente e quindi non poteva conoscere subito il contenuto della decisione. Proprio per questo motivo la corretta modalità di invio del verbale è così importante: se hai dubbi su una comunicazione ricevuta in modo particolare, ad esempio alla PEC del coniuge, è bene valutare attentamente se la notifica può considerarsi validamente effettuata, perché da quel momento comincia a decorrere il termine per un’eventuale impugnazione delibera condominiale. Come si calcolano correttamente i 30 giorniUna volta individuato il giorno da cui parte il conteggio, occorre sapere come si contano correttamente le giornate. Le regole generali sul computo dei termini processuali prevedono che il giorno iniziale (dies a quo) non si conta: se, ad esempio, la delibera è stata comunicata il 1° del mese, il primo giorno utile per il calcolo è il 2. Si contano invece tutti i giorni successivi, compresi quelli festivi, fino ad arrivare al trentesimo giorno, che rappresenta il giorno di scadenza (dies ad quem).In pratica, per calcolare correttamente i 30 giorni per l’impugnazione della delibera condominiale conviene sempre segnare su un calendario la data di partenza (assemblea o ricezione del verbale) e contare in avanti un mese circa, verificando poi se il termine cade in un giorno feriale o festivo, perché questo aspetto può cambiare la data ultima utile. Cosa succede se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivoCapita spesso che il trentesimo giorno cada proprio di sabato, di domenica o in un giorno festivo. Se la scadenza coincide con una domenica o con un altro giorno festivo, la regola generale sul computo dei termini prevede una proroga di diritto: il termine slitta al primo giorno successivo non festivo (art. 2963 del Codice Civile e art. 155 del Codice di procedura civile). Se invece la scadenza cade di sabato, la proroga al lunedì è prevista espressamente per i termini relativi al compimento di atti processuali (art. 155, comma 4, c.p.c.): poiché quello dell’art. 1137 c.c. è un termine di decadenza di natura sostanziale, è prudente non ridursi all’ultimo giorno e attivarsi entro il venerdì precedente.Attenzione però: questa proroga riguarda solo il giorno finale del termine. Non modifica in alcun modo la data di decorrenza iniziale, che resta sempre quella della delibera (per dissenzienti e astenuti) o della comunicazione del verbale (per gli assenti). Giudice di pace o tribunale: chi è competenteUna volta rispettato il termine, resta da capire a quale giudice rivolgersi. La competenza dipende principalmente dal valore della controversia: per le cause di valore più contenuto è competente il giudice di pace, mentre per le controversie di valore più elevato, o quando il valore non è determinabile, la competenza spetta al tribunale. Nella pratica, molte impugnazioni di delibere condominiali riguardano questioni non facilmente quantificabili in denaro (ad esempio la validità formale di una convocazione), e in questi casi è più prudente rivolgersi a un legale che possa valutare correttamente il foro competente prima di depositare l’atto.Nullità e annullabilità: una differenza importanteIl termine di 30 giorni si applica solo alle delibere annullabili, cioè quelle che presentano vizi relativi alla procedura di convocazione, all’informazione dei condomini o al procedimento di votazione. Esistono però anche delibere colpite da nullità, ad esempio quando hanno un contenuto impossibile, illecito, o incidono su diritti individuali dei condomini in modo non consentito dalla legge. In questi casi più gravi, la giurisprudenza (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021) ha chiarito che non esiste un termine di decadenza: la nullità può essere fatta valere in qualsiasi momento, anche a distanza di anni dalla delibera.Capire se ci si trova davanti a un vizio di annullabilità o di nullità non è sempre semplice, ed è proprio per questo che, prima di lasciar trascorrere il termine dei 30 giorni pensando erroneamente di avere più tempo, è opportuno valutare con attenzione la natura del vizio contestato. Domande frequenti sull’impugnazione delibera condominialeDa quando partono i 30 giorni per l’impugnazione della delibera condominiale?Per i condomini dissenzienti o astenuti presenti in assemblea, il termine decorre dalla data della delibera. Per i condomini assenti, invece, decorre dalla data in cui ricevono la comunicazione del verbale.Il giorno dell’assemblea si conta nei 30 giorni?No. Il giorno iniziale, cioè il giorno stesso della delibera o della ricezione della comunicazione, non viene conteggiato. Il conteggio parte dal giorno successivo.Cosa succede se il trentesimo giorno cade di domenica?Se la scadenza cade di domenica o in un altro giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. Se invece cade di sabato, è più prudente muoversi entro il venerdì precedente, perché la proroga al lunedì è prevista dall’art. 155, comma 4, c.p.c. per gli atti processuali.Chi ha votato a favore della delibera può comunque impugnarla?No, se il vizio è di annullabilità: l’impugnazione entro 30 giorni spetta solo ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti. Diverso è il caso della delibera nulla, la cui invalidità può essere fatta valere in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, anche da chi ha votato a favore.Le delibere nulle si possono impugnare anche dopo i 30 giorni?Sì. Per i vizi di nullità, a differenza di quelli di annullabilità, non è previsto un termine di decadenza e la contestazione può avvenire anche a distanza di tempo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 15:50:312026-09-19 15:02:01Impugnazione delibera condominiale: come si calcolano i 30 giorni?
NOTIZIEVerbale Condominiale alla PEC del Coniuge: È Valido l’Invio? Cosa Dice la CassazioneCapita spesso che l’amministratore di condominio invii il verbale dell’assemblea a un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) che non è intestato al condomino, ma al coniuge, marito o moglie che sia. È una situazione diffusa quando l’immobile è cointestato o quando in famiglia si usa una sola casella certificata per tutte le pratiche. La domanda è semplice: quell’invio vale come comunicazione del verbale, oppure il condomino può sostenere di non averlo mai ricevuto?La risposta è arrivata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15567 del 21 maggio 2026 (sez. II civile): la comunicazione del verbale vale solo se il documento arriva a un indirizzo direttamente e inequivocabilmente riferibile al condomino. Se la casella è di un’altra persona, anche del coniuge, la presunzione di conoscenza non scatta e il termine di 30 giorni per impugnare la delibera non inizia a decorrere. Vediamo cosa significa in pratica per condomini e amministratori. Indice dei contenutiIl caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza 15567/2026Cosa dice il codice civile: artt. 1137 e 1335Perché la PEC del coniuge non bastaDelibera valida, ma il termine per impugnare non decorreConsigli pratici per condomini e amministratoriIl caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza 15567/2026 Una condomina aveva impugnato una serie di delibere assembleari adottate tra il 2014 e il 2015, sostenendo di averne avuto notizia solo con la notifica di un decreto ingiuntivo per le spese condominiali. Il condominio si difendeva eccependo la decadenza: i verbali, a suo dire, erano stati trasmessi via posta elettronica mesi prima, quindi il termine per impugnare era scaduto da tempo.Tribunale e Corte d’appello avevano dato ragione al condominio, considerando la comunicazione dei verbali come un fatto “non contestato”. La Cassazione ha ribaltato la decisione: l’indirizzo di posta elettronica utilizzato dal condominio non era immediatamente riconducibile alla condomina (secondo la ricostruzione riportata da La Legge per Tutti, si trattava della casella del marito) e non c’era alcuna prova dell’effettivo recapito del verbale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.Cosa dice il codice civile: artt. 1137 e 1335 Il punto di partenza è l’art. 1137, comma 2, del codice civile: contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può chiedere l’annullamento entro trenta giorni. Il termine decorre dalla data della deliberazione per chi era presente e ha votato contro (o si è astenuto), e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Si tratta di un termine perentorio: scaduto, la delibera non è più contestabile per vizi di annullabilità.Per capire quando la comunicazione può dirsi avvenuta, la Cassazione richiama l’art. 1335 c.c., che regola la presunzione di conoscenza degli atti diretti a una determinata persona: si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Il verbale di assemblea è un atto unilaterale recettizio e la presunzione opera solo se il documento arriva davvero all’indirizzo del condomino.Attenzione a una precisazione importante: il codice civile tipizza le forme solo per l’avviso di convocazione. L’art. 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione c.c. stabilisce che la convocazione deve essere comunicata almeno cinque giorni prima a mezzo posta raccomandata, PEC, fax o consegna a mano. Per la successiva comunicazione del verbale ai condomini assenti, invece, non esiste una forma vincolata: conta che il documento raggiunga un indirizzo riferibile al destinatario, e che il condominio sia in grado di provarlo.Perché la PEC del coniuge non basta Applicando questi principi, la conclusione è netta: usare la casella PEC di un’altra persona, anche se si tratta del marito o della moglie, fa venir meno la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c. L’indirizzo non è quello del condomino destinatario, quindi non si può presumere che il verbale sia entrato nella sua sfera di conoscibilità. Il fatto che i coniugi condividano di fatto la casella, o che l’amministratore l’abbia sempre usata senza obiezioni, non è sufficiente.L’onere della prova ricade sul condominio: è l’amministratore a dover dimostrare che il verbale è stato consegnato a un indirizzo direttamente e inequivocabilmente riferibile al condomino assente. Se il destinatario contesta di aver ricevuto la comunicazione sulla PEC del coniuge, il condominio si trova senza difese, perché la semplice trasmissione non prova la ricezione da parte della persona giusta.La Corte ha aggiunto un ulteriore tassello: la posta elettronica ordinaria (PEO) è strutturalmente inidonea a far scattare la presunzione di conoscenza, perché non produce una ricevuta di avvenuta consegna opponibile a terzi e non garantisce né la consegna né l’identità del destinatario. Solo la PEC, al pari della raccomandata, offre queste certezze. Ma la PEC deve essere quella del condomino, non di un familiare.Delibera valida, ma il termine per impugnare non decorre Qui c’è l’equivoco più diffuso, che vale la pena chiarire. La comunicazione mancata o inviata a un indirizzo sbagliato non rende invalida la delibera e non ne sospende l’efficacia: le decisioni dell’assemblea, prese con le maggioranze richieste, restano obbligatorie per tutti i condomini. L’unico effetto della comunicazione viziata riguarda il termine di impugnazione: i trenta giorni dell’art. 1137 c.c. non iniziano a decorrere finché il condomino assente non riceve il verbale a un indirizzo a lui riferibile, oppure non ne acquisisce conoscenza effettiva e completa per altra via.In pratica, il condomino che ha ricevuto il verbale solo sulla PEC del coniuge conserva il diritto di impugnare anche a distanza di mesi, e il condominio non può opporgli la decadenza. È una situazione diversa dal vizio di convocazione: se l’avviso di convocazione è omesso, tardivo o incompleto, la delibera è annullabile ai sensi dell’art. 66, comma 3, disp. att. c.c., su istanza dei dissenzienti o degli assenti non ritualmente convocati. Nel caso del verbale, invece, il vizio incide solo sui tempi per far valere eventuali contestazioni.Va ricordato anche che la notifica di un decreto ingiuntivo per le spese condominiali, di per sé, non equivale alla comunicazione del verbale: serve a recuperare un credito, non a informare il condomino delle decisioni assembleari. Il termine può però iniziare a decorrere dal momento in cui il condomino dimostra di conoscere effettivamente il contenuto della delibera, per esempio proponendo opposizione al decreto.Consigli pratici per condomini e amministratori Per evitare contestazioni e incertezze, sia i condomini sia chi amministra lo stabile possono adottare alcune buone pratiche, tutte coerenti con i principi fissati dalla Cassazione.Comunicare una PEC personale e intestata al condomino. Non usare caselle di altri componenti della famiglia. Se il condomino vuole ricevere le comunicazioni su un indirizzo diverso dal proprio, deve dichiararlo per iscritto all’amministratore, eleggendo domicilio a quell’indirizzo.Tenere aggiornato il registro di anagrafe condominiale previsto dall’art. 1130, n. 6, c.c., che contiene generalità, codice fiscale, residenza o domicilio di ciascun proprietario. Ogni variazione dei dati va comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.Per gli amministratori: verificare l’intestazione della PEC prima di utilizzarla e conservare la dichiarazione scritta con cui il condomino l’ha indicata. In caso di immobile cointestato tra coniugi, chiarire subito a quale indirizzo vanno inviate le comunicazioni per ciascun comproprietario.Conservare le ricevute di consegna PEC di ogni verbale inviato: sono l’unica prova opponibile che il documento è arrivato all’indirizzo del destinatario. L’e-mail ordinaria non offre questa garanzia.Per i condomini: se il verbale è arrivato solo alla PEC del coniuge, il termine di trenta giorni non è iniziato a decorrere, ma la delibera resta efficace. Conviene comunque valutare tempestivamente le eventuali contestazioni, perché la conoscenza effettiva del contenuto (per esempio a seguito di opposizione a un decreto ingiuntivo) può far partire il termine.In definitiva, l’ordinanza 15567/2026 conferma che, anche in condominio, la tecnologia da sola non garantisce la correttezza di una comunicazione. Ciò che conta è che il verbale arrivi all’indirizzo della persona giusta, e che il condominio sia in grado di dimostrarlo.Domande frequenti sul verbale condominiale inviato alla PEC del coniugeL’amministratore può inviare il verbale condominiale alla PEC del coniuge del condomino?No, salvo che il condomino abbia indicato per iscritto quell’indirizzo come proprio domicilio per le comunicazioni condominiali. Secondo la Cassazione (ord. 15567/2026), la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c. opera solo se il verbale arriva a un indirizzo direttamente e inequivocabilmente riferibile al condomino. La PEC del marito o della moglie non lo è, anche se di fatto condivisa.Se il verbale non è stato comunicato correttamente, la delibera è nulla o annullabile?No. La mancata o irregolare comunicazione del verbale non incide sulla validità né sull’efficacia della delibera, che resta obbligatoria per tutti. L’unico effetto è che il termine di trenta giorni per impugnare (art. 1137, comma 2, c.c.) non inizia a decorrere per il condomino assente che non ha ricevuto il verbale a un indirizzo a lui riferibile.Da quando decorrono i 30 giorni per impugnare una delibera condominiale?Per i condomini dissenzienti o astenuti presenti in assemblea, dalla data della deliberazione. Per i condomini assenti, dalla data di comunicazione del verbale, che deve arrivare all’indirizzo del destinatario secondo l’art. 1335 c.c. Il termine è perentorio: una volta scaduto, la delibera non è più contestabile per vizi di annullabilità.Il verbale inviato via e-mail ordinaria fa decorrere il termine di impugnazione?No. La Cassazione ha chiarito che la posta elettronica ordinaria non produce una ricevuta di consegna opponibile a terzi e non garantisce né la consegna né l’identità del destinatario, quindi non fa scattare la presunzione di conoscenza. Servono PEC intestata al condomino, raccomandata o consegna a mano con prova di ricezione.Cosa deve fare il condomino che riceve le comunicazioni sulla PEC del coniuge?Comunicare per iscritto all’amministratore una PEC personale, oppure dichiarare espressamente di eleggere domicilio all’indirizzo del coniuge. In mancanza, le comunicazioni ricevute su quella casella non fanno decorrere il termine di impugnazione, ma le delibere restano comunque efficaci: conviene quindi valutare per tempo eventuali contestazioni.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 08:00:002026-09-19 08:00:00Verbale Condominiale alla PEC del Coniuge: È Valido l’Invio? Cosa Dice la Cassazione
NOTIZIECondominio, addio poteri: l’amministratore scaduto non può operareUn amministratore condominio scaduto non può più agire come se il suo incarico fosse ancora valido. Lo ha ribadito con chiarezza la giurisprudenza più recente, superando in modo netto una prassi che per anni ha creato confusione in migliaia di condomini italiani: quella della cosiddetta prorogatio, cioè la convinzione che l’amministratore potesse continuare a gestire il condominio anche dopo la scadenza del mandato, semplicemente perché l’assemblea non aveva ancora provveduto a nominare un successore.Oggi la situazione è diversa e le conseguenze pratiche per i condomini sono rilevanti. Vediamo che cosa prevede la legge, che cosa ha stabilito la Corte di Cassazione e, soprattutto, che cosa cambia in concreto quando il mandato dell’amministratore di condominio non viene rinnovato in tempo.Indice dei contenutiAmministratore condominio scaduto: cosa cambia per il condominioLa durata del mandato secondo l’art. 1129 del Codice CivileAddio alla prorogatio: la svolta della CassazioneCosa può fare (e cosa non può fare) l’amministratore condominio scadutoCosa devono fare i condomini per evitare problemiDomande frequenti sull’amministratore condominio scadutoAmministratore condominio scaduto: cosa cambia per il condominioQuando si parla di amministratore condominio scaduto ci si riferisce alla situazione in cui il mandato conferito dall’assemblea è arrivato al termine previsto e nessuna delibera successiva lo ha rinnovato o prorogato in modo esplicito. In questi casi, per lungo tempo si è ritenuto che l’amministratore potesse comunque continuare a occuparsi dell’ordinaria amministrazione, in attesa che i condomini si riunissero per decidere sul rinnovo o sulla nomina di un nuovo professionista.Questa impostazione, però, è stata progressivamente smontata dalla giurisprudenza. Il punto centrale è semplice da capire anche per chi non ha competenze giuridiche: l’amministratore agisce in nome e per conto del condominio in virtù di un mandato con una durata precisa. Scaduto quel termine, senza un rinnovo formale, viene meno anche il titolo che gli permette di rappresentare legalmente l’edificio, firmare contratti, gestire il conto corrente condominiale o agire in giudizio. La durata del mandato secondo l’art. 1129 del Codice CivileLa disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 1129 del Codice Civile, la norma che regola nomina, revoca e obblighi dell’amministratore di condominio. La legge stabilisce che l’incarico dura un anno e si intende rinnovato automaticamente per uguale durata, senza bisogno di una nuova delibera: di regola, quindi, la vera scadenza del mandato matura al termine del secondo anno, salvo revoca o sostituzione decisa dall’assemblea. Non si tratta quindi di un rapporto a tempo indeterminato: ogni anno l’assemblea condominiale è chiamata a fare il punto sull’operato dell’amministratore, approvare il rendiconto e decidere se confermarlo, sostituirlo o affidare l’incarico a un nuovo professionista.Proprio l’articolo 1129, all’ottavo comma, prevede inoltre che l’amministratore che cessa dall’incarico sia tenuto a compiere esclusivamente le attività urgenti, cioè quelle che non possono essere rinviate senza generare un danno per il condominio, al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni. È proprio questa previsione, per anni interpretata in modo estensivo, ad aver alimentato la teoria della prorogatio dei poteri. Addio alla prorogatio: la svolta della CassazionePer lungo tempo si è ritenuto che l’amministratore scaduto conservasse tutte le attribuzioni ordinarie previste dall’art. 1130 del Codice Civile, fino a quando l’assemblea non avesse nominato un successore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2026, n. 7247) ha però chiarito che questa interpretazione non è più sostenibile: superata la scadenza del mandato, per cessazione del termine, revoca o dimissioni, l’amministratore non può continuare a esercitare i poteri gestori ordinari, ma deve limitarsi alle sole attività urgenti e indifferibili, senza peraltro avere diritto a un compenso per l’attività eventualmente svolta oltre il termine.Su questo tema, del resto, abbiamo già approfondito perché la prorogatio è stata abolita, ricostruendo passo dopo passo l’evoluzione giurisprudenziale che ha portato a questo cambio di rotta. Il concetto di fondo resta lo stesso: l’assemblea non può più permettersi di rinviare la decisione sul rinnovo, perché ogni ritardo espone il condominio a rischi operativi concreti. Cosa può fare (e cosa non può fare) l’amministratore condominio scadutoUna volta scaduto il mandato senza rinnovo, i poteri dell’amministratore condominio scaduto si riducono drasticamente. Non si tratta di una zona grigia lasciata all’interpretazione del singolo professionista: la legge, così come confermata dalla Cassazione, traccia un confine netto tra ciò che resta consentito e ciò che invece diventa un atto privo di efficacia nei confronti del condominio.Attività ancora consentite: solo gli interventi urgenti e indifferibili, indispensabili per evitare danni al condominio (ad esempio una riparazione indispensabile per la sicurezza dello stabile).Attività non più consentite: firmare nuovi contratti, riscuotere le quote condominiali con effetti pienamente validi, rappresentare il condominio in giudizio, gestire in autonomia il conto corrente condominiale.Compenso: per l’attività svolta dopo la scadenza del mandato, al di fuori delle urgenze, l’amministratore non ha più diritto ad alcun compenso.Effetti sugli atti compiuti: i provvedimenti adottati dall’amministratore scaduto, al di fuori delle urgenze, possono essere contestati e privati di efficacia nei confronti dei condomini.Le conseguenze pratiche non sono trascurabili. Un condominio con un mandato amministratore condominio scaduto rischia di trovarsi bloccato proprio nei momenti in cui servirebbe maggiore tempestività, ad esempio davanti a una controversia con un fornitore, a una morosità da recuperare o a un intervento urgente da autorizzare. Cosa devono fare i condomini per evitare problemiPer evitare di trovarsi con un amministratore condominio scaduto e privo di poteri, la soluzione più semplice ed efficace resta una sola: convocare per tempo l’assemblea condominiale chiamata a deliberare sul rinnovo dell’incarico o sulla nomina di un nuovo amministratore, prima che il mandato in corso giunga a scadenza.Nella pratica, questo significa rispettare alcuni passaggi che tutelano sia i condomini sia lo stesso amministratore, evitando contestazioni successive sulla validità degli atti compiuti nel frattempo.Verificare con anticipo la data di scadenza del mandato, che decorre dall’anniversario della nomina originaria tenendo conto del rinnovo automatico per un ulteriore anno.Convocare l’assemblea in tempo utile per deliberare su conferma, sostituzione o proroga esplicita dell’incarico.Far verbalizzare in modo chiaro la delibera di rinnovo, indicando la nuova durata del mandato.In caso di mancato accordo tra i condomini, valutare per tempo alternative come la nomina di un nuovo amministratore, per evitare vuoti di rappresentanza.In assenza di una delibera assembleare tempestiva, il rischio concreto è quello di trovarsi con una gestione condominiale priva di una guida pienamente legittimata ad agire, proprio nel momento in cui potrebbero presentarsi le esigenze più delicate, dalle spese straordinarie alle controversie con terzi. Domande frequenti sull’amministratore condominio scadutoQuanto dura il mandato dell’amministratore di condominio?Secondo l’art. 1129 del Codice Civile, l’incarico dura un anno e si intende rinnovato automaticamente per la stessa durata: la scadenza effettiva matura quindi, di norma, dopo due anni, salvo revoca o sostituzione deliberata dall’assemblea.Che cosa può fare un amministratore condominio scaduto?Può occuparsi soltanto delle attività urgenti e indifferibili, necessarie per evitare pregiudizi agli interessi comuni del condominio, senza avere diritto a compenso per queste ultime.La prorogatio dell’amministratore esiste ancora?No. La giurisprudenza più recente ha superato questo istituto, chiarendo che l’amministratore scaduto non conserva automaticamente i poteri di gestione ordinaria previsti dall’art. 1130 del Codice Civile.Cosa succede agli atti firmati dall’amministratore dopo la scadenza del mandato?Gli atti compiuti al di fuori delle urgenze possono essere contestati dai condomini e considerati privi di efficacia, proprio perché mancano del titolo di rappresentanza necessario.Cosa deve fare l’assemblea per evitare il vuoto di rappresentanza?Deve essere convocata in tempo utile prima della scadenza del mandato, per deliberare sul rinnovo dell’amministratore in carica o sulla nomina di un nuovo professionista.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/04/logo-condominioamico.png 597 2201 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-08 18:00:002026-09-05 09:28:29Condominio, addio poteri: l’amministratore scaduto non può operare
NOTIZIEProrogatio dell’Amministratore di Condominio: Esiste ancora? No, è Stata AbolitaSe hai sentito parlare di prorogatio dell’amministratore di condominio e ti chiedi se si applica ancora oggi, la risposta è semplice: no, non esiste più. La riforma del condominio del 2012 ha cambiato le regole in modo netto. Eppure ancora oggi molti condominii si trovano in situazioni di incertezza proprio perché si dà per scontato che l’amministratore uscente possa continuare a operare anche dopo la scadenza del suo mandato. Vediamo cosa dice davvero la legge.Indice dei contenutiCos’era la prorogatio dell’amministratoreLa riforma del condominio del 2012Cosa succede alla scadenza del mandatoCome rinnovare o revocare l’amministratoreDomande frequenti Cos’era la prorogatio dell’amministratorePrima della riforma del 2012, nel diritto italiano esisteva il principio della prorogatio: quando un mandato scadeva senza che fosse stato nominato il successore, il soggetto uscente continuava a esercitare le sue funzioni in via provvisoria, fino alla nomina del nuovo titolare. Questo principio era applicato in molti ambiti, inclusa la gestione condominiale.In pratica, se l’assemblea dei condomini non si riuniva entro i tempi previsti per rinnovare o revocare l’incarico, l’amministratore uscente poteva continuare a lavorare come se nulla fosse. Un meccanismo che, in teoria, serviva a garantire la continuità della gestione condominiale, ma che nella pratica creava spesso situazioni ambigue e difficili da risolvere. La riforma del condominio del 2012Con la Legge 11 dicembre 2012, n. 220 — la grande riforma del condominio — il legislatore ha riscritto le regole del mandato dell’amministratore. L’articolo 1129 del Codice Civile, riformulato da questa legge, stabilisce ora con chiarezza:L’amministratore dura in carica un anno.Al termine dell’anno, l’incarico si può rinnovare per un altro anno con delibera assembleare.L’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento dall’assemblea, o — in presenza di gravi irregolarità — dall’autorità giudiziaria.La Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni che, dopo la riforma del 2012, il meccanismo della prorogatio non si applica più all’amministratore di condominio. Alla scadenza del mandato, l’amministratore uscente perde automaticamente i poteri di rappresentanza del condominio, anche se l’assemblea non si è ancora riunita per nominarne uno nuovo. Cosa succede alla scadenza del mandatoCapire cosa accade concretamente alla scadenza del mandato è fondamentale per i condomini e per gli stessi amministratori.L’amministratore uscente non può più:Rappresentare il condominio nei confronti di terzi (fornitori, istituti bancari, enti pubblici).Stipulare contratti o rinnovarli in nome del condominio.Riscuotere le quote condominiali.Agire in giudizio per conto del condominio.Può però compiere gli atti urgenti strettamente necessari per evitare danni al condominio, come ad esempio chiamare un idraulico per una perdita d’acqua improvvisa. Si tratta di un’eccezione limitata agli interventi di emergenza, non di una prorogatio generalizzata dei poteri.Se il condominio resta senza amministratore e l’assemblea non riesce a nominarne uno, chiunque dei condomini può rivolgersi al Tribunale per chiedere la nomina giudiziale di un amministratore. Lo stesso vale nel caso in cui l’assemblea non raggiunga il quorum necessario per deliberare. Come rinnovare o revocare l’amministratorePer evitare situazioni di vuoto gestionale, è importante che il condominio agisca per tempo. Ecco come funziona in concreto: Rinnovo del mandatoL’assemblea si riunisce (di norma entro l’anno di incarico) e delibera il rinnovo. In prima convocazione, la delibera deve essere approvata con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). In seconda convocazione è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 1/3 del valore (333 millesimi), come previsto dall’art. 1136 del Codice Civile. Se l’amministratore viene riconfermato, il nuovo mandato decorre dalla data della delibera.Revoca dell’amministratoreL’assemblea può revocare l’amministratore in qualsiasi momento, anche senza una giusta causa. Però, se la revoca avviene senza motivo, l’amministratore potrebbe avere diritto a un risarcimento. Esistono poi alcune cause di revoca obbligatoria: ad esempio, l’omessa apertura del conto corrente condominiale intestato al condominio, il mancato rendiconto annuale o le gravi irregolarità fiscali (come quelle legate alla gestione del Modello F24 del condominio).Nomina giudizialeSe l’assemblea non riesce a nominare un amministratore (per mancanza di quorum o per litigi tra condomini), ogni condomino può ricorrere al Tribunale competente. Il giudice nomina un amministratore provvisorio e fissa il suo compenso.Domande frequenti sulla prorogatio dell’amministratore di condominioL’amministratore scaduto può continuare a gestire il condominio?No. Dopo la scadenza del mandato, l’amministratore perde i poteri di rappresentanza ordinaria del condominio. Può solo compiere atti urgenti e improrogabili per evitare danni.Se l’assemblea non si riunisce, cosa succede?Il condominio resta formalmente senza amministratore. Qualsiasi condomino può richiedere al Tribunale la nomina giudiziale di un amministratore, ai sensi dell’art. 1129, comma 1, del Codice Civile.La prorogatio si applica in qualche caso al condominio?No. La Cassazione ha chiarito che, dopo la riforma del 2012 (L. 220/2012), il principio della prorogatio non opera per l’amministratore condominiale. Le norme sull’amministrazione del condominio sono speciali rispetto alle regole generali del mandato.Quanto dura il mandato dell’amministratore?Un anno, rinnovabile per un altro anno con delibera assembleare. La conferma tacita non è sufficiente: serve una votazione esplicita dell’assemblea.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 13:00:002026-08-28 10:35:57Prorogatio dell’Amministratore di Condominio: Esiste ancora? No, è Stata Abolita
CAF, IMU, TASI E MODELLO F24F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’AccontoIl condominio come sostituto d’imposta e uno degli obblighi fiscali meno conosciuti ma piu importanti per chi gestisce un condominio. Ogni volta che il condominio paga un fornitore per prestazioni di servizi in appalto o subappalto — dalla pulizia delle scale alla manutenzione dell’impianto idraulico — e tenuto ad applicare una ritenuta d’acconto del 4% sull’IRPEF (o IRES per i soggetti societari) e a versarla allo Stato tramite il modello F24. Questa guida spiega passo dopo passo come funziona il meccanismo, quando scatta l’obbligo, come compilare correttamente l’F24, quali codici tributo usare e cosa rischia l’amministratore in caso di omissione.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiIl quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973Quando il condominio diventa sostituto d’impostaL’aliquota del 4%: come si calcola la ritenutaLa soglia annuale di 500 euroCodici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRESScadenze di versamento: il giorno 16 del meseCome compilare il modello F24 passo dopo passoCasi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensoriLa Certificazione Unica annuale ai prestatoriSanzioni e ravvedimento operosoIl ruolo dell’amministratore di condominioDomande frequenti (FAQ)Il quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973L’obbligo del condominio di operare come sostituto d’imposta e disciplinato dall’art. 25-ter del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, introdotto dall’art. 1, comma 43, della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e reso operativo dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2008. La norma e stata successivamente chiarita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 febbraio 2008, che ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione pratica dell’obbligo.Il legislatore ha introdotto questo meccanismo per contrastare l’evasione fiscale nel settore dell’edilizia e dei servizi condominiali, garantendo che una parte dell’imposta dovuta dai prestatori di servizi venga versata direttamente dallo Stato tramite il meccanismo della ritenuta alla fonte. Il condominio, pur non essendo un soggetto dotato di personalita giuridica autonoma, assume la qualifica di sostituto d’imposta ogni volta che eroga compensi a fornitori per prestazioni di servizi rese nell’ambito di contratti di appalto o subappalto di opere o servizi.E importante sottolineare che l’obbligo si applica esclusivamente ai contratti di appalto e subappalto: sono esclusi i contratti di compravendita di beni (ad esempio l’acquisto di materiale edilizio), i contratti d’opera con lavoratori autonomi (per i quali si applicano le ordinarie ritenute sulle prestazioni professionali ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73), nonche le forniture pure di beni, anche se con posa in opera accessoria. Quando il condominio diventa sostituto d’impostaIl condominio e obbligato ad operare la ritenuta ogni volta che corrisponde un compenso a un’impresa (persona fisica o giuridica) per prestazioni rientranti in un contratto di appalto o subappalto di opere o servizi relativi all’edificio condominiale. La ritenuta si applica:Alle imprese in regime ordinario (ditta individuale, SNC, SRL, SPA, ecc.) che operano come appaltatori o subappaltatori per lavori sul condominioAi lavoratori autonomi con partita IVA quando il rapporto contrattuale e configurabile come appalto di servizi (ad esempio, un geometra che gestisce un cantiere in appalto)Sia ai soggetti IRPEF (persone fisiche, ditte individuali, societa di persone) sia ai soggetti IRES (societa di capitali, enti commerciali e non commerciali)La ritenuta del 4% NON si applica nei seguenti casi:Acquisto di beni (materiali da costruzione, forniture elettriche, ecc.) senza prestazione di serviziPrestazioni occasionali di privati (senza partita IVA) per importi inferiori alle soglie di esenzionePrestazioni di professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri) che emettono parcella: in questo caso si applica la ritenuta ordinaria del 20% ex art. 25 DPR 600/73Forniture di energia elettrica, gas, acqua e altri servizi di pubblica utilitaCompensi corrisposti a condomini singoliCanoni di locazione per locali condominiali L’aliquota del 4%: come si calcola la ritenutaL’aliquota della ritenuta e fissata dalla legge nella misura del 4% sull’imponibile lordo. Si tratta di una ritenuta a titolo di acconto (non a titolo d’imposta definitiva), il che significa che il beneficiario puo computare la ritenuta subita come credito d’imposta nella propria dichiarazione dei redditi.Base imponibile: La ritenuta del 4% si calcola sul corrispettivo lordo al netto dell’IVA. Se il fornitore emette fattura per 1.000 euro + 220 euro di IVA (22%), la ritenuta si calcola solo sui 1.000 euro imponibili: 1.000 x 4% = 40 euro di ritenuta.Esempio pratico di calcolo:VoceImportoImponibile fattura (servizio pulizie)1.000,00 euroIVA 22%220,00 euroTotale fattura1.220,00 euroRitenuta 4% sull’imponibile (1.000 x 4%)40,00 euroImporto effettivamente pagato al fornitore1.180,00 euro (1.220 – 40)Importo da versare all’Erario tramite F2440,00 euroIl condominio quindi trattiene 40 euro dall’importo da pagare al fornitore e li versa allo Stato tramite F24. Il fornitore riceve 1.180 euro (importo netto) e nella propria dichiarazione dei redditi riportera la ritenuta di 40 euro subita come credito d’imposta, detraendola dall’IRPEF o dall’IRES dovuta. La soglia annuale di 500 euroUna delle regole piu importanti — e spesso trascurate — riguarda la soglia annuale di 500 euro. L’art. 25-ter DPR 600/73 prevede che l’obbligo di versamento si cumuli nel corso dell’anno solare: il versamento tramite F24 e dovuto solo quando la somma delle ritenute operate nel mese supera 25,82 euro (equivalente alla vecchia soglia in lire), ma in pratica la norma e interpretata nel senso che il versamento mensile e comunque obbligatorio se le ritenute del mese sono state effettivamente operate.La Circolare AdE n. 7/E/2008 ha chiarito che il condominio e esonerato dall’obbligo di effettuare le ritenute nei periodi d’imposta in cui il totale annuo dei corrispettivi corrisposti per i servizi in appalto e inferiore a 500 euro. Questa soglia:Si riferisce al totale complessivo annuo di tutti i corrispettivi pagati a fornitori per servizi in appalto, non al singolo pagamentoDeve essere calcolata per anno solare (1 gennaio – 31 dicembre)Se nel corso dell’anno si supera la soglia dei 500 euro, l’obbligo di ritenuta scatta retroattivamente per tutti i pagamenti effettuati dall’inizio dell’anno, inclusi quelli precedenti al superamento della sogliaIn pratica, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento dell’anno per evitare il rischio di dover recuperare ritenute non operateAttenzione: Molti piccoli condomini — con pochi appartamenti e spese condominiali limitate — possono rientrare nell’esonero se i servizi appaltati nell’anno non raggiungono i 500 euro complessivi. Tuttavia, superare anche di un euro questa soglia comporta l’obbligo di operare le ritenute su tutti i pagamenti dell’anno, anche quelli gia effettuati. Codici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRESPer il versamento della ritenuta tramite modello F24, il condominio deve utilizzare i codici tributo specifici istituiti dall’Agenzia delle Entrate. I due codici tributo sono distinti in base alla natura del fornitore:Codice TributoDescrizioneQuando si usa1019Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRPEF)Fornitori soggetti IRPEF: ditte individuali, societa di persone (SNC, SAS), lavoratori autonomi in regime di impresa1020Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRES)Fornitori soggetti IRES: SRL, SPA, societa cooperative, enti commercialiI codici tributo 1019 e 1020 sono stati istituiti con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 94/E del 13 marzo 2008. Si inseriscono nella sezione Erario del modello F24, nella colonna “Codice tributo”, con indicazione del periodo di riferimento (mese e anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore).Come determinare il codice corretto: La scelta tra 1019 e 1020 dipende dalla natura del fornitore come indicata nella fattura ricevuta. In caso di dubbio, e sufficiente verificare la partita IVA del fornitore: le ditte individuali hanno partita IVA uguale al codice fiscale del titolare, le societa di capitali hanno una partita IVA diversa dal codice fiscale degli amministratori. Scadenze di versamento: il giorno 16 del meseIl versamento delle ritenute operate deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui e avvenuto il pagamento al fornitore. Questa e la regola generale prevista dall’art. 18 del DLgs n. 241/1997, applicabile anche alle ritenute del condominio.Mese del pagamento al fornitoreScadenza versamento F24Gennaio16 febbraioFebbraio16 marzoMarzo16 aprileAprile16 maggioMaggio16 giugnoGiugno16 luglioLuglio16 agosto (*)Agosto16 settembreSettembre16 ottobreOttobre16 novembreNovembre16 dicembreDicembre16 gennaio anno successivo(*) Agosto: Le ritenute operate nel mese di luglio possono essere versate entro il 20 agosto (e non il 16 agosto) in virtu della sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 37 del DL n. 223/2006. Tuttavia, e sempre consigliabile verificare l’eventuale proroga annuale disposta da specifici decreti ministeriali, come avviene frequentemente.Regola sulla scadenza spostata: Se il giorno 16 cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Ad esempio, se il 16 aprile 2026 cadesse di domenica, il termine di versamento sarebbe lunedi 17 aprile 2026.Cumulo mensile: Se nel mese il condominio ha effettuato pagamenti a piu fornitori applicando la ritenuta, le ritenute si cumulano e si versano in un unico F24 mensile, indicando separatamente il codice tributo 1019 e il codice 1020 se ci sono sia fornitori IRPEF che IRES.Come compilare il modello F24 passo dopo passoLa compilazione del modello F24 per il versamento della ritenuta del condominio avviene nella sezione Erario del modello. Di seguito la procedura step by step con un esempio concreto.Dati del soggetto versanteIl soggetto versante del condominio e l’amministratore di condominio (o il condominante delegato in caso di condominio senza obbligo di amministratore). Nei dati anagrafici del modello F24 va indicato:Codice fiscale del condominio (non del singolo condominante o dell’amministratore) — es. “CNDMNI80A01L483M”Denominazione: il nome del condominio — es. “Condominio Via Roma 12 Udine”Domicilio fiscale: indirizzo del condominioSezione ErarioNella sezione Erario (la seconda del modello F24) si compilano le righe necessarie:Codice tributo: 1019 (per fornitori IRPEF) o 1020 (per fornitori IRES)Anno di riferimento: l’anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore (es. 2026)Mese di riferimento: il mese in cui e avvenuto il pagamento (es. “04” per aprile)Importi a debito versati: l’importo totale delle ritenute operate nel mese (es. 40,00 euro)Importi a credito compensati: lasciare a 0 salvo crediti specificiEsempio concreto di compilazione F24Il Condominio “Palazzina Blu” di Udine paga nel mese di aprile 2026 la ditta individuale “Mario Rossi Impianti” (soggetto IRPEF, codice tributo 1019) per la manutenzione dell’impianto idrico: fattura di 800 euro imponibile + IVA 22% (176 euro). La ritenuta applicata e 800 x 4% = 32 euro.Campo F24 (Sezione Erario)ValoreCodice tributo1019Anno di riferimento2026Mese di rif. (da compilare)04Importi a debito versati32,00Scadenza versamento18 maggio 2026 (16/5 e domenica)Il versamento puo essere effettuato:Online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline, Entratel) — modalita obbligatoria per i condomini con sostituto d’impostaTramite homebanking della propria banca che supporta l’F24 telematicoTramite intermediario abilitato (commercialista, CAF) con delegaNota importante: Dal 1° ottobre 2014, il versamento dell’F24 a saldo zero (compensazione totale con crediti) deve essere effettuato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per i condomini sostituti d’imposta e fortemente consigliato rivolgersi a un professionista o a un CAF abilitato per la gestione degli adempimenti. Casi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensoriVediamo in dettaglio come si applica la ritenuta del 4% nei casi piu frequenti nella vita condominiale, con indicazione se l’obbligo scatta o meno.Servizio pulizie scale e parti comuniIl contratto con una impresa di pulizie che si occupa settimanalmente di scale, androni e aree comuni e soggetto alla ritenuta del 4%. E un classico contratto di appalto di servizi. La ritenuta va operata su ogni pagamento mensile o periodico effettuato all’impresa.Esempio: contratto annuale di 4.800 euro (400 euro/mese). La ritenuta mensile e di 16 euro (400 x 4%), da versare entro il 16 del mese successivo. Ritenuta annuale totale: 192 euro.Manutenzione ordinaria e straordinariaTutti i contratti di appalto per lavori di manutenzione ordinaria (ritinteggiatura scale, riparazione infiltrazioni, sostituzione piastrelle) e straordinaria (rifacimento tetto, cappotto termico, sostituzione impianti) sono soggetti alla ritenuta del 4%. Si applica su ogni SAL (Stato Avanzamento Lavori) pagato all’impresa edile.Giardinaggio e cura del verdeIl contratto periodico con un’impresa di giardinaggio per la cura del giardino condominiale, sfalcio dell’erba, potatura siepi, irrigazione automatica, e soggetto alla ritenuta del 4%. Attenzione: se si tratta di un lavoratore autonomo occasionale (senza partita IVA) per piccole prestazioni occasionali, si applicano regole diverse (ritenuta del 20% ex art. 25 DPR 600/73 se il compenso supera le soglie).Contratto di manutenzione ascensoreIl contratto annuale con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e soggetto alla ritenuta del 4% (codice tributo 1020 per le societa di capitali). Si applica su ogni fattura periodica emessa dalla societa di manutenzione.Riepilogo casi praticiServizioRitenuta 4%?Codice TributoNotePulizie scale (impresa)SI1019 o 1020Contratto appalto serviziManutenzione idraulica (ditta)SI1019Appalto lavoriGiardinaggio (impresa)SI1019 o 1020Appalto serviziManutenzione ascensore (SRL)SI1020Soggetto IRESInstallazione citofono (materiali + posa)Dipende1019/1020Se prevalenza servizio su fornituraAcquisto lampadine/materialiNO–Pura fornitura beniParcella avvocato condominioNO (art. 25)Ritenuta 20%Professionista, non appaltoCompenso amministratoreNO (art. 25)Ritenuta 20%Lavoratore autonomo/professionistaBollette luce/gas parti comuniNO–Fornitura servizi pubblici La Certificazione Unica annuale ai prestatoriOltre al versamento mensile tramite F24, il condominio come sostituto d’imposta ha un secondo obbligo annuale fondamentale: il rilascio della Certificazione Unica (CU) a ciascun prestatore di servizi a cui sono state operate ritenute nel corso dell’anno. La CU attesta le ritenute subite e permette al fornitore di computarle come credito nella propria dichiarazione dei redditi.Scadenze CU per i condomini:Consegna al fornitore (CU cartacea o elettronica): entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state operate le ritenuteTrasmissione all’Agenzia delle Entrate (CU telematica): entro il 31 marzo dell’anno successivo (salvo proroghe annuali)Esempio: le ritenute operate nel 2026 devono essere certificate con CU consegnata al fornitore entro il 28 febbraio 2027 e trasmessa telematicamente all’AdE entro il 31 marzo 2027.La CU per il condominio come sostituto d’imposta e un documento differente dalla CU che il datore di lavoro rilascia ai dipendenti. Per i condomini, la CU riguarda esclusivamente le ritenute sulle prestazioni di servizi in appalto (art. 25-ter DPR 600/73). La gestione della CU e strettamente correlata alla compilazione del quadro ST e SV del modello 770, che riepiloga annualmente tutte le ritenute operate dal condominio sostituto d’imposta.Per approfondire gli obblighi di certificazione annuale e la compilazione del modello 770 per condomini, leggi la nostra guida: Modello 770/2026: guida completa per i sostituti d’imposta.Sanzioni e ravvedimento operosoL’omissione o il ritardo nel versamento delle ritenute del condominio comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco il quadro sanzionatorio aggiornato al 2026 e come rimediare tramite il ravvedimento operoso.Sanzioni per omesso versamentoAi sensi dell’art. 13 del DLgs n. 471/1997, l’omesso o tardivo versamento delle ritenute comporta una sanzione base del 30% dell’importo non versato. La sanzione si riduce al 15% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza.Ravvedimento operoso: come ridurre le sanzioniIl ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/97) permette di regolarizzare spontaneamente l’omissione con sanzioni ridotte. Le aliquote di ravvedimento applicabili alle ritenute del condominio sono:Tipo di ravvedimentoTermineSanzione ridottaInteressiSprint (ravvedimento brevissimo)Entro 14 giorni dalla scadenza0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)Al tasso legaleBreveDal 15° al 30° giorno1,5% (1/10 del 15%)Al tasso legaleMedioDal 31° al 90° giorno1,67% (1/9 del 15%)Al tasso legaleLungoEntro 1 anno dalla scadenza3,75% (1/8 del 30%)Al tasso legaleLunghissimoEntro 2 anni4,29% (1/7 del 30%)Al tasso legaleOltre 2 anniDopo 2 anni (se non notificato)5% (1/6 del 30%)Al tasso legalePer effettuare il ravvedimento, il condominio deve versare tramite F24:L’imposta omessa (ritenuta non versata) con il codice tributo 1019 o 1020La sanzione ridotta con codice tributo 8906 (sanzioni da ravvedimento su ritenute)Gli interessi legali con codice tributo 1989 (interessi da ravvedimento)Sanzioni per omessa CU: Il mancato rilascio della Certificazione Unica al fornitore comporta una sanzione di 100 euro per ogni CU omessa, fino a un massimo di 50.000 euro per anno. La CU trasmessa telematicamente in ritardo all’AdE comporta una sanzione di 33,33 euro per ogni certificazione, ridotta a zero se la trasmissione avviene entro 60 giorni dalla scadenza (art. 4 DPR 322/1998). Il ruolo dell’amministratore di condominioL’amministratore di condominio e il soggetto che nella pratica gestisce tutti gli adempimenti fiscali del condominio come sostituto d’imposta. Il suo ruolo e centrale e la sua responsabilita e diretta in caso di inadempimento.Obblighi fiscali dell’amministratoreVerifica preventiva della natura del contratto con ogni fornitore (appalto vs. fornitura pura vs. prestazione professionale)Applicazione della ritenuta al momento del pagamento delle fatture e trattenimento dell’importo dalla somma da corrispondere al fornitoreVersamento mensile tramite F24 entro il giorno 16 del mese successivo, con i codici tributo correttiTenuta della contabilita delle ritenute operate: registro ritenute per ogni fornitore, con data, importo lordo, ritenuta applicata, importo netto pagatoRilascio della CU a ogni fornitore entro il 28 febbraio dell’anno successivoTrasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzoPresentazione del Modello 770 (quadro ST e SV) per il riepilogo annuale di tutte le ritenute operateResponsabilita dell’amministratoreL’amministratore che omette di applicare e/o versare le ritenute puo essere ritenuto personalmente responsabile nei confronti del condominio per il danno causato (sanzioni + interessi) e puo rispondere anche penalmente nei casi piu gravi di omesso versamento sistematico (art. 10-bis DLgs 74/2000, che riguarda tuttavia soglie elevate).Per questo motivo e fortemente consigliabile che l’amministratore si avvalga di un professionista abilitato o di un CAF specializzato nella gestione fiscale condominiale, che puo occuparsi di:Classificazione corretta dei contratti con i fornitoriCalcolo mensile delle ritenutePredisposizione e invio telematico degli F24Gestione e trasmissione delle Certificazioni UnicheCompilazione e presentazione del Modello 770Il CAF Centro Fiscale di Udine e attrezzato per supportare gli amministratori di condominio nella corretta gestione di tutti questi adempimenti, garantendo il rispetto delle scadenze e la correttezza dei versamenti.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.ConclusioneLa ritenuta d’acconto del condominio e un adempimento fiscale complesso che richiede attenzione e puntualita. In sintesi, i punti chiave da ricordare sono:Il condominio e sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 25-ter DPR 600/73 per le prestazioni di appalto e subappaltoLa ritenuta e del 4% sull’imponibile lordo (esclusa IVA)L’obbligo scatta per condomini con corrispettivi annui in appalto superiori a 500 euroSi versano con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento, con codice tributo 1019 (IRPEF) o 1020 (IRES)E obbligatoria la CU annuale ai fornitori e la trasmissione del Modello 770Le sanzioni per inadempimento possono essere ridotte con il ravvedimento operoso📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande Frequenti sull’F24 del CondominioTutti i condomini devono versare la ritenuta del 4%?No. L’obbligo di versamento scatta solo quando i corrispettivi annui pagati per contratti di appalto o subappalto di opere o servizi superano complessivamente i 500 euro nell’anno solare. I piccoli condomini con spese condominiali molto limitate possono essere esonerati. Tuttavia, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento per evitare rischi, dato che il superamento della soglia comporta l’obbligo retroattivo per tutti i pagamenti dell’anno.Cosa succede se il condominio non versa l’F24 entro il 16 del mese?Il ritardo nel versamento comporta l’applicazione di sanzioni: dal giorno 1 al 14 di ritardo si applica una sanzione dello 0,1% per ogni giorno (ravvedimento sprint), dal 15° al 30° giorno la sanzione e dell’1,5%, e oltre i 90 giorni la sanzione sale al 3,75% (entro 1 anno). In ogni caso e sempre possibile regolarizzare spontaneamente tramite il ravvedimento operoso, pagando imposta omessa + sanzione ridotta + interessi legali.Qual e la differenza tra codice tributo 1019 e 1020?Il codice tributo 1019 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRPEF (ditte individuali, societa di persone come SNC e SAS, lavoratori autonomi con partita IVA in regime di impresa). Il codice 1020 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRES (societa di capitali come SRL e SPA, societa cooperative, enti commerciali). La distinzione dipende dalla natura giuridica del fornitore, verificabile dalla sua partita IVA.La manutenzione ordinaria dell’ascensore e soggetta alla ritenuta?Si. Il contratto periodico con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e un tipico contratto di appalto di servizi soggetto alla ritenuta del 4%. Essendo la societa di manutenzione generalmente una SRL o SPA (soggetto IRES), si usa il codice tributo 1020.Il compenso dell’amministratore di condominio e soggetto alla ritenuta del 4%?No. Il compenso dell’amministratore di condominio non e soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 25-ter DPR 600/73, che si applica solo ai contratti di appalto e subappalto. Al compenso dell’amministratore si applica invece la ritenuta del 20% prevista dall’art. 25 DPR 600/73, in quanto prestazione professionale o di lavoro autonomo. Si usa il codice tributo 1040 (ritenuta su compensi professionali).Hai Bisogno di Assistenza per il Condominio?Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta gli amministratori di condominio nella gestione di tutti gli adempimenti fiscali: versamento F24 ritenute, Certificazioni Uniche, Modello 770.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATIModello 770 e Certificazione Unica CU INPS Errate per 270mila Pensionati 2026: Scadenze, Cause e Come Correggere il 730CU INPS errate per 270mila pensionati: scopri cause, conguagli IRPEF e scadenze precise per correggere il 730/2026 senza rischiare sanzioni o ravvedimento. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 07:44:012026-05-31 17:47:17CU INPS Errate per 270mila Pensionati 2026: Scadenze, Cause e Come Correggere il 730CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, Modello 770 e Certificazione Unica CU INPS Errate 2026: Scadenze per Correggere il 730 dei PensionatiCU INPS errate 2026 per circa 270mila pensionati: scopri come verificare la tua Certificazione Unica, le scadenze del 730 e come il CAF Centro Fiscale puo aiutarti a correggere la dichiarazione. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-21 22:39:342026-05-31 17:47:26CU INPS Errate 2026: Scadenze per Correggere il 730 dei PensionatiCALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, Modello 770 e Certificazione Unica CU INPS errate per 270mila pensionati: scadenze per correggere il 730270mila CU INPS errate ai pensionati: come verificare la tua certificazione, le scadenze 2026 per correggere il 730 (integrativo 25 ottobre, Redditi PF 30 novembre) e cosa fare per evitare errori di liquidazione, rimborsi mancati o avvisi successivi. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-21 17:10:562026-05-31 17:47:35CU INPS errate per 270mila pensionati: scadenze per correggere il 730CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 11, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-11 07:47:162026-05-31 17:54:47F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto
Modello 770 e Certificazione Unica CU INPS Errate per 270mila Pensionati 2026: Scadenze, Cause e Come Correggere il 730CU INPS errate per 270mila pensionati: scopri cause, conguagli IRPEF e scadenze precise per correggere il 730/2026 senza rischiare sanzioni o ravvedimento. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 07:44:012026-05-31 17:47:17CU INPS Errate per 270mila Pensionati 2026: Scadenze, Cause e Come Correggere il 730
CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, Modello 770 e Certificazione Unica CU INPS Errate 2026: Scadenze per Correggere il 730 dei PensionatiCU INPS errate 2026 per circa 270mila pensionati: scopri come verificare la tua Certificazione Unica, le scadenze del 730 e come il CAF Centro Fiscale puo aiutarti a correggere la dichiarazione. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-21 22:39:342026-05-31 17:47:26CU INPS Errate 2026: Scadenze per Correggere il 730 dei Pensionati
CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, Modello 770 e Certificazione Unica CU INPS errate per 270mila pensionati: scadenze per correggere il 730270mila CU INPS errate ai pensionati: come verificare la tua certificazione, le scadenze 2026 per correggere il 730 (integrativo 25 ottobre, Redditi PF 30 novembre) e cosa fare per evitare errori di liquidazione, rimborsi mancati o avvisi successivi. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-21 17:10:562026-05-31 17:47:35CU INPS errate per 270mila pensionati: scadenze per correggere il 730
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIComunicazione Spese Condominiali 2026: Ultimo Giorno per la Detrazione al 50%Oggi 17 marzo 2026 è l’ultimo giorno utile per l’invio della comunicazione delle spese condominiali 2025 all’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione è obbligatoria per permettere ai condòmini di ottenere la detrazione fiscale del 50% sui lavori condominiali effettuati nel 2025, da indicare nel 730/2026 o nel Modello Redditi.Se l’amministratore di condominio non rispetta la scadenza, i condòmini rischiano di perdere il diritto alla detrazione, con conseguenze economiche rilevanti. Vediamo nel dettaglio cosa fare e come verificare che l’adempimento sia stato corretto. 📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCos’è la Comunicazione delle Spese CondominialiChi Deve Inviare la ComunicazioneScadenza e Conseguenze del Mancato InvioCome Verificare se l’Amministratore Ha InviatoCome i Condòmini Recuperano i Dati per il 730Cos’è la Comunicazione delle Spese CondominialiLa comunicazione delle spese condominiali è un adempimento telematico introdotto dall’articolo 1, comma 20, Legge 205/2017. L’amministratore del condominio deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 17 marzo di ogni anno, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente per interventi sulle parti comuni dell’edificio che danno diritto a detrazioni fiscali.Queste spese includono:Ristrutturazioni edilizie (bonus ristrutturazione 50%)Efficientamento energetico (ecobonus 50-65%)Adozione misure antisismiche (sismabonus)Installazione impianti fotovoltaiciRecupero patrimonio edilizioLa comunicazione contiene per ogni condòmino:Codice fiscaleImporto delle spese sostenuteQuota millesimaleTipologia di interventoDati dei bonifici effettuatiSenza questa comunicazione, i condòmini non possono inserire la detrazione nel 730 precompilato e rischiano di perdere il beneficio fiscale. Chi Deve Inviare la ComunicazioneL’obbligo di invio spetta esclusivamente all’amministratore del condominio. I singoli condòmini non devono fare nulla, se non verificare che l’amministratore abbia adempiuto correttamente.L’amministratore deve:Raccogliere i dati delle spese sostenute nel 2025Compilare il modello telematico predisposto dall’Agenzia delle EntrateInviare la comunicazione tramite Entratel o Fisconline (canali telematici ufficiali)Conservare la ricevuta di avvenuta trasmissioneInformare i condòmini dell’avvenuto invioSe il condominio non ha amministratore (edifici fino a 8 condòmini), l’obbligo ricade su uno dei condòmini, che deve essere delegato dall’assemblea.In caso di cambio amministratore durante l’anno, l’obbligo spetta a chi era in carica al 31 dicembre 2025. Scadenza e Conseguenze del Mancato InvioLa scadenza per l’invio della comunicazione delle spese condominiali relative al 2025 è 17 marzo 2026 (oggi). Questa data è perentoria e non prorogabile.Conseguenze del mancato invio:Perdita della detrazione: I condòmini non potranno detrarre le spese condominiali nel 730/2026Sanzione amministrativa: L’amministratore rischia una sanzione da 100 a 200 euro per condominio (DL 78/2010)Responsabilità civile: I condòmini possono chiedere il risarcimento del danno all’amministratore inadempienteRevoca incarico: L’assemblea può deliberare la revoca dell’amministratore per grave inadempienzaCosa fare se la scadenza è passata:Se l’amministratore non ha inviato la comunicazione entro oggi, i condòmini possono ancora procedere autonomamente alla detrazione nel 730, ma dovranno:Conservare documenti: Delibera assembleare, fatture, bonifici parlantiCompilare manualmente il quadro E del 730 (non sarà precompilato)Rischio controlli: Maggiore probabilità di ricevere richieste di chiarimenti dall’Agenzia Come Verificare se l’Amministratore Ha InviatoI condòmini possono verificare l’avvenuto invio della comunicazione in diversi modi:1. Richiesta diretta all’amministratoreChiedere all’amministratore di:Mostrare la ricevuta di trasmissione telematicaFornire copia della comunicazione inviataComunicare il protocollo di presentazione2. Accesso al 730 precompilato (da aprile 2026)Dal 15 aprile 2026, quando sarà disponibile il 730 precompilato, i condòmini potranno verificare se le spese condominiali sono già inserite nel quadro E. Se presenti, significa che l’amministratore ha inviato correttamente.3. Cassetto fiscaleAccedendo al proprio cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Consultazione” sarà visibile l’elenco delle detrazioni comunicate da terzi.4. Assemblea condominialeL’amministratore è tenuto a dare comunicazione all’assemblea dell’avvenuto invio, solitamente nella prima riunione utile dopo la scadenza.Se l’amministratore non fornisce riscontro o non ha adempiuto, i condòmini possono:Sollecitare formalmente via PEC o raccomandataConvocare assemblea straordinariaRivolgersi al CAF per assistenza nella compilazione manuale del 730 Come i Condòmini Recuperano i Dati per il 730Una volta inviata la comunicazione dall’amministratore, i dati delle spese condominiali vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate e resi disponibili ai condòmini in due modi:1. 730 precompilato (automatico)Dal 15 aprile 2026, le spese condominiali appariranno automaticamente nel quadro E del 730 precompilato, con:Codice intervento (3 = spese condominiali)Importo detraibilePercentuale detrazione (50%, 65%, ecc.)Numero rata (le detrazioni si spalmeranno in 10 anni)Il condòmino dovrà solo verificare la correttezza dei dati e confermare.2. Attestato dall’amministratoreL’amministratore è tenuto a rilasciare a ogni condòmino un “certificato di attribuzione spese” che riporta:Descrizione interventoImporto totale lavoriQuota millesimale del condòminoImporto detraibileEstremi bonificiQuesto documento serve come prova in caso di controlli fiscali e va conservato per 10 anni (durata della detrazione).Cosa fare se i dati non appaiono nel 730 precompilato:Verificare con l’amministratore se la comunicazione è stata inviataRichiedere l’attestato cartaceoCompilare manualmente il quadro E con assistenza di un CAFConservare tutta la documentazione (delibera, fatture, bonifici) 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sulle Spese CondominialiCosa succede se l’amministratore non invia la comunicazione entro il 17 marzo?I condomini rischiano di perdere la detrazione fiscale del 50% sui lavori condominiali. L’amministratore puo essere sanzionato con multe da 100 a 200 euro e i condomini possono chiedere risarcimento danni. E comunque possibile compilare manualmente il 730 conservando tutta la documentazione.Come faccio a sapere se il mio amministratore ha inviato la comunicazione?Puoi chiedere direttamente all’amministratore la ricevuta di trasmissione, oppure verificare dal 15 aprile 2026 se le spese condominiali appaiono nel tuo 730 precompilato (quadro E). In alternativa, controlla il cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.Posso inviare io la comunicazione se l’amministratore non lo fa?No, l’obbligo spetta solo all’amministratore del condominio. Tuttavia, puoi sollecitarlo formalmente via PEC, convocare un’assemblea straordinaria per revocarlo, oppure rivolgerti a un CAF per compilare manualmente il 730 conservando delibera, fatture e bonifici.Quali spese condominiali danno diritto alla detrazione del 50%?Le spese detraibili al 50% includono: ristrutturazioni edilizie sulle parti comuni, efficientamento energetico (ecobonus), sismabonus, installazione fotovoltaico, recupero patrimonio edilizio. Sono escluse le spese di manutenzione ordinaria (es. pulizie, giardinaggio).📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.ARTICOLI CORRELATIMarzo 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-03-17 10:38:322026-05-31 10:13:15Comunicazione Spese Condominiali 2026: Ultimo Giorno per la Detrazione al 50%
Modello 770 e Certificazione UnicaQuadro ST e SV del 770: Guida alla Compilazione per Condomini 2026 Indice dei contenutiStruttura del Modello 770: I Quadri PrincipaliQuadro ST: A Cosa Serve e Quando CompilarloCome Compilare il Quadro ST Passo PassoQuadro SV: A Cosa ServeCome Compilare il Quadro SV per VersamentiCodici Tributo Più Usati dai CondominiErrori Comuni nella Compilazione ST e SVQuando il Condominio Non Deve Compilare ST/SVDomande FrequentiIl quadro ST 770 condominio e il quadro SV sono due sezioni fondamentali del Modello 770 che gli amministratori di condominio devono compilare correttamente per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute fiscali operate e ai versamenti effettuati. La corretta compilazione del quadro ST e SV 770 2026 è cruciale per evitare sanzioni e contestazioni.Il Modello 770/2026 rappresenta la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta: i condomini, quando pagano fornitori per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, applicano una ritenuta d’acconto del 4% che deve essere versata mensilmente tramite F24 e dichiarata nel 770. I quadri ST e SV servono proprio a dettagliare queste operazioni.In questa guida completa analizziamo la struttura del Modello 770, spieghiamo a cosa servono i quadri ST e SV, forniamo istruzioni passo passo per la compilazione, elenchiamo i codici tributo più usati dai condomini e indichiamo gli errori comuni da evitare. L’obiettivo è permettere agli amministratori (o ai loro consulenti CAF) di gestire correttamente questo adempimento fiscale obbligatorio.📘 Leggi la guida completa: 770 e CU Condominio 2026: Guida per AmministratoriStruttura del Modello 770: I Quadri Principali Il Modello 770/2026 è strutturato in diverse sezioni (chiamate “quadri”), ciascuna con una funzione specifica. Comprendere la struttura generale del 770 aiuta a capire il ruolo dei quadri ST e SV nel contesto complessivo della dichiarazione.Quadri principali del Modello 770:Quadro SS – Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente e assimilati: contiene i dati riepilogativi delle Certificazioni Uniche (CU) rilasciate ai percettori di redditi da lavoro dipendente o assimilati. Per i condomini, questo quadro si usa quando vengono erogati compensi al portiere o ad altri dipendenti/collaboratori.Quadro ST – Comunicazione dati ritenute operate: è il quadro dedicato alle ritenute d’acconto operate dal condominio sui compensi pagati a fornitori, professionisti e prestatori occasionali. Il quadro ST 770 condominio è il cuore della dichiarazione per gli amministratori, perché riporta tutte le ritenute del 4% applicate durante l’anno sui pagamenti ai fornitori.Quadro SV – Comunicazione dati dei versamenti: contiene i dettagli dei versamenti effettuati tramite F24 relativi alle ritenute operate. Il quadro SV del 770 deve corrispondere perfettamente ai versamenti mensili effettuati dall’amministratore. Ogni riga del quadro SV rappresenta un singolo versamento F24.Quadro SX – Riepilogo versamenti: riepiloga i totali dei versamenti effettuati, suddivisi per codice tributo. È un quadro di controllo che verifica la coerenza tra le ritenute dichiarate (quadro ST) e i versamenti effettuati (quadro SV).Per i condomini, i quadri più rilevanti sono ST (ritenute operate) e SV (versamenti effettuati). Il quadro SS viene compilato solo se il condominio ha dipendenti o collaboratori. Gli altri quadri del 770 (SG, SH, SI, SK) riguardano casistiche specifiche che raramente coinvolgono i condomini.La logica del Modello 770 per i condomini è semplice: ogni volta che l’amministratore paga un fornitore (idraulico, elettricista, impresa edile) per lavori condominiali, trattiene il 4% come ritenuta d’acconto, versa questa ritenuta entro il 16 del mese successivo con F24 (dati nel quadro SV), e dichiara l’operazione nel quadro ST. Il 770 è la sintesi annuale di tutte queste operazioni.Quadro ST: A Cosa Serve e Quando Compilarlo Il quadro ST del Modello 770 serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle ritenute alla fonte operate dal condominio in qualità di sostituto d’imposta. Questo quadro è obbligatorio quando il condominio ha effettuato pagamenti soggetti a ritenuta durante l’anno fiscale di riferimento (2025 per il 770/2026).Quando il condominio deve compilare il quadro ST:Il quadro ST 770 condominio deve essere compilato ogni volta che l’amministratore ha:Pagato fornitori per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria applicando la ritenuta d’acconto del 4%. Questa è la casistica più frequente: idraulici, elettricisti, imprese edili, lattonieri, imprese di pulizia che effettuano lavori per il condominio sono soggetti a ritenuta del 4% sui compensi lordi.Corrisposto compensi a professionisti (architetti, ingegneri, geometri, avvocati) per prestazioni professionali, applicando la ritenuta d’acconto del 20%. Ad esempio, se il condominio incarica un architetto per la direzione lavori di una ristrutturazione condominiale, il compenso professionale è soggetto a ritenuta del 20%.Erogato compensi ad altri percettori soggetti a ritenuta: ad esempio, compensi per prestazioni occasionali (lavori saltuari non rientranti in attività professionale abituale) con ritenuta del 20%, oppure compensi ad amministratori non professionisti (se previsto dal regolamento condominiale) soggetti a ritenuta.Il quadro ST richiede di indicare, per ogni percettore (fornitore/professionista), i seguenti dati:Dati anagrafici del percettore: codice fiscale o partita IVA, cognome e nome (o denominazione sociale), data di nascita, comune di nascita. Questi dati devono corrispondere esattamente a quelli della fattura ricevuta.Causale del pagamento: un codice alfabetico che identifica la tipologia di compenso erogato. Le causali più comuni per i condomini sono: – A (Prestazioni di lavoro autonomo): per professionisti (architetti, ingegneri, avvocati) – M (Corrispettivi per contratti d’appalto): per fornitori e imprese che eseguono lavori – O (Prestazioni occasionali): per prestazioni saltuarie non abitualiAmmontare lordo corrisposto: l’importo totale pagato al fornitore o professionista durante l’anno 2025, al lordo della ritenuta.Ritenuta operata: l’importo totale delle ritenute applicate durante l’anno sui pagamenti a quel fornitore. Per i lavori edili, è il 4% dell’importo lordo; per i professionisti, è il 20%.Il quadro ST va compilato per ogni percettore a cui il condominio ha corrisposto compensi soggetti a ritenuta nell’anno fiscale. Se l’amministratore ha pagato 15 fornitori diversi durante il 2025, il quadro ST conterrà 15 righe (una per fornitore).Quando NON si compila il quadro ST:Il quadro ST non deve essere compilato se il condominio non ha operato alcuna ritenuta fiscale durante l’anno. Questo accade quando: – Il condominio non ha effettuato lavori o pagamenti a fornitori/professionisti – Tutti i pagamenti sono stati effettuati a soggetti esenti da ritenuta (ad esempio, enti pubblici, società che applicano reverse charge) – Il condominio ha solo spese condominiali ordinarie (utenze, pulizie, portierato) non soggette a ritenutaIn questi casi, l’amministratore non presenta il Modello 770 o presenta un 770 senza compilare il quadro ST. Tuttavia, la maggior parte dei condomini effettua almeno qualche piccola manutenzione annuale, quindi il quadro ST è quasi sempre necessario.Come Compilare il Quadro ST Passo Passo La compilazione del quadro ST 770 condominio richiede precisione e attenzione ai dettagli. Ogni errore può generare incongruenze che l’Agenzia delle Entrate segnala con comunicazioni di irregolarità. Vediamo il processo passo passo.PASSO 1: Raccogliere le Certificazioni Uniche (CU) ricevuteOgni fornitore o professionista pagato dal condominio nel 2025 deve rilasciare una Certificazione Unica entro il 17 marzo 2026. La CU contiene i dati necessari per compilare il quadro ST: codice fiscale del percettore, ammontare lordo corrisposto, ritenute operate. L’amministratore deve raccogliere tutte le CU ricevute dai fornitori e verificare che corrispondano ai pagamenti effettuati.Attenzione: la CU può essere in formato cartaceo o digitale. Alcuni fornitori la inviano via email in PDF, altri la consegnano a mano. È fondamentale conservare tutte le CU ricevute, perché sono la base documentale per il 770.PASSO 2: Controllare la coerenza tra CU e F24 versatiPrima di compilare il quadro ST, verifica che le ritenute indicate nelle CU corrispondano ai versamenti F24 effettuati mensilmente durante il 2025. Se hai versato tramite F24 (ad esempio) €1.200 di ritenute totali nell’anno, la somma delle ritenute indicate nelle CU deve essere €1.200. Se c’è una differenza, significa che: – Un fornitore non ha rilasciato la CU – Hai dimenticato di versare una ritenuta mensile – C’è un errore di calcolo nelle CU ricevuteRisolvere queste incongruenze prima di compilare il 770 è cruciale per evitare sanzioni.PASSO 3: Compilare il quadro ST nel softwareIl Modello 770 si compila utilizzando il software gratuito dell’Agenzia delle Entrate o tramite CAF/commercialista. Per ogni fornitore/professionista, inserisci:Campo “Codice Fiscale”: inserisci il codice fiscale del percettore come riportato nella CU. Se è una società, inserisci la partita IVA.Campo “Causale”: seleziona il codice causale corretto: – M per imprese edili e fornitori di lavori (casistica più comune per condomini) – A per professionisti (architetti, ingegneri, geometri) – O per prestazioni occasionaliSbagliare la causale può generare problemi: ad esempio, usare “A” per un’impresa edile (che dovrebbe essere “M”) causa incongruenze perché la ritenuta attesa è diversa (20% vs 4%).Campo “Ammontare lordo erogato”: importo complessivo pagato al fornitore nel 2025, al lordo della ritenuta. Se hai pagato un idraulico €5.000 durante l’anno (4 interventi da €1.250 ciascuno), inserisci €5.000.Campo “Ritenute operate”: importo totale delle ritenute applicate. Per l’idraulico dell’esempio, €5.000 × 4% = €200.Ripeti questa operazione per ogni fornitore/professionista presente nelle CU raccolte.PASSO 4: Verificare i totaliAl termine della compilazione, il software calcola i totali delle ritenute dichiarate nel quadro ST. Questo totale deve corrispondere alla somma dei versamenti F24 effettuati durante l’anno (che compariranno nel quadro SV). Se i totali non coincidono, c’è un errore da correggere.PASSO 5: Salvare e controllare la bozzaPrima di inviare il 770, genera una bozza di stampa del quadro ST e verifica: – Tutti i fornitori pagati nel 2025 sono presenti? – I codici fiscali sono corretti? – Gli importi corrispondono alle CU ricevute? – Le causali sono corrette?Questa verifica preventiva riduce drasticamente il rischio di errori e comunicazioni di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate.ERRORI COMUNI nella compilazione del quadro ST:Dimenticare un fornitore: se paghi 10 fornitori ma ne inserisci solo 9 nel quadro ST, l’Agenzia delle Entrate rileva l’incongruenza confrontando i versamenti F24 con le ritenute dichiarate. Sanzione: da €250 a €2.000 per omessa o infedele dichiarazione.Indicare la causale sbagliata: usare “A” (professionisti) per un’impresa edile (che dovrebbe essere “M”) genera segnalazioni automatiche. La causale determina l’aliquota di ritenuta attesa, quindi un errore qui causa red flag.Riportare importi errati: se la CU del fornitore indica €3.000 pagati ma tu inserisci €2.500 nel quadro ST, l’incongruenza emerge quando l’Agenzia incrocia i dati tra il tuo 770 e la dichiarazione del fornitore.Non aggiornare i dati anagrafici: se un fornitore ha cambiato ragione sociale o codice fiscale durante il 2025, devi usare i dati aggiornati. Dati obsoleti causano scarto della dichiarazione.Quadro SV: A Cosa Serve Il quadro SV del Modello 770 serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dettagli dei versamenti effettuati tramite modello F24 per le ritenute operate dal condominio. Mentre il quadro ST dichiara le ritenute applicate sui pagamenti ai fornitori, il quadro SV documenta che queste ritenute sono state effettivamente versate all’Erario.Funzione del quadro SV:Il quadro SV 770 condominio è un elenco dettagliato di tutti i versamenti F24 effettuati durante l’anno fiscale (2025 per il 770/2026) relativi a: – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (se il condominio ha dipendenti/collaboratori) – Ritenute sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo (professionisti) – Ritenute sui corrispettivi per contratti d’appalto (fornitori edili) – Altre ritenute operate dal condominio in qualità di sostituto d’impostaPer i condomini, la tipologia più frequente è la ritenuta del 4% sui lavori edili, che viene versata mensilmente con codice tributo 1019 (ritenute su appalti). Ogni volta che l’amministratore paga un F24 con questo codice tributo, deve riportare il versamento nel quadro SV.Struttura del quadro SV:Il quadro SV è organizzato in righe, dove ogni riga rappresenta un singolo versamento F24. Per ogni versamento, il quadro richiede:Data versamento: la data in cui è stato effettuato il pagamento F24 (gg/mm/aaaa). Questa data deve corrispondere alla data di versamento riportata nella ricevuta F24.Codice tributo: il codice che identifica la tipologia di ritenuta versata. Per i condomini, i codici più comuni sono: – 1019: ritenute su appalti (4% lavori edili) – 1040: ritenute su redditi di lavoro autonomo (20% professionisti) – 1001: ritenute su redditi di lavoro dipendente (se il condominio ha un portiere dipendente)Importo versato: l’ammontare pagato con quel singolo F24, espresso in euro. Ad esempio, se a febbraio 2025 hai versato €150 per ritenute su appalti, inserisci €150.Mese di riferimento: il mese a cui si riferisce il versamento. Le ritenute operate in gennaio 2025 vengono versate entro il 16 febbraio 2025, quindi il “mese di riferimento” è gennaio (01/2025), mentre la “data versamento” sarà una data di febbraio.Anno di riferimento: l’anno a cui si riferisce il versamento (2025 per il 770/2026).Il quadro SV può contenere molte righe se il condominio ha effettuato lavori frequenti durante l’anno. Ad esempio, se l’amministratore ha versato ritenute ogni mese (12 mesi), il quadro SV conterrà almeno 12 righe (una per ogni versamento mensile).Perché il quadro SV è importante:L’Agenzia delle Entrate incrocia automaticamente i dati del quadro SV con i versamenti F24 registrati nel proprio sistema. Se dichiari nel quadro SV un versamento che non esiste (o con importo diverso da quello effettivo), l’incongruenza genera una comunicazione di irregolarità con richiesta di chiarimenti o rettifica.Inoltre, il totale dei versamenti indicati nel quadro SV deve corrispondere al totale delle ritenute dichiarate nel quadro ST. Se nel quadro ST dichiari €1.200 di ritenute operate, ma nel quadro SV indichi versamenti per soli €1.000, c’è un ammanco di €200 che l’Agenzia delle Entrate rileva immediatamente. Questo può significare: – Hai dimenticato di versare €200 di ritenute → sanzione per omesso versamento – Hai versato €200 ma dimenticato di inserire il versamento nel quadro SV → comunicazione di irregolarità formaleIn entrambi i casi, il problema va risolto presentando una dichiarazione integrativa del 770 o versando le ritenute mancanti con sanzione e interessi.Il quadro SV funziona quindi come prova documentale che le ritenute operate (dichiarate nel quadro ST) sono state effettivamente versate all’Erario. Senza il quadro SV correttamente compilato, il condominio risulta moroso anche se ha pagato tutte le ritenute.Come Compilare il Quadro SV per Versamenti La compilazione del quadro SV 770 condominio richiede di riportare ogni singolo versamento F24 effettuato durante l’anno per ritenute fiscali. Il processo è più meccanico rispetto al quadro ST, ma richiede comunque precisione per evitare incongruenze.PASSO 1: Raccogliere tutte le ricevute F24 del 2025Il primo passo è recuperare le ricevute di pagamento F24 relative alle ritenute fiscali versate durante il 2025. Se l’amministratore ha versato le ritenute tramite home banking (come avviene nella maggior parte dei casi), le ricevute F24 sono disponibili nell’area riservata della banca o nella sezione “F24” del sito dell’Agenzia delle Entrate (se registrato).Organizza le ricevute in ordine cronologico (dalla più vecchia alla più recente) per facilitare l’inserimento nel quadro SV.PASSO 2: Identificare i versamenti relativi alle ritenuteNon tutti i versamenti F24 del condominio vanno inseriti nel quadro SV del 770. Il quadro SV riguarda solo i versamenti per ritenute fiscali, quindi: – ✅ Includere: versamenti con codice tributo 1019 (ritenute 4% appalti), 1040 (ritenute 20% professionisti), 1001 (ritenute lavoro dipendente) – ❌ Escludere: versamenti per IMU, TARI, IVA periodica, altre imposte non legate a ritenuteSe il condominio ha solo versamenti per ritenute, tutti gli F24 vanno nel quadro SV. Ma se ci sono anche versamenti per altre imposte (ad esempio, IMU per parti comuni), questi vanno esclusi.PASSO 3: Compilare il quadro SV nel softwarePer ogni versamento F24 relativo a ritenute, inserisci una riga nel quadro SV con i seguenti dati:Campo “Data versamento”: inserisci la data riportata sulla ricevuta F24 nel formato gg/mm/aaaa. Ad esempio, se hai versato il 14/02/2025, inserisci 14/02/2025.Campo “Codice tributo”: inserisci il codice tributo utilizzato nell’F24. Per i condomini: – 1019 per ritenute 4% su lavori edili (casistica più frequente) – 1040 per ritenute 20% su compensi professionisti – 1001 per ritenute su redditi da lavoro dipendente (portiere)Il codice tributo deve corrispondere esattamente a quello usato nell’F24. Se l’F24 riporta codice 1019, non inserire 1040 per errore.Campo “Importo versato”: riporta l’ammontare pagato con quel singolo F24, espresso in euro e centesimi. Se hai versato €127,50, inserisci 127,50 (non arrotondare).Campo “Mese di riferimento”: indica il mese a cui si riferiscono le ritenute versate. Le ritenute operate in gennaio vanno versate entro il 16 febbraio, quindi: – Versamento del 14/02/2025 → mese di riferimento: 01/2025 (gennaio) – Versamento del 16/03/2025 → mese di riferimento: 02/2025 (febbraio)Il mese di riferimento è sempre il mese precedente alla data di versamento, salvo casi di versamenti tardivi.Campo “Anno di riferimento”: per il 770/2026, l’anno di riferimento è sempre 2025.Ripeti questa operazione per ogni versamento F24 effettuato nel 2025.PASSO 4: Verificare i totaliAl termine, il software calcola il totale dei versamenti indicati nel quadro SV. Questo totale deve corrispondere a: – Somma delle ritenute dichiarate nel quadro ST: se il quadro ST indica ritenute per €1.500, il quadro SV deve sommare €1.500 di versamenti – Somma delle ricevute F24 raccolte: controlla manualmente che la somma degli importi inseriti nel quadro SV corrisponda alla somma delle ricevute F24Se i totali non coincidono, c’è un errore: – Hai dimenticato di inserire un versamento nel quadro SV? – Hai inserito un importo sbagliato? – Manca un versamento F24 (ritenuta non versata)?Risolvi l’errore prima di inviare il 770.PASSO 5: Controllo incrociato ST-SVUn controllo fondamentale è verificare che ogni fornitore indicato nel quadro ST abbia corrispondenti versamenti nel quadro SV. Ad esempio: – Se nel quadro ST hai dichiarato di aver operato €200 di ritenute a un idraulico (4% su €5.000 di lavori), devi avere versamenti F24 che coprono quei €200 – Se i lavori sono stati fatti in 3 mesi diversi (gennaio, marzo, maggio), dovresti avere 3 versamenti F24 nei mesi corrispondentiQuesto controllo previene il rischio di dichiarare ritenute nel quadro ST senza avere versamenti corrispondenti nel quadro SV (che genera sanzioni per omesso versamento).ERRORI COMUNI nella compilazione del quadro SV:Indicare la data sbagliata: se la ricevuta F24 riporta 16/02/2025 ma inserisci 14/02/2025, l’Agenzia delle Entrate rileva l’incongruenza confrontando con i propri archivi.Usare il codice tributo sbagliato: inserire 1040 (professionisti) invece di 1019 (appalti) genera incongruenze, perché il sistema si aspetta versamenti per professionisti ma trova ritenute per lavori edili nel quadro ST.Dimenticare un versamento: se hai effettuato 12 versamenti mensili ma ne inserisci solo 11 nel quadro SV, il totale non corrisponde alle ritenute dichiarate nel quadro ST. Sanzione: comunicazione di irregolarità.Invertire mese di riferimento e data versamento: un errore comune è inserire la data di versamento nel campo “mese di riferimento”. Ad esempio, versamento del 16/02/2025 per ritenute di gennaio → mese di riferimento deve essere 01/2025, non 02/2025.Codici Tributo Più Usati dai CondominiI codici tributo sono identificativi numerici che si utilizzano nei modelli F24 per versare imposte e ritenute fiscali. Per i condomini, esistono codici tributo specifici per le ritenute d’acconto operate sui pagamenti a fornitori e professionisti. Conoscere i codici tributo più comuni per condomini è essenziale per compilare correttamente i quadri ST e SV del 770.1. Codice Tributo 1019 – Ritenute su appalti (4%)Il codice tributo 1019 è il più usato dai condomini. Si applica alle ritenute del 4% operate sui compensi pagati a fornitori e imprese per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni.Quando usarlo: – Pagamenti a imprese edili per ristrutturazioni, riparazioni, rifacimenti – Compensi a idraulici, elettricisti, lattonieri, fabbri per interventi di manutenzione – Lavori di tinteggiatura, impermeabilizzazione, sistemazione giardini condominiali – Pulizia straordinaria delle parti comuni (se effettuata da impresa con fattura)Come calcolare l’importo da versare: Se il fornitore emette fattura di €5.000 per lavori condominiali, il condominio versa al fornitore €4.800 (€5.000 – 4% di ritenuta = €4.800) e trattiene €200 da versare con F24 codice tributo 1019.Scadenza versamento: entro il 16 del mese successivo al pagamento del fornitore. Se paghi il fornitore il 10 gennaio 2025, devi versare la ritenuta entro il 16 febbraio 2025.2. Codice Tributo 1040 – Ritenute su lavoro autonomo professionale (20%)Il codice tributo 1040 si usa per le ritenute del 20% operate sui compensi pagati a professionisti (architetti, ingegneri, geometri, avvocati) per prestazioni rese al condominio.Quando usarlo: – Compensi ad architetti per progettazione lavori condominiali – Compensi a ingegneri per direzione lavori, collaudo, perizie tecniche – Compensi a geometri per rilievi, pratiche catastali, consulenze – Compensi ad avvocati per contenziosi condominiali o recupero crediti – Compensi a consulenti fiscali per assistenza nella dichiarazione 770 del condominioCome calcolare l’importo da versare: Se l’architetto emette parcella di €2.000 + IVA per progettazione, il condominio applica la ritenuta del 20% sui €2.000 (non sull’IVA). Ritenuta = €2.000 × 20% = €400. Il condominio versa all’architetto €1.600 (€2.000 – €400) + IVA, e versa €400 con F24 codice tributo 1040.Scadenza versamento: entro il 16 del mese successivo al pagamento del professionista.3. Codice Tributo 1001 – Ritenute su redditi da lavoro dipendenteIl codice tributo 1001 si usa per versare le ritenute IRPEF operate sui compensi erogati a dipendenti del condominio, tipicamente il portiere o altri collaboratori assunti direttamente dal condominio.Quando usarlo: – Stipendio mensile del portiere assunto dal condominio – Compensi a collaboratori domestici assunti per pulizie stabili delle parti comuni – Eventuali compensi a custodi o guardiani condominialiCome funziona: Le ritenute IRPEF sui dipendenti variano in base agli scaglioni di reddito e alle detrazioni spettanti. Il condominio (o il CAF che gestisce le paghe) calcola le ritenute mensilmente e le versa con F24 codice tributo 1001.Scadenza versamento: entro il 16 del mese successivo al pagamento dello stipendio.4. Codice Tributo 1012 – Ritenute su provvigioni (20%)Il codice tributo 1012 si usa raramente per i condomini, ma può applicarsi quando il condominio corrisponde provvigioni ad agenti o intermediari.Quando usarlo: – Provvigioni ad agenti immobiliari per gestione locazioni di parti comuni (es. locali commerciali di proprietà condominiale) – Provvigioni ad intermediari assicurativi per polizze condominialiRitenuta: 20% sul compenso lordo.5. Codice Tributo 1038 – Ritenute su canoni di locazione immobiliSe il condominio affitta locali di proprietà comune (ad esempio, un locale commerciale al piano terra), deve operare una ritenuta del 21% sul canone di locazione.Quando usarlo: – Pagamenti di canoni per affitto di locali condominiali a terziCome funziona: Il condominio (inquilino) versa al proprietario (locatore) l’affitto al netto della ritenuta del 21%, e versa la ritenuta con F24 codice tributo 1038.Tabella riepilogativa codici tributo condomini:| Codice | Tipologia | Aliquota | Casistica | |——–|———–|———-|————| | 1019 | Ritenute appalti | 4% | Lavori edili, manutenzioni, fornitori | | 1040 | Ritenute lavoro autonomo | 20% | Professionisti (architetti, ingegneri, avvocati) | | 1001 | Ritenute lavoro dipendente | Variabile | Portiere, collaboratori assunti | | 1012 | Ritenute provvigioni | 20% | Agenti, intermediari | | 1038 | Ritenute locazioni | 21% | Affitti locali condominiali |Come scegliere il codice tributo corretto:Quando compili l’F24 per versare una ritenuta, verifica: – Natura del compenso: lavori edili → 1019, professionista → 1040, dipendente → 1001 – Aliquota applicata: 4% → 1019, 20% su autonomi → 1040, 20% su provvigioni → 1012 – Fattura del fornitore: spesso la fattura indica già quale ritenuta applicare e il relativo codice tributoUn errore comune è usare il codice 1040 (professionisti) per un’impresa edile (che dovrebbe essere 1019). Questo genera incongruenze nel 770 e comunicazioni di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate.Errori Comuni nella Compilazione ST e SV La compilazione del Modello 770 per condomini presenta diverse insidie che possono generare sanzioni o comunicazioni di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate. Conoscere gli errori più comuni aiuta gli amministratori a evitarli. Vediamo i principali.ERRORE 1: Incongruenza tra quadro ST e quadro SVQuesto è l’errore più frequente e grave. Il totale delle ritenute dichiarate nel quadro ST deve corrispondere al totale dei versamenti indicati nel quadro SV. Se dichiari di aver operato €1.500 di ritenute (quadro ST) ma indichi versamenti per soli €1.200 (quadro SV), c’è un ammanco di €300.Conseguenze: – Comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate – Richiesta di chiarimenti o versamento delle ritenute mancanti – Sanzione per omesso versamento: 30% delle ritenute non versate + interessi legali – Se l’ammanco è superiore a €10.000, scatta anche il reato di omesso versamento ritenute (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000)Come evitarlo: – Confronta manualmente i totali di ST e SV prima di inviare il 770 – Verifica che ogni fornitore nel quadro ST abbia corrispondenti versamenti F24 nel quadro SV – Usa un foglio Excel per sommare tutte le ritenute operate e tutti i versamenti effettuati: devono coincidereERRORE 2: Dimenticare un fornitore nel quadro STSe paghi 10 fornitori durante l’anno ma ne inserisci solo 9 nel quadro ST, il fornitore mancante non risulta nella dichiarazione. Questo errore emerge quando l’Agenzia delle Entrate incrocia i dati del tuo 770 con la dichiarazione dei redditi del fornitore (che dichiara di aver ricevuto compensi dal condominio).Conseguenze: – Comunicazione di irregolarità per omessa dichiarazione di ritenute – Sanzione da €250 a €2.000 per infedele dichiarazione – Richiesta di presentare un 770 integrativoCome evitarlo: – Confronta le CU ricevute con l’elenco fornitori nel gestionale del condominio – Verifica di aver inserito tutti i fornitori che hanno ricevuto pagamenti nel 2025 – Controlla gli F24 versati: se hai versato ritenute per un fornitore, deve essere presente nel quadro STERRORE 3: Indicare la causale sbagliata nel quadro STUsare la causale “A” (professionisti) per un’impresa edile (che dovrebbe avere causale “M”) è un errore comune. La causale determina l’aliquota di ritenuta attesa: “A” implica ritenuta del 20%, “M” implica ritenuta del 4%.Conseguenze: – L’Agenzia delle Entrate rileva incongruenze tra la causale e l’aliquota di ritenuta applicata – Comunicazione di irregolarità con richiesta di chiarimenti – Possibile richiesta di versare la differenza di ritenuta (se hai applicato 4% ma la causale indicava 20%)Come evitarlo: – Verifica la natura del compenso prima di scegliere la causale: – M per imprese, fornitori, lavori edili – A per professionisti (architetti, ingegneri, avvocati) – O per prestazioni occasionali – Controlla l’aliquota di ritenuta applicata: 4% → causale M, 20% → causale AERRORE 4: Riportare importi erratiSe la CU del fornitore indica €3.000 di compensi erogati ma inserisci €2.500 nel quadro ST, l’incongruenza emerge quando l’Agenzia delle Entrate confronta il tuo 770 con la dichiarazione del fornitore.Conseguenze: – Comunicazione di irregolarità per discordanza dati – Possibile sanzione per infedele dichiarazione – Richiesta di presentare 770 integrativo con importi correttiCome evitarlo: – Confronta ogni riga del quadro ST con le CU ricevute dai fornitori – Verifica che gli importi inseriti corrispondano esattamente a quelli indicati nelle CU – Se ci sono differenze, contatta il fornitore per chiarire (potrebbe aver emesso una CU errata)ERRORE 5: Usare il codice tributo sbagliato nel quadro SVInserire codice tributo 1040 (professionisti) nell’F24 invece di 1019 (appalti) per ritenute su lavori edili genera incongruenze.Conseguenze: – Il sistema rileva che hai versato con un codice tributo diverso da quello atteso – Comunicazione di irregolarità con richiesta di ravvedimento operoso (versamento corretto) – Possibile richiesta di interessi e sanzioni ridotte per versamento “errato”Come evitarlo: – Controlla che il codice tributo usato nell’F24 corrisponda alla natura del compenso: – Lavori edili → 1019 – Professionisti → 1040 – Dipendenti → 1001 – Verifica le ricevute F24 prima di inserirle nel quadro SV: il codice tributo deve essere correttoERRORE 6: Non conservare le CU ricevute dai fornitoriAlcuni amministratori dimenticano di richiedere (o conservare) le Certificazioni Uniche rilasciate dai fornitori. Senza le CU, è impossibile compilare correttamente il quadro ST, perché mancano i dati ufficiali.Conseguenze: – Impossibilità di compilare il quadro ST con dati corretti – Rischio di inserire importi errati (basati su memoria o registri incompleti) – In caso di controllo, mancanza di documentazione probatoriaCome evitarlo: – Invia una comunicazione a tutti i fornitori a febbraio/marzo richiedendo il rilascio della CU entro il 17 marzo – Organizza le CU ricevute in una cartella dedicata (cartacea o digitale) – Se un fornitore non invia la CU, sollecitalo per iscritto (email o PEC)ERRORE 7: Presentare il 770 in ritardoLa scadenza del Modello 770 è il 31 ottobre 2026 (per il 770/2026 relativo all’anno 2025). Presentare il 770 dopo questa data comporta sanzioni.Conseguenze: – Sanzione da €250 a €2.000 per dichiarazione tardiva (se presentata entro 90 giorni dalla scadenza) – Sanzione raddoppiata se presentata oltre 90 giorni dalla scadenza – Possibili sanzioni aggiuntive per ritardato versamento ritenute (se ci sono versamenti tardivi)Come evitarlo: – Segna in agenda la scadenza del 31 ottobre 2026 – Inizia la raccolta delle CU già a marzo/aprile 2026 – Affidati al CAF Centro Fiscale per la compilazione e invio del 770 entro i terminiERRORE 8: Compilare il quadro ST senza aver ricevuto tutte le CUAlcuni amministratori compilano il quadro ST basandosi sui propri registri contabili, senza attendere le CU ufficiali dai fornitori. Questo può generare discordanze tra i dati dichiarati e quelli certificati dai fornitori.Conseguenze: – Discordanza tra il tuo 770 e le dichiarazioni dei fornitori – Comunicazioni di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate – Necessità di presentare 770 integrativo per correggere gli importiCome evitarlo: – Attendi di aver ricevuto tutte le CU prima di compilare il quadro ST – Se un fornitore non invia la CU entro il 17 marzo, sollecitalo immediatamente – Usa i dati ufficiali delle CU, non le stime o i registri interniEvitare questi errori richiede organizzazione, precisione e, idealmente, il supporto di un CAF specializzato. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste gli amministratori nella compilazione del 770, verificando i dati, incrociando ST e SV, e garantendo l’invio corretto entro i termini.Quando il Condominio Non Deve Compilare ST/SVEsistono casi in cui il condominio non è obbligato a compilare i quadri ST e SV del Modello 770, e quindi può evitare di presentare la dichiarazione o presentarla in forma semplificata. Comprendere quando non si applicano i quadri ST e SV evita adempimenti inutili e semplifica il lavoro dell’amministratore.Caso 1: Condominio senza ritenute operateSe il condominio non ha operato alcuna ritenuta fiscale durante tutto il 2025, non è obbligato a compilare i quadri ST e SV. Questo accade quando:Nessun lavoro condominiale effettuato: se il condominio non ha fatto manutenzioni ordinarie o straordinarie nel 2025, non ha pagato fornitori soggetti a ritenuta del 4%. In questo caso, non ci sono ritenute da dichiarare.Solo spese ordinarie esenti da ritenuta: se le uniche spese condominiali sono utenze (acqua, luce, gas), assicurazioni, spese condominiali fisse (pulizie non soggette a ritenuta, portierato gestito da società esterna senza ritenuta), il condominio non opera ritenute.Pagamenti solo a enti esenti: se tutti i fornitori sono enti pubblici o società esenti da ritenuta (ad esempio, società che applicano reverse charge IVA), il condominio non trattiene ritenute fiscali.In questi casi, il Modello 770 non deve essere presentato, oppure può essere presentato senza compilare i quadri ST e SV.Caso 2: Condominio con solo dipendenti (portiere)Se il condominio ha solo un portiere assunto come dipendente e non ha effettuato altri pagamenti soggetti a ritenuta (nessun lavoro edile, nessun professionista), deve presentare il 770 ma compila solo:Quadro SS: per comunicare i dati delle Certificazioni Uniche relative al portiere (redditi da lavoro dipendente)Quadro SV: per indicare i versamenti F24 delle ritenute IRPEF sul portiere (codice tributo 1001)I quadri ST NON vanno compilati, perché non ci sono ritenute su fornitori/professionisti (il quadro ST riguarda ritenute su lavoro autonomo/appalti, non dipendenti).Caso 3: Condominio minimo (2-3 unità)I condomini minimi (edifici con 2-3 unità immobiliari) spesso non hanno un amministratore formale e gestiscono le spese in forma semplificata. In questi casi:Se non c’è amministratore: i singoli condomini che pagano direttamente i fornitori non operano ritenute (le ritenute sono un obbligo dei sostituti d’imposta, non dei privati). Quindi, non si presenta il 770.Se c’è un amministratore pro tempore: se il condominio nomina un amministratore occasionale per gestire un singolo lavoro, e questo amministratore paga fornitori applicando ritenute, il 770 va presentato normalmente.Caso 4: Condominio che usa reverse charge IVAIn alcuni casi, i lavori condominiali rientrano nel regime di reverse charge IVA (inversione contabile). In questo regime, il condominio non paga l’IVA al fornitore, ma la versa direttamente all’Erario.Importante: il reverse charge NON elimina l’obbligo di ritenuta del 4%. Anche se si applica reverse charge, il condominio deve comunque operare la ritenuta del 4% sui compensi al fornitore. Quindi, i quadri ST e SV vanno comunque compilati.Eccezione: se il fornitore è esente da ritenuta per legge (ad esempio, alcune cooperative sociali), allora non si applica né ritenuta né quadri ST/SV.Caso 5: Condominio con solo lavori esenti da ritenutaAlcune categorie di lavori o fornitori sono esenti da ritenuta d’acconto. Se il condominio ha effettuato solo questi lavori, non opera ritenute e quindi non compila ST/SV.Lavori esenti da ritenuta (esempi): – Lavori effettuati da imprese con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: queste imprese possono richiedere l’esenzione dalla ritenuta del 4% presentando una dichiarazione sostitutiva. Se il fornitore presenta questa dichiarazione, il condominio non applica ritenuta. – Lavori effettuati da enti pubblici: se il fornitore è un ente pubblico (ad esempio, azienda municipalizzata), non si applica ritenuta. – Forniture senza manodopera: se il condominio acquista solo materiali (senza installazione), non si applica ritenuta (la ritenuta riguarda le prestazioni di servizi, non le cessioni di beni).Se il condominio ha pagato solo fornitori esenti, i quadri ST e SV non vanno compilati.Caso 6: Condominio in gestione commissarialeSe il condominio è stato posto in gestione commissariale da un tribunale (ad esempio, per fallimento dell’amministratore o grave irregolarità), il commissario giudiziale può essere esonerato temporaneamente dagli adempimenti fiscali ordinari, compreso il 770.Tuttavia, questa è un’eccezione rara e va valutata caso per caso con il supporto di un legale o commercialista.In sintesi, il condominio NON compila i quadri ST e SV se:✅ Non ha operato alcuna ritenuta fiscale durante l’anno ✅ Tutti i fornitori sono esenti da ritenuta (imprese con >5 dipendenti, enti pubblici) ✅ Non ha effettuato lavori o pagamenti soggetti a ritenuta ✅ Ha solo dipendenti (compila SS e SV, ma non ST)Il condominio DEVE compilare i quadri ST e SV se:❌ Ha pagato fornitori per lavori edili (ritenuta 4%) ❌ Ha pagato professionisti (ritenuta 20%) ❌ Ha effettuato qualsiasi pagamento soggetto a ritenuta fiscaleDubbio? Consultare il CAFSe non sei sicuro che il tuo condominio debba presentare il 770 o compilare i quadri ST/SV, è fondamentale consultare il CAF Centro Fiscale di Udine. Un’omissione può generare sanzioni pesanti, mentre un adempimento non dovuto genera solo spreco di tempo. Il CAF analizza le spese condominiali del 2025 e determina se il 770 è obbligatorio.Domande Frequenti Qual è la differenza tra quadro ST e quadro SV del 770?Il quadro ST dichiara le ritenute fiscali che il condominio ha operato sui pagamenti a fornitori e professionisti durante l’anno (ad esempio, ritenuta del 4% sui lavori edili). Il quadro SV invece elenca i versamenti effettuati tramite F24 per pagare queste ritenute all’Agenzia delle Entrate. In pratica, il quadro ST dice “ho trattenuto €1.500 di ritenute”, mentre il quadro SV dice “ho versato €1.500 con questi F24”. I due quadri devono corrispondere perfettamente.Cosa succede se il totale del quadro ST non corrisponde al quadro SV?Se il totale delle ritenute dichiarate nel quadro ST non corrisponde al totale dei versamenti indicati nel quadro SV, l’Agenzia delle Entrate rileva un’incongruenza e invia una comunicazione di irregolarità. Se il quadro ST indica ritenute superiori al quadro SV, significa che ci sono ritenute operate ma non versate, e scatta la sanzione del 30% sull’importo non versato più interessi. Se invece il quadro SV indica versamenti superiori al quadro ST, probabilmente hai dimenticato di inserire un fornitore nella dichiarazione.Quali codici tributo usare per le ritenute del condominio?I codici tributo più usati dai condomini sono: 1019 per le ritenute del 4% sui lavori edili e manutenzioni (il più comune), 1040 per le ritenute del 20% sui compensi a professionisti (architetti, ingegneri, avvocati), 1001 per le ritenute IRPEF sul portiere o dipendenti. Quando versi le ritenute con F24, devi usare il codice tributo corretto corrispondente al tipo di compenso pagato.Devo compilare il quadro ST anche se non ho ricevuto tutte le CU?No, è sconsigliato compilare il quadro ST prima di aver ricevuto tutte le Certificazioni Uniche (CU) dai fornitori. Le CU contengono i dati ufficiali (importi, ritenute, codici fiscali) necessari per il quadro ST. Se compili il 770 basandoti solo sui tuoi registri, rischi di inserire dati diversi da quelli certificati dai fornitori, generando incongruenze. Se un fornitore non invia la CU entro il 17 marzo, sollecitalo immediatamente per iscritto.Quando il condominio non deve presentare il 770?Il condominio non deve presentare il Modello 770 se non ha operato alcuna ritenuta fiscale durante l’anno. Questo accade quando: non sono stati effettuati lavori condominiali, tutte le spese sono state solo utenze/assicurazioni (esenti da ritenuta), oppure tutti i fornitori hanno presentato dichiarazione di esenzione dalla ritenuta (imprese con più di 5 dipendenti). In questi casi, non essendoci ritenute da dichiarare, i quadri ST e SV restano vuoti e il 770 non va presentato.La corretta compilazione dei quadri ST e SV del Modello 770 richiede precisione, organizzazione e conoscenza delle normative fiscali. Per gli amministratori di condominio, gestire correttamente le ritenute fiscali, versarle nei tempi previsti e dichiararle nel 770 è fondamentale per evitare sanzioni pesanti e contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.Abbiamo visto che il quadro ST 770 condominio dichiara tutte le ritenute operate sui pagamenti a fornitori e professionisti, mentre il quadro SV elenca i versamenti F24 effettuati. I due quadri devono corrispondere perfettamente: ogni euro di ritenuta dichiarato nel quadro ST deve avere un corrispondente versamento nel quadro SV. Gli errori più comuni (incongruenze ST-SV, codici tributo sbagliati, CU mancanti) generano sanzioni automatiche che possono ricadere personalmente sull’amministratore.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo di assistenza fiscale per amministratori di condominio: dalla raccolta e verifica delle Certificazioni Uniche alla compilazione dei quadri ST e SV, dal controllo incrociato dei versamenti F24 all’invio telematico del 770 entro la scadenza del 31 ottobre 2026. Affidandoti ai nostri esperti, hai la certezza che ogni adempimento sia gestito correttamente, evitando sanzioni e contenziosi.Hai bisogno di assistenza per la compilazione del Modello 770 del tuo condominio? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. 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Grazie al supporto whap con Roberta Pubblicato su Alessandra Capello 30/12/2025 Servizio ottimo!!!! Super efficiente!!!!! Operatore molto disponibile e gentile!!!! Soddisfattissima!!!!!! Pubblicato su Samuel R. 27/12/2025 Mi sono rivolto a loro online e Mirsada è riuscita a fare di tutto! Veramente estremamente preparata e competente oltre a professionale. Bravi davvero Pubblicato su Serhii Kovalchuk 22/12/2025 Professionalità e umanità: una combinazione rara. Grazie CAF! Essendo stranieri, affrontare le pratiche burocratiche in Italia può essere molto complesso, ma il vostro CAF è stata una piacevolissima eccezione. Siamo sinceri: io e mia moglie non abbiamo mai incontrato persone così disponibili e gentili come qui. Un ringraziamento speciale va a Sara. È una vera professionista: estremamente competente, precisa ed efficace in ogni questione che le abbiamo sottoposto. La sua disponibilità è stata straordinaria. Apprezziamo moltissimo anche la comodità della comunicazione via WhatsApp. Vivendo a 30 km da Udine, la possibilità di chiarire dubbi e ricevere consulenze rapide online è un enorme vantaggio che facilita tutto il processo. Grazie a tutto il centro per un'assistenza così preziosa e di qualità. Un grazie di cuore a Sara per il suo ottimo lavoro! Pubblicato su SILVIA P 22/12/2025 Ho conosciuto questo centro grazie a un collega per una pratica per mia madre, per la quale mia sorella aveva avuto ben 3 appuntamenti presso altro centro in altra regione, per sentirsi dire che mia madre non me aveva diritto. Qui non solo la pratica è stata evasa, ma in tempi record e senza dovermici recare personalmente. E, da sottolineare, a 3 gg da natale. Perciò grazie e super consigliato. Efficienza e velocità. Ah, non l'ho detto, pratica fatta in giornata. Bravi! Pubblicato su Noura Omrani 22/12/2025 Sono super bravi gentili e professionali consiglio Pubblicato su Moldovan Madalina Ancuta 22/12/2025 Bravissimi, molto cordiali e disponibili, e soprattutto molto veloci. Raccomando volentieri!!😀 Pubblicato su Valentina Simeoni 21/12/2025 Mi sono rivolta a questo patronato per risolvere una questione con il congedo maternità. Sono rimasta estremamente soddisfatta, mi hanno dato appuntamento in brevissimo tempo, il personale é giovane ,preparato e competente. Ho avuto il piacere di conoscere Sara che é stata gentilissima e velocissima nel darmi una mano. Sicuramente mi affiderò a loro per il prossimo ISEE e 730. Pubblicato su Xhoana Lika 19/12/2025 Ho avuto un’ottima esperienza al CAF grazie a Sara. È una ragazza molto preparata, disponibile e paziente, mi ha seguita passo dopo passo chiarendo ogni dubbio e aiutandomi con diverse pratiche in modo preciso e professionale. Si vede che lavora con competenza e attenzione verso le persone. Davvero consigliata! Febbraio 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-02-03 10:00:002026-02-25 02:26:00Quadro ST e SV del 770: Guida alla Compilazione per Condomini 2026Modello 770 e Certificazione UnicaCondominio Senza Amministratore 770 e CU: Chi Li Presenta nel 2026Il condominio senza amministratore pone interrogativi importanti sugli obblighi fiscali 770 e CU. Quando un edificio ha meno di 9 unità immobiliari, la nomina dell’amministratore non è obbligatoria per legge. Ma chi si occupa degli adempimenti fiscali in assenza di una figura formalmente incaricata? La questione del 770 condominio senza amministratore e della Certificazione Unica coinvolge direttamente tutti i condomini, che diventano responsabili in solido per eventuali omissioni o errori. In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine, analizziamo nel dettaglio chi presenta il Modello 770 e la CU per il condominio senza amministratore, quali sono le responsabilità dei condomini e come evitare sanzioni. Indice dei contenutiQuando il Condominio Può Essere Senza AmministratoreNormativa del Condominio Minimo: Fino a 8 UnitàObblighi Fiscali del Condominio Senza AmministratoreChi Presenta il Modello 770 Senza AmministratoreChi Presenta la Certificazione Unica Senza AmministratoreDelega a un Condomino: Come Funziona e ResponsabilitàResponsabilità Fiscale Solidale dei CondominiRischi e Sanzioni per Mancati AdempimentiAffidati al CAF Anche per Condomini PiccoliDomande FrequentiQuando il Condominio Può Essere Senza Amministratore La normativa italiana consente ai condomini di piccole dimensioni di non nominare un amministratore. Questa possibilità rappresenta un’eccezione alla regola generale che impone la presenza di questa figura professionale per la gestione degli spazi comuni e degli adempimenti amministrativi e fiscali.La legge stabilisce che l’obbligo di nomina dell’amministratore scatta quando il numero di condomini supera le 8 unità. Al di sotto di questa soglia, i proprietari possono decidere di gestire autonomamente il condominio, anche se questo comporta l’assunzione diretta di tutte le responsabilità, comprese quelle fiscali. Anche nei condomini minimi (fino a 8 unità), i proprietari possono comunque scegliere volontariamente di nominare un amministratore se preferiscono delegare la gestione ordinaria e gli adempimenti fiscali.La mancata nomina di un amministratore non esonera il condominio dagli obblighi fiscali, che rimangono inalterati. La differenza fondamentale è che le responsabilità ricadono direttamente sui condomini invece che su un soggetto terzo incaricato. Questo aspetto spesso viene sottovalutato, con conseguenze potenzialmente gravi in caso di inadempimento degli obblighi 770 e CU.Normativa del Condominio Minimo: Fino a 8 Unità Il Codice Civile definisce chiaramente i limiti dimensionali entro cui un condominio può operare senza amministratore. L’articolo 1129 del Codice Civile stabilisce che fino a 8 condomini, l’assemblea può decidere di non procedere alla nomina dell’amministratore. Questa disposizione considera come unità immobiliare ogni appartamento, negozio o locale autonomo presente nell’edificio.È importante precisare che il calcolo delle unità si basa sul numero di proprietà distinte, non sul numero di proprietari. Un edificio con 6 appartamenti posseduti da 3 proprietari diversi conta comunque come condominio con 6 unità, rientrando quindi nella categoria dei condomini minimi senza obbligo di amministratore.Anche quando il condominio opera senza amministratore, rimangono validi tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione delle parti comuni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e soprattutto agli adempimenti fiscali. La differenza principale rispetto ai condomini più grandi è che nel condominio senza amministratore 770 e CU devono essere gestiti direttamente dai condomini, tipicamente attraverso la delega a uno di loro o a un professionista esterno.La normativa prevede inoltre che, anche nei condomini sotto le 8 unità, l’assemblea possa deliberare la nomina di un amministratore se lo ritiene opportuno per una gestione più efficiente degli adempimenti, compresi quelli fiscali. Questa scelta volontaria diventa spesso necessaria quando il condominio ha spese comuni significative, impianti condivisi o personale dipendente come portieri o addetti alle pulizie.Obblighi Fiscali del Condominio Senza Amministratore Anche in assenza di amministratore, il condominio mantiene tutti gli obblighi fiscali previsti dalla normativa tributaria. La differenza fondamentale è che questi obblighi non vengono meno, ma cambiano il soggetto che deve occuparsene materialmente. Vediamo quali sono gli adempimenti fiscali che il condominio deve rispettare.Il Modello 770 deve essere presentato ogni anno se il condominio ha effettuato pagamenti soggetti a ritenuta d’acconto. Questo accade tipicamente quando vengono corrisposti compensi a professionisti per prestazioni occasionali, come l’imbianchino che ritinteggia le scale o il tecnico che verifica la caldaia condominiale. Il 770 condominio senza amministratore deve essere presentato entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti.La Certificazione Unica (CU) va rilasciata ai percettori di redditi da lavoro dipendente o assimilato. Nel contesto condominiale, questo riguarda principalmente il portiere, gli addetti alle pulizie o altri dipendenti del condominio. La CU deve essere consegnata agli interessati entro il 16 marzo dell’anno successivo e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la stessa data.Oltre a 770 e CU, il condominio senza amministratore deve gestire anche il versamento delle ritenute fiscali entro i termini previsti, utilizzando il modello F24. Le ritenute operate sui compensi professionali vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Per i redditi da lavoro dipendente, le ritenute IRPEF vanno versate mensilmente sempre entro il 16 del mese successivo.Infine, se il condominio ha dipendenti, deve anche gestire gli adempimenti contributivi INPS e assicurativi INAIL, oltre alle comunicazioni obbligatorie come il Libro Unico del Lavoro e le denunce mensili. Tutti questi obblighi, normalmente gestiti dall’amministratore, ricadono sui condomini quando manca questa figura.Partita IVA e Codice Fiscale del CondominioAnche il condominio senza amministratore deve avere un codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Questo codice identifica fiscalmente il condominio come soggetto autonomo per gli adempimenti tributari. Il codice fiscale condominiale va utilizzato per tutte le operazioni fiscali, compresa la presentazione del 770 e della CU. Normalmente non è necessaria la partita IVA, salvo casi particolari in cui il condominio svolga attività commerciali.Chi Presenta il Modello 770 Senza Amministratore In assenza di amministratore, la responsabilità della presentazione del Modello 770 ricade formalmente su tutti i condomini in modo solidale. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate può rivalersi su qualsiasi condomino per eventuali inadempienze, indipendentemente da chi materialmente avrebbe dovuto occuparsene. Questa responsabilità solidale rappresenta un rischio concreto per tutti i proprietari dell’edificio.Nella pratica operativa, il condominio senza amministratore deve individuare un soggetto che si occupi materialmente della presentazione del 770. Le soluzioni più comuni sono essenzialmente tre: la delega a uno dei condomini, l’affidamento a un professionista esterno come commercialista o CAF, oppure la decisione assembleare di nominare comunque un amministratore anche se non obbligatorio.Quando viene delegato un condomino, questo assume il compito di raccogliere tutta la documentazione necessaria, compilare il modello e trasmetterlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, anche se materialmente se ne occupa una persona, la responsabilità fiscale rimane solidale tra tutti i condomini. Questo significa che in caso di errori, omissioni o ritardi nella presentazione del 770, le sanzioni possono essere richieste a tutti i proprietari.La soluzione più sicura per il condominio senza amministratore 770 è affidarsi a un professionista qualificato. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio specifico per i condomini minimi, occupandosi di tutti gli adempimenti fiscali con la stessa professionalità riservata ai condomini più grandi. Questo garantisce il rispetto delle scadenze, l’esattezza dei dati e la conformità normativa, proteggendo tutti i condomini da rischi di sanzioni.La presentazione del 770 condominio richiede competenze tecniche specifiche: conoscenza della normativa fiscale, capacità di utilizzo dei software di trasmissione telematica, e attenzione ai dettagli per evitare errori che potrebbero costare caro. Improvvisare questa attività senza le competenze adeguate espone il condominio a rischi evitabili.Chi Presenta la Certificazione Unica Senza Amministratore Anche per la Certificazione Unica, in assenza di amministratore la responsabilità ricade su tutti i condomini in modo solidale. La CU condominio senza amministratore deve essere compilata, consegnata ai dipendenti o collaboratori e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate rispettando le scadenze previste.La CU va rilasciata quando il condominio ha corrisposto redditi da lavoro dipendente o assimilato. Il caso più frequente è quello del portiere condominiale, ma può riguardare anche addetti alle pulizie, giardinieri o altro personale con contratto di lavoro subordinato. La certificazione deve riportare tutti i dati retributivi, le ritenute fiscali operate, i contributi previdenziali versati e le detrazioni applicate durante l’anno.La Certificazione Unica 2026 deve essere consegnata ai percettori entro il 16 marzo 2026 e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la stessa data. Questo adempimento richiede l’utilizzo del sistema Entratel o Fisconline e la conoscenza delle specifiche tecniche dei tracciati telematici, aspetti che rendono problematica la gestione diretta da parte dei condomini non esperti.Come per il 770, anche per la CU del condominio senza amministratore la soluzione più prudente è la delega a un professionista. Il CAF Centro Fiscale gestisce integralmente questo adempimento: raccoglie i dati retributivi, compila la certificazione secondo gli standard normativi, la trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate e la consegna ai dipendenti nei termini previsti.La mancata presentazione della CU o la sua presentazione con dati errati comporta sanzioni amministrative che possono essere richieste a tutti i condomini. Per ogni certificazione omessa o trasmessa con dati incompleti, la sanzione va da 258 a 2.065 euro. Considerando che spesso ci sono più certificazioni da gestire, l’importo complessivo delle sanzioni può diventare significativo.Differenza tra 770 e CU per il CondominioÈ importante comprendere che 770 e CU sono due adempimenti distinti ma collegati. Il Modello 770 è la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta che riepiloga tutte le ritenute operate e versate durante l’anno. La Certificazione Unica è invece il documento che attesta i compensi corrisposti e le ritenute operate per ogni singolo percettore. In pratica, la CU certifica i dati individuali, mentre il 770 li riepiloga complessivamente per il sostituto d’imposta (in questo caso il condominio).Delega a un Condomino: Come Funziona e ResponsabilitàQuando il condominio senza amministratore decide di delegare uno dei condomini per la gestione degli adempimenti fiscali, è fondamentale formalizzare correttamente questa delega e comprenderne le implicazioni legali. La delega non trasferisce la responsabilità fiscale, che rimane solidale tra tutti i proprietari, ma individua chi materialmente si occuperà delle pratiche.La delega per il 770 e la CU deve essere deliberata in assemblea condominiale con la maggioranza prevista per le decisioni ordinarie. Il verbale assembleare deve indicare chiaramente il condomino delegato, le specifiche mansioni affidate e la durata dell’incarico. È consigliabile che il verbale preveda anche un eventuale compenso per il condomino che si assume questo onere, vista la complessità degli adempimenti.Il condomino delegato avrà il compito di raccogliere tutta la documentazione necessaria dagli altri condomini, compilare i modelli fiscali, effettuare le trasmissioni telematiche e conservare la documentazione. Per fare questo, dovrà ottenere le credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate intestate al codice fiscale del condominio, operazione che richiede procedure specifiche.Tuttavia, anche con una delega formalizzata, la responsabilità fiscale rimane di tutti i condomini. Se il delegato commette errori, omette adempimenti o non rispetta le scadenze, le sanzioni possono essere richieste a qualsiasi condomino, non solo al delegato. Questo aspetto viene spesso sottovalutato: delegare non significa liberarsi della responsabilità, significa solo individuare chi esegue materialmente gli adempimenti.Per questa ragione, molti condomini senza amministratore preferiscono affidarsi a professionisti esterni piuttosto che delegare un condomino. Un commercialista o un CAF specializzato non solo esegue correttamente gli adempimenti, ma assume anche una responsabilità professionale che tutela i condomini da eventuali errori. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio con tariffe accessibili anche per i condomini piccoli.Responsabilità Fiscale Solidale dei Condomini La responsabilità solidale è il concetto chiave che tutti i condomini devono comprendere quando il condominio opera senza amministratore. Significa che ogni singolo condomino può essere chiamato a rispondere integralmente per gli obblighi fiscali dell’intero condominio, indipendentemente dalla quota di proprietà o dal fatto di essersi occupato materialmente degli adempimenti.Quando l’Agenzia delle Entrate accerta un’inadempienza fiscale del condominio senza amministratore, può notificare la richiesta di pagamento delle sanzioni a uno qualsiasi dei condomini. Il condomino che riceve la notifica non può difendersi affermando di non essere stato lui a occuparsi del 770 o della CU: la responsabilità è collettiva e solidale per legge.Questo principio vale per tutte le violazioni fiscali del condominio: mancata presentazione del Modello 770, omessa trasmissione della Certificazione Unica, errori nei dati comunicati, ritardi nei versamenti delle ritenute. In ognuno di questi casi, le sanzioni amministrative e gli interessi possono essere richiesti per intero a un singolo condomino, che poi dovrà eventualmente rivalersi sugli altri.La solidarietà opera anche nei rapporti con i dipendenti del condominio. Se il portiere o altro personale non riceve correttamente la CU o se le ritenute fiscali non vengono versate, può rivalersi su qualsiasi condomino per ottenere quanto dovuto. Questo espone i singoli proprietari a contenziosi anche significativi.Per tutelarsi da questa responsabilità solidale, i condomini hanno essenzialmente due strade: nominare un amministratore (anche se non obbligatorio) oppure affidarsi a un professionista esterno che gestisca correttamente tutti gli adempimenti fiscali. Entrambe le soluzioni hanno un costo, ma questo è sempre inferiore rispetto alle sanzioni e ai problemi che deriverebbero da una gestione improvvisata del 770 e della CU.Rischi e Sanzioni per Mancati AdempimentiLe sanzioni per le violazioni degli obblighi fiscali del condominio possono essere particolarmente gravose, soprattutto considerando che ricadono solidalmente su tutti i condomini. Vediamo nel dettaglio quali sono i rischi concreti legati alla mancata o errata presentazione del 770 e della CU.Per l’omessa presentazione del Modello 770, la sanzione amministrativa va da 258 a 2.065 euro per ogni modello non presentato. Se il 770 viene presentato in ritardo entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione può essere ridotta a 25 euro con il ravvedimento operoso. Oltre i 90 giorni, si applica la sanzione piena e non è più possibile il ravvedimento.La mancata trasmissione della Certificazione Unica comporta sanzioni da 258 a 2.065 euro per ogni certificazione omessa. Questo significa che se il condominio ha un portiere e due addetti alle pulizie, l’omissione della CU per tutti e tre comporta sanzioni che possono arrivare fino a 6.195 euro complessivi. Anche in questo caso è possibile il ravvedimento operoso se la regolarizzazione avviene entro termini brevi.Oltre alle sanzioni per omissioni, ci sono anche sanzioni per dati incompleti o inesatti nelle comunicazioni. Se il 770 o la CU contengono errori sostanziali, la sanzione va da 258 a 2.065 euro per ogni certificazione errata. Gli errori formali non rilevanti comportano invece sanzioni ridotte da 100 a 500 euro.Un rischio spesso sottovalutato riguarda il mancato versamento delle ritenute fiscali. Quando il condominio paga un professionista operando la ritenuta d’acconto ma poi non versa l’importo all’Erario, si configura non solo un illecito amministrativo ma potenzialmente anche un reato tributario se gli importi superano determinate soglie. La sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute va dal 20% al 40% dell’importo non versato, oltre agli interessi.Tutti questi rischi rendono evidente che la gestione del condominio senza amministratore 770 e CU richiede competenza e attenzione. Risparmiare il costo di un professionista può risultare una falsa economia se si considerano le sanzioni potenziali. Il CAF Centro Fiscale offre servizi di assistenza fiscale per condomini a tariffe contenute, garantendo la corretta gestione di tutti gli adempimenti.Affidati al CAF Anche per Condomini Piccoli Molti condomini piccoli, sotto le 8 unità, pensano erroneamente che la mancanza dell’obbligo di amministratore significhi anche semplicità nella gestione fiscale. In realtà, gli obblighi 770 e CU del condominio senza amministratore sono identici a quelli dei condomini più grandi, con la differenza che manca una figura professionale dedicata a gestirli.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio specifico per i condomini senza amministratore, occupandosi di tutti gli adempimenti fiscali con la stessa professionalità riservata agli edifici più grandi. Il servizio comprende la raccolta della documentazione, la compilazione del Modello 770, la predisposizione e trasmissione delle Certificazioni Uniche, il calcolo e versamento delle ritenute fiscali.Affidarsi al CAF significa eliminare completamente il rischio di sanzioni per errori od omissioni negli adempimenti fiscali. Il nostro team di esperti conosce perfettamente la normativa tributaria applicabile ai condomini e utilizza software professionali sempre aggiornati per la compilazione e trasmissione telematica dei modelli. Ogni adempimento viene eseguito nei termini previsti, garantendo la piena conformità normativa.Oltre all’aspetto della sicurezza fiscale, affidarsi al CAF libera i condomini da incombenze complesse e time-consuming. Raccogliere i dati, compilare modelli tecnici, gestire le trasmissioni telematiche richiede tempo e competenze specifiche che la maggior parte dei condomini non possiede. Delegare questi compiti a professionisti permette ai proprietari di concentrarsi sulla normale gestione del proprio immobile.Il costo del servizio è accessibile anche per i condomini piccoli e viene facilmente ripartito tra tutti i condomini. Considerando che le sanzioni per una sola omissione possono arrivare fino a 2.065 euro, l’investimento in una consulenza professionale si ripaga ampiamente già evitando un singolo errore. Per maggiori informazioni sui servizi fiscali per condomini, consulta la guida completa 770 e CU Condominio 2026 sul nostro sito.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande FrequentiIl condominio con 6 appartamenti deve avere l’amministratore?No, fino a 8 unità immobiliari il condominio non ha l’obbligo di nominare l’amministratore. Tuttavia, rimangono tutti gli obblighi fiscali come la presentazione del 770 e della CU, che devono essere gestiti direttamente dai condomini o tramite delega a un professionista.Chi presenta il Modello 770 se il condominio non ha amministratore?Nel condominio senza amministratore, la responsabilità della presentazione del 770 ricade su tutti i condomini in modo solidale. Nella pratica, i condomini possono delegare uno di loro o affidarsi a un professionista esterno come il CAF Centro Fiscale per gestire questo adempimento.Quali sanzioni rischia il condominio che non presenta la CU?La mancata presentazione della Certificazione Unica comporta sanzioni da 258 a 2.065 euro per ogni certificazione omessa. Le sanzioni possono essere richieste a qualsiasi condomino, dato che la responsabilità fiscale è solidale tra tutti i proprietari.Cosa succede se deleghiamo un condomino ma lui sbaglia?Anche se viene delegato un condomino per la gestione del 770 e della CU, la responsabilità fiscale rimane solidale tra tutti i proprietari. Eventuali sanzioni per errori od omissioni possono essere richieste a qualsiasi condomino, non solo al delegato.Conviene affidarsi al CAF anche per un condominio piccolo?Assolutamente sì. Il CAF Centro Fiscale gestisce professionalmente tutti gli adempimenti fiscali del condominio, eliminando il rischio di sanzioni e liberando i condomini da incombenze complesse. Il costo del servizio è accessibile ed è ampiamente ripagato dalla sicurezza e tranquillità che garantisce.Conclusione Gli obblighi fiscali del condominio senza amministratore non vanno sottovalutati. Anche quando non c’è l’obbligo di nominare un amministratore, il Modello 770 e la Certificazione Unica devono essere gestiti correttamente per evitare sanzioni che ricadono solidalmente su tutti i condomini. La responsabilità fiscale solidale espone ogni proprietario a rischi concreti in caso di inadempimenti.Affidarsi a professionisti esperti è la soluzione più prudente per proteggere il patrimonio di tutti i condomini. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre servizi specializzati per i condomini di ogni dimensione, gestendo tutti gli adempimenti fiscali con competenza e puntualità. Hai bisogno di assistenza per il 770 e la CU del tuo condominio? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.📚 Approfondimenti CorrelatiQuadro ST e SV del 770: Guida alla Compilazione per Condomini 2026Scadenze Fiscali Amministratore Condominio 2026: Calendario Completo /centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Immagine-Whatsapp-Centro-Fiscale-500×200-2-300×120.png” alt=”Contatta Centro Fiscale su WhatsApp” class=”wp-image-9440″/>Febbraio 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-02-01 10:00:002026-05-31 14:07:57Condominio Senza Amministratore 770 e CU: Chi Li Presenta nel 2026Modello 770 e Certificazione UnicaSanzioni 770 Condominio: Importi, Ravvedimento e Come EvitarleLe sanzioni 770 condominio rappresentano una delle preoccupazioni principali per gli amministratori condominiali che gestiscono dipendenti come portieri, collaboratori o fornitori soggetti a ritenuta d’acconto. Ogni errore nella presentazione del Modello 770 o nella trasmissione delle Certificazioni Uniche (CU) può costare caro al condominio: dalle sanzioni per omessa presentazione alle multe per tardiva consegna, gli importi possono essere rilevanti.In questa guida completa analizziamo tutte le sanzioni fiscali applicabili al condominio come sostituto d’imposta: dagli obblighi dichiarativi alle penalità per errori, dal ravvedimento operoso alle strategie per evitare sanzioni affidandosi a un professionista.Se sei un amministratore di condominio e vuoi dormire sonni tranquilli senza rischiare multe salate, questa è la guida che fa per te. Scopri come il CAF Centro Fiscale di Udine può gestire tutti gli adempimenti fiscali del tuo condominio in modo sicuro e puntuale. Indice dei contenutiIl Condominio come Sostituto d’Imposta: Obblighi FiscaliSanzioni per Omessa Presentazione del Modello 770Sanzioni per Presentazione Tardiva del Modello 770Sanzioni per Errori o Dati Incompleti nel Modello 770Sanzioni per Omessa o Tardiva Trasmissione delle Certificazioni Uniche (CU)Ravvedimento Operoso: Come Funziona per il Modello 770Calcolo del Ravvedimento Operoso: Esempi PraticiCome Evitare le Sanzioni: Affidati al CAF Centro FiscaleDomande Frequenti sulle Sanzioni 770 CondominioIl Condominio come Sostituto d’Imposta: Obblighi Fiscali Il condominio assume il ruolo di sostituto d’imposta ogni volta che eroga compensi soggetti a ritenuta fiscale. Questo accade quando il condominio ha dipendenti (portieri, custodi, addetti alle pulizie) oppure quando paga fornitori in regime di collaborazione occasionale o professionale.In qualità di sostituto d’imposta, il condominio — rappresentato dall’amministratore — deve:Applicare la ritenuta d’acconto sui compensi erogati (tipicamente del 20% per professionisti, del 4% per lavori edili)Versare le ritenute all’Erario tramite Modello F24 entro il 16 del mese successivoTrasmettere le Certificazioni Uniche (CU) ai percettori e all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ogni annoPresentare il Modello 770 annuale, che riepiloga tutte le ritenute operate e versate nell’anno precedenteQuesti obblighi sono tassativi e inderogabili. Ogni mancanza, ritardo o errore espone il condominio — e quindi l’amministratore che lo rappresenta — a sanzioni fiscali che possono raggiungere cifre importanti.La normativa di riferimento è il D.P.R. 600/1973 e il D.Lgs. 471/1997, che disciplinano gli obblighi dei sostituti d’imposta e le relative sanzioni.📘 Approfondisci: Leggi la guida completa su 770 e CU Condominio 2026Sanzioni per Omessa Presentazione del Modello 770 La mancata presentazione del Modello 770 è l’errore più grave che un amministratore possa commettere. Si configura come omessa dichiarazione e comporta sanzioni molto pesanti.La sanzione per omessa presentazione 770 è pari al 120% delle ritenute non versate con un minimo di 250 euro. Questo significa che se il condominio ha operato ritenute per 5.000 euro durante l’anno, la sanzione base può arrivare fino a 6.000 euro.In realtà, nella maggior parte dei casi i condomini hanno versato regolarmente le ritenute tramite F24: il problema è solo la mancata trasmissione telematica del modello. In questi casi la sanzione può essere ridotta, ma resta comunque significativa.La sanzione amministrativa va da un minimo di 258 euro fino a un massimo di 2.065 euro, applicabile anche quando le ritenute sono state correttamente versate ma il 770 non è stato inviato.Attenzione: se il Modello 770 viene presentato con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza (31 ottobre), si considera omesso a tutti gli effetti, con applicazione delle sanzioni più severe.Il CAF Centro Fiscale verifica ogni anno lo stato degli adempimenti di tutti i condomini assistiti, garantendo che il 770 venga presentato puntualmente e correttamente.Quando il 770 si Considera OmessoIl Modello 770 si considera omesso quando:Non viene presentato entro la scadenza del 31 ottobreViene presentato con oltre 90 giorni di ritardo rispetto alla scadenzaViene presentato privo di dati essenziali (ad esempio senza l’indicazione delle ritenute operate)Viene presentato con modalità non telematiche (il 770 deve essere inviato esclusivamente online)In tutti questi casi si applicano le sanzioni per omessa presentazione, con importi che vanno dai 258 euro ai 2.065 euro, o fino al 120% delle ritenute dovute se superiore.Sanzioni per Presentazione Tardiva del Modello 770 La presentazione tardiva del 770 si verifica quando il modello viene trasmesso dopo il 31 ottobre ma entro i 90 giorni successivi (cioè entro il 29 gennaio dell’anno seguente). In questo caso non si configura un’omissione ma un semplice ritardo, con sanzioni più contenute.La sanzione per ritardo nella presentazione del 770 va da 258 euro a 2.065 euro. L’importo effettivo dipende dal numero di giorni di ritardo e dalla gravità dell’inadempienza.Se il ritardo è inferiore a 5 giorni, la sanzione viene ridotta automaticamente a 1/10 del minimo edittale, quindi circa 25,80 euro. Questa è una delle sanatorie automatiche previste dalla normativa fiscale per i ritardi minimi.Per ritardi tra 5 e 90 giorni, la sanzione oscilla tra i 258 euro e i 2.065 euro, con facoltà per l’amministratore di ricorrere al ravvedimento operoso (vedi sezione dedicata) per ridurre l’importo.È importante sottolineare che, anche se la sanzione per il ritardo è inferiore rispetto all’omissione, ogni giorno che passa aumenta il rischio di superare i 90 giorni e far scattare le sanzioni per omissione.Per questo motivo, il CAF Centro Fiscale invia ai propri clienti promemoria automatici almeno 30 giorni prima della scadenza del 770, garantendo la presentazione puntuale e l’assenza di sanzioni.Sanzioni per Errori o Dati Incompleti nel Modello 770 Anche quando il Modello 770 viene presentato nei termini, possono esserci errori o dati incompleti che espongono il condominio a sanzioni.Le sanzioni per dati incompleti o inesatti nel 770 sono pari a 100 euro per ogni CU errata o incompleta, con un massimo di 50.000 euro per ciascun Modello 770.Gli errori più frequenti che comportano sanzioni sono:Ritenute indicate in modo errato (importo sbagliato, codice tributo errato)Dati anagrafici dei percettori incompleti o errati (codice fiscale sbagliato, nome errato)Compensi dichiarati non corrispondenti a quelli effettivamente erogatiOmessa indicazione di alcune Certificazioni Uniche già trasmesseErrori nei versamenti F24 riportati nel quadro ST del 770Se l’errore viene rilevato dall’Agenzia delle Entrate, questa emette un avviso bonario chiedendo il pagamento della sanzione. Tuttavia, l’amministratore può correggere spontaneamente l’errore presentando un 770 integrativo e utilizzando il ravvedimento operoso per ridurre la sanzione.Il CAF Centro Fiscale effettua sempre un doppio controllo dei dati prima dell’invio del 770: confronto tra CU trasmesse e ritenute versate, verifica dei codici fiscali, controllo della quadratura dei versamenti. Questo riduce praticamente a zero il rischio di errori sanzionabili.Differenza tra Errore Formale e SostanzialeNon tutti gli errori nel Modello 770 hanno la stessa gravità. La normativa distingue tra:Errori formali – riguardano aspetti non sostanziali (ad esempio un indirizzo sbagliato, un recapito telefonico errato). Per questi errori la sanzione è generalmente ridotta o non applicata se vengono corretti tempestivamente.Errori sostanziali – riguardano dati fiscalmente rilevanti (importo delle ritenute, codice fiscale del percettore, compensi erogati). Per questi errori si applica la sanzione piena di 100 euro per CU errata, riducibile con ravvedimento operoso.L’Agenzia delle Entrate tende a sanzionare solo gli errori sostanziali che comportano un danno erariale o impediscono il controllo fiscale.Sanzioni per Omessa o Tardiva Trasmissione delle Certificazioni Uniche (CU) Le Certificazioni Uniche (CU) devono essere consegnate ai percettori entro il 16 marzo di ogni anno e trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la stessa data.La sanzione per omessa trasmissione CU è pari a 100 euro per ogni certificazione non inviata. Questo significa che se il condominio ha 10 percettori (portiere, consulenti, fornitori) e non trasmette le CU, la sanzione totale sarà di 1.000 euro.Anche in caso di trasmissione tardiva CU (dopo il 16 marzo ma entro i termini del ravvedimento) si applica la sanzione di 100 euro per CU, che può essere ridotta utilizzando il ravvedimento operoso:Ravvedimento sprint (entro 15 giorni): sanzione ridotta a 1/10, quindi 10 euro per CURavvedimento breve (entro 30 giorni): sanzione ridotta a 1/9, quindi circa 11 euro per CURavvedimento intermedio (entro 90 giorni): sanzione ridotta a 1/8, quindi 12,50 euro per CUAttenzione: la mancata consegna della CU al percettore (anche se trasmessa all’Agenzia delle Entrate) comporta la sanzione di 100 euro per ogni CU non consegnata.Il CAF Centro Fiscale gestisce l’invio massivo delle CU in formato telematico e cartaceo, garantendo la consegna puntuale ai percettori e la trasmissione all’Agenzia delle Entrate entro i termini.Ravvedimento Operoso: Come Funziona per il Modello 770Il ravvedimento operoso è uno strumento che permette all’amministratore di condominio di regolarizzare spontaneamente gli adempimenti fiscali omessi o tardivi, beneficiando di una riduzione significativa delle sanzioni.Il ravvedimento consiste nel:Presentare il Modello 770 omesso o corretto (se era errato)Versare la sanzione ridotta tramite Modello F24 con il codice tributo appropriatoVersare gli eventuali interessi calcolati al tasso legale sui giorni di ritardoIl ravvedimento è sempre possibile fino a quando l’Agenzia delle Entrate non notifica un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione. Una volta ricevuto l’atto, il ravvedimento non è più ammesso.Gli interessi si calcolano al tasso legale annuo (attualmente 2,5% per il 2026) applicato al numero di giorni di ritardo.Per il Modello 770, il ravvedimento operoso si applica sia per l’omessa presentazione che per gli errori contenuti nel modello. La riduzione della sanzione dipende dal tempo trascorso dalla scadenza.Tipologie di Ravvedimento OperosoEsistono diverse tipologie di ravvedimento operoso, a seconda del tempo trascorso dalla violazione:Ravvedimento Sprint (entro 15 giorni dalla scadenza)Sanzione ridotta a 1/10 del minimo edittalePer il 770: sanzione di circa 25,80 euro invece di 258 euroRavvedimento Breve (entro 30 giorni dalla scadenza)Sanzione ridotta a 1/9 del minimo edittalePer il 770: sanzione di circa 28,67 euroRavvedimento Intermedio (entro 90 giorni dalla scadenza)Sanzione ridotta a 1/8 del minimo edittalePer il 770: sanzione di circa 32,25 euroRavvedimento Lungo (oltre 90 giorni, entro 1 anno)Sanzione ridotta a 1/7 del minimo edittalePer il 770: sanzione di circa 36,86 euroRavvedimento Ultralungo (oltre 1 anno, entro 2 anni)Sanzione ridotta a 1/6 del minimo edittalePer il 770: sanzione di circa 43 euroIl CAF Centro Fiscale calcola automaticamente la sanzione ridotta applicabile in base alla data di ravvedimento e gestisce il versamento tramite F24, garantendo che non ci siano ulteriori errori.Calcolo del Ravvedimento Operoso: Esempi Pratici Vediamo alcuni esempi pratici di calcolo del ravvedimento operoso per il Modello 770 del condominio.Esempio 1: Presentazione tardiva del 770 entro 15 giorniIl condominio presenta il Modello 770 il 15 novembre invece del 31 ottobre (15 giorni di ritardo).Sanzione ordinaria: 258 euroRavvedimento sprint (1/10): 25,80 euroInteressi (2,5% annuo su 15 giorni): circa 0,26 euroTotale da versare: 26,06 euroEsempio 2: Omessa trasmissione CU recuperata entro 30 giorniIl condominio ha dimenticato di trasmettere 5 Certificazioni Uniche entro il 16 marzo. Si accorge dell’errore il 10 aprile (25 giorni dopo).Sanzione ordinaria: 100 euro × 5 = 500 euroRavvedimento breve (1/9): 500 ÷ 9 = 55,56 euroInteressi (2,5% annuo su 25 giorni su 500 euro): circa 0,86 euroTotale da versare: 56,42 euroEsempio 3: Correzione errore nel 770 oltre 90 giorniIl condominio si accorge a febbraio di aver indicato importi errati nel 770 presentato a ottobre (più di 90 giorni dopo). Ha sbagliato i dati di 3 Certificazioni Uniche.Sanzione ordinaria: 100 euro × 3 = 300 euroRavvedimento lungo (1/7): 300 ÷ 7 = 42,86 euroInteressi (2,5% annuo su 120 giorni su 300 euro): circa 2,47 euroTotale da versare: 45,33 euroCome puoi notare, il ravvedimento operoso permette di ridurre drasticamente le sanzioni, ma è fondamentale agire rapidamente. Più passa il tempo, minore è la riduzione.Il CAF Centro Fiscale di Udine monitora costantemente la situazione fiscale di tutti i condomini assistiti e segnala immediatamente eventuali errori, permettendo di intervenire tempestivamente con il ravvedimento più conveniente.Come Evitare le Sanzioni: Affidati al CAF Centro FiscaleLa prevenzione è sempre la strategia migliore per evitare le sanzioni 770 condominio. Affidarsi a un professionista qualificato elimina alla radice il rischio di errori, ritardi e dimenticanze.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo di gestione fiscale per condomini che comprende:Elaborazione Modello 770 annualeRaccolta di tutti i dati relativi a compensi erogati e ritenute operateCompilazione e verifica del Modello 770Trasmissione telematica entro il 31 ottobreConservazione della ricevuta di presentazioneGestione Certificazioni Uniche (CU)Compilazione delle CU per dipendenti e collaboratoriTrasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzoConsegna delle CU ai percettori in formato cartaceo o digitaleCalcolo e versamento ritenute F24Calcolo delle ritenute d’acconto da applicare sui compensiPredisposizione dei Modelli F24 mensiliPromemoria per i versamenti (scadenza 16 del mese)Assistenza in caso di controlliSupporto in caso di avvisi bonari dell’Agenzia delle EntrateGestione delle istanze di autotutelaCalcolo e presentazione dei ravvedimenti operosiConsulenza fiscale continuativaVerifica periodica degli adempimentiAggiornamento sulle novità normativePianificazione fiscale per ottimizzare i costi del condominioCon il CAF Centro Fiscale non dovrai più preoccuparti di scadenze, sanzioni o errori. Pensiamo a tutto noi, garantendo la massima tranquillità per te e per i condomini.Il servizio è disponibile sia in sede a Udine che online, permettendoti di gestire tutto comodamente da remoto se preferisci.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sulle Sanzioni 770 Condominio Quanto costa non presentare il Modello 770 per il condominio?La sanzione per omessa presentazione del Modello 770 va da un minimo di 258 euro fino a un massimo di 2.065 euro, oppure fino al 120% delle ritenute non versate se superiore. Se le ritenute sono state regolarmente versate ma il 770 non è stato presentato, si applica comunque la sanzione amministrativa. Presentando il 770 in ritardo entro 90 giorni si può ridurre la sanzione con il ravvedimento operoso.Cosa succede se invio la Certificazione Unica in ritardo?La sanzione per tardiva trasmissione della CU è di 100 euro per ogni certificazione non inviata nei termini (16 marzo). Tuttavia, utilizzando il ravvedimento operoso puoi ridurre drasticamente la sanzione: se invii la CU entro 15 giorni dal termine, la sanzione scende a soli 10 euro per CU (1/10 del minimo). Il CAF Centro Fiscale gestisce l’invio puntuale di tutte le CU per evitare sanzioni.Come si calcola il ravvedimento operoso per il 770?Il ravvedimento operoso per il Modello 770 prevede una riduzione della sanzione che varia in base al tempo trascorso dalla scadenza. Se presenti il 770 entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce a 1/10 (circa 25,80 euro); entro 30 giorni a 1/9 (circa 28,67 euro); entro 90 giorni a 1/8 (circa 32,25 euro). Oltre ai 90 giorni la riduzione è minore. Vanno aggiunti gli interessi calcolati al tasso legale (2,5% annuo) sui giorni di ritardo.Chi paga le sanzioni fiscali del condominio?Le sanzioni fiscali del condominio sono a carico del condominio stesso, quindi vengono pagate attingendo dal fondo condominiale. Tuttavia, se l’amministratore ha commesso un errore per dolo o colpa grave (ad esempio non presentando il 770 nonostante ripetuti solleciti), può essere chiamato a rispondere personalmente delle sanzioni. Per questo è fondamentale affidarsi a un professionista qualificato come il CAF Centro Fiscale, che garantisce il rispetto di tutti gli adempimenti fiscali.Il 770 del condominio si può presentare in ritardo?Sì, il Modello 770 può essere presentato in ritardo utilizzando il ravvedimento operoso. Se il ritardo è inferiore a 5 giorni, la sanzione si riduce automaticamente. Se il ritardo è superiore a 90 giorni dalla scadenza (31 ottobre), il 770 si considera omesso e le sanzioni aumentano notevolmente. Il consiglio è di presentare il 770 il prima possibile anche in ritardo, utilizzando il ravvedimento per ridurre le sanzioni. Il CAF Centro Fiscale invia promemoria automatici 30 giorni prima della scadenza per evitare ritardi.ConclusioneLe sanzioni 770 condominio possono essere molto pesanti, ma sono completamente evitabili affidandosi a un professionista qualificato. Errori, ritardi e dimenticanze nella presentazione del Modello 770 o nella trasmissione delle Certificazioni Uniche costano caro al condominio, con sanzioni che vanno dai 100 euro fino a diverse migliaia di euro.Grazie al ravvedimento operoso è possibile ridurre notevolmente le sanzioni in caso di errore, ma la strategia migliore resta la prevenzione: affidare la gestione fiscale del condominio a esperti che garantiscano il rispetto puntuale di tutti gli adempimenti.Hai bisogno di assistenza per la gestione fiscale del tuo condominio? Il CAF Centro Fi📚 Approfondimenti CorrelatiQuadro ST e SV del 770: Guida alla Compilazione per Condomini 2026Scadenze Fiscali Amministratore Condominio 2026: Calendario CompletoScadenze 2026 scale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Gennaio 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-30 10:00:002026-05-31 14:03:53Sanzioni 770 Condominio: Importi, Ravvedimento e Come EvitarleModello 770 e Certificazione UnicaPortiere Condominio: Busta Paga, Contributi INPS e Adempimenti FiscaliLa gestione della busta paga del portiere di condominio è uno degli aspetti più delicati per gli amministratori condominiali. Il portiere è infatti un dipendente del condominio, e come tale richiede il rispetto di precisi obblighi contrattuali e fiscali: dal CCNL Portieri alla contribuzione INPS, dalla liquidazione del TFR fino all’emissione della Certificazione Unica (CU) e alla presentazione del Modello 770.In questa guida completa ti spieghiamo tutto quello che devi sapere sulla busta paga del portiere di condominio nel 2026: inquadramento contrattuale, voci retributive, calcolo dei contributi INPS, gestione del TFR e adempimenti fiscali obbligatori per il condominio.Se sei un amministratore di condominio e vuoi evitare errori e sanzioni nella gestione del personale, questa è la guida che fa per te. Al termine scoprirai come il CAF Centro Fiscale di Udine può supportarti con un servizio completo di elaborazione paghe e consulenza fiscale. Indice dei contenutiChi è il Portiere di Condominio: Inquadramento ContrattualeCCNL Portieri 2026: Livelli e RetribuzioneBusta Paga Portiere: Voci PrincipaliContributi INPS Portiere: Calcolo e VersamentoTFR e Liquidazione del PortiereCU e 770: Obblighi del Condominio per il PortiereGestione Paghe Portiere: Affidarsi al CAFDomande Frequenti (FAQ)Chi è il Portiere di Condominio: Inquadramento Contrattuale Guida completa: 770 e CU Condominio 2026Il portiere di condominio è una figura professionale disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti da proprietari di fabbricati. Si tratta di un lavoratore dipendente assunto direttamente dal condominio, che svolge mansioni di custodia, pulizia e manutenzione delle parti comuni dell’edificio.Mansioni tipiche del portiere: – Custodia e sorveglianza dell’edificio condominiale – Pulizia delle scale, androni, cortili e aree comuni – Piccole manutenzioni ordinarie (sostituzione lampadine, riparazioni minori) – Gestione della corrispondenza condominiale – Controllo accessi e apertura/chiusura cancelli – Raccolta differenziata e gestione rifiuti comuniDifferenza tra portiere dipendente e collaboratore esterno: È fondamentale distinguere tra il portiere dipendente (assunto dal condominio con regolare contratto di lavoro subordinato) e il collaboratore esterno con partita IVA. Nel primo caso si applicano tutti gli obblighi del rapporto di lavoro dipendente: busta paga, contributi INPS, TFR, ferie, tredicesima. Nel secondo caso si tratta di una prestazione professionale soggetta a fatturazione e ritenuta d’acconto.Il condominio assume quindi il ruolo di datore di lavoro, con tutte le responsabilità che ne derivano: iscrizione INPS, versamento contributi, adempimenti fiscali (CU, 770), rispetto del CCNL.Tipologie di contratto per il portiereIl CCNL Portieri prevede diverse tipologie di contratto:Contratto a tempo pieno: il portiere lavora 40 ore settimanali con alloggio nel condominio.Contratto part-time: orario ridotto (es. 20 ore settimanali) senza obbligo di alloggio.Contratto con o senza alloggio: se il portiere abita nell’appartamento del condominio (portineria), parte del compenso è in natura (alloggio e utenze). Il valore dell’alloggio va indicato in busta paga come benefit soggetto a tassazione.Contratto a tempo determinato o indeterminato: il condominio può assumere il portiere con contratto a termine (es. per sostituzione maternità) o a tempo indeterminato (soluzione più comune).CCNL Portieri 2026: Livelli e Retribuzione Il Contratto Collettivo Nazionale dei Portieri stabilisce i livelli retributivi e le condizioni di lavoro. Nel 2026 il CCNL di riferimento è quello rinnovato con l’ultimo accordo sindacale.Livelli di inquadramento:Il CCNL prevede 4 livelli di inquadramento professionale:Livello A (Super): Portiere con mansioni di coordinamento, responsabile di più edifici o complessi condominiali di grandi dimensioni.Livello B: Portiere qualificato con mansioni ordinarie complete (pulizia, manutenzione, custodia).Livello C: Portiere con mansioni ridotte (solo pulizia o solo custodia part-time).Livello D: Portiere con mansioni elementari o apprendista.Retribuzione minima 2026 (valori indicativi):Le retribuzioni variano in base al livello e alla zona geografica. A titolo indicativo, per un portiere livello B a tempo pieno la retribuzione mensile lorda si aggira sui:– 1.400-1.600 euro (base mensile) – + Tredicesima mensilità – + Indennità alloggio (se previsto) – + Eventuale quattordicesima (in alcuni CCNL provinciali)Attenzione: questi importi sono indicativi. Le cifre esatte vanno verificate consultando il CCNL vigente e gli accordi integrativi territoriali.Scatti di anzianitàIl CCNL prevede scatti di anzianità automatici ogni 2-3 anni di servizio continuativo. Ogni scatto comporta un aumento retributivo fisso (es. 20-30 euro lordi mensili). Il portiere matura fino a un massimo di 5-6 scatti nell’arco della carriera.Busta Paga Portiere: Voci Principali La busta paga del portiere di condominio è composta da diverse voci retributive e trattenute. Vediamo le principali.Voci retributive (imponibili):Paga base: la retribuzione minima prevista dal CCNL per il livello di inquadramento.Scatti di anzianità: aumenti maturati negli anni.Indennità alloggio: se il portiere abita nella portineria, il valore dell’alloggio viene imputato come benefit in natura (soggetto a tassazione). Il valore catastale dell’alloggio viene moltiplicato per un coefficiente e inserito in busta paga.Straordinari: se il portiere lavora oltre l’orario contrattuale, ha diritto alle maggiorazioni per lavoro straordinario (25% per le prime 2 ore, 50% per le successive).Tredicesima mensilità: pagata a dicembre, corrisponde a 1/12 della retribuzione annua.Premio di produzione o bonus: se previsti dal CCNL territoriale o da accordi aziendali.Trattenute sulla busta pagaDalla retribuzione lorda vengono trattenute:Contributi INPS a carico del dipendente: circa il 9,19% della retribuzione lorda (aliquota dipendenti).IRPEF (Imposta sul Reddito): calcolata in base agli scaglioni IRPEF 2026 (aliquote progressive: 23%, 35%, 43%).Addizionali regionali e comunali IRPEF: variano in base alla regione e al comune di residenza (es. 1,23% per il Friuli Venezia Giulia).Eventuali cessioni del quinto o pignoramenti: se il portiere ha debiti, parte dello stipendio può essere trattenuto direttamente in busta paga.Il netto in busta è quindi la retribuzione lorda meno tutte le trattenute (INPS + IRPEF + addizionali).Esempio pratico di busta paga portiereSituazione: Portiere livello B, tempo pieno, con alloggio.– Paga base: 1.450 euro – Scatti anzianità: 50 euro – Indennità alloggio: 300 euro – Retribuzione lorda totale: 1.800 euroTrattenute: – Contributi INPS (9,19%): 165 euro – IRPEF (23%): 376 euro – Addizionali (1,5%): 27 euro – Totale trattenute: 568 euroNetto in busta: 1.800 – 568 = 1.232 euro(Valori indicativi a scopo esemplificativo)Contributi INPS Portiere: Calcolo e Versamento Il condominio, in qualità di datore di lavoro, deve versare mensilmente i contributi INPS per il portiere dipendente. L’INPS copre pensione, malattia, maternità, disoccupazione (NASpI) e assegni familiari.Aliquote contributive 2026:Contributi a carico del dipendente (portiere): circa 9,19% della retribuzione lorda (trattenuti direttamente in busta paga).Contributi a carico del datore di lavoro (condominio): circa 23,81% della retribuzione lorda (a carico del condominio, NON trattenuti al dipendente).Aliquota complessiva: circa 33% della retribuzione lorda.Esempio di calcolo:Retribuzione lorda mensile portiere: 1.800 euro– Contributi dipendente (9,19%): 165 euro (trattenuti in busta paga) – Contributi datore di lavoro (23,81%): 429 euro (a carico condominio) – Totale contributi INPS: 594 euroIl condominio versa 594 euro all’INPS ogni mese tramite modello F24.Codici contributo INPS per portieriNel modello F24 vanno utilizzati i codici contributo specifici per i dipendenti:– Causale contributo: DS00 (dipendenti) – Codice sede INPS: variabile in base alla provincia – Matricola INPS del condominio: assegnata all’atto dell’iscrizioneIl versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza (es. contributi gennaio 2026 → versamento entro 16 febbraio 2026).Iscrizione INPS del condominioQuando il condominio assume il primo dipendente (portiere), deve obbligatoriamente:1. Iscriversi come datore di lavoro presso l’INPS (richiesta matricola aziendale) 2. Comunicare l’assunzione tramite il portale INPS Comunicazioni Obbligatorie entro il giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro 3. Aprire la posizione contributiva del dipendente (codice fiscale portiere)Questa procedura è complessa e richiede competenze specifiche. Il CAF Centro Fiscale può occuparsi di tutte le pratiche di iscrizione e gestione contributiva.TFR e Liquidazione del Portiere Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è la liquidazione che spetta al portiere alla cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di una somma accantonata ogni mese dal condominio.Come si calcola il TFR:Ogni anno il portiere matura un importo pari a circa 1/13,5 (7,41%) della retribuzione lorda annua. Questo importo viene accantonato dal condominio e rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT più un tasso fisso (1,5%).Esempio di calcolo TFR:Retribuzione lorda annua portiere: 21.600 euro (1.800 euro × 12 mesi)TFR maturato in un anno: 21.600 ÷ 13,5 = 1.600 euroDopo 10 anni di servizio, il portiere avrà maturato circa 16.000 euro di TFR (più rivalutazione ISTAT).Destinazione del TFRIl portiere può scegliere se:– Lasciare il TFR in azienda (nel condominio): il TFR viene accantonato e liquidato alla fine del rapporto di lavoro – Destinare il TFR a un fondo pensione complementare: il condominio versa il TFR maturato a un fondo pensione scelto dal dipendenteNel caso di condomini con meno di 50 dipendenti (caso più frequente), il TFR resta nel condominio e viene liquidato alla cessazione del rapporto.Tassazione del TFRIl TFR è soggetto a tassazione separata al momento della liquidazione. L’aliquota media IRPEF viene calcolata sui redditi degli ultimi 5 anni del portiere. In genere, l’aliquota di tassazione si aggira sul 23-27%.Il condominio deve operare una ritenuta d’acconto sul TFR al momento della liquidazione e indicarla nella Certificazione Unica dell’anno di cessazione del rapporto.CU e 770: Obblighi del Condominio per il PortiereIl condominio è un sostituto d’imposta e deve adempiere agli obblighi fiscali nei confronti del portiere dipendente. I principali adempimenti sono:1. Certificazione Unica (CU)Entro il 17 marzo di ogni anno, il condominio deve rilasciare al portiere la Certificazione Unica che attesta:– Retribuzione lorda percepita nell’anno precedente – Ritenute IRPEF operate – Contributi INPS a carico del dipendente – Detrazioni applicate (per lavoro dipendente, familiari a carico) – Eventuali rimborsi o conguagliLa CU va trasmessa anche telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la stessa scadenza (17 marzo).2. Modello 770Entro il 31 ottobre di ogni anno, il condominio deve presentare il Modello 770, che riepiloga:– Tutte le ritenute IRPEF operate sui compensi del portiere – I versamenti F24 effettuati (codice tributo IRPEF dipendenti) – Le Certificazioni Uniche rilasciateIl Modello 770 va trasmesso esclusivamente per via telematica tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediario abilitato (commercialista, CAF).Per approfondire tutti gli adempimenti fiscali del condominio, consulta la nostra [guida completa 770 e CU Condominio 2026](/770-cu-condominio-2026/).Conguaglio fiscale di fine annoA dicembre, il condominio deve effettuare il conguaglio fiscale del portiere. Si tratta di ricalcolare l’IRPEF complessiva dovuta sull’anno intero, tenendo conto di:– Retribuzione lorda annua – Detrazioni spettanti (lavoro dipendente, familiari a carico) – Ritenute IRPEF già operate mensilmenteSe il portiere ha versato troppo, il condominio deve rimborsare la differenza in busta paga di dicembre. Se ha versato troppo poco, il condominio trattiene la differenza.Gestione Paghe Portiere: Affidarsi al CAF La gestione delle paghe del portiere di condominio è un’attività complessa che richiede competenze specifiche in ambito del lavoro e fiscale. Gli obblighi sono molteplici:– Elaborazione mensile della busta paga – Calcolo corretto di INPS, IRPEF, addizionali – Versamento contributi INPS entro il 16 del mese – Versamento ritenute IRPEF entro il 16 del mese – Conguaglio fiscale di fine anno – Redazione e invio Certificazione Unica (CU) – Presentazione Modello 770 – Gestione ferie, permessi, malattia, maternità – Calcolo TFR e accantonamentoUn errore nella gestione delle paghe può comportare sanzioni amministrative per il condominio e contestazioni sindacali da parte del portiere.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo di gestione paghe per condomini con dipendenti. Ci occupiamo di:– Elaborazione buste paga mensili del portiere – Calcolo e versamento contributi INPS (F24) – Calcolo e versamento ritenute IRPEF (F24) – Redazione e invio Certificazione Unica (CU) entro il 17 marzo – Presentazione Modello 770 entro il 31 ottobre – Gestione pratiche INPS (malattia, maternità, NASpI) – Consulenza fiscale e del lavoro continuativaVantaggi del nostro servizio:– Zero pensieri: ci occupiamo di tutto, dall’iscrizione INPS alla liquidazione TFR – Nessun rischio errori: software aggiornati e professionisti esperti – Assistenza dedicata: rispondiamo a tutte le tue domande – Servizio nazionale online: lavoriamo con condomini in tutta Italia, non solo a UdineNon rischiare sanzioni o contenziosi. Affida la gestione del portiere a professionisti esperti.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti (FAQ)Il portiere deve avere la busta paga?Sì. Il portiere dipendente del condominio deve ricevere la busta paga mensile con l’indicazione di tutte le voci retributive e trattenute (INPS, IRPEF). La busta paga va consegnata entro la fine del mese di competenza.Chi paga i contributi INPS del portiere?I contributi INPS sono a carico sia del dipendente (circa 9,19%, trattenuti in busta paga) sia del datore di lavoro, cioè il condominio (circa 23,81%, a carico del condominio). Il condominio versa il totale (circa 33%) all’INPS tramite F24 entro il 16 del mese successivo.Il condominio deve fare la CU al portiere?Sì. Il condominio deve rilasciare la Certificazione Unica (CU) al portiere dipendente entro il 17 marzo di ogni anno. La CU attesta le retribuzioni percepite e le ritenute IRPEF operate nell’anno precedente. Va trasmessa anche all’Agenzia delle Entrate.Cosa succede se non pago i contributi INPS del portiere?L’omesso versamento dei contributi INPS comporta sanzioni amministrative (dal 30% al 60% dei contributi non versati) e interessi di mora. In casi gravi, il mancato versamento dei contributi può configurare anche un reato penale (art. 2, Legge 638/1983).Il portiere ha diritto alla tredicesima?Sì. Il CCNL Portieri prevede obbligatoriamente la tredicesima mensilità, da corrispondere entro dicembre. La tredicesima è pari a 1/12 della retribuzione annua lorda.Come si calcola il TFR del portiere?Il TFR si calcola dividendo la retribuzione lorda annua per 13,5 (circa 7,41%). Questo importo viene accantonato ogni anno e rivalutato con l’indice ISTAT più 1,5%. Alla cessazione del rapporto, il portiere riceve tutto il TFR maturato.Conclusione La gestione della busta paga del portiere di condominio richiede attenzione, competenza e rispetto delle scadenze fiscali e contributive. Il condominio, in qualità di datore di lavoro, deve garantire il corretto versamento dei contributi INPS, il calcolo accurato delle ritenute IRPEF, l’emissione puntuale della Certificazione Unica e la presentazione del Modello 770.Un errore o un ritardo può costare caro: sanzioni INPS, sanzioni fiscali, contenziosi con il dipendente. È fondamentale affidarsi a professionisti esperti che conoscono il CCNL Portieri, la normativa del lavoro e gli adempimenti fiscali.Hai bisogno di assistenza per la gestione del portiere del tuo condominio? Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato in elaborazione paghe e consulenza fiscale per condomini. Offriamo un servizio completo, sia in ufficio a Udine che online in tutta Italia.Contattaci per una consulenza gratuita:– Telefono: 0432 1638640 – WhatsApp: 366 6018121 – Email: assistenza@centrofiscale.comIl nostro team di esperti è a tua disposizione per supportarti in tutti gli adempimenti del lavoro e fiscali, garantendoti tranquillità e conformità normativa.Articoli Correlati standard Compensi Sportivi 2026: Tassazione e Regime Fiscale Completo https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-01-17 20:22:452026-01-17 20:22:45Compensi Sportivi 2026: Tassazione e Regime Fiscale Completo standard CU Associazioni Sportive 2026: Guida Completa agli Obblighi https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-01-17 20:22:432026-01-17 20:22:43CU Associazioni Sportive 2026: Guida Completa agli Obblighi standard 770 CU Associazioni 2026 – Guida Completa https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-17 19:53:482026-01-17 19:53:48770 CU Associazioni 2026 – Guida Completastandard Bonus Mamme 2025: Domanda Integrativa Entro il 31 Gennaio 2026 https://i0.wp.com/centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png?fit=1640%2C924&ssl=1 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-17 14:44:452026-01-17 14:45:21Bonus Mamme 2025: Domanda Integrativa Entro il 31 Gennaio 2026 standard ISEE Socio-Sanitario Residenze 2026: Documenti per RSA e Case di Riposo https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-17 08:00:002026-01-11 09:24:31ISEE Socio-Sanitario Residenze 2026: Documenti per RSA e Case di Riposo standard ISEE Integrativo FC3 2026: Quando e Come Presentarlo https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-17 08:00:002026-01-17 08:00:00ISEE Integrativo FC3 2026: Quando e Come Presentarlo standard 7 Errori Comuni nella Dichiarazione ISEE 2026 da Evitare https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-16 08:00:002026-01-16 08:00:007 Errori Comuni nella Dichiarazione ISEE 2026 da Evitare standard DSU Precompilata 2026: Come Funziona e Quali Dati Contiene https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-16 08:00:002026-01-11 09:24:28DSU Precompilata 2026: Come Funziona e Quali Dati Contienestandard Dichiarazione IVA Omessa: Dal 2026 Scatta la Liquidazione Automatica con Sanzioni https://i0.wp.com/centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png?fit=1640%2C924&ssl=1 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-15 09:55:362026-01-15 09:55:55Dichiarazione IVA Omessa: Dal 2026 Scatta la Liquidazione Automatica con SanzioniPrec Prec PrecSucc Succ SuccRecensioni Google Pubblicato su Tresy Mia 02/01/2026 Esperienza ottima. Grazie al supporto whap con Roberta Pubblicato su Alessandra Capello 30/12/2025 Servizio ottimo!!!! Super efficiente!!!!! Operatore molto disponibile e gentile!!!! Soddisfattissima!!!!!! Pubblicato su Samuel R. 27/12/2025 Mi sono rivolto a loro online e Mirsada è riuscita a fare di tutto! Veramente estremamente preparata e competente oltre a professionale. Bravi davvero Pubblicato su Serhii Kovalchuk 22/12/2025 Professionalità e umanità: una combinazione rara. Grazie CAF! Essendo stranieri, affrontare le pratiche burocratiche in Italia può essere molto complesso, ma il vostro CAF è stata una piacevolissima eccezione. Siamo sinceri: io e mia moglie non abbiamo mai incontrato persone così disponibili e gentili come qui. Un ringraziamento speciale va a Sara. È una vera professionista: estremamente competente, precisa ed efficace in ogni questione che le abbiamo sottoposto. La sua disponibilità è stata straordinaria. Apprezziamo moltissimo anche la comodità della comunicazione via WhatsApp. Vivendo a 30 km da Udine, la possibilità di chiarire dubbi e ricevere consulenze rapide online è un enorme vantaggio che facilita tutto il processo. Grazie a tutto il centro per un'assistenza così preziosa e di qualità. Un grazie di cuore a Sara per il suo ottimo lavoro! Pubblicato su SILVIA P 22/12/2025 Ho conosciuto questo centro grazie a un collega per una pratica per mia madre, per la quale mia sorella aveva avuto ben 3 appuntamenti presso altro centro in altra regione, per sentirsi dire che mia madre non me aveva diritto. Qui non solo la pratica è stata evasa, ma in tempi record e senza dovermici recare personalmente. E, da sottolineare, a 3 gg da natale. Perciò grazie e super consigliato. Efficienza e velocità. Ah, non l'ho detto, pratica fatta in giornata. Bravi! Pubblicato su Noura Omrani 22/12/2025 Sono super bravi gentili e professionali consiglio Pubblicato su Moldovan Madalina Ancuta 22/12/2025 Bravissimi, molto cordiali e disponibili, e soprattutto molto veloci. Raccomando volentieri!!😀 Pubblicato su Valentina Simeoni 21/12/2025 Mi sono rivolta a questo patronato per risolvere una questione con il congedo maternità. Sono rimasta estremamente soddisfatta, mi hanno dato appuntamento in brevissimo tempo, il personale é giovane ,preparato e competente. Ho avuto il piacere di conoscere Sara che é stata gentilissima e velocissima nel darmi una mano. Sicuramente mi affiderò a loro per il prossimo ISEE e 730. Pubblicato su Xhoana Lika 19/12/2025 Ho avuto un’ottima esperienza al CAF grazie a Sara. È una ragazza molto preparata, disponibile e paziente, mi ha seguita passo dopo passo chiarendo ogni dubbio e aiutandomi con diverse pratiche in modo preciso e professionale. Si vede che lavora con competenza e attenzione verso le persone. Davvero consigliata! 📚 Approfondimenti CorrelatiQuadro ST e SV del 770: Guida alla Compilazione per Condomini 2026Scadenze Fiscali Amministratore Condominio 2026: Calendario CompletoCU Condominio 2026ps://cdn.trustindex.io/loader.js?wp-widget” data-template-id=”trustindex-google-widget-html” data-css-url=”https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/trustindex-google-widget.css?1762895891″>Gennaio 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-28 10:00:002026-05-31 14:03:01Portiere Condominio: Busta Paga, Contributi INPS e Adempimenti FiscaliPagina 1 di 212
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Modello 770 e Certificazione UnicaCondominio Senza Amministratore 770 e CU: Chi Li Presenta nel 2026Il condominio senza amministratore pone interrogativi importanti sugli obblighi fiscali 770 e CU. Quando un edificio ha meno di 9 unità immobiliari, la nomina dell’amministratore non è obbligatoria per legge. Ma chi si occupa degli adempimenti fiscali in assenza di una figura formalmente incaricata? La questione del 770 condominio senza amministratore e della Certificazione Unica coinvolge direttamente tutti i condomini, che diventano responsabili in solido per eventuali omissioni o errori. In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine, analizziamo nel dettaglio chi presenta il Modello 770 e la CU per il condominio senza amministratore, quali sono le responsabilità dei condomini e come evitare sanzioni. Indice dei contenutiQuando il Condominio Può Essere Senza AmministratoreNormativa del Condominio Minimo: Fino a 8 UnitàObblighi Fiscali del Condominio Senza AmministratoreChi Presenta il Modello 770 Senza AmministratoreChi Presenta la Certificazione Unica Senza AmministratoreDelega a un Condomino: Come Funziona e ResponsabilitàResponsabilità Fiscale Solidale dei CondominiRischi e Sanzioni per Mancati AdempimentiAffidati al CAF Anche per Condomini PiccoliDomande FrequentiQuando il Condominio Può Essere Senza Amministratore La normativa italiana consente ai condomini di piccole dimensioni di non nominare un amministratore. Questa possibilità rappresenta un’eccezione alla regola generale che impone la presenza di questa figura professionale per la gestione degli spazi comuni e degli adempimenti amministrativi e fiscali.La legge stabilisce che l’obbligo di nomina dell’amministratore scatta quando il numero di condomini supera le 8 unità. Al di sotto di questa soglia, i proprietari possono decidere di gestire autonomamente il condominio, anche se questo comporta l’assunzione diretta di tutte le responsabilità, comprese quelle fiscali. Anche nei condomini minimi (fino a 8 unità), i proprietari possono comunque scegliere volontariamente di nominare un amministratore se preferiscono delegare la gestione ordinaria e gli adempimenti fiscali.La mancata nomina di un amministratore non esonera il condominio dagli obblighi fiscali, che rimangono inalterati. La differenza fondamentale è che le responsabilità ricadono direttamente sui condomini invece che su un soggetto terzo incaricato. Questo aspetto spesso viene sottovalutato, con conseguenze potenzialmente gravi in caso di inadempimento degli obblighi 770 e CU.Normativa del Condominio Minimo: Fino a 8 Unità Il Codice Civile definisce chiaramente i limiti dimensionali entro cui un condominio può operare senza amministratore. L’articolo 1129 del Codice Civile stabilisce che fino a 8 condomini, l’assemblea può decidere di non procedere alla nomina dell’amministratore. Questa disposizione considera come unità immobiliare ogni appartamento, negozio o locale autonomo presente nell’edificio.È importante precisare che il calcolo delle unità si basa sul numero di proprietà distinte, non sul numero di proprietari. Un edificio con 6 appartamenti posseduti da 3 proprietari diversi conta comunque come condominio con 6 unità, rientrando quindi nella categoria dei condomini minimi senza obbligo di amministratore.Anche quando il condominio opera senza amministratore, rimangono validi tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione delle parti comuni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e soprattutto agli adempimenti fiscali. La differenza principale rispetto ai condomini più grandi è che nel condominio senza amministratore 770 e CU devono essere gestiti direttamente dai condomini, tipicamente attraverso la delega a uno di loro o a un professionista esterno.La normativa prevede inoltre che, anche nei condomini sotto le 8 unità, l’assemblea possa deliberare la nomina di un amministratore se lo ritiene opportuno per una gestione più efficiente degli adempimenti, compresi quelli fiscali. Questa scelta volontaria diventa spesso necessaria quando il condominio ha spese comuni significative, impianti condivisi o personale dipendente come portieri o addetti alle pulizie.Obblighi Fiscali del Condominio Senza Amministratore Anche in assenza di amministratore, il condominio mantiene tutti gli obblighi fiscali previsti dalla normativa tributaria. La differenza fondamentale è che questi obblighi non vengono meno, ma cambiano il soggetto che deve occuparsene materialmente. Vediamo quali sono gli adempimenti fiscali che il condominio deve rispettare.Il Modello 770 deve essere presentato ogni anno se il condominio ha effettuato pagamenti soggetti a ritenuta d’acconto. Questo accade tipicamente quando vengono corrisposti compensi a professionisti per prestazioni occasionali, come l’imbianchino che ritinteggia le scale o il tecnico che verifica la caldaia condominiale. Il 770 condominio senza amministratore deve essere presentato entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti.La Certificazione Unica (CU) va rilasciata ai percettori di redditi da lavoro dipendente o assimilato. Nel contesto condominiale, questo riguarda principalmente il portiere, gli addetti alle pulizie o altri dipendenti del condominio. La CU deve essere consegnata agli interessati entro il 16 marzo dell’anno successivo e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la stessa data.Oltre a 770 e CU, il condominio senza amministratore deve gestire anche il versamento delle ritenute fiscali entro i termini previsti, utilizzando il modello F24. Le ritenute operate sui compensi professionali vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Per i redditi da lavoro dipendente, le ritenute IRPEF vanno versate mensilmente sempre entro il 16 del mese successivo.Infine, se il condominio ha dipendenti, deve anche gestire gli adempimenti contributivi INPS e assicurativi INAIL, oltre alle comunicazioni obbligatorie come il Libro Unico del Lavoro e le denunce mensili. Tutti questi obblighi, normalmente gestiti dall’amministratore, ricadono sui condomini quando manca questa figura.Partita IVA e Codice Fiscale del CondominioAnche il condominio senza amministratore deve avere un codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Questo codice identifica fiscalmente il condominio come soggetto autonomo per gli adempimenti tributari. Il codice fiscale condominiale va utilizzato per tutte le operazioni fiscali, compresa la presentazione del 770 e della CU. Normalmente non è necessaria la partita IVA, salvo casi particolari in cui il condominio svolga attività commerciali.Chi Presenta il Modello 770 Senza Amministratore In assenza di amministratore, la responsabilità della presentazione del Modello 770 ricade formalmente su tutti i condomini in modo solidale. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate può rivalersi su qualsiasi condomino per eventuali inadempienze, indipendentemente da chi materialmente avrebbe dovuto occuparsene. Questa responsabilità solidale rappresenta un rischio concreto per tutti i proprietari dell’edificio.Nella pratica operativa, il condominio senza amministratore deve individuare un soggetto che si occupi materialmente della presentazione del 770. Le soluzioni più comuni sono essenzialmente tre: la delega a uno dei condomini, l’affidamento a un professionista esterno come commercialista o CAF, oppure la decisione assembleare di nominare comunque un amministratore anche se non obbligatorio.Quando viene delegato un condomino, questo assume il compito di raccogliere tutta la documentazione necessaria, compilare il modello e trasmetterlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, anche se materialmente se ne occupa una persona, la responsabilità fiscale rimane solidale tra tutti i condomini. Questo significa che in caso di errori, omissioni o ritardi nella presentazione del 770, le sanzioni possono essere richieste a tutti i proprietari.La soluzione più sicura per il condominio senza amministratore 770 è affidarsi a un professionista qualificato. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio specifico per i condomini minimi, occupandosi di tutti gli adempimenti fiscali con la stessa professionalità riservata ai condomini più grandi. Questo garantisce il rispetto delle scadenze, l’esattezza dei dati e la conformità normativa, proteggendo tutti i condomini da rischi di sanzioni.La presentazione del 770 condominio richiede competenze tecniche specifiche: conoscenza della normativa fiscale, capacità di utilizzo dei software di trasmissione telematica, e attenzione ai dettagli per evitare errori che potrebbero costare caro. Improvvisare questa attività senza le competenze adeguate espone il condominio a rischi evitabili.Chi Presenta la Certificazione Unica Senza Amministratore Anche per la Certificazione Unica, in assenza di amministratore la responsabilità ricade su tutti i condomini in modo solidale. La CU condominio senza amministratore deve essere compilata, consegnata ai dipendenti o collaboratori e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate rispettando le scadenze previste.La CU va rilasciata quando il condominio ha corrisposto redditi da lavoro dipendente o assimilato. Il caso più frequente è quello del portiere condominiale, ma può riguardare anche addetti alle pulizie, giardinieri o altro personale con contratto di lavoro subordinato. La certificazione deve riportare tutti i dati retributivi, le ritenute fiscali operate, i contributi previdenziali versati e le detrazioni applicate durante l’anno.La Certificazione Unica 2026 deve essere consegnata ai percettori entro il 16 marzo 2026 e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la stessa data. Questo adempimento richiede l’utilizzo del sistema Entratel o Fisconline e la conoscenza delle specifiche tecniche dei tracciati telematici, aspetti che rendono problematica la gestione diretta da parte dei condomini non esperti.Come per il 770, anche per la CU del condominio senza amministratore la soluzione più prudente è la delega a un professionista. Il CAF Centro Fiscale gestisce integralmente questo adempimento: raccoglie i dati retributivi, compila la certificazione secondo gli standard normativi, la trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate e la consegna ai dipendenti nei termini previsti.La mancata presentazione della CU o la sua presentazione con dati errati comporta sanzioni amministrative che possono essere richieste a tutti i condomini. Per ogni certificazione omessa o trasmessa con dati incompleti, la sanzione va da 258 a 2.065 euro. Considerando che spesso ci sono più certificazioni da gestire, l’importo complessivo delle sanzioni può diventare significativo.Differenza tra 770 e CU per il CondominioÈ importante comprendere che 770 e CU sono due adempimenti distinti ma collegati. Il Modello 770 è la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta che riepiloga tutte le ritenute operate e versate durante l’anno. La Certificazione Unica è invece il documento che attesta i compensi corrisposti e le ritenute operate per ogni singolo percettore. In pratica, la CU certifica i dati individuali, mentre il 770 li riepiloga complessivamente per il sostituto d’imposta (in questo caso il condominio).Delega a un Condomino: Come Funziona e ResponsabilitàQuando il condominio senza amministratore decide di delegare uno dei condomini per la gestione degli adempimenti fiscali, è fondamentale formalizzare correttamente questa delega e comprenderne le implicazioni legali. La delega non trasferisce la responsabilità fiscale, che rimane solidale tra tutti i proprietari, ma individua chi materialmente si occuperà delle pratiche.La delega per il 770 e la CU deve essere deliberata in assemblea condominiale con la maggioranza prevista per le decisioni ordinarie. Il verbale assembleare deve indicare chiaramente il condomino delegato, le specifiche mansioni affidate e la durata dell’incarico. È consigliabile che il verbale preveda anche un eventuale compenso per il condomino che si assume questo onere, vista la complessità degli adempimenti.Il condomino delegato avrà il compito di raccogliere tutta la documentazione necessaria dagli altri condomini, compilare i modelli fiscali, effettuare le trasmissioni telematiche e conservare la documentazione. Per fare questo, dovrà ottenere le credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate intestate al codice fiscale del condominio, operazione che richiede procedure specifiche.Tuttavia, anche con una delega formalizzata, la responsabilità fiscale rimane di tutti i condomini. Se il delegato commette errori, omette adempimenti o non rispetta le scadenze, le sanzioni possono essere richieste a qualsiasi condomino, non solo al delegato. Questo aspetto viene spesso sottovalutato: delegare non significa liberarsi della responsabilità, significa solo individuare chi esegue materialmente gli adempimenti.Per questa ragione, molti condomini senza amministratore preferiscono affidarsi a professionisti esterni piuttosto che delegare un condomino. Un commercialista o un CAF specializzato non solo esegue correttamente gli adempimenti, ma assume anche una responsabilità professionale che tutela i condomini da eventuali errori. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio con tariffe accessibili anche per i condomini piccoli.Responsabilità Fiscale Solidale dei Condomini La responsabilità solidale è il concetto chiave che tutti i condomini devono comprendere quando il condominio opera senza amministratore. Significa che ogni singolo condomino può essere chiamato a rispondere integralmente per gli obblighi fiscali dell’intero condominio, indipendentemente dalla quota di proprietà o dal fatto di essersi occupato materialmente degli adempimenti.Quando l’Agenzia delle Entrate accerta un’inadempienza fiscale del condominio senza amministratore, può notificare la richiesta di pagamento delle sanzioni a uno qualsiasi dei condomini. Il condomino che riceve la notifica non può difendersi affermando di non essere stato lui a occuparsi del 770 o della CU: la responsabilità è collettiva e solidale per legge.Questo principio vale per tutte le violazioni fiscali del condominio: mancata presentazione del Modello 770, omessa trasmissione della Certificazione Unica, errori nei dati comunicati, ritardi nei versamenti delle ritenute. In ognuno di questi casi, le sanzioni amministrative e gli interessi possono essere richiesti per intero a un singolo condomino, che poi dovrà eventualmente rivalersi sugli altri.La solidarietà opera anche nei rapporti con i dipendenti del condominio. Se il portiere o altro personale non riceve correttamente la CU o se le ritenute fiscali non vengono versate, può rivalersi su qualsiasi condomino per ottenere quanto dovuto. Questo espone i singoli proprietari a contenziosi anche significativi.Per tutelarsi da questa responsabilità solidale, i condomini hanno essenzialmente due strade: nominare un amministratore (anche se non obbligatorio) oppure affidarsi a un professionista esterno che gestisca correttamente tutti gli adempimenti fiscali. Entrambe le soluzioni hanno un costo, ma questo è sempre inferiore rispetto alle sanzioni e ai problemi che deriverebbero da una gestione improvvisata del 770 e della CU.Rischi e Sanzioni per Mancati AdempimentiLe sanzioni per le violazioni degli obblighi fiscali del condominio possono essere particolarmente gravose, soprattutto considerando che ricadono solidalmente su tutti i condomini. Vediamo nel dettaglio quali sono i rischi concreti legati alla mancata o errata presentazione del 770 e della CU.Per l’omessa presentazione del Modello 770, la sanzione amministrativa va da 258 a 2.065 euro per ogni modello non presentato. Se il 770 viene presentato in ritardo entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione può essere ridotta a 25 euro con il ravvedimento operoso. Oltre i 90 giorni, si applica la sanzione piena e non è più possibile il ravvedimento.La mancata trasmissione della Certificazione Unica comporta sanzioni da 258 a 2.065 euro per ogni certificazione omessa. Questo significa che se il condominio ha un portiere e due addetti alle pulizie, l’omissione della CU per tutti e tre comporta sanzioni che possono arrivare fino a 6.195 euro complessivi. Anche in questo caso è possibile il ravvedimento operoso se la regolarizzazione avviene entro termini brevi.Oltre alle sanzioni per omissioni, ci sono anche sanzioni per dati incompleti o inesatti nelle comunicazioni. Se il 770 o la CU contengono errori sostanziali, la sanzione va da 258 a 2.065 euro per ogni certificazione errata. Gli errori formali non rilevanti comportano invece sanzioni ridotte da 100 a 500 euro.Un rischio spesso sottovalutato riguarda il mancato versamento delle ritenute fiscali. Quando il condominio paga un professionista operando la ritenuta d’acconto ma poi non versa l’importo all’Erario, si configura non solo un illecito amministrativo ma potenzialmente anche un reato tributario se gli importi superano determinate soglie. La sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute va dal 20% al 40% dell’importo non versato, oltre agli interessi.Tutti questi rischi rendono evidente che la gestione del condominio senza amministratore 770 e CU richiede competenza e attenzione. Risparmiare il costo di un professionista può risultare una falsa economia se si considerano le sanzioni potenziali. Il CAF Centro Fiscale offre servizi di assistenza fiscale per condomini a tariffe contenute, garantendo la corretta gestione di tutti gli adempimenti.Affidati al CAF Anche per Condomini Piccoli Molti condomini piccoli, sotto le 8 unità, pensano erroneamente che la mancanza dell’obbligo di amministratore significhi anche semplicità nella gestione fiscale. In realtà, gli obblighi 770 e CU del condominio senza amministratore sono identici a quelli dei condomini più grandi, con la differenza che manca una figura professionale dedicata a gestirli.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio specifico per i condomini senza amministratore, occupandosi di tutti gli adempimenti fiscali con la stessa professionalità riservata agli edifici più grandi. Il servizio comprende la raccolta della documentazione, la compilazione del Modello 770, la predisposizione e trasmissione delle Certificazioni Uniche, il calcolo e versamento delle ritenute fiscali.Affidarsi al CAF significa eliminare completamente il rischio di sanzioni per errori od omissioni negli adempimenti fiscali. Il nostro team di esperti conosce perfettamente la normativa tributaria applicabile ai condomini e utilizza software professionali sempre aggiornati per la compilazione e trasmissione telematica dei modelli. Ogni adempimento viene eseguito nei termini previsti, garantendo la piena conformità normativa.Oltre all’aspetto della sicurezza fiscale, affidarsi al CAF libera i condomini da incombenze complesse e time-consuming. Raccogliere i dati, compilare modelli tecnici, gestire le trasmissioni telematiche richiede tempo e competenze specifiche che la maggior parte dei condomini non possiede. Delegare questi compiti a professionisti permette ai proprietari di concentrarsi sulla normale gestione del proprio immobile.Il costo del servizio è accessibile anche per i condomini piccoli e viene facilmente ripartito tra tutti i condomini. Considerando che le sanzioni per una sola omissione possono arrivare fino a 2.065 euro, l’investimento in una consulenza professionale si ripaga ampiamente già evitando un singolo errore. Per maggiori informazioni sui servizi fiscali per condomini, consulta la guida completa 770 e CU Condominio 2026 sul nostro sito.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande FrequentiIl condominio con 6 appartamenti deve avere l’amministratore?No, fino a 8 unità immobiliari il condominio non ha l’obbligo di nominare l’amministratore. Tuttavia, rimangono tutti gli obblighi fiscali come la presentazione del 770 e della CU, che devono essere gestiti direttamente dai condomini o tramite delega a un professionista.Chi presenta il Modello 770 se il condominio non ha amministratore?Nel condominio senza amministratore, la responsabilità della presentazione del 770 ricade su tutti i condomini in modo solidale. Nella pratica, i condomini possono delegare uno di loro o affidarsi a un professionista esterno come il CAF Centro Fiscale per gestire questo adempimento.Quali sanzioni rischia il condominio che non presenta la CU?La mancata presentazione della Certificazione Unica comporta sanzioni da 258 a 2.065 euro per ogni certificazione omessa. Le sanzioni possono essere richieste a qualsiasi condomino, dato che la responsabilità fiscale è solidale tra tutti i proprietari.Cosa succede se deleghiamo un condomino ma lui sbaglia?Anche se viene delegato un condomino per la gestione del 770 e della CU, la responsabilità fiscale rimane solidale tra tutti i proprietari. Eventuali sanzioni per errori od omissioni possono essere richieste a qualsiasi condomino, non solo al delegato.Conviene affidarsi al CAF anche per un condominio piccolo?Assolutamente sì. Il CAF Centro Fiscale gestisce professionalmente tutti gli adempimenti fiscali del condominio, eliminando il rischio di sanzioni e liberando i condomini da incombenze complesse. Il costo del servizio è accessibile ed è ampiamente ripagato dalla sicurezza e tranquillità che garantisce.Conclusione Gli obblighi fiscali del condominio senza amministratore non vanno sottovalutati. Anche quando non c’è l’obbligo di nominare un amministratore, il Modello 770 e la Certificazione Unica devono essere gestiti correttamente per evitare sanzioni che ricadono solidalmente su tutti i condomini. La responsabilità fiscale solidale espone ogni proprietario a rischi concreti in caso di inadempimenti.Affidarsi a professionisti esperti è la soluzione più prudente per proteggere il patrimonio di tutti i condomini. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre servizi specializzati per i condomini di ogni dimensione, gestendo tutti gli adempimenti fiscali con competenza e puntualità. Hai bisogno di assistenza per il 770 e la CU del tuo condominio? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.📚 Approfondimenti CorrelatiQuadro ST e SV del 770: Guida alla Compilazione per Condomini 2026Scadenze Fiscali Amministratore Condominio 2026: Calendario Completo /centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Immagine-Whatsapp-Centro-Fiscale-500×200-2-300×120.png” alt=”Contatta Centro Fiscale su WhatsApp” class=”wp-image-9440″/>Febbraio 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
Modello 770 e Certificazione UnicaSanzioni 770 Condominio: Importi, Ravvedimento e Come EvitarleLe sanzioni 770 condominio rappresentano una delle preoccupazioni principali per gli amministratori condominiali che gestiscono dipendenti come portieri, collaboratori o fornitori soggetti a ritenuta d’acconto. Ogni errore nella presentazione del Modello 770 o nella trasmissione delle Certificazioni Uniche (CU) può costare caro al condominio: dalle sanzioni per omessa presentazione alle multe per tardiva consegna, gli importi possono essere rilevanti.In questa guida completa analizziamo tutte le sanzioni fiscali applicabili al condominio come sostituto d’imposta: dagli obblighi dichiarativi alle penalità per errori, dal ravvedimento operoso alle strategie per evitare sanzioni affidandosi a un professionista.Se sei un amministratore di condominio e vuoi dormire sonni tranquilli senza rischiare multe salate, questa è la guida che fa per te. Scopri come il CAF Centro Fiscale di Udine può gestire tutti gli adempimenti fiscali del tuo condominio in modo sicuro e puntuale. Indice dei contenutiIl Condominio come Sostituto d’Imposta: Obblighi FiscaliSanzioni per Omessa Presentazione del Modello 770Sanzioni per Presentazione Tardiva del Modello 770Sanzioni per Errori o Dati Incompleti nel Modello 770Sanzioni per Omessa o Tardiva Trasmissione delle Certificazioni Uniche (CU)Ravvedimento Operoso: Come Funziona per il Modello 770Calcolo del Ravvedimento Operoso: Esempi PraticiCome Evitare le Sanzioni: Affidati al CAF Centro FiscaleDomande Frequenti sulle Sanzioni 770 CondominioIl Condominio come Sostituto d’Imposta: Obblighi Fiscali Il condominio assume il ruolo di sostituto d’imposta ogni volta che eroga compensi soggetti a ritenuta fiscale. Questo accade quando il condominio ha dipendenti (portieri, custodi, addetti alle pulizie) oppure quando paga fornitori in regime di collaborazione occasionale o professionale.In qualità di sostituto d’imposta, il condominio — rappresentato dall’amministratore — deve:Applicare la ritenuta d’acconto sui compensi erogati (tipicamente del 20% per professionisti, del 4% per lavori edili)Versare le ritenute all’Erario tramite Modello F24 entro il 16 del mese successivoTrasmettere le Certificazioni Uniche (CU) ai percettori e all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ogni annoPresentare il Modello 770 annuale, che riepiloga tutte le ritenute operate e versate nell’anno precedenteQuesti obblighi sono tassativi e inderogabili. Ogni mancanza, ritardo o errore espone il condominio — e quindi l’amministratore che lo rappresenta — a sanzioni fiscali che possono raggiungere cifre importanti.La normativa di riferimento è il D.P.R. 600/1973 e il D.Lgs. 471/1997, che disciplinano gli obblighi dei sostituti d’imposta e le relative sanzioni.📘 Approfondisci: Leggi la guida completa su 770 e CU Condominio 2026Sanzioni per Omessa Presentazione del Modello 770 La mancata presentazione del Modello 770 è l’errore più grave che un amministratore possa commettere. Si configura come omessa dichiarazione e comporta sanzioni molto pesanti.La sanzione per omessa presentazione 770 è pari al 120% delle ritenute non versate con un minimo di 250 euro. Questo significa che se il condominio ha operato ritenute per 5.000 euro durante l’anno, la sanzione base può arrivare fino a 6.000 euro.In realtà, nella maggior parte dei casi i condomini hanno versato regolarmente le ritenute tramite F24: il problema è solo la mancata trasmissione telematica del modello. In questi casi la sanzione può essere ridotta, ma resta comunque significativa.La sanzione amministrativa va da un minimo di 258 euro fino a un massimo di 2.065 euro, applicabile anche quando le ritenute sono state correttamente versate ma il 770 non è stato inviato.Attenzione: se il Modello 770 viene presentato con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza (31 ottobre), si considera omesso a tutti gli effetti, con applicazione delle sanzioni più severe.Il CAF Centro Fiscale verifica ogni anno lo stato degli adempimenti di tutti i condomini assistiti, garantendo che il 770 venga presentato puntualmente e correttamente.Quando il 770 si Considera OmessoIl Modello 770 si considera omesso quando:Non viene presentato entro la scadenza del 31 ottobreViene presentato con oltre 90 giorni di ritardo rispetto alla scadenzaViene presentato privo di dati essenziali (ad esempio senza l’indicazione delle ritenute operate)Viene presentato con modalità non telematiche (il 770 deve essere inviato esclusivamente online)In tutti questi casi si applicano le sanzioni per omessa presentazione, con importi che vanno dai 258 euro ai 2.065 euro, o fino al 120% delle ritenute dovute se superiore.Sanzioni per Presentazione Tardiva del Modello 770 La presentazione tardiva del 770 si verifica quando il modello viene trasmesso dopo il 31 ottobre ma entro i 90 giorni successivi (cioè entro il 29 gennaio dell’anno seguente). In questo caso non si configura un’omissione ma un semplice ritardo, con sanzioni più contenute.La sanzione per ritardo nella presentazione del 770 va da 258 euro a 2.065 euro. L’importo effettivo dipende dal numero di giorni di ritardo e dalla gravità dell’inadempienza.Se il ritardo è inferiore a 5 giorni, la sanzione viene ridotta automaticamente a 1/10 del minimo edittale, quindi circa 25,80 euro. Questa è una delle sanatorie automatiche previste dalla normativa fiscale per i ritardi minimi.Per ritardi tra 5 e 90 giorni, la sanzione oscilla tra i 258 euro e i 2.065 euro, con facoltà per l’amministratore di ricorrere al ravvedimento operoso (vedi sezione dedicata) per ridurre l’importo.È importante sottolineare che, anche se la sanzione per il ritardo è inferiore rispetto all’omissione, ogni giorno che passa aumenta il rischio di superare i 90 giorni e far scattare le sanzioni per omissione.Per questo motivo, il CAF Centro Fiscale invia ai propri clienti promemoria automatici almeno 30 giorni prima della scadenza del 770, garantendo la presentazione puntuale e l’assenza di sanzioni.Sanzioni per Errori o Dati Incompleti nel Modello 770 Anche quando il Modello 770 viene presentato nei termini, possono esserci errori o dati incompleti che espongono il condominio a sanzioni.Le sanzioni per dati incompleti o inesatti nel 770 sono pari a 100 euro per ogni CU errata o incompleta, con un massimo di 50.000 euro per ciascun Modello 770.Gli errori più frequenti che comportano sanzioni sono:Ritenute indicate in modo errato (importo sbagliato, codice tributo errato)Dati anagrafici dei percettori incompleti o errati (codice fiscale sbagliato, nome errato)Compensi dichiarati non corrispondenti a quelli effettivamente erogatiOmessa indicazione di alcune Certificazioni Uniche già trasmesseErrori nei versamenti F24 riportati nel quadro ST del 770Se l’errore viene rilevato dall’Agenzia delle Entrate, questa emette un avviso bonario chiedendo il pagamento della sanzione. Tuttavia, l’amministratore può correggere spontaneamente l’errore presentando un 770 integrativo e utilizzando il ravvedimento operoso per ridurre la sanzione.Il CAF Centro Fiscale effettua sempre un doppio controllo dei dati prima dell’invio del 770: confronto tra CU trasmesse e ritenute versate, verifica dei codici fiscali, controllo della quadratura dei versamenti. Questo riduce praticamente a zero il rischio di errori sanzionabili.Differenza tra Errore Formale e SostanzialeNon tutti gli errori nel Modello 770 hanno la stessa gravità. La normativa distingue tra:Errori formali – riguardano aspetti non sostanziali (ad esempio un indirizzo sbagliato, un recapito telefonico errato). Per questi errori la sanzione è generalmente ridotta o non applicata se vengono corretti tempestivamente.Errori sostanziali – riguardano dati fiscalmente rilevanti (importo delle ritenute, codice fiscale del percettore, compensi erogati). Per questi errori si applica la sanzione piena di 100 euro per CU errata, riducibile con ravvedimento operoso.L’Agenzia delle Entrate tende a sanzionare solo gli errori sostanziali che comportano un danno erariale o impediscono il controllo fiscale.Sanzioni per Omessa o Tardiva Trasmissione delle Certificazioni Uniche (CU) Le Certificazioni Uniche (CU) devono essere consegnate ai percettori entro il 16 marzo di ogni anno e trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la stessa data.La sanzione per omessa trasmissione CU è pari a 100 euro per ogni certificazione non inviata. Questo significa che se il condominio ha 10 percettori (portiere, consulenti, fornitori) e non trasmette le CU, la sanzione totale sarà di 1.000 euro.Anche in caso di trasmissione tardiva CU (dopo il 16 marzo ma entro i termini del ravvedimento) si applica la sanzione di 100 euro per CU, che può essere ridotta utilizzando il ravvedimento operoso:Ravvedimento sprint (entro 15 giorni): sanzione ridotta a 1/10, quindi 10 euro per CURavvedimento breve (entro 30 giorni): sanzione ridotta a 1/9, quindi circa 11 euro per CURavvedimento intermedio (entro 90 giorni): sanzione ridotta a 1/8, quindi 12,50 euro per CUAttenzione: la mancata consegna della CU al percettore (anche se trasmessa all’Agenzia delle Entrate) comporta la sanzione di 100 euro per ogni CU non consegnata.Il CAF Centro Fiscale gestisce l’invio massivo delle CU in formato telematico e cartaceo, garantendo la consegna puntuale ai percettori e la trasmissione all’Agenzia delle Entrate entro i termini.Ravvedimento Operoso: Come Funziona per il Modello 770Il ravvedimento operoso è uno strumento che permette all’amministratore di condominio di regolarizzare spontaneamente gli adempimenti fiscali omessi o tardivi, beneficiando di una riduzione significativa delle sanzioni.Il ravvedimento consiste nel:Presentare il Modello 770 omesso o corretto (se era errato)Versare la sanzione ridotta tramite Modello F24 con il codice tributo appropriatoVersare gli eventuali interessi calcolati al tasso legale sui giorni di ritardoIl ravvedimento è sempre possibile fino a quando l’Agenzia delle Entrate non notifica un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione. Una volta ricevuto l’atto, il ravvedimento non è più ammesso.Gli interessi si calcolano al tasso legale annuo (attualmente 2,5% per il 2026) applicato al numero di giorni di ritardo.Per il Modello 770, il ravvedimento operoso si applica sia per l’omessa presentazione che per gli errori contenuti nel modello. La riduzione della sanzione dipende dal tempo trascorso dalla scadenza.Tipologie di Ravvedimento OperosoEsistono diverse tipologie di ravvedimento operoso, a seconda del tempo trascorso dalla violazione:Ravvedimento Sprint (entro 15 giorni dalla scadenza)Sanzione ridotta a 1/10 del minimo edittalePer il 770: sanzione di circa 25,80 euro invece di 258 euroRavvedimento Breve (entro 30 giorni dalla scadenza)Sanzione ridotta a 1/9 del minimo edittalePer il 770: sanzione di circa 28,67 euroRavvedimento Intermedio (entro 90 giorni dalla scadenza)Sanzione ridotta a 1/8 del minimo edittalePer il 770: sanzione di circa 32,25 euroRavvedimento Lungo (oltre 90 giorni, entro 1 anno)Sanzione ridotta a 1/7 del minimo edittalePer il 770: sanzione di circa 36,86 euroRavvedimento Ultralungo (oltre 1 anno, entro 2 anni)Sanzione ridotta a 1/6 del minimo edittalePer il 770: sanzione di circa 43 euroIl CAF Centro Fiscale calcola automaticamente la sanzione ridotta applicabile in base alla data di ravvedimento e gestisce il versamento tramite F24, garantendo che non ci siano ulteriori errori.Calcolo del Ravvedimento Operoso: Esempi Pratici Vediamo alcuni esempi pratici di calcolo del ravvedimento operoso per il Modello 770 del condominio.Esempio 1: Presentazione tardiva del 770 entro 15 giorniIl condominio presenta il Modello 770 il 15 novembre invece del 31 ottobre (15 giorni di ritardo).Sanzione ordinaria: 258 euroRavvedimento sprint (1/10): 25,80 euroInteressi (2,5% annuo su 15 giorni): circa 0,26 euroTotale da versare: 26,06 euroEsempio 2: Omessa trasmissione CU recuperata entro 30 giorniIl condominio ha dimenticato di trasmettere 5 Certificazioni Uniche entro il 16 marzo. Si accorge dell’errore il 10 aprile (25 giorni dopo).Sanzione ordinaria: 100 euro × 5 = 500 euroRavvedimento breve (1/9): 500 ÷ 9 = 55,56 euroInteressi (2,5% annuo su 25 giorni su 500 euro): circa 0,86 euroTotale da versare: 56,42 euroEsempio 3: Correzione errore nel 770 oltre 90 giorniIl condominio si accorge a febbraio di aver indicato importi errati nel 770 presentato a ottobre (più di 90 giorni dopo). Ha sbagliato i dati di 3 Certificazioni Uniche.Sanzione ordinaria: 100 euro × 3 = 300 euroRavvedimento lungo (1/7): 300 ÷ 7 = 42,86 euroInteressi (2,5% annuo su 120 giorni su 300 euro): circa 2,47 euroTotale da versare: 45,33 euroCome puoi notare, il ravvedimento operoso permette di ridurre drasticamente le sanzioni, ma è fondamentale agire rapidamente. Più passa il tempo, minore è la riduzione.Il CAF Centro Fiscale di Udine monitora costantemente la situazione fiscale di tutti i condomini assistiti e segnala immediatamente eventuali errori, permettendo di intervenire tempestivamente con il ravvedimento più conveniente.Come Evitare le Sanzioni: Affidati al CAF Centro FiscaleLa prevenzione è sempre la strategia migliore per evitare le sanzioni 770 condominio. Affidarsi a un professionista qualificato elimina alla radice il rischio di errori, ritardi e dimenticanze.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo di gestione fiscale per condomini che comprende:Elaborazione Modello 770 annualeRaccolta di tutti i dati relativi a compensi erogati e ritenute operateCompilazione e verifica del Modello 770Trasmissione telematica entro il 31 ottobreConservazione della ricevuta di presentazioneGestione Certificazioni Uniche (CU)Compilazione delle CU per dipendenti e collaboratoriTrasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzoConsegna delle CU ai percettori in formato cartaceo o digitaleCalcolo e versamento ritenute F24Calcolo delle ritenute d’acconto da applicare sui compensiPredisposizione dei Modelli F24 mensiliPromemoria per i versamenti (scadenza 16 del mese)Assistenza in caso di controlliSupporto in caso di avvisi bonari dell’Agenzia delle EntrateGestione delle istanze di autotutelaCalcolo e presentazione dei ravvedimenti operosiConsulenza fiscale continuativaVerifica periodica degli adempimentiAggiornamento sulle novità normativePianificazione fiscale per ottimizzare i costi del condominioCon il CAF Centro Fiscale non dovrai più preoccuparti di scadenze, sanzioni o errori. Pensiamo a tutto noi, garantendo la massima tranquillità per te e per i condomini.Il servizio è disponibile sia in sede a Udine che online, permettendoti di gestire tutto comodamente da remoto se preferisci.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sulle Sanzioni 770 Condominio Quanto costa non presentare il Modello 770 per il condominio?La sanzione per omessa presentazione del Modello 770 va da un minimo di 258 euro fino a un massimo di 2.065 euro, oppure fino al 120% delle ritenute non versate se superiore. Se le ritenute sono state regolarmente versate ma il 770 non è stato presentato, si applica comunque la sanzione amministrativa. Presentando il 770 in ritardo entro 90 giorni si può ridurre la sanzione con il ravvedimento operoso.Cosa succede se invio la Certificazione Unica in ritardo?La sanzione per tardiva trasmissione della CU è di 100 euro per ogni certificazione non inviata nei termini (16 marzo). Tuttavia, utilizzando il ravvedimento operoso puoi ridurre drasticamente la sanzione: se invii la CU entro 15 giorni dal termine, la sanzione scende a soli 10 euro per CU (1/10 del minimo). Il CAF Centro Fiscale gestisce l’invio puntuale di tutte le CU per evitare sanzioni.Come si calcola il ravvedimento operoso per il 770?Il ravvedimento operoso per il Modello 770 prevede una riduzione della sanzione che varia in base al tempo trascorso dalla scadenza. Se presenti il 770 entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce a 1/10 (circa 25,80 euro); entro 30 giorni a 1/9 (circa 28,67 euro); entro 90 giorni a 1/8 (circa 32,25 euro). Oltre ai 90 giorni la riduzione è minore. Vanno aggiunti gli interessi calcolati al tasso legale (2,5% annuo) sui giorni di ritardo.Chi paga le sanzioni fiscali del condominio?Le sanzioni fiscali del condominio sono a carico del condominio stesso, quindi vengono pagate attingendo dal fondo condominiale. Tuttavia, se l’amministratore ha commesso un errore per dolo o colpa grave (ad esempio non presentando il 770 nonostante ripetuti solleciti), può essere chiamato a rispondere personalmente delle sanzioni. Per questo è fondamentale affidarsi a un professionista qualificato come il CAF Centro Fiscale, che garantisce il rispetto di tutti gli adempimenti fiscali.Il 770 del condominio si può presentare in ritardo?Sì, il Modello 770 può essere presentato in ritardo utilizzando il ravvedimento operoso. Se il ritardo è inferiore a 5 giorni, la sanzione si riduce automaticamente. Se il ritardo è superiore a 90 giorni dalla scadenza (31 ottobre), il 770 si considera omesso e le sanzioni aumentano notevolmente. Il consiglio è di presentare il 770 il prima possibile anche in ritardo, utilizzando il ravvedimento per ridurre le sanzioni. Il CAF Centro Fiscale invia promemoria automatici 30 giorni prima della scadenza per evitare ritardi.ConclusioneLe sanzioni 770 condominio possono essere molto pesanti, ma sono completamente evitabili affidandosi a un professionista qualificato. Errori, ritardi e dimenticanze nella presentazione del Modello 770 o nella trasmissione delle Certificazioni Uniche costano caro al condominio, con sanzioni che vanno dai 100 euro fino a diverse migliaia di euro.Grazie al ravvedimento operoso è possibile ridurre notevolmente le sanzioni in caso di errore, ma la strategia migliore resta la prevenzione: affidare la gestione fiscale del condominio a esperti che garantiscano il rispetto puntuale di tutti gli adempimenti.Hai bisogno di assistenza per la gestione fiscale del tuo condominio? Il CAF Centro Fi📚 Approfondimenti CorrelatiQuadro ST e SV del 770: Guida alla Compilazione per Condomini 2026Scadenze Fiscali Amministratore Condominio 2026: Calendario CompletoScadenze 2026 scale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Gennaio 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-30 10:00:002026-05-31 14:03:53Sanzioni 770 Condominio: Importi, Ravvedimento e Come Evitarle
Modello 770 e Certificazione UnicaPortiere Condominio: Busta Paga, Contributi INPS e Adempimenti FiscaliLa gestione della busta paga del portiere di condominio è uno degli aspetti più delicati per gli amministratori condominiali. Il portiere è infatti un dipendente del condominio, e come tale richiede il rispetto di precisi obblighi contrattuali e fiscali: dal CCNL Portieri alla contribuzione INPS, dalla liquidazione del TFR fino all’emissione della Certificazione Unica (CU) e alla presentazione del Modello 770.In questa guida completa ti spieghiamo tutto quello che devi sapere sulla busta paga del portiere di condominio nel 2026: inquadramento contrattuale, voci retributive, calcolo dei contributi INPS, gestione del TFR e adempimenti fiscali obbligatori per il condominio.Se sei un amministratore di condominio e vuoi evitare errori e sanzioni nella gestione del personale, questa è la guida che fa per te. Al termine scoprirai come il CAF Centro Fiscale di Udine può supportarti con un servizio completo di elaborazione paghe e consulenza fiscale. Indice dei contenutiChi è il Portiere di Condominio: Inquadramento ContrattualeCCNL Portieri 2026: Livelli e RetribuzioneBusta Paga Portiere: Voci PrincipaliContributi INPS Portiere: Calcolo e VersamentoTFR e Liquidazione del PortiereCU e 770: Obblighi del Condominio per il PortiereGestione Paghe Portiere: Affidarsi al CAFDomande Frequenti (FAQ)Chi è il Portiere di Condominio: Inquadramento Contrattuale Guida completa: 770 e CU Condominio 2026Il portiere di condominio è una figura professionale disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti da proprietari di fabbricati. Si tratta di un lavoratore dipendente assunto direttamente dal condominio, che svolge mansioni di custodia, pulizia e manutenzione delle parti comuni dell’edificio.Mansioni tipiche del portiere: – Custodia e sorveglianza dell’edificio condominiale – Pulizia delle scale, androni, cortili e aree comuni – Piccole manutenzioni ordinarie (sostituzione lampadine, riparazioni minori) – Gestione della corrispondenza condominiale – Controllo accessi e apertura/chiusura cancelli – Raccolta differenziata e gestione rifiuti comuniDifferenza tra portiere dipendente e collaboratore esterno: È fondamentale distinguere tra il portiere dipendente (assunto dal condominio con regolare contratto di lavoro subordinato) e il collaboratore esterno con partita IVA. Nel primo caso si applicano tutti gli obblighi del rapporto di lavoro dipendente: busta paga, contributi INPS, TFR, ferie, tredicesima. Nel secondo caso si tratta di una prestazione professionale soggetta a fatturazione e ritenuta d’acconto.Il condominio assume quindi il ruolo di datore di lavoro, con tutte le responsabilità che ne derivano: iscrizione INPS, versamento contributi, adempimenti fiscali (CU, 770), rispetto del CCNL.Tipologie di contratto per il portiereIl CCNL Portieri prevede diverse tipologie di contratto:Contratto a tempo pieno: il portiere lavora 40 ore settimanali con alloggio nel condominio.Contratto part-time: orario ridotto (es. 20 ore settimanali) senza obbligo di alloggio.Contratto con o senza alloggio: se il portiere abita nell’appartamento del condominio (portineria), parte del compenso è in natura (alloggio e utenze). Il valore dell’alloggio va indicato in busta paga come benefit soggetto a tassazione.Contratto a tempo determinato o indeterminato: il condominio può assumere il portiere con contratto a termine (es. per sostituzione maternità) o a tempo indeterminato (soluzione più comune).CCNL Portieri 2026: Livelli e Retribuzione Il Contratto Collettivo Nazionale dei Portieri stabilisce i livelli retributivi e le condizioni di lavoro. Nel 2026 il CCNL di riferimento è quello rinnovato con l’ultimo accordo sindacale.Livelli di inquadramento:Il CCNL prevede 4 livelli di inquadramento professionale:Livello A (Super): Portiere con mansioni di coordinamento, responsabile di più edifici o complessi condominiali di grandi dimensioni.Livello B: Portiere qualificato con mansioni ordinarie complete (pulizia, manutenzione, custodia).Livello C: Portiere con mansioni ridotte (solo pulizia o solo custodia part-time).Livello D: Portiere con mansioni elementari o apprendista.Retribuzione minima 2026 (valori indicativi):Le retribuzioni variano in base al livello e alla zona geografica. A titolo indicativo, per un portiere livello B a tempo pieno la retribuzione mensile lorda si aggira sui:– 1.400-1.600 euro (base mensile) – + Tredicesima mensilità – + Indennità alloggio (se previsto) – + Eventuale quattordicesima (in alcuni CCNL provinciali)Attenzione: questi importi sono indicativi. Le cifre esatte vanno verificate consultando il CCNL vigente e gli accordi integrativi territoriali.Scatti di anzianitàIl CCNL prevede scatti di anzianità automatici ogni 2-3 anni di servizio continuativo. Ogni scatto comporta un aumento retributivo fisso (es. 20-30 euro lordi mensili). Il portiere matura fino a un massimo di 5-6 scatti nell’arco della carriera.Busta Paga Portiere: Voci Principali La busta paga del portiere di condominio è composta da diverse voci retributive e trattenute. Vediamo le principali.Voci retributive (imponibili):Paga base: la retribuzione minima prevista dal CCNL per il livello di inquadramento.Scatti di anzianità: aumenti maturati negli anni.Indennità alloggio: se il portiere abita nella portineria, il valore dell’alloggio viene imputato come benefit in natura (soggetto a tassazione). Il valore catastale dell’alloggio viene moltiplicato per un coefficiente e inserito in busta paga.Straordinari: se il portiere lavora oltre l’orario contrattuale, ha diritto alle maggiorazioni per lavoro straordinario (25% per le prime 2 ore, 50% per le successive).Tredicesima mensilità: pagata a dicembre, corrisponde a 1/12 della retribuzione annua.Premio di produzione o bonus: se previsti dal CCNL territoriale o da accordi aziendali.Trattenute sulla busta pagaDalla retribuzione lorda vengono trattenute:Contributi INPS a carico del dipendente: circa il 9,19% della retribuzione lorda (aliquota dipendenti).IRPEF (Imposta sul Reddito): calcolata in base agli scaglioni IRPEF 2026 (aliquote progressive: 23%, 35%, 43%).Addizionali regionali e comunali IRPEF: variano in base alla regione e al comune di residenza (es. 1,23% per il Friuli Venezia Giulia).Eventuali cessioni del quinto o pignoramenti: se il portiere ha debiti, parte dello stipendio può essere trattenuto direttamente in busta paga.Il netto in busta è quindi la retribuzione lorda meno tutte le trattenute (INPS + IRPEF + addizionali).Esempio pratico di busta paga portiereSituazione: Portiere livello B, tempo pieno, con alloggio.– Paga base: 1.450 euro – Scatti anzianità: 50 euro – Indennità alloggio: 300 euro – Retribuzione lorda totale: 1.800 euroTrattenute: – Contributi INPS (9,19%): 165 euro – IRPEF (23%): 376 euro – Addizionali (1,5%): 27 euro – Totale trattenute: 568 euroNetto in busta: 1.800 – 568 = 1.232 euro(Valori indicativi a scopo esemplificativo)Contributi INPS Portiere: Calcolo e Versamento Il condominio, in qualità di datore di lavoro, deve versare mensilmente i contributi INPS per il portiere dipendente. L’INPS copre pensione, malattia, maternità, disoccupazione (NASpI) e assegni familiari.Aliquote contributive 2026:Contributi a carico del dipendente (portiere): circa 9,19% della retribuzione lorda (trattenuti direttamente in busta paga).Contributi a carico del datore di lavoro (condominio): circa 23,81% della retribuzione lorda (a carico del condominio, NON trattenuti al dipendente).Aliquota complessiva: circa 33% della retribuzione lorda.Esempio di calcolo:Retribuzione lorda mensile portiere: 1.800 euro– Contributi dipendente (9,19%): 165 euro (trattenuti in busta paga) – Contributi datore di lavoro (23,81%): 429 euro (a carico condominio) – Totale contributi INPS: 594 euroIl condominio versa 594 euro all’INPS ogni mese tramite modello F24.Codici contributo INPS per portieriNel modello F24 vanno utilizzati i codici contributo specifici per i dipendenti:– Causale contributo: DS00 (dipendenti) – Codice sede INPS: variabile in base alla provincia – Matricola INPS del condominio: assegnata all’atto dell’iscrizioneIl versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza (es. contributi gennaio 2026 → versamento entro 16 febbraio 2026).Iscrizione INPS del condominioQuando il condominio assume il primo dipendente (portiere), deve obbligatoriamente:1. Iscriversi come datore di lavoro presso l’INPS (richiesta matricola aziendale) 2. Comunicare l’assunzione tramite il portale INPS Comunicazioni Obbligatorie entro il giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro 3. Aprire la posizione contributiva del dipendente (codice fiscale portiere)Questa procedura è complessa e richiede competenze specifiche. Il CAF Centro Fiscale può occuparsi di tutte le pratiche di iscrizione e gestione contributiva.TFR e Liquidazione del Portiere Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è la liquidazione che spetta al portiere alla cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di una somma accantonata ogni mese dal condominio.Come si calcola il TFR:Ogni anno il portiere matura un importo pari a circa 1/13,5 (7,41%) della retribuzione lorda annua. Questo importo viene accantonato dal condominio e rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT più un tasso fisso (1,5%).Esempio di calcolo TFR:Retribuzione lorda annua portiere: 21.600 euro (1.800 euro × 12 mesi)TFR maturato in un anno: 21.600 ÷ 13,5 = 1.600 euroDopo 10 anni di servizio, il portiere avrà maturato circa 16.000 euro di TFR (più rivalutazione ISTAT).Destinazione del TFRIl portiere può scegliere se:– Lasciare il TFR in azienda (nel condominio): il TFR viene accantonato e liquidato alla fine del rapporto di lavoro – Destinare il TFR a un fondo pensione complementare: il condominio versa il TFR maturato a un fondo pensione scelto dal dipendenteNel caso di condomini con meno di 50 dipendenti (caso più frequente), il TFR resta nel condominio e viene liquidato alla cessazione del rapporto.Tassazione del TFRIl TFR è soggetto a tassazione separata al momento della liquidazione. L’aliquota media IRPEF viene calcolata sui redditi degli ultimi 5 anni del portiere. In genere, l’aliquota di tassazione si aggira sul 23-27%.Il condominio deve operare una ritenuta d’acconto sul TFR al momento della liquidazione e indicarla nella Certificazione Unica dell’anno di cessazione del rapporto.CU e 770: Obblighi del Condominio per il PortiereIl condominio è un sostituto d’imposta e deve adempiere agli obblighi fiscali nei confronti del portiere dipendente. I principali adempimenti sono:1. Certificazione Unica (CU)Entro il 17 marzo di ogni anno, il condominio deve rilasciare al portiere la Certificazione Unica che attesta:– Retribuzione lorda percepita nell’anno precedente – Ritenute IRPEF operate – Contributi INPS a carico del dipendente – Detrazioni applicate (per lavoro dipendente, familiari a carico) – Eventuali rimborsi o conguagliLa CU va trasmessa anche telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la stessa scadenza (17 marzo).2. Modello 770Entro il 31 ottobre di ogni anno, il condominio deve presentare il Modello 770, che riepiloga:– Tutte le ritenute IRPEF operate sui compensi del portiere – I versamenti F24 effettuati (codice tributo IRPEF dipendenti) – Le Certificazioni Uniche rilasciateIl Modello 770 va trasmesso esclusivamente per via telematica tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediario abilitato (commercialista, CAF).Per approfondire tutti gli adempimenti fiscali del condominio, consulta la nostra [guida completa 770 e CU Condominio 2026](/770-cu-condominio-2026/).Conguaglio fiscale di fine annoA dicembre, il condominio deve effettuare il conguaglio fiscale del portiere. Si tratta di ricalcolare l’IRPEF complessiva dovuta sull’anno intero, tenendo conto di:– Retribuzione lorda annua – Detrazioni spettanti (lavoro dipendente, familiari a carico) – Ritenute IRPEF già operate mensilmenteSe il portiere ha versato troppo, il condominio deve rimborsare la differenza in busta paga di dicembre. Se ha versato troppo poco, il condominio trattiene la differenza.Gestione Paghe Portiere: Affidarsi al CAF La gestione delle paghe del portiere di condominio è un’attività complessa che richiede competenze specifiche in ambito del lavoro e fiscale. Gli obblighi sono molteplici:– Elaborazione mensile della busta paga – Calcolo corretto di INPS, IRPEF, addizionali – Versamento contributi INPS entro il 16 del mese – Versamento ritenute IRPEF entro il 16 del mese – Conguaglio fiscale di fine anno – Redazione e invio Certificazione Unica (CU) – Presentazione Modello 770 – Gestione ferie, permessi, malattia, maternità – Calcolo TFR e accantonamentoUn errore nella gestione delle paghe può comportare sanzioni amministrative per il condominio e contestazioni sindacali da parte del portiere.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo di gestione paghe per condomini con dipendenti. Ci occupiamo di:– Elaborazione buste paga mensili del portiere – Calcolo e versamento contributi INPS (F24) – Calcolo e versamento ritenute IRPEF (F24) – Redazione e invio Certificazione Unica (CU) entro il 17 marzo – Presentazione Modello 770 entro il 31 ottobre – Gestione pratiche INPS (malattia, maternità, NASpI) – Consulenza fiscale e del lavoro continuativaVantaggi del nostro servizio:– Zero pensieri: ci occupiamo di tutto, dall’iscrizione INPS alla liquidazione TFR – Nessun rischio errori: software aggiornati e professionisti esperti – Assistenza dedicata: rispondiamo a tutte le tue domande – Servizio nazionale online: lavoriamo con condomini in tutta Italia, non solo a UdineNon rischiare sanzioni o contenziosi. Affida la gestione del portiere a professionisti esperti.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti (FAQ)Il portiere deve avere la busta paga?Sì. Il portiere dipendente del condominio deve ricevere la busta paga mensile con l’indicazione di tutte le voci retributive e trattenute (INPS, IRPEF). La busta paga va consegnata entro la fine del mese di competenza.Chi paga i contributi INPS del portiere?I contributi INPS sono a carico sia del dipendente (circa 9,19%, trattenuti in busta paga) sia del datore di lavoro, cioè il condominio (circa 23,81%, a carico del condominio). Il condominio versa il totale (circa 33%) all’INPS tramite F24 entro il 16 del mese successivo.Il condominio deve fare la CU al portiere?Sì. Il condominio deve rilasciare la Certificazione Unica (CU) al portiere dipendente entro il 17 marzo di ogni anno. La CU attesta le retribuzioni percepite e le ritenute IRPEF operate nell’anno precedente. Va trasmessa anche all’Agenzia delle Entrate.Cosa succede se non pago i contributi INPS del portiere?L’omesso versamento dei contributi INPS comporta sanzioni amministrative (dal 30% al 60% dei contributi non versati) e interessi di mora. In casi gravi, il mancato versamento dei contributi può configurare anche un reato penale (art. 2, Legge 638/1983).Il portiere ha diritto alla tredicesima?Sì. Il CCNL Portieri prevede obbligatoriamente la tredicesima mensilità, da corrispondere entro dicembre. La tredicesima è pari a 1/12 della retribuzione annua lorda.Come si calcola il TFR del portiere?Il TFR si calcola dividendo la retribuzione lorda annua per 13,5 (circa 7,41%). Questo importo viene accantonato ogni anno e rivalutato con l’indice ISTAT più 1,5%. Alla cessazione del rapporto, il portiere riceve tutto il TFR maturato.Conclusione La gestione della busta paga del portiere di condominio richiede attenzione, competenza e rispetto delle scadenze fiscali e contributive. Il condominio, in qualità di datore di lavoro, deve garantire il corretto versamento dei contributi INPS, il calcolo accurato delle ritenute IRPEF, l’emissione puntuale della Certificazione Unica e la presentazione del Modello 770.Un errore o un ritardo può costare caro: sanzioni INPS, sanzioni fiscali, contenziosi con il dipendente. È fondamentale affidarsi a professionisti esperti che conoscono il CCNL Portieri, la normativa del lavoro e gli adempimenti fiscali.Hai bisogno di assistenza per la gestione del portiere del tuo condominio? Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato in elaborazione paghe e consulenza fiscale per condomini. Offriamo un servizio completo, sia in ufficio a Udine che online in tutta Italia.Contattaci per una consulenza gratuita:– Telefono: 0432 1638640 – WhatsApp: 366 6018121 – Email: assistenza@centrofiscale.comIl nostro team di esperti è a tua disposizione per supportarti in tutti gli adempimenti del lavoro e fiscali, garantendoti tranquillità e conformità normativa.Articoli Correlati standard Compensi Sportivi 2026: Tassazione e Regime Fiscale Completo https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-01-17 20:22:452026-01-17 20:22:45Compensi Sportivi 2026: Tassazione e Regime Fiscale Completo standard CU Associazioni Sportive 2026: Guida Completa agli Obblighi https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-01-17 20:22:432026-01-17 20:22:43CU Associazioni Sportive 2026: Guida Completa agli Obblighi standard 770 CU Associazioni 2026 – Guida Completa https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-17 19:53:482026-01-17 19:53:48770 CU Associazioni 2026 – Guida Completastandard Bonus Mamme 2025: Domanda Integrativa Entro il 31 Gennaio 2026 https://i0.wp.com/centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png?fit=1640%2C924&ssl=1 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-17 14:44:452026-01-17 14:45:21Bonus Mamme 2025: Domanda Integrativa Entro il 31 Gennaio 2026 standard ISEE Socio-Sanitario Residenze 2026: Documenti per RSA e Case di Riposo https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-17 08:00:002026-01-11 09:24:31ISEE Socio-Sanitario Residenze 2026: Documenti per RSA e Case di Riposo standard ISEE Integrativo FC3 2026: Quando e Come Presentarlo https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-17 08:00:002026-01-17 08:00:00ISEE Integrativo FC3 2026: Quando e Come Presentarlo standard 7 Errori Comuni nella Dichiarazione ISEE 2026 da Evitare https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-16 08:00:002026-01-16 08:00:007 Errori Comuni nella Dichiarazione ISEE 2026 da Evitare standard DSU Precompilata 2026: Come Funziona e Quali Dati Contiene https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-16 08:00:002026-01-11 09:24:28DSU Precompilata 2026: Come Funziona e Quali Dati Contienestandard Dichiarazione IVA Omessa: Dal 2026 Scatta la Liquidazione Automatica con Sanzioni https://i0.wp.com/centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png?fit=1640%2C924&ssl=1 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-15 09:55:362026-01-15 09:55:55Dichiarazione IVA Omessa: Dal 2026 Scatta la Liquidazione Automatica con SanzioniPrec Prec PrecSucc Succ SuccRecensioni Google Pubblicato su Tresy Mia 02/01/2026 Esperienza ottima. Grazie al supporto whap con Roberta Pubblicato su Alessandra Capello 30/12/2025 Servizio ottimo!!!! Super efficiente!!!!! Operatore molto disponibile e gentile!!!! Soddisfattissima!!!!!! Pubblicato su Samuel R. 27/12/2025 Mi sono rivolto a loro online e Mirsada è riuscita a fare di tutto! Veramente estremamente preparata e competente oltre a professionale. Bravi davvero Pubblicato su Serhii Kovalchuk 22/12/2025 Professionalità e umanità: una combinazione rara. Grazie CAF! Essendo stranieri, affrontare le pratiche burocratiche in Italia può essere molto complesso, ma il vostro CAF è stata una piacevolissima eccezione. Siamo sinceri: io e mia moglie non abbiamo mai incontrato persone così disponibili e gentili come qui. Un ringraziamento speciale va a Sara. È una vera professionista: estremamente competente, precisa ed efficace in ogni questione che le abbiamo sottoposto. La sua disponibilità è stata straordinaria. Apprezziamo moltissimo anche la comodità della comunicazione via WhatsApp. Vivendo a 30 km da Udine, la possibilità di chiarire dubbi e ricevere consulenze rapide online è un enorme vantaggio che facilita tutto il processo. Grazie a tutto il centro per un'assistenza così preziosa e di qualità. Un grazie di cuore a Sara per il suo ottimo lavoro! Pubblicato su SILVIA P 22/12/2025 Ho conosciuto questo centro grazie a un collega per una pratica per mia madre, per la quale mia sorella aveva avuto ben 3 appuntamenti presso altro centro in altra regione, per sentirsi dire che mia madre non me aveva diritto. Qui non solo la pratica è stata evasa, ma in tempi record e senza dovermici recare personalmente. E, da sottolineare, a 3 gg da natale. Perciò grazie e super consigliato. Efficienza e velocità. Ah, non l'ho detto, pratica fatta in giornata. Bravi! Pubblicato su Noura Omrani 22/12/2025 Sono super bravi gentili e professionali consiglio Pubblicato su Moldovan Madalina Ancuta 22/12/2025 Bravissimi, molto cordiali e disponibili, e soprattutto molto veloci. Raccomando volentieri!!😀 Pubblicato su Valentina Simeoni 21/12/2025 Mi sono rivolta a questo patronato per risolvere una questione con il congedo maternità. Sono rimasta estremamente soddisfatta, mi hanno dato appuntamento in brevissimo tempo, il personale é giovane ,preparato e competente. Ho avuto il piacere di conoscere Sara che é stata gentilissima e velocissima nel darmi una mano. Sicuramente mi affiderò a loro per il prossimo ISEE e 730. Pubblicato su Xhoana Lika 19/12/2025 Ho avuto un’ottima esperienza al CAF grazie a Sara. È una ragazza molto preparata, disponibile e paziente, mi ha seguita passo dopo passo chiarendo ogni dubbio e aiutandomi con diverse pratiche in modo preciso e professionale. Si vede che lavora con competenza e attenzione verso le persone. Davvero consigliata! 📚 Approfondimenti CorrelatiQuadro ST e SV del 770: Guida alla Compilazione per Condomini 2026Scadenze Fiscali Amministratore Condominio 2026: Calendario CompletoCU Condominio 2026ps://cdn.trustindex.io/loader.js?wp-widget” data-template-id=”trustindex-google-widget-html” data-css-url=”https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/trustindex-google-widget.css?1762895891″>Gennaio 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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