POS e registratore telematico: sanzioni, tolleranza del 5% e ravvedimento

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Le sanzioni per POS e registratore telematico non scattano se il numero dei pagamenti elettronici accettati e quello delle operazioni registrate differisce al massimo del 5%: lo prevede il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026. La tolleranza però non riguarda il mancato abbinamento tra POS e registratore, che resta punito con una sanzione da 1.000 a 4.000 euro. In quel caso si può intervenire con il ravvedimento operoso.

In sintesi

  • La tolleranza del 5% è prevista dall’art. 33 del D.Lgs. 148/2026, in vigore dal 12 agosto 2026.
  • Si misura sul numero delle operazioni, non sul loro importo in euro.
  • Il mancato collegamento POS-registratore è sanzionato da 1.000 a 4.000 euro (art. 11, comma 5, D.Lgs. 471/1997).
  • La tolleranza non cancella questa sanzione, che si può ridurre con il ravvedimento.
  • L’obbligo di abbinamento vale per le operazioni dal 1° gennaio 2026.

Cosa prevede la tolleranza del 5% su POS e registratore telematico?

Dal 1° gennaio 2026 chi vende al pubblico deve collegare il POS al registratore telematico, in attuazione dell’art. 1, commi 74-77, della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Il registratore telematico è il dispositivo che memorizza gli incassi e li trasmette ogni giorno all’Agenzia delle Entrate. Con il collegamento, trasmette anche i dati dei pagamenti elettronici.

Con l’art. 33 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 è stata introdotta una soglia di tolleranza del 5%. Le sanzioni per la mancata memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici non si applicano se tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate, e il numero dei pagamenti elettronici accettati la discrepanza non supera il 5 per cento.

La modifica interviene sull’art. 11, comma 2-quinquies, e sull’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 471/1997. Interviene anche sugli articoli corrispondenti del testo unico sanzioni (D.Lgs. 173/2024, che si applica dal 1° gennaio 2027): art. 36, comma 6, e art. 37, comma 3.

Su cosa si calcola il 5% di tolleranza e su cosa no?

Il testo di legge parla di discrepanza tra il numero delle operazioni registrate e il numero dei pagamenti elettronici accettati. Non si calcola quindi sul valore in euro degli incassi, ma sul conteggio delle operazioni.

Un esempio. Un bar accetta 200 pagamenti con carta in un periodo e il registratore ne memorizza 192: la differenza è di 8 operazioni, pari al 4%, quindi entro la soglia. Se i pagamenti registrati fossero 185, la differenza (15 operazioni, 7,5%) supererebbe il 5% e le sanzioni tornerebbero applicabili. L’esempio è puramente illustrativo e la legge non indica il periodo su cui effettuare il confronto.

La tolleranza, inoltre, riguarda soltanto la memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici. Non incide sull’obbligo di abbinare ogni POS a un registratore. Chi vuole scegliere lo strumento di incasso può approfondire nella guida al miglior POS 2026 per piccoli esercenti.

Quali sono le sanzioni per il mancato abbinamento tra POS e registratore telematico?

L’art. 1, comma 75, della L. 207/2024, con effetto dal 1° gennaio 2026 (comma 77), ha esteso al mancato collegamento tra lo strumento di pagamento elettronico e il registratore telematico la sanzione dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 471/1997, che va da 1.000 a 4.000 euro. Il decreto 148/2026 modifica altri commi e non tocca questo comma 5: la soglia del 5% non attenua quindi la sanzione per l’abbinamento omesso.

Il collegamento non è fisico. Si tratta di un abbinamento logico tra i dati identificativi del POS e quelli del registratore, effettuato nell’area riservata del portale «Fatture e corrispettivi», anche tramite un intermediario. Le modalità sono fissate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025. Per gli strumenti già in uso a gennaio 2026 il termine era il 20 aprile 2026.

Resta in vigore anche la sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione, con tetto di 1.000 euro per trimestre, prevista dall’art. 11, comma 2-quinquies, per i dati dei corrispettivi omessi, tardivi o errati quando la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’imposta.

Come funziona il ravvedimento per l’abbinamento POS-registratore fatto in ritardo?

Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare spontaneamente una violazione prima che sia contestata, pagando una sanzione ridotta. Lo disciplina l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. In generale la riduzione è tanto maggiore quanto più rapido è l’intervento.

Per l’abbinamento tardivo, la regolarizzazione consiste nel comunicare il collegamento mancante e nel versare la sanzione ridotta, se ne ricorrono le condizioni, cioè se la violazione non è già stata constatata o contestata. La percentuale esatta dipende dalla data della regolarizzazione e va verificata caso per caso con un professionista.

Cosa devono verificare oggi gli esercenti con POS e registratore telematico?

Conviene controllare tre aspetti: che ogni POS in uso, fisico o virtuale, risulti abbinato a un registratore; che ogni nuovo POS sia collegato nei termini indicati dall’Agenzia; che il numero dei pagamenti elettronici resti allineato a quello delle operazioni registrate. Chi vende online e emette documenti elettronici può vedere anche la guida sulla fattura elettronica per l’e-commerce nel 2026.

Domande frequenti su POS, registratore telematico e sanzioni

La tolleranza del 5% vale anche se non ho abbinato il POS?

No. La soglia riguarda solo lo scostamento tra numero di pagamenti e operazioni registrate. Il mancato abbinamento resta punito con la sanzione da 1.000 a 4.000 euro.

Il 5% si calcola sull’importo degli incassi?

No. Si confronta il numero delle operazioni registrate con il numero dei pagamenti elettronici accettati, non il valore in euro.

Da quando vale la tolleranza?

Il D.Lgs. 148/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, è in vigore dal 12 agosto 2026. Non è stata verificata una disciplina transitoria specifica per i periodi precedenti.

Si può usare il ravvedimento per l’abbinamento tardivo?

Sì, se la violazione non è ancora stata constatata o contestata: si comunica il collegamento e si versa la sanzione ridotta secondo l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

Fonti

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright - CAF Centro Fiscale Udine è un brand di Be Smart srls | P.Iva: 03031220308 |Viale Giuseppe Tullio 13 scala B, 33100 Udine
mail: info@centrofiscale.com | Tel: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121 | Privacy Policy