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Studio Associato o STP per Architetti 2026: Quando Conviene Rispetto alla Partita IVA Individuale

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La scelta tra studio associato architetti STP e partita IVA individuale arriva quasi sempre nello stesso momento: quando lo studio cresce, i progetti si moltiplicano e lavorare da soli comincia a stare stretto. Magari hai un collega con cui collabori stabilmente da anni, oppure hai superato le soglie del regime forfettario e ti chiedi se esista una forma più efficiente per esercitare la professione.

Non esiste una risposta valida per tutti. Esistono però tre modelli ben definiti, con regole fiscali, previdenziali e di responsabilità molto diverse tra loro: la partita IVA individuale, lo studio associato (l’associazione professionale: la L. 1815/1939 è stata abrogata dall’art. 10, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il cui comma 9 fa però salve le associazioni professionali, riconosciute fiscalmente dall’art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR) e la STP, la Società tra Professionisti introdotta dall’art. 10 della L. 183/2011 e disciplinata dal DM 8 febbraio 2013, n. 34.

In questa guida mettiamo a confronto le tre strade dal punto di vista pratico: quanto paghi di imposte, come funziona Inarcassa, quale codice ATECO 2025 usare, chi risponde dei debiti e, soprattutto, quando conviene davvero passare a uno studio associato o a una STP. Il confronto tra studio associato architetti STP e partita IVA individuale è una decisione strategica: vale la pena farla con i numeri in mano.

Studio associato, STP o partita IVA: le tre opzioni a confronto

Prima di entrare nei dettagli tecnici, vediamo le differenze essenziali. La partita IVA individuale è la forma più semplice: un solo professionista, un solo titolare, nessun atto costitutivo. Lo studio associato è un’associazione tra professionisti senza personalità giuridica: i colleghi mettono insieme struttura, costi e clientela, ma il reddito resta dei singoli associati. La STP è invece una vera società, che nella pratica si costituisce quasi sempre come S.r.l. e viene iscritta sia al Registro delle Imprese sia in una sezione speciale dell’Albo degli architetti.

AspettoPartita IVA individualeStudio associatoSTP (S.r.l.)
Soggetti1 professionista2 o più professionistiSoci professionisti + eventuali soci di capitale
CostituzioneApertura P.IVAScrittura privata (no notaio obbligatorio)Atto notarile + Registro Imprese + Albo
Regime forfettarioPossibile (entro 85.000 euro)Mai ammessoMai ammesso
TassazioneIRPEF oppure imposta sostitutivaTrasparenza: IRPEF sui singoli associatiIRES 24% + IRAP (oppure trasparenza art. 116 TUIR)
Responsabilità patrimonialeIllimitataSolidale e illimitata tra associatiLimitata al capitale sociale
Costi di gestioneBassiMediAlti

Già da questo schema emerge il punto più delicato del confronto: chi si associa o costituisce una società perde l’accesso al regime forfettario. È la variabile che, per molti architetti, pesa più di ogni altra. Vediamo perché.

Regime fiscale: perché studio associato e STP escludono il forfettario

Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA individuale. È una regola strutturale, non una questione di fatturato: uno studio associato o una STP sono per definizione incompatibili con il forfettario, anche se fatturano pochissimo. Se stai valutando studio associato architetti STP contro partita IVA individuale, questo è il primo bivio da mettere a fuoco.

Partita IVA individuale: forfettario o regime ordinario

L’architetto che lavora da solo può scegliere il regime forfettario seguito dal CAF Centro Fiscale di Udine se rispetta il limite di ricavi e compensi di 85.000 euro annui. In questo regime il reddito imponibile non si calcola sulle spese reali, ma applicando un coefficiente di redditività al fatturato: per le attività professionali tecniche come quella dell’architetto il coefficiente è del 78%. In parole semplici: di ogni 100 euro incassati, 78 sono considerati reddito e 22 sono considerati costi forfettari, senza bisogno di dimostrarli.

Su quel reddito, al netto dei contributi Inarcassa versati (che sono deducibili), si applica l’imposta sostitutiva: una tassa unica che prende il posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali. Attenzione alla causa di fuoriuscita immediata: se i compensi superano i 100.000 euro nel corso dell’anno, il regime decade già dall’anno stesso. Chi supera 85.000 ma resta sotto 100.000 esce invece dall’anno successivo, passando al regime ordinario con IRPEF progressiva a scaglioni.

Studio associato: tassazione per trasparenza

Lo studio associato non paga imposte sul reddito come soggetto autonomo. Si applica la tassazione per trasparenza prevista dall’art. 5 del TUIR per i redditi prodotti in forma associata: il reddito dello studio viene imputato pro quota a ciascun associato, in proporzione alla quota di partecipazione, e tassato con IRPEF progressiva a scaglioni in capo alla singola persona fisica. Significa che il reddito è tassato anche se non viene materialmente prelevato dallo studio.

L’associazione professionale resta comunque un soggetto con propri adempimenti: presenta il Modello Redditi SP e versa l’IRAP se ricorrono i presupposti di autonoma organizzazione (struttura, dipendenti, beni strumentali significativi). C’è poi la conseguenza più pesante: la partecipazione a un’associazione professionale è causa ostativa al forfettario per l’associato, ai sensi dell’art. 1, comma 57, lett. d) della L. 190/2014. Un architetto forfettario che entra in uno studio associato perde il regime agevolato.

STP: IRES, IRAP o trasparenza fiscale

La STP segue il regime fiscale della forma societaria scelta. Se è costituita come società di persone (s.n.c. o s.a.s. tra professionisti) vale la tassazione per trasparenza vista sopra. Se è costituita come S.r.l., che oggi è la forma più diffusa, è soggetta a IRES con aliquota ordinaria del 24% più IRAP, e i compensi erogati ai soci vengono tassati separatamente in capo a loro. In alternativa la STP srl può optare per la trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR, riservata alle S.r.l. a ristretta base sociale con soci persone fisiche e ricavi entro le soglie di legge: in questo caso il reddito viene imputato direttamente ai soci.

Anche qui il forfettario è escluso in radice. Lo stesso art. 1, comma 57, della L. 190/2014 prevede come causa ostativa sia la partecipazione a società di persone e associazioni professionali, sia il controllo diretto o indiretto di una S.r.l. che svolge attività riconducibile a quella del socio forfettario. Per un approfondimento completo sulle due forme collettive puoi leggere la nostra guida su Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026.

Codice ATECO 2025 per l’architetto: 71.11.09

Il codice ATECO è la sigla che identifica l’attività economica svolta e va comunicata all’Agenzia delle Entrate all’apertura della partita IVA o alla costituzione dello studio. Dal 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che ha sostituito la precedente. Per l’attività di architetto il codice da utilizzare è il 71.11.09.

Il vecchio codice 71.11.00 appartiene alla classificazione ATECO 2007 e va citato solo come riferimento storico o di raccordo, ad esempio quando si confrontano visure e documenti precedenti: non è il codice in uso nel 2026. Un dettaglio utile per chi sta valutando studio associato architetti STP: il codice è il medesimo in tutte e tre le forme. Cambia solo il punto in cui lo indichi, perché nello studio associato e nella STP va riportato nell’oggetto sociale e come attività prevalente del soggetto collettivo.

Inarcassa 2026: contributi in partita IVA, studio associato e STP

Molti architetti sperano che passare a una società alleggerisca la previdenza. Non è così: l’iscrizione a Inarcassa è legata all’iscrizione all’Albo e all’esercizio della professione, non alla forma giuridica scelta. Tutti e tre i modelli comportano quindi la contribuzione alla cassa di categoria.

Le due voci principali per il 2026 sono il contributo soggettivo, pari al 14,5% del reddito professionale netto, e il contributo integrativo, pari al 4% del fatturato (volume d’affari). Il contributo integrativo si addebita in fattura al cliente in aggiunta al compenso: per espressa previsione dell’art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 non è assoggettabile né all’IVA né all’IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale né del volume d’affari; non è inoltre soggetto a ritenuta d’acconto.

  • Contributo soggettivo minimo 2026: 2.785 euro
  • Contributo integrativo minimo 2026: 850 euro
  • Totale minimi 2026: 3.635 euro l’anno, dovuti anche con reddito pari a zero
  • Dichiarazione annuale obbligatoria anche a reddito zero, entro il 31 ottobre; per il 2026 la scadenza slitta al 2 novembre perché il 31 ottobre cade di sabato
  • La dichiarazione si trasmette tramite il portale telematico Inarcassa On Line: il CAF Centro Fiscale segue l’adempimento per te

Nello studio associato il contributo soggettivo si calcola pro quota su ciascun associato, sulla base del reddito attribuito dalla trasparenza fiscale, mentre il contributo integrativo del 4% si applica sul fatturato complessivo dello studio e viene poi ripartito tra gli associati. Nella STP, i soci professionisti iscritti all’Albo che esercitano l’attività restano iscritti individualmente a Inarcassa: la società in quanto tale non è iscritta alla cassa, ma i contributi gravano sui singoli soci professionisti in base ai redditi e alle quote loro attribuiti, secondo il regolamento Inarcassa vigente. Per tutti i dettagli su aliquote, minimi e massimali leggi la guida dedicata ai contributi Inarcassa 2026 per architetti.

Fatturazione elettronica e ritenuta d’acconto

La fatturazione elettronica è obbligatoria in tutte e tre le forme: partita IVA individuale, studio associato e STP. L’obbligo è stato esteso anche ai forfettari dal 2024, quindi non esiste più alcuna esenzione legata al regime fiscale. Ogni fattura deve transitare dal Sistema di Interscambio in formato XML.

In fattura il contributo integrativo Inarcassa del 4% va sempre esposto come voce distinta rispetto al compenso e non concorre alla base imponibile IVA. Per gestire correttamente queste righe senza errori, molti professionisti si appoggiano a un software dedicato come fatturazioneitalia.it, che automatizza cassa di previdenza, ritenuta e invio allo SdI.

Cambia invece la ritenuta d’acconto, cioè l’anticipo di imposta che il cliente trattiene e versa allo Stato al posto tuo. Sui compensi del regime forfettario la ritenuta non si applica: il professionista dichiara in fattura la causa di esclusione. Sulle fatture emesse dallo studio associato verso committenti che sono sostituti d’imposta (imprese, enti, altri professionisti) la ritenuta del 20% si applica normalmente. Sulle fatture della STP srl, invece, la ritenuta non si applica: i compensi della società costituiscono reddito d’impresa e l’art. 25 del DPR 600/1973 esclude espressamente le prestazioni rese nell’esercizio di impresa (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 128/2018). È un aspetto che incide sui flussi di cassa e va considerato nel confronto tra studio associato architetti STP e attività individuale.

Responsabilità: cosa protegge davvero la STP srl

È il capitolo più frainteso. Con la partita IVA individuale la responsabilità patrimoniale è illimitata: il professionista risponde delle obbligazioni con tutto il proprio patrimonio personale. Nello studio associato la situazione non migliora, anzi si estende: la responsabilità è solidale e illimitata tra tutti gli associati per le obbligazioni dello studio. Non esiste alcuno scudo patrimoniale, e un creditore può rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi degli associati.

La STP srl introduce invece la responsabilità limitata al capitale sociale per le obbligazioni sociali: debiti verso fornitori, banche, locatori, dipendenti. Attenzione però, perché qui si concentra l’equivoco più pericoloso: la forma societaria non scherma la responsabilità professionale. Il singolo professionista che ha eseguito la prestazione risponde personalmente e illimitatamente verso il cliente per gli errori progettuali, e risponde allo stesso modo sul piano deontologico davanti all’Ordine. Lo conferma l’impianto dell’art. 10 della L. 183/2011: il comma 4, lett. c) impone che l’incarico sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti e che il socio incaricato sia designato dal cliente o gli sia comunicato per iscritto; la lett. c-bis) obbliga alla polizza per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti; il comma 7 assoggetta il socio professionista al codice deontologico del proprio ordine.

In pratica: la STP protegge il patrimonio dall’insolvenza dell’attività, non dalle conseguenze di un errore tecnico. Per quello serve una polizza di responsabilità civile professionale adeguata, che resta obbligatoria in ogni forma di esercizio.

Costi di gestione a confronto

Il peso burocratico cresce mano a mano che si passa dalla forma individuale a quella societaria. Non si tratta solo di quanto costa partire, ma soprattutto di quanto costa mantenere la struttura ogni anno.

  • Partita IVA individuale: costi di gestione più bassi, contabilità semplificata se sei in regime forfettario, nessun atto costitutivo, adempimenti dichiarativi ridotti
  • Studio associato: costi di costituzione contenuti (una scrittura privata, eventualmente registrata), ma tenuta della contabilità in regime di trasparenza e adempimenti dichiarativi aggiuntivi come il Modello Redditi SP e l’eventuale IRAP
  • STP srl: costi più elevati, tra atto costitutivo notarile, iscrizione al Registro delle Imprese e alla sezione speciale dell’Albo, redazione del bilancio, eventuale organo di controllo o revisore

La regola pratica è semplice: il costo della STP si ammortizza quando il fatturato è alto e i soci sono più di uno. Su volumi contenuti, lo stesso costo diventa un peso che erode il vantaggio fiscale. Prima di decidere serve una simulazione sui tuoi numeri reali, non su una media di settore.

Quando conviene lo studio associato e quando la STP

Riassumiamo la decisione in tre profili tipici, quelli che incontriamo più spesso quando un architetto ci chiede se passare allo studio associato o alla STP.

  • Partita IVA individuale: architetto che lavora da solo, con fatturato entro gli 85.000 euro, che vuole il minor carico fiscale e burocratico possibile grazie al regime forfettario
  • Studio associato: due o più architetti che vogliono condividere struttura, costi e clientela mantenendo una costituzione semplice, senza necessità di responsabilità limitata, con un fatturato che comunque supera le soglie del forfettario
  • STP srl: studi strutturati con fatturati significativi, che hanno bisogno di limitare la responsabilità patrimoniale (non quella professionale), di aprire a soci di capitale entro i limiti di legge e di una gestione più aziendale, orientata alla crescita e agli investimenti

Un errore frequente è associarsi troppo presto: due architetti che fatturano 50.000 euro ciascuno, entrambi in forfettario, perdono il regime agevolato nel momento stesso in cui costituiscono l’associazione. Se non ci sono ragioni organizzative forti, spesso conviene restare separati e regolare i rapporti con collaborazioni fatturate tra colleghi. Logiche analoghe valgono per altre professioni tecniche e ordinistiche: puoi confrontarle leggendo le guide su come aprire uno studio legale nel 2026 e su come aprire uno studio da geometra.

Esempio pratico: dai contributi alla scelta della forma

Immagina l’architetto Marco, che nel 2026 emette fatture per un volume d’affari di 70.000 euro e chiude con un reddito professionale netto di 60.000 euro. I contributi Inarcassa si calcolano così.

  • Contributo soggettivo: 14,5% di 60.000 euro = 8.700 euro (ampiamente sopra il minimo di 2.785 euro)
  • Contributo integrativo: 4% di 70.000 euro = 2.800 euro (sopra il minimo di 850 euro), addebitati in fattura ai clienti

Questi importi non cambiano a seconda della forma scelta, perché seguono il reddito e il fatturato del professionista, non la veste giuridica. Ciò che cambia è l’impostazione fiscale. Con 70.000 euro di compensi Marco è sotto la soglia degli 85.000 e può restare in regime forfettario: applica il coefficiente del 78%, deduce i contributi Inarcassa versati e paga l’imposta sostitutiva su quel risultato.

Se Marco si associa con la collega Giulia e insieme arrivano a 200.000 euro di fatturato con 120.000 euro di reddito ripartito al 50%, lo studio associato attribuisce 60.000 euro a testa, tassati con IRPEF progressiva a scaglioni; il contributo integrativo del 4% si calcola sui 200.000 euro complessivi e viene ripartito. Se invece scelgono la STP srl, la società paga IRES al 24% e IRAP sull’utile, mentre i soci vengono tassati sui compensi e sugli utili distribuiti, con la possibilità di modulare quanto lasciare in società per finanziare investimenti. È proprio questa flessibilità nella gestione degli utili, più che un risparmio automatico, il vero argomento a favore della STP.

Fonti

Domande frequenti su studio associato architetti e STP

Un architetto in regime forfettario può entrare in uno studio associato?

Può entrarci, ma perde il regime forfettario. La partecipazione a un’associazione professionale è causa ostativa ai sensi dell’art. 1, comma 57, lett. d) della L. 190/2014. Dal momento in cui diventa associato, il reddito viene tassato con IRPEF a scaglioni per trasparenza. Prima di firmare qualsiasi scrittura privata, fai valutare l’impatto al CAF Centro Fiscale.

La STP è sempre una srl?

No. La Società tra Professionisti può assumere qualunque modello societario previsto dal codice civile: società di persone, società di capitali o cooperativa. Nella pratica la STP srl è la forma più diffusa, perché unisce responsabilità limitata e gestione flessibile, ma una s.n.c. o s.a.s. tra professionisti resta possibile e comporta la tassazione per trasparenza.

Chi paga i contributi Inarcassa nella STP?

I singoli soci professionisti iscritti all’Albo che esercitano l’attività. La società non è iscritta a Inarcassa in quanto tale: i contributi gravano sui soci in base ai redditi e alle quote loro attribuiti, secondo il regolamento Inarcassa vigente. Restano validi i minimi 2026 di 2.785 euro di soggettivo e 850 euro di integrativo.

Si può passare da partita IVA individuale a studio associato o STP senza perdere la clientela?

Sì, ma il passaggio va gestito con ordine: i contratti in corso vanno ricondotti al nuovo soggetto, occorre comunicare il cambio di intestazione ai clienti e sistemare i rapporti con i committenti pubblici. È una fase delicata anche sul piano fiscale, perché comporta la cessazione o la trasformazione della posizione individuale. Il CAF Centro Fiscale ti accompagna in tutti i passaggi, in ufficio a Udine oppure online.

Serve il notaio per costituire uno studio associato?

No: lo studio associato si costituisce con scrittura privata, eventualmente registrata, e non richiede l’atto notarile. È proprio questa la sua forza rispetto alla STP srl, che invece impone atto costitutivo notarile, iscrizione al Registro delle Imprese e alla sezione speciale dell’Albo. Il contenuto della scrittura va curato nel dettaglio: quote, apporti, recesso e ripartizione degli utili.

Quale codice ATECO devo indicare per lo studio associato di architetti?

Lo stesso della partita IVA individuale: il codice ATECO 2025 71.11.09, da riportare come attività prevalente e nell’oggetto sociale. Il codice 71.11.00 appartiene alla vecchia classificazione ATECO 2007 e serve solo come raccordo storico con i documenti precedenti.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Consulenza personalizzata per architetti al CAF Centro Fiscale

La scelta tra studio associato architetti STP e partita IVA individuale non si decide leggendo una tabella: dipende dal tuo fatturato, dal numero di colleghi coinvolti, dagli investimenti che hai in programma e dal rischio che vuoi tenere sul tuo patrimonio. Una valutazione sbagliata può costarti la perdita del regime forfettario oppure costi societari che non riesci ad ammortizzare.

Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca architetti e ingegneri nell’apertura della partita IVA, nella costituzione dello studio associato e nell’assistenza fiscale alla STP, con una simulazione costruita sui tuoi numeri reali e un preventivo personalizzato. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online, in tutta Italia.

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