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Tag Archivio per: compilazione F24

Guide Fatturazione Elettronica

Ravvedimento Operoso Fattura Tardiva 2026: Calcolo Sanzioni e Interessi

fatturazione elettronica CAF Udine

Hai emesso una fattura elettronica oltre i termini previsti dalla normativa? Niente panico: il ravvedimento operoso ti permette di sanare la violazione pagando spontaneamente una sanzione ridotta e gli interessi legali, evitando il rischio di sanzioni piene fino al 90% dell’IVA dovuta. In questa guida aggiornata al 2026 trovi termini di emissione, calcolo delle sanzioni ridotte (1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5), interessi legali al 2,5%, codici tributo F24 (8911 sanzione e 1991 interessi) ed esempi pratici di calcolo passo passo.

Articolo a cura del CAF Centro Fiscale di Udine. Aggiornato a maggio 2026 con interessi legali fissati al 2,5% annuo dal D.M. MEF.

Indice dei contenuti

  1. Cosa fare quando hai emesso in ritardo una fattura elettronica
  2. Termini di emissione: immediata e differita
  3. Cosa succede se emetti oltre i termini: sanzioni ordinarie
  4. Ravvedimento operoso: cos’è e come funziona
  5. Calcolo della sanzione ridotta (tabella 2026)
  6. Interessi legali 2026 al 2,5%
  7. Esempi pratici di calcolo
  8. Come si versa: F24 e codici tributo
  9. Compilazione F24 passo passo
  10. Cosa fare operativamente in 3 step
  11. Attenzione: onere della prova
  12. Quando il ravvedimento NON è applicabile
  13. Forfettario e sanzioni: stesse regole
  14. Come evitare la tardività in futuro
  15. FAQ

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Cosa fare quando hai emesso in ritardo una fattura elettronica

Se ti accorgi di aver superato i termini di emissione di una fattura elettronica, la regola operativa è una sola: emetti subito la fattura con la data corretta e regolarizza la posizione tramite ravvedimento operoso. Più aspetti, più alto sarà il coefficiente di riduzione applicato e maggiori saranno gli interessi legali maturati.

La buona notizia è che il legislatore italiano premia la spontaneità: chi sana la violazione prima di accertamenti, controlli o PVC paga molto meno di chi attende l’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate. In molti casi, per una fattura tardiva di pochi giorni, bastano 25 euro di sanzione + pochi centesimi di interessi.

Termini di emissione: immediata e differita

Prima di parlare di sanzioni, ricordiamo i termini ordinari previsti dal DPR 633/72 e dal D.L. 119/2018:

  • Fattura immediata: deve essere emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (consegna del bene o ultimazione del servizio).
  • Fattura differita: per cessioni di beni accompagnate da DDT o per prestazioni di servizi documentate, va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, con riferimento allo stesso mese.
  • Autofatture e reverse charge: termini specifici (in genere 15 del mese successivo) — verifica la fattispecie prima di applicare il ravvedimento.

Per un approfondimento dedicato puoi leggere la nostra guida sui termini di emissione della fattura elettronica 2026.

Importante: ai fini del rispetto del termine fa fede la data di trasmissione allo SdI e non la data di compilazione del documento. Se il file XML viene scartato, hai 5 giorni per ritrasmetterlo conservando la data originaria.

Cosa succede se emetti oltre i termini: sanzioni ordinarie

Le sanzioni applicabili in caso di tardiva o omessa emissione della fattura sono disciplinate dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 e si articolano così:

  • Tardiva emissione che NON incide sulla liquidazione IVA: sanzione fissa da 250 euro a 2.000 euro per documento (situazione tipica della fattura emessa con qualche giorno di ritardo ma all’interno dello stesso periodo di liquidazione).
  • Tardiva o omessa fatturazione che incide sulla liquidazione IVA: sanzione dal 70% al 100% dell’imposta non documentata (in vigore dal 2024 — prima era 90%-180%), con un minimo di 250 euro per ciascuna operazione.
  • Omessa fatturazione di operazione esente, non imponibile o reverse charge: sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati, con minimo 500 euro; se la violazione non rileva ai fini della liquidazione IVA si applica la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro.

In sintesi: per la maggior parte dei casi pratici di fattura tardiva, la sanzione di riferimento per il calcolo del ravvedimento è 250 euro per documento (sanzione minima edittale). Su questo importo si applica il coefficiente di riduzione previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Ravvedimento operoso: cos’è e come funziona

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) è lo strumento che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente una violazione tributaria pagando una sanzione ridotta. Più la regolarizzazione è tempestiva, più alto è lo sconto.

Per essere valido, il ravvedimento richiede tre azioni contestuali da parte del contribuente:

  1. Rimozione della violazione: emissione effettiva della fattura tardiva (se non era stata emessa) o trasmissione corretta allo SdI.
  2. Pagamento della sanzione ridotta tramite F24, codice tributo 8911.
  3. Pagamento degli interessi legali maturati dal giorno successivo al termine ordinario fino al giorno del versamento, codice tributo 1991.

Se l’IVA della fattura tardiva era già confluita nella liquidazione del periodo (perché contabilizzata in modo corretto pur senza fattura emessa), non c’è IVA omessa da versare. Diversamente, anche l’IVA non versata va sanata con codice tributo dedicato (es. 6001-6012 per liquidazioni mensili).

Calcolo della sanzione ridotta (tabella 2026)

Ecco la tabella aggiornata al 2026 dei coefficienti di riduzione della sanzione minima (250 euro nel caso della fattura tardiva ordinaria):

Quando ravvediRiduzioneSanzione ridotta (su 250 euro)Riferimento
Entro 30 giorni dalla violazione1/10 della sanzione minima25,00 euroart. 13 c.1 lett. a-bis
Entro 90 giorni dalla violazione1/927,78 euro (~28 euro)art. 13 c.1 lett. a-bis
Entro 1 anno (o entro la dichiarazione)1/831,25 euro (~31 euro)art. 13 c.1 lett. b
Entro 2 anni (o dichiarazione anno successivo)1/735,71 euro (~36 euro)art. 13 c.1 lett. b-bis
Oltre 2 anni1/641,67 euro (~42 euro)art. 13 c.1 lett. b-ter
Dopo PVC / accertamento (se ancora ammesso)1/550,00 euroart. 13 c.1 lett. b-quater

Attenzione: i coefficienti 1/7, 1/6 e 1/5 si applicano solo se la violazione non è stata constatata con accertamento o avviso bonario notificato. Una volta arrivata la comunicazione, il ravvedimento si chiude.

Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): per i versamenti tributari c’è una riduzione ulteriore (1/10 con 1/15 per ogni giorno di ritardo). Per la fatturazione tardiva non si applica il ravvedimento “sprint” perché la violazione non è di omesso versamento ma di tardiva fatturazione.

Interessi legali 2026 al 2,5%

Oltre alla sanzione, il ravvedimento richiede il versamento degli interessi legali calcolati al tasso annuo fissato annualmente dal Ministero dell’Economia. Per il 2026 il tasso è del 2,5% annuo (rivalutato a fine anno con D.M. MEF, decorrenza 1° gennaio).

La formula di calcolo è:

Interessi = Imposta IVA × giorni di ritardo × tasso / 365

I giorni si contano dal giorno successivo alla scadenza ordinaria fino al giorno effettivo di versamento. Se il ritardo attraversa più anni con tassi diversi, occorre frazionare il calcolo applicando il tasso vigente in ciascun periodo.

Storico tassi recenti (utile per ravvedimenti pluriennali): 2023 = 5%, 2024 = 2,5%, 2025 = 2%, 2026 = 2,5%.

Attenzione: gli interessi si calcolano solo sull’IVA effettivamente non versata. Se la fattura tardiva è stata comunque ricompresa nella liquidazione IVA del periodo (ipotesi frequente), gli interessi possono essere zero o simbolici.

Esempi pratici di calcolo

Vediamo due casi tipici per capire quanto si paga davvero con il ravvedimento operoso.

Esempio 1: fattura tardiva di 20 giorni — IVA 220 euro su imponibile 1.000 euro

Mario Rossi, idraulico forfettario in regime IVA ordinario, esegue un intervento il 1° aprile 2026. Avrebbe dovuto emettere fattura entro il 13 aprile (12 giorni). La emette invece il 21 aprile, con 8 giorni di effettivo ritardo, ma decide di ravvedersi versando il 3 maggio. Sono passati 20 giorni complessivi dal termine ordinario.

  • Sanzione ordinaria: minimo 250 euro
  • Ravvedimento entro 30 giorni (1/10): 250 / 10 = 25,00 euro
  • Interessi legali: 220 × 20 × 2,5% / 365 = 220 × 20 × 0,025 / 365 = 0,30 euro
  • Totale da versare con F24: 25,00 + 0,30 = 25,30 euro

Per una fattura da 1.000 euro emessa con 20 giorni di ritardo, il ravvedimento costa meno di un caffè in più al giorno. È sempre conveniente regolarizzare.

Esempio 2: fattura omessa da 6 mesi — IVA 880 euro

Lucia, consulente in regime IVA ordinario, dimentica di fatturare una consulenza svolta il 1° gennaio 2026 (imponibile 4.000 euro, IVA 880 euro). Si accorge dell’errore il 1° luglio 2026 (180 giorni dopo la scadenza dei 12 giorni) e si ravvede.

  • Sanzione ordinaria (omessa fattura che incide sulla liquidazione): 90% di 880 = 792 euro (con minimo 250 euro)
  • Sanzione di riferimento per il ravvedimento: nei casi in cui la sanzione minima edittale sia 250 euro, si applica il coefficiente sul minimo
  • Ravvedimento entro 1 anno (1/8 di 250): 250 / 8 = 31,25 euro
  • Interessi legali: 880 × 180 × 2,5% / 365 = 880 × 180 × 0,025 / 365 = ~10,85 euro
  • Totale (sanzione + interessi): 31,25 + 10,85 = ~42,10 euro

IMPORTANTE: a questi importi si aggiunge l’eventuale ravvedimento dell’IVA non versata in liquidazione, se la fattura tardiva ha modificato il debito IVA del periodo. In quel caso si versa anche il codice tributo 6001-6012 (a seconda del mese) con sanzione ridotta calcolata sul 30% del tributo non versato.

Come si versa: F24 e codici tributo

Sanzione e interessi del ravvedimento si pagano con modello F24 telematico (Entratel, F24 web Agenzia delle Entrate o home banking abilitato). I codici tributo da utilizzare per la fatturazione tardiva sono:

Codice tributoDescrizioneSezione F24
8911Sanzione pecuniaria per ravvedimento — altre violazioni tributarieErario
1991Interessi sul ravvedimento — IVAErario
6001-6012IVA mensile (mese di riferimento) — solo se IVA non versataErario
6031-6034IVA trimestrale (trimestre di riferimento) — solo se IVA non versataErario

L’anno di riferimento da indicare nei codici 8911 e 1991 è quello in cui è stata commessa la violazione (es. 2026 per una fattura tardiva del 2026), non l’anno in cui si effettua il versamento.

Compilazione F24 passo passo

Ecco come compilare correttamente il modello F24 ELIDE / F24 ordinario per il ravvedimento di una fattura tardiva:

  1. Sezione “Contribuente”: codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale del titolare di partita IVA.
  2. Sezione “Erario” — riga sanzione:
    • Codice tributo: 8911
    • Anno di riferimento: anno della violazione (es. 2026)
    • Importi a debito: importo della sanzione ridotta (es. 25,00)
  3. Sezione “Erario” — riga interessi:
    • Codice tributo: 1991
    • Anno di riferimento: 2026
    • Importi a debito: importo degli interessi (es. 0,30)
  4. Eventuale riga IVA non versata (se applicabile): codice 6001-6012 o 6031-6034 con anno di riferimento.
  5. Totale da versare e firma. Il pagamento può essere effettuato anche con compensazione di crediti fiscali, fermi i limiti di compensazione vigenti.

Suggerimento operativo: conserva sempre la ricevuta telematica F24 insieme alla copia della fattura tardiva. In caso di controllo, la documentazione cartacea/digitale è la prova della spontaneità della regolarizzazione.

Cosa fare operativamente in 3 step

Sintetizziamo l’iter pratico per chiudere correttamente un ravvedimento operoso da fattura tardiva:

  1. Emetti subito la fattura tardiva. Trasmetti il file XML allo SdI con la data effettiva di operazione (anche se passata) o, se il termine “data documento” non lo consente, con la data corrente indicando in descrizione la data reale dell’operazione. Ciò chiude la violazione formale.
  2. Calcola e versa F24 con codici tributo 8911 (sanzione) e 1991 (interessi). Aggiungi eventuale IVA omessa con codice 6001-6012/6031-6034.
  3. Conserva ricevute SdI (consegnata/MC), F24 e calcolo interessi. Annota la regolarizzazione nel registro IVA vendite e nel libro giornale (per chi è in contabilità ordinaria).

Tutti e tre i passaggi devono essere contestuali: la giurisprudenza ha più volte ribadito che il ravvedimento è valido solo se la rimozione della violazione e il pagamento di sanzione e interessi avvengono nello stesso arco temporale.

Attenzione: onere della prova

Il ravvedimento non è automatico: in caso di controllo, l’onere della prova ricade sul contribuente. Devi essere in grado di dimostrare:

  • La data effettiva della prestazione o della cessione (DDT, contratti, e-mail di conferma, timesheet, ricevute di pagamento).
  • La spontaneità del ravvedimento, ossia che il versamento è avvenuto prima di qualsiasi notifica di accertamento, PVC o avviso bonario.
  • La correttezza del calcolo di sanzione e interessi (utile predisporre un foglio di calcolo allegato alla pratica).

Se la data dell’operazione è incerta o contestabile, il rischio è che l’Agenzia ricalcoli giorni di ritardo e coefficienti, riportando il ravvedimento alla sanzione piena. Documentare bene è fondamentale.

Quando il ravvedimento NON è applicabile

Il ravvedimento operoso è precluso nei seguenti casi:

  • Dopo la notifica di un atto di accertamento, di una cartella di pagamento o di un avviso bonario riferito alla stessa violazione.
  • Dopo la consegna di un processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate, salvo il ravvedimento “lungo” 1/5 per le violazioni non oggetto di rilievo.
  • Per violazioni penalmente rilevanti (es. emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti — D.Lgs. 74/2000).
  • Per fatture false, frode IVA o altre fattispecie di particolare gravità tributaria e penale.

Negli altri casi (semplice tardività, dimenticanze, errori formali) il ravvedimento è la strada più conveniente per chiudere la posizione con il minimo aggravio economico.

Forfettario e sanzioni: stesse regole

I contribuenti in regime forfettario non addebitano IVA in fattura, ma restano soggetti agli stessi obblighi formali di emissione e trasmissione elettronica. Quindi:

  • Si applica la sanzione fissa minima di 250 euro per fattura tardiva (anche se non c’è IVA esposta).
  • Il ravvedimento operoso funziona con gli stessi coefficienti (1/10, 1/9, 1/8 ecc.).
  • Gli interessi legali di norma sono pari a zero (non c’è IVA da versare in ritardo), salvo casi di ritenute o ulteriori tributi collegati.
  • Si versa con F24, codice 8911 per la sanzione (interessi 1991 spesso non dovuti).

Per molti forfettari, quindi, la sanzione minima pratica è di 25 euro entro 30 giorni. Una cifra che giustifica sempre la regolarizzazione, evitando rischi di accertamento e di applicazione della sanzione piena (250-2.000 euro per documento).

Come evitare la tardività in futuro

Prevenire è meglio che ravvedere. Alcune buone pratiche per non incorrere più in fatture fuori termine:

  • Software di fatturazione elettronica con promemoria automatici sui DDT non ancora fatturati e sui giorni residui per l’emissione (Aruba, Fatture in Cloud, Danea, TeamSystem, Buffetti).
  • Fatturazione automatica al raggiungimento di milestone contrattuali (es. consegna, accettazione, mensilità ricorrenti).
  • Calendario fiscale condiviso con il commercialista o il CAF: scadenze IVA, F24, fatturazione differita del mese.
  • Controllo settimanale dei DDT non ancora fatturati per chi vende beni (regola dei 12 giorni / del 15 del mese successivo).
  • Backup delle ricevute SdI e archivio PEC: in caso di scarto, hai 5 giorni per ritrasmettere senza tardività.

Un buon software riduce drasticamente il rischio di tardività e ti avvisa automaticamente prima della scadenza. Per i forfettari, vale la pena valutare anche il bollo a forfait e i servizi di archivio sostitutivo.

FAQ — Domande frequenti

Quanto costa il ravvedimento per una fattura tardiva di 5 giorni?

Per una fattura tardiva di pochi giorni la sanzione ridotta è 25 euro (1/10 di 250), più gli interessi legali al 2,5% sull’eventuale IVA. Su importi modesti, gli interessi sono pochi centesimi: il totale si aggira sui 25-26 euro.

Posso ravvedermi se la fattura tardiva non incide sulla liquidazione IVA?

Sì. La sanzione di riferimento è la fissa minima di 250 euro e si applicano i coefficienti standard (1/10, 1/9, 1/8…). Gli interessi sono pari a zero perché non c’è IVA da versare in ritardo.

Se l’XML della fattura viene scartato dallo SdI sono in tardiva emissione?

No, se ritrasmetti il file corretto entro 5 giorni dalla notifica di scarto la fattura conserva la data originaria e non sei in tardiva emissione. Oltre i 5 giorni scatta la violazione e devi ravvederti.

Il ravvedimento operoso si applica anche dopo l’avviso bonario?

No. La notifica di un atto impositivo (avviso bonario, accertamento, cartella) preclude il ravvedimento per la violazione contestata. È invece ancora possibile sanare violazioni diverse e non rilevate, applicando il coefficiente 1/5 (post-PVC).

Devo ravvedere anche l’IVA se la fattura tardiva era già stata inserita in liquidazione?

No. Se hai già contabilizzato e versato l’IVA nella liquidazione corretta, devi ravvedere solo la sanzione formale (codice 8911) e gli eventuali interessi sono nulli o simbolici. Se invece l’IVA non è stata versata, occorre ravvedere anche l’imposta con i codici tributo 6001-6012 / 6031-6034.

Posso compensare il ravvedimento con un credito IVA?

Sì. Sanzione (8911), interessi (1991) ed eventuale IVA possono essere compensati orizzontalmente in F24 con crediti d’imposta disponibili, nel rispetto dei limiti di legge (es. visto di conformità per crediti IVA superiori a 5.000 euro annui).

Quali sono i codici tributo F24 per il ravvedimento di una fattura tardiva?

I codici principali sono 8911 (sanzione) e 1991 (interessi) in sezione Erario. Per l’eventuale IVA non versata si usano i codici 6001-6012 (mensili) o 6031-6034 (trimestrali) a seconda della periodicità di liquidazione.

Sono forfettario: cambia qualcosa per il ravvedimento di una fattura tardiva?

Le regole sono le stesse: sanzione minima 250 euro ridotta secondo i coefficienti standard. Gli interessi legali sono di norma pari a zero (niente IVA esposta). Anche per il forfettario, l’obbligo di emissione tempestiva della fattura elettronica è pieno.

Hai bisogno di aiuto con un ravvedimento operoso?

Calcolare correttamente sanzioni e interessi, compilare l’F24 con i codici giusti e conservare la documentazione probatoria è essenziale per chiudere il ravvedimento senza errori. Se hai emesso una fattura in ritardo o sei nel dubbio, il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta con:

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Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-04 14:00:002026-08-17 11:02:53Ravvedimento Operoso Fattura Tardiva 2026: Calcolo Sanzioni e Interessi
CAF

Modello F24: Guida Compilazione e Pagamento 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il Modello F24 è il modulo di pagamento unificato che ogni contribuente italiano deve conoscere. Che si tratti di pagare l’IMU, i contributi INPS, l’IRPEF o qualsiasi altro tributo, tutto passa attraverso questo documento. Compilarlo correttamente è fondamentale per evitare sanzioni e ritardi. In questa guida completa ti spieghiamo passo dopo passo come funziona la compilazione F24 nel 2026, quali sezioni compilare, dove pagare e come gestire situazioni particolari come la compensazione dei crediti e l’F24 a zero.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il Modello F24
  2. Sezioni del Modello F24
  3. Sezione Erario
  4. Sezione Regioni
  5. Sezione IMU e Altri Tributi Locali
  6. Sezione INPS
  7. Sezione Altri Enti Previdenziali
  8. Come Compilare il Modello F24 Passo Passo
  9. F24 Semplificato vs Ordinario
  10. Dove Pagare il Modello F24
  11. Codici Tributo più Usati nel 2026
  12. Compensazione Crediti con F24
  13. F24 a Zero: Quando Serve
  14. Domande Frequenti (FAQ)

Cos’è il Modello F24

Il Modello F24 (detto anche “delega unica di pagamento”) è il modulo che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione per pagare la maggior parte dei tributi, contributi e premi dovuti allo Stato italiano. È stato introdotto nel 1997 con il Decreto Legislativo n. 241 proprio per semplificare i versamenti: prima esistevano diversi bollettini per ogni tipo di imposta, oggi basta un unico modulo.

In pratica, con il Modello F24 puoi pagare:

  • Imposte sui redditi (IRPEF, IRES, cedolare secca)
  • IVA e imposte sostitutive
  • IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
  • IMU, TASI e tributi locali
  • Contributi INPS per lavoratori dipendenti, autonomi e gestione separata
  • Contributi INAIL per assicurazione infortuni
  • Sanzioni e interessi da ravvedimento operoso
  • Diritti camerali e altre imposte

Il grande vantaggio dell’F24 è la possibilità di compensare: se hai un credito d’imposta (ad esempio un rimborso IRPEF dal regime forfettario), puoi usarlo direttamente per ridurre l’importo da versare, tutto nello stesso modulo.

Sezioni del Modello F24

Il Modello F24 è diviso in sei sezioni principali, ciascuna dedicata a un diverso tipo di tributo o contributo. Non è necessario compilarle tutte: si compilano solo le sezioni relative ai versamenti che devi effettuare. Vediamo nel dettaglio cosa contiene ciascuna.

L’intestazione è comune a tutte le sezioni e richiede i dati anagrafici del contribuente: codice fiscale, cognome e nome (o ragione sociale), data di nascita, sesso, comune di nascita e domicilio fiscale. Se il pagamento viene effettuato da un intermediario o da un coobbligato, va compilata anche la sezione del “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.

Sezione Erario

La Sezione Erario è quella che si compila più spesso. Qui si versano tutte le imposte erariali, cioè quelle che vanno direttamente allo Stato. I campi da compilare per ogni riga sono:

  • Codice tributo: il codice numerico a 4 cifre che identifica l’imposta (ad esempio 4001 per l’acconto IRPEF)
  • Rateazione/regione/prov/mese rif: indica se stai pagando a rate e quale rata è, oppure il mese di riferimento
  • Anno di riferimento: l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento
  • Importi a debito versati: la somma che devi pagare
  • Importi a credito compensati: eventuali crediti che utilizzi in compensazione

In fondo alla sezione trovi il Totale A (somma dei debiti), il Totale B (somma dei crediti) e il Saldo (A – B), ovvero l’importo effettivo da versare. Se il saldo è zero o negativo, parliamo di un F24 a zero.

Sezione Regioni

La Sezione Regioni serve per pagare le addizionali regionali all’IRPEF e l’IRAP. Ogni Regione italiana può stabilire aliquote diverse per l’addizionale IRPEF, per questo è importante indicare correttamente il codice regione (ad esempio, il Friuli Venezia Giulia ha il codice 06).

I campi da compilare sono simili alla sezione Erario:

  • Codice regione: il codice a 2 cifre della regione
  • Codice tributo: ad esempio 3801 per l’addizionale regionale IRPEF
  • Rateazione/mese rif: periodo di riferimento
  • Anno di riferimento
  • Importi a debito e importi a credito

L’addizionale regionale viene trattenuta in busta paga ai lavoratori dipendenti, ma deve essere versata autonomamente da chi presenta il Modello 730 o il Modello Redditi e ha un saldo a debito.

Sezione IMU e Altri Tributi Locali

Questa sezione è dedicata ai tributi comunali, in particolare l’IMU (Imposta Municipale Unica). Se possiedi immobili diversi dall’abitazione principale, qui è dove versi l’imposta. Per approfondire il calcolo dell’IMU ti consigliamo di leggere la nostra guida dedicata al calcolo IMU 2026.

I campi specifici di questa sezione sono:

  • Codice ente/codice comune: il codice catastale del Comune (ad esempio, L483 per Udine)
  • Ravv: barrare se si tratta di un pagamento da ravvedimento operoso
  • Immob. variati: barrare se gli immobili sono cambiati rispetto alla dichiarazione IMU precedente
  • Acc./Saldo: indicare se è acconto (scadenza giugno) o saldo (scadenza dicembre)
  • Numero immobili: quanti immobili stai pagando con quella riga
  • Codice tributo: ad esempio 3918 per IMU su altri fabbricati, vedi l’elenco completo dei codici tributo
  • Anno di riferimento e importo

Ricorda che l’IMU sulla prima casa è esente (salvo immobili di lusso categorie A/1, A/8 e A/9), mentre per le seconde case e gli immobili commerciali il versamento è obbligatorio.

Sezione INPS

La Sezione INPS è dove si versano i contributi previdenziali. Riguarda sia i datori di lavoro (per i dipendenti) sia i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS o alle gestioni artigiani e commercianti.

I campi da compilare sono:

  • Codice sede: la sede INPS competente
  • Causale contributo: ad esempio DM10 per lavoratori dipendenti, PXX per la Gestione Separata
  • Matricola INPS/codice INPS/filiale azienda: il numero identificativo della posizione contributiva
  • Periodo di riferimento: da (mese/anno) a (mese/anno)
  • Importi a debito e importi a credito

I contribuenti in regime forfettario versano i contributi INPS alla Gestione Separata o alla gestione artigiani/commercianti tramite questa sezione, con le scadenze trimestrali previste.

Sezione Altri Enti Previdenziali

Questa sezione è riservata ai versamenti verso enti previdenziali diversi dall’INPS, come ad esempio:

  • INAIL – contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
  • Casse professionali – per avvocati (Cassa Forense), ingegneri (INARCASSA), medici (ENPAM) e altre categorie professionali
  • ENPALS (ora INPS ex-ENPALS) – per lavoratori dello spettacolo

I campi sono: codice ente, codice sede, causale contributo, codice posizione, periodo di riferimento e importo. Questa sezione viene compilata relativamente di rado dai privati cittadini, ma è essenziale per i professionisti e le aziende.

Come Compilare il Modello F24 Passo Passo

Ecco una guida pratica in 8 passaggi per compilare correttamente il tuo Modello F24:

Passo 1 – Dati anagrafici: Compila la parte superiore del modulo con il tuo codice fiscale, cognome, nome, data di nascita, sesso, comune di nascita e domicilio fiscale. Se paghi per conto di un’altra persona (ad esempio come erede), inserisci anche il codice fiscale del coobbligato e il codice che identifica il tuo ruolo (02 per rappresentante legale, 07 per erede, ecc.).

Passo 2 – Identifica i tributi: Prima di compilare, identifica esattamente cosa devi pagare. Consulta la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, l’avviso del Comune per l’IMU, o la comunicazione INPS per i contributi. Ogni tributo ha un codice tributo specifico: per trovarlo puoi consultare il nostro elenco codici tributo F24 2026.

Passo 3 – Compila la sezione corretta: Inserisci i dati nella sezione giusta (Erario per IRPEF/IVA, Regioni per addizionali, IMU per tributi comunali, INPS per contributi). Attenzione a non confondere le sezioni!

Passo 4 – Codice tributo e periodo: Per ogni riga, inserisci il codice tributo corretto, l’anno di riferimento e, dove previsto, il periodo (mese, trimestre o rata).

Passo 5 – Importi: Inserisci gli importi a debito (ciò che devi) nella colonna apposita. Se hai crediti da compensare, inseriscili nella colonna “importi a credito compensati”.

Passo 6 – Calcola i totali: Per ogni sezione, somma i debiti (Totale A) e i crediti (Totale B). Il saldo è A meno B. Fai attenzione: il saldo finale del modello (in basso a destra) deve corrispondere alla somma di tutti i saldi delle singole sezioni.

Passo 7 – Firma e data: Non dimenticare di firmare il modello e inserire la data di versamento. Sembra banale, ma un F24 senza firma può essere contestato.

Passo 8 – Verifica finale: Prima di presentare il modello, ricontrolla tutti i codici tributo, gli importi e i periodi di riferimento. Un errore nel codice tributo può far risultare il pagamento come non effettuato per quel tributo specifico.

F24 Semplificato vs Ordinario: Quale Usare

Esistono due versioni del Modello F24: il semplificato e l’ordinario. La scelta dipende dal tipo e dalla complessità dei versamenti da effettuare. Per un confronto dettagliato, leggi il nostro articolo su F24 semplificato e ordinario: differenze e quando usarli.

In sintesi:

  • F24 Semplificato: è la versione ridotta, ideale per i contribuenti che devono versare tributi “comuni” come IMU, TARI, addizionali IRPEF, IRPEF da 730 senza sostituto. Ha meno righe e un layout più intuitivo. È perfetto per la maggior parte dei privati.
  • F24 Ordinario: è la versione completa con tutte le sezioni (Erario, Regioni, IMU, INPS, Altri Enti). Serve quando devi versare contributi INPS, INAIL, o effettuare compensazioni complesse tra tributi di sezioni diverse.

Regola pratica: se devi pagare solo IMU o addizionali, usa il semplificato. Se sei un’azienda, un libero professionista o devi compensare crediti INPS con debiti erariali, usa l’ordinario.

Dove Pagare il Modello F24

Hai diverse opzioni per presentare e pagare il tuo F24. La scelta dipende dall’importo, dal tipo di contribuente e dalle tue preferenze. Per la guida completa al pagamento online, leggi F24 online: come pagare da Agenzia Entrate o home banking.

Canali di pagamento disponibili:

  • Home banking: il metodo più comodo e rapido. Quasi tutte le banche offrono la funzione “Pagamento F24” nell’area riservata. Puoi compilare il modello direttamente online e pagare con addebito in conto. Il servizio è gratuito nella maggior parte dei casi.
  • Sito dell’Agenzia delle Entrate (F24 web): accedendo con SPID, CIE o CNS al portale Fisconline, puoi compilare e inviare l’F24 direttamente. È obbligatorio per i titolari di partita IVA.
  • Intermediari abilitati: commercialisti, CAF e altri professionisti possono inviare l’F24 per tuo conto attraverso i canali telematici Entratel. Al CAF Centro Fiscale di Udine ci occupiamo anche di questo servizio.
  • Sportello bancario o postale: puoi presentare il modello cartaceo compilato allo sportello e pagare in contanti, con assegno o con bancomat. Questa opzione è disponibile solo per i contribuenti senza partita IVA e per importi fino a 1.000 euro (se il saldo è zero, è obbligatorio il canale telematico).
  • Poste Italiane: simile alla banca, puoi pagare allo sportello postale o tramite il servizio online di Poste.

Attenzione: dal 2014, i titolari di partita IVA sono obbligati a presentare l’F24 esclusivamente per via telematica. Anche i privati devono usare i canali telematici se l’F24 ha un saldo pari a zero (per compensazione) o se l’importo supera i 1.000 euro.

Codici Tributo più Usati nel 2026

I codici tributo sono numeri a 4 cifre che identificano in modo univoco ogni tipo di imposta o contributo. Usare il codice sbagliato equivale a non aver pagato quel tributo, quindi è fondamentale verificarli con attenzione. Ecco i più utilizzati (per l’elenco completo consulta la nostra guida sui codici tributo F24 2026):

IRPEF e imposte sui redditi:

  • 4001 – IRPEF saldo
  • 4033 – IRPEF acconto prima rata
  • 4034 – IRPEF acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte
  • 1792 – Imposta sostitutiva regime forfettario – saldo
  • 1790 – Imposta sostitutiva regime forfettario – acconto prima rata
  • 1791 – Imposta sostitutiva regime forfettario – acconto seconda rata

IMU:

  • 3918 – IMU per altri fabbricati (il più comune per le seconde case)
  • 3914 – IMU per terreni
  • 3916 – IMU per aree fabbricabili
  • 3925 – IMU per immobili a uso produttivo categoria D (quota Stato)
  • 3930 – IMU per immobili a uso produttivo categoria D (quota Comune)

Addizionali e IVA:

  • 3801 – Addizionale regionale IRPEF
  • 3844 – Addizionale comunale IRPEF – saldo
  • 3843 – Addizionale comunale IRPEF – acconto
  • 6099 – IVA annuale versamento
  • 6031-6033 – IVA trimestrale (1, 2, 3 trimestre)

Compensazione Crediti con F24

Una delle funzionalità più importanti del Modello F24 è la compensazione. In parole semplici, se hai un credito verso lo Stato (ad esempio un rimborso IRPEF, un credito IVA o un bonus fiscale), puoi utilizzarlo per “pagare” altri tributi dovuti, riducendo o azzerando l’importo da versare.

Esistono due tipi di compensazione:

  • Compensazione verticale (interna): utilizzi un credito per pagare un debito della stessa imposta. Ad esempio, usi il credito IRPEF 2025 per pagare l’acconto IRPEF 2026. Questa compensazione è sempre libera e non ha limiti particolari.
  • Compensazione orizzontale (esterna): utilizzi un credito di un’imposta per pagare un debito di un’imposta diversa. Ad esempio, usi il credito IVA per pagare i contributi INPS. Questo tipo di compensazione ha regole più rigide.

Limiti alla compensazione orizzontale nel 2026:

  • Limite annuo: massimo 2 milioni di euro (per la generalità dei contribuenti)
  • Visto di conformità: obbligatorio per compensazioni di crediti IVA superiori a 5.000 euro e per crediti imposte dirette/IRAP superiori a 5.000 euro
  • Obbligo F24 telematico: qualsiasi compensazione orizzontale deve essere presentata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
  • Divieto di compensazione: non puoi compensare se hai debiti iscritti a ruolo per imposte erariali di importo superiore a 1.500 euro

La compensazione è particolarmente utile per chi è in regime forfettario e genera crediti d’imposta, o per le aziende che hanno crediti IVA ricorrenti. Se non sei sicuro di come gestire la compensazione, il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nella compilazione corretta del modello.

F24 a Zero: Quando Serve

Si parla di F24 a zero quando i crediti compensati sono esattamente uguali ai debiti da versare, per cui il saldo finale del modello è pari a zero. In questo caso non devi pagare nulla, ma devi comunque presentare il modello. Per tutti i dettagli, consulta il nostro approfondimento su F24 a zero: quando e come presentarlo nel 2026.

Regole importanti per l’F24 a zero:

  • Presentazione obbligatoria: anche se non devi pagare nulla, il modello va inviato entro la scadenza del tributo. Altrimenti scattano sanzioni.
  • Solo via telematica: l’F24 a saldo zero deve essere presentato esclusivamente attraverso i canali telematici (home banking, F24 web dell’Agenzia delle Entrate, o tramite intermediario).
  • Sanzione per omessa presentazione: se non presenti l’F24 a zero, la sanzione va da 100 a 2.000 euro (ridotta a 50 euro con il ravvedimento operoso entro 90 giorni).
  • Scadenza: la scadenza dell’F24 a zero coincide con quella del tributo che stai compensando.

Un esempio pratico: supponiamo che Marco, lavoratore autonomo in regime forfettario, abbia un credito IRPEF di 1.200 euro e debba versare 1.200 euro di contributi INPS. Compilando l’F24 con 1.200 euro a credito e 1.200 euro a debito, il saldo è zero. Marco non paga nulla, ma deve comunque inviare l’F24 telematicamente entro la scadenza.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande Frequenti (FAQ)

Cosa succede se sbaglio il codice tributo nell’F24?

Se inserisci un codice tributo errato, il versamento viene attribuito al tributo sbagliato. Puoi correggere l’errore presentando un’istanza di correzione (circ. 29/E/2011) all’Agenzia delle Entrate, che provvederà a riattribuire il pagamento al codice corretto. È importante agire tempestivamente per evitare che nel frattempo vengano emesse cartelle per il tributo “non pagato”.

Posso pagare l’F24 in contanti?

Sì, ma solo se sei un privato (senza partita IVA), il saldo è positivo (non a zero) e l’importo non supera i limiti previsti per i pagamenti in contanti. I titolari di partita IVA devono sempre utilizzare i canali telematici, così come chi presenta un F24 a zero o con importo superiore a 1.000 euro.

Entro quando va pagato l’F24?

Non esiste una scadenza unica: ogni tributo ha la propria. Ad esempio, l’acconto IMU scade a giugno, il saldo IMU a dicembre. Le imposte da dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRAP) scadono il 30 giugno (con possibilità di differimento al 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%). I contributi INPS trimestrali hanno scadenze specifiche per ogni trimestre. Consulta il calendario fiscale 2026 per tutte le date.

Che differenza c’è tra F24 semplificato e ordinario?

Il F24 semplificato è una versione ridotta del modello, pensata per i versamenti più comuni dei privati (IMU, TARI, addizionali). L’F24 ordinario include tutte le sezioni ed è necessario quando si devono versare contributi INPS, INAIL o effettuare compensazioni complesse.

Posso presentare l’F24 tramite il CAF?

Assolutamente sì. Il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nella compilazione e nell’invio telematico del Modello F24. Ci occupiamo di verificare i codici tributo corretti, calcolare eventuali compensazioni e assicurarci che tutto sia in regola. Per prenotare un appuntamento, contattaci al numero 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

Hai Bisogno di Aiuto con il Modello F24?

La compilazione F24 può sembrare complicata, soprattutto quando si tratta di gestire compensazioni, codici tributo multipli o scadenze ravvicinate. Ma con il supporto giusto diventa un’operazione semplice e veloce.

Al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo con la compilazione del Modello F24, la verifica dei codici tributo, il calcolo delle compensazioni e l’invio telematico. Non rischiare errori che possono costare caro in sanzioni e interessi.

Scrivici su WhatsApp: 366 6018121

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    Maggio 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-19 09:00:002026-05-31 16:58:00Modello F24: Guida Compilazione e Pagamento 2026
    CAF, IMU, TASI E MODELLO F24

    F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto

    Modello 770 e certificazione unica

    Il condominio come sostituto d’imposta e uno degli obblighi fiscali meno conosciuti ma piu importanti per chi gestisce un condominio. Ogni volta che il condominio paga un fornitore per prestazioni di servizi in appalto o subappalto — dalla pulizia delle scale alla manutenzione dell’impianto idraulico — e tenuto ad applicare una ritenuta d’acconto del 4% sull’IRPEF (o IRES per i soggetti societari) e a versarla allo Stato tramite il modello F24. Questa guida spiega passo dopo passo come funziona il meccanismo, quando scatta l’obbligo, come compilare correttamente l’F24, quali codici tributo usare e cosa rischia l’amministratore in caso di omissione.

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    Indice dei contenuti

    1. Il quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973
    2. Quando il condominio diventa sostituto d’imposta
    3. L’aliquota del 4%: come si calcola la ritenuta
    4. La soglia annuale di 500 euro
    5. Codici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRES
    6. Scadenze di versamento: il giorno 16 del mese
    7. Come compilare il modello F24 passo dopo passo
    8. Casi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensori
    9. La Certificazione Unica annuale ai prestatori
    10. Sanzioni e ravvedimento operoso
    11. Il ruolo dell’amministratore di condominio
    12. Domande frequenti (FAQ)

    Il quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973

    L’obbligo del condominio di operare come sostituto d’imposta e disciplinato dall’art. 25-ter del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, introdotto dall’art. 1, comma 43, della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e reso operativo dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2008. La norma e stata successivamente chiarita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 febbraio 2008, che ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione pratica dell’obbligo.

    Il legislatore ha introdotto questo meccanismo per contrastare l’evasione fiscale nel settore dell’edilizia e dei servizi condominiali, garantendo che una parte dell’imposta dovuta dai prestatori di servizi venga versata direttamente dallo Stato tramite il meccanismo della ritenuta alla fonte. Il condominio, pur non essendo un soggetto dotato di personalita giuridica autonoma, assume la qualifica di sostituto d’imposta ogni volta che eroga compensi a fornitori per prestazioni di servizi rese nell’ambito di contratti di appalto o subappalto di opere o servizi.

    E importante sottolineare che l’obbligo si applica esclusivamente ai contratti di appalto e subappalto: sono esclusi i contratti di compravendita di beni (ad esempio l’acquisto di materiale edilizio), i contratti d’opera con lavoratori autonomi (per i quali si applicano le ordinarie ritenute sulle prestazioni professionali ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73), nonche le forniture pure di beni, anche se con posa in opera accessoria.

    Quando il condominio diventa sostituto d’imposta

    Il condominio e obbligato ad operare la ritenuta ogni volta che corrisponde un compenso a un’impresa (persona fisica o giuridica) per prestazioni rientranti in un contratto di appalto o subappalto di opere o servizi relativi all’edificio condominiale. La ritenuta si applica:

    • Alle imprese in regime ordinario (ditta individuale, SNC, SRL, SPA, ecc.) che operano come appaltatori o subappaltatori per lavori sul condominio
    • Ai lavoratori autonomi con partita IVA quando il rapporto contrattuale e configurabile come appalto di servizi (ad esempio, un geometra che gestisce un cantiere in appalto)
    • Sia ai soggetti IRPEF (persone fisiche, ditte individuali, societa di persone) sia ai soggetti IRES (societa di capitali, enti commerciali e non commerciali)

    La ritenuta del 4% NON si applica nei seguenti casi:

    • Acquisto di beni (materiali da costruzione, forniture elettriche, ecc.) senza prestazione di servizi
    • Prestazioni occasionali di privati (senza partita IVA) per importi inferiori alle soglie di esenzione
    • Prestazioni di professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri) che emettono parcella: in questo caso si applica la ritenuta ordinaria del 20% ex art. 25 DPR 600/73
    • Forniture di energia elettrica, gas, acqua e altri servizi di pubblica utilita
    • Compensi corrisposti a condomini singoli
    • Canoni di locazione per locali condominiali

    L’aliquota del 4%: come si calcola la ritenuta

    L’aliquota della ritenuta e fissata dalla legge nella misura del 4% sull’imponibile lordo. Si tratta di una ritenuta a titolo di acconto (non a titolo d’imposta definitiva), il che significa che il beneficiario puo computare la ritenuta subita come credito d’imposta nella propria dichiarazione dei redditi.

    Base imponibile: La ritenuta del 4% si calcola sul corrispettivo lordo al netto dell’IVA. Se il fornitore emette fattura per 1.000 euro + 220 euro di IVA (22%), la ritenuta si calcola solo sui 1.000 euro imponibili: 1.000 x 4% = 40 euro di ritenuta.

    Esempio pratico di calcolo:

    VoceImporto
    Imponibile fattura (servizio pulizie)1.000,00 euro
    IVA 22%220,00 euro
    Totale fattura1.220,00 euro
    Ritenuta 4% sull’imponibile (1.000 x 4%)40,00 euro
    Importo effettivamente pagato al fornitore1.180,00 euro (1.220 – 40)
    Importo da versare all’Erario tramite F2440,00 euro

    Il condominio quindi trattiene 40 euro dall’importo da pagare al fornitore e li versa allo Stato tramite F24. Il fornitore riceve 1.180 euro (importo netto) e nella propria dichiarazione dei redditi riportera la ritenuta di 40 euro subita come credito d’imposta, detraendola dall’IRPEF o dall’IRES dovuta.

    La soglia annuale di 500 euro

    Una delle regole piu importanti — e spesso trascurate — riguarda la soglia annuale di 500 euro. L’art. 25-ter DPR 600/73 prevede che l’obbligo di versamento si cumuli nel corso dell’anno solare: il versamento tramite F24 e dovuto solo quando la somma delle ritenute operate nel mese supera 25,82 euro (equivalente alla vecchia soglia in lire), ma in pratica la norma e interpretata nel senso che il versamento mensile e comunque obbligatorio se le ritenute del mese sono state effettivamente operate.

    La Circolare AdE n. 7/E/2008 ha chiarito che il condominio e esonerato dall’obbligo di effettuare le ritenute nei periodi d’imposta in cui il totale annuo dei corrispettivi corrisposti per i servizi in appalto e inferiore a 500 euro. Questa soglia:

    • Si riferisce al totale complessivo annuo di tutti i corrispettivi pagati a fornitori per servizi in appalto, non al singolo pagamento
    • Deve essere calcolata per anno solare (1 gennaio – 31 dicembre)
    • Se nel corso dell’anno si supera la soglia dei 500 euro, l’obbligo di ritenuta scatta retroattivamente per tutti i pagamenti effettuati dall’inizio dell’anno, inclusi quelli precedenti al superamento della soglia
    • In pratica, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento dell’anno per evitare il rischio di dover recuperare ritenute non operate

    Attenzione: Molti piccoli condomini — con pochi appartamenti e spese condominiali limitate — possono rientrare nell’esonero se i servizi appaltati nell’anno non raggiungono i 500 euro complessivi. Tuttavia, superare anche di un euro questa soglia comporta l’obbligo di operare le ritenute su tutti i pagamenti dell’anno, anche quelli gia effettuati.

    Codici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRES

    Per il versamento della ritenuta tramite modello F24, il condominio deve utilizzare i codici tributo specifici istituiti dall’Agenzia delle Entrate. I due codici tributo sono distinti in base alla natura del fornitore:

    Codice TributoDescrizioneQuando si usa
    1019Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRPEF)Fornitori soggetti IRPEF: ditte individuali, societa di persone (SNC, SAS), lavoratori autonomi in regime di impresa
    1020Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRES)Fornitori soggetti IRES: SRL, SPA, societa cooperative, enti commerciali

    I codici tributo 1019 e 1020 sono stati istituiti con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 94/E del 13 marzo 2008. Si inseriscono nella sezione Erario del modello F24, nella colonna “Codice tributo”, con indicazione del periodo di riferimento (mese e anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore).

    Come determinare il codice corretto: La scelta tra 1019 e 1020 dipende dalla natura del fornitore come indicata nella fattura ricevuta. In caso di dubbio, e sufficiente verificare la partita IVA del fornitore: le ditte individuali hanno partita IVA uguale al codice fiscale del titolare, le societa di capitali hanno una partita IVA diversa dal codice fiscale degli amministratori.

    Scadenze di versamento: il giorno 16 del mese

    Il versamento delle ritenute operate deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui e avvenuto il pagamento al fornitore. Questa e la regola generale prevista dall’art. 18 del DLgs n. 241/1997, applicabile anche alle ritenute del condominio.

    Mese del pagamento al fornitoreScadenza versamento F24
    Gennaio16 febbraio
    Febbraio16 marzo
    Marzo16 aprile
    Aprile16 maggio
    Maggio16 giugno
    Giugno16 luglio
    Luglio16 agosto (*)
    Agosto16 settembre
    Settembre16 ottobre
    Ottobre16 novembre
    Novembre16 dicembre
    Dicembre16 gennaio anno successivo

    (*) Agosto: Le ritenute operate nel mese di luglio possono essere versate entro il 20 agosto (e non il 16 agosto) in virtu della sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 37 del DL n. 223/2006. Tuttavia, e sempre consigliabile verificare l’eventuale proroga annuale disposta da specifici decreti ministeriali, come avviene frequentemente.

    Regola sulla scadenza spostata: Se il giorno 16 cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Ad esempio, se il 16 aprile 2026 cadesse di domenica, il termine di versamento sarebbe lunedi 17 aprile 2026.

    Cumulo mensile: Se nel mese il condominio ha effettuato pagamenti a piu fornitori applicando la ritenuta, le ritenute si cumulano e si versano in un unico F24 mensile, indicando separatamente il codice tributo 1019 e il codice 1020 se ci sono sia fornitori IRPEF che IRES.

    Come compilare il modello F24 passo dopo passo

    La compilazione del modello F24 per il versamento della ritenuta del condominio avviene nella sezione Erario del modello. Di seguito la procedura step by step con un esempio concreto.

    Dati del soggetto versante

    Il soggetto versante del condominio e l’amministratore di condominio (o il condominante delegato in caso di condominio senza obbligo di amministratore). Nei dati anagrafici del modello F24 va indicato:

    • Codice fiscale del condominio (non del singolo condominante o dell’amministratore) — es. “CNDMNI80A01L483M”
    • Denominazione: il nome del condominio — es. “Condominio Via Roma 12 Udine”
    • Domicilio fiscale: indirizzo del condominio

    Sezione Erario

    Nella sezione Erario (la seconda del modello F24) si compilano le righe necessarie:

    • Codice tributo: 1019 (per fornitori IRPEF) o 1020 (per fornitori IRES)
    • Anno di riferimento: l’anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore (es. 2026)
    • Mese di riferimento: il mese in cui e avvenuto il pagamento (es. “04” per aprile)
    • Importi a debito versati: l’importo totale delle ritenute operate nel mese (es. 40,00 euro)
    • Importi a credito compensati: lasciare a 0 salvo crediti specifici

    Esempio concreto di compilazione F24

    Il Condominio “Palazzina Blu” di Udine paga nel mese di aprile 2026 la ditta individuale “Mario Rossi Impianti” (soggetto IRPEF, codice tributo 1019) per la manutenzione dell’impianto idrico: fattura di 800 euro imponibile + IVA 22% (176 euro). La ritenuta applicata e 800 x 4% = 32 euro.

    Campo F24 (Sezione Erario)Valore
    Codice tributo1019
    Anno di riferimento2026
    Mese di rif. (da compilare)04
    Importi a debito versati32,00
    Scadenza versamento18 maggio 2026 (16/5 e domenica)

    Il versamento puo essere effettuato:

    • Online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline, Entratel) — modalita obbligatoria per i condomini con sostituto d’imposta
    • Tramite homebanking della propria banca che supporta l’F24 telematico
    • Tramite intermediario abilitato (commercialista, CAF) con delega

    Nota importante: Dal 1° ottobre 2014, il versamento dell’F24 a saldo zero (compensazione totale con crediti) deve essere effettuato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per i condomini sostituti d’imposta e fortemente consigliato rivolgersi a un professionista o a un CAF abilitato per la gestione degli adempimenti.

    Casi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensori

    Vediamo in dettaglio come si applica la ritenuta del 4% nei casi piu frequenti nella vita condominiale, con indicazione se l’obbligo scatta o meno.

    Servizio pulizie scale e parti comuni

    Il contratto con una impresa di pulizie che si occupa settimanalmente di scale, androni e aree comuni e soggetto alla ritenuta del 4%. E un classico contratto di appalto di servizi. La ritenuta va operata su ogni pagamento mensile o periodico effettuato all’impresa.

    Esempio: contratto annuale di 4.800 euro (400 euro/mese). La ritenuta mensile e di 16 euro (400 x 4%), da versare entro il 16 del mese successivo. Ritenuta annuale totale: 192 euro.

    Manutenzione ordinaria e straordinaria

    Tutti i contratti di appalto per lavori di manutenzione ordinaria (ritinteggiatura scale, riparazione infiltrazioni, sostituzione piastrelle) e straordinaria (rifacimento tetto, cappotto termico, sostituzione impianti) sono soggetti alla ritenuta del 4%. Si applica su ogni SAL (Stato Avanzamento Lavori) pagato all’impresa edile.

    Giardinaggio e cura del verde

    Il contratto periodico con un’impresa di giardinaggio per la cura del giardino condominiale, sfalcio dell’erba, potatura siepi, irrigazione automatica, e soggetto alla ritenuta del 4%. Attenzione: se si tratta di un lavoratore autonomo occasionale (senza partita IVA) per piccole prestazioni occasionali, si applicano regole diverse (ritenuta del 20% ex art. 25 DPR 600/73 se il compenso supera le soglie).

    Contratto di manutenzione ascensore

    Il contratto annuale con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e soggetto alla ritenuta del 4% (codice tributo 1020 per le societa di capitali). Si applica su ogni fattura periodica emessa dalla societa di manutenzione.

    Riepilogo casi pratici

    ServizioRitenuta 4%?Codice TributoNote
    Pulizie scale (impresa)SI1019 o 1020Contratto appalto servizi
    Manutenzione idraulica (ditta)SI1019Appalto lavori
    Giardinaggio (impresa)SI1019 o 1020Appalto servizi
    Manutenzione ascensore (SRL)SI1020Soggetto IRES
    Installazione citofono (materiali + posa)Dipende1019/1020Se prevalenza servizio su fornitura
    Acquisto lampadine/materialiNO–Pura fornitura beni
    Parcella avvocato condominioNO (art. 25)Ritenuta 20%Professionista, non appalto
    Compenso amministratoreNO (art. 25)Ritenuta 20%Lavoratore autonomo/professionista
    Bollette luce/gas parti comuniNO–Fornitura servizi pubblici

    La Certificazione Unica annuale ai prestatori

    Oltre al versamento mensile tramite F24, il condominio come sostituto d’imposta ha un secondo obbligo annuale fondamentale: il rilascio della Certificazione Unica (CU) a ciascun prestatore di servizi a cui sono state operate ritenute nel corso dell’anno. La CU attesta le ritenute subite e permette al fornitore di computarle come credito nella propria dichiarazione dei redditi.

    Scadenze CU per i condomini:

    • Consegna al fornitore (CU cartacea o elettronica): entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state operate le ritenute
    • Trasmissione all’Agenzia delle Entrate (CU telematica): entro il 31 marzo dell’anno successivo (salvo proroghe annuali)

    Esempio: le ritenute operate nel 2026 devono essere certificate con CU consegnata al fornitore entro il 28 febbraio 2027 e trasmessa telematicamente all’AdE entro il 31 marzo 2027.

    La CU per il condominio come sostituto d’imposta e un documento differente dalla CU che il datore di lavoro rilascia ai dipendenti. Per i condomini, la CU riguarda esclusivamente le ritenute sulle prestazioni di servizi in appalto (art. 25-ter DPR 600/73). La gestione della CU e strettamente correlata alla compilazione del quadro ST e SV del modello 770, che riepiloga annualmente tutte le ritenute operate dal condominio sostituto d’imposta.

    Per approfondire gli obblighi di certificazione annuale e la compilazione del modello 770 per condomini, leggi la nostra guida: Modello 770/2026: guida completa per i sostituti d’imposta.

    Sanzioni e ravvedimento operoso

    L’omissione o il ritardo nel versamento delle ritenute del condominio comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco il quadro sanzionatorio aggiornato al 2026 e come rimediare tramite il ravvedimento operoso.

    Sanzioni per omesso versamento

    Ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 471/1997, l’omesso o tardivo versamento delle ritenute comporta una sanzione base del 30% dell’importo non versato. La sanzione si riduce al 15% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza.

    Ravvedimento operoso: come ridurre le sanzioni

    Il ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/97) permette di regolarizzare spontaneamente l’omissione con sanzioni ridotte. Le aliquote di ravvedimento applicabili alle ritenute del condominio sono:

    Tipo di ravvedimentoTermineSanzione ridottaInteressi
    Sprint (ravvedimento brevissimo)Entro 14 giorni dalla scadenza0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)Al tasso legale
    BreveDal 15° al 30° giorno1,5% (1/10 del 15%)Al tasso legale
    MedioDal 31° al 90° giorno1,67% (1/9 del 15%)Al tasso legale
    LungoEntro 1 anno dalla scadenza3,75% (1/8 del 30%)Al tasso legale
    LunghissimoEntro 2 anni4,29% (1/7 del 30%)Al tasso legale
    Oltre 2 anniDopo 2 anni (se non notificato)5% (1/6 del 30%)Al tasso legale

    Per effettuare il ravvedimento, il condominio deve versare tramite F24:

    • L’imposta omessa (ritenuta non versata) con il codice tributo 1019 o 1020
    • La sanzione ridotta con codice tributo 8906 (sanzioni da ravvedimento su ritenute)
    • Gli interessi legali con codice tributo 1989 (interessi da ravvedimento)

    Sanzioni per omessa CU: Il mancato rilascio della Certificazione Unica al fornitore comporta una sanzione di 100 euro per ogni CU omessa, fino a un massimo di 50.000 euro per anno. La CU trasmessa telematicamente in ritardo all’AdE comporta una sanzione di 33,33 euro per ogni certificazione, ridotta a zero se la trasmissione avviene entro 60 giorni dalla scadenza (art. 4 DPR 322/1998).

    Il ruolo dell’amministratore di condominio

    L’amministratore di condominio e il soggetto che nella pratica gestisce tutti gli adempimenti fiscali del condominio come sostituto d’imposta. Il suo ruolo e centrale e la sua responsabilita e diretta in caso di inadempimento.

    Obblighi fiscali dell’amministratore

    • Verifica preventiva della natura del contratto con ogni fornitore (appalto vs. fornitura pura vs. prestazione professionale)
    • Applicazione della ritenuta al momento del pagamento delle fatture e trattenimento dell’importo dalla somma da corrispondere al fornitore
    • Versamento mensile tramite F24 entro il giorno 16 del mese successivo, con i codici tributo corretti
    • Tenuta della contabilita delle ritenute operate: registro ritenute per ogni fornitore, con data, importo lordo, ritenuta applicata, importo netto pagato
    • Rilascio della CU a ogni fornitore entro il 28 febbraio dell’anno successivo
    • Trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo
    • Presentazione del Modello 770 (quadro ST e SV) per il riepilogo annuale di tutte le ritenute operate

    Responsabilita dell’amministratore

    L’amministratore che omette di applicare e/o versare le ritenute puo essere ritenuto personalmente responsabile nei confronti del condominio per il danno causato (sanzioni + interessi) e puo rispondere anche penalmente nei casi piu gravi di omesso versamento sistematico (art. 10-bis DLgs 74/2000, che riguarda tuttavia soglie elevate).

    Per questo motivo e fortemente consigliabile che l’amministratore si avvalga di un professionista abilitato o di un CAF specializzato nella gestione fiscale condominiale, che puo occuparsi di:

    • Classificazione corretta dei contratti con i fornitori
    • Calcolo mensile delle ritenute
    • Predisposizione e invio telematico degli F24
    • Gestione e trasmissione delle Certificazioni Uniche
    • Compilazione e presentazione del Modello 770

    Il CAF Centro Fiscale di Udine e attrezzato per supportare gli amministratori di condominio nella corretta gestione di tutti questi adempimenti, garantendo il rispetto delle scadenze e la correttezza dei versamenti.

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    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Conclusione

    La ritenuta d’acconto del condominio e un adempimento fiscale complesso che richiede attenzione e puntualita. In sintesi, i punti chiave da ricordare sono:

    • Il condominio e sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 25-ter DPR 600/73 per le prestazioni di appalto e subappalto
    • La ritenuta e del 4% sull’imponibile lordo (esclusa IVA)
    • L’obbligo scatta per condomini con corrispettivi annui in appalto superiori a 500 euro
    • Si versano con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento, con codice tributo 1019 (IRPEF) o 1020 (IRES)
    • E obbligatoria la CU annuale ai fornitori e la trasmissione del Modello 770
    • Le sanzioni per inadempimento possono essere ridotte con il ravvedimento operoso

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    Domande Frequenti sull’F24 del Condominio

    Tutti i condomini devono versare la ritenuta del 4%?

    No. L’obbligo di versamento scatta solo quando i corrispettivi annui pagati per contratti di appalto o subappalto di opere o servizi superano complessivamente i 500 euro nell’anno solare. I piccoli condomini con spese condominiali molto limitate possono essere esonerati. Tuttavia, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento per evitare rischi, dato che il superamento della soglia comporta l’obbligo retroattivo per tutti i pagamenti dell’anno.

    Cosa succede se il condominio non versa l’F24 entro il 16 del mese?

    Il ritardo nel versamento comporta l’applicazione di sanzioni: dal giorno 1 al 14 di ritardo si applica una sanzione dello 0,1% per ogni giorno (ravvedimento sprint), dal 15° al 30° giorno la sanzione e dell’1,5%, e oltre i 90 giorni la sanzione sale al 3,75% (entro 1 anno). In ogni caso e sempre possibile regolarizzare spontaneamente tramite il ravvedimento operoso, pagando imposta omessa + sanzione ridotta + interessi legali.

    Qual e la differenza tra codice tributo 1019 e 1020?

    Il codice tributo 1019 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRPEF (ditte individuali, societa di persone come SNC e SAS, lavoratori autonomi con partita IVA in regime di impresa). Il codice 1020 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRES (societa di capitali come SRL e SPA, societa cooperative, enti commerciali). La distinzione dipende dalla natura giuridica del fornitore, verificabile dalla sua partita IVA.

    La manutenzione ordinaria dell’ascensore e soggetta alla ritenuta?

    Si. Il contratto periodico con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e un tipico contratto di appalto di servizi soggetto alla ritenuta del 4%. Essendo la societa di manutenzione generalmente una SRL o SPA (soggetto IRES), si usa il codice tributo 1020.

    Il compenso dell’amministratore di condominio e soggetto alla ritenuta del 4%?

    No. Il compenso dell’amministratore di condominio non e soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 25-ter DPR 600/73, che si applica solo ai contratti di appalto e subappalto. Al compenso dell’amministratore si applica invece la ritenuta del 20% prevista dall’art. 25 DPR 600/73, in quanto prestazione professionale o di lavoro autonomo. Si usa il codice tributo 1040 (ritenuta su compensi professionali).


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      Alexandra Bala
      04/09/2026
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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      Lady
      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Giulia Guida
      25/08/2026
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
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      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
      23/07/2026
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
       

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      Settembre 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-11 07:47:162026-05-31 17:54:47F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto
      Guide Fatturazione Elettronica

      Ravvedimento Operoso Fattura Tardiva 2026: Calcolo Sanzioni e Interessi

      fatturazione elettronica CAF Udine

      Hai emesso una fattura elettronica oltre i termini previsti dalla normativa? Niente panico: il ravvedimento operoso ti permette di sanare la violazione pagando spontaneamente una sanzione ridotta e gli interessi legali, evitando il rischio di sanzioni piene fino al 90% dell’IVA dovuta. In questa guida aggiornata al 2026 trovi termini di emissione, calcolo delle sanzioni ridotte (1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5), interessi legali al 2,5%, codici tributo F24 (8911 sanzione e 1991 interessi) ed esempi pratici di calcolo passo passo.

      Articolo a cura del CAF Centro Fiscale di Udine. Aggiornato a maggio 2026 con interessi legali fissati al 2,5% annuo dal D.M. MEF.

      Indice dei contenuti

      1. Cosa fare quando hai emesso in ritardo una fattura elettronica
      2. Termini di emissione: immediata e differita
      3. Cosa succede se emetti oltre i termini: sanzioni ordinarie
      4. Ravvedimento operoso: cos’è e come funziona
      5. Calcolo della sanzione ridotta (tabella 2026)
      6. Interessi legali 2026 al 2,5%
      7. Esempi pratici di calcolo
      8. Come si versa: F24 e codici tributo
      9. Compilazione F24 passo passo
      10. Cosa fare operativamente in 3 step
      11. Attenzione: onere della prova
      12. Quando il ravvedimento NON è applicabile
      13. Forfettario e sanzioni: stesse regole
      14. Come evitare la tardività in futuro
      15. FAQ

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      Cosa fare quando hai emesso in ritardo una fattura elettronica

      Se ti accorgi di aver superato i termini di emissione di una fattura elettronica, la regola operativa è una sola: emetti subito la fattura con la data corretta e regolarizza la posizione tramite ravvedimento operoso. Più aspetti, più alto sarà il coefficiente di riduzione applicato e maggiori saranno gli interessi legali maturati.

      La buona notizia è che il legislatore italiano premia la spontaneità: chi sana la violazione prima di accertamenti, controlli o PVC paga molto meno di chi attende l’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate. In molti casi, per una fattura tardiva di pochi giorni, bastano 25 euro di sanzione + pochi centesimi di interessi.

      Termini di emissione: immediata e differita

      Prima di parlare di sanzioni, ricordiamo i termini ordinari previsti dal DPR 633/72 e dal D.L. 119/2018:

      • Fattura immediata: deve essere emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (consegna del bene o ultimazione del servizio).
      • Fattura differita: per cessioni di beni accompagnate da DDT o per prestazioni di servizi documentate, va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, con riferimento allo stesso mese.
      • Autofatture e reverse charge: termini specifici (in genere 15 del mese successivo) — verifica la fattispecie prima di applicare il ravvedimento.

      Per un approfondimento dedicato puoi leggere la nostra guida sui termini di emissione della fattura elettronica 2026.

      Importante: ai fini del rispetto del termine fa fede la data di trasmissione allo SdI e non la data di compilazione del documento. Se il file XML viene scartato, hai 5 giorni per ritrasmetterlo conservando la data originaria.

      Cosa succede se emetti oltre i termini: sanzioni ordinarie

      Le sanzioni applicabili in caso di tardiva o omessa emissione della fattura sono disciplinate dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 e si articolano così:

      • Tardiva emissione che NON incide sulla liquidazione IVA: sanzione fissa da 250 euro a 2.000 euro per documento (situazione tipica della fattura emessa con qualche giorno di ritardo ma all’interno dello stesso periodo di liquidazione).
      • Tardiva o omessa fatturazione che incide sulla liquidazione IVA: sanzione dal 70% al 100% dell’imposta non documentata (in vigore dal 2024 — prima era 90%-180%), con un minimo di 250 euro per ciascuna operazione.
      • Omessa fatturazione di operazione esente, non imponibile o reverse charge: sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati, con minimo 500 euro; se la violazione non rileva ai fini della liquidazione IVA si applica la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro.

      In sintesi: per la maggior parte dei casi pratici di fattura tardiva, la sanzione di riferimento per il calcolo del ravvedimento è 250 euro per documento (sanzione minima edittale). Su questo importo si applica il coefficiente di riduzione previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97.

      Ravvedimento operoso: cos’è e come funziona

      Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) è lo strumento che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente una violazione tributaria pagando una sanzione ridotta. Più la regolarizzazione è tempestiva, più alto è lo sconto.

      Per essere valido, il ravvedimento richiede tre azioni contestuali da parte del contribuente:

      1. Rimozione della violazione: emissione effettiva della fattura tardiva (se non era stata emessa) o trasmissione corretta allo SdI.
      2. Pagamento della sanzione ridotta tramite F24, codice tributo 8911.
      3. Pagamento degli interessi legali maturati dal giorno successivo al termine ordinario fino al giorno del versamento, codice tributo 1991.

      Se l’IVA della fattura tardiva era già confluita nella liquidazione del periodo (perché contabilizzata in modo corretto pur senza fattura emessa), non c’è IVA omessa da versare. Diversamente, anche l’IVA non versata va sanata con codice tributo dedicato (es. 6001-6012 per liquidazioni mensili).

      Calcolo della sanzione ridotta (tabella 2026)

      Ecco la tabella aggiornata al 2026 dei coefficienti di riduzione della sanzione minima (250 euro nel caso della fattura tardiva ordinaria):

      Quando ravvediRiduzioneSanzione ridotta (su 250 euro)Riferimento
      Entro 30 giorni dalla violazione1/10 della sanzione minima25,00 euroart. 13 c.1 lett. a-bis
      Entro 90 giorni dalla violazione1/927,78 euro (~28 euro)art. 13 c.1 lett. a-bis
      Entro 1 anno (o entro la dichiarazione)1/831,25 euro (~31 euro)art. 13 c.1 lett. b
      Entro 2 anni (o dichiarazione anno successivo)1/735,71 euro (~36 euro)art. 13 c.1 lett. b-bis
      Oltre 2 anni1/641,67 euro (~42 euro)art. 13 c.1 lett. b-ter
      Dopo PVC / accertamento (se ancora ammesso)1/550,00 euroart. 13 c.1 lett. b-quater

      Attenzione: i coefficienti 1/7, 1/6 e 1/5 si applicano solo se la violazione non è stata constatata con accertamento o avviso bonario notificato. Una volta arrivata la comunicazione, il ravvedimento si chiude.

      Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): per i versamenti tributari c’è una riduzione ulteriore (1/10 con 1/15 per ogni giorno di ritardo). Per la fatturazione tardiva non si applica il ravvedimento “sprint” perché la violazione non è di omesso versamento ma di tardiva fatturazione.

      Interessi legali 2026 al 2,5%

      Oltre alla sanzione, il ravvedimento richiede il versamento degli interessi legali calcolati al tasso annuo fissato annualmente dal Ministero dell’Economia. Per il 2026 il tasso è del 2,5% annuo (rivalutato a fine anno con D.M. MEF, decorrenza 1° gennaio).

      La formula di calcolo è:

      Interessi = Imposta IVA × giorni di ritardo × tasso / 365

      I giorni si contano dal giorno successivo alla scadenza ordinaria fino al giorno effettivo di versamento. Se il ritardo attraversa più anni con tassi diversi, occorre frazionare il calcolo applicando il tasso vigente in ciascun periodo.

      Storico tassi recenti (utile per ravvedimenti pluriennali): 2023 = 5%, 2024 = 2,5%, 2025 = 2%, 2026 = 2,5%.

      Attenzione: gli interessi si calcolano solo sull’IVA effettivamente non versata. Se la fattura tardiva è stata comunque ricompresa nella liquidazione IVA del periodo (ipotesi frequente), gli interessi possono essere zero o simbolici.

      Esempi pratici di calcolo

      Vediamo due casi tipici per capire quanto si paga davvero con il ravvedimento operoso.

      Esempio 1: fattura tardiva di 20 giorni — IVA 220 euro su imponibile 1.000 euro

      Mario Rossi, idraulico forfettario in regime IVA ordinario, esegue un intervento il 1° aprile 2026. Avrebbe dovuto emettere fattura entro il 13 aprile (12 giorni). La emette invece il 21 aprile, con 8 giorni di effettivo ritardo, ma decide di ravvedersi versando il 3 maggio. Sono passati 20 giorni complessivi dal termine ordinario.

      • Sanzione ordinaria: minimo 250 euro
      • Ravvedimento entro 30 giorni (1/10): 250 / 10 = 25,00 euro
      • Interessi legali: 220 × 20 × 2,5% / 365 = 220 × 20 × 0,025 / 365 = 0,30 euro
      • Totale da versare con F24: 25,00 + 0,30 = 25,30 euro

      Per una fattura da 1.000 euro emessa con 20 giorni di ritardo, il ravvedimento costa meno di un caffè in più al giorno. È sempre conveniente regolarizzare.

      Esempio 2: fattura omessa da 6 mesi — IVA 880 euro

      Lucia, consulente in regime IVA ordinario, dimentica di fatturare una consulenza svolta il 1° gennaio 2026 (imponibile 4.000 euro, IVA 880 euro). Si accorge dell’errore il 1° luglio 2026 (180 giorni dopo la scadenza dei 12 giorni) e si ravvede.

      • Sanzione ordinaria (omessa fattura che incide sulla liquidazione): 90% di 880 = 792 euro (con minimo 250 euro)
      • Sanzione di riferimento per il ravvedimento: nei casi in cui la sanzione minima edittale sia 250 euro, si applica il coefficiente sul minimo
      • Ravvedimento entro 1 anno (1/8 di 250): 250 / 8 = 31,25 euro
      • Interessi legali: 880 × 180 × 2,5% / 365 = 880 × 180 × 0,025 / 365 = ~10,85 euro
      • Totale (sanzione + interessi): 31,25 + 10,85 = ~42,10 euro

      IMPORTANTE: a questi importi si aggiunge l’eventuale ravvedimento dell’IVA non versata in liquidazione, se la fattura tardiva ha modificato il debito IVA del periodo. In quel caso si versa anche il codice tributo 6001-6012 (a seconda del mese) con sanzione ridotta calcolata sul 30% del tributo non versato.

      Come si versa: F24 e codici tributo

      Sanzione e interessi del ravvedimento si pagano con modello F24 telematico (Entratel, F24 web Agenzia delle Entrate o home banking abilitato). I codici tributo da utilizzare per la fatturazione tardiva sono:

      Codice tributoDescrizioneSezione F24
      8911Sanzione pecuniaria per ravvedimento — altre violazioni tributarieErario
      1991Interessi sul ravvedimento — IVAErario
      6001-6012IVA mensile (mese di riferimento) — solo se IVA non versataErario
      6031-6034IVA trimestrale (trimestre di riferimento) — solo se IVA non versataErario

      L’anno di riferimento da indicare nei codici 8911 e 1991 è quello in cui è stata commessa la violazione (es. 2026 per una fattura tardiva del 2026), non l’anno in cui si effettua il versamento.

      Compilazione F24 passo passo

      Ecco come compilare correttamente il modello F24 ELIDE / F24 ordinario per il ravvedimento di una fattura tardiva:

      1. Sezione “Contribuente”: codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale del titolare di partita IVA.
      2. Sezione “Erario” — riga sanzione:
        • Codice tributo: 8911
        • Anno di riferimento: anno della violazione (es. 2026)
        • Importi a debito: importo della sanzione ridotta (es. 25,00)
      3. Sezione “Erario” — riga interessi:
        • Codice tributo: 1991
        • Anno di riferimento: 2026
        • Importi a debito: importo degli interessi (es. 0,30)
      4. Eventuale riga IVA non versata (se applicabile): codice 6001-6012 o 6031-6034 con anno di riferimento.
      5. Totale da versare e firma. Il pagamento può essere effettuato anche con compensazione di crediti fiscali, fermi i limiti di compensazione vigenti.

      Suggerimento operativo: conserva sempre la ricevuta telematica F24 insieme alla copia della fattura tardiva. In caso di controllo, la documentazione cartacea/digitale è la prova della spontaneità della regolarizzazione.

      Cosa fare operativamente in 3 step

      Sintetizziamo l’iter pratico per chiudere correttamente un ravvedimento operoso da fattura tardiva:

      1. Emetti subito la fattura tardiva. Trasmetti il file XML allo SdI con la data effettiva di operazione (anche se passata) o, se il termine “data documento” non lo consente, con la data corrente indicando in descrizione la data reale dell’operazione. Ciò chiude la violazione formale.
      2. Calcola e versa F24 con codici tributo 8911 (sanzione) e 1991 (interessi). Aggiungi eventuale IVA omessa con codice 6001-6012/6031-6034.
      3. Conserva ricevute SdI (consegnata/MC), F24 e calcolo interessi. Annota la regolarizzazione nel registro IVA vendite e nel libro giornale (per chi è in contabilità ordinaria).

      Tutti e tre i passaggi devono essere contestuali: la giurisprudenza ha più volte ribadito che il ravvedimento è valido solo se la rimozione della violazione e il pagamento di sanzione e interessi avvengono nello stesso arco temporale.

      Attenzione: onere della prova

      Il ravvedimento non è automatico: in caso di controllo, l’onere della prova ricade sul contribuente. Devi essere in grado di dimostrare:

      • La data effettiva della prestazione o della cessione (DDT, contratti, e-mail di conferma, timesheet, ricevute di pagamento).
      • La spontaneità del ravvedimento, ossia che il versamento è avvenuto prima di qualsiasi notifica di accertamento, PVC o avviso bonario.
      • La correttezza del calcolo di sanzione e interessi (utile predisporre un foglio di calcolo allegato alla pratica).

      Se la data dell’operazione è incerta o contestabile, il rischio è che l’Agenzia ricalcoli giorni di ritardo e coefficienti, riportando il ravvedimento alla sanzione piena. Documentare bene è fondamentale.

      Quando il ravvedimento NON è applicabile

      Il ravvedimento operoso è precluso nei seguenti casi:

      • Dopo la notifica di un atto di accertamento, di una cartella di pagamento o di un avviso bonario riferito alla stessa violazione.
      • Dopo la consegna di un processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate, salvo il ravvedimento “lungo” 1/5 per le violazioni non oggetto di rilievo.
      • Per violazioni penalmente rilevanti (es. emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti — D.Lgs. 74/2000).
      • Per fatture false, frode IVA o altre fattispecie di particolare gravità tributaria e penale.

      Negli altri casi (semplice tardività, dimenticanze, errori formali) il ravvedimento è la strada più conveniente per chiudere la posizione con il minimo aggravio economico.

      Forfettario e sanzioni: stesse regole

      I contribuenti in regime forfettario non addebitano IVA in fattura, ma restano soggetti agli stessi obblighi formali di emissione e trasmissione elettronica. Quindi:

      • Si applica la sanzione fissa minima di 250 euro per fattura tardiva (anche se non c’è IVA esposta).
      • Il ravvedimento operoso funziona con gli stessi coefficienti (1/10, 1/9, 1/8 ecc.).
      • Gli interessi legali di norma sono pari a zero (non c’è IVA da versare in ritardo), salvo casi di ritenute o ulteriori tributi collegati.
      • Si versa con F24, codice 8911 per la sanzione (interessi 1991 spesso non dovuti).

      Per molti forfettari, quindi, la sanzione minima pratica è di 25 euro entro 30 giorni. Una cifra che giustifica sempre la regolarizzazione, evitando rischi di accertamento e di applicazione della sanzione piena (250-2.000 euro per documento).

      Come evitare la tardività in futuro

      Prevenire è meglio che ravvedere. Alcune buone pratiche per non incorrere più in fatture fuori termine:

      • Software di fatturazione elettronica con promemoria automatici sui DDT non ancora fatturati e sui giorni residui per l’emissione (Aruba, Fatture in Cloud, Danea, TeamSystem, Buffetti).
      • Fatturazione automatica al raggiungimento di milestone contrattuali (es. consegna, accettazione, mensilità ricorrenti).
      • Calendario fiscale condiviso con il commercialista o il CAF: scadenze IVA, F24, fatturazione differita del mese.
      • Controllo settimanale dei DDT non ancora fatturati per chi vende beni (regola dei 12 giorni / del 15 del mese successivo).
      • Backup delle ricevute SdI e archivio PEC: in caso di scarto, hai 5 giorni per ritrasmettere senza tardività.

      Un buon software riduce drasticamente il rischio di tardività e ti avvisa automaticamente prima della scadenza. Per i forfettari, vale la pena valutare anche il bollo a forfait e i servizi di archivio sostitutivo.

      FAQ — Domande frequenti

      Quanto costa il ravvedimento per una fattura tardiva di 5 giorni?

      Per una fattura tardiva di pochi giorni la sanzione ridotta è 25 euro (1/10 di 250), più gli interessi legali al 2,5% sull’eventuale IVA. Su importi modesti, gli interessi sono pochi centesimi: il totale si aggira sui 25-26 euro.

      Posso ravvedermi se la fattura tardiva non incide sulla liquidazione IVA?

      Sì. La sanzione di riferimento è la fissa minima di 250 euro e si applicano i coefficienti standard (1/10, 1/9, 1/8…). Gli interessi sono pari a zero perché non c’è IVA da versare in ritardo.

      Se l’XML della fattura viene scartato dallo SdI sono in tardiva emissione?

      No, se ritrasmetti il file corretto entro 5 giorni dalla notifica di scarto la fattura conserva la data originaria e non sei in tardiva emissione. Oltre i 5 giorni scatta la violazione e devi ravvederti.

      Il ravvedimento operoso si applica anche dopo l’avviso bonario?

      No. La notifica di un atto impositivo (avviso bonario, accertamento, cartella) preclude il ravvedimento per la violazione contestata. È invece ancora possibile sanare violazioni diverse e non rilevate, applicando il coefficiente 1/5 (post-PVC).

      Devo ravvedere anche l’IVA se la fattura tardiva era già stata inserita in liquidazione?

      No. Se hai già contabilizzato e versato l’IVA nella liquidazione corretta, devi ravvedere solo la sanzione formale (codice 8911) e gli eventuali interessi sono nulli o simbolici. Se invece l’IVA non è stata versata, occorre ravvedere anche l’imposta con i codici tributo 6001-6012 / 6031-6034.

      Posso compensare il ravvedimento con un credito IVA?

      Sì. Sanzione (8911), interessi (1991) ed eventuale IVA possono essere compensati orizzontalmente in F24 con crediti d’imposta disponibili, nel rispetto dei limiti di legge (es. visto di conformità per crediti IVA superiori a 5.000 euro annui).

      Quali sono i codici tributo F24 per il ravvedimento di una fattura tardiva?

      I codici principali sono 8911 (sanzione) e 1991 (interessi) in sezione Erario. Per l’eventuale IVA non versata si usano i codici 6001-6012 (mensili) o 6031-6034 (trimestrali) a seconda della periodicità di liquidazione.

      Sono forfettario: cambia qualcosa per il ravvedimento di una fattura tardiva?

      Le regole sono le stesse: sanzione minima 250 euro ridotta secondo i coefficienti standard. Gli interessi legali sono di norma pari a zero (niente IVA esposta). Anche per il forfettario, l’obbligo di emissione tempestiva della fattura elettronica è pieno.

      Hai bisogno di aiuto con un ravvedimento operoso?

      Calcolare correttamente sanzioni e interessi, compilare l’F24 con i codici giusti e conservare la documentazione probatoria è essenziale per chiudere il ravvedimento senza errori. Se hai emesso una fattura in ritardo o sei nel dubbio, il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta con:

      • Calcolo personalizzato di sanzione ridotta e interessi legali
      • Compilazione del modello F24 con i codici tributo corretti
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      Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza dedicata e regolarizza la tua fattura tardiva con la massima tranquillità.

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      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Settembre 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-04 14:00:002026-08-17 11:02:53Ravvedimento Operoso Fattura Tardiva 2026: Calcolo Sanzioni e Interessi
      CAF

      Modello F24: Guida Compilazione e Pagamento 2026

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      Il Modello F24 è il modulo di pagamento unificato che ogni contribuente italiano deve conoscere. Che si tratti di pagare l’IMU, i contributi INPS, l’IRPEF o qualsiasi altro tributo, tutto passa attraverso questo documento. Compilarlo correttamente è fondamentale per evitare sanzioni e ritardi. In questa guida completa ti spieghiamo passo dopo passo come funziona la compilazione F24 nel 2026, quali sezioni compilare, dove pagare e come gestire situazioni particolari come la compensazione dei crediti e l’F24 a zero.

      Indice dei contenuti

      1. Cos’è il Modello F24
      2. Sezioni del Modello F24
      3. Sezione Erario
      4. Sezione Regioni
      5. Sezione IMU e Altri Tributi Locali
      6. Sezione INPS
      7. Sezione Altri Enti Previdenziali
      8. Come Compilare il Modello F24 Passo Passo
      9. F24 Semplificato vs Ordinario
      10. Dove Pagare il Modello F24
      11. Codici Tributo più Usati nel 2026
      12. Compensazione Crediti con F24
      13. F24 a Zero: Quando Serve
      14. Domande Frequenti (FAQ)

      Cos’è il Modello F24

      Il Modello F24 (detto anche “delega unica di pagamento”) è il modulo che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione per pagare la maggior parte dei tributi, contributi e premi dovuti allo Stato italiano. È stato introdotto nel 1997 con il Decreto Legislativo n. 241 proprio per semplificare i versamenti: prima esistevano diversi bollettini per ogni tipo di imposta, oggi basta un unico modulo.

      In pratica, con il Modello F24 puoi pagare:

      • Imposte sui redditi (IRPEF, IRES, cedolare secca)
      • IVA e imposte sostitutive
      • IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
      • IMU, TASI e tributi locali
      • Contributi INPS per lavoratori dipendenti, autonomi e gestione separata
      • Contributi INAIL per assicurazione infortuni
      • Sanzioni e interessi da ravvedimento operoso
      • Diritti camerali e altre imposte

      Il grande vantaggio dell’F24 è la possibilità di compensare: se hai un credito d’imposta (ad esempio un rimborso IRPEF dal regime forfettario), puoi usarlo direttamente per ridurre l’importo da versare, tutto nello stesso modulo.

      Sezioni del Modello F24

      Il Modello F24 è diviso in sei sezioni principali, ciascuna dedicata a un diverso tipo di tributo o contributo. Non è necessario compilarle tutte: si compilano solo le sezioni relative ai versamenti che devi effettuare. Vediamo nel dettaglio cosa contiene ciascuna.

      L’intestazione è comune a tutte le sezioni e richiede i dati anagrafici del contribuente: codice fiscale, cognome e nome (o ragione sociale), data di nascita, sesso, comune di nascita e domicilio fiscale. Se il pagamento viene effettuato da un intermediario o da un coobbligato, va compilata anche la sezione del “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.

      Sezione Erario

      La Sezione Erario è quella che si compila più spesso. Qui si versano tutte le imposte erariali, cioè quelle che vanno direttamente allo Stato. I campi da compilare per ogni riga sono:

      • Codice tributo: il codice numerico a 4 cifre che identifica l’imposta (ad esempio 4001 per l’acconto IRPEF)
      • Rateazione/regione/prov/mese rif: indica se stai pagando a rate e quale rata è, oppure il mese di riferimento
      • Anno di riferimento: l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento
      • Importi a debito versati: la somma che devi pagare
      • Importi a credito compensati: eventuali crediti che utilizzi in compensazione

      In fondo alla sezione trovi il Totale A (somma dei debiti), il Totale B (somma dei crediti) e il Saldo (A – B), ovvero l’importo effettivo da versare. Se il saldo è zero o negativo, parliamo di un F24 a zero.

      Sezione Regioni

      La Sezione Regioni serve per pagare le addizionali regionali all’IRPEF e l’IRAP. Ogni Regione italiana può stabilire aliquote diverse per l’addizionale IRPEF, per questo è importante indicare correttamente il codice regione (ad esempio, il Friuli Venezia Giulia ha il codice 06).

      I campi da compilare sono simili alla sezione Erario:

      • Codice regione: il codice a 2 cifre della regione
      • Codice tributo: ad esempio 3801 per l’addizionale regionale IRPEF
      • Rateazione/mese rif: periodo di riferimento
      • Anno di riferimento
      • Importi a debito e importi a credito

      L’addizionale regionale viene trattenuta in busta paga ai lavoratori dipendenti, ma deve essere versata autonomamente da chi presenta il Modello 730 o il Modello Redditi e ha un saldo a debito.

      Sezione IMU e Altri Tributi Locali

      Questa sezione è dedicata ai tributi comunali, in particolare l’IMU (Imposta Municipale Unica). Se possiedi immobili diversi dall’abitazione principale, qui è dove versi l’imposta. Per approfondire il calcolo dell’IMU ti consigliamo di leggere la nostra guida dedicata al calcolo IMU 2026.

      I campi specifici di questa sezione sono:

      • Codice ente/codice comune: il codice catastale del Comune (ad esempio, L483 per Udine)
      • Ravv: barrare se si tratta di un pagamento da ravvedimento operoso
      • Immob. variati: barrare se gli immobili sono cambiati rispetto alla dichiarazione IMU precedente
      • Acc./Saldo: indicare se è acconto (scadenza giugno) o saldo (scadenza dicembre)
      • Numero immobili: quanti immobili stai pagando con quella riga
      • Codice tributo: ad esempio 3918 per IMU su altri fabbricati, vedi l’elenco completo dei codici tributo
      • Anno di riferimento e importo

      Ricorda che l’IMU sulla prima casa è esente (salvo immobili di lusso categorie A/1, A/8 e A/9), mentre per le seconde case e gli immobili commerciali il versamento è obbligatorio.

      Sezione INPS

      La Sezione INPS è dove si versano i contributi previdenziali. Riguarda sia i datori di lavoro (per i dipendenti) sia i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS o alle gestioni artigiani e commercianti.

      I campi da compilare sono:

      • Codice sede: la sede INPS competente
      • Causale contributo: ad esempio DM10 per lavoratori dipendenti, PXX per la Gestione Separata
      • Matricola INPS/codice INPS/filiale azienda: il numero identificativo della posizione contributiva
      • Periodo di riferimento: da (mese/anno) a (mese/anno)
      • Importi a debito e importi a credito

      I contribuenti in regime forfettario versano i contributi INPS alla Gestione Separata o alla gestione artigiani/commercianti tramite questa sezione, con le scadenze trimestrali previste.

      Sezione Altri Enti Previdenziali

      Questa sezione è riservata ai versamenti verso enti previdenziali diversi dall’INPS, come ad esempio:

      • INAIL – contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
      • Casse professionali – per avvocati (Cassa Forense), ingegneri (INARCASSA), medici (ENPAM) e altre categorie professionali
      • ENPALS (ora INPS ex-ENPALS) – per lavoratori dello spettacolo

      I campi sono: codice ente, codice sede, causale contributo, codice posizione, periodo di riferimento e importo. Questa sezione viene compilata relativamente di rado dai privati cittadini, ma è essenziale per i professionisti e le aziende.

      Come Compilare il Modello F24 Passo Passo

      Ecco una guida pratica in 8 passaggi per compilare correttamente il tuo Modello F24:

      Passo 1 – Dati anagrafici: Compila la parte superiore del modulo con il tuo codice fiscale, cognome, nome, data di nascita, sesso, comune di nascita e domicilio fiscale. Se paghi per conto di un’altra persona (ad esempio come erede), inserisci anche il codice fiscale del coobbligato e il codice che identifica il tuo ruolo (02 per rappresentante legale, 07 per erede, ecc.).

      Passo 2 – Identifica i tributi: Prima di compilare, identifica esattamente cosa devi pagare. Consulta la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, l’avviso del Comune per l’IMU, o la comunicazione INPS per i contributi. Ogni tributo ha un codice tributo specifico: per trovarlo puoi consultare il nostro elenco codici tributo F24 2026.

      Passo 3 – Compila la sezione corretta: Inserisci i dati nella sezione giusta (Erario per IRPEF/IVA, Regioni per addizionali, IMU per tributi comunali, INPS per contributi). Attenzione a non confondere le sezioni!

      Passo 4 – Codice tributo e periodo: Per ogni riga, inserisci il codice tributo corretto, l’anno di riferimento e, dove previsto, il periodo (mese, trimestre o rata).

      Passo 5 – Importi: Inserisci gli importi a debito (ciò che devi) nella colonna apposita. Se hai crediti da compensare, inseriscili nella colonna “importi a credito compensati”.

      Passo 6 – Calcola i totali: Per ogni sezione, somma i debiti (Totale A) e i crediti (Totale B). Il saldo è A meno B. Fai attenzione: il saldo finale del modello (in basso a destra) deve corrispondere alla somma di tutti i saldi delle singole sezioni.

      Passo 7 – Firma e data: Non dimenticare di firmare il modello e inserire la data di versamento. Sembra banale, ma un F24 senza firma può essere contestato.

      Passo 8 – Verifica finale: Prima di presentare il modello, ricontrolla tutti i codici tributo, gli importi e i periodi di riferimento. Un errore nel codice tributo può far risultare il pagamento come non effettuato per quel tributo specifico.

      F24 Semplificato vs Ordinario: Quale Usare

      Esistono due versioni del Modello F24: il semplificato e l’ordinario. La scelta dipende dal tipo e dalla complessità dei versamenti da effettuare. Per un confronto dettagliato, leggi il nostro articolo su F24 semplificato e ordinario: differenze e quando usarli.

      In sintesi:

      • F24 Semplificato: è la versione ridotta, ideale per i contribuenti che devono versare tributi “comuni” come IMU, TARI, addizionali IRPEF, IRPEF da 730 senza sostituto. Ha meno righe e un layout più intuitivo. È perfetto per la maggior parte dei privati.
      • F24 Ordinario: è la versione completa con tutte le sezioni (Erario, Regioni, IMU, INPS, Altri Enti). Serve quando devi versare contributi INPS, INAIL, o effettuare compensazioni complesse tra tributi di sezioni diverse.

      Regola pratica: se devi pagare solo IMU o addizionali, usa il semplificato. Se sei un’azienda, un libero professionista o devi compensare crediti INPS con debiti erariali, usa l’ordinario.

      Dove Pagare il Modello F24

      Hai diverse opzioni per presentare e pagare il tuo F24. La scelta dipende dall’importo, dal tipo di contribuente e dalle tue preferenze. Per la guida completa al pagamento online, leggi F24 online: come pagare da Agenzia Entrate o home banking.

      Canali di pagamento disponibili:

      • Home banking: il metodo più comodo e rapido. Quasi tutte le banche offrono la funzione “Pagamento F24” nell’area riservata. Puoi compilare il modello direttamente online e pagare con addebito in conto. Il servizio è gratuito nella maggior parte dei casi.
      • Sito dell’Agenzia delle Entrate (F24 web): accedendo con SPID, CIE o CNS al portale Fisconline, puoi compilare e inviare l’F24 direttamente. È obbligatorio per i titolari di partita IVA.
      • Intermediari abilitati: commercialisti, CAF e altri professionisti possono inviare l’F24 per tuo conto attraverso i canali telematici Entratel. Al CAF Centro Fiscale di Udine ci occupiamo anche di questo servizio.
      • Sportello bancario o postale: puoi presentare il modello cartaceo compilato allo sportello e pagare in contanti, con assegno o con bancomat. Questa opzione è disponibile solo per i contribuenti senza partita IVA e per importi fino a 1.000 euro (se il saldo è zero, è obbligatorio il canale telematico).
      • Poste Italiane: simile alla banca, puoi pagare allo sportello postale o tramite il servizio online di Poste.

      Attenzione: dal 2014, i titolari di partita IVA sono obbligati a presentare l’F24 esclusivamente per via telematica. Anche i privati devono usare i canali telematici se l’F24 ha un saldo pari a zero (per compensazione) o se l’importo supera i 1.000 euro.

      Codici Tributo più Usati nel 2026

      I codici tributo sono numeri a 4 cifre che identificano in modo univoco ogni tipo di imposta o contributo. Usare il codice sbagliato equivale a non aver pagato quel tributo, quindi è fondamentale verificarli con attenzione. Ecco i più utilizzati (per l’elenco completo consulta la nostra guida sui codici tributo F24 2026):

      IRPEF e imposte sui redditi:

      • 4001 – IRPEF saldo
      • 4033 – IRPEF acconto prima rata
      • 4034 – IRPEF acconto seconda rata o unica soluzione
      • 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte
      • 1792 – Imposta sostitutiva regime forfettario – saldo
      • 1790 – Imposta sostitutiva regime forfettario – acconto prima rata
      • 1791 – Imposta sostitutiva regime forfettario – acconto seconda rata

      IMU:

      • 3918 – IMU per altri fabbricati (il più comune per le seconde case)
      • 3914 – IMU per terreni
      • 3916 – IMU per aree fabbricabili
      • 3925 – IMU per immobili a uso produttivo categoria D (quota Stato)
      • 3930 – IMU per immobili a uso produttivo categoria D (quota Comune)

      Addizionali e IVA:

      • 3801 – Addizionale regionale IRPEF
      • 3844 – Addizionale comunale IRPEF – saldo
      • 3843 – Addizionale comunale IRPEF – acconto
      • 6099 – IVA annuale versamento
      • 6031-6033 – IVA trimestrale (1, 2, 3 trimestre)

      Compensazione Crediti con F24

      Una delle funzionalità più importanti del Modello F24 è la compensazione. In parole semplici, se hai un credito verso lo Stato (ad esempio un rimborso IRPEF, un credito IVA o un bonus fiscale), puoi utilizzarlo per “pagare” altri tributi dovuti, riducendo o azzerando l’importo da versare.

      Esistono due tipi di compensazione:

      • Compensazione verticale (interna): utilizzi un credito per pagare un debito della stessa imposta. Ad esempio, usi il credito IRPEF 2025 per pagare l’acconto IRPEF 2026. Questa compensazione è sempre libera e non ha limiti particolari.
      • Compensazione orizzontale (esterna): utilizzi un credito di un’imposta per pagare un debito di un’imposta diversa. Ad esempio, usi il credito IVA per pagare i contributi INPS. Questo tipo di compensazione ha regole più rigide.

      Limiti alla compensazione orizzontale nel 2026:

      • Limite annuo: massimo 2 milioni di euro (per la generalità dei contribuenti)
      • Visto di conformità: obbligatorio per compensazioni di crediti IVA superiori a 5.000 euro e per crediti imposte dirette/IRAP superiori a 5.000 euro
      • Obbligo F24 telematico: qualsiasi compensazione orizzontale deve essere presentata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
      • Divieto di compensazione: non puoi compensare se hai debiti iscritti a ruolo per imposte erariali di importo superiore a 1.500 euro

      La compensazione è particolarmente utile per chi è in regime forfettario e genera crediti d’imposta, o per le aziende che hanno crediti IVA ricorrenti. Se non sei sicuro di come gestire la compensazione, il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nella compilazione corretta del modello.

      F24 a Zero: Quando Serve

      Si parla di F24 a zero quando i crediti compensati sono esattamente uguali ai debiti da versare, per cui il saldo finale del modello è pari a zero. In questo caso non devi pagare nulla, ma devi comunque presentare il modello. Per tutti i dettagli, consulta il nostro approfondimento su F24 a zero: quando e come presentarlo nel 2026.

      Regole importanti per l’F24 a zero:

      • Presentazione obbligatoria: anche se non devi pagare nulla, il modello va inviato entro la scadenza del tributo. Altrimenti scattano sanzioni.
      • Solo via telematica: l’F24 a saldo zero deve essere presentato esclusivamente attraverso i canali telematici (home banking, F24 web dell’Agenzia delle Entrate, o tramite intermediario).
      • Sanzione per omessa presentazione: se non presenti l’F24 a zero, la sanzione va da 100 a 2.000 euro (ridotta a 50 euro con il ravvedimento operoso entro 90 giorni).
      • Scadenza: la scadenza dell’F24 a zero coincide con quella del tributo che stai compensando.

      Un esempio pratico: supponiamo che Marco, lavoratore autonomo in regime forfettario, abbia un credito IRPEF di 1.200 euro e debba versare 1.200 euro di contributi INPS. Compilando l’F24 con 1.200 euro a credito e 1.200 euro a debito, il saldo è zero. Marco non paga nulla, ma deve comunque inviare l’F24 telematicamente entro la scadenza.

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande Frequenti (FAQ)

      Cosa succede se sbaglio il codice tributo nell’F24?

      Se inserisci un codice tributo errato, il versamento viene attribuito al tributo sbagliato. Puoi correggere l’errore presentando un’istanza di correzione (circ. 29/E/2011) all’Agenzia delle Entrate, che provvederà a riattribuire il pagamento al codice corretto. È importante agire tempestivamente per evitare che nel frattempo vengano emesse cartelle per il tributo “non pagato”.

      Posso pagare l’F24 in contanti?

      Sì, ma solo se sei un privato (senza partita IVA), il saldo è positivo (non a zero) e l’importo non supera i limiti previsti per i pagamenti in contanti. I titolari di partita IVA devono sempre utilizzare i canali telematici, così come chi presenta un F24 a zero o con importo superiore a 1.000 euro.

      Entro quando va pagato l’F24?

      Non esiste una scadenza unica: ogni tributo ha la propria. Ad esempio, l’acconto IMU scade a giugno, il saldo IMU a dicembre. Le imposte da dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRAP) scadono il 30 giugno (con possibilità di differimento al 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%). I contributi INPS trimestrali hanno scadenze specifiche per ogni trimestre. Consulta il calendario fiscale 2026 per tutte le date.

      Che differenza c’è tra F24 semplificato e ordinario?

      Il F24 semplificato è una versione ridotta del modello, pensata per i versamenti più comuni dei privati (IMU, TARI, addizionali). L’F24 ordinario include tutte le sezioni ed è necessario quando si devono versare contributi INPS, INAIL o effettuare compensazioni complesse.

      Posso presentare l’F24 tramite il CAF?

      Assolutamente sì. Il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nella compilazione e nell’invio telematico del Modello F24. Ci occupiamo di verificare i codici tributo corretti, calcolare eventuali compensazioni e assicurarci che tutto sia in regola. Per prenotare un appuntamento, contattaci al numero 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

      Hai Bisogno di Aiuto con il Modello F24?

      La compilazione F24 può sembrare complicata, soprattutto quando si tratta di gestire compensazioni, codici tributo multipli o scadenze ravvicinate. Ma con il supporto giusto diventa un’operazione semplice e veloce.

      Al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo con la compilazione del Modello F24, la verifica dei codici tributo, il calcolo delle compensazioni e l’invio telematico. Non rischiare errori che possono costare caro in sanzioni e interessi.

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        Maggio 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-19 09:00:002026-05-31 16:58:00Modello F24: Guida Compilazione e Pagamento 2026
        CAF, IMU, TASI E MODELLO F24

        F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto

        Modello 770 e certificazione unica

        Il condominio come sostituto d’imposta e uno degli obblighi fiscali meno conosciuti ma piu importanti per chi gestisce un condominio. Ogni volta che il condominio paga un fornitore per prestazioni di servizi in appalto o subappalto — dalla pulizia delle scale alla manutenzione dell’impianto idraulico — e tenuto ad applicare una ritenuta d’acconto del 4% sull’IRPEF (o IRES per i soggetti societari) e a versarla allo Stato tramite il modello F24. Questa guida spiega passo dopo passo come funziona il meccanismo, quando scatta l’obbligo, come compilare correttamente l’F24, quali codici tributo usare e cosa rischia l’amministratore in caso di omissione.

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        Indice dei contenuti

        1. Il quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973
        2. Quando il condominio diventa sostituto d’imposta
        3. L’aliquota del 4%: come si calcola la ritenuta
        4. La soglia annuale di 500 euro
        5. Codici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRES
        6. Scadenze di versamento: il giorno 16 del mese
        7. Come compilare il modello F24 passo dopo passo
        8. Casi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensori
        9. La Certificazione Unica annuale ai prestatori
        10. Sanzioni e ravvedimento operoso
        11. Il ruolo dell’amministratore di condominio
        12. Domande frequenti (FAQ)

        Il quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973

        L’obbligo del condominio di operare come sostituto d’imposta e disciplinato dall’art. 25-ter del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, introdotto dall’art. 1, comma 43, della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e reso operativo dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2008. La norma e stata successivamente chiarita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 febbraio 2008, che ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione pratica dell’obbligo.

        Il legislatore ha introdotto questo meccanismo per contrastare l’evasione fiscale nel settore dell’edilizia e dei servizi condominiali, garantendo che una parte dell’imposta dovuta dai prestatori di servizi venga versata direttamente dallo Stato tramite il meccanismo della ritenuta alla fonte. Il condominio, pur non essendo un soggetto dotato di personalita giuridica autonoma, assume la qualifica di sostituto d’imposta ogni volta che eroga compensi a fornitori per prestazioni di servizi rese nell’ambito di contratti di appalto o subappalto di opere o servizi.

        E importante sottolineare che l’obbligo si applica esclusivamente ai contratti di appalto e subappalto: sono esclusi i contratti di compravendita di beni (ad esempio l’acquisto di materiale edilizio), i contratti d’opera con lavoratori autonomi (per i quali si applicano le ordinarie ritenute sulle prestazioni professionali ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73), nonche le forniture pure di beni, anche se con posa in opera accessoria.

        Quando il condominio diventa sostituto d’imposta

        Il condominio e obbligato ad operare la ritenuta ogni volta che corrisponde un compenso a un’impresa (persona fisica o giuridica) per prestazioni rientranti in un contratto di appalto o subappalto di opere o servizi relativi all’edificio condominiale. La ritenuta si applica:

        • Alle imprese in regime ordinario (ditta individuale, SNC, SRL, SPA, ecc.) che operano come appaltatori o subappaltatori per lavori sul condominio
        • Ai lavoratori autonomi con partita IVA quando il rapporto contrattuale e configurabile come appalto di servizi (ad esempio, un geometra che gestisce un cantiere in appalto)
        • Sia ai soggetti IRPEF (persone fisiche, ditte individuali, societa di persone) sia ai soggetti IRES (societa di capitali, enti commerciali e non commerciali)

        La ritenuta del 4% NON si applica nei seguenti casi:

        • Acquisto di beni (materiali da costruzione, forniture elettriche, ecc.) senza prestazione di servizi
        • Prestazioni occasionali di privati (senza partita IVA) per importi inferiori alle soglie di esenzione
        • Prestazioni di professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri) che emettono parcella: in questo caso si applica la ritenuta ordinaria del 20% ex art. 25 DPR 600/73
        • Forniture di energia elettrica, gas, acqua e altri servizi di pubblica utilita
        • Compensi corrisposti a condomini singoli
        • Canoni di locazione per locali condominiali

        L’aliquota del 4%: come si calcola la ritenuta

        L’aliquota della ritenuta e fissata dalla legge nella misura del 4% sull’imponibile lordo. Si tratta di una ritenuta a titolo di acconto (non a titolo d’imposta definitiva), il che significa che il beneficiario puo computare la ritenuta subita come credito d’imposta nella propria dichiarazione dei redditi.

        Base imponibile: La ritenuta del 4% si calcola sul corrispettivo lordo al netto dell’IVA. Se il fornitore emette fattura per 1.000 euro + 220 euro di IVA (22%), la ritenuta si calcola solo sui 1.000 euro imponibili: 1.000 x 4% = 40 euro di ritenuta.

        Esempio pratico di calcolo:

        VoceImporto
        Imponibile fattura (servizio pulizie)1.000,00 euro
        IVA 22%220,00 euro
        Totale fattura1.220,00 euro
        Ritenuta 4% sull’imponibile (1.000 x 4%)40,00 euro
        Importo effettivamente pagato al fornitore1.180,00 euro (1.220 – 40)
        Importo da versare all’Erario tramite F2440,00 euro

        Il condominio quindi trattiene 40 euro dall’importo da pagare al fornitore e li versa allo Stato tramite F24. Il fornitore riceve 1.180 euro (importo netto) e nella propria dichiarazione dei redditi riportera la ritenuta di 40 euro subita come credito d’imposta, detraendola dall’IRPEF o dall’IRES dovuta.

        La soglia annuale di 500 euro

        Una delle regole piu importanti — e spesso trascurate — riguarda la soglia annuale di 500 euro. L’art. 25-ter DPR 600/73 prevede che l’obbligo di versamento si cumuli nel corso dell’anno solare: il versamento tramite F24 e dovuto solo quando la somma delle ritenute operate nel mese supera 25,82 euro (equivalente alla vecchia soglia in lire), ma in pratica la norma e interpretata nel senso che il versamento mensile e comunque obbligatorio se le ritenute del mese sono state effettivamente operate.

        La Circolare AdE n. 7/E/2008 ha chiarito che il condominio e esonerato dall’obbligo di effettuare le ritenute nei periodi d’imposta in cui il totale annuo dei corrispettivi corrisposti per i servizi in appalto e inferiore a 500 euro. Questa soglia:

        • Si riferisce al totale complessivo annuo di tutti i corrispettivi pagati a fornitori per servizi in appalto, non al singolo pagamento
        • Deve essere calcolata per anno solare (1 gennaio – 31 dicembre)
        • Se nel corso dell’anno si supera la soglia dei 500 euro, l’obbligo di ritenuta scatta retroattivamente per tutti i pagamenti effettuati dall’inizio dell’anno, inclusi quelli precedenti al superamento della soglia
        • In pratica, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento dell’anno per evitare il rischio di dover recuperare ritenute non operate

        Attenzione: Molti piccoli condomini — con pochi appartamenti e spese condominiali limitate — possono rientrare nell’esonero se i servizi appaltati nell’anno non raggiungono i 500 euro complessivi. Tuttavia, superare anche di un euro questa soglia comporta l’obbligo di operare le ritenute su tutti i pagamenti dell’anno, anche quelli gia effettuati.

        Codici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRES

        Per il versamento della ritenuta tramite modello F24, il condominio deve utilizzare i codici tributo specifici istituiti dall’Agenzia delle Entrate. I due codici tributo sono distinti in base alla natura del fornitore:

        Codice TributoDescrizioneQuando si usa
        1019Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRPEF)Fornitori soggetti IRPEF: ditte individuali, societa di persone (SNC, SAS), lavoratori autonomi in regime di impresa
        1020Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRES)Fornitori soggetti IRES: SRL, SPA, societa cooperative, enti commerciali

        I codici tributo 1019 e 1020 sono stati istituiti con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 94/E del 13 marzo 2008. Si inseriscono nella sezione Erario del modello F24, nella colonna “Codice tributo”, con indicazione del periodo di riferimento (mese e anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore).

        Come determinare il codice corretto: La scelta tra 1019 e 1020 dipende dalla natura del fornitore come indicata nella fattura ricevuta. In caso di dubbio, e sufficiente verificare la partita IVA del fornitore: le ditte individuali hanno partita IVA uguale al codice fiscale del titolare, le societa di capitali hanno una partita IVA diversa dal codice fiscale degli amministratori.

        Scadenze di versamento: il giorno 16 del mese

        Il versamento delle ritenute operate deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui e avvenuto il pagamento al fornitore. Questa e la regola generale prevista dall’art. 18 del DLgs n. 241/1997, applicabile anche alle ritenute del condominio.

        Mese del pagamento al fornitoreScadenza versamento F24
        Gennaio16 febbraio
        Febbraio16 marzo
        Marzo16 aprile
        Aprile16 maggio
        Maggio16 giugno
        Giugno16 luglio
        Luglio16 agosto (*)
        Agosto16 settembre
        Settembre16 ottobre
        Ottobre16 novembre
        Novembre16 dicembre
        Dicembre16 gennaio anno successivo

        (*) Agosto: Le ritenute operate nel mese di luglio possono essere versate entro il 20 agosto (e non il 16 agosto) in virtu della sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 37 del DL n. 223/2006. Tuttavia, e sempre consigliabile verificare l’eventuale proroga annuale disposta da specifici decreti ministeriali, come avviene frequentemente.

        Regola sulla scadenza spostata: Se il giorno 16 cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Ad esempio, se il 16 aprile 2026 cadesse di domenica, il termine di versamento sarebbe lunedi 17 aprile 2026.

        Cumulo mensile: Se nel mese il condominio ha effettuato pagamenti a piu fornitori applicando la ritenuta, le ritenute si cumulano e si versano in un unico F24 mensile, indicando separatamente il codice tributo 1019 e il codice 1020 se ci sono sia fornitori IRPEF che IRES.

        Come compilare il modello F24 passo dopo passo

        La compilazione del modello F24 per il versamento della ritenuta del condominio avviene nella sezione Erario del modello. Di seguito la procedura step by step con un esempio concreto.

        Dati del soggetto versante

        Il soggetto versante del condominio e l’amministratore di condominio (o il condominante delegato in caso di condominio senza obbligo di amministratore). Nei dati anagrafici del modello F24 va indicato:

        • Codice fiscale del condominio (non del singolo condominante o dell’amministratore) — es. “CNDMNI80A01L483M”
        • Denominazione: il nome del condominio — es. “Condominio Via Roma 12 Udine”
        • Domicilio fiscale: indirizzo del condominio

        Sezione Erario

        Nella sezione Erario (la seconda del modello F24) si compilano le righe necessarie:

        • Codice tributo: 1019 (per fornitori IRPEF) o 1020 (per fornitori IRES)
        • Anno di riferimento: l’anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore (es. 2026)
        • Mese di riferimento: il mese in cui e avvenuto il pagamento (es. “04” per aprile)
        • Importi a debito versati: l’importo totale delle ritenute operate nel mese (es. 40,00 euro)
        • Importi a credito compensati: lasciare a 0 salvo crediti specifici

        Esempio concreto di compilazione F24

        Il Condominio “Palazzina Blu” di Udine paga nel mese di aprile 2026 la ditta individuale “Mario Rossi Impianti” (soggetto IRPEF, codice tributo 1019) per la manutenzione dell’impianto idrico: fattura di 800 euro imponibile + IVA 22% (176 euro). La ritenuta applicata e 800 x 4% = 32 euro.

        Campo F24 (Sezione Erario)Valore
        Codice tributo1019
        Anno di riferimento2026
        Mese di rif. (da compilare)04
        Importi a debito versati32,00
        Scadenza versamento18 maggio 2026 (16/5 e domenica)

        Il versamento puo essere effettuato:

        • Online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline, Entratel) — modalita obbligatoria per i condomini con sostituto d’imposta
        • Tramite homebanking della propria banca che supporta l’F24 telematico
        • Tramite intermediario abilitato (commercialista, CAF) con delega

        Nota importante: Dal 1° ottobre 2014, il versamento dell’F24 a saldo zero (compensazione totale con crediti) deve essere effettuato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per i condomini sostituti d’imposta e fortemente consigliato rivolgersi a un professionista o a un CAF abilitato per la gestione degli adempimenti.

        Casi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensori

        Vediamo in dettaglio come si applica la ritenuta del 4% nei casi piu frequenti nella vita condominiale, con indicazione se l’obbligo scatta o meno.

        Servizio pulizie scale e parti comuni

        Il contratto con una impresa di pulizie che si occupa settimanalmente di scale, androni e aree comuni e soggetto alla ritenuta del 4%. E un classico contratto di appalto di servizi. La ritenuta va operata su ogni pagamento mensile o periodico effettuato all’impresa.

        Esempio: contratto annuale di 4.800 euro (400 euro/mese). La ritenuta mensile e di 16 euro (400 x 4%), da versare entro il 16 del mese successivo. Ritenuta annuale totale: 192 euro.

        Manutenzione ordinaria e straordinaria

        Tutti i contratti di appalto per lavori di manutenzione ordinaria (ritinteggiatura scale, riparazione infiltrazioni, sostituzione piastrelle) e straordinaria (rifacimento tetto, cappotto termico, sostituzione impianti) sono soggetti alla ritenuta del 4%. Si applica su ogni SAL (Stato Avanzamento Lavori) pagato all’impresa edile.

        Giardinaggio e cura del verde

        Il contratto periodico con un’impresa di giardinaggio per la cura del giardino condominiale, sfalcio dell’erba, potatura siepi, irrigazione automatica, e soggetto alla ritenuta del 4%. Attenzione: se si tratta di un lavoratore autonomo occasionale (senza partita IVA) per piccole prestazioni occasionali, si applicano regole diverse (ritenuta del 20% ex art. 25 DPR 600/73 se il compenso supera le soglie).

        Contratto di manutenzione ascensore

        Il contratto annuale con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e soggetto alla ritenuta del 4% (codice tributo 1020 per le societa di capitali). Si applica su ogni fattura periodica emessa dalla societa di manutenzione.

        Riepilogo casi pratici

        ServizioRitenuta 4%?Codice TributoNote
        Pulizie scale (impresa)SI1019 o 1020Contratto appalto servizi
        Manutenzione idraulica (ditta)SI1019Appalto lavori
        Giardinaggio (impresa)SI1019 o 1020Appalto servizi
        Manutenzione ascensore (SRL)SI1020Soggetto IRES
        Installazione citofono (materiali + posa)Dipende1019/1020Se prevalenza servizio su fornitura
        Acquisto lampadine/materialiNO–Pura fornitura beni
        Parcella avvocato condominioNO (art. 25)Ritenuta 20%Professionista, non appalto
        Compenso amministratoreNO (art. 25)Ritenuta 20%Lavoratore autonomo/professionista
        Bollette luce/gas parti comuniNO–Fornitura servizi pubblici

        La Certificazione Unica annuale ai prestatori

        Oltre al versamento mensile tramite F24, il condominio come sostituto d’imposta ha un secondo obbligo annuale fondamentale: il rilascio della Certificazione Unica (CU) a ciascun prestatore di servizi a cui sono state operate ritenute nel corso dell’anno. La CU attesta le ritenute subite e permette al fornitore di computarle come credito nella propria dichiarazione dei redditi.

        Scadenze CU per i condomini:

        • Consegna al fornitore (CU cartacea o elettronica): entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state operate le ritenute
        • Trasmissione all’Agenzia delle Entrate (CU telematica): entro il 31 marzo dell’anno successivo (salvo proroghe annuali)

        Esempio: le ritenute operate nel 2026 devono essere certificate con CU consegnata al fornitore entro il 28 febbraio 2027 e trasmessa telematicamente all’AdE entro il 31 marzo 2027.

        La CU per il condominio come sostituto d’imposta e un documento differente dalla CU che il datore di lavoro rilascia ai dipendenti. Per i condomini, la CU riguarda esclusivamente le ritenute sulle prestazioni di servizi in appalto (art. 25-ter DPR 600/73). La gestione della CU e strettamente correlata alla compilazione del quadro ST e SV del modello 770, che riepiloga annualmente tutte le ritenute operate dal condominio sostituto d’imposta.

        Per approfondire gli obblighi di certificazione annuale e la compilazione del modello 770 per condomini, leggi la nostra guida: Modello 770/2026: guida completa per i sostituti d’imposta.

        Sanzioni e ravvedimento operoso

        L’omissione o il ritardo nel versamento delle ritenute del condominio comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco il quadro sanzionatorio aggiornato al 2026 e come rimediare tramite il ravvedimento operoso.

        Sanzioni per omesso versamento

        Ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 471/1997, l’omesso o tardivo versamento delle ritenute comporta una sanzione base del 30% dell’importo non versato. La sanzione si riduce al 15% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza.

        Ravvedimento operoso: come ridurre le sanzioni

        Il ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/97) permette di regolarizzare spontaneamente l’omissione con sanzioni ridotte. Le aliquote di ravvedimento applicabili alle ritenute del condominio sono:

        Tipo di ravvedimentoTermineSanzione ridottaInteressi
        Sprint (ravvedimento brevissimo)Entro 14 giorni dalla scadenza0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)Al tasso legale
        BreveDal 15° al 30° giorno1,5% (1/10 del 15%)Al tasso legale
        MedioDal 31° al 90° giorno1,67% (1/9 del 15%)Al tasso legale
        LungoEntro 1 anno dalla scadenza3,75% (1/8 del 30%)Al tasso legale
        LunghissimoEntro 2 anni4,29% (1/7 del 30%)Al tasso legale
        Oltre 2 anniDopo 2 anni (se non notificato)5% (1/6 del 30%)Al tasso legale

        Per effettuare il ravvedimento, il condominio deve versare tramite F24:

        • L’imposta omessa (ritenuta non versata) con il codice tributo 1019 o 1020
        • La sanzione ridotta con codice tributo 8906 (sanzioni da ravvedimento su ritenute)
        • Gli interessi legali con codice tributo 1989 (interessi da ravvedimento)

        Sanzioni per omessa CU: Il mancato rilascio della Certificazione Unica al fornitore comporta una sanzione di 100 euro per ogni CU omessa, fino a un massimo di 50.000 euro per anno. La CU trasmessa telematicamente in ritardo all’AdE comporta una sanzione di 33,33 euro per ogni certificazione, ridotta a zero se la trasmissione avviene entro 60 giorni dalla scadenza (art. 4 DPR 322/1998).

        Il ruolo dell’amministratore di condominio

        L’amministratore di condominio e il soggetto che nella pratica gestisce tutti gli adempimenti fiscali del condominio come sostituto d’imposta. Il suo ruolo e centrale e la sua responsabilita e diretta in caso di inadempimento.

        Obblighi fiscali dell’amministratore

        • Verifica preventiva della natura del contratto con ogni fornitore (appalto vs. fornitura pura vs. prestazione professionale)
        • Applicazione della ritenuta al momento del pagamento delle fatture e trattenimento dell’importo dalla somma da corrispondere al fornitore
        • Versamento mensile tramite F24 entro il giorno 16 del mese successivo, con i codici tributo corretti
        • Tenuta della contabilita delle ritenute operate: registro ritenute per ogni fornitore, con data, importo lordo, ritenuta applicata, importo netto pagato
        • Rilascio della CU a ogni fornitore entro il 28 febbraio dell’anno successivo
        • Trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo
        • Presentazione del Modello 770 (quadro ST e SV) per il riepilogo annuale di tutte le ritenute operate

        Responsabilita dell’amministratore

        L’amministratore che omette di applicare e/o versare le ritenute puo essere ritenuto personalmente responsabile nei confronti del condominio per il danno causato (sanzioni + interessi) e puo rispondere anche penalmente nei casi piu gravi di omesso versamento sistematico (art. 10-bis DLgs 74/2000, che riguarda tuttavia soglie elevate).

        Per questo motivo e fortemente consigliabile che l’amministratore si avvalga di un professionista abilitato o di un CAF specializzato nella gestione fiscale condominiale, che puo occuparsi di:

        • Classificazione corretta dei contratti con i fornitori
        • Calcolo mensile delle ritenute
        • Predisposizione e invio telematico degli F24
        • Gestione e trasmissione delle Certificazioni Uniche
        • Compilazione e presentazione del Modello 770

        Il CAF Centro Fiscale di Udine e attrezzato per supportare gli amministratori di condominio nella corretta gestione di tutti questi adempimenti, garantendo il rispetto delle scadenze e la correttezza dei versamenti.

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        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

        Conclusione

        La ritenuta d’acconto del condominio e un adempimento fiscale complesso che richiede attenzione e puntualita. In sintesi, i punti chiave da ricordare sono:

        • Il condominio e sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 25-ter DPR 600/73 per le prestazioni di appalto e subappalto
        • La ritenuta e del 4% sull’imponibile lordo (esclusa IVA)
        • L’obbligo scatta per condomini con corrispettivi annui in appalto superiori a 500 euro
        • Si versano con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento, con codice tributo 1019 (IRPEF) o 1020 (IRES)
        • E obbligatoria la CU annuale ai fornitori e la trasmissione del Modello 770
        • Le sanzioni per inadempimento possono essere ridotte con il ravvedimento operoso

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        Domande Frequenti sull’F24 del Condominio

        Tutti i condomini devono versare la ritenuta del 4%?

        No. L’obbligo di versamento scatta solo quando i corrispettivi annui pagati per contratti di appalto o subappalto di opere o servizi superano complessivamente i 500 euro nell’anno solare. I piccoli condomini con spese condominiali molto limitate possono essere esonerati. Tuttavia, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento per evitare rischi, dato che il superamento della soglia comporta l’obbligo retroattivo per tutti i pagamenti dell’anno.

        Cosa succede se il condominio non versa l’F24 entro il 16 del mese?

        Il ritardo nel versamento comporta l’applicazione di sanzioni: dal giorno 1 al 14 di ritardo si applica una sanzione dello 0,1% per ogni giorno (ravvedimento sprint), dal 15° al 30° giorno la sanzione e dell’1,5%, e oltre i 90 giorni la sanzione sale al 3,75% (entro 1 anno). In ogni caso e sempre possibile regolarizzare spontaneamente tramite il ravvedimento operoso, pagando imposta omessa + sanzione ridotta + interessi legali.

        Qual e la differenza tra codice tributo 1019 e 1020?

        Il codice tributo 1019 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRPEF (ditte individuali, societa di persone come SNC e SAS, lavoratori autonomi con partita IVA in regime di impresa). Il codice 1020 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRES (societa di capitali come SRL e SPA, societa cooperative, enti commerciali). La distinzione dipende dalla natura giuridica del fornitore, verificabile dalla sua partita IVA.

        La manutenzione ordinaria dell’ascensore e soggetta alla ritenuta?

        Si. Il contratto periodico con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e un tipico contratto di appalto di servizi soggetto alla ritenuta del 4%. Essendo la societa di manutenzione generalmente una SRL o SPA (soggetto IRES), si usa il codice tributo 1020.

        Il compenso dell’amministratore di condominio e soggetto alla ritenuta del 4%?

        No. Il compenso dell’amministratore di condominio non e soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 25-ter DPR 600/73, che si applica solo ai contratti di appalto e subappalto. Al compenso dell’amministratore si applica invece la ritenuta del 20% prevista dall’art. 25 DPR 600/73, in quanto prestazione professionale o di lavoro autonomo. Si usa il codice tributo 1040 (ritenuta su compensi professionali).


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          04/09/2026
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          ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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          03/09/2026
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          Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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          Lady
          01/09/2026
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          Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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          Giulia Guida
          25/08/2026
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          Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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          Paola Zilli
          07/08/2026
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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          06/08/2026
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          Maura Masutto
          06/08/2026
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          Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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          31/07/2026
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          Molto gentile
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          Sibongile Moyana
          30/07/2026
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
          23/07/2026
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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          Maggio 11, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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