Guide Fatturazione ElettronicaRavvedimento Operoso Fattura Tardiva 2026: Calcolo Sanzioni e InteressiHai emesso una fattura elettronica oltre i termini previsti dalla normativa? Niente panico: il ravvedimento operoso ti permette di sanare la violazione pagando spontaneamente una sanzione ridotta e gli interessi legali, evitando il rischio di sanzioni piene fino al 90% dell’IVA dovuta. In questa guida aggiornata al 2026 trovi termini di emissione, calcolo delle sanzioni ridotte (1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5), interessi legali al 2,5%, codici tributo F24 (8911 sanzione e 1991 interessi) ed esempi pratici di calcolo passo passo.Articolo a cura del CAF Centro Fiscale di Udine. Aggiornato a maggio 2026 con interessi legali fissati al 2,5% annuo dal D.M. MEF.Indice dei contenutiCosa fare quando hai emesso in ritardo una fattura elettronicaTermini di emissione: immediata e differitaCosa succede se emetti oltre i termini: sanzioni ordinarieRavvedimento operoso: cos’è e come funzionaCalcolo della sanzione ridotta (tabella 2026)Interessi legali 2026 al 2,5%Esempi pratici di calcoloCome si versa: F24 e codici tributoCompilazione F24 passo passoCosa fare operativamente in 3 stepAttenzione: onere della provaQuando il ravvedimento NON è applicabileForfettario e sanzioni: stesse regoleCome evitare la tardività in futuroFAQ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Cosa fare quando hai emesso in ritardo una fattura elettronicaSe ti accorgi di aver superato i termini di emissione di una fattura elettronica, la regola operativa è una sola: emetti subito la fattura con la data corretta e regolarizza la posizione tramite ravvedimento operoso. Più aspetti, più alto sarà il coefficiente di riduzione applicato e maggiori saranno gli interessi legali maturati.La buona notizia è che il legislatore italiano premia la spontaneità: chi sana la violazione prima di accertamenti, controlli o PVC paga molto meno di chi attende l’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate. In molti casi, per una fattura tardiva di pochi giorni, bastano 25 euro di sanzione + pochi centesimi di interessi. Termini di emissione: immediata e differitaPrima di parlare di sanzioni, ricordiamo i termini ordinari previsti dal DPR 633/72 e dal D.L. 119/2018:Fattura immediata: deve essere emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (consegna del bene o ultimazione del servizio).Fattura differita: per cessioni di beni accompagnate da DDT o per prestazioni di servizi documentate, va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, con riferimento allo stesso mese.Autofatture e reverse charge: termini specifici (in genere 15 del mese successivo) — verifica la fattispecie prima di applicare il ravvedimento.Per un approfondimento dedicato puoi leggere la nostra guida sui termini di emissione della fattura elettronica 2026.Importante: ai fini del rispetto del termine fa fede la data di trasmissione allo SdI e non la data di compilazione del documento. Se il file XML viene scartato, hai 5 giorni per ritrasmetterlo conservando la data originaria.Cosa succede se emetti oltre i termini: sanzioni ordinarieLe sanzioni applicabili in caso di tardiva o omessa emissione della fattura sono disciplinate dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 e si articolano così:Tardiva emissione che NON incide sulla liquidazione IVA: sanzione fissa da 250 euro a 2.000 euro per documento (situazione tipica della fattura emessa con qualche giorno di ritardo ma all’interno dello stesso periodo di liquidazione).Tardiva o omessa fatturazione che incide sulla liquidazione IVA: sanzione dal 70% al 100% dell’imposta non documentata (in vigore dal 2024 — prima era 90%-180%), con un minimo di 250 euro per ciascuna operazione.Omessa fatturazione di operazione esente, non imponibile o reverse charge: sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati, con minimo 500 euro; se la violazione non rileva ai fini della liquidazione IVA si applica la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro.In sintesi: per la maggior parte dei casi pratici di fattura tardiva, la sanzione di riferimento per il calcolo del ravvedimento è 250 euro per documento (sanzione minima edittale). Su questo importo si applica il coefficiente di riduzione previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97. Ravvedimento operoso: cos’è e come funzionaIl ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) è lo strumento che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente una violazione tributaria pagando una sanzione ridotta. Più la regolarizzazione è tempestiva, più alto è lo sconto.Per essere valido, il ravvedimento richiede tre azioni contestuali da parte del contribuente:Rimozione della violazione: emissione effettiva della fattura tardiva (se non era stata emessa) o trasmissione corretta allo SdI.Pagamento della sanzione ridotta tramite F24, codice tributo 8911.Pagamento degli interessi legali maturati dal giorno successivo al termine ordinario fino al giorno del versamento, codice tributo 1991.Se l’IVA della fattura tardiva era già confluita nella liquidazione del periodo (perché contabilizzata in modo corretto pur senza fattura emessa), non c’è IVA omessa da versare. Diversamente, anche l’IVA non versata va sanata con codice tributo dedicato (es. 6001-6012 per liquidazioni mensili).Calcolo della sanzione ridotta (tabella 2026)Ecco la tabella aggiornata al 2026 dei coefficienti di riduzione della sanzione minima (250 euro nel caso della fattura tardiva ordinaria):Quando ravvediRiduzioneSanzione ridotta (su 250 euro)RiferimentoEntro 30 giorni dalla violazione1/10 della sanzione minima25,00 euroart. 13 c.1 lett. a-bisEntro 90 giorni dalla violazione1/927,78 euro (~28 euro)art. 13 c.1 lett. a-bisEntro 1 anno (o entro la dichiarazione)1/831,25 euro (~31 euro)art. 13 c.1 lett. bEntro 2 anni (o dichiarazione anno successivo)1/735,71 euro (~36 euro)art. 13 c.1 lett. b-bisOltre 2 anni1/641,67 euro (~42 euro)art. 13 c.1 lett. b-terDopo PVC / accertamento (se ancora ammesso)1/550,00 euroart. 13 c.1 lett. b-quaterAttenzione: i coefficienti 1/7, 1/6 e 1/5 si applicano solo se la violazione non è stata constatata con accertamento o avviso bonario notificato. Una volta arrivata la comunicazione, il ravvedimento si chiude.Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): per i versamenti tributari c’è una riduzione ulteriore (1/10 con 1/15 per ogni giorno di ritardo). Per la fatturazione tardiva non si applica il ravvedimento “sprint” perché la violazione non è di omesso versamento ma di tardiva fatturazione. Interessi legali 2026 al 2,5%Oltre alla sanzione, il ravvedimento richiede il versamento degli interessi legali calcolati al tasso annuo fissato annualmente dal Ministero dell’Economia. Per il 2026 il tasso è del 2,5% annuo (rivalutato a fine anno con D.M. MEF, decorrenza 1° gennaio).La formula di calcolo è:Interessi = Imposta IVA × giorni di ritardo × tasso / 365I giorni si contano dal giorno successivo alla scadenza ordinaria fino al giorno effettivo di versamento. Se il ritardo attraversa più anni con tassi diversi, occorre frazionare il calcolo applicando il tasso vigente in ciascun periodo.Storico tassi recenti (utile per ravvedimenti pluriennali): 2023 = 5%, 2024 = 2,5%, 2025 = 2%, 2026 = 2,5%.Attenzione: gli interessi si calcolano solo sull’IVA effettivamente non versata. Se la fattura tardiva è stata comunque ricompresa nella liquidazione IVA del periodo (ipotesi frequente), gli interessi possono essere zero o simbolici.Esempi pratici di calcoloVediamo due casi tipici per capire quanto si paga davvero con il ravvedimento operoso.Esempio 1: fattura tardiva di 20 giorni — IVA 220 euro su imponibile 1.000 euroMario Rossi, idraulico forfettario in regime IVA ordinario, esegue un intervento il 1° aprile 2026. Avrebbe dovuto emettere fattura entro il 13 aprile (12 giorni). La emette invece il 21 aprile, con 8 giorni di effettivo ritardo, ma decide di ravvedersi versando il 3 maggio. Sono passati 20 giorni complessivi dal termine ordinario.Sanzione ordinaria: minimo 250 euroRavvedimento entro 30 giorni (1/10): 250 / 10 = 25,00 euroInteressi legali: 220 × 20 × 2,5% / 365 = 220 × 20 × 0,025 / 365 = 0,30 euroTotale da versare con F24: 25,00 + 0,30 = 25,30 euroPer una fattura da 1.000 euro emessa con 20 giorni di ritardo, il ravvedimento costa meno di un caffè in più al giorno. È sempre conveniente regolarizzare.Esempio 2: fattura omessa da 6 mesi — IVA 880 euroLucia, consulente in regime IVA ordinario, dimentica di fatturare una consulenza svolta il 1° gennaio 2026 (imponibile 4.000 euro, IVA 880 euro). Si accorge dell’errore il 1° luglio 2026 (180 giorni dopo la scadenza dei 12 giorni) e si ravvede.Sanzione ordinaria (omessa fattura che incide sulla liquidazione): 90% di 880 = 792 euro (con minimo 250 euro)Sanzione di riferimento per il ravvedimento: nei casi in cui la sanzione minima edittale sia 250 euro, si applica il coefficiente sul minimoRavvedimento entro 1 anno (1/8 di 250): 250 / 8 = 31,25 euroInteressi legali: 880 × 180 × 2,5% / 365 = 880 × 180 × 0,025 / 365 = ~10,85 euroTotale (sanzione + interessi): 31,25 + 10,85 = ~42,10 euroIMPORTANTE: a questi importi si aggiunge l’eventuale ravvedimento dell’IVA non versata in liquidazione, se la fattura tardiva ha modificato il debito IVA del periodo. In quel caso si versa anche il codice tributo 6001-6012 (a seconda del mese) con sanzione ridotta calcolata sul 30% del tributo non versato. Come si versa: F24 e codici tributoSanzione e interessi del ravvedimento si pagano con modello F24 telematico (Entratel, F24 web Agenzia delle Entrate o home banking abilitato). I codici tributo da utilizzare per la fatturazione tardiva sono:Codice tributoDescrizioneSezione F248911Sanzione pecuniaria per ravvedimento — altre violazioni tributarieErario1991Interessi sul ravvedimento — IVAErario6001-6012IVA mensile (mese di riferimento) — solo se IVA non versataErario6031-6034IVA trimestrale (trimestre di riferimento) — solo se IVA non versataErarioL’anno di riferimento da indicare nei codici 8911 e 1991 è quello in cui è stata commessa la violazione (es. 2026 per una fattura tardiva del 2026), non l’anno in cui si effettua il versamento.Compilazione F24 passo passoEcco come compilare correttamente il modello F24 ELIDE / F24 ordinario per il ravvedimento di una fattura tardiva:Sezione “Contribuente”: codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale del titolare di partita IVA.Sezione “Erario” — riga sanzione:Codice tributo: 8911Anno di riferimento: anno della violazione (es. 2026)Importi a debito: importo della sanzione ridotta (es. 25,00)Sezione “Erario” — riga interessi:Codice tributo: 1991Anno di riferimento: 2026Importi a debito: importo degli interessi (es. 0,30)Eventuale riga IVA non versata (se applicabile): codice 6001-6012 o 6031-6034 con anno di riferimento.Totale da versare e firma. Il pagamento può essere effettuato anche con compensazione di crediti fiscali, fermi i limiti di compensazione vigenti.Suggerimento operativo: conserva sempre la ricevuta telematica F24 insieme alla copia della fattura tardiva. In caso di controllo, la documentazione cartacea/digitale è la prova della spontaneità della regolarizzazione.Cosa fare operativamente in 3 stepSintetizziamo l’iter pratico per chiudere correttamente un ravvedimento operoso da fattura tardiva:Emetti subito la fattura tardiva. Trasmetti il file XML allo SdI con la data effettiva di operazione (anche se passata) o, se il termine “data documento” non lo consente, con la data corrente indicando in descrizione la data reale dell’operazione. Ciò chiude la violazione formale.Calcola e versa F24 con codici tributo 8911 (sanzione) e 1991 (interessi). Aggiungi eventuale IVA omessa con codice 6001-6012/6031-6034.Conserva ricevute SdI (consegnata/MC), F24 e calcolo interessi. Annota la regolarizzazione nel registro IVA vendite e nel libro giornale (per chi è in contabilità ordinaria).Tutti e tre i passaggi devono essere contestuali: la giurisprudenza ha più volte ribadito che il ravvedimento è valido solo se la rimozione della violazione e il pagamento di sanzione e interessi avvengono nello stesso arco temporale. Attenzione: onere della provaIl ravvedimento non è automatico: in caso di controllo, l’onere della prova ricade sul contribuente. Devi essere in grado di dimostrare:La data effettiva della prestazione o della cessione (DDT, contratti, e-mail di conferma, timesheet, ricevute di pagamento).La spontaneità del ravvedimento, ossia che il versamento è avvenuto prima di qualsiasi notifica di accertamento, PVC o avviso bonario.La correttezza del calcolo di sanzione e interessi (utile predisporre un foglio di calcolo allegato alla pratica).Se la data dell’operazione è incerta o contestabile, il rischio è che l’Agenzia ricalcoli giorni di ritardo e coefficienti, riportando il ravvedimento alla sanzione piena. Documentare bene è fondamentale.Quando il ravvedimento NON è applicabileIl ravvedimento operoso è precluso nei seguenti casi:Dopo la notifica di un atto di accertamento, di una cartella di pagamento o di un avviso bonario riferito alla stessa violazione.Dopo la consegna di un processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate, salvo il ravvedimento “lungo” 1/5 per le violazioni non oggetto di rilievo.Per violazioni penalmente rilevanti (es. emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti — D.Lgs. 74/2000).Per fatture false, frode IVA o altre fattispecie di particolare gravità tributaria e penale.Negli altri casi (semplice tardività, dimenticanze, errori formali) il ravvedimento è la strada più conveniente per chiudere la posizione con il minimo aggravio economico.Forfettario e sanzioni: stesse regoleI contribuenti in regime forfettario non addebitano IVA in fattura, ma restano soggetti agli stessi obblighi formali di emissione e trasmissione elettronica. Quindi:Si applica la sanzione fissa minima di 250 euro per fattura tardiva (anche se non c’è IVA esposta).Il ravvedimento operoso funziona con gli stessi coefficienti (1/10, 1/9, 1/8 ecc.).Gli interessi legali di norma sono pari a zero (non c’è IVA da versare in ritardo), salvo casi di ritenute o ulteriori tributi collegati.Si versa con F24, codice 8911 per la sanzione (interessi 1991 spesso non dovuti).Per molti forfettari, quindi, la sanzione minima pratica è di 25 euro entro 30 giorni. Una cifra che giustifica sempre la regolarizzazione, evitando rischi di accertamento e di applicazione della sanzione piena (250-2.000 euro per documento).Come evitare la tardività in futuroPrevenire è meglio che ravvedere. Alcune buone pratiche per non incorrere più in fatture fuori termine:Software di fatturazione elettronica con promemoria automatici sui DDT non ancora fatturati e sui giorni residui per l’emissione (Aruba, Fatture in Cloud, Danea, TeamSystem, Buffetti).Fatturazione automatica al raggiungimento di milestone contrattuali (es. consegna, accettazione, mensilità ricorrenti).Calendario fiscale condiviso con il commercialista o il CAF: scadenze IVA, F24, fatturazione differita del mese.Controllo settimanale dei DDT non ancora fatturati per chi vende beni (regola dei 12 giorni / del 15 del mese successivo).Backup delle ricevute SdI e archivio PEC: in caso di scarto, hai 5 giorni per ritrasmettere senza tardività.Un buon software riduce drasticamente il rischio di tardività e ti avvisa automaticamente prima della scadenza. Per i forfettari, vale la pena valutare anche il bollo a forfait e i servizi di archivio sostitutivo.FAQ — Domande frequentiQuanto costa il ravvedimento per una fattura tardiva di 5 giorni?Per una fattura tardiva di pochi giorni la sanzione ridotta è 25 euro (1/10 di 250), più gli interessi legali al 2,5% sull’eventuale IVA. Su importi modesti, gli interessi sono pochi centesimi: il totale si aggira sui 25-26 euro.Posso ravvedermi se la fattura tardiva non incide sulla liquidazione IVA?Sì. La sanzione di riferimento è la fissa minima di 250 euro e si applicano i coefficienti standard (1/10, 1/9, 1/8…). Gli interessi sono pari a zero perché non c’è IVA da versare in ritardo.Se l’XML della fattura viene scartato dallo SdI sono in tardiva emissione?No, se ritrasmetti il file corretto entro 5 giorni dalla notifica di scarto la fattura conserva la data originaria e non sei in tardiva emissione. Oltre i 5 giorni scatta la violazione e devi ravvederti.Il ravvedimento operoso si applica anche dopo l’avviso bonario?No. La notifica di un atto impositivo (avviso bonario, accertamento, cartella) preclude il ravvedimento per la violazione contestata. È invece ancora possibile sanare violazioni diverse e non rilevate, applicando il coefficiente 1/5 (post-PVC).Devo ravvedere anche l’IVA se la fattura tardiva era già stata inserita in liquidazione?No. Se hai già contabilizzato e versato l’IVA nella liquidazione corretta, devi ravvedere solo la sanzione formale (codice 8911) e gli eventuali interessi sono nulli o simbolici. Se invece l’IVA non è stata versata, occorre ravvedere anche l’imposta con i codici tributo 6001-6012 / 6031-6034.Posso compensare il ravvedimento con un credito IVA?Sì. Sanzione (8911), interessi (1991) ed eventuale IVA possono essere compensati orizzontalmente in F24 con crediti d’imposta disponibili, nel rispetto dei limiti di legge (es. visto di conformità per crediti IVA superiori a 5.000 euro annui).Quali sono i codici tributo F24 per il ravvedimento di una fattura tardiva?I codici principali sono 8911 (sanzione) e 1991 (interessi) in sezione Erario. Per l’eventuale IVA non versata si usano i codici 6001-6012 (mensili) o 6031-6034 (trimestrali) a seconda della periodicità di liquidazione.Sono forfettario: cambia qualcosa per il ravvedimento di una fattura tardiva?Le regole sono le stesse: sanzione minima 250 euro ridotta secondo i coefficienti standard. Gli interessi legali sono di norma pari a zero (niente IVA esposta). Anche per il forfettario, l’obbligo di emissione tempestiva della fattura elettronica è pieno.Hai bisogno di aiuto con un ravvedimento operoso?Calcolare correttamente sanzioni e interessi, compilare l’F24 con i codici giusti e conservare la documentazione probatoria è essenziale per chiudere il ravvedimento senza errori. Se hai emesso una fattura in ritardo o sei nel dubbio, il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta con:Calcolo personalizzato di sanzione ridotta e interessi legaliCompilazione del modello F24 con i codici tributo correttiVerifica dell’ammissibilità del ravvedimento al tuo casoAssistenza completa per partite IVA, professionisti, forfettari e impreseContatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza dedicata e regolarizza la tua fattura tardiva con la massima tranquillità.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-04 14:00:002026-08-17 11:02:53Ravvedimento Operoso Fattura Tardiva 2026: Calcolo Sanzioni e Interessi
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORavvedimento Operoso 2026: Calcolo Sanzioni Ridotte, Codici Tributo F24 e SimulatoreHai dimenticato un versamento fiscale o hai pagato in ritardo? Il ravvedimento operoso ti permette di regolarizzare spontaneamente la tua posizione con il Fisco, pagando una sanzione ridotta al posto di quella piena. Con la riforma delle sanzioni tributarie del D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, le percentuali sono cambiate in modo significativo rispetto al passato. In questa guida trovi la tabella aggiornata, la formula di calcolo, i codici tributo F24 e un simulatore passo per passo.Indice dei contenutiChe cos’è il ravvedimento operosoLa riforma sanzioni 2024: cosa è cambiatoTabella sanzioni ridotte 2026: le percentuali aggiornateCome calcolare il ravvedimento operoso: la formulaSimulatore passo per passo: esempio praticoCodici tributo F24 per il ravvedimentoRavvedimento sprint: i primi 14 giorniRavvedimento operoso e regime forfettarioQuando NON si può fare il ravvedimento operosoFAQ sul ravvedimento operoso 2026Che cos’è il ravvedimento operosoIl ravvedimento operoso è l’istituto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 che consente al contribuente di sanare autonomamente un errore o un’omissione fiscale prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo o una contestazione formale. In sostanza: se ti accorgi di non aver versato un’imposta, o di averla versata in ritardo o in misura insufficiente, puoi rimediare pagando:l’imposta dovuta (la somma originariamente non versata)una sanzione ridotta (la cui percentuale dipende da quanto tempo è passato dalla scadenza)gli interessi legali calcolati giornalmente sul tributo non versatoIl ravvedimento è spontaneo: deve essere il contribuente a farlo prima di ricevere una notifica di irregolarità. Una volta che l’Agenzia delle Entrate ti ha notificato un accertamento o una cartella esattoriale, il ravvedimento non è più ammesso per quella violazione. Chi può usare il ravvedimento operosoPuò avvalersi del ravvedimento operoso qualsiasi contribuente: privati, lavoratori dipendenti, titolari di partita IVA in regime forfettario o ordinario, imprese, professionisti. Le imposte regolarizzabili includono IRPEF, IVA, IMU, bollo auto, contributi INPS, e in generale tutti i tributi erariali e locali.La riforma sanzioni 2024: cosa è cambiatoIl D.Lgs. 87/2024 (Riforma del sistema sanzionatorio tributario, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) ha modificato in modo sostanziale le regole del ravvedimento operoso. I principali cambiamenti sono:Sanzione base ridotta dal 30% al 25%: la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento è ora il 25% dell’imposta non versata (era 30% per le violazioni anteriori al 1/9/2024).Percentuali fisse, non più frazioni della sanzione minima: le nuove percentuali del ravvedimento sono percentuali fisse (es. 1,25%), non più calcolate come "1/10 della sanzione minima". Questo semplifica il calcolo.Nessun cambiamento ai termini temporali: i periodi (entro 14 giorni, entro 30 giorni, entro 90 giorni, entro 1 anno, entro 2 anni, oltre 2 anni) sono rimasti invariati.Attenzione alle violazioni pre-1/9/2024: per le infrazioni commesse prima del 1° settembre 2024, si applicano ancora le vecchie percentuali basate sulla sanzione minima del 30%. Se stai sanando un debito antico, verifica la data della violazione. Tabella sanzioni ridotte 2026: le percentuali aggiornateEcco la tabella aggiornata con le percentuali di sanzione ridotta per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024, art. 13 D.Lgs. 472/97 riformato):Periodo dal giorno della scadenzaSanzione ridottaTipoEntro 14 giorni (ravvedimento sprint)0,0833% per giorno (max 1,166%)Sprint giornalieroDa 15 a 30 giorni (ravvedimento breve)1,25%BreveDa 31 a 90 giorni (ravvedimento medio)1,39%Medio (1/9 di 25%)Da 91 giorni a 1 anno (ravvedimento lungo)3,125%Lungo (1/8 di 25%)Da 1 a 2 anni (ravvedimento biennale)3,572%Biennale (1/7 di 25%)Oltre 2 anni4,17%Ultra-biennale (1/6 di 25%)Nota: si aggiungono sempre gli interessi legali calcolati sul tributo, al tasso vigente (verificare il tasso annuo dell’anno in corso sul sito MEF). Confronto vecchie e nuove percentuali (pre e post riforma)PeriodoPRE 1/9/2024 (sanzione base 30%)POST 1/9/2024 (sanzione base 25%)Entro 30 giorni3,00% (1/10 di 30%)1,25%Entro 90 giorni3,33% (1/9 di 30%)1,39%Entro 1 anno3,75% (1/8 di 30%)3,125%Entro 2 anni4,29% (1/7 di 30%)3,572%Oltre 2 anni5,00% (1/6 di 30%)4,17%Come calcolare il ravvedimento operoso: la formulaIl calcolo del ravvedimento operoso si articola in tre componenti che vanno sommate tra loro:Totale da versare = Imposta + Sanzione ridotta + Interessi legali Calcolo della sanzione ridottaLa sanzione ridotta si calcola moltiplicando l’imposta non versata per la percentuale corrispondente al periodo trascorso dalla scadenza:Sanzione = Imposta dovuta × percentuale ridottaPer esempio, se non hai versato 1.000 euro di IRPEF e sono passati 45 giorni dalla scadenza (ravvedimento medio), la sanzione sarà: 1.000 × 1,39% = 13,90 euro.Calcolo degli interessi legaliGli interessi si calcolano solo sull’imposta, non sulla sanzione, e maturano dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento:Interessi = Imposta dovuta × tasso legale annuo ÷ 365 × numero di giorni di ritardoIl tasso di interesse legale viene fissato ogni anno con decreto del MEF. È sempre opportuno verificare il valore aggiornato prima di calcolare il ravvedimento.Simulatore passo per passo: esempio praticoVediamo un esempio concreto. Un lavoratore autonomo in regime forfettario ha dimenticato di versare il secondo acconto IRPEF da 800 euro, scaduto il 1° dicembre 2025, e vuole sanare la situazione il 20 febbraio 2026 (81 giorni di ritardo). Dati dell’esempioImposta non versata: 800 euroData scadenza: 1 dicembre 2025Data versamento ravvedimento: 20 febbraio 2026Giorni di ritardo: 81 giorni (da 31 a 90 giorni = ravvedimento medio)Violazione commessa dopo il 1/9/2024 → si applicano le nuove percentualiTasso interesse legale (verificare MEF per il 2026): 2,5% annuo nell’esempioCalcolo passo per passoImposta: 800,00 euroSanzione ridotta (ravvedimento medio 1,39%): 800 × 1,39% = 11,12 euroInteressi legali: 800 × 2,5% ÷ 365 × 81 = 4,44 euroTotale da versare su F24: 800 + 11,12 + 4,44 = 815,56 euroCome si vede, il costo del ravvedimento entro 90 giorni è contenutissimo. La convenienza del ravvedimento operoso è massima nelle prime settimane.Codici tributo F24 per il ravvedimentoSul modello F24, imposta, sanzione e interessi vanno versati separatamente, ciascuno con il proprio codice tributo.Codici tributo per ravvedimento IRPEFVoceCodice tributoDescrizioneIRPEF saldo4001IRPEF a saldoIRPEF acconto 1a rata4033Acconto IRPEF prima rataIRPEF acconto 2a rata4034Acconto IRPEF seconda rataSanzione IRPEF ravvedimento8901Sanzione per ravvedimento IRPEFInteressi IRPEF ravvedimento1989Interessi per ravvedimento IRPEFCodici tributo per ravvedimento IMUVoceCodice tributoDescrizioneIMU altri fabbricati (imposta)3918IMU altri fabbricatiIMU sanzione3923Sanzione IMUIMU interessi3924Interessi IMUIMU abitazione principale lusso3912IMU abitazione principale lussoCodici tributo per ravvedimento IVAVoceCodice tributoDescrizioneIVA annuale saldo6099IVA annuale a saldoIVA sanzione ravvedimento8904Sanzione ravvedimento IVAIVA interessi ravvedimento1991Interessi ravvedimento IVAPer le imposte non elencate (contributi INPS, bollo auto, cedolare secca, ecc.) consultare la tabella codici tributo aggiornata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.Ravvedimento sprint: i primi 14 giorniIl ravvedimento sprint è il più conveniente: si applica quando si paga entro i primi 14 giorni dalla scadenza. La sanzione è calcolata in percentuale giornaliera: 0,0833% per ogni giorno di ritardo.1 giorno di ritardo: 0,0833%7 giorni di ritardo: 0,5831%14 giorni di ritardo: 1,1662% (massimo del ravvedimento sprint)Conviene sempre verificare se si rientra nei 14 giorni prima di calcolare il ravvedimento breve (che scatta fisso a 1,25% dal 15° giorno). Pagando entro 7 giorni, la sanzione ridotta è inferiore all’ 1%. Ravvedimento operoso e regime forfettarioChi opera in regime forfettario può trovarsi a dover fare il ravvedimento operoso in diverse situazioni:Acconto o saldo imposta sostitutiva (15% o 5% nei primi 5 anni): le scadenze sono il 30 giugno e il 30 novembre/1 dicembre. In caso di ritardo, si usa il codice tributo 1793 (imposta sostitutiva saldo) o 1795 (acconto), con sanzione (8907) e interessi (1989).Contributi INPS: artigiani e commercianti versano i contributi in quattro rate l’anno (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio). Il ritardo si sana con il ravvedimento usando i codici INPS competenti.Bollo virtuale su fatture elettroniche: fatture con importo superiore a 77,47 euro richiedono la marca da bollo (2 euro), versata trimestralmente su F24 (codici 2521, 2522, 2523, 2524). Il mancato versamento si sana con ravvedimento.Omessa o tardiva fatturazione elettronica: le sanzioni partono da un minimo di 300 euro (post D.Lgs. 87/2024) e possono essere ridotte con ravvedimento.Hai dubbi sul calcolo del ravvedimento per la tua posizione? Il team di Centro Fiscale affianca i contribuenti nella regolarizzazione di ogni tipo di omissione.Quando NON si può fare il ravvedimento operosoIl ravvedimento operoso non è sempre possibile. Non si può ricorrere a questo istituto quando:L’Agenzia delle Entrate ha già notificato un avviso di accertamento relativo alla violazioneÈ stata ricevuta una cartella di pagamento per il tributo omessoÈ iniziata una verifica fiscale e la violazione rientra nell’oggetto del controlloL’omissione è stata già contestata formalmente tramite processo verbale di constatazione (PVC)Anche in questi casi esistono strumenti alternativi come l’acquiescenza all’avviso, l’adesione all’accertamento o la definizione agevolata. Il consulente fiscale del CAF può indicarti il percorso più conveniente. FAQ sul ravvedimento operoso 2026Qual è la differenza tra ravvedimento breve e ravvedimento medio?Il ravvedimento breve si applica entro 30 giorni dalla scadenza (sanzione 1,25%). Il ravvedimento medio da 31 a 90 giorni (sanzione 1,39%). Dopo i 90 giorni e fino a 1 anno si parla di ravvedimento lungo (3,125%).Il ravvedimento operoso cancella la violazione?Sì: una volta pagato correttamente imposta, sanzione ridotta e interessi, la violazione è estinta. L’Agenzia delle Entrate non può più irrogare sanzioni per quella specifica violazione.Come si compila il modello F24 per il ravvedimento?Nel modello F24 occorre inserire tre righe separate: una per l’imposta (codice tributo specifico), una per la sanzione ridotta (codice 89xx) e una per gli interessi (codice 19xx). Nella colonna “Anno di riferimento” si indica l’anno cui si riferisce il tributo omesso, non l’anno del versamento.Posso fare il ravvedimento senza commercialista?Per omissioni semplici (es. un versamento IRPEF dimenticato) il contribuente può calcolare autonomamente l’importo e compilare l’F24. Per situazioni complesse — ravvedimenti su più anni, omessa dichiarazione, irregolarità su cripto-attività — è fortemente consigliato il supporto di un CAF.Cosa succede se calcolo male il ravvedimento e verso una cifra inferiore?Se versi un importo inferiore al dovuto, il ravvedimento è solo parziale e la parte residua resta irregolare. Puoi integrare con un secondo versamento. È preferibile fare un calcolo preciso prima di procedere.Il ravvedimento operoso vale anche per l’IMU?Sì. Il ravvedimento si applica anche ai tributi comunali con i codici 3923 (sanzione) e 3924 (interessi) su F24. Le percentuali di sanzione ridotta sono identiche a quelle per i tributi erariali (post D.Lgs. 87/2024). Leggi anche: IMU e TARI, sanzioni soft dal 2027.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di aiuto con il ravvedimento operoso?Calcolare correttamente sanzione ridotta, interessi e codici tributo può essere complicato, soprattutto per situazioni che coinvolgono più periodi d’imposta o tributi diversi. Il team di Centro Fiscale è a disposizione per calcolare l’esatto importo del ravvedimento, compilare il modello F24 e accompagnarti nella regolarizzazione, con un preventivo personalizzato in base alla tua situazione.Errore: Modulo di contatto non trovato.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 10:00:002026-08-28 08:14:40Ravvedimento Operoso 2026: Calcolo Sanzioni Ridotte, Codici Tributo F24 e Simulatore
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIIRPEF maggiorazione 2026: scadenza 30 luglio, come pagare senza sanzioniIndice dei contenutiCos’è la IRPEF maggiorazione 2026 dello 0,40%Chi può usare la IRPEF maggiorazione 2026Scadenza 30 luglio 2026: la data da segnareCome si calcola la maggiorazione 0,40% sull’IRPEFCodici tributo F24 per la IRPEF maggiorazione 2026Come compilare il modello F24 con la maggiorazioneRavvedimento operoso se paghi dopo il 30 luglio 2026Rateizzazione dell’IRPEF fino a novembre 2026Altre imposte a cui si applica la maggiorazione 0,40%Non hai versato il saldo IRPEF entro il 30 giugno? Niente panico: la legge ti offre una seconda possibilità. La cosiddetta IRPEF maggiorazione 2026 ti permette di pagare le imposte sui redditi entro il 30 luglio 2026, aggiungendo una piccola maggiorazione dello 0,40%. È importante chiarire subito un punto: questa maggiorazione NON è una sanzione, ma un semplice interesse che compensa il ritardo di un mese. In pratica, lo Stato ti concede 30 giorni in più per pagare, chiedendoti in cambio una cifra davvero minima. In questa guida completa ti spieghiamo, con parole semplici ed esempi pratici, come funziona la IRPEF maggiorazione 2026, chi può usarla, come si calcola, quali codici tributo indicare nel modello F24 e cosa succede se paghi ancora più tardi. L’obiettivo è aiutarti a mettere in regola i tuoi versamenti evitando errori che potrebbero costarti caro in termini di sanzioni.Cos’è la IRPEF maggiorazione 2026 dello 0,40%La IRPEF maggiorazione 2026 è prevista dall’articolo 17, comma 2, del DPR 435/2001. La norma stabilisce che chi non ha versato il saldo IRPEF entro la scadenza ordinaria del 30 giugno può comunque provvedere nei 30 giorni successivi, cioè entro il 30 luglio, aggiungendo all’importo dovuto una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.Molti contribuenti si spaventano sentendo la parola maggiorazione, ma è fondamentale capire che non si tratta di una multa. È semplicemente il prezzo, davvero contenuto, di un mese in più di tempo per pagare. Immagina che sia come un piccolo interesse su un prestito di 30 giorni: lo Stato ti anticipa la possibilità di versare più tardi e tu, in cambio, aggiungi lo 0,40%.Questa possibilità di differimento con la maggiorazione dello 0,40% riguarda il saldo IRPEF dell’anno d’imposta 2025 e il primo acconto per il 2026. Grazie a questo meccanismo, chi ha avuto difficoltà di liquidità a fine giugno non viene penalizzato pesantemente, ma può regolarizzare la propria posizione con un costo minimo. Se vuoi ripassare la scadenza ordinaria da cui parte il conteggio, trovi tutti i dettagli nel nostro approfondimento sul saldo IRPEF del 30 giugno. Chi può usare la IRPEF maggiorazione 2026La buona notizia è che la IRPEF maggiorazione 2026 è accessibile a un’ampia platea di contribuenti. Possono avvalersene praticamente tutti coloro che sono tenuti a versare imposte sui redditi tramite il modello F24. Vediamo insieme le categorie principali che possono differire il pagamento al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%:Lavoratori dipendenti e pensionati che presentano il modello Redditi e hanno un saldo IRPEF a debitoLavoratori autonomi e professionisti con partita IVA in regime ordinarioTitolari di partita IVA in regime forfettario, che versano l’imposta sostitutivaImprenditori individuali e soci di società di personeContribuenti con redditi da locazione, cedolare secca o altri redditi diversiAnche i forfettari, quindi, seguono le stesse scadenze standard: saldo entro il 30 giugno oppure entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Attenzione però a non confondere questo meccanismo ordinario con eventuali proroghe straordinarie. In alcuni anni, per specifici soggetti tenuti agli ISA (gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale), il legislatore ha previsto slittamenti particolari, come la data del 20 luglio. Si tratta di misure eccezionali che vanno verificate caso per caso e che non sono la regola generale: puoi approfondire il tema nella nostra guida dedicata ai forfettari e alle scadenze di luglio. Per capire con certezza quale scadenza si applica alla tua situazione, la cosa migliore è affidarti al CAF Centro Fiscale di Udine, che analizza la tua posizione e ti indica la data corretta. Scadenza 30 luglio 2026: la data da segnareLa scadenza per avvalersi della IRPEF maggiorazione 2026 è fissata al 30 luglio 2026. Nel calendario di quest’anno questa data cade di giovedì, quindi è un giorno lavorativo pieno e non slitta in avanti come accadrebbe se cadesse di sabato o domenica.È un dettaglio che conviene tenere a mente, perché in molti confidano nello slittamento automatico al lunedì successivo. In questo caso non c’è: giovedì 30 luglio 2026 è l’ultimo giorno utile per versare il saldo IRPEF maggiorato dello 0,40% senza incorrere in sanzioni.Ti consigliamo di non ridurti all’ultimo momento. Le banche e gli intermediari finanziari possono avere orari di taglio (cut-off) per l’esecuzione dei pagamenti telematici, e un F24 inviato tardi il 30 luglio potrebbe risultare eseguito il giorno dopo. Meglio organizzarsi con qualche giorno di anticipo, magari consultando anche il quadro completo delle scadenze fiscali di luglio. Il CAF Centro Fiscale di Udine può occuparsi della predisposizione e dell’invio del tuo modello F24 in tempo utile, così eviti ogni rischio di ritardo. Come si calcola la maggiorazione 0,40% sull’IRPEFIl calcolo della maggiorazione è semplicissimo e non deve spaventare nessuno. La formula è: importo IRPEF dovuto moltiplicato per 0,40%. In pratica, per ogni 1.000 euro di imposta da versare, la maggiorazione ammonta ad appena 4 euro. Come vedi, si tratta di cifre davvero contenute.Vediamo alcuni esempi concreti per rendere tutto chiaro:Saldo IRPEF di 500 euro: maggiorazione dello 0,40% = 2 euro, totale da versare 502 euroSaldo IRPEF di 1.000 euro: maggiorazione = 4 euro, totale 1.004 euroSaldo IRPEF di 2.500 euro: maggiorazione = 10 euro, totale 2.510 euroSaldo IRPEF di 5.000 euro: maggiorazione = 20 euro, totale 5.020 euroCome puoi notare, anche su importi importanti la maggiorazione resta modesta. Supponiamo che Marco, un professionista, debba versare 5.000 euro di saldo IRPEF: differendo il pagamento al 30 luglio pagherà solo 20 euro in più. Un costo davvero sostenibile per avere un mese di respiro in più sulla propria liquidità. La maggiorazione va calcolata solo sull’importo effettivamente differito: se paghi in parte a giugno e in parte a luglio, applichi lo 0,40% solo sulla quota versata in ritardo. Codici tributo F24 per la IRPEF maggiorazione 2026Per versare correttamente il saldo IRPEF con la maggiorazione 2026, devi compilare il modello F24 indicando i codici tributo giusti. Sbagliare codice può portare a versamenti non correttamente imputati e a richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco i principali codici tributo IRPEF da utilizzare nel 2026:4001 – Saldo IRPEF relativo all’anno d’imposta 20254033 – Primo acconto IRPEF4034 – Secondo acconto IRPEF3801 – Addizionale regionale all’IRPEF3844 – Addizionale comunale all’IRPEF (saldo)Ogni codice identifica una specifica imposta e va inserito nella sezione corretta del modello. Un errore frequente è confondere il codice del saldo con quello dell’acconto, oppure dimenticare le addizionali regionale e comunale, che seguono le stesse scadenze del saldo IRPEF. Se hai dubbi sui codici tributo F24 da utilizzare, puoi approfondire l’argomento nella nostra guida ai codici tributo F24 e chiedere assistenza al CAF Centro Fiscale di Udine, che compila il modello per te riducendo al minimo il rischio di errori. Come compilare il modello F24 con la maggiorazioneCompilare il modello F24 con la IRPEF maggiorazione 2026 richiede attenzione, ma seguendo le regole giuste tutto diventa lineare. I codici tributo IRPEF vanno inseriti nella sezione Erario del modello, quella dedicata alle imposte statali.Ecco gli elementi fondamentali da riportare correttamente:Nella colonna del codice tributo indichi ad esempio il 4001 per il saldoNell’anno di riferimento inserisci 2025, cioè l’anno d’imposta a cui si riferisce il saldo IRPEFNella colonna degli importi a debito riporti la cifra già comprensiva della maggiorazione dello 0,40%Un aspetto importante da capire è che la maggiorazione non va indicata separatamente con un codice a parte: si somma direttamente all’imposta dovuta e si versa insieme ad essa sotto lo stesso codice tributo. Riprendendo l’esempio di prima, se devi 1.000 euro di saldo, nel modello F24 scriverai 1.004 euro sotto il codice 4001.La correttezza della compilazione è essenziale per evitare che il pagamento risulti incompleto o mal imputato. Per questo il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa della predisposizione completa del tuo F24, verificando codici, importi e anni di riferimento prima dell’invio telematico.Ravvedimento operoso se paghi dopo il 30 luglio 2026E se non riesci a pagare nemmeno entro il 30 luglio? In questo caso non puoi più usare la semplice maggiorazione dello 0,40%, ma devi ricorrere al ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. Il ravvedimento operoso è uno strumento che ti permette di regolarizzare spontaneamente un versamento tardivo, pagando una sanzione ridotta rispetto a quella piena.Dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 87/2024, la sanzione base per omesso o tardivo versamento è pari al 25%. Grazie al ravvedimento, però, questa percentuale si riduce sensibilmente in base a quanto rapidamente regolarizzi. Ecco le tranche principali del ravvedimento IRPEF di luglio 2026:Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): 0,0833% per ogni giorno di ritardoRavvedimento breve (entro 30 giorni): 1,25%Ravvedimento medio (entro 90 giorni): 1,39%Ravvedimento lungo (entro 1 anno): 3,125%Ravvedimento oltre 1 anno: fino al 4,17%A queste sanzioni ridotte vanno aggiunti gli interessi legali, calcolati giorno per giorno a partire dal 31 luglio 2026. Come vedi, il ravvedimento operoso è comunque conveniente rispetto all’accertamento, ma resta più costoso della semplice maggiorazione dello 0,40%. Ecco perché conviene sempre rispettare la scadenza del 30 luglio. Se hai già superato i termini, il CAF Centro Fiscale di Udine calcola per te sanzioni e interessi esatti e predispone l’F24 del ravvedimento IRPEF. Rateizzazione dell’IRPEF fino a novembre 2026Un’ulteriore possibilità per chi ha difficoltà a pagare in un’unica soluzione è la rateizzazione. Anche chi si avvale della IRPEF maggiorazione 2026 può scegliere di dilazionare l’importo dovuto in più rate mensili, fino a novembre 2026.Le rate successive alla prima scadono il giorno 16 di ogni mese. Su ciascuna rata successiva alla prima si applicano gli interessi di rateazione, che remunerano il pagamento dilazionato nel tempo. È un po’ come pagare a rate un acquisto: ogni rata dopo la prima comprende una piccola quota di interessi.La rateizzazione è particolarmente utile per chi ha importi consistenti da versare e preferisce distribuire lo sforzo economico su più mesi anziché concentrarlo tutto a luglio. Va però pianificata con attenzione, perché il numero massimo di rate disponibili dipende dalla data in cui inizi a versare: più tardi parti, meno rate hai a disposizione entro novembre.Calcolare correttamente l’importo di ogni rata, comprensivo di maggiorazione e interessi di rateazione, non è banale. Il CAF Centro Fiscale di Udine costruisce per te il piano di rateizzazione più adatto alle tue esigenze, predisponendo tutti gli F24 con gli importi corretti rata per rata.Altre imposte a cui si applica la maggiorazione 0,40%La maggiorazione dello 0,40% non riguarda soltanto l’IRPEF in senso stretto. Lo stesso meccanismo di differimento al 30 luglio si applica a numerose altre imposte che seguono le medesime scadenze del saldo dei redditi. Questo significa che se differisci al 30 luglio, aggiungi lo 0,40% su tutti gli importi interessati.Ecco le principali imposte a cui si estende la maggiorazione dello 0,40%:IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), per i soggetti tenuti a versarlaImposta sostitutiva dei forfettari, con codici tributo 1792 (saldo), 1790 (primo acconto) e 1791 (secondo acconto)Addizionale regionale e comunale all’IRPEFCedolare secca sui contratti di locazioneContributi INPS eccedenti il minimale per artigiani, commercianti e gestione separataAnche in questi casi il calcolo è identico: importo dovuto moltiplicato per 0,40%. Per un forfettario che deve versare l’imposta sostitutiva, ad esempio, la maggiorazione si applica esattamente come per l’IRPEF ordinaria. È fondamentale ricordare che tutte queste voci vanno versate con la maggiorazione se si sceglie il differimento, altrimenti si rischia di regolarizzare solo una parte del dovuto. Il CAF Centro Fiscale di Udine verifica l’intero quadro dei tuoi versamenti, così nessuna imposta viene dimenticata. Domande frequentiLa IRPEF maggiorazione 2026 è una sanzione?No, la maggiorazione dello 0,40% non è una sanzione ma un interesse corrispettivo. Serve a compensare il mese in più di tempo che ti viene concesso per versare il saldo IRPEF, differendo il pagamento dal 30 giugno al 30 luglio 2026. È un costo minimo e del tutto legittimo, previsto dall’articolo 17 comma 2 del DPR 435/2001.Quanto pago di maggiorazione su 3.000 euro di IRPEF?Su 3.000 euro di saldo IRPEF la maggiorazione dello 0,40% ammonta a 12 euro. Quindi verserai un totale di 3.012 euro entro il 30 luglio 2026. Il calcolo è sempre lo stesso: basta moltiplicare l’importo dovuto per lo 0,40%.Quale codice tributo uso per il saldo IRPEF 2025?Per il saldo IRPEF relativo all’anno d’imposta 2025 si utilizza il codice tributo 4001 nella sezione Erario del modello F24, indicando come anno di riferimento 2025. L’importo va riportato già comprensivo della maggiorazione dello 0,40% se paghi entro il 30 luglio.Cosa succede se pago l’IRPEF dopo il 30 luglio 2026?Se versi dopo il 30 luglio non puoi più usare la semplice maggiorazione dello 0,40%, ma devi ricorrere al ravvedimento operoso. In base a quanto rapidamente regolarizzi, pagherai una sanzione ridotta (dall’1,25% in su) più gli interessi legali calcolati dal 31 luglio. Il CAF Centro Fiscale di Udine calcola l’importo esatto per te.Anche i forfettari possono usare la maggiorazione dello 0,40%?Sì, i titolari di partita IVA in regime forfettario seguono le stesse scadenze e possono differire il versamento dell’imposta sostitutiva al 30 luglio 2026 aggiungendo la maggiorazione dello 0,40%. I codici tributo per l’imposta sostitutiva sono 1792 per il saldo, 1790 e 1791 per gli acconti.La IRPEF maggiorazione 2026 è un’opportunità concreta per chi non è riuscito a versare il saldo entro il 30 giugno: con un costo minimo dello 0,40% puoi rimandare il pagamento al 30 luglio 2026 senza incorrere in alcuna sanzione. Come abbiamo visto, il calcolo è semplice, ma è fondamentale usare i codici tributo corretti nel modello F24, indicare l’anno di riferimento giusto e ricordarsi di applicare la maggiorazione a tutte le imposte interessate, comprese addizionali, cedolare secca e imposta sostitutiva dei forfettari. Un errore nella compilazione dell’F24 o il mancato rispetto della scadenza potrebbe trasformare un piccolo interesse dello 0,40% in una più onerosa procedura di ravvedimento operoso. Per pagare in modo corretto e nei tempi giusti, ti consigliamo di affidarti a professionisti esperti che possono predisporre il tuo modello F24, calcolare eventuali rateizzazioni e assisterti anche in caso di ravvedimento. Puoi fissare un appuntamento e contattarci per un preventivo personalizzato. Hai bisogno di assistenza per la maggiorazione IRPEF e i versamenti F24? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio a Udine che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Luglio 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/04/aliquote-irpef-2024-e-calcolo-detrazioni-2.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-16 08:00:002026-07-16 12:44:04IRPEF maggiorazione 2026: scadenza 30 luglio, come pagare senza sanzioni
CAF, IMU, TASI E MODELLO F24Codici Tributo F24 2026: Guida Completa con Tabella e Risoluzioni AdEIl modello F24 è il documento che ogni contribuente italiano usa per pagare tasse, imposte, contributi previdenziali e molte altre somme dovute allo Stato. Al suo interno, i codici tributo F24 sono il cuore del sistema: identificano con precisione il tipo di versamento, l’anno di riferimento e la sezione corretta del modello. Senza il codice giusto, il pagamento potrebbe essere attribuito in modo errato — con conseguenti sanzioni o richieste di chiarimento dall’Agenzia delle Entrate.In questa guida trovi una spiegazione chiara di come funzionano i codici tributo, una tabella riassuntiva aggiornata al 2026 con i codici più utilizzati, e le istruzioni per compilare il modello F24 senza errori. Abbiamo anche analizzato le risoluzioni più recenti dell’Agenzia delle Entrate che hanno introdotto nuovi codici tributo nel corso del 2025 e 2026.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCos’è il Codice Tributo nel Modello F24Le Sezioni del Modello F24 e i Relativi CodiciTabella dei Codici Tributo F24 più Utilizzati nel 2026Le Risoluzioni AdE 2025-2026 sui Nuovi Codici TributoCome Compilare il Modello F24: Guida Pratica ai CampiCompensazione con il Modello F24: Come FunzionaCodici Tributo per il Regime Forfettario 2026Codici Tributo per i Contributi INPS dei Liberi ProfessionistiErrori Comuni nella Compilazione del Codice Tributo F24Come Trovare il Codice Tributo CorrettoScadenze F24 del 2026: le Date da RicordareF24 a Saldo Zero: Quando è ObbligatorioDomande Frequenti sui Codici Tributo F24Cos’è il Codice Tributo nel Modello F24Il codice tributo è un codice alfanumerico di 4 cifre (a volte accompagnato da lettere) che identifica univocamente la natura del versamento nel modello F24. È, in pratica, il “nome” del pagamento che stai effettuando: ogni tipo di tassa, contributo o imposta ha il suo codice specifico.Per capirne l’importanza, immagina di dover pagare l’IRPEF a saldo: senza il codice tributo corretto (1001), l’Agenzia delle Entrate non saprebbe a quale imposta applicare il tuo versamento. Lo stesso vale per l’acconto IRPEF (codice 0100), l’IVA mensile (codice 6001-6012), i contributi INPS e decine di altre voci.I codici tributo vengono istituiti dall’Agenzia delle Entrate tramite apposite risoluzioni. Queste risoluzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e sul portale AdE, definiscono il codice, la sezione del modello F24 in cui inserirlo, e le istruzioni operative. Nel corso del 2025-2026 sono state emesse numerose risoluzioni per nuovi adempimenti, agevolazioni fiscali e semplificazioni. Le Sezioni del Modello F24 e i Relativi CodiciIl modello F24 è suddiviso in diverse sezioni, ognuna destinata a una categoria specifica di versamenti. I codici tributo variano a seconda della sezione utilizzata:Sezione ERARIO: per le imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES, imposte sostitutive, addizionali statali). È la sezione più utilizzata dai privati e dalle partite IVA.Sezione REGIONI: per l’addizionale regionale IRPEF e i tributi regionali specifici.Sezione ICI/IMU: per il pagamento dell’IMU, della TASI e di altre imposte sugli immobili (codici che iniziano con 3xxx o 4xxx).Sezione INPS: per i contributi previdenziali, sia dei dipendenti sia degli autonomi (regime forfettario, artigiani, commercianti).Sezione Altri Enti: per versamenti a enti diversi (es. INAIL, ENPAM, Cassa Edile).Conoscere la sezione corretta è fondamentale: inserire un codice tributo nella sezione sbagliata invalida il pagamento e può generare sanzioni. Tabella dei Codici Tributo F24 più Utilizzati nel 2026Di seguito la tabella riepilogativa dei codici tributo più comuni, suddivisi per categoria di versamento:CodiceDescrizioneSezione F24Rif. AnnoIRPEF e Imposte sui Redditi1001IRPEF – saldoErarioAnno d’imposta0100IRPEF – acconto prima rataErarioAnno di versamento0200IRPEF – acconto seconda rata o acconto unicoErarioAnno di versamento1800IRES – saldoErarioAnno d’imposta2002IRES – acconto prima rataErarioAnno di versamentoIVA6001-6012IVA mensile (6001 = gennaio, 6012 = dicembre)ErarioAnno d’imposta6031-6034IVA trimestrale (6031 = I trim., 6032 = II, 6033 = III, 6034 = IV)ErarioAnno d’imposta6099IVA – saldo annualeErarioAnno d’imposta6013IVA – acconto dicembreErarioAnno d’impostaImposta Sostitutiva (Regime Forfettario)1790Imposta sostitutiva regime forfettario – saldoErarioAnno d’imposta1791Imposta sostitutiva regime forfettario – acconto prima rataErarioAnno di versamento1792Imposta sostitutiva regime forfettario – acconto seconda rataErarioAnno di versamentoIMU e Tributi Locali3912IMU – abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenzeICI/IMUAnno d’imposta3918IMU – altri fabbricatiICI/IMUAnno d’imposta3914IMU – terreni agricoliICI/IMUAnno d’imposta3916IMU – aree fabbricabiliICI/IMUAnno d’impostaContributi INPS0901Contributi INPS artigiani – quota fissa sul minimaleINPSTrimestrale0903Contributi INPS commercianti – quota fissa sul minimaleINPSTrimestrale0902Contributi INPS artigiani – eccedenza sul minimaleINPSSaldo0904Contributi INPS commercianti – eccedenza sul minimaleINPSSaldo2521Contributi INPS gestione separata – compenso lavoro autonomoINPSAnno d’imposta2522Contributi INPS gestione separata – acconto prima rataINPSAnno di versamentoRitenute alla Fonte1040Ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioniErarioMese di riferimento1001Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilatiErarioMese di riferimento1030Ritenute su redditi di lavoro dipendente (tempo determinato)ErarioMese di riferimentoCedolare Secca1840Cedolare secca – saldo (aliquota 21% o 10% per canone concordato)ErarioAnno d’imposta1841Cedolare secca – acconto prima rataErarioAnno di versamento1842Cedolare secca – acconto seconda rataErarioAnno di versamento Le Risoluzioni AdE 2025-2026 sui Nuovi Codici TributoL’Agenzia delle Entrate emette periodicamente risoluzioni per istituire nuovi codici tributo legati a provvedimenti normativi di recente approvazione. Ogni risoluzione descrive in modo preciso il codice, la sua denominazione, la sezione F24 di riferimento e le modalità di utilizzo.Nel corso del 2025, alcune delle risoluzioni più significative hanno riguardato:Nuovi codici per la rottamazione delle cartelle: con l’introduzione delle rate della rottamazione quinquies (sanatoria dei carichi affidati all’Agente della Riscossione), sono stati istituiti specifici codici tributo da utilizzare nella sezione Erario del modello F24. Le risoluzioni AdE hanno aggiornato le istruzioni per ogni rata di pagamento.Codici per la tregua fiscale e il ravvedimento speciale: nell’ambito delle misure di pace fiscale previste dalla Legge di Bilancio 2025, sono stati introdotti codici tributo dedicati per la regolarizzazione spontanea di violazioni tributarie (ravvedimento operoso speciale, concordato preventivo biennale).Codici per il concordato preventivo biennale (CPB): i contribuenti che hanno aderito al CPB per gli anni 2024-2025 devono versare l’imposta sostitutiva tramite codici tributo specifici istituiti dall’AdE nel 2024-2025.Codici per agevolazioni settoriali: nuovi incentivi (crediti d’imposta per investimenti, ZES unica Sud, Transizione 5.0) hanno richiesto l’istituzione di codici tributo ad hoc per il corretto utilizzo in compensazione tramite F24.Per restare aggiornato sulle risoluzioni più recenti, ti consigliamo di consultare regolarmente la sezione “Normativa e prassi > Risoluzioni” del portale agenziaentrate.gov.it oppure di iscriverti alla nostra newsletter qui sopra. Come Compilare il Modello F24: Guida Pratica ai CampiCompilare correttamente il modello F24 non è difficile, ma richiede attenzione ai dettagli. Ecco i campi principali da compilare nella sezione Erario (la più utilizzata):Codice tributo: il codice a 4 cifre che identifica il tipo di pagamento (es. 1790 per l’imposta sostitutiva del forfettario).Rateazione/Regione/Prov.: indica il numero di rata se stai pagando a rate (es. 0101 = prima rata su una, 0103 = prima rata su tre), oppure lascia vuoto se paghi in unica soluzione.Anno di riferimento: l’anno a cui si riferisce il tributo. Per l’IRPEF a saldo 2025 (da pagare nel 2026) si indica 2025; per gli acconti 2026 si indica 2026.Importi a debito versati: la somma che stai pagando.Importi a credito compensati: eventuali crediti che stai utilizzando in compensazione.Esempio pratico: Supponiamo che Luca, libero professionista con regime forfettario, debba pagare il saldo dell’imposta sostitutiva per il 2025 entro il 30 giugno 2026. Il suo F24 avrà:Sezione: ErarioCodice tributo: 1790 (imposta sostitutiva forfettario – saldo)Anno di riferimento: 2025Importo a debito: [importo calcolato] Compensazione con il Modello F24: Come FunzionaUna delle caratteristiche più utili del modello F24 è la possibilità di utilizzare i crediti tributari in compensazione: invece di pagare l’intero importo dovuto, puoi scalare i crediti che vanti verso il fisco (es. crediti IVA, crediti IRPEF da rimborso, crediti d’imposta per investimenti).La compensazione funziona così:Compensazione orizzontale: puoi usare un credito di un’imposta per pagarne un’altra (es. credito IVA per pagare IRPEF). Ammessa fino a 2 milioni di euro annui per i crediti fiscali (limite portato a 2 milioni dalla L. 207/2024 – Legge di Bilancio 2025).Compensazione verticale: usi il credito della stessa imposta (es. IVA a credito di un periodo per compensare IVA a debito del periodo successivo).Visto di conformità: per crediti superiori a 5.000 euro (IVA) o 5.000 euro (altri tributi) è obbligatorio il visto di conformità apposto da un CAF o un professionista abilitato. Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti in questo adempimento.Attenzione: dal 2024 è obbligatorio presentare il modello F24 esclusivamente in via telematica quando si utilizza la compensazione (anche se il saldo netto è zero). Non è più possibile presentarlo in forma cartacea in questi casi.Codici Tributo per il Regime Forfettario 2026I contribuenti in regime forfettario hanno codici tributo specifici per il versamento dell’imposta sostitutiva (15% ordinaria, 5% per i nuovi contribuenti nei primi 5 anni). Ecco una guida pratica:CodiceDescrizioneScadenza 20261790Imposta sostitutiva forfettario – saldo anno precedente30 giugno 2026 (con proroga possibile al 31 luglio con maggiorazione 0,40%)1791Imposta sostitutiva forfettario – acconto 1ª rata (40%)30 giugno 20261792Imposta sostitutiva forfettario – acconto 2ª rata (60%)30 novembre 2026Nota importante per il 2026: i contribuenti forfettari devono versare gli acconti con il metodo storico (basato sull’imposta dell’anno precedente) oppure con il metodo previsionale (basato al reddito atteso). Se hai dubbi su quale metodo conviene, il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a fare il calcolo corretto e a compilare il modello F24. Codici Tributo per i Contributi INPS dei Liberi ProfessionistiI liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS versano i contributi tramite F24 con i seguenti codici:CodiceDescrizioneSezione2521Contributi INPS gestione separata – saldo compenso lavoro autonomoINPS2522Contributi INPS gestione separata – acconto prima rataINPS2523Contributi INPS gestione separata – acconto seconda rataINPSL’aliquota contributiva della Gestione Separata per il 2026 è del 26,07% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, e del 24% per i soggetti già pensionati o iscritti ad altre casse. Ricorda di indicare sempre l’anno di riferimento nel campo apposito del modello F24.Errori Comuni nella Compilazione del Codice Tributo F24Gli errori più frequenti che i contribuenti commettono nel compilare il modello F24 riguardano proprio i codici tributo. Ecco i più comuni e come evitarli:Codice tributo sbagliato per la sezione: inserire un codice IMU (es. 3916) nella sezione Erario invece che nella sezione ICI/IMU. Il sistema telematico di solito blocca l’operazione, ma meglio verificare prima.Anno di riferimento errato: per il saldo IRPEF 2025 (da pagare nel 2026) si deve indicare 2025, non 2026. Per gli acconti 2026 si indica 2026. Confondere i due può portare a versamenti non imputati correttamente.Rateazione non compilata: se si paga a rate (es. 3 rate), il campo rateazione deve riportare il codice corretto (0101 = prima rata su una, 0103 = prima di tre, 0203 = seconda di tre, ecc.).Compensazione senza visto: usare crediti superiori a 5.000 euro senza il visto di conformità è sanzionabile. Rivolgiti sempre a un CAF o commercialista abilitato.Inversione debito/credito: mettere l’importo nella colonna sbagliata (a debito invece di a credito, o viceversa) può causare problemi seri. Verifica sempre prima di inviare. Come Trovare il Codice Tributo CorrettoSe non sei sicuro del codice tributo da utilizzare, hai diverse opzioni:Portale AdE: la sezione “F24” del sito dell’Agenzia delle Entrate contiene le istruzioni complete e la lista dei codici tributo aggiornata.Software di compilazione F24: il servizio telematico dell’AdE (F24 online) propone automaticamente i codici tributo in base al tipo di versamento selezionato.Risoluzione AdE di riferimento: ogni nuovo codice tributo è istituito con una risoluzione numerata. Puoi cercare la risoluzione specifica sul portale normativa dell’AdE.CAF o commercialista: la soluzione più sicura. Un operatore qualificato verifica che tutto sia corretto prima dell’invio. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza personalizzata per la compilazione del modello F24 e la gestione delle scadenze fiscali.Scadenze F24 del 2026: le Date da RicordareOltre al codice tributo, è fondamentale rispettare le scadenze di versamento. Ecco le principali date del 2026 che interessano privati e partite IVA:16 di ogni mese: versamento ritenute, contributi INPS dipendenti, IVA mensile del mese precedente.16 marzo 2026: IVA annuale – saldo (con codice 6099).16 aprile, 16 luglio, 16 settembre, 16 dicembre 2026: IVA trimestrale (per contribuenti trimestrali).30 giugno 2026: saldo IRPEF 2025 + primo acconto IRPEF 2026 + saldo/acconto imposta sostitutiva forfettario. Possibile proroga al 31 luglio con maggiorazione 0,40%.1 dicembre 2026: secondo acconto IRPEF (ufficialmente confermato da calendario AdE).16 giugno e 16 dicembre 2026: rate IMU (acconto e saldo).Puoi trovare il calendario completo delle scadenze fiscali di luglio 2026 nel nostro articolo dedicato: Scadenze fiscali di luglio 2026: tutte le date per privati, imprese e Partite IVA. F24 a Saldo Zero: Quando è ObbligatorioIn alcuni casi, il modello F24 deve essere presentato anche quando il totale da versare è zero euro. Questo accade tipicamente quando si utilizza la compensazione integrale: l’importo a credito compensa completamente l’importo a debito, e il saldo finale è zero.In questi casi:Il modello F24 deve essere presentato obbligatoriamente per via telematica (non può essere presentato in forma cartacea o allo sportello bancario).L’F24 a zero può essere inviato solo tramite i servizi telematici dell’AdE (Fisconline/Entratel) o tramite intermediario abilitato (CAF, commercialista).Le banche e Poste non accettano F24 a saldo zero.Domande Frequenti sui Codici Tributo F24Dove trovo la lista aggiornata dei codici tributo F24?La lista ufficiale e aggiornata dei codici tributo è disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it), nella sezione dedicata al modello F24. Ogni nuovo codice viene istituito con una risoluzione numerata che puoi consultare nella sezione “Normativa e prassi”. In alternativa, i principali software di compilazione F24 aggiornano automaticamente i codici disponibili.Cosa succede se uso il codice tributo sbagliato?Se hai usato un codice tributo errato, il versamento potrebbe essere imputato a un tributo diverso da quello dovuto, oppure potrebbe risultare non lavorabile da parte dell’Agenzia delle Entrate. In entrambi i casi puoi presentare una richiesta di correzione (istanza di correzione dati F24) all’Agenzia delle Entrate, allegando la documentazione che prova l’errore materiale. È consigliabile agire tempestivamente per evitare che vengano emesse cartelle esattoriali per il tributo non versato.Posso pagare il modello F24 in banca senza essere correntista?Sì, è possibile pagare il modello F24 cartaceo allo sportello bancario o postale anche senza essere correntista, purché il saldo da versare sia superiore a zero e non si utilizzi la compensazione. Se invece il saldo è zero (per compensazione integrale) oppure l’importo supera 1.000 euro in alcuni casi specifici, è obbligatorio il pagamento telematico.Come funziona il codice tributo per il ravvedimento operoso?Quando si regolarizza spontaneamente un pagamento omesso o tardivo tramite ravvedimento operoso, si usa lo stesso codice tributo del versamento originario, a cui si aggiungono ulteriori righe per gli interessi (codice tributo 1989 per interessi da ravvedimento su imposte erariali) e le sanzioni ridotte (vari codici in base al tipo di sanzione). Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a calcolare correttamente l’importo del ravvedimento e a compilare il modello F24 in modo corretto.Qual è il codice tributo per pagare l’INPS gestione separata?I contribuenti iscritti alla Gestione Separata INPS (collaboratori, freelance, professionisti senza cassa) usano i codici: 2521 (saldo), 2522 (acconto prima rata), 2523 (acconto seconda rata). Questi vanno inseriti nella sezione INPS del modello F24, indicando nell’apposito campo il codice sede INPS di competenza e la matricola INPS.I nuovi codici tributo 2026 dove vengono pubblicati?I nuovi codici tributo vengono istituiti dall’Agenzia delle Entrate tramite risoluzioni ufficiali, pubblicate sul portale agenziaentrate.gov.it nella sezione “Normativa e prassi > Risoluzioni” e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ogni risoluzione riporta il numero progressivo, la data di emissione, la denominazione del nuovo codice, la sezione F24 di riferimento e le istruzioni per l’utilizzo corretto. È buona pratica verificare sempre che il codice che si intende utilizzare sia quello più aggiornato, soprattutto per versamenti legati a nuovi adempimenti o agevolazioni di recente istituzione.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi. Hai bisogno di aiuto con il Modello F24?Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la compilazione del modello F24, la gestione della compensazione tributaria e l’aggiornamento sui nuovi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. Prenota un appuntamento presso la nostra sede di Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine, oppure contattaci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121.Luglio 3, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-07-03 03:04:252026-07-03 07:53:42Codici Tributo F24 2026: Guida Completa con Tabella e Risoluzioni AdE
CAF, IMU, TASI E MODELLO F24Ravvedimento Operoso 2026: Calcolo Sanzioni e Interessi sui Versamenti TardiviIl ravvedimento operoso è lo strumento che il legislatore italiano mette a disposizione di contribuenti e professionisti per regolarizzare spontaneamente i versamenti omessi o tardivi, beneficiando di sanzioni fortemente ridotte rispetto a quelle ordinarie. Con la riforma sanzionatoria introdotta dal D.Lgs. 87/2024 (in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024), le percentuali sono cambiate in modo significativo: la sanzione base è scesa dal 30% al 25%, e le riduzioni sono ora calcolate come quote fisse anziché frazioni variabili della sanzione minima.In questa guida trovi tutto il necessario per calcolare correttamente l’importo da versare in caso di ravvedimento operoso su F24 IRPEF, IVA, IMU, contributi INPS e qualsiasi altra imposta o tributo: tabella delle finestre temporali, formula di calcolo, tasso degli interessi legali 2026, esempi pratici e codici tributo da usare nel modello F24.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiChe cos'è il ravvedimento operosoLa riforma sanzionatoria 2024 (D.Lgs. 87/2024): cosa cambiaTabella ravvedimento operoso 2026: sanzioni ridotte per finestra temporaleIl tasso di interesse legale 2026 per il ravvedimentoFormula di calcolo del ravvedimento operosoEsempi pratici di calcolo ravvedimento operosoCome si versa con il modello F24: codici tributoRavvedimento per violazioni pre-settembre 2024: vecchia tabellaQuando il ravvedimento non è possibileCasi speciali: dichiarazioni e altri adempimentiCome evitare di dovere il ravvedimento: consigli praticiFAQ sul ravvedimento operoso 2026Conclusione: il ravvedimento conviene sempre, prima lo fai meglio èChe cos'è il ravvedimento operoso Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, come modificato nel tempo da più interventi normativi, l’ultimo dei quali è appunto il D.Lgs. 87/2024 (decreto di riforma del sistema sanzionatorio tributario). Consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni fiscali prima che l’Amministrazione finanziaria abbia avviato un accertamento o una verifica.Per poter accedere al ravvedimento è necessario che:la violazione non sia già stata contestata (notifica di atti di accertamento, liquidazione o irrogazione di sanzioni);non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche fiscali (salvo che il ravvedimento riguardi violazioni diverse da quelle oggetto dell’ispezione in corso);non siano iniziate procedure di recupero o riscossione relative alla violazione da regolarizzare.Il ravvedimento si perfeziona con il versamento dell’imposta dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi legali, il tutto eseguito tramite modello F24 con i relativi codici tributo.La riforma sanzionatoria 2024 (D.Lgs. 87/2024): cosa cambia Con il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 – decreto attuativo della riforma fiscale (L. 111/2023) – il sistema sanzionatorio tributario è stato profondamente rivisto. Le nuove regole si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.Le principali novità riguardanti il ravvedimento operoso sono:Sanzione base ridotta dal 30% al 25% dell’imposta non versata (art. 13 D.Lgs. 471/1997 come riformato);Percentuali di ravvedimento fisse per ogni finestra temporale, non più calcolate come frazioni della sanzione minima;Introduzione di una nuova finestra "sprint" entro 14 giorni con calcolo giornaliero (0,0833%/giorno);Aggiunta della finestra biennale (entro 2 anni dalla violazione);Cumulo giuridico esteso: in presenza di più violazioni, si applica la sanzione più grave aumentata (non la somma di tutte).Attenzione: per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 continuano ad applicarsi le vecchie percentuali (sanzione base 30%, frazioni variabili). Se stai regolarizzando un omesso versamento del 2023 o di periodi precedenti, usa la vecchia tabella.Tabella ravvedimento operoso 2026: sanzioni ridotte per finestra temporale La tabella seguente riepiloga le percentuali di sanzione ridotta applicabili per il ravvedimento operoso di violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi (regime post-D.Lgs. 87/2024).Finestra temporaleNome ravvedimentoSanzione ridottaBase normativaEntro 14 giorni dalla scadenzaRavvedimento sprint0,0833% per ogni giornoart. 13 c. 1 lett. a-bis)Dal 15° al 30° giorno dalla scadenzaRavvedimento breve1,25%art. 13 c. 1 lett. a)Dal 31° al 90° giorno dalla scadenzaRavvedimento medio1,39%art. 13 c. 1 lett. b)Dal 91° giorno fino a 1 anno dalla scadenzaRavvedimento lungo3,125%art. 13 c. 1 lett. b-bis)Da 1 anno a 2 anni dalla scadenzaRavvedimento biennale3,572%art. 13 c. 1 lett. b-ter)Oltre 2 anni dalla scadenzaRavvedimento ultrannuale4,17%art. 13 c. 1 lett. b-quater)Fonte: art. 13 D.Lgs. 472/1997 come modificato da D.Lgs. 87/2024. Applicabile alle violazioni commesse dal 1°/9/2024.Il tasso di interesse legale 2026 per il ravvedimento Oltre alla sanzione ridotta, il ravvedimento operoso prevede il versamento degli interessi legali calcolati sull’imposta non versata, in ragione del tasso fissato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 1284 del Codice Civile.Il tasso di interesse legale per l’anno 2026 è pari al 2,50% annuo, stabilito dal D.M. 10 dicembre 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 2025).Ecco l’andamento storico del tasso legale negli ultimi anni:AnnoTasso legaleRiferimento normativo20262,50%D.M. MEF dic. 202520252,50%D.M. 02/12/2024 (GU 284/2024)20242,50%D.M. 29/11/2023 (GU 280/2023)20235,00%D.M. 13/12/2022 (GU 292/2022)20221,25%D.M. 13/12/2021 (GU 297/2021)20210,01%D.M. 11/12/2020 (GU 310/2020)Gli interessi si calcolano pro rata temporis (in proporzione ai giorni di ritardo) sulla sola imposta dovuta, non sulla sanzione.Formula di calcolo del ravvedimento operosoPer calcolare correttamente quanto versare con il ravvedimento, bisogna sommare tre componenti distinte:Formula ravvedimento operoso Totale da versare = Imposta + Sanzione ridotta + Interessi legali Dove: • Sanzione ridotta = Imposta × Percentuale ravvedimento (da tabella) • Interessi legali = Imposta × 2,50% × (Giorni di ritardo / 365)Ogni componente va versata su una riga separata del modello F24, con codici tributo distinti.Esempi pratici di calcolo ravvedimento operosoVediamo tre esempi concreti di ravvedimento operoso su un versamento IRPEF di 1.000 euro non pagato alla scadenza originaria del 16 giugno 2026. Violazione commessa dopo il 1° settembre 2024, quindi si applicano le nuove regole del D.Lgs. 87/2024.Esempio 1 – Ravvedimento sprint: pagamento entro 14 giorniRegolarizzazione il 26 giugno 2026 (10 giorni di ritardo).ComponenteCalcoloImportoImposta IRPEF dovuta–1.000,00 euroSanzione sprint (0,0833% x 10 giorni)1.000 x 0,833%8,33 euroInteressi legali (2,50% x 10/365)1.000 x 2,50% x 10/3650,68 euroTOTALE DA VERSARE1.009,01 euroEsempio 2 – Ravvedimento medio: pagamento tra 31 e 90 giorniRegolarizzazione il 14 settembre 2026 (90 giorni di ritardo).ComponenteCalcoloImportoImposta IRPEF dovuta–1.000,00 euroSanzione media (1,39%)1.000 x 1,39%13,90 euroInteressi legali (2,50% x 90/365)1.000 x 2,50% x 90/3656,16 euroTOTALE DA VERSARE1.020,06 euroEsempio 3 – Ravvedimento lungo: pagamento entro 1 annoRegolarizzazione il 16 giugno 2027 (365 giorni di ritardo, ultimo giorno utile per la finestra "lungo").ComponenteCalcoloImportoImposta IRPEF dovuta–1.000,00 euroSanzione lungo (3,125%)1.000 x 3,125%31,25 euroInteressi legali (2,50% x 365/365)1.000 x 2,50% x 1 anno25,00 euroTOTALE DA VERSARE1.056,25 euroConclusione dagli esempi: agire entro i 14 giorni sprint costa solo circa 9 euro in più su 1.000 euro di imposta. Aspettare un anno costa 56 euro. Ogni giorno di ritardo ha un suo peso economico crescente.Come si versa con il modello F24: codici tributo Il versamento del ravvedimento operoso avviene esclusivamente tramite modello F24, compilando tre righe separate per imposta, sanzione e interessi.TributoCodice impostaCodice sanzioneCodice interessiIRPEF saldo (persone fisiche)400189011989IRPEF acconti4033 / 403489011989IVA mensile / trimestrale6001-609989041991IMU abitazione principale lusso391289061993IMU altri fabbricati391889061993Ritenute lavoro dipendente100189061989INPS Gestione Separatavari GSvedi istruz. INPSvedi istruz. INPSPer i tributi locali come l’IMU, il versamento avviene nella sezione apposita del modello F24 ("IMU e altri tributi locali"), indicando il codice comune (codice catastale del comune) nella colonna dedicata. Leggi la nostra guida all’acconto IMU 2026 e versamento F24 per tutti i dettagli.Ravvedimento per violazioni pre-settembre 2024: vecchia tabellaSe devi regolarizzare violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, si applicano ancora le percentuali del regime previgente. Ecco il confronto:Finestra temporalePRE 1/9/2024POST 1/9/2024Entro 14 giorni (sprint)0,1%/giorno0,0833%/giornoEntro 30 giorni3,00% (1/10 di 30%)1,25%Entro 90 giorni3,33% (1/9 di 30%)1,39%Entro 1 anno3,75% (1/8 di 30%)3,125%Entro 2 anni4,29% (1/7 di 30%)3,572%Oltre 2 anni5,00% (1/6 di 30%)4,17%Quando il ravvedimento non è possibileIl ravvedimento operoso non può essere utilizzato nei seguenti casi:L’Agenzia delle Entrate ha già notificato un avviso di accertamento o un atto di irrogazione sanzioni per la stessa violazione;È in corso un accesso, ispezione o verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza (ma solo per le violazioni oggetto del controllo);È stata avviata la procedura di riscossione coattiva (cartella esattoriale già notificata);La violazione riguarda reati tributari per cui è già pendente procedimento penale.In presenza di un accertamento già notificato, le alternative sono l’accertamento con adesione (riduzione sanzione a 1/3) o il pagamento entro 60 giorni dall’atto (ulteriore riduzione a 1/3). Se hai ricevuto una cartella esattoriale, potrebbe essere utile valutare la rottamazione, come spiegato nell’articolo sulla Rottamazione-quinquies 2026.Casi speciali: dichiarazioni e altri adempimentiOmessa dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi PF)Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata entro la scadenza ordinaria (30 settembre per il 730, 30 novembre per Redditi PF), è possibile presentarla con ravvedimento entro 90 giorni dalla scadenza come dichiarazione tardiva. La sanzione ridotta è di 25 euro (1/10 della sanzione fissa minima di 250 euro). Oltre i 90 giorni si configura omessa dichiarazione, non più sanabile con il ravvedimento.Ravvedimento per IVAPer l’IVA (scadenza 16 del mese successivo o scadenze trimestrali), il ravvedimento opera con le stesse finestre temporali. Codice sanzione 8904, codice interessi 1991.Ravvedimento per IMU tardivaPer l’IMU (scadenze 16 giugno e 16 dicembre), il ravvedimento si applica con le stesse percentuali della tabella principale, codice sanzione 8906 e interessi 1993. Il versamento avviene nella sezione "IMU e altri tributi locali" del modello F24. Per approfondire: Dichiarazione IMU 2026: scadenze e sanzioni.Come evitare di dovere il ravvedimento: consigli praticiTieni un calendario delle scadenze fiscali: usa il nostro Calendario scadenze fiscali 2026 come riferimento;Imposta promemoria automatici sul telefonino o usa i servizi di notifica dell’Agenzia delle Entrate;Delega a un CAF o commercialista: se hai una partita IVA o una situazione complessa, l’assistenza di un esperto riduce drasticamente il rischio di dimenticare una scadenza;Se sbagli, intervieni subito: più aspetti, più paghi. Le prime due settimane (sprint) sono le più convenienti.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.FAQ sul ravvedimento operoso 2026Posso fare il ravvedimento operoso dopo una comunicazione bonaria dell’Agenzia delle Entrate?Sì. Una comunicazione bonaria (art. 36-bis o 36-ter DPR 600/73) non impedisce il ravvedimento. Il blocco scatta solo con la notifica di un avviso di accertamento vero e proprio.Il ravvedimento estingue completamente la violazione?Sì. Il perfezionamento del ravvedimento (versamento integrale di imposta + sanzione + interessi) estingue la violazione definitivamente. L’Agenzia non può irrogare ulteriori sanzioni per la stessa violazione.Cosa succede se verso un importo inferiore al dovuto?Il ravvedimento non si perfeziona per la parte non versata. Devi effettuare un versamento integrativo. Per errori di pochi centesimi, la prassi amministrativa tende a essere tollerante, ma l’ideale è calcolare correttamente fin dal primo versamento.Quanto tempo ho per fare il ravvedimento?Non c’è un termine assoluto: puoi ravvederti fino a quando l’Agenzia non ha contestato la violazione. In pratica, il termine è legato ai termini di decadenza dell’accertamento (generalmente 5 anni). Oltre i 2 anni si applica la sanzione massima del 4,17%.Posso fare il ravvedimento senza commercialista?Sì, puoi compilare e versare l’F24 autonomamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o il tuo home banking. Per situazioni complesse o importi significativi, è comunque consigliabile il supporto del CAF Centro Fiscale di Udine, che offre assistenza personalizzata per il calcolo e la compilazione del ravvedimento.La riforma del 2024 si applica anche a IMU e tributi locali?Sì. Il D.Lgs. 87/2024 ha riformato il sistema sanzionatorio in modo trasversale. Anche le violazioni relative a IMU, TARI e altri tributi locali commesse dal 1° settembre 2024 in poi seguono le nuove percentuali di ravvedimento.Conclusione: il ravvedimento conviene sempre, prima lo fai meglio èIl ravvedimento operoso è uno strumento prezioso che consente di rimediare a omessi o tardivi versamenti con costi contenuti, a patto di agire prima che l’Agenzia delle Entrate intervenga. Con la riforma del D.Lgs. 87/2024, le sanzioni sono ancora più convenienti rispetto al passato: un omesso versamento regolarizzato entro 30 giorni costa solo l’1,25% di sanzione (contro il 3% del vecchio regime), più pochi euro di interessi.Il principio chiave rimane: più aspetti, più paghi. Agire entro i 14 giorni sprint minimizza il costo al massimo. Se hai dubbi sul calcolo, sui codici tributo da usare o sulla compilazione dell’F24, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata.Approfondisci altri adempimenti fiscali correlati:F24 Condominio: Guida al Versamento della Ritenuta d’Acconto 2026Dichiarazione IMU 2026: quando è obbligatoria e sanzioniScadenze fiscali 2026: calendario completoGiugno 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-06-29 23:16:342026-07-03 07:54:40Ravvedimento Operoso 2026: Calcolo Sanzioni e Interessi sui Versamenti Tardivi
CAF, SUCCESSIONIImposta Ipotecaria e Catastale Successione 2026: Calcolo 2% + 1% con Esempi PraticiImposte su successioneQuando si eredita un immobile, molti pensano che la franchigia di 1 milione di euro sull’imposta di successione basti a evitare ogni tassa. Non è così. Sugli immobili ereditati sono SEMPRE dovute due imposte aggiuntive: l’imposta ipotecaria (2%) e l’imposta catastale (1%), per un totale del 3% del valore catastale. Queste imposte vanno pagate anche quando l’eredità è esente da imposta di successione per effetto della franchigia.In questa guida aggiornata al 2026 ti spieghiamo come si calcolano, quando si applicano le imposte fisse da 200 euro per la prima casa, i coefficienti catastali corretti (168 per le abitazioni, 115,5 per la prima casa, 40,8 per i commerciali, 90 per i terreni) e i codici tributo F24 da utilizzare. Con tre esempi pratici completi.Indice dei contenutiCosa sono imposta ipotecaria e catastaleQuando si applicano: sempre se ci sono immobiliBase imponibile: il valore catastaleAliquote ordinarie: 2% + 1% = 3%Prima casa: imposte fisse 200 + 200 euroRequisiti agevolazione prima casa in successioneCoefficienti catastali: 168, 115,5, 40,8, 90Come trovare la rendita catastale dalla visuraPagamento con F24: codici tributo 1530, 1531, 1606Quando si paga: autoliquidazioneEsempi pratici di calcoloSanzioni e ravvedimento operosoDomande frequenti (FAQ)📄Scarica la Checklist Successione 2026PDF gratuito di 6 pagine: tutti i documenti necessari, le scadenze da rispettare e la guida specifica per il sistema tavolare FVG.✓ Checklist documenti ✓ Franchigie 2026 ✓ 10 errori da evitare ⇓ Scarica PDF gratis ✉ Scrivi una emailCosa sono imposta ipotecaria e imposta catastaleL’imposta ipotecaria è il tributo dovuto per la trascrizione nei registri immobiliari del passaggio di proprietà. Ogni volta che un immobile cambia titolare (per compravendita, donazione o successione), il nuovo proprietario deve pagare questa imposta per formalizzare la pubblicità legale del trasferimento. La disciplina è contenuta nel D.Lgs. 347/1990 (Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale).L’imposta catastale, invece, è dovuta per la voltura catastale, ovvero per l’aggiornamento al catasto dei dati del nuovo intestatario. Anche questa è regolata dallo stesso Testo Unico e, nella successione, viene pagata contestualmente all’ipotecaria.Entrambe sono imposte indirette (come l’IVA o l’imposta di registro) e sono completamente indipendenti dall’imposta di successione. Questo è il punto più importante da capire: pagare le imposte ipotecaria e catastale non esenta dall’imposta di successione, e viceversa. Sono tributi autonomi con presupposti, aliquote e codici tributo diversi. Quando si applicano: sempre se ci sono immobili in ereditàLe imposte ipotecaria e catastale si applicano ogni volta che nell’attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari: case, appartamenti, box, cantine, terreni agricoli, terreni edificabili, negozi, uffici, capannoni, nuda proprietà, usufrutto, diritto di abitazione.La differenza fondamentale con l’imposta di successione è questa:Imposta di successione: si applica solo se si superano le franchigie (1 milione per coniuge/figli, 100.000 euro per fratelli/sorelle, nessuna franchigia per gli altri).Imposte ipotecaria e catastale: si applicano sempre, sull’intero valore catastale degli immobili, senza franchigia, a prescindere dal grado di parentela.Esempio: figlio che eredita dal padre una casa con valore catastale di 120.000 euro e un conto corrente di 50.000 euro. L’imposta di successione è zero (il figlio ha franchigia di 1 milione). Ma sulle imposte ipotecaria e catastale relative alla casa dovrà pagare comunque il 3% di 120.000 euro = 3.600 euro (salvo agevolazione prima casa, vedi più avanti).Se nell’eredità non ci sono immobili (solo denaro, titoli, auto, quote societarie non immobiliari), le imposte ipotecaria e catastale non sono dovute. Si paga solo l’eventuale imposta di successione, se superate le franchigie.Base imponibile: il valore catastale degli immobiliLe imposte ipotecaria e catastale nella successione si calcolano sul valore catastale, non sul valore di mercato. Questa è una regola molto vantaggiosa per gli eredi, perché il valore catastale è quasi sempre molto inferiore al valore reale dell’immobile (spesso meno della metà).Il valore catastale si ottiene con una formula semplice:Valore catastale = Rendita catastale × 1,05 (rivalutazione 5%) × Coefficienteoppure, in forma sintetica: Rendita × Coefficiente già comprensivo della rivalutazioneI coefficienti utilizzati nella successione (già comprensivi della rivalutazione del 5% sulle rendite e del 25% sui redditi dominicali dei terreni) sono:168 per immobili abitativi (cat. A, tranne A/10)115,5 per la prima casa (quando spetta l’agevolazione)42 per uffici cat. A/10 e immobili cat. D (capannoni, alberghi)40,8 per immobili commerciali cat. C/1 e E90 per terreni agricoli e non edificabiliPer i terreni edificabili si utilizza invece il valore venale in comune commercio (valore di mercato), non il valore catastale. Aliquote ordinarie: 2% + 1% = 3% totaleLe aliquote applicabili nella successione con immobili sono:Imposta ipotecaria: 2% del valore catastaleImposta catastale: 1% del valore catastaleTotale: 3% del valore catastaleEsempio rapido: casa ereditata (non prima casa) con valore catastale di 150.000 euro. Si pagano:Imposta ipotecaria: 150.000 × 2% = 3.000 euroImposta catastale: 150.000 × 1% = 1.500 euroTotale: 4.500 euroImportante: esiste un importo minimo di 200 euro per ciascuna imposta. Se il calcolo percentuale dà un risultato inferiore a 200 euro, si paga comunque il minimo fisso di 200 euro per l’ipotecaria e 200 euro per la catastale (totale 400 euro minimo).Prima casa agevolata: imposte fisse 200 + 200 euroQuando almeno uno degli eredi può beneficiare dell’agevolazione prima casa, le imposte ipotecaria e catastale non si calcolano più con le aliquote percentuali, ma si applicano in misura fissa:Imposta ipotecaria: 200 euro fissiImposta catastale: 200 euro fissiTotale: 400 euro fissiQuesta è una delle agevolazioni più importanti per gli eredi: su un’abitazione con valore catastale di 150.000 euro, invece di pagare 4.500 euro di imposte, se ne pagano solo 400 euro, con un risparmio di 4.100 euro.L’agevolazione prima casa nella successione è stata introdotta dall’art. 69 della Legge 342/2000 ed è tutt’oggi pienamente operativa. A differenza dell’agevolazione prima casa in compravendita, qui l’imposta di successione non viene toccata: l’agevolazione riguarda solo ipotecaria e catastale.Requisiti per l’agevolazione prima casa in successionePer beneficiare delle imposte fisse è sufficiente che almeno uno degli eredi (o legatari) abbia i requisiti. Questo è un grande vantaggio: se nella successione ci sono tre fratelli e solo uno di loro ha i requisiti prima casa, tutti e tre beneficiano delle imposte fisse sull’immobile.I requisiti da rispettare (dichiarati nella dichiarazione di successione) sono:Immobile non di lusso: categoria catastale diversa da A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio).Ubicazione: l’immobile deve trovarsi nel Comune dove l’erede ha la residenza, oppure l’erede deve impegnarsi a trasferirvi la residenza entro 18 mesi dall’apertura della successione.Non possesso di altra prima casa nello stesso Comune: l’erede non deve essere titolare (esclusivo o in comunione col coniuge) di altra abitazione nello stesso Comune dove si trova l’immobile ereditato.Non possesso di altra prima casa su tutto il territorio nazionale acquistata con le agevolazioni: l’erede non deve aver già fruito delle agevolazioni prima casa su altro immobile. In questo caso non è prevista la possibilità di vendere e riacquistare (a differenza della compravendita).Attenzione: l’agevolazione si applica a una sola unità immobiliare per beneficiario. Se l’erede eredita due appartamenti dalla stessa persona, potrà chiedere l’agevolazione solo su uno dei due. Sulle pertinenze (box, cantina, soffitta) l’agevolazione si estende, ma con il limite di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.Decadenza: se entro 5 anni l’erede vende l’immobile senza ricomprare un’altra prima casa entro 1 anno, decade dall’agevolazione e deve restituire la differenza tra imposte ordinarie e imposte fisse, più sanzioni del 30% e interessi. Coefficienti catastali: 168, 115,5, 40,8 e 90 nel dettaglioVediamo in dettaglio i coefficienti da applicare alla rendita catastale (o al reddito dominicale per i terreni) per ottenere la base imponibile.Immobili abitativi (non prima casa): coefficiente 168Per tutte le abitazioni non prima casa (seconda casa, casa vacanze, appartamento affittato, casa al mare) si applica il coefficiente 168 sulla rendita catastale. Rientrano qui le categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11.Formula: Valore catastale = Rendita × 168Per le case di lusso (A/1, A/8, A/9) il coefficiente resta 168 in successione, perché non possono comunque beneficiare dell’agevolazione prima casa.Prima casa: coefficiente 115,5Quando spettano le imposte fisse prima casa (200 + 200 euro), il coefficiente 115,5 non viene di fatto utilizzato per calcolare ipotecaria e catastale (che sono appunto fisse). Tuttavia il coefficiente 115,5 resta rilevante per il calcolo della base imponibile dell’imposta di successione relativa all’immobile prima casa.Formula: Valore catastale prima casa = Rendita × 115,5Uffici A/10 e categoria D: coefficiente 42Per uffici e studi privati (A/10) e per gli immobili a destinazione speciale di categoria D (capannoni industriali D/1, alberghi D/2, teatri D/3, banche D/5, opifici D/7, D/8) si utilizza il coefficiente 42.Formula: Valore catastale = Rendita × 42Negozi C/1 e categoria E: coefficiente 40,8Per i negozi e botteghe (C/1) e per gli immobili a destinazione particolare di categoria E (stazioni, ponti, cimiteri) il coefficiente è 40,8.Formula: Valore catastale = Rendita × 40,8Box, magazzini, pertinenze: coefficiente 126Per box auto (C/6), cantine e soffitte (C/2), tettoie (C/7), magazzini e laboratori (C/3, C/4, C/5) si usa il coefficiente 126.Quando queste pertinenze sono abbinate a un’abitazione prima casa con agevolazione, il coefficiente scende a 115,5 anche per esse (sempre limite di una pertinenza per categoria).Terreni agricoli e non edificabili: coefficiente 90Per i terreni agricoli e non edificabili non si utilizza la rendita catastale, ma il reddito dominicale indicato in visura. Il coefficiente è 90 (già comprensivo della rivalutazione del 25%).Formula: Valore catastale = Reddito dominicale × 90 Come trovare la rendita catastale dalla visuraPer calcolare correttamente le imposte devi conoscere la rendita catastale dell’immobile ereditato. Il modo più affidabile per ottenerla è richiedere una visura catastale, disponibile in tre modalità:Online sul sito Agenzia Entrate: area riservata, servizio “Visura catastale online” (gratuito per gli immobili intestati al richiedente, a pagamento per gli altri).Agenzia Entrate territoriale: presentando la richiesta cartacea con documento di identità.Tramite CAF o professionista abilitato: soluzione più rapida, con consulenza inclusa sul corretto uso dei dati ai fini successione.In visura cerca il campo “Rendita” (per fabbricati) o “Reddito dominicale” (per terreni). Il valore è espresso in euro. Attenzione: non confondere la rendita con il reddito agrario (solo reddito dominicale ai fini successione).Esempio di lettura visura: Appartamento in Udine, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, Rendita 480,00 euro. Calcolo seconda casa: 480 × 168 = 80.640 euro di valore catastale.Pagamento con F24: codici tributo 1530, 1531, 1606Le imposte ipotecaria e catastale nella successione si pagano con il modello F24, sezione “Erario”, utilizzando i seguenti codici tributo:1530 – Imposta ipotecaria: per il 2% (o 200 euro fissi prima casa)1531 – Imposta catastale: per l’1% (o 200 euro fissi prima casa)1606 – Tassa ipotecaria: 90 euro fissi per le formalità di trascrizione1522 – Imposta di bollo: 85 euro fissi sulla dichiarazione di successione1599 – Tributi speciali e diritti catastali: 25 euro fissiNel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno del decesso, non quello di presentazione della dichiarazione. Nel campo “Codice ufficio” va indicato il codice dell’ufficio territorialmente competente (normalmente quello dell’ultimo domicilio del defunto).Attenzione: l’F24 della successione va sempre compilato con saldo finale positivo e pagato entro la scadenza. Non è possibile compensarlo con crediti se comporterebbe un saldo zero (l’Agenzia Entrate richiede un pagamento effettivo per procedere con la trascrizione).Quando si paga: autoliquidazione prima dell’invio della dichiarazioneLe imposte ipotecaria e catastale funzionano in regime di autoliquidazione: è l’erede (o il CAF/professionista che lo assiste) a calcolarle e pagarle prima dell’invio telematico della dichiarazione di successione.La sequenza corretta è:Predisposizione della dichiarazione di successione con elenco immobili e calcolo imposte.Pagamento F24 delle imposte ipotecaria, catastale, tassa ipotecaria, bollo e tributi speciali.Attesa ricevuta di pagamento (normalmente disponibile dopo 1-2 giorni lavorativi).Invio telematico della dichiarazione all’Agenzia Entrate tramite il software “Successioni Online”.Ricevuta di presentazione: l’Agenzia Entrate procede automaticamente con la voltura catastale.La scadenza per la presentazione della dichiarazione di successione è di 12 mesi dall’apertura della successione (cioè dalla data del decesso). Entro questi 12 mesi devono essere pagate anche le imposte ipotecaria e catastale. Oltre tale termine scattano sanzioni (vedi paragrafo dedicato).Dal 2024 è entrato a regime il sistema di autoliquidazione completa: anche l’imposta di successione viene calcolata e pagata dall’erede (non più dall’ufficio). Le ipotecaria e catastale seguono lo stesso principio. Esempi pratici di calcoloVediamo tre casi concreti che coprono le situazioni più frequenti: prima casa agevolata, seconda casa, terreno agricolo.Esempio 1: casa prima casa (rendita 800 euro)Situazione: Maria eredita dalla madre un appartamento a Udine, cat. A/3, rendita catastale 800 euro. Maria non è proprietaria di altre case, ha già la residenza nello stesso Comune dell’immobile ereditato. Ha quindi diritto all’agevolazione prima casa.Calcolo imposte:Imposta ipotecaria: 200 euro fissi (codice tributo 1530)Imposta catastale: 200 euro fissi (codice tributo 1531)Tassa ipotecaria: 90 euro (codice tributo 1606)Imposta di bollo: 85 euro (codice tributo 1522)Tributi speciali: 25 euro (codice tributo 1599)Totale da pagare: 600 euroNota: il valore catastale sarebbe stato 800 × 115,5 = 92.400 euro. Senza agevolazione avrebbe pagato il 3% = 2.772 euro. L’agevolazione le fa risparmiare oltre 2.300 euro.Esempio 2: seconda casa (rendita 1.000 euro)Situazione: Luca eredita dalla zia una casa al mare a Lignano, cat. A/3, rendita catastale 1.000 euro. Luca ha già la prima casa altrove e non può quindi chiedere l’agevolazione prima casa su questo immobile. Si applicano le aliquote ordinarie.Calcolo valore catastale: 1.000 × 168 = 168.000 euroCalcolo imposte:Imposta ipotecaria: 168.000 × 2% = 3.360 euro (codice tributo 1530)Imposta catastale: 168.000 × 1% = 1.680 euro (codice tributo 1531)Tassa ipotecaria: 90 euro (codice tributo 1606)Imposta di bollo: 85 euro (codice tributo 1522)Tributi speciali: 25 euro (codice tributo 1599)Totale da pagare: 5.240 euroNota: il testo dell’esempio presentava come “base ridotta” un calcolo 1.000 × 115,5 = 115.500 euro con totale 3.465 euro. Quel calcolo è corretto solo se all’erede spetta l’agevolazione prima casa (nel qual caso però le imposte sarebbero fisse 400 euro). Senza agevolazione il coefficiente corretto per una A/3 è 168, come sopra.Esempio 3: terreno agricolo (reddito dominicale 500 euro)Situazione: Paolo eredita dal padre un terreno agricolo in provincia di Udine. Dalla visura risulta un reddito dominicale di 500 euro. Paolo non è coltivatore diretto né IAP (su quest’ultimo caso si applicherebbero agevolazioni specifiche).Calcolo valore catastale: 500 × 90 = 45.000 euroCalcolo imposte:Imposta ipotecaria: 45.000 × 2% = 900 euro (codice tributo 1530)Imposta catastale: 45.000 × 1% = 450 euro (codice tributo 1531)Tassa ipotecaria: 90 euro (codice tributo 1606)Imposta di bollo: 85 euro (codice tributo 1522)Tributi speciali: 25 euro (codice tributo 1599)Totale da pagare: 1.550 euroAgevolazioni IAP/coltivatore diretto: se l’erede è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto alla gestione INPS agricola, le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa di 200 + 200 euro (Legge 604/1954 e ss.mm.). Sanzioni per tardivo versamento e ravvedimento operosoSe le imposte ipotecaria e catastale vengono pagate in ritardo (oltre i 12 mesi dall’apertura della successione), scattano sanzioni amministrative:Sanzione per omesso/tardivo versamento: 25% dell’imposta dovuta (ridotta rispetto al precedente 30%, dopo la riforma D.Lgs. 87/2024 a decorrere dal 1° settembre 2024).Interessi legali: attualmente al 2,5% annuo (tasso legale 2026, salvo modifiche del MEF).Omessa presentazione della dichiarazione: dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.Il ravvedimento operoso consente di ridurre significativamente la sanzione se si provvede spontaneamente al pagamento prima di notifiche o controlli dell’Agenzia Entrate:Entro 14 giorni: sanzione 0,083% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base giornaliera)Entro 30 giorni: sanzione pari all’1,25% (1/10 del 12,5%)Entro 90 giorni: sanzione 1,39% (1/9 del 12,5%)Entro 1 anno dalla violazione: sanzione 3,125% (1/8)Entro 2 anni: sanzione 3,57% (1/7)Oltre 2 anni (fino a notifica): sanzione 4,17% (1/6)Vanno sempre aggiunti gli interessi legali calcolati giorno per giorno. Le nuove misure sanzionatorie si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per le violazioni anteriori si applicano le vecchie misure (sanzione base 30%, riduzioni ravvedimento diverse).Il pagamento in ravvedimento si esegue con F24, indicando nei codici tributo sia l’imposta originaria (1530, 1531) sia i codici specifici per sanzioni e interessi collegati alla successione.Domande frequenti (FAQ)Se l’eredità è sotto la franchigia di 1 milione devo pagare comunque ipotecaria e catastale?Sì, sempre, se nell’asse ereditario ci sono immobili. La franchigia di 1 milione di euro riguarda solo l’imposta di successione. Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute sul 100% del valore catastale degli immobili, senza alcuna franchigia, qualunque sia il grado di parentela. L’unica eccezione riduttiva è l’agevolazione prima casa (imposte fisse 200 + 200 euro).Si paga sulla quota ereditata o sul valore totale dell’immobile?Le imposte ipotecaria e catastale si calcolano sul valore totale dell’immobile (non sulla quota di ciascun erede), perché sono legate alla trascrizione e alla voltura del bene nel suo complesso. Poi gli eredi si dividono l’onere in base alle quote ereditarie (normalmente versano con un unico F24, poi fanno i conti tra loro).Cosa succede se eredito la nuda proprietà o l’usufrutto?Anche nuda proprietà e usufrutto sono soggetti a ipotecaria (2%) e catastale (1%). La base imponibile si calcola applicando al valore pieno dell’immobile le percentuali del “coefficiente dell’usufruttuario” previste dall’art. 48 D.P.R. 131/1986, che variano in base all’età dell’usufruttuario (più alto per chi è giovane, più basso per chi è anziano).Posso usare il ravvedimento operoso se sono in ritardo di 3 mesi?Sì. Il ravvedimento è sempre possibile finché l’Agenzia Entrate non ha notificato un avviso di liquidazione o un atto di accertamento. A 3 mesi di ritardo rientri nel ravvedimento entro 90 giorni, con sanzione ridotta all’1,39% (più interessi legali).Le imposte ipotecaria e catastale si applicano anche sui mobili?No. Ipotecaria e catastale si applicano solo sui beni immobili (case, terreni, box, negozi, ecc.). Su mobili, denaro, titoli, auto, quote societarie non immobiliari si paga solo l’eventuale imposta di successione (se superate le franchigie). Tuttavia attenzione: sui mobili “d’uso” contenuti in casa c’è la presunzione di legge del 10% del valore immobiliare (a meno di prova contraria), che rileva solo per l’imposta di successione, non per ipotecaria/catastale.Chi deve firmare l’F24? Tutti gli eredi?L’F24 viene normalmente compilato a nome di uno degli eredi (che funge da “erede presentatore”) o, più spesso, a nome del CAF/professionista intermediario. Tutti gli eredi sono comunque solidalmente responsabili del pagamento. È possibile che un solo erede anticipi l’intero importo e poi si faccia rimborsare dai co-eredi le rispettive quote.Se rinuncio all’eredità devo pagare lo stesso?No. La rinuncia all’eredità (da farsi con atto pubblico davanti a notaio o cancelliere entro 10 anni) estingue ogni obbligo fiscale in capo al rinunciante, comprese le imposte ipotecaria e catastale. Gli obblighi si trasferiscono agli altri eredi (o ai rappresentanti, figli del rinunciante) che accettano.Se l’immobile è cointestato col coniuge superstite, si pagano ipotecaria e catastale sul 100% o sul 50%?Se l’immobile era in comunione legale (o cointestazione al 50%) con il coniuge superstite, cade in successione solo la quota del defunto (50%). Le imposte ipotecaria e catastale si calcolano quindi sul valore catastale della sola quota del 50%, non sull’intero immobile.Dove posso trovare assistenza per calcolare le imposte sulla mia successione?Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il servizio completo di dichiarazione di successione, compresi calcolo di ipotecaria, catastale, predisposizione F24 e invio telematico. Operiamo in Friuli Venezia Giulia anche per il sistema tavolare (iscrizione al Libro Fondiario), che in FVG sostituisce la conservatoria tradizionale.Conclusione e contattiLe imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) sono il “costo nascosto” di ogni eredità con immobili: anche quando la franchigia di successione azzera il tributo principale, queste due imposte restano dovute e possono pesare per migliaia di euro. La buona notizia è che esistono agevolazioni importanti — soprattutto la prima casa in successione con imposte fisse di 400 euro totali — che permettono di contenere significativamente la spesa.Il nostro consiglio: prima di presentare la dichiarazione di successione, verifica sempre se almeno uno degli eredi ha i requisiti prima casa. Se sì, il risparmio può essere di migliaia di euro. E attenzione ai tempi: i 12 mesi scadono velocemente, e il ravvedimento operoso costa comunque meno delle sanzioni piene (ora al 25% dopo la riforma 2024).Per un calcolo preciso sulla tua successione e per la gestione completa della pratica, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine. Viale Giuseppe Tullio 13, scala B — telefono 0432 1638640 — WhatsApp 366 6018121. Ti aiutiamo a quantificare in anticipo le imposte, a individuare tutte le agevolazioni spettanti e a gestire l’intero iter telematico, compresa la voltura catastale e la trascrizione tavolare per il Friuli Venezia Giulia. ADAndrea DamianiResponsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscaliIl CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse. 📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →Giugno 10, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/Imposte-su-successione-Guida-Completa-per-gli-Eredi.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-10 08:00:002026-04-24 23:48:22Imposta Ipotecaria e Catastale Successione 2026: Calcolo 2% + 1% con Esempi Pratici
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORitenuta d’Acconto Regime Forfettario 2026: Quando Si Applica e Come GestirlaLa ritenuta d’acconto in regime forfettario e una delle aree piu fraintese del fisco italiano. La regola di base e semplice: il contribuente forfettario non subisce ritenuta d’acconto sui compensi che riceve, perche al posto di IRPEF paga un’imposta sostitutiva del 5% o 15%. Cio significa che, in fattura, il forfettario incassa il 100% del compenso pattuito, senza alcun prelievo fiscale operato dal cliente.Le cose pero si complicano in due situazioni. La prima: se in fattura non si indica la corretta dicitura di esonero, il cliente puo trattenere comunque la ritenuta del 20%, costringendo il forfettario a recuperarla in dichiarazione tramite il quadro LM. La seconda: quando il forfettario diventa lui stesso sostituto d’imposta, ad esempio se assume un dipendente o si avvale stabilmente di collaboratori. In questi casi nasce l’obbligo di trattenere la ritenuta, versarla con F24 e rilasciare la Certificazione Unica.In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine aggiornata al 2026 vediamo, con esempi pratici, come gestire correttamente la ritenuta in tutti gli scenari: dalla fattura del forfettario verso azienda, al pagamento di un collaboratore occasionale, fino alla compilazione di F24, CU e modello 770.Cos’e la ritenuta d’acconto e come funzionaLa ritenuta d’acconto e un anticipo dell’IRPEF che il sostituto d’imposta (di solito un’azienda o un altro professionista) trattiene sui compensi corrisposti a un lavoratore autonomo o a un altro soggetto passivo IRPEF. Il sostituto poi versa quella somma allo Stato per conto del percipiente, che in dichiarazione la scomputera dall’imposta dovuta.Si chiama “d’acconto” proprio perche non e l’imposta definitiva: il professionista, in sede di dichiarazione dei redditi, calcola quanto deve davvero pagare e detrae quanto gia trattenuto a titolo di ritenuta. Se ha versato troppo, ottiene un credito; se ha versato meno del dovuto, paga la differenza.L’aliquota standard della ritenuta d’acconto sui compensi a professionisti e collaboratori autonomi e del 20% calcolata sull’imponibile fiscale (al netto, eventualmente, della rivalsa previdenziale del 4%, a seconda del tipo di Cassa). Per gli agenti e rappresentanti l’aliquota e del 23% applicato al 50% delle provvigioni (o al 20% in caso di collaboratori con dipendenti). Per altre fattispecie, come provvigioni di mediatori o redditi diversi, esistono aliquote dedicate.Il meccanismo, in sostanza, funziona cosi: l’azienda paga 1.000 euro di compenso al professionista in regime ordinario, trattiene 200 euro (20%), versa al professionista 800 euro e versa allo Stato 200 euro tramite F24 entro il 16 del mese successivo. A fine anno rilascia la Certificazione Unica al professionista, che usera quel documento per compilare la dichiarazione dei redditi. ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Il forfettario come percettore: niente ritenuta in fatturaIl principio cardine del regime forfettario, introdotto dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 67), e che i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Il motivo e logico: il forfettario non paga IRPEF, ma un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi cinque anni di attivita “start up”). Sarebbe quindi assurdo che il cliente trattenesse un anticipo IRPEF che il professionista non e mai chiamato a versare.Concretamente: se sei in regime forfettario e fatturi 1.000 euro a un’azienda, l’azienda ti deve pagare l’intero importo di 1.000 euro, senza trattenere nulla. Non ti devono fornire la Certificazione Unica per ritenute (al massimo riceverai una CU “informativa” in alcuni casi specifici, ma senza ritenute applicate).La dicitura obbligatoria in fatturaPer evitare equivoci con il cliente sostituto d’imposta, ogni fattura emessa dal forfettario verso un soggetto IVA italiano deve contenere una specifica dicitura di esonero dalla ritenuta. Il testo ufficialmente consigliato e:“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014.”Questa dicitura, insieme a quella sull’esclusione dell’IVA (art. 1, c. 58 L. 190/2014), va inserita nel campo “Causale” o “Note” della fattura elettronica. In molti software di fatturazione e gia precompilata se si imposta correttamente il regime fiscale come “RF19 – Regime forfettario” nel tracciato XML.Comunicazione preventiva al clienteBuona prassi e comunicare per iscritto al cliente, prima dell’emissione della prima fattura, di operare in regime forfettario. Questo evita che l’ufficio amministrativo, per abitudine, applichi comunque la ritenuta. La comunicazione puo essere inserita nel preventivo, nel contratto o in una semplice email con allegata la fotocopia del certificato di attribuzione partita IVA. Cosa fare se la ritenuta viene applicata per erroreCapita spesso, soprattutto con i nuovi clienti, che il forfettario dimentichi di indicare la dicitura in fattura o che il cliente, per disattenzione, applichi comunque la ritenuta. Cosa succede in questi casi? La buona notizia e che la somma non e persa: si recupera in dichiarazione dei redditi.Recupero tramite il quadro LMIl forfettario, in dichiarazione, compila il quadro LM del modello Redditi PF, riservato proprio ai contribuenti in regime forfettario. All’interno del quadro LM esiste una sezione specifica (rigo LM41 nel modello 2026 per redditi 2025) dove indicare le ritenute d’acconto subite. Tale importo viene scomputato direttamente dall’imposta sostitutiva dovuta.Esempio pratico: Mario, psicologo forfettario al 5% per nuova attivita, ha un fatturato di 30.000 euro nell’anno. Coefficiente di redditivita 78% = reddito imponibile di 23.400 euro. Imposta sostitutiva 5% = 1.170 euro. Su una fattura da 2.000 euro un cliente azienda ha trattenuto 400 euro di ritenuta per errore. Mario indica i 400 euro al rigo LM41: dovra versare solo 1.170 – 400 = 770 euro di imposta sostitutiva.La Certificazione Unica come provaPer recuperare la ritenuta in dichiarazione e indispensabile che il cliente sostituto d’imposta abbia rilasciato la Certificazione Unica (CU). La CU attesta i compensi corrisposti e le ritenute trattenute, con i relativi codici tributo. Senza CU non si puo dimostrare l’avvenuto versamento della ritenuta da parte del sostituto.Se il cliente non rilascia spontaneamente la CU, va sollecitato per iscritto. La scadenza ordinaria per il rilascio al percipiente e il 16 marzo dell’anno successivo. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate avviene entro la stessa data per i lavoratori autonomi.Eccedenza rispetto all’imposta sostitutivaSe le ritenute subite sono superiori all’imposta sostitutiva dovuta, l’eccedenza diventa un credito d’imposta. Il forfettario puo scegliere se chiederla a rimborso, riportarla all’anno successivo o utilizzarla in compensazione tramite F24 con altri tributi (codice tributo 1842). Il forfettario come sostituto d’imposta: quando deve trattenereVeniamo ora al lato opposto, spesso ignorato: il forfettario che paga qualcuno. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014), il contribuente forfettario non e sostituto d’imposta. Quindi, in linea di principio, quando paga un fornitore o un collaboratore non deve trattenere alcuna ritenuta.Tuttavia esistono eccezioni rilevanti: il forfettario diventa sostituto d’imposta nei casi in cui paga somme considerate “lavoro dipendente” o assimilato. Vediamo le situazioni piu comuni.Lavoratori dipendenti: si, sempreSe il forfettario assume un dipendente con regolare contratto di lavoro subordinato, e tenuto a:trattenere le ritenute IRPEF sulla busta paga (in base agli scaglioni IRPEF e alle detrazioni richieste dal dipendente);versare le ritenute con F24, codice tributo 1001 entro il 16 del mese successivo;rilasciare la Certificazione Unica al dipendente entro il 16 marzo;presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo.Co.co.co e collaborazioni assimilateAnche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), considerati redditi assimilati al lavoro dipendente, il forfettario diventa sostituto d’imposta. Si applicano le stesse regole dei dipendenti: ritenuta a scaglioni IRPEF, versamento con F24 codice 1001, CU annuale, modello 770.Lavoratori autonomi occasionali e professionisti: noQuando il forfettario paga un professionista non forfettario (in regime ordinario), un agente, un percettore di provvigioni o un lavoratore autonomo occasionale, non deve applicare la ritenuta del 20%. Il motivo e proprio l’art. 1, c. 69 L. 190/2014: il forfettario non e sostituto d’imposta per i pagamenti a lavoratori autonomi.In questo caso pero esiste un obbligo di comunicazione: il forfettario deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RS, riga RS371-372) il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti. In questo modo l’Agenzia delle Entrate puo controllare che il professionista beneficiario abbia dichiarato correttamente quei redditi. Casi pratici: quando il forfettario deve o non deve trattenerePer chiarire definitivamente la materia, ecco una tabella riassuntiva dei casi piu frequenti, basata sull’esperienza del CAF Centro Fiscale di Udine.Situazione del forfettario pagatoreBeneficiario del pagamentoApplica ritenuta?AdempimentiArchitetto forfettarioGeometra in regime ordinario per pratica catastaleNOIndicazione in quadro RS della dichiarazioneCommercialista forfettarioStagista con co.co.co.SI (a scaglioni IRPEF)F24 cod. 1001, CU, mod. 770Psicologo forfettarioSegretaria con contratto di lavoro dipendenteSI (su busta paga)F24 cod. 1001, CU, mod. 770Avvocato forfettarioPraticante con prestazione occasionaleNOQuadro RS dichiarazioneConsulente forfettarioAltro professionista forfettarioNONessun adempimentoForfettario locatarioAmministratore condominio (compensi)DipendeGeneralmente no, salvo casi particolariEsempio 1: psicologo forfettario che fattura aziendaMaria, psicologa forfettaria, eroga sessioni di counseling aziendale a un’azienda farmaceutica. Fattura 3.000 euro lordi. L’azienda le paga 3.000 euro pieni, senza ritenuta. In fattura Maria indica la dicitura “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”. L’azienda non emettera CU per ritenute (eventualmente solo CU informativa in casi specifici).Esempio 2: commercialista forfettario che paga uno stagistaLuca, commercialista forfettario, assume Sara come tirocinante con co.co.co. da 800 euro lordi al mese. Su quegli 800 euro Luca deve calcolare le ritenute IRPEF in base agli scaglioni e alle detrazioni di Sara (per esempio circa 130 euro di ritenuta). Luca versa 130 euro all’erario con F24 codice 1001 entro il 16 del mese successivo, paga 670 euro a Sara, a fine anno emette la CU e a ottobre presenta il 770. Pur essendo forfettario, qui Luca e sostituto d’imposta a tutti gli effetti.Esempio 3: il cliente non si accorge della dicituraGiorgio, web designer forfettario, fattura 1.500 euro a un’azienda. Per disattenzione l’ufficio amministrativo applica la ritenuta del 20% (300 euro) e versa solo 1.200 euro. Cosa puo fare Giorgio?contattare l’azienda e chiedere di stornare la ritenuta versata erroneamente (difficile dopo che e stata gia versata in F24);oppure, soluzione piu semplice, chiedere la CU all’azienda con i 300 euro indicati come ritenute, e recuperarli in dichiarazione compilando il quadro LM rigo LM41. F24 e codici tributo per le ritenuteQuando il forfettario diventa sostituto d’imposta (per dipendenti o co.co.co.), deve versare le ritenute trattenute tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento. I codici tributo da utilizzare sono diversi a seconda del tipo di ritenuta.Codice tributoDescrizioneQuando si usa1001Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilatiDipendenti, co.co.co., tirocinanti1004Ritenute su retribuzioni e pensioni mensilita aggiuntiveTredicesime, premi annuali1040Ritenute su redditi di lavoro autonomoSolo se il forfettario, eccezionalmente, fa da sostituto su un autonomo (caso rarissimo, normalmente non dovuto)1038Ritenute su provvigioniProvvigioni a agenti e rappresentantiVa sottolineato che il codice 1040 e quello classico per le ritenute sui compensi dei lavoratori autonomi: il forfettario tipicamente non lo usa, perche per i pagamenti a professionisti non e sostituto d’imposta. Il codice 1040 puo apparire in F24 solo in scenari molto specifici (ad esempio in casi di ritenute su compensi assimilati a lavoro autonomo nei settori sport e spettacolo, ma sono casistiche residuali e poco frequenti per il forfettario medio).Compilazione pratica F24Nella sezione “Erario” del modello F24:Codice tributo: 1001 (per ritenute lavoro dipendente);Rateazione/regione/prov.: vuoto;Anno di riferimento: l’anno della retribuzione (es. 2026);Importi a debito: somma delle ritenute trattenute nel mese.Modello 770: quando il forfettario lo deve presentareIl modello 770 e la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta: certifica all’Agenzia delle Entrate tutte le ritenute operate e versate nell’anno. La regola generale per il forfettario e:NO 770 se non ha dipendenti, co.co.co. o altri rapporti che lo rendano sostituto d’imposta;SI 770 se ha trattenuto ritenute (es. ha un dipendente o un collaboratore co.co.co.).La scadenza ordinaria per la presentazione del modello 770 e il 31 ottobre 2026 (in via telematica) per le ritenute relative ai redditi 2025. Il modello si compone di vari quadri (ST, SV, SX) che rendicontano nel dettaglio ritenute, compensazioni e versamenti.Anche il forfettario che ha avuto solo per pochi mesi un dipendente o un co.co.co. e tenuto al 770 per quell’anno. La mancata presentazione comporta sanzioni da 250 a 2.000 euro, oltre a sanzioni proporzionali se sono state omesse anche le ritenute.Certificazione Unica: chi la deve emettereLa Certificazione Unica (CU) e il documento che il sostituto d’imposta rilascia al percettore per certificare i compensi corrisposti e le ritenute eventualmente operate. La logica per il forfettario e duplice:Forfettario come emittente CUSe il forfettario ha trattenuto ritenute (perche ha dipendenti o collaboratori co.co.co.), deve rilasciare la CU al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo. La CU sintetizza redditi corrisposti, ritenute trattenute, contributi versati. Va inoltre trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.Forfettario come destinatario CUIl cliente di un forfettario, normalmente, non deve emettere la CU per ritenute, dato che non ne ha trattenute. Tuttavia in alcuni casi (per esempio per la quadratura statistica o per i contributi previdenziali eventualmente trasferiti), il sostituto puo dover emettere una CU “informativa” indicando i compensi senza ritenute. Questa pratica e meno frequente ma corretta.Se invece il cliente ha trattenuto la ritenuta per errore (caso visto sopra), la CU deve essere obbligatoriamente rilasciata, perche e l’unico documento che permettera al forfettario di recuperare l’importo nel quadro LM.Compilazione corretta della fattura forfettariaVediamo, infine, come si presenta una fattura elettronica forfettaria ben fatta, completa di tutte le diciture obbligatorie. Gli elementi distintivi sono:Regime fiscale: codice RF19 – Regime forfettario nel tracciato XML;Natura operazione IVA: codice N2.2 (operazioni non soggette);Aliquota IVA: 0% (l’IVA non si applica);Imposta di bollo: 2 euro per fatture di importo superiore a 77,47 euro (a carico del cliente o del professionista, a seconda dell’accordo);Dicitura esonero IVA: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, regime forfettario”;Dicitura esonero ritenuta: “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”;Cassa previdenziale: se dovuta (es. 4% ENPAP, 4% Cassa Forense, 4% INPS gestione separata), si aggiunge in fattura ed e essa stessa parte dell’imponibile.Esempio numerico fattura forfettariaConsulenza professionale: 1.000,00 euro+ Cassa previdenza 4%: 40,00 euro+ Imposta di bollo: 2,00 euroTotale fattura: 1.042,00 euroIl cliente paga 1.042 euro pieni. Nessuna ritenuta. Nessuna IVA. Il forfettario incassa l’intero importo (eventualmente al netto del bollo se a suo carico) e in dichiarazione paghera l’imposta sostitutiva sul reddito calcolato applicando il proprio coefficiente di redditivita.Domande frequenti (FAQ)Il forfettario puo chiedere al cliente di non applicare la ritenuta?Si, anzi e obbligatorio. La regola dell’art. 1, c. 67 L. 190/2014 prevede espressamente che i compensi corrisposti al forfettario non sono soggetti a ritenuta. La fattura deve contenere la dicitura di esonero, e il cliente, una volta informato, e tenuto a non applicarla.Cosa succede se il cliente trattiene comunque la ritenuta?Il forfettario non perde la somma: il cliente la versa allo Stato e rilascia la CU. In dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro LM rigo LM41) si scomputa l’importo dall’imposta sostitutiva. Se eccedente, diventa credito riportabile, rimborsabile o compensabile.Il forfettario che paga un altro professionista deve trattenere il 20%?No. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014) il forfettario non e sostituto d’imposta sui pagamenti a lavoratori autonomi, professionisti o agenti. Deve pero indicare nel quadro RS della dichiarazione il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti.Il forfettario con un dipendente deve presentare il 770?Si. Se il forfettario ha avuto, anche solo per un periodo dell’anno, un dipendente o un collaboratore co.co.co., diventa sostituto d’imposta limitatamente a quei rapporti e deve presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo, oltre a versare le ritenute con F24 codice 1001 e a rilasciare la CU.Il forfettario che paga un compenso per prestazione occasionale deve fare la ritenuta?No. Anche per le prestazioni occasionali a soggetti non forfettari, il forfettario non opera ritenuta. L’unico adempimento e l’indicazione nel quadro RS in dichiarazione. Diverso e il caso del committente “ordinario” che paga un occasionale, dove invece va applicato il 20% di ritenuta.Il forfettario deve indicare la dicitura anche verso clienti privati?Verso privati consumatori (B2C) la dicitura sulla ritenuta e tecnicamente non necessaria, perche il privato non e sostituto d’imposta. Tuttavia, per uniformita e per evitare errori, e buona prassi inserirla comunque in tutte le fatture.Cosa e il rigo LM41 della dichiarazione?E il rigo del quadro LM del modello Redditi PF dove si indicano le ritenute d’acconto subite dal forfettario. Tali importi vengono direttamente scomputati dall’imposta sostitutiva del 5% o 15% dovuta sul reddito forfettario. La numerazione esatta puo cambiare di anno in anno: per il modello 2026 (redditi 2025) e LM41.Conclusioni e contatti CAF Centro FiscaleLa gestione della ritenuta d’acconto in regime forfettario richiede attenzione su due fronti opposti: come percettore, ricordandosi sempre di indicare la dicitura di esonero in fattura per non subire trattenute indebite; come potenziale sostituto d’imposta, valutando attentamente la natura dei pagamenti effettuati per capire se scattano gli obblighi di ritenuta, F24, CU e modello 770.Errori in questa materia possono costare cari: ritenute non recuperate, sanzioni per omessa CU, mancata presentazione del 770. Affidarsi a un consulente esperto e il modo piu sicuro per essere in regola e ottimizzare il carico fiscale.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste quotidianamente professionisti e partite IVA forfettarie nella gestione di fatturazione, dichiarazioni, F24 e adempimenti da sostituto d’imposta. Se hai dubbi sulla tua posizione, sui compensi che hai pagato a collaboratori o sul recupero di ritenute subite, prenota un appuntamento.Contatti:Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineTelefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Email: info@centrofiscale.com★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Giugno 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-08 08:00:002026-05-24 09:54:46Ritenuta d’Acconto Regime Forfettario 2026: Quando Si Applica e Come Gestirla
CAFCodici Tributo F24: Elenco Completo e Aggiornato 2026I codici tributo F24 sono codici numerici a 4 cifre che identificano in modo univoco ogni imposta, contributo o sanzione da versare con il Modello F24. Usare il codice sbagliato equivale a non aver pagato quel tributo, con il rischio di ricevere cartelle esattoriali e sanzioni. In questa guida trovi l’elenco completo e aggiornato al 2026 dei codici tributo più utilizzati, suddivisi per categoria.Per una panoramica generale su come compilare il Modello F24, consulta la nostra guida completa alla compilazione F24 2026. Indice dei contenutiCosa Sono i Codici TributoCodici Tributo IRPEFCodici Tributo IMU 2026Codici Tributo IVACodici Tributo Addizionali Regionali e ComunaliCodici Tributo Regime ForfettarioCodici Tributo per Ravvedimento OperosoCodici Tributo INPS e ContributiCome Trovare il Codice Tributo GiustoDomande Frequenti (FAQ)Cosa Sono i Codici TributoIl codice tributo è un numero composto da 4 cifre che l’Agenzia delle Entrate assegna a ogni tipo di versamento fiscale. Quando compili il Modello F24, devi inserire il codice tributo corretto nella sezione appropriata (Erario, Regioni, IMU, INPS) per identificare esattamente quale imposta stai pagando.I codici tributo vengono istituiti con risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e possono cambiare nel tempo. Per questo è fondamentale consultare sempre l’elenco aggiornato prima di effettuare un versamento. Un errore nel codice tributo non annulla il pagamento, ma lo attribuisce all’imposta sbagliata, costringendoti a presentare un’istanza di correzione. Codici Tributo IRPEFL’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è l’imposta principale che ogni contribuente versa in base al proprio reddito. Ecco i codici tributo più usati per i versamenti IRPEF nel 2026:Saldo e acconti IRPEF:4001 – IRPEF saldo (versamento a saldo dell’anno precedente)4033 – IRPEF acconto prima rata (40% dell’acconto, scadenza 30 giugno)4034 – IRPEF acconto seconda rata o unica soluzione (60% dell’acconto, scadenza 30 novembre)Ritenute d’acconto:1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive1002 – Ritenute su emolumenti arretrati1012 – Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoroCedolare secca:1840 – Cedolare secca locazioni – acconto prima rata1841 – Cedolare secca locazioni – acconto seconda rata o unica soluzione1842 – Cedolare secca locazioni – saldoRateizzazione e interessi:1668 – Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sezione Erario4033 con rateazione – Se paghi l’acconto IRPEF a rate, indica la rata nel campo “Rateazione” Codici Tributo IMU 2026L’IMU (Imposta Municipale Unica) si versa nella sezione “IMU e altri tributi locali” del Modello F24. I codici variano in base alla tipologia di immobile. Per il calcolo dell’imposta, consulta la nostra guida sul calcolo IMU 2026.3912 – IMU abitazione principale e pertinenze (solo categorie A/1, A/8, A/9)3914 – IMU terreni3916 – IMU aree fabbricabili3918 – IMU altri fabbricati (il più comune: seconde case, uffici, negozi)3925 – IMU immobili a uso produttivo categoria D – quota Stato3930 – IMU immobili a uso produttivo categoria D – quota ComuneRicorda: per l’IMU devi indicare anche il codice catastale del Comune dove si trova l’immobile (ad esempio L483 per Udine) e barrare la casella “Acconto” o “Saldo” a seconda del versamento. Codici Tributo IVAI versamenti IVA si effettuano nella sezione Erario del Modello F24. La periodicità dipende dal volume d’affari: mensile (per chi supera una certa soglia) o trimestrale.Versamenti periodici IVA:6001 – 6012 – IVA mensile (da gennaio a dicembre: 6001 per gennaio, 6002 per febbraio, ecc.)6031 – IVA 1 trimestre6032 – IVA 2 trimestre6033 – IVA 3 trimestre6034 – IVA 4 trimestre (solo per particolari categorie)6035 – IVA acconto (scadenza 27 dicembre)Versamento annuale e altri:6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale6494 – IVA da adeguamento agli studi di settore6497 – IVA da adeguamento agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)Codici Tributo Addizionali Regionali e ComunaliLe addizionali IRPEF sono imposte aggiuntive che si versano alla Regione e al Comune di residenza. Si compilano rispettivamente nella sezione “Regioni” e nella sezione “IMU e altri tributi locali” del Modello F24.Addizionale regionale:3801 – Addizionale regionale all’IRPEF (la più comune)3805 – Interessi pagamento dilazionato addizionale regionaleAddizionale comunale:3843 – Addizionale comunale IRPEF – acconto3844 – Addizionale comunale IRPEF – saldo3848 – Addizionale comunale IRPEF – interessi pagamento dilazionato Codici Tributo Regime ForfettarioChi aderisce al regime forfettario versa un’imposta sostitutiva al posto di IRPEF, IRAP e addizionali. L’aliquota è del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività).1790 – Imposta sostitutiva regime forfettario – acconto prima rata1791 – Imposta sostitutiva regime forfettario – acconto seconda rata o unica soluzione1792 – Imposta sostitutiva regime forfettario – saldoQuesti codici vanno inseriti nella sezione Erario del Modello F24, indicando l’anno di riferimento dell’imposta.Codici Tributo per Ravvedimento OperosoIl ravvedimento operoso permette di regolarizzare versamenti omessi o tardivi pagando sanzioni ridotte e interessi legali. Oltre al codice del tributo originario, servono codici specifici per le sanzioni e gli interessi:8901 – Sanzione pecuniaria IRPEF8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale IRPEF8903 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale IRPEF8904 – Sanzione pecuniaria IVA8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta8907 – Sanzione pecuniaria IRAP1989 – Interessi sul ravvedimento – IRPEF1990 – Interessi sul ravvedimento – addizionale regionale1991 – Interessi sul ravvedimento – addizionale comunale1993 – Interessi sul ravvedimento – IVAQuando effettui un ravvedimento, compili 3 righe nella stessa sezione: una per il tributo originario, una per la sanzione (codice 89xx) e una per gli interessi (codice 19xx). L’anno di riferimento è sempre quello dell’imposta originaria, non quello in cui fai il pagamento. Codici Tributo INPS e ContributiI contributi previdenziali INPS si versano nella sezione apposita del Modello F24. Non hanno un codice tributo a 4 cifre come le imposte, ma utilizzano una causale contributo (sigla alfanumerica):DM10 – Contributi lavoratori dipendentiRC01 – Contributi gestione separata – committentiPXX – Contributi gestione separata – professionistiAF – Contributi artigiani – quota fissaCF – Contributi commercianti – quota fissaAP – Contributi artigiani – acconto su eccedenza minimaleCP – Contributi commercianti – acconto su eccedenza minimalePer i contributi INPS fissi (artigiani e commercianti) le scadenze trimestrali 2026 sono: 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre e 16 febbraio 2027. Per la Gestione Separata i versamenti seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi (saldo + acconti).Come Trovare il Codice Tributo GiustoSe non sei sicuro del codice tributo da utilizzare, ecco come verificarlo:Sito dell’Agenzia delle Entrate: nella sezione “Codici tributo” trovi il motore di ricerca ufficiale dove puoi cercare per tipo di imposta, descrizione o codiceComunicazione dell’ente: l’avviso di pagamento (dell’Agenzia delle Entrate, del Comune o dell’INPS) riporta sempre il codice tributo da utilizzareSoftware di compilazione: i software per F24 online (sia bancari che dell’Agenzia) spesso suggeriscono il codice in base alla descrizione del tributoConsulta il CAF: al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo a identificare il codice corretto e a compilare il Modello F24 senza erroriConsiglio pratico: prima di confermare il pagamento F24 online, ricontrolla sempre il codice tributo con l’avviso di pagamento o con la tabella di riferimento. Correggere un errore richiede tempo e burocrazia che puoi evitare con una semplice verifica. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti (FAQ)Dove trovo l’elenco ufficiale dei codici tributo?L’elenco ufficiale è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Servizi – Codici tributo”. Viene aggiornato periodicamente con risoluzioni che istituiscono nuovi codici o modificano quelli esistenti.Cosa succede se uso un codice tributo sbagliato?Il pagamento viene attribuito al tributo corrispondente al codice inserito, non a quello che intendevi pagare. Per correggere l’errore devi presentare un’istanza di correzione all’Agenzia delle Entrate (circ. 29/E/2011). Il tributo “non pagato” potrebbe generare solleciti, ma l’istanza risolve la situazione senza sanzioni aggiuntive se il versamento originale era nei termini.I codici tributo cambiano ogni anno?La maggior parte dei codici tributo resta stabile nel tempo. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate può istituire nuovi codici per nuove imposte o agevolazioni, o sopprimere codici obsoleti. È buona norma verificare sempre prima di effettuare il versamento, specialmente per tributi meno comuni.Assistenza per la Compilazione F24Non sei sicuro di quale codice tributo usare? Al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo a compilare correttamente il Modello F24 con tutti i codici tributo aggiornati al 2026. Evita errori e sanzioni: contattaci per un appuntamento.Scrivici su WhatsApp: 366 6018121Oppure compila il modulo per essere ricontattato:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel. 0432 1638640Maggio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-21 09:00:002026-05-31 17:47:53Codici Tributo F24: Elenco Completo e Aggiornato 2026
IMU, TASI E MODELLO F24, NOTIZIEScadenze fiscali 18-24 maggio 2026: il calendario dell’Agenzia delle EntrateLa settimana dal 18 al 24 maggio 2026 rappresenta uno degli snodi piu’ importanti del calendario fiscale dell’anno: lunedi’ 18 maggio, infatti, scatta la scadenza unificata mensile (slittata dal 16 maggio, che cade di sabato) per il versamento di ritenute, IVA e contributi previdenziali. In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutte le scadenze previste dal calendario del contribuente dell’Agenzia delle Entrate, con codici tributo F24 e sanzioni in caso di ritardo.Indice dei contenutiScadenze della settimana 18-24 maggio 2026 a colpo d’occhioLunedi’ 18 maggio 2026: la scadenza unificata mensileRitenute IRPEF: codici tributo F24 da utilizzareIVA mensile relativa ad aprile 2026Contributi INPS Gestione SeparataCasse previdenziali professionistiBollo virtuale sulle fatture elettronicheRavvedimento operoso 2026: come rimediareCosa NON scade tra il 18 e il 24 maggio 2026Consigli pratici per il contribuenteFAQ – Domande frequentiScadenze della settimana 18-24 maggio 2026 a colpo d’occhioPrima di entrare nel dettaglio dei singoli adempimenti, ecco una panoramica sinottica delle scadenze fiscali piu’ rilevanti previste nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026. La data piu’ importante e’ senza dubbio lunedi’ 18 maggio, giorno in cui si concentra la quasi totalita’ degli obblighi mensili.DataAdempimentoSoggetti interessatiLun 18/05/2026Versamento ritenute IRPEF lavoro dipendente e autonomo (aprile 2026)Sostituti d’impostaLun 18/05/2026Versamento IVA mensile (mese di aprile 2026)Partite IVA in regime mensileLun 18/05/2026Contributi INPS Gestione Separata (collaboratori e committenti)Committenti e collaboratoriLun 18/05/2026Contributi INPS lavoratori dipendenti (UniEmens aprile 2026)Datori di lavoroLun 18/05/2026Bollo virtuale fatture elettroniche I trimestre 2026 (importo > 5.000 euro)Partite IVA18-24/05/2026Trasmissione UniEmens periodo aprile 2026 (entro 31/05)Datori di lavoroImportante: il 16 maggio 2026 cade di sabato, quindi tutti gli adempimenti previsti a quella data slittano automaticamente al primo giorno lavorativo successivo, ossia lunedi’ 18 maggio 2026, in applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. 241/1997. Lunedi’ 18 maggio 2026: la scadenza unificata mensileLa scadenza fiscale del 18 maggio 2026 (in luogo del 16 maggio, sabato) e’ una di quelle “centrali” del calendario fiscale italiano. In un’unica data si concentrano gli adempimenti relativi al mese precedente per quanto riguarda:Versamento delle ritenute IRPEF operate dai sostituti d’imposta su stipendi, pensioni, compensi a professionisti e collaboratori (riferimento: redditi corrisposti ad aprile 2026)Versamento dell’IVA mensile di aprile 2026 da parte dei contribuenti in regime mensileVersamento dei contributi previdenziali INPS a carico di datori di lavoro, committenti e collaboratori della Gestione SeparataPagamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre 2026 (se l’importo cumulato supera 5.000 euro)Versamento delle addizionali regionali e comunali trattenute sui redditi di lavoro dipendenteTutti i versamenti si effettuano con modello F24, esclusivamente in modalita’ telematica (canali Entratel/Fisconline, home banking convenzionato o intermediario abilitato come il CAF). Ritenute IRPEF: codici tributo F24 da utilizzareI sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti pensionistici, committenti di lavoro autonomo) devono versare entro il 18 maggio 2026 le ritenute IRPEF trattenute sui compensi erogati nel mese di aprile 2026. I principali codici tributo F24 da indicare nella sezione “Erario” sono:Codice tributoDescrizione1001Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte e mensilita’ aggiuntive1002Ritenute su emolumenti arretrati1004Ritenute su redditi assimilati a lavoro dipendente1040Ritenute su redditi di lavoro autonomo (compensi a professionisti)1038Ritenute su provvigioni di agenti, rappresentanti, mediatori3802Addizionale regionale IRPEF trattenuta dai sostituti3848Addizionale comunale IRPEF – saldo3847Addizionale comunale IRPEF – accontoIl mese di riferimento da indicare nel modello F24 e’ “04” (aprile) e l’anno di riferimento e’ “2026”. Per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo (codice 1040), il calcolo standard e’ del 20% a titolo di acconto IRPEF, da operarsi sul compenso lordo al netto della rivalsa previdenziale (es. 4% Gestione Separata o 4% Cassa Forense). IVA mensile relativa ad aprile 2026I contribuenti che hanno optato per la liquidazione mensile dell’IVA (regime ordinario obbligatorio per chi supera certi volumi d’affari) devono versare entro lunedi’ 18 maggio 2026 l’IVA a debito risultante dalla liquidazione del mese di aprile 2026.I principali codici tributo per il versamento dell’IVA mensile sono quelli della serie 6001-6012, dove le ultime due cifre indicano il mese di riferimento. Per la liquidazione di aprile 2026 si usa quindi il codice 6004.6004 – Versamento IVA mensile aprile1668 – Interessi pagamento dilazionato (in caso di rateazione)6099 – Saldo IVA annualePer i contribuenti che hanno scelto la liquidazione trimestrale (opzione vincolante per almeno un anno solare, possibile per chi nell’anno precedente ha realizzato un volume d’affari non superiore a 500.000 euro per i servizi o 800.000 euro per altre attivita’), la prossima scadenza utile sara’ invece il 31 maggio 2026 per la LIPE del I trimestre (slittata al 1° giugno 2026, lunedi’) e successivamente il 20 agosto 2026 per il versamento del II trimestre. Contributi INPS Gestione SeparataEntro lunedi’ 18 maggio 2026 i committenti devono versare i contributi INPS della Gestione Separata trattenuti sui compensi corrisposti nel mese di aprile 2026 a collaboratori coordinati e continuativi, occasionali con compensi superiori a 5.000 euro annui, amministratori e sindaci di societa’.Le aliquote 2026 della Gestione Separata, da ripartire 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore, sono indicativamente le seguenti (in attesa di eventuali aggiornamenti nella circolare INPS annuale di riferimento):33,72% circa per i collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (33% IVS + 0,72% maternita’/malattia/DIS-COLL)24% circa per i collaboratori gia’ iscritti ad altra cassa previdenziale o pensionatiI principali codici causale F24 sono CXX (codice azienda) e C10 per Gestione Separata; il riferimento e’ “04/2026”. Il versamento si effettua nella sezione INPS del modello F24, indicando il codice sede INPS competente. Casse previdenziali professionistiAnche se la scadenza generale e’ fissata al 18 maggio 2026, ricordiamo che le casse previdenziali private dei professionisti (Cassa Forense per avvocati, Inarcassa per architetti e ingegneri, ENPAM per medici, ENPAP per psicologi, ENPAB per biologi, CNPADC per commercialisti) hanno scadenze proprie spesso indipendenti dal calendario fiscale dell’Agenzia delle Entrate.Nel periodo dal 18 al 24 maggio 2026 segnaliamo in particolare:Trasmissione telematica del modello UniEmens relativo ad aprile 2026 (scadenza ordinaria 31/05/2026)Eventuali rate periodiche dei contributi minimi delle casse di previdenza professionali, ciascuna con propria scadenza interna (verificare il calendario della propria cassa di appartenenza)Versamento di eventuali contributi volontari per il riscatto di periodi non copertiPer i versamenti delle casse private si utilizzano modelli e canali dedicati (M-Avv, GP-Inarcassa), distinti dal modello F24 ordinario. Si consiglia di consultare sempre l’area riservata della propria cassa per il prospetto delle scadenze personalizzate.Bollo virtuale sulle fatture elettronicheIl versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel I trimestre 2026 (gennaio-marzo) deve essere effettuato entro il termine del 31 maggio 2026 (slittato a lunedì 1° giugno 2026 in quanto il 31 maggio cade di domenica), oppure puo’ essere differito se l’importo dovuto e’ inferiore alle soglie previste dalla normativa.Attenzione: dal 2023 sono cambiate le regole sulla cumulabilita’ tra trimestri. Il versamento del bollo del I trimestre puo’ essere differito al II trimestre se l’importo dovuto non supera 5.000 euro; in caso contrario va versato entro la scadenza ordinaria.I codici tributo F24 per il bollo sulle fatture elettroniche sono:2521 – Bollo fatture elettroniche I trimestre2522 – Bollo fatture elettroniche II trimestre2523 – Bollo fatture elettroniche III trimestre2524 – Bollo fatture elettroniche IV trimestreL’importo dovuto e’ calcolato e proposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, in base alle fatture transitate dal Sistema di Interscambio (SdI). Ravvedimento operoso 2026: come rimediareChi non riesce a versare entro il 18 maggio 2026 puo’ regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso, beneficiando di sanzioni ridotte in funzione del tempo trascorso dalla scadenza. Le percentuali sono state riviste dal D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, che ha sostituito la sanzione standard del 30% con una nuova misura base del 25%.Tempo dalla scadenzaSanzione ridottaFrazione della sanzione baseEntro 14 giorni0,083% al giorno (ravvedimento “sprint”)1/10 della sanzione base, ridotta a 1/15 per giornoDa 15 a 30 giorni1,25%1/10 della sanzione base (25%)Da 31 a 90 giorni1,39%1/9 della sanzione baseEntro 1 anno (o termine dichiarazione)3,125%1/8 della sanzione baseEntro 2 anni (o termine successivo)3,572%1/7 della sanzione baseOltre 2 anni4,167%1/6 della sanzione baseOltre alla sanzione ridotta, vanno versati gli interessi legali al tasso annuo vigente (per il 2026 occorre verificare il decreto del MEF di fine 2025 che fissa il nuovo tasso) e l’imposta omessa, indicando nel modello F24 il codice tributo dell’imposta originaria insieme ai codici tributo della sanzione (8901 per IRPEF, 8904 per IVA) e degli interessi (1989 per IRPEF, 1991 per IVA).Cosa NON scade tra il 18 e il 24 maggio 2026Per evitare confusioni, riepiloghiamo brevemente le principali scadenze che NON cadono nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026, ma che molti contribuenti potrebbero erroneamente attendersi:Il saldo IRPEF 2025 e il primo acconto IRPEF 2026 scadono il 16 giugno 2026 (con possibilita’ di differimento al 30 giugno con maggiorazione dello 0,40%, oppure entro il 30 luglio 2026 con ulteriore +0,40%)L’acconto IMU 2026 scade il 16 giugno 2026L’invio del 730 precompilato e’ aperto dal 30 aprile 2026 (data modificata rispetto al 15 aprile dei precedenti anni) ed e’ possibile inviarlo fino al 30 settembre 2026La LIPE (Liquidazione Periodica IVA) del I trimestre 2026 scade il 31 maggio 2026 (slitta a lunedi’ 1° giugno 2026 perche’ il 31 cade di domenica)La dichiarazione IVA annuale 2025 e’ gia’ scaduta il 30 aprile 2026 Consigli pratici per il contribuentePer affrontare al meglio la scadenza del 18 maggio 2026 e gli altri adempimenti della settimana, ecco alcuni consigli pratici dal CAF Centro Fiscale di Udine:Prepara il modello F24 con anticipo: predisporlo gia’ nei primi giorni di maggio consente di verificare eventuali compensazioni con crediti d’imposta disponibili (es. credito IVA, credito IRPEF da 730).Verifica i crediti compensabili: dal 1° luglio 2024 sono in vigore nuove regole sulla compensazione orizzontale dei crediti tramite F24. Per importi superiori a 5.000 euro annui e’ obbligatoria la presentazione esclusiva tramite canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.Controlla la capienza del conto: il modello F24 viene addebitato il giorno della scadenza; un addebito respinto comporta sanzioni e ricalcolo del ravvedimento.Conserva la ricevuta telematica: la quietanza F24 va conservata per almeno 10 anni in caso di contestazioni.Affidati al CAF per le scadenze complesse: in particolare per i sostituti d’imposta, la corretta gestione delle ritenute richiede competenze specifiche.FAQ – Domande frequentiPerche’ la scadenza del 16 maggio 2026 e’ spostata al 18 maggio?Il 16 maggio 2026 cade di sabato. In base all’art. 18 del D.Lgs. 241/1997, quando una scadenza fiscale cade di sabato o di giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso specifico, lunedi’ 18 maggio 2026.Posso pagare il modello F24 in banca senza intermediario?I titolari di partita IVA sono obbligati al versamento telematico tramite Fisconline/Entratel o intermediario abilitato. I privati senza partita IVA possono utilizzare l’home banking convenzionato o pagare allo sportello bancario solo se il modello F24 non contiene compensazioni.Cosa succede se sbaglio il codice tributo nel modello F24?L’errore nel codice tributo non comporta sanzioni se l’imposta complessivamente versata e’ corretta. E’ sufficiente presentare un’istanza di correzione del modello F24 presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o tramite i servizi telematici, con il modello F24 originario e il dettaglio della corretta imputazione.Le partite IVA in regime forfettario devono versare il 18 maggio 2026?I forfettari non addebitano IVA sulle fatture e non hanno liquidazioni periodiche IVA, quindi non hanno scadenze IVA mensili. Tuttavia, se hanno corrisposto compensi a professionisti soggetti a ritenuta o se hanno dipendenti, possono essere tenuti a versare le ritenute. Inoltre, se hanno emesso fatture elettroniche soggette a bollo, devono il bollo nei termini ordinari.Quali sanzioni rischio se non verso il 18 maggio?La sanzione base per omesso o tardivo versamento e’ stata ridotta dal 30% al 25% dell’imposta dovuta a seguito del D.Lgs. 87/2024. Con il ravvedimento operoso si ottengono sconti significativi: ad esempio, ravvedendosi entro 30 giorni si paga solo l’1,25% oltre interessi legali e all’imposta originaria.Dove trovo il calendario fiscale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate?Il calendario del contribuente aggiornato e’ pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate alla pagina Calendario del contribuente, con filtri per mese, tipologia di contribuente e categoria di adempimento.Hai bisogno di assistenza per le scadenze fiscali?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella gestione di tutti gli adempimenti previsti dal calendario fiscale: compilazione e trasmissione del modello F24, gestione delle ritenute, liquidazioni IVA periodiche e annuali, ravvedimento operoso e regolarizzazione di posizioni pregresse.Contattaci per fissare un appuntamento e per ricevere il prospetto personalizzato delle tue scadenze fiscali 2026.Maggio 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-19 11:48:492026-05-30 00:20:12Scadenze fiscali 18-24 maggio 2026: il calendario dell’Agenzia delle Entrate
NOTIZIEScadenze fiscali 18-24 maggio 2026, il calendario dell’Agenzia delle EntrateIndice dei contenutiIl calendario fiscale della settimana 18-24 maggio 2026Scadenze fiscali di lunedì 18 maggio 2026Scadenze fiscali di mercoledì 20 maggio 2026Scadenze fiscali di venerdì 22 maggio 2026Gli adempimenti mensili del 16 maggio differiti al 18Cosa fare se hai dimenticato una scadenza fiscaleCome pagare le scadenze fiscali con il modello F24Il supporto del CAF Centro Fiscale per le scadenzeDomande frequenti sulle scadenze fiscali di maggio 2026La settimana dal 18 al 24 maggio 2026 porta con sé diverse scadenze fiscali importanti per contribuenti, lavoratori autonomi, imprese e sostituti d’imposta. Il calendario dell’Agenzia delle Entrate per questi giorni include adempimenti che riguardano versamenti differiti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni IVA da non dimenticare. In questa guida pratica ti spieghiamo, giorno per giorno, quali sono le principali scadenze fiscali della settimana e come gestirle senza errori, con il supporto del CAF Centro Fiscale di Udine.Il calendario fiscale della settimana 18-24 maggio 2026Il calendario del contribuente pubblicato dall’Agenzia delle Entrate raccoglie tutte le scadenze fiscali del periodo. La settimana che va dal 18 al 24 maggio 2026 contiene scadenze importanti soprattutto nei primi giorni della settimana, perché il termine ordinario del 16 maggio (che cade di sabato) viene automaticamente posticipato al primo giorno lavorativo successivo, cioè lunedì 18 maggio.Questa regola del differimento, prevista dall’articolo 7 del D.L. 70/2011 e dall’articolo 18 del D.Lgs. 241/1997, vale per tutti i versamenti unitari che scadono di sabato o di giorno festivo. È un meccanismo automatico, quindi non occorre nessuna comunicazione preventiva: chi paga lunedì 18 maggio non subisce sanzioni né interessi di mora.Le principali categorie di adempimenti che troviamo nella settimana sono:Versamenti mensili F24 (ritenute, IVA, contributi INPS)Versamento IVA trimestrale primo trimestre 2026 (per i contribuenti trimestrali)Liquidazione periodica IVA (LIPE) primo trimestre 2026Comunicazioni telematiche (operazioni con l’estero, dati fattura)Contributi previdenziali delle casse professionaliVediamo nel dettaglio le scadenze giorno per giorno. Scadenze fiscali di lunedì 18 maggio 2026Il lunedì 18 maggio 2026 è il giorno più “denso” di scadenze fiscali di tutta la settimana. Questo perché la scadenza ordinaria del 16 maggio (sabato) viene differita al primo giorno lavorativo utile. Tutti gli adempimenti mensili e trimestrali con scadenza 16 maggio si pagano quindi entro il 18 maggio senza sanzioni.Versamento ritenute IRPEF su redditi di lavoroI sostituti d’imposta (datori di lavoro, committenti di lavoratori autonomi, condomini) devono versare con modello F24 le ritenute IRPEF operate nel mese di aprile 2026. I codici tributo principali sono:1001 – ritenute su retribuzioni, pensioni e assimilati1004 – ritenute su redditi assimilati al lavoro dipendente1040 – ritenute su redditi di lavoro autonomo1038 – ritenute su provvigioni inerenti a rapporti di commissioneVersamento IVA mensileI contribuenti IVA con liquidazione mensile devono versare l’IVA a debito del mese di aprile 2026 tramite F24, con codice tributo 6004 (IVA mensile aprile). Il versamento può essere compensato con eventuali crediti IVA disponibili da liquidazioni precedenti o con altri crediti tributari e contributivi.Versamento IVA trimestrale primo trimestre 2026I contribuenti IVA trimestrali “per opzione” (quelli che hanno scelto la liquidazione trimestrale pur potendo essere mensili) devono versare l’IVA relativa al primo trimestre 2026 (gennaio-marzo) con codice tributo 6031. A questo importo si applica la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi, come previsto per i trimestrali per opzione.Per i trimestrali naturali (artigiani e piccoli commercianti sotto soglia, professionisti sotto i 500.000 euro di ricavi), invece, la scadenza del versamento del primo trimestre è il 16 maggio (quindi 18 maggio 2026 per il differimento), senza maggiorazione dell’1%.Contributi INPS Gestione SeparataI committenti di collaboratori coordinati e continuativi e di altri soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS devono versare i contributi del mese di aprile 2026. Le aliquote per il 2026 sono:26,07% per i professionisti senza altra copertura previdenziale24% per i soggetti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o pensionati Scadenze fiscali di mercoledì 20 maggio 2026La giornata di mercoledì 20 maggio 2026 è dedicata principalmente agli adempimenti delle casse previdenziali dei lavoratori dello spettacolo e ad alcuni versamenti specifici di enti previdenziali professionali.Versamento contributi ex ENPALSI datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico devono versare i contributi previdenziali relativi al mese di aprile 2026 alla gestione ex ENPALS (ora confluita nell’INPS). Il versamento avviene tramite modello F24 con i codici dedicati al settore spettacolo.Comunicazione operazioni con paesi a fiscalità privilegiataLe imprese che hanno effettuato nel mese precedente operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetta “black list”) devono trasmettere la comunicazione telematica dei dati. L’adempimento, previsto dall’art. 1 del D.L. 40/2010, riguarda cessioni e prestazioni di importo superiore alla soglia di legge.Scadenze fiscali di venerdì 22 maggio 2026La giornata di venerdì 22 maggio 2026 non presenta scadenze fiscali ricorrenti di rilievo generale, ma è importante per chi ha ricevuto avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate. Verifica sempre il tuo cassetto fiscale per non perdere comunicazioni con scadenza personalizzata.Avvisi bonari e comunicazioni di irregolaritàGli avvisi bonari sono comunicazioni che l’Agenzia delle Entrate invia ai contribuenti a seguito di un controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/1973 per le imposte sui redditi, art. 54-bis DPR 633/1972 per l’IVA). Hanno una scadenza personale di 30 giorni dalla notifica, durante i quali il contribuente può:Pagare l’importo richiesto con sanzione ridotta a un terzo del minimoChiedere chiarimenti o segnalare errori all’AgenziaRateizzare l’importo fino a 20 rate trimestrali (per somme superiori a 5.000 euro)Controlla regolarmente il cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate per verificare la presenza di nuove comunicazioni. Il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nella lettura, verifica e definizione degli avvisi bonari. Gli adempimenti mensili del 16 maggio differiti al 18Come anticipato, gli adempimenti mensili con scadenza ordinaria al 16 del mese vengono spostati al primo giorno lavorativo utile quando il 16 cade di sabato, domenica o festivo. Nel 2026, il 16 maggio cade di sabato, quindi tutti i versamenti slittano a lunedì 18 maggio. Ecco l’elenco completo degli adempimenti ricorrenti che riguardano la maggior parte dei contribuenti:Ritenute IRPEF su lavoro dipendente, autonomo, provvigioniAddizionali regionali e comunali IRPEF trattenute ai lavoratori dipendentiIVA mensile aprile 2026 (codice tributo 6004)Contributi INPS dipendenti (modello UniEmens)Contributi INPS Gestione Separata per committentiContributi INAIL autoliquidazione (per chi ha optato per la rateizzazione)Imposta sostitutiva regime forfettario (eventuali acconti rateizzati)Sostituti d’imposta: cosa cambia per condominiAnche i condomini sono sostituti d’imposta. Se hanno pagato lavori di manutenzione o servizi ad artigiani o professionisti nel mese di aprile, devono versare entro il 18 maggio 2026 la ritenuta del 4% prevista dall’art. 25-ter del DPR 600/1973 (codice tributo 1019 per ritenute IRPEF, 1020 per IRES). Il versamento può essere effettuato solo se la somma delle ritenute raggiunge i 500 euro, altrimenti si rinvia al mese successivo.Cosa fare se hai dimenticato una scadenza fiscaleSe ti accorgi di aver dimenticato una scadenza fiscale, puoi sanare la posizione con il ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Più rapidamente intervieni, minore sarà la sanzione da pagare. Ecco la tabella riassuntiva delle sanzioni ridotte per il ravvedimento dei versamenti tributari:Entro 14 giorni: sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento “sprint”)Da 15 a 30 giorni: sanzione 1,5% (un decimo del 15%)Da 31 a 90 giorni: sanzione 1,67% (un nono del 15%)Entro un anno: sanzione 3,75% (un ottavo del 30%)Entro due anni: sanzione 4,29% (un settimo del 30%)Oltre due anni: sanzione 5% (un sesto del 30%)Oltre alla sanzione ridotta, devi calcolare anche gli interessi di mora al tasso legale (attualmente 2,5% annuo, decreto MEF dicembre 2024 per l’anno 2025; il tasso legale 2026 sarà aggiornato a fine 2025 con apposito decreto). Per evitare errori di calcolo, ti consigliamo di rivolgerti al CAF Centro Fiscale che si occuperà di predisporre il modello F24 corretto.Codici tributo per le sanzioni e gli interessi del ravvedimentoPer versare le sanzioni e gli interessi del ravvedimento operoso si usano codici tributo specifici, distinti da quelli del tributo principale. I codici più comuni sono:8904 – sanzione ravvedimento IVA1991 – interessi sul ravvedimento IRPEF1993 – interessi sul ravvedimento IVA8901 – sanzione ravvedimento IRPEF Come pagare le scadenze fiscali con il modello F24Il modello F24 è lo strumento universale per pagare imposte, contributi e tributi locali in Italia. È stato istituito dal D.Lgs. 241/1997 e oggi rappresenta il principale canale di versamento unitario verso lo Stato. La sua caratteristica fondamentale è la possibilità di compensare crediti e debiti tributari e contributivi nello stesso modello.Le modalità di pagamento del modello F24Esistono diverse modalità per pagare l’F24, scelte in base alla tipologia di contribuente:F24 telematico tramite home banking: per privati, professionisti e impreseF24 tramite servizi dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline): obbligatorio per i titolari di partita IVA che effettuano compensazioniF24 tramite intermediari abilitati: il CAF Centro Fiscale può inviare per tuo contoF24 cartaceo: ammesso solo per i privati senza compensazioni e per importi limitati (max 1.000 euro)I titolari di partita IVA devono usare l’F24 telematicoDal 2007 (con l’introduzione dell’art. 37 del D.L. 223/2006), tutti i titolari di partita IVA hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente in modalità telematica, anche se non effettuano compensazioni. Le opzioni sono Entratel/Fisconline (sistema dell’Agenzia delle Entrate) oppure i servizi di home banking abilitati al CBI.Il supporto del CAF Centro Fiscale per le scadenzeGestire correttamente tutte le scadenze fiscali di una settimana come quella del 18-24 maggio 2026 richiede attenzione ai dettagli, conoscenza dei codici tributo e delle procedure di versamento. Un errore o una dimenticanza può tradursi in sanzioni e interessi che si accumulano nel tempo.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per:Compilazione del modello F24 con tutti i codici tributo correttiInvio telematico all’Agenzia delle EntrateCalcolo del ravvedimento operoso per versamenti tardiviPianificazione delle scadenze con scadenzario personalizzatoAssistenza su avvisi bonari e comunicazioni dell’Agenzia delle EntrateCompensazioni di crediti e debiti in F24Per non perdere nessuna scadenza fiscale e gestire correttamente tutti gli adempimenti, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine. I nostri esperti sono a tua disposizione per assisterti in ogni passaggio e prevenire ogni errore di versamento. Domande frequenti sulle scadenze fiscali di maggio 2026Quando scade il versamento dell’IVA mensile di aprile 2026?Il termine ordinario è il 16 maggio 2026, ma poiché quest’anno il 16 cade di sabato, la scadenza è automaticamente prorogata a lunedì 18 maggio 2026. Il versamento avviene con modello F24 utilizzando il codice tributo 6004.Cosa succede se pago una scadenza fiscale in ritardo?Se paghi in ritardo, scattano sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) puoi ridurre fortemente la sanzione: dallo 0,1% al giorno per i primi 14 giorni, fino a un massimo del 5% se ti ravvedi oltre i due anni. Il pagamento si effettua sempre con F24 indicando i codici tributo specifici per sanzione e interessi.I trimestrali per opzione pagano la maggiorazione anche per il primo trimestre?Sì. I contribuenti IVA trimestrali per opzione applicano la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi su tutti e quattro i versamenti trimestrali, incluso il primo trimestre con scadenza 16 maggio (o 18 maggio nel 2026 per il differimento). I trimestrali “naturali” (artigiani e piccoli commercianti) sono invece esentati dalla maggiorazione.Come posso verificare se ho avvisi bonari o comunicazioni pendenti?Puoi consultare il tuo cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, CIE o CNS. In alternativa, puoi delegare un intermediario come il CAF Centro Fiscale che verificherà periodicamente la presenza di avvisi e comunicazioni a tuo nome.Quali sono le aliquote INPS Gestione Separata per il 2026?Per il 2026 l’aliquota INPS Gestione Separata è il 26,07% per i professionisti senza altra copertura previdenziale e il 24% per chi è già iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria o è pensionato. Queste aliquote si applicano sia ai versamenti dei committenti che ai versamenti dei professionisti in proprio.Hai dubbi su una scadenza fiscale o vuoi delegare a un professionista la gestione dei tuoi adempimenti? Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza personalizzata e per non rischiare di pagare sanzioni inutili.Maggio 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-19 11:01:222026-05-19 11:02:24Scadenze fiscali 18-24 maggio 2026, il calendario dell’Agenzia delle Entrate