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Tag Archivio per: codici tributo F24

CAF, IMU, TASI E MODELLO F24

Ravvedimento Operoso 2026: Calcolo Sanzioni e Interessi sui Versamenti Tardivi

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il ravvedimento operoso è lo strumento che il legislatore italiano mette a disposizione di contribuenti e professionisti per regolarizzare spontaneamente i versamenti omessi o tardivi, beneficiando di sanzioni fortemente ridotte rispetto a quelle ordinarie. Con la riforma sanzionatoria introdotta dal D.Lgs. 87/2024 (in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024), le percentuali sono cambiate in modo significativo: la sanzione base è scesa dal 30% al 25%, e le riduzioni sono ora calcolate come quote fisse anziché frazioni variabili della sanzione minima.

In questa guida trovi tutto il necessario per calcolare correttamente l’importo da versare in caso di ravvedimento operoso su F24 IRPEF, IVA, IMU, contributi INPS e qualsiasi altra imposta o tributo: tabella delle finestre temporali, formula di calcolo, tasso degli interessi legali 2026, esempi pratici e codici tributo da usare nel modello F24.

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Che cos'è il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, come modificato nel tempo da più interventi normativi, l’ultimo dei quali è appunto il D.Lgs. 87/2024 (decreto di riforma del sistema sanzionatorio tributario). Consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni fiscali prima che l’Amministrazione finanziaria abbia avviato un accertamento o una verifica.

Per poter accedere al ravvedimento è necessario che:

  • la violazione non sia già stata contestata (notifica di atti di accertamento, liquidazione o irrogazione di sanzioni);
  • non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche fiscali (salvo che il ravvedimento riguardi violazioni diverse da quelle oggetto dell’ispezione in corso);
  • non siano iniziate procedure di recupero o riscossione relative alla violazione da regolarizzare.

Il ravvedimento si perfeziona con il versamento dell’imposta dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi legali, il tutto eseguito tramite modello F24 con i relativi codici tributo.

La riforma sanzionatoria 2024 (D.Lgs. 87/2024): cosa cambia

Con il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 – decreto attuativo della riforma fiscale (L. 111/2023) – il sistema sanzionatorio tributario è stato profondamente rivisto. Le nuove regole si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Le principali novità riguardanti il ravvedimento operoso sono:

  • Sanzione base ridotta dal 30% al 25% dell’imposta non versata (art. 13 D.Lgs. 471/1997 come riformato);
  • Percentuali di ravvedimento fisse per ogni finestra temporale, non più calcolate come frazioni della sanzione minima;
  • Introduzione di una nuova finestra "sprint" entro 14 giorni con calcolo giornaliero (0,0833%/giorno);
  • Aggiunta della finestra biennale (entro 2 anni dalla violazione);
  • Cumulo giuridico esteso: in presenza di più violazioni, si applica la sanzione più grave aumentata (non la somma di tutte).

Attenzione: per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 continuano ad applicarsi le vecchie percentuali (sanzione base 30%, frazioni variabili). Se stai regolarizzando un omesso versamento del 2023 o di periodi precedenti, usa la vecchia tabella.

Tabella ravvedimento operoso 2026: sanzioni ridotte per finestra temporale

La tabella seguente riepiloga le percentuali di sanzione ridotta applicabili per il ravvedimento operoso di violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi (regime post-D.Lgs. 87/2024).

Finestra temporaleNome ravvedimentoSanzione ridottaBase normativa
Entro 14 giorni dalla scadenzaRavvedimento sprint0,0833% per ogni giornoart. 13 c. 1 lett. a-bis)
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenzaRavvedimento breve1,25%art. 13 c. 1 lett. a)
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenzaRavvedimento medio1,39%art. 13 c. 1 lett. b)
Dal 91° giorno fino a 1 anno dalla scadenzaRavvedimento lungo3,125%art. 13 c. 1 lett. b-bis)
Da 1 anno a 2 anni dalla scadenzaRavvedimento biennale3,572%art. 13 c. 1 lett. b-ter)
Oltre 2 anni dalla scadenzaRavvedimento ultrannuale4,17%art. 13 c. 1 lett. b-quater)

Fonte: art. 13 D.Lgs. 472/1997 come modificato da D.Lgs. 87/2024. Applicabile alle violazioni commesse dal 1°/9/2024.

Il tasso di interesse legale 2026 per il ravvedimento

Oltre alla sanzione ridotta, il ravvedimento operoso prevede il versamento degli interessi legali calcolati sull’imposta non versata, in ragione del tasso fissato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 1284 del Codice Civile.

Il tasso di interesse legale per l’anno 2026 è pari al 2,50% annuo, stabilito dal D.M. 10 dicembre 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 2025).

Ecco l’andamento storico del tasso legale negli ultimi anni:

AnnoTasso legaleRiferimento normativo
20262,50%D.M. MEF dic. 2025
20252,50%D.M. 02/12/2024 (GU 284/2024)
20242,50%D.M. 29/11/2023 (GU 280/2023)
20235,00%D.M. 13/12/2022 (GU 292/2022)
20221,25%D.M. 13/12/2021 (GU 297/2021)
20210,01%D.M. 11/12/2020 (GU 310/2020)

Gli interessi si calcolano pro rata temporis (in proporzione ai giorni di ritardo) sulla sola imposta dovuta, non sulla sanzione.

Formula di calcolo del ravvedimento operoso

Per calcolare correttamente quanto versare con il ravvedimento, bisogna sommare tre componenti distinte:

Formula ravvedimento operoso

Totale da versare = Imposta + Sanzione ridotta + Interessi legali

Dove:
• Sanzione ridotta = Imposta × Percentuale ravvedimento (da tabella)
• Interessi legali = Imposta × 2,50% × (Giorni di ritardo / 365)

Ogni componente va versata su una riga separata del modello F24, con codici tributo distinti.

Esempi pratici di calcolo ravvedimento operoso

Vediamo tre esempi concreti di ravvedimento operoso su un versamento IRPEF di 1.000 euro non pagato alla scadenza originaria del 16 giugno 2026. Violazione commessa dopo il 1° settembre 2024, quindi si applicano le nuove regole del D.Lgs. 87/2024.

Esempio 1 – Ravvedimento sprint: pagamento entro 14 giorni

Regolarizzazione il 26 giugno 2026 (10 giorni di ritardo).

ComponenteCalcoloImporto
Imposta IRPEF dovuta–1.000,00 euro
Sanzione sprint (0,0833% x 10 giorni)1.000 x 0,833%8,33 euro
Interessi legali (2,50% x 10/365)1.000 x 2,50% x 10/3650,68 euro
TOTALE DA VERSARE1.009,01 euro

Esempio 2 – Ravvedimento medio: pagamento tra 31 e 90 giorni

Regolarizzazione il 14 settembre 2026 (90 giorni di ritardo).

ComponenteCalcoloImporto
Imposta IRPEF dovuta–1.000,00 euro
Sanzione media (1,39%)1.000 x 1,39%13,90 euro
Interessi legali (2,50% x 90/365)1.000 x 2,50% x 90/3656,16 euro
TOTALE DA VERSARE1.020,06 euro

Esempio 3 – Ravvedimento lungo: pagamento entro 1 anno

Regolarizzazione il 16 giugno 2027 (365 giorni di ritardo, ultimo giorno utile per la finestra "lungo").

ComponenteCalcoloImporto
Imposta IRPEF dovuta–1.000,00 euro
Sanzione lungo (3,125%)1.000 x 3,125%31,25 euro
Interessi legali (2,50% x 365/365)1.000 x 2,50% x 1 anno25,00 euro
TOTALE DA VERSARE1.056,25 euro

Conclusione dagli esempi: agire entro i 14 giorni sprint costa solo circa 9 euro in più su 1.000 euro di imposta. Aspettare un anno costa 56 euro. Ogni giorno di ritardo ha un suo peso economico crescente.

Come si versa con il modello F24: codici tributo

Il versamento del ravvedimento operoso avviene esclusivamente tramite modello F24, compilando tre righe separate per imposta, sanzione e interessi.

TributoCodice impostaCodice sanzioneCodice interessi
IRPEF saldo (persone fisiche)400189011989
IRPEF acconti4033 / 403489011989
IVA mensile / trimestrale6001-609989041991
IMU abitazione principale lusso391289061993
IMU altri fabbricati391889061993
Ritenute lavoro dipendente100189061989
INPS Gestione Separatavari GSvedi istruz. INPSvedi istruz. INPS

Per i tributi locali come l’IMU, il versamento avviene nella sezione apposita del modello F24 ("IMU e altri tributi locali"), indicando il codice comune (codice catastale del comune) nella colonna dedicata. Leggi la nostra guida all’acconto IMU 2026 e versamento F24 per tutti i dettagli.

Ravvedimento per violazioni pre-settembre 2024: vecchia tabella

Se devi regolarizzare violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, si applicano ancora le percentuali del regime previgente. Ecco il confronto:

Finestra temporalePRE 1/9/2024POST 1/9/2024
Entro 14 giorni (sprint)0,1%/giorno0,0833%/giorno
Entro 30 giorni3,00% (1/10 di 30%)1,25%
Entro 90 giorni3,33% (1/9 di 30%)1,39%
Entro 1 anno3,75% (1/8 di 30%)3,125%
Entro 2 anni4,29% (1/7 di 30%)3,572%
Oltre 2 anni5,00% (1/6 di 30%)4,17%

Quando il ravvedimento non è possibile

Il ravvedimento operoso non può essere utilizzato nei seguenti casi:

  • L’Agenzia delle Entrate ha già notificato un avviso di accertamento o un atto di irrogazione sanzioni per la stessa violazione;
  • È in corso un accesso, ispezione o verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza (ma solo per le violazioni oggetto del controllo);
  • È stata avviata la procedura di riscossione coattiva (cartella esattoriale già notificata);
  • La violazione riguarda reati tributari per cui è già pendente procedimento penale.

In presenza di un accertamento già notificato, le alternative sono l’accertamento con adesione (riduzione sanzione a 1/3) o il pagamento entro 60 giorni dall’atto (ulteriore riduzione a 1/3). Se hai ricevuto una cartella esattoriale, potrebbe essere utile valutare la rottamazione, come spiegato nell’articolo sulla Rottamazione-quinquies 2026.

Casi speciali: dichiarazioni e altri adempimenti

Omessa dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi PF)

Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata entro la scadenza ordinaria (30 settembre per il 730, 30 novembre per Redditi PF), è possibile presentarla con ravvedimento entro 90 giorni dalla scadenza come dichiarazione tardiva. La sanzione ridotta è di 25 euro (1/10 della sanzione fissa minima di 250 euro). Oltre i 90 giorni si configura omessa dichiarazione, non più sanabile con il ravvedimento.

Ravvedimento per IVA

Per l’IVA (scadenza 16 del mese successivo o scadenze trimestrali), il ravvedimento opera con le stesse finestre temporali. Codice sanzione 8904, codice interessi 1991.

Ravvedimento per IMU tardiva

Per l’IMU (scadenze 16 giugno e 16 dicembre), il ravvedimento si applica con le stesse percentuali della tabella principale, codice sanzione 8906 e interessi 1993. Il versamento avviene nella sezione "IMU e altri tributi locali" del modello F24. Per approfondire: Dichiarazione IMU 2026: scadenze e sanzioni.

Come evitare di dovere il ravvedimento: consigli pratici

  • Tieni un calendario delle scadenze fiscali: usa il nostro Calendario scadenze fiscali 2026 come riferimento;
  • Imposta promemoria automatici sul telefonino o usa i servizi di notifica dell’Agenzia delle Entrate;
  • Delega a un CAF o commercialista: se hai una partita IVA o una situazione complessa, l’assistenza di un esperto riduce drasticamente il rischio di dimenticare una scadenza;
  • Se sbagli, intervieni subito: più aspetti, più paghi. Le prime due settimane (sprint) sono le più convenienti.

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FAQ sul ravvedimento operoso 2026

Posso fare il ravvedimento operoso dopo una comunicazione bonaria dell’Agenzia delle Entrate?

Sì. Una comunicazione bonaria (art. 36-bis o 36-ter DPR 600/73) non impedisce il ravvedimento. Il blocco scatta solo con la notifica di un avviso di accertamento vero e proprio.

Il ravvedimento estingue completamente la violazione?

Sì. Il perfezionamento del ravvedimento (versamento integrale di imposta + sanzione + interessi) estingue la violazione definitivamente. L’Agenzia non può irrogare ulteriori sanzioni per la stessa violazione.

Cosa succede se verso un importo inferiore al dovuto?

Il ravvedimento non si perfeziona per la parte non versata. Devi effettuare un versamento integrativo. Per errori di pochi centesimi, la prassi amministrativa tende a essere tollerante, ma l’ideale è calcolare correttamente fin dal primo versamento.

Quanto tempo ho per fare il ravvedimento?

Non c’è un termine assoluto: puoi ravvederti fino a quando l’Agenzia non ha contestato la violazione. In pratica, il termine è legato ai termini di decadenza dell’accertamento (generalmente 5 anni). Oltre i 2 anni si applica la sanzione massima del 4,17%.

Posso fare il ravvedimento senza commercialista?

Sì, puoi compilare e versare l’F24 autonomamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o il tuo home banking. Per situazioni complesse o importi significativi, è comunque consigliabile il supporto del CAF Centro Fiscale di Udine, che offre assistenza personalizzata per il calcolo e la compilazione del ravvedimento.

La riforma del 2024 si applica anche a IMU e tributi locali?

Sì. Il D.Lgs. 87/2024 ha riformato il sistema sanzionatorio in modo trasversale. Anche le violazioni relative a IMU, TARI e altri tributi locali commesse dal 1° settembre 2024 in poi seguono le nuove percentuali di ravvedimento.

Conclusione: il ravvedimento conviene sempre, prima lo fai meglio è

Il ravvedimento operoso è uno strumento prezioso che consente di rimediare a omessi o tardivi versamenti con costi contenuti, a patto di agire prima che l’Agenzia delle Entrate intervenga. Con la riforma del D.Lgs. 87/2024, le sanzioni sono ancora più convenienti rispetto al passato: un omesso versamento regolarizzato entro 30 giorni costa solo l’1,25% di sanzione (contro il 3% del vecchio regime), più pochi euro di interessi.

Il principio chiave rimane: più aspetti, più paghi. Agire entro i 14 giorni sprint minimizza il costo al massimo. Se hai dubbi sul calcolo, sui codici tributo da usare o sulla compilazione dell’F24, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata.

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Imposta Ipotecaria e Catastale Successione 2026: Calcolo 2% + 1% con Esempi Pratici

Imposte di successione 2026 - calcolo aliquote e franchigie per gli erediImposte su successione

Quando si eredita un immobile, molti pensano che la franchigia di 1 milione di euro sull’imposta di successione basti a evitare ogni tassa. Non è così. Sugli immobili ereditati sono SEMPRE dovute due imposte aggiuntive: l’imposta ipotecaria (2%) e l’imposta catastale (1%), per un totale del 3% del valore catastale. Queste imposte vanno pagate anche quando l’eredità è esente da imposta di successione per effetto della franchigia.

In questa guida aggiornata al 2026 ti spieghiamo come si calcolano, quando si applicano le imposte fisse da 200 euro per la prima casa, i coefficienti catastali corretti (168 per le abitazioni, 115,5 per la prima casa, 40,8 per i commerciali, 90 per i terreni) e i codici tributo F24 da utilizzare. Con tre esempi pratici completi.

Indice dei contenuti

  1. Cosa sono imposta ipotecaria e catastale
  2. Quando si applicano: sempre se ci sono immobili
  3. Base imponibile: il valore catastale
  4. Aliquote ordinarie: 2% + 1% = 3%
  5. Prima casa: imposte fisse 200 + 200 euro
  6. Requisiti agevolazione prima casa in successione
  7. Coefficienti catastali: 168, 115,5, 40,8, 90
  8. Come trovare la rendita catastale dalla visura
  9. Pagamento con F24: codici tributo 1530, 1531, 1606
  10. Quando si paga: autoliquidazione
  11. Esempi pratici di calcolo
  12. Sanzioni e ravvedimento operoso
  13. Domande frequenti (FAQ)
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Cosa sono imposta ipotecaria e imposta catastale

L’imposta ipotecaria è il tributo dovuto per la trascrizione nei registri immobiliari del passaggio di proprietà. Ogni volta che un immobile cambia titolare (per compravendita, donazione o successione), il nuovo proprietario deve pagare questa imposta per formalizzare la pubblicità legale del trasferimento. La disciplina è contenuta nel D.Lgs. 347/1990 (Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale).

L’imposta catastale, invece, è dovuta per la voltura catastale, ovvero per l’aggiornamento al catasto dei dati del nuovo intestatario. Anche questa è regolata dallo stesso Testo Unico e, nella successione, viene pagata contestualmente all’ipotecaria.

Entrambe sono imposte indirette (come l’IVA o l’imposta di registro) e sono completamente indipendenti dall’imposta di successione. Questo è il punto più importante da capire: pagare le imposte ipotecaria e catastale non esenta dall’imposta di successione, e viceversa. Sono tributi autonomi con presupposti, aliquote e codici tributo diversi.

Quando si applicano: sempre se ci sono immobili in eredità

Le imposte ipotecaria e catastale si applicano ogni volta che nell’attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari: case, appartamenti, box, cantine, terreni agricoli, terreni edificabili, negozi, uffici, capannoni, nuda proprietà, usufrutto, diritto di abitazione.

La differenza fondamentale con l’imposta di successione è questa:

  • Imposta di successione: si applica solo se si superano le franchigie (1 milione per coniuge/figli, 100.000 euro per fratelli/sorelle, nessuna franchigia per gli altri).
  • Imposte ipotecaria e catastale: si applicano sempre, sull’intero valore catastale degli immobili, senza franchigia, a prescindere dal grado di parentela.

Esempio: figlio che eredita dal padre una casa con valore catastale di 120.000 euro e un conto corrente di 50.000 euro. L’imposta di successione è zero (il figlio ha franchigia di 1 milione). Ma sulle imposte ipotecaria e catastale relative alla casa dovrà pagare comunque il 3% di 120.000 euro = 3.600 euro (salvo agevolazione prima casa, vedi più avanti).

Se nell’eredità non ci sono immobili (solo denaro, titoli, auto, quote societarie non immobiliari), le imposte ipotecaria e catastale non sono dovute. Si paga solo l’eventuale imposta di successione, se superate le franchigie.

Base imponibile: il valore catastale degli immobili

Le imposte ipotecaria e catastale nella successione si calcolano sul valore catastale, non sul valore di mercato. Questa è una regola molto vantaggiosa per gli eredi, perché il valore catastale è quasi sempre molto inferiore al valore reale dell’immobile (spesso meno della metà).

Il valore catastale si ottiene con una formula semplice:

Valore catastale = Rendita catastale × 1,05 (rivalutazione 5%) × Coefficiente

oppure, in forma sintetica: Rendita × Coefficiente già comprensivo della rivalutazione

I coefficienti utilizzati nella successione (già comprensivi della rivalutazione del 5% sulle rendite e del 25% sui redditi dominicali dei terreni) sono:

  • 168 per immobili abitativi (cat. A, tranne A/10)
  • 115,5 per la prima casa (quando spetta l’agevolazione)
  • 42 per uffici cat. A/10 e immobili cat. D (capannoni, alberghi)
  • 40,8 per immobili commerciali cat. C/1 e E
  • 90 per terreni agricoli e non edificabili

Per i terreni edificabili si utilizza invece il valore venale in comune commercio (valore di mercato), non il valore catastale.

Aliquote ordinarie: 2% + 1% = 3% totale

Le aliquote applicabili nella successione con immobili sono:

  • Imposta ipotecaria: 2% del valore catastale
  • Imposta catastale: 1% del valore catastale
  • Totale: 3% del valore catastale

Esempio rapido: casa ereditata (non prima casa) con valore catastale di 150.000 euro. Si pagano:

  • Imposta ipotecaria: 150.000 × 2% = 3.000 euro
  • Imposta catastale: 150.000 × 1% = 1.500 euro
  • Totale: 4.500 euro

Importante: esiste un importo minimo di 200 euro per ciascuna imposta. Se il calcolo percentuale dà un risultato inferiore a 200 euro, si paga comunque il minimo fisso di 200 euro per l’ipotecaria e 200 euro per la catastale (totale 400 euro minimo).

Prima casa agevolata: imposte fisse 200 + 200 euro

Quando almeno uno degli eredi può beneficiare dell’agevolazione prima casa, le imposte ipotecaria e catastale non si calcolano più con le aliquote percentuali, ma si applicano in misura fissa:

  • Imposta ipotecaria: 200 euro fissi
  • Imposta catastale: 200 euro fissi
  • Totale: 400 euro fissi

Questa è una delle agevolazioni più importanti per gli eredi: su un’abitazione con valore catastale di 150.000 euro, invece di pagare 4.500 euro di imposte, se ne pagano solo 400 euro, con un risparmio di 4.100 euro.

L’agevolazione prima casa nella successione è stata introdotta dall’art. 69 della Legge 342/2000 ed è tutt’oggi pienamente operativa. A differenza dell’agevolazione prima casa in compravendita, qui l’imposta di successione non viene toccata: l’agevolazione riguarda solo ipotecaria e catastale.

Requisiti per l’agevolazione prima casa in successione

Per beneficiare delle imposte fisse è sufficiente che almeno uno degli eredi (o legatari) abbia i requisiti. Questo è un grande vantaggio: se nella successione ci sono tre fratelli e solo uno di loro ha i requisiti prima casa, tutti e tre beneficiano delle imposte fisse sull’immobile.

I requisiti da rispettare (dichiarati nella dichiarazione di successione) sono:

  1. Immobile non di lusso: categoria catastale diversa da A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio).
  2. Ubicazione: l’immobile deve trovarsi nel Comune dove l’erede ha la residenza, oppure l’erede deve impegnarsi a trasferirvi la residenza entro 18 mesi dall’apertura della successione.
  3. Non possesso di altra prima casa nello stesso Comune: l’erede non deve essere titolare (esclusivo o in comunione col coniuge) di altra abitazione nello stesso Comune dove si trova l’immobile ereditato.
  4. Non possesso di altra prima casa su tutto il territorio nazionale acquistata con le agevolazioni: l’erede non deve aver già fruito delle agevolazioni prima casa su altro immobile. In questo caso non è prevista la possibilità di vendere e riacquistare (a differenza della compravendita).

Attenzione: l’agevolazione si applica a una sola unità immobiliare per beneficiario. Se l’erede eredita due appartamenti dalla stessa persona, potrà chiedere l’agevolazione solo su uno dei due. Sulle pertinenze (box, cantina, soffitta) l’agevolazione si estende, ma con il limite di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

Decadenza: se entro 5 anni l’erede vende l’immobile senza ricomprare un’altra prima casa entro 1 anno, decade dall’agevolazione e deve restituire la differenza tra imposte ordinarie e imposte fisse, più sanzioni del 30% e interessi.

Coefficienti catastali: 168, 115,5, 40,8 e 90 nel dettaglio

Vediamo in dettaglio i coefficienti da applicare alla rendita catastale (o al reddito dominicale per i terreni) per ottenere la base imponibile.

Immobili abitativi (non prima casa): coefficiente 168

Per tutte le abitazioni non prima casa (seconda casa, casa vacanze, appartamento affittato, casa al mare) si applica il coefficiente 168 sulla rendita catastale. Rientrano qui le categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11.

Formula: Valore catastale = Rendita × 168

Per le case di lusso (A/1, A/8, A/9) il coefficiente resta 168 in successione, perché non possono comunque beneficiare dell’agevolazione prima casa.

Prima casa: coefficiente 115,5

Quando spettano le imposte fisse prima casa (200 + 200 euro), il coefficiente 115,5 non viene di fatto utilizzato per calcolare ipotecaria e catastale (che sono appunto fisse). Tuttavia il coefficiente 115,5 resta rilevante per il calcolo della base imponibile dell’imposta di successione relativa all’immobile prima casa.

Formula: Valore catastale prima casa = Rendita × 115,5

Uffici A/10 e categoria D: coefficiente 42

Per uffici e studi privati (A/10) e per gli immobili a destinazione speciale di categoria D (capannoni industriali D/1, alberghi D/2, teatri D/3, banche D/5, opifici D/7, D/8) si utilizza il coefficiente 42.

Formula: Valore catastale = Rendita × 42

Negozi C/1 e categoria E: coefficiente 40,8

Per i negozi e botteghe (C/1) e per gli immobili a destinazione particolare di categoria E (stazioni, ponti, cimiteri) il coefficiente è 40,8.

Formula: Valore catastale = Rendita × 40,8

Box, magazzini, pertinenze: coefficiente 126

Per box auto (C/6), cantine e soffitte (C/2), tettoie (C/7), magazzini e laboratori (C/3, C/4, C/5) si usa il coefficiente 126.

Quando queste pertinenze sono abbinate a un’abitazione prima casa con agevolazione, il coefficiente scende a 115,5 anche per esse (sempre limite di una pertinenza per categoria).

Terreni agricoli e non edificabili: coefficiente 90

Per i terreni agricoli e non edificabili non si utilizza la rendita catastale, ma il reddito dominicale indicato in visura. Il coefficiente è 90 (già comprensivo della rivalutazione del 25%).

Formula: Valore catastale = Reddito dominicale × 90

Come trovare la rendita catastale dalla visura

Per calcolare correttamente le imposte devi conoscere la rendita catastale dell’immobile ereditato. Il modo più affidabile per ottenerla è richiedere una visura catastale, disponibile in tre modalità:

  • Online sul sito Agenzia Entrate: area riservata, servizio “Visura catastale online” (gratuito per gli immobili intestati al richiedente, a pagamento per gli altri).
  • Agenzia Entrate territoriale: presentando la richiesta cartacea con documento di identità.
  • Tramite CAF o professionista abilitato: soluzione più rapida, con consulenza inclusa sul corretto uso dei dati ai fini successione.

In visura cerca il campo “Rendita” (per fabbricati) o “Reddito dominicale” (per terreni). Il valore è espresso in euro. Attenzione: non confondere la rendita con il reddito agrario (solo reddito dominicale ai fini successione).

Esempio di lettura visura: Appartamento in Udine, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, Rendita 480,00 euro. Calcolo seconda casa: 480 × 168 = 80.640 euro di valore catastale.

Pagamento con F24: codici tributo 1530, 1531, 1606

Le imposte ipotecaria e catastale nella successione si pagano con il modello F24, sezione “Erario”, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 1530 – Imposta ipotecaria: per il 2% (o 200 euro fissi prima casa)
  • 1531 – Imposta catastale: per l’1% (o 200 euro fissi prima casa)
  • 1606 – Tassa ipotecaria: 90 euro fissi per le formalità di trascrizione
  • 1522 – Imposta di bollo: 85 euro fissi sulla dichiarazione di successione
  • 1599 – Tributi speciali e diritti catastali: 25 euro fissi

Nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno del decesso, non quello di presentazione della dichiarazione. Nel campo “Codice ufficio” va indicato il codice dell’ufficio territorialmente competente (normalmente quello dell’ultimo domicilio del defunto).

Attenzione: l’F24 della successione va sempre compilato con saldo finale positivo e pagato entro la scadenza. Non è possibile compensarlo con crediti se comporterebbe un saldo zero (l’Agenzia Entrate richiede un pagamento effettivo per procedere con la trascrizione).

Quando si paga: autoliquidazione prima dell’invio della dichiarazione

Le imposte ipotecaria e catastale funzionano in regime di autoliquidazione: è l’erede (o il CAF/professionista che lo assiste) a calcolarle e pagarle prima dell’invio telematico della dichiarazione di successione.

La sequenza corretta è:

  1. Predisposizione della dichiarazione di successione con elenco immobili e calcolo imposte.
  2. Pagamento F24 delle imposte ipotecaria, catastale, tassa ipotecaria, bollo e tributi speciali.
  3. Attesa ricevuta di pagamento (normalmente disponibile dopo 1-2 giorni lavorativi).
  4. Invio telematico della dichiarazione all’Agenzia Entrate tramite il software “Successioni Online”.
  5. Ricevuta di presentazione: l’Agenzia Entrate procede automaticamente con la voltura catastale.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione di successione è di 12 mesi dall’apertura della successione (cioè dalla data del decesso). Entro questi 12 mesi devono essere pagate anche le imposte ipotecaria e catastale. Oltre tale termine scattano sanzioni (vedi paragrafo dedicato).

Dal 2024 è entrato a regime il sistema di autoliquidazione completa: anche l’imposta di successione viene calcolata e pagata dall’erede (non più dall’ufficio). Le ipotecaria e catastale seguono lo stesso principio.

Esempi pratici di calcolo

Vediamo tre casi concreti che coprono le situazioni più frequenti: prima casa agevolata, seconda casa, terreno agricolo.

Esempio 1: casa prima casa (rendita 800 euro)

Situazione: Maria eredita dalla madre un appartamento a Udine, cat. A/3, rendita catastale 800 euro. Maria non è proprietaria di altre case, ha già la residenza nello stesso Comune dell’immobile ereditato. Ha quindi diritto all’agevolazione prima casa.

Calcolo imposte:

  • Imposta ipotecaria: 200 euro fissi (codice tributo 1530)
  • Imposta catastale: 200 euro fissi (codice tributo 1531)
  • Tassa ipotecaria: 90 euro (codice tributo 1606)
  • Imposta di bollo: 85 euro (codice tributo 1522)
  • Tributi speciali: 25 euro (codice tributo 1599)
  • Totale da pagare: 600 euro

Nota: il valore catastale sarebbe stato 800 × 115,5 = 92.400 euro. Senza agevolazione avrebbe pagato il 3% = 2.772 euro. L’agevolazione le fa risparmiare oltre 2.300 euro.

Esempio 2: seconda casa (rendita 1.000 euro)

Situazione: Luca eredita dalla zia una casa al mare a Lignano, cat. A/3, rendita catastale 1.000 euro. Luca ha già la prima casa altrove e non può quindi chiedere l’agevolazione prima casa su questo immobile. Si applicano le aliquote ordinarie.

Calcolo valore catastale: 1.000 × 168 = 168.000 euro

Calcolo imposte:

  • Imposta ipotecaria: 168.000 × 2% = 3.360 euro (codice tributo 1530)
  • Imposta catastale: 168.000 × 1% = 1.680 euro (codice tributo 1531)
  • Tassa ipotecaria: 90 euro (codice tributo 1606)
  • Imposta di bollo: 85 euro (codice tributo 1522)
  • Tributi speciali: 25 euro (codice tributo 1599)
  • Totale da pagare: 5.240 euro

Nota: il testo dell’esempio presentava come “base ridotta” un calcolo 1.000 × 115,5 = 115.500 euro con totale 3.465 euro. Quel calcolo è corretto solo se all’erede spetta l’agevolazione prima casa (nel qual caso però le imposte sarebbero fisse 400 euro). Senza agevolazione il coefficiente corretto per una A/3 è 168, come sopra.

Esempio 3: terreno agricolo (reddito dominicale 500 euro)

Situazione: Paolo eredita dal padre un terreno agricolo in provincia di Udine. Dalla visura risulta un reddito dominicale di 500 euro. Paolo non è coltivatore diretto né IAP (su quest’ultimo caso si applicherebbero agevolazioni specifiche).

Calcolo valore catastale: 500 × 90 = 45.000 euro

Calcolo imposte:

  • Imposta ipotecaria: 45.000 × 2% = 900 euro (codice tributo 1530)
  • Imposta catastale: 45.000 × 1% = 450 euro (codice tributo 1531)
  • Tassa ipotecaria: 90 euro (codice tributo 1606)
  • Imposta di bollo: 85 euro (codice tributo 1522)
  • Tributi speciali: 25 euro (codice tributo 1599)
  • Totale da pagare: 1.550 euro

Agevolazioni IAP/coltivatore diretto: se l’erede è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto alla gestione INPS agricola, le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa di 200 + 200 euro (Legge 604/1954 e ss.mm.).

Sanzioni per tardivo versamento e ravvedimento operoso

Se le imposte ipotecaria e catastale vengono pagate in ritardo (oltre i 12 mesi dall’apertura della successione), scattano sanzioni amministrative:

  • Sanzione per omesso/tardivo versamento: 25% dell’imposta dovuta (ridotta rispetto al precedente 30%, dopo la riforma D.Lgs. 87/2024 a decorrere dal 1° settembre 2024).
  • Interessi legali: attualmente al 2,5% annuo (tasso legale 2026, salvo modifiche del MEF).
  • Omessa presentazione della dichiarazione: dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.

Il ravvedimento operoso consente di ridurre significativamente la sanzione se si provvede spontaneamente al pagamento prima di notifiche o controlli dell’Agenzia Entrate:

  • Entro 14 giorni: sanzione 0,083% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base giornaliera)
  • Entro 30 giorni: sanzione pari all’1,25% (1/10 del 12,5%)
  • Entro 90 giorni: sanzione 1,39% (1/9 del 12,5%)
  • Entro 1 anno dalla violazione: sanzione 3,125% (1/8)
  • Entro 2 anni: sanzione 3,57% (1/7)
  • Oltre 2 anni (fino a notifica): sanzione 4,17% (1/6)

Vanno sempre aggiunti gli interessi legali calcolati giorno per giorno. Le nuove misure sanzionatorie si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per le violazioni anteriori si applicano le vecchie misure (sanzione base 30%, riduzioni ravvedimento diverse).

Il pagamento in ravvedimento si esegue con F24, indicando nei codici tributo sia l’imposta originaria (1530, 1531) sia i codici specifici per sanzioni e interessi collegati alla successione.

Domande frequenti (FAQ)

Se l’eredità è sotto la franchigia di 1 milione devo pagare comunque ipotecaria e catastale?

Sì, sempre, se nell’asse ereditario ci sono immobili. La franchigia di 1 milione di euro riguarda solo l’imposta di successione. Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute sul 100% del valore catastale degli immobili, senza alcuna franchigia, qualunque sia il grado di parentela. L’unica eccezione riduttiva è l’agevolazione prima casa (imposte fisse 200 + 200 euro).

Si paga sulla quota ereditata o sul valore totale dell’immobile?

Le imposte ipotecaria e catastale si calcolano sul valore totale dell’immobile (non sulla quota di ciascun erede), perché sono legate alla trascrizione e alla voltura del bene nel suo complesso. Poi gli eredi si dividono l’onere in base alle quote ereditarie (normalmente versano con un unico F24, poi fanno i conti tra loro).

Cosa succede se eredito la nuda proprietà o l’usufrutto?

Anche nuda proprietà e usufrutto sono soggetti a ipotecaria (2%) e catastale (1%). La base imponibile si calcola applicando al valore pieno dell’immobile le percentuali del “coefficiente dell’usufruttuario” previste dall’art. 48 D.P.R. 131/1986, che variano in base all’età dell’usufruttuario (più alto per chi è giovane, più basso per chi è anziano).

Posso usare il ravvedimento operoso se sono in ritardo di 3 mesi?

Sì. Il ravvedimento è sempre possibile finché l’Agenzia Entrate non ha notificato un avviso di liquidazione o un atto di accertamento. A 3 mesi di ritardo rientri nel ravvedimento entro 90 giorni, con sanzione ridotta all’1,39% (più interessi legali).

Le imposte ipotecaria e catastale si applicano anche sui mobili?

No. Ipotecaria e catastale si applicano solo sui beni immobili (case, terreni, box, negozi, ecc.). Su mobili, denaro, titoli, auto, quote societarie non immobiliari si paga solo l’eventuale imposta di successione (se superate le franchigie). Tuttavia attenzione: sui mobili “d’uso” contenuti in casa c’è la presunzione di legge del 10% del valore immobiliare (a meno di prova contraria), che rileva solo per l’imposta di successione, non per ipotecaria/catastale.

Chi deve firmare l’F24? Tutti gli eredi?

L’F24 viene normalmente compilato a nome di uno degli eredi (che funge da “erede presentatore”) o, più spesso, a nome del CAF/professionista intermediario. Tutti gli eredi sono comunque solidalmente responsabili del pagamento. È possibile che un solo erede anticipi l’intero importo e poi si faccia rimborsare dai co-eredi le rispettive quote.

Se rinuncio all’eredità devo pagare lo stesso?

No. La rinuncia all’eredità (da farsi con atto pubblico davanti a notaio o cancelliere entro 10 anni) estingue ogni obbligo fiscale in capo al rinunciante, comprese le imposte ipotecaria e catastale. Gli obblighi si trasferiscono agli altri eredi (o ai rappresentanti, figli del rinunciante) che accettano.

Se l’immobile è cointestato col coniuge superstite, si pagano ipotecaria e catastale sul 100% o sul 50%?

Se l’immobile era in comunione legale (o cointestazione al 50%) con il coniuge superstite, cade in successione solo la quota del defunto (50%). Le imposte ipotecaria e catastale si calcolano quindi sul valore catastale della sola quota del 50%, non sull’intero immobile.

Dove posso trovare assistenza per calcolare le imposte sulla mia successione?

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il servizio completo di dichiarazione di successione, compresi calcolo di ipotecaria, catastale, predisposizione F24 e invio telematico. Operiamo in Friuli Venezia Giulia anche per il sistema tavolare (iscrizione al Libro Fondiario), che in FVG sostituisce la conservatoria tradizionale.

Conclusione e contatti

Le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) sono il “costo nascosto” di ogni eredità con immobili: anche quando la franchigia di successione azzera il tributo principale, queste due imposte restano dovute e possono pesare per migliaia di euro. La buona notizia è che esistono agevolazioni importanti — soprattutto la prima casa in successione con imposte fisse di 400 euro totali — che permettono di contenere significativamente la spesa.

Il nostro consiglio: prima di presentare la dichiarazione di successione, verifica sempre se almeno uno degli eredi ha i requisiti prima casa. Se sì, il risparmio può essere di migliaia di euro. E attenzione ai tempi: i 12 mesi scadono velocemente, e il ravvedimento operoso costa comunque meno delle sanzioni piene (ora al 25% dopo la riforma 2024).

Per un calcolo preciso sulla tua successione e per la gestione completa della pratica, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine. Viale Giuseppe Tullio 13, scala B — telefono 0432 1638640 — WhatsApp 366 6018121. Ti aiutiamo a quantificare in anticipo le imposte, a individuare tutte le agevolazioni spettanti e a gestire l’intero iter telematico, compresa la voltura catastale e la trascrizione tavolare per il Friuli Venezia Giulia.

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Andrea Damiani

Responsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscali

Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse.

📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →
Giugno 10, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/Imposte-su-successione-Guida-Completa-per-gli-Eredi.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-10 08:00:002026-04-24 23:48:22Imposta Ipotecaria e Catastale Successione 2026: Calcolo 2% + 1% con Esempi Pratici
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Ritenuta d’Acconto Regime Forfettario 2026: Quando Si Applica e Come Gestirla

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La ritenuta d’acconto in regime forfettario e una delle aree piu fraintese del fisco italiano. La regola di base e semplice: il contribuente forfettario non subisce ritenuta d’acconto sui compensi che riceve, perche al posto di IRPEF paga un’imposta sostitutiva del 5% o 15%. Cio significa che, in fattura, il forfettario incassa il 100% del compenso pattuito, senza alcun prelievo fiscale operato dal cliente.

Le cose pero si complicano in due situazioni. La prima: se in fattura non si indica la corretta dicitura di esonero, il cliente puo trattenere comunque la ritenuta del 20%, costringendo il forfettario a recuperarla in dichiarazione tramite il quadro LM. La seconda: quando il forfettario diventa lui stesso sostituto d’imposta, ad esempio se assume un dipendente o si avvale stabilmente di collaboratori. In questi casi nasce l’obbligo di trattenere la ritenuta, versarla con F24 e rilasciare la Certificazione Unica.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine aggiornata al 2026 vediamo, con esempi pratici, come gestire correttamente la ritenuta in tutti gli scenari: dalla fattura del forfettario verso azienda, al pagamento di un collaboratore occasionale, fino alla compilazione di F24, CU e modello 770.

Cos’e la ritenuta d’acconto e come funziona

La ritenuta d’acconto e un anticipo dell’IRPEF che il sostituto d’imposta (di solito un’azienda o un altro professionista) trattiene sui compensi corrisposti a un lavoratore autonomo o a un altro soggetto passivo IRPEF. Il sostituto poi versa quella somma allo Stato per conto del percipiente, che in dichiarazione la scomputera dall’imposta dovuta.

Si chiama “d’acconto” proprio perche non e l’imposta definitiva: il professionista, in sede di dichiarazione dei redditi, calcola quanto deve davvero pagare e detrae quanto gia trattenuto a titolo di ritenuta. Se ha versato troppo, ottiene un credito; se ha versato meno del dovuto, paga la differenza.

L’aliquota standard della ritenuta d’acconto sui compensi a professionisti e collaboratori autonomi e del 20% calcolata sull’imponibile fiscale (al netto, eventualmente, della rivalsa previdenziale del 4%, a seconda del tipo di Cassa). Per gli agenti e rappresentanti l’aliquota e del 23% applicato al 50% delle provvigioni (o al 20% in caso di collaboratori con dipendenti). Per altre fattispecie, come provvigioni di mediatori o redditi diversi, esistono aliquote dedicate.

Il meccanismo, in sostanza, funziona cosi: l’azienda paga 1.000 euro di compenso al professionista in regime ordinario, trattiene 200 euro (20%), versa al professionista 800 euro e versa allo Stato 200 euro tramite F24 entro il 16 del mese successivo. A fine anno rilascia la Certificazione Unica al professionista, che usera quel documento per compilare la dichiarazione dei redditi.

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Il forfettario come percettore: niente ritenuta in fattura

Il principio cardine del regime forfettario, introdotto dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 67), e che i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Il motivo e logico: il forfettario non paga IRPEF, ma un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi cinque anni di attivita “start up”). Sarebbe quindi assurdo che il cliente trattenesse un anticipo IRPEF che il professionista non e mai chiamato a versare.

Concretamente: se sei in regime forfettario e fatturi 1.000 euro a un’azienda, l’azienda ti deve pagare l’intero importo di 1.000 euro, senza trattenere nulla. Non ti devono fornire la Certificazione Unica per ritenute (al massimo riceverai una CU “informativa” in alcuni casi specifici, ma senza ritenute applicate).

La dicitura obbligatoria in fattura

Per evitare equivoci con il cliente sostituto d’imposta, ogni fattura emessa dal forfettario verso un soggetto IVA italiano deve contenere una specifica dicitura di esonero dalla ritenuta. Il testo ufficialmente consigliato e:

“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014.”

Questa dicitura, insieme a quella sull’esclusione dell’IVA (art. 1, c. 58 L. 190/2014), va inserita nel campo “Causale” o “Note” della fattura elettronica. In molti software di fatturazione e gia precompilata se si imposta correttamente il regime fiscale come “RF19 – Regime forfettario” nel tracciato XML.

Comunicazione preventiva al cliente

Buona prassi e comunicare per iscritto al cliente, prima dell’emissione della prima fattura, di operare in regime forfettario. Questo evita che l’ufficio amministrativo, per abitudine, applichi comunque la ritenuta. La comunicazione puo essere inserita nel preventivo, nel contratto o in una semplice email con allegata la fotocopia del certificato di attribuzione partita IVA.

Cosa fare se la ritenuta viene applicata per errore

Capita spesso, soprattutto con i nuovi clienti, che il forfettario dimentichi di indicare la dicitura in fattura o che il cliente, per disattenzione, applichi comunque la ritenuta. Cosa succede in questi casi? La buona notizia e che la somma non e persa: si recupera in dichiarazione dei redditi.

Recupero tramite il quadro LM

Il forfettario, in dichiarazione, compila il quadro LM del modello Redditi PF, riservato proprio ai contribuenti in regime forfettario. All’interno del quadro LM esiste una sezione specifica (rigo LM41 nel modello 2026 per redditi 2025) dove indicare le ritenute d’acconto subite. Tale importo viene scomputato direttamente dall’imposta sostitutiva dovuta.

Esempio pratico: Mario, psicologo forfettario al 5% per nuova attivita, ha un fatturato di 30.000 euro nell’anno. Coefficiente di redditivita 78% = reddito imponibile di 23.400 euro. Imposta sostitutiva 5% = 1.170 euro. Su una fattura da 2.000 euro un cliente azienda ha trattenuto 400 euro di ritenuta per errore. Mario indica i 400 euro al rigo LM41: dovra versare solo 1.170 – 400 = 770 euro di imposta sostitutiva.

La Certificazione Unica come prova

Per recuperare la ritenuta in dichiarazione e indispensabile che il cliente sostituto d’imposta abbia rilasciato la Certificazione Unica (CU). La CU attesta i compensi corrisposti e le ritenute trattenute, con i relativi codici tributo. Senza CU non si puo dimostrare l’avvenuto versamento della ritenuta da parte del sostituto.

Se il cliente non rilascia spontaneamente la CU, va sollecitato per iscritto. La scadenza ordinaria per il rilascio al percipiente e il 16 marzo dell’anno successivo. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate avviene entro la stessa data per i lavoratori autonomi.

Eccedenza rispetto all’imposta sostitutiva

Se le ritenute subite sono superiori all’imposta sostitutiva dovuta, l’eccedenza diventa un credito d’imposta. Il forfettario puo scegliere se chiederla a rimborso, riportarla all’anno successivo o utilizzarla in compensazione tramite F24 con altri tributi (codice tributo 1842).

Il forfettario come sostituto d’imposta: quando deve trattenere

Veniamo ora al lato opposto, spesso ignorato: il forfettario che paga qualcuno. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014), il contribuente forfettario non e sostituto d’imposta. Quindi, in linea di principio, quando paga un fornitore o un collaboratore non deve trattenere alcuna ritenuta.

Tuttavia esistono eccezioni rilevanti: il forfettario diventa sostituto d’imposta nei casi in cui paga somme considerate “lavoro dipendente” o assimilato. Vediamo le situazioni piu comuni.

Lavoratori dipendenti: si, sempre

Se il forfettario assume un dipendente con regolare contratto di lavoro subordinato, e tenuto a:

  • trattenere le ritenute IRPEF sulla busta paga (in base agli scaglioni IRPEF e alle detrazioni richieste dal dipendente);
  • versare le ritenute con F24, codice tributo 1001 entro il 16 del mese successivo;
  • rilasciare la Certificazione Unica al dipendente entro il 16 marzo;
  • presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo.

Co.co.co e collaborazioni assimilate

Anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), considerati redditi assimilati al lavoro dipendente, il forfettario diventa sostituto d’imposta. Si applicano le stesse regole dei dipendenti: ritenuta a scaglioni IRPEF, versamento con F24 codice 1001, CU annuale, modello 770.

Lavoratori autonomi occasionali e professionisti: no

Quando il forfettario paga un professionista non forfettario (in regime ordinario), un agente, un percettore di provvigioni o un lavoratore autonomo occasionale, non deve applicare la ritenuta del 20%. Il motivo e proprio l’art. 1, c. 69 L. 190/2014: il forfettario non e sostituto d’imposta per i pagamenti a lavoratori autonomi.

In questo caso pero esiste un obbligo di comunicazione: il forfettario deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RS, riga RS371-372) il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti. In questo modo l’Agenzia delle Entrate puo controllare che il professionista beneficiario abbia dichiarato correttamente quei redditi.

Casi pratici: quando il forfettario deve o non deve trattenere

Per chiarire definitivamente la materia, ecco una tabella riassuntiva dei casi piu frequenti, basata sull’esperienza del CAF Centro Fiscale di Udine.

Situazione del forfettario pagatoreBeneficiario del pagamentoApplica ritenuta?Adempimenti
Architetto forfettarioGeometra in regime ordinario per pratica catastaleNOIndicazione in quadro RS della dichiarazione
Commercialista forfettarioStagista con co.co.co.SI (a scaglioni IRPEF)F24 cod. 1001, CU, mod. 770
Psicologo forfettarioSegretaria con contratto di lavoro dipendenteSI (su busta paga)F24 cod. 1001, CU, mod. 770
Avvocato forfettarioPraticante con prestazione occasionaleNOQuadro RS dichiarazione
Consulente forfettarioAltro professionista forfettarioNONessun adempimento
Forfettario locatarioAmministratore condominio (compensi)DipendeGeneralmente no, salvo casi particolari

Esempio 1: psicologo forfettario che fattura azienda

Maria, psicologa forfettaria, eroga sessioni di counseling aziendale a un’azienda farmaceutica. Fattura 3.000 euro lordi. L’azienda le paga 3.000 euro pieni, senza ritenuta. In fattura Maria indica la dicitura “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”. L’azienda non emettera CU per ritenute (eventualmente solo CU informativa in casi specifici).

Esempio 2: commercialista forfettario che paga uno stagista

Luca, commercialista forfettario, assume Sara come tirocinante con co.co.co. da 800 euro lordi al mese. Su quegli 800 euro Luca deve calcolare le ritenute IRPEF in base agli scaglioni e alle detrazioni di Sara (per esempio circa 130 euro di ritenuta). Luca versa 130 euro all’erario con F24 codice 1001 entro il 16 del mese successivo, paga 670 euro a Sara, a fine anno emette la CU e a ottobre presenta il 770. Pur essendo forfettario, qui Luca e sostituto d’imposta a tutti gli effetti.

Esempio 3: il cliente non si accorge della dicitura

Giorgio, web designer forfettario, fattura 1.500 euro a un’azienda. Per disattenzione l’ufficio amministrativo applica la ritenuta del 20% (300 euro) e versa solo 1.200 euro. Cosa puo fare Giorgio?

  • contattare l’azienda e chiedere di stornare la ritenuta versata erroneamente (difficile dopo che e stata gia versata in F24);
  • oppure, soluzione piu semplice, chiedere la CU all’azienda con i 300 euro indicati come ritenute, e recuperarli in dichiarazione compilando il quadro LM rigo LM41.

F24 e codici tributo per le ritenute

Quando il forfettario diventa sostituto d’imposta (per dipendenti o co.co.co.), deve versare le ritenute trattenute tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento. I codici tributo da utilizzare sono diversi a seconda del tipo di ritenuta.

Codice tributoDescrizioneQuando si usa
1001Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilatiDipendenti, co.co.co., tirocinanti
1004Ritenute su retribuzioni e pensioni mensilita aggiuntiveTredicesime, premi annuali
1040Ritenute su redditi di lavoro autonomoSolo se il forfettario, eccezionalmente, fa da sostituto su un autonomo (caso rarissimo, normalmente non dovuto)
1038Ritenute su provvigioniProvvigioni a agenti e rappresentanti

Va sottolineato che il codice 1040 e quello classico per le ritenute sui compensi dei lavoratori autonomi: il forfettario tipicamente non lo usa, perche per i pagamenti a professionisti non e sostituto d’imposta. Il codice 1040 puo apparire in F24 solo in scenari molto specifici (ad esempio in casi di ritenute su compensi assimilati a lavoro autonomo nei settori sport e spettacolo, ma sono casistiche residuali e poco frequenti per il forfettario medio).

Compilazione pratica F24

Nella sezione “Erario” del modello F24:

  • Codice tributo: 1001 (per ritenute lavoro dipendente);
  • Rateazione/regione/prov.: vuoto;
  • Anno di riferimento: l’anno della retribuzione (es. 2026);
  • Importi a debito: somma delle ritenute trattenute nel mese.

Modello 770: quando il forfettario lo deve presentare

Il modello 770 e la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta: certifica all’Agenzia delle Entrate tutte le ritenute operate e versate nell’anno. La regola generale per il forfettario e:

  • NO 770 se non ha dipendenti, co.co.co. o altri rapporti che lo rendano sostituto d’imposta;
  • SI 770 se ha trattenuto ritenute (es. ha un dipendente o un collaboratore co.co.co.).

La scadenza ordinaria per la presentazione del modello 770 e il 31 ottobre 2026 (in via telematica) per le ritenute relative ai redditi 2025. Il modello si compone di vari quadri (ST, SV, SX) che rendicontano nel dettaglio ritenute, compensazioni e versamenti.

Anche il forfettario che ha avuto solo per pochi mesi un dipendente o un co.co.co. e tenuto al 770 per quell’anno. La mancata presentazione comporta sanzioni da 250 a 2.000 euro, oltre a sanzioni proporzionali se sono state omesse anche le ritenute.

Certificazione Unica: chi la deve emettere

La Certificazione Unica (CU) e il documento che il sostituto d’imposta rilascia al percettore per certificare i compensi corrisposti e le ritenute eventualmente operate. La logica per il forfettario e duplice:

Forfettario come emittente CU

Se il forfettario ha trattenuto ritenute (perche ha dipendenti o collaboratori co.co.co.), deve rilasciare la CU al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo. La CU sintetizza redditi corrisposti, ritenute trattenute, contributi versati. Va inoltre trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Forfettario come destinatario CU

Il cliente di un forfettario, normalmente, non deve emettere la CU per ritenute, dato che non ne ha trattenute. Tuttavia in alcuni casi (per esempio per la quadratura statistica o per i contributi previdenziali eventualmente trasferiti), il sostituto puo dover emettere una CU “informativa” indicando i compensi senza ritenute. Questa pratica e meno frequente ma corretta.

Se invece il cliente ha trattenuto la ritenuta per errore (caso visto sopra), la CU deve essere obbligatoriamente rilasciata, perche e l’unico documento che permettera al forfettario di recuperare l’importo nel quadro LM.

Compilazione corretta della fattura forfettaria

Vediamo, infine, come si presenta una fattura elettronica forfettaria ben fatta, completa di tutte le diciture obbligatorie. Gli elementi distintivi sono:

  • Regime fiscale: codice RF19 – Regime forfettario nel tracciato XML;
  • Natura operazione IVA: codice N2.2 (operazioni non soggette);
  • Aliquota IVA: 0% (l’IVA non si applica);
  • Imposta di bollo: 2 euro per fatture di importo superiore a 77,47 euro (a carico del cliente o del professionista, a seconda dell’accordo);
  • Dicitura esonero IVA: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, regime forfettario”;
  • Dicitura esonero ritenuta: “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”;
  • Cassa previdenziale: se dovuta (es. 4% ENPAP, 4% Cassa Forense, 4% INPS gestione separata), si aggiunge in fattura ed e essa stessa parte dell’imponibile.

Esempio numerico fattura forfettaria

Consulenza professionale: 1.000,00 euro
+ Cassa previdenza 4%: 40,00 euro
+ Imposta di bollo: 2,00 euro
Totale fattura: 1.042,00 euro

Il cliente paga 1.042 euro pieni. Nessuna ritenuta. Nessuna IVA. Il forfettario incassa l’intero importo (eventualmente al netto del bollo se a suo carico) e in dichiarazione paghera l’imposta sostitutiva sul reddito calcolato applicando il proprio coefficiente di redditivita.

Domande frequenti (FAQ)

Il forfettario puo chiedere al cliente di non applicare la ritenuta?

Si, anzi e obbligatorio. La regola dell’art. 1, c. 67 L. 190/2014 prevede espressamente che i compensi corrisposti al forfettario non sono soggetti a ritenuta. La fattura deve contenere la dicitura di esonero, e il cliente, una volta informato, e tenuto a non applicarla.

Cosa succede se il cliente trattiene comunque la ritenuta?

Il forfettario non perde la somma: il cliente la versa allo Stato e rilascia la CU. In dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro LM rigo LM41) si scomputa l’importo dall’imposta sostitutiva. Se eccedente, diventa credito riportabile, rimborsabile o compensabile.

Il forfettario che paga un altro professionista deve trattenere il 20%?

No. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014) il forfettario non e sostituto d’imposta sui pagamenti a lavoratori autonomi, professionisti o agenti. Deve pero indicare nel quadro RS della dichiarazione il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti.

Il forfettario con un dipendente deve presentare il 770?

Si. Se il forfettario ha avuto, anche solo per un periodo dell’anno, un dipendente o un collaboratore co.co.co., diventa sostituto d’imposta limitatamente a quei rapporti e deve presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo, oltre a versare le ritenute con F24 codice 1001 e a rilasciare la CU.

Il forfettario che paga un compenso per prestazione occasionale deve fare la ritenuta?

No. Anche per le prestazioni occasionali a soggetti non forfettari, il forfettario non opera ritenuta. L’unico adempimento e l’indicazione nel quadro RS in dichiarazione. Diverso e il caso del committente “ordinario” che paga un occasionale, dove invece va applicato il 20% di ritenuta.

Il forfettario deve indicare la dicitura anche verso clienti privati?

Verso privati consumatori (B2C) la dicitura sulla ritenuta e tecnicamente non necessaria, perche il privato non e sostituto d’imposta. Tuttavia, per uniformita e per evitare errori, e buona prassi inserirla comunque in tutte le fatture.

Cosa e il rigo LM41 della dichiarazione?

E il rigo del quadro LM del modello Redditi PF dove si indicano le ritenute d’acconto subite dal forfettario. Tali importi vengono direttamente scomputati dall’imposta sostitutiva del 5% o 15% dovuta sul reddito forfettario. La numerazione esatta puo cambiare di anno in anno: per il modello 2026 (redditi 2025) e LM41.

Conclusioni e contatti CAF Centro Fiscale

La gestione della ritenuta d’acconto in regime forfettario richiede attenzione su due fronti opposti: come percettore, ricordandosi sempre di indicare la dicitura di esonero in fattura per non subire trattenute indebite; come potenziale sostituto d’imposta, valutando attentamente la natura dei pagamenti effettuati per capire se scattano gli obblighi di ritenuta, F24, CU e modello 770.

Errori in questa materia possono costare cari: ritenute non recuperate, sanzioni per omessa CU, mancata presentazione del 770. Affidarsi a un consulente esperto e il modo piu sicuro per essere in regola e ottimizzare il carico fiscale.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste quotidianamente professionisti e partite IVA forfettarie nella gestione di fatturazione, dichiarazioni, F24 e adempimenti da sostituto d’imposta. Se hai dubbi sulla tua posizione, sui compensi che hai pagato a collaboratori o sul recupero di ritenute subite, prenota un appuntamento.

Contatti:
Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
Telefono: 0432 1638640
WhatsApp: 366 6018121
Email: info@centrofiscale.com

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Giugno 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-08 08:00:002026-05-24 09:54:46Ritenuta d’Acconto Regime Forfettario 2026: Quando Si Applica e Come Gestirla
CAF

Codici Tributo F24: Elenco Completo e Aggiornato 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

I codici tributo F24 sono codici numerici a 4 cifre che identificano in modo univoco ogni imposta, contributo o sanzione da versare con il Modello F24. Usare il codice sbagliato equivale a non aver pagato quel tributo, con il rischio di ricevere cartelle esattoriali e sanzioni. In questa guida trovi l’elenco completo e aggiornato al 2026 dei codici tributo più utilizzati, suddivisi per categoria.

Per una panoramica generale su come compilare il Modello F24, consulta la nostra guida completa alla compilazione F24 2026.

Indice dei contenuti

  1. Cosa Sono i Codici Tributo
  2. Codici Tributo IRPEF
  3. Codici Tributo IMU 2026
  4. Codici Tributo IVA
  5. Codici Tributo Addizionali Regionali e Comunali
  6. Codici Tributo Regime Forfettario
  7. Codici Tributo per Ravvedimento Operoso
  8. Codici Tributo INPS e Contributi
  9. Come Trovare il Codice Tributo Giusto
  10. Domande Frequenti (FAQ)

Cosa Sono i Codici Tributo

Il codice tributo è un numero composto da 4 cifre che l’Agenzia delle Entrate assegna a ogni tipo di versamento fiscale. Quando compili il Modello F24, devi inserire il codice tributo corretto nella sezione appropriata (Erario, Regioni, IMU, INPS) per identificare esattamente quale imposta stai pagando.

I codici tributo vengono istituiti con risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e possono cambiare nel tempo. Per questo è fondamentale consultare sempre l’elenco aggiornato prima di effettuare un versamento. Un errore nel codice tributo non annulla il pagamento, ma lo attribuisce all’imposta sbagliata, costringendoti a presentare un’istanza di correzione.

Codici Tributo IRPEF

L’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è l’imposta principale che ogni contribuente versa in base al proprio reddito. Ecco i codici tributo più usati per i versamenti IRPEF nel 2026:

Saldo e acconti IRPEF:

  • 4001 – IRPEF saldo (versamento a saldo dell’anno precedente)
  • 4033 – IRPEF acconto prima rata (40% dell’acconto, scadenza 30 giugno)
  • 4034 – IRPEF acconto seconda rata o unica soluzione (60% dell’acconto, scadenza 30 novembre)

Ritenute d’acconto:

  • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni
  • 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive
  • 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati
  • 1012 – Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro

Cedolare secca:

  • 1840 – Cedolare secca locazioni – acconto prima rata
  • 1841 – Cedolare secca locazioni – acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1842 – Cedolare secca locazioni – saldo

Rateizzazione e interessi:

  • 1668 – Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sezione Erario
  • 4033 con rateazione – Se paghi l’acconto IRPEF a rate, indica la rata nel campo “Rateazione”

Codici Tributo IMU 2026

L’IMU (Imposta Municipale Unica) si versa nella sezione “IMU e altri tributi locali” del Modello F24. I codici variano in base alla tipologia di immobile. Per il calcolo dell’imposta, consulta la nostra guida sul calcolo IMU 2026.

  • 3912 – IMU abitazione principale e pertinenze (solo categorie A/1, A/8, A/9)
  • 3914 – IMU terreni
  • 3916 – IMU aree fabbricabili
  • 3918 – IMU altri fabbricati (il più comune: seconde case, uffici, negozi)
  • 3925 – IMU immobili a uso produttivo categoria D – quota Stato
  • 3930 – IMU immobili a uso produttivo categoria D – quota Comune

Ricorda: per l’IMU devi indicare anche il codice catastale del Comune dove si trova l’immobile (ad esempio L483 per Udine) e barrare la casella “Acconto” o “Saldo” a seconda del versamento.

Codici Tributo IVA

I versamenti IVA si effettuano nella sezione Erario del Modello F24. La periodicità dipende dal volume d’affari: mensile (per chi supera una certa soglia) o trimestrale.

Versamenti periodici IVA:

  • 6001 – 6012 – IVA mensile (da gennaio a dicembre: 6001 per gennaio, 6002 per febbraio, ecc.)
  • 6031 – IVA 1 trimestre
  • 6032 – IVA 2 trimestre
  • 6033 – IVA 3 trimestre
  • 6034 – IVA 4 trimestre (solo per particolari categorie)
  • 6035 – IVA acconto (scadenza 27 dicembre)

Versamento annuale e altri:

  • 6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale
  • 6494 – IVA da adeguamento agli studi di settore
  • 6497 – IVA da adeguamento agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)

Codici Tributo Addizionali Regionali e Comunali

Le addizionali IRPEF sono imposte aggiuntive che si versano alla Regione e al Comune di residenza. Si compilano rispettivamente nella sezione “Regioni” e nella sezione “IMU e altri tributi locali” del Modello F24.

Addizionale regionale:

  • 3801 – Addizionale regionale all’IRPEF (la più comune)
  • 3805 – Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale

Addizionale comunale:

  • 3843 – Addizionale comunale IRPEF – acconto
  • 3844 – Addizionale comunale IRPEF – saldo
  • 3848 – Addizionale comunale IRPEF – interessi pagamento dilazionato

Codici Tributo Regime Forfettario

Chi aderisce al regime forfettario versa un’imposta sostitutiva al posto di IRPEF, IRAP e addizionali. L’aliquota è del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività).

  • 1790 – Imposta sostitutiva regime forfettario – acconto prima rata
  • 1791 – Imposta sostitutiva regime forfettario – acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1792 – Imposta sostitutiva regime forfettario – saldo

Questi codici vanno inseriti nella sezione Erario del Modello F24, indicando l’anno di riferimento dell’imposta.

Codici Tributo per Ravvedimento Operoso

Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare versamenti omessi o tardivi pagando sanzioni ridotte e interessi legali. Oltre al codice del tributo originario, servono codici specifici per le sanzioni e gli interessi:

  • 8901 – Sanzione pecuniaria IRPEF
  • 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale IRPEF
  • 8903 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale IRPEF
  • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA
  • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
  • 8907 – Sanzione pecuniaria IRAP
  • 1989 – Interessi sul ravvedimento – IRPEF
  • 1990 – Interessi sul ravvedimento – addizionale regionale
  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – addizionale comunale
  • 1993 – Interessi sul ravvedimento – IVA

Quando effettui un ravvedimento, compili 3 righe nella stessa sezione: una per il tributo originario, una per la sanzione (codice 89xx) e una per gli interessi (codice 19xx). L’anno di riferimento è sempre quello dell’imposta originaria, non quello in cui fai il pagamento.

Codici Tributo INPS e Contributi

I contributi previdenziali INPS si versano nella sezione apposita del Modello F24. Non hanno un codice tributo a 4 cifre come le imposte, ma utilizzano una causale contributo (sigla alfanumerica):

  • DM10 – Contributi lavoratori dipendenti
  • RC01 – Contributi gestione separata – committenti
  • PXX – Contributi gestione separata – professionisti
  • AF – Contributi artigiani – quota fissa
  • CF – Contributi commercianti – quota fissa
  • AP – Contributi artigiani – acconto su eccedenza minimale
  • CP – Contributi commercianti – acconto su eccedenza minimale

Per i contributi INPS fissi (artigiani e commercianti) le scadenze trimestrali 2026 sono: 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre e 16 febbraio 2027. Per la Gestione Separata i versamenti seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi (saldo + acconti).

Come Trovare il Codice Tributo Giusto

Se non sei sicuro del codice tributo da utilizzare, ecco come verificarlo:

  1. Sito dell’Agenzia delle Entrate: nella sezione “Codici tributo” trovi il motore di ricerca ufficiale dove puoi cercare per tipo di imposta, descrizione o codice
  2. Comunicazione dell’ente: l’avviso di pagamento (dell’Agenzia delle Entrate, del Comune o dell’INPS) riporta sempre il codice tributo da utilizzare
  3. Software di compilazione: i software per F24 online (sia bancari che dell’Agenzia) spesso suggeriscono il codice in base alla descrizione del tributo
  4. Consulta il CAF: al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo a identificare il codice corretto e a compilare il Modello F24 senza errori

Consiglio pratico: prima di confermare il pagamento F24 online, ricontrolla sempre il codice tributo con l’avviso di pagamento o con la tabella di riferimento. Correggere un errore richiede tempo e burocrazia che puoi evitare con una semplice verifica.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande Frequenti (FAQ)

Dove trovo l’elenco ufficiale dei codici tributo?

L’elenco ufficiale è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Servizi – Codici tributo”. Viene aggiornato periodicamente con risoluzioni che istituiscono nuovi codici o modificano quelli esistenti.

Cosa succede se uso un codice tributo sbagliato?

Il pagamento viene attribuito al tributo corrispondente al codice inserito, non a quello che intendevi pagare. Per correggere l’errore devi presentare un’istanza di correzione all’Agenzia delle Entrate (circ. 29/E/2011). Il tributo “non pagato” potrebbe generare solleciti, ma l’istanza risolve la situazione senza sanzioni aggiuntive se il versamento originale era nei termini.

I codici tributo cambiano ogni anno?

La maggior parte dei codici tributo resta stabile nel tempo. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate può istituire nuovi codici per nuove imposte o agevolazioni, o sopprimere codici obsoleti. È buona norma verificare sempre prima di effettuare il versamento, specialmente per tributi meno comuni.

Assistenza per la Compilazione F24

Non sei sicuro di quale codice tributo usare? Al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo a compilare correttamente il Modello F24 con tutti i codici tributo aggiornati al 2026. Evita errori e sanzioni: contattaci per un appuntamento.

Scrivici su WhatsApp: 366 6018121

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    Maggio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-21 09:00:002026-05-31 17:47:53Codici Tributo F24: Elenco Completo e Aggiornato 2026
    IMU, TASI E MODELLO F24, NOTIZIE

    Scadenze fiscali 18-24 maggio 2026: il calendario dell’Agenzia delle Entrate

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    La settimana dal 18 al 24 maggio 2026 rappresenta uno degli snodi piu’ importanti del calendario fiscale dell’anno: lunedi’ 18 maggio, infatti, scatta la scadenza unificata mensile (slittata dal 16 maggio, che cade di sabato) per il versamento di ritenute, IVA e contributi previdenziali. In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutte le scadenze previste dal calendario del contribuente dell’Agenzia delle Entrate, con codici tributo F24 e sanzioni in caso di ritardo.

    Indice dei contenuti

    1. Scadenze della settimana 18-24 maggio 2026 a colpo d’occhio
    2. Lunedi’ 18 maggio 2026: la scadenza unificata mensile
    3. Ritenute IRPEF: codici tributo F24 da utilizzare
    4. IVA mensile relativa ad aprile 2026
    5. Contributi INPS Gestione Separata
    6. Casse previdenziali professionisti
    7. Bollo virtuale sulle fatture elettroniche
    8. Ravvedimento operoso 2026: come rimediare
    9. Cosa NON scade tra il 18 e il 24 maggio 2026
    10. Consigli pratici per il contribuente
    11. FAQ – Domande frequenti

    Scadenze della settimana 18-24 maggio 2026 a colpo d’occhio

    Prima di entrare nel dettaglio dei singoli adempimenti, ecco una panoramica sinottica delle scadenze fiscali piu’ rilevanti previste nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026. La data piu’ importante e’ senza dubbio lunedi’ 18 maggio, giorno in cui si concentra la quasi totalita’ degli obblighi mensili.

    DataAdempimentoSoggetti interessati
    Lun 18/05/2026Versamento ritenute IRPEF lavoro dipendente e autonomo (aprile 2026)Sostituti d’imposta
    Lun 18/05/2026Versamento IVA mensile (mese di aprile 2026)Partite IVA in regime mensile
    Lun 18/05/2026Contributi INPS Gestione Separata (collaboratori e committenti)Committenti e collaboratori
    Lun 18/05/2026Contributi INPS lavoratori dipendenti (UniEmens aprile 2026)Datori di lavoro
    Lun 18/05/2026Bollo virtuale fatture elettroniche I trimestre 2026 (importo > 5.000 euro)Partite IVA
    18-24/05/2026Trasmissione UniEmens periodo aprile 2026 (entro 31/05)Datori di lavoro

    Importante: il 16 maggio 2026 cade di sabato, quindi tutti gli adempimenti previsti a quella data slittano automaticamente al primo giorno lavorativo successivo, ossia lunedi’ 18 maggio 2026, in applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. 241/1997.

    Lunedi’ 18 maggio 2026: la scadenza unificata mensile

    La scadenza fiscale del 18 maggio 2026 (in luogo del 16 maggio, sabato) e’ una di quelle “centrali” del calendario fiscale italiano. In un’unica data si concentrano gli adempimenti relativi al mese precedente per quanto riguarda:

    • Versamento delle ritenute IRPEF operate dai sostituti d’imposta su stipendi, pensioni, compensi a professionisti e collaboratori (riferimento: redditi corrisposti ad aprile 2026)
    • Versamento dell’IVA mensile di aprile 2026 da parte dei contribuenti in regime mensile
    • Versamento dei contributi previdenziali INPS a carico di datori di lavoro, committenti e collaboratori della Gestione Separata
    • Pagamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre 2026 (se l’importo cumulato supera 5.000 euro)
    • Versamento delle addizionali regionali e comunali trattenute sui redditi di lavoro dipendente

    Tutti i versamenti si effettuano con modello F24, esclusivamente in modalita’ telematica (canali Entratel/Fisconline, home banking convenzionato o intermediario abilitato come il CAF).

    Ritenute IRPEF: codici tributo F24 da utilizzare

    I sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti pensionistici, committenti di lavoro autonomo) devono versare entro il 18 maggio 2026 le ritenute IRPEF trattenute sui compensi erogati nel mese di aprile 2026. I principali codici tributo F24 da indicare nella sezione “Erario” sono:

    Codice tributoDescrizione
    1001Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte e mensilita’ aggiuntive
    1002Ritenute su emolumenti arretrati
    1004Ritenute su redditi assimilati a lavoro dipendente
    1040Ritenute su redditi di lavoro autonomo (compensi a professionisti)
    1038Ritenute su provvigioni di agenti, rappresentanti, mediatori
    3802Addizionale regionale IRPEF trattenuta dai sostituti
    3848Addizionale comunale IRPEF – saldo
    3847Addizionale comunale IRPEF – acconto

    Il mese di riferimento da indicare nel modello F24 e’ “04” (aprile) e l’anno di riferimento e’ “2026”. Per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo (codice 1040), il calcolo standard e’ del 20% a titolo di acconto IRPEF, da operarsi sul compenso lordo al netto della rivalsa previdenziale (es. 4% Gestione Separata o 4% Cassa Forense).

    IVA mensile relativa ad aprile 2026

    I contribuenti che hanno optato per la liquidazione mensile dell’IVA (regime ordinario obbligatorio per chi supera certi volumi d’affari) devono versare entro lunedi’ 18 maggio 2026 l’IVA a debito risultante dalla liquidazione del mese di aprile 2026.

    I principali codici tributo per il versamento dell’IVA mensile sono quelli della serie 6001-6012, dove le ultime due cifre indicano il mese di riferimento. Per la liquidazione di aprile 2026 si usa quindi il codice 6004.

    • 6004 – Versamento IVA mensile aprile
    • 1668 – Interessi pagamento dilazionato (in caso di rateazione)
    • 6099 – Saldo IVA annuale

    Per i contribuenti che hanno scelto la liquidazione trimestrale (opzione vincolante per almeno un anno solare, possibile per chi nell’anno precedente ha realizzato un volume d’affari non superiore a 500.000 euro per i servizi o 800.000 euro per altre attivita’), la prossima scadenza utile sara’ invece il 31 maggio 2026 per la LIPE del I trimestre (slittata al 1° giugno 2026, lunedi’) e successivamente il 20 agosto 2026 per il versamento del II trimestre.

    Contributi INPS Gestione Separata

    Entro lunedi’ 18 maggio 2026 i committenti devono versare i contributi INPS della Gestione Separata trattenuti sui compensi corrisposti nel mese di aprile 2026 a collaboratori coordinati e continuativi, occasionali con compensi superiori a 5.000 euro annui, amministratori e sindaci di societa’.

    Le aliquote 2026 della Gestione Separata, da ripartire 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore, sono indicativamente le seguenti (in attesa di eventuali aggiornamenti nella circolare INPS annuale di riferimento):

    • 33,72% circa per i collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (33% IVS + 0,72% maternita’/malattia/DIS-COLL)
    • 24% circa per i collaboratori gia’ iscritti ad altra cassa previdenziale o pensionati

    I principali codici causale F24 sono CXX (codice azienda) e C10 per Gestione Separata; il riferimento e’ “04/2026”. Il versamento si effettua nella sezione INPS del modello F24, indicando il codice sede INPS competente.

    Casse previdenziali professionisti

    Anche se la scadenza generale e’ fissata al 18 maggio 2026, ricordiamo che le casse previdenziali private dei professionisti (Cassa Forense per avvocati, Inarcassa per architetti e ingegneri, ENPAM per medici, ENPAP per psicologi, ENPAB per biologi, CNPADC per commercialisti) hanno scadenze proprie spesso indipendenti dal calendario fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

    Nel periodo dal 18 al 24 maggio 2026 segnaliamo in particolare:

    • Trasmissione telematica del modello UniEmens relativo ad aprile 2026 (scadenza ordinaria 31/05/2026)
    • Eventuali rate periodiche dei contributi minimi delle casse di previdenza professionali, ciascuna con propria scadenza interna (verificare il calendario della propria cassa di appartenenza)
    • Versamento di eventuali contributi volontari per il riscatto di periodi non coperti

    Per i versamenti delle casse private si utilizzano modelli e canali dedicati (M-Avv, GP-Inarcassa), distinti dal modello F24 ordinario. Si consiglia di consultare sempre l’area riservata della propria cassa per il prospetto delle scadenze personalizzate.

    Bollo virtuale sulle fatture elettroniche

    Il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel I trimestre 2026 (gennaio-marzo) deve essere effettuato entro il termine del 31 maggio 2026 (slittato a lunedì 1° giugno 2026 in quanto il 31 maggio cade di domenica), oppure puo’ essere differito se l’importo dovuto e’ inferiore alle soglie previste dalla normativa.

    Attenzione: dal 2023 sono cambiate le regole sulla cumulabilita’ tra trimestri. Il versamento del bollo del I trimestre puo’ essere differito al II trimestre se l’importo dovuto non supera 5.000 euro; in caso contrario va versato entro la scadenza ordinaria.

    I codici tributo F24 per il bollo sulle fatture elettroniche sono:

    • 2521 – Bollo fatture elettroniche I trimestre
    • 2522 – Bollo fatture elettroniche II trimestre
    • 2523 – Bollo fatture elettroniche III trimestre
    • 2524 – Bollo fatture elettroniche IV trimestre

    L’importo dovuto e’ calcolato e proposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, in base alle fatture transitate dal Sistema di Interscambio (SdI).

    Ravvedimento operoso 2026: come rimediare

    Chi non riesce a versare entro il 18 maggio 2026 puo’ regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso, beneficiando di sanzioni ridotte in funzione del tempo trascorso dalla scadenza. Le percentuali sono state riviste dal D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, che ha sostituito la sanzione standard del 30% con una nuova misura base del 25%.

    Tempo dalla scadenzaSanzione ridottaFrazione della sanzione base
    Entro 14 giorni0,083% al giorno (ravvedimento “sprint”)1/10 della sanzione base, ridotta a 1/15 per giorno
    Da 15 a 30 giorni1,25%1/10 della sanzione base (25%)
    Da 31 a 90 giorni1,39%1/9 della sanzione base
    Entro 1 anno (o termine dichiarazione)3,125%1/8 della sanzione base
    Entro 2 anni (o termine successivo)3,572%1/7 della sanzione base
    Oltre 2 anni4,167%1/6 della sanzione base

    Oltre alla sanzione ridotta, vanno versati gli interessi legali al tasso annuo vigente (per il 2026 occorre verificare il decreto del MEF di fine 2025 che fissa il nuovo tasso) e l’imposta omessa, indicando nel modello F24 il codice tributo dell’imposta originaria insieme ai codici tributo della sanzione (8901 per IRPEF, 8904 per IVA) e degli interessi (1989 per IRPEF, 1991 per IVA).

    Cosa NON scade tra il 18 e il 24 maggio 2026

    Per evitare confusioni, riepiloghiamo brevemente le principali scadenze che NON cadono nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026, ma che molti contribuenti potrebbero erroneamente attendersi:

    • Il saldo IRPEF 2025 e il primo acconto IRPEF 2026 scadono il 16 giugno 2026 (con possibilita’ di differimento al 30 giugno con maggiorazione dello 0,40%, oppure entro il 30 luglio 2026 con ulteriore +0,40%)
    • L’acconto IMU 2026 scade il 16 giugno 2026
    • L’invio del 730 precompilato e’ aperto dal 30 aprile 2026 (data modificata rispetto al 15 aprile dei precedenti anni) ed e’ possibile inviarlo fino al 30 settembre 2026
    • La LIPE (Liquidazione Periodica IVA) del I trimestre 2026 scade il 31 maggio 2026 (slitta a lunedi’ 1° giugno 2026 perche’ il 31 cade di domenica)
    • La dichiarazione IVA annuale 2025 e’ gia’ scaduta il 30 aprile 2026

    Consigli pratici per il contribuente

    Per affrontare al meglio la scadenza del 18 maggio 2026 e gli altri adempimenti della settimana, ecco alcuni consigli pratici dal CAF Centro Fiscale di Udine:

    1. Prepara il modello F24 con anticipo: predisporlo gia’ nei primi giorni di maggio consente di verificare eventuali compensazioni con crediti d’imposta disponibili (es. credito IVA, credito IRPEF da 730).
    2. Verifica i crediti compensabili: dal 1° luglio 2024 sono in vigore nuove regole sulla compensazione orizzontale dei crediti tramite F24. Per importi superiori a 5.000 euro annui e’ obbligatoria la presentazione esclusiva tramite canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
    3. Controlla la capienza del conto: il modello F24 viene addebitato il giorno della scadenza; un addebito respinto comporta sanzioni e ricalcolo del ravvedimento.
    4. Conserva la ricevuta telematica: la quietanza F24 va conservata per almeno 10 anni in caso di contestazioni.
    5. Affidati al CAF per le scadenze complesse: in particolare per i sostituti d’imposta, la corretta gestione delle ritenute richiede competenze specifiche.

    FAQ – Domande frequenti

    Perche’ la scadenza del 16 maggio 2026 e’ spostata al 18 maggio?

    Il 16 maggio 2026 cade di sabato. In base all’art. 18 del D.Lgs. 241/1997, quando una scadenza fiscale cade di sabato o di giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso specifico, lunedi’ 18 maggio 2026.

    Posso pagare il modello F24 in banca senza intermediario?

    I titolari di partita IVA sono obbligati al versamento telematico tramite Fisconline/Entratel o intermediario abilitato. I privati senza partita IVA possono utilizzare l’home banking convenzionato o pagare allo sportello bancario solo se il modello F24 non contiene compensazioni.

    Cosa succede se sbaglio il codice tributo nel modello F24?

    L’errore nel codice tributo non comporta sanzioni se l’imposta complessivamente versata e’ corretta. E’ sufficiente presentare un’istanza di correzione del modello F24 presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o tramite i servizi telematici, con il modello F24 originario e il dettaglio della corretta imputazione.

    Le partite IVA in regime forfettario devono versare il 18 maggio 2026?

    I forfettari non addebitano IVA sulle fatture e non hanno liquidazioni periodiche IVA, quindi non hanno scadenze IVA mensili. Tuttavia, se hanno corrisposto compensi a professionisti soggetti a ritenuta o se hanno dipendenti, possono essere tenuti a versare le ritenute. Inoltre, se hanno emesso fatture elettroniche soggette a bollo, devono il bollo nei termini ordinari.

    Quali sanzioni rischio se non verso il 18 maggio?

    La sanzione base per omesso o tardivo versamento e’ stata ridotta dal 30% al 25% dell’imposta dovuta a seguito del D.Lgs. 87/2024. Con il ravvedimento operoso si ottengono sconti significativi: ad esempio, ravvedendosi entro 30 giorni si paga solo l’1,25% oltre interessi legali e all’imposta originaria.

    Dove trovo il calendario fiscale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate?

    Il calendario del contribuente aggiornato e’ pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate alla pagina Calendario del contribuente, con filtri per mese, tipologia di contribuente e categoria di adempimento.

    Hai bisogno di assistenza per le scadenze fiscali?

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella gestione di tutti gli adempimenti previsti dal calendario fiscale: compilazione e trasmissione del modello F24, gestione delle ritenute, liquidazioni IVA periodiche e annuali, ravvedimento operoso e regolarizzazione di posizioni pregresse.

    Contattaci per fissare un appuntamento e per ricevere il prospetto personalizzato delle tue scadenze fiscali 2026.

    Maggio 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-19 11:48:492026-05-30 00:20:12Scadenze fiscali 18-24 maggio 2026: il calendario dell’Agenzia delle Entrate
    NOTIZIE

    Scadenze fiscali 18-24 maggio 2026, il calendario dell’Agenzia delle Entrate

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Indice dei contenuti

    1. Il calendario fiscale della settimana 18-24 maggio 2026
    2. Scadenze fiscali di lunedì 18 maggio 2026
    3. Scadenze fiscali di mercoledì 20 maggio 2026
    4. Scadenze fiscali di venerdì 22 maggio 2026
    5. Gli adempimenti mensili del 16 maggio differiti al 18
    6. Cosa fare se hai dimenticato una scadenza fiscale
    7. Come pagare le scadenze fiscali con il modello F24
    8. Il supporto del CAF Centro Fiscale per le scadenze
    9. Domande frequenti sulle scadenze fiscali di maggio 2026

    La settimana dal 18 al 24 maggio 2026 porta con sé diverse scadenze fiscali importanti per contribuenti, lavoratori autonomi, imprese e sostituti d’imposta. Il calendario dell’Agenzia delle Entrate per questi giorni include adempimenti che riguardano versamenti differiti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni IVA da non dimenticare. In questa guida pratica ti spieghiamo, giorno per giorno, quali sono le principali scadenze fiscali della settimana e come gestirle senza errori, con il supporto del CAF Centro Fiscale di Udine.

    Il calendario fiscale della settimana 18-24 maggio 2026

    Il calendario del contribuente pubblicato dall’Agenzia delle Entrate raccoglie tutte le scadenze fiscali del periodo. La settimana che va dal 18 al 24 maggio 2026 contiene scadenze importanti soprattutto nei primi giorni della settimana, perché il termine ordinario del 16 maggio (che cade di sabato) viene automaticamente posticipato al primo giorno lavorativo successivo, cioè lunedì 18 maggio.

    Questa regola del differimento, prevista dall’articolo 7 del D.L. 70/2011 e dall’articolo 18 del D.Lgs. 241/1997, vale per tutti i versamenti unitari che scadono di sabato o di giorno festivo. È un meccanismo automatico, quindi non occorre nessuna comunicazione preventiva: chi paga lunedì 18 maggio non subisce sanzioni né interessi di mora.

    Le principali categorie di adempimenti che troviamo nella settimana sono:

    • Versamenti mensili F24 (ritenute, IVA, contributi INPS)
    • Versamento IVA trimestrale primo trimestre 2026 (per i contribuenti trimestrali)
    • Liquidazione periodica IVA (LIPE) primo trimestre 2026
    • Comunicazioni telematiche (operazioni con l’estero, dati fattura)
    • Contributi previdenziali delle casse professionali

    Vediamo nel dettaglio le scadenze giorno per giorno.

    Scadenze fiscali di lunedì 18 maggio 2026

    Il lunedì 18 maggio 2026 è il giorno più “denso” di scadenze fiscali di tutta la settimana. Questo perché la scadenza ordinaria del 16 maggio (sabato) viene differita al primo giorno lavorativo utile. Tutti gli adempimenti mensili e trimestrali con scadenza 16 maggio si pagano quindi entro il 18 maggio senza sanzioni.

    Versamento ritenute IRPEF su redditi di lavoro

    I sostituti d’imposta (datori di lavoro, committenti di lavoratori autonomi, condomini) devono versare con modello F24 le ritenute IRPEF operate nel mese di aprile 2026. I codici tributo principali sono:

    • 1001 – ritenute su retribuzioni, pensioni e assimilati
    • 1004 – ritenute su redditi assimilati al lavoro dipendente
    • 1040 – ritenute su redditi di lavoro autonomo
    • 1038 – ritenute su provvigioni inerenti a rapporti di commissione

    Versamento IVA mensile

    I contribuenti IVA con liquidazione mensile devono versare l’IVA a debito del mese di aprile 2026 tramite F24, con codice tributo 6004 (IVA mensile aprile). Il versamento può essere compensato con eventuali crediti IVA disponibili da liquidazioni precedenti o con altri crediti tributari e contributivi.

    Versamento IVA trimestrale primo trimestre 2026

    I contribuenti IVA trimestrali “per opzione” (quelli che hanno scelto la liquidazione trimestrale pur potendo essere mensili) devono versare l’IVA relativa al primo trimestre 2026 (gennaio-marzo) con codice tributo 6031. A questo importo si applica la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi, come previsto per i trimestrali per opzione.

    Per i trimestrali naturali (artigiani e piccoli commercianti sotto soglia, professionisti sotto i 500.000 euro di ricavi), invece, la scadenza del versamento del primo trimestre è il 16 maggio (quindi 18 maggio 2026 per il differimento), senza maggiorazione dell’1%.

    Contributi INPS Gestione Separata

    I committenti di collaboratori coordinati e continuativi e di altri soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS devono versare i contributi del mese di aprile 2026. Le aliquote per il 2026 sono:

    • 26,07% per i professionisti senza altra copertura previdenziale
    • 24% per i soggetti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o pensionati

    Scadenze fiscali di mercoledì 20 maggio 2026

    La giornata di mercoledì 20 maggio 2026 è dedicata principalmente agli adempimenti delle casse previdenziali dei lavoratori dello spettacolo e ad alcuni versamenti specifici di enti previdenziali professionali.

    Versamento contributi ex ENPALS

    I datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico devono versare i contributi previdenziali relativi al mese di aprile 2026 alla gestione ex ENPALS (ora confluita nell’INPS). Il versamento avviene tramite modello F24 con i codici dedicati al settore spettacolo.

    Comunicazione operazioni con paesi a fiscalità privilegiata

    Le imprese che hanno effettuato nel mese precedente operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetta “black list”) devono trasmettere la comunicazione telematica dei dati. L’adempimento, previsto dall’art. 1 del D.L. 40/2010, riguarda cessioni e prestazioni di importo superiore alla soglia di legge.

    Scadenze fiscali di venerdì 22 maggio 2026

    La giornata di venerdì 22 maggio 2026 non presenta scadenze fiscali ricorrenti di rilievo generale, ma è importante per chi ha ricevuto avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate. Verifica sempre il tuo cassetto fiscale per non perdere comunicazioni con scadenza personalizzata.

    Avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità

    Gli avvisi bonari sono comunicazioni che l’Agenzia delle Entrate invia ai contribuenti a seguito di un controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/1973 per le imposte sui redditi, art. 54-bis DPR 633/1972 per l’IVA). Hanno una scadenza personale di 30 giorni dalla notifica, durante i quali il contribuente può:

    • Pagare l’importo richiesto con sanzione ridotta a un terzo del minimo
    • Chiedere chiarimenti o segnalare errori all’Agenzia
    • Rateizzare l’importo fino a 20 rate trimestrali (per somme superiori a 5.000 euro)

    Controlla regolarmente il cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate per verificare la presenza di nuove comunicazioni. Il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nella lettura, verifica e definizione degli avvisi bonari.

    Gli adempimenti mensili del 16 maggio differiti al 18

    Come anticipato, gli adempimenti mensili con scadenza ordinaria al 16 del mese vengono spostati al primo giorno lavorativo utile quando il 16 cade di sabato, domenica o festivo. Nel 2026, il 16 maggio cade di sabato, quindi tutti i versamenti slittano a lunedì 18 maggio. Ecco l’elenco completo degli adempimenti ricorrenti che riguardano la maggior parte dei contribuenti:

    • Ritenute IRPEF su lavoro dipendente, autonomo, provvigioni
    • Addizionali regionali e comunali IRPEF trattenute ai lavoratori dipendenti
    • IVA mensile aprile 2026 (codice tributo 6004)
    • Contributi INPS dipendenti (modello UniEmens)
    • Contributi INPS Gestione Separata per committenti
    • Contributi INAIL autoliquidazione (per chi ha optato per la rateizzazione)
    • Imposta sostitutiva regime forfettario (eventuali acconti rateizzati)

    Sostituti d’imposta: cosa cambia per condomini

    Anche i condomini sono sostituti d’imposta. Se hanno pagato lavori di manutenzione o servizi ad artigiani o professionisti nel mese di aprile, devono versare entro il 18 maggio 2026 la ritenuta del 4% prevista dall’art. 25-ter del DPR 600/1973 (codice tributo 1019 per ritenute IRPEF, 1020 per IRES). Il versamento può essere effettuato solo se la somma delle ritenute raggiunge i 500 euro, altrimenti si rinvia al mese successivo.

    Cosa fare se hai dimenticato una scadenza fiscale

    Se ti accorgi di aver dimenticato una scadenza fiscale, puoi sanare la posizione con il ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Più rapidamente intervieni, minore sarà la sanzione da pagare. Ecco la tabella riassuntiva delle sanzioni ridotte per il ravvedimento dei versamenti tributari:

    • Entro 14 giorni: sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento “sprint”)
    • Da 15 a 30 giorni: sanzione 1,5% (un decimo del 15%)
    • Da 31 a 90 giorni: sanzione 1,67% (un nono del 15%)
    • Entro un anno: sanzione 3,75% (un ottavo del 30%)
    • Entro due anni: sanzione 4,29% (un settimo del 30%)
    • Oltre due anni: sanzione 5% (un sesto del 30%)

    Oltre alla sanzione ridotta, devi calcolare anche gli interessi di mora al tasso legale (attualmente 2,5% annuo, decreto MEF dicembre 2024 per l’anno 2025; il tasso legale 2026 sarà aggiornato a fine 2025 con apposito decreto). Per evitare errori di calcolo, ti consigliamo di rivolgerti al CAF Centro Fiscale che si occuperà di predisporre il modello F24 corretto.

    Codici tributo per le sanzioni e gli interessi del ravvedimento

    Per versare le sanzioni e gli interessi del ravvedimento operoso si usano codici tributo specifici, distinti da quelli del tributo principale. I codici più comuni sono:

    • 8904 – sanzione ravvedimento IVA
    • 1991 – interessi sul ravvedimento IRPEF
    • 1993 – interessi sul ravvedimento IVA
    • 8901 – sanzione ravvedimento IRPEF

    Come pagare le scadenze fiscali con il modello F24

    Il modello F24 è lo strumento universale per pagare imposte, contributi e tributi locali in Italia. È stato istituito dal D.Lgs. 241/1997 e oggi rappresenta il principale canale di versamento unitario verso lo Stato. La sua caratteristica fondamentale è la possibilità di compensare crediti e debiti tributari e contributivi nello stesso modello.

    Le modalità di pagamento del modello F24

    Esistono diverse modalità per pagare l’F24, scelte in base alla tipologia di contribuente:

    • F24 telematico tramite home banking: per privati, professionisti e imprese
    • F24 tramite servizi dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline): obbligatorio per i titolari di partita IVA che effettuano compensazioni
    • F24 tramite intermediari abilitati: il CAF Centro Fiscale può inviare per tuo conto
    • F24 cartaceo: ammesso solo per i privati senza compensazioni e per importi limitati (max 1.000 euro)

    I titolari di partita IVA devono usare l’F24 telematico

    Dal 2007 (con l’introduzione dell’art. 37 del D.L. 223/2006), tutti i titolari di partita IVA hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente in modalità telematica, anche se non effettuano compensazioni. Le opzioni sono Entratel/Fisconline (sistema dell’Agenzia delle Entrate) oppure i servizi di home banking abilitati al CBI.

    Il supporto del CAF Centro Fiscale per le scadenze

    Gestire correttamente tutte le scadenze fiscali di una settimana come quella del 18-24 maggio 2026 richiede attenzione ai dettagli, conoscenza dei codici tributo e delle procedure di versamento. Un errore o una dimenticanza può tradursi in sanzioni e interessi che si accumulano nel tempo.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per:

    • Compilazione del modello F24 con tutti i codici tributo corretti
    • Invio telematico all’Agenzia delle Entrate
    • Calcolo del ravvedimento operoso per versamenti tardivi
    • Pianificazione delle scadenze con scadenzario personalizzato
    • Assistenza su avvisi bonari e comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate
    • Compensazioni di crediti e debiti in F24

    Per non perdere nessuna scadenza fiscale e gestire correttamente tutti gli adempimenti, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine. I nostri esperti sono a tua disposizione per assisterti in ogni passaggio e prevenire ogni errore di versamento.

    Domande frequenti sulle scadenze fiscali di maggio 2026

    Quando scade il versamento dell’IVA mensile di aprile 2026?

    Il termine ordinario è il 16 maggio 2026, ma poiché quest’anno il 16 cade di sabato, la scadenza è automaticamente prorogata a lunedì 18 maggio 2026. Il versamento avviene con modello F24 utilizzando il codice tributo 6004.

    Cosa succede se pago una scadenza fiscale in ritardo?

    Se paghi in ritardo, scattano sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) puoi ridurre fortemente la sanzione: dallo 0,1% al giorno per i primi 14 giorni, fino a un massimo del 5% se ti ravvedi oltre i due anni. Il pagamento si effettua sempre con F24 indicando i codici tributo specifici per sanzione e interessi.

    I trimestrali per opzione pagano la maggiorazione anche per il primo trimestre?

    Sì. I contribuenti IVA trimestrali per opzione applicano la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi su tutti e quattro i versamenti trimestrali, incluso il primo trimestre con scadenza 16 maggio (o 18 maggio nel 2026 per il differimento). I trimestrali “naturali” (artigiani e piccoli commercianti) sono invece esentati dalla maggiorazione.

    Come posso verificare se ho avvisi bonari o comunicazioni pendenti?

    Puoi consultare il tuo cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, CIE o CNS. In alternativa, puoi delegare un intermediario come il CAF Centro Fiscale che verificherà periodicamente la presenza di avvisi e comunicazioni a tuo nome.

    Quali sono le aliquote INPS Gestione Separata per il 2026?

    Per il 2026 l’aliquota INPS Gestione Separata è il 26,07% per i professionisti senza altra copertura previdenziale e il 24% per chi è già iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria o è pensionato. Queste aliquote si applicano sia ai versamenti dei committenti che ai versamenti dei professionisti in proprio.

    Hai dubbi su una scadenza fiscale o vuoi delegare a un professionista la gestione dei tuoi adempimenti? Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza personalizzata e per non rischiare di pagare sanzioni inutili.

    Maggio 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-19 11:01:222026-05-19 11:02:24Scadenze fiscali 18-24 maggio 2026, il calendario dell’Agenzia delle Entrate
    DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Modello Redditi PF 2026: le compensazioni

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    La compensazione nel Modello Redditi PF 2026 è uno degli strumenti più potenti a disposizione del contribuente: permette di utilizzare i crediti d’imposta maturati (IRPEF, addizionali, IVA, contributi INPS) per pagare altri debiti tributari, riducendo l’esborso effettivo o azzerandolo del tutto. Per l’anno d’imposta 2025 — dichiarato con Modello Redditi PF 2026 — le regole sono cambiate in più punti: nuove soglie per il visto di conformità, controlli automatici rafforzati dell’Agenzia delle Entrate, codici tributo aggiornati e tempi precisi per evitare sanzioni.

    In questa guida pratica del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutto ciò che serve sapere per compensare correttamente nel 2026: come funziona la compensazione orizzontale e quella verticale, quali sono i limiti, quando serve il visto di conformità, quali sono le scadenze del modello F24, i codici tributo da usare e gli esempi pratici per non sbagliare. Aggiornato con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e le novità della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e del decreto attuativo D.Lgs. 1/2024.

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    Che cos’è la compensazione nel Modello Redditi PF 2026

    La compensazione è il meccanismo che consente al contribuente di utilizzare un credito d’imposta — cioè una somma che lo Stato deve restituirgli — per estinguere un debito tributario, evitando di chiedere un rimborso (che richiederebbe tempi lunghi) e di versare materialmente le imposte dovute. È disciplinata dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e rappresenta uno dei principali vantaggi della dichiarazione dei redditi.

    Quando si compila il Modello Redditi PF 2026 (relativo all’anno d’imposta 2025), il sistema calcola in automatico l’imposta dovuta e la confronta con quanto già versato durante l’anno (ritenute, acconti, crediti d’imposta). Se il saldo è negativo, è emerso un credito che può essere:

    • Compensato con altri debiti tributari o contributivi (la scelta più rapida);
    • Chiesto a rimborso all’Agenzia delle Entrate (tempi medi: 12-18 mesi);
    • Riportato alla dichiarazione dell’anno successivo come “credito da utilizzare in compensazione”.

    Per il contribuente che presenta il Modello Redditi PF (e non il 730), la compensazione è particolarmente importante: a differenza del 730 — dove il rimborso arriva automaticamente in busta paga o pensione — chi usa il Modello Redditi non riceve rimborso d’ufficio, quindi se vuole “recuperare” il credito deve necessariamente utilizzarlo tramite modello F24.

    Compensazione orizzontale vs verticale: la differenza

    La normativa distingue due tipi di compensazione, con regole nettamente diverse:

    TipoCosa permetteEsempio
    Verticale (interna)Compensare crediti e debiti dello stesso tributoCredito IRPEF 2024 usato per pagare saldo IRPEF 2025
    Orizzontale (esterna)Compensare crediti e debiti di tributi diversiCredito IRPEF usato per pagare IMU, IVA o contributi INPS

    La compensazione orizzontale è quella più utile ma anche la più controllata: si effettua obbligatoriamente tramite modello F24 ed è soggetta a limiti, soglie e adempimenti (come il visto di conformità) che vedremo in dettaglio.

    Quali crediti possono essere compensati nel 2026

    Dal Modello Redditi PF 2026 possono emergere diversi tipi di crediti, ciascuno con regole specifiche. Ecco l’elenco completo:

    1. Credito IRPEF (rigo RN45 / quadro RX)

    È il credito più comune: deriva da ritenute subite (lavoro dipendente, autonomo, redditi diversi) superiori all’IRPEF effettivamente dovuta, oppure da detrazioni e deduzioni che riducono l’imposta sotto le ritenute già versate. Si dichiara nel quadro RX e si compensa con codice tributo 4001 nel modello F24.

    2. Credito addizionale regionale e comunale

    Anche le addizionali (regionale e comunale) possono generare crediti, gestiti tramite i quadri specifici della dichiarazione. Si compensano rispettivamente con i codici tributo 3801 (addizionale regionale) e 3844 (addizionale comunale).

    3. Credito IVA annuale (per titolari di partita IVA)

    Riservato a chi presenta la dichiarazione IVA annuale: il credito IVA che emerge può essere compensato orizzontalmente, ma è soggetto a regole specifiche aggiuntive — visto di conformità obbligatorio già da importi superiori a 5.000 euro, comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per importi sopra una determinata soglia, F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

    4. Crediti d’imposta agevolativi

    Rientrano in questa categoria moltissime agevolazioni fiscali utilizzabili tramite F24:

    • Bonus edilizi (Ecobonus, Sismabonus, Bonus mobili, Bonus barriere architettoniche 75%);
    • Superbonus residuale per spese 2025 ammesse;
    • Credito d’imposta canoni di locazione e bonus affitti;
    • Credito d’imposta investimenti in beni strumentali (Industria 4.0 / Transizione 5.0);
    • Crediti d’imposta ricerca e sviluppo;
    • Bonus colonnine elettriche, bonus librerie e altri crediti minori.

    Ciascun bonus ha un proprio codice tributo dedicato, indicato nel provvedimento dell’Agenzia che lo istituisce. Attenzione: alcuni crediti agevolativi sono vincolati alla dichiarazione, cioè non possono essere usati se non sono stati indicati prima nel Modello Redditi.

    5. Eccedenze di acconti versati

    Se nel 2025 hai versato acconti IRPEF, IRES o IRAP superiori al dovuto (perché il reddito è risultato inferiore alle previsioni), l’eccedenza si trasforma in credito utilizzabile in compensazione nel 2026.

    Limiti e soglie della compensazione nel 2026

    La compensazione orizzontale è soggetta a limiti quantitativi precisi stabiliti per legge. Conoscerli è fondamentale per evitare lo scarto del modello F24 e le relative sanzioni.

    Limite annuale generale: 2.000.000 euro

    Il tetto massimo di compensazione orizzontale per ciascun contribuente è fissato a 2 milioni di euro all’anno. Il limite è stato elevato in via permanente dall’art. 22 del D.L. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), confermato per il 2026. Per la stragrande maggioranza delle persone fisiche questo limite non rappresenta un problema, ma è bene conoscerlo.

    Soglia 5.000 euro: scatta il visto di conformità

    Per i crediti IRPEF, IRAP e addizionali superiori a 5.000 euro annui, la compensazione orizzontale è subordinata all’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito. Il visto è rilasciato da:

    • Un CAF (come il CAF Centro Fiscale di Udine);
    • Un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro, revisore);
    • Per la dichiarazione precompilata 730, è incluso nel servizio dell’Agenzia.

    Senza visto di conformità, il credito eccedente i 5.000 euro non può essere compensato: deve essere chiesto a rimborso oppure riportato all’anno successivo. La sanzione per compensazione indebita senza visto va dal 30% al 100% del credito utilizzato indebitamente.

    Soglia 5.000 euro per crediti IVA

    Per il credito IVA, la soglia è ancora più severa: il visto di conformità scatta già a 5.000 euro sull’anno solare, e per importi superiori a 50.000 euro il credito può essere richiesto solo se la dichiarazione è asseverata da un revisore (per le società).

    Divieto di compensazione con cartelle scadute

    Una regola fondamentale introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e rafforzata nel 2025: è vietato compensare se il contribuente ha cartelle esattoriali scadute di importo superiore a 100.000 euro, per le quali non sia stata accordata la sospensione o non sia in corso una rateazione regolarmente pagata. Il divieto vale dal 1° luglio 2024 e si applica a tutti i debiti tributari erariali iscritti a ruolo.

    Modello F24: come funziona la compensazione operativa

    La compensazione orizzontale si effettua esclusivamente tramite modello F24. Il funzionamento è semplice nel principio ma richiede precisione nella compilazione.

    Come si compila il modello F24 per compensare

    Il modello F24 è strutturato in sezioni: Erario, Regioni, IMU, INPS, Altri Enti. In ogni sezione si possono inserire importi a debito (somme da pagare) e importi a credito (compensazioni). Il modello considera il saldo finale:

    • Se il saldo è positivo → bisogna pagare la differenza;
    • Se il saldo è zero → debiti e crediti si annullano (il famoso “F24 a saldo zero”);
    • Se il saldo è negativo → l’eccedenza non si pagherà ma si potrà usare in successivi F24.

    F24 a saldo zero: regole speciali

    Quando il modello F24 risulta a saldo zero (perché crediti e debiti si compensano esattamente), va comunque presentato all’Agenzia delle Entrate, ma con modalità specifiche:

    • Deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline o tramite intermediari abilitati come il CAF);
    • Non tramite home banking o canali bancari (che invece sono ammessi per F24 con saldo positivo da pagare);
    • La mancata presentazione dell’F24 a saldo zero entro i termini comporta una sanzione fissa di 100 euro, ridotta a 50 euro se presentato con ritardo non superiore a 5 giorni.

    Obbligo di canali telematici dell’Agenzia per chi compensa

    Dal 2024 (D.L. 124/2019 e successive integrazioni) tutti i contribuenti — anche le persone fisiche non titolari di partita IVA — che utilizzano la compensazione nel modello F24 devono presentarlo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, non più tramite home banking. Questa regola serve a permettere all’Agenzia il controllo preventivo del credito.

    In pratica:

    • Se nel tuo F24 non c’è compensazione (paghi solo importi a debito senza usare crediti) → puoi usare home banking;
    • Se nel tuo F24 c’è anche una sola compensazione → devi usare Entratel/Fisconline o un intermediario come il CAF.

    Quando si può iniziare a compensare il credito 2025

    La tempistica della compensazione è un punto delicato del Modello Redditi PF 2026 e non sempre chiaro al contribuente.

    Regola generale: dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta

    I crediti emergenti dal Modello Redditi PF possono essere utilizzati in compensazione a partire dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati. Per il Modello Redditi PF 2026 (relativo all’anno d’imposta 2025) ciò significa che, in teoria, la compensazione è possibile dal 1° gennaio 2026.

    Limite specifico: 5.000 euro fino alla presentazione della dichiarazione

    Tuttavia, l’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 stabilisce un limite operativo importante: la compensazione orizzontale di crediti superiori a 5.000 euro può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

    Esempio pratico: se presenti il Modello Redditi PF 2026 il 30 giugno 2026 e dichiari un credito di 8.000 euro, potrai compensarlo solo dal 10 luglio 2026 in poi. Se il credito fosse stato di 4.000 euro, avresti potuto compensarlo già da gennaio 2026 (limite della soglia 5.000).

    Quadro riepilogativo delle tempistiche 2026

    Importo creditoDa quando compensabileVisto conformità
    Fino a 5.000 euroDal 1° gennaio 2026Non richiesto
    Tra 5.001 e 2.000.000 euroDal 10° giorno dopo l’invio della dichiarazioneObbligatorio
    Oltre 2.000.000 euroNon compensabile (eccedenza a rimborso)N/A

    Scadenze fiscali 2026: quando pagare e quando compensare

    Per il Modello Redditi PF 2026, le date chiave da segnare in calendario sono le seguenti:

    Scadenze invio dichiarazione

    • 30 aprile 2026: disponibilità del Modello Redditi PF precompilato sul sito Agenzia delle Entrate;
    • 31 ottobre 2026: termine ordinario di invio telematico del Modello Redditi PF (D.Lgs. 13/2024, art. 11);
    • 15 dicembre 2026: termine ultimo per la dichiarazione integrativa entro l’anno (art. 2 c. 8-bis DPR 322/1998), ferma restando la facoltà di integrativa a favore entro i termini di accertamento.

    Scadenze versamenti e compensazioni

    • 30 giugno 2026: saldo IRPEF 2025 + 1° acconto IRPEF 2026 (compensabile);
    • 30 luglio 2026: stesso versamento con maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per chi differisce;
    • 30 novembre 2026: 2° o unico acconto IRPEF 2026 (compensabile).

    Rateazione del saldo + acconto

    Le somme dovute a saldo e in acconto possono essere rateizzate in rate mensili. La rateazione decorre dalla scadenza ordinaria (30 giugno) e si conclude entro novembre dello stesso anno per i non titolari di partita IVA, entro dicembre per i titolari di partita IVA. Su ogni rata successiva alla prima si applica un interesse fisso del 4% annuo (frazionato mensilmente). Anche le rate possono contenere compensazioni.

    Codici tributo da usare nel modello F24

    Ogni imposta o credito ha il proprio codice tributo. Ecco i più frequenti per il Modello Redditi PF 2026:

    CodiceDescrizioneAnno di riferimento
    4001Saldo IRPEF2025
    40331° acconto IRPEF2026
    40342° acconto IRPEF2026
    3801Addizionale regionale IRPEF2025
    3844Addizionale comunale a saldo2025
    3843Acconto addizionale comunale2026
    1668Interessi rateizzazione2026
    1842Cedolare secca acconto2026
    6099IVA annuale a credito (compensazione)2025

    Attenzione: l’anno di riferimento va sempre indicato correttamente nel modello F24. Un errore nell’anno o nel codice tributo comporta lo scarto del modello e la necessità di ripresentarlo con sanzioni per ritardato versamento.

    Esempi pratici di compensazione nel Modello Redditi PF 2026

    Vediamo tre casi concreti che possono interessare i contribuenti del CAF Centro Fiscale di Udine.

    Esempio 1: Lavoratore dipendente con detrazioni

    Situazione: Marco, lavoratore dipendente di Udine, dal Modello Redditi PF 2026 risulta un credito IRPEF di 1.800 euro grazie alle detrazioni per lavori di ristrutturazione e bonus mobili. Marco non ha partita IVA e non deve versare altre imposte erariali. Possiede però un appartamento e a giugno deve pagare l’acconto IMU di 600 euro.

    Soluzione: Marco compila un F24 con:

    • Sezione Erario: credito IRPEF 1.800 euro (codice 4001/2025) a credito;
    • Sezione IMU: debito IMU 600 euro (codice 3918/2026) a debito.

    Il saldo finale è di 1.200 euro a credito, che Marco potrà usare in F24 successivi (ad esempio per il saldo IMU di dicembre). Trattandosi di importi sotto i 5.000 euro, non serve visto di conformità.

    Esempio 2: Professionista forfettario con credito IRPEF

    Situazione: Laura è una grafica freelance in regime forfettario. Per errore di calcolo degli acconti, dal Modello Redditi PF 2026 emerge un credito di imposta sostitutiva di 2.500 euro. A giugno deve versare i contributi INPS Gestione Separata 2025 a saldo per 3.000 euro.

    Soluzione: Laura compila un F24 con:

    • Credito imposta sostitutiva forfettari (codice 1792) per 2.500 euro a credito;
    • Contributi INPS Gestione Separata (codice 1840) per 3.000 euro a debito.

    Versamento effettivo: 500 euro. Anche in questo caso, sotto soglia 5.000 euro, nessun visto richiesto.

    Esempio 3: Credito IRPEF oltre 5.000 euro con visto

    Situazione: Giovanni ha sostenuto importanti lavori di ristrutturazione edilizia e Superbonus per la propria abitazione. Dal Modello Redditi PF 2026 emerge un credito IRPEF di 7.500 euro.

    Soluzione: Per compensare oltre 5.000 euro, Giovanni deve:

    1. Far apporre il visto di conformità al CAF Centro Fiscale di Udine prima di trasmettere la dichiarazione;
    2. Attendere il 10° giorno successivo all’invio del Modello Redditi PF;
    3. Solo dopo, presentare l’F24 con la compensazione del credito.

    Senza visto, l’F24 sarà scartato dall’Agenzia delle Entrate e Giovanni rischia sanzioni dal 30% al 100% del credito utilizzato indebitamente, oltre agli interessi.

    Visto di conformità: quando è obbligatorio

    Il visto di conformità è una “certificazione” rilasciata da un CAF o da un professionista abilitato che attesta la corrispondenza tra i dati indicati in dichiarazione e la documentazione del contribuente. Senza il visto, la compensazione di crediti rilevanti non è ammessa.

    Soglie e crediti che richiedono il visto

    • IRPEF, addizionali e IRAP: visto obbligatorio per compensazione orizzontale superiore a 5.000 euro annui;
    • IVA annuale: visto obbligatorio già per crediti compensati superiori a 5.000 euro;
    • Crediti d’imposta agevolativi di importo significativo (Superbonus, R&S, Industria 4.0): possono richiedere visto e/o asseverazione tecnica.

    Costi del visto di conformità

    Il costo del visto presso un CAF varia generalmente tra 30 e 80 euro, in funzione della complessità della dichiarazione. Presso commercialisti, le tariffe sono normalmente più alte. Il visto comporta per il rilasciante una responsabilità solidale con il contribuente per le sanzioni eventuali in caso di errori formali.

    Cosa controlla il visto

    Il professionista che appone il visto verifica:

    • La corrispondenza tra dati dichiarati e documenti (CU, fatture, bonifici, contratti);
    • La corretta applicazione delle detrazioni e deduzioni;
    • L’esatto computo di imposte e crediti;
    • La regolarità formale della dichiarazione.

    Errori comuni nella compensazione e sanzioni

    Le compensazioni errate sono tra le contestazioni più frequenti dell’Agenzia delle Entrate. Ecco gli errori più diffusi e le sanzioni applicabili.

    Errore 1: compensazione di credito inesistente

    Si verifica quando il credito utilizzato in F24 non esiste affatto (es. mai dichiarato) o è completamente fittizio. È l’errore più grave, sanzionato dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato (art. 13 D.Lgs. 471/1997, comma 5). Il termine per l’accertamento è di 8 anni dalla compensazione.

    Errore 2: compensazione di credito non spettante

    Il credito esiste ma è stato utilizzato in misura superiore al consentito (es. oltre il limite annuale, oltre la soglia senza visto). Sanzione: 30% del credito non spettante, ridotta al 25% dal 1° settembre 2024 per effetto del D.Lgs. 87/2024 di riforma del sistema sanzionatorio. Termine accertamento: 5 anni.

    Errore 3: scarto del modello F24

    L’Agenzia controlla preventivamente i modelli F24 con compensazioni e, in caso di anomalie, può sospendere il modello per 30 giorni o scartarlo definitivamente. Se l’F24 è scartato, il versamento si considera non eseguito: scattano sanzioni per omesso versamento (30%, ridotto al 25% dal 2024) e interessi.

    Ravvedimento operoso

    Per chi ha commesso errori in buona fede, l’art. 13 D.Lgs. 472/1997 consente di sanare la violazione tramite ravvedimento operoso con sanzioni fortemente ridotte: dal 1/10 (30 giorni) al 1/5 (dopo 2 anni) della sanzione ordinaria. Il ravvedimento richiede il pagamento dell’imposta, della sanzione ridotta e degli interessi legali.

    Novità 2026: controlli rafforzati sulle compensazioni

    Il 2026 porta alcune novità importanti sulla disciplina delle compensazioni, derivanti dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e dai decreti attuativi della Riforma fiscale.

    Sistema di controllo preventivo potenziato

    Dal 2026 l’Agenzia delle Entrate utilizza un sistema di controllo preventivo automatizzato sui modelli F24 con compensazioni, basato su algoritmi di analisi del rischio. I controlli incrociano:

    • I dati delle dichiarazioni precedenti;
    • Le banche dati di terze parti (INPS, sostituti d’imposta);
    • La storia delle compensazioni del contribuente;
    • La coerenza dei codici tributo utilizzati.

    F24 considerati a rischio vengono sospesi per 30 giorni, durante i quali l’Agenzia può chiedere chiarimenti o procedere allo scarto definitivo.

    Nuove sanzioni ridotte (D.Lgs. 87/2024)

    Dal 1° settembre 2024 sono in vigore le nuove sanzioni amministrative:

    • Omesso versamento: 25% (prima 30%);
    • Credito non spettante: 25%;
    • Credito inesistente: 70% con minimo (prima 100-200%);
    • Ritardo fino a 90 giorni: 12,5%.

    Estensione obbligo F24 telematico Agenzia

    Dal 2024 l’obbligo di uso esclusivo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per F24 con compensazione è esteso a tutti i contribuenti, non solo titolari di partita IVA. La regola è confermata nel 2026 e i controlli vengono rafforzati: le banche segnalano automaticamente all’Agenzia ogni F24 con compensazione presentato tramite home banking, e questo viene scartato.

    Il ruolo del CAF Centro Fiscale di Udine

    Affidarsi a un CAF qualificato come il CAF Centro Fiscale di Udine per il Modello Redditi PF 2026 e per le compensazioni offre numerosi vantaggi pratici:

    • Visto di conformità: rilasciato direttamente dal CAF per compensazioni oltre i 5.000 euro, senza dover ricorrere a professionisti esterni;
    • Predisposizione del Modello F24 con codici tributo corretti, anni di riferimento appropriati e calcolo automatico del saldo;
    • Trasmissione telematica dell’F24 tramite i canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, con ricevuta di accettazione;
    • Verifica preventiva di rischi di scarto del modello, attraverso il controllo dei dati prima dell’invio;
    • Assistenza in caso di contestazione dell’Agenzia, con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso o all’autotutela;
    • Pianificazione fiscale: gestione strategica dei crediti per ottimizzare la liquidità annuale.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine opera con esperienza pluriennale nel territorio friulano, offrendo assistenza completa a privati, famiglie, partite IVA forfettarie e ordinarie, pensionati ed eredi. Lo studio si trova in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine, e accoglie i clienti su appuntamento, anche con consulenze online o telefoniche per chi non può recarsi in sede.

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    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Domande frequenti sulla compensazione nel Modello Redditi PF 2026

    Posso compensare il credito IRPEF anche se non ho partita IVA?

    Sì. La compensazione nel modello F24 è disponibile a tutti i contribuenti, anche persone fisiche senza partita IVA. Per ogni F24 con compensazione, però, è obbligatorio l’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o tramite un intermediario abilitato come il CAF).

    Cosa succede se compenso un credito superiore a 5.000 euro senza visto di conformità?

    Il modello F24 viene scartato dall’Agenzia delle Entrate. Il versamento si considera non effettuato, con applicazione delle sanzioni per omesso versamento (25% dal 2024) più interessi. Inoltre, l’Agenzia può aprire una verifica per credito utilizzato indebitamente.

    Posso compensare un credito IRPEF con un debito IMU?

    Sì, è una classica compensazione orizzontale consentita dalla normativa. Devi compilare un unico modello F24 con le due voci e presentarlo tramite Fisconline/Entratel o il CAF. Attenzione ai codici tributo e all’anno di riferimento.

    Qual è il termine entro cui posso usare il credito 2025?

    Il credito può essere utilizzato in compensazione finché non si prescrive. La prescrizione ordinaria è di 10 anni, ma è prassi utilizzare il credito entro 4-5 anni per evitare contestazioni. Ogni anno, nel quadro RX della dichiarazione, va indicato il credito residuo riportato.

    Quanto costa il visto di conformità presso il CAF Centro Fiscale di Udine?

    Il costo del visto di conformità varia in base alla complessità della dichiarazione, generalmente tra 30 e 80 euro. Per i clienti che fanno predisporre l’intera dichiarazione dal CAF, spesso il visto è incluso o a costo agevolato. Contatta lo studio per un preventivo personalizzato.

    Devo presentare l’F24 anche se è a saldo zero?

    Sì, è obbligatorio. Il modello F24 a saldo zero (cioè con crediti e debiti che si compensano integralmente) va comunque trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza ordinaria del versamento. La mancata presentazione comporta una sanzione fissa di 100 euro, ridotta a 50 euro se l’F24 viene presentato con ritardo non superiore a 5 giorni.

    Hai bisogno di assistenza per il Modello Redditi PF 2026?

    La gestione delle compensazioni nel Modello Redditi PF 2026 può sembrare complessa, ma con il supporto giusto è un’opportunità da non perdere per ottimizzare la propria posizione fiscale. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna in ogni passaggio: dalla compilazione della dichiarazione, all’apposizione del visto di conformità, fino alla trasmissione telematica dei modelli F24.

    Prenota un appuntamento presso lo studio del CAF Centro Fiscale di Udine, in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B. Puoi chiamarci al 0432 1638640, scriverci su WhatsApp al 366 6018121 o inviarci una email a info@centrofiscale.com. Il nostro team è specializzato in fiscalità per famiglie, professionisti, partite IVA forfettarie e ordinarie del territorio friulano.

    Maggio 19, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-19 09:28:382026-05-31 17:50:28Modello Redditi PF 2026: le compensazioni
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    Indice dei contenuti

    1. Il quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973
    2. Quando il condominio diventa sostituto d’imposta
    3. L’aliquota del 4%: come si calcola la ritenuta
    4. La soglia annuale di 500 euro
    5. Codici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRES
    6. Scadenze di versamento: il giorno 16 del mese
    7. Come compilare il modello F24 passo dopo passo
    8. Casi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensori
    9. La Certificazione Unica annuale ai prestatori
    10. Sanzioni e ravvedimento operoso
    11. Il ruolo dell’amministratore di condominio
    12. Domande frequenti (FAQ)

    Il quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973

    L’obbligo del condominio di operare come sostituto d’imposta e disciplinato dall’art. 25-ter del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, introdotto dall’art. 1, comma 43, della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e reso operativo dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2008. La norma e stata successivamente chiarita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 febbraio 2008, che ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione pratica dell’obbligo.

    Il legislatore ha introdotto questo meccanismo per contrastare l’evasione fiscale nel settore dell’edilizia e dei servizi condominiali, garantendo che una parte dell’imposta dovuta dai prestatori di servizi venga versata direttamente dallo Stato tramite il meccanismo della ritenuta alla fonte. Il condominio, pur non essendo un soggetto dotato di personalita giuridica autonoma, assume la qualifica di sostituto d’imposta ogni volta che eroga compensi a fornitori per prestazioni di servizi rese nell’ambito di contratti di appalto o subappalto di opere o servizi.

    E importante sottolineare che l’obbligo si applica esclusivamente ai contratti di appalto e subappalto: sono esclusi i contratti di compravendita di beni (ad esempio l’acquisto di materiale edilizio), i contratti d’opera con lavoratori autonomi (per i quali si applicano le ordinarie ritenute sulle prestazioni professionali ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73), nonche le forniture pure di beni, anche se con posa in opera accessoria.

    Quando il condominio diventa sostituto d’imposta

    Il condominio e obbligato ad operare la ritenuta ogni volta che corrisponde un compenso a un’impresa (persona fisica o giuridica) per prestazioni rientranti in un contratto di appalto o subappalto di opere o servizi relativi all’edificio condominiale. La ritenuta si applica:

    • Alle imprese in regime ordinario (ditta individuale, SNC, SRL, SPA, ecc.) che operano come appaltatori o subappaltatori per lavori sul condominio
    • Ai lavoratori autonomi con partita IVA quando il rapporto contrattuale e configurabile come appalto di servizi (ad esempio, un geometra che gestisce un cantiere in appalto)
    • Sia ai soggetti IRPEF (persone fisiche, ditte individuali, societa di persone) sia ai soggetti IRES (societa di capitali, enti commerciali e non commerciali)

    La ritenuta del 4% NON si applica nei seguenti casi:

    • Acquisto di beni (materiali da costruzione, forniture elettriche, ecc.) senza prestazione di servizi
    • Prestazioni occasionali di privati (senza partita IVA) per importi inferiori alle soglie di esenzione
    • Prestazioni di professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri) che emettono parcella: in questo caso si applica la ritenuta ordinaria del 20% ex art. 25 DPR 600/73
    • Forniture di energia elettrica, gas, acqua e altri servizi di pubblica utilita
    • Compensi corrisposti a condomini singoli
    • Canoni di locazione per locali condominiali

    L’aliquota del 4%: come si calcola la ritenuta

    L’aliquota della ritenuta e fissata dalla legge nella misura del 4% sull’imponibile lordo. Si tratta di una ritenuta a titolo di acconto (non a titolo d’imposta definitiva), il che significa che il beneficiario puo computare la ritenuta subita come credito d’imposta nella propria dichiarazione dei redditi.

    Base imponibile: La ritenuta del 4% si calcola sul corrispettivo lordo al netto dell’IVA. Se il fornitore emette fattura per 1.000 euro + 220 euro di IVA (22%), la ritenuta si calcola solo sui 1.000 euro imponibili: 1.000 x 4% = 40 euro di ritenuta.

    Esempio pratico di calcolo:

    VoceImporto
    Imponibile fattura (servizio pulizie)1.000,00 euro
    IVA 22%220,00 euro
    Totale fattura1.220,00 euro
    Ritenuta 4% sull’imponibile (1.000 x 4%)40,00 euro
    Importo effettivamente pagato al fornitore1.180,00 euro (1.220 – 40)
    Importo da versare all’Erario tramite F2440,00 euro

    Il condominio quindi trattiene 40 euro dall’importo da pagare al fornitore e li versa allo Stato tramite F24. Il fornitore riceve 1.180 euro (importo netto) e nella propria dichiarazione dei redditi riportera la ritenuta di 40 euro subita come credito d’imposta, detraendola dall’IRPEF o dall’IRES dovuta.

    La soglia annuale di 500 euro

    Una delle regole piu importanti — e spesso trascurate — riguarda la soglia annuale di 500 euro. L’art. 25-ter DPR 600/73 prevede che l’obbligo di versamento si cumuli nel corso dell’anno solare: il versamento tramite F24 e dovuto solo quando la somma delle ritenute operate nel mese supera 25,82 euro (equivalente alla vecchia soglia in lire), ma in pratica la norma e interpretata nel senso che il versamento mensile e comunque obbligatorio se le ritenute del mese sono state effettivamente operate.

    La Circolare AdE n. 7/E/2008 ha chiarito che il condominio e esonerato dall’obbligo di effettuare le ritenute nei periodi d’imposta in cui il totale annuo dei corrispettivi corrisposti per i servizi in appalto e inferiore a 500 euro. Questa soglia:

    • Si riferisce al totale complessivo annuo di tutti i corrispettivi pagati a fornitori per servizi in appalto, non al singolo pagamento
    • Deve essere calcolata per anno solare (1 gennaio – 31 dicembre)
    • Se nel corso dell’anno si supera la soglia dei 500 euro, l’obbligo di ritenuta scatta retroattivamente per tutti i pagamenti effettuati dall’inizio dell’anno, inclusi quelli precedenti al superamento della soglia
    • In pratica, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento dell’anno per evitare il rischio di dover recuperare ritenute non operate

    Attenzione: Molti piccoli condomini — con pochi appartamenti e spese condominiali limitate — possono rientrare nell’esonero se i servizi appaltati nell’anno non raggiungono i 500 euro complessivi. Tuttavia, superare anche di un euro questa soglia comporta l’obbligo di operare le ritenute su tutti i pagamenti dell’anno, anche quelli gia effettuati.

    Codici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRES

    Per il versamento della ritenuta tramite modello F24, il condominio deve utilizzare i codici tributo specifici istituiti dall’Agenzia delle Entrate. I due codici tributo sono distinti in base alla natura del fornitore:

    Codice TributoDescrizioneQuando si usa
    1019Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRPEF)Fornitori soggetti IRPEF: ditte individuali, societa di persone (SNC, SAS), lavoratori autonomi in regime di impresa
    1020Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRES)Fornitori soggetti IRES: SRL, SPA, societa cooperative, enti commerciali

    I codici tributo 1019 e 1020 sono stati istituiti con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 94/E del 13 marzo 2008. Si inseriscono nella sezione Erario del modello F24, nella colonna “Codice tributo”, con indicazione del periodo di riferimento (mese e anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore).

    Come determinare il codice corretto: La scelta tra 1019 e 1020 dipende dalla natura del fornitore come indicata nella fattura ricevuta. In caso di dubbio, e sufficiente verificare la partita IVA del fornitore: le ditte individuali hanno partita IVA uguale al codice fiscale del titolare, le societa di capitali hanno una partita IVA diversa dal codice fiscale degli amministratori.

    Scadenze di versamento: il giorno 16 del mese

    Il versamento delle ritenute operate deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui e avvenuto il pagamento al fornitore. Questa e la regola generale prevista dall’art. 18 del DLgs n. 241/1997, applicabile anche alle ritenute del condominio.

    Mese del pagamento al fornitoreScadenza versamento F24
    Gennaio16 febbraio
    Febbraio16 marzo
    Marzo16 aprile
    Aprile16 maggio
    Maggio16 giugno
    Giugno16 luglio
    Luglio16 agosto (*)
    Agosto16 settembre
    Settembre16 ottobre
    Ottobre16 novembre
    Novembre16 dicembre
    Dicembre16 gennaio anno successivo

    (*) Agosto: Le ritenute operate nel mese di luglio possono essere versate entro il 20 agosto (e non il 16 agosto) in virtu della sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 37 del DL n. 223/2006. Tuttavia, e sempre consigliabile verificare l’eventuale proroga annuale disposta da specifici decreti ministeriali, come avviene frequentemente.

    Regola sulla scadenza spostata: Se il giorno 16 cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Ad esempio, se il 16 aprile 2026 cadesse di domenica, il termine di versamento sarebbe lunedi 17 aprile 2026.

    Cumulo mensile: Se nel mese il condominio ha effettuato pagamenti a piu fornitori applicando la ritenuta, le ritenute si cumulano e si versano in un unico F24 mensile, indicando separatamente il codice tributo 1019 e il codice 1020 se ci sono sia fornitori IRPEF che IRES.

    Come compilare il modello F24 passo dopo passo

    La compilazione del modello F24 per il versamento della ritenuta del condominio avviene nella sezione Erario del modello. Di seguito la procedura step by step con un esempio concreto.

    Dati del soggetto versante

    Il soggetto versante del condominio e l’amministratore di condominio (o il condominante delegato in caso di condominio senza obbligo di amministratore). Nei dati anagrafici del modello F24 va indicato:

    • Codice fiscale del condominio (non del singolo condominante o dell’amministratore) — es. “CNDMNI80A01L483M”
    • Denominazione: il nome del condominio — es. “Condominio Via Roma 12 Udine”
    • Domicilio fiscale: indirizzo del condominio

    Sezione Erario

    Nella sezione Erario (la seconda del modello F24) si compilano le righe necessarie:

    • Codice tributo: 1019 (per fornitori IRPEF) o 1020 (per fornitori IRES)
    • Anno di riferimento: l’anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore (es. 2026)
    • Mese di riferimento: il mese in cui e avvenuto il pagamento (es. “04” per aprile)
    • Importi a debito versati: l’importo totale delle ritenute operate nel mese (es. 40,00 euro)
    • Importi a credito compensati: lasciare a 0 salvo crediti specifici

    Esempio concreto di compilazione F24

    Il Condominio “Palazzina Blu” di Udine paga nel mese di aprile 2026 la ditta individuale “Mario Rossi Impianti” (soggetto IRPEF, codice tributo 1019) per la manutenzione dell’impianto idrico: fattura di 800 euro imponibile + IVA 22% (176 euro). La ritenuta applicata e 800 x 4% = 32 euro.

    Campo F24 (Sezione Erario)Valore
    Codice tributo1019
    Anno di riferimento2026
    Mese di rif. (da compilare)04
    Importi a debito versati32,00
    Scadenza versamento18 maggio 2026 (16/5 e domenica)

    Il versamento puo essere effettuato:

    • Online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline, Entratel) — modalita obbligatoria per i condomini con sostituto d’imposta
    • Tramite homebanking della propria banca che supporta l’F24 telematico
    • Tramite intermediario abilitato (commercialista, CAF) con delega

    Nota importante: Dal 1° ottobre 2014, il versamento dell’F24 a saldo zero (compensazione totale con crediti) deve essere effettuato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per i condomini sostituti d’imposta e fortemente consigliato rivolgersi a un professionista o a un CAF abilitato per la gestione degli adempimenti.

    Casi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensori

    Vediamo in dettaglio come si applica la ritenuta del 4% nei casi piu frequenti nella vita condominiale, con indicazione se l’obbligo scatta o meno.

    Servizio pulizie scale e parti comuni

    Il contratto con una impresa di pulizie che si occupa settimanalmente di scale, androni e aree comuni e soggetto alla ritenuta del 4%. E un classico contratto di appalto di servizi. La ritenuta va operata su ogni pagamento mensile o periodico effettuato all’impresa.

    Esempio: contratto annuale di 4.800 euro (400 euro/mese). La ritenuta mensile e di 16 euro (400 x 4%), da versare entro il 16 del mese successivo. Ritenuta annuale totale: 192 euro.

    Manutenzione ordinaria e straordinaria

    Tutti i contratti di appalto per lavori di manutenzione ordinaria (ritinteggiatura scale, riparazione infiltrazioni, sostituzione piastrelle) e straordinaria (rifacimento tetto, cappotto termico, sostituzione impianti) sono soggetti alla ritenuta del 4%. Si applica su ogni SAL (Stato Avanzamento Lavori) pagato all’impresa edile.

    Giardinaggio e cura del verde

    Il contratto periodico con un’impresa di giardinaggio per la cura del giardino condominiale, sfalcio dell’erba, potatura siepi, irrigazione automatica, e soggetto alla ritenuta del 4%. Attenzione: se si tratta di un lavoratore autonomo occasionale (senza partita IVA) per piccole prestazioni occasionali, si applicano regole diverse (ritenuta del 20% ex art. 25 DPR 600/73 se il compenso supera le soglie).

    Contratto di manutenzione ascensore

    Il contratto annuale con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e soggetto alla ritenuta del 4% (codice tributo 1020 per le societa di capitali). Si applica su ogni fattura periodica emessa dalla societa di manutenzione.

    Riepilogo casi pratici

    ServizioRitenuta 4%?Codice TributoNote
    Pulizie scale (impresa)SI1019 o 1020Contratto appalto servizi
    Manutenzione idraulica (ditta)SI1019Appalto lavori
    Giardinaggio (impresa)SI1019 o 1020Appalto servizi
    Manutenzione ascensore (SRL)SI1020Soggetto IRES
    Installazione citofono (materiali + posa)Dipende1019/1020Se prevalenza servizio su fornitura
    Acquisto lampadine/materialiNO–Pura fornitura beni
    Parcella avvocato condominioNO (art. 25)Ritenuta 20%Professionista, non appalto
    Compenso amministratoreNO (art. 25)Ritenuta 20%Lavoratore autonomo/professionista
    Bollette luce/gas parti comuniNO–Fornitura servizi pubblici

    La Certificazione Unica annuale ai prestatori

    Oltre al versamento mensile tramite F24, il condominio come sostituto d’imposta ha un secondo obbligo annuale fondamentale: il rilascio della Certificazione Unica (CU) a ciascun prestatore di servizi a cui sono state operate ritenute nel corso dell’anno. La CU attesta le ritenute subite e permette al fornitore di computarle come credito nella propria dichiarazione dei redditi.

    Scadenze CU per i condomini:

    • Consegna al fornitore (CU cartacea o elettronica): entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state operate le ritenute
    • Trasmissione all’Agenzia delle Entrate (CU telematica): entro il 31 marzo dell’anno successivo (salvo proroghe annuali)

    Esempio: le ritenute operate nel 2026 devono essere certificate con CU consegnata al fornitore entro il 28 febbraio 2027 e trasmessa telematicamente all’AdE entro il 31 marzo 2027.

    La CU per il condominio come sostituto d’imposta e un documento differente dalla CU che il datore di lavoro rilascia ai dipendenti. Per i condomini, la CU riguarda esclusivamente le ritenute sulle prestazioni di servizi in appalto (art. 25-ter DPR 600/73). La gestione della CU e strettamente correlata alla compilazione del quadro ST e SV del modello 770, che riepiloga annualmente tutte le ritenute operate dal condominio sostituto d’imposta.

    Per approfondire gli obblighi di certificazione annuale e la compilazione del modello 770 per condomini, leggi la nostra guida: Modello 770/2026: guida completa per i sostituti d’imposta.

    Sanzioni e ravvedimento operoso

    L’omissione o il ritardo nel versamento delle ritenute del condominio comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco il quadro sanzionatorio aggiornato al 2026 e come rimediare tramite il ravvedimento operoso.

    Sanzioni per omesso versamento

    Ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 471/1997, l’omesso o tardivo versamento delle ritenute comporta una sanzione base del 30% dell’importo non versato. La sanzione si riduce al 15% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza.

    Ravvedimento operoso: come ridurre le sanzioni

    Il ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/97) permette di regolarizzare spontaneamente l’omissione con sanzioni ridotte. Le aliquote di ravvedimento applicabili alle ritenute del condominio sono:

    Tipo di ravvedimentoTermineSanzione ridottaInteressi
    Sprint (ravvedimento brevissimo)Entro 14 giorni dalla scadenza0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)Al tasso legale
    BreveDal 15° al 30° giorno1,5% (1/10 del 15%)Al tasso legale
    MedioDal 31° al 90° giorno1,67% (1/9 del 15%)Al tasso legale
    LungoEntro 1 anno dalla scadenza3,75% (1/8 del 30%)Al tasso legale
    LunghissimoEntro 2 anni4,29% (1/7 del 30%)Al tasso legale
    Oltre 2 anniDopo 2 anni (se non notificato)5% (1/6 del 30%)Al tasso legale

    Per effettuare il ravvedimento, il condominio deve versare tramite F24:

    • L’imposta omessa (ritenuta non versata) con il codice tributo 1019 o 1020
    • La sanzione ridotta con codice tributo 8906 (sanzioni da ravvedimento su ritenute)
    • Gli interessi legali con codice tributo 1989 (interessi da ravvedimento)

    Sanzioni per omessa CU: Il mancato rilascio della Certificazione Unica al fornitore comporta una sanzione di 100 euro per ogni CU omessa, fino a un massimo di 50.000 euro per anno. La CU trasmessa telematicamente in ritardo all’AdE comporta una sanzione di 33,33 euro per ogni certificazione, ridotta a zero se la trasmissione avviene entro 60 giorni dalla scadenza (art. 4 DPR 322/1998).

    Il ruolo dell’amministratore di condominio

    L’amministratore di condominio e il soggetto che nella pratica gestisce tutti gli adempimenti fiscali del condominio come sostituto d’imposta. Il suo ruolo e centrale e la sua responsabilita e diretta in caso di inadempimento.

    Obblighi fiscali dell’amministratore

    • Verifica preventiva della natura del contratto con ogni fornitore (appalto vs. fornitura pura vs. prestazione professionale)
    • Applicazione della ritenuta al momento del pagamento delle fatture e trattenimento dell’importo dalla somma da corrispondere al fornitore
    • Versamento mensile tramite F24 entro il giorno 16 del mese successivo, con i codici tributo corretti
    • Tenuta della contabilita delle ritenute operate: registro ritenute per ogni fornitore, con data, importo lordo, ritenuta applicata, importo netto pagato
    • Rilascio della CU a ogni fornitore entro il 28 febbraio dell’anno successivo
    • Trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo
    • Presentazione del Modello 770 (quadro ST e SV) per il riepilogo annuale di tutte le ritenute operate

    Responsabilita dell’amministratore

    L’amministratore che omette di applicare e/o versare le ritenute puo essere ritenuto personalmente responsabile nei confronti del condominio per il danno causato (sanzioni + interessi) e puo rispondere anche penalmente nei casi piu gravi di omesso versamento sistematico (art. 10-bis DLgs 74/2000, che riguarda tuttavia soglie elevate).

    Per questo motivo e fortemente consigliabile che l’amministratore si avvalga di un professionista abilitato o di un CAF specializzato nella gestione fiscale condominiale, che puo occuparsi di:

    • Classificazione corretta dei contratti con i fornitori
    • Calcolo mensile delle ritenute
    • Predisposizione e invio telematico degli F24
    • Gestione e trasmissione delle Certificazioni Uniche
    • Compilazione e presentazione del Modello 770

    Il CAF Centro Fiscale di Udine e attrezzato per supportare gli amministratori di condominio nella corretta gestione di tutti questi adempimenti, garantendo il rispetto delle scadenze e la correttezza dei versamenti.

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    Conclusione

    La ritenuta d’acconto del condominio e un adempimento fiscale complesso che richiede attenzione e puntualita. In sintesi, i punti chiave da ricordare sono:

    • Il condominio e sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 25-ter DPR 600/73 per le prestazioni di appalto e subappalto
    • La ritenuta e del 4% sull’imponibile lordo (esclusa IVA)
    • L’obbligo scatta per condomini con corrispettivi annui in appalto superiori a 500 euro
    • Si versano con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento, con codice tributo 1019 (IRPEF) o 1020 (IRES)
    • E obbligatoria la CU annuale ai fornitori e la trasmissione del Modello 770
    • Le sanzioni per inadempimento possono essere ridotte con il ravvedimento operoso

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    Domande Frequenti sull’F24 del Condominio

    Tutti i condomini devono versare la ritenuta del 4%?

    No. L’obbligo di versamento scatta solo quando i corrispettivi annui pagati per contratti di appalto o subappalto di opere o servizi superano complessivamente i 500 euro nell’anno solare. I piccoli condomini con spese condominiali molto limitate possono essere esonerati. Tuttavia, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento per evitare rischi, dato che il superamento della soglia comporta l’obbligo retroattivo per tutti i pagamenti dell’anno.

    Cosa succede se il condominio non versa l’F24 entro il 16 del mese?

    Il ritardo nel versamento comporta l’applicazione di sanzioni: dal giorno 1 al 14 di ritardo si applica una sanzione dello 0,1% per ogni giorno (ravvedimento sprint), dal 15° al 30° giorno la sanzione e dell’1,5%, e oltre i 90 giorni la sanzione sale al 3,75% (entro 1 anno). In ogni caso e sempre possibile regolarizzare spontaneamente tramite il ravvedimento operoso, pagando imposta omessa + sanzione ridotta + interessi legali.

    Qual e la differenza tra codice tributo 1019 e 1020?

    Il codice tributo 1019 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRPEF (ditte individuali, societa di persone come SNC e SAS, lavoratori autonomi con partita IVA in regime di impresa). Il codice 1020 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRES (societa di capitali come SRL e SPA, societa cooperative, enti commerciali). La distinzione dipende dalla natura giuridica del fornitore, verificabile dalla sua partita IVA.

    La manutenzione ordinaria dell’ascensore e soggetta alla ritenuta?

    Si. Il contratto periodico con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e un tipico contratto di appalto di servizi soggetto alla ritenuta del 4%. Essendo la societa di manutenzione generalmente una SRL o SPA (soggetto IRES), si usa il codice tributo 1020.

    Il compenso dell’amministratore di condominio e soggetto alla ritenuta del 4%?

    No. Il compenso dell’amministratore di condominio non e soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 25-ter DPR 600/73, che si applica solo ai contratti di appalto e subappalto. Al compenso dell’amministratore si applica invece la ritenuta del 20% prevista dall’art. 25 DPR 600/73, in quanto prestazione professionale o di lavoro autonomo. Si usa il codice tributo 1040 (ritenuta su compensi professionali).


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      Pensione 2026 INPS
      CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, Modello 770 e Certificazione Unica

      CU INPS errate per 270mila pensionati: scadenze per correggere il 730

      270mila CU INPS errate ai pensionati: come verificare la tua certificazione, le scadenze 2026 per correggere il 730 (integrativo 25 ottobre, Redditi PF 30 novembre) e cosa fare per evitare errori di liquidazione, rimborsi mancati o avvisi successivi.
      Maggio 21, 2026
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      CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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      Giugno 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-11 07:47:162026-05-31 17:54:47F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto
      CAF, IMU, TASI E MODELLO F24

      Ravvedimento Operoso 2026: Calcolo Sanzioni e Interessi sui Versamenti Tardivi

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      Il ravvedimento operoso è lo strumento che il legislatore italiano mette a disposizione di contribuenti e professionisti per regolarizzare spontaneamente i versamenti omessi o tardivi, beneficiando di sanzioni fortemente ridotte rispetto a quelle ordinarie. Con la riforma sanzionatoria introdotta dal D.Lgs. 87/2024 (in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024), le percentuali sono cambiate in modo significativo: la sanzione base è scesa dal 30% al 25%, e le riduzioni sono ora calcolate come quote fisse anziché frazioni variabili della sanzione minima.

      In questa guida trovi tutto il necessario per calcolare correttamente l’importo da versare in caso di ravvedimento operoso su F24 IRPEF, IVA, IMU, contributi INPS e qualsiasi altra imposta o tributo: tabella delle finestre temporali, formula di calcolo, tasso degli interessi legali 2026, esempi pratici e codici tributo da usare nel modello F24.

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      Che cos'è il ravvedimento operoso

      Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, come modificato nel tempo da più interventi normativi, l’ultimo dei quali è appunto il D.Lgs. 87/2024 (decreto di riforma del sistema sanzionatorio tributario). Consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni fiscali prima che l’Amministrazione finanziaria abbia avviato un accertamento o una verifica.

      Per poter accedere al ravvedimento è necessario che:

      • la violazione non sia già stata contestata (notifica di atti di accertamento, liquidazione o irrogazione di sanzioni);
      • non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche fiscali (salvo che il ravvedimento riguardi violazioni diverse da quelle oggetto dell’ispezione in corso);
      • non siano iniziate procedure di recupero o riscossione relative alla violazione da regolarizzare.

      Il ravvedimento si perfeziona con il versamento dell’imposta dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi legali, il tutto eseguito tramite modello F24 con i relativi codici tributo.

      La riforma sanzionatoria 2024 (D.Lgs. 87/2024): cosa cambia

      Con il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 – decreto attuativo della riforma fiscale (L. 111/2023) – il sistema sanzionatorio tributario è stato profondamente rivisto. Le nuove regole si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

      Le principali novità riguardanti il ravvedimento operoso sono:

      • Sanzione base ridotta dal 30% al 25% dell’imposta non versata (art. 13 D.Lgs. 471/1997 come riformato);
      • Percentuali di ravvedimento fisse per ogni finestra temporale, non più calcolate come frazioni della sanzione minima;
      • Introduzione di una nuova finestra "sprint" entro 14 giorni con calcolo giornaliero (0,0833%/giorno);
      • Aggiunta della finestra biennale (entro 2 anni dalla violazione);
      • Cumulo giuridico esteso: in presenza di più violazioni, si applica la sanzione più grave aumentata (non la somma di tutte).

      Attenzione: per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 continuano ad applicarsi le vecchie percentuali (sanzione base 30%, frazioni variabili). Se stai regolarizzando un omesso versamento del 2023 o di periodi precedenti, usa la vecchia tabella.

      Tabella ravvedimento operoso 2026: sanzioni ridotte per finestra temporale

      La tabella seguente riepiloga le percentuali di sanzione ridotta applicabili per il ravvedimento operoso di violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi (regime post-D.Lgs. 87/2024).

      Finestra temporaleNome ravvedimentoSanzione ridottaBase normativa
      Entro 14 giorni dalla scadenzaRavvedimento sprint0,0833% per ogni giornoart. 13 c. 1 lett. a-bis)
      Dal 15° al 30° giorno dalla scadenzaRavvedimento breve1,25%art. 13 c. 1 lett. a)
      Dal 31° al 90° giorno dalla scadenzaRavvedimento medio1,39%art. 13 c. 1 lett. b)
      Dal 91° giorno fino a 1 anno dalla scadenzaRavvedimento lungo3,125%art. 13 c. 1 lett. b-bis)
      Da 1 anno a 2 anni dalla scadenzaRavvedimento biennale3,572%art. 13 c. 1 lett. b-ter)
      Oltre 2 anni dalla scadenzaRavvedimento ultrannuale4,17%art. 13 c. 1 lett. b-quater)

      Fonte: art. 13 D.Lgs. 472/1997 come modificato da D.Lgs. 87/2024. Applicabile alle violazioni commesse dal 1°/9/2024.

      Il tasso di interesse legale 2026 per il ravvedimento

      Oltre alla sanzione ridotta, il ravvedimento operoso prevede il versamento degli interessi legali calcolati sull’imposta non versata, in ragione del tasso fissato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 1284 del Codice Civile.

      Il tasso di interesse legale per l’anno 2026 è pari al 2,50% annuo, stabilito dal D.M. 10 dicembre 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 2025).

      Ecco l’andamento storico del tasso legale negli ultimi anni:

      AnnoTasso legaleRiferimento normativo
      20262,50%D.M. MEF dic. 2025
      20252,50%D.M. 02/12/2024 (GU 284/2024)
      20242,50%D.M. 29/11/2023 (GU 280/2023)
      20235,00%D.M. 13/12/2022 (GU 292/2022)
      20221,25%D.M. 13/12/2021 (GU 297/2021)
      20210,01%D.M. 11/12/2020 (GU 310/2020)

      Gli interessi si calcolano pro rata temporis (in proporzione ai giorni di ritardo) sulla sola imposta dovuta, non sulla sanzione.

      Formula di calcolo del ravvedimento operoso

      Per calcolare correttamente quanto versare con il ravvedimento, bisogna sommare tre componenti distinte:

      Formula ravvedimento operoso

      Totale da versare = Imposta + Sanzione ridotta + Interessi legali

      Dove:
      • Sanzione ridotta = Imposta × Percentuale ravvedimento (da tabella)
      • Interessi legali = Imposta × 2,50% × (Giorni di ritardo / 365)

      Ogni componente va versata su una riga separata del modello F24, con codici tributo distinti.

      Esempi pratici di calcolo ravvedimento operoso

      Vediamo tre esempi concreti di ravvedimento operoso su un versamento IRPEF di 1.000 euro non pagato alla scadenza originaria del 16 giugno 2026. Violazione commessa dopo il 1° settembre 2024, quindi si applicano le nuove regole del D.Lgs. 87/2024.

      Esempio 1 – Ravvedimento sprint: pagamento entro 14 giorni

      Regolarizzazione il 26 giugno 2026 (10 giorni di ritardo).

      ComponenteCalcoloImporto
      Imposta IRPEF dovuta–1.000,00 euro
      Sanzione sprint (0,0833% x 10 giorni)1.000 x 0,833%8,33 euro
      Interessi legali (2,50% x 10/365)1.000 x 2,50% x 10/3650,68 euro
      TOTALE DA VERSARE1.009,01 euro

      Esempio 2 – Ravvedimento medio: pagamento tra 31 e 90 giorni

      Regolarizzazione il 14 settembre 2026 (90 giorni di ritardo).

      ComponenteCalcoloImporto
      Imposta IRPEF dovuta–1.000,00 euro
      Sanzione media (1,39%)1.000 x 1,39%13,90 euro
      Interessi legali (2,50% x 90/365)1.000 x 2,50% x 90/3656,16 euro
      TOTALE DA VERSARE1.020,06 euro

      Esempio 3 – Ravvedimento lungo: pagamento entro 1 anno

      Regolarizzazione il 16 giugno 2027 (365 giorni di ritardo, ultimo giorno utile per la finestra "lungo").

      ComponenteCalcoloImporto
      Imposta IRPEF dovuta–1.000,00 euro
      Sanzione lungo (3,125%)1.000 x 3,125%31,25 euro
      Interessi legali (2,50% x 365/365)1.000 x 2,50% x 1 anno25,00 euro
      TOTALE DA VERSARE1.056,25 euro

      Conclusione dagli esempi: agire entro i 14 giorni sprint costa solo circa 9 euro in più su 1.000 euro di imposta. Aspettare un anno costa 56 euro. Ogni giorno di ritardo ha un suo peso economico crescente.

      Come si versa con il modello F24: codici tributo

      Il versamento del ravvedimento operoso avviene esclusivamente tramite modello F24, compilando tre righe separate per imposta, sanzione e interessi.

      TributoCodice impostaCodice sanzioneCodice interessi
      IRPEF saldo (persone fisiche)400189011989
      IRPEF acconti4033 / 403489011989
      IVA mensile / trimestrale6001-609989041991
      IMU abitazione principale lusso391289061993
      IMU altri fabbricati391889061993
      Ritenute lavoro dipendente100189061989
      INPS Gestione Separatavari GSvedi istruz. INPSvedi istruz. INPS

      Per i tributi locali come l’IMU, il versamento avviene nella sezione apposita del modello F24 ("IMU e altri tributi locali"), indicando il codice comune (codice catastale del comune) nella colonna dedicata. Leggi la nostra guida all’acconto IMU 2026 e versamento F24 per tutti i dettagli.

      Ravvedimento per violazioni pre-settembre 2024: vecchia tabella

      Se devi regolarizzare violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, si applicano ancora le percentuali del regime previgente. Ecco il confronto:

      Finestra temporalePRE 1/9/2024POST 1/9/2024
      Entro 14 giorni (sprint)0,1%/giorno0,0833%/giorno
      Entro 30 giorni3,00% (1/10 di 30%)1,25%
      Entro 90 giorni3,33% (1/9 di 30%)1,39%
      Entro 1 anno3,75% (1/8 di 30%)3,125%
      Entro 2 anni4,29% (1/7 di 30%)3,572%
      Oltre 2 anni5,00% (1/6 di 30%)4,17%

      Quando il ravvedimento non è possibile

      Il ravvedimento operoso non può essere utilizzato nei seguenti casi:

      • L’Agenzia delle Entrate ha già notificato un avviso di accertamento o un atto di irrogazione sanzioni per la stessa violazione;
      • È in corso un accesso, ispezione o verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza (ma solo per le violazioni oggetto del controllo);
      • È stata avviata la procedura di riscossione coattiva (cartella esattoriale già notificata);
      • La violazione riguarda reati tributari per cui è già pendente procedimento penale.

      In presenza di un accertamento già notificato, le alternative sono l’accertamento con adesione (riduzione sanzione a 1/3) o il pagamento entro 60 giorni dall’atto (ulteriore riduzione a 1/3). Se hai ricevuto una cartella esattoriale, potrebbe essere utile valutare la rottamazione, come spiegato nell’articolo sulla Rottamazione-quinquies 2026.

      Casi speciali: dichiarazioni e altri adempimenti

      Omessa dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi PF)

      Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata entro la scadenza ordinaria (30 settembre per il 730, 30 novembre per Redditi PF), è possibile presentarla con ravvedimento entro 90 giorni dalla scadenza come dichiarazione tardiva. La sanzione ridotta è di 25 euro (1/10 della sanzione fissa minima di 250 euro). Oltre i 90 giorni si configura omessa dichiarazione, non più sanabile con il ravvedimento.

      Ravvedimento per IVA

      Per l’IVA (scadenza 16 del mese successivo o scadenze trimestrali), il ravvedimento opera con le stesse finestre temporali. Codice sanzione 8904, codice interessi 1991.

      Ravvedimento per IMU tardiva

      Per l’IMU (scadenze 16 giugno e 16 dicembre), il ravvedimento si applica con le stesse percentuali della tabella principale, codice sanzione 8906 e interessi 1993. Il versamento avviene nella sezione "IMU e altri tributi locali" del modello F24. Per approfondire: Dichiarazione IMU 2026: scadenze e sanzioni.

      Come evitare di dovere il ravvedimento: consigli pratici

      • Tieni un calendario delle scadenze fiscali: usa il nostro Calendario scadenze fiscali 2026 come riferimento;
      • Imposta promemoria automatici sul telefonino o usa i servizi di notifica dell’Agenzia delle Entrate;
      • Delega a un CAF o commercialista: se hai una partita IVA o una situazione complessa, l’assistenza di un esperto riduce drasticamente il rischio di dimenticare una scadenza;
      • Se sbagli, intervieni subito: più aspetti, più paghi. Le prime due settimane (sprint) sono le più convenienti.

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      FAQ sul ravvedimento operoso 2026

      Posso fare il ravvedimento operoso dopo una comunicazione bonaria dell’Agenzia delle Entrate?

      Sì. Una comunicazione bonaria (art. 36-bis o 36-ter DPR 600/73) non impedisce il ravvedimento. Il blocco scatta solo con la notifica di un avviso di accertamento vero e proprio.

      Il ravvedimento estingue completamente la violazione?

      Sì. Il perfezionamento del ravvedimento (versamento integrale di imposta + sanzione + interessi) estingue la violazione definitivamente. L’Agenzia non può irrogare ulteriori sanzioni per la stessa violazione.

      Cosa succede se verso un importo inferiore al dovuto?

      Il ravvedimento non si perfeziona per la parte non versata. Devi effettuare un versamento integrativo. Per errori di pochi centesimi, la prassi amministrativa tende a essere tollerante, ma l’ideale è calcolare correttamente fin dal primo versamento.

      Quanto tempo ho per fare il ravvedimento?

      Non c’è un termine assoluto: puoi ravvederti fino a quando l’Agenzia non ha contestato la violazione. In pratica, il termine è legato ai termini di decadenza dell’accertamento (generalmente 5 anni). Oltre i 2 anni si applica la sanzione massima del 4,17%.

      Posso fare il ravvedimento senza commercialista?

      Sì, puoi compilare e versare l’F24 autonomamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o il tuo home banking. Per situazioni complesse o importi significativi, è comunque consigliabile il supporto del CAF Centro Fiscale di Udine, che offre assistenza personalizzata per il calcolo e la compilazione del ravvedimento.

      La riforma del 2024 si applica anche a IMU e tributi locali?

      Sì. Il D.Lgs. 87/2024 ha riformato il sistema sanzionatorio in modo trasversale. Anche le violazioni relative a IMU, TARI e altri tributi locali commesse dal 1° settembre 2024 in poi seguono le nuove percentuali di ravvedimento.

      Conclusione: il ravvedimento conviene sempre, prima lo fai meglio è

      Il ravvedimento operoso è uno strumento prezioso che consente di rimediare a omessi o tardivi versamenti con costi contenuti, a patto di agire prima che l’Agenzia delle Entrate intervenga. Con la riforma del D.Lgs. 87/2024, le sanzioni sono ancora più convenienti rispetto al passato: un omesso versamento regolarizzato entro 30 giorni costa solo l’1,25% di sanzione (contro il 3% del vecchio regime), più pochi euro di interessi.

      Il principio chiave rimane: più aspetti, più paghi. Agire entro i 14 giorni sprint minimizza il costo al massimo. Se hai dubbi sul calcolo, sui codici tributo da usare o sulla compilazione dell’F24, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata.

      Approfondisci altri adempimenti fiscali correlati:

      • F24 Condominio: Guida al Versamento della Ritenuta d’Acconto 2026
      • Dichiarazione IMU 2026: quando è obbligatoria e sanzioni
      • Scadenze fiscali 2026: calendario completo
      Giugno 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-06-29 23:16:342026-06-29 22:20:22Ravvedimento Operoso 2026: Calcolo Sanzioni e Interessi sui Versamenti Tardivi
      CAF, SUCCESSIONI

      Imposta Ipotecaria e Catastale Successione 2026: Calcolo 2% + 1% con Esempi Pratici

      Imposte di successione 2026 - calcolo aliquote e franchigie per gli erediImposte su successione

      Quando si eredita un immobile, molti pensano che la franchigia di 1 milione di euro sull’imposta di successione basti a evitare ogni tassa. Non è così. Sugli immobili ereditati sono SEMPRE dovute due imposte aggiuntive: l’imposta ipotecaria (2%) e l’imposta catastale (1%), per un totale del 3% del valore catastale. Queste imposte vanno pagate anche quando l’eredità è esente da imposta di successione per effetto della franchigia.

      In questa guida aggiornata al 2026 ti spieghiamo come si calcolano, quando si applicano le imposte fisse da 200 euro per la prima casa, i coefficienti catastali corretti (168 per le abitazioni, 115,5 per la prima casa, 40,8 per i commerciali, 90 per i terreni) e i codici tributo F24 da utilizzare. Con tre esempi pratici completi.

      Indice dei contenuti

      1. Cosa sono imposta ipotecaria e catastale
      2. Quando si applicano: sempre se ci sono immobili
      3. Base imponibile: il valore catastale
      4. Aliquote ordinarie: 2% + 1% = 3%
      5. Prima casa: imposte fisse 200 + 200 euro
      6. Requisiti agevolazione prima casa in successione
      7. Coefficienti catastali: 168, 115,5, 40,8, 90
      8. Come trovare la rendita catastale dalla visura
      9. Pagamento con F24: codici tributo 1530, 1531, 1606
      10. Quando si paga: autoliquidazione
      11. Esempi pratici di calcolo
      12. Sanzioni e ravvedimento operoso
      13. Domande frequenti (FAQ)
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      Cosa sono imposta ipotecaria e imposta catastale

      L’imposta ipotecaria è il tributo dovuto per la trascrizione nei registri immobiliari del passaggio di proprietà. Ogni volta che un immobile cambia titolare (per compravendita, donazione o successione), il nuovo proprietario deve pagare questa imposta per formalizzare la pubblicità legale del trasferimento. La disciplina è contenuta nel D.Lgs. 347/1990 (Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale).

      L’imposta catastale, invece, è dovuta per la voltura catastale, ovvero per l’aggiornamento al catasto dei dati del nuovo intestatario. Anche questa è regolata dallo stesso Testo Unico e, nella successione, viene pagata contestualmente all’ipotecaria.

      Entrambe sono imposte indirette (come l’IVA o l’imposta di registro) e sono completamente indipendenti dall’imposta di successione. Questo è il punto più importante da capire: pagare le imposte ipotecaria e catastale non esenta dall’imposta di successione, e viceversa. Sono tributi autonomi con presupposti, aliquote e codici tributo diversi.

      Quando si applicano: sempre se ci sono immobili in eredità

      Le imposte ipotecaria e catastale si applicano ogni volta che nell’attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari: case, appartamenti, box, cantine, terreni agricoli, terreni edificabili, negozi, uffici, capannoni, nuda proprietà, usufrutto, diritto di abitazione.

      La differenza fondamentale con l’imposta di successione è questa:

      • Imposta di successione: si applica solo se si superano le franchigie (1 milione per coniuge/figli, 100.000 euro per fratelli/sorelle, nessuna franchigia per gli altri).
      • Imposte ipotecaria e catastale: si applicano sempre, sull’intero valore catastale degli immobili, senza franchigia, a prescindere dal grado di parentela.

      Esempio: figlio che eredita dal padre una casa con valore catastale di 120.000 euro e un conto corrente di 50.000 euro. L’imposta di successione è zero (il figlio ha franchigia di 1 milione). Ma sulle imposte ipotecaria e catastale relative alla casa dovrà pagare comunque il 3% di 120.000 euro = 3.600 euro (salvo agevolazione prima casa, vedi più avanti).

      Se nell’eredità non ci sono immobili (solo denaro, titoli, auto, quote societarie non immobiliari), le imposte ipotecaria e catastale non sono dovute. Si paga solo l’eventuale imposta di successione, se superate le franchigie.

      Base imponibile: il valore catastale degli immobili

      Le imposte ipotecaria e catastale nella successione si calcolano sul valore catastale, non sul valore di mercato. Questa è una regola molto vantaggiosa per gli eredi, perché il valore catastale è quasi sempre molto inferiore al valore reale dell’immobile (spesso meno della metà).

      Il valore catastale si ottiene con una formula semplice:

      Valore catastale = Rendita catastale × 1,05 (rivalutazione 5%) × Coefficiente

      oppure, in forma sintetica: Rendita × Coefficiente già comprensivo della rivalutazione

      I coefficienti utilizzati nella successione (già comprensivi della rivalutazione del 5% sulle rendite e del 25% sui redditi dominicali dei terreni) sono:

      • 168 per immobili abitativi (cat. A, tranne A/10)
      • 115,5 per la prima casa (quando spetta l’agevolazione)
      • 42 per uffici cat. A/10 e immobili cat. D (capannoni, alberghi)
      • 40,8 per immobili commerciali cat. C/1 e E
      • 90 per terreni agricoli e non edificabili

      Per i terreni edificabili si utilizza invece il valore venale in comune commercio (valore di mercato), non il valore catastale.

      Aliquote ordinarie: 2% + 1% = 3% totale

      Le aliquote applicabili nella successione con immobili sono:

      • Imposta ipotecaria: 2% del valore catastale
      • Imposta catastale: 1% del valore catastale
      • Totale: 3% del valore catastale

      Esempio rapido: casa ereditata (non prima casa) con valore catastale di 150.000 euro. Si pagano:

      • Imposta ipotecaria: 150.000 × 2% = 3.000 euro
      • Imposta catastale: 150.000 × 1% = 1.500 euro
      • Totale: 4.500 euro

      Importante: esiste un importo minimo di 200 euro per ciascuna imposta. Se il calcolo percentuale dà un risultato inferiore a 200 euro, si paga comunque il minimo fisso di 200 euro per l’ipotecaria e 200 euro per la catastale (totale 400 euro minimo).

      Prima casa agevolata: imposte fisse 200 + 200 euro

      Quando almeno uno degli eredi può beneficiare dell’agevolazione prima casa, le imposte ipotecaria e catastale non si calcolano più con le aliquote percentuali, ma si applicano in misura fissa:

      • Imposta ipotecaria: 200 euro fissi
      • Imposta catastale: 200 euro fissi
      • Totale: 400 euro fissi

      Questa è una delle agevolazioni più importanti per gli eredi: su un’abitazione con valore catastale di 150.000 euro, invece di pagare 4.500 euro di imposte, se ne pagano solo 400 euro, con un risparmio di 4.100 euro.

      L’agevolazione prima casa nella successione è stata introdotta dall’art. 69 della Legge 342/2000 ed è tutt’oggi pienamente operativa. A differenza dell’agevolazione prima casa in compravendita, qui l’imposta di successione non viene toccata: l’agevolazione riguarda solo ipotecaria e catastale.

      Requisiti per l’agevolazione prima casa in successione

      Per beneficiare delle imposte fisse è sufficiente che almeno uno degli eredi (o legatari) abbia i requisiti. Questo è un grande vantaggio: se nella successione ci sono tre fratelli e solo uno di loro ha i requisiti prima casa, tutti e tre beneficiano delle imposte fisse sull’immobile.

      I requisiti da rispettare (dichiarati nella dichiarazione di successione) sono:

      1. Immobile non di lusso: categoria catastale diversa da A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio).
      2. Ubicazione: l’immobile deve trovarsi nel Comune dove l’erede ha la residenza, oppure l’erede deve impegnarsi a trasferirvi la residenza entro 18 mesi dall’apertura della successione.
      3. Non possesso di altra prima casa nello stesso Comune: l’erede non deve essere titolare (esclusivo o in comunione col coniuge) di altra abitazione nello stesso Comune dove si trova l’immobile ereditato.
      4. Non possesso di altra prima casa su tutto il territorio nazionale acquistata con le agevolazioni: l’erede non deve aver già fruito delle agevolazioni prima casa su altro immobile. In questo caso non è prevista la possibilità di vendere e riacquistare (a differenza della compravendita).

      Attenzione: l’agevolazione si applica a una sola unità immobiliare per beneficiario. Se l’erede eredita due appartamenti dalla stessa persona, potrà chiedere l’agevolazione solo su uno dei due. Sulle pertinenze (box, cantina, soffitta) l’agevolazione si estende, ma con il limite di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

      Decadenza: se entro 5 anni l’erede vende l’immobile senza ricomprare un’altra prima casa entro 1 anno, decade dall’agevolazione e deve restituire la differenza tra imposte ordinarie e imposte fisse, più sanzioni del 30% e interessi.

      Coefficienti catastali: 168, 115,5, 40,8 e 90 nel dettaglio

      Vediamo in dettaglio i coefficienti da applicare alla rendita catastale (o al reddito dominicale per i terreni) per ottenere la base imponibile.

      Immobili abitativi (non prima casa): coefficiente 168

      Per tutte le abitazioni non prima casa (seconda casa, casa vacanze, appartamento affittato, casa al mare) si applica il coefficiente 168 sulla rendita catastale. Rientrano qui le categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11.

      Formula: Valore catastale = Rendita × 168

      Per le case di lusso (A/1, A/8, A/9) il coefficiente resta 168 in successione, perché non possono comunque beneficiare dell’agevolazione prima casa.

      Prima casa: coefficiente 115,5

      Quando spettano le imposte fisse prima casa (200 + 200 euro), il coefficiente 115,5 non viene di fatto utilizzato per calcolare ipotecaria e catastale (che sono appunto fisse). Tuttavia il coefficiente 115,5 resta rilevante per il calcolo della base imponibile dell’imposta di successione relativa all’immobile prima casa.

      Formula: Valore catastale prima casa = Rendita × 115,5

      Uffici A/10 e categoria D: coefficiente 42

      Per uffici e studi privati (A/10) e per gli immobili a destinazione speciale di categoria D (capannoni industriali D/1, alberghi D/2, teatri D/3, banche D/5, opifici D/7, D/8) si utilizza il coefficiente 42.

      Formula: Valore catastale = Rendita × 42

      Negozi C/1 e categoria E: coefficiente 40,8

      Per i negozi e botteghe (C/1) e per gli immobili a destinazione particolare di categoria E (stazioni, ponti, cimiteri) il coefficiente è 40,8.

      Formula: Valore catastale = Rendita × 40,8

      Box, magazzini, pertinenze: coefficiente 126

      Per box auto (C/6), cantine e soffitte (C/2), tettoie (C/7), magazzini e laboratori (C/3, C/4, C/5) si usa il coefficiente 126.

      Quando queste pertinenze sono abbinate a un’abitazione prima casa con agevolazione, il coefficiente scende a 115,5 anche per esse (sempre limite di una pertinenza per categoria).

      Terreni agricoli e non edificabili: coefficiente 90

      Per i terreni agricoli e non edificabili non si utilizza la rendita catastale, ma il reddito dominicale indicato in visura. Il coefficiente è 90 (già comprensivo della rivalutazione del 25%).

      Formula: Valore catastale = Reddito dominicale × 90

      Come trovare la rendita catastale dalla visura

      Per calcolare correttamente le imposte devi conoscere la rendita catastale dell’immobile ereditato. Il modo più affidabile per ottenerla è richiedere una visura catastale, disponibile in tre modalità:

      • Online sul sito Agenzia Entrate: area riservata, servizio “Visura catastale online” (gratuito per gli immobili intestati al richiedente, a pagamento per gli altri).
      • Agenzia Entrate territoriale: presentando la richiesta cartacea con documento di identità.
      • Tramite CAF o professionista abilitato: soluzione più rapida, con consulenza inclusa sul corretto uso dei dati ai fini successione.

      In visura cerca il campo “Rendita” (per fabbricati) o “Reddito dominicale” (per terreni). Il valore è espresso in euro. Attenzione: non confondere la rendita con il reddito agrario (solo reddito dominicale ai fini successione).

      Esempio di lettura visura: Appartamento in Udine, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, Rendita 480,00 euro. Calcolo seconda casa: 480 × 168 = 80.640 euro di valore catastale.

      Pagamento con F24: codici tributo 1530, 1531, 1606

      Le imposte ipotecaria e catastale nella successione si pagano con il modello F24, sezione “Erario”, utilizzando i seguenti codici tributo:

      • 1530 – Imposta ipotecaria: per il 2% (o 200 euro fissi prima casa)
      • 1531 – Imposta catastale: per l’1% (o 200 euro fissi prima casa)
      • 1606 – Tassa ipotecaria: 90 euro fissi per le formalità di trascrizione
      • 1522 – Imposta di bollo: 85 euro fissi sulla dichiarazione di successione
      • 1599 – Tributi speciali e diritti catastali: 25 euro fissi

      Nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno del decesso, non quello di presentazione della dichiarazione. Nel campo “Codice ufficio” va indicato il codice dell’ufficio territorialmente competente (normalmente quello dell’ultimo domicilio del defunto).

      Attenzione: l’F24 della successione va sempre compilato con saldo finale positivo e pagato entro la scadenza. Non è possibile compensarlo con crediti se comporterebbe un saldo zero (l’Agenzia Entrate richiede un pagamento effettivo per procedere con la trascrizione).

      Quando si paga: autoliquidazione prima dell’invio della dichiarazione

      Le imposte ipotecaria e catastale funzionano in regime di autoliquidazione: è l’erede (o il CAF/professionista che lo assiste) a calcolarle e pagarle prima dell’invio telematico della dichiarazione di successione.

      La sequenza corretta è:

      1. Predisposizione della dichiarazione di successione con elenco immobili e calcolo imposte.
      2. Pagamento F24 delle imposte ipotecaria, catastale, tassa ipotecaria, bollo e tributi speciali.
      3. Attesa ricevuta di pagamento (normalmente disponibile dopo 1-2 giorni lavorativi).
      4. Invio telematico della dichiarazione all’Agenzia Entrate tramite il software “Successioni Online”.
      5. Ricevuta di presentazione: l’Agenzia Entrate procede automaticamente con la voltura catastale.

      La scadenza per la presentazione della dichiarazione di successione è di 12 mesi dall’apertura della successione (cioè dalla data del decesso). Entro questi 12 mesi devono essere pagate anche le imposte ipotecaria e catastale. Oltre tale termine scattano sanzioni (vedi paragrafo dedicato).

      Dal 2024 è entrato a regime il sistema di autoliquidazione completa: anche l’imposta di successione viene calcolata e pagata dall’erede (non più dall’ufficio). Le ipotecaria e catastale seguono lo stesso principio.

      Esempi pratici di calcolo

      Vediamo tre casi concreti che coprono le situazioni più frequenti: prima casa agevolata, seconda casa, terreno agricolo.

      Esempio 1: casa prima casa (rendita 800 euro)

      Situazione: Maria eredita dalla madre un appartamento a Udine, cat. A/3, rendita catastale 800 euro. Maria non è proprietaria di altre case, ha già la residenza nello stesso Comune dell’immobile ereditato. Ha quindi diritto all’agevolazione prima casa.

      Calcolo imposte:

      • Imposta ipotecaria: 200 euro fissi (codice tributo 1530)
      • Imposta catastale: 200 euro fissi (codice tributo 1531)
      • Tassa ipotecaria: 90 euro (codice tributo 1606)
      • Imposta di bollo: 85 euro (codice tributo 1522)
      • Tributi speciali: 25 euro (codice tributo 1599)
      • Totale da pagare: 600 euro

      Nota: il valore catastale sarebbe stato 800 × 115,5 = 92.400 euro. Senza agevolazione avrebbe pagato il 3% = 2.772 euro. L’agevolazione le fa risparmiare oltre 2.300 euro.

      Esempio 2: seconda casa (rendita 1.000 euro)

      Situazione: Luca eredita dalla zia una casa al mare a Lignano, cat. A/3, rendita catastale 1.000 euro. Luca ha già la prima casa altrove e non può quindi chiedere l’agevolazione prima casa su questo immobile. Si applicano le aliquote ordinarie.

      Calcolo valore catastale: 1.000 × 168 = 168.000 euro

      Calcolo imposte:

      • Imposta ipotecaria: 168.000 × 2% = 3.360 euro (codice tributo 1530)
      • Imposta catastale: 168.000 × 1% = 1.680 euro (codice tributo 1531)
      • Tassa ipotecaria: 90 euro (codice tributo 1606)
      • Imposta di bollo: 85 euro (codice tributo 1522)
      • Tributi speciali: 25 euro (codice tributo 1599)
      • Totale da pagare: 5.240 euro

      Nota: il testo dell’esempio presentava come “base ridotta” un calcolo 1.000 × 115,5 = 115.500 euro con totale 3.465 euro. Quel calcolo è corretto solo se all’erede spetta l’agevolazione prima casa (nel qual caso però le imposte sarebbero fisse 400 euro). Senza agevolazione il coefficiente corretto per una A/3 è 168, come sopra.

      Esempio 3: terreno agricolo (reddito dominicale 500 euro)

      Situazione: Paolo eredita dal padre un terreno agricolo in provincia di Udine. Dalla visura risulta un reddito dominicale di 500 euro. Paolo non è coltivatore diretto né IAP (su quest’ultimo caso si applicherebbero agevolazioni specifiche).

      Calcolo valore catastale: 500 × 90 = 45.000 euro

      Calcolo imposte:

      • Imposta ipotecaria: 45.000 × 2% = 900 euro (codice tributo 1530)
      • Imposta catastale: 45.000 × 1% = 450 euro (codice tributo 1531)
      • Tassa ipotecaria: 90 euro (codice tributo 1606)
      • Imposta di bollo: 85 euro (codice tributo 1522)
      • Tributi speciali: 25 euro (codice tributo 1599)
      • Totale da pagare: 1.550 euro

      Agevolazioni IAP/coltivatore diretto: se l’erede è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto alla gestione INPS agricola, le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa di 200 + 200 euro (Legge 604/1954 e ss.mm.).

      Sanzioni per tardivo versamento e ravvedimento operoso

      Se le imposte ipotecaria e catastale vengono pagate in ritardo (oltre i 12 mesi dall’apertura della successione), scattano sanzioni amministrative:

      • Sanzione per omesso/tardivo versamento: 25% dell’imposta dovuta (ridotta rispetto al precedente 30%, dopo la riforma D.Lgs. 87/2024 a decorrere dal 1° settembre 2024).
      • Interessi legali: attualmente al 2,5% annuo (tasso legale 2026, salvo modifiche del MEF).
      • Omessa presentazione della dichiarazione: dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.

      Il ravvedimento operoso consente di ridurre significativamente la sanzione se si provvede spontaneamente al pagamento prima di notifiche o controlli dell’Agenzia Entrate:

      • Entro 14 giorni: sanzione 0,083% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base giornaliera)
      • Entro 30 giorni: sanzione pari all’1,25% (1/10 del 12,5%)
      • Entro 90 giorni: sanzione 1,39% (1/9 del 12,5%)
      • Entro 1 anno dalla violazione: sanzione 3,125% (1/8)
      • Entro 2 anni: sanzione 3,57% (1/7)
      • Oltre 2 anni (fino a notifica): sanzione 4,17% (1/6)

      Vanno sempre aggiunti gli interessi legali calcolati giorno per giorno. Le nuove misure sanzionatorie si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per le violazioni anteriori si applicano le vecchie misure (sanzione base 30%, riduzioni ravvedimento diverse).

      Il pagamento in ravvedimento si esegue con F24, indicando nei codici tributo sia l’imposta originaria (1530, 1531) sia i codici specifici per sanzioni e interessi collegati alla successione.

      Domande frequenti (FAQ)

      Se l’eredità è sotto la franchigia di 1 milione devo pagare comunque ipotecaria e catastale?

      Sì, sempre, se nell’asse ereditario ci sono immobili. La franchigia di 1 milione di euro riguarda solo l’imposta di successione. Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute sul 100% del valore catastale degli immobili, senza alcuna franchigia, qualunque sia il grado di parentela. L’unica eccezione riduttiva è l’agevolazione prima casa (imposte fisse 200 + 200 euro).

      Si paga sulla quota ereditata o sul valore totale dell’immobile?

      Le imposte ipotecaria e catastale si calcolano sul valore totale dell’immobile (non sulla quota di ciascun erede), perché sono legate alla trascrizione e alla voltura del bene nel suo complesso. Poi gli eredi si dividono l’onere in base alle quote ereditarie (normalmente versano con un unico F24, poi fanno i conti tra loro).

      Cosa succede se eredito la nuda proprietà o l’usufrutto?

      Anche nuda proprietà e usufrutto sono soggetti a ipotecaria (2%) e catastale (1%). La base imponibile si calcola applicando al valore pieno dell’immobile le percentuali del “coefficiente dell’usufruttuario” previste dall’art. 48 D.P.R. 131/1986, che variano in base all’età dell’usufruttuario (più alto per chi è giovane, più basso per chi è anziano).

      Posso usare il ravvedimento operoso se sono in ritardo di 3 mesi?

      Sì. Il ravvedimento è sempre possibile finché l’Agenzia Entrate non ha notificato un avviso di liquidazione o un atto di accertamento. A 3 mesi di ritardo rientri nel ravvedimento entro 90 giorni, con sanzione ridotta all’1,39% (più interessi legali).

      Le imposte ipotecaria e catastale si applicano anche sui mobili?

      No. Ipotecaria e catastale si applicano solo sui beni immobili (case, terreni, box, negozi, ecc.). Su mobili, denaro, titoli, auto, quote societarie non immobiliari si paga solo l’eventuale imposta di successione (se superate le franchigie). Tuttavia attenzione: sui mobili “d’uso” contenuti in casa c’è la presunzione di legge del 10% del valore immobiliare (a meno di prova contraria), che rileva solo per l’imposta di successione, non per ipotecaria/catastale.

      Chi deve firmare l’F24? Tutti gli eredi?

      L’F24 viene normalmente compilato a nome di uno degli eredi (che funge da “erede presentatore”) o, più spesso, a nome del CAF/professionista intermediario. Tutti gli eredi sono comunque solidalmente responsabili del pagamento. È possibile che un solo erede anticipi l’intero importo e poi si faccia rimborsare dai co-eredi le rispettive quote.

      Se rinuncio all’eredità devo pagare lo stesso?

      No. La rinuncia all’eredità (da farsi con atto pubblico davanti a notaio o cancelliere entro 10 anni) estingue ogni obbligo fiscale in capo al rinunciante, comprese le imposte ipotecaria e catastale. Gli obblighi si trasferiscono agli altri eredi (o ai rappresentanti, figli del rinunciante) che accettano.

      Se l’immobile è cointestato col coniuge superstite, si pagano ipotecaria e catastale sul 100% o sul 50%?

      Se l’immobile era in comunione legale (o cointestazione al 50%) con il coniuge superstite, cade in successione solo la quota del defunto (50%). Le imposte ipotecaria e catastale si calcolano quindi sul valore catastale della sola quota del 50%, non sull’intero immobile.

      Dove posso trovare assistenza per calcolare le imposte sulla mia successione?

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il servizio completo di dichiarazione di successione, compresi calcolo di ipotecaria, catastale, predisposizione F24 e invio telematico. Operiamo in Friuli Venezia Giulia anche per il sistema tavolare (iscrizione al Libro Fondiario), che in FVG sostituisce la conservatoria tradizionale.

      Conclusione e contatti

      Le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) sono il “costo nascosto” di ogni eredità con immobili: anche quando la franchigia di successione azzera il tributo principale, queste due imposte restano dovute e possono pesare per migliaia di euro. La buona notizia è che esistono agevolazioni importanti — soprattutto la prima casa in successione con imposte fisse di 400 euro totali — che permettono di contenere significativamente la spesa.

      Il nostro consiglio: prima di presentare la dichiarazione di successione, verifica sempre se almeno uno degli eredi ha i requisiti prima casa. Se sì, il risparmio può essere di migliaia di euro. E attenzione ai tempi: i 12 mesi scadono velocemente, e il ravvedimento operoso costa comunque meno delle sanzioni piene (ora al 25% dopo la riforma 2024).

      Per un calcolo preciso sulla tua successione e per la gestione completa della pratica, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine. Viale Giuseppe Tullio 13, scala B — telefono 0432 1638640 — WhatsApp 366 6018121. Ti aiutiamo a quantificare in anticipo le imposte, a individuare tutte le agevolazioni spettanti e a gestire l’intero iter telematico, compresa la voltura catastale e la trascrizione tavolare per il Friuli Venezia Giulia.

      AD

      Andrea Damiani

      Responsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscali

      Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse.

      📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →
      Giugno 10, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/Imposte-su-successione-Guida-Completa-per-gli-Eredi.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-10 08:00:002026-04-24 23:48:22Imposta Ipotecaria e Catastale Successione 2026: Calcolo 2% + 1% con Esempi Pratici
      PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

      Ritenuta d’Acconto Regime Forfettario 2026: Quando Si Applica e Come Gestirla

      regime forfettario partita iva

      La ritenuta d’acconto in regime forfettario e una delle aree piu fraintese del fisco italiano. La regola di base e semplice: il contribuente forfettario non subisce ritenuta d’acconto sui compensi che riceve, perche al posto di IRPEF paga un’imposta sostitutiva del 5% o 15%. Cio significa che, in fattura, il forfettario incassa il 100% del compenso pattuito, senza alcun prelievo fiscale operato dal cliente.

      Le cose pero si complicano in due situazioni. La prima: se in fattura non si indica la corretta dicitura di esonero, il cliente puo trattenere comunque la ritenuta del 20%, costringendo il forfettario a recuperarla in dichiarazione tramite il quadro LM. La seconda: quando il forfettario diventa lui stesso sostituto d’imposta, ad esempio se assume un dipendente o si avvale stabilmente di collaboratori. In questi casi nasce l’obbligo di trattenere la ritenuta, versarla con F24 e rilasciare la Certificazione Unica.

      In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine aggiornata al 2026 vediamo, con esempi pratici, come gestire correttamente la ritenuta in tutti gli scenari: dalla fattura del forfettario verso azienda, al pagamento di un collaboratore occasionale, fino alla compilazione di F24, CU e modello 770.

      Cos’e la ritenuta d’acconto e come funziona

      La ritenuta d’acconto e un anticipo dell’IRPEF che il sostituto d’imposta (di solito un’azienda o un altro professionista) trattiene sui compensi corrisposti a un lavoratore autonomo o a un altro soggetto passivo IRPEF. Il sostituto poi versa quella somma allo Stato per conto del percipiente, che in dichiarazione la scomputera dall’imposta dovuta.

      Si chiama “d’acconto” proprio perche non e l’imposta definitiva: il professionista, in sede di dichiarazione dei redditi, calcola quanto deve davvero pagare e detrae quanto gia trattenuto a titolo di ritenuta. Se ha versato troppo, ottiene un credito; se ha versato meno del dovuto, paga la differenza.

      L’aliquota standard della ritenuta d’acconto sui compensi a professionisti e collaboratori autonomi e del 20% calcolata sull’imponibile fiscale (al netto, eventualmente, della rivalsa previdenziale del 4%, a seconda del tipo di Cassa). Per gli agenti e rappresentanti l’aliquota e del 23% applicato al 50% delle provvigioni (o al 20% in caso di collaboratori con dipendenti). Per altre fattispecie, come provvigioni di mediatori o redditi diversi, esistono aliquote dedicate.

      Il meccanismo, in sostanza, funziona cosi: l’azienda paga 1.000 euro di compenso al professionista in regime ordinario, trattiene 200 euro (20%), versa al professionista 800 euro e versa allo Stato 200 euro tramite F24 entro il 16 del mese successivo. A fine anno rilascia la Certificazione Unica al professionista, che usera quel documento per compilare la dichiarazione dei redditi.

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      Il forfettario come percettore: niente ritenuta in fattura

      Il principio cardine del regime forfettario, introdotto dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 67), e che i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Il motivo e logico: il forfettario non paga IRPEF, ma un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi cinque anni di attivita “start up”). Sarebbe quindi assurdo che il cliente trattenesse un anticipo IRPEF che il professionista non e mai chiamato a versare.

      Concretamente: se sei in regime forfettario e fatturi 1.000 euro a un’azienda, l’azienda ti deve pagare l’intero importo di 1.000 euro, senza trattenere nulla. Non ti devono fornire la Certificazione Unica per ritenute (al massimo riceverai una CU “informativa” in alcuni casi specifici, ma senza ritenute applicate).

      La dicitura obbligatoria in fattura

      Per evitare equivoci con il cliente sostituto d’imposta, ogni fattura emessa dal forfettario verso un soggetto IVA italiano deve contenere una specifica dicitura di esonero dalla ritenuta. Il testo ufficialmente consigliato e:

      “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014.”

      Questa dicitura, insieme a quella sull’esclusione dell’IVA (art. 1, c. 58 L. 190/2014), va inserita nel campo “Causale” o “Note” della fattura elettronica. In molti software di fatturazione e gia precompilata se si imposta correttamente il regime fiscale come “RF19 – Regime forfettario” nel tracciato XML.

      Comunicazione preventiva al cliente

      Buona prassi e comunicare per iscritto al cliente, prima dell’emissione della prima fattura, di operare in regime forfettario. Questo evita che l’ufficio amministrativo, per abitudine, applichi comunque la ritenuta. La comunicazione puo essere inserita nel preventivo, nel contratto o in una semplice email con allegata la fotocopia del certificato di attribuzione partita IVA.

      Cosa fare se la ritenuta viene applicata per errore

      Capita spesso, soprattutto con i nuovi clienti, che il forfettario dimentichi di indicare la dicitura in fattura o che il cliente, per disattenzione, applichi comunque la ritenuta. Cosa succede in questi casi? La buona notizia e che la somma non e persa: si recupera in dichiarazione dei redditi.

      Recupero tramite il quadro LM

      Il forfettario, in dichiarazione, compila il quadro LM del modello Redditi PF, riservato proprio ai contribuenti in regime forfettario. All’interno del quadro LM esiste una sezione specifica (rigo LM41 nel modello 2026 per redditi 2025) dove indicare le ritenute d’acconto subite. Tale importo viene scomputato direttamente dall’imposta sostitutiva dovuta.

      Esempio pratico: Mario, psicologo forfettario al 5% per nuova attivita, ha un fatturato di 30.000 euro nell’anno. Coefficiente di redditivita 78% = reddito imponibile di 23.400 euro. Imposta sostitutiva 5% = 1.170 euro. Su una fattura da 2.000 euro un cliente azienda ha trattenuto 400 euro di ritenuta per errore. Mario indica i 400 euro al rigo LM41: dovra versare solo 1.170 – 400 = 770 euro di imposta sostitutiva.

      La Certificazione Unica come prova

      Per recuperare la ritenuta in dichiarazione e indispensabile che il cliente sostituto d’imposta abbia rilasciato la Certificazione Unica (CU). La CU attesta i compensi corrisposti e le ritenute trattenute, con i relativi codici tributo. Senza CU non si puo dimostrare l’avvenuto versamento della ritenuta da parte del sostituto.

      Se il cliente non rilascia spontaneamente la CU, va sollecitato per iscritto. La scadenza ordinaria per il rilascio al percipiente e il 16 marzo dell’anno successivo. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate avviene entro la stessa data per i lavoratori autonomi.

      Eccedenza rispetto all’imposta sostitutiva

      Se le ritenute subite sono superiori all’imposta sostitutiva dovuta, l’eccedenza diventa un credito d’imposta. Il forfettario puo scegliere se chiederla a rimborso, riportarla all’anno successivo o utilizzarla in compensazione tramite F24 con altri tributi (codice tributo 1842).

      Il forfettario come sostituto d’imposta: quando deve trattenere

      Veniamo ora al lato opposto, spesso ignorato: il forfettario che paga qualcuno. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014), il contribuente forfettario non e sostituto d’imposta. Quindi, in linea di principio, quando paga un fornitore o un collaboratore non deve trattenere alcuna ritenuta.

      Tuttavia esistono eccezioni rilevanti: il forfettario diventa sostituto d’imposta nei casi in cui paga somme considerate “lavoro dipendente” o assimilato. Vediamo le situazioni piu comuni.

      Lavoratori dipendenti: si, sempre

      Se il forfettario assume un dipendente con regolare contratto di lavoro subordinato, e tenuto a:

      • trattenere le ritenute IRPEF sulla busta paga (in base agli scaglioni IRPEF e alle detrazioni richieste dal dipendente);
      • versare le ritenute con F24, codice tributo 1001 entro il 16 del mese successivo;
      • rilasciare la Certificazione Unica al dipendente entro il 16 marzo;
      • presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo.

      Co.co.co e collaborazioni assimilate

      Anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), considerati redditi assimilati al lavoro dipendente, il forfettario diventa sostituto d’imposta. Si applicano le stesse regole dei dipendenti: ritenuta a scaglioni IRPEF, versamento con F24 codice 1001, CU annuale, modello 770.

      Lavoratori autonomi occasionali e professionisti: no

      Quando il forfettario paga un professionista non forfettario (in regime ordinario), un agente, un percettore di provvigioni o un lavoratore autonomo occasionale, non deve applicare la ritenuta del 20%. Il motivo e proprio l’art. 1, c. 69 L. 190/2014: il forfettario non e sostituto d’imposta per i pagamenti a lavoratori autonomi.

      In questo caso pero esiste un obbligo di comunicazione: il forfettario deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RS, riga RS371-372) il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti. In questo modo l’Agenzia delle Entrate puo controllare che il professionista beneficiario abbia dichiarato correttamente quei redditi.

      Casi pratici: quando il forfettario deve o non deve trattenere

      Per chiarire definitivamente la materia, ecco una tabella riassuntiva dei casi piu frequenti, basata sull’esperienza del CAF Centro Fiscale di Udine.

      Situazione del forfettario pagatoreBeneficiario del pagamentoApplica ritenuta?Adempimenti
      Architetto forfettarioGeometra in regime ordinario per pratica catastaleNOIndicazione in quadro RS della dichiarazione
      Commercialista forfettarioStagista con co.co.co.SI (a scaglioni IRPEF)F24 cod. 1001, CU, mod. 770
      Psicologo forfettarioSegretaria con contratto di lavoro dipendenteSI (su busta paga)F24 cod. 1001, CU, mod. 770
      Avvocato forfettarioPraticante con prestazione occasionaleNOQuadro RS dichiarazione
      Consulente forfettarioAltro professionista forfettarioNONessun adempimento
      Forfettario locatarioAmministratore condominio (compensi)DipendeGeneralmente no, salvo casi particolari

      Esempio 1: psicologo forfettario che fattura azienda

      Maria, psicologa forfettaria, eroga sessioni di counseling aziendale a un’azienda farmaceutica. Fattura 3.000 euro lordi. L’azienda le paga 3.000 euro pieni, senza ritenuta. In fattura Maria indica la dicitura “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”. L’azienda non emettera CU per ritenute (eventualmente solo CU informativa in casi specifici).

      Esempio 2: commercialista forfettario che paga uno stagista

      Luca, commercialista forfettario, assume Sara come tirocinante con co.co.co. da 800 euro lordi al mese. Su quegli 800 euro Luca deve calcolare le ritenute IRPEF in base agli scaglioni e alle detrazioni di Sara (per esempio circa 130 euro di ritenuta). Luca versa 130 euro all’erario con F24 codice 1001 entro il 16 del mese successivo, paga 670 euro a Sara, a fine anno emette la CU e a ottobre presenta il 770. Pur essendo forfettario, qui Luca e sostituto d’imposta a tutti gli effetti.

      Esempio 3: il cliente non si accorge della dicitura

      Giorgio, web designer forfettario, fattura 1.500 euro a un’azienda. Per disattenzione l’ufficio amministrativo applica la ritenuta del 20% (300 euro) e versa solo 1.200 euro. Cosa puo fare Giorgio?

      • contattare l’azienda e chiedere di stornare la ritenuta versata erroneamente (difficile dopo che e stata gia versata in F24);
      • oppure, soluzione piu semplice, chiedere la CU all’azienda con i 300 euro indicati come ritenute, e recuperarli in dichiarazione compilando il quadro LM rigo LM41.

      F24 e codici tributo per le ritenute

      Quando il forfettario diventa sostituto d’imposta (per dipendenti o co.co.co.), deve versare le ritenute trattenute tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento. I codici tributo da utilizzare sono diversi a seconda del tipo di ritenuta.

      Codice tributoDescrizioneQuando si usa
      1001Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilatiDipendenti, co.co.co., tirocinanti
      1004Ritenute su retribuzioni e pensioni mensilita aggiuntiveTredicesime, premi annuali
      1040Ritenute su redditi di lavoro autonomoSolo se il forfettario, eccezionalmente, fa da sostituto su un autonomo (caso rarissimo, normalmente non dovuto)
      1038Ritenute su provvigioniProvvigioni a agenti e rappresentanti

      Va sottolineato che il codice 1040 e quello classico per le ritenute sui compensi dei lavoratori autonomi: il forfettario tipicamente non lo usa, perche per i pagamenti a professionisti non e sostituto d’imposta. Il codice 1040 puo apparire in F24 solo in scenari molto specifici (ad esempio in casi di ritenute su compensi assimilati a lavoro autonomo nei settori sport e spettacolo, ma sono casistiche residuali e poco frequenti per il forfettario medio).

      Compilazione pratica F24

      Nella sezione “Erario” del modello F24:

      • Codice tributo: 1001 (per ritenute lavoro dipendente);
      • Rateazione/regione/prov.: vuoto;
      • Anno di riferimento: l’anno della retribuzione (es. 2026);
      • Importi a debito: somma delle ritenute trattenute nel mese.

      Modello 770: quando il forfettario lo deve presentare

      Il modello 770 e la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta: certifica all’Agenzia delle Entrate tutte le ritenute operate e versate nell’anno. La regola generale per il forfettario e:

      • NO 770 se non ha dipendenti, co.co.co. o altri rapporti che lo rendano sostituto d’imposta;
      • SI 770 se ha trattenuto ritenute (es. ha un dipendente o un collaboratore co.co.co.).

      La scadenza ordinaria per la presentazione del modello 770 e il 31 ottobre 2026 (in via telematica) per le ritenute relative ai redditi 2025. Il modello si compone di vari quadri (ST, SV, SX) che rendicontano nel dettaglio ritenute, compensazioni e versamenti.

      Anche il forfettario che ha avuto solo per pochi mesi un dipendente o un co.co.co. e tenuto al 770 per quell’anno. La mancata presentazione comporta sanzioni da 250 a 2.000 euro, oltre a sanzioni proporzionali se sono state omesse anche le ritenute.

      Certificazione Unica: chi la deve emettere

      La Certificazione Unica (CU) e il documento che il sostituto d’imposta rilascia al percettore per certificare i compensi corrisposti e le ritenute eventualmente operate. La logica per il forfettario e duplice:

      Forfettario come emittente CU

      Se il forfettario ha trattenuto ritenute (perche ha dipendenti o collaboratori co.co.co.), deve rilasciare la CU al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo. La CU sintetizza redditi corrisposti, ritenute trattenute, contributi versati. Va inoltre trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

      Forfettario come destinatario CU

      Il cliente di un forfettario, normalmente, non deve emettere la CU per ritenute, dato che non ne ha trattenute. Tuttavia in alcuni casi (per esempio per la quadratura statistica o per i contributi previdenziali eventualmente trasferiti), il sostituto puo dover emettere una CU “informativa” indicando i compensi senza ritenute. Questa pratica e meno frequente ma corretta.

      Se invece il cliente ha trattenuto la ritenuta per errore (caso visto sopra), la CU deve essere obbligatoriamente rilasciata, perche e l’unico documento che permettera al forfettario di recuperare l’importo nel quadro LM.

      Compilazione corretta della fattura forfettaria

      Vediamo, infine, come si presenta una fattura elettronica forfettaria ben fatta, completa di tutte le diciture obbligatorie. Gli elementi distintivi sono:

      • Regime fiscale: codice RF19 – Regime forfettario nel tracciato XML;
      • Natura operazione IVA: codice N2.2 (operazioni non soggette);
      • Aliquota IVA: 0% (l’IVA non si applica);
      • Imposta di bollo: 2 euro per fatture di importo superiore a 77,47 euro (a carico del cliente o del professionista, a seconda dell’accordo);
      • Dicitura esonero IVA: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, regime forfettario”;
      • Dicitura esonero ritenuta: “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”;
      • Cassa previdenziale: se dovuta (es. 4% ENPAP, 4% Cassa Forense, 4% INPS gestione separata), si aggiunge in fattura ed e essa stessa parte dell’imponibile.

      Esempio numerico fattura forfettaria

      Consulenza professionale: 1.000,00 euro
      + Cassa previdenza 4%: 40,00 euro
      + Imposta di bollo: 2,00 euro
      Totale fattura: 1.042,00 euro

      Il cliente paga 1.042 euro pieni. Nessuna ritenuta. Nessuna IVA. Il forfettario incassa l’intero importo (eventualmente al netto del bollo se a suo carico) e in dichiarazione paghera l’imposta sostitutiva sul reddito calcolato applicando il proprio coefficiente di redditivita.

      Domande frequenti (FAQ)

      Il forfettario puo chiedere al cliente di non applicare la ritenuta?

      Si, anzi e obbligatorio. La regola dell’art. 1, c. 67 L. 190/2014 prevede espressamente che i compensi corrisposti al forfettario non sono soggetti a ritenuta. La fattura deve contenere la dicitura di esonero, e il cliente, una volta informato, e tenuto a non applicarla.

      Cosa succede se il cliente trattiene comunque la ritenuta?

      Il forfettario non perde la somma: il cliente la versa allo Stato e rilascia la CU. In dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro LM rigo LM41) si scomputa l’importo dall’imposta sostitutiva. Se eccedente, diventa credito riportabile, rimborsabile o compensabile.

      Il forfettario che paga un altro professionista deve trattenere il 20%?

      No. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014) il forfettario non e sostituto d’imposta sui pagamenti a lavoratori autonomi, professionisti o agenti. Deve pero indicare nel quadro RS della dichiarazione il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti.

      Il forfettario con un dipendente deve presentare il 770?

      Si. Se il forfettario ha avuto, anche solo per un periodo dell’anno, un dipendente o un collaboratore co.co.co., diventa sostituto d’imposta limitatamente a quei rapporti e deve presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo, oltre a versare le ritenute con F24 codice 1001 e a rilasciare la CU.

      Il forfettario che paga un compenso per prestazione occasionale deve fare la ritenuta?

      No. Anche per le prestazioni occasionali a soggetti non forfettari, il forfettario non opera ritenuta. L’unico adempimento e l’indicazione nel quadro RS in dichiarazione. Diverso e il caso del committente “ordinario” che paga un occasionale, dove invece va applicato il 20% di ritenuta.

      Il forfettario deve indicare la dicitura anche verso clienti privati?

      Verso privati consumatori (B2C) la dicitura sulla ritenuta e tecnicamente non necessaria, perche il privato non e sostituto d’imposta. Tuttavia, per uniformita e per evitare errori, e buona prassi inserirla comunque in tutte le fatture.

      Cosa e il rigo LM41 della dichiarazione?

      E il rigo del quadro LM del modello Redditi PF dove si indicano le ritenute d’acconto subite dal forfettario. Tali importi vengono direttamente scomputati dall’imposta sostitutiva del 5% o 15% dovuta sul reddito forfettario. La numerazione esatta puo cambiare di anno in anno: per il modello 2026 (redditi 2025) e LM41.

      Conclusioni e contatti CAF Centro Fiscale

      La gestione della ritenuta d’acconto in regime forfettario richiede attenzione su due fronti opposti: come percettore, ricordandosi sempre di indicare la dicitura di esonero in fattura per non subire trattenute indebite; come potenziale sostituto d’imposta, valutando attentamente la natura dei pagamenti effettuati per capire se scattano gli obblighi di ritenuta, F24, CU e modello 770.

      Errori in questa materia possono costare cari: ritenute non recuperate, sanzioni per omessa CU, mancata presentazione del 770. Affidarsi a un consulente esperto e il modo piu sicuro per essere in regola e ottimizzare il carico fiscale.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste quotidianamente professionisti e partite IVA forfettarie nella gestione di fatturazione, dichiarazioni, F24 e adempimenti da sostituto d’imposta. Se hai dubbi sulla tua posizione, sui compensi che hai pagato a collaboratori o sul recupero di ritenute subite, prenota un appuntamento.

      Contatti:
      Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
      Telefono: 0432 1638640
      WhatsApp: 366 6018121
      Email: info@centrofiscale.com

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      Giugno 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-08 08:00:002026-05-24 09:54:46Ritenuta d’Acconto Regime Forfettario 2026: Quando Si Applica e Come Gestirla
      CAF

      Codici Tributo F24: Elenco Completo e Aggiornato 2026

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      I codici tributo F24 sono codici numerici a 4 cifre che identificano in modo univoco ogni imposta, contributo o sanzione da versare con il Modello F24. Usare il codice sbagliato equivale a non aver pagato quel tributo, con il rischio di ricevere cartelle esattoriali e sanzioni. In questa guida trovi l’elenco completo e aggiornato al 2026 dei codici tributo più utilizzati, suddivisi per categoria.

      Per una panoramica generale su come compilare il Modello F24, consulta la nostra guida completa alla compilazione F24 2026.

      Indice dei contenuti

      1. Cosa Sono i Codici Tributo
      2. Codici Tributo IRPEF
      3. Codici Tributo IMU 2026
      4. Codici Tributo IVA
      5. Codici Tributo Addizionali Regionali e Comunali
      6. Codici Tributo Regime Forfettario
      7. Codici Tributo per Ravvedimento Operoso
      8. Codici Tributo INPS e Contributi
      9. Come Trovare il Codice Tributo Giusto
      10. Domande Frequenti (FAQ)

      Cosa Sono i Codici Tributo

      Il codice tributo è un numero composto da 4 cifre che l’Agenzia delle Entrate assegna a ogni tipo di versamento fiscale. Quando compili il Modello F24, devi inserire il codice tributo corretto nella sezione appropriata (Erario, Regioni, IMU, INPS) per identificare esattamente quale imposta stai pagando.

      I codici tributo vengono istituiti con risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e possono cambiare nel tempo. Per questo è fondamentale consultare sempre l’elenco aggiornato prima di effettuare un versamento. Un errore nel codice tributo non annulla il pagamento, ma lo attribuisce all’imposta sbagliata, costringendoti a presentare un’istanza di correzione.

      Codici Tributo IRPEF

      L’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è l’imposta principale che ogni contribuente versa in base al proprio reddito. Ecco i codici tributo più usati per i versamenti IRPEF nel 2026:

      Saldo e acconti IRPEF:

      • 4001 – IRPEF saldo (versamento a saldo dell’anno precedente)
      • 4033 – IRPEF acconto prima rata (40% dell’acconto, scadenza 30 giugno)
      • 4034 – IRPEF acconto seconda rata o unica soluzione (60% dell’acconto, scadenza 30 novembre)

      Ritenute d’acconto:

      • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni
      • 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive
      • 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati
      • 1012 – Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro

      Cedolare secca:

      • 1840 – Cedolare secca locazioni – acconto prima rata
      • 1841 – Cedolare secca locazioni – acconto seconda rata o unica soluzione
      • 1842 – Cedolare secca locazioni – saldo

      Rateizzazione e interessi:

      • 1668 – Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sezione Erario
      • 4033 con rateazione – Se paghi l’acconto IRPEF a rate, indica la rata nel campo “Rateazione”

      Codici Tributo IMU 2026

      L’IMU (Imposta Municipale Unica) si versa nella sezione “IMU e altri tributi locali” del Modello F24. I codici variano in base alla tipologia di immobile. Per il calcolo dell’imposta, consulta la nostra guida sul calcolo IMU 2026.

      • 3912 – IMU abitazione principale e pertinenze (solo categorie A/1, A/8, A/9)
      • 3914 – IMU terreni
      • 3916 – IMU aree fabbricabili
      • 3918 – IMU altri fabbricati (il più comune: seconde case, uffici, negozi)
      • 3925 – IMU immobili a uso produttivo categoria D – quota Stato
      • 3930 – IMU immobili a uso produttivo categoria D – quota Comune

      Ricorda: per l’IMU devi indicare anche il codice catastale del Comune dove si trova l’immobile (ad esempio L483 per Udine) e barrare la casella “Acconto” o “Saldo” a seconda del versamento.

      Codici Tributo IVA

      I versamenti IVA si effettuano nella sezione Erario del Modello F24. La periodicità dipende dal volume d’affari: mensile (per chi supera una certa soglia) o trimestrale.

      Versamenti periodici IVA:

      • 6001 – 6012 – IVA mensile (da gennaio a dicembre: 6001 per gennaio, 6002 per febbraio, ecc.)
      • 6031 – IVA 1 trimestre
      • 6032 – IVA 2 trimestre
      • 6033 – IVA 3 trimestre
      • 6034 – IVA 4 trimestre (solo per particolari categorie)
      • 6035 – IVA acconto (scadenza 27 dicembre)

      Versamento annuale e altri:

      • 6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale
      • 6494 – IVA da adeguamento agli studi di settore
      • 6497 – IVA da adeguamento agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)

      Codici Tributo Addizionali Regionali e Comunali

      Le addizionali IRPEF sono imposte aggiuntive che si versano alla Regione e al Comune di residenza. Si compilano rispettivamente nella sezione “Regioni” e nella sezione “IMU e altri tributi locali” del Modello F24.

      Addizionale regionale:

      • 3801 – Addizionale regionale all’IRPEF (la più comune)
      • 3805 – Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale

      Addizionale comunale:

      • 3843 – Addizionale comunale IRPEF – acconto
      • 3844 – Addizionale comunale IRPEF – saldo
      • 3848 – Addizionale comunale IRPEF – interessi pagamento dilazionato

      Codici Tributo Regime Forfettario

      Chi aderisce al regime forfettario versa un’imposta sostitutiva al posto di IRPEF, IRAP e addizionali. L’aliquota è del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività).

      • 1790 – Imposta sostitutiva regime forfettario – acconto prima rata
      • 1791 – Imposta sostitutiva regime forfettario – acconto seconda rata o unica soluzione
      • 1792 – Imposta sostitutiva regime forfettario – saldo

      Questi codici vanno inseriti nella sezione Erario del Modello F24, indicando l’anno di riferimento dell’imposta.

      Codici Tributo per Ravvedimento Operoso

      Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare versamenti omessi o tardivi pagando sanzioni ridotte e interessi legali. Oltre al codice del tributo originario, servono codici specifici per le sanzioni e gli interessi:

      • 8901 – Sanzione pecuniaria IRPEF
      • 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale IRPEF
      • 8903 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale IRPEF
      • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA
      • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
      • 8907 – Sanzione pecuniaria IRAP
      • 1989 – Interessi sul ravvedimento – IRPEF
      • 1990 – Interessi sul ravvedimento – addizionale regionale
      • 1991 – Interessi sul ravvedimento – addizionale comunale
      • 1993 – Interessi sul ravvedimento – IVA

      Quando effettui un ravvedimento, compili 3 righe nella stessa sezione: una per il tributo originario, una per la sanzione (codice 89xx) e una per gli interessi (codice 19xx). L’anno di riferimento è sempre quello dell’imposta originaria, non quello in cui fai il pagamento.

      Codici Tributo INPS e Contributi

      I contributi previdenziali INPS si versano nella sezione apposita del Modello F24. Non hanno un codice tributo a 4 cifre come le imposte, ma utilizzano una causale contributo (sigla alfanumerica):

      • DM10 – Contributi lavoratori dipendenti
      • RC01 – Contributi gestione separata – committenti
      • PXX – Contributi gestione separata – professionisti
      • AF – Contributi artigiani – quota fissa
      • CF – Contributi commercianti – quota fissa
      • AP – Contributi artigiani – acconto su eccedenza minimale
      • CP – Contributi commercianti – acconto su eccedenza minimale

      Per i contributi INPS fissi (artigiani e commercianti) le scadenze trimestrali 2026 sono: 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre e 16 febbraio 2027. Per la Gestione Separata i versamenti seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi (saldo + acconti).

      Come Trovare il Codice Tributo Giusto

      Se non sei sicuro del codice tributo da utilizzare, ecco come verificarlo:

      1. Sito dell’Agenzia delle Entrate: nella sezione “Codici tributo” trovi il motore di ricerca ufficiale dove puoi cercare per tipo di imposta, descrizione o codice
      2. Comunicazione dell’ente: l’avviso di pagamento (dell’Agenzia delle Entrate, del Comune o dell’INPS) riporta sempre il codice tributo da utilizzare
      3. Software di compilazione: i software per F24 online (sia bancari che dell’Agenzia) spesso suggeriscono il codice in base alla descrizione del tributo
      4. Consulta il CAF: al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo a identificare il codice corretto e a compilare il Modello F24 senza errori

      Consiglio pratico: prima di confermare il pagamento F24 online, ricontrolla sempre il codice tributo con l’avviso di pagamento o con la tabella di riferimento. Correggere un errore richiede tempo e burocrazia che puoi evitare con una semplice verifica.

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande Frequenti (FAQ)

      Dove trovo l’elenco ufficiale dei codici tributo?

      L’elenco ufficiale è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Servizi – Codici tributo”. Viene aggiornato periodicamente con risoluzioni che istituiscono nuovi codici o modificano quelli esistenti.

      Cosa succede se uso un codice tributo sbagliato?

      Il pagamento viene attribuito al tributo corrispondente al codice inserito, non a quello che intendevi pagare. Per correggere l’errore devi presentare un’istanza di correzione all’Agenzia delle Entrate (circ. 29/E/2011). Il tributo “non pagato” potrebbe generare solleciti, ma l’istanza risolve la situazione senza sanzioni aggiuntive se il versamento originale era nei termini.

      I codici tributo cambiano ogni anno?

      La maggior parte dei codici tributo resta stabile nel tempo. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate può istituire nuovi codici per nuove imposte o agevolazioni, o sopprimere codici obsoleti. È buona norma verificare sempre prima di effettuare il versamento, specialmente per tributi meno comuni.

      Assistenza per la Compilazione F24

      Non sei sicuro di quale codice tributo usare? Al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo a compilare correttamente il Modello F24 con tutti i codici tributo aggiornati al 2026. Evita errori e sanzioni: contattaci per un appuntamento.

      Scrivici su WhatsApp: 366 6018121

      Oppure compila il modulo per essere ricontattato:

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        Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.m

        CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel. 0432 1638640

        Maggio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-21 09:00:002026-05-31 17:47:53Codici Tributo F24: Elenco Completo e Aggiornato 2026
        IMU, TASI E MODELLO F24, NOTIZIE

        Scadenze fiscali 18-24 maggio 2026: il calendario dell’Agenzia delle Entrate

        Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

        La settimana dal 18 al 24 maggio 2026 rappresenta uno degli snodi piu’ importanti del calendario fiscale dell’anno: lunedi’ 18 maggio, infatti, scatta la scadenza unificata mensile (slittata dal 16 maggio, che cade di sabato) per il versamento di ritenute, IVA e contributi previdenziali. In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutte le scadenze previste dal calendario del contribuente dell’Agenzia delle Entrate, con codici tributo F24 e sanzioni in caso di ritardo.

        Indice dei contenuti

        1. Scadenze della settimana 18-24 maggio 2026 a colpo d’occhio
        2. Lunedi’ 18 maggio 2026: la scadenza unificata mensile
        3. Ritenute IRPEF: codici tributo F24 da utilizzare
        4. IVA mensile relativa ad aprile 2026
        5. Contributi INPS Gestione Separata
        6. Casse previdenziali professionisti
        7. Bollo virtuale sulle fatture elettroniche
        8. Ravvedimento operoso 2026: come rimediare
        9. Cosa NON scade tra il 18 e il 24 maggio 2026
        10. Consigli pratici per il contribuente
        11. FAQ – Domande frequenti

        Scadenze della settimana 18-24 maggio 2026 a colpo d’occhio

        Prima di entrare nel dettaglio dei singoli adempimenti, ecco una panoramica sinottica delle scadenze fiscali piu’ rilevanti previste nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026. La data piu’ importante e’ senza dubbio lunedi’ 18 maggio, giorno in cui si concentra la quasi totalita’ degli obblighi mensili.

        DataAdempimentoSoggetti interessati
        Lun 18/05/2026Versamento ritenute IRPEF lavoro dipendente e autonomo (aprile 2026)Sostituti d’imposta
        Lun 18/05/2026Versamento IVA mensile (mese di aprile 2026)Partite IVA in regime mensile
        Lun 18/05/2026Contributi INPS Gestione Separata (collaboratori e committenti)Committenti e collaboratori
        Lun 18/05/2026Contributi INPS lavoratori dipendenti (UniEmens aprile 2026)Datori di lavoro
        Lun 18/05/2026Bollo virtuale fatture elettroniche I trimestre 2026 (importo > 5.000 euro)Partite IVA
        18-24/05/2026Trasmissione UniEmens periodo aprile 2026 (entro 31/05)Datori di lavoro

        Importante: il 16 maggio 2026 cade di sabato, quindi tutti gli adempimenti previsti a quella data slittano automaticamente al primo giorno lavorativo successivo, ossia lunedi’ 18 maggio 2026, in applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. 241/1997.

        Lunedi’ 18 maggio 2026: la scadenza unificata mensile

        La scadenza fiscale del 18 maggio 2026 (in luogo del 16 maggio, sabato) e’ una di quelle “centrali” del calendario fiscale italiano. In un’unica data si concentrano gli adempimenti relativi al mese precedente per quanto riguarda:

        • Versamento delle ritenute IRPEF operate dai sostituti d’imposta su stipendi, pensioni, compensi a professionisti e collaboratori (riferimento: redditi corrisposti ad aprile 2026)
        • Versamento dell’IVA mensile di aprile 2026 da parte dei contribuenti in regime mensile
        • Versamento dei contributi previdenziali INPS a carico di datori di lavoro, committenti e collaboratori della Gestione Separata
        • Pagamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre 2026 (se l’importo cumulato supera 5.000 euro)
        • Versamento delle addizionali regionali e comunali trattenute sui redditi di lavoro dipendente

        Tutti i versamenti si effettuano con modello F24, esclusivamente in modalita’ telematica (canali Entratel/Fisconline, home banking convenzionato o intermediario abilitato come il CAF).

        Ritenute IRPEF: codici tributo F24 da utilizzare

        I sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti pensionistici, committenti di lavoro autonomo) devono versare entro il 18 maggio 2026 le ritenute IRPEF trattenute sui compensi erogati nel mese di aprile 2026. I principali codici tributo F24 da indicare nella sezione “Erario” sono:

        Codice tributoDescrizione
        1001Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte e mensilita’ aggiuntive
        1002Ritenute su emolumenti arretrati
        1004Ritenute su redditi assimilati a lavoro dipendente
        1040Ritenute su redditi di lavoro autonomo (compensi a professionisti)
        1038Ritenute su provvigioni di agenti, rappresentanti, mediatori
        3802Addizionale regionale IRPEF trattenuta dai sostituti
        3848Addizionale comunale IRPEF – saldo
        3847Addizionale comunale IRPEF – acconto

        Il mese di riferimento da indicare nel modello F24 e’ “04” (aprile) e l’anno di riferimento e’ “2026”. Per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo (codice 1040), il calcolo standard e’ del 20% a titolo di acconto IRPEF, da operarsi sul compenso lordo al netto della rivalsa previdenziale (es. 4% Gestione Separata o 4% Cassa Forense).

        IVA mensile relativa ad aprile 2026

        I contribuenti che hanno optato per la liquidazione mensile dell’IVA (regime ordinario obbligatorio per chi supera certi volumi d’affari) devono versare entro lunedi’ 18 maggio 2026 l’IVA a debito risultante dalla liquidazione del mese di aprile 2026.

        I principali codici tributo per il versamento dell’IVA mensile sono quelli della serie 6001-6012, dove le ultime due cifre indicano il mese di riferimento. Per la liquidazione di aprile 2026 si usa quindi il codice 6004.

        • 6004 – Versamento IVA mensile aprile
        • 1668 – Interessi pagamento dilazionato (in caso di rateazione)
        • 6099 – Saldo IVA annuale

        Per i contribuenti che hanno scelto la liquidazione trimestrale (opzione vincolante per almeno un anno solare, possibile per chi nell’anno precedente ha realizzato un volume d’affari non superiore a 500.000 euro per i servizi o 800.000 euro per altre attivita’), la prossima scadenza utile sara’ invece il 31 maggio 2026 per la LIPE del I trimestre (slittata al 1° giugno 2026, lunedi’) e successivamente il 20 agosto 2026 per il versamento del II trimestre.

        Contributi INPS Gestione Separata

        Entro lunedi’ 18 maggio 2026 i committenti devono versare i contributi INPS della Gestione Separata trattenuti sui compensi corrisposti nel mese di aprile 2026 a collaboratori coordinati e continuativi, occasionali con compensi superiori a 5.000 euro annui, amministratori e sindaci di societa’.

        Le aliquote 2026 della Gestione Separata, da ripartire 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore, sono indicativamente le seguenti (in attesa di eventuali aggiornamenti nella circolare INPS annuale di riferimento):

        • 33,72% circa per i collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (33% IVS + 0,72% maternita’/malattia/DIS-COLL)
        • 24% circa per i collaboratori gia’ iscritti ad altra cassa previdenziale o pensionati

        I principali codici causale F24 sono CXX (codice azienda) e C10 per Gestione Separata; il riferimento e’ “04/2026”. Il versamento si effettua nella sezione INPS del modello F24, indicando il codice sede INPS competente.

        Casse previdenziali professionisti

        Anche se la scadenza generale e’ fissata al 18 maggio 2026, ricordiamo che le casse previdenziali private dei professionisti (Cassa Forense per avvocati, Inarcassa per architetti e ingegneri, ENPAM per medici, ENPAP per psicologi, ENPAB per biologi, CNPADC per commercialisti) hanno scadenze proprie spesso indipendenti dal calendario fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

        Nel periodo dal 18 al 24 maggio 2026 segnaliamo in particolare:

        • Trasmissione telematica del modello UniEmens relativo ad aprile 2026 (scadenza ordinaria 31/05/2026)
        • Eventuali rate periodiche dei contributi minimi delle casse di previdenza professionali, ciascuna con propria scadenza interna (verificare il calendario della propria cassa di appartenenza)
        • Versamento di eventuali contributi volontari per il riscatto di periodi non coperti

        Per i versamenti delle casse private si utilizzano modelli e canali dedicati (M-Avv, GP-Inarcassa), distinti dal modello F24 ordinario. Si consiglia di consultare sempre l’area riservata della propria cassa per il prospetto delle scadenze personalizzate.

        Bollo virtuale sulle fatture elettroniche

        Il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel I trimestre 2026 (gennaio-marzo) deve essere effettuato entro il termine del 31 maggio 2026 (slittato a lunedì 1° giugno 2026 in quanto il 31 maggio cade di domenica), oppure puo’ essere differito se l’importo dovuto e’ inferiore alle soglie previste dalla normativa.

        Attenzione: dal 2023 sono cambiate le regole sulla cumulabilita’ tra trimestri. Il versamento del bollo del I trimestre puo’ essere differito al II trimestre se l’importo dovuto non supera 5.000 euro; in caso contrario va versato entro la scadenza ordinaria.

        I codici tributo F24 per il bollo sulle fatture elettroniche sono:

        • 2521 – Bollo fatture elettroniche I trimestre
        • 2522 – Bollo fatture elettroniche II trimestre
        • 2523 – Bollo fatture elettroniche III trimestre
        • 2524 – Bollo fatture elettroniche IV trimestre

        L’importo dovuto e’ calcolato e proposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, in base alle fatture transitate dal Sistema di Interscambio (SdI).

        Ravvedimento operoso 2026: come rimediare

        Chi non riesce a versare entro il 18 maggio 2026 puo’ regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso, beneficiando di sanzioni ridotte in funzione del tempo trascorso dalla scadenza. Le percentuali sono state riviste dal D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, che ha sostituito la sanzione standard del 30% con una nuova misura base del 25%.

        Tempo dalla scadenzaSanzione ridottaFrazione della sanzione base
        Entro 14 giorni0,083% al giorno (ravvedimento “sprint”)1/10 della sanzione base, ridotta a 1/15 per giorno
        Da 15 a 30 giorni1,25%1/10 della sanzione base (25%)
        Da 31 a 90 giorni1,39%1/9 della sanzione base
        Entro 1 anno (o termine dichiarazione)3,125%1/8 della sanzione base
        Entro 2 anni (o termine successivo)3,572%1/7 della sanzione base
        Oltre 2 anni4,167%1/6 della sanzione base

        Oltre alla sanzione ridotta, vanno versati gli interessi legali al tasso annuo vigente (per il 2026 occorre verificare il decreto del MEF di fine 2025 che fissa il nuovo tasso) e l’imposta omessa, indicando nel modello F24 il codice tributo dell’imposta originaria insieme ai codici tributo della sanzione (8901 per IRPEF, 8904 per IVA) e degli interessi (1989 per IRPEF, 1991 per IVA).

        Cosa NON scade tra il 18 e il 24 maggio 2026

        Per evitare confusioni, riepiloghiamo brevemente le principali scadenze che NON cadono nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026, ma che molti contribuenti potrebbero erroneamente attendersi:

        • Il saldo IRPEF 2025 e il primo acconto IRPEF 2026 scadono il 16 giugno 2026 (con possibilita’ di differimento al 30 giugno con maggiorazione dello 0,40%, oppure entro il 30 luglio 2026 con ulteriore +0,40%)
        • L’acconto IMU 2026 scade il 16 giugno 2026
        • L’invio del 730 precompilato e’ aperto dal 30 aprile 2026 (data modificata rispetto al 15 aprile dei precedenti anni) ed e’ possibile inviarlo fino al 30 settembre 2026
        • La LIPE (Liquidazione Periodica IVA) del I trimestre 2026 scade il 31 maggio 2026 (slitta a lunedi’ 1° giugno 2026 perche’ il 31 cade di domenica)
        • La dichiarazione IVA annuale 2025 e’ gia’ scaduta il 30 aprile 2026

        Consigli pratici per il contribuente

        Per affrontare al meglio la scadenza del 18 maggio 2026 e gli altri adempimenti della settimana, ecco alcuni consigli pratici dal CAF Centro Fiscale di Udine:

        1. Prepara il modello F24 con anticipo: predisporlo gia’ nei primi giorni di maggio consente di verificare eventuali compensazioni con crediti d’imposta disponibili (es. credito IVA, credito IRPEF da 730).
        2. Verifica i crediti compensabili: dal 1° luglio 2024 sono in vigore nuove regole sulla compensazione orizzontale dei crediti tramite F24. Per importi superiori a 5.000 euro annui e’ obbligatoria la presentazione esclusiva tramite canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
        3. Controlla la capienza del conto: il modello F24 viene addebitato il giorno della scadenza; un addebito respinto comporta sanzioni e ricalcolo del ravvedimento.
        4. Conserva la ricevuta telematica: la quietanza F24 va conservata per almeno 10 anni in caso di contestazioni.
        5. Affidati al CAF per le scadenze complesse: in particolare per i sostituti d’imposta, la corretta gestione delle ritenute richiede competenze specifiche.

        FAQ – Domande frequenti

        Perche’ la scadenza del 16 maggio 2026 e’ spostata al 18 maggio?

        Il 16 maggio 2026 cade di sabato. In base all’art. 18 del D.Lgs. 241/1997, quando una scadenza fiscale cade di sabato o di giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso specifico, lunedi’ 18 maggio 2026.

        Posso pagare il modello F24 in banca senza intermediario?

        I titolari di partita IVA sono obbligati al versamento telematico tramite Fisconline/Entratel o intermediario abilitato. I privati senza partita IVA possono utilizzare l’home banking convenzionato o pagare allo sportello bancario solo se il modello F24 non contiene compensazioni.

        Cosa succede se sbaglio il codice tributo nel modello F24?

        L’errore nel codice tributo non comporta sanzioni se l’imposta complessivamente versata e’ corretta. E’ sufficiente presentare un’istanza di correzione del modello F24 presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o tramite i servizi telematici, con il modello F24 originario e il dettaglio della corretta imputazione.

        Le partite IVA in regime forfettario devono versare il 18 maggio 2026?

        I forfettari non addebitano IVA sulle fatture e non hanno liquidazioni periodiche IVA, quindi non hanno scadenze IVA mensili. Tuttavia, se hanno corrisposto compensi a professionisti soggetti a ritenuta o se hanno dipendenti, possono essere tenuti a versare le ritenute. Inoltre, se hanno emesso fatture elettroniche soggette a bollo, devono il bollo nei termini ordinari.

        Quali sanzioni rischio se non verso il 18 maggio?

        La sanzione base per omesso o tardivo versamento e’ stata ridotta dal 30% al 25% dell’imposta dovuta a seguito del D.Lgs. 87/2024. Con il ravvedimento operoso si ottengono sconti significativi: ad esempio, ravvedendosi entro 30 giorni si paga solo l’1,25% oltre interessi legali e all’imposta originaria.

        Dove trovo il calendario fiscale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate?

        Il calendario del contribuente aggiornato e’ pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate alla pagina Calendario del contribuente, con filtri per mese, tipologia di contribuente e categoria di adempimento.

        Hai bisogno di assistenza per le scadenze fiscali?

        Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella gestione di tutti gli adempimenti previsti dal calendario fiscale: compilazione e trasmissione del modello F24, gestione delle ritenute, liquidazioni IVA periodiche e annuali, ravvedimento operoso e regolarizzazione di posizioni pregresse.

        Contattaci per fissare un appuntamento e per ricevere il prospetto personalizzato delle tue scadenze fiscali 2026.

        Maggio 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-19 11:48:492026-05-30 00:20:12Scadenze fiscali 18-24 maggio 2026: il calendario dell’Agenzia delle Entrate
        NOTIZIE

        Scadenze fiscali 18-24 maggio 2026, il calendario dell’Agenzia delle Entrate

        Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

        Indice dei contenuti

        1. Il calendario fiscale della settimana 18-24 maggio 2026
        2. Scadenze fiscali di lunedì 18 maggio 2026
        3. Scadenze fiscali di mercoledì 20 maggio 2026
        4. Scadenze fiscali di venerdì 22 maggio 2026
        5. Gli adempimenti mensili del 16 maggio differiti al 18
        6. Cosa fare se hai dimenticato una scadenza fiscale
        7. Come pagare le scadenze fiscali con il modello F24
        8. Il supporto del CAF Centro Fiscale per le scadenze
        9. Domande frequenti sulle scadenze fiscali di maggio 2026

        La settimana dal 18 al 24 maggio 2026 porta con sé diverse scadenze fiscali importanti per contribuenti, lavoratori autonomi, imprese e sostituti d’imposta. Il calendario dell’Agenzia delle Entrate per questi giorni include adempimenti che riguardano versamenti differiti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni IVA da non dimenticare. In questa guida pratica ti spieghiamo, giorno per giorno, quali sono le principali scadenze fiscali della settimana e come gestirle senza errori, con il supporto del CAF Centro Fiscale di Udine.

        Il calendario fiscale della settimana 18-24 maggio 2026

        Il calendario del contribuente pubblicato dall’Agenzia delle Entrate raccoglie tutte le scadenze fiscali del periodo. La settimana che va dal 18 al 24 maggio 2026 contiene scadenze importanti soprattutto nei primi giorni della settimana, perché il termine ordinario del 16 maggio (che cade di sabato) viene automaticamente posticipato al primo giorno lavorativo successivo, cioè lunedì 18 maggio.

        Questa regola del differimento, prevista dall’articolo 7 del D.L. 70/2011 e dall’articolo 18 del D.Lgs. 241/1997, vale per tutti i versamenti unitari che scadono di sabato o di giorno festivo. È un meccanismo automatico, quindi non occorre nessuna comunicazione preventiva: chi paga lunedì 18 maggio non subisce sanzioni né interessi di mora.

        Le principali categorie di adempimenti che troviamo nella settimana sono:

        • Versamenti mensili F24 (ritenute, IVA, contributi INPS)
        • Versamento IVA trimestrale primo trimestre 2026 (per i contribuenti trimestrali)
        • Liquidazione periodica IVA (LIPE) primo trimestre 2026
        • Comunicazioni telematiche (operazioni con l’estero, dati fattura)
        • Contributi previdenziali delle casse professionali

        Vediamo nel dettaglio le scadenze giorno per giorno.

        Scadenze fiscali di lunedì 18 maggio 2026

        Il lunedì 18 maggio 2026 è il giorno più “denso” di scadenze fiscali di tutta la settimana. Questo perché la scadenza ordinaria del 16 maggio (sabato) viene differita al primo giorno lavorativo utile. Tutti gli adempimenti mensili e trimestrali con scadenza 16 maggio si pagano quindi entro il 18 maggio senza sanzioni.

        Versamento ritenute IRPEF su redditi di lavoro

        I sostituti d’imposta (datori di lavoro, committenti di lavoratori autonomi, condomini) devono versare con modello F24 le ritenute IRPEF operate nel mese di aprile 2026. I codici tributo principali sono:

        • 1001 – ritenute su retribuzioni, pensioni e assimilati
        • 1004 – ritenute su redditi assimilati al lavoro dipendente
        • 1040 – ritenute su redditi di lavoro autonomo
        • 1038 – ritenute su provvigioni inerenti a rapporti di commissione

        Versamento IVA mensile

        I contribuenti IVA con liquidazione mensile devono versare l’IVA a debito del mese di aprile 2026 tramite F24, con codice tributo 6004 (IVA mensile aprile). Il versamento può essere compensato con eventuali crediti IVA disponibili da liquidazioni precedenti o con altri crediti tributari e contributivi.

        Versamento IVA trimestrale primo trimestre 2026

        I contribuenti IVA trimestrali “per opzione” (quelli che hanno scelto la liquidazione trimestrale pur potendo essere mensili) devono versare l’IVA relativa al primo trimestre 2026 (gennaio-marzo) con codice tributo 6031. A questo importo si applica la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi, come previsto per i trimestrali per opzione.

        Per i trimestrali naturali (artigiani e piccoli commercianti sotto soglia, professionisti sotto i 500.000 euro di ricavi), invece, la scadenza del versamento del primo trimestre è il 16 maggio (quindi 18 maggio 2026 per il differimento), senza maggiorazione dell’1%.

        Contributi INPS Gestione Separata

        I committenti di collaboratori coordinati e continuativi e di altri soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS devono versare i contributi del mese di aprile 2026. Le aliquote per il 2026 sono:

        • 26,07% per i professionisti senza altra copertura previdenziale
        • 24% per i soggetti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o pensionati

        Scadenze fiscali di mercoledì 20 maggio 2026

        La giornata di mercoledì 20 maggio 2026 è dedicata principalmente agli adempimenti delle casse previdenziali dei lavoratori dello spettacolo e ad alcuni versamenti specifici di enti previdenziali professionali.

        Versamento contributi ex ENPALS

        I datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico devono versare i contributi previdenziali relativi al mese di aprile 2026 alla gestione ex ENPALS (ora confluita nell’INPS). Il versamento avviene tramite modello F24 con i codici dedicati al settore spettacolo.

        Comunicazione operazioni con paesi a fiscalità privilegiata

        Le imprese che hanno effettuato nel mese precedente operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetta “black list”) devono trasmettere la comunicazione telematica dei dati. L’adempimento, previsto dall’art. 1 del D.L. 40/2010, riguarda cessioni e prestazioni di importo superiore alla soglia di legge.

        Scadenze fiscali di venerdì 22 maggio 2026

        La giornata di venerdì 22 maggio 2026 non presenta scadenze fiscali ricorrenti di rilievo generale, ma è importante per chi ha ricevuto avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate. Verifica sempre il tuo cassetto fiscale per non perdere comunicazioni con scadenza personalizzata.

        Avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità

        Gli avvisi bonari sono comunicazioni che l’Agenzia delle Entrate invia ai contribuenti a seguito di un controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/1973 per le imposte sui redditi, art. 54-bis DPR 633/1972 per l’IVA). Hanno una scadenza personale di 30 giorni dalla notifica, durante i quali il contribuente può:

        • Pagare l’importo richiesto con sanzione ridotta a un terzo del minimo
        • Chiedere chiarimenti o segnalare errori all’Agenzia
        • Rateizzare l’importo fino a 20 rate trimestrali (per somme superiori a 5.000 euro)

        Controlla regolarmente il cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate per verificare la presenza di nuove comunicazioni. Il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nella lettura, verifica e definizione degli avvisi bonari.

        Gli adempimenti mensili del 16 maggio differiti al 18

        Come anticipato, gli adempimenti mensili con scadenza ordinaria al 16 del mese vengono spostati al primo giorno lavorativo utile quando il 16 cade di sabato, domenica o festivo. Nel 2026, il 16 maggio cade di sabato, quindi tutti i versamenti slittano a lunedì 18 maggio. Ecco l’elenco completo degli adempimenti ricorrenti che riguardano la maggior parte dei contribuenti:

        • Ritenute IRPEF su lavoro dipendente, autonomo, provvigioni
        • Addizionali regionali e comunali IRPEF trattenute ai lavoratori dipendenti
        • IVA mensile aprile 2026 (codice tributo 6004)
        • Contributi INPS dipendenti (modello UniEmens)
        • Contributi INPS Gestione Separata per committenti
        • Contributi INAIL autoliquidazione (per chi ha optato per la rateizzazione)
        • Imposta sostitutiva regime forfettario (eventuali acconti rateizzati)

        Sostituti d’imposta: cosa cambia per condomini

        Anche i condomini sono sostituti d’imposta. Se hanno pagato lavori di manutenzione o servizi ad artigiani o professionisti nel mese di aprile, devono versare entro il 18 maggio 2026 la ritenuta del 4% prevista dall’art. 25-ter del DPR 600/1973 (codice tributo 1019 per ritenute IRPEF, 1020 per IRES). Il versamento può essere effettuato solo se la somma delle ritenute raggiunge i 500 euro, altrimenti si rinvia al mese successivo.

        Cosa fare se hai dimenticato una scadenza fiscale

        Se ti accorgi di aver dimenticato una scadenza fiscale, puoi sanare la posizione con il ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Più rapidamente intervieni, minore sarà la sanzione da pagare. Ecco la tabella riassuntiva delle sanzioni ridotte per il ravvedimento dei versamenti tributari:

        • Entro 14 giorni: sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento “sprint”)
        • Da 15 a 30 giorni: sanzione 1,5% (un decimo del 15%)
        • Da 31 a 90 giorni: sanzione 1,67% (un nono del 15%)
        • Entro un anno: sanzione 3,75% (un ottavo del 30%)
        • Entro due anni: sanzione 4,29% (un settimo del 30%)
        • Oltre due anni: sanzione 5% (un sesto del 30%)

        Oltre alla sanzione ridotta, devi calcolare anche gli interessi di mora al tasso legale (attualmente 2,5% annuo, decreto MEF dicembre 2024 per l’anno 2025; il tasso legale 2026 sarà aggiornato a fine 2025 con apposito decreto). Per evitare errori di calcolo, ti consigliamo di rivolgerti al CAF Centro Fiscale che si occuperà di predisporre il modello F24 corretto.

        Codici tributo per le sanzioni e gli interessi del ravvedimento

        Per versare le sanzioni e gli interessi del ravvedimento operoso si usano codici tributo specifici, distinti da quelli del tributo principale. I codici più comuni sono:

        • 8904 – sanzione ravvedimento IVA
        • 1991 – interessi sul ravvedimento IRPEF
        • 1993 – interessi sul ravvedimento IVA
        • 8901 – sanzione ravvedimento IRPEF

        Come pagare le scadenze fiscali con il modello F24

        Il modello F24 è lo strumento universale per pagare imposte, contributi e tributi locali in Italia. È stato istituito dal D.Lgs. 241/1997 e oggi rappresenta il principale canale di versamento unitario verso lo Stato. La sua caratteristica fondamentale è la possibilità di compensare crediti e debiti tributari e contributivi nello stesso modello.

        Le modalità di pagamento del modello F24

        Esistono diverse modalità per pagare l’F24, scelte in base alla tipologia di contribuente:

        • F24 telematico tramite home banking: per privati, professionisti e imprese
        • F24 tramite servizi dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline): obbligatorio per i titolari di partita IVA che effettuano compensazioni
        • F24 tramite intermediari abilitati: il CAF Centro Fiscale può inviare per tuo conto
        • F24 cartaceo: ammesso solo per i privati senza compensazioni e per importi limitati (max 1.000 euro)

        I titolari di partita IVA devono usare l’F24 telematico

        Dal 2007 (con l’introduzione dell’art. 37 del D.L. 223/2006), tutti i titolari di partita IVA hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente in modalità telematica, anche se non effettuano compensazioni. Le opzioni sono Entratel/Fisconline (sistema dell’Agenzia delle Entrate) oppure i servizi di home banking abilitati al CBI.

        Il supporto del CAF Centro Fiscale per le scadenze

        Gestire correttamente tutte le scadenze fiscali di una settimana come quella del 18-24 maggio 2026 richiede attenzione ai dettagli, conoscenza dei codici tributo e delle procedure di versamento. Un errore o una dimenticanza può tradursi in sanzioni e interessi che si accumulano nel tempo.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per:

        • Compilazione del modello F24 con tutti i codici tributo corretti
        • Invio telematico all’Agenzia delle Entrate
        • Calcolo del ravvedimento operoso per versamenti tardivi
        • Pianificazione delle scadenze con scadenzario personalizzato
        • Assistenza su avvisi bonari e comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate
        • Compensazioni di crediti e debiti in F24

        Per non perdere nessuna scadenza fiscale e gestire correttamente tutti gli adempimenti, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine. I nostri esperti sono a tua disposizione per assisterti in ogni passaggio e prevenire ogni errore di versamento.

        Domande frequenti sulle scadenze fiscali di maggio 2026

        Quando scade il versamento dell’IVA mensile di aprile 2026?

        Il termine ordinario è il 16 maggio 2026, ma poiché quest’anno il 16 cade di sabato, la scadenza è automaticamente prorogata a lunedì 18 maggio 2026. Il versamento avviene con modello F24 utilizzando il codice tributo 6004.

        Cosa succede se pago una scadenza fiscale in ritardo?

        Se paghi in ritardo, scattano sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) puoi ridurre fortemente la sanzione: dallo 0,1% al giorno per i primi 14 giorni, fino a un massimo del 5% se ti ravvedi oltre i due anni. Il pagamento si effettua sempre con F24 indicando i codici tributo specifici per sanzione e interessi.

        I trimestrali per opzione pagano la maggiorazione anche per il primo trimestre?

        Sì. I contribuenti IVA trimestrali per opzione applicano la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi su tutti e quattro i versamenti trimestrali, incluso il primo trimestre con scadenza 16 maggio (o 18 maggio nel 2026 per il differimento). I trimestrali “naturali” (artigiani e piccoli commercianti) sono invece esentati dalla maggiorazione.

        Come posso verificare se ho avvisi bonari o comunicazioni pendenti?

        Puoi consultare il tuo cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, CIE o CNS. In alternativa, puoi delegare un intermediario come il CAF Centro Fiscale che verificherà periodicamente la presenza di avvisi e comunicazioni a tuo nome.

        Quali sono le aliquote INPS Gestione Separata per il 2026?

        Per il 2026 l’aliquota INPS Gestione Separata è il 26,07% per i professionisti senza altra copertura previdenziale e il 24% per chi è già iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria o è pensionato. Queste aliquote si applicano sia ai versamenti dei committenti che ai versamenti dei professionisti in proprio.

        Hai dubbi su una scadenza fiscale o vuoi delegare a un professionista la gestione dei tuoi adempimenti? Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza personalizzata e per non rischiare di pagare sanzioni inutili.

        Maggio 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-19 11:01:222026-05-19 11:02:24Scadenze fiscali 18-24 maggio 2026, il calendario dell’Agenzia delle Entrate
        DICHIARAZIONE DEI REDDITI

        Modello Redditi PF 2026: le compensazioni

        Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

        La compensazione nel Modello Redditi PF 2026 è uno degli strumenti più potenti a disposizione del contribuente: permette di utilizzare i crediti d’imposta maturati (IRPEF, addizionali, IVA, contributi INPS) per pagare altri debiti tributari, riducendo l’esborso effettivo o azzerandolo del tutto. Per l’anno d’imposta 2025 — dichiarato con Modello Redditi PF 2026 — le regole sono cambiate in più punti: nuove soglie per il visto di conformità, controlli automatici rafforzati dell’Agenzia delle Entrate, codici tributo aggiornati e tempi precisi per evitare sanzioni.

        In questa guida pratica del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutto ciò che serve sapere per compensare correttamente nel 2026: come funziona la compensazione orizzontale e quella verticale, quali sono i limiti, quando serve il visto di conformità, quali sono le scadenze del modello F24, i codici tributo da usare e gli esempi pratici per non sbagliare. Aggiornato con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e le novità della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e del decreto attuativo D.Lgs. 1/2024.

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        Che cos’è la compensazione nel Modello Redditi PF 2026

        La compensazione è il meccanismo che consente al contribuente di utilizzare un credito d’imposta — cioè una somma che lo Stato deve restituirgli — per estinguere un debito tributario, evitando di chiedere un rimborso (che richiederebbe tempi lunghi) e di versare materialmente le imposte dovute. È disciplinata dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e rappresenta uno dei principali vantaggi della dichiarazione dei redditi.

        Quando si compila il Modello Redditi PF 2026 (relativo all’anno d’imposta 2025), il sistema calcola in automatico l’imposta dovuta e la confronta con quanto già versato durante l’anno (ritenute, acconti, crediti d’imposta). Se il saldo è negativo, è emerso un credito che può essere:

        • Compensato con altri debiti tributari o contributivi (la scelta più rapida);
        • Chiesto a rimborso all’Agenzia delle Entrate (tempi medi: 12-18 mesi);
        • Riportato alla dichiarazione dell’anno successivo come “credito da utilizzare in compensazione”.

        Per il contribuente che presenta il Modello Redditi PF (e non il 730), la compensazione è particolarmente importante: a differenza del 730 — dove il rimborso arriva automaticamente in busta paga o pensione — chi usa il Modello Redditi non riceve rimborso d’ufficio, quindi se vuole “recuperare” il credito deve necessariamente utilizzarlo tramite modello F24.

        Compensazione orizzontale vs verticale: la differenza

        La normativa distingue due tipi di compensazione, con regole nettamente diverse:

        TipoCosa permetteEsempio
        Verticale (interna)Compensare crediti e debiti dello stesso tributoCredito IRPEF 2024 usato per pagare saldo IRPEF 2025
        Orizzontale (esterna)Compensare crediti e debiti di tributi diversiCredito IRPEF usato per pagare IMU, IVA o contributi INPS

        La compensazione orizzontale è quella più utile ma anche la più controllata: si effettua obbligatoriamente tramite modello F24 ed è soggetta a limiti, soglie e adempimenti (come il visto di conformità) che vedremo in dettaglio.

        Quali crediti possono essere compensati nel 2026

        Dal Modello Redditi PF 2026 possono emergere diversi tipi di crediti, ciascuno con regole specifiche. Ecco l’elenco completo:

        1. Credito IRPEF (rigo RN45 / quadro RX)

        È il credito più comune: deriva da ritenute subite (lavoro dipendente, autonomo, redditi diversi) superiori all’IRPEF effettivamente dovuta, oppure da detrazioni e deduzioni che riducono l’imposta sotto le ritenute già versate. Si dichiara nel quadro RX e si compensa con codice tributo 4001 nel modello F24.

        2. Credito addizionale regionale e comunale

        Anche le addizionali (regionale e comunale) possono generare crediti, gestiti tramite i quadri specifici della dichiarazione. Si compensano rispettivamente con i codici tributo 3801 (addizionale regionale) e 3844 (addizionale comunale).

        3. Credito IVA annuale (per titolari di partita IVA)

        Riservato a chi presenta la dichiarazione IVA annuale: il credito IVA che emerge può essere compensato orizzontalmente, ma è soggetto a regole specifiche aggiuntive — visto di conformità obbligatorio già da importi superiori a 5.000 euro, comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per importi sopra una determinata soglia, F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

        4. Crediti d’imposta agevolativi

        Rientrano in questa categoria moltissime agevolazioni fiscali utilizzabili tramite F24:

        • Bonus edilizi (Ecobonus, Sismabonus, Bonus mobili, Bonus barriere architettoniche 75%);
        • Superbonus residuale per spese 2025 ammesse;
        • Credito d’imposta canoni di locazione e bonus affitti;
        • Credito d’imposta investimenti in beni strumentali (Industria 4.0 / Transizione 5.0);
        • Crediti d’imposta ricerca e sviluppo;
        • Bonus colonnine elettriche, bonus librerie e altri crediti minori.

        Ciascun bonus ha un proprio codice tributo dedicato, indicato nel provvedimento dell’Agenzia che lo istituisce. Attenzione: alcuni crediti agevolativi sono vincolati alla dichiarazione, cioè non possono essere usati se non sono stati indicati prima nel Modello Redditi.

        5. Eccedenze di acconti versati

        Se nel 2025 hai versato acconti IRPEF, IRES o IRAP superiori al dovuto (perché il reddito è risultato inferiore alle previsioni), l’eccedenza si trasforma in credito utilizzabile in compensazione nel 2026.

        Limiti e soglie della compensazione nel 2026

        La compensazione orizzontale è soggetta a limiti quantitativi precisi stabiliti per legge. Conoscerli è fondamentale per evitare lo scarto del modello F24 e le relative sanzioni.

        Limite annuale generale: 2.000.000 euro

        Il tetto massimo di compensazione orizzontale per ciascun contribuente è fissato a 2 milioni di euro all’anno. Il limite è stato elevato in via permanente dall’art. 22 del D.L. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), confermato per il 2026. Per la stragrande maggioranza delle persone fisiche questo limite non rappresenta un problema, ma è bene conoscerlo.

        Soglia 5.000 euro: scatta il visto di conformità

        Per i crediti IRPEF, IRAP e addizionali superiori a 5.000 euro annui, la compensazione orizzontale è subordinata all’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito. Il visto è rilasciato da:

        • Un CAF (come il CAF Centro Fiscale di Udine);
        • Un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro, revisore);
        • Per la dichiarazione precompilata 730, è incluso nel servizio dell’Agenzia.

        Senza visto di conformità, il credito eccedente i 5.000 euro non può essere compensato: deve essere chiesto a rimborso oppure riportato all’anno successivo. La sanzione per compensazione indebita senza visto va dal 30% al 100% del credito utilizzato indebitamente.

        Soglia 5.000 euro per crediti IVA

        Per il credito IVA, la soglia è ancora più severa: il visto di conformità scatta già a 5.000 euro sull’anno solare, e per importi superiori a 50.000 euro il credito può essere richiesto solo se la dichiarazione è asseverata da un revisore (per le società).

        Divieto di compensazione con cartelle scadute

        Una regola fondamentale introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e rafforzata nel 2025: è vietato compensare se il contribuente ha cartelle esattoriali scadute di importo superiore a 100.000 euro, per le quali non sia stata accordata la sospensione o non sia in corso una rateazione regolarmente pagata. Il divieto vale dal 1° luglio 2024 e si applica a tutti i debiti tributari erariali iscritti a ruolo.

        Modello F24: come funziona la compensazione operativa

        La compensazione orizzontale si effettua esclusivamente tramite modello F24. Il funzionamento è semplice nel principio ma richiede precisione nella compilazione.

        Come si compila il modello F24 per compensare

        Il modello F24 è strutturato in sezioni: Erario, Regioni, IMU, INPS, Altri Enti. In ogni sezione si possono inserire importi a debito (somme da pagare) e importi a credito (compensazioni). Il modello considera il saldo finale:

        • Se il saldo è positivo → bisogna pagare la differenza;
        • Se il saldo è zero → debiti e crediti si annullano (il famoso “F24 a saldo zero”);
        • Se il saldo è negativo → l’eccedenza non si pagherà ma si potrà usare in successivi F24.

        F24 a saldo zero: regole speciali

        Quando il modello F24 risulta a saldo zero (perché crediti e debiti si compensano esattamente), va comunque presentato all’Agenzia delle Entrate, ma con modalità specifiche:

        • Deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline o tramite intermediari abilitati come il CAF);
        • Non tramite home banking o canali bancari (che invece sono ammessi per F24 con saldo positivo da pagare);
        • La mancata presentazione dell’F24 a saldo zero entro i termini comporta una sanzione fissa di 100 euro, ridotta a 50 euro se presentato con ritardo non superiore a 5 giorni.

        Obbligo di canali telematici dell’Agenzia per chi compensa

        Dal 2024 (D.L. 124/2019 e successive integrazioni) tutti i contribuenti — anche le persone fisiche non titolari di partita IVA — che utilizzano la compensazione nel modello F24 devono presentarlo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, non più tramite home banking. Questa regola serve a permettere all’Agenzia il controllo preventivo del credito.

        In pratica:

        • Se nel tuo F24 non c’è compensazione (paghi solo importi a debito senza usare crediti) → puoi usare home banking;
        • Se nel tuo F24 c’è anche una sola compensazione → devi usare Entratel/Fisconline o un intermediario come il CAF.

        Quando si può iniziare a compensare il credito 2025

        La tempistica della compensazione è un punto delicato del Modello Redditi PF 2026 e non sempre chiaro al contribuente.

        Regola generale: dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta

        I crediti emergenti dal Modello Redditi PF possono essere utilizzati in compensazione a partire dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati. Per il Modello Redditi PF 2026 (relativo all’anno d’imposta 2025) ciò significa che, in teoria, la compensazione è possibile dal 1° gennaio 2026.

        Limite specifico: 5.000 euro fino alla presentazione della dichiarazione

        Tuttavia, l’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 stabilisce un limite operativo importante: la compensazione orizzontale di crediti superiori a 5.000 euro può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

        Esempio pratico: se presenti il Modello Redditi PF 2026 il 30 giugno 2026 e dichiari un credito di 8.000 euro, potrai compensarlo solo dal 10 luglio 2026 in poi. Se il credito fosse stato di 4.000 euro, avresti potuto compensarlo già da gennaio 2026 (limite della soglia 5.000).

        Quadro riepilogativo delle tempistiche 2026

        Importo creditoDa quando compensabileVisto conformità
        Fino a 5.000 euroDal 1° gennaio 2026Non richiesto
        Tra 5.001 e 2.000.000 euroDal 10° giorno dopo l’invio della dichiarazioneObbligatorio
        Oltre 2.000.000 euroNon compensabile (eccedenza a rimborso)N/A

        Scadenze fiscali 2026: quando pagare e quando compensare

        Per il Modello Redditi PF 2026, le date chiave da segnare in calendario sono le seguenti:

        Scadenze invio dichiarazione

        • 30 aprile 2026: disponibilità del Modello Redditi PF precompilato sul sito Agenzia delle Entrate;
        • 31 ottobre 2026: termine ordinario di invio telematico del Modello Redditi PF (D.Lgs. 13/2024, art. 11);
        • 15 dicembre 2026: termine ultimo per la dichiarazione integrativa entro l’anno (art. 2 c. 8-bis DPR 322/1998), ferma restando la facoltà di integrativa a favore entro i termini di accertamento.

        Scadenze versamenti e compensazioni

        • 30 giugno 2026: saldo IRPEF 2025 + 1° acconto IRPEF 2026 (compensabile);
        • 30 luglio 2026: stesso versamento con maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per chi differisce;
        • 30 novembre 2026: 2° o unico acconto IRPEF 2026 (compensabile).

        Rateazione del saldo + acconto

        Le somme dovute a saldo e in acconto possono essere rateizzate in rate mensili. La rateazione decorre dalla scadenza ordinaria (30 giugno) e si conclude entro novembre dello stesso anno per i non titolari di partita IVA, entro dicembre per i titolari di partita IVA. Su ogni rata successiva alla prima si applica un interesse fisso del 4% annuo (frazionato mensilmente). Anche le rate possono contenere compensazioni.

        Codici tributo da usare nel modello F24

        Ogni imposta o credito ha il proprio codice tributo. Ecco i più frequenti per il Modello Redditi PF 2026:

        CodiceDescrizioneAnno di riferimento
        4001Saldo IRPEF2025
        40331° acconto IRPEF2026
        40342° acconto IRPEF2026
        3801Addizionale regionale IRPEF2025
        3844Addizionale comunale a saldo2025
        3843Acconto addizionale comunale2026
        1668Interessi rateizzazione2026
        1842Cedolare secca acconto2026
        6099IVA annuale a credito (compensazione)2025

        Attenzione: l’anno di riferimento va sempre indicato correttamente nel modello F24. Un errore nell’anno o nel codice tributo comporta lo scarto del modello e la necessità di ripresentarlo con sanzioni per ritardato versamento.

        Esempi pratici di compensazione nel Modello Redditi PF 2026

        Vediamo tre casi concreti che possono interessare i contribuenti del CAF Centro Fiscale di Udine.

        Esempio 1: Lavoratore dipendente con detrazioni

        Situazione: Marco, lavoratore dipendente di Udine, dal Modello Redditi PF 2026 risulta un credito IRPEF di 1.800 euro grazie alle detrazioni per lavori di ristrutturazione e bonus mobili. Marco non ha partita IVA e non deve versare altre imposte erariali. Possiede però un appartamento e a giugno deve pagare l’acconto IMU di 600 euro.

        Soluzione: Marco compila un F24 con:

        • Sezione Erario: credito IRPEF 1.800 euro (codice 4001/2025) a credito;
        • Sezione IMU: debito IMU 600 euro (codice 3918/2026) a debito.

        Il saldo finale è di 1.200 euro a credito, che Marco potrà usare in F24 successivi (ad esempio per il saldo IMU di dicembre). Trattandosi di importi sotto i 5.000 euro, non serve visto di conformità.

        Esempio 2: Professionista forfettario con credito IRPEF

        Situazione: Laura è una grafica freelance in regime forfettario. Per errore di calcolo degli acconti, dal Modello Redditi PF 2026 emerge un credito di imposta sostitutiva di 2.500 euro. A giugno deve versare i contributi INPS Gestione Separata 2025 a saldo per 3.000 euro.

        Soluzione: Laura compila un F24 con:

        • Credito imposta sostitutiva forfettari (codice 1792) per 2.500 euro a credito;
        • Contributi INPS Gestione Separata (codice 1840) per 3.000 euro a debito.

        Versamento effettivo: 500 euro. Anche in questo caso, sotto soglia 5.000 euro, nessun visto richiesto.

        Esempio 3: Credito IRPEF oltre 5.000 euro con visto

        Situazione: Giovanni ha sostenuto importanti lavori di ristrutturazione edilizia e Superbonus per la propria abitazione. Dal Modello Redditi PF 2026 emerge un credito IRPEF di 7.500 euro.

        Soluzione: Per compensare oltre 5.000 euro, Giovanni deve:

        1. Far apporre il visto di conformità al CAF Centro Fiscale di Udine prima di trasmettere la dichiarazione;
        2. Attendere il 10° giorno successivo all’invio del Modello Redditi PF;
        3. Solo dopo, presentare l’F24 con la compensazione del credito.

        Senza visto, l’F24 sarà scartato dall’Agenzia delle Entrate e Giovanni rischia sanzioni dal 30% al 100% del credito utilizzato indebitamente, oltre agli interessi.

        Visto di conformità: quando è obbligatorio

        Il visto di conformità è una “certificazione” rilasciata da un CAF o da un professionista abilitato che attesta la corrispondenza tra i dati indicati in dichiarazione e la documentazione del contribuente. Senza il visto, la compensazione di crediti rilevanti non è ammessa.

        Soglie e crediti che richiedono il visto

        • IRPEF, addizionali e IRAP: visto obbligatorio per compensazione orizzontale superiore a 5.000 euro annui;
        • IVA annuale: visto obbligatorio già per crediti compensati superiori a 5.000 euro;
        • Crediti d’imposta agevolativi di importo significativo (Superbonus, R&S, Industria 4.0): possono richiedere visto e/o asseverazione tecnica.

        Costi del visto di conformità

        Il costo del visto presso un CAF varia generalmente tra 30 e 80 euro, in funzione della complessità della dichiarazione. Presso commercialisti, le tariffe sono normalmente più alte. Il visto comporta per il rilasciante una responsabilità solidale con il contribuente per le sanzioni eventuali in caso di errori formali.

        Cosa controlla il visto

        Il professionista che appone il visto verifica:

        • La corrispondenza tra dati dichiarati e documenti (CU, fatture, bonifici, contratti);
        • La corretta applicazione delle detrazioni e deduzioni;
        • L’esatto computo di imposte e crediti;
        • La regolarità formale della dichiarazione.

        Errori comuni nella compensazione e sanzioni

        Le compensazioni errate sono tra le contestazioni più frequenti dell’Agenzia delle Entrate. Ecco gli errori più diffusi e le sanzioni applicabili.

        Errore 1: compensazione di credito inesistente

        Si verifica quando il credito utilizzato in F24 non esiste affatto (es. mai dichiarato) o è completamente fittizio. È l’errore più grave, sanzionato dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato (art. 13 D.Lgs. 471/1997, comma 5). Il termine per l’accertamento è di 8 anni dalla compensazione.

        Errore 2: compensazione di credito non spettante

        Il credito esiste ma è stato utilizzato in misura superiore al consentito (es. oltre il limite annuale, oltre la soglia senza visto). Sanzione: 30% del credito non spettante, ridotta al 25% dal 1° settembre 2024 per effetto del D.Lgs. 87/2024 di riforma del sistema sanzionatorio. Termine accertamento: 5 anni.

        Errore 3: scarto del modello F24

        L’Agenzia controlla preventivamente i modelli F24 con compensazioni e, in caso di anomalie, può sospendere il modello per 30 giorni o scartarlo definitivamente. Se l’F24 è scartato, il versamento si considera non eseguito: scattano sanzioni per omesso versamento (30%, ridotto al 25% dal 2024) e interessi.

        Ravvedimento operoso

        Per chi ha commesso errori in buona fede, l’art. 13 D.Lgs. 472/1997 consente di sanare la violazione tramite ravvedimento operoso con sanzioni fortemente ridotte: dal 1/10 (30 giorni) al 1/5 (dopo 2 anni) della sanzione ordinaria. Il ravvedimento richiede il pagamento dell’imposta, della sanzione ridotta e degli interessi legali.

        Novità 2026: controlli rafforzati sulle compensazioni

        Il 2026 porta alcune novità importanti sulla disciplina delle compensazioni, derivanti dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e dai decreti attuativi della Riforma fiscale.

        Sistema di controllo preventivo potenziato

        Dal 2026 l’Agenzia delle Entrate utilizza un sistema di controllo preventivo automatizzato sui modelli F24 con compensazioni, basato su algoritmi di analisi del rischio. I controlli incrociano:

        • I dati delle dichiarazioni precedenti;
        • Le banche dati di terze parti (INPS, sostituti d’imposta);
        • La storia delle compensazioni del contribuente;
        • La coerenza dei codici tributo utilizzati.

        F24 considerati a rischio vengono sospesi per 30 giorni, durante i quali l’Agenzia può chiedere chiarimenti o procedere allo scarto definitivo.

        Nuove sanzioni ridotte (D.Lgs. 87/2024)

        Dal 1° settembre 2024 sono in vigore le nuove sanzioni amministrative:

        • Omesso versamento: 25% (prima 30%);
        • Credito non spettante: 25%;
        • Credito inesistente: 70% con minimo (prima 100-200%);
        • Ritardo fino a 90 giorni: 12,5%.

        Estensione obbligo F24 telematico Agenzia

        Dal 2024 l’obbligo di uso esclusivo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per F24 con compensazione è esteso a tutti i contribuenti, non solo titolari di partita IVA. La regola è confermata nel 2026 e i controlli vengono rafforzati: le banche segnalano automaticamente all’Agenzia ogni F24 con compensazione presentato tramite home banking, e questo viene scartato.

        Il ruolo del CAF Centro Fiscale di Udine

        Affidarsi a un CAF qualificato come il CAF Centro Fiscale di Udine per il Modello Redditi PF 2026 e per le compensazioni offre numerosi vantaggi pratici:

        • Visto di conformità: rilasciato direttamente dal CAF per compensazioni oltre i 5.000 euro, senza dover ricorrere a professionisti esterni;
        • Predisposizione del Modello F24 con codici tributo corretti, anni di riferimento appropriati e calcolo automatico del saldo;
        • Trasmissione telematica dell’F24 tramite i canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, con ricevuta di accettazione;
        • Verifica preventiva di rischi di scarto del modello, attraverso il controllo dei dati prima dell’invio;
        • Assistenza in caso di contestazione dell’Agenzia, con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso o all’autotutela;
        • Pianificazione fiscale: gestione strategica dei crediti per ottimizzare la liquidità annuale.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine opera con esperienza pluriennale nel territorio friulano, offrendo assistenza completa a privati, famiglie, partite IVA forfettarie e ordinarie, pensionati ed eredi. Lo studio si trova in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine, e accoglie i clienti su appuntamento, anche con consulenze online o telefoniche per chi non può recarsi in sede.

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        📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

        Domande frequenti sulla compensazione nel Modello Redditi PF 2026

        Posso compensare il credito IRPEF anche se non ho partita IVA?

        Sì. La compensazione nel modello F24 è disponibile a tutti i contribuenti, anche persone fisiche senza partita IVA. Per ogni F24 con compensazione, però, è obbligatorio l’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o tramite un intermediario abilitato come il CAF).

        Cosa succede se compenso un credito superiore a 5.000 euro senza visto di conformità?

        Il modello F24 viene scartato dall’Agenzia delle Entrate. Il versamento si considera non effettuato, con applicazione delle sanzioni per omesso versamento (25% dal 2024) più interessi. Inoltre, l’Agenzia può aprire una verifica per credito utilizzato indebitamente.

        Posso compensare un credito IRPEF con un debito IMU?

        Sì, è una classica compensazione orizzontale consentita dalla normativa. Devi compilare un unico modello F24 con le due voci e presentarlo tramite Fisconline/Entratel o il CAF. Attenzione ai codici tributo e all’anno di riferimento.

        Qual è il termine entro cui posso usare il credito 2025?

        Il credito può essere utilizzato in compensazione finché non si prescrive. La prescrizione ordinaria è di 10 anni, ma è prassi utilizzare il credito entro 4-5 anni per evitare contestazioni. Ogni anno, nel quadro RX della dichiarazione, va indicato il credito residuo riportato.

        Quanto costa il visto di conformità presso il CAF Centro Fiscale di Udine?

        Il costo del visto di conformità varia in base alla complessità della dichiarazione, generalmente tra 30 e 80 euro. Per i clienti che fanno predisporre l’intera dichiarazione dal CAF, spesso il visto è incluso o a costo agevolato. Contatta lo studio per un preventivo personalizzato.

        Devo presentare l’F24 anche se è a saldo zero?

        Sì, è obbligatorio. Il modello F24 a saldo zero (cioè con crediti e debiti che si compensano integralmente) va comunque trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza ordinaria del versamento. La mancata presentazione comporta una sanzione fissa di 100 euro, ridotta a 50 euro se l’F24 viene presentato con ritardo non superiore a 5 giorni.

        Hai bisogno di assistenza per il Modello Redditi PF 2026?

        La gestione delle compensazioni nel Modello Redditi PF 2026 può sembrare complessa, ma con il supporto giusto è un’opportunità da non perdere per ottimizzare la propria posizione fiscale. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna in ogni passaggio: dalla compilazione della dichiarazione, all’apposizione del visto di conformità, fino alla trasmissione telematica dei modelli F24.

        Prenota un appuntamento presso lo studio del CAF Centro Fiscale di Udine, in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B. Puoi chiamarci al 0432 1638640, scriverci su WhatsApp al 366 6018121 o inviarci una email a info@centrofiscale.com. Il nostro team è specializzato in fiscalità per famiglie, professionisti, partite IVA forfettarie e ordinarie del territorio friulano.

        Maggio 19, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-19 09:28:382026-05-31 17:50:28Modello Redditi PF 2026: le compensazioni
        CAF, IMU, TASI E MODELLO F24

        F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto

        Modello 770 e certificazione unica

        Il condominio come sostituto d’imposta e uno degli obblighi fiscali meno conosciuti ma piu importanti per chi gestisce un condominio. Ogni volta che il condominio paga un fornitore per prestazioni di servizi in appalto o subappalto — dalla pulizia delle scale alla manutenzione dell’impianto idraulico — e tenuto ad applicare una ritenuta d’acconto del 4% sull’IRPEF (o IRES per i soggetti societari) e a versarla allo Stato tramite il modello F24. Questa guida spiega passo dopo passo come funziona il meccanismo, quando scatta l’obbligo, come compilare correttamente l’F24, quali codici tributo usare e cosa rischia l’amministratore in caso di omissione.

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        Indice dei contenuti

        1. Il quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973
        2. Quando il condominio diventa sostituto d’imposta
        3. L’aliquota del 4%: come si calcola la ritenuta
        4. La soglia annuale di 500 euro
        5. Codici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRES
        6. Scadenze di versamento: il giorno 16 del mese
        7. Come compilare il modello F24 passo dopo passo
        8. Casi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensori
        9. La Certificazione Unica annuale ai prestatori
        10. Sanzioni e ravvedimento operoso
        11. Il ruolo dell’amministratore di condominio
        12. Domande frequenti (FAQ)

        Il quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973

        L’obbligo del condominio di operare come sostituto d’imposta e disciplinato dall’art. 25-ter del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, introdotto dall’art. 1, comma 43, della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e reso operativo dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2008. La norma e stata successivamente chiarita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 febbraio 2008, che ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione pratica dell’obbligo.

        Il legislatore ha introdotto questo meccanismo per contrastare l’evasione fiscale nel settore dell’edilizia e dei servizi condominiali, garantendo che una parte dell’imposta dovuta dai prestatori di servizi venga versata direttamente dallo Stato tramite il meccanismo della ritenuta alla fonte. Il condominio, pur non essendo un soggetto dotato di personalita giuridica autonoma, assume la qualifica di sostituto d’imposta ogni volta che eroga compensi a fornitori per prestazioni di servizi rese nell’ambito di contratti di appalto o subappalto di opere o servizi.

        E importante sottolineare che l’obbligo si applica esclusivamente ai contratti di appalto e subappalto: sono esclusi i contratti di compravendita di beni (ad esempio l’acquisto di materiale edilizio), i contratti d’opera con lavoratori autonomi (per i quali si applicano le ordinarie ritenute sulle prestazioni professionali ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73), nonche le forniture pure di beni, anche se con posa in opera accessoria.

        Quando il condominio diventa sostituto d’imposta

        Il condominio e obbligato ad operare la ritenuta ogni volta che corrisponde un compenso a un’impresa (persona fisica o giuridica) per prestazioni rientranti in un contratto di appalto o subappalto di opere o servizi relativi all’edificio condominiale. La ritenuta si applica:

        • Alle imprese in regime ordinario (ditta individuale, SNC, SRL, SPA, ecc.) che operano come appaltatori o subappaltatori per lavori sul condominio
        • Ai lavoratori autonomi con partita IVA quando il rapporto contrattuale e configurabile come appalto di servizi (ad esempio, un geometra che gestisce un cantiere in appalto)
        • Sia ai soggetti IRPEF (persone fisiche, ditte individuali, societa di persone) sia ai soggetti IRES (societa di capitali, enti commerciali e non commerciali)

        La ritenuta del 4% NON si applica nei seguenti casi:

        • Acquisto di beni (materiali da costruzione, forniture elettriche, ecc.) senza prestazione di servizi
        • Prestazioni occasionali di privati (senza partita IVA) per importi inferiori alle soglie di esenzione
        • Prestazioni di professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri) che emettono parcella: in questo caso si applica la ritenuta ordinaria del 20% ex art. 25 DPR 600/73
        • Forniture di energia elettrica, gas, acqua e altri servizi di pubblica utilita
        • Compensi corrisposti a condomini singoli
        • Canoni di locazione per locali condominiali

        L’aliquota del 4%: come si calcola la ritenuta

        L’aliquota della ritenuta e fissata dalla legge nella misura del 4% sull’imponibile lordo. Si tratta di una ritenuta a titolo di acconto (non a titolo d’imposta definitiva), il che significa che il beneficiario puo computare la ritenuta subita come credito d’imposta nella propria dichiarazione dei redditi.

        Base imponibile: La ritenuta del 4% si calcola sul corrispettivo lordo al netto dell’IVA. Se il fornitore emette fattura per 1.000 euro + 220 euro di IVA (22%), la ritenuta si calcola solo sui 1.000 euro imponibili: 1.000 x 4% = 40 euro di ritenuta.

        Esempio pratico di calcolo:

        VoceImporto
        Imponibile fattura (servizio pulizie)1.000,00 euro
        IVA 22%220,00 euro
        Totale fattura1.220,00 euro
        Ritenuta 4% sull’imponibile (1.000 x 4%)40,00 euro
        Importo effettivamente pagato al fornitore1.180,00 euro (1.220 – 40)
        Importo da versare all’Erario tramite F2440,00 euro

        Il condominio quindi trattiene 40 euro dall’importo da pagare al fornitore e li versa allo Stato tramite F24. Il fornitore riceve 1.180 euro (importo netto) e nella propria dichiarazione dei redditi riportera la ritenuta di 40 euro subita come credito d’imposta, detraendola dall’IRPEF o dall’IRES dovuta.

        La soglia annuale di 500 euro

        Una delle regole piu importanti — e spesso trascurate — riguarda la soglia annuale di 500 euro. L’art. 25-ter DPR 600/73 prevede che l’obbligo di versamento si cumuli nel corso dell’anno solare: il versamento tramite F24 e dovuto solo quando la somma delle ritenute operate nel mese supera 25,82 euro (equivalente alla vecchia soglia in lire), ma in pratica la norma e interpretata nel senso che il versamento mensile e comunque obbligatorio se le ritenute del mese sono state effettivamente operate.

        La Circolare AdE n. 7/E/2008 ha chiarito che il condominio e esonerato dall’obbligo di effettuare le ritenute nei periodi d’imposta in cui il totale annuo dei corrispettivi corrisposti per i servizi in appalto e inferiore a 500 euro. Questa soglia:

        • Si riferisce al totale complessivo annuo di tutti i corrispettivi pagati a fornitori per servizi in appalto, non al singolo pagamento
        • Deve essere calcolata per anno solare (1 gennaio – 31 dicembre)
        • Se nel corso dell’anno si supera la soglia dei 500 euro, l’obbligo di ritenuta scatta retroattivamente per tutti i pagamenti effettuati dall’inizio dell’anno, inclusi quelli precedenti al superamento della soglia
        • In pratica, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento dell’anno per evitare il rischio di dover recuperare ritenute non operate

        Attenzione: Molti piccoli condomini — con pochi appartamenti e spese condominiali limitate — possono rientrare nell’esonero se i servizi appaltati nell’anno non raggiungono i 500 euro complessivi. Tuttavia, superare anche di un euro questa soglia comporta l’obbligo di operare le ritenute su tutti i pagamenti dell’anno, anche quelli gia effettuati.

        Codici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRES

        Per il versamento della ritenuta tramite modello F24, il condominio deve utilizzare i codici tributo specifici istituiti dall’Agenzia delle Entrate. I due codici tributo sono distinti in base alla natura del fornitore:

        Codice TributoDescrizioneQuando si usa
        1019Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRPEF)Fornitori soggetti IRPEF: ditte individuali, societa di persone (SNC, SAS), lavoratori autonomi in regime di impresa
        1020Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRES)Fornitori soggetti IRES: SRL, SPA, societa cooperative, enti commerciali

        I codici tributo 1019 e 1020 sono stati istituiti con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 94/E del 13 marzo 2008. Si inseriscono nella sezione Erario del modello F24, nella colonna “Codice tributo”, con indicazione del periodo di riferimento (mese e anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore).

        Come determinare il codice corretto: La scelta tra 1019 e 1020 dipende dalla natura del fornitore come indicata nella fattura ricevuta. In caso di dubbio, e sufficiente verificare la partita IVA del fornitore: le ditte individuali hanno partita IVA uguale al codice fiscale del titolare, le societa di capitali hanno una partita IVA diversa dal codice fiscale degli amministratori.

        Scadenze di versamento: il giorno 16 del mese

        Il versamento delle ritenute operate deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui e avvenuto il pagamento al fornitore. Questa e la regola generale prevista dall’art. 18 del DLgs n. 241/1997, applicabile anche alle ritenute del condominio.

        Mese del pagamento al fornitoreScadenza versamento F24
        Gennaio16 febbraio
        Febbraio16 marzo
        Marzo16 aprile
        Aprile16 maggio
        Maggio16 giugno
        Giugno16 luglio
        Luglio16 agosto (*)
        Agosto16 settembre
        Settembre16 ottobre
        Ottobre16 novembre
        Novembre16 dicembre
        Dicembre16 gennaio anno successivo

        (*) Agosto: Le ritenute operate nel mese di luglio possono essere versate entro il 20 agosto (e non il 16 agosto) in virtu della sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 37 del DL n. 223/2006. Tuttavia, e sempre consigliabile verificare l’eventuale proroga annuale disposta da specifici decreti ministeriali, come avviene frequentemente.

        Regola sulla scadenza spostata: Se il giorno 16 cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Ad esempio, se il 16 aprile 2026 cadesse di domenica, il termine di versamento sarebbe lunedi 17 aprile 2026.

        Cumulo mensile: Se nel mese il condominio ha effettuato pagamenti a piu fornitori applicando la ritenuta, le ritenute si cumulano e si versano in un unico F24 mensile, indicando separatamente il codice tributo 1019 e il codice 1020 se ci sono sia fornitori IRPEF che IRES.

        Come compilare il modello F24 passo dopo passo

        La compilazione del modello F24 per il versamento della ritenuta del condominio avviene nella sezione Erario del modello. Di seguito la procedura step by step con un esempio concreto.

        Dati del soggetto versante

        Il soggetto versante del condominio e l’amministratore di condominio (o il condominante delegato in caso di condominio senza obbligo di amministratore). Nei dati anagrafici del modello F24 va indicato:

        • Codice fiscale del condominio (non del singolo condominante o dell’amministratore) — es. “CNDMNI80A01L483M”
        • Denominazione: il nome del condominio — es. “Condominio Via Roma 12 Udine”
        • Domicilio fiscale: indirizzo del condominio

        Sezione Erario

        Nella sezione Erario (la seconda del modello F24) si compilano le righe necessarie:

        • Codice tributo: 1019 (per fornitori IRPEF) o 1020 (per fornitori IRES)
        • Anno di riferimento: l’anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore (es. 2026)
        • Mese di riferimento: il mese in cui e avvenuto il pagamento (es. “04” per aprile)
        • Importi a debito versati: l’importo totale delle ritenute operate nel mese (es. 40,00 euro)
        • Importi a credito compensati: lasciare a 0 salvo crediti specifici

        Esempio concreto di compilazione F24

        Il Condominio “Palazzina Blu” di Udine paga nel mese di aprile 2026 la ditta individuale “Mario Rossi Impianti” (soggetto IRPEF, codice tributo 1019) per la manutenzione dell’impianto idrico: fattura di 800 euro imponibile + IVA 22% (176 euro). La ritenuta applicata e 800 x 4% = 32 euro.

        Campo F24 (Sezione Erario)Valore
        Codice tributo1019
        Anno di riferimento2026
        Mese di rif. (da compilare)04
        Importi a debito versati32,00
        Scadenza versamento18 maggio 2026 (16/5 e domenica)

        Il versamento puo essere effettuato:

        • Online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline, Entratel) — modalita obbligatoria per i condomini con sostituto d’imposta
        • Tramite homebanking della propria banca che supporta l’F24 telematico
        • Tramite intermediario abilitato (commercialista, CAF) con delega

        Nota importante: Dal 1° ottobre 2014, il versamento dell’F24 a saldo zero (compensazione totale con crediti) deve essere effettuato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per i condomini sostituti d’imposta e fortemente consigliato rivolgersi a un professionista o a un CAF abilitato per la gestione degli adempimenti.

        Casi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensori

        Vediamo in dettaglio come si applica la ritenuta del 4% nei casi piu frequenti nella vita condominiale, con indicazione se l’obbligo scatta o meno.

        Servizio pulizie scale e parti comuni

        Il contratto con una impresa di pulizie che si occupa settimanalmente di scale, androni e aree comuni e soggetto alla ritenuta del 4%. E un classico contratto di appalto di servizi. La ritenuta va operata su ogni pagamento mensile o periodico effettuato all’impresa.

        Esempio: contratto annuale di 4.800 euro (400 euro/mese). La ritenuta mensile e di 16 euro (400 x 4%), da versare entro il 16 del mese successivo. Ritenuta annuale totale: 192 euro.

        Manutenzione ordinaria e straordinaria

        Tutti i contratti di appalto per lavori di manutenzione ordinaria (ritinteggiatura scale, riparazione infiltrazioni, sostituzione piastrelle) e straordinaria (rifacimento tetto, cappotto termico, sostituzione impianti) sono soggetti alla ritenuta del 4%. Si applica su ogni SAL (Stato Avanzamento Lavori) pagato all’impresa edile.

        Giardinaggio e cura del verde

        Il contratto periodico con un’impresa di giardinaggio per la cura del giardino condominiale, sfalcio dell’erba, potatura siepi, irrigazione automatica, e soggetto alla ritenuta del 4%. Attenzione: se si tratta di un lavoratore autonomo occasionale (senza partita IVA) per piccole prestazioni occasionali, si applicano regole diverse (ritenuta del 20% ex art. 25 DPR 600/73 se il compenso supera le soglie).

        Contratto di manutenzione ascensore

        Il contratto annuale con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e soggetto alla ritenuta del 4% (codice tributo 1020 per le societa di capitali). Si applica su ogni fattura periodica emessa dalla societa di manutenzione.

        Riepilogo casi pratici

        ServizioRitenuta 4%?Codice TributoNote
        Pulizie scale (impresa)SI1019 o 1020Contratto appalto servizi
        Manutenzione idraulica (ditta)SI1019Appalto lavori
        Giardinaggio (impresa)SI1019 o 1020Appalto servizi
        Manutenzione ascensore (SRL)SI1020Soggetto IRES
        Installazione citofono (materiali + posa)Dipende1019/1020Se prevalenza servizio su fornitura
        Acquisto lampadine/materialiNO–Pura fornitura beni
        Parcella avvocato condominioNO (art. 25)Ritenuta 20%Professionista, non appalto
        Compenso amministratoreNO (art. 25)Ritenuta 20%Lavoratore autonomo/professionista
        Bollette luce/gas parti comuniNO–Fornitura servizi pubblici

        La Certificazione Unica annuale ai prestatori

        Oltre al versamento mensile tramite F24, il condominio come sostituto d’imposta ha un secondo obbligo annuale fondamentale: il rilascio della Certificazione Unica (CU) a ciascun prestatore di servizi a cui sono state operate ritenute nel corso dell’anno. La CU attesta le ritenute subite e permette al fornitore di computarle come credito nella propria dichiarazione dei redditi.

        Scadenze CU per i condomini:

        • Consegna al fornitore (CU cartacea o elettronica): entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state operate le ritenute
        • Trasmissione all’Agenzia delle Entrate (CU telematica): entro il 31 marzo dell’anno successivo (salvo proroghe annuali)

        Esempio: le ritenute operate nel 2026 devono essere certificate con CU consegnata al fornitore entro il 28 febbraio 2027 e trasmessa telematicamente all’AdE entro il 31 marzo 2027.

        La CU per il condominio come sostituto d’imposta e un documento differente dalla CU che il datore di lavoro rilascia ai dipendenti. Per i condomini, la CU riguarda esclusivamente le ritenute sulle prestazioni di servizi in appalto (art. 25-ter DPR 600/73). La gestione della CU e strettamente correlata alla compilazione del quadro ST e SV del modello 770, che riepiloga annualmente tutte le ritenute operate dal condominio sostituto d’imposta.

        Per approfondire gli obblighi di certificazione annuale e la compilazione del modello 770 per condomini, leggi la nostra guida: Modello 770/2026: guida completa per i sostituti d’imposta.

        Sanzioni e ravvedimento operoso

        L’omissione o il ritardo nel versamento delle ritenute del condominio comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco il quadro sanzionatorio aggiornato al 2026 e come rimediare tramite il ravvedimento operoso.

        Sanzioni per omesso versamento

        Ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 471/1997, l’omesso o tardivo versamento delle ritenute comporta una sanzione base del 30% dell’importo non versato. La sanzione si riduce al 15% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza.

        Ravvedimento operoso: come ridurre le sanzioni

        Il ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/97) permette di regolarizzare spontaneamente l’omissione con sanzioni ridotte. Le aliquote di ravvedimento applicabili alle ritenute del condominio sono:

        Tipo di ravvedimentoTermineSanzione ridottaInteressi
        Sprint (ravvedimento brevissimo)Entro 14 giorni dalla scadenza0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)Al tasso legale
        BreveDal 15° al 30° giorno1,5% (1/10 del 15%)Al tasso legale
        MedioDal 31° al 90° giorno1,67% (1/9 del 15%)Al tasso legale
        LungoEntro 1 anno dalla scadenza3,75% (1/8 del 30%)Al tasso legale
        LunghissimoEntro 2 anni4,29% (1/7 del 30%)Al tasso legale
        Oltre 2 anniDopo 2 anni (se non notificato)5% (1/6 del 30%)Al tasso legale

        Per effettuare il ravvedimento, il condominio deve versare tramite F24:

        • L’imposta omessa (ritenuta non versata) con il codice tributo 1019 o 1020
        • La sanzione ridotta con codice tributo 8906 (sanzioni da ravvedimento su ritenute)
        • Gli interessi legali con codice tributo 1989 (interessi da ravvedimento)

        Sanzioni per omessa CU: Il mancato rilascio della Certificazione Unica al fornitore comporta una sanzione di 100 euro per ogni CU omessa, fino a un massimo di 50.000 euro per anno. La CU trasmessa telematicamente in ritardo all’AdE comporta una sanzione di 33,33 euro per ogni certificazione, ridotta a zero se la trasmissione avviene entro 60 giorni dalla scadenza (art. 4 DPR 322/1998).

        Il ruolo dell’amministratore di condominio

        L’amministratore di condominio e il soggetto che nella pratica gestisce tutti gli adempimenti fiscali del condominio come sostituto d’imposta. Il suo ruolo e centrale e la sua responsabilita e diretta in caso di inadempimento.

        Obblighi fiscali dell’amministratore

        • Verifica preventiva della natura del contratto con ogni fornitore (appalto vs. fornitura pura vs. prestazione professionale)
        • Applicazione della ritenuta al momento del pagamento delle fatture e trattenimento dell’importo dalla somma da corrispondere al fornitore
        • Versamento mensile tramite F24 entro il giorno 16 del mese successivo, con i codici tributo corretti
        • Tenuta della contabilita delle ritenute operate: registro ritenute per ogni fornitore, con data, importo lordo, ritenuta applicata, importo netto pagato
        • Rilascio della CU a ogni fornitore entro il 28 febbraio dell’anno successivo
        • Trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo
        • Presentazione del Modello 770 (quadro ST e SV) per il riepilogo annuale di tutte le ritenute operate

        Responsabilita dell’amministratore

        L’amministratore che omette di applicare e/o versare le ritenute puo essere ritenuto personalmente responsabile nei confronti del condominio per il danno causato (sanzioni + interessi) e puo rispondere anche penalmente nei casi piu gravi di omesso versamento sistematico (art. 10-bis DLgs 74/2000, che riguarda tuttavia soglie elevate).

        Per questo motivo e fortemente consigliabile che l’amministratore si avvalga di un professionista abilitato o di un CAF specializzato nella gestione fiscale condominiale, che puo occuparsi di:

        • Classificazione corretta dei contratti con i fornitori
        • Calcolo mensile delle ritenute
        • Predisposizione e invio telematico degli F24
        • Gestione e trasmissione delle Certificazioni Uniche
        • Compilazione e presentazione del Modello 770

        Il CAF Centro Fiscale di Udine e attrezzato per supportare gli amministratori di condominio nella corretta gestione di tutti questi adempimenti, garantendo il rispetto delle scadenze e la correttezza dei versamenti.

        📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

        Conclusione

        La ritenuta d’acconto del condominio e un adempimento fiscale complesso che richiede attenzione e puntualita. In sintesi, i punti chiave da ricordare sono:

        • Il condominio e sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 25-ter DPR 600/73 per le prestazioni di appalto e subappalto
        • La ritenuta e del 4% sull’imponibile lordo (esclusa IVA)
        • L’obbligo scatta per condomini con corrispettivi annui in appalto superiori a 500 euro
        • Si versano con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento, con codice tributo 1019 (IRPEF) o 1020 (IRES)
        • E obbligatoria la CU annuale ai fornitori e la trasmissione del Modello 770
        • Le sanzioni per inadempimento possono essere ridotte con il ravvedimento operoso

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        Domande Frequenti sull’F24 del Condominio

        Tutti i condomini devono versare la ritenuta del 4%?

        No. L’obbligo di versamento scatta solo quando i corrispettivi annui pagati per contratti di appalto o subappalto di opere o servizi superano complessivamente i 500 euro nell’anno solare. I piccoli condomini con spese condominiali molto limitate possono essere esonerati. Tuttavia, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento per evitare rischi, dato che il superamento della soglia comporta l’obbligo retroattivo per tutti i pagamenti dell’anno.

        Cosa succede se il condominio non versa l’F24 entro il 16 del mese?

        Il ritardo nel versamento comporta l’applicazione di sanzioni: dal giorno 1 al 14 di ritardo si applica una sanzione dello 0,1% per ogni giorno (ravvedimento sprint), dal 15° al 30° giorno la sanzione e dell’1,5%, e oltre i 90 giorni la sanzione sale al 3,75% (entro 1 anno). In ogni caso e sempre possibile regolarizzare spontaneamente tramite il ravvedimento operoso, pagando imposta omessa + sanzione ridotta + interessi legali.

        Qual e la differenza tra codice tributo 1019 e 1020?

        Il codice tributo 1019 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRPEF (ditte individuali, societa di persone come SNC e SAS, lavoratori autonomi con partita IVA in regime di impresa). Il codice 1020 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRES (societa di capitali come SRL e SPA, societa cooperative, enti commerciali). La distinzione dipende dalla natura giuridica del fornitore, verificabile dalla sua partita IVA.

        La manutenzione ordinaria dell’ascensore e soggetta alla ritenuta?

        Si. Il contratto periodico con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e un tipico contratto di appalto di servizi soggetto alla ritenuta del 4%. Essendo la societa di manutenzione generalmente una SRL o SPA (soggetto IRES), si usa il codice tributo 1020.

        Il compenso dell’amministratore di condominio e soggetto alla ritenuta del 4%?

        No. Il compenso dell’amministratore di condominio non e soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 25-ter DPR 600/73, che si applica solo ai contratti di appalto e subappalto. Al compenso dell’amministratore si applica invece la ritenuta del 20% prevista dall’art. 25 DPR 600/73, in quanto prestazione professionale o di lavoro autonomo. Si usa il codice tributo 1040 (ritenuta su compensi professionali).


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