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Tag Archivio per: F24 condominio

CAF, IMU, TASI E MODELLO F24

F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il F24 del condominio per la ritenuta d’acconto è uno degli adempimenti fiscali più delicati che ogni amministratore di condominio deve gestire con precisione e puntualità. Quando il condominio paga un lavoratore autonomo — che sia un idraulico, un elettricista, un geometra o un avvocato — ha l’obbligo di trattenere una parte del compenso e versarla all’Agenzia delle Entrate tramite il modello F24. Si tratta della cosiddetta ritenuta d’acconto, un meccanismo che trasforma il condominio in un sostituto d’imposta.

Se sei un amministratore di condominio e ti trovi a gestire queste pratiche per la prima volta, oppure sei un condomino curioso di capire come funziona, questa guida ti spiega tutto: cos’è la ritenuta d’acconto del condominio, come si calcola, quali codici tributo usare, quando versarla e come compilare il modello F24 senza commettere errori.

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📋 Indice dei Contenuti
1. Cos’è la ritenuta d’acconto del condominio
2. Quando si applica la ritenuta d’acconto
3. Come si calcola la ritenuta d’acconto
4. Codici tributo F24 per il condominio
5. Come compilare il modello F24
6. Scadenze per il versamento della ritenuta
7. Certificazione Unica e Modello 770
8. Errori comuni da evitare
9. Domande frequenti

Indice dei contenuti

  1. Cos’è la Ritenuta d’Acconto del Condominio
  2. Quando si Applica la Ritenuta d’Acconto al Condominio
  3. Come si Calcola la Ritenuta d’Acconto del Condominio
  4. Codici Tributo F24 per il Condominio: la Guida Completa
  5. Come Compilare il Modello F24 per il Condominio
  6. Scadenze per il Versamento della Ritenuta d’Acconto F24
  7. Certificazione Unica e Modello 770: gli Adempimenti Annuali del Condominio
  8. Errori Comuni da Evitare nel Versamento della Ritenuta F24
  9. Domande Frequenti sul F24 del Condominio

Cos’è la Ritenuta d’Acconto del Condominio

La ritenuta d’acconto è una trattenuta fiscale che il condominio applica sui compensi pagati a determinati professionisti e lavoratori autonomi. In pratica, quando l’amministratore paga una fattura a un artigiano o a un professionista che lavora in regime ordinario, non versa l’intero importo: trattiene una percentuale e la versa direttamente all’Agenzia delle Entrate per conto del lavoratore. È come se il condominio pagasse in anticipo una parte delle imposte dovute dal professionista.

Questo meccanismo è regolato dal DPR 600/1973, articolo 25, che individua i soggetti obbligati ad operare le ritenute. Il condominio, in quanto ente che eroga compensi a lavoratori autonomi, è equiparato a un sostituto d’imposta: deve quindi trattenere la ritenuta, versarla al Fisco tramite modello F24 entro le scadenze di legge, e poi certificare l’importo trattenuto al lavoratore attraverso la Certificazione Unica (CU).

È importante sottolineare che la ritenuta d’acconto non è un costo aggiuntivo per il condominio: è semplicemente una diversa modalità di pagamento. Se la fattura è di 1.000 euro, il condominio paga 800 euro al professionista e 200 euro (la ritenuta) all’Erario. Il totale erogato è sempre 1.000 euro.

Quando si Applica la Ritenuta d’Acconto al Condominio

Non tutte le fatture che il condominio riceve sono soggette a ritenuta. Capire quando applicare la ritenuta d’acconto è fondamentale per evitare errori che possono costare sanzioni. In linea di massima, la ritenuta si applica quando il condominio paga compensi per prestazioni di lavoro autonomo, cioè servizi professionali resi da persone fisiche o da imprese individuali in regime ordinario.

Ecco le categorie di prestatori soggetti a ritenuta quando lavorano per il condominio:

  • Professionisti con partita IVA in regime ordinario: geometri, architetti, ingegneri, avvocati, commercialisti, consulenti legali e tecnici
  • Lavoratori autonomi occasionali: chi effettua lavori senza partita IVA, con compensi che costituiscono reddito diverso ai sensi dell’art. 67 TUIR
  • Amministratori di condominio professionisti: quando percepiscono il compenso per la propria attività gestionale
  • Agenti e mediatori: nei casi in cui il condominio si avvalga di intermediari per locazioni di parti comuni

Attenzione: la situazione si complica con gli artigiani e le imprese. Un idraulico, un elettricista o una ditta di pulizie che emette fattura come impresa in regime ordinario IVA (società o ditta individuale con attività d’impresa) non è soggetto a ritenuta d’acconto. La ritenuta si applica solo alle prestazioni di lavoro autonomo, non a quelle di lavoro d’impresa. Per distinguere i due casi, il professionista inserisce in fattura la dicitura “prestazione soggetta a ritenuta d’acconto” se la ritenuta si applica.

Esiste però un’ulteriore categoria specifica per i condomìni: la ritenuta del 4% sulle spese di ristrutturazione pagate tramite bonifico parlante. Questa ritenuta viene operata direttamente dalla banca al momento del pagamento e non richiede alcun intervento dell’amministratore: è la banca stessa a trattenerla e versarla. Si tratta quindi di un meccanismo automatico e separato rispetto alla ritenuta d’acconto classica.

Come si Calcola la Ritenuta d’Acconto del Condominio

Il calcolo della ritenuta d’acconto per il condominio segue regole precise stabilite dalla normativa fiscale. L’aliquota applicata varia in base alla tipologia di prestazione e allo status del prestatore:

  • 20% del compenso imponibile: per le prestazioni di lavoro autonomo abituale (professionisti con partita IVA in regime ordinario)
  • 20% del compenso: per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale (senza partita IVA)
  • 4% del corrispettivo lordo IVA inclusa: per i bonifici relativi a lavori su cui spetta detrazione fiscale (ristrutturazione, risparmio energetico) — in questo caso la trattiene direttamente la banca

La base su cui calcolare la ritenuta è il compenso al netto dell’IVA e delle spese documentate rimborsate. Se la fattura include rimborsi spese documentati (es. materiali acquistati), queste somme non rientrano nella base imponibile della ritenuta. Vediamo un esempio pratico per chiarire il concetto.

Esempio: Il condominio riceve una fattura dal geometra che ha seguito la perizia per una causa condominiale. Il geometra è iscritto all’albo e lavora in regime ordinario. La fattura è così composta:

  • Compenso professionale: 500,00 euro
  • IVA 22%: 110,00 euro
  • Ritenuta d’acconto 20%: – 100,00 euro
  • Netto da pagare al geometra: 510,00 euro
  • Da versare all’Agenzia delle Entrate tramite F24: 100,00 euro

Il geometra riceverà quindi 510 euro invece di 610 (compenso + IVA). I 100 euro trattenuti verranno versati dal condominio al Fisco tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento della fattura. Il geometra, in sede di dichiarazione dei redditi, utilizzerà la ritenuta subita come credito d’imposta.

Un caso particolare riguarda i professionisti in regime forfettario: questi soggetti sono esonerati dall’applicazione della ritenuta d’acconto. La fattura di un professionista forfettario non includerà mai la voce ritenuta, e il condominio pagherà l’intero importo indicato. Il professionista è tenuto a indicare in fattura la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 — Regime Forfettario: non soggetto a ritenuta d’acconto”.

Codici Tributo F24 per il Condominio: la Guida Completa

Il codice tributo è il cuore del modello F24: identifica il tipo di versamento che si sta effettuando. Usare il codice sbagliato significa rischiare che il pagamento non venga correttamente imputato, con conseguenti avvisi di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per il condominio, i codici tributo più rilevanti per il versamento della ritenuta d’acconto sono i seguenti:

Codice TributoDescrizioneTipo di prestazione
1040Ritenute su redditi di lavoro autonomoProfessionisti con P.IVA, geometri, avvocati, commercialisti, tecnici
1040Ritenute su redditi di lavoro autonomo occasionaleLavoratori occasionali senza P.IVA (redditi art. 67 TUIR)
1001Ritenute IRPEF su redditi di lavoro dipendenteSolo se il condominio ha dipendenti (portiere, addetto pulizie con rapporto di lavoro dipendente)
1004Ritenute IRPEF su redditi assimilati al lavoro dipendenteCompensi amministratore se il rapporto è assimilato al lavoro dipendente

Il codice tributo 1040 è il più utilizzato dalla gran parte dei condomìni, perché si applica ai compensi corrisposti a professionisti e lavoratori autonomi. Nella sezione Erario del modello F24, questo codice va inserito insieme al periodo di riferimento (il mese in cui è avvenuto il pagamento) e all’anno d’imposta (di solito l’anno in cui si paga).

Per i condomìni che hanno dipendenti (ad esempio un portiere), il codice tributo 1001 riguarda le ritenute IRPEF sullo stipendio. Anche in questo caso il versamento avviene con il modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dello stipendio.

Come Compilare il Modello F24 per il Condominio

La compilazione del modello F24 per il versamento della ritenuta d’acconto del condominio richiede attenzione nella sezione Erario. Ecco i campi da compilare correttamente:

  • Codice fiscale del condominio: il codice fiscale del condominio stesso (non dell’amministratore). Ogni condominio deve avere il proprio codice fiscale, che si richiede all’Agenzia delle Entrate
  • Sezione Erario: qui si inseriscono le ritenute d’acconto su lavoro autonomo
  • Codice tributo: 1040 per lavoro autonomo professionale e occasionale
  • Rateazione / Regione / Prov. EC: lasciare in bianco per le ritenute
  • Anno di riferimento: l’anno in cui è stata effettuata la prestazione e il pagamento
  • Mese di riferimento: il mese in cui si è pagata la fattura (da indicare nel formato MM)
  • Importi a debito versati: l’ammontare della ritenuta da versare

Un aspetto che crea spesso confusione riguarda il codice fiscale del condominio. Molti amministratori, soprattutto dei piccoli condomìni, usano erroneamente il proprio codice fiscale personale. Questo è un errore grave: il versamento va imputato al condominio come soggetto passivo d’imposta, non all’amministratore. Se il condominio non ha ancora il codice fiscale, occorre richiederlo all’Agenzia delle Entrate con il modello AA5/6 prima di effettuare qualsiasi versamento.

Il modello F24 può essere presentato in tre modi: tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 online), tramite homebanking della propria banca, oppure — per importi inferiori a determinate soglie — in forma cartacea presso banche e uffici postali. Per i condomìni con più di una posizione debitoria mensile, il versamento telematico è fortemente consigliato perché consente anche la compensazione.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste gli amministratori nella compilazione e nel versamento del modello F24, garantendo la correttezza di ogni dato inserito e il rispetto delle scadenze fiscali.

Scadenze per il Versamento della Ritenuta d’Acconto F24

Le scadenze per il versamento della ritenuta d’acconto tramite F24 sono mensili e tassative. La regola generale è semplice: la ritenuta trattenuta nel mese precedente va versata entro il giorno 16 del mese successivo. Se il 16 cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile.

Mese di pagamento fatturaScadenza versamento F24
Gennaio 202616 febbraio 2026
Febbraio 202616 marzo 2026
Marzo 202616 aprile 2026
Aprile 202618 maggio 2026 (il 16 è sabato)
Maggio 202616 giugno 2026
Giugno 202616 luglio 2026
Luglio 202617 agosto 2026 (sospensione ferragosto)
Agosto 202616 settembre 2026
Settembre 202616 ottobre 2026
Ottobre 202616 novembre 2026
Novembre 202616 dicembre 2026
Dicembre 202618 gennaio 2027 (il 16 è sabato)

Esiste un’eccezione importante per il mese di agosto: i versamenti con scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 20 settembre con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Per i condomìni che pagano fatture di luglio con ritenuta da versare entro il 16 agosto, conviene pianificare il pagamento prima della chiusura estiva.

Il mancato rispetto delle scadenze F24 comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare i versamenti tardivi con sanzioni ridotte: si parte dallo 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni, con le seguenti aliquote aggiornate post D.Lgs. 87/2024: 1,25% entro 30 giorni (breve), 1,39% entro 90 giorni, 3,125% entro 1 anno. Più si aspetta, più la sanzione aumenta. Rivolgersi tempestivamente al CAF Centro Fiscale di Udine consente di calcolare correttamente l’importo del ravvedimento ed evitare ulteriori complicazioni.

Certificazione Unica e Modello 770: gli Adempimenti Annuali del Condominio

Il versamento mensile della ritenuta tramite F24 non è l’unico adempimento fiscale del condominio come sostituto d’imposta. A fine anno, l’amministratore deve anche rilasciare la Certificazione Unica (CU) a tutti i professionisti a cui ha trattenuto ritenute durante l’anno, e trasmettere il Modello 770 all’Agenzia delle Entrate.

La Certificazione Unica è il documento che attesta al lavoratore autonomo l’ammontare delle ritenute subite nel corso dell’anno. È essenziale per la dichiarazione dei redditi del professionista: senza questo documento, il percipiente non può portare in detrazione le ritenute subite. La CU deve essere consegnata al lavoratore autonomo entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Per il 2025, la CU andava consegnata entro il 17 marzo 2026 (il 16 cadeva di domenica).

Il Modello 770 è invece la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta che il condominio deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, riepilogando tutte le ritenute operate e versate durante l’anno. La scadenza per il Modello 770 relativo all’anno 2025 è il 31 luglio 2026. Si tratta di un adempimento complesso che richiede la disponibilità di tutti i dati dei versamenti effettuati mese per mese: una buona organizzazione durante l’anno (conservare tutti i modelli F24 pagati) semplifica enormemente la compilazione del 770.

Per i condomìni con la Certificazione Unica relativa ai lavoratori autonomi, è fondamentale conoscere la distinzione tra i diversi quadri del Modello 770: il Quadro SA riguarda i compensi per lavoro autonomo professionale, mentre il Quadro SB riguarda le prestazioni occasionali. Un’ulteriore attenzione va posta per l’amministratore di condominio professionista: se percepisce il compenso come lavoratore autonomo, il condominio deve operare la ritenuta e includerlo nel 770. Se invece il rapporto è configurato come amministrazione condominiale nell’ambito di attività d’impresa, la disciplina cambia.

La gestione della Certificazione Unica per lavoratori autonomi e del Modello 770 richiede competenza tecnica e attenzione ai dettagli. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per tutti questi adempimenti, sia per i piccoli condomìni con poche ritenute da gestire, sia per i complessi condominiali più strutturati.

Errori Comuni da Evitare nel Versamento della Ritenuta F24

Nella pratica quotidiana della gestione condominiale, si riscontrano alcuni errori ricorrenti che possono generare problemi con l’Agenzia delle Entrate. Conoscerli in anticipo permette di evitarli e di gestire l’adempimento in modo corretto.

Il primo errore, già menzionato, è utilizzare il codice fiscale sbagliato nel modello F24. L’amministratore deve inserire il codice fiscale del condominio, non il proprio. Ogni condominio — anche un piccolo edificio di tre appartamenti — deve avere il proprio codice fiscale. Se il condominio non l’ha mai richiesto, l’amministratore deve sanare questa situazione prima di effettuare qualsiasi versamento.

Il secondo errore frequente riguarda la confusione tra lavoro autonomo e lavoro d’impresa. Come abbiamo visto, la ritenuta del 20% si applica alle prestazioni di lavoro autonomo, non alle imprese. Applicare la ritenuta a una ditta di costruzioni che emette fattura come impresa crea problemi a entrambe le parti: il professionista si ritrova con una trattenuta non dovuta che dovrà recuperare, il condominio deve correggere il versamento. Verificare sempre il regime fiscale del prestatore prima di operare la ritenuta.

Il terzo errore tipico è non verificare se il professionista è in regime forfettario. I professionisti forfettari sono esonerati dalla ritenuta (come spiegato in precedenza) e lo indicano in fattura. Applicare comunque la ritenuta a un forfettario significa ridurre ingiustamente il suo compenso. La fattura del professionista forfettario riporterà sempre la dicitura di esonero.

Altri errori comuni includono: dimenticare di versare la ritenuta (molto frequente nei condomìni piccoli dove l’amministratore è un condomino non professionista), usare il codice tributo errato (es. usare il 1001 invece del 1040), indicare un periodo di riferimento sbagliato, o — nei casi più gravi — non rilasciare la Certificazione Unica entro i termini. Ogni omissione comporta sanzioni che si aggiungono all’importo dovuto.

Una buona pratica per l’amministratore di condominio è tenere un registro delle ritenute operate durante l’anno: per ogni fattura ricevuta da un lavoratore autonomo, annotare data di pagamento, nome del percipiente, codice fiscale, compenso lordo e ritenuta operata. Questo documento semplifica enormemente la compilazione del Modello 770 a fine anno e consente di verificare in qualsiasi momento che tutti i versamenti siano stati effettuati.

Hai bisogno di assistenza per la gestione delle ritenute d’acconto del condominio e per la compilazione del modello F24? Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio dedicato agli amministratori condominiali, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

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Domande Frequenti sul F24 del Condominio

Il condominio deve sempre versare la ritenuta d’acconto?

Il condominio è obbligato a operare la ritenuta d’acconto solo quando paga compensi a lavoratori autonomi (professionisti con P.IVA in regime ordinario o lavoratori occasionali senza P.IVA). Non si applica ai pagamenti verso imprese (ditte, SRL, SNC) per lavori di manutenzione ordinaria, né verso professionisti in regime forfettario. Se il condominio non ha mai pagato professionisti con ritenuta, non ha l’obbligo di presentare il Modello 770.

Cosa succede se l’amministratore dimentica di versare la ritenuta entro il 16 del mese?

Il mancato versamento entro la scadenza F24 comporta l’applicazione di sanzioni e interessi di mora. È possibile rimediare attraverso il ravvedimento operoso, che permette di versare tardivamente con sanzioni ridotte: 0,1% per ogni giorno di ritardo (fino a 14 giorni), poi 1,25% entro 30 giorni (breve), poi 1,39% entro 90 giorni (medio), poi 3,125% entro 1 anno (percentuali post riforma D.Lgs. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024). Più si aspetta, più la sanzione aumenta. Meglio regolarizzare subito con l’aiuto del CAF Centro Fiscale.

Il geometra che segue la perizia condominiale è soggetto a ritenuta?

Dipende dal regime fiscale del geometra. Se il geometra ha partita IVA in regime ordinario, il condominio deve operare la ritenuta del 20% sul suo compenso (al netto dell’IVA) e versarla tramite F24 con codice tributo 1040. Se invece il geometra è in regime forfettario, non si applica alcuna ritenuta e il condominio paga l’intero importo fatturato. Il geometra indicherà sempre in fattura quale regime si applica.

Qual è la differenza tra la ritenuta del 4% sui bonifici e la ritenuta d’acconto del 20%?

Sono due meccanismi distinti. La ritenuta del 4% si applica sui bonifici bancari per lavori di ristrutturazione e risparmio energetico che danno diritto a detrazione fiscale (es. bonus casa, ecobonus): viene trattenuta automaticamente dalla banca al momento del pagamento e l’amministratore non deve fare nulla. La ritenuta d’acconto del 20% riguarda invece i compensi per prestazioni di lavoro autonomo (professionisti, consulenti) e deve essere calcolata e versata dall’amministratore tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento.

Il compenso dell’amministratore di condominio è soggetto a ritenuta?

Sì, nella maggior parte dei casi. Se l’amministratore di condominio è un libero professionista (con P.IVA in regime ordinario), il suo compenso è soggetto alla ritenuta d’acconto del 20%. Il condominio deve trattenerla e versarla con il codice tributo 1040. Se l’amministratore è in regime forfettario, non si applica ritenuta. Se è un condomino non professionista che non riceve compenso, ovviamente la questione non si pone. In ogni caso, l’amministratore indica in fattura il trattamento fiscale applicabile.

Hai bisogno di assistenza per il versamento della ritenuta d’acconto del condominio tramite F24? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per guidarti in ogni adempimento fiscale condominiale, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: il nostro team di esperti si occuperà di tutto.

Giugno 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-23 10:23:482026-06-28 00:09:31F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto 2026
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F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto

Modello 770 e certificazione unica

Il condominio come sostituto d’imposta e uno degli obblighi fiscali meno conosciuti ma piu importanti per chi gestisce un condominio. Ogni volta che il condominio paga un fornitore per prestazioni di servizi in appalto o subappalto — dalla pulizia delle scale alla manutenzione dell’impianto idraulico — e tenuto ad applicare una ritenuta d’acconto del 4% sull’IRPEF (o IRES per i soggetti societari) e a versarla allo Stato tramite il modello F24. Questa guida spiega passo dopo passo come funziona il meccanismo, quando scatta l’obbligo, come compilare correttamente l’F24, quali codici tributo usare e cosa rischia l’amministratore in caso di omissione.

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Indice dei contenuti

  1. Il quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973
  2. Quando il condominio diventa sostituto d’imposta
  3. L’aliquota del 4%: come si calcola la ritenuta
  4. La soglia annuale di 500 euro
  5. Codici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRES
  6. Scadenze di versamento: il giorno 16 del mese
  7. Come compilare il modello F24 passo dopo passo
  8. Casi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensori
  9. La Certificazione Unica annuale ai prestatori
  10. Sanzioni e ravvedimento operoso
  11. Il ruolo dell’amministratore di condominio
  12. Domande frequenti (FAQ)

Il quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973

L’obbligo del condominio di operare come sostituto d’imposta e disciplinato dall’art. 25-ter del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, introdotto dall’art. 1, comma 43, della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e reso operativo dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2008. La norma e stata successivamente chiarita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 febbraio 2008, che ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione pratica dell’obbligo.

Il legislatore ha introdotto questo meccanismo per contrastare l’evasione fiscale nel settore dell’edilizia e dei servizi condominiali, garantendo che una parte dell’imposta dovuta dai prestatori di servizi venga versata direttamente dallo Stato tramite il meccanismo della ritenuta alla fonte. Il condominio, pur non essendo un soggetto dotato di personalita giuridica autonoma, assume la qualifica di sostituto d’imposta ogni volta che eroga compensi a fornitori per prestazioni di servizi rese nell’ambito di contratti di appalto o subappalto di opere o servizi.

E importante sottolineare che l’obbligo si applica esclusivamente ai contratti di appalto e subappalto: sono esclusi i contratti di compravendita di beni (ad esempio l’acquisto di materiale edilizio), i contratti d’opera con lavoratori autonomi (per i quali si applicano le ordinarie ritenute sulle prestazioni professionali ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73), nonche le forniture pure di beni, anche se con posa in opera accessoria.

Quando il condominio diventa sostituto d’imposta

Il condominio e obbligato ad operare la ritenuta ogni volta che corrisponde un compenso a un’impresa (persona fisica o giuridica) per prestazioni rientranti in un contratto di appalto o subappalto di opere o servizi relativi all’edificio condominiale. La ritenuta si applica:

  • Alle imprese in regime ordinario (ditta individuale, SNC, SRL, SPA, ecc.) che operano come appaltatori o subappaltatori per lavori sul condominio
  • Ai lavoratori autonomi con partita IVA quando il rapporto contrattuale e configurabile come appalto di servizi (ad esempio, un geometra che gestisce un cantiere in appalto)
  • Sia ai soggetti IRPEF (persone fisiche, ditte individuali, societa di persone) sia ai soggetti IRES (societa di capitali, enti commerciali e non commerciali)

La ritenuta del 4% NON si applica nei seguenti casi:

  • Acquisto di beni (materiali da costruzione, forniture elettriche, ecc.) senza prestazione di servizi
  • Prestazioni occasionali di privati (senza partita IVA) per importi inferiori alle soglie di esenzione
  • Prestazioni di professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri) che emettono parcella: in questo caso si applica la ritenuta ordinaria del 20% ex art. 25 DPR 600/73
  • Forniture di energia elettrica, gas, acqua e altri servizi di pubblica utilita
  • Compensi corrisposti a condomini singoli
  • Canoni di locazione per locali condominiali

L’aliquota del 4%: come si calcola la ritenuta

L’aliquota della ritenuta e fissata dalla legge nella misura del 4% sull’imponibile lordo. Si tratta di una ritenuta a titolo di acconto (non a titolo d’imposta definitiva), il che significa che il beneficiario puo computare la ritenuta subita come credito d’imposta nella propria dichiarazione dei redditi.

Base imponibile: La ritenuta del 4% si calcola sul corrispettivo lordo al netto dell’IVA. Se il fornitore emette fattura per 1.000 euro + 220 euro di IVA (22%), la ritenuta si calcola solo sui 1.000 euro imponibili: 1.000 x 4% = 40 euro di ritenuta.

Esempio pratico di calcolo:

VoceImporto
Imponibile fattura (servizio pulizie)1.000,00 euro
IVA 22%220,00 euro
Totale fattura1.220,00 euro
Ritenuta 4% sull’imponibile (1.000 x 4%)40,00 euro
Importo effettivamente pagato al fornitore1.180,00 euro (1.220 – 40)
Importo da versare all’Erario tramite F2440,00 euro

Il condominio quindi trattiene 40 euro dall’importo da pagare al fornitore e li versa allo Stato tramite F24. Il fornitore riceve 1.180 euro (importo netto) e nella propria dichiarazione dei redditi riportera la ritenuta di 40 euro subita come credito d’imposta, detraendola dall’IRPEF o dall’IRES dovuta.

La soglia annuale di 500 euro

Una delle regole piu importanti — e spesso trascurate — riguarda la soglia annuale di 500 euro. L’art. 25-ter DPR 600/73 prevede che l’obbligo di versamento si cumuli nel corso dell’anno solare: il versamento tramite F24 e dovuto solo quando la somma delle ritenute operate nel mese supera 25,82 euro (equivalente alla vecchia soglia in lire), ma in pratica la norma e interpretata nel senso che il versamento mensile e comunque obbligatorio se le ritenute del mese sono state effettivamente operate.

La Circolare AdE n. 7/E/2008 ha chiarito che il condominio e esonerato dall’obbligo di effettuare le ritenute nei periodi d’imposta in cui il totale annuo dei corrispettivi corrisposti per i servizi in appalto e inferiore a 500 euro. Questa soglia:

  • Si riferisce al totale complessivo annuo di tutti i corrispettivi pagati a fornitori per servizi in appalto, non al singolo pagamento
  • Deve essere calcolata per anno solare (1 gennaio – 31 dicembre)
  • Se nel corso dell’anno si supera la soglia dei 500 euro, l’obbligo di ritenuta scatta retroattivamente per tutti i pagamenti effettuati dall’inizio dell’anno, inclusi quelli precedenti al superamento della soglia
  • In pratica, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento dell’anno per evitare il rischio di dover recuperare ritenute non operate

Attenzione: Molti piccoli condomini — con pochi appartamenti e spese condominiali limitate — possono rientrare nell’esonero se i servizi appaltati nell’anno non raggiungono i 500 euro complessivi. Tuttavia, superare anche di un euro questa soglia comporta l’obbligo di operare le ritenute su tutti i pagamenti dell’anno, anche quelli gia effettuati.

Codici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRES

Per il versamento della ritenuta tramite modello F24, il condominio deve utilizzare i codici tributo specifici istituiti dall’Agenzia delle Entrate. I due codici tributo sono distinti in base alla natura del fornitore:

Codice TributoDescrizioneQuando si usa
1019Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRPEF)Fornitori soggetti IRPEF: ditte individuali, societa di persone (SNC, SAS), lavoratori autonomi in regime di impresa
1020Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRES)Fornitori soggetti IRES: SRL, SPA, societa cooperative, enti commerciali

I codici tributo 1019 e 1020 sono stati istituiti con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 94/E del 13 marzo 2008. Si inseriscono nella sezione Erario del modello F24, nella colonna “Codice tributo”, con indicazione del periodo di riferimento (mese e anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore).

Come determinare il codice corretto: La scelta tra 1019 e 1020 dipende dalla natura del fornitore come indicata nella fattura ricevuta. In caso di dubbio, e sufficiente verificare la partita IVA del fornitore: le ditte individuali hanno partita IVA uguale al codice fiscale del titolare, le societa di capitali hanno una partita IVA diversa dal codice fiscale degli amministratori.

Scadenze di versamento: il giorno 16 del mese

Il versamento delle ritenute operate deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui e avvenuto il pagamento al fornitore. Questa e la regola generale prevista dall’art. 18 del DLgs n. 241/1997, applicabile anche alle ritenute del condominio.

Mese del pagamento al fornitoreScadenza versamento F24
Gennaio16 febbraio
Febbraio16 marzo
Marzo16 aprile
Aprile16 maggio
Maggio16 giugno
Giugno16 luglio
Luglio16 agosto (*)
Agosto16 settembre
Settembre16 ottobre
Ottobre16 novembre
Novembre16 dicembre
Dicembre16 gennaio anno successivo

(*) Agosto: Le ritenute operate nel mese di luglio possono essere versate entro il 20 agosto (e non il 16 agosto) in virtu della sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 37 del DL n. 223/2006. Tuttavia, e sempre consigliabile verificare l’eventuale proroga annuale disposta da specifici decreti ministeriali, come avviene frequentemente.

Regola sulla scadenza spostata: Se il giorno 16 cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Ad esempio, se il 16 aprile 2026 cadesse di domenica, il termine di versamento sarebbe lunedi 17 aprile 2026.

Cumulo mensile: Se nel mese il condominio ha effettuato pagamenti a piu fornitori applicando la ritenuta, le ritenute si cumulano e si versano in un unico F24 mensile, indicando separatamente il codice tributo 1019 e il codice 1020 se ci sono sia fornitori IRPEF che IRES.

Come compilare il modello F24 passo dopo passo

La compilazione del modello F24 per il versamento della ritenuta del condominio avviene nella sezione Erario del modello. Di seguito la procedura step by step con un esempio concreto.

Dati del soggetto versante

Il soggetto versante del condominio e l’amministratore di condominio (o il condominante delegato in caso di condominio senza obbligo di amministratore). Nei dati anagrafici del modello F24 va indicato:

  • Codice fiscale del condominio (non del singolo condominante o dell’amministratore) — es. “CNDMNI80A01L483M”
  • Denominazione: il nome del condominio — es. “Condominio Via Roma 12 Udine”
  • Domicilio fiscale: indirizzo del condominio

Sezione Erario

Nella sezione Erario (la seconda del modello F24) si compilano le righe necessarie:

  • Codice tributo: 1019 (per fornitori IRPEF) o 1020 (per fornitori IRES)
  • Anno di riferimento: l’anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore (es. 2026)
  • Mese di riferimento: il mese in cui e avvenuto il pagamento (es. “04” per aprile)
  • Importi a debito versati: l’importo totale delle ritenute operate nel mese (es. 40,00 euro)
  • Importi a credito compensati: lasciare a 0 salvo crediti specifici

Esempio concreto di compilazione F24

Il Condominio “Palazzina Blu” di Udine paga nel mese di aprile 2026 la ditta individuale “Mario Rossi Impianti” (soggetto IRPEF, codice tributo 1019) per la manutenzione dell’impianto idrico: fattura di 800 euro imponibile + IVA 22% (176 euro). La ritenuta applicata e 800 x 4% = 32 euro.

Campo F24 (Sezione Erario)Valore
Codice tributo1019
Anno di riferimento2026
Mese di rif. (da compilare)04
Importi a debito versati32,00
Scadenza versamento18 maggio 2026 (16/5 e domenica)

Il versamento puo essere effettuato:

  • Online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline, Entratel) — modalita obbligatoria per i condomini con sostituto d’imposta
  • Tramite homebanking della propria banca che supporta l’F24 telematico
  • Tramite intermediario abilitato (commercialista, CAF) con delega

Nota importante: Dal 1° ottobre 2014, il versamento dell’F24 a saldo zero (compensazione totale con crediti) deve essere effettuato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per i condomini sostituti d’imposta e fortemente consigliato rivolgersi a un professionista o a un CAF abilitato per la gestione degli adempimenti.

Casi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensori

Vediamo in dettaglio come si applica la ritenuta del 4% nei casi piu frequenti nella vita condominiale, con indicazione se l’obbligo scatta o meno.

Servizio pulizie scale e parti comuni

Il contratto con una impresa di pulizie che si occupa settimanalmente di scale, androni e aree comuni e soggetto alla ritenuta del 4%. E un classico contratto di appalto di servizi. La ritenuta va operata su ogni pagamento mensile o periodico effettuato all’impresa.

Esempio: contratto annuale di 4.800 euro (400 euro/mese). La ritenuta mensile e di 16 euro (400 x 4%), da versare entro il 16 del mese successivo. Ritenuta annuale totale: 192 euro.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Tutti i contratti di appalto per lavori di manutenzione ordinaria (ritinteggiatura scale, riparazione infiltrazioni, sostituzione piastrelle) e straordinaria (rifacimento tetto, cappotto termico, sostituzione impianti) sono soggetti alla ritenuta del 4%. Si applica su ogni SAL (Stato Avanzamento Lavori) pagato all’impresa edile.

Giardinaggio e cura del verde

Il contratto periodico con un’impresa di giardinaggio per la cura del giardino condominiale, sfalcio dell’erba, potatura siepi, irrigazione automatica, e soggetto alla ritenuta del 4%. Attenzione: se si tratta di un lavoratore autonomo occasionale (senza partita IVA) per piccole prestazioni occasionali, si applicano regole diverse (ritenuta del 20% ex art. 25 DPR 600/73 se il compenso supera le soglie).

Contratto di manutenzione ascensore

Il contratto annuale con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e soggetto alla ritenuta del 4% (codice tributo 1020 per le societa di capitali). Si applica su ogni fattura periodica emessa dalla societa di manutenzione.

Riepilogo casi pratici

ServizioRitenuta 4%?Codice TributoNote
Pulizie scale (impresa)SI1019 o 1020Contratto appalto servizi
Manutenzione idraulica (ditta)SI1019Appalto lavori
Giardinaggio (impresa)SI1019 o 1020Appalto servizi
Manutenzione ascensore (SRL)SI1020Soggetto IRES
Installazione citofono (materiali + posa)Dipende1019/1020Se prevalenza servizio su fornitura
Acquisto lampadine/materialiNO–Pura fornitura beni
Parcella avvocato condominioNO (art. 25)Ritenuta 20%Professionista, non appalto
Compenso amministratoreNO (art. 25)Ritenuta 20%Lavoratore autonomo/professionista
Bollette luce/gas parti comuniNO–Fornitura servizi pubblici

La Certificazione Unica annuale ai prestatori

Oltre al versamento mensile tramite F24, il condominio come sostituto d’imposta ha un secondo obbligo annuale fondamentale: il rilascio della Certificazione Unica (CU) a ciascun prestatore di servizi a cui sono state operate ritenute nel corso dell’anno. La CU attesta le ritenute subite e permette al fornitore di computarle come credito nella propria dichiarazione dei redditi.

Scadenze CU per i condomini:

  • Consegna al fornitore (CU cartacea o elettronica): entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state operate le ritenute
  • Trasmissione all’Agenzia delle Entrate (CU telematica): entro il 31 marzo dell’anno successivo (salvo proroghe annuali)

Esempio: le ritenute operate nel 2026 devono essere certificate con CU consegnata al fornitore entro il 28 febbraio 2027 e trasmessa telematicamente all’AdE entro il 31 marzo 2027.

La CU per il condominio come sostituto d’imposta e un documento differente dalla CU che il datore di lavoro rilascia ai dipendenti. Per i condomini, la CU riguarda esclusivamente le ritenute sulle prestazioni di servizi in appalto (art. 25-ter DPR 600/73). La gestione della CU e strettamente correlata alla compilazione del quadro ST e SV del modello 770, che riepiloga annualmente tutte le ritenute operate dal condominio sostituto d’imposta.

Per approfondire gli obblighi di certificazione annuale e la compilazione del modello 770 per condomini, leggi la nostra guida: Modello 770/2026: guida completa per i sostituti d’imposta.

Sanzioni e ravvedimento operoso

L’omissione o il ritardo nel versamento delle ritenute del condominio comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco il quadro sanzionatorio aggiornato al 2026 e come rimediare tramite il ravvedimento operoso.

Sanzioni per omesso versamento

Ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 471/1997, l’omesso o tardivo versamento delle ritenute comporta una sanzione base del 30% dell’importo non versato. La sanzione si riduce al 15% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza.

Ravvedimento operoso: come ridurre le sanzioni

Il ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/97) permette di regolarizzare spontaneamente l’omissione con sanzioni ridotte. Le aliquote di ravvedimento applicabili alle ritenute del condominio sono:

Tipo di ravvedimentoTermineSanzione ridottaInteressi
Sprint (ravvedimento brevissimo)Entro 14 giorni dalla scadenza0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)Al tasso legale
BreveDal 15° al 30° giorno1,5% (1/10 del 15%)Al tasso legale
MedioDal 31° al 90° giorno1,67% (1/9 del 15%)Al tasso legale
LungoEntro 1 anno dalla scadenza3,75% (1/8 del 30%)Al tasso legale
LunghissimoEntro 2 anni4,29% (1/7 del 30%)Al tasso legale
Oltre 2 anniDopo 2 anni (se non notificato)5% (1/6 del 30%)Al tasso legale

Per effettuare il ravvedimento, il condominio deve versare tramite F24:

  • L’imposta omessa (ritenuta non versata) con il codice tributo 1019 o 1020
  • La sanzione ridotta con codice tributo 8906 (sanzioni da ravvedimento su ritenute)
  • Gli interessi legali con codice tributo 1989 (interessi da ravvedimento)

Sanzioni per omessa CU: Il mancato rilascio della Certificazione Unica al fornitore comporta una sanzione di 100 euro per ogni CU omessa, fino a un massimo di 50.000 euro per anno. La CU trasmessa telematicamente in ritardo all’AdE comporta una sanzione di 33,33 euro per ogni certificazione, ridotta a zero se la trasmissione avviene entro 60 giorni dalla scadenza (art. 4 DPR 322/1998).

Il ruolo dell’amministratore di condominio

L’amministratore di condominio e il soggetto che nella pratica gestisce tutti gli adempimenti fiscali del condominio come sostituto d’imposta. Il suo ruolo e centrale e la sua responsabilita e diretta in caso di inadempimento.

Obblighi fiscali dell’amministratore

  • Verifica preventiva della natura del contratto con ogni fornitore (appalto vs. fornitura pura vs. prestazione professionale)
  • Applicazione della ritenuta al momento del pagamento delle fatture e trattenimento dell’importo dalla somma da corrispondere al fornitore
  • Versamento mensile tramite F24 entro il giorno 16 del mese successivo, con i codici tributo corretti
  • Tenuta della contabilita delle ritenute operate: registro ritenute per ogni fornitore, con data, importo lordo, ritenuta applicata, importo netto pagato
  • Rilascio della CU a ogni fornitore entro il 28 febbraio dell’anno successivo
  • Trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo
  • Presentazione del Modello 770 (quadro ST e SV) per il riepilogo annuale di tutte le ritenute operate

Responsabilita dell’amministratore

L’amministratore che omette di applicare e/o versare le ritenute puo essere ritenuto personalmente responsabile nei confronti del condominio per il danno causato (sanzioni + interessi) e puo rispondere anche penalmente nei casi piu gravi di omesso versamento sistematico (art. 10-bis DLgs 74/2000, che riguarda tuttavia soglie elevate).

Per questo motivo e fortemente consigliabile che l’amministratore si avvalga di un professionista abilitato o di un CAF specializzato nella gestione fiscale condominiale, che puo occuparsi di:

  • Classificazione corretta dei contratti con i fornitori
  • Calcolo mensile delle ritenute
  • Predisposizione e invio telematico degli F24
  • Gestione e trasmissione delle Certificazioni Uniche
  • Compilazione e presentazione del Modello 770

Il CAF Centro Fiscale di Udine e attrezzato per supportare gli amministratori di condominio nella corretta gestione di tutti questi adempimenti, garantendo il rispetto delle scadenze e la correttezza dei versamenti.

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Conclusione

La ritenuta d’acconto del condominio e un adempimento fiscale complesso che richiede attenzione e puntualita. In sintesi, i punti chiave da ricordare sono:

  • Il condominio e sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 25-ter DPR 600/73 per le prestazioni di appalto e subappalto
  • La ritenuta e del 4% sull’imponibile lordo (esclusa IVA)
  • L’obbligo scatta per condomini con corrispettivi annui in appalto superiori a 500 euro
  • Si versano con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento, con codice tributo 1019 (IRPEF) o 1020 (IRES)
  • E obbligatoria la CU annuale ai fornitori e la trasmissione del Modello 770
  • Le sanzioni per inadempimento possono essere ridotte con il ravvedimento operoso

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Domande Frequenti sull’F24 del Condominio

Tutti i condomini devono versare la ritenuta del 4%?

No. L’obbligo di versamento scatta solo quando i corrispettivi annui pagati per contratti di appalto o subappalto di opere o servizi superano complessivamente i 500 euro nell’anno solare. I piccoli condomini con spese condominiali molto limitate possono essere esonerati. Tuttavia, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento per evitare rischi, dato che il superamento della soglia comporta l’obbligo retroattivo per tutti i pagamenti dell’anno.

Cosa succede se il condominio non versa l’F24 entro il 16 del mese?

Il ritardo nel versamento comporta l’applicazione di sanzioni: dal giorno 1 al 14 di ritardo si applica una sanzione dello 0,1% per ogni giorno (ravvedimento sprint), dal 15° al 30° giorno la sanzione e dell’1,5%, e oltre i 90 giorni la sanzione sale al 3,75% (entro 1 anno). In ogni caso e sempre possibile regolarizzare spontaneamente tramite il ravvedimento operoso, pagando imposta omessa + sanzione ridotta + interessi legali.

Qual e la differenza tra codice tributo 1019 e 1020?

Il codice tributo 1019 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRPEF (ditte individuali, societa di persone come SNC e SAS, lavoratori autonomi con partita IVA in regime di impresa). Il codice 1020 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRES (societa di capitali come SRL e SPA, societa cooperative, enti commerciali). La distinzione dipende dalla natura giuridica del fornitore, verificabile dalla sua partita IVA.

La manutenzione ordinaria dell’ascensore e soggetta alla ritenuta?

Si. Il contratto periodico con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e un tipico contratto di appalto di servizi soggetto alla ritenuta del 4%. Essendo la societa di manutenzione generalmente una SRL o SPA (soggetto IRES), si usa il codice tributo 1020.

Il compenso dell’amministratore di condominio e soggetto alla ritenuta del 4%?

No. Il compenso dell’amministratore di condominio non e soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 25-ter DPR 600/73, che si applica solo ai contratti di appalto e subappalto. Al compenso dell’amministratore si applica invece la ritenuta del 20% prevista dall’art. 25 DPR 600/73, in quanto prestazione professionale o di lavoro autonomo. Si usa il codice tributo 1040 (ritenuta su compensi professionali).


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    Giugno 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-11 07:47:162026-05-31 17:54:47F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto
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    F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto 2026

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Il F24 del condominio per la ritenuta d’acconto è uno degli adempimenti fiscali più delicati che ogni amministratore di condominio deve gestire con precisione e puntualità. Quando il condominio paga un lavoratore autonomo — che sia un idraulico, un elettricista, un geometra o un avvocato — ha l’obbligo di trattenere una parte del compenso e versarla all’Agenzia delle Entrate tramite il modello F24. Si tratta della cosiddetta ritenuta d’acconto, un meccanismo che trasforma il condominio in un sostituto d’imposta.

    Se sei un amministratore di condominio e ti trovi a gestire queste pratiche per la prima volta, oppure sei un condomino curioso di capire come funziona, questa guida ti spiega tutto: cos’è la ritenuta d’acconto del condominio, come si calcola, quali codici tributo usare, quando versarla e come compilare il modello F24 senza commettere errori.

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    📋 Indice dei Contenuti
    1. Cos’è la ritenuta d’acconto del condominio
    2. Quando si applica la ritenuta d’acconto
    3. Come si calcola la ritenuta d’acconto
    4. Codici tributo F24 per il condominio
    5. Come compilare il modello F24
    6. Scadenze per il versamento della ritenuta
    7. Certificazione Unica e Modello 770
    8. Errori comuni da evitare
    9. Domande frequenti

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è la Ritenuta d’Acconto del Condominio
    2. Quando si Applica la Ritenuta d’Acconto al Condominio
    3. Come si Calcola la Ritenuta d’Acconto del Condominio
    4. Codici Tributo F24 per il Condominio: la Guida Completa
    5. Come Compilare il Modello F24 per il Condominio
    6. Scadenze per il Versamento della Ritenuta d’Acconto F24
    7. Certificazione Unica e Modello 770: gli Adempimenti Annuali del Condominio
    8. Errori Comuni da Evitare nel Versamento della Ritenuta F24
    9. Domande Frequenti sul F24 del Condominio

    Cos’è la Ritenuta d’Acconto del Condominio

    La ritenuta d’acconto è una trattenuta fiscale che il condominio applica sui compensi pagati a determinati professionisti e lavoratori autonomi. In pratica, quando l’amministratore paga una fattura a un artigiano o a un professionista che lavora in regime ordinario, non versa l’intero importo: trattiene una percentuale e la versa direttamente all’Agenzia delle Entrate per conto del lavoratore. È come se il condominio pagasse in anticipo una parte delle imposte dovute dal professionista.

    Questo meccanismo è regolato dal DPR 600/1973, articolo 25, che individua i soggetti obbligati ad operare le ritenute. Il condominio, in quanto ente che eroga compensi a lavoratori autonomi, è equiparato a un sostituto d’imposta: deve quindi trattenere la ritenuta, versarla al Fisco tramite modello F24 entro le scadenze di legge, e poi certificare l’importo trattenuto al lavoratore attraverso la Certificazione Unica (CU).

    È importante sottolineare che la ritenuta d’acconto non è un costo aggiuntivo per il condominio: è semplicemente una diversa modalità di pagamento. Se la fattura è di 1.000 euro, il condominio paga 800 euro al professionista e 200 euro (la ritenuta) all’Erario. Il totale erogato è sempre 1.000 euro.

    Quando si Applica la Ritenuta d’Acconto al Condominio

    Non tutte le fatture che il condominio riceve sono soggette a ritenuta. Capire quando applicare la ritenuta d’acconto è fondamentale per evitare errori che possono costare sanzioni. In linea di massima, la ritenuta si applica quando il condominio paga compensi per prestazioni di lavoro autonomo, cioè servizi professionali resi da persone fisiche o da imprese individuali in regime ordinario.

    Ecco le categorie di prestatori soggetti a ritenuta quando lavorano per il condominio:

    • Professionisti con partita IVA in regime ordinario: geometri, architetti, ingegneri, avvocati, commercialisti, consulenti legali e tecnici
    • Lavoratori autonomi occasionali: chi effettua lavori senza partita IVA, con compensi che costituiscono reddito diverso ai sensi dell’art. 67 TUIR
    • Amministratori di condominio professionisti: quando percepiscono il compenso per la propria attività gestionale
    • Agenti e mediatori: nei casi in cui il condominio si avvalga di intermediari per locazioni di parti comuni

    Attenzione: la situazione si complica con gli artigiani e le imprese. Un idraulico, un elettricista o una ditta di pulizie che emette fattura come impresa in regime ordinario IVA (società o ditta individuale con attività d’impresa) non è soggetto a ritenuta d’acconto. La ritenuta si applica solo alle prestazioni di lavoro autonomo, non a quelle di lavoro d’impresa. Per distinguere i due casi, il professionista inserisce in fattura la dicitura “prestazione soggetta a ritenuta d’acconto” se la ritenuta si applica.

    Esiste però un’ulteriore categoria specifica per i condomìni: la ritenuta del 4% sulle spese di ristrutturazione pagate tramite bonifico parlante. Questa ritenuta viene operata direttamente dalla banca al momento del pagamento e non richiede alcun intervento dell’amministratore: è la banca stessa a trattenerla e versarla. Si tratta quindi di un meccanismo automatico e separato rispetto alla ritenuta d’acconto classica.

    Come si Calcola la Ritenuta d’Acconto del Condominio

    Il calcolo della ritenuta d’acconto per il condominio segue regole precise stabilite dalla normativa fiscale. L’aliquota applicata varia in base alla tipologia di prestazione e allo status del prestatore:

    • 20% del compenso imponibile: per le prestazioni di lavoro autonomo abituale (professionisti con partita IVA in regime ordinario)
    • 20% del compenso: per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale (senza partita IVA)
    • 4% del corrispettivo lordo IVA inclusa: per i bonifici relativi a lavori su cui spetta detrazione fiscale (ristrutturazione, risparmio energetico) — in questo caso la trattiene direttamente la banca

    La base su cui calcolare la ritenuta è il compenso al netto dell’IVA e delle spese documentate rimborsate. Se la fattura include rimborsi spese documentati (es. materiali acquistati), queste somme non rientrano nella base imponibile della ritenuta. Vediamo un esempio pratico per chiarire il concetto.

    Esempio: Il condominio riceve una fattura dal geometra che ha seguito la perizia per una causa condominiale. Il geometra è iscritto all’albo e lavora in regime ordinario. La fattura è così composta:

    • Compenso professionale: 500,00 euro
    • IVA 22%: 110,00 euro
    • Ritenuta d’acconto 20%: – 100,00 euro
    • Netto da pagare al geometra: 510,00 euro
    • Da versare all’Agenzia delle Entrate tramite F24: 100,00 euro

    Il geometra riceverà quindi 510 euro invece di 610 (compenso + IVA). I 100 euro trattenuti verranno versati dal condominio al Fisco tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento della fattura. Il geometra, in sede di dichiarazione dei redditi, utilizzerà la ritenuta subita come credito d’imposta.

    Un caso particolare riguarda i professionisti in regime forfettario: questi soggetti sono esonerati dall’applicazione della ritenuta d’acconto. La fattura di un professionista forfettario non includerà mai la voce ritenuta, e il condominio pagherà l’intero importo indicato. Il professionista è tenuto a indicare in fattura la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 — Regime Forfettario: non soggetto a ritenuta d’acconto”.

    Codici Tributo F24 per il Condominio: la Guida Completa

    Il codice tributo è il cuore del modello F24: identifica il tipo di versamento che si sta effettuando. Usare il codice sbagliato significa rischiare che il pagamento non venga correttamente imputato, con conseguenti avvisi di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per il condominio, i codici tributo più rilevanti per il versamento della ritenuta d’acconto sono i seguenti:

    Codice TributoDescrizioneTipo di prestazione
    1040Ritenute su redditi di lavoro autonomoProfessionisti con P.IVA, geometri, avvocati, commercialisti, tecnici
    1040Ritenute su redditi di lavoro autonomo occasionaleLavoratori occasionali senza P.IVA (redditi art. 67 TUIR)
    1001Ritenute IRPEF su redditi di lavoro dipendenteSolo se il condominio ha dipendenti (portiere, addetto pulizie con rapporto di lavoro dipendente)
    1004Ritenute IRPEF su redditi assimilati al lavoro dipendenteCompensi amministratore se il rapporto è assimilato al lavoro dipendente

    Il codice tributo 1040 è il più utilizzato dalla gran parte dei condomìni, perché si applica ai compensi corrisposti a professionisti e lavoratori autonomi. Nella sezione Erario del modello F24, questo codice va inserito insieme al periodo di riferimento (il mese in cui è avvenuto il pagamento) e all’anno d’imposta (di solito l’anno in cui si paga).

    Per i condomìni che hanno dipendenti (ad esempio un portiere), il codice tributo 1001 riguarda le ritenute IRPEF sullo stipendio. Anche in questo caso il versamento avviene con il modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dello stipendio.

    Come Compilare il Modello F24 per il Condominio

    La compilazione del modello F24 per il versamento della ritenuta d’acconto del condominio richiede attenzione nella sezione Erario. Ecco i campi da compilare correttamente:

    • Codice fiscale del condominio: il codice fiscale del condominio stesso (non dell’amministratore). Ogni condominio deve avere il proprio codice fiscale, che si richiede all’Agenzia delle Entrate
    • Sezione Erario: qui si inseriscono le ritenute d’acconto su lavoro autonomo
    • Codice tributo: 1040 per lavoro autonomo professionale e occasionale
    • Rateazione / Regione / Prov. EC: lasciare in bianco per le ritenute
    • Anno di riferimento: l’anno in cui è stata effettuata la prestazione e il pagamento
    • Mese di riferimento: il mese in cui si è pagata la fattura (da indicare nel formato MM)
    • Importi a debito versati: l’ammontare della ritenuta da versare

    Un aspetto che crea spesso confusione riguarda il codice fiscale del condominio. Molti amministratori, soprattutto dei piccoli condomìni, usano erroneamente il proprio codice fiscale personale. Questo è un errore grave: il versamento va imputato al condominio come soggetto passivo d’imposta, non all’amministratore. Se il condominio non ha ancora il codice fiscale, occorre richiederlo all’Agenzia delle Entrate con il modello AA5/6 prima di effettuare qualsiasi versamento.

    Il modello F24 può essere presentato in tre modi: tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 online), tramite homebanking della propria banca, oppure — per importi inferiori a determinate soglie — in forma cartacea presso banche e uffici postali. Per i condomìni con più di una posizione debitoria mensile, il versamento telematico è fortemente consigliato perché consente anche la compensazione.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste gli amministratori nella compilazione e nel versamento del modello F24, garantendo la correttezza di ogni dato inserito e il rispetto delle scadenze fiscali.

    Scadenze per il Versamento della Ritenuta d’Acconto F24

    Le scadenze per il versamento della ritenuta d’acconto tramite F24 sono mensili e tassative. La regola generale è semplice: la ritenuta trattenuta nel mese precedente va versata entro il giorno 16 del mese successivo. Se il 16 cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile.

    Mese di pagamento fatturaScadenza versamento F24
    Gennaio 202616 febbraio 2026
    Febbraio 202616 marzo 2026
    Marzo 202616 aprile 2026
    Aprile 202618 maggio 2026 (il 16 è sabato)
    Maggio 202616 giugno 2026
    Giugno 202616 luglio 2026
    Luglio 202617 agosto 2026 (sospensione ferragosto)
    Agosto 202616 settembre 2026
    Settembre 202616 ottobre 2026
    Ottobre 202616 novembre 2026
    Novembre 202616 dicembre 2026
    Dicembre 202618 gennaio 2027 (il 16 è sabato)

    Esiste un’eccezione importante per il mese di agosto: i versamenti con scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 20 settembre con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Per i condomìni che pagano fatture di luglio con ritenuta da versare entro il 16 agosto, conviene pianificare il pagamento prima della chiusura estiva.

    Il mancato rispetto delle scadenze F24 comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare i versamenti tardivi con sanzioni ridotte: si parte dallo 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni, con le seguenti aliquote aggiornate post D.Lgs. 87/2024: 1,25% entro 30 giorni (breve), 1,39% entro 90 giorni, 3,125% entro 1 anno. Più si aspetta, più la sanzione aumenta. Rivolgersi tempestivamente al CAF Centro Fiscale di Udine consente di calcolare correttamente l’importo del ravvedimento ed evitare ulteriori complicazioni.

    Certificazione Unica e Modello 770: gli Adempimenti Annuali del Condominio

    Il versamento mensile della ritenuta tramite F24 non è l’unico adempimento fiscale del condominio come sostituto d’imposta. A fine anno, l’amministratore deve anche rilasciare la Certificazione Unica (CU) a tutti i professionisti a cui ha trattenuto ritenute durante l’anno, e trasmettere il Modello 770 all’Agenzia delle Entrate.

    La Certificazione Unica è il documento che attesta al lavoratore autonomo l’ammontare delle ritenute subite nel corso dell’anno. È essenziale per la dichiarazione dei redditi del professionista: senza questo documento, il percipiente non può portare in detrazione le ritenute subite. La CU deve essere consegnata al lavoratore autonomo entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Per il 2025, la CU andava consegnata entro il 17 marzo 2026 (il 16 cadeva di domenica).

    Il Modello 770 è invece la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta che il condominio deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, riepilogando tutte le ritenute operate e versate durante l’anno. La scadenza per il Modello 770 relativo all’anno 2025 è il 31 luglio 2026. Si tratta di un adempimento complesso che richiede la disponibilità di tutti i dati dei versamenti effettuati mese per mese: una buona organizzazione durante l’anno (conservare tutti i modelli F24 pagati) semplifica enormemente la compilazione del 770.

    Per i condomìni con la Certificazione Unica relativa ai lavoratori autonomi, è fondamentale conoscere la distinzione tra i diversi quadri del Modello 770: il Quadro SA riguarda i compensi per lavoro autonomo professionale, mentre il Quadro SB riguarda le prestazioni occasionali. Un’ulteriore attenzione va posta per l’amministratore di condominio professionista: se percepisce il compenso come lavoratore autonomo, il condominio deve operare la ritenuta e includerlo nel 770. Se invece il rapporto è configurato come amministrazione condominiale nell’ambito di attività d’impresa, la disciplina cambia.

    La gestione della Certificazione Unica per lavoratori autonomi e del Modello 770 richiede competenza tecnica e attenzione ai dettagli. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per tutti questi adempimenti, sia per i piccoli condomìni con poche ritenute da gestire, sia per i complessi condominiali più strutturati.

    Errori Comuni da Evitare nel Versamento della Ritenuta F24

    Nella pratica quotidiana della gestione condominiale, si riscontrano alcuni errori ricorrenti che possono generare problemi con l’Agenzia delle Entrate. Conoscerli in anticipo permette di evitarli e di gestire l’adempimento in modo corretto.

    Il primo errore, già menzionato, è utilizzare il codice fiscale sbagliato nel modello F24. L’amministratore deve inserire il codice fiscale del condominio, non il proprio. Ogni condominio — anche un piccolo edificio di tre appartamenti — deve avere il proprio codice fiscale. Se il condominio non l’ha mai richiesto, l’amministratore deve sanare questa situazione prima di effettuare qualsiasi versamento.

    Il secondo errore frequente riguarda la confusione tra lavoro autonomo e lavoro d’impresa. Come abbiamo visto, la ritenuta del 20% si applica alle prestazioni di lavoro autonomo, non alle imprese. Applicare la ritenuta a una ditta di costruzioni che emette fattura come impresa crea problemi a entrambe le parti: il professionista si ritrova con una trattenuta non dovuta che dovrà recuperare, il condominio deve correggere il versamento. Verificare sempre il regime fiscale del prestatore prima di operare la ritenuta.

    Il terzo errore tipico è non verificare se il professionista è in regime forfettario. I professionisti forfettari sono esonerati dalla ritenuta (come spiegato in precedenza) e lo indicano in fattura. Applicare comunque la ritenuta a un forfettario significa ridurre ingiustamente il suo compenso. La fattura del professionista forfettario riporterà sempre la dicitura di esonero.

    Altri errori comuni includono: dimenticare di versare la ritenuta (molto frequente nei condomìni piccoli dove l’amministratore è un condomino non professionista), usare il codice tributo errato (es. usare il 1001 invece del 1040), indicare un periodo di riferimento sbagliato, o — nei casi più gravi — non rilasciare la Certificazione Unica entro i termini. Ogni omissione comporta sanzioni che si aggiungono all’importo dovuto.

    Una buona pratica per l’amministratore di condominio è tenere un registro delle ritenute operate durante l’anno: per ogni fattura ricevuta da un lavoratore autonomo, annotare data di pagamento, nome del percipiente, codice fiscale, compenso lordo e ritenuta operata. Questo documento semplifica enormemente la compilazione del Modello 770 a fine anno e consente di verificare in qualsiasi momento che tutti i versamenti siano stati effettuati.

    Hai bisogno di assistenza per la gestione delle ritenute d’acconto del condominio e per la compilazione del modello F24? Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio dedicato agli amministratori condominiali, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

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    Domande Frequenti sul F24 del Condominio

    Il condominio deve sempre versare la ritenuta d’acconto?

    Il condominio è obbligato a operare la ritenuta d’acconto solo quando paga compensi a lavoratori autonomi (professionisti con P.IVA in regime ordinario o lavoratori occasionali senza P.IVA). Non si applica ai pagamenti verso imprese (ditte, SRL, SNC) per lavori di manutenzione ordinaria, né verso professionisti in regime forfettario. Se il condominio non ha mai pagato professionisti con ritenuta, non ha l’obbligo di presentare il Modello 770.

    Cosa succede se l’amministratore dimentica di versare la ritenuta entro il 16 del mese?

    Il mancato versamento entro la scadenza F24 comporta l’applicazione di sanzioni e interessi di mora. È possibile rimediare attraverso il ravvedimento operoso, che permette di versare tardivamente con sanzioni ridotte: 0,1% per ogni giorno di ritardo (fino a 14 giorni), poi 1,25% entro 30 giorni (breve), poi 1,39% entro 90 giorni (medio), poi 3,125% entro 1 anno (percentuali post riforma D.Lgs. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024). Più si aspetta, più la sanzione aumenta. Meglio regolarizzare subito con l’aiuto del CAF Centro Fiscale.

    Il geometra che segue la perizia condominiale è soggetto a ritenuta?

    Dipende dal regime fiscale del geometra. Se il geometra ha partita IVA in regime ordinario, il condominio deve operare la ritenuta del 20% sul suo compenso (al netto dell’IVA) e versarla tramite F24 con codice tributo 1040. Se invece il geometra è in regime forfettario, non si applica alcuna ritenuta e il condominio paga l’intero importo fatturato. Il geometra indicherà sempre in fattura quale regime si applica.

    Qual è la differenza tra la ritenuta del 4% sui bonifici e la ritenuta d’acconto del 20%?

    Sono due meccanismi distinti. La ritenuta del 4% si applica sui bonifici bancari per lavori di ristrutturazione e risparmio energetico che danno diritto a detrazione fiscale (es. bonus casa, ecobonus): viene trattenuta automaticamente dalla banca al momento del pagamento e l’amministratore non deve fare nulla. La ritenuta d’acconto del 20% riguarda invece i compensi per prestazioni di lavoro autonomo (professionisti, consulenti) e deve essere calcolata e versata dall’amministratore tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento.

    Il compenso dell’amministratore di condominio è soggetto a ritenuta?

    Sì, nella maggior parte dei casi. Se l’amministratore di condominio è un libero professionista (con P.IVA in regime ordinario), il suo compenso è soggetto alla ritenuta d’acconto del 20%. Il condominio deve trattenerla e versarla con il codice tributo 1040. Se l’amministratore è in regime forfettario, non si applica ritenuta. Se è un condomino non professionista che non riceve compenso, ovviamente la questione non si pone. In ogni caso, l’amministratore indica in fattura il trattamento fiscale applicabile.

    Hai bisogno di assistenza per il versamento della ritenuta d’acconto del condominio tramite F24? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per guidarti in ogni adempimento fiscale condominiale, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: il nostro team di esperti si occuperà di tutto.

    Giugno 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-23 10:23:482026-06-28 00:09:31F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto 2026
    CAF, IMU, TASI E MODELLO F24

    F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto

    Modello 770 e certificazione unica

    Il condominio come sostituto d’imposta e uno degli obblighi fiscali meno conosciuti ma piu importanti per chi gestisce un condominio. Ogni volta che il condominio paga un fornitore per prestazioni di servizi in appalto o subappalto — dalla pulizia delle scale alla manutenzione dell’impianto idraulico — e tenuto ad applicare una ritenuta d’acconto del 4% sull’IRPEF (o IRES per i soggetti societari) e a versarla allo Stato tramite il modello F24. Questa guida spiega passo dopo passo come funziona il meccanismo, quando scatta l’obbligo, come compilare correttamente l’F24, quali codici tributo usare e cosa rischia l’amministratore in caso di omissione.

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    Indice dei contenuti

    1. Il quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973
    2. Quando il condominio diventa sostituto d’imposta
    3. L’aliquota del 4%: come si calcola la ritenuta
    4. La soglia annuale di 500 euro
    5. Codici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRES
    6. Scadenze di versamento: il giorno 16 del mese
    7. Come compilare il modello F24 passo dopo passo
    8. Casi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensori
    9. La Certificazione Unica annuale ai prestatori
    10. Sanzioni e ravvedimento operoso
    11. Il ruolo dell’amministratore di condominio
    12. Domande frequenti (FAQ)

    Il quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973

    L’obbligo del condominio di operare come sostituto d’imposta e disciplinato dall’art. 25-ter del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, introdotto dall’art. 1, comma 43, della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e reso operativo dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2008. La norma e stata successivamente chiarita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 febbraio 2008, che ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione pratica dell’obbligo.

    Il legislatore ha introdotto questo meccanismo per contrastare l’evasione fiscale nel settore dell’edilizia e dei servizi condominiali, garantendo che una parte dell’imposta dovuta dai prestatori di servizi venga versata direttamente dallo Stato tramite il meccanismo della ritenuta alla fonte. Il condominio, pur non essendo un soggetto dotato di personalita giuridica autonoma, assume la qualifica di sostituto d’imposta ogni volta che eroga compensi a fornitori per prestazioni di servizi rese nell’ambito di contratti di appalto o subappalto di opere o servizi.

    E importante sottolineare che l’obbligo si applica esclusivamente ai contratti di appalto e subappalto: sono esclusi i contratti di compravendita di beni (ad esempio l’acquisto di materiale edilizio), i contratti d’opera con lavoratori autonomi (per i quali si applicano le ordinarie ritenute sulle prestazioni professionali ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73), nonche le forniture pure di beni, anche se con posa in opera accessoria.

    Quando il condominio diventa sostituto d’imposta

    Il condominio e obbligato ad operare la ritenuta ogni volta che corrisponde un compenso a un’impresa (persona fisica o giuridica) per prestazioni rientranti in un contratto di appalto o subappalto di opere o servizi relativi all’edificio condominiale. La ritenuta si applica:

    • Alle imprese in regime ordinario (ditta individuale, SNC, SRL, SPA, ecc.) che operano come appaltatori o subappaltatori per lavori sul condominio
    • Ai lavoratori autonomi con partita IVA quando il rapporto contrattuale e configurabile come appalto di servizi (ad esempio, un geometra che gestisce un cantiere in appalto)
    • Sia ai soggetti IRPEF (persone fisiche, ditte individuali, societa di persone) sia ai soggetti IRES (societa di capitali, enti commerciali e non commerciali)

    La ritenuta del 4% NON si applica nei seguenti casi:

    • Acquisto di beni (materiali da costruzione, forniture elettriche, ecc.) senza prestazione di servizi
    • Prestazioni occasionali di privati (senza partita IVA) per importi inferiori alle soglie di esenzione
    • Prestazioni di professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri) che emettono parcella: in questo caso si applica la ritenuta ordinaria del 20% ex art. 25 DPR 600/73
    • Forniture di energia elettrica, gas, acqua e altri servizi di pubblica utilita
    • Compensi corrisposti a condomini singoli
    • Canoni di locazione per locali condominiali

    L’aliquota del 4%: come si calcola la ritenuta

    L’aliquota della ritenuta e fissata dalla legge nella misura del 4% sull’imponibile lordo. Si tratta di una ritenuta a titolo di acconto (non a titolo d’imposta definitiva), il che significa che il beneficiario puo computare la ritenuta subita come credito d’imposta nella propria dichiarazione dei redditi.

    Base imponibile: La ritenuta del 4% si calcola sul corrispettivo lordo al netto dell’IVA. Se il fornitore emette fattura per 1.000 euro + 220 euro di IVA (22%), la ritenuta si calcola solo sui 1.000 euro imponibili: 1.000 x 4% = 40 euro di ritenuta.

    Esempio pratico di calcolo:

    VoceImporto
    Imponibile fattura (servizio pulizie)1.000,00 euro
    IVA 22%220,00 euro
    Totale fattura1.220,00 euro
    Ritenuta 4% sull’imponibile (1.000 x 4%)40,00 euro
    Importo effettivamente pagato al fornitore1.180,00 euro (1.220 – 40)
    Importo da versare all’Erario tramite F2440,00 euro

    Il condominio quindi trattiene 40 euro dall’importo da pagare al fornitore e li versa allo Stato tramite F24. Il fornitore riceve 1.180 euro (importo netto) e nella propria dichiarazione dei redditi riportera la ritenuta di 40 euro subita come credito d’imposta, detraendola dall’IRPEF o dall’IRES dovuta.

    La soglia annuale di 500 euro

    Una delle regole piu importanti — e spesso trascurate — riguarda la soglia annuale di 500 euro. L’art. 25-ter DPR 600/73 prevede che l’obbligo di versamento si cumuli nel corso dell’anno solare: il versamento tramite F24 e dovuto solo quando la somma delle ritenute operate nel mese supera 25,82 euro (equivalente alla vecchia soglia in lire), ma in pratica la norma e interpretata nel senso che il versamento mensile e comunque obbligatorio se le ritenute del mese sono state effettivamente operate.

    La Circolare AdE n. 7/E/2008 ha chiarito che il condominio e esonerato dall’obbligo di effettuare le ritenute nei periodi d’imposta in cui il totale annuo dei corrispettivi corrisposti per i servizi in appalto e inferiore a 500 euro. Questa soglia:

    • Si riferisce al totale complessivo annuo di tutti i corrispettivi pagati a fornitori per servizi in appalto, non al singolo pagamento
    • Deve essere calcolata per anno solare (1 gennaio – 31 dicembre)
    • Se nel corso dell’anno si supera la soglia dei 500 euro, l’obbligo di ritenuta scatta retroattivamente per tutti i pagamenti effettuati dall’inizio dell’anno, inclusi quelli precedenti al superamento della soglia
    • In pratica, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento dell’anno per evitare il rischio di dover recuperare ritenute non operate

    Attenzione: Molti piccoli condomini — con pochi appartamenti e spese condominiali limitate — possono rientrare nell’esonero se i servizi appaltati nell’anno non raggiungono i 500 euro complessivi. Tuttavia, superare anche di un euro questa soglia comporta l’obbligo di operare le ritenute su tutti i pagamenti dell’anno, anche quelli gia effettuati.

    Codici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRES

    Per il versamento della ritenuta tramite modello F24, il condominio deve utilizzare i codici tributo specifici istituiti dall’Agenzia delle Entrate. I due codici tributo sono distinti in base alla natura del fornitore:

    Codice TributoDescrizioneQuando si usa
    1019Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRPEF)Fornitori soggetti IRPEF: ditte individuali, societa di persone (SNC, SAS), lavoratori autonomi in regime di impresa
    1020Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRES)Fornitori soggetti IRES: SRL, SPA, societa cooperative, enti commerciali

    I codici tributo 1019 e 1020 sono stati istituiti con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 94/E del 13 marzo 2008. Si inseriscono nella sezione Erario del modello F24, nella colonna “Codice tributo”, con indicazione del periodo di riferimento (mese e anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore).

    Come determinare il codice corretto: La scelta tra 1019 e 1020 dipende dalla natura del fornitore come indicata nella fattura ricevuta. In caso di dubbio, e sufficiente verificare la partita IVA del fornitore: le ditte individuali hanno partita IVA uguale al codice fiscale del titolare, le societa di capitali hanno una partita IVA diversa dal codice fiscale degli amministratori.

    Scadenze di versamento: il giorno 16 del mese

    Il versamento delle ritenute operate deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui e avvenuto il pagamento al fornitore. Questa e la regola generale prevista dall’art. 18 del DLgs n. 241/1997, applicabile anche alle ritenute del condominio.

    Mese del pagamento al fornitoreScadenza versamento F24
    Gennaio16 febbraio
    Febbraio16 marzo
    Marzo16 aprile
    Aprile16 maggio
    Maggio16 giugno
    Giugno16 luglio
    Luglio16 agosto (*)
    Agosto16 settembre
    Settembre16 ottobre
    Ottobre16 novembre
    Novembre16 dicembre
    Dicembre16 gennaio anno successivo

    (*) Agosto: Le ritenute operate nel mese di luglio possono essere versate entro il 20 agosto (e non il 16 agosto) in virtu della sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 37 del DL n. 223/2006. Tuttavia, e sempre consigliabile verificare l’eventuale proroga annuale disposta da specifici decreti ministeriali, come avviene frequentemente.

    Regola sulla scadenza spostata: Se il giorno 16 cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Ad esempio, se il 16 aprile 2026 cadesse di domenica, il termine di versamento sarebbe lunedi 17 aprile 2026.

    Cumulo mensile: Se nel mese il condominio ha effettuato pagamenti a piu fornitori applicando la ritenuta, le ritenute si cumulano e si versano in un unico F24 mensile, indicando separatamente il codice tributo 1019 e il codice 1020 se ci sono sia fornitori IRPEF che IRES.

    Come compilare il modello F24 passo dopo passo

    La compilazione del modello F24 per il versamento della ritenuta del condominio avviene nella sezione Erario del modello. Di seguito la procedura step by step con un esempio concreto.

    Dati del soggetto versante

    Il soggetto versante del condominio e l’amministratore di condominio (o il condominante delegato in caso di condominio senza obbligo di amministratore). Nei dati anagrafici del modello F24 va indicato:

    • Codice fiscale del condominio (non del singolo condominante o dell’amministratore) — es. “CNDMNI80A01L483M”
    • Denominazione: il nome del condominio — es. “Condominio Via Roma 12 Udine”
    • Domicilio fiscale: indirizzo del condominio

    Sezione Erario

    Nella sezione Erario (la seconda del modello F24) si compilano le righe necessarie:

    • Codice tributo: 1019 (per fornitori IRPEF) o 1020 (per fornitori IRES)
    • Anno di riferimento: l’anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore (es. 2026)
    • Mese di riferimento: il mese in cui e avvenuto il pagamento (es. “04” per aprile)
    • Importi a debito versati: l’importo totale delle ritenute operate nel mese (es. 40,00 euro)
    • Importi a credito compensati: lasciare a 0 salvo crediti specifici

    Esempio concreto di compilazione F24

    Il Condominio “Palazzina Blu” di Udine paga nel mese di aprile 2026 la ditta individuale “Mario Rossi Impianti” (soggetto IRPEF, codice tributo 1019) per la manutenzione dell’impianto idrico: fattura di 800 euro imponibile + IVA 22% (176 euro). La ritenuta applicata e 800 x 4% = 32 euro.

    Campo F24 (Sezione Erario)Valore
    Codice tributo1019
    Anno di riferimento2026
    Mese di rif. (da compilare)04
    Importi a debito versati32,00
    Scadenza versamento18 maggio 2026 (16/5 e domenica)

    Il versamento puo essere effettuato:

    • Online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline, Entratel) — modalita obbligatoria per i condomini con sostituto d’imposta
    • Tramite homebanking della propria banca che supporta l’F24 telematico
    • Tramite intermediario abilitato (commercialista, CAF) con delega

    Nota importante: Dal 1° ottobre 2014, il versamento dell’F24 a saldo zero (compensazione totale con crediti) deve essere effettuato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per i condomini sostituti d’imposta e fortemente consigliato rivolgersi a un professionista o a un CAF abilitato per la gestione degli adempimenti.

    Casi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensori

    Vediamo in dettaglio come si applica la ritenuta del 4% nei casi piu frequenti nella vita condominiale, con indicazione se l’obbligo scatta o meno.

    Servizio pulizie scale e parti comuni

    Il contratto con una impresa di pulizie che si occupa settimanalmente di scale, androni e aree comuni e soggetto alla ritenuta del 4%. E un classico contratto di appalto di servizi. La ritenuta va operata su ogni pagamento mensile o periodico effettuato all’impresa.

    Esempio: contratto annuale di 4.800 euro (400 euro/mese). La ritenuta mensile e di 16 euro (400 x 4%), da versare entro il 16 del mese successivo. Ritenuta annuale totale: 192 euro.

    Manutenzione ordinaria e straordinaria

    Tutti i contratti di appalto per lavori di manutenzione ordinaria (ritinteggiatura scale, riparazione infiltrazioni, sostituzione piastrelle) e straordinaria (rifacimento tetto, cappotto termico, sostituzione impianti) sono soggetti alla ritenuta del 4%. Si applica su ogni SAL (Stato Avanzamento Lavori) pagato all’impresa edile.

    Giardinaggio e cura del verde

    Il contratto periodico con un’impresa di giardinaggio per la cura del giardino condominiale, sfalcio dell’erba, potatura siepi, irrigazione automatica, e soggetto alla ritenuta del 4%. Attenzione: se si tratta di un lavoratore autonomo occasionale (senza partita IVA) per piccole prestazioni occasionali, si applicano regole diverse (ritenuta del 20% ex art. 25 DPR 600/73 se il compenso supera le soglie).

    Contratto di manutenzione ascensore

    Il contratto annuale con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e soggetto alla ritenuta del 4% (codice tributo 1020 per le societa di capitali). Si applica su ogni fattura periodica emessa dalla societa di manutenzione.

    Riepilogo casi pratici

    ServizioRitenuta 4%?Codice TributoNote
    Pulizie scale (impresa)SI1019 o 1020Contratto appalto servizi
    Manutenzione idraulica (ditta)SI1019Appalto lavori
    Giardinaggio (impresa)SI1019 o 1020Appalto servizi
    Manutenzione ascensore (SRL)SI1020Soggetto IRES
    Installazione citofono (materiali + posa)Dipende1019/1020Se prevalenza servizio su fornitura
    Acquisto lampadine/materialiNO–Pura fornitura beni
    Parcella avvocato condominioNO (art. 25)Ritenuta 20%Professionista, non appalto
    Compenso amministratoreNO (art. 25)Ritenuta 20%Lavoratore autonomo/professionista
    Bollette luce/gas parti comuniNO–Fornitura servizi pubblici

    La Certificazione Unica annuale ai prestatori

    Oltre al versamento mensile tramite F24, il condominio come sostituto d’imposta ha un secondo obbligo annuale fondamentale: il rilascio della Certificazione Unica (CU) a ciascun prestatore di servizi a cui sono state operate ritenute nel corso dell’anno. La CU attesta le ritenute subite e permette al fornitore di computarle come credito nella propria dichiarazione dei redditi.

    Scadenze CU per i condomini:

    • Consegna al fornitore (CU cartacea o elettronica): entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state operate le ritenute
    • Trasmissione all’Agenzia delle Entrate (CU telematica): entro il 31 marzo dell’anno successivo (salvo proroghe annuali)

    Esempio: le ritenute operate nel 2026 devono essere certificate con CU consegnata al fornitore entro il 28 febbraio 2027 e trasmessa telematicamente all’AdE entro il 31 marzo 2027.

    La CU per il condominio come sostituto d’imposta e un documento differente dalla CU che il datore di lavoro rilascia ai dipendenti. Per i condomini, la CU riguarda esclusivamente le ritenute sulle prestazioni di servizi in appalto (art. 25-ter DPR 600/73). La gestione della CU e strettamente correlata alla compilazione del quadro ST e SV del modello 770, che riepiloga annualmente tutte le ritenute operate dal condominio sostituto d’imposta.

    Per approfondire gli obblighi di certificazione annuale e la compilazione del modello 770 per condomini, leggi la nostra guida: Modello 770/2026: guida completa per i sostituti d’imposta.

    Sanzioni e ravvedimento operoso

    L’omissione o il ritardo nel versamento delle ritenute del condominio comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco il quadro sanzionatorio aggiornato al 2026 e come rimediare tramite il ravvedimento operoso.

    Sanzioni per omesso versamento

    Ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 471/1997, l’omesso o tardivo versamento delle ritenute comporta una sanzione base del 30% dell’importo non versato. La sanzione si riduce al 15% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza.

    Ravvedimento operoso: come ridurre le sanzioni

    Il ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/97) permette di regolarizzare spontaneamente l’omissione con sanzioni ridotte. Le aliquote di ravvedimento applicabili alle ritenute del condominio sono:

    Tipo di ravvedimentoTermineSanzione ridottaInteressi
    Sprint (ravvedimento brevissimo)Entro 14 giorni dalla scadenza0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)Al tasso legale
    BreveDal 15° al 30° giorno1,5% (1/10 del 15%)Al tasso legale
    MedioDal 31° al 90° giorno1,67% (1/9 del 15%)Al tasso legale
    LungoEntro 1 anno dalla scadenza3,75% (1/8 del 30%)Al tasso legale
    LunghissimoEntro 2 anni4,29% (1/7 del 30%)Al tasso legale
    Oltre 2 anniDopo 2 anni (se non notificato)5% (1/6 del 30%)Al tasso legale

    Per effettuare il ravvedimento, il condominio deve versare tramite F24:

    • L’imposta omessa (ritenuta non versata) con il codice tributo 1019 o 1020
    • La sanzione ridotta con codice tributo 8906 (sanzioni da ravvedimento su ritenute)
    • Gli interessi legali con codice tributo 1989 (interessi da ravvedimento)

    Sanzioni per omessa CU: Il mancato rilascio della Certificazione Unica al fornitore comporta una sanzione di 100 euro per ogni CU omessa, fino a un massimo di 50.000 euro per anno. La CU trasmessa telematicamente in ritardo all’AdE comporta una sanzione di 33,33 euro per ogni certificazione, ridotta a zero se la trasmissione avviene entro 60 giorni dalla scadenza (art. 4 DPR 322/1998).

    Il ruolo dell’amministratore di condominio

    L’amministratore di condominio e il soggetto che nella pratica gestisce tutti gli adempimenti fiscali del condominio come sostituto d’imposta. Il suo ruolo e centrale e la sua responsabilita e diretta in caso di inadempimento.

    Obblighi fiscali dell’amministratore

    • Verifica preventiva della natura del contratto con ogni fornitore (appalto vs. fornitura pura vs. prestazione professionale)
    • Applicazione della ritenuta al momento del pagamento delle fatture e trattenimento dell’importo dalla somma da corrispondere al fornitore
    • Versamento mensile tramite F24 entro il giorno 16 del mese successivo, con i codici tributo corretti
    • Tenuta della contabilita delle ritenute operate: registro ritenute per ogni fornitore, con data, importo lordo, ritenuta applicata, importo netto pagato
    • Rilascio della CU a ogni fornitore entro il 28 febbraio dell’anno successivo
    • Trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo
    • Presentazione del Modello 770 (quadro ST e SV) per il riepilogo annuale di tutte le ritenute operate

    Responsabilita dell’amministratore

    L’amministratore che omette di applicare e/o versare le ritenute puo essere ritenuto personalmente responsabile nei confronti del condominio per il danno causato (sanzioni + interessi) e puo rispondere anche penalmente nei casi piu gravi di omesso versamento sistematico (art. 10-bis DLgs 74/2000, che riguarda tuttavia soglie elevate).

    Per questo motivo e fortemente consigliabile che l’amministratore si avvalga di un professionista abilitato o di un CAF specializzato nella gestione fiscale condominiale, che puo occuparsi di:

    • Classificazione corretta dei contratti con i fornitori
    • Calcolo mensile delle ritenute
    • Predisposizione e invio telematico degli F24
    • Gestione e trasmissione delle Certificazioni Uniche
    • Compilazione e presentazione del Modello 770

    Il CAF Centro Fiscale di Udine e attrezzato per supportare gli amministratori di condominio nella corretta gestione di tutti questi adempimenti, garantendo il rispetto delle scadenze e la correttezza dei versamenti.

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    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Conclusione

    La ritenuta d’acconto del condominio e un adempimento fiscale complesso che richiede attenzione e puntualita. In sintesi, i punti chiave da ricordare sono:

    • Il condominio e sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 25-ter DPR 600/73 per le prestazioni di appalto e subappalto
    • La ritenuta e del 4% sull’imponibile lordo (esclusa IVA)
    • L’obbligo scatta per condomini con corrispettivi annui in appalto superiori a 500 euro
    • Si versano con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento, con codice tributo 1019 (IRPEF) o 1020 (IRES)
    • E obbligatoria la CU annuale ai fornitori e la trasmissione del Modello 770
    • Le sanzioni per inadempimento possono essere ridotte con il ravvedimento operoso

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    Domande Frequenti sull’F24 del Condominio

    Tutti i condomini devono versare la ritenuta del 4%?

    No. L’obbligo di versamento scatta solo quando i corrispettivi annui pagati per contratti di appalto o subappalto di opere o servizi superano complessivamente i 500 euro nell’anno solare. I piccoli condomini con spese condominiali molto limitate possono essere esonerati. Tuttavia, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento per evitare rischi, dato che il superamento della soglia comporta l’obbligo retroattivo per tutti i pagamenti dell’anno.

    Cosa succede se il condominio non versa l’F24 entro il 16 del mese?

    Il ritardo nel versamento comporta l’applicazione di sanzioni: dal giorno 1 al 14 di ritardo si applica una sanzione dello 0,1% per ogni giorno (ravvedimento sprint), dal 15° al 30° giorno la sanzione e dell’1,5%, e oltre i 90 giorni la sanzione sale al 3,75% (entro 1 anno). In ogni caso e sempre possibile regolarizzare spontaneamente tramite il ravvedimento operoso, pagando imposta omessa + sanzione ridotta + interessi legali.

    Qual e la differenza tra codice tributo 1019 e 1020?

    Il codice tributo 1019 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRPEF (ditte individuali, societa di persone come SNC e SAS, lavoratori autonomi con partita IVA in regime di impresa). Il codice 1020 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRES (societa di capitali come SRL e SPA, societa cooperative, enti commerciali). La distinzione dipende dalla natura giuridica del fornitore, verificabile dalla sua partita IVA.

    La manutenzione ordinaria dell’ascensore e soggetta alla ritenuta?

    Si. Il contratto periodico con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e un tipico contratto di appalto di servizi soggetto alla ritenuta del 4%. Essendo la societa di manutenzione generalmente una SRL o SPA (soggetto IRES), si usa il codice tributo 1020.

    Il compenso dell’amministratore di condominio e soggetto alla ritenuta del 4%?

    No. Il compenso dell’amministratore di condominio non e soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 25-ter DPR 600/73, che si applica solo ai contratti di appalto e subappalto. Al compenso dell’amministratore si applica invece la ritenuta del 20% prevista dall’art. 25 DPR 600/73, in quanto prestazione professionale o di lavoro autonomo. Si usa il codice tributo 1040 (ritenuta su compensi professionali).


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      04/09/2026
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      03/09/2026
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      Paola Zilli
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
      23/07/2026
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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      Maggio 11, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-11 07:47:162026-05-31 17:54:47F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto

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