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NOTIZIE

MIMIT: 32 milioni per valorizzare la proprietà industriale delle PMI

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  • Cosa prevede il decreto MIMIT
  • Chi può accedere ai fondi
  • Le misure finanziabili
  • Come presentare domanda
  • Domande frequenti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha messo sul tavolo 32 milioni di euro per aiutare le piccole e medie imprese italiane a valorizzare la propria proprietà industriale. Una misura attesa da tempo che punta a colmare il divario tra le PMI italiane e i competitor europei in materia di brevetti, marchi e design registrati.

La notizia, diffusa il 1° settembre 2026, riprende le linee di intervento già tracciate dal Piano Nazionale della Proprietà Industriale e si inserisce nel quadro più ampio delle politiche industriali del Governo a sostegno delle imprese italiane.

Cosa prevede il decreto MIMIT

Il provvedimento prevede lo stanziamento di 32 milioni di euro da distribuire attraverso incentivi diretti alle PMI per sostenere le attività connesse alla protezione e alla valorizzazione dei diritti di proprietà industriale. In termini pratici, si tratta di rimborsi e contributi per coprire una parte dei costi che un’impresa sostiene quando decide di tutelare un’invenzione, un marchio o un design originale.

Per capirsi: la proprietà industriale è l’insieme dei diritti che un’impresa può vantare su creazioni intellettuali di natura tecnica o commerciale. Un brevetto, ad esempio, protegge un’invenzione e impedisce ai concorrenti di copiarla per un certo numero di anni. Un marchio registrato tutela il nome e il logo dell’azienda. Un design registrato protegge l’aspetto estetico di un prodotto.

Registrare e mantenere questi diritti ha un costo — spesso significativo per una piccola impresa — ed è proprio qui che interviene il MIMIT con questo nuovo stanziamento.

Chi può accedere ai fondi

La misura è rivolta in via prioritaria alle piccole e medie imprese italiane (PMI), ovvero quelle aziende con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro), secondo la definizione europea.

Rientrano nell’agevolazione sia le imprese che intendono depositare nuovi titoli di proprietà industriale, sia quelle che vogliono estendere la protezione di diritti già esistenti a livello europeo o internazionale. L’obiettivo del ministero è duplice: da un lato incentivare le PMI a proteggere le proprie innovazioni, dall’altro spingerle verso i mercati esteri con strumenti di tutela adeguati.

Le misure finanziabili

I fondi stanziati dal MIMIT possono coprire diverse tipologie di spesa legate alla proprietà industriale. Tra le voci principali rientrano:

  • Tasse e diritti di deposito per brevetti, marchi, modelli e disegni industriali, sia a livello nazionale che europeo o internazionale (tramite procedure PCT e Madrid System);
  • Spese di assistenza tecnica e legale per la redazione delle domande e la gestione delle procedure di registrazione;
  • Attività di ricerca di anteriorità, ovvero le analisi preliminari per verificare che un’invenzione o un marchio siano effettivamente nuovi e registrabili;
  • Spese di traduzione per l’estensione dei titoli in altri Paesi;
  • Attività di valorizzazione e sfruttamento commerciale dei titoli di proprietà industriale già registrati.

Si tratta di un ventaglio di interventi pensato per accompagnare l’impresa in tutto il percorso: dalla prima idea di tutelare un’invenzione fino alla monetizzazione dei diritti acquisiti.

Come presentare domanda

Le modalità operative e i termini per la presentazione delle domande saranno definiti attraverso un apposito decreto attuativo del MIMIT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le PMI interessate dovranno seguire il sito ufficiale del Ministero (www.mimit.gov.it) e quello dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) per tutti gli aggiornamenti sulle procedure.

In genere, per misure di questo tipo, la domanda si presenta per via telematica attraverso la piattaforma digitale del MIMIT, allegando la documentazione relativa all’impresa (visura camerale, dati fiscali) e ai titoli di proprietà industriale per cui si chiede il contributo. È consigliabile farsi assistere da un professionista abilitato (consulente in proprietà industriale o avvocato specializzato) per massimizzare le possibilità di accesso all’agevolazione.

Il decreto attuativo specificherà anche le percentuali di rimborso e gli importi massimi per ciascun tipo di spesa finanziabile, che potranno variare a seconda della tipologia di titolo (brevetto, marchio, design) e dell’ambito geografico di protezione (nazionale, europeo, internazionale).


Domande frequenti

Cos’è la proprietà industriale?

La proprietà industriale è l’insieme dei diritti riconosciuti dalla legge su creazioni intellettuali di natura tecnica (brevetti per invenzioni, modelli di utilità) e commerciale (marchi, design, indicazioni geografiche). Questi diritti attribuiscono al titolare il potere esclusivo di sfruttare commercialmente la propria creazione per un periodo determinato.

Quanto vale il contributo MIMIT?

Lo stanziamento complessivo è di 32 milioni di euro. L’importo specifico del contributo per ciascuna impresa dipenderà dalle modalità operative che saranno definite nel decreto attuativo: in genere si tratta di rimborsi percentuali sulle spese sostenute, con un tetto massimo per impresa.

Anche le start-up possono accedere?

Le misure MIMIT per la proprietà industriale sono tradizionalmente aperte anche alle start-up innovative iscritte nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, a condizione che rispettino i requisiti dimensionali PMI. Il decreto attuativo chiarirà eventuali condizioni specifiche per questa categoria di imprese.

È possibile richiedere il contributo anche per marchi già registrati?

Sì, le misure di valorizzazione riguardano anche i titoli di proprietà industriale già esistenti, ad esempio per estendere la protezione a nuovi mercati internazionali o per attività di licenza e trasferimento tecnologico. I dettagli saranno nel decreto attuativo.

Dove trovo le istruzioni ufficiali?

Le informazioni ufficiali sono disponibili sul sito del MIMIT (www.mimit.gov.it) e dell’UIBM. Resta aggiornato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per il decreto attuativo.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-03 08:00:002026-09-01 10:40:48MIMIT: 32 milioni per valorizzare la proprietà industriale delle PMI
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Trasferimento d’azienda e dipendenti: come cambia la busta paga nel passaggio

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Quando un’azienda viene ceduta, trasferita o fusa con un’altra realtà, i lavoratori si trovano spesso in una situazione di incertezza: cambierà il mio contratto? La mia busta paga resterà la stessa? Potranno licenziarmi? Il trasferimento d’azienda e i dipendenti sono regolati in Italia da norme precise, che garantiscono la continuità del rapporto di lavoro e la tutela delle condizioni economiche già acquisite. In questo articolo vediamo cosa prevede la legge, come cambia (o non cambia) la busta paga nel passaggio, e quali diritti spettano ai lavoratori coinvolti.

Indice dei contenuti

  • Cosa si intende per trasferimento d’azienda
  • La continuità del rapporto di lavoro: il principio cardine
  • Come cambia la busta paga nel passaggio tra datori
  • Il diritto di opposizione e le dimissioni per giusta causa
  • Gli obblighi di informazione del datore di lavoro
  • Quando il trasferimento riguarda solo un ramo d’azienda
  • Domande Frequenti sul trasferimento d’azienda e la busta paga

Cosa si intende per trasferimento d’azienda

Il trasferimento d’azienda è una nozione ampia che comprende qualsiasi operazione che comporti il cambiamento del soggetto titolare di un’attività economica organizzata, mantenendone l’identità. In pratica, rientrano in questa categoria:

  • la cessione d’azienda (vendita dell’intera azienda o di un ramo di essa)
  • la fusione tra società
  • la scissione aziendale
  • l’affitto d’azienda
  • l’appalto, in talune circostanze specifiche previste dalla giurisprudenza

La norma di riferimento è l’art. 2112 del Codice Civile, che in Italia garantisce la tutela dei lavoratori in tutti questi scenari. La norma è stata rafforzata nel tempo dal recepimento delle direttive europee in materia, in particolare la Direttiva 2001/23/CE, che ha armonizzato le regole a livello comunitario.

Un elemento fondamentale: la tutela scatta indipendentemente dalla volontà delle parti. Significa che anche se il contratto di cessione non menziona esplicitamente i dipendenti, questi conservano automaticamente tutti i loro diritti.

La continuità del rapporto di lavoro: il principio cardine

Il principio più importante che governa il passaggio di dipendenti nel trasferimento d’azienda è la continuità automatica del rapporto di lavoro. L’art. 2112 c.c. stabilisce che il lavoratore non deve dare alcun consenso al trasferimento: il contratto prosegue con il nuovo datore di lavoro (cessionario) alle stesse condizioni economiche e normative.

Questo significa concretamente che:

  • l’anzianità di servizio viene mantenuta e riconosciuta integralmente
  • il livello contrattuale (qualifica, mansione, categoria) resta invariato
  • la retribuzione mensile non può essere ridotta unilateralmente dal nuovo datore
  • tutti i premi, superminimi e benefit già maturati vengono preservati
  • le ferie maturate e non godute restano a carico del cessionario

In altre parole, il lavoratore non “riparte da zero”: porta con sé tutta la storia del suo rapporto lavorativo. Questa è la differenza fondamentale rispetto a una normale assunzione.

Come cambia la busta paga nel passaggio tra datori

La domanda che più preoccupa i lavoratori coinvolti in un trasferimento d’azienda riguarda proprio la busta paga: cambierà qualcosa?

La risposta è articolata. La retribuzione base non può essere ridotta: il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per tutti i crediti del lavoratore maturati fino alla data del trasferimento. Questo vale per eventuali arretrati, mensilità non pagate, tredicesima e quattordicesima maturate.

Possono invece cambiare alcuni elementi della busta paga legati al contratto collettivo applicato:

  • Se il nuovo datore applica un CCNL diverso, le voci della retribuzione potrebbero essere strutturate in modo differente, anche se il totale netto non può diminuire
  • I benefit aziendali (auto aziendale, buoni pasto, welfare) dipendono dalla policy del nuovo datore e possono cambiare se non sono stati contrattualmente garantiti
  • Gli accordi integrativi aziendali del precedente datore potrebbero non applicarsi automaticamente se il cessionario non vi aderisce

Un aspetto spesso trascurato riguarda il TFR (Trattamento di Fine Rapporto). In caso di trasferimento d’azienda, il TFR maturato non viene liquidato: passa in carico al nuovo datore, che lo eroga al termine definitivo del rapporto di lavoro. Solo se il lavoratore decide di dimettersi entro tre mesi dalla comunicazione del trasferimento (esercitando il cosiddetto diritto di recesso), il TFR viene liquidato immediatamente.

Il diritto di opposizione e le dimissioni per giusta causa

La legge italiana tutela anche chi non vuole essere trasferito. L’art. 2112 c.c. riconosce al lavoratore il diritto di dimettersi per giusta causa entro tre mesi dalla data di trasferimento, qualora le condizioni del rapporto subiscano un peggioramento sostanziale.

Le dimissioni per giusta causa da trasferimento d’azienda hanno conseguenze importanti:

  • il lavoratore ha diritto alla liquidazione immediata del TFR, come se fosse stato licenziato
  • spetta l’indennità sostitutiva del preavviso
  • il lavoratore può accedere alla NASpI (indennità di disoccupazione), perché le dimissioni per giusta causa sono equiparate al licenziamento involontario ai fini previdenziali

Attenzione: non basta che le condizioni “cambino” in senso astratto. Il peggioramento deve essere concreto e dimostrabile. Un semplice cambio di sede lavorativa o di orario non sempre integra la giusta causa, a meno che non sia significativo e non concordato.

L’accesso alla NASpI in seguito a dimissioni per giusta causa è un tema delicato che richiede attenzione nella presentazione della domanda. Per chi si trova in questa situazione è consigliabile affidarsi a un patronato o a un operatore qualificato.

Gli obblighi di informazione del datore di lavoro

Il trasferimento d’azienda non può avvenire in silenzio. La legge impone precise obbligazioni di informazione e consultazione nei confronti dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali.

Almeno 25 giorni prima del trasferimento, il cedente e il cessionario devono comunicare ai sindacati (RSA o RSU):

  • la data del trasferimento e le motivazioni
  • le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori
  • le misure previste nei confronti dei dipendenti

Se in azienda non sono presenti rappresentanze sindacali, la comunicazione deve essere inviata direttamente ai lavoratori interessati. In caso di violazione di questi obblighi, il cedente e il cessionario rischiano sanzioni amministrative e possono essere esposti a contestazioni da parte dei lavoratori.

In presenza di licenziamenti illegittimi o violazioni dei diritti del lavoratore nel contesto del trasferimento, i dipendenti possono ricorrere al giudice del lavoro.

Quando il trasferimento riguarda solo un ramo d’azienda

Non sempre il trasferimento coinvolge l’intera azienda. Spesso si parla di cessione di ramo d’azienda: solo una parte dell’attività viene ceduta a un soggetto diverso, mentre il resto rimane al cedente.

In questo caso, i dipendenti assegnati a quel ramo passano automaticamente al cessionario, con le stesse tutele dell’art. 2112 c.c. La norma si applica pienamente anche ai rami, purché si tratti di una parte dell’azienda dotata di una propria identità funzionale e organizzativa.

La questione è spesso oggetto di contenzioso: il datore cedente potrebbe tentare di “svuotare” artificialmente un ramo per trasferire lavoratori senza applicare le tutele. In questi casi la giurisprudenza interviene a favore del lavoratore, riqualificando l’operazione.

Per i lavoratori domestici (colf, badanti, assistenti familiari), le regole sono parzialmente diverse perché il loro rapporto è disciplinato dal CCNL di settore e dalla normativa specifica. Chi assiste un anziano e cambia datore in seguito a un trasferimento di famiglia si trova in una situazione particolare che merita una valutazione individuale.

Domande Frequenti sul trasferimento d’azienda e la busta paga

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Settembre 2, 2026/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-02 18:00:002026-09-01 10:30:36Trasferimento d’azienda e dipendenti: come cambia la busta paga nel passaggio
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Contributo unificato per opposizione a cartella previdenziale INPS: chiarimento del Ministero

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Chi riceve una cartella esattoriale o un avviso di addebito INPS relativo a contributi previdenziali che ritiene ingiusti, può opporsi in tribunale. Ma quanto costa farlo? La risposta, finora non sempre uniforme tra i vari uffici giudiziari italiani, è arrivata con chiarezza dal Ministero della Giustizia: il contributo unificato per opposizione a cartella previdenziale INPS è di 43 euro, indipendentemente dal tipo di procedura formale scelta. Un importo contenuto, previsto appositamente per agevolare l’accesso alla giustizia in materia previdenziale.

Il chiarimento, pubblicato attraverso il canale ministeriale “Filo Diretto”, fa seguito a un quesito formale della Corte d’Appello di Napoli e risolve definitivamente una questione che creava incertezza e diseguaglianze tra cittadini che si trovavano nelle stesse condizioni.

Indice dei contenuti

  • Cos’è il contributo unificato per cause previdenziali
  • Da dove nasce il dubbio: prassi non uniformi nei tribunali
  • Il chiarimento del Ministero della Giustizia: criterio della materia
  • Quando si è esenti dal pagamento
  • Cosa cambia in pratica per i lavoratori
  • Domande Frequenti

Cos’è il contributo unificato per cause previdenziali

Il contributo unificato è la tassa che ogni cittadino deve versare quando avvia un procedimento giudiziario. È un costo di accesso alla giustizia, la cui misura varia in base al tipo di causa e alla materia trattata. Per le cause ordinarie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, il legislatore ha previsto un importo ridotto, pari a 43 euro, con l’obiettivo dichiarato di non scoraggiare i lavoratori e i pensionati dall’esercitare i propri diritti di fronte al giudice.

Il riferimento normativo è l’articolo 13, comma 1, lettera a), del DPR 115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia). Questo importo si applica alle controversie che vertono su contributi previdenziali, pensioni, assegni di invalidità e altri diritti previdenziali. Il problema che si è posto negli ultimi anni riguarda le cosiddette opposizioni esecutive: quando un lavoratore non fa causa ordinaria, ma si oppone direttamente a una cartella esattoriale o a un avviso di addebito già notificato dall’INPS, qual è il contributo unificato corretto?

Da dove nasce il dubbio: prassi non uniformi nei tribunali

La questione era tutt’altro che teorica. La Corte d’Appello di Napoli ha segnalato al Ministero della Giustizia che nel proprio distretto si erano consolidate prassi non uniformi tra i diversi tribunali, con conseguenze economiche concrete per i cittadini. Il problema nasceva da due interpretazioni opposte della stessa normativa.

Secondo il criterio della materia, quello che conta è l’oggetto sostanziale della controversia: se si discute di contributi previdenziali, si paga 43 euro, punto. Secondo il criterio della qualificazione formale del procedimento, invece, ciò che conta è il tipo specifico di azione giudiziaria intrapresa: un’opposizione esecutiva sarebbe soggetta alle tariffe più elevate previste dall’articolo 13, comma 2, dello stesso DPR 115/2002, pensate per le procedure esecutive in generale.

La differenza economica tra i due criteri è significativa: chi si trovava a dover pagare le tariffe delle opposizioni esecutive si vedeva chiedere importi ben superiori ai 43 euro, nonostante stesse contestando esattamente gli stessi contributi previdenziali che in una causa ordinaria avrebbero comportato il costo ridotto. Una situazione che il Ministero ha ritenuto inaccettabile sul piano della coerenza del sistema.

Il chiarimento del Ministero della Giustizia: criterio della materia

La Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia ha emesso un chiarimento netto: deve prevalere il criterio della materia. Qualunque sia lo strumento processuale scelto — opposizione ai sensi della legge 689/1981, opposizione all’esecuzione contro una cartella, opposizione agli atti esecutivi — se la controversia riguarda contributi previdenziali, il contributo unificato dovuto è sempre 43 euro.

Il ragionamento del Ministero è di tipo sistematico. Adottare il criterio formale della procedura significherebbe frustrare la finalità stessa della norma agevolata: il legislatore ha voluto abbassare il costo di accesso alla giustizia per la materia previdenziale, riconoscendo che si tratta di controversie che riguardano spesso persone in condizioni economiche fragili (lavoratori che contestano contributi, pensionati che impugnano avvisi di addebito). Sarebbe contraddittorio che lo stesso oggetto di contestazione comportasse costi radicalmente diversi solo in base alla scelta tecnica dello strumento processuale.

Il Ministero ha anche richiamato la giurisprudenza di legittimità già formatasi sul punto, a riprova che l’orientamento non è una novità assoluta, ma riceve ora una sanzione ufficiale ministeriale che si impone a tutti gli uffici giudiziari italiani.

Quando si è esenti dal pagamento

Il chiarimento ministeriale fa espressamente salva la possibilità di non pagare nulla. L’articolo 9, comma 1-bis, del DPR 115/2002 prevede alcune ipotesi di esenzione totale legate ai limiti reddituali del soggetto che agisce in giudizio. In altre parole, chi si trova al di sotto di determinate soglie di reddito stabilite dalla normativa non è tenuto a versare il contributo unificato nemmeno nella misura agevolata di 43 euro.

Questa precisazione è particolarmente rilevante perché le persone che più spesso si trovano a dover contestare cartelle previdenziali sono proprio quelle con redditi bassi o che attraversano momenti di difficoltà economica. La conferma dell’esenzione reddituale rafforza ulteriormente la tutela di queste categorie.

Cosa cambia in pratica per i lavoratori

L’impatto pratico del chiarimento ministeriale è importante sotto tre profili distinti. In primo luogo, si supera definitivamente l’incertezza applicativa che aveva generato prassi diverse tra tribunali: lo stesso tipo di opposizione non potrà più costare cifre differenti a seconda del luogo in cui viene presentata. In secondo luogo, i lavoratori e i pensionati che intendono contestare una cartella esattoriale o un avviso di addebito INPS possono ora pianificare con certezza i costi dell’azione legale.

Le tre categorie di giudizi cui si applica il costo di 43 euro sono:

  • le opposizioni ai sensi della legge 689/1981 in materia di contributi previdenziali (contestazione di sanzioni e accertamenti);
  • le opposizioni all’esecuzione avverso cartelle esattoriali o avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali;
  • le opposizioni agli atti esecutivi sempre in materia previdenziale (es. contestazione dei singoli atti compiuti dall’agente della riscossione).

In tutti questi casi, l’importo da versare all’atto del deposito del ricorso è 43 euro, salvo esenzione reddituale. Non esistono quindi situazioni in cui, per una controversia previdenziale, si debba pagare un contributo unificato più elevato solo perché si è scelto lo strumento processuale dell’opposizione esecutiva anziché la causa ordinaria.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 2, 2026/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-02 17:00:002026-09-01 10:19:55Contributo unificato per opposizione a cartella previdenziale INPS: chiarimento del Ministero
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Pensione minima esclusa con 7 anni di contributi, cosa spetta

Pensione 2026 INPS
Indice dei contenuti
  1. I requisiti per accedere alla pensione minima
  2. Il sistema contributivo puro e i 7 anni
  3. Cosa spetta con 7 anni di contributi
  4. L’assegno di garanzia per il contributivo puro
  5. Pensione di vecchiaia con pochi contributi
  6. Domande frequenti

Chi ha versato contributi all’INPS solo per 7 anni può trovarsi in una situazione scomoda: ha raggiunto l’età pensionabile ma non ottiene il trattamento minimo garantito. Questo accade perché nel sistema pensionistico contributivo puro — quello che si applica a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996 — esistono soglie precise che determinano se e quanto si percepisce. Capire le regole evita sorprese al momento del pensionamento.

I requisiti per accedere alla pensione minima

La cosiddetta “pensione minima” o trattamento minimo INPS è una misura di garanzia: si applica quando l’assegno pensionistico calcolato risulta inferiore a una soglia stabilita annualmente. Per il 2026 il trattamento minimo ammonta a 611,85 euro al mese (rivalutato dell’1,4% rispetto al 2025 in base al tasso di perequazione ISTAT).

Tuttavia il trattamento minimo non spetta a tutti. Le regole variano in base al sistema di calcolo applicabile, che dipende dall’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995:

  • Sistema retributivo o misto (almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995): il trattamento minimo si applica con i meccanismi tradizionali.
  • Sistema contributivo puro (meno di 18 anni al 31/12/1995 o iscritti per la prima volta dopo il 1/1/1996): le regole sono diverse e più restrittive.

Il sistema contributivo puro e i 7 anni

Nel sistema contributivo puro il trattamento minimo non esiste come integrazione automatica. Al suo posto opera un meccanismo diverso: la pensione viene erogata solo se l’importo calcolato supera determinate soglie di accesso, che variano in base all’età e al tipo di pensione richiesta.

Il caso dei 7 anni di contributi è emblematico. Per raggiungere la pensione anticipata ordinaria nel sistema contributivo puro è necessaria un’anzianità contributiva molto più elevata. Con soli 7 anni versati, quella strada è preclusa.

Per la pensione di vecchiaia ordinaria a 67 anni nel contributivo puro l’importo deve superare 1,5 volte l’assegno sociale (circa 780 euro mensili nel 2026). Se la pensione calcolata non raggiunge questa soglia, l’accesso a 67 anni è negato. Esiste però una valvola di sicurezza: la pensione di vecchiaia a 71 anni con almeno 5 anni effettivi di contribuzione.

Cosa spetta con 7 anni di contributi

Con 7 anni di contributi versati, il lavoratore in regime contributivo puro si trova in questa situazione:

  • Pensione anticipata ordinaria: non accessibile (serve un’anzianità contributiva molto più elevata).
  • Pensione di vecchiaia a 67 anni: non accessibile se l’importo calcolato non supera 1,5 volte l’assegno sociale (circa 780 euro nel 2026).
  • Pensione di vecchiaia a 71 anni: accessibile con almeno 5 anni di contribuzione effettiva — quindi applicabile anche con 7 anni — a condizione che l’assegno calcolato superi l’assegno sociale (circa 534 euro mensili nel 2026).

L’assegno percepito è calcolato esclusivamente sui contributi versati: non c’è integrazione al minimo. Chi ha versato poco riceve una pensione proporzionalmente bassa, senza alcun correttivo automatico. Il ricalcolo contributivo previsto per il 2027 potrebbe modificare alcune di queste regole per le generazioni future.

L’assegno di garanzia per il contributivo puro

Chi si trova nella situazione di aver maturato pochi anni di contributi può fare affidamento su altri strumenti di sostegno al reddito nella fase post-lavorativa:

  • Assegno sociale INPS: spetta a chi ha compiuto 67 anni, risiede in Italia e non supera determinati limiti di reddito. Non è una pensione ma una prestazione assistenziale. Per il 2026 l’importo pieno è di circa 534 euro mensili. Non richiede contributi versati.
  • Integrazione al reddito regionale: alcune Regioni prevedono misure integrative per anziani a basso reddito. Opportuno verificare quelle attive nel proprio comune di residenza.
  • Contributi volontari INPS: chi non ha ancora raggiunto i requisiti può richiedere l’autorizzazione a versare contributi volontari per completare gli anni mancanti, anche se il beneficio economico va valutato attentamente rispetto ai costi di versamento.

Pensione di vecchiaia con pochi contributi

La strada più percorribile per chi ha 7 anni di contributi nel sistema contributivo puro è quella della pensione di vecchiaia a 71 anni (ex art. 24 c. 14 D.L. 201/2011, il cosiddetto “Salva Italia”). Questo strumento è stato introdotto proprio per tutelare i lavoratori con carriere discontinue o brevi: basta avere almeno 5 anni di contribuzione effettiva (non figurativa) e aver compiuto 71 anni di età.

La condizione è che l’importo della pensione calcolata superi la soglia dell’assegno sociale mensile. Se la pensione risultante fosse inferiore, l’INPS non eroga la prestazione pensionistica: al richiedente spetterebbe invece l’assegno sociale, se ne ha i requisiti reddituali.

Per chi ha avuto carriere lavorative in più Paesi è utile sapere che i contributi esteri possono essere cumulati con quelli italiani per raggiungere i requisiti minimi: il cumulo dei contributi esteri e italiani è possibile in base agli accordi bilaterali e ai regolamenti comunitari.

Domande frequenti

Con 7 anni di contributi ho diritto alla pensione minima?

No. Nel sistema contributivo puro il trattamento minimo non esiste come integrazione automatica. L’assegno è calcolato solo in base ai contributi effettivamente versati. Se l’importo è molto basso, si può richiedere l’assegno sociale (che non richiede contributi) al compimento dei 67 anni, se si rispettano i limiti di reddito.

A quanti anni posso andare in pensione con 7 anni di contributi?

Con 7 anni di contributi nel contributivo puro la finestra più accessibile è la pensione di vecchiaia a 71 anni, che richiede almeno 5 anni di contribuzione effettiva. La pensione di vecchiaia ordinaria a 67 anni è invece condizionata al superamento di una soglia di importo (1,5 volte l’assegno sociale).

Posso integrare i contributi mancanti versando volontariamente?

Sì. Chi riceve dall’INPS l’autorizzazione ai contributi volontari può versare contributi aggiuntivi per aumentare sia l’anzianità contributiva sia l’importo futuro della pensione. La convenienza economica va valutata caso per caso, soprattutto in relazione all’età di versamento e all’importo che si otterrebbe.

Se non raggiungo la soglia per la pensione, cosa ricevo?

Se al compimento dei 71 anni la pensione calcolata risulta inferiore all’assegno sociale, l’INPS non eroga la pensione contributiva. In quel caso si può fare domanda per l’assegno sociale (circa 534 euro mensili nel 2026), una prestazione assistenziale erogata a chi ha 67 anni, risiede in Italia e ha redditi sotto la soglia prevista.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 2, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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NOTIZIE

Schengen, l’Italia proroga i controlli alla frontiera con la Spagna per altri 15 giorni

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  • Cosa è successo: la proroga dei controlli
  • Cos’è l’accordo Schengen e perché è importante
  • Quando è lecito reintrodurre i controlli alle frontiere
  • Cosa cambia concretamente per i cittadini e i viaggiatori
  • Il contesto europeo: altri Paesi che hanno reintrodotto i controlli
  • Domande frequenti (FAQ)

Cosa è successo: la proroga dei controlli

L’Italia ha deciso di prorogare i controlli temporanei alle frontiere interne con la Spagna per ulteriori 15 giorni. La misura, adottata nell’ambito delle deroghe consentite dal Codice Schengen, si inserisce in un contesto più ampio di rafforzamento della sicurezza ai confini europei che ha visto diversi Paesi membri dell’Unione Europea adottare provvedimenti simili nel corso del 2026.

La proroga è stata comunicata ufficialmente attraverso i canali istituzionali del Ministero dell’Interno, che ha giustificato la misura con la necessità di garantire la sicurezza pubblica e di contrastare i flussi migratori irregolari lungo la rotta che collega la Penisola Iberica all’Italia.

Cos’è l’accordo Schengen e perché è importante

L’accordo di Schengen è uno dei pilastri fondamentali dell’integrazione europea. Firmato nel 1985 nella città lussemburghese di Schengen, ha progressivamente abolito i controlli ai confini interni tra i Paesi aderenti, creando un unico spazio di libera circolazione oggi noto come area Schengen o spazio Schengen.

Oggi l’area Schengen comprende 29 Paesi, di cui 25 Stati membri dell’Unione Europea più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Grazie a questo accordo, circa 420 milioni di persone possono viaggiare liberamente attraverso i confini interni senza dover esibire il passaporto o fermarsi ai posti di controllo.

Per i cittadini italiani, l’area Schengen rappresenta una conquista quotidiana: poter raggiungere la Francia, la Spagna, la Germania o l’Austria senza code ai confini è ormai una consuetudine consolidata. Per questa ragione, le notizie di reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne suscitano sempre attenzione e qualche preoccupazione tra i viaggiatori.

Quando è lecito reintrodurre i controlli alle frontiere

Il Codice delle Frontiere Schengen (Regolamento UE 2016/399) consente agli Stati membri di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne in presenza di gravi minacce all’ordine pubblico o alla sicurezza interna. Si tratta di una misura eccezionale e temporanea, non di una sospensione definitiva del trattato.

Le regole del Codice Schengen prevedono che:

  • I controlli temporanei possono essere reintrodotti per un periodo iniziale di massimo 30 giorni, prorogabili
  • Ogni proroga non può superare i 30 giorni
  • La durata complessiva non può eccedere i 6 mesi (o 2 anni in casi eccezionali legati a minacce persistenti)
  • Lo Stato che li introduce deve notificare preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione Europea
  • I controlli devono essere proporzionati alla minaccia identificata

In questo caso l’Italia, come altri Paesi europei, ha fatto ricorso alla clausola di salvaguardia prevista dal regolamento, notificando agli organi comunitari la proroga dei controlli con la Spagna per i successivi 15 giorni.

Cosa cambia concretamente per i cittadini e i viaggiatori

Per chi deve spostarsi tra Italia e Spagna — che si tratti di un viaggio di lavoro, di una vacanza o di un trasferimento — è importante sapere cosa comporta concretamente la proroga dei controlli alla frontiera.

Cosa è richiesto:

  • Documento di identità valido: i cittadini italiani e dell’UE devono esibire la carta di identità o il passaporto. Non è richiesto il visto.
  • Attesa ai controlli: potrebbero esserci code ai valichi di frontiera e negli aeroporti internazionali su rotte Italia-Spagna. È consigliabile calcolare tempi aggiuntivi.
  • Controllo documenti minorenni: per i minori che viaggiano accompagnati da uno solo dei genitori, potrebbe essere richiesta una dichiarazione di consenso dell’altro genitore.

Cosa NON cambia:

  • I cittadini dell’UE non hanno bisogno del visto per entrare in Spagna o in Italia
  • Il diritto alla libera circolazione non viene sospeso: i controlli sono alle frontiere, non un divieto di ingresso
  • Le merci non sono soggette a controlli doganali aggiuntivi (quelli riguardano solo le persone)
  • I voli aerei e i trasporti su gomma continuano normalmente

Il contesto europeo: altri Paesi che hanno reintrodotto i controlli

La mossa dell’Italia non è isolata. Negli ultimi anni diversi Paesi dell’area Schengen hanno fatto ricorso alla clausola di salvaguardia per reintrodurre temporaneamente i controlli alle proprie frontiere interne. Tra i Paesi che hanno adottato misure simili si annoverano:

  • Germania: ha reintrodotto i controlli alle frontiere con Austria, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca e Francia in più occasioni
  • Austria: mantiene controlli periodici alle frontiere con Slovenia e Ungheria
  • Francia: ha reintrodotto controlli alle frontiere terrestri in diverse circostanze
  • Svezia e Danimarca: hanno introdotto controlli alle frontiere in risposta a specifiche situazioni di sicurezza

Questo trend ha spinto la Commissione Europea a lavorare a una revisione del Codice Schengen, con l’obiettivo di evitare un uso eccessivo o prolungato delle deroghe che potrebbe snaturare il principio di libera circolazione. La nuova disciplina punta a rendere più stringenti le condizioni di reintroduzione dei controlli e a rafforzare le alternative, come il potenziamento della sorveglianza dei confini esterni dell’UE tramite Frontex.

Domande frequenti (FAQ)

Devo avere il passaporto per andare in Spagna dall’Italia?

Per i cittadini italiani e degli altri Paesi dell’UE è sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio. Il passaporto non è obbligatorio, ma avere entrambi i documenti è sempre consigliabile.

I controlli rallenteranno i voli tra Italia e Spagna?

I controlli possono comportare tempi di attesa aggiuntivi negli aeroporti internazionali. È consigliabile arrivare con anticipo maggiore rispetto al solito (almeno 30-45 minuti extra) e verificare le comunicazioni delle compagnie aeree o degli aeroporti di partenza.

Quanto durerà questa situazione?

L’attuale proroga copre altri 15 giorni a partire dalla data della comunicazione ufficiale. Il Governo italiano valuterà poi se rinnovare ulteriormente i controlli o ripristinare il regime ordinario, in base all’evoluzione della situazione di sicurezza.

L’accordo Schengen è a rischio?

No. I controlli temporanei sono una misura prevista dallo stesso Codice Schengen e non mettono in discussione l’accordo. Si tratta di una deroga eccezionale e reversibile: non appena vengono meno le condizioni di sicurezza che la giustificano, i controlli vengono rimossi e si torna al regime di libera circolazione senza frontiere.

Cosa devo portare con me se vado in Spagna in questo periodo?

Assicurati di avere: carta di identità valida per l’espatrio (o passaporto), eventuale documentazione aggiuntiva per i minori che viaggiano con un solo genitore, e di verificare i documenti richiesti dalla tua compagnia aerea o dal vettore che utilizzi.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 2, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Raccomandata non ritirata: quando si considera conosciuta?

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Hai trovato un avviso di giacenza di una raccomandata nella cassetta delle lettere e hai deciso di non andare a ritirarla, magari perché non sai chi te l’ha inviata o perché non hai avuto tempo. Ma cosa succede dal punto di vista legale? La raccomandata non ritirata produce comunque effetti? La risposta è sì, e le conseguenze possono essere molto più serie di quanto si pensi.

Indice dei contenuti
  1. La presunzione di conoscenza: cosa dice la legge
  2. Compiuta giacenza: cos’è e come funziona
  3. Raccomandata ordinaria e atti giudiziari: differenze
  4. Cosa fare se non si è ritirata la raccomandata
  5. Domande frequenti

La presunzione di conoscenza: cosa dice la legge

Il principio fondamentale che regola questa materia è contenuto nell’articolo 1335 del Codice Civile, che stabilisce la cosiddetta presunzione di conoscenza. In parole semplici: una dichiarazione (o qualsiasi comunicazione) si considera conosciuta dal destinatario nel momento in cui giunge all’indirizzo di quest’ultimo, a meno che egli non dimostri di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Questo significa che non è necessario che tu apra o legga fisicamente la lettera: conta il fatto che sia arrivata al tuo indirizzo. Se una raccomandata viene depositata presso l’ufficio postale perché il destinatario è assente, e viene lasciato l’avviso nella cassetta, la legge presume che il destinatario sia nelle condizioni di venire a conoscenza del suo contenuto.

La Corte di Cassazione ha confermato più volte questo principio: la ricezione dell’avviso di giacenza equivale, ai fini legali, alla consegnabilità del plico. Non ritirare la raccomandata non fa scattare alcuna protezione automatica per il destinatario.

Compiuta giacenza: cos’è e come funziona

Per le raccomandate semplici (non gli atti giudiziari), si applica il meccanismo della compiuta giacenza. Ecco come funziona passo dopo passo:

  • Il postino tenta la consegna e, non trovando il destinatario, lascia un avviso di giacenza nella cassetta delle lettere
  • La raccomandata rimane disponibile all’ufficio postale per un periodo di 30 giorni
  • Se non viene ritirata entro tale termine, torna al mittente con la dicitura «compiuta giacenza»
  • Dal giorno del deposito dell’avviso, scattano gli effetti legali della comunicazione

Il momento chiave, quindi, è la data in cui viene lasciato l’avviso, non quella in cui si ritira (o si decide di non ritirare) la lettera. Da quel giorno decorrono eventuali termini, scadenze o effetti giuridici connessi al contenuto della raccomandata.

Immagina, ad esempio, che un datore di lavoro invii una lettera di licenziamento tramite raccomandata. Se l’avviso di giacenza viene lasciato il 1° settembre, la comunicazione si considera conosciuta dal 1° settembre, e da quella data decorrono i termini per impugnare il licenziamento (60 giorni in sede stragiudiziale, poi 180 giorni per il ricorso al giudice).

Raccomandata ordinaria e atti giudiziari: differenze

È importante distinguere tra due categorie di raccomandate, perché le regole cambiano in modo significativo:

Raccomandate ordinarie (private o commerciali)

Si tratta di lettere inviate da privati, aziende, banche, datori di lavoro, amministratori di condominio e così via. In questo caso si applica direttamente l’art. 1335 c.c.: la comunicazione si considera conosciuta dal momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, ovvero dalla data dell’avviso di giacenza lasciato dal postino.

Atti giudiziari e notifiche ufficiali

Per le notifiche di atti giudiziari (citazioni, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali tramite ufficiale giudiziario), la procedura è diversa e più articolata. In base all’art. 140 del Codice di Procedura Civile, quando il destinatario non viene trovato, la notifica si perfeziona con una triplice formalità:

  1. Deposito dell’atto nella Casa Comunale del luogo di residenza del destinatario
  2. Affissione di un avviso alla porta dell’abitazione o ufficio
  3. Invio di una raccomandata con avviso di ricevimento per comunicare il deposito

In questo caso, secondo la giurisprudenza consolidata e le sentenze della Corte Costituzionale (in particolare la sentenza n. 3/2010), la notifica si perfeziona per il destinatario dopo 10 giorni dall’invio della raccomandata informativa, anche se questa non viene ritirata. Per il notificante, invece, si perfeziona già alla data del deposito.

Cosa fare se non si è ritirata la raccomandata

Se ti accorgi di aver mancato il ritiro di una raccomandata, la prima cosa da fare è capire da chi arriva e cosa potrebbe contenere. Non ignorare la situazione: il tempo scorre e alcuni termini legali sono molto brevi.

Ecco come muoversi in modo pratico:

  • Verifica la data dell’avviso: guarda quando è stato lasciato l’avviso nella cassetta. Da quella data decorrono i termini legali
  • Controlla se la raccomandata è ancora in giacenza: puoi farlo recandoti all’ufficio postale con un documento d’identità, oppure tramite il servizio di tracking online di Poste Italiane inserendo il codice sull’avviso
  • Ritirala subito se ancora possibile: hai 30 giorni dalla data del tentativo di consegna. Se sei ancora nei tempi, ritirala
  • Se è già tornata al mittente: contatta il mittente per ricevere nuovamente la comunicazione. In alcuni casi, potrebbe essere necessario chiedere copia della ricevuta di invio per conoscere la data esatta in cui è stata considerata conosciuta
  • Consulta un legale se la raccomandata riguarda atti giudiziari: in questo caso i termini sono perentori e il mancato rispetto può avere conseguenze gravi (contumacia, decadenza da diritti, esecuzione forzata)

Esiste anche la possibilità di superare la presunzione di conoscenza, ma è onere del destinatario dimostrare di essersi trovato nell’impossibilità, senza sua colpa, di ricevere la comunicazione. Ad esempio: un ricovero ospedaliero documentato nel periodo corrispondente alla giacenza può costituire prova liberatoria. Tuttavia, questa prova deve essere fornita attivamente dal destinatario.

Domande frequenti

Se non ritiro la raccomandata, i termini decorrono comunque?

Sì. Dal momento in cui l’avviso di giacenza viene depositato nella tua cassetta delle lettere, la comunicazione si considera legalmente conosciuta. I termini previsti dalla legge o dal contratto decorrono da quella data, indipendentemente dal ritiro fisico della lettera.

Per quanto tempo la raccomandata rimane in giacenza all’ufficio postale?

Per le raccomandate ordinarie, il periodo di giacenza è di 30 giorni dal primo tentativo di consegna. Trascorso questo termine, la lettera viene restituita al mittente con la dicitura «compiuta giacenza». Per gli atti giudiziari, i termini possono essere diversi a seconda del tipo di procedura.

Posso dimostrare di non aver potuto ritirare la raccomandata?

Sì, è possibile superare la presunzione di conoscenza, ma la prova è a tuo carico. Dovrai dimostrare di essere stato nell’impossibilità di ricevere la comunicazione per cause non imputabili a te (ad esempio un ricovero ospedaliero, una malattia grave documentata, o una prolungata assenza per motivi di forza maggiore). La semplice dimenticanza o il non aver controllato la cassetta non sono cause valide.

Una raccomandata fiscale (Agenzia delle Entrate) segue le stesse regole?

Le comunicazioni fiscali inviate tramite raccomandata seguono regole specifiche. Per le cartelle esattoriali notificate dall’agente della riscossione, ad esempio, la notifica si perfeziona anche in caso di irreperibilità relativa del destinatario, con la procedura dell’art. 140 c.p.c. o con le disposizioni speciali del DPR 600/1973. In ogni caso, l’inosservanza dei termini può portare all’iscrizione a ruolo definitiva e all’avvio di procedure esecutive.

Cosa succede se il mittente sbaglia indirizzo?

Se la raccomandata è stata inviata a un indirizzo errato (diverso da quello di residenza anagrafica o domicilio eletto), la presunzione di conoscenza non si applica. Il destinatario non può considerarsi raggiunto da una comunicazione che non ha mai avuto modo di ricevere per colpa del mittente. Questo è un elemento che può essere fatto valere in sede legale.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 2, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-02 11:00:002026-08-31 15:45:05Raccomandata non ritirata: quando si considera conosciuta?
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Domanda di invalidità civile senza delega al patronato per i documenti

invalidità CAF Udine

Indice dei contenuti

  • La novità del messaggio INPS n. 2661/2026
  • Dove si applica la nuova procedura: le 60 province
  • Documenti necessari e come allegarli
  • Cosa succede fuori dalle province in sperimentazione
  • FAQ: domande frequenti

L’INPS ha semplificato la procedura per la domanda di invalidità civile: con il messaggio n. 2661 del 28 agosto 2026, nelle 60 province dove è già partita la nuova valutazione di base della disabilità, il patronato non deve più far firmare al cittadino una delega cartacea aggiuntiva per trasmettere i documenti sanitari. Il mandato digitale già conferito copre automaticamente anche l’invio dei referti tramite la procedura DOCSAN.

Si tratta di una semplificazione concreta per chi sta presentando domanda di invalidità civile in queste province: un passaggio burocratico in meno, senza dover tornare allo sportello solo per firmare un foglio. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e come funziona il nuovo sistema.

La novità del messaggio INPS n. 2661/2026

Il procedimento di invalidità civile si apre con il medico certificatore (il medico di base), che redige e trasmette all’INPS il certificato medico introduttivo. Nelle 60 province in cui è attiva la nuova procedura di valutazione di base della disabilità, quel certificato vale già come avvio della pratica: non serve più presentare una domanda amministrativa separata.

Fino al messaggio n. 2661/2026, chi si rivolgeva a un patronato per gestire la pratica doveva firmare due documenti: un mandato digitale per i dati socio-economici e una delega cartacea separata per autorizzare il patronato a inviare i referti sanitari tramite la procedura DOCSAN (il sistema INPS dedicato all’allegazione dei documenti nella valutazione di base).

Con la novità di agosto 2026, l’INPS ha integrato DOCSAN con la Piattaforma Intermediari che gestisce i mandati digitali. Ora il sistema esegue due controlli automatici:

  • verifica la presenza di un certificato medico introduttivo valido;
  • verifica la sussistenza di uno o più mandati digitali attivi conferiti dall’interessato allo stesso istituto di patronato.

Se il mandato non è ancora abbinato al numero del certificato, la procedura effettua l’associazione in automatico, dopo aver accertato che esista un mandato attivo abbinabile. Il risultato pratico: l’operatore di patronato non deve più far firmare una delega cartacea aggiuntiva a chi lo ha già incaricato per i dati socio-economici. Un solo mandato digitale copre ora l’intera pratica.

Dove si applica la nuova procedura: le 60 province

La semplificazione introdotta con il messaggio n. 2661/2026 vale soltanto nelle 60 province dove è già partita la nuova valutazione di base della disabilità. In questi territori:

  • la pratica parte con il solo certificato medico introduttivo, senza domanda separata;
  • il mandato digitale al patronato copre automaticamente anche l’invio dei referti;
  • ogni referto va caricato in PDF separato, entro due megabyte, da struttura pubblica o privata accreditata.

La buona notizia è che la situazione cambierà presto per tutti: dal 1° gennaio 2027 la procedura diventerà unica su tutto il territorio nazionale. Chi si trova oggi in una delle province escluse dalla sperimentazione dovrà ancora seguire l’iter precedente, ma solo per qualche mese.

Documenti necessari e come allegarli

Indipendentemente dalla procedura in vigore nella propria provincia, il cittadino deve presentare alla commissione medica INPS i referti che documentano la propria condizione. Ecco cosa serve:

  • Certificato medico introduttivo: redatto e inviato all’INPS dal medico curante tramite il portale istituzionale. È il documento che avvia il procedimento e deve essere trasmesso prima di qualsiasi altra operazione.
  • Documentazione sanitaria integrativa: cartelle cliniche, referti di ricovero, esami diagnostici, relazioni di specialisti. Non è obbligatoria per avviare la pratica, ma è decisiva per la valutazione della commissione medica INPS.
  • Eventuale documentazione di invalidità già riconosciuta: se esiste un verbale precedente (ad esempio di una commissione ASL), va allegato.
  • Documento di identità e codice fiscale: necessari per l’identificazione.

Nelle province in sperimentazione, i referti vanno caricati tramite la procedura DOCSAN in PDF separati (massimo 2 MB ciascuno), e devono provenire da strutture pubbliche o private accreditate. Il servizio online di allegazione indica le tipologie di documento ammesse per ciascun quadro clinico. Se l’allegazione viene bloccata dal sistema, la pratica torna alla visita in presenza — il che può allungare i tempi.

Per un approfondimento sulle prestazioni collegate, leggi anche: Pensione Anticipata Legge 104: Guida 2026 per Caregiver e Invalidi.

Cosa succede fuori dalle province in sperimentazione

Nelle province non ancora incluse nella sperimentazione, la domanda di invalidità civile segue ancora l’iter tradizionale:

  • il cittadino (o il patronato per suo conto) presenta la domanda amministrativa tramite il portale INPS;
  • per autorizzare il patronato anche all’invio dei documenti sanitari è necessaria una delega cartacea separata, da consegnare allo sportello;
  • la commissione medica integrata (medici INPS, medici ASL e, se pertinente, rappresentanti delle associazioni di categoria) convoca il richiedente a visita;
  • durante la visita, il cittadino può consegnare direttamente la propria documentazione sanitaria.

Anche in questo caso il servizio del patronato è completamente gratuito per il cittadino. I patronati sono finanziati dallo Stato e non possono chiedere compensi per i servizi di assistenza nelle pratiche previdenziali e assistenziali di base.

Chi ha già ricevuto un riconoscimento di invalidità civile e deve affrontare la revisione, ha a disposizione un termine di 40 giorni dalla convocazione per inviare i documenti sanitari aggiornati prima della nuova valutazione.

FAQ: domande frequenti

Cosa ha cambiato il messaggio INPS n. 2661 del 28 agosto 2026?

Ha integrato la procedura DOCSAN (per l’allegazione dei documenti sanitari) con la Piattaforma Intermediari che gestisce i mandati digitali. Nelle 60 province in sperimentazione, chi ha già conferito un mandato digitale al patronato per i dati socio-economici non deve più firmare una delega cartacea aggiuntiva per l’invio dei referti. Il sistema verifica e abbina automaticamente il mandato esistente.

La nuova procedura vale in tutta Italia?

No, al momento si applica solo nelle 60 province dove è già attiva la nuova valutazione di base della disabilità. Nelle altre province è ancora in vigore l’iter tradizionale, con la delega cartacea separata per i documenti. Dal 1° gennaio 2027 la procedura semplificata diventerà operativa in tutto il territorio nazionale.

Il cittadino può raccogliere i propri documenti sanitari senza l’aiuto del patronato?

Sì. La raccolta dei referti, delle cartelle cliniche e degli esami diagnostici è a cura del cittadino, che li ottiene direttamente dalle strutture sanitarie. Il patronato interviene per la gestione della pratica amministrativa: invio della domanda, trasmissione dei documenti tramite DOCSAN, comunicazioni con l’INPS. Ma la raccolta fisica dei documenti rimane compito del cittadino.

Cosa succede se l’allegazione dei documenti viene bloccata dal sistema DOCSAN?

Se il sistema blocca l’allegazione (ad esempio per formato del file, dimensione superiore a 2 MB o tipologia non ammessa per quel quadro clinico), la pratica torna alla visita in presenza. Questo può allungare i tempi complessivi di valutazione. È importante caricare i documenti nel formato corretto e verificare le tipologie ammesse tramite il servizio online di allegazione INPS.

Entro quando si devono inviare i documenti in caso di revisione dell’invalidità?

Chi deve affrontare una revisione dell’invalidità civile già riconosciuta ha a disposizione 40 giorni dalla convocazione per inviare i documenti sanitari aggiornati. Il termine è fissato dalla procedura INPS e va rispettato per evitare che la valutazione avvenga senza la documentazione medica più recente.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 2, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/invalidita-1.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-02 10:00:002026-08-31 15:36:32Domanda di invalidità civile senza delega al patronato per i documenti
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Detraibilità delle assicurazioni nel 730/2026: per cosa spetta davvero

Dichiarazione dei redditi 730

Hai pagato dei premi assicurativi nel 2025 e ti chiedi se puoi recuperare qualcosa nella dichiarazione dei redditi? La risposta dipende dal tipo di polizza. Non tutte le assicurazioni danno diritto alla detrazione fiscale nel 730/2026: la normativa (art. 15 del TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi) indica in modo preciso quali polizze permettono di recuperare il 19% della spesa. Ecco una panoramica aggiornata.

Indice dei contenuti

  • Quali assicurazioni sono detraibili nel 730/2026?
  • Polizza vita e rischio morte: detrazione al 19%
  • Assicurazione infortuni non professionali
  • Assicurazioni long term care: le nuove regole
  • Cosa NON è detraibile: i casi esclusi
  • Come indicare la detrazione nel 730
  • FAQ

Quali assicurazioni sono detraibili nel 730/2026?

Non tutte le polizze che paghi ogni anno sono recuperabili nel 730. La detrazione al 19% prevista dall’art. 15 del TUIR si applica soltanto a tre categorie specifiche di assicurazioni:

  • Polizze vita e rischio morte
  • Polizze contro gli infortuni non professionali (invalidità permanente superiore al 5%)
  • Assicurazioni long term care (tutela della non autosufficienza)

Tutte le altre tipologie — come le polizze auto RCA, le assicurazioni sulla casa, le polizze sanitarie tradizionali o le polizze di responsabilità civile — non danno diritto ad alcuna detrazione nel 730. Scopri nel dettaglio le regole per ciascuna categoria.

Polizza vita e rischio morte: detrazione al 19%

Le polizze vita che prevedono una prestazione in caso di morte dell’assicurato sono detraibili al 19%, entro un limite massimo di spesa di 530 euro l’anno. Questo significa che puoi recuperare al massimo 100,70 euro (il 19% di 530 euro) nella dichiarazione dei redditi.

Attenzione: non tutte le polizze vita rientrano in questa categoria. Per avere la detrazione, la polizza deve prevedere esplicitamente una copertura in caso di morte. Le polizze di puro risparmio o investimento (come alcune unit linked o index linked senza garanzia caso morte) non sono detraibili.

Esempio pratico: se hai pagato nel 2025 un premio annuo di 600 euro per una polizza vita caso morte, puoi portare in detrazione solo 530 euro, recuperando 100,70 euro nell’IRPEF del 730/2026.

Assicurazione infortuni non professionali

Le assicurazioni contro gli infortuni sono detraibili al 19%, ma con una condizione precisa: devono coprire il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, oppure il rischio di morte da infortunio. Il limite di spesa è condiviso con la polizza vita: 530 euro complessivi tra le due tipologie.

Un punto importante da chiarire: le polizze infortuni professionali (legate all’attività lavorativa) seguite da datori di lavoro o stipulate in ambito professionale non danno diritto alla detrazione per il dipendente, salvo che il premio sia rimasto a carico del lavoratore stesso e non sia stato dedotto come costo aziendale.

Per le spese detraibili e deducibili nel 730 in generale, il principio è sempre lo stesso: conta la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente, non quella coperta da terzi.

Assicurazioni long term care: le nuove regole

Le polizze long term care (LTC) sono assicurazioni che garantiscono una prestazione economica nel caso in cui l’assicurato perda l’autosufficienza — cioè non riesca più a svolgere autonomamente le attività quotidiane fondamentali come vestirsi, mangiare, lavarsi.

Queste polizze godono di un limite di detrazione separato e più alto rispetto alle polizze vita e infortuni: 1.291,14 euro l’anno, con un risparmio fiscale massimo di circa 245 euro (il 19% di 1.291,14 euro). Il limite è esclusivo: non si cumula con il tetto da 530 euro previsto per vita e infortuni.

Questa tipologia di polizza sta diventando sempre più rilevante, anche alla luce dell’invecchiamento della popolazione e della crescente attenzione verso la pianificazione previdenziale integrativa. Per chi ha già una detrazione assicurazioni nel 730/2026, la LTC aggiunge un ulteriore beneficio fiscale non trascurabile.

Cosa NON è detraibile: i casi esclusi

È utile sapere con chiarezza quali polizze non danno diritto ad alcuna detrazione, per evitare errori nella compilazione del 730:

  • Polizza RC auto: non detraibile (né come detrazione né come deduzione)
  • Polizza furto e incendio auto: non detraibile
  • Assicurazione sulla casa (incendio, furto, scoppio): non detraibile
  • Polizza sanitaria integrativa (rimborso spese mediche): non detraibile — le spese mediche effettivamente sostenute sono invece detraibili, ma il premio assicurativo in sé no
  • Polizze di responsabilità civile (RC professionale, RC capofamiglia): non detraibili
  • Polizze unit linked o index linked senza componente caso morte: non detraibili
  • Polizze infortuni professionali pagate interamente dal datore di lavoro: non detraibili dal dipendente

In sintesi: la detrazione al 19% riguarda soltanto le polizze che tutelano la persona da rischi esistenziali gravi (morte, invalidità grave, non autosufficienza), non quelle che coprono beni materiali o responsabilità generiche.

Come indicare la detrazione nel 730

Per beneficiare della detrazione al 19%, i premi assicurativi detraibili vanno indicati nel Quadro E del Modello 730 (o nel Quadro RP del Modello Redditi PF), alle righe specifiche dedicate alle assicurazioni. In particolare:

  • Righe E8-E10 (codice 36 e 38): polizze vita, morte e infortuni — fino a 530 euro
  • Rigo E8-E10 (codice 37): polizze long term care — fino a 1.291,14 euro

Nella certificazione annuale della polizza (che la compagnia assicurativa invia di solito nei primi mesi dell’anno) trovi l’importo detraibile già evidenziato. Se utilizzi il 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate può già aver inserito queste spese automaticamente grazie alle comunicazioni ricevute dalle compagnie assicurative.

Regola del reddito complessivo: le detrazioni al 19% per spese personali, incluse quelle assicurative, si riducono progressivamente per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro e si azzerano oltre 240.000 euro (salvo le spese sanitarie, che non subiscono questo taglio). Per la maggioranza dei contribuenti italiani questa limitazione non è rilevante.

Per un approfondimento completo su tutte le voci detraibili, consulta la guida alle spese detraibili e deducibili nel 730/2026.

Domande frequenti

Posso detrarre la polizza vita stipulata per un familiare a carico?

Sì. Se hai stipulato o paghi una polizza vita o infortuni per un familiare fiscalmente a carico (coniuge, figli), puoi detrarre il relativo premio nel tuo 730, nel limite complessivo di 530 euro. La detrazione spetta a chi sostiene effettivamente la spesa.

La polizza sanitaria integrativa è detraibile?

No. Il premio della polizza sanitaria integrativa (che rimborsa le spese mediche) non è detraibile. Sono invece detraibili al 19% le spese mediche che hai pagato direttamente di tasca tua, anche quelle che la polizza non ha rimborsato. I due concetti vanno tenuti distinti.

Ho una polizza mista vita-risparmio: è detraibile?

Dipende. Se la polizza prevede una componente caso morte (anche minima), la quota di premio riferita a questa copertura è detraibile. Se invece si tratta di puro risparmio o investimento senza garanzia caso morte, nessuna parte del premio è detraibile. Verifica il contratto o chiedi informazioni alla tua compagnia assicurativa.

Il premio della polizza infortuni incluso nel mutuo è detraibile?

Dipende dalla struttura del contratto. Alcune banche includono nei costi del mutuo una polizza infortuni obbligatoria. Se il premio è separabile e risulta chiaramente indicato, potrebbe essere detraibile nella parte riferita all’invalidità permanente superiore al 5% o alla morte. In caso di dubbio, è opportuno richiedere documentazione alla banca.

Cosa succede se supero il limite di 530 euro con più polizze?

Il tetto di 530 euro è complessivo per tutte le polizze vita e infortuni (non per singola polizza). Se hai più polizze detraibili (es. una vita e una infortuni), puoi portare in detrazione al massimo 530 euro in totale. La detrazione massima ottenibile resta di 100,70 euro. Per la long term care vale invece il tetto separato di 1.291,14 euro.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 2, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-02 08:00:002026-08-31 15:27:27Detraibilità delle assicurazioni nel 730/2026: per cosa spetta davvero
NOTIZIE

Tassazione agevolata al 15% su lavoro notturno e festivi: la Manovra 2027 valuta il taglio al 5%

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Con la fine dell’estate il Governo torna a lavorare sulla Legge di Bilancio 2027. Tra i tanti temi in discussione c’è una misura che riguarda direttamente chi lavora di notte, nei giorni festivi o su turni: la tassazione agevolata sulle indennità e maggiorazioni retributive. L’opzione principale è la proroga dell’imposta sostitutiva al 15% già in vigore nel 2026, ma sul tavolo c’è anche un’ipotesi più ambiziosa: ridurre l’aliquota al 5%, tagliando di due terzi la tassa attuale.

Indice dei contenuti

  • Come funziona la tassazione agevolata al 15%
  • Chi ne ha diritto: requisiti e limite di reddito
  • Manovra 2027: l’ipotesi di proroga al 15%
  • La proposta alternativa: aliquota al 5%
  • Quanto si risparmia in busta paga
  • Domande frequenti

Come funziona la tassazione agevolata al 15%

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una misura importante per i lavoratori del settore privato che prestano la propria attività in condizioni particolari. Per l’intero anno 2026, alcune somme percepite da questi lavoratori non sono tassate con la normale IRPEF (l’imposta sul reddito delle persone fisiche), ma con un’imposta sostitutiva al 15%.

In parole semplici: invece di pagare l’aliquota IRPEF ordinaria (che può arrivare fino al 43% per i redditi più alti), chi lavora di notte, nei festivi o a turni paga su queste voci aggiuntive solo il 15%. Un risparmio fiscale concreto, anche se con un tetto massimo.

Le somme che rientrano nell’agevolazione sono tre tipologie distinte:

  • Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, così come definite dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 66/2003 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
  • Maggiorazioni e indennità per il lavoro nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, secondo quanto previsto dai CCNL;
  • Indennità di turno e altri emolumenti connessi al lavoro a turni, come stabiliti dai CCNL.

Il limite massimo entro cui si applica l’imposta sostitutiva è di 1.500 euro annui. Le somme che eccedono questa soglia vengono invece tassate con le aliquote IRPEF ordinarie.

Chi ne ha diritto: requisiti e limite di reddito

Non tutti i lavoratori possono accedere all’agevolazione. La misura è destinata ai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito, nell’anno d’imposta precedente (2025), un reddito non superiore a 40.000 euro.

Questo significa che la misura è pensata per i redditi medi e medio-bassi: chi guadagna più di 40.000 euro lordi l’anno non può beneficiare dell’aliquota agevolata al 15%, e le sue indennità notturne e festive vengono tassate con le aliquote ordinarie IRPEF.

Vale la pena ricordare che nel 2026 era previsto anche un trattamento integrativo del 15% sulle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario festivo, applicabile dal 1° gennaio al 30 settembre 2026. Questa misura, combinata con l’imposta sostitutiva, ha rappresentato un pacchetto di agevolazioni pensato per incentivare la flessibilità dei lavoratori.

Manovra 2027: l’ipotesi di proroga al 15%

Il Ministero del Lavoro sta preparando per la Manovra 2027 un pacchetto di sgravi sul lavoro che, secondo le prime stime, dovrebbe superare i 2 miliardi di euro complessivi. Si tratta di un insieme di misure che punta a sostenere l’occupazione e aumentare i salari netti.

Tra i punti considerati “relativamente certi” ci sono:

  • La riconferma delle decontribuzioni per le assunzioni stabili di giovani e donne;
  • Gli sgravi per le imprese nelle Zone Economiche Speciali (ZES);
  • Misure per la stabilizzazione dei lavoratori precari.

Sul fronte della tassazione del lavoro notturno, festivo e a turni, la conferma dell’aliquota al 15% è «in fase di studio», come riportano diverse fonti che seguono i lavori della maggioranza. Si tratterebbe di una semplice proroga delle condizioni già in vigore nel 2026, comprensive del tetto di 1.500 euro annui e del vincolo di reddito a 40.000 euro.

È importante precisare che, al momento, si tratta ancora di ipotesi e valutazioni interne al Governo. La Legge di Bilancio 2027 deve essere presentata entro il 15 ottobre 2026 e approvata entro il 31 dicembre 2026: i testi definitivi potrebbero essere diversi da quanto circolato fino ad oggi.

La proposta alternativa: aliquota al 5%

La proposta più ambiziosa allo studio non si limita a prorogare le condizioni attuali, ma va oltre: prevede l’introduzione di un’aliquota del 5% sul lavoro notturno, festivo e sugli straordinari. Accanto a questa, ci sarebbe anche un’imposta sostitutiva dell’1% sui premi di produttività.

Non sarebbe quindi una semplice conferma, ma un vero e proprio rafforzamento dell’agevolazione: l’aliquota scenderebbe dal 15% attuale al 5%, riducendo di due terzi la tassa applicata su queste voci retributive.

Questa ipotesi si inserisce in un dibattito più ampio sulla detassazione degli straordinari e dei premi, un tema ricorrente nella politica fiscale degli ultimi anni. L’obiettivo dichiarato è incentivare la produttività e aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori senza aumentare i costi fissi per le aziende.

Quanto si risparmia in busta paga

Per capire l’impatto concreto sul portafoglio dei lavoratori, il confronto sul tetto massimo di 1.500 euro annui è il più immediato:

ScenarioTassa dovutaNetto percepito
Aliquota attuale 15%225 euro1.275 euro
Ipotesi nuova al 5%75 euro1.425 euro
Risparmio-150 euro+150 euro

Il risparmio sarebbe di 150 euro l’anno per ogni lavoratore che raggiunge il tetto massimo, pari a un terzo della tassazione attuale. Non si tratta di cifre enormi, ma per molti lavoratori a reddito medio-basso rappresenta comunque un miglioramento tangibile della busta paga mensile.

È ovviamente un calcolo sul valore massimo: chi percepisce indennità notturne o festive inferiori a 1.500 euro annui vedrà un risparmio proporzionalmente più contenuto, ma sempre secondo la stessa logica (un terzo in meno di tasse rispetto alla soluzione di semplice proroga).

Domande frequenti

La tassazione al 15% su lavoro notturno e festivi è già in vigore?

Sì. L’imposta sostitutiva IRPEF al 15% sulle indennità per lavoro notturno, festivo e a turni è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 ed è in vigore per tutto il 2026. Il limite massimo è 1.500 euro annui e la misura si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito 2025 fino a 40.000 euro.

La riduzione al 5% è già confermata per il 2027?

No. Al momento si tratta di una proposta allo studio del Governo nell’ambito della Manovra 2027. La misura non è ancora stata inserita in un testo di legge ufficiale. La Legge di Bilancio 2027 deve essere presentata entro il 15 ottobre 2026.

Chi può beneficiare dell’agevolazione sul lavoro notturno e festivo?

I lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2025 hanno avuto un reddito non superiore a 40.000 euro. I lavoratori autonomi e i dipendenti pubblici non rientrano in questa misura.

Qual è il limite massimo dell’agevolazione?

Il beneficio si applica entro un tetto di 1.500 euro annui di indennità e maggiorazioni. Le somme che eccedono questo limite vengono tassate con le aliquote IRPEF ordinarie.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 1, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-01 19:00:002026-08-31 15:19:52Tassazione agevolata al 15% su lavoro notturno e festivi: la Manovra 2027 valuta il taglio al 5%
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Detassazione della tredicesima in Manovra 2027: flat tax al 15% al posto dell’IRPEF e le altre proposte

aliquote irpef 2024 e calcolo detrazioni

Con l’avvicinarsi della stagione autunnale, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulla Manovra 2027. Tra le misure allo studio del governo c’e’ la detassazione della tredicesima mensilita’, con l’applicazione di una flat tax al 15% in sostituzione della tassazione ordinaria IRPEF. Una proposta che, se confermata, potrebbe portare a un risparmio concreto per milioni di lavoratori dipendenti.

Indice dei contenuti
  • Cos’e la tredicesima e come viene tassata oggi
  • La proposta: flat tax al 15% sulla tredicesima
  • Chi beneficerebbe della detassazione
  • Le altre proposte nella Manovra 2027
  • Quando potrebbe entrare in vigore
  • Domande frequenti

Cos’e’ la tredicesima e come viene tassata oggi

La tredicesima mensilita’ e’ una voce di retribuzione aggiuntiva che quasi tutti i lavoratori dipendenti ricevono solitamente a dicembre, in coincidenza con le festivita’ natalizie. Viene calcolata in proporzione ai mesi lavorati nell’anno ed e’ pari, nella maggior parte dei contratti collettivi, a una mensilita’ intera di stipendio.

Dal punto di vista fiscale, la tredicesima e’ trattata come un reddito ordinario da lavoro dipendente: viene quindi tassata con le aliquote IRPEF progressive, che nel 2026 si articolano in tre scaglioni:

  • 23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile
  • 35% da 28.001 a 50.000 euro
  • 43% oltre i 50.000 euro

A differenza del trattamento di fine rapporto (TFR), che gode di una tassazione separata e mediamente piu’ vantaggiosa, la tredicesima concorre alla formazione del reddito complessivo e quindi puo’ far scattare l’aliquota marginale piu’ alta. Questo significa che per chi si trova vicino alla soglia di uno scaglione IRPEF, la tredicesima potrebbe essere tassata in modo significativamente piu’ pesante rispetto alle normali mensilita’.

La proposta: flat tax al 15% sulla tredicesima

La proposta in discussione prevede di applicare alla tredicesima un’imposta sostitutiva flat al 15%, in luogo delle aliquote IRPEF ordinarie. Il meccanismo e’ simile a quello gia’ adottato in passato per i premi di produttivita’: anziche’ sommare la tredicesima al reddito annuo e tassare tutto insieme con le aliquote progressive, si tasserebbe questa voce separatamente con un’aliquota fissa e piu’ bassa.

Facciamo un esempio concreto per capire la differenza:

  • Lavoratore con reddito annuo di 25.000 euro e tredicesima di 1.800 euro: oggi paga il 23% sulla tredicesima (414 euro di IRPEF). Con la flat tax al 15% pagherebbe 270 euro, risparmiando 144 euro.
  • Lavoratore con reddito di 35.000 euro e tredicesima di 2.500 euro: oggi la tredicesima potrebbe essere tassata in parte al 35% (aliquota marginale). Con la flat tax al 15% il risparmio sarebbe piu’ consistente, nell’ordine di alcune centinaia di euro.

Si tratta, in sostanza, di un’agevolazione che riduce il peso fiscale su una voce di reddito che molte famiglie utilizzano per spese straordinarie di fine anno, come regali, bollette arretrate o piccoli investimenti domestici.

Chi beneficerebbe della detassazione

La misura, se approvata, riguarderebbe tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che percepiscono la tredicesima in base al proprio contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). Nella maggior parte dei CCNL italiani la tredicesima e’ prevista per contratto, ma le modalita’ di erogazione possono variare.

Tuttavia, secondo le prime indiscrezioni, potrebbero essere previste soglie di reddito oltre le quali l’agevolazione non si applica. L’ipotesi piu’ citata e’ quella di un tetto a 35.000 euro di reddito lordo annuo, in linea con la platea gia’ individuata per la detassazione dei premi di produttivita’. In questo modo il beneficio sarebbe concentrato sulle fasce di lavoratori piu’ bisognose di sostegno al reddito.

Sono invece esclusi dalla proposta, nella forma attuale:

  • I lavoratori autonomi e i titolari di partita IVA (che non percepiscono la tredicesima per definizione)
  • I dipendenti pubblici, per i quali occorrerebbero disposizioni separate legate ai contratti della pubblica amministrazione
  • I pensionati, che pur ricevendo la tredicesima INPS (la cosiddetta “mensilita’ aggiuntiva”) potrebbero essere soggetti a regole distinte

Le altre proposte nella Manovra 2027

La detassazione della tredicesima non e’ l’unica misura fiscale in discussione per la prossima legge di bilancio. Tra le ipotesi circolate nelle ultime settimane figurano anche:

  • Proroga e ampliamento del taglio del cuneo fiscale: il bonus sulle buste paga introdotto nel 2024 e confermato nel 2025 e nel 2026 potrebbe essere stabilizzato in forma strutturale nella Manovra 2027, con un’eventuale estensione alle fasce di reddito tra 35.000 e 40.000 euro.
  • Revisione delle detrazioni per carichi familiari: si discute di rimodulare le detrazioni per figli a carico in coordinamento con l’Assegno Unico, per evitare sovrapposizioni e semplificare il sistema.
  • Riduzione IRPEF al 35% sul secondo scaglione: alcune forze di maggioranza propongono di portare l’aliquota intermedia dal 35% al 33%, con un beneficio per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro.
  • Estensione della flat tax incrementale: la misura che consente ai lavoratori autonomi di tassare al 15% la parte di reddito che supera il massimo degli ultimi tre anni potrebbe essere resa strutturale o ampliata come soglia massima di incremento tassabile.

Tutte queste proposte sono ancora in fase di discussione e non hanno trovato una forma definitiva. La presentazione ufficiale del disegno di legge di bilancio e’ attesa entro il 15 ottobre 2026, termine entro cui il governo deve depositare il testo alle Camere.

Quando potrebbe entrare in vigore

Il calendario parlamentare prevede che la legge di bilancio venga approvata entro il 31 dicembre 2026 per entrare in vigore dal 1 gennaio 2027. Se la detassazione della tredicesima trovasse spazio nel testo definitivo, i lavoratori potrebbero beneficiarne gia’ dalla tredicesima di dicembre 2027.

Tuttavia, come sempre accade in questa fase dell’anno, molte delle misure annunciate vengono poi ridimensionate o stralciate durante il dibattito parlamentare, sia per ragioni di copertura finanziaria sia per scelte politiche. Il costo stimato della sola detassazione della tredicesima e’ nell’ordine di 3-4 miliardi di euro annui, una cifra significativa che dovra’ essere trovata tra tagli di spesa o nuove entrate.

In ogni caso, il tema della tredicesima mostra come il dibattito sulla riforma fiscale in Italia rimanga centrale: dopo anni di interventi frammentati, la prospettiva e’ quella di una progressiva semplificazione del sistema, con meno scaglioni e aliquote piu’ chiare per i contribuenti.

Domande frequenti sulla tredicesima e la Manovra 2027

La detassazione della tredicesima e’ gia’ legge?

No. Al momento si tratta di una proposta in fase di discussione nell’ambito della Manovra 2027. Il testo definitivo del disegno di legge di bilancio sara’ presentato entro il 15 ottobre 2026 e approvato dal Parlamento entro fine anno.

Chi percepisce la tredicesima?

La tredicesima spetta a quasi tutti i lavoratori dipendenti del settore privato in base al proprio contratto collettivo. Anche i pensionati ricevono una mensilita’ aggiuntiva INPS. I lavoratori autonomi e i titolari di partita IVA non hanno diritto alla tredicesima.

Qual e’ la differenza tra flat tax e IRPEF ordinaria sulla tredicesima?

Con l’IRPEF ordinaria la tredicesima si somma al reddito annuo e viene tassata con le aliquote progressive (23%, 35%, 43%). Con la flat tax al 15% verrebbe tassata separatamente a un’aliquota fissa e piu’ bassa, risultando in un risparmio per la maggior parte dei lavoratori.

Ci sono limiti di reddito per beneficiare della detassazione?

Le prime indiscrezioni parlano di un possibile tetto a 35.000 euro di reddito lordo annuo, in analogia con la platea dei premi di produttivita’. Tuttavia, questo limite non e’ ancora ufficiale e potrebbe variare nel testo definitivo della legge.

Quando verrebbe erogata la tredicesima detassata?

Se la misura fosse approvata nella Manovra 2027 ed entrasse in vigore dal 1 gennaio 2027, il primo beneficio pratico si vedrebbe sulla tredicesima di dicembre 2027, erogata dal datore di lavoro.

Questo articolo e’ stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e’ responsabile dei contenuti.

Settembre 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/04/aliquote-irpef-2024-e-calcolo-detrazioni-2.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-01 18:00:002026-08-31 15:14:00Detassazione della tredicesima in Manovra 2027: flat tax al 15% al posto dell’IRPEF e le altre proposte
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