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NOTIZIE

Asta BOT del 9 Settembre 2026: il Tesoro Colloca il Titolo Annuale Prima della BCE

Risparmio e Investimenti

Il calendario delle emissioni di titoli di Stato di settembre si apre con l’asta BOT settembre 2026 in programma per il 9 settembre. Il Tesoro colloca il BOT annuale, lo strumento a dodici mesi tra i più seguiti dai risparmiatori italiani, in una posizione di calendario tutt’altro che indifferente per il mercato: appena un giorno prima della riunione della Banca Centrale Europea, attesa per il 10 settembre. Un dettaglio che rende questo appuntamento particolarmente interessante per chi segue l’andamento dei rendimenti obbligazionari.

Il collocamento fa parte di un mese ricco di appuntamenti per il debito pubblico italiano, che a settembre prevede diverse aste tra BOT e BTP. Il posizionamento dell’asta BOT proprio alla vigilia del board BCE offre agli investitori un termometro utile per capire come il mercato sta prezzando le prossime mosse di politica monetaria.

Indice dei contenuti

  1. Cosa sono i BOT e perché questa asta è importante
  2. I dettagli dell’asta BOT del 9 settembre 2026
  3. Il contesto: perché l’asta arriva prima della BCE
  4. Cosa significa per i risparmiatori
  5. Domande frequenti sull’asta BOT di settembre 2026

Cosa sono i BOT e perché questa asta è importante

I Buoni Ordinari del Tesoro, comunemente noti come BOT, sono titoli di Stato a breve termine emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. A differenza dei BTP, non pagano una cedola periodica: il guadagno per chi li sottoscrive nasce dalla differenza tra il prezzo di acquisto, sempre inferiore al valore nominale, e l’importo rimborsato a scadenza. Si tratta quindi di titoli a cedola zero, particolarmente apprezzati da chi cerca un investimento semplice e di breve durata.

Il BOT annuale che il Tesoro colloca il 9 settembre ha una scadenza di dodici mesi ed è tradizionalmente uno dei titoli più richiesti dai piccoli risparmiatori, perché unisce una durata contenuta a un rendimento generalmente più alto rispetto ai BOT a tre o sei mesi. L’emissione avviene tramite asta competitiva, il meccanismo con cui gli operatori specializzati presentano le proprie offerte di prezzo e il Tesoro seleziona quelle più convenienti fino a esaurimento dell’importo messo in collocamento.

I dettagli dell’asta BOT del 9 settembre 2026

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto il calendario delle emissioni di settembre, ma secondo la prassi consolidata gli importi esatti e le eventuali tranche aggiuntive vengono comunicati soltanto nei giorni immediatamente precedenti la singola asta. Questo significa che i dettagli definitivi sull’ammontare offerto per il BOT annuale del 9 settembre vengono comunicati dal Tesoro nei giorni immediatamente precedenti il collocamento, con l’annuncio ufficiale pubblicato sul sito del Dipartimento del Tesoro, in linea con quanto avviene per ogni emissione di questo tipo.

Modalità di collocamento

Come da prassi, l’asta del 9 settembre si svolge con il meccanismo competitivo riservato agli intermediari autorizzati (banche e SIM abilitate), che poi ridistribuiscono i titoli sul mercato secondario e agli sportelli bancari e postali; il collocamento supplementare del giorno successivo è invece riservato agli Specialisti in titoli di Stato. I risparmiatori privati possono sottoscrivere il BOT anche in asta tramite la propria banca, prenotando il quantitativo desiderato — per un importo minimo di 1.000 euro — con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data dell’asta.

Rendimenti attesi: cosa aspettarsi

Il rendimento definitivo del BOT annuale collocato il 9 settembre 2026 emergerà solo al termine dell’asta, in base alle offerte presentate dagli operatori. Come riferimento, nell’ultima asta comparabile del BOT annuale, quella del 9 luglio 2026, il Tesoro ha collocato 8 miliardi di euro con un rendimento lordo del 2,690%, un livello che riflette il contesto dei tassi ufficiali della BCE. Si tratta di un dato storico di confronto e non di una previsione sul risultato dell’asta di settembre. Va ricordato che il rendimento lordo indicato in asta non coincide con il guadagno netto per il risparmiatore: sugli interessi dei titoli di Stato si applica un’imposta sostitutiva agevolata del 12,5%, più favorevole rispetto all’aliquota ordinaria del 26% prevista per la maggior parte degli altri strumenti finanziari. A questo va eventualmente sommata la commissione di collocamento applicata dalla banca, che per i titoli con durata pari o superiore a 271 giorni — come il BOT annuale — non può superare lo 0,15% del capitale sottoscritto, secondo i tetti massimi fissati dal Tesoro.

Il contesto: perché l’asta arriva prima della BCE

La scelta del calendario non è indifferente per gli investitori. Il 10 settembre, il giorno successivo all’asta BOT, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea è atteso per una nuova riunione di politica monetaria. Secondo le previsioni più diffuse tra gli analisti, l’incontro potrebbe portare a un ulteriore rialzo dei tassi di riferimento, in un contesto segnato da prezzi dell’energia ancora elevati e da un’economia dell’area euro che ha mostrato una tenuta superiore alle attese.

Collocare il titolo annuale a ridosso della riunione BCE significa che il rendimento dell’asta BOT di settembre 2026 si forma proprio nel momento di massima incertezza sulle prossime mosse dell’Eurotower. Gli operatori tendono infatti ad anticipare nelle proprie offerte le aspettative sui tassi futuri, motivo per cui il risultato dell’asta viene spesso letto come un indicatore del sentiment di mercato alla vigilia delle decisioni della banca centrale. Va comunque ricordato che la BCE stessa ribadisce di valutare ogni decisione riunione dopo riunione, sulla base dei dati economici disponibili, senza impegni prestabiliti su un percorso definito.

Cosa significa per i risparmiatori

Per chi sta valutando di investire nel BOT annuale in occasione dell’asta del 9 settembre, l’elemento da monitorare è proprio l’evoluzione dei tassi BCE. Un contesto di tassi ufficiali stabili o in rialzo tende infatti a sostenere i rendimenti dei titoli di Stato a breve termine, mentre un’eventuale svolta verso i tagli nei mesi successivi potrebbe ridurre l’attrattività dei nuovi collocamenti rispetto a quelli già in circolazione.

Chi possiede già titoli di Stato, inclusi BOT sottoscritti nelle aste precedenti, non è direttamente interessato dalle variazioni di rendimento sulle nuove emissioni, se non nella misura in cui decide di venderli anticipatamente sul mercato secondario prima della scadenza. In quel caso il prezzo di vendita riflette le condizioni di mercato del momento, che possono discostarsi anche sensibilmente dal valore di sottoscrizione iniziale.

In sintesi, l’asta BOT settembre 2026 del 9 settembre rappresenta un appuntamento da seguire non solo per chi valuta di sottoscrivere il titolo annuale, ma anche come indicatore delle attese di mercato alla vigilia di una riunione BCE che si preannuncia tra le più rilevanti degli ultimi mesi.

Domande frequenti sull’asta BOT di settembre 2026

Quando si svolge l’asta BOT di settembre 2026?

L’asta del BOT annuale è fissata per il 9 settembre 2026, un giorno prima della riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea attesa per il 10 settembre.

Che differenza c’è tra rendimento lordo e netto di un BOT?

Il rendimento indicato in asta è lordo. Sugli interessi dei titoli di Stato italiani si applica un’imposta sostitutiva agevolata del 12,5%, inferiore all’aliquota ordinaria del 26% prevista per altri strumenti finanziari. A questo può aggiungersi una commissione bancaria per la sottoscrizione.

Perché l’asta BOT del 9 settembre viene collegata alla riunione BCE?

Perché si svolge appena un giorno prima del board della BCE, in un momento in cui gli analisti si aspettano un possibile ulteriore rialzo dei tassi ufficiali. Il rendimento dell’asta riflette quindi le aspettative di mercato su questa decisione.

Qual è la durata del BOT collocato il 9 settembre 2026?

Si tratta del BOT annuale, con scadenza a dodici mesi, uno dei titoli di Stato a breve termine più richiesti dai risparmiatori italiani insieme ai BOT trimestrali e semestrali.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Risparmio-e-Investimenti.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-05 08:00:002026-09-03 08:22:28Asta BOT del 9 Settembre 2026: il Tesoro Colloca il Titolo Annuale Prima della BCE
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Debiti fiscali e bancarotta impropria: quando l’omesso versamento diventa operazione dolosa

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I debiti fiscali di un’azienda possono trasformarsi in un problema ben più serio di una semplice cartella da pagare. Quando la società finisce in stato di insolvenza e viene aperta una procedura concorsuale, il legame tra debiti fiscali e bancarotta impropria diventa centrale: il mancato versamento di imposte e contributi può infatti, in certe condizioni, configurare un vero e proprio reato a carico degli amministratori. Su questo tema è tornata di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30791/2026, che offre alcuni chiarimenti importanti su quando un semplice inadempimento fiscale si trasforma in un’operazione dolosa rilevante ai fini penali.

Il tema riguarda da vicino imprenditori, amministratori di società di capitali e professionisti che li assistono, perché la linea di confine tra difficoltà economica ordinaria e responsabilità penale non è sempre facile da tracciare. Vediamo cosa dice la giurisprudenza più recente sul rapporto tra debiti fiscali e bancarotta impropria.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è la bancarotta impropria e perché riguarda i debiti fiscali
  2. La sentenza della Cassazione n. 30791/2026
  3. Quando l’omesso versamento diventa operazione dolosa
  4. Le conseguenze per imprenditori e amministratori
  5. Domande frequenti

Cos’è la bancarotta impropria e perché riguarda i debiti fiscali

La bancarotta impropria è una fattispecie di reato fallimentare che, a differenza della bancarotta fraudolenta ordinaria, non riguarda l’imprenditore individuale ma gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate insolventi. È disciplinata dall’articolo 223 della legge fallimentare (R.D. 267/1942), oggi in gran parte confluito nell’articolo 329 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), il testo normativo che ha sostituito la vecchia legge fallimentare.

Tra le condotte punite rientra la cosiddetta bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare, oggi art. 329, comma 2, lettera b, CCII): si tratta di comportamenti gestionali, anche leciti se presi singolarmente, che però nel loro insieme causano oppure aggravano lo stato di insolvenza della società. In questo perimetro può rientrare anche il sistematico omesso versamento di imposte e contributi, quando non è un episodio isolato ma una vera e propria strategia gestionale che finisce per condurre l’azienda al dissesto.

È importante chiarire subito un punto: avere debiti con il Fisco o con gli enti previdenziali non equivale automaticamente a commettere un reato. Moltissime imprese in difficoltà accumulano arretrati fiscali senza che questo comporti conseguenze penali. Il problema nasce quando l’omissione diventa reiterata, consapevole e funzionale a tenere in vita l’attività a scapito dei creditori, incluso l’Erario.

La sentenza della Cassazione n. 30791/2026

Con la sentenza n. 30791/2026 la Cassazione ha ribadito alcuni principi già emersi in precedenti pronunce, precisando meglio i confini della responsabilità penale collegata ai debiti fiscali. Secondo i giudici, il reiterato e sistematico mancato pagamento di imposte e contributi può integrare il reato di bancarotta impropria per operazioni dolose quando rappresenta una scelta gestionale consapevole, idonea a causare o ad aggravare lo stato di insolvenza della società poi fallita.

Un passaggio rilevante della decisione riguarda la titolarità dell’iniziativa che porta all’apertura della procedura concorsuale: secondo la Cassazione, non conta chi ha presentato l’istanza che ha condotto al fallimento (oggi liquidazione giudiziale). Il nesso causale tra le operazioni dolose e l’insolvenza non viene meno solo perché non è stato l’Erario a chiedere l’apertura della procedura, ma un altro creditore o la stessa società.

La Corte ribadisce inoltre che, quando l’impresa si trovava già in una situazione di crisi prima degli omessi versamenti, occorre verificare in concreto se tali omissioni abbiano comunque aggravato l’insolvenza preesistente, valutando con attenzione anche l’elemento soggettivo, cioè la consapevolezza dell’amministratore rispetto alle conseguenze della propria condotta.

Quando l’omesso versamento diventa operazione dolosa

Il punto centrale della giurisprudenza sui debiti fiscali e bancarotta impropria è distinguere tra due situazioni molto diverse tra loro. Da un lato c’è l’impresa che, per un periodo limitato o a causa di una crisi di liquidità contingente, non riesce a versare imposte o contributi: in questo caso, di per sé, non scatta alcuna responsabilità penale di tipo fallimentare. Dall’altro lato c’è l’azienda che, in modo sistematico e reiterato nel tempo, sceglie consapevolmente di non versare quanto dovuto al Fisco, magari per continuare a operare o distribuire risorse in altre direzioni, fino a condurre la società al dissesto.

Secondo la Cassazione, ciò che rileva non è quindi l’esistenza in sé del debito tributario o previdenziale, ma la possibilità di ricondurre l’inadempimento a una scelta gestionale cosciente, capace di causare o aggravare l’insolvenza. Tra gli indicatori che i giudici possono valutare rientrano la durata dell’omissione, la sua reiterazione negli anni, l’entità del debito accumulato rispetto al patrimonio aziendale e la contestuale prosecuzione di altre spese non essenziali mentre il Fisco restava insoddisfatto.

Proprio per questo motivo, gestire correttamente e tempestivamente i debiti con l’Erario è una tutela concreta per gli amministratori, oltre che per l’azienda. Strumenti come la rateizzazione delle cartelle esattoriali, che dal 2027 potrà arrivare fino a 8 anni, permettono di dilazionare il pagamento evitando l’accumulo incontrollato di arretrati. Allo stesso modo, soluzioni come la transazione fiscale, di cui abbiamo parlato in un altro approfondimento sulla transazione fiscale e l’ipoteca, possono aiutare a ristrutturare l’esposizione debitoria in modo trasparente, riducendo il rischio che l’omesso versamento venga letto come una condotta dolosa.

Le conseguenze per imprenditori e amministratori

Le implicazioni pratiche di questo orientamento sono significative per chi amministra una società di capitali. In caso di successivo fallimento, un debito fiscale importante e accumulato nel tempo può diventare oggetto di indagine penale, con il rischio di un’imputazione per bancarotta impropria da operazioni dolose, reato che prevede pene detentive rilevanti e conseguenze patrimoniali significative per chi viene condannato.

Per questo motivo diventa fondamentale monitorare con attenzione la propria esposizione verso il Fisco e gli enti previdenziali, evitando che l’inadempimento si trasformi in una prassi consolidata. Alcuni accorgimenti utili per chi gestisce un’impresa in difficoltà includono:

  • Tenere una contabilità aggiornata che permetta di monitorare in tempo reale la situazione debitoria verso Fisco e INPS
  • Valutare per tempo strumenti di rateizzazione o composizione della crisi, prima che il debito diventi ingestibile
  • Evitare di privilegiare sistematicamente altri creditori a scapito dell’Erario per anni consecutivi
  • Documentare le difficoltà di liquidità e le scelte gestionali adottate, così da poter dimostrare la buona fede in caso di successivo controllo

In definitiva, la pronuncia della Cassazione conferma che il rischio di bancarotta impropria per debiti fiscali non nasce dal semplice fatto di avere un’esposizione con l’Erario, ma dal modo in cui questa esposizione viene gestita nel tempo. Una gestione consapevole, tempestiva e documentata resta la migliore forma di tutela per amministratori e imprenditori.

Domande frequenti

Cos’è la bancarotta impropria?

È un reato fallimentare che riguarda amministratori, sindaci e liquidatori di società dichiarate insolventi, disciplinato oggi dall’articolo 329 del Codice della crisi d’impresa (già art. 223 legge fallimentare). Comprende anche le cosiddette operazioni dolose che causano o aggravano il dissesto della società.

Quando l’omesso versamento di imposte diventa reato?

Secondo la Cassazione n. 30791/2026, l’omesso versamento diventa rilevante penalmente quando è sistematico e reiterato nel tempo, ed è riconducibile a una scelta gestionale consapevole che ha causato o aggravato l’insolvenza della società, poi sfociata nel fallimento.

Chi rischia di essere accusato di bancarotta impropria per debiti fiscali?

Il reato riguarda principalmente amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società di capitali, non l’imprenditore individuale. La responsabilità viene valutata caso per caso, sulla base delle condotte gestionali adottate.

Come evitare il rischio di bancarotta impropria legata ai debiti fiscali?

Monitorare costantemente l’esposizione debitoria verso Fisco ed enti previdenziali, ricorrere per tempo a strumenti come la rateizzazione o la composizione della crisi, ed evitare di trasformare l’omesso versamento in una prassi gestionale reiterata sono le principali cautele da adottare.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 4, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-04 18:00:002026-09-03 08:06:11Debiti fiscali e bancarotta impropria: quando l’omesso versamento diventa operazione dolosa
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Come ottenere i bonus disabilità tramite giudice e tribunale

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Hai fatto domanda per il riconoscimento della disabilità o dell’invalidità civile, ma l’INPS ti ha risposto con un diniego? Oppure la commissione medica ha attribuito una percentuale di invalidità inferiore a quella che ti aspettavi, impedendoti di accedere ai bonus disabilità a cui avresti diritto? Sappi che non sei obbligato ad accettare quella decisione: esiste una strada legale per far valere i tuoi diritti davanti al giudice del tribunale.

In questo articolo spieghiamo in modo semplice come funziona il percorso giudiziario per ottenere il riconoscimento della disabilità e, di conseguenza, i benefici economici e assistenziali collegati.

Indice dei contenuti

  • Cosa sono i bonus disabilità
  • Quando si può ricorrere al giudice
  • Come funziona il ricorso giudiziario
  • Il procedimento davanti al tribunale
  • Tempi e costi del ricorso
  • Domande frequenti

Cosa sono i bonus disabilità

Con il termine bonus disabilità si intende un insieme di prestazioni economiche e agevolazioni fiscali riconosciute dallo Stato italiano alle persone con invalidità o disabilità certificata. A seconda della percentuale di invalidità riconosciuta, si ha diritto a benefici diversi:

  • Assegno di invalidità civile: per percentuali tra il 74% e il 99%
  • Pensione di inabilità: per invalidità al 100%
  • Indennità di accompagnamento: per chi non è in grado di deambulare autonomamente o non può compiere gli atti quotidiani della vita
  • Legge 104: agevolazioni lavorative, permessi retribuiti, detrazioni fiscali
  • Agevolazioni fiscali: detrazioni IRPEF per spese mediche, acquisto di veicoli adattati, IVA agevolata

Per accedere a questi benefici, il punto di partenza è il riconoscimento formale della disabilità da parte delle commissioni mediche dell’INPS. Quando questo riconoscimento viene negato o risulta insufficiente, entra in gioco la possibilità di rivolgersi al giudice.

Quando si può ricorrere al giudice

Il ricorso al tribunale è possibile in due situazioni principali:

  • Diniego totale: l’INPS nega qualsiasi forma di invalidità o disabilità
  • Percentuale insufficiente: la commissione medica riconosce un grado di invalidità inferiore alla soglia necessaria per accedere al beneficio desiderato (ad esempio, riconosce il 60% quando ne servono 74% per l’assegno di invalidità)

Prima di arrivare in tribunale, però, è obbligatorio percorrere una fase preliminare: il cosiddetto accertamento tecnico preventivo (ATP), disciplinato dall’art. 445-bis del Codice di Procedura Civile (introdotto dall’art. 38 del D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011). Si tratta di una procedura che si svolge in sede giudiziaria, ma con un carattere prevalentemente tecnico-medico, finalizzata a valutare le condizioni di salute dell’interessato prima che si apra un vero e proprio processo.

Questa fase è obbligatoria e non può essere saltata: senza l’ATP, il giudice non può essere adito per ottenere il riconoscimento della disabilità o i relativi benefici economici INPS.

Come funziona il ricorso giudiziario

Il percorso giudiziario per ottenere i bonus disabilità si articola in più fasi. Vediamole nel dettaglio.

Fase 1 – Ricorso amministrativo (facoltativo ma consigliato)

Prima ancora di rivolgersi al giudice, è possibile presentare un ricorso amministrativo all’INPS entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego. La commissione medica superiore dell’INPS rivaluta il caso. Se l’esito è ancora negativo, si procede con la fase giudiziaria.

Fase 2 – Accertamento tecnico preventivo (ATP)

È la fase obbligatoria. Si deposita un ricorso al Tribunale (sezione lavoro) competente per il proprio domicilio, chiedendo la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), cioè un medico nominato dal giudice, che esamina le condizioni di salute del ricorrente.

Il CTU redige una relazione tecnica che valuta il grado di invalidità. Le parti (il ricorrente e l’INPS) possono nominare propri consulenti medici (CTP, Consulente Tecnico di Parte) per partecipare all’accertamento e contestare le conclusioni del CTU se non le condividono.

Se l’INPS accetta le conclusioni del CTU, la procedura si chiude con un accordo e il riconoscimento della disabilità avviene senza necessità di un processo. Se invece l’INPS non accetta, si passa alla fase successiva.

Il procedimento davanti al tribunale

Se l’ATP non si chiude con un accordo, si apre il vero e proprio giudizio di merito davanti al Tribunale, sezione lavoro. Il processo si svolge secondo le regole del rito del lavoro, che è generalmente più veloce rispetto al rito ordinario civile.

Il giudice, sulla base della relazione del CTU e degli atti di causa, emette una sentenza che può:

  • Accogliere il ricorso: riconoscendo la percentuale di invalidità richiesta e condannando l’INPS a erogare le prestazioni spettanti
  • Rigettare il ricorso: confermando la valutazione dell’INPS
  • Riconoscere una percentuale diversa da quella richiesta (ad esempio, il 74% invece del 100%)

In caso di sentenza favorevole, l’INPS è tenuto a pagare anche gli arretrati delle prestazioni non erogate, calcolati dalla data della domanda originaria. Questo è un aspetto molto importante: anche se il processo dura anni, il diritto alle somme decorre comunque dalla domanda iniziale.

Se sei interessato alle tutele legate alla disabilità, potresti trovare utile anche il nostro articolo su rinvio sfratto disabili: tutele e procedura 2026 e quello su Legge 104: permessi, agevolazioni e domanda 2026.

Tempi e costi del ricorso

Tempi: la fase ATP può concludersi in pochi mesi (3-6 mesi nei tribunali più efficienti), ma nei tribunali più congestionati può richiedere oltre un anno. Il giudizio di merito, se necessario, aggiunge ulteriori 6-18 mesi. In totale, il percorso completo può durare da 1 a 3 anni.

Costi: il ricorso per ATP è esente dal contributo unificato (cioè non si pagano le spese di iscrizione a ruolo) grazie all’esenzione prevista per le controversie previdenziali. Tuttavia bisogna mettere in conto:

  • Il compenso dell’avvocato (obbligatorio per il patrocinio in giudizio)
  • L’eventuale compenso del consulente di parte (CTP)
  • L’anticipazione del compenso del CTU, che viene poi rimborsata in caso di sentenza favorevole

Chi ha un reddito ISEE sotto la soglia di legge (attualmente fissata a 11.746,68 euro) può chiedere il patrocinio a spese dello Stato, che copre le spese legali e le competenze del CTU.

Per sapere se hai i requisiti ISEE per accedere al patrocinio gratuito, puoi consultare il nostro articolo sulla dichiarazione 730 e i servizi del CAF.

Domande frequenti

Posso rivolgermi direttamente al giudice senza fare prima ricorso all’INPS?

Il ricorso amministrativo all’INPS è facoltativo. È invece obbligatorio passare dalla fase ATP davanti al tribunale prima di avviare il giudizio di merito.

Se il giudice mi dà ragione, da quando decorrono le prestazioni?

Le prestazioni economiche decorrono dalla data della domanda amministrativa originaria presentata all’INPS, non dalla data della sentenza. Ciò significa che avrai diritto agli arretrati per tutti gli anni in cui la prestazione non è stata erogata.

Ho bisogno obbligatoriamente di un avvocato?

Sì. Nel procedimento davanti al tribunale (sia nella fase ATP che nel giudizio di merito) è obbligatorio il patrocinio di un avvocato abilitato. Non puoi agire in proprio.

Il patronato può aiutarmi in questa procedura?

Il patronato può assisterti nella fase amministrativa (presentazione della domanda, eventuale ricorso all’INPS) e nel monitoraggio della pratica. Per la fase giudiziaria (ATP e giudizio di merito) è invece necessario un avvocato. Il patronato può indirizzarti verso i professionisti giusti e aiutarti a raccogliere la documentazione medica necessaria.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-03 19:00:002026-09-01 14:44:12Come ottenere i bonus disabilità tramite giudice e tribunale
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Detassazione tredicesima 2027: fino a 500 euro netti in più in busta paga con l’imposta sostitutiva

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La Manovra 2027 potrebbe riservare una piacevole sorpresa per milioni di lavoratori dipendenti italiani: la detassazione della tredicesima mensilità. Secondo le indiscrezioni riportate da PMI.it, il governo sta valutando l’introduzione di una imposta sostitutiva agevolata al posto della normale tassazione IRPEF, con un risparmio potenziale fino a 500 euro netti in busta paga. Vediamo cosa prevede la proposta e a chi si applicherebbe.

Indice dei contenuti

  • Cos’è la detassazione della tredicesima
  • Come funzionerebbe l’imposta sostitutiva
  • Fino a 500 euro netti: i calcoli
  • Chi potrebbe beneficiarne
  • L’iter di approvazione della Manovra 2027
  • Domande frequenti

Cos’è la detassazione della tredicesima

La tredicesima mensilità — tecnicamente chiamata «gratifica natalizia» — è una retribuzione aggiuntiva che i lavoratori dipendenti ricevono solitamente a dicembre, pari a una mensilità di stipendio. Oggi viene tassata con le aliquote IRPEF ordinarie, esattamente come le altre buste paga: per chi ha redditi medio-alti, questo significa perdere una parte consistente dell’importo lordo.

La detassazione significa applicare un’imposta ridotta — o nulla — su quella voce di reddito. In passato l’Italia ha già sperimentato misure simili (ad esempio la tassazione agevolata dei premi di produttività, oggi al 5%), ma mai in forma strutturale per la tredicesima.

Come funzionerebbe l’imposta sostitutiva

Secondo le anticipazioni sulla Manovra 2027, il meccanismo allo studio prevederebbe una imposta sostitutiva sulla tredicesima. In parole semplici: invece di pagare l’IRPEF ordinaria (che può arrivare al 35% o al 43% per le fasce di reddito più alte), il lavoratore pagherebbe un’aliquota fissa e ridotta su questa mensilità.

L’imposta sostitutiva è uno strumento già noto in Italia: la trovi, ad esempio, nel regime forfettario (dove sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP con una flat tax al 15% o 5%), o nella tassazione dei premi di risultato aziendali. L’idea è la stessa: semplificare e alleggerire il carico fiscale su una specifica voce di reddito.

La proposta, stando alle fonti giornalistiche, si inserirebbe nel più ampio pacchetto di misure sul lavoro della Manovra 2027, che include anche altri interventi su premi, fringe benefit e decontribuzioni. Il testo definitivo non è ancora disponibile: si tratta di ipotesi di lavoro che verranno messe nero su bianco nel disegno di legge di bilancio, atteso in Parlamento entro ottobre 2026.

Fino a 500 euro netti: i calcoli

Il dato che circola — fino a 500 euro netti in più in busta paga — non è casuale. Dipende dallo stipendio, dall’aliquota marginale IRPEF del lavoratore e dalle addizionali regionali e comunali. Facciamo un esempio pratico:

  • Lavoratore con stipendio lordo 2.000 euro/mese (reddito annuo ~26.000 euro): tredicesima lorda ≈ 2.000 euro → aliquota IRPEF del 23% + addizionali medie (~2,5%) = pressione fiscale complessiva del 25-26% → imposta pagata oggi ≈ 500-520 euro → con detassazione totale, risparmio ≈ 500 euro.
  • Lavoratore con stipendio lordo 1.500 euro/mese: tredicesima lorda ≈ 1.500 euro → aliquota IRPEF del 23% → risparmio IRPEF potenziale ≈ 345 euro (più addizionali).
  • Lavoratore con stipendio lordo 3.500 euro/mese (reddito annuo ~46.000 euro): tredicesima lorda ≈ 3.500 euro → aliquota IRPEF del 35% → senza detassazione si pagano fino a 1.225 euro di IRPEF sulla tredicesima.

Il risparmio effettivo dipenderà dall’aliquota dell’imposta sostitutiva eventualmente approvata. Se fosse una flat tax simile a quella dei premi di produttività (oggi al 5%), il beneficio per un lavoratore con stipendio medio sarebbe significativo. Se invece fosse un’aliquota intorno al 15%, il vantaggio sarebbe comunque tangibile ma più contenuto per le fasce di reddito più basse (dove la differenza rispetto all’IRPEF ordinaria del 23% è minore).

Per capire la tua situazione specifica, considera che la dichiarazione dei redditi 730 già riporta le aliquote IRPEF applicate al tuo reddito complessivo. Quelle stesse aliquote si applicano oggi alla tredicesima.

Chi potrebbe beneficiarne

La misura, se approvata, riguarderebbe i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico che ricevono la tredicesima mensilità. Si tratta di una platea molto ampia: in Italia quasi tutti i contratti collettivi nazionali (CCNL) prevedono la gratifica natalizia come parte integrante della retribuzione.

Non è ancora chiaro se ci sarebbero:

  • Limiti di reddito: come per i premi di produttività (oggi agevolati solo fino a 80.000 euro di reddito annuo), potrebbe essere introdotta una soglia oltre la quale la detassazione non si applica.
  • Tetti massimi: ovvero un importo massimo di tredicesima detassabile (ad esempio, solo i primi 3.000 euro).
  • Esclusioni per categoria: alcune categorie di lavoratori potrebbero essere escluse o trattate diversamente.

Vale la pena ricordare che misure simili sul fringe benefit e premi aziendali sono già in discussione nella stessa Manovra 2027, il che suggerisce un approccio complessivo di alleggerimento fiscale sul lavoro dipendente.

L’iter di approvazione della Manovra 2027

È importante chiarire che al momento si tratta di una proposta in fase istruttoria. Il percorso legislativo prevede:

  1. Entro il 15 ottobre 2026: il governo presenta il Disegno di Legge di Bilancio (DDL Bilancio) al Parlamento.
  2. Ottobre-dicembre 2026: Camera e Senato discutono e modificano il testo con emendamenti.
  3. Entro il 31 dicembre 2026: approvazione definitiva e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  4. 1° gennaio 2027: entrata in vigore delle norme approvate.

Questo significa che la detassazione della tredicesima — se approvata — si vedrebbe per la prima volta nella busta paga di dicembre 2027. Tra ora e allora, la misura potrebbe essere modificata, ridimensionata o addirittura eliminata durante il dibattito parlamentare.

Chi vuole restare aggiornato può seguire anche altre novità fiscali in arrivo, come il taglio IRPEF 2027 (con l’aliquota che potrebbe scendere al 22% per i redditi fino a 28.000 euro) e la rateizzazione delle cartelle esattoriali fino a 8 anni, entrambe misure in discussione per la stessa Manovra.

Domande frequenti

La detassazione della tredicesima è già legge?

No. Al momento è una proposta in discussione per la Manovra 2027. Non è ancora un provvedimento approvato. Sarà ufficiale — se confermata — solo dopo l’approvazione della Legge di Bilancio, prevista entro fine dicembre 2026.

Quanto risparmierò con la detassazione della tredicesima?

Dipende dal tuo reddito e dall’aliquota dell’imposta sostitutiva che verrà approvata. Con uno stipendio lordo di circa 2.000 euro/mese, il risparmio potenziale stimato (IRPEF al 23% + addizionali) è fino a 500 euro netti. Le cifre definitive si conosceranno solo quando il testo di legge sarà disponibile.

Vale anche per i dipendenti pubblici?

Al momento non ci sono indicazioni precise. Le misure simili esistenti (come la tassazione agevolata dei premi di produttività) si applicano sia al settore privato sia al pubblico, ma con condizioni diverse. Occorre attendere il testo definitivo della Manovra 2027.

Cosa succede alla tredicesima nel 2026?

Nel 2026 non cambia nulla: la tredicesima di dicembre 2026 è tassata normalmente con le aliquote IRPEF ordinarie, come ogni anno. Le novità potrebbero valere dal 2027 in poi, solo se la Manovra verrà approvata con questa misura.

Come viene calcolata la tredicesima oggi?

La tredicesima equivale a una mensilità di retribuzione lorda (o alla quota proporzionale ai mesi lavorati nell’anno). Viene tassata con le aliquote IRPEF applicate all’intero reddito annuo del lavoratore. Non esiste oggi un’agevolazione specifica: si comporta come qualsiasi altra mensilità.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 3, 2026/da Andrea Damiani
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TFR stagionali 2026: busta paga e fondo pensione a fine contratto

Dimissioni Volontarie 2026 TFR e Naspi

Al termine di ogni contratto stagionale, il lavoratore ha diritto a ricevere la propria busta paga finale, il TFR maturato (Trattamento di Fine Rapporto) e — se ha scelto di versarlo — la quota accumulata nel fondo pensione complementare. Capire come funzionano questi tre elementi è fondamentale per chi lavora stagionalmente e vuole tutelare i propri diritti economici. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa vigente.

Indice dei contenuti

  • La busta paga finale a fine contratto stagionale
  • TFR stagionali: come funziona la liquidazione
  • Fondo pensione e lavoro stagionale
  • TFR in azienda o in fondo pensione: le differenze
  • Domande frequenti sul TFR stagionali

La busta paga finale a fine contratto stagionale

Quando un contratto stagionale giunge alla scadenza naturale, il datore di lavoro è tenuto a liquidare tutte le competenze maturate dal lavoratore. La busta paga finale — tecnicamente chiamata prospetto paga di fine rapporto — deve contenere tutte le voci ordinarie dell’ultimo periodo lavorato, più alcune voci specifiche legate alla cessazione del rapporto.

In particolare, nella busta paga finale di un lavoratore stagionale devono essere liquidate:

  • la retribuzione delle ore lavorate nell’ultimo mese (o frazione di mese);
  • le ferie non godute, convertite in indennità sostitutiva;
  • i permessi e i ROL maturati e non fruiti;
  • la tredicesima mensilità (o ratei di altre mensilità aggiuntive previste dal CCNL applicato);
  • ogni altro emolumento contrattuale spettante.

Il lavoratore stagionale, a differenza di chi si dimette volontariamente da un contratto a tempo indeterminato, ha diritto a tutte queste voci senza penalizzazioni, poiché la fine del contratto stagionale è una scadenza prefissata e non una risoluzione anticipata per volontà del dipendente.

TFR stagionali: come funziona la liquidazione

Il TFR stagionali — meglio noto come liquidazione — è regolato dall’art. 2120 del Codice Civile e si matura durante tutto il rapporto di lavoro, inclusi i periodi stagionali. Non importa quindi la durata del singolo contratto: ogni mese lavorato contribuisce all’accumulo del TFR.

La formula di calcolo è quella classica prevista dalla legge: la retribuzione annua utile ai fini TFR viene divisa per 13,5. Il risultato è la quota annua di TFR che matura. Su questa quota si applica ogni anno una rivalutazione pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione rilevata dall’ISTAT (indice dei prezzi al consumo).

Per il lavoratore stagionale, la liquidazione del TFR avviene al termine di ogni singolo contratto, con alcune eccezioni importanti:

  • se il datore di lavoro ha meno di 50 dipendenti, il TFR resta in azienda e viene liquidato alla fine di ogni contratto stagionale;
  • se il datore di lavoro ha 50 o più dipendenti, il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 in poi viene obbligatoriamente versato al Fondo di Tesoreria INPS (anche noto come INPS-Tesoreria), e l’INPS lo eroga al lavoratore alla cessazione;
  • se il lavoratore ha aderito a un fondo pensione complementare, il TFR viene versato al fondo anziché restare in azienda o andare all’INPS.

In tutti i casi, alla scadenza del contratto stagionale il lavoratore riceve la quota di TFR maturata nel periodo lavorato, tassata secondo il regime della tassazione separata previsto dal TUIR.

Fondo pensione e lavoro stagionale

Il tema del fondo pensione per i lavoratori stagionali è particolarmente delicato. Se durante il rapporto di lavoro il dipendente ha aderito a un fondo pensione complementare — riversando il proprio TFR al fondo anziché tenerlo in azienda — al termine del contratto stagionale si apre una fase di gestione della posizione previdenziale.

La normativa di riferimento è il D.Lgs. 252/2005 (decreto sulla previdenza complementare). Questo decreto disciplina cosa accade alla posizione individuale accumulata nel fondo quando cessa il rapporto di lavoro.

Le opzioni disponibili per il lavoratore stagionale al termine del contratto sono essenzialmente tre:

  • Mantenere la posizione nel fondo: la somma resta investita nel fondo pensione senza contribuzioni attive. È la scelta più comune per chi sa che tornerà a lavorare stagionalmente e vuole continuare ad accumulare per la pensione;
  • Trasferire la posizione a un altro fondo: il lavoratore può trasferire il montante accumulato a un altro fondo pensione, ad esempio un PIP (Piano Individuale Pensionistico), e continuare a versare autonomamente;
  • Richiedere il riscatto della posizione (parziale o totale): è possibile solo in presenza di specifiche cause previste dal D.Lgs. 252/2005, tra cui la disoccupazione prolungata o invalidità permanente. Il riscatto anticipato totale è consentito in caso di inoccupazione superiore a 48 mesi.

È importante sapere che il lavoratore stagionale non è obbligato a riscattare la propria posizione al termine del contratto: può semplicemente lasciarla «in sospeso» nel fondo, dove continuerà a essere rivalutata secondo il rendimento del comparto scelto.

TFR in azienda o in fondo pensione: le differenze per i stagionali

Una delle decisioni più importanti per qualunque lavoratore — stagionale o meno — riguarda la destinazione del TFR: tenerlo in azienda oppure versarlo a un fondo pensione complementare. Per i lavoratori stagionali questa scelta ha alcune particolarità.

Chi tiene il TFR in azienda (o nel Fondo di Tesoreria INPS) lo riceve interamente alla cessazione del contratto. La rivalutazione annua è garantita per legge, ma l’importo finale tende a essere inferiore rispetto a quello ottenibile con un fondo pensione ben gestito nel lungo periodo, anche per via della fiscalità più favorevole dei fondi pensione.

Chi invece versa il TFR al fondo pensione beneficia di:

  • tassazione agevolata sulle prestazioni in uscita (aliquota del 15%, riducibile fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione);
  • possibilità di detrarre i contributi versati fino a 5.164,57 euro annui dal reddito imponibile IRPEF;
  • rendimenti potenzialmente superiori all’inflazione nel lungo periodo, se si sceglie un comparto azionario o bilanciato adatto al proprio orizzonte temporale;
  • protezione dai creditori: le somme versate al fondo pensione sono impignorabili e insequestrabili.

Per il lavoratore stagionale che alterna periodi di lavoro a periodi di inattività, la scelta del fondo pensione richiede una valutazione attenta: durante i periodi senza contratto non ci sarà contribuzione datoriale al fondo, ma la posizione rimane attiva e si rivaluta comunque.

Domande frequenti sul TFR stagionali

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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Nuove multe a importi variabili: possibili sconti fino al 50% e aumenti del 100%

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  • Cos’è la riforma delle sanzioni stradali
  • Come funzionano gli aumenti fino al 100%
  • Gli sconti fino al 50%: chi ne ha diritto
  • Il vantaggio inedito per i motociclisti
  • Chi applica le variazioni: organo procedente o interessato
  • Quando entra in vigore la riforma
  • Domande frequenti

Chi credeva che il sistema delle sanzioni stradali fosse già abbastanza complicato potrebbe ricredersi leggendo la bozza del decreto legislativo di riforma del Codice della Strada. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la nuova normativa abbandona il principio della multa uguale per tutti e introduce un meccanismo personalizzato, ispirato al sistema penale, con aggravi fino al 100% e sconti fino al 50% dell’importo base.

In questa notizia spieghiamo in modo chiaro come funzionerà il nuovo sistema, chi potrà beneficiare degli sconti e quando le nuove regole potrebbero entrare in vigore.

Cos’è la riforma delle sanzioni stradali

La bozza del decreto legislativo di riforma del Codice della Strada prevede un sistema sanzionatorio radicalmente diverso da quello attuale. Invece di applicare una sanzione fissa uguale per tutti coloro che commettono la stessa infrazione, il nuovo impianto normativo introduce criteri simili alle aggravanti e attenuanti del diritto penale.

In pratica, l’importo della multa non sarà quasi mai quello base stampato sul verbale: dipenderà da una serie di fattori che l’organo di polizia procedente dovrà valutare caso per caso. Tra questi:

  • la pericolosità della condotta
  • il tipo di trasgressore (recidivo, neopatentato, ecc.)
  • il tipo di veicolo (motociclo, autocarro, vettura privata)
  • le modalità della violazione (ora, luogo, circostanze)

Il sistema, secondo Il Sole 24 Ore, sarà esteso a ogni violazione amministrativa stradale, salvo disposizioni specifiche contrarie.

Come funzionano gli aumenti fino al 100%

Gli aumenti saranno applicati d’ufficio dall’organo di polizia, senza che il cittadino debba fare nulla. Potranno arrivare fino al doppio dell’importo base, cioè un aumento del 100%.

Tra i fattori che potrebbero determinare un aggravio della sanzione:

  • infrazione commessa nelle ore notturne (dalle 22 alle 6), già prevista in alcuni casi dalla normativa attuale
  • violazione che ha causato un incidente
  • comportamento che presenta un elevato grado di pericolosità per sé e per gli altri
  • trasgressore già recidivo o con precedenti specifici

Va sottolineato che la bozza presentata da Il Sole 24 Ore contiene alcune incongruenze che, secondo gli esperti, saranno quasi certamente corrette prima dell’entrata in vigore della norma.

Gli sconti fino al 50%: chi ne ha diritto

Anche gli sconti possono essere significativi: la riduzione massima prevista dalla bozza è del 50% sull’importo base. Tuttavia, a differenza degli aumenti, alcune riduzioni devono essere richieste espressamente dal destinatario del verbale, poiché si tratta di adempimenti che avvengono dopo la contestazione o la notifica della multa.

Tra i casi che potrebbero dare diritto a una riduzione:

  • pagamento della multa entro un breve termine (attualmente 5 giorni per la riduzione al terzo, che potrebbe essere rivista)
  • condotta successiva particolarmente virtuosa
  • circostanze attenuanti legate al tipo di trasgressore o al contesto della violazione

Il nuovo sistema è quindi molto più articolato rispetto all’attuale, dove la riduzione più nota è quella del pagamento in misura ridotta entro 5 giorni dalla contestazione immediata.

Articoli correlati: Nuovo codice stradale 2026: novità, consultazione e quando entra in vigore | Rottamazione Quinquies: Proroga, Estensione a IMU, TARI e Multe

Il vantaggio inedito per i motociclisti

Una delle novità più singolari della bozza è la previsione di sconti dedicati ai motociclisti che indossano determinati equipaggiamenti protettivi. Si tratta di un incentivo del tutto inedito nel panorama normativo italiano, che premia chi sceglie di circolare con protezioni omologate.

Il dettaglio degli equipaggiamenti che daranno diritto alla riduzione non è ancora definitivo nella bozza, ma il principio è chiaro: chi si protegge di più potrà pagare meno in caso di infrazione. Una logica coerente con l’obiettivo di ridurre la mortalità sulle strade, in particolare tra i conducenti di due ruote a motore.

Chi applica le variazioni: organo procedente o interessato

La bozza distingue chiaramente tra variazioni automatiche e variazioni su richiesta:

  • Aumenti e alcune riduzioni: applicati d’ufficio dall’organo di polizia procedente, con una procedura specifica che dovrà essere seguita al momento della contestazione o della notifica.
  • Altre riduzioni: devono essere richieste dal destinatario del verbale, perché legate ad adempimenti successivi alla multa (come il pagamento anticipato o la regolarizzazione della situazione).

Questa distinzione è importante: il cittadino che riceve una multa dovrà leggere attentamente il verbale e capire se ha diritto a richiedere una riduzione, senza aspettarsi che sia l’agente ad avvisarlo automaticamente.

Quando entra in vigore la riforma

Al momento si tratta ancora di una bozza di decreto legislativo. Il testo è in fase di elaborazione e, come sottolinea Il Sole 24 Ore, presenta alcune incongruenze che verranno probabilmente corrette prima dell’approvazione definitiva. Non è ancora stata fissata una data ufficiale di entrata in vigore.

La riforma si inserisce nel più ampio cantiere del Nuovo Codice della Strada 2026, di cui abbiamo già parlato in questo articolo sulle possibili multe ai pedoni con il telefono. Seguiremo gli aggiornamenti man mano che il testo si consolida.

Domande frequenti

Le nuove regole sulle multe sono già in vigore?

No. Si tratta ancora di una bozza di decreto legislativo non ancora approvata. Le regole attuali rimangono in vigore fino all’entrata in vigore del decreto definitivo.

Quanto potrebbe aumentare una multa con il nuovo sistema?

Secondo la bozza, l’aumento massimo è del 100% rispetto all’importo base. Quindi una multa da 100 euro potrebbe arrivare a 200 euro in presenza di aggravanti.

Quanto potrebbe scendere una multa con il nuovo sistema?

La riduzione massima prevista è del 50%. Una multa da 100 euro potrebbe quindi scendere a 50 euro in presenza delle condizioni di sconto previste dalla norma.

I motociclisti avranno sconti automatici sulle multe?

La bozza prevede sconti per i motociclisti che indossano determinati equipaggiamenti protettivi omologati. I dettagli specifici (tipo di protezioni richieste e percentuale di sconto) non sono ancora definitivi.

Chi applica gli aumenti e gli sconti sulle nuove multe?

Gli aumenti e alcune riduzioni saranno applicati d’ufficio dall’organo di polizia procedente. Altre riduzioni dovranno essere richieste espressamente dal destinatario del verbale, perché legate ad adempimenti successivi alla contestazione.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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Nuovo TFR3 e assunzioni: regole per destinare il TFR dal primo luglio

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore nuove regole sulla destinazione del TFR per i lavoratori neo-assunti. La riforma introduce il modulo TFR3, il documento ufficiale con cui il dipendente decide le sorti della propria liquidazione. Il cambiamento più importante? L’adesione alla previdenza complementare diventa automatica dal primo giorno di lavoro, sostituendo la vecchia disciplina del silenzio-assenso. Di seguito spieghiamo in modo chiaro cosa cambia, le opzioni disponibili e i tempi per decidere.

Indice dei contenuti

  1. Che cos’è il TFR3 e perché cambia tutto
  2. Come funziona l’adesione automatica
  3. Le opzioni del modulo TFR3 (A, B, C, D)
  4. Come si lascia il TFR in azienda
  5. Domande frequenti sul TFR3 e le nuove regole di assunzione

Che cos’è il TFR3 e perché cambia tutto

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è quella somma che il datore di lavoro accantona ogni mese per il dipendente e che viene erogata al termine del rapporto lavorativo — che sia per dimissioni, licenziamento o pensionamento. In parole semplici, è una forma di risparmio forzoso che si accumula nel corso della carriera.

Il TFR3 è il nome del nuovo modulo ufficiale — elaborato dal Ministero del Lavoro — con cui ogni neo-assunto dal 1° luglio 2026 deve indicare come vuole gestire la propria liquidazione. Il nome richiama il terzo pilastro previdenziale (la previdenza complementare), che il legislatore intende potenziare, ma il modulo permette anche di scegliere strade diverse.

Prima della riforma esisteva il meccanismo del silenzio-assenso: il lavoratore aveva un certo tempo per decidere e, se non si esprimeva, il TFR finiva automaticamente al fondo pensione. Ora il sistema cambia in modo sostanziale: l’adesione al fondo pensione è automatica fin dal primo giorno di assunzione, senza attendere nessun silenzio. Il lavoratore ha poi 60 giorni per manifestare una volontà diversa.

Come funziona l’adesione automatica

Dal momento della firma del contratto, il lavoratore neo-assunto è automaticamente iscritto al fondo pensione negoziale di categoria previsto dal CCNL applicabile. Se il settore non dispone di un fondo specifico, le somme finiscono nel fondo Cometa (il fondo pensione complementare residuale di riferimento).

L’iscrizione automatica comporta il versamento immediato sia del TFR sia della contribuzione periodica del lavoratore. In concreto:

  • Il datore di lavoro versa il TFR al fondo pensione fin dalla data di assunzione, indipendentemente dal fatto che il lavoratore compili o meno il modulo TFR3.
  • Il lavoratore ha 60 giorni dall’assunzione per compilare il modulo TFR3 e indicare una scelta diversa (vedi le opzioni qui sotto).
  • Se non compila nulla entro 60 giorni, l’iscrizione automatica al fondo negoziale di categoria diventa definitiva.
  • L’azienda è tenuta a informare il neo-assunto su tutte le opzioni disponibili e sulle caratteristiche del fondo di riferimento.

Questo sistema supera la vecchia logica del silenzio-assenso: non si attende che il lavoratore non risponda, ma si parte subito con i versamenti. È una scelta politica precisa: rendere la previdenza complementare il default, con la possibilità di uscire attivamente.

Le opzioni del modulo TFR3 (A, B, C, D)

Entro i 60 giorni dall’assunzione, il neo-assunto può compilare il modulo TFR3 e selezionare una delle seguenti opzioni:

  • Lettera A — Quota parziale di TFR al fondo: il lavoratore sceglie di destinare solo una parte del TFR al fondo pensione, mantenendo la quota restante in azienda (o trasferendola all’INPS per le aziende con almeno 50 dipendenti).
  • Lettera B — Rinuncia alla contribuzione volontaria: rivolta a chi ha una retribuzione molto bassa. Se il reddito annuo lordo non supera l’importo dell’assegno sociale INPS (fissato a 7.101,12 euro per il 2026), il lavoratore può bloccare il prelievo dei propri contributi volontari al fondo. Attenzione: il datore di lavoro deve comunque versare la propria quota aziendale.
  • Lettera C — Fondo pensione diverso da quello negoziale: il lavoratore aderisce esplicitamente a un fondo pensione aperto o a un PIP (Piano Individuale Pensionistico) di sua scelta, invece del fondo di categoria. In questo caso solo il TFR viene trasferito al fondo scelto, senza contribuzione aggiuntiva obbligatoria.
  • Lettera D — TFR in azienda: il lavoratore sceglie di non aderire alla previdenza complementare e di mantenere il TFR presso il datore di lavoro (o trasferirlo al Fondo di Tesoreria INPS). Questa opzione è disponibile solo per chi è alla prima esperienza lavorativa assoluta, senza scelte previdenziali pregresse.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che le opzioni possono essere combinate: ad esempio, è possibile scegliere la lettera A (quota parziale) e la lettera B (niente contribuzione volontaria) contemporaneamente.

Come si lascia il TFR in azienda

Chi seleziona la lettera D e vuole mantenere il TFR fuori dalla previdenza complementare deve sapere che il meccanismo dipende dalle dimensioni dell’azienda:

  • Aziende con meno di 50 dipendenti: il TFR rimane accantonato direttamente presso il datore di lavoro, che lo verserà al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro.
  • Aziende con 50 o più dipendenti (o 60 dipendenti nell’anno precedente per le imprese già attive): il TFR viene trasferito mensilmente al Fondo di Tesoreria dell’INPS. Il versamento avviene entro il mese successivo alla scelta del dipendente, oppure entro il mese successivo alla scadenza dei 60 giorni in caso di totale inerzia del lavoratore.

Per fare un esempio pratico: un giovane operaio firma il suo primo contratto il 1° agosto 2026, con uno stipendio di 18.000 euro lordi annui. Compila la lettera D entro il 30 settembre 2026 e lascia i soldi al datore di lavoro. L’azienda ha 100 dipendenti, quindi invia le somme al Fondo di Tesoreria INPS ogni mese. Se in futuro l’operaio cambia idea e decide di aderire a un fondo pensione, potrà farlo: da quel momento l’azienda sposterà il flusso del TFR verso il nuovo fondo.

Domande frequenti sul TFR3 e le nuove regole di assunzione

Le nuove regole TFR3 si applicano anche a chi era già assunto prima del 1° luglio 2026?

No. Le nuove disposizioni riguardano esclusivamente i neo-assunti dal 1° luglio 2026. I lavoratori già in forza che avevano effettuato la scelta sulla destinazione del TFR in precedenza non sono toccati dalla riforma.

Posso cambiare idea dopo aver scelto la destinazione del TFR?

Sì, ma con alcune condizioni. Chi ha scelto di mantenere il TFR in azienda può sempre decidere in futuro di aderire a un fondo pensione (atto di adesione esplicita). Chi è già iscritto a un fondo può trasferire la propria posizione a un altro fondo, nel rispetto dei tempi tecnici previsti dal fondo stesso. Il TFR già accantonato segue le regole del regime scelto al momento della maturazione.

Cosa succede se non compilo il modulo TFR3 entro 60 giorni?

L’iscrizione automatica al fondo pensione negoziale di categoria (o al fondo Cometa se il settore ne è privo) diventa definitiva. Il TFR continuerà a essere versato al fondo mese dopo mese. Il lavoratore potrà comunque esercitare in futuro il diritto di trasferire la posizione a un altro fondo.

Se vengo assunto con un contratto a termine, le regole TFR3 si applicano ugualmente?

Sì, in linea generale le stesse regole si applicano anche ai contratti a tempo determinato, salvo eventuali disposizioni specifiche per i rapporti di brevissima durata. Il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore in ogni caso.


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Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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Detrazioni per spese scolastiche: cosa prevede la normativa e quanto si risparmia

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Con l’arrivo del nuovo anno scolastico tornano attuali le domande sulle detrazioni per spese scolastiche: quali costi si possono portare in detrazione nel modello 730? Quanto si risparmia davvero sull’IRPEF? La normativa di riferimento è l’art. 15 del TUIR (DPR 917/1986), che riconosce una detrazione IRPEF del 19% su determinate spese legate all’istruzione dei figli o del contribuente stesso. In questo articolo facciamo chiarezza su regole, limiti e importi aggiornati al 2026.

Indice dei contenuti

  • Cosa si intende per spese scolastiche detraibili
  • Le spese detraibili: elenco completo
  • Mense scolastiche e trasporto
  • Canone di locazione studenti universitari fuori sede
  • Tasse universitarie e corsi di specializzazione
  • Come si calcola il risparmio IRPEF
  • Domande frequenti (FAQ)

Cosa si intende per spese scolastiche detraibili

Le detrazioni per spese scolastiche sono sconti sull’IRPEF (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) che lo Stato riconosce ai contribuenti che sostengono determinate spese per l’istruzione propria o dei figli a carico. La misura è pari al 19% della spesa sostenuta, con limiti diversi a seconda della tipologia.

Queste spese vanno indicate nella dichiarazione dei redditi (modello 730) nel quadro E (oneri detraibili), oppure nel Modello Redditi PF. È importante conservare tutte le ricevute e le fatture come documentazione.

Attenzione al reddito: la detrazione del 19% si riduce progressivamente per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro e si azzera sopra i 240.000 euro (salvo alcune eccezioni previste dalla normativa).

Le spese detraibili: elenco completo

L’art. 15 del TUIR e la normativa collegata individuano diverse categorie di spese scolastiche detraibili. Ecco un riepilogo aggiornato:

Tipologia di spesaDetrazioneLimite annuo
Rette scuole paritarie (infanzia, primaria, secondaria)19%Fino alla spesa equivalente della scuola statale
Mensa scolastica19%Senza limite specifico
Servizi di trasporto scolastico (scuolabus)19%Max 800 euro/anno per figlio
Canone locazione studenti universitari fuori sede19%Max 2.633 euro/anno
Tasse e contributi universitari19%Entro l’importo delle tasse dell’ateneo statale
Corsi di specializzazione post-laurea (es. master)19%Entro importi università statale equivalente
Dottorati di ricerca, scuole di specializzazione19%Entro importi università statale

Per le scuole paritarie (asili nido privati, scuole elementari, medie e superiori private), la detrazione si applica sulla retta pagata, ma solo fino all’importo che si sarebbe pagato per la stessa tipologia di scuola pubblica statale. In pratica, la parte eccedente non è detraibile.

Mense scolastiche e trasporto

Le spese di mensa scolastica godono della detrazione del 19% e non hanno un massimale di spesa specifico. Rientrano in questa categoria i pagamenti per la refezione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che paritarie.

Per il trasporto scolastico (il classico scuolabus), la detrazione del 19% si applica su una spesa massima di 800 euro per figlio per anno scolastico. Quindi il risparmio massimo per questa voce è di 152 euro per figlio (800 × 19%).

Anche l’abbonamento ai trasporti pubblici per andare a scuola può rientrare tra le detrazioni, ma è disciplinato da una norma diversa (art. 15 co. 1-ter TUIR) con un massimale di 250 euro complessivi per nucleo familiare.

Canone di locazione studenti universitari fuori sede

Questa è una delle detrazioni più interessanti per le famiglie con figli all’università in un’altra città. Il canone di locazione pagato per uno studente universitario fuori sede è detraibile al 19%, con un limite di 2.633 euro per anno.

Per accedere a questa detrazione devono essere soddisfatte alcune condizioni:

  • Lo studente deve essere iscritto a un corso di laurea presso un’università italiana o straniera
  • L’università deve trovarsi in un comune diverso da quello di residenza dello studente (o in un comune confinante), e distante almeno 100 chilometri
  • Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato
  • Il figlio deve essere fiscalmente a carico del contribuente

Il risparmio massimo per questa voce è di 500 euro circa (2.633 × 19% ≈ 500,27 euro).

Tasse universitarie e corsi di specializzazione

Le tasse e i contributi universitari sono detraibili al 19%. Per le università private o telematiche, però, c’è un vincolo importante: la detrazione si applica solo fino all’importo delle tasse che si sarebbero pagate in un ateneo statale della stessa area geografica per lo stesso corso di laurea. La parte eccedente non è detraibile.

Rientrano tra le spese universitarie detraibili anche:

  • Tasse di iscrizione e contributi annuali
  • Esami di Stato (es. abilitazione professionale)
  • Dottorati di ricerca
  • Scuole di specializzazione post-laurea (es. scuole di specializzazione mediche)
  • Master di primo e secondo livello organizzati da università statali o equiparate

La detrazione per spese di istruzione universitaria vale sia per le spese del contribuente stesso che per quelle dei figli a carico. Bisogna conservare le ricevute dei pagamenti effettuati alla segreteria dell’ateneo.

Come si calcola il risparmio IRPEF

Il calcolo è semplice: la detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta, nei limiti previsti dalla normativa. Ecco un esempio pratico per chiarire il meccanismo.

Esempio famiglia Bianchi (figlio alle superiori private + mensa):

  • Retta scuola privata paritaria: 3.000 euro (limite detraibile corrispondente scuola statale: 1.000 euro)
  • Mensa scolastica: 600 euro
  • Scuolabus: 450 euro (sotto il limite di 800 euro)
  • Totale spesa detraibile: 1.000 + 600 + 450 = 2.050 euro
  • Detrazione IRPEF: 2.050 × 19% = 389,50 euro

Esempio famiglia Rossi (figlio all’università fuori sede):

  • Tasse universitarie ateneo statale: 1.800 euro
  • Canone locazione fuori sede: 2.633 euro (massimale)
  • Totale spesa detraibile: 1.800 + 2.633 = 4.433 euro
  • Detrazione IRPEF: 4.433 × 19% = 842,27 euro

Per sfruttare correttamente tutte le detrazioni disponibili è fondamentale indicarle nella dichiarazione dei redditi 730 o nel Modello Redditi PF. Le spese scolastiche vanno inserite nel quadro E, nella sezione degli oneri detraibili.

Ricorda: per le spese detraibili è necessario aver effettuato il pagamento con strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito/debito, app di pagamento). I pagamenti in contanti non consentono la detrazione, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.


Domande frequenti (FAQ)

Le spese per libri scolastici sono detraibili?

No. I libri di testo, il materiale scolastico (zaini, astucci, quaderni) e gli strumenti sportivi non rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 TUIR. Per le famiglie a basso reddito esistono però misure di supporto come i voucher libri regionali o il bonus nido per i più piccoli.

Posso detrarre le spese per i doposcuola o i corsi privati?

I doposcuola, i centri estivi e i corsi di lingua o musica privati non sono detraibili come spese scolastiche. Fanno eccezione le attività sportive praticate dai figli (palestre, piscine, associazioni sportive dilettantistiche), che possono godere di una detrazione separata prevista dall’art. 15 TUIR, entro i limiti di spesa fissati dalla normativa vigente.

La detrazione vale anche per i figli non fiscalmente a carico?

Per la maggior parte delle detrazioni scolastiche (rette, mensa, trasporto), la spesa deve essere sostenuta per un figlio fiscalmente a carico. Se il figlio ha un reddito proprio superiore a 2.840,51 euro annui (4.000 euro fino a 24 anni), non è considerato a carico e il genitore non può detrarre le sue spese scolastiche.

Cosa succede se pago la retta con il conto del mio coniuge?

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, ovvero chi ha effettuato il pagamento tracciabile. Se la retta viene pagata dall’altro coniuge, sarà lui a poter fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Per i coniugi con 730 congiunto il problema non si pone.

Entro quando devo pagare le spese per poterle detrarre nel 730 2026?

Le spese scolastiche detraibili nel modello 730 presentato nel 2026 (relativo all’anno d’imposta 2025) sono quelle pagate nel corso del 2025, indipendentemente dall’anno scolastico di riferimento. Il criterio è la data del pagamento, non l’anno scolastico frequentato.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-03 12:00:002026-09-01 11:05:18Detrazioni per spese scolastiche: cosa prevede la normativa e quanto si risparmia
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Permessi 104 al mare: salvo il lavoratore, scatta il reintegro

Ferie badanti, Malattia e Permessi

Un lavoratore dipendente che utilizza i permessi della legge 104 per trascorrere del tempo al mare, anche in compagnia del familiare disabile che assiste, ha diritto al reintegro nel posto di lavoro se viene licenziato. Lo ha stabilito un recente orientamento giurisprudenziale che ribadisce un principio fondamentale: il beneficiario dei permessi 104 non è obbligato a restare chiuso in casa e non deve dimostrare di svolgere attività di assistenza continuativa ed esclusiva per tutto l’arco della giornata.

Indice dei contenuti

  • La vicenda: licenziato perché al mare con i permessi 104
  • Cosa dice il giudice: il licenziamento è illegittimo
  • Come funzionano i permessi della legge 104
  • Quando si configura l’abuso dei permessi 104
  • Cosa rischia il lavoratore in caso di abuso
  • Domande frequenti (FAQ)

La vicenda: licenziato perché al mare con i permessi 104

Il caso, portato all’attenzione dei giudici e ripreso da La Legge per Tutti, riguarda un dipendente che aveva fruito di permessi ex legge 104/92 per assistere un familiare con disabilità grave. Durante uno di questi giorni di assenza autorizzata, il datore di lavoro — attraverso un investigatore privato — aveva accertato che il lavoratore si trovava in spiaggia insieme al congiunto disabile.

L’azienda aveva interpretato la circostanza come un abuso dei permessi, contestando al dipendente di non aver svolto attività di assistenza e procedendo al licenziamento disciplinare. Il lavoratore aveva impugnato il provvedimento dinanzi al giudice del lavoro, ottenendo infine la declaratoria di illegittimità del licenziamento e il conseguente reintegro nel posto di lavoro.

Cosa dice il giudice: il licenziamento è illegittimo

Il ragionamento del giudice si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza italiana: i permessi della legge 104 non impongono al lavoratore di limitarsi a stare a casa o di prestare assistenza fisica ininterrotta per tutte le ore della giornata. L’assistenza al familiare disabile può assumere forme diverse, tra cui la compagnia, la presenza, il supporto emotivo, le attività ricreative condivise.

Portare il proprio congiunto disabile al mare — garantendogli una giornata di svago e relax accanto a un caregiver di fiducia — rientra pienamente nel concetto di assistenza qualificata prevista dalla legge. Non vi è alcun obbligo normativo che imponga una prestazione esclusivamente domiciliare o sanitaria durante i permessi 104.

Il giudice ha dunque accertato l’assenza di un abuso e, di conseguenza, ha dichiarato il licenziamento disciplinare privo di giusta causa, con ordine di reintegro del lavoratore ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Come funzionano i permessi della legge 104

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 — la cosiddetta «legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» — riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto a fruire di 3 giorni di permesso retribuito al mese per assistere un familiare con handicap grave (art. 33, comma 3, legge 104/92).

I permessi possono essere fruiti:

  • In maniera continuativa (3 giorni interi al mese)
  • In maniera frazionata a ore, qualora il contratto collettivo lo preveda o il datore lo consenta

Per sapere come si calcolano i permessi in caso di fruizione oraria, puoi leggere la nostra guida: Permessi Legge 104 a Ore: Come Si Calcolano e Quando Si Frazionano.

I permessi sono a carico dell’INPS e vengono corrisposti al lavoratore attraverso il datore di lavoro in regime di conguaglio. Durante il giorno di permesso, il lavoratore è esonerato dalla prestazione lavorativa ordinaria e non può essere obbligato a rientrare in ufficio, salvo eccezionali esigenze concordate.

Sul tema della programmazione dei permessi da parte del datore, trovi un approfondimento qui: Permessi legge 104: il datore può obbligare alla programmazione?

Quando si configura l’abuso dei permessi 104

È importante distinguere il caso appena descritto dalle situazioni in cui l’abuso dei permessi è invece effettivo. La giurisprudenza — incluse diverse pronunce della Corte di Cassazione — ha riconosciuto il legittimo licenziamento del lavoratore quando i permessi 104 vengono utilizzati per scopi del tutto estranei all’assistenza, ad esempio:

  • Svolgere un secondo lavoro durante i giorni di permesso
  • Dedicarsi ad attività di svago personale senza alcun coinvolgimento del familiare disabile
  • Utilizzare i permessi per esigenze proprie del tutto slegate dall’assistenza (es. pratiche burocratiche personali, hobby, viaggi senza il congiunto)
  • Richiedere i permessi per un familiare che, in realtà, non necessita di assistenza continuativa

Il criterio discriminante è dunque la connessione con il familiare disabile: se il lavoratore trascorre il giorno di permesso con il congiunto, garantendo presenza e supporto — anche in un contesto piacevole come la spiaggia — non c’è abuso. Se invece il beneficio viene sfruttato per finalità personali del tutto esulanti dall’assistenza, il licenziamento può essere legittimo.

Cosa rischia il lavoratore in caso di abuso

Nei casi di abuso accertato, il lavoratore va incontro a conseguenze gravi sia sul piano lavorativo che su quello economico:

  • Licenziamento per giusta causa, senza preavviso né indennità sostitutiva
  • Restituzione delle somme indebitamente percepite (indennità INPS per i permessi non utilizzati in modo conforme)
  • Eventuale denuncia penale per truffa o indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), nei casi più gravi

In caso di licenziamento ritenuto ingiusto, il lavoratore può impugnare il provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta e agire in giudizio entro i successivi 180 giorni. Per le tutele spettanti in caso di perdita involontaria del lavoro, vedi anche: NASPI 2026: Guida Completa.

Domande frequenti (FAQ)

Posso portare il mio familiare disabile al mare durante i permessi 104?

Sì. Portare il familiare disabile al mare durante i permessi 104 è lecito perché costituisce una forma di assistenza e compagnia. L’importante è che il congiunto sia presente e che l’uscita sia finalizzata al suo benessere. Non è richiesta una prestazione assistenziale di tipo medico o domestico.

Il datore di lavoro può farmi controllare durante i permessi 104?

Sì. Il datore di lavoro può legittimamente incaricare un investigatore privato per verificare l’utilizzo dei permessi, purché non violi la privacy del lavoratore. Le informazioni raccolte possono essere usate in sede disciplinare, ma il giudice valuterà se le condotte rilevate configurano davvero un abuso.

Cosa succede se vengo licenziato ingiustamente durante o dopo i permessi 104?

Se il licenziamento è ritenuto illegittimo dal giudice, puoi ottenere il reintegro nel posto di lavoro e il risarcimento del danno (di norma le retribuzioni non percepite dal licenziamento alla reintegra). L’impugnazione va fatta entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento.

I permessi 104 si possono usare anche per attività ricreative del disabile?

Sì. L’assistenza comprende anche il supporto nelle attività quotidiane e ricreative del familiare disabile. Accompagnarlo al mare, in passeggiata, a visite culturali o ad attività sportive adattate è pienamente conforme allo spirito della legge 104.

La retribuzione dei permessi 104 è a carico del datore di lavoro?

No. L’indennità per i giorni di permesso è a carico dell’INPS, che la anticipa al lavoratore tramite il datore di lavoro in regime di conguaglio contributivo. Per sapere quali voci contrattuali rientrano nella retribuzione, leggi: Retribuzione Permessi 104: Quali Voci Contrattuali Rientrano?


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/ferie-e-malattia-badanti.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-03 11:00:002026-09-01 10:51:19Permessi 104 al mare: salvo il lavoratore, scatta il reintegro
NOTIZIE

Prestazioni occasionali 2026: cosa succede oltre 5.000 euro tra INPS, ritenute e CU

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Le prestazioni occasionali 2026 restano uno degli strumenti più utilizzati per collaborazioni saltuarie tra privati, professionisti e piccole imprese. Si tratta di prestazioni di lavoro autonomo non abituale, disciplinate dall’articolo 2222 del Codice Civile e inquadrate fiscalmente tra i redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del TUIR. Il punto centrale, ogni anno oggetto di dubbi tra committenti e prestatori, riguarda la soglia dei 5.000 euro: cosa succede quando un collaboratore occasionale supera questo importo considerando la somma di tutti i compensi percepiti nell’anno solare. Superata questa cifra scattano infatti obblighi precisi in materia di iscrizione alla Gestione Separata INPS e di versamento contributivo, che si aggiungono agli adempimenti fiscali legati alla ritenuta d’acconto e alla Certificazione Unica.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è la soglia dei 5.000 euro nelle prestazioni occasionali 2026
  2. Gestione Separata INPS e comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro
  3. Ritenuta d’acconto e Certificazione Unica per le prestazioni occasionali
  4. Cosa cambia nel 2026 per le prestazioni occasionali
  5. Domande frequenti sulle prestazioni occasionali 2026

Cos’è la soglia dei 5.000 euro nelle prestazioni occasionali 2026

Nel regime delle prestazioni occasionali 2026, la soglia di 5.000 euro annui è il limite di reddito complessivo da lavoro autonomo occasionale oltre il quale scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Lo prevede l’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 269/2003 (convertito dalla legge 326/2003), che ha esteso la tutela previdenziale a chi svolge attività di lavoro autonomo occasionale. Fino a questa cifra il rapporto resta privo di obblighi contributivi: nessun versamento alla Gestione Separata è dovuto e il collaboratore non deve aprire alcuna posizione previdenziale.

Attenzione a un equivoco molto diffuso: la soglia non si calcola per singolo committente. La circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 è esplicita nel precisare che l’obbligo sorge quando gli emolumenti percepiti nell’arco dell’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) “a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti” superano i 5.000 euro. In altre parole, i compensi incassati da committenti diversi si sommano tra loro: chi percepisce 3.000 euro da un’azienda e 2.500 euro da un’altra ha già superato la soglia, anche se con nessuno dei due committenti ha raggiunto singolarmente i 5.000 euro.

Il superamento non comporta la perdita retroattiva della natura occasionale del rapporto: i 5.000 euro funzionano come una franchigia, non come un tetto invalicabile. La stessa circolare INPS 103/2004 chiarisce che il reddito di 5.000 euro “costituisce una fascia di esenzione” e che, in caso di superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. Chi nell’anno incassa 7.000 euro complessivi versa quindi contributi soltanto sui 2.000 euro che superano la soglia, non sull’intero importo percepito.

Proprio perché il conteggio è cumulativo, il monitoraggio spetta in primo luogo al prestatore: è il collaboratore che deve tenere traccia del totale incassato nell’anno e comunicare ai committenti il superamento della franchigia, in modo che questi possano attivare gli adempimenti contributivi dal compenso successivo. Un committente, da solo, non può sapere quanto il prestatore ha già guadagnato altrove.

Gestione Separata INPS e comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro

Una volta superata la franchigia, il prestatore va iscritto alla Gestione Separata INPS e sulla quota eccedente si applicano le aliquote fissate ogni anno dall’Istituto. Per il 2026, la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 conferma per i collaboratori e le figure assimilate (categoria in cui rientrano i lavoratori autonomi occasionali) un’aliquota complessiva del 35,03% per chi non è assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non è pensionato, di cui il 33% di quota IVS. Per chi è già pensionato o già iscritto ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria l’aliquota scende al 24%. Il massimale di reddito imponibile per il 2026 è fissato a 122.295 euro.

L’onere contributivo è ripartito per due terzi a carico del committente e un terzo a carico del prestatore, ma il versamento è interamente a carico del committente, che lo effettua con modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, trattenendo al collaboratore la quota di sua spettanza a titolo di rivalsa. Superata la soglia, quindi, il committente deve occuparsi non solo della trattenuta fiscale ma anche del calcolo e del versamento della contribuzione dovuta.

Va invece tenuta ben distinta la comunicazione preventiva, che è un adempimento diverso e non ha nulla a che vedere con la soglia dei 5.000 euro né con l’INPS. L’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dall’articolo 13 del decreto-legge 146/2021 (convertito dalla legge 215/2021), prevede che l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale sia oggetto di comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio. L’obbligo grava esclusivamente sui committenti che operano in qualità di imprenditori (restano quindi esclusi, tra gli altri, i privati, gli studi professionali non organizzati in forma di impresa e gli enti del Terzo settore che svolgono solo attività non commerciali) e va assolto prima dell’inizio della prestazione, a prescindere dall’importo pattuito.

Dal 1° maggio 2022 la comunicazione si invia esclusivamente in via telematica attraverso l’applicativo del Ministero del Lavoro disponibile sul portale Servizi Lavoro: le e-mail inviate direttamente alle sedi degli Ispettorati, ammesse nella fase transitoria iniziale, non sono più valide. In caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale interessato.

È importante distinguere questo regime generale di lavoro autonomo occasionale da quello specifico del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale (PrestO), disciplinati dall’articolo 54-bis del decreto-legge 50/2017 e gestiti tramite la piattaforma telematica INPS. Qui i limiti sono altri e sono stati aggiornati dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 342, della legge 197/2022): possono ricorrere al PrestO gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze non più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (venticinque per congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento), mentre il precedente limite di cinque dipendenti è superato dal 1° gennaio 2023. I tetti economici sono di 5.000 euro annui per ciascun prestatore verso la totalità degli utilizzatori, 10.000 euro per ciascun utilizzatore verso la totalità dei prestatori (elevati a 15.000 euro nei settori sopra citati) e 2.500 euro per singolo rapporto. Il ricorso al PrestO resta comunque vietato nell’edilizia e settori affini, nelle imprese di escavazione e lavorazione del materiale lapideo, in miniere, cave e torbiere e nell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Ritenuta d’acconto e Certificazione Unica per le prestazioni occasionali

Indipendentemente dal superamento o meno della soglia dei 5.000 euro, ogni compenso corrisposto per una prestazione occasionale è soggetto a ritenuta d’acconto del 20%, come previsto dall’articolo 25 del DPR 600/1973. La ritenuta si applica fin dal primo euro erogato: il committente, in qualità di sostituto d’imposta, trattiene questa percentuale sul compenso lordo e la versa all’Erario tramite modello F24 con il codice tributo 1040, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Il prestatore incassa quindi l’80% del lordo pattuito.

Al termine dell’anno, il committente che ha operato ritenute è tenuto a rilasciare al prestatore la Certificazione Unica (CU), il documento che riepiloga i compensi corrisposti e le ritenute effettuate. La CU è indispensabile al prestatore per la successiva dichiarazione dei redditi, poiché consente di far confluire correttamente i compensi tra i redditi diversi e di scomputare la ritenuta già versata dal committente.

Va ricordato che gli obblighi di certificazione e di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate seguono le scadenze ordinarie previste ogni anno per la Certificazione Unica e per il modello 770, quest’ultimo dovuto dai sostituti d’imposta che hanno operato ritenute nel corso dell’anno.

Cosa cambia nel 2026 per le prestazioni occasionali

Per il 2026 l’impianto normativo delle prestazioni occasionali resta quello consolidato negli anni precedenti: la soglia dei 5.000 euro complessivi conferma il proprio ruolo di spartiacque per l’obbligo contributivo e non ha subito modifiche. Gli aggiornamenti dell’anno riguardano soprattutto i parametri previdenziali: con la circolare n. 8 del 3 febbraio 2026 l’INPS ha fissato le aliquote della Gestione Separata (35,03% per i collaboratori e gli occasionali senza altra copertura, 24% per pensionati e già assicurati altrove), il massimale annuo di reddito a 122.295 euro e il minimale a 18.808 euro.

Sul fronte procedurale, con il messaggio n. 3932 del 24 dicembre 2025 l’INPS ha annunciato il rilascio, da gennaio 2026, di un nuovo portale dedicato ai prestatori e agli intermediari del Libretto Famiglia all’interno della piattaforma telematica delle prestazioni occasionali, con l’obiettivo di semplificare la gestione dei rapporti e il monitoraggio dei limiti economici.

Resta comunque centrale, per committenti e prestatori, monitorare con attenzione l’andamento dei compensi corrisposti nel corso dell’anno, tenendo conto del fatto che il conteggio è cumulativo su tutti i rapporti. Un errore frequente è accorgersi del superamento solo a ridosso della chiusura dell’anno, quando l’iscrizione alla Gestione Separata e i relativi versamenti avrebbero già dovuto essere avviati.

Domande frequenti sulle prestazioni occasionali 2026

La soglia di 5.000 euro si riferisce a un singolo committente o al totale dei compensi percepiti nell’anno?
Al totale. L’articolo 44, comma 2, del DL 269/2003 e la circolare INPS 103/2004 stabiliscono che rilevano gli emolumenti percepiti nell’anno solare a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti: i compensi ricevuti da committenti diversi si sommano tra loro.

Cosa succede se si superano i 5.000 euro complessivi nell’anno?
Scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, con versamento dei contributi calcolati solo sulla quota di compenso eccedente la soglia. L’onere è ripartito per due terzi a carico del committente e un terzo a carico del prestatore, ma il versamento con F24 spetta al committente.

La comunicazione preventiva va fatta all’INPS?
No. La comunicazione preventiva prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 (come modificato dal DL 146/2021) va inviata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, in via telematica, prima dell’inizio della prestazione. Riguarda solo i committenti che operano come imprenditori e non dipende dal superamento dei 5.000 euro.

La ritenuta d’acconto del 20% si applica sempre, anche sotto i 5.000 euro?
Sì, la ritenuta d’acconto si applica dal primo euro corrisposto, indipendentemente dal superamento o meno della soglia contributiva dei 5.000 euro.

Chi deve rilasciare la Certificazione Unica per le prestazioni occasionali?
Il committente, in qualità di sostituto d’imposta, deve rilasciare al prestatore la Certificazione Unica riepilogativa dei compensi corrisposti e delle ritenute operate nel corso dell’anno.

Il regime delle prestazioni occasionali è lo stesso del Libretto Famiglia e del contratto PrestO?
No, si tratta di regimi distinti. Il lavoro autonomo occasionale disciplinato dall’articolo 2222 del Codice Civile è diverso dal Libretto Famiglia e dal contratto di prestazione occasionale PrestO, regolati dall’articolo 54-bis del DL 50/2017: questi ultimi si gestiscono tramite la piattaforma INPS e sono riservati agli utilizzatori con non più di dieci dipendenti a tempo indeterminato, con tetti di 5.000 euro per prestatore e 10.000 euro per utilizzatore.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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