NOTIZIEDetrazioni per spese scolastiche: cosa prevede la normativa e quanto si risparmiaCon l’arrivo del nuovo anno scolastico tornano attuali le domande sulle detrazioni per spese scolastiche: quali costi si possono portare in detrazione nel modello 730? Quanto si risparmia davvero sull’IRPEF? La normativa di riferimento è l’art. 15 del TUIR (DPR 917/1986), che riconosce una detrazione IRPEF del 19% su determinate spese legate all’istruzione dei figli o del contribuente stesso. In questo articolo facciamo chiarezza su regole, limiti e importi aggiornati al 2026.Indice dei contenutiCosa si intende per spese scolastiche detraibiliLe spese detraibili: elenco completoMense scolastiche e trasportoCanone di locazione studenti universitari fuori sedeTasse universitarie e corsi di specializzazioneCome si calcola il risparmio IRPEFDomande frequenti (FAQ)Cosa si intende per spese scolastiche detraibiliLe detrazioni per spese scolastiche sono sconti sull’IRPEF (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) che lo Stato riconosce ai contribuenti che sostengono determinate spese per l’istruzione propria o dei figli a carico. La misura è pari al 19% della spesa sostenuta, con limiti diversi a seconda della tipologia.Queste spese vanno indicate nella dichiarazione dei redditi (modello 730) nel quadro E (oneri detraibili), oppure nel Modello Redditi PF. È importante conservare tutte le ricevute e le fatture come documentazione.Attenzione al reddito: la detrazione del 19% si riduce progressivamente per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro e si azzera sopra i 240.000 euro (salvo alcune eccezioni previste dalla normativa). Le spese detraibili: elenco completoL’art. 15 del TUIR e la normativa collegata individuano diverse categorie di spese scolastiche detraibili. Ecco un riepilogo aggiornato:Tipologia di spesaDetrazioneLimite annuoRette scuole paritarie (infanzia, primaria, secondaria)19%Fino alla spesa equivalente della scuola stataleMensa scolastica19%Senza limite specificoServizi di trasporto scolastico (scuolabus)19%Max 800 euro/anno per figlioCanone locazione studenti universitari fuori sede19%Max 2.633 euro/annoTasse e contributi universitari19%Entro l’importo delle tasse dell’ateneo stataleCorsi di specializzazione post-laurea (es. master)19%Entro importi università statale equivalenteDottorati di ricerca, scuole di specializzazione19%Entro importi università statalePer le scuole paritarie (asili nido privati, scuole elementari, medie e superiori private), la detrazione si applica sulla retta pagata, ma solo fino all’importo che si sarebbe pagato per la stessa tipologia di scuola pubblica statale. In pratica, la parte eccedente non è detraibile. Mense scolastiche e trasportoLe spese di mensa scolastica godono della detrazione del 19% e non hanno un massimale di spesa specifico. Rientrano in questa categoria i pagamenti per la refezione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che paritarie.Per il trasporto scolastico (il classico scuolabus), la detrazione del 19% si applica su una spesa massima di 800 euro per figlio per anno scolastico. Quindi il risparmio massimo per questa voce è di 152 euro per figlio (800 × 19%).Anche l’abbonamento ai trasporti pubblici per andare a scuola può rientrare tra le detrazioni, ma è disciplinato da una norma diversa (art. 15 co. 1-ter TUIR) con un massimale di 250 euro complessivi per nucleo familiare. Canone di locazione studenti universitari fuori sedeQuesta è una delle detrazioni più interessanti per le famiglie con figli all’università in un’altra città. Il canone di locazione pagato per uno studente universitario fuori sede è detraibile al 19%, con un limite di 2.633 euro per anno.Per accedere a questa detrazione devono essere soddisfatte alcune condizioni:Lo studente deve essere iscritto a un corso di laurea presso un’università italiana o stranieraL’università deve trovarsi in un comune diverso da quello di residenza dello studente (o in un comune confinante), e distante almeno 100 chilometriIl contratto di locazione deve essere regolarmente registratoIl figlio deve essere fiscalmente a carico del contribuenteIl risparmio massimo per questa voce è di 500 euro circa (2.633 × 19% ≈ 500,27 euro). Tasse universitarie e corsi di specializzazioneLe tasse e i contributi universitari sono detraibili al 19%. Per le università private o telematiche, però, c’è un vincolo importante: la detrazione si applica solo fino all’importo delle tasse che si sarebbero pagate in un ateneo statale della stessa area geografica per lo stesso corso di laurea. La parte eccedente non è detraibile.Rientrano tra le spese universitarie detraibili anche:Tasse di iscrizione e contributi annualiEsami di Stato (es. abilitazione professionale)Dottorati di ricercaScuole di specializzazione post-laurea (es. scuole di specializzazione mediche)Master di primo e secondo livello organizzati da università statali o equiparateLa detrazione per spese di istruzione universitaria vale sia per le spese del contribuente stesso che per quelle dei figli a carico. Bisogna conservare le ricevute dei pagamenti effettuati alla segreteria dell’ateneo. Come si calcola il risparmio IRPEFIl calcolo è semplice: la detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta, nei limiti previsti dalla normativa. Ecco un esempio pratico per chiarire il meccanismo.Esempio famiglia Bianchi (figlio alle superiori private + mensa):Retta scuola privata paritaria: 3.000 euro (limite detraibile corrispondente scuola statale: 1.000 euro)Mensa scolastica: 600 euroScuolabus: 450 euro (sotto il limite di 800 euro)Totale spesa detraibile: 1.000 + 600 + 450 = 2.050 euroDetrazione IRPEF: 2.050 × 19% = 389,50 euroEsempio famiglia Rossi (figlio all’università fuori sede):Tasse universitarie ateneo statale: 1.800 euroCanone locazione fuori sede: 2.633 euro (massimale)Totale spesa detraibile: 1.800 + 2.633 = 4.433 euroDetrazione IRPEF: 4.433 × 19% = 842,27 euroPer sfruttare correttamente tutte le detrazioni disponibili è fondamentale indicarle nella dichiarazione dei redditi 730 o nel Modello Redditi PF. Le spese scolastiche vanno inserite nel quadro E, nella sezione degli oneri detraibili.Ricorda: per le spese detraibili è necessario aver effettuato il pagamento con strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito/debito, app di pagamento). I pagamenti in contanti non consentono la detrazione, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.Domande frequenti (FAQ) Le spese per libri scolastici sono detraibili?No. I libri di testo, il materiale scolastico (zaini, astucci, quaderni) e gli strumenti sportivi non rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 TUIR. Per le famiglie a basso reddito esistono però misure di supporto come i voucher libri regionali o il bonus nido per i più piccoli.Posso detrarre le spese per i doposcuola o i corsi privati?I doposcuola, i centri estivi e i corsi di lingua o musica privati non sono detraibili come spese scolastiche. Fanno eccezione le attività sportive praticate dai figli (palestre, piscine, associazioni sportive dilettantistiche), che possono godere di una detrazione separata prevista dall’art. 15 TUIR, entro i limiti di spesa fissati dalla normativa vigente.La detrazione vale anche per i figli non fiscalmente a carico?Per la maggior parte delle detrazioni scolastiche (rette, mensa, trasporto), la spesa deve essere sostenuta per un figlio fiscalmente a carico. Se il figlio ha un reddito proprio superiore a 2.840,51 euro annui (4.000 euro fino a 24 anni), non è considerato a carico e il genitore non può detrarre le sue spese scolastiche.Cosa succede se pago la retta con il conto del mio coniuge?La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, ovvero chi ha effettuato il pagamento tracciabile. Se la retta viene pagata dall’altro coniuge, sarà lui a poter fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Per i coniugi con 730 congiunto il problema non si pone.Entro quando devo pagare le spese per poterle detrarre nel 730 2026?Le spese scolastiche detraibili nel modello 730 presentato nel 2026 (relativo all’anno d’imposta 2025) sono quelle pagate nel corso del 2025, indipendentemente dall’anno scolastico di riferimento. Il criterio è la data del pagamento, non l’anno scolastico frequentato.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-03 12:00:002026-09-01 11:05:18Detrazioni per spese scolastiche: cosa prevede la normativa e quanto si risparmia