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Dichiarazione dei redditi 730

La detrazione del 19% per le spese di istruzione nel 730/2026 è uno degli sgravi fiscali più attesi dalle famiglie italiane, ma anche uno dei più complessi da applicare correttamente. La normativa, contenuta nell’articolo 15, comma 1, lettera e-bis del TUIR (DPR 917/1986), distingue in modo netto tra istruzione non universitaria e istruzione universitaria, imponendo soglie massime differenziate che spesso vengono confuse o applicate in modo errato. In particolare, per la scuola non universitaria (dalle materne alle superiori) il limite massimo di spesa detraibile è di 1.000 euro per studente. Per le spese universitarie, invece, i limiti sono determinati annualmente con decreto ministeriale e variano in base al corso di laurea e alla sede universitaria. Questa guida completa analizza ogni tipologia di spesa detraibile, le soglie vigenti per l’anno fiscale 2025 (modello 730/2026), i requisiti soggettivi e oggettivi, e ti mostra come calcolare concretamente il risparmio fiscale.

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Normativa di riferimento: art. 15 TUIR e istruzioni 730/2026

La normativa che disciplina la detrazione IRPEF del 19% per le spese di istruzione è contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), DPR 22 dicembre 1986, n. 917, precisamente all’articolo 15, comma 1, lettera e-bis. Questa norma è stata modificata nel corso degli anni e, per l’anno fiscale 2025 (dichiarazione 730/2026), mantiene una struttura che distingue chiaramente tra due categorie principali: le spese per istruzione non universitaria e le spese per istruzione universitaria.

Le istruzioni ministeriali al modello 730/2026 pubblicano ogni anno i criteri aggiornati. In particolare, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che approva il modello 730/2026 specifica nei dettagli:

  • Il tetto di 1.000 euro per studente per le spese scolastiche non universitarie (scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado)
  • I limiti specifici per ateneo e tipo di corso per le spese universitarie, distinti tra atenei statali e non statali
  • L’obbligo di pagamento tracciabile (bonifico, carta di credito/debito, MAV) introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019)
  • Le specifiche tipologie di spesa ammesse e quelle escluse dalla detrazione

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 2021 e i successivi chiarimenti forniscono interpretazioni ufficiali su casi particolari, come le spese per corsi online, le rette di convitti annessi a istituti scolastici, e il trattamento delle borse di studio. Per una corretta compilazione del modello 730/2026, è fondamentale conoscere queste distinzioni.

Spese istruzione non universitaria: limite 1.000 euro

Il limite massimo di 1.000 euro per studente per le spese di istruzione non universitaria è fissato direttamente dall’articolo 15, comma 1, lettera e-bis del TUIR. Questo significa che, indipendentemente da quante spese scolastiche vengano effettivamente sostenute, la base imponibile su cui calcolare la detrazione del 19% non può superare tale soglia per ciascun figlio (o familiare a carico) iscritto a un istituto scolastico non universitario.

Rientrano nella categoria di istruzione non universitaria tutti i percorsi scolastici previsti dall’ordinamento italiano:

  • Scuole dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni, sia statali che paritarie)
  • Scuole primarie (ex elementari, classi 1a-5a)
  • Scuole secondarie di primo grado (ex medie, classi 1a-3a)
  • Scuole secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti professionali, classi 1a-5a)
  • Istituti tecnici superiori (ITS) che rilasciano diplomi di tecnico superiore

La detrazione effettiva massima per studente in istruzione non universitaria è quindi: 1.000 euro x 19% = 190 euro. Si tratta di una riduzione diretta dell’imposta IRPEF dovuta, non di una deduzione dal reddito. Se il reddito complessivo supera determinati livelli, la detrazione potrebbe essere ridotta o azzerata (vedi la sezione dedicata al reddito complessivo).

Importante: il limite di 1.000 euro si applica per studente, non per nucleo familiare. Se in famiglia ci sono due figli entrambi iscritti a scuole non universitarie, il limite complessivo diventa 2.000 euro (1.000 per ciascun figlio). Questa distinzione è fondamentale per le famiglie numerose. Per approfondire tutte le spese scolastiche e universitarie detraibili nel 730/2026, consulta la nostra guida completa.

Quali spese scolastiche sono detraibili

Non tutte le spese legate alla scuola sono detraibili: la normativa elenca in modo preciso le tipologie di spesa ammesse. Conoscere questa distinzione evita errori nella compilazione del 730 e possibili contestazioni in sede di controllo fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Spese ammesse alla detrazione

Sono detraibili le seguenti spese per istruzione non universitaria:

  • Tasse scolastiche: quote di iscrizione, frequenza e contributo ministeriale richieste dagli istituti pubblici o paritari
  • Contributi scolastici obbligatori: contributi per l’iscrizione e la frequenza richiesti dalla scuola (es. contributo di laboratorio, assicurazione scolastica se richiesta obbligatoriamente)
  • Rette di scuole paritarie private: le somme pagate alle scuole riconosciute paritarie (non le scuole meramente private non paritarie) per frequenza e iscrizione
  • Mensa scolastica: le quote pagate per il servizio di refezione scolastica (mensa), sia che sia gestita dalla scuola stessa sia da enti locali o cooperative convenzionate
  • Pre e post scuola: i servizi di pre-accoglienza e doposcuola organizzati o convenzionati con l’istituto scolastico
  • Gite scolastiche: le quote pagate per viaggi d’istruzione e uscite didattiche organizzate dalla scuola
  • Corsi di lingua straniera: se organizzati dall’istituto scolastico e parte del programma curriculare

Spese NON ammesse alla detrazione

Non sono invece detraibili come spese di istruzione:

  • Libri di testo e materiale scolastico (quaderni, penne, zaini, ecc.)
  • Corsi privati extrascolastici: lezioni private, corsi di recupero presso centri privati non riconosciuti
  • Trasporto scolastico: abbonamenti ai mezzi pubblici o scuolabus (salvo diversa agevolazione)
  • Uniformi e divise scolastiche
  • Attività sportive scolastiche extracurriculari (salvo quelle che rientrano nell’esonero sport)
  • Corsi di musica, danza, arti tenuti da soggetti privati non collegati all’istituto

Attenzione alla mensa scolastica: l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la spesa per la mensa è detraibile come spesa di istruzione (rientra nel limite 1.000 euro), non come spesa medica o altro. Questo vale anche quando la mensa è gestita dal Comune tramite appalto a terzi, purché il servizio sia erogato presso l’istituto scolastico.

Spese universitarie: soglie differenziate per ateneo

Per le spese universitarie, la logica è completamente diversa rispetto alla scuola non universitaria. In questo caso, il limite di spesa detraibile non è fisso a 1.000 euro, ma varia in base a:

  • Tipologia di ateneo: statale o non statale (privato)
  • Facoltà e corso di laurea: le soglie sono differenziate per area disciplinare
  • Sede universitaria: il Decreto Ministeriale divide l’Italia in tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud e Isole)

Atenei statali: spese detraibili senza limite massimo

Per le università statali, la detrazione del 19% si applica sull’intero importo delle tasse e contributi versati, senza un tetto massimo definito per legge. Questo significa che se uno studente paga 3.000 euro di tasse universitarie all’anno a un ateneo statale, la detrazione sarà: 3.000 x 19% = 570 euro di risparmio fiscale. Rientrano tra le spese detraibili per atenei statali:

  • Tasse di iscrizione annuale
  • Contributi universitari (determinati in base all’ISEE dello studente)
  • Tasse per esami singoli o fuori corso
  • Contributi per servizi universitari obbligatori (es. assicurazione universitaria)

Atenei non statali: limite variabile per area e corso

Per le università non statali (private), il limite di spesa detraibile è fissato annualmente con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Per l’anno fiscale 2025 (730/2026), i limiti si basano sul Decreto MUR che individua importi massimi differenziati per area disciplinare e per zona geografica. A titolo esemplificativo, le aree disciplinari sono generalmente:

  • Area medica e sanitaria (medicina, odontoiatria, farmacia, professioni sanitarie)
  • Area tecnico-scientifica (ingegneria, architettura, scienze matematiche, fisiche, naturali)
  • Area umanistica e sociale (giurisprudenza, economia, lettere, scienze politiche, psicologia)

Per ciascuna area e zona geografica (Nord, Centro, Sud e Isole), il decreto individua un importo massimo: le spese eccedenti tale soglia non danno diritto alla detrazione. Lo studente iscritto a una università privata deve quindi verificare il proprio importo massimo prima di compilare il 730/2026.

Esempio pratico per ateneo non statale: se il limite per la tua area e zona è di 2.500 euro e hai pagato 4.000 euro di retta, la detrazione sarà calcolata solo su 2.500 euro: 2.500 x 19% = 475 euro di detrazione IRPEF.

Corsi di specializzazione post-laurea e master

Le spese per corsi di specializzazione, master universitari (I e II livello) e dottorati di ricerca sono detraibili alle stesse condizioni delle spese universitarie, purché i corsi siano organizzati da università statali o non statali riconosciute. Non sono invece detraibili i master erogati da enti privati non universitari, anche se di alta qualità.

Chi può detrarre: requisiti soggettivi e familiari a carico

La detrazione per spese di istruzione può essere fruita sia dal contribuente per le proprie spese sia per le spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Questo aspetto è cruciale per le famiglie con figli studenti.

Spese per sé stessi

Il contribuente può detrarre le spese di istruzione sostenute per la propria formazione, sia che frequenti una scuola superiore (in caso di studenti adulti, corsi serali), sia che sia iscritto a un’università. Non ci sono limiti di età per il contribuente stesso.

Spese per familiari a carico

La normativa permette di detrarre le spese di istruzione per i familiari fiscalmente a carico. Sono considerati a carico i familiari con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro annui (elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).

I familiari che possono essere considerati a carico includono:

  • Figli (anche adottivi, affidati, naturali riconosciuti)
  • Coniuge non legalmente separato
  • Genitori e nonni
  • Fratelli e sorelle
  • Suoceri, nuore, generi

Ripartizione tra genitori in caso di figlio a carico al 50%

Nel caso più frequente in cui un figlio è considerato a carico di entrambi i genitori al 50%, ciascuno dei due genitori può detrarre la metà delle spese di istruzione sostenute. Il limite di 1.000 euro si applica all’importo totale: quindi ciascun genitore potrà detrarre al massimo 500 euro (ovvero il 19% di 500 euro = 95 euro di detrazione ciascuno).

Se invece il figlio è a carico al 100% di uno solo dei genitori (ad esempio in caso di genitore unico o di accordo dichiarato in 730), quel genitore potrà detrarre l’intero importo entro il limite di 1.000 euro.

Il limite reddituale: come cambia la detrazione con il reddito

La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto una novità significativa per le detrazioni fiscali, inclusa quella per le spese di istruzione: le detrazioni di cui all’articolo 15 del TUIR vengono ridotte progressivamente al crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi oltre una determinata soglia. Questa modifica ha reso la detrazione per spese di istruzione non più universale, ma income-tested.

Scaglioni di reddito e riduzione delle detrazioni

Per l’anno fiscale 2025 (modello 730/2026), le regole di riduzione delle detrazioni IRPEF per reddito sono le seguenti:

  • Reddito complessivo fino a 120.000 euro: nessuna riduzione, la detrazione spetta per intero
  • Reddito complessivo tra 120.000 e 240.000 euro: la detrazione è ridotta proporzionalmente, calcolando il coefficiente di riduzione come: (reddito complessivo – 120.000) / 120.000
  • Reddito complessivo superiore a 240.000 euro: le detrazioni dell’art. 15 sono azzerate (0 euro di detrazione)

Esempio di calcolo con reddito 160.000 euro:
Detrazione teorica: 1.000 x 19% = 190 euro
Coefficiente di riduzione: (160.000 – 120.000) / 120.000 = 0,333
Detrazione spettante: 190 x (1 – 0,333) = 190 x 0,667 = 126,73 euro

Per chi ha redditi elevati, è fondamentale effettuare questo calcolo prima di inserire le spese nel 730, per evitare aspettative di rimborso che non si materializzeranno. Il CAF Centro Fiscale di Udine effettua questo calcolo automaticamente durante la predisposizione del modello 730/2026.

Come calcolare la detrazione: esempi pratici e simulazioni

Vediamo ora come si calcola concretamente la detrazione del 19% per spese di istruzione attraverso esempi pratici che coprono le situazioni più comuni.

Caso 1: Figlio alle scuole medie, reddito genitori sotto 120.000 euro

Situazione: un genitore ha sostenuto per il figlio alle scuole medie (a carico al 100%) le seguenti spese nel 2025:

  • Contributo iscrizione: 120 euro
  • Mensa scolastica: 600 euro
  • Gita scolastica: 150 euro
  • Pre-scuola: 200 euro
  • Totale spese istruzione: 1.070 euro

Applicazione del limite: le spese superano il tetto di 1.000 euro, quindi la base imponibile per la detrazione è 1.000 euro (il limite massimo). Detrazione spettante: 1.000 x 19% = 190 euro.

Caso 2: Figlio al liceo, spese totali inferiori al limite

Situazione: genitore con figlio al liceo scientifico, spese 2025:

  • Contributo iscrizione: 80 euro
  • Mensa scolastica: 450 euro
  • Gita scolastica: 80 euro
  • Totale spese istruzione: 610 euro

Applicazione del limite: le spese sono inferiori a 1.000 euro, quindi si detraggono tutte. Detrazione spettante: 610 x 19% = 115,90 euro.

Caso 3: Due figli alle scuole superiori, figlio a carico al 50% ciascun genitore

Situazione: due genitori separati, ciascuno ha il figlio a carico al 50%. Spese totali figlio 1 (liceo): 900 euro. Spese totali figlio 2 (istituto tecnico): 1.200 euro.

Per ciascun genitore:

  • Figlio 1: spese imputabili 900 / 2 = 450 euro ciascuno → detrazione 450 x 19% = 85,50 euro ciascuno
  • Figlio 2: spese totali 1.200 euro, limite 1.000 euro → spese imputabili 1.000 / 2 = 500 euro ciascuno → detrazione 500 x 19% = 95 euro ciascuno
  • Totale detrazione per genitore: 85,50 + 95 = 180,50 euro

Caso 4: Studente universitario in ateneo statale

Situazione: studente iscritto a ingegneria in ateneo statale, tasse universitarie 2025: 2.200 euro. Reddito familiare sotto 120.000 euro. Nessun limite di spesa per atenei statali. Detrazione spettante: 2.200 x 19% = 418 euro.

Caso 5: Studente universitario in ateneo privato

Situazione: studente iscritto a psicologia in ateneo privato (area umanistica e sociale), zona Nord Italia. Il decreto MUR fissa il limite massimo per questa combinazione (esempio ipotetico): 2.200 euro. Retta effettiva pagata: 3.500 euro. Spesa detraibile: 2.200 euro (limite decreto). Detrazione spettante: 2.200 x 19% = 418 euro (i restanti 1.300 euro non sono detraibili).

Tabella riepilogativa: tutti i limiti 2025 (730/2026)

Di seguito una tabella riepilogativa con tutti i limiti e le caratteristiche delle detrazioni per spese di istruzione applicabili nel modello 730/2026 (anno fiscale 2025):

TipologiaLimite massimoAliquotaDetrazione maxNote
Scuola infanzia / primaria / medie / superiori1.000 euro/studente19%190 euroInclude mensa, pre/post scuola, gite
Universita stataleNessun limite19%19% dell’importo effettivoTutte le tasse e contributi
Universita non statale (privata)Variabile per area e zona19%19% del limite decreto MURVedere decreto MUR annuale
Master universitari I e II livelloCome universita19%Come categoriaSolo atenei riconosciuti
ITS – Istituti Tecnici Superiori1.000 euro/studente19%190 euroIstruzione non universitaria

Nota importante: tutti i limiti si applicano prima della riduzione per reddito. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro, i limiti effettivi saranno inferiori. Per redditi superiori a 240.000 euro, la detrazione e azzerata.

Obbligo di tracciabilità: come pagare le spese

Dal 1° gennaio 2020, per effetto della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, comma 679), le spese di istruzione sono soggette all’obbligo di pagamento tracciabile per avere diritto alla detrazione del 19%. Questo significa che non è più possibile detrarre spese pagate in contanti, neanche parzialmente.

Modalità di pagamento ammesse

Sono considerate modalità di pagamento tracciabili ammesse per la detrazione:

  • Bonifico bancario o postale (ordinario, online, domiciliato)
  • Carte di credito o debito (Visa, Mastercard, carte prepagate con IBAN)
  • Assegni bancari o circolari
  • MAV (Mav/bollettino bancario) con addebito su conto corrente
  • Bollettino postale
  • Addebito diretto SEPA (RID/SDD)
  • App di pagamento collegate a conto corrente bancario (es. Satispay, se tracciabile)

Modalità di pagamento NON ammesse

  • Contanti: qualunque pagamento in contanti, anche parziale, esclude la detraibilità dell’intera spesa
  • Voucher o buoni pasto (salvo specifiche eccezioni)
  • Cripto-valute o altre forme di pagamento non tracciate

Eccezione importante: i pagamenti alla mensa scolastica tramite il sistema regionale di pagamento dedicato (come i bollettini PAGO PA o piattaforme digitali comunali) sono considerati tracciabili anche se non avvengono tramite bonifico diretto. In caso di dubbio, chiedere alla scuola o al Comune una ricevuta con indicazione della modalità di pagamento.

In caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve essere in grado di esibire i documenti comprovanti:

  • La ricevuta o fattura della spesa sostenuta (con causale, importo, dati scolastici)
  • Il documento di pagamento tracciabile (estratto conto, contabile del bonifico, ricevuta PagoPa)

Dove inserire le spese nel modello 730/2026

Per la corretta compilazione del modello 730/2026, le spese di istruzione vanno inserite nel Quadro E – Oneri detraibili, alle righe specifiche dedicate a questa tipologia di spesa. Di seguito le indicazioni precise:

Spese istruzione non universitaria: Quadro E, Sezione I

Le spese per istruzione non universitaria (scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, ITS) si inseriscono nel Quadro E, rigo E8/E10, utilizzando il codice onere “12” (spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, alta formazione artistica, musicale e coreutica).

Attenzione: nelle istruzioni al 730/2026, il codice onere per le spese scolastiche non universitarie potrebbe essere indicato in modo specifico. Si raccomanda di verificare sempre le istruzioni ministeriali ufficiali al modello 730/2026 pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate, poiché i codici possono variare di anno in anno.

Spese universitarie: Quadro E, Sezione I

Le spese universitarie si inseriscono sempre nel Quadro E, rigo E8/E10, con il medesimo codice onere riservato all’istruzione. L’importo da inserire per gli atenei non statali non deve superare il limite previsto dal decreto MUR per l’anno 2025.

730 precompilato: le spese già caricate automaticamente

A partire dal 2015, con il 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate carica automaticamente nella dichiarazione alcune tipologie di spese, incluse alcune spese di istruzione comunicate dai soggetti erogatori (scuole, università). Tuttavia, non tutte le spese vengono caricate automaticamente: la mensa scolastica, il pre/post scuola e le gite potrebbero non essere presenti nel precompilato se l’istituto non ha effettuato la comunicazione telematica.

Per questo motivo, è fondamentale conservare tutte le ricevute e verificare attentamente il precompilato prima di accettarlo o modificarlo. Il CAF può supportarti nella verifica del precompilato e nell’integrazione delle spese mancanti.

Spese di istruzione NON detraibili: gli errori più comuni

Uno degli errori più frequenti nella compilazione del 730 riguarda il tentativo di detrarre spese che non rientrano tra quelle ammesse dalla normativa. Di seguito gli errori più comuni da evitare:

  • Libri di testo e materiale scolastico: non sono detraibili come spese di istruzione (ne come spese mediche). Anche i libri universitari acquistati in libreria non sono detraibili
  • Corsi privati di ripetizioni: le lezioni private da insegnanti o centri di recupero privati non sono detraibili, a meno che non siano organizzate dalla scuola stessa come attività di recupero ufficiale
  • Trasporto scolastico: l’abbonamento al trasporto pubblico o lo scuolabus non rientra nelle spese di istruzione detraibili
  • Uniformi e abbigliamento tecnico: anche se obbligatori, non sono detraibili come spese di istruzione
  • Corsi extrascolastici: musica, danza, sport (salvo esonero sport specifico), lingue straniere tenuti da enti privati non scolastici
  • Corsi online non universitari: i MOOC e i corsi digitali erogati da piattaforme private (Coursera, Udemy, ecc.) non sono detraibili
  • Pagamenti in contanti: come visto, qualunque spesa pagata in contanti non e detraibile indipendentemente dalla sua natura
  • Superamento del limite 1.000 euro: inserire importi superiori al limite per istruzione non universitaria porta a errori che l’Agenzia delle Entrate puo rettificare in sede di liquidazione automatica (art. 36-bis DPR 600/1973)

Un caso particolare riguarda i corsi di lingua straniera presso istituti privati: se tenuti da scuole linguistiche certificate (ad esempio con certificazioni MIUR o riconosciute da enti internazionali come British Council, Goethe-Institut), potrebbero non essere detraibili come istruzione, ma potrebbero rientrare in altre categorie di spesa. E opportuno verificare caso per caso con il proprio CAF.

Ricorda che le spese per l’istruzione si cumulano con altre detrazioni disponibili nel 730/2026, come quelle per il mutuo o l’affitto, ma ciascuna ha le proprie regole e limiti specifici.

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Domande frequenti sulle spese di istruzione detraibili nel 730/2026

Qual e il limite massimo per detrarre le spese scolastiche nel 730/2026?

Il limite massimo di spesa detraibile per l’istruzione non universitaria (dalla scuola dell’infanzia alle superiori) e di 1.000 euro per studente. La detrazione del 19% si calcola su questo importo massimo, quindi la detrazione massima e di 190 euro per studente. Per le spese universitarie presso atenei statali non c’e limite, mentre per gli atenei privati il limite e fissato annualmente dal decreto del Ministero dell’Universita.

La mensa scolastica e detraibile nel 730/2026?

Si, la mensa scolastica e detraibile come spesa di istruzione. Il costo del servizio mensa rientra nel limite di 1.000 euro per studente per l’istruzione non universitaria. E necessario che il pagamento sia avvenuto con modalita tracciabile (bonifico, carta di credito, PagoPa). L’Agenzia delle Entrate ha confermato la detraibilita anche quando la mensa e gestita dal Comune tramite appalto a terzi, purche il servizio si svolga presso la scuola.

Posso detrarre le spese universitarie di mio figlio che frequenta un ateneo privato?

Si, ma con un limite. Le spese universitarie presso atenei non statali (privati) sono detraibili al 19%, ma solo entro il limite fissato annualmente dal Decreto del Ministero dell’Universita (MUR). Questo limite varia in base all’area disciplinare (medica, tecnico-scientifica, umanistica) e alla zona geografica dell’ateneo (Nord, Centro, Sud e Isole). La parte di retta che supera questo limite non da diritto alla detrazione.

Le spese di istruzione sono detraibili se ho un reddito alto?

Le detrazioni per spese di istruzione si riducono progressivamente per redditi superiori a 120.000 euro e si azzerano completamente per redditi superiori a 240.000 euro. Per redditi tra 120.000 e 240.000 euro, la detrazione spettante si calcola con la formula: detrazione teorica x (240.000 – reddito complessivo) / 120.000.

Posso detrarre le spese di istruzione pagate in contanti?

No. Dal 1 gennaio 2020 (Legge di Bilancio 2020) e obbligatorio pagare le spese di istruzione con modalita tracciabili per poter usufruire della detrazione del 19%. I pagamenti in contanti, anche parziali, escludono la detraibilita dell’intera spesa. Sono ammessi: bonifico, carte di credito/debito, assegni, MAV, bollettino postale, PagoPa.


Hai bisogno di assistenza per il 730/2026?

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con la compilazione del modello 730/2026, la verifica delle detrazioni per spese di istruzione e la predisposizione della dichiarazione dei redditi.

  • Verifica del 730 precompilato e integrazione spese mancanti
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    Normativa di riferimento: art. 15 TUIR e istruzioni 730/2026

    La normativa che disciplina la detrazione IRPEF del 19% per le spese di istruzione è contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), DPR 22 dicembre 1986, n. 917, precisamente all’articolo 15, comma 1, lettera e-bis. Questa norma è stata modificata nel corso degli anni e, per l’anno fiscale 2025 (dichiarazione 730/2026), mantiene una struttura che distingue chiaramente tra due categorie principali: le spese per istruzione non universitaria e le spese per istruzione universitaria.

    Le istruzioni ministeriali al modello 730/2026 pubblicano ogni anno i criteri aggiornati. In particolare, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che approva il modello 730/2026 specifica nei dettagli:

    • Il tetto di 1.000 euro per studente per le spese scolastiche non universitarie (scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado)
    • I limiti specifici per ateneo e tipo di corso per le spese universitarie, distinti tra atenei statali e non statali
    • L’obbligo di pagamento tracciabile (bonifico, carta di credito/debito, MAV) introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019)
    • Le specifiche tipologie di spesa ammesse e quelle escluse dalla detrazione

    La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 2021 e i successivi chiarimenti forniscono interpretazioni ufficiali su casi particolari, come le spese per corsi online, le rette di convitti annessi a istituti scolastici, e il trattamento delle borse di studio. Per una corretta compilazione del modello 730/2026, è fondamentale conoscere queste distinzioni.

    Spese istruzione non universitaria: limite 1.000 euro

    Il limite massimo di 1.000 euro per studente per le spese di istruzione non universitaria è fissato direttamente dall’articolo 15, comma 1, lettera e-bis del TUIR. Questo significa che, indipendentemente da quante spese scolastiche vengano effettivamente sostenute, la base imponibile su cui calcolare la detrazione del 19% non può superare tale soglia per ciascun figlio (o familiare a carico) iscritto a un istituto scolastico non universitario.

    Rientrano nella categoria di istruzione non universitaria tutti i percorsi scolastici previsti dall’ordinamento italiano:

    • Scuole dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni, sia statali che paritarie)
    • Scuole primarie (ex elementari, classi 1a-5a)
    • Scuole secondarie di primo grado (ex medie, classi 1a-3a)
    • Scuole secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti professionali, classi 1a-5a)
    • Istituti tecnici superiori (ITS) che rilasciano diplomi di tecnico superiore

    La detrazione effettiva massima per studente in istruzione non universitaria è quindi: 1.000 euro x 19% = 190 euro. Si tratta di una riduzione diretta dell’imposta IRPEF dovuta, non di una deduzione dal reddito. Se il reddito complessivo supera determinati livelli, la detrazione potrebbe essere ridotta o azzerata (vedi la sezione dedicata al reddito complessivo).

    Importante: il limite di 1.000 euro si applica per studente, non per nucleo familiare. Se in famiglia ci sono due figli entrambi iscritti a scuole non universitarie, il limite complessivo diventa 2.000 euro (1.000 per ciascun figlio). Questa distinzione è fondamentale per le famiglie numerose. Per approfondire tutte le spese scolastiche e universitarie detraibili nel 730/2026, consulta la nostra guida completa.

    Quali spese scolastiche sono detraibili

    Non tutte le spese legate alla scuola sono detraibili: la normativa elenca in modo preciso le tipologie di spesa ammesse. Conoscere questa distinzione evita errori nella compilazione del 730 e possibili contestazioni in sede di controllo fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Spese ammesse alla detrazione

    Sono detraibili le seguenti spese per istruzione non universitaria:

    • Tasse scolastiche: quote di iscrizione, frequenza e contributo ministeriale richieste dagli istituti pubblici o paritari
    • Contributi scolastici obbligatori: contributi per l’iscrizione e la frequenza richiesti dalla scuola (es. contributo di laboratorio, assicurazione scolastica se richiesta obbligatoriamente)
    • Rette di scuole paritarie private: le somme pagate alle scuole riconosciute paritarie (non le scuole meramente private non paritarie) per frequenza e iscrizione
    • Mensa scolastica: le quote pagate per il servizio di refezione scolastica (mensa), sia che sia gestita dalla scuola stessa sia da enti locali o cooperative convenzionate
    • Pre e post scuola: i servizi di pre-accoglienza e doposcuola organizzati o convenzionati con l’istituto scolastico
    • Gite scolastiche: le quote pagate per viaggi d’istruzione e uscite didattiche organizzate dalla scuola
    • Corsi di lingua straniera: se organizzati dall’istituto scolastico e parte del programma curriculare

    Spese NON ammesse alla detrazione

    Non sono invece detraibili come spese di istruzione:

    • Libri di testo e materiale scolastico (quaderni, penne, zaini, ecc.)
    • Corsi privati extrascolastici: lezioni private, corsi di recupero presso centri privati non riconosciuti
    • Trasporto scolastico: abbonamenti ai mezzi pubblici o scuolabus (salvo diversa agevolazione)
    • Uniformi e divise scolastiche
    • Attività sportive scolastiche extracurriculari (salvo quelle che rientrano nell’esonero sport)
    • Corsi di musica, danza, arti tenuti da soggetti privati non collegati all’istituto

    Attenzione alla mensa scolastica: l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la spesa per la mensa è detraibile come spesa di istruzione (rientra nel limite 1.000 euro), non come spesa medica o altro. Questo vale anche quando la mensa è gestita dal Comune tramite appalto a terzi, purché il servizio sia erogato presso l’istituto scolastico.

    Spese universitarie: soglie differenziate per ateneo

    Per le spese universitarie, la logica è completamente diversa rispetto alla scuola non universitaria. In questo caso, il limite di spesa detraibile non è fisso a 1.000 euro, ma varia in base a:

    • Tipologia di ateneo: statale o non statale (privato)
    • Facoltà e corso di laurea: le soglie sono differenziate per area disciplinare
    • Sede universitaria: il Decreto Ministeriale divide l’Italia in tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud e Isole)

    Atenei statali: spese detraibili senza limite massimo

    Per le università statali, la detrazione del 19% si applica sull’intero importo delle tasse e contributi versati, senza un tetto massimo definito per legge. Questo significa che se uno studente paga 3.000 euro di tasse universitarie all’anno a un ateneo statale, la detrazione sarà: 3.000 x 19% = 570 euro di risparmio fiscale. Rientrano tra le spese detraibili per atenei statali:

    • Tasse di iscrizione annuale
    • Contributi universitari (determinati in base all’ISEE dello studente)
    • Tasse per esami singoli o fuori corso
    • Contributi per servizi universitari obbligatori (es. assicurazione universitaria)

    Atenei non statali: limite variabile per area e corso

    Per le università non statali (private), il limite di spesa detraibile è fissato annualmente con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Per l’anno fiscale 2025 (730/2026), i limiti si basano sul Decreto MUR che individua importi massimi differenziati per area disciplinare e per zona geografica. A titolo esemplificativo, le aree disciplinari sono generalmente:

    • Area medica e sanitaria (medicina, odontoiatria, farmacia, professioni sanitarie)
    • Area tecnico-scientifica (ingegneria, architettura, scienze matematiche, fisiche, naturali)
    • Area umanistica e sociale (giurisprudenza, economia, lettere, scienze politiche, psicologia)

    Per ciascuna area e zona geografica (Nord, Centro, Sud e Isole), il decreto individua un importo massimo: le spese eccedenti tale soglia non danno diritto alla detrazione. Lo studente iscritto a una università privata deve quindi verificare il proprio importo massimo prima di compilare il 730/2026.

    Esempio pratico per ateneo non statale: se il limite per la tua area e zona è di 2.500 euro e hai pagato 4.000 euro di retta, la detrazione sarà calcolata solo su 2.500 euro: 2.500 x 19% = 475 euro di detrazione IRPEF.

    Corsi di specializzazione post-laurea e master

    Le spese per corsi di specializzazione, master universitari (I e II livello) e dottorati di ricerca sono detraibili alle stesse condizioni delle spese universitarie, purché i corsi siano organizzati da università statali o non statali riconosciute. Non sono invece detraibili i master erogati da enti privati non universitari, anche se di alta qualità.

    Chi può detrarre: requisiti soggettivi e familiari a carico

    La detrazione per spese di istruzione può essere fruita sia dal contribuente per le proprie spese sia per le spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Questo aspetto è cruciale per le famiglie con figli studenti.

    Spese per sé stessi

    Il contribuente può detrarre le spese di istruzione sostenute per la propria formazione, sia che frequenti una scuola superiore (in caso di studenti adulti, corsi serali), sia che sia iscritto a un’università. Non ci sono limiti di età per il contribuente stesso.

    Spese per familiari a carico

    La normativa permette di detrarre le spese di istruzione per i familiari fiscalmente a carico. Sono considerati a carico i familiari con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro annui (elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).

    I familiari che possono essere considerati a carico includono:

    • Figli (anche adottivi, affidati, naturali riconosciuti)
    • Coniuge non legalmente separato
    • Genitori e nonni
    • Fratelli e sorelle
    • Suoceri, nuore, generi

    Ripartizione tra genitori in caso di figlio a carico al 50%

    Nel caso più frequente in cui un figlio è considerato a carico di entrambi i genitori al 50%, ciascuno dei due genitori può detrarre la metà delle spese di istruzione sostenute. Il limite di 1.000 euro si applica all’importo totale: quindi ciascun genitore potrà detrarre al massimo 500 euro (ovvero il 19% di 500 euro = 95 euro di detrazione ciascuno).

    Se invece il figlio è a carico al 100% di uno solo dei genitori (ad esempio in caso di genitore unico o di accordo dichiarato in 730), quel genitore potrà detrarre l’intero importo entro il limite di 1.000 euro.

    Il limite reddituale: come cambia la detrazione con il reddito

    La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto una novità significativa per le detrazioni fiscali, inclusa quella per le spese di istruzione: le detrazioni di cui all’articolo 15 del TUIR vengono ridotte progressivamente al crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi oltre una determinata soglia. Questa modifica ha reso la detrazione per spese di istruzione non più universale, ma income-tested.

    Scaglioni di reddito e riduzione delle detrazioni

    Per l’anno fiscale 2025 (modello 730/2026), le regole di riduzione delle detrazioni IRPEF per reddito sono le seguenti:

    • Reddito complessivo fino a 120.000 euro: nessuna riduzione, la detrazione spetta per intero
    • Reddito complessivo tra 120.000 e 240.000 euro: la detrazione è ridotta proporzionalmente, calcolando il coefficiente di riduzione come: (reddito complessivo – 120.000) / 120.000
    • Reddito complessivo superiore a 240.000 euro: le detrazioni dell’art. 15 sono azzerate (0 euro di detrazione)

    Esempio di calcolo con reddito 160.000 euro:
    Detrazione teorica: 1.000 x 19% = 190 euro
    Coefficiente di riduzione: (160.000 – 120.000) / 120.000 = 0,333
    Detrazione spettante: 190 x (1 – 0,333) = 190 x 0,667 = 126,73 euro

    Per chi ha redditi elevati, è fondamentale effettuare questo calcolo prima di inserire le spese nel 730, per evitare aspettative di rimborso che non si materializzeranno. Il CAF Centro Fiscale di Udine effettua questo calcolo automaticamente durante la predisposizione del modello 730/2026.

    Come calcolare la detrazione: esempi pratici e simulazioni

    Vediamo ora come si calcola concretamente la detrazione del 19% per spese di istruzione attraverso esempi pratici che coprono le situazioni più comuni.

    Caso 1: Figlio alle scuole medie, reddito genitori sotto 120.000 euro

    Situazione: un genitore ha sostenuto per il figlio alle scuole medie (a carico al 100%) le seguenti spese nel 2025:

    • Contributo iscrizione: 120 euro
    • Mensa scolastica: 600 euro
    • Gita scolastica: 150 euro
    • Pre-scuola: 200 euro
    • Totale spese istruzione: 1.070 euro

    Applicazione del limite: le spese superano il tetto di 1.000 euro, quindi la base imponibile per la detrazione è 1.000 euro (il limite massimo). Detrazione spettante: 1.000 x 19% = 190 euro.

    Caso 2: Figlio al liceo, spese totali inferiori al limite

    Situazione: genitore con figlio al liceo scientifico, spese 2025:

    • Contributo iscrizione: 80 euro
    • Mensa scolastica: 450 euro
    • Gita scolastica: 80 euro
    • Totale spese istruzione: 610 euro

    Applicazione del limite: le spese sono inferiori a 1.000 euro, quindi si detraggono tutte. Detrazione spettante: 610 x 19% = 115,90 euro.

    Caso 3: Due figli alle scuole superiori, figlio a carico al 50% ciascun genitore

    Situazione: due genitori separati, ciascuno ha il figlio a carico al 50%. Spese totali figlio 1 (liceo): 900 euro. Spese totali figlio 2 (istituto tecnico): 1.200 euro.

    Per ciascun genitore:

    • Figlio 1: spese imputabili 900 / 2 = 450 euro ciascuno → detrazione 450 x 19% = 85,50 euro ciascuno
    • Figlio 2: spese totali 1.200 euro, limite 1.000 euro → spese imputabili 1.000 / 2 = 500 euro ciascuno → detrazione 500 x 19% = 95 euro ciascuno
    • Totale detrazione per genitore: 85,50 + 95 = 180,50 euro

    Caso 4: Studente universitario in ateneo statale

    Situazione: studente iscritto a ingegneria in ateneo statale, tasse universitarie 2025: 2.200 euro. Reddito familiare sotto 120.000 euro. Nessun limite di spesa per atenei statali. Detrazione spettante: 2.200 x 19% = 418 euro.

    Caso 5: Studente universitario in ateneo privato

    Situazione: studente iscritto a psicologia in ateneo privato (area umanistica e sociale), zona Nord Italia. Il decreto MUR fissa il limite massimo per questa combinazione (esempio ipotetico): 2.200 euro. Retta effettiva pagata: 3.500 euro. Spesa detraibile: 2.200 euro (limite decreto). Detrazione spettante: 2.200 x 19% = 418 euro (i restanti 1.300 euro non sono detraibili).

    Tabella riepilogativa: tutti i limiti 2025 (730/2026)

    Di seguito una tabella riepilogativa con tutti i limiti e le caratteristiche delle detrazioni per spese di istruzione applicabili nel modello 730/2026 (anno fiscale 2025):

    TipologiaLimite massimoAliquotaDetrazione maxNote
    Scuola infanzia / primaria / medie / superiori1.000 euro/studente19%190 euroInclude mensa, pre/post scuola, gite
    Universita stataleNessun limite19%19% dell’importo effettivoTutte le tasse e contributi
    Universita non statale (privata)Variabile per area e zona19%19% del limite decreto MURVedere decreto MUR annuale
    Master universitari I e II livelloCome universita19%Come categoriaSolo atenei riconosciuti
    ITS – Istituti Tecnici Superiori1.000 euro/studente19%190 euroIstruzione non universitaria

    Nota importante: tutti i limiti si applicano prima della riduzione per reddito. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro, i limiti effettivi saranno inferiori. Per redditi superiori a 240.000 euro, la detrazione e azzerata.

    Obbligo di tracciabilità: come pagare le spese

    Dal 1° gennaio 2020, per effetto della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, comma 679), le spese di istruzione sono soggette all’obbligo di pagamento tracciabile per avere diritto alla detrazione del 19%. Questo significa che non è più possibile detrarre spese pagate in contanti, neanche parzialmente.

    Modalità di pagamento ammesse

    Sono considerate modalità di pagamento tracciabili ammesse per la detrazione:

    • Bonifico bancario o postale (ordinario, online, domiciliato)
    • Carte di credito o debito (Visa, Mastercard, carte prepagate con IBAN)
    • Assegni bancari o circolari
    • MAV (Mav/bollettino bancario) con addebito su conto corrente
    • Bollettino postale
    • Addebito diretto SEPA (RID/SDD)
    • App di pagamento collegate a conto corrente bancario (es. Satispay, se tracciabile)

    Modalità di pagamento NON ammesse

    • Contanti: qualunque pagamento in contanti, anche parziale, esclude la detraibilità dell’intera spesa
    • Voucher o buoni pasto (salvo specifiche eccezioni)
    • Cripto-valute o altre forme di pagamento non tracciate

    Eccezione importante: i pagamenti alla mensa scolastica tramite il sistema regionale di pagamento dedicato (come i bollettini PAGO PA o piattaforme digitali comunali) sono considerati tracciabili anche se non avvengono tramite bonifico diretto. In caso di dubbio, chiedere alla scuola o al Comune una ricevuta con indicazione della modalità di pagamento.

    In caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve essere in grado di esibire i documenti comprovanti:

    • La ricevuta o fattura della spesa sostenuta (con causale, importo, dati scolastici)
    • Il documento di pagamento tracciabile (estratto conto, contabile del bonifico, ricevuta PagoPa)

    Dove inserire le spese nel modello 730/2026

    Per la corretta compilazione del modello 730/2026, le spese di istruzione vanno inserite nel Quadro E – Oneri detraibili, alle righe specifiche dedicate a questa tipologia di spesa. Di seguito le indicazioni precise:

    Spese istruzione non universitaria: Quadro E, Sezione I

    Le spese per istruzione non universitaria (scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, ITS) si inseriscono nel Quadro E, rigo E8/E10, utilizzando il codice onere “12” (spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, alta formazione artistica, musicale e coreutica).

    Attenzione: nelle istruzioni al 730/2026, il codice onere per le spese scolastiche non universitarie potrebbe essere indicato in modo specifico. Si raccomanda di verificare sempre le istruzioni ministeriali ufficiali al modello 730/2026 pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate, poiché i codici possono variare di anno in anno.

    Spese universitarie: Quadro E, Sezione I

    Le spese universitarie si inseriscono sempre nel Quadro E, rigo E8/E10, con il medesimo codice onere riservato all’istruzione. L’importo da inserire per gli atenei non statali non deve superare il limite previsto dal decreto MUR per l’anno 2025.

    730 precompilato: le spese già caricate automaticamente

    A partire dal 2015, con il 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate carica automaticamente nella dichiarazione alcune tipologie di spese, incluse alcune spese di istruzione comunicate dai soggetti erogatori (scuole, università). Tuttavia, non tutte le spese vengono caricate automaticamente: la mensa scolastica, il pre/post scuola e le gite potrebbero non essere presenti nel precompilato se l’istituto non ha effettuato la comunicazione telematica.

    Per questo motivo, è fondamentale conservare tutte le ricevute e verificare attentamente il precompilato prima di accettarlo o modificarlo. Il CAF può supportarti nella verifica del precompilato e nell’integrazione delle spese mancanti.

    Spese di istruzione NON detraibili: gli errori più comuni

    Uno degli errori più frequenti nella compilazione del 730 riguarda il tentativo di detrarre spese che non rientrano tra quelle ammesse dalla normativa. Di seguito gli errori più comuni da evitare:

    • Libri di testo e materiale scolastico: non sono detraibili come spese di istruzione (ne come spese mediche). Anche i libri universitari acquistati in libreria non sono detraibili
    • Corsi privati di ripetizioni: le lezioni private da insegnanti o centri di recupero privati non sono detraibili, a meno che non siano organizzate dalla scuola stessa come attività di recupero ufficiale
    • Trasporto scolastico: l’abbonamento al trasporto pubblico o lo scuolabus non rientra nelle spese di istruzione detraibili
    • Uniformi e abbigliamento tecnico: anche se obbligatori, non sono detraibili come spese di istruzione
    • Corsi extrascolastici: musica, danza, sport (salvo esonero sport specifico), lingue straniere tenuti da enti privati non scolastici
    • Corsi online non universitari: i MOOC e i corsi digitali erogati da piattaforme private (Coursera, Udemy, ecc.) non sono detraibili
    • Pagamenti in contanti: come visto, qualunque spesa pagata in contanti non e detraibile indipendentemente dalla sua natura
    • Superamento del limite 1.000 euro: inserire importi superiori al limite per istruzione non universitaria porta a errori che l’Agenzia delle Entrate puo rettificare in sede di liquidazione automatica (art. 36-bis DPR 600/1973)

    Un caso particolare riguarda i corsi di lingua straniera presso istituti privati: se tenuti da scuole linguistiche certificate (ad esempio con certificazioni MIUR o riconosciute da enti internazionali come British Council, Goethe-Institut), potrebbero non essere detraibili come istruzione, ma potrebbero rientrare in altre categorie di spesa. E opportuno verificare caso per caso con il proprio CAF.

    Ricorda che le spese per l’istruzione si cumulano con altre detrazioni disponibili nel 730/2026, come quelle per il mutuo o l’affitto, ma ciascuna ha le proprie regole e limiti specifici.

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    Domande frequenti sulle spese di istruzione detraibili nel 730/2026

    Qual e il limite massimo per detrarre le spese scolastiche nel 730/2026?

    Il limite massimo di spesa detraibile per l’istruzione non universitaria (dalla scuola dell’infanzia alle superiori) e di 1.000 euro per studente. La detrazione del 19% si calcola su questo importo massimo, quindi la detrazione massima e di 190 euro per studente. Per le spese universitarie presso atenei statali non c’e limite, mentre per gli atenei privati il limite e fissato annualmente dal decreto del Ministero dell’Universita.

    La mensa scolastica e detraibile nel 730/2026?

    Si, la mensa scolastica e detraibile come spesa di istruzione. Il costo del servizio mensa rientra nel limite di 1.000 euro per studente per l’istruzione non universitaria. E necessario che il pagamento sia avvenuto con modalita tracciabile (bonifico, carta di credito, PagoPa). L’Agenzia delle Entrate ha confermato la detraibilita anche quando la mensa e gestita dal Comune tramite appalto a terzi, purche il servizio si svolga presso la scuola.

    Posso detrarre le spese universitarie di mio figlio che frequenta un ateneo privato?

    Si, ma con un limite. Le spese universitarie presso atenei non statali (privati) sono detraibili al 19%, ma solo entro il limite fissato annualmente dal Decreto del Ministero dell’Universita (MUR). Questo limite varia in base all’area disciplinare (medica, tecnico-scientifica, umanistica) e alla zona geografica dell’ateneo (Nord, Centro, Sud e Isole). La parte di retta che supera questo limite non da diritto alla detrazione.

    Le spese di istruzione sono detraibili se ho un reddito alto?

    Le detrazioni per spese di istruzione si riducono progressivamente per redditi superiori a 120.000 euro e si azzerano completamente per redditi superiori a 240.000 euro. Per redditi tra 120.000 e 240.000 euro, la detrazione spettante si calcola con la formula: detrazione teorica x (240.000 – reddito complessivo) / 120.000.

    Posso detrarre le spese di istruzione pagate in contanti?

    No. Dal 1 gennaio 2020 (Legge di Bilancio 2020) e obbligatorio pagare le spese di istruzione con modalita tracciabili per poter usufruire della detrazione del 19%. I pagamenti in contanti, anche parziali, escludono la detraibilita dell’intera spesa. Sono ammessi: bonifico, carte di credito/debito, assegni, MAV, bollettino postale, PagoPa.


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    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con la compilazione del modello 730/2026, la verifica delle detrazioni per spese di istruzione e la predisposizione della dichiarazione dei redditi.

    • Verifica del 730 precompilato e integrazione spese mancanti
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