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Bonus affitto genitori separati 2026: 500 euro, conta il reddito (non l’ISEE)

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il bonus affitto genitori separati diventa realtà nel 2026. Dopo l’introduzione in Legge di Bilancio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha comunicato il 29 agosto 2026 di aver completato l’iter normativo e inviato la richiesta al MEF per sbloccare le risorse. Si tratta di un contributo mensile fino a 500 euro per sostenere i genitori che, a seguito di separazione o divorzio, devono affrontare le spese di un nuovo affitto. La particolarità decisiva è che il requisito principale è il reddito IRPEF, non l’ISEE: una scelta voluta esplicitamente per rispecchiare meglio la situazione economica reale del singolo genitore.

Indice dei contenuti
  • Cos’e’ il bonus affitto genitori separati e a chi spetta
  • Quanto vale il bonus: fino a 500 euro al mese per 12 mesi
  • Il requisito fondamentale: il reddito IRPEF, non l’ISEE
  • Requisiti completi per accedere al bonus affitto genitori separati 2026
  • Come fare domanda per il bonus affitto genitori separati
  • Il bonus e la detrazione affitto nel 730: cosa cambia
  • Domande frequenti sul bonus affitto genitori separati

Cos’è il bonus affitto genitori separati e a chi spetta

Il bonus affitto genitori separati è un contributo economico introdotto con la Legge di Bilancio 2026 per sostenere i genitori separati o divorziati che, dopo la fine del matrimonio o della convivenza, si trovano a dover pagare un nuovo affitto. La misura è stata fortemente voluta dal vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha dichiarato: “Quest’anno daremo un contributo a migliaia di genitori separati che perdono la loro casa e spesso pagano anche il mutuo della loro vecchia abitazione, oltre a quello dell’affitto.”

Il fondo complessivo è di 60 milioni di euro per il triennio 2026-2028, pari a 20 milioni di euro l’anno. L’obiettivo è raggiungere una platea di circa 15.000 beneficiari nel triennio, partendo da una prima tranche di almeno 5.000 persone nei prossimi mesi.

La misura è rivolta ai genitori separati o divorziati che hanno lasciato la casa coniugale e devono sostenere il costo di un nuovo affitto, trovandosi spesso a dover far fronte contemporaneamente anche al mutuo o all’affitto della vecchia abitazione familiare. L’obiettivo è evitare che la crisi di coppia si trasformi automaticamente in una crisi economica che penalizza anche i figli.

Quanto vale il bonus: fino a 500 euro al mese per 12 mesi

Il bonus affitto genitori separati copre il 50% del canone di locazione della nuova abitazione, fino a un massimo di 500 euro al mese. La durata massima del contributo è di 12 mensilità, per un totale massimo di 6.000 euro annui.

L’importo non è fisso per tutti: dipende dall’effettivo canone di affitto pagato. Se il canone è di 700 euro al mese, il contributo sarà pari al 50%, cioè 350 euro. Se il canone è di 1.000 euro o più, si arriva al massimo di 500 euro mensili.

Il beneficio copre le spese della nuova abitazione in cui il genitore risiede dopo la separazione. È importante conservare tutta la documentazione: contratto di locazione registrato, ricevute di pagamento e documenti che attestano la separazione o il divorzio.

Il requisito fondamentale: il reddito IRPEF, non l’ISEE

La differenza più rilevante rispetto ad altri bonus è che il parametro di riferimento è il reddito IRPEF del richiedente, non l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). È stato lo stesso Salvini a chiarirlo: “Per questa manovra ho tolto il criterio dell’Isee e messo quello della dichiarazione dei redditi.”

Per accedere al bonus affitto genitori separati, il reddito annuo ai fini IRPEF non deve superare i 35.000 euro. Si tratta della soglia stabilita dalla norma, che considera il reddito personale del richiedente così come risulta dalla dichiarazione dei redditi.

Perché questa scelta? L’ISEE in caso di separazione può includere anche beni e redditi dell’ex coniuge, non rispecchiando la situazione economica reale del singolo genitore — specialmente nei periodi immediatamente successivi alla separazione. Il reddito IRPEF personale è invece un parametro più diretto e più equo per misurare la capacità economica di chi ha realmente bisogno del sostegno.

Requisiti completi per accedere al bonus affitto genitori separati 2026

Per presentare domanda e ottenere il bonus affitto genitori separati, tutti i seguenti requisiti devono sussistere contemporaneamente:

  • Essere genitore separato o divorziato con provvedimento del tribunale o accordo di separazione omologato;
  • Avere almeno un figlio fiscalmente a carico di età non superiore a 21 anni;
  • Essere in regola con il versamento dell’assegno di mantenimento (se stabilito dal giudice);
  • Avere un reddito annuo IRPEF non superiore a 35.000 euro;
  • Avere un contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
  • Non possedere altri immobili entro un raggio di 50 chilometri dalla precedente abitazione familiare;
  • Non aver ottenuto l’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare.

Un aspetto da tenere presente: il contributo non è cumulabile con altri sussidi pubblici destinati al pagamento dell’affitto. Se si percepisce già un altro contributo pubblico per l’affitto, non si può richiedere anche questo bonus.

La verifica puntuale di ciascun requisito è fondamentale, perché la domanda può essere rigettata anche per una sola condizione non rispettata.

Come fare domanda per il bonus affitto genitori separati

Le richieste dovranno essere presentate attraverso una procedura interamente telematica. Al momento della pubblicazione di questa notizia, il calendario preciso per la presentazione delle domande non è ancora stato definito: il MIT ha comunicato l’avvio dell’iter il 29 agosto 2026, ma l’apertura delle domande dipenderà dallo sblocco formale delle risorse da parte del MEF.

È già noto che l’assegnazione dei fondi seguirà un criterio di priorità territoriale: la precedenza sarà data alle Regioni con maggiore concentrazione di situazioni di disagio abitativo tra i genitori separati.

I documenti che sarà necessario raccogliere includono in via generale:

  • Documento di identità e codice fiscale del richiedente;
  • Provvedimento di separazione o divorzio (sentenza o verbale omologato);
  • Contratto di locazione registrato;
  • Documentazione reddituale (CU, modello 730 o Modello Redditi dell’ultimo anno);
  • Dichiarazione relativa ai figli fiscalmente a carico;
  • IBAN per l’accredito del contributo.

Data la complessità della documentazione richiesta e la necessità di rispettare le scadenze dei bandi, raccogliere tutto il materiale in modo corretto è essenziale per evitare il rigetto della domanda. Il CAF Centro Fiscale a Udine può aiutarti a verificare i requisiti e raccogliere la documentazione necessaria.

Il bonus e la detrazione affitto nel 730: cosa cambia

Una domanda che molti si pongono riguarda il rapporto tra il bonus affitto genitori separati e la detrazione fiscale sul canone di locazione che si può inserire nel modello 730.

I due strumenti operano su piani diversi: il bonus è un contributo diretto erogato dallo Stato per abbattere la spesa di affitto, mentre la detrazione fiscale è una riduzione dell’imposta IRPEF dovuta in dichiarazione dei redditi. In linea di principio non si escludono a vicenda.

Attenzione però: la norma stabilisce che il bonus non è cumulabile con altri sussidi pubblici destinati al pagamento dell’affitto. Questo significa che se si percepisce già un contributo pubblico per l’affitto (ad esempio un contributo comunale o regionale specifico per l’emergenza abitativa), non si potrà ricevere anche il bonus per i genitori separati. La detrazione fiscale del 730, non essendo un “sussidio per il pagamento dell’affitto” ma una agevolazione fiscale, è in teoria su un piano differente — ma è comunque consigliabile verificare caso per caso con un esperto.

Per approfondire le detrazioni fiscali sull’affitto che puoi rivendicare nel 730, consulta la nostra guida al bonus affitto 2026 e detrazione canone locazione.

Domande frequenti sul bonus affitto genitori separati

Qual è la soglia di reddito per il bonus affitto genitori separati?
Il reddito annuo ai fini IRPEF non deve superare i 35.000 euro. Non si considera l’ISEE, ma il reddito dichiarato ai fini fiscali dal singolo richiedente.
Il bonus affitto genitori separati si calcola sull’ISEE o sul reddito?
Si calcola sul reddito IRPEF, non sull’ISEE. È stata una scelta esplicita del legislatore: l’ISEE in caso di separazione può includere beni e redditi dell’ex coniuge e non riflettere la situazione reale del singolo genitore.
Quanto dura il bonus affitto per genitori separati?
Il contributo può essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi, per un totale massimo di 6.000 euro annui (500 euro/mese).
Il bonus è cumulabile con altri contributi per l’affitto?
No: il bonus non è cumulabile con altri sussidi pubblici destinati al pagamento dell’affitto. Se si percepisce già un contributo pubblico per l’affitto (comunale, regionale ecc.), non si può ricevere anche questo bonus.
Quando si può fare domanda per il bonus affitto genitori separati?
Le date precise non sono ancora state definite. Il MIT ha completato l’iter normativo il 29 agosto 2026 e ha inviato la richiesta al MEF per sbloccare le risorse. Le domande saranno telematiche, con priorità territoriale per le Regioni con maggiore disagio abitativo.

Il bonus affitto genitori separati rappresenta un sostegno concreto per chi si trova ad affrontare le spese di un nuovo affitto dopo una separazione o un divorzio, con un contributo fino a 500 euro al mese per 12 mesi. L’elemento chiave — il fatto che conti il reddito IRPEF fino a 35.000 euro e non l’ISEE — allarga la platea dei potenziali beneficiari. I dettagli operativi (apertura domande, piattaforma, bando) saranno resi noti nelle prossime settimane. Tieni d’occhio le comunicazioni ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e del MEF.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 1, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-01 17:00:002026-08-31 15:08:06Bonus affitto genitori separati 2026: 500 euro, conta il reddito (non l’ISEE)
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Contributi Sabatini: la svolta contabile che cambia bilancio e imposte

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La Nuova Sabatini torna sotto i riflettori, ma questa volta non per un rifinanziamento: il cambiamento che interessa imprese e professionisti riguarda la sua qualificazione contabile. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha consolidato la posizione secondo cui il contributo Sabatini va classificato come contributo in conto impianti e non più come contributo in conto interessi. Una distinzione apparentemente tecnica che ha invece effetti concreti su bilancio, IRES, IRAP e nota integrativa.

Indice dei contenuti

  • Cosa sono i contributi Sabatini
  • La svolta contabile: da conto interessi a conto impianti
  • Effetti sul bilancio d’esercizio
  • Conseguenze fiscali: IRES e IRAP
  • La nota integrativa: cosa cambia
  • Domande frequenti

Cosa sono i contributi Sabatini

La Nuova Sabatini — il nome completo è Beni strumentali nuova Sabatini — è uno dei principali strumenti agevolativi per le piccole e medie imprese italiane. Introdotta con la legge 9 agosto 2013, n. 98, consente alle PMI di ottenere un finanziamento a condizioni agevolate per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e beni strumentali, compreso il software.

In concreto, l’impresa accede a un mutuo bancario (tramite gli istituti convenzionati con Mediocredito Centrale) e il MIMIT eroga un contributo in conto interessi — o almeno, così era stato interpretato fino a oggi. Proprio questa etichetta è al centro della svolta di cui parliamo.

La svolta contabile: da conto interessi a conto impianti

Per anni, molte imprese e professionisti contabili hanno classificato il contributo Sabatini come contributo in conto interessi: in sostanza, un rimborso degli oneri finanziari pagati sul mutuo. Questa lettura comportava un trattamento contabile semplificato — il contributo veniva portato direttamente a riduzione degli interessi passivi, con implicazioni fiscali limitate.

Il MIMIT ha ora consolidato una posizione diversa: il contributo Sabatini va qualificato come contributo in conto impianti. La differenza non è di poco conto. Un contributo in conto impianti è strettamente legato all’acquisto del bene strumentale, e la sua contabilizzazione segue regole specifiche previste dal codice civile (art. 2425 c.c.) e dai principi contabili OIC.

In termini pratici: il contributo non è più una semplice riduzione degli interessi, ma un componente positivo di reddito che si distribuisce nel tempo, in modo correlato all’ammortamento del bene acquistato.

Effetti sul bilancio d’esercizio

La riqualificazione a contributo in conto impianti cambia il modo in cui il beneficio appare nello stato patrimoniale e nel conto economico dell’impresa.

Secondo i principi contabili OIC (in particolare l’OIC 16 sulle immobilizzazioni materiali), esistono due metodi alternativi per contabilizzare un contributo in conto impianti:

  • Metodo indiretto (o dei risconti passivi): il contributo viene iscritto tra i ricavi differiti nello stato patrimoniale (voce D del passivo) e rilasciato a conto economico, nella voce A5 (“altri ricavi e proventi”), in quote annuali corrispondenti all’ammortamento del bene.
  • Metodo diretto (riduzione del costo): il contributo viene portato a riduzione del costo del bene strumentale iscritto in bilancio, con la conseguenza che le quote di ammortamento vengono calcolate su un valore netto inferiore.

In entrambi i casi, l’effetto è una distribuzione del beneficio nel tempo, coerente con la vita utile del bene, invece di un riconoscimento immediato. Questo modifica la rappresentazione del patrimonio netto e del risultato d’esercizio, specialmente nei primi anni dalla concessione del contributo.

Conseguenze fiscali: IRES e IRAP

La qualificazione del contributo ha impatti diretti anche sulla fiscalità dell’impresa. Per l’IRES (l’imposta sul reddito delle società, attualmente al 24%), un contributo in conto impianti concorre alla formazione del reddito imponibile secondo il metodo di imputazione scelto in bilancio — quindi in modo diluito nel tempo, non tutto nell’anno di incasso.

Per l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), il ragionamento è analogo: i contributi in conto impianti rilasciati annualmente tramite il metodo indiretto concorrono alla base imponibile IRAP nella voce A5 del conto economico. La corretta classificazione evita il rischio di un riconoscimento fiscale errato — e potenzialmente, di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda le imprese che hanno già ricevuto il contributo Sabatini negli anni scorsi contabilizzandolo come contributo in conto interessi. Per queste realtà, il cambio di orientamento del MIMIT solleva la questione di un eventuale riallineamento contabile e fiscale per i periodi ancora aperti a controllo.

La nota integrativa: cosa cambia

La nota integrativa al bilancio d’esercizio dovrà riflettere la corretta qualificazione del contributo. In particolare, l’impresa è tenuta a indicare:

  • il metodo contabile adottato (diretto o indiretto);
  • l’importo del contributo ricevuto e la quota rilasciata nell’esercizio;
  • il collegamento con il bene strumentale finanziato e il relativo piano di ammortamento;
  • eventuali effetti fiscali differiti, con indicazione delle imposte differite attive o passive generate dalla differenza temporanea.

Per le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) che redigono il bilancio in forma abbreviata senza nota integrativa, il tema è meno rilevante sotto il profilo documentale, ma la corretta contabilizzazione rimane obbligatoria ai fini fiscali.

La svolta interpretativa del MIMIT arriva in un momento in cui la Nuova Sabatini è stata recentemente rifinanziata e il suo utilizzo è in crescita tra le PMI italiane. Per le imprese che intendono accedere allo strumento nel 2026, partire subito con la qualificazione corretta è fondamentale per evitare correzioni in corsa.


Domande frequenti

Cos’è esattamente un contributo “in conto impianti”?

Un contributo in conto impianti è un’agevolazione pubblica concessa per l’acquisto di un bene strumentale (impianto, macchinario, attrezzatura). A differenza di un contributo in conto interessi — che rimborsa gli oneri finanziari del mutuo — il contributo in conto impianti è direttamente collegato al valore del bene e viene riconosciuto come provento in modo dilazionato nel tempo, seguendo la vita utile del bene stesso.

La mia impresa ha già contabilizzato la Sabatini come conto interessi: devo correggere?

Se i bilanci precedenti sono già approvati e i termini di accertamento fiscale sono ancora aperti, è consigliabile valutare con il proprio commercialista o consulente fiscale l’opportunità di un riallineamento. Il cambio di orientamento del MIMIT, pur non avendo valore normativo vincolante, rappresenta un chiaro indirizzo interpretativo che può essere considerato in sede di controllo. La correzione, se necessaria, va effettuata prospetticamente o con apposita nota di rettifica.

Il contributo Sabatini è tassato ai fini IRES?

Sì, il contributo Sabatini qualificato come contributo in conto impianti concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES. Tuttavia, grazie alla distribuzione nel tempo (in quota annuale pari all’ammortamento), l’impatto fiscale è diluito negli esercizi e non concentrato nell’anno di incasso. Questo rende la gestione fiscale più prevedibile e in linea con il principio di competenza.

Quale metodo contabile è preferibile: diretto o indiretto?

Non esiste una risposta univoca: la scelta dipende dalle esigenze di rappresentazione del bilancio e dalla politica contabile adottata dall’impresa. Il metodo indiretto (risconti passivi) è più trasparente e consente di evidenziare il contributo separatamente nelle voci di conto economico. Il metodo diretto riduce il costo del bene in bilancio e semplifica la gestione, ma rende meno visibile il beneficio ottenuto. In entrambi i casi, la scelta deve essere coerente nel tempo e documentata nella nota integrativa.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-01 14:00:002026-08-31 14:58:58Contributi Sabatini: la svolta contabile che cambia bilancio e imposte
NOTIZIE

Liquidazione automatica IVA per chi non dichiara: le nuove regole dell’Agenzia delle Entrate

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  • Cos'è la liquidazione automatica IVA
  • Come funziona il nuovo meccanismo
  • Chi è coinvolto e quando scatta
  • Sanzioni e conseguenze
  • Domande frequenti (FAQ)

Dal 31 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha reso operative le nuove regole sulla liquidazione automatica dell’IVA nei confronti dei soggetti che omettono la dichiarazione annuale. Si tratta di un meccanismo che consente al Fisco di calcolare e notificare direttamente l’imposta dovuta — senza aspettare i tempi tradizionali dell’accertamento — basandosi sui dati già presenti nelle banche dati dell’Erario: fatture elettroniche, corrispettivi telematici e dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

La misura si inserisce nel quadro della riforma fiscale avviata dal D.Lgs. 1/2024 e rappresenta un passo significativo verso la fiscalità predittiva e automatizzata. Per i contribuenti con partita IVA — professionisti, artigiani, commercianti e piccole imprese — conoscere le nuove regole è fondamentale per evitare sanzioni pesanti.

Cos’è la liquidazione automatica IVA

La liquidazione automatica IVA è un procedimento con cui l’Amministrazione finanziaria determina d’ufficio l’imposta sul valore aggiunto dovuta da un contribuente che non ha presentato la dichiarazione annuale nei termini di legge. In parole semplici: se hai la partita IVA e non hai inviato la dichiarazione IVA entro la scadenza, l’Agenzia delle Entrate non aspetta più di avviare un controllo tradizionale — elabora in automatico i dati che già possiede e ti notifica quanto ritiene tu debba versare.

Questo meccanismo era già previsto in forma embrionale, ma con il provvedimento pubblicato il 31 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative concrete: quali dati vengono incrociati, come viene calcolata la base imponibile presunta, entro quali tempi viene emessa la liquidazione e quali diritti ha il contribuente per contestarla.

Per approfondire il contesto normativo di questa misura, ti consigliamo di leggere il nostro articolo: Nuova liquidazione automatica IVA: cosa cambia per chi non presenta la dichiarazione.

Come funziona il nuovo meccanismo

Il procedimento si articola in fasi ben precise. Dopo la scadenza ordinaria per la presentazione della dichiarazione IVA annuale, l’Agenzia delle Entrate incrocia le informazioni già disponibili nei propri sistemi:

  • Fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio (SDI): ogni fattura emessa o ricevuta con IVA è già registrata
  • Corrispettivi telematici: i dati inviati dai registratori di cassa abilitati
  • Liquidazioni periodiche IVA (LIPE): i versamenti periodici già effettuati o comunicati
  • Dati precompilati IVA: le informazioni elaborate nell’ambito del progetto di dichiarazione IVA precompilata

Sulla base di questi dati, l’Ufficio calcola l’IVA dovuta e notifica al contribuente un atto di liquidazione automatica. L’atto non equivale a un avviso di accertamento tradizionale: il contribuente può accettarlo e regolarizzare la sua posizione beneficiando di sanzioni ridotte, oppure contestarlo fornendo elementi a discarico entro i termini previsti.

Un aspetto importante riguarda le note di credito: anche le rettifiche IVA (note di credito e debito) già trasmesse via SDI vengono considerate nel calcolo. Per capire come gestirle correttamente, leggi: Note di Credito e Debito Elettroniche 2026: Guida Completa con Esempi.

Chi è coinvolto e quando scatta

La liquidazione automatica IVA riguarda i soggetti che:

  • sono titolari di partita IVA attiva
  • non hanno presentato la dichiarazione IVA annuale entro i termini ordinari (o entro i 90 giorni successivi, termine che configura omissione e non tardività sanabile con ravvedimento)
  • hanno però generato movimentazioni IVA registrate nei sistemi dell’Erario (fatture SDI, corrispettivi telematici, LIPE)

Non rientrano nel perimetro i contribuenti esonerati dalla dichiarazione IVA (es. soggetti in regime forfettario, enti non commerciali senza attività IVA rilevante) né quelli che non hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno di riferimento.

Il meccanismo scatta dopo i 90 giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione. Per la dichiarazione IVA relativa al 2025, la scadenza ordinaria era il 30 aprile 2026: i soggetti che non avevano regolarizzato entro il 29 luglio 2026 possono essere destinatari della liquidazione automatica a partire dall’autunno 2026.

Sanzioni e conseguenze

L’omissione della dichiarazione IVA è già di per sé una violazione grave. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024 (riforma delle sanzioni tributarie in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024), sono le seguenti:

  • Sanzione base per omessa dichiarazione con IVA dovuta: 120% dell’imposta dovuta (sanzione fissa, non più la vecchia forbice 120%-240%, per effetto del D.Lgs. 87/2024), con un minimo di 250 euro
  • Se non risulta imposta dovuta (dichiarazione “a zero”): sanzione da 250 a 2.000 euro
  • In caso di dichiarazione con un ritardo non superiore a 90 giorni (tardiva): il ravvedimento operoso consente di ridurre significativamente la sanzione — più si agisce rapidamente, più la riduzione è elevata

Con la liquidazione automatica, il contribuente che accetta e paga entro i termini indicati nell’atto può beneficiare di una riduzione della sanzione a un terzo. Chi invece ignora la liquidazione rischia che l’atto diventi definitivo e venga iscritto a ruolo, con aggravio di interessi e possibile avvio della procedura di riscossione coattiva.

È ancora possibile ricorrere al ravvedimento operoso prima che l’Agenzia notifichi la liquidazione automatica: più si agisce tempestivamente, più la sanzione è ridotta. Una volta ricevuta la liquidazione, i margini di riduzione si restringono ma non si azzerano.


Domande frequenti (FAQ)

Posso contestare la liquidazione automatica IVA?

Sì. L’atto di liquidazione automatica non è definitivo: il contribuente può fornire elementi a discarico (es. dichiarazione non trasmessa per cause di forza maggiore, errori nei dati SDI, operazioni esenti non correttamente registrate) entro i termini indicati nell’atto stesso. In alternativa, è possibile presentare un’istanza di autotutela o ricorrere in Commissione tributaria.

Chi è in regime forfettario deve preoccuparsi?

No. I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dall’IVA e dalla relativa dichiarazione annuale. Il meccanismo di liquidazione automatica non li riguarda. Devono però rispettare altri obblighi (comunicazione dati, fatturazione elettronica ove prevista) e monitorare il limite dei ricavi per non uscire dal regime.

Cosa succede se pago la liquidazione automatica e poi presento la dichiarazione?

Se presenti la dichiarazione IVA in ritardo (ma entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria) prima che ti venga notificata la liquidazione automatica, puoi utilizzare il ravvedimento operoso con sanzioni più basse. Se invece la liquidazione è già stata notificata, il pagamento effettuato in adesione all’atto è definitivo; la successiva presentazione della dichiarazione può avere rilevanza solo per correggere errori materiali o per riportare crediti IVA non considerati.

Entro quando devo rispondere alla liquidazione automatica?

I termini specifici sono indicati nell’atto di liquidazione. In linea generale, il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per pagare, accettare con riduzione della sanzione o presentare osservazioni. Trascorso tale termine senza che si agisca, l’atto diventa definitivo.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-01 13:00:002026-09-01 13:00:00Liquidazione automatica IVA per chi non dichiara: le nuove regole dell’Agenzia delle Entrate
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Cartella di pagamento: senza attestazione di conformità la prova della notifica può essere inutilizzabile

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Cartella di pagamento: senza attestazione di conformità la prova della notifica può essere inutilizzabile

Quando l’agente della riscossione notifica una cartella di pagamento in modalità digitale, è tenuto a produrre anche l’attestazione di conformità della copia informatica. Se questo documento manca, la prova della notifica potrebbe essere considerata inutilizzabile dal giudice. Lo chiarisce una recente analisi della prassi applicativa dell’art. 25-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal D.Lgs. 26 ottobre 2023, n. 219 (decreto di revisione dello Statuto del Contribuente).

La questione riguarda migliaia di contribuenti italiani che ogni anno ricevono cartelle esattoriali e che spesso non sanno come difendersi. Capire come funziona la notifica digitale — e quali vizi formali possono renderla inefficace — è fondamentale per tutelare i propri diritti.

Indice dei contenuti

  • Cos’è l’attestazione di conformità
  • L’art. 25-bis DPR 602/1973: la norma in dettaglio
  • Quando la prova della notifica è inutilizzabile
  • Come difendersi: il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
  • Cosa fare se ricevi una cartella di pagamento
  • Domande frequenti

Cos’è l’attestazione di conformità

Quando un documento originale esiste solo in formato cartaceo, o quando si deve trasmettere una copia digitale di un atto, è necessario garantire che quella copia sia identica all’originale. L’attestazione di conformità è proprio questo: una dichiarazione — apposta da un soggetto abilitato — che certifica che la copia informatica (cioè il file digitale) corrisponde fedelmente al documento originale.

In parole semplici: immagina di ricevere via email la fotocopia di un contratto importante. Come fai a sapere che quella fotocopia è identica all’originale e che non è stata modificata? Serve qualcuno — un notaio, un avvocato, o in questo caso l’agente della riscossione — che dichiari formalmente: «Questa copia digitale è conforme all’originale». Questo è il ruolo dell’attestazione di conformità.

Nel contesto delle cartelle di pagamento, l’attestazione di conformità diventa rilevante quando la notifica avviene tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o attraverso altri canali digitali. L’agente della riscossione — oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) — deve attestare che la cartella inviata digitalmente corrisponde a quella originalmente formata.

L’art. 25-bis DPR 602/1973: la norma in dettaglio

L’articolo 25-bis è stato introdotto nel DPR 29 settembre 1973, n. 602 (il testo di riferimento sulla riscossione delle imposte sul reddito) dal D.Lgs. 26 ottobre 2023, n. 219, il decreto attuativo della delega fiscale che ha revisionato lo Statuto del Contribuente.

La norma disciplina le modalità di notifica della cartella di pagamento tramite sistemi informatici, stabilendo in particolare che:

  • La notifica può avvenire tramite PEC o attraverso il domicilio digitale del contribuente;
  • Quando l’agente della riscossione trasmette la copia informatica della cartella, deve rilasciare l’attestazione di conformità ai sensi del Codice del Processo Amministrativo Digitale (CAD) o delle norme processuali applicabili;
  • La prova della notifica si costituisce attraverso la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore PEC, accompagnata dall’attestazione di conformità della copia inviata.

Il punto cruciale evidenziato dai commentatori — inclusa l’analisi pubblicata da Commercialista Telematico — riguarda il valore probatorio della notifica: se l’agente della riscossione produce in giudizio solo la ricevuta PEC senza l’attestazione di conformità, il giudice tributario potrebbe ritenere inutilizzabile quella prova, con conseguenze significative per la posizione del fisco.

Quando la prova della notifica è inutilizzabile

Il ragionamento giuridico alla base è il seguente. Il processo tributario — regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — prevede che ciascuna parte debba provare i fatti che afferma. Se il contribuente contesta di aver ricevuto la cartella, spetta all’agente della riscossione dimostrare che la notifica è andata a buon fine.

Ora, la sola ricevuta di avvenuta consegna PEC prova che qualcosa è stato consegnato alla casella di posta del destinatario. Ma da sola non prova che quel qualcosa era la cartella di pagamento autentica, integra e corrispondente all’originale. Per questo serve l’attestazione di conformità: essa completa il quadro probatorio dimostrando che il file recapitato via PEC era effettivamente identico alla cartella originale.

Se l’attestazione manca, il giudice si trova davanti a una prova incompleta. Alcuni orientamenti della giurisprudenza tributaria di merito hanno già ritenuto che, in assenza di questo documento, la prova della notifica sia inutilizzabile: di conseguenza, la cartella potrebbe considerarsi come mai notificata, con effetti importanti sui termini di prescrizione e decadenza del credito.

Va precisato che non si tratta ancora di un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, ma la questione è aperta e oggetto di crescente attenzione da parte dei giudici tributari e dei professionisti del settore.

Come difendersi: il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Se hai ricevuto una cartella di pagamento tramite PEC e intendi contestarla — o semplicemente vuoi verificare se la notifica è regolare — il percorso da seguire è quello del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale), entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica.

Nel ricorso, il contribuente (o il suo difensore abilitato, che nel processo tributario può essere anche un dottore commercialista, un ragioniere commercialista o un consulente del lavoro) può eccepire:

  • L’assenza dell’attestazione di conformità nella documentazione prodotta dall’agente della riscossione;
  • L’inutilizzabilità della prova della notifica per incompletezza documentale;
  • L’eventuale prescrizione o decadenza del credito tributario, se la cartella risulta non ritualmente notificata entro i termini.

È importante agire nei tempi previsti: il termine di 60 giorni è perentorio e, se non rispettato, la cartella diventa definitiva anche se viziata formalmente. Pertanto, in caso di dubbi sulla regolarità della notifica, è essenziale rivolgersi tempestivamente a un professionista qualificato.

Cosa fare se ricevi una cartella di pagamento

Ricevere una cartella esattoriale può essere fonte di preoccupazione, ma è fondamentale non ignorarla e agire con metodo. Ecco i passi da seguire:

  1. Leggi attentamente la cartella: verifica l’importo richiesto, la data di notifica e l’ente creditore (cioè chi ha chiesto ad ADER di riscuotere il credito: Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, ecc.).
  2. Controlla come è avvenuta la notifica: se hai ricevuto la cartella via PEC, verifica che nella tua casella sia presente anche la comunicazione completa con l’attestazione di conformità o che questa sia comunque producibile dall’agente riscossore.
  3. Valuta se il debito è fondato: la cartella potrebbe riguardare imposte effettivamente dovute, oppure potrebbe essere il risultato di un errore (contribuente sbagliato, importi già pagati, prescrizione del credito).
  4. Rispetta i termini: hai 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso, oppure puoi valutare il pagamento agevolato attraverso eventuali misure di rottamazione delle cartelle attive.
  5. Rivolgiti a un professionista: per una valutazione completa della tua situazione, rivolgiti a un commercialista, a un avvocato tributarista o a un CAF con esperienza in materia.

Domande frequenti

L’attestazione di conformità rende automaticamente nulla la cartella?

No. La mancanza dell’attestazione di conformità non rende la cartella nulla di per sé. Rende potenzialmente inutilizzabile la prova della notifica in sede giudiziale, se il contribuente la contesta. La cartella rimane in essere; è la prova del corretto perfezionamento della notifica che può risultare carente.

Vale anche per le notifiche cartacee tramite raccomandata?

No. L’art. 25-bis DPR 602/1973 riguarda specificamente le notifiche effettuate tramite canali informatici (PEC, domicilio digitale). Per le notifiche cartacee tradizionali valgono le regole ordinarie sull’avviso di ricevimento della raccomandata.

Entro quanto tempo devo presentare ricorso contro una cartella?

Il termine generale per il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria è di 60 giorni dalla data di notifica della cartella. Questo termine è tassativo: superato il 60° giorno, la cartella diventa definitiva e non è più impugnabile nel merito.

Il contribuente può richiedere copia dell’attestazione di conformità?

Sì. Il contribuente — o il suo difensore — può richiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la produzione dell’attestazione di conformità, sia in sede amministrativa (prima del ricorso) sia in sede processuale (durante il giudizio tributario). È buona prassi farlo il prima possibile per valutare la solidità della posizione dell’ente riscossore.

Cosa succede se la cartella non risulta notificata?

Se il giudice accerta che la notifica non si è perfezionata regolarmente, la cartella non produce effetti nei confronti del contribuente da quella data. Ciò può avere conseguenze sui termini di prescrizione del credito tributario: se il credito si è nel frattempo prescritto, l’Amministrazione non potrà più riscuoterlo.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Divisione dell’Eredità: Quale Tribunale è Competente Territorialmente?

Schema linea di successione ereditaria e gradi di parentela - guida CAF Centro Fiscale Udine

Quando un defunto lascia più eredi, prima o poi si pone una domanda pratica: come si divide il patrimonio? E se gli eredi non vanno d’accordo, a quale tribunale bisogna rivolgersi? La questione della competenza territoriale nella divisione ereditaria riguarda migliaia di famiglie italiane ogni anno e ha una risposta precisa nel Codice di Procedura Civile.

Indice dei contenuti

  • Cosa si intende per divisione ereditaria
  • La regola generale: l’articolo 22 c.p.c.
  • Cosa si intende per luogo di apertura della successione
  • La procedura giudiziale: l’articolo 747 c.p.c.
  • Quando la divisione è volontaria o stragiudiziale
  • Domande frequenti

Cosa si intende per divisione ereditaria

Quando una persona muore, il suo patrimonio — case, conti correnti, titoli, beni mobili — entra in una fase chiamata comunione ereditaria: tutti gli eredi ne sono comproprietari in quote ideali, senza che nessun bene sia ancora assegnato a qualcuno in particolare. La divisione ereditaria è proprio il procedimento con cui si scioglie questa comunione, assegnando a ciascun erede la propria parte concreta dell’eredità.

La divisione può avvenire in due modi:

  • Divisione amichevole (o stragiudiziale): gli eredi si accordano tra loro, spesso con l’aiuto di un notaio, senza bisogno di ricorrere al giudice.
  • Divisione giudiziale: quando non c’è accordo, uno o più eredi si rivolgono al tribunale, che nomina un perito, valuta i beni e stabilisce le quote da assegnare a ciascuno.

È in questo secondo caso che diventa fondamentale sapere quale tribunale è competente.

La regola generale: l’articolo 22 c.p.c.

Il punto di riferimento normativo principale è l’articolo 22 del Codice di Procedura Civile, che stabilisce un foro speciale per le cause ereditarie. Secondo questa norma, per tutte le cause relative a eredità — compresa la divisione — è competente il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Si tratta di una regola di competenza facoltativa (non esclusiva), il che significa che gli eredi possono anche scegliere di agire davanti al tribunale ordinariamente competente (ad esempio quello del luogo in cui risiede il convenuto), ma il foro ereditario dell’articolo 22 c.p.c. rappresenta il punto di riferimento naturale per chi vuole avviare una divisione giudiziale.

Questa norma vale per un’ampia gamma di cause connesse all’eredità: non solo la divisione, ma anche le azioni per il riconoscimento della qualità di erede, le domande di riduzione delle donazioni lesive della quota legittima, e le controversie sui legati.

Cosa si intende per luogo di apertura della successione

Secondo il Codice Civile (art. 456), la successione si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Il domicilio, dal punto di vista giuridico, non è necessariamente il luogo in cui la persona viveva abitualmente (residenza anagrafica), ma il luogo dove aveva stabilito la sede principale dei propri affari e interessi.

Nella pratica, però, domicilio e residenza anagrafica coincidono nella grande maggioranza dei casi. Quindi, se il defunto era residente a Milano al momento della morte, sarà in linea di principio il Tribunale di Milano a essere competente per le cause ereditarie.

Attenzione a non confondere:

  • Luogo di apertura della successione = ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.).
  • Luogo dove si trovano i beni ereditari: irrilevante ai fini della competenza del tribunale per la divisione.
  • Luogo di residenza degli eredi: anch’esso irrilevante per la competenza del foro ereditario.

Questa distinzione è importante: se il defunto viveva a Torino ma i beni si trovano a Napoli e gli eredi abitano a Roma, la causa di divisione si radica comunque davanti al Tribunale di Torino.

La procedura giudiziale: l’articolo 747 c.p.c.

Oltre alla regola generale del foro ereditario, per la divisione giudiziale esiste una norma specifica: l’articolo 747 del Codice di Procedura Civile. Questo articolo disciplina il procedimento di divisione davanti al tribunale e conferma che la competenza appartiene al giudice del luogo di apertura della successione.

Il procedimento si avvia con un ricorso depositato al tribunale competente. Il giudice, dopo aver sentito le parti, nomina un perito estimatore che valuta i beni ereditari. Sulla base di questa stima, il giudice (o il notaio delegato) elabora un progetto di divisione che tiene conto delle quote spettanti a ciascun erede.

Se gli eredi accettano il progetto, la divisione si perfeziona. Se invece sorgono contestazioni, la causa prosegue nelle forme ordinarie del contenzioso civile. I tempi possono dilatarsi notevolmente, soprattutto nei tribunali delle grandi città: in molti casi si superano i due o tre anni prima di arrivare a una sentenza definitiva.

Per chi si trova in Friuli Venezia Giulia, vale la pena ricordare che la regione è soggetta al sistema tavolare, un registro catastale diverso dal resto d’Italia. Questo sistema richiede competenze specifiche per la trascrizione degli atti ereditari e può incidere sul corso delle pratiche di divisione. Il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza pluriennale con il sistema tavolare e può orientare gli eredi nella fase stragiudiziale e documentale.

Quando la divisione è volontaria o stragiudiziale

Non sempre è necessario ricorrere al tribunale. Se tutti gli eredi sono maggiorenni e capaci e raggiungono un accordo, la divisione può avvenire per atto notarile (scrittura privata autenticata o atto pubblico). In questo caso il notaio può operare nel luogo in cui lo desiderano le parti, senza vincoli territoriali legati al domicilio del defunto.

La divisione stragiudiziale è di gran lunga preferibile dal punto di vista pratico:

  • Tempi molto più rapidi: in pochi mesi si può chiudere la pratica.
  • Costi inferiori: si risparmia sulle spese legali e processuali.
  • Flessibilità: gli eredi possono concordare soluzioni personalizzate (ad esempio uno paga gli altri e prende la casa intera).
  • Meno conflittualità: si preserva il rapporto familiare.

Esistono però situazioni in cui il tribunale è necessario: quando uno o più eredi sono minorenni o interdetti (e occorre l’autorizzazione del giudice tutelare), quando non si riesce a trovare un accordo, o quando i beni non sono facilmente divisibili (come un immobile di proprietà congiunta su cui gli eredi hanno idee diverse).

Per ulteriori approfondimenti sul tema, puoi leggere i nostri articoli su successione con mutuo in corso, su chi è l’erede universale e su cosa succede quando spunta un testamento.

Domande frequenti

Se il defunto viveva all’estero, quale tribunale italiano è competente?

Se il defunto aveva l’ultimo domicilio all’estero, la competenza territoriale non segue la regola dell’articolo 22 c.p.c. In questo caso si applicano le norme di diritto internazionale privato (Regolamento UE n. 650/2012 per le successioni transfrontaliere all’interno dell’UE), che in linea generale attribuiscono la competenza ai tribunali del Paese di residenza abituale del defunto al momento della morte.

Cosa succede se non si conosce l’ultimo domicilio del defunto?

Se il luogo dell’ultimo domicilio è incerto o sconosciuto, si fa riferimento al luogo dove si trovano i beni ereditari oppure al luogo di residenza anagrafica risultante dai registri comunali. In mancanza di ogni indicazione utile, competente è il tribunale del luogo in cui il defunto aveva la residenza prima del trasferimento.

Gli eredi possono scegliere un tribunale diverso da quello del domicilio del defunto?

Sì, ma solo in parte. Il foro ereditario dell’articolo 22 c.p.c. è facoltativo: gli eredi possono agire anche davanti al tribunale del luogo di residenza del convenuto (il classico foro del domicilio del convenuto). Tuttavia, se si avvia un procedimento di divisione giudiziale ex art. 747 c.p.c., la competenza del tribunale del luogo di apertura della successione ha carattere speciale e prevale.

È obbligatorio avere un avvocato per la divisione giudiziale?

Sì. Il procedimento di divisione giudiziale si svolge davanti al tribunale ordinario e richiede obbligatoriamente la difesa tecnica, cioè la rappresentanza da parte di un avvocato abilitato. Non è possibile agire personalmente. Per la divisione stragiudiziale davanti al notaio, invece, non serve un avvocato (anche se è sempre consigliabile una consulenza legale preventiva).


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Settembre 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Intrastat omesso o tardivo: la Cassazione esclude il cumulo giuridico delle sanzioni

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Chi gestisce operazioni commerciali con l’estero all’interno dell’Unione Europea sa bene quanto sia importante rispettare gli obblighi di comunicazione periodica tramite i modelli Intrastat. Ma cosa succede quando questi modelli vengono presentati in ritardo o, peggio, omessi del tutto? La Corte di Cassazione ha risposto con l’ordinanza n. 15524/2026, chiarendo un punto fondamentale: per le violazioni Intrastat non si applica il più favorevole cumulo giuridico delle sanzioni, ma il cumulo materiale, che significa pagare la somma di tutte le sanzioni singole. Una pronuncia che ha conseguenze concrete per imprese e professionisti con operazioni intracomunitarie.

Indice dei contenuti

  1. Cosa sono i modelli Intrastat e chi deve presentarli
  2. Cosa ha deciso la Cassazione con l’ordinanza 15524/2026
  3. Cumulo giuridico e cumulo materiale: qual è la differenza
  4. Perché l’Intrastat è escluso dal cumulo giuridico
  5. Sanzioni applicabili per Intrastat omesso o tardivo
  6. Cosa fare se hai omesso o presentato in ritardo i modelli Intrastat
  7. Domande frequenti

Cosa sono i modelli Intrastat e chi deve presentarli

Gli elenchi Intrastat sono dichiarazioni periodiche obbligatorie che i soggetti passivi IVA devono trasmettere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quando effettuano scambi di beni o prestazioni di servizi con altri Paesi dell’Unione Europea. In pratica, ogni azienda o libero professionista con partita IVA che compra o vende merci (o eroga/riceve servizi) verso o da altri Stati UE è obbligato a comunicare periodicamente questi movimenti tramite i modelli INTRA.

Esistono due tipologie principali di modelli:

  • INTRA-1: per le cessioni di beni e i servizi resi verso altri Paesi UE (operazioni attive);
  • INTRA-2: per gli acquisti di beni e i servizi ricevuti da altri Paesi UE (operazioni passive).

La periodicità di presentazione (mensile o trimestrale) dipende dal volume delle operazioni effettuate. La soglia per passare dalla periodicità trimestrale a quella mensile varia in base alla normativa e alle ultime modifiche (da ultimo il D.Lgs. 180/2023 e le circolari delle Dogane). Indicativamente, per le cessioni di beni si parla di 50.000 euro trimestrali, mentre per gli acquisti intracomunitari (INTRA-2) le soglie e gli obblighi sono stati ridefiniti negli ultimi anni. È sempre consigliabile verificare le soglie aggiornate sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Cosa ha deciso la Cassazione con l’ordinanza 15524/2026

Con l’ordinanza n. 15524 del 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un soggetto passivo IVA che aveva omesso di presentare i modelli INTRA-2 (elenchi acquisti intracomunitari) per più periodi consecutivi. Il contribuente sosteneva che le sanzioni dovessero essere calcolate applicando il cumulo giuridico, cioè il meccanismo che — in presenza di più violazioni della stessa indole — consente di irrogare una sanzione unica aumentata, invece di sommare tutte le singole sanzioni.

La Cassazione ha rigettato questa tesi in modo netto. I giudici di legittimità hanno chiarito che l’omessa o irregolare trasmissione degli elenchi Intrastat integra una violazione sostanziale — non meramente formale — che può pregiudicare l’esercizio dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria e si ricollega potenzialmente a un’evasione d’imposta sugli acquisti intracomunitari. Per questo tipo di violazione, il cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. 472/1997 non è applicabile.

Cumulo giuridico e cumulo materiale: qual è la differenza

Per capire l’impatto pratico della sentenza, è utile chiarire la differenza tra questi due meccanismi sanzionatori.

Il cumulo giuridico (disciplinato dall’art. 12, commi 1 e 5, del D.Lgs. 472/1997) è un istituto favorevole al contribuente. Quando un soggetto commette più violazioni della stessa indole nel corso di più periodi d’imposta, si applica la sanzione che sarebbe irrogata per la violazione più grave, aumentata da un quarto fino al doppio. Questo meccanismo, in pratica, riduce notevolmente il peso complessivo delle sanzioni rispetto alla loro somma aritmetica. Immagina di aver omesso 6 comunicazioni Intrastat: anziché pagare 6 sanzioni intere, ne pagheresti una sola, opportunamente aumentata.

Il cumulo materiale, invece, è l’opposto: ogni violazione viene sanzionata in modo autonomo e le sanzioni si sommano integralmente. Se hai omesso 6 modelli Intrastat e la sanzione per ciascun omesso elenco è, ad esempio, di 1.000 euro, pagheresti 6.000 euro complessivi senza alcuna riduzione.

Perché l’Intrastat è escluso dal cumulo giuridico

La Cassazione ha motivato l’esclusione del cumulo giuridico per le violazioni Intrastat su una base ragionata: si tratta di violazioni sostanziali e non meramente formali o procedurali. Questo è un elemento decisivo nel sistema delle sanzioni tributarie italiane.

Nel diritto tributario si distinguono due categorie di violazioni:

  • Violazioni formali: irregolarità che non incidono sulla determinazione dell’imposta e non pregiudicano i controlli (ad esempio, errori nella compilazione di dati anagrafici non rilevanti). Per queste violazioni il trattamento sanzionatorio può essere più favorevole.
  • Violazioni sostanziali: comportamenti che ostacolano l’attività di accertamento o che si ricollegano a una potenziale evasione d’imposta. Per queste la legge prevede un trattamento più severo.

L’omessa presentazione dei modelli INTRA-2 (elenchi acquisti) rientra nella seconda categoria perché impedisce all’Agenzia delle Dogane di verificare la corretta applicazione dell’IVA sugli acquisti intracomunitari. Si tratta di informazioni essenziali per il controllo incrociato tra i dati dichiarati dal venditore estero e quelli dell’acquirente italiano, e la loro mancanza può agevolare l’evasione d’imposta. Per questo la Suprema Corte ha confermato che si applica il cumulo materiale.

Sanzioni applicabili per Intrastat omesso o tardivo

La disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi Intrastat è contenuta nell’articolo 11 del D.Lgs. 471/1997 e nell’articolo 7 del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con la L. 19 dicembre 1992, n. 488. Le sanzioni variano in funzione del tipo e della gravità della violazione:

  • Omessa presentazione del modello Intrastat: sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascun elenco omesso;
  • Presentazione tardiva: stessa sanzione ridotta se la presentazione avviene entro i termini del ravvedimento operoso;
  • Dati errati o incompleti: sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascun elenco contenente errori o omissioni, salvo che si tratti di violazioni meramente formali che non incidono sui controlli.

Con la pronuncia della Cassazione, chi ha omesso più modelli Intrastat in periodi diversi si trova a dover pagare le sanzioni per ciascuno di essi, senza la possibilità di beneficiare della riduzione prevista dal cumulo giuridico. È un aggravio significativo, soprattutto per le aziende che abbiano accumulato più periodi di omissione.

Cosa fare se hai omesso o presentato in ritardo i modelli Intrastat

Se ti trovi nella situazione di aver omesso o presentato in ritardo uno o più modelli Intrastat, la strada più conveniente rimane quella del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997), che consente di regolarizzare spontaneamente la violazione beneficiando di sanzioni notevolmente ridotte rispetto a quelle ordinarie.

Le riduzioni del ravvedimento operoso dipendono dal tempo trascorso dalla violazione. Si applicano le frazioni del minimo edittale previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (come aggiornato dalla riforma sanzionatoria D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dall’1 settembre 2024):

  • Entro 90 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta a un nono del minimo;
  • Entro 1 anno: sanzione ridotta a un settimo del minimo;
  • Entro 2 anni: sanzione ridotta a un sesto del minimo;
  • Oltre 2 anni: sanzione ridotta a un quinto del minimo.

Tenendo conto della pronuncia della Cassazione, che esclude il cumulo giuridico, è ancora più importante intervenire tempestivamente tramite ravvedimento per ciascun periodo omesso, prima che l’Amministrazione finanziaria avvii un’attività di controllo. Una volta notificato un atto di contestazione, infatti, il ravvedimento non è più possibile per quella specifica violazione.


Domande frequenti

Che cos’è il cumulo giuridico delle sanzioni tributarie?
Il cumulo giuridico è un meccanismo previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 472/1997 che consente, in caso di più violazioni della stessa indole, di irrogare una sanzione unica aumentata anziché sommare tutte le sanzioni. È un istituto favorevole al contribuente che riduce il carico sanzionatorio complessivo.
L’ordinanza 15524/2026 riguarda solo i modelli INTRA-2 o anche gli INTRA-1?
La fattispecie esaminata dalla Cassazione riguardava specificamente i modelli INTRA-2 (elenchi acquisti intracomunitari). Tuttavia, il principio espresso — che le violazioni Intrastat sono sostanziali e non ammettono il cumulo giuridico — è riferibile in generale all’omessa presentazione degli elenchi Intrastat, comprendendo anche gli INTRA-1 (cessioni). Si raccomanda di consultare un professionista per valutare la situazione specifica.
Posso usare il ravvedimento operoso per regolarizzare i modelli Intrastat omessi?
Sì. Il ravvedimento operoso rimane disponibile per regolarizzare spontaneamente le violazioni Intrastat, purché non sia già stato notificato un atto di contestazione. Le sanzioni ridotte del ravvedimento si applicano a ciascun periodo omesso separatamente, ma la riduzione percentuale può comunque rendere il ravvedimento molto più conveniente rispetto ad attendere i controlli fiscali.
Come cambiano le cose con questa sentenza rispetto al passato?
La pronuncia chiarisce e conferma un indirizzo già delineato in precedenza: le violazioni Intrastat non sono trattabili con il cumulo giuridico. In pratica, chi sperava di limitare il danno sanzionatorio tramite questo istituto deve ora rivedere le proprie aspettative. Ogni periodo omesso viene sanzionato autonomamente.
Quali soggetti sono obbligati alla presentazione dei modelli Intrastat?
Sono obbligati tutti i soggetti passivi IVA — imprese e professionisti — che effettuano scambi di beni o prestazioni di servizi con altri Paesi dell’Unione Europea, superando le soglie previste dalla normativa. La periodicità (mensile o trimestrale) dipende dal volume delle operazioni.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 31, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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Rateizzazione cartelle esattoriali fino a 8 anni: le novità sulla riscossione al via dal 2027

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Cosa cambia dalla rateizzazione delle cartelle esattoriali dal 2027

La riforma della riscossione fiscale in Italia compie un passo decisivo: a partire dal 2027 sarà possibile rateizzare le cartelle esattoriali fino a 96 rate mensili, corrispondenti a 8 anni di dilazione. Una misura che amplia significativamente le possibilità di gestione dei debiti con il fisco, allontanando lo spettro di azioni esecutive per i contribuenti in difficoltà.

Ma la novità non si ferma qui: il percorso di allargamento progressivo dei piani di rateizzazione è già in atto, con tappe intermedie nel 2025 e nel 2026 che stanno modificando radicalmente il rapporto tra contribuenti e Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Indice dei contenuti

  • Cosa cambia dalla rateizzazione delle cartelle esattoriali dal 2027
  • Il percorso progressivo: da 72 a 96 rate
  • Come fare domanda di rateizzazione
  • Soglie, importi e documentazione richiesta
  • Decadenza dal piano di rate: quando si perde il beneficio
  • Domande frequenti

Il percorso progressivo: da 72 a 96 rate

La riforma della riscossione, introdotta con il D.Lgs. n. 110/2024 in attuazione della delega fiscale (L. 111/2023), ha ridisegnato il sistema di dilazione dei debiti iscritti a ruolo seguendo un calendario a tappe:

PeriodoRate massimeAnni di dilazione
Fino al 15 luglio 202572 rate6 anni
Dal 16 luglio 2025 al 31 dicembre 202684 rate7 anni
Dal 1° gennaio 202796 rate8 anni

Il legislatore ha scelto un approccio graduale per permettere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di adeguare i propri sistemi e al contempo evitare uno shock nel numero di richieste. Ogni fase del piano rispetta le scadenze stabilite dalla norma e si applica alle istanze presentate a partire dalla data indicata, non retroattivamente ai piani già in corso.

Come fare domanda di rateizzazione

La procedura per richiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali avviene attraverso i canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER). Esistono due modalità principali:

  • Online: tramite l’area riservata del portale agenziaentrateriscossione.gov.it, accessibile con SPID, CIE o CNS. Il servizio è disponibile 24 ore su 24 e permette di ottenere il piano di rateizzazione in tempo reale per importi fino a 120.000 euro senza dover dimostrare la situazione di difficoltà economica.
  • Allo sportello o per posta: per importi superiori a 120.000 euro o nei casi in cui sia richiesta documentazione ISEE, la domanda va presentata fisicamente o via raccomandata all’ADER.

Una delle novità introdotte dalla riforma riguarda proprio la semplificazione della procedura per importi fino a 120.000 euro: il contribuente non deve più dimostrare la propria situazione di difficoltà economica. È sufficiente presentare la richiesta e viene concesso automaticamente il piano di dilazione.

Soglie, importi e documentazione richiesta

Le regole variano in base all’importo totale della cartella o delle cartelle per cui si chiede la dilazione:

  • Fino a 120.000 euro: la rateizzazione è concessa in automatico, senza necessità di documentazione ISEE o altra prova di difficoltà economica. Il contribuente sceglie il numero di rate (fino al massimo previsto per il periodo in cui presenta la domanda).
  • Superiore a 120.000 euro: è necessario dimostrare la temporanea situazione di difficoltà. Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regime semplificato si usa l’ISEE; per gli altri soggetti (società, enti) si utilizza l’indice di liquidità e il rapporto tra debito e valore della produzione.

La riforma ha anche introdotto la possibilità di richiedere un numero di rate proporzionale alla difficoltà economica documentata: più grave è la situazione, più rate potranno essere concesse, fino al massimo di legge. Questo rappresenta un cambio di paradigma rispetto al passato, dove la durata massima era fissa indipendentemente dalle circostanze.

Decadenza dal piano di rate: quando si perde il beneficio

Il piano di rateizzazione decade — e il debito residuo torna immediatamente esigibile per intero — quando il contribuente non paga un numero di rate stabilito dalla normativa. La riforma ha modificato anche questa soglia:

  • Prima della riforma: la decadenza scattava dopo il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.
  • Con la nuova disciplina (D.Lgs. 110/2024): la soglia è stata elevata a 8 rate anche non consecutive. Questo dà più margine di manovra ai contribuenti in caso di temporanea impossibilità di pagamento.

In caso di decadenza, il contribuente perde la rateizzazione e può subire azioni esecutive (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramento). È per questo che è fondamentale valutare attentamente la sostenibilità del piano prima di presentare la domanda.

Domande frequenti sulla rateizzazione cartelle esattoriali 2027

Dal 2027 quante rate massime sono previste per le cartelle esattoriali?

Dal 1° gennaio 2027 il numero massimo di rate mensili sale a 96, pari a 8 anni di dilazione. Si tratta dell’ultima tappa del piano di allargamento progressivo introdotto dal D.Lgs. 110/2024.

Devo dimostrare difficoltà economica per chiedere la rateizzazione?

No, per debiti fino a 120.000 euro la rateizzazione viene concessa automaticamente senza dover dimostrare alcuna difficoltà economica. Per importi superiori è invece necessario presentare documentazione (ISEE per persone fisiche, indici di bilancio per società).

Cosa succede se non pago alcune rate?

Con la nuova normativa, la decadenza dal piano di rateizzazione scatta dopo il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive (prima erano 5). Superata questa soglia, il debito residuo torna esigibile nella sua totalità e l’ADER può avviare azioni esecutive.

Le nuove regole si applicano ai piani di rateizzazione già in corso?

No, le nuove soglie massime di rate si applicano alle domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore di ciascuna fase. I piani già in essere restano regolati dalle norme vigenti al momento della loro concessione.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 31, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-31 18:00:002026-08-31 08:39:19Rateizzazione cartelle esattoriali fino a 8 anni: le novità sulla riscossione al via dal 2027
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Bonus mamme, premi e fringe benefit: cosa prevede la manovra 2027?

Bonus mamma

Indice dei contenuti

  • Cosa è la manovra 2027 e a che punto siamo
  • Bonus mamme 2027: le ipotesi sul tavolo
  • Premi di produzione 2027: la detassazione diventa strutturale?
  • Fringe benefit 2027: soglie e novità previste
  • Chi beneficia di queste misure
  • Domande frequenti

La manovra 2027, ancora in fase di elaborazione, si preannuncia ricca di misure a favore delle famiglie e dei lavoratori dipendenti. Tra i temi centrali del dibattito politico-fiscale emergono il bonus mamme, la detassazione dei premi di produzione e l’ampliamento dei fringe benefit. Vediamo cosa è emerso finora e quali sono le ipotesi più accreditate.

Cosa è la manovra 2027 e a che punto siamo

La legge di bilancio 2027 («manovra») è il provvedimento con cui il Governo stabilisce entrate e spese dello Stato per il prossimo anno. Viene presentata in Parlamento entro il 15 ottobre e deve essere approvata entro il 31 dicembre.

Al momento la manovra 2027 è ancora in fase di costruzione: il Governo sta raccogliendo proposte dai ministeri e dalle categorie, mentre le prime indiscrezioni sui contenuti circolano da fonti parlamentari e sindacali. Le misure di cui parliamo in questo articolo sono quindi ipotesi e bozze, non ancora testo di legge definitivo.

Tuttavia, alcune direzioni sembrano abbastanza chiare: conferma e potenziamento delle misure pro-famiglia già sperimentate nelle leggi di bilancio 2025 e 2026, con particolare attenzione al sostegno alle lavoratrici madri e alla detassazione di alcune voci retributive.

Bonus mamme 2027: le ipotesi sul tavolo

Il bonus mamme è un esonero contributivo introdotto dalla legge di bilancio 2024 e prorogato nelle manovre successive. In parole semplici: le lavoratrici dipendenti con figli non pagano (o pagano meno) i contributi previdenziali a loro carico, e quindi portano a casa uno stipendio netto più alto.

Ecco le principali ipotesi che circolano per il 2027:

  • Stabilizzazione a regime: il Governo valuta di rendere l’esonero permanente, eliminando la necessità di rinnovarlo ogni anno con la manovra. Questo darebbe maggiore certezza alle lavoratrici e alle aziende.
  • Estensione alle lavoratrici autonome: una delle lacune storiche del bonus è che si applica solo al lavoro dipendente. Si discute se includere le titolari di partita IVA, che oggi ne sono escluse.
  • Abbassamento della soglia da 3 a 2 figli: attualmente il beneficio pieno (esonero 100% dei contributi) riguarda le madri con almeno 3 figli. Si ipotizza di estenderlo anche a quelle con 2 figli, con un importo ridotto o modulato.
  • Aumento del beneficio per madri sole: le famiglie monogenitoriali potrebbero ricevere un sostegno aggiuntivo rispetto all’esonero base.

Per capire quanto vale concretamente, ricordiamo che con la manovra 2026 una lavoratrice madre di 2 figli con reddito fino a 40.000 euro poteva ottenere fino a circa 60 euro al mese in più in busta paga grazie all’esonero parziale. Il potenziamento 2027 punterebbe ad aumentare questo importo.

Leggi anche: Bonus Mamme Lavoratrici 2 Figli 2026: Guida Completa ai 60 Euro

Premi di produzione 2027: la detassazione diventa strutturale?

I premi di produzione (o premi di risultato) sono somme che il datore di lavoro eroga ai dipendenti al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali — ad esempio l’aumento del fatturato o la riduzione degli scarti di lavorazione. Attualmente, questi premi godono di una tassazione agevolata al 5% invece dell’aliquota IRPEF ordinaria, entro certi limiti.

Le ipotesi per la manovra 2027 riguardano:

  • Conferma dell’aliquota al 5%: l’agevolazione attuale (introdotta in via sperimentale e poi prorogata) potrebbe diventare permanente, con inserimento nel Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR).
  • Aumento del tetto massimo: il limite attuale di 3.000 euro (elevabile a 4.000 in presenza di sistemi di partecipazione dei dipendenti) potrebbe essere innalzato, permettendo a più lavoratori di beneficiare della tassazione ridotta sull’intero importo del premio.
  • Estensione della platea: oggi l’agevolazione è riservata a dipendenti con reddito fino a 80.000 euro nell’anno precedente. Si valuta se alzare questa soglia.

In termini pratici: se un lavoratore riceve un premio di 2.000 euro, con la tassazione ordinaria (aliquota marginale, ad esempio 35%) ne porta a casa circa 1.300 euro. Con l’aliquota al 5%, ne porta a casa 1.900 euro. La differenza è significativa.

Fringe benefit 2027: soglie e novità previste

I fringe benefit sono i cosiddetti «benefit in natura» che il datore di lavoro mette a disposizione del dipendente: auto aziendale, buoni pasto, polizze sanitarie integrative, rimborso dell’affitto o del mutuo, telefono cellulare aziendale e così via. In linea generale, questi benefit sono tassabili come reddito da lavoro dipendente, ma esiste una soglia di esenzione entro cui non entrano nel calcolo dell’IRPEF.

La legge di bilancio 2026 ha già innalzato significativamente queste soglie. Per il 2027 le ipotesi sono:

  • Soglia ordinaria confermata a 1.000 euro: per tutti i lavoratori dipendenti, i benefit fino a 1.000 euro all’anno non concorrono a formare il reddito imponibile.
  • Soglia maggiorata per lavoratori con figli: i dipendenti con almeno un figlio a carico potrebbero beneficiare di una soglia più alta, ipotizzata tra 2.000 e 3.000 euro. Questa misura si intreccia con il sostegno alle famiglie al cuore della manovra.
  • Ampliamento delle voci coperte: si discute di includere nella nozione di fringe benefit esente anche le spese per l’istruzione dei figli (rette scolastiche, centri estivi) e per l’assistenza agli anziani a carico.
  • Nuovo «bonus trasporti»: l’abbonamento al trasporto pubblico per i pendolari potrebbe essere escluso del tutto dal reddito imponibile, indipendentemente dalle altre soglie.

Leggi anche: Legge di Bilancio 2026 Approvata: Tutte le Novità su IRPEF, Pensioni, Bonus e Famiglie

Chi beneficia di queste misure

Riepiloghiamo a chi si rivolgono le misure in discussione per la manovra 2027:

MisuraA chi si rivolgeVantaggio atteso
Bonus mamme 2027Lavoratrici dipendenti con 2+ figliEsonero contributivo, più netto in busta paga
Premi di produzioneLavoratori dipendenti con reddito fino a 80.000 euroTassazione al 5% fino a 3.000-4.000 euro
Fringe benefit ordinariTutti i lavoratori dipendentiEsenzione fino a 1.000 euro/anno
Fringe benefit con figliLavoratori con almeno 1 figlio a caricoSoglia elevata a 2.000-3.000 euro/anno

È importante sottolineare che queste misure riguardano principalmente i lavoratori dipendenti. Chi ha una partita IVA in regime forfettario o ordinario non è direttamente interessato dall’esonero contributivo del bonus mamme né dalla tassazione agevolata sui premi.

Leggi anche: Bonus Nuovi Nati 2026: Guida Completa INPS — Requisiti, Importo e Domanda

Domande frequenti

Il bonus mamme 2027 è già confermato?

No. Al momento (agosto 2026) si tratta di ipotesi e indirizzi politici. La conferma ufficiale arriverà con la presentazione del disegno di legge di bilancio 2027, attesa per ottobre 2026.

La detassazione dei premi di produzione al 5% vale per tutti i settori?

Sì, purché il premio sia legato a obiettivi misurabili e previsto da un accordo aziendale o territoriale. Non vale per i premi erogati in modo generico e non documentato.

I fringe benefit sostituiscono lo stipendio?

No. I benefit in natura sono un’aggiunta alla retribuzione, non una sua sostituzione. Il datore di lavoro non può ridurre lo stipendio per compensare con i benefit, salvo accordi specifici di welfare aziendale.

Quando entrano in vigore le misure della manovra 2027?

Se la legge di bilancio 2027 viene approvata entro il 31 dicembre 2026, le misure entrano in vigore il 1° gennaio 2027. Alcune possono avere decorrenza retroattiva o scaglionata, ma in genere il punto di partenza è l’inizio dell’anno fiscale.

Il bonus mamme vale anche per le libere professioniste?

Con le norme attuali (2026), il bonus mamme è riservato alle lavoratrici dipendenti. L’estensione alle autonome è in discussione per il 2027 ma non è ancora confermata.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 31, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/bonus-mamma.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-31 17:00:002026-08-31 08:33:20Bonus mamme, premi e fringe benefit: cosa prevede la manovra 2027?
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Bonus assunzione per madri di tre figli: come funziona?

Bonus mamma

Con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026, l’INPS ha reso finalmente operativo l’esonero contributivo per chi assume madri di almeno tre figli minorenni, una misura introdotta dalla legge di Bilancio 2026 e attiva dal 1° gennaio 2026. Si tratta di un incentivo pensato per favorire il rientro nel mondo del lavoro di donne con carichi familiari pesanti, ma con requisiti molto specifici che ne limitano la platea.

Indice dei contenuti

  • Cos’e’ il bonus assunzione madri di tre figli?
  • Come funziona lo sgravio contributivo
  • Durata dell’incentivo
  • Chi puo’ accedere: requisiti della lavoratrice
  • Condizioni richieste al datore di lavoro
  • E’ cumulabile con altri incentivi?
  • Come fare domanda all’INPS
  • Attenzione ai fondi disponibili
  • Domande frequenti

Cos’e’ il bonus assunzione madri di tre figli?

Il bonus assunzione madri di tre figli e’ tecnicamente un esonero contributivo: significa che il datore di lavoro che assume una madre con almeno tre figli minorenni non deve versare i contributi previdenziali a suo carico (salvo alcune eccezioni). Non si tratta di un contributo in denaro diretto all’azienda o alla lavoratrice, ma di un risparmio sui costi del lavoro che si traduce in un incentivo concreto all’assunzione.

La misura e’ stata introdotta dalla legge di Bilancio 2026 con l’obiettivo di sostenere la conciliazione tra lavoro e famiglia e di facilitare il reingresso nel mercato del lavoro delle donne con carichi familiari significativi. L’INPS ne ha stabilito le regole operative con la circolare n. 82/2026.

Come funziona lo sgravio contributivo

Lo sgravio prevede l’azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un tetto massimo di:

  • 8.000 euro annui per lavoratrice (pari a 666,66 euro al mese)
  • 21,50 euro giornalieri nei casi in cui il rapporto inizi o termini nel corso del mese

Sono esclusi dallo sgravio:

  • I premi e contributi INAIL (assicurazione contro gli infortuni)
  • Il Fondo di tesoreria per il TFR
  • I contributi versati ai fondi di solidarieta’ bilaterali

In parole semplici: un’azienda che assume una madre di tre figli risparmia fino a 8.000 euro l’anno di contributi, ma continua a pagare l’INAIL e altri oneri specifici.

Durata dell’incentivo

La durata dell’esonero varia in base alla tipologia contrattuale:

Tipo di contrattoDurata dello sgravio
Tempo determinato (anche tramite somministrazione)12 mesi
Trasformazione da tempo determinato (gia’ agevolato) a indeterminato18 mesi dalla prima assunzione
Tempo indeterminato diretto24 mesi

Sono completamente escluse dall’incentivo:

  • Le pubbliche amministrazioni
  • I contratti di apprendistato
  • Il lavoro domestico (colf e badanti)
  • Il lavoro intermittente (anche a tempo indeterminato)

Chi puo’ accedere: requisiti della lavoratrice

Per rientrare nel bonus, la lavoratrice deve soddisfare entrambe le seguenti condizioni al momento dell’assunzione:

  1. Avere almeno tre figli minorenni. Il requisito si cristallizza al momento dell’assunzione: se successivamente uno dei figli diventa maggiorenne, il diritto gia’ maturato dall’azienda non viene meno.
  2. Essere priva di impiego: nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto rapporti di lavoro subordinato, ne’ aver percepito redditi da lavoro autonomo o parasubordinato superiori alle soglie di esenzione IRPEF.

Il combinato di questi due requisiti restringe significativamente la platea potenziale: si tratta di donne con tre o piu’ figli piccoli e senza un lavoro regolare da almeno sei mesi, una condizione che spesso si sovrappone a situazioni di marginalita’ sociale. L’incentivo non e’ quindi uno strumento di pianificazione HR su larga scala, ma una leva da attivare solo in presenza di un profilo molto specifico.

Condizioni richieste al datore di lavoro

Il datore di lavoro deve rispettare i principi generali sugli incentivi all’assunzione (art. 31 D.Lgs. 150/2015) e i requisiti della legge 296/2006:

  • Nessun obbligo preesistente verso quella posizione lavorativa
  • Nessuna violazione del diritto di precedenza di altri lavoratori
  • Nessuna sospensione in corso per crisi aziendale
  • DURC regolare (il documento che certifica la regolarita’ contributiva dell’azienda)
  • Assenza di violazioni in materia di lavoro e sicurezza
  • Rispetto dei contratti collettivi firmati dalle organizzazioni piu’ rappresentative

L’INPS ha inoltre chiarito che questo incentivo non si configura come aiuto di Stato, un aspetto rilevante per le aziende che operano in settori soggetti alla normativa europea sugli aiuti pubblici.

E’ cumulabile con altri incentivi?

La risposta dipende dall’incentivo. Ecco il quadro completo:

Non cumulabile con:

  • Esoneri per donne svantaggiate (legge 92/2012)
  • Decontribuzione Sud
  • Incentivi per l’assunzione di persone disabili
  • Incentivi per i percettori di NASpI

Cumulabile con:

  • La maxideduzione IRES per i datori di lavoro che assumono
  • Lo sgravio per le aziende con certificazione di parita’ di genere
  • La riduzione contributiva a carico della lavoratrice madre (misura in attesa di nuova disciplina dal 2027)

In caso di lavoratrice che rientrerebbe in piu’ categorie agevolate, il datore di lavoro deve scegliere quale misura applicare: non e’ possibile sommarle.

Come fare domanda all’INPS

La domanda si presenta tramite il modulo ELM3 sul Portale delle Agevolazioni dell’INPS. Attenzione a questi dettagli operativi:

  • Per i mesi da gennaio a luglio 2026 (gia’ trascorsi prima dell’operativita’ della circolare), il recupero dello sgravio e’ possibile solo nei flussi UniEmens di agosto, settembre e ottobre 2026
  • E’ obbligatorio indicare nella denuncia i codici fiscali di almeno tre figli minorenni della lavoratrice

Quest’ultimo adempimento richiede alle aziende una raccolta documentale puntuale: bisogna reperire e comunicare i codici fiscali dei figli, un passaggio non sempre immediato specialmente nelle prime fasi di gestione del rapporto di lavoro. Per gli articoli correlati su esoneri contributivi e sgravi, consulta anche Sostituzione Maternita’ 2026: Sgravi Contributivi e Bonus INPS Annullati: Esoneri Contributivi Revocati.

Attenzione ai fondi disponibili

Come per molti incentivi pubblici, anche questo sgravio e’ subordinato alla capienza delle risorse stanziate. Se l’INPS segnala il rischio di esaurimento dei fondi, le nuove domande non vengono piu’ accolte, anche se azienda e lavoratrice rispettano tutti i requisiti.

Gli stanziamenti previsti dalla legge di Bilancio 2026:

  • 5,7 milioni di euro per il 2026
  • Risorse crescenti negli anni successivi
  • 28,9 milioni di euro annui a regime dal 2035

La dotazione iniziale e’ contenuta: nei primi anni di applicazione, la disponibilita’ effettiva di fondi potrebbe diventare un limite concreto anche per chi soddisfa tutti i requisiti. Chi intende avvalersi dell’incentivo ha interesse a presentare domanda quanto prima. Per approfondire le misure a sostegno delle famiglie, leggi anche Maggiorazioni Assegno Unico 2026 e Come Richiedere il Bonus Mamme 2026.

Domande frequenti

Cosa succede se uno dei figli compie 18 anni dopo l’assunzione?

Il requisito dei tre figli minorenni si cristallizza al momento dell’assunzione. Se successivamente uno dei figli diventa maggiorenne, il diritto all’esonero gia’ maturato non viene meno: l’azienda continua a godere dello sgravio per l’intera durata prevista.

Il bonus vale anche per le assunzioni tramite agenzia interinale?

Si’, le assunzioni a tempo determinato tramite somministrazione (agenzia interinale) rientrano nell’incentivo e danno diritto allo sgravio per 12 mesi.

Posso cumulare questo bonus con altri sgravi per donne svantaggiate?

No. Il bonus non e’ cumulabile con gli esoneri per donne svantaggiate previsti dalla legge 92/2012, ne’ con la decontribuzione Sud, ne’ con gli incentivi per disabili o percettori di NASpI. Se la lavoratrice rientra in piu’ categorie, il datore di lavoro deve scegliere un solo incentivo da applicare.

Come si recuperano gli sgravi per i mesi da gennaio a luglio 2026?

Poiche’ la circolare INPS e’ arrivata a luglio 2026, i mesi precedenti non erano ancora stati regolamentati. Il recupero degli sgravi da gennaio a luglio 2026 puo’ avvenire solo nei flussi UniEmens di agosto, settembre e ottobre 2026.

Il lavoro domestico (colf, badanti) rientra nel bonus?

No. Il lavoro domestico e’ esplicitamente escluso dall’incentivo, insieme alle pubbliche amministrazioni, ai contratti di apprendistato e al lavoro intermittente.


Questo articolo e’ stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e’ responsabile dei contenuti.

Agosto 31, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/bonus-mamma.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-31 14:00:002026-08-31 08:22:03Bonus assunzione per madri di tre figli: come funziona?
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Omessa dichiarazione IVA: come funziona la nuova liquidazione automatizzata dell’Agenzia

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  • Cos’è la liquidazione automatizzata IVA
  • Chi riguarda la procedura
  • Come funziona la procedura passo per passo
  • Sanzioni applicabili
  • Cosa fare se si riceve la comunicazione
  • Domande frequenti

L’Agenzia delle Entrate ha avviato l’applicazione concreta della procedura di liquidazione automatizzata dell’IVA per le dichiarazioni omesse, introdotta dalla riforma delle sanzioni fiscali (D.Lgs. n. 87/2024). Si tratta di una novità significativa che riguarda contribuenti titolari di partita IVA che non hanno presentato la dichiarazione annuale IVA nei termini previsti. Ecco come funziona, chi coinvolge e cosa fare se si riceve una comunicazione.

Cos’è la liquidazione automatizzata IVA

La liquidazione automatizzata è una procedura con cui l’Agenzia delle Entrate calcola d’ufficio l’IVA dovuta dal contribuente che non ha presentato la dichiarazione annuale, utilizzando i dati già in suo possesso: le liquidazioni periodiche IVA (LIPE), le fatture elettroniche transitate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e altri elementi presenti nelle banche dati fiscali.

In pratica, invece di avviare direttamente un accertamento formale (più lungo e costoso sia per il Fisco che per il contribuente), l’Agenzia invia una comunicazione preventiva con i dati che ha ricostruito e l’IVA che ritiene dovuta, lasciando al contribuente la possibilità di regolarizzare la propria posizione o contestare i calcoli.

Il fondamento normativo è il D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario introducendo anche meccanismi automatizzati di liquidazione per specifiche violazioni dichiarative, tra cui appunto l’omessa dichiarazione IVA. La riforma si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Chi riguarda la procedura

La procedura si applica ai titolari di partita IVA (professionisti, ditte individuali, società) che:

  • Non hanno presentato la dichiarazione annuale IVA entro i termini ordinari (28 febbraio dell’anno successivo) né entro i 90 giorni successivi (termine per la dichiarazione tardiva, con sanzione ridotta);
  • Hanno però trasmesso regolarmente le liquidazioni periodiche IVA (LIPE) e/o emesso fatture elettroniche, fornendo all’Agenzia i dati necessari per ricostruire l’imposta dovuta;
  • Non rientrano nei casi di esonero dalla dichiarazione IVA (ad esempio i contribuenti in regime forfettario, esonerati dall’IVA).

Non si tratta, quindi, di una procedura che riguarda i contribuenti che hanno semplicemente commesso errori nella dichiarazione presentata (infedele dichiarazione): in quel caso si applicano regole diverse. Qui si parla esclusivamente di chi la dichiarazione non l’ha presentata affatto.

Come funziona la procedura passo per passo

Il processo si articola in fasi precise:

  1. Selezione dei contribuenti: L’Agenzia identifica, tramite incrocio di banche dati, i soggetti che avrebbero dovuto presentare la dichiarazione IVA ma non lo hanno fatto.
  2. Ricostruzione dell’imposta: Sulla base delle LIPE e delle fatture elettroniche disponibili, l’ufficio calcola l’IVA a debito non dichiarata.
  3. Comunicazione preventiva al contribuente: L’Agenzia invia una comunicazione (tramite PEC o raccomandata) contenente i dati elaborati, l’IVA presunta a debito e le sanzioni applicabili. Il contribuente ha 30 giorni per rispondere, presentare documenti o regolarizzare.
  4. Pagamento o contestazione: Se il contribuente accetta i dati e paga quanto indicato, la procedura si chiude. In alternativa, può presentare osservazioni scritte.
  5. Iscrizione a ruolo: Se non si riceve risposta o pagamento entro i termini, le somme vengono iscritte a ruolo tramite cartella esattoriale.

Sanzioni applicabili

L’omessa dichiarazione IVA è una violazione grave. Con la riforma del D.Lgs. n. 87/2024 (applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024), le sanzioni previste dall’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997 sono state modificate:

  • Sanzione base fissa: 120% dell’IVA dovuta e non dichiarata (in vigore per violazioni dal 1° settembre 2024; il vecchio regime prevedeva una forbice dal 120% al 240%), con un minimo di 250 euro anche in assenza di imposta;
  • Riduzione per ravvedimento spontaneo: con la riforma, chi regolarizza prima dell’accertamento definitivo può ridurre la sanzione del 75%;
  • Sanzioni accessorie: nei casi più gravi possono scattare conseguenze penali ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000 (reato di omessa dichiarazione, soglia di punibilità: imposta evasa superiore a 50.000 euro annui per periodo d’imposta).

La stessa riforma ha introdotto il principio del cumulo giuridico, che attenua le sanzioni quando più violazioni sono riconducibili a un unico comportamento omissivo sistematico.

Cosa fare se si riceve la comunicazione

Se si riceve una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate relativa all’omessa dichiarazione IVA, è fondamentale non ignorarla. Ecco cosa fare:

  1. Verificare se la dichiarazione è stata effettivamente omessa: controllare il cassetto fiscale e l’archivio dell’intermediario (commercialista/CAF).
  2. Valutare il ravvedimento operoso: il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997, come riformato dal D.Lgs. 87/2024) consente di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte.
  3. Presentare la dichiarazione omessa: anche dopo la comunicazione, presentare la dichiarazione IVA tardiva consente di far emergere l’IVA realmente dovuta.
  4. Rivolgersi a un professionista: data la complessità delle implicazioni sanzionatorie, è opportuno farsi assistere da un commercialista o da un CAF abilitato.

Domande frequenti

La liquidazione automatizzata è uguale all’accertamento?

No. La liquidazione automatizzata è una procedura semplificata basata sui dati già in possesso dell’Agenzia (LIPE, fatture elettroniche). L’accertamento formale è un procedimento più complesso soggetto a termini diversi.

Ho 30 giorni per rispondere: posso chiedere una proroga?

Il termine di 30 giorni è ordinatorio, non perentorio. Tuttavia, attivarsi tempestivamente è consigliabile perché le sanzioni aumentano all’aumentare del ritardo.

Il regime forfettario è interessato dalla procedura?

No. I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi dichiarativi IVA. La procedura non li riguarda.

Cosa succede se ignoro la comunicazione?

Le somme vengono iscritte a ruolo. Si riceverà una cartella esattoriale con le somme originarie, le sanzioni piene e gli interessi maturati, precludendo le riduzioni sanzionatorie disponibili nella fase preventiva.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 31, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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