NOTIZIEDetrazione IVA: con il Decreto Omnibus il termine si estende al secondo anno successivoUna novità importante per chi gestisce la contabilità IVA: il D.Lgs. 148/2026 — il correttivo della delega fiscale, noto anche come Decreto Omnibus — ha modificato in modo significativo le regole sulla detrazione IVA, estendendo il termine entro cui è possibile esercitarla. In particolare, per le fatture a cavallo d’anno — quelle ricevute a fine anno ma con data di competenza dell’anno precedente — il termine per portare in detrazione l’imposta si allunga fino al secondo anno successivo a quello in cui l’IVA è divenuta esigibile. La modifica è in vigore dal 12 agosto 2026.Indice dei contenutiCos’è la detrazione IVALa novità del D.Lgs. 148/2026Cosa cambia per le fatture a cavallo d’annoCome funziona il nuovo termineFAQ: Detrazione IVA e Decreto OmnibusCos’è la detrazione IVALa detrazione IVA è il meccanismo che consente alle imprese e ai professionisti di scalare dall’IVA che devono versare allo Stato quella che hanno già pagato sui propri acquisti. In parole semplici: se compri beni o servizi per la tua attività e paghi l’IVA al fornitore, puoi «recuperare» quell’importo sottraendolo dall’IVA che incassi dai tuoi clienti.La norma di riferimento è l’articolo 19 del DPR 633/1972 (il decreto fondamentale sull’IVA in Italia). Prima della modifica introdotta dal D.Lgs. 148/2026, la regola generale prevedeva che l’IVA potesse essere detratta entro la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione era sorto, con un termine operativo che di fatto coincideva con il 30 aprile dell’anno successivo.Questo sistema creava però un problema concreto per le cosiddette fatture a cavallo d’anno: quelle fatture emesse dal fornitore a dicembre ma ricevute e registrate dall’acquirente solo a gennaio dell’anno successivo. La novità del D.Lgs. 148/2026Il D.Lgs. 148/2026 — il correttivo della delega fiscale, comunemente chiamato Decreto Omnibus — è intervenuto sull’articolo 19 del DPR 633/72, modificando il termine per l’esercizio della detrazione IVA. La nuova regola, in vigore dal 12 agosto 2026, stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (ossia l’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile).Si tratta di un’estensione concreta rispetto alla norma precedente, che concedeva tempo solo fino alla dichiarazione IVA dell’anno successivo a quello di esigibilità. Con il nuovo regime, il contribuente ha quindi a disposizione un anno in più per recuperare l’IVA sugli acquisti.La modifica è stata resa possibile anche grazie all’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019: con lo SDI (Sistema di Interscambio), l’Amministrazione finanziaria dispone di dati certi e tracciabili sulle fatture emesse e ricevute, riducendo il rischio di abusi e rendendo sostenibile un termine più lungo per la detrazione. Cosa cambia per le fatture a cavallo d’annoIl caso più frequente che beneficia di questa novità è proprio quello delle fatture a cavallo d’anno. Immagina una piccola impresa che riceve a gennaio 2027 una fattura datata dicembre 2026: l’IVA su quella fattura era già divenuta esigibile nel 2026, ma la fattura è stata registrata solo nel 2027.Con le vecchie regole, l’impresa avrebbe dovuto recuperare quell’IVA entro la dichiarazione IVA 2026 (da presentare entro il 30 aprile 2027), con il rischio di perdere la detrazione se la registrazione era avvenuta in ritardo.Con le nuove regole del D.Lgs. 148/2026, il termine si estende fino alla dichiarazione IVA relativa al 2028 (da presentare entro aprile 2029). Un margine molto più ampio, che riduce il rischio di perdere crediti IVA per questioni formali legate ai tempi di consegna delle fatture.SituazioneRegola precedenteRegola dopo D.Lgs. 148/2026IVA esigibile nel 2026Termine: dichiarazione IVA 2026 (aprile 2027)Termine: dichiarazione IVA 2028 (aprile 2029)Fattura dicembre 2026 ricevuta a gennaio 2027Rischio perdita detrazione se registrata tardiAmpio margine fino ad aprile 2029 Come funziona il nuovo termineLa norma modificata dal D.Lgs. 148/2026 prevede che il diritto alla detrazione IVA sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile (di norma, al momento dell’emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo, a seconda dei casi). Da quel momento, il contribuente ha tempo fino alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo per esercitare il diritto.Questo significa, in pratica:IVA esigibile nel 2024 → termine per la detrazione: dichiarazione IVA 2026 (aprile 2027)IVA esigibile nel 2025 → termine per la detrazione: dichiarazione IVA 2027 (aprile 2028)IVA esigibile nel 2026 → termine per la detrazione: dichiarazione IVA 2028 (aprile 2029)Attenzione: la modifica riguarda il termine massimo entro cui esercitare la detrazione; non cambia il fatto che la fattura vada comunque registrata nel registro degli acquisti. La registrazione deve avvenire nel periodo di competenza o comunque entro i termini ordinari di registrazione. La nuova norma evita però che una tardiva ricezione della fattura faccia perdere definitivamente il credito IVA.Per approfondire il tema dell’IVA detraibile su casistiche specifiche, puoi leggere anche il nostro articolo su IVA detraibile sulla casa vacanze: cosa dicono la legge e la Cassazione. FAQ: Detrazione IVA e D.Lgs. 148/2026 Quando è entrato in vigore il D.Lgs. 148/2026?Il D.Lgs. 148/2026 — correttivo della delega fiscale — è entrato in vigore il 12 agosto 2026. La modifica all’art. 19 del DPR 633/72 è quindi operativa da quella data.La nuova regola vale anche per le fatture elettroniche ricevute tramite SDI?Sì. Il nuovo termine si applica a tutte le fatture d’acquisto, comprese quelle elettroniche transitate tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Il momento di «ricezione» ai fini IVA coincide con la data di consegna nello «spazio» del destinatario sul portale SDI.Posso recuperare IVA su fatture di anni precedenti grazie a questa norma?Dipende dall’anno. Se l’IVA è divenuta esigibile nel 2024, hai tempo fino alla dichiarazione IVA 2026 (aprile 2027). Per anni precedenti i termini potrebbero essere già scaduti: è opportuno verificare caso per caso con il proprio commercialista o consulente fiscale.La norma si applica anche ai professionisti in regime ordinario?Sì. La modifica all’art. 19 del DPR 633/72 riguarda tutti i soggetti passivi IVA in regime ordinario: imprese, società e professionisti che applicano l’IVA sulla propria attività. Non si applica ai contribuenti in regime forfettario, che non sono soggetti IVA e quindi non detraggono l’imposta.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 14:00:002026-08-29 07:58:36Detrazione IVA: con il Decreto Omnibus il termine si estende al secondo anno successivo
NOTIZIERientro dalle ferie: come tornare al lavoro senza stressLe vacanze estive sono finite e milioni di lavoratori italiani si trovano ad affrontare uno dei momenti più temuti dell’anno: il rientro dalle ferie. Tornare alla routine lavorativa dopo settimane di riposo non è sempre semplice. La cosiddetta sindrome da rientro è un fenomeno reale, riconosciuto dalla psicologia del lavoro, che può manifestarsi con stanchezza, irritabilità e calo della produttività. Ma esistono strategie efficaci per rendere la transizione meno traumatica.Indice dei contenutiCos’è la sindrome da rientroI segnali dello stress post-ferieCome gestire i primi giorni in ufficioConsigli pratici per un rientro serenoCome recuperare la produttivitàDomande frequenti Cos’è la sindrome da rientroLa sindrome da rientro, detta anche post-vacation blues, è una condizione psicologica temporanea che colpisce molti lavoratori al termine delle ferie. Non si tratta di una patologia clinica, ma di una risposta naturale dell’organismo al passaggio brusco da un ritmo di vita rilassato a uno caratterizzato da impegni, scadenze e responsabilità.Secondo studi di psicologia occupazionale, circa il 40% dei lavoratori riferisce di sentirsi demotivato e stanco nei primi giorni dopo il rientro dalle vacanze. Il fenomeno è più marcato quando le ferie durano più di due settimane o quando si torna da viaggi in fusi orari diversi. I segnali dello stress post-ferieRiconoscere i segnali dello stress da rientro è il primo passo per gestirlo. I sintomi più comuni includono:Stanchezza persistente nonostante il riposo delle vacanzeDifficoltà di concentrazione e calo dell’attenzioneIrritabilità e nervosismo nei confronti dei colleghiAnsia anticipatoria per le scadenze accumulateNostalgia delle vacanze e difficoltà a ritrovare la motivazioneDisturbi del sonno legati al cambio di ritmoIn genere questi sintomi si attenuano spontaneamente entro 3-7 giorni dal rientro. Se persistono oltre due settimane, potrebbe essere utile consultare un professionista della salute mentale. Come gestire i primi giorni in ufficioI primi due o tre giorni dopo il rientro sono i più critici. Ecco come affrontarli al meglio: Non strafare il primo giornoLa tentazione di recuperare tutto il lavoro arretrato in poche ore può risultare controproducente. È preferibile iniziare con un ritmo moderato, dedicando le prime ore alla revisione delle email e alla pianificazione delle priorità, senza cercare di risolvere tutto in un giorno solo.Organizzare le priorità con una listaPrima di aprire la casella email, è utile stilare un elenco delle attività urgenti. Distinguere ciò che è realmente urgente da ciò che può attendere riduce l’effetto travolgente della mole di lavoro accumulata. La tecnica della matrice di Eisenhower (urgente/importante) può essere di grande aiuto.Rientrare di giovedì o venerdìSe possibile, programmare il rientro al lavoro a fine settimana è una strategia efficace. Avere solo due o tre giorni lavorativi prima del fine settimana permette di riadattarsi gradualmente senza l’impatto di una settimana intera.Consigli pratici per un rientro serenoEsistono alcune pratiche che possono rendere il rientro dalle ferie molto meno traumatico:Riadattare il ritmo del sonno almeno 2-3 giorni prima del rientro, andando a letto e svegliandosi agli orari lavorativi abitualiFare attività fisica regolare, che aiuta a combattere la stanchezza e migliora l’umore grazie al rilascio di endorfinePianificare qualcosa di piacevole nelle prime settimane di lavoro (un aperitivo con colleghi, una cena, una serata al cinema) per avere qualcosa da aspettarsiConcedersi piccole pause durante la giornata lavorativa, seguendo la tecnica del Pomodoro o semplicemente camminando per qualche minuto ogni oraEvitare di controllare le email di lavoro durante le ferie: chi si è disconnesso completamente tende ad adattarsi meglio al rientroSe si lavora in ufficio, può essere utile personalizzare la propria postazione con un ricordo delle vacanze — una foto, un souvenir — per mantenere un legame positivo con il periodo di riposo senza che diventi una fonte di rimpianto.Chi gestisce ferie dei dipendenti o è titolare di partita IVA può trovare utile anche sapere come funziona la pianificazione delle ferie in ambito lavorativo: ne abbiamo parlato nell’articolo Ferie con i colleghi: 5 regole per non rovinare il rapporto. Come recuperare la produttivitàRecuperare il pieno ritmo produttivo dopo le ferie richiede generalmente dai 5 ai 10 giorni lavorativi. Forzare i tempi è controproducente e può generare un circolo vizioso di stress. Alcune strategie utili:Il metodo dei blocchi di lavoroLavorare per blocchi di tempo definiti (es. 50 minuti di lavoro + 10 minuti di pausa) aiuta il cervello a riadattarsi alla concentrazione prolungata senza sovraccaricarlo. Questa tecnica, variante del classico metodo Pomodoro, è particolarmente efficace nella prima settimana di rientro.Delegare e fare squadraChi ha colleghi disponibili non dovrebbe esitare a delegare alcune attività nei primi giorni. Il lavoro di squadra nella fase di ripresa è un investimento che paga nel medio termine, evitando il burnout da sovraccarico immediato.Celebrare i piccoli successiRiconoscere e apprezzare ogni compito portato a termine, anche quelli più semplici, aiuta a ricostruire la motivazione e il senso di autoefficacia. Tenere un diario delle attività completate può essere molto utile nei primi giorni.Domande frequenti Quanto dura la sindrome da rientro?In genere la sindrome da rientro si risolve spontaneamente entro 3-7 giorni. Se i sintomi persistono oltre le due settimane con intensità elevata, è consigliabile rivolgersi a un professionista della salute mentale.Cosa fare se non riesco a tornare alla routine?Se la difficoltà a riprendere la routine è molto marcata, può essere utile parlarne con il proprio medico di base o con uno psicologo del lavoro. A volte il disagio può segnalare un problema di burnout preesistente alle ferie che è opportuno affrontare.Le ferie brevi stressano di meno al rientro?Non necessariamente. Ferie molto brevi (3-4 giorni) possono non essere sufficienti a recuperare le energie, rendendo il rientro comunque difficoltoso. L’ideale è un periodo di almeno 7-10 giorni consecutivi per un recupero psicofisico efficace.Lo smart working aiuta nel rientro dalle ferie?In molti casi sì: poter lavorare da casa nei primi giorni del rientro riduce lo stress del commute e permette di riambientarsi gradualmente. Tuttavia, può anche rendere più difficile la separazione tra vita privata e lavoro, aumentando la tendenza a controllare email e messaggi fuori orario.Come aiutare un dipendente che stenta a riprendere dopo le ferie?I datori di lavoro e i manager possono favorire il rientro prevedendo un meeting di riallineamento soft, non un immediato carico di scadenze. Rassicurare il dipendente sulle priorità e offrire flessibilità oraria nella prima settimana sono pratiche che migliorano sia il benessere che la produttività nel lungo periodo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 13:00:002026-08-28 14:36:55Rientro dalle ferie: come tornare al lavoro senza stress
NOTIZIEIl datore può denunciare un dipendente che finge malattia? Cosa dice la leggeIl dipendente finge malattia per stare a casa? È una situazione che molti datori di lavoro hanno vissuto o temono di vivere. Quando un lavoratore si assenta dichiarando un’indisposizione che in realtà non esiste, il datore non è privo di strumenti: la legge italiana prevede un articolato sistema di tutele, che va dalla visita fiscale INPS fino alla denuncia penale e al licenziamento per giusta causa. Vediamo nel dettaglio cosa può fare concretamente il datore di lavoro.Indice dei contenutiCosa si intende per malattia fittizia sul lavoroIl datore di lavoro puo denunciare il dipendente?La visita fiscale INPS: lo strumento preventivoLicenziamento per giusta causa: quando scattaLe conseguenze penali per il dipendenteDomande frequentiCosa si intende per malattia fittizia sul lavoroSi parla di malattia fittizia quando un dipendente presenta un certificato medico e si assenta dal lavoro, ma in realtà non è realmente malato. Non si tratta di una semplice assenza ingiustificata: il lavoratore ottiene dal medico curante un certificato che attesta uno stato di salute compromesso, anche se nella realtà dei fatti svolge normalmente le attività quotidiane o addirittura lavora altrove.Questa condotta configura un comportamento illecito su più livelli. Da un lato, il lavoratore percepisce l’indennità di malattia dall’INPS senza averne diritto. Dall’altro, il datore di lavoro subisce un danno organizzativo, dovendo far fronte all’assenza con personale sostitutivo o lasciando scoperto il posto. La giurisprudenza italiana è consolidata nel considerare la simulazione della malattia come una grave violazione del rapporto fiduciario che sta alla base del contratto di lavoro subordinato. Il datore di lavoro può denunciare il dipendente?Sì, il datore può denunciare un dipendente che finge malattia. La risposta è affermativa e si articola su due piani distinti: quello penale e quello disciplinare-lavoristico.Sul piano penale, il datore di lavoro può presentare una denuncia querela all’autorità giudiziaria per il reato di truffa ai sensi dell’articolo 640 del Codice Penale. Il ragionamento giuridico è il seguente: il lavoratore, attraverso l’artifizio del certificato medico, induce in errore sia il datore di lavoro (che eroga comunque la retribuzione o la sua quota integrativa) sia l’INPS (che versa l’indennità di malattia). Questo inganno procura al lavoratore un ingiusto profitto, configurando così tutti gli elementi del delitto di truffa.La denuncia è ammissibile anche qualora il medico curante non fosse a conoscenza della simulazione: in quel caso, il lavoratore avrebbe agito da solo, ingannando anche il professionista sanitario. Se invece il medico avesse consapevolmente rilasciato un certificato falso, potrebbe rispondere a sua volta di falso ideologico in atto pubblico. La visita fiscale INPS: lo strumento preventivoPrima ancora di arrivare alla denuncia, il principale strumento a disposizione del datore di lavoro è la richiesta di visita fiscale INPS. Si tratta di un accertamento medico domiciliare eseguito da un medico incaricato dall’INPS, che verifica se il dipendente assente sia davvero nelle condizioni di salute certificate.Il datore può richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno di malattia, compilando l’apposita procedura telematica sul portale INPS. Il lavoratore ha l’obbligo di trovarsi a casa nelle cosiddette fasce di reperibilità: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 nei giorni feriali, con alcune eccezioni previste per situazioni particolari (es. visite mediche programmate).Se il lavoratore non è reperibile durante il controllo domiciliare senza una giustificazione valida, perde il diritto all’indennità INPS per i giorni di assenza non giustificata (fino alla soglia del primo inadempimento). In caso di recidiva o di situazioni particolarmente gravi, le conseguenze possono essere ben più serie, fino alla decurtazione totale delle prestazioni e al recupero delle somme già erogate. Licenziamento per giusta causa: quando scattaSul piano lavoristico, la simulazione della malattia costituisce una delle ipotesi più consolidate di licenziamento per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del Codice Civile. La giusta causa ricorre quando si verifica una condotta del lavoratore così grave da rendere impossibile la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto di lavoro.La giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nel ritenere che la malattia fittizia integri questa ipotesi, perché la simulazione lede irrimediabilmente la fiducia che deve caratterizzare il rapporto tra datore e dipendente. Questo vale anche quando il datore non subisce un danno economico diretto (ad esempio perché l’indennità è interamente a carico INPS): ciò che conta è la gravità della condotta in sé.Per i dipendenti pubblici, le regole sono ulteriormente rafforzate: l’articolo 55-quater del D.Lgs. 165/2001 prevede il licenziamento disciplinare obbligatorio per falsa attestazione della presenza in servizio o per giustificazione dell’assenza mediante certificazione medica falsa o riferita a malattia non esistente. In questi casi, la pubblica amministrazione è tenuta ad avviare il procedimento disciplinare senza margini di discrezionalità. Le conseguenze penali per il dipendenteLe conseguenze per il dipendente che finge malattia possono essere significative sul piano penale. Il reato di truffa (art. 640 c.p.) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. Se la truffa è commessa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico — come l’INPS — la pena è aggravata.Oltre alla truffa, può configurarsi il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter c.p.) qualora il lavoratore abbia percepito l’indennità INPS senza averne diritto attraverso dichiarazioni o documenti falsi. In questo caso la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.Sul piano civilistico, il lavoratore sarà tenuto a restituire all’INPS tutte le indennità indebitamente percepite. Il datore di lavoro, a sua volta, potrebbe richiedere il risarcimento del danno subito (costi per il personale sostitutivo, disorganizzazione produttiva), anche nel corso del procedimento penale costituendosi parte civile.Va ricordato che, in sede penale, la prova della simulazione può essere raggiunta anche attraverso indagini investigative private: è lecito per il datore affidare a un investigatore privato il compito di documentare le attività svolte dal dipendente durante il periodo di malattia dichiarata, purché l’investigazione rispetti i limiti imposti dalla normativa sulla privacy e non violi domicilio o corrispondenza del lavoratore.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-29 12:00:002026-08-28 14:32:01Il datore può denunciare un dipendente che finge malattia? Cosa dice la legge
NOTIZIEL’Erede Non Deposita il Testamento dal Notaio: Cosa Si Puo Fare?Indice dei contenutiObbligo di deposito del testamento: cosa dice la leggeCosa succede se l’erede non deposita il testamentoCome agire: le opzioni per i beneficiariIl ruolo del notaio e del tribunaleTestamento olografo e testamento pubblico: differenzeFAQ: domande frequentiAlla morte di una persona, il testamento rappresenta la volontà del defunto riguardo alla distribuzione del proprio patrimonio. Ma cosa succede quando chi detiene fisicamente il testamento — spesso un erede o un familiare — si rifiuta di portarlo dal notaio o addirittura lo nasconde? La situazione, tutt’altro che rara, genera conflitti familiari e rischia di ledere i diritti di chi avrebbe dovuto beneficiare delle disposizioni testamentarie.Obbligo di deposito del testamento: cosa dice la leggeIl Codice Civile italiano è chiaro sul punto: chi ha in custodia o possesso un testamento olografo (scritto a mano dal testatore) è obbligato a presentarlo a un notaio o a un tribunale appena viene a conoscenza della morte del testatore. Questo obbligo è sancito dall’art. 620 c.c., che impone al detentore del testamento di depositarlo senza indugio.In particolare, la legge prevede che:Chi è in possesso di un testamento olografo deve consegnarlo a un notaio o depositarlo in tribunale subito dopo essere venuto a conoscenza del decesso del testatore.Il notaio, ricevuto il testamento, è tenuto a redigere il verbale di apertura e pubblicazione, rendendo l’atto pubblico e opponibile ai terzi.Il termine per il deposito non è perentorio nel senso che non c’è una scadenza precisa decadenziale, ma il ritardo può comunque avere conseguenze legali.La pubblicazione del testamento da parte del notaio (art. 621 c.c.) è un passaggio fondamentale: senza di essa, il documento — pur valido — non produce pienamente i suoi effetti pratici perché i beneficiari non possono provarla agevolmente a terzi (banche, Agenzia delle Entrate, altri eredi). Cosa succede se l’erede non deposita il testamentoQuando un erede o un familiare detiene fisicamente il testamento ma si rifiuta di depositarlo, si possono verificare diverse conseguenze:Responsabilità civile: il detentore che ritarda o nasconde il testamento può essere ritenuto civilmente responsabile dei danni causati ai legittimi beneficiari (art. 2043 c.c.). Se il ritardo ha impedito a un legatario di incassare una somma o di entrare in possesso di un bene, può chiedere il risarcimento.Inefficacia del testamento nel frattempo: senza pubblicazione, gli altri eredi (legittimi) potrebbero nel frattempo procedere con la successione ab intestato (senza testamento), appropriandosi di beni che invece spettavano al legatario designato.Rilevanza penale: nei casi più gravi, la sottrazione o l’occultamento del testamento può configurare il reato di soppressione di atti (art. 490 c.p.) o, se l’erede ne altera il contenuto, falso in atto pubblico o privato. Si tratta di ipotesi estreme, ma non impossibili.Perdita del diritto di accettare l’eredità con beneficio d’inventario: indirettamente, il comportamento ostruzionistico può complicare la gestione della successione per tutti i coinvolti.Va però precisato che l’erede o chiunque detenga il testamento non può essere obbligato fisicamente a consegnarlo a un altro privato. L’obbligo legale è verso il notaio o il tribunale, non verso i singoli coeredi. Come agire: le opzioni per i beneficiariSe si sospetta che un testamento esista ma non venga depositato, esistono diverse strade percorribili:Ricerca nei registri notarili: il Registro Generale dei Testamenti (REGT) conserva i testamenti pubblici e i testamenti olografi depositati presso i notai in vita dal testatore. Una ricerca in questo registro può rivelare se il defunto aveva già consegnato il testamento a un notaio, nel qual caso il problema si risolve autonomamente.Diffida stragiudiziale: attraverso un avvocato, si può inviare una lettera di diffida al detentore, intimandogli di depositare il testamento entro un termine stabilito. Spesso questo passo è sufficiente a sbloccare la situazione, evitando il ricorso al tribunale.Ricorso al tribunale: se la diffida non produce effetti, i beneficiari possono rivolgersi al Tribunale competente per territorio (quello del luogo dove il testatore aveva la residenza abituale) chiedendo che venga ordinato al detentore di consegnare il testamento al notaio o alla cancelleria del tribunale stesso. Il giudice può emettere un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c.Azione di petizione ereditaria: se nel frattempo la successione è stata gestita come ab intestato e si ritrovano beni che spettavano al legatario designato, quest’ultimo può agire con l’azione di petizione dell’eredità (art. 533 c.c.) per recuperarli anche da chi li ha già in possesso.È importante agire tempestivamente: più passa il tempo, più diventa complessa la ricostruzione della situazione patrimoniale, specialmente se nel frattempo sono stati ceduti o alienati beni ereditari. Per approfondire il calcolo dell’imposta dovuta dopo la regolarizzazione, leggi come si calcola l’imposta di successione 2026. Il ruolo del notaio e del tribunaleIl notaio gioca un ruolo centrale nel processo. Una volta ricevuto il testamento olografo, deve:Redigere il verbale di apertura in presenza di due testimoni (art. 621 c.c.).Descrivere lo stato del testamento (integro, aperto, in busta sigillata ecc.).Iscriverlo al Registro Generale dei Testamenti.Conservare l’originale e rilasciare copie agli aventi diritto.La pubblicazione notarile non equivale all’accettazione dell’eredità: il beneficiario designato resta libero di accettare o rinunciare. Ma rende il documento ufficiale e certo nella data, fondamentale per tutto ciò che segue: la presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dal decesso, il trasferimento dei conti bancari, la voltura catastale degli immobili.Se il testamento viene presentato direttamente alla cancelleria del tribunale (caso meno frequente), il processo è analogo: il cancelliere redige un verbale e trasmette il tutto a un notaio designato per la pubblicazione formale. Testamento olografo e testamento pubblico: differenzeIl problema del mancato deposito riguarda quasi esclusivamente il testamento olografo, che è scritto, datato e firmato interamente a mano dal testatore e conservato fisicamente dallo stesso o da un familiare di fiducia.Il testamento pubblico, invece, è rogato dal notaio in presenza di testimoni e conservato direttamente nell’archivio notarile: il problema della mancata consegna non si pone, perché il notaio detiene l’originale e lo pubblica d’ufficio alla morte del testatore.Esiste anche il testamento segreto, che viene consegnato chiuso al notaio in vita dal testatore: anche in questo caso, alla morte, il notaio procede autonomamente all’apertura e pubblicazione.Proprio per evitare il rischio che il testamento olografo venga nascosto, smarrito o distrutto, molti esperti consigliano di optare per il testamento pubblico o di depositare l’olografo presso un notaio già durante la vita, così da garantirne la corretta esecuzione. Nei casi di successione con immobili, leggi anche cosa succede in caso di successione con mutuo in corso. FAQ: domande frequenti Entro quanto tempo bisogna depositare il testamento dal notaio?La legge non fissa un termine perentorio, ma l’art. 620 c.c. richiede di farlo “senza indugio” dopo aver appreso del decesso. Ritardi ingiustificati possono comunque generare responsabilità civile verso i beneficiari danneggiati. Se l’erede non deposita il testamento, questo perde validità?No, il testamento rimane valido a prescindere. La mancata pubblicazione ne limita però l’efficacia pratica: finché non è pubblicato, è difficile farlo valere nei confronti di banche, Agenzia delle Entrate e altri coeredi che procedano come se non esistesse. Posso rivolgermi al tribunale senza aspettare i tempi di un avvocato?In teoria sì, il deposito in tribunale può avvenire direttamente. In pratica, è sempre consigliabile affidarsi a un legale per redigere il ricorso correttamente e richiedere, se urgente, un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. Come faccio a sapere se esiste un testamento?È possibile fare una ricerca al Registro Generale dei Testamenti (REGT) dopo il decesso. La ricerca può essere effettuata da qualsiasi notaio e permette di scoprire se il defunto aveva depositato un testamento in vita o rogato un testamento pubblico. L’erede che non deposita il testamento può essere denunciato penalmente?Nei casi più gravi di occultamento o distruzione del testamento, si può configurare il reato di soppressione di atti (art. 490 c.p.). È una strada estrema, che presuppone la prova dell’intento doloso. La via civile (risarcimento danni, ricorso al giudice) è generalmente più rapida ed efficace.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 11:00:002026-08-28 14:25:34L’Erede Non Deposita il Testamento dal Notaio: Cosa Si Puo Fare?
NOTIZIELicenziamento illegittimo: quali tutele spettano al lavoratore?Un licenziamento non è sempre valido: quando mancano i presupposti di legge, il lavoratore ha diritto a importanti tutele, che vanno dalla reintegrazione nel posto di lavoro al risarcimento del danno. Capire quali sono i propri diritti è fondamentale per non rinunciare a quanto spetta.Indice dei contenutiCosa significa licenziamento illegittimo?Quando il licenziamento è illegittimo?Le tutele previste dalla leggeTutele per i contratti a tutele crescenti (Jobs Act)Come far valere i propri dirittiDomande frequenti (FAQ) Cosa significa licenziamento illegittimo?Il licenziamento illegittimo è quello comunicato dal datore di lavoro in violazione delle norme di legge: senza una giusta causa, senza giustificato motivo, oppure senza rispettare le procedure previste dai contratti collettivi o dalla legge stessa.In parole semplici: il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per qualsiasi ragione. Deve avere un motivo valido e seguire regole precise. Quando non lo fa, il licenziamento è viziato e il lavoratore può impugnarlo davanti al giudice. Quando il licenziamento è illegittimo?La legge distingue diverse situazioni in cui un licenziamento può essere considerato illegittimo:Mancanza di giusta causa o giustificato motivo: il datore non riesce a provare le ragioni che giustificano il licenziamento (ad esempio, una colpa grave del dipendente o una crisi aziendale reale).Vizi formali e procedurali: il licenziamento non è stato comunicato per iscritto, oppure non è stata rispettata la procedura disciplinare prevista dall’art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).Licenziamento discriminatorio: il recesso è motivato da ragioni vietate dalla legge, come religione, opinioni politiche, attività sindacale, gravidanza, sesso, nazionalità o disabilità.Licenziamento ritorsivo o nullo: il licenziamento viene irrogato in reazione a una legittima azione del lavoratore (ad esempio, la denuncia di irregolarità o il ricorso al sindacato).Violazione dei divieti di licenziamento: esistono periodi in cui il datore non può licenziare, come durante la maternità, la malattia o la fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104/1992. Le tutele previste dalla leggeLe tutele applicabili dipendono principalmente da quando è stato stipulato il contratto di lavoro e dalle dimensioni dell’azienda. Il sistema è duale: da un lato l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, dall’altro il D.Lgs. 23/2015 (cosiddetto Jobs Act) per le assunzioni successive. L’art. 18 dello Statuto dei LavoratoriL’articolo 18 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dalla Legge Fornero (L. 92/2012), si applica ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende con più di 15 dipendenti (o più di 5 nel settore agricolo).Prevede un sistema articolato di tutele in base alla gravità del vizio:Reintegrazione piena + risarcimento integrale: per i licenziamenti discriminatori, nulli o adottati in violazione dei divieti di legge. Il giudice ordina il reintegro nel posto di lavoro e il pagamento di tutte le retribuzioni perse dal momento del licenziamento.Reintegrazione + risarcimento limitato: per i licenziamenti disciplinari in cui il fatto contestato non esiste o è di scarsa rilevanza (risarcimento da 12 mensilità massimo). Il lavoratore può anche optare per un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità in luogo del reintegro.Solo indennità risarcitoria (no reintegro): per i licenziamenti economici privi di giustificato motivo, dove il giudice applica un’indennità compresa tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.Tutela indennitaria ridotta: per i vizi meramente formali o procedurali (da 6 a 12 mensilità).Tutele per i contratti a tutele crescenti (Jobs Act)Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015, si applica il D.Lgs. 23/2015, che ha introdotto il contratto a tutele crescenti. Il regime è diverso e, in linea generale, meno favorevole al lavoratore sul piano della reintegrazione.Licenziamenti discriminatori, nulli o ritorsivi: anche qui è prevista la reintegrazione piena con risarcimento integrale delle retribuzioni perdute (senza limite). È la tutela massima, uguale a quella dell’art. 18.Licenziamento disciplinare per fatto inesistente: il giudice può disporre la reintegrazione (con risarcimento massimo di 12 mensilità) oppure — e questa è la novità — può limitarsi a riconoscere un’indennità.Licenziamento economico o disciplinare senza giusta causa/giustificato motivo: nessuna reintegrazione. Si applica solo un’indennità risarcitoria, quantificata in 2 mensilità per ogni anno di servizio (minimo 6, massimo 36 mensilità). La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 194/2018 e n. 150/2020, ha però dichiarato illegittimo il meccanismo rigido e automatico, consentendo al giudice margini di personalizzazione.Vizi formali: indennità ridotta, pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio (minimo 2, massimo 12 mensilità). Come far valere i propri dirittiIl lavoratore che ritiene di essere stato licenziato ingiustamente deve agire entro termini precisi, a pena di decadenza:60 giorni dalla ricezione dell’atto scritto di licenziamento per impugnarlo stragiudizialmente, con raccomandata A/R o PEC al datore di lavoro (o all’Ufficio del Personale).180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale per depositare il ricorso in Tribunale (Sezione Lavoro).Il mancato rispetto di questi termini comporta la decadenza del diritto all’impugnativa: anche se il licenziamento fosse illegittimo, il lavoratore non potrebbe più contestarlo.È fondamentale rivolgersi tempestivamente a un sindacato, a un patronato o a un legale specializzato in diritto del lavoro, che possa valutare la situazione concreta e assistere il lavoratore nelle fasi di impugnativa e di eventuale procedimento giudiziario.Domande frequenti (FAQ) Posso essere licenziato mentre sono in malattia?No, durante il periodo di comporto (il tempo massimo di assenza per malattia previsto dal contratto collettivo) il datore non può licenziare il lavoratore per motivi legati alla malattia stessa. Il licenziamento irrogato durante questo periodo è nullo. Solo al termine del comporto, se la malattia continua, il datore può eventualmente procedere.Cosa succede se il datore non rispetta la procedura disciplinare?Prima di un licenziamento disciplinare il datore deve contestare per iscritto l’addebito al lavoratore e concedergli almeno 5 giorni per difendersi (art. 7 Statuto dei Lavoratori). Se la procedura non viene rispettata, il licenziamento è viziato sotto il profilo formale e il lavoratore ha diritto a un’indennità risarcitoria, anche se non ottiene la reintegrazione.Il licenziamento durante la gravidanza è sempre nullo?Sì. Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità) vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il licenziamento irrogato in questo periodo è nullo di diritto, salvo casi eccezionali (cessazione dell’attività aziendale, scadenza del contratto a termine, colpa grave della lavoratrice).Ho diritto alla NASPI se vengo licenziato illegittimamente?Se il licenziamento viene impugnato e il giudice ordina la reintegrazione, il lavoratore non ha diritto alla NASpI per il periodo coperto dal risarcimento. Se invece accetta l’indennità sostitutiva del reintegro o ottiene solo un risarcimento economico, può accedere alla NASpI a condizione di avere i requisiti contributivi richiesti dall’INPS (almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni).Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 10:00:002026-08-28 10:36:06Licenziamento illegittimo: quali tutele spettano al lavoratore?
NOTIZIEIl grande bluff sulla casa: fondi spariti, avanzano solo i condoniChi attendeva dalla politica una risposta concreta al problema casa rischia di restare deluso. I fondi promessi per aiutare giovani e famiglie ad acquistare o ristrutturare un immobile sono stati tagliati, ridimensionati o si sono volatilizzati tra proroghe e rinvii. Nel frattempo, l’unico strumento che sembra resistere è il condono edilizio: un paradosso che racconta molto delle priorità dell’agenda politica italiana nel 2026.Indice dei contenutiLe promesse mancate sulla casaFondo Prima Casa: contributi ridotti o azzeratiIl Superbonus e i suoi successori: un epilogo amaroQuello che avanza: i condoni ediliziCosa rimane davvero ai cittadini nel 2026Domande frequentiLe promesse mancate sulla casaNegli ultimi anni diversi governi hanno inserito nei documenti programmatici interventi a favore dell’accesso alla casa: mutui agevolati per under 36, incentivi all’affitto, fondi per l’edilizia popolare, detrazioni per la ristrutturazione. Le promesse erano ambiziose. I risultati, a conti fatti, molto meno.Secondo quanto riportato da La Legge per Tutti, la situazione attuale configura un vero e proprio “bluff”: le risorse annunciate spesso non sono mai arrivate ai beneficiari finali, oppure sono state dirottate o rifinanziato solo in misura simbolica. I dati del mercato immobiliare e le segnalazioni di famiglie e giovani che non riescono ad accedere a un mutuo o a trovare un affitto sostenibile confermano il quadro. Fondo Prima Casa: contributi ridotti o azzeratiIl Fondo Prima Casa, gestito da Consap per conto del Ministero dell’Economia, era stato potenziato durante il periodo della pandemia per dare un sostegno concreto a chi cercava di acquistare la prima abitazione. La garanzia statale fino all’80% del mutuo era un’opportunità reale, soprattutto per i giovani under 36 con redditi bassi.Negli anni successivi, però, il fondo è stato progressivamente ridimensionato. Le garanzie rafforzate per gli under 36 sono scadute e non sono state rinnovate in modo strutturale. Per il 2026, il Fondo Prima Casa esiste ancora ma con risorse molto più limitate e senza le condizioni di favore che lo avevano reso attraente. Chi vuole acquistare casa oggi deve fare i conti con tassi di interesse ancora elevati e garanzie statali ridotte.Parallelamente, l’agevolazione fiscale “prima casa” (aliquota IVA ridotta al 4%, imposta di registro al 2% per chi compra dal privato) rimane in vigore, ma da sola non basta a compensare l’aumento dei prezzi degli immobili e il costo del credito. Il Superbonus e i suoi successori: un epilogo amaroIl Superbonus 110% è stato il più grande incentivo edilizio della storia italiana recente, con un costo per le casse pubbliche stimato in oltre 120 miliardi di euro. Dopo la sua conclusione, il governo aveva promesso incentivi sostitutivi: più sostenibili, più mirati, meno soggetti a frodi.Nella realtà del 2026, il quadro è desolante per molte famiglie. Il bonus ristrutturazione ordinario è sceso al 36% (dal 50% storico) per le prime case e al 30% per le seconde case, con massimali ridotti. L’ecobonus per l’efficienza energetica è stato ridimensionato. Il bonus mobili ha perso rilevanza pratica. Le cessioni del credito e lo sconto in fattura sono definitivamente chiusi, lasciando irrisolte migliaia di pratiche pendenti e generando ancora contenziosi tra imprese, banche e cittadini.Il risultato è che chi vuole ristrutturare casa nel 2026 può contare su incentivi nettamente inferiori rispetto al passato, mentre i costi di costruzione e manodopera sono aumentati significativamente. La spinta alla riqualificazione energetica del patrimonio abitativo — necessaria per rispettare gli obiettivi europei — si è di fatto fermata. Quello che avanza: i condoni ediliziSe da un lato si riducono gli incentivi virtuosi (quelli che spingono a migliorare o ad acquistare legalmente), dall’altro sembrano avanzare le misure che regolarizzano l’abusivismo edilizio. Il condono edilizio — nella sua versione più recente, spesso presentato come “sanatoria” o “regolarizzazione” — continua a essere uno strumento politicamente attraente per alcune forze di governo.In concreto, si tratta di norme che consentono di regolarizzare, dietro pagamento di una sanzione, abusi edilizi minori commessi entro una certa data. I critici sottolineano che ogni condono rappresenta un premio per chi ha violato le regole e un danno per chi le ha rispettate, oltre a produrre un effetto di aspettativa (“tanto arriverà un altro condono”) che alimenta nuovi abusi.Il contrasto con il progressivo smantellamento dei bonus per chi vuole costruire o ristrutturare nel rispetto delle norme è stridente. Un’edilizia davvero sostenibile e legale viene disincentivata, mentre quella irregolare viene periodicamente sanata. Cosa rimane davvero ai cittadini nel 2026Fare un bilancio degli strumenti ancora disponibili nel 2026 per chi affronta il tema casa:Acquisto prima casa: aliquota IVA 4% (da costruttore), imposta di registro 2% (da privato), imposta ipotecaria e catastale fisse. Il Fondo Prima Casa Consap è ancora attivo per la garanzia sui mutui, ma senza le condizioni potenziate degli anni precedenti.Ristrutturazione: detrazione IRPEF del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio (limite 48.000 euro per unità immobiliare). Ecobonus al 36% per interventi di risparmio energetico (in taluni casi con aliquote differenziate).Bonus mobili: detrazione del 50% sulle spese per arredi di unità ristrutturate, con limite di spesa 5.000 euro.Affitti: cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato, al 21% per quelli liberi. Nessun ampliamento strutturale previsto nel breve termine.Sismabonus: ancora operativo con aliquote tra il 36% e il 70% (o superiori per interventi su parti comuni condominiali), ma con tetto di spesa invariato.Si tratta di strumenti utili, ma ben lontani dall’impatto che il sistema di incentivi aveva nel triennio 2020-2023. Chi si trova oggi a dover prendere decisioni importanti sulla casa — acquisto, ristrutturazione, affitto — deve fare i conti con un panorama di agevolazioni ridimensionato e con molta più incertezza normativa rispetto al passato. Per orientarsi correttamente conviene sempre verificare le condizioni aggiornate, anche perché le regole fiscali in questo ambito cambiano frequentemente.Puoi approfondire il tema dell’acquisto prima casa anche nell’articolo sul Piano Casa 2026 pubblicato su questo sito. Domande frequentiIl Fondo Prima Casa Consap esiste ancora nel 2026?Sì, il Fondo Prima Casa gestito da Consap è ancora attivo nel 2026. Garantisce i mutui ipotecari per l’acquisto della prima abitazione fino a una certa percentuale. Tuttavia, le condizioni potenziate (garanzia fino all’80%, accesso facilitato per under 36) introdotte durante la pandemia non sono state rinnovate nella stessa forma. Per i dettagli aggiornati è necessario verificare sul sito Consap o rivolgersi alla propria banca.Il bonus ristrutturazione 2026 vale ancora il 50%?No. Dal 2025 l’aliquota del bonus ristrutturazione per la prima casa è scesa al 36% (con massimale di 48.000 euro per unità immobiliare). Per le seconde case l’aliquota è al 30%. La detrazione si recupera in 10 anni nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi).Cosa si intende con “condono edilizio”?Il condono edilizio è una sanatoria che permette di regolarizzare opere realizzate senza i necessari permessi (o in difformità da essi), dietro pagamento di una sanzione. In Italia ci sono stati tre grandi condoni edilizi nazionali (1985, 1994, 2003). Le proposte più recenti riguardano in genere abusi “minori” o irregolarità formali, ma il principio di fondo è sempre lo stesso: paghi e regolarizzi.La cedolare secca è ancora conveniente per i proprietari?Dipende dal reddito complessivo del proprietario. La cedolare secca al 21% (contratti liberi) o al 10% (contratti a canone concordato) può essere conveniente rispetto all’IRPEF ordinaria per chi ha redditi medio-alti. Chi ha redditi bassi potrebbe trovare più vantaggioso il regime ordinario IRPEF. È sempre consigliabile fare un confronto con il proprio consulente fiscale o CAF prima di scegliere il regime.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/03/bonus-acquisto-prima-casa-fondo-prima-casa-2020-giovani-coppie-agevolazioni.jpg 500 850 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 19:00:002026-08-28 10:36:03Il grande bluff sulla casa: fondi spariti, avanzano solo i condoni
NOTIZIEFisco, stop alla tregua: da settembre tornano cartelle e scadenzeCon la fine di agosto si chiude la parentesi estiva che ogni anno rallenta l’attività del fisco. A partire da settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riprende a pieno ritmo la notifica di cartelle esattoriali e gli uffici tributari tornano operativi con tutte le scadenze fiscali ordinarie. Per milioni di contribuenti italiani, i prossimi mesi saranno un periodo cruciale da non sottovalutare.Indice dei contenutiCos’è la tregua fiscale estivaDa settembre riprendono le cartelle esattorialiLe principali scadenze fiscali di settembre 2026Cosa fare se si riceve una cartellaDomande frequenti Cos’è la tregua fiscale estivaOgni anno, nel periodo estivo compreso tra agosto e la prima settimana di settembre, il sistema fiscale italiano osserva una sorta di sospensione informale delle attività più pressanti. Non si tratta di una vera e propria “tregua” normativa fissata per legge in modo unitario, ma di un rallentamento operativo che coinvolge sia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella notifica degli atti, sia gli uffici tributari nell’elaborazione delle pratiche.Questo periodo di relativa calma è storicamente associato alle ferie estive e alla minore produttività degli uffici pubblici. Per i contribuenti significa meno lettere dal fisco, meno notifiche di cartelle e, in genere, meno pressione immediata. Tuttavia, è una pausa temporanea: non cancella i debiti, non azzera le pendenze e non proroga automaticamente le scadenze. Da settembre riprendono le cartelle esattorialiCon settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riprende a piena capacità l’invio delle cartelle esattoriali, dei solleciti di pagamento e delle comunicazioni di irregolarità. I contribuenti che hanno posizioni aperte — debiti non pagati, rateizzazioni in corso, avvisi bonari inevasi — potrebbero ricevere corrispondenza dal fisco già nelle prime settimane del mese.In particolare, tornano operative le notifiche relative a:Cartelle di pagamento per tributi non versati (IRPEF, IVA, contributi INPS);Avvisi di accertamento e comunicazioni di irregolarità da controlli automatizzati;Solleciti per rate di piani di rateizzazione eventualmente saltate;Atti di pignoramento su conti correnti o stipendi per debiti già consolidati.Chi ha in sospeso una domanda di rateizzazione o ha presentato ricorso dovrebbe verificare lo stato della propria posizione attraverso il portale AdeR o rivolgendosi a un professionista fiscale. Le principali scadenze fiscali di settembre 2026Settembre è tradizionalmente uno dei mesi più impegnativi per il calendario fiscale italiano. Tra le scadenze ordinarie che tornano in primo piano nel mese:16 settembre: versamento dell’acconto IVA per i contribuenti trimestrali, saldo ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo (F24), contributi INPS artigiani e commercianti;30 settembre: termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 730 (Modello 730 precompilato e ordinario) per l’anno d’imposta 2025. Chi non ha presentato entro luglio può ancora farlo con il modello ordinario entro questa data;Ravvedimento operoso: chi ha saltato scadenze estive può regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte, ma i tempi stringono.Per i contribuenti in regime forfettario, settembre porta anche la scadenza per eventuali versamenti contributivi legati al calendario INPS Gestione Separata e alle gestioni artigiani/commercianti. Cosa fare se si riceve una cartellaRicevere una cartella esattoriale non è motivo di panico, ma richiede attenzione e tempestività. Ecco i passi principali da seguire:Verificare la correttezza della cartella: controllare importo, tributo di riferimento, anno e codice fiscale. Gli errori non sono rari.Rispettare i termini: dalla notifica si hanno in genere 60 giorni per pagare, chiedere la rateizzazione o presentare ricorso (se si ritiene la cartella illegittima).Valutare la rateizzazione: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente di rateizzare i debiti fino a 120 rate mensili (10 anni) per importi superiori a 120.000 euro, con domanda online o tramite sportello.Verificare eventuali definizioni agevolate: prima di pagare l’intero importo, è opportuno verificare se sono in vigore misure di rottamazione o saldo e stralcio applicabili alla propria posizione.Rivolgersi a un professionista: in caso di importi rilevanti o situazioni complesse, un CAF o un commercialista può aiutare a valutare le opzioni disponibili. Domande frequentiLa tregua fiscale estiva sospende davvero le cartelle?Non esiste una norma che imponga una sospensione generale delle notifiche in agosto. In pratica l’attività rallenta per via delle ferie, ma non si ferma del tutto. Dal 1° settembre si torna a piena operatività.Entro quando devo presentare il 730 se non l’ho ancora fatto?Il termine per la presentazione del Modello 730 ordinario (tramite CAF o intermediario abilitato) è il 30 settembre 2026. Dopo questa data si può ancora presentare il Modello Redditi PF entro il 31 ottobre 2026, ma con eventuali sanzioni se si è in ritardo sul versamento.Posso rateizzare una cartella ricevuta a settembre?Sì. La rateizzazione è possibile entro i 60 giorni dalla notifica della cartella. Per debiti fino a 120.000 euro si può ottenere fino a 72 rate mensili senza dover dimostrare difficoltà economiche; per importi superiori si può arrivare a 120 rate documentando la situazione.Cosa succede se non pago la cartella entro 60 giorni?Se non si paga e non si chiede la rateizzazione entro i 60 giorni, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare le procedure esecutive: pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione, e iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo sui beni.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-28 17:00:002026-08-28 10:36:00Fisco, stop alla tregua: da settembre tornano cartelle e scadenze
NOTIZIEProrogatio dell’Amministratore di Condominio: Esiste ancora? No, è Stata AbolitaSe hai sentito parlare di prorogatio dell’amministratore di condominio e ti chiedi se si applica ancora oggi, la risposta è semplice: no, non esiste più. La riforma del condominio del 2012 ha cambiato le regole in modo netto. Eppure ancora oggi molti condominii si trovano in situazioni di incertezza proprio perché si dà per scontato che l’amministratore uscente possa continuare a operare anche dopo la scadenza del suo mandato. Vediamo cosa dice davvero la legge.Indice dei contenutiCos’era la prorogatio dell’amministratoreLa riforma del condominio del 2012Cosa succede alla scadenza del mandatoCome rinnovare o revocare l’amministratoreDomande frequenti Cos’era la prorogatio dell’amministratorePrima della riforma del 2012, nel diritto italiano esisteva il principio della prorogatio: quando un mandato scadeva senza che fosse stato nominato il successore, il soggetto uscente continuava a esercitare le sue funzioni in via provvisoria, fino alla nomina del nuovo titolare. Questo principio era applicato in molti ambiti, inclusa la gestione condominiale.In pratica, se l’assemblea dei condomini non si riuniva entro i tempi previsti per rinnovare o revocare l’incarico, l’amministratore uscente poteva continuare a lavorare come se nulla fosse. Un meccanismo che, in teoria, serviva a garantire la continuità della gestione condominiale, ma che nella pratica creava spesso situazioni ambigue e difficili da risolvere. La riforma del condominio del 2012Con la Legge 11 dicembre 2012, n. 220 — la grande riforma del condominio — il legislatore ha riscritto le regole del mandato dell’amministratore. L’articolo 1129 del Codice Civile, riformulato da questa legge, stabilisce ora con chiarezza:L’amministratore dura in carica un anno.Al termine dell’anno, l’incarico si può rinnovare per un altro anno con delibera assembleare.L’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento dall’assemblea, o — in presenza di gravi irregolarità — dall’autorità giudiziaria.La Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni che, dopo la riforma del 2012, il meccanismo della prorogatio non si applica più all’amministratore di condominio. Alla scadenza del mandato, l’amministratore uscente perde automaticamente i poteri di rappresentanza del condominio, anche se l’assemblea non si è ancora riunita per nominarne uno nuovo. Cosa succede alla scadenza del mandatoCapire cosa accade concretamente alla scadenza del mandato è fondamentale per i condomini e per gli stessi amministratori.L’amministratore uscente non può più:Rappresentare il condominio nei confronti di terzi (fornitori, istituti bancari, enti pubblici).Stipulare contratti o rinnovarli in nome del condominio.Riscuotere le quote condominiali.Agire in giudizio per conto del condominio.Può però compiere gli atti urgenti strettamente necessari per evitare danni al condominio, come ad esempio chiamare un idraulico per una perdita d’acqua improvvisa. Si tratta di un’eccezione limitata agli interventi di emergenza, non di una prorogatio generalizzata dei poteri.Se il condominio resta senza amministratore e l’assemblea non riesce a nominarne uno, chiunque dei condomini può rivolgersi al Tribunale per chiedere la nomina giudiziale di un amministratore. Lo stesso vale nel caso in cui l’assemblea non raggiunga il quorum necessario per deliberare. Come rinnovare o revocare l’amministratorePer evitare situazioni di vuoto gestionale, è importante che il condominio agisca per tempo. Ecco come funziona in concreto: Rinnovo del mandatoL’assemblea si riunisce (di norma entro l’anno di incarico) e delibera il rinnovo. In prima convocazione, la delibera deve essere approvata con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). In seconda convocazione è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 1/3 del valore (333 millesimi), come previsto dall’art. 1136 del Codice Civile. Se l’amministratore viene riconfermato, il nuovo mandato decorre dalla data della delibera.Revoca dell’amministratoreL’assemblea può revocare l’amministratore in qualsiasi momento, anche senza una giusta causa. Però, se la revoca avviene senza motivo, l’amministratore potrebbe avere diritto a un risarcimento. Esistono poi alcune cause di revoca obbligatoria: ad esempio, l’omessa apertura del conto corrente condominiale intestato al condominio, il mancato rendiconto annuale o le gravi irregolarità fiscali (come quelle legate alla gestione del Modello F24 del condominio).Nomina giudizialeSe l’assemblea non riesce a nominare un amministratore (per mancanza di quorum o per litigi tra condomini), ogni condomino può ricorrere al Tribunale competente. Il giudice nomina un amministratore provvisorio e fissa il suo compenso.Domande frequenti sulla prorogatio dell’amministratore di condominioL’amministratore scaduto può continuare a gestire il condominio?No. Dopo la scadenza del mandato, l’amministratore perde i poteri di rappresentanza ordinaria del condominio. Può solo compiere atti urgenti e improrogabili per evitare danni.Se l’assemblea non si riunisce, cosa succede?Il condominio resta formalmente senza amministratore. Qualsiasi condomino può richiedere al Tribunale la nomina giudiziale di un amministratore, ai sensi dell’art. 1129, comma 1, del Codice Civile.La prorogatio si applica in qualche caso al condominio?No. La Cassazione ha chiarito che, dopo la riforma del 2012 (L. 220/2012), il principio della prorogatio non opera per l’amministratore condominiale. Le norme sull’amministrazione del condominio sono speciali rispetto alle regole generali del mandato.Quanto dura il mandato dell’amministratore?Un anno, rinnovabile per un altro anno con delibera assembleare. La conferma tacita non è sufficiente: serve una votazione esplicita dell’assemblea.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 13:00:002026-08-28 10:35:57Prorogatio dell’Amministratore di Condominio: Esiste ancora? No, è Stata Abolita
NOTIZIEEnergia elettrica ai massimi del mese: PUN in rialzo oggi a 0,206 €/kWh – 27 Agosto 2026Giovedì 27 agosto 2026 il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica tocca il livello più alto del mese, attestandosi a 0,206 euro per kilowattora. Il dato, rilevato sul mercato all’ingrosso italiano GME (Gestore Mercati Energetici), segna un rialzo significativo rispetto ai giorni precedenti e riaccende l’attenzione sulle bollette della luce per famiglie e piccole imprese.In questo articolo analizziamo le cause del rialzo, il confronto con i valori recenti di agosto 2026 e i consigli pratici per chi vuole ottimizzare i consumi o valutare un’offerta sul mercato libero.Indice dei contenutiCos’è il PUN e perché conta per la tua bollettaPUN oggi, 27 agosto 2026: 0,206 €/kWh ai massimi del meseCause del rialzo: perché il prezzo è salitoConfronto storico: andamento PUN ad agosto 2026Impatto sulla bolletta: cosa significa per le famiglieCome risparmiare sulla luce quando il PUN saleDomande frequenti (FAQ)Cos’è il PUN e perché conta per la tua bolletta Il PUN, acronimo di Prezzo Unico Nazionale, è la quotazione media dell’energia elettrica scambiata ogni giorno sul Mercato del Giorno Prima (MGP) gestito dal GME. Si tratta, in parole semplici, del prezzo a cui le compagnie elettriche acquistano energia all’ingrosso prima di rivenderla ai consumatori finali.Perché dovrebbe interessarti? Per due ragioni principali:Mercato tutelato (TUTELE GRADUALI): il prezzo che paghi per la componente energia nella bolletta è aggiornato trimestralmente da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e si basa proprio sull’andamento del PUN nei mesi precedenti.Mercato libero con indicizzazione: molte offerte a prezzo variabile sul mercato libero sono direttamente agganciate al PUN giornaliero o mensile. Quando il PUN sale, sale anche la tua bolletta.Monitorare il PUN ti permette quindi di capire come si muove il mercato dell’energia e di valutare il momento giusto per cambiare offerta o fornitore.PUN oggi, 27 agosto 2026: 0,206 €/kWh ai massimi del mese Nella giornata di mercoledì 27 agosto 2026, il PUN ha registrato un valore di 0,206 euro per kilowattora (€/kWh), il livello più alto toccato nel corso del mese di agosto. Il dato rappresenta un aumento rispetto ai giorni immediatamente precedenti: solo il 25 agosto il PUN si era attestato a 0,191 €/kWh (fonte: rilevazione PUN del 25 agosto 2026).DataPUN (€/kWh)Variazione25 agosto 20260,191–27 agosto 20260,206+7,9%Un incremento di circa il 7,9% in due giorni, che riporta il prezzo sopra la soglia psicologica dei 20 centesimi per kWh. Soglia che, lo ricordiamo, era già stata superata più volte nella prima metà dell’anno, ma che durante l’estate era rimasta prevalentemente al di sotto.Cause del rialzo: perché il prezzo è salito Il rialzo del PUN al 27 agosto 2026 è riconducibile a una combinazione di fattori tipici dei periodi di fine estate:Ripresa della domanda industriale: con la riapertura delle attività produttive dopo la pausa ferragostana, la domanda di energia elettrica dalle imprese è tornata a crescere, aumentando la pressione sul mercato all’ingrosso.Riduzione della produzione rinnovabile: i giorni di fine agosto spesso registrano un calo nella produzione fotovoltaica rispetto ai picchi di luglio, complice una minore irradiazione solare nelle ore centrali della giornata. Questo obbliga il sistema a ricorrere di più alle centrali termoelettriche, che hanno costi marginali più alti.Andamento del gas naturale: il prezzo del gas sul mercato europeo (TTF) influenza direttamente il costo di produzione dell’energia termoelettrica. Eventuali tensioni sul mercato del gas si trasferiscono rapidamente sul PUN.Scambi con l’estero: le interconnessioni con i mercati francese, svizzero e sloveno influenzano il prezzo finale. Quando i prezzi esteri sono elevati, anche il PUN italiano tende a salire per effetto degli arbitraggi commerciali.Questi fattori, presi singolarmente, sarebbero gestibili. La loro combinazione simultanea ha però amplificato il rialzo, portando il PUN ai livelli più alti registrati nell’intero mese.Confronto storico: andamento PUN ad agosto 2026 Per capire la portata di questo rialzo è utile contestualizzarlo nell’andamento del PUN nel corso di agosto 2026. Il mese ha mostrato un’evoluzione in due fasi:Prima metà di agosto: prezzi tendenzialmente più contenuti, con il PUN che ha oscillato tra 0,170 e 0,190 €/kWh grazie alla forte produzione rinnovabile (solare e eolica) e alla domanda ancora ridotta per le ferie estive.Fine agosto: progressiva ripresa verso l’alto, accelerata nella giornata del 27 con il picco mensile a 0,206 €/kWh.Il valore di 0,206 €/kWh resta comunque inferiore ai picchi storici registrati durante la crisi energetica del 2022, quando il PUN aveva superato anche 0,50 €/kWh. Tuttavia, rispetto al 2024, i prezzi del 2026 si mantengono su livelli strutturalmente più elevati, riflettendo le tensioni ancora presenti sui mercati internazionali del gas e la maggiore domanda di elettricità legata alla transizione energetica (veicoli elettrici, pompe di calore, data center).Impatto sulla bolletta: cosa significa per le famigliePer le famiglie italiane, il rialzo del PUN si traduce in modo diverso a seconda del tipo di contratto energetico:Mercato tutelato (Tutele Graduali): il prezzo dell’energia viene aggiornato da ARERA ogni trimestre. Il rialzo di fine agosto influencerà quindi il prezzo del quarto trimestre 2026 (ottobre-dicembre), che sarà definito nelle prossime settimane. Le famiglie in tutela non subiscono oscillazioni immediate, ma dovranno aspettarsi un aggiornamento a ottobre.Offerta a prezzo fisso sul mercato libero: chi ha sottoscritto un’offerta con prezzo bloccato non risente delle variazioni giornaliere del PUN. Il prezzo rimane stabile per la durata del contratto.Offerta a prezzo variabile (indicizzata al PUN): è la categoria più esposta. Le famiglie con questo tipo di contratto vedranno riflesso l’aumento del PUN nelle prossime bollette, generalmente con un mese di ritardo.Per un nucleo familiare medio che consuma circa 2.700 kWh all’anno (225 kWh al mese), un aumento del PUN di 0,015 €/kWh (come quello registrato tra il 25 e il 27 agosto) si traduce in circa 3,40 euro in più al mese sulla componente energia. Una cifra apparentemente contenuta, ma che su base annua può pesare se i prezzi restano elevati per diversi mesi. Come risparmiare sulla luce quando il PUN saleQuando il prezzo dell’energia è in rialzo, ci sono alcune strategie concrete che le famiglie possono adottare per limitare l’impatto sulle bollette:Spostare i consumi nelle ore notturne o nei weekend: il PUN orario varia durante la giornata. Lavatrice, lavastoviglie e altri elettrodomestici ad alto consumo costano meno se usati di notte (23:00-7:00) o nel weekend, quando il prezzo orario è generalmente più basso.Valutare un’offerta bioraria o multioraria: alcune offerte del mercato libero prevedono tariffe diverse in base alla fascia oraria. Se usi i grandi elettrodomestici fuori dai picchi, puoi risparmiare anche il 15-20% sulla componente energia.Confrontare le offerte disponibili: il comparatore offerte luce 2026 di Centro Fiscale ti permette di valutare le soluzioni più convenienti sul mercato libero in base ai tuoi consumi reali.Ridurre i consumi in stand-by: televisori, decoder, router e caricabatterie sempre inseriti nella presa possono incidere per il 10-15% dei consumi totali. Usa prese multiple con interruttore per spegnerli completamente quando non li usi.Verificare se hai diritto al Bonus Energia: famiglie con ISEE fino a 9.796 euro (20.000 euro per nuclei con almeno 4 figli) hanno diritto al bonus energia elettrica che riduce automaticamente la bolletta. Verifica i requisiti aggiornati con il tuo CAF.Domande frequenti (FAQ) Il PUN di 0,206 €/kWh è il prezzo che pago in bolletta?No, il PUN è il prezzo all’ingrosso dell’energia. La bolletta che paghi include anche la distribuzione, il trasporto, le imposte (IVA e accise) e i servizi di sistema. Il prezzo finale per il consumatore è sempre superiore al PUN.Quanto durerà questo rialzo del PUN?Il PUN è un indice giornaliero molto volatile. Non è possibile prevedere con certezza la durata di questo rialzo. Generalmente, con il ritorno della piena attività produttiva di settembre e l’eventuale aumento della produzione da fonti rinnovabili, i prezzi potrebbero stabilizzarsi. Tuttavia, eventuali tensioni sul mercato del gas europeo possono mantenere i prezzi elevati.Devo passare al mercato libero per risparmiare?Non esiste una risposta universale. Il mercato libero può offrire risparmi interessanti, soprattutto con offerte a prezzo fisso quando il PUN è basso. Tuttavia, le offerte a prezzo variabile possono risultare più costose in periodi di rialzo come quello attuale. Prima di cambiare, confronta attentamente le offerte disponibili e valuta il tuo profilo di consumo.Dove posso trovare il PUN aggiornato ogni giorno?Il dato ufficiale è pubblicato quotidianamente dal GME (Gestore Mercati Energetici) sul sito mercatoelettrico.org. Centrofiscale.com aggiorna regolarmente le rilevazioni del PUN con analisi e confronti per aiutarti a capire l’andamento del mercato.Il bonus energia è ancora attivo ad agosto 2026?Sì, il bonus energia elettrica (è detto anche sconto in bolletta) è un’agevolazione strutturale per i nuclei familiari con basso ISEE. La soglia aggiornata dal 1° gennaio 2026 è 9.796 euro di ISEE (20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli), come stabilito da ARERA con delibera 2/2026/R/com. Non ha una scadenza annuale fissa: viene confermato o aggiornato nelle Leggi di Bilancio. Per verificare i requisiti e presentare domanda, rivolgiti a un CAF abilitato.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/Bonus-Energia.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 12:00:002026-08-28 10:35:54Energia elettrica ai massimi del mese: PUN in rialzo oggi a 0,206 €/kWh – 27 Agosto 2026
NOTIZIEBuono Fruttifero Postale 3×4 con premio all’8%: rendimenti, tasse e rimborsoIl Buono Fruttifero Postale 3×4 e uno degli strumenti di risparmio postale piu interessanti disponibili oggi: dura 12 anni, matura rendimenti crescenti ogni tre anni e garantisce un premio fedeltà all’8% a chi lo porta a scadenza. Per chi cerca un investimento sicuro e garantito dallo Stato italiano, vale la pena capire nel dettaglio come funziona, quanto rende e come viene tassato.Indice dei contenutiCos’e il BFP 3×4 e come funzionaRendimenti per triennio: quanto si guadagnaIl premio fedeltà all’8%Tassazione agevolata al 12,5%Rimborso anticipato: regole e conseguenzeDomande frequenti Cos’e il BFP 3×4 e come funzionaIl Buono Fruttifero Postale 3×4 e emesso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e distribuito da Poste Italiane. Il nome riassume la struttura: 4 periodi da 3 anni ciascuno, per una durata complessiva di 12 anni. I rendimenti maturano in modo crescente da un triennio all’altro, premiando chi mantiene il buono fino alla scadenza naturale.A differenza dei Buoni Fruttiferi Postali ordinari, il 3×4 prevede una meccanica a step-up: il tasso di interesse aumenta ad ogni triennio completato. Questo incentiva la detenzione prolungata dello strumento e garantisce al risparmiatore un rendimento complessivo significativo solo se porta il titolo a scadenza.Il buono e garantito dallo Stato italiano tramite CDP e non e soggetto al rischio di mercato: il capitale sottoscritto e sempre rimborsabile, anche prima della scadenza (con alcune limitazioni sui rendimenti, che vedremo). La sottoscrizione avviene alle Poste o online tramite BancoPosta. Rendimenti per triennio: quanto si guadagnaLa struttura 3×4 prevede rendimenti diversificati per ogni fase triennale. I tassi vengono fissati al momento della sottoscrizione e rimangono invariati per tutta la durata del buono. Il meccanismo step-up garantisce rendimenti crescenti: il primo triennio offre un tasso piu basso, l’ultimo triennio il piu alto, in modo da incentivare la permanenza fino alla scadenza.I rendimenti lordi dei singoli trienni, sommati al premio fedeltà dell’8% riconosciuto a scadenza, producono un rendimento complessivo lordo netto di tutto rispetto per uno strumento privo di rischio. Il capitale e gli interessi maturati sono sempre disponibili, ma il premio viene erogato solo al completamento del 12° anno.Per valutare la convenienza rispetto ad altri strumenti (ad esempio i PAC vs Buoni Fruttiferi per minori), e importante considerare il rendimento annuo medio effettivo, che tiene conto della capitalizzazione e dell’orizzonte temporale complessivo. Il premio fedeltà all’8%Il punto di forza del BFP 3×4 e il premio fedeltà all’8% sul capitale sottoscritto, riconosciuto esclusivamente a chi porta il buono a scadenza dopo i 12 anni. Si tratta di un bonus aggiuntivo rispetto agli interessi maturati nei quattro trienni: su un investimento di 1.000 euro, significa 80 euro extra sul montante finale.Il premio e cumulabile con gli interessi ordinari e viene erogato in un’unica soluzione alla scadenza. Non e frazionabile: chi rimborsa il buono anche solo un giorno prima della scadenza dei 12 anni perde l’intero importo del premio. Questo rende il 3×4 particolarmente adatto a chi ha un orizzonte di investimento lungo e non prevede di aver bisogno della liquidita prima del termine.L’8% va inteso come percentuale del capitale nominale sottoscritto (non sul montante finale comprensivo degli interessi). Un investimento di 5.000 euro frutterebbe quindi 400 euro di premio aggiuntivo a scadenza, su cui si applicano le regole fiscali descritte nella sezione successiva. Tassazione agevolata al 12,5%Uno dei vantaggi fiscali piu significativi dei Buoni Fruttiferi Postali e l’aliquota di tassazione sugli interessi: 12,5%, identica a quella applicata ai titoli di Stato (BOT, BTP, CCT). Questo e nettamente inferiore all’aliquota ordinaria del 26% prevista per la maggior parte degli strumenti finanziari (conti deposito, obbligazioni corporate, ecc.).La ritenuta alla fonte del 12,5% si applica a tutti gli interessi maturati, incluso il premio fedeltà all’8%. L’imposta viene trattenuta automaticamente da Poste Italiane al momento dell’erogazione (rimborso o scadenza): il risparmiatore non deve fare nulla in dichiarazione dei redditi, poiche gli interessi dei BFP non vanno indicati nel 730 o nel Modello Redditi.I BFP sono inoltre esenti dall’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari (0,2% annuo), a differenza dei conti deposito e dei fondi comuni. Questo contribuisce ulteriormente alla competitivita fiscale dello strumento rispetto ad altri depositi a lungo termine. Rimborso anticipato: regole e conseguenzeIl BFP 3×4 e rimborsabile in qualsiasi momento, anche prima della scadenza. Il capitale sottoscritto e sempre restituito integralmente: non si perde mai il capitale. Tuttavia, il rimborso anticipato comporta la perdita di alcuni vantaggi:Perdita del premio fedeltà: l’8% viene riconosciuto solo a scadenza dei 12 anni. Chi rimborsa prima non percepisce il premio, indipendentemente da quanti anni ha detenuto il buono.Interessi proporzionali al periodo detenuto: si maturano gli interessi del triennio (o dei trienni) completati. Se si rimborsa nel corso di un triennio, si percepiscono solo gli interessi del triennio precedente eventualmente completato.Nessuna penale sul capitale: a differenza di alcuni conti deposito vincolati, Poste Italiane non applica penali sul rimborso anticipato. Il rischio e solo il mancato guadagno degli interessi futuri e del premio.Per chi detiene un BFP 3×4 e considera il rimborso anticipato, e utile confrontarsi con le condizioni aggiornate disponibili presso gli sportelli Poste o sul portale BancoPosta. Recenti novita riguardano anche altri prodotti postali, come la piattaforma unica PostePay e BancoPosta, che ha cambiato le modalita di accesso ai prodotti di risparmio online.Domande frequenti sul BFP 3×4 Il premio all’8% e garantito?Si, il premio dell’8% e garantito da CDP (Cassa Depositi e Prestiti), con la garanzia dello Stato italiano, per chi porta il buono a scadenza dopo 12 anni. Non dipende dall’andamento dei mercati.Si paga l’ISEE sui Buoni Fruttiferi Postali?Si. Il valore dei BFP (capitale + interessi maturati) rientra nel patrimonio mobiliare rilevante ai fini ISEE. Va dichiarato nella DSU come giacenza media annua. E importante tenerne conto se si e vicini a soglie ISEE rilevanti per bonus o agevolazioni.I BFP vanno dichiarati nel 730?No. Gli interessi dei Buoni Fruttiferi Postali sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo del 12,5%. Non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi PF).Si puo ereditare un BFP 3×4?Si. I Buoni Fruttiferi Postali fanno parte dell’asse ereditario. Gli eredi possono richiederne il rimborso presentando la documentazione successoria agli sportelli Poste Italiane. Il rimborso in sede successoria equivale a un rimborso anticipato se avviene prima della scadenza dei 12 anni.Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 11:00:002026-08-28 10:35:51Buono Fruttifero Postale 3×4 con premio all’8%: rendimenti, tasse e rimborso