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Detrazione assicurazioni nel 730/2026, ecco in quali casi

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Hai pagato premi assicurativi nel 2025 e ti chiedi se puoi recuperarli nella dichiarazione dei redditi 2026? La risposta non è semplice: solo alcune tipologie di assicurazioni danno diritto alla detrazione del 19% nel modello 730/2026, e ci sono limiti precisi da rispettare. In questa guida ti spieghiamo esattamente in quali casi puoi portare in detrazione i premi assicurativi e quanto puoi effettivamente recuperare.

Cosa si intende per detrazione fiscale sulle assicurazioni

Prima di tutto, chiariamo cosa significa «detrazione». Quando paghi un premio assicurativo detraibile, puoi sottrarre il 19% di quella spesa direttamente dall’IRPEF che devi versare. In pratica, non si riduce il reddito tassabile (come avviene con le deduzioni), ma si riduce direttamente l’imposta dovuta.

Supponiamo che tu abbia pagato 500 euro di premi per una polizza vita nel 2025. Nel modello 730/2026 potrai detrarre il 19% di 500 euro, cioè 95 euro di imposta in meno. Non è un rimborso diretto del premio, ma una riduzione dell’IRPEF che altrimenti dovresti pagare (o un importo maggiore a rimborso nel 730).

La normativa di riferimento è l’art. 15 del TUIR (DPR 917/1986), che elenca le tipologie di spese detraibili al 19%. Le assicurazioni sono disciplinate dal comma 1, lettera f) e lettera f-bis) di questo articolo.

Assicurazioni detraibili nel 730/2026: i casi previsti dalla legge

Non tutte le polizze assicurative danno diritto alla detrazione. La legge individua specifiche tipologie. Vediamole una per una.

Polizze vita e infortuni: detrazione 19% fino a 530 euro

La categoria più comune è quella delle polizze vita e contro gli infortuni. Per queste spetta la detrazione del 19% su un importo massimo di 530 euro l’anno, come previsto dall’art. 15, comma 1, lett. f) del TUIR.

Il massimo recuperabile in imposta è quindi: 530 × 19% = 100,70 euro.

Rientrano in questa categoria:

  • Polizze vita che prevedono il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante
  • Polizze contro gli infortuni che garantiscono un capitale o una rendita in caso di invalidità permanente causata da infortuni
  • Polizze di non autosufficienza (rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana), se la compagnia assicurativa non ha facoltà di recesso dal contratto

Attenzione: il limite di 530 euro è complessivo per tutte queste tipologie insieme. Se hai più polizze vita, infortuni e non autosufficienza, puoi portare in detrazione al massimo 530 euro in totale — salvo il caso della non autosufficienza che ha un limite aggiuntivo specifico (vedi paragrafo dedicato).

Polizze vita per tutela dei disabili gravi (L. 104): detrazione al 19% fino a 750 euro

A partire dall’anno d’imposta 2016, il limite di 530 euro è elevato a 750 euro per le polizze aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, come definita dall’art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e accertata con le modalità previste dalla stessa legge.

In pratica, chi stipula una polizza vita «caso morte» per garantire un capitale ai propri familiari disabili gravi (es. un figlio con disabilità grave L. 104) può portare in detrazione fino a 750 euro invece di 530. Il recupero massimo è: 750 × 19% = 142,50 euro.

Polizze per la non autosufficienza: detrazione al 19% fino a 1.291,14 euro aggiuntivi

C’è poi un limite aggiuntivo per le sole polizze non autosufficienza (dette anche «long term care»). In base all’art. 15, comma 1, lett. f) del TUIR, la detrazione del 19% si applica su ulteriori 1.291,14 euro l’anno, limitatamente ai premi per polizze non autosufficienza, al netto dei premi già computati per le polizze vita e infortuni.

In termini pratici: se hai solo una polizza non autosufficienza (senza polizze vita/infortuni), puoi detrarre al 19% fino a 1.291,14 euro totali. Se hai anche polizze vita o infortuni, il limite rimane 530 euro per queste ultime, più ulteriori 1.291,14 euro per la non autosufficienza.

Il recupero massimo dalla sola polizza LTC è: 1.291,14 × 19% = 245,32 euro.

Per rientrare in questa categoria, la polizza deve coprire il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e la compagnia assicurativa non deve avere facoltà di recedere dal contratto. Le caratteristiche specifiche che devono avere questi contratti sono stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, sentito l’IVASS (ex ISVAP).

Polizze rischio calamità naturali sugli immobili: detrazione al 19%

La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha introdotto nel TUIR la lettera f-bis) all’art. 15, comma 1, che prevede la detrazione del 19% per i premi di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Si tratta di polizze che coprono danni causati da eventi come terremoti, alluvioni, frane e altri eventi catastrofali, riferite alla propria abitazione o a immobili ad uso abitativo di proprietà. A differenza delle polizze vita e infortuni, per questa tipologia il TUIR non stabilisce un limite massimo di spesa, e pertanto la detrazione del 19% si applica sull’intero premio pagato.

Attenzione: questa agevolazione riguarda le persone fisiche che stipulano volontariamente queste polizze e non va confusa con le polizze catastrofali obbligatorie per le imprese introdotte dalla stessa legge per il settore produttivo.

Assicurazioni NON detraibili nel 730/2026

È importante anche sapere cosa non puoi portare in detrazione. Molte persone pensano che qualsiasi premio assicurativo sia detraibile, ma non è così.

  • RC auto (responsabilità civile auto): il premio dell’assicurazione obbligatoria dell’auto non è detraibile. Non confondere con eventuali componenti accessorie della polizza auto (es. infortuni conducente) che potrebbero avere trattamento diverso.
  • Polizze sulla casa contro furto e incendio ordinarie: la polizza casa standard (furto, incendio, allagamento ordinario) non è detraibile, a meno che non si tratti di polizze catastrofali ai sensi delle disposizioni specifiche citate sopra.
  • Polizze di responsabilità civile generica: la RC generica privata non è detraibile.
  • Polizze malattia: i premi per le polizze sanitarie private (salute, rimborso spese mediche) non danno diritto alla detrazione come «assicurazione», anche se le spese mediche rimborsate dalla polizza sono comunque detraibili nel 730 quando sostenute dalla parte rimasta a tuo carico.
  • Polizze finanziarie pure: prodotti come unit linked o index linked che non prevedono una vera copertura assicurativa del rischio morte o invalidità (ma sono sostanzialmente investimenti) non sono detraibili come assicurazioni.

Il limite di reddito 75.000 euro per le detrazioni: si applica anche alle assicurazioni?

Dal 2025 è entrata in vigore una regola importante che riguarda molte detrazioni fiscali: il cosiddetto tetto alle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro. La norma è contenuta nella Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).

In cosa consiste? Se il tuo reddito complessivo supera 75.000 euro, le detrazioni fiscali (incluse quelle per oneri) vengono ridotte secondo un calcolo che tiene conto del reddito e del numero di figli a carico. Più il reddito è alto, più la detrazione si riduce. Sopra i 100.000 euro di reddito la riduzione è massima.

Nel caso delle assicurazioni, la situazione è la seguente:

  • Polizze vita e infortuni (limite 530-750 euro): soggette al tetto se stipulate dopo il 31 dicembre 2024. Per i contratti stipulati prima, la normativa prevede specifiche regole transitorie.
  • Polizze non autosufficienza (limite 1.291,14 euro): queste sono generalmente escluse dal meccanismo di riduzione legato al reddito, in quanto legate a condizioni di disabilità e non autosufficienza.
  • Polizze catastrofali su immobili: sono anch’esse escluse dal meccanismo di riduzione per i redditi alti.

Se vuoi approfondire le detrazioni soggette al tetto dei 75.000 euro, ti consigliamo di leggere la nostra guida: Detrazioni 2026 sopra 75.000 euro: le spese che non entrano nel tetto.

Chi può detrarre i premi assicurativi: il contraente o l’assicurato?

Una domanda frequente riguarda chi ha diritto alla detrazione: chi paga il premio (il contraente) o chi è coperto dalla polizza (l’assicurato)? La risposta dipende dalla tipologia:

  • Regola generale: ha diritto alla detrazione chi ha sostenuto la spesa, cioè chi ha effettivamente pagato il premio. Se il contraente e l’assicurato coincidono (la situazione più comune), non ci sono problemi.
  • Polizza stipulata dal coniuge o genitore per un familiare a carico: se il figlio o il coniuge è fiscalmente a carico, chi paga può detrarre il premio nella propria dichiarazione dei redditi. Questo vale anche se il contratto è intestato al familiare.
  • Polizza stipulata da un datore di lavoro: se il datore di lavoro paga una polizza vita o infortuni per il dipendente, il valore del premio rientra nel reddito di lavoro dipendente. In questo caso, il dipendente può detrarre nel 730 solo se il premio è stato incluso nel reddito imponibile e quindi ha già subito la tassazione come benefit.

Esempio pratico: Maria stipula e paga una polizza vita per sé stessa — detrae il premio nel proprio 730. Carlo paga la polizza vita per la figlia universitaria a suo carico — detrae lui il premio nel proprio 730. Se invece la figlia ha redditi propri e non è più a carico del padre, dovrà essere lei (se paga lei) a detrarre nel proprio 730.

Come inserire le assicurazioni detraibili nel 730/2026

Le detrazioni per premi assicurativi si inseriscono nella Sezione I del Quadro E del modello 730/2026, dedicata agli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%. Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate (disponibili sul sito agenziaentrate.gov.it) indicano le modalità precise di compilazione per ciascuna tipologia di polizza.

Il modello 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate dovrebbe già contenere le informazioni sulle polizze vita trasmesse dalle compagnie assicurative. Prima di modificare il precompilato, verifica che i dati siano corretti e completi. Se mancano alcune polizze, puoi aggiungerle inserendo i dati dalla documentazione fornita dall’assicurazione.

Hai dubbi sulla compilazione del tuo 730? Consulta anche la nostra guida completa: Modello 730 2026: Novità, Spese Detraibili e Deducibili.

Tabella riepilogativa: detrazioni assicurazioni nel 730/2026

Per facilitarti la consultazione, ecco una tabella riassuntiva con tutte le tipologie di assicurazioni, i limiti di spesa e il recupero massimo:

Tipo di polizzaAliquota detrazioneLimite spesaRecupero max IRPEFNorma
Polizza vita / caso morte / infortuni (invalidità perm. >=5%)19%530 euro complessivi100,70 euroTUIR art. 15 lett. f)
Polizza vita per disabili gravi (L. 104/1992)19%750 euro (al posto di 530)142,50 euroTUIR art. 15 lett. f) – dal 2016
Polizza non autosufficienza – LTC19%1.291,14 euro (aggiuntivi rispetto a vita/infortuni)245,32 euroTUIR art. 15 lett. f)
Polizza catastrofale su immobili abitativi19%Nessun limite esplicito19% dell’intero premioTUIR art. 15 lett. f-bis) – dal 2024
RC autoNon detraibile
Polizza casa standard (furto/incendio)Non detraibile
Polizza malattia / sanitariaNon detraibile (come assicurazione)

Documentazione necessaria: cosa conservare

Per portare in detrazione i premi assicurativi, è importante conservare la documentazione adeguata. L’Agenzia delle Entrate può richiedere la documentazione a supporto delle detrazioni indicate nel 730 presentato tramite CAF o intermediario.

  • Certificazione del premio pagato: la compagnia assicurativa rilascia (di solito entro il 28 febbraio dell’anno successivo) una certificazione che attesta i premi versati nell’anno d’imposta. Per il 730/2026 ti serve quella relativa ai premi pagati nel 2025.
  • Contratto di polizza: il contratto deve specificare la tipologia di copertura (vita, infortuni, non autosufficienza, ecc.) e i termini che la rendono detraibile.
  • Prove di pagamento: ricevute di bonifico, estratti conto con addebito del premio, o quietanze della compagnia.
  • Dichiarazione a carico del familiare: se detrai premi per un familiare a carico, conserva documentazione che attesti lo status di familiare a carico.

In caso di controllo fiscale, l’Agenzia delle Entrate potrebbe chiederti di esibire questi documenti entro 30 giorni dalla richiesta. Conservali per almeno 5 anni dalla presentazione del 730.

Casi pratici: esempi di calcolo della detrazione

Vediamo alcuni esempi concreti per capire come funziona il calcolo nella pratica.

Esempio 1 — Polizza vita con premio inferiore al limite

Giulia ha una polizza vita «caso morte» stipulata nel 2022. Nel 2025 ha pagato un premio annuo di 400 euro. Reddito complessivo 2025: 32.000 euro.

  • Spesa detraibile: 400 euro (inferiore al limite di 530 euro)
  • Detrazione: 400 × 19% = 76 euro in meno di IRPEF
  • Soggetta al tetto 75.000 euro? No (reddito inferiore alla soglia)

Esempio 2 — Polizza vita con premio superiore al limite

Roberto ha una polizza vita con premio annuo di 800 euro. Reddito 2025: 45.000 euro.

  • Spesa riconosciuta: 530 euro (il limite massimo, il resto non è detraibile)
  • Detrazione: 530 × 19% = 100,70 euro in meno di IRPEF
  • I restanti 270 euro di premio non danno diritto ad alcun beneficio fiscale aggiuntivo

Esempio 3 — Polizza non autosufficienza

Anna, 68 anni, ha stipulato nel 2023 una polizza long term care. Premio annuo 2025: 1.500 euro. Nessuna altra polizza vita. Reddito 2025: 28.000 euro.

  • Spesa detraibile: 1.291,14 euro (il limite per la non autosufficienza)
  • Detrazione: 1.291,14 × 19% = 245,32 euro in meno di IRPEF
  • Soggetta al tetto 75.000 euro? No (esclusa per legge)

Esempio 4 — Polizza vita e polizza infortuni insieme

Luca ha sia una polizza vita (premio: 300 euro) che una polizza infortuni (premio: 250 euro). Reddito 2025: 38.000 euro.

  • Totale premi: 300 + 250 = 550 euro
  • Limite complessivo: 530 euro (le due tipologie condividono il tetto)
  • Detrazione: 530 × 19% = 100,70 euro
  • I 20 euro eccedenti non sono detraibili

Il caso delle polizze vita: differenza tra «caso morte» e «caso vita»

Non tutte le polizze comunemente chiamate «assicurazioni vita» danno diritto alla detrazione. È importante distinguere:

  • Polizza «caso morte» (term life o vita intera): eroga un capitale agli eredi in caso di morte dell’assicurato durante il periodo di copertura. Questa tipologia è sempre detraibile (copre il rischio morte).
  • Polizza mista: eroga un capitale sia in caso di morte che se l’assicurato è in vita alla scadenza. È detraibile se prevede una copertura significativa del rischio morte o invalidità permanente superiore al 5%.
  • Polizze unit linked o index linked: sono prodotti finanziari con una «etichetta» assicurativa. Se la componente assicurativa è puramente formale (es. solo rimborso del capitale in caso di morte ma il vero scopo è l’investimento), l’Agenzia delle Entrate ha in varie occasioni negato la detraibilità. Bisogna verificare le condizioni contrattuali caso per caso.

Il consiglio pratico: se hai dubbi sulla detraibilità della tua polizza, chiedi alla compagnia assicurativa una dichiarazione esplicita che il contratto rientra nelle tipologie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera f) del TUIR. Molte compagnie la forniscono automaticamente insieme alla certificazione annuale dei premi.

Approfondisci le caratteristiche fiscali delle polizze vita leggendo: Polizza vita: tipologie, fiscalità e detrazione 2026.

Domande frequenti sulla detrazione assicurazioni nel 730

Posso detrarre la polizza RC auto nel 730?

No. Il premio dell’assicurazione RC auto (responsabilità civile autoveicoli) non è detraibile nel 730. Non è previsto dall’art. 15 del TUIR. Eventuali garanzie accessorie della polizza auto (es. copertura infortuni del conducente) potrebbero in teoria essere detraibili se rispettano i requisiti delle polizze infortuni, ma nella pratica è raro che le compagnie separino e documentino queste componenti in modo idoneo alla detraibilità.

La polizza sanitaria privata è detraibile?

No, la polizza sanitaria (rimborso spese mediche) non è detraibile come «assicurazione». Tuttavia, le spese mediche che la polizza ti rimborsa sono comunque detraibili al 19% nel 730, ma solo per la parte rimasta effettivamente a tuo carico dopo il rimborso assicurativo. Non puoi detrarre due volte la stessa spesa (sia come premio assicurativo che come spesa medica rimborsata).

Ho pagato il premio con addebito automatico sul conto: è sufficiente come documentazione?

Sì. L’estratto conto bancario che mostra l’addebito del premio è valido come prova di pagamento. È consigliabile abbinarlo alla certificazione della compagnia assicurativa che attesta l’importo dei premi versati per la polizza nell’anno d’imposta 2025.

Posso detrarre i premi pagati per una polizza intestata a mio figlio non a carico?

No. Se il figlio non è fiscalmente a tuo carico (perché ha un reddito proprio superiore alla soglia di 2.840,51 euro, oppure 4.000 euro se ha meno di 24 anni), non puoi detrarre nel tuo 730 i premi da te pagati per lui. In questo caso, spetterà al figlio detrarre nel proprio 730 i premi relativi alla polizza.

Se la polizza viene riscattata anticipatamente, devo restituire la detrazione?

Per le polizze vita ordinarie, il riscatto anticipato non obbliga generalmente a restituire le detrazioni già fruite. Tuttavia, se la polizza non autosufficienza viene riscattata — il che è possibile solo in casi particolari dato il vincolo contrattuale di irrevocabilità — potrebbero applicarsi regole diverse. Il consiglio è sempre di verificare le condizioni contrattuali e consultare il CAF prima di procedere con il riscatto anticipato.

Dove trovo l’importo dei premi da inserire nel 730?

La compagnia assicurativa deve inviare (di norma entro il 28 febbraio 2026 per le polizze 2025) una certificazione con l’importo dei premi versati nell’anno d’imposta, specificamente per le finalità fiscali. Questo documento viene anche trasmesso dall’assicurazione direttamente all’Agenzia delle Entrate, quindi dovrebbe comparire già nel 730 precompilato. Se non lo trovi nel precompilato, contatta la compagnia per richiedere la certificazione e inserisci manualmente il dato nel modulo.

Conclusione: non perdere la detrazione che ti spetta

La detrazione fiscale sulle assicurazioni non dovrebbe essere il motivo principale per stipulare una polizza. Il risparmio fiscale è limitato (al massimo 100,70 euro per le polizze vita/infortuni, 245,32 euro per la non autosufficienza), mentre una polizza si sceglie principalmente per la protezione che offre al proprio nucleo familiare.

Detto questo, se già hai una polizza vita o infortuni, ha senso assicurarsi di indicarla correttamente nel 730 per non perdere un risparmio fiscale a cui hai comunque diritto. Allo stesso modo, per chi è alla ricerca di protezione dal rischio di non autosufficienza, la polizza long term care offre sia una copertura concreta che un beneficio fiscale più significativo.

Per la compilazione del modello 730/2026 o per verificare se le tue polizze assicurative sono effettivamente detraibili, ti invitiamo a contattare il CAF Centro Fiscale di Udine. I nostri operatori possono esaminare la documentazione della tua polizza e guidarti nella compilazione corretta.

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