PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOUscire dal Forfettario dal 1° Gennaio 2027: 6 Cose da Decidere Entro il 31 Dicembre 2026Uscire dal regime forfettario per opzione 2027 significa fare una scelta volontaria: rinunciare a un regime agevolato che potresti ancora applicare, per passare al regime ordinario a partire dal 1° gennaio 2027. È una decisione che nessuno ti impone, ma che ha conseguenze concrete su IVA, contabilità, fatturazione e reddito imponibile. E soprattutto è una decisione che va maturata entro il 31 dicembre 2026, perché dal giorno dopo si cambiano le regole del gioco in corsa.Molti professionisti e piccole partite IVA arrivano a questo bivio dopo qualche anno di attività: i costi crescono, i clienti aziendali chiedono l’IVA detraibile, si programma un investimento importante. In questi casi il regime forfettario, che pure resta vantaggioso per moltissime situazioni, può diventare una gabbia. Attenzione però: uscire dal regime forfettario per opzione 2027 non è una formalità da sbrigare in cinque minuti, perché comporta un vincolo di almeno tre anni, una gestione IVA completa e una serie di adempimenti nuovi.In questa guida ti spieghiamo, con parole semplici, come si esercita l’opzione, cosa va deciso entro fine 2026, come funziona la rettifica della detrazione IVA (con una novità normativa importante proprio dal 2027), come trattare le rimanenze di magazzino e le fatture a cavallo d’anno. Alla fine troverai anche le domande più frequenti che riceviamo allo sportello.Indice dei contenutiUscire dal regime forfettario per opzione 2027: di cosa stiamo parlandoCome si esercita l’opzione: il comportamento concludenteCosa decidere e organizzare entro il 31 dicembre 2026Rettifica della detrazione IVA: la novità che cambia tutto dal 2027Rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2026: come si gestisconoFatture a cavallo d’anno 2026-2027: cassa, competenza e IVAIl vincolo triennale dell’opzione per il regime ordinarioQuando conviene uscire dal regime forfettario per opzione 2027Approfondimenti correlatiDomande frequenti sull’uscita dal forfettario per opzioneValutiamo insieme se conviene uscire dal forfettarioUscire dal regime forfettario per opzione 2027: di cosa stiamo parlandoDal regime forfettario si può uscire in due modi molto diversi tra loro, ed è fondamentale non confonderli perché le regole e le tempistiche cambiano.Il primo caso è l’uscita per decadenza, cioè automatica e subita: succede quando vengono meno i requisiti previsti dalla legge. L’esempio classico è il superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi (che fa uscire dal regime dall’anno successivo) oppure il superamento dei 100.000 euro, che comporta l’uscita immediata con applicazione dell’IVA già a partire dall’operazione che determina lo sforamento. Rientrano tra le cause di decadenza anche le cosiddette cause ostative, come un reddito da lavoro dipendente o da pensione superiore a 35.000 euro nell’anno precedente. Se è questa la tua situazione, ti consigliamo di leggere la nostra guida dedicata al superamento della soglia degli 85.000 euro nel forfettario, che tratta nel dettaglio proprio quello scenario.Il secondo caso, quello di cui parliamo qui, è l’uscita per opzione: il contribuente ha ancora tutti i requisiti per restare nel forfettario, ma sceglie liberamente di applicare l’IVA e le imposte nei modi ordinari. È una facoltà espressamente prevista dalla legge istitutiva del regime (art. 1, comma 70, della Legge 190/2014). In pratica, uscire dal regime forfettario per opzione 2027 è una scelta di convenienza economica e organizzativa, non un obbligo.La differenza pratica è enorme: chi decade non deve comunicare nulla, perché l’uscita discende dalla legge; chi opta, invece, compie una scelta che lo vincola per almeno tre anni e che va manifestata con un comportamento coerente e poi formalizzata in dichiarazione IVA. Vediamo come. Come si esercita l’opzione: il comportamento concludenteQui arriva la buona notizia, quella che sorprende quasi tutti i contribuenti: non esiste alcuna comunicazione preventiva da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2026. Non c’è un modulo da presentare, non c’è una raccomandata da spedire, non c’è una PEC da mandare prima di Capodanno.L’opzione si esercita per comportamento concludente. È un principio generale in materia di opzioni fiscali (DPR 442/1997) e significa una cosa molto semplice: la tua scelta si desume da come ti comporti concretamente dal 1° gennaio 2027. Se dal primo giorno dell’anno inizi a emettere fatture con IVA, tieni i registri IVA, effettui le liquidazioni periodiche e detrai l’IVA sugli acquisti, hai di fatto già optato per il regime ordinario. Non serve altro.La formalizzazione arriva dopo, ed è solo una comunicazione: la scelta va barrata nel quadro VO (storicamente il rigo VO33) della prima dichiarazione IVA utile, cioè la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2027, che si presenta nella primavera del 2028. Il quadro VO serve proprio a informare l’Amministrazione finanziaria delle opzioni e delle revoche esercitate.Un chiarimento che tranquillizza molti: se per distrazione ometti la comunicazione nel quadro VO, l’opzione resta comunque valida, perché ciò che conta è il comportamento effettivamente tenuto. L’omissione costituisce una violazione formale, sanzionabile in misura fissa, ma non fa saltare la scelta. Meglio comunque non correre rischi: il nostro consiglio è affidare la compilazione della prima dichiarazione IVA a chi conosce bene questi passaggi.Attenzione a un aspetto che genera confusione: per il reddito non esiste un’opzione separata. L’opzione per l’IVA ordinaria e quella per la determinazione ordinaria del reddito viaggiano insieme, perché il regime forfettario è un pacchetto unitario. Uscendo, tornerai a dichiarare i redditi con il quadro RE (professionisti) o il quadro RG/RF (imprese) del Modello Redditi PF, abbandonando il quadro LM tipico dei forfettari. Cosa decidere e organizzare entro il 31 dicembre 2026Se non c’è nulla da comunicare, perché parliamo di una scadenza al 31 dicembre 2026? Perché il regime fiscale si applica per anno solare intero: una volta iniziato il 2027 non si torna indietro, e ogni fattura emessa il 2 gennaio deve già essere impostata correttamente. La scadenza, quindi, non è burocratica ma organizzativa e decisionale.Ecco cosa va messo a fuoco prima di Capodanno se stai valutando di uscire dal regime forfettario per opzione 2027:Valutazione di convenienza numerica: confrontare l’imposta sostitutiva del forfettario (15%, o 5% nei primi cinque anni per le nuove attività) con l’IRPEF a scaglioni più addizionali regionali e comunali, tenendo conto dei costi realmente deducibili e dei contributi previdenziali.Numerazione e impostazione delle fatture 2027: dal 1° gennaio la numerazione riparte e le fatture devono esporre l’aliquota IVA corretta, senza più la dicitura del regime forfettario né il codice natura N2.2.Software di fatturazione e contabilità: serve un gestionale che tenga registri IVA, liquidazioni e scadenzario, non più il semplice invio di fatture senza imposta.Timing degli investimenti: un acquisto importante fatto a dicembre 2026 non dà diritto a detrarre l’IVA né a dedurre l’ammortamento; lo stesso acquisto fatto a gennaio 2027 sì. Spesso spostare la spesa di poche settimane vale molte migliaia di euro.Inventario delle rimanenze al 31 dicembre 2026 per chi vende beni o utilizza materiali.Ricognizione dei beni strumentali ancora “in vita” acquistati durante il periodo forfettario, con relative fatture d’acquisto.L’ultimo punto merita particolare attenzione: nel regime ordinario si apre un calendario di adempimenti che nel forfettario non esisteva. Liquidazioni IVA mensili (entro il 16 del mese successivo) oppure trimestrali su opzione (con una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi), comunicazioni delle liquidazioni periodiche, dichiarazione IVA annuale, gestione dell’IVA sugli acquisti dall’estero. Sono tutte cose gestibili, ma vanno messe in agenda prima, non scoperte a marzo. Rettifica della detrazione IVA: la novità che cambia tutto dal 2027Questo è il capitolo più tecnico, ma anche quello che può valere di più in termini di soldi veri. Partiamo dal concetto base: nel regime forfettario non si detrae l’IVA sugli acquisti. Se compri un macchinario da 10.000 euro più IVA, quei 2.200 euro di imposta restano un costo secco. Nel regime ordinario, invece, l’IVA sugli acquisti è detraibile. Come ha sempre funzionato la rettifica a favoreProprio per evitare questa disparità, l’ordinamento ha previsto storicamente la rettifica della detrazione IVA disciplinata dall’art. 19-bis2 del DPR 633/1972. In caso di passaggio da forfettario a ordinario la rettifica è a favore del contribuente: si recupera una quota dell’IVA a suo tempo non detratta, limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati al momento del cambio di regime.Il meccanismo classico prevede che per i beni ammortizzabili (attrezzature, macchinari, arredi) il recupero avvenga in quinti, cioè in proporzione agli anni che mancano al completamento del quinquennio dall’entrata in funzione del bene; per gli immobili il periodo di osservazione, la cosiddetta tutela decennale, si estende a dieci anni; per le merci in rimanenza e i servizi non ancora utilizzati il recupero è integrale.Facciamo un esempio concreto. Immagina che Marco, artigiano forfettario, abbia comprato nel 2025 un macchinario pagando 2.200 euro di IVA mai detratta. Uscendo dal forfettario all’inizio del 2027 sarebbero trascorsi due anni del quinquennio e ne resterebbero tre: con il criterio dei quinti il recupero teorico sarebbe pari a 3/5 di 2.200 euro, cioè 1.320 euro. Non è una cifra trascurabile, ma attenzione: come vediamo nel paragrafo successivo, per le uscite con decorrenza 1° gennaio 2027 questo recupero non è più scontato, perché la norma che lo prevedeva risulta abrogata proprio da quella data.Attenzione: dal 1° gennaio 2027 il quadro cambiaQui serve la massima prudenza, perché siamo di fronte a una novità normativa in piena evoluzione. L’art. 9 del D.Lgs. 186/2025 ha abrogato il comma 3 dell’art. 19-bis2, cioè proprio la norma che disciplinava la rettifica “per masse” nei casi di mutamento del regime fiscale. L’abrogazione, inizialmente immediata, è stata poi differita al 1° gennaio 2027 dall’art. 4, comma 12-octies del DL 200/2025 (Milleproroghe), convertito dalla Legge 26/2026.Tradotto in pratica: per i passaggi di regime con effetto fino al 2026 la vecchia disciplina della rettifica per cambio di regime resta pienamente applicabile. Per i passaggi con decorrenza 1° gennaio 2027, invece, la disposizione risulta abrogata proprio nel momento in cui il mutamento di regime si verifica. Secondo la lettura prevalente resterebbero applicabili soltanto le rettifiche analitiche, cioè quelle legate alla variazione di utilizzo dei singoli beni, e non più la rettifica generalizzata per masse. Nella stessa direzione va il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026), applicabile dal 1° gennaio 2027: la rettifica della detrazione è disciplinata dal suo art. 59, che riproduce il contenuto del vecchio art. 19-bis2 senza riprodurne il comma 3. La disciplina della rettifica per cambio di regime, quindi, non è stata semplicemente trasferita o rinumerata altrove: dal 2027 non compare più nel testo di riferimento.La conseguenza operativa è delicatissima: chi ha beni strumentali recenti o magazzino consistente e conta sul recupero dell’IVA come leva di convenienza per uscire dal regime forfettario per opzione 2027 deve verificare con estrema attenzione la propria posizione, in attesa dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. In alcuni casi la data di uscita può fare la differenza. È esattamente il tipo di valutazione che non va fatta leggendo un articolo online: prenota un appuntamento e portiamo i numeri sul tavolo.Dove si indica la rettificaQuando la rettifica spetta, non si recupera l’imposta con un bonifico immediato: l’importo confluisce nella prima dichiarazione IVA del regime ordinario, cioè la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2027, da presentare nella finestra 1° febbraio – 30 aprile 2028. Il calcolo va supportato da un prospetto analitico dei beni e delle rimanenze, da conservare insieme alle fatture d’acquisto originarie.Rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2026: come si gestisconoChi svolge attività commerciale, artigianale o comunque vende beni deve dedicare una serata di lavoro all’inventario di fine anno. Le rimanenze di magazzino sono le merci, le materie prime e i semilavorati acquistati ma non ancora venduti o impiegati al 31 dicembre 2026.Perché contano tanto? Per due ragioni distinte. La prima riguarda l’IVA: le merci ancora in giacenza sono state acquistate pagando un’imposta mai detratta, ed è proprio su queste che la rettifica a favore avrebbe l’impatto maggiore (con le cautele appena viste sulla disciplina applicabile dal 2027). La seconda riguarda il reddito: nel regime forfettario il reddito si calcola applicando un coefficiente di redditività ai ricavi incassati, cioè una percentuale fissa stabilita per legge in base al codice ATECO, e le rimanenze non hanno alcun rilievo. Nel regime ordinario, invece, per le imprese le rimanenze entrano nel calcolo del reddito come componente positivo di fine esercizio.Un principio importante stabilito dalla legge istitutiva del forfettario è quello di evitare salti o duplicazioni d’imposta: i costi già “assorbiti” forfettariamente non possono essere dedotti una seconda volta nel regime ordinario. Per questo la corretta valorizzazione delle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2027 va impostata con criterio, documentando quantità, costi di acquisto e fatture di riferimento.Redigi un inventario datato 31 dicembre 2026, con quantità e descrizione di ogni articolo.Associa a ogni voce la fattura d’acquisto e l’aliquota IVA applicata.Conserva il prospetto: è il documento che giustifica sia l’eventuale rettifica IVA sia le rimanenze iniziali del 2027.Scatta fotografie o stampa i report del gestionale di magazzino: la prova documentale conta. Fatture a cavallo d’anno 2026-2027: cassa, competenza e IVAÈ il dubbio più frequente di chi sta per uscire dal regime forfettario per opzione 2027: emetto la fattura a dicembre 2026 ma il cliente mi paga a gennaio 2027, come la tratto?Distinguiamo i due piani, perché seguono regole diverse. Sul fronte IVA, la fattura emessa nel 2026 da un soggetto ancora forfettario è un’operazione del 2026: va emessa senza applicazione dell’IVA, con il codice natura N2.2 e la dicitura di legge. L’emissione anticipata del documento “cristallizza” il momento di effettuazione dell’operazione, quindi il successivo incasso a gennaio non fa scattare alcun obbligo di addebito dell’imposta. Non devi emettere note di variazione né rifare la fattura con IVA.Sul fronte delle imposte sui redditi il ragionamento è diverso. Nel forfettario vale il principio di cassa: conta quando incassi, non quando fatturi. Quindi una fattura emessa a dicembre 2026 e incassata a gennaio 2027 non ha concorso al reddito forfettario del 2026, perché l’incasso non c’è stato. La legge prevede espressamente una regola di raccordo per i passaggi di regime, finalizzata a evitare che un compenso venga tassato due volte o non venga tassato affatto: i ricavi che non hanno concorso al reddito nel periodo forfettario assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi, cioè nel 2027 in regime ordinario.Il tema si complica per le imprese che nel regime ordinario applicano il principio di competenza, dove il ricavo si imputerebbe all’anno in cui la prestazione è stata eseguita. I casi limite esistono e vanno esaminati uno per uno: lavori iniziati nel 2026 e conclusi nel 2027, acconti incassati a fine anno, note di credito successive al cambio di regime. In queste situazioni la prudenza impone una verifica caso per caso con un professionista, e non una risposta standard. Se vuoi approfondire la meccanica delle fatture a cavallo d’anno 2026-2027 abbiamo dedicato al tema una guida specifica.Il vincolo triennale dell’opzione per il regime ordinarioQuesto è il punto che rende la scelta seria e non reversibile a piacimento. L’art. 1, comma 70, della Legge 190/2014 stabilisce che l’opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte nei modi ordinari è valida per almeno un triennio. Significa che, se opti dal 2027, sei vincolato al regime ordinario per gli anni 2027, 2028 e 2029, anche se nel frattempo i tuoi ricavi restassero ampiamente sotto la soglia degli 85.000 euro.Trascorso il triennio, l’opzione si rinnova tacitamente di anno in anno finché continui a comportarti da soggetto ordinario. Per tornare nel regime forfettario dovrai quindi manifestare una nuova scelta, sempre per comportamento concludente, e verificare di possedere tutti i requisiti a quella data.Esiste un’eccezione importante: la disciplina generale delle opzioni consente la revoca anticipata quando intervengono nuove disposizioni normative che modificano il regime di riferimento. In passato questa apertura ha permesso a diversi contribuenti di rientrare nel forfettario prima dei tre anni, ad esempio in occasione dell’innalzamento delle soglie di ricavi. Non è però una scappatoia da mettere in preventivo: la regola generale resta il vincolo triennale.Proprio per questo motivo, prima di uscire dal regime forfettario per opzione 2027 conviene ragionare su un orizzonte di tre anni e non sul singolo esercizio. Un anno particolarmente ricco di costi può rendere conveniente l’ordinario nel 2027, ma se il 2028 e il 2029 tornassero “leggeri” il conto complessivo potrebbe capovolgersi. Quando conviene uscire dal regime forfettario per opzione 2027Non esiste una risposta valida per tutti, ma esistono situazioni tipiche in cui l’uscita volontaria merita di essere valutata seriamente. Il filo conduttore è sempre lo stesso: nel forfettario i costi reali non si deducono, perché il reddito si determina applicando ai ricavi il coefficiente di redditività previsto per la tua attività. Se i costi veri superano abbondantemente quelli “riconosciuti” dal coefficiente, il forfettario diventa penalizzante.Costi di gestione elevati: affitto di un locale, dipendenti o collaboratori, materiali, canoni, provvigioni. Un professionista con coefficiente al 78% può dedurre forfettariamente solo il 22% dei compensi: se i suoi costi reali pesano il 45%, l’ordinario probabilmente conviene.Clienti B2B che vogliono detrarre l’IVA: alcune aziende preferiscono fornitori con IVA perché per loro l’imposta è neutra, mentre il prezzo del forfettario è tutto costo.Investimenti importanti in vista: acquisto di macchinari, allestimento di un laboratorio, veicoli strumentali, ristrutturazione di un locale. Nell’ordinario recuperi l’IVA e deduci gli ammortamenti.Volumi in crescita verso la soglia: se prevedi di superare gli 85.000 euro nel 2027, anticipare volontariamente il passaggio evita di trovarsi impreparati a metà anno.Necessità di dedurre perdite o oneri specifici, non valorizzabili nel regime forfettario.Sul fronte opposto, restano nel forfettario con soddisfazione i professionisti con pochi costi, chi beneficia ancora dell’aliquota agevolata al 5% nei primi cinque anni di attività e chi lavora prevalentemente con clienti privati, per i quali l’assenza di IVA è un vantaggio competitivo sul prezzo finale. Se invece stai valutando il percorso inverso, cioè entrare nel regime agevolato, leggi la nostra guida su come passare al regime forfettario dal 2027.Una simulazione numerica seria mette a confronto imposta sostitutiva, IRPEF con addizionali, contributi previdenziali e costi di gestione della contabilità su almeno tre anni. Al CAF Centro Fiscale di Udine questo confronto lo facciamo ogni giorno, con i tuoi numeri reali e non con esempi teorici.Approfondimenti correlatiIl passaggio di regime tocca temi diversi tra loro. Abbiamo raccolto qui le guide che completano il quadro, così puoi approfondire solo quello che riguarda la tua situazione:Superamento della soglia di 85.000 euro nel forfettario: la guida per chi esce dal regime per decadenza e non per scelta volontaria.Fatture a cavallo d’anno 2026-2027: tutti i casi pratici di documenti emessi a dicembre e incassati a gennaio.Passare al regime forfettario dal 2027: il percorso opposto, per chi vuole entrare nel regime agevolato.Regime forfettario: requisiti e aliquote aggiornate, per verificare se possiedi ancora le condizioni di permanenza.Aprire la partita IVA: scelta del regime, codice ATECO e inquadramento previdenziale. Domande frequenti sull’uscita dal forfettario per opzioneDevo comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2026 che esco dal forfettario?No. L’opzione si esercita per comportamento concludente: è sufficiente iniziare ad applicare l’IVA e le regole ordinarie dal 1° gennaio 2027. La scelta si comunica solo successivamente, barrando il quadro VO della prima dichiarazione IVA utile, quella relativa all’anno d’imposta 2027.Cosa succede se non faccio nulla entro il 31 dicembre 2026?Se possiedi ancora i requisiti e continui a fatturare senza IVA, resti semplicemente nel regime forfettario anche per il 2027. Il forfettario è il regime “naturale” per chi ha i requisiti: non decade per il solo passare del tempo e non richiede conferme annuali.Ho dimenticato di barrare il quadro VO: l’opzione è invalida?No, l’opzione resta valida perché ciò che conta è il comportamento effettivamente tenuto. L’omessa comunicazione è una violazione formale, punita con una sanzione in misura fissa e regolarizzabile. Resta comunque buona prassi compilare correttamente la dichiarazione IVA.Come si calcola in pratica la rettifica IVA a favore?Il criterio storico prevede il recupero dell’IVA non detratta in quinti per i beni ammortizzabili (in base agli anni residui del quinquennio) e in decimi per gli immobili, con recupero integrale su merci e servizi non ancora utilizzati. Attenzione però: dal 1° gennaio 2027 la norma che disciplinava la rettifica per cambio di regime risulta abrogata, con effetti ancora da chiarire sui passaggi decorrenti da quella data. È un punto da verificare con un professionista prima di prendere la decisione.Le rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2026 come vanno trattate?Vanno inventariate e valorizzate con un prospetto datato, indicando quantità, costo di acquisto, aliquota IVA e fattura di riferimento. Servono sia per l’eventuale rettifica IVA sia come rimanenze iniziali del primo esercizio in regime ordinario.Posso tornare nel forfettario dopo un anno se mi accorgo di aver sbagliato?In linea generale no: l’opzione vincola per almeno tre anni (2027, 2028 e 2029 se opti dal 2027), dopodiché si rinnova tacitamente di anno in anno. Il rientro anticipato è ammesso solo in presenza di modifiche normative che incidono sul regime. Per questo la valutazione va fatta su un orizzonte triennale.Uscendo dal forfettario devo emettere fattura elettronica?Sì, ma non è una novità: la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA, forfettari inclusi. Cambia però il contenuto del documento, che dovrà esporre imponibile, aliquota e imposta, e cambia la gestione contabile a valle, con registri e liquidazioni periodiche.Valutiamo insieme se conviene uscire dal forfettarioUscire dal regime forfettario per opzione 2027 può farti risparmiare parecchio oppure complicarti la vita per tre anni: dipende interamente dai tuoi numeri. Costi reali, coefficiente di redditività, tipologia di clientela, investimenti programmati e trattamento dell’IVA sui beni già acquistati sono variabili che vanno pesate insieme, non una alla volta.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca professionisti, artigiani e piccole imprese in questa scelta con una simulazione personalizzata su tre anni, la gestione degli adempimenti IVA del nuovo regime e la corretta impostazione di inventario e rettifiche. Ti seguiamo sia in ufficio a Udine sia online, in tutta Italia, e ti forniamo un preventivo personalizzato in base alla complessità della tua attività. Contattaci per fissare un appuntamento prima della fine dell’anno: a gennaio sarà già tardi per cambiare strategia.Un ultimo consiglio operativo: passando al regime ordinario avrai bisogno di un software che gestisca IVA, registri e liquidazioni, non del semplice invio di fatture senza imposta. Per questo consigliamo ai nostri clienti fatturazioneitalia.it, la soluzione di fatturazione elettronica pensata per chi lavora in regime ordinario dal 2027, con registri IVA, scadenzario e invio allo SdI integrati.Hai bisogno di assistenza per il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 09:44:402026-09-28 09:07:06Uscire dal Forfettario dal 1° Gennaio 2027: 6 Cose da Decidere Entro il 31 Dicembre 2026
NOTIZIELegge 104, attenzione ai 3 giorni di permesso: quando l’INPS recupera le sommeI permessi legge 104 sono uno strumento fondamentale per chi assiste un familiare con handicap grave, ma vanno usati rispettando regole precise. Con la circolare INPS n. 100 del 18 settembre 2026, l’Istituto ha ribadito i limiti di fruizione dei 3 giorni di permesso mensile previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 e ha chiarito in quali casi le somme erogate possono essere richieste indietro al lavoratore. Non si tratta di una novità assoluta, ma di un tema che negli ultimi mesi è tornato al centro dell’attenzione per via di controlli più mirati e di alcune pronunce della Cassazione sull’uso improprio del beneficio.Indice dei contenutiIl limite dei 3 giorni di permesso legge 104 al meseQuando l’INPS recupera le somme dei permessi 104Giurisprudenza: il confine tra assistenza e abuso del dirittoLe nuove indicazioni INPS e la programmazione dei permessiDomande frequenti sui permessi legge 104 e il recupero INPSIl limite dei 3 giorni di permesso legge 104 al meseL’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 riconosce al lavoratore dipendente che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità 3 giorni di permesso retribuito al mese, utilizzabili anche in modo frazionato a ore, a seconda di quanto previsto dal contratto collettivo applicato. Il diritto spetta anche quando più familiari sono legittimati ad assistere la stessa persona con disabilità, ma con un vincolo preciso: il tetto complessivo dei 3 giorni mensili resta riferito al singolo assistito, non si moltiplica per ogni parente che presta assistenza.Proprio su questo punto l’INPS è già intervenuta in passato per chiarire il funzionamento dei cosiddetti permessi doppi per più familiari, spiegando come debba essere garantita una fruizione alternativa tra i diversi aventi diritto. La circolare n. 100/2026 conferma questa impostazione e aggiunge un tassello importante sulle conseguenze quando il limite viene superato o quando due persone diverse chiedono il permesso nello stesso giorno per lo stesso assistito. Quando l’INPS recupera le somme dei permessi 104Il caso più immediato riguarda il superamento del limite complessivo dei 3 giorni mensili per lo stesso assistito. Se dai controlli emerge che i giorni di permesso fruiti nel mese, sommando eventualmente le richieste di più familiari, superano il tetto previsto dalla legge, l’INPS considera indebita la parte eccedente e procede al recupero delle somme versate in più. La circolare applica il criterio della priorità temporale: chi utilizza per primo i permessi esaurisce il plafond mensile anche per gli altri familiari autorizzati, per cui il recupero grava sul lavoratore che ha fruito dei giorni eccedenti il limite.C’è poi il caso della fruizione contemporanea: quando due lavoratori diversi fruiscono del permesso nello stesso giorno o nelle stesse ore per assistere la medesima persona con disabilità, viene meno il principio di fruizione alternativa e l’Istituto ripartisce l’indebito in parti uguali tra i lavoratori coinvolti. La giornata o le ore sovrapposte vengono considerate indebite al 50% per ciascun lavoratore, con il conseguente recupero della quota non spettante, rapportato all’orario di lavoro previsto per ciascuno. Si tratta di un meccanismo pensato per evitare che lo stesso permesso venga, di fatto, utilizzato due volte per la stessa finalità assistenziale.A questo si aggiunge il tema, più delicato, dell’uso improprio del permesso: quando l’assenza dal lavoro non è collegata a un’effettiva attività di assistenza al familiare disabile. In questi casi non parliamo solo di un problema di recupero delle somme, ma di una possibile contestazione disciplinare, come chiarito da diverse pronunce della magistratura del lavoro degli ultimi anni, incluse quelle relative a permessi utilizzati in circostanze non coerenti con la finalità assistenziale, come nel caso analizzato dalla sentenza della Corte d’Appello sull’uso improprio dei permessi 104. Giurisprudenza: il confine tra assistenza e abuso del dirittoLa Corte di Cassazione è tornata più volte sul tema dei permessi legge 104, precisando che il beneficio deve avere un nesso diretto e verificabile con l’assistenza prestata al familiare con handicap grave. Con un’ordinanza depositata nel maggio 2026, gli Ermellini hanno ribadito che l’assenza dal lavoro coperta dal permesso deve corrispondere a un’attività di cura reale: quando questo collegamento manca, si può configurare un abuso del diritto, con conseguenze che vanno dal recupero delle somme fino al licenziamento per giusta causa nei casi più gravi.Non basta quindi che il lavoratore sia formalmente autorizzato a fruire del permesso: conta anche come viene utilizzato in concreto. I giudici hanno più volte richiamato casi in cui il dipendente, pur avendo diritto ai 3 giorni di permesso, li ha impiegati per attività estranee all’assistenza, situazione che ha portato al contenzioso su permessi 104 e reintegro del lavoratore in alcune vicende giudiziarie recenti. Ogni caso viene comunque valutato nel merito, tenendo conto delle specifiche circostanze e delle prove raccolte, spesso tramite investigatori privati incaricati dal datore di lavoro o controlli dell’INPS. Le nuove indicazioni INPS e la programmazione dei permessiPer ridurre il rischio di contestazioni e recuperi, l’INPS insiste da tempo sull’importanza di una corretta programmazione dei permessi legge 104 con il datore di lavoro, così da evitare sovrapposizioni non necessarie tra più familiari aventi diritto. Una gestione trasparente delle richieste, comunicata con anticipo quando possibile, aiuta anche le aziende a organizzare i turni senza generare situazioni ambigue che potrebbero poi tradursi in contestazioni, come spiegato anche a proposito della programmazione dei permessi 104 con il datore di lavoro.Resta comunque fermo un principio: la finalità dei 3 giorni di permesso mensili è l’assistenza al familiare con handicap grave, e ogni scostamento da questo scopo espone il lavoratore al rischio di vedersi richiedere indietro le somme percepite, oltre a eventuali conseguenze sul piano disciplinare. La circolare n. 100/2026 dell’INPS va quindi letta come un richiamo alle regole già esistenti, più che come una stretta improvvisa. Domande frequenti sui permessi legge 104 e il recupero INPSQuanti giorni di permesso legge 104 spettano al mese?L’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 riconosce fino a 3 giorni di permesso retribuito al mese per l’assistenza a un familiare con handicap in situazione di gravità, anche fruibili a ore secondo il contratto collettivo applicato.Cosa succede se più familiari chiedono il permesso nello stesso giorno?Se più aventi diritto fruiscono del permesso nello stesso giorno o nelle stesse ore per lo stesso assistito, l’INPS ripartisce l’indebito in parti uguali: la quota sovrapposta è considerata indebita al 50% per ciascun lavoratore, con recupero rapportato al rispettivo orario di lavoro.In quali casi l’INPS può recuperare le somme dei permessi 104?Principalmente quando viene superato il limite complessivo dei 3 giorni mensili, quando c’è sovrapposizione tra più richiedenti per lo stesso assistito, oppure quando emerge che il permesso non è stato utilizzato per un’effettiva attività di assistenza.L’uso improprio dei permessi 104 può portare al licenziamento?Sì, la giurisprudenza ha più volte confermato che un uso del permesso privo di nesso con l’assistenza al familiare disabile può configurare un abuso del diritto, sanzionabile anche con il licenziamento per giusta causa nei casi più gravi, oltre al recupero delle somme indebite.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2021/02/caregiver-con-mascherina.jpg 470 780 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 09:00:002026-09-21 13:55:37Legge 104, attenzione ai 3 giorni di permesso: quando l’INPS recupera le somme
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITICosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist CompletaTutto ciò che paghi entro il 31 dicembre 2026 può trasformarsi in un risparmio concreto sulla dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo. Il 730/2027, infatti, riguarda i redditi e le spese del 2026: una volta passata la mezzanotte del 31 dicembre 2026, ciò che non hai pagato non potrà più essere recuperato in quella dichiarazione. Non esiste un modo per “recuperare dopo” una spesa dimenticata.Questa guida raccoglie, in una checklist operativa, tutte le leve di risparmio fiscale che puoi ancora attivare prima della fine dell’anno: spese mediche, versamenti al fondo pensione, bonus casa, interessi del mutuo, spese scolastiche e universitarie, donazioni, polizze assicurative, spese veterinarie e costi per badanti e addetti all’assistenza.Per l’anno d’imposta 2026 c’è un motivo in più per organizzarsi: la seconda aliquota IRPEF scende dal 35% al 33% (art. 1 c. 3 della Legge 199/2025) e il 730/2027 sarà la prima dichiarazione a recepirla. Vediamo quindi, con ordine, cosa fare entro il 31 dicembre 2026 per pagare meno tasse, e quali adempimenti invece seguono un calendario diverso.Indice dei contenutiPerché il 31 dicembre 2026 è la data che decide le tue tasseSpese sostenute entro il 31 dicembre 2026: il principio di cassaSpese mediche e sanitarie da saldare entro il 31 dicembre 2026Fondo pensione: il versamento deducibile entro il 31 dicembre 2026Bonus casa e ristrutturazioni: pagamenti da chiudere entro il 31 dicembre 2026Interessi del mutuo prima casa e spese collegateSpese per i figli: scuola, università, sport e asilo nidoDonazioni agli enti del terzo settore (ex ONLUS) entro il 31 dicembre 2026Polizze vita, infortuni e rischi catastrofaliSpese veterinarie, funebri e per le badantiAttenzione ai tetti: le detrazioni per redditi oltre 75.000 euroLa checklist operativa da completare entro il 31 dicembre 2026Dopo il 31 dicembre: le scadenze del 730/2027Domande frequenti sulle spese entro il 31 dicembre 2026Perché il 31 dicembre 2026 è la data che decide le tue tasseIl sistema fiscale italiano lavora per “anni d’imposta”. La dichiarazione che presenterai nel 2027 fotografa esattamente un periodo: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Tutte le spese che danno diritto a uno sconto d’imposta devono cadere dentro questa finestra. È per questo che entro il 31 dicembre 2026 si gioca gran parte del risparmio che vedrai nel 730/2027.Prima di procedere, chiariamo due parole che ricorrono in tutto l’articolo. La detrazione è uno sconto che si applica direttamente sull’imposta da pagare: se hai una detrazione del 19% su una spesa di 1.000 euro, l’IRPEF scende di 190 euro. La deduzione, invece, abbassa il reddito imponibile, cioè la base su cui l’imposta viene calcolata: il risparmio dipende dalla tua aliquota, quindi più alto è il reddito, maggiore è il beneficio.Nel 2026 le aliquote IRPEF sono tre: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 euro e 43% oltre i 50.000 euro. Significa che, per chi si colloca nel secondo scaglione, ogni 1.000 euro dedotti valgono circa 330 euro di imposta risparmiata. Ecco perché agire entro il 31 dicembre 2026 non è un dettaglio burocratico, ma una scelta economica. Spese sostenute entro il 31 dicembre 2026: il principio di cassaLa regola base si chiama principio di cassa: conta la data in cui la spesa viene effettivamente pagata, non quella della fattura, della prenotazione o della prestazione ricevuta. Una visita specialistica eseguita a dicembre 2026 ma saldata a gennaio 2027 finirà nel 730/2028, non nel 730/2027. Al contrario, un pagamento anticipato effettuato entro il 31 dicembre 2026 rientra nell’anno in corso.Ci sono poi alcune precisazioni pratiche che fanno la differenza a cavallo d’anno:Con carta di credito rileva la data di utilizzo della carta, non quella dell’addebito sul conto (che spesso slitta al mese successivo).Con bonifico conta la data dell’operazione: non ridurti all’ultimo giorno utile, anche perché il 31 dicembre 2026 cade di giovedì e le tempistiche bancarie di fine anno possono allungarsi.Per i lavori sulle parti comuni condominiali rileva il bonifico effettuato dall’amministratore; il singolo condomino deve comunque aver versato la propria quota entro il termine di presentazione della dichiarazione.Gli assegni rilevano alla data di consegna, ma per molte spese non sono un mezzo di pagamento ammesso.Secondo punto irrinunciabile: la tracciabilità. Dal 2020 le detrazioni al 19% spettano solo se il pagamento avviene con mezzi tracciabili, cioè bonifico, carta di credito o debito, bancomat, assegno bancario o circolare (art. 1 c. 679 della L. 160/2019). Fanno eccezione i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o private accreditate al SSN, che restano detraibili anche se pagate in contanti. Regola pratica: da qui al 31 dicembre 2026, paga tutto ciò che è detraibile con strumenti elettronici e conserva le ricevute. Spese mediche e sanitarie da saldare entro il 31 dicembre 2026Le spese sanitarie sono la voce più diffusa del 730 e danno diritto a una detrazione del 19% sulla parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (art. 15 c. 1 lett. c del TUIR). La franchigia è una soglia sotto la quale non si ottiene nulla: se in tutto l’anno spendi 120 euro, la detrazione è zero; se spendi 1.129,11 euro, il 19% si calcola su 1.000 euro, cioè 190 euro di IRPEF in meno.Proprio per effetto della franchigia, concentrare le spese nello stesso anno conviene. Se hai già superato i 129,11 euro nel 2026, ogni ulteriore spesa sanitaria pagata entro il 31 dicembre 2026 è detraibile per intero al 19%. Se invece sei ancora sotto soglia, valuta se anticipare a dicembre quelle cure già programmate per l’inizio del 2027. Quali spese sanitarie rientranoVisite mediche generiche e specialistiche, analisi, radiografie, ecografie e altri esami diagnostici.Farmaci e medicinali da banco, con scontrino parlante che riporta natura, quantità, codice alfanumerico e codice fiscale.Cure odontoiatriche, fisioterapia e riabilitazione con prescrizione medica.Occhiali da vista, lenti a contatto, apparecchi acustici e altri dispositivi medici marcati CE.Ticket sanitari, interventi chirurgici e degenze.Un aspetto poco conosciuto: se nel 2026 le spese sanitarie superano complessivamente 15.493,71 euro, la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo, una soluzione utile quando l’imposta dovuta non è abbastanza capiente per assorbire tutto lo sconto in un colpo solo. È una valutazione da fare insieme a un operatore esperto, come approfondiamo nella nostra guida alle detrazioni per spese mediche. Se hai dubbi su quali documenti conservare, il CAF Centro Fiscale di Udine ti segue nella raccolta e nel controllo delle ricevute.Fondo pensione: il versamento deducibile entro il 31 dicembre 2026Il versamento a un fondo pensione o a un PIP è probabilmente la leva più potente da attivare entro il 31 dicembre 2026, perché non è una detrazione ma una deduzione: l’importo versato si sottrae direttamente dal reddito imponibile. Il limite annuo è di 5.164,57 euro (art. 8 c. 4 del D.Lgs. 252/2005), comprensivo dei contributi versati dal datore di lavoro, ma al netto del TFR conferito.Immagina Marco, impiegato con un reddito di 38.000 euro, che nel 2026 versa 3.000 euro al suo fondo pensione entro fine anno. Quei 3.000 euro escono dall’imponibile e, trovandosi nello scaglione al 33%, gli fanno risparmiare circa 990 euro di IRPEF nel 730/2027. In più, quel denaro non è “speso”: resta suo, accantonato per la pensione integrativa.Tre attenzioni operative prima della fine dell’anno:Il versamento deve risultare effettuato entro il 31 dicembre 2026: i bonifici disposti a ridosso di Capodanno rischiano di essere contabilizzati nel 2027.Se il fondo è aziendale, i contributi trattenuti in busta paga erodono già una parte del plafond di 5.164,57 euro: verifica quanto margine ti resta prima di fare un versamento aggiuntivo.I contributi versati per i familiari fiscalmente a carico sono deducibili da chi li sostiene, sempre entro lo stesso tetto complessivo.Ricorda inoltre che dal 1° luglio 2026 è entrato in vigore il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti privati di prima assunzione, che ha sostituito il vecchio silenzio-assenso (art. 1 cc. 202 e 205 della L. 199/2025). Se hai cambiato lavoro quest’anno, vale la pena fare il punto sulla tua posizione previdenziale: il nostro CAF Centro Fiscale di Udine effettua la verifica completa. Bonus casa e ristrutturazioni: pagamenti da chiudere entro il 31 dicembre 2026Anche per i lavori in casa vale il principio di cassa: conta il bonifico parlante effettuato entro il 31 dicembre 2026, non la data di fine lavori né quella della fattura. Il “bonifico parlante” è un bonifico speciale che riporta la causale con il riferimento normativo, il codice fiscale di chi detrae e la partita IVA dell’impresa: senza questi dati la detrazione si perde.Per il 2026 il bonus ristrutturazioni spetta nella misura del 50% sulle spese relative all’abitazione principale (per i titolari di proprietà o di un diritto reale di godimento) e del 36% per gli altri immobili, con un massimale di 96.000 euro per unità immobiliare e ripartizione in 10 quote annuali. La stessa struttura di aliquote si applica all’Ecobonus 2026 per il risparmio energetico.Merita un discorso a parte il bonus mobili: 50% su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliare, quindi fino a 2.500 euro di detrazione in 10 anni. Attenzione al requisito temporale, che genera molti errori: gli acquisti del 2026 sono agevolati solo se collegati a un intervento di recupero edilizio iniziato a partire dal 1° gennaio 2025 e comunque prima dell’acquisto dei mobili. Restano esclusi porte, pavimentazioni, tende e tendaggi.Lavori edilizi: pagamento con bonifico parlante, obbligatorio.Mobili ed elettrodomestici: ammessi bonifico ordinario, carta di credito o di debito; esclusi contanti e assegni.Per gli interventi di efficienza energetica serve la comunicazione ENEA, da trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori: è un adempimento con un calendario proprio, diverso dal 31 dicembre.Se i lavori sono in corso e la fine cantiere slitterà al 2027, valuta con l’impresa la possibilità di pagare entro il 31 dicembre 2026 lo stato di avanzamento già eseguito: farai rientrare quella quota nel 730/2027. Interessi del mutuo prima casa e spese collegateGli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale danno diritto a una detrazione del 19% su un massimo di 4.000 euro annui (art. 15 c. 1 lett. b del TUIR), cioè fino a 760 euro di IRPEF in meno. Il limite è riferito all’immobile e va diviso tra i cointestatari: se il mutuo è intestato a due coniugi al 50%, ciascuno porta in detrazione la propria metà.Anche qui rilevano le rate pagate entro il 31 dicembre 2026. Se una rata è andata in insoluto, sistemarla prima di fine anno significa recuperarne la quota interessi già nel 730/2027. Nel plafond dei 4.000 euro rientrano anche gli oneri accessori sostenuti al momento della stipula: commissioni di istruttoria, imposta sostitutiva sul finanziamento, spese di perizia e di notaio relative al contratto di mutuo.Procurati per tempo la certificazione annuale degli interessi rilasciata dalla banca e l’atto di acquisto: sono i documenti che servono in sede di compilazione. Come spiegato nella nostra guida alle detrazioni per interessi sul mutuo, la detrazione richiede che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, con alcune eccezioni per il personale trasferito e per le case inagibili.Spese per i figli: scuola, università, sport e asilo nidoLe famiglie hanno diverse voci da mettere in ordine entro il 31 dicembre 2026. Le più comuni riguardano l’istruzione e le attività dei figli, e quasi sempre si tratta di detrazioni al 19% con tetti di spesa precisi.Spese scolastiche (scuola dell’infanzia, primo ciclo e secondaria di secondo grado): 19% su un massimo di 800 euro per alunno, comprensivi di tasse di iscrizione, mensa, gite e servizi integrativi.Spese universitarie: per gli atenei statali la detrazione segue l’importo effettivamente versato; per quelli non statali valgono i limiti fissati ogni anno con decreto ministeriale, differenziati per area disciplinare e zona geografica.Canoni di locazione per studenti fuori sede: 19% su un massimo di 2.633 euro, se l’università si trova in un comune distante almeno 100 chilometri e in una provincia diversa da quella di residenza.Attività sportive dei ragazzi tra 5 e 18 anni: 19% su un massimo di 210 euro per figlio, per iscrizioni e abbonamenti a palestre, piscine e associazioni sportive dilettantistiche.Asilo nido: 19% su un massimo di 632 euro per figlio, per rette di nidi pubblici e privati.Abbonamenti al trasporto pubblico: 19% su un massimo di 250 euro, anche per i familiari a carico.Se una retta scolastica o la quota della società sportiva è ancora da saldare, pagarla entro il 31 dicembre 2026 significa portarla nel 730/2027 anziché rimandarla di un anno. Attenzione al tracciamento: il bonifico o il pagamento elettronico sono obbligatori anche per queste voci.Chi ha figli all’università dovrebbe inoltre pianificare per tempo l’ISEE universitario, che determina l’importo delle tasse e l’accesso alle borse di studio, e più in generale l’ISEE 2026, richiesto per bonus e servizi comunali. Il CAF Centro Fiscale a Udine si occupa della pratica dalla raccolta documenti all’attestazione finale. Per gli affitti degli studenti fuori sede è fondamentale che il contratto sia regolarmente registrato: il nostro servizio di registrazione dei contratti di locazione mette in regola la posizione. Donazioni agli enti del terzo settore (ex ONLUS) entro il 31 dicembre 2026Le erogazioni liberali, cioè le donazioni, sono una delle poche spese che puoi decidere liberamente di sostenere entro il 31 dicembre 2026 ottenendo un doppio risultato: sostieni una causa e riduci l’imposta. Per gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS il Codice del Terzo Settore (art. 83 del D.Lgs. 117/2017) prevede due strade alternative.Detrazione del 30% sulle somme donate, per un importo massimo di 30.000 euro per periodo d’imposta; la percentuale sale al 35% per le donazioni in denaro alle organizzazioni di volontariato.Deduzione dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato, con possibilità di riportare l’eccedenza nei periodi d’imposta successivi.La scelta tra detrazione e deduzione non è banale e dipende dal tuo reddito e dall’importo donato: in linea di massima, chi ha redditi più elevati trova spesso più conveniente la deduzione, chi ha redditi medio-bassi la detrazione. È una valutazione che facciamo insieme in fase di compilazione, come raccontiamo nella nostra guida alle detrazioni per erogazioni liberali.Regola d’oro: la donazione deve essere tracciabile (bonifico, carta, bollettino postale) e deve risultare eseguita entro il 31 dicembre 2026. Conserva la ricevuta rilasciata dall’ente e l’estratto conto. Esistono poi regimi specifici per le donazioni a partiti politici (detrazione del 26% per importi tra 30 e 30.000 euro) e per quelle a favore di istituzioni religiose e ONG, con regole proprie.Polizze vita, infortuni e rischi catastrofaliMolti contribuenti dimenticano i premi assicurativi, che invece danno diritto a una detrazione del 19% a condizione che il premio sia versato entro il 31 dicembre 2026. Se hai una rata in scadenza a gennaio, verifica con la compagnia se è possibile anticiparla.Polizze vita e infortuni: detrazione del 19% su un massimo di 530 euro di premi annui.Polizze contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana: limite elevato a 1.291,14 euro.Polizze per eventi calamitosi stipulate su unità immobiliari a uso abitativo: detrazione del 19% sui premi, senza il limite dei 530 euro.Polizze a tutela delle persone con disabilità grave: limite specifico di 750 euro per i premi relativi ad assicurazioni sulla vita a favore di familiari con handicap grave.Un chiarimento utile: non tutte le polizze sono detraibili. Le coperture puramente finanziarie o di risparmio, le polizze RC auto e le garanzie accessorie a un mutuo che non abbiano natura di assicurazione sulla vita non rientrano nel beneficio. Porta il contratto e la quietanza di pagamento all’appuntamento: il CAF Centro Fiscale di Udine verifica caso per caso quali premi sono ammessi. Spese veterinarie, funebri e per le badantiChiudiamo la rassegna con tre voci spesso trascurate, tutte da sostenere entro il 31 dicembre 2026 per entrare nel 730/2027.Spese veterinarieLe cure per gli animali domestici o destinati alla pratica sportiva danno diritto alla detrazione del 19% su un massimo di 550 euro, con la stessa franchigia di 129,11 euro prevista per le spese sanitarie. Rientrano visite, esami di laboratorio, interventi e farmaci prescritti dal veterinario; sono esclusi mangimi, toelettatura e accessori. Il pagamento deve essere tracciabile e la fattura intestata a chi detrae, come spieghiamo nella guida alle spese veterinarie detraibili.Spese funebriLe spese funebri sono detraibili al 19% fino a 1.550 euro per ciascun decesso, indipendentemente dal legame di parentela con il defunto. Se più familiari hanno contribuito, il limite resta unico per evento e va ripartito tra chi ha effettivamente sostenuto la spesa, in base a quanto risulta dalla fattura.Badanti e addetti all’assistenza personaleChi assiste una persona non autosufficiente ha due benefici distinti. Il primo è la detrazione del 19% su un massimo di 2.100 euro per le spese relative agli addetti all’assistenza personale, spettante però solo se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. Il secondo è la deduzione dei contributi previdenziali versati per colf, badanti e collaboratori domestici, nel limite di 1.549,37 euro annui.Attenzione: i contributi del quarto trimestre 2026 vanno versati nei primi dieci giorni di gennaio 2027 e, per il principio di cassa, saranno deducibili nel 730/2028. Se vuoi ottimizzare, valuta un versamento anticipato entro il 31 dicembre 2026. Per la gestione del rapporto di lavoro domestico, dalla comunicazione di assunzione ai bollettini, ci occupiamo noi di tutto tramite il servizio colf e badanti del CAF Centro Fiscale a Udine.Attenzione ai tetti: le detrazioni per redditi oltre 75.000 euroPrima di programmare le spese entro il 31 dicembre 2026, chi ha un reddito elevato deve tenere conto del cosiddetto riordino delle detrazioni introdotto dall’art. 16-ter del TUIR. In pratica, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri detraibili, considerati nel loro insieme, sono ammessi solo fino a un importo massimo.Il calcolo parte da un importo base: 14.000 euro per redditi tra 75.000 e 100.000 euro, 8.000 euro oltre i 100.000 euro. Questo importo va poi moltiplicato per un coefficiente legato ai figli fiscalmente a carico:0,50 se non ci sono figli a carico;0,70 con un figlio a carico;0,85 con due figli a carico;1 con più di due figli o con almeno un figlio con disabilità accertata.Restano fuori dal conteggio alcune voci importanti, tra cui le spese sanitarie e gli interessi sui mutui contratti fino al 31 dicembre 2024: un motivo in più per non rinunciare a quelle detrazioni. Va inoltre ricordato che la detrazione del 19% prevista dall’art. 15 del TUIR si riduce progressivamente per i redditi superiori a 120.000 euro, fino ad azzerarsi a 240.000 euro, con esclusione di spese sanitarie e interessi passivi. Infine, per i redditi superiori a 200.000 euro, la Legge di Bilancio 2026 ha previsto una riduzione fissa di 440 euro delle detrazioni spettanti.Tradotto in pratica: se il tuo reddito supera i 75.000 euro, anticipare tutto entro il 31 dicembre 2026 potrebbe non essere la strategia migliore, perché rischi di superare il plafond e perdere una parte del beneficio. In questi casi la pianificazione va fatta con carta e penna insieme a un operatore esperto. La checklist operativa da completare entro il 31 dicembre 2026Ecco il riepilogo delle azioni concrete da mettere in agenda. Stampalo, spuntalo e portalo con te all’appuntamento per il 730/2027.Raccogli tutte le ricevute del 2026 in un unico raccoglitore, divise per tipologia: sanitarie, istruzione, casa, assicurazioni, donazioni.Verifica la franchigia sanitaria: se hai già superato i 129,11 euro, anticipa entro il 31 dicembre 2026 visite, occhiali o cure dentistiche già programmate.Controlla il plafond del fondo pensione e valuta un versamento integrativo fino a 5.164,57 euro complessivi.Chiudi i pagamenti dei lavori edilizi con bonifico parlante e verifica il requisito di inizio lavori per il bonus mobili.Salda le rate arretrate del mutuo e richiedi alla banca la certificazione degli interessi.Paga rette scolastiche, quote sportive e abbonamenti con strumenti tracciabili.Effettua le donazioni agli enti del terzo settore che vuoi sostenere, sempre con bonifico o carta.Verifica le scadenze dei premi assicurativi ed eventualmente anticipa la rata.Sostituisci i pagamenti in contanti: dove la tracciabilità è obbligatoria, il contante azzera la detrazione.Fissa l’appuntamento al CAF per una simulazione di convenienza prima di fine anno.Una precisazione che vale per tutti: entro il 31 dicembre 2026 devono essere sostenute le spese, non presentati documenti all’Agenzia delle Entrate. Nessuno ti chiede di inviare nulla il 31 dicembre: quel giorno è semplicemente il confine dell’anno d’imposta.Dopo il 31 dicembre: le scadenze del 730/2027Chiuso l’anno, entra in gioco il calendario dichiarativo, che segue date completamente diverse dal 31 dicembre 2026. È importante non confondere i due piani: le spese si “congelano” a fine anno, gli adempimenti dichiarativi si distribuiscono nei mesi successivi.Gennaio 2027: le strutture sanitarie e le farmacie trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese del 2026, che confluiranno nella dichiarazione precompilata.Marzo 2027: i sostituti d’imposta consegnano la Certificazione Unica relativa ai redditi 2026.Fine aprile 2027: l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il 730 precompilato (dal 2026 la data di apertura è slittata al 30 aprile).30 settembre 2027: termine ordinario per l’invio del modello 730.Autunno 2027: finestra per il 730 integrativo e, per chi presenta il modello Redditi PF, termine di invio a fine novembre.Chi salta il termine non perde automaticamente tutto: esiste la possibilità di regolarizzare, come spieghiamo nella guida alla dichiarazione dei redditi tardiva. Resta però una strada più costosa e complicata rispetto al presentare tutto nei tempi previsti.Un’ultima nota per chi vive in Friuli Venezia Giulia: oltre all’IRPEF nazionale, sul reddito incidono l’addizionale regionale del FVG e l’addizionale comunale stabilita dal proprio Comune, che variano da territorio a territorio. Anche per questo, farsi seguire da un CAF radicato sul territorio come il CAF Centro Fiscale di Udine aiuta a ottenere un calcolo corretto fino all’ultimo euro. Domande frequenti sulle spese entro il 31 dicembre 2026Se pago una visita medica il 2 gennaio 2027, posso inserirla nel 730/2027?No. Vale il principio di cassa: una spesa pagata nel 2027 rientra nella dichiarazione del 2028, anche se la prestazione è stata eseguita nel 2026. Per farla rientrare nel 730/2027 il pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2026.Conviene sempre anticipare le spese entro il 31 dicembre 2026?Nella maggior parte dei casi sì, soprattutto se hai già superato la franchigia sanitaria o se hai margine sul fondo pensione. Non conviene però se rischi di superare i tetti previsti per i redditi oltre 75.000 euro, o se la tua imposta lorda è troppo bassa per assorbire le detrazioni. Una simulazione al CAF chiarisce il quadro in pochi minuti.Cosa succede se ho pagato in contanti una spesa detraibile?Per le detrazioni al 19% il pagamento tracciabile è obbligatorio dal 2020: il contante fa perdere il beneficio. Restano però detraibili anche in contanti i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni rese da strutture pubbliche o accreditate al SSN. Se ti accorgi ora di aver pagato in contanti, chiedi alla struttura se è possibile rifare il pagamento in forma tracciabile prima della fine dell’anno.Le spese di un familiare a carico si possono detrarre?Sì, per molte voci. Le spese sanitarie, quelle di istruzione, i premi assicurativi e le spese sportive sostenute per i familiari fiscalmente a carico sono detraibili da chi le ha effettivamente pagate, purché il documento sia intestato correttamente. Le spese sanitarie dei figli si possono ripartire tra i genitori in base a quanto ciascuno ha sostenuto.Devo inviare qualcosa all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2026?No. Entro il 31 dicembre 2026 devi solo aver pagato le spese e conservato i documenti. Gli invii telematici seguono il calendario del 730/2027, che parte nella primavera del 2027. L’unica eccezione riguarda adempimenti con termini propri, come la comunicazione ENEA per gli interventi di efficienza energetica, dovuta entro 90 giorni dalla fine dei lavori.Il 730 precompilato contiene già tutte le spese del 2026?Non sempre. La precompilata raccoglie molti dati trasmessi da farmacie, strutture sanitarie, banche e assicurazioni, ma diverse voci – come le spese scolastiche non comunicate, le quote sportive o alcune donazioni – possono mancare. Presentare la dichiarazione tramite CAF significa integrare le spese assenti e non lasciare soldi sul tavolo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Prepara il tuo 730/2027 con il CAF Centro Fiscale di UdineOgni situazione è diversa: una famiglia con figli all’università, un pensionato con spese sanitarie elevate e un lavoratore che ha appena ristrutturato casa hanno strategie di risparmio completamente differenti. Prima che scada il 31 dicembre 2026, una verifica con un operatore esperto ti permette di capire quali spese conviene davvero anticipare e quali documenti recuperare.Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione dei redditi e per pianificare le spese entro il 31 dicembre 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia. I nostri operatori si occupano di tutto: controllo dei documenti, simulazione del risparmio e compilazione del 730/2027, con preventivo personalizzato in base alla tua situazione.Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: puoi anche prenotare un appuntamento direttamente dalla nostra pagina contatti.Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 08:00:002026-09-21 13:44:07Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist Completa
CAF, SUCCESSIONISuccessione Testamentaria 2026: Come Funziona il TestamentoLa successione testamentaria si verifica quando il defunto ha lasciato un testamento. Nel 2026 il testamento permette di disporre dei propri beni rispettando comunque i diritti dei legittimari (coniuge, figli, genitori in assenza di figli).Tipi di testamentoTestamento olografoE il testamento scritto a mano:Interamente scritto dal testatoreDatato e firmatoNon serve notaio per redigerloVa pubblicato da notaio dopo il decessoTestamento pubblicoRedatto dal notaio alla presenza di testimoni:Il testatore dichiara le volonta al notaioIl notaio lo trascrive in forma solenneConservato dal notaioMaggiore sicurezza contro contestazioniTestamento segretoScritto dal testatore e consegnato sigillato al notaio:Contenuto segreto fino al decessoPuo essere scritto a mano o dattilografatoFirma del testatore obbligatoria Quote disponibili e legittimaIl testamento deve rispettare i diritti dei legittimari:Situazione familiareQuota legittimaQuota disponibileSolo coniuge1/2 (50%)1/2 (50%)Solo un figlio1/2 (50%)1/2 (50%)Coniuge + un figlio2/3 (coniuge 1/3, figlio 1/3)1/3 (33%)Piu figli2/3 (divisi tra figli)1/3 (33%) Pubblicazione testamento olografoDopo il decesso, chi detiene il testamento deve:Presentarlo al notaio entro 30 giorniIl notaio redige verbale di pubblicazioneCosto circa 300-500 euroIscrizione nei registri degli atti di ultima volonta Accettazione eredita testamentariaGli eredi testamentari devono:Accettare espressamente (dal notaio o cancelleria tribunale)Oppure accettazione tacita (gestione beni ereditari)Accettazione con beneficio inventario (per limitare debiti) Impugnazione testamentoIl testamento puo essere impugnato per:Lesione legittima: se lede i diritti dei legittimariVizi forma: mancanza firma, data, scrittura non autografaIncapacita testatore: vizio di volonta, incapacita naturaleTermine: 10 anni dal decesso (5 anni per alcuni vizi) 📚 Approfondisci: Leggi la nostra Guida completa Successioni 2026 per una panoramica completa. Hai bisogno di assistenza?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con pensioni, NASPI e successioni.Contattaci:Telefono: 0432 123456Email: info@centrofiscale.comQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 06:00:002026-08-17 11:03:54Successione Testamentaria 2026: Come Funziona il TestamentoNOTIZIEDichiarazione dei redditi errata: quando è responsabile il commercialista?Quando la dichiarazione dei redditi presenta un errore, la prima domanda che si pone il contribuente è sempre la stessa: chi paga? La responsabilità del commercialista in caso di dichiarazione redditi errata è un tema delicato, perché la legge distingue nettamente tra il debito fiscale verso lo Stato, che resta sempre a carico del contribuente, e le eventuali colpe del professionista che ha materialmente commesso l’errore. Capire questa differenza è fondamentale per sapere cosa si può davvero recuperare e come muoversi se un errore del commercialista genera un accertamento, una sanzione o un danno economico.Indice dei contenutiIl contribuente resta sempre responsabile verso il FiscoSanzioni: quando il contribuente può essere esoneratoVisto di conformità infedele: le conseguenze per CAF e professionistiRisarcimento del danno: la responsabilità contrattuale del commercialistaPrescrizione dell’azione e ruolo dell’assicurazione professionaleQuando l’errore dipende dal cliente, non dal professionistaIl contribuente resta sempre responsabile verso il FiscoIl primo punto da chiarire è che l’obbligazione tributaria fa sempre capo al contribuente, anche quando la dichiarazione è stata materialmente predisposta e trasmessa da un commercialista o da un CAF. In altre parole, se dalla dichiarazione dei redditi errata emerge un’imposta evasa, l’Agenzia delle Entrate si rivolge al contribuente, non al professionista che ha commesso l’errore. Questo vale per l’imposta dovuta e per gli interessi maturati nel frattempo, che rappresentano il costo economico del ritardato pagamento.La ragione è semplice: il rapporto tributario nasce tra il cittadino e lo Stato, mentre il commercialista agisce come mandatario, cioè come soggetto incaricato di svolgere un’attività per conto del cliente. L’errore del mandatario non estingue l’obbligo del mandante di pagare quanto dovuto. Chi si accorge di un errore, anche non proprio, può comunque valutare la strada del ravvedimento operoso, uno strumento che consente di sanare spontaneamente errori e omissioni pagando sanzioni ridotte. Sanzioni: quando il contribuente può essere esoneratoSe per l’imposta evasa non c’è scampo, per le sanzioni amministrative il discorso cambia. L’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 prevede infatti una causa di non punibilità per il contribuente quando questi dimostra che l’inadempimento è dipeso da un fatto esclusivamente attribuibile a un terzo, denunciato all’autorità giudiziaria. Si tratta quindi di una responsabilità del professionista per le sanzioni, non per l’imposta.Per beneficiare di questa esclusione, il contribuente deve fornire una prova rigorosa: non basta affermare che l’errore è del commercialista, occorre dimostrare che il fatto è a lui esclusivamente imputabile e, soprattutto, presentare una denuncia penale contro il professionista. Questa impostazione, confermata dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza tributaria, serve a evitare che la norma diventi una scorciatoia per scaricare colpe non provate. Nella pratica, quindi, l’esonero dalle sanzioni resta un’ipotesi circoscritta a casi di comprovata negligenza o addirittura di dolo del professionista. Visto di conformità infedele: le conseguenze per CAF e professionistiUn discorso a parte riguarda il visto di conformità, cioè l’attestazione che CAF e professionisti abilitati appongono sulla dichiarazione per garantire la corrispondenza dei dati dichiarati alla documentazione presentata dal contribuente. Quando questa attestazione risulta infedele, interviene l’articolo 39 del D.Lgs. 241/1997, che prevede sanzioni specifiche a carico di chi ha apposto il visto.Per il visto di conformità infedele generico è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 258 e 2.582 euro. Nel caso specifico del modello 730, invece, quando l’errore genera una maggiore imposta, CAF e professionisti sono chiamati a versare una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, a condizione che l’infedeltà del visto non sia stata determinata da un comportamento doloso o gravemente negligente del contribuente stesso. Questo meccanismo, di natura sia risarcitoria sia sanzionatoria, responsabilizza fortemente chi appone il visto, proprio perché la sua funzione è garantire l’affidabilità della dichiarazione prima dell’invio. Risarcimento del danno: la responsabilità contrattuale del commercialistaOltre al rapporto con il Fisco, esiste un secondo piano di responsabilità: quello contrattuale, che regola il rapporto tra cliente e professionista. Il commercialista, come ogni professionista, è tenuto a operare con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice Civile. Non basta quindi la diligenza del buon padre di famiglia: si richiede la perizia tecnica propria di chi esercita una professione.L’articolo 2236 del Codice Civile introduce però un temperamento importante: se la prestazione richiesta implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave, non per colpa lieve. Questo significa che un errore interpretativo su una norma fiscale particolarmente complessa o controversa può non generare responsabilità, mentre un errore banale, dovuto a disattenzione o superficialità, resta pienamente imputabile al professionista.Chi ritiene di aver subito un danno deve tuttavia affrontare un onere probatorio non semplice: occorre dimostrare non solo l’errore, ma anche il danno economico effettivamente subito e il nesso causale diretto tra la condotta del commercialista e il pregiudizio patito. Non è sufficiente lamentare un disservizio generico. Prescrizione dell’azione e ruolo dell’assicurazione professionaleL’azione di responsabilità contrattuale contro il commercialista si prescrive, di regola, nel termine ordinario di dieci anni, applicabile alla generalità dei contratti secondo l’articolo 2946 del Codice Civile. Si tratta di un arco temporale piuttosto ampio, che consente al cliente di agire anche a distanza di anni dal momento in cui l’errore si è manifestato, purché entro tale termine.Un elemento che tutela sia il cliente sia il professionista è l’assicurazione professionale obbligatoria, che ogni commercialista iscritto all’albo deve stipulare proprio per coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nello svolgimento dell’incarico. Questa polizza consente, nei casi di responsabilità accertata, di ottenere un risarcimento senza dover necessariamente aggredire il patrimonio personale del professionista, rendendo più concreta la possibilità di recuperare quanto perso a causa dell’errore. Quando l’errore dipende dal cliente, non dal professionistaUn aspetto spesso sottovalutato riguarda la provenienza dell’errore. Se la dichiarazione dei redditi errata nasce da dati incompleti, non aggiornati o addirittura sbagliati forniti dal cliente stesso, la responsabilità non può essere attribuita al commercialista. Il professionista lavora sulla base della documentazione e delle informazioni che il contribuente gli mette a disposizione: se queste sono carenti o inesatte, l’esito scorretto della dichiarazione non gli è imputabile.È il caso, ad esempio, di chi consegna in ritardo o dimentica di comunicare una Certificazione Unica, oppure omette di segnalare un reddito percepito durante l’anno. Proprio su questo fronte capita spesso che i contribuenti debbano fare i conti con CU errate ricevute da enti previdenziali o datori di lavoro, che possono generare disallineamenti nella dichiarazione anche in presenza di un lavoro impeccabile da parte del professionista. In questi casi la linea di demarcazione tra errore del cliente ed errore del commercialista diventa decisiva per stabilire chi debba rispondere di cosa.In sintesi, la responsabilità per una dichiarazione dei redditi errata si articola su più livelli: il debito verso il Fisco resta sempre del contribuente, le sanzioni possono in casi limitati essere addebitate al professionista, il visto di conformità infedele genera conseguenze specifiche per CAF e commercialisti, e infine esiste la via del risarcimento civile quando si dimostra una colpa professionale e un danno concreto. Resta comunque determinante verificare, caso per caso, se l’errore sia dipeso da una negligenza del professionista o da informazioni incomplete fornite dallo stesso contribuente.Domande Frequenti sulla Responsabilità del CommercialistaSe il commercialista sbaglia la dichiarazione dei redditi, chi paga le imposte non versate?Le imposte dovute e i relativi interessi restano sempre a carico del contribuente, perché il rapporto tributario intercorre tra il cittadino e l’Agenzia delle Entrate, indipendentemente da chi abbia materialmente predisposto la dichiarazione.Il contribuente può evitare le sanzioni se l’errore è del commercialista?È possibile, ma solo dimostrando che l’inadempimento è esclusivamente attribuibile al professionista e presentando una denuncia all’autorità giudiziaria, come previsto dall’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997.Cosa rischia chi appone un visto di conformità infedele?CAF e professionisti abilitati rischiano una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro; per il modello 730, in caso di maggiore imposta accertata, è dovuta una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, salvo condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.Come si può chiedere un risarcimento al commercialista per un errore?Occorre dimostrare la violazione del dovere di diligenza professionale, il danno economico subito e il nesso causale tra l’errore e il danno, agendo entro il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni previsto per la responsabilità contrattuale.Se l’errore dipende da documenti sbagliati forniti dal cliente, il commercialista è comunque responsabile?No. Se l’errore nella dichiarazione deriva da dati o documenti errati, incompleti od omessi dal cliente, la responsabilità non può essere attribuita al professionista, che lavora sulla base delle informazioni ricevute.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 19:00:002026-09-21 13:43:41Dichiarazione dei redditi errata: quando è responsabile il commercialista?CAF, CRIPTOVALUTECriptovalute Chiusura Anno 2026: Guida alle 7 Mosse Entro il 31 DicembreLa criptovalute chiusura anno 2026 non è un adempimento da fare a primavera: è una fase di pianificazione fiscale che si gioca tutta entro il 31 dicembre. Il motivo è semplice: il Fisco italiano scatta una vera e propria fotografia fiscale della tua posizione al termine del periodo d’imposta, e quella fotografia non si può più modificare a posteriori. Il 1° gennaio, plusvalenze realizzate, minusvalenze compensabili e valore del portafoglio sono ormai cristallizzati.In questa guida non ti spieghiamo come si compila il modello: ti spieghiamo cosa valutare prima. Parleremo di quando conviene realizzare una plusvalenza nell’anno in corso e quando rinviarla, di come funzionano le minusvalenze e il loro riporto, dell’aliquota del 33% oggi in vigore, dell’IVCA allo 0,2% calcolata sul valore al 31/12 e del Quadro W per il monitoraggio fiscale. Un capitolo è dedicato a un equivoco ancora diffusissimo: la vecchia soglia di 2.000 euro, che non esiste più. Affrontare la criptovalute chiusura anno 2026 con metodo significa evitare sanzioni e, spesso, pagare meno legittimamente.Indice dei contenutiPerché la chiusura d’anno conta per chi ha criptovaluteCriptovalute chiusura anno 2026: realizzare o rinviare le plusvalenzeMinusvalenze crypto: compensazione entro il 31 dicembre e riportoSoglia 2.000 euro: attenzione, non esiste piùAliquota 33% e l’eccezione degli EMT in euro al 26%IVCA: l’imposta sul valore delle cripto-attività al 31/12Quadro W e monitoraggio fiscale: exchange estero o italianoChecklist: i documenti da raccogliere entro il 31 dicembreErrori tipici di fine anno da evitare con le criptovaluteDomande frequenti sulla chiusura d’anno con le criptovaluteAssistenza sulle criptovalute: il CAF Centro Fiscale al tuo fiancoPerché la chiusura d’anno conta per chi ha criptovaluteChi possiede cripto-attività — termine tecnico che comprende Bitcoin, Ethereum, altcoin, stablecoin, token e NFT — tende a ragionare in logica di mercato: quando comprare, quando vendere, quanto sto guadagnando. Il Fisco ragiona invece per periodo d’imposta, cioè per anno solare. Tutto ciò che accade dal 1° gennaio al 31 dicembre finisce in un unico contenitore, e quel contenitore si chiude definitivamente allo scoccare della mezzanotte.Questa fotografia fiscale ha due dimensioni distinte, ed è importante non confonderle. La prima riguarda ciò che hai fatto durante l’anno: le operazioni che hanno generato una plusvalenza (un guadagno realizzato) o una minusvalenza (una perdita realizzata). La seconda riguarda ciò che possiedi in un istante preciso, cioè il valore complessivo delle cripto-attività detenute al 31 dicembre, che costituisce la base di calcolo dell’IVCA.Immagina che Marco abbia acquistato Bitcoin a gennaio e che a novembre il suo portafoglio valga il doppio. Finché non vende (o non permuta con un’altra cripto-attività di natura diversa), quel guadagno è solo potenziale: si chiama plusvalenza latente e non è tassata. Se invece Marco vende il 20 dicembre, il guadagno diventa realizzato e confluisce nel periodo d’imposta 2026. Bastano undici giorni di differenza per spostare la tassazione di un anno intero. Ecco perché la criptovalute chiusura anno 2026 merita attenzione con largo anticipo e non nei giorni tra Natale e Capodanno. Criptovalute chiusura anno 2026: realizzare o rinviare le plusvalenzeLa decisione più delicata della criptovalute chiusura anno 2026 è se realizzare un guadagno entro il 31 dicembre oppure rinviarlo al periodo d’imposta successivo. Attenzione: la scelta fiscale non deve mai guidare da sola la strategia di investimento, ma conoscerne gli effetti aiuta a decidere con consapevolezza.Realizzare nell’anno in corso conviene tipicamente quando hai già accumulato minusvalenze nello stesso periodo d’imposta o minusvalenze pregresse in scadenza: incassando una plusvalenza le compensi e abbatti la base imponibile. Rinviare al 2027, al contrario, può avere senso quando l’anno in corso è già molto carico di plusvalenze e l’anno successivo si prospetta con perdite da assorbire, oppure quando semplicemente non hai perdite da utilizzare e preferisci spostare in avanti il pagamento dell’imposta. Il metodo LIFO: quale quota stai vendendo davveroPer calcolare la plusvalenza serve sapere a quale prezzo hai comprato ciò che stai vendendo. Se hai acquistato la stessa cripto-attività in momenti diversi e a prezzi diversi, la normativa italiana impone il metodo LIFO (Last In First Out, letteralmente “ultimo entrato, primo uscito”). In parole semplici: si considera venduto per primo l’acquisto più recente.Un esempio concreto. Supponiamo che Laura abbia comprato 1 unità a 20.000 euro a marzo e 1 unità a 40.000 euro a ottobre. A dicembre ne vende una a 45.000 euro. Con il LIFO si considera ceduta quella comprata a ottobre: la plusvalenza è di 5.000 euro, non di 25.000. Lo stesso identico ordine di vendita, eseguito con una diversa stratificazione degli acquisti, produce un risultato fiscale radicalmente differente. Ecco perché lo storico completo delle transazioni è il documento più prezioso della criptovalute chiusura anno 2026.Non serve incassare euro per generare una plusvalenzaMolti detentori credono che la tassazione scatti solo quando si “esce” verso il conto corrente. Non è così. Rilevano fiscalmente anche altre operazioni, tra cui:la conversione in euro o in altra valuta avente corso legale;la permuta tra cripto-attività con caratteristiche e funzioni diverse (ad esempio uno scambio tra un token di utilità e un NFT);l’utilizzo delle cripto per acquistare beni o servizi;i proventi da staking, tassati come redditi diversi al pari delle plusvalenze;le operazioni su NFT, equiparati alle cripto-attività dal 2023.Una permuta effettuata il 28 dicembre, anche senza alcun bonifico in entrata, può quindi far nascere materia imponibile nel periodo d’imposta che si sta chiudendo. Prima di muovere il portafoglio a fine anno, vale la pena di un confronto con un professionista: il CAF Centro Fiscale di Udine segue abitualmente posizioni in cripto-attività con il Modello Redditi PF.Minusvalenze crypto: compensazione entro il 31 dicembre e riportoLa minusvalenza è la perdita realizzata quando vendi (o permuti) a un valore inferiore rispetto al costo di acquisto. Non è un danno solo economico: correttamente gestita, è un credito fiscale che può ridurre le imposte di oggi e di domani. Nella criptovalute chiusura anno 2026 è il capitolo dove si concentrano i maggiori margini di risparmio legittimo.Il meccanismo base è la compensazione: nello stesso periodo d’imposta, le minusvalenze si sottraggono alle plusvalenze e la tassazione colpisce solo il saldo netto positivo. Se in un anno hai realizzato 10.000 euro di plusvalenze e 4.000 euro di minusvalenze, l’imponibile è 6.000 euro. Se invece il saldo è negativo, l’eccedenza non va persa. Il riporto nei quattro periodi d’imposta successiviSeguendo la regola generale dei redditi diversi di natura finanziaria (art. 67 e art. 68 del TUIR, con il comma 9-bis dedicato alle cripto-attività), l’eccedenza di minusvalenze può essere portata in deduzione dalle plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi. C’è però una condizione essenziale e spesso trascurata: la perdita deve essere indicata in dichiarazione nell’anno in cui è stata realizzata. Una minusvalenza non dichiarata è una minusvalenza che, di fatto, non potrai più utilizzare.Va inoltre ricordato che la compensazione opera a compartimento chiuso: le minusvalenze da cripto-attività abbattono le plusvalenze da cripto-attività, non quelle derivanti da azioni, ETF od obbligazioni. Fanno storia a sé le perdite maturate prima del 2023, quando le criptovalute venivano ricondotte alla disciplina delle valute estere: un dettaglio tecnico che merita una verifica caso per caso.Tax loss harvesting all’italiana: opportunità e cauteleIl tax loss harvesting — letteralmente “raccolta delle perdite fiscali” — è la pratica di far emergere volontariamente minusvalenze latenti prima della chiusura dell’anno, per compensarle con le plusvalenze già realizzate. Nel contesto italiano l’operazione è astrattamente legittima, ma va maneggiata con estrema prudenza.Il punto critico è la genuinità economica dell’operazione. Una vendita seguita da un riacquisto pressoché immediato dello stesso asset, o una permuta “circolare” priva di reale contenuto economico, rischia di essere qualificata dall’Agenzia delle Entrate come costruzione di puro artificio, finalizzata unicamente al vantaggio fiscale e quindi contestabile sul piano dell’abuso del diritto. Le conseguenze sono il disconoscimento della perdita, il recupero dell’imposta e le relative sanzioni. Prima di programmare operazioni di fine anno di questo tipo, prenota un appuntamento e fatti assistere: la differenza tra pianificazione lecita e operazione contestabile sta nei dettagli.Soglia 2.000 euro: attenzione, non esiste piùQuesto è il paragrafo più importante di tutta la guida alla criptovalute chiusura anno 2026, perché riguarda un errore ancora oggi diffusissimo. La vecchia franchigia di 2.000 euro — che esentava da tassazione le plusvalenze complessive annue sotto quella soglia — è stata abrogata ed è rimasta in vigore solo fino al 31 dicembre 2024, per effetto della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 comma 25 lett. a).Il messaggio, senza alcuna ambiguità: dal 1° gennaio 2025 non esiste più alcuna franchigia. Ogni plusvalenza da cripto-attività è tassabile dal primo euro. Se realizzi 300 euro di guadagno nel 2026, quei 300 euro concorrono integralmente alla base imponibile; se ne realizzi 50, vale lo stesso principio.Perché insistiamo tanto? Perché in rete circolano ancora moltissimi contenuti scritti nel 2023 o nel 2024, mai aggiornati, che presentano la soglia dei 2.000 euro come se fosse attuale. Chi si affida a quelle informazioni rischia di non dichiarare plusvalenze di piccolo importo convinto di essere esente, esponendosi a rettifiche e sanzioni. Con l’entrata a regime del DAC8, la direttiva europea sullo scambio automatico dei dati tra exchange e amministrazioni fiscali operativa dal 2026, la probabilità che un’omissione resti invisibile si è ridotta drasticamente. Aliquota 33% e l’eccezione degli EMT in euro al 26%Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota generale sulle plusvalenze da cripto-attività è pari al 33% (L. 207/2024), in luogo del precedente 26%. Si tratta di un’imposta sostitutiva: una tassa unica che sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali, così non devi sommare più imposte diverse sullo stesso guadagno.L’aliquota del 33% si applica in modo trasversale: Bitcoin, altcoin, token, NFT e stablecoin denominate in dollari come USDT e USDC. Molti risparmiatori sono convinti che le stablecoin, essendo ancorate al dollaro, siano fiscalmente neutre: non è così, e la conversione da una stablecoin in dollari verso euro può generare materia imponibile. Cosa sono gli EMT in euro e perché restano al 26%Esiste una sola, precisa eccezione. I token di moneta elettronica (EMT, e-money token) denominati in euro e conformi al regolamento europeo MiCAR (Reg. UE 2023/1114) restano assoggettati all’aliquota del 26%, con un regime di sostanziale neutralità fiscale per le conversioni euro ↔ EMT in euro.La logica è intuitiva: un EMT in euro rappresenta, in sostanza, moneta elettronica agganciata alla valuta che già usi ogni giorno, quindi spostarsi dall’euro all’EMT e viceversa non produce un vero arricchimento. La confusione nasce quando si applica lo stesso ragionamento alle stablecoin in dollari: USDT e USDC non sono EMT in euro e seguono la regola generale del 33%. Distinguere correttamente le due categorie è uno dei passaggi in cui l’assistenza professionale evita errori costosi.IVCA: l’imposta sul valore delle cripto-attività al 31/12Accanto alla tassazione dei guadagni esiste un’imposta patrimoniale, cioè che colpisce il possesso e non l’operazione: l’IVCA, Imposta sul Valore delle Cripto-Attività. L’aliquota è dello 0,2% (il cosiddetto 2 per mille) e si applica sul valore complessivo delle cripto-attività detenute al 31 dicembre.Qui la parola chiave è ancora una volta fotografia. Non conta il valore medio dell’anno, né il picco raggiunto a settembre: conta il valore al 31/12. Chi possiede cripto-attività paga l’IVCA anche se durante l’anno non ha effettuato alcuna operazione e non ha realizzato un solo euro di plusvalenza. È l’equivoco più frequente: “non ho venduto, quindi non devo nulla” è vero per le plusvalenze, falso per l’IVCA.Un chiarimento essenziale sulla composizione del portafoglio: l’IVCA si applica al valore totale delle cripto-attività possedute, indipendentemente dalla tipologia. Spostare la liquidità in EMT in euro o in stablecoin prima di fine anno non riduce l’aliquota IVCA, che resta unica allo 0,2% sul valore complessivo. Ciò che cambia, semmai, è il valore stesso della posizione a quella data, non il trattamento. Nella criptovalute chiusura anno 2026, quindi, è inutile inseguire scorciatoie sulla composizione: serve piuttosto documentare in modo rigoroso il valore al 31/12 di ogni singolo asset, indicando la fonte utilizzata per la valorizzazione e mantenendo lo stesso criterio per tutto il portafoglio.Sul fronte sanzionatorio, l’IVCA omessa comporta una sanzione pari al 30% dell’imposta non versata, oltre agli interessi. Un importo che, su portafogli di dimensioni rilevanti, non è affatto trascurabile.Quadro W e monitoraggio fiscale: exchange estero o italianoIl Quadro W del Modello Redditi PF è la sezione dedicata al monitoraggio fiscale delle attività estere e delle cripto-attività: ha sostituito il vecchio Quadro RW dal 2023 (L. 197/2022), ed è corretto chiamarlo sempre Quadro W. È lo stesso quadro in cui trova collocazione la liquidazione dell’IVCA.La distinzione tra exchange estero e intermediario italiano incide sugli adempimenti. In estrema sintesi, quando le cripto-attività sono detenute presso operatori esteri, oppure su wallet privati (self-custody, di cui possiedi tu le chiavi), l’onere di dichiarare e liquidare grava interamente sul contribuente. Quando invece interviene un intermediario italiano che opera da sostituto, alcuni adempimenti possono essere assolti a monte. La casistica è variegata e va verificata operatore per operatore.Entro fine anno è utile mappare tutte le posizioni: elenco degli exchange utilizzati (con indicazione di quelli esteri), wallet software e hardware, eventuali conti dormienti aperti anni fa e dimenticati. L’omesso monitoraggio fiscale è punito con una sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, e con il DAC8 operativo dal 2026 gli exchange comunicano automaticamente i dati degli utenti italiani. Per l’assistenza sul Modello Redditi e sul Quadro W puoi rivolgerti al nostro sportello, sia in ufficio a Udine sia online. Checklist: i documenti da raccogliere entro il 31 dicembreArrivare preparati fa la differenza tra una pratica lineare e una ricostruzione faticosa a mesi di distanza. Ecco cosa conviene mettere insieme nelle ultime settimane dell’anno e consegnare poi al tuo consulente:Estratti completi dei movimenti di ogni exchange e di ogni wallet utilizzato nell’anno, comprese le piattaforme usate una sola volta;Valore di mercato al 31/12 di ciascun asset, con indicazione della fonte e del metodo di valorizzazione adottato, mantenuto uniforme per tutto il portafoglio;Storico integrale delle transazioni (date, quantità, controvalori, commissioni) indispensabile per il calcolo LIFO;Minusvalenze pregresse ancora riportabili, con l’anno di realizzo e la dichiarazione in cui sono state indicate;Elenco distinto tra wallet e piattaforme italiane ed estere, utile per il monitoraggio fiscale;Documentazione di staking, airdrop, mining e NFT, che seguono regole proprie.Un’avvertenza pratica: molti exchange rendono disponibili gli storici per finestre temporali limitate, e in caso di chiusura della piattaforma il recupero diventa complicato. Scaricare e archiviare i report prima della fine dell’anno è una precauzione che costa pochi minuti e può evitare settimane di ricostruzioni. La stessa cura è utile anche in ottica successoria: le cripto-attività rientrano nell’asse ereditario e vanno valorizzate, come spieghiamo nella guida alla dichiarazione di successione.Errori tipici di fine anno da evitare con le criptovaluteDall’esperienza sulle pratiche seguite emergono alcuni errori ricorrenti nella criptovalute chiusura anno 2026. Riconoscerli in anticipo è il modo più semplice per evitarli.Dimenticare l’IVCA sui wallet “dormienti”: un portafoglio inattivo da anni, ma con un saldo residuo, concorre comunque al valore complessivo al 31/12;Credere ancora alla soglia di 2.000 euro: abrogata, come visto, dal 1° gennaio 2025;Vendite e riacquisti fittizi a ridosso del 31 dicembre, privi di sostanza economica, potenzialmente contestabili dall’Agenzia delle Entrate;Non considerare lo staking: i proventi sono redditi diversi tassati come plusvalenze al 33% dal 2026;Trascurare le permute tra cripto-attività con funzioni diverse, che possono generare imponibile senza alcun incasso in euro;Omettere di dichiarare le minusvalenze, perdendo così il diritto al riporto nei quattro periodi d’imposta successivi.Un ultimo errore, più sottile, riguarda il mining: se l’attività è svolta in modo occasionale e amatoriale i proventi rientrano tra i redditi diversi, mentre se è organizzata in forma abituale e professionale si entra nel reddito d’impresa, con obblighi del tutto differenti. Chi si trova in questa seconda situazione dovrebbe valutare l’inquadramento corretto, eventualmente con l’apertura della partita IVA e la verifica dei requisiti del regime forfettario. Domande frequenti sulla chiusura d’anno con le criptovaluteDevo pagare le tasse se non ho venduto nulla durante l’anno?Sulle plusvalenze no: senza operazioni di realizzo non c’è guadagno tassabile, anche se il portafoglio è cresciuto di valore. Resta però dovuta l’IVCA allo 0,2% sul valore delle cripto-attività detenute al 31 dicembre, e permangono gli obblighi di monitoraggio fiscale nel Quadro W. Il semplice possesso, quindi, comporta comunque adempimenti.Cosa succede se ho realizzato solo minusvalenze?Non paghi imposta sui guadagni, perché non ce ne sono, ma è fondamentale indicare comunque le minusvalenze in dichiarazione. Solo così potrai portarle in deduzione dalle plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi. Una perdita non dichiarata è una perdita fiscalmente inutilizzabile.Le stablecoin sono tassate?Sì. Le stablecoin in dollari come USDT e USDC seguono la regola generale e le relative plusvalenze scontano il 33%. Fanno eccezione i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al regolamento MiCAR, che restano al 26% con neutralità fiscale per le conversioni tra euro ed EMT in euro.Che differenza c’è tra IVCA e imposta di bollo?L’imposta di bollo è dovuta sui rapporti gestiti da intermediari residenti che inviano una rendicontazione al cliente. L’IVCA è invece l’imposta patrimoniale specifica sulle cripto-attività, con aliquota 0,2% sul valore al 31/12, liquidata direttamente dal contribuente quando manca un intermediario italiano che applichi il bollo. La logica di fondo è la stessa — tassare il possesso — ma cambiano presupposto e modalità di versamento: è uno dei punti in cui conviene una verifica personalizzata sulla propria situazione.Conviene vendere in perdita a dicembre per abbattere le tasse?Può avere senso se hai plusvalenze da compensare e se l’operazione ha una reale motivazione economica. Diventa invece rischiosa se si traduce in una vendita seguita da un riacquisto immediato del medesimo asset: un’operazione priva di sostanza può essere sindacata dall’Agenzia delle Entrate. Prima di procedere, fatti assistere da un professionista.Ho un exchange estero: cosa devo fare entro fine anno?Raccogli estratti dei movimenti, storico transazioni e valore al 31/12, e tieni traccia della natura estera della piattaforma ai fini del monitoraggio fiscale nel Quadro W. Con il DAC8 in vigore dal 2026 i dati vengono scambiati automaticamente tra amministrazioni: le incongruenze tra quanto dichiarato e quanto comunicato dagli exchange emergono con facilità.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza sulle criptovalute: il CAF Centro Fiscale al tuo fiancoLa criptovalute chiusura anno 2026 non si improvvisa: tra calcolo LIFO, compensazione delle minusvalenze, distinzione tra 33% e 26% sugli EMT in euro, liquidazione dell’IVCA e compilazione del Quadro W, ogni passaggio incide sull’imposta finale. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente contribuenti con posizioni in cripto-attività, dai piccoli portafogli alle situazioni multi-exchange con storici complessi, e ti accompagna dalla raccolta dei documenti fino alla presentazione della dichiarazione.I nostri operatori analizzano la tua posizione, verificano le minusvalenze ancora riportabili, valorizzano correttamente il portafoglio al 31/12 e si occupano di tutti gli adempimenti, evitandoti errori che possono costare sanzioni. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base alla complessità della tua posizione. Se preferisci un confronto preliminare, Contattaci e fissiamo insieme un appuntamento.Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione delle criptovalute e per la dichiarazione dei redditi? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online.Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza dedicata sulla tua posizione in cripto-attività. Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 18:00:002026-09-21 13:24:43Criptovalute Chiusura Anno 2026: Guida alle 7 Mosse Entro il 31 DicembreNOTIZIESponsorizzazioni Sportive: Senza Abbinamento è Pubblicità (IVA al 50%)Una recente pronuncia della giustizia tributaria riaccende i riflettori su un tema che riguarda migliaia di aziende, professionisti e associazioni sportive dilettantistiche in tutta Italia: la distinzione tra sponsorizzazione e pubblicità ai fini fiscali. Il tema delle sponsorizzazioni sportive e della detrazione IVA torna d’attualità grazie a una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, la n. 1418/2026, depositata il 16 giugno 2026, che ha riguardato un accertamento IVA relativo a un’associazione sportiva dilettantistica varesina.Il principio affermato dai giudici è semplice da enunciare ma tutt’altro che scontato da applicare: quando manca un abbinamento stabile e duraturo tra il marchio dello sponsor e l’evento o la squadra sportiva, il rapporto non può essere qualificato come vera e propria sponsorizzazione, ma va trattato fiscalmente come pubblicità. Una differenza che, come vedremo, ha conseguenze dirette sulla detrazione IVA applicabile e, più in generale, sul corretto inquadramento fiscale del costo.Indice dei contenutiSponsorizzazione o pubblicità: la differenza fiscaleCosa si intende per abbinamento stabileLe conseguenze sulla detrazione IVACosa devono controllare aziende e associazioni sportive nei contrattiDomande frequenti su sponsorizzazioni sportive e detrazione IVASponsorizzazione o pubblicità: la differenza fiscaleNel linguaggio comune, sponsorizzazione e pubblicità vengono spesso usate come sinonimi. Dal punto di vista fiscale, invece, si tratta di due fattispecie diverse, con regole di deducibilità e di detrazione IVA non sempre coincidenti. La sponsorizzazione si configura quando esiste un legame specifico e strutturato tra il nome o il marchio dello sponsor e un determinato evento, atleta o squadra: lo sponsor, in pratica, “si lega” in modo riconoscibile e continuativo a quel soggetto sportivo, tanto che il pubblico associa stabilmente il marchio a quella specifica realtà.La pubblicità sportiva, al contrario, si realizza quando la promozione del marchio avviene in modo più occasionale rispetto all’evento sportivo, senza quel legame stabile e riconoscibile che caratterizza la sponsorizzazione vera e propria. In altre parole, se il messaggio pubblicitario compare in occasione della manifestazione ma non è strutturalmente ancorato a un rapporto di esclusiva e continuità con la squadra o l’atleta, si è di fronte a una prestazione pubblicitaria e non a una sponsorizzazione in senso tecnico.Questa distinzione, apparentemente sottile, è da sempre al centro di contestazioni tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, in particolare quando riguarda i rapporti tra aziende del territorio e associazioni sportive dilettantistiche (ASD) o società sportive dilettantistiche (SSD). Chi gestisce una società sportiva dilettantistica (SSD) sa bene quanto sia frequente ricevere contributi da sponsor locali, ed è proprio su questi rapporti che si concentrano i controlli. Cosa si intende per abbinamento stabileIl concetto di abbinamento stabile è il vero perno su cui ruota la qualificazione del rapporto. Per parlare di sponsorizzazione, secondo l’orientamento consolidato, servono alcuni elementi concreti che il contratto e i comportamenti delle parti devono dimostrare in modo verificabile.Un legame duraturo nel tempo tra il marchio dello sponsor e la squadra, l’atleta o l’evento sportivo, non limitato a una singola manifestazione occasionale.Una visibilità strutturata e continuativa del marchio, ad esempio su divise, materiale ufficiale, striscioni fissi o comunicazioni istituzionali della società sportiva.Un vincolo sinallagmatico chiaro: lo sponsor paga un corrispettivo specifico a fronte di un obbligo di visibilità ben identificato e verificabile.Elementi di esclusiva o quantomeno di continuità, che distinguano il rapporto da una semplice comparsa pubblicitaria episodica.Quando questi elementi mancano, o sono descritti in modo troppo generico nel contratto, il rischio è che l’Amministrazione finanziaria (o, come in questo caso, il giudice tributario) riqualifichi il rapporto come pubblicità anziché come sponsorizzazione. Nel caso deciso dalla Corte lombarda, l’assenza di un abbinamento stabile e duraturo tra lo sponsor e l’associazione sportiva varesina è stata l’elemento decisivo per confermare la natura pubblicitaria, e non di sponsorizzazione, del rapporto contestato dall’ufficio. Le conseguenze sulla detrazione IVALa qualificazione del rapporto come sponsorizzazione o come pubblicità non è un dettaglio teorico: incide direttamente sulla detrazione IVA forfettaria applicabile alle associazioni e società sportive dilettantistiche che operano in regime agevolato ai sensi della legge 398/1991. Questi enti, infatti, non versano l’IVA per intero sui proventi commerciali incassati (tra cui rientrano appunto sponsorizzazioni e pubblicità), ma applicano una detrazione forfettaria prevista dall’articolo 74, comma 6, del DPR 633/1972.Prima della riforma intervenuta con il cosiddetto decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), la percentuale di detrazione forfettaria era diversa a seconda della natura del rapporto: pari al 10% per le prestazioni di sponsorizzazione e al 50% per quelle di pubblicità (per la cessione dei diritti radiotelevisivi la misura era ed è tuttora di un terzo). È proprio a questo quadro normativo, applicabile all’annualità 2014 oggetto dell’accertamento, che si riferisce la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria lombarda: riconoscendo la natura pubblicitaria del rapporto per mancanza di abbinamento stabile, i giudici hanno confermato il diritto dell’associazione sportiva alla detrazione IVA al 50%, annullando la maggiore pretesa dell’ufficio.È importante segnalare che, a partire dal 2015, l’articolo 29 del D.Lgs. 175/2014 ha unificato al 50% la detrazione forfettaria IVA sia per le sponsorizzazioni sia per la pubblicità, superando la distinzione percentuale che aveva originato il contenzioso in esame. Questo significa che, oggi, ai soli fini del calcolo dell’IVA forfettaria per gli enti in regime L. 398/1991, il numero non cambia più a seconda della qualificazione. Resta però centrale la distinzione tra sponsorizzazione e pubblicità per altri profili fiscali, come la corretta deducibilità del costo in capo all’azienda sponsor e la gestione di eventuali verifiche su annualità pregresse ancora accertabili. Cosa devono controllare aziende e associazioni sportive nei contrattiAlla luce di questi principi, chi sottoscrive un contratto di sponsorizzazione sportiva, sia come azienda che eroga il contributo sia come ASD o SSD che lo riceve, dovrebbe prestare particolare attenzione alla formulazione del testo contrattuale. Un contratto redatto in modo generico, senza specificare con chiarezza la natura del rapporto, espone entrambe le parti al rischio di contestazioni in caso di controllo.Indicare in modo esplicito se il rapporto è di sponsorizzazione o di pubblicità, evitando formule ambigue o interscambiabili.Descrivere con precisione le modalità di esposizione del marchio (divise, materiale sportivo, sito web, striscioni) e la loro durata nel tempo.Specificare eventuali clausole di esclusiva territoriale o settoriale a favore dello sponsor.Collegare il corrispettivo pattuito a obblighi di visibilità puntuali e verificabili, con riferimenti temporali chiari (durata del contratto, stagione sportiva, evento specifico).Conservare la documentazione che dimostri l’effettiva esecuzione degli obblighi di visibilità (foto, materiale promozionale, comunicazioni ufficiali).Per le associazioni e società sportive dilettantistiche, questo tipo di attenzione contrattuale non riguarda solo la corretta applicazione della detrazione IVA, ma più in generale la solidità della propria posizione fiscale in caso di verifica. Una gestione amministrativa e contabile accurata, unita a contratti ben strutturati, resta lo strumento più efficace per prevenire contestazioni legate alla qualificazione dei rapporti con gli sponsor. Domande frequenti su sponsorizzazioni sportive e detrazione IVADi seguito alcune risposte alle domande più comuni su questo tema, sempre nell’ottica di chiarire la differenza tra sponsorizzazione e pubblicità e le relative implicazioni sulla detrazione IVA.Qual è la vera differenza tra sponsorizzazione e pubblicità sportiva?La sponsorizzazione richiede un abbinamento stabile e duraturo tra il marchio dello sponsor e l’evento, l’atleta o la squadra, con elementi di continuità o esclusiva. La pubblicità, invece, si realizza in modo più occasionale rispetto all’evento sportivo, senza quel legame strutturato e riconoscibile.Cosa si intende per abbinamento stabile tra sponsor e squadra?È il legame duraturo e riconoscibile tra il marchio dello sponsor e la realtà sportiva sponsorizzata, dimostrato da elementi come la visibilità continuativa su divise e materiali ufficiali, la durata del rapporto e un corrispettivo collegato a obblighi di visibilità specifici e verificabili.La distinzione tra sponsorizzazione e pubblicità incide ancora sulla percentuale di detrazione IVA?Dal 2015, per effetto dell’art. 29 del D.Lgs. 175/2014, la detrazione forfettaria IVA per gli enti in regime L. 398/1991 è unificata al 50% sia per le sponsorizzazioni sia per la pubblicità; in precedenza era del 10% per le sponsorizzazioni e del 50% per la pubblicità. La distinzione resta comunque rilevante per altri profili fiscali, tra cui la deducibilità del costo per l’azienda sponsor e le verifiche su annualità pregresse.Cosa deve contenere un contratto di sponsorizzazione sportiva per evitare contestazioni?Il contratto dovrebbe indicare chiaramente la natura del rapporto, descrivere in modo puntuale le modalità e la durata dell’esposizione del marchio, specificare eventuali clausole di esclusiva e collegare il corrispettivo a obblighi di visibilità verificabili e documentabili nel tempo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/01/associazioni-sportive-dilettantistiche.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 17:00:002026-09-21 13:29:08Sponsorizzazioni Sportive: Senza Abbinamento è Pubblicità (IVA al 50%)NOTIZIEBonus casa, ultima chiamata del 2026: dal 1° gennaio le detrazioni calanoChi sta pensando di ristrutturare casa, cambiare gli infissi o rifare l’impianto di riscaldamento farebbe bene a segnarsi una data: 31 dicembre 2026. Da quel giorno cambiano le regole del bonus casa detrazioni 2026, con aliquote più basse per chi pagherà i lavori dal 1° gennaio 2027 in poi. Non si tratta di un’ipotesi al vaglio del Governo, ma di una riduzione già scritta nella normativa vigente: la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) aveva previsto il taglio a partire dal 2026, poi la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha prorogato le aliquote piene per l’anno in corso, spostando la riduzione al 2027.In pratica il 2026 è l’ultima annualità in cui bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus mobili viaggiano alle percentuali più alte. Vediamo nel dettaglio come funzionano oggi le detrazioni, cosa cambierà dal prossimo anno e quali accortezze servono per non perdere l’aliquota più conveniente sui lavori già avviati.Indice dei contenutiBonus ristrutturazioni 2026: le aliquote in vigore e cosa cambia dal 2027Ecobonus e sismabonus: la stessa logica di riduzione dal 2027Bonus mobili ed elettrodomestici 2026Principio di cassa e bonifico parlante: cosa conta ai fini della dataConsigli pratici per i lavori in corso a cavallo d’annoDomande frequenti sul bonus casa 2026Bonus ristrutturazioni 2026: le aliquote in vigore e cosa cambia dal 2027Il bonus ristrutturazioni (disciplinato dall’art. 16-bis del TUIR e dall’art. 16 del DL 63/2013) nel 2026 riconosce una detrazione del 50% delle spese sostenute per interventi sull’abitazione principale, cioè l’immobile in cui il contribuente o i suoi familiari risiedono abitualmente, a condizione di esserne proprietari o titolari di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufrutto). Per tutti gli altri immobili, comprese le seconde case, l’aliquota è invece del 36%.In entrambi i casi il massimale di spesa è di 96.000 euro per unità immobiliare e la detrazione si recupera in 10 quote annuali di pari importo, scomputate dall’IRPEF dovuta. Questa aliquota piena, va ribadito, è valida fino al 31 dicembre 2026 grazie alla proroga contenuta nella Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025).Dal 1° gennaio 2027, in base alla normativa già in vigore, le percentuali scendono al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili. Non è una previsione, ma la riduzione già scritta nella Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024): il 2026 rappresenta quindi l’ultima finestra in cui è possibile beneficiare delle percentuali più alte sul bonus casa. Ecobonus e sismabonus: la stessa logica di riduzione dal 2027Le stesse considerazioni valgono per l’ecobonus, la detrazione dedicata agli interventi di riqualificazione energetica come la sostituzione di infissi, caldaie o l’installazione di sistemi di isolamento termico. Anche in questo caso le aliquote 2026 sono 50% per l’abitazione principale e 36% per gli altri immobili, destinate a scendere rispettivamente al 36% e al 30% dal 2027, seguendo lo stesso impianto normativo del bonus ristrutturazioni.Chi effettua lavori di efficientamento energetico deve ricordarsi di un adempimento spesso sottovalutato: la comunicazione ENEA obbligatoria, da inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori per non perdere il diritto alla detrazione.Anche il sismabonus, la detrazione per gli interventi antisismici, segue la medesima logica di riduzione delle aliquote dal 2027. Va però chiarito un punto: dal 2025 le percentuali maggiorate che spettavano in passato (dal 70% all’85% per il passaggio a una o due classi di rischio sismico inferiori e per gli interventi sulle parti comuni condominiali) non si applicano più. L’art. 16, comma 1-septies.1, del DL 63/2013 prevede infatti una misura unica per tutte le tipologie di intervento agevolato: nel 2026 il 50% per l’abitazione principale e il 36% per gli altri immobili, con discesa al 36% e al 30% nel 2027. Per chi volesse approfondire le ipotesi allo studio per il prossimo anno, sul sito è disponibile un articolo dedicato alle novità dell’ecobonus nella Manovra 2027, un tema distinto rispetto alla riduzione già certa di cui parliamo oggi.Tra le agevolazioni collegate al mondo green segnaliamo anche il bonus colonnine elettriche, utile per chi installa un punto di ricarica domestico insieme ai lavori di ristrutturazione. Bonus mobili ed elettrodomestici 2026Buone notizie invece per il bonus mobili ed elettrodomestici (art. 16, comma 2, DL 63/2013): per il 2026 resta confermato l’importo massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare, pertinenze comprese, con detrazione al 50% spalmata in 10 quote annuali. La detrazione massima ottenibile è quindi di 2.500 euro. La conferma per il 2026 arriva dall’art. 1, comma 22, della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025).Attenzione però a un requisito che spesso viene dimenticato: per accedere al bonus mobili i lavori di recupero edilizio a cui l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è collegato devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente l’acquisto stesso. Chi acquista mobili nel 2026, quindi, deve avere lavori iniziati dal 1° gennaio 2025 in poi e comunque avviati prima dell’acquisto dei mobili: interventi partiti in anni anteriori al 2025 non danno diritto al bonus per gli acquisti del 2026. Principio di cassa e bonifico parlante: cosa conta ai fini della dataPer capire quale aliquota si applica, la data decisiva non è quella di fine lavori né quella della fattura, ma quella del pagamento. Le detrazioni edilizie infatti seguono il cosiddetto principio di cassa: conta il giorno in cui il denaro esce effettivamente dal conto corrente.Per bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus, il pagamento deve avvenire tramite bonifico parlante, cioè un bonifico bancario o postale dedicato che riporti la causale specifica prevista dalla normativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA (o il codice fiscale) dell’impresa che ha eseguito i lavori. Solo un bonifico parlante effettuato entro il 31 dicembre 2026 consente di bloccare le aliquote piene di quest’anno.Per il bonus mobili le regole sono più flessibili: oltre al bonifico ordinario sono ammessi anche pagamenti con carta di credito o di debito. Non sono invece ammessi contanti e assegni, indipendentemente dal tipo di bonus richiesto. Consigli pratici per i lavori in corso a cavallo d’annoChi ha un cantiere aperto proprio in questi mesi farebbe bene a organizzarsi per non perdere le aliquote piene del bonus casa detrazioni 2026. Ecco alcuni accorgimenti utili.Verificare con l’impresa o il fornitore se è possibile effettuare i pagamenti, anche in acconto se già fatturati o fatturabili, entro il 31 dicembre 2026 tramite bonifico parlante.Controllare che la causale del bonifico riporti tutti i dati richiesti (norma di riferimento, codice fiscale del beneficiario, partita IVA o codice fiscale dell’impresa).Conservare sempre la ricevuta del bonifico parlante insieme a fatture, capitolati e documentazione tecnica dei lavori.Per il bonus mobili, verificare che i lavori edilizi collegati risultino iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente l’acquisto (per gli acquisti 2026: dal 1° gennaio 2025).In caso di lavori a cavallo d’anno, pianificare per tempo gli step con imprese e fornitori, evitando di ridursi agli ultimi giorni di dicembre.Muoversi con un minimo di anticipo permette di evitare errori formali che, in materia di detrazioni edilizie, possono compromettere il diritto al beneficio fiscale anche a fronte di una spesa correttamente sostenuta. Domande frequenti sul bonus casa 2026Quando conviene pagare entro il 2026 per il bonus casa?Conviene completare i pagamenti con bonifico parlante entro il 31 dicembre 2026 ogni volta che si vuole beneficiare delle aliquote piene (50%/36% per ristrutturazioni ed ecobonus), che dal 2027 scenderanno al 36%/30%.Cosa succede ai lavori in corso a cavallo d’anno?Non conta la data di fine lavori, ma quella del pagamento. Se il bonifico parlante viene effettuato entro il 31 dicembre 2026 si applica l’aliquota 2026, anche se i lavori proseguono nei primi mesi del 2027.Il bonus mobili è cambiato nel 2026?No, per il 2026 restano confermati il tetto di spesa di 5.000 euro e la detrazione al 50% in 10 quote annuali, per un massimo di 2.500 euro di detrazione, grazie alla Legge di Bilancio 2026.Cos’è il bonifico parlante e perché è così importante?È un bonifico bancario o postale dedicato alle detrazioni edilizie, che riporta causale specifica, codice fiscale del beneficiario e partita IVA o codice fiscale dell’impresa. Senza questi dati corretti, la detrazione rischia di essere negata.Le aliquote del 2027 sono già definitive?Sì, la riduzione al 36%/30% dal 2027 è già scritta nella normativa vigente (Legge di Bilancio 2025, poi confermata dalla proroga 2026 della Legge di Bilancio 2026). Eventuali ulteriori modifiche allo studio per la prossima manovra sono un tema distinto, approfondito in altro articolo del sito.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 14:00:002026-09-25 14:37:04Bonus casa, ultima chiamata del 2026: dal 1° gennaio le detrazioni calanoNOTIZIEBonus Box Auto 2026: il Garage Privato Fa Risparmiare Anche sulla RC AutoIl bonus box auto torna al centro dell’attenzione non solo per il risparmio fiscale che offre a chi costruisce o acquista un garage pertinenziale, ma anche per un effetto meno noto: la riduzione del costo della RC auto. Chi possiede un box privato dove ricoverare l’auto ogni notte, infatti, risulta statisticamente meno esposto al rischio di furto e atti vandalici, e questo si traduce spesso in premi assicurativi più bassi. Vediamo come funziona la detrazione box auto 2026 e perché conviene dichiararlo alla propria compagnia assicurativa.Indice dei contenutiCos’è il bonus box auto 2026Il vincolo di pertinenzialità per la detrazione box autoPerché il box privato riduce il costo della RC autoCome collegare bonus box auto e risparmio sulla RC autoCos’è il bonus box auto 2026Il bonus box auto è la detrazione fiscale prevista per chi realizza o acquista un posto auto o un garage pertinenziale, cioè collegato in modo durevole a un’abitazione. La misura rientra nel più ampio pacchetto delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del TUIR), prorogata per il 2026 dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), e prevede due aliquote differenziate a seconda dell’immobile a cui il box risulta collegato.Per i box pertinenziali all’abitazione principale la detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’abitazione a cui il box è pertinenziale (Circolare Agenzia delle Entrate 8/E/2025), mentre per quelli collegati a seconde case o altri immobili l’aliquota scende al 36%. Il tetto massimo di spesa ammissibile è fissato a 96.000 euro per unità immobiliare, e l’importo va recuperato obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo in dichiarazione dei redditi. Attenzione a un punto spesso frainteso: in caso di acquisto di un box già costruito la detrazione non si calcola sull’intero prezzo pagato, ma solo sulle spese di realizzazione, che devono essere documentate da un’apposita attestazione rilasciata dal venditore. Dal 2027, salvo nuove proroghe, le aliquote sono destinate a scendere al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili, quindi chi ha in programma la costruzione di un garage potrebbe trovare conveniente muoversi entro la fine del 2026. Il vincolo di pertinenzialità per la detrazione box autoPer ottenere il bonus box auto non basta costruire o comprare un garage: è necessario che il box sia legato in modo stabile a un’abitazione specifica, il cosiddetto vincolo di pertinenzialità. In pratica, il box deve essere destinato in modo durevole al servizio di quell’immobile, e questo collegamento va formalizzato anche a livello catastale. Senza questo vincolo, la detrazione non viene riconosciuta, anche se l’immobile è a tutti gli effetti un posto auto o un garage chiuso.Va inoltre ricordato che per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro si applica un limite complessivo alle detrazioni IRPEF fruibili nell’anno, che varia in base al numero di figli a carico e alla presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare. Chi si trova in questa fascia di reddito deve quindi verificare con attenzione quanta parte della detrazione box auto 2026 riesce effettivamente a recuperare. Perché il box privato riduce il costo della RC autoL’aspetto meno conosciuto del bonus box auto riguarda il suo effetto indiretto sulla polizza RC auto. Le compagnie assicurative, nel calcolare il premio, tengono conto anche del luogo in cui il veicolo viene abitualmente custodito durante la notte: un’auto parcheggiata in un box chiuso è meno esposta al rischio di furto, incendio doloso o atti vandalici rispetto a un’auto lasciata su strada, e questo si riflette in tariffe più favorevoli.Secondo un’analisi del comparatore assicurativo Segugio.it su dati di luglio 2026, chi dichiara un box privato paga un premio medio di circa 487 euro, inferiore alla media generale di circa 508 euro, mentre chi parcheggia abitualmente su strada arriva a pagare in media circa 555 euro. Il divario varia molto da città a città: sempre secondo la stessa analisi, a Milano il risparmio legato al garage privato è più marcato (nell’ordine del 6-7% rispetto alla media locale), mentre a Roma e a Napoli città la differenza si riduce a circa un punto percentuale. Va però chiarito un aspetto importante: non esiste una percentuale di sconto standard o fissata per legge. Ogni compagnia pesa il luogo di ricovero notturno all’interno del proprio modello tariffario, insieme a molti altri parametri come classe di merito, età, provincia di residenza e chilometraggio annuo, quindi l’effetto reale sul premio va sempre verificato caso per caso richiedendo un preventivo. Come collegare bonus box auto e risparmio sulla RC autoChi decide di sfruttare il bonus box auto per costruire o acquistare un garage pertinenziale ottiene quindi un doppio vantaggio: da un lato recupera una parte della spesa attraverso la detrazione IRPEF, dall’altro può dichiarare alla propria compagnia il nuovo tipo di ricovero del veicolo al momento del rinnovo o della stipula della polizza RC auto, ottenendo potenzialmente una tariffa più contenuta.È importante sottolineare che la dichiarazione del luogo di custodia dell’auto deve sempre essere veritiera: dichiarare un box privato che non si utilizza realmente espone al rischio che, in caso di sinistro o furto, la compagnia contesti la copertura per dichiarazioni inesatte sul rischio assicurato. Il risparmio sulla RC auto resta quindi un beneficio concreto solo per chi utilizza effettivamente il garage per il ricovero abituale del veicolo, in particolare durante la notte, quando il rischio di furto e atti vandalici è statisticamente più alto.Il bonus box auto resta quindi una delle agevolazioni fiscali meno pubblicizzate ma potenzialmente più utili per chi valuta di realizzare un garage pertinenziale, sia per il risparmio diretto in dichiarazione dei redditi sia per l’effetto indiretto sul costo della RC auto. Resta da vedere se le aliquote più favorevoli previste per il 2026 verranno confermate anche negli anni successivi, considerando la riduzione già annunciata a partire dal 2027. Domande frequenti sul bonus box autoCosa si intende per bonus box auto 2026?Il bonus box auto è la detrazione IRPEF riconosciuta a chi costruisce o acquista un posto auto o un garage collegato in modo stabile a un’abitazione. Per il 2026 l’aliquota è del 50% se il box è pertinenza dell’abitazione principale e del 36% per gli altri immobili, su una spesa massima di 96.000 euro da recuperare in 10 quote annuali.Il box auto deve essere per forza collegato all’abitazione principale?No, il bonus box auto spetta anche per i garage pertinenziali a seconde case o altri immobili, ma con un’aliquota di detrazione più bassa (36% invece del 50%). In entrambi i casi è indispensabile il vincolo di pertinenzialità con l’immobile.Avere un garage privato abbassa davvero il costo della RC auto?Nella maggior parte dei casi sì: le compagnie assicurative considerano il luogo di ricovero notturno del veicolo tra i fattori di rischio, e un box chiuso riduce la probabilità di furto o danneggiamento rispetto al parcheggio su strada, con effetti positivi sul premio della polizza.Bisogna comunicare alla compagnia se si ha un box privato?Sì, il luogo di custodia abituale del veicolo va dichiarato con precisione al momento della stipula o del rinnovo della polizza RC auto. Una dichiarazione non veritiera può causare problemi in caso di sinistro o furto.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 13:00:002026-09-23 17:01:16Bonus Box Auto 2026: il Garage Privato Fa Risparmiare Anche sulla RC AutoNOTIZIECodici tributo successione: 8 nuovi codici F24 per ravvedimento e revoca prima casaImposte su successioneI codici tributo successione si arricchiscono di 8 nuove voci. Con la risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici da A252 ad A259, da utilizzare nel modello F24 per versare le somme dovute a seguito di ravvedimento operoso, di revoca delle agevolazioni prima casa e delle riliquidazioni effettuate dall’ufficio sulla dichiarazione di successione.Si tratta dell’ultimo tassello di una riforma partita con il D.Lgs. 139/2024, che ha introdotto l’autoliquidazione dell’imposta di successione. In parole semplici: non è più l’ufficio a calcolare l’imposta e a mandare il conto, ma sono gli eredi a determinare quanto devono e a versarlo. Ed è proprio per questo che servivano codici tributo successione dedicati a ogni tipo di somma: imposta, interessi, sanzioni e importi richiesti dopo un controllo.Indice dei contenutiCodici tributo successione: cosa cambia con l’autoliquidazioneI nuovi codici tributo successione A252-A259Come si usano i codici tributo successione nel modello F24Scadenze e rateazione dei codici tributo successioneDomande frequenti sui codici tributo successioneCodici tributo successione: cosa cambia con l’autoliquidazioneFino a poco tempo fa il meccanismo era semplice da raccontare: si presentava la dichiarazione di successione e si aspettava l’avviso di liquidazione dell’ufficio, cioè la comunicazione con l’importo da pagare. Con il D.Lgs. 139/2024 il sistema si è ribaltato. Oggi vige l’autoliquidazione: sono gli eredi a calcolare l’imposta di successione e a versarla spontaneamente, come già accade per l’IRPEF o per l’IVA.Questo cambio di logica ha reso necessari codici tributo successione nuovi o ridenominati. Il codice 1539 identifica l’imposta sulle successioni in autoliquidazione, mentre il codice 1635 riguarda gli interessi dovuti in caso di pagamento rateale. Accanto a questi restano in vigore i codici storici per l’imposta ipotecaria (2% sul valore catastale), l’imposta catastale (1%) e l’imposta di bollo.Il punto delicato è che l’autoliquidazione sposta la responsabilità del calcolo sul contribuente. Se l’importo versato è inferiore al dovuto, l’Agenzia delle Entrate può intervenire con la riliquidazione: ecco perché servivano codici specifici anche per le somme che nascono da un controllo o da un ravvedimento. I nuovi codici tributo successione A252-A259La risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026 ha istituito in tutto i codici da A252 ad A284: i primi otto (A252-A259) sono i codici tributo successione per ravvedimento operoso e revoca d’intenti, mentre i successivi riguardano l’imposta sulle donazioni, le tasse per i servizi ipotecari e catastali e le somme dovute dopo controlli, acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione. Gli otto codici della successione coprono l’imposta complementare — cioè la differenza che emerge dopo la riliquidazione o la revoca di un’agevolazione — insieme a interessi e sanzioni.A252 – Imposta di successione e interessi, imposta complementare, ravvedimento e revoca d’intentiA253 – Imposta ipotecaria e interessi, imposta complementare, ravvedimento e revoca d’intentiA254 – Imposta catastale e interessi, imposta complementare, ravvedimento e revoca d’intentiA255 – Imposta di bollo e interessi, imposta complementare, ravvedimento e revoca d’intentiA256 – Sanzione imposta di successione, imposta complementare, ravvedimentoA257 – Sanzione imposte ipotecarie e catastali, imposta complementare, ravvedimentoA258 – Sanzione imposta di bollo, imposta complementare, ravvedimentoA259 – Tributi speciali e compensi, ravvedimento e revoca d’intentiDue espressioni meritano una traduzione. Il ravvedimento operoso è lo strumento che permette di sanare spontaneamente un errore o un versamento mancato pagando una sanzione ridotta, tanto più bassa quanto prima ci si mette in regola. La revoca d’intenti, invece, riguarda chi ha dichiarato di possedere i requisiti per un’agevolazione — tipicamente la prima casa — e poi decide di rinunciarvi o li perde: in quel caso le imposte vanno ricalcolate in misura piena. Come si usano i codici tributo successione nel modello F24Tutti i codici tributo successione vanno esposti nella sezione Erario del modello F24, nella colonna importi a debito versati. Nel campo anno di riferimento si indica l’anno del decesso per i codici dell’autoliquidazione (1539 e 1635), mentre per i nuovi codici A252-A259 vanno riportati il codice ufficio, il codice atto e l’anno indicati nell’atto emesso dall’ufficio. In entrambi i casi il codice fiscale del defunto va riportato tra i coobbligati con il codice identificativo 08, riservato appunto alla figura del defunto.Quando il versamento nasce da un atto dell’ufficio — per esempio un avviso di liquidazione dopo il controllo della dichiarazione di successione — l’F24 va compilato anche con il codice ufficio e il codice atto indicati nella comunicazione ricevuta. Sono dati che non vanno inventati né ricopiati da vecchie pratiche: identificano il singolo procedimento e, se sbagliati, il pagamento rischia di non essere abbinato correttamente.Va ricordato che in Friuli Venezia Giulia gli immobili sono gestiti con il sistema tavolare, un registro fondiario diverso dal catasto del resto d’Italia: dopo la successione la voltura non è automatica e serve l’intavolazione al Libro Fondiario, un adempimento ulteriore rispetto ai versamenti con F24. Scadenze e rateazione dei codici tributo successioneLa dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dalla data del decesso. L’imposta di successione autoliquidata si versa entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, utilizzando i codici tributo successione dedicati. Le imposte ipotecaria e catastale, insieme a bollo e tributi speciali, seguono invece le regole di versamento proprie della presentazione.È ammesso il pagamento rateale: si versa almeno il 20% dell’imposta entro la scadenza ordinaria e il resto in 8 rate trimestrali, che diventano 12 quando l’importo supera i 20.000 euro; la dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. Sulle rate maturano interessi, da versare con il codice 1635.Un promemoria utile sulle franchigie, perché in molte successioni l’imposta non è nemmeno dovuta: 1.000.000 di euro a testa per coniuge, figli e discendenti (aliquota 4% sull’eccedenza), 100.000 euro per fratelli e sorelle (6%), nessuna franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado (6%) e per gli estranei (8%). Per le persone con handicap grave la franchigia sale a 1.500.000 euro. Domande frequenti sui codici tributo successione Da quando si usano i nuovi codici tributo successione A252-A259?I codici sono stati istituiti dalla risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate e sono operativi per i versamenti con modello F24 collegati a ravvedimento, revoca d’intenti e riliquidazione dell’imposta complementare.Qual è la differenza tra il codice 1539 e i codici A252-A259?Il codice 1539 serve per l’imposta di successione in autoliquidazione, cioè il versamento ordinario calcolato dagli eredi. I codici A252-A259, invece, riguardano somme successive: imposta complementare, interessi e sanzioni da ravvedimento o da revoca delle agevolazioni.Cosa succede se l’imposta autoliquidata è inferiore al dovuto?L’ufficio procede alla riliquidazione e notifica un avviso di liquidazione con la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni. Chi si accorge dell’errore prima del controllo può invece regolarizzare con il ravvedimento operoso, che prevede sanzioni ridotte, utilizzando i nuovi codici tributo successione.Chi paga se gli eredi sono più di uno?Gli eredi sono obbligati in solido: l’Agenzia può chiedere l’intero importo a uno qualsiasi di loro, salvo poi i conteggi interni tra coeredi. Nel modello F24 va sempre indicato il codice fiscale del defunto con il codice 08.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/Imposte-su-successione-Guida-Completa-per-gli-Eredi.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 12:00:002026-09-22 14:32:58Codici tributo successione: 8 nuovi codici F24 per ravvedimento e revoca prima casaPagina 3 di 189‹12345›» Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
NOTIZIEDichiarazione dei redditi errata: quando è responsabile il commercialista?Quando la dichiarazione dei redditi presenta un errore, la prima domanda che si pone il contribuente è sempre la stessa: chi paga? La responsabilità del commercialista in caso di dichiarazione redditi errata è un tema delicato, perché la legge distingue nettamente tra il debito fiscale verso lo Stato, che resta sempre a carico del contribuente, e le eventuali colpe del professionista che ha materialmente commesso l’errore. Capire questa differenza è fondamentale per sapere cosa si può davvero recuperare e come muoversi se un errore del commercialista genera un accertamento, una sanzione o un danno economico.Indice dei contenutiIl contribuente resta sempre responsabile verso il FiscoSanzioni: quando il contribuente può essere esoneratoVisto di conformità infedele: le conseguenze per CAF e professionistiRisarcimento del danno: la responsabilità contrattuale del commercialistaPrescrizione dell’azione e ruolo dell’assicurazione professionaleQuando l’errore dipende dal cliente, non dal professionistaIl contribuente resta sempre responsabile verso il FiscoIl primo punto da chiarire è che l’obbligazione tributaria fa sempre capo al contribuente, anche quando la dichiarazione è stata materialmente predisposta e trasmessa da un commercialista o da un CAF. In altre parole, se dalla dichiarazione dei redditi errata emerge un’imposta evasa, l’Agenzia delle Entrate si rivolge al contribuente, non al professionista che ha commesso l’errore. Questo vale per l’imposta dovuta e per gli interessi maturati nel frattempo, che rappresentano il costo economico del ritardato pagamento.La ragione è semplice: il rapporto tributario nasce tra il cittadino e lo Stato, mentre il commercialista agisce come mandatario, cioè come soggetto incaricato di svolgere un’attività per conto del cliente. L’errore del mandatario non estingue l’obbligo del mandante di pagare quanto dovuto. Chi si accorge di un errore, anche non proprio, può comunque valutare la strada del ravvedimento operoso, uno strumento che consente di sanare spontaneamente errori e omissioni pagando sanzioni ridotte. Sanzioni: quando il contribuente può essere esoneratoSe per l’imposta evasa non c’è scampo, per le sanzioni amministrative il discorso cambia. L’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 prevede infatti una causa di non punibilità per il contribuente quando questi dimostra che l’inadempimento è dipeso da un fatto esclusivamente attribuibile a un terzo, denunciato all’autorità giudiziaria. Si tratta quindi di una responsabilità del professionista per le sanzioni, non per l’imposta.Per beneficiare di questa esclusione, il contribuente deve fornire una prova rigorosa: non basta affermare che l’errore è del commercialista, occorre dimostrare che il fatto è a lui esclusivamente imputabile e, soprattutto, presentare una denuncia penale contro il professionista. Questa impostazione, confermata dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza tributaria, serve a evitare che la norma diventi una scorciatoia per scaricare colpe non provate. Nella pratica, quindi, l’esonero dalle sanzioni resta un’ipotesi circoscritta a casi di comprovata negligenza o addirittura di dolo del professionista. Visto di conformità infedele: le conseguenze per CAF e professionistiUn discorso a parte riguarda il visto di conformità, cioè l’attestazione che CAF e professionisti abilitati appongono sulla dichiarazione per garantire la corrispondenza dei dati dichiarati alla documentazione presentata dal contribuente. Quando questa attestazione risulta infedele, interviene l’articolo 39 del D.Lgs. 241/1997, che prevede sanzioni specifiche a carico di chi ha apposto il visto.Per il visto di conformità infedele generico è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 258 e 2.582 euro. Nel caso specifico del modello 730, invece, quando l’errore genera una maggiore imposta, CAF e professionisti sono chiamati a versare una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, a condizione che l’infedeltà del visto non sia stata determinata da un comportamento doloso o gravemente negligente del contribuente stesso. Questo meccanismo, di natura sia risarcitoria sia sanzionatoria, responsabilizza fortemente chi appone il visto, proprio perché la sua funzione è garantire l’affidabilità della dichiarazione prima dell’invio. Risarcimento del danno: la responsabilità contrattuale del commercialistaOltre al rapporto con il Fisco, esiste un secondo piano di responsabilità: quello contrattuale, che regola il rapporto tra cliente e professionista. Il commercialista, come ogni professionista, è tenuto a operare con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice Civile. Non basta quindi la diligenza del buon padre di famiglia: si richiede la perizia tecnica propria di chi esercita una professione.L’articolo 2236 del Codice Civile introduce però un temperamento importante: se la prestazione richiesta implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave, non per colpa lieve. Questo significa che un errore interpretativo su una norma fiscale particolarmente complessa o controversa può non generare responsabilità, mentre un errore banale, dovuto a disattenzione o superficialità, resta pienamente imputabile al professionista.Chi ritiene di aver subito un danno deve tuttavia affrontare un onere probatorio non semplice: occorre dimostrare non solo l’errore, ma anche il danno economico effettivamente subito e il nesso causale diretto tra la condotta del commercialista e il pregiudizio patito. Non è sufficiente lamentare un disservizio generico. Prescrizione dell’azione e ruolo dell’assicurazione professionaleL’azione di responsabilità contrattuale contro il commercialista si prescrive, di regola, nel termine ordinario di dieci anni, applicabile alla generalità dei contratti secondo l’articolo 2946 del Codice Civile. Si tratta di un arco temporale piuttosto ampio, che consente al cliente di agire anche a distanza di anni dal momento in cui l’errore si è manifestato, purché entro tale termine.Un elemento che tutela sia il cliente sia il professionista è l’assicurazione professionale obbligatoria, che ogni commercialista iscritto all’albo deve stipulare proprio per coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nello svolgimento dell’incarico. Questa polizza consente, nei casi di responsabilità accertata, di ottenere un risarcimento senza dover necessariamente aggredire il patrimonio personale del professionista, rendendo più concreta la possibilità di recuperare quanto perso a causa dell’errore. Quando l’errore dipende dal cliente, non dal professionistaUn aspetto spesso sottovalutato riguarda la provenienza dell’errore. Se la dichiarazione dei redditi errata nasce da dati incompleti, non aggiornati o addirittura sbagliati forniti dal cliente stesso, la responsabilità non può essere attribuita al commercialista. Il professionista lavora sulla base della documentazione e delle informazioni che il contribuente gli mette a disposizione: se queste sono carenti o inesatte, l’esito scorretto della dichiarazione non gli è imputabile.È il caso, ad esempio, di chi consegna in ritardo o dimentica di comunicare una Certificazione Unica, oppure omette di segnalare un reddito percepito durante l’anno. Proprio su questo fronte capita spesso che i contribuenti debbano fare i conti con CU errate ricevute da enti previdenziali o datori di lavoro, che possono generare disallineamenti nella dichiarazione anche in presenza di un lavoro impeccabile da parte del professionista. In questi casi la linea di demarcazione tra errore del cliente ed errore del commercialista diventa decisiva per stabilire chi debba rispondere di cosa.In sintesi, la responsabilità per una dichiarazione dei redditi errata si articola su più livelli: il debito verso il Fisco resta sempre del contribuente, le sanzioni possono in casi limitati essere addebitate al professionista, il visto di conformità infedele genera conseguenze specifiche per CAF e commercialisti, e infine esiste la via del risarcimento civile quando si dimostra una colpa professionale e un danno concreto. Resta comunque determinante verificare, caso per caso, se l’errore sia dipeso da una negligenza del professionista o da informazioni incomplete fornite dallo stesso contribuente.Domande Frequenti sulla Responsabilità del CommercialistaSe il commercialista sbaglia la dichiarazione dei redditi, chi paga le imposte non versate?Le imposte dovute e i relativi interessi restano sempre a carico del contribuente, perché il rapporto tributario intercorre tra il cittadino e l’Agenzia delle Entrate, indipendentemente da chi abbia materialmente predisposto la dichiarazione.Il contribuente può evitare le sanzioni se l’errore è del commercialista?È possibile, ma solo dimostrando che l’inadempimento è esclusivamente attribuibile al professionista e presentando una denuncia all’autorità giudiziaria, come previsto dall’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997.Cosa rischia chi appone un visto di conformità infedele?CAF e professionisti abilitati rischiano una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro; per il modello 730, in caso di maggiore imposta accertata, è dovuta una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, salvo condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.Come si può chiedere un risarcimento al commercialista per un errore?Occorre dimostrare la violazione del dovere di diligenza professionale, il danno economico subito e il nesso causale tra l’errore e il danno, agendo entro il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni previsto per la responsabilità contrattuale.Se l’errore dipende da documenti sbagliati forniti dal cliente, il commercialista è comunque responsabile?No. Se l’errore nella dichiarazione deriva da dati o documenti errati, incompleti od omessi dal cliente, la responsabilità non può essere attribuita al professionista, che lavora sulla base delle informazioni ricevute.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 19:00:002026-09-21 13:43:41Dichiarazione dei redditi errata: quando è responsabile il commercialista?
CAF, CRIPTOVALUTECriptovalute Chiusura Anno 2026: Guida alle 7 Mosse Entro il 31 DicembreLa criptovalute chiusura anno 2026 non è un adempimento da fare a primavera: è una fase di pianificazione fiscale che si gioca tutta entro il 31 dicembre. Il motivo è semplice: il Fisco italiano scatta una vera e propria fotografia fiscale della tua posizione al termine del periodo d’imposta, e quella fotografia non si può più modificare a posteriori. Il 1° gennaio, plusvalenze realizzate, minusvalenze compensabili e valore del portafoglio sono ormai cristallizzati.In questa guida non ti spieghiamo come si compila il modello: ti spieghiamo cosa valutare prima. Parleremo di quando conviene realizzare una plusvalenza nell’anno in corso e quando rinviarla, di come funzionano le minusvalenze e il loro riporto, dell’aliquota del 33% oggi in vigore, dell’IVCA allo 0,2% calcolata sul valore al 31/12 e del Quadro W per il monitoraggio fiscale. Un capitolo è dedicato a un equivoco ancora diffusissimo: la vecchia soglia di 2.000 euro, che non esiste più. Affrontare la criptovalute chiusura anno 2026 con metodo significa evitare sanzioni e, spesso, pagare meno legittimamente.Indice dei contenutiPerché la chiusura d’anno conta per chi ha criptovaluteCriptovalute chiusura anno 2026: realizzare o rinviare le plusvalenzeMinusvalenze crypto: compensazione entro il 31 dicembre e riportoSoglia 2.000 euro: attenzione, non esiste piùAliquota 33% e l’eccezione degli EMT in euro al 26%IVCA: l’imposta sul valore delle cripto-attività al 31/12Quadro W e monitoraggio fiscale: exchange estero o italianoChecklist: i documenti da raccogliere entro il 31 dicembreErrori tipici di fine anno da evitare con le criptovaluteDomande frequenti sulla chiusura d’anno con le criptovaluteAssistenza sulle criptovalute: il CAF Centro Fiscale al tuo fiancoPerché la chiusura d’anno conta per chi ha criptovaluteChi possiede cripto-attività — termine tecnico che comprende Bitcoin, Ethereum, altcoin, stablecoin, token e NFT — tende a ragionare in logica di mercato: quando comprare, quando vendere, quanto sto guadagnando. Il Fisco ragiona invece per periodo d’imposta, cioè per anno solare. Tutto ciò che accade dal 1° gennaio al 31 dicembre finisce in un unico contenitore, e quel contenitore si chiude definitivamente allo scoccare della mezzanotte.Questa fotografia fiscale ha due dimensioni distinte, ed è importante non confonderle. La prima riguarda ciò che hai fatto durante l’anno: le operazioni che hanno generato una plusvalenza (un guadagno realizzato) o una minusvalenza (una perdita realizzata). La seconda riguarda ciò che possiedi in un istante preciso, cioè il valore complessivo delle cripto-attività detenute al 31 dicembre, che costituisce la base di calcolo dell’IVCA.Immagina che Marco abbia acquistato Bitcoin a gennaio e che a novembre il suo portafoglio valga il doppio. Finché non vende (o non permuta con un’altra cripto-attività di natura diversa), quel guadagno è solo potenziale: si chiama plusvalenza latente e non è tassata. Se invece Marco vende il 20 dicembre, il guadagno diventa realizzato e confluisce nel periodo d’imposta 2026. Bastano undici giorni di differenza per spostare la tassazione di un anno intero. Ecco perché la criptovalute chiusura anno 2026 merita attenzione con largo anticipo e non nei giorni tra Natale e Capodanno. Criptovalute chiusura anno 2026: realizzare o rinviare le plusvalenzeLa decisione più delicata della criptovalute chiusura anno 2026 è se realizzare un guadagno entro il 31 dicembre oppure rinviarlo al periodo d’imposta successivo. Attenzione: la scelta fiscale non deve mai guidare da sola la strategia di investimento, ma conoscerne gli effetti aiuta a decidere con consapevolezza.Realizzare nell’anno in corso conviene tipicamente quando hai già accumulato minusvalenze nello stesso periodo d’imposta o minusvalenze pregresse in scadenza: incassando una plusvalenza le compensi e abbatti la base imponibile. Rinviare al 2027, al contrario, può avere senso quando l’anno in corso è già molto carico di plusvalenze e l’anno successivo si prospetta con perdite da assorbire, oppure quando semplicemente non hai perdite da utilizzare e preferisci spostare in avanti il pagamento dell’imposta. Il metodo LIFO: quale quota stai vendendo davveroPer calcolare la plusvalenza serve sapere a quale prezzo hai comprato ciò che stai vendendo. Se hai acquistato la stessa cripto-attività in momenti diversi e a prezzi diversi, la normativa italiana impone il metodo LIFO (Last In First Out, letteralmente “ultimo entrato, primo uscito”). In parole semplici: si considera venduto per primo l’acquisto più recente.Un esempio concreto. Supponiamo che Laura abbia comprato 1 unità a 20.000 euro a marzo e 1 unità a 40.000 euro a ottobre. A dicembre ne vende una a 45.000 euro. Con il LIFO si considera ceduta quella comprata a ottobre: la plusvalenza è di 5.000 euro, non di 25.000. Lo stesso identico ordine di vendita, eseguito con una diversa stratificazione degli acquisti, produce un risultato fiscale radicalmente differente. Ecco perché lo storico completo delle transazioni è il documento più prezioso della criptovalute chiusura anno 2026.Non serve incassare euro per generare una plusvalenzaMolti detentori credono che la tassazione scatti solo quando si “esce” verso il conto corrente. Non è così. Rilevano fiscalmente anche altre operazioni, tra cui:la conversione in euro o in altra valuta avente corso legale;la permuta tra cripto-attività con caratteristiche e funzioni diverse (ad esempio uno scambio tra un token di utilità e un NFT);l’utilizzo delle cripto per acquistare beni o servizi;i proventi da staking, tassati come redditi diversi al pari delle plusvalenze;le operazioni su NFT, equiparati alle cripto-attività dal 2023.Una permuta effettuata il 28 dicembre, anche senza alcun bonifico in entrata, può quindi far nascere materia imponibile nel periodo d’imposta che si sta chiudendo. Prima di muovere il portafoglio a fine anno, vale la pena di un confronto con un professionista: il CAF Centro Fiscale di Udine segue abitualmente posizioni in cripto-attività con il Modello Redditi PF.Minusvalenze crypto: compensazione entro il 31 dicembre e riportoLa minusvalenza è la perdita realizzata quando vendi (o permuti) a un valore inferiore rispetto al costo di acquisto. Non è un danno solo economico: correttamente gestita, è un credito fiscale che può ridurre le imposte di oggi e di domani. Nella criptovalute chiusura anno 2026 è il capitolo dove si concentrano i maggiori margini di risparmio legittimo.Il meccanismo base è la compensazione: nello stesso periodo d’imposta, le minusvalenze si sottraggono alle plusvalenze e la tassazione colpisce solo il saldo netto positivo. Se in un anno hai realizzato 10.000 euro di plusvalenze e 4.000 euro di minusvalenze, l’imponibile è 6.000 euro. Se invece il saldo è negativo, l’eccedenza non va persa. Il riporto nei quattro periodi d’imposta successiviSeguendo la regola generale dei redditi diversi di natura finanziaria (art. 67 e art. 68 del TUIR, con il comma 9-bis dedicato alle cripto-attività), l’eccedenza di minusvalenze può essere portata in deduzione dalle plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi. C’è però una condizione essenziale e spesso trascurata: la perdita deve essere indicata in dichiarazione nell’anno in cui è stata realizzata. Una minusvalenza non dichiarata è una minusvalenza che, di fatto, non potrai più utilizzare.Va inoltre ricordato che la compensazione opera a compartimento chiuso: le minusvalenze da cripto-attività abbattono le plusvalenze da cripto-attività, non quelle derivanti da azioni, ETF od obbligazioni. Fanno storia a sé le perdite maturate prima del 2023, quando le criptovalute venivano ricondotte alla disciplina delle valute estere: un dettaglio tecnico che merita una verifica caso per caso.Tax loss harvesting all’italiana: opportunità e cauteleIl tax loss harvesting — letteralmente “raccolta delle perdite fiscali” — è la pratica di far emergere volontariamente minusvalenze latenti prima della chiusura dell’anno, per compensarle con le plusvalenze già realizzate. Nel contesto italiano l’operazione è astrattamente legittima, ma va maneggiata con estrema prudenza.Il punto critico è la genuinità economica dell’operazione. Una vendita seguita da un riacquisto pressoché immediato dello stesso asset, o una permuta “circolare” priva di reale contenuto economico, rischia di essere qualificata dall’Agenzia delle Entrate come costruzione di puro artificio, finalizzata unicamente al vantaggio fiscale e quindi contestabile sul piano dell’abuso del diritto. Le conseguenze sono il disconoscimento della perdita, il recupero dell’imposta e le relative sanzioni. Prima di programmare operazioni di fine anno di questo tipo, prenota un appuntamento e fatti assistere: la differenza tra pianificazione lecita e operazione contestabile sta nei dettagli.Soglia 2.000 euro: attenzione, non esiste piùQuesto è il paragrafo più importante di tutta la guida alla criptovalute chiusura anno 2026, perché riguarda un errore ancora oggi diffusissimo. La vecchia franchigia di 2.000 euro — che esentava da tassazione le plusvalenze complessive annue sotto quella soglia — è stata abrogata ed è rimasta in vigore solo fino al 31 dicembre 2024, per effetto della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 comma 25 lett. a).Il messaggio, senza alcuna ambiguità: dal 1° gennaio 2025 non esiste più alcuna franchigia. Ogni plusvalenza da cripto-attività è tassabile dal primo euro. Se realizzi 300 euro di guadagno nel 2026, quei 300 euro concorrono integralmente alla base imponibile; se ne realizzi 50, vale lo stesso principio.Perché insistiamo tanto? Perché in rete circolano ancora moltissimi contenuti scritti nel 2023 o nel 2024, mai aggiornati, che presentano la soglia dei 2.000 euro come se fosse attuale. Chi si affida a quelle informazioni rischia di non dichiarare plusvalenze di piccolo importo convinto di essere esente, esponendosi a rettifiche e sanzioni. Con l’entrata a regime del DAC8, la direttiva europea sullo scambio automatico dei dati tra exchange e amministrazioni fiscali operativa dal 2026, la probabilità che un’omissione resti invisibile si è ridotta drasticamente. Aliquota 33% e l’eccezione degli EMT in euro al 26%Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota generale sulle plusvalenze da cripto-attività è pari al 33% (L. 207/2024), in luogo del precedente 26%. Si tratta di un’imposta sostitutiva: una tassa unica che sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali, così non devi sommare più imposte diverse sullo stesso guadagno.L’aliquota del 33% si applica in modo trasversale: Bitcoin, altcoin, token, NFT e stablecoin denominate in dollari come USDT e USDC. Molti risparmiatori sono convinti che le stablecoin, essendo ancorate al dollaro, siano fiscalmente neutre: non è così, e la conversione da una stablecoin in dollari verso euro può generare materia imponibile. Cosa sono gli EMT in euro e perché restano al 26%Esiste una sola, precisa eccezione. I token di moneta elettronica (EMT, e-money token) denominati in euro e conformi al regolamento europeo MiCAR (Reg. UE 2023/1114) restano assoggettati all’aliquota del 26%, con un regime di sostanziale neutralità fiscale per le conversioni euro ↔ EMT in euro.La logica è intuitiva: un EMT in euro rappresenta, in sostanza, moneta elettronica agganciata alla valuta che già usi ogni giorno, quindi spostarsi dall’euro all’EMT e viceversa non produce un vero arricchimento. La confusione nasce quando si applica lo stesso ragionamento alle stablecoin in dollari: USDT e USDC non sono EMT in euro e seguono la regola generale del 33%. Distinguere correttamente le due categorie è uno dei passaggi in cui l’assistenza professionale evita errori costosi.IVCA: l’imposta sul valore delle cripto-attività al 31/12Accanto alla tassazione dei guadagni esiste un’imposta patrimoniale, cioè che colpisce il possesso e non l’operazione: l’IVCA, Imposta sul Valore delle Cripto-Attività. L’aliquota è dello 0,2% (il cosiddetto 2 per mille) e si applica sul valore complessivo delle cripto-attività detenute al 31 dicembre.Qui la parola chiave è ancora una volta fotografia. Non conta il valore medio dell’anno, né il picco raggiunto a settembre: conta il valore al 31/12. Chi possiede cripto-attività paga l’IVCA anche se durante l’anno non ha effettuato alcuna operazione e non ha realizzato un solo euro di plusvalenza. È l’equivoco più frequente: “non ho venduto, quindi non devo nulla” è vero per le plusvalenze, falso per l’IVCA.Un chiarimento essenziale sulla composizione del portafoglio: l’IVCA si applica al valore totale delle cripto-attività possedute, indipendentemente dalla tipologia. Spostare la liquidità in EMT in euro o in stablecoin prima di fine anno non riduce l’aliquota IVCA, che resta unica allo 0,2% sul valore complessivo. Ciò che cambia, semmai, è il valore stesso della posizione a quella data, non il trattamento. Nella criptovalute chiusura anno 2026, quindi, è inutile inseguire scorciatoie sulla composizione: serve piuttosto documentare in modo rigoroso il valore al 31/12 di ogni singolo asset, indicando la fonte utilizzata per la valorizzazione e mantenendo lo stesso criterio per tutto il portafoglio.Sul fronte sanzionatorio, l’IVCA omessa comporta una sanzione pari al 30% dell’imposta non versata, oltre agli interessi. Un importo che, su portafogli di dimensioni rilevanti, non è affatto trascurabile.Quadro W e monitoraggio fiscale: exchange estero o italianoIl Quadro W del Modello Redditi PF è la sezione dedicata al monitoraggio fiscale delle attività estere e delle cripto-attività: ha sostituito il vecchio Quadro RW dal 2023 (L. 197/2022), ed è corretto chiamarlo sempre Quadro W. È lo stesso quadro in cui trova collocazione la liquidazione dell’IVCA.La distinzione tra exchange estero e intermediario italiano incide sugli adempimenti. In estrema sintesi, quando le cripto-attività sono detenute presso operatori esteri, oppure su wallet privati (self-custody, di cui possiedi tu le chiavi), l’onere di dichiarare e liquidare grava interamente sul contribuente. Quando invece interviene un intermediario italiano che opera da sostituto, alcuni adempimenti possono essere assolti a monte. La casistica è variegata e va verificata operatore per operatore.Entro fine anno è utile mappare tutte le posizioni: elenco degli exchange utilizzati (con indicazione di quelli esteri), wallet software e hardware, eventuali conti dormienti aperti anni fa e dimenticati. L’omesso monitoraggio fiscale è punito con una sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, e con il DAC8 operativo dal 2026 gli exchange comunicano automaticamente i dati degli utenti italiani. Per l’assistenza sul Modello Redditi e sul Quadro W puoi rivolgerti al nostro sportello, sia in ufficio a Udine sia online. Checklist: i documenti da raccogliere entro il 31 dicembreArrivare preparati fa la differenza tra una pratica lineare e una ricostruzione faticosa a mesi di distanza. Ecco cosa conviene mettere insieme nelle ultime settimane dell’anno e consegnare poi al tuo consulente:Estratti completi dei movimenti di ogni exchange e di ogni wallet utilizzato nell’anno, comprese le piattaforme usate una sola volta;Valore di mercato al 31/12 di ciascun asset, con indicazione della fonte e del metodo di valorizzazione adottato, mantenuto uniforme per tutto il portafoglio;Storico integrale delle transazioni (date, quantità, controvalori, commissioni) indispensabile per il calcolo LIFO;Minusvalenze pregresse ancora riportabili, con l’anno di realizzo e la dichiarazione in cui sono state indicate;Elenco distinto tra wallet e piattaforme italiane ed estere, utile per il monitoraggio fiscale;Documentazione di staking, airdrop, mining e NFT, che seguono regole proprie.Un’avvertenza pratica: molti exchange rendono disponibili gli storici per finestre temporali limitate, e in caso di chiusura della piattaforma il recupero diventa complicato. Scaricare e archiviare i report prima della fine dell’anno è una precauzione che costa pochi minuti e può evitare settimane di ricostruzioni. La stessa cura è utile anche in ottica successoria: le cripto-attività rientrano nell’asse ereditario e vanno valorizzate, come spieghiamo nella guida alla dichiarazione di successione.Errori tipici di fine anno da evitare con le criptovaluteDall’esperienza sulle pratiche seguite emergono alcuni errori ricorrenti nella criptovalute chiusura anno 2026. Riconoscerli in anticipo è il modo più semplice per evitarli.Dimenticare l’IVCA sui wallet “dormienti”: un portafoglio inattivo da anni, ma con un saldo residuo, concorre comunque al valore complessivo al 31/12;Credere ancora alla soglia di 2.000 euro: abrogata, come visto, dal 1° gennaio 2025;Vendite e riacquisti fittizi a ridosso del 31 dicembre, privi di sostanza economica, potenzialmente contestabili dall’Agenzia delle Entrate;Non considerare lo staking: i proventi sono redditi diversi tassati come plusvalenze al 33% dal 2026;Trascurare le permute tra cripto-attività con funzioni diverse, che possono generare imponibile senza alcun incasso in euro;Omettere di dichiarare le minusvalenze, perdendo così il diritto al riporto nei quattro periodi d’imposta successivi.Un ultimo errore, più sottile, riguarda il mining: se l’attività è svolta in modo occasionale e amatoriale i proventi rientrano tra i redditi diversi, mentre se è organizzata in forma abituale e professionale si entra nel reddito d’impresa, con obblighi del tutto differenti. Chi si trova in questa seconda situazione dovrebbe valutare l’inquadramento corretto, eventualmente con l’apertura della partita IVA e la verifica dei requisiti del regime forfettario. Domande frequenti sulla chiusura d’anno con le criptovaluteDevo pagare le tasse se non ho venduto nulla durante l’anno?Sulle plusvalenze no: senza operazioni di realizzo non c’è guadagno tassabile, anche se il portafoglio è cresciuto di valore. Resta però dovuta l’IVCA allo 0,2% sul valore delle cripto-attività detenute al 31 dicembre, e permangono gli obblighi di monitoraggio fiscale nel Quadro W. Il semplice possesso, quindi, comporta comunque adempimenti.Cosa succede se ho realizzato solo minusvalenze?Non paghi imposta sui guadagni, perché non ce ne sono, ma è fondamentale indicare comunque le minusvalenze in dichiarazione. Solo così potrai portarle in deduzione dalle plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi. Una perdita non dichiarata è una perdita fiscalmente inutilizzabile.Le stablecoin sono tassate?Sì. Le stablecoin in dollari come USDT e USDC seguono la regola generale e le relative plusvalenze scontano il 33%. Fanno eccezione i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al regolamento MiCAR, che restano al 26% con neutralità fiscale per le conversioni tra euro ed EMT in euro.Che differenza c’è tra IVCA e imposta di bollo?L’imposta di bollo è dovuta sui rapporti gestiti da intermediari residenti che inviano una rendicontazione al cliente. L’IVCA è invece l’imposta patrimoniale specifica sulle cripto-attività, con aliquota 0,2% sul valore al 31/12, liquidata direttamente dal contribuente quando manca un intermediario italiano che applichi il bollo. La logica di fondo è la stessa — tassare il possesso — ma cambiano presupposto e modalità di versamento: è uno dei punti in cui conviene una verifica personalizzata sulla propria situazione.Conviene vendere in perdita a dicembre per abbattere le tasse?Può avere senso se hai plusvalenze da compensare e se l’operazione ha una reale motivazione economica. Diventa invece rischiosa se si traduce in una vendita seguita da un riacquisto immediato del medesimo asset: un’operazione priva di sostanza può essere sindacata dall’Agenzia delle Entrate. Prima di procedere, fatti assistere da un professionista.Ho un exchange estero: cosa devo fare entro fine anno?Raccogli estratti dei movimenti, storico transazioni e valore al 31/12, e tieni traccia della natura estera della piattaforma ai fini del monitoraggio fiscale nel Quadro W. Con il DAC8 in vigore dal 2026 i dati vengono scambiati automaticamente tra amministrazioni: le incongruenze tra quanto dichiarato e quanto comunicato dagli exchange emergono con facilità.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza sulle criptovalute: il CAF Centro Fiscale al tuo fiancoLa criptovalute chiusura anno 2026 non si improvvisa: tra calcolo LIFO, compensazione delle minusvalenze, distinzione tra 33% e 26% sugli EMT in euro, liquidazione dell’IVCA e compilazione del Quadro W, ogni passaggio incide sull’imposta finale. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente contribuenti con posizioni in cripto-attività, dai piccoli portafogli alle situazioni multi-exchange con storici complessi, e ti accompagna dalla raccolta dei documenti fino alla presentazione della dichiarazione.I nostri operatori analizzano la tua posizione, verificano le minusvalenze ancora riportabili, valorizzano correttamente il portafoglio al 31/12 e si occupano di tutti gli adempimenti, evitandoti errori che possono costare sanzioni. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base alla complessità della tua posizione. Se preferisci un confronto preliminare, Contattaci e fissiamo insieme un appuntamento.Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione delle criptovalute e per la dichiarazione dei redditi? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online.Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza dedicata sulla tua posizione in cripto-attività. Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 18:00:002026-09-21 13:24:43Criptovalute Chiusura Anno 2026: Guida alle 7 Mosse Entro il 31 Dicembre
NOTIZIESponsorizzazioni Sportive: Senza Abbinamento è Pubblicità (IVA al 50%)Una recente pronuncia della giustizia tributaria riaccende i riflettori su un tema che riguarda migliaia di aziende, professionisti e associazioni sportive dilettantistiche in tutta Italia: la distinzione tra sponsorizzazione e pubblicità ai fini fiscali. Il tema delle sponsorizzazioni sportive e della detrazione IVA torna d’attualità grazie a una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, la n. 1418/2026, depositata il 16 giugno 2026, che ha riguardato un accertamento IVA relativo a un’associazione sportiva dilettantistica varesina.Il principio affermato dai giudici è semplice da enunciare ma tutt’altro che scontato da applicare: quando manca un abbinamento stabile e duraturo tra il marchio dello sponsor e l’evento o la squadra sportiva, il rapporto non può essere qualificato come vera e propria sponsorizzazione, ma va trattato fiscalmente come pubblicità. Una differenza che, come vedremo, ha conseguenze dirette sulla detrazione IVA applicabile e, più in generale, sul corretto inquadramento fiscale del costo.Indice dei contenutiSponsorizzazione o pubblicità: la differenza fiscaleCosa si intende per abbinamento stabileLe conseguenze sulla detrazione IVACosa devono controllare aziende e associazioni sportive nei contrattiDomande frequenti su sponsorizzazioni sportive e detrazione IVASponsorizzazione o pubblicità: la differenza fiscaleNel linguaggio comune, sponsorizzazione e pubblicità vengono spesso usate come sinonimi. Dal punto di vista fiscale, invece, si tratta di due fattispecie diverse, con regole di deducibilità e di detrazione IVA non sempre coincidenti. La sponsorizzazione si configura quando esiste un legame specifico e strutturato tra il nome o il marchio dello sponsor e un determinato evento, atleta o squadra: lo sponsor, in pratica, “si lega” in modo riconoscibile e continuativo a quel soggetto sportivo, tanto che il pubblico associa stabilmente il marchio a quella specifica realtà.La pubblicità sportiva, al contrario, si realizza quando la promozione del marchio avviene in modo più occasionale rispetto all’evento sportivo, senza quel legame stabile e riconoscibile che caratterizza la sponsorizzazione vera e propria. In altre parole, se il messaggio pubblicitario compare in occasione della manifestazione ma non è strutturalmente ancorato a un rapporto di esclusiva e continuità con la squadra o l’atleta, si è di fronte a una prestazione pubblicitaria e non a una sponsorizzazione in senso tecnico.Questa distinzione, apparentemente sottile, è da sempre al centro di contestazioni tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, in particolare quando riguarda i rapporti tra aziende del territorio e associazioni sportive dilettantistiche (ASD) o società sportive dilettantistiche (SSD). Chi gestisce una società sportiva dilettantistica (SSD) sa bene quanto sia frequente ricevere contributi da sponsor locali, ed è proprio su questi rapporti che si concentrano i controlli. Cosa si intende per abbinamento stabileIl concetto di abbinamento stabile è il vero perno su cui ruota la qualificazione del rapporto. Per parlare di sponsorizzazione, secondo l’orientamento consolidato, servono alcuni elementi concreti che il contratto e i comportamenti delle parti devono dimostrare in modo verificabile.Un legame duraturo nel tempo tra il marchio dello sponsor e la squadra, l’atleta o l’evento sportivo, non limitato a una singola manifestazione occasionale.Una visibilità strutturata e continuativa del marchio, ad esempio su divise, materiale ufficiale, striscioni fissi o comunicazioni istituzionali della società sportiva.Un vincolo sinallagmatico chiaro: lo sponsor paga un corrispettivo specifico a fronte di un obbligo di visibilità ben identificato e verificabile.Elementi di esclusiva o quantomeno di continuità, che distinguano il rapporto da una semplice comparsa pubblicitaria episodica.Quando questi elementi mancano, o sono descritti in modo troppo generico nel contratto, il rischio è che l’Amministrazione finanziaria (o, come in questo caso, il giudice tributario) riqualifichi il rapporto come pubblicità anziché come sponsorizzazione. Nel caso deciso dalla Corte lombarda, l’assenza di un abbinamento stabile e duraturo tra lo sponsor e l’associazione sportiva varesina è stata l’elemento decisivo per confermare la natura pubblicitaria, e non di sponsorizzazione, del rapporto contestato dall’ufficio. Le conseguenze sulla detrazione IVALa qualificazione del rapporto come sponsorizzazione o come pubblicità non è un dettaglio teorico: incide direttamente sulla detrazione IVA forfettaria applicabile alle associazioni e società sportive dilettantistiche che operano in regime agevolato ai sensi della legge 398/1991. Questi enti, infatti, non versano l’IVA per intero sui proventi commerciali incassati (tra cui rientrano appunto sponsorizzazioni e pubblicità), ma applicano una detrazione forfettaria prevista dall’articolo 74, comma 6, del DPR 633/1972.Prima della riforma intervenuta con il cosiddetto decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), la percentuale di detrazione forfettaria era diversa a seconda della natura del rapporto: pari al 10% per le prestazioni di sponsorizzazione e al 50% per quelle di pubblicità (per la cessione dei diritti radiotelevisivi la misura era ed è tuttora di un terzo). È proprio a questo quadro normativo, applicabile all’annualità 2014 oggetto dell’accertamento, che si riferisce la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria lombarda: riconoscendo la natura pubblicitaria del rapporto per mancanza di abbinamento stabile, i giudici hanno confermato il diritto dell’associazione sportiva alla detrazione IVA al 50%, annullando la maggiore pretesa dell’ufficio.È importante segnalare che, a partire dal 2015, l’articolo 29 del D.Lgs. 175/2014 ha unificato al 50% la detrazione forfettaria IVA sia per le sponsorizzazioni sia per la pubblicità, superando la distinzione percentuale che aveva originato il contenzioso in esame. Questo significa che, oggi, ai soli fini del calcolo dell’IVA forfettaria per gli enti in regime L. 398/1991, il numero non cambia più a seconda della qualificazione. Resta però centrale la distinzione tra sponsorizzazione e pubblicità per altri profili fiscali, come la corretta deducibilità del costo in capo all’azienda sponsor e la gestione di eventuali verifiche su annualità pregresse ancora accertabili. Cosa devono controllare aziende e associazioni sportive nei contrattiAlla luce di questi principi, chi sottoscrive un contratto di sponsorizzazione sportiva, sia come azienda che eroga il contributo sia come ASD o SSD che lo riceve, dovrebbe prestare particolare attenzione alla formulazione del testo contrattuale. Un contratto redatto in modo generico, senza specificare con chiarezza la natura del rapporto, espone entrambe le parti al rischio di contestazioni in caso di controllo.Indicare in modo esplicito se il rapporto è di sponsorizzazione o di pubblicità, evitando formule ambigue o interscambiabili.Descrivere con precisione le modalità di esposizione del marchio (divise, materiale sportivo, sito web, striscioni) e la loro durata nel tempo.Specificare eventuali clausole di esclusiva territoriale o settoriale a favore dello sponsor.Collegare il corrispettivo pattuito a obblighi di visibilità puntuali e verificabili, con riferimenti temporali chiari (durata del contratto, stagione sportiva, evento specifico).Conservare la documentazione che dimostri l’effettiva esecuzione degli obblighi di visibilità (foto, materiale promozionale, comunicazioni ufficiali).Per le associazioni e società sportive dilettantistiche, questo tipo di attenzione contrattuale non riguarda solo la corretta applicazione della detrazione IVA, ma più in generale la solidità della propria posizione fiscale in caso di verifica. Una gestione amministrativa e contabile accurata, unita a contratti ben strutturati, resta lo strumento più efficace per prevenire contestazioni legate alla qualificazione dei rapporti con gli sponsor. Domande frequenti su sponsorizzazioni sportive e detrazione IVADi seguito alcune risposte alle domande più comuni su questo tema, sempre nell’ottica di chiarire la differenza tra sponsorizzazione e pubblicità e le relative implicazioni sulla detrazione IVA.Qual è la vera differenza tra sponsorizzazione e pubblicità sportiva?La sponsorizzazione richiede un abbinamento stabile e duraturo tra il marchio dello sponsor e l’evento, l’atleta o la squadra, con elementi di continuità o esclusiva. La pubblicità, invece, si realizza in modo più occasionale rispetto all’evento sportivo, senza quel legame strutturato e riconoscibile.Cosa si intende per abbinamento stabile tra sponsor e squadra?È il legame duraturo e riconoscibile tra il marchio dello sponsor e la realtà sportiva sponsorizzata, dimostrato da elementi come la visibilità continuativa su divise e materiali ufficiali, la durata del rapporto e un corrispettivo collegato a obblighi di visibilità specifici e verificabili.La distinzione tra sponsorizzazione e pubblicità incide ancora sulla percentuale di detrazione IVA?Dal 2015, per effetto dell’art. 29 del D.Lgs. 175/2014, la detrazione forfettaria IVA per gli enti in regime L. 398/1991 è unificata al 50% sia per le sponsorizzazioni sia per la pubblicità; in precedenza era del 10% per le sponsorizzazioni e del 50% per la pubblicità. La distinzione resta comunque rilevante per altri profili fiscali, tra cui la deducibilità del costo per l’azienda sponsor e le verifiche su annualità pregresse.Cosa deve contenere un contratto di sponsorizzazione sportiva per evitare contestazioni?Il contratto dovrebbe indicare chiaramente la natura del rapporto, descrivere in modo puntuale le modalità e la durata dell’esposizione del marchio, specificare eventuali clausole di esclusiva e collegare il corrispettivo a obblighi di visibilità verificabili e documentabili nel tempo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/01/associazioni-sportive-dilettantistiche.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 17:00:002026-09-21 13:29:08Sponsorizzazioni Sportive: Senza Abbinamento è Pubblicità (IVA al 50%)
NOTIZIEBonus casa, ultima chiamata del 2026: dal 1° gennaio le detrazioni calanoChi sta pensando di ristrutturare casa, cambiare gli infissi o rifare l’impianto di riscaldamento farebbe bene a segnarsi una data: 31 dicembre 2026. Da quel giorno cambiano le regole del bonus casa detrazioni 2026, con aliquote più basse per chi pagherà i lavori dal 1° gennaio 2027 in poi. Non si tratta di un’ipotesi al vaglio del Governo, ma di una riduzione già scritta nella normativa vigente: la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) aveva previsto il taglio a partire dal 2026, poi la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha prorogato le aliquote piene per l’anno in corso, spostando la riduzione al 2027.In pratica il 2026 è l’ultima annualità in cui bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus mobili viaggiano alle percentuali più alte. Vediamo nel dettaglio come funzionano oggi le detrazioni, cosa cambierà dal prossimo anno e quali accortezze servono per non perdere l’aliquota più conveniente sui lavori già avviati.Indice dei contenutiBonus ristrutturazioni 2026: le aliquote in vigore e cosa cambia dal 2027Ecobonus e sismabonus: la stessa logica di riduzione dal 2027Bonus mobili ed elettrodomestici 2026Principio di cassa e bonifico parlante: cosa conta ai fini della dataConsigli pratici per i lavori in corso a cavallo d’annoDomande frequenti sul bonus casa 2026Bonus ristrutturazioni 2026: le aliquote in vigore e cosa cambia dal 2027Il bonus ristrutturazioni (disciplinato dall’art. 16-bis del TUIR e dall’art. 16 del DL 63/2013) nel 2026 riconosce una detrazione del 50% delle spese sostenute per interventi sull’abitazione principale, cioè l’immobile in cui il contribuente o i suoi familiari risiedono abitualmente, a condizione di esserne proprietari o titolari di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufrutto). Per tutti gli altri immobili, comprese le seconde case, l’aliquota è invece del 36%.In entrambi i casi il massimale di spesa è di 96.000 euro per unità immobiliare e la detrazione si recupera in 10 quote annuali di pari importo, scomputate dall’IRPEF dovuta. Questa aliquota piena, va ribadito, è valida fino al 31 dicembre 2026 grazie alla proroga contenuta nella Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025).Dal 1° gennaio 2027, in base alla normativa già in vigore, le percentuali scendono al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili. Non è una previsione, ma la riduzione già scritta nella Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024): il 2026 rappresenta quindi l’ultima finestra in cui è possibile beneficiare delle percentuali più alte sul bonus casa. Ecobonus e sismabonus: la stessa logica di riduzione dal 2027Le stesse considerazioni valgono per l’ecobonus, la detrazione dedicata agli interventi di riqualificazione energetica come la sostituzione di infissi, caldaie o l’installazione di sistemi di isolamento termico. Anche in questo caso le aliquote 2026 sono 50% per l’abitazione principale e 36% per gli altri immobili, destinate a scendere rispettivamente al 36% e al 30% dal 2027, seguendo lo stesso impianto normativo del bonus ristrutturazioni.Chi effettua lavori di efficientamento energetico deve ricordarsi di un adempimento spesso sottovalutato: la comunicazione ENEA obbligatoria, da inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori per non perdere il diritto alla detrazione.Anche il sismabonus, la detrazione per gli interventi antisismici, segue la medesima logica di riduzione delle aliquote dal 2027. Va però chiarito un punto: dal 2025 le percentuali maggiorate che spettavano in passato (dal 70% all’85% per il passaggio a una o due classi di rischio sismico inferiori e per gli interventi sulle parti comuni condominiali) non si applicano più. L’art. 16, comma 1-septies.1, del DL 63/2013 prevede infatti una misura unica per tutte le tipologie di intervento agevolato: nel 2026 il 50% per l’abitazione principale e il 36% per gli altri immobili, con discesa al 36% e al 30% nel 2027. Per chi volesse approfondire le ipotesi allo studio per il prossimo anno, sul sito è disponibile un articolo dedicato alle novità dell’ecobonus nella Manovra 2027, un tema distinto rispetto alla riduzione già certa di cui parliamo oggi.Tra le agevolazioni collegate al mondo green segnaliamo anche il bonus colonnine elettriche, utile per chi installa un punto di ricarica domestico insieme ai lavori di ristrutturazione. Bonus mobili ed elettrodomestici 2026Buone notizie invece per il bonus mobili ed elettrodomestici (art. 16, comma 2, DL 63/2013): per il 2026 resta confermato l’importo massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare, pertinenze comprese, con detrazione al 50% spalmata in 10 quote annuali. La detrazione massima ottenibile è quindi di 2.500 euro. La conferma per il 2026 arriva dall’art. 1, comma 22, della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025).Attenzione però a un requisito che spesso viene dimenticato: per accedere al bonus mobili i lavori di recupero edilizio a cui l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è collegato devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente l’acquisto stesso. Chi acquista mobili nel 2026, quindi, deve avere lavori iniziati dal 1° gennaio 2025 in poi e comunque avviati prima dell’acquisto dei mobili: interventi partiti in anni anteriori al 2025 non danno diritto al bonus per gli acquisti del 2026. Principio di cassa e bonifico parlante: cosa conta ai fini della dataPer capire quale aliquota si applica, la data decisiva non è quella di fine lavori né quella della fattura, ma quella del pagamento. Le detrazioni edilizie infatti seguono il cosiddetto principio di cassa: conta il giorno in cui il denaro esce effettivamente dal conto corrente.Per bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus, il pagamento deve avvenire tramite bonifico parlante, cioè un bonifico bancario o postale dedicato che riporti la causale specifica prevista dalla normativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA (o il codice fiscale) dell’impresa che ha eseguito i lavori. Solo un bonifico parlante effettuato entro il 31 dicembre 2026 consente di bloccare le aliquote piene di quest’anno.Per il bonus mobili le regole sono più flessibili: oltre al bonifico ordinario sono ammessi anche pagamenti con carta di credito o di debito. Non sono invece ammessi contanti e assegni, indipendentemente dal tipo di bonus richiesto. Consigli pratici per i lavori in corso a cavallo d’annoChi ha un cantiere aperto proprio in questi mesi farebbe bene a organizzarsi per non perdere le aliquote piene del bonus casa detrazioni 2026. Ecco alcuni accorgimenti utili.Verificare con l’impresa o il fornitore se è possibile effettuare i pagamenti, anche in acconto se già fatturati o fatturabili, entro il 31 dicembre 2026 tramite bonifico parlante.Controllare che la causale del bonifico riporti tutti i dati richiesti (norma di riferimento, codice fiscale del beneficiario, partita IVA o codice fiscale dell’impresa).Conservare sempre la ricevuta del bonifico parlante insieme a fatture, capitolati e documentazione tecnica dei lavori.Per il bonus mobili, verificare che i lavori edilizi collegati risultino iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente l’acquisto (per gli acquisti 2026: dal 1° gennaio 2025).In caso di lavori a cavallo d’anno, pianificare per tempo gli step con imprese e fornitori, evitando di ridursi agli ultimi giorni di dicembre.Muoversi con un minimo di anticipo permette di evitare errori formali che, in materia di detrazioni edilizie, possono compromettere il diritto al beneficio fiscale anche a fronte di una spesa correttamente sostenuta. Domande frequenti sul bonus casa 2026Quando conviene pagare entro il 2026 per il bonus casa?Conviene completare i pagamenti con bonifico parlante entro il 31 dicembre 2026 ogni volta che si vuole beneficiare delle aliquote piene (50%/36% per ristrutturazioni ed ecobonus), che dal 2027 scenderanno al 36%/30%.Cosa succede ai lavori in corso a cavallo d’anno?Non conta la data di fine lavori, ma quella del pagamento. Se il bonifico parlante viene effettuato entro il 31 dicembre 2026 si applica l’aliquota 2026, anche se i lavori proseguono nei primi mesi del 2027.Il bonus mobili è cambiato nel 2026?No, per il 2026 restano confermati il tetto di spesa di 5.000 euro e la detrazione al 50% in 10 quote annuali, per un massimo di 2.500 euro di detrazione, grazie alla Legge di Bilancio 2026.Cos’è il bonifico parlante e perché è così importante?È un bonifico bancario o postale dedicato alle detrazioni edilizie, che riporta causale specifica, codice fiscale del beneficiario e partita IVA o codice fiscale dell’impresa. Senza questi dati corretti, la detrazione rischia di essere negata.Le aliquote del 2027 sono già definitive?Sì, la riduzione al 36%/30% dal 2027 è già scritta nella normativa vigente (Legge di Bilancio 2025, poi confermata dalla proroga 2026 della Legge di Bilancio 2026). Eventuali ulteriori modifiche allo studio per la prossima manovra sono un tema distinto, approfondito in altro articolo del sito.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 14:00:002026-09-25 14:37:04Bonus casa, ultima chiamata del 2026: dal 1° gennaio le detrazioni calano
NOTIZIEBonus Box Auto 2026: il Garage Privato Fa Risparmiare Anche sulla RC AutoIl bonus box auto torna al centro dell’attenzione non solo per il risparmio fiscale che offre a chi costruisce o acquista un garage pertinenziale, ma anche per un effetto meno noto: la riduzione del costo della RC auto. Chi possiede un box privato dove ricoverare l’auto ogni notte, infatti, risulta statisticamente meno esposto al rischio di furto e atti vandalici, e questo si traduce spesso in premi assicurativi più bassi. Vediamo come funziona la detrazione box auto 2026 e perché conviene dichiararlo alla propria compagnia assicurativa.Indice dei contenutiCos’è il bonus box auto 2026Il vincolo di pertinenzialità per la detrazione box autoPerché il box privato riduce il costo della RC autoCome collegare bonus box auto e risparmio sulla RC autoCos’è il bonus box auto 2026Il bonus box auto è la detrazione fiscale prevista per chi realizza o acquista un posto auto o un garage pertinenziale, cioè collegato in modo durevole a un’abitazione. La misura rientra nel più ampio pacchetto delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del TUIR), prorogata per il 2026 dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), e prevede due aliquote differenziate a seconda dell’immobile a cui il box risulta collegato.Per i box pertinenziali all’abitazione principale la detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’abitazione a cui il box è pertinenziale (Circolare Agenzia delle Entrate 8/E/2025), mentre per quelli collegati a seconde case o altri immobili l’aliquota scende al 36%. Il tetto massimo di spesa ammissibile è fissato a 96.000 euro per unità immobiliare, e l’importo va recuperato obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo in dichiarazione dei redditi. Attenzione a un punto spesso frainteso: in caso di acquisto di un box già costruito la detrazione non si calcola sull’intero prezzo pagato, ma solo sulle spese di realizzazione, che devono essere documentate da un’apposita attestazione rilasciata dal venditore. Dal 2027, salvo nuove proroghe, le aliquote sono destinate a scendere al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili, quindi chi ha in programma la costruzione di un garage potrebbe trovare conveniente muoversi entro la fine del 2026. Il vincolo di pertinenzialità per la detrazione box autoPer ottenere il bonus box auto non basta costruire o comprare un garage: è necessario che il box sia legato in modo stabile a un’abitazione specifica, il cosiddetto vincolo di pertinenzialità. In pratica, il box deve essere destinato in modo durevole al servizio di quell’immobile, e questo collegamento va formalizzato anche a livello catastale. Senza questo vincolo, la detrazione non viene riconosciuta, anche se l’immobile è a tutti gli effetti un posto auto o un garage chiuso.Va inoltre ricordato che per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro si applica un limite complessivo alle detrazioni IRPEF fruibili nell’anno, che varia in base al numero di figli a carico e alla presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare. Chi si trova in questa fascia di reddito deve quindi verificare con attenzione quanta parte della detrazione box auto 2026 riesce effettivamente a recuperare. Perché il box privato riduce il costo della RC autoL’aspetto meno conosciuto del bonus box auto riguarda il suo effetto indiretto sulla polizza RC auto. Le compagnie assicurative, nel calcolare il premio, tengono conto anche del luogo in cui il veicolo viene abitualmente custodito durante la notte: un’auto parcheggiata in un box chiuso è meno esposta al rischio di furto, incendio doloso o atti vandalici rispetto a un’auto lasciata su strada, e questo si riflette in tariffe più favorevoli.Secondo un’analisi del comparatore assicurativo Segugio.it su dati di luglio 2026, chi dichiara un box privato paga un premio medio di circa 487 euro, inferiore alla media generale di circa 508 euro, mentre chi parcheggia abitualmente su strada arriva a pagare in media circa 555 euro. Il divario varia molto da città a città: sempre secondo la stessa analisi, a Milano il risparmio legato al garage privato è più marcato (nell’ordine del 6-7% rispetto alla media locale), mentre a Roma e a Napoli città la differenza si riduce a circa un punto percentuale. Va però chiarito un aspetto importante: non esiste una percentuale di sconto standard o fissata per legge. Ogni compagnia pesa il luogo di ricovero notturno all’interno del proprio modello tariffario, insieme a molti altri parametri come classe di merito, età, provincia di residenza e chilometraggio annuo, quindi l’effetto reale sul premio va sempre verificato caso per caso richiedendo un preventivo. Come collegare bonus box auto e risparmio sulla RC autoChi decide di sfruttare il bonus box auto per costruire o acquistare un garage pertinenziale ottiene quindi un doppio vantaggio: da un lato recupera una parte della spesa attraverso la detrazione IRPEF, dall’altro può dichiarare alla propria compagnia il nuovo tipo di ricovero del veicolo al momento del rinnovo o della stipula della polizza RC auto, ottenendo potenzialmente una tariffa più contenuta.È importante sottolineare che la dichiarazione del luogo di custodia dell’auto deve sempre essere veritiera: dichiarare un box privato che non si utilizza realmente espone al rischio che, in caso di sinistro o furto, la compagnia contesti la copertura per dichiarazioni inesatte sul rischio assicurato. Il risparmio sulla RC auto resta quindi un beneficio concreto solo per chi utilizza effettivamente il garage per il ricovero abituale del veicolo, in particolare durante la notte, quando il rischio di furto e atti vandalici è statisticamente più alto.Il bonus box auto resta quindi una delle agevolazioni fiscali meno pubblicizzate ma potenzialmente più utili per chi valuta di realizzare un garage pertinenziale, sia per il risparmio diretto in dichiarazione dei redditi sia per l’effetto indiretto sul costo della RC auto. Resta da vedere se le aliquote più favorevoli previste per il 2026 verranno confermate anche negli anni successivi, considerando la riduzione già annunciata a partire dal 2027. Domande frequenti sul bonus box autoCosa si intende per bonus box auto 2026?Il bonus box auto è la detrazione IRPEF riconosciuta a chi costruisce o acquista un posto auto o un garage collegato in modo stabile a un’abitazione. Per il 2026 l’aliquota è del 50% se il box è pertinenza dell’abitazione principale e del 36% per gli altri immobili, su una spesa massima di 96.000 euro da recuperare in 10 quote annuali.Il box auto deve essere per forza collegato all’abitazione principale?No, il bonus box auto spetta anche per i garage pertinenziali a seconde case o altri immobili, ma con un’aliquota di detrazione più bassa (36% invece del 50%). In entrambi i casi è indispensabile il vincolo di pertinenzialità con l’immobile.Avere un garage privato abbassa davvero il costo della RC auto?Nella maggior parte dei casi sì: le compagnie assicurative considerano il luogo di ricovero notturno del veicolo tra i fattori di rischio, e un box chiuso riduce la probabilità di furto o danneggiamento rispetto al parcheggio su strada, con effetti positivi sul premio della polizza.Bisogna comunicare alla compagnia se si ha un box privato?Sì, il luogo di custodia abituale del veicolo va dichiarato con precisione al momento della stipula o del rinnovo della polizza RC auto. Una dichiarazione non veritiera può causare problemi in caso di sinistro o furto.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 13:00:002026-09-23 17:01:16Bonus Box Auto 2026: il Garage Privato Fa Risparmiare Anche sulla RC Auto
NOTIZIECodici tributo successione: 8 nuovi codici F24 per ravvedimento e revoca prima casaImposte su successioneI codici tributo successione si arricchiscono di 8 nuove voci. Con la risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici da A252 ad A259, da utilizzare nel modello F24 per versare le somme dovute a seguito di ravvedimento operoso, di revoca delle agevolazioni prima casa e delle riliquidazioni effettuate dall’ufficio sulla dichiarazione di successione.Si tratta dell’ultimo tassello di una riforma partita con il D.Lgs. 139/2024, che ha introdotto l’autoliquidazione dell’imposta di successione. In parole semplici: non è più l’ufficio a calcolare l’imposta e a mandare il conto, ma sono gli eredi a determinare quanto devono e a versarlo. Ed è proprio per questo che servivano codici tributo successione dedicati a ogni tipo di somma: imposta, interessi, sanzioni e importi richiesti dopo un controllo.Indice dei contenutiCodici tributo successione: cosa cambia con l’autoliquidazioneI nuovi codici tributo successione A252-A259Come si usano i codici tributo successione nel modello F24Scadenze e rateazione dei codici tributo successioneDomande frequenti sui codici tributo successioneCodici tributo successione: cosa cambia con l’autoliquidazioneFino a poco tempo fa il meccanismo era semplice da raccontare: si presentava la dichiarazione di successione e si aspettava l’avviso di liquidazione dell’ufficio, cioè la comunicazione con l’importo da pagare. Con il D.Lgs. 139/2024 il sistema si è ribaltato. Oggi vige l’autoliquidazione: sono gli eredi a calcolare l’imposta di successione e a versarla spontaneamente, come già accade per l’IRPEF o per l’IVA.Questo cambio di logica ha reso necessari codici tributo successione nuovi o ridenominati. Il codice 1539 identifica l’imposta sulle successioni in autoliquidazione, mentre il codice 1635 riguarda gli interessi dovuti in caso di pagamento rateale. Accanto a questi restano in vigore i codici storici per l’imposta ipotecaria (2% sul valore catastale), l’imposta catastale (1%) e l’imposta di bollo.Il punto delicato è che l’autoliquidazione sposta la responsabilità del calcolo sul contribuente. Se l’importo versato è inferiore al dovuto, l’Agenzia delle Entrate può intervenire con la riliquidazione: ecco perché servivano codici specifici anche per le somme che nascono da un controllo o da un ravvedimento. I nuovi codici tributo successione A252-A259La risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026 ha istituito in tutto i codici da A252 ad A284: i primi otto (A252-A259) sono i codici tributo successione per ravvedimento operoso e revoca d’intenti, mentre i successivi riguardano l’imposta sulle donazioni, le tasse per i servizi ipotecari e catastali e le somme dovute dopo controlli, acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione. Gli otto codici della successione coprono l’imposta complementare — cioè la differenza che emerge dopo la riliquidazione o la revoca di un’agevolazione — insieme a interessi e sanzioni.A252 – Imposta di successione e interessi, imposta complementare, ravvedimento e revoca d’intentiA253 – Imposta ipotecaria e interessi, imposta complementare, ravvedimento e revoca d’intentiA254 – Imposta catastale e interessi, imposta complementare, ravvedimento e revoca d’intentiA255 – Imposta di bollo e interessi, imposta complementare, ravvedimento e revoca d’intentiA256 – Sanzione imposta di successione, imposta complementare, ravvedimentoA257 – Sanzione imposte ipotecarie e catastali, imposta complementare, ravvedimentoA258 – Sanzione imposta di bollo, imposta complementare, ravvedimentoA259 – Tributi speciali e compensi, ravvedimento e revoca d’intentiDue espressioni meritano una traduzione. Il ravvedimento operoso è lo strumento che permette di sanare spontaneamente un errore o un versamento mancato pagando una sanzione ridotta, tanto più bassa quanto prima ci si mette in regola. La revoca d’intenti, invece, riguarda chi ha dichiarato di possedere i requisiti per un’agevolazione — tipicamente la prima casa — e poi decide di rinunciarvi o li perde: in quel caso le imposte vanno ricalcolate in misura piena. Come si usano i codici tributo successione nel modello F24Tutti i codici tributo successione vanno esposti nella sezione Erario del modello F24, nella colonna importi a debito versati. Nel campo anno di riferimento si indica l’anno del decesso per i codici dell’autoliquidazione (1539 e 1635), mentre per i nuovi codici A252-A259 vanno riportati il codice ufficio, il codice atto e l’anno indicati nell’atto emesso dall’ufficio. In entrambi i casi il codice fiscale del defunto va riportato tra i coobbligati con il codice identificativo 08, riservato appunto alla figura del defunto.Quando il versamento nasce da un atto dell’ufficio — per esempio un avviso di liquidazione dopo il controllo della dichiarazione di successione — l’F24 va compilato anche con il codice ufficio e il codice atto indicati nella comunicazione ricevuta. Sono dati che non vanno inventati né ricopiati da vecchie pratiche: identificano il singolo procedimento e, se sbagliati, il pagamento rischia di non essere abbinato correttamente.Va ricordato che in Friuli Venezia Giulia gli immobili sono gestiti con il sistema tavolare, un registro fondiario diverso dal catasto del resto d’Italia: dopo la successione la voltura non è automatica e serve l’intavolazione al Libro Fondiario, un adempimento ulteriore rispetto ai versamenti con F24. Scadenze e rateazione dei codici tributo successioneLa dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dalla data del decesso. L’imposta di successione autoliquidata si versa entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, utilizzando i codici tributo successione dedicati. Le imposte ipotecaria e catastale, insieme a bollo e tributi speciali, seguono invece le regole di versamento proprie della presentazione.È ammesso il pagamento rateale: si versa almeno il 20% dell’imposta entro la scadenza ordinaria e il resto in 8 rate trimestrali, che diventano 12 quando l’importo supera i 20.000 euro; la dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. Sulle rate maturano interessi, da versare con il codice 1635.Un promemoria utile sulle franchigie, perché in molte successioni l’imposta non è nemmeno dovuta: 1.000.000 di euro a testa per coniuge, figli e discendenti (aliquota 4% sull’eccedenza), 100.000 euro per fratelli e sorelle (6%), nessuna franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado (6%) e per gli estranei (8%). Per le persone con handicap grave la franchigia sale a 1.500.000 euro. Domande frequenti sui codici tributo successione Da quando si usano i nuovi codici tributo successione A252-A259?I codici sono stati istituiti dalla risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate e sono operativi per i versamenti con modello F24 collegati a ravvedimento, revoca d’intenti e riliquidazione dell’imposta complementare.Qual è la differenza tra il codice 1539 e i codici A252-A259?Il codice 1539 serve per l’imposta di successione in autoliquidazione, cioè il versamento ordinario calcolato dagli eredi. I codici A252-A259, invece, riguardano somme successive: imposta complementare, interessi e sanzioni da ravvedimento o da revoca delle agevolazioni.Cosa succede se l’imposta autoliquidata è inferiore al dovuto?L’ufficio procede alla riliquidazione e notifica un avviso di liquidazione con la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni. Chi si accorge dell’errore prima del controllo può invece regolarizzare con il ravvedimento operoso, che prevede sanzioni ridotte, utilizzando i nuovi codici tributo successione.Chi paga se gli eredi sono più di uno?Gli eredi sono obbligati in solido: l’Agenzia può chiedere l’intero importo a uno qualsiasi di loro, salvo poi i conteggi interni tra coeredi. Nel modello F24 va sempre indicato il codice fiscale del defunto con il codice 08.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/Imposte-su-successione-Guida-Completa-per-gli-Eredi.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 12:00:002026-09-22 14:32:58Codici tributo successione: 8 nuovi codici F24 per ravvedimento e revoca prima casa