Menu
CAF Centro Fiscale
  • SERVIZI FISCALI
        • Modello ISEE
        • Dichiarazione dei Redditi Modello 730 / Redditi
        • Dichiarazione dei Redditi per le Criptovalute
        • Pratica ENEA
        • Contratti di Locazione
        • Dichiarazione di Successione
        • Calcolo IMU
        • Cessione del Credito per Ristrutturazione
        • Gestione COLF e Badanti
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Modello 770 e Certificazioni Uniche
  • PATRONATO
        • NASPI / Disoccupazione
        • Richiesta NASpI Anticipata
        • Disoccupazione Agricola
        • Dimissioni Online
        • Elenco bonus Maternità INPS
          • Bonus Asilo Nido
        • Calcolo Pensione
        • Riscatto Anni Laurea: Agevolato e Ordinario
        • Invalidità Civile / Handicap (Legge 104) 
  • COLF E BADANTI
  • PARTITA IVA
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Gestione Partita IVA ordinaria
        • Gestione completa Partita IVA Agricola
  • BLOG
        • CAF – NOTIZIE FISCALI
        • PATRONATO
        • PARTITA IVA
        • NOTIZIE
  • Menu Menu
CAF Centro Fiscale
NOTIZIE

Pensioni Scuola 2027, C’è la Data: Docenti e ATA Hanno Meno di Un Mese Per Fare Domanda

Pensione 2026 INPS

Per i lavoratori della scuola che puntano al pensionamento dal prossimo anno scolastico è arrivata la data che tutti aspettavano. Il termine per presentare la domanda di cessazione dal servizio, con decorrenza dal 1° settembre 2027, è stato fissato al 21 ottobre 2026. La scadenza riguarda docenti, personale educativo e personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) e lascia meno di un mese di tempo per completare la procedura senza errori.

La data è stata stabilita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) con il decreto ministeriale n. 193 del 23 settembre 2026 e le istruzioni operative sono arrivate subito dopo con la circolare MIM prot. n. 24818 del 24 settembre 2026, diramata d’intesa con l’INPS. Le istanze sono già aperte dal 25 settembre 2026 sul portale Istanze OnLine (POLIS): si tratta di un adempimento annuale che coinvolge decine di migliaia di lavoratori del comparto scuola in tutta Italia.

Indice dei contenuti

  1. Chi deve fare domanda, da quando e con quale procedura
  2. Quali sono i requisiti pensionistici 2027 per il personale scuola
  3. Cosa succede se si perde la finestra del 21 ottobre
  4. Domande frequenti sulle pensioni scuola 2027

Chi deve fare domanda, da quando e con quale procedura

Il decreto ministeriale n. 193/2026 riguarda tutto il personale del comparto istruzione – settore scuola che intende cessare dal servizio a partire dal 1° settembre 2027, sia per dimissioni volontarie legate al raggiungimento dei requisiti pensionistici, sia per il raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa. Le domande si presentano esclusivamente tramite la procedura web POLIS “istanze on line”, con le credenziali personali del lavoratore: la finestra è aperta dal 25 settembre al 21 ottobre 2026.

Entro la stessa data del 21 ottobre 2026 chi ha già inviato la domanda può revocarla, ritirando l’istanza sempre tramite POLIS. Il termine vale anche per chi, avendo i requisiti per la pensione anticipata ma non avendo ancora compiuto 67 anni e 1 mese, chiede la trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

Attenzione a una differenza procedurale che genera spesso errori: le domande di trattenimento o permanenza in servizio – quelle previste dall’articolo 1, comma 257, della legge n. 208/2015 per i progetti didattici internazionali e quelle presentate per raggiungere il minimo contributivo – non si presentano su POLIS, ma vanno inviate direttamente all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, sempre entro il 21 ottobre 2026.

  • Docenti, personale educativo e ATA: domanda su POLIS dal 25 settembre al 21 ottobre 2026.
  • Dirigenti scolastici: termine più ampio, fissato al 1° marzo 2027 (il 28 febbraio previsto dal CCNL Area V cade di domenica), con istanze presentabili dal 25 settembre 2026.
  • APE sociale e lavoratori precoci: una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, la domanda di cessazione si presenta in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2027.
  • Personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta: domanda direttamente alla sede scolastica di servizio o di titolarità, che la inoltra agli uffici competenti.

Sul fronte dei controlli la circolare fissa anche i tempi interni: l’INPS accerterà il diritto a pensione entro il 21 aprile 2027, sulla base del conto assicurativo individuale e con riferimento esclusivo al tipo di pensione indicato nell’istanza. Scuole e uffici territoriali devono completare la sistemazione delle posizioni assicurative tramite Nuova Passweb entro l’11 gennaio 2027. È il motivo per cui conviene muoversi subito su riscatti, ricongiunzioni e periodi non ancora accreditati.

Quali sono i requisiti pensionistici 2027 per il personale scuola

Sui requisiti da rispettare per accedere alle pensioni scuola 2027 vale una premessa: non esistono regole speciali per il personale scolastico, che segue gli stessi requisiti del regime generale INPS. Cambia solo la finestra di uscita, legata al calendario scolastico. Quello che cambia rispetto al 2026, invece, è il livello dei requisiti.

Dal 1° gennaio 2027 scatta infatti l’adeguamento alla speranza di vita. Il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 dicembre 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025) aveva certificato un incremento di tre mesi; l’articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) lo ha però diluito, stabilendo che “limitatamente all’anno 2027” l’aumento è applicato nella misura di un mese, fermo restando l’incremento pieno a decorrere dal 1° gennaio 2028. In pratica: +1 mese nel 2027 e +3 mesi complessivi dal 2028, come recepito dalla circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026 e richiamato dalla stessa circolare del MIM.

Questi sono quindi i requisiti validi per chi cessa dal servizio il 1° settembre 2027, da maturare entro il 31 dicembre 2027:

  • Pensione di vecchiaia: 67 anni e 1 mese di età e almeno 20 anni di contributi.
  • Pensione anticipata ordinaria (la cosiddetta “Fornero”): 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 11 mesi per le donne, senza requisito di età minima.
  • Pensione anticipata contributiva (per chi ha il primo accredito dal 1996): 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contributi effettivi, con il requisito di importo soglia.
  • Lavoratori precoci: 41 anni e 1 mese di contributi; restano 41 anni per chi svolge le attività gravose della lettera d) dell’articolo 1, comma 199, della legge n. 232/2016.
  • APE sociale: 63 anni e 5 mesi di età, con la sperimentazione prorogata al 31 dicembre 2026. Nell’elenco delle attività gravose (Allegato 3 alla legge n. 232/2016) rientrano i “Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate”, codice Istat 2.6.4.

Un capitolo a parte riguarda chi è escluso dall’aumento. I commi 186 e 187 della legge di Bilancio 2026 disapplicano l’adeguamento per i lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti che abbiano almeno 30 anni di contributi: per loro la pensione di vecchiaia a domanda resta a 66 anni e 7 mesi (con attività gravosa da almeno 7 anni negli ultimi 10) oppure a 67 anni (con almeno 6 anni negli ultimi 7), e l’anticipata resta a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Tra le professioni dell’Allegato B alla legge n. 205/2017 rientrano gli insegnanti della scuola dell’infanzia e gli educatori degli asili nido. Il beneficio non si applica però a chi, al momento del pensionamento, percepisce l’APE sociale. Per un quadro completo delle tabelle e delle finestre di decorrenza si può consultare l’approfondimento Requisiti Pensione 2027 e 2028: Tabelle INPS, Età e Finestre di Decorrenza.

Nessun aumento nemmeno per i lavori usuranti del D.Lgs. n. 67/2011: il comma 189 della legge n. 199/2025 ha aggiunto il 2027 agli anni in cui l’adeguamento non opera, congelando i requisiti fino al 31 dicembre 2028. Chi rientra in queste categorie trova un quadro più dettagliato negli articoli su Pensione Anticipata Lavori Gravosi e sulla Pensione Usuranti.

Le misure sperimentali degli anni passati, invece, non sono più accessibili con nuovi requisiti: Quota 100, Quota 102, Quota 103, la pensione anticipata flessibile e Opzione Donna compaiono tra le istanze POLIS solo per chi ha già maturato il diritto entro le rispettive scadenze. La Quota 103 richiedeva 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2023: il requisito anagrafico corretto è quello dei 62 anni, spesso riportato per errore con un anno in meno. Opzione Donna, invece, vale con 35 anni di contributi e 58 anni di età se i requisiti sono stati maturati entro il 2021, 60 anni entro il 2022 e 61 anni entro il 2023 o il 2024, con le condizioni soggettive di caregiver, invalidità almeno al 74% o lavoro gravoso. Nessuna delle due è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2026: il diritto si “cristallizza” e può essere esercitato anche più tardi, ma non si matura più.

Cosa succede se si perde la finestra del 21 ottobre

Il rispetto della scadenza è determinante. La circolare MIM è esplicita: la presentazione dell’istanza nei termini è propedeutica al collocamento a riposo e non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate dopo il 21 ottobre 2026. Chi manca il termine perde la decorrenza del 1° settembre 2027 e deve attendere la finestra successiva, quella dell’anno scolastico 2028/2029. Per il comparto scuola, a differenza di altri settori del pubblico impiego, le uscite sono infatti agganciate al calendario scolastico e non a scadenze trimestrali.

Ci sono due situazioni in cui la cessazione avviene comunque, anche senza domanda. La prima è il collocamento a riposo d’ufficio: l’amministrazione colloca obbligatoriamente a riposo chi compie 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027 ed è in possesso del requisito per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi, più l’importo soglia per chi ha il primo accredito dal 1996). Se invece i 67 anni e 1 mese si compiono tra settembre e dicembre 2027, la cessazione avviene solo a domanda dell’interessato.

La seconda è il trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo: nel 2027 permangono in servizio soltanto coloro che, compiuti 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027, non hanno 20 anni di anzianità contributiva a quella data e non hanno presentato domanda di cessazione su POLIS. Su questo istituto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 125 del 2026, che ha dichiarato illegittimo il limite fisso dei 70 anni dell’articolo 509, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 nella parte in cui non teneva conto dell’adeguamento alla speranza di vita.

Per questo chi ritiene di avere o di poter raggiungere i requisiti dovrebbe verificare con attenzione la propria posizione contributiva prima di presentare l’istanza, incrociando i dati con l’estratto conto contributivo INPS. Periodi da riscattare, ricongiungere o da sistemare – compresi quelli pre-ruolo ante 1988 – vanno segnalati subito, perché la sistemazione dei conti assicurativi si chiude l’11 gennaio 2027. Chi ha situazioni contributive particolari, per esempio legate alla NASpI o alla quota 41, trova indicazioni nell’articolo Quota 41 dopo NASpI.

Domande frequenti sulle pensioni scuola 2027

Qual è il termine per la domanda di pensioni scuola 2027?

Il termine fissato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il decreto ministeriale n. 193 del 23 settembre 2026 è il 21 ottobre 2026, per le cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2027. Le istanze si possono presentare a partire dal 25 settembre 2026.

Chi riguarda la scadenza del 21 ottobre 2026?

Riguarda tutto il personale della scuola che intende cessare dal servizio dal 1° settembre 2027: docenti, personale educativo e personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario). Per i dirigenti scolastici il termine è diverso e più ampio: 1° marzo 2027.

Come si presenta la domanda di cessazione dal servizio nella scuola?

Tramite la procedura web POLIS “istanze on line” del Ministero, con le credenziali personali del lavoratore. Fanno eccezione le domande di trattenimento o permanenza in servizio, che vanno presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, fuori da POLIS, sempre entro il 21 ottobre 2026.

I requisiti pensionistici 2027 per la scuola sono diversi da quelli generali INPS?

No. Il personale della scuola segue gli stessi requisiti del regime generale INPS: pensione di vecchiaia a 67 anni e 1 mese con 20 anni di contributi, pensione anticipata ordinaria con 42 anni e 11 mesi (uomini) o 41 anni e 11 mesi (donne). Cambia solo la finestra di uscita, agganciata al calendario scolastico.

Nel 2027 l’età pensionabile aumenta per l’adeguamento alla speranza di vita?

Sì. Dal 1° gennaio 2027 i requisiti aumentano di un mese e dal 1° gennaio 2028 di tre mesi complessivi: lo prevede l’articolo 1, comma 185, della legge n. 199/2025, che ha diluito l’incremento di tre mesi certificato dal decreto MEF del 19 dicembre 2025. L’aumento non si applica ai lavori usuranti, ai lavoratori gravosi con almeno 30 anni di contributi e ai precoci della lettera d).

Cosa succede a chi non presenta la domanda entro il 21 ottobre 2026?

La circolare MIM è chiara: non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate dopo il 21 ottobre 2026. Si perde quindi la decorrenza del 1° settembre 2027 e si deve attendere la finestra successiva, quella dell’anno scolastico 2028/2029.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-26 20:00:002026-09-26 20:00:00Pensioni Scuola 2027, C’è la Data: Docenti e ATA Hanno Meno di Un Mese Per Fare Domanda
NOTIZIE

Contributi consortili: si può ricorrere contro l’avviso bonario

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Chi possiede un terreno o un immobile che rientra nel perimetro di un consorzio di bonifica riceve periodicamente una richiesta di pagamento: si tratta dei cosiddetti contributi consortili. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto molto pratico e finora dibattuto: è possibile presentare ricorso già contro il primo avviso, quello bonario, senza dover attendere la cartella di pagamento vera e propria. Vediamo cosa dice la giurisprudenza e come funziona questa possibilità.

Indice dei contenuti

  1. Cosa sono i contributi consortili
  2. Cos’è l’avviso bonario dei contributi consortili
  3. Quando e come fare ricorso contro l’avviso bonario
  4. I motivi di ricorso ammissibili contro i contributi consortili
  5. Il giudice competente per i contributi consortili
  6. Domande frequenti sui contributi consortili e l’avviso bonario

Cosa sono i contributi consortili

I contributi consortili sono somme che i proprietari di immobili e terreni devono versare ai consorzi di bonifica e irrigazione. Questi enti si occupano della manutenzione idraulica del territorio: canali, argini, impianti di scolo e di irrigazione che servono a prevenire allagamenti e a garantire l’approvvigionamento idrico per l’agricoltura. In pratica, chi possiede un bene che si trova all’interno del perimetro di competenza del consorzio è tenuto a contribuire alle spese, perché si presume che tragga un vantaggio diretto dalle opere di bonifica realizzate.

Proprio questo collegamento tra beneficio fondiario e obbligo di pagamento è al centro di molte controversie: non basta che un immobile si trovi geograficamente nel perimetro consortile, perché il contributo sia dovuto occorre che esista un vantaggio concreto e dimostrabile derivante dalle attività del consorzio. Quando questo collegamento manca, o non viene provato dall’ente, il proprietario può contestare la richiesta di pagamento.

Cos’è l’avviso bonario dei contributi consortili

Prima di attivare la riscossione coattiva tramite cartella esattoriale, molti consorzi inviano ai proprietari un avviso bonario: una comunicazione con cui si chiede il pagamento dei contributi dovuti, indicando le ragioni di fatto e di diritto della richiesta. Si tratta, in altre parole, di un primo sollecito che precede gli atti formali della riscossione.

Per molto tempo si è discusso se l’avviso bonario fosse un atto autonomamente impugnabile oppure una semplice comunicazione informale, contro cui non fosse possibile agire in giudizio prima dell’arrivo della cartella di pagamento. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza della sezione tributaria, ha chiarito che l’avviso bonario, se contiene una richiesta di pagamento definita e motivata, è a tutti gli effetti un atto idoneo a far sorgere l’interesse del contribuente a impugnarlo, anche se non rientra formalmente tra gli atti tipici elencati dalla legge. Si tratta di un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, sulla non tassatività dell’elenco degli atti impugnabili.

Quando e come fare ricorso contro l’avviso bonario

Il punto centrale della pronuncia riguarda proprio la possibilità di reagire subito, senza dover aspettare la cartella esattoriale. Secondo i giudici di legittimità, l’articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, non ha carattere tassativo: può essere impugnato anche un atto atipico, come l’avviso bonario, quando comunica al cittadino una pretesa economica chiara e circostanziata.

Va precisato che si tratta di una facoltà e non di un obbligo: il proprietario che riceve l’avviso bonario può scegliere se contestarlo subito oppure attendere l’eventuale cartella di pagamento. La mancata impugnazione dell’avviso bonario, in altre parole, non rende definitiva la pretesa del consorzio, che potrà comunque essere contestata in un momento successivo. Chi decide di agire subito deve farlo entro il termine ordinario previsto per il processo tributario, pari a sessanta giorni dalla ricezione dell’avviso.

Agire tempestivamente contro l’avviso bonario può comunque avere un vantaggio pratico: permette di far valere le proprie ragioni prima che la pretesa si consolidi attraverso ulteriori atti di riscossione, evitando l’accumulo di interessi, sanzioni e spese di notifica legate alla cartella di pagamento.

I motivi di ricorso ammissibili contro i contributi consortili

Chi intende contestare un avviso bonario relativo ai contributi consortili può farlo sotto due profili distinti, che spesso vengono fatti valere insieme nello stesso ricorso.

  • Profilo sostanziale: si contesta la fondatezza stessa del tributo, ad esempio perché l’immobile non trae alcun beneficio diretto dalle opere del consorzio, oppure perché la misura della quota richiesta non è proporzionata al vantaggio effettivamente ricevuto.
  • Profilo formale: si contestano vizi dell’atto in sé, come la mancanza di un’adeguata motivazione, l’insufficienza delle ragioni di fatto e di diritto indicate, oppure la carenza di legittimazione dell’ente che ha emesso l’avviso.

Un aspetto rilevante riguarda l’onere della prova: secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, a Sezioni Unite, quando l’immobile rientra nel perimetro di contribuenza e la richiesta si fonda su un piano di classifica regolarmente approvato opera una presunzione di beneficio, sicché spetta al contribuente contestare in modo specifico il piano e dimostrare l’assenza di vantaggio per il proprio bene. Solo se il piano di classifica manca, oppure viene specificamente contestato, l’onere di provare il beneficio fondiario torna a carico del consorzio: in tal caso, se la prova manca o è insufficiente, l’atto può essere annullato dal giudice.

Il giudice competente per i contributi consortili

Data la natura tributaria dei contributi consortili, la competenza a decidere sui ricorsi contro l’avviso bonario spetta alla Corte di Giustizia Tributaria (la denominazione attuale delle ex Commissioni tributarie, a seguito della riforma della giustizia tributaria), articolata nei gradi di primo e secondo grado a livello provinciale e regionale. È lo stesso giudice competente per le controversie relative a imposte, tasse e altri tributi, proprio perché i contributi consortili vengono qualificati come prestazioni di natura tributaria dovute per un servizio pubblico da cui deriva un vantaggio economico al contribuente.

Presentare il ricorso davanti al giudice sbagliato, o oltre i termini previsti, comporta il rischio di vedersi dichiarare l’impugnazione inammissibile: nel caso degli atti impositivi tipici, come la cartella di pagamento, ciò rende definitiva la pretesa del consorzio, mentre la mancata impugnazione del solo avviso bonario, come visto, non produce effetti preclusivi. Per questo motivo è importante valutare con attenzione i termini di decadenza e la correttezza formale dell’atto prima di agire.

Domande frequenti sui contributi consortili e l’avviso bonario

È obbligatorio impugnare subito l’avviso bonario dei contributi consortili?
No. Impugnare l’avviso bonario è una facoltà del contribuente, non un obbligo. Chi non lo contesta può comunque far valere le proprie ragioni contro atti successivi, come la cartella di pagamento.

Entro quanto tempo si può fare ricorso contro l’avviso bonario?
Il termine ordinario per proporre ricorso davanti al giudice tributario è di sessanta giorni dalla ricezione dell’avviso bonario.

Chi deve dimostrare il beneficio fondiario che giustifica il contributo consortile?
Se l’immobile rientra nel perimetro di contribuenza e il contributo si fonda su un piano di classifica regolarmente approvato, la giurisprudenza riconosce una presunzione di beneficio: spetta al contribuente contestare in modo specifico il piano e provare l’assenza di vantaggio. In mancanza del piano, o quando questo viene specificamente contestato, è il consorzio a dover dimostrare il beneficio.

Quale giudice è competente per i ricorsi sui contributi consortili?
La competenza spetta alla Corte di Giustizia Tributaria, in ragione della natura tributaria attribuita ai contributi consortili.

Cosa succede se non si impugna né l’avviso bonario né la cartella di pagamento?
In assenza di ricorso entro i termini di legge, la pretesa del consorzio diventa definitiva e il debito può essere riscosso con gli strumenti coattivi previsti per la riscossione dei tributi.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 19:00:002026-09-20 14:38:47Contributi consortili: si può ricorrere contro l’avviso bonario
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Passare al Regime Forfettario dal 2027: Requisiti, Rettifica IVA e Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026

regime forfettario partita iva

Passare al regime forfettario 2027 è una scelta che si prepara adesso, non a gennaio. Chi oggi lavora in regime ordinario con partita IVA e vuole entrare nel regime forfettario dal 1° gennaio 2027 deve fare i conti entro il 31 dicembre 2026: verificare i requisiti, misurare i ricavi dell’anno, controllare il magazzino e soprattutto calcolare la rettifica IVA, cioè la quota di IVA già detratta che dovrà essere restituita allo Stato.

La buona notizia è che non serve alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate: il regime forfettario si applica per comportamento concludente, cioè comportandosi da forfettario fin dalla prima fattura del nuovo anno. La notizia meno comoda è che chi arriva impreparato al 1° gennaio rischia errori costosi: fatture emesse con l’IVA quando non andava più applicata, rettifiche non calcolate, cause di esclusione ignorate.

In questa guida completa trovi tutto quello che serve per valutare con lucidità il passaggio al regime forfettario 2027: requisiti di accesso, limite di 85.000 euro, cause ostative, coefficienti di redditività collegati al codice ATECO 2025, imposta sostitutiva al 15% o al 5%, funzionamento della rettifica IVA e una checklist operativa da chiudere entro il 31 dicembre 2026.

Indice dei contenuti

  1. Perché il 31 dicembre 2026 è la data chiave per il regime forfettario 2027
  2. Requisiti per accedere al regime forfettario 2027: il limite di 85.000 euro
  3. Il limite di redditi da lavoro dipendente e pensione: 35.000 o 30.000 euro?
  4. Le altre cause di esclusione dal regime forfettario 2027
  5. Coefficienti di redditività e codice ATECO 2025: come si calcola il reddito
  6. Imposta sostitutiva al 15% (o al 5%): quanto si paga davvero
  7. Rettifica IVA: cosa devi restituire allo Stato quando entri nel forfettario
  8. Inventario e calcolo della rettifica: il lavoro da fare al 31 dicembre 2026
  9. Fatture a cavallo d’anno 2026/2027: competenza e principio di cassa
  10. Checklist degli adempimenti entro il 31 dicembre 2026
  11. Fatturazione elettronica nel regime forfettario 2027
  12. Contributi INPS e casse previdenziali: cosa non cambia nel forfettario
  13. Come si comunica l’opzione per il regime forfettario 2027
  14. Conviene davvero passare al regime forfettario dal 2027?
  15. Domande frequenti sul regime forfettario 2027

Perché il 31 dicembre 2026 è la data chiave per il regime forfettario 2027

Il regime forfettario 2027 si applica per anno solare intero: o sei forfettario dal 1° gennaio 2027, oppure resti in regime ordinario per tutto l’anno. Non esiste una via di mezzo, non si cambia a metà strada. Ecco perché il 31 dicembre 2026 è uno spartiacque: è l’ultimo giorno in cui la tua posizione fiscale è fotografabile e modificabile.

Alla mezzanotte del 31 dicembre 2026 si cristallizzano tre elementi decisivi: l’ammontare dei ricavi e compensi incassati nel 2026, il reddito da lavoro dipendente o da pensione percepito nell’anno, e la consistenza di magazzino e beni strumentali su cui hai detratto l’IVA. Su questi tre numeri si gioca tutto: l’accesso al regime e il costo del passaggio.

Immagina Marco, grafico freelance a Udine, oggi in regime ordinario con contabilità semplificata. A novembre 2026 ha incassato 61.000 euro e ha in previsione altre due fatture da 8.000 euro. Se incassa tutto entro dicembre resta sotto gli 85.000 euro e può entrare nel regime forfettario 2027. Se invece un cliente gli chiede di anticipare pagamenti importanti, il quadro cambia: incassare o rinviare l’incasso di una fattura diventa una decisione fiscale, non solo commerciale.

Il CAF Centro Fiscale affianca professionisti e piccole imprese proprio in questa fase di chiusura dell’anno, quando poche scelte fatte nei giorni giusti valgono migliaia di euro di imposte. Per una valutazione su misura della tua posizione puoi richiedere un preventivo personalizzato senza impegno.

Requisiti per accedere al regime forfettario 2027: il limite di 85.000 euro

Il requisito principale per il regime forfettario 2027 è il limite di 85.000 euro di ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente, quindi nel 2026. La soglia è fissata dall’art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014, la norma che disciplina l’intero regime. Attenzione: conta quanto hai incassato, non quanto hai fatturato, se sei un professionista che applica il principio di cassa.

Il limite di 85.000 euro va ragguagliato ad anno se l’attività è iniziata in corso d’anno. Se hai aperto la partita IVA il 1° luglio 2026 e hai incassato 50.000 euro in sei mesi, il parametro da confrontare con la soglia è il dato riproporzionato su dodici mesi: in questo caso circa 100.000 euro, quindi il requisito non sarebbe rispettato. È un dettaglio tecnico che sfugge spesso e che produce accessi al regime poi contestati.

Una volta dentro il regime forfettario, il limite continua a essere monitorato con due effetti diversi, che è bene conoscere in anticipo:

  • Ricavi tra 85.001 e 100.000 euro: resti forfettario per tutto l’anno in corso ed esci dal regime dall’anno successivo;
  • Ricavi oltre 100.000 euro: l’uscita è immediata, nello stesso anno, con obbligo di applicare l’IVA a partire dall’operazione che ha determinato il superamento (art. 1 c. 71 L. 190/2014), mentre le operazioni precedenti restano senza IVA;
  • in entrambi i casi il reddito dell’anno di fuoriuscita torna a essere tassato con IRPEF ordinaria e addizionali.

Se la tua attività è in crescita e i ricavi 2026 viaggiano vicino alla soglia, entrare nel regime forfettario 2027 può rivelarsi un boomerang: rischieresti di uscirne dopo un anno, sopportando due volte i costi del cambio di regime. È esattamente il tipo di simulazione che conviene far fare a un professionista prima di decidere.

Il limite di redditi da lavoro dipendente e pensione: 35.000 o 30.000 euro?

Seconda verifica obbligatoria: l’art. 1 c. 57 lett. d-ter) della L. 190/2014 esclude dal regime chi nell’anno precedente ha percepito redditi da lavoro dipendente, assimilati o da pensione oltre una determinata soglia. Il valore da considerare è quello lordo indicato nella Certificazione Unica, non il netto in busta paga. Qui però c’è un passaggio normativo che molti danno per scontato: la soglia ordinaria di legge è di 30.000 euro ed è stata elevata a 35.000 euro soltanto per gli anni 2025 e 2026.

L’innalzamento a 35.000 euro è stato disposto dall’art. 1 c. 12 della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ed esteso al 2026 dalla L. 199/2025: il testo vigente recita «per gli anni 2025 e 2026». Vuol dire che la soglia maggiorata vale per chi applica il regime nel 2025 (redditi 2024) e nel 2026 (redditi 2025). Per l’ingresso nel forfettario dal 2027, che si verifica sui redditi del 2026, alla data di questa guida la proroga non risulta ancora disposta: salvo conferma nella Legge di Bilancio 2027, il limite tornerebbe a essere quello ordinario di 30.000 euro. Chi nel 2026 si colloca tra i 30.000 e i 35.000 euro deve quindi attendere il testo definitivo della manovra prima di comportarsi da forfettario.

La causa ostativa non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell’anno precedente e non ne è iniziato un altro. Facciamo un esempio: Silvia ha lavorato come dipendente fino a settembre 2026 percependo 38.000 euro lordi e da ottobre lavora solo con la sua partita IVA. Poiché il rapporto è cessato e non ne ha aperti altri, può comunque accedere al regime forfettario 2027. Se invece avesse mantenuto anche un contratto part-time, il superamento della soglia — 30.000 euro, salvo proroga dei 35.000 euro anche per il 2027 — la bloccherebbe.

Nel conteggio rientrano anche i redditi assimilati: collaborazioni coordinate e continuative, compensi da amministratore, borse di studio, e naturalmente i trattamenti pensionistici. Per i pensionati che aprono o mantengono una partita IVA questo è spesso il punto più delicato dell’intera verifica.

Le altre cause di esclusione dal regime forfettario 2027

Oltre alle due soglie, l’art. 1 comma 57 della L. 190/2014 elenca una serie di cause ostative: situazioni che impediscono l’accesso al regime forfettario 2027 anche a chi rispetta i limiti di ricavo. Vale la pena leggerle una per una, perché riguardano più contribuenti di quanto si pensi.

  • Partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari: sono vietate e vanno dismesse entro il 31 dicembre 2026;
  • Controllo diretto o indiretto di S.r.l. o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili a quella della partita IVA individuale;
  • Spese per lavoro dipendente e collaboratori superiori a 20.000 euro lordi all’anno (limite in vigore dal 2025);
  • Cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi effettuate in via esclusiva o prevalente (art. 1 c. 57 lett. c);
  • Regimi speciali IVA o regimi forfettari di determinazione del reddito (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, vendita sali e tabacchi e altri);
  • Residenza fiscale all’estero, salvo residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
  • attività prevalentemente rivolta al datore di lavoro attuale o degli ultimi due anni (o a soggetti a esso riconducibili).

Il punto delle partecipazioni societarie merita un chiarimento pratico. Se possiedi una quota del 20% in una S.n.c., per entrare nel regime forfettario 2027 devi cederla o rinunciarvi entro il 31 dicembre 2026: farlo a gennaio è tardi. Per le S.r.l. invece il divieto scatta solo in presenza congiunta di controllo e di attività riconducibile: possedere una quota di minoranza in una società che fa tutt’altro mestiere non è un ostacolo.

Un chiarimento utile sui beni strumentali: il vecchio tetto di 20.000 euro non è più una condizione di accesso al regime. L’art. 1 c. 54 della L. 190/2014, nel testo vigente, richiede soltanto ricavi o compensi entro 85.000 euro e spese per lavoro dipendente e collaboratori entro 20.000 euro lordi. I beni strumentali restano però decisivi per un altro motivo, quello che vediamo tra poco: la rettifica IVA. Se hai fatto investimenti importanti negli ultimi anni, una verifica preventiva evita brutte sorprese.

Coefficienti di redditività e codice ATECO 2025: come si calcola il reddito

Nel regime forfettario 2027 il reddito non si calcola sottraendo i costi effettivi dai ricavi. Si applica invece un coefficiente di redditività: una percentuale fissa, stabilita per legge in base all’attività svolta, che rappresenta in modo forfettario la parte di incassi considerata reddito. In parole semplici: lo Stato presume che una certa quota dei tuoi incassi sia guadagno e il resto siano spese, senza chiederti alcuna prova.

Il coefficiente dipende dal codice ATECO della tua attività. Dal 1° gennaio 2025 la classificazione in vigore è l’ATECO 2025 (operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025, con riclassificazione d’ufficio delle posizioni già aperte). L’allegato 4 della L. 190/2014, che contiene i coefficienti, è però ancora scritto con i vecchi codici ATECO 2007: fino all’emanazione del decreto di aggiornamento si applica il coefficiente del codice ATECO 2007 corrispondente. Se vuoi approfondire la mappatura dei nuovi codici, abbiamo dedicato una guida specifica al codice ATECO 2025 per le professioni sanitarie.

Gruppo di attivitàCoefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande40%
Commercio ambulante di altri prodotti54%
Costruzioni e attività immobiliari86%
Intermediari del commercio62%
Servizi di alloggio e ristorazione40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi78%
Altre attività economiche67%

Un esempio concreto rende tutto più chiaro. Laura è psicologa (codice ATECO 2025 86.93.00, coefficiente 78%) e prevede di incassare 40.000 euro nel 2027. Il suo reddito forfettario sarà di 31.200 euro (40.000 × 78%), da cui potrà dedurre i contributi previdenziali effettivamente versati. Un fisioterapista (86.95.00) applica lo stesso 78%, mentre un commerciante al dettaglio con gli stessi incassi dichiarerebbe solo 16.000 euro di reddito grazie al coefficiente del 40%.

Si capisce così perché il regime forfettario 2027 è particolarmente vantaggioso per chi ha pochi costi e penalizzante per chi ne ha molti: i costi reali sono irrilevanti, conta solo il coefficiente. Un professionista con il 78% e spese effettive del 10% guadagna moltissimo dal regime; un artigiano con costi al 60% e coefficiente all’86% probabilmente no.

Imposta sostitutiva al 15% (o al 5%): quanto si paga davvero

Sul reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva. Il termine spaventa ma il concetto è semplice: è un’unica tassa che prende il posto di IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale. Invece di pagare più imposte separate con aliquote crescenti, ne paghi una sola con aliquota fissa. In Friuli Venezia Giulia questo significa anche non versare l’addizionale regionale FVG e quella comunale del tuo Comune.

  • 15%: aliquota ordinaria del regime forfettario;
  • 5%: aliquota ridotta per i primi 5 anni di attività, riservata alle nuove iniziative.

L’aliquota al 5% spetta a chi non ha esercitato attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti, non prosegue un’attività già svolta da altri (salvo il caso del praticantato obbligatorio) e, in caso di attività precedentemente svolta come dipendente, rispetta i limiti di ricavo previsti. Chi passa dall’ordinario al regime forfettario 2027 con una partita IVA aperta da anni applica quindi, di norma, il 15%: il quinquennio agevolato si conta dall’inizio dell’attività, non dall’ingresso nel regime.

Torniamo a Laura: reddito forfettario 31.200 euro, contributi versati alla propria cassa per circa 4.000 euro. La base imponibile scende a 27.200 euro e l’imposta sostitutiva al 15% è pari a 4.080 euro. Nel regime ordinario, con IRPEF a scaglioni e addizionali, lo stesso reddito genererebbe un carico sensibilmente superiore. Il confronto, però, va sempre fatto sui numeri reali: costi effettivi, detrazioni fiscali che nel forfettario si perdono, presenza di un coniuge o figli a carico.

Un aspetto spesso sottovalutato: nel regime forfettario non si detraggono spese mediche, interessi del mutuo, ristrutturazioni e simili, se non hai altri redditi tassati a IRPEF. Per una famiglia con detrazioni importanti il risparmio si può ridurre parecchio. È una valutazione che facciamo caso per caso nelle consulenze del CAF Centro Fiscale di Udine.

Rettifica IVA: cosa devi restituire allo Stato quando entri nel forfettario

È la parte più tecnica del passaggio al regime forfettario 2027 ed è anche quella che genera il conto inatteso. La rettifica IVA è disciplinata dall’art. 19-bis2 del DPR 633/1972, richiamato dall’art. 1 comma 61 della L. 190/2014, e serve a riequilibrare una situazione altrimenti squilibrata.

La logica è questa. Finché sei in regime ordinario, quando acquisti un computer, un macchinario o della merce, detrai l’IVA perché su ciò che vendi applichi a tua volta l’IVA. Nel regime forfettario, invece, non addebiti più l’IVA in fattura e non detrai nulla. Se ti portassi nel nuovo regime dei beni acquistati con IVA detratta, useresti quei beni per un’attività che l’IVA non la applica più: da qui l’obbligo di restituire proporzionalmente l’imposta detratta.

Beni strumentali e ammortizzabili

Per i beni ammortizzabili (attrezzature, arredi, macchinari, computer) la legge prevede un periodo di osservazione di 5 anni dall’entrata in funzione, che sale a 10 anni per gli immobili dalla data di acquisto. Si restituiscono tanti quinti (o decimi) dell’IVA detratta quanti sono gli anni mancanti al completamento del periodo. Se il periodo è già concluso, non si deve nulla.

Esempio pratico: Andrea acquista nel 2024 un macchinario da 10.000 euro più 2.200 euro di IVA, interamente detratta. Entrando nel regime forfettario dal 1° gennaio 2027, il quinquennio 2024-2028 non è concluso: mancano due anni (2027 e 2028), quindi dovrà restituire due quinti dell’IVA detratta, cioè 880 euro. Restano esclusi dalla rettifica i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e quelli con coefficiente di ammortamento superiore al 25%.

Rimanenze di magazzino e servizi non utilizzati

Per le rimanenze di magazzino il ragionamento è più drastico: la merce acquistata e non ancora venduta al 31 dicembre 2026 sarà venduta da forfettario, quindi senza applicare l’IVA. L’imposta detratta su quella merce va quindi restituita per intero. Lo stesso principio vale per i servizi pagati ma non ancora utilizzati, come un canone o un abbonamento anticipato che copre periodi successivi.

Per un negozio o un artigiano con magazzino consistente la rettifica IVA può valere diverse migliaia di euro. È il motivo per cui alcune attività commerciali scelgono di smaltire le scorte nell’ultimo trimestre del 2026 prima di entrare nel regime forfettario 2027: meno merce a magazzino al 31 dicembre, meno IVA da restituire.

Quando e come si versa la rettifica IVA

La rettifica IVA si calcola e si espone nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno di applicazione del regime ordinario: per chi entra nel regime forfettario 2027 si tratta della dichiarazione IVA 2027, anno d’imposta 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027. L’importo non si può spalmare su più anni: confluisce per intero nel saldo IVA annuale, che si versa entro il 16 marzo 2027, con possibilità di differire il pagamento al termine previsto per le imposte sui redditi applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese.

Novità 2027: addio alla rettifica “per masse”

Sul fronte normativo c’è un cambiamento importante da conoscere. L’art. 9 del D.Lgs. 4 dicembre 2025 n. 186 ha disposto l’abrogazione del comma 3 dell’art. 19-bis.2 del DPR 633/1972, cioè proprio della norma che consente la rettifica semplificata “per masse” in caso di mutamento di regime. L’efficacia dell’abrogazione è stata poi differita al 1° gennaio 2027 dall’art. 4 comma 12-octies del DL 31 dicembre 2025 n. 200 (Milleproroghe), convertito dalla L. 27 febbraio 2026 n. 26, con salvezza delle rettifiche in corso al 1° gennaio 2027 fino alla loro conclusione e dei comportamenti anteriori alla legge di conversione. Dalla stessa data si applica il Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10), che riordina l’intera disciplina dell’imposta e abroga, fra gli altri, gli articoli del DPR 633/1972 in materia di detrazione e di rettifica.

Cosa significa in pratica? Che il passaggio al regime forfettario 2027 cade esattamente sulla linea di confine tra vecchia e nuova disciplina e va gestito con particolare attenzione, perché la rettifica riferita al 2026 si calcola su un periodo in cui la norma è ancora in vigore, mentre il cambio di regime decorre dal giorno in cui l’abrogazione produce effetti. In assenza di chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, la scelta prudente è quantificare comunque l’importo e verificare con il proprio consulente quale metodo di rettifica applicare al caso specifico prima di presentare la dichiarazione IVA: la normativa è in evoluzione e le due letture possibili (rettifica “per masse” oppure rettifica analitica bene per bene) possono portare a risultati diversi. È uno dei casi in cui affidarsi a un professionista non è un lusso ma una tutela concreta.

Inventario e calcolo della rettifica: il lavoro da fare al 31 dicembre 2026

Per calcolare la rettifica IVA servono dati precisi, e quei dati si raccolgono solo con una fotografia della situazione al 31 dicembre 2026. Non è un adempimento formale da inviare a qualcuno: è documentazione che devi conservare e che il tuo consulente userà per compilare correttamente la dichiarazione.

  • Inventario di magazzino al 31 dicembre 2026: quantità, descrizione, costo di acquisto e IVA detratta su ogni voce;
  • Registro dei beni ammortizzabili: data di acquisto, data di entrata in funzione, costo, IVA detratta, quote di ammortamento già dedotte;
  • Elenco dei servizi pagati in anticipo e non ancora utilizzati al 31 dicembre;
  • Fatture di acquisto relative agli ultimi cinque anni (dieci per gli immobili), necessarie a provare l’IVA effettivamente detratta;
  • eventuali beni in leasing o finanziamenti in corso, che seguono regole proprie.

Il consiglio operativo è semplice: fai la simulazione a novembre, non a dicembre. Se la rettifica IVA risulta troppo onerosa, hai ancora il tempo per decidere di rinviare l’ingresso nel regime forfettario di un anno, quando i beni saranno più vicini alla fine del periodo di osservazione e il magazzino più leggero. Rimandare di dodici mesi, in molti casi, costa meno che entrare subito.

Fatture a cavallo d’anno 2026/2027: competenza e principio di cassa

Il passaggio al regime forfettario 2027 crea una zona grigia proprio a cavallo tra dicembre e gennaio. Il punto è che il regime forfettario applica il principio di cassa: il ricavo si considera realizzato quando il denaro entra effettivamente sul conto, non quando emetti la fattura.

Cosa succede quindi a una fattura emessa a dicembre 2026, con IVA e in regime ordinario, ma incassata a gennaio 2027 quando sei già forfettario? La regola generale è che l’operazione segue il regime vigente al momento della sua effettuazione ai fini IVA, quindi resta correttamente assoggettata a IVA; il trattamento ai fini reddituali, invece, dipende dal criterio applicato nell’anno in cui il corrispettivo è percepito. Il rischio da evitare è la doppia tassazione o, all’opposto, l’omessa dichiarazione dello stesso incasso.

È un tema che abbiamo approfondito in due guide dedicate: Fatture a cavallo d’anno 2026/2027 e fatture di dicembre incassate a gennaio in regime forfettario. Se hai fatture importanti in sospeso a fine 2026, verifica la posizione prima di emetterle: a volte anticipare o posticipare di pochi giorni cambia sensibilmente il risultato fiscale.

Occhio anche agli incassi tracciati: con la diffusione del bonifico istantaneo e dei nuovi controlli sul beneficiario, la data di accredito è documentata al secondo. Ne parliamo nella guida sul bonifico istantaneo per partite IVA, utile per capire quando un pagamento si considera davvero incassato.

Checklist degli adempimenti entro il 31 dicembre 2026

Riassumiamo in modo operativo tutto quello che va chiuso prima di entrare nel regime forfettario 2027. Considera questa lista come l’agenda degli ultimi tre mesi del 2026.

  1. Verifica i ricavi incassati nel 2026: devono restare entro 85.000 euro, eventualmente ragguagliati ad anno;
  2. Controlla i redditi da lavoro dipendente o pensione del 2026: soglia ordinaria 30.000 euro lordi, elevata a 35.000 euro per i soli anni 2025 e 2026 e da confermare per il 2027 con la Legge di Bilancio;
  3. Dismetti le partecipazioni vietate in società di persone o associazioni professionali entro il 31 dicembre 2026;
  4. Verifica le spese per lavoro dipendente e collaboratori: non devono superare 20.000 euro lordi nel 2026;
  5. Calcola la rettifica IVA su beni ammortizzabili, rimanenze e servizi anticipati;
  6. Redigi l’inventario di magazzino e aggiorna il registro dei beni ammortizzabili;
  7. Simula la convenienza: confronta imposta sostitutiva, detrazioni perse e costi reali;
  8. Programma le fatture di fine anno tenendo conto del cambio di regime;
  9. Aggiorna il software di fatturazione con natura N2.2 e le diciture obbligatorie del regime;
  10. Fatti assistere da un professionista prima di gennaio, non dopo.

L’ultimo punto non è retorico. La maggior parte dei problemi che vediamo arriva da contribuenti che hanno iniziato a fatturare da forfettari senza verificare un requisito, e si sono ritrovati a dover riemettere mesi di fatture con IVA. Una valutazione gratuita preventiva costa zero e previene esattamente questo scenario.

Fatturazione elettronica nel regime forfettario 2027

Chiariamo un equivoco diffuso: entrare nel regime forfettario 2027 non libera dalla fatturazione elettronica. L’obbligo è generalizzato dal 1° gennaio 2024 anche per i forfettari, senza più alcuna soglia di esonero. Tutte le fatture vanno quindi emesse in formato XML e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Cambiano però i contenuti del documento. Nel regime forfettario la fattura riporta il codice natura N2.2 (operazione non soggetta) e la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”. Se l’imponibile supera 77,47 euro va applicata la marca da bollo da 2 euro, il cui versamento avviene trimestralmente con F24 (codici tributo 2521, 2522, 2523, 2524).

Altra differenza importante: sui compensi del forfettario non si applica la ritenuta d’acconto. In fattura va inserita la dicitura che ne richiede la non applicazione ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014. Per chi lavora con committenti aziendali è un cambiamento che va comunicato per tempo, per evitare che l’amministrazione del cliente trattenga comunque il 20%.

Restano poi obblighi settoriali da non dimenticare. I professionisti sanitari, per esempio, devono continuare a gestire l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ora a cadenza annuale, come spiegato nella guida dedicata alla partita IVA per osteopati tra ATECO 2025, IVA e Sistema TS.

Contributi INPS e casse previdenziali: cosa non cambia nel forfettario

Il regime forfettario 2027 è un regime fiscale: non modifica gli obblighi previdenziali. I contributi restano dovuti alla gestione di appartenenza, calcolati sul reddito forfettario determinato con il coefficiente e non sul reddito effettivo.

  • Professionisti senza cassa iscritti alla Gestione Separata INPS: aliquota 26,07% se privi di altra copertura previdenziale, 24% se già assicurati altrove o pensionati;
  • Artigiani: aliquota 24% con contributo minimale annuo di circa 4.521,36 euro;
  • Commercianti: aliquota 24,48% con minimale annuo di circa 4.611,64 euro;
  • Professionisti con cassa (ENPAM, ENPAP, ENPAB, Inarcassa, Cassa Forense, CIPAG e altre): si applicano integralmente le regole della propria cassa.

Un’agevolazione esiste, ma è più ristretta di quanto si creda: la riduzione contributiva del 35% prevista dall’art. 1 c. 77 della L. 190/2014 spetta solo agli artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS INPS, su domanda. Non esiste alcuna riduzione del 35% nella Gestione Separata né nelle casse professionali: chi te la promette ti sta dando un’informazione sbagliata.

Ricorda infine che i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno sono deducibili dal reddito forfettario, prima di applicare l’imposta sostitutiva. È l’unica deduzione ammessa nel regime, e per questo va documentata con precisione.

Come si comunica l’opzione per il regime forfettario 2027

Ecco la domanda che riceviamo più spesso: a chi va comunicato il passaggio? La risposta è rassicurante: a nessuno, in via preventiva. Per accedere al regime forfettario 2027 non serve presentare istanze, moduli o comunicazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2026. Il regime è considerato quello naturale per chi possiede i requisiti.

L’accesso avviene per comportamento concludente: un’espressione tecnica che significa semplicemente comportarsi da forfettario. In concreto, dal 1° gennaio 2027 emetti fatture senza IVA con natura N2.2 e le diciture di legge, non liquidi più l’IVA periodica e non applichi la ritenuta d’acconto. La scelta viene poi formalizzata nel quadro LM del Modello Redditi Persone Fisiche relativo al primo anno di applicazione, quindi nella dichiarazione presentata nel 2028 per l’anno d’imposta 2027.

Chi in passato aveva optato volontariamente per il regime ordinario deve prestare attenzione a un vincolo: l’opzione per l’ordinario è vincolante per almeno tre anni, dopodiché si rinnova tacitamente di anno in anno fino a revoca. Se hai esercitato l’opzione, verifica che il triennio minimo sia concluso prima di programmare il rientro nel regime forfettario. La gestione del quadro LM e delle opzioni è parte del servizio di assistenza per il Modello Redditi del nostro CAF.

Conviene davvero passare al regime forfettario dal 2027?

Non esiste una risposta valida per tutti. Il regime forfettario 2027 conviene quasi sempre a chi ha costi ridotti, clientela privata, nessun dipendente e un volume d’affari stabile ben sotto gli 85.000 euro. In questi casi il risparmio rispetto all’IRPEF ordinaria è netto, e si aggiunge la drastica semplificazione degli adempimenti: niente liquidazioni IVA periodiche, niente registri IVA, niente studi di settore o indici di affidabilità.

Il regime conviene molto meno, o non conviene affatto, in presenza di costi elevati (affitto del locale, merce, collaboratori), di investimenti programmati su cui si perderebbe la detrazione dell’IVA, di detrazioni familiari importanti o di clienti esteri che richiedono una gestione IVA articolata. Anche una rettifica IVA particolarmente pesante può ribaltare il calcolo nel breve periodo.

Il metodo corretto è uno solo: mettere a confronto, sugli stessi numeri, tre scenari — regime ordinario 2027, regime forfettario 2027 con rettifica IVA, forfettario differito al 2028. Solo il confronto sui tuoi dati reali dice quale strada conviene. È il lavoro che facciamo ogni autunno con decine di partite IVA del Friuli Venezia Giulia, in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia.

Domande frequenti sul regime forfettario 2027

Posso rateizzare la rettifica IVA dovuta per l’ingresso nel forfettario?

No. La rettifica IVA non si spalma su più annualità: si determina in un’unica soluzione nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di regime ordinario e confluisce integralmente nel saldo annuale. Resta possibile utilizzare le ordinarie modalità di versamento del saldo IVA, compreso il differimento con la maggiorazione dello 0,40% mensile: il nostro ufficio valuta con te la soluzione più sostenibile.

Devo comunicare all’Agenzia delle Entrate il passaggio entro il 31 dicembre 2026?

No, nessuna comunicazione preventiva. Il regime forfettario 2027 si applica per comportamento concludente dal 1° gennaio e viene formalizzato nel quadro LM del Modello Redditi PF relativo al 2027. L’unica eccezione riguarda chi aveva optato per il regime ordinario ed è ancora vincolato al triennio minimo.

Cosa succede se ho beni ammortizzabili quasi completamente ammortizzati?

Se il periodo di osservazione di cinque anni dall’entrata in funzione (dieci per gli immobili) è già concluso al 31 dicembre 2026, non devi restituire nulla su quei beni. Se manca un solo anno, restituisci un quinto dell’IVA detratta. Per questo, quando i beni strumentali sono vicini alla scadenza del periodo, attendere un anno può ridurre sensibilmente il costo del passaggio.

Ho un lavoro dipendente da 33.000 euro lordi: posso accedere al regime forfettario 2027?

Dipende dalla Legge di Bilancio 2027. La soglia ordinaria dell’art. 1 c. 57 lett. d-ter) L. 190/2014 è di 30.000 euro lordi; l’innalzamento a 35.000 euro è previsto per i soli anni 2025 e 2026 e, al momento, non risulta esteso al 2027. Con 33.000 euro di redditi 2026 rientreresti quindi solo se la proroga verrà confermata: meglio verificare a gennaio, prima di emettere la prima fattura senza IVA. Ricorda poi l’altra causa ostativa, quella sulla prevalenza: l’attività con partita IVA non deve essere rivolta prevalentemente al tuo datore di lavoro attuale o degli ultimi due anni.

Nel regime forfettario 2027 posso ancora detrarre le spese mediche o il mutuo?

Solo se possiedi altri redditi tassati a IRPEF, come un lavoro dipendente o una pensione. Il reddito assoggettato a imposta sostitutiva è escluso dalla base IRPEF, quindi non consente di utilizzare detrazioni e deduzioni. L’unica somma deducibile dal reddito forfettario sono i contributi previdenziali versati.

Se supero gli 85.000 euro nel 2027 cosa succede?

Dipende da quanto superi. Tra 85.001 e 100.000 euro resti nel regime forfettario per tutto il 2027 ed esci dal 2028. Oltre 100.000 euro l’uscita è immediata: l’IVA è dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento (art. 1 c. 71 L. 190/2014), mentre le operazioni precedenti restano senza IVA, e il reddito dell’intero anno torna alla tassazione IRPEF ordinaria.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Vuoi sapere se il regime forfettario 2027 conviene davvero alla tua attività?

Il passaggio al regime forfettario 2027 si decide entro il 31 dicembre 2026: dopo, per un anno intero, non si torna indietro. Il CAF Centro Fiscale di Udine analizza la tua posizione, verifica requisiti e cause ostative, calcola la rettifica IVA e ti consegna il confronto tra regime ordinario e forfettario sui tuoi numeri reali, con un preventivo personalizzato e una valutazione gratuita iniziale.

Contattaci per prenotare un appuntamento: siamo in Viale Tullio 13 a Udine e seguiamo i clienti anche online in tutta Italia. Puoi chiamarci allo 0432 1638640 oppure scriverci su WhatsApp al 366 6018121: ti rispondiamo con i tempi e le informazioni necessarie per arrivare preparato al 1° gennaio 2027.

Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 18:00:002026-09-20 14:55:00Passare al Regime Forfettario dal 2027: Requisiti, Rettifica IVA e Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026
NOTIZIE

Contributi non versati: spetta la rendita vitalizia INPS

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Quando un datore di lavoro non versa i contributi previdenziali dovuti, il lavoratore rischia di perdere anni preziosi di anzianità contributiva. Se il tempo passa e il diritto dell’INPS a recuperare quelle somme si prescrive, la situazione sembra irrimediabile. In realtà esiste uno strumento pensato proprio per questi casi: la rendita vitalizia INPS per contributi non versati, prevista dall’articolo 13 della Legge 1338/1962. Vediamo come funziona, chi può chiederla e cosa serve per ottenerla.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è la rendita vitalizia INPS
  2. Quando spetta e cosa serve per chiederla
  3. Chi può presentare la domanda
  4. Come si calcola la rendita vitalizia
  5. Effetti sulla pensione
  6. Domande frequenti sulla rendita vitalizia INPS

Cos’è la rendita vitalizia INPS

La rendita vitalizia INPS, chiamata anche costituzione di rendita vitalizia reversibile, è un istituto che permette di sanare, dal punto di vista previdenziale, i periodi di lavoro per i quali i contributi non sono stati versati e non possono più essere recuperati perché caduti in prescrizione. In pratica, chi versa all’INPS una somma calcolata appositamente ottiene che quel periodo scoperto venga considerato utile per la pensione, come se i contributi fossero stati regolarmente pagati a suo tempo.

Si tratta di un rimedio pensato per tutelare il lavoratore quando il datore di lavoro non versa i contributi e, per il decorso del tempo, l’ente previdenziale non ha più titolo per pretenderli con gli ordinari strumenti di accertamento e recupero. Senza questo strumento, quegli anni di lavoro rischierebbero di non contare nulla ai fini pensionistici, nonostante il lavoro sia stato effettivamente svolto e retribuito.

Quando spetta e cosa serve per chiederla

La rendita vitalizia INPS per contributi non versati spetta quando si verificano insieme due condizioni. La prima è l’omissione contributiva da parte del datore di lavoro, cioè il mancato versamento totale o parziale dei contributi dovuti per un determinato periodo di lavoro. La seconda è la prescrizione dei contributi: il diritto dell’INPS a riscuotere quelle somme si prescrive, di regola, in cinque anni, mentre resta di dieci anni nei casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti (articolo 3, comma 9, della Legge 335/1995).

Una volta prescritti, i contributi non possono più essere versati con le modalità ordinarie. Ecco perché interviene la costituzione di rendita vitalizia: uno strumento eccezionale che consente comunque di coprire quel vuoto contributivo, a determinate condizioni. Per accedervi occorre dimostrare, con prova documentale, l’esistenza del rapporto di lavoro nel periodo interessato e l’ammontare della retribuzione percepita e non assoggettata a contribuzione: buste paga, contratti, documenti aziendali o provvedimenti giudiziali che accertino il rapporto di lavoro e la retribuzione corrisposta.

Su questo punto la giurisprudenza di legittimità è piuttosto rigorosa: non bastano testimonianze generiche o ricostruzioni approssimative, ma servono riscontri oggettivi e verificabili. Chi si trova con una carriera contributiva incompleta può comunque valutare, in alternativa o in aggiunta, altre strade come i versamenti volontari INPS per i periodi non coperti da obbligo contributivo, oppure informarsi sulle opzioni disponibili in caso di pensione senza contributi versati.

Chi può presentare la domanda

Il primo soggetto legittimato a chiedere la costituzione della rendita vitalizia è lo stesso datore di lavoro che non ha versato i contributi: è infatti il modo con cui può sanare la propria posizione previdenziale nei confronti del dipendente, anche a distanza di anni dall’omissione originaria.

Se il datore di lavoro non provvede spontaneamente, l’articolo 13, comma 5, della Legge 1338/1962 riconosce al lavoratore la possibilità di attivarsi in via sostitutiva, presentando lui stesso la domanda di costituzione della rendita. In questo caso l’onere di fornire la prova del rapporto di lavoro e della retribuzione non contribuita ricade interamente sul lavoratore, che deve documentare con precisione il periodo scoperto. Anche i terzi interessati, come gli eredi, possono in certi casi attivarsi per tutelare la posizione previdenziale del lavoratore deceduto.

Se la ricostruzione documentale non è sufficiente per ottenere la rendita, resta comunque aperta per il lavoratore un’altra via di tutela: l’azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro, prevista dall’articolo 2116, secondo comma, del Codice civile, per ottenere il risarcimento del danno pensionistico subito a causa dell’omesso versamento.

Come si calcola la rendita vitalizia

Il calcolo della rendita vitalizia INPS non consiste in un semplice versamento dei contributi arretrati con gli interessi. Si basa sul meccanismo della riserva matematica: viene determinato un importo che tiene conto della retribuzione non contribuita, del periodo scoperto e di appositi coefficienti di capitalizzazione, aggiornati periodicamente con Decreto Ministeriale. Questo importo va versato all’INPS per rendere effettiva la copertura del periodo mancante.

Si tratta quindi di un calcolo tecnico, che richiede dati precisi sulla posizione contributiva e sulla retribuzione dell’epoca. Per orientarsi su estratti conto, periodi coperti e documentazione già in possesso dell’ente, può essere utile richiedere le attestazioni INPS di rendita, un passaggio propedeutico per capire l’entità del vuoto contributivo da colmare.

Effetti sulla pensione

Una volta costituita, la rendita vitalizia produce un effetto importante: il periodo di lavoro prima scoperto diventa utile sia ai fini del diritto alla pensione, cioè per raggiungere i requisiti minimi di anzianità contributiva, sia ai fini della misura dell’assegno, cioè per il calcolo dell’importo. In sostanza, i contributi “virtuali” derivanti dalla rendita concorrono al computo della pensione come se fossero stati versati regolarmente all’epoca del rapporto di lavoro.

Per questo motivo la costituzione di rendita vitalizia viene spesso considerata l’ultima possibilità concreta per non perdere anni di lavoro effettivamente svolto ma non regolarizzato dal punto di vista contributivo. È uno strumento tecnico, che richiede documentazione solida e valutazioni caso per caso, ma che può fare la differenza tra una pensione piena e una pensione ridotta o addirittura assente per mancanza dei requisiti minimi.

Domande frequenti sulla rendita vitalizia INPS

Cosa succede se il datore di lavoro non ha versato i contributi e sono prescritti?
In questi casi l’unico strumento per recuperare la copertura previdenziale del periodo scoperto è la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della Legge 1338/1962, che può essere richiesta dal datore di lavoro o, in via sostitutiva, dal lavoratore.

In quanto tempo si prescrivono i contributi INPS?
La prescrizione dei contributi INPS è generalmente di cinque anni; il termine resta invece di dieci anni nei casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, secondo l’articolo 3, comma 9, della Legge 335/1995.

Quali prove servono per chiedere la rendita vitalizia?
Servono prove documentali oggettive, come buste paga, contratti di lavoro, documenti aziendali o sentenze che attestino il rapporto di lavoro e la retribuzione percepita nel periodo non coperto da contributi. Non sono sufficienti testimonianze generiche.

Chi può chiedere la rendita vitalizia se il datore di lavoro non lo fa?
Può farlo il lavoratore stesso, in via sostitutiva, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 5, della Legge 1338/1962, fornendo la documentazione necessaria a dimostrare il periodo lavorato e la retribuzione non contribuita.

Cosa succede se non si riesce a ottenere la rendita vitalizia?
Se la prova documentale non è sufficiente, il lavoratore può comunque agire nei confronti del datore di lavoro con un’azione risarcitoria, prevista dall’articolo 2116, secondo comma, del Codice civile, per il danno pensionistico subito.

La materia della rendita vitalizia INPS per contributi non versati resta uno degli strumenti meno conosciuti, ma più efficaci, per tutelare la propria posizione previdenziale quando un datore di lavoro non ha adempiuto ai propri obblighi contributivi e il tempo per un recupero ordinario è ormai trascorso.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 17:00:002026-09-20 14:26:19Contributi non versati: spetta la rendita vitalizia INPS
NOTIZIE

Controlli INPS sull’Assegno Unico: verifiche DSU con ISEE corrente

ISEE CORRENTE 2026

L’INPS ha avviato una fase di controlli più stringenti sulle DSU (Dichiarazioni Sostitutive Uniche) presentate con ISEE corrente da chi percepisce l’Assegno Unico e Universale. I controlli isee inps assegno unico puntano a verificare che i redditi e i patrimoni dichiarati corrispondano davvero alla situazione economica del nucleo familiare, soprattutto quando questa viene presentata come profondamente cambiata rispetto all’ISEE ordinario. Una notizia che riguarda migliaia di famiglie italiane, perché l’ISEE corrente viene usato proprio per aggiornare, al ribasso, l’indicatore economico e ottenere un importo più alto dell’Assegno Unico.

Il tema è tornato di attualità dopo che diverse testate, tra cui PMI.it, hanno segnalato un incremento delle verifiche automatizzate dell’Istituto. Vediamo che cos’è l’ISEE corrente, come funzionano davvero i controlli incrociati INPS e cosa rischia chi ha dichiarato dati non coerenti con la propria reale situazione reddituale e patrimoniale.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’ISEE corrente e quando si usa per l’Assegno Unico
  2. Come funzionano i controlli incrociati INPS su DSU e ISEE corrente
  3. Cosa succede in caso di discordanze tra ISEE corrente e dati reali
  4. Consigli pratici per chi ha presentato o deve presentare l’ISEE corrente

Cos’è l’ISEE corrente e quando si usa per l’Assegno Unico

L’ISEE corrente è una versione “aggiornata” dell’ISEE ordinario, pensata per fotografare la situazione economica più recente del nucleo familiare invece che quella riferita a due anni prima, come avviene normalmente con l’ISEE standard. In pratica, se l’ISEE ordinario si basa sui redditi della dichiarazione dei redditi di due anni fa, l’ISEE corrente permette di aggiornare i dati quando è intervenuta una variazione significativa della situazione lavorativa o reddituale del nucleo.

Le famiglie possono richiedere l’ISEE corrente, ad esempio, in presenza di eventi come la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, la fine di un’attività di lavoro autonomo, la sospensione dal lavoro con integrazione salariale, oppure una riduzione del reddito complessivo del nucleo superiore al 25% rispetto a quanto risultava nell’ISEE ordinario. È un istituto pensato per tutelare chi ha subito un peggioramento economico reale, permettendogli di accedere più rapidamente a prestazioni come l’Assegno Unico, il conguaglio assegno unico 2026, il bonus nido o altre agevolazioni collegate all’indicatore.

Proprio perché consente di ottenere importi più alti in tempi brevi, l’ISEE corrente è però anche lo strumento più esposto a errori, dimenticanze o, nei casi più gravi, a dichiarazioni non veritiere. Da qui l’esigenza dell’INPS di rafforzare i controlli.

Come funzionano i controlli incrociati INPS su DSU e ISEE corrente

I controlli isee inps assegno unico non sono una novità assoluta, ma negli ultimi mesi sono diventati più sistematici grazie all’incrocio automatico delle banche dati. L’INPS confronta i dati autocertificati nella DSU con le informazioni già in possesso di altri enti pubblici, in particolare:

  • Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria, per verificare redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni e altre entrate fiscalmente rilevanti;
  • banche dati INPS interne, che incrociano le dichiarazioni con le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, le prestazioni di disoccupazione, la cassa integrazione e altre indennità già erogate;
  • Catasto e conservatorie, per il patrimonio immobiliare dichiarato nel nucleo;
  • archivi anagrafici dei Comuni, per la composizione effettiva del nucleo familiare.

Quando il sistema rileva una discrepanza tra quanto dichiarato nella DSU con ISEE corrente e i dati reali in possesso degli enti, scatta una segnalazione che può portare a un controllo più approfondito. Questo accade con maggiore frequenza proprio nei casi di ISEE corrente, perché la variazione dichiarata deve essere motivata da un evento specifico e verificabile, non da una semplice stima. Anche i pagamenti INPS collegati all’Assegno Unico possono quindi subire delle verifiche a campione prima dell’erogazione delle mensilità successive.

Cosa succede in caso di discordanze tra ISEE corrente e dati reali

Quando l’INPS individua un’incongruenza tra quanto autocertificato e i dati reali, le conseguenze dipendono dalla gravità e dalla natura dell’errore. Non sempre si tratta di una dichiarazione volontariamente falsa: spesso sono semplici dimenticanze, redditi non aggiornati o un patrimonio che non è stato correttamente riportato. In ogni caso, l’Istituto può attivare diverse procedure:

  • richiesta di documentazione integrativa al nucleo familiare, per chiarire la discordanza riscontrata;
  • rideterminazione temporanea dell’importo dell’Assegno Unico secondo le regole previste in assenza di ISEE valido, in attesa del completamento dell’istruttoria;
  • rideterminazione dell’ISEE e ricalcolo dell’importo spettante, con eventuale riduzione delle mensilità future;
  • recupero delle somme indebitamente percepite, se risulta che l’importo erogato era superiore a quello dovuto sulla base della situazione reale;
  • nei casi più gravi, segnalazione per dichiarazione mendace, con possibili conseguenze anche di natura penale ai sensi delle norme sulle autocertificazioni.

È bene chiarire che il recupero delle somme non erogate correttamente può riguardare anche periodi arretrati, e che le rettifiche sull’ISEE possono avere effetti anche su altre prestazioni collegate, comprese le detrazioni familiari a carico 2026 e altri bonus legati all’indicatore economico del nucleo.

Consigli pratici per chi ha presentato o deve presentare l’ISEE corrente

Per chi ha già presentato una DSU con ISEE corrente, o sta valutando di farlo per aggiornare la propria posizione ai fini dell’Assegno Unico, la prudenza è d’obbligo. Prima di autocertificare una variazione di reddito o di patrimonio, è importante avere la documentazione che comprova l’evento dichiarato: la lettera di licenziamento, la comunicazione di cassa integrazione, l’attestazione di cessazione dell’attività autonoma o qualunque altro documento che giustifichi la richiesta di ISEE corrente.

È utile ricordare che l’ISEE corrente ha una validità limitata nel tempo e deve essere aggiornato periodicamente per restare valido: trascorso il periodo di validità, se non rinnovato, torna automaticamente a valere l’ISEE ordinario. Chi riceve una richiesta di chiarimenti dall’INPS dovrebbe rispondere tempestivamente, fornendo tutta la documentazione richiesta, per evitare la rideterminazione dell’importo al livello minimo o conseguenze più gravi. In presenza di errori materiali, spesso è possibile presentare una DSU rettificativa prima che la situazione si aggravi.

Domande Frequenti sui Controlli ISEE e Assegno Unico

Cosa sono i controlli isee inps assegno unico e chi riguardano?

Sono le verifiche che l’INPS effettua sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate con ISEE corrente da chi riceve l’Assegno Unico. Riguardano in particolare i nuclei che hanno dichiarato una variazione significativa di reddito o patrimonio rispetto all’ISEE ordinario.

Quando si può richiedere l’ISEE corrente per l’Assegno Unico?

Si può richiedere quando è intervenuta una variazione rilevante della situazione lavorativa o reddituale del nucleo, come cessazione di un rapporto di lavoro, sospensione con cassa integrazione o una riduzione del reddito superiore al 25% rispetto a quanto risultava nell’ISEE ordinario.

Come fa l’INPS a controllare i dati dichiarati nella DSU?

L’INPS incrocia i dati autocertificati con le banche dati dell’Agenzia delle Entrate, dell’Anagrafe Tributaria, del Catasto e con i propri archivi interni su lavoro, prestazioni e indennità già erogate al nucleo familiare.

Cosa succede se l’INPS trova una discordanza nell’ISEE corrente?

A seconda dei casi, l’INPS può chiedere documentazione integrativa, rideterminare temporaneamente l’importo secondo le regole previste in assenza di ISEE valido, ricalcolare l’importo dell’Assegno Unico, richiedere la restituzione delle somme percepite in eccesso o, nei casi più gravi, segnalare la dichiarazione mendace.

Per quanto tempo resta valido l’ISEE corrente?

L’ISEE corrente ha una validità limitata nel tempo e deve essere aggiornato periodicamente. Se non viene rinnovato entro i termini previsti, torna automaticamente a valere l’ISEE ordinario ai fini del calcolo dell’Assegno Unico.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Copia-di-ISEE-ERRATO-2026.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 13:00:002026-09-21 13:15:53Controlli INPS sull’Assegno Unico: verifiche DSU con ISEE corrente
NOTIZIE

Assegno Unico, Controlli INPS Avviati: Cambiano gli Importi per Chi Riceve l’Avviso

ASSEGNO UNICO UNIVERSALEASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L’INPS ha avviato una nuova campagna di controlli sull’Assegno Unico e Universale, mirata alle domande collegate a una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentata per ottenere l’ISEE corrente. L’obiettivo è verificare eventuali omissioni o incongruenze nei redditi autodichiarati dalle famiglie rispetto alle informazioni già presenti negli archivi dell’ente previdenziale. I controlli INPS sull’Assegno Unico riguardano esclusivamente le posizioni per le quali sono emersi elementi che richiedono ulteriori approfondimenti istruttori, e la conseguenza più concreta per chi riceve la comunicazione è una sola: fino alla conclusione delle verifiche o all’eventuale aggiornamento della documentazione, l’importo dell’assegno può essere temporaneamente rideterminato secondo quanto previsto dalla normativa in assenza di un ISEE valido. Gli effetti possono riguardare già i pagamenti di settembre 2026. Vediamo nel dettaglio come funziona questo controllo, perché scatta e cosa conviene fare per tornare a percepire l’importo corretto.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il controllo INPS sull’ISEE corrente legato all’Assegno Unico
  2. Perché scattano i controlli: redditi autodichiarati e archivi INPS
  3. Cosa cambia negli importi: la rideterminazione al minimo di 58,30 euro
  4. Cosa fare se si riceve la comunicazione dell’INPS
  5. Domande frequenti sui controlli INPS sull’Assegno Unico

Cos’è il controllo INPS sull’ISEE corrente legato all’Assegno Unico

Il controllo riguarda in modo specifico le domande di Assegno Unico e Universale (AUU) 2026 per cui la famiglia ha presentato una DSU finalizzata al rilascio dell’ISEE corrente, lo strumento pensato per fotografare situazioni reddituali cambiate nel corso dell’anno rispetto all’ISEE ordinario. Su questa tipologia di dichiarazioni, l’INPS effettua un confronto tra quanto autodichiarato dal nucleo familiare e le informazioni reddituali già presenti nei propri archivi.

Quando dal confronto emergono omissioni o incongruenze nei redditi autodichiarati, l’INPS non blocca la prestazione ma avvia una verifica puntuale sulla posizione del nucleo familiare, informando l’interessato attraverso una comunicazione informativa individuale. Non si tratta quindi di un controllo generalizzato su tutti i beneficiari dell’Assegno Unico, ma di una verifica mirata alle situazioni in cui l’ISEE corrente utilizzato per il calcolo della prestazione presenta dati non coerenti con quelli già noti all’ente.

Perché scattano i controlli: redditi autodichiarati e archivi INPS

Alla base della campagna c’è il confronto diretto tra i dati inseriti nella DSU per l’ISEE corrente e le informazioni reddituali già disponibili negli archivi dell’INPS. Quando i redditi autodichiarati risultano inferiori, incompleti o non allineati rispetto a quanto già registrato dall’ente, il sistema segnala la posizione per un approfondimento. Le situazioni più frequenti che possono generare una segnalazione includono:

  • Redditi omessi o indicati in misura inferiore rispetto a quelli effettivamente percepiti nel periodo di riferimento dell’ISEE corrente
  • Errori materiali nella compilazione della DSU, che generano un disallineamento con i dati già in possesso dell’INPS
  • Mancato aggiornamento tempestivo della situazione reddituale del nucleo familiare

In molti casi la discrepanza non nasce da un comportamento scorretto, ma da un errore di compilazione o da un aggiornamento dei redditi non ancora recepito nella dichiarazione. Resta comunque il fatto che, fino al chiarimento della posizione, l’importo dell’Assegno Unico viene modificato in automatico, come vediamo nel prossimo paragrafo.

Cosa cambia negli importi: la rideterminazione al minimo di 58,30 euro

Il punto centrale di questa campagna di controlli INPS sull’Assegno Unico riguarda proprio l’effetto immediato sull’importo della prestazione. Fino alla conclusione delle verifiche, oppure fino alla presentazione di una DSU aggiornata da parte della famiglia, l’assegno può essere temporaneamente rideterminato secondo le regole già previste per i casi di ISEE assente o non valido. In pratica, l’importo scende al valore minimo previsto dalla normativa, pari a 58,30 euro al mese per figlio, la soglia applicata quando l’ISEE risulta pari o superiore a 46.582,71 euro oppure non è disponibile un ISEE valido (riferimento Circolare INPS n. 7/2026).

Non si tratta quindi di un aumento o di un conguaglio a favore della famiglia, ma di una riduzione temporanea pensata come misura cautelativa fino al chiarimento della posizione. Gli effetti di questa rideterminazione possono riguardare già i pagamenti dell’Assegno Unico relativi a settembre 2026: per questo chi riceve la comunicazione può trovarsi di fronte a un importo più basso del solito prima ancora di averne individuato il motivo. Per un quadro più ampio su come l’INPS calcola periodicamente gli importi e gli eventuali arretrati della prestazione, può essere utile consultare il nostro approfondimento sul Conguaglio Assegno Unico 2026: cos’è, come funziona e come vederlo su INPS.

Cosa fare se si riceve la comunicazione dell’INPS

Chi riceve l’apposita comunicazione dell’INPS relativa a questa campagna di controlli non deve ignorarla, perché l’unico modo per tornare a percepire l’importo corretto dell’Assegno Unico è chiarire la propria posizione reddituale. Si tratta di una comunicazione informativa individuale, che l’INPS invia soltanto ai nuclei per i quali le verifiche hanno fatto emergere elementi da approfondire. Il rimedio previsto in questa fase è uno solo, ma va attivato con attenzione:

  • Verificare i dati indicati nella DSU confrontandoli con la propria reale situazione reddituale aggiornata
  • Presentare una nuova DSU aggiornata, correggendo eventuali omissioni o errori nei redditi autodichiarati
  • Presentarla tramite il servizio online dedicato oppure rivolgendosi a un CAF; in alternativa è possibile rivolgersi alle strutture INPS territorialmente competenti per fornire la documentazione utile a confermare la correttezza dei dati autodichiarati

Una volta presentata la DSU aggiornata con i dati corretti, l’INPS può ricalcolare l’ISEE corrente e, di conseguenza, ripristinare l’importo dell’Assegno Unico effettivamente spettante al nucleo familiare, superando la fase di rideterminazione al minimo.

È utile ricordare che il recupero di somme indebitamente percepite resta un principio generale valido per tutte le prestazioni erogate dall’INPS, ma il comunicato relativo a questa specifica campagna di controlli parla esclusivamente della rideterminazione temporanea dell’importo al minimo, non di una richiesta di restituzione delle mensilità già incassate. Settembre resta comunque un mese denso di scadenze per le prestazioni INPS: chi percepisce anche altre indennità, come la NASpI, può consultare il nostro approfondimento sul pagamento della NASpI di settembre 2026 per un quadro più ampio sulle tempistiche di accredito del mese.

Domande frequenti sui controlli INPS sull’Assegno Unico

Perché l’INPS ha avviato i controlli sull’Assegno Unico?
Per verificare eventuali omissioni o incongruenze nei redditi autodichiarati nella DSU presentata per l’ISEE corrente, confrontandoli con i dati già presenti negli archivi dell’INPS.

Chi riceve la comunicazione dell’INPS?
Solo i nuclei per i quali, dalle verifiche effettuate dall’Istituto, sono emersi elementi che richiedono ulteriori approfondimenti istruttori: in questi casi l’INPS invia una comunicazione informativa individuale.

Cosa succede all’importo dell’Assegno Unico durante i controlli?
Fino alla conclusione delle verifiche o alla presentazione di una nuova DSU, l’importo può essere temporaneamente rideterminato secondo le regole previste in assenza di ISEE valido, quindi al minimo di 58,30 euro al mese per figlio.

Cosa devo fare se ricevo la comunicazione dell’INPS?
Occorre presentare una nuova DSU con i dati corretti, tramite il servizio online dedicato oppure rivolgendosi a un CAF; in alternativa ci si può rivolgere alle strutture INPS territorialmente competenti per fornire la documentazione che conferma la correttezza dei dati autodichiarati.

Devo restituire le somme di Assegno Unico già percepite?
Il comunicato relativo a questa campagna non parla di restituzione delle mensilità già incassate, ma solo di una rideterminazione temporanea dell’importo al minimo fino al chiarimento della posizione.

Resta da vedere quante famiglie regolarizzeranno la propria posizione nelle prossime settimane e se l’INPS fornirà ulteriori chiarimenti operativi sulle modalità di presentazione della nuova DSU.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/ASSEGNO-UNICO-2023.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 12:00:002026-09-19 14:50:25Assegno Unico, Controlli INPS Avviati: Cambiano gli Importi per Chi Riceve l’Avviso
CAF, SUCCESSIONI

Prima Casa in Successione 2026: Guida a Imposte Fisse, Requisiti e 3 Casi di Decadenza

La prima casa in successione 2026 è uno degli argomenti che genera più dubbi tra gli eredi, e non a caso: quando si eredita un immobile, la differenza tra pagare qualche centinaio di euro e pagarne diverse migliaia dipende da una semplice dichiarazione resa nel momento giusto. L’agevolazione prima casa applicata all’eredità permette infatti di versare l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale in misura fissa — 200 euro ciascuna — anziché nella misura proporzionale ordinaria del 2% e dell’1% calcolata sul valore catastale dell’immobile.

Il beneficio non è automatico: va richiesto espressamente nella dichiarazione di successione e presuppone che almeno uno degli eredi possieda precisi requisiti soggettivi. Non solo: una volta ottenuto, il beneficio può essere perso (si parla tecnicamente di decadenza) se l’erede vende l’immobile troppo presto o non rispetta l’impegno a trasferire la residenza. In questa guida aggiornata vediamo in modo semplice come funziona la prima casa in successione 2026, quali sono le condizioni da rispettare e quali errori evitare per non ritrovarsi, anni dopo, con un avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate.

Indice dei contenuti

  1. Cosa prevede l’agevolazione prima casa in successione 2026
  2. Imposta ipotecaria e catastale: misura fissa o proporzionale
  3. Requisiti dell’erede per la prima casa in successione 2026
  4. Come richiedere l’agevolazione nella dichiarazione di successione
  5. Decadenza dall’agevolazione prima casa in successione: i 3 casi
  6. Prima casa in successione e sistema tavolare in Friuli Venezia Giulia
  7. Esempio pratico: quanto si risparmia con la prima casa in successione

Cosa prevede l’agevolazione prima casa in successione 2026

L’agevolazione prima casa nella successione è prevista dall’articolo 69 della Legge 342/2000, una norma che estende ai trasferimenti per causa di morte (e alle donazioni) lo stesso favore fiscale riconosciuto a chi compra casa. In pratica, quando tra i beni ereditati c’è un’abitazione e almeno uno degli eredi o legatari possiede i requisiti prima casa, le imposte ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa invece che in percentuale.

Qui serve però un chiarimento che evita gran parte dei malintesi. Chi acquista una prima casa beneficia di un’imposta di registro ridotta al 2% (oppure dell’IVA al 4% se compra dal costruttore). Nella prima casa in successione 2026 il meccanismo è diverso: l’imposta principale è l’imposta di successione, che dipende dal grado di parentela e dalle franchigie (ad esempio 1 milione di euro a testa per coniuge e figli, con aliquota del 4% sull’eccedenza) e che non viene toccata dall’agevolazione. Ciò che cambia, e non è poco, sono le imposte ipotecaria e catastale, cioè quei tributi che si pagano per trascrivere il passaggio di proprietà nei registri immobiliari e per aggiornare il Catasto.

Un ultimo punto importante: l’agevolazione non spetta per le abitazioni cosiddette di lusso, cioè quelle censite nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio). Per tutte le altre categorie abitative, invece, la prima casa in successione è pienamente accessibile.

📘 Approfondimento: tutte le imposte di successione
Questo articolo tratta in modo verticale la sola agevolazione prima casa. Se vuoi il quadro completo di tutti i tributi dovuti dagli eredi (imposta di successione, franchigie, aliquote per grado di parentela, tributi minori), leggi la nostra guida generale: Imposte su successione: Guida Completa per gli Eredi. Per i conteggi con esempi numerici è invece utile la guida al calcolo dell’imposta di successione 2026.

Imposta ipotecaria e catastale: misura fissa o proporzionale

Per capire davvero il valore dell’agevolazione prima casa in eredità occorre sapere cosa sono questi due tributi, spesso sconosciuti a chi non si è mai occupato di immobili. L’imposta ipotecaria è la somma dovuta per la trascrizione del passaggio di proprietà nei pubblici registri immobiliari: serve, in parole semplici, a rendere ufficiale e opponibile a tutti il fatto che quella casa ora appartiene agli eredi. L’imposta catastale è invece dovuta per la voltura, cioè l’aggiornamento dell’intestazione dell’immobile negli archivi del Catasto.

In assenza dei requisiti, queste due imposte si calcolano in misura proporzionale sul valore catastale dell’immobile (ottenuto rivalutando la rendita catastale e moltiplicandola per un coefficiente di legge). Con i requisiti prima casa, invece, si applicano in misura fissa. Ecco il confronto:

  • Senza agevolazione: imposta ipotecaria 2% del valore catastale, imposta catastale 1%, con un minimo di 200 euro ciascuna
  • Con agevolazione prima casa: imposta ipotecaria 200 euro fissi e imposta catastale 200 euro fissi, a prescindere dal valore dell’immobile
  • Totale con agevolazione: 400 euro complessivi per le due imposte
  • Tributi comunque dovuti: tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali in misura fissa, che l’agevolazione non elimina

Attenzione a un dettaglio poco noto: l’agevolazione si applica a tutto l’immobile e non solo alla quota dell’erede che possiede i requisiti. Se, per esempio, tre fratelli ereditano la casa dei genitori ma solo uno di loro può dichiarare di avere i requisiti prima casa, le imposte ipotecaria e catastale restano fisse per l’intera abitazione, con un beneficio che ricade su tutti i coeredi. È una delle ragioni per cui la prima casa in successione 2026 va pianificata con attenzione prima di compilare la dichiarazione.

Requisiti dell’erede per la prima casa in successione 2026

I requisiti prima casa dell’erede sono gli stessi previsti per chi acquista, contenuti nella Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa allegata al Testo Unico dell’imposta di registro (DPR 131/1986). Il richiamo operato dall’articolo 69 della Legge 342/2000 li rende applicabili anche a chi riceve l’immobile per eredità. Vediamoli uno per uno, in linguaggio comprensibile.

  • Requisito territoriale: l’immobile deve trovarsi nel Comune di residenza dell’erede, oppure l’erede deve impegnarsi a trasferire la residenza entro 18 mesi dall’apertura della successione. In alternativa, l’immobile può trovarsi nel Comune in cui l’erede svolge la propria attività lavorativa
  • Nessun’altra casa nello stesso Comune: l’erede non deve essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un’altra casa nello stesso Comune dell’immobile ereditato
  • Nessun’altra prima casa agevolata in Italia: l’erede non deve possedere, nemmeno per quote o in comunione legale, un’altra abitazione acquistata su tutto il territorio nazionale con le agevolazioni prima casa
  • Immobile non di lusso: la casa non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9

E se possiedo già una prima casa agevolata?

Chi possiede già un’abitazione acquistata con le agevolazioni non è automaticamente escluso. La Nota II-bis, comma 4-bis consente di beneficiare nuovamente dell’agevolazione a condizione che l’immobile già posseduto venga alienato, cioè venduto o donato, entro un termine preciso. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 c. 116) ha ampliato questo termine da uno a due anni per gli atti posti in essere dal 1° gennaio 2025, una novità che vale anche nel 2026. La regola non vale solo per gli acquisti a titolo oneroso: l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 12/E dell’8 aprile 2016 (par. 2.3), ha chiarito che il meccanismo opera anche per i trasferimenti a titolo gratuito e per causa di morte, in forza del rinvio contenuto nell’art. 69, commi 3 e 4, della Legge 342/2000. La condizione formale è che l’impegno ad alienare l’immobile preposseduto risulti espressamente nella dichiarazione di successione con cui si chiede l’agevolazione: è esattamente il tipo di verifica preliminare che un professionista deve svolgere prima di barrare la casella dell’agevolazione.

Un aspetto che tranquillizza molti eredi: per la prima casa in successione 2026 non è richiesto che il defunto avesse a sua volta i requisiti, né che l’immobile fosse la sua abitazione principale. Ciò che conta sono esclusivamente i requisiti soggettivi dell’erede al momento dell’apertura della successione.

Come richiedere l’agevolazione nella dichiarazione di successione

L’agevolazione prima casa non viene riconosciuta d’ufficio: deve essere richiesta espressamente nella dichiarazione di successione, da presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data del decesso. Nel modello telematico gli eredi e i legatari vengono identificati nel quadro EA, mentre la richiesta di agevolazioni e riduzioni, insieme alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio con cui l’erede attesta di possedere i requisiti, trova collocazione nel quadro EH. Gli immobili vanno poi descritti nei quadri dedicati all’attivo ereditario.

C’è una regola procedurale che conviene conoscere: se la dichiarazione sostitutiva è resa da un coerede diverso da chi firma e trasmette la pratica, l’autocertificazione va allegata in forma documentale, con copia del documento d’identità del firmatario. È un passaggio formale banale solo in apparenza, perché la sua omissione può compromettere il riconoscimento del beneficio. Per una panoramica completa della procedura e dei quadri del modello puoi consultare la nostra guida alla dichiarazione di successione telematica 2026.

Un’ultima avvertenza pratica: le imposte ipotecaria, catastale e i tributi minori si versano in autoliquidazione, cioè li calcola e li paga il contribuente contestualmente all’invio della dichiarazione. Un errore nell’autoliquidazione, o una richiesta di agevolazione formulata senza averne diritto, si traduce quasi sempre in un avviso di liquidazione con sanzioni e interessi. Se nell’asse ereditario è presente anche un finanziamento in corso, ti sarà utile approfondire cosa accade al mutuo del defunto nella successione.

Decadenza dall’agevolazione prima casa in successione: i 3 casi

Ottenere il beneficio è solo metà del percorso: bisogna anche conservarlo. La decadenza dall’agevolazione prima casa in successione comporta il recupero delle imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria (2% e 1%), maggiorate di una sanzione del 30% sulle imposte dovute e degli interessi. Un conto che, su un immobile di valore medio, può facilmente superare i diecimila euro. Ecco i tre casi tipici.

  • Mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi: se l’erede si è impegnato a spostare la residenza nel Comune dell’immobile e non lo fa nei termini, il beneficio si perde integralmente
  • Vendita entro 5 anni senza riacquisto: se l’immobile viene venduto o donato prima che siano trascorsi 5 anni, si decade dall’agevolazione, a meno che entro 1 anno dalla vendita l’erede non acquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principale
  • Dichiarazioni mendaci: attestare requisiti che non si possiedono comporta la decadenza e, nei casi più gravi, conseguenze ulteriori sul piano della responsabilità per le dichiarazioni sostitutive

Il caso più frequente, nella nostra esperienza quotidiana di CAF, è il secondo: eredi che ricevono la casa di famiglia, chiedono l’agevolazione e la rivendono dopo due o tre anni senza sapere che il quinquennio non era ancora trascorso. La buona notizia è che il riacquisto entro l’anno salva il beneficio, purché il nuovo immobile sia destinato ad abitazione principale e non, per esempio, affittato a terzi.

Esiste inoltre una possibilità di rimedio poco conosciuta: chi si accorge di non poter rispettare l’impegno assunto (tipicamente il trasferimento della residenza) può comunicarlo all’Agenzia delle Entrate prima che scadano i 18 mesi, chiedendo la riliquidazione delle imposte senza l’applicazione della sanzione. È una via d’uscita che va gestita con tempismo e con il supporto di chi conosce la procedura.

Prima casa in successione e sistema tavolare in Friuli Venezia Giulia

Chi eredita un immobile a Trieste, a Gorizia o in uno dei Comuni della provincia di Udine a regime tavolare deve fare i conti con una particolarità che nel resto d’Italia non esiste. In una parte del Friuli Venezia Giulia vige infatti il sistema tavolare (o Libro Fondiario), un registro immobiliare di derivazione austriaca in cui il diritto di proprietà si acquista con l’intavolazione, cioè con l’iscrizione nel libro fondiario disposta dal giudice tavolare. Attenzione al perimetro: il sistema tavolare copre per intero le province di Trieste e Gorizia e soltanto alcuni Comuni della provincia di Udine (area della Bassa Friulana e Canal del Ferro-Valcanale), mentre la città di Udine e l’intera provincia di Pordenone restano a catasto ordinario.

La conseguenza pratica è rilevante anche per la prima casa in successione 2026: a differenza del regime ordinario, qui la voltura catastale non è automatica e la sola presentazione della dichiarazione di successione non basta a rendere gli eredi formalmente proprietari. Occorre una specifica domanda tavolare al Libro Fondiario competente: nel modello telematico gli immobili tavolari vanno indicati con i relativi dati tavolari, ma la richiesta di voltura non produce, da sola, l’intestazione agli eredi. Un errore in questa fase può bloccare la vendita dell’immobile anni dopo.

È proprio qui che emerge il limite dei servizi standardizzati: molti operatori nazionali non gestiscono abitualmente il tavolare. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue da anni pratiche di successione su immobili tavolari, coordinando dichiarazione, agevolazione prima casa e adempimenti successivi. Ricorda inoltre che, una volta intestato l’immobile, gli eredi diventano soggetti passivi dei tributi locali: in FVG non si parla di IMU ma di ILIA, l’imposta locale immobiliare autonoma, e conviene verificare subito la propria posizione con il CAF Centro Fiscale Udine.

Esempio pratico: quanto si risparmia con la prima casa in successione

Per capire concretamente la portata dell’agevolazione, immaginiamo il caso di Marco. Alla morte del padre, Marco eredita insieme alla sorella l’appartamento di famiglia a Udine, categoria catastale A/3, con un valore catastale di 120.000 euro. Marco risiede in un altro Comune, non possiede altre abitazioni e dichiara nella dichiarazione di successione di volersi impegnare a trasferire la residenza entro 18 mesi.

  • Senza agevolazione: imposta ipotecaria 2% di 120.000 euro = 2.400 euro; imposta catastale 1% = 1.200 euro; totale 3.600 euro
  • Con agevolazione prima casa: 200 euro di ipotecaria + 200 euro di catastale = 400 euro
  • Risparmio: 3.200 euro, a fronte di una semplice dichiarazione resa correttamente nel modello

Da notare che, avendo Marco e la sorella un rapporto di parentela in linea retta con il defunto, l’imposta di successione vera e propria con ogni probabilità non sarà dovuta: la franchigia di 1 milione di euro a testa copre ampiamente un patrimonio di questo tipo. Il risultato è che, in moltissime successioni familiari, l’unico costo fiscale reale è proprio quello delle imposte ipotecaria e catastale: ecco perché ottenere la prima casa in successione 2026 fa una differenza enorme in proporzione al totale dovuto.

Ricorda infine che il possesso di un immobile ereditato produce effetti anche sulla tua dichiarazione dei redditi degli anni successivi, tra rendite catastali da indicare ed eventuali redditi da locazione. Gestire la successione in modo coordinato con la propria posizione fiscale complessiva evita sorprese.

Domande Frequenti su Prima Casa in Successione

Cosa succede se vendo la casa ereditata prima di 5 anni?

Se vendi o doni l’immobile prima che siano trascorsi 5 anni, decadi dall’agevolazione prima casa: l’Agenzia delle Entrate recupera le imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria (2% e 1% del valore catastale), applicando una sanzione del 30% e gli interessi. Puoi però evitare la decadenza se entro 1 anno dalla vendita acquisti un altro immobile da destinare a tua abitazione principale.

Devo per forza trasferire la residenza nella casa ereditata?

Non necessariamente nella casa, ma nel Comune in cui si trova l’immobile. Se sei già residente in quel Comune, o vi svolgi la tua attività lavorativa, il requisito è soddisfatto. Se non lo sei, devi impegnarti nella dichiarazione di successione a trasferire la residenza entro 18 mesi dall’apertura della successione: il mancato trasferimento comporta la decadenza dall’agevolazione.

Posso chiedere la prima casa in successione 2026 se ho già un’altra abitazione in un altro Comune?

Sì, purché quell’abitazione non sia stata acquistata con le agevolazioni prima casa. Il divieto assoluto riguarda infatti solo gli immobili già acquistati con il beneficio, ovunque si trovino in Italia. Un immobile comprato senza agevolazioni in un Comune diverso da quello della casa ereditata non è di per sé ostativo. In caso di prima casa già agevolata, la normativa consente comunque di conservare il beneficio impegnandosi nella dichiarazione di successione ad alienare l’immobile preposseduto entro due anni (Nota II-bis c. 4-bis DPR 131/1986, come modificata dalla L. 207/2024; circolare AdE 12/E/2016).

L’agevolazione prima casa riduce anche l’imposta di successione?

No. L’agevolazione prima casa incide esclusivamente sulle imposte ipotecaria e catastale, che diventano fisse a 200 euro ciascuna. L’imposta di successione si calcola separatamente in base al grado di parentela e alle franchigie previste (1 milione di euro per coniuge e figli, 100.000 euro per fratelli e sorelle) e non viene modificata dall’agevolazione.

Se siamo più eredi, basta che uno solo abbia i requisiti prima casa?

Sì, ed è uno degli aspetti più vantaggiosi della norma. È sufficiente che i requisiti sussistano in capo ad almeno uno degli eredi o legatari perché le imposte ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa sull’intero immobile, con beneficio che ricade su tutti i coeredi. Chi rende la dichiarazione, però, assume anche gli obblighi e il rischio di decadenza.

Posso chiedere l’agevolazione prima casa su una casa di categoria A/8?

No. L’agevolazione è esclusa per le abitazioni censite nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio storico o artistico). Per queste tipologie le imposte ipotecaria e catastale restano proporzionali, rispettivamente al 2% e all’1% del valore catastale.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua successione

La prima casa in successione 2026 è un beneficio importante, ma richiede una verifica preventiva dei requisiti dell’erede, una compilazione corretta dei quadri del modello e la piena consapevolezza dei casi di decadenza. Sbagliare significa perdere migliaia di euro o, peggio, ricevere un avviso di liquidazione a distanza di anni, quando ormai la casa è stata venduta.

Il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intera pratica: analisi dell’asse ereditario, verifica dei requisiti prima casa, calcolo e autoliquidazione delle imposte, invio telematico della dichiarazione di successione e gestione degli adempimenti tavolari tipici del Friuli Venezia Giulia. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base alla complessità della pratica.

Hai bisogno di assistenza per la successione e per l’agevolazione prima casa? Contattaci per fissare un appuntamento: chiamaci allo 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121. I nostri operatori verificano la tua posizione e si occupano di ogni passaggio, evitandoti errori e ritardi.

Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/03/bonus-acquisto-prima-casa-fondo-prima-casa-2020-giovani-coppie-agevolazioni.jpg 500 850 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 11:00:002026-09-19 12:50:18Prima Casa in Successione 2026: Guida a Imposte Fisse, Requisiti e 3 Casi di Decadenza
NOTIZIE

Pensione usuranti con contributi da autonomo: quota 97,6 se bastano quelli da dipendente

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Chi ha lavorato per anni in mansioni pesanti o rischiose per la salute può andare in pensione prima grazie al beneficio per i lavori usuranti. Un dubbio frequente riguarda però le carriere miste, con contributi in parte da dipendente e in parte da artigiano o commerciante: in questi casi vale la pensione usuranti quota 97,6 dei dipendenti oppure la quota 98,6, più severa, prevista per gli autonomi? Il caso di un autista di autobus, affrontato dagli esperti di PMI.it, permette di fare chiarezza: il criterio non è dove è stata svolta la mansione usurante, ma se i contributi da dipendente bastano da soli a raggiungere il diritto.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è la pensione per lavori usuranti e chi può chiederla
  2. Quota 97,6 e quota 98,6: chi rientra nell’una e nell’altra
  3. Contributi misti dipendente e autonomo: conta se quelli da dipendente bastano da soli
  4. Requisiti: 35 anni di contributi e periodo minimo di lavoro usurante
  5. Domanda entro il 1° maggio: cosa succede se si è in ritardo
  6. Domande frequenti su pensione usuranti e quota 97,6

Cos’è la pensione per lavori usuranti e chi può chiederla

La pensione per lavori usuranti è disciplinata dal D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. Si rivolge ai lavoratori dipendenti che hanno svolto una delle quattro tipologie di attività elencate dall’articolo 1: le mansioni particolarmente usuranti individuate dal decreto ministeriale 19 maggio 1999 (lavori in galleria, cava o miniera, in cassoni ad aria compressa, ad alte temperature e simili), il lavoro notturno, la cosiddetta linea catena e la guida di veicoli con almeno 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, come gli autobus di linea.

Rispetto alla generalità dei lavoratori, questo canale consente di uscire con requisiti di età e contribuzione più bassi. In più, per effetto delle deroghe confermate da ultimo con la legge di Bilancio 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per il 2019, 2021, 2023, 2025 e 2027 non si applicano: i requisiti restano quindi fermi fino al 31 dicembre 2028. Chi vuole un quadro delle altre uscite anticipate può consultare la guida sulla pensione anticipata per lavori gravosi, che è un beneficio diverso.

Quota 97,6 e quota 98,6: chi rientra nell’una e nell’altra

I requisiti sono quelli della Tabella B allegata alla legge 247/2007, richiamata dall’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 67/2011. La quota è la somma di età anagrafica e anni di contributi e va raggiunta insieme ai due minimi di età e di contribuzione.

  • Quota 97,6 (requisiti dei dipendenti): almeno 61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi.
  • Quota 98,6 (requisiti degli autonomi): almeno 62 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi.

Attenzione a un dettaglio spesso trascurato: 61 anni e 7 mesi con 35 anni esatti di contributi fanno 96,6, non 97,6. Per raggiungere la quota servono quindi più contributi o più età. La soglia con 62 anni e 7 mesi, inoltre, non riguarda solo chi ha contributi da autonomo: per i lavoratori notturni dipendenti con 72-77 notti l’anno l’articolo 1, comma 6-bis, alza di un anno l’età e di una unità la quota (62 anni e 7 mesi, quota 98,6), mentre con 64-71 notti l’aumento è di due anni e due unità (63 anni e 7 mesi, quota 99,6).

Contributi misti dipendente e autonomo: conta se quelli da dipendente bastano da soli

Il beneficio è riservato ai dipendenti, ma la legge prevede anche i requisiti “degli autonomi”. Quando si applicano? Lo ha chiarito l’INPS con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017, ripresa ogni anno nelle istruzioni operative, da ultimo con il messaggio n. 1188 del 2 aprile 2026. La domanda di riconoscimento può essere presentata anche dal dipendente che raggiunge il diritto alla pensione con il cumulo dei contributi versati in una gestione speciale dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti): in questo caso la riduzione di età e di quota si calcola con i requisiti previsti per gli autonomi, cioè 62 anni e 7 mesi e quota 98,6.

Il criterio è quindi la sufficienza dei contributi da dipendente, non il rapporto di lavoro in cui è stata svolta la mansione usurante. Se i contributi versati come dipendente bastano da soli a coprire i 35 anni e la quota 97,6, la pensione viene liquidata nel Fondo lavoratori dipendenti con i requisiti dei dipendenti e i periodi da autonomo restano fuori dal calcolo del diritto. Se invece per arrivare ai 35 anni o alla quota è necessario sommare i contributi della gestione artigiani o commercianti, si applicano età e quota degli autonomi.

È il caso dell’autista di autobus che ha scritto a PMI.it: 22 anni di guida di mezzi pubblici da dipendente, requisiti in maturazione a fine 2028 con 61 anni e 7 mesi di età, più 35 mesi versati tra il 1999 e il 2002 come titolare di un’impresa non usurante. Poiché la contribuzione da dipendente è sufficiente da sola, la sua pensione usuranti può essere liquidata con la quota 97,6 dei dipendenti. I mesi da imprenditore, estranei al diritto, restano nella sua posizione assicurativa e potranno essere valorizzati in seguito, ad esempio con un supplemento di pensione. Il ragionamento vale anche a rovescio: se quei mesi fossero indispensabili per completare i 35 anni, scatterebbero i requisiti degli autonomi.

Requisiti: 35 anni di contributi e periodo minimo di lavoro usurante

Oltre all’età e ai 35 anni di contributi, l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 67/2011 richiede di aver svolto effettivamente l’attività usurante per un periodo minimo, secondo una di queste due alternative.

  • Per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, compreso l’anno in cui si maturano i requisiti.
  • Oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Nel conteggio si considerano solo i periodi di svolgimento effettivo della mansione: i periodi coperti interamente da contribuzione figurativa sono esclusi. Questo requisito è distinto da quello contributivo: la durata della carriera usurante serve a dimostrare i 7 anni su 10 o la metà della vita lavorativa, mentre la scelta tra quota 97,6 e quota 98,6 dipende, come visto, da quali contributi sono necessari per il diritto. La prova va data con documenti dell’epoca, come contratti, buste paga, turnazioni e comunicazioni obbligatorie: dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate a posteriori non bastano.

Domanda entro il 1° maggio: cosa succede se si è in ritardo

Il beneficio non è automatico: serve la domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti, da inviare all’INPS in via telematica con il modulo AP45. Per chi matura i requisiti dal 2018 in poi, l’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), fissa il termine al 1° maggio dell’anno precedente a quello di maturazione. Chi raggiungerà i requisiti nel 2027 doveva quindi presentarla entro il 1° maggio 2026; chi li raggiungerà nel 2028 ha tempo fino al 1° maggio 2027. Dopo l’accertamento positivo l’INPS comunica la prima decorrenza utile, ma la pensione va comunque richiesta con l’apposita domanda.

Attenzione a un equivoco diffuso: il 1° maggio è un termine per la domanda, non una “finestra” di uscita. Dal 1° gennaio 2017, per effetto della legge 232/2016 (articolo 1, comma 206), ai lavori usuranti non si applicano più le finestre mobili di 12 o 18 mesi: la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti, dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Anche il ritardo nella domanda non costa un anno di pensione. L’articolo 2, comma 4, prevede un differimento della decorrenza di 1 mese se il ritardo è entro un mese, di 2 mesi se è tra uno e due mesi e di 3 mesi se è di tre mesi o più. Il diritto resta salvo; conviene comunque rispettare la scadenza e verificare per tempo la posizione contributiva, soprattutto quando la carriera è mista, per sapere in anticipo se i contributi da dipendente bastano da soli. Per i requisiti generali dei prossimi anni si veda anche la guida su età, contributi e finestre per le pensioni 2027 e 2028.

Domande frequenti su pensione usuranti e quota 97,6

Cos’è la quota 97,6 nella pensione per lavori usuranti?

È la soglia prevista per i lavoratori dipendenti addetti a mansioni usuranti: servono almeno 61 anni e 7 mesi di età, almeno 35 anni di contributi e una somma di età e contributi pari ad almeno 97,6. Chi ha 61 anni e 7 mesi e 35 anni esatti di contributi arriva a 96,6 e non rientra ancora.

Quando si applica la quota 98,6 con 62 anni e 7 mesi?

Quando il diritto alla pensione si raggiunge solo cumulando i contributi versati in una gestione speciale dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), come chiarito dalla circolare INPS n. 90/2017. La stessa soglia vale anche per i lavoratori notturni dipendenti con 72-77 notti l’anno.

Ho contributi sia da dipendente sia da autonomo: quale quota vale per me?

Dipende da quali contributi servono per il diritto. Se quelli da dipendente bastano da soli per i 35 anni e per la quota 97,6, la pensione viene liquidata con i requisiti dei dipendenti. Se per arrivare ai 35 anni devi aggiungere i periodi da artigiano o commerciante, valgono età e quota degli autonomi: 62 anni e 7 mesi e quota 98,6.

Per quanto tempo devo aver svolto il lavoro usurante?

Per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, compreso l’anno in cui maturi i requisiti, oppure per almeno la metà dell’intera vita lavorativa. Contano solo i periodi di lavoro effettivo, non quelli coperti interamente da contribuzione figurativa.

Entro quando va presentata la domanda all’INPS?

Entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello in cui maturi i requisiti, con il modulo AP45 in via telematica. Per chi matura i requisiti nel 2027 la scadenza era il 1° maggio 2026, come indicato dal messaggio INPS n. 1188 del 2 aprile 2026.

Cosa succede se presento la domanda in ritardo?

Non perdi il diritto, ma la decorrenza della pensione slitta di 1 mese se il ritardo è entro un mese, di 2 mesi se è tra uno e due mesi, di 3 mesi se è di tre mesi o più. Lo stabilisce l’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 67/2011: non esiste alcun rinvio di un anno né una finestra annuale.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-26 09:00:002026-09-25 16:02:06Pensione usuranti con contributi da autonomo: quota 97,6 se bastano quelli da dipendente
NOTIZIE

Permessi 104 Due Caregiver: l’INPS Chiarisce Quando Scatta il Recupero

I permessi 104 due caregiver sono al centro di un nuovo chiarimento dell’INPS, che con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026 ha spiegato cosa succede quando più familiari chiedono i tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere lo stesso parente con handicap grave. Il tema riguarda moltissime famiglie italiane, perché non è raro che a prendersi cura di una persona con disabilità grave siano contemporaneamente due o più familiari, ad esempio il coniuge e un figlio, oppure due fratelli che si alternano nell’assistenza.

La normativa di riferimento resta l’articolo 33 della Legge 104/1992, che riconosce al lavoratore dipendente tre giorni di permesso mensile retribuito, anche frazionabili a ore secondo le regole di calcolo che abbiamo già approfondito nell’articolo su permessi Legge 104 a ore. Il nuovo intervento dell’INPS non modifica questo diritto, ma precisa le modalità con cui deve essere gestito quando i familiari coinvolti nell’assistenza sono più di uno.

Indice dei contenuti

  1. Cosa ha chiarito l’INPS sui permessi 104 con due caregiver
  2. Il limite dei tre giorni mensili non si moltiplica
  3. Quando scatta il recupero delle somme indebite
  4. Fruizione nello stesso giorno: cosa succede
  5. Come evitare errori nella gestione dei permessi condivisi
  6. Domande frequenti sui permessi 104 con due caregiver

Cosa ha chiarito l’INPS sui permessi 104 con due caregiver

Con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026, l’INPS ha ribadito che è ormai superato il principio del cosiddetto unico referente dell’assistenza. In pratica, il diritto ai permessi legge 104 per assistere una persona con handicap in situazione di gravità può essere riconosciuto a più lavoratori contemporaneamente: genitori, coniugi, parti di un’unione civile, conviventi di fatto, oppure parenti e affini entro il secondo grado della persona assistita (il terzo grado è ammesso solo se i genitori o il coniuge del disabile hanno compiuto 65 anni, sono affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti).

Questo significa che, ad esempio, sia il coniuge sia un figlio possono essere formalmente autorizzati dall’INPS a fruire dei permessi per assistere lo stesso familiare disabile. Non è quindi obbligatorio individuare un solo caregiver di riferimento. Attenzione però: il chiarimento dell’INPS riguarda la possibilità di essere autorizzati in più persone, non la possibilità di sommare i giorni di permesso disponibili, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Il limite dei tre giorni mensili non si moltiplica

Il punto centrale del chiarimento INPS è che il monte ore o giorni di permesso resta legato alla persona assistita e non al numero di caregiver che se ne prendono cura. In altre parole, se due familiari sono entrambi autorizzati ad assistere lo stesso disabile grave, i tre giorni di permesso mensile restano comunque tre in totale, da dividere tra i due, e non diventano sei.

Per gestire la ripartizione tra più aventi diritto, l’INPS applica il principio della priorità temporale: chi utilizza per primo il permesso in un determinato mese esaurisce, per quel mese, il diritto anche per gli altri familiari autorizzati. Facciamo un esempio pratico: se il limite di tre giorni viene raggiunto il 25 del mese da uno dei due caregiver, un giorno di permesso richiesto dall’altro caregiver il 30 dello stesso mese risulta già fruito oltre il limite consentito.

Questo meccanismo vale anche per chi fraziona il permesso a ore. Chi desidera approfondire le regole di calcolo del frazionamento orario può consultare la nostra guida dedicata ai permessi Legge 104 a ore, utile per capire come vengono conteggiate le ore residue disponibili nel mese.

Quando scatta il recupero delle somme indebite

Il tema più delicato, e quello che dà il nome al chiarimento, riguarda proprio il recupero delle somme indebite. Quando il limite complessivo dei tre giorni mensili viene superato perché due caregiver hanno fruito di permessi per lo stesso disabile oltre la soglia consentita, l’INPS procede al recupero dell’indennità economica versata in eccesso.

In base al principio di priorità temporale, il recupero riguarda in via prioritaria il lavoratore che ha fruito del permesso dopo che il limite mensile era già stato raggiunto dall’altro caregiver. Riprendendo l’esempio di prima, se il tetto dei tre giorni è già stato consumato al 25 del mese, sarà il giorno di permesso fruito il 30 a essere considerato indebito, con conseguente recupero della relativa indennità nei confronti di chi lo ha utilizzato per ultimo.

È importante sottolineare che il recupero non scatta automaticamente ogni volta che ci sono due caregiver, ma solo quando si verifica un reale superamento del limite complessivo. Se i due familiari si organizzano correttamente e si dividono i tre giorni disponibili senza sovrapposizioni, non c’è alcuna somma da restituire.

Fruizione nello stesso giorno: cosa succede

Un caso particolare riguarda la fruizione simultanea, cioè quando entrambi i caregiver chiedono il permesso lo stesso giorno e non è possibile stabilire chi dei due lo abbia richiesto per primo. In questa ipotesi, secondo il chiarimento dell’INPS, il criterio della priorità temporale non è applicabile in modo netto.

In caso di sovrapposizione simultanea non risolvibile con il criterio della priorità, l’importo indebito viene ripartito in parti uguali tra i lavoratori coinvolti: se i caregiver sono due, a ciascuno viene addebitato il 50% dell’importo indebito relativo alla giornata (o alle ore) fruita, rapportato al rispettivo orario di lavoro. Si tratta di una soluzione pensata per evitare che uno solo dei due caregiver debba farsi carico dell’intero recupero quando la sovrapposizione non è imputabile a un errore di uno dei due in particolare.

Va ricordato che i permessi 104 non riguardano solo l’assistenza quotidiana, ma si intrecciano anche con altri istituti collegati alla disabilità, come la possibilità di andare in pensione con requisiti agevolati: ne parliamo nella guida alla pensione anticipata con Legge 104. Le famiglie che assistono un familiare disabile possono inoltre valutare altre misure di sostegno, come il bonus conciliazione vita lavoro, pensato proprio per chi deve conciliare impegni familiari e professionali.

Come evitare errori nella gestione dei permessi condivisi

Per evitare di incorrere nel recupero delle somme indebite, la parola d’ordine è organizzazione. Quando più familiari sono autorizzati ad assistere la stessa persona con handicap grave, è fondamentale tenere sotto controllo alcuni aspetti pratici prima di presentare le richieste di permesso.

  • Verificare quanti giorni o quante ore di permesso sono già stati utilizzati nel mese dall’altro caregiver autorizzato
  • Evitare di richiedere permessi nello stesso giorno senza un accordo preventivo tra i familiari coinvolti
  • Comunicare tempestivamente al datore di lavoro e monitorare le comunicazioni dell’INPS relative allo stato dei permessi fruiti
  • In caso di frazionamento a ore, ricalcolare con attenzione le ore residue disponibili nel mese
  • Conservare le ricevute delle domande e verificare nel fascicolo previdenziale INPS lo stato delle autorizzazioni rilasciate a ciascun familiare

La gestione condivisa dei permessi 104 due caregiver richiede quindi attenzione, perché un errore di calcolo o una sovrapposizione non concordata possono tradursi in un recupero delle somme percepite, anche a distanza di tempo dalla fruizione del permesso.

Domande frequenti sui permessi 104 con due caregiver

Due familiari possono avere entrambi i permessi 104 per lo stesso disabile?

Sì, con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026 l’INPS ha chiarito che il principio dell’unico referente dell’assistenza è superato: più familiari, ad esempio coniuge e figlio, possono essere autorizzati a fruire dei permessi per la stessa persona con handicap grave.

I tre giorni di permesso raddoppiano se ci sono due caregiver?

No. Il limite di tre giorni di permesso mensile resta unico e riferito alla persona assistita, non al numero di caregiver. I giorni disponibili vanno quindi divisi tra i familiari autorizzati.

Quando l’INPS recupera le somme indebite sui permessi 104?

Il recupero scatta quando il limite complessivo dei tre giorni mensili viene superato. In base al principio di priorità temporale, l’INPS recupera l’indennità da chi ha fruito del permesso dopo che il tetto era già stato raggiunto dall’altro caregiver.

Cosa succede se entrambi i caregiver usano il permesso lo stesso giorno?

Se non è possibile stabilire una priorità temporale perché la fruizione è simultanea, l’importo indebito viene ripartito in parti uguali tra i lavoratori coinvolti: con due caregiver, a ciascuno viene addebitato il 50% dell’importo indebito.

I permessi 104 con due caregiver si possono frazionare a ore?

Sì, anche in presenza di più caregiver autorizzati resta possibile frazionare i permessi a ore, ma il computo delle ore residue disponibili nel mese deve tenere conto di quanto già utilizzato dall’altro familiare, per evitare superamenti del limite complessivo.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2021/02/caregiver-con-mascherina.jpg 470 780 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 08:00:002026-09-19 10:57:42Permessi 104 Due Caregiver: l’INPS Chiarisce Quando Scatta il Recupero
CAF, SUCCESSIONI

Successione Quote Societarie 2026: SRL e Societa di Persone

Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

La successione di quote societarie segue regole diverse a seconda del tipo di societa. Nel 2026 il trasferimento di quote SRL, SNC o SAS agli eredi richiede attenzione alle clausole statutarie e puo beneficiare di esenzioni fiscali.

Successione quote SRL

Nelle SRL (Societa a Responsabilita Limitata):

  • Le quote sono liberamente trasferibili agli eredi per successione
  • Lo statuto puo prevedere clausole di gradimento o prelazione
  • Gli eredi subentrano automaticamente nei diritti del defunto

Clausole statutarie

Lo statuto puo contenere:

  • Clausola di continuazione: solo alcuni eredi possono entrare
  • Clausola di consolidazione: le quote vanno agli altri soci
  • Clausola di riscatto: i soci possono riacquistare le quote



Successione societa di persone

Nelle SNC (Societa in Nome Collettivo) e SAS (Societa in Accomandita Semplice):

  • La morte del socio causa lo scioglimento del rapporto
  • Gli eredi hanno diritto solo alla liquidazione della quota
  • Salvo clausola contraria, non subentrano automaticamente

Continuazione con eredi

Se previsto da statuto o accordo:

  • Gli eredi possono subentrare nella societa
  • Serve accettazione espressa degli altri soci
  • Modifica atto costitutivo presso notaio



Valutazione quote per successione

Il valore delle quote si determina con:

  • Valore patrimonio netto: da ultimo bilancio approvato
  • Perizia di stima: per societa non operative o con avviamento
  • Clausole statutarie: se prevedono criteri specifici



Esenzione imposta di successione

Le quote societarie possono beneficiare di esenzione totale se:

  • Controllano un’azienda operativa
  • Gli eredi proseguono l’attivita per almeno 5 anni
  • Trasferite a coniuge e discendenti



Procedura trasferimento quote

Per formalizzare il trasferimento:

  • Delibera assemblea soci (se richiesta da statuto)
  • Atto notarile di trasferimento quote
  • Iscrizione al Registro Imprese
  • Comunicazione Agenzia Entrate per dichiarazione successione



Diritti amministrativi e patrimoniali

Gli eredi acquisiscono:

  • Diritto utili: dividendi futuri
  • Diritto voto: partecipazione assemblee
  • Diritto informazione: bilanci e documenti sociali
  • Diritto liquidazione: in caso scioglimento

📚 Approfondisci: Leggi la nostra Guida completa Successioni 2026 per una panoramica completa.

Hai bisogno di assistenza?

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con pensioni, NASPI e successioni.

Contattaci:

  • Telefono: 0432 123456
  • Email: info@centrofiscale.com

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 06:00:002026-08-17 11:03:51Successione Quote Societarie 2026: SRL e Societa di Persone
Pagina 5 di 189«‹34567›»

Ultime notizie

  • regime forfettario partita iva
    Fiscozen alternative 2026: FlexTax o CAF? Guida ai costi per la partita IVA forfettariaSettembre 29, 2026 - 4:00 pmin: PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    ISEE Corrente FVG 2026: Quando Conviene Rifarlo per Bonus Regionali e AgevolazioniSettembre 29, 2026 - 2:00 pmin: CAF, ISEE
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Assegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta pagaSettembre 29, 2026 - 12:00 pmin: NOTIZIE
Search Search

Seguici su Facebook

Categorie Articoli

Ultimi Articoli

  • regime forfettario partita iva
    Fiscozen alternative 2026: FlexTax o CAF? Guida ai costi per la partita IVA forfettariaSettembre 29, 2026 - 4:00 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    ISEE Corrente FVG 2026: Quando Conviene Rifarlo per Bonus Regionali e AgevolazioniSettembre 29, 2026 - 2:00 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Assegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta pagaSettembre 29, 2026 - 12:00 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Opposizione decreto ingiuntivo: cosa cambia davvero con la riforma del processo civileSettembre 29, 2026 - 10:00 am
  • Pensione 2026 INPS
    Pensione nuovo lavoro: l’INPS può recuperare i rateiSettembre 29, 2026 - 8:00 am
  • ROTTAMAZIONE QUINQUIES 2026
    Rottamazione quinquies, Comuni e Regioni aderenti: dove si cancellano sanzioni e interessiSettembre 28, 2026 - 7:22 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Partita IVA Igienista Dentale 2026: Guida Completa in 7 PuntiSettembre 28, 2026 - 7:00 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Istanza di Rateizzazione: il Contribuente Può Ancora Contestare il DebitoSettembre 28, 2026 - 6:54 pm
CAF Udine Centro Assistenza Fiscale Udine

Contatti

Viale Giuseppe Tullio 13, scala B - Udine
Email: info@centrofiscale.com
Telefono: 0432 1638640
WhatsApp CAF Udine: 366 6018121
WhatsApp Patronato: 324 7411699

Ultimi Articoli

  • regime forfettario partita iva
    Fiscozen alternative 2026: FlexTax o CAF? Guida ai costi per la partita IVA forfettariaSettembre 29, 2026 - 4:00 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    ISEE Corrente FVG 2026: Quando Conviene Rifarlo per Bonus Regionali e AgevolazioniSettembre 29, 2026 - 2:00 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Assegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta pagaSettembre 29, 2026 - 12:00 pm
© Copyright - CAF Centro Fiscale Udine è un brand di Be Smart srls | P.Iva: 03031220308 |Viale Giuseppe Tullio 13 scala B, 33100 Udine
mail: info@centrofiscale.com | Tel: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121 | Privacy Policy
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a Instagram
  • Collegamento a Rss questo sito
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto