NOTIZIENASpI e Reintegra: la Cassazione Chiarisce Quando Decade il Sussidio con le 15 MensilitàNaspiLa Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul rapporto tra NASpI e reintegra dopo un licenziamento dichiarato illegittimo, con la sentenza n. 24981/2026. Al centro della vicenda due lavoratori licenziati nel 2016 nell’ambito di una procedura collettiva: il Tribunale di Milano aveva annullato il licenziamento e ordinato la reintegra, ma i due, invece di rientrare in azienda, avevano scelto di incassare le 15 mensilità di indennità sostitutiva previste dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Come abbiamo già approfondito, chi rinuncia alla reintegra e opta per l’indennità sostitutiva perde il diritto alla NASpI. La vera novità di questa pronuncia riguarda però un aspetto più tecnico e concreto: da quando scatta esattamente la decadenza della NASpI? La Cassazione chiarisce che non si tratta di un effetto retroattivo, e per i lavoratori coinvolti la differenza vale diversi mesi di sussidio legittimamente incassato.Indice dei contenutiCos’è l’Indennità Sostitutiva delle 15 MensilitàPerché la Reintegra da Sola non Fa Perdere la NASpIQuando Decade Davvero la NASpI: la Linea del Tempo della CassazioneCosa Deve Sapere chi Vince una Causa di Licenziamento IllegittimoCos’è l’Indennità Sostitutiva delle 15 MensilitàL’indennità sostitutiva della reintegrazione è disciplinata dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Quando un giudice dichiara illegittimo un licenziamento e ordina al datore di lavoro di riprendere il dipendente, quest’ultimo ha comunque la possibilità di scegliere un’alternativa: invece di tornare al proprio posto, può chiedere il pagamento di 15 mensilità di retribuzione globale di fatto, a carico del datore di lavoro. Si tratta di una somma consistente, pensata per compensare chi preferisce chiudere definitivamente il rapporto piuttosto che rientrare in un’azienda che lo ha licenziato. La scelta è libera e personale: nessuno può imporla al lavoratore, ma una volta esercitata produce un effetto preciso e irreversibile, quello di sciogliere il rapporto di lavoro per volontà dello stesso dipendente. Proprio questo aspetto, come vedremo, è decisivo per capire cosa succede al diritto alla NASpI. Perché la Reintegra da Sola non Fa Perdere la NASpIUn primo punto, già fissato dalle Sezioni Unite della Cassazione, riguarda la sentenza che ordina la reintegra. Contrariamente a quanto sostenuto in passato dall’INPS, la sola sentenza che dichiara illegittimo il licenziamento e dispone il rientro in azienda non fa decadere automaticamente il diritto alla NASpI. Il sussidio, disciplinato in via generale dalle regole che trovi nella nostra guida sulla NASpI 2026, resta dovuto finché il rapporto di lavoro non viene ripristinato in modo concreto ed effettivo. In pratica serve che il datore di lavoro richiami davvero il dipendente in servizio e riprenda a corrispondere lo stipendio. Fino a quel momento, anche se il lavoratore non si attiva per sollecitare il rientro, resta formalmente disoccupato in modo involontario e può continuare a percepire l’indennità. Per un quadro più ampio sulle tutele previste in caso di licenziamento illegittimo, si può consultare il nostro approfondimento sulle tutele che spettano al lavoratore. Quando Decade Davvero la NASpI: la Linea del Tempo della CassazioneIl cuore della sentenza n. 24981/2026 riguarda proprio la decorrenza della decadenza. Nel caso esaminato, l’INPS aveva chiesto ai due lavoratori la restituzione integrale della NASpI percepita da dicembre 2016 ad aprile 2018, oltre un anno di sussidio, e aveva bloccato i pagamenti successivi. La tesi dell’Istituto era che la scelta dell’indennità sostitutiva facesse perdere retroattivamente i requisiti per la NASpI, cancellando il diritto fin dall’inizio del periodo di disoccupazione. La Cassazione ha respinto questa impostazione. I giudici hanno chiarito che la decadenza non opera né dall’inizio della disoccupazione né dalla data della sentenza di reintegra, ma soltanto dal giorno in cui il lavoratore esercita formalmente la scelta per le 15 mensilità al posto del rientro. Fino a quel momento la disoccupazione resta involontaria e la NASpI percepita è pienamente legittima: l’INPS non può pretenderne la restituzione. Solo i ratei maturati dopo l’esercizio dell’opzione devono essere restituiti o vengono bloccati, perché da quel preciso istante il rapporto di lavoro si scioglie per una decisione autonoma del lavoratore e viene meno il presupposto della disoccupazione involontaria. Cosa Deve Sapere chi Vince una Causa di Licenziamento IllegittimoLa sentenza offre un’indicazione pratica molto utile a chi si trova ad affrontare una causa di questo tipo. Chi ottiene una pronuncia favorevole su un licenziamento illegittimo e nel frattempo ha percepito la NASpI può scegliere liberamente le 15 mensilità di indennità sostitutiva invece di tornare al lavoro. Deve però essere consapevole che da quel preciso momento perde il diritto al sussidio, perché la scelta interrompe volontariamente lo stato di disoccupazione involontaria. Quanto già incassato prima di esercitare l’opzione, però, resta acquisito e non è soggetto a restituzione, anche se si tratta di un periodo lungo diversi mesi. Vale la pena ricordare che il diritto alla NASpI può venire meno anche in altre situazioni, non collegate a una causa di lavoro: ne è un esempio il caso delle dimissioni in maternità non convalidate, che comportano la perdita del sussidio per un motivo diverso ma altrettanto rilevante. ConclusioneLa sentenza n. 24981/2026 della Cassazione fissa un punto di equilibrio importante tra le esigenze dell’INPS e la tutela dei lavoratori coinvolti in cause di licenziamento illegittimo. Da un lato conferma che scegliere le 15 mensilità al posto della reintegra fa perdere il diritto alla NASpI; dall’altro chiarisce che questa perdita decorre solo dal momento della scelta, senza effetti retroattivi sulle somme già percepite. Una precisazione che, nei casi concreti, può fare la differenza di molti mesi di sussidio legittimamente incassato. Domande Frequenti su NASpI e ReintegraChi sceglie le 15 mensilità perde subito tutta la NASpI già incassata?No. Secondo la Cassazione la NASpI percepita prima di esercitare formalmente la scelta per l’indennità sostitutiva resta legittima e non va restituita. Decadono solo i ratei successivi al momento in cui il lavoratore comunica l’opzione per le 15 mensilità.La sola sentenza che ordina la reintegra fa perdere il diritto alla NASpI?No. Il diritto alla NASpI resta fino a quando il rapporto di lavoro non viene ripristinato in modo concreto, con il richiamo effettivo in servizio da parte del datore di lavoro e la ripresa del pagamento dello stipendio, oppure fino a quando il lavoratore non opta per l’indennità sostitutiva.L’INPS può chiedere la restituzione retroattiva della NASpI in questi casi?No. La Cassazione ha escluso la retroattività: l’INPS può chiedere la restituzione solo delle somme percepite dopo la data in cui il lavoratore ha esercitato la scelta per le 15 mensilità di indennità sostitutiva, non di quelle incassate in precedenza.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/NASPI-Pagina-web.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-25 19:00:002026-09-19 10:43:50NASpI e Reintegra: la Cassazione Chiarisce Quando Decade il Sussidio con le 15 Mensilità
NOTIZIEAltre spese sanitarie nella precompilata 2026: cosa controllareCon l’avvio della campagna dichiarativa 2026 torna d’attualità un dubbio che ogni anno mette in difficoltà molti contribuenti: come comportarsi con le cosiddette altre spese sanitarie nella dichiarazione precompilata? Un articolo di Repubblica Economia del 18 settembre 2026 ha riportato l’attenzione su questa voce del modello 730, spesso confusa con le più note spese mediche ordinarie soggette alla franchigia di 129,11 euro. Capire la differenza non è un dettaglio: un errore nella compilazione può significare una detrazione persa, oppure una richiesta di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.Il tema riguarda milioni di italiani che ogni anno affrontano la dichiarazione precompilata senza avere piena consapevolezza di come il fisco classifichi le diverse tipologie di spese sanitarie. Vediamo che cosa cambia tra le voci ordinarie e le cosiddette altre spese sanitarie, come vengono precaricate dal Sistema Tessera Sanitaria e cosa fare quando un dato risulta mancante o errato.Indice dei contenutiCosa sono le altre spese sanitarie nel modello 730La differenza tra spese sanitarie ordinarie e patologie esentiCome funziona il Sistema Tessera Sanitaria e cosa fare se manca un datoVerifica e correzione della precompilata: cosa cambia nel 2026Cosa sono le altre spese sanitarie nel modello 730Nella dichiarazione precompilata le spese sanitarie non sono tutte uguali. Accanto alle voci più comuni, come visite specialistiche, esami di laboratorio e farmaci acquistati in farmacia, il Sistema Tessera Sanitaria raggruppa sotto l’etichetta di altre spese sanitarie una serie di voci più eterogenee, che richiedono un trattamento fiscale differenziato e quindi maggiore attenzione da parte del contribuente.In questa categoria rientrano, tra le altre, le seguenti tipologie di spesa:Dispositivi medici con marcatura CE, come tutori, stampelle o apparecchi per la misurazione della pressione;Protesi sanitarie, apparecchi acustici e occhiali da vista prescritti da un medico;Spese sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario;Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute da persone con disabilità ai sensi della legge 104/1992;Spese sanitarie sostenute per un familiare non fiscalmente a carico, ma affetto da una patologia esente.Proprio perché racchiude situazioni molto diverse tra loro, la voce altre spese sanitarie è quella più soggetta a errori di precaricamento o a interpretazioni sbagliate da parte di chi compila la dichiarazione precompilata senza un supporto qualificato. La differenza tra spese sanitarie ordinarie e patologie esentiPer orientarsi tra le spese sanitarie nella dichiarazione precompilata occorre partire da una distinzione di base. Le spese sanitarie ordinarie, come farmaci da banco, visite mediche ed esami diagnostici, danno diritto a una detrazione del 19%, ma solo per la parte che supera la franchigia di 129,11 euro annui: in pratica, la detrazione si calcola sull’importo complessivo delle spese meno questa soglia fissa.Le cose cambiano quando si parla di patologie esenti o di disabilità. Le spese sanitarie collegate a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica restano soggette alla stessa logica di detrazione al 19% con franchigia di 129,11 euro, ma con una particolarità importante: in base all’articolo 15, comma 2, del TUIR possono essere portate in detrazione anche se sostenute nell’interesse di un familiare non fiscalmente a carico, però limitatamente alla parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare malato e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui. Diverso è invece il trattamento delle spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone con disabilità indicate dall’articolo 3 della legge 104/1992: in base all’articolo 10, comma 1, lettera b), del TUIR queste spese sono deducibili dal reddito complessivo per intero, senza applicazione della franchigia di 129,11 euro, e la deduzione spetta anche quando la spesa è sostenuta per un familiare non fiscalmente a carico.Questa distinzione tra detrazione e deduzione non è un tecnicismo da poco: una spesa deducibile riduce il reddito imponibile prima del calcolo delle imposte, mentre una spesa detraibile abbatte direttamente l’imposta dovuta, in entrambi i casi solo per la quota prevista dalla normativa. Sbagliare la casella in cui inserire una voce di spesa nella dichiarazione precompilata può quindi tradursi in un beneficio fiscale inferiore a quello spettante. Come funziona il Sistema Tessera Sanitaria e cosa fare se manca un datoIl precaricamento delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata avviene grazie ai dati trasmessi da farmacie, medici, strutture sanitarie pubbliche e private al Sistema Tessera Sanitaria. Per le spese sostenute nel 2025, rilevanti per la dichiarazione dei redditi 2026, l’invio dei dati da parte degli operatori sanitari è avvenuto per la prima volta con cadenza annuale, entro il termine del 31 gennaio 2026 slittato a lunedì 2 febbraio 2026 perché il 31 gennaio cadeva di sabato, al posto della precedente trasmissione semestrale (decreto MEF del 29 ottobre 2025). Resta inoltre confermato il divieto di emettere fattura elettronica ordinaria tramite Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, proprio a tutela della riservatezza dei dati sanitari.Nonostante l’automazione del sistema, non è raro che una spesa risulti assente dalla dichiarazione precompilata o che compaia con un importo non corretto. Le cause possono essere diverse: un errore di trasmissione da parte della farmacia o del professionista sanitario, un pagamento con modalità non tracciate correttamente, oppure l’opposizione del contribuente stesso all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.In tutti questi casi, la regola generale resta la stessa: per poter far valere una spesa sanitaria non precaricata occorre poter dimostrare l’acquisto con un documento idoneo, come lo scontrino parlante o la fattura, da conservare con cura. Lo scontrino parlante riporta infatti natura, qualità e quantità del farmaco acquistato, oltre al codice fiscale dell’acquirente, elementi indispensabili per dimostrare la spesa in caso di richiesta di documentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Verifica e correzione della precompilata: cosa cambia nel 2026Chi accetta la dichiarazione precompilata senza modifiche sulle spese sanitarie beneficia generalmente di un percorso più semplice, perché i dati sono considerati già verificati alla fonte dal Sistema Tessera Sanitaria. Diverso è il caso di chi interviene manualmente per aggiungere una spesa mancante o correggerne l’importo: in questa ipotesi diventa più probabile un controllo documentale successivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, proprio per verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e i giustificativi conservati dal contribuente.Per questo motivo, prima di modificare una voce relativa alle altre spese sanitarie è utile riscontrare i dati con quelli disponibili anche tramite il proprio cassetto fiscale e con i giustificativi cartacei o digitali in proprio possesso. Anche i professionisti sanitari hanno un ruolo importante in questa filiera: la corretta trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte di medici e strutture è infatti il primo passo perché il contribuente trovi la spesa già inserita nella propria dichiarazione.Sul fronte delle scadenze, il modello 730 precompilato 2026 è stato reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate dal 30 aprile 2026 e il termine per l’invio è fissato al 30 settembre 2026; chi presenta invece il modello Redditi Persone Fisiche ha tempo fino al 30 novembre 2026. Chi ha dubbi sulla corretta classificazione delle proprie spese sanitarie, in particolare sulle voci più complesse come le altre spese sanitarie, farebbe bene a verificarle con attenzione prima di procedere all’invio definitivo. Cosa si intende per altre spese sanitarie nella precompilata 2026?Con questa dicitura il Sistema Tessera Sanitaria raggruppa spese non riconducibili alle voci ordinarie, come dispositivi medici, protesi, apparecchi acustici, occhiali da vista e spese collegate a patologie esenti o a situazioni di disabilità.La franchigia di 129,11 euro si applica anche alle patologie esenti?Sì: le spese collegate a patologie esenti restano soggette alla detrazione del 19% sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro. Fanno eccezione le spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, che sono deducibili dal reddito complessivo senza franchigia in base all’articolo 10, comma 1, lettera b), del TUIR.Cosa fare se manca lo scontrino parlante o la fattura di una spesa sanitaria?Senza un documento idoneo la spesa non può essere dimostrata in caso di controllo. È quindi fondamentale conservare sempre scontrini parlanti e fatture relativi alle spese sanitarie sostenute durante l’anno.Il farmacista o il medico non ha trasmesso una spesa al Sistema TS: la detrazione è persa?No, la detrazione non è persa. Se il contribuente dispone dello scontrino parlante o della fattura può comunque inserire la spesa manualmente nella dichiarazione precompilata, conservando il documento come prova in caso di richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate.Entro quando bisogna presentare il modello 730 o Redditi 2026?Il modello 730 precompilato 2026 è disponibile dal 30 aprile 2026 e va trasmesso entro il 30 settembre 2026. Chi presenta il modello Redditi Persone Fisiche ha tempo fino al 30 novembre 2026.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-25 18:00:002026-09-19 10:32:00Altre spese sanitarie nella precompilata 2026: cosa controllare
CAF, CRIPTOVALUTEImposta sul Valore delle Cripto-Attività 2026: il 2 per Mille, Chi lo Paga, Calcolo su Wallet ed Exchange e Codici F24L’imposta sul valore delle cripto-attività è la tassa patrimoniale annuale che colpisce chi detiene Bitcoin, Ethereum, stablecoin, token e NFT fuori dal circuito degli intermediari finanziari italiani. Non è la tassa sui guadagni: si paga anche se nel corso dell’anno non hai venduto nulla e non hai realizzato alcun profitto. Molti risparmiatori scoprono questo adempimento solo quando ricevono una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, e a quel punto si trovano a dover gestire sanzioni e interessi che si potevano evitare facilmente.In questa guida spieghiamo in modo semplice come funziona l’imposta sul valore delle cripto-attività: chi la deve versare, come si calcola il 2 per mille sul valore al 31 dicembre, come funziona il calcolo pro-rata se hai detenuto le monete solo per una parte dell’anno, quali sono i codici tributo F24 da usare e cosa rischi in caso di omesso versamento. Troverai anche esempi numerici concreti su wallet self-custody ed exchange esteri, perché è lì che nascono la maggior parte degli errori.Approfondimento: se cerchi il quadro completo sulla fiscalità delle monete digitali (regolamento MiCA, scambio dati DAC8, quadro W e quadro RT), leggi la nostra guida fiscale definitiva sulle criptovalute 2026. Questo articolo, invece, è dedicato esclusivamente all’imposta patrimoniale del 2 per mille.Indice dei contenutiCos’è l’imposta sul valore delle cripto-attivitàChi paga l’imposta sul valore delle cripto-attivitàAliquota del 2 per mille e base imponibileCalcolo pro-rata: i giorni di detenzione contanoEsempi pratici di calcolo dell’imposta sulle cripto-attivitàSelf-custody ed exchange italiani: chi versa l’impostaCome si versa: modello F24, codici tributo e scadenzeSanzioni per omesso versamento e ravvedimentoImposta sulle cripto-attività e quadro RW: il legame con il monitoraggioDomande frequenti sull’imposta sul valore delle cripto-attivitàAssistenza del CAF per l’imposta sulle cripto-attivitàCos’è l’imposta sul valore delle cripto-attivitàL’imposta sul valore delle cripto-attività (spesso abbreviata in IVCA) è un tributo patrimoniale. Il termine può spaventare, ma il concetto è semplice: non tassa un guadagno, tassa il semplice fatto di possedere un bene. È lo stesso meccanismo dell’IMU sugli immobili, solo che qui il bene è digitale.La base normativa è l’articolo 1, comma 146, della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), la stessa riforma che ha dato per la prima volta una disciplina fiscale organica alle monete digitali in Italia. Il legislatore ha scelto di equiparare le cripto-attività ai prodotti finanziari detenuti all’estero, estendendo loro le regole dell’IVAFE, l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero prevista dall’art. 19 del D.L. 201/2011. In pratica: se un conto titoli aperto in Lussemburgo paga il 2 per mille, anche un wallet di Bitcoin custodito autonomamente paga il 2 per mille.La ragione di questa scelta è il monitoraggio fiscale: lo Stato vuole conoscere il patrimonio detenuto dai residenti italiani fuori dai circuiti bancari nazionali. Le cripto-attività, per loro natura, sfuggono al controllo degli intermediari italiani, e per questo sono state fatte rientrare nello stesso perimetro di sorveglianza. L’imposta sul valore delle cripto-attività è quindi il completamento naturale dell’obbligo dichiarativo: prima si dichiarano i wallet, poi si versa il 2 per mille sul loro valore.Un chiarimento importante prima di proseguire: questa imposta non ha nulla a che vedere con la tassazione dei guadagni. Se vendi Bitcoin realizzando un profitto, quel profitto segue regole proprie e si dichiara nel quadro RT, come spieghiamo nell’articolo dedicato alle plusvalenze da criptovalute e quadro RT 2026. Le due imposte convivono: in un anno puoi doverle pagare entrambe, oppure solo quella patrimoniale se non hai mai venduto. Chi paga l’imposta sul valore delle cripto-attivitàL’imposta sul valore delle cripto-attività riguarda le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono monete digitali senza l’intervento di un intermediario residente che applichi l’imposta al posto loro. La residenza fiscale, non la cittadinanza, è il criterio decisivo: se vivi stabilmente in Italia e sei iscritto all’anagrafe della popolazione residente, sei soggetto all’imposta su tutte le cripto-attività che possiedi, ovunque siano custodite nel mondo.Nella pratica quotidiana, le situazioni che fanno scattare l’obbligo sono soprattutto tre:Wallet self-custody (software o hardware): custodisci tu le chiavi private, con dispositivi tipo Ledger o Trezor oppure con app come MetaMask o Exodus. Non esiste alcun intermediario: l’imposta è sempre e integralmente a tuo carico.Conti su exchange esteri: piattaforme senza stabile organizzazione in Italia. Il gestore non agisce da sostituto d’imposta italiano, quindi il versamento resta tuo.Cold storage e paper wallet: anche le chiavi conservate offline o su carta rientrano nel perimetro, perché conta la disponibilità delle cripto-attività, non la loro accessibilità immediata.Non è previsto alcun importo minimo di esenzione legato al valore del portafoglio: l’imposta sul valore delle cripto-attività è dovuta anche su patrimoni modesti. Attenzione anche a un altro punto spesso frainteso: sono soggetti al tributo anche gli eredi che ricevono monete digitali, con regole specifiche che trovi nella guida su eredità di criptovalute e dichiarazione di successione. Aliquota del 2 per mille e base imponibileL’aliquota dell’imposta sul valore delle cripto-attività è pari al 2 per mille, cioè lo 0,2%. Tradotto in cifre: su un portafoglio da 10.000 euro si pagano 20 euro; su 100.000 euro si pagano 200 euro. È esattamente la stessa aliquota ordinaria prevista per l’IVAFE sui prodotti finanziari esteri.Un errore che circola spesso online è scrivere “2%” invece di “2 per mille”: sono due cose diversissime, perché il 2% sarebbe dieci volte tanto. L’aliquota corretta è 0,2%.La base imponibile — cioè l’importo su cui applicare l’aliquota — è il valore di mercato delle cripto-attività al 31 dicembre dell’anno di riferimento, espresso in euro. Se hai ceduto tutto prima di fine anno, si prende il valore al termine del periodo di detenzione. Il valore va determinato con questi criteri, in ordine di priorità:La quotazione rilevata dalla piattaforma presso cui le cripto-attività sono detenute o sono state acquistate, alla data del 31 dicembre.In mancanza, il valore rilevato su una piattaforma analoga dove quella cripto-attività è scambiata regolarmente.In ulteriore subordine, un valore di mercato attendibile tratto da siti specializzati nella rilevazione dei prezzi.Questi criteri sono stati chiariti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, il documento di riferimento per la fiscalità delle monete digitali. Il consiglio pratico è semplice ma decisivo: conserva uno screenshot o un report del saldo e del prezzo al 31 dicembre di ogni wallet. In caso di controllo, sarà la tua prova documentale. Se il prezzo di riferimento è espresso in dollari, va convertito in euro al cambio della stessa data.Un ultimo aspetto sulla base imponibile: se possiedi più wallet e più exchange, ciascuna posizione va valorizzata separatamente e poi sommata. Non esistono compensazioni tra portafogli in guadagno e in perdita: quella logica riguarda le plusvalenze, non l’imposta patrimoniale. Calcolo pro-rata: i giorni di detenzione contanoUno degli aspetti più trascurati dell’imposta sul valore delle cripto-attività è il calcolo pro-rata. Se non hai detenuto le monete digitali per l’intero anno solare, l’imposta si riduce in proporzione ai giorni di effettiva detenzione. È un vantaggio concreto per chi ha aperto un wallet a metà anno o ha liquidato tutto prima di dicembre.La formula da applicare è questa:Imposta dovuta = Valore in euro × 0,2% × (giorni di detenzione ÷ 365)Oltre ai giorni, va considerata anche la quota di possesso: se un wallet è cointestato o condiviso al 50% con un’altra persona, ciascuno versa l’imposta sulla propria metà. Il ragionamento è identico a quello dell’IMU su un immobile posseduto da due comproprietari.Nota bene: il pro-rata si riferisce al periodo di possesso, non al numero di operazioni. Se compri e rivendi decine di volte durante l’anno ma mantieni sempre almeno una posizione aperta, i giorni di detenzione restano 365. Il frazionamento vale solo quando il portafoglio resta completamente vuoto per un certo periodo. Esempi pratici di calcolo dell’imposta sulle cripto-attivitàVediamo tre situazioni tipiche, perché sui numeri si capisce meglio come funziona l’imposta sul valore delle cripto-attività. Esempio 1: wallet self-custody per tutto l’annoMarco custodisce i suoi Bitcoin su un hardware wallet acquistato diversi anni fa. Al 31 dicembre il controvalore del portafoglio è di 40.000 euro. Durante l’anno non ha mai venduto: la detenzione copre tutti i 365 giorni.Il calcolo è diretto: 40.000 × 0,2% = 80 euro. Marco versa 80 euro di imposta patrimoniale, pur non avendo incassato un centesimo. È esattamente il motivo per cui questo tributo sorprende tanti contribuenti.Esempio 2: apertura a metà anno e calcolo pro-rataGiulia apre un conto su un exchange estero il 1° luglio e al 31 dicembre il saldo vale 25.000 euro. I giorni di detenzione sono 184 (dal 1° luglio al 31 dicembre).Primo passaggio: 25.000 × 0,2% = 50 euro di imposta piena. Secondo passaggio, il pro-rata: 50 × 184 ÷ 365 = 25,21 euro. Giulia versa circa 25 euro, meno della metà rispetto a una detenzione annuale.Esempio 3: vendita totale prima di fine annoLuca detiene criptovalute dal 1° gennaio e liquida l’intero portafoglio il 30 settembre, lasciando il wallet a zero. In questo caso la base imponibile non è il valore al 31 dicembre — che sarebbe zero — ma il valore al termine del periodo di detenzione, pari a 18.000 euro.Il calcolo: 18.000 × 0,2% = 36 euro, da rapportare ai 273 giorni di possesso: 36 × 273 ÷ 365 = 26,92 euro. Luca versa circa 27 euro di imposta sul valore delle cripto-attività, oltre — se ha guadagnato dalla vendita — all’imposta sulle plusvalenze, che segue un binario del tutto separato.Self-custody ed exchange italiani: chi versa l’impostaQui sta la distinzione più delicata di tutta la materia, quella che determina se devi occupartene tu oppure no. Il criterio è la presenza o meno di un intermediario residente in Italia.Quando le cripto-attività sono affidate a un operatore italiano o alla stabile organizzazione in Italia di un operatore estero — cioè una sede fissa che opera stabilmente sul territorio nazionale — quell’intermediario può applicare e versare il tributo per conto del cliente, agendo come sostituto d’imposta. Il sostituto d’imposta è un soggetto che paga le tasse al posto tuo, trattenendole direttamente dal tuo conto, esattamente come fa il datore di lavoro con l’IRPEF in busta paga. In questo scenario il prelievo assume la veste dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari, sempre nella misura del 2 per mille, e tu non devi versare nulla in autonomia: trovi già l’addebito nel rendiconto.Nel caso opposto — wallet self-custody, exchange esteri, DEX o piattaforme decentralizzate — non esiste nessun sostituto d’imposta. Si applica allora l’imposta sul valore delle cripto-attività vera e propria, e il versamento è interamente a tuo carico tramite modello F24, con obbligo di indicare le posizioni nel quadro dichiarativo.Due avvertenze pratiche che risolvono la gran parte dei dubbi:Un exchange “registrato in Italia” presso l’elenco degli operatori non è automaticamente un sostituto d’imposta: la registrazione antiriciclaggio e il ruolo fiscale sono cose diverse. Verifica sempre nel rendiconto se il bollo è stato applicato.Anche quando l’intermediario applica il bollo, resta comunque necessario valutare gli obblighi di monitoraggio per le altre posizioni che detieni altrove, come i wallet privati.Il rischio più frequente che riscontriamo allo sportello è la doppia imposizione per distrazione: il contribuente versa l’imposta anche su cripto-attività già assoggettate a bollo dall’intermediario. Un controllo preventivo dei rendiconti evita di pagare due volte. Per una verifica puntuale della tua situazione puoi rivolgerti al CAF Centro Fiscale di Udine, che segue quotidianamente pratiche di questo tipo sia in ufficio sia online in tutta Italia.Come si versa: modello F24, codici tributo e scadenzeIl versamento dell’imposta sul valore delle cripto-attività avviene tramite modello F24, seguendo le stesse modalità e gli stessi termini previsti per l’IRPEF. Significa che l’imposta si liquida in dichiarazione e si paga insieme al resto delle imposte sui redditi, con il meccanismo di saldo e acconto.Il codice tributo per il saldo è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023; i codici per gli acconti sono stati istituiti, e il codice del saldo ridenominato, con la risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2024:1727 — “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo”;1728 — “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata”;1729 — “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto II rata”.I codici si espongono nella sezione Erario del modello F24, indicando come “anno di riferimento” quello d’imposta a cui si riferisce il versamento. Verifica sempre la corrispondenza con le istruzioni del modello Redditi PF dell’anno in corso, perché l’abbinamento tra rigo dichiarativo e codice tributo è ciò che permette all’Agenzia di riconciliare correttamente il pagamento.Sul fronte delle scadenze, valgono i termini ordinari delle imposte sui redditi: il saldo e l’eventuale primo acconto si versano entro il 30 giugno, con possibilità di pagare entro i trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse; il secondo acconto scade a fine novembre. È inoltre possibile rateizzare il saldo nei mesi successivi, con gli interessi previsti dalla legge. Sanzioni per omesso versamento e ravvedimentoChi non versa, versa in ritardo o versa un importo insufficiente incorre nella sanzione per omesso versamento, pari al 25% dell’imposta non pagata per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (prima era il 30%: la misura è stata ridotta dal D.Lgs. 87/2024). A questa si aggiungono gli interessi calcolati giorno per giorno.La sanzione è però graduata in base al ritardo, e questo è il punto che consente di limitare i danni:ritardo fino a 15 giorni: sanzione ulteriormente ridotta in proporzione ai giorni di ritardo;ritardo fino a 90 giorni: sanzione ridotta alla metà, cioè al 12,5%;oltre i 90 giorni: si applica la misura piena del 25%.Su queste percentuali si innesta il ravvedimento operoso, lo strumento che permette di regolarizzare spontaneamente pagando una sanzione fortemente ridotta, purché l’Agenzia non abbia già notificato un atto di accertamento. Più ci si muove in fretta, più lo sconto è consistente: trovi il funzionamento completo, con le frazioni di riduzione e i codici da usare, nella guida al ravvedimento operoso 2026 con calcolo delle sanzioni ridotte e codici tributo F24.Discorso a parte merita l’omessa indicazione nel quadro di monitoraggio: in quel caso la sanzione non colpisce l’imposta non versata ma il valore non dichiarato, in una forbice che va dal 3% al 15% degli importi (percentuali che raddoppiano per i patrimoni collocati in Paesi a fiscalità privilegiata). Su un portafoglio da 50.000 euro non dichiarato si parla quindi di migliaia di euro: un rischio sproporzionato rispetto alle poche decine di euro di imposta patrimoniale.Imposta sulle cripto-attività e quadro RW: il legame con il monitoraggioL’imposta sul valore delle cripto-attività non vive da sola: si liquida all’interno del quadro dedicato al monitoraggio fiscale del modello Redditi Persone Fisiche, storicamente noto come quadro RW e oggi indicato come quadro W anche nel modello 730. In pratica, nello stesso prospetto in cui elenchi wallet, exchange e valori, il software liquida automaticamente l’imposta dovuta.Ogni posizione va indicata su un rigo separato, con valore iniziale, valore finale, giorni di possesso e quota di possesso. Sono proprio questi campi a generare il calcolo pro-rata visto sopra. Un errore nei giorni o nella quota si traduce direttamente in un’imposta sbagliata, ed è la ragione per cui conviene farsi assistere invece di procedere a tentativi.Per approfondire la compilazione riga per riga trovi due guide dedicate: quella sul quadro RW criptovalute 2026 dopo la DAC8 e quella sul quadro W del 730/2026 con monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE. Se invece investi in strumenti quotati che replicano l’andamento delle monete digitali, le regole cambiano: le spieghiamo nell’articolo sulla tassazione degli ETF e ETP su Bitcoin 2026.Un’ultima raccomandazione. Dall’entrata a regime dello scambio automatico di informazioni tra Paesi, gli exchange comunicano i dati dei clienti italiani al Fisco: la vecchia idea che “tanto nessuno lo verrà a sapere” è definitivamente superata. Dichiarare correttamente e versare poche decine di euro di imposta sul valore delle cripto-attività è oggi la scelta più conveniente sotto ogni punto di vista. Domande frequenti sull’imposta sul valore delle cripto-attivitàLe cripto-attività su un exchange italiano sono soggette all’imposta?Se la piattaforma è un intermediario residente o ha una stabile organizzazione in Italia e opera come sostituto d’imposta, applica direttamente l’imposta di bollo del 2 per mille e la versa per tuo conto: in quel caso non devi effettuare alcun versamento autonomo. Verifica sempre il rendiconto annuale della piattaforma per accertarti che il prelievo sia stato eseguito.Cosa succede se non verso l’imposta sulle cripto-attività?Scatta la sanzione per omesso versamento del 25% dell’imposta dovuta, più gli interessi. Se poi hai anche omesso di indicare i wallet nel quadro di monitoraggio, si aggiunge una sanzione autonoma che va dal 3% al 15% del valore non dichiarato. Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare con una riduzione significativa, prima che arrivi un controllo.Come si calcola se ho comprato e venduto più volte durante l’anno?Ciò che conta non è il numero di operazioni ma il periodo di detenzione. Se il portafoglio è rimasto sempre popolato, i giorni sono 365 e la base imponibile è il valore al 31 dicembre. Il pro-rata entra in gioco solo se hai azzerato completamente le posizioni per un certo periodo, o se hai iniziato a detenere cripto-attività in corso d’anno.Si applica ancora la soglia di 51.645,69 euro del vecchio quadro RW?No: quella soglia è stata abolita da oltre un decennio e non è più un riferimento valido. Le cripto-attività detenute all’estero o in autocustodia vanno indicate a prescindere dall’importo, anche per poche centinaia di euro. È uno dei falsi miti più diffusi e più pericolosi.Devo pagare l’imposta anche se le mie cripto hanno perso valore?Sì. L’imposta sul valore delle cripto-attività è patrimoniale: colpisce il possesso, non il guadagno. Se al 31 dicembre il portafoglio vale 10.000 euro pur essendo stato acquistato a 30.000, si versano comunque 20 euro. Le perdite rilevano solo ai fini delle plusvalenze, che seguono regole separate.Anche gli NFT e le stablecoin pagano il 2 per mille?Sì. Rientrano nella definizione di cripto-attività tutte le rappresentazioni digitali di valore o di diritti trasferibili e memorizzabili su registro distribuito: quindi token, NFT e stablecoin, non solo Bitcoin ed Ethereum. Anche i saldi in stablecoin fermi su un exchange estero vanno valorizzati al 31 dicembre e assoggettati all’imposta.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza del CAF per l’imposta sulle cripto-attivitàGestire correttamente l’imposta sul valore delle cripto-attività richiede tre passaggi delicati: ricostruire il valore di ogni wallet ed exchange al 31 dicembre, calcolare i giorni di detenzione di ciascuna posizione e compilare il quadro di monitoraggio senza errori. Basta sbagliare una data o dimenticare un portafoglio per trasformare un’imposta da poche decine di euro in una sanzione da migliaia.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue da anni contribuenti che investono in criptovalute: analizziamo i report degli exchange, verifichiamo se l’intermediario ha già applicato il bollo, calcoliamo l’imposta dovuta, predisponiamo il modello F24 con i codici tributo corretti e, dove serve, valutiamo il ravvedimento operoso per gli anni pregressi. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base al numero di wallet e di operazioni da ricostruire.Non aspettare che sia l’Agenzia delle Entrate a contattarti: regolarizzare spontaneamente costa una frazione rispetto a subire un accertamento. Contattaci per prenotare un appuntamento e richiedere un preventivo personalizzato per la tua dichiarazione cripto.Hai bisogno di assistenza per l’imposta sul valore delle cripto-attività e per la dichiarazione dei tuoi wallet? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio (Viale Tullio 13) che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Settembre 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-25 17:00:002026-09-18 19:24:35Imposta sul Valore delle Cripto-Attività 2026: il 2 per Mille, Chi lo Paga, Calcolo su Wallet ed Exchange e Codici F24
NOTIZIEPermessi 104 per più familiari: rischio restituzione dello stipendioUn lavoratore che assiste più familiari con disabilità grave può, in determinate condizioni, cumulare i permessi 104 retribuiti previsti dalla Legge 104/1992. Ma attenzione: il cumulo dei permessi 104 per più familiari non è automatico e richiede il rispetto di requisiti precisi. Quando un lavoratore fruisce di permessi per più persone senza rispettare i requisiti di legge — in particolare il grado di parentela richiesto e il divieto di sovrapposizione nello stesso giorno tra più aventi diritto per lo stesso assistito — rischia di vedersi richiedere la restituzione dello stipendio percepito per le giornate fruite indebitamente. È un rischio concreto soprattutto per chi assiste contemporaneamente più persone, ad esempio entrambi i genitori o un genitore e il coniuge, situazioni che la legge ammette solo a determinate condizioni: per questo è importante capire bene come funziona il sistema dei permessi 104 più familiari prima di richiederli in azienda.Indice dei contenutiCosa prevede l’articolo 33 della Legge 104 sui permessi retribuitiPermessi 104 per più familiari: quando è ammesso il cumuloIl rischio restituzione dello stipendio se si supera il tetto dei permessiCome tutelarsi da una richiesta di restituzione dei permessi 104Domande frequenti sui permessi 104 per più familiariCosa prevede l’articolo 33 della Legge 104 sui permessi retribuitiL’articolo 33 della Legge 104/1992 riconosce al lavoratore dipendente che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità (riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della stessa legge) il diritto a tre giorni di permesso retribuito al mese. Questi giorni possono essere fruiti in modo continuativo, frazionato oppure, come previsto da tempo dall’INPS, anche a ore, secondo regole di calcolo specifiche legate all’orario di lavoro contrattuale. Per approfondire questo aspetto puoi consultare la nostra guida sui permessi Legge 104 a ore e sul loro frazionamento.Dal 2010 la Legge 183/2010 ha eliminato i requisiti di convivenza, continuità ed esclusività dell’assistenza. Un’altra novità importante è arrivata con il D.Lgs. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022: è stata soppressa la regola del referente unico, e oggi il diritto ai permessi per la stessa persona con disabilità grave può essere riconosciuto, su richiesta, a più familiari contemporaneamente, che però devono fruirne in via alternativa tra loro (mai nello stesso giorno) e sempre nel limite complessivo di tre giorni al mese per ciascun assistito. Resta invece ferma la condizione che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno, salvo le eccezioni riconosciute dalla prassi INPS. I giorni di permesso sono coperti da contribuzione figurativa; nel settore privato l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, che la recupera in conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, mentre nel pubblico impiego i permessi sono a carico diretto dell’amministrazione. Permessi 104 per più familiari: quando è ammesso il cumuloIl punto più delicato riguarda proprio i permessi 104 per più familiari. La legge non vieta in assoluto che uno stesso lavoratore assista più persone con handicap grave, ma il cosiddetto cumulo dei permessi doppi non scatta in automatico: va verificato caso per caso, sulla base di condizioni che nel tempo sono state precisate da INPS e giurisprudenza. Abbiamo dedicato un approfondimento specifico a questo tema, che ti consigliamo di leggere prima di presentare domanda: Legge 104 permessi doppi: cosa cambia se si assistono più familiari disabili.In linea generale, per poter cumulare i permessi relativi a più persone occorre che risultino soddisfatte alcune condizioni fondamentali, valutate dall’INPS anche in sede di controllo:il lavoratore deve avere con la persona assistita uno dei legami previsti dalla legge: coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto, oppure parente o affine entro il primo grado; il legame entro il secondo grado è ammesso solo se i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave hanno compiuto 65 anni, sono a loro volta affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti;per la stessa persona con disabilità grave possono essere autorizzati più familiari, ma devono fruire dei permessi in via alternativa tra loro: mai nello stesso giorno, e comunque entro il limite complessivo di tre giorni al mese per ciascun assistito;l’assistenza a ciascuna persona deve essere effettiva e documentabile, non solo formale;se la persona assistita risiede a più di 150 km dal lavoratore, quest’ultimo deve attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, di essersi recato nel luogo di residenza per prestare assistenza.Quando questi elementi non sono rispettati, il cumulo dei permessi rischia di essere considerato non legittimo, anche se formalmente il lavoratore ha presentato domanda per due o più familiari distinti. Il rischio restituzione dello stipendio se si supera il tetto dei permessiIl nodo centrale è proprio questo: quando un lavoratore fruisce di permessi 104 cumulati per più familiari senza il grado di parentela richiesto dalla legge, oppure sovrapponendo permessi nello stesso giorno con un altro familiare autorizzato per la medesima persona assistita, le giornate o le ore fruite in eccesso non risultano coperte né dall’indennità a carico dell’INPS né, di conseguenza, dalla retribuzione anticipata dal datore di lavoro. In caso di accertamento, sia in sede di controllo aziendale sia in sede di verifica ispettiva INPS, l’esito può essere la richiesta di restituzione delle somme percepite per i giorni non correttamente giustificati.Non si tratta solo di un tema economico: un uso improprio dei permessi Legge 104, se accertato, può comportare anche conseguenze disciplinari nel rapporto di lavoro, oltre al recupero contributivo delle somme figurative indebitamente accreditate. È bene ricordare che la finalità dei permessi è quella di garantire un’assistenza reale e non un generico beneficio orario: per questo l’INPS può richiedere in qualunque momento la documentazione a supporto della fruizione, anche a distanza di tempo dai fatti. Come tutelarsi da una richiesta di restituzione dei permessi 104Chi assiste più familiari con disabilità grave dovrebbe innanzitutto verificare, prima di richiedere permessi cumulati, che la propria situazione rientri effettivamente nelle condizioni previste dalla normativa. È utile conservare aggiornata tutta la documentazione medica e amministrativa relativa a ciascuna persona assistita, tenere traccia dei giorni effettivamente utilizzati per ogni familiare e valutare, quando possibile, l’organizzazione dell’assistenza tra più parenti per evitare sovrapposizioni non giustificabili.Per i lavoratori che si trovano a gestire più carichi di cura in famiglia, oltre ai permessi retribuiti esistono anche altre misure di sostegno legate alla conciliazione tra vita professionale e responsabilità familiari. Ne parliamo nella guida dedicata al bonus conciliazione vita lavoro, che può integrare, in alcuni casi, gli strumenti già previsti dalla Legge 104. Domande frequenti sui permessi 104 per più familiari Quanti giorni di permesso 104 spettano per ogni familiare assistito?La legge riconosce fino a tre giorni di permesso retribuito al mese per ciascuna persona con handicap in situazione di gravità assistita, fruibili anche in modo frazionato o a ore secondo le regole di calcolo dell’orario contrattuale. Se per la stessa persona sono autorizzati più familiari, il limite di tre giorni resta complessivo e va condiviso tra loro in via alternativa.È sempre possibile cumulare i permessi 104 per due o più familiari?No. Il cumulo è ammesso solo se il lavoratore ha con ciascuna persona assistita il legame di parentela o affinità richiesto dalla legge (coniuge, unione civile, convivente di fatto o parente/affine entro il primo grado, con estensione al secondo grado in casi particolari) e se, quando più familiari assistono la stessa persona, i permessi vengono fruiti in via alternativa, mai nello stesso giorno.Cosa succede se l’azienda o l’INPS accertano un uso improprio dei permessi 104?Se viene accertato che i requisiti per il cumulo non erano soddisfatti, le somme percepite per i giorni non correttamente giustificati possono essere oggetto di richiesta di restituzione, con possibili conseguenze anche sul piano disciplinare nel rapporto di lavoro.I permessi 104 a ore riducono il rischio di errori nella gestione del cumulo?La fruizione a ore, se ben calcolata, permette una gestione più puntuale del monte permessi disponibile, ma non elimina di per sé i requisiti sostanziali richiesti per assistere più familiari nello stesso periodo.Cosa cambia se durante l’anno cambia la persona da assistere?Ogni variazione nella persona assistita, o nella condizione di gravità dell’handicap, va sempre aggiornata tempestivamente nella documentazione presentata, perché incide direttamente sul diritto a fruire dei permessi e sulla loro eventuale cumulabilità.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2021/02/caregiver-con-mascherina.jpg 470 780 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-25 14:00:002026-09-21 17:38:59Permessi 104 per più familiari: rischio restituzione dello stipendio
Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione ElettronicaFatturare alla Pubblica Amministrazione 2026: FatturaPA, Split Payment, CIG e CUP (Guida Completa per Professionisti e Forfettari)Fatturare alla Pubblica Amministrazione non è come emettere una fattura verso un’azienda privata o un consumatore finale. Cambia il formato del file XML, cambiano i dati obbligatori da inserire, cambia il trattamento dell’IVA e cambiano perfino i tempi di pagamento. Un architetto che firma una perizia per un Comune, un ingegnere incaricato da un’ASL, un geometra che lavora per un Tribunale o un consulente che vince un piccolo affidamento diretto si trovano davanti a una serie di adempimenti tecnici che, se sbagliati, possono bloccare l’incasso per mesi.In questa guida completa 2026 vediamo passo per passo tutto quello che serve sapere per fatturare alla Pubblica Amministrazione senza errori: il formato FatturaPA (FPA12), il Codice Univoco Ufficio, il funzionamento del Sistema di Interscambio, lo split payment e il motivo per cui i forfettari ne sono esclusi, la ritenuta d’acconto, i codici CIG e CUP, il bollo da 2 euro, i termini di pagamento previsti dalla legge e l’obbligo di conservazione sostitutiva. Il linguaggio è volutamente semplice: ogni sigla viene spiegata, perché fatturare alla Pubblica Amministrazione è più facile di quanto sembri quando si conoscono le regole del gioco.Indice dei contenutiFatturare alla Pubblica Amministrazione: obbligo di FatturaPA e differenza tra FPA12 e FPR12Codice Univoco Ufficio e codice IPA: il dato che non puoi sbagliareSistema di Interscambio (SdI): consegna, accettazione e i 15 giorni per il rifiutoLe cause di rifiuto ammesse dal DM 132/2020Split payment (art. 17-ter DPR 633/1972): come funziona e chi lo applica nel 2026Forfettari fuori dallo split payment: perche non ti riguardaRitenuta d’acconto dei professionisti: non confonderla con lo split paymentCIG e CUP: la tracciabilita dei flussi finanziari (L. 136/2010)Bollo virtuale da 2 euro sulle fatture senza IVA sopra 77,47 euroQuando paga la PA: termini del D.lgs. 231/2002 e Piattaforma Crediti CommercialiArchitetti, ingegneri e geometri che fatturano a Comuni, ASL e TribunaliConservazione sostitutiva a norma: l’obbligo decennale che tutti dimenticanoGli errori piu frequenti quando si fattura alla Pubblica AmministrazioneDomande frequenti su come fatturare alla Pubblica AmministrazioneAssistenza per fatturare alla Pubblica Amministrazione: il CAF Centro Fiscale di UdineFatturare alla Pubblica Amministrazione: obbligo di FatturaPA e differenza tra FPA12 e FPR12La fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione è obbligatoria da molto prima di quella tra privati: è partita il 6 giugno 2014 per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, ed è stata estesa a tutte le altre amministrazioni (Comuni, Regioni, ASL, scuole, università, Tribunali, enti pubblici) dal 31 marzo 2015, in attuazione della Legge 244/2007 e del DM 55/2013. La regola è netta: se non emetti una fattura elettronica nel formato corretto, l’ente non può pagarti, nemmeno parzialmente.La FatturaPA è un file XML (un formato di testo strutturato leggibile dai computer) che segue le stesse specifiche tecniche della fattura elettronica ordinaria, ma con un’etichetta diversa nel campo FormatoTrasmissione. Questo campo è il primo elemento da cui capire se stiamo trattando una fattura pubblica o privata.FPA12: è il formato da usare quando devi fatturare alla Pubblica Amministrazione. Richiede il Codice Univoco Ufficio a 6 caratteri e attiva alcuni controlli aggiuntivi del Sistema di Interscambio.FPR12: è il formato delle fatture B2B e B2C, cioè verso aziende, altri professionisti e consumatori privati. Il codice destinatario è di 7 caratteri (oppure sette zeri se si usa la PEC o l’indirizzo telematico registrato).Le differenze non finiscono qui. Nel tracciato FPA12 diventano di fatto indispensabili i dati del contratto, della convenzione, dell’ordine o della determina che hanno originato l’incarico, insieme ai codici CIG e CUP quando previsti. Inoltre il campo EsigibilitaIVA va spesso valorizzato con la lettera S, che segnala la scissione dei pagamenti (lo split payment che vedremo tra poco). Chi è abituato a emettere fatture elettroniche B2B deve quindi rivedere le proprie abitudini: la logica è simile, ma i controlli sono molto più severi.Un ultimo aspetto pratico: alcuni soggetti, come le società a controllo pubblico o i gestori di pubblici servizi, ricevono fatture in formato FPR12 pur applicando lo split payment. Capire in quale categoria rientra il tuo committente è il primo passo per fatturare alla Pubblica Amministrazione in modo corretto ed evitare uno scarto immediato. Codice Univoco Ufficio e codice IPA: il dato che non puoi sbagliareIl Codice Univoco Ufficio è una sequenza di sei caratteri alfanumerici che identifica con precisione l’ufficio dell’ente destinatario della fattura. Non identifica il Comune o l’ASL nel loro complesso, ma lo specifico ufficio abilitato a ricevere le fatture: un Comune di medie dimensioni può averne uno solo, mentre una grande azienda sanitaria può averne decine, uno per ciascun servizio o presidio.Questo codice è pubblicato nell’IPA, l’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, l’anagrafe ufficiale gestita da AgID in cui ogni ente registra i propri uffici di fatturazione. In pratica, è l’elenco telefonico digitale delle amministrazioni italiane.Da dove si recupera concretamente? Nella stragrande maggioranza dei casi il codice è già scritto nei documenti che hai ricevuto dall’ente:nella determina di affidamento o nella lettera di incarico;nel contratto o nella convenzione firmata con l’amministrazione;nell’ordine di acquisto o nella comunicazione dell’ufficio ragioneria;talvolta anche nella PEC con cui l’ente ti ha comunicato l’incarico.Se il codice manca o è ambiguo, non improvvisare: una fattura inviata all’ufficio sbagliato viene consegnata formalmente ma finisce in un ufficio che non ha alcun titolo per liquidarla, con il risultato di un rifiuto o di un silenzio che dura mesi. Prima di fatturare alla Pubblica Amministrazione è sempre bene far verificare il dato a un professionista: il CAF Centro Fiscale di Udine controlla il codice ufficio e tutti gli altri dati obbligatori prima dell’invio, sia in ufficio che online. Sistema di Interscambio (SdI): consegna, accettazione e i 15 giorni per il rifiutoIl Sistema di Interscambio, in sigla SdI, è la piattaforma gestita dall’Agenzia delle Entrate attraverso cui transitano tutte le fatture elettroniche italiane. Funziona come un ufficio postale digitale: riceve il file, lo controlla, lo consegna al destinatario e restituisce al mittente una serie di notifiche che certificano cosa è successo.Quando si tratta di fatturare alla Pubblica Amministrazione, il percorso della fattura prevede più passaggi rispetto al B2B:Controlli formali dello SdI: se un dato obbligatorio manca o è incoerente arriva una Notifica di Scarto, di norma entro cinque giorni. La fattura si considera mai emessa e va ritrasmessa corretta.Ricevuta di Consegna: il file è arrivato all’ufficio destinatario. Da questo momento decorrono i termini per la risposta dell’ente.Notifica di Esito Committente: la PA può accettare oppure rifiutare la fattura entro 15 giorni dalla data di ricevimento.Notifica di Decorrenza Termini: se entro i 15 giorni l’amministrazione non dice nulla, la fattura si intende accettata e il documento non può più essere rifiutato.Questo meccanismo del silenzio-assenso è una tutela importante per chi lavora con gli enti pubblici: trascorsi quindici giorni senza risposta, la partita si sposta sul piano del pagamento e non più su quello della validità del documento. Attenzione però a non confondere accettazione e pagamento: sono due momenti distinti, e una fattura accettata può comunque restare impagata per settimane. Le cause di rifiuto ammesse dal DM 132/2020Fino al 2020 le amministrazioni rifiutavano le fatture per i motivi più disparati, spesso per semplici sviste sanabili. Il Decreto MEF 24 agosto 2020 n. 132, in vigore dal 6 novembre 2020, ha messo ordine stabilendo un elenco tassativo di cause di rifiuto. “Tassativo” significa che la PA non può inventarne altre: fuori da questi casi, il rifiuto è illegittimo.Fattura riferita a un’operazione non effettuata a favore dell’amministrazione destinataria (classico caso della fattura inviata all’ente sbagliato).Omessa o errata indicazione del CIG o del CUP, quando obbligatori per legge.Omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici.Omessa o errata indicazione del codice AIC e del relativo quantitativo per i farmaci.Omessa o errata indicazione del numero e della data del DDT nelle fatture differite di beni.Il decreto precisa inoltre che la PA non può rifiutare la fattura quando l’errore è correggibile con una nota di variazione, cioè con una nota di credito o di debito. Se ti capita un rifiuto motivato genericamente (“importo non corrispondente”, “manca il visto del responsabile”), hai tutti gli strumenti per contestarlo. Abbiamo approfondito le contromosse pratiche nella guida su cosa fare quando la fattura elettronica viene rifiutata dalla PA. Split payment (art. 17-ter DPR 633/1972): come funziona e chi lo applica nel 2026Lo split payment, in italiano scissione dei pagamenti, è disciplinato dall’art. 17-ter del DPR 633/1972 ed è il meccanismo che più di ogni altro cambia il modo di fatturare alla Pubblica Amministrazione. Spiegato in parole semplici: tu emetti la fattura con l’IVA indicata regolarmente, ma quell’IVA non te la paga l’ente. Il committente pubblico ti versa solo l’imponibile (più eventuali contributi previdenziali) e trattiene l’IVA, versandola direttamente all’Erario.Facciamo un esempio concreto. Un ingegnere in regime ordinario emette una parcella da 2.000 euro di compenso verso un Comune, con IVA al 22% pari a 440 euro. Il totale documento è di 2.440 euro, ma il Comune gli accrediterà solo i 2.000 euro di imponibile (al netto della ritenuta d’acconto, come vedremo), mentre i 440 euro di IVA verranno versati dall’ente allo Stato. Il professionista non incassa l’IVA e quindi non dovrà versarla nella liquidazione periodica: l’operazione è neutra, ma incide sulla liquidità perché non c’è più l'”anticipo” di cassa che l’IVA rappresentava.Operativamente, nella fattura elettronica occorre valorizzare il campo EsigibilitaIVA con la lettera S e inserire la dicitura “scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/1972”. Un dettaglio storico utile: fino al 30 giugno 2017 i compensi soggetti a ritenuta d’acconto erano esclusi dallo split payment, ma il DL 50/2017 ha eliminato quell’esclusione. Dal 1° luglio 2017, quindi, anche avvocati, ingegneri, architetti e consulenti con partita IVA ordinaria applicano la scissione dei pagamenti. Split payment dopo il 30 giugno 2026: cosa è cambiatoLo split payment è una misura in deroga alla direttiva IVA europea e necessita di un’autorizzazione dell’Unione Europea a tempo. La precedente autorizzazione scadeva il 30 giugno 2026, ma la proroga richiesta dall’Italia è stata approvata in via definitiva: con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio del 10 luglio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 luglio 2026, il meccanismo è autorizzato fino al 30 giugno 2029, con effetto dal 1° luglio 2026. Il Dipartimento delle Finanze ha confermato la continuità applicativa: chi già applicava la scissione dei pagamenti continua a farlo senza interruzioni anche dopo il 30 giugno 2026.Resta invece fuori dal meccanismo una categoria uscita in precedenza: le società quotate nell’indice FTSE MIB, escluse dallo split payment dal 1° luglio 2025 per effetto del DL 84/2025. Per tutti gli altri soggetti – amministrazioni statali, enti locali, ASL, scuole, università, società controllate e partecipate incluse negli elenchi pubblicati dal MEF – nulla cambia.Forfettari fuori dallo split payment: perché non ti riguardaQuesto è il punto che genera più confusione tra i professionisti che iniziano a fatturare alla Pubblica Amministrazione. La risposta breve è netta: il forfettario non applica lo split payment. E il motivo è semplice, quasi banale, una volta compreso il meccanismo.Chi opera nel regime forfettario (Legge 190/2014) non addebita l’IVA in fattura: emette documenti senza applicazione dell’imposta, con codice natura N2.2 e la dicitura di legge “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 comma 58 della L. 190/2014”. Se in fattura non c’è IVA, non esiste alcuna imposta da “scindere”: la PA non ha nulla da trattenere e da versare all’Erario. Manca, tecnicamente, la materia imponibile su cui lo split payment potrebbe operare.Lo stesso ragionamento vale per chi si trova ancora nel vecchio regime di vantaggio (il cosiddetto regime dei minimi, DL 98/2011) e, più in generale, per tutte le operazioni esenti, non imponibili o fuori campo IVA: dove l’imposta non viene addebitata, la scissione dei pagamenti non si applica.Cosa deve fare in concreto un forfettario che lavora con un ente pubblico? Ecco la sintesi operativa:emettere la fattura in formato FPA12 con il Codice Univoco Ufficio dell’ente;indicare natura operazione N2.2 e la dicitura del regime forfettario;non compilare il campo esigibilità con la “S” dello split payment;inserire la dicitura che chiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 comma 67 della L. 190/2014;applicare il bollo da 2 euro se l’importo supera i 77,47 euro (ne parliamo tra poco);riportare sempre CIG e CUP, che valgono anche per chi non ha IVA.Capita che l’ufficio ragioneria di un piccolo Comune chieda comunque la “S” in fattura per abitudine: in quel caso la fattura va difesa, non modificata. Se hai dubbi sul tuo regime o stai valutando di aprire la partita IVA agevolata, trovi tutti i requisiti aggiornati nella guida al regime forfettario del CAF Centro Fiscale di Udine.Ritenuta d’acconto dei professionisti: non confonderla con lo split paymentSplit payment e ritenuta d’acconto vengono spesso scambiati l’uno con l’altra, ma agiscono su due piani completamente diversi. Lo split payment riguarda l’IVA; la ritenuta d’acconto riguarda l’IRPEF, cioè l’imposta sul reddito del professionista.La ritenuta, disciplinata dall’art. 25 del DPR 600/1973, è un anticipo d’imposta pari al 20% del compenso che il committente (in questo caso la PA, che agisce come sostituto d’imposta) trattiene e versa allo Stato per conto tuo. Quella somma non è persa: la ritrovi come credito nella dichiarazione dei redditi, certificata dalla Certificazione Unica che l’ente ti rilascerà l’anno successivo.Riprendiamo l’esempio dell’ingegnere in regime ordinario con 2.000 euro di compenso verso un Comune. Ipotizzando anche il contributo integrativo Inarcassa del 4% (che non subisce ritenuta), il conto è questo:Compenso professionale: 2.000 euroContributo integrativo 4%: 80 euroImponibile IVA: 2.080 euro – IVA 22%: 457,60 euro (trattenuta dall’ente con lo split payment)Ritenuta d’acconto 20% sui soli 2.000 euro di compenso: 400 euroNetto effettivamente incassato: 1.680 euroIl forfettario, invece, non subisce né l’una né l’altro: niente split payment perché non espone IVA e niente ritenuta d’acconto perché il suo reddito è tassato con imposta sostitutiva, una tassa unica che prende il posto di IRPEF e addizionali. È fondamentale inserire in fattura la dicitura che richiama l’art. 1 comma 67 della L. 190/2014, altrimenti l’ufficio ragioneria applicherà la trattenuta “per prassi” e recuperare quella somma richiederà mesi. CIG e CUP: la tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)Chi deve fatturare alla Pubblica Amministrazione incontra prima o poi due sigle che sembrano gemelle ma non lo sono affatto:CIG – Codice Identificativo di Gara: identifica il singolo affidamento o contratto pubblico. Lo genera la stazione appaltante attraverso le piattaforme certificate collegate all’ANAC e accompagna l’appalto dalla nascita al pagamento finale.CUP – Codice Unico di Progetto: identifica il progetto d’investimento pubblico nel suo insieme (ad esempio la ristrutturazione di una scuola finanziata dal PNRR). Un unico CUP può contenere decine di contratti, ciascuno con il proprio CIG.L’obbligo nasce dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, una norma antimafia pensata per seguire il percorso del denaro pubblico dall’ente fino all’ultimo subappaltatore. Da qui discendono tre obblighi concreti per il professionista: indicare CIG e CUP in fattura, incassare su un conto corrente dedicato (anche non esclusivo) comunicato all’ente, e utilizzare bonifici bancari o postali tracciabili per i pagamenti relativi alla commessa.E se il CIG o il CUP mancano? Le conseguenze sono pesanti e su due livelli. Sul piano della fattura, l’omessa o errata indicazione del CIG o del CUP è una delle cause tassative di rifiuto previste dal DM 132/2020: la PA rifiuta il documento e il pagamento si blocca. Sul piano contrattuale, l’art. 3 comma 8 della L. 136/2010 prevede la nullità assoluta del contratto privo della clausola di tracciabilità, e le violazioni degli obblighi sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie.La regola d’oro è semplice: non emettere mai una fattura verso un ente pubblico senza aver chiesto formalmente il CIG e, se previsto, il CUP. Basta una PEC al responsabile del procedimento. Se l’ente risponde che per quell’affidamento il CIG non è dovuto (accade per alcune fattispecie escluse dal Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 36/2023), conserva la risposta scritta: è la tua prova in caso di contestazione.Bollo virtuale da 2 euro sulle fatture senza IVA sopra 77,47 euroIl tema del bollo è decisivo soprattutto per i forfettari, ma riguarda chiunque emetta fatture esenti, non imponibili, fuori campo IVA o comunque prive di imposta. La regola, contenuta nell’art. 13 della Tariffa allegata al DPR 642/1972, prevede l’applicazione di un’imposta di bollo da 2 euro su ogni fattura senza IVA il cui importo superi 77,47 euro.La soglia dei 77,47 euro sembra arbitraria perché deriva dalla conversione delle vecchie 150.000 lire. Attenzione: la verifica va fatta sull’importo non assoggettato a IVA, non sul totale documento. Un forfettario che fattura 500 euro a un Comune deve quindi applicare il bollo; se fattura 60 euro, no.Nella fattura elettronica non si incolla più il francobollo: si utilizza il bollo virtuale, valorizzando l’apposito campo DatiBollo del file XML. Il versamento avviene poi con cadenza trimestrale tramite modello F24, usando i codici tributo 2521, 2522, 2523 e 2524. Per gli importi più contenuti sono previste facilitazioni che consentono di posticipare il versamento dei primi trimestri, accorpandoli alle scadenze successive.Un dubbio ricorrente: chi paga il bollo? Il soggetto obbligato verso l’Erario è chi emette la fattura, ma l’importo può essere addebitato al cliente in fattura come rimborso, esponendolo come somma esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972. Molti enti pubblici lo accettano senza problemi, altri lo contestano: verificare prima cosa prevede il contratto evita discussioni in fase di liquidazione. La gestione automatica del bollo è uno dei motivi per cui conviene appoggiarsi a un buon software di fatturazione anziché compilare l’XML a mano. Quando paga la PA: termini del D.lgs. 231/2002 e Piattaforma Crediti CommercialiVeniamo alla domanda che ogni professionista si pone: quanto tempo ha la PA per pagare? La risposta è nel D.lgs. 231/2002, la norma che recepisce la direttiva europea contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.30 giorni dal ricevimento della fattura: è il termine ordinario per tutte le pubbliche amministrazioni.60 giorni: termine applicabile agli enti del Servizio Sanitario Nazionale (ASL, aziende ospedaliere, IRCCS) e, in casi particolari, quando un termine più lungo è pattuito espressamente per iscritto e giustificato dalla natura del contratto.Se è prevista una verifica di conformità o il collaudo della prestazione, i 30 giorni decorrono dalla data della verifica, che comunque non può superare i 30 giorni salvo diverso accordo scritto.Superato il termine, gli interessi moratori decorrono automaticamente, senza bisogno di alcun sollecito o messa in mora: il tasso è quello di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali. In più, il creditore ha diritto a un importo forfettario di 40 euro a titolo di rimborso dei costi di recupero, oltre all’eventuale risarcimento del maggior danno.La PCC e la certificazione dei crediti verso la PAOgni fattura inviata alla PA viene registrata nella PCC – Piattaforma dei Crediti Commerciali, il sistema del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) che traccia lo stato dei debiti delle amministrazioni verso i fornitori. Sulla PCC si legge se la fattura è stata contabilizzata, se è stata liquidata e se il pagamento è stato disposto.La piattaforma consente anche la certificazione del credito: l’amministrazione attesta formalmente che il credito è certo, liquido ed esigibile. Un credito certificato diventa uno strumento finanziario a tutti gli effetti, perché può essere:compensato con debiti fiscali e contributivi tramite modello F24;ceduto a banche o intermediari finanziari;utilizzato per ottenere anticipazioni bancarie a condizioni agevolate;portato a base di un decreto ingiuntivo in caso di inerzia prolungata dell’ente.La procedura di certificazione ha tempi stretti e passaggi formali che è bene non affrontare all’ultimo momento. Se hai crediti fermi da mesi verso un Comune o un’azienda sanitaria, gli operatori del CAF Centro Fiscale ti affiancano nella predisposizione dell’istanza e nella valutazione della compensazione più conveniente, in ufficio a Udine o da remoto.Architetti, ingegneri e geometri che fatturano a Comuni, ASL e TribunaliLe professioni tecniche sono quelle che più frequentemente devono fatturare alla Pubblica Amministrazione: progettazioni, direzione lavori, collaudi, perizie, incarichi di consulenza tecnica d’ufficio. Ogni tipologia di ente ha le sue particolarità, e conoscerle in anticipo evita blocchi nei pagamenti.Comuni ed enti locali: incarichi di progettazione e direzione lavori, quasi sempre con CIG e, per le opere finanziate, anche CUP. Attenzione ai quadri economici: la fattura deve rispecchiare esattamente la determina di affidamento.ASL e aziende ospedaliere: termine di pagamento a 60 giorni, codici ufficio molto frammentati, spesso richiesta di indicare il numero di ordine interno.Tribunali: i compensi di CTU e periti seguono il regime delle spese di giustizia, con liquidazione tramite decreto del giudice e tempi tecnici particolari.Scuole e università: importi spesso modesti, ma controlli formali rigidi sui codici ufficio.A questo si aggiungono i contributi previdenziali di categoria: il contributo integrativo (4% per Inarcassa, cassa di architetti e ingegneri; 5% del volume d’affari per la CIPAG dei geometri) entra nella base imponibile IVA ma non subisce ritenuta, ed è soggetto anch’esso allo split payment quando l’IVA è esposta. Per chi sta muovendo i primi passi, abbiamo dedicato guide specifiche all’apertura della partita IVA per ingegneri e al caso particolare dell’architetto dipendente pubblico con partita IVA, situazione frequentissima tra chi collabora con gli enti.Discorso analogo per i professionisti sanitari convenzionati o incaricati da aziende ospedaliere e case di riposo pubbliche, che sommano alle regole della fattura elettronica anche le particolarità del proprio settore: trovi il quadro completo nella guida dedicata alla partita IVA dei professionisti sanitari. Conservazione sostitutiva a norma: l’obbligo decennale che tutti dimenticanoInviare la fattura e incassare non chiude il cerchio. Ogni fattura elettronica, comprese quelle emesse per fatturare alla Pubblica Amministrazione, deve essere conservata digitalmente a norma per dieci anni, come previsto dall’art. 2220 del Codice civile e dalle regole tecniche sulla conservazione digitale (DM 17 giugno 2014 e Linee guida AgID).Cosa significa “a norma”? Che non basta salvare il PDF sul computer o in una cartella cloud. La conservazione sostitutiva è un processo tecnico che garantisce integrità, autenticità, leggibilità e riferimento temporale certo dei documenti, con marca temporale e firma digitale del responsabile della conservazione. Solo così il file ha pieno valore probatorio in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.Le fatture verso la PA hanno una sensibilità in più: sono documenti legati a contratti pubblici e possono essere richiesti anche a distanza di anni nell’ambito di verifiche amministrative, contabili o della Corte dei conti. Affidarsi a un software di fatturazione elettronica che includa la conservazione a norma è la scelta più sicura ed economica: sul tema abbiamo approfondito le soluzioni disponibili nella guida alla fatturazione elettronica B2B 2026.Gli errori più frequenti quando si fattura alla Pubblica AmministrazioneDopo anni di assistenza a professionisti e piccole partite IVA, gli errori che vediamo ripetersi quando si tratta di fatturare alla Pubblica Amministrazione sono sempre gli stessi. Riconoscerli in anticipo vale più di qualsiasi manuale tecnico.Formato sbagliato: fattura emessa come FPR12 verso un ente che richiede FPA12, con conseguente scarto o mancato recapito.CIG o CUP dimenticati: causa di rifiuto tassativa, la più diffusa in assoluto.Split payment applicato da un forfettario: errore concettuale che genera fatture incoerenti e ritardi nella liquidazione.Bollo da 2 euro omesso sulle fatture senza IVA sopra i 77,47 euro, con sanzioni in caso di controllo.Ritenuta d’acconto applicata al forfettario perché manca la dicitura di esonero.Nessun monitoraggio delle notifiche SdI: la fattura è stata scartata, il professionista non se ne accorge e scopre mesi dopo di non avere alcun credito esigibile.La buona notizia è che si tratta di errori tutti evitabili con un controllo preventivo dei dati e con un software che blocchi l’invio quando un campo obbligatorio è mancante. Il tempo speso a impostare correttamente la prima fattura verso un ente si ripaga su tutte le successive. Domande frequenti su come fatturare alla Pubblica AmministrazioneUn forfettario deve applicare lo split payment?No. Il professionista in regime forfettario non applica lo split payment perché non addebita l’IVA in fattura: emette documenti senza imposta con natura N2.2. Se in fattura non c’è IVA, non esiste alcuna imposta che la PA possa trattenere e versare all’Erario. Il forfettario deve però rispettare tutte le altre regole: formato FPA12, Codice Univoco Ufficio, CIG, CUP e bollo da 2 euro sopra i 77,47 euro.Cosa succede se manca il CIG o il CUP in fattura?L’omessa o errata indicazione del CIG o del CUP è una delle cause tassative di rifiuto previste dal DM 132/2020: la PA rifiuta la fattura entro 15 giorni e il pagamento si blocca fino alla riemissione del documento corretto. Sul piano contrattuale, la mancanza della clausola di tracciabilità prevista dalla L. 136/2010 comporta la nullità assoluta del contratto e l’applicazione di sanzioni amministrative.Quanto tempo ha la PA per pagare una fattura?Il D.lgs. 231/2002 fissa il termine ordinario in 30 giorni dal ricevimento della fattura, elevabile a 60 giorni per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (ASL e aziende ospedaliere) o in presenza di un accordo scritto giustificato dalla natura del contratto. Scaduto il termine, gli interessi moratori decorrono automaticamente al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre a 40 euro forfettari per i costi di recupero.Qual è la differenza tra FPA12 e FPR12?FPA12 è il formato di trasmissione da utilizzare per fatturare alla Pubblica Amministrazione e richiede il Codice Univoco Ufficio a 6 caratteri, oltre ai dati di contratto, ordine, CIG e CUP. FPR12 è il formato delle fatture verso privati, aziende e consumatori, con codice destinatario a 7 caratteri. Usare il formato sbagliato porta allo scarto o al mancato recapito del documento.Dove trovo il Codice Univoco Ufficio dell’ente?Il codice a sei caratteri è pubblicato nell’IPA, l’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione, ed è quasi sempre già riportato nella determina di affidamento, nel contratto o nell’ordine di acquisto che hai ricevuto. Se il dato manca o l’ente ha più uffici, conviene farlo verificare prima dell’invio: una fattura recapitata all’ufficio sbagliato resta impagata anche per mesi.Il bollo da 2 euro va sempre applicato sulle fatture alla PA?No, solo sulle fatture senza IVA (esenti, non imponibili, fuori campo o emesse in regime forfettario) di importo superiore a 77,47 euro. Sulle fatture con IVA esposta, anche in split payment, il bollo non è dovuto. Nella fattura elettronica si utilizza il bollo virtuale, con versamento trimestrale tramite F24 e codici tributo dal 2521 al 2524.Lo split payment esiste ancora dopo il 30 giugno 2026?Sì. La precedente autorizzazione europea scadeva il 30 giugno 2026, ma il Consiglio dell’Unione europea, con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del 10 luglio 2026, ha autorizzato l’Italia a proseguire con la scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2029, con effetto dal 1° luglio 2026. Il Dipartimento delle Finanze ha confermato la continuità applicativa senza interruzioni per i soggetti già interessati. Restano escluse le società quotate FTSE MIB, uscite dal meccanismo dal 1° luglio 2025.La PA può rifiutare una fattura per qualsiasi motivo?No. Dal DM 132/2020 le cause di rifiuto sono tassative e l’amministrazione non può inventarne altre. In particolare, la PA non può rifiutare una fattura quando l’errore è correggibile con una nota di variazione. Un rifiuto motivato genericamente è illegittimo e può essere contestato formalmente all’ente.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza per fatturare alla Pubblica Amministrazione: il CAF Centro Fiscale di UdineFatturare alla Pubblica Amministrazione richiede precisione su decine di dettagli: formato FPA12, Codice Univoco Ufficio, split payment, ritenuta d’acconto, CIG, CUP, bollo e conservazione decennale. Un solo campo sbagliato può trasformarsi in settimane di attesa e in un credito che non entra in cassa. Con le regole giuste e gli strumenti adatti, però, l’intero processo diventa una routine gestibile in pochi minuti per ogni fattura.Sul fronte software, per emettere, inviare e conservare a norma le fatture elettroniche (sia FPA12 verso gli enti pubblici sia FPR12 verso privati) puoi valutare fatturazioneitalia.it, il gestionale sviluppato da BeSmart che automatizza i controlli sui campi obbligatori, la gestione del bollo virtuale e la conservazione sostitutiva.Sul fronte fiscale e consulenziale, il CAF Centro Fiscale di Udine affianca professionisti, studi tecnici e partite IVA forfettarie nella gestione completa degli adempimenti verso la PA: verifica dei dati di fattura, corretta applicazione di split payment e ritenute, assistenza nei rifiuti illegittimi, recupero dei crediti tramite la PCC e gestione ordinaria della contabilità. Per ogni esigenza elaboriamo un preventivo personalizzato, in base alla dimensione dell’attività e al numero di adempimenti.Hai bisogno di assistenza per fatturare alla Pubblica Amministrazione? Il CAF Centro Fiscale di Udine (Viale Tullio 13) è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. Contattaci per prenotare un appuntamento, chiamaci allo 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Settembre 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-25 13:00:002026-09-27 00:03:09Fatturare alla Pubblica Amministrazione 2026: FatturaPA, Split Payment, CIG e CUP (Guida Completa per Professionisti e Forfettari)
NOTIZIESalvini rilancia: un decreto salva Euro5 per le Regioni del Nord. “Bruxelles non rompa le scatole”Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché vicepremier, Matteo Salvini torna a occuparsi del decreto salva Euro5, il provvedimento annunciato con cui il governo punta a rinviare ancora una volta lo stop alla circolazione delle auto diesel più datate nelle Regioni del Nord Italia. L’annuncio arriva a pochi giorni dalla scadenza del 1° ottobre 2026, data in cui in Lombardia sarebbe dovuto diventare strutturale il divieto di circolazione per i veicoli Euro 5.Il leader della Lega ha scelto gli schermi di Canale 5, nel programma Mattino 5, per lanciare la sua nuova battaglia politica contro le limitazioni al traffico previste nella Pianura Padana, rivolgendosi direttamente alle istituzioni europee con una frase destinata a far discutere: “Bruxelles non rompa le scatole”. Secondo quanto riportato da Repubblica, la proroga riguarderebbe in particolare la Lombardia, governata dal centrodestra, ma l’impatto della norma si estenderebbe potenzialmente a tutte le Regioni del bacino padano.Indice dei contenutiIl blocco Euro 5 in Pianura Padana: di cosa si trattaL’annuncio di Salvini: cosa prevede il decreto salva Euro5Il nodo Bruxelles e la qualità dell’aria nel bacino padanoCosa cambia ora per gli automobilisti del NordDomande frequenti sul decreto salva Euro5Il blocco Euro 5 in Pianura Padana: di cosa si trattaDa anni le Regioni della Pianura Padana — Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna — applicano limitazioni stagionali alla circolazione dei veicoli diesel più inquinanti nell’ambito dell’Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano. L’obiettivo dichiarato è ridurre le concentrazioni di polveri sottili (PM10) e ossidi di azoto, particolarmente critiche in questa area geografica per ragioni orografiche: la conca delimitata da Alpi e Appennini favorisce il ristagno degli inquinanti, soprattutto nei mesi autunnali e invernali.Le limitazioni hanno riguardato negli anni progressivamente le classi emissive più vecchie, dagli Euro 0 fino, in alcune Regioni, agli Euro 4. Il passaggio successivo, già programmato da tempo, prevedeva l’estensione dello stop anche ai diesel Euro 5, con decorrenza strutturale dal 1° ottobre 2026 in Lombardia. Una misura che, secondo le stime circolate in questi giorni, avrebbe potuto coinvolgere diversi milioni di veicoli ancora in circolazione tra famiglie e piccole imprese del Nord Italia. L’annuncio di Salvini: cosa prevede il decreto salva Euro5Matteo Salvini ha annunciato l’intenzione di portare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che rinvii, ancora una volta, l’entrata in vigore del blocco per i veicoli Euro 5 nelle Regioni del Nord. Non è la prima volta che il governo interviene con una proroga su questo fronte: negli anni passati lo stop alla circolazione dei diesel più vecchi è stato più volte rinviato, tra pressioni delle categorie economiche, proteste degli automobilisti e resistenze politiche locali.Al momento dell’annuncio il testo del decreto salva Euro5 non risulta ancora formalmente approvato né pubblicato: si tratta, per ora, di un’iniziativa politica annunciata dal ministro, che dovrà seguire l’iter previsto per i provvedimenti d’urgenza prima di diventare operativa. Secondo le prime indicazioni circolate, l’obiettivo dell’esecutivo sarebbe quello di garantire una proroga della circolazione dei veicoli Euro 5 almeno per l’intero 2027, evitando che lo stop scatti dal 1° ottobre 2026.Nel suo intervento televisivo, Salvini ha motivato la richiesta di proroga richiamando l’impatto economico e sociale della misura su famiglie e imprese che non hanno ancora potuto sostituire il proprio veicolo, in un contesto di caro-vita e di difficoltà del mercato dell’auto nuova. Una posizione che il ministro ha già espresso in passato, criticando le restrizioni alla circolazione come penalizzanti per i territori del Nord. Il nodo Bruxelles e la qualità dell’aria nel bacino padanoLa frase “Bruxelles non rompa le scatole”, pronunciata da Salvini, richiama un tema che va oltre la singola proroga: l’Italia è da tempo sotto procedura d’infrazione dell’Unione Europea per il superamento dei limiti di qualità dell’aria proprio nel bacino padano, una delle aree più critiche d’Europa per l’inquinamento da polveri sottili. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti fanno parte delle misure con cui le Regioni e il governo cercano di rispondere ai rilievi comunitari.Un’eventuale proroga strutturale dello stop agli Euro 5, come quella annunciata, si inserirebbe quindi in un equilibrio delicato tra due esigenze difficili da conciliare: da un lato la tutela economica di famiglie e imprese che utilizzano ancora veicoli diesel di quella classe emissiva, dall’altro gli impegni assunti dall’Italia in sede europea sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico. Non è escluso che il tema possa generare nuove tensioni tra Roma e Bruxelles nelle prossime settimane, mano a mano che il provvedimento prenderà forma. Cosa cambia ora per gli automobilisti del NordPer il momento, in attesa che il decreto salva Euro5 venga eventualmente discusso ed eventualmente approvato in Consiglio dei Ministri, restano in vigore le regole già previste dagli Accordi regionali sulla qualità dell’aria. Chi possiede un veicolo diesel Euro 5 nelle Regioni della Pianura Padana dovrà quindi continuare a monitorare gli aggiornamenti ufficiali, sia a livello nazionale sia da parte delle singole Regioni, che restano competenti nell’applicazione concreta delle limitazioni sul proprio territorio.Va inoltre ricordato che le limitazioni alla circolazione, quando in vigore, si applicano tipicamente nei mesi autunnali e invernali e possono prevedere fasce orarie, deroghe ed eccezioni specifiche a seconda della Regione. Le eventuali modifiche introdotte da un futuro decreto dovranno comunque essere recepite dai singoli enti locali, che gestiscono operativamente i provvedimenti di limitazione del traffico sul proprio territorio.Il tema, in ogni caso, è destinato a restare al centro del dibattito politico nelle prossime settimane, complice anche l’approssimarsi della scadenza del 1° ottobre e la necessità per il governo di trovare una soluzione condivisa con le Regioni interessate. Domande frequenti sul decreto salva Euro5Cos’è lo standard Euro 5?È una classe di omologazione ambientale europea per i veicoli, introdotta dal Regolamento (CE) 715/2007: obbligatoria per le nuove omologazioni dal settembre 2009 e per le nuove immatricolazioni dal 2011, ha riguardato le auto immatricolate fino al 2015 circa, quando è subentrato l’obbligo Euro 6. Stabilisce i limiti massimi di emissioni inquinanti (tra cui ossidi di azoto e particolato) consentiti per i motori diesel e benzina.Perché le auto Euro 5 vengono limitate proprio in Pianura Padana? Perché quest’area, per la sua conformazione geografica racchiusa tra Alpi e Appennini, favorisce il ristagno degli inquinanti atmosferici. Le Regioni del bacino padano registrano da anni tra i livelli di PM10 più alti d’Europa, motivo per cui l’Italia è sotto procedura d’infrazione UE sulla qualità dell’aria.Cosa rischia chi circola con un’auto Euro 5 nelle zone di blocco? Quando le limitazioni sono attive, la circolazione dei veicoli non conformi nelle aree e nelle fasce orarie individuate dalle Regioni può comportare sanzioni amministrative, secondo le regole stabilite dai singoli Comuni ed enti locali che applicano l’Accordo sulla qualità dell’aria.Cosa cambierebbe con il decreto annunciato da Salvini? Se approvato, il provvedimento rinvierebbe l’entrata in vigore strutturale dello stop ai diesel Euro 5 nelle Regioni del Nord, evitando il blocco previsto dal 1° ottobre 2026. Al momento si tratta di un annuncio politico, non ancora di un testo normativo approvato.Il decreto è già in vigore? No. Si tratta per ora di un annuncio del ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Il provvedimento dovrà essere discusso e approvato in Consiglio dei Ministri prima di poter produrre effetti concreti sulle limitazioni alla circolazione.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-25 11:00:002026-09-18 18:52:10Salvini rilancia: un decreto salva Euro5 per le Regioni del Nord. “Bruxelles non rompa le scatole”
NOTIZIEBonus 500 Euro di Settembre, Lavorazioni INPS Chiuse: si Attende l’Accredito sul ContoL’INPS ha chiuso le lavorazioni relative al bonus 500 euro settembre INPS, l’indennità mensile prevista dal Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), la misura che affianca l’Assegno di Inclusione per i beneficiari definiti occupabili. Dopo una prima tornata di accrediti già effettuata a metà mese per le nuove domande e per eventuali arretrati, nei giorni scorsi si è conclusa anche la lavorazione delle rate ordinarie di settembre: l’esito è stato comunicato lunedì 21 settembre 2026 e la disposizione dei pagamenti è avvenuta martedì 22 settembre 2026. Ora i beneficiari attendono l’accredito effettivo sul conto corrente. Vediamo di cosa si tratta esattamente, cosa significa che le lavorazioni sono chiuse e quando arriverà la somma.Indice dei contenutiCos’è il Bonus 500 Euro di Settembre 2026: il Supporto per la Formazione e il LavoroLavorazioni INPS Chiuse: la Doppia Fase di Pagamenti di SettembreQuando Arriva l’Accredito sul Conto: la Data del 27 SettembreCome Verificare lo Stato del Pagamento SFLAltri Pagamenti INPS di Settembre da Tenere d’OcchioDomande Frequenti sul Bonus 500 Euro Settembre INPSCos’è il Bonus 500 Euro di Settembre 2026: il Supporto per la Formazione e il LavoroIl bonus 500 euro settembre INPS di cui si parla in questi giorni corrisponde all’indennità di partecipazione del Supporto per la Formazione e il Lavoro, comunemente indicato con la sigla SFL. Si tratta di una misura pensata per chi, pur avendo i requisiti economici per accedere all’Assegno di Inclusione (ADI), viene inquadrato come occupabile: in pratica persone senza carichi familiari particolari o con carichi ridotti, che l’INPS e i servizi sociali indirizzano verso percorsi di reinserimento nel mondo del lavoro, piuttosto che verso il sostegno al reddito puro.Chi aderisce al Supporto per la Formazione e il Lavoro si impegna a partecipare a un percorso personalizzato, che può consistere in un corso di formazione professionale, un progetto utile alla collettività, un tirocinio oppure un periodo di servizio civile. L’indennità di partecipazione spetta per l’effettiva partecipazione alle attività previste ed è pari a 500 euro al mese: l’importo, originariamente fissato in 350 euro, è stato elevato a 500 euro dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) a decorrere dal 1° gennaio 2025. La misura può essere erogata per un massimo di 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi se al termine del primo anno il beneficiario sta ancora frequentando un corso di formazione, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato. Lavorazioni INPS Chiuse: la Doppia Fase di Pagamenti di SettembreIl mese di settembre 2026 ha visto due momenti distinti nella gestione dei pagamenti legati al bonus 500 euro settembre INPS. Una prima fase di accrediti si è svolta tra il 14 e il 17 settembre 2026, dedicata soprattutto alle nuove domande accolte e al pagamento di eventuali arretrati maturati dai beneficiari già ammessi alla misura ma non ancora liquidati nei mesi precedenti.La seconda fase, quella più recente, ha riguardato invece le rate ordinarie di settembre, cioè le mensilità che seguono il normale calendario di erogazione del Supporto per la Formazione e il Lavoro. Le lavorazioni si sono svolte tra il 21 e il 23 settembre 2026: l’esito è stato reso noto lunedì 21 settembre, mentre la disposizione dei pagamenti da parte dell’INPS risale a martedì 22 settembre. È proprio a questo secondo blocco di pagamenti che si riferiscono le notizie di questi giorni sulle lavorazioni chiuse. Quando Arriva l’Accredito sul Conto: la Data del 27 SettembreSecondo il calendario diffuso dall’INPS, le rate ordinarie di settembre del bonus 500 euro settembre INPS risultano in pagamento per il 27 settembre 2026. Va però precisato un aspetto pratico che riguarda molti beneficiari: il 27 settembre 2026 cade di domenica, quindi non è un giorno bancario lavorativo.Questo significa che la data indicata va intesa come giorno di disposizione e di valuta contabile del pagamento da parte dell’INPS, ma non necessariamente come il giorno in cui la somma risulterà concretamente disponibile e prelevabile sul conto. Per molti beneficiari, l’accredito effettivo potrebbe quindi rendersi visibile a partire dal lunedì successivo, 28 settembre 2026, oppure con qualche giorno di ulteriore scarto a seconda della propria banca o di Poste Italiane. Si tratta di una dinamica già vista con altre prestazioni INPS erogate a cadenza mensile, dove la data ufficiale di pagamento non sempre coincide con la disponibilità immediata sul conto corrente del beneficiario. Come Verificare lo Stato del Pagamento SFLChi partecipa al Supporto per la Formazione e il Lavoro e vuole controllare a che punto è la propria indennità può farlo consultando il fascicolo previdenziale nell’area riservata del portale INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS, oppure tramite l’app INPS Mobile. All’interno dell’area personale è possibile verificare sia lo stato di attivazione del percorso di formazione o lavoro, sia l’eventuale esito dei pagamenti già disposti dall’ente.Restare aggiornati sul calendario generale dei pagamenti INPS può essere utile anche per inquadrare il bonus 500 euro settembre INPS nel contesto più ampio delle altre prestazioni in erogazione nello stesso periodo, come pensioni, NASpI e assegno unico. Altri Pagamenti INPS di Settembre da Tenere d’OcchioIl bonus 500 euro non è l’unica voce in movimento sul fronte INPS in queste settimane. Per un quadro completo delle date relative a pensioni, NASpI, assegno unico e altre prestazioni erogate nel mese, può essere utile consultare il calendario completo dei pagamenti INPS di settembre 2026, che riepiloga le principali scadenze del mese.Chi percepisce anche un reddito da lavoro dipendente, e sta già guardando al mese successivo, può inoltre trovare utile un approfondimento sulle particolarità della busta paga di ottobre 2026, con il doppio pagamento atteso il 4 del mese. Domande Frequenti sul Bonus 500 Euro Settembre INPSDi quale bonus da 500 euro si parla esattamente a settembre 2026?Si tratta dell’indennità di partecipazione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), pari a 500 euro al mese una volta avviato il percorso di formazione, lavoro o servizio civile, riservata ai beneficiari occupabili collegati all’Assegno di Inclusione.Cosa significa che le lavorazioni INPS di settembre sono chiuse?Significa che l’INPS ha terminato i controlli sulle posizioni dei beneficiari e ha disposto il pagamento della rata ordinaria di settembre, avvenuto martedì 22 settembre 2026 dopo la comunicazione dell’esito del giorno precedente.Quando arriva l’accredito della rata di settembre sul conto?La rata ordinaria risulta in pagamento per il 27 settembre 2026, ma poiché questa data cade di domenica, la disponibilità effettiva della somma sul conto potrebbe slittare al lunedì successivo, 28 settembre, o dipendere dai tempi tecnici della propria banca o di Poste Italiane.Come si può controllare lo stato del pagamento del Supporto per la Formazione e il Lavoro?Lo stato della domanda e dei pagamenti può essere verificato accedendo al fascicolo previdenziale sul portale INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite l’app INPS Mobile.Il bonus 500 euro di settembre riguarda anche i giovani con partita IVA under 35?No. La misura di cui si parla in questi giorni è il Supporto per la Formazione e il Lavoro, rivolto ai beneficiari occupabili collegati all’Assegno di Inclusione ed erogato a rate mensili. È una misura diversa dal bonus destinato ai giovani under 35 che avviano una partita IVA, che segue regole e tempistiche proprie.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-25 09:00:002026-09-23 17:53:14Bonus 500 Euro di Settembre, Lavorazioni INPS Chiuse: si Attende l’Accredito sul Conto
CAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIABonus Casa FVG 2026: PSR Regionale, Ecobonus Nazionale e Cumulo con Bonus FVGBonus Casa FVG 2026: Contributi Regionali, Ecobonus e Come Cumulare le AgevolazioniPer chi vuole ristrutturare casa o migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile in Friuli Venezia Giulia, il 2026 porta una combinazione di agevolazioni nazionali e contributi regionali che può ridurre significativamente i costi. In questa guida aggiornata spieghiamo le misure disponibili per il bonus casa FVG 2026: dai contributi a fondo perduto della Regione FVG alle detrazioni fiscali nazionali (ristrutturazione 50%, ecobonus, sismabonus), con indicazioni pratiche su come cumulare le diverse agevolazioni e a chi rivolgersi per la pratica.Indice dei contenutiIl Bonus Regionale FVG per la Casa: Come Funziona nel 2026PSR FVG (Programma di Sviluppo Rurale): Contributi per Immobili RuraliDetrazioni Fiscali Nazionali per la Casa nel 2026Come Si Cumula il Contributo Regionale FVG con le Detrazioni NazionaliRegola No-Cumulo con il Superbonus 110%Contributo Regionale FVG vs Detrazione Fiscale Nazionale: Quale ScegliereDocumenti Necessari e Procedura per il Bonus Regionale FVGDomande Frequenti sul Bonus Casa FVG 2026CAF Centro Fiscale: Assistenza per il Bonus Casa FVGIl Bonus Regionale FVG per la Casa: Come Funziona nel 2026 La Regione Friuli Venezia Giulia eroga storicamente contributi a fondo perduto per le ristrutturazioni residenziali. Il principale strumento è il contributo regionale per l’efficienza energetica e la ristrutturazione degli immobili residenziali, disciplinato da bandi annuali della Regione FVG.Caratteristiche del contributo regionale FVG (bando 2025-2026, dati di riferimento):Beneficiari: proprietari di immobili residenziali in FVG con ISEE non superiore a 25.000 euro per la percentuale massima di contributoPercentuale contributo: fino al 75% delle spese ammissibili per ISEE fino a 25.000 euro; 50% per ISEE tra 25.000 e 40.000 euro; percentuali ridotte per ISEE superiori (verifica il bando dell’anno corrente)Interventi ammissibili: sostituzione serramenti, isolamento termico, caldaie a condensazione o pompe di calore, fotovoltaico, messa in sicurezza sismica, eliminazione barriere architettonicheContributo massimo: variabile per bando, tipicamente tra 10.000 e 30.000 euro per unità immobiliareQuando presentare domanda: i bandi regionali si aprono tipicamente da marzo a settembre. Verificare apertura sportello su regione.fvg.itNota importante: il contributo regionale FVG è a fondo perduto (non è una detrazione fiscale ma un vero contributo in denaro). Questo lo rende particolarmente prezioso per chi non ha capienza IRPEF sufficiente per beneficiare a pieno delle detrazioni fiscali nazionali (es. pensionati con redditi bassi).PSR FVG (Programma di Sviluppo Rurale): Contributi per Immobili Rurali Il PSR (Programma di Sviluppo Rurale) FVG — ora confluito nella PAC (Politica Agricola Comune) 2023-2027 tramite il Piano Strategico Nazionale — prevede misure specifiche per i fabbricati rurali e le abitazioni nelle zone agricole del FVG. Non è propriamente un «bonus casa» ma può finanziare interventi su abitazioni di imprenditori agricoli nelle zone rurali della Carnia, del Friuli Collinare e del Goriziano.Misura 6 (ex PSR): sostegno agli investimenti in aziende agricole, incluse abitazioni rurali connesse all’attivitàMisura LEADER (GAL locale): i Gruppi di Azione Locale FVG (GAL Montagna Leader, GAL Venezia Giulia, GAL Carso-Isonzo-Adriatico) possono cofinanziare interventi di recupero edilizio nelle aree ruraliBeneficiari: imprenditori agricoli, cooperative, enti locali nelle zone rurali FVGContatto: Direzione Centrale Risorse Agroalimentari della Regione FVG o i GAL territorialiDetrazioni Fiscali Nazionali per la Casa nel 2026 Parallelamente ai contributi regionali, il Fisco nazionale offre una serie di detrazioni IRPEF per i lavori edilizi, confermate anche per il 2026 (con alcune variazioni rispetto al passato):AgevolazionePercentuale 2026Spesa massimaDetrazione maxRistrutturazione edilizia (art. 16-bis TUIR)36% (prima casa: 50% prorogato?*)96.000 € per unità48.000 €Ecobonus (efficienza energetica)50-65% a seconda interventovariabile per interventovariabileSismabonus (zone sismiche 1-2-3)50-85% a seconda della riduzione rischio96.000 € per unità81.600 €Bonus barriere architettoniche (L. 13/1989)75%50.000 € (appartamento)37.500 €(*) Nota sulla ristrutturazione 50%: la proroga al 50% (invece di ritornare al 36% ordinario) è stata oggetto di dibattito in Legge di Bilancio 2025. Verifica la normativa aggiornata con il CAF al momento del tuo intervento: la percentuale applicabile dipende dalla data di sostenimento delle spese.Come Si Cumula il Contributo Regionale FVG con le Detrazioni Nazionali La domanda più frequente: posso ricevere il contributo regionale FVG E la detrazione fiscale nazionale sullo stesso intervento? La risposta dipende da come il bando regionale gestisce il «cumulo»:Principio generale: il contributo regionale FVG riduce la spesa fiscalmente ammissibile per la detrazione nazionale. Esempio: spesa totale 20.000 euro; contributo regionale 10.000 euro (50%). La detrazione IRPEF si calcola sui restanti 10.000 euro (spesa al netto del contributo)Non si può detrarre la stessa spesa due volte: la detrazione nazionale si applica alla quota di spesa rimasta a carico del contribuente dopo il contributo regionaleVantaggi del cumulo: in termini assoluti, la combinazione riduce moltissimo il costo netto dell’intervento. Esempio: spesa 20.000 euro, contributo regionale 10.000 euro, detrazione IRPEF 50% sui 10.000 rimasti = 5.000 euro di detrazione. Costo netto finale: 5.000 euro (25% della spesa originale)Verifica il bando specifico: alcuni bandi regionali FVG ammettono il cumulo esplicito con le detrazioni nazionali, altri lo escludono per specifici interventi. Sempre leggere le disposizioni di cumulo nel bandoRegola No-Cumulo con il Superbonus 110%Il Superbonus 110% è praticamente esaurito per le abitazioni private nel 2026 (residuale per alcuni casi specifici con SAL presentati entro le scadenze del 2023-2024). In ogni caso, le regole di cumulo tra Superbonus e contributi regionali prevedevano un divieto di cumulo: non era possibile ricevere sia il 110% nazionale sia il contributo a fondo perduto regionale FVG per lo stesso intervento. Questa regola rimane come principio anche per le residuali agevolazioni del Superbonus 65-70% ancora vigenti.Contributo Regionale FVG vs Detrazione Fiscale Nazionale: Quale ScegliereSe il bando regionale non ammette il cumulo con le detrazioni nazionali, devi scegliere:Situazione del contribuenteConviene contributo regionale FVGConviene detrazione fiscale nazionaleISEE basso, poca IRPEF da pagareSÌ (è denaro cash, non dipende dall’IRPEF)Meno vantaggioso (se paga poca IRPEF, non sfrutta la detrazione)Redditi medi-alti, molta IRPEFMeno vantaggioso (percentuale può essere inferiore)SÌ (la detrazione abbatte l’IRPEF su 10 anni)Pensionato con pensione bassaSÌ (è contributo diretto)Spesso non convenienteLavoratore dipendente con buon redditoValutare caso per casoSpesso conveniente per la certezza della detrazione IRPEFDocumenti Necessari e Procedura per il Bonus Regionale FVGISEE aggiornato: indispensabile per determinare la percentuale di contributo. Il CAF Centro Fiscale lo elabora per teTitolo di proprietà dell’immobile (visura catastale, atto notarile)Preventivi dei lavori: da imprese abilitate, con indicazione degli interventi e dei materialiConformità urbanistica: documentazione che l’immobile è in regola (certificato di agibilità, visura catastale aggiornata)Domanda online: le domande per il bando regionale FVG si presentano tramite il portale regionale (regione.fvg.it), spesso con SPID o CIEENEA: per interventi di efficienza energetica (anche a prescindere dal contributo regionale), va inviata la comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine lavoriDomande Frequenti sul Bonus Casa FVG 2026Il bonus regionale FVG è aperto nel 2026?I bandi regionali FVG per le ristrutturazioni si aprono di anno in anno. Per il 2026, verifica l’apertura del bando su regione.fvg.it (sezione «Bandi e contributi») o contatta il CAF Centro Fiscale: ti informiamo non appena il bando è disponibile.Posso fare lavori in una seconda casa in FVG e prendere il contributo regionale?Il contributo regionale FVG è tipicamente riservato all’abitazione principale del richiedente. Per le seconde case, di norma si possono sfruttare solo le detrazioni fiscali nazionali (ristrutturazione 36-50%, ecobonus), ma non il contributo a fondo perduto regionale.C’è un limite di età per richiedere il bonus regionale FVG?No, il contributo regionale FVG non ha limiti di età. Possono richiederlo sia giovani che pensionati, purché abbiano i requisiti di ISEE e proprietà dell’immobile.CAF Centro Fiscale: Assistenza per il Bonus Casa FVGIl CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in tutte le fasi del bonus casa FVG:Elaborazione ISEE per determinare la percentuale di contributoVerifica apertura bandi regionali e compilazione domandaComunicazione ENEA per interventi di efficienza energeticaInserimento detrazioni nella dichiarazione dei redditi (730)Pianificazione del cumulo tra contributo regionale e detrazioni nazionaliTelefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Online: pratiche.centrofiscale.comGuida aggiornata a giugno 2026. Le percentuali dei contributi regionali FVG e delle detrazioni nazionali sono soggette a variazioni annuali per delibera regionale e legge di bilancio. Verifica sempre le condizioni aggiornate del bando vigente prima di avviare i lavori.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-25 09:00:002026-08-17 11:03:50Bonus Casa FVG 2026: PSR Regionale, Ecobonus Nazionale e Cumulo con Bonus FVG
NOTIZIEManutenzione immobili in locazione: quando scattano deduzione e detrazione IVA secondo la CassazioneChi svolge la propria attività in un immobile preso in locazione si trova spesso a dover sostenere spese di manutenzione, ordinaria o straordinaria, per mantenerlo in buono stato o per adeguarlo alle esigenze dell’attività. Una domanda ricorrente riguarda il trattamento fiscale di questi costi: quando sono deducibili dal reddito e quando l’IVA pagata sui lavori può essere detratta? Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione, con un’ordinanza che ribadisce alcuni principi importanti in materia di manutenzione immobili in locazione detrazione IVA. La pronuncia riguarda in particolare i costi sostenuti dal conduttore su un immobile di proprietà di terzi, e i criteri che l’Amministrazione finanziaria deve seguire per valutare la legittimità della deduzione dei costi e della detrazione dell’imposta.Indice dei contenutiCosa ha stabilito la Cassazione sulla manutenzione immobili in locazioneDeduzione spese di manutenzione: il principio di inerenzaDetrazione IVA sui lavori di manutenzione: le condizioni richiesteManutenzione ordinaria e straordinaria: la differenza non è decisivaCosa cambia per proprietari e conduttori di immobili in locazioneCosa ha stabilito la Cassazione sulla manutenzione immobili in locazioneCon l’ordinanza n. 14783 del 18 maggio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della rilevanza fiscale delle spese di manutenzione sostenute su immobili non di proprietà diretta di chi le sostiene, ma detenuti in forza di un titolo che ne garantisce la disponibilità, come un contratto di locazione. I giudici hanno ribadito un orientamento ormai consolidato: la deducibilità dei costi e la detrazione IVA non dipendono dalla titolarità formale del bene, ma dalla presenza di un nesso concreto tra la spesa sostenuta e l’attività economica esercitata da chi la sostiene. In pratica, ciò che conta non è essere proprietari dell’immobile, ma dimostrare che l’intervento era funzionale e collegato all’attività svolta. Deduzione spese di manutenzione: il principio di inerenzaIl concetto chiave richiamato dalla Cassazione è quello di inerenza. In parole semplici, una spesa è inerente quando esiste un legame diretto tra il costo sostenuto e l’attività economica o professionale svolta da chi lo sostiene, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia di proprietà o condotto in locazione. Secondo i giudici, la deducibilità delle spese di manutenzione non può essere negata soltanto perché i lavori non erano espressamente previsti nel contratto di locazione, oppure perché il conduttore ha effettuato interventi che, in teoria, andavano oltre gli accordi presi con il proprietario. Ciò che l’Amministrazione finanziaria deve valutare è la coerenza economica dell’intervento rispetto all’attività svolta nell’immobile, non il rispetto formale delle clausole contrattuali. Detrazione IVA sui lavori di manutenzione: le condizioni richiesteDiscorso analogo vale per la detrazione IVA. L’imposta sul valore aggiunto pagata per i lavori di manutenzione su un immobile in locazione può essere detratta quando esiste una strumentalità tra il bene e l’attività svolta, cioè quando l’immobile serve concretamente per produrre reddito d’impresa o di lavoro autonomo. La Cassazione ha chiarito che la detrazione resta ammessa anche se il soggetto che sostiene la spesa non è proprietario dell’immobile, purché disponga di un titolo idoneo (come appunto la locazione, ma anche il comodato) e utilizzi il bene in modo funzionale alla propria attività. Questo principio si affianca a quanto già chiarito in altre pronunce sui lavori su immobili di terzi e la detrazione IVA legata alla strumentalità, un tema che negli ultimi anni ha generato non pochi contenziosi tra contribuenti e Fisco. Manutenzione ordinaria e straordinaria: la differenza non è decisivaUn aspetto interessante della pronuncia riguarda la distinzione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. Nel linguaggio comune, la manutenzione ordinaria comprende interventi di semplice conservazione (ad esempio la tinteggiatura o la riparazione di piccoli guasti), mentre quella straordinaria riguarda opere più incisive, come il rifacimento di impianti o strutture. Ai fini della deducibilità e della detrazione IVA, secondo la Cassazione questa distinzione non è di per sé decisiva: ciò che conta è sempre il collegamento tra la spesa e l’attività esercitata nell’immobile. Un intervento di manutenzione straordinaria può quindi essere deducibile, nei limiti e con le modalità previste dalle regole ordinarie sui costi di manutenzione, se risponde a un’esigenza reale legata all’attività svolta, così come una spesa apparentemente ordinaria potrebbe non essere riconosciuta se manca il requisito dell’inerenza. Cosa cambia per proprietari e conduttori di immobili in locazionePer i conduttori (professionisti o imprese che utilizzano l’immobile per la propria attività) la Cassazione conferma una lettura favorevole: anche chi non è proprietario può dedurre i costi di manutenzione e detrarre l’IVA sui lavori, se dimostra la disponibilità giuridica del bene e la sua funzionalità rispetto all’attività svolta. Diverso è invece il caso del proprietario privato che affitta l’immobile e dichiara un reddito fondiario: in quella situazione le spese di manutenzione non si deducono analiticamente, perché il canone è già assoggettato alla riduzione forfettaria prevista dall’art. 37 comma 4-bis del TUIR e, in caso di opzione per la cedolare secca, non è ammessa alcuna deduzione di spese; il locatore può semmai fruire, se ne ricorrono i presupposti, delle detrazioni edilizie previste per i lavori sugli immobili. Resta comunque fondamentale la corretta gestione documentale, con fatture intestate correttamente e, quando previsto, un riaddebito trasparente delle spese tra le parti nel contratto di locazione o negli accordi integrativi. Una gestione poco chiara della documentazione resta, anche alla luce di questa pronuncia, uno dei motivi più frequenti di contestazione da parte del Fisco. Domande Frequenti su Manutenzione Immobili in LocazioneChi può dedurre le spese di manutenzione su un immobile in locazione?La pronuncia riguarda il conduttore che utilizza l’immobile per la propria attività d’impresa o di lavoro autonomo: in questo caso i costi sono deducibili se è provata l’inerenza rispetto all’attività svolta, anche in assenza della proprietà del bene. Il proprietario privato che affitta l’immobile e dichiara un reddito fondiario, invece, non deduce analiticamente le spese di manutenzione: il canone è già ridotto in misura forfettaria (art. 37 comma 4-bis del TUIR) e con la cedolare secca non è prevista alcuna deduzione.L’IVA sui lavori di manutenzione è sempre detraibile?No. La detrazione IVA è ammessa quando esiste un nesso di strumentalità tra l’immobile e l’attività esercitata da chi sostiene la spesa, indipendentemente dal fatto che sia proprietario o semplice detentore in base a un contratto di locazione o comodato.La distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria incide sulla deducibilità?Secondo l’orientamento della Cassazione, questa distinzione non è di per sé decisiva. Ciò che conta è la relazione concreta tra la spesa sostenuta e l’attività svolta nell’immobile, a prescindere dalla natura ordinaria o straordinaria dell’intervento.Cosa succede se i lavori non erano previsti nel contratto di locazione?La Cassazione ha chiarito che l’assenza di una previsione specifica nel contratto di locazione non basta, da sola, a negare la deducibilità dei costi o la detrazione IVA, se resta dimostrato il collegamento tra la spesa e l’attività esercitata.Quali documenti servono per non avere problemi con il Fisco?È fondamentale conservare fatture correttamente intestate, contratti di locazione aggiornati e, quando previsto, accordi che regolino in modo trasparente l’eventuale riaddebito delle spese di manutenzione tra proprietario e conduttore.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-25 08:00:002026-09-18 18:33:33Manutenzione immobili in locazione: quando scattano deduzione e detrazione IVA secondo la Cassazione
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIONASPI Anticipata Partita IVA Forfettaria 2026: Guida e 7 Errori da EvitareChi perde il lavoro e vuole mettersi in proprio ha a disposizione uno strumento poco conosciuto ma molto potente: il percorso NASPI anticipata Partita IVA forfettaria, cioè la possibilità di farsi liquidare in anticipo dall’INPS le mensilità di disoccupazione non ancora percepite per trasformarle nel capitale iniziale di una nuova attività autonoma. Si tratta di un incentivo all’autoimprenditorialità previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. 22/2015, che dal 1° gennaio 2026 ha però cambiato pelle: non si parla più di pagamento in unica soluzione, ma di due rate (70% e 30%).Il punto delicato non è tanto ottenere l’anticipazione, quanto non perderla dopo. Esistono infatti situazioni precise in cui l’INPS chiede indietro tutto l’importo già incassato. In questa guida vediamo in modo semplice come funziona la NASPI anticipata Partita IVA forfettaria nel 2026: requisiti, calcolo dell’importo, termine dei 30 giorni per la domanda, come si apre correttamente la Partita IVA in regime forfettario e soprattutto quali sono i 7 errori che costringono a restituire l’indennità.Indice dei contenutiCos’è la NASPI anticipata e perché interessa chi apre una Partita IVA forfettariaNASPI anticipata 2026: addio all’unica soluzione, si passa a due rateRequisiti per la NASPI anticipata con Partita IVA forfettariaCome si calcola l’importo della NASPI anticipataCome fare domanda all’INPS: il termine dei 30 giorniAprire Partita IVA forfettaria dopo la NASPI anticipata: guida pratica in 6 passiQuando si rischia di restituire la NASPI anticipata: 7 errori da evitareNASPI anticipata e Partita IVA forfettaria a Udine: l’assistenza del CAFDomande frequenti su NASPI anticipata e Partita IVA forfettariaCos’è la NASPI anticipata e perché interessa chi apre una Partita IVA forfettariaLa NASPI è l’indennità mensile di disoccupazione che l’INPS riconosce a chi perde involontariamente il lavoro dipendente. Normalmente arriva sul conto corrente mese dopo mese. La NASPI anticipata, invece, è la possibilità di chiedere all’INPS di liquidare in anticipo tutte le mensilità che restano da percepire, trasformandole in un capitale da investire in una nuova attività.È qui che nasce il binomio NASPI anticipata Partita IVA forfettaria: l’anticipazione può essere richiesta solo da chi avvia un’attività di lavoro autonomo, un’impresa individuale, oppure sottoscrive una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale presta la propria attività lavorativa. In parole semplici, l’INPS non regala un capitale: lo mette a disposizione di chi decide davvero di mettersi in proprio.Il regime forfettario è la scelta naturale per la maggior parte di chi parte da zero: è il regime fiscale agevolato che consente di pagare una sola imposta sostitutiva (una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali) con aliquota del 5% nei primi cinque anni per le nuove attività, o del 15% negli altri casi. Ne parliamo in modo approfondito nella nostra guida Regime Forfettario 2026: guida completa per aprire Partita IVA.Due aspetti da conoscere subito. Il primo: durante il periodo coperto dall’anticipazione non maturano contribuzione figurativa (i contributi che l’INPS accredita gratuitamente durante la disoccupazione ordinaria) né l’assegno per il nucleo familiare collegato alla NASPI. Il secondo: chi invece vuole mantenere la NASPI mensile e affiancarla a una piccola attività autonoma segue regole completamente diverse, spiegate in NASPI e Partita IVA: compatibilità e limiti di reddito. Se ti interessa solo il meccanismo generale dell’anticipazione, trovi un approfondimento dedicato in NASPI anticipata 2026: la liquidazione dell’indennità. NASPI anticipata 2026: addio all’unica soluzione, si passa a due rateQuesta è la novità più importante del 2026 e cambia il modo di pianificare l’investimento iniziale. Fino al 2025 l’anticipazione veniva liquidata in unica soluzione: un solo bonifico con tutto l’importo residuo. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 comma 176) ha modificato l’articolo 8 del D.Lgs. 22/2015 eliminando proprio il riferimento all’unica soluzione.Dal 1° gennaio 2026 la NASPI anticipata viene quindi corrisposta in due rate:Prima rata: 70% dell’intero importo spettante, erogata al momento dell’accoglimento della domandaSeconda rata: 30% residuo, erogata al termine del periodo teorico di durata della NASPI e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della domandaLa seconda rata è subordinata alla verifica della mancata rioccupazione con lavoro subordinatoVa verificata anche l’assenza di un trattamento pensionistico diretto (fa eccezione l’assegno ordinario di invalidità)Che cosa significa in concreto per chi apre una Partita IVA forfettaria? Che il capitale disponibile il primo giorno è più basso di quello che ci si aspettava, mentre il saldo arriva mesi dopo. Immagina che a Giulia spettino 12.000 euro di anticipazione: riceverà 8.400 euro subito e 3.600 euro alla fine del periodo teorico di NASPI (comunque entro sei mesi dalla domanda), sempre che nel frattempo non sia stata assunta come dipendente. Il business plan dei primi mesi va costruito su questa cifra, non sul totale.C’è anche un risvolto positivo, spesso trascurato: la seconda rata funziona come una riserva di liquidità che arriva proprio quando si presentano le prime scadenze fiscali e contributive dell’attività. Il percorso NASPI anticipata Partita IVA forfettaria va quindi pianificato su un orizzonte di 12-24 mesi, non solo sulla partenza. Requisiti per la NASPI anticipata con Partita IVA forfettariaI requisiti della NASPI anticipata Partita IVA forfettaria si muovono su due binari paralleli che devono correre insieme: da un lato le condizioni per avere diritto alla NASPI, dall’altro quelle per accedere al regime forfettario. Se salta uno dei due, il progetto va ripensato. I requisiti lato NASPIStato di disoccupazione involontaria: licenziamento, scadenza del contratto, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale in sede protettaAlmeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoroDomanda di NASPI presentata entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoroEssere titolari di NASPI (o averne diritto) e avviare un’attività autonoma o un’impresa individualePresentare la domanda di anticipazione entro il termine perentorio di 30 giorniI requisiti lato regime forfettarioPer restare nel regime forfettario occorre non superare 85.000 euro di ricavi o compensi annui (oltre 100.000 euro si esce immediatamente, già nell’anno in corso), non sostenere più di 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente e accessorio, non detenere partecipazioni in società che configurano cause ostative.Un punto merita attenzione particolare. Il forfettario prevede una causa ostativa (cioè un impedimento all’accesso) per chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro. Questo limite, però, non opera quando il rapporto di lavoro è cessato, che è esattamente la condizione di chi percepisce la NASPI. La valutazione va comunque fatta caso per caso, perché la presenza di altri redditi da lavoro dipendente o di pensione può cambiare il quadro: è una verifica che conviene affidare a un professionista prima di aprire la Partita IVA.Come si calcola l’importo della NASPI anticipataIl calcolo parte sempre dalla NASPI mensile. L’INPS considera la retribuzione media imponibile degli ultimi quattro anni e riconosce il 75% di tale retribuzione fino alla soglia di 1.456,72 euro mensili; sulla parte che eccede quella soglia si aggiunge un ulteriore 25%. L’importo mensile non può comunque superare un tetto massimo fissato ogni anno dall’INPS, che per il 2026 è fissato in 1.584,70 euro lordi (circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026).La durata della NASPI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, con un massimo di 24 mesi. A partire dal sesto mese di percezione scatta inoltre la riduzione del 3% mensile, il cosiddetto décalage: l’assegno cala progressivamente mese dopo mese. L’anticipazione viene calcolata sulle mensilità residue non ancora percepite, tenendo conto di queste riduzioni.Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che Marco abbia diritto a 18 mesi di NASPI con un importo mensile iniziale di 1.100 euro e che ne abbia già percepiti 3 prima di decidere per il percorso NASPI anticipata Partita IVA forfettaria. L’anticipazione sarà calcolata sui 15 mesi residui, con l’applicazione del décalage dal sesto mese: il totale si aggira intorno ai 15.000 euro lordi, di cui il 70% subito e il 30% alla fine del periodo. Il conteggio esatto lo elabora l’INPS sulla base degli imponibili reali.Due precisazioni fiscali importanti. La NASPI anticipata conserva la natura di indennità di disoccupazione: è quindi soggetta a IRPEF come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e l’INPS applica le ritenute. Allo stesso tempo non costituisce un ricavo della tua attività: non va fatturata, non entra nel calcolo dell’imposta sostitutiva del forfettario e non erode il limite degli 85.000 euro. Sono due mondi separati, ma vanno coordinati nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Come fare domanda all’INPS: il termine dei 30 giorniIl termine è la vera trappola di tutta la procedura. La domanda di anticipazione va presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma, dell’impresa individuale o dalla sottoscrizione della quota di capitale sociale della cooperativa. Se invece l’attività era già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente poi cessato, i 30 giorni decorrono dalla data di presentazione della domanda di NASPI.Trenta giorni passano in fretta quando si sta avviando un’attività, tra scelta del codice ATECO, iscrizioni e primi clienti. Un ritardo anche di pochi giorni comporta il rigetto della domanda: l’indennità continuerà ad arrivare mensilmente (con i vincoli di cumulo previsti per il lavoro autonomo), ma il capitale iniziale è perso. Non esistono rimedi successivi.Per questo l’ordine corretto delle operazioni è decisivo. Ecco la sequenza che seguiamo con i nostri clienti:Verifica preliminare del diritto alla NASPI, della durata residua e della convenienza dell’anticipazioneSimulazione dell’attività in regime forfettario: codice ATECO, coefficiente, contributi, imposta sostitutivaApertura della Partita IVA e, se necessaria, iscrizione alla Camera di CommercioPresentazione della domanda di NASPI anticipata all’INPS entro i 30 giorni, con tutta la documentazione a supportoMonitoraggio della pratica e gestione degli adempimenti successivi fino alla seconda rataLa domanda richiede dati precisi sull’attività avviata e sulla posizione contributiva: un campo compilato male o un documento mancante allungano i tempi o fanno respingere la pratica. Il CAF Centro Fiscale a Udine segue l’intera procedura, dalla verifica dei requisiti alla trasmissione all’INPS, con il vantaggio di avere patronato e assistenza fiscale sotto lo stesso tetto. Aprire Partita IVA forfettaria dopo la NASPI anticipata: guida pratica in 6 passiArriviamo al cuore della questione. Ottenere la NASPI anticipata Partita IVA forfettaria è solo metà del lavoro: l’altra metà è costruire un’attività autonoma reale e correttamente inquadrata, perché è proprio questo che l’INPS si aspetta in cambio dell’anticipazione. Vediamo i sei passaggi operativi.1. Scelta del codice ATECO 2025Il codice ATECO identifica l’attività che si svolge. Dal 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa per l’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025: molti codici storici sono stati sostituiti. Sceglierne uno sbagliato significa applicare il coefficiente di redditività sbagliato e, in alcuni casi, finire nella cassa previdenziale sbagliata.2. Il coefficiente di redditivitàNel forfettario non si deducono i costi reali: si applica ai ricavi un coefficiente di redditività, cioè una percentuale fissa stabilita per legge che determina quanta parte dell’incasso è considerata reddito tassabile. Va dal 40% del commercio e dei servizi di alloggio e ristorazione al 67% delle altre attività economiche, fino al 78% delle attività professionali e sanitarie e all’86% delle costruzioni. Il resto è considerato forfettariamente costo, anche se non l’hai sostenuto.3. Imposta sostitutiva al 5% o al 15%L’aliquota agevolata del 5% per i primi cinque anni spetta solo alle nuove attività: non devi aver esercitato attività d’impresa, artistica o professionale nei tre anni precedenti e, soprattutto, la nuova attività non deve essere mera prosecuzione di quella svolta prima come lavoratore dipendente. È il punto più critico per chi arriva dalla NASPI e ricomincia a fare lo stesso mestiere, magari per l’ex datore di lavoro: in questi casi la valutazione va fatta con estrema attenzione, perché in mancanza dei requisiti si applica il 15%.4. Inquadramento previdenzialeChi apre una Partita IVA forfettaria deve iscriversi alla gestione previdenziale corretta, che dipende dall’attività e dall’eventuale albo professionale, non dal codice ATECO. I professionisti senza cassa di categoria versano alla Gestione Separata INPS con aliquota del 26,07% (24% se già coperti da altra tutela pensionistica). Artigiani e commercianti versano invece l’aliquota IVS del 24% (24,48% per i commercianti) con un contributo minimale annuo che nel 2026 vale 4.521,36 euro per gli artigiani e 4.611,64 euro per i commercianti, dovuto a prescindere dagli incassi, con possibilità di chiedere la riduzione del 35% riservata ai forfettari. Attenzione: quella riduzione non esiste in Gestione Separata.5. Apertura e iscrizioniL’apertura della Partita IVA avviene con la dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate. Le ditte individuali devono aggiungere l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e alla gestione INPS artigiani o commercianti, con tempistiche proprie. Coordinare queste date con i 30 giorni della domanda INPS è essenziale: il CAF Centro Fiscale costruisce il calendario delle scadenze prima di muovere il primo passo.6. Fatturazione elettronica e adempimenti correntiDal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. In fattura si indica il codice natura N2.2 e la dicitura prevista dall’art. 1 c. 58 della L. 190/2014 relativa all’operazione senza applicazione dell’IVA; sopra i 77,47 euro di imponibile serve la marca da bollo da 2 euro. Il forfettario, inoltre, non subisce la ritenuta d’acconto sui propri compensi. Per il quadro completo puoi consultare la nostra pillar CAF Centro Fiscale di Udine dedicata alla Partita IVA in regime forfettario.Quando si rischia di restituire la NASPI anticipata: 7 errori da evitareVeniamo alla domanda che ci fanno tutti: quando l’INPS chiede indietro i soldi? La regola principale è scritta nella norma ed è netta. Chi ha ottenuto la NASPI anticipata e instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale l’indennità sarebbe stata erogata mensilmente è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ricevuta. Fa eccezione solo il rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa della quale si è sottoscritta una quota di capitale sociale.Ecco i 7 errori che più spesso portano alla perdita del beneficio nel percorso NASPI anticipata Partita IVA forfettaria:Accettare un’assunzione come dipendente prima della scadenza del periodo teorico di NASPI, anche part-time, a termine o di breve durata: comporta la restituzione integrale e la perdita della seconda rata del 30%Presentare la domanda oltre i 30 giorni dall’inizio dell’attività: la pratica viene respinta e il capitale non viene mai erogatoAprire una Partita IVA “di facciata” e chiuderla subito dopo aver incassato: l’attività autonoma deve essere reale ed effettivamente esercitataAccedere a un trattamento pensionistico diretto nel periodo considerato: salta l’erogazione della seconda rata (l’assegno ordinario di invalidità è escluso da questa penalizzazione)Confondere l’anticipazione con la NASPI mensile: chi mantiene l’indennità mensile deve rispettare le soglie di cumulo e comunicare il reddito presunto all’INPS, adempimento che nell’anticipata non si applica allo stesso modoNon comunicare all’INPS le variazioni rilevanti della propria situazione lavorativa nei tempi previstiSbagliare inquadramento fiscale o previdenziale: un codice ATECO errato o un’iscrizione previdenziale mancata generano contestazioni e sanzioni che si sommano ai problemi con la NASPILa lezione è semplice: dopo aver incassato l’anticipazione bisogna fare davvero l’imprenditore o il professionista per tutto il periodo coperto. Se durante il percorso arriva un’offerta di lavoro dipendente allettante, prima di firmare qualsiasi contratto è indispensabile fare due conti: la restituzione può superare il vantaggio economico del nuovo impiego. Una consulenza preventiva evita danni difficilmente rimediabili. NASPI anticipata e Partita IVA forfettaria a Udine: l’assistenza del CAFGestire da soli il percorso NASPI anticipata Partita IVA forfettaria significa incrociare due mondi che parlano lingue diverse: quello previdenziale dell’INPS e quello fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Il CAF Centro Fiscale di Udine, in Viale Tullio 13, ha entrambe le competenze internamente: il patronato segue la pratica NASPI, l’area fiscale cura l’apertura e la gestione della Partita IVA.Per chi vive in Friuli Venezia Giulia ci sono alcune specificità da considerare: i rapporti con i Centri per l’Impiego di Udine e Pordenone per lo stato di disoccupazione e la DID, le addizionali IRPEF regionali del FVG che incidono sul carico fiscale complessivo (e che nel forfettario, grazie all’imposta sostitutiva, non si applicano sui redditi dell’attività), oltre alle diverse misure regionali a sostegno dell’autoimpiego. Conoscere il territorio fa la differenza sui tempi di risposta.Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia: la pratica si può gestire interamente da remoto, con invio dei documenti in formato digitale e videoconsulenza. Per valutare il tuo caso puoi prenotare un appuntamento e ricevere un preventivo personalizzato sull’apertura e la gestione della Partita IVA in regime forfettario.Domande frequenti su NASPI anticipata e Partita IVA forfettaria Nel 2026 la NASPI anticipata si riceve ancora in unica soluzione?No. Dal 1° gennaio 2026, per effetto dell’art. 1 c. 176 della L. 199/2025, il pagamento in unica soluzione è stato sostituito da due rate: il 70% alla liquidazione e il 30% al termine del periodo teorico di durata della NASPI e comunque non oltre sei mesi dalla domanda, previa verifica della mancata rioccupazione con lavoro subordinato.Posso chiedere la NASPI anticipata se ho già aperto la Partita IVA?Sì, ma solo se rispetti il termine dei 30 giorni. Se l’attività è stata avviata dopo la cessazione del lavoro dipendente, i 30 giorni decorrono dall’inizio attività; se la Partita IVA era già attiva durante il rapporto di lavoro poi cessato, decorrono dalla data della domanda di NASPI. Oltre quel termine la richiesta viene respinta.La NASPI anticipata va tassata nel regime forfettario?No, non entra nel reddito della tua attività. L’anticipazione resta un’indennità di disoccupazione soggetta a IRPEF come reddito assimilato al lavoro dipendente, con ritenute applicate dall’INPS. Non va fatturata e non incide sul limite degli 85.000 euro del regime forfettario.Se l’attività non decolla e chiudo la Partita IVA devo restituire tutto?La restituzione integrale è espressamente prevista quando si instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo. La semplice chiusura dell’attività per insuccesso è una situazione diversa, ma va valutata caso per caso insieme al patronato, anche perché una chiusura immediata dopo l’incasso può far dubitare dell’effettività dell’attività avviata.Conviene la NASPI anticipata o la NASPI mensile con Partita IVA?Dipende dal progetto. La NASPI anticipata Partita IVA forfettaria conviene a chi ha bisogno di liquidità immediata per investire e ha una prospettiva autonoma stabile. Chi invece prevede ricavi bassi e non esclude un ritorno al lavoro dipendente può valutare la NASPI mensile, rispettando però le soglie di cumulo e gli obblighi di comunicazione spiegati in NASPI e Partita IVA: compatibilità e limiti di reddito. È una scelta che va simulata con i numeri alla mano.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Vuoi trasformare la NASPI nel capitale della tua nuova attività?Il percorso NASPI anticipata Partita IVA forfettaria premia chi lo imposta bene fin dal primo giorno: un termine sbagliato, un codice ATECO impreciso o una firma affrettata su un contratto di lavoro possono costare l’intera indennità. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca in tutto il percorso, dalla verifica dei requisiti NASPI all’apertura della Partita IVA in regime forfettario, fino alla gestione ordinaria di fatture, contributi e dichiarazioni.Hai bisogno di assistenza per la NASPI anticipata e l’apertura della Partita IVA forfettaria? Richiedi una consulenza e un preventivo personalizzato compilando il form Contattaci del sito: ti ricontattiamo noi. Siamo a tua disposizione sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia. Puoi anche scriverci su WhatsApp al 366 6018121 o chiamarci allo 0432 1638640.Settembre 24, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/02/Naspi-Anticipata.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-24 17:00:002026-09-18 17:40:51NASPI Anticipata Partita IVA Forfettaria 2026: Guida e 7 Errori da Evitare