Quadro W del 730/2026: Guida Completa a Monitoraggio Fiscale, IVIE e IVAFE

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il **Quadro W del modello 730/2026** rappresenta uno degli adempimenti più delicati per i contribuenti che detengono **investimenti e patrimoni all’estero**. Questo quadro consente di assolvere a tre obblighi fiscali fondamentali: il **monitoraggio fiscale delle attività estere** (compilazione del quadro RW), il versamento dell’**IVIE** (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero) e dell’**IVAFE** (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero).

La compilazione corretta del Quadro W è cruciale perché errori od omissioni possono comportare **sanzioni molto severe**, che vanno dal 3% al 15% del valore non dichiarato, oltre agli interessi. Per questo motivo, è fondamentale comprendere quando è obbligatorio compilare questo quadro, quali dati inserire e come calcolare correttamente le imposte dovute.

**Chi deve compilare il Quadro W?** Tutti i **residenti fiscali in Italia** che, durante l’anno d’imposta 2025, hanno posseduto o detenuto:

  • **Immobili situati all’estero** (case, appartamenti, terreni, fabbricati)
  • **Attività finanziarie estere** (conti correnti, depositi, titoli, azioni, obbligazioni)
  • **Investimenti in valute digitali** (criptovalute) detenute su exchange esteri
  • **Polizze assicurative estere** con contenuto finanziario
  • **Partecipazioni in società estere**

Anche se l’attività estera non ha prodotto reddito nel 2025, **l’obbligo di monitoraggio permane** se il valore complessivo supera determinate soglie. Questo significa che anche un semplice conto corrente estero con giacenza media superiore a 5.000 euro va dichiarato nel Quadro W.

Il Quadro W si compone di diverse sezioni che devono essere compilate a seconda della tipologia di attività detenute. La compilazione richiede dati precisi sul **valore** degli investimenti, sulla **data di acquisizione** e sulla **percentuale di possesso**. Inoltre, è necessario indicare il **codice Paese** (secondo la codifica ISO 3166-1 alpha-2) dove sono situati gli immobili o dove sono detenute le attività finanziarie.

**Importante:** Il Quadro W del modello 730 non sostituisce la dichiarazione dei **redditi prodotti all’estero**, che devono essere inseriti nei rispettivi quadri (ad esempio, Quadro RL per i redditi da lavoro dipendente estero, Quadro RM per i redditi da capitale). Il Quadro W serve esclusivamente per il **monitoraggio** e per il calcolo delle **imposte patrimoniali** IVIE e IVAFE.

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Nota terminologica: dal 2023 il quadro per il monitoraggio fiscale delle cripto-attività è il Quadro W (Legge 197/2022), che ha sostituito il precedente Quadro RW solo per le cripto. Per le altre attività finanziarie estere (conti correnti, titoli, immobili) il riferimento storico nei documenti pre-2023 era il Quadro RW, ora confluito anch’esso nelle sezioni del nuovo Quadro W.

Indice dei contenuti

  1. Monitoraggio Fiscale (Quadro RW): Quando è Obbligatorio
  2. IVIE: Imposta sugli Immobili Esteri
  3. IVAFE: Imposta sulle Attività Finanziarie Estere
  4. Come Compilare il Quadro W del 730/2026
  5. Sanzioni per Omissioni e Violazioni
  6. Scadenze 2026 per Quadro W, IVIE e IVAFE

Monitoraggio Fiscale (Quadro RW): Quando è Obbligatorio

Il **monitoraggio fiscale delle attività estere**, comunemente chiamato **Quadro RW**, è l’adempimento che consente all’Agenzia delle Entrate di tenere traccia dei patrimoni detenuti all’estero dai residenti fiscali italiani. Questa norma è stata introdotta per contrastare l’evasione fiscale internazionale e il riciclaggio di denaro.

Chi è obbligato al monitoraggio fiscale

Sono tenuti a compilare il Quadro RW tutti i **soggetti residenti in Italia** che, nel corso del periodo d’imposta 2025, hanno:

1. **Detenuto investimenti all’estero** (direttamente o per interposta persona) 2. **Posseduto immobili situati all’estero** (a qualsiasi titolo: proprietà, usufrutto, nuda proprietà) 3. **Effettuato trasferimenti da/verso l’estero** attraverso soggetti non residenti

L’obbligo sussiste **indipendentemente dal fatto che le attività abbiano prodotto reddito**. Ciò significa che anche un conto corrente dormiente all’estero va dichiarato se la giacenza media supera la soglia.

Soglie di rilevanza per il monitoraggio

Esistono alcune **esenzioni dall’obbligo di compilazione** del Quadro RW, che variano a seconda della tipologia di attività:

**Conti correnti e depositi esteri:** – **Esenzione** se la giacenza media annua non supera **5.000 euro** – **Esenzione** se il valore massimo complessivo raggiunto nel 2025 non supera **15.000 euro** – Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente

**Attività finanziarie (titoli, azioni, fondi):** – Nessuna soglia di esenzione: vanno sempre dichiarate, indipendentemente dal valore

**Immobili esteri:** – Nessuna soglia di esenzione: vanno sempre dichiarati, anche se di modesto valore

Esempio pratico:

Mario ha un conto corrente in Svizzera con una giacenza media annua di 4.500 euro, ma a dicembre ha ricevuto un bonifico da 12.000 euro portando il saldo a 16.500 euro per qualche giorno. Anche se la giacenza media è sotto i 5.000 euro, il valore massimo raggiunto (16.500 euro) supera i 15.000 euro, quindi Mario **è obbligato** a dichiarare il conto nel Quadro W.

Cosa si intende per “interposta persona”

L’obbligo di dichiarazione sussiste anche quando le attività estere sono detenute **per interposta persona**, cioè:

  • **Conti intestati a familiari** ma di fatto nella disponibilità del contribuente
  • **Società fiduciarie estere** che detengono beni per conto del contribuente
  • **Trust esteri** di cui il contribuente è beneficiario effettivo
  • **Holding estere** controllate dal contribuente

In questi casi, la presunzione è che il contribuente italiano sia il **titolare effettivo** (beneficial owner) delle attività, quindi deve dichiararle come se fossero intestate direttamente a lui.

Informazioni da indicare nel Quadro RW

Per ogni attività estera detenuta, il Quadro RW richiede le seguenti informazioni:

1. **Codice fiscale del contribuente** 2. **Codice dello Stato estero** (codifica ISO alpha-2: CH per Svizzera, FR per Francia, ecc.) 3. **Tipologia di investimento** (codice da 1 a 20: conto corrente, titoli, immobili, ecc.) 4. **Periodo di detenzione** (tutto l’anno, periodo infrannuale con date inizio/fine) 5. **Percentuale di possesso** (100% se titolare unico, altrimenti la quota spettante) 6. **Valore iniziale** dell’investimento all’1/1/2025 (o al momento dell’acquisizione) 7. **Valore finale** dell’investimento al 31/12/2025 (o al momento della dismissione) 8. **Criterio di determinazione** del valore (costo d’acquisto, valore nominale, valore di mercato) 9. **Quota di IVIE o IVAFE** dovuta (se applicabile)

Criteri di valutazione delle attività

Il valore da indicare nel Quadro RW varia a seconda della tipologia di attività:

**Conti correnti e depositi:** – Valore iniziale = saldo al 1° gennaio 2025 – Valore finale = saldo al 31 dicembre 2025

**Titoli quotati (azioni, obbligazioni, ETF):** – Valore di mercato alla data di riferimento (ultimo giorno di quotazione dell’anno)

**Titoli non quotati:** – Valore nominale o, in mancanza, valore di acquisto

**Immobili:** – **Costo di acquisto** risultante dall’atto di compravendita (più spese notarili e di registrazione) – In alternativa, **valore catastale estero** (se esistente un sistema catastale nel Paese) – Per immobili ricevuti in donazione o successione: valore dichiarato nell’atto

**Criptovalute:** – Valore in euro al cambio della data di riferimento (1° gennaio e 31 dicembre) – Va indicato il valore complessivo del portafoglio crypto, non i singoli asset

IVIE: Imposta sugli Immobili Esteri

Aggiornamento normativo: dal periodo d’imposta 2024 l’aliquota IVIE ordinaria è passata dallo 0,76% all’1,06% (Legge di Bilancio 2024, L. 213/2023, art. 1 c. 91). L’aliquota ridotta dello 0,4% per abitazione principale (solo A/1, A/8, A/9) resta invariata. Per il 730/2026 (redditi 2025) si applica l’aliquota dell’1,06%.

L’**IVIE** (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero) è un’imposta patrimoniale dovuta dai residenti fiscali in Italia che possiedono **immobili situati all’estero** a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, superficie, enfiteusi, nuda proprietà).

Aliquota IVIE 2026

L’aliquota ordinaria dell’IVIE per il 2026 è pari allo **1,06%** del valore dell’immobile. Questa percentuale si applica alla **base imponibile**, che può essere calcolata con criteri diversi a seconda della disponibilità di un sistema catastale nel Paese estero.

**Importante:** L’aliquota dello 1,06% è stata confermata anche per il 2026, mantenendo invariata la misura degli anni precedenti.

Calcolo della base imponibile IVIE

Il valore su cui calcolare l’IVIE dipende dalla presenza o meno di un **sistema catastale** nel Paese dove è situato l’immobile:

**Paesi con sistema catastale** (es. Francia, Spagna, Portogallo): – Base imponibile = **costo di acquisto** dell’immobile (risultante dall’atto notarile) – Include anche le spese accessorie (notaio, registrazione, intermediazione) – **Non** si rivaluta annualmente

**Paesi senza sistema catastale** (es. Svizzera, USA, UK): – Base imponibile = **costo di acquisto** rivalutato secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo

**Immobili acquisiti per successione o donazione:** – Base imponibile = valore dichiarato nella dichiarazione di successione estera o nell’atto di donazione – In mancanza, valore di mercato al momento dell’acquisizione

Esempio di calcolo IVIE

Caso 1: Appartamento in Francia

Giulia ha acquistato nel 2018 un appartamento a Nizza per 250.000 euro (costo risultante dall’atto). La Francia ha un sistema catastale, quindi la base imponibile rimane fissa.

  • Base imponibile: 250.000 euro
  • Aliquota IVIE: 1,06%
  • **IVIE dovuta per il 2026: 2.650 euro**

L’IVIE va versata in due rate: – 1° rata (acconto): 950 euro entro il 30 giugno 2026 – 2° rata (saldo): 950 euro entro il 30 novembre 2026

Caso 2: Villa in Svizzera

Marco ha ereditato nel 2010 una villa in Ticino, valore di acquisto originario 400.000 euro. La Svizzera non ha un sistema catastale riconosciuto, quindi il valore va rivalutato annualmente.

Valore rivalutato al 2026 (applicando coefficienti ISTAT): circa 480.000 euro

  • Base imponibile: 480.000 euro
  • Aliquota IVIE: 1,06%
  • **IVIE dovuta per il 2026: 5.088 euro**

IVIE ridotta per immobili adibiti ad abitazione principale

Se l’immobile estero è utilizzato come **abitazione principale** dal contribuente o dai suoi familiari, l’aliquota IVIE è **ridotta allo 0,40%** (invece dello 1,06%).

Requisiti per l’aliquota ridotta:

1. Il contribuente deve **risiedere effettivamente** nell’immobile per la maggior parte dell’anno 2. L’immobile deve essere iscritto nell’anagrafe della popolazione residente del Comune estero (se esistente) 3. Non si può beneficiare contemporaneamente dell’IMU agevolata su un immobile in Italia

Esempio:

Luca lavora in Germania e risiede stabilmente a Monaco in un appartamento di sua proprietà. L’appartamento vale 300.000 euro.

  • Base imponibile: 300.000 euro
  • Aliquota IVIE ridotta: 0,40%
  • **IVIE dovuta: 1.200 euro** (invece di 2.280 euro con aliquota ordinaria)

Esenzioni e casi particolari

**Immobili di impresa:** – Gli immobili all’estero posseduti da imprese o professionisti e utilizzati nell’esercizio dell’attività sono **esenti da IVIE** – L’immobile deve essere “strumentale” per definizione (uffici, capannoni, negozi)

**Immobili non disponibili per tutto l’anno:** – Se l’immobile è stato acquistato o venduto durante l’anno, l’IVIE si calcola **proporzionalmente** ai mesi di possesso – I mesi vanno contati per intero (possesso superiore a 15 giorni = mese intero)

**Comproprietà:** – Se l’immobile è in comproprietà, ogni comproprietario calcola l’IVIE sulla **propria quota** di possesso

Esempio: appartamento a Barcellona del valore di 200.000 euro posseduto al 50% da due fratelli. – Quota di ciascuno: 100.000 euro – IVIE dovuta da ciascuno: 100.000 x 1,06% = **1.060 euro**

Versamento dell’IVIE

L’IVIE può essere versata:

1. **Tramite modello F24**, indicando il codice tributo **4041** (IVIE) 2. **In unica soluzione** entro il 30 giugno 2026 3. **In due rate**: acconto 50% entro 30 giugno, saldo 50% entro 30 novembre

**Compensazione con altre imposte:** – L’IVIE può essere compensata con crediti d’imposta o altri tributi tramite F24 – **Non** può essere compensata con le imposte pagate all’estero sullo stesso immobile (no credito d’imposta)

Detrazione per imposte estere

Se sul medesimo immobile si pagano **imposte patrimoniali estere** (es. taxe foncière in Francia, Council Tax nel Regno Unito), queste **non sono detraibili** dall’IVIE italiana.

Tuttavia, se l’immobile produce **redditi fondiari esteri** (affitto), le imposte pagate all’estero su quei redditi possono essere detratte dall’IRPEF italiana secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni.

IVAFE: Imposta sulle Attività Finanziarie Estere

L’**IVAFE** (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero) è un’imposta patrimoniale che colpisce le **attività finanziarie detenute all’estero** da persone fisiche residenti in Italia. Si tratta di un’imposta analoga all’imposta di bollo sui depositi e conti correnti italiani, ma con aliquote e modalità di calcolo specifiche.

Ambito di applicazione dell’IVAFE

L’IVAFE si applica alle seguenti categorie di attività finanziarie detenute all’estero:

1. **Conti correnti e depositi bancari** presso istituti esteri 2. **Titoli azionari e obbligazionari** emessi da soggetti non residenti 3. **Quote di fondi comuni di investimento esteri** (OICR) 4. **Prodotti finanziari derivati** (opzioni, futures, swap) 5. **Contratti di assicurazione sulla vita e capitalizzazione** stipulati con compagnie estere 6. **Forme di previdenza complementare estere** 7. **Metalli preziosi** detenuti all’estero 8. **Criptovalute** e asset digitali su exchange o wallet esteri

**Importante:** L’IVAFE si applica anche alle attività finanziarie detenute **indirettamente**, tramite società fiduciarie estere, trust o altri veicoli di investimento.

Aliquote IVAFE 2026

L’aliquota dell’IVAFE varia a seconda della tipologia di attività finanziaria:

**Aliquota ordinaria: 2 per mille (0,20%)** – Si applica alla generalità delle attività finanziarie estere – Base imponibile: valore di mercato dell’attività al 31 dicembre 2025

Aliquota maggiorata: 4 per mille (0,40%) per Stati a fiscalità privilegiata
– Si applica ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (cd. “lista nera”)
– Novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1 c. 91), in vigore dal periodo d’imposta 2024
– Verificare se la giurisdizione estera è inclusa nella lista per applicare correttamente l’aliquota maggiorata

**Aliquota ridotta per conti correnti:** – Per i **conti correnti e libretti di risparmio** esteri l’IVAFE è dovuta in misura fissa: – **34,20 euro per ogni conto** o libretto (indipendentemente dal saldo) – Se il rapporto è cointestato, l’imposta è dovuta da ciascun cointestatario in proporzione alla quota di possesso – Se la quota non è specificata, si presume la cointestazione al 50%

Calcolo dell’IVAFE: esempi pratici

Caso 1: Portafoglio titoli presso banca svizzera

Anna ha un portafoglio di azioni e obbligazioni presso una banca svizzera. Al 31 dicembre 2025 il valore complessivo del portafoglio è di 150.000 euro.

  • Base imponibile: 150.000 euro
  • Aliquota: 2 per mille (0,20%)
  • **IVAFE dovuta: 300 euro**

L’IVAFE va versata con il modello F24 utilizzando il codice tributo **4043**.

Caso 2: Conto corrente in Germania

Paolo ha un conto corrente presso una banca tedesca con un saldo medio annuo di 25.000 euro.

  • Per i conti correnti l’IVAFE è in misura fissa
  • **IVAFE dovuta: 34,20 euro** (non dipende dal saldo)

Caso 3: Conto cointestato in Francia

Luigi e Maria hanno un conto cointestato al 50% in Francia con saldo di 80.000 euro.

  • IVAFE totale per il conto: 34,20 euro
  • Quota di ciascun cointestatario: 50%
  • **IVAFE dovuta da ciascuno: 17,10 euro**

Caso 4: Portafoglio di criptovalute

Giovanni detiene Bitcoin ed Ethereum su un exchange estero (Binance). Al 31 dicembre 2025 il controvalore in euro è di 50.000 euro.

  • Base imponibile: 50.000 euro
  • Aliquota: 2 per mille (0,20%)
  • **IVAFE dovuta: 100 euro**

Determinazione del valore imponibile

Il valore su cui calcolare l’IVAFE varia a seconda della tipologia di attività:

**Titoli quotati in mercati regolamentati:** – Valore di mercato al **31 dicembre 2025** (ultimo prezzo di chiusura dell’anno) – Se il titolo è quotato in valuta estera, va convertito in euro al **cambio BCE** del 31 dicembre

**Titoli non quotati:** – **Valore nominale** (es. obbligazioni) – In assenza di valore nominale: **costo di acquisto**

**Quote di fondi comuni esteri (OICR):** – **Valore della quota** pubblicato dalla società di gestione al 31 dicembre 2025 – Moltiplicato per il numero di quote possedute

**Contratti derivati:** – **Valore di mercato** al 31 dicembre (mark-to-market) – Per i derivati non quotati: valore di liquidazione teorica

**Polizze vita e capitalizzazione:** – **Valore di riscatto** al 31 dicembre 2025 – Se la polizza non prevede un valore di riscatto: somma dei premi versati

**Criptovalute:** – **Valore di mercato** in euro al cambio del 31 dicembre 2025 – Si può utilizzare il cambio medio delle principali piattaforme (CoinMarketCap, CoinGecko)

Esenzioni e riduzioni IVAFE

**Attività finanziarie di impresa:** – Le attività finanziarie detenute nell’esercizio di impresa (società di persone, imprese individuali) sono **esenti da IVAFE** – Devono essere iscritte tra le attività dello stato patrimoniale

**Attività amministrate da intermediari italiani:** – Se le attività finanziarie estere sono **amministrate** da una banca o intermediario italiano (es. conto deposito titoli), l’intermediario può applicare direttamente l’imposta di bollo italiana (0,20%) in sostituzione dell’IVAFE – Il contribuente può scegliere se far applicare l’imposta dall’intermediario o versarla autonomamente tramite F24

**Soglie di esenzione:** – Non esistono soglie di esenzione per l’IVAFE: anche attività di modesto valore sono soggette all’imposta – Unica eccezione: i conti correnti con giacenza media inferiore a 5.000 euro (ma va comunque compilato il Quadro RW)

Versamento dell’IVAFE

L’IVAFE deve essere versata con le stesse modalità e scadenze dell’IVIE:

1. **Codice tributo F24: 4043** 2. **Unica soluzione** entro il 30 giugno 2026 3. **Oppure in due rate:** – 1° rata (50%): entro 30 giugno 2026 – 2° rata (50%): entro 30 novembre 2026

**Importante:** Se l’IVAFE complessiva dovuta è inferiore a 12 euro, **non va versata** (importo minimo). Tuttavia, l’obbligo di compilazione del Quadro W rimane.

Credito d’imposta per imposte estere analoghe

Se sul medesimo patrimonio finanziario sono state pagate **imposte patrimoniali estere** di natura analoga (es. wealth tax), è possibile scomputare queste imposte dall’IVAFE italiana, fino a concorrenza.

Esempio:

Stefano ha un portafoglio di titoli in Spagna del valore di 200.000 euro. In Spagna ha pagato l’Impuesto sobre el Patrimonio (imposta patrimoniale spagnola) pari a 500 euro.

IVAFE italiana dovuta: 200.000 x 0,20% = 400 euro Imposta estera già pagata: 500 euro

**Risultato:** L’IVAFE italiana è interamente azzerata dal credito d’imposta (500 euro > 400 euro). L’eccedenza di 100 euro non è rimborsabile.

**Documentazione necessaria:** – Attestazione dell’autorità fiscale estera del pagamento dell’imposta – Documentazione tradotta in italiano e asseverata – Va conservata ed esibita in caso di controllo

Come Compilare il Quadro W del 730/2026

La compilazione del Quadro W richiede attenzione e precisione. Ogni errore può comportare sanzioni, quindi è fondamentale conoscere la struttura del quadro e le informazioni da inserire in ciascuna sezione.

Struttura del Quadro W

Il Quadro W si compone di diverse sezioni, ognuna dedicata a una specifica tipologia di attività o imposta:

**Sezione I – Attività finanziarie e patrimoniali estere** – Compilare una riga per ogni attività estera detenuta (conto corrente, titoli, immobili, ecc.) – Indicare il codice dello Stato estero, la tipologia, il periodo di detenzione e i valori

**Sezione II – Trasferimenti da/verso l’estero** – Compilare se sono stati effettuati trasferimenti superiori a 15.000 euro verso o dall’estero – Non va compilata se i trasferimenti sono stati effettuati tramite intermediari residenti in Italia

**Sezione III-A – Determinazione IVIE** – Indicare il valore degli immobili esteri e calcolare l’IVIE dovuta – Separare gli immobili adibiti ad abitazione principale (aliquota 0,40%) dagli altri (aliquota 1,06%)

**Sezione III-B – Determinazione IVAFE** – Indicare il valore delle attività finanziarie estere e calcolare l’IVAFE dovuta – Distinguere tra conti correnti (imposta fissa 34,20 euro) e altre attività (aliquota 0,20%)

Compilazione Sezione I: dati delle attività estere

Per ogni attività estera vanno compilate le seguenti colonne:

**Colonna 1 – Codice dello Stato estero** – Usare la codifica ISO 3166-1 alpha-2 (es: CH = Svizzera, FR = Francia, US = Stati Uniti) – La tabella dei codici è disponibile nelle istruzioni del modello 730

**Colonna 2 – Codice individuazione del bene** – Codice da 1 a 20 che identifica la tipologia di attività: – 1 = Conti correnti e libretti di risparmio – 2 = Titoli di Stato esteri – 3 = Obbligazioni estere – 4 = Azioni estere – 5 = Quote di OICR esteri – 14 = Immobili – 18 = Valute digitali (criptovalute) – (altri codici per contratti derivati, polizze, metalli preziosi, ecc.)

**Colonna 3 – Codice di individuazione Paese** – Ripetere il codice dello Stato (stessa codifica della colonna 1)

**Colonna 4 – Quota di possesso (%)** – Indicare la percentuale di possesso dell’attività – 100 se titolare unico, altrimenti la quota spettante

**Colonna 5 – Criterio determinazione valore** – Codice da 1 a 3: – 1 = Valore di mercato – 2 = Valore nominale – 3 = Costo di acquisto

**Colonna 6 e 7 – Periodo di detenzione** – Se detenuto tutto l’anno: lasciare in bianco – Se detenuto solo parte dell’anno: indicare la data di inizio e fine detenzione (gg/mm/aaaa)

**Colonna 8 – Valore iniziale** – Valore dell’attività al 1° gennaio 2025 (o alla data di acquisizione se successiva) – In euro, senza decimali

**Colonna 9 – Valore finale** – Valore dell’attività al 31 dicembre 2025 (o alla data di cessione se precedente) – In euro, senza decimali

Esempio di compilazione Sezione I

**Caso pratico:** Marco ha le seguenti attività estere nel 2025:

1. **Conto corrente in Germania** presso Deutsche Bank – Saldo al 1/1/2025: 18.000 euro – Saldo al 31/12/2025: 22.000 euro

2. **Appartamento in Spagna** (Barcellona) – Acquistato nel 2019 per 180.000 euro – Possesso: 100%

3. **Portafoglio di azioni USA** (Apple, Microsoft) – Valore al 1/1/2025: 45.000 euro – Valore al 31/12/2025: 52.000 euro

Compilazione Sezione I:

Riga 1 (conto corrente Germania): – Col. 1: DE (Germania) – Col. 2: 1 (conto corrente) – Col. 4: 100% – Col. 5: 1 (valore di mercato) – Col. 8: 18.000 – Col. 9: 22.000

Riga 2 (immobile Spagna): – Col. 1: ES (Spagna) – Col. 2: 14 (immobile) – Col. 4: 100% – Col. 5: 3 (costo di acquisto) – Col. 8: 180.000 – Col. 9: 180.000

Riga 3 (azioni USA): – Col. 1: US (Stati Uniti) – Col. 2: 4 (azioni) – Col. 4: 100% – Col. 5: 1 (valore di mercato) – Col. 8: 45.000 – Col. 9: 52.000

Compilazione Sezione III-A: calcolo IVIE

Dopo aver compilato la Sezione I con tutti gli immobili esteri, si passa al calcolo dell’IVIE.

Righi W7-W9: IVIE dovuta

  • **Rigo W7**: Valore complessivo degli immobili esteri (somma dei valori finali degli immobili dalla Sezione I)
  • **Rigo W8**: IVIE calcolata con aliquota ordinaria 1,06%
  • **Rigo W9**: IVIE su abitazione principale con aliquota ridotta 0,40% (se applicabile)

Esempio:

Marco ha: – Appartamento in Spagna: 180.000 euro (non adibito ad abitazione principale)

Calcolo IVIE: – Rigo W7: 180.000 euro – Rigo W8: 180.000 x 1,06% = **1.908 euro** – Rigo W9: 0 (non ha immobili adibiti ad abitazione principale)

IVIE totale da versare: 1.368 euro

Compilazione Sezione III-B: calcolo IVAFE

Anche per l’IVAFE si parte dai dati della Sezione I, selezionando solo le attività finanziarie (codici 1-13, 18).

Righi W10-W14: IVAFE dovuta

  • **Rigo W10**: Numero di conti correnti/libretti esteri
  • **Rigo W11**: IVAFE sui conti correnti (numero conti x 34,20 euro)
  • **Rigo W12**: Valore complessivo delle altre attività finanziarie (titoli, fondi, crypto)
  • **Rigo W13**: IVAFE sulle altre attività (valore x 0,20%)
  • **Rigo W14**: IVAFE totale (somma righi W11 e W13)

Esempio:

Marco ha: – 1 conto corrente in Germania: 22.000 euro – Azioni USA: 52.000 euro

Calcolo IVAFE: – Rigo W10: 1 (un conto corrente) – Rigo W11: 1 x 34,20 = **34,20 euro** – Rigo W12: 52.000 euro (valore azioni) – Rigo W13: 52.000 x 0,20% = **104 euro** – Rigo W14: 34,20 + 104 = **138,20 euro**

IVAFE totale da versare: 138,20 euro

Compilazione Sezione II: trasferimenti da/verso l’estero

Questa sezione va compilata solo se nel 2025 sono stati effettuati **trasferimenti** da o verso l’estero di importo complessivo **superiore a 15.000 euro**.

**Quando va compilata:** – Bonifici dall’Italia verso conti esteri > 15.000 euro – Bonifici da conti esteri verso l’Italia > 15.000 euro – Trasporti di denaro contante attraverso le frontiere > 15.000 euro

**Quando NON va compilata:** – Se i trasferimenti sono stati effettuati tramite banche o intermediari italiani (già monitorati) – Se l’importo complessivo annuo non supera 15.000 euro

**Dati da indicare:** – Codice dello Stato estero di provenienza/destinazione – Importo complessivo dei trasferimenti in entrata – Importo complessivo dei trasferimenti in uscita

Errori comuni da evitare

1. **Dimenticare di indicare la percentuale di possesso** – Anche se si è titolari al 100%, va compilata la colonna 4 con “100”

2. **Usare il cambio sbagliato per le valute estere** – Usare sempre il cambio ufficiale BCE del 31 dicembre 2025

3. **Non dichiarare conti con giacenza bassa** – Anche se la giacenza media è sotto 5.000 euro, se il picco ha superato 15.000 euro va dichiarato

4. **Sommare più attività sulla stessa riga** – Ogni conto, immobile o portafoglio titoli va dichiarato su una riga separata

5. **Dimenticare di calcolare IVIE/IVAFE** – Compilare la Sezione I non basta: bisogna calcolare le imposte nelle Sezioni III-A e III-B

6. **Non conservare la documentazione** – Estratti conto, atti notarili e valutazioni vanno conservati per eventuali controlli

Sanzioni per Omissioni e Violazioni

Le sanzioni per omessa o errata compilazione del Quadro W sono particolarmente severe, perché il legislatore vuole scoraggiare l’occultamento di patrimoni all’estero. È fondamentale conoscere le conseguenze per evitare errori costosi.

Sanzioni per omesso monitoraggio (Quadro RW)

Se il contribuente **omette** di dichiarare le attività estere nel Quadro RW (Sezione I), si applicano le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa: dal 3% al 15% del valore dell’attività non dichiarata

L’importo della sanzione varia a seconda della gravità: – **Minimo 3%**: per omissioni non gravissime, collaborate in fase di controllo – **Massimo 15%**: per occultamento doloso, recidiva, mancata collaborazione

**Raddoppio della sanzione per Paesi black list:** – Se l’attività è detenuta in un **Paese non collaborativo** (black list UE), la sanzione va **dal 6% al 30%** – I Paesi black list sono indicati nel Decreto MEF aggiornato annualmente

Esempio:

Luigi ha dimenticato di dichiarare un conto corrente in Svizzera con giacenza di 80.000 euro. In sede di controllo, l’Agenzia delle Entrate rileva l’omissione.

Sanzione: 80.000 x 6% (minimo, perché Luigi collabora) = **4.800 euro**

Se invece Luigi avesse occultato volontariamente il conto e non collaborato, la sanzione potrebbe arrivare a: 80.000 x 15% = **12.000 euro**

Sanzioni per omesso versamento IVIE

Se il contribuente **compila il Quadro W** ma **non versa l’IVIE** (o la versa in misura insufficiente), si applicano le sanzioni previste per il mancato pagamento delle imposte:

**Sanzione: 30% dell’importo non versato** – Calcolata sull’imposta dovuta e non pagata – Si aggiungono gli **interessi di mora** calcolati giorno per giorno

**Possibilità di ravvedimento operoso:** – Se il contribuente si accorge dell’errore, può sanare versando: – L’IVIE dovuta – La sanzione ridotta (varia a seconda di quanto tempo è passato) – Gli interessi legali

Esempio di ravvedimento:

Maria ha dimenticato di versare l’IVIE di 1.500 euro entro il 30 giugno 2026. Se si ravvede entro 90 giorni:

  • IVIE dovuta: 1.500 euro
  • Sanzione ridotta: 1.500 x 3,75% = **56,25 euro**
  • Interessi: circa 10 euro (a seconda dei giorni di ritardo)
  • **Totale da versare: 1.566,25 euro**

Se invece attende che arrivi la cartella esattoriale: – IVIE: 1.500 euro – Sanzione piena: 1.500 x 30% = **450 euro** – Interessi: circa 50 euro – Aggio di riscossione: 8% – **Totale: oltre 2.100 euro**

Sanzioni per omesso versamento IVAFE

Le sanzioni per omesso versamento dell’IVAFE sono identiche a quelle dell’IVIE:

**Sanzione: 30% dell’importo non versato** – Più interessi di mora – Possibilità di ravvedimento operoso con sanzioni ridotte

Caso particolare: IVAFE sui conti correnti

Anche se l’IVAFE sui conti correnti è una cifra modesta (34,20 euro), l’omesso versamento comporta comunque la sanzione del 30%:

  • IVAFE non versata: 34,20 euro
  • Sanzione (30%): 10,26 euro
  • Interessi: 1-2 euro
  • **Totale: circa 45-46 euro**

Può sembrare poco, ma se si hanno 5 conti correnti non dichiarati, la sanzione sale rapidamente.

Sanzioni per indicazione di valori inferiori al reale

Se il contribuente **dichiara** l’attività estera nel Quadro W ma **indica un valore inferiore** al reale (sottovalutazione), si applica:

Sanzione: dal 3% al 15% della differenza di valore

Esempio:

Giovanni dichiara un appartamento a Parigi per 200.000 euro, ma in realtà vale 300.000 euro (risultante da perizia). L’Agenzia delle Entrate contesta la sottovalutazione.

Differenza: 100.000 euro Sanzione: 100.000 x 6% = **6.000 euro**

Inoltre, deve versare: – IVIE sulla differenza: 100.000 x 1,06% = 1.060 euro – Sanzione per omesso versamento IVIE: 1.060 x 30% = 318 euro – **Totale: circa 7.500 euro**

Sanzioni penali

In casi di occultamento particolarmente grave, oltre alle sanzioni amministrative, si possono configurare **reati penali**:

**Omessa dichiarazione di attività estere superiori a 50.000 euro:** – Se il valore complessivo delle attività non dichiarate supera 50.000 euro per almeno 2 anni, si configura il reato di **omessa dichiarazione** – Pena: reclusione da 1 a 4 anni

**Dichiarazione fraudolenta:** – Se il contribuente usa documentazione falsa o artifici per occultare le attività estere – Pena: reclusione da 1 a 6 anni

**Riciclaggio e autoriciclaggio:** – Se le somme detenute all’estero derivano da evasione fiscale o altri reati – Pena: reclusione da 4 a 12 anni

Prescrizione e decadenza

**Termine ordinario:** – L’Agenzia delle Entrate può accertare le violazioni entro **5 anni** dalla presentazione della dichiarazione (termine ordinario per IRPEF)

**Raddoppio dei termini:** – Se le attività sono detenute in **Paesi black list**, i termini di accertamento **raddoppiano** a 10 anni

**Violazioni penali:** – I termini di prescrizione per i reati penali variano da 6 a 10 anni, a seconda della gravità

Come regolarizzare le violazioni pregresse

Se il contribuente si accorge di non aver dichiarato attività estere negli anni passati, può regolarizzare la posizione tramite:

**Ravvedimento operoso:** – Presentare dichiarazioni integrative per gli anni omessi – Versare le imposte dovute (IVIE/IVAFE) con sanzioni ridotte – Le sanzioni variano a seconda del tempo trascorso (più si aspetta, più aumentano)

**Voluntary disclosure (chiusa nel 2023):** – Non è più possibile accedere alla procedura di collaborazione volontaria – Rimane solo il ravvedimento operoso ordinario

**Procedura raccomandata:** 1. Ricostruire la situazione patrimoniale degli ultimi 5 anni 2. Calcolare IVIE e IVAFE dovute per ogni anno 3. Presentare dichiarazioni integrative (730 integrativo o Redditi PF) 4. Versare imposte, sanzioni ridotte e interessi tramite F24 5. Conservare tutta la documentazione bancaria/notarile per 10 anni

Scadenze 2026 per Quadro W, IVIE e IVAFE

Il rispetto delle scadenze è fondamentale per evitare sanzioni e interessi. Ecco tutte le date rilevanti per il Quadro W, l’IVIE e l’IVAFE relative all’anno d’imposta 2025 (dichiarazione nel 2026).

Scadenze di presentazione del modello 730/2026

Il Quadro W viene presentato insieme al modello 730/2026. Le scadenze variano a seconda della modalità di presentazione:

**730 precompilato (online, senza CAF/professionista):** – **Dal 30 aprile al 30 settembre 2026** – Accesso tramite area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Se si accetta il 730 precompilato senza modifiche: nessun controllo formale

**730 tramite CAF o professionista abilitato:** – **Dal 30 aprile al 30 giugno 2026** (per beneficiare del rimborso a luglio/agosto) – **Dal 1° luglio al 30 settembre 2026** (per presentazioni oltre la scadenza ordinaria) – Il CAF verifica la dichiarazione e rilascia il visto di conformità

**730 tramite sostituto d’imposta (datore di lavoro/ente pensionistico):** – **Entro il 15 giugno 2026** (per avere rimborsi in busta paga a luglio) – Questa modalità è sempre meno utilizzata

**Importante:** Il Quadro W va compilato **anche se** il 730 è precompilato, perché l’Agenzia delle Entrate **non** ha dati sulle attività estere (non essendo comunicati da intermediari italiani).

Scadenze di versamento IVIE

L’IVIE dovuta per il 2025 (indicata nel Quadro W del 730/2026) va versata con le seguenti scadenze:

**Versamento in unica soluzione:** – **Entro il 30 giugno 2026** – Con modello F24, codice tributo **4041** – Anno di riferimento: **2025**

**Versamento in due rate:** – **1° rata (acconto 50%)**: entro il **30 giugno 2026** – **2° rata (saldo 50%)**: entro il **30 novembre 2026** – Codice tributo: **4041** per entrambe le rate

**Compilazione modello F24 per IVIE:** – Sezione “Erario” – Codice tributo: **4041** – Anno di riferimento: **2025** (non 2026!) – Importo a debito versato: l’IVIE calcolata

Esempio F24:

Maria deve versare IVIE per 1.200 euro. Sceglie di pagare in due rate:

**1° F24 (entro 30/06/2026):** – Codice tributo: 4041 – Anno di riferimento: 2025 – Importo: 600 euro

**2° F24 (entro 30/11/2026):** – Codice tributo: 4041 – Anno di riferimento: 2025 – Importo: 600 euro

Scadenze di versamento IVAFE

L’IVAFE segue le stesse scadenze dell’IVIE:

**Versamento in unica soluzione:** – **Entro il 30 giugno 2026** – Codice tributo **4043** – Anno di riferimento: **2025**

**Versamento in due rate:** – **1° rata (50%)**: entro il **30 giugno 2026** – **2° rata (50%)**: entro il **30 novembre 2026**

**Compilazione modello F24 per IVAFE:** – Sezione “Erario” – Codice tributo: **4043** – Anno di riferimento: **2025** – Importo a debito versato: l’IVAFE calcolata

**Attenzione:** Se l’IVAFE dovuta è **inferiore a 12 euro**, non va versata (importo minimo). L’obbligo di compilare il Quadro W rimane comunque.

Scadenze per ravvedimento operoso

Se il contribuente dimentica di versare IVIE o IVAFE entro le scadenze, può sanare tramite ravvedimento operoso. Le sanzioni ridotte variano a seconda di quanto tempo è trascorso:

**Ravvedimento sprint (entro 14 giorni dalla scadenza):** – Sanzione ridotta: **0,1% per ogni giorno di ritardo** – Massimo: 1,4% (14 giorni x 0,1%)

**Esempio:** IVIE di 1.000 euro versata con 10 giorni di ritardo – Sanzione: 1.000 x 1% = 10 euro – Interessi: circa 1 euro – Totale: 1.011 euro

**Ravvedimento breve (dal 15° al 30° giorno):** – Sanzione ridotta: **1,5%**

**Ravvedimento intermedio (dal 31° al 90° giorno):** – Sanzione ridotta: **1,67%**

**Ravvedimento lungo (dal 91° giorno al termine per la dichiarazione successiva):** – Sanzione ridotta: **3,75%**

**Ravvedimento oltre l’anno:** – Sanzione ridotta: **4,29%** – Applicabile fino alla notifica di atti di accertamento

Scadenze per dichiarazioni integrative

Se il contribuente si accorge di aver dimenticato di compilare il Quadro W o di aver sbagliato i calcoli di IVIE/IVAFE, può presentare una **dichiarazione integrativa**:

**730 integrativo (a favore del contribuente):** – **Entro il 31 dicembre 2026** – Solo se l’errore è a favore del contribuente (es. ha pagato più IVIE del dovuto) – Non comporta sanzioni

**Dichiarazione integrativa (a sfavore del contribuente):** – **Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo** (quindi entro il 31/12/2030 per l’anno 2025) – Quando l’errore è a sfavore (es. ha dimenticato un conto estero) – Comporta sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso

**Procedura consigliata per integrativa:** 1. Calcolare le imposte dovute correttamente 2. Versare IVIE/IVAFE omesse (con sanzioni ridotte e interessi) tramite F24 3. Presentare il modello Redditi PF integrativo (il 730 non è più modificabile dopo settembre)

Calendario riepilogativo 2026

| Data | Adempimento | |——|————-| | **30 aprile 2026** | Disponibilità del 730 precompilato | | **30 giugno 2026** | Scadenza presentazione 730 tramite CAF (per rimborso a luglio/agosto) | | **30 giugno 2026** | Scadenza versamento IVIE/IVAFE in unica soluzione o 1° rata | | **30 settembre 2026** | Scadenza presentazione 730 precompilato online | | **30 novembre 2026** | Scadenza versamento 2° rata IVIE/IVAFE | | **31 dicembre 2026** | Scadenza per 730 integrativo a favore |

Consigli pratici per rispettare le scadenze

1. **Preparare la documentazione per tempo** – Entro marzo 2026: richiedere estratti conto esteri aggiornati al 31/12/2025 – Entro aprile 2026: raccogliere atti notarili, perizie di valutazione immobili esteri

2. **Fissare un appuntamento con il CAF** – Prenotare entro maggio 2026 per evitare la ressa di giugno – Portare tutta la documentazione già organizzata

3. **Impostare promemoria per i versamenti** – 30 giugno: IVIE/IVAFE (1° rata o unica soluzione) – 30 novembre: IVIE/IVAFE (2° rata)

4. **Verificare l’esito del 730** – Controllare il prospetto di liquidazione entro settembre – Se ci sono errori, presentare tempestivamente integrativa

5. **Conservare le ricevute F24** – I versamenti vanno conservati per almeno 5 anni (10 anni se attività in Paesi black list)

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Domande Frequenti sul Quadro W del 730

Devo dichiarare un conto corrente estero con saldo di 3.000 euro?

Dipende. Se la giacenza media annua è inferiore a 5.000 euro E il valore massimo raggiunto nell’anno non supera 15.000 euro, sei esente dall’obbligo di compilare il Quadro W. Se invece, anche solo per un giorno, il saldo ha superato 15.000 euro (ad esempio per un bonifico in entrata poi girato altrove), devi dichiararlo. L’IVAFE sui conti correnti è comunque minima: 34,20 euro.

Ho venduto un appartamento in Francia a marzo 2025. Devo compilare il Quadro W?

Sì. Anche se hai posseduto l’immobile solo per 3 mesi del 2025, devi dichiararlo nel Quadro W indicando il periodo di detenzione (01/01/2025 – data di vendita). L’IVIE sarà calcolata proporzionalmente ai mesi di possesso. Se hai posseduto l’immobile per più di 15 giorni in un mese, quel mese conta per intero.

Le imposte pagate all’estero sullo stesso bene sono detraibili da IVIE e IVAFE?

Sì, ma solo parzialmente. Le imposte patrimoniali estere analoghe (wealth tax, property tax) sono detraibili fino a concorrenza dell’IVIE o IVAFE italiana. Ad esempio, se paghi 500 euro di imposta patrimoniale in Spagna su un immobile e l’IVIE italiana è 400 euro, l’IVIE è completamente azzerata. L’eccedenza di 100 euro però non è rimborsabile. Serve documentazione ufficiale dell’autorità fiscale estera tradotta e asseverata.

Posso compensare l’IVIE e l’IVAFE con crediti d’imposta?

Sì. L’IVIE e l’IVAFE possono essere compensate in F24 con eventuali crediti d’imposta (IRPEF, ritenute, acconti in eccesso). Non è necessario versarle in contanti se hai capienza di crediti. Importante: se compensi con crediti, indica comunque i codici tributo 4041 (IVIE) e 4043 (IVAFE) nella sezione Erario del modello F24.

Ho ereditato un conto corrente svizzero da mio padre. Quale valore devo dichiarare?

Per i conti correnti ereditati, il valore da dichiarare nel Quadro W è il saldo effettivo al momento dell’apertura della successione (data del decesso). Da quel momento in poi, il conto diventa tuo e devi dichiarare il saldo al 31 dicembre 2025. Se hai ricevuto solo una quota (es. 50% in comproprietà con tuo fratello), dichiara solo la tua quota. L’IVAFE sui conti correnti resta 34,20 euro per l’intero conto, quindi se siete due eredi al 50%, ciascuno paga 17,10 euro.

Devo dichiarare le criptovalute se le detengo su un wallet personale (non su exchange)?

Sì. Le criptovalute vanno dichiarate nel Quadro W indipendentemente da dove sono custodite: exchange estero, wallet hardware (Ledger, Trezor), wallet software. Il valore da indicare è il controvalore in euro al 31 dicembre 2025, calcolato al cambio medio delle principali piattaforme (CoinMarketCap, CoinGecko). L’IVAFE è dello 0,20% sul valore totale del portafoglio crypto.

Sono residente in Italia ma lavoro in Germania. L’appartamento dove abito a Monaco va dichiarato?

Sì, se sei residente fiscale in Italia. Tuttavia, se l’appartamento è la tua abitazione principale (vi risiedi stabilmente e sei iscritto all’anagrafe tedesca), puoi beneficiare dell’aliquota IVIE ridotta dello 0,40% invece dello 1,06%. Attenzione: non puoi avere contemporaneamente l’agevolazione prima casa in Italia e l’aliquota ridotta IVIE all’estero.

Cosa succede se dimentico di compilare il Quadro W?

Se l’Agenzia delle Entrate rileva l’omissione, applica una sanzione dal 3% al 15% del valore non dichiarato. Se l’attività è in un Paese black list, la sanzione raddoppia (6%-30%). Inoltre, dovrai versare IVIE/IVAFE arretrate con sanzioni del 30% e interessi. Se ti accorgi dell’errore prima di un controllo, puoi sanare tramite ravvedimento operoso, pagando sanzioni molto ridotte (dal 3,75% in su, a seconda di quanto tempo è passato).

Il **Quadro W del modello 730/2026** rappresenta un adempimento complesso ma fondamentale per chi detiene patrimoni all’estero. La corretta compilazione richiede attenzione ai dettagli, precisione nei calcoli e una conoscenza approfondita della normativa su **IVIE** e **IVAFE**.

Le sanzioni per omissioni o errori sono molto severe: possono arrivare fino al **15% del valore non dichiarato** (30% per attività in Paesi black list), senza contare le imposte arretrate, gli interessi e le eventuali conseguenze penali. Per questo motivo, è sempre consigliabile affidarsi a un **professionista esperto** per la compilazione del Quadro W.

Il **CAF Centro Fiscale di Udine** ha una lunga esperienza nell’assistenza ai contribuenti con attività estere. Il nostro team conosce a fondo le problematiche legate al monitoraggio fiscale internazionale, sa come valorizzare correttamente gli immobili esteri e può aiutarti a calcolare con precisione IVIE e IVAFE, ottimizzando la posizione fiscale nei limiti di legge.

**Non rischiare sanzioni per errori evitabili.** Prenota subito una consulenza con i nostri esperti fiscali: analizzeremo la tua situazione patrimoniale estera, compileremo il Quadro W in modo accurato e ti guideremo passo dopo passo nel versamento delle imposte dovute.


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