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Plusvalenze Criptovalute Quadro RT 2026: Guida al 33% e al 26% sulle Stablecoin in Euro

Dichiarazione redditi Criptovalute

Le plusvalenze criptovalute Quadro RT 2026 sono il tema che sta facendo più discutere tra chi investe in Bitcoin, Ethereum e stablecoin. Dal 1° gennaio 2026, infatti, l’aliquota generale sui guadagni realizzati con le cripto-attività è salita al 33%, mentre una categoria molto specifica di token — le stablecoin in euro conformi al regolamento MiCAR — resta ferma al 26%. Due aliquote diverse, due modi diversi di compilare la dichiarazione: capire in quale caso ricadi è oggi la differenza tra pagare il giusto e ricevere una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate.

In questa guida non ripetiamo la teoria generale sulla tassazione crypto: andiamo dritti al lato pratico e operativo. Vedrai come si calcola concretamente la plusvalenza con il metodo LIFO, come si compila il Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche, quali conversioni sono fiscalmente neutre e quali invece fanno scattare l’imposta, e cosa rischi se non dichiari. Prima di tutto, però, una precisazione che vale oro: la soglia di esenzione di 2.000 euro non esiste più. Ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro. Se avevi in testa questa informazione, è il momento di aggiornarla.

📌 Guida di riferimento del cluster criptovalute
Questo articolo approfondisce un tassello specifico. Per il quadro completo su MiCA, DAC8, Quadro W e Quadro RT leggi la guida principale: Criptovalute 2026: Guida Fiscale Definitiva.

Plusvalenze criptovalute 2026: cosa cambia con l’aliquota al 33%

Partiamo dalle basi, perché il linguaggio del fisco spaventa più della sostanza. La plusvalenza è semplicemente il guadagno che ottieni quando vendi (o converti) una cripto-attività a un valore più alto di quello a cui l’hai comprata. Se hai acquistato Bitcoin spendendo 5.000 euro e li vendi incassandone 8.000, la tua plusvalenza è di 3.000 euro: è su quei 3.000 euro, non sugli 8.000 incassati, che si paga l’imposta.

Su quel guadagno si applica l’imposta sostitutiva, cioè una tassa unica che prende il posto dell’IRPEF e delle addizionali: paghi quella e hai chiuso, senza che il guadagno finisca a sommarsi con lo stipendio o la pensione facendoti salire di scaglione. Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota di questa imposta sostitutiva è passata dal 26% al 33%, per effetto della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025, art. 1 comma 25), che aveva programmato l’aumento con un anno di anticipo.

L’aliquota del 33% è la regola generale e si applica praticamente a tutto il mondo crypto: Bitcoin, altcoin, NFT, token DeFi e anche alle stablecoin in dollari come USDT e USDC, che molti investitori credono erroneamente esenti o agevolate. Rientrano nel 33% anche i proventi da staking, cioè le ricompense ottenute bloccando i propri token per contribuire al funzionamento di una blockchain: un tema che abbiamo approfondito nella guida sulla tassazione di staking e lending crypto 2026.

  • Aliquota generale 2026: 33% su tutte le cripto-attività
  • Base imponibile: solo la plusvalenza, non l’importo incassato
  • Nessuna franchigia: si tassa dal primo euro di guadagno
  • Quadro dichiarativo: Quadro RT per plusvalenze e redditi diversi
  • Monitoraggio: Quadro W per i saldi detenuti e l’IVCA

Per l’inquadramento generale della materia puoi consultare l’articolo dedicato alla tassazione delle criptovalute 2026. Qui restiamo invece sul terreno del calcolo e della compilazione.

L’eccezione del 26%: le stablecoin in euro conformi a MiCAR

Accanto alla regola del 33% esiste una corsia preferenziale, ed è la vera novità che ogni investitore dovrebbe conoscere. La Legge di Bilancio 2026 ha previsto che i cosiddetti EMT — sigla che sta per e-money token, in italiano token di moneta elettronicadenominati in euro e conformi al regolamento MiCAR (Regolamento UE 2023/1114) restino tassati con l’aliquota del 26%.

Cos’è, in parole semplici, un token di moneta elettronica? È una stablecoin, cioè una criptovaluta il cui valore è ancorato a una moneta tradizionale, emessa da un soggetto autorizzato che si impegna a rimborsarla alla pari. Per beneficiare del 26% devono ricorrere due condizioni insieme: il token deve essere denominato in euro (non in dollari) e l’emittente deve essere conforme alla normativa MiCAR, il regolamento europeo che dal 2024-2025 disciplina il mercato delle cripto-attività.

La logica del legislatore è comprensibile: un token in euro rimborsabile alla pari assomiglia più a un strumento di pagamento che a un investimento speculativo. Da qui discende anche il secondo grande vantaggio: la neutralità fiscale delle conversioni tra euro ed EMT in euro. Trasformare 5.000 euro in 5.000 unità di una stablecoin europea conforme non genera alcuna plusvalenza tassabile, esattamente come spostare denaro dal conto corrente alla carta prepagata.

Attenzione però a un equivoco molto diffuso: USDT e USDC non rientrano in questa eccezione, perché sono denominati in dollari. I guadagni realizzati con le stablecoin in dollari seguono l’aliquota ordinaria del 33%, comprese le differenze di cambio che maturano tenendole nel portafoglio.

Esempio pratico: come cambia l’imposta tra 33% e 26%

Vediamo la differenza con due casi concreti, perché è lì che si capisce quanto pesa la distinzione. Immagina due investitori con lo stesso guadagno, ma su strumenti diversi.

Caso 1 — Marco e il Bitcoin. Marco ha acquistato Bitcoin nel 2024 investendo 20.000 euro. Nel corso del 2026 vende l’intera posizione incassando 32.000 euro. La sua plusvalenza è di 12.000 euro (32.000 meno 20.000). Trattandosi di una cripto-attività ordinaria, si applica l’aliquota del 33%: l’imposta sostitutiva dovuta è di 3.960 euro.

Caso 2 — Giulia e l’EMT in euro. Giulia ha operato con un token di moneta elettronica in euro conforme MiCAR, realizzando anch’essa una plusvalenza di 12.000 euro. Nel suo caso l’aliquota applicabile è il 26%: l’imposta dovuta è di 3.120 euro.

ElementoMarco (Bitcoin)Giulia (EMT euro MiCAR)
Costo di acquisto20.000 euro
Plusvalenza realizzata12.000 euro12.000 euro
Aliquota applicabile33%26%
Imposta sostitutiva3.960 euro3.120 euro
Differenza840 euro di imposta in più per Marco

A parità di guadagno, quindi, la differenza di aliquota vale 840 euro su 12.000 euro di plusvalenza: circa 7 punti percentuali. Su portafogli più consistenti l’impatto diventa rilevante, ed è per questo che classificare correttamente ogni token — capendo se è un EMT in euro conforme oppure una cripto-attività ordinaria — è il primo passo di una dichiarazione fatta bene.

Metodo LIFO: calcolare la plusvalenza con acquisti multipli

Nella realtà quasi nessuno compra tutto in una volta sola. Si accumula nel tempo, a prezzi diversi, e quando si vende una parte della posizione nasce la domanda: quale acquisto sto vendendo? La risposta la dà il metodo LIFO, sigla inglese che significa Last In First Out, cioè “ultimo entrato, primo uscito”. In pratica si considerano ceduti per primi i token acquistati più di recente.

Facciamo un esempio numerico. Luca ha costruito la sua posizione in Bitcoin con tre acquisti successivi:

  • Gennaio 2024: 0,2 BTC a 30.000 euro l’uno → costo 6.000 euro
  • Luglio 2025: 0,2 BTC a 50.000 euro l’uno → costo 10.000 euro
  • Marzo 2026: 0,1 BTC a 80.000 euro l’uno → costo 8.000 euro

In totale Luca detiene 0,5 BTC con un costo complessivo di 24.000 euro. A ottobre 2026 decide di vendere 0,25 BTC quando il prezzo è di 100.000 euro, incassando quindi 25.000 euro. Con il metodo LIFO si scaricano per primi gli acquisti più recenti:

  • I 0,1 BTC comprati a marzo 2026 → costo fiscale 8.000 euro
  • I restanti 0,15 BTC presi da quelli di luglio 2025 (0,15 × 50.000) → costo fiscale 7.500 euro
  • Costo fiscale totale della vendita: 15.500 euro

La plusvalenza di Luca è quindi di 9.500 euro (25.000 incassati meno 15.500 di costo). Applicando l’aliquota del 33%, l’imposta sostitutiva dovuta è di 3.135 euro. I 0,25 BTC rimasti in portafoglio conservano il loro costo fiscale (i 0,05 BTC residui del 2025 più i 0,2 BTC del 2024) e verranno considerati solo alla vendita successiva.

Ecco perché la tenuta dei registri è decisiva: senza lo storico completo di date, quantità e controvalori in euro di ogni operazione, ricostruire il costo fiscale diventa un incubo, soprattutto per chi ha operato su più exchange e wallet. È il punto in cui si concentrano la maggior parte degli errori di calcolo delle plusvalenze criptovalute.

Come si compila il Quadro RT per le plusvalenze criptovalute

Il Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche è la sezione dedicata ai redditi diversi di natura finanziaria: è qui che confluiscono le plusvalenze da cripto-attività. Chi possiede crypto compila quindi due quadri distinti, che rispondono a due domande diverse: il Quadro W serve a dichiarare cosa possiedi (monitoraggio fiscale e IVCA), il Quadro RT serve a dichiarare quanto hai guadagnato vendendo.

All’interno del Quadro RT esiste una sezione specificamente dedicata alle cripto-attività, separata da quella delle azioni e degli altri strumenti finanziari. La logica di compilazione segue tre passaggi:

  1. Totale dei corrispettivi: nel primo rigo della sezione dedicata alle cripto-attività si indica la somma di tutto ciò che hai incassato o del valore normale ricevuto in permuta nell’anno (la numerazione dei righi cambia da un modello all’altro: fai sempre riferimento alle istruzioni ufficiali dell’anno d’imposta)
  2. Totale dei costi: nel rigo successivo si riporta il costo fiscalmente riconosciuto dei token ceduti, determinato con il metodo LIFO, oppure il costo rideterminato in caso di affrancamento
  3. Risultato: la differenza confluisce nel rigo della plusvalenza se positiva, oppure nella minusvalenza se negativa

Sulla plusvalenza così determinata si liquida l’imposta sostitutiva, applicando l’aliquota del 33% oppure quella del 26% nel caso dei token di moneta elettronica in euro. Poiché nello stesso anno possono coesistere operazioni soggette alle due aliquote, è necessaria una distinta esposizione degli imponibili: non si può fare un unico calderone, ogni gruppo di operazioni va tenuto separato con il proprio imponibile e la propria aliquota.

Un vantaggio spesso ignorato riguarda le minusvalenze, cioè le perdite: se in un anno hai chiuso in rosso, la perdita non va sprecata. Può essere riportata nei quattro periodi d’imposta successivi e compensata con le future plusvalenze, purché sia stata correttamente indicata in dichiarazione nell’anno in cui si è verificata. Chi non dichiara le perdite perde anche questo scudo fiscale.

Il versamento avviene con modello F24, alle stesse scadenze del saldo delle imposte sui redditi (di norma il 30 giugno dell’anno successivo), utilizzando il codice tributo 1715 previsto per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività. A questo si aggiunge l’IVCA, l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività, dovuta nella misura dello 0,2% (cioè 2 per mille) sul valore di tutte le cripto detenute al 31 dicembre: si tratta di un’imposta patrimoniale che si paga anche se non hai venduto nulla.

Per la parte di monitoraggio, ora resa più delicata dallo scambio automatico di informazioni, trovi tutti i dettagli nella guida al Quadro RW criptovalute 2026 post-DAC8. Se preferisci non muoverti da solo tra righi e codici tributo, il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa dell’intera compilazione del Modello Redditi, dalla ricostruzione dello storico operazioni fino al calcolo dell’F24.

Casi limite: conversioni, stablecoin in dollari e permute tra crypto

È nelle conversioni che si annidano gli errori più frequenti, perché molti investitori danno per scontato che “finché non riporto i soldi in banca non pago nulla”. Non è così. Vediamo i quattro casi che ricorrono più spesso.

Da euro a EMT in euro: nessuna imposta

Convertire euro in un token di moneta elettronica denominato in euro e conforme MiCAR gode di neutralità fiscale: non genera alcuna plusvalenza tassabile, e lo stesso vale per il percorso inverso. È un semplice cambio di forma dello stesso valore, come passare dai contanti alla carta ricaricabile.

Da crypto a stablecoin in dollari: operazione tassata al 33%

Vendere Bitcoin per comprare USDT o USDC è a tutti gli effetti un realizzo tassabile. Non c’è nessuna neutralità: la plusvalenza maturata sul Bitcoin va calcolata al momento della conversione e tassata al 33%, anche se i fondi restano sull’exchange. È l’errore più costoso che vediamo, perché chi “parcheggia” in stablecoin durante le fasi di volatilità pensa di non aver realizzato nulla.

Permuta tra cripto con le stesse caratteristiche

La permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante. Il principio, però, va maneggiato con prudenza: scambiare una criptovaluta con una stablecoin, oppure con un NFT o con un token dalle funzioni diverse, significa uscire da questa zona franca e rientrare nel perimetro della tassazione.

Da EMT in euro a Bitcoin

Uscire da un token di moneta elettronica in euro per acquistare Bitcoin è un’operazione rilevante: da quel momento la nuova posizione segue le regole ordinarie e il futuro guadagno sarà tassato al 33%. Il regime di favore accompagna il token, non l’investitore. Discorso a parte meritano airdrop e hard fork, che seguono criteri di valorizzazione propri e che abbiamo trattato nella guida sulla tassazione di hard fork e airdrop.

Addio soglia dei 2.000 euro: si tassa dal primo euro

Merita un paragrafo dedicato, perché è l’informazione obsoleta più diffusa nelle chat e nei forum di settore. Fino al 31 dicembre 2024 esisteva una franchigia di 2.000 euro: le plusvalenze complessive che restavano sotto quella soglia non venivano tassate. Molti piccoli investitori si erano abituati a considerarla una zona di sicurezza.

Quella soglia è stata abolita dal 1° gennaio 2025 dalla Legge 207/2024 (art. 1 comma 25 lettera a). Oggi, e a maggior ragione nel 2026, ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro: anche un guadagno di 300 euro va indicato nel Quadro RT e sconta l’imposta sostitutiva. Non esistono più importi “troppo piccoli per essere dichiarati”.

Il cambio di scenario è ancora più netto se lo si legge insieme al DAC8, la direttiva europea sullo scambio automatico di informazioni recepita e in vigore dal 2026, che impone agli exchange di comunicare al fisco i dati degli utenti italiani. Tradotto: l’Agenzia delle Entrate riceve i movimenti direttamente dalle piattaforme e può confrontarli con quanto hai dichiarato. La stagione dell'”tanto non lo sanno” è finita.

Sanzioni per omessa dichiarazione delle plusvalenze criptovalute

Chi dimentica — o sceglie di non dichiarare — le proprie plusvalenze criptovalute si espone a un doppio ordine di conseguenze, perché due sono gli obblighi violati: quello di monitoraggio fiscale e quello di versamento delle imposte.

  • Omesso monitoraggio fiscale: sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati
  • IVCA non versata: sanzione pari al 30% dell’imposta non versata, più gli interessi
  • Imposta sostitutiva non versata: recupero dell’imposta dovuta con sanzioni e interessi
  • Effetto DAC8: incrocio automatico tra dati degli exchange e dichiarazione presentata

La buona notizia è che chi si accorge dell’errore prima di ricevere una contestazione può sanare la propria posizione con il ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta con sanzioni fortemente ridotte. Prima si interviene, minore è il costo complessivo: la procedura è spiegata passo per passo nella guida alla regolarizzazione delle criptovalute non dichiarate.

Va detto con chiarezza anche l’aspetto rassicurante: nella maggior parte dei casi che seguiamo, il contribuente non ha voluto nascondere nulla. Semplicemente non sapeva che una conversione tra token fosse rilevante, o che la soglia dei 2.000 euro fosse stata abolita. Sono situazioni recuperabili, a patto di muoversi con metodo e con l’assistenza giusta.

Assistenza per la dichiarazione crypto: come ti aiutiamo

Gestire correttamente le plusvalenze criptovalute nel Quadro RT 2026 richiede tre competenze che raramente convivono: saper classificare i token (cripto-attività ordinaria al 33% oppure EMT in euro MiCAR al 26%), saper ricostruire lo storico delle operazioni su più exchange applicando il metodo LIFO, e saper compilare Quadro RT e Quadro W senza incrociare male i dati che il fisco già possiede grazie al DAC8.

Il CAF Centro Fiscale di Udine segue ogni anno investitori retail, trader attivi e possessori di portafogli multi-wallet, con un servizio disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia. Ci occupiamo dell’analisi dell’estratto operazioni, del calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze riportabili, della determinazione dell’IVCA allo 0,2% e della predisposizione del modello F24. Prima di iniziare, ti offriamo una verifica gratuita della tua situazione e un preventivo personalizzato in base al numero di operazioni da elaborare.

Se hai operato con crypto anche solo per poche centinaia di euro di guadagno, o se temi di aver dimenticato qualcosa negli anni passati, non aspettare la lettera dell’Agenzia delle Entrate: prenota un appuntamento con i nostri esperti e mettiamo in ordine la tua posizione insieme, in presenza o comodamente da remoto.

Domande frequenti su plusvalenze criptovalute e Quadro RT

Le stablecoin sono tassate al 33% o al 26%?

Dipende dalla valuta di riferimento e dalla conformità normativa. Le stablecoin in dollari come USDT e USDC seguono l’aliquota generale del 33%. Restano invece al 26% solo i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al regolamento MiCAR (Reg. UE 2023/1114), secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

Devo pagare imposte se converto euro in stablecoin euro MiCAR?

No. La conversione tra euro e EMT denominati in euro conformi MiCAR gode di neutralità fiscale: non genera plusvalenze tassabili, né all’entrata né all’uscita. Attenzione però: se dall’EMT in euro passi a Bitcoin o ad altre cripto-attività, l’operazione torna a essere fiscalmente rilevante e il guadagno futuro sarà tassato al 33%.

Cos’è cambiato rispetto alla soglia di 2.000 euro?

La franchigia di 2.000 euro è stata abolita dal 1° gennaio 2025 con la Legge 207/2024 (art. 1 comma 25 lettera a). Oggi ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro e va indicata nel Quadro RT, anche se di importo modesto. Chi si affida ancora a questa vecchia soglia rischia una dichiarazione incompleta.

Come si calcola la plusvalenza con il metodo LIFO?

Con il metodo LIFO (Last In First Out) si considerano venduti per primi i token acquistati più di recente. Se hai comprato 0,1 BTC a 80.000 euro e prima 0,2 BTC a 50.000 euro, vendendo 0,25 BTC scarichi prima gli 8.000 euro dell’ultimo acquisto e poi 7.500 euro del precedente: costo fiscale 15.500 euro. La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo incassato e questo costo.

Cosa succede se non dichiaro le plusvalenze criptovalute?

L’omesso monitoraggio fiscale comporta una sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, mentre l’IVCA non versata è sanzionata al 30% dell’imposta dovuta più interessi. Con il DAC8 in vigore dal 2026 gli exchange comunicano automaticamente i dati al fisco italiano, quindi i controlli sono molto più efficaci. Chi si muove prima può sanare con il ravvedimento operoso.

In quale quadro si dichiarano le plusvalenze crypto e quanto si paga di IVCA?

Le plusvalenze si dichiarano nel Quadro RT del Modello Redditi PF, nella sezione dedicata alle cripto-attività, mentre il Quadro W serve al monitoraggio dei saldi detenuti. L’IVCA, l’imposta sul valore delle cripto-attività, si applica nella misura dello 0,2% (2 per mille) sul valore complessivo detenuto al 31 dicembre ed è dovuta anche senza aver venduto nulla.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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