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Tag Archivio per: quadro RT criptovalute

CAF, CRIPTOVALUTE

Plusvalenze Criptovalute Quadro RT 2026: Guida al 33% e al 26% sulle Stablecoin in Euro

Dichiarazione redditi Criptovalute

Le plusvalenze criptovalute Quadro RT 2026 sono il tema che sta facendo più discutere tra chi investe in Bitcoin, Ethereum e stablecoin. Dal 1° gennaio 2026, infatti, l’aliquota generale sui guadagni realizzati con le cripto-attività è salita al 33%, mentre una categoria molto specifica di token — le stablecoin in euro conformi al regolamento MiCAR — resta ferma al 26%. Due aliquote diverse, due modi diversi di compilare la dichiarazione: capire in quale caso ricadi è oggi la differenza tra pagare il giusto e ricevere una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate.

In questa guida non ripetiamo la teoria generale sulla tassazione crypto: andiamo dritti al lato pratico e operativo. Vedrai come si calcola concretamente la plusvalenza con il metodo LIFO, come si compila il Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche, quali conversioni sono fiscalmente neutre e quali invece fanno scattare l’imposta, e cosa rischi se non dichiari. Prima di tutto, però, una precisazione che vale oro: la soglia di esenzione di 2.000 euro non esiste più. Ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro. Se avevi in testa questa informazione, è il momento di aggiornarla.

📌 Guida di riferimento del cluster criptovalute
Questo articolo approfondisce un tassello specifico. Per il quadro completo su MiCA, DAC8, Quadro W e Quadro RT leggi la guida principale: Criptovalute 2026: Guida Fiscale Definitiva.

Indice dei contenuti

  1. Plusvalenze criptovalute 2026: cosa cambia con l’aliquota al 33%
  2. L’eccezione del 26%: le stablecoin in euro conformi a MiCAR
  3. Esempio pratico: come cambia l’imposta tra 33% e 26%
  4. Metodo LIFO: calcolare la plusvalenza con acquisti multipli
  5. Come si compila il Quadro RT per le plusvalenze criptovalute
  6. Casi limite: conversioni, stablecoin in dollari e permute tra crypto
  7. Addio soglia dei 2.000 euro: si tassa dal primo euro
  8. Sanzioni per omessa dichiarazione delle plusvalenze criptovalute
  9. Assistenza per la dichiarazione crypto: come ti aiutiamo

Plusvalenze criptovalute 2026: cosa cambia con l’aliquota al 33%

Partiamo dalle basi, perché il linguaggio del fisco spaventa più della sostanza. La plusvalenza è semplicemente il guadagno che ottieni quando vendi (o converti) una cripto-attività a un valore più alto di quello a cui l’hai comprata. Se hai acquistato Bitcoin spendendo 5.000 euro e li vendi incassandone 8.000, la tua plusvalenza è di 3.000 euro: è su quei 3.000 euro, non sugli 8.000 incassati, che si paga l’imposta.

Su quel guadagno si applica l’imposta sostitutiva, cioè una tassa unica che prende il posto dell’IRPEF e delle addizionali: paghi quella e hai chiuso, senza che il guadagno finisca a sommarsi con lo stipendio o la pensione facendoti salire di scaglione. Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota di questa imposta sostitutiva è passata dal 26% al 33%, per effetto della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025, art. 1 comma 25), che aveva programmato l’aumento con un anno di anticipo.

L’aliquota del 33% è la regola generale e si applica praticamente a tutto il mondo crypto: Bitcoin, altcoin, NFT, token DeFi e anche alle stablecoin in dollari come USDT e USDC, che molti investitori credono erroneamente esenti o agevolate. Rientrano nel 33% anche i proventi da staking, cioè le ricompense ottenute bloccando i propri token per contribuire al funzionamento di una blockchain: un tema che abbiamo approfondito nella guida sulla tassazione di staking e lending crypto 2026.

  • Aliquota generale 2026: 33% su tutte le cripto-attività
  • Base imponibile: solo la plusvalenza, non l’importo incassato
  • Nessuna franchigia: si tassa dal primo euro di guadagno
  • Quadro dichiarativo: Quadro RT per plusvalenze e redditi diversi
  • Monitoraggio: Quadro W per i saldi detenuti e l’IVCA

Per l’inquadramento generale della materia puoi consultare l’articolo dedicato alla tassazione delle criptovalute 2026. Qui restiamo invece sul terreno del calcolo e della compilazione.

L’eccezione del 26%: le stablecoin in euro conformi a MiCAR

Accanto alla regola del 33% esiste una corsia preferenziale, ed è la vera novità che ogni investitore dovrebbe conoscere. La Legge di Bilancio 2026 ha previsto che i cosiddetti EMT — sigla che sta per e-money token, in italiano token di moneta elettronica — denominati in euro e conformi al regolamento MiCAR (Regolamento UE 2023/1114) restino tassati con l’aliquota del 26%.

Cos’è, in parole semplici, un token di moneta elettronica? È una stablecoin, cioè una criptovaluta il cui valore è ancorato a una moneta tradizionale, emessa da un soggetto autorizzato che si impegna a rimborsarla alla pari. Per beneficiare del 26% devono ricorrere due condizioni insieme: il token deve essere denominato in euro (non in dollari) e l’emittente deve essere conforme alla normativa MiCAR, il regolamento europeo che dal 2024-2025 disciplina il mercato delle cripto-attività.

La logica del legislatore è comprensibile: un token in euro rimborsabile alla pari assomiglia più a un strumento di pagamento che a un investimento speculativo. Da qui discende anche il secondo grande vantaggio: la neutralità fiscale delle conversioni tra euro ed EMT in euro. Trasformare 5.000 euro in 5.000 unità di una stablecoin europea conforme non genera alcuna plusvalenza tassabile, esattamente come spostare denaro dal conto corrente alla carta prepagata.

Attenzione però a un equivoco molto diffuso: USDT e USDC non rientrano in questa eccezione, perché sono denominati in dollari. I guadagni realizzati con le stablecoin in dollari seguono l’aliquota ordinaria del 33%, comprese le differenze di cambio che maturano tenendole nel portafoglio.

Esempio pratico: come cambia l’imposta tra 33% e 26%

Vediamo la differenza con due casi concreti, perché è lì che si capisce quanto pesa la distinzione. Immagina due investitori con lo stesso guadagno, ma su strumenti diversi.

Caso 1 — Marco e il Bitcoin. Marco ha acquistato Bitcoin nel 2024 investendo 20.000 euro. Nel corso del 2026 vende l’intera posizione incassando 32.000 euro. La sua plusvalenza è di 12.000 euro (32.000 meno 20.000). Trattandosi di una cripto-attività ordinaria, si applica l’aliquota del 33%: l’imposta sostitutiva dovuta è di 3.960 euro.

Caso 2 — Giulia e l’EMT in euro. Giulia ha operato con un token di moneta elettronica in euro conforme MiCAR, realizzando anch’essa una plusvalenza di 12.000 euro. Nel suo caso l’aliquota applicabile è il 26%: l’imposta dovuta è di 3.120 euro.

ElementoMarco (Bitcoin)Giulia (EMT euro MiCAR)
Costo di acquisto20.000 euro—
Plusvalenza realizzata12.000 euro12.000 euro
Aliquota applicabile33%26%
Imposta sostitutiva3.960 euro3.120 euro
Differenza840 euro di imposta in più per Marco

A parità di guadagno, quindi, la differenza di aliquota vale 840 euro su 12.000 euro di plusvalenza: circa 7 punti percentuali. Su portafogli più consistenti l’impatto diventa rilevante, ed è per questo che classificare correttamente ogni token — capendo se è un EMT in euro conforme oppure una cripto-attività ordinaria — è il primo passo di una dichiarazione fatta bene.

Metodo LIFO: calcolare la plusvalenza con acquisti multipli

Nella realtà quasi nessuno compra tutto in una volta sola. Si accumula nel tempo, a prezzi diversi, e quando si vende una parte della posizione nasce la domanda: quale acquisto sto vendendo? La risposta la dà il metodo LIFO, sigla inglese che significa Last In First Out, cioè “ultimo entrato, primo uscito”. In pratica si considerano ceduti per primi i token acquistati più di recente.

Facciamo un esempio numerico. Luca ha costruito la sua posizione in Bitcoin con tre acquisti successivi:

  • Gennaio 2024: 0,2 BTC a 30.000 euro l’uno → costo 6.000 euro
  • Luglio 2025: 0,2 BTC a 50.000 euro l’uno → costo 10.000 euro
  • Marzo 2026: 0,1 BTC a 80.000 euro l’uno → costo 8.000 euro

In totale Luca detiene 0,5 BTC con un costo complessivo di 24.000 euro. A ottobre 2026 decide di vendere 0,25 BTC quando il prezzo è di 100.000 euro, incassando quindi 25.000 euro. Con il metodo LIFO si scaricano per primi gli acquisti più recenti:

  • I 0,1 BTC comprati a marzo 2026 → costo fiscale 8.000 euro
  • I restanti 0,15 BTC presi da quelli di luglio 2025 (0,15 × 50.000) → costo fiscale 7.500 euro
  • Costo fiscale totale della vendita: 15.500 euro

La plusvalenza di Luca è quindi di 9.500 euro (25.000 incassati meno 15.500 di costo). Applicando l’aliquota del 33%, l’imposta sostitutiva dovuta è di 3.135 euro. I 0,25 BTC rimasti in portafoglio conservano il loro costo fiscale (i 0,05 BTC residui del 2025 più i 0,2 BTC del 2024) e verranno considerati solo alla vendita successiva.

Ecco perché la tenuta dei registri è decisiva: senza lo storico completo di date, quantità e controvalori in euro di ogni operazione, ricostruire il costo fiscale diventa un incubo, soprattutto per chi ha operato su più exchange e wallet. È il punto in cui si concentrano la maggior parte degli errori di calcolo delle plusvalenze criptovalute.

Come si compila il Quadro RT per le plusvalenze criptovalute

Il Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche è la sezione dedicata ai redditi diversi di natura finanziaria: è qui che confluiscono le plusvalenze da cripto-attività. Chi possiede crypto compila quindi due quadri distinti, che rispondono a due domande diverse: il Quadro W serve a dichiarare cosa possiedi (monitoraggio fiscale e IVCA), il Quadro RT serve a dichiarare quanto hai guadagnato vendendo.

All’interno del Quadro RT esiste una sezione specificamente dedicata alle cripto-attività, separata da quella delle azioni e degli altri strumenti finanziari. La logica di compilazione segue tre passaggi:

  1. Totale dei corrispettivi: nel primo rigo della sezione dedicata alle cripto-attività si indica la somma di tutto ciò che hai incassato o del valore normale ricevuto in permuta nell’anno (la numerazione dei righi cambia da un modello all’altro: fai sempre riferimento alle istruzioni ufficiali dell’anno d’imposta)
  2. Totale dei costi: nel rigo successivo si riporta il costo fiscalmente riconosciuto dei token ceduti, determinato con il metodo LIFO, oppure il costo rideterminato in caso di affrancamento
  3. Risultato: la differenza confluisce nel rigo della plusvalenza se positiva, oppure nella minusvalenza se negativa

Sulla plusvalenza così determinata si liquida l’imposta sostitutiva, applicando l’aliquota del 33% oppure quella del 26% nel caso dei token di moneta elettronica in euro. Poiché nello stesso anno possono coesistere operazioni soggette alle due aliquote, è necessaria una distinta esposizione degli imponibili: non si può fare un unico calderone, ogni gruppo di operazioni va tenuto separato con il proprio imponibile e la propria aliquota.

Un vantaggio spesso ignorato riguarda le minusvalenze, cioè le perdite: se in un anno hai chiuso in rosso, la perdita non va sprecata. Può essere riportata nei quattro periodi d’imposta successivi e compensata con le future plusvalenze, purché sia stata correttamente indicata in dichiarazione nell’anno in cui si è verificata. Chi non dichiara le perdite perde anche questo scudo fiscale.

Il versamento avviene con modello F24, alle stesse scadenze del saldo delle imposte sui redditi (di norma il 30 giugno dell’anno successivo), utilizzando il codice tributo 1715 previsto per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività. A questo si aggiunge l’IVCA, l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività, dovuta nella misura dello 0,2% (cioè 2 per mille) sul valore di tutte le cripto detenute al 31 dicembre: si tratta di un’imposta patrimoniale che si paga anche se non hai venduto nulla.

Per la parte di monitoraggio, ora resa più delicata dallo scambio automatico di informazioni, trovi tutti i dettagli nella guida al Quadro RW criptovalute 2026 post-DAC8. Se preferisci non muoverti da solo tra righi e codici tributo, il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa dell’intera compilazione del Modello Redditi, dalla ricostruzione dello storico operazioni fino al calcolo dell’F24.

Casi limite: conversioni, stablecoin in dollari e permute tra crypto

È nelle conversioni che si annidano gli errori più frequenti, perché molti investitori danno per scontato che “finché non riporto i soldi in banca non pago nulla”. Non è così. Vediamo i quattro casi che ricorrono più spesso.

Da euro a EMT in euro: nessuna imposta

Convertire euro in un token di moneta elettronica denominato in euro e conforme MiCAR gode di neutralità fiscale: non genera alcuna plusvalenza tassabile, e lo stesso vale per il percorso inverso. È un semplice cambio di forma dello stesso valore, come passare dai contanti alla carta ricaricabile.

Da crypto a stablecoin in dollari: operazione tassata al 33%

Vendere Bitcoin per comprare USDT o USDC è a tutti gli effetti un realizzo tassabile. Non c’è nessuna neutralità: la plusvalenza maturata sul Bitcoin va calcolata al momento della conversione e tassata al 33%, anche se i fondi restano sull’exchange. È l’errore più costoso che vediamo, perché chi “parcheggia” in stablecoin durante le fasi di volatilità pensa di non aver realizzato nulla.

Permuta tra cripto con le stesse caratteristiche

La permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante. Il principio, però, va maneggiato con prudenza: scambiare una criptovaluta con una stablecoin, oppure con un NFT o con un token dalle funzioni diverse, significa uscire da questa zona franca e rientrare nel perimetro della tassazione.

Da EMT in euro a Bitcoin

Uscire da un token di moneta elettronica in euro per acquistare Bitcoin è un’operazione rilevante: da quel momento la nuova posizione segue le regole ordinarie e il futuro guadagno sarà tassato al 33%. Il regime di favore accompagna il token, non l’investitore. Discorso a parte meritano airdrop e hard fork, che seguono criteri di valorizzazione propri e che abbiamo trattato nella guida sulla tassazione di hard fork e airdrop.

Addio soglia dei 2.000 euro: si tassa dal primo euro

Merita un paragrafo dedicato, perché è l’informazione obsoleta più diffusa nelle chat e nei forum di settore. Fino al 31 dicembre 2024 esisteva una franchigia di 2.000 euro: le plusvalenze complessive che restavano sotto quella soglia non venivano tassate. Molti piccoli investitori si erano abituati a considerarla una zona di sicurezza.

Quella soglia è stata abolita dal 1° gennaio 2025 dalla Legge 207/2024 (art. 1 comma 25 lettera a). Oggi, e a maggior ragione nel 2026, ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro: anche un guadagno di 300 euro va indicato nel Quadro RT e sconta l’imposta sostitutiva. Non esistono più importi “troppo piccoli per essere dichiarati”.

Il cambio di scenario è ancora più netto se lo si legge insieme al DAC8, la direttiva europea sullo scambio automatico di informazioni recepita e in vigore dal 2026, che impone agli exchange di comunicare al fisco i dati degli utenti italiani. Tradotto: l’Agenzia delle Entrate riceve i movimenti direttamente dalle piattaforme e può confrontarli con quanto hai dichiarato. La stagione dell'”tanto non lo sanno” è finita.

Sanzioni per omessa dichiarazione delle plusvalenze criptovalute

Chi dimentica — o sceglie di non dichiarare — le proprie plusvalenze criptovalute si espone a un doppio ordine di conseguenze, perché due sono gli obblighi violati: quello di monitoraggio fiscale e quello di versamento delle imposte.

  • Omesso monitoraggio fiscale: sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati
  • IVCA non versata: sanzione pari al 30% dell’imposta non versata, più gli interessi
  • Imposta sostitutiva non versata: recupero dell’imposta dovuta con sanzioni e interessi
  • Effetto DAC8: incrocio automatico tra dati degli exchange e dichiarazione presentata

La buona notizia è che chi si accorge dell’errore prima di ricevere una contestazione può sanare la propria posizione con il ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta con sanzioni fortemente ridotte. Prima si interviene, minore è il costo complessivo: la procedura è spiegata passo per passo nella guida alla regolarizzazione delle criptovalute non dichiarate.

Va detto con chiarezza anche l’aspetto rassicurante: nella maggior parte dei casi che seguiamo, il contribuente non ha voluto nascondere nulla. Semplicemente non sapeva che una conversione tra token fosse rilevante, o che la soglia dei 2.000 euro fosse stata abolita. Sono situazioni recuperabili, a patto di muoversi con metodo e con l’assistenza giusta.

Assistenza per la dichiarazione crypto: come ti aiutiamo

Gestire correttamente le plusvalenze criptovalute nel Quadro RT 2026 richiede tre competenze che raramente convivono: saper classificare i token (cripto-attività ordinaria al 33% oppure EMT in euro MiCAR al 26%), saper ricostruire lo storico delle operazioni su più exchange applicando il metodo LIFO, e saper compilare Quadro RT e Quadro W senza incrociare male i dati che il fisco già possiede grazie al DAC8.

Il CAF Centro Fiscale di Udine segue ogni anno investitori retail, trader attivi e possessori di portafogli multi-wallet, con un servizio disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia. Ci occupiamo dell’analisi dell’estratto operazioni, del calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze riportabili, della determinazione dell’IVCA allo 0,2% e della predisposizione del modello F24. Prima di iniziare, ti offriamo una verifica gratuita della tua situazione e un preventivo personalizzato in base al numero di operazioni da elaborare.

Se hai operato con crypto anche solo per poche centinaia di euro di guadagno, o se temi di aver dimenticato qualcosa negli anni passati, non aspettare la lettera dell’Agenzia delle Entrate: prenota un appuntamento con i nostri esperti e mettiamo in ordine la tua posizione insieme, in presenza o comodamente da remoto.

Domande frequenti su plusvalenze criptovalute e Quadro RT

Le stablecoin sono tassate al 33% o al 26%?

Dipende dalla valuta di riferimento e dalla conformità normativa. Le stablecoin in dollari come USDT e USDC seguono l’aliquota generale del 33%. Restano invece al 26% solo i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al regolamento MiCAR (Reg. UE 2023/1114), secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

Devo pagare imposte se converto euro in stablecoin euro MiCAR?

No. La conversione tra euro e EMT denominati in euro conformi MiCAR gode di neutralità fiscale: non genera plusvalenze tassabili, né all’entrata né all’uscita. Attenzione però: se dall’EMT in euro passi a Bitcoin o ad altre cripto-attività, l’operazione torna a essere fiscalmente rilevante e il guadagno futuro sarà tassato al 33%.

Cos’è cambiato rispetto alla soglia di 2.000 euro?

La franchigia di 2.000 euro è stata abolita dal 1° gennaio 2025 con la Legge 207/2024 (art. 1 comma 25 lettera a). Oggi ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro e va indicata nel Quadro RT, anche se di importo modesto. Chi si affida ancora a questa vecchia soglia rischia una dichiarazione incompleta.

Come si calcola la plusvalenza con il metodo LIFO?

Con il metodo LIFO (Last In First Out) si considerano venduti per primi i token acquistati più di recente. Se hai comprato 0,1 BTC a 80.000 euro e prima 0,2 BTC a 50.000 euro, vendendo 0,25 BTC scarichi prima gli 8.000 euro dell’ultimo acquisto e poi 7.500 euro del precedente: costo fiscale 15.500 euro. La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo incassato e questo costo.

Cosa succede se non dichiaro le plusvalenze criptovalute?

L’omesso monitoraggio fiscale comporta una sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, mentre l’IVCA non versata è sanzionata al 30% dell’imposta dovuta più interessi. Con il DAC8 in vigore dal 2026 gli exchange comunicano automaticamente i dati al fisco italiano, quindi i controlli sono molto più efficaci. Chi si muove prima può sanare con il ravvedimento operoso.

In quale quadro si dichiarano le plusvalenze crypto e quanto si paga di IVCA?

Le plusvalenze si dichiarano nel Quadro RT del Modello Redditi PF, nella sezione dedicata alle cripto-attività, mentre il Quadro W serve al monitoraggio dei saldi detenuti. L’IVCA, l’imposta sul valore delle cripto-attività, si applica nella misura dello 0,2% (2 per mille) sul valore complessivo detenuto al 31 dicembre ed è dovuta anche senza aver venduto nulla.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a classificare i tuoi token, calcolare le plusvalenze con il metodo LIFO e compilare correttamente il Quadro RT e il Quadro W.

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    Settembre 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-06 19:00:002026-09-04 13:22:36Plusvalenze Criptovalute Quadro RT 2026: Guida al 33% e al 26% sulle Stablecoin in Euro
    CAF, CRIPTOVALUTE

    Tassazione Hard Fork e Airdrop Crypto 2026: Quadro RT e Valore di Mercato

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Hai ricevuto nuove criptovalute in seguito a un hard fork o a un airdrop? Molti investitori non sanno che anche queste operazioni — apparentemente “gratuite” — possono generare obblighi fiscali in Italia. Con la riforma del 2026 e il rafforzamento dei controlli legato alla direttiva DAC8, dichiarare correttamente questi redditi è diventato ancora più importante.

    In questa guida spieghiamo come funziona la tassazione di hard fork e airdrop nel 2026, come si determina il valore di mercato delle crypto ricevute, e come compilare il Quadro RT nel Modello Redditi PF.

    Hai ricevuto crypto da hard fork o airdrop nel 2025?

    Il CAF Centro Fiscale ti aiuta a dichiarare correttamente nel Modello Redditi PF, compilare il Quadro RT e il Quadro W. Richiedi un preventivo personalizzato — i nostri esperti ti guidano passo dopo passo.

    Indice dei contenuti

    • Hard fork e airdrop: cosa sono e quando interessano il Fisco
    • Tassazione hard fork 2026: redditi diversi e aliquota 33%
    • Tassazione airdrop 2026: gratuito non significa esente
    • Come si determina il valore di mercato delle crypto ricevute
    • Quadro RT: come si compila per hard fork e airdrop
    • Quadro W: monitoraggio fiscale e IVCA
    • Il momento impositivo: le controversie normative 2026
    • Esempi pratici di calcolo
    • Domande frequenti (FAQ)

    Hard fork e airdrop: cosa sono e quando interessano il Fisco

    Prima di entrare nel merito fiscale, è utile capire di cosa si tratta.

    Un hard fork è una modifica radicale al protocollo di una blockchain che crea, di fatto, due reti distinte e incompatibili. Chi deteneva la criptovaluta originale si ritrova con una quantità equivalente della nuova criptovaluta “derivata”. Il caso più noto è il Bitcoin Cash (BCH), nato nel 2017 da un hard fork di Bitcoin: chi possedeva 1 BTC si è ritrovato anche 1 BCH. La caratteristica fondamentale è che la ricezione avviene automaticamente, senza alcuna azione da parte del possessore.

    Un airdrop è invece una distribuzione gratuita di criptovalute o token a un gruppo di indirizzi wallet, spesso come strumento di marketing, promozione o ricompensa per i possessori di una certa crypto. A differenza dell’hard fork, l’airdrop è una scelta deliberata del progetto e non deriva dalla struttura tecnologica della blockchain. Può avvenire in modo automatico (se possiedi la crypto X, ricevi il token Y) oppure previo completamento di determinate azioni (seguire profili social, partecipare a test di rete, ecc.).

    Entrambe le operazioni interessano il Fisco italiano perché generano un arricchimento patrimoniale: hai ricevuto qualcosa che non avevi prima. E anche se non hai speso un centesimo per ottenerlo, l’Agenzia delle Entrate considera questo valore come reddito imponibile.

    Tassazione hard fork 2026: redditi diversi e aliquota 33%

    Le criptovalute ricevute tramite hard fork rientrano nella categoria dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), così come modificato dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e dalla successiva Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).

    Dal 1° gennaio 2026, questi redditi sono tassati con un’aliquota del 33%, aumentata rispetto al precedente 26% (in vigore fino al 31 dicembre 2025). La norma che ha introdotto questa variazione è il L. 207/2024, art. 1, c. 25.

    Attenzione: nessuna franchigia dal 2025

    Fino al 31 dicembre 2024 era prevista una franchigia di esenzione di 2.000 euro annui per le plusvalenze da cripto-attività. Dal 1° gennaio 2025 questa soglia è stata abolita: ogni centesimo di reddito da hard fork va dichiarato e tassato, senza alcuna esenzione minima. Norma: L. 207/2024 art. 1 c. 25 lett. a.

    Quando nasce il reddito da hard fork?

    Il punto cruciale — e più controverso — riguarda il momento in cui nasce il reddito imponibile. Ci sono due interpretazioni:

    • Tesi 1 — Reddito al momento della ricezione: Le nuove crypto vanno tassate non appena vengono accreditate nel wallet, utilizzando il loro valore di mercato in quel preciso momento. È l’interpretazione più cautelativa e quella che alcune interpretazioni dottrinali hanno sostenuto.
    • Tesi 2 — Reddito al momento della cessione: Le nuove crypto derivate da hard fork hanno costo fiscale zero (non hai pagato nulla per ottenerle). Il reddito sorge solo quando le vendi, e l’intera somma ricavata costituisce plusvalenza imponibile. Questa è l’interpretazione più diffusa in ambienti fiscali.

    L’Agenzia delle Entrate non ha ancora emesso una circolare definitiva e univoca su questo punto per i casi più recenti. In assenza di chiarimenti ufficiali, il comportamento più prudente è quello di dichiarare il valore delle crypto ricevute già al momento dell’hard fork, ma consultare un esperto per valutare la situazione specifica è fortemente raccomandato. Il CAF Centro Fiscale è a tua disposizione: contattaci per un appuntamento.

    Per un quadro completo sulla tassazione generale delle criptovalute, consulta il nostro articolo pillar: Tassazione Criptovalute 2026: Aliquota al 33%, Quadro W e Come Dichiarare Bitcoin e Crypto.

    Tassazione airdrop 2026: gratuito non significa esente

    “Ho ricevuto token gratis, quindi non devo pagare tasse.” Questo è uno degli errori più comuni tra gli investitori crypto italiani. In realtà, la gratuità della ricezione non equivale a esenzione fiscale.

    Anche le criptovalute ricevute tramite airdrop rientrano nella categoria dei redditi diversi e sono soggette all’aliquota del 33% (dal 2026) sul valore di mercato al momento della ricezione. La logica è la stessa che si applica, ad esempio, a un premio vinto in denaro: anche se non hai lavorato per guadagnarlo, rappresenta comunque un arricchimento imponibile.

    Distinzione tra tipi di airdrop

    Non tutti gli airdrop sono uguali ai fini fiscali. Occorre distinguere:

    • Airdrop automatico (snapshot-based): Ricevi token semplicemente perché possiedi una certa criptovaluta in un determinato momento (snapshot). Non hai compiuto alcuna azione specifica. Il trattamento è analogo all’hard fork: reddito diverso tassato al 33% sul valore di mercato alla ricezione.
    • Airdrop con controprestazione (task-based): Ricevi token in cambio di azioni specifiche (seguire profili social, testare un prodotto, promuovere un progetto, compilare moduli). In questo caso il reddito potrebbe essere qualificato come reddito da lavoro autonomo occasionale oppure come reddito diverso, a seconda della natura dell’attività svolta. La qualificazione dipende dalla continuità e dall’organizzazione dell’attività.

    Per gli airdrop task-based in cui l’investitore ha fornito una controprestazione continuativa e organizzata, l’Agenzia delle Entrate potrebbe qualificare il reddito in modo diverso. In questi casi è fondamentale una consulenza specifica. Contatta il CAF Centro Fiscale per una valutazione personalizzata.

    Per approfondire le situazioni più complesse, consulta anche: Dichiarazione Criptovalute 2026 Quadro RW: Staking, DeFi e NFT — Casi Complessi.

    Come si determina il valore di mercato delle crypto ricevute

    Uno degli aspetti più pratici — e spesso trascurati — riguarda la determinazione del valore di mercato delle criptovalute ricevute tramite hard fork o airdrop. Questo valore è fondamentale perché costituisce sia la base imponibile per l’imposta al 33%, sia il costo fiscale della nuova crypto (che servirà quando la venderai per calcolare l’eventuale plusvalenza o minusvalenza).

    Regola generale: prezzo di mercato al momento della ricezione

    Il valore di mercato va determinato al momento esatto della ricezione (o, in mancanza di un valore preciso, alla data del blocco della blockchain o della distribuzione dell’airdrop). Puoi usare:

    • Il prezzo listato sull’exchange dove la criptovaluta viene scambiata al momento della ricezione (preferibilmente un exchange di riferimento come Coinbase, Binance, Kraken)
    • Aggregatori di prezzi storici come CoinGecko, CoinMarketCap (nella sezione “storico prezzi”)
    • Il report dell’exchange che ha accreditato i token, se disponibile

    Il valore ottenuto deve essere convertito in euro al tasso di cambio ufficiale del giorno (o, in mancanza, al tasso BCE).

    Caso speciale: criptovaluta nuova senza mercato attivo

    Può capitare — soprattutto con gli hard fork — che la nuova criptovaluta derivata non abbia ancora un valore di mercato al momento della ricezione, perché non è ancora quotata su nessun exchange. In questo caso:

    • Se il valore è zero o non determinabile, il reddito imponibile immediato è zero. Il reddito sorgerà al momento della prima cessione, calcolato sull’intero ricavato di vendita (costo fiscale = 0).
    • È importante documentare questa situazione (screenshot della data di fork, assenza di quotazioni, ecc.) per giustificare l’assenza di dichiarazione immediata in caso di controllo.

    Per ulteriori approfondimenti su come compilare il Quadro W e il monitoraggio fiscale dopo un hard fork, leggi: Quadro RW Criptovalute 2026 Post-DAC8: Come Compilare con Scambio Dati Exchange.

    Quadro RT: come si compila per hard fork e airdrop

    Il Quadro RT del Modello Redditi PF è il quadro dedicato alle plusvalenze e ai redditi diversi di natura finanziaria. Per hard fork e airdrop — classificati come redditi diversi — questo è il quadro principale da compilare.

    Importante: non confondere il Quadro RT con il Quadro W. Il Quadro W è per il monitoraggio fiscale (dichiarare la detenzione di cripto-attività e calcolare l’IVCA). Il Quadro RT è per dichiarare le plusvalenze e i redditi (come quelli da hard fork e airdrop). Entrambi vanno compilati.

    Compilazione pratica del Quadro RT per airdrop e hard fork

    Ecco i passaggi per compilare correttamente il Quadro RT (Sezione II) per redditi da hard fork e airdrop:

    1. Identifica le operazioni: Elenca tutti gli hard fork e gli airdrop ricevuti nel 2025 con le relative date e quantità di token ricevuti.
    2. Calcola il valore in euro: Per ciascun evento, determina il valore in euro al momento della ricezione (vedi sezione precedente).
    3. Riporta nella colonna “corrispettivi” (Sezione II): Il valore di mercato delle crypto ricevute costituisce il “corrispettivo” dell’operazione. Se l’hard fork o l’airdrop è trattato come reddito imponibile immediato, inserisci qui il totale.
    4. Indica il costo di acquisto: Per hard fork e airdrop il costo è zero (non hai pagato nulla per ottenerle). Quindi la plusvalenza imponibile coincide con il valore di mercato alla ricezione.
    5. Calcola l’imposta sostitutiva al 33%: Moltiplica la base imponibile per 0,33.
    6. Compensa eventuali minusvalenze pregresse: Se hai riportato minusvalenze da anni precedenti (entro il quarto anno successivo), puoi usarle per ridurre la base imponibile.

    Il pagamento dell’imposta sostitutiva avviene tramite modello F24 entro le scadenze ordinarie del Modello Redditi (saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo, con possibilità di rateizzare).

    Per un confronto con la dichiarazione delle criptovalute nel 730, leggi: 730 e Criptovalute 2026: Come Dichiarare Bitcoin e Crypto nel Quadro W.

    Quadro W: monitoraggio fiscale e IVCA

    Oltre al Quadro RT, chi detiene criptovalute ricevute tramite hard fork o airdrop deve compilare il Quadro W del Modello Redditi PF. Questo quadro, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) in sostituzione del precedente Quadro RW, serve per:

    • Monitoraggio fiscale: Dichiarare il valore di tutte le cripto-attività detenute al 31 dicembre dell’anno fiscale, anche se non hai venduto nulla.
    • IVCA: Calcolare e versare l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività, pari allo 0,2% annuo (2 per mille) del valore al 31/12.

    Le criptovalute ricevute tramite hard fork o airdrop — anche quelle con valore di mercato basso o nullo al momento della ricezione — devono essere incluse nel Quadro W se al 31 dicembre dell’anno fiscale hanno un valore superiore a zero.

    Per approfondire la compilazione del Quadro W dopo un hard fork o airdrop: Dichiarazione Criptovalute 2026: Staking, DeFi e NFT.

    Il momento impositivo: le controversie normative 2026

    Uno degli aspetti più dibattuti nella fiscalità degli hard fork e degli airdrop riguarda il momento impositivo, ovvero quando nasce concretamente l’obbligo tributario. Questa è una delle aree di maggiore incertezza normativa in Italia nel 2026, anche a causa dell’assenza di una prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate su questi specifici eventi.

    La posizione dell’Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte a interpello disponibili, ha generalmente equiparato le cripto-attività ricevute gratuitamente (hard fork, airdrop) a redditi diversi ai sensi del TUIR. Tuttavia, la questione del momento esatto in cui tassare non è stata risolta univocamente per tutti i casi possibili.

    In linea generale, l’approccio più prudente — e quello che minimizza il rischio di contestazioni — prevede di:

    • Dichiarare il valore delle crypto ricevute nell’anno della ricezione, utilizzando il valore di mercato al momento dell’accredito nel wallet.
    • Registrare questo valore come costo fiscale della nuova crypto (base per il calcolo della futura plusvalenza o minusvalenza).
    • In assenza di valore di mercato determinabile, documentare l’evento e dichiarare al momento della prima vendita.

    DAC8 e l’impatto sui controlli

    A partire dal 2026, la direttiva europea DAC8 obbliga gli exchange e le piattaforme crypto ad comunicare automaticamente i dati degli utenti alle autorità fiscali dei rispettivi Paesi. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate riceverà informazioni sempre più dettagliate sulle operazioni degli investitori italiani — inclusi gli hard fork e gli airdrop gestiti tramite exchange centralizzati.

    Chi non ha dichiarato correttamente in passato è sempre più esposto al rischio di controlli. Il ravvedimento operoso resta uno strumento disponibile per regolarizzare le posizioni pregresse, con sanzioni ridotte rispetto all’accertamento d’ufficio.

    Leggi anche: Quadro RW Criptovalute 2026 Post-DAC8: Come Compilare con Scambio Dati Exchange.

    Esempi pratici di calcolo

    Esempio 1: Marco riceve Bitcoin Cash da un hard fork di Bitcoin

    Marco possiede 0,5 BTC quando avviene un hard fork che genera una nuova criptovaluta (BCH equivalente). Riceve automaticamente 0,5 BCH. Al momento dell’accredito, il valore di mercato di 0,5 BCH è 150 euro.

    • Reddito imponibile alla ricezione: 150 euro
    • Aliquota: 33%
    • Imposta dovuta: 49,50 euro (se si opta per tassazione immediata)
    • Costo fiscale del BCH registrato: 150 euro (valore di carico)
    • Se poi vende il BCH a 200 euro: plusvalenza = 200 – 150 = 50 euro → ulteriori 16,50 euro di imposta

    Esempio 2: Giulia riceve un airdrop da un exchange

    Giulia ha un account su un exchange che distribuisce un airdrop di token promozionali a tutti gli utenti attivi. Riceve token per un valore di 80 euro al momento della distribuzione.

    • Reddito imponibile: 80 euro
    • Aliquota: 33%
    • Imposta dovuta: 26,40 euro
    • Va dichiarato nel Quadro RT (Sezione II) del Modello Redditi PF 2026

    Esempio 3: Luca riceve token da un airdrop con valore nullo iniziale

    Luca riceve 10.000 token da un nuovo progetto blockchain tramite airdrop. Al momento della ricezione, i token non sono ancora quotati su nessun exchange: valore di mercato = 0.

    • Reddito imponibile alla ricezione: 0 euro → nessuna imposta immediata
    • Costo fiscale registrato: 0 euro
    • Se sei mesi dopo i token vengono quotati e Luca li vende a 500 euro: plusvalenza = 500 – 0 = 500 euro → imposta del 33% = 165 euro
    • Va dichiarato nel Modello Redditi dell’anno in cui avviene la vendita

    Hai situazioni simili? Il CAF Centro Fiscale può aiutarti a calcolare correttamente le imposte e a compilare il Modello Redditi. Contattaci per un preventivo personalizzato.

    Domande frequenti (FAQ)

    Se ricevo crypto da un hard fork ma non le vendo, devo pagarci le tasse?

    Dipende dall’interpretazione applicata. Secondo l’approccio più prudente, il reddito nasce al momento della ricezione, e quindi dovresti dichiarare il valore di mercato delle crypto ricevute anche se non le hai vendute. Secondo un’interpretazione alternativa (più favorevole al contribuente), il reddito sorge solo al momento della cessione. In assenza di chiarimenti definitivi dell’Agenzia delle Entrate, ti consigliamo di consultare il CAF Centro Fiscale per valutare la scelta migliore per la tua situazione.

    Gli airdrop valgono meno di 100 euro: devo comunque dichiararli?

    Sì. Dal 1° gennaio 2025 la soglia di esenzione di 2.000 euro è stata abolita. Non esiste più alcuna franchigia minima: anche un airdrop di pochi euro va dichiarato nel Modello Redditi PF. La mancata dichiarazione — anche per importi piccoli — può comportare sanzioni in caso di controllo, specialmente con l’entrata in vigore di DAC8.

    Come faccio a documentare il valore di mercato al momento dell’airdrop?

    Salva gli screenshot del prezzo della criptovaluta sul tuo exchange o su aggregatori come CoinGecko/CoinMarketCap alla data dell’airdrop o dell’hard fork. Conserva anche i report delle transazioni forniti dagli exchange (CSV o PDF). Questi documenti sono fondamentali in caso di accertamento fiscale.

    Posso usare il 730 per dichiarare redditi da airdrop?

    No. Il modello 730 non consente di compilare il Quadro RT. Per i redditi da criptovalute — inclusi hard fork e airdrop — è obbligatorio il Modello Redditi PF (ex Unico). Per approfondire: 730 e Criptovalute 2026: Come Dichiarare Bitcoin e Crypto.

    Se ho ricevuto token da un airdrop task-based (compiti social), come vengono tassati?

    Gli airdrop task-based — dove hai svolto attività specifiche (post sui social, test di prodotto, ecc.) per ricevere i token — potrebbero essere qualificati come reddito da lavoro autonomo occasionale anziché come redditi diversi. La qualificazione dipende dalla natura e dalla continuità dell’attività svolta. In questi casi è fondamentale una consulenza specifica: contatta il CAF Centro Fiscale per una valutazione della tua situazione.

    Con DAC8 l’Agenzia delle Entrate saprà degli airdrop che ho ricevuto sugli exchange?

    Sì, se gli airdrop sono stati accreditati su exchange centralizzati (CEX) registrati nell’UE. Dal 2026, DAC8 obbliga questi exchange a comunicare automaticamente le transazioni degli utenti italiani — inclusi gli accrediti da airdrop. Gli airdrop accreditati direttamente su wallet non-custodial (Metamask, Ledger, ecc.) non sono soggetti a questa comunicazione, ma rimane comunque l’obbligo di dichiarazione in capo al contribuente.


    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


    Hai ricevuto crypto da hard fork o airdrop? Dichiariamole insieme.

    Hard fork e airdrop generano obblighi fiscali spesso sottovalutati. Un errore nel Modello Redditi PF può costare sanzioni significative, specialmente con i nuovi controlli DAC8.

    Il CAF Centro Fiscale ti offre:

    • Assistenza nella compilazione del Quadro RT per hard fork e airdrop
    • Determinazione corretta del valore di mercato e del costo fiscale
    • Compilazione Quadro W e calcolo IVCA
    • Consulenza su ravvedimento per anni precedenti non dichiarati

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    Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 07:38:002026-08-26 07:39:14Tassazione Hard Fork e Airdrop Crypto 2026: Quadro RT e Valore di Mercato
    CAF, CRIPTOVALUTE

    Tassazione Staking e Lending Crypto 2026: Aliquote, Quadro RT e Dichiarazione

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Staking e lending crypto sono diventate tra le attività più diffuse tra gli investitori in criptovalute italiani. Ma come funziona la tassazione di staking e lending crypto nel 2026? Quali aliquote si applicano? E, soprattutto, come vanno dichiarati al Fisco tramite il Quadro RT del Modello Redditi?

    Con la riforma fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), le regole sono cambiate profondamente rispetto al passato. In questa guida completa trovi tutto quello che devi sapere, con esempi pratici e le istruzioni per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi 2026.

    Hai effettuato operazioni di staking o lending crypto nel 2025?

    Il CAF Centro Fiscale ti aiuta a compilare correttamente il Modello Redditi, il Quadro RT e il Quadro W. Richiedi un preventivo personalizzato — i nostri esperti ti guidano passo dopo passo.

    Indice dei contenuti

    • Staking e lending crypto: cosa sono e perché interessano il Fisco
    • Aliquota staking 2026: il 33% e le eccezioni EMT euro
    • Tassazione lending crypto 2026: redditi di capitale al 26%
    • Quadro RT criptovalute: quando si usa e come si compila
    • Quadro W: il monitoraggio fiscale per staking e lending
    • IVCA (0,2%): come si calcola per staking e lending
    • Esempi pratici: quanto si paga su 1.000 euro di staking
    • Come dichiarare staking e lending: passo dopo passo
    • Domande frequenti (FAQ)

    Staking e lending crypto: cosa sono e perché interessano il Fisco

    Prima di entrare nel merito della tassazione, è utile capire di cosa si tratta esattamente.

    Lo staking consiste nel bloccare (“mettere in stake”) le proprie criptovalute su una blockchain per supportare il funzionamento della rete. In cambio, il detentore riceve periodicamente delle ricompense in criptovaluta — un po’ come succede con gli interessi su un conto bancario, ma in un contesto decentralizzato. Ethereum, Cardano, Solana e molte altre criptovalute funzionano con questo meccanismo.

    Il lending crypto (o prestito di criptovalute) è invece una pratica per cui si prestano le proprie crypto a una piattaforma o ad altri utenti in cambio di un interesse periodico. Piattaforme come Nexo, Celsius (ora in liquidazione), o exchange come Binance e Kraken offrono (o offrivano) questo servizio. In pratica, è come depositare soldi in banca e ricevere interessi — ma con criptovalute.

    Entrambe le attività generano reddito e, per il Fisco italiano, questo reddito va dichiarato e tassato. Le regole, però, sono diverse per staking e lending — e questo è uno dei punti più fraintesi dagli investitori.

    Aliquota staking 2026: il 33% e le eccezioni EMT euro

    Dal 1° gennaio 2026, i rendimenti da staking rientrano nella categoria dei redditi diversi e sono tassati con un’aliquota del 33%. Questo vale per qualsiasi criptovaluta tradizionale: Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano e tutte le altre.

    La norma di riferimento è la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 c. 25), che ha innalzato l’aliquota dal precedente 26% al 33% a partire dall’anno fiscale 2026.

    Attenzione: non esiste più alcuna franchigia o soglia di esenzione. Fino al 31 dicembre 2024 vigeva un’esenzione per le plusvalenze inferiori a 2.000 euro annui. Dal 1° gennaio 2025 questa soglia è stata abolita: anche un solo euro di rendimento da staking va dichiarato e tassato.

    Eccezione importante: EMT denominati in euro (MiCAR)

    I token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al Regolamento MiCAR (Reg. UE 2023/1114) mantengono l’aliquota del 26% anche nel 2026. Si tratta di una categoria specifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 per garantire neutralità fiscale rispetto all’euro digitale. Se fai staking di stablecoin in euro regolamentate MiCAR, l’aliquota applicabile è il 26%, non il 33%.

    Per le stablecoin in dollari (USDT, USDC) o in altre valute diverse dall’euro, invece, si applica l’aliquota generale del 33%.

    Come si calcola la base imponibile dello staking

    La base imponibile per i rendimenti da staking è il valore in euro delle criptovalute ricevute come ricompensa al momento della ricezione. Se ad esempio ricevi 0,1 ETH come ricompensa staking e in quel momento 1 ETH vale 3.000 euro, la tua base imponibile è 300 euro.

    Successivamente, se vendi quell’Ethereum ricevuto come ricompensa, potresti avere anche una plusvalenza (se il prezzo è salito) o una minusvalenza (se è sceso). Questa eventuale plusvalenza va calcolata separatamente e anch’essa è soggetta al 33%.

    Tassazione lending crypto 2026: redditi di capitale al 26%

    Il lending crypto ha un trattamento fiscale diverso dallo staking. Gli interessi percepiti da attività di prestito di criptovalute sono classificati come redditi di capitale (non redditi diversi), e vengono tassati con l’aliquota del 26% tramite ritenuta alla fonte.

    In pratica, la distinzione è questa:

    • Staking → redditi diversi → aliquota 33% → vanno nel Quadro RT
    • Lending (interessi) → redditi di capitale → aliquota 26% → vanno nel Quadro RL (o applicata ritenuta d’acconto dalla piattaforma)

    La logica è la seguente: il lending è assimilabile a un deposito bancario (si presta denaro/crypto e si riceve un interesse), mentre lo staking è più simile a una partecipazione attiva alla rete con conseguente remunerazione variabile.

    Tuttavia, bisogna fare attenzione: non tutte le piattaforme operano con ritenuta d’acconto. Molti exchange esteri non applicano ritenute fiscali italiane, quindi spetta al contribuente dichiarare autonomamente i proventi nel Modello Redditi.

    Lending su piattaforme italiane vs. estere

    Se utilizzi una piattaforma italiana che applica la ritenuta d’acconto del 26%, potresti non dover indicare nulla in dichiarazione (regime sostitutivo). In questo caso, la piattaforma funge da sostituto d’imposta e ti rilascia la certificazione unica (CU).

    Se invece utilizzi exchange o piattaforme estere (Binance, Kraken, Nexo, ecc.), la ritenuta non viene applicata. In questo caso sei tu a dover dichiarare i proventi nel Modello Redditi, compilando il Quadro RL per i redditi di capitale e il Quadro W per il monitoraggio fiscale.

    Hai usato piattaforme estere? Il CAF Centro Fiscale può aiutarti a capire cosa va dichiarato e come. Contattaci per un appuntamento.

    Quadro RT criptovalute: quando si usa e come si compila

    Il Quadro RT del Modello Redditi PF è il quadro dedicato alle plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria. Per i rendimenti da staking, questo è il quadro che devi compilare.

    Nota bene: molti articoli e guide fanno confusione tra Quadro RT e Quadro W. Il Quadro W serve per il monitoraggio fiscale (dichiarare la detenzione di cripto-attività) e per calcolare l’IVCA. Il Quadro RT serve invece per dichiarare le plusvalenze e i rendimenti (come quelli da staking). Spesso entrambi vanno compilati insieme.

    Sezioni del Quadro RT rilevanti per le criptovalute

    Il Quadro RT è diviso in più sezioni. Per le criptovalute nel 2026, le sezioni rilevanti sono:

    • Sezione II — Plusvalenze e altri redditi diversi soggetti ad imposta sostitutiva del 33% (dal 2026). Qui si riportano i rendimenti da staking e le plusvalenze dalla cessione di cripto-attività.
    • Sezione III — Se hai minusvalenze pregresse da anni precedenti, puoi utilizzarle in compensazione con le plusvalenze del 2025.

    Come si compila il Quadro RT per lo staking

    Ecco i passaggi pratici per compilare correttamente il Quadro RT in relazione ai rendimenti da staking:

    1. Calcola il totale dei rendimenti da staking ricevuti nel 2025 — Scarica lo storico delle transazioni dall’exchange o dalla piattaforma di staking. Converti ogni ricompensa in euro al tasso di cambio del giorno di ricezione.
    2. Riporta il totale nella colonna “corrispettivi” della Sezione II — Questo è il valore lordo che hai ricevuto.
    3. Indica il costo d’acquisto — Per i rendimenti da staking, il costo è zero (hai ricevuto le cripto gratis come ricompensa), quindi la plusvalenza coincide con il valore ricevuto.
    4. Calcola l’imposta sostitutiva al 33% — Moltiplica la base imponibile per 0,33.
    5. Verifica la possibilità di compensare minusvalenze — Se negli anni precedenti hai realizzato minusvalenze crypto non utilizzate, puoi portarle in compensazione (entro il quarto anno successivo).

    La compilazione del Quadro RT può essere complessa, soprattutto se hai effettuato molte operazioni su più piattaforme. Il CAF Centro Fiscale offre assistenza specifica per la dichiarazione dei redditi da criptovalute. Richiedi un preventivo personalizzato.

    Quadro W: il monitoraggio fiscale per staking e lending

    Oltre al Quadro RT, chi detiene criptovalute (incluse quelle in staking o prestate su piattaforme di lending) deve compilare il Quadro W del Modello Redditi PF. Questo quadro, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) in sostituzione del precedente Quadro RW, ha una doppia funzione:

    • Monitoraggio fiscale — Dichiarare il valore di tutte le cripto-attività detenute al 31 dicembre dell’anno fiscale (anche se non hai realizzato plusvalenze)
    • IVCA — Calcolare e versare l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività (0,2% sul valore al 31/12)

    Se stai effettuando staking, le criptovalute bloccate vanno comunque dichiarate nel Quadro W, perché rimangono di tua proprietà (anche se temporaneamente indisponibili). Lo stesso vale per i crypto prestati su piattaforme di lending: finché non vengono restituiti, restano giuridicamente tuoi e devono essere indicati nel Quadro W.

    Per approfondire la compilazione del Quadro W, consulta la nostra guida dedicata: Quadro W Criptovalute 2026: Come Compilarlo nel Modello Redditi PF.

    IVCA (0,2%): come si calcola per staking e lending

    L’IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività) è un’imposta patrimoniale dello 0,2% annuo (2 per mille) sul valore complessivo delle cripto-attività detenute al 31 dicembre. Non va confusa con l’imposta sulle plusvalenze: l’IVCA si applica sul patrimonio, non sul reddito.

    Esempio pratico: se al 31 dicembre 2025 hai in portafoglio criptovalute (incluse quelle in staking e quelle prestate) per un valore complessivo di 10.000 euro, l’IVCA dovuta è pari a 10.000 × 0,002 = 20 euro.

    Attenzione a non confondere l’IVCA con il 2%: l’aliquota è 0,2% (zero virgola due percento), non 2%. È un’imposta molto contenuta, ma va comunque dichiarata e versata tramite il Quadro W e il modello F24.

    Per chi fa staking: le criptovalute bloccate rientrano nella base imponibile IVCA, poiché sono ancora di tua proprietà. Allo stesso modo, per chi fa lending: i crypto prestati sono ancora tuoi e vanno inclusi nel calcolo IVCA.

    Esempi pratici: quanto si paga su 1.000 euro di staking

    Vediamo con qualche esempio concreto come funziona la tassazione in pratica.

    Esempio 1: Marco fa staking di Ethereum

    Marco blocca 5 ETH su una piattaforma di staking. Nel corso del 2025 riceve ricompense per un totale di 1.200 euro (calcolato al valore di mercato al momento di ciascuna ricezione).

    • Base imponibile: 1.200 euro
    • Aliquota applicabile: 33%
    • Imposta dovuta: 396 euro
    • Quadro da compilare: RT (Sezione II) + W (monitoraggio)

    Inoltre, se al 31/12/2025 Marco detiene un portafoglio crypto totale di 15.000 euro (inclusi gli ETH in staking), paga anche IVCA: 15.000 × 0,2% = 30 euro.

    Esempio 2: Giulia fa lending con USDT su un exchange estero

    Giulia presta 10.000 USDT su un exchange estero e nel 2025 matura interessi per 800 euro. L’exchange non applica ritenuta fiscale italiana.

    • Tipo di reddito: redditi di capitale
    • Aliquota: 26%
    • Imposta dovuta: 208 euro
    • Quadro da compilare: RL (redditi di capitale) + W (monitoraggio)

    Poiché l’exchange è estero e non applica ritenute, Giulia deve dichiarare autonomamente i proventi nel Modello Redditi. In caso di omissione, rischierebbe sanzioni dal 3% al 15% degli importi non dichiarati per la violazione del monitoraggio fiscale.

    Esempio 3: Luca fa staking di stablecoin euro (EMT MiCAR)

    Luca detiene token di una stablecoin denominata in euro, regolamentata MiCAR. Fa staking di questi token e matura 500 euro di ricompense nel 2025.

    • Base imponibile: 500 euro
    • Aliquota applicabile: 26% (eccezione EMT euro MiCAR)
    • Imposta dovuta: 130 euro (invece di 165 euro con aliquota 33%)

    Come dichiarare staking e lending: passo dopo passo

    Ecco la procedura completa per dichiarare correttamente i redditi da staking e lending nel Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025):

    1. Scarica lo storico delle transazioni da tutti gli exchange e le piattaforme utilizzate (file CSV o PDF). La maggior parte degli exchange offre questa funzionalità nell’area personale.
    2. Distingui le operazioni per tipo: staking rewards, lending interest, cessioni, acquisti, trasferimenti.
    3. Converti ogni operazione in euro al tasso di cambio del giorno (usa il prezzo di mercato della crypto in quel momento).
    4. Calcola i totali annuali per categoria: totale rendimenti staking 2025, totale interessi lending 2025, totale plusvalenze da cessione 2025.
    5. Compila il Quadro RT (Sezione II) per i rendimenti da staking e le plusvalenze da cessione.
    6. Compila il Quadro RL per gli interessi da lending non soggetti a ritenuta d’acconto.
    7. Compila il Quadro W per il monitoraggio fiscale (valore totale al 31/12/2025) e calcola l’IVCA.
    8. Versa le imposte tramite modello F24 entro le scadenze previste (30 giugno 2026 per il saldo, con eventuale rateizzazione).

    Se hai effettuato operazioni su più piattaforme o hai situazioni complesse (staking + lending + cessioni + stablecoin), la dichiarazione può diventare particolarmente articolata. Gli errori in questi quadri sono frequenti e possono portare a sanzioni. Il CAF Centro Fiscale offre assistenza specializzata: richiedi un preventivo personalizzato.

    Per approfondire altri aspetti della tassazione crypto, consulta anche:

    • Staking Criptovalute 2026: Tassazione dei Rendimenti
    • Mining Criptovalute 2026: Tassazione e Obblighi Fiscali
    • Criptovalute Non Dichiarate: Sanzioni e Ravvedimento Operoso
    • DAC8 e Criptovalute 2026: Scambio Dati e Controlli Fiscali

    Domande frequenti (FAQ)

    Lo staking è tassato anche se non vendo le crypto?

    Sì. I rendimenti da staking sono tassati nel momento in cui li ricevi, indipendentemente dal fatto che tu venda poi le criptovalute. La base imponibile è il valore in euro delle crypto ricevute come ricompensa al momento della ricezione.

    Devo dichiarare lo staking anche se ho guadagnato pochi euro?

    Sì. Dal 1° gennaio 2025, la soglia di esenzione di 2.000 euro è stata abolita. Anche un rendimento minimo va dichiarato. Non farlo può comportare sanzioni.

    Cosa succede se non ho dichiarato staking o lending negli anni passati?

    Se non hai dichiarato rendimenti da staking o lending in anni precedenti, puoi regolarizzare la situazione tramite il ravvedimento operoso, che consente di pagare le imposte dovute con sanzioni ridotte. Ti consigliamo di rivolgerti al CAF Centro Fiscale per una valutazione della tua situazione. Contattaci per un appuntamento. Per approfondire, leggi anche: Criptovalute Non Dichiarate: Sanzioni e Ravvedimento.

    Il Quadro RT è lo stesso del Quadro W?

    No. Sono due quadri distinti del Modello Redditi PF con funzioni diverse. Il Quadro W serve per dichiarare il possesso di cripto-attività (monitoraggio fiscale) e calcolare l’IVCA (0,2%). Il Quadro RT serve per dichiarare le plusvalenze e i redditi diversi (inclusi i rendimenti da staking). Spesso vanno compilati entrambi.

    Con DAC8 l’Agenzia delle Entrate vedrà automaticamente i miei guadagni da staking?

    A partire dal 2026, la direttiva DAC8 impone agli exchange crypto di comunicare automaticamente i dati degli utenti europei alle autorità fiscali dei rispettivi Paesi. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate riceverà informazioni sempre più dettagliate sulle operazioni crypto degli italiani. Non dichiarare ora espone a controlli e sanzioni future. Leggi la nostra guida: DAC8 e Criptovalute 2026: Scambio Dati e Controlli Fiscali.

    Posso usare il modello 730 per dichiarare staking e lending?

    No. Il modello 730 non consente di compilare il Quadro RT, il Quadro W o il Quadro RL per redditi di capitale non soggetti a ritenuta. Per i redditi da criptovalute (staking, lending, plusvalenze) è obbligatorio il Modello Redditi PF. Per approfondire: Criptovalute e Modello 730 2026.


    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


    Hai dubbi sulla dichiarazione dei redditi crypto 2026?

    I rendimenti da staking e lending vanno dichiarati correttamente nel Modello Redditi PF 2026. Un errore nei quadri RT, W o RL può costare sanzioni significative.

    Il CAF Centro Fiscale ti offre:

    • Assistenza nella compilazione del Modello Redditi con focus crypto
    • Verifica del Quadro RT, W e RL
    • Calcolo IVCA e imposte dovute
    • Consulenza su ravvedimento per anni precedenti

    Richiedi un preventivo personalizzato

    Agosto 24, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-24 04:12:102026-08-24 06:15:27Tassazione Staking e Lending Crypto 2026: Aliquote, Quadro RT e Dichiarazione

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