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Tag Archivio per: aliquota 33 cripto

CAF, CRIPTOVALUTE

Plusvalenze Criptovalute Quadro RT 2026: Guida al 33% e al 26% sulle Stablecoin in Euro

Dichiarazione redditi Criptovalute

Le plusvalenze criptovalute Quadro RT 2026 sono il tema che sta facendo più discutere tra chi investe in Bitcoin, Ethereum e stablecoin. Dal 1° gennaio 2026, infatti, l’aliquota generale sui guadagni realizzati con le cripto-attività è salita al 33%, mentre una categoria molto specifica di token — le stablecoin in euro conformi al regolamento MiCAR — resta ferma al 26%. Due aliquote diverse, due modi diversi di compilare la dichiarazione: capire in quale caso ricadi è oggi la differenza tra pagare il giusto e ricevere una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate.

In questa guida non ripetiamo la teoria generale sulla tassazione crypto: andiamo dritti al lato pratico e operativo. Vedrai come si calcola concretamente la plusvalenza con il metodo LIFO, come si compila il Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche, quali conversioni sono fiscalmente neutre e quali invece fanno scattare l’imposta, e cosa rischi se non dichiari. Prima di tutto, però, una precisazione che vale oro: la soglia di esenzione di 2.000 euro non esiste più. Ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro. Se avevi in testa questa informazione, è il momento di aggiornarla.

📌 Guida di riferimento del cluster criptovalute
Questo articolo approfondisce un tassello specifico. Per il quadro completo su MiCA, DAC8, Quadro W e Quadro RT leggi la guida principale: Criptovalute 2026: Guida Fiscale Definitiva.

Indice dei contenuti

  1. Plusvalenze criptovalute 2026: cosa cambia con l’aliquota al 33%
  2. L’eccezione del 26%: le stablecoin in euro conformi a MiCAR
  3. Esempio pratico: come cambia l’imposta tra 33% e 26%
  4. Metodo LIFO: calcolare la plusvalenza con acquisti multipli
  5. Come si compila il Quadro RT per le plusvalenze criptovalute
  6. Casi limite: conversioni, stablecoin in dollari e permute tra crypto
  7. Addio soglia dei 2.000 euro: si tassa dal primo euro
  8. Sanzioni per omessa dichiarazione delle plusvalenze criptovalute
  9. Assistenza per la dichiarazione crypto: come ti aiutiamo

Plusvalenze criptovalute 2026: cosa cambia con l’aliquota al 33%

Partiamo dalle basi, perché il linguaggio del fisco spaventa più della sostanza. La plusvalenza è semplicemente il guadagno che ottieni quando vendi (o converti) una cripto-attività a un valore più alto di quello a cui l’hai comprata. Se hai acquistato Bitcoin spendendo 5.000 euro e li vendi incassandone 8.000, la tua plusvalenza è di 3.000 euro: è su quei 3.000 euro, non sugli 8.000 incassati, che si paga l’imposta.

Su quel guadagno si applica l’imposta sostitutiva, cioè una tassa unica che prende il posto dell’IRPEF e delle addizionali: paghi quella e hai chiuso, senza che il guadagno finisca a sommarsi con lo stipendio o la pensione facendoti salire di scaglione. Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota di questa imposta sostitutiva è passata dal 26% al 33%, per effetto della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025, art. 1 comma 25), che aveva programmato l’aumento con un anno di anticipo.

L’aliquota del 33% è la regola generale e si applica praticamente a tutto il mondo crypto: Bitcoin, altcoin, NFT, token DeFi e anche alle stablecoin in dollari come USDT e USDC, che molti investitori credono erroneamente esenti o agevolate. Rientrano nel 33% anche i proventi da staking, cioè le ricompense ottenute bloccando i propri token per contribuire al funzionamento di una blockchain: un tema che abbiamo approfondito nella guida sulla tassazione di staking e lending crypto 2026.

  • Aliquota generale 2026: 33% su tutte le cripto-attività
  • Base imponibile: solo la plusvalenza, non l’importo incassato
  • Nessuna franchigia: si tassa dal primo euro di guadagno
  • Quadro dichiarativo: Quadro RT per plusvalenze e redditi diversi
  • Monitoraggio: Quadro W per i saldi detenuti e l’IVCA

Per l’inquadramento generale della materia puoi consultare l’articolo dedicato alla tassazione delle criptovalute 2026. Qui restiamo invece sul terreno del calcolo e della compilazione.

L’eccezione del 26%: le stablecoin in euro conformi a MiCAR

Accanto alla regola del 33% esiste una corsia preferenziale, ed è la vera novità che ogni investitore dovrebbe conoscere. La Legge di Bilancio 2026 ha previsto che i cosiddetti EMT — sigla che sta per e-money token, in italiano token di moneta elettronica — denominati in euro e conformi al regolamento MiCAR (Regolamento UE 2023/1114) restino tassati con l’aliquota del 26%.

Cos’è, in parole semplici, un token di moneta elettronica? È una stablecoin, cioè una criptovaluta il cui valore è ancorato a una moneta tradizionale, emessa da un soggetto autorizzato che si impegna a rimborsarla alla pari. Per beneficiare del 26% devono ricorrere due condizioni insieme: il token deve essere denominato in euro (non in dollari) e l’emittente deve essere conforme alla normativa MiCAR, il regolamento europeo che dal 2024-2025 disciplina il mercato delle cripto-attività.

La logica del legislatore è comprensibile: un token in euro rimborsabile alla pari assomiglia più a un strumento di pagamento che a un investimento speculativo. Da qui discende anche il secondo grande vantaggio: la neutralità fiscale delle conversioni tra euro ed EMT in euro. Trasformare 5.000 euro in 5.000 unità di una stablecoin europea conforme non genera alcuna plusvalenza tassabile, esattamente come spostare denaro dal conto corrente alla carta prepagata.

Attenzione però a un equivoco molto diffuso: USDT e USDC non rientrano in questa eccezione, perché sono denominati in dollari. I guadagni realizzati con le stablecoin in dollari seguono l’aliquota ordinaria del 33%, comprese le differenze di cambio che maturano tenendole nel portafoglio.

Esempio pratico: come cambia l’imposta tra 33% e 26%

Vediamo la differenza con due casi concreti, perché è lì che si capisce quanto pesa la distinzione. Immagina due investitori con lo stesso guadagno, ma su strumenti diversi.

Caso 1 — Marco e il Bitcoin. Marco ha acquistato Bitcoin nel 2024 investendo 20.000 euro. Nel corso del 2026 vende l’intera posizione incassando 32.000 euro. La sua plusvalenza è di 12.000 euro (32.000 meno 20.000). Trattandosi di una cripto-attività ordinaria, si applica l’aliquota del 33%: l’imposta sostitutiva dovuta è di 3.960 euro.

Caso 2 — Giulia e l’EMT in euro. Giulia ha operato con un token di moneta elettronica in euro conforme MiCAR, realizzando anch’essa una plusvalenza di 12.000 euro. Nel suo caso l’aliquota applicabile è il 26%: l’imposta dovuta è di 3.120 euro.

ElementoMarco (Bitcoin)Giulia (EMT euro MiCAR)
Costo di acquisto20.000 euro—
Plusvalenza realizzata12.000 euro12.000 euro
Aliquota applicabile33%26%
Imposta sostitutiva3.960 euro3.120 euro
Differenza840 euro di imposta in più per Marco

A parità di guadagno, quindi, la differenza di aliquota vale 840 euro su 12.000 euro di plusvalenza: circa 7 punti percentuali. Su portafogli più consistenti l’impatto diventa rilevante, ed è per questo che classificare correttamente ogni token — capendo se è un EMT in euro conforme oppure una cripto-attività ordinaria — è il primo passo di una dichiarazione fatta bene.

Metodo LIFO: calcolare la plusvalenza con acquisti multipli

Nella realtà quasi nessuno compra tutto in una volta sola. Si accumula nel tempo, a prezzi diversi, e quando si vende una parte della posizione nasce la domanda: quale acquisto sto vendendo? La risposta la dà il metodo LIFO, sigla inglese che significa Last In First Out, cioè “ultimo entrato, primo uscito”. In pratica si considerano ceduti per primi i token acquistati più di recente.

Facciamo un esempio numerico. Luca ha costruito la sua posizione in Bitcoin con tre acquisti successivi:

  • Gennaio 2024: 0,2 BTC a 30.000 euro l’uno → costo 6.000 euro
  • Luglio 2025: 0,2 BTC a 50.000 euro l’uno → costo 10.000 euro
  • Marzo 2026: 0,1 BTC a 80.000 euro l’uno → costo 8.000 euro

In totale Luca detiene 0,5 BTC con un costo complessivo di 24.000 euro. A ottobre 2026 decide di vendere 0,25 BTC quando il prezzo è di 100.000 euro, incassando quindi 25.000 euro. Con il metodo LIFO si scaricano per primi gli acquisti più recenti:

  • I 0,1 BTC comprati a marzo 2026 → costo fiscale 8.000 euro
  • I restanti 0,15 BTC presi da quelli di luglio 2025 (0,15 × 50.000) → costo fiscale 7.500 euro
  • Costo fiscale totale della vendita: 15.500 euro

La plusvalenza di Luca è quindi di 9.500 euro (25.000 incassati meno 15.500 di costo). Applicando l’aliquota del 33%, l’imposta sostitutiva dovuta è di 3.135 euro. I 0,25 BTC rimasti in portafoglio conservano il loro costo fiscale (i 0,05 BTC residui del 2025 più i 0,2 BTC del 2024) e verranno considerati solo alla vendita successiva.

Ecco perché la tenuta dei registri è decisiva: senza lo storico completo di date, quantità e controvalori in euro di ogni operazione, ricostruire il costo fiscale diventa un incubo, soprattutto per chi ha operato su più exchange e wallet. È il punto in cui si concentrano la maggior parte degli errori di calcolo delle plusvalenze criptovalute.

Come si compila il Quadro RT per le plusvalenze criptovalute

Il Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche è la sezione dedicata ai redditi diversi di natura finanziaria: è qui che confluiscono le plusvalenze da cripto-attività. Chi possiede crypto compila quindi due quadri distinti, che rispondono a due domande diverse: il Quadro W serve a dichiarare cosa possiedi (monitoraggio fiscale e IVCA), il Quadro RT serve a dichiarare quanto hai guadagnato vendendo.

All’interno del Quadro RT esiste una sezione specificamente dedicata alle cripto-attività, separata da quella delle azioni e degli altri strumenti finanziari. La logica di compilazione segue tre passaggi:

  1. Totale dei corrispettivi: nel primo rigo della sezione dedicata alle cripto-attività si indica la somma di tutto ciò che hai incassato o del valore normale ricevuto in permuta nell’anno (la numerazione dei righi cambia da un modello all’altro: fai sempre riferimento alle istruzioni ufficiali dell’anno d’imposta)
  2. Totale dei costi: nel rigo successivo si riporta il costo fiscalmente riconosciuto dei token ceduti, determinato con il metodo LIFO, oppure il costo rideterminato in caso di affrancamento
  3. Risultato: la differenza confluisce nel rigo della plusvalenza se positiva, oppure nella minusvalenza se negativa

Sulla plusvalenza così determinata si liquida l’imposta sostitutiva, applicando l’aliquota del 33% oppure quella del 26% nel caso dei token di moneta elettronica in euro. Poiché nello stesso anno possono coesistere operazioni soggette alle due aliquote, è necessaria una distinta esposizione degli imponibili: non si può fare un unico calderone, ogni gruppo di operazioni va tenuto separato con il proprio imponibile e la propria aliquota.

Un vantaggio spesso ignorato riguarda le minusvalenze, cioè le perdite: se in un anno hai chiuso in rosso, la perdita non va sprecata. Può essere riportata nei quattro periodi d’imposta successivi e compensata con le future plusvalenze, purché sia stata correttamente indicata in dichiarazione nell’anno in cui si è verificata. Chi non dichiara le perdite perde anche questo scudo fiscale.

Il versamento avviene con modello F24, alle stesse scadenze del saldo delle imposte sui redditi (di norma il 30 giugno dell’anno successivo), utilizzando il codice tributo 1715 previsto per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività. A questo si aggiunge l’IVCA, l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività, dovuta nella misura dello 0,2% (cioè 2 per mille) sul valore di tutte le cripto detenute al 31 dicembre: si tratta di un’imposta patrimoniale che si paga anche se non hai venduto nulla.

Per la parte di monitoraggio, ora resa più delicata dallo scambio automatico di informazioni, trovi tutti i dettagli nella guida al Quadro RW criptovalute 2026 post-DAC8. Se preferisci non muoverti da solo tra righi e codici tributo, il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa dell’intera compilazione del Modello Redditi, dalla ricostruzione dello storico operazioni fino al calcolo dell’F24.

Casi limite: conversioni, stablecoin in dollari e permute tra crypto

È nelle conversioni che si annidano gli errori più frequenti, perché molti investitori danno per scontato che “finché non riporto i soldi in banca non pago nulla”. Non è così. Vediamo i quattro casi che ricorrono più spesso.

Da euro a EMT in euro: nessuna imposta

Convertire euro in un token di moneta elettronica denominato in euro e conforme MiCAR gode di neutralità fiscale: non genera alcuna plusvalenza tassabile, e lo stesso vale per il percorso inverso. È un semplice cambio di forma dello stesso valore, come passare dai contanti alla carta ricaricabile.

Da crypto a stablecoin in dollari: operazione tassata al 33%

Vendere Bitcoin per comprare USDT o USDC è a tutti gli effetti un realizzo tassabile. Non c’è nessuna neutralità: la plusvalenza maturata sul Bitcoin va calcolata al momento della conversione e tassata al 33%, anche se i fondi restano sull’exchange. È l’errore più costoso che vediamo, perché chi “parcheggia” in stablecoin durante le fasi di volatilità pensa di non aver realizzato nulla.

Permuta tra cripto con le stesse caratteristiche

La permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante. Il principio, però, va maneggiato con prudenza: scambiare una criptovaluta con una stablecoin, oppure con un NFT o con un token dalle funzioni diverse, significa uscire da questa zona franca e rientrare nel perimetro della tassazione.

Da EMT in euro a Bitcoin

Uscire da un token di moneta elettronica in euro per acquistare Bitcoin è un’operazione rilevante: da quel momento la nuova posizione segue le regole ordinarie e il futuro guadagno sarà tassato al 33%. Il regime di favore accompagna il token, non l’investitore. Discorso a parte meritano airdrop e hard fork, che seguono criteri di valorizzazione propri e che abbiamo trattato nella guida sulla tassazione di hard fork e airdrop.

Addio soglia dei 2.000 euro: si tassa dal primo euro

Merita un paragrafo dedicato, perché è l’informazione obsoleta più diffusa nelle chat e nei forum di settore. Fino al 31 dicembre 2024 esisteva una franchigia di 2.000 euro: le plusvalenze complessive che restavano sotto quella soglia non venivano tassate. Molti piccoli investitori si erano abituati a considerarla una zona di sicurezza.

Quella soglia è stata abolita dal 1° gennaio 2025 dalla Legge 207/2024 (art. 1 comma 25 lettera a). Oggi, e a maggior ragione nel 2026, ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro: anche un guadagno di 300 euro va indicato nel Quadro RT e sconta l’imposta sostitutiva. Non esistono più importi “troppo piccoli per essere dichiarati”.

Il cambio di scenario è ancora più netto se lo si legge insieme al DAC8, la direttiva europea sullo scambio automatico di informazioni recepita e in vigore dal 2026, che impone agli exchange di comunicare al fisco i dati degli utenti italiani. Tradotto: l’Agenzia delle Entrate riceve i movimenti direttamente dalle piattaforme e può confrontarli con quanto hai dichiarato. La stagione dell'”tanto non lo sanno” è finita.

Sanzioni per omessa dichiarazione delle plusvalenze criptovalute

Chi dimentica — o sceglie di non dichiarare — le proprie plusvalenze criptovalute si espone a un doppio ordine di conseguenze, perché due sono gli obblighi violati: quello di monitoraggio fiscale e quello di versamento delle imposte.

  • Omesso monitoraggio fiscale: sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati
  • IVCA non versata: sanzione pari al 30% dell’imposta non versata, più gli interessi
  • Imposta sostitutiva non versata: recupero dell’imposta dovuta con sanzioni e interessi
  • Effetto DAC8: incrocio automatico tra dati degli exchange e dichiarazione presentata

La buona notizia è che chi si accorge dell’errore prima di ricevere una contestazione può sanare la propria posizione con il ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta con sanzioni fortemente ridotte. Prima si interviene, minore è il costo complessivo: la procedura è spiegata passo per passo nella guida alla regolarizzazione delle criptovalute non dichiarate.

Va detto con chiarezza anche l’aspetto rassicurante: nella maggior parte dei casi che seguiamo, il contribuente non ha voluto nascondere nulla. Semplicemente non sapeva che una conversione tra token fosse rilevante, o che la soglia dei 2.000 euro fosse stata abolita. Sono situazioni recuperabili, a patto di muoversi con metodo e con l’assistenza giusta.

Assistenza per la dichiarazione crypto: come ti aiutiamo

Gestire correttamente le plusvalenze criptovalute nel Quadro RT 2026 richiede tre competenze che raramente convivono: saper classificare i token (cripto-attività ordinaria al 33% oppure EMT in euro MiCAR al 26%), saper ricostruire lo storico delle operazioni su più exchange applicando il metodo LIFO, e saper compilare Quadro RT e Quadro W senza incrociare male i dati che il fisco già possiede grazie al DAC8.

Il CAF Centro Fiscale di Udine segue ogni anno investitori retail, trader attivi e possessori di portafogli multi-wallet, con un servizio disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia. Ci occupiamo dell’analisi dell’estratto operazioni, del calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze riportabili, della determinazione dell’IVCA allo 0,2% e della predisposizione del modello F24. Prima di iniziare, ti offriamo una verifica gratuita della tua situazione e un preventivo personalizzato in base al numero di operazioni da elaborare.

Se hai operato con crypto anche solo per poche centinaia di euro di guadagno, o se temi di aver dimenticato qualcosa negli anni passati, non aspettare la lettera dell’Agenzia delle Entrate: prenota un appuntamento con i nostri esperti e mettiamo in ordine la tua posizione insieme, in presenza o comodamente da remoto.

Domande frequenti su plusvalenze criptovalute e Quadro RT

Le stablecoin sono tassate al 33% o al 26%?

Dipende dalla valuta di riferimento e dalla conformità normativa. Le stablecoin in dollari come USDT e USDC seguono l’aliquota generale del 33%. Restano invece al 26% solo i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al regolamento MiCAR (Reg. UE 2023/1114), secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

Devo pagare imposte se converto euro in stablecoin euro MiCAR?

No. La conversione tra euro e EMT denominati in euro conformi MiCAR gode di neutralità fiscale: non genera plusvalenze tassabili, né all’entrata né all’uscita. Attenzione però: se dall’EMT in euro passi a Bitcoin o ad altre cripto-attività, l’operazione torna a essere fiscalmente rilevante e il guadagno futuro sarà tassato al 33%.

Cos’è cambiato rispetto alla soglia di 2.000 euro?

La franchigia di 2.000 euro è stata abolita dal 1° gennaio 2025 con la Legge 207/2024 (art. 1 comma 25 lettera a). Oggi ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro e va indicata nel Quadro RT, anche se di importo modesto. Chi si affida ancora a questa vecchia soglia rischia una dichiarazione incompleta.

Come si calcola la plusvalenza con il metodo LIFO?

Con il metodo LIFO (Last In First Out) si considerano venduti per primi i token acquistati più di recente. Se hai comprato 0,1 BTC a 80.000 euro e prima 0,2 BTC a 50.000 euro, vendendo 0,25 BTC scarichi prima gli 8.000 euro dell’ultimo acquisto e poi 7.500 euro del precedente: costo fiscale 15.500 euro. La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo incassato e questo costo.

Cosa succede se non dichiaro le plusvalenze criptovalute?

L’omesso monitoraggio fiscale comporta una sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, mentre l’IVCA non versata è sanzionata al 30% dell’imposta dovuta più interessi. Con il DAC8 in vigore dal 2026 gli exchange comunicano automaticamente i dati al fisco italiano, quindi i controlli sono molto più efficaci. Chi si muove prima può sanare con il ravvedimento operoso.

In quale quadro si dichiarano le plusvalenze crypto e quanto si paga di IVCA?

Le plusvalenze si dichiarano nel Quadro RT del Modello Redditi PF, nella sezione dedicata alle cripto-attività, mentre il Quadro W serve al monitoraggio dei saldi detenuti. L’IVCA, l’imposta sul valore delle cripto-attività, si applica nella misura dello 0,2% (2 per mille) sul valore complessivo detenuto al 31 dicembre ed è dovuta anche senza aver venduto nulla.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a classificare i tuoi token, calcolare le plusvalenze con il metodo LIFO e compilare correttamente il Quadro RT e il Quadro W.

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    Settembre 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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    CRIPTOVALUTE

    DAC8 e Criptovalute 2026: Scambio Dati, Controlli Fiscali e Come Mettersi in Regola

    Dichiarazione redditi Criptovalute

    Dal 1° gennaio 2026 è ufficialmente entrata in vigore in Italia la DAC8 (Directive on Administrative Cooperation n. 8), la direttiva europea che impone agli exchange di criptovalute, ai prestatori di servizi cripto e alle piattaforme di trading di comunicare automaticamente alle autorità fiscali i dati dei contribuenti italiani. Si tratta della più importante rivoluzione in materia di trasparenza fiscale sulle cripto-attività da quando il legislatore ha introdotto, con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), un quadro normativo organico per il settore.

    La DAC8, recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 1° marzo 2024 n. 16, in attuazione della Direttiva UE 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023 (pubblicata in GUUE L del 24 ottobre 2023), estende il modello dello scambio automatico di informazioni già operativo per i conti finanziari (CRS/DAC2) al mondo delle cripto-attività. La prima rendicontazione da parte degli exchange avverrà entro il 31 gennaio 2027 e riguarderà tutte le operazioni effettuate dagli utenti italiani nell’anno fiscale 2026.

    In questa guida completa analizziamo come funziona lo scambio automatico di dati DAC8, quali informazioni saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate, quali sono i controlli fiscali attesi nei prossimi mesi e – soprattutto – come mettersi in regola con la dichiarazione delle plusvalenze cripto (aliquota del 33% dal 2026), del monitoraggio fiscale nel Quadro W e dell’imposta patrimoniale IVCA sulle cripto-attività detenute. Includiamo tabelle riassuntive, esempi pratici di calcolo e i riferimenti normativi ufficiali.

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    Cos’è la DAC8 e perché cambia tutto per chi possiede criptovalute

    La DAC8 è l’ottava modifica della Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in ambito fiscale tra gli Stati membri dell’Unione Europea. Approvata dal Consiglio UE il 17 ottobre 2023 (Direttiva UE 2023/2226), estende per la prima volta il principio dello scambio automatico di informazioni al mondo delle cripto-attività, allineandosi al Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) elaborato dall’OCSE nel 2022.

    In termini pratici, la DAC8 obbliga tutti i prestatori di servizi di cripto-attività (i cosiddetti CASP, Crypto-Asset Service Providers) – exchange centralizzati, piattaforme di trading, custodian, gestori di NFT marketplace, e in alcuni casi anche piattaforme DeFi soggette al regolamento MiCA – a raccogliere informazioni dettagliate sui propri utenti residenti in UE e a trasmetterle automaticamente, una volta all’anno, all’amministrazione finanziaria del Paese di residenza del cliente.

    Le quattro novità chiave introdotte dalla DAC8

    • Scambio automatico globale: i dati transazionali viaggiano da exchange → autorità del paese del CASP → Agenzia delle Entrate italiana, senza necessità di alcuna richiesta specifica.
    • Inclusione di tutte le cripto-attività: Bitcoin, altcoin, stablecoin, token DeFi, e-money token (EMT) e asset-referenced token (ART) ai sensi del regolamento MiCA, NFT con funzione di investimento.
    • Estensione al ruling fiscale: obbligo di scambio automatico anche dei tax ruling preventivi su persone fisiche con patrimoni significativi (HNWI).
    • Sanzioni armonizzate: minimo 500 euro per ogni segnalazione omessa o errata, con sanzioni penali in caso di omissione sistematica.

    Il quadro normativo: dalla Legge di Bilancio 2023 alla DAC8

    Per comprendere la portata della DAC8 è necessario inquadrarla nell’evoluzione normativa italiana sulle cripto-attività degli ultimi anni. Fino al 2022 la disciplina era frammentaria e basata su risoluzioni e interpelli dell’Agenzia delle Entrate (in particolare la Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016 e gli interpelli successivi che assimilavano le criptovalute alle valute estere). Con la Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197), commi 126-147, il legislatore ha introdotto per la prima volta una disciplina organica.

    Cronologia delle norme rilevanti

    NormaAnnoContenuto principale
    L. 197/2022 (commi 126-147)2023Definizione “cripto-attività”, aliquota plusvalenze 26%, Quadro W, IVCA 0,2%, sanatoria
    Provvedimento AdE 7 agosto 20232023Istruzioni operative per la regolarizzazione e per il Quadro W
    Direttiva UE 2023/2226 (DAC8)2023Scambio automatico dati cripto tra Stati UE
    L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025)2024Aliquota plusvalenze cripto al 33% dal 2026, conferma soglia 2.000 €
    D.Lgs. 16/20242024Recepimento DAC8 in Italia, in vigore dal 1° gennaio 2026
    Provvedimento AdE attuativo DAC82025-2026Specifiche tecniche tracciato XML per CASP

    Il D.Lgs. 16/2024 ha integrato il D.Lgs. 29/2014 (che già recepiva DAC1-DAC7) con un nuovo capo dedicato esclusivamente ai CASP, prevedendo regole di due diligence per identificare i clienti residenti, obblighi di raccolta del codice fiscale (TIN), tenuta della documentazione per cinque anni e procedure di verifica di residenza basate sui criteri OCSE/CARF.

    Quali dati saranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate

    La domanda che ogni titolare di un portafoglio cripto si pone è: quali informazioni vedranno esattamente le autorità fiscali italiane? La risposta è contenuta nell’allegato VI alla Direttiva UE 2023/2226, che definisce il tracciato di reporting obbligatorio per ogni CASP. Si tratta di un dataset estremamente granulare.

    Categorie di dati comunicati

    • Dati identificativi dell’utente: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale italiano (TIN), Stato di residenza fiscale.
    • Saldi a fine periodo: valore di ogni cripto-attività detenuta al 31 dicembre dell’anno di riferimento, espresso in euro al cambio ufficiale.
    • Operazioni di acquisto e vendita: per ogni transazione data, controparte (se nota), tipologia di asset, quantità, prezzo, commissioni.
    • Operazioni di scambio cripto-cripto: swap tra asset diversi (es. BTC → ETH), che secondo l’AdE non realizzano plusvalenze fiscalmente rilevanti se cripto della stessa categoria, ma vengono comunque comunicate.
    • Trasferimenti verso wallet esterni: ogni prelievo verso wallet non custoditi viene segnalato con indirizzo blockchain di destinazione.
    • Servizi di staking, lending, mining-pool: rendimenti maturati, quantità accreditate, durata del vincolo.
    • Operazioni con NFT se trattati come asset di investimento (dal 2023).

    L’aspetto più rilevante è la tracciabilità delle operazioni “off-chain”: le movimentazioni interne all’exchange (che non lasciano traccia sulla blockchain pubblica) saranno comunque visibili all’Agenzia delle Entrate. In passato erano l’unica zona grigia su cui contava chi non dichiarava; con la DAC8 questa opacità sparisce del tutto.

    Tempistica della trasmissione

    1. Anno fiscale 2026 (1° gennaio – 31 dicembre): i CASP raccolgono dati su tutti gli utenti italiani.
    2. Entro il 31 gennaio 2027: i CASP trasmettono il file XML all’autorità del Paese in cui sono stabiliti.
    3. Entro 9 mesi dalla fine dell’anno fiscale (settembre 2027): l’autorità del CASP inoltra i dati all’Agenzia delle Entrate italiana.
    4. Anni successivi: stesso schema, con flussi ricorrenti annuali.

    L’aliquota del 33% sulle plusvalenze cripto dal 2026

    Il vero spartiacque fiscale del 2026 non è soltanto la DAC8 ma anche il nuovo regime di tassazione delle plusvalenze da cripto-attività. La Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024 n. 207), art. 1 comma 25, ha modificato l’art. 67 comma 1 c-sexies del TUIR portando l’aliquota dal 26% (in vigore fino al 31/12/2025) al 33% a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    Come si calcola la plusvalenza

    La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo percepito (in caso di vendita o conversione in valuta fiat o in stablecoin di categoria diversa) e il costo o valore di acquisto, considerato in euro. Il legislatore ha imposto il metodo LIFO (Last In, First Out): si considerano cedute per prime le criptovalute acquistate più di recente. Resta confermata la soglia di esenzione di 2.000 euro annui: plusvalenze complessive inferiori a tale importo non sono tassate.

    Esempio pratico di calcolo

    Mario nel 2026 compra 0,5 BTC a 50.000 €/BTC (totale 25.000 €) e poi 0,3 BTC a 60.000 €/BTC (totale 18.000 €). A novembre 2026 vende 0,4 BTC al prezzo di 70.000 €/BTC (corrispettivo 28.000 €).

    • LIFO: vende prima 0,3 BTC del secondo acquisto (costo 18.000 €) + 0,1 BTC del primo acquisto (costo 5.000 €) = costo totale 23.000 €.
    • Plusvalenza lorda: 28.000 € − 23.000 € = 5.000 €.
    • Soglia esenzione 2.000 € → imponibile 3.000 € (NB: la soglia opera per tutte le plusvalenze cumulate dell’anno, non per singola operazione; alcuni interpreti la considerano franchigia, l’AdE la qualifica come soglia di rilevanza).
    • Imposta sostitutiva: 5.000 € × 33% = 1.650 € (oppure 3.000 € × 33% = 990 € secondo l’interpretazione di franchigia).

    L’imposta sostitutiva si liquida nel Quadro RT del Modello Redditi PF con codice tributo dedicato e va versata entro il termine del saldo IRPEF (in via ordinaria 30 giugno dell’anno successivo, con possibilità di pagamento a luglio con maggiorazione 0,40%).

    Quadro W e monitoraggio fiscale delle cripto-attività

    Oltre alla tassazione delle plusvalenze, ogni residente in Italia che possiede cripto-attività ha l’obbligo di compilare il Quadro W del Modello Redditi PF (che ha sostituito il precedente Quadro RW dal 2023). Si tratta dell’adempimento di monitoraggio fiscale che ha una doppia funzione: dichiarazione delle attività detenute all’estero ai sensi del D.L. 167/1990 e liquidazione dell’IVCA, l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività.

    Chi deve compilare il Quadro W

    • Chiunque detenga cripto-attività su exchange esteri (Binance, Kraken, Bybit, ecc.), per qualsiasi importo.
    • Chiunque detenga cripto-attività su wallet self-custody (Ledger, Trezor, MetaMask, ecc.), per qualsiasi importo.
    • Anche chi detiene cripto su exchange italiani regolamentati (es. The Rock Trading, Conio), per finalità IVCA.

    L’IVCA: Imposta sul Valore delle Cripto-Attività

    L’IVCA è un’imposta patrimoniale dello 0,2% (2 per mille) calcolata sul valore al 31 dicembre di tutte le cripto-attività detenute. È analoga all’IVAFE per i conti esteri. Si liquida nel Quadro W e si versa con i codici tributo dedicati istituiti con risoluzione AdE.

    Esempio: Lucia al 31/12/2026 possiede cripto-attività per un controvalore di 50.000 €. IVCA dovuta = 50.000 × 0,2% = 100 €.

    Sanzioni per omessa dichiarazione e accertamenti DAC8

    Con la DAC8 a regime, l’Agenzia delle Entrate disporrà di un incrocio automatico tra dati comunicati dagli exchange e dichiarazioni fiscali presentate. Chi non avrà dichiarato correttamente plusvalenze, IVCA o monitoraggio riceverà lettere di compliance o veri e propri avvisi di accertamento.

    ViolazioneSanzioneRiferimento
    Omessa compilazione Quadro W (monitoraggio)Dal 3% al 15% degli importi non dichiarati (raddoppiata in paesi black list)D.L. 167/1990 art. 5
    Omesso versamento IVCA30% dell’imposta non versata + interessi legaliD.Lgs. 471/1997 art. 13
    Omessa dichiarazione plusvalenzeDal 120% al 240% dell’imposta dovuta (min. 250 €)D.Lgs. 471/1997 art. 1
    Infedele dichiarazione plusvalenzeDal 90% al 180% dell’imposta dovutaD.Lgs. 471/1997 art. 1 c. 2
    Omissione CASP (mancata segnalazione DAC8)Minimo 500 € per segnalazione, fino a sanzioni penali per omissioni sistematicheD.Lgs. 16/2024

    È importante ricordare che il contribuente può sempre ricorrere al ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni, purché prima dell’avvio formale di un accertamento. La riduzione varia da 1/10 al 1/5 del minimo a seconda della tempestività.

    Come mettersi in regola: la roadmap pratica

    Se hai sottoscritto in passato operazioni su exchange (anche solo per piccoli importi) e non sei sicuro di aver dichiarato correttamente, il 2026 è l’anno spartiacque per regolarizzare la tua posizione prima che arrivino i dati DAC8. Ecco i passaggi consigliati.

    Step 1: Ricostruisci la cronologia operativa

    1. Scarica gli export CSV di tutte le operazioni da ogni exchange utilizzato (anche quelli ormai chiusi: contatta il customer care, sono obbligati a conservare 5 anni di dati).
    2. Recupera la cronologia dei wallet self-custody tramite block explorer (Etherscan, Blockchain.com).
    3. Annota in un file Excel ogni acquisto, vendita, scambio, prelievo, deposito con data, asset, quantità, prezzo in euro.

    Step 2: Calcola plusvalenze, minusvalenze e patrimonio

    • Applica il metodo LIFO anno per anno.
    • Compensa plusvalenze e minusvalenze nello stesso periodo d’imposta (le minusvalenze cripto sono riportabili nei 4 anni successivi).
    • Calcola il valore al 31/12 di ogni anno per la base IVCA.
    • Tieni conto della soglia di 2.000 € (in vigore già dal 2023).

    Step 3: Sana le annualità pregresse con il ravvedimento operoso

    Per il 2023, 2024 e 2025 – cioè per le dichiarazioni Redditi PF 2024, 2025 e 2026 – è possibile presentare una dichiarazione integrativa con ravvedimento. Le riduzioni delle sanzioni dipendono dal momento in cui si interviene:

    • Entro 90 giorni dal termine: sanzione ridotta a 1/9.
    • Entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo: sanzione ridotta a 1/8.
    • Oltre tale termine ma prima dell’accertamento: sanzione ridotta a 1/7 o 1/6.

    Step 4: Affidati a un CAF o a un professionista

    La materia è tecnica e gli errori sono frequenti, specialmente nella ricostruzione LIFO multi-anno e nella corretta valorizzazione dei token in euro al momento dell’operazione. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i contribuenti nella compilazione del Quadro W, nel calcolo dell’IVCA e nelle dichiarazioni integrative.

    Implicazioni pratiche per il contribuente medio

    Molti pensano che la DAC8 riguardi solo i “grandi pesci”. Niente di più sbagliato: il sistema è progettato per essere massivo e automatico. Anche chi nel 2026 ha solo qualche centinaio di euro in Bitcoin su un exchange estero sarà segnalato. Tre scenari ricorrenti.

    Caso A: Trader occasionale con piccole somme

    Andrea ha 1.500 € su Binance. Non realizza plusvalenze superiori alla soglia ma deve comunque compilare il Quadro W (monitoraggio) e versare l’IVCA (3 € l’anno su 1.500 €). Senza compilazione: sanzione minima 3% × 1.500 = 45 €, ben più dell’IVCA dovuta.

    Caso B: Investitore con plusvalenze rilevanti

    Giulia nel 2026 realizza 15.000 € di plusvalenze. Imposta sostitutiva: (15.000 − 2.000) × 33% = 4.290 €. Deve compilare Quadro RT e Quadro W, versare il saldo entro il 30/6/2027.

    Caso C: Holder long-term con wallet self-custody

    Roberto detiene 1 BTC su Ledger dal 2020. Non ha mai venduto, quindi non realizza plusvalenze, ma DEVE comunque compilare il Quadro W per il monitoraggio e versare l’IVCA annuale calcolata sul valore al 31/12.

    Staking, mining, NFT: regole 2026

    La normativa italiana 2026 chiarisce anche il trattamento di redditi accessori del mondo cripto.

    • Staking: i rendimenti sono qualificati come “redditi diversi” tassati con l’aliquota sostitutiva del 33% dal 2026, al momento in cui le coin sono accreditate sul wallet del contribuente. Le coin ricevute entrano nel costo medio del patrimonio (LIFO).
    • Mining hobbystico: redditi diversi (TUIR art. 67) tassati a 33%. Il costo di acquisto è zero (mining puro) o pari al costo dell’energia se documentato.
    • Mining professionale: reddito d’impresa, P. IVA obbligatoria, IVA, contributi.
    • NFT con funzione di investimento: trattati come cripto-attività (Risoluzione AdE 2023), tassazione plusvalenze 33%, da inserire nel Quadro W.
    • Airdrop: valorizzati al momento dell’accredito al cambio del giorno, concorrono come “redditi diversi” (interpretazione AdE).

    Le scadenze fiscali per cripto-attività 2026-2027

    ScadenzaAdempimento
    30 giugno 2026Versamento saldo IRPEF + imposta sostitutiva plusvalenze 2025 (aliquota 26%) + IVCA 2025
    30 settembre 2026Termine ordinario invio telematico Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025)
    31 gennaio 2027Primo invio DAC8 da parte dei CASP (dati 2026)
    30 giugno 2027Versamento saldo plusvalenze 2026 (aliquota 33%) e IVCA 2026
    30 settembre 2027Invio Redditi PF 2027 (primo modello con dati incrociati DAC8)

    Errori comuni da evitare

    • Pensare che gli exchange esteri non comunichino: con DAC8 ogni CASP UE è obbligato. Per quelli extra-UE è in arrivo il CARF OCSE che già 60+ Paesi (USA, UK, Svizzera, Singapore inclusi) hanno aderito.
    • Non dichiarare i wallet self-custody: non vengono comunicati da exchange ma sono comunque oggetto di monitoraggio fiscale. La mancata dichiarazione è autonoma violazione.
    • Confondere franchigia e soglia: i 2.000 € sono una soglia di rilevanza – se superata, è tassata tutta la plusvalenza (interpretazione AdE prevalente).
    • Ignorare swap cripto-cripto: alcuni scambi tra asset diversi realizzano plusvalenze rilevanti (es. da BTC a stablecoin).
    • Usare il FIFO invece del LIFO: il legislatore impone il LIFO; il FIFO è ammesso solo se documentato e tracciato puntualmente per ogni lotto.

    Cosa fare subito: checklist operativa 2026

    1. Verifica di aver registrato il codice fiscale italiano su tutti gli exchange usati (i CASP non potranno segnalare senza TIN).
    2. Recupera la cronologia completa di tutte le operazioni dal 2020 in avanti (5 anni di accertamento).
    3. Ricostruisci con software dedicati (CoinTracking, Koinly, CoinLedger) o con un commercialista esperto.
    4. Predisponi un foglio Excel con valore al 31/12 di ogni anno per IVCA.
    5. Programma un controllo della tua dichiarazione Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025) prima del 30 settembre 2026.
    6. Se rilevi omissioni 2023-2024, presenta integrativa con ravvedimento prima di ricevere lettere AdE.
    7. Per il 2026 in corso, tieni traccia in tempo reale di ogni operazione con prezzo in euro.

    Hai dubbi sulla tua posizione cripto? Contatta il CAF Centro Fiscale

    La materia delle cripto-attività è in continua evoluzione e richiede competenze trasversali tra fiscalità internazionale, blockchain analytics e dichiarativi italiani. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza specializzata per:

    • Ricostruzione storica delle operazioni e calcolo plusvalenze con metodo LIFO.
    • Compilazione Quadro W e versamento IVCA.
    • Dichiarazioni integrative con ravvedimento operoso per anni pregressi.
    • Assistenza in caso di lettere di compliance o accertamenti DAC8.
    • Pianificazione fiscale per investitori cripto sopra soglia.

    Per fissare un appuntamento o ricevere un preventivo, contatta il nostro studio: la prima consulenza informativa è disponibile in sede a Udine o in videocollegamento.

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    Domande frequenti su DAC8 e criptovalute 2026

    Da quando si applica concretamente la DAC8 in Italia?

    Gli obblighi di raccolta dati sono operativi dal 1° gennaio 2026. La prima trasmissione effettiva dei dati dai CASP alle autorità è prevista entro il 31 gennaio 2027 e riguarderà l’anno fiscale 2026.

    Qual è l’aliquota sulle plusvalenze cripto nel 2026?

    Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività è del 33% (in precedenza era 26%), come stabilito dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024 art. 1 c. 25). Resta confermata la soglia di esenzione di 2.000 € annui.

    Devo dichiarare le cripto detenute su wallet self-custody?

    Sì. L’obbligo di monitoraggio fiscale nel Quadro W e di versamento dell’IVCA (0,2% sul valore al 31/12) si applica a tutte le cripto-attività detenute, indipendentemente dal fatto che siano su un exchange o su un wallet personale.

    Cosa succede se ho omesso dichiarazioni in anni precedenti?

    Puoi rimediare con il ravvedimento operoso: presenta una dichiarazione integrativa, versa l’imposta dovuta, le sanzioni ridotte (da 1/10 a 1/5 del minimo) e gli interessi legali. Lo strumento è disponibile fintanto che l’Agenzia non ti ha notificato un avviso di accertamento.

    Gli exchange extra-UE comunicano i dati all’Agenzia delle Entrate?

    La DAC8 si applica solo agli operatori dell’UE. Per gli exchange extra-UE è operativo il CARF dell’OCSE, già recepito da oltre 60 Paesi tra cui USA, UK, Svizzera, Singapore e UAE. Lo scambio di informazioni con questi Paesi è attivo o si attiverà progressivamente entro il 2027-2028.

    Cosa rischio se non dichiaro le cripto?

    Le sanzioni per omessa compilazione del Quadro W vanno dal 3% al 15% degli importi non dichiarati. L’omessa dichiarazione di plusvalenze comporta sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. In caso di omessi versamenti IVCA si applica il 30% dell’imposta non pagata più gli interessi.

    Maggio 20, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-20 10:48:442026-05-30 01:04:03DAC8 e Criptovalute 2026: Scambio Dati, Controlli Fiscali e Come Mettersi in Regola

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