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Tag Archivio per: legge bilancio 2025 cripto

CAF, CRIPTOVALUTE

Plusvalenze Criptovalute Quadro RT 2026: Guida al 33% e al 26% sulle Stablecoin in Euro

Dichiarazione redditi Criptovalute

Le plusvalenze criptovalute Quadro RT 2026 sono il tema che sta facendo più discutere tra chi investe in Bitcoin, Ethereum e stablecoin. Dal 1° gennaio 2026, infatti, l’aliquota generale sui guadagni realizzati con le cripto-attività è salita al 33%, mentre una categoria molto specifica di token — le stablecoin in euro conformi al regolamento MiCAR — resta ferma al 26%. Due aliquote diverse, due modi diversi di compilare la dichiarazione: capire in quale caso ricadi è oggi la differenza tra pagare il giusto e ricevere una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate.

In questa guida non ripetiamo la teoria generale sulla tassazione crypto: andiamo dritti al lato pratico e operativo. Vedrai come si calcola concretamente la plusvalenza con il metodo LIFO, come si compila il Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche, quali conversioni sono fiscalmente neutre e quali invece fanno scattare l’imposta, e cosa rischi se non dichiari. Prima di tutto, però, una precisazione che vale oro: la soglia di esenzione di 2.000 euro non esiste più. Ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro. Se avevi in testa questa informazione, è il momento di aggiornarla.

📌 Guida di riferimento del cluster criptovalute
Questo articolo approfondisce un tassello specifico. Per il quadro completo su MiCA, DAC8, Quadro W e Quadro RT leggi la guida principale: Criptovalute 2026: Guida Fiscale Definitiva.

Indice dei contenuti

  1. Plusvalenze criptovalute 2026: cosa cambia con l’aliquota al 33%
  2. L’eccezione del 26%: le stablecoin in euro conformi a MiCAR
  3. Esempio pratico: come cambia l’imposta tra 33% e 26%
  4. Metodo LIFO: calcolare la plusvalenza con acquisti multipli
  5. Come si compila il Quadro RT per le plusvalenze criptovalute
  6. Casi limite: conversioni, stablecoin in dollari e permute tra crypto
  7. Addio soglia dei 2.000 euro: si tassa dal primo euro
  8. Sanzioni per omessa dichiarazione delle plusvalenze criptovalute
  9. Assistenza per la dichiarazione crypto: come ti aiutiamo

Plusvalenze criptovalute 2026: cosa cambia con l’aliquota al 33%

Partiamo dalle basi, perché il linguaggio del fisco spaventa più della sostanza. La plusvalenza è semplicemente il guadagno che ottieni quando vendi (o converti) una cripto-attività a un valore più alto di quello a cui l’hai comprata. Se hai acquistato Bitcoin spendendo 5.000 euro e li vendi incassandone 8.000, la tua plusvalenza è di 3.000 euro: è su quei 3.000 euro, non sugli 8.000 incassati, che si paga l’imposta.

Su quel guadagno si applica l’imposta sostitutiva, cioè una tassa unica che prende il posto dell’IRPEF e delle addizionali: paghi quella e hai chiuso, senza che il guadagno finisca a sommarsi con lo stipendio o la pensione facendoti salire di scaglione. Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota di questa imposta sostitutiva è passata dal 26% al 33%, per effetto della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025, art. 1 comma 25), che aveva programmato l’aumento con un anno di anticipo.

L’aliquota del 33% è la regola generale e si applica praticamente a tutto il mondo crypto: Bitcoin, altcoin, NFT, token DeFi e anche alle stablecoin in dollari come USDT e USDC, che molti investitori credono erroneamente esenti o agevolate. Rientrano nel 33% anche i proventi da staking, cioè le ricompense ottenute bloccando i propri token per contribuire al funzionamento di una blockchain: un tema che abbiamo approfondito nella guida sulla tassazione di staking e lending crypto 2026.

  • Aliquota generale 2026: 33% su tutte le cripto-attività
  • Base imponibile: solo la plusvalenza, non l’importo incassato
  • Nessuna franchigia: si tassa dal primo euro di guadagno
  • Quadro dichiarativo: Quadro RT per plusvalenze e redditi diversi
  • Monitoraggio: Quadro W per i saldi detenuti e l’IVCA

Per l’inquadramento generale della materia puoi consultare l’articolo dedicato alla tassazione delle criptovalute 2026. Qui restiamo invece sul terreno del calcolo e della compilazione.

L’eccezione del 26%: le stablecoin in euro conformi a MiCAR

Accanto alla regola del 33% esiste una corsia preferenziale, ed è la vera novità che ogni investitore dovrebbe conoscere. La Legge di Bilancio 2026 ha previsto che i cosiddetti EMT — sigla che sta per e-money token, in italiano token di moneta elettronica — denominati in euro e conformi al regolamento MiCAR (Regolamento UE 2023/1114) restino tassati con l’aliquota del 26%.

Cos’è, in parole semplici, un token di moneta elettronica? È una stablecoin, cioè una criptovaluta il cui valore è ancorato a una moneta tradizionale, emessa da un soggetto autorizzato che si impegna a rimborsarla alla pari. Per beneficiare del 26% devono ricorrere due condizioni insieme: il token deve essere denominato in euro (non in dollari) e l’emittente deve essere conforme alla normativa MiCAR, il regolamento europeo che dal 2024-2025 disciplina il mercato delle cripto-attività.

La logica del legislatore è comprensibile: un token in euro rimborsabile alla pari assomiglia più a un strumento di pagamento che a un investimento speculativo. Da qui discende anche il secondo grande vantaggio: la neutralità fiscale delle conversioni tra euro ed EMT in euro. Trasformare 5.000 euro in 5.000 unità di una stablecoin europea conforme non genera alcuna plusvalenza tassabile, esattamente come spostare denaro dal conto corrente alla carta prepagata.

Attenzione però a un equivoco molto diffuso: USDT e USDC non rientrano in questa eccezione, perché sono denominati in dollari. I guadagni realizzati con le stablecoin in dollari seguono l’aliquota ordinaria del 33%, comprese le differenze di cambio che maturano tenendole nel portafoglio.

Esempio pratico: come cambia l’imposta tra 33% e 26%

Vediamo la differenza con due casi concreti, perché è lì che si capisce quanto pesa la distinzione. Immagina due investitori con lo stesso guadagno, ma su strumenti diversi.

Caso 1 — Marco e il Bitcoin. Marco ha acquistato Bitcoin nel 2024 investendo 20.000 euro. Nel corso del 2026 vende l’intera posizione incassando 32.000 euro. La sua plusvalenza è di 12.000 euro (32.000 meno 20.000). Trattandosi di una cripto-attività ordinaria, si applica l’aliquota del 33%: l’imposta sostitutiva dovuta è di 3.960 euro.

Caso 2 — Giulia e l’EMT in euro. Giulia ha operato con un token di moneta elettronica in euro conforme MiCAR, realizzando anch’essa una plusvalenza di 12.000 euro. Nel suo caso l’aliquota applicabile è il 26%: l’imposta dovuta è di 3.120 euro.

ElementoMarco (Bitcoin)Giulia (EMT euro MiCAR)
Costo di acquisto20.000 euro—
Plusvalenza realizzata12.000 euro12.000 euro
Aliquota applicabile33%26%
Imposta sostitutiva3.960 euro3.120 euro
Differenza840 euro di imposta in più per Marco

A parità di guadagno, quindi, la differenza di aliquota vale 840 euro su 12.000 euro di plusvalenza: circa 7 punti percentuali. Su portafogli più consistenti l’impatto diventa rilevante, ed è per questo che classificare correttamente ogni token — capendo se è un EMT in euro conforme oppure una cripto-attività ordinaria — è il primo passo di una dichiarazione fatta bene.

Metodo LIFO: calcolare la plusvalenza con acquisti multipli

Nella realtà quasi nessuno compra tutto in una volta sola. Si accumula nel tempo, a prezzi diversi, e quando si vende una parte della posizione nasce la domanda: quale acquisto sto vendendo? La risposta la dà il metodo LIFO, sigla inglese che significa Last In First Out, cioè “ultimo entrato, primo uscito”. In pratica si considerano ceduti per primi i token acquistati più di recente.

Facciamo un esempio numerico. Luca ha costruito la sua posizione in Bitcoin con tre acquisti successivi:

  • Gennaio 2024: 0,2 BTC a 30.000 euro l’uno → costo 6.000 euro
  • Luglio 2025: 0,2 BTC a 50.000 euro l’uno → costo 10.000 euro
  • Marzo 2026: 0,1 BTC a 80.000 euro l’uno → costo 8.000 euro

In totale Luca detiene 0,5 BTC con un costo complessivo di 24.000 euro. A ottobre 2026 decide di vendere 0,25 BTC quando il prezzo è di 100.000 euro, incassando quindi 25.000 euro. Con il metodo LIFO si scaricano per primi gli acquisti più recenti:

  • I 0,1 BTC comprati a marzo 2026 → costo fiscale 8.000 euro
  • I restanti 0,15 BTC presi da quelli di luglio 2025 (0,15 × 50.000) → costo fiscale 7.500 euro
  • Costo fiscale totale della vendita: 15.500 euro

La plusvalenza di Luca è quindi di 9.500 euro (25.000 incassati meno 15.500 di costo). Applicando l’aliquota del 33%, l’imposta sostitutiva dovuta è di 3.135 euro. I 0,25 BTC rimasti in portafoglio conservano il loro costo fiscale (i 0,05 BTC residui del 2025 più i 0,2 BTC del 2024) e verranno considerati solo alla vendita successiva.

Ecco perché la tenuta dei registri è decisiva: senza lo storico completo di date, quantità e controvalori in euro di ogni operazione, ricostruire il costo fiscale diventa un incubo, soprattutto per chi ha operato su più exchange e wallet. È il punto in cui si concentrano la maggior parte degli errori di calcolo delle plusvalenze criptovalute.

Come si compila il Quadro RT per le plusvalenze criptovalute

Il Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche è la sezione dedicata ai redditi diversi di natura finanziaria: è qui che confluiscono le plusvalenze da cripto-attività. Chi possiede crypto compila quindi due quadri distinti, che rispondono a due domande diverse: il Quadro W serve a dichiarare cosa possiedi (monitoraggio fiscale e IVCA), il Quadro RT serve a dichiarare quanto hai guadagnato vendendo.

All’interno del Quadro RT esiste una sezione specificamente dedicata alle cripto-attività, separata da quella delle azioni e degli altri strumenti finanziari. La logica di compilazione segue tre passaggi:

  1. Totale dei corrispettivi: nel primo rigo della sezione dedicata alle cripto-attività si indica la somma di tutto ciò che hai incassato o del valore normale ricevuto in permuta nell’anno (la numerazione dei righi cambia da un modello all’altro: fai sempre riferimento alle istruzioni ufficiali dell’anno d’imposta)
  2. Totale dei costi: nel rigo successivo si riporta il costo fiscalmente riconosciuto dei token ceduti, determinato con il metodo LIFO, oppure il costo rideterminato in caso di affrancamento
  3. Risultato: la differenza confluisce nel rigo della plusvalenza se positiva, oppure nella minusvalenza se negativa

Sulla plusvalenza così determinata si liquida l’imposta sostitutiva, applicando l’aliquota del 33% oppure quella del 26% nel caso dei token di moneta elettronica in euro. Poiché nello stesso anno possono coesistere operazioni soggette alle due aliquote, è necessaria una distinta esposizione degli imponibili: non si può fare un unico calderone, ogni gruppo di operazioni va tenuto separato con il proprio imponibile e la propria aliquota.

Un vantaggio spesso ignorato riguarda le minusvalenze, cioè le perdite: se in un anno hai chiuso in rosso, la perdita non va sprecata. Può essere riportata nei quattro periodi d’imposta successivi e compensata con le future plusvalenze, purché sia stata correttamente indicata in dichiarazione nell’anno in cui si è verificata. Chi non dichiara le perdite perde anche questo scudo fiscale.

Il versamento avviene con modello F24, alle stesse scadenze del saldo delle imposte sui redditi (di norma il 30 giugno dell’anno successivo), utilizzando il codice tributo 1715 previsto per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività. A questo si aggiunge l’IVCA, l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività, dovuta nella misura dello 0,2% (cioè 2 per mille) sul valore di tutte le cripto detenute al 31 dicembre: si tratta di un’imposta patrimoniale che si paga anche se non hai venduto nulla.

Per la parte di monitoraggio, ora resa più delicata dallo scambio automatico di informazioni, trovi tutti i dettagli nella guida al Quadro RW criptovalute 2026 post-DAC8. Se preferisci non muoverti da solo tra righi e codici tributo, il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa dell’intera compilazione del Modello Redditi, dalla ricostruzione dello storico operazioni fino al calcolo dell’F24.

Casi limite: conversioni, stablecoin in dollari e permute tra crypto

È nelle conversioni che si annidano gli errori più frequenti, perché molti investitori danno per scontato che “finché non riporto i soldi in banca non pago nulla”. Non è così. Vediamo i quattro casi che ricorrono più spesso.

Da euro a EMT in euro: nessuna imposta

Convertire euro in un token di moneta elettronica denominato in euro e conforme MiCAR gode di neutralità fiscale: non genera alcuna plusvalenza tassabile, e lo stesso vale per il percorso inverso. È un semplice cambio di forma dello stesso valore, come passare dai contanti alla carta ricaricabile.

Da crypto a stablecoin in dollari: operazione tassata al 33%

Vendere Bitcoin per comprare USDT o USDC è a tutti gli effetti un realizzo tassabile. Non c’è nessuna neutralità: la plusvalenza maturata sul Bitcoin va calcolata al momento della conversione e tassata al 33%, anche se i fondi restano sull’exchange. È l’errore più costoso che vediamo, perché chi “parcheggia” in stablecoin durante le fasi di volatilità pensa di non aver realizzato nulla.

Permuta tra cripto con le stesse caratteristiche

La permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante. Il principio, però, va maneggiato con prudenza: scambiare una criptovaluta con una stablecoin, oppure con un NFT o con un token dalle funzioni diverse, significa uscire da questa zona franca e rientrare nel perimetro della tassazione.

Da EMT in euro a Bitcoin

Uscire da un token di moneta elettronica in euro per acquistare Bitcoin è un’operazione rilevante: da quel momento la nuova posizione segue le regole ordinarie e il futuro guadagno sarà tassato al 33%. Il regime di favore accompagna il token, non l’investitore. Discorso a parte meritano airdrop e hard fork, che seguono criteri di valorizzazione propri e che abbiamo trattato nella guida sulla tassazione di hard fork e airdrop.

Addio soglia dei 2.000 euro: si tassa dal primo euro

Merita un paragrafo dedicato, perché è l’informazione obsoleta più diffusa nelle chat e nei forum di settore. Fino al 31 dicembre 2024 esisteva una franchigia di 2.000 euro: le plusvalenze complessive che restavano sotto quella soglia non venivano tassate. Molti piccoli investitori si erano abituati a considerarla una zona di sicurezza.

Quella soglia è stata abolita dal 1° gennaio 2025 dalla Legge 207/2024 (art. 1 comma 25 lettera a). Oggi, e a maggior ragione nel 2026, ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro: anche un guadagno di 300 euro va indicato nel Quadro RT e sconta l’imposta sostitutiva. Non esistono più importi “troppo piccoli per essere dichiarati”.

Il cambio di scenario è ancora più netto se lo si legge insieme al DAC8, la direttiva europea sullo scambio automatico di informazioni recepita e in vigore dal 2026, che impone agli exchange di comunicare al fisco i dati degli utenti italiani. Tradotto: l’Agenzia delle Entrate riceve i movimenti direttamente dalle piattaforme e può confrontarli con quanto hai dichiarato. La stagione dell'”tanto non lo sanno” è finita.

Sanzioni per omessa dichiarazione delle plusvalenze criptovalute

Chi dimentica — o sceglie di non dichiarare — le proprie plusvalenze criptovalute si espone a un doppio ordine di conseguenze, perché due sono gli obblighi violati: quello di monitoraggio fiscale e quello di versamento delle imposte.

  • Omesso monitoraggio fiscale: sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati
  • IVCA non versata: sanzione pari al 30% dell’imposta non versata, più gli interessi
  • Imposta sostitutiva non versata: recupero dell’imposta dovuta con sanzioni e interessi
  • Effetto DAC8: incrocio automatico tra dati degli exchange e dichiarazione presentata

La buona notizia è che chi si accorge dell’errore prima di ricevere una contestazione può sanare la propria posizione con il ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta con sanzioni fortemente ridotte. Prima si interviene, minore è il costo complessivo: la procedura è spiegata passo per passo nella guida alla regolarizzazione delle criptovalute non dichiarate.

Va detto con chiarezza anche l’aspetto rassicurante: nella maggior parte dei casi che seguiamo, il contribuente non ha voluto nascondere nulla. Semplicemente non sapeva che una conversione tra token fosse rilevante, o che la soglia dei 2.000 euro fosse stata abolita. Sono situazioni recuperabili, a patto di muoversi con metodo e con l’assistenza giusta.

Assistenza per la dichiarazione crypto: come ti aiutiamo

Gestire correttamente le plusvalenze criptovalute nel Quadro RT 2026 richiede tre competenze che raramente convivono: saper classificare i token (cripto-attività ordinaria al 33% oppure EMT in euro MiCAR al 26%), saper ricostruire lo storico delle operazioni su più exchange applicando il metodo LIFO, e saper compilare Quadro RT e Quadro W senza incrociare male i dati che il fisco già possiede grazie al DAC8.

Il CAF Centro Fiscale di Udine segue ogni anno investitori retail, trader attivi e possessori di portafogli multi-wallet, con un servizio disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia. Ci occupiamo dell’analisi dell’estratto operazioni, del calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze riportabili, della determinazione dell’IVCA allo 0,2% e della predisposizione del modello F24. Prima di iniziare, ti offriamo una verifica gratuita della tua situazione e un preventivo personalizzato in base al numero di operazioni da elaborare.

Se hai operato con crypto anche solo per poche centinaia di euro di guadagno, o se temi di aver dimenticato qualcosa negli anni passati, non aspettare la lettera dell’Agenzia delle Entrate: prenota un appuntamento con i nostri esperti e mettiamo in ordine la tua posizione insieme, in presenza o comodamente da remoto.

Domande frequenti su plusvalenze criptovalute e Quadro RT

Le stablecoin sono tassate al 33% o al 26%?

Dipende dalla valuta di riferimento e dalla conformità normativa. Le stablecoin in dollari come USDT e USDC seguono l’aliquota generale del 33%. Restano invece al 26% solo i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al regolamento MiCAR (Reg. UE 2023/1114), secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

Devo pagare imposte se converto euro in stablecoin euro MiCAR?

No. La conversione tra euro e EMT denominati in euro conformi MiCAR gode di neutralità fiscale: non genera plusvalenze tassabili, né all’entrata né all’uscita. Attenzione però: se dall’EMT in euro passi a Bitcoin o ad altre cripto-attività, l’operazione torna a essere fiscalmente rilevante e il guadagno futuro sarà tassato al 33%.

Cos’è cambiato rispetto alla soglia di 2.000 euro?

La franchigia di 2.000 euro è stata abolita dal 1° gennaio 2025 con la Legge 207/2024 (art. 1 comma 25 lettera a). Oggi ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro e va indicata nel Quadro RT, anche se di importo modesto. Chi si affida ancora a questa vecchia soglia rischia una dichiarazione incompleta.

Come si calcola la plusvalenza con il metodo LIFO?

Con il metodo LIFO (Last In First Out) si considerano venduti per primi i token acquistati più di recente. Se hai comprato 0,1 BTC a 80.000 euro e prima 0,2 BTC a 50.000 euro, vendendo 0,25 BTC scarichi prima gli 8.000 euro dell’ultimo acquisto e poi 7.500 euro del precedente: costo fiscale 15.500 euro. La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo incassato e questo costo.

Cosa succede se non dichiaro le plusvalenze criptovalute?

L’omesso monitoraggio fiscale comporta una sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, mentre l’IVCA non versata è sanzionata al 30% dell’imposta dovuta più interessi. Con il DAC8 in vigore dal 2026 gli exchange comunicano automaticamente i dati al fisco italiano, quindi i controlli sono molto più efficaci. Chi si muove prima può sanare con il ravvedimento operoso.

In quale quadro si dichiarano le plusvalenze crypto e quanto si paga di IVCA?

Le plusvalenze si dichiarano nel Quadro RT del Modello Redditi PF, nella sezione dedicata alle cripto-attività, mentre il Quadro W serve al monitoraggio dei saldi detenuti. L’IVCA, l’imposta sul valore delle cripto-attività, si applica nella misura dello 0,2% (2 per mille) sul valore complessivo detenuto al 31 dicembre ed è dovuta anche senza aver venduto nulla.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a classificare i tuoi token, calcolare le plusvalenze con il metodo LIFO e compilare correttamente il Quadro RT e il Quadro W.

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    Settembre 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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    CAF, CRIPTOVALUTE

    ISEE 2026 e Criptovalute: Le Novità della Legge di Bilancio su Saldo e Giacenza Media

    Dichiarazione redditi Criptovalute

    Dal 1° gennaio 2024, le criptovalute sono entrate ufficialmente nel perimetro della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): chiunque detenga Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra cripto-attività deve dichiararle nell’ISEE. Ma la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha reso ancora più stringente questo obbligo, chiarendo che non basta indicare il solo saldo al 31 dicembre: occorre indicare anche la giacenza media annua. Una regola che molte famiglie e contribuenti stanno scoprendo solo ora, spesso con conseguenze sulla validità del proprio ISEE.

    In questa guida completa spieghiamo cosa cambia, come calcolare correttamente i valori da inserire nella DSU, quali documenti servono e cosa rischia chi non dichiara le cripto nel proprio ISEE 2026.

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    Perché le Criptovalute Rientrano nell’ISEE

    L’ISEE misura la situazione economica del nucleo familiare considerando redditi, patrimonio immobiliare e patrimonio mobiliare. Quest’ultimo comprende conti correnti, libretti, titoli, fondi comuni di investimento e — dal 2024 — anche le cripto-attività.

    Il quadro normativo di riferimento è il DPCM 159/2013 (decreto ISEE), modificato dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha introdotto per la prima volta le criptovalute nel patrimonio mobiliare. La L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha poi chiarito le modalità di valorizzazione, allineandole a quelle già previste per i conti correnti bancari: non solo il saldo puntuale al 31 dicembre, ma anche la giacenza media dell’anno.

    Il principio ispiratore è semplice: le cripto-attività rappresentano ricchezza reale e possono influenzare significativamente il calcolo ISEE, alterando l’accesso a prestazioni sociali (assegno unico, bonus asilo nido, agevolazioni universitarie, ecc.). Un portafoglio da 50.000 euro in Bitcoin, non dichiarato, potrebbe far abbassare artificialmente l’ISEE e consentire l’accesso a benefici riservati a chi è in difficoltà economica.

    La Novità della Legge di Bilancio 2025: Saldo e Giacenza Media

    Fino al 31 dicembre 2024, il dubbio interpretativo era aperto: bastava indicare il valore al 31 dicembre delle cripto-attività detenute, analogamente a quanto previsto per i titoli finanziari? O occorreva anche la giacenza media, come per i conti correnti?

    La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha risolto il dubbio: le cripto-attività seguono lo stesso trattamento dei conti correnti. Nella DSU 2026 (relativa all’anno d’imposta 2025) occorre indicare:

    • Saldo al 31 dicembre 2025: il valore complessivo del portafoglio cripto alla fine dell’anno, espresso in euro al cambio di quella data.
    • Giacenza media 2025: la media dei saldi giornalieri o mensili dell’intero anno, sempre in euro.

    Ai fini del calcolo ISEE, viene preso il valore più alto tra saldo e giacenza media. Questa regola, già in vigore per i conti correnti bancari (art. 5 del DPCM 159/2013), è stata estesa alle cripto-attività proprio per evitare comportamenti elusivi (es. spostare le cripto su wallet diversi o convertirle in fiat in prossimità del 31 dicembre).

    VoceConti CorrentiCripto-attività dal 2026
    Saldo dichiaratoSaldo al 31/12Saldo al 31/12/2025
    Giacenza mediaMedia annua obbligatoriaMedia annua obbligatoria (novità L. 207/2024)
    Valore usato per ISEEIl maggiore tra i dueIl maggiore tra i due
    Fonte datiEstratto conto bancaExchange / wallet personale

    Come si Calcola il Valore delle Criptovalute per l’ISEE

    Il valore da inserire nella DSU è sempre espresso in euro. Per le cripto-attività quotate su exchange regolamentati (es. Binance, Coinbase, Kraken) il cambio di riferimento è quello dell’exchange al 31 dicembre 2025. Per le cripto non quotate o i wallet non custodial, si utilizza il prezzo medio ponderato delle principali piattaforme.

    Esempio Pratico: Calcolo per ISEE 2026

    Supponiamo che Marco detenga 0,5 BTC su Coinbase. Ecco come calcola i valori da inserire nella DSU:

    • Saldo al 31/12/2025: 0,5 BTC × 95.000 euro/BTC = 47.500 euro
    • Giacenza media 2025 (media mensile stimata): 41.200 euro
    • Valore da dichiarare nell’ISEE: il maggiore = 47.500 euro

    Questo importo concorre al calcolo del patrimonio mobiliare del nucleo familiare, che viene poi ponderato per il coefficiente della scala di equivalenza ISEE.

    Dove Trovare i Dati per la Giacenza Media

    La giacenza media non è un dato che la maggior parte degli exchange fornisce automaticamente in un formato pronto per la DSU. Ecco le principali fonti:

    • Exchange centralizzati (CEX): Binance, Coinbase, Kraken e altri offrono la possibilità di esportare la cronologia del portafoglio. Con questi dati è possibile calcolare la media mensile manualmente o con software dedicati.
    • Wallet hardware/software (non custodial): occorre ricostruire la cronologia delle transazioni tramite explorer blockchain (es. blockchain.com per Bitcoin, etherscan.io per Ethereum).
    • DAC8 (dal 2026): la direttiva europea DAC8, recepita in Italia dal 2026, obbliga gli exchange a comunicare automaticamente all’Agenzia delle Entrate i dati degli utenti italiani. Questo renderà progressivamente più semplice il controllo incrociato tra dichiarazioni e dati reali.

    Il Quadro W della Dichiarazione dei Redditi e l’ISEE: Come si Collegano

    Le cripto-attività compaiono in due contesti fiscali distinti che spesso vengono confusi:

    • Quadro W del Modello Redditi PF (ex Quadro RW fino al 2022): obbligatorio per il monitoraggio fiscale delle cripto-attività detenute al di fuori del sistema finanziario italiano regolamentato. Si compila anche per il versamento dell’IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività), pari allo 0,2% (2 per mille) del valore al 31 dicembre.
    • DSU / ISEE: la dichiarazione per il calcolo dell’indicatore economico ai fini delle prestazioni sociali agevolate. Non ha effetti fiscali diretti ma condiziona l’accesso a bonus e agevolazioni.

    I due obblighi sono indipendenti ma complementari: chi ha già compilato il Quadro W nella dichiarazione dei redditi 2025 (per l’anno d’imposta 2024) ha già i dati necessari per la DSU 2026. Anzi, i valori dichiarati nel Quadro W possono essere usati come riferimento per la compilazione della DSU, riducendo il rischio di discrepanze che potrebbero attirare controlli incrociati.

    Attenzione: dalla DSU 2026 (DPCM 159/2013 come modificato dalla L. 207/2024), il modello prevede specifici campi per le cripto-attività, separati dai campi relativi agli altri strumenti finanziari. Non è più sufficiente includere il valore delle cripto nel campo generico “altri titoli”.

    IVCA e ISEE: Due Obblighi Diversi da Non Confondere

    Una fonte di confusione frequente riguarda l’IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività) e il suo rapporto con l’ISEE. Ecco le differenze chiave:

    AspettoIVCA (Quadro W)ISEE (DSU)
    ScopoImposta patrimoniale sulle criptoIndicatore situazione economica
    Aliquota / valore0,2% del valore al 31/12Valore usato per calcolo ISEE
    Dove si dichiaraModello Redditi PF – Quadro WDSU (presentata al CAF o INPS)
    EffettiObbligo tributario + eventuale impostaAccesso a prestazioni sociali agevolate
    Scadenza 202630 novembre 2026 (Redditi PF)Validità ISEE: 1/1 – 31/12/2026

    Un contribuente con 20.000 euro in cripto pagherà l’IVCA di 40 euro (0,2% × 20.000) nel Quadro W, e avrà un patrimonio mobiliare di 20.000 euro che concorre al calcolo ISEE. Due obblighi, una sola fonte dati.

    Cosa Succede se Non Dichiari le Cripto nell’ISEE 2026

    L’omissione delle cripto-attività nella DSU non è una violazione tributaria diretta (perché la DSU non è una dichiarazione fiscale), ma può comportare conseguenze gravi:

    • ISEE infedele: se l’ISEE risultante dalla DSU incompleta è inferiore a quello reale, e il contribuente ha ottenuto prestazioni sociali non spettanti (es. assegno unico maggiorato, bonus asilo nido, agevolazioni INPS), scatta l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.
    • Sanzioni INPS: l’art. 38 del D.L. 78/2010 prevede sanzioni da 500 a 5.000 euro per chi presenta DSU mendace, oltre alla decadenza dai benefici.
    • Controlli incrociati con DAC8: dal 2026, gli exchange europei comunicano automaticamente i dati degli utenti italiani all’Agenzia delle Entrate, che può incrociare le informazioni con l’ISEE dichiarato. Le discrepanze saranno facilmente rilevabili.
    • Responsabilità penale: nei casi più gravi (frode previdenziale), si applicano le sanzioni penali dell’art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche).

    Chi Deve Dichiarare le Cripto nell’ISEE: Tutti i Casi

    L’obbligo si applica a qualsiasi membro del nucleo familiare ISEE che detenga cripto-attività, indipendentemente dall’importo. Non esiste una soglia minima sotto la quale l’obbligo non si applica (diversamente da quanto avviene, ad esempio, per i conti correnti con saldo medio annuo sotto i 5.000 euro per i quali l’IVAFE non è dovuta).

    In pratica, anche chi ha 100 euro in Bitcoin su un exchange deve dichiararlo nella DSU. L’impatto sull’ISEE sarà trascurabile, ma l’obbligo formale esiste.

    Sono soggetti all’obbligo:

    • Possessori di cripto su exchange centralizzati (Binance, Coinbase, Kraken, ecc.)
    • Possessori di cripto su wallet hardware (Ledger, Trezor) o software (MetaMask, Trust Wallet)
    • Chi detiene NFT con valore di mercato apprezzabile
    • Chi ha partecipato a staking, yield farming o liquidity providing e detiene token o ricompense
    • Minori del nucleo familiare che abbiano ricevuto cripto in donazione

    Come Presentare la DSU con le Criptovalute: Guida Pratica

    La DSU precompilata INPS (disponibile dal 2026 per le dichiarazioni dei redditi già trasmesse) potrebbe includere i dati delle cripto comunicati tramite Quadro W. Tuttavia, per le cripto detenute su wallet non custodial o exchange non ancora integrati nel sistema DAC8, i dati vanno inseriti manualmente.

    Documenti Necessari per la DSU Cripto 2026

    • Screenshot o export CSV dall’exchange con il saldo al 31/12/2025 in euro
    • Calcolo della giacenza media 2025: media dei saldi mensili (o giornalieri) convertiti in euro
    • Quadro W del Modello Redditi PF 2025 (se già compilato) come documento di supporto
    • Per wallet non custodial: estratto delle transazioni da blockchain explorer con i saldi di fine mese

    Step per Step: Cosa Fare al CAF

    1. Portare tutta la documentazione cripto (saldo 31/12/2025 + giacenza media calcolata)
    2. Il CAF inserisce i dati nella DSU nella sezione dedicata alle cripto-attività
    3. Viene generato l’ISEE comprensivo del patrimonio cripto
    4. L’ISEE è valido dal momento del rilascio fino al 31 dicembre 2026

    Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta i contribuenti nella corretta compilazione della DSU con cripto-attività, verificando che i valori dichiarati siano coerenti con quelli del Quadro W e del Modello Redditi PF.

    Impatto Pratico dell’ISEE con Criptovalute: Simulazioni

    Per capire concretamente l’impatto delle cripto sull’ISEE, è utile confrontare due scenari per la stessa famiglia:

    ScenarioReddito IRPEF nucleoPatrimonio immobiliarePatrimonio mobiliare (conti)Cripto dichiarateISEE stimato
    Famiglia A (senza cripto)35.000 euro150.000 euro15.000 euro0 euro~18.500 euro
    Famiglia B (con cripto)35.000 euro150.000 euro15.000 euro30.000 euro~20.800 euro

    Superare la soglia ISEE di 20.000 euro, per esempio, può escludere dall’accesso al bonus asilo nido massimo (25.000 euro ISEE) o ridurre l’assegno unico per i figli. Con 30.000 euro in cripto, una famiglia può passare da 199,40 euro/mese per figlio a un importo più basso lungo la scala progressiva.

    Le Criptovalute nell’ISEE Corrente: Quando Presentarlo

    L’ISEE corrente è la versione aggiornata dell’ISEE ordinario, da richiedere quando la situazione economica del nucleo è cambiata significativamente rispetto all’anno di riferimento della DSU. Ha validità di 6 mesi dalla presentazione.

    Quando si può richiedere l’ISEE corrente in relazione alle cripto-attività?

    • Se il valore del portafoglio cripto è diminuito di oltre il 25% rispetto al valore indicato nella DSU ordinaria (es. a causa del calo dei mercati)
    • Se si sono verificati eventi che hanno ridotto significativamente il reddito del nucleo

    Importante: l’ISEE corrente non può essere richiesto solo perché il mercato cripto è salito. Il meccanismo serve a tutelare chi ha subito peggioramenti economici, non per aggiornare l’ISEE in senso peggiorativo per il contribuente.

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    Domande Frequenti (FAQ)

    Le criptovalute su exchange stranieri vanno dichiarate nell’ISEE?

    Sì. L’obbligo si applica a tutte le cripto-attività detenute, indipendentemente dal paese in cui si trova l’exchange. Binance, anche se con sede fuori dall’Italia, deve essere dichiarato sia nel Quadro W (monitoraggio fiscale) che nella DSU per l’ISEE.

    Come si calcola la giacenza media se non ho estratti conto mensili?

    È possibile ricostruire la giacenza media scaricando la cronologia delle transazioni dall’exchange (formato CSV) e calcolando il saldo medio mensile. In alternativa, il CAF può assistere nel calcolo. Se l’exchange non fornisce questi dati, si può usare la cronologia dell’explorer blockchain per i wallet non custodial.

    Ho cripto in perdita: devo comunque dichiararle nell’ISEE?

    Sì. Il valore da dichiarare è il valore di mercato al 31 dicembre (o la giacenza media, se maggiore), non il prezzo di acquisto. Se le cripto sono in perdita rispetto all’acquisto, l’ISEE rifletterà il valore attuale (inferiore), non quello di acquisto. Questo è in realtà favorevole per il contribuente.

    L’ISEE con criptovalute è diverso dall’ISEE normale?

    No, è lo stesso ISEE. Non esiste un “ISEE cripto”: le cripto-attività sono semplicemente una delle voci del patrimonio mobiliare che concorre al calcolo. Il modello DSU è unico.

    Dal 2026 l’INPS vede automaticamente le mie cripto?

    Progressivamente sì. La direttiva DAC8 impone agli exchange europei di comunicare i dati degli utenti italiani all’Agenzia delle Entrate a partire dal 2026. Questo crea una base dati che può essere incrociata con le DSU presentate. Il rischio di controlli è in aumento significativo rispetto agli anni precedenti.

    Cosa fare se ho presentato l’ISEE senza dichiarare le cripto?

    Occorre presentare una DSU rettificativa presso il CAF o direttamente all’INPS. La rettifica va effettuata prima di qualsiasi controllo o contestazione per beneficiare di un trattamento più favorevole. Le prestazioni già percepite in eccesso potrebbero dover essere restituite, ma la rettifica spontanea è sempre valutata positivamente dall’INPS. Consulta il nostro articolo sulle criptovalute non dichiarate e il ravvedimento operoso.

    Conclusione

    Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 sull’ISEE e le criptovalute sono un segnale chiaro: il fisco italiano sta completando il quadro normativo per tracciare e valorizzare le cripto-attività in ogni ambito, dalla tassazione (aliquota sulle plusvalenze al 33% dal 2026) al monitoraggio (Quadro W), fino alle prestazioni sociali agevolate (ISEE). Non essere in regola oggi significa rischiare non solo di perdere agevolazioni, ma anche di dover restituire quanto ricevuto e di affrontare sanzioni crescenti.

    Se hai cripto-attività e devi presentare o rinnovare il tuo ISEE, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata: verifichiamo insieme i tuoi dati, calcoliamo la giacenza media e prepariamo la DSU in modo corretto e completo.

    Puoi contattarci telefonicamente al 0432 1638640, via WhatsApp al 366 6018121 oppure consultare la nostra guida sulle tasse degli NFT per un approfondimento sugli aspetti fiscali correlati.

    Giugno 12, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-06-12 08:08:442026-07-23 08:20:25ISEE 2026 e Criptovalute: Le Novità della Legge di Bilancio su Saldo e Giacenza Media

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