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NFT e Tasse 2026: Come Dichiarare gli NFT nel Modello Redditi e Quanto Si Paga

Dichiarazione redditi Criptovalute

Gli NFT e tasse 2026 rappresentano un tema sempre più rilevante per chi opera nel mercato dei Non-Fungible Token. Dal 2023, la Legge di Bilancio ha ufficialmente classificato gli NFT come cripto-attività, sottoponendoli agli stessi obblighi dichiarativi e fiscali previsti per Bitcoin, Ethereum e le altre criptovalute. Se possiedi NFT, li hai venduti con profitto o li hai ricevuti gratuitamente tramite airdrop, devi sapere esattamente come dichiararli nel Modello Redditi PF e quanto pagare di imposte. In questa guida completa ti spieghiamo tutto: dalla tassazione delle plusvalenze NFT con la nuova aliquota al 33%, alla compilazione del Quadro W, fino all’IVCA e al trattamento fiscale dei creator di NFT. Il Modello Redditi Criptovalute 2026 è lo strumento principale per adempiere a questi obblighi.

Indice dei contenuti

  1. Gli NFT sono cripto-attività: cosa dice la legge
  2. Tassazione NFT 2026: aliquota al 33% sulle plusvalenze
  3. Quando si genera una plusvalenza sugli NFT
  4. Soglia 2.000 euro: quando le plusvalenze NON sono tassate
  5. Come dichiarare gli NFT nel Quadro W del Modello Redditi PF
  6. IVCA sugli NFT: l’imposta dello 0,2% sul valore
  7. NFT come arte digitale vs NFT come investimento
  8. NFT gratuiti: airdrop e mint a costo zero
  9. Creator di NFT: come si tassano i proventi dalla creazione
  10. Royalties su marketplace: come dichiararle
  11. Domande frequenti su NFT e tasse 2026

Gli NFT sono cripto-attività: cosa dice la legge

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, commi 126-147) ha introdotto un quadro normativo organico per la tassazione delle cripto-attività in Italia. La definizione di cripto-attività adottata dal legislatore è estremamente ampia e comprende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Questa definizione include senza alcun dubbio gli NFT (Non-Fungible Token), che sono a tutti gli effetti token registrati su blockchain. Non importa se il tuo NFT rappresenta un’opera d’arte digitale, un oggetto collezionabile, un terreno virtuale nel metaverso o un biglietto per un evento: dal punto di vista fiscale italiano, è una cripto-attività e segue le stesse regole di Bitcoin e delle altre criptovalute.

Prima della riforma del 2023, la situazione era molto più incerta. L’Agenzia delle Entrate non aveva mai fornito indicazioni specifiche sugli NFT, e molti contribuenti non sapevano come comportarsi. Oggi, grazie alla disciplina uniforme delle cripto-attività, le regole sono chiare: gli NFT vanno dichiarati e, in caso di plusvalenze, tassati. Se vuoi approfondire come funzionava il regime precedente, puoi leggere il nostro articolo sulla tassazione delle plusvalenze criptovalute prima della riforma.

Tassazione NFT 2026: aliquota al 33% sulle plusvalenze

Dal 1° gennaio 2026, la tassazione sulle plusvalenze da cripto-attività — e quindi anche sugli NFT — sale al 33%. Questa aliquota sostituisce la precedente del 26% che era in vigore dal 2023 al 2025. L’aumento è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (inizialmente si parlava del 42%, poi ridotto al 33% in sede di approvazione finale).

Ma cosa significa in pratica? Quando vendi un NFT a un prezzo superiore rispetto a quello di acquisto, la differenza costituisce una plusvalenza. Su questa plusvalenza dovrai versare un’imposta sostitutiva del 33%. Si chiama “imposta sostitutiva” perché sostituisce l’IRPEF e le addizionali: invece di pagare le aliquote progressive ordinarie (che possono arrivare fino al 43%), paghi un’unica imposta fissa del 33%.

Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Marco abbia acquistato un NFT della collezione Bored Ape per 5.000 euro nel 2023 e lo venda nel 2026 per 15.000 euro. La plusvalenza è di 10.000 euro (15.000 – 5.000). L’imposta da pagare sarà: 10.000 x 33% = 3.300 euro. Per una guida completa sulla dichiarazione crypto, consulta il nostro articolo Modello Redditi Criptovalute 2026.

Quando si genera una plusvalenza sugli NFT

Non tutte le operazioni con gli NFT generano un obbligo di tassazione. La plusvalenza si realizza solo in determinati momenti. Capire quando scatta l’obbligo fiscale è fondamentale per non commettere errori nella dichiarazione dei redditi.

Le operazioni che generano plusvalenza tassabile sono:

  • Vendita di un NFT a un prezzo superiore rispetto al costo di acquisto (comprese le gas fee sostenute per l’acquisto)
  • Scambio tra NFT di diversa tipologia o collezione (considerato come vendita + riacquisto)
  • Conversione di un NFT in criptovaluta (ad esempio, vendita su OpenSea e ricezione di ETH)
  • Utilizzo di un NFT come mezzo di pagamento per beni o servizi

Al contrario, non generano plusvalenza:

  • Il semplice possesso di un NFT senza operazioni di vendita o scambio
  • Il trasferimento tra wallet di proprietà dello stesso soggetto
  • La donazione di un NFT (che però ha regole proprie)

Un aspetto importante riguarda le gas fee (le commissioni pagate sulla blockchain per completare le transazioni). Le gas fee sostenute per l’acquisto dell’NFT si sommano al costo di acquisto, riducendo la plusvalenza futura. Le gas fee sostenute per la vendita si sottraggono dal prezzo di cessione. Questo meccanismo è analogo a quello previsto per le criptovalute tradizionali.

Soglia 2.000 euro: quando le plusvalenze NON sono tassate

Una delle novità più importanti introdotte dalla riforma del 2023 è la soglia di esenzione di 2.000 euro. Questa regola prevede che le plusvalenze complessive da cripto-attività (inclusi gli NFT) realizzate nell’anno d’imposta non siano tassate se inferiori a 2.000 euro.

Attenzione: la soglia si calcola considerando il saldo netto di tutte le operazioni in cripto-attività effettuate nell’anno. Questo significa che devi sommare tutte le plusvalenze e sottrarre tutte le minusvalenze derivanti da NFT, criptovalute, token e qualsiasi altra cripto-attività. Se il risultato è inferiore a 2.000 euro, non devi pagare l’imposta del 33%.

Facciamo un esempio. Supponiamo che nell’anno 2026 Laura abbia effettuato queste operazioni:

  • Vendita NFT CryptoPunk: plusvalenza di 3.000 euro
  • Vendita Bitcoin: minusvalenza di -1.500 euro
  • Vendita altro NFT: plusvalenza di 400 euro

Il saldo netto è: 3.000 – 1.500 + 400 = 1.900 euro. Poiché il totale è inferiore a 2.000 euro, Laura non dovrà pagare alcuna imposta sulle plusvalenze. Se invece il saldo fosse stato di 2.100 euro, l’imposta si sarebbe applicata sull’intero importo (2.100 x 33% = 693 euro), non solo sulla parte eccedente i 2.000 euro. È quindi una franchigia, non una deduzione.

Importante: anche se le plusvalenze sono sotto la soglia dei 2.000 euro, resta comunque l’obbligo di dichiarare il possesso degli NFT nel Quadro W ai fini del monitoraggio fiscale e dell’IVCA.

Come dichiarare gli NFT nel Quadro W del Modello Redditi PF

La dichiarazione degli NFT avviene attraverso il Quadro W del Modello Redditi PF. Questo quadro, introdotto con la riforma, ha sostituito il vecchio Quadro RW per le cripto-attività e serve sia per il monitoraggio fiscale sia per il calcolo dell’IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività). Se utilizzi il modello 730, sappi che dal 2024 esiste il Quadro W anche nel 730.

Ecco i passaggi per compilare correttamente il Quadro W per i tuoi NFT:

1. Raccogli le informazioni necessarie. Per ogni NFT posseduto al 31 dicembre dell’anno d’imposta (o venduto durante l’anno), ti serviranno: il nome o identificativo dell’NFT, la blockchain su cui è registrato (Ethereum, Solana, Polygon, ecc.), il wallet che lo detiene, il valore di acquisto in euro, il valore al 31 dicembre in euro e le eventuali date di acquisto e vendita.

2. Compila il rigo W del Quadro W. Per ogni cripto-attività (o gruppo omogeneo) devi indicare:

  • Colonna 1 (Codice individuazione): il codice “14” per le cripto-attività
  • Colonna 3 (Valore iniziale): il valore in euro al 1° gennaio (o alla data di acquisto se successiva)
  • Colonna 4 (Valore finale): il valore in euro al 31 dicembre (o alla data di vendita se precedente)
  • Colonna 7 (IVCA dovuta): il risultato del calcolo IVCA (0,2% del valore finale)

3. Determina il valore dell’NFT in euro. Questo è spesso l’aspetto più complesso. Se l’NFT è stato acquistato con criptovaluta (es. ETH), il valore in euro si calcola al cambio del giorno dell’operazione. Per il valore al 31 dicembre, puoi utilizzare il floor price della collezione sul marketplace di riferimento (OpenSea, Magic Eden, ecc.) convertito in euro al cambio del giorno. Se l’NFT non ha un mercato liquido, puoi utilizzare il prezzo dell’ultimo scambio disponibile.

4. Calcola le plusvalenze nel Quadro RT. Se hai venduto NFT durante l’anno con profitto, le plusvalenze vanno indicate anche nella Sezione II del Quadro RT, dove si calcola l’imposta sostitutiva del 33%. Per chi ha operato su exchange come Binance o Coinbase, può essere utile consultare le nostre guide specifiche sulla dichiarazione redditi Binance 2026 e sulla dichiarazione redditi Coinbase 2026.

IVCA sugli NFT: l’imposta dello 0,2% sul valore

Oltre alla tassazione sulle plusvalenze, chi possiede NFT deve pagare anche l’IVCA — Imposta sul Valore delle Cripto-Attività. Si tratta di un’imposta patrimoniale, simile all’IVAFE che si applica ai conti esteri, pari allo 0,2% annuo del valore delle cripto-attività detenute al 31 dicembre dell’anno d’imposta.

Il calcolo è proporzionale al periodo di detenzione nell’anno. Se hai posseduto un NFT per tutto l’anno (365 giorni), paghi lo 0,2% pieno. Se lo hai posseduto per 6 mesi, paghi la metà. La formula è: Valore al 31/12 x 0,2% x (giorni di possesso / 365).

Facciamo un esempio pratico. Giovanni possiede un NFT dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026 (184 giorni). Il valore dell’NFT al 31 dicembre è di 10.000 euro. L’IVCA dovuta sarà: 10.000 x 0,2% x (184/365) = 10,08 euro. Come vedi, per importi contenuti l’IVCA è molto bassa, ma può diventare significativa per collezioni di alto valore.

L’IVCA va indicata nel Quadro W del Modello Redditi PF e si versa tramite il modello F24 con il codice tributo 1727. I termini di versamento seguono quelli dell’imposta sui redditi (30 giugno, con possibilità di rateizzazione). Per approfondire il funzionamento dell’IVCA in relazione ad altre cripto-attività, consulta la guida sulla dichiarazione crypto nel 730.

NFT come arte digitale vs NFT come investimento

Nel mondo degli NFT convivono realtà molto diverse: c’è chi acquista un’opera d’arte digitale per collezionismo, chi compra token legati a giochi play-to-earn, chi investe in terreni virtuali nel metaverso e chi specula sulle fluttuazioni di prezzo delle collezioni più popolari. Dal punto di vista fiscale, tuttavia, la distinzione più rilevante è quella tra NFT detenuti come investimento e NFT utilizzati per finalità personali.

La normativa italiana attuale non opera una distinzione esplicita tra queste due tipologie. Tutti gli NFT, indipendentemente dalla loro natura, rientrano nella definizione di cripto-attività e sono soggetti agli stessi obblighi dichiarativi e fiscali. Questa è una differenza importante rispetto ad altri paesi (come il Regno Unito), dove gli NFT acquistati per uso personale possono godere di esenzioni.

In Italia, dunque, sia che tu possieda un CryptoPunk da 100.000 euro come investimento, sia che tu abbia acquistato un NFT da 50 euro come avatar per i social media, gli obblighi sono gli stessi: dichiarazione nel Quadro W, pagamento dell’IVCA e, in caso di vendita con profitto, tassazione della plusvalenza al 33%. Questo approccio è stato criticato da diversi esperti, ma al momento la legge non prevede eccezioni.

NFT gratuiti: airdrop e mint a costo zero

Molti utenti ricevono NFT gratuitamente, attraverso airdrop (distribuzione gratuita di token), mint gratuiti (coniazione senza costo di acquisto, pagando solo le gas fee) o programmi di fidelizzazione. Questi casi presentano regole fiscali specifiche che è importante conoscere.

Quando ricevi un NFT gratis tramite airdrop, il suo valore di acquisizione è pari a zero euro. Questo ha una conseguenza importante: se in futuro lo venderai, l’intera somma ricavata dalla vendita costituirà plusvalenza. Ad esempio, se ricevi un NFT in airdrop e lo vendi dopo un anno per 5.000 euro, la plusvalenza sarà di 5.000 euro (5.000 – 0 = 5.000), su cui pagherai il 33% di imposta, ossia 1.650 euro.

Per i mint gratuiti, il discorso è simile, ma con una sfumatura: le gas fee pagate per completare il mint possono essere considerate come costo di acquisizione. Se hai pagato 30 euro di gas fee per mintare un NFT gratuito, il tuo costo di acquisto sarà 30 euro, e la plusvalenza futura si calcolerà sottraendo questa cifra dal prezzo di vendita.

In entrambi i casi, l’obbligo di dichiarazione nel Quadro W sussiste dal momento in cui l’NFT entra nel tuo wallet, anche se il suo valore è minimo. L’IVCA si calcola sul valore al 31 dicembre, che potrebbe essere molto diverso da zero se nel frattempo la collezione ha acquisito valore di mercato.

Creator di NFT: come si tassano i proventi dalla creazione

La situazione fiscale cambia radicalmente se non sei un semplice acquirente o venditore di NFT, ma un creator — cioè la persona che crea e vende NFT originali. In questo caso, i proventi dalla vendita degli NFT che hai creato non sono plusvalenze da cripto-attività, ma costituiscono reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo, a seconda di come è strutturata la tua attività.

Se crei e vendi NFT in modo abituale e organizzato — ad esempio sei un artista digitale che produce regolarmente collezioni NFT — i proventi saranno generalmente qualificati come reddito d’impresa e dovrai:

  • Aprire una partita IVA con codice ATECO appropriato (generalmente 90.03.09 per attività artistiche o 62.01.00 per attività informatiche)
  • Emettere fattura per ogni vendita (o documento commerciale equivalente)
  • Dichiarare i proventi nel Quadro RF (reddito d’impresa) del Modello Redditi
  • Versare IVA, IRPEF e contributi previdenziali

Se invece la creazione di NFT è un’attività occasionale (un singolo progetto, poche vendite nell’anno), i proventi possono essere qualificati come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, senza necessità di partita IVA (entro il limite di 5.000 euro annui per l’obbligo contributivo). In ogni caso, è fondamentale distinguere tra il reddito derivante dalla creazione dell’NFT (che è reddito d’impresa/lavoro autonomo) e le eventuali plusvalenze derivanti dalla successiva rivendita di NFT acquistati da terzi (che seguono le regole delle cripto-attività al 33%). Chi ha già una partita IVA in regime forfettario, può includere i proventi dalla vendita di NFT nella propria attività.

Royalties su marketplace: come dichiararle

Una delle caratteristiche uniche degli NFT è la possibilità per il creator di percepire royalties sulle vendite successive. Quando un artista crea un NFT e lo vende per la prima volta, può impostare una percentuale di royalty (tipicamente dal 2,5% al 10%) che riceverà automaticamente ogni volta che l’NFT viene rivenduto su un marketplace che supporta questa funzionalità.

Le royalties da NFT hanno un trattamento fiscale specifico. Non si tratta di plusvalenze da cripto-attività, ma di proventi derivanti dallo sfruttamento economico di un’opera. La qualificazione fiscale dipende dalla situazione del creator:

  • Creator con partita IVA: le royalties confluiscono nel reddito d’impresa o di lavoro autonomo e vanno fatturate e dichiarate come gli altri proventi dell’attività
  • Creator occasionale: le royalties possono essere qualificate come redditi diversi (art. 67 TUIR) se l’attività non è abituale
  • Royalties su opere dell’ingegno: se l’NFT è qualificabile come opera dell’ingegno (opera d’arte, software, musica), le royalties possono rientrare nella disciplina del diritto d’autore (art. 53, comma 2, lettera b, TUIR), con una deduzione forfettaria del 25% (o 40% se il creator ha meno di 35 anni)

Va notato che molti marketplace (come OpenSea) hanno reso le royalties opzionali per gli acquirenti, riducendo significativamente i ricavi per i creator. Tuttavia, quando le royalties vengono effettivamente percepite, l’obbligo dichiarativo resta. Le royalties ricevute in criptovaluta (es. ETH) devono essere convertite in euro al cambio del giorno di ricezione per determinare il reddito imponibile.

Domande frequenti su NFT e tasse 2026

Devo dichiarare gli NFT che non ho venduto?

Sì, il semplice possesso di NFT va dichiarato nel Quadro W del Modello Redditi PF, anche se non li hai venduti e non hai realizzato alcuna plusvalenza. Questo obbligo serve ai fini del monitoraggio fiscale e per il calcolo dell’IVCA (0,2% sul valore al 31 dicembre). La mancata dichiarazione può comportare sanzioni.

Come si calcola il valore di un NFT al 31 dicembre?

Il valore di un NFT al 31 dicembre si determina utilizzando il prezzo di mercato alla data. Puoi utilizzare il floor price della collezione su un marketplace riconosciuto (OpenSea, Magic Eden, Blur), convertito in euro al cambio del giorno. Se l’NFT non ha un mercato attivo, puoi utilizzare l’ultimo prezzo di scambio disponibile o, in assenza, il costo di acquisto originale.

Posso compensare le minusvalenze da NFT con le plusvalenze crypto?

Sì, poiché gli NFT sono classificati come cripto-attività, le minusvalenze derivanti dalla vendita di NFT possono essere compensate con le plusvalenze da criptovalute e viceversa. Se in un anno hai una minusvalenza netta, puoi riportarla nei 4 anni successivi per compensare eventuali plusvalenze future. Questo vale anche per la rivalutazione delle criptovalute.

Un NFT regalato va dichiarato?

Sì, un NFT ricevuto in regalo (donazione) va dichiarato nel Quadro W dal momento in cui entra nel tuo wallet. Il valore di acquisizione per il calcolo di eventuali future plusvalenze sarà il valore di mercato al momento della donazione. Inoltre, le donazioni di cripto-attività possono essere soggette all’imposta sulle donazioni, con le stesse franchigie previste per le donazioni tradizionali (1 milione di euro tra genitori e figli).

Cosa rischio se non dichiaro i miei NFT?

La mancata dichiarazione degli NFT nel Quadro W comporta sanzioni che variano dal 3% al 15% del valore non dichiarato (raddoppiate se i fondi sono detenuti in paesi a fiscalità privilegiata). In caso di plusvalenze non dichiarate, si aggiungono le sanzioni per infedele dichiarazione (dal 90% al 180% dell’imposta non versata) più gli interessi di mora. È quindi fondamentale mettersi in regola.

Posso usare il 730 per dichiarare gli NFT?

Dal 2024, è possibile utilizzare il 730 con il Quadro W per dichiarare le cripto-attività, inclusi gli NFT, ai fini del monitoraggio e dell’IVCA. Tuttavia, se hai realizzato plusvalenze da vendita di NFT, dovrai necessariamente utilizzare il Modello Redditi PF (che include il Quadro RT per il calcolo dell’imposta sostitutiva). Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a scegliere il modello più adatto alla tua situazione.


Hai NFT da dichiarare? Il CAF Centro Fiscale ti aiuta

La dichiarazione degli NFT e delle cripto-attività richiede competenze specifiche che non tutti i professionisti possiedono. Al CAF Centro Fiscale di Udine abbiamo un team dedicato alla fiscalità crypto e NFT, in grado di assisterti nella compilazione del Quadro W, nel calcolo delle plusvalenze e dell’IVCA, e nella corretta qualificazione dei tuoi redditi da NFT.

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