NOTIZIEFattura per Bonus Ristrutturazione: Sopra 70.000 Euro Scatta il DURC di Congruità con CCNL EdileChi affronta lavori importanti di ristrutturazione edilizia e vuole usufruire della detrazione fiscale, il cosiddetto bonus ristrutturazione, deve prestare attenzione a un aspetto spesso sottovalutato: quando l’importo dei lavori sale, la semplice fattura ristrutturazione emessa dall’impresa potrebbe non essere sufficiente. Secondo quanto riportano fonti giornalistiche specializzate in fisco e contabilità, per interventi che raggiungono o superano i 70.000 euro entra in gioco un meccanismo distinto ma collegato, quello del DURC di congruità, che impone di verificare come e con chi viene formalizzato il rapporto con l’impresa edile.Indice dei contenutiCosa cambia per i lavori sopra i 70.000 euroIl DURC di congruità e il CCNL edileContratto di appalto vs fattura direttaRischi in caso di irregolaritàCosa fare in praticaDomande frequenti sul bonus ristrutturazione e l’appalto con CCNL edileCosa cambia per i lavori sopra i 70.000 euroIl tema del bonus ristrutturazione appalto CCNL edile nasce dall’incrocio tra due piani normativi diversi: da una parte la disciplina fiscale della detrazione per i lavori edilizi (art. 16-bis del TUIR e art. 16 del DL 63/2013), dall’altra la normativa sul lavoro che regola la regolarità dei cantieri edili. Quando il valore complessivo dell’intervento raggiunge la soglia dei 70.000 euro, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro n. 143/2021, scatta l’obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata nel cantiere.In pratica, non si tratta di una regola scritta esplicitamente nella normativa del bonus ristrutturazione che vieti la detrazione sopra questa cifra. Si tratta piuttosto di due obblighi che, sopra questa soglia, tendono a intrecciarsi: da un lato la necessità di rispettare le regole sulla manodopera edile ai fini del DURC di congruità, dall’altro l’opportunità di avere una documentazione solida e tracciabile della spesa, utile in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione fiscale ristrutturazioni. Il DURC di congruità e il CCNL edileIl DURC di congruità è un documento introdotto dal Decreto Interministeriale n. 143 del 25 giugno 2021, applicabile ai cantieri la cui denuncia di inizio lavori è effettuata dal 1° novembre 2021, che serve a verificare se l’incidenza della manodopera impiegata in un cantiere edile è coerente con le tabelle ministeriali di settore, elaborate sulla base del CCNL edile. In parole semplici, l’ente preposto controlla che il numero di ore di lavoro dichiarate, e i relativi contributi versati, siano proporzionati al valore economico dell’opera realizzata: un modo per contrastare il lavoro irregolare nel comparto edile.Il rilascio del DURC di congruità spetta alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del committente attraverso il portale nazionale CNCE_EdilConnect, e riguarda i lavori edili privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro, oltre che gli appalti pubblici di qualsiasi importo. La verifica si applica indipendentemente dal fatto che l’impresa affidataria sia iscritta o meno alla Cassa Edile, e concorrono al calcolo della soglia anche le lavorazioni non strettamente edili collegate al cantiere.Per questo motivo, quando si affida un intervento di ristrutturazione di importo rilevante, diventa importante sapere con quale inquadramento contrattuale lavorano gli operai in cantiere. L’applicazione del CCNL edile, o comunque di una contrattazione collettiva coerente con il settore, non è quindi solo una questione di correttezza verso i lavoratori, ma un elemento che può incidere sulla regolarità complessiva del cantiere e, di riflesso, sulla solidità della pratica agli occhi di eventuali controlli. Contratto di appalto vs fattura direttaPer lavori di piccola entità, è prassi comune limitarsi a richiedere un preventivo e poi la fattura ristrutturazione a fine lavori, magari accompagnata da un semplice scambio di email o da un ordine sottoscritto. Quando però il valore dell’intervento sale, avvicinandosi o superando i 70.000 euro, gli esperti del settore consigliano di formalizzare un vero e proprio contratto di appalto edile, che descriva in modo puntuale l’oggetto dei lavori, i tempi di esecuzione, i costi della manodopera e i riferimenti al CCNL edile applicato dall’impresa.Un contratto di appalto strutturato, rispetto alla sola fattura, permette di:documentare in modo chiaro il rapporto tra committente e impresa, utile sia ai fini lavoristici sia fiscali;dare evidenza dell’inquadramento della manodopera secondo il CCNL edile o la contrattazione di settore;facilitare l’ottenimento del DURC di congruità quando richiesto, evitando blocchi nei pagamenti o negli stati di avanzamento lavori (SAL);rafforzare la tracciabilità della spesa, insieme al bonifico parlante già previsto per la detrazione fiscale ristrutturazioni.Va precisato che la legge non impone in modo esplicito un contratto scritto come condizione automatica per ottenere il bonus ristrutturazione: la detrazione fiscale resta ancorata ai requisiti previsti dalla normativa tributaria, in primis fattura regolare e pagamento con bonifico parlante. Tuttavia, avere un contratto di appalto solido, coerente con le regole sul DURC di congruità, riduce sensibilmente il rischio di contestazioni incrociate tra il fronte del lavoro e quello fiscale. Rischi in caso di irregolaritàSe il cantiere non rispetta i parametri del DURC di congruità, le conseguenze si vedono prima di tutto sul piano lavoristico: la Cassa Edile può non rilasciare il documento, con la conseguenza pratica che i pagamenti degli stati di avanzamento lavori, o il saldo finale, possono subire blocchi o ritardi fino alla regolarizzazione della posizione. Per il committente che ha già effettuato i bonifici parlanti in vista della detrazione fiscale ristrutturazioni, questo tipo di irregolarità può generare complicazioni ulteriori.Sul fronte fiscale, in caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate può chiedere di dimostrare la regolarità del rapporto con l’impresa esecutrice e la coerenza della spesa sostenuta. Una fattura non accompagnata da un contratto chiaro, in presenza di importi elevati e di un cantiere che avrebbe dovuto rispettare le regole sul CCNL edile, rischia di essere più difficile da difendere qualora emergano dubbi sulla regolarità della manodopera impiegata. Non significa automaticamente perdere il diritto al bonus ristrutturazione, ma significa dover fornire prove aggiuntive per dimostrare la correttezza dell’operazione. Cosa fare in praticaChi sta pianificando un intervento di ristrutturazione di importo elevato dovrebbe verificare, già in fase di scelta dell’impresa, alcuni elementi chiave legati al tema bonus ristrutturazione appalto CCNL edile. In particolare conviene controllare che l’impresa applichi correttamente il CCNL edile o un contratto collettivo coerente con il settore, che il valore complessivo dei lavori venga valutato correttamente ai fini della soglia dei 70.000 euro prevista per il DURC di congruità, e che il rapporto con l’impresa venga formalizzato con un contratto di appalto scritto, oltre alla fattura.È utile inoltre conservare con cura tutta la documentazione delle fatture elettroniche ricevute dall’impresa, che possono essere consultate e archiviate tramite il Cassetto Fiscale delle Fatture Elettroniche, insieme alle ricevute dei bonifici parlanti effettuati per ciascun stato di avanzamento lavori. Una raccolta ordinata di questi documenti costituisce la base per sostenere, in caso di verifica, sia la regolarità del cantiere sia la correttezza della detrazione fiscale ristrutturazioni richiesta in dichiarazione dei redditi. Domande frequenti sul bonus ristrutturazione e l’appalto con CCNL edileSopra i 70.000 euro perdo automaticamente il bonus ristrutturazione se non ho un contratto di appalto?No, non esiste una norma fiscale che colleghi in modo automatico la perdita della detrazione all’assenza di un contratto di appalto scritto. La soglia dei 70.000 euro riguarda in modo diretto il DURC di congruità, previsto dalla normativa sul lavoro. Formalizzare un contratto di appalto resta però una scelta prudente per avere una documentazione solida in caso di controllo.Cos’è esattamente il DURC di congruità?È un documento previsto dal Decreto Interministeriale n. 143/2021 che verifica se l’incidenza della manodopera impiegata in un cantiere edile è coerente con le tabelle del CCNL edile. Viene rilasciato dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, tramite il portale CNCE_EdilConnect, per i lavori privati di importo pari o superiore a 70.000 euro.Cosa succede se la Cassa Edile non rilascia il DURC di congruità?Il mancato rilascio può comportare il blocco dei pagamenti relativi agli stati di avanzamento lavori o al saldo finale, in attesa che l’impresa regolarizzi la propria posizione contributiva e l’inquadramento della manodopera secondo il CCNL edile.Conviene sempre chiedere un contratto di appalto anche per lavori sotto i 70.000 euro?Anche se l’obbligo del DURC di congruità scatta dalla soglia dei 70.000 euro, avere un contratto scritto con l’impresa, anche per importi inferiori, resta una buona prassi per documentare in modo chiaro i lavori svolti e agevolare la gestione della detrazione fiscale ristrutturazioni.Il tema resta in evoluzione, con chiarimenti che periodicamente arrivano dalle Casse Edili e dagli enti previdenziali di settore. Chi ha in programma lavori di ristrutturazione di importo rilevante farà bene a monitorare eventuali aggiornamenti sulle regole del DURC di congruità e sulla loro interazione con la disciplina del bonus ristrutturazione.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 17:00:002026-09-17 15:47:43Fattura per Bonus Ristrutturazione: Sopra 70.000 Euro Scatta il DURC di Congruità con CCNL Edile
NOTIZIEBonus affitto, fino a 500 euro al mese: scopri a chi spetta e quando parteUn nuovo bonus affitto 2026 è in arrivo per i genitori separati o divorziati non assegnatari della casa familiare che pagano un canone di locazione. Il contributo può arrivare fino a 500 euro al mese, per un massimo di 6.000 euro l’anno (12 mensilità). La misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e il relativo decreto attuativo è stato firmato il 14 settembre 2026 dai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze: sarà il MIT a gestire il riparto dei fondi tra le Regioni. Vediamo nel dettaglio come funziona il bonus affitto 2026, chi può richiederlo e quando è previsto l’avvio delle domande.Indice dei contenutiCos’è il bonus affitto 2026 e perché nasceBonus affitto fino a 500 euro al mese: come funzionaRequisiti per accedere al bonus affitto 2026Quando parte l’erogazione del bonus affitto: tempistiche e bandoBonus affitto e altre agevolazioni per la casa: il quadro completoDomande frequenti sul bonus affitto 2026Cos’è il bonus affitto 2026 e perché nasceIl bonus affitto 2026 nasce per dare una risposta concreta all’aumento dei canoni di locazione registrato negli ultimi anni nelle principali città italiane. Si tratta di un fondo per il sostegno abitativo riservato a chi, dopo una separazione o un divorzio, deve continuare a pagare un affitto pur avendo già obblighi di mantenimento verso i figli. Lo stanziamento previsto è di circa 20 milioni di euro annui, per un totale di 60 milioni di euro nel triennio 2026-2028.Va precisato che questa non è l’unica forma di sostegno per chi affitta casa in Italia. Esiste già da tempo il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, gestito dai Comuni e basato sull’ISEE, rivolto principalmente a nuclei familiari a basso reddito. Il nuovo bonus affitto 2026 si affianca a questa misura ordinaria, ma con caratteristiche e requisiti diversi, come vedremo più avanti. Bonus affitto fino a 500 euro al mese: come funzionaIl meccanismo del bonus affitto è pensato per alleggerire concretamente il peso del canone mensile. Il contributo copre il 50% delle spese sostenute per il canone di locazione, fino a un tetto massimo di 500 euro al mese. Su base annua, l’aiuto non potrà quindi superare i 6.000 euro, corrispondenti a un massimo di 12 mensilità.In pratica, chi ha un canone di locazione elevato potrà vedersi rimborsata una parte significativa della spesa mensile, con un tetto pensato per intervenire soprattutto nelle zone dove gli affitti sono più cari. Trattandosi di una misura nuova, alcuni dettagli operativi (come le modalità concrete di erogazione, se tramite bonifico diretto o credito d’imposta) saranno chiariti solo con la pubblicazione del bando attuativo. Requisiti per accedere al bonus affitto 2026Per accedere al bonus affitto 2026 serve rientrare in una serie di requisiti economici e familiari ben precisi. Una particolarità di questa misura, rispetto ad altri bonus casa, è che non si basa sull’ISEE ma sul reddito individuale risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi disponibile.Essere genitore separato o divorziato non assegnatario dell’abitazione familiare, con almeno un figlio a carico fino a 21 anni e in regola con gli obblighi di mantenimentoReddito individuale IRPEF non superiore a 35.000 euro annui, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentataContratto di locazione regolarmente registrato e residenza in un Comune italianoNessun altro immobile residenziale di proprietà entro un raggio di 50 km dalla precedente abitazione familiare (non rileva l’immobile di proprietà dell’ex coniuge)Esclusione per chi è assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica o beneficia già di altre misure pubbliche di sostegno all’affittoVa sottolineato che non si tratta di un bonus affitto generalizzato: la platea è circoscritta ai genitori separati o divorziati che rispettano tutte le condizioni sopra elencate. Chi paga un canone di locazione ma non si trova in questa situazione non può accedere a questo contributo, pur restando eventualmente destinatario di altre misure come il Fondo nazionale sostegno affitto gestito dai Comuni. Se rientri in questa situazione, i requisiti specifici per i genitori separati sono spiegati in modo approfondito in un altro nostro articolo: https://centrofiscale.com/bonus-affitto-genitori-separati-2026/.Un aspetto da non sottovalutare riguarda proprio la regolarità del contratto di locazione: senza registrazione, il diritto al bonus affitto decade. Chi ha dubbi sulla propria situazione contrattuale può approfondire il tema qui: https://centrofiscale.com/contratto-affitto-non-registrato-spese-detraibili/. Quando parte l’erogazione del bonus affitto: tempistiche e bandoMolti si chiedono quando sarà possibile presentare domanda per il bonus affitto 2026. Al momento le domande non sono ancora aperte. Il decreto attuativo firmato il 14 settembre 2026 rappresenta solo il primo passo formale: ora il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà pubblicare il bando operativo, che secondo le indicazioni ministeriali dovrebbe arrivare entro l’autunno 2026.Non è ancora stata definita una scadenza per la presentazione delle domande: questo dettaglio, insieme alle modalità operative di richiesta e alla piattaforma da utilizzare, sarà reso noto con la pubblicazione dell’avviso ministeriale. È probabile che, una volta aperto il bando, i fondi vengano assegnati fino a esaurimento delle risorse stanziate, come avviene solitamente per questo tipo di misure. Bonus affitto e altre agevolazioni per la casa: il quadro completoIl bonus affitto 2026 si inserisce in un panorama più ampio di misure pensate per aiutare chi vive in affitto. Accanto a questa nuova misura resta attivo il Fondo nazionale sostegno affitto ordinario, gestito dai Comuni sulla base dell’ISEE, a cui accedono ogni anno migliaia di famiglie a basso reddito. Le due misure hanno platee e criteri diversi e non sono cumulabili: il decreto attuativo esclude infatti dal nuovo contributo chi beneficia già di altre misure pubbliche di sostegno all’affitto.Per chi deve comunque verificare la propria posizione ISEE in vista di altri bonus e agevolazioni legate alla casa, può essere utile ricordare che l’indicatore ha una scadenza e va rinnovato periodicamente: tutti i dettagli sono disponibili in questo approfondimento: https://centrofiscale.com/isee-2026-quando-rinnovarlo-bonus-agevolazioni/. Domande frequenti sul bonus affitto 2026Chi può richiedere il bonus affitto 2026?La misura è riservata ai genitori separati o divorziati non assegnatari della casa familiare, con almeno un figlio a carico fino a 21 anni, in regola con gli obblighi di mantenimento, con reddito individuale fino a 35.000 euro e contratto di locazione regolarmente registrato. Non è un bonus affitto aperto a tutti gli inquilini.Quanto vale il bonus affitto fino a 500 euro al mese?Il contributo può coprire fino al 50% del canone di locazione, con un tetto massimo di 500 euro al mese e 6.000 euro all’anno, per un massimo di 12 mensilità.Serve l’ISEE per il bonus affitto 2026?No, questa specifica misura non si basa sull’ISEE ma sul reddito individuale IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, che non deve superare i 35.000 euro annui.Quando si potrà fare domanda per il bonus affitto 2026?Al momento le domande non sono ancora aperte. Il bando attuativo, che definirà tempi e modalità di presentazione, è atteso entro l’autunno 2026.Il bonus affitto è cumulabile con altre agevolazioni sulla casa?No: il decreto attuativo esclude dal contributo chi beneficia già di altre misure pubbliche di sostegno all’affitto o è assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le modalità di verifica saranno precisate nel bando.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 13:00:002026-09-17 15:20:39Bonus affitto, fino a 500 euro al mese: scopri a chi spetta e quando parte
NOTIZIEComunicazione ENEA obbligatoria: in quali casi va inviata per i lavori di efficientamentoChi ha eseguito lavori in casa nel 2026 e vuole portare in detrazione le spese sostenute deve fare i conti con un adempimento spesso sottovalutato: la comunicazione ENEA obbligatoria. Non tutti i lavori edilizi la richiedono, ma per una parte consistente degli interventi collegati a Ecobonus e Bonus Casa l’invio è un passaggio da non trascurare per documentare correttamente il beneficio fiscale. Vediamo in quali casi scatta l’obbligo, quali lavori ne sono esclusi, quali sono le scadenze da rispettare e cosa succede realmente se il termine non viene rispettato.Indice dei contenutiCos’è la comunicazione ENEA e a cosa serveQuando la comunicazione ENEA è obbligatoriaQuando la comunicazione ENEA non è richiestaIl termine dei 90 giorni e come si effettua l’invioCosa succede se non si invia la comunicazione ENEADomande frequenti sulla comunicazione ENEA obbligatoriaCos’è la comunicazione ENEA e a cosa serveLa comunicazione ENEA è una scheda informativa che va trasmessa all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ogni volta che si realizza un intervento di efficientamento energetico sull’abitazione. Il suo scopo è duplice: da un lato consente allo Stato di monitorare i risparmi energetici ottenuti a livello nazionale grazie ai bonus edilizi, dall’altro serve a documentare, ai fini fiscali, che l’intervento è stato realizzato secondo i requisiti tecnici previsti dalla normativa.In pratica, la comunicazione ENEA è uno degli elementi che l’Agenzia delle Entrate può richiedere in caso di controllo sulla detrazione fiscale: per questo motivo viene spesso definita, in modo un po’ impreciso, come una «ricevuta» dei lavori di riqualificazione energetica, anche se dal punto di vista tecnico si tratta di una comunicazione informativa e non di una richiesta di autorizzazione. Quando la comunicazione ENEA è obbligatoriaL’obbligo di invio riguarda tutti gli interventi che incidono sulle prestazioni energetiche dell’edificio e che accedono alle detrazioni per riqualificazione energetica o rientrano tra i lavori del Bonus Casa con finalità di risparmio energetico. Tra i casi più comuni in cui la comunicazione ENEA obbligatoria deve essere inviata rientrano:sostituzione di infissi, finestre comprensive di infissi o porte esterne con serramenti a maggiore efficienza energetica;installazione di pompe di calore, di sistemi ibridi (pompa di calore abbinata a caldaia a condensazione) o di generatori a biomassa;interventi di isolamento termico su pareti, tetti o coperture (il cosiddetto «cappotto termico»);installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo collegati, quando l’intervento è finalizzato al risparmio energetico dell’abitazione;sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.Su un punto è bene fare chiarezza, perché genera spesso confusione: dal 1° gennaio 2025 (art. 1 comma 55 della Legge 207/2024, chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E del 2025) le caldaie a condensazione alimentate a gas o ad altri combustibili fossili, se installate come unico generatore di calore, sono escluse dalla detrazione fiscale. Restano invece agevolate le caldaie a condensazione quando fanno parte di un sistema ibrido insieme a una pompa di calore, oltre alle pompe di calore installate da sole, ai microcogeneratori, ai generatori a biomassa e alle pompe di calore ad assorbimento a gas.Chi approfondisce questi interventi può trovare indicazioni più dettagliate nella guida all’Ecobonus 2026 e alle detrazioni per il risparmio energetico, così come nella panoramica sull’Ecobonus 2026 e sulle relative detrazioni. Anche interventi apparentemente minori, come la sostituzione di un climatizzatore con funzione di pompa di calore, possono rientrare nell’obbligo: un caso concreto è stato analizzato nell’articolo sul bonus condizionatori e la procedura con bonifico parlante ed ENEA. Quando la comunicazione ENEA non è richiestaNon tutti i lavori di ristrutturazione richiedono l’invio della comunicazione. Il criterio guida è semplice: se l’intervento non modifica le prestazioni energetiche dell’edificio, l’obbligo non scatta, anche se i lavori beneficiano comunque di una detrazione fiscale. È il caso, ad esempio, del rifacimento di un bagno senza interventi sull’isolamento o sugli impianti, della tinteggiatura delle pareti, della sostituzione di sanitari o pavimenti, oppure dei lavori antisismici che non hanno alcuna ricaduta energetica.Il discorso cambia per il Bonus Mobili ed Elettrodomestici: per il semplice acquisto di mobili e arredi la comunicazione ENEA non è richiesta, ma per i grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla F (classe A per i forni) acquistati nell’ambito dello stesso bonus la trasmissione all’ENEA è comunque prevista entro 90 giorni dalla data di fine lavori o di collaudo (art. 1 comma 3 della Legge 205/2017). Come vedremo più avanti, anche in questo caso l’eventuale omissione non comporta automaticamente la perdita del beneficio. I dettagli sono spiegati nella guida al Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2026.Discorso simile per gli interventi generici di manutenzione straordinaria rientranti nel Bonus Ristrutturazione, per i quali è utile una lettura di insieme come quella dedicata al Bonus Ristrutturazione 2026, curata pensando anche ai professionisti del settore. Il termine dei 90 giorni e come si effettua l’invioPer chi rientra nei casi in cui la comunicazione ENEA è obbligatoria, il termine da rispettare è di 90 giorni dalla fine dei lavori. La data di fine lavori coincide, generalmente, con quella indicata nel collaudo dell’impianto o nella dichiarazione di fine lavori depositata presso il Comune, quando i lavori richiedono un titolo edilizio come CILA o SCIA.L’invio avviene attraverso il portale unico ENEA «Bonus Fiscali» (bonusfiscali.enea.it), attivo dal 2022 e valido sia per l’Ecobonus sia per il Bonus Casa con finalità di risparmio energetico: resta distinto solo il portale dedicato al Superecobonus. L’accesso richiede l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE). La compilazione richiede dati tecnici precisi sull’intervento realizzato, sui materiali utilizzati e sui risparmi energetici stimati, motivo per cui in molti casi viene affidata a un tecnico abilitato o gestita insieme a chi si occupa della pratica fiscale complessiva. Un quadro aggiornato sulle scadenze dei principali bonus edilizi è disponibile nell’articolo sui bonus in scadenza nel 2026. Cosa succede se non si invia la comunicazione ENEAIn molti temono che dimenticare la comunicazione ENEA faccia perdere automaticamente la detrazione fiscale. In realtà la situazione va distinta a seconda del bonus utilizzato, ed è meno drammatica di quanto si pensi.Per gli interventi che rientrano nel Bonus Casa (ristrutturazioni edilizie ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Risoluzione 46/E del 18 aprile 2019 che la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione ENEA non determina la perdita del diritto alla detrazione: si tratta infatti di un adempimento con finalità statistica, non di una condizione sostanziale per ottenere l’agevolazione.Diverso è il caso dell’Ecobonus per la riqualificazione energetica, dove la comunicazione ENEA rappresenta una condizione prevista dalla norma per accedere alla detrazione. Anche qui, però, esiste un rimedio: l’omesso o tardivo invio è sanabile tramite la remissione in bonis (art. 2 comma 1 del Decreto Legge 16/2012). È sufficiente trasmettere la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla scadenza, versando con modello F24 una sanzione minima di 250 euro. In questo modo il diritto alla detrazione resta valido.La linea più prudente resta comunque quella di rispettare puntualmente il termine dei 90 giorni, evitando di dover ricorrere alla sanatoria. Chi ha già eseguito lavori e non è sicuro di aver rispettato tutti gli adempimenti collegati può verificare la propria posizione confrontando la documentazione in possesso con i requisiti richiesti per ciascun bonus. Domande frequenti sulla comunicazione ENEA obbligatoriaQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/comunicazione-enea.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 12:00:002026-09-17 15:05:10Comunicazione ENEA obbligatoria: in quali casi va inviata per i lavori di efficientamento
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariTelemedicina 2026: Come Fatturare le Visite Online (Esenzione IVA, Sistema TS e Detraibilità)Sapere come fatturare le visite online è diventato un adempimento quotidiano per medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri e dietisti: la telemedicina non è più un’eccezione legata all’emergenza, ma una modalità ordinaria di esercizio della professione sanitaria. Il problema è che, dal punto di vista fiscale, una televisita apre tre questioni diverse che vanno risolte insieme: l’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) e la tracciabilità del pagamento, indispensabile perché il paziente possa portare la spesa in detrazione.In questa guida aggiornata al 2026 vediamo, con parole semplici e qualche esempio concreto, quando la prestazione a distanza è esente IVA e quando invece va fatturata con imposta, quali sono le scadenze del Sistema TS, perché per molte prestazioni sanitarie la fattura elettronica via SdI è vietata e quali errori costano sanzioni. Se vuoi capire una volta per tutte come fatturare le visite online senza rischiare contestazioni, sei nel posto giusto.Indice dei contenutiCos’è la telemedicina ai fini fiscaliFatturare le visite online: quando la prestazione è esente IVAQuando invece la visita online va fatturata con IVASistema TS e telemedicina: obbligo di invio e scadenzeTracciabilità del pagamento e detraibilità per il pazienteCome fatturare le visite online in praticaErrori comuni da evitare quando fatturi le visite onlineDomande frequenti sulla fatturazione in telemedicinaAffidati al CAF Centro Fiscale per la tua partita IVA sanitariaCos’è la telemedicina ai fini fiscaliDal punto di vista sanitario il perimetro è definito dal Decreto del Ministero della Salute del 21 settembre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022), che ha approvato le linee guida per i servizi di telemedicina. Il decreto distingue diverse tipologie di prestazione a distanza, ciascuna con regole organizzative proprie.Televisita: l’atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, in sostituzione della visita in presenza.Teleconsulto e teleconsulenza: il confronto a distanza tra professionisti sanitari su un caso clinico.Telemonitoraggio: il controllo a distanza di parametri clinici tramite dispositivi.Teleassistenza: l’assistenza a distanza erogata da professioni sanitarie come infermieri, fisioterapisti e logopedisti.Ai fini fiscali, però, c’è un punto fondamentale da capire subito: non esiste un “regime fiscale della telemedicina”. Il Fisco non guarda al canale con cui eroghi la prestazione (studio, videochiamata, piattaforma dedicata), ma a che cosa fai e chi sei. In altre parole, il collegamento video è solo lo strumento: la prestazione resta quella che sarebbe stata in presenza. Questo significa che, per capire come fatturare le visite online, devi applicare esattamente le stesse regole che useresti per una visita in ambulatorio.La conseguenza è duplice e va tenuta a mente per tutto l’articolo: se una prestazione in presenza è esente IVA, lo resta anche in televisita; se in presenza va inviata al Sistema TS, va inviata anche quando il paziente è collegato da casa. Il digitale non crea nuovi obblighi, ma nemmeno ne cancella.Stai valutando l’apertura di una partita IVA come professionista sanitario? Prima di occuparti della fatturazione in telemedicina, consulta la nostra guida completa: Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026: codici ATECO, casse previdenziali, forfettario e Sistema TS. Fatturare le visite online: quando la prestazione è esente IVALa norma di riferimento per fatturare le visite online senza applicare l’imposta è l’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, che dichiara esenti da IVA le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”. Esente significa che l’operazione rientra nel campo IVA ma la legge non la assoggetta all’imposta: in fattura, quindi, non trovi il 22%, ma la dicitura dell’esenzione.Perché l’esenzione si applichi devono esistere contemporaneamente due requisiti. Manca uno dei due? L’esenzione salta.Requisito oggettivo: la prestazione deve avere una finalità di diagnosi, cura o riabilitazione, cioè deve servire a tutelare la salute della persona.Requisito soggettivo: deve essere resa da un professionista sanitario abilitato, appartenente a una professione o arte sanitaria soggetta a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del R.D. 1265/1934 (il Testo unico delle leggi sanitarie).Questa doppia condizione è stata chiarita già dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005 e viene ribadita nella prassi più recente. La buona notizia per chi lavora a distanza è che l’Agenzia ha riconosciuto l’esenzione anche a servizi erogati da remoto: con la Risposta a interpello n. 215 del 26 marzo 2021 ha considerato esente IVA un servizio di teleassistenza infermieristica, confermando che la modalità telematica non altera la natura sanitaria della prestazione.Facciamo un esempio. Marco è un fisioterapista iscritto all’albo e segue un paziente post-operatorio con sedute di teleriabilitazione in videochiamata, con esercizi guidati e valutazione dei progressi. La finalità è riabilitativa e il professionista è abilitato: entrambi i requisiti ci sono, quindi la fattura è esente IVA ex art. 10 n. 18. Se invece lo stesso Marco vendesse online un pacchetto di allenamento generico per il benessere, senza finalità terapeutica, il discorso cambierebbe radicalmente. Attenzione se sei in regime forfettarioMolti professionisti sanitari confondono due cose diverse. Chi applica il regime forfettario emette fattura senza IVA non perché la prestazione è esente, ma per natura del regime agevolato: nella fattura elettronica il codice natura corretto è N2.2 (operazioni non soggette), non N4 (operazioni esenti), che è invece il codice usato da chi opera in regime ordinario per le prestazioni sanitarie esenti. Il risultato per il paziente è lo stesso (non paga IVA), ma la qualificazione fiscale e i riflessi sugli adempimenti sono diversi. Per un quadro completo puoi leggere il nostro approfondimento su IVA sulle prestazioni sanitarie 2026: quando sono esenti.Quando invece la visita online va fatturata con IVAApplicare l’esenzione IVA in modo automatico a tutto ciò che si fa “in video” è uno degli errori più frequenti e più costosi. Ci sono infatti diverse situazioni in cui, anche in telemedicina, la prestazione va fatturata con IVA al 22%.Prestazioni senza finalità di cura: consulenze informative generiche, percorsi di coaching o benessere, servizi di prevenzione non riconducibili a diagnosi o terapia.Attività peritali e medico-legali svolte per finalità assicurative o giudiziali, in cui lo scopo principale non è curare la persona ma fornire una valutazione a un terzo.Servizi tecnologici e di piattaforma: se a fatturare è una società che mette a disposizione software, infrastruttura o servizi di intermediazione, non siamo davanti a una prestazione sanitaria resa da un professionista abilitato.Corsi, webinar, abbonamenti e contenuti digitali venduti al pubblico: sono cessioni di servizi ordinari, non prestazioni di diagnosi e cura.Prestazioni rese da figure che non rientrano tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del R.D. 1265/1934: è il caso, secondo la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026, di osteopati, chiropratici e chinesiologi, le cui prestazioni sono imponibili IVA al 22% in regime ordinario, anche quando hanno finalità terapeutica, per mancanza del requisito soggettivo; per queste prestazioni la fattura elettronica via SdI resta obbligatoria anche verso i pazienti persone fisiche.Un caso che merita attenzione è quello delle prestazioni miste. Immagina che uno psicologo offra un pacchetto che comprende sedute di psicoterapia online (sanitarie, quindi esenti) e, separatamente, la partecipazione a un corso di formazione registrato. In questi casi occorre distinguere i due elementi e verificare la corretta qualificazione di ciascuno: accorpare tutto in un’unica riga “esente” espone al rischio di rettifica. Prima di impostare il listino dei tuoi servizi online, conviene farsi affiancare da un professionista: è molto più economico impostare bene la fattura oggi che gestire un accertamento domani.Ricorda infine un dettaglio pratico spesso dimenticato: sulle fatture esenti IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro, che il professionista può addebitare al paziente. È una piccola somma, ma la sua omissione sistematica è una delle irregolarità più facili da individuare in sede di controllo. Sistema TS e telemedicina: obbligo di invio e scadenzeIl secondo pilastro da governare quando devi fatturare le visite online è il Sistema Tessera Sanitaria, cioè la banca dati attraverso cui le spese sanitarie dei cittadini confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata. In parole semplici: se invii correttamente i dati, il tuo paziente si ritrova la spesa già indicata nel 730 precompilato e può detrarla senza rincorrere le ricevute.L’obbligo riguarda i soggetti individuati dai decreti ministeriali che si sono succeduti negli anni (tra gli altri medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, dietisti, biologi, tecnici sanitari, farmacie e strutture autorizzate). Anche qui vale la regola d’oro della telemedicina: se la prestazione è soggetta all’invio quando è resa in presenza, lo è anche quando è resa in televisita. Non esiste alcuna esclusione per il fatto che la visita sia avvenuta in videocollegamento. La scadenza: invio annuale dal periodo d’imposta 2025Questa è la novità che molti professionisti non hanno ancora assimilato. La trasmissione dei dati al Sistema TS, che in passato era semestrale, è diventata annuale a partire dal periodo d’imposta 2025: i dati vanno inviati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa (riferimenti: D.Lgs. 81/2025 e DM MEF del 29 ottobre 2025). In concreto, le spese incassate nel 2026 vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027, perché il 31 gennaio cade di domenica.Il cambio di cadenza sembra una semplificazione, ma nasconde un’insidia: concentrare in un unico invio dodici mesi di fatture significa che eventuali errori di anagrafica, codici fiscali sbagliati o documenti mancanti emergono tutti insieme, a ridosso della scadenza. Per questo è opportuno tenere la contabilità allineata mese per mese e affidare la gestione dell’adempimento a chi lo fa di mestiere. Trovi tutti i dettagli operativi nella nostra guida al Sistema TS per professionisti sanitari.L’opposizione del paziente va annotata in fatturaIl paziente ha il diritto di opporsi all’invio dei dati della sua spesa sanitaria all’Agenzia delle Entrate, per ragioni di riservatezza. Quando esercita questa facoltà al momento della prestazione, il professionista deve annotare l’opposizione sul documento fiscale e non trasmettere i dati di quella fattura. È un passaggio delicato: se il paziente si oppone e tu invii comunque i dati, commetti un trattamento non consentito; se non si oppone e tu non invii, sei tu a essere inadempiente. Anche in telemedicina è quindi buona prassi raccogliere la volontà del paziente in modo tracciabile prima di emettere la fattura.Tracciabilità del pagamento e detraibilità per il pazientePuoi fatturare le visite online in modo impeccabile e vanificare tutto con un incasso sbagliato. Dal 1° gennaio 2020, infatti, l’articolo 1, comma 679, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che gli oneri detraibili al 19% previsti dall’articolo 15 del TUIR — tra cui le spese sanitarie — danno diritto alla detrazione solo se pagati con strumenti tracciabili.Bonifico bancario o postaleCarte di debito, di credito e prepagateAssegni bancari e circolariAltri sistemi di pagamento elettronici che consentano di ricostruire il flusso del denaroIl comma 680 della stessa legge prevede però alcune eccezioni: l’obbligo di tracciabilità non si applica all’acquisto di medicinali e dispositivi medici, né alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, che restano detraibili anche se pagate in contanti.Traduciamo il tutto nel mondo della telemedicina. Se la televisita è resa da un libero professionista o da una struttura privata non accreditata — la situazione più frequente — il pagamento deve essere tracciabile, altrimenti il paziente perde la detrazione. Supponiamo che Giulia paghi 80 euro per una visita online con una psicologa: se salda con bonifico o carta, potrà indicare la spesa nel modello 730 e recuperare il 19% sulla parte eccedente la franchigia prevista per le spese sanitarie; se paga in contanti, la detrazione non spetta.Nella pratica, la telemedicina gioca a favore: gli incassi avvengono quasi sempre tramite bonifico, carta o sistemi di pagamento digitali, quindi il requisito è soddisfatto in automatico. Il rischio si annida nei casi ibridi, ad esempio quando la prima visita è online e il saldo viene consegnato in contanti in un secondo incontro in studio. Indicare in fattura la modalità di pagamento è una tutela sia per il professionista sia per il paziente. Come fatturare le visite online in praticaVeniamo al lato operativo. Per fatturare le visite online correttamente occorre tenere insieme tre elementi: il formato del documento, il suo contenuto e i tempi di emissione.Partiamo dal punto che genera più confusione: il formato. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche vige un divieto di emissione della fattura elettronica via SdI, introdotto per tutelare la riservatezza dei dati sanitari e reso strutturale dall’articolo 2 del D.Lgs. 81/2025. Il divieto riguarda sia i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018), sia chi non è tenuto a quella trasmissione ma documenta comunque prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 9-bis, comma 2, del DL 135/2018). In questi casi la fattura va emessa in formato analogico (cartaceo o PDF consegnato al paziente): non è una scelta, è un obbligo. Approfondiamo il tema nell’articolo dedicato alla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie.Ne deriva una conseguenza pratica: molti professionisti sanitari emettono documenti di due tipi, fatture analogiche per le prestazioni sanitarie e fatture elettroniche via SdI per tutto il resto (consulenze a società, docenze, prestazioni non sanitarie). In questo scenario la numerazione deve restare unica e progressiva nell’arco dell’anno, in modo da identificare in modo univoco ogni documento emesso, come richiesto dall’articolo 21 del DPR 633/1972.Cosa scrivere nella fattura della televisitaUna fattura per televisita ben fatta contiene, oltre ai dati anagrafici di professionista e paziente (codice fiscale incluso, indispensabile per il Sistema TS), alcuni elementi che è bene non trascurare.La descrizione della prestazione, con indicazione che è stata erogata in modalità di telemedicina (ad esempio “televisita specialistica del…”).Il titolo di esenzione: “operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, DPR 633/1972” oppure, per i forfettari, la dicitura propria del regime.L’imposta di bollo, quando dovuta, con l’eventuale addebito al paziente.La modalità di pagamento tracciabile utilizzata.L’eventuale annotazione dell’opposizione all’invio dei dati al Sistema TS espressa dal paziente.Quanto ai tempi, la fattura immediata va emessa entro 12 giorni dalla data dell’operazione, cioè dal momento del pagamento del compenso. Sul fronte del codice ATECO, infine, non esiste un codice specifico per la telemedicina: si utilizza quello della professione sanitaria effettivamente esercitata secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025 (ad esempio 86.93.00 per lo psicologo, 86.95.00 per il fisioterapista, 86.94.01 per l’infermiere).Se eserciti in regime forfettario, ricorda che l’assenza di IVA in fattura non ti esonera dagli altri adempimenti sanitari: Sistema TS, divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche e bollo restano pienamente applicabili. Per la gestione ordinata della posizione fiscale puoi affidarti al CAF Centro Fiscale di Udine, che segue quotidianamente partite IVA forfettarie del settore sanitario.Errori comuni da evitare quando fatturi le visite onlineDall’esperienza quotidiana con i professionisti sanitari emergono alcuni errori ricorrenti nel modo di fatturare le visite online. Conoscerli in anticipo è il modo più semplice per non commetterli.Applicare l’esenzione IVA a tutto ciò che avviene in video, comprese consulenze generiche o attività di benessere prive di finalità terapeutica.Emettere fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria resa a una persona fisica, violando il divieto posto a tutela della privacy sanitaria.Dimenticare l’invio al Sistema TS delle fatture per televisite, credendo erroneamente che l’obbligo riguardi solo le prestazioni in presenza.Incassare in contanti una prestazione che il paziente vorrebbe detrarre, facendogli perdere il beneficio fiscale.Usare numerazioni separate e sovrapposte tra fatture cartacee ed elettroniche, generando duplicati e incoerenze nei registri.Omettere il bollo sulle fatture esenti sopra la soglia di legge o non indicare il codice fiscale del paziente, rendendo impossibile la trasmissione dei dati.C’è poi un errore meno evidente ma altrettanto insidioso: non aggiornarsi. Il quadro normativo della telemedicina e delle prestazioni sanitarie è in rapido movimento, tra la periodicità dell’invio al Sistema TS, l’evoluzione della fatturazione elettronica e la prassi dell’Agenzia delle Entrate su singole categorie professionali. Delegare la parte amministrativa a chi segue queste materie tutto l’anno ti permette di concentrarti sui pazienti, che è il motivo per cui hai aperto lo studio. Domande frequenti sulla fatturazione in telemedicinaLa televisita è esente IVA?Sì, a condizione che ricorrano entrambi i requisiti dell’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972: finalità di diagnosi, cura o riabilitazione e prestazione resa da un professionista sanitario abilitato soggetto a vigilanza. La modalità a distanza, da sola, non fa perdere l’esenzione IVA: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate riconoscendo l’esenzione a un servizio di teleassistenza infermieristica.Devo inviare al Sistema TS anche la fattura di una visita online?Sì. Se rientri tra i soggetti obbligati alla trasmissione, l’obbligo vale indipendentemente dal canale con cui è stata erogata la prestazione. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo: le spese del 2026 vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027. Fa eccezione soltanto il caso in cui il paziente abbia esercitato l’opposizione, da annotare in fattura.Il paziente può detrarre la visita in telemedicina?Sì, se la prestazione è una spesa sanitaria detraibile e il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili (bonifico, carta, assegno). La detraibilità della visita online segue le stesse regole della visita in presenza: detrazione del 19% sulla parte eccedente la franchigia prevista per le spese sanitarie. I nostri operatori verificano la documentazione in fase di dichiarazione dei redditi.Posso emettere fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria?No, quando la prestazione sanitaria è resa a una persona fisica: il divieto vale sia se i dati vanno al Sistema TS, sia se il professionista non è tenuto a trasmetterli. In questi casi vige il divieto di fatturazione elettronica via SdI, diventato strutturale, e la fattura va emessa in formato analogico o PDF. La fattura elettronica resta invece obbligatoria per le prestazioni non sanitarie e per quelle rese a imprese ed enti.Serve un codice ATECO specifico per la telemedicina?No. Si utilizza il codice della professione sanitaria esercitata secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025. La telemedicina è una modalità di erogazione della stessa attività, non una nuova attività economica. Se hai dubbi sul codice corretto, è preferibile una verifica prima dell’apertura della partita IVA.Se sono in regime forfettario cambia qualcosa per fatturare le visite online?Sì, ma non nel senso che molti immaginano. Nel regime forfettario non esponi l’IVA per natura del regime (codice N2.2) e non per esenzione sanitaria, mentre tutti gli altri obblighi restano: Sistema TS, divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, imposta di bollo e corretta numerazione dei documenti.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua partita IVA sanitariaGestire una professione sanitaria in telemedicina significa muoversi tra esenzione IVA, Sistema TS, divieto di fattura elettronica e tracciabilità dei pagamenti: quattro regole diverse che devono convivere nello stesso documento. Sapere come fatturare le visite online non è un dettaglio burocratico, è ciò che protegge il tuo studio da sanzioni e i tuoi pazienti dalla perdita delle detrazioni.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri e dietisti nella gestione completa della partita IVA in regime forfettario e negli adempimenti del Sistema TS: apertura della posizione, corretta impostazione della fatturazione in telemedicina, contabilità, dichiarazioni e scadenze. I nostri operatori si occupano di tutto, in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia. Se ti serve anche uno strumento per emettere e conservare i documenti, puoi valutare una soluzione software come fatturazioneitalia.it, pensata per la fatturazione elettronica dei professionisti.Vuoi sapere quanto ti costa avere la tua contabilità sanitaria seguita da professionisti? Contattaci per richiedere un preventivo personalizzato e per fissare un appuntamento, in sede o da remoto.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione in telemedicina e per la gestione della tua partita IVA sanitaria? Il CAF Centro Fiscale di Udine (Viale Tullio 13) è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 10:00:002026-09-27 00:03:16Telemedicina 2026: Come Fatturare le Visite Online (Esenzione IVA, Sistema TS e Detraibilità)
NOTIZIERITA, la rendita anticipata del fondo pensione: come funziona la tassazione agevolataChi ha smesso di lavorare e ha aderito da anni a un fondo pensione può chiedere un anticipo della propria previdenza complementare grazie alla RITA, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Si tratta di una prestazione pensata per accompagnare il periodo che va dalla cessazione del lavoro fino alla maturazione della pensione pubblica, con un vantaggio non da poco: una tassazione agevolata più bassa rispetto a quella applicata alle normali prestazioni di previdenza complementare.La RITA fondo pensione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e da allora rappresenta una delle opzioni più interessanti per chi si trova nella cosiddetta “fase di transizione” verso il pensionamento. Vediamo nel dettaglio come funziona, chi può richiederla e soprattutto come viene calcolata l’imposta.Indice dei contenutiCos’è la RITA del fondo pensioneChi può richiedere la RITA: i due requisiti alternativiCome funziona la tassazione agevolata della RITAConviene optare per la tassazione ordinaria IRPEF?Cos’è la RITA del fondo pensioneLa RITA è una prestazione erogata dai fondi pensione (sia negoziali che aperti, oltre ai piani individuali pensionistici) che consente di ricevere, in anticipo rispetto alla pensione pubblica, tutto o parte del capitale accumulato con la previdenza complementare. In pratica, chi ha smesso di lavorare ma non ha ancora raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia può “trasformare” il proprio montante contributivo integrativo in un reddito periodico, erogato mensilmente o con altra cadenza concordata.Il nome per esteso, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, spiega bene la funzione di questo strumento: è temporaneo perché copre solo il periodo mancante alla pensione, integrativo perché si affianca (senza sostituirla) alla previdenza obbligatoria, e anticipato perché consente di utilizzare risorse che altrimenti resterebbero bloccate fino al pensionamento. La misura è stata introdotta dall’articolo 1, commi 168-169, della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che ha modificato la disciplina generale delle prestazioni di previdenza complementare prevista dal Decreto Legislativo 252/2005. Chi può richiedere la RITA: i due requisiti alternativiNon tutti gli iscritti a un fondo pensione possono accedere alla RITA. La normativa prevede due percorsi alternativi: basta soddisfare uno dei due per avere diritto alla prestazione. In entrambi i casi, inoltre, sono richiesti almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, oltre naturalmente all’aver cessato l’attività lavorativa.Primo requisito: aver cessato l’attività lavorativa e maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, con almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza.Secondo requisito: aver cessato l’attività lavorativa e trovarsi in stato di inoccupazione da oltre 24 mesi, con maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi. In questo secondo caso non è richiesto il requisito dei 20 anni di contribuzione.Il secondo canale, quindi, è pensato soprattutto per chi ha perso il lavoro e fatica a rientrare nel mercato: bastano due anni di inoccupazione per avere accesso alla rendita integrativa temporanea anticipata, anche senza vent’anni di contributi obbligatori alle spalle. In entrambi i casi, però, resta fermo il requisito legato alla previdenza complementare: servono infatti almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (tre anni per chi si sposta tra Stati membri dell’Unione europea), come previsto dall’articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 252/2005. Come funziona la tassazione agevolata della RITAIl motivo per cui la RITA fondo pensione è così apprezzata da chi si avvicina alla pensione riguarda proprio il trattamento fiscale. Invece di essere sottoposta all’IRPEF ordinaria con le sue aliquote progressive, la RITA sconta un’imposta sostitutiva agevolata, cioè una tassa unica e più leggera che sostituisce le imposte ordinarie sul reddito.L’aliquota di partenza è pari al 15%, ma non resta fissa: si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo. In altre parole, più a lungo si è aderito al fondo pensione, più bassa sarà la tassazione applicata alla rendita. Questa riduzione ha un limite minimo, fissato al 9%: soglia che si raggiunge con almeno 35 anni di partecipazione alla previdenza complementare.Facciamo un esempio pratico per capire meglio il meccanismo. Supponiamo che Marco abbia aderito al proprio fondo pensione da 25 anni: essendo 10 gli anni oltre la soglia dei 15, l’aliquota del 15% si riduce di 10 volte 0,30 punti percentuali, cioè di 3 punti, arrivando così al 12%. Se invece Marco avesse aderito al fondo da 35 anni o più, l’aliquota scenderebbe fino al minimo previsto, cioè il 9%. Questo meccanismo premia chi ha costruito la propria previdenza complementare nel tempo, con una fedeltà di adesione che si traduce in un risparmio fiscale concreto.La disciplina di riferimento per questo meccanismo di tassazione agevolata è contenuta nell’articolo 11, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 252/2005, la norma che regola in generale le prestazioni della previdenza complementare in Italia. Chi si occupa di gestione della previdenza integrativa, come i fondi pensione e le compagnie assicurative, applica questa aliquota direttamente al momento dell’erogazione della rendita, senza che il beneficiario debba fare calcoli complessi.Chi valuta questi aspetti spesso si interroga anche su come gestire, più in generale, il proprio patrimonio in ottica di risparmio fiscale e successorio: un tema che riguarda da vicino anche le polizze assicurative legate all’eredità, altro strumento di pianificazione patrimoniale da conoscere. Conviene optare per la tassazione ordinaria IRPEF?La legge lascia al contribuente una possibilità in più: chi riceve la RITA può scegliere, in alternativa all’imposta sostitutiva agevolata, di assoggettare la rendita alla tassazione ordinaria IRPEF, con le aliquote progressive per scaglioni di reddito. Non è la scelta più comune, ma in alcuni casi può rivelarsi più conveniente.Questo accade tipicamente quando il beneficiario ha un reddito complessivo molto basso, magari perché non percepisce ancora altre entrate significative dopo la cessazione del lavoro. In questi casi, le aliquote IRPEF applicate ai primi scaglioni di reddito possono risultare inferiori rispetto all’aliquota sostitutiva della RITA, soprattutto per chi ha pochi anni di partecipazione alla previdenza complementare e quindi si troverebbe comunque vicino al 15% di tassazione.Per questo motivo è sempre opportuno valutare con attenzione la propria situazione reddituale complessiva prima di scegliere il regime fiscale da applicare alla RITA fondo pensione, perché la scelta più conveniente cambia da persona a persona in base al reddito, agli anni di contribuzione e alla composizione del proprio nucleo familiare. Domande frequenti sulla RITA fondo pensioneCosa significa RITA?RITA è l’acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, una prestazione dei fondi pensione che consente di anticipare parte della previdenza complementare prima della pensione pubblica.Chi può chiedere la RITA?Chi ha cessato l’attività lavorativa e soddisfa uno dei due requisiti alternativi: maturazione della pensione di vecchiaia entro 5 anni con almeno 20 anni di contributi obbligatori, oppure inoccupazione da oltre 24 mesi con maturazione della pensione entro 10 anni.Quanto si paga di tasse sulla RITA?L’aliquota sostitutiva parte dal 15% e si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9% con almeno 35 anni di partecipazione.Si può scegliere la tassazione ordinaria al posto di quella agevolata?Sì, la legge consente di optare per la tassazione IRPEF ordinaria in alternativa all’imposta sostitutiva, scelta che può convenire a chi ha un reddito complessivo molto basso.La RITA sostituisce la pensione pubblica?No, la RITA è una prestazione di previdenza complementare che si affianca, senza sostituirla, alla pensione obbligatoria: copre il periodo che intercorre tra la cessazione del lavoro e la maturazione della pensione pubblica.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 09:46:532026-09-23 08:46:52RITA, la rendita anticipata del fondo pensione: come funziona la tassazione agevolata
CAF, CRIPTOVALUTERegime Amministrato Crypto 2027: Guida ai 2 Regimi e al Quadro WLa scelta tra regime amministrato crypto e regime dichiarativo è una delle decisioni più sottovalutate da chi investe in cripto-attività, eppure cambia radicalmente il carico di lavoro (e di rischio) al momento della dichiarazione dei redditi. Nel primo caso è l’exchange a fare da sostituto d’imposta: calcola, trattiene e versa l’imposta al posto tuo. Nel secondo sei tu a dover ricostruire ogni operazione, calcolare plusvalenze e minusvalenze e indicarle nel Quadro RT del Modello Redditi PF (o nel Quadro T del Modello 730), oltre a compilare il Quadro W ai fini del monitoraggio fiscale.Con la dichiarazione 2027 (relativa ai redditi 2026) il tema diventa ancora più delicato: dal 1° gennaio 2026 l’aliquota generale sulle plusvalenze cripto è salita al 33% e, grazie alla direttiva DAC8, gli exchange comunicano automaticamente i dati degli utenti italiani all’Agenzia delle Entrate. In questa guida ti spieghiamo in modo semplice come funziona il regime amministrato crypto, quando l’exchange può davvero sostituirsi a te e quando invece il Quadro W resta obbligatorio a prescindere dal regime scelto.Indice dei contenutiRegime amministrato crypto o dichiarativo: cosa cambia davveroRegime dichiarativo crypto: il default per chi detiene cripto-attivitàRegime amministrato crypto: quando l’exchange fa da sostituto d’impostaQuali exchange possono applicare il regime amministrato crypto: CASP e MiCAQuadro W criptovalute: quando resta sempre obbligatorioAliquote 2026: 33% sulle plusvalenze, 26% sugli EMT in euroIVCA nel regime amministrato crypto e nel dichiarativo: chi la versaMinusvalenze crypto: compensazione e riporto nei due regimiCome si esercita l’opzione per il regime amministrato cryptoQuattro casi pratici: quale regime si applica davveroErrori frequenti sul regime amministrato crypto da evitareDomande frequenti sul regime amministrato e dichiarativo cryptoRegime amministrato crypto o dichiarativo: facciamo chiarezza insiemeRegime amministrato crypto o dichiarativo: cosa cambia davveroPartiamo dalle basi, perché il linguaggio fiscale qui fa paura più del necessario. Un regime di tassazione è semplicemente il "metodo" con cui lo Stato incassa l’imposta sui tuoi guadagni finanziari. Per le cripto-attività i metodi possibili sono essenzialmente due: il regime dichiarativo, che è quello naturale e predefinito, e il regime amministrato crypto, che è opzionale e richiede un intermediario disposto ad assumersi l’incarico.Nel regime dichiarativo il contribuente fa tutto da solo (con l’aiuto di un professionista): somma le plusvalenze, sottrae le minusvalenze, calcola l’imposta sostitutiva e la versa con il Modello Redditi PF. L’imposta sostitutiva, detto in parole semplici, è un’imposta unica che sostituisce l’IRPEF su quel tipo di reddito. Nel regime amministrato crypto, invece, l’intermediario applica l’imposta operazione per operazione e la versa all’Erario: tu incassi il netto e non devi indicare nulla in dichiarazione per quelle operazioni. Vediamo nel dettaglio i due meccanismi. Regime dichiarativo crypto: il default per chi detiene cripto-attivitàIl regime dichiarativo è il regime che si applica automaticamente quando non è stata esercitata alcuna opzione per il regime amministrato crypto. In pratica è la condizione in cui si trova la grande maggioranza dei risparmiatori italiani, perché la maggior parte degli exchange utilizzati non offre (o non può offrire) il servizio di sostituto d’imposta.Cosa comporta concretamente? Devi ricostruire tutte le operazioni dell’anno: acquisti, vendite, permute tra cripto diverse, conversioni in euro, utilizzo delle cripto per pagare beni o servizi. Ogni volta che si realizza un evento fiscalmente rilevante nasce una plusvalenza (guadagno) o una minusvalenza (perdita). La plusvalenza è la differenza tra il valore di cessione e il costo di acquisto della cripto-attività, determinato con il metodo LIFO (Last In First Out): si considerano cedute per prime le quote acquistate per ultime.Il risultato va indicato nel Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche (nelle sezioni dedicate alle plusvalenze cripto, tassate al 33% o al 26% per gli EMT in euro conformi MiCAR), oppure nel Quadro T se presenti il Modello 730. Il Quadro W, invece, assolve una funzione diversa: il monitoraggio fiscale (dichiarare cosa detieni e dove) e la liquidazione delle imposte patrimoniali come l’IVCA. Attenzione: dal 730/2024 le cripto-attività possono essere dichiarate direttamente nel Modello 730, senza dover presentare anche il Modello Redditi PF. Trovi il quadro completo nella nostra guida sulle criptovalute nel Modello 730/2026.Chi calcola l’imposta: il contribuente, con l’assistenza del CAF o del professionistaQuando si paga: con il saldo delle imposte sui redditi dell’anno successivoDocumenti necessari: report annuale delle transazioni di ogni exchange e walletVantaggio: visione unitaria di tutti i portafogli e compensazione libera delle perditeSvantaggio: maggiore complessità e rischio di errori nella ricostruzione dei dati Regime amministrato crypto: quando l’exchange fa da sostituto d’impostaIl regime amministrato crypto ricalca il meccanismo che in Italia conosciamo da decenni per azioni, obbligazioni e fondi: gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 disciplinano rispettivamente il risparmio amministrato e il risparmio gestito, cioè i regimi in cui è l’intermediario ad assumere il ruolo di sostituto d’imposta. La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, commi 126-147) ha esteso questi regimi anche alle cripto-attività, a condizione che esista un rapporto di custodia, amministrazione o gestione con un intermediario residente in Italia (o con stabile organizzazione in Italia) abilitato a svolgere quel ruolo.Il sostituto d’imposta, spiegato in parole semplici, è il soggetto che paga le imposte al posto tuo trattenendole direttamente dalle somme che ti spettano. Esattamente come il datore di lavoro trattiene l’IRPEF dalla busta paga, l’exchange che opera in regime amministrato crypto trattiene l’imposta sostitutiva su ogni plusvalenza realizzata e la versa all’Erario. Tu ricevi il netto e non devi liquidare nulla in dichiarazione per quelle operazioni.Il vantaggio pratico è evidente: niente ricostruzione manuale dei prezzi di carico, niente calcolo LIFO da fare a mano, niente rischio di dimenticare una permuta. Il limite è altrettanto chiaro: il regime amministrato crypto vale solo per le cripto-attività depositate presso quell’intermediario. Tutto ciò che sta altrove continua a seguire le regole del regime dichiarativo. Quali exchange possono applicare il regime amministrato crypto: CASP e MiCAQui sta il punto più frainteso. Non basta che un exchange sia "grande" o "famoso" per poter applicare il regime amministrato crypto. Serve che sia un CASP (Crypto-Asset Service Provider, cioè prestatore di servizi per le cripto-attività) autorizzato a operare in Italia ai sensi del Regolamento MiCA (Reg. UE 2023/1114), e che tra te e lui esista un rapporto di custodia o amministrazione formalizzato.Il Regolamento MiCA è la normativa europea che ha creato per la prima volta un quadro di regole armonizzate per i servizi sulle cripto-attività: chi custodisce cripto per conto della clientela deve essere autorizzato e vigilato. La funzione di sostituto d’imposta, però, è un adempimento fiscale italiano: richiede una struttura in grado di applicare e versare l’imposta secondo le regole nazionali, quindi tipicamente un soggetto residente o con stabile organizzazione in Italia.L’intermediario deve essere un CASP autorizzato secondo il Regolamento MiCADeve operare in Italia come soggetto residente o tramite stabile organizzazioneDeve esistere un rapporto di custodia o amministrazione intestato al cliente residenteDeve offrire espressamente il servizio di sostituto d’imposta: non è automaticoL’opzione va esercitata per iscritto dal clienteSe anche una sola di queste condizioni manca, il regime amministrato crypto non è attivabile e resti nel regime dichiarativo. Prima di dare per scontato che il tuo exchange "pensi a tutto", conviene far verificare la documentazione contrattuale dagli esperti del CAF Centro Fiscale di Udine. Quadro W criptovalute: quando resta sempre obbligatorioIl Quadro W ha sostituito il vecchio Quadro RW dal 2023, in attuazione della L. 197/2022. Serve al monitoraggio fiscale, cioè a comunicare all’Agenzia delle Entrate quali attività finanziarie ed estere detieni, e a liquidare le imposte patrimoniali collegate. Qui arriva il concetto chiave di tutto l’articolo: il regime amministrato crypto non esonera automaticamente dal Quadro W.L’esonero riguarda soltanto le cripto-attività affidate all’intermediario che fa da sostituto d’imposta, perché su quelle è lui a comunicare e versare. Tutto il resto del tuo patrimonio digitale va dichiarato. In particolare, il Quadro W criptovalute è sempre dovuto nei seguenti casi.Exchange esteri, anche se europei, privi di stabile organizzazione o rappresentante fiscale abilitato in ItaliaWallet self-custody, cioè hardware wallet o software wallet in cui le chiavi private sono tue e non di un intermediarioCripto detenute in staking o in protocolli decentralizzati senza alcun intermediario italianoPortafogli misti: la quota che sta fuori dal rapporto amministrato va comunque monitorataIl motivo è logico: su un wallet self-custody non esiste alcun soggetto terzo che possa trattenere e versare l’imposta al posto tuo. Le sanzioni non sono simboliche: per l’omessa dichiarazione nel monitoraggio fiscale si va dal 3% al 15% degli importi non dichiarati. Con l’entrata a regime della DAC8 dal 2026, che impone agli exchange la comunicazione automatica dei dati degli utenti italiani all’Agenzia delle Entrate, i controlli incrociati sono destinati a diventare la normalità. Aliquote 2026: 33% sulle plusvalenze, 26% sugli EMT in euroLe aliquote sono identiche nei due regimi: cambia chi applica l’imposta, non quanto si paga. Dal 1° gennaio 2026, per effetto della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), l’aliquota generale sulle plusvalenze da cripto-attività è pari al 33%. Si applica a tutte le cripto-attività, comprese le stablecoin in dollari come USDT e USDC.Esiste una sola eccezione rilevante: i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al Regolamento MiCAR restano tassati al 26% per effetto della Legge di Bilancio 2026, con neutralità fiscale per le conversioni tra euro ed EMT in euro (in pratica, passare da euro a token euro non genera materia imponibile).Un altro punto da fissare bene: non esiste più alcuna franchigia. La vecchia soglia di esenzione annua di 2.000 euro è stata abolita e dal 1° gennaio 2025 ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro. Se leggi ancora articoli che citano quella soglia come vigente, stanno usando informazioni superate. A questo si affianca l’IVCA, l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività, pari allo 0,2% (2 per mille) del valore delle cripto detenute al 31 dicembre.IVCA nel regime amministrato crypto e nel dichiarativo: chi la versaL’IVCA è l’equivalente cripto dell’IVAFE (l’imposta sui prodotti finanziari detenuti all’estero): si tratta di un’imposta patrimoniale, cioè colpisce il possesso e non il guadagno. Si paga anche se nell’anno non hai venduto nulla e non hai realizzato alcuna plusvalenza. È fondamentale non confonderla con l’imposta sulle plusvalenze: sono due tributi distinti, che convivono.Nel regime dichiarativo l’IVCA la calcola e la versa direttamente il contribuente, indicando i valori al 31 dicembre nel Quadro W del Modello Redditi PF. Nel regime amministrato crypto, invece, può essere l’intermediario ad applicarla e versarla, se il rapporto di custodia e amministrazione lo prevede espressamente. Resta comunque dovuta: il regime cambia solo il soggetto che materialmente effettua il versamento.Sul fronte sanzioni, l’omesso versamento dell’IVCA comporta una sanzione amministrativa proporzionale all’imposta non versata, oltre agli interessi. Se hai un portafoglio distribuito su più piattaforme, verificare chi ha già versato cosa è il primo passo per non pagare due volte o, peggio, per non pagare affatto. Minusvalenze crypto: compensazione e riporto nei due regimiLe minusvalenze sono le perdite realizzate quando vendi una cripto-attività a un valore inferiore al costo di acquisto. Non sono solo una brutta notizia: possono ridurre le imposte dovute sulle plusvalenze. Il modo in cui vengono utilizzate, però, cambia sensibilmente tra regime dichiarativo e regime amministrato crypto.Nel regime dichiarativo hai la visione d’insieme: in dichiarazione sommi tutte le plusvalenze e tutte le minusvalenze dell’anno, comprese quelle maturate su piattaforme diverse, e paghi l’imposta sostitutiva solo sul risultato netto positivo. Se le perdite superano i guadagni, l’eccedenza non va persa: il riporto in avanti è ammesso per i periodi d’imposta successivi secondo le regole ordinarie previste per i redditi diversi, a condizione che le minusvalenze siano state correttamente indicate in dichiarazione nell’anno in cui sono state realizzate. Se non le dichiari, le perdi. Su questo tema trovi un approfondimento nella guida al Quadro RT e alle minusvalenze.Nel regime amministrato crypto, invece, la compensazione avviene direttamente all’interno del rapporto: l’intermediario tiene il conto delle minusvalenze maturate e le utilizza per abbattere le plusvalenze successive, senza che tu debba indicare nulla in dichiarazione. Il rovescio della medaglia è che le perdite restano "chiuse" in quel rapporto: non si compensano in automatico con i guadagni realizzati su un altro exchange o su un wallet personale.Come si esercita l’opzione per il regime amministrato cryptoL’opzione per il regime amministrato crypto non è automatica e non si comunica all’Agenzia delle Entrate: si esercita con una comunicazione scritta all’intermediario, cioè al CASP che custodisce le tue cripto-attività. Tipicamente si sottoscrive al momento dell’apertura del rapporto di custodia, contestualmente al contratto, oppure comunque prima del compimento delle operazioni a cui si vuole applicare il regime.Questo è il motivo per cui il tema è tipico di fine anno e inizio anno: l’opzione ha effetto per l’intero periodo d’imposta e resta valida salvo revoca, che a sua volta produce effetti dal momento in cui viene comunicata secondo le regole contrattuali. Non è retroattiva: non puoi chiedere a dicembre che l’exchange "sistemi" le operazioni già concluse a marzo.Prima di firmare conviene farsi assistere: bisogna verificare che l’intermediario sia effettivamente abilitato, che il servizio di sostituto d’imposta sia incluso e che sia chiaro il trattamento dell’IVCA. Gli operatori del CAF Centro Fiscale di Udine analizzano la documentazione e ti dicono, dati alla mano, quale regime conviene alla tua situazione. Quattro casi pratici: quale regime si applica davveroLa teoria è più chiara con esempi concreti. Ecco quattro situazioni tipiche che incontriamo allo sportello, con la relativa soluzione operativa.Marco: tutto su un exchange italiano autorizzato MiCAMarco detiene Bitcoin ed Ethereum su un CASP autorizzato con sede in Italia e ha sottoscritto l’opzione per il regime amministrato crypto. L’intermediario applica il 33% su ogni plusvalenza realizzata e versa l’imposta. Marco non deve liquidare nulla in dichiarazione per quelle operazioni, ma deve conservare la certificazione annuale rilasciata dall’intermediario e verificare chi versa l’IVCA. Errore da evitare: dare per scontato che il regime sia attivo senza aver mai firmato l’opzione.Giulia: solo un exchange esteroGiulia opera su una piattaforma estera priva di stabile organizzazione in Italia. Per lei il regime amministrato crypto non è proprio attivabile: si applica il regime dichiarativo. Deve compilare il Quadro W per il monitoraggio fiscale e per l’IVCA, oltre al Quadro RT (o al Quadro T se presenta il 730) per liquidare l’imposta sulle plusvalenze. Errore da evitare: pensare che, se l’exchange trattiene qualcosa all’estero, in Italia non si debba dichiarare nulla.Luca: portafoglio misto exchange italiano e wallet hardwareLuca tiene metà del patrimonio su un CASP italiano in regime amministrato crypto e metà su un hardware wallet. È una situazione ibrida e frequentissima: per la parte sull’exchange pensa a tutto l’intermediario, mentre per la parte sul wallet vale il regime dichiarativo, con obbligo di Quadro W per il monitoraggio e di Quadro RT per le plusvalenze realizzate. Errore da evitare: credere che l’opzione esercitata sull’exchange "copra" anche il wallet personale.Sara: tutto su wallet self-custodySara custodisce le chiavi private in autonomia. Non esistendo alcun intermediario, non c’è nessun sostituto d’imposta possibile: regime dichiarativo obbligatorio, con ricostruzione LIFO di tutte le operazioni e compilazione del Quadro RT (per le plusvalenze) e del Quadro W (per il monitoraggio fiscale e l’IVCA). Errore da evitare: ritenere che le cripto in self-custody siano "invisibili" e quindi non dichiarabili, esponendosi a sanzioni dal 3% al 15% degli importi non dichiarati.Errori frequenti sul regime amministrato crypto da evitareDopo centinaia di pratiche gestite abbiamo individuato alcuni errori che si ripetono con regolarità. Conoscerli in anticipo vale più di qualsiasi tecnicismo.Credere che il regime amministrato crypto esoneri sempre dal Quadro W: falso. Se hai anche solo una parte di cripto su wallet self-custody o su exchange esteri, il Quadro W va compilato per quella quotaPensare che tutti gli exchange possano fare da sostituto d’imposta: falso. Serve un CASP autorizzato MiCA operante in Italia, con rapporto di amministrazione formalizzatoConfondere l’IVCA con l’imposta sulle plusvalenze: sono due imposte distinte. L’IVCA (0,2% sul valore al 31/12) è dovuta anche senza venditeCitare la vecchia franchigia di 2.000 euro: è stata abolita. Dal 1° gennaio 2025 si tassa dal primo euroNon dichiarare le minusvalenze: se non le indichi nell’anno in cui le realizzi, perdi il diritto a utilizzarle in futuroIgnorare le permute tra cripto: anche lo scambio tra due cripto-attività diverse può generare una plusvalenza tassabileUn ultimo avvertimento riguarda i report automatici generati dalle piattaforme: sono utili, ma spesso non seguono il criterio LIFO richiesto dalla normativa italiana né considerano i portafogli detenuti altrove. Vanno sempre riletti da un occhio esperto prima di trasformarli in numeri dichiarativi. Se dalla dichiarazione emergono crediti, puoi approfondire come funzionano i rimborsi delle imposte sostitutive. Domande frequenti sul regime amministrato e dichiarativo cryptoIl regime amministrato crypto conviene sempre?Non necessariamente. Il regime amministrato crypto semplifica moltissimo la vita a chi opera su un’unica piattaforma italiana abilitata. Chi invece ha portafogli distribuiti su più exchange e wallet può trovare più efficiente il regime dichiarativo, che consente di compensare liberamente plusvalenze e minusvalenze di tutte le posizioni. La valutazione va fatta caso per caso.Se scelgo il regime amministrato devo comunque compilare il Quadro W?Dipende da dove si trovano le tue cripto-attività. Per quelle affidate all’intermediario che fa da sostituto d’imposta l’obbligo dichiarativo viene assorbito. Per tutto ciò che detieni su exchange esteri o in self-custody, il Quadro W resta pienamente dovuto ai fini del monitoraggio fiscale.Qual è l’aliquota sulle plusvalenze crypto nel 2026?Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota generale è il 33% (L. 207/2024), applicabile anche alle stablecoin in dollari. Fanno eccezione i token di moneta elettronica in euro conformi al Regolamento MiCAR, che restano al 26% per effetto della Legge di Bilancio 2026.Chi paga l’IVCA se ho il regime amministrato crypto?Può versarla l’intermediario, se il rapporto di custodia e amministrazione lo prevede. In caso contrario, e sempre nel regime dichiarativo, la versa il contribuente con il Modello Redditi PF. In ogni caso l’IVCA allo 0,2% sul valore al 31 dicembre è dovuta: cambia solo chi effettua il versamento.Posso passare dal regime dichiarativo al regime amministrato crypto?Sì, ma servono un intermediario abilitato e una comunicazione scritta: l’opzione va esercitata all’apertura del rapporto o comunque prima delle operazioni a cui si vuole applicare il regime, e non ha effetto retroattivo su quelle già concluse.Cosa succede se non dichiaro le cripto detenute all’estero?Le sanzioni per l’omessa dichiarazione nel monitoraggio fiscale vanno dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, mentre l’omesso versamento dell’IVCA comporta una sanzione amministrativa aggiuntiva più interessi. Con la DAC8 operativa dal 2026 gli exchange trasmettono i dati degli utenti italiani all’Agenzia delle Entrate: l’incrocio delle informazioni è ormai sistematico.Regime amministrato crypto o dichiarativo: facciamo chiarezza insiemeScegliere tra regime amministrato crypto e regime dichiarativo significa decidere quanto lavoro (e quanto rischio) tenere sulle proprie spalle. Con l’aliquota al 33%, l’IVCA allo 0,2%, nessuna franchigia e lo scambio automatico dei dati previsto dalla DAC8, improvvisare non è più un’opzione sostenibile.Il CAF Centro Fiscale di Udine analizza il tuo portafoglio, verifica se il tuo exchange può davvero fare da sostituto d’imposta, ricostruisce le operazioni con il metodo LIFO e compila correttamente Quadro RT e Quadro W. Ti seguiamo sia in ufficio a Udine sia online, ovunque tu sia in Italia. Contattaci per fissare un appuntamento e richiedere un preventivo personalizzato per la dichiarazione delle tue cripto-attività.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Richiedi Assistenza per la Dichiarazione delle CriptovaluteIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a scegliere tra regime amministrato e regime dichiarativo, verifica se il tuo exchange può fare da sostituto d’imposta e compila correttamente Quadro RT e Quadro W. Contattaci per una consulenza dedicata e per richiedere un preventivo personalizzato.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 09:31:372026-09-23 09:01:10Regime Amministrato Crypto 2027: Guida ai 2 Regimi e al Quadro W
NOTIZIEDigital Tax: via libera alla dichiarazione integrativa, cosa cambia per il creditoL’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un chiarimento importante sulla digital tax, l’imposta italiana sui servizi digitali che colpisce i grandi gruppi tecnologici attivi nella pubblicità online e nelle piattaforme digitali. Con il principio di diritto n. 2 del 22 settembre 2026, l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che è ammessa anche per questo tributo la dichiarazione integrativa, cioè la possibilità per il contribuente di correggere una dichiarazione già presentata, sia a proprio favore sia a favore del Fisco.Si tratta di una precisazione attesa dagli operatori del settore, perché fino a questo momento non era del tutto chiaro se le regole generali sulle dichiarazioni integrative, valide per la maggior parte delle imposte, si applicassero anche alla digital service tax. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate colma quindi un vuoto interpretativo e fornisce alle imprese soggette all’imposta uno strumento concreto per rimediare a errori o omissioni commessi nella dichiarazione originaria.La novità riguarda in particolare le modalità con cui un eventuale credito d’imposta emerso dalla correzione può essere utilizzato. Su questo punto l’Agenzia ha fissato paletti precisi, che è utile conoscere per evitare errori nella gestione della pratica.Indice dei contenutiCosa prevede la novità sulla dichiarazione integrativaCome cambia il meccanismo del credito d’impostaCosa devono fare le imprese interessate dalla digital taxDomande frequenti sulla digital tax e la dichiarazione integrativaCosa prevede la novità sulla dichiarazione integrativaIl punto centrale del chiarimento è semplice da riassumere: anche per l’imposta sui servizi digitali si applicano, in quanto compatibili, le regole generali previste dal DPR 322/1998, il decreto che disciplina la presentazione delle dichiarazioni fiscali in Italia. Questo significa che un soggetto passivo della digital tax può presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori, omissioni o infedeltà commessi nella dichiarazione originaria, sia entro i termini ordinari sia, in alcuni casi, oltre tale scadenza.Ricordiamo che la digital tax italiana, introdotta con la Legge n. 145/2018 e resa operativa dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021, colpisce i ricavi generati in Italia da alcuni servizi digitali specifici. Rientrano nel perimetro dell’imposta, ad esempio, i ricavi da pubblicità mirata veicolata su interfacce digitali, quelli derivanti dalla messa a disposizione di piattaforme multilaterali che facilitano l’interazione tra utenti, e i proventi legati alla trasmissione di dati raccolti dagli utenti stessi e generati dall’uso di un’interfaccia digitale.Sono soggetti alla digital tax solo i gruppi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato ovunque nel mondo ricavi complessivi non inferiori a 750 milioni di euro: dal periodo d’imposta 2025 la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha infatti soppresso la seconda soglia, quella dei 5,5 milioni di euro di ricavi da servizi digitali realizzati in Italia. Si tratta quindi di una platea di contribuenti piuttosto ristretta, composta prevalentemente da grandi operatori tecnologici internazionali. Proprio per la complessità del calcolo della base imponibile, non era raro che emergessero successivamente errori o dati da rettificare, da qui l’esigenza di un chiarimento sulla possibilità di correggere la dichiarazione. Come cambia il meccanismo del credito d’impostaL’aspetto più delicato riguarda le ipotesi in cui dalla correzione emerga un credito d’imposta a favore del contribuente, ad esempio perché in origine era stata versata un’imposta superiore al dovuto. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito che scaturisce dalla dichiarazione integrativa non può essere utilizzato in compensazione orizzontale tramite modello F24, cioè non può essere impiegato per pagare altri tributi o contributi.Questa limitazione è coerente con la natura particolare della digital tax, un’imposta che non rientra nel circuito ordinario delle compensazioni previsto per la maggior parte dei tributi erariali. Le uniche strade percorribili per il contribuente che matura un credito sono quindi due:chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso, seguendo le procedure ordinarie previste per le istanze di rimborso;riportare l’eccedenza al periodo d’imposta successivo, scomputandola dai versamenti dovuti negli anni seguenti.Questa impostazione riduce la flessibilità nella gestione del credito rispetto a quanto avviene per altre imposte, dove la compensazione in F24 è la via più immediata. Per le imprese soggette alla digital tax diventa quindi fondamentale pianificare con attenzione i tempi e le modalità di recupero delle somme versate in eccesso, valutando caso per caso se convenga chiedere il rimborso oppure attendere il riporto al periodo successivo. Cosa devono fare le imprese interessate dalla digital taxPer le imprese che rientrano nel perimetro della digital tax, il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un’indicazione operativa da tenere presente ogni volta che si riscontra un errore nella dichiarazione già trasmessa. È importante ricostruire correttamente i ricavi imponibili, verificare il superamento della soglia di applicazione dell’imposta e, in caso di correzione, valutare con attenzione l’impatto sul piano finanziario, dato che un eventuale credito non potrà essere usato liberamente in compensazione.Va inoltre ricordato che la corretta gestione della fiscalità internazionale, del monitoraggio dei redditi e degli investimenti esteri è un tema che riguarda anche i contribuenti privati, non solo le grandi società. Chi detiene attività finanziarie o immobiliari all’estero, ad esempio, deve prestare attenzione al quadro W del modello 730, dedicato proprio al monitoraggio fiscale e al calcolo di imposte come IVIE e IVAFE.Allo stesso modo, i professionisti e le piccole imprese che operano nel settore digitale, pur non rientrando tra i soggetti passivi della digital tax, devono comunque gestire con attenzione i propri adempimenti fiscali ordinari: chi opera in regime forfettario, ad esempio, può trovare utile il supporto di un commercialista online per il regime forfettario per la gestione della propria contabilità. Domande frequenti sulla digital tax e la dichiarazione integrativaCos’è la digital tax italiana?È l’imposta sui servizi digitali introdotta dalla Legge n. 145/2018, che colpisce i ricavi generati in Italia da servizi come la pubblicità mirata online, le piattaforme multilaterali di interazione tra utenti e la trasmissione di dati raccolti dagli utenti. Sono soggetti solo i gruppi che nell’anno solare precedente hanno realizzato ovunque ricavi complessivi non inferiori a 750 milioni di euro; la soglia dei 5,5 milioni di euro di ricavi digitali in Italia è stata soppressa dalla Legge di Bilancio 2025.Chi può presentare la dichiarazione integrativa per la digital tax?Possono presentarla i soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali che devono correggere errori, omissioni o dati infedeli contenuti nella dichiarazione originaria, applicando le regole generali previste dal DPR 322/1998.Il credito che nasce dalla dichiarazione integrativa può essere usato in F24?No. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta emerso dalla correzione della dichiarazione digital tax non può essere utilizzato in compensazione orizzontale tramite modello F24 per pagare altri tributi o contributi.Quali alternative restano per recuperare il credito?Il contribuente può chiedere il rimborso della somma versata in eccesso oppure riportare l’eccedenza al periodo d’imposta successivo, scomputandola dai versamenti futuri della digital tax.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 09:28:202026-09-23 08:58:07Digital Tax: via libera alla dichiarazione integrativa, cosa cambia per il credito
NOTIZIEIpoteca Esattoriale e Fondo Patrimoniale: la Cassazione Fa il PuntoIl fondo patrimoniale è uno degli strumenti più utilizzati dalle famiglie italiane per proteggere la casa e gli altri beni destinati ai bisogni domestici. Ma cosa succede quando su questi beni l’Agenzia delle Entrate-Riscossione vuole iscrivere un’ipoteca esattoriale per un debito fiscale non pagato? Il tema è tornato d’attualità con l’ordinanza n. 25114 depositata l’8 settembre 2026 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, che ha ripercorso i principi ormai consolidati sul rapporto tra ipoteca esattoriale e fondo patrimoniale.La risposta, in sintesi, è che il fondo patrimoniale non è uno scudo automatico contro il Fisco, ma non è nemmeno un vincolo irrilevante: i limiti dell’articolo 170 del Codice Civile valgono anche per l’ipoteca iscritta dall’Agente della Riscossione, a condizione però che sia il contribuente a dimostrare che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore lo sapeva. Vediamo cosa significa in pratica.Indice dei contenutiCos’è il fondo patrimoniale e cosa prevede l’articolo 170 del Codice CivileIpoteca esattoriale, articolo 77 del DPR 602/1973: come funzionaIl punto della Cassazione: l’articolo 170 si applica anche all’ipoteca esattorialeOnere della prova e bisogni della famiglia: cosa deve dimostrare il contribuenteCosa fare se arriva la comunicazione di iscrizione ipotecaria sui beni del fondoDomande frequenti su ipoteca esattoriale e fondo patrimonialeCos’è il fondo patrimoniale e cosa prevede l’articolo 170 del Codice CivileIl fondo patrimoniale è disciplinato dagli articoli 167-171 del Codice Civile. I coniugi, o anche un terzo (ad esempio un genitore), possono destinare determinati beni, come la casa di abitazione, altri immobili, beni mobili registrati o titoli di credito, a un vincolo di destinazione: quei beni e i loro frutti possono essere impiegati soltanto per far fronte ai bisogni della famiglia.La conseguenza più importante riguarda i creditori. L’articolo 170 del Codice Civile stabilisce che “la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. La protezione, quindi, scatta solo se ricorrono insieme due condizioni: il debito deve essere estraneo ai bisogni familiari e il creditore doveva esserne consapevole quando il debito è sorto.Perché il fondo sia opponibile ai terzi, inoltre, deve essere stato costituito con atto pubblico e annotato a margine dell’atto di matrimonio, oltre che trascritto nei registri immobiliari se riguarda immobili. Senza questi passaggi formali il vincolo non produce effetti verso i creditori, compreso l’Agente della Riscossione. Ipoteca esattoriale, articolo 77 del DPR 602/1973: come funzionaL’ipoteca esattoriale è prevista dall’articolo 77 del DPR 602/1973. Trascorso inutilmente il termine per pagare la cartella (60 giorni dalla notifica, secondo l’articolo 50 dello stesso decreto), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati, per un importo pari al doppio del credito per cui si procede. Non serve passare da un giudice: l’iscrizione avviene direttamente su iniziativa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.La norma prevede alcune garanzie per il contribuente. L’ipoteca può essere iscritta, anche al solo fine di tutelare il credito e prima che ci siano le condizioni per l’espropriazione, soltanto se il debito complessivo non è inferiore a 20.000 euro (comma 1-bis). Inoltre l’Agente della Riscossione deve prima notificare al proprietario una comunicazione preventiva, avvisandolo che, se non paga entro 30 giorni, l’ipoteca sarà iscritta (comma 2-bis).Sul piano giuridico, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 19667/2014) hanno chiarito che l’iscrizione ipotecaria ex articolo 77 non è un atto dell’espropriazione forzata in senso stretto, ma un atto con funzione di garanzia e cautela, preordinato all’eventuale esecuzione. È proprio su questa natura “cautelare” che, per anni, alcuni contribuenti e alcuni uffici hanno costruito tesi opposte: la Cassazione ha però fissato un punto fermo. Il punto della Cassazione: l’articolo 170 si applica anche all’ipoteca esattorialeSecondo l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, il fatto che l’ipoteca esattoriale sia una misura cautelare e non esecutiva non la sottrae ai limiti dell’articolo 170. Lo hanno affermato, tra le altre, le ordinanze n. 5017 del 25 febbraio 2020, n. 6380 dell’8 marzo 2021, la sentenza n. 32525 del 4 novembre 2022 e l’ordinanza n. 7177 del 18 marzo 2025, e lo ribadisce ora l’ordinanza n. 25114/2026.Il principio è espresso con chiarezza nell’ordinanza n. 6380/2021: l’articolo 170 del Codice Civile, “nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del DPR 602/1973”. Di conseguenza, l’ipoteca sui beni del fondo è ammissibile solo alle condizioni dell’articolo 170: è legittima se il debito tributario è strumentale ai bisogni della famiglia, oppure se l’Agente della Riscossione non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni.In altre parole, ipoteca e pignoramento seguono le stesse regole quando riguardano beni vincolati in un fondo patrimoniale: non esiste una “corsia preferenziale” per l’iscrizione ipotecaria in quanto atto cautelare. Se il contribuente prova che il debito era estraneo ai bisogni familiari e che il creditore lo sapeva, l’iscrizione va annullata; se non ci riesce, il vincolo non lo protegge.Il caso deciso con l’ordinanza n. 25114/2026 è emblematico. Una contribuente ligure si era vista iscrivere ipoteca su alcuni immobili a garanzia di crediti erariali (IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni 2006-2009) per oltre 278.000 euro. Dopo un primo grado a lei favorevole, la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La Cassazione, chiamata a pronunciarsi anche sulla prova della notifica delle cartelle, ha ribadito che l’articolo 170 si applica all’ipoteca esattoriale ma “non opera come uno scudo automatico”: tutto dipende dalla prova sulla natura del debito. Onere della prova e bisogni della famiglia: cosa deve dimostrare il contribuenteL’aspetto decisivo nelle controversie tra contribuenti e Agenzia delle Entrate-Riscossione è l’onere della prova. Per la giurisprudenza di legittimità (ordinanze n. 5017/2020, n. 6380/2021 e n. 7177/2025, confermate dalla n. 25114/2026) spetta al debitore, o al coniuge che intende opporsi, dimostrare tre elementi:che il fondo patrimoniale sia stato costituito regolarmente e sia opponibile al creditore (atto pubblico, annotazione, trascrizione);che il debito tributario per cui si procede sia effettivamente estraneo ai bisogni della famiglia;che il creditore, nel momento in cui il debito è sorto, fosse consapevole di tale estraneità.La nozione di bisogni della famiglia usata dai giudici è volutamente ampia. Non comprende solo le necessità essenziali del nucleo, ma anche quelle legate al tenore di vita prescelto dai coniugi, allo sviluppo e al benessere della famiglia e all’incremento della sua posizione economica. Restano fuori solo le esigenze voluttuarie o gli interessi puramente speculativi.Per questo motivo i debiti fiscali derivanti da un’attività d’impresa o professionale non sono considerati, di per sé, estranei ai bisogni familiari: se i proventi dell’attività contribuivano al mantenimento e allo sviluppo del nucleo, il debito tributario collegato può rientrare nei bisogni della famiglia. L’ordinanza n. 7177/2025 ha annullato per questo una decisione di merito che si era limitata a osservare la natura tributaria del debito, senza indagare il suo rapporto con la vita familiare; e l’ordinanza n. 25114/2026 ha precisato che nemmeno il fatto che l’impresa “andasse male” basta a provare l’estraneità.Il quadro che emerge conferma un principio ormai stabile: il fondo patrimoniale protegge la famiglia, ma entro limiti precisi, e la valutazione avviene caso per caso, soprattutto quando entrano in gioco debiti legati ad attività economiche. Cosa fare se arriva la comunicazione di iscrizione ipotecaria sui beni del fondoSe si riceve la comunicazione preventiva prevista dall’articolo 77, comma 2-bis, del DPR 602/1973, si hanno 30 giorni per pagare le somme dovute o per regolarizzare la posizione (ad esempio con una rateizzazione) ed evitare l’iscrizione.Una volta iscritta, l’ipoteca esattoriale è un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario: lo prevede espressamente l’articolo 19, comma 1, lettera e-bis, del D.Lgs. 546/1992. Il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (articolo 21 del D.Lgs. 546/1992). Chi lascia decorrere il termine perde la possibilità di far valere il vincolo del fondo patrimoniale in quella sede.Nel ricorso, alla luce dell’orientamento della Cassazione, il contribuente deve documentare la regolare costituzione e opponibilità del fondo, la natura del debito (quando è sorto, per quale attività, con quali redditi) e gli elementi da cui risulta che il creditore conosceva la sua estraneità ai bisogni della famiglia. Contestare soltanto la natura “cautelare” dell’ipoteca, o la semplice natura tributaria del debito, non è sufficiente. Domande frequenti su ipoteca esattoriale e fondo patrimonialeIl fondo patrimoniale protegge sempre la casa dai debiti fiscali?No. La protezione dell’articolo 170 del Codice Civile opera solo se il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e se il creditore era consapevole di tale estraneità quando il debito è sorto. Entrambe le condizioni devono essere provate dal contribuente.L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca su un immobile in fondo patrimoniale?Sì, ma solo alle condizioni dell’articolo 170 del Codice Civile. Per la Cassazione (ordinanze n. 5017/2020, n. 6380/2021, n. 7177/2025 e n. 25114/2026) i limiti del fondo patrimoniale si applicano anche all’ipoteca esattoriale ex articolo 77 del DPR 602/1973, nonostante la sua natura cautelare: l’iscrizione è legittima se il debito tributario è strumentale ai bisogni della famiglia o se il creditore non ne conosceva l’estraneità.Cosa significa “bisogni della famiglia” nella giurisprudenza sul fondo patrimoniale?Non riguarda solo le necessità essenziali, ma anche le esigenze legate al tenore di vita prescelto, allo sviluppo e al benessere della famiglia, comprese in molti casi le attività lavorative o d’impresa che contribuiscono al suo mantenimento. Restano escluse solo le esigenze voluttuarie o speculative.Chi deve dimostrare che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia?L’onere della prova ricade sul debitore o sul coniuge che si oppone all’ipoteca: deve dimostrare la regolare costituzione e opponibilità del fondo, l’estraneità del debito ai bisogni familiari e la consapevolezza del creditore di tale estraneità.Ipoteca e pignoramento sui beni del fondo patrimoniale seguono regole diverse?No. Sono atti diversi (l’ipoteca è una misura cautelare che precede l’esecuzione, il pignoramento è l’atto esecutivo vero e proprio), ma per la Cassazione i presupposti dell’articolo 170 del Codice Civile sono gli stessi per entrambi: la natura cautelare dell’ipoteca non le consente di aggirare i limiti del fondo patrimoniale.Entro quando si può contestare l’ipoteca esattoriale sui beni del fondo?L’iscrizione di ipoteca ex articolo 77 del DPR 602/1973 è impugnabile davanti al giudice tributario (articolo 19, comma 1, lettera e-bis, del D.Lgs. 546/1992) entro 60 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità (articolo 21 del D.Lgs. 546/1992).Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-23 09:00:002026-09-23 09:00:00Ipoteca Esattoriale e Fondo Patrimoniale: la Cassazione Fa il Punto
CAF, SUCCESSIONITFR, Polizze Vita e Ratei di Pensione del Defunto 2026: Cosa Entra nella Successione e Come si TassaQuando muore un familiare, una delle prime domande che si pongono gli eredi riguarda il denaro che arriva dopo il decesso: il TFR del defunto va dichiarato nella successione? E la polizza vita? E i ratei di pensione che l’INPS non ha fatto in tempo a pagare? La risposta, che sorprende molti, è che nella maggior parte dei casi queste somme non entrano nell’asse ereditario e quindi non vanno indicate nella dichiarazione di successione. Attenzione però: non entrare in successione non significa essere esenti da ogni imposta. La tassazione TFR successione segue infatti un binario diverso, quello della tassazione separata IRPEF.In questa guida aggiornata al 2026 vediamo in modo semplice quali somme restano fuori dall’attivo ereditario (l’insieme dei beni e dei diritti del defunto che vengono tassati con l’imposta di successione), quali invece ci entrano a pieno titolo, e come funziona concretamente la tassazione TFR successione, delle polizze vita e dei ratei di pensione non riscossi. Alla fine trovi anche le aliquote e le franchigie 2026 dell’imposta di successione e una sezione di domande frequenti.Indice dei contenutiTassazione TFR successione: cosa entra e cosa resta fuori dall’asse ereditarioIl TFR del defunto: perché si acquista iure proprio (art. 2122 c.c.)Tassazione TFR successione: si applica la tassazione separata IRPEFPolizze vita: esenti dall’imposta di successione (art. 1920 c.c.)Ratei di pensione INPS non riscossi e arretrati: come si recuperanoCosa entra davvero nell’asse ereditarioAliquote e franchigie dell’imposta di successione 2026Dove si dichiarano TFR, polizze e ratei se non vanno in successioneLa procedura completa della dichiarazione di successioneDomande frequenti sulla tassazione TFR successioneAssistenza del CAF Centro Fiscale per la tua successioneTassazione TFR successione: cosa entra e cosa resta fuori dall’asse ereditarioPer capire la tassazione TFR successione occorre partire da un concetto giuridico che sembra complicato ma è molto intuitivo: la differenza tra acquisto per successione e acquisto iure proprio. Quando un bene si acquista per successione significa che quel bene apparteneva al defunto ed è passato agli eredi proprio perché eredi: è il caso della casa, del conto corrente, dei titoli. Quando invece una somma si acquista iure proprio (letteralmente “per diritto proprio”) significa che la legge o un contratto attribuiscono quel denaro direttamente a certe persone, senza che passi mai dal patrimonio del defunto.La distinzione ha conseguenze pratiche enormi. Ciò che si acquista iure proprio non va inserito nella dichiarazione di successione, non concorre a formare l’attivo ereditario, non paga l’imposta di successione e — aspetto spesso decisivo — spetta ai beneficiari anche se questi rinunciano all’eredità. Immagina che Marco rinunci all’eredità del padre perché carica di debiti: potrà comunque incassare il TFR e la polizza vita di cui è beneficiario, perché quei soldi non fanno parte dell’eredità.Somma o beneEntra nella successione?Come viene tassataTFR e indennità di preavvisoNO se morte in servizio (art. 2122 c.c.)*Tassazione separata IRPEF (art. 19 e 17 TUIR)Polizza vita caso morteNO (art. 1920 c.c.)Esente IRPEF per il rischio demografico; 26% sul rendimentoRatei di pensione non riscossiNO se spettano a coniuge o figli (iure proprio)**; SI negli altri casiIRPEF in dichiarazione degli eredi o tassazione separata (in ogni caso)Immobili e terreniSIImposta di successione + ipotecaria e catastaleConti correnti e depositiSIImposta di successione oltre franchigiaTitoli, fondi, azioni, quote societarieSIImposta di successione oltre franchigiaCrediti del defunto verso terziSIImposta di successione oltre franchigia* Se invece il rapporto di lavoro era già cessato prima del decesso (es. il defunto era già in pensione) e il TFR risultava maturato ma non ancora liquidato, la somma è un credito del defunto ed entra nell’attivo ereditario: vedi il paragrafo dedicato più avanti.** Il rateo di pensione spetta iure proprio al coniuge superstite non separato o, in mancanza, ai figli del defunto: in questi casi resta fuori dall’attivo ereditario. In mancanza sia di coniuge sia di figli, il rateo rientra invece nell’asse ereditario e sconta l’imposta di successione, e l’INPS richiede prova della dichiarazione di successione prima di liquidarlo (Ris. Agenzia delle Entrate n. 53/E del 2008; art. 48, comma 3, D.Lgs. 346/1990). Il TFR del defunto: perché si acquista iure proprio (art. 2122 c.c.)Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto, la somma che il datore di lavoro accantona ogni anno e liquida alla fine del rapporto) e l’indennità sostitutiva del preavviso hanno una disciplina speciale contenuta nell’art. 2122 del Codice Civile. La norma stabilisce che, in caso di morte del lavoratore, queste indennità devono essere corrisposte direttamente a determinati familiari, che le acquistano iure proprio e non in qualità di eredi. Chi ha diritto al TFR del lavoratore decedutoL’art. 2122 c.c. individua con precisione i beneficiari del TFR del lavoratore deceduto:il coniuge (e, per equiparazione di legge, la parte di unione civile);i figli, senza distinzione tra figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio;i parenti entro il terzo grado (ad esempio fratelli, nipoti, zii) solo se vivevano a carico del lavoratore;gli affini entro il secondo grado (ad esempio suoceri, cognati) solo se vivevano a carico del lavoratore.Il punto chiave è che coniuge e figli hanno diritto al TFR sempre, a prescindere dal fatto che fossero o meno economicamente dipendenti dal defunto. Per gli altri parenti e affini, invece, occorre dimostrare la vivenza a carico, cioè il fatto che il lavoratore provvedesse in modo abituale al loro mantenimento. Si tratta di una prova che va documentata con attenzione e che è spesso fonte di contestazioni da parte del datore di lavoro o del fondo pensione.Come si divide il TFR tra gli aventi dirittoLa ripartizione del TFR non segue le quote di eredità. L’art. 2122 c.c. prevede che la somma si divida secondo l’accordo raggiunto tra gli aventi diritto e, in mancanza di accordo, secondo il bisogno di ciascuno. Significa che il coniuge senza reddito può ottenere una quota superiore rispetto al figlio già economicamente autonomo, in base alle rispettive condizioni di necessità.Solo quando non esiste nessuno dei soggetti indicati dall’art. 2122 c.c. (niente coniuge, niente figli, niente parenti o affini a carico), il TFR viene attribuito secondo il testamento o, in assenza di testamento, secondo la successione legittima. Anche in questo caso, però, la somma resta esclusa dall’attivo ereditario ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 346/1990: l’esclusione ha carattere oggettivo e riguarda le indennità dell’art. 2122 c.c. a prescindere da chi le percepisce. L’art. 2122 c.c. detta solo il criterio di attribuzione della somma tra gli aventi diritto, non una deroga fiscale.Attenzione a non confondere questa ipotesi con un caso diverso: se il lavoratore era già in pensione al momento del decesso (rapporto di lavoro già cessato) e il TFR era stato maturato ma non ancora liquidato dal datore di lavoro, non si applica più l’art. 2122 c.c. ma le regole ordinarie: si tratta di un credito del defunto verso l’ex datore di lavoro che entra nell’attivo ereditario (va indicato nel quadro dei crediti della dichiarazione di successione) e sconta l’imposta di successione come qualsiasi altro credito del de cuius. La distinzione, quindi, non è “chi sono gli eredi” ma il momento del decesso rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro: TFR maturato durante un rapporto ancora in corso (morte in servizio) → fuori dall’asse ereditario; TFR già maturato su un rapporto già cessato prima della morte → dentro l’asse ereditario.Tassazione TFR successione: si applica la tassazione separata IRPEFChiarito che il TFR non entra nell’asse ereditario, resta la domanda fiscale più importante: come funziona la tassazione TFR successione? La risposta è che il TFR erogato ai familiari non paga l’imposta di successione — lo conferma l’art. 12, lettera c), del D.Lgs. 346/1990, che esclude espressamente dall’attivo ereditario le indennità di cui all’art. 2122 c.c. — ma paga l’IRPEF con il meccanismo della tassazione separata, disciplinato dagli articoli 17 e 19 del TUIR (DPR 917/1986).Cos’è la tassazione separata? È un regime che si applica ai redditi che maturano in più anni ma vengono incassati tutti insieme, come appunto il TFR. Invece di sommarli agli altri redditi dell’anno — cosa che farebbe schizzare l’aliquota progressiva IRPEF verso lo scaglione più alto — vengono tassati a parte, con un’aliquota calcolata su base pluriennale. È un meccanismo di favore, pensato proprio per non penalizzare chi riceve un importo cumulato.Nel dettaglio, la tassazione TFR successione funziona così: il datore di lavoro (o il fondo pensione), in qualità di sostituto d’imposta, trattiene l’imposta al momento del pagamento applicando l’aliquota determinata secondo l’art. 19 TUIR, sulla base del cosiddetto “reddito di riferimento”. Successivamente l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta utilizzando l’aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni del lavoratore deceduto, inviando agli aventi diritto una comunicazione con l’eventuale conguaglio a debito o a credito.Non si applica l’aliquota progressiva ordinaria dei redditi dell’erede;l’imposta è trattenuta alla fonte dal sostituto d’imposta, quindi la somma arriva già al netto;gli importi vanno comunque certificati nella Certificazione Unica intestata a chi li ha percepiti;il conguaglio dell’Agenzia delle Entrate può arrivare anche a distanza di anni: non va ignorato.Un errore frequente è pensare che, poiché il TFR non va in successione, allora “non va dichiarato da nessuna parte”. Non è così: la tassazione TFR successione esiste eccome, semplicemente passa dall’IRPEF e non dall’imposta di successione. Se ricevi una comunicazione di riliquidazione e non sai come comportarti, è il momento di farti assistere. Polizze vita: esenti dall’imposta di successione (art. 1920 c.c.)Anche le assicurazioni sulla vita caso morte seguono la logica dell’acquisto iure proprio. L’art. 1920, comma 3, del Codice Civile stabilisce che, per effetto della designazione, il beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della compagnia assicurativa. Il capitale non transita mai nel patrimonio del defunto: nasce direttamente in capo al beneficiario indicato in polizza.La conseguenza fiscale è doppia. In primo luogo, le somme percepite dai beneficiari sono escluse dall’attivo ereditario ed esenti dall’imposta di successione ai sensi dell’art. 12, lettera c), del D.Lgs. 346/1990. In secondo luogo, il capitale liquidato è esente da IRPEF per la parte che copre il cosiddetto “rischio demografico”, cioè la componente puramente assicurativa legata all’evento morte (art. 34 del DPR 601/1973). Quando una parte della polizza vita è tassataMolte polizze moderne (unit linked, polizze miste, prodotti a contenuto finanziario) non sono solo protezione: contengono anche una componente di investimento. Su questa parte, cioè sul rendimento finanziario maturato, la compagnia applica l’imposta sostitutiva del 26%, ridotta al 12,5% per la quota riferibile a titoli di Stato ed equiparati. Si tratta di una trattenuta che l’assicurazione effettua direttamente prima di accreditare le somme: il beneficiario riceve l’importo già netto e non deve dichiararlo in IRPEF.In sintesi: capitale caso morte = esente, rendimento finanziario = tassato al 26% (o 12,5%). Ecco perché due polizze di pari importo possono generare accrediti netti differenti.Polizze vita e tutela dei legittimari: un cennoIl fatto che la polizza sia fuori dalla successione non la rende del tutto intoccabile. L’art. 1923, comma 2, del Codice Civile fa salve le regole su collazione, imputazione e riduzione relativamente ai premi pagati. In pratica, se il defunto ha versato premi assicurativi manifestamente sproporzionati rispetto al proprio patrimonio, gli eredi legittimari (coniuge, figli, ascendenti) possono agire per far rientrare nel calcolo quei premi, a tutela della loro quota di legittima. Non viene aggredito il capitale liquidato, ma l’importo dei premi versati.Si tratta di un tema delicato, con una casistica giurisprudenziale ampia. Se vuoi approfondire nel dettaglio il rapporto tra assicurazioni e diritti degli eredi, abbiamo dedicato un articolo specifico all’argomento: Polizze Vita e Successione: Rientrano nell’Eredità?.Ratei di pensione INPS non riscossi e arretrati: come si recuperanoIl terzo capitolo riguarda i ratei di pensione maturati e non riscossi. Quando un pensionato muore, quasi sempre resta scoperto qualche importo: il rateo del mese del decesso, eventuali arretrati derivanti da ricostituzioni della pensione, perequazioni o conguagli mai liquidati. Questi importi non si perdono: spettano agli eredi, che devono però attivarsi per ottenerli.La procedura passa dalla presentazione all’INPS della domanda di “Liquidazione di quote di pensione agli eredi” (il nome corretto del servizio INPS per i ratei maturati e non riscossi – da non confondere con la ricongiunzione dei contributi, che è tutt’altra procedura), corredata dalla documentazione che attesta la qualità di erede: atto di morte, dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l’indicazione degli eredi, eventuale testamento e coordinate bancarie. Il rateo spetta iure proprio al coniuge superstite non separato o, in mancanza, ai figli del defunto (art. 201 DPR 1092/1973); solo se non ci sono né coniuge né figli viene liquidato agli altri eredi in proporzione alla quota ereditaria, e in tal caso rientra anche nell’attivo della successione. La pratica va compilata con precisione, perché errori nell’individuazione degli eredi bloccano il pagamento per mesi: i nostri operatori del Patronato e CAF Centro Fiscale se ne occupano integralmente, dalla raccolta dei documenti alla trasmissione della domanda. Come si tassano i ratei di pensione incassati dagli erediDal punto di vista fiscale, quando il rateo spetta iure proprio a coniuge o figli (il caso più frequente) non entra nell’imposta di successione come bene autonomo, ma resta reddito del defunto e come tale va assoggettato a IRPEF. Se invece, in mancanza di coniuge e figli, il rateo è liquidato agli altri eredi, va indicato anche nella dichiarazione di successione e sconta l’imposta corrispondente, oltre all’IRPEF sul reddito maturato dal defunto. L’art. 7, comma 3, del TUIR stabilisce infatti che, in caso di morte dell’avente diritto, i redditi che sarebbero stati imputati al periodo d’imposta in cui vengono percepiti sono tassati separatamente in capo agli eredi, secondo gli articoli 19 e 21 del TUIR.In concreto significa che:i redditi percepiti dal defunto fino alla data del decesso vanno dichiarati dagli eredi presentando la dichiarazione dei redditi per conto del defunto (Modello Redditi PF) relativa all’anno della morte;gli arretrati riferiti ad annualità precedenti rientrano nella tassazione separata (artt. 17 e 21 TUIR), con eventuale riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate;i ratei incassati dagli eredi non vanno inseriti nel loro 730 personale come reddito proprio, salvo diversa indicazione della certificazione ricevuta;l’INPS rilascia la Certificazione Unica intestata al defunto o agli eredi: è il documento da cui partire per una compilazione corretta.L’indennità una tantum per morte: da non confondere con i rateiDiverso dai ratei è il caso dell’indennità una tantum per morte riconosciuta dall’INPS o da alcune casse previdenziali ai superstiti quando il lavoratore deceduto non aveva maturato i requisiti per la pensione ai superstiti (reversibilità o pensione indiretta). Si tratta di una prestazione autonoma, erogata iure proprio ai familiari, che quindi non entra nell’asse ereditario e va richiesta con una domanda distinta. Ogni cassa professionale ha proprie regole e propri termini: prima di rinunciare, conviene sempre far verificare la posizione contributiva del defunto.Cosa entra davvero nell’asse ereditarioPer contrasto, vediamo cosa deve invece essere obbligatoriamente indicato nella dichiarazione di successione, che va presentata in via telematica entro 12 mesi dalla data del decesso. L’attivo ereditario comprende:immobili e terreni intestati al defunto, con i relativi dati catastali e valori;conti correnti, libretti di risparmio e depositi, con il saldo alla data del decesso;titoli, azioni, obbligazioni, fondi comuni e buoni fruttiferi postali;quote di società e aziende individuali;crediti del defunto verso terzi (ad esempio somme prestate e non restituite);beni mobili e denaro contante, presunti forfetariamente nel 10% dell’attivo se non dichiarati analiticamente.Dall’attivo si possono poi dedurre alcune passività, come i debiti del defunto esistenti alla data della morte e le spese mediche e funerarie nei limiti previsti dalla legge. Il risultato è la base su cui si calcolano franchigie e aliquote.Un’ultima avvertenza territoriale: in Friuli Venezia Giulia vige il sistema tavolare, un registro immobiliare diverso dal catasto del resto d’Italia, nel quale il passaggio di proprietà agli eredi non è automatico ma richiede una specifica domanda di intavolazione al Libro Fondiario. È un passaggio che i CAF nazionali spesso ignorano e che, se trascurato, lascia gli immobili formalmente intestati al defunto per anni.Aliquote e franchigie dell’imposta di successione 2026Capire la tassazione TFR successione aiuta anche a inquadrare per differenza quanto si paga su ciò che entra nell’eredità. La franchigia è la soglia di valore entro la quale non si paga nulla: l’imposta si calcola solo sull’eccedenza. Ecco il quadro 2026, disciplinato dal D.Lgs. 346/1990 come modificato dal D.Lgs. 139/2024:BeneficiarioFranchigiaAliquota oltre franchigiaConiuge, figli e parenti in linea retta1.000.000 euro per erede4%Fratelli e sorelle100.000 euro per erede6%Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° gradonessuna franchigia6%Altri soggetti (conviventi di fatto, amici, estranei)nessuna franchigia8%Eredi o legatari con disabilità grave (art. 3 comma 3 L. 104/1992)1.500.000 euro4%, 6% o 8% secondo il grado di parentelaFacciamo un esempio pratico. Supponiamo che Luisa erediti dal padre un patrimonio di 1.200.000 euro come unica figlia: pagherà il 4% solo sui 200.000 euro che eccedono la franchigia di 1.000.000 di euro. Se accanto a questo patrimonio incassa anche il TFR del padre e una polizza vita, quelle somme non si sommano all’attivo ereditario e non erodono la franchigia. È proprio qui che molte pratiche fai-da-te commettono errori, gonfiando l’imponibile e facendo pagare imposte non dovute.Sugli immobili si aggiungono poi l’imposta ipotecaria (2%) e l’imposta catastale (1%) sul valore catastale, con un minimo di 200 euro ciascuna, ridotte a 200 euro fisse ciascuna quando almeno un erede può far valere i requisiti prima casa. Dove si dichiarano TFR, polizze e ratei se non vanno in successioneArriviamo alla parte operativa. Se queste somme restano fuori dalla dichiarazione di successione, dove finiscono? Ogni voce ha un suo percorso e il rischio, muovendosi da soli, è duplice: dimenticare un adempimento oppure dichiarare due volte lo stesso importo.TFR e indennità di preavviso: si richiedono al datore di lavoro o al fondo pensione con un’istanza dei familiari aventi diritto, allegando i documenti che provano la parentela e, se necessario, la vivenza a carico. La tassazione è già operata alla fonte dal sostituto d’imposta; l’importo compare nella Certificazione Unica e va verificato al ricevimento della riliquidazione dell’Agenzia delle Entrate.Polizze vita: la denuncia di sinistro si presenta alla compagnia assicurativa; il capitale caso morte è esente e non va riportato in dichiarazione dei redditi, mentre il rendimento è già tassato dalla compagnia.Ratei di pensione e arretrati: si richiedono all’INPS con l’apposita domanda degli eredi e si dichiarano, a seconda del periodo di riferimento, nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del defunto oppure in tassazione separata.Conti correnti e investimenti: questi sì, vanno inseriti nella dichiarazione di successione, che è anche il documento che le banche pretendono per sbloccare le somme e consentire il riparto tra gli eredi.Un aspetto spesso sottovalutato riguarda i termini: la dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dal decesso, con autoliquidazione dell’imposta da parte degli eredi secondo le regole introdotte dal D.Lgs. 139/2024. Le domande di TFR e ratei, invece, seguono i termini di prescrizione propri di ciascuna prestazione: rimandare significa spesso perdere denaro.La procedura completa della dichiarazione di successioneQuesto articolo si concentra sulle somme che non entrano nell’asse ereditario. Se invece stai affrontando l’intera pratica — documenti da raccogliere, calcolo dei valori catastali, compilazione del modello telematico, versamento delle imposte e volture — il punto di partenza è la nostra guida dedicata: Dichiarazione di Successione 2026: Guida Completa. Lì trovi passo passo l’intera procedura, i termini, le sanzioni per il ritardo e le agevolazioni prima casa.Conoscere in anticipo la differenza tra ciò che si acquista iure proprio e ciò che si eredita ti permette di affrontare la pratica con ordine, evitando di pagare imposte su somme esenti e di lasciare sul tavolo denaro che ti spetta. Domande frequenti sulla tassazione TFR successioneIl TFR del defunto va in successione?No, se il decesso è avvenuto durante il rapporto di lavoro. Il TFR e l’indennità di preavviso spettano iure proprio ai familiari indicati dall’art. 2122 c.c. e sono esclusi dall’attivo ereditario dall’art. 12, lettera c), del D.Lgs. 346/1990 in modo oggettivo, indipendentemente da chi li percepisce (anche se attribuiti per testamento o successione legittima in mancanza dei familiari dell’art. 2122 c.c.). Non pagano quindi l’imposta di successione, ma resta dovuta l’IRPEF in tassazione separata. Discorso diverso se il rapporto di lavoro era già cessato prima della morte (es. pensionato) e il TFR era maturato ma non liquidato: in quel caso è un credito del defunto che entra nell’attivo ereditario e sconta l’imposta di successione.Le polizze vita pagano l’imposta di successione?No. Le somme liquidate ai beneficiari di un’assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta di successione (art. 12, lett. c, D.Lgs. 346/1990) perché il beneficiario acquista un diritto proprio verso la compagnia (art. 1920 c.c.). Il capitale caso morte è inoltre esente da IRPEF per la parte di rischio demografico, mentre l’eventuale rendimento finanziario sconta l’imposta sostitutiva del 26% (12,5% sulla quota di titoli di Stato) trattenuta direttamente dall’assicurazione.Come si riscuotono i ratei di pensione non pagati?Gli eredi devono presentare all’INPS la domanda di “Liquidazione di quote di pensione agli eredi“, allegando l’atto di morte, l’autocertificazione con l’elenco completo degli eredi, l’eventuale testamento e le coordinate bancarie. Il rateo spetta iure proprio al coniuge superstite non separato o, in mancanza, ai figli; solo in assenza di entrambi è ripartito tra gli altri eredi in base alla quota ereditaria, ed entra in quel caso anche nella dichiarazione di successione. Il Patronato del CAF Centro Fiscale di Udine predispone e trasmette la pratica, seguendola fino alla liquidazione.Chi ha diritto al TFR del lavoratore deceduto?Hanno diritto al TFR il coniuge e i figli, sempre e comunque, oltre ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado ma solo se vivevano a carico del lavoratore. La somma si ripartisce secondo l’accordo tra gli aventi diritto e, se manca l’accordo, secondo il bisogno di ciascuno: non secondo le quote di eredità.La rendita della polizza vita è tassata?Se la polizza viene liquidata sotto forma di rendita anziché di capitale, la parte corrispondente ai rendimenti finanziari maturati resta soggetta a imposta sostitutiva, trattenuta dalla compagnia sulle singole erogazioni. Resta invece esente la componente riconducibile alla copertura del rischio demografico. Poiché le condizioni variano molto da contratto a contratto, il documento decisivo è sempre la comunicazione di liquidazione rilasciata dall’assicurazione: portala con te all’appuntamento.Cosa fare se l’INPS non paga i ratei arretrati?I motivi più frequenti del mancato pagamento sono documentazione incompleta, discordanze nell’elenco degli eredi o pratiche rimaste in istruttoria. In questi casi si può presentare un sollecito e, se necessario, un ricorso amministrativo agli organi dell’Istituto entro i termini previsti. Affidare la verifica al Patronato del CAF Centro Fiscale consente di individuare subito l’anomalia ed evitare che il credito cada in prescrizione.Assistenza del CAF Centro Fiscale per la tua successioneDistinguere ciò che entra nell’eredità da ciò che spetta iure proprio, calcolare correttamente la tassazione TFR successione, recuperare i ratei di pensione arretrati e verificare la posizione delle polizze vita: sono passaggi che, gestiti insieme e nell’ordine giusto, fanno risparmiare tempo, imposte e discussioni tra familiari.Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca in ogni fase della dichiarazione di successione: dal calcolo di ciò che rientra davvero nell’asse ereditario alla gestione delle pratiche con INPS, datori di lavoro, fondi pensione e compagnie assicurative, fino alle volture e — per gli immobili in Friuli Venezia Giulia — all’intavolazione nel sistema tavolare. I nostri operatori si occupano di tutto, in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia, con un preventivo personalizzato costruito sulla reale complessità della tua pratica.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Richiedi Assistenza per la Dichiarazione di SuccessioneIl CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca nel calcolo di ciò che entra davvero nell’asse ereditario, nella tassazione di TFR, polizze vita e ratei di pensione, e nella presentazione della dichiarazione di successione entro i termini di legge. Ricevi un preventivo personalizzato sulla tua pratica.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, SUCCESSIONI Successione Testamentaria 2026: Come Funziona il TestamentoQuesto articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 06:00:002026-08-17 11:03:54Successione Testamentaria 2026: Come Funziona il TestamentoCAF, SUCCESSIONI Prima Casa in Successione 2026: Guida a Imposte Fisse, Requisiti e 3 Casi di Decadenza La prima casa in successione 2026 è uno degli argomenti che genera più dubbi tra gli eredi, e non a caso: quando si eredita un immobile, la differenza tra pagare qualche centinaio di euro e pagarne diverse migliaia dipende da una semplice… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/03/bonus-acquisto-prima-casa-fondo-prima-casa-2020-giovani-coppie-agevolazioni.jpg 500 850 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 11:00:002026-09-19 12:50:18Prima Casa in Successione 2026: Guida a Imposte Fisse, Requisiti e 3 Casi di DecadenzaCAF, SUCCESSIONI Successione Quote Societarie 2026: SRL e Societa di Persone(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Questo articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 06:00:002026-08-17 11:03:51Successione Quote Societarie 2026: SRL e Societa di PersoneCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 08:00:002026-09-16 10:19:26TFR, Polizze Vita e Ratei di Pensione del Defunto 2026: Cosa Entra nella Successione e Come si Tassa
CAF, SUCCESSIONI Successione Testamentaria 2026: Come Funziona il TestamentoQuesto articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 06:00:002026-08-17 11:03:54Successione Testamentaria 2026: Come Funziona il Testamento
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NOTIZIEBonus Carburanti Autotrasportatori: Proroga al 20 Settembre per il Rimborso Accise GasolioIl bonus carburanti autotrasportatori guadagna qualche giorno in più. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha prorogato il termine per presentare la domanda di rimborso accise gasolio destinato alle imprese di autotrasporto merci conto terzi. La nuova scadenza è fissata alle 23:59 di domenica 20 settembre 2026, cinque giorni in più rispetto al termine originario del 15 settembre.La proroga, comunicata con un apposito avviso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla piattaforma telematica, arriva dopo le numerose segnalazioni delle associazioni di categoria, che nei giorni scorsi avevano lamentato difficolta tecniche nella compilazione delle domande sulla piattaforma telematica dedicata. Molte imprese di trasporto, soprattutto quelle di piccole dimensioni, hanno infatti riscontrato problemi nel caricamento dei file con i dati delle fatture di acquisto del gasolio.Indice dei contenutiChe cos’è il rimborso accise gasolio per gli autotrasportatoriLa proroga al 20 settembre: cosa cambiaChi può richiedere il bonus carburanti e come funziona la domandaImporti e periodo di riferimento del credito d’impostaDomande frequenti sul bonus carburanti autotrasportatoriChe cos’è il rimborso accise gasolio per gli autotrasportatoriIl rimborso in questione è un credito d’imposta pensato per compensare le imprese di autotrasporto merci conto terzi dal maggior costo del gasolio sostenuto nei mesi scorsi. In parole semplici, quando il prezzo del carburante alla pompa sale, le aziende di trasporto vedono aumentare drasticamente i costi di gestione della flotta: il bonus serve proprio a restituire una parte di questa maggiore spesa.La misura è stata introdotta con il Decreto-Legge 18 marzo 2026, n. 33 e riguarda il periodo di riferimento marzo-agosto 2026. Nel frattempo il Decreto-Legge 10 settembre 2026, n. 157 ha esteso il periodo di riferimento fino a settembre 2026, incrementando di 16 milioni di euro le risorse stanziate per l’anno. Si tratta quindi di un sostegno che si è ampliato progressivamente, seguendo l’andamento dei prezzi dei carburanti nel corso dell’anno.Questo intervento va tenuto distinto dal più generale sconto sulle accise applicato a tutti i consumatori, di cui abbiamo parlato nell’articolo sulla proroga dello sconto accise carburanti fino al 25 agosto 2026. Il bonus per gli autotrasportatori, invece, è una misura specifica e aggiuntiva, riservata esclusivamente alle imprese di trasporto merci su strada. La proroga al 20 settembre: cosa cambiaCon il nuovo decreto, il termine ultimo per inviare la domanda di bonus carburanti autotrasportatori slitta dalle ore 23:59 del 15 settembre alle ore 23:59 del 20 settembre 2026. Non si tratta di una riapertura dei termini per chi ha già presentato la domanda, ma di un allungamento della finestra temporale ancora aperta, pensato per dare respiro alle imprese che non erano riuscite a completare la procedura in tempo.Un aspetto a cui prestare molta attenzione riguarda gli errori nella compilazione. Chi carica un file delle fatture vuoto, incompleto o con dati errati rischia di veder annullata automaticamente la domanda. Inoltre, una volta inviata, la domanda non può essere modificata: se un’impresa si accorge di un errore deve prima annullare la pratica e poi ripresentarla da capo, sempre entro la nuova scadenza del 20 settembre.Per un quadro più ampio sulle diverse misure che hanno interessato il prezzo dei carburanti nel corso dell’anno, può essere utile anche la lettura dell’articolo dedicato al taglio accise carburanti 2026, che ripercorre il decreto benzina e diesel e le sue proroghe successive. Chi può richiedere il bonus carburanti e come funziona la domandaIl rimborso è riservato alle imprese di autotrasporto merci conto terzi che utilizzano veicoli con motorizzazione Euro V ed Euro VI. Restano quindi esclusi i mezzi più datati con classi di emissione inferiori. La domanda va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dedicata, gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.In concreto, per completare la domanda le imprese devono:indicare le targhe dei veicoli per cui si richiede il rimborso;comunicare i litri di gasolio acquistati mese per mese nel periodo di riferimento;caricare un file con i dati delle fatture di acquisto del carburante, compilato secondo il tracciato richiesto dalla piattaforma;verificare che i dati inseriti siano completi e coerenti, per evitare l’annullamento automatico della domanda.Proprio la fase di compilazione del file con le fatture si è rivelata la più critica nelle scorse settimane, tanto da spingere il Ministero a concedere i giorni aggiuntivi. Le imprese che non hanno ancora completato la procedura dovrebbero quindi verificare al più presto lo stato della propria pratica, senza attendere gli ultimi giorni utili. Importi e periodo di riferimento del credito d’impostaIl credito d’imposta riconosciuto può arrivare fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio, calcolata rispetto ai prezzi di riferimento rilevati a febbraio 2026. In pratica, più il prezzo del gasolio è salito rispetto a quel mese di riferimento, maggiore sarà il rimborso potenzialmente spettante, sempre nei limiti delle risorse stanziate e delle regole applicative della misura.Il periodo coperto dal rimborso comprende gli acquisti effettuati tra marzo e agosto 2026, con l’aggiunta, grazie allo stanziamento di ulteriori 16 milioni di euro, anche degli acquisti di settembre 2026. L’importo esatto spettante a ciascuna impresa dipende dai consumi effettivi e dalla documentazione presentata: non esiste quindi una cifra fissa uguale per tutti, ma un calcolo che varia caso per caso in base ai litri acquistati e ai prezzi applicati. Domande frequenti sul bonus carburanti autotrasportatoriQual è la nuova scadenza per il bonus carburanti autotrasportatori?La domanda va presentata entro le 23:59 di domenica 20 settembre 2026, secondo l’avviso di proroga del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Chi può richiedere il rimborso accise gasolio?Le imprese di autotrasporto merci conto terzi che utilizzano veicoli Euro V ed Euro VI, per gli acquisti di gasolio effettuati tra marzo e settembre 2026.Come si presenta la domanda?Esclusivamente tramite la piattaforma telematica dedicata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, indicando targhe dei veicoli, litri acquistati mese per mese e caricando il file con i dati delle fatture.Si può modificare una domanda già inviata?No. Una volta inviata, la domanda non è modificabile: in caso di errore va prima annullata e poi ripresentata entro il nuovo termine del 20 settembre 2026.Quanto vale il rimborso?Il credito d’imposta può arrivare fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per il gasolio rispetto ai prezzi di febbraio 2026, con un importo che varia in base ai consumi e alla documentazione presentata da ciascuna impresa.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-22 19:00:002026-09-16 10:24:26Bonus Carburanti Autotrasportatori: Proroga al 20 Settembre per il Rimborso Accise Gasolio