Pensioni Scuola 2027, C’è la Data: Docenti e ATA Hanno Meno di Un Mese Per Fare Domanda

Pensione 2026 INPS

Per i lavoratori della scuola che puntano al pensionamento dal prossimo anno scolastico è arrivata la data che tutti aspettavano. Il termine per presentare la domanda di cessazione dal servizio, con decorrenza dal 1° settembre 2027, è stato fissato al 21 ottobre 2026. La scadenza riguarda docenti, personale educativo e personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) e lascia meno di un mese di tempo per completare la procedura senza errori.

La data è stata stabilita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) con il decreto ministeriale n. 193 del 23 settembre 2026 e le istruzioni operative sono arrivate subito dopo con la circolare MIM prot. n. 24818 del 24 settembre 2026, diramata d’intesa con l’INPS. Le istanze sono già aperte dal 25 settembre 2026 sul portale Istanze OnLine (POLIS): si tratta di un adempimento annuale che coinvolge decine di migliaia di lavoratori del comparto scuola in tutta Italia.

Chi deve fare domanda, da quando e con quale procedura

Il decreto ministeriale n. 193/2026 riguarda tutto il personale del comparto istruzione – settore scuola che intende cessare dal servizio a partire dal 1° settembre 2027, sia per dimissioni volontarie legate al raggiungimento dei requisiti pensionistici, sia per il raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa. Le domande si presentano esclusivamente tramite la procedura web POLIS “istanze on line”, con le credenziali personali del lavoratore: la finestra è aperta dal 25 settembre al 21 ottobre 2026.

Entro la stessa data del 21 ottobre 2026 chi ha già inviato la domanda può revocarla, ritirando l’istanza sempre tramite POLIS. Il termine vale anche per chi, avendo i requisiti per la pensione anticipata ma non avendo ancora compiuto 67 anni e 1 mese, chiede la trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

Attenzione a una differenza procedurale che genera spesso errori: le domande di trattenimento o permanenza in servizio – quelle previste dall’articolo 1, comma 257, della legge n. 208/2015 per i progetti didattici internazionali e quelle presentate per raggiungere il minimo contributivo – non si presentano su POLIS, ma vanno inviate direttamente all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, sempre entro il 21 ottobre 2026.

  • Docenti, personale educativo e ATA: domanda su POLIS dal 25 settembre al 21 ottobre 2026.
  • Dirigenti scolastici: termine più ampio, fissato al 1° marzo 2027 (il 28 febbraio previsto dal CCNL Area V cade di domenica), con istanze presentabili dal 25 settembre 2026.
  • APE sociale e lavoratori precoci: una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, la domanda di cessazione si presenta in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2027.
  • Personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta: domanda direttamente alla sede scolastica di servizio o di titolarità, che la inoltra agli uffici competenti.

Sul fronte dei controlli la circolare fissa anche i tempi interni: l’INPS accerterà il diritto a pensione entro il 21 aprile 2027, sulla base del conto assicurativo individuale e con riferimento esclusivo al tipo di pensione indicato nell’istanza. Scuole e uffici territoriali devono completare la sistemazione delle posizioni assicurative tramite Nuova Passweb entro l’11 gennaio 2027. È il motivo per cui conviene muoversi subito su riscatti, ricongiunzioni e periodi non ancora accreditati.

Quali sono i requisiti pensionistici 2027 per il personale scuola

Sui requisiti da rispettare per accedere alle pensioni scuola 2027 vale una premessa: non esistono regole speciali per il personale scolastico, che segue gli stessi requisiti del regime generale INPS. Cambia solo la finestra di uscita, legata al calendario scolastico. Quello che cambia rispetto al 2026, invece, è il livello dei requisiti.

Dal 1° gennaio 2027 scatta infatti l’adeguamento alla speranza di vita. Il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 dicembre 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025) aveva certificato un incremento di tre mesi; l’articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) lo ha però diluito, stabilendo che “limitatamente all’anno 2027” l’aumento è applicato nella misura di un mese, fermo restando l’incremento pieno a decorrere dal 1° gennaio 2028. In pratica: +1 mese nel 2027 e +3 mesi complessivi dal 2028, come recepito dalla circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026 e richiamato dalla stessa circolare del MIM.

Questi sono quindi i requisiti validi per chi cessa dal servizio il 1° settembre 2027, da maturare entro il 31 dicembre 2027:

  • Pensione di vecchiaia: 67 anni e 1 mese di età e almeno 20 anni di contributi.
  • Pensione anticipata ordinaria (la cosiddetta “Fornero”): 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 11 mesi per le donne, senza requisito di età minima.
  • Pensione anticipata contributiva (per chi ha il primo accredito dal 1996): 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contributi effettivi, con il requisito di importo soglia.
  • Lavoratori precoci: 41 anni e 1 mese di contributi; restano 41 anni per chi svolge le attività gravose della lettera d) dell’articolo 1, comma 199, della legge n. 232/2016.
  • APE sociale: 63 anni e 5 mesi di età, con la sperimentazione prorogata al 31 dicembre 2026. Nell’elenco delle attività gravose (Allegato 3 alla legge n. 232/2016) rientrano i “Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate”, codice Istat 2.6.4.

Un capitolo a parte riguarda chi è escluso dall’aumento. I commi 186 e 187 della legge di Bilancio 2026 disapplicano l’adeguamento per i lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti che abbiano almeno 30 anni di contributi: per loro la pensione di vecchiaia a domanda resta a 66 anni e 7 mesi (con attività gravosa da almeno 7 anni negli ultimi 10) oppure a 67 anni (con almeno 6 anni negli ultimi 7), e l’anticipata resta a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Tra le professioni dell’Allegato B alla legge n. 205/2017 rientrano gli insegnanti della scuola dell’infanzia e gli educatori degli asili nido. Il beneficio non si applica però a chi, al momento del pensionamento, percepisce l’APE sociale. Per un quadro completo delle tabelle e delle finestre di decorrenza si può consultare l’approfondimento Requisiti Pensione 2027 e 2028: Tabelle INPS, Età e Finestre di Decorrenza.

Nessun aumento nemmeno per i lavori usuranti del D.Lgs. n. 67/2011: il comma 189 della legge n. 199/2025 ha aggiunto il 2027 agli anni in cui l’adeguamento non opera, congelando i requisiti fino al 31 dicembre 2028. Chi rientra in queste categorie trova un quadro più dettagliato negli articoli su Pensione Anticipata Lavori Gravosi e sulla Pensione Usuranti.

Le misure sperimentali degli anni passati, invece, non sono più accessibili con nuovi requisiti: Quota 100, Quota 102, Quota 103, la pensione anticipata flessibile e Opzione Donna compaiono tra le istanze POLIS solo per chi ha già maturato il diritto entro le rispettive scadenze. La Quota 103 richiedeva 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2023: il requisito anagrafico corretto è quello dei 62 anni, spesso riportato per errore con un anno in meno. Opzione Donna, invece, vale con 35 anni di contributi e 58 anni di età se i requisiti sono stati maturati entro il 2021, 60 anni entro il 2022 e 61 anni entro il 2023 o il 2024, con le condizioni soggettive di caregiver, invalidità almeno al 74% o lavoro gravoso. Nessuna delle due è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2026: il diritto si “cristallizza” e può essere esercitato anche più tardi, ma non si matura più.

Cosa succede se si perde la finestra del 21 ottobre

Il rispetto della scadenza è determinante. La circolare MIM è esplicita: la presentazione dell’istanza nei termini è propedeutica al collocamento a riposo e non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate dopo il 21 ottobre 2026. Chi manca il termine perde la decorrenza del 1° settembre 2027 e deve attendere la finestra successiva, quella dell’anno scolastico 2028/2029. Per il comparto scuola, a differenza di altri settori del pubblico impiego, le uscite sono infatti agganciate al calendario scolastico e non a scadenze trimestrali.

Ci sono due situazioni in cui la cessazione avviene comunque, anche senza domanda. La prima è il collocamento a riposo d’ufficio: l’amministrazione colloca obbligatoriamente a riposo chi compie 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027 ed è in possesso del requisito per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi, più l’importo soglia per chi ha il primo accredito dal 1996). Se invece i 67 anni e 1 mese si compiono tra settembre e dicembre 2027, la cessazione avviene solo a domanda dell’interessato.

La seconda è il trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo: nel 2027 permangono in servizio soltanto coloro che, compiuti 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027, non hanno 20 anni di anzianità contributiva a quella data e non hanno presentato domanda di cessazione su POLIS. Su questo istituto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 125 del 2026, che ha dichiarato illegittimo il limite fisso dei 70 anni dell’articolo 509, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 nella parte in cui non teneva conto dell’adeguamento alla speranza di vita.

Per questo chi ritiene di avere o di poter raggiungere i requisiti dovrebbe verificare con attenzione la propria posizione contributiva prima di presentare l’istanza, incrociando i dati con l’estratto conto contributivo INPS. Periodi da riscattare, ricongiungere o da sistemare – compresi quelli pre-ruolo ante 1988 – vanno segnalati subito, perché la sistemazione dei conti assicurativi si chiude l’11 gennaio 2027. Chi ha situazioni contributive particolari, per esempio legate alla NASpI o alla quota 41, trova indicazioni nell’articolo Quota 41 dopo NASpI.

Domande frequenti sulle pensioni scuola 2027

Qual è il termine per la domanda di pensioni scuola 2027?

Il termine fissato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il decreto ministeriale n. 193 del 23 settembre 2026 è il 21 ottobre 2026, per le cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2027. Le istanze si possono presentare a partire dal 25 settembre 2026.

Chi riguarda la scadenza del 21 ottobre 2026?

Riguarda tutto il personale della scuola che intende cessare dal servizio dal 1° settembre 2027: docenti, personale educativo e personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario). Per i dirigenti scolastici il termine è diverso e più ampio: 1° marzo 2027.

Come si presenta la domanda di cessazione dal servizio nella scuola?

Tramite la procedura web POLIS “istanze on line” del Ministero, con le credenziali personali del lavoratore. Fanno eccezione le domande di trattenimento o permanenza in servizio, che vanno presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, fuori da POLIS, sempre entro il 21 ottobre 2026.

I requisiti pensionistici 2027 per la scuola sono diversi da quelli generali INPS?

No. Il personale della scuola segue gli stessi requisiti del regime generale INPS: pensione di vecchiaia a 67 anni e 1 mese con 20 anni di contributi, pensione anticipata ordinaria con 42 anni e 11 mesi (uomini) o 41 anni e 11 mesi (donne). Cambia solo la finestra di uscita, agganciata al calendario scolastico.

Nel 2027 l’età pensionabile aumenta per l’adeguamento alla speranza di vita?

Sì. Dal 1° gennaio 2027 i requisiti aumentano di un mese e dal 1° gennaio 2028 di tre mesi complessivi: lo prevede l’articolo 1, comma 185, della legge n. 199/2025, che ha diluito l’incremento di tre mesi certificato dal decreto MEF del 19 dicembre 2025. L’aumento non si applica ai lavori usuranti, ai lavoratori gravosi con almeno 30 anni di contributi e ai precoci della lettera d).

Cosa succede a chi non presenta la domanda entro il 21 ottobre 2026?

La circolare MIM è chiara: non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate dopo il 21 ottobre 2026. Si perde quindi la decorrenza del 1° settembre 2027 e si deve attendere la finestra successiva, quella dell’anno scolastico 2028/2029.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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