PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORegime Forfettario, Operazioni con l’Estero e Fuori Campo IVA: Guida Completa agli AdempimentiIl regime forfettario rappresenta uno dei regimi fiscali agevolati più diffusi tra i lavoratori autonomi e le piccole partite IVA in Italia. Tuttavia, quando un contribuente forfettario si trova a operare con soggetti esteri — sia all’interno dell’Unione Europea che con paesi terzi — emergono obblighi e adempimenti specifici che non sono sempre chiari. A differenza dei contribuenti ordinari, il forfettario non addebita IVA sulle proprie prestazioni, ma questo non lo esime dall’applicare le regole IVA quando acquista beni o servizi dall’estero o quando effettua operazioni verso soggetti UE.In questa guida completa analizziamo nel dettaglio tutte le operazioni con l’estero per i forfettari: dalle cessioni e dagli acquisti di beni intra-UE alle prestazioni di servizi B2B verso clienti europei, dal reverse charge sugli acquisti di servizi esteri alle operazioni fuori campo IVA ai sensi degli articoli 2, 3 e 7 del DPR 633/1972. Affrontiamo anche gli obblighi legati a VIES e INTRASTAT, due strumenti di controllo delle transazioni comunitarie spesso sottovalutati dai piccoli contribuenti.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiForfettario e IVA: perché l’estero è diversoCessioni di beni intra-UE dal forfettarioAcquisti di beni intra-UE: soglia 10.000 euro e obblighiPrestazioni di servizi B2B verso clienti UE (art. 7-ter)Servizi ricevuti da soggetti UE: reverse chargeOperazioni con paesi extra-UEOperazioni fuori campo IVA: artt. 2, 3, 7 DPR 633/72VIES: cos’è, iscrizione e quando è obbligatorioINTRASTAT per forfettari: quando è dovutoEsempi pratici: designer, e-commerce, consulente SaaSTabella riepilogativa adempimentiForfettario e IVA: perché l’estero è diversoIl regime forfettario prevede che il contribuente non addebiti IVA sulle fatture emesse ai propri clienti italiani, né la detragga sugli acquisti. Questa regola semplifica enormemente la gestione ordinaria, ma introduce complessità non appena si entra in contatto con l’economia internazionale. La ragione è semplice: le regole IVA sulle operazioni con l’estero trovano la loro fonte nel diritto comunitario (Direttiva 2006/112/CE) e nel DPR 633/1972, e si applicano a prescindere dal regime fiscale adottato dal contribuente.Concretamente, un forfettario che acquista servizi da un fornitore UE (ad esempio un software in cloud da un’azienda tedesca) deve comunque applicare il reverse charge e versare l’IVA all’Erario italiano. Analogamente, chi supera determinate soglie di acquisto intra-UE di beni deve iscriversi al VIES e presentare i modelli INTRASTAT. Ignorare questi obblighi espone il contribuente a sanzioni anche significative da parte dell’Agenzia delle Entrate.La normativa di riferimento principale è la Legge 190/2014 (che ha introdotto il regime forfettario), integrata dalla Legge 197/2022 (che ha elevato la soglia di ricavi a 85.000 euro), nonché dalle circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate, in particolare la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e la Circolare n. 32/E del 2023 sui chiarimenti relativi alle operazioni internazionali dei minimi e forfettari. Per il regime forfettario 2026 con tutti i requisiti e le aliquote vi rimandiamo alla guida completa. Cessioni di beni intra-UE dal forfettarioQuando un contribuente in regime forfettario vende beni a un soggetto passivo IVA di un altro Stato membro UE, la disciplina applicabile dipende dal volume delle vendite e dal fatto che il forfettario sia o meno iscritto al VIES.Regola generale — cessioni a privati UE (B2C): Le vendite di beni a privati consumatori di altri Stati UE (non soggetti passivi) seguono la regola della tassazione nel Paese del cedente. Il forfettario emette fattura senza IVA (in quanto escluso dal regime ordinario) e la cessione rientra nell’ambito delle operazioni non soggette.Cessioni a soggetti IVA UE (B2B) — forfettario NON iscritto al VIES: Se il forfettario non ha richiesto l’iscrizione al VIES, le vendite di beni a soggetti IVA di altri Stati UE vengono trattate come vendite interne. Il regime forfettario non prevede addebito di IVA, quindi la fattura viene emessa con la consueta dicitura “operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014”.Cessioni a soggetti IVA UE (B2B) — forfettario iscritto al VIES: Con l’iscrizione al VIES, le cessioni di beni verso soggetti passivi UE diventano cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’art. 41 del DL 331/1993. In questo caso occorre emettere fattura senza IVA con dicitura “non imponibile ai sensi dell’art. 41 DL 331/1993” e presentare il modello INTRASTAT per le cessioni (modello INTRA-1-bis). È importante conservare tutta la documentazione che provi il trasporto dei beni nello Stato membro acquirente.Attenzione alla soglia per l’e-commerce B2C (OSS): I forfettari che vendono beni online a privati UE tramite marketplace devono verificare se superano la soglia comunitaria di 10.000 euro annui di vendite a distanza verso altri Stati UE. Al superamento, scatta l’obbligo di applicare l’IVA del Paese del consumatore, con possibilità di aderire al regime OSS (One Stop Shop). Tuttavia, i forfettari non sono soggetti passivi IVA per le operazioni interne, per cui l’applicazione dell’OSS ai forfettari presenta complessità che richiedono una valutazione caso per caso con un professionista. Acquisti di beni intra-UE: soglia 10.000 euro e obblighiGli acquisti di beni da soggetti passivi UE rappresentano uno degli aspetti più delicati per i forfettari. La normativa (art. 38, comma 5, lett. c del DL 331/1993) prevede che i contribuenti in regime forfettario, al pari dei soggetti privati, siano esonerati dall’applicazione delle regole sugli acquisti intracomunitari fino a una determinata soglia. Tuttavia, al superamento di tale soglia, scattano obblighi precisi.Soglia di 10.000 euro: I forfettari che, nell’anno precedente o in quello in corso, effettuano acquisti di beni da soggetti UE per un importo non superiore a 10.000 euro (IVA esclusa), non sono tenuti ad applicare le regole IVA sugli acquisti intracomunitari. La cessione si considera effettuata nel Paese del cedente e il fornitore europeo applica la propria IVA nazionale.Superamento della soglia di 10.000 euro: Quando gli acquisti intra-UE superano i 10.000 euro annui — oppure quando il forfettario ha optato volontariamente per l’applicazione delle regole ordinarie — scattano i seguenti obblighi:Iscrizione al VIES: il forfettario deve richiedere l’iscrizione nell’archivio VIES tramite il proprio cassetto fiscale o tramite l’Agenzia delle EntrateNumero identificativo IVA intracomunitario: il proprio codice fiscale preceduto dal prefisso IT viene utilizzato come identificativo IVA per le operazioni intracomunitarieIntegrazione della fattura: la fattura ricevuta dal fornitore UE (emessa senza IVA) deve essere integrata dal forfettario con l’indicazione dell’IVA italiana, secondo le aliquote ordinarie applicabili a quel tipo di bene o servizioVersamento dell’IVA: entro il 16 del mese successivo all’acquisto, il forfettario deve versare l’IVA integrata tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6099 (acquisti intracomunitari)Presentazione INTRASTAT acquisti: il forfettario è tenuto a presentare il modello INTRA-2-bis (acquisti di beni) con periodicità mensile o trimestrale in base ai volumiEsempio pratico: Un grafico forfettario acquista materiale di stampa da un fornitore tedesco per 3.000 euro nel corso dell’anno 2025. Poi, nel 2026, effettua un ulteriore acquisto di 8.500 euro dallo stesso fornitore. A questo punto il totale supera i 10.000 euro: scatta l’obbligo di iscrizione al VIES e di applicazione dell’IVA italiana (22%) sull’acquisto. Dovrà versare 1.870 euro di IVA entro il 16 del mese successivo e presentare l’INTRASTAT per l’acquisto. Prestazioni di servizi B2B verso clienti UE (art. 7-ter DPR 633/72)Le prestazioni di servizi verso soggetti passivi IVA di altri Stati UE (B2B) sono disciplinate dall’art. 7-ter del DPR 633/1972, che recepisce la Direttiva 2008/8/CE sul luogo di tassazione dei servizi. Secondo questa norma, le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi si considerano effettuate nel luogo in cui il committente ha stabilito la sede della propria attività economica.In pratica, questo significa che se un forfettario italiano presta un servizio a un’azienda tedesca (soggetto passivo IVA tedesco), la prestazione si considera territoriamente rilevante in Germania, e non in Italia. Di conseguenza:Il forfettario emette fattura senza IVA con la dicitura “inversione contabile — art. 7-ter DPR 633/72” oppure “reverse charge — art. 196 Direttiva 2006/112/CE”Non è necessario addebitare l’IVA italiana perché la prestazione non è territorialmente rilevante in ItaliaIl cliente UE applica autonomamente l’IVA del proprio Paese (meccanismo del reverse charge a carico del committente)Obbligo INTRASTAT servizi: il forfettario che emette fatture verso soggetti IVA UE per prestazioni di servizi è tenuto alla presentazione del modello INTRA-1-quater (prestazioni di servizi rese) in via telematica all’Agenzia delle DoganeIscrizione al VIES: Per emettere fatture verso soggetti IVA UE per servizi, il forfettario dovrebbe verificare l’iscrizione al VIES del proprio numero di partita IVA. Pur non essendo tecnicamente obbligatoria per le prestazioni di servizi (a differenza degli acquisti di beni oltre soglia), è fortemente consigliata per permettere al cliente estero di verificare la validità del numero IVA italiano e beneficiare del corretto meccanismo di reverse charge nel proprio Paese.Servizi esclusi dall’art. 7-ter: Alcune tipologie di servizi hanno regole specifiche di territorialità e non seguono il principio generale B2B. Tra questi: i servizi relativi a beni immobili (tassati dove è ubicato l’immobile), le prestazioni nel settore artistico e culturale (tassate dove vengono materialmente eseguite), il trasporto di persone (proporzionale ai percorsi effettuati). In questi casi, il forfettario deve applicare le regole speciali previste dagli artt. 7-quater e seguenti del DPR 633/1972. Servizi ricevuti da soggetti UE: il reverse charge obbligatorioQuesto è forse l’aspetto più insidioso per i forfettari: quando si acquistano servizi da un fornitore UE (soggetto passivo IVA), si è obbligati ad applicare il meccanismo del reverse charge (inversione contabile), versando l’IVA italiana anche se normalmente il forfettario non gestisce IVA. La base normativa è l’art. 17, comma 2 del DPR 633/1972 in combinato con l’art. 7-ter per la territorialità.Come funziona il reverse charge per il forfettario:Il fornitore UE emette fattura senza IVA (poiché il servizio è territorialmente rilevante in Italia, deve essere il committente italiano a versare l’IVA)Il forfettario integra la fattura ricevuta con l’aliquota IVA applicabile (es. 22% per la maggior parte dei servizi generici), indicando l’importo dell’impostaVersamento tramite F24: l’IVA integrata deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, usando il codice tributo 6033 (acquisti servizi da non residenti)Nessuna detrazione: a differenza di un soggetto IVA ordinario che compenserebbe l’IVA a debito con quella a credito, il forfettario versa l’IVA “secca” senza possibilità di detrarne alcuna parte, costituendo un costo aggiuntivo effettivoINTRASTAT acquisti servizi: per gli acquisti di servizi da soggetti UE, il forfettario può essere tenuto alla presentazione del modello INTRA-2-quaterEsempi comuni di servizi UE soggetti a reverse charge per i forfettari: abbonamenti a software (Adobe, Google Workspace, Microsoft 365 acquistati da società UE), servizi di pubblicità online (Meta Ads, Google Ads se fatturati da società irlandesi), servizi di consulenza da professionisti europei, piattaforme e-commerce, servizi di hosting e CDN, iscrizioni a piattaforme di formazione europee.Per una corretta gestione dell’IVA nel regime forfettario 2026 e delle sue casistiche particolari, inclusa l’esigibilità differita, si raccomanda di consultare la nostra guida dedicata. Operazioni con paesi extra-UE: importazioni, esportazioni e serviziOltre alle operazioni intracomunitarie, i forfettari si trovano spesso a operare con soggetti di paesi terzi (extra-UE): clienti americani, fornitori cinesi, piattaforme digitali con sede in USA o UK post-Brexit. Le regole sono diverse da quelle intra-UE.Esportazioni di beni verso paesi extra-UEQuando un forfettario vende beni a clienti di paesi extra-UE, la cessione costituisce una esportazione ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/1972. Le esportazioni sono operazioni non imponibili, in quanto il bene lascia il territorio doganale comunitario. Il forfettario deve emettere fattura con dicitura “non imponibile ex art. 8, comma 1, lett. a) DPR 633/72” e conservare la prova dell’uscita delle merci dal territorio UE (bolla doganale di esportazione, DAE — Documento di Accompagnamento Esportazione). Non è necessaria l’iscrizione al VIES per le esportazioni extra-UE.Importazioni di beni da paesi extra-UEQuando un forfettario importa beni da paesi extra-UE (es. acquista prodotti dalla Cina o dagli USA), l’IVA viene applicata in dogana al momento dell’importazione. La procedura è la seguente: l’Agenzia delle Dogane calcolerà l’IVA dovuta sul valore doganale della merce (valore CIF: costo del bene + assicurazione + nolo) e il forfettario la pagherà direttamente in dogana. Non vi sono obblighi INTRASTAT per le importazioni da paesi terzi (che vengono invece tracciate tramite la dichiarazione doganale di importazione — modello DAU/MRN).Prestazioni di servizi verso clienti extra-UEI servizi resi a soggetti passivi extra-UE seguono la regola generale B2B dell’art. 7-ter (luogo del committente), ma essendo il committente fuori dal territorio comunitario, la prestazione è fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale. Il forfettario emette fattura senza IVA con la dicitura “operazione fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale — art. 7-ter DPR 633/72”. Non vi sono obblighi INTRASTAT per i servizi resi a soggetti extra-UE.Servizi ricevuti da fornitori extra-UEQuando il forfettario acquista servizi da un fornitore extra-UE (es. abbonamento a un software americano, servizi di pubblicità su piattaforme USA), la prestazione è territorialmente rilevante in Italia (luogo del committente) e si applica il meccanismo del reverse charge, con le stesse modalità viste per i servizi UE: integrazione della fattura estera, versamento IVA tramite F24 (codice tributo 6033), nessuna detrazione. Questo vale anche per i servizi resi da piattaforme digitali quali Amazon Web Services, Shopify, Etsy, Fiverr (se fatturate da società extra-UE). Operazioni fuori campo IVA: artt. 2, 3 e 7 DPR 633/72Un’ulteriore categoria di operazioni che il forfettario può incontrare sono le cosiddette operazioni fuori campo IVA, cioè operazioni che non integrano i presupposti dell’IVA stabiliti dal DPR 633/1972. I presupposti dell’IVA sono tre: soggettivo (operatore economico), oggettivo (cessione di beni o prestazione di servizi), territoriale (operazione effettuata nel territorio dello Stato). Se uno solo di questi presupposti manca, l’operazione è fuori campo IVA.Fuori campo per carenza del presupposto oggettivo (artt. 2 e 3 DPR 633/72): Non costituiscono cessioni di beni le operazioni che non comportano trasferimento di proprietà o diritti reali — ad esempio i versamenti di caparre confirmatorie, il passaggio di denaro tra soci e società, le cessioni di aziende (escluse per legge). Non costituiscono prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3 le attività effettuate in forma diversa da contratti obbligatori o reali di fare, non fare, permettere. Esempi pratici: le penali per inadempimento contrattuale non sono soggette a IVA se non remunerate un servizio; i rimborsi spese “a piede di lista” (documentati al centesimo) non costituiscono corrispettivo imponibile.Fuori campo per carenza del presupposto territoriale (artt. 7 e ss. DPR 633/72): Come abbiamo già visto per i servizi verso clienti extra-UE, molte operazioni con l’estero sono fuori campo IVA per carenza di territorialità. Gli articoli 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies del DPR 633/1972 disciplinano il luogo di tassazione rispettivamente per: cessioni di beni, beni immobili, servizi generici B2B e B2C, servizi relativi a immobili, lavorazioni, trasporti, ristorazione, ecc.Obbligo di fatturazione per operazioni fuori campo IVA verso soggetti passivi: Il Decreto Crescita (DL 34/2019) ha modificato l’art. 21 del DPR 633/1972, stabilendo che il forfettario è tenuto a emettere fattura anche per le operazioni fuori campo IVA rese verso soggetti passivi UE o extra-UE, quando la prestazione non è territorialmente rilevante in Italia. La fattura deve riportare la dicitura “inversione contabile” o “operazione non soggetta” con il riferimento normativo specifico. VIES: cos’è, come iscriversi e quando è obbligatorioIl VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema informatico europeo che consente la verifica della validità dei numeri di partita IVA dei soggetti registrati negli Stati membri dell’Unione Europea. In Italia, l’iscrizione al VIES consiste nell’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie: senza di essa, il numero di partita IVA italiano non risulta valido per operazioni comunitarie nel sistema europeo.Come iscriversi al VIESIn Italia l’iscrizione al VIES è la regola: dal 2020, con il recepimento della Direttiva 2018/1910/UE (c.d. “Quick Fixes”), l’iscrizione al VIES avviene automaticamente all’apertura della partita IVA se nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12 o AA7/10) si spunta la casella relativa alle operazioni intracomunitarie. Se il forfettario non ha indicato tale opzione all’apertura, può aggiungerla in seguito mediante:Variazione dati tramite il cassetto fiscale sul portale dell’Agenzia delle Entrate (servizio “Variazione dati attività IVA”)Presentazione del modello AA9/12 di variazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenteTramite intermediario abilitato (CAF, commercialista, consulente del lavoro)Effetti dell’iscrizione: Una volta iscritti al VIES, il proprio numero di partita IVA (con prefisso IT) risulterà valido per operazioni intracomunitarie. I fornitori esteri potranno verificare la validità del numero sul portale ec.europa.eu/taxation_customs/vies. L’iscrizione ha effetto immediato o entro 30 giorni dalla richiesta (l’Agenzia delle Entrate può effettuare verifiche preventive).Quando è obbligatorio per i forfettari:Acquisti di beni intra-UE oltre la soglia di 10.000 euro: iscrizione obbligatoriaCessioni di beni intra-UE a soggetti IVA UE (se si vuole applicare la non imponibilità): fortemente consigliataPrestazioni di servizi B2B verso soggetti IVA UE: consigliata per permettere al cliente di verificare il numero italianoAcquisti di servizi da soggetti IVA UE: non strettamente obbligatoria ma consigliataINTRASTAT per forfettari: quando è dovuto e come si presentaI modelli INTRASTAT sono dichiarazioni statistiche e fiscali che i soggetti iscritti al VIES devono presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per comunicare le operazioni intracomunitarie effettuate. Anche i forfettari iscritti al VIES possono essere tenuti alla loro presentazione, seppur con alcune semplificazioni rispetto ai soggetti ordinari.Tipologie di modelli INTRASTATI modelli INTRASTAT si suddividono in:INTRA-1-bis: cessioni di beni verso soggetti UE (da compilare se si effettuano cessioni intracomunitarie)INTRA-1-quater: prestazioni di servizi rese a soggetti UE (da compilare per servizi B2B verso UE)INTRA-2-bis: acquisti di beni da soggetti UE (da compilare oltre la soglia di 10.000 euro)INTRA-2-quater: acquisti di servizi da soggetti UE (da compilare per servizi B2B ricevuti da UE)Soglie e periodicità per i forfettariPer i forfettari, valgono le regole generali sulla periodicità degli INTRASTAT, basate sui volumi di operazioni:Periodicità mensile: se le operazioni intracomunitarie negli ultimi quattro trimestri superano i 50.000 euro (per cessioni o acquisti di beni) o i 100.000 euro (per servizi)Periodicità trimestrale: se le operazioni rimangono al di sotto delle soglie sopra indicateEsonero: i forfettari che effettuano esclusivamente acquisti di beni sotto la soglia di 10.000 euro non sono tenuti alla presentazione degli INTRASTATCome si presenta: I modelli INTRASTAT si presentano in via telematica tramite il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it), utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o tramite un intermediario abilitato. Il termine di presentazione è il 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mensile o trimestrale). Esempi pratici: designer, e-commerce, consulente SaaSCaso 1: Designer forfettario che fattura a cliente tedescoSituazione: Marco è un designer grafico in regime forfettario con partita IVA italiana. Riceve un incarico da una GmbH tedesca (soggetto passivo IVA in Germania) per la creazione di un logo aziendale. Compenso: 3.500 euro.Adempimenti:La prestazione rientra nell’art. 7-ter DPR 633/72: il luogo di tassazione è la Germania (dove ha sede il committente)Marco emette fattura per 3.500 euro senza IVA, con dicitura “Inversione contabile / Reverse charge — art. 7-ter DPR 633/72 — art. 196 Direttiva 2006/112/CE”La GmbH tedesca provvederà autonomamente ad applicare l’IVA tedesca tramite il proprio meccanismo di reverse chargeMarco deve presentare il modello INTRA-1-quater per la prestazione di servizi resaÈ consigliata ma non obbligatoria l’iscrizione al VIES (consigliata per la verifica da parte del cliente tedesco)Il compenso di 3.500 euro concorre al reddito forfettario e alla soglia degli 85.000 euro annuiCaso 2: E-commerce forfettario che vende su Amazon UESituazione: Laura gestisce un piccolo e-commerce di prodotti artigianali in regime forfettario. Vende attraverso Amazon Europe e nel corso del 2026 realizza vendite per 4.200 euro verso privati consumatori francesi e spagnoli.Adempimenti:Le vendite a privati UE (B2C) non superano la soglia OSS di 10.000 euro: la tassazione avviene in Italia (regola del cedente)Laura, in quanto forfettaria, non applica IVA sulle proprie vendite; le transazioni sono trattate come operazioni non soggette a IVAAmazon potrebbe applicare automaticamente l’IVA del Paese del consumatore (per le piattaforme “deemed supplier” ex art. 14-bis Direttiva IVA): in questo caso Laura deve verificare le condizioni del contratto con AmazonSe le vendite superano 10.000 euro annui verso UE, la situazione si complica e richiede consulenza specificaCaso 3: Consulente IT che acquista servizi SaaS da fornitori USA e UESituazione: Giulia è una consulente IT in regime forfettario. Utilizza per la propria attività: Adobe Creative Cloud (fatturato da Adobe Systems Software Ireland Ltd — fornitore UE), AWS (Amazon Web Services EMEA SARL Luxembourg — fornitore UE), Zoom (Zoom Video Communications Inc. — fornitore USA). Spende complessivamente 2.400 euro/anno in abbonamenti.Adempimenti:Tutti e tre i servizi (Adobe, AWS, Zoom) sono acquistati da soggetti passivi esteri e sono territorialmente rilevanti in Italia per il principio del “luogo del committente” (art. 7-ter)Per tutti e tre scatta l’obbligo di reverse charge: Giulia deve integrare ogni fattura ricevuta con l’IVA italiana del 22%Per Adobe (680 euro/anno × 22% = 149,60 euro di IVA) e AWS (960 euro × 22% = 211,20 euro) → versamento mensile tramite F24 codice tributo 6033Per Zoom (fornitore USA): stessa procedura di reverse chargeL’IVA versata costituisce un costo aggiuntivo reale per Giulia (non recuperabile come credito, a differenza dei soggetti IVA ordinari)Per i servizi UE (Adobe, AWS): obbligo di presentazione INTRA-2-quater (acquisti servizi da UE)Per Zoom (USA): nessun INTRASTAT ma stesso obbligo di reverse charge Tabella riepilogativa: adempimenti del forfettario per operazioni estereDi seguito una tabella riepilogativa dei principali adempimenti del contribuente in regime forfettario a seconda del tipo di operazione con l’estero.Tipo di operazioneFatturaIVA da versareVIES necessarioINTRASTATServizi resi a soggetto IVA UE (B2B)Sì, senza IVA (art. 7-ter)NoConsigliatoINTRA-1-quaterServizi ricevuti da soggetto IVA UE (B2B)Integrazione fattura esteraSì (reverse charge, F24 cod. 6033)ConsigliatoINTRA-2-quaterAcquisti beni intra-UE (oltre 10.000 euro)Integrazione fattura esteraSì (F24 cod. 6099)ObbligatorioINTRA-2-bisAcquisti beni intra-UE (fino a 10.000 euro)Nessuna integrazioneNo (IVA del cedente)NoNoCessioni beni a soggetto IVA UE (con VIES)Sì, non imponibile (art. 41 DL 331/93)NoObbligatorioINTRA-1-bisServizi resi a soggetto extra-UE (B2B)Sì, fuori campo IVA (art. 7-ter)NoNoNoServizi ricevuti da soggetto extra-UEIntegrazione fattura esteraSì (reverse charge, F24 cod. 6033)NoNoEsportazioni beni extra-UESì, non imponibile (art. 8 DPR 633/72)NoNoNoImportazioni beni extra-UEDichiarazione doganale (DAU)Sì (in dogana)NoNoPer approfondire le cause ostative al regime forfettario 2026, tra cui i requisiti soggettivi e i limiti alle attività con l’estero, consulta la nostra guida dedicata. Ricorda che svolgere stabilmente attività con soggetti esteri può in alcuni casi determinare il superamento dei requisiti del regime o rientrare nelle cause di esclusione (ad esempio, il criterio del controllo societario).Conclusioni: Operare con l’estero in regime forfettario non significa essere esenti da tutti gli adempimenti IVA. Al contrario, le operazioni internazionali attivano specifici obblighi di integrazione fattura, versamento IVA tramite reverse charge, iscrizione al VIES e presentazione dei modelli INTRASTAT. La corretta gestione di queste operazioni è fondamentale per evitare sanzioni e per mantenere la conformità fiscale. Se hai dubbi sulla tua situazione specifica, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? 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Se emette fattura per prestazioni di servizi B2B verso un soggetto passivo IVA francese (art. 7-ter DPR 633/72), il forfettario e tenuto a presentare il modello INTRA-1-quater (prestazioni di servizi rese) all’Agenzia delle Dogane, con periodicita trimestrale se i volumi sono contenuti (sotto 100.000 euro annui).Cosa succede se un forfettario supera la soglia di 10.000 euro di acquisti intra-UE?Superata la soglia di 10.000 euro di acquisti di beni da soggetti UE (nell’anno precedente o in quello corrente), il forfettario deve: iscriversi al VIES, integrare le fatture ricevute con l’IVA italiana applicabile, versare l’IVA tramite F24 (codice 6099) entro il 16 del mese successivo all’acquisto, e presentare il modello INTRASTAT INTRA-2-bis per gli acquisti di beni.Un forfettario che vende servizi a un cliente americano deve fare qualcosa di particolare?La prestazione di servizi B2B verso un soggetto passivo extra-UE (es. azienda americana) e fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale (art. 7-ter DPR 633/72). Il forfettario emette fattura senza IVA con dicitura ‘operazione fuori campo IVA — art. 7-ter DPR 633/72’. Non vi sono obblighi INTRASTAT per le operazioni con paesi extra-UE. Il compenso concorre normalmente al reddito forfettario.Il regime forfettario comporta cause ostative legate all’attivita con l’estero?Si. Una delle cause ostative al regime forfettario riguarda il possesso di partecipazioni di controllo in societa di capitali estere che svolgono attivita economiche riconducibili a quella del forfettario (art. 1, comma 57, lett. d della Legge 190/2014). Inoltre, chi percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilato all’estero sopra determinate soglie puo incorrere in cause ostative. Si consiglia sempre una verifica preliminare con un professionista.Hai Bisogno di Assistenza per il Regime Forfettario e le Operazioni con l’Estero?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella gestione di partita IVA forfettaria, reverse charge, VIES, INTRASTAT e tutte le operazioni con soggetti esteri.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATIArchitetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Studio Associato o STP per Architetti 2026: Quando Conviene Rispetto alla Partita IVA Individuale La scelta tra studio associato architetti STP e partita IVA individuale arriva quasi sempre nello stesso momento: quando lo studio cresce, i progetti si moltiplicano e lavorare da soli comincia a stare stretto. 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Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-09 01:44:142026-09-27 09:19:17Regime Forfettario, Operazioni con l’Estero e Fuori Campo IVA: Guida Completa agli Adempimenti
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CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIMutuo Prima Casa Cointestato: Detrazione Interessi Solo per la Propria Quota?Hai acquistato casa insieme al tuo partner o a un familiare e avete stipulato un mutuo cointestato per la prima casa? In fase di dichiarazione dei redditi, una delle domande più frequenti che riceviamo al CAF Centro Fiscale di Udine è proprio questa: ciascun cointestatario può detrarre il 100% degli interessi passivi o solo la propria quota?La risposta, nel caso generale, è netta: ognuno detrae esclusivamente la propria quota di interessi passivi, in proporzione alla sua percentuale di intestazione del mutuo. Ma esistono eccezioni importanti, in particolare per il coniuge fiscalmente a carico, che permettono di ottimizzare la detrazione complessiva del nucleo familiare. Conoscere queste regole con precisione può fare una differenza concreta sul rimborso IRPEF.In questa guida aggiornata al 2026 analizziamo nel dettaglio la normativa (art. 15 del TUIR), i casi pratici con esempi numerici, le eccezioni previste dalla legge e i documenti necessari per non perdere nemmeno un euro di detrazione.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiLa detrazione interessi passivi sul mutuo: il principio generaleMutuo cointestato: la regola della quota proporzionaleEccezione: coniuge fiscalmente a caricoEsempi pratici con calcoli numericiCasi particolari: intestazioni asimmetricheSpese accessorie detraibiliDocumenti necessari per la detrazioneIl termine dei 12 mesi tra acquisto e mutuoCome indicare il mutuo cointestato nel 730/2026Domande frequentiLa detrazione interessi passivi sul mutuo: il principio generaleIl diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo per la prima casa trova il suo fondamento nell’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986). La norma prevede una detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi e gli oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.Il limite massimo degli interessi detraibili è fissato a 4.000 euro per anno fiscale. Questo significa che la detrazione massima ottenibile è pari a 760 euro (il 19% di 4.000 euro). Questo tetto riguarda ciascun contribuente individualmente, non il nucleo familiare nel suo insieme: un punto fondamentale da tenere a mente quando il mutuo è cointestato.Per avere diritto alla detrazione, è necessario che ricorrano contemporaneamente queste condizioni:Il mutuo deve essere di tipo ipotecario (con garanzia ipotecaria sull’immobile)Il mutuo deve essere stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale (quella dove il contribuente ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente)L’acquisto dell’immobile deve avvenire nell’anno in cui è stipulato il mutuo oppure nell’anno precedente o successivo (entro 12 mesi)Il contribuente deve utilizzare l’immobile come abitazione principale entro 12 mesi dall’acquistoL’immobile deve rimanere abitazione principale per tutta la durata del godimento della detrazioneLa detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per la costruzione dell’abitazione principale, con un limite però distinto di 2.582,28 euro di interessi detraibili (art. 15, comma 1-ter TUIR). Mutuo cointestato: la regola della quota proporzionaleQuando il mutuo per la prima casa è cointestato tra più soggetti (tipicamente due coniugi, conviventi di fatto, familiari o soci), si applica il principio della titolarità proporzionale: ciascun cointestatario può detrarre solo gli interessi passivi riferiti alla propria quota di partecipazione al contratto di mutuo.Questa regola è confermata dall’Agenzia delle Entrate in numerose circolari e risoluzioni, tra cui la Circolare n. 7/E del 2021 e le istruzioni al modello 730. Il criterio è chiaro: la detrazione spetta pro quota in base alla percentuale di intestazione del contratto di mutuo.Nel caso più comune di mutuo cointestato al 50% tra due persone, ciascuna detrae il 50% degli interessi pagati nell’anno, nel limite del proprio tetto di 2.000 euro di interessi (che corrisponde al 50% del limite massimo di 4.000 euro). La detrazione massima individuale sarà quindi di 380 euro (il 19% di 2.000 euro).Attenzione: il tetto dei 4.000 euro è per singolo contribuente, non per singolo immobile. Quindi se entrambi i cointestatari hanno redditi propri e dichiarano ciascuno la propria quota, il limite massimo aggregato della coppia è di 8.000 euro di interessi detraibili, con una detrazione complessiva massima di 1.520 euro.ScenarioQuota mutuoLimite interessi detraibiliDetrazione max (19%)Cointestatario A (50%)50%2.000 euro380 euroCointestatario B (50%)50%2.000 euro380 euroTotale coppia100%4.000 euro760 euro Eccezione: coniuge fiscalmente a caricoLa regola della quota proporzionale prevede una importante eccezione quando uno dei cointestatari del mutuo è fiscalmente a carico dell’altro. Questa eccezione è espressamente prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR e interpretata dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15/E del 2005 e successivamente confermata nelle istruzioni annuali al modello 730.Il meccanismo funziona così: se il coniuge cointestatario del mutuo è fiscalmente a carico del dichiarante (cioè ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro lordi annui, ovvero 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), allora il coniuge con reddito può detrarre l’intera quota di interessi passivi di competenza del coniuge a carico, in aggiunta alla propria.In pratica, se il mutuo è cointestato 50/50 e uno dei due coniugi non ha redditi propri significativi (o li ha molto bassi), il coniuge “capofamiglia” con reddito può detrarre fino a 4.000 euro di interessi complessivi nel proprio 730, invece dei soli 2.000 euro della sua quota.Questa eccezione è molto rilevante nella pratica: molte coppie in cui uno dei partner lavora part-time, è disoccupato o percepisce solo piccoli redditi possono beneficiarne per massimizzare il risparmio fiscale complessivo. Il limite resta comunque di 4.000 euro totali (la quota propria + quella del coniuge a carico), per una detrazione massima di 760 euro.Situazione coniugeChi detraeLimite interessiDetrazione maxEntrambi con reddito autonomoCiascuno la propria quota2.000 euro ciascuno380 euro ciascunoConiuge B fiscalmente a carico di ASolo il coniuge A4.000 euro totali760 euro (solo A)Coniuge B con reddito minimo (es. 1.000 euro)A detrae la quota di B, B non detrae4.000 euro totali per A760 euro (solo A)Attenzione: L’eccezione si applica solo al coniuge (anche unito civilmente), non ai conviventi di fatto o ad altri cointestatari (es. genitore e figlio). In quei casi si applica sempre e solo la regola della quota proporzionale, senza possibilità di trasferire la detrazione tra i cointestatari. Esempi pratici con calcoli numericiVediamo alcuni scenari reali con calcoli precisi per capire come applicare le regole nella compilazione del modello 730.Esempio 1: Coppia cointestata 50/50, entrambi con redditoMarco e Giulia hanno un mutuo cointestato al 50% per l’acquisto della prima casa nel 2020. Il mutuo è di 200.000 euro, durata 25 anni. Nel 2025 hanno pagato complessivamente 6.500 euro di interessi passivi alla banca.Quota Marco (50%): 6.500 x 50% = 3.250 euro di interessi di sua competenza. Poiché supera il limite di 2.000 euro (50% del tetto 4.000), Marco detrae al massimo 2.000 euro → detrazione = 19% x 2.000 = 380 euroQuota Giulia (50%): stessa situazione → detrazione = 380 euroRisparmio fiscale totale della coppia: 380 + 380 = 760 euroEsempio 2: Coppia cointestata 50/50, interessi bassiAnna e Luigi, mutuo cointestato al 50%. Nel 2025 hanno pagato solo 2.400 euro di interessi complessivi (mutuo quasi estinto o a tasso basso).Quota Anna (50%): 2.400 x 50% = 1.200 euro → detrazione = 19% x 1.200 = 228 euroQuota Luigi (50%): stessa situazione → detrazione = 228 euroRisparmio fiscale totale: 456 euroEsempio 3: Coniuge a carico – massimizzazione della detrazioneRoberto e Chiara, mutuo cointestato 50/50. Nel 2025 interessi totali: 5.200 euro. Chiara lavora part-time con reddito complessivo di 2.100 euro annui (sotto il limite di 2.840,51 euro: risulta fiscalmente a carico di Roberto).Scenario A (senza applicare l’eccezione): Roberto detrae 19% x 2.000 = 380 euro. Chiara non ha capienza IRPEF, perde la detrazione. Totale coppia: 380 euroScenario B (con eccezione coniuge a carico): Roberto detrae la propria quota (2.000 euro) + la quota di Chiara (2.000 euro) = 4.000 euro totali. Detrazione = 19% x 4.000 = 760 euroRisparmio aggiuntivo applicando l’eccezione: 380 euro in più nel rimborso IRPEF di RobertoQuesto terzo esempio mostra chiaramente perché è fondamentale verificare la situazione reddituale del coniuge cointestatario prima di compilare il 730. La differenza tra applicare o non applicare l’eccezione può valere centinaia di euro. Casi particolari: intestazioni asimmetricheNon sempre il mutuo e la proprietà dell’immobile coincidono perfettamente. Esistono situazioni particolari che meritano un’analisi specifica.Caso A: Mutuo cointestato ma immobile di proprietà di uno soloSuccede talvolta che il mutuo venga stipulato da due persone (es. coppia non sposata o genitore e figlio), ma l’immobile acquistato risulti intestato a uno solo dei mutuatari. In questo caso, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta solo a chi è proprietario dell’immobile, anche se il contratto di mutuo è cointestato.Il soggetto che paga le rate del mutuo ma non è proprietario dell’immobile non può detrarre gli interessi passivi di sua competenza, poiché manca il requisito della “destinazione ad abitazione principale” in capo a lui. Questa situazione crea un’inefficienza fiscale significativa.Caso B: Immobile cointestato ma mutuo solo a nome di uno dei comproprietariLa situazione inversa è quella in cui l’immobile è acquistato in comproprietà (es. 50/50) ma il mutuo è stipulato da uno solo dei comproprietari. In questo caso, la detrazione spetta solo a chi ha sottoscritto il contratto di mutuo e paga effettivamente le rate, nel limite del 100% del tetto (4.000 euro), poiché lui è l’unico titolare del contratto.L’altro comproprietario, che è proprietario dell’immobile ma non è parte del contratto di mutuo, non ha diritto ad alcuna detrazione sugli interessi passivi, anche se contribuisce informalmente al pagamento delle rate.Caso C: Quote asimmetriche (es. 70/30 o 80/20)Se il mutuo è cointestato in quote diverse dal 50/50 (ad esempio 70% e 30%), la detrazione segue proporzionalmente le quote. Con interessi totali di 5.000 euro:Cointestatario 70%: interessi di competenza = 5.000 x 70% = 3.500 euro. Limite applicabile: min(3.500, 4.000 x 70%) = min(3.500, 2.800) = 2.800 euro. Detrazione = 19% x 2.800 = 532 euroCointestatario 30%: interessi di competenza = 5.000 x 30% = 1.500 euro. Limite: min(1.500, 4.000 x 30%) = min(1.500, 1.200) = 1.200 euro. Detrazione = 19% x 1.200 = 228 euroNota importante: Il limite di 4.000 euro deve essere applicato proporzionalmente alla quota di ciascuno, non come limite fisso per ognuno. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni al modello 730: il tetto massimo di interessi detraibili per ciascun cointestatario è pari a 4.000 euro moltiplicato per la propria quota percentuale di partecipazione al mutuo. Spese accessorie detraibiliOltre agli interessi passivi in senso stretto, la detrazione fiscale del 19% si applica anche agli oneri accessori strettamente connessi all’ottenimento del mutuo ipotecario. Anche queste spese, se il mutuo è cointestato, seguono la regola della quota proporzionale.Le principali spese accessorie detraibili insieme agli interessi passivi sono:Spese di istruttoria bancaria: le commissioni pagate alla banca per la pratica di mutuoPerizia tecnica: il costo della perizia sull’immobile richiesta dalla bancaSpese notarili per l’atto di mutuo (non per il rogito di compravendita): l’onorario del notaio per la stipula dell’atto di mutuo ipotecario rientra tra gli oneri accessori detraibiliImposta sostitutiva sul mutuo: l’imposta pagata alla banca al momento dell’erogazione del mutuo (pari allo 0,25% o al 2% a seconda del regime agevolato)Polizza vita e polizza incendio: le polizze assicurative obbligatorie o richieste dalla banca come condizione per l’erogazione del mutuo rientrano negli oneri accessori detraibiliSpese di mediazione creditizia: se ci si è avvalsi di un mediatore creditizio (broker mutui), la sua parcella è detraibileNon detraibili invece le spese notarili per il rogito di compravendita dell’immobile, le imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate sull’acquisto, e le spese di intermediazione immobiliare (agenzia).Tutte le spese accessorie detraibili vengono sommate agli interessi passivi e il totale è soggetto al medesimo limite di 4.000 euro (applicato pro quota in caso di mutuo cointestato).Documenti necessari per la detrazionePer beneficiare correttamente della detrazione interessi passivi mutuo prima casa nel modello 730 o nel modello Redditi PF, è fondamentale conservare e presentare al CAF tutta la documentazione richiesta. In caso di mutuo cointestato, ciascun dichiarante dovrà avere la propria copia dei documenti o almeno i dati rilevanti per la propria quota.Contratto di mutuo: l’atto notarile originale con indicazione dell’importo, della durata, dei soggetti cointestatari e delle rispettive quoteQuietanze di pagamento delle rate: i documenti bancari che attestano il pagamento delle rate (estratto conto bancario, o il documento rilasciato annualmente dalla banca denominato “comunicazione interessi passivi”)Certificazione degli interessi (documento rilasciato dalla banca entro il 28 febbraio dell’anno successivo): attesta l’importo totale degli interessi passivi pagati nell’anno, suddivisi per cointestatario se la banca lo indicaAtto di compravendita (rogito): per verificare che l’immobile sia effettivamente la prima casa e la data di acquistoCertificato di residenza o altra documentazione che attesti l’utilizzo dell’immobile come abitazione principaleFatture notarili e bancarie per le spese accessorie (istruttoria, perizia, polizze obbligatorie)Il documento più importante nella pratica quotidiana del CAF è la certificazione degli interessi passivi rilasciata dalla banca. Le banche sono obbligate a inviarla entro il 28 febbraio di ogni anno (art. 7 del D.P.R. 600/1973) e riporta il totale degli interessi passivi pagati nell’anno precedente, con il nome del/i intestatario/i del contratto. Il termine dei 12 mesi tra acquisto e mutuoUna condizione fondamentale per accedere alla detrazione è il rispetto del termine temporale di 12 mesi tra la stipula del contratto di mutuo e l’acquisto dell’immobile. Questo requisito è indicato esplicitamente nell’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR.Le due situazioni ammesse sono:Mutuo stipulato PRIMA dell’acquisto: il rogito di compravendita deve avvenire entro i 12 mesi successivi alla stipula del mutuo. Questa situazione si verifica ad esempio con le compravendite di immobili in costruzione, dove il mutuo viene erogato prima del completamento e della consegnaMutuo stipulato DOPO l’acquisto: il contratto di mutuo deve essere stipulato entro i 12 mesi successivi alla data del rogito di compravendita. Questa è la situazione più comune: si acquista l’immobile con atto notarile e successivamente si stipula il mutuo ipotecarioSe il mutuo viene stipulato oltre 12 mesi dall’acquisto (o viceversa), il contribuente perde il diritto alla detrazione degli interessi passivi. In tal caso, il mutuo è considerato per “altri scopi” e non per l’acquisto della prima casa.Altrettanto importante è il requisito che l’immobile acquistato divenga l’abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto. Il contribuente deve trasferire la residenza anagrafica nell’immobile entro questo termine. Eccezioni sono previste per motivi di lavoro documentati o per impedimenti di forza maggiore (es. lavori di ristrutturazione dell’immobile).Come indicare il mutuo cointestato nel 730/2026Nella dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025), la detrazione interessi passivi mutuo prima casa si inserisce nel Rigo E7 del quadro E (Oneri e Spese).Per il mutuo cointestato, ogni contribuente deve compilare il proprio rigo E7 indicando:Colonna 1 (Tipo): inserire il codice “1” per mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 per acquisto abitazione principaleColonna 2 (Soggetto): lasciare vuoto se il dichiarante è il solo titolare della propria quota; inserire “1” se si sta detraendo anche la quota del coniuge a caricoColonna 3 (Interessi passivi): inserire l’importo degli interessi passivi di propria competenza (la propria quota del totale indicato nella certificazione bancaria)Esempio pratico di compilazione: Mutuo cointestato 50/50 con interessi totali 2025 pari a 3.800 euro (attestati dalla banca). Ogni cointestatario riporta nel proprio rigo E7 colonna 3 l’importo di 1.900 euro (il 50% di 3.800 euro), non 3.800 euro.Con il coniuge a carico: Se il coniuge B è a carico, il coniuge A riporta nel rigo E7 l’intero importo degli interessi proporzionali a entrambe le quote, ma non può superare il limite di 4.000 euro. Con interessi totali di 3.800 euro, A indica 3.800 euro (il 100%), nel limite di 4.000 euro. La detrazione spettante ad A sarà 19% x 3.800 = 722 euro.Affidarsi a un CAF abilitato per la compilazione del modello 730 garantisce che questi calcoli vengano eseguiti correttamente, massimizzando il rimborso IRPEF spettante. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti nella corretta applicazione delle detrazioni fiscali. Sintesi e punti chiave da ricordareRicapitolando le regole fondamentali sul mutuo prima casa cointestato e la detrazione degli interessi passivi:Regola generale: ogni cointestatario detrae SOLO la propria quota di interessi (proporzionale alla quota di intestazione del mutuo)Limite individuale: 4.000 euro di interessi detraibili per ciascun contribuente, da applicarsi pro quota (es. 2.000 euro per una quota 50%)Eccezione coniuge a carico: il coniuge con reddito può detrarre fino a 4.000 euro totali se l’altro coniuge è fiscalmente a carico (reddito sotto 2.840,51 euro)Proprietà e mutuo devono coincidere: chi non è proprietario dell’immobile non detrae, chi non è intestatario del mutuo non detraeTermine 12 mesi: l’acquisto dell’immobile deve avvenire entro/dopo 12 mesi dalla stipula del mutuoSpese accessorie incluse nel tetto: istruttoria, perizia, notarile mutuo, imposta sostitutiva, polizze obbligatorieLa corretta applicazione di queste regole richiede attenzione e conoscenza normativa. Per non perdere nemmeno un euro di detrazione a cui hai diritto, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri esperti verificheranno la tua situazione specifica e compileranno il 730 nel modo più vantaggioso possibile.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sul Mutuo Cointestato e la Detrazione InteressiCon un mutuo cointestato al 50%, ognuno puo detrarre fino a 4.000 euro di interessi?No. Il limite di 4.000 euro e il massimo complessivo per singolo contribuente, ma nel mutuo cointestato va applicato proporzionalmente alla quota. Con quota 50%, il limite individuale e di 2.000 euro di interessi detraibili, per una detrazione massima di 380 euro (19% di 2.000 euro). L’altro cointestatario ha lo stesso limite di 2.000 euro. Solo se il coniuge e a carico fiscale, l’altro puo detrarre fino a 4.000 euro totali.Il convivente non sposato puo beneficiare dell’eccezione del coniuge a carico?No. L’eccezione del coniuge fiscalmente a carico si applica esclusivamente ai coniugi (unioni civili incluse), non ai conviventi di fatto. Per le coppie non sposate, si applica sempre e solo la regola della quota proporzionale: ognuno detrae la propria quota di interessi, senza possibilita di trasferire la detrazione all’altro convivente.Cosa succede se la banca non rilascia la certificazione degli interessi passivi?La banca e obbligata per legge a rilasciare la certificazione degli interessi passivi entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Se non la ricevi, puoi richiederla direttamente alla banca (allo sportello o via homebanking nella sezione documenti fiscali). In mancanza, puoi usare l’estratto conto bancario che riporta il dettaglio delle rate pagate con la quota di interessi. Il CAF puo aiutarti a calcolare correttamente la quota interessi dalla certificazione ricevuta.Se l’immobile viene venduto e acquisto una nuova prima casa con nuovo mutuo, posso detrarre?Si, ma la detrazione sul vecchio mutuo cessa dall’anno successivo alla vendita. Se entro un anno dalla vendita acquisti una nuova abitazione principale e stipuli un nuovo mutuo ipotecario, puoi detrarre gli interessi sul nuovo mutuo. Se il nuovo mutuo e per riscatto o rinegoziazione del precedente, continuano le stesse regole. Il CAF Centro Fiscale puo verificare la tua situazione specifica, specialmente in caso di mutuo cointestato e separazione o divorzio.In caso di separazione, chi puo detrarre gli interessi del mutuo cointestato?In caso di separazione legale o divorzio, le regole cambiano. Se uno dei coniugi lascia l’immobile, perde il requisito dell’abitazione principale e non puo piu detrarre (salvo eccezioni per la casa assegnata ai figli). Il coniuge che rimane nell’immobile come abitazione principale e intestatario del mutuo puo detrarre la propria quota. Per le situazioni di separazione con mutuo cointestato, e fortemente consigliato rivolgersi al CAF per una verifica personalizzata, data la complessita delle casistiche.Le spese del notaio per il rogito sono detraibili insieme agli interessi del mutuo?No. Le spese notarili per il rogito di compravendita dell’immobile NON sono detraibili come oneri accessori del mutuo. Sono invece detraibili le spese notarili per l’atto di mutuo ipotecario (documento separato dal rogito). Anche le imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate sull’acquisto non sono detraibili. Sono invece detraibili: istruttoria bancaria, perizia, imposta sostitutiva sul mutuo, polizze obbligatorie richieste dalla banca, spese di mediazione creditizia.Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione dei redditi?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare correttamente il 730/2026, verificando che tutte le detrazioni sul mutuo prima casa cointestato vengano applicate nel modo piu vantaggioso per te e il tuo nucleo familiare.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist Completa Tutto ciò che paghi entro il 31 dicembre 2026 può trasformarsi in un risparmio concreto sulla dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. Il 730/2027, infatti, riguarda i redditi e le spese del 2026: una volta passata la mezzanotte del… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 08:00:002026-09-21 13:44:07Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist CompletaDICHIARAZIONE DEI REDDITI Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come PresentarlaDichiarazione Redditi Tardiva 2026: Sanzioni e Ravvedimento https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 08:00:002026-08-17 11:03:33Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come PresentarlaDICHIARAZIONE DEI REDDITI Calendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e ImpreseCalendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e Imprese https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 09:00:002026-08-17 11:03:20Calendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e ImpreseCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/03/bonus-acquisto-prima-casa-fondo-prima-casa-2020-giovani-coppie-agevolazioni.jpg 500 850 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-09 00:44:142026-05-31 17:55:31Mutuo Prima Casa Cointestato: Detrazione Interessi Solo per la Propria Quota?
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CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITICedolare Secca al 26%: Sublocazione e Comodato per Aggirare la TassaIndice dei contenutiCedolare secca al 26%: cos’e e quando si applicaLa normativa sulle locazioni brevi: Legge di Bilancio 2024Prima abitazione: l’esenzione dall’aliquota maggiorataSublocazione: funzionamento, rischi fiscali e posizione AdEComodato d’uso: lo strumento per “aggirare” la cedolare?Il confine tra pianificazione fiscale legittima ed elusioneSanzioni e controlli: cosa rischiano proprietario e affittuarioTabella riassuntiva: confronto aliquote e scenariCome dichiarare correttamente i redditi da locazione breveDomande frequentiCon la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), il legislatore ha introdotto una svolta significativa nella tassazione delle locazioni brevi: l’aliquota della cedolare secca sale al 26% per tutti gli immobili affittati brevemente al di la del primo. In pratica, chi affitta due o piu appartamenti tramite piattaforme come Airbnb, Booking o contratti diretti di durata inferiore a 30 giorni, applica il 21% solo sul primo immobile e il 26% su tutti gli altri. Una pressione fiscale rilevante, che ha spinto molti contribuenti a chiedersi se esistano strumenti leciti — o al limite — per contenere il carico tributario. In questa guida approfondiamo la normativa, i meccanismi della sublocazione e del comodato d’uso, la posizione dell’Agenzia delle Entrate e i rischi concreti per chi cerca di aggirare l’imposta.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Cedolare secca al 26%: cos’e e quando si applicaLa cedolare secca e un regime opzionale di tassazione sostitutiva dell’IRPEF che si applica ai redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo. L’aliquota ordinaria e del 21%, ma con la Legge di Bilancio 2024 e stato introdotto un doppio binario: il 21% rimane valido solo per il primo immobile locato con contratto breve (durata non superiore a 30 giorni), mentre dal secondo immobile in poi l’aliquota sale al 26%.La norma di riferimento e l’art. 4 del D.L. 50/2017 (convertito con Legge 96/2017), modificato dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), in vigore dal 1° gennaio 2024. Le locazioni brevi sono contratti di locazione di unita immobiliari a uso abitativo stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita d’impresa, di durata non superiore a 30 giorni. Rientrano in questa categoria anche i contratti che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali.Chi gestisce piu di quattro appartamenti in locazione breve nell’arco di un anno rischia peraltro di vedere qualificata la propria attivita come imprenditoriale, con conseguente applicazione dell’IVA e dei regimi reddituali d’impresa. Questo limite e stato confermato dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2017 e dalla prassi piu recente dell’amministrazione finanziaria. La normativa sulle locazioni brevi: Legge di Bilancio 2024La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 commi 63-67) ha modificato in modo sostanziale la disciplina fiscale delle locazioni brevi, con l’obiettivo dichiarato di disincentivare la proliferazione degli affitti turistici a scapito del mercato residenziale ordinario. Le principali novita sono:Aliquota cedolare secca dal 21% al 26% per le locazioni brevi a partire dal secondo immobile;Obbligo per i soggetti residenti all’estero (operatori economici che gestiscono piattaforme digitali) di nominare un rappresentante fiscale in Italia;Rafforzamento degli obblighi di ritenuta a carico degli intermediari (agenzie immobiliari, piattaforme digitali) che raccolgono i pagamenti: la ritenuta del 21% deve essere versata all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo;Codice identificativo nazionale (CIN) obbligatorio per tutti gli immobili destinati a locazione breve, introdotto dalla Legge n. 191/2023 (art. 13-ter D.L. 145/2023).Il Codice Identificativo Nazionale e diventato operativo nella seconda meta del 2024, con l’attivazione della piattaforma BDSR (Banca Dati delle Strutture Ricettive) gestita dal Ministero del Turismo. Dal 1° settembre 2024, ogni immobile locato brevemente deve esporre il CIN nell’annuncio e all’esterno della struttura, pena sanzioni amministrative fino a 8.000 euro. Prima abitazione: l’esenzione dall’aliquota maggiorataIl meccanismo del “primo immobile al 21%” merita un approfondimento, perche la norma presenta aspetti tecnici rilevanti. L’aliquota agevolata del 21% si applica a un solo immobile per anno d’imposta, a scelta del contribuente. Questo significa che:Chi affitta brevemente un solo appartamento per tutto l’anno: aliquota 21%;Chi affitta brevemente due appartamenti: 21% su uno (a scelta), 26% sull’altro;Chi affitta brevemente tre o piu appartamenti: 21% su uno, 26% su tutti gli altri;La scelta dell’immobile a cui applicare il 21% viene effettuata in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RB del Modello 730 o del Modello Redditi PF).La norma si applica indipendentemente dalla residenza anagrafica del proprietario nell’immobile. Non e sufficiente che l’immobile sia la “prima casa” in senso catastale o ai fini IMU: cio che conta e quanti immobili vengono concessi in locazione breve nell’anno. E’ possibile consultare la guida alla cedolare secca 2026 per un quadro completo delle aliquote e della convenienza rispetto all’IRPEF ordinaria.Un aspetto particolarmente delicato riguarda la gestione tramite intermediari e piattaforme digitali: quando il pagamento transita attraverso un portale come Airbnb, la piattaforma e obbligata ad applicare la ritenuta del 21%. Se il contribuente ha piu immobili e un immobile dovrebbe scontare il 26%, la differenza tra il 21% trattenuto dalla piattaforma e il 26% dovuto deve essere versata dal contribuente direttamente tramite il modello 730 o Modello Redditi. Sublocazione: funzionamento, rischi fiscali e posizione AdELa sublocazione e il contratto con cui il conduttore (inquilino) di un immobile concede a sua volta, in tutto o in parte, il bene in godimento a un terzo soggetto. Sul piano civilistico, la sublocazione totale di un immobile richiede il consenso esplicito del proprietario (art. 1594 c.c.), mentre quella parziale e ammessa salvo divieto contrattuale. Ma quali sono le implicazioni fiscali?Dal punto di vista tributario, il reddito da sublocazione non e un reddito fondiario (perche il subconduttore non e il proprietario dell’immobile) ma un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h) del TUIR (DPR 917/1986). Questo comporta differenze significative rispetto alla cedolare secca:La cedolare secca NON e applicabile ai redditi di sublocazione: il conduttore che subloca non puo optare per la cedolare, che e un regime riservato ai soli proprietari di immobili;Il reddito da sublocazione concorre alla formazione del reddito complessivo ed e soggetto a IRPEF ordinaria con le aliquote progressive;Il reddito e determinato come differenza tra i canoni percepiti e le spese sostenute (es. il canone pagato al proprietario, spese per servizi aggiuntivi);Non e dovuta l’imposta di registro sulla sublocazione se la durata e inferiore a 30 giorni, ma l’omissione della dichiarazione dei redditi relativa configura evasione fiscale.La posizione dell’Agenzia delle Entrate in tema di sublocazione e chiaramente espressa nella Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017: i redditi derivanti dalla sublocazione di immobili (anche tramite piattaforme digitali) sono redditi diversi, soggetti a IRPEF ordinaria, e le piattaforme online che raccolgono i pagamenti sono tenute ad applicare la ritenuta del 21% anche su tali somme. La ritenuta, pero, in questo caso e a titolo d’acconto (non d’imposta come per la cedolare) e il contribuente dovra poi conguagliare nella dichiarazione dei redditi.Attenzione allo schema di elusione “proprietario-conduttore-sublocazione”: alcuni contribuenti hanno tentato di strutturare l’operazione nel seguente modo: il proprietario di piu immobili trasferisce formalmente il possesso di uno di essi a un familiare tramite un contratto di locazione a lungo termine (ad es. un canone di mercato), e il familiare/conduttore provvede poi a subaffittare brevemente l’immobile. In questo modo il proprietario percepirebbe solo il canone ordinario (soggetto a cedolare secca al 21% con contratto a canone libero o concordato), mentre il familiare dichiarerebbe il reddito da sublocazione come reddito diverso. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza valutano questi schemi con estrema attenzione: se i contratti mancano di consistenza economica reale (es. canone troppo basso, familiari conviventi, assenza di effettivo godimento), possono essere requalificati come operazioni in elusione o simulazione. Comodato d’uso: lo strumento per “aggirare” la cedolare?Il comodato d’uso e un contratto con cui una persona (comodante) consegna gratuitamente a un’altra (comodatario) un bene affinche se ne serva per un tempo determinato o per un uso specifico. E’ disciplinato dagli artt. 1803-1812 del Codice Civile. La domanda che molti si pongono e: se il proprietario concede l’immobile in comodato a un figlio o a un familiare, e questi poi lo affitta brevemente, chi paga le imposte e con quale aliquota?Sul piano fiscale, il meccanismo funziona cosi:Il comodante (proprietario) non percepisce reddito e non deve dichiarare il canone; deve tuttavia indicare nel quadro RB del 730 che l’immobile e concesso in comodato (codice utilizzo 4 o 10);Il comodatario (chi riceve il bene gratuitamente) puo affittare brevemente l’immobile ottenendo un reddito proprio. Pero, come per la sublocazione, il reddito del comodatario che affitta un immobile ricevuto in comodato NON e un reddito fondiario del proprietario: la situazione giuridica e diversa dalla locazione;Il comodatario che affitta brevemente l’immobile ricevuto in comodato produce, secondo l’interpretazione fiscale consolidata, un reddito diverso (art. 67 TUIR) soggetto a IRPEF ordinaria, non cedolare secca.Tuttavia, la Risposta all’interpello n. 379 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto cruciale: se il comodatario usa l’immobile ricevuto in comodato come propria abitazione principale e contemporaneamente lo affitta brevemente per periodi limitati (ad es. durante le vacanze), il reddito da locazione breve puo essere qualificato come reddito fondiario e il regime della cedolare secca al 21% puo applicarsi, perche si tratta della sua “prima casa” in uso. Ma se il comodatario non abita nell’immobile e lo affitta solo brevemente con scopo lucrativo, la qualificazione come reddito diverso rimane la piu probabile.Schema pratico frequente e i suoi rischi: Il proprietario di tre appartamenti concede due di essi in comodato ai propri figli, che poi li affittano su Airbnb. In questo modo il proprietario applica la cedolare al 21% solo sul primo immobile che affitta direttamente, mentre i figli dichiarano redditi diversi con aliquote IRPEF che — nei casi di redditi bassi — potrebbero essere inferiori al 26%. Questo schema non e automaticamente illecito, ma presenta rischi elevati se:I figli sono privi di redditi propri e il comodato appare finalizzato esclusivamente all’elusione fiscale;Il comodato non viene registrato (e obbligatorio registrare i comodati di immobili urbani anche se gratuiti, quando durano piu di 30 giorni continuativi);I proventi delle locazioni brevi confluiscono, di fatto, nelle casse del proprietario originario;L’amministrazione finanziaria accerta una “interposizione fittizia di persona”. Il confine tra pianificazione fiscale legittima ed elusioneLa distinzione tra lecita pianificazione fiscale ed elusione (o abuso del diritto) e uno dei temi piu delicati del diritto tributario italiano. L’art. 10-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 128/2015) definisce l’abuso del diritto come quella condotta che, pur non violando norme fiscali specifiche, realizza “vantaggi fiscali indebiti” attraverso operazioni “prive di sostanza economica” che, pur formalmente rispettose delle norme, sono essenzialmente preordinate al risparmio d’imposta.Applicando questi principi al contesto delle locazioni brevi, l’Agenzia delle Entrate puo contestare come elusivi quegli schemi in cui:Il comodato o la sublocazione mancano di un reale motivo economico diverso dal risparmio fiscale;Le operazioni non hanno sostanza: il proprietario continua a gestire gli immobili, a incassare i proventi, a fare le pulizie, mentre il “comodatario” o “subconduttore” e solo nominale;I contratti sono registrati solo dopo l’accertamento o non sono registrati affatto;I flussi di denaro dimostrano che il reale beneficiario economico rimane il proprietario originario.Cosa NON e elusione: Il proprietario che concede in comodato un immobile a un figlio per permettergli di abitarvi, e il figlio che — abitandovi — affitta la stanza che non usa durante le vacanze estive, compie un’operazione pienamente legittima. Cosi come il conduttore che, con il consenso del proprietario, subaffitta legalmente una stanza non occupata non realizza alcuna elusione, anche se cio produce un risparmio rispetto all’applicazione della cedolare.La Corte di Cassazione, con varie pronunce in tema di abuso del diritto (fra cui la sentenza n. 405/2015 delle Sezioni Unite), ha ribadito che l’abuso richiede la dimostrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria sia dell’assenza di ragioni extrafiscali, sia del vantaggio fiscale indebito. Il contribuente puo controbattere dimostrando la genuinita dell’operazione.Sanzioni e controlli: cosa rischiano proprietario e affittuarioChi non dichiara correttamente i redditi da locazione breve o utilizza schemi elusivi rischia conseguenze molto pesanti. Vediamo il quadro sanzionatorio applicabile.Omessa dichiarazione dei redditi da locazione breve: Si tratta di evasione fiscale tout court. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997 per omessa o infedele dichiarazione vanno dal 90% al 180% dell’imposta evasa, con possibilita di raddoppio in caso di violazioni gravi. Le sanzioni si riducono significativamente in caso di ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).Interposizione fittizia (comodato o sublocazione simulati): Se l’Agenzia delle Entrate dimostra che il comodato o la sublocazione sono fittizie e che il reale percettore del reddito e il proprietario, l’intero reddito viene imputato a questi con:Imposte evase piu interessi legali;Sanzioni dal 90% al 180% sull’imposta non versata;In caso di importi rilevanti, rischio di rilevanza penale (art. 4 D.Lgs. 74/2000 — dichiarazione infedele — per evasione superiore a 150.000 euro per periodo d’imposta e con imposta evasa superiore al 10% dell’imposta dichiarata).Come avvengono i controlli: Dal 2024, l’Agenzia delle Entrate ha accesso diretto ai dati trasmessi dalle piattaforme digitali (Airbnb, Booking, Vrbo ecc.) ai sensi della Direttiva DAC7 (recepita con D.Lgs. 32/2023), che impone agli operatori di piattaforma di segnalare all’Amministrazione finanziaria i proventi percepiti dagli host. L’incrocio di questi dati con le dichiarazioni dei redditi permette di individuare automaticamente le incongruenze. Anche la Guardia di Finanza effettua ispezioni mirate sulle strutture ricettive, verificando la corrispondenza tra le prenotazioni registrate e i redditi dichiarati.L’obbligo di Codice Identificativo Nazionale introdotto dalla Legge 191/2023 facilita ulteriormente i controlli: ogni immobile e tracciabile, ogni annuncio deve riportare il CIN, e il Ministero del Turismo puo trasmettere le informazioni all’Agenzia delle Entrate. Verificare correttamente la propria situazione mediante la registrazione del contratto di affitto e fondamentale per evitare contestazioni. Tabella riassuntiva: confronto aliquote e scenariPer avere un quadro chiaro, ecco una tabella con i principali scenari di tassazione per le locazioni brevi nel 2026:ScenarioSoggetto che dichiaraTipo di redditoAliquotaProprietario, 1 immobile in locazione breveProprietarioReddito fondiario21% (cedolare)Proprietario, 2+ immobili in locazione breve (dal 2°)ProprietarioReddito fondiario26% (cedolare)Conduttore che subaffitta brevementeConduttoreReddito diverso (art. 67 TUIR)IRPEF progressivaComodatario che affitta brevemente (non abita nell’immobile)ComodatarioReddito diverso (art. 67 TUIR)IRPEF progressivaComodatario che abita nell’immobile e lo affitta saltuariamenteComodatarioReddito fondiario21% (cedolare, primo immobile)Piu di 4 immobili gestiti: attivita d’impresaImprenditoreReddito d’impresaIRPEF + IVACome dichiarare correttamente i redditi da locazione breveLa dichiarazione dei redditi da locazione breve segue procedure precise a seconda della tipologia di reddito. Ecco le istruzioni operative per il 2026 (redditi 2025).Proprietari (reddito fondiario)I redditi fondiarii da locazione breve vanno indicati nel Quadro RB del Modello Redditi PF (o nel Quadro B del Modello 730). Per ogni immobile:Colonna “Codice utilizzo”: 3 per locazione ordinaria; per locazione breve non esiste un codice specifico, si usa il codice 3 indicando anche l’opzione per la cedolare secca;Per la cedolare secca: flaggare l’opzione “cedolare secca” e indicare l’aliquota (21% per il primo immobile, 26% per gli altri);Il canone da dichiarare e il canone lordo pattuito nel contratto (o percepito), non decurtato delle spese;Le ritenute operate dagli intermediari (21%) sono accreditate come credito d’imposta e compensate con l’imposta dovuta; l’eventuale differenza (tra il 26% dovuto e il 21% trattenuto) va versata con F24.Conduttori e comodatari (reddito diverso)I redditi da sublocazione e da comodato-con-affitto vanno dichiarati nel Quadro RL del Modello Redditi PF (o nel Quadro D del Modello 730), sezione dedicata agli “altri redditi”. Il reddito imponibile e dato dalla differenza tra i canoni percepiti e le spese documentate (quota del canone pagato al proprietario, servizi forniti, spese di pulizia, ecc.). Su questo importo netto si applicano le aliquote IRPEF progressive. Valuta sempre il supporto di un professionista per la compilazione: una consulenza del CAF o di un commercialista puo evitare errori costosi.Scadenze 2026Modello 730/2026: presentazione entro il 30 settembre 2026 (per redditi 2025);Modello Redditi PF 2026: presentazione online entro il 31 ottobre 2026;Acconto IRPEF novembre 2026: il 30 novembre 2026 per il secondo acconto;Ravvedimento operoso per omissioni: possibile fino alla scadenza del termine di accertamento (quinto anno successivo), con sanzioni ridotte.Per i contratti di locazione breve non intermediati da piattaforme, ricorda che la registrazione del contratto non e obbligatoria se la durata e inferiore a 30 giorni, ma e comunque consigliata per avere certezza della data certa del contratto in caso di controversie. Gestire correttamente la fiscalita delle locazioni brevi e sempre piu complesso: la normativa evolve rapidamente, i controlli si intensificano e i rischi per chi sbaglia — anche in buona fede — sono elevati. Affidarsi a un professionista del settore e la scelta piu sicura per evitare sanzioni e contenziosi con il Fisco.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti sulla cedolare secca al 26%Dal secondo immobile in locazione breve si paga sempre il 26%?Si, dal 1° gennaio 2024, per effetto della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), il proprietario che affitta brevemente (contratti fino a 30 giorni) piu di un immobile applica la cedolare secca al 26% dal secondo immobile in poi. Solo il primo immobile, a scelta del contribuente, beneficia dell’aliquota agevolata al 21%.Chi subaffitta un immobile puo usare la cedolare secca al 21%?No. La cedolare secca e riservata ai soli proprietari di immobili che concedono in locazione. Il conduttore che subaffitta dichiara un reddito diverso (art. 67 TUIR), soggetto a IRPEF ordinaria con aliquote progressive. Non e possibile optare per la cedolare secca sul reddito da sublocazione.Il comodato d’uso a un figlio permette di evitare la cedolare al 26%?Dipende dalla situazione concreta. Se il figlio abita effettivamente nell’immobile e lo affitta saltuariamente, puo applicare la cedolare al 21% come prima casa. Se il figlio non abita nell’immobile ma lo affitta su Airbnb, il reddito e classificato come reddito diverso soggetto a IRPEF. Se il comodato e simulato (il figlio e solo nominale), l’AdE puo riqualificarlo come operazione elusiva e imputare il reddito al proprietario originario.Airbnb applica sempre la ritenuta del 21%: come funziona se devo pagare il 26%?Le piattaforme come Airbnb applicano la ritenuta del 21% su tutti i pagamenti, indipendentemente dal numero di immobili. Se per uno o piu immobili e dovuta l’aliquota del 26%, la differenza (5% in piu) deve essere versata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi tramite F24. La ritenuta del 21% viene accreditata come credito d’imposta.Quanti immobili si possono affittare brevemente prima di fare impresa?La soglia indicata dalla Circolare AdE n. 24/E del 2017 e di quattro appartamenti: da cinque in su, l’attivita e presunta come imprenditoriale, con obbligo di apertura di partita IVA e assoggettamento a IVA e imposte sui redditi d’impresa. Sotto questa soglia, il regime delle persone fisiche con cedolare secca (o IRPEF) rimane applicabile.Hai bisogno di assistenza per le locazioni brevi?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con la dichiarazione dei redditi da locazione breve, la registrazione dei contratti di affitto e la verifica della tua situazione fiscale immobiliare.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist Completa Tutto ciò che paghi entro il 31 dicembre 2026 può trasformarsi in un risparmio concreto sulla dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. Il 730/2027, infatti, riguarda i redditi e le spese del 2026: una volta passata la mezzanotte del… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 08:00:002026-09-21 13:44:07Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist CompletaDICHIARAZIONE DEI REDDITI Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come PresentarlaDichiarazione Redditi Tardiva 2026: Sanzioni e Ravvedimento https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 08:00:002026-08-17 11:03:33Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come PresentarlaDICHIARAZIONE DEI REDDITI Calendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e ImpreseCalendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e Imprese https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 09:00:002026-08-17 11:03:20Calendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e ImpreseCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-08 23:44:142026-05-31 17:55:40Cedolare Secca al 26%: Sublocazione e Comodato per Aggirare la Tassa
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist Completa Tutto ciò che paghi entro il 31 dicembre 2026 può trasformarsi in un risparmio concreto sulla dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. Il 730/2027, infatti, riguarda i redditi e le spese del 2026: una volta passata la mezzanotte del… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 08:00:002026-09-21 13:44:07Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist Completa
DICHIARAZIONE DEI REDDITI Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come PresentarlaDichiarazione Redditi Tardiva 2026: Sanzioni e Ravvedimento https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 08:00:002026-08-17 11:03:33Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come Presentarla
DICHIARAZIONE DEI REDDITI Calendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e ImpreseCalendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e Imprese https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 09:00:002026-08-17 11:03:20Calendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e Imprese
CAF, COLF E BADANTICome Consegnare la Lettera di Licenziamento alla Colf o alla Badante: Guida Completa 2026Indice dei contenutiQuando si può licenziare la colf o la badanteLa forma scritta: obbligo e contenuto della letteraModalità di consegna della lettera di licenziamentoTermini di preavviso secondo il CCNL Lavoro DomesticoIndennità sostitutiva del preavvisoTFR e ultime competenze da corrispondereComunicazione obbligatoria all’INPSCasi particolari: gravidanza, malattia, infortunioFacsimile lettera di licenziamentoErrori da evitare nel licenziamentoDomande frequenti sul licenziamento colf e badanteIl licenziamento di una colf o di una badante è una procedura regolata da norme precise: il CCNL Lavoro Domestico, il Codice Civile (artt. 2118 e 2119) e la Legge 339/1958. Commettere errori formali o sostanziali in questa fase può esporre il datore di lavoro a contestazioni, richieste di risarcimento e vertenze sindacali. In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: quando puoi licenziare, come redigere la lettera di licenziamento, quali sono i termini di preavviso aggiornati, come calcolare il TFR e come effettuare la comunicazione all’INPS. Al termine trovi anche un facsimile completo pronto all’uso.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Quando si può licenziare la colf o la badanteNel rapporto di lavoro domestico, il datore di lavoro può recedere dal contratto in qualsiasi momento, ma deve rispettare le regole previste dal CCNL Lavoro Domestico vigente e dalla normativa generale sul lavoro. Esistono tre tipologie principali di licenziamento, ciascuna con conseguenze diverse sul piano economico e procedurale. Licenziamento per giusta causaIl licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) si verifica quando il lavoratore compie un atto talmente grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. In questi casi non è dovuto il preavviso. Rientrano in questa fattispecie:Furto o appropriazione indebita di beni del datore di lavoro o dei familiariViolenza fisica o verbale nei confronti del datore di lavoro o delle persone assistiteAbbandono del posto di lavoro in situazioni di pericolo (es. anziano non autosufficiente lasciato solo)Gravi negligenze nella cura dell’assistito (es. cadute per mancata vigilanza)Violazione della riservatezza su dati sensibili della famigliaUso improprio di sostanze stupefacenti o alcol durante il servizioLa giusta causa deve essere motivata nella lettera in modo specifico e documentata. Un generico riferimento a “comportamenti scorretti” non è sufficiente e potrebbe essere impugnato.Licenziamento per giustificato motivoIl licenziamento per giustificato motivo si ha quando esiste una ragione oggettiva legata alla persona del lavoratore (es. ripetute inadempienze) o a esigenze organizzative (es. riduzione delle ore, trasferimento in altra città, decesso dell’assistito). In questo caso il preavviso è dovuto secondo i termini del CCNL.Licenziamento ad nutum (senza giusta causa)Per i lavoratori domestici con meno di 240 ore mensili (i cosiddetti “addetti a ore”), il datore di lavoro può recedere dal contratto senza obbligo di motivazione ai sensi della Legge 339/1958 e del CCNL. È però sempre dovuto il preavviso o la relativa indennità sostitutiva. Per i lavoratori conviventi con più di 240 ore mensili, invece, trovano applicazione anche le tutele dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.La forma scritta: obbligo e contenuto della letteraLa forma scritta del licenziamento è un requisito essenziale per la validità del recesso. Il licenziamento verbale è nullo (art. 2 D.Lgs. 23/2015 e art. 2 L. 604/1966 nella parte applicabile). La lettera di licenziamento deve contenere i seguenti elementi fondamentali:Dati del datore di lavoro: nome, cognome, indirizzoDati del lavoratore: nome, cognome, codice fiscale, indirizzoData di inizio del rapporto di lavoroCategoria e livello contrattuale (es. “cat. CS, livello BS del CCNL Lavoro Domestico”)Dichiarazione di recesso con indicazione del tipo (con o senza preavviso)Decorrenza del licenziamento (data ultima di lavoro)Motivazione (obbligatoria in caso di giusta causa o giustificato motivo; facoltativa per recesso ad nutum)Termini di preavviso o comunicazione dell’indennità sostitutivaData e firma del datore di lavoroNella guida completa al lavoro domestico trovi anche tutte le informazioni su come formalizzare correttamente il rapporto di lavoro sin dall’assunzione, aspetto fondamentale per evitare complicazioni in fase di cessazione. Modalità di consegna della lettera di licenziamentoLa corretta consegna della lettera di licenziamento è fondamentale per far decorrere i termini di preavviso e per evitare contestazioni sulla data di comunicazione. Esistono quattro modalità riconosciute dalla legge e dalla giurisprudenza. 1. Raccomandata A/R (raccomandata con avviso di ricevimento)È la modalità più utilizzata e più sicura per i lavoratori non conviventi. La lettera viene spedita tramite Poste Italiane con raccomandata A/R all’indirizzo di residenza o domicilio del lavoratore. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione, non dalla data di spedizione. Conserva sempre la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento firmato.Cosa fare se il lavoratore rifiuta di firmare o non ritira la raccomandata: In base alla giurisprudenza prevalente, la lettera si considera “conoscibile” quando viene depositata nell’ufficio postale e viene lasciato l’avviso di giacenza. La Corte di Cassazione ha più volte stabilito che il licenziamento produce effetti dalla data di giacenza del plico, se il lavoratore non ha provveduto al ritiro per sua colpa (Cass. civ. n. 22939/2017).2. Posta Elettronica Certificata (PEC)La PEC ha valore legale equivalente alla raccomandata A/R ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice del Consumo Digitale). Può essere utilizzata se il lavoratore dispone di un indirizzo PEC comunicato al datore di lavoro. Il vantaggio è la certezza immediata della consegna e la tracciabilità elettronica. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione nella casella PEC del destinatario.3. Consegna a mano con firma per ricevutaIl datore di lavoro consegna direttamente la lettera al lavoratore, che firma una copia per ricevuta indicando data e ora di ricevimento. È la modalità più immediata per i lavoratori conviventi. È importante predisporre due copie originali: una per il lavoratore e una da trattenere con la firma di ricevuta. Il termine di preavviso decorre dalla data indicata nella firma di ricevuta.4. Notifica tramite ufficiale giudiziarioÈ la modalità più formale e viene utilizzata nei casi di rifiuto sistematico della comunicazione da parte del lavoratore. L’ufficiale giudiziario notifica la lettera secondo le regole del codice di procedura civile. Ha il vantaggio di essere incontestabile, ma comporta tempi e costi maggiori.ModalitàProva legaleDecorrenza preavvisoCostoRaccomandata A/RAvviso di ricevimento firmatoData ricezione (o giacenza)BassoPECRicevuta di consegna PECData ricezione in casella PECBassoConsegna a manoFirma di ricevuta con dataData firma ricevutaNessunoUfficiale giudiziarioRelata di notificaData notificaAltoTermini di preavviso secondo il CCNL Lavoro DomesticoI termini di preavviso nel lavoro domestico sono stabiliti dal CCNL Lavoro Domestico e variano in base a due criteri principali: l’anzianità di servizio e il numero di ore settimanali lavorate. È fondamentale applicare correttamente questi termini, pena l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso. Preavviso per lavoratori non conviventi (meno di 24 ore settimanali)Anzianità di servizioPreavviso in giorni di effettivo lavoroFino a 2 anni8 giorniOltre 2 anni15 giorniPreavviso per lavoratori non conviventi (da 24 a 30 ore settimanali)Anzianità di servizioPreavviso in giorni di calendarioFino a 2 anni15 giorniOltre 2 anni30 giorniPreavviso per lavoratori conviventi (più di 30 ore settimanali)Anzianità di servizioPreavviso in giorni di calendarioFino a 2 anni15 giorniOltre 2 anni30 giorniNota importante: Per i lavoratori conviventi (badanti H24 o con presenza continuativa in casa), il CCNL prevede che durante il periodo di preavviso il lavoratore abbia diritto a permessi retribuiti per cercare una nuova occupazione (almeno 1 ora al giorno o, in alternativa, 2 giorni per settimana). Il termine di preavviso non può iniziare a decorrere durante la malattia del lavoratore.Per approfondire il tema dei contributi INPS per colf e badanti e per verificare i versamenti effettuati durante il rapporto, consulta la nostra guida sulla Flat Tax Colf e Badanti 2026.Indennità sostitutiva del preavvisoSe il datore di lavoro non vuole o non può attendere la scadenza del preavviso, è tenuto a corrispondere al lavoratore una indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non goduto. Questa possibilità vale sia nel caso di licenziamento con preavviso che non si vuole far lavorare, sia nei casi eccezionali in cui si vuole anticipare la cessazione. Come si calcola l’indennità sostitutivaL’indennità sostitutiva del preavviso si calcola moltiplicando la retribuzione giornaliera per il numero di giorni di preavviso non goduto. La retribuzione giornaliera comprende:Paga base contrattuale (secondo il livello del CCNL)Indennità di vitto e alloggio (per i conviventi, calcolata in misura forfettaria)Tredicesima mensilità (rateo mensile = 1/12 dell’importo annuo)Quattordicesima mensilità, se prevista (rateo mensile = 1/12 dell’importo annuo)Eventuali superminimi concordati individualmenteEsempio pratico: Badante convivente, anzianità superiore a 2 anni, retribuzione mensile lorda 1.200 euro. Preavviso di 30 giorni. Retribuzione giornaliera = 1.200 / 30 = 40 euro. Indennità sostitutiva = 40 euro x 30 giorni = 1.200 euro lordi. Su questo importo vengono applicati contributi INPS e ritenute fiscali.Importante: L’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione INPS e deve essere inclusa nella busta paga finale del lavoratore.TFR e ultime competenze da corrispondereAl momento del licenziamento della colf o della badante, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una serie di voci economiche, oltre all’eventuale indennità sostitutiva del preavviso. La liquidazione finale (comunemente chiamata “buonuscita”) comprende più elementi distinti che devono essere tutti quantificati e corrisposti entro i termini di legge.Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) si matura su base annua ed è dovuto in caso di licenziamento (ma anche in caso di dimissioni). Per il lavoro domestico, il TFR si calcola come segue:Base di calcolo: Retribuzione annua lorda divisa per 13,5 (coefficiente CCNL)Rivalutazione annua: 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTATImposta del 17% (tassazione separata TFR) applicata al momento dell’erogazionePer la lettera di assunzione compilata correttamente all’inizio del rapporto di lavoro, è importante aver indicato la data di inizio, fondamentale per il corretto calcolo del TFR.Ultime competenze da liquidareOltre al TFR, nella busta paga finale devono essere incluse:Retribuzione del periodo lavorato nell’ultimo mese (pro rata)Rateo di tredicesima (1/12 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)Rateo di quattordicesima (se prevista dal contratto individuale)Ferie non godute: il CCNL prevede 26 giorni annui di ferie; quelle non fruite devono essere monetizzatePermessi non goduti: i permessi ROL (4 ore mensili) non goduti vanno monetizzatiFestività soppresse: quota eventuali festività non fruiteNota: Se il lavoratore aveva ancora ferie arretrate degli anni precedenti, anche queste devono essere liquidate. Non è possibile “perdere” le ferie non godute per dimenticanza del datore di lavoro.Quando va pagata la liquidazioneLa liquidazione finale deve essere corrisposta entro il giorno lavorativo successivo alla cessazione del rapporto. In caso di ritardo, il lavoratore ha diritto agli interessi legali sulle somme non corrisposte tempestivamente. Per i lavoratori non conviventi, è prassi comune liquidare tutto contestualmente all’ultimo giorno di lavoro.Comunicazione obbligatoria all’INPSLa cessazione del rapporto di lavoro domestico deve essere comunicata obbligatoriamente all’INPS entro specifici termini. Questa comunicazione è fondamentale sia per regolarizzare la posizione contributiva sia per consentire al lavoratore di accedere alle prestazioni di disoccupazione. Comunicazione tramite il portale INPSLa comunicazione di cessazione va effettuata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di cessazione del rapporto attraverso il portale INPS (sezione “Lavoratori domestici”). La comunicazione può essere effettuata:Direttamente online sul sito INPS con SPID o CIETramite CAF o patronato abilitatoTramite call center INPS (numero 803.164 o 06.164.164 da cellulare)La comunicazione comprende la denuncia di cessazione del rapporto e il pagamento degli ultimi contributi INPS trimestrali (se ancora dovuti per il trimestre in corso). I contributi INPS per il lavoro domestico si pagano in scadenze trimestrali: 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio.NASpI per colf e badanti dopo il licenziamentoIl lavoratore domestico licenziato ha diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) se soddisfa i requisiti contributivi. Per accedere alla NASpI, il lavoratore deve:Aver perso involontariamente l’occupazione (il licenziamento rientra in questa categoria)Poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedentiAver lavorato almeno 30 giorni nell’ultimo annoEssere in stato di disoccupazioneLa domanda di NASpI va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Il CAF Centro Fiscale può assistere il lavoratore nella presentazione della domanda NASpI.Casi particolari: gravidanza, malattia, infortunioEsistono situazioni in cui il licenziamento è vietato o sospeso per tutelare il lavoratore in un momento di vulnerabilità. È essenziale conoscere questi limiti per evitare di incorrere in un licenziamento nullo e nelle conseguenti sanzioni.Divieto di licenziamento in gravidanzaÈ assolutamente vietato licenziare la lavoratrice domestica durante il periodo di gestazione (dall’inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità obbligatoria, ovvero fino al compimento del primo anno di età del bambino). Il divieto di licenziamento si applica anche alle lavoratrici adottive o affidatarie. La violazione di questo divieto comporta la nullità del licenziamento e il diritto della lavoratrice alla reintegrazione e al risarcimento del danno. L’unica eccezione è il licenziamento per giusta causa non collegato allo stato di gravidanza.Licenziamento durante la malattiaIl lavoratore domestico in malattia certificata gode di un periodo di comporto (periodo massimo di assenza giustificata per malattia) stabilito dal CCNL:Anzianità di servizioPeriodo di comporto (giorni di calendario)Fino a 6 mesi10 giorniDa 6 mesi a 2 anni45 giorniOltre 2 anni180 giorniDurante il periodo di comporto il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore (salvo giusta causa non collegata alla malattia). Il termine di preavviso, se già in corso al momento dell’insorgenza della malattia, viene sospeso e riprende a decorrere dalla guarigione. Se il periodo di malattia supera il comporto massimo previsto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.Tutela in caso di infortunio sul lavoroIn caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore domestico gode di tutele ampliate. Il periodo di comporto per infortunio sul lavoro è più lungo rispetto alla malattia ordinaria. Il datore di lavoro deve avere in regola la posizione con l’INAIL per il lavoratore domestico, altrimenti risponde personalmente dei danni. Il licenziamento durante l’inabilità temporanea assoluta da infortunio è nullo per violazione delle norme di tutela.Decesso dell’assistitoIn caso di morte del datore di lavoro o dell’assistito, gli eredi o i familiari che non intendano proseguire il rapporto devono comunicare la cessazione nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal CCNL. Il decesso dell’assistito non costituisce giusta causa di licenziamento e non esonera dal pagamento del preavviso. Tuttavia, il CCNL prevede che in questo caso il periodo di preavviso possa essere ridotto alla metà. Analogamente, il lavoratore convivente che viene a trovarsi improvvisamente senza alloggio ha diritto a una sistemazione temporanea o all’indennità sostitutiva dell’alloggio per il periodo di preavviso.Facsimile lettera di licenziamentoDi seguito trovi un facsimile di lettera di licenziamento per colf o badante, adattabile alle diverse situazioni. Ricordati di personalizzare i dati in corsivo e di conservare una copia firmata per ricevuta. Il facsimile rispetta tutti i requisiti formali previsti dal CCNL Lavoro Domestico e dalla normativa vigente. FACSIMILE – LETTERA DI LICENZIAMENTO CON PREAVVISO[Luogo], [data]Oggetto: Comunicazione di recesso dal contratto di lavoro domesticoGentile [Nome e Cognome del lavoratore],con la presente Le comunico il recesso dal contratto di lavoro domestico stipulato in data [data di inizio rapporto], a far data dal [data ultima di lavoro], con rispetto del termine di preavviso contrattuale di [numero giorni] giorni previsto dal CCNL Lavoro Domestico vigente per la Sua anzianità di servizio e tipologia di rapporto ([convivente / non convivente con X ore settimanali]).Il presente licenziamento viene disposto per [giustificato motivo oggettivo consistente in… / giusta causa consistente in… / recesso ai sensi dell’art. 4 della Legge 339/1958].Entro la data di cessazione del rapporto Le verrà corrisposta la liquidazione finale comprensiva di:Retribuzione del periodo lavorato fino al [data]Rateo di tredicesima mensilità maturatoRateo di quattordicesima mensilità (se prevista)Ferie e permessi non godutiTrattamento di Fine Rapporto (TFR) maturatoLa invito a restituire le chiavi dell’abitazione e qualsiasi altro bene di proprietà entro il giorno [data].Cordiali saluti,[Nome e Cognome del datore di lavoro][Indirizzo][Data e Firma]Ricevuta di consegna:Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome del lavoratore] dichiara di aver ricevuto in data __________ la presente comunicazione di recesso.Data e firma del lavoratore: ________________________________Nota per il licenziamento per giusta causa: Se il licenziamento avviene senza preavviso per giusta causa, sostituire il paragrafo sul preavviso con: “Il presente licenziamento viene disposto per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile, consistente in [descrizione dettagliata del fatto], accaduto in data [data]. Pertanto non è dovuto alcun termine di preavviso né la relativa indennità sostitutiva.”Errori da evitare nel licenziamentoIl licenziamento della colf o della badante è una procedura in cui è facile commettere errori che possono avere conseguenze legali ed economiche. Ecco i più frequenti da evitare assolutamente per non incorrere in contestazioni o vertenze.Licenziamento verbale: È nullo per legge. Anche se il lavoratore “accetta” verbalmente, il licenziamento deve essere sempre in forma scritta.Non rispettare i termini di preavviso: Se il licenziamento non è per giusta causa, il preavviso è obbligatorio. Non corrisponderlo significa dover pagare l’indennità sostitutiva più eventuali interessi.Licenziare durante la maternità o la malattia: Il licenziamento in questi periodi è nullo (salvo giusta causa). L’errore può costare molto caro.Non comunicare la cessazione all’INPS: La mancata comunicazione entro il 16 del mese successivo comporta sanzioni amministrative.Non liquidare TFR e ferie non godute: Il mancato pagamento delle competenze di fine rapporto è un inadempimento grave che espone a richieste di risarcimento e interessi.Motivazione generica o falsa: Se il licenziamento è per giusta causa, la motivazione deve essere specifica e documentabile. Una motivazione falsa o vaga può rendere il licenziamento inefficace.Non conservare la prova di consegna: Senza ricevuta firmata, ricevuta di spedizione o ricevuta di consegna PEC, non si può dimostrare quando è stata comunicata la cessazione.Ritardare la liquidazione finale: Il saldo delle competenze deve avvenire entro il giorno successivo alla cessazione. I ritardi generano interessi legali.Se hai dubbi sulla procedura corretta da seguire o vuoi evitare errori, il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa nella gestione dei contratti di lavoro domestico, dal licenziamento alla compilazione della busta paga finale. Puoi anche consultare la nostra guida sulle dimissioni volontarie, utile per comprendere le differenze tra recesso del datore e recesso del lavoratore.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la gestione contratto colf e badanti: assunzione, busta paga, contributi INPS, ferie e TFR. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti sul licenziamento colf e badantePosso licenziare la badante senza motivazione?Per i lavoratori con meno di 24 ore settimanali (addetti a ore), il datore di lavoro puo recedere senza obbligo di motivazione ai sensi della Legge 339/1958. Per i lavoratori con piu di 240 ore mensili, invece, occorre una motivazione valida (giusta causa o giustificato motivo). In tutti i casi, il preavviso o la relativa indennita sostitutiva sono sempre dovuti (tranne in caso di giusta causa).Quanto preavviso devo dare alla colf?I termini di preavviso variano in base all’anzianita di servizio e alle ore settimanali. Per i non conviventi con meno di 24 ore: 8 giorni fino a 2 anni di anzianita, 15 giorni oltre i 2 anni. Per i non conviventi con 24-30 ore: 15 giorni fino a 2 anni, 30 giorni oltre. Per i conviventi: 15 giorni fino a 2 anni, 30 giorni oltre 2 anni.La lettera di licenziamento deve essere raccomandata?Non e obbligatoria la raccomandata, ma e fortemente consigliata perche garantisce la prova della data di consegna. Sono valide anche: consegna a mano con firma di ricevuta, PEC, notifica tramite ufficiale giudiziario. Il licenziamento verbale, invece, e sempre nullo.Posso licenziare la badante se l’assistito e deceduto?Si, il decesso dell’assistito giustifica la cessazione del rapporto. Gli eredi devono pero rispettare i termini di preavviso del CCNL (o corrispondere l’indennita sostitutiva). Il CCNL prevede che in caso di morte del datore di lavoro, il periodo di preavviso possa essere ridotto alla meta.Quanto costa licenziare una colf con 5 anni di anzianita?Il costo comprende: preavviso di 30 giorni (o indennita sostitutiva equivalente a una mensilita), TFR maturato in 5 anni (circa 3-4 mensilita lordi), ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie e permessi non goduti. In totale, per una retribuzione mensile di 1.000 euro, il costo liquidativo puo essere di 5.000-6.000 euro lordi. Hai bisogno di assistenza per il licenziamento di colf o badante?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in tutte le pratiche legate al lavoro domestico: redazione della lettera di licenziamento, calcolo del TFR, liquidazione finale, comunicazione all’INPS e pratiche NASpI per il lavoratore.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, COLF E BADANTI Morte assistito: cosa fare con la badante(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/colf-e-badanti-2.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-27 06:00:002026-03-17 19:06:53Morte assistito: cosa fare con la badanteCAF, COLF E BADANTI Bonus Mamme 2025: Perche Colf e Badanti Sono Escluse (e Quali Alternative Esistono) Il bonus mamme 2025 ha fatto parlare molto di se nelle ultime settimane, promettendo un significativo risparmio contributivo per le lavoratrici madri. Purtroppo, per migliaia di colf, badanti e lavoratrici domestiche in Italia, questa agevolazione… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/Bonus-Mamma-2025.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-21 12:20:112026-07-21 09:37:22Bonus Mamme 2025: Perche Colf e Badanti Sono Escluse (e Quali Alternative Esistono)CAF, COLF E BADANTI Badante H24: costi turnazione e gestione(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/colf-e-badanti-2.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-20 06:00:002026-03-17 19:06:37Badante H24: costi turnazione e gestioneCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale Maggio 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/colf-e-badanti-2.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-08 22:44:142026-07-19 10:14:56Come Consegnare la Lettera di Licenziamento alla Colf o alla Badante: Guida Completa 2026
CAF, COLF E BADANTI Morte assistito: cosa fare con la badante(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/colf-e-badanti-2.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-27 06:00:002026-03-17 19:06:53Morte assistito: cosa fare con la badante
CAF, COLF E BADANTI Bonus Mamme 2025: Perche Colf e Badanti Sono Escluse (e Quali Alternative Esistono) Il bonus mamme 2025 ha fatto parlare molto di se nelle ultime settimane, promettendo un significativo risparmio contributivo per le lavoratrici madri. Purtroppo, per migliaia di colf, badanti e lavoratrici domestiche in Italia, questa agevolazione… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/Bonus-Mamma-2025.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-21 12:20:112026-07-21 09:37:22Bonus Mamme 2025: Perche Colf e Badanti Sono Escluse (e Quali Alternative Esistono)
CAF, COLF E BADANTI Badante H24: costi turnazione e gestione(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/colf-e-badanti-2.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-20 06:00:002026-03-17 19:06:37Badante H24: costi turnazione e gestione
CAFErrore Agenzia delle Entrate nel Modello Redditi 2026: Guida Completa al Quadro RT e MinusvalenzeIl Modello Redditi PF 2026 presenta quest’anno un problema tecnico segnalato ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate: un bug nel software di compilazione che interessa il Quadro RT, la sezione dedicata ai redditi diversi di natura finanziaria e, in particolare, alla compensazione delle minusvalenze maturate negli anni precedenti. Il problema ha colpito migliaia di contribuenti che detengono strumenti finanziari soggetti al regime dichiarativo, generando errori nei calcoli automatici delle imposte dovute e, in alcuni casi, una tassazione superiore al dovuto.In questa guida aggiornata del CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo nel dettaglio cosa sta succedendo, chi sono i soggetti coinvolti, quali sono le conseguenze pratiche e quali soluzioni adottare per compilare correttamente il Quadro RT senza incorrere in errori o sanzioni. Vedremo anche quando e come presentare una dichiarazione integrativa e quali sono le scadenze da rispettare nel 2026.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiIl bug dell’Agenzia delle Entrate: cosa è successoQuadro RT 2026: struttura e funzionamentoCome funzionano le minusvalenze nel regime dichiarativoChi è coinvolto dall’errore softwareConseguenze pratiche: tassazione errata e rischi per il contribuenteLa soluzione ufficiale dell’Agenzia delle EntrateCome compilare correttamente il Quadro RTDichiarazione integrativa: quando e come presentarlaScadenze del Modello Redditi 2026 da non perdereDifferenze tra Modello 730 e Modello Redditi per i redditi finanziariRegime dichiarativo vs regime amministratoDomande Frequenti sul Quadro RT e minusvalenze Il Bug dell’Agenzia delle Entrate: Cosa è SuccessoNel corso della campagna dichiarativa 2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato ufficialmente l’esistenza di un malfunzionamento nel software REDDITI PF 2026 (versione per persone fisiche), specificamente nel modulo dedicato alla gestione del Quadro RT. Il bug riguarda la sezione RT3, ovvero quella in cui si inseriscono le minusvalenze, le perdite su strumenti finanziari e le eccedenze non compensate degli anni precedenti (fino a quattro anni prima).Il problema tecnico si manifesta in questo modo: quando il contribuente inserisce una minusvalenza pregressa maturata in uno degli anni dal 2021 al 2024, il software non la riconosce correttamente nel calcolo dell’imposta sostitutiva del 26%. In alcuni casi il software azzera il campo, in altri riporta un valore errato, con il risultato che l’imposta calcolata risulta maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta.Il bug è stato segnalato per la prima volta da numerosi professionisti fiscali (dottori commercialisti, CAF e consulenti tributari) nelle prime settimane di apertura della campagna dichiarativa, a partire dal 15 aprile 2026. L’Agenzia delle Entrate ha risposto con un comunicato ufficiale, riconoscendo il problema e annunciando il rilascio di una versione aggiornata del software dichiarativo.La notizia ha generato allarme tra i contribuenti con portafogli finanziari soggetti al regime dichiarativo, ovvero coloro che gestiscono autonomamente la propria fiscalità sugli investimenti senza affidarsi a un intermediario finanziario abilitato (banca o SIM) che applichi in automatico il regime del risparmio amministrato. Quadro RT 2026: Struttura e FunzionamentoIl Quadro RT del Modello Redditi PF è la sezione dedicata ai redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986). In questa sezione si dichiarano:Plusvalenze e minusvalenze da cessione di titoli partecipativi (azioni, obbligazioni, ETF, fondi comuni di investimento)Plusvalenze da cessione di valute estere a pronti e a termineRedditi e perdite da strumenti finanziari derivati (opzioni, futures, contratti a termine)Plusvalenze da cessione di criptovalute e asset digitali (con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023)Redditi da rapporti che non costituiscono esercizio di impresa relativi a contratti finanziariIl Quadro RT si suddivide in diverse sezioni:SezioneContenutoAliquota imposta sostitutivaRT1Plusvalenze da partecipazioni qualificate ante 1° gennaio 2019Tassazione IRPEF ordinaria (parziale concorso al reddito)RT2Plusvalenze da partecipazioni non qualificate e altri titoli26%RT3Eccedenze di minusvalenze anni precedenti da compensare—RT4Riepilogo imposta sostitutiva dovuta26%RT5Compensazione con crediti d’imposta—Il bug segnalato interessa principalmente la sezione RT3, che gestisce il riporto delle minusvalenze dagli anni precedenti. Quando si inserisce una perdita non compensata in RT3, questa dovrebbe essere automaticamente sottratta dall’imponibile in RT4, riducendo l’imposta dovuta. Il malfunzionamento causa invece il mancato riconoscimento di questa compensazione. Come Funzionano le Minusvalenze nel Regime DichiarativoPer comprendere pienamente l’impatto del bug, è necessario chiarire come funziona la compensazione delle minusvalenze nel regime dichiarativo. La normativa di riferimento è contenuta negli articoli 67-68 del TUIR e nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 165/E del 2000.Principio generale: nel regime dichiarativo, le minusvalenze (perdite su strumenti finanziari) possono essere compensate con le plusvalenze realizzate nello stesso anno oppure con le plusvalenze degli anni successivi, entro un limite temporale di quattro anni dall’anno in cui la minusvalenza è stata realizzata.Esempio pratico: se nel 2021 hai realizzato una minusvalenza di 5.000 euro dalla vendita di azioni, puoi utilizzare questa perdita per compensare plusvalenze realizzate fino al 2025 (incluso). Se nel 2026 realizzi una plusvalenza di 8.000 euro, la minusvalenza del 2021 non è più riportabile (è scaduta), ma quella del 2022 o degli anni successivi sì.Anno minusvalenzaAnni in cui può essere compensataScadenza riporto20222023, 2024, 2025, 2026Dichiarazione redditi 2027 (anno d’imposta 2026)20232024, 2025, 2026, 2027Dichiarazione redditi 2028 (anno d’imposta 2027)20242025, 2026, 2027, 2028Dichiarazione redditi 2029 (anno d’imposta 2028)20252026, 2027, 2028, 2029Dichiarazione redditi 2030 (anno d’imposta 2029)Calcolo dell’imposta sostitutiva con compensazione:Plusvalenze anno 2025: 12.000 euroMinusvalenze anno 2025: 2.000 euroSaldo netto 2025: 10.000 euroMinusvalenze pregresse riportabili (es. dal 2022): 4.000 euroImponibile finale: 10.000 – 4.000 = 6.000 euroImposta sostitutiva 26%: 6.000 x 26% = 1.560 euroCon il bug attivo, il software calcola invece l’imposta sull’intero imponibile di 10.000 euro (= 2.600 euro), ignorando le minusvalenze pregresse di 4.000 euro. La differenza per il contribuente è di 1.040 euro in piu di tasse, in aggiunta a quanto dovuto. Un errore fiscale rilevante che va assolutamente corretto. Chi è Coinvolto dall’Errore SoftwareIl malfunzionamento del software REDDITI PF 2026 riguarda una categoria specifica di contribuenti. Non tutti coloro che possiedono strumenti finanziari sono interessati. Vediamo nel dettaglio chi può essere coinvolto.Sono coinvolti:Contribuenti che utilizzano il regime dichiarativo per la gestione dei propri investimenti finanziari. Si tratta di persone fisiche che non hanno delegato la gestione fiscale dei loro investimenti a una banca o SIM, oppure che detengono titoli presso intermediari esteri che non applicano la ritenuta alla fonte italiana.Investitori con minusvalenze pregresse (anni 2022-2025) ancora da compensare, iscritte nella sezione RT3 della dichiarazione precedente.Detentori di ETF, fondi comuni, azioni o obbligazioni in conti titoli aperti presso broker esteri (es. DEGIRO, Interactive Brokers, Trade Republic, XTB) che non applicano automaticamente la ritenuta italiana.Investitori in criptovalute che hanno realizzato minusvalenze negli anni precedenti e intendono compensarle con le plusvalenze del 2025. Per il dettaglio normativo sulle criptovalute nel Modello Redditi, vedi anche la nostra guida su DAC8 e criptovalute 2026.Contribuenti con partecipazioni non qualificate in società di capitali non residenti, cedute nel corso del 2025.NON sono coinvolti:Contribuenti che utilizzano il regime del risparmio amministrato presso una banca o SIM italiana: in questo caso è l’intermediario a calcolare e versare le imposte, e il contribuente non deve compilare il Quadro RT.Contribuenti che utilizzano il regime del risparmio gestito (gestioni patrimoniali): le imposte sono versate dal gestore.Contribuenti che non hanno realizzato plusvalenze nel 2025 o che non hanno minusvalenze pregresse da compensare.Contribuenti che presentano il Modello 730/2026: il 730 non prevede il Quadro RT per i redditi diversi di natura finanziaria. Chi ha questo tipo di redditi deve necessariamente utilizzare il Modello Redditi PF, come spiegato anche nella nostra guida sulla precompilata 2026 con il Modello Redditi PF. Conseguenze Pratiche: Tassazione Errata e Rischi per il ContribuenteLe conseguenze del bug nel software REDDITI PF 2026 possono essere significative. Analizziamo gli scenari possibili e i rischi concreti per il contribuente.Scenario 1: Dichiarazione con imposta maggiorataSe il contribuente invia la dichiarazione senza accorgersi del bug e senza correggere manualmente i valori, rischia di versare un’imposta sostitutiva superiore a quella dovuta. Non si tratta di evasione, ma di un pagamento in eccesso. In questo caso, il rimedio è la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente (art. 2, comma 8-bis del D.P.R. 322/1998), con contestuale richiesta di rimborso della maggiore imposta versata.Scenario 2: Dichiarazione inviata con valori corretti ma software erratoSe il contribuente (o il professionista che lo assiste) si accorge del bug e inserisce manualmente i valori corretti ignorando il calcolo automatico del software, non ci sono rischi fiscali. L’importante è che la dichiarazione presentata sia fedele alla realta dei redditi realizzati e delle minusvalenze riportabili.Scenario 3: Omessa compensazione per paura dell’erroreAlcuni contribuenti, non riuscendo a inserire correttamente le minusvalenze a causa del bug, potrebbero aver rinunciato alla compensazione, presentando una dichiarazione con un imponibile piu alto. Anche in questo caso la soluzione è la dichiarazione integrativa.Non ci sono rischi sanzionatori per il contribuente che presenta una dichiarazione con l’errore causato dal bug del software: l’errore non è imputabile al contribuente e l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il problema. Tuttavia, è importante correggere comunque la dichiarazione per evitare di pagare piu del dovuto.Impatto economico stimatoSecondo le stime dei professionisti del settore, il bug potrebbe aver generato un’imposta sostitutiva in eccesso mediamente compresa tra 500 e 3.000 euro per contribuente, a seconda dell’entità delle minusvalenze pregresse non compensate. Per i grandi portafogli finanziari con minusvalenze rilevanti, l’errore potrebbe avere un impatto ancora maggiore. La Soluzione Ufficiale dell’Agenzia delle EntrateA seguito delle numerose segnalazioni ricevute, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un aggiornamento del software REDDITI PF 2026 che risolve il bug nella gestione del Quadro RT. L’aggiornamento è disponibile per il download sul sito ufficiale dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione dedicata ai modelli dichiarativi.Cosa fare immediatamente:Verificare la versione del software installata: aprire il programma REDDITI PF 2026 e controllare il numero di versione nell’intestazione o nell’area “Informazioni sul programma”.Scaricare e installare l’aggiornamento piu recente dal sito dell’Agenzia delle Entrate. L’aggiornamento correttivo porta la versione a un numero superiore rispetto a quella buggata.Riaprire il file della dichiarazione e verificare che i valori del Quadro RT siano ora calcolati correttamente.Se la dichiarazione è gia stata inviata con il software buggato, valutare se è necessario presentare una dichiarazione integrativa.L’Agenzia delle Entrate ha anche predisposto un numero verde dedicato (800.909.696) per supportare i contribuenti che riscontrano difficolta con il Quadro RT, attivo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 17:00.Come Compilare Correttamente il Quadro RTAnche con il software aggiornato, è importante conoscere la corretta procedura di compilazione del Quadro RT per verificare autonomamente la correttezza dei calcoli. Ecco la guida passo per passo.Sezione RT2: inserimento plusvalenze e minusvalenze 2025Rigo RT2: inserire il totale delle plusvalenze realizzate nel 2025 (colonna 1).Rigo RT3: inserire le spese e i costi inerenti alla produzione dei redditi finanziari (colonna 2). Normalmente sono le commissioni di acquisto e vendita dei titoli.Rigo RT4: differenza tra RT2 e RT3. Se positiva, è la plusvalenza netta. Se negativa, è la minusvalenza dell’anno.Rigo RT5: minusvalenze degli anni precedenti (2022-2024) riportabili. Questo è il rigo coinvolto dal bug: verificare che il valore inserito sia effettivamente sottratto dall’imponibile in RT6.Rigo RT6: imponibile netto (RT4 – RT5, se positivo). Su questo importo si applica l’aliquota del 26%.Verifica manuale: dopo aver inserito tutti i dati, eseguire il calcolo manuale per verificare la correttezza dell’imposta indicata in RT7: RT6 x 26% = imposta sostitutiva dovuta. Se il risultato non corrisponde, verificare che le minusvalenze in RT5 siano state correttamente considerate.Documentazione necessaria per la compilazionePer compilare correttamente il Quadro RT è necessario disporre di:Estratti conto del conto titoli riferiti all’anno 2025, con il dettaglio delle operazioni di compravenditaReport delle plusvalenze e minusvalenze fornito dall’intermediario finanziario (in genere disponibile nell’area clienti online)Copia delle dichiarazioni degli anni precedenti (2022-2025) per verificare le minusvalenze riportabiliRicevute dei versamenti di imposta sostitutiva effettuati negli anni precedenti tramite modello F24 Dichiarazione Integrativa: Quando e Come PresentarlaSe hai gia inviato il Modello Redditi PF 2026 con il bug attivo e hai versato piu imposta del dovuto, o se hai omesso di inserire minusvalenze riportabili, hai diritto a presentare una dichiarazione integrativa.Tipologie di dichiarazione integrativaDichiarazione integrativa a favore del contribuente (art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998): si presenta quando si corregge un errore che ha causato un pagamento in eccesso. Puo essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. In questo caso (dichiarazione 2026 per anno d’imposta 2025), la scadenza è il 31 dicembre 2031.Dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente (art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998): si presenta quando si corregge un errore in proprio favore che ha causato un pagamento in difetto. Deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo con applicazione di sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso.Procedura per la dichiarazione integrativaScaricare il software REDDITI PF 2026 aggiornato con il bug corretto.Riaprire il file della dichiarazione originaria e correggere i valori nel Quadro RT.Compilare il frontespizio indicando “Dichiarazione integrativa” nel riquadro apposito (barrare la casella “Dichiarazione integrativa a favore”).Calcolare la differenza di imposta tra quanto versato e quanto dovuto.Inviare telematicamente la dichiarazione integrativa attraverso i canali abituali (direttamente o tramite CAF o professionista abilitato).Richiedere il rimborso indicando il relativo importo nella dichiarazione integrativa, oppure richiedere che l’eccedenza sia portata in compensazione con i debiti futuri.Nota importante: se la dichiarazione integrativa genera un credito d’imposta (perché hai versato piu del dovuto), puoi scegliere se chiedere il rimborso diretto oppure portarlo in compensazione nel modello F24 per pagamenti futuri. In quest’ultimo caso, la compensazione è possibile a partire dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione integrativa. Scadenze del Modello Redditi 2026 da Non PerdereEcco il calendario completo delle scadenze del Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025) da non dimenticare:ScadenzaAdempimentoNote15 aprile 2026Apertura dichiarazione precompilata sul sito AdESolo consultazione, non modifica30 aprile 2026Invio Modello 730/2026 tramite sostituto d’imposta (CAF, datore di lavoro)Termine anticipato per alcune categorie30 giugno 2026Termine ordinario invio Modello 730 e Modello Redditi PFProroga possibile (verificare sul sito AdE)30 giugno 2026Versamento saldo IRPEF e imposta sostitutiva 26% (prima rata)Possibile dilazione in rate mensili con maggiorazione 0,33%/mese30 novembre 2026Termine invio Modello Redditi PF con proroga (tramite professionista o CAF)Con maggiorazione dello 0,4%30 novembre 2026Versamento seconda o unica rata acconto IRPEF 2026100% o seconda rata del 40%Attenzione: le scadenze possono subire proroghe ufficiali. Verificare sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate o contattare il vostro CAF di riferimento per gli aggiornamenti piu recenti. Per i contribuenti residenti in zone colpite da calamita naturali possono essere previste ulteriori sospensioni.Differenze tra Modello 730 e Modello Redditi per i Redditi FinanziariUna domanda frequente tra i contribuenti riguarda la differenza tra il Modello 730 e il Modello Redditi PF per la dichiarazione dei redditi da investimenti finanziari. La risposta è netta: il Modello 730 non prevede il Quadro RT e non consente la dichiarazione di plusvalenze e minusvalenze da strumenti finanziari soggetti al regime dichiarativo.CaratteristicaModello 730Modello Redditi PFRedditi da lavoro dipendente/pensioneSISIRedditi da lavoro autonomo occasionaleSI (fino a certi limiti)SIQuadro RT (redditi finanziari diversi)NOSIPlusvalenze/minusvalenze regime dichiarativoNOSIRimborso IRPEF in busta pagaSI (se tramite sostituto)NO (rimborso diretto AdE)Assistenza fiscale CAFSISISe sei un contribuente che utilizza il regime dichiarativo e hai realizzato plusvalenze nel 2025, sei obbligato a presentare il Modello Redditi PF 2026, anche se normalmente presenteresti il 730. In alcuni casi è possibile integrare il 730 con il Modello Redditi Aggiuntivo, ma questa opzione ha limitazioni specifiche. Per approfondire, consulta la nostra guida sulla dichiarazione dei redditi 730 e valuta con il CAF quale modello è piu adatto alla tua situazione.Regime Dichiarativo vs Regime Amministrato: Differenze ChiaveIl problema del bug nel Quadro RT riguarda solo i contribuenti che utilizzano il regime dichiarativo. È quindi utile chiarire le differenze tra i due principali regimi fiscali per gli investimenti finanziari.Regime del risparmio amministratoNel regime del risparmio amministrato (art. 6 del D.Lgs. 461/1997), l’intermediario finanziario (banca, SIM, società di gestione del risparmio) calcola e versa direttamente le imposte per conto del contribuente. Le imposte vengono applicate operazione per operazione, al momento della realizzazione della plusvalenza. Il contribuente non deve compilare il Quadro RT nella dichiarazione dei redditi.Vantaggi: semplicita, nessun adempimento dichiarativo per i redditi finanziari, compensazione automatica tra minusvalenze e plusvalenze all’interno dello stesso conto titoli.Limiti: impossibilita di compensare minusvalenze tra intermediari diversi, impossibilita di compensare minusvalenze da regime amministrato con plusvalenze da regime dichiarativo (e viceversa).Regime dichiarativoNel regime dichiarativo (art. 5 del D.Lgs. 461/1997), il contribuente gestisce autonomamente la propria fiscalità sugli investimenti, dichiarando i redditi finanziari nella propria dichiarazione dei redditi (Quadro RT) e versando le imposte tramite modello F24.Vantaggi: possibilita di compensare minusvalenze tra diversi intermediari, piu flessibilita nella gestione delle perdite pregresse, possibilita di scegliere quando versare l’imposta (entro le scadenze della dichiarazione).Limiti: adempimenti piu complessi, necessita di conservare e analizzare tutta la documentazione relativa alle operazioni finanziarie, rischio di errori nella compilazione (come il bug del software REDDITI PF 2026 qui descritto). Conclusione: il bug nel software REDDITI PF 2026 per il Quadro RT è un problema tecnico riconosciuto e risolto dall’Agenzia delle Entrate, ma le sue conseguenze pratiche possono essere rilevanti per i contribuenti che hanno gia inviato la dichiarazione con il software difettoso. La soluzione è scaricare l’aggiornamento correttivo, verificare i propri calcoli e, se necessario, presentare una dichiarazione integrativa a favore per recuperare l’eventuale maggiore imposta versata.Se hai dubbi sulla tua situazione specifica, su come compilare il Quadro RT o su come procedere con la dichiarazione integrativa, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione. I nostri esperti fiscali possono analizzare la tua dichiarazione e supportarti in ogni fase del processo, dalla verifica del Quadro RT alla presentazione della dichiarazione integrativa. Contattaci per un appuntamento.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sul Quadro RT e MinusvalenzeHo gia inviato il Modello Redditi 2026 con il software buggato. Devo rifare tutto?Non necessariamente. Prima di tutto aggiorna il software e verifica se i tuoi valori nel Quadro RT sono corretti. Se hai inserito manualmente le minusvalenze pregresse in modo corretto e il calcolo finale dell’imposta e giusto, non devi fare nulla. Se invece hai versato piu tasse del dovuto perche il bug ha ignorato le tue minusvalenze, puoi presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre 2031.Qual e la differenza tra minusvalenza e perdita su titoli ai fini del Quadro RT?Nel linguaggio fiscale del Quadro RT, minusvalenza e perdita sono termini spesso usati come sinonimi. Piu precisamente, la minusvalenza e la differenza negativa tra il corrispettivo di vendita e il costo di acquisto di uno strumento finanziario. La perdita indica invece il saldo negativo tra le operazioni dell’anno. Entrambe sono riportabili nei 4 anni successivi.Posso compensare le minusvalenze da azioni con i dividendi ricevuti?No. Le minusvalenze iscritte nel Quadro RT possono essere compensate SOLO con plusvalenze da strumenti finanziari soggetti alla stessa aliquota del 26% (altre azioni, obbligazioni, ETF, derivati). NON possono essere compensate con dividendi (che hanno un regime fiscale separato) ne con redditi da lavoro o altri redditi IRPEF.Il bug del software REDDITI 2026 riguarda anche le criptovalute nel Quadro RT?Si, il bug puo interessare anche i contribuenti che dichiarano redditi da criptovalute nel Quadro RT, nella misura in cui hanno minusvalenze pregresse da compensare. Le criptovalute sono state inserite nel regime fiscale ordinario dei redditi finanziari dalla Legge di Bilancio 2023, quindi dal 2023 le minusvalenze da crypto sono riportabili nei 4 anni successivi. Chi ha subito perdite nel 2022 o 2023 e ha plusvalenze nel 2025 puo essere colpito dal bug.Quanto tempo ci vuole per ricevere il rimborso dopo la dichiarazione integrativa?I tempi di rimborso dipendono dall’Agenzia delle Entrate. Generalmente, per i rimborsi da dichiarazione integrativa, i tempi variano tra 6 e 18 mesi dalla presentazione, a seconda del volume di richieste. E possibile accelerare i tempi richiedendo il rimborso tramite bonifico bancario invece di assegno. In alternativa, conviene portare il credito in compensazione nel modello F24 per i versamenti futuri, che non ha attese.Richiedi Assistenza per il Modello Redditi 2026Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con la compilazione del Modello Redditi PF 2026, il Quadro RT, le minusvalenze e la dichiarazione integrativa. Prenota un appuntamento e risolvi ogni dubbio con i nostri esperti fiscali.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, SUCCESSIONI Successione Figli 2026: Quote, Diritti e Imposte – Guida CompletaQuesto articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-06 14:00:002026-09-29 07:43:44Successione Figli 2026: Quote, Diritti e Imposte – Guida CompletaCAF CAF Udine Online vs Sportello Fisico 2026: 730, ISEE e RED da Remoto in Tutto il FVG CAF Udine Online vs Sportello Fisico 2026: Come Funziona il Servizio da Remoto per 730, ISEE e RED in Tutto il FVGVivi a Trieste, Pordenone, Gorizia, in Carnia o in un comune del Friuli lontano da Udine? Hai una disabilità e spostarti… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-01 15:00:002026-09-29 07:39:18CAF Udine Online vs Sportello Fisico 2026: 730, ISEE e RED da Remoto in Tutto il FVGCAF, ISEE ISEE 2027: Guida Completa a Prima Casa, Redditi, Patrimoni e 10 Documenti da PreparareGuida completa all'ISEE 2027: quando si rinnova, come pesa la prima casa dopo l'innalzamento della franchigia, quali redditi e patrimoni entrano nel calcolo, la checklist dei documenti da preparare e gli errori più frequenti da evitare. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-30 13:00:002026-09-29 07:36:06ISEE 2027: Guida Completa a Prima Casa, Redditi, Patrimoni e 10 Documenti da PreparareCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/10/Modello-730-1-e1697092544252.png 625 940 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-08 21:44:142026-05-31 17:55:58Errore Agenzia delle Entrate nel Modello Redditi 2026: Guida Completa al Quadro RT e Minusvalenze
CAF, SUCCESSIONI Successione Figli 2026: Quote, Diritti e Imposte – Guida CompletaQuesto articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-06 14:00:002026-09-29 07:43:44Successione Figli 2026: Quote, Diritti e Imposte – Guida Completa
CAF CAF Udine Online vs Sportello Fisico 2026: 730, ISEE e RED da Remoto in Tutto il FVG CAF Udine Online vs Sportello Fisico 2026: Come Funziona il Servizio da Remoto per 730, ISEE e RED in Tutto il FVGVivi a Trieste, Pordenone, Gorizia, in Carnia o in un comune del Friuli lontano da Udine? Hai una disabilità e spostarti… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-01 15:00:002026-09-29 07:39:18CAF Udine Online vs Sportello Fisico 2026: 730, ISEE e RED da Remoto in Tutto il FVG
CAF, ISEE ISEE 2027: Guida Completa a Prima Casa, Redditi, Patrimoni e 10 Documenti da PreparareGuida completa all'ISEE 2027: quando si rinnova, come pesa la prima casa dopo l'innalzamento della franchigia, quali redditi e patrimoni entrano nel calcolo, la checklist dei documenti da preparare e gli errori più frequenti da evitare. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-30 13:00:002026-09-29 07:36:06ISEE 2027: Guida Completa a Prima Casa, Redditi, Patrimoni e 10 Documenti da Preparare
CAFCanone Concordato 2026: Vantaggi Fiscali e RequisitiIl canone concordato rappresenta una delle soluzioni più vantaggiose per chi affitta un immobile in Italia nel 2026. Questa tipologia contrattuale, regolata dalla Legge 431/1998, prevede un canone di locazione inferiore rispetto al mercato libero, ma offre in cambio una serie di agevolazioni fiscali molto significative sia per il proprietario che per l’inquilino. Se stai valutando come affittare il tuo immobile risparmiando sulle tasse, oppure cerchi un contratto di affitto a condizioni più accessibili, il canone concordato 2026 potrebbe essere la risposta giusta. In questa guida completa analizziamo tutti i vantaggi fiscali, i requisiti necessari e le modalità per accedere a questa agevolazione con il supporto del CAF Centro Fiscale di Udine. Indice dei contenutiCos’è il Canone ConcordatoCedolare Secca al 10%Riduzione IMU del 25%Riduzione Imposta di Registro del 30%Attestazione delle Organizzazioni SindacaliParametri per Determinare il CanoneComuni ad Alta Densità AbitativaDurata del Contratto 3+2Domande FrequentiCos’è il Canone Concordato e Come Funziona nel 2026Il canone concordato è una forma di contratto di locazione in cui il canone di affitto non viene stabilito liberamente dal proprietario, ma viene determinato sulla base di accordi territoriali stipulati tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. In pratica, il prezzo dell’affitto deve rientrare in fasce predeterminate che tengono conto della zona, delle caratteristiche dell’immobile e delle condizioni del mercato locale.La normativa di riferimento è la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha introdotto questa tipologia contrattuale per favorire l’accesso alla casa a costi sostenibili. Nel 2026 il canone concordato mantiene tutti i suoi vantaggi e si conferma come una scelta intelligente per chi vuole risparmiare sulle imposte. Il proprietario accetta un canone inferiore al mercato libero, ma in cambio accede a un pacchetto di agevolazioni fiscali che spesso compensano ampiamente la differenza di prezzo. Per approfondire il regime fiscale alternativo, puoi consultare la nostra guida sulla cedolare secca 2026. Cedolare Secca al 10% con il Canone Concordato 2026Il vantaggio fiscale più rilevante del canone concordato è la possibilità di applicare la cedolare secca con aliquota ridotta al 10%, rispetto al 21% previsto per i contratti a canone libero. La cedolare secca è un regime fiscale opzionale che sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali comunali e regionali sul reddito da locazione. Scegliendo questo regime con un contratto a canone concordato, il proprietario paga un’imposta sostitutiva di appena il 10% sul canone annuo.Per fare un esempio concreto, se il canone concordato annuo è di 6.000 euro, con la cedolare secca al 10% l’imposta sarà di soli 600 euro. Con un contratto a canone libero e cedolare al 21%, sullo stesso importo si pagherebbero 1.260 euro. Il risparmio è quindi di 660 euro all’anno. Se invece il proprietario optasse per la tassazione IRPEF ordinaria con un’aliquota marginale del 35%, l’imposta sul reddito sarebbe ancora più elevata. La cedolare secca al 10% resta confermata nel 2026 per i contratti a canone concordato stipulati nei comuni ad alta densità abitativa. Riduzione IMU del 25% per il Canone ConcordatoUn ulteriore beneficio economico per chi stipula un contratto a canone concordato riguarda l’IMU, l’Imposta Municipale Unica. La legge prevede una riduzione del 25% dell’aliquota IMU deliberata dal Comune per gli immobili locati a canone concordato. Questo significa che la base imponibile su cui calcolare l’IMU viene moltiplicata per un coefficiente dello 0,75 anziché per l’intero importo.In termini pratici, se l’IMU ordinaria su un immobile locato è di 1.200 euro, con la riduzione del 25% prevista per il canone concordato il proprietario pagherà 900 euro, con un risparmio di 300 euro. Questa agevolazione si applica automaticamente a tutti gli immobili locati con contratti a canone concordato, indipendentemente dal fatto che il proprietario abbia scelto la cedolare secca o la tassazione IRPEF ordinaria. Il risparmio IMU si cumula quindi con gli altri vantaggi fiscali, rendendo il canone concordato 2026 ancora più conveniente. Riduzione dell’Imposta di Registro del 30%Chi non opta per la cedolare secca e sceglie la tassazione ordinaria IRPEF può comunque beneficiare di una riduzione del 30% sull’imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto di locazione a canone concordato. L’imposta di registro per i contratti di locazione è normalmente pari al 2% del canone annuo, con un minimo di 67 euro. Con il canone concordato, questa imposta viene calcolata sulla base imponibile ridotta del 30%.Facciamo un esempio pratico: su un canone concordato annuo di 6.000 euro, l’imposta di registro ordinaria sarebbe di 120 euro (2% di 6.000). Con la riduzione del 30%, la base imponibile scende a 4.200 euro e l’imposta diventa 84 euro. Questo vantaggio è ripartito tra proprietario e inquilino al 50% ciascuno, come previsto dalla legge, a meno di diversi accordi tra le parti. Va sottolineato che questa riduzione non si applica se il proprietario sceglie la cedolare secca, poiché in quel caso l’imposta di registro non è dovuta. Attestazione delle Organizzazioni SindacaliPer accedere a tutti i vantaggi fiscali del canone concordato, è fondamentale ottenere l’attestazione di conformità rilasciata dalle organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini firmatarie dell’accordo territoriale. Questa attestazione certifica che il contratto rispetta i parametri stabiliti nell’accordo locale, sia per quanto riguarda l’importo del canone che per le clausole contrattuali.L’attestazione è diventata obbligatoria a seguito del Decreto MIT 16 gennaio 2017. Senza questo documento, il proprietario non può accedere alla cedolare secca al 10% né alle altre agevolazioni fiscali previste. La procedura prevede che almeno una delle parti contraenti (proprietario o inquilino) sia assistita da un’organizzazione firmataria dell’accordo. In alternativa, entrambe le parti possono richiedere l’attestazione dopo aver stipulato il contratto. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna in tutto l’iter, dalla verifica dei parametri alla richiesta dell’attestazione, per garantire che il tuo contratto a canone concordato sia pienamente valido. Parametri per Determinare il Canone Concordato 2026Il canone concordato non è un importo fisso, ma viene calcolato in base a parametri specifici definiti negli accordi territoriali. Ogni Comune o area metropolitana ha i propri accordi che stabiliscono le fasce di oscillazione del canone. I principali fattori che influenzano l’importo sono:Zona catastale dell’immobile: le aree centrali hanno fasce più alte rispetto alle perifericheSuperficie dell’immobile in metri quadrati commercialiStato di manutenzione e conservazione dell’edificioDotazione di servizi: ascensore, posto auto, giardino condominiale, riscaldamento autonomoClasse energetica: gli immobili con prestazioni energetiche migliori possono avere canoni più altiAnno di costruzione e tipologia ediliziaGli accordi territoriali vengono aggiornati periodicamente e definiscono un canone minimo e massimo per metro quadro per ogni zona. Il proprietario e l’inquilino devono concordare un importo che rientri in queste fasce. Per conoscere i parametri esatti del tuo Comune e verificare che il canone concordato proposto sia conforme, rivolgiti al CAF Centro Fiscale: i nostri operatori verificano gratuitamente la conformità del tuo contratto.Comuni ad Alta Densità Abitativa dove si Applica il Canone ConcordatoIl canone concordato con le relative agevolazioni fiscali si applica nei comuni ad alta densità abitativa, individuati dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica). La lista comprende i capoluoghi di provincia, i comuni confinanti con i grandi centri urbani e quelli con particolari tensioni abitative. In Friuli Venezia Giulia, tra i comuni dove è possibile stipulare contratti a canone concordato, figurano Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia, oltre a diversi comuni limitrofi.A livello nazionale, il canone concordato è disponibile in tutte le grandi città come Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze e molte altre. È importante sapere che anche i comuni che non rientrano nell’elenco ufficiale possono sottoscrivere accordi territoriali locali, rendendo di fatto disponibile il canone concordato anche in aree non classificate come ad alta densità abitativa. Per verificare se il tuo Comune è incluso nell’elenco e se esistono accordi territoriali attivi, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza dedicata. Durata del Contratto 3+2: Come Funziona il Canone ConcordatoIl contratto a canone concordato ha una durata obbligatoria di 3 anni, con rinnovo automatico di ulteriori 2 anni alla prima scadenza (la cosiddetta formula 3+2). Questo significa che, salvo disdetta motivata da parte del proprietario, il contratto prosegue per un totale di 5 anni. Al termine dei 5 anni, il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore periodo di 2 anni, a meno che una delle parti non comunichi la disdetta con almeno 6 mesi di anticipo.Il proprietario può dare disdetta alla prima scadenza triennale solo per motivi specifici previsti dalla legge, come la necessità di utilizzare l’immobile per sé o per i familiari, la vendita dell’immobile, oppure la ristrutturazione integrale. L’inquilino, invece, può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 6 mesi, se sussistono gravi motivi. La formula 3+2 del canone concordato offre stabilità a entrambe le parti: l’inquilino ha la certezza di un affitto a prezzo controllato per almeno 5 anni, mentre il proprietario beneficia delle agevolazioni fiscali per tutta la durata del contratto.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sul Canone Concordato 2026Qual è la differenza tra canone concordato e canone libero?Il canone concordato prevede un importo stabilito in base ad accordi territoriali tra organizzazioni sindacali, con accesso a importanti agevolazioni fiscali come la cedolare secca al 10% e la riduzione IMU del 25%. Il canone libero, invece, è determinato dal mercato senza vincoli di prezzo, ma con un’aliquota di cedolare secca del 21% e nessuna riduzione IMU.L’attestazione sindacale è obbligatoria per il canone concordato?Sì, l’attestazione di conformità rilasciata dalle organizzazioni sindacali è obbligatoria per accedere ai benefici fiscali del canone concordato. Senza questo documento non è possibile applicare la cedolare secca al 10% né ottenere le riduzioni su IMU e imposta di registro.Il canone concordato conviene sempre rispetto al canone libero?Nella maggior parte dei casi, il canone concordato risulta più conveniente grazie al cumulo delle agevolazioni fiscali: cedolare secca al 10%, riduzione IMU 25% e riduzione imposta registro 30%. Il risparmio fiscale complessivo compensa spesso la differenza di canone rispetto al mercato libero, soprattutto per immobili in zone ad alta densità abitativa.Posso applicare il canone concordato a un immobile fuori dai comuni ad alta densità abitativa?Sì, anche i comuni non inclusi nell’elenco ufficiale possono sottoscrivere accordi territoriali locali. Se il tuo Comune ha siglato un accordo, puoi stipulare un contratto a canone concordato e accedere ai relativi vantaggi fiscali. Verifica con il CAF Centro Fiscale la situazione del tuo Comune.Come si calcola il canone concordato per il mio immobile?Il calcolo si basa sui parametri dell’accordo territoriale del tuo Comune: zona catastale, superficie, stato dell’immobile e dotazione di servizi. Ogni accordo definisce un canone minimo e massimo al metro quadro. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a determinare l’importo corretto e a predisporre tutta la documentazione necessaria. Conclusione: Perché Scegliere il Canone Concordato nel 2026Il canone concordato 2026 si conferma una delle scelte più intelligenti per chi affitta un immobile. Con la cedolare secca al 10%, la riduzione IMU del 25% e lo sconto del 30% sull’imposta di registro, i vantaggi fiscali sono concreti e cumulabili. Il contratto con formula 3+2 garantisce stabilità a proprietari e inquilini, mentre l’attestazione delle organizzazioni sindacali assicura la conformità agli accordi territoriali.Hai bisogno di assistenza per il canone concordato? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. I nostri operatori ti guidano dalla verifica dei parametri alla stipula del contratto, dall’attestazione sindacale alla dichiarazione dei redditi. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Articoli CorrelatiNOTIZIE Fondo Ismea-Inail 2026, c’è la proroga: come ottenere i contributi per l’agricolturaIl Fondo Ismea-Inail 2026 per la sicurezza dei trattori agricoli è stato prorogato al 15 dicembre. 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È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Maggio 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/cedolare-secca.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-08 09:00:002026-05-31 17:06:39Canone Concordato 2026: Vantaggi Fiscali e Requisiti
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DICHIARAZIONE DEI REDDITISpese Mediche Detraibili 730 2026: Checklist CompletaOgni anno, con la dichiarazione dei redditi tramite modello 730, i contribuenti italiani possono recuperare una parte significativa delle spese sanitarie sostenute. La detrazione del 19% sulle spese mediche rappresenta uno dei benefici fiscali più importanti per le famiglie italiane, permettendo di alleggerire il carico delle spese sanitarie che, spesso, pesano in modo considerevole sul bilancio familiare.In questa guida completa per il 730 del 2026, troverai una checklist dettagliata di tutte le spese mediche e sanitarie che puoi portare in detrazione, le regole da rispettare, i documenti necessari e le novità introdotte dalla normativa fiscale più recente.Indice dei contenutiIntroduzione: Detrazioni Sanitarie al 19%Regole Generali per la DetrazioneFranchigia di 129,11 EuroTracciabilità dei PagamentiChecklist Completa Spese DetraibiliVisite Mediche SpecialisticheEsami Diagnostici e AnalisiFarmaci e MedicinaliCure OdontoiatricheProtesi e Dispositivi MediciSpese Ospedaliere e RicoveriCure TermaliAssistenza Sanitaria (Badanti, Infermieri)Altre Spese Sanitarie DetraibiliDocumenti da ConservareNovità 2026 per le Detrazioni SanitarieCome Inserire le Spese nel 730 PrecompilatoDomande FrequentiIntroduzione: Detrazioni Sanitarie al 19%Le spese mediche e sanitarie sostenute nel corso dell’anno d’imposta 2025 (da dichiarare nel 730/2026) possono essere portate in detrazione nella misura del 19% dell’importo complessivo. Questo significa che per ogni 1.000 euro di spese mediche detraibili, potrai recuperare 190 euro di IRPEF. La detrazione si applica sulla parte di spesa che eccede la franchigia di 129,11 euro. Solo le spese superiori a questa soglia danno diritto al beneficio fiscale.Regole Generali per la DetrazionePer poter beneficiare della detrazione del 19% sulle spese sanitarie, è necessario rispettare alcune regole fondamentali:Documentazione: Ogni spesa deve essere documentata con scontrino parlante, fattura o ricevuta fiscaleCodice fiscale: Il documento deve riportare il codice fiscale del beneficiario della prestazioneTracciabilità: I pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili (carte, bonifici, assegni)Periodo di competenza: Le spese devono essere state sostenute nell’anno d’imposta di riferimento (2025 per il 730/2026)Franchigia di 129,11 EuroLa franchigia di 129,11 euro rappresenta la soglia minima di spesa sanitaria. Solo l’importo eccedente questa cifra è detraibile al 19%. Esempio pratico:Spese mediche totali: 2.000 euroFranchigia da sottrarre: 129,11 euroBase imponibile detrazione: 1.870,89 euroDetrazione 19%: 355,47 euroTracciabilità dei PagamentiDal 2020, le spese sanitarie devono essere pagate con strumenti tracciabili per poter essere portate in detrazione. Sono ammessi:Carte di credito o debitoBancomatBonifici bancari o postaliAssegni bancari o circolariApp di pagamento digitale (Satispay, PayPal, etc.)Eccezioni: Il pagamento in contanti è ancora ammesso per:Acquisto di farmaci e medicinaliDispositivi mediciPrestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSNChecklist Completa Spese DetraibiliDi seguito trovi la checklist completa di tutte le spese mediche e sanitarie che puoi portare in detrazione nel 730/2026, organizzate per categorie. ✓ Visite Mediche Specialistiche☑ Visite mediche generiche e specialistiche (cardiologo, ortopedico, dermatologo, etc.)☑ Consulti medici anche telefonici (telemedicina)☑ Certificati medici sportivi☑ Prestazioni chirurgiche☑ Visite psicologiche e psicoterapeutiche☑ Visite fisiatriche e fisioterapiche☑ Visite ginecologiche e ostetriche☑ Prestazioni rese da osteopati e chiropratici (se in possesso di laurea)✓ Esami Diagnostici e Analisi☑ Esami del sangue e analisi cliniche☑ Radiografie, TAC, risonanze magnetiche☑ Ecografie☑ Elettrocardiogrammi☑ Mammografie e screening oncologici☑ Esami endoscopici (gastroscopia, colonscopia)☑ Test diagnostici genetici☑ Esami di laboratorio specialistici✓ Farmaci e Medicinali☑ Farmaci da banco (OTC)☑ Farmaci con ricetta medica☑ Farmaci omeopatici☑ Farmaci veterinari per animali da compagnia (detraibili solo se con prescrizione veterinaria e per terapie specifiche)☑ Integratori alimentari prescritti dal medicoNota importante: Per i farmaci è sufficiente lo scontrino parlante della farmacia che riporti il codice fiscale e la natura del prodotto (farmaco).✓ Cure Odontoiatriche☑ Visite odontoiatriche☑ Otturazioni e devitalizzazioni☑ Estrazioni dentarie☑ Pulizia dentale (ablazione tartaro)☑ Cure ortodontiche (apparecchi dentali)☑ Implantologia dentale☑ Protesi dentarie fisse e mobili☑ Sbiancamento dentale se prescritto per motivi terapeutici☑ Radiografie panoramiche dentali✓ Protesi e Dispositivi Medici☑ Occhiali da vista e lenti a contatto☑ Lenti oftalmiche progressive☑ Apparecchi acustici☑ Protesi ortopediche☑ Tutori e bendaggi☑ Stampelle e deambulatori☑ Sedie a rotelle e ausili per la mobilità☑ Materassi ortopedici e antidecubito (con prescrizione medica)☑ Parrucche per pazienti oncologici☑ Apparecchi per aerosol e per misurazione pressione✓ Spese Ospedaliere e Ricoveri☑ Ricoveri ospedalieri☑ Day hospital☑ Interventi chirurgici☑ Degenze in strutture sanitarie☑ Ticket sanitari☑ Prestazioni di pronto soccorso☑ Trasporto in ambulanza✓ Cure Termali☑ Cicli di cure termali prescritte dal medico di base o specialista☑ Fanghi, bagni e inalazioni termali☑ Prestazioni fisioterapiche presso centri termaliAttenzione: Non sono detraibili le spese per vitto e alloggio durante le cure termali.✓ Assistenza Sanitaria (Badanti, Infermieri)☑ Assistenza infermieristica domiciliare☑ Prestazioni di fisioterapia a domicilio☑ Assistenza specifica per disabili☑ Prestazioni rese da operatori socio-sanitari (OSS)☑ Servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI)✓ Altre Spese Sanitarie Detraibili☑ Esami e test diagnostici pre-intervento☑ Prestazioni di logopedia☑ Terapie riabilitative☑ Spese per diagnosi e cura di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)☑ Prestazioni di podologia☑ Visite dietologiche☑ Prestazioni rese da biologi nutrizionisti☑ Interventi di chirurgia estetica ricostruttiva post-traumatica o oncologica☑ Circolazione extracorporea☑ EmodiálisiDocumenti da ConservarePer poter portare in detrazione le spese mediche è fondamentale conservare tutta la documentazione comprovante le spese sostenute. Ecco cosa ti serve:Scontrini ParlantiGli scontrini parlanti della farmacia devono riportare:Codice fiscale del pazienteDescrizione del prodotto (farmaco, dispositivo medico)Importo pagatoData di acquistoFatture e Ricevute FiscaliLe fatture e ricevute per visite mediche, esami e prestazioni sanitarie devono contenere:Dati anagrafici del paziente e codice fiscaleDescrizione dettagliata della prestazioneImporto e modalità di pagamentoDati del professionista o della struttura sanitariaPartita IVA o codice fiscale del professionistaRicevute di Pagamento TracciatoConserva anche:Estratti conto bancari o delle carte che attestano il pagamentoRicevute di bonificoRicevute di pagamento POSNovità 2026 per le Detrazioni SanitariePer il 730/2026 (anno d’imposta 2025), ci sono alcune novità importanti da tenere presente: Sistema TS (Tessera Sanitaria)Il Sistema Tessera Sanitaria trasmette automaticamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie sostenute presso strutture pubbliche e private accreditate. Questo significa che molte spese saranno già precompilate nel tuo 730.Spese VeterinarieAnche le spese veterinarie per animali da compagnia sono detraibili al 19%, con un limite massimo di 550 euro annui e una franchigia di 129,11 euro.Obbligo di Tracciabilità EstesoL’obbligo di pagamento tracciabile si conferma anche per il 2025, con le eccezioni già indicate (farmaci, dispositivi medici e prestazioni SSN).Come Inserire le Spese nel 730 PrecompilatoLe spese sanitarie vanno inserite nel quadro E del modello 730, nella sezione dedicata alle “Spese sanitarie”.Procedura passo-passo:Accedi al tuo 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle EntrateVerifica le spese già precompilate dal Sistema TSIntegra manualmente le spese non presenti (es. spese pagate in contanti per farmaci)Inserisci l’importo totale delle spese mediche nel rigo E1Il sistema calcolerà automaticamente la detrazione sottraendo la franchigia di 129,11 euroControlla che tutte le spese siano correttamente documentateConsiglio del CAF: Prima di inviare il 730, fai verificare tutte le spese sanitarie da un professionista del CAF Centro Fiscale di Udine. Potremmo individuare spese detraibili che hai dimenticato o correggere eventuali errori che potrebbero causare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti (FAQ)1. Posso detrarre le spese mediche sostenute per i miei familiari? Sì, puoi portare in detrazione le spese mediche sostenute per i familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli, genitori, etc.). Le spese devono essere documentate con fatture o ricevute intestate al familiare, ma possono essere pagate da te.2. Gli occhiali da vista sono sempre detraibili?Sì, le spese per occhiali da vista e lenti a contatto sono detraibili al 19%, purché documentate con fattura o scontrino parlante che riporti il codice fiscale. Non è necessaria la prescrizione medica.3. Posso pagare in contanti le visite mediche private?No, dal 2020 le visite mediche private devono essere pagate con strumenti tracciabili (carta, bonifico, assegno). Il pagamento in contanti non consente la detrazione, tranne per le prestazioni rese da strutture pubbliche o accreditate SSN.4. Le prestazioni del fisioterapista sono detraibili?Sì, le prestazioni fisioterapiche sono detraibili se rese da professionisti abilitati (iscritti all’albo). È necessaria la fattura con descrizione della prestazione e pagamento tracciabile.5. Posso detrarre le spese per la palestra o piscina?No, le spese per attività sportive generiche (abbonamento palestra, piscina) non sono detraibili come spese sanitarie, salvo che si tratti di prestazioni riabilitative prescritte dal medico e rese da strutture sanitarie autorizzate.6. Cosa succede se dimentico di inserire una spesa nel 730?Puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre dell’anno successivo, oppure un modello Redditi integrativo entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno seguente. In alternativa, puoi riportare la spesa negli anni successivi se si tratta di oneri pluriennali.Hai Bisogno di Aiuto con il tuo 730?Compilare correttamente il modello 730 e massimizzare le detrazioni fiscali può essere complesso. Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per:Verificare tutte le spese sanitarie detraibiliCompilare e inviare il tuo 730 in modo correttoIndividuare tutte le detrazioni e deduzioni a cui hai dirittoEvitare errori che potrebbero causare accertamenti fiscaliPrenota un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine:📍 Indirizzo: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine📞 Telefono: 0432 1638640📱 WhatsApp: 366 6018121✉️ Email: info@centrofiscale.comIl nostro team di esperti fiscalisti ti aiuterà a ottenere il massimo rimborso fiscale e a compilare il 730 in totale sicurezza e tranquillità.Leggi anche730 Precompilato 2026: Come Accedere, Modificare e Inviare O…Spese Funebri Detraibili 2026: Importo Massimo e Come Detrar…Spese Sanitarie Detraibili 2026: Elenco Completo e Come Inse…Errori Comuni 730 2026 Come EvitarliMaggio 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-08 09:00:002026-05-31 17:56:07Spese Mediche Detraibili 730 2026: Checklist Completa
CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATOCome Cambiare IBAN e Conto di Accredito Pensione INPS: Guida Completa 2026Indice dei contenutiQuando e perché cambiare l’IBAN per la pensione INPSProcedura online sul sito INPS (SPID/CIE/CNS)Variazione tramite app INPS MobileRichiesta tramite patronato o CAFContact Center INPS: numero 803 164Il modello AP04: cos’e e quando utilizzarloTempistiche di attivazione del nuovo IBANCosa fare se il pagamento non arriva o l’IBAN e erratoLimiti di importo e conto cointestatoConto corrente, libretto postale o carta prepagata: differenzeDocumenti necessari per la variazioneErrori comuni e come evitarliDomande frequentiCambiare il conto corrente di accredito della pensione INPS è un’operazione che interessa migliaia di pensionati ogni anno: si cambia banca, si chiudè un conto diventato oneroso, si passa da Poste Italiane a una banca tradizionale, o semplicemente si vuole accreditare la pensione INPS su un conto più conveniente. La buona notizia e che la variazione delle coordinate bancarie INPS e oggi un’operazione relativamente semplice, eseguibile online in pochi minuti oppure tramite patronato, app mobile o telefono. In questa guida aggiornata al 2026 trovi tutto quello che serve sapere: le procedure passo passo, il modello AP04, le tempistiche, i documenti necessari e gli errori più comuni da evitare.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Quando e perché cambiare l’IBAN per la pensione INPSEsistono molteplici situazioni in cui un pensionato si trova nella necessita di cambiare l’IBAN per l’accredito della pensione. Le più frequenti sono:Chiusura del conto corrente bancario o del libretto postale attualmente accreditatoCambio di banca per spese di gestione più basse o servizi miglioriPassaggio a un conto online (es. conto corrente a zero spese)Apertura di un nuovo conto intestato a se stessi, in sostituzione di un conto cointestatoTrasferimento all’estero con necessita di accredito su conto SEPA europeoDecesso del cointestatario e necessita di conto intestato solo al pensionatoPerdita o furto del libretto postale nominativoIn tutti questi casi, l’INPS consente di aggiornare le coordinate bancarie in modo gratuito, senza costi e senza necessita di recarsi fisicamente agli sportelli dell’istituto. E importante agire tempestivamente: se il pagamento viene inviato su un IBAN non più attivo, si generano complicazioni che possono ritardare l’accredito di uno o più mesi.Attenzione alle scadenze mensili: la variazione delle coordinate bancarie deve essere comunicata all’INPS entro i termini previsti per il mese in corso. In genere, se la richiesta viene effettuata dopo il 15-20 del mese, sara operativa a partire dal mese successivo. I tempi esatti dipendono dalla procedura utilizzata e sono dettagliati nel paragrafo dedicato alle tempistiche. Procedura online sul sito INPS (SPID/CIE/CNS)La modalità più rapida e autonoma per cambiare IBAN pensione INPS e quella online, attraverso il portale ufficiale dell’INPS all’indirizzo www.inps.it. Per accedere al servizio sono necessarie le credenziali digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identita Digitale), CIE (Carta di Identita Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi).Il servizio da utilizzare si chiama ufficialmente “Variazione coordinate bancarie” ed e accessibile dall’area riservata del portale INPS. Di seguito la procedura passo per passo:Accedi a myINPS su www.inps.it utilizzando SPID, CIE o CNS. Nella pagina iniziale clicca su “Accedi a myINPS” in alto a destra.Vai alla sezione Pensione: una volta autenticato, nel menu principale seleziona “Prestazioni e servizi” e poi cerca il servizio “Variazione coordinate bancarie per il pagamento delle prestazioni”.Seleziona la prestazione per cui vuoi modificare l’IBAN (la pensione di vecchiaia, invalidita, superstiti, ecc.).Inserisci il nuovo IBAN: il codice IBAN italiano e composto da 27 caratteri (IT + 2 cifre di controllo + 23 caratteri alfanumerici). Verificalo con cura prima di confermare.Conferma i dati e invia la richiesta. Il sistema genera una ricevuta con numero di protocollo che e bene conservare.Verifica del conto intestato: il portale INPS, durante la procedura online, verifica in automatico che il conto corrente comunicato sia intestato o cointestato al pensionato. Non è possibile inserirè un IBAN intestato a un soggetto terzo diverso dal pensionato (fanno eccezione casi particolari come tutela legale o amministrazione di sostegno, che richiedono documentazione aggiuntiva).Requisito SPID: chi non dispone ancora di SPID puo richiederlo gratuitamente presso uno dei provider accreditati (Aruba, Poste Italiane, TIM, Namirial, ecc.) oppure farsi assistere dal CAF o patronato. In alternativa, la CIE di nuova generazione (con chip) e le credenziali CNS rilasciate dalla propria Regione consentono ugualmente l’accesso. Variazione tramite app INPS MobileL’INPS mette a disposizione l’applicazione ufficiale INPS Mobile, disponibile gratuitamente sia per Android (Google Play Store) sia per iOS (Apple App Store). L’app permette di gestire numerosi servizi previdenziali direttamente dallo smartphone, inclusa la variazione delle coordinate bancarie per il pagamento della pensione.La procedura tramite app e sostanzialmente identica a quella web:Scarica e aggiorna l’app INPS Mobile all’ultima versionè disponibileAccedi con SPID o CIE (le credenziali PIN INPS non sono più supportate dal 1 ottobre 2021)Nella sezione “I miei servizi” o tramite la barra di ricerca, cerca “Variazione coordinate bancarie”Segui la procedura guidata: seleziona la prestazione e inserisci il nuovo IBANConferma l’operazione è conserva la ricevuta digitale con il numero di protocolloL’app INPS Mobile e particolarmente comoda per chi ha già lo SPID configurato sul proprio smartphone, perché consente di completare l’operazione in pochi minuti senza necessita di accedere a un computer. La app permette anche di monitorare lo stato della richiesta e ricevere notifiche sull’avanzamento dell’aggiornamento. Richiesta tramite patronato o CAFPer chi non ha dimestichezza con gli strumenti digitali, o semplicemente preferisce essere assistito da un professionista, il patronato e il CAF rappresentano il canale più sicuro e raccomandato per richiedere la variazione delle coordinate bancarie INPS. Il servizio e completamentè gratuito per il cittadino: patronati e CAF sono finanziati dall’INPS tramitè un sistema di contribuzione pubblica.Presso il CAF Centro Fiscale di Udine, gli operatori del patronato sono abilitati a:Verificare la correttezza dell’IBAN da comunicare (intestazione, formato, attività del conto)Accedere al portale INPS in qualita di intermediari abilitati e inviare la richiesta di variazioneMonitorare l’esito della richiesta è segnalare eventuali anomalieAssistere nella compilazione del modello AP04 qualora richiestoComunicare con la sede INPS territorialmente competente in caso di blocchi o anomalieDocumenti da portare in sede:Documento di identita valido (carta di identita o passaporto)Codice fiscale (tesserino o certificato)Codice IBAN del nuovo conto corrente (visibile sull’estratto conto, sull’app della banca o sul documento di apertura conto)Numero del cedolino pensione INPS (sè disponibile, per velocizzare la ricerca della posizione)Il patronato e particolarmente utile anche nei casi più complessi: pensionati con tutela legale, erede che deve comunicare il decesso e bloccare i pagamenti, pensionati residenti all’estero, o situazioni in cui la procedura automatica online presenti errori o blocchi. Contact Center INPS: numero 803 164Un’ulteriore modalità per richiedere la variazione delle coordinate bancarie INPS e il Contact Center INPS, raggiungibile al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure allo 06 164 164 (a pagamento da cellulare, tariffa operatore).Come funziona la procedura telefonica:Chiama il 803 164 da rete fissa o il 06 164 164 da cellulareScegli l’opzione relativa alle prestazioni pensionistiche dal menu vocaleL’operatore verifichera la tua identita chiedendo i tuoi dati anagrafici, codice fiscale e numero di pensioneComunica il nuovo codice IBAN: scandiscilo lentamente e chiaramente, carattere per carattereRichiedi il numero di protocollo della richiesta come confermaLimitazioni del Contact Center: la procedura telefonica e soggetta a volumi di chiamate elevati, con possibili attese. Inoltre, l’operatore potrebbe non essere in grado di completare immediatamente tutte le variazioni più complesse e potrebbe indirizzare a una sede INPS fisica o al patronato. Il Contact Center è attivo dal lunedi al venerdi dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 14:00. Il modello AP04: cos’e e quando utilizzarloIl modello AP04 (o modulo AP04) e il modulo cartaceo ufficiale dell’INPS per la comunicazione o la variazione delle coordinate bancarie relative al pagamento delle prestazioni pensionistiche. Si tratta del tradizionale modulo su carta, oggi progressivamente sostituito dai canali digitali, ma ancora valido e utilizzato in determinate situazioni.Quando si usa il modello AP04:Quando il pensionato non dispone di credenziali digitali (SPID, CIE, CNS) e preferisce la procedura cartaceaQuando il patronato o il CAF lo utilizza come supporto documentale della richiesta telematicaIn caso di delega a un familiare o a un intermediario abilitato per la presentazione in sede INPSPer pensionati residenti all’estero che presentano la richiesta tramite consolato italiano o patronato esteroIn presenza di tutela legale o amministrazione di sostegno, dove serve documentazione aggiuntivaCome si compila il modello AP04:Sezione “Dati anagrafici”: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenzaSezione “Dati pensione”: tipo di pensione, numero di trattamento pensionisticoSezione “Coordinate bancarie”: indicare il codice IBAN completo (27 caratteri), denominazione banca/posta, intestatario del contoFirma del pensionato o del rappresentante legale con relativa documentazioneIn caso di delega: dati del delegato e copia del documento di identita del deleganteIl modulo AP04 puo essere scaricato dal sito INPS (sezione Moduli) o richiesto direttamente presso le sedi territoriali INPS, i patronati e i CAF. Una volta compilato, va presentato allo sportello INPS o consegnato al patronato abilitato. Tempistiche di attivazione del nuovo IBANUna delle domande più frequenti dei pensionati che richiedono la variazione delle coordinate bancarie e: da quando verra accreditata la pensione sul nuovo IBAN? La risposta dipende da diversi fattori, ma in linea generale bisogna tenere conto di queste indicazioni:Tempistiche orientative per il cambio IBAN pensione INPS:Canale di richiestaTempi di attivazioneNotePortale INPS online (SPID/CIE)1-2 mesi lavorativiOperativo di norma nel secondo mese successivo alla richiestaApp INPS Mobile1-2 mesi lavorativiStesse tempistiche della procedura webPatronato/CAF1-2 mesi lavorativiLa richiesta è trasmessa telematicamente; le tempistiche sono simili al canale onlineContact Center 803 1642-3 mesiTempi leggermente più lunghi per la gestione manualeModulo AP04 cartaceo (sportello)2-4 mesiDipende dal carico di lavoro della sede INPS territorialeCosa succede nel mese di transizione? Nel periodo compreso tra la richiesta è l’attivazione del nuovo IBAN, l’INPS continua ad accreditare la pensione sul conto precedente. E quindi fondamentale non chiudere il vecchio conto prima di aver verificato che il nuovo IBAN sia effettivamentè attivo. In caso contrario, il pagamento potrebbe essere respinto dalla banca e restituito all’INPS, generando ulteriori ritardi.Come verificare l’aggiornamento dell’IBAN: è possibile controllare online attraverso il servizio “Cedolino pensione” disponibile su myINPS, oppure consultando il proprio cedolino pensione, dove compare la modalità di pagamento aggiornata. Cosa fare se il pagamento non arriva o l’IBAN e erratoSe dopo aver comunicato il nuovo IBAN la pensione non risulta accreditata, oppure se si accorge di aver inserito un codice errato, è importante agire rapidamente seguendo questi passi:Pagamento su IBAN sbagliato o inesistenteSe l’IBAN comunicato era errato e il pagamento è stato rifiutato dalla banca (perché il conto non esiste o e chiuso), il bonifico viene di norma restituito all’INPS entro i tempi bancari (solitamente qualche giorno lavorativo). In questo caso:Verifica tramite myINPS o il Contact Center se il pagamento risulta “sospeso” o “restituito”Contatta il patronato o la sede INPS per comunicare l’IBAN corretto con urgenzaL’INPS provvedera al rinnovo del pagamento con il nuovo IBAN, di solito nel mese successivo alla correzioneConserva tutta la documentazione della richiesta di variazione come prova delle comunicazioni effettuatePagamento su IBAN di altro soggettoIn rari casi, per errori di digitazione, il pagamento potrebbe finire su un conto di terzi. In questo caso occorre:Presentare immediatamentè una denuncia di indebito accredito alla propria banca e all’INPSContattare la sede INPS territorialmente competente per avviare il recupero delle sommeIn caso di mancata restituzione spontanea da parte del ricevente, l’INPS puo attivare le procedure di recupero coattivoPagamento non arriva: altri motivi possibiliSe la pensione non risulta accreditata senza evidenti errori di IBAN, le cause più comuni sono:Conto soggetto a fermo amministrativo (pignoramento o blocco): la banca trattiene le somme per debiti del titolare. La pensione è tuttavia impignorabile fino a un certo limite (pari alla quota minima più 50% per le somme eccedenti)Conto non ancora attivo: se si e aperto un conto molto recentemente, potrebbe esserè necessario qualche giorno prima che l’IBAN sia operativo per i bonifici in entrataVariazione non ancora elaborata dall’INPS: attendere i tempi tecnici descritti nel paragrafo precedenteSospensione d’ufficio della pensione per mancato invio del certificato di esistenza in vita (per pensionati residenti all’estero) o per altre verifiche INPS Limiti di importo e conto cointestatoUna questione spesso trascurata riguarda le regole per l’accredito della pensione su conto cointestato. La normativa antiriciclaggio e le disposizioni INPS prevedono vincoli precisi che è importante conoscere prima di comunicarè un IBAN condiviso.Soglia dei 1.000 euro e conto intestatoIn base alle disposizioni vigenti (art. 49 del D.Lgs. 231/2007 in materia antiriciclaggio), per importi di pensione superiori a 1.000 euro mensili l’accredito deve obbligatoriamente avvenire su un conto corrente intestato esclusivamente al pensionato (o di cui il pensionato sia l’unico titolare). Non è quindi possibile accreditare pensioni elevate su conti cointestati con il coniuge o altri familiari.In pratica:Pensione fino a 1.000 euro/mese: puo essere accreditata su conto cointestatoPensione oltre 1.000 euro/mese: deve essere accreditata su conto a solo nome del pensionatoPer pensioni pagate in rate (es. arretrati), il calcolo si applica all’importo mensile ordinarioAttenzione alle variazioni importo: se la pensione inizialmente inferiore a 1.000 euro viene rivalutata o integrata fino a superare tale soglia, sara necessario aggiornare il conto di accredito con uno intestato solo al pensionato. Il mancato adeguamento puo portare alla sospensione temporanea dei pagamenti da parte dell’INPS.Carte prepagate con IBAN cointestatoAlcune carte prepagate ricaricabili (es. Postepay Evolution, Hype, Revolut) hanno un IBAN personale e possono essere utilizzate per ricevere l’accredito della pensione INPS, purche rispettino le condizioni di importo descritte sopra. E importante verificare che la carta sia intestata solo al pensionato e che non ci siano limitazioni dell’emittente per i bonifici periodici. Conto corrente, libretto postale o carta prepagata: differenzeL’INPS accredita le prestazioni pensionistiche su diversi strumenti di pagamento. Conoscere le differenze aiuta a scegliere la soluzione più conveniente e appropriata.StrumentoVantaggiSvantaggiLimite cointestazioneConto corrente bancarioAmpia gamma servizi, accesso ATM, bonifici, app mobileCosti annui se non esenteLimite 1.000 euro/meseLibretto postale nominativoDiffuso, spesso già usato da anzianiNon ha IBAN; usa coordinate postali specificheSolo intestato al pensionatoConto corrente postale (BancoPosta)Rete capillare Poste Italiane, spesso agevolato per pensionatiCosti variabili; funzionalita limitate rispetto a banche tradizionaliLimite 1.000 euro/meseCarta prepagata con IBANZero o bassi costi, apertura rapida, ideale per importi bassiLimiti su prelievi/depositi, meno serviziSolo intestata al pensionatoNota sul libretto postale: il libretto di risparmio postale nominativo non dispone di un IBAN nel formato standard bancario. Per l’accredito della pensione su libretto postale, le coordinate vengono inserite tramitè un sistema specifico di Poste Italiane (codice conto corrente postale). Il cambio da conto bancario a libretto postale (o viceversa) richiede comunque la procedura di variazione coordinate bancarie INPS.Documenti necessari per la variazioneIndipendentemente dal canale scelto per la variazione delle coordinate bancarie INPS, è fondamentale avere a portata di mano la documentazione corretta. Una documentazione incompleta o errata è una delle cause più frequenti di ritardi e rigetti della richiesta.Documento di identita in corso di validita: carta di identita (anche quella scaduta e accettata in alcuni casi, ma meglio avere quella valida) o passaportoCodice fiscale: tesserino plastificato o certificato attribuzione del codice fiscaleCodice IBAN del nuovo conto: il codice e composto da 27 caratteri per i conti italiani (IT + 2 cifre + 5 cifre ABI + 5 cifre CAB + 12 cifre numero conto). Si trova sull’estratto conto, nell’app della banca, sul documento di apertura conto o richiedendolo allo sportelloProva di intestazione del conto: in alcuni casi potrebbe essere richiesto un documento che attesti che il conto e intestato al pensionato (es. lettera di benvenuto della banca, foglio di apertura conto, estratto conto intestato)Numero di pensione o cedolino INPS (facoltativo ma utile): accelera la ricerca della posizione previdenzialePer la presentazione tramite patronato e sufficiente portare i documenti sopra elencati: sara l’operatore a gestire tutta la procedura telematica. Per la procedura online autonoma basta avere SPID o CIE funzionanti e il codice IBAN a portata di mano. Errori comuni e come evitarliEcco gli errori più frequenti commessi dai pensionati quando cambiano l’IBAN per l’accredito della pensione INPS, con i relativi consigli per evitarli:Chiudere il vecchio conto prima che il nuovo IBAN sia attivo: questo e l’errore più grave. Il pagamento finisce su un conto inesistente e viene restituito all’INPS, causando ritardi di 1-2 mesi. Aspetta sempre la conferma dell’attivazione del nuovo IBAN prima di chiudere il precedente conto.Digitare l’IBAN in modo errato: trascrivere manualmentè un IBAN di 27 caratteri è rischioso. Usa il copia-incolla dall’app della banca, oppure fai verificare il codice all’operatore prima di confermare.Comunicarè un IBAN di conto cointestato per pensioni superiori a 1.000 euro: la richiesta verra rigettata dall’INPS. Verifica prima se la tua pensione rientra nel limite o apri un conto personale.Non conservare la ricevuta della richiesta: il numero di protocollo è fondamentale in caso di contestazioni o per verificare lo stato della pratica. Stampa o salva sempre la ricevuta.Aspettarsi il cambio immediato nel mese in corso: la variazione non ha effetto immediato. Se la tua banca sta chiudendo il conto a fine mese, informa immediatamente il patronato o l’INPS e chiedi di accelerare la procedura.Usarè un IBAN estero non SEPA: l’INPS paga in area SEPA (Unione Europea + alcuni paesi associati). Per pensionati residenti fuori dall’area SEPA, le modalità di pagamento sono differenti e vanno verificate con la sede INPS competente per l’estero.Ignorare la comunicazione INPS di sospensione del pagamento: se l’INPS invia una comunicazione di anomalia sul pagamento, è fondamentale rispondere tempestivamente. Le comunicazioni arrivano via raccomandata o tramite il fascicolo previdenziale su myINPS. Come fare in modo che vada tutto liscioCambiare l’IBAN per l’accredito della pensione INPS non è un’operazione complicata, ma richiede attenzione nei dettagli e tempistiche adeguate. Il consiglio più importante e di non aspettare l’ultimo momento: avvia la procedura di variazione con almeno 2-3 mesi di anticipo rispetto alla chiusura del vecchio conto. In questo modo avrai tutto il tempo per verificare che il nuovo IBAN sia stato correttamente registrato e attivato dall’INPS prima che il vecchio conto venga chiuso.Se hai dubbi sulla procedura corretta, sulla compatibilita del tuo conto o sull’intestazione, rivolgiti al patronato o al CAF: il servizio è gratuito, veloce e gestito da professionisti esperti nelle pratiche INPS. Il pagamento puntuale della pensione ogni mese dipende dalla correttezza delle coordinate bancarie registrate dall’INPS: non lasciare niente al caso.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo della pensione, la simulazione della data di pensionamento e la gestione di Quota 103, anticipata e vecchiaia. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti su Come Cambiare IBAN Pensione INPSQuanto tempo ci vuole per cambiare l’IBAN della pensione INPS?Di norma la variazione del conto di accredito pensione INPS richiede da 1 a 2 mesi lavorativi dalla data della richiesta. La procedura online tramite SPID e generalmente la più rapida. Il modulo cartaceo AP04 presentato allo sportello puo richiedere fino a 3-4 mesi.Posso accreditare la pensione INPS su un conto cointestato?Si, ma solo se l’importo mensile della pensione e uguale o inferiore a 1.000 euro. Per importi superiori, la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) impone che il conto sia intestato esclusivamente al pensionato.Come faccio a sapere se il mio nuovo IBAN è stato registrato dall’INPS?Puoi verificare l’aggiornamento dell’IBAN accedendo alla tua area personale su myINPS con SPID o CIE, nella sezione ‘Cedolino pensione’ o ‘Variazione coordinate bancarie’. In alternativa, puoi chiamare il Contact Center INPS al numero 803 164 o rivolgerti al patronato.Posso accreditare la pensione su una carta prepagata con IBAN?Si, è possibile accreditare la pensione INPS su una carta prepagata con IBAN (come Postepay Evolution, Hype, N26) a condizione che sia intestata solo al pensionato e che l’importo mensile non superi i limiti della carta stessa. Verifica le condizioni specifiche della carta con l’emittente.Cosa devo fare se ho inserito un IBAN sbagliato?Se ti accorgi di aver inserito un IBAN errato, contatta immediatamente il patronato o la sede INPS per correggere la richiesta. Se il pagamento e già stato effettuato su un IBAN errato o inesistente, segnalalo all’INPS e alla tua banca: i fondi vengono di norma restituiti all’INPS e riaccreditati nel mese successivo dopo la correzione.Posso cambiare IBAN pensione INPS senza SPID?Si. Puoi utilizzare la CIE (Carta di Identita Elettronica) o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) per accedere ai servizi INPS online. In alternativa, puoi rivolgerti al patronato o al CAF (gratuitamente), oppure presentare il modello AP04 direttamente allo sportello INPS.Quanto costa cambiare l’IBAN per la pensione INPS?La variazione delle coordinate bancarie per l’accredito della pensione INPS e completamente gratuita, sia che si utilizzi il portale online, sia tramite patronato, CAF, app mobile o Contact Center. I patronati sono finanziati dall’INPS e non possono richiedere compensi per questo servizio.Hai bisogno di assistenza per cambiare IBAN pensione INPS?Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza di patronato gratuita per la variazione delle coordinate bancarie INPS, la gestione di pratiche pensionistiche e molto altro. I nostri operatori ti seguono in ogni fase della procedura.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATO Quota 104 nel 2026: Requisiti e Novità Pensione AnticipataQuesto articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/calcolo-pensione-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-04 06:00:002026-09-30 08:02:33Quota 104 nel 2026: Requisiti e Novità Pensione AnticipataCALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATO Pensione Minima FVG 2026: Integrazioni Comunali e Assegno Sociale a Udine Pensione Minima FVG 2026: Integrazioni Comunali e Assegno Sociale a UdineSe percepisci una pensione bassa in Friuli Venezia Giulia, potresti avere diritto a una serie di integrazioni che vanno ben oltre il trattamento minimo INPS. Molti… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-02 09:00:002026-08-17 11:02:44Pensione Minima FVG 2026: Integrazioni Comunali e Assegno Sociale a UdineCALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATO Pensione Anticipata Lavori Gravosi 2026: Requisiti e AttivitàQuesto articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/calcolo-pensione-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-01 06:00:002026-09-30 08:02:46Pensione Anticipata Lavori Gravosi 2026: Requisiti e AttivitàCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-07 14:00:442026-05-31 16:22:55Come Cambiare IBAN e Conto di Accredito Pensione INPS: Guida Completa 2026
CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATO Quota 104 nel 2026: Requisiti e Novità Pensione AnticipataQuesto articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/calcolo-pensione-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-04 06:00:002026-09-30 08:02:33Quota 104 nel 2026: Requisiti e Novità Pensione Anticipata
CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATO Pensione Minima FVG 2026: Integrazioni Comunali e Assegno Sociale a Udine Pensione Minima FVG 2026: Integrazioni Comunali e Assegno Sociale a UdineSe percepisci una pensione bassa in Friuli Venezia Giulia, potresti avere diritto a una serie di integrazioni che vanno ben oltre il trattamento minimo INPS. Molti… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-02 09:00:002026-08-17 11:02:44Pensione Minima FVG 2026: Integrazioni Comunali e Assegno Sociale a Udine
CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATO Pensione Anticipata Lavori Gravosi 2026: Requisiti e AttivitàQuesto articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/calcolo-pensione-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-01 06:00:002026-09-30 08:02:46Pensione Anticipata Lavori Gravosi 2026: Requisiti e Attività
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIRimborsi IRPEF da Modello 730/2026: il calendario dei pagamenti, caso per casoIndice dei contenutiQuando arriva il rimborso IRPEF dal 730?Calendario rimborsi per dipendenti con sostituto d’impostaCalendario rimborsi per pensionati (INPS sostituto)Rimborso 730 senza sostituto d’imposta: cosa succede730 senza sostituto attivo: la procedura Agenzia delle EntrateRimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate: quando e comeSoglie e importi minimi per il rimborso in busta pagaIl rimborso non arriva: cosa fareCome verificare lo stato del rimborsoDomande frequenti sui rimborsi IRPEFHai presentato il Modello 730/2026 e stai aspettando il rimborso IRPEF? Le tempistiche variano sensibilmente in base alla tua situazione: se sei un lavoratore dipendente, un pensionato o un contribuente senza sostituto d’imposta. Questo articolo ti fornisce il calendario completo dei pagamenti caso per caso, con le date ufficiali, le soglie di rimborso diretto e le procedure da seguire se l’accredito non dovesse arrivare nei tempi previsti. Tutte le informazioni sono aggiornate alle normative vigenti per l’anno fiscale 2025 (dichiarazione 2026).📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Quando arriva il rimborso IRPEF dal 730?Il rimborso IRPEF derivante dal Modello 730 non segue un’unica data fissa: il momento dell’accredito dipende da chi funge da sostituto d’imposta e dalla data in cui il contribuente ha trasmesso la dichiarazione. Il meccanismo e disciplinato dal D.P.R. 600/1973 e dalle istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate.Il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) riceve i dati del 730 elaborato dal CAF o dal professionista abilitato, effettua i calcoli e riversa nel cedolino stipendio o nel rateo di pensione le somme a credito o a debito del contribuente. Quando invece il contribuente non ha un sostituto d’imposta attivo, entra in gioco l’Agenzia delle Entrate, che eroga il rimborso direttamente sul conto corrente bancario o postale.I tre scenari principali da conoscere:Lavoratore dipendente con sostituto attivo: il rimborso arriva in busta paga, tipicamente da luglio a dicembre, in base alla data di trasmissione del 730.Pensionato (sostituto INPS o altro ente): il rimborso arriva nel rateo di pensione, con un calendario che parte da agosto.Contribuente senza sostituto o con sostituto non attivo: il rimborso e erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con accredito bancario o postale entro il mese di dicembre dell’anno di presentazione. Calendario rimborsi per dipendenti con sostituto d’impostaPer i lavoratori dipendenti che presentano il 730 tramite CAF o professionista abilitato, il calendario dei rimborsi segue le scadenze di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Il sostituto d’imposta riceve le risultanze entro determinate date e provvede al conguaglio nel cedolino successivo.Secondo le istruzioni ministeriali e il D.M. 31 maggio 1999 (e successive modifiche), il calendario standard prevede:Data trasmissione 730 dal CAFMese rimborso in busta pagaNoteEntro il 15 giugno 2026Luglio 2026Cedolino di luglioDal 16 al 23 luglio 2026Agosto 2026Cedolino di agosto o settembreDal 24 luglio al 15 settembre 2026Settembre 2026Cedolino di settembreDal 16 settembre al 15 ottobre 2026Ottobre 2026Cedolino di ottobreDal 16 ottobre al 15 novembre 2026Novembre 2026Cedolino di novembreDal 16 novembre al 30 novembre 2026Dicembre 2026Cedolino di dicembreImportante: il sostituto d’imposta che riceve le risultanze del 730 entro il 30 novembre e tenuto ad effettuare il rimborso (o la trattenuta, in caso di saldo a debito) nella prima retribuzione utile successiva alla ricezione dei dati. Se il credito supera i 4.000 euro, il sostituto puo effettuare i controlli necessari prima di procedere all’erogazione, con possibile slittamento dei tempi.Nel caso di dichiarazione congiunta, il rimborso viene liquidato al dichiarante principale attraverso il suo sostituto d’imposta, mentre le ritenute aggiuntive eventualmente dovute dal coniuge dichiarante vengono trattenute dal sostituto del coniuge stesso. Calendario rimborsi per pensionati (INPS sostituto)I pensionati che presentano il 730 con l’INPS (o altro ente previdenziale) come sostituto d’imposta seguono un calendario leggermente differente rispetto ai lavoratori dipendenti. L’INPS elabora i dati e riversa il rimborso nel rateo mensile di pensione.Le date indicative per i pensionati sono:Data trasmissione 730Mese rimborso nella pensioneNoteEntro il 15 giugno 2026Agosto 2026Rateo agosto (slittamento di 1 mese rispetto ai dipendenti)Dal 16 al 23 luglio 2026Settembre 2026Rateo settembreDal 24 luglio al 15 settembre 2026Ottobre 2026Rateo ottobreDal 16 settembre al 15 ottobre 2026Novembre 2026Rateo novembreDal 16 ottobre al 30 novembre 2026Dicembre 2026Rateo dicembreLo slittamento di un mese rispetto ai dipendenti e dovuto ai tempi tecnici necessari all’INPS per elaborare le risultanze e aggiungerle al trattamento pensionistico. In caso di credito superiore a 4.000 euro, anche l’INPS puo effettuare verifiche supplementari prima di procedere all’accredito.Esempio pratico: un pensionato che consegna la documentazione al CAF entro il 10 giugno 2026 ricevera il rimborso IRPEF nel rateo di pensione di agosto 2026. Se invece consegna i documenti il 20 luglio, dovra attendere settembre 2026. Rimborso 730 senza sostituto d’imposta: cosa succedeUna categoria che spesso si trova in difficolta con i rimborsi e quella dei contribuenti che presentano il 730 senza sostituto d’imposta oppure con un sostituto d’imposta che al momento del conguaglio non e piu attivo (ad esempio perche si e cessato il rapporto di lavoro). In questi casi, il meccanismo ordinario non e applicabile e il rimborso segue una procedura alternativa.Le situazioni piu frequenti che portano a questa condizione sono:Lavoratori che hanno perso il lavoro tra la presentazione del 730 e il periodo del conguaglio (luglio-agosto).Lavoratori con contratti a termine scaduti prima del conguaglio.Contribuenti con redditi da lavoro autonomo occasionale che non hanno un sostituto che trattiene le ritenute d’acconto.Eredi che dichiarano i redditi del de cuius tramite 730.Lavoratori trasferiti all’estero senza un sostituto italiano attivo.In tutti questi casi, il contribuente deve indicare nel 730 il codice fiscale del sostituto d’imposta che non effettuera il conguaglio (campo apposito nel frontespizio) oppure indicare che non ha un sostituto d’imposta. Il rimborso sara allora erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. 730 senza sostituto attivo: la procedura Agenzia delle EntrateQuando il sostituto d’imposta non puo effettuare il conguaglio, l’Agenzia delle Entrate riceve le risultanze del 730 direttamente dal CAF o dal professionista e provvede a erogare il rimborso in autonomia. Questa procedura e disciplinata dall’articolo 37, comma 2-bis del D.Lgs. 241/1997.Il contribuente in questa situazione deve assicurarsi di:Avere un conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate tramite i servizi telematici (IBAN).Verificare che l’IBAN sia correttamente registrato nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate (servizio “Rimborsi fiscali”).In mancanza di IBAN comunicato, l’Agenzia delle Entrate invia un vaglia postale all’indirizzo di residenza del contribuente.Tempistiche: i rimborsi diretti dell’Agenzia delle Entrate vengono elaborati generalmente entro il mese di dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione. Tuttavia, per crediti di importo significativo o in presenza di anomalie, i tempi possono estendersi fino al primo semestre dell’anno successivo.Se hai spese mediche detraibili o altre detrazioni rilevanti che generano un credito IRPEF consistente, e particolarmente importante comunicare tempestivamente l’IBAN all’Agenzia delle Entrate per velocizzare l’accredito. Rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate: quando e comeAnche per i contribuenti che hanno un sostituto d’imposta regolarmente attivo, esistono casi in cui il rimborso e erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate anziche attraverso il cedolino. Questo accade quando:Il credito IRPEF e superiore a 4.000 euro e il sostituto ha effettuato i controlli richiesti per legge, decidendo di non anticipare il rimborso.La dichiarazione e stata presentata con 730 precompilato modificato che presenta elementi che richiedono verifica da parte dell’Agenzia.Il sostituto ha comunicato all’Agenzia delle Entrate di non poter effettuare il rimborso entro i termini previsti.In questi casi, l’Agenzia delle Entrate emette il rimborso entro 6 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione o, se la dichiarazione e presentata entro tale termine, entro 6 mesi dalla data di presentazione stessa. Il rimborso e accreditato direttamente sul conto corrente del contribuente (se l’IBAN e registrato) o inviato tramite vaglia postale.Come comunicare l’IBAN all’Agenzia delle Entrate:Accedendo all’area riservata del portale agenziaentrate.gov.it con SPID, CIE o CNS.Tramite il servizio “Rimborsi fiscali” disponibile nell’area riservata.Recandosi presso uno sportello CAF abilitato che puo effettuare la comunicazione in delega.Il Quadro F del Modello 730 contiene le informazioni sugli acconti gia versati e sui crediti residui: una lettura attenta di questo quadro ti permette di capire anticipatamente se il tuo credito supera le soglie che determinano l’intervento diretto dell’Agenzia delle Entrate. Soglie e importi minimi per il rimborso in busta pagaNon tutti i crediti IRPEF vengono rimborsati secondo le stesse modalita. La normativa fiscale prevede alcune soglie minime e massime che determinano le modalita e le tempistiche di rimborso.Crediti fino a 4.000 euroPer i crediti IRPEF fino a 4.000 euro, il sostituto d’imposta e tenuto a rimborsare l’intera somma direttamente in busta paga (o nel rateo di pensione) secondo il calendario standard. Non sono previsti controlli aggiuntivi e il rimborso avviene automaticamente nel mese di conguaglio.Crediti superiori a 4.000 euroPer i crediti superiori a 4.000 euro, l’articolo 1, comma 586 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilita 2014) e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 14 maggio 2013 prevedono che il sostituto d’imposta possa sospendere l’erogazione del rimborso per effettuare le verifiche del caso. In questo scenario:Il sostituto comunica la sospensione all’Agenzia delle Entrate entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.L’Agenzia delle Entrate effettua le verifiche e, se non emergono irregolarita, eroga direttamente il rimborso entro 6 mesi dalla comunicazione del sostituto.In caso di verifiche piu approfondite, i tempi possono estendersi ulteriormente.Crediti di importo minimo (sotto i 12 euro)L’articolo 1, comma 1 del D.P.R. n. 542/1999 stabilisce che non si da luogo al rimborso di crediti d’imposta di importo inferiore a 12 euro. Questo importo costituisce la soglia minima sotto la quale il rimborso non viene effettuato ne dal sostituto ne dall’Agenzia delle Entrate. Il credito si azzera senza rimborso. Il rimborso non arriva: cosa fareSe il rimborso IRPEF non arriva entro i termini previsti, e necessario seguire una procedura precisa per sbloccare la situazione. Ecco le azioni consigliate in ordine cronologico:1. Verifica il cedolino paga o il rateo di pensioneIl primo passo e controllare attentamente il proprio cedolino stipendio o il prospetto pensione del mese in cui il rimborso avrebbe dovuto essere accreditato. Il rimborso compare come voce specifica “Conguaglio fiscale a credito” o similare. In alcuni casi e gia stato erogato ma non immediatamente riconoscibile.2. Contatta il sostituto d’impostaSe il cedolino non riporta alcun conguaglio positivo, contatta l’ufficio paghe del tuo datore di lavoro o il patronato INPS (se sei pensionato). Chiedi conferma di aver ricevuto il risultato contabile del tuo 730 e di aver effettuato (o pianificato) il conguaglio.3. Contatta il CAF o il professionista che ha elaborato il 730Il CAF o il professionista abilitato che ha presentato il tuo 730 puo verificare la data di trasmissione telematica della dichiarazione e confermare che sia avvenuta correttamente. Puo anche verificare se il risultato contabile e stato correttamente trasmesso al sostituto d’imposta.4. Verifica il Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle EntrateAccedendo al Cassetto Fiscale sul portale agenziaentrate.gov.it con SPID, CIE o CNS, puoi visualizzare lo stato del tuo rimborso nella sezione “Rimborsi”. Il sistema mostra se il rimborso e stato emesso, la data prevista di accredito e l’eventuale stato di lavorazione.5. Presenta istanza di rimborsoSe sono trascorsi tutti i termini previsti e il rimborso non e ancora arrivato, puoi presentare una istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate tramite:Il modello telematico disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.Presentazione cartacea presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (quello della provincia di domicilio fiscale).Tramite il proprio CAF con delega all’assistenza post-dichiarativa. Come verificare lo stato del rimborsoL’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti diversi strumenti per monitorare lo stato dei rimborsi fiscali in tempo reale. Ecco come utilizzarli:Area riservata portale Agenzia delle EntrateAccedendo con SPID, CIE o CNS al portale agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Rimborsi” trovi:L’elenco di tutti i rimborsi richiesti o in elaborazione.Lo stato attuale (in elaborazione, da pagare, pagato).La data prevista o effettiva di accredito.L’eventuale richiesta di integrazione documentale da parte dell’Agenzia.App IO e Fatture e CorrispettiviTramite l’App IO (quella del Governo) e l’app Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, e possibile ricevere notifiche in tempo reale sullo stato del rimborso e sull’accredito bancario, previa registrazione e abbinamento del proprio IBAN.Numero verde Agenzia delle EntrateIl numero verde 800.909.696 dell’Agenzia delle Entrate (gratuito da rete fissa) e il 06 96668907 (da cellulare, a pagamento) permettono di parlare con un operatore che puo fornire informazioni sullo stato del proprio rimborso, previa identificazione con codice fiscale.Il servizio telefonico e attivo dal lunedi al venerdi, dalle 9:00 alle 17:00.Sportello CAFIl tuo CAF di riferimento puo effettuare verifiche nell’area riservata in tua delega e comunicarti lo stato del rimborso. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio di assistenza post-dichiarativa a tutti i propri assistiti che hanno presentato il 730 tramite il nostro sportello. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Riepilogo: il calendario completo caso per casoRiepiloghiamo in una tabella unica il calendario completo dei rimborsi IRPEF da 730/2026 per tutti i casi possibili, cosi da avere un riferimento chiaro e immediato:Tipologia contribuenteSostituto d’impostaData consegna 730Mese rimborsoLavoratore dipendenteDatore di lavoroEntro 15 giugno 2026Luglio 2026Lavoratore dipendenteDatore di lavoro16 giugno – 23 luglio 2026Agosto/Settembre 2026Lavoratore dipendenteDatore di lavoro24 luglio – 15 settembre 2026Settembre 2026Lavoratore dipendenteDatore di lavoro16 settembre – 15 ottobre 2026Ottobre 2026Lavoratore dipendenteDatore di lavoro16 ottobre – 30 novembre 2026Novembre/Dicembre 2026PensionatoINPS/Ente prev.Entro 15 giugno 2026Agosto 2026PensionatoINPS/Ente prev.16 giugno – 23 luglio 2026Settembre 2026PensionatoINPS/Ente prev.24 luglio – 30 novembre 2026Ottobre/Dicembre 2026Senza sostituto / sostituto non attivoAgenzia delle EntrateQualsiasi dataEntro dicembre 2026Credito > 4.000 euro (qualsiasi)AE (dopo verifica)Qualsiasi dataEntro 6 mesi dalla sospensionePresentare il Modello 730/2026 il prima possibile, possibilmente entro il 15 giugno, garantisce di ricevere il rimborso nel mese di luglio (per i dipendenti) o agosto (per i pensionati), evitando attese prolungate. Un CAF qualificato come il CAF Centro Fiscale di Udine puo aiutarti a ottimizzare la dichiarazione e a raccogliere tutta la documentazione necessaria per massimizzare le detrazioni e velocizzare i tempi di rimborso.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande Frequenti sui Rimborsi IRPEF dal 730/2026Quando arriva il rimborso IRPEF per un lavoratore dipendente che consegna il 730 entro giugno?Un lavoratore dipendente che consegna la documentazione al CAF entro il 15 giugno 2026 riceve il rimborso IRPEF gia nel cedolino paga di luglio 2026. E il caso piu veloce e si ottiene presentando la dichiarazione il prima possibile.I pensionati ricevono il rimborso 730 nello stesso mese dei lavoratori?No, i pensionati ricevono il rimborso con uno slittamento di un mese rispetto ai dipendenti. Se un dipendente riceve il conguaglio a luglio, il pensionato lo riceve ad agosto. Questo e dovuto ai tempi tecnici di elaborazione dell’INPS o dell’ente previdenziale sostituto.Cosa succede se il rimborso supera 4.000 euro?Se il credito IRPEF supera i 4.000 euro, il sostituto d’imposta puo sospendere il rimborso e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima effettua le verifiche necessarie e, se non emergono irregolarita, eroga direttamente il rimborso entro 6 mesi dalla comunicazione del sostituto. Il rimborso arriva quindi sul conto corrente comunicato all’Agenzia.Ho perso il lavoro dopo aver presentato il 730: come ricevo il rimborso?Se al momento del conguaglio non hai piu un sostituto d’imposta attivo, il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul tuo conto corrente. Devi assicurarti di aver comunicato il tuo IBAN all’Agenzia tramite il portale agenziaentrate.gov.it oppure tramite il CAF. Il rimborso arriva generalmente entro dicembre dell’anno di presentazione.Come posso verificare se l’Agenzia delle Entrate ha gia emesso il mio rimborso?Puoi verificare lo stato del rimborso accedendo all’area riservata del portale agenziaentrate.gov.it con SPID, CIE o CNS, nella sezione Rimborsi. In alternativa, puoi chiamare il numero verde 800.909.696 (gratuito da rete fissa) oppure rivolgerti al CAF che ha elaborato il tuo 730, che puo effettuare la verifica in tua delega.Hai bisogno di aiuto con il Modello 730/2026?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in tutte le fasi della dichiarazione dei redditi: dalla raccolta documenti alla trasmissione telematica, fino alla verifica dei rimborsi IRPEF.I nostri servizi per il Modello 730/2026:Elaborazione dichiarazione dei redditi con verifica di tutte le detrazioni spettantiAssistenza per contribuenti senza sostituto e comunicazione IBAN ad Agenzia delle EntrateVerifica stato rimborsi e assistenza post-dichiarativaDichiarazione congiunta per coppie e conviventiGestione spese detraibili: mediche, universitarie, ristrutturazioni, mutuiContattaci subito per un appuntamento:Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist Completa Tutto ciò che paghi entro il 31 dicembre 2026 può trasformarsi in un risparmio concreto sulla dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. Il 730/2027, infatti, riguarda i redditi e le spese del 2026: una volta passata la mezzanotte del… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 08:00:002026-09-21 13:44:07Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist CompletaDICHIARAZIONE DEI REDDITI Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come PresentarlaDichiarazione Redditi Tardiva 2026: Sanzioni e Ravvedimento https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 08:00:002026-08-17 11:03:33Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come PresentarlaDICHIARAZIONE DEI REDDITI Calendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e ImpreseCalendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e Imprese https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 09:00:002026-08-17 11:03:20Calendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e ImpreseCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-07 13:00:442026-05-31 14:12:41Rimborsi IRPEF da Modello 730/2026: il calendario dei pagamenti, caso per caso
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist Completa Tutto ciò che paghi entro il 31 dicembre 2026 può trasformarsi in un risparmio concreto sulla dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. Il 730/2027, infatti, riguarda i redditi e le spese del 2026: una volta passata la mezzanotte del… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 08:00:002026-09-21 13:44:07Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist Completa
DICHIARAZIONE DEI REDDITI Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come PresentarlaDichiarazione Redditi Tardiva 2026: Sanzioni e Ravvedimento https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 08:00:002026-08-17 11:03:33Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come Presentarla
DICHIARAZIONE DEI REDDITI Calendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e ImpreseCalendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e Imprese https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 09:00:002026-08-17 11:03:20Calendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e Imprese
CAF, CRIPTOVALUTEISEE 2026 e Criptovalute: Le Novita della Legge di Bilancio su Saldo e Giacenza MediaLa Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 207/2024) ha introdotto cambiamenti significativi nel modo in cui le criptovalute devono essere dichiarate nell’ISEE. Per la prima volta in modo organico, la normativa impone ai possessori di asset digitali — Bitcoin, Ethereum, stablecoin e qualsiasi altra criptovaluta — di indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sia il saldo al 31 dicembre dell’anno precedente sia la giacenza media annua del portafoglio crypto. Questa novita non e banale: cambia le soglie ISEE di milioni di famiglie italiane che detengono asset digitali, con riflessi diretti su bonus, agevolazioni fiscali, rette universitarie, assegni di cura e prestazioni sociali legate all’indicatore economico. In questa guida il CAF Centro Fiscale di Udine analizza punto per punto le novita, spiega come calcolare correttamente i valori da indicare nella DSU e illustra le sanzioni previste per chi omette la dichiarazione.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiIl quadro normativo: dalla Legge di Bilancio 2026 alla DSUCosa sono le criptovalute nel contesto ISEE: definizione e perimetroIl saldo al 31 dicembre: come si calcola e cosa dichiarareLa giacenza media annua: metodo di calcolo e fonte dei datiL’impatto sulle soglie ISEE: bonus e prestazioni a rischioDove dichiarare le criptovalute nella DSU: quadro FC3 e FC7ISEE precompilato 2026 e crypto: cosa cambia con il DAC8Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione nella DSUEsempi pratici: come calcolare saldo e giacenza mediaIl ruolo del CAF nella compilazione della DSU con criptovaluteDomande frequenti su ISEE 2026 e criptovaluteIl quadro normativo: dalla Legge di Bilancio 2026 alla DSUIl percorso normativo che ha portato all’obbligo di dichiarare le criptovalute nell’ISEE parte da lontano, ma si consolida con la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 207/2024, pubblicata in GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024). Prima di questa legge, la disciplina degli asset digitali nel quadro ISEE era frammentaria e di difficile applicazione pratica: mancavano indicazioni operative su come valorizzare un portafoglio crypto ai fini della DSU.Il DPCM 159/2013, che costituisce il regolamento ISEE di riferimento, definisce l’indicatore economico sulla base di tre componenti: reddito complessivo, patrimonio immobiliare e patrimonio mobiliare. Le criptovalute rientrano nel patrimonio mobiliare — analogamente a titoli, obbligazioni, fondi e conti correnti — ma fino al 2025 la loro valorizzazione nella DSU non era normata in modo preciso. Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore ha colmato questa lacuna, introducendo due grandezze specifiche per le cripto-attivita:Il valore del portafoglio al 31 dicembre dell’anno di riferimento (c.d. saldo di fine anno)La giacenza media annua, calcolata come media aritmetica dei saldi giornalieri o di fine mese nel corso dell’annoQueste due grandezze entrano nel calcolo del patrimonio mobiliare netto che concorre alla determinazione dell’ISEE. Il criterio della giacenza media era gia in uso per i conti correnti bancari e postali (introdotto dal Decreto Legge n. 78/2010, art. 11-bis) e ora viene esteso anche agli asset digitali, creando una simmetria tra prodotti finanziari tradizionali e nuovi strumenti digitali. Cosa sono le criptovalute nel contesto ISEE: definizione e perimetroAi fini della dichiarazione ISEE 2026, per cripto-attivita si intende qualsiasi rappresentazione digitale di valore o di diritti che puo essere trasferita e memorizzata elettronicamente utilizzando la tecnologia a registro distribuito (DLT, Distributed Ledger Technology), inclusa la blockchain. La definizione, coerente con quella adottata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies, include:Criptovalute: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Solana (SOL) e qualsiasi altra valuta digitale decentralizzataStablecoin: come USDT (Tether), USDC, DAI — asset digitali ancorati al valore di valute fiat o materie primeToken di governance e utility token scambiabili su exchangeNFT (Non-Fungible Token) con valore di mercato determinabileCriptovalute derivanti da mining, staking o yield farmingNon rientrano nella definizione gli asset digitali che non hanno un mercato liquido e il cui valore non e determinabile in modo affidabile alla data del 31 dicembre. Tuttavia, la prudenza suggerisce di segnalare anche questi asset al CAF per una valutazione caso per caso.Il perimetro dell’obbligo dichiarativo comprende tutti i wallet — sia custodial (exchange centralizzati come Coinbase, Binance, Kraken) sia non-custodial (Metamask, Ledger, Trezor) — e anche i portafogli su piattaforme DeFi (Uniswap, Aave, Compound). La distinzione tra wallet custodial e non-custodial e rilevante ai fini del quadro RW e del Quadro W del modello dichiarativo, ma ai fini ISEE entrambe le tipologie concorrono al calcolo del patrimonio mobiliare. Il saldo al 31 dicembre: come si calcola e cosa dichiarareIl saldo al 31 dicembre dell’anno di riferimento rappresenta il valore di mercato in euro dell’intero portafoglio crypto alla data di chiusura dell’anno. Per la DSU 2026 (che prende a riferimento l’anno d’imposta 2024), il saldo da dichiarare e quello al 31 dicembre 2024. Per la DSU 2027 sara il 31 dicembre 2025, e cosi via.Come si calcola il saldo al 31 dicembre:Recupera l’elenco di tutti gli asset digitali detenuti nei tuoi wallet al 31 dicembre dell’anno di riferimentoDetermina il prezzo di mercato di ciascun asset in euro al 31 dicembre. Fonti attendibili: CoinMarketCap, CoinGecko, prezzi di chiusura degli exchange regolamentatiMoltiplica la quantita di ogni asset per il suo prezzo in euro al 31 dicembreSomma tutti i valori per ottenere il valore totale del portafoglio in euroDocumenti utili per il calcolo:Estratto conto dell’exchange al 31 dicembre (scaricabile dal pannello “Reports” o “Tax Documents” degli exchange come Coinbase, Binance, Kraken)Screenshot del wallet con data e valore in euro visibile al 31 dicembreReport fiscale generato da software come Koinly, CryptoTax, Blockpit che attestano il valore del portafoglio a una data specificaPrezzi ufficiali da fonti attendibili come il tasso di cambio pubblicato dalla Banca d’Italia (per le principali criptovalute) o i prezzi di chiusura di exchange regolamentatiUn punto critico: la valorizzazione degli NFT. Per questi asset, il valore di mercato al 31 dicembre puo essere difficile da determinare in assenza di transazioni recenti comparabili. In questi casi, si applica il principio della prudenza: se il valore e incerto, si puo indicare il valore di acquisto o il valore di listino su piattaforme come OpenSea alla data di riferimento. Raccomandiamo di conservare tutta la documentazione a supporto della valorizzazione adottata. La giacenza media annua: metodo di calcolo e fonte dei datiLa giacenza media annua delle criptovalute e una delle novita piu rilevanti della Legge di Bilancio 2026 per il calcolo dell’ISEE. Questo indicatore, gia familiare per i conti correnti bancari, viene applicato per la prima volta in modo sistematico anche agli asset digitali.Cos’e la giacenza media annua: e la media matematica dei saldi giornalieri (o mensili, in assenza di dati giornalieri) del portafoglio crypto durante l’intero anno di riferimento. In formula:Giacenza media = Somma dei saldi giornalieri in euro / Numero di giorni dell’anno (365 o 366)Metodo di calcolo passo per passo:Esporta lo storico completo delle transazioni dall’exchange o wallet per l’intero anno (1° gennaio – 31 dicembre 2024)Ricostruisci il saldo giornaliero del portafoglio in euro per ogni giorno dell’anno, applicando i prezzi di mercato di ciascun giornoSomma tutti i 365 (o 366) saldi giornalieriDividi per il numero di giorni dell’anno per ottenere la giacenza mediaStrumenti per il calcolo della giacenza media:Software di crypto tax: Koinly, CryptoTax Calculator, Blockpit — questi tool calcolano automaticamente la giacenza media annua esportando un report specifico per la dichiarazione fiscale italianaReport fiscale degli exchange: Binance, Coinbase e Kraken offrono report fiscali annuali che includono il calcolo della giacenza media in euroCalcolo manuale con foglio di calcolo (Excel/Google Sheets): importando lo storico prezzi da CoinGecko e lo storico transazioni dall’exchangeAttenzione al fenomeno della volatilita: la giacenza media puo differire significativamente dal saldo al 31 dicembre a causa della volatilita tipica delle criptovalute. Per esempio, se hai detenuto 1 BTC per tutto il 2024, il tuo saldo al 31 dicembre 2024 era di circa 86.000 euro (al prezzo di chiusura), ma la tua giacenza media annua potrebbe essere stata piu bassa (intorno a 55.000-60.000 euro) a causa dei prezzi piu bassi nella prima parte dell’anno. La DSU richiede la dichiarazione di entrambe le grandezze. L’impatto sulle soglie ISEE: bonus e prestazioni a rischioL’inclusione della giacenza media delle criptovalute nel calcolo dell’ISEE puo avere conseguenze rilevanti per le famiglie che detengono asset digitali significativi. L’ISEE e lo strumento utilizzato per accedere a decine di misure di sostegno: un suo aumento — dovuto alla corretta dichiarazione delle crypto — puo far perdere l’accesso a numerosi benefici.Principali prestazioni con soglie ISEE (anno 2026):PrestazioneSoglia ISEE massimaImporto/BeneficioAssegno Unico Universale (importo massimo)15.000 euro199,40 euro/mese per figlioBonus Asilo Nido (massima agevolazione)25.000 euro3.000 euro annuiReddito di Inclusione (MIA)10.140 euroVariabile per nucleoAgevolazioni universitarie (esonero tasse)24.335 euroEsonero totaleBonus bollette luce e gas9.530 euro (fino a 3 figli)Sconto in bollettaNASPI agevolata (senza decurtazione)Regole specifiche INPSIndennita pienaPrestazioni INPS per disabiliVaria per prestazioneVariaAgevolazioni rette asili nido comunaliDefinita dal comuneRiduzione rettaEsempio pratico di impatto: Una famiglia con ISEE di 22.000 euro (al netto delle crypto) che detiene un portafoglio crypto con giacenza media di 8.000 euro vedra il proprio ISEE salire a circa 23.800 euro (la componente mobiliare e moltiplicata per il coefficiente ISEE di 0,20 e poi divisa per il numero di componenti corretto dalla scala di equivalenza — ma la giacenza media si aggiunge al patrimonio mobiliare lordo che a sua volta impatta il denominatore). Questo puo portare alla perdita dell’accesso a determinati scaglioni di agevolazione per il Bonus Nido o per le tasse universitarie ridotte.Per approfondire come si calcola l’ISEE 2026 con le criptovalute e come compilare correttamente la DSU, puoi leggere la nostra guida completa dedicata. Ricorda che anche le prestazioni legate alla NASPI e ai bonus mamme possono essere influenzate da un ISEE piu elevato. Dove dichiarare le criptovalute nella DSU: quadro FC3 e FC7La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e il documento attraverso cui i nuclei familiari comunicano la propria situazione economica per ottenere l’ISEE. Con le novita della Legge di Bilancio 2026, le criptovalute vanno dichiarate in specifici quadri della DSU.Quadro FC3: Il patrimonio mobiliareIl Quadro FC3 della DSU raccoglie le informazioni sul patrimonio mobiliare di ogni componente del nucleo familiare. E qui che vanno dichiarate le criptovalute. In particolare, bisogna indicare:Valore del portafoglio crypto al 31 dicembre dell’anno di riferimento (in euro, arrotondato all’unita)Giacenza media annua delle cripto-attivita (in euro, calcolata come descritto nel paragrafo precedente)Questi dati si affiancano agli altri elementi del patrimonio mobiliare gia presenti nel Quadro FC3: conti correnti (saldo e giacenza media), titoli di Stato, obbligazioni, azioni, fondi comuni e polizze vita.Quadro FC7: I redditi esenti e le componenti aggiuntiveIl Quadro FC7 puo essere rilevante per chi ha realizzato plusvalenze da criptovalute durante l’anno. Le plusvalenze da cripto-attivita che non sono gia incluse nel reddito complessivo IRPEF — per esempio perche assoggettate a imposta sostitutiva — possono dover essere indicate separatamente in questo quadro, a seconda delle istruzioni INPS in vigore per la specifica annualita.Differenza fondamentale tra DSU e dichiarazione dei redditi: mentre nel 730 o nel Modello Redditi, le criptovalute vanno dichiarate nel Quadro W (per le cripto-attivita) e nel quadro RW (per i wallet presso operatori esteri), nella DSU l’attenzione si sposta sul patrimonio detenuto e sulla sua media nel tempo, non sulle sole operazioni imponibili realizzate durante l’anno.ISEE precompilato e il ruolo dell’Agenzia delle EntrateCon l’introduzione dell’ISEE precompilato (disponibile dal 2020 e progressivamente esteso), l’INPS precarica nella DSU i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, incluse le informazioni sulle criptovalute dichiarate nel Quadro W della dichiarazione dei redditi. Questo significa che, se hai correttamente dichiarato le tue criptovalute nel modello 730 o nel Modello Redditi dell’anno precedente, questi dati potrebbero essere gia presenti nella tua DSU precompilata. Tuttavia, il contribuente deve sempre verificare e integrare i dati precompilati, che potrebbero essere incompleti o non aggiornati. ISEE precompilato 2026 e crypto: cosa cambia con il DAC8La Direttiva DAC8 dell’Unione Europea — recepita in Italia con il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 221 — introduce l’obbligo per gli exchange di criptovalute operanti nell’UE di comunicare alle autorita fiscali nazionali i dati delle operazioni effettuate dai propri clienti residenti. Questa direttiva e il vero fattore di cambiamento che rende inevitabile la corretta dichiarazione delle criptovalute anche ai fini ISEE.Cosa prevede la DAC8 in pratica:Gli exchange autorizzati nell’UE (tra cui Coinbase Europe, Crypto.com, Binance EU) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate italiana i dati di ogni utente residente in Italia: numero di transazioni, valore totale acquisti e vendite, saldo del portafoglio, proventi da staking e interessiLe comunicazioni coprono i dati a partire dal 1° gennaio 2026 (per il primo reporting riferito all’anno 2025)L’Agenzia delle Entrate userebbe questi dati per alimentare sia la dichiarazione precompilata che l’ISEE precompilatoGli exchange extra-UE non sono soggetti alla DAC8, ma possono essere soggetti ad accordi bilaterali di scambio informazioni (FATCA, CRS)Implicazioni pratiche per il 2026: chi ha sempre omesso la dichiarazione delle criptovalute — sia nella dichiarazione dei redditi che nella DSU per l’ISEE — deve aspettarsi che l’Agenzia delle Entrate e l’INPS dispongano di informazioni sempre piu complete sui portafogli crypto. Il rischio di discrepanze tra la DSU presentata e i dati in possesso dell’amministrazione finanziaria diventa concreto e le conseguenze — tra sanzioni e decadenza dai benefici — possono essere significative.Per approfondire gli impatti del DAC8 sulle criptovalute 2026 e come questo cambia i controlli dell’Agenzia delle Entrate, leggi la nostra guida dedicata. Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione nella DSUOmettere o dichiarare in modo infedele le criptovalute nella DSU non e senza conseguenze. La normativa prevede un doppio sistema sanzionatorio: quello civilistico-amministrativo legato alla DSU e quello penale tributario per le violazioni piu gravi.Sanzioni amministrative per DSU infedeleIl D.Lgs. 109/1998 e il DPCM 159/2013 prevedono le seguenti conseguenze per la presentazione di una DSU con dati falsi o omessi:Decadenza immediata dal beneficio percepito in base all’ISEE falsamente calcolato, con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepiteSanzione da 500 a 5.164 euro per dichiarazione mendace (art. 76 del DPR 445/2000, applicato tramite il DPCM 159/2013)Esclusione per 10 anni dalla possibilita di presentare una nuova DSU, in casi gravi di dichiarazione fraudolentaSegnalazione all’autorita giudiziaria per i reati di falso in atto pubblico (art. 483 c.p.) nei casi piu graviSanzioni per omessa dichiarazione delle criptovalute nella dichiarazione dei redditiSeparatamente dalla DSU, l’omessa dichiarazione delle criptovalute nel modello 730 o nel Modello Redditi comporta sanzioni specifiche previste dall’art. 5 del D.Lgs. 167/1990 (per il Quadro RW/W):Sanzione dal 3% al 15% del valore non dichiarato per omessa indicazione nel Quadro W/RW (importi detenuti presso intermediari esteri)Sanzione dal 6% al 30% se gli asset sono detenuti in paesi Black ListImposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze da criptovalute non dichiarate, oltre alle sanzioni per infedele dichiarazione (dal 90% al 180% dell’imposta dovuta)Per i dettagli sulla tassazione delle criptovalute 2026 e su come regolarizzare posizioni pregresse, consulta la nostra guida sulla tassazione crypto 2026. Esempi pratici: come calcolare saldo e giacenza mediaVediamo tre esempi concreti che illustrano come calcolare le grandezze da dichiarare nella DSU e quale impatto possono avere sull’ISEE.Esempio 1: Detentore di Bitcoin con portafoglio stabileSituazione: Mario detiene 0,5 BTC per tutto il 2024, senza effettuare acquisti o vendite.Prezzo BTC al 1° gennaio 2024: circa 42.000 USD = circa 38.500 euro (cambio 1,09)Prezzo BTC al 31 dicembre 2024: circa 94.000 USD = circa 86.200 euro (cambio 1,09)Prezzo medio BTC 2024: circa 62.000 USD = circa 56.880 euroCalcolo per la DSU:Saldo al 31 dicembre 2024: 0,5 x 86.200 = 43.100 euroGiacenza media annua 2024: 0,5 x 56.880 = 28.440 euroImpatto sull’ISEE: Supponendo un nucleo di 3 persone con patrimonio mobiliare precedente di 10.000 euro (conti correnti), l’aggiunta della giacenza media crypto porta il patrimonio mobiliare a 38.440 euro. La componente patrimoniale dell’ISEE calcolata su questo importo e di circa 3.844 euro aggiuntivi all’ISEE (applicando il coefficiente di 1/5 e la scala di equivalenza per 3 persone). Un aumento che puo spostare la famiglia sopra la soglia per alcune agevolazioni.Esempio 2: Portfolio diversificato con stablecoinSituazione: Laura detiene un portafoglio misto: 0,2 ETH + 1.000 USDT + 500 USDCETH al 31 dicembre 2024: circa 3.350 USD = circa 3.073 euro → 0,2 ETH = 614,60 euroUSDT al 31 dicembre 2024: 1.000 USD = circa 917 euro (al cambio 1,09)USDC al 31 dicembre 2024: 500 USD = circa 459 euroSaldo totale al 31/12: 614,60 + 917 + 459 = 1.990,60 euroData la stabilita delle stablecoin e la relativa bassa volatilita di ETH nel 2024, la giacenza media sara vicina al saldo di fine anno. In questo caso, l’impatto sull’ISEE e modesto: circa 398 euro aggiuntivi alla componente patrimoniale ISEE (1.990 x 0,20 = 398 euro, prima della scala di equivalenza).Esempio 3: Trading attivo durante l’annoSituazione: Francesco e un trader attivo: a inizio 2024 aveva 5.000 euro in crypto, a luglio 2024 il portafoglio era cresciuto a 18.000 euro, poi e sceso a 9.000 euro al 31 dicembre 2024.Saldo al 31 dicembre 2024: 9.000 euroGiacenza media stimata (approssimazione semestrale): (5.000 x 6 mesi + 18.000 x 3 mesi + 9.000 x 3 mesi) / 12 = (30.000 + 54.000 + 27.000) / 12 = 9.250 euroIn questo caso, la giacenza media (9.250 euro) e leggermente superiore al saldo di fine anno (9.000 euro). Entrambi i valori devono essere dichiarati. Francesco dovra anche dichiarare le plusvalenze realizzate durante le operazioni di trading nel Quadro W della dichiarazione dei redditi, con imposta sostitutiva al 26% (per operazioni ante Legge di Bilancio 2026) o al 33% (per operazioni post-entrata in vigore della nuova aliquota, a seconda delle disposizioni transitorie). Il ruolo del CAF nella compilazione della DSU con criptovaluteCompilare una DSU che include le criptovalute richiede competenze sia fiscali che tecniche. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza professionale completa per guidare i propri clienti attraverso questo processo, minimizzando il rischio di errori e sanzioni.Cosa fa il CAF per teAnalisi della situazione crypto: il CAF raccoglie e verifica la documentazione relativa ai tuoi wallet (estratti conto exchange, report fiscali crypto)Calcolo del saldo al 31 dicembre: utilizziamo fonti ufficiali per la valorizzazione in euro di ogni assetCalcolo della giacenza media annua: elaboriamo i report degli exchange o dei software di crypto tax per determinare la giacenza media correttaCompilazione della DSU: inseriamo correttamente i dati nei quadri FC3 e FC7 della DSUCoordinamento con la dichiarazione dei redditi: assicuriamo coerenza tra DSU e dichiarazione fiscale (730/Modello Redditi), riducendo il rischio di discrepanze che potrebbero attirare controlliConsulenza personalizzata: spieghiamo l’impatto sull’ISEE e sulle prestazioni a cui hai diritto, consentendoti di pianificare in modo informatoDocumenti da portare al CAF per la DSU con criptovalute:Estratto conto o report fiscale di ogni exchange utilizzato (Binance, Coinbase, Kraken, ecc.) per l’anno di riferimentoStorico delle transazioni in formato CSV o PDF scaricabile dal pannello utente dell’exchangeScreenshot del wallet non-custodial (Metamask, Ledger) con il saldo al 31 dicembre, in euroReport da software di crypto tax (Koinly, Blockpit, ecc.) se disponibileProva dell’identita degli asset (seed phrase NON necessaria: basta l’indirizzo pubblico del wallet)Il CAF Centro Fiscale e abilitato alla trasmissione telematica della DSU all’INPS. Puoi prenotare un appuntamento presso la nostra sede di Udine o contattarci per una consulenza preliminare via WhatsApp.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale a Udine offre la compilazione del Modello ISEE in 4 giorni lavorativi. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Conclusione: perche agire subitoLe novita introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 sull’ISEE e le criptovalute segnano un punto di svolta: la regolarizzazione delle posizioni crypto non e piu una scelta ma un obbligo, e i controlli sono destinati ad aumentare grazie alla direttiva DAC8. Chi possiede criptovalute e ha diritto a prestazioni legate all’ISEE deve agire in modo proattivo:Raccogliere la documentazione relativa al proprio portafoglio crypto (estratti conto exchange, report fiscali)Calcolare correttamente sia il saldo al 31 dicembre che la giacenza media annuaDichiarare entrambi i valori nella prossima DSU, evitando omissioni che potrebbero portare a sanzioni e revoca delle prestazioniVerificare l’impatto sull’ISEE e pianificare in anticipo eventuali aggiustamenti (per esempio, non accettare prestazioni a cui non si ha piu diritto con il nuovo ISEE corretto)Allineare la DSU con la dichiarazione dei redditi per evitare discrepanze che possono attirare controlliIl CAF Centro Fiscale di Udine e al tuo fianco in questo processo. Contattaci per prenotare un appuntamento o per una prima consulenza gratuita sulla tua situazione.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande frequenti su ISEE 2026 e criptovaluteLe criptovalute vanno sempre dichiarate nella DSU per l’ISEE?Si, con la Legge di Bilancio 2026 tutte le cripto-attivita con valore di mercato determinabile devono essere dichiarate nella DSU. L’obbligo riguarda sia i wallet custodial (su exchange) sia i wallet non-custodial (hardware wallet, software wallet). Non ci sono soglie minime di esenzione: anche importi modesti devono essere indicati, sia come saldo al 31 dicembre che come giacenza media annua.Come si calcola la giacenza media annua delle criptovalute per l’ISEE?La giacenza media annua si calcola come media dei saldi giornalieri del portafoglio crypto, convertiti in euro al cambio del giorno. In pratica: si sommano tutti i saldi giornalieri in euro e si divide per 365 (o 366 per gli anni bisestili). Gli exchange e i software di crypto tax come Koinly o Blockpit possono generare automaticamente questo dato nel loro report fiscale annuale.Cosa succede se non dichiaro le criptovalute nella DSU?Omettere le criptovalute nella DSU e un’infedelta dichiarativa che comporta: decadenza dal beneficio percepito con obbligo di restituzione, sanzione da 500 a 5.164 euro, possibile segnalazione all’autorita giudiziaria. Inoltre, con la direttiva DAC8, gli exchange europei comunicano i dati all’Agenzia delle Entrate, rendendo sempre piu probabile l’individuazione delle omissioni.Le stablecoin (USDT, USDC) vanno dichiarate nell’ISEE?Si, le stablecoin sono cripto-attivita a tutti gli effetti e devono essere dichiarate nella DSU. Il loro valore in euro e facilmente determinabile (essendo ancorate al dollaro o all’euro) e sia il saldo al 31 dicembre che la giacenza media annua devono essere indicati nel Quadro FC3 della DSU.Il CAF puo aiutarmi a compilare la DSU con le criptovalute?Si, il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la compilazione della DSU con criptovalute. Il nostro team raccoglie la documentazione (estratti conto exchange, report fiscali crypto), calcola saldo al 31 dicembre e giacenza media annua, e compila correttamente tutti i quadri della DSU. Puoi prenotare un appuntamento telefonando al 0432 1638640 o contattandoci via WhatsApp al 366 6018121.Richiedi Assistenza per la DSU con CriptovaluteIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a dichiarare correttamente le criptovalute nella DSU per l’ISEE 2026, calcolando saldo e giacenza media nel rispetto della Legge di Bilancio 2026.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, CRIPTOVALUTE Criptovalute Chiusura Anno 2026: Guida alle 7 Mosse Entro il 31 Dicembre La criptovalute chiusura anno 2026 non è un adempimento da fare a primavera: è una fase di pianificazione fiscale che si gioca tutta entro il 31 dicembre. Il motivo è semplice: il Fisco italiano scatta una vera e propria fotografia fiscale… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 18:00:002026-09-21 13:24:43Criptovalute Chiusura Anno 2026: Guida alle 7 Mosse Entro il 31 DicembreCAF, CRIPTOVALUTE Imposta sul Valore delle Cripto-Attività 2026: il 2 per Mille, Chi lo Paga, Calcolo su Wallet ed Exchange e Codici F24 L'imposta sul valore delle cripto-attività è la tassa patrimoniale annuale che colpisce chi detiene Bitcoin, Ethereum, stablecoin, token e NFT fuori dal circuito degli intermediari finanziari italiani. Non è la tassa sui guadagni: si paga… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-25 17:00:002026-09-18 19:24:35Imposta sul Valore delle Cripto-Attività 2026: il 2 per Mille, Chi lo Paga, Calcolo su Wallet ed Exchange e Codici F24CAF, CRIPTOVALUTE Regime Amministrato Crypto 2027: Guida ai 2 Regimi e al Quadro WRegime amministrato crypto o regime dichiarativo: come cambia la tassazione delle plusvalenze, quando l'exchange fa da sostituto d'imposta e quando il Quadro W resta obbligatorio. Guida pratica 2027. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 09:31:372026-09-23 09:01:10Regime Amministrato Crypto 2027: Guida ai 2 Regimi e al Quadro WCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/10/rivalutazione-criptovalute-18.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-07 12:00:442026-05-31 17:56:16ISEE 2026 e Criptovalute: Le Novita della Legge di Bilancio su Saldo e Giacenza Media
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