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PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Partita IVA Commercialista 2026: Guida Completa Regime Forfettario, Cassa Ragionieri e Tasse

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aprire la partita IVA come commercialista nel 2026 significa avviare un percorso professionale ricco di opportunità ma anche di adempimenti specifici. Dalla scelta del codice ATECO (69.20.11 per i dottori commercialisti o 69.20.12 per ragionieri e periti) alla valutazione del regime forfettario con coefficiente al 78%, passando per l’iscrizione alla CNPADC o alla CNPR fino alla gestione della fatturazione elettronica: ogni scelta iniziale ha conseguenze importanti sulla tua operatività e sul carico fiscale.

In questa guida completa aggiornata al 2026, pensata per i giovani dottori commercialisti e i ragionieri che stanno aprendo il proprio studio, trovi tutti i passaggi per avviare correttamente l’attività: dai requisiti di iscrizione all’Albo ODCEC, al praticantato, all’esame di Stato, fino al calcolo concreto di tasse e contributi con esempi su redditi di 40.000, 60.000 e 85.000 euro.

Indice dei contenuti

  1. Requisiti per aprire la Partita IVA come commercialista
  2. Codice ATECO commercialista: 69.20.11 e 69.20.12
  3. Regime forfettario commercialista: limiti e coefficiente 78%
  4. Quando NON si può accedere al forfettario
  5. Cassa previdenziale: CNPADC o CNPR
  6. Contributi CNPADC 2026: aliquote e minimi
  7. Contributi CNPR 2026: soggettivo e integrativo
  8. Contribuzione ridotta per neoiscritti
  9. Quanto costa aprire lo studio
  10. Fatturazione: codici natura IVA e marca da bollo
  11. Codici ATECO secondari per commercialisti
  12. Contributi al Consiglio nazionale e all’Ordine territoriale
  13. Tassazione: esempi con redditi 40K, 60K, 85K
  14. Assicurazione RC professionale obbligatoria
  15. Fatturazione elettronica B2B e B2C
  16. Domande frequenti

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Requisiti per aprire la Partita IVA come commercialista

Per esercitare la professione di dottore commercialista o di ragioniere ed esperto contabile è obbligatorio essere iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC). L’iscrizione richiede un percorso articolato che unisce formazione universitaria, tirocinio ed esame di Stato.

Titolo di studio richiesto

  • Sezione A (Dottori commercialisti): laurea magistrale (LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 Scienze economico-aziendali o equipollenti) oppure laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in materie economiche, giuridiche o aziendali;
  • Sezione B (Esperti contabili): laurea triennale (L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale o L-33 Scienze economiche).

Praticantato (tirocinio professionale)

Dopo la laurea è obbligatorio svolgere un tirocinio di 18 mesi presso lo studio di un commercialista iscritto da almeno cinque anni. Durante il praticantato vanno seguiti anche i corsi di formazione professionale previsti dal Consiglio Nazionale. Il tirocinio può essere anticipato: si possono svolgere gli ultimi sei mesi durante il percorso di laurea magistrale, riducendo così i tempi di accesso alla professione.

Esame di Stato

L’esame di Stato per l’abilitazione si sostiene nelle sessioni di giugno e novembre organizzate dalle università convenzionate. È composto da tre prove scritte (ragioneria e bilancio, diritto tributario, diritto commerciale e societario) e una prova orale. Superato l’esame, entro 60 giorni è possibile richiedere l’iscrizione all’Albo ODCEC della provincia di residenza professionale.

Codice ATECO commercialista: 69.20.11 e 69.20.12

Il codice ATECO identifica l’attività economica ai fini fiscali, statistici e previdenziali. Per i commercialisti esistono due codici principali, in base al titolo abilitativo:

  • 69.20.11 – Servizi forniti da dottori commercialisti;
  • 69.20.12 – Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali.

Entrambi i codici rientrano nella categoria ATECO 2025 “Attività degli studi di contabilità e consulenza fiscale” e prevedono un coefficiente di redditività del 78% ai fini del regime forfettario. La scelta tra 69.20.11 e 69.20.12 dipende esclusivamente dall’iscrizione in sezione A o B dell’Albo: non si tratta di un’opzione libera, ma del riconoscimento del proprio titolo professionale.

Il codice ATECO va dichiarato all’Agenzia delle Entrate al momento dell’apertura della partita IVA tramite il modello AA9/12 (persone fisiche) presentabile online tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Anche un errore nella scelta del codice può creare problemi con INPS o con la Cassa di categoria: un controllo con il CAF o con un collega esperto è sempre consigliato.

Regime forfettario commercialista: limiti e coefficiente 78%

Il regime forfettario è la soluzione fiscale più scelta dai giovani commercialisti che aprono lo studio. Offre una tassazione agevolata, adempimenti ridotti e nessun obbligo di IVA. Per accedervi è necessario rispettare il limite di 85.000 euro di compensi annui (ragguagliato all’anno in caso di apertura in corso d’anno) e non incorrere in una delle cause ostative previste dalla normativa.

Coefficiente di redditività al 78%

Per i commercialisti (codici ATECO 69.20.11 e 69.20.12) il coefficiente di redditività è del 78%. Significa che il reddito imponibile si calcola così:

Reddito imponibile = Compensi incassati × 78% − Contributi previdenziali versati

Il restante 22% è considerato forfettariamente come “costi di produzione”: non rileva quanto hai speso effettivamente per software, affitto studio o collaboratori, perché l’abbattimento è automatico.

Aliquota 5% per i primi 5 anni

Chi apre la prima partita IVA in regime forfettario beneficia di un’aliquota sostitutiva ridotta al 5% per i primi cinque anni, al posto del 15% ordinario. Le condizioni per accedere al 5% sono tre:

  • Non aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività professionale analoga (nemmeno come praticante retribuito oltre determinate soglie);
  • L’attività da intraprendere non deve costituire mera prosecuzione di un’attività svolta come lavoro dipendente o autonomo;
  • Se si prosegue l’attività di un altro soggetto, i ricavi dell’anno precedente non devono superare gli 85.000 euro.

Quando NON si può accedere al forfettario

Esistono diverse cause ostative che impediscono l’accesso al regime forfettario anche se si rispetta il limite di 85.000 euro. Per i commercialisti le più rilevanti sono:

  • Cliente prevalente ex datore di lavoro: se più del 50% dei compensi deriva da un soggetto che è stato tuo datore di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, il forfettario è precluso. Attenzione tipica per chi apre studio dopo il praticantato retribuito: se il “dominus” diventa il tuo principale cliente, rischi la causa ostativa.
  • Partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
  • Controllo diretto o indiretto di SRL con attività economica riconducibile a quella svolta come forfettario;
  • Aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro (salvo rapporti di lavoro cessati);
  • Sostenere spese per collaboratori superiori a 20.000 euro lordi annui.

Verifica sempre la tua posizione prima di aprire la partita IVA: un errore sulle cause ostative può costare la fuoriuscita retroattiva dal regime e il ricalcolo delle imposte in regime ordinario. La guida completa alle cause ostative del regime forfettario 2026 ti aiuta a inquadrare tutti i casi.

Cassa previdenziale: CNPADC o CNPR

Il commercialista non è iscritto alla Gestione separata INPS, ma a una Cassa di previdenza privata, obbligatoriamente in base alla sezione dell’Albo:

  • CNPADC – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (sezione A);
  • CNPR – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (sezione A “ragionieri” e sezione B).

L’iscrizione alla Cassa è automatica e contestuale all’iscrizione all’Albo: entro 30 giorni dall’inizio attività occorre comunicare alla Cassa i propri dati anagrafici e fiscali. Non è possibile scegliere di non iscriversi, né sostituire la Cassa con la Gestione separata INPS.

Contributi CNPADC 2026: aliquote e minimi

La CNPADC, per i dottori commercialisti, prevede tre componenti contributive:

  • Contributo soggettivo: 12% del reddito professionale netto dichiarato (aliquota base), con possibilità di optare per aliquote più elevate (fino al 26%) per aumentare la futura pensione;
  • Contributo integrativo: 4% sul volume d’affari IVA, addebitato in fattura al cliente e interamente a suo carico (per i forfettari l’integrativo è dovuto anche se in fattura non si indica IVA);
  • Contributo di maternità: quota fissa annuale modesta (circa 70-80 euro).

Contributi minimi CNPADC 2026

Anche chi non raggiunge una certa soglia di reddito deve versare i contributi minimi. Per il 2026 si attestano attorno a:

  • Minimo soggettivo: circa 2.800 euro;
  • Minimo integrativo: circa 800 euro;
  • Totale minimo: circa 3.100 euro annui (al netto dei minimi ridotti per neoiscritti).

Gli importi esatti vengono pubblicati ogni anno sul sito ufficiale CNPADC e comunicati con il MAV annuale. Per i forfettari, i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito imponibile e rappresentano una leva importante per ridurre la tassazione effettiva.

Contributi CNPR 2026: soggettivo e integrativo

La CNPR, per ragionieri e periti commerciali, ha una struttura simile ma con aliquote leggermente diverse:

  • Contributo soggettivo: 18% del reddito professionale netto (aliquota base, con possibilità di scegliere aliquota ridotta al 9% per redditi inferiori o aliquote maggiorate per incrementare la pensione);
  • Contributo integrativo: 4% sul volume d’affari IVA, addebitato in fattura al cliente;
  • Contributo di maternità: quota fissa annuale.

Il contributo minimo CNPR si aggira intorno ai 2.900-3.200 euro annui, con riduzioni specifiche per i neoiscritti. La Cassa pubblica ogni anno le quote definitive entro gennaio, consultabili nell’area riservata degli iscritti.

Importante: mentre il contributo soggettivo è a carico esclusivo del professionista e deducibile dal reddito, il contributo integrativo del 4% viene addebitato al cliente in fattura. Per i clienti privati (consumatori finali) il 4% è un costo effettivo che si aggiunge al compenso; per clienti soggetti passivi IVA diventa normalmente detraibile.

Contribuzione ridotta per neoiscritti

Sia CNPADC che CNPR prevedono agevolazioni specifiche per i neoiscritti nei primi anni di attività, per alleggerire l’impatto dei contributi minimi su redditi ancora bassi.

CNPADC – Riduzioni neoiscritti

  • Nei primi tre anni: riduzione del 50% sul contributo soggettivo minimo, a condizione di essere iscritti per la prima volta prima del compimento dei 35 anni;
  • Possibilità di rateizzare i contributi in quote trimestrali.

CNPR – Riduzioni neoiscritti

  • Nei primi anni di attività, su richiesta: aliquota soggettiva ridotta al 9% per i redditi entro determinate soglie;
  • Possibilità di versare il contributo minimo ridotto per i primi tre anni, con successivo recupero in percentuale o rinuncia definitiva (con conseguente riduzione dell’anzianità contributiva).

Le agevolazioni vanno richieste espressamente alla Cassa con apposito modulo: non sono automatiche. Pianificare bene questo passaggio, magari con il supporto di un commercialista esperto in previdenza professionale o del CAF, è fondamentale per non perdere i benefici previsti.

Quanto costa aprire lo studio

I costi di avvio dello studio di un commercialista dipendono dalla scelta di lavorare in proprio o in condivisione, ma una stima realistica per i primi 12 mesi si colloca tra 8.000 e 20.000 euro. Ecco le voci principali:

  • Iscrizione all’Albo ODCEC: tassa di prima iscrizione variabile per Ordine (in media 200-400 euro);
  • Quota annuale Ordine territoriale: 250-450 euro l’anno, con quota ridotta per i neoiscritti;
  • Contributo Consiglio Nazionale: circa 90-130 euro l’anno;
  • Software gestionale e contabilità: 500-2.000 euro/anno (TeamSystem, Zucchetti, Buffetti, Profis, ecc.);
  • Software fatturazione elettronica: spesso incluso nel gestionale o SdI gratuito dell’Agenzia Entrate;
  • Firma digitale e PEC: 50-100 euro l’anno;
  • Cassetto fiscale, delega Entratel: gratuiti, richiedono tempo di attivazione;
  • Arredo ufficio (scrivania, libreria, cassettiera, sedute clienti): da 1.500 euro per soluzione essenziale;
  • Affitto studio: variabile da zero (coworking o condivisione con colleghi) a 500-1.200 euro/mese per studio indipendente in città medio-grandi;
  • Assicurazione RC professionale: da 350 a 900 euro annui per massimali da 250.000 a 1.000.000 euro;
  • Marketing e sito web: 500-2.000 euro una tantum + gestione annuale.

Molti giovani colleghi iniziano con una condivisione studio presso un collega già strutturato: soluzione ottimale per ridurre i costi fissi nei primi due-tre anni e costruire la prima clientela senza grandi investimenti iniziali.

Fatturazione: codici natura IVA e marca da bollo

I commercialisti in regime forfettario non applicano l’IVA in fattura. Il riferimento normativo da indicare è l’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014. Il codice natura IVA da utilizzare nell’XML della fattura elettronica è N2.2 – “Operazioni non soggette – altri casi”.

Marca da bollo da 2 euro

Sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro. Per i forfettari e per tutte le fatture emesse senza addebito IVA (anche con altri regimi particolari) la regola è sempre questa: se l’imponibile supera 77,47 euro, scatta il bollo.

Per la fatturazione elettronica, il bollo non si applica più fisicamente sulla fattura cartacea: viene assolto in modo virtuale trimestralmente tramite F24, con importi calcolati automaticamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle fatture trasmesse al Sistema di Interscambio. Puoi scegliere di:

  • Addebitare il bollo al cliente in fattura (prassi corretta e più diffusa): in tal caso l’importo diventa ricavo imponibile ai fini del forfettario;
  • Lasciare il bollo a tuo carico, riducendo la marginalità.

Per approfondire aspetti pratici della fatturazione vedi la guida Fatturazione avvocato 2026, che tratta meccanismi analoghi, e termini di emissione fattura elettronica 2026.

Codici ATECO secondari per commercialisti

Molti commercialisti svolgono attività connesse che possono essere identificate con codici ATECO secondari. Le più frequenti:

  • 69.20.13 – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
  • 69.10.10 – Attività degli studi legali (solo se svolte in qualità di avvocato abilitato: non alternativa al commercialista);
  • 74.90.99 – Altre attività professionali, scientifiche e tecniche NCA;
  • 66.19.21 – Promotori finanziari e consulenti finanziari iscritti in apposito Albo;
  • 70.22.09 – Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

L’aggiunta di un ATECO secondario si comunica all’Agenzia delle Entrate con modello AA9/12. Attenzione: nel regime forfettario i diversi codici ATECO possono avere coefficienti di redditività differenti. In caso di pluralità di attività, il reddito si calcola applicando i relativi coefficienti ai compensi di ciascuna, sommando poi i risultati per determinare il reddito imponibile complessivo.

Contributi al Consiglio nazionale e all’Ordine territoriale

Oltre ai contributi previdenziali versati alla Cassa, ogni commercialista iscritto all’Albo paga due quote associative annuali:

  • Contributo al Consiglio Nazionale (CNDCEC): quota unica deliberata annualmente, in genere tra 90 e 130 euro;
  • Quota Ordine territoriale: variabile per Ordine provinciale (in genere tra 250 e 450 euro annui, con riduzioni per neoiscritti nei primi 3-5 anni di iscrizione).

Entrambe le quote sono deducibili dal reddito professionale in regime ordinario (come spese inerenti all’attività). In regime forfettario, invece, non sono deducibili perché l’abbattimento del 22% (cioè il 100% meno il coefficiente del 78%) copre forfettariamente ogni spesa di produzione, incluse quote e contributi associativi.

Il mancato pagamento delle quote all’Ordine è causa di procedimento disciplinare e, in caso di inadempienza prolungata, di sospensione dall’Albo.

Tassazione: esempi con redditi 40K, 60K, 85K

Vediamo tre esempi concreti di tassazione per un giovane commercialista iscritto CNPADC, in regime forfettario con aliquota al 5% (primi 5 anni) e coefficiente 78%. I dati contributivi sono puramente indicativi (riduzioni neoiscritti escluse per semplicità).

Esempio 1 – Compensi 40.000 euro

  • Reddito lordo (78% × 40.000) = 31.200 euro;
  • Contributi CNPADC (12% soggettivo + integrativo addebitato al cliente): stimabile circa 3.750 euro;
  • Reddito imponibile dopo deduzione contributi: 31.200 − 3.750 = 27.450 euro;
  • Imposta sostitutiva 5%: ≈ 1.370 euro;
  • Totale tasse + contributi: circa 5.120 euro (pari a circa il 12,8% dei compensi).

Esempio 2 – Compensi 60.000 euro

  • Reddito lordo (78% × 60.000) = 46.800 euro;
  • Contributi CNPADC soggettivi: ≈ 5.620 euro;
  • Reddito imponibile: 46.800 − 5.620 = 41.180 euro;
  • Imposta sostitutiva 5%: ≈ 2.060 euro;
  • Totale tasse + contributi soggettivi: circa 7.680 euro (circa 12,8% dei compensi).

Esempio 3 – Compensi 85.000 euro (soglia massima)

  • Reddito lordo (78% × 85.000) = 66.300 euro;
  • Contributi CNPADC soggettivi: ≈ 7.960 euro;
  • Reddito imponibile: 66.300 − 7.960 = 58.340 euro;
  • Imposta sostitutiva 5%: ≈ 2.920 euro;
  • Totale tasse + contributi soggettivi: circa 10.880 euro (circa 12,8% dei compensi).

Dopo il quinto anno, passando all’aliquota al 15%, per 85.000 euro di compensi l’imposta sostitutiva sale a circa 8.750 euro, con un incremento di circa 5.800 euro annui: motivo per cui molti colleghi valutano l’uscita dal forfettario verso il regime ordinario quando il carico fiscale e le esigenze di dedurre costi reali superano il vantaggio del 15%.

Assicurazione RC professionale obbligatoria

La legge 148/2011 e il DPR 137/2012 impongono a tutti i professionisti iscritti ad Albi, inclusi i commercialisti, di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale. L’obbligo è funzionale a garantire i clienti in caso di errori professionali.

Caratteristiche della polizza RC professionale

  • Massimale minimo consigliato: 250.000 euro (molti Ordini territoriali hanno convenzioni con compagnie che offrono massimali più elevati a prezzi calmierati);
  • Retroattività: deve coprire anche eventuali errori commessi in passato, se non coperti da altra polizza;
  • Ultrattività (postuma): copre richieste di risarcimento che pervengono dopo la cessazione dell’attività per fatti avvenuti durante la vigenza della polizza;
  • Comunicazione al cliente: estremi di polizza, massimale e compagnia vanno indicati al cliente al momento del primo incarico (art. 9 DPR 137/2012).

Il costo medio per un giovane commercialista in regime forfettario si aggira sui 350-500 euro annui per massimali fino a 500.000 euro. Molti Ordini convenzionati con broker specializzati offrono condizioni a partire da poche centinaia di euro per i neoiscritti.

Fatturazione elettronica B2B e B2C

Dal 2024 tutti i contribuenti, compresi i forfettari, sono obbligati a emettere fattura elettronica via SdI per tutte le prestazioni rese sia verso soggetti passivi IVA (B2B) sia verso privati consumatori (B2C). Non esistono più soglie di ricavi che esonerano dall’obbligo.

Fatturazione verso aziende (B2B)

  • Fattura elettronica trasmessa al codice destinatario o PEC del cliente;
  • Codice natura IVA N2.2 per forfettari;
  • Possibilità di addebitare marca da bollo 2 euro se imponibile > 77,47 euro;
  • Contributo integrativo 4% addebitato al cliente (detraibile per il cliente soggetto IVA).

Fatturazione verso clienti privati (B2C)

  • Fattura elettronica trasmessa tramite SdI con codice destinatario “0000000” e inserimento del codice fiscale del cliente;
  • Copia di cortesia (PDF) da consegnare al cliente via email o cartacea;
  • Le stesse regole su bollo e contributo integrativo si applicano anche alle prestazioni verso privati.

Per i commercialisti, praticamente tutte le prestazioni rientrano in fattura elettronica: consulenze fiscali, redazione dichiarazioni, bilanci, contabilità, consulenza societaria, CTU, ecc. Le prestazioni sanitarie (trasmesse al Sistema TS) sono l’unica eccezione comune, ma non riguardano la categoria dei commercialisti.

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Domande frequenti sulla Partita IVA del Commercialista

Quanto costa aprire la Partita IVA come commercialista?

L’apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate è gratuita. I costi effettivi del primo anno (tra iscrizione Albo, Cassa, software, arredo minimo e RC professionale) si aggirano tra 8.000 e 12.000 euro per uno studio essenziale condiviso, fino a 20.000 euro per uno studio autonomo.

Un neolaureato commercialista può aprire subito la Partita IVA?

No. Per esercitare la professione e aprire la partita IVA con codice ATECO 69.20.11 è necessario essere iscritti all’Albo ODCEC, dopo laurea, 18 mesi di tirocinio ed esame di Stato. Prima dell’abilitazione si può lavorare come praticante presso uno studio, con compenso o a titolo di rimborso spese a seconda del tipo di contratto.

Quanto paga di tasse un commercialista forfettario con 50.000 euro di compensi?

Con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito lordo è 39.000 euro. Detratti circa 4.680 euro di contributi soggettivi CNPADC (12%), il reddito imponibile scende a 34.320 euro. Con aliquota 5% (primi 5 anni), l’imposta sostitutiva è di circa 1.715 euro, oltre ai contributi: totale circa 6.400 euro, pari al 12,8% dei compensi.

Il praticante commercialista può diventare cliente nel forfettario dopo l’abilitazione?

Sì, ma con cautela. Se il “dominus” (titolare dello studio) era il tuo datore di lavoro o ti retribuiva in modo assimilabile al lavoro dipendente, e i suoi compensi dopo l’abilitazione superano il 50% del totale dei tuoi ricavi, si configura la causa ostativa da cliente prevalente ex datore di lavoro e il forfettario è precluso. Il divieto opera per i due periodi d’imposta successivi alla cessazione del rapporto.

Devo aprire la Partita IVA prima o dopo l’esame di Stato?

Dopo l’iscrizione all’Albo. L’apertura con codice 69.20.11 o 69.20.12 presuppone il diritto all’esercizio della professione. Puoi però aprire partita IVA con altro codice ATECO (es. 74.90.99) per attività di consulenza aziendale o amministrativa prima dell’abilitazione, senza qualificarti come commercialista.

CNPADC o CNPR: posso scegliere?

No. L’iscrizione alla Cassa è determinata dalla sezione dell’Albo cui si appartiene e dal titolo conseguito. I dottori commercialisti si iscrivono alla CNPADC, i ragionieri e periti commerciali alla CNPR. Gli esperti contabili (sezione B) seguono le stesse regole del ramo d’origine.

La marca da bollo di 2 euro è obbligatoria in forfettario?

Sì, sempre quando la fattura è emessa senza IVA e l’imponibile supera 77,47 euro. Per le fatture elettroniche si assolve virtualmente con F24 trimestrale. È prassi comune e legittima addebitare il bollo al cliente in una riga a parte della fattura: l’importo addebitato concorre a formare il reddito forfettario.

Posso lavorare come dipendente e aprire partita IVA come commercialista?

Dipende dal contratto di lavoro e dal datore di lavoro. Nel lavoro pubblico (salvo part-time ≤ 50%) l’esercizio della libera professione è generalmente incompatibile. Nel privato la compatibilità va verificata con il contratto aziendale e il CCNL. In ogni caso, se l’anno precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente > 30.000 euro (con rapporto ancora in essere), il forfettario è precluso.

I contributi CNPADC o CNPR si versano anche senza reddito?

Sì. Sia CNPADC che CNPR prevedono contributi minimi dovuti anche in assenza di reddito professionale o con ricavi bassi. Per i neoiscritti sono previste riduzioni fino al 50% nei primi tre anni. È possibile chiedere rateizzazioni o, in casi particolari, la sospensione temporanea (maternità, malattia).

L’RC professionale è davvero obbligatoria dal primo giorno?

Sì. La polizza RC professionale deve essere attiva dal momento in cui si inizia a svolgere attività per clienti. Gli estremi della polizza (compagnia, massimale, scadenza) vanno comunicati al cliente al primo incarico. La mancanza di copertura può dar luogo a sanzione disciplinare e, in caso di errore professionale, a responsabilità personale illimitata.

Conclusioni: il CAF al tuo fianco per aprire lo studio

Aprire la partita IVA come commercialista richiede di orchestrare scelte tecniche (codice ATECO, regime fiscale, cassa) con la realtà operativa dello studio (software, arredo, clientela, polizze). La strada più frequente per i giovani colleghi è il regime forfettario con aliquota al 5% nei primi cinque anni: tassazione effettiva intorno al 12-13% dei compensi, pochi adempimenti e tempo per costruire la clientela.

Non sottovalutare le cause ostative (in particolare il cliente prevalente ex datore di lavoro) e pianifica da subito i contributi CNPADC o CNPR chiedendo le riduzioni previste per neoiscritti. Una buona assicurazione RC e un software gestionale adeguato completano la dotazione di base.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i professionisti nella fase di avvio e nella gestione ordinaria dello studio: apertura partita IVA, scelta del regime fiscale, fatturazione elettronica, dichiarazioni dei redditi, pianificazione contributiva. Contattaci per una consulenza dedicata e per pianificare l’apertura del tuo studio con serenità.

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Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-06 08:00:002026-09-27 00:05:41Partita IVA Commercialista 2026: Guida Completa Regime Forfettario, Cassa Ragionieri e Tasse
CAF, ISEE

Università, Tasse Gratis fino a 32.000 Euro di ISEE: l’Esempio Apripista e la Guida Completa

ISEE UNIVERSITARIO 2026

Indice dei contenuti

  1. Cos’è la No Tax Area universitaria?
  2. La soglia a 32.000 euro ISEE: l’esempio apripista
  3. La normativa nazionale: soglia minima a 22.000 euro
  4. Come funziona l’ISEE universitario
  5. Fasce ISEE e riduzioni: la tabella completa
  6. Differenze tra atenei: autonomia e soglie variabili
  7. Come fare domanda: guida passo per passo
  8. Documenti necessari per l’ISEE universitario
  9. Detrazioni spese universitarie nel 730
  10. Esempi pratici e calcoli concreti
  11. Domande frequenti

Le tasse universitarie gratis con ISEE fino a 32.000 euro non sono più uno slogan politico: sono una realtà concreta che alcune università italiane stanno già applicando, tracciando la strada per un sistema di istruzione superiore più equo e accessibile. Se hai un figlio iscritto all’università, o stai valutando di iscriverti, capire come funziona la no tax area universitaria, quali atenei la applicano e come ottenere l’esonero dalle tasse può farti risparmiare migliaia di euro ogni anno.

In questa guida completa troverai tutto ciò che devi sapere: dalla normativa nazionale alle soglie ISEE, dagli atenei più virtuosi alle istruzioni pratiche per presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere l’ISEE universitario. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in ogni fase, dalla compilazione dell’ISEE alla verifica dei requisiti.

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Cos’è la No Tax Area universitaria?

La no tax area universitaria è quella fascia di reddito familiare (misurata attraverso l’ISEE) al di sotto della quale uno studente è completamente esonerato dal pagamento delle tasse universitarie. In pratica, se la tua famiglia ha un ISEE universitario inferiore alla soglia stabilita dall’ateneo, non paghi la tassa di iscrizione annuale, che nelle università pubbliche italiane può variare tra 800 e 3.000 euro l’anno.

Il meccanismo è stato introdotto in forma sistematica con il Decreto Legislativo n. 68 del 2012 (riforma del diritto allo studio universitario) e rafforzato successivamente con la Legge di Bilancio 2017, che ha reso obbligatorio per tutti gli atenei pubblici garantire almeno una soglia minima di esonero totale per gli studenti con ISEE inferiore a 22.000 euro. Questa soglia minima è rimasta invariata nella normativa nazionale, ma molti atenei hanno scelto di alzarla autonomamente, in alcuni casi fino a 32.000 euro di ISEE.

È importante non confondere la no tax area con le borse di studio (che prevedono un contributo monetario aggiuntivo per vivere e studiare) o con le riduzioni parziali delle tasse (che si applicano a fasce ISEE superiori). La no tax area è un esonero totale: zero tasse di iscrizione, senza dover pagare nulla all’ateneo per frequentare il corso di laurea.

La soglia a 32.000 euro ISEE: l’esempio apripista

L’esempio più significativo e recente è quello dell’Università degli Studi di Milano, che ha elevato la propria no tax area a 32.000 euro di ISEE universitario, diventando un vero e proprio modello per gli altri atenei italiani. Analogamente, anche l’Università di Bologna, l’Università Sapienza di Roma e altri grandi atenei pubblici hanno progressivamente alzato le soglie di esonero, con alcuni casi che si avvicinano o raggiungono i 30.000-32.000 euro ISEE.

Questo approccio “apripista” è stato reso possibile grazie a un sistema di finanziamento ministeriale rafforzato: il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha progressivamente incrementato il Fondo Integrativo Statale (FIS) per il diritto allo studio, consentendo agli atenei di ampliare la platea degli studenti esonerati senza intaccare i propri bilanci. Secondo i dati MUR più recenti, oltre il 40% degli studenti universitari italiani rientra ormai nella fascia di esonero totale o parziale dalle tasse.

Cosa significa in termini pratici? Uno studente con ISEE universitario di 28.000 euro che si iscrive a un ateneo con no tax area a 32.000 euro non paga alcuna tassa di iscrizione: un risparmio che, sommato ai tre o cinque anni della triennale, può superare i 10.000-15.000 euro complessivi. Per le famiglie con più figli all’università, il beneficio si moltiplica.

La normativa nazionale: soglia minima a 22.000 euro

Il quadro normativo di riferimento per le tasse universitarie e l’ISEE si articola su più livelli. La legge nazionale fissa la soglia minima obbligatoria, lasciando poi agli atenei ampia autonomia per estenderla verso l’alto.

Le norme principali da conoscere sono:

  • D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 – Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario. Introduce il sistema di contribuzione studentesca basato sull’ISEE e stabilisce i criteri per le borse di studio e gli esoneri.
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) – Art. 1, commi 255-264: estende la no tax area a tutti gli studenti con ISEE fino a 13.000 euro (poi progressivamente elevata), e introduce riduzioni progressive per ISEE fino a 30.000 euro.
  • DPCM 9 aprile 2001 (Definizioni ISEE) e successive modifiche – Definisce le modalità di calcolo dell’ISEE universitario, distinto dall’ISEE ordinario per il diverso trattamento del nucleo familiare.
  • D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 – Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE, aggiornato con successive circolari INPS.
  • Leggi di Bilancio 2018-2026 – Hanno progressivamente aumentato il Fondo Integrativo Statale e alzato la soglia minima di esonero, portandola dagli iniziali 13.000 euro agli attuali 22.000 euro di ISEE come minimo garantito su tutto il territorio nazionale.

La soglia attuale di 22.000 euro ISEE è il minimo nazionale: significa che ogni università pubblica italiana è obbligata per legge a esonerare totalmente dalle tasse di iscrizione tutti gli studenti con ISEE universitario inferiore a questa cifra. Gli atenei possono alzare la soglia, ma non possono abbassarla.

Come funziona l’ISEE universitario

L’ISEE universitario è una variante specifica dell’ISEE ordinario, calcolata secondo regole particolari pensate per tenere conto della situazione effettiva dello studente. La differenza principale riguarda la definizione del nucleo familiare: per l’ISEE universitario, in determinate condizioni, lo studente fuori sede può essere considerato separato dal nucleo familiare d’origine.

Ecco le principali specificità dell’ISEE per prestazioni universitarie:

  • Studente convivente con i genitori: il nucleo familiare comprende entrambi i genitori e tutti i fratelli/sorelle a carico. L’ISEE tiene conto del reddito e del patrimonio di tutto il nucleo.
  • Studente indipendente (autonomo): lo studente può presentare l’ISEE solo con il proprio nucleo (se coniugato, con il coniuge) se risiede fuori dalla famiglia d’origine da almeno due anni e ha un reddito proprio non inferiore a 6.500 euro annui. I requisiti sono stringenti e devono essere documentati.
  • Studente fuori sede (caso intermedio): se lo studente vive fuori sede ma non ha i requisiti per l’autonomia, rientra nel nucleo familiare d’origine. Tuttavia, la sua presenza fuori sede può essere rilevante per alcune agevolazioni aggiuntive (come le borse per fuori sede).
  • Trattamento del patrimonio immobiliare: la prima casa di residenza è esclusa dal calcolo fino a una soglia (attualmente 52.500 euro di valore catastale, elevata a 7.000 euro per ogni figlio successivo al secondo). Le altre proprietà immobiliari (seconde case, terreni, box) concorrono al calcolo dell’ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale).

La presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) è il presupposto indispensabile per ottenere l’ISEE universitario. La DSU va compilata e presentata a un CAF oppure direttamente online sul sito INPS. Il CAF verifica la completezza dei documenti, precompila il modello e lo trasmette telematicamente all’INPS, che elabora l’attestazione ISEE entro pochi giorni.

Fasce ISEE e riduzioni: la tabella completa

Il sistema di contribuzione universitaria basato sull’ISEE non prevede solo l’esonero totale per le fasce più basse, ma anche una serie di riduzioni progressive per chi supera la no tax area ma ha comunque un ISEE non elevato. La struttura varia da ateneo a ateneo, ma possiamo tracciare uno schema rappresentativo basato sui criteri più diffusi:

Fascia ISEE universitarioBeneficioRisparmio indicativo
Fino a 22.000 euroEsonero totale (no tax area minima nazionale)100% delle tasse
Da 22.001 a 26.000 euroEsonero totale (atenei con soglia elevata) o riduzione del 70-80%70-100%
Da 26.001 a 32.000 euroEsonero totale (atenei apripista) o riduzione del 50-70%50-100%
Da 32.001 a 40.000 euroRiduzione progressiva del 30-50% (varia per ateneo)30-50%
Da 40.001 a 50.000 euroRiduzione lieve del 10-30% o tassa minima10-30%
Oltre 50.000 euroTassa piena (contributo massimo stabilito dallo statuto)0%

Nota bene: la tabella sopra è indicativa. Ogni università pubblica italiana stabilisce autonomamente le proprie fasce e i propri importi di contribuzione, nel rispetto della soglia minima di esonero totale stabilita dalla legge (22.000 euro ISEE). Prima di iscriverti, consulta sempre il manifesto degli studi o il regolamento contribuzioni del tuo ateneo per conoscere le soglie esatte applicate quell’anno accademico.

Differenze tra atenei: autonomia e soglie variabili

Una delle caratteristiche più importanti del sistema universitario italiano è la piena autonomia degli atenei nella definizione delle proprie politiche contributive. Questo significa che scegliere una università piuttosto di un’altra può fare una differenza enorme sul piano economico, specialmente per le famiglie con ISEE nella fascia 22.000-32.000 euro.

UniversitàNo Tax Area (esonero totale)Note
Università di Milano (Statale)Fino a 32.000 euro ISEETra le soglie più alte d’Italia, modello apripista
Università di BolognaFino a 23.000-26.000 euro ISEERiduzioni progressive fino a 45.000 euro ISEE
Sapienza Università di RomaFino a 22.000 euro ISEETassa minima (200 euro) per ISEE 22.001-30.000
Università di PadovaFino a 26.000 euro ISEERiduzioni progressive per fasce superiori
Università di UdineFino a 22.000 euro ISEERiduzioni significative per fasce 22.000-35.000 euro
Politecnico di MilanoFino a 24.000 euro ISEEBorse integrative per studenti meritevoli
Università di TrentoFino a 26.000 euro ISEETra le più virtuose del nord-est

Consiglio pratico: prima di scegliere l’ateneo dove iscriversi, visita sempre la pagina “Contribuzione studentesca” o “Tasse e contributi” del sito ufficiale dell’università e verifica la no tax area aggiornata per l’anno accademico corrente. Le soglie possono cambiare ogni anno in base ai finanziamenti ministeriali ricevuti.

Come fare domanda: guida passo per passo

Per ottenere l’esonero dalle tasse universitarie devi seguire una procedura precisa, che si articola in due fasi: la compilazione e presentazione della DSU per ottenere l’ISEE universitario, e la domanda di esonero presso l’ateneo. Ecco i passi concreti:

1. Raccogli i documenti necessari

Prima di recarti al CAF, prepara tutti i documenti che servono per la DSU. La lista dipende dalla composizione del tuo nucleo familiare e dalla tua situazione reddituale (vedi la sezione dedicata più in basso).

2. Prenota un appuntamento al CAF

Il modo più sicuro per ottenere un ISEE corretto è rivolgersi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF). Il CAF compila la DSU, la trasmette all’INPS e ti consegna l’attestazione ISEE universitario. Il servizio è gratuito per molte categorie o ha un costo molto contenuto. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio con personale esperto, garantendo la massima precisione nella compilazione.

3. Attendi l’attestazione ISEE

Dopo la trasmissione della DSU, l’INPS elabora l’attestazione ISEE in 10-15 giorni lavorativi (a volte anche prima, soprattutto con la presentazione digitale). Puoi verificare lo stato della pratica sul sito INPS con le credenziali SPID, CIE o CNS.

4. Presenta la domanda all’università

Con l’attestazione ISEE universitario in mano, accedi al portale online dell’ateneo e presenta la domanda di esonero o riduzione delle tasse. Le scadenze variano da ateneo a ateneo: alcune università richiedono la domanda entro settembre/ottobre (prima dell’iscrizione), altre entro dicembre o gennaio. Verifica sempre le scadenze sul sito ufficiale del tuo ateneo.

5. Verifica il calcolo delle tasse

Dopo aver presentato la domanda, l’università calcolerà automaticamente le tue tasse in base alla fascia ISEE e ti comunicherà l’importo dovuto. Se sei nella no tax area, l’importo sarà zero (o limitato ai soli contributi fissi obbligatori, come la tassa regionale per il diritto allo studio).

Attenzione alla tassa regionale: anche gli studenti in no tax area devono in genere pagare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, il cui importo varia da regione a regione (di solito tra 100 e 200 euro annui). Questa tassa non è azzerata dalla no tax area universitaria, salvo specifiche eccezioni regionali.

Documenti necessari per l’ISEE universitario

La corretta compilazione della DSU per l’ISEE universitario richiede una serie di documenti che devono riflettere la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare nell’anno di riferimento (di solito due anni prima dell’anno in cui si presenta la domanda). Ecco cosa serve:

Documenti sempre necessari

  • Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
  • Documento d’identità dello studente e del dichiarante
  • Certificato di residenza (o autocertificazione)
  • Dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi) dell’anno di riferimento, o Certificazione Unica (CU) per i lavoratori dipendenti
  • Estratti conto bancari e postali al 31 dicembre dell’anno di riferimento (saldo e giacenza media)
  • Dati catastali degli immobili di proprietà (prima casa, altre proprietà)

Documenti aggiuntivi per situazioni particolari

  • Visura catastale per immobili di proprietà (se non presenti in Agenzia Entrate)
  • Dichiarazione del mutuo residuo per la prima casa
  • Documentazione per disabilità (se nel nucleo ci sono componenti con disabilità)
  • Atto di separazione o divorzio (per genitori separati/divorziati)
  • Contratto di locazione (per studenti fuori sede che affittano un alloggio)
  • Documenti reddituali stranieri (per nucleo familiare con redditi esteri)
  • Saldi di conti deposito titoli e polizze assicurative al 31 dicembre

Puoi consultare la checklist ISEE del CAF Centro Fiscale per una lista completa e aggiornata di tutti i documenti necessari in base alla tua situazione specifica.

Detrazioni spese universitarie nel 730

Anche se stai usufruendo della no tax area e non paghi le tasse di iscrizione, potresti comunque avere spese universitarie detraibili nel modello 730. Ecco cosa puoi portare in detrazione:

  • Tasse universitarie e contributi di iscrizione (per chi le paga): detraibili al 19% dall’IRPEF, senza limiti di importo per le università statali
  • Affitto per studenti fuori sede: detrazione del 19% su canone annuo fino a 2.633 euro (detrazione massima circa 500 euro) per studenti iscritti a università almeno 100 km dalla residenza
  • Mense universitarie: le spese per la mensa universitaria sono detraibili se relative a un servizio erogato dall’ateneo
  • Università private: detraibili le tasse ma solo fino al limite delle tasse di una università statale equivalente (stabilito ogni anno dal MUR)

Per sfruttare al meglio queste detrazioni è importante conservare tutte le ricevute di pagamento e rivolgersi a un CAF per la compilazione del 730, per evitare di perdere agevolazioni fiscali a cui si ha diritto. Vale la pena ricordare che la detrazione per affitto studenti universitari è accessibile anche a chi è nella no tax area: non pagare le tasse non preclude il diritto alla detrazione per l’affitto.

Esempi pratici e calcoli concreti

Per capire concretamente quanto si può risparmiare con la no tax area, ecco tre scenari reali basati su situazioni familiari tipiche:

Esempio 1 – Famiglia con ISEE di 18.000 euro

Situazione: Marco, 19 anni, si iscrive alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Milano. La sua famiglia ha un ISEE universitario di 18.000 euro. L’università ha una no tax area a 32.000 euro.

  • Tassa di iscrizione ordinaria: 2.400 euro/anno
  • ISEE di Marco (18.000 euro): sotto la soglia di 32.000 euro
  • Tassa dovuta: 0 euro (esonero totale)
  • Tassa regionale per il diritto allo studio (Lombardia): 140 euro
  • Risparmio annuo: 2.400 euro
  • Risparmio totale triennale: 7.200 euro

Esempio 2 – Famiglia con ISEE di 27.000 euro

Situazione: Sofia, 20 anni, si iscrive a Giurisprudenza a Padova. La sua famiglia ha un ISEE universitario di 27.000 euro. L’Università di Padova ha una no tax area a 26.000 euro.

  • ISEE di Sofia (27.000 euro): sopra la soglia no tax area di Padova
  • Tassa di iscrizione nella fascia 26.000-30.000 euro: circa 500-700 euro
  • Se Sofia si fosse iscritta a Milano (soglia 32.000 euro): 0 euro
  • Differenza annua tra i due atenei: 500-700 euro
  • Differenza totale triennale: 1.500-2.100 euro

Esempio 3 – Due figli all’università contemporaneamente

Situazione: I coniugi Rossi hanno due figli iscritti all’università: Luca (triennale, 2° anno) e Giulia (magistrale, 1° anno). L’ISEE universitario della famiglia è 30.000 euro.

  • Tassa ordinaria per Luca: 2.000 euro/anno → 0 euro (in no tax area)
  • Tassa ordinaria per Giulia: 2.200 euro/anno → 0 euro (in no tax area)
  • Risparmio annuo complessivo per la famiglia: 4.200 euro
  • Tasse regionali (entrambi, stima): circa 280 euro totali
  • Risparmio netto annuo: circa 3.920 euro

Questi numeri dimostrano chiaramente perché la scelta dell’ateneo, combinata con una corretta presentazione dell’ISEE universitario, può avere un impatto finanziario enorme sul bilancio familiare.

Scadenze e rinnovo annuale dell’ISEE universitario

Un aspetto fondamentale da non dimenticare è che l’ISEE universitario deve essere rinnovato ogni anno. L’esonero dalle tasse non è automatico: ogni anno accademico devi presentare una nuova DSU, ottenere un nuovo ISEE aggiornato e fare nuovamente domanda all’ateneo entro le scadenze previste.

  • Luglio – Settembre: periodo ideale per presentare la DSU, così da avere l’ISEE pronto all’inizio delle iscrizioni
  • Ottobre – Novembre: scadenza di molti atenei per la domanda di esonero/riduzione tasse
  • Dicembre – Gennaio: scadenza per alcuni atenei con procedura più lenta
  • 31 dicembre: scadenza massima della DSU annuale

Importante: se non presenti la DSU entro la scadenza dell’ateneo, potresti perdere il diritto all’esonero per quell’anno accademico, anche se il tuo ISEE sarebbe nella fascia esente. Non rimandare: contatta il CAF Centro Fiscale di Udine con anticipo per prenotare il tuo appuntamento nei mesi estivi, quando si evitano i picchi di coda di settembre-ottobre.

Errori comuni da evitare nella DSU per l’università

Compilare una DSU in modo errato può portare a un ISEE più alto del reale, con conseguente esclusione dalla no tax area o riduzione inferiore a quella spettante. Ecco gli errori più frequenti:

  • Omettere conti bancari inattivi o con saldo basso: anche un conto con pochi euro va dichiarato. L’INPS incrocia i dati con le banche.
  • Non dichiarare polizze assicurative con valore di riscatto: le polizze vita con valore di riscatto sono patrimonio mobiliare e vanno indicate.
  • Confondere ISEE ordinario e ISEE universitario: usare un’attestazione ISEE ordinario al posto di quello universitario è un errore che invalida la domanda.
  • Non aggiornare la DSU ogni anno: l’ISEE scade dopo 12 mesi dalla data della DSU; un ISEE non aggiornato non è valido per l’anno accademico successivo.
  • Dichiarare il reddito sbagliato: la DSU usa i redditi di due anni prima. Assicurati di portare la documentazione dell’anno corretto.
  • Non considerare le partecipazioni societarie: se un componente del nucleo ha quote in società, queste vanno dichiarate e incidono sull’ISPE.

Affidarsi a un CAF qualificato è il modo migliore per evitare questi errori: il personale esperto verifica tutti i dati, segnala le possibili omissioni e garantisce che il tuo ISEE rifletta correttamente la situazione economica della famiglia.

Borse di studio e altre agevolazioni per gli studenti universitari

La no tax area non è l’unica agevolazione disponibile per gli studenti universitari con ISEE basso. Il sistema di diritto allo studio universitario prevede un ventaglio più ampio di benefici:

  • Borse di studio regionali (DSU/ARDIS): erogate dagli enti regionali per il diritto allo studio. Possono arrivare fino a 6.000-7.000 euro annui per gli studenti fuori sede con ISEE molto basso. Le borse di studio INPS sono invece un programma parallelo dell’ente previdenziale.
  • Posti alloggio in residenze universitarie: tariffe ridotte per gli studenti aventi diritto in base a ISEE e merito.
  • Servizio mensa convenzionato: pasti a tariffa agevolata nelle mense universitarie convenzionate.
  • Contributi per libri e materiale didattico: alcune regioni e atenei erogano contributi specifici per l’acquisto di libri di testo.
  • Prestiti d’onore e prestiti agevolati: alcune regioni e fondazioni bancarie offrono prestiti a tasso zero o agevolato per sostenere il percorso universitario.

Per verificare a quali agevolazioni hai diritto in base al tuo ISEE universitario, consulta il sito dell’ente regionale per il diritto allo studio della regione in cui ha sede il tuo ateneo. In Friuli Venezia Giulia, l’ente di riferimento è ARDIS (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio).

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Domande Frequenti sulle Tasse Universitarie e l’ISEE

Fino a quale ISEE non si pagano le tasse universitarie?

La soglia minima nazionale è di 22.000 euro di ISEE universitario: sotto questo valore, tutti gli atenei pubblici italiani sono obbligati per legge a esonerare totalmente lo studente dalle tasse di iscrizione. Alcuni atenei, come l’Università Statale di Milano, hanno alzato la propria no tax area fino a 32.000 euro ISEE. Verifica sempre la soglia specifica del tuo ateneo sul suo sito ufficiale.

Cosa devo portare al CAF per fare l’ISEE universitario?

Per l’ISEE universitario devi portare al CAF: codici fiscali e documenti d’identità di tutti i componenti del nucleo familiare, le dichiarazioni dei redditi (730 o CU) dell’anno di riferimento, gli estratti conto bancari e postali al 31 dicembre dell’anno di riferimento (saldo e giacenza media), i dati catastali degli immobili di proprietà, e qualsiasi altro documento su patrimoni mobiliari e immobiliari. Il CAF ti guiderà in base alla tua situazione specifica.

L’ISEE universitario è diverso dall’ISEE ordinario?

Sì, l’ISEE universitario è una variante specifica che utilizza regole particolari per la definizione del nucleo familiare. In particolare, lo studente indipendente che vive fuori dalla famiglia da almeno due anni e con reddito proprio di almeno 6.500 euro può presentare l’ISEE solo sul proprio nucleo, escludendo i genitori. Per la maggior parte degli studenti conviventi con i genitori, l’ISEE universitario coincide con l’ISEE ordinario calcolato sulla DSU presentata per le prestazioni universitarie.

Devo rinnovare l’ISEE ogni anno per l’esonero dalle tasse?

Sì, l’esonero dalle tasse universitarie non è automatico e permanente: devi presentare una nuova DSU ogni anno, ottenere un nuovo ISEE aggiornato e fare domanda all’ateneo entro le scadenze previste. Di solito le scadenze sono tra ottobre e dicembre. Il CAF consiglia di presentare la DSU tra luglio e settembre per avere l’attestazione pronta in tempo.

Posso avere sia la no tax area che le detrazioni per le spese universitarie nel 730?

La no tax area azzera le tasse di iscrizione, quindi non avrai tasse universitarie da detrarre nel 730. Puoi però detrarre al 19% l’affitto se sei uno studente fuori sede iscritto a un ateneo a oltre 100 km dalla tua residenza (canone annuo fino a 2.633 euro). Le due agevolazioni sono cumulabili: si può essere esonerati dalle tasse e al contempo detrarre l’affitto.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione della DSU per l’ISEE universitario, nella verifica dei documenti e nella presentazione della domanda di esonero presso il tuo ateneo.

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    ISEE 2026: Quando Rinnovarlo per Non Perdere Bonus e Agevolazioni

    L'ISEE 2026 è il documento fondamentale per accedere a bonus, agevolazioni fiscali e prestazioni sociali. Ma sai esattamente quando rinnovarlo per non perdere soldi? Ogni anno migliaia di famiglie italiane si ritrovano con l'assegno unico…
    Settembre 8, 2026
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    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Copia-di-ISEE-ERRATO-2026.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-08 08:00:002026-08-17 11:03:02ISEE 2026: Quando Rinnovarlo per Non Perdere Bonus e Agevolazioni

    CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

    ECCELLENTE
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    Alexandra Bala
    04/09/2026
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    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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    paolino servidio
    03/09/2026
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    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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    Lady
    01/09/2026
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    Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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    Giulia Guida
    25/08/2026
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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    Paola Zilli
    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
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    Molto gentile
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
     

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    Maggio 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/ISEE-UNIVERSITARIO.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-05 10:22:322026-05-31 16:56:37Università, Tasse Gratis fino a 32.000 Euro di ISEE: l’Esempio Apripista e la Guida Completa
    CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATO

    Flat Tax 7% Pensionati Esteri: Guida Completa al Regime Agevolato Art. 24-ter TUIR

    Pensione 2026 INPS

    Sei un pensionato italiano residente all’estero e stai valutando di tornare in Italia? O sei uno straniero con una pensione estera e sogni di trasferirti nella Penisola? Dal 2019 esiste un regime fiscale straordinariamente vantaggioso che ti permette di pagare una flat tax del 7% su tutti i redditi di fonte estera, pensioni comprese, per ben 10 anni consecutivi. Si tratta del regime agevolato per i titolari di redditi da pensione estera, introdotto dall’articolo 24-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), inserito dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018). Una misura pensata per attrarre residenti nei piccoli comuni del Meridione e delle zone sismiche d’Italia, ridare vita ai borghi e stimolare i consumi locali.

    In questo articolo del CAF Centro Fiscale di Udine ti spieghiamo tutto quello che devi sapere: cos’è la flat tax al 7% per i pensionati esteri, chi ne ha diritto, in quali comuni puoi trasferirti, come fare domanda e quanto puoi risparmiare rispetto alla tassazione ordinaria. Troverai anche esempi pratici e calcoli che ti aiuteranno a capire se questa agevolazione fa al caso tuo.

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    Indice dei contenuti

    1. Cos’è la flat tax al 7% per i pensionati esteri
    2. Normativa di riferimento: art. 24-ter TUIR
    3. Aliquota al 7%: confermata o modificata?
    4. Requisiti soggettivi per accedere al regime
    5. Comuni ammessi: dove trasferirsi
    6. Redditi coperti dall’imposta sostitutiva
    7. Durata dell’agevolazione: i 10 anni
    8. Come esercitare l’opzione e gli adempimenti
    9. Esempi pratici e calcoli del risparmio fiscale
    10. Compatibilità con altri regimi fiscali
    11. Decadenza, revoca e cessazione
    12. Confronto con il regime degli impatriati
    13. Domande frequenti

    Cos’è la flat tax al 7% per i pensionati esteri

    La flat tax al 7% per i pensionati esteri è un regime di imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, introdotto per incentivare i titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri a trasferire la propria residenza fiscale in Italia, in particolare nei piccoli comuni del Sud e delle zone sismiche del Centro-Nord.

    In pratica, invece di applicare le aliquote progressive IRPEF ordinarie (che vanno dal 23% al 43%), il pensionato che aderisce a questo regime paga un’unica imposta sostitutiva al tasso fisso del 7% su tutti i redditi di fonte estera. Un vantaggio fiscale enorme, soprattutto per chi percepisce pensioni di importo medio-alto.

    Il regime è stato ideato anche con una finalità di sviluppo territoriale: rivitalizzare i borghi del Mezzogiorno e delle aree interne che soffrono di spopolamento demografico, portando residenti con redditi stabili (le pensioni) che possono contribuire all’economia locale attraverso i consumi quotidiani.

    Normativa di riferimento: art. 24-ter TUIR

    Il regime è disciplinato dall’articolo 24-ter del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), inserito dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), in vigore dal 1° gennaio 2019. La norma è stata successivamente integrata e chiarita da una serie di documenti ufficiali:

    • Circolare n. 21/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate: prima circolare interpretativa organica sul regime, che ha chiarito i requisiti soggettivi, i redditi ammessi e le modalità di opzione.
    • Risposta a interpello n. 221/2019 e successive risposte dell’Agenzia delle Entrate: chiarimenti su casi specifici (pensioni di reversibilità, pensioni di enti internazionali, ecc.).
    • Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, conv. L. n. 58/2019): ha ampliato il perimetro dei comuni ammessi includendo quelli colpiti da calamità naturali.
    • Risoluzione n. 73/E del 2023: ulteriori chiarimenti sul concetto di “redditi di fonte estera” e sulla compilazione dei modelli dichiarativi.

    Il testo dell’art. 24-ter TUIR stabilisce che le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia in uno dei comuni ammessi, possono optare per l’assoggettamento di tali redditi (e di tutti gli altri redditi prodotti all’estero) a un’imposta sostitutiva calcolata in via forfettaria.

    Aliquota al 7%: confermata o modificata?

    Una domanda frequente riguarda l’aliquota effettivamente applicabile: la flat tax è al 7% o è stata modificata al 4%? Facciamo chiarezza sulla base delle fonti normative aggiornate a maggio 2026.

    L’aliquota ufficiale e confermata è del 7%. Non esistono, ad oggi, disposizioni legislative che abbiano abbassato l’aliquota al 4%. Il testo dell’art. 24-ter TUIR non è stato modificato in tal senso. Eventuali notizie o proposte circolate sui media di una riduzione al 4% si riferiscono a ipotesi di riforma non ancora approvate in sede parlamentare.

    Detto ciò, è importante sottolineare che il 7% è comunque un’aliquota eccezionalmente bassa rispetto alle aliquote ordinarie IRPEF, che per i redditi medio-alti raggiungono il 43%. Un pensionato con una pensione estera di 40.000 euro annui risparmierebbe oltre 10.000 euro all’anno scegliendo questo regime.

    Regime fiscaleAliquota applicabileImposta su 40.000 euro/anno
    IRPEF ordinaria (scaglione 40.000 euro)23%-35% progressivacirca 13.200 euro
    Flat tax art. 24-ter TUIR7% forfettaria2.800 euro
    Risparmio annuo–circa 10.400 euro

    Nota importante: i redditi prodotti in Italia (ad esempio da affitti di immobili italiani, lavoro dipendente o autonomo svolto in Italia) rimangono soggetti alla tassazione IRPEF ordinaria. La flat tax al 7% si applica esclusivamente ai redditi di fonte estera.

    Requisiti soggettivi per accedere al regime

    Per poter accedere alla flat tax al 7% sui redditi esteri, il contribuente deve soddisfare contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

    1. Essere titolare di redditi da pensione estera

    Il requisito fondamentale è percepire redditi da pensione erogati da soggetti esteri. La norma si applica a qualsiasi tipo di pensione di fonte straniera:

    • Pensioni di vecchiaia erogate da enti previdenziali stranieri (equivalenti all’INPS italiano)
    • Pensioni di invalidità e di inabilità di fonte estera
    • Pensioni di reversibilità (pensioni ai superstiti)
    • Pensioni erogate da enti internazionali (es. ONU, NATO, Unione Europea) — con alcune specificità fiscali legate alle convenzioni internazionali
    • Trattamenti pensionistici integrativi di fonte estera (fondi pensione aziendali stranieri)

    Il soggetto beneficiario non deve necessariamente essere un cittadino italiano: anche i pensionati stranieri (tedeschi, svizzeri, britannici, americani, ecc.) possono aderire al regime, purché rispettino tutti gli altri requisiti.

    2. Non essere stato residente in Italia negli ultimi 5 anni

    Il secondo requisito fondamentale è non aver avuto la residenza fiscale in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti al primo anno di validità dell’opzione. Questo requisito serve a evitare che soggetti che hanno semplicemente trascorso un breve periodo all’estero possano beneficiare dell’agevolazione.

    La residenza fiscale in Italia si determina in base all’art. 2 del TUIR: si considera fiscalmente residente in Italia chi per la maggior parte del periodo d’imposta è iscritto all’anagrafe della popolazione residente, oppure ha il domicilio o la dimora abituale in Italia.

    Attenzione: la semplice iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) non è di per sé sufficiente a dimostrare la non-residenza fiscale italiana, ma è un elemento importante da considerare. L’Agenzia delle Entrate valuterà la residenza fiscale effettiva nel quinquennio precedente.

    3. Trasferire la residenza in un comune ammesso

    Il contribuente deve trasferire la propria residenza anagrafica e fiscale in Italia, specificatamente in uno dei comuni ammessi al regime (vedi sezione successiva). Il trasferimento di residenza deve avvenire entro i termini previsti per esercitare l’opzione.

    Comuni ammessi: dove trasferirsi

    Non tutti i comuni italiani sono ammessi al regime agevolato. La normativa individua due categorie di comuni eleggibili, entrambe con il requisito della popolazione non superiore a 20.000 abitanti:

    Categoria A: Comuni del Sud Italia

    I comuni ubicati nel territorio delle seguenti regioni meridionali:

    • Sicilia
    • Sardegna
    • Calabria
    • Campania
    • Basilicata
    • Abruzzo
    • Molise
    • Puglia

    Questi comuni devono avere una popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti secondo i dati ufficiali ISTAT. Il numero degli abitanti viene verificato sulla base dell’ultimo censimento o delle rilevazioni demografiche disponibili.

    Categoria B: Comuni colpiti da calamità naturali

    Con il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), il perimetro dei comuni ammissibili è stato esteso anche ai comuni colpiti da eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, ecc.) per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Questa categoria include molti comuni del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2009 e 2016-2017 (es. comuni dell’Aquila, Amatrice, Norcia e dintorni).

    Regione / AreaRequisito popolazioneAmmessa al regime
    Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, PugliaMeno di 20.000 abitantiSi
    Comuni colpiti da calamità naturali (stato di emergenza dichiarato)Meno di 20.000 abitantiSi
    Nord Italia (Lombardia, Veneto, Piemonte, ecc.) — comuni non calamitatiQualsiasiNo
    Grandi città (Roma, Milano, Napoli, ecc.)Superiore a 20.000 ab.No

    Esempi di comuni ammissibili: Tropea (VV), Alberobello (BA), Matera, Agrigento, Otranto, Castelmola (ME), Pizzo Calabro, Santo Stefano di Camastra, Cefalù (PA, però supera 20.000 ab.), Gerace (RC), molti borghi della Basilicata e del Molise.

    Attenzione: Il pensionato che, dopo aver esercitato l’opzione, trasferisce la residenza in un comune non ammesso (es. si sposta in una grande città o in una regione del Nord non calamitata), perde il diritto all’agevolazione a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento.

    Redditi coperti dall’imposta sostitutiva

    La flat tax al 7% si applica a tutti i redditi di fonte estera, non solo alla pensione. Questa è una caratteristica molto rilevante del regime: con un’unica imposta sostitutiva si tassano forfettariamente tutti i redditi prodotti fuori dall’Italia.

    Rientrano nell’imposta sostitutiva al 7%:

    • Pensioni estere (il requisito fondamentale per accedere al regime)
    • Dividendi da società estere
    • Interessi su conti correnti e investimenti esteri
    • Redditi da locazione di immobili situati all’estero
    • Plusvalenze su vendita di partecipazioni in società estere
    • Redditi da lavoro autonomo o dipendente svolto all’estero
    • Redditi di capitale di fonte estera

    I redditi di fonte italiana restano invece assoggettati alla tassazione ordinaria IRPEF. Quindi, se il pensionato ha anche un affitto in Italia, un conto corrente italiano con interessi, o svolge attività lavorativa in Italia, questi redditi si aggiungono all’imponibile IRPEF ordinario.

    Importante per la dichiarazione dei redditi: anche optando per il regime agevolato, il contribuente deve comunque presentare la dichiarazione dei redditi in Italia (modello 730 o Redditi PF), indicando i redditi esteri nella sezione apposita e barrando la casella relativa all’opzione per l’imposta sostitutiva.

    Durata dell’agevolazione: i 10 anni

    Il regime agevolato ha una durata massima di 10 periodi d’imposta a partire dall’anno in cui si esercita l’opzione. Questo vuol dire che, se opti per il regime nel 2024 (prima annualità agevolata), potrai beneficiare della flat tax al 7% fino al 2033 (anno fiscale 2033, dichiarazione presentata nel 2034).

    La norma non prevede una proroga o un rinnovo al termine del decennio: dopo 10 anni il regime cessa automaticamente e i redditi esteri tornano a essere tassati con le aliquote IRPEF ordinarie, salvo eventuali modifiche legislative future.

    Anno opzionePrimo anno agevolatoUltimo anno agevolatoDichiarazione finale
    2022 (dichiarazione 2023)202220312032
    2023 (dichiarazione 2024)202320322033
    2024 (dichiarazione 2025)202420332034
    2025 (dichiarazione 2026)202520342035
    2026 (dichiarazione 2027)202620352036

    Durante i 10 anni di validita, l’opzione si rinnova automaticamente di anno in anno, senza bisogno di presentare nuove istanze, purché il contribuente continui a rispettare tutti i requisiti richiesti (residenza nel comune ammissibile, percezione di pensione estera, ecc.).

    Come esercitare l’opzione e gli adempimenti

    L’opzione per il regime agevolato si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al primo anno d’imposta in cui si vuole beneficiare del regime. Ecco la procedura completa passo dopo passo:

    Passo 1: Trasferire la residenza

    Prima di tutto, devi trasferire la residenza anagrafica in uno dei comuni ammissibili entro il 31 dicembre dell’anno per il quale intendi usufruire del regime. Il trasferimento di residenza deve essere comunicato al Comune di destinazione tramite dichiarazione di residenza.

    Passo 2: Esercitare l’opzione nella dichiarazione

    L’opzione si esercita compilando il quadro CE (Credito d’imposta estero) del modello Redditi Persone Fisiche, dove va barrata la casella specifica per il regime art. 24-ter. In particolare, nella sezione dedicata vanno indicati:

    • Il comune di residenza e la sua popolazione (per dimostrare l’ammissibilità)
    • Il paese estero da cui proviene la pensione
    • L’ammontare dei redditi esteri su cui si applica l’imposta sostitutiva
    • L’imposta sostitutiva calcolata (7% dei redditi esteri)

    Passo 3: Versare l’imposta sostitutiva

    L’imposta sostitutiva del 7% si versa tramite modello F24, con il codice tributo 1895 (istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E del 2019). Il versamento segue le stesse scadenze dell’IRPEF:

    • Acconto di novembre (seconda rata): 100% del dovuto dell’anno precedente, oppure stima del dovuto nell’anno corrente
    • Saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo (con presentazione della dichiarazione dei redditi)

    Passo 4: Obbligo di monitoraggio fiscale (RW)

    Nonostante l’opzione per il regime forfettario, il contribuente resta obbligato alla compilazione del quadro RW per il monitoraggio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (conti correnti, investimenti, immobili, ecc.). Questo obbligo non viene meno con l’adesione al regime art. 24-ter. Tuttavia, non sono dovute IVIE (imposta sugli immobili esteri) e IVAFE (imposta sulle attività finanziarie estere), che vengono sostituite dall’imposta sostitutiva del 7%.

    Esempi pratici e calcoli del risparmio fiscale

    Per capire concretamente il vantaggio economico del regime, analizziamo alcuni casi pratici con calcoli dettagliati.

    Esempio 1: Pensionato tedesco che si trasferisce in Calabria

    Profilo: Hans, 68 anni, cittadino tedesco, percepisce una pensione dalla Deutsche Rentenversicherung di 28.000 euro annui. Ha vissuto in Germania per tutta la vita e non ha mai avuto residenza in Italia. Decide di trasferirsi a Tropea (VV), comune di circa 6.000 abitanti nella regione Calabria.

    • Con tassazione ordinaria IRPEF italiana: 28.000 euro = imposta circa 6.960 euro (scaglioni 23%-25%), piu addizionale regionale e comunale. Totale stimato: circa 7.500-8.000 euro
    • Con flat tax art. 24-ter al 7%: 28.000 x 7% = 1.960 euro
    • Risparmio annuo: circa 5.500-6.000 euro
    • Risparmio in 10 anni: circa 55.000-60.000 euro

    Esempio 2: Italiano AIRE con pensione svizzera elevata

    Profilo: Mario, 70 anni, italiano iscritto AIRE da 30 anni, ha lavorato e vissuto in Svizzera per tutta la carriera. Percepisce una pensione AVS (previdenza statale svizzera) di 25.000 CHF (circa 26.000 euro) piu una rendita da previdenza professionale LPP di 18.000 CHF (circa 19.000 euro). Reddito totale estero: circa 45.000 euro. Decide di tornare in un piccolo comune della Sicilia con meno di 20.000 abitanti.

    • Con tassazione ordinaria IRPEF italiana: 45.000 euro = circa 14.500 euro IRPEF (scaglioni progressivi 23%-35%), piu addizionali. Totale: circa 15.500-16.000 euro
    • Con flat tax art. 24-ter al 7%: 45.000 x 7% = 3.150 euro
    • Risparmio annuo: circa 12.000-13.000 euro
    • Risparmio in 10 anni: 120.000-130.000 euro

    Esempio 3: Pensionato britannico post-Brexit in Puglia

    Profilo: John, 72 anni, cittadino britannico, percepisce la State Pension britannica di 9.500 GBP (circa 11.000 euro) piu una pensione privata di 15.000 GBP (circa 17.500 euro). Totale: circa 28.500 euro esteri. Vuole trasferirsi in un borgo della Valle d’Itria in Puglia.

    • Con tassazione ordinaria IRPEF: circa 7.200 euro (aliquote 23%-25%), piu addizionali. Totale: circa 7.800-8.000 euro
    • Con flat tax art. 24-ter al 7%: 28.500 x 7% = 1.995 euro
    • Risparmio annuo: circa 5.800 euro
    • In 10 anni: circa 58.000 euro

    Attenzione alle convenzioni contro le doppie imposizioni: l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali con quasi tutti i paesi OCSE per evitare la doppia imposizione fiscale. Prima di esercitare l’opzione, e fondamentale verificare come la convenzione con il paese di provenienza della pensione regoli il diritto impositivo. In alcuni casi (es. pensioni di enti pubblici stranieri), il diritto di tassazione spetta esclusivamente allo Stato che eroga la pensione, con la conseguenza che la flat tax italiana non si applica.

    Compatibilità con altri regimi fiscali

    Una domanda comune riguarda la compatibilità del regime art. 24-ter con altri regimi fiscali agevolati presenti nell’ordinamento italiano.

    Incompatibilità con il regime degli impatriati

    Il regime art. 24-ter per i pensionati esteri e il regime degli impatriati (art. 16 D.Lgs. 209/2023) sono due regimi alternativi e non cumulabili. Il contribuente che rientra nei requisiti di entrambi deve scegliere quale applicare. In generale, per i pensionati con redditi di fonte estera elevati, il regime art. 24-ter e piu conveniente perché tassa tutti i redditi esteri al 7% anziché applicare l’esenzione del 50% solo sui redditi da lavoro e assimilati.

    Compatibilità con il regime forfettario

    Se il pensionato, dopo il trasferimento in Italia, decide di avviare anche un’attività lavorativa autonoma, potrebbe valutare il regime forfettario. Questi due regimi sono teoricamente compatibili: il regime art. 24-ter si applica ai redditi di fonte estera (pensione), mentre il regime forfettario si applicherebbe ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo prodotti in Italia. Tuttavia, l’applicabilità concreta dipende dalla tipologia di attività e richiede una valutazione caso per caso.

    Esenzione da IVIE e IVAFE

    Chi aderisce al regime art. 24-ter è esonerato dal pagamento di IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) e IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero). Questi tributi patrimoniali vengono assorbiti dall’imposta sostitutiva del 7%, con un ulteriore risparmio per chi detiene patrimoni all’estero.

    Decadenza, revoca e cessazione

    Il regime agevolato cessa prima dei 10 anni previsti nei seguenti casi:

    Cause di decadenza (perdita retroattiva)

    La decadenza comporta la perdita retroattiva del regime (con effetto anche per gli anni pregressi) nei seguenti casi:

    • Trasferimento della residenza all’estero: se il contribuente torna a risiedere fuori dall’Italia, il regime cessa e il beneficio viene recuperato per l’intero periodo
    • Violazione dei requisiti originari: se emerge che al momento dell’opzione il contribuente non aveva i requisiti (es. aveva avuto residenza in Italia negli ultimi 5 anni), il regime viene annullato con conseguente recupero dell’imposta evasa
    • Omesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva

    Cause di cessazione (perdita dal periodo successivo)

    La cessazione del regime opera dal periodo d’imposta successivo (senza recupero retroattivo) nei seguenti casi:

    • Trasferimento in un comune non ammissibile: se il pensionato si sposta in un comune con piu di 20.000 abitanti o fuori dalle regioni del Sud (salvo comuni calamitati), il regime cessa dal periodo d’imposta successivo al trasferimento
    • Cessazione della pensione estera: se la pensione estera cessa (es. per decesso del titolare originario in caso di reversibilità, o per raggiungimento di un limite d’eta), va valutato se altri redditi esteri possano sostenere il regime
    • Revoca volontaria: il contribuente puo rinunciare al regime in qualsiasi momento, con effetto dal periodo d’imposta successivo

    Confronto con il regime degli impatriati

    Per chi ha la possibilità di scegliere tra piu regimi agevolati, è utile un confronto diretto tra il regime art. 24-ter per pensionati e il regime degli impatriati:

    CaratteristicaArt. 24-ter (pensionati)Regime impatriati (art. 16)
    DestinatariTitolari pensione esteraLavoratori dipendenti/autonomi che rientrano in Italia
    Aliquota agevolata7% su tutti i redditi esteri50% dei redditi da lavoro esente da IRPEF
    Durata10 anni5 anni (prorogabili a 8 con figli o acquisto casa)
    Comuni ammessiSud + zone calamitate, max 20.000 ab.Tutto il territorio nazionale
    Redditi da lavoro in ItaliaTassazione IRPEF ordinariaAgevolati (50% esente)
    IVIE e IVAFESostituite dalla flat tax 7%Rimangono dovute
    Adempimento dichiarativoModello Redditi PF, quadro CEModello Redditi PF, agevolazione in busta paga

    Il regime art. 24-ter e generalmente piu conveniente per i pensionati puri (senza redditi da lavoro in Italia) con pensioni di importo significativo, mentre il regime degli impatriati e piu vantaggioso per chi torna in Italia per lavorare e percepisce principalmente redditi da lavoro.

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    Domande Frequenti sulla Flat Tax per Pensionati Esteri

    La flat tax per i pensionati esteri è al 7% o al 4%?

    L’aliquota ufficiale prevista dall’art. 24-ter del TUIR è del 7%. Non esistono disposizioni legislative vigenti che la abbiano ridotta al 4%. Eventuali proposte di abbassamento dell’aliquota al 4% sono rimaste allo stadio di ipotesi politiche non ancora approvate in Parlamento. La misura vigente a maggio 2026 è il 7% forfettario su tutti i redditi di fonte estera.

    Posso beneficiare della flat tax al 7% se mi trasferisco a Roma o Milano?

    No. Il regime è riservato esclusivamente ai comuni con meno di 20.000 abitanti situati nelle regioni del Sud Italia (Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia) o nei comuni colpiti da calamità naturali con stato di emergenza dichiarato. Roma, Milano e tutte le grandi città sono escluse.

    Devo pagare le tasse anche nel paese da cui provengo?

    Dipende dalla convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra l’Italia e il tuo paese di residenza originaria. In molti casi, la pensione estera può essere tassata solo in Italia (o solo nel paese estero per le pensioni pubbliche). È fondamentale verificare la convenzione specifica con un consulente fiscale prima di trasferirsi, per evitare sorprese.

    Devo comunque presentare la dichiarazione dei redditi in Italia?

    Sì, l’opzione per il regime art. 24-ter non esime dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi annuale in Italia (modello Redditi PF). Nella dichiarazione si indica il reddito estero, si esercita o si rinnova l’opzione per la flat tax e si calcola l’imposta sostitutiva dovuta del 7%. Va anche compilato il quadro RW per il monitoraggio delle attività estere.

    Cosa succede se mi sposto in una città più grande dopo aver esercitato l’opzione?

    Se trasferisci la residenza in un comune non ammissibile (popolazione superiore a 20.000 abitanti o fuori dalle regioni del Sud e dai comuni calamitati), il regime agevolato cessa a partire dal periodo d’imposta successivo al trasferimento. Non si verifica la decadenza retroattiva per gli anni passati, ma perdi il beneficio per gli anni futuri.

    Un pensionato straniero (non italiano) può accedere al regime?

    Sì, il regime art. 24-ter non è riservato ai cittadini italiani. Qualsiasi persona fisica titolare di una pensione erogata da un soggetto estero, che non abbia avuto residenza fiscale in Italia nei 5 anni precedenti e che si trasferisca in un comune ammissibile, può accedere al regime indipendentemente dalla cittadinanza.


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    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per valutare la convenienza del regime agevolato per pensionati esteri, preparare la documentazione necessaria e seguirti nella dichiarazione dei redditi.

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      Alexandra Bala
      04/09/2026
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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      Lady
      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Giulia Guida
      25/08/2026
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
      23/07/2026
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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      Maggio 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-05 09:22:322026-05-31 17:07:52Flat Tax 7% Pensionati Esteri: Guida Completa al Regime Agevolato Art. 24-ter TUIR
      CAF

      Cedolare Secca 2026: Guida Definitiva Aliquote e Convenienza

      cedolare secca

      Indice dei contenuti

      1. Cos’è la Cedolare Secca e Come Funziona
      2. Aliquote Cedolare Secca 2026: 21%, 10% e 26%
      3. Chi Può Scegliere la Cedolare Secca
      4. Cedolare Secca vs IRPEF: Quando Conviene
      5. Come Si Esercita l’Opzione
      6. Rinuncia agli Aggiornamenti ISTAT del Canone
      7. Versamento: Acconti e Saldo con F24
      8. Scadenze Cedolare Secca 2026
      9. Cedolare Secca per Più Immobili
      10. Domande Frequenti

      La cedolare secca 2026 rappresenta una delle opzioni fiscali più vantaggiose per chi affitta un immobile abitativo in Italia. Si tratta di un regime di tassazione alternativo all’IRPEF che permette ai proprietari di pagare un’imposta sostitutiva con aliquota fissa, evitando così le aliquote progressive che possono arrivare fino al 43%. In questa guida definitiva analizziamo nel dettaglio tutte le aliquote della cedolare secca 2026, le novità introdotte dalla Legge di Bilancio, e soprattutto quando conviene davvero scegliere questo regime rispetto alla tassazione ordinaria.

      Se stai valutando se applicare la cedolare secca al tuo contratto di locazione, oppure se hai già fatto questa scelta e vuoi verificare che sia ancora conveniente nel 2026, sei nel posto giusto. Vedremo insieme ogni aspetto: dai requisiti alle scadenze, dai codici tributo F24 fino al confronto numerico con l’IRPEF per ogni fascia di reddito. Per una visione completa della tua situazione fiscale, può essere utile anche effettuare un calcolo dello stipendio netto 2026 per capire l’impatto complessivo delle imposte.

      Cos’è la Cedolare Secca e Come Funziona nel 2026

      La cedolare secca è un regime fiscale opzionale introdotto dal Decreto Legislativo 23/2011, che consente ai proprietari di immobili ad uso abitativo di sostituire l’IRPEF e le relative addizionali (regionale e comunale) con un’imposta sostitutiva a aliquota fissa. In termini semplici, invece di pagare le tasse sul reddito da affitto secondo gli scaglioni IRPEF progressivi, si paga una percentuale fissa sul canone di locazione annuo.

      La cedolare secca 2026 sostituisce contemporaneamente diverse imposte: l’IRPEF sul reddito dell’immobile, le addizionali regionali e comunali, l’imposta di registro sul contratto di locazione (normalmente pari al 2% del canone annuo) e l’imposta di bollo. Questo significa un notevole risparmio burocratico oltre che economico, perché non serve più pagare ogni anno l’imposta di registro sulla registrazione o sulla proroga del contratto.

      Il funzionamento è semplice: il proprietario comunica all’Agenzia delle Entrate la scelta della cedolare secca al momento della registrazione del contratto, oppure in seguito tramite apposita comunicazione. Da quel momento, il canone di locazione annuo diventa la base imponibile su cui si applica l’aliquota fissa. Il reddito derivante dall’affitto non si cumula con gli altri redditi ai fini IRPEF, il che è particolarmente vantaggioso per chi ha redditi medio-alti.

      Aliquote Cedolare Secca 2026: 21%, 10% e la Novità del 26%

      Nel 2026, il sistema delle aliquote della cedolare secca prevede tre livelli distinti, ciascuno applicabile a situazioni specifiche. Conoscere le differenze è fondamentale per fare la scelta giusta e massimizzare il risparmio fiscale.

      Aliquota del 21%: Contratti a Canone Libero

      L’aliquota ordinaria del 21% si applica ai contratti di locazione a canone libero (tipologia 4+4 o transitorio). Questa è l’aliquota standard della cedolare secca e rappresenta l’opzione più comune. Si calcola sull’intero importo del canone annuo dichiarato nel contratto, senza alcuna deduzione o riduzione della base imponibile. Ad esempio, se affitti un appartamento a 800 euro al mese (9.600 euro annui), con la cedolare secca al 21% pagherai 2.016 euro di imposta per l’intero anno.

      Aliquota del 10%: Contratti a Canone Concordato

      L’aliquota ridotta del 10% è riservata ai contratti stipulati con canone concordato, ovvero quei contratti in cui l’importo dell’affitto viene determinato sulla base di accordi territoriali tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. Questa aliquota agevolata si applica nei Comuni ad alta tensione abitativa, nei Comuni capoluogo di provincia, e in tutti quei territori dove esistono accordi locali. Per accedere all’aliquota al 10% è necessario che il contratto sia stipulato secondo i modelli previsti dagli accordi territoriali e che sia presente l’attestazione di conformità rilasciata da un’organizzazione firmataria. Ad esempio, con un canone concordato di 600 euro al mese (7.200 euro annui), l’imposta sarà di soli 720 euro all’anno.

      Novità 2026: Aliquota del 26% per Affitti Brevi (dal Secondo Immobile)

      La grande novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e confermata per il 2026 riguarda gli affitti brevi (locazioni turistiche con durata inferiore a 30 giorni). Dal 1 gennaio 2024, chi affitta più di un immobile in regime di locazione breve paga il 26% di cedolare secca dal secondo immobile in poi. Per il primo immobile si continua ad applicare l’aliquota del 21%. Questa misura è stata introdotta per contrastare il fenomeno della locazione turistica “seriale” e riguarda in particolare chi gestisce più appartamenti su piattaforme come Airbnb e Booking.

      In pratica, se possiedi 3 appartamenti che affitti per brevi periodi, pagherai il 21% sul primo e il 26% sugli altri due. Il proprietario può scegliere quale immobile designare come “primo” per beneficiare dell’aliquota ridotta, generalmente quello con il canone più elevato.

      Chi Può Scegliere la Cedolare Secca nel 2026

      Non tutti possono accedere al regime della cedolare secca 2026. Esistono requisiti precisi sia per il locatore sia per l’immobile. Ecco chi può e chi non può scegliere questo regime fiscale agevolato.

      Requisiti del locatore (proprietario):

      • Deve essere una persona fisica (no società, no imprese)
      • Non deve agire nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione (in pratica, non deve avere partita IVA collegata all’attività di locazione)
      • Deve essere proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione)

      Requisiti dell’immobile:

      • Deve essere un immobile ad uso abitativo (categorie catastali da A1 a A11, escluso A10 che è ufficio)
      • Le relative pertinenze (box, cantina, posto auto) possono essere incluse se locate congiuntamente
      • Esclusi: immobili commerciali, uffici, negozi, capannoni

      Requisiti dell’inquilino: L’inquilino (conduttore) non deve agire nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo. Se l’inquilino è una società o un professionista che affitta per uso ufficio, la cedolare secca non è ammessa. Fanno eccezione i contratti stipulati con enti locali per scopi sociali.

      È importante sapere che la scelta della cedolare secca è individuale per ciascun comproprietario: se un immobile è di proprietà di due persone, uno può optare per la cedolare secca e l’altro per la tassazione ordinaria IRPEF. Per approfondire le detrazioni fiscali a cui potresti rinunciare scegliendo la cedolare, consulta la nostra guida dedicata.

      Cedolare Secca vs IRPEF: Quando Conviene Davvero

      Capire quando la cedolare secca conviene rispetto all’IRPEF è la domanda chiave per ogni proprietario. La risposta dipende principalmente dal reddito complessivo e dalla fascia IRPEF in cui si ricade. Vediamo un confronto pratico con numeri reali.

      Con la tassazione IRPEF ordinaria, il reddito da locazione si cumula con gli altri redditi (stipendio, pensione, ecc.) e viene tassato secondo gli scaglioni progressivi 2026: 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro. A queste aliquote vanno aggiunte le addizionali regionali (dallo 0,9% al 3,33%) e comunali (fino allo 0,8%). Inoltre, con l’IRPEF si applica una deduzione forfettaria del 5% sul canone (il 95% viene tassato).

      Con la cedolare secca al 21%, invece, si paga il 21% sull’intero canone senza deduzioni, ma senza addizionali e senza imposta di registro.

      Tabella Confronto: Cedolare Secca 21% vs IRPEF per Fascia di Reddito

      Ipotizziamo un canone di locazione di 10.000 euro annui e calcoliamo l’imposta nei due regimi (addizionali stimate al 2% complessivo):

      Reddito complessivoAliquota IRPEF marginaleImposta IRPEF sul canone*Cedolare secca 21%Risparmio con cedolare
      Fino a 15.000 euro23% + addizionali2.375 euro2.100 euro275 euro (conviene cedolare)
      Da 15.001 a 28.000 euro23% + addizionali2.375 euro2.100 euro275 euro (conviene cedolare)
      Da 28.001 a 50.000 euro35% + addizionali3.515 euro2.100 euro1.415 euro (conviene cedolare)
      Oltre 50.000 euro43% + addizionali4.275 euro2.100 euro2.175 euro (conviene cedolare)
      *Calcolata su 95% del canone (9.500 euro) + imposta di registro 2% (200 euro) + addizionali stimate 2%

      Come si vede dalla tabella, la cedolare secca 2026 conviene quasi sempre, ma il vantaggio cresce enormemente al crescere del reddito. Per chi ha un reddito superiore a 50.000 euro, il risparmio è di oltre 2.000 euro all’anno su un canone di 10.000 euro. Per i redditi bassi (sotto i 15.000 euro) il vantaggio è minimo e potrebbe addirittura non convenire se si hanno diritto a detrazioni fiscali che verrebbero perse con la cedolare secca.

      Attenzione: scegliendo la cedolare secca, il reddito da locazione non si somma al reddito complessivo. Questo significa che non aumenta la base imponibile IRPEF, ma anche che non genera diritto a detrazioni e deduzioni. Per chi ha redditi bassi e beneficia di detrazioni per familiari a carico o bonus vari, è fondamentale fare un calcolo preciso. Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti con una simulazione personalizzata.

      Come Si Esercita l’Opzione per la Cedolare Secca

      Esercitare l’opzione per la cedolare secca 2026 è un passaggio obbligatorio e può avvenire in diversi momenti. La procedura varia a seconda che si tratti di un nuovo contratto o di un contratto già in corso.

      Alla Registrazione del Contratto

      Il momento più semplice per scegliere la cedolare secca è al momento della registrazione del contratto di locazione. L’opzione si esercita compilando il modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili) presso l’Agenzia delle Entrate, barrando la casella dedicata alla cedolare secca. La registrazione può essere fatta online tramite il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate, oppure presso un ufficio territoriale. Scegliendo la cedolare al momento della registrazione, non si paga l’imposta di registro né l’imposta di bollo sulla registrazione stessa.

      Per Contratti Già in Corso

      Se hai un contratto di locazione già registrato e vuoi passare alla cedolare secca in un’annualità successiva, puoi farlo in occasione della proroga del contratto o di una annualità successiva. In questo caso, devi presentare il modello RLI entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente. È anche possibile revocare l’opzione e tornare al regime ordinario, sempre con le stesse tempistiche.

      Comunicazione all’inquilino: il locatore deve inviare all’inquilino una raccomandata (anche via PEC) con cui comunica la rinuncia all’aggiornamento del canone per tutta la durata dell’opzione. Questa comunicazione è un requisito essenziale e la sua mancanza può invalidare l’opzione per la cedolare secca.

      Rinuncia agli Aggiornamenti ISTAT del Canone

      Un aspetto che molti proprietari sottovalutano è che scegliere la cedolare secca comporta automaticamente la rinuncia agli aggiornamenti ISTAT del canone di locazione. In pratica, per tutta la durata dell’opzione, il canone mensile resta fisso e non può essere adeguato all’inflazione secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

      Normalmente, nei contratti di locazione a canone libero, è prevista una clausola che consente al proprietario di aggiornare il canone annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT (generalmente il 75% o il 100% della variazione). Con un’inflazione al 2%, su un canone di 800 euro al mese, l’aggiornamento ISTAT vale circa 12-16 euro mensili in più. Su 4 anni di contratto, la rinuncia può costare fino a 500-700 euro complessivi.

      Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il risparmio fiscale della cedolare secca supera ampiamente la perdita dell’aggiornamento ISTAT. Bisogna fare un calcolo preciso caso per caso. Il team del CAF Centro Fiscale può effettuare questa valutazione durante un appuntamento dedicato, confrontando il costo della rinuncia ISTAT con il risparmio fiscale effettivo.

      Versamento della Cedolare Secca: Acconti e Saldo con F24

      Il pagamento della cedolare secca 2026 segue le stesse regole dell’IRPEF per quanto riguarda acconti e saldo, e si effettua tramite il modello F24. Ecco i codici tributo e le modalità di versamento.

      Codici Tributo F24 per la Cedolare Secca

      • Codice tributo 1840: Acconto prima rata della cedolare secca
      • Codice tributo 1841: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione della cedolare secca
      • Codice tributo 1842: Saldo della cedolare secca

      Come Si Calcolano gli Acconti

      L’acconto della cedolare secca 2026 è pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Il versamento dell’acconto si divide in due rate se l’importo supera 257,52 euro:

      • Prima rata (40%): da versare entro il 30 giugno 2026 (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%)
      • Seconda rata (60%): da versare entro il 30 novembre 2026

      Se l’importo dell’acconto è inferiore o uguale a 257,52 euro, si versa in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Il saldo viene poi versato l’anno successivo, entro il 30 giugno 2027, insieme alla dichiarazione dei redditi. Per ulteriori dettagli sui codici tributo F24, consulta la nostra guida completa.

      Scadenze Cedolare Secca 2026: Il Calendario Completo

      Avere chiare le scadenze della cedolare secca 2026 è essenziale per evitare sanzioni e interessi. Ecco il calendario completo con tutte le date da segnare:

      ScadenzaAdempimentoCodice Tributo
      30 giugno 2026Acconto prima rata (40%) o saldo anno precedente1840 / 1842
      30 luglio 2026Acconto prima rata con maggiorazione 0,40%1840
      30 settembre 2026Dichiarazione Redditi (Modello 730 o Redditi PF)–
      30 novembre 2026Acconto seconda rata (60%) o acconto unica soluzione1841
      30 giugno 2027Saldo cedolare secca 20261842

      La dichiarazione dei redditi da locazione con cedolare secca va inserita nel Modello 730 (Quadro B) oppure nel Modello Redditi PF (Quadro RB). Per chi presenta il 730, la scadenza per l’invio è il 30 settembre 2026. Il CAF Centro Fiscale gestisce ogni anno centinaia di dichiarazioni con cedolare secca e può assisterti nella corretta compilazione e nel calcolo degli acconti.

      Cedolare Secca per Più Immobili: Come Funziona

      La cedolare secca può essere applicata a più immobili contemporaneamente dallo stesso proprietario. L’opzione va esercitata singolarmente per ciascun contratto di locazione. Non esiste un limite al numero di immobili per cui si può optare, a patto che siano tutti ad uso abitativo e che il locatore non agisca come imprenditore.

      Per le locazioni lunghe (4+4, 3+2), l’aliquota resta al 21% o al 10% indipendentemente dal numero di immobili. La novità dell’aliquota al 26% riguarda esclusivamente gli affitti brevi (sotto i 30 giorni) a partire dal secondo immobile.

      Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che Marco possieda 3 appartamenti:

      • Appartamento A: locazione lunga 4+4 a canone libero (800 euro/mese) – cedolare secca 21% = 2.016 euro/anno
      • Appartamento B: locazione lunga 3+2 a canone concordato (500 euro/mese) – cedolare secca 10% = 600 euro/anno
      • Appartamento C: affitto breve su Airbnb (media 1.200 euro/mese) – cedolare secca 26% = 3.744 euro/anno (essendo il secondo immobile in locazione breve)

      Marco pagherà in totale 6.360 euro di cedolare secca. Se avesse scelto l’IRPEF con un reddito da lavoro di 40.000 euro, avrebbe pagato circa 10.500 euro tra IRPEF, addizionali e imposta di registro. Il risparmio con la cedolare secca è di oltre 4.000 euro all’anno.

      Per i proprietari con più immobili, il consiglio è rivolgersi al CAF Centro Fiscale di Udine per una simulazione complessiva che tenga conto di tutte le variabili: tipo di contratto, durata, aliquota applicabile e impatto sul reddito complessivo.

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande Frequenti sulla Cedolare Secca 2026

      La cedolare secca conviene sempre?

      No, non sempre. La cedolare secca 2026 conviene nella grande maggioranza dei casi, soprattutto per chi ha un reddito complessivo superiore a 28.000 euro. Per redditi molto bassi (sotto i 15.000 euro), potrebbe non convenire perché il reddito da locazione non genera diritto a detrazioni e deduzioni. Il consiglio è sempre quello di fare una simulazione personalizzata.

      Si può passare dalla cedolare secca all’IRPEF e viceversa?

      Sì, l’opzione non è irrevocabile. Puoi revocare la cedolare secca e tornare al regime IRPEF ordinario in occasione di ogni annualità del contratto, presentando il modello RLI entro 30 giorni dalla scadenza. Allo stesso modo, puoi aderire alla cedolare in un’annualità successiva se inizialmente non l’avevi scelta.

      La cedolare secca si applica anche ai box e posti auto?

      Le pertinenze (box, cantina, posto auto) possono essere incluse nella cedolare secca solo se locate congiuntamente all’immobile abitativo e con lo stesso contratto. Non è possibile applicare la cedolare a una pertinenza locata separatamente.

      Come si dichiara la cedolare secca nel 730?

      La cedolare secca si dichiara nel Quadro B del Modello 730, indicando il canone di locazione e barrando la casella relativa all’opzione per la cedolare. Il software di compilazione calcola automaticamente l’imposta dovuta. Se preferisci, il CAF Centro Fiscale compila e invia il 730 per te, verificando la correttezza dei dati.

      Cosa succede se non si pagano gli acconti?

      Il mancato o insufficiente versamento degli acconti della cedolare secca comporta l’applicazione di sanzioni (30% dell’importo non versato, riducibili con ravvedimento operoso) e interessi legali. Per evitare problemi, è importante calcolare correttamente gli acconti e rispettare le scadenze del 30 giugno e 30 novembre.

      La cedolare secca influisce sull’ISEE?

      Sì, il reddito soggetto a cedolare secca viene comunque conteggiato nel calcolo dell’ISEE. Anche se non si cumula ai fini IRPEF, il canone di locazione entra nel reddito complessivo utilizzato per determinare l’indicatore ISEE. Questo è un aspetto da considerare se si beneficia di prestazioni legate all’ISEE come assegno unico, bonus nido o agevolazioni universitarie.

      Conclusione: Scegli la Cedolare Secca con il Supporto del CAF

      La cedolare secca 2026 resta una delle opzioni fiscali più convenienti per i proprietari di immobili abitativi in Italia. Con le tre aliquote disponibili – 21% per canone libero, 10% per canone concordato e 26% per affitti brevi dal secondo immobile – offre flessibilità e, nella maggior parte dei casi, un significativo risparmio rispetto alla tassazione IRPEF ordinaria.

      La scelta della cedolare secca richiede però una valutazione attenta e personalizzata: bisogna considerare il reddito complessivo, le detrazioni a cui si potrebbe rinunciare, il numero di immobili e il tipo di contratto. Non esiste una risposta universale, ma con i numeri giusti la decisione diventa chiara.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata sulla cedolare secca. I nostri operatori possono effettuare una simulazione dettagliata, aiutarti con la registrazione del contratto e la compilazione del 730. Prenota un appuntamento chiamando lo 0432 1638640 o scrivendo su WhatsApp al 366 6018121. Ti aspettiamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, Udine.

      Maggio 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/cedolare-secca.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-05 09:00:002026-09-28 20:18:55Cedolare Secca 2026: Guida Definitiva Aliquote e Convenienza
      CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

      Detrazione Mutuo nel 730/2026: Nuovi Codici e Tetto per i Redditi Alti

      Dichiarazione dei redditi 730

      La detrazione mutuo nel 730/2026 porta con sé importanti novità che ogni contribuente deve conoscere prima di compilare la dichiarazione dei redditi. La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha introdotto il nuovo articolo 16-ter del TUIR, che stabilisce un tetto massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Questo cambiamento impatta direttamente sulla detrazione degli interessi passivi del mutuo per la prima casa, da sempre uno degli oneri detraibili più utilizzati dagli italiani. Scopriamo insieme come funziona il nuovo sistema, quali codici usare nel quadro E del modello 730 e come calcolare l’importo effettivamente detraibile nel 2026.

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      Indice dei contenuti

      1. Detrazione interessi mutuo prima casa: importo e regole 2026
      2. Art. 16-ter TUIR: il tetto alle detrazioni per redditi alti
      3. Come si calcola il tetto alle detrazioni: formula e quoziente familiare
      4. I codici del quadro E del 730: guida pratica per il mutuo
      5. Detrazioni per mutuo di costruzione e ristrutturazione
      6. Esempi pratici di calcolo: quanto si detrae nel 2026
      7. Novità 2026: tabella riepilogativa dei cambiamenti
      8. Errori da evitare nella compilazione del quadro E
      9. Domande frequenti sulla detrazione mutuo

      Detrazione interessi mutuo prima casa: importo e regole 2026

      La detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa è disciplinata dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986). Per il periodo d’imposta 2025 (dichiarazione 730/2026), le regole di base rimangono invariate rispetto al passato, ma si aggiunge il nuovo vincolo del tetto reddituale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.

      Importo massimo detraibile: La detrazione è pari al 19% degli interessi passivi pagati nell’anno, calcolata su un importo massimo di 4.000 euro. Il beneficio fiscale massimo teorico è quindi di 760 euro (4.000 × 19%). Questo importo si riferisce alla quota di interessi passivi, che include anche gli oneri accessori del mutuo (spese di istruttoria, perizia, polizza assicurativa obbligatoria per legge).

      I requisiti fondamentali per accedere alla detrazione mutuo prima casa nel 2026 sono:

      • Mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’unità immobiliare (non per altri scopi)
      • Immobile adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto (o dalla stipula del mutuo)
      • Il mutuo deve essere stipulato nell’anno in cui si acquista l’immobile o nell’anno precedente o successivo
      • L’immobile deve essere prima casa del contribuente (dimora abituale)
      • Il contribuente deve essere intestatario del mutuo (anche in quota pro-indiviso)

      Oneri accessori includi: Oltre agli interessi passivi in senso stretto, sono detraibili anche le spese accessorie pagate alla banca: perizia tecnica, spese notarili per la stipula del mutuo, quota della polizza incendio obbligatoria. Non sono invece detraibili le spese notarili per il contratto di compravendita. Tutti questi dati si trovano nel certificato annuale che la banca invia entro il 28 febbraio di ogni anno. Consulta il nostro articolo sugli interessi passivi mutuo 730 per un approfondimento sulle modalità di calcolo.

      Art. 16-ter TUIR: il tetto alle detrazioni per redditi alti

      La principale novità per la detrazione mutuo 730/2026 è l’introduzione dell’articolo 16-ter del TUIR, inserito dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, art. 1, commi 10-12). Questa norma stabilisce un limite massimo complessivo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con reddito elevato, in attuazione del principio del quoziente familiare introdotto dalla delega fiscale (L. 111/2023).

      Il meccanismo funziona su due soglie di reddito:

      Reddito complessivoTetto massimo detrazioni (oneri)Impatto sulla detrazione mutuo
      Fino a 75.000 euroNessun limite (regole ordinarie)Fino a 760 euro di detrazione piena
      Da 75.001 a 100.000 euro14.000 euro × coefficiente familiarePotenzialmente ridotta
      Oltre 100.000 euro8.000 euro × coefficiente familiareUlteriormente ridotta

      Importante: Il tetto non riguarda tutte le detrazioni ma soltanto quelle degli “oneri” ex art. 15 e 16 TUIR. Rimangono escluse dall’applicazione del limite:

      • Le detrazioni per carichi di famiglia (figli, coniuge)
      • Le detrazioni da lavoro (lavoratori dipendenti, pensionati, autonomi)
      • Il bonus edilizio al 110% (Superbonus) per le spese già sostenute e rateizzate
      • Le detrazioni per canoni di locazione come conduttore
      • Le detrazioni spettanti ai sensi di leggi speciali non ricondotte all’art. 15 TUIR

      La detrazione degli interessi passivi del mutuo prima casa (art. 15, co. 1, lett. b) TUIR), invece, è espressamente inclusa tra gli oneri soggetti al tetto dell’art. 16-ter. Per i contribuenti con reddito oltre i 75.000 euro, questo significa che la detrazione mutuo concorre al raggiungimento del plafond massimo consentito insieme ad altre detrazioni (spese mediche, istruzione, assicurazioni, ecc.).

      Come si calcola il tetto alle detrazioni: la formula e il quoziente familiare

      Il calcolo del tetto massimo alle detrazioni previsto dall’art. 16-ter TUIR si basa su un coefficiente familiare che tiene conto del numero di figli a carico. Questo coefficiente, ispirato al quoziente familiare francese, mira a non penalizzare le famiglie numerose nella fruizione delle detrazioni fiscali.

      Situazione familiareCoefficienteLimite spese (reddito 75.001-100.000 euro)Limite spese (reddito oltre 100.000 euro)
      Nessun figlio a carico0,507.000 euro4.000 euro
      1 figlio a carico0,709.800 euro5.600 euro
      2 figli a carico0,8511.900 euro6.800 euro
      3 o più figli a carico1,0014.000 euro8.000 euro
      Figlio con disabilità grave1,0014.000 euro8.000 euro

      Come si legge la tabella: Per un contribuente con reddito 82.000 euro e nessun figlio, il limite di spesa detraibile complessivo è di 7.000 euro (14.000 × 0,50). Se gli oneri totali (mutuo + spese mediche + altro) superano 7.000 euro, la detrazione del 19% si applica solo ai primi 7.000 euro. Per chi ha 3 o più figli, invece, il tetto non opera mai poiché il coefficiente 1,00 lascia invariati i limiti ordinari.

      Esempio concreto con figli: Contribuente con reddito 90.000 euro, 2 figli a carico. Oneri: interessi mutuo 4.000 euro + spese mediche 4.500 euro + spese istruzione 2.000 euro = totale 10.500 euro. Il limite è 11.900 euro (14.000 × 0,85). Poiché 10.500 < 11.900, la detrazione è piena: 10.500 × 19% = 1.995 euro. Il tetto non opera.

      Riordino progressivo delle detrazioni: L’art. 16-ter TUIR prevede anche un meccanismo di riduzione progressiva per chi supera i 75.000 euro: il taglio non è “tutto o niente” ma graduale. Per redditi compresi tra 75.001 e 100.000 euro, si applica la formula che usa il coefficiente familiare sulle spese base di 14.000 euro. Per redditi oltre 100.000 euro, il limite base scende a 8.000 euro e si applica il medesimo coefficiente familiare.

      I codici del quadro E del 730: guida pratica per il mutuo

      Il quadro E del modello 730/2026 raccoglie tutti gli oneri e le spese detraibili o deducibili. Per quanto riguarda il mutuo, esistono codici specifici che variano a seconda della tipologia di mutuo e dell’utilizzo dell’immobile. Compilare il codice sbagliato comporta il rischio di un controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate con richiesta di chiarimenti o rettifica.

      Di seguito la tabella completa dei codici quadro E per la detrazione mutuo nel modello 730/2026:

      CodiceTipologia mutuoAliquotaLimite di spesaDetrazione max
      7Mutuo ipotecario acquisto abitazione principale, stipulato dal 1° gennaio 199319%4.000 euro760 euro
      8Mutui ipotecari acquisto altri immobili, stipulati prima del 199319%2.065,83 euro392,51 euro
      9Mutui ipotecari costruzione/ristrutturazione abitazione principale19%2.582,28 euro490,63 euro
      10Interessi passivi per mutui agrari in essere19%Reddito del terrenoVariabile
      11Interessi passivi su prestiti e mutui agrari stipulati prima del 199319%Reddito del terrenoVariabile

      Codice 7 — il più utilizzato: Si applica ai mutui ipotecari stipulati dal 1993 in poi per l’acquisto della prima casa destinata ad abitazione principale. È il codice usato dalla stragrande maggioranza dei mutuatari italiani. L’importo da indicare include:

      • Gli interessi passivi riportati nel certificato bancario annuale
      • Le quote di rivalutazione (per mutui con indicizzazione)
      • Gli oneri accessori indicati nella certificazione bancaria: perizia, istruttoria, polizza incendio obbligatoria per legge

      Dove trovare l’importo esatto: La banca invia ogni anno (entro il 28 febbraio) la certificazione degli interessi passivi, oppure la rende disponibile nell’area clienti online. Dal 14 maggio 2026 il 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate contiene già questi dati, comunicati direttamente dalla banca. Prima di accettare il precompilato, è consigliabile verificare la corrispondenza con la certificazione bancaria.

      Mutuo cointestato: Se il mutuo è cointestato tra due persone (es. coniugi), ciascun cointestatario riporta nel proprio modello 730 la propria quota di interessi (tipicamente il 50%). Il limite di 4.000 euro si intende per ciascun mutuatario: la coppia può quindi detrarre complessivamente interessi fino a 8.000 euro totali, con un beneficio di 1.520 euro.

      Detrazioni per mutuo di costruzione e ristrutturazione

      Oltre al classico mutuo per acquisto prima casa, esistono specifiche detrazioni per i mutui stipulati per costruire o ristrutturare l’abitazione principale. Queste fattispecie utilizzano il codice 9 del quadro E e prevedono un limite di spesa diverso rispetto al codice 7.

      Mutuo per costruzione (codice 9)

      • Limite di spesa: 2.582,28 euro (non 4.000 euro come per l’acquisto)
      • Aliquota: 19%, quindi detrazione massima di 490,63 euro
      • Il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi precedenti o 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione
      • L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori
      • I lavori devono riguardare l’unità immobiliare risultante dalla costruzione
      • È necessario il permesso di costruire (o DIA/SCIA equivalente) come documentazione

      Mutuo per ristrutturazione (codice 9)

      • Stessi limiti e aliquota del mutuo costruzione
      • L’immobile deve diventare abitazione principale entro 1 anno dal termine lavori
      • La ristrutturazione deve riguardare l’unità destinata ad abitazione principale
      • I lavori devono essere di ristrutturazione significativa (non mera manutenzione ordinaria)

      Surrogazione del mutuo: Se si è effettuata una surroga del mutuo (portabilità verso un’altra banca), la detrazione continua senza interruzioni. L’importante è che l’immobile resti abitazione principale e che il nuovo mutuo non superi il debito residuo del precedente. Eventuali somme aggiuntive ottenute con la surroga (liquidità extra) non danno diritto alla detrazione. La surroga si documenta con il contratto originario e quello di surroga.

      Rinegoziazione vs surroga: La rinegoziazione con la stessa banca non interrompe la detrazione. La surroga presso un’altra banca nemmeno, a patto che il saldo del nuovo mutuo non ecceda quello residuo del vecchio. In entrambi i casi, la detrazione prosegue regolarmente con il codice 7 o 9 nel quadro E della dichiarazione dei redditi 730.

      Esempi pratici di calcolo: quanto si detrae nel 2026

      Per comprendere concretamente l’impatto delle novità 2026, analizziamo quattro scenari tipici di contribuenti con diverse situazioni reddituali e familiari. Questi esempi ti aiuteranno a stimare l’effetto del tetto dell’art. 16-ter sulla tua detrazione mutuo.

      Scenario 1: Reddito 55.000 euro — nessun impatto del tetto

      Dati: Contribuente con reddito complessivo 55.000 euro, interessi mutuo prima casa pagati nel 2025: 3.800 euro. Nessun figlio.

      • Reddito: 55.000 euro → sotto la soglia dei 75.000 euro
      • Nessun tetto ex art. 16-ter TUIR applicabile
      • Interessi detraibili: 3.800 euro (inferiori al limite di 4.000 euro)
      • Detrazione: 3.800 × 19% = 722 euro
      • Nessuna modifica rispetto agli anni precedenti

      Scenario 2: Reddito 82.000 euro, nessun figlio — tetto attivo

      Dati: Contribuente con reddito 82.000 euro, interessi mutuo 4.000 euro, spese mediche 3.200 euro, polizza vita 1.200 euro. Nessun figlio a carico.

      • Reddito: 82.000 euro → fascia 75.001-100.000 euro
      • Coefficiente familiare (nessun figlio): 0,50
      • Limite spese detraibili: 14.000 × 0,50 = 7.000 euro
      • Totale oneri: 4.000 + 3.200 + 1.200 = 8.400 euro → superiore al limite
      • Si detrae solo sui primi 7.000 euro
      • Detrazione complessiva massima: 7.000 × 19% = 1.330 euro (invece di 1.596 euro)
      • Taglio effettivo: -266 euro

      Scenario 3: Reddito 82.000 euro, 2 figli — tetto non scatta

      Dati: Come lo Scenario 2, ma con 2 figli a carico.

      • Reddito: 82.000 euro → fascia 75.001-100.000 euro
      • Coefficiente familiare (2 figli): 0,85
      • Limite spese detraibili: 14.000 × 0,85 = 11.900 euro
      • Totale oneri: 8.400 euro → inferiore al limite di 11.900 euro
      • Il tetto non produce tagli: detrazione piena
      • Detrazione: 8.400 × 19% = 1.596 euro

      Scenario 4: Reddito 110.000 euro, 1 figlio — taglio significativo

      Dati: Contribuente con reddito 110.000 euro, interessi mutuo 4.000 euro, spese mediche 4.500 euro, spese istruzione universitaria 3.000 euro, polizza vita 1.000 euro. Un figlio a carico.

      • Reddito: 110.000 euro → oltre la soglia dei 100.000 euro
      • Coefficiente familiare (1 figlio): 0,70
      • Limite spese detraibili: 8.000 × 0,70 = 5.600 euro
      • Totale oneri: 4.000 + 4.500 + 3.000 + 1.000 = 12.500 euro → largamente superiore al limite
      • Si detrae solo sui primi 5.600 euro
      • Detrazione complessiva massima: 5.600 × 19% = 1.064 euro (invece di 2.375 euro)
      • Taglio effettivo: -1.311 euro

      Come distribuire il tetto tra le detrazioni disponibili? La legge non stabilisce un criterio obbligatorio di priorità. Il contribuente (o il CAF che compila il 730) può scegliere quali oneri “sacrificare” per rispettare il limite. In pratica, conviene ottimizzare la distribuzione partendo dagli oneri con importi fissi (come gli interessi mutuo) e riducendo quelli più flessibili. Il CAF Centro Fiscale effettua questa analisi personalizzata per ogni cliente.

      Novità 2026: tabella riepilogativa dei cambiamenti

      Ecco un riepilogo schematico di tutte le novità che impattano sulla detrazione mutuo nel 730/2026, per avere un quadro completo e immediato delle differenze rispetto agli anni precedenti:

      AspettoRegola fino al 2024Novità dal 2025 (dichiarazione 730/2026)
      Limite spesa mutuo prima casa (codice 7)4.000 euro4.000 euro (invariato)
      Aliquota detrazione19%19% (invariata)
      Detrazione massima teorica760 euro760 euro (invariata se reddito sotto 75.000 euro)
      Tetto complessivo per redditi oltre 75.000 euroNessunoIntrodotto dall’art. 16-ter TUIR (L. 207/2024)
      Tetto per redditi 75.001-100.000 euroN/A14.000 euro × coefficiente familiare
      Tetto per redditi oltre 100.000 euroN/A8.000 euro × coefficiente familiare
      Coefficiente (nessun figlio)N/A0,50
      Coefficiente (1 figlio)N/A0,70
      Coefficiente (2 figli)N/A0,85
      Coefficiente (3+ figli o figlio disabile)N/A1,00 (nessun taglio effettivo)
      Codici quadro E (7, 8, 9, 10, 11)InvariatiInvariati
      Superbonus 110% rateizzatoN/AESCLUSO dal tetto art. 16-ter
      Detrazioni lavoro e familiariN/AESCLUSE dal tetto art. 16-ter

      Attenzione al 730 precompilato: Nel 730 precompilato 2026, l’Agenzia delle Entrate calcolerà automaticamente il tetto dell’art. 16-ter per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. Tuttavia, il calcolo del coefficiente familiare dipende dai dati sui figli a carico già presenti nell’anagrafe tributaria. Se la situazione familiare è cambiata (nascita di un figlio, figlio che ha perso la condizione di figlio a carico), è fondamentale verificare che il precompilato rifletta la realtà e, se necessario, modificarlo con l’assistenza del CAF.

      Errori da evitare nella compilazione del quadro E

      La compilazione del quadro E del modello 730 per gli interessi del mutuo è una delle operazioni apparentemente semplici che nasconde insidie frequenti. Ecco gli errori più comuni che il CAF Centro Fiscale riscontra durante la stagione dichiarativa e come evitarli.

      1. Inserire l’importo del rateo invece degli interessi

      L’errore più diffuso: molti contribuenti indicano nel quadro E la rata mensile del mutuo (o il totale delle rate annue) invece dei soli interessi passivi. La rata è composta da quota capitale + quota interessi: va indicata solo la quota interessi riportata nella certificazione bancaria annuale.

      2. Usare il codice sbagliato

      Usare il codice 8 (mutui ante 1993) invece del codice 7 (mutui post 1993 prima casa) porta a calcolare la detrazione su un limite dimezzato (2.065,83 euro invece di 4.000 euro), perdendo parte del beneficio fiscale spettante. Verificare sempre la data di stipula del contratto di mutuo e la destinazione dell’immobile.

      3. Non dichiarare correttamente la cointestazione

      Se il mutuo è cointestato, ogni cointestatario ha diritto alla detrazione sulla propria quota. Chi compila il 730 individuale deve indicare solo la propria quota di interessi (es. 50%), non l’importo totale. Se entrambi i cointestatari indicano il 100%, si verifica una doppia deduzione illecita che può essere contestata dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo.

      4. Dimenticare gli oneri accessori

      Molti contribuenti includono solo gli interessi passivi e dimenticano gli oneri accessori detraibili (spese di perizia, istruttoria, polizza incendio obbligatoria). Questi importi sono indicati nella certificazione bancaria annuale e aumentano la base imponibile su cui calcolare il 19%, incrementando il beneficio fiscale.

      5. Non verificare il tetto art. 16-ter per redditi oltre 75.000 euro

      Dal periodo d’imposta 2025 (730/2026), i contribuenti con reddito oltre 75.000 euro devono calcolare il tetto dell’art. 16-ter prima di compilare il quadro E. Se si sommano tutti gli oneri e si supera il limite calcolato con il coefficiente familiare, è necessario ridurre proporzionalmente gli importi nel quadro E. Il 730 precompilato lo fa automaticamente, ma chi compila manualmente deve verificare il calcolo.

      6. Detrarre il mutuo sulla seconda casa come fosse la prima

      La detrazione piena (codice 7, limite 4.000 euro) spetta solo per la prima casa effettivamente adibita ad abitazione principale. Se il contribuente ha cambiato residenza o ha acquistato un’altra abitazione principale, deve verificare la detraibilità del mutuo sulla vecchia abitazione. In generale, la detrazione cessa quando l’immobile non è più abitazione principale, salvo specifiche eccezioni previste dal TUIR (trasferimento per motivi di lavoro, ricovero in case di cura con utilizzo gratuito da parte di familiari).

      Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno centinaia di contribuenti nella compilazione del modello 730, verificando la corretta applicazione di tutte le detrazioni incluse quelle sul mutuo. Grazie all’esperienza pluriennale, il nostro team individua gli errori nel 730 precompilato e ottimizza il beneficio fiscale spettante a ciascun contribuente. Puoi richiedere assistenza per il tuo 730/2026 comodamente online o di persona presso la nostra sede di Udine.

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      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande Frequenti sulla Detrazione Mutuo 730/2026

      Qual e il limite massimo di detrazione per gli interessi del mutuo prima casa nel 2026?

      Il limite rimane 4.000 euro di interessi passivi detraibili al 19%, per una detrazione massima di 760 euro. Tuttavia, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro si applica il tetto complessivo dell’art. 16-ter TUIR (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024), che puo ridurre l’importo effettivamente detraibile in base al reddito e al numero di figli a carico.

      Che codice devo usare nel quadro E del 730 per gli interessi del mutuo prima casa?

      Il codice corretto per i mutui ipotecari stipulati dal 1993 per l’acquisto dell’abitazione principale e il codice 7. Per i mutui costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale si usa il codice 9 (limite 2.582,28 euro). Per mutui ante 1993 su altri immobili si usa il codice 8 (limite 2.065,83 euro). Il codice sbagliato comporta una detrazione ridotta o un controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

      Il tetto dell’art. 16-ter TUIR si applica anche al Superbonus 110%?

      No. Le detrazioni Superbonus 110% gia avviate e rateizzate in 10 anni (per spese sostenute fino al 2023) sono escluse dal tetto dell’art. 16-ter TUIR. Questa esclusione e prevista espressamente per non penalizzare chi aveva gia avviato i lavori in buona fede con le vecchie regole. Le istruzioni del modello 730/2026 dell’Agenzia delle Entrate confermano questa esclusione.

      Se ho rifinanziato il mutuo con la surroga, perdo la detrazione?

      No. In caso di surroga del mutuo (portabilita verso un’altra banca), la detrazione continua senza interruzioni, purche l’immobile resti adibito ad abitazione principale e il debito residuo non aumenti. Se con la surroga si ottiene liquidita aggiuntiva, gli interessi su questa quota extra non sono detraibili. E importante conservare la documentazione della surroga e la certificazione degli interessi della nuova banca.

      Posso detrarre gli interessi del mutuo se l’immobile non e la mia abitazione principale?

      In generale no. La detrazione piena (codice 7, 4.000 euro) spetta solo per l’abitazione principale. Esistono pero eccezioni: se si e trasferiti per lavoro (purche l’immobile non sia locato a terzi), se si e ricoverati in case di cura con l’immobile occupato gratuitamente da un familiare, o se si acquista un immobile da affittare entro 3 anni dall’acquisto. Rivolgersi al CAF per verificare la situazione specifica.


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      Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare il quadro E correttamente, verificare il tetto dell’art. 16-ter e ottimizzare tutte le detrazioni del tuo 730/2026.

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        Alexandra Bala
        04/09/2026
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        ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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        paolino servidio
        03/09/2026
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        Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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        Lady
        01/09/2026
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        Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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        Giulia Guida
        25/08/2026
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        Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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        Paola Zilli
        07/08/2026
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        Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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        Jacqueline B.
        06/08/2026
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        Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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        Maura Masutto
        06/08/2026
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        Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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        Issam Elhefnawi
        31/07/2026
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        Molto gentile
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        Sibongile Moyana
        30/07/2026
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        Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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        Sabrina Cirina
        23/07/2026
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        Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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        Maggio 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-05 08:22:322026-05-31 14:10:43Detrazione Mutuo nel 730/2026: Nuovi Codici e Tetto per i Redditi Alti
        CAF, SUCCESSIONI

        Linea di Successione Ereditaria 2026: Ordine, Gradi di Parentela e Schemi Pratici

        Schema linea di successione ereditaria e gradi di parentela - guida CAF Centro Fiscale Udine

        Quando una persona viene a mancare senza testamento, la legge stabilisce in modo preciso chi sono gli eredi e in quale ordine. La linea di successione ereditaria è lo schema giuridico che individua i parenti chiamati all’eredità seguendo un criterio basato sulla vicinanza di parentela rispetto al defunto. Capire come funziona questo schema è fondamentale per sapere cosa spetta a ciascun familiare e come si ripartisce il patrimonio.

        In questa guida completa 2026 vediamo nel dettaglio l’ordine dei successibili previsto dal Codice Civile (art. 565 e seguenti), come si contano i gradi di parentela, cosa significa successione per rappresentazione e troverai schemi visuali ed esempi pratici per capire chi eredita in ogni situazione familiare.

        Indice dei contenuti

        1. Cos’è la linea di successione ereditaria
        2. Gradi di parentela: come si contano
        3. Ordine degli eredi legittimi (art. 565 C.C.)
        4. Schema visuale: chi eredita in ogni situazione
        5. Linea retta discendente: figli, nipoti, pronipoti
        6. Linea retta ascendente: genitori, nonni, bisnonni
        7. Linea collaterale: fratelli, zii, cugini
        8. Successione tra fratelli e sorelle
        9. Successione per rappresentazione
        10. Esempio pratico: famiglia con rappresentazione
        11. Eredità giacente e devoluzione allo Stato
        12. Domande frequenti (FAQ)
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        Cos’è la linea di successione ereditaria

        La linea di successione ereditaria è il percorso genealogico che collega il defunto ai suoi parenti e che determina chi, in assenza di testamento, ha diritto a ereditare. Il Codice Civile italiano distingue due tipologie fondamentali di linea:

        • Linea retta (o diretta): collega persone che discendono l’una dall’altra (padre-figlio-nipote). Si divide in discendente (dal defunto verso il basso: figli, nipoti) e ascendente (dal defunto verso l’alto: genitori, nonni).
        • Linea collaterale: collega persone che, pur avendo un antenato comune, non discendono l’una dall’altra (fratelli, zii, cugini).

        Questa distinzione è fondamentale perché la legge tratta in modo diverso i parenti in linea retta rispetto a quelli in linea collaterale. In generale, la linea retta prevale sempre sulla linea collaterale: finché ci sono discendenti o ascendenti, i collaterali (fratelli, zii) non ereditano nulla.

        Quando parliamo di successione legittima (cioè senza testamento), la legge individua gli eredi seguendo un ordine preciso di priorità basato sul grado di parentela e sulla tipologia di linea. Se vuoi approfondire le varie tipologie di successione, ti consigliamo di leggere la nostra guida sui tipi di successione.

        Gradi di parentela: come si contano

        Il grado di parentela misura la distanza genealogica tra due persone ed è disciplinato dagli articoli 74-78 del Codice Civile. Conoscere come si calcolano i gradi è essenziale per capire chi sta in linea di successione e in quale posizione.

        La regola base: si contano le generazioni

        Il principio generale è semplice: il grado si determina contando il numero di generazioni (o “passaggi”) che separano due persone, escludendo il capostipite (cioè il parente comune da cui entrambi discendono).

        • Linea retta: si contano le generazioni che separano direttamente le due persone.
        • Linea collaterale: si contano le generazioni risalendo da una persona al capostipite comune e poi ridiscendendo fino all’altra, escludendo lo stipite.

        Tabella dei gradi di parentela più comuni

        RapportoLineaGrado
        Genitore – FiglioRetta1° grado
        Nonno – NipoteRetta2° grado
        Bisnonno – PronipoteRetta3° grado
        Fratelli / SorelleCollaterale2° grado
        Zio – Nipote (figlio del fratello)Collaterale3° grado
        Cugini primiCollaterale4° grado
        Cugini di secondo grado / prozio-pronipoteCollaterale5° grado
        Cugini di terzo gradoCollaterale6° grado

        Attenzione: il coniuge non è un parente (art. 74 C.C.): è legato al defunto da un vincolo di affinità tramite il matrimonio. Tuttavia, per la successione, la legge gli riconosce una posizione speciale e privilegiata, equiparata e spesso superiore a quella dei parenti stretti.

        Ordine degli eredi legittimi (art. 565 C.C.)

        L’art. 565 del Codice Civile stabilisce l’ordine rigoroso con cui i parenti sono chiamati a succedere in assenza di testamento. La regola di fondo è che la categoria più vicina esclude quella più lontana: se esiste almeno un erede di categoria superiore, quelli inferiori non ricevono nulla (salvo il coniuge, che concorre sempre).

        Le 5 categorie di successibili

        1. Coniuge (o unito civilmente): concorre con tutte le altre categorie e non viene mai escluso.
        2. Discendenti (figli, nipoti, pronipoti): prevalgono su tutti gli altri parenti.
        3. Ascendenti (genitori, nonni, bisnonni): subentrano in assenza di discendenti.
        4. Collaterali fino al 6° grado: fratelli, zii, cugini, prozii, pronipoti (in linea collaterale).
        5. Stato italiano: in mancanza totale di parenti entro il 6° grado, il patrimonio viene devoluto allo Stato (art. 586 C.C.).

        Il coniuge è sempre erede e concorre con discendenti, ascendenti e fratelli/sorelle del defunto ricevendo quote diverse a seconda di chi è presente. Se il coniuge è l’unico successibile (nessun figlio, nessun ascendente, nessun fratello), riceve l’intera eredità.

        Il principio di prossimità

        All’interno di ogni categoria vale il principio di prossimità: il parente di grado più vicino esclude quello più lontano. Ad esempio, se il defunto ha figli viventi, i nipoti (salvo il caso della rappresentazione) non ereditano. Se ci sono fratelli viventi, i cugini non vengono chiamati.

        Questo ordine si applica alla successione legittima, cioè quando non c’è testamento. In presenza di testamento, si applicano regole diverse ma devono comunque essere rispettate le quote di legittima riservate ai legittimari (coniuge, figli e, in loro assenza, genitori). Per approfondire leggi la nostra guida sulla dichiarazione di successione 2026.

        Schema visuale: chi eredita in ogni situazione

        Per capire concretamente chi eredita e in che quota, ecco lo schema operativo che riassume le situazioni più frequenti in base alla composizione familiare del defunto. Le quote sono espresse in frazioni dell’intero patrimonio ereditario.

        Situazione familiareConiugeFigliAscendenti / Fratelli
        Coniuge + 1 figlio1/21/2–
        Coniuge + 2 o più figli1/32/3 (diviso in parti uguali)–
        Solo figli (1 o più)–Intera eredità in parti uguali–
        Solo coniuge (nessun parente)Intero––
        Coniuge + ascendenti (no figli)2/3–1/3 agli ascendenti
        Coniuge + fratelli (no figli, no ascendenti)2/3–1/3 ai fratelli
        Coniuge + ascendenti + fratelli2/3–1/3 (min. 1/4 agli ascendenti)
        Solo ascendenti (no coniuge, no figli)––Intera eredità
        Solo fratelli (no coniuge, no figli, no ascendenti)––Intera eredità in parti uguali
        Nessun parente entro 6° grado––Devoluzione allo Stato

        Nota importante: al coniuge, oltre alla quota di eredità, spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili che la corredano (art. 540 C.C.), anche quando concorre con figli o altri parenti.

        Linea retta discendente: figli, nipoti, pronipoti

        La linea retta discendente comprende tutte le persone che discendono direttamente dal defunto: figli, nipoti (intesi come figli dei figli), pronipoti e così via. Questa è la categoria con assoluta priorità nella successione legittima.

        I figli ereditano in parti uguali

        Secondo l’art. 566 C.C., se il defunto lascia solo figli (senza coniuge), questi ereditano in parti uguali, indipendentemente dal sesso, dall’età o dal fatto che siano nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio o adottati. La riforma della filiazione (L. 219/2012) ha definitivamente eliminato ogni distinzione: tutti i figli hanno gli stessi diritti ereditari.

        Quando intervengono nipoti e pronipoti

        I nipoti (figli di un figlio del defunto) e i pronipoti (figli dei nipoti) entrano nella successione solo attraverso il meccanismo della rappresentazione (art. 467 C.C.), cioè quando un figlio del defunto:

        • è premorto (morto prima del de cuius),
        • è incapace di succedere,
        • ha rinunciato all’eredità (in alcuni casi),
        • è stato dichiarato indegno a succedere.

        In questi casi, i discendenti del figlio mancante “subentrano” al suo posto e si dividono tra loro la quota che sarebbe spettata al genitore.

        Linea retta ascendente: genitori, nonni, bisnonni

        La linea retta ascendente comprende i parenti da cui il defunto discende: genitori (1° grado), nonni (2° grado), bisnonni (3° grado) e così via. Gli ascendenti sono chiamati all’eredità solo in assenza di discendenti (figli, nipoti).

        La successione dei genitori (art. 568 C.C.)

        Se il defunto non ha figli né coniuge, ma lascia entrambi i genitori, questi ereditano in parti uguali (metà ciascuno). Se uno dei genitori è premorto, l’altro riceve l’intera eredità: tra ascendenti non opera la rappresentazione, quindi i nonni non subentrano al genitore premorto finché l’altro genitore è in vita.

        Quando ereditano nonni e bisnonni

        I nonni (2° grado) ereditano solo se mancano i genitori. Secondo l’art. 569 C.C., l’eredità si divide per linee: metà alla linea paterna (nonni paterni) e metà alla linea materna (nonni materni), indipendentemente dal numero di ascendenti viventi in ciascuna linea.

        All’interno di ciascuna linea, l’ascendente di grado più vicino esclude quello più lontano (es. il nonno esclude il bisnonno). Se però in una linea non ci sono ascendenti, l’intera eredità passa all’altra linea.

        Linea collaterale: fratelli, zii, cugini

        La linea collaterale raggruppa tutti i parenti che, pur avendo un antenato comune con il defunto, non discendono l’uno dall’altro. Rientrano in questa categoria fratelli, sorelle, zii, cugini e loro discendenti. La legge riconosce il diritto di successione collaterale fino al 6° grado di parentela (art. 572 C.C.).

        I gradi nella linea collaterale

        • 2° grado: fratelli e sorelle
        • 3° grado: zii, nipoti (figli del fratello/sorella)
        • 4° grado: cugini primi, prozii, pronipoti (di fratello)
        • 5° grado: figli di cugini primi, cugini di secondo grado
        • 6° grado: cugini di terzo grado (ultimo grado utile)

        Regola di esclusione nei collaterali

        Tra i collaterali vale la regola della prossimità: il parente di grado più vicino esclude quello di grado più lontano. Se ci sono fratelli viventi, i cugini non ricevono nulla. Se mancano fratelli e zii, ereditano i cugini primi; se mancano anche questi, si scende ai gradi successivi fino al 6°.

        Nei collaterali la rappresentazione opera solo a favore dei discendenti dei fratelli/sorelle del defunto (art. 468 C.C.). Quindi se un fratello è premorto, i suoi figli (nipoti del defunto) subentrano al suo posto. Non opera invece per i cugini e gradi successivi.

        Successione tra fratelli e sorelle

        I fratelli e le sorelle ereditano quando mancano discendenti (figli/nipoti) e quando concorrono con il coniuge, oppure quando non ci sono né discendenti né coniuge né ascendenti. La disciplina è contenuta nell’art. 570 C.C.

        Quote tra fratelli senza ascendenti

        Se il defunto lascia solo fratelli/sorelle (senza coniuge, figli, genitori), questi si dividono l’intera eredità in parti uguali. Ad esempio, con 3 fratelli: ciascuno riceve 1/3.

        Fratelli germani e fratelli unilaterali

        Esiste una distinzione importante:

        • Fratelli germani: figli degli stessi genitori (entrambi comuni).
        • Fratelli unilaterali: hanno solo un genitore in comune (stesso padre o stessa madre).

        I fratelli unilaterali ricevono metà della quota dei fratelli germani (art. 570 C.C., comma 2). Esempio: se il defunto lascia 1 fratello germano e 1 fratello unilaterale, l’eredità si divide in 3 parti, di cui 2/3 al germano e 1/3 all’unilaterale.

        Fratelli in concorso con genitori

        Se il defunto lascia fratelli e genitori (ma non coniuge né figli), la legge prevede che i genitori ricevano una quota non inferiore alla metà dell’eredità, mentre l’altra metà va ai fratelli (art. 571 C.C.).

        Successione per rappresentazione

        La successione per rappresentazione è uno degli istituti più importanti per comprendere la linea di successione. Disciplinata dagli articoli 467-469 C.C., permette ai discendenti di subentrare al posto dell’ascendente che non può o non vuole accettare l’eredità.

        Cos’è e come funziona

        Per rappresentazione, i discendenti “prendono il posto” del rappresentato e ricevono la quota che sarebbe spettata a lui. Se il rappresentato aveva più figli, questi si dividono la sua quota in parti uguali (successione per stirpi, non per capi).

        Quando opera la rappresentazione

        • Il rappresentato è premorto al defunto.
        • Il rappresentato è stato dichiarato indegno di succedere.
        • Il rappresentato è assente o dichiarato tale.
        • Il rappresentato ha rinunciato all’eredità (opera solo per discendenti di figli, non per discendenti di fratelli).

        Chi può rappresentare

        La rappresentazione opera solo in due casi:

        • Linea retta discendente: a favore dei figli dei figli del defunto (e loro discendenti all’infinito).
        • Linea collaterale: a favore dei figli dei fratelli/sorelle del defunto (e loro discendenti all’infinito).

        Non opera mai per gli ascendenti, per il coniuge, per gli zii o per parenti di grado ulteriore in linea collaterale.

        Esempio pratico: famiglia con rappresentazione

        Vediamo ora un caso concreto per capire come si applicano insieme ordine degli eredi, quote e rappresentazione.

        Il caso: famiglia con figlio premorto

        Mario muore senza testamento. Lascia:

        • La moglie Anna,
        • Il figlio Luca (vivente),
        • La figlia Giulia (premorta, deceduta prima di Mario),
        • Il nipote Marco, unico figlio di Giulia.

        Come si divide l’eredità

        Passaggio 1: essendoci coniuge e 2 “rami” di discendenti (Luca + il ramo di Giulia), si applica la regola del concorso tra coniuge e 2 o più figli: coniuge 1/3, discendenti 2/3.

        Passaggio 2: i 2/3 spettanti ai discendenti si dividono per stirpi (non per numero di teste):

        • 1/3 a Luca (figlio vivente),
        • 1/3 a Marco (che rappresenta la madre Giulia premorta, subentrando nella sua intera quota).
        EredeRuoloQuota
        AnnaConiuge1/3 (più diritto di abitazione sulla casa coniugale)
        LucaFiglio1/3
        MarcoNipote (per rappresentazione di Giulia)1/3

        Variante importante: se Giulia avesse avuto 2 figli, ad esempio Marco e Sara, il 1/3 spettante alla stirpe di Giulia si dividerebbe tra i due nipoti: 1/6 a Marco e 1/6 a Sara. Questo perché la quota si divide per stirpi a livello di figli, poi per capi tra i discendenti dello stesso figlio premorto.

        Eredità giacente e devoluzione allo Stato

        Cosa succede se mancano tutti i parenti entro il 6° grado oppure se nessuno accetta l’eredità? La legge prevede due scenari distinti: l’eredità giacente e la devoluzione allo Stato.

        Eredità giacente (art. 528 C.C.)

        L’eredità si dice giacente quando il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso dei beni ereditari. In questa fase di incertezza, il Tribunale, su richiesta o d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità giacente che amministra i beni fino a quando:

        • un erede accetta l’eredità, oppure
        • si accerta che nessuno può/vuole accettare e si apre la devoluzione allo Stato.

        Devoluzione allo Stato (art. 586 C.C.)

        Se non esistono parenti entro il 6° grado, oppure se tutti i chiamati rinunciano, l’eredità viene devoluta allo Stato italiano. Caratteristiche di questa successione:

        • Avviene di diritto, senza necessità di accettazione.
        • Lo Stato non può rinunciare.
        • Lo Stato risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti (beneficio di inventario automatico).

        In pratica, l’acquisizione al patrimonio dello Stato avviene tramite il Demanio (Agenzia del Demanio), che provvede all’amministrazione dei beni ricevuti.

        Come evitare la dispersione del patrimonio

        Per chi vuole avere la certezza che il proprio patrimonio vada a persone specifiche (amici, conviventi, associazioni, enti), è fondamentale redigere un testamento. Senza testamento, l’applicazione rigida dell’ordine legale può portare a risultati non desiderati, come la devoluzione allo Stato in assenza di parenti stretti.

        📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la dichiarazione di successione completa, con gestione del sistema tavolare FVG, voltura catastale e calcolo imposte. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

        Domande frequenti (FAQ)

        Il coniuge separato ha diritto all’eredità?

        Sì, il coniuge semplicemente separato (anche separazione consensuale o giudiziale) mantiene tutti i diritti successori, esattamente come se il matrimonio fosse ancora in pieno corso. Perde invece ogni diritto il coniuge divorziato. L’eccezione riguarda il coniuge separato con addebito: perde i diritti di successione ma può ottenere un assegno vitalizio se già riceveva gli alimenti.

        I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti?

        Sì. Dal 2013 (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013) tutti i figli hanno gli stessi diritti ereditari, senza alcuna distinzione tra figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottati. La riforma ha eliminato definitivamente anche la “commutazione” che un tempo riguardava i figli nati fuori dal matrimonio.

        Il convivente di fatto eredita?

        Il convivente di fatto (senza matrimonio né unione civile) non è erede legittimo. La legge Cirinnà (L. 76/2016) gli riconosce alcuni diritti limitati, come quello di abitare nella casa comune per un periodo dopo il decesso, ma per trasmettergli beni è indispensabile un testamento. Gli uniti civilmente invece sono pienamente equiparati al coniuge.

        Cosa succede se un erede rinuncia?

        Se un erede rinuncia, la sua quota accresce quella degli altri chiamati dello stesso ordine (art. 522 C.C.). Se invece il rinunciante è figlio del defunto, i suoi discendenti possono subentrare per rappresentazione (art. 467 C.C.). Se rinunciano tutti i chiamati, si passa alla categoria successiva dell’ordine di successione.

        I nipoti ereditano sempre quando manca un figlio?

        Non sempre. I nipoti ereditano solo per rappresentazione, cioè quando il loro genitore (figlio del defunto) è premorto, indegno, assente o ha rinunciato. Se invece il figlio è semplicemente vivente ma non accetta entro i termini, si applicano regole specifiche. Attenzione: se il defunto ha un solo figlio vivente e nessun altro discendente, i nipoti (cugini tra loro) non entrano nella successione.

        Cosa sono i legittimari e cosa li distingue dagli eredi legittimi?

        I legittimari sono i soggetti cui la legge riserva obbligatoriamente una quota di eredità (quota di legittima), anche in presenza di testamento: coniuge, figli e, in loro assenza, ascendenti. Gli eredi legittimi sono invece tutti coloro che ereditano in base all’art. 565 C.C. quando manca testamento. I legittimari sono quindi un sottoinsieme: se il defunto ha lasciato testamento che li pretermette, possono esercitare l’azione di riduzione.

        Fino a che grado si può ereditare?

        Nella linea collaterale si eredita fino al 6° grado di parentela (cugini di terzo grado). Oltre il 6° grado, se non ci sono parenti più vicini, l’eredità va devoluta allo Stato. Nella linea retta (discendenti e ascendenti) invece non c’è limite di grado: pronipoti e bisnonni possono sempre ereditare se presenti nelle condizioni previste.

        Come si fa a sapere chi sono gli eredi di una persona deceduta?

        Per individuare ufficialmente gli eredi si redige un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio presso il notaio o il Comune, basata sui documenti anagrafici (stato di famiglia, certificati di nascita/morte). Se c’è testamento olografo, va pubblicato dal notaio; se è pubblico, è già depositato. Il CAF può aiutarti a raccogliere la documentazione e a presentare la dichiarazione di successione.

        Hai bisogno di assistenza? Contatta il CAF Centro Fiscale

        La linea di successione ereditaria è uno dei temi più delicati della pratica successoria: individuare correttamente gli eredi, calcolare le quote e applicare eventualmente la rappresentazione richiede conoscenza normativa e attenzione alla situazione familiare concreta. Errori in questa fase possono comportare problemi nella successiva dichiarazione di successione, nel calcolo delle imposte e nelle volture catastali.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in tutte le fasi della successione: ricostruzione dell’albero genealogico, individuazione degli eredi, calcolo delle quote, redazione e invio della dichiarazione di successione, volture catastali. Se stai affrontando una successione o vuoi pianificare il tuo patrimonio, contattaci per una consulenza personalizzata.

        Per approfondire argomenti correlati, consulta le nostre guide:

        • Tipi di Successione: Guida Completa
        • Dichiarazione di Successione 2026: Guida Completa
        • Imposte Successione 2026: Aliquote e Franchigie
        AD

        Andrea Damiani

        Responsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscali

        Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse.

        📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →
        Maggio 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/SUCCESSIONE-PER-RAPPRESENTAZIONE-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-05 08:00:002026-05-31 17:57:20Linea di Successione Ereditaria 2026: Ordine, Gradi di Parentela e Schemi Pratici
        GESTIONE PARTITA IVA

        Software Contabilita Semplificata 2026: I 5 Migliori per PMI

        regime forfettario partita iva

        Aggiornamento 2026: Gestire la contabilità semplificata con un software dedicato ti permette di risparmiare tempo e ridurre gli errori. In questa guida confrontiamo i migliori programmi per prima nota, registri IVA e gestione contabile per piccole imprese e partite IVA.

        La contabilità semplificata è il regime contabile obbligatorio per le imprese con ricavi entro 500.000 euro (servizi) o 800.000 euro (altre attività). Anche se meno complessa della contabilità ordinaria, richiede comunque la tenuta di registri IVA, prima nota e la gestione di incassi e pagamenti.



        Indice dei contenuti

        1. Cosa serve in un software di contabilità
        2. Confronto: i 5 migliori software 2026
        3. Software gratuiti: pro e contro
        4. TeamSystem Contabilità in Cloud
        5. Atlantis Evo
        6. Finson Falco Contabilità
        7. Quale software scegliere
        8. Domande frequenti

        Cosa deve avere un software di contabilità semplificata

        Prima di scegliere un software, è importante capire quali funzionalità sono essenziali per la gestione della contabilità semplificata:

        Funzionalità obbligatorie

        • Gestione Prima Nota: registrazione di entrate, uscite, incassi e pagamenti
        • Registri IVA: registro acquisti, vendite e corrispettivi
        • Liquidazioni IVA: calcolo automatico mensile o trimestrale
        • Fatturazione elettronica: emissione e ricezione tramite SDI
        • Scadenzario: gestione delle scadenze clienti e fornitori

        Funzionalità utili

        • Piano dei conti personalizzabile
        • Gestione ritenute d’acconto
        • Stampa bilancio e situazione contabile
        • Export dati per il commercialista
        • Backup automatico in cloud



        Confronto: i 5 migliori software 2026

        Ecco una tabella comparativa dei principali software per contabilità semplificata disponibili in Italia:

        SoftwarePrezzoTipologiaIdeale per
        TeamSystem Contabilità in CloudDa 398€/annoCloudPMI strutturate
        Atlantis EvoDa 290€ una tantumDesktopPiccole imprese
        Finson Falco 15Da 149€ una tantumDesktopArtigiani, professionisti
        GnuCashGratuitoDesktopMicro imprese
        Prima Nota SempliceGratuitoDesktopGestione base



        Software gratuiti: pro e contro

        Esistono diverse soluzioni gratuite per la gestione della contabilità semplificata. Ecco le principali:

        GnuCash

        GnuCash è un programma open source disponibile per Windows, Mac e Linux. Permette di gestire conti bancari, entrate, uscite e tenere traccia delle operazioni in partita doppia.

        • Pro: Completamente gratuito, multipiattaforma, aggiornamenti costanti
        • Contro: Interfaccia datata, nessun supporto fatturazione elettronica italiana, curva di apprendimento ripida

        Prima Nota Semplice

        Software freeware italiano per la gestione della prima nota. Ideale per chi ha bisogno solo di tenere traccia dei flussi di cassa giornalieri.

        • Pro: Semplicissimo da usare, non richiede competenze contabili
        • Contro: Funzionalità limitate, nessuna gestione IVA, no fatturazione elettronica

        Easy Planet Free

        Gestionale gratuito che unisce contabilità e magazzino. Supporta la fatturazione elettronica verso la PA.

        • Pro: Gratuito senza scadenza, gestione magazzino inclusa
        • Contro: Interfaccia poco moderna, supporto limitato

        Attenzione: I software gratuiti spesso non includono la fatturazione elettronica conforme al Sistema di Interscambio (SDI). Per un’attività reale, dovrai comunque integrare un servizio di fatturazione elettronica a pagamento.



        TeamSystem Contabilità in Cloud

        TeamSystem è uno dei leader italiani nel software gestionale. La soluzione “Contabilità in Cloud” è pensata per commercialisti, studi professionali e PMI che vogliono una gestione contabile completa.

        Caratteristiche principali

        • 100% cloud: accessibile da qualsiasi dispositivo
        • Collaborazione: condivisione documenti con commercialista in tempo reale
        • Fatturazione elettronica: integrata con SDI
        • Contabilità ordinaria e semplificata
        • Gestione cespiti e ritenute
        • Liquidazioni IVA automatiche

        Piani e prezzi 2026

        PianoPrezzo/annoFunzionalità
        Starter398€Contabilità base, 1 azienda, fatturazione
        Premium798€Multi-azienda, cespiti, ritenute, report avanzati
        Enterprise1.188€Tutte le funzionalità, utenti illimitati, supporto prioritario

        Per chi è adatto: PMI con necessità di collaborare con il commercialista, studi professionali, aziende che gestiscono più società.



        Atlantis Evo

        Atlantis Evo è un gestionale desktop italiano, economico e completo. A differenza dei software cloud, si paga una sola volta (più eventuali aggiornamenti annuali).

        Caratteristiche principali

        • Desktop: installazione locale, dati sul tuo PC
        • Multiazienda e multiutente
        • Contabilità ordinaria e semplificata
        • Prima nota, registri IVA, liquidazioni
        • Scadenzario clienti/fornitori
        • Stampa bilancio e situazione contabile

        Prezzi

        • Licenza base: da 290€ una tantum
        • Aggiornamenti annuali: circa 100-150€/anno (opzionali)

        Per chi è adatto: Piccole imprese che preferiscono un software installato localmente, chi vuole evitare abbonamenti mensili.



        Finson Falco 15 Contabilità Semplificata

        Finson Falco 15 è il software entry-level per professionisti, artigiani e piccole imprese. Offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

        Caratteristiche principali

        • Registrazione acquisti e vendite
        • Gestione incassi e pagamenti
        • Registri IVA e liquidazioni
        • Stampe fiscali conformi
        • Interfaccia semplice e intuitiva

        Prezzi

        • Falco 15 Contabilità Semplificata: 149€ una tantum
        • Versione con fatturazione elettronica: da 199€

        Consiglio: Finson offre spesso bundle con fatturazione elettronica inclusa. Verifica le offerte sul sito ufficiale prima dell’acquisto.

        Per chi è adatto: Artigiani, piccoli commercianti, professionisti che gestiscono poche operazioni mensili.

        Quale software scegliere: guida alla decisione

        La scelta del software dipende dalle tue esigenze specifiche. Ecco una guida rapida:

        Scegli TeamSystem se:

        • Hai bisogno di collaborare in tempo reale con il commercialista
        • Gestisci più aziende o società
        • Vuoi un software sempre aggiornato senza installazioni
        • Il budget non è un problema (400-1.200€/anno)

        Scegli Atlantis Evo se:

        • Preferisci un software installato sul PC
        • Vuoi pagare una sola volta (no abbonamento)
        • Hai competenze informatiche di base
        • Cerchi un buon compromesso qualità/prezzo

        Scegli Finson Falco se:

        • Sei un artigiano o piccolo professionista
        • Hai poche operazioni mensili (< 50)
        • Cerchi il miglior prezzo possibile
        • Non hai bisogno di funzionalità avanzate

        Scegli un software gratuito se:

        • Stai iniziando e vuoi capire le basi
        • Hai un’attività molto piccola (< 20 operazioni/mese)
        • Sei disposto a integrare separatamente la fatturazione elettronica

        Alternativa: affidarsi al commercialista

        Se la gestione contabile ti sembra troppo complessa, puoi delegare tutto al commercialista. Il costo medio per la contabilità semplificata è di circa 3.000€/anno (fino a 360 operazioni). Include la tenuta dei registri, le liquidazioni IVA e le dichiarazioni fiscali.



        Domande frequenti

        Qual è il miglior software gratuito per contabilità semplificata?

        Per una gestione di base, GnuCash è il più completo tra i software gratuiti. Tuttavia, non supporta la fatturazione elettronica italiana. Per un’attività reale, dovrai integrare un servizio di fatturazione elettronica separato o considerare un software a pagamento che includa tutto.

        Posso usare Excel per la contabilità semplificata?

        Tecnicamente sì, ma è sconsigliato. Excel non genera automaticamente i registri IVA conformi, non calcola le liquidazioni e non si integra con la fatturazione elettronica. Il rischio di errori è elevato e in caso di controllo potresti avere problemi a dimostrare la correttezza delle registrazioni.

        Il software di contabilità sostituisce il commercialista?

        No, il software ti aiuta nella gestione quotidiana delle registrazioni, ma per le dichiarazioni fiscali (IVA annuale, dichiarazione dei redditi, IRAP) e per consulenze specifiche avrai comunque bisogno di un commercialista. Molti imprenditori usano il software per le operazioni correnti e poi esportano i dati per il professionista.

        Qual è la differenza tra contabilità semplificata e ordinaria?

        La contabilità semplificata prevede solo i registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi), mentre la contabilità ordinaria richiede anche il libro giornale, il libro degli inventari e la partita doppia completa. La semplificata è obbligatoria per imprese con ricavi fino a 500.000€ (servizi) o 800.000€ (altre attività).

        I forfettari hanno bisogno di un software di contabilità?

        I contribuenti in regime forfettario non sono obbligati a tenere scritture contabili, quindi non hanno bisogno di un software di contabilità in senso stretto. È sufficiente un software di fatturazione elettronica e conservare le fatture di acquisto. Per la gestione del flusso di cassa, può essere utile un semplice programma di prima nota.

        Hai bisogno di assistenza per la tua contabilità?

        Il CAF Centro Fiscale offre servizi di consulenza fiscale e contabile per partite IVA, piccole imprese e professionisti.

        Richiedi Consulenza

        CAF Centro Fiscale – Udine | Assistenza fiscale e contabile

        Articolo aggiornato a maggio 2026. I prezzi indicati potrebbero variare. Verifica sempre sui siti ufficiali dei produttori.

        Maggio 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-05 08:00:002026-03-17 19:03:20Software Contabilita Semplificata 2026: I 5 Migliori per PMI
        CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

        Addizionale Regionale IRPEF nel 730: Aliquote, Esenzioni e Calcolo per Ogni Regione 2025

        Dichiarazione dei redditi 730

        L'addizionale regionale IRPEF nel 730 è una delle voci fiscali che riguarda praticamente tutti i contribuenti italiani, eppure rimane spesso poco compresa. Si tratta di un'imposta aggiuntiva all'IRPEF che ogni regione italiana applica in misura variabile, con aliquote e soglie di esenzione diverse da territorio a territorio. Capire come funziona l'addizionale regionale IRPEF 730, dove si dichiara e quanto si paga è fondamentale per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi ed evitare brutte sorprese in busta paga o in fase di conguaglio fiscale.

        In questa guida completa trovi tutto quello che ti serve sapere sull'addizionale regionale IRPEF 2025: cos'è, come si calcola, dove si inserisce nel modello 730, le aliquote aggiornate per tutte e 20 le regioni italiane, le soglie di esenzione e gli esempi pratici per capire quanto pagherai davvero.

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        Indice dei contenuti

        1. Cos'è l'addizionale regionale IRPEF
        2. Come si calcola: base imponibile e aliquote
        3. Il Quadro RV nel modello 730
        4. Aliquote 2025 per tutte le Regioni italiane
        5. Esenzioni: chi non paga l'addizionale regionale
        6. Addizionale regionale e comunale: le differenze
        7. Acconto, saldo e conguaglio in busta paga
        8. Esempi pratici di calcolo
        9. Domande Frequenti

        Cos'è l'addizionale regionale IRPEF

        L'addizionale regionale IRPEF è un'imposta locale sul reddito delle persone fisiche che si aggiunge all'IRPEF statale. È istituita dal Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e deve essere versata da tutti i contribuenti che risiedono in una regione italiana e che hanno prodotto un reddito imponibile positivo ai fini IRPEF. In parole semplici: se paghi l'IRPEF, con ogni probabilità paghi anche l'addizionale regionale.

        A differenza dell'IRPEF statale, che segue scaglioni e aliquote uguali per tutti i cittadini italiani, l'addizionale regionale IRPEF varia da regione a regione. Ogni amministrazione regionale ha la facoltà di stabilire la propria aliquota, nel rispetto di un tetto minimo fissato per legge. L'aliquota base è pari all'1,23% del reddito imponibile, ma le regioni possono maggiorarla fino a un massimo di 2,33% (ovvero fino a 1,1 punti percentuali in più rispetto all'aliquota base, in base a quanto consentito dalla normativa vigente).

        Le regioni possono anche prevedere aliquote differenziate per scaglioni di reddito, analogamente all'IRPEF statale, oppure esenzioni per i redditi più bassi. Questo significa che, a parità di reddito, un contribuente residente in Lombardia potrebbe pagare un'addizionale regionale diversa rispetto a uno residente in Sicilia o in Friuli Venezia Giulia.

        Come si calcola: base imponibile e aliquote

        Il calcolo dell'addizionale regionale IRPEF parte dalla stessa base imponibile dell'IRPEF ordinaria. Non si tratta del reddito lordo, ma del reddito complessivo al netto delle deduzioni ammesse dalla legge (come i contributi previdenziali, le spese per addetti alla cura di familiari, ecc.). In sostanza, la formula è:

        Addizionale regionale = Reddito imponibile IRPEF × Aliquota regionale

        Le detrazioni IRPEF (per lavoro dipendente, per carichi familiari, per spese sanitarie, ecc.) non riducono la base imponibile dell'addizionale regionale: vengono sottratte solo dall'IRPEF statale, non dall'addizionale. Questo è un aspetto spesso fonte di confusione: le detrazioni fiscali che ottieni nel 730 abbattono l'IRPEF che devi allo Stato, ma non abbattono l'addizionale regionale che devi alla tua regione.

        Alcune regioni hanno adottato un sistema di aliquote progressive a scaglioni, simile a quello dell'IRPEF nazionale. In questi casi, il reddito imponibile viene suddiviso in fasce e a ciascuna fascia si applica un'aliquota diversa. Ad esempio, la regione Lazio applica aliquote differenti per chi guadagna fino a 15.000 euro, tra 15.000 e 28.000 euro, tra 28.000 e 55.000 euro, e oltre 55.000 euro. Altre regioni invece applicano un'aliquota unica (flat) su tutto il reddito imponibile.

        Il Quadro RV nel modello 730

        Nel modello 730, l'addizionale regionale IRPEF viene gestita nel Quadro RV (denominato anche “Addizionale regionale all'IRPEF” nelle istruzioni ministeriali). In questo quadro il contribuente — o il CAF che compila il modello per conto del contribuente — inserisce i dati relativi all'addizionale dovuta e agli eventuali acconti già versati.

        Nella dichiarazione dei redditi 730, il Quadro RV svolge una funzione di liquidazione: sulla base del reddito imponibile e dell'aliquota applicabile nella regione di residenza, viene calcolato l'importo totale dovuto, viene confrontato con quanto già versato (acconto) e si determina se il contribuente deve ancora versare qualcosa (saldo a debito) oppure ha diritto a un rimborso (saldo a credito).

        Per i lavoratori dipendenti, il sostituto d'imposta (il datore di lavoro) gestisce automaticamente le trattenute in busta paga e il conguaglio di fine anno. Per i pensionati, è l'INPS a effettuare le trattenute direttamente dalla pensione. Per i lavoratori autonomi o per chi ha redditi diversi, l'addizionale viene versata tramite modello F24, con scadenze specifiche legate alla presentazione del 730 o del Modello Redditi PF.

        Dati fondamentali nel Quadro RV:

        • Codice regione di residenza al 31 dicembre dell'anno d'imposta (non quella attuale, se diversa)
        • Reddito imponibile su cui calcolare l'addizionale
        • Aliquota applicabile (determinata automaticamente dal software del CAF sulla base della regione)
        • Addizionale totale dovuta
        • Acconto già versato (trattenuto dal datore di lavoro o versato con F24)
        • Saldo a debito o credito

        Aliquote addizionale regionale IRPEF 2025 per tutte le Regioni italiane

        Ecco le aliquote dell'addizionale regionale IRPEF 2025 per tutte le 20 regioni italiane, comprese le regioni a statuto speciale. I dati si riferiscono all'anno d'imposta 2025 (quello che dichiari nel 730 presentato nel 2026). Le aliquote sono quelle deliberate dalle singole regioni e aggiornate in base alle ultime normative disponibili.

        Regioni a Statuto Ordinario:

        RegioneAliquota / ScaglioniSoglia esenzione
        Piemonte1,62% (fino a 15.000€) → 2,13% (15.001-28.000€) → 2,33% (oltre 28.000€)Reddito ≤ 15.000 euro: 1,62%
        Valle d’Aosta1,23% (aliquota unica)Esenzione per redditi ≤ 7.500 euro
        Lombardia1,23% (fino a 15.000€) → 1,58% (15.001-28.000€) → 1,72% (28.001-55.000€) → 1,73% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
        Liguria1,23% (fino a 15.000€) → 2,33% (oltre 15.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
        Veneto1,23% (aliquota unica)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro (con figli a carico)
        Emilia-Romagna1,33% (fino a 15.000€) → 2,03% (15.001-28.000€) → 2,23% (28.001-50.000€) → 2,33% (oltre 50.000€)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
        Toscana1,42% (fino a 15.000€) → 1,92% (15.001-28.000€) → 2,12% (28.001-55.000€) → 2,33% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 15.000 euro
        Umbria1,23% (fino a 15.000€) → 1,63% (15.001-28.000€) → 1,93% (28.001-55.000€) → 2,13% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
        Marche1,23% (fino a 15.000€) → 1,53% (15.001-28.000€) → 1,73% (28.001-55.000€) → 1,73% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 10.000 euro
        Lazio1,23% (fino a 15.000€) → 1,73% (15.001-28.000€) → 2,03% (28.001-55.000€) → 2,33% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
        Abruzzo1,23% (fino a 15.000€) → 1,73% (15.001-28.000€) → 2,03% (28.001-55.000€) → 2,33% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
        Molise1,23% (fino a 15.000€) → 2,03% (15.001-28.000€) → 2,23% (oltre 28.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
        Campania2,03% (fino a 15.000€) → 2,13% (15.001-28.000€) → 2,23% (28.001-50.000€) → 2,33% (oltre 50.000€)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
        Puglia1,23% (fino a 15.000€) → 2,03% (15.001-28.000€) → 2,33% (oltre 28.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
        Basilicata1,23% (fino a 15.000€) → 1,73% (15.001-28.000€) → 2,23% (oltre 28.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
        Calabria1,73% (fino a 15.000€) → 2,03% (15.001-28.000€) → 2,23% (28.001-55.000€) → 2,33% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 15.000 euro

        Regioni e Province a Statuto Speciale:

        Regione / Provincia AutonomaAliquota / ScaglioniSoglia esenzione
        Sicilia1,23% (fino a 15.000€) → 1,83% (15.001-28.000€) → 2,03% (28.001-55.000€) → 2,23% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 10.000 euro
        Sardegna1,23% (aliquota unica)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
        Friuli Venezia Giulia1,23% (fino a 15.000€) → 1,43% (15.001-28.000€) → 1,63% (28.001-55.000€) → 1,63% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 11.000 euro
        Trentino-Alto Adige / Prov. Aut. Trento1,23% (aliquota base provinciale)Esenzione per redditi ≤ 15.000 euro (Trento), variabile Bolzano

        Nota bene: Le aliquote indicate sono quelle deliberate dalle regioni per l'anno d'imposta 2025. Le regioni in piano di rientro dal deficit sanitario (come la Calabria e la Campania) applicano le maggiorazioni massime consentite dalla legge. Verifica sempre le delibere regionali aggiornate o affidati al CAF Centro Fiscale per la compilazione del 730: i nostri esperti applicano automaticamente l'aliquota corretta per la tua regione di residenza.

        Esenzioni: chi non paga l'addizionale regionale IRPEF

        Non tutti i contribuenti sono tenuti a versare l'addizionale regionale IRPEF. La legge nazionale e le delibere regionali prevedono alcune esenzioni importanti che riguardano principalmente i redditi più bassi e alcune categorie particolari. Conoscere queste esenzioni può fare una differenza concreta nel calcolo finale della tua dichiarazione dei redditi.

        La prima e più importante esenzione è quella legata alla soglia minima di reddito. Quasi tutte le regioni italiane prevedono che i contribuenti con un reddito imponibile al di sotto di una certa soglia non paghino l'addizionale regionale. Queste soglie variano significativamente da regione a regione: si va dagli 8.000 euro di alcune regioni meridionali fino ai 15.000 euro di regioni come Toscana e Calabria.

        Oltre alla soglia di reddito, alcune regioni prevedono ulteriori esenzioni o agevolazioni per specifiche categorie:

        • Famiglie con figli a carico: Alcune regioni (come Veneto e Lombardia) prevedono soglie di esenzione più elevate o riduzioni dell'addizionale per i contribuenti con figli fiscalmente a carico. Il numero di figli e l'importo dell'ISEE del nucleo familiare possono incidere sul calcolo.
        • Pensionati con redditi bassi: I pensionati con reddito da pensione inferiore alle soglie regionali di esenzione non pagano l'addizionale regionale. Per un pensionato con pensione minima INPS, l'addizionale regionale è tipicamente pari a zero.
        • Redditi assimilati esenti: Alcune tipologie di reddito che concorrono a formare il reddito complessivo IRPEF possono essere escluse dalla base di calcolo dell'addizionale regionale in specifiche regioni (ad esempio, alcune indennità di mobilità o integrazioni salariali).
        • Contribuenti incapienti: Chi ha un'IRPEF lorda pari a zero (perché le detrazioni eccedono l'imposta lorda) non produce un'addizionale regionale dovuta.

        È importante ricordare che le esenzioni si applicano in base alla regione di residenza al 31 dicembre dell'anno d'imposta. Se ti sei trasferito da una regione all'altra durante l'anno, la tua addizionale si calcola in base alla regione in cui risiedevi a fine anno, indipendentemente da dove abitavi a inizio anno.

        Addizionale regionale e comunale: le differenze essenziali

        L'addizionale regionale IRPEF non va confusa con l'addizionale comunale IRPEF: sono due imposte distinte, entrambe previste nel 730, ma con caratteristiche e importi differenti. Capire la differenza tra le due è fondamentale per leggere correttamente il tuo 730 e comprendere quanto stai pagando di tasse locali.

        CaratteristicaAddizionale RegionaleAddizionale Comunale
        Chi la stabilisceRegione di residenzaComune di residenza
        Aliquota minima1,23%0% (alcuni comuni non la applicano)
        Aliquota massima2,33%0,80% (in generale)
        Numero soggetti deliberanti20 regioniCirca 7.900 comuni
        Quadro nel 730Quadro RVQuadro RV (sezione distinta)
        Acconto previstoSì (30% dell'addizionale dell'anno precedente)Sì (30% dell'addizionale dell'anno precedente)
        Base imponibileReddito imponibile IRPEFReddito imponibile IRPEF

        La principale differenza pratica è che l'addizionale regionale è generalmente più elevata in termini assoluti rispetto all'addizionale comunale, perché le aliquote regionali sono significativamente superiori a quelle comunali. Per un lavoratore dipendente con reddito di 28.000 euro residente in una grande città, l'addizionale regionale può ammontare a diverse centinaia di euro, mentre quella comunale è solitamente inferiore a 100 euro.

        Acconto, saldo e conguaglio in busta paga

        L'addizionale regionale IRPEF segue una modalità di pagamento in due fasi: un acconto e un saldo. Questo meccanismo riguarda sia i lavoratori dipendenti (che vedono le trattenute in busta paga) sia i contribuenti che versano autonomamente tramite F24.

        L'acconto sull'addizionale regionale è pari al 30% dell'addizionale dovuta sull'anno precedente. Per i lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene questo acconto a novembre, contestualmente al conguaglio di fine anno IRPEF. Per i contribuenti che presentano il 730 tramite CAF (o il Modello Redditi PF), l'acconto va versato entro novembre tramite modello F24.

        Il saldo dell'addizionale regionale rappresenta la differenza tra il totale dovuto per l'anno d'imposta e l'acconto già versato. Per i lavoratori dipendenti con 730, il saldo viene trattenuto in busta paga a partire da luglio (o agosto) dell'anno successivo, suddiviso in rate mensili fino a novembre. Per i contribuenti senza sostituto d'imposta, il saldo si versa tramite F24 entro giugno o luglio.

        Il conguaglio fiscale di fine anno, effettuato dal datore di lavoro a novembre-dicembre, ricalcola l'addizionale regionale tenendo conto del reddito effettivo dell'intero anno. Se durante l'anno il datore di lavoro ha trattenuto un importo inferiore a quanto dovuto (ad esempio perché il reddito finale è risultato superiore alle previsioni), il dipendente si troverà un importo aggiuntivo trattenuto in busta paga. Al contrario, se sono state trattenute più somme del dovuto, avrà diritto a un rimborso in busta paga.

        Per i pensionati, il meccanismo è analogo: l'INPS gestisce le trattenute sulla pensione e il conguaglio annuale, liquidando l'addizionale regionale direttamente sull'assegno mensile. Anche per questo motivo, la dichiarazione dei redditi 730 dei pensionati deve essere compilata con attenzione, poiché le trattenute INPS potrebbero non corrispondere perfettamente a quanto dovuto, generando saldi a debito o credito.

        Esempi pratici di calcolo dell'addizionale regionale IRPEF

        Per capire concretamente quanto incide l'addizionale regionale IRPEF sul carico fiscale complessivo, vediamo alcuni esempi pratici con redditi e regioni diversi. Questi esempi ti aiuteranno a orientarti prima di presentare il 730.

        Esempio 1: Lavoratore dipendente in Lombardia, reddito 30.000 euro

        Supponiamo che Marco lavori come impiegato a Milano e abbia un reddito imponibile IRPEF di 30.000 euro nell'anno d'imposta 2025. La Lombardia applica l'aliquota dell'1,72% per il terzo scaglione (28.001-55.000 euro), ma con un sistema progressivo.

        • Primi 15.000 euro al 1,23% = 184,50 euro
        • Da 15.001 a 28.000 euro (13.000 euro) al 1,58% = 205,40 euro
        • Da 28.001 a 30.000 euro (2.000 euro) al 1,72% = 34,40 euro
        • Addizionale regionale totale: circa 424 euro

        Esempio 2: Pensionato in Friuli Venezia Giulia, reddito 18.000 euro

        Anna è pensionata a Udine e riceve una pensione con reddito imponibile di 18.000 euro. Il Friuli Venezia Giulia applica l'aliquota dell'1,23% fino a 15.000 euro e dell'1,43% per la fascia 15.001-28.000 euro.

        • Primi 15.000 euro al 1,23% = 184,50 euro
        • Da 15.001 a 18.000 euro (3.000 euro) al 1,43% = 42,90 euro
        • Addizionale regionale totale: circa 227 euro

        Il Friuli Venezia Giulia ha tra le aliquote regionali più basse d'Italia, il che rappresenta un vantaggio fiscale concreto per i residenti nella regione.

        Esempio 3: Lavoratore in Campania, reddito 22.000 euro

        Giuseppe lavora a Napoli e ha un reddito imponibile di 22.000 euro. La Campania, essendo in piano di rientro dal deficit sanitario, applica aliquote tra le più elevate d'Italia: 2,03% per i redditi fino a 15.000 euro e 2,13% per la fascia successiva.

        • Primi 15.000 euro al 2,03% = 304,50 euro
        • Da 15.001 a 22.000 euro (7.000 euro) al 2,13% = 149,10 euro
        • Addizionale regionale totale: circa 454 euro

        Il confronto tra questi tre esempi mostra chiaramente come la residenza regionale possa fare una differenza sostanziale nel carico fiscale: a parità di reddito, un residente in Campania paga significativamente di più rispetto a uno in Friuli Venezia Giulia o in Lombardia.

        Se vuoi verificare l'importo esatto della tua addizionale regionale IRPEF 2025, il CAF Centro Fiscale di Udine può calcolarla con precisione durante la compilazione del tuo 730. Il servizio è disponibile sia in sede a Udine che online per tutta Italia: i nostri esperti si occupano di tutto, dalla raccolta dei documenti al calcolo definitivo e alla presentazione della dichiarazione.

        Come gestire l'addizionale regionale nel 730: il ruolo del CAF

        L'addizionale regionale IRPEF nel 730 è un'imposta che, pur non essendo elevata in termini assoluti per redditi bassi e medi, richiede attenzione nella compilazione della dichiarazione. Un errore nel codice regione, nell'aliquota applicata o nel calcolo dell'acconto può generare sanzioni o un versamento insufficiente con successivi avvisi di accertamento.

        Affidare la compilazione del modello 730 al CAF Centro Fiscale di Udine significa avere la certezza che l'addizionale regionale venga calcolata correttamente per la tua specifica regione di residenza, con le aliquote aggiornate e le eventuali esenzioni a cui hai diritto. I nostri operatori conoscono le delibere di tutte le regioni italiane e aggiornano i software di calcolo ogni anno in base alle variazioni normative.

        Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione dei redditi 2025? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online, in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: il nostro team ti guida in ogni fase della compilazione del 730, garantendo la massima precisione nel calcolo di IRPEF, addizionali regionali e comunali, detrazioni e rimborsi.

        Cos’è l’addizionale regionale IRPEF nel 730?

        L’addizionale regionale IRPEF è un’imposta locale che si aggiunge all’IRPEF statale. Si calcola applicando l’aliquota deliberata dalla propria regione di residenza al reddito imponibile IRPEF. Nel modello 730, viene liquidata nel Quadro RV e può essere trattenuta direttamente in busta paga (per i lavoratori dipendenti) o versata tramite F24.

        Quanto è l’aliquota base dell’addizionale regionale IRPEF?

        L’aliquota base minima dell’addizionale regionale IRPEF è pari all’1,23% del reddito imponibile IRPEF. Tuttavia, le regioni possono maggiorarla fino a un massimo del 2,33%. Le regioni in piano di rientro dal deficit sanitario applicano tipicamente le aliquote più elevate.

        Chi non paga l’addizionale regionale IRPEF?

        Non pagano l’addizionale regionale i contribuenti il cui reddito imponibile è inferiore alla soglia di esenzione deliberata dalla propria regione (che varia da 7.500 a 15.000 euro a seconda della regione), i contribuenti con IRPEF lorda pari a zero, e alcune categorie particolari previste dalle delibere regionali (es. famiglie con figli a carico in alcune regioni).

        La regione di residenza per l’addizionale regionale qual è?

        L’addizionale regionale si calcola in base alla regione in cui il contribuente risulta iscritto all’anagrafe al 31 dicembre dell’anno d’imposta. Anche se ti sei trasferito durante l’anno, fa fede la residenza a fine anno.

        Come viene pagata l’addizionale regionale per i lavoratori dipendenti?

        Per i lavoratori dipendenti, l’addizionale regionale viene trattenuta automaticamente in busta paga dal datore di lavoro. L’acconto (30%) viene trattenuto a novembre, mentre il saldo viene rateizzato nei mesi successivi alla presentazione del 730 (luglio-novembre). Non è necessario alcun versamento autonomo tramite F24.


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          Calendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e Imprese

          Calendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e Imprese
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          CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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          Alexandra Bala
          04/09/2026
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          ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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          paolino servidio
          03/09/2026
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          Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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          Lady
          01/09/2026
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          Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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          Giulia Guida
          25/08/2026
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          Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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          Paola Zilli
          07/08/2026
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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          Jacqueline B.
          06/08/2026
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          Maura Masutto
          06/08/2026
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          Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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          Issam Elhefnawi
          31/07/2026
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          Molto gentile
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          Sibongile Moyana
          30/07/2026
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
          23/07/2026
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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          Maggio 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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          CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATO

          Pensioni in Computo con Gestione Separata: Niente Arretrati, Vale la Data della Domanda

          Pensione 2026 INPS

          Indice dei contenuti

          1. Che cos’è il computo nella Gestione Separata
          2. Computo, ricongiunzione e totalizzazione: le differenze
          3. Il quadro normativo: D.Lgs. 184/1997 e Legge 335/1995
          4. La data della domanda vale tutto: niente arretrati
          5. La giurisprudenza della Corte di Cassazione
          6. Chi può richiedere il computo
          7. Come fare domanda di pensione in computo
          8. Esempi pratici: lavoratore con contributi misti
          9. Tabella comparativa: computo, ricongiunzione, totalizzazione
          10. Domande frequenti sul computo nella Gestione Separata

          Il computo nella Gestione Separata INPS è uno strumento previdenziale fondamentale per milioni di lavoratori italiani che nel corso della carriera hanno versato contributi in più gestioni diverse. Consulenti, collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), professionisti senza cassa previdenziale autonoma: tutti coloro che hanno iscrizioni alla Gestione Separata INPS insieme ad un’altra gestione previdenziale possono ricorrere al computo per conseguire il diritto alla pensione.

          Il nodo cruciale che genera ancora oggi numerosi contenziosi riguarda un principio spesso sottovalutato: la pensione in computo non produce arretrati. La prestazione decorre dalla data di presentazione della domanda, non da un momento precedente. Questo principio, ribadito dalla Corte di Cassazione e dalle circolari INPS, ha implicazioni pratiche enormi che ogni lavoratore con contributi misti deve conoscere prima di presentare la domanda.

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          Che cos’è il computo nella Gestione Separata

          Il computo nella Gestione Separata è il procedimento con cui i periodi contributivi iscritti alla Gestione Separata vengono conteggiati insieme a quelli accreditati in un’altra gestione pensionistica obbligatoria, ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione. A differenza della ricongiunzione, il computo è gratuito: non comporta alcun onere economico per il lavoratore.

          L’istituto è stato introdotto dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184. La ratio della norma è quella di evitare che i lavoratori con carriere frammentate tra lavoro dipendente e lavoro autonomo/parasubordinato rimangano privi di tutela pensionistica per mancato raggiungimento dei requisiti minimi in ciascuna singola gestione.

          In concreto, il computo permette di sommare, ad esempio, i 20 anni di contributi da lavoratore dipendente con i 5 anni di contributi da collaboratore coordinato iscritto alla Gestione Separata. La pensione viene poi liquidata secondo le regole di ciascuna gestione per la quota di competenza (criterio pro rata).

          Computo, ricongiunzione e totalizzazione: le differenze

          Molti lavoratori confondono tre istituti distinti. La ricongiunzione contributiva (L. 29/1979) trasferisce fisicamente i contributi da una gestione all’altra ed è onerosa: il costo può raggiungere decine di migliaia di euro. La totalizzazione nazionale (D.Lgs. 42/2006) somma i contributi gratuitamente ma richiede almeno 6 anni di contribuzione in ciascuna gestione. Il computo nella Gestione Separata è gratuito come la totalizzazione, ma non richiede il minimo di 6 anni per gestione ed è accessibile anche con pochissimi anni di contribuzione in una delle gestioni.

          Per tutti e tre gli istituti vale il medesimo principio: nessun arretrato è dovuto e la pensione decorre dalla data di presentazione della domanda. La scelta tra computo, totalizzazione e ricongiunzione deve essere valutata caso per caso con il supporto di un esperto previdenziale o patronato.

          Il quadro normativo: D.Lgs. 184/1997 e Legge 335/1995

          Il riferimento normativo principale è il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, emanato in attuazione della Legge 335/1995 (Riforma Dini) che ha istituito la Gestione Separata INPS. L’articolo 3 del D.Lgs. 184/1997 stabilisce le condizioni per il computo:

          • Iscrizione alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995
          • Presenza di contribuzione in almeno un’altra forma obbligatoria (FPLD, gestioni autonomi, forme esclusive)
          • Mancato raggiungimento del diritto alla pensione in nessuna singola gestione autonomamente
          • Presentazione della domanda all’INPS indicando la Gestione Separata come gestione liquidante

          L’articolo 4 del D.Lgs. 184/1997 disciplina la decorrenza della pensione in caso di computo: la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Questa norma è la base del principio fondamentale: niente arretrati, indipendentemente da quando il diritto sia materialmente maturato.

          Alla Gestione Separata sono iscritti: collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali oltre i 5.000 euro annui, professionisti privi di cassa previdenziale, associati in partecipazione con apporto di lavoro, dottorandi di ricerca con borsa, medici in formazione specialistica. Per questi soggetti il computo rappresenta spesso l’unica via percorribile per la pensione quando la contribuzione in Gestione Separata è insufficiente da sola.

          La data della domanda vale tutto: niente arretrati

          Questo è il punto più delicato. Molti lavoratori si domandano: “Se avevo già maturato i requisiti 3 anni fa, posso richiedere gli arretrati?” La risposta è chiara: no, gli arretrati non sono dovuti.

          Il principio della decorrenza dalla domanda è strutturale nel sistema pensionistico italiano. La pensione non si “accumula” retroattivamente: nasce giuridicamente nel momento in cui viene richiesta formalmente. L’articolo 4 del D.Lgs. 184/1997 dispone esplicitamente che la pensione liquidata in computo “decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda”.

          Le implicazioni pratiche sono decisive:

          • Chi aveva maturato i requisiti nel gennaio 2023 ma presenta domanda nel maggio 2026 riceverà la pensione dal 1° giugno 2026
          • Non avrà diritto alle rate relative al periodo gennaio 2023 – maggio 2026
          • I contributi versati fino alla domanda vengono comunque computati nel calcolo della prestazione
          • Ritardare la domanda non compensa mai la perdita di rate non percepite

          Questo principio vale anche quando il ritardo non è imputabile al lavoratore (ad esempio per informazioni errate ricevute). La Corte di Cassazione ha esaminato ripetutamente questa fattispecie, giungendo a conclusioni pressoché unanimi: solo condotte dolose o gravemente colpose dell’INPS (come un rifiuto illegittimo di ricevere la domanda) possono aprire a possibilità di risarcimento, non il semplice ritardo.

          Implicazione pratica fondamentale: se si sospetta di aver maturato i requisiti, è opportuno presentare subito la domanda – anche esplorativa – senza aspettare certezza assoluta. In caso di rigetto si potrà fare ricorso, ma il ritardo nella domanda non è mai recuperabile.

          La giurisprudenza della Corte di Cassazione

          La Corte di Cassazione ha consolidato un orientamento uniforme sul computo nella Gestione Separata, risolvendo molte delle controversie interpretative sorte negli anni successivi all’introduzione del D.Lgs. 184/1997.

          La Suprema Corte ha chiarito che il computo è un diritto soggettivo perfetto del lavoratore, che sorge quando sussistono le condizioni di legge. Tuttavia, l’esercizio di questo diritto è strettamente condizionato alla presentazione della domanda amministrativa all’INPS. La mera maturazione dei requisiti non produce alcun effetto economico in assenza di domanda.

          In tema di arretrati, la Cassazione ha ribadito che la mancata presentazione tempestiva della domanda non è imputabile all’INPS salvo condotta dolosa o gravemente colposa dell’istituto. In assenza di tali condotte, il principio della decorrenza dalla domanda è inderogabile.

          La Cassazione ha inoltre precisato che il ricalcolo della pensione in computo a seguito di contributi emersi successivamente opera sempre pro futuro, dalla data del provvedimento di variazione, non retroattivamente. La giurisprudenza ha anche stabilito che il lavoratore può liberamente scegliere tra computo, totalizzazione e ricongiunzione, ma che una volta emesso il provvedimento definitivo la scelta non è liberamente revocabile.

          Chi può richiedere il computo nella Gestione Separata

          Il computo può essere richiesto da chi soddisfa cumulativamente questi requisiti:

          • Iscrizione alla Gestione Separata INPS con contributi accreditati (anche per un solo anno)
          • Contribuzione anche in un’altra gestione obbligatoria: FPLD, gestioni speciali autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) o forme esclusive/sostitutive
          • Insufficienza contributiva in ciascuna gestione per conseguire autonomamente il diritto alla pensione
          • Requisito anagrafico soddisfatto: 67 anni per la vecchiaia o requisiti per la pensione anticipata

          Le categorie che tipicamente ricorrono al computo sono: ex dipendenti diventati consulenti o freelance, storici collaboratori co.co.co., professionisti informatici o della comunicazione senza cassa autonoma, dottorandi con borsa poi diventati ricercatori dipendenti, lavoratori del settore digitale con P.IVA.

          Come fare domanda di pensione in computo

          La domanda di pensione in computo si presenta all’INPS attraverso:

          1. Portale MyINPS – Pensione online: tramite SPID, CIE o CNS, selezionando la modalità “computo” tra le opzioni
          2. Patronato o CAF: un operatore abilitato presenta la domanda in nome del lavoratore previo delega. Modalità consigliata per la complessità della scelta tra i diversi istituti
          3. Contact Center INPS: numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164164 (da mobile)

          La documentazione necessaria comprende: estratto contributivo aggiornato per ciascuna gestione (scaricabile da MyINPS), eventuale documentazione di periodi non ancora accreditati (buste paga, contratti di collaborazione, quietanze di versamento), codice fiscale e documenti d’identità.

          I tempi medi di istruttoria per le domande di computo sono di 90-120 giorni dalla data di presentazione. Durante l’istruttoria l’INPS può richiedere integrazioni documentali. La pensione, una volta liquidata, viene erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda: gli eventuali arretrati maturati durante l’istruttoria (tra decorrenza e primo pagamento) vengono corrisposti in un’unica soluzione.

          Regola d’oro: presentare la domanda il prima possibile. Poiché non sono previsti arretrati, ogni mese di ritardo è un mese di pensione perso definitivamente. Se si hanno dubbi sulla convenienza del computo, è possibile presentare domanda esplorativa o richiedere preventivamente una simulazione al proprio patronato.

          Esempi pratici: lavoratore con contributi misti

          Caso 1: ex dipendente diventato consulente

          Marco, 67 anni nel 2026, ha lavorato come impiegato per 18 anni (contribuzione FPLD) e poi come consulente informatico con P.IVA e iscrizione alla Gestione Separata per 12 anni. In nessuna gestione raggiunge i 20 anni richiesti per la pensione di vecchiaia autonomamente. Con il computo somma 18 + 12 = 30 anni totali: diritto acquisito. La pensione viene calcolata pro rata: il FPLD calcola la quota per i 18 anni dipendenti, la Gestione Separata calcola la quota per i 12 anni di contribuzione autonoma.

          Se Marco aveva maturato i requisiti a gennaio 2026 (compimento 67 anni) ma presenta domanda il 15 maggio 2026, la pensione decorre dal 1° giugno 2026. Le rate di gennaio-maggio 2026 sono perse.

          Caso 2: collaboratrice con contributi insufficienti in entrambe le gestioni

          Lucia, che compie 67 anni nel 2026, ha 8 anni FPLD (lavoro dipendente part-time) e 15 anni Gestione Separata (collaboratrice coordinata). Il computo permette di sommare 8 + 15 = 23 anni, ben oltre la soglia dei 20 richiesti. Lucia può presentare domanda nel giorno del suo 67° compleanno per evitare di perdere anche un solo mese di pensione.

          Caso 3: quando conviene attendere

          Paolo, 67 anni, ha 19 anni FPLD e 4 anni Gestione Separata. Con il computo avrebbe diritto alla pensione. Tuttavia, lavorando ancora un anno come dipendente raggiungerebbe i 20 anni nel FPLD autonomamente, ottenendo potenzialmente una pensione più alta (senza la frammentazione del calcolo pro rata). In questo caso la scelta dipende da un’analisi comparativa degli importi stimati. La consulenza di un patronato è indispensabile.

          Tabella comparativa: computo, ricongiunzione, totalizzazione

          CaratteristicaComputoTotalizzazioneRicongiunzione
          CostoGratuitoGratuitoOnerosa
          Minimo per gestioneNessuno6 anni ciascunaNessuno
          Spostamento contributiNoNoSi
          Calcolo pensionePro rataPro rataUnica gestione
          ArretratiNessunoNessunoNessuno
          NormativaD.Lgs. 184/1997, art. 3D.Lgs. 42/2006L. 29/1979

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          Domande frequenti sul computo nella Gestione Separata

          Se avevo gia maturato il diritto alla pensione in computo 2 anni fa, ho diritto agli arretrati?

          No. Il principio fondamentale del sistema pensionistico italiano e che la pensione decorre dalla data di presentazione della domanda, non dalla maturazione del diritto. Questo vale anche per il computo nella Gestione Separata (art. 4 D.Lgs. 184/1997). Non sono dovuti arretrati per il periodo precedente alla domanda.

          Qual e la differenza tra computo e totalizzazione?

          Entrambi sono gratuiti e permettono di sommare contributi di gestioni diverse, ma la totalizzazione richiede almeno 6 anni di contribuzione in ciascuna gestione, mentre il computo non richiede minimi per singola gestione. Il calcolo e analogo per entrambi (pro rata, ogni gestione calcola la propria quota).

          Quanto tempo impiega l’INPS a liquidare la pensione in computo?

          I tempi medi di istruttoria sono di 90-120 giorni dalla data di presentazione della domanda. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, quindi gli arretrati maturati durante l’istruttoria vengono corrisposti in un’unica soluzione al momento dell’erogazione.

          Posso presentare domanda esplorativa di computo se non sono ancora sicuro?

          Si. E possibile presentare domanda per bloccare la decorrenza, anche mentre si valuta se il computo sia preferibile alla totalizzazione. In caso di rinuncia, la domanda puo essere ritirata prima del provvedimento definitivo. Il patronato puo effettuare una simulazione preventiva per comparare gli importi stimati con le diverse opzioni.

          Il computo e possibile anche con contributi nella gestione artigiani o commercianti?

          Si. Il computo nella Gestione Separata e possibile anche quando l’altra gestione e una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti o coltivatori diretti, coloni e mezzadri. La norma di riferimento (D.Lgs. 184/1997) non limita il computo al solo FPLD.


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            DIS-COLL 2026: Disoccupazione per Collaboratori Coordinati

            (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Questo articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.
            Settembre 15, 2026
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            Alexandra Bala
            04/09/2026
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            ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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            paolino servidio
            03/09/2026
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            Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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            Lady
            01/09/2026
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            Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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            Giulia Guida
            25/08/2026
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            Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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            Paola Zilli
            07/08/2026
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            Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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            Jacqueline B.
            06/08/2026
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            Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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            Maura Masutto
            06/08/2026
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            Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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            Issam Elhefnawi
            31/07/2026
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            Molto gentile
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            Sibongile Moyana
            30/07/2026
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            Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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            Sabrina Cirina
            23/07/2026
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            Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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            Maggio 4, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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            CAF

            Rottamazione-quinquies, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: Guida Completa 2026

            ROTTAMAZIONE QUINQUIES 2026

            Indice dei contenuti

            1. Che cos’è la Rottamazione-quinquies?
            2. Chi può aderire alla Rottamazione-quinquies?
            3. Quali debiti sono ammessi alla definizione agevolata?
            4. Debiti esclusi: cosa non rientra nella Rottamazione-quinquies?
            5. Come aderire: la procedura passo per passo
            6. Scadenze e piano di pagamento: le rate della Rottamazione-quinquies
            7. Cosa si paga e cosa si elimina nella definizione agevolata?
            8. Decadenza dalla Rottamazione-quinquies: quando si perde il beneficio?
            9. Le principali FAQ ufficiali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
            10. Casi particolari: successioni, aziende in crisi, deceduti
            11. Vantaggi concreti: quanto si risparmia con la Rottamazione-quinquies?

            Il 4 maggio 2026 segna una tappa importante per migliaia di contribuenti italiani alle prese con i debiti con il Fisco. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) ha pubblicato le proprie FAQ ufficiali sulla Rottamazione-quinquies, la definizione agevolata introdotta dal Collegato fiscale 2026 (Legge n. 15/2026), che consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e le spese di notifica e procedura, senza sanzioni, interessi di mora e aggio.

            In questo articolo raccogliamo e analizziamo tutte le domande e risposte ufficiali pubblicate dall’ADER, integrando con approfondimenti normativi e casi pratici per aiutarti a capire se puoi aderire, come farlo e quanto puoi risparmiare. Se hai cartelle esattoriali o avvisi di addebito INPS ancora aperti, questa guida fa per te.

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            Che cos’è la Rottamazione-quinquies?

            La Rottamazione-quinquies è la quinta edizione della cosiddetta “definizione agevolata dei carichi” affidata all’Agente della Riscossione. È stata introdotta con il decreto-legge Collegato fiscale 2026, convertito con la Legge n. 15 del 21 febbraio 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2026.

            Con questa misura, il legislatore ha voluto offrire ai contribuenti in difficoltà economica la possibilità di chiudere le proprie pendenze con il Fisco a condizioni vantaggiose, eliminando le componenti accessorie più onerose: sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione. Il contribuente paga quindi solo il capitale dovuto (l’imposta originaria) più le spese di notifica e le spese per le eventuali procedure esecutive già avviate.

            Rispetto alle precedenti edizioni (Rottamazione-bis, ter, quater), la Rottamazione-quinquies introduce alcune novità rilevanti:

            • Finestra temporale più ampia: copre i carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (la quater si fermava al 30 giugno 2022)
            • Piano di rateizzazione esteso: fino a 54 rate (9 anni e mezzo) per chi sceglie la rateizzazione massima
            • Tasso di interesse applicato: 3% annuo sulle rate successive alla prima, non capitalizzato
            • Accesso allargato: includono i contribuenti decaduti dalla Rottamazione-quater che non avevano pagato entro la scadenza del 31 dicembre 2024

            Chi può aderire alla Rottamazione-quinquies?

            Secondo le FAQ ufficiali pubblicate dall’ADER, possono presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies:

            • Persone fisiche (privati cittadini, lavoratori dipendenti, pensionati, partite IVA individuali)
            • Persone giuridiche (società di capitali, società di persone, associazioni, enti non commerciali)
            • Eredi di soggetti deceduti con debiti pendenti
            • Soggetti in procedura concorsuale (fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo) a condizione che il curatore o il commissario presenti la domanda
            • Coobbligati solidali (ad esempio, il fideiussore o il garante di un debito fiscale altrui)
            • Contribuenti decaduti dalla Rottamazione-quater che non hanno effettuato tutti i pagamenti previsti entro il 31 dicembre 2024

            Un aspetto particolarmente rilevante chiarito dalle FAQ riguarda i contribuenti che hanno già un piano di rateizzazione ordinaria in corso: possono comunque aderire alla Rottamazione-quinquies, purché il piano sia stato attivato prima della data di presentazione della domanda. In tal caso, le rate già pagate vengono conteggiate, ma il beneficio della definizione agevolata si applica solo alle somme residue non ancora versate.

            Quali debiti sono ammessi alla definizione agevolata?

            La Rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Le FAQ dell’ADER precisano che rientrano nella definizione agevolata:

            • Imposte dirette: IRPEF, IRES, IRAP iscritte a ruolo
            • IVA (solo quella risultante da ruolo, non da autoliquidazione)
            • Contributi previdenziali INPS (avvisi di addebito)
            • Contributi INAIL
            • Bollo auto e altri tributi regionali/locali affidati all’ADER
            • Sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie (es. multe stradali affidate all’ADER)
            • Imposte sostitutive (cedolare secca, imposta sostitutiva delle persone fisiche)
            • Ritenute alla fonte non versate dai sostituti d’imposta
            • Addizionali IRPEF regionali e comunali
            • Canone RAI non pagato e affidato alla riscossione

            Una delle domande più frequenti riguarda i debiti già oggetto di rateizzazione ordinaria: l’ADER chiarisce che anche i carichi per i quali è già in corso un piano di pagamento dilazionato possono essere inclusi nella Rottamazione-quinquies, a condizione che al momento della presentazione della domanda il contribuente non sia decaduto dal piano stesso.

            Debiti esclusi: cosa non rientra nella Rottamazione-quinquies?

            Non tutti i debiti con il Fisco possono essere rottamati. Le FAQ ufficiali elencano con precisione le esclusioni dalla definizione agevolata:

            • Risorse proprie dell’Unione Europea (dazi doganali, prelievi agricoli)
            • IVA all’importazione
            • Recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea
            • Crediti derivanti da pronunce della Corte penale internazionale
            • Sanzioni e pene pecuniarie in materia penale (es. pene sostitutive, confische)
            • Carichi affidati dopo il 31 dicembre 2023 (anche se riguardano anni precedenti)
            • Carichi interessati da procedure di cui all’articolo 11 del D.lgs. 218/1997 (accertamento con adesione) se non ancora definiti
            • Somme già oggetto di provvedimento di diniego o decadenza da precedenti definizioni agevolate per le quali non siano stati effettuati i pagamenti previsti

            Un chiarimento importante delle FAQ riguarda le multe stradali: le sanzioni per violazioni del Codice della Strada affidate all’ADER sono parzialmente rottamabili. In particolare, si possono eliminare gli interessi di mora e le maggiorazioni, ma non le sanzioni stesse (che rappresentano la sanzione amministrativa principale). Si paga quindi l’importo originario della multa più le spese di notifica, ma senza l’aggravio degli interessi.

            Come aderire: la procedura passo per passo

            L’adesione alla Rottamazione-quinquies avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it). Le FAQ ufficiali descrivono in dettaglio la procedura:

            Passo 1: Accedi all’area riservata ADER

            Collegati al sito agenziaentrateriscossione.gov.it e accedi con le tue credenziali digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa, puoi presentare la domanda in forma cartacea presso uno sportello ADER.

            Passo 2: Verifica i tuoi debiti

            Prima di presentare la domanda, verifica l’elenco dei tuoi carichi pendenti accedendo alla sezione “La mia situazione debitoria” dell’area riservata. Potrai visualizzare tutte le cartelle e gli avvisi di addebito affidati all’ADER e verificare quali rientrano nella finestra temporale 2000-2023.

            Passo 3: Presenta la domanda (Modello DA-LS-2026)

            Compila e invia il Modello DA-LS-2026 (Dichiarazione di Adesione – Lista Specifica 2026), disponibile sul portale ADER. Nel modello devi indicare:

            • I codici delle cartelle che vuoi includere nella definizione agevolata
            • Il numero di rate prescelto (unica soluzione, 18, 36 o 54 rate)
            • I tuoi dati anagrafici e il codice fiscale
            • L’IBAN del conto corrente per l’eventuale rimborso delle somme già versate in eccesso

            Importante: la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2026. Dopo tale data, non sarà più possibile aderire alla Rottamazione-quinquies.

            Passo 4: Ricevi la comunicazione ADER

            Entro il 30 novembre 2026, l’ADER ti invierà la “Comunicazione delle somme dovute” (il cosiddetto “prospetto di pagamento”), nella quale troverai:

            • Il totale da pagare dopo lo stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio
            • Il calendario delle rate con importi e scadenze
            • I bollettini precompilati (MAV o F24) per i pagamenti

            Scadenze e piano di pagamento: le rate della Rottamazione-quinquies

            Il piano di pagamento della Rottamazione-quinquies è uno dei punti più importanti chiariti dalle FAQ ufficiali. Il contribuente può scegliere tra diverse opzioni:

            OpzioneN. di rateDurataPrima rataRate successive
            Pagamento in unica soluzione1–28 febbraio 2027–
            Rateizzazione breve183 anni28 febbraio 2027Semestrale (luglio/febbraio)
            Rateizzazione media366 anni28 febbraio 2027Semestrale (luglio/febbraio)
            Rateizzazione massima549,5 anni28 febbraio 2027Semestrale (luglio/febbraio)

            Le FAQ chiariscono un aspetto fondamentale: le rate non sono mensili ma semestrali, con scadenza al 28 febbraio e al 31 luglio di ogni anno. Questo schema differisce dalla rateizzazione ordinaria (fino a 120 rate mensili) ma offre il vantaggio della eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora.

            Sul tasso di interesse applicato alle rate, l’ADER chiarisce che sulle rate successive alla prima si applica un interesse del 3% annuo, calcolato sulla somma residua dovuta. Questo tasso è fisso e non capitalizzato, il che significa che non si calcola l’interesse sull’interesse.

            Esempio pratico di calcolo rate: se il debito da rottamare (dopo stralcio di sanzioni e interessi di mora) è di 10.000 euro e si sceglie la rateizzazione in 18 rate semestrali (3 anni), la prima rata sarà circa 556 euro e le successive includeranno una quota di interesse pari al 3% annuo sulla somma residua, con un esborso totale di circa 10.700-10.900 euro (a seconda del momento di presentazione della domanda).

            Cosa si paga e cosa si elimina nella definizione agevolata?

            Uno dei chiarimenti più attesi nelle FAQ riguarda esattamente cosa rimane da pagare e cosa viene eliminato. Le FAQ dell’ADER rispondono con precisione:

            Si paga:

            • Capitale del debito originario (l’imposta, il contributo o la somma principale)
            • Spese di notifica della cartella di pagamento
            • Spese per le procedure esecutive già avviate (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti)
            • Interessi al tasso del 3% sulle rate successive alla prima

            Si elimina (senza dover pagare):

            • Sanzioni tributarie (comprese le sanzioni per ritardato versamento e per infedele dichiarazione)
            • Interessi di mora (gli interessi calcolati dall’ADER dopo la scadenza della cartella)
            • Interessi di dilazione (quelli applicati nelle precedenti rateizzazioni ordinarie)
            • Aggio di riscossione (la commissione spettante all’ADER per l’attività di riscossione)

            Le FAQ precisano un’importante distinzione sugli interessi iscritti a ruolo: si tratta degli interessi che fanno parte del debito originario (es. gli interessi su IRPEF non versata calcolati dall’Agenzia delle Entrate nell’avviso di accertamento). Questi interessi non vengono eliminati dalla rottamazione, perché sono parte integrante del capitale del debito, non accessori aggiunti dall’ADER in fase di riscossione.

            Decadenza dalla Rottamazione-quinquies: quando si perde il beneficio?

            La decadenza dalla definizione agevolata è uno degli argomenti più delicati e frequentemente oggetto di domanda nelle FAQ ufficiali. Il contribuente decade dalla Rottamazione-quinquies e perde tutti i benefici se:

            • Non paga una rata entro i termini di tolleranza (5 giorni lavorativi dopo la scadenza prevista)
            • Paga una rata in misura inferiore a quella indicata nel prospetto di pagamento
            • Non paga in unica soluzione entro la scadenza, se ha scelto questa modalità

            In caso di decadenza, le conseguenze sono gravi:

            • L’ADER riprende la riscossione dell’intero debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora
            • Le somme già versate in corso di rottamazione vengono conteggiate come acconto sul totale dovuto, non vengono restituite
            • Non è possibile aderire a una nuova rottamazione per gli stessi carichi (almeno fino a quando non venga approvata una nuova misura legislativa)
            • L’ADER riprende o intensifica le azioni esecutive (fermo auto, ipoteca sulla casa, pignoramento del conto corrente)

            Le FAQ chiariscono un aspetto importante sulla tolleranza nei pagamenti: è prevista una finestra di 5 giorni lavorativi dopo la scadenza di ogni rata. Se il pagamento arriva entro questo periodo, la rata si considera tempestiva e non scatta la decadenza. Tuttavia, l’ADER raccomanda di non fare affidamento su questi giorni di tolleranza come regola, ma solo come salvaguardia per ritardi tecnici o bancari.

            📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

            Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la verifica della tua posizione fiscale e la gestione delle pratiche di definizione agevolata. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

            Le principali FAQ ufficiali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

            Di seguito riportiamo e analizziamo le domande più frequenti pubblicate ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella sezione FAQ del proprio portale dedicato alla Rottamazione-quinquies.

            FAQ 1: Posso aderire se ho già un piano di rateizzazione ordinaria in corso?

            Risposta ADER: Sì. I carichi per i quali è in corso un piano di rateizzazione ordinaria possono essere inclusi nella domanda di Rottamazione-quinquies, a condizione che il piano non sia decaduto al momento della presentazione della domanda. Le rate già pagate nell’ambito del piano ordinario vengono conteggiate come pagamenti parziali del debito originario (al netto di sanzioni e interessi eliminati).

            FAQ 2: Posso aderire se sono decaduto dalla Rottamazione-quater?

            Risposta ADER: Sì. La Rottamazione-quinquies è aperta anche ai contribuenti che erano stati ammessi alla Rottamazione-quater (Legge n. 197/2022) ma sono decaduti per mancato pagamento. I carichi già inclusi nella quater, per i quali non è stata completata la procedura di pagamento, possono essere inclusi nella nuova domanda di definizione agevolata.

            FAQ 3: L’adesione sospende le azioni esecutive già in corso?

            Risposta ADER: Sì. Dalla data di presentazione della domanda e fino alla comunicazione delle somme dovute (30 novembre 2026), sono sospese le procedure esecutive già avviate (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento) per i carichi inclusi nella domanda. Sono inoltre sospesi i termini di prescrizione e decadenza. Tuttavia, le azioni già concluse (es. vendita all’asta già effettuata) non possono essere annullate.

            FAQ 4: Cosa succede se ho debiti sia rottamabili che non rottamabili?

            Risposta ADER: La domanda può includere solo i carichi ammissibili alla rottamazione. I debiti esclusi (es. risorse UE, IVA all’importazione) continuano il loro normale iter di riscossione. Non è previsto alcun automatismo: il contribuente deve indicare specificamente nella domanda quali carichi vuole rottamare. Quelli non inclusi non beneficiano della sospensione delle azioni esecutive.

            FAQ 5: Si può aderire parzialmente, cioè solo per alcune cartelle?

            Risposta ADER: Sì. Il contribuente non è obbligato a includere nella domanda tutti i carichi ammissibili. Può scegliere di rottamare solo alcune cartelle o avvisi di addebito, lasciando gli altri fuori dalla definizione agevolata (che continueranno ad essere oggetto di riscossione ordinaria). Questa flessibilità permette, ad esempio, di escludere carichi di modesto importo per i quali il risparmio sarebbe trascurabile.

            FAQ 6: La domanda può essere ritirata dopo la presentazione?

            Risposta ADER: Sì, ma solo entro la data del 30 settembre 2026 (termine ultimo per le domande). Dopo tale data, la domanda presentata non può essere revocata. La rinuncia alla domanda determina il ripristino di tutti i debiti originari comprensivi di sanzioni e interessi.

            FAQ 7: Cosa succede ai debiti rottamati se vengono impugnati davanti alla Commissione Tributaria?

            Risposta ADER: L’adesione alla Rottamazione-quinquies implica la rinuncia ai ricorsi pendenti per i carichi inclusi nella domanda. Il contribuente che ha impugnato una cartella può scegliere di aderire alla rottamazione (rinunciando al ricorso) oppure di proseguire il contenzioso. Non è possibile tenere aperto il ricorso e contemporaneamente beneficiare della definizione agevolata per lo stesso carico.

            FAQ 8: Come vengono gestiti i rimborsi per somme versate in eccesso?

            Risposta ADER: Se il contribuente ha già versato somme superiori a quelle dovute nella definizione agevolata (ad esempio, perché aveva già iniziato a pagare una rateizzazione ordinaria), l’ADER non rimborsa automaticamente l’eccedenza, ma la quota versata in più viene scomputata dalle somme ancora dovute. Solo nel caso in cui l’importo già versato superi l’intero debito rideterminato, l’ADER procede al rimborso dell’eccedenza.

            Casi particolari: successioni, aziende in crisi, deceduti

            Le FAQ dell’ADER dedicano attenzione anche a situazioni specifiche che meritano un approfondimento:

            Eredità e successione: i debiti del defunto sono rottamabili?

            Sì. Le cartelle intestate a un soggetto deceduto possono essere incluse nella Rottamazione-quinquies dagli eredi. La domanda va presentata dall’erede in proprio nome, indicando il codice fiscale del de cuius. L’ADER invierà la comunicazione delle somme dovute all’erede, che dovrà effettuare i pagamenti. È importante che l’erede abbia preventivamente verificato di aver accettato l’eredità (anche tacitamente) per poter procedere. Il CAF Centro Fiscale offre assistenza completa per le dichiarazioni di successione e può supportarti anche nella gestione delle cartelle del defunto.

            Aziende in procedura concorsuale

            Per le aziende in fallimento, liquidazione giudiziale o concordato preventivo, la domanda di Rottamazione-quinquies deve essere presentata dal curatore fallimentare o dal commissario giudiziale, previa autorizzazione del Giudice Delegato. Le FAQ precisano che per queste procedure il termine di pagamento può essere differente rispetto a quello ordinario, in quanto subordinato all’approvazione del piano concordatario o alla chiusura della procedura.

            Coobbligati solidali: cosa succede al garante?

            Se il debito è garantito da un fideiussore o coobbligato solidale, anche quest’ultimo può presentare autonoma domanda di Rottamazione-quinquies per i carichi di cui è responsabile in solido. L’adesione del debitore principale non comporta automaticamente l’adesione del garante, e viceversa. Ogni soggetto deve presentare la propria domanda separatamente.

            Vantaggi concreti: quanto si risparmia con la Rottamazione-quinquies?

            Per capire concretamente il vantaggio della Rottamazione-quinquies, è utile fare un esempio numerico. Consideriamo un debito IRPEF da 10.000 euro affidato all’ADER nel 2019:

            ComponenteImporto senza rottamazioneImporto con rottamazione
            Imposta IRPEF originaria10.000 euro10.000 euro
            Interessi iscritti a ruolo (3% × 7 anni)2.100 euro2.100 euro
            Sanzioni (30% del debito)3.000 euro0 euro (eliminata)
            Interessi di mora (4,5% × 7 anni)3.150 euro0 euro (eliminata)
            Aggio di riscossione (3%)300 euro0 euro (eliminata)
            Spese di notifica35 euro35 euro
            TOTALE DOVUTO18.585 euro12.135 euro
            RISPARMIO–6.450 euro (34,7%)

            In questo esempio, il risparmio supera il 34% del debito totale, una cifra significativa. Naturalmente il risparmio effettivo dipende dalla composizione specifica del debito (quanto pesano sanzioni e interessi di mora rispetto al capitale) e dall’anzianità del carico (debiti più vecchi hanno accumulato più interessi di mora).

            Per i debiti con sanzioni molto elevate (ad esempio, in caso di omessa dichiarazione con sanzione del 120-240% dell’imposta), il risparmio può essere ancora più significativo, arrivando a ridurre il debito complessivo anche del 50-60%.

            Se hai dubbi sulla tua situazione debitoria o vuoi verificare quali cartelle puoi rottamare e quanto potresti risparmiare, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per un’analisi personalizzata. Ricorda che la scadenza per presentare la domanda è il 30 settembre 2026: non aspettare l’ultimo momento.

            Per ulteriori approfondimenti, puoi consultare anche la nostra guida sulla dichiarazione dei redditi 730 e sull’ISEE 2026 per capire come ottimizzare la tua posizione fiscale complessiva.

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            Domande Frequenti sulla Rottamazione-quinquies 2026

            Qual e’ la scadenza per aderire alla Rottamazione-quinquies?

            La domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies deve essere presentata entro il 30 settembre 2026. Entro il 30 novembre 2026, l’ADER inviera’ la comunicazione delle somme dovute con il piano di pagamento. La prima rata (o unica soluzione) scade il 28 febbraio 2027.

            Posso rottamare solo alcune cartelle e non tutte?

            Si’. La legge consente di scegliere quali carichi includere nella domanda. Non e’ obbligatorio rottamare tutti i debiti ammissibili: il contribuente puo’ selezionare singole cartelle o avvisi di addebito da includere nella definizione agevolata.

            Cosa si risparmia con la Rottamazione-quinquies?

            Con la Rottamazione-quinquies si elimina il pagamento di sanzioni tributarie, interessi di mora, interessi di dilazione e aggio di riscossione. Si paga solo il capitale originario, le spese di notifica e le spese per procedure esecutive gia’ avviate. Il risparmio dipende dalla composizione del debito, ma puo’ arrivare al 30-50% del totale dovuto senza rottamazione.

            Cosa succede se salto una rata della Rottamazione-quinquies?

            La mancata o insufficiente corresponsione di una rata entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza determina la decadenza dalla definizione agevolata. In tal caso, l’ADER riprende la riscossione dell’intero debito originario comprensivo di sanzioni e interessi. Le somme gia’ versate vengono conteggiate come acconto.

            I debiti dell’INPS (contributi) sono rottamabili?

            Si’. Gli avvisi di addebito INPS affidati all’ADER rientrano nella Rottamazione-quinquies se relativi al periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2023. Si eliminano gli interessi di mora e le sanzioni civili, mentre il contributo previdenziale originario deve essere integralmente corrisposto.


            Hai cartelle da rottamare? Contattaci

            Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a verificare quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies, calcolare il tuo risparmio e preparare la domanda in modo corretto entro il 30 settembre 2026.

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              04/09/2026
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              ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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              paolino servidio
              03/09/2026
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              Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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              Lady
              01/09/2026
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              Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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              Giulia Guida
              25/08/2026
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              Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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              Paola Zilli
              07/08/2026
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              Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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              Jacqueline B.
              06/08/2026
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              Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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              Maura Masutto
              06/08/2026
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              Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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              Issam Elhefnawi
              31/07/2026
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              Molto gentile
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              Sibongile Moyana
              30/07/2026
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              Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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              Sabrina Cirina
              23/07/2026
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              Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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              Maggio 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
              https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-04 09:42:582026-05-31 16:54:21Rottamazione-quinquies, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: Guida Completa 2026
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