CAF, IMU, TASI E MODELLO F24Rottamazione Quinquies: Proroga, Estensione a IMU, TARI e Multe – La Proposta 2026La rottamazione quinquies continua a essere al centro del dibattito fiscale italiano: dopo le scadenze del 2025 e le proroghe gia concesse, nel 2026 si torna a parlare di una possibile estensione della definizione agevolata anche ai debiti locali come IMU, TARI e multe. Una proposta che, se approvata, potrebbe coinvolgere milioni di contribuenti con cartelle esattoriali nei confronti dei Comuni. In questo articolo analizziamo nel dettaglio lo stato attuale della rottamazione quinquies, le proposte di proroga in discussione e le possibili modalita di estensione ai tributi locali.📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiRottamazione quinquies: stato attuale e scadenze 2026La proposta di proroga: cosa prevedeEstensione a IMU e TARI: come funzionerebbeRottamazione delle multe: la proposta per le sanzioni comunaliIter parlamentare e tempistiche di approvazioneChi beneficerebbe dell’estensioneCalcolo del risparmio: esempi praticiDifferenze tra tributi erariali e tributi localiRischi e critiche della propostaCome prepararsi all’eventuale aperturaDomande frequentiRottamazione quinquies: stato attuale e scadenze 2026La rottamazione quinquies, introdotta nell’ambito del collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2025, ha rappresentato l’ultima grande opportunita di definizione agevolata dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER). A differenza delle precedenti edizioni, questa quinta sanatoria ha permesso di estinguere i debiti fiscali presenti nelle cartelle esattoriali pagando solo le somme dovute a titolo di imposta e interessi legali, con la cancellazione integrale di sanzioni e interessi di mora.I termini originali prevedevano la presentazione della domanda entro il 30 aprile 2025, successivamente prorogata. Secondo i dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la rottamazione quinquies ha raccolto oltre 3 milioni di domande, per un ammontare complessivo di debiti rottamati superiore ai 50 miliardi di euro. Un risultato che testimonia l’enorme platea di contribuenti in difficolta con il fisco.Le scadenze attualmente in vigore per il pagamento delle rate della rottamazione quinquies nel 2026 riguardano i contribuenti che hanno aderito e ricevuto il piano di pagamento da ADER. Il mancato pagamento di una rata entro i termini comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino dell’intero debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi. La proposta di proroga: cosa prevedeNel corso del 2026, diversi gruppi parlamentari hanno avanzato proposte di modifica al regime della rottamazione quinquies, con due obiettivi principali: prorogare i termini di pagamento per i contribuenti gia aderenti e riaprire la finestra di adesione per chi non ha ancora regolarizzato la propria posizione fiscale.La proposta di proroga, discussa in sede parlamentare, prevede le seguenti misure principali:Proroga delle rate in scadenza nel 2026: slittamento di 6-12 mesi per i pagamenti gia pianificati, con l’obiettivo di alleggerire il carico sui contribuenti in difficolta finanziaria.Riapertura dell’adesione: nuova finestra per presentare le domande di definizione agevolata, rivolta ai contribuenti che non hanno aderito in tempo o che sono decaduti per mancato pagamento.Estensione dell’ambito applicativo: inclusione di tipologie di debiti attualmente escluse, in particolare i tributi locali come IMU, TARI e sanzioni amministrative (multe).Rateizzazione estesa: possibilita di suddividere il debito in un numero maggiore di rate, fino a 120 rate mensili per i debiti piu consistenti.E importante precisare che, al momento della redazione di questo articolo, si tratta ancora di proposte in fase di discussione e non di norme gia approvate. Il Parlamento sta valutando l’inserimento di queste misure nel prossimo provvedimento fiscale di urgenza o nel collegato alla Legge di Bilancio 2027. Estensione a IMU e TARI: come funzionerebbeUno degli aspetti piu innovativi della proposta riguarda l’estensione della rottamazione ai tributi locali, in particolare all’IMU (Imposta Municipale Propria) e alla TARI (Tassa sui Rifiuti). Attualmente, queste imposte comunali sono escluse dall’ambito applicativo della rottamazione quinquies, che si applica solo ai debiti iscritti a ruolo e affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.Il meccanismo proposto per l’estensione dell’IMU alla rottamazione prevede una doppia modalita di intervento:Per i debiti IMU gia iscritti a ruolo: l’inclusione automatica nell’ambito della rottamazione quinquies, con le stesse regole gia previste per i tributi erariali (cancellazione di sanzioni e interessi di mora, pagamento solo dell’imposta dovuta).Per i debiti IMU non ancora iscritti a ruolo: istituzione di una procedura speciale di sanatoria diretta con il Comune, con condizioni agevolate definite da ciascun ente locale nell’ambito di linee guida nazionali.Per quanto riguarda la TARI, la proposta e analoga: i Comuni avrebbero la facolta – non l’obbligo – di aderire al sistema di rottamazione, predisponendo proprie procedure di definizione agevolata in linea con le disposizioni statali. Questo aspetto e cruciale: non tutti i Comuni sarebbero obbligati ad applicare la rottamazione ai tributi locali, creando una potenziale disomogeneita territoriale.Secondo le stime preliminari, i debiti IMU e TARI non pagati presenti nelle cartelle esattoriali comunali ammonterebbero a oltre 20 miliardi di euro, una cifra che rende comprensibile l’interesse dei contribuenti per questa possibile estensione. Rottamazione delle multe: la proposta per le sanzioni comunaliOltre a IMU e TARI, la proposta di estensione della rottamazione quinquies include anche le sanzioni amministrative comunali, comunemente chiamate “multe”. Si tratta prevalentemente di contravvenzioni al Codice della Strada (verbali per infrazioni al CDS) e di sanzioni per violazioni a regolamenti comunali.La rottamazione delle multe avrebbe caratteristiche specifiche rispetto agli altri tributi:Pagamento solo della sanzione base: eliminazione delle maggiorazioni per tardivo pagamento (che possono raddoppiare o triplicare l’importo originario) e degli interessi maturati.Cancellazione degli interessi di mora: le sanzioni per ritardato pagamento, spesso molto elevate per le multe piu vecchie, verrebbero azzerate.Esclusione delle sanzioni penali: la rottamazione non si applicherebbe alle sanzioni derivanti da illeciti penali, ma solo a quelle di natura amministrativa.Limite temporale: la proposta prevede che siano rottamabili le sanzioni affidate alla riscossione entro una certa data, con ogni probabilita fissata al 31 dicembre 2023 per allineamento con le altre cartelle.L’introduzione della rottamazione delle multe ha suscitato un acceso dibattito. I sostenitori evidenziano che molti cittadini si trovano con cartelle esattoriali per sanzioni ormai moltiplicate da anni di interessi e maggiorazioni, rendendo di fatto impossibile il pagamento. I critici, invece, sottolineano il rischio di un effetto moral hazard: incentivare chi non paga nell’aspettativa di future sanatorie. Iter parlamentare e tempistiche di approvazioneLa proposta di proroga e di estensione della rottamazione quinquies sta seguendo un iter parlamentare complesso. Al momento, le discussioni si svolgono principalmente in sede di Commissione Finanze, sia alla Camera che al Senato, nell’ambito dei lavori preparatori per il prossimo provvedimento fiscale.I principali ostacoli all’approvazione riguardano:Copertura finanziaria: ogni proroga o estensione deve essere finanziata. Il Governo deve trovare le risorse necessarie a compensare il mancato gettito derivante dalla cancellazione di sanzioni e interessi.Consenso degli enti locali: i Comuni devono essere coinvolti nella definizione delle regole per la rottamazione dei tributi locali, e non tutti sono favorevoli a rinunciare a entrate gia accertate.Compatibilita con il PNRR: alcune misure di condono fiscale potrebbero essere in tensione con gli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Precedenti giurisprudenziali: la Corte Costituzionale ha gia avuto modo di pronunciarsi sulle sanatorie fiscali, ponendo dei limiti alla loro applicazione reiterata.Le tempistiche ipotizzate per l’eventuale approvazione della norma variano tra un decreto legge estivo 2026 (nel caso di urgenza dichiarata) e il collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2027. In ogni caso, prima di procedere con qualsiasi pianificazione, e fondamentale attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Chi beneficerebbe dell’estensioneSe la proposta di estensione della rottamazione quinquies a IMU, TARI e multe venisse approvata, la platea dei potenziali beneficiari sarebbe molto ampia. Analizziamo le categorie principali:Proprietari di immobili con debiti IMUI proprietari di immobili che negli anni non hanno versato o hanno versato in misura insufficiente l’IMU sarebbero tra i principali beneficiari. Si tratta spesso di situazioni in cui il debito originario, ampliato da anni di sanzioni (30% di maggiorazione) e interessi di mora (oltre il 5% annuo), ha raggiunto importi difficilmente sostenibili. Con la rottamazione, potrebbero pagare solo il tributo originariamente dovuto, con un risparmio anche superiore al 50% del totale richiesto.Famiglie e imprese con debiti TARINumerose famiglie e piccole imprese hanno accumulato debiti TARI negli anni, in particolare nel periodo della crisi economica da Covid-19 (2020-2021) e durante la successiva crisi energetica. Anche in questo caso, le sanzioni e gli interessi hanno spesso reso il debito complessivo molto superiore all’importo originario della tassa sui rifiuti.Conducenti con vecchie sanzioni al Codice della StradaChi ha ricevuto verbali per infrazioni al Codice della Strada mai pagati e successivamente affidati alla riscossione coattiva potrebbe beneficiare dell’eliminazione delle maggiorazioni. Le sanzioni del CDS, se non pagate entro 60 giorni, vengono aumentate del 10% ogni anno, rendendo spesso il debito complessivo multiplo dell’importo originario della contravvenzione. Calcolo del risparmio: esempi praticiPer comprendere meglio il potenziale vantaggio economico dell’estensione della rottamazione quinquies, vediamo alcuni esempi pratici di calcolo del risparmio.Esempio 1: Debito IMU da 5.000 euroUn contribuente ha un debito IMU di 5.000 euro risalente al 2019, mai pagato e ora in cartella esattoriale. Ecco come si compone il totale attualmente richiesto:VoceImportoIMU originaria 20195.000 euroSanzione 30%1.500 euroInteressi legali 2019-2026 (circa 5 anni)875 euroInteressi di mora ADER350 euroSpese di notifica e procedura120 euroTotale cartella7.845 euroCon rottamazione (solo IMU + interessi legali)5.875 euroRisparmio1.970 euro (circa 25%)Esempio 2: Multa da 200 euro diventata 800 euroUn comune verbale per infrazione stradale da 200 euro del 2018, mai pagato, puo trasformarsi in una cartella esattoriale di importo notevolmente superiore:VoceImportoMulta originaria 2018200 euroMaggiorazione 100% (non pagata in 60 gg)200 euroMaggiorazioni annuali ADER (10% x anni)160 euroInteressi di mora85 euroSpese procedura65 euroTotale cartella710 euroCon rottamazione (solo sanzione base)200 euroRisparmio510 euro (circa 72%)Come si vede dagli esempi, il beneficio della rottamazione e tanto maggiore quanto piu il debito e datato, poiche sanzioni e interessi si accumulano nel tempo aumentando significativamente l’importo originario.Differenze tra tributi erariali e tributi locali nella rottamazioneE fondamentale comprendere le differenze strutturali tra la rottamazione dei tributi erariali (IRPEF, IVA, IRES, gestita da ADER) e la possibile rottamazione dei tributi locali (IMU, TARI, gestiti dai Comuni). Queste differenze influenzano le modalita di adesione e i vantaggi ottenibili.CaratteristicaTributi erariali (ADER)Tributi locali (Comuni)Ente gestoreAgenzia Entrate-RiscossioneComune o concessionario localeProcedura di adesioneUnica (modulo ADER online)Differenziata per ComuneObbligatorietaSi applica a tuttiFacolta del singolo ComuneCancellazione sanzioni100% sanzioni e interessi moraDa definire (proposta: 100%)Pagamento minimoImposta + interessi legaliSolo imposta (proposta)Rate disponibiliFino a 60 rateDa definire localmenteScadenzaUnica nazionalePotenzialmente variabileQuesta disomogeneita potenziale e uno dei principali punti critici della proposta. Se ogni Comune potesse decidere autonomamente se aderire e con quali modalita, si rischierebbe una situazione in cui i contribuenti di alcuni Comuni beneficiano della rottamazione mentre altri, nella stessa regione, no. Una situazione che potrebbe generare contenziosi e dubbi di legittimita costituzionale sul piano della parita di trattamento. Rischi e critiche della propostaLa proposta di proroga ed estensione della rottamazione quinquies non e priva di critiche e rischi. I principali punti di discussione riguardano sia l’efficienza del sistema fiscale che la giustizia distributiva.Il problema del moral hazardIl principale rischio evidenziato dai critici e quello del moral hazard: la ripetizione di sanatorie e rottamazioni (dalla “rottamazione bis” del 2018 alla quinta edizione del 2025) rischia di creare nei contribuenti la convinzione che non pagare le tasse sia conveniente, nell’attesa della prossima sanatoria. Questo fenomeno, documentato da diversi studi economici, puo erodere la cultura del pagamento spontaneo delle imposte e ridurre il gettito fiscale nel medio-lungo periodo.L’impatto sulle casse comunaliPer i Comuni, la rottamazione di IMU e TARI avrebbe un impatto significativo sulle entrate. Molti enti locali hanno gia contabilizzato una parte di questi crediti nei propri bilanci, e la loro cancellazione (anche parziale) potrebbe creare difficolta di cassa. Per questo motivo, alcune associazioni di Comuni hanno espresso perplessita sulla proposta, chiedendo meccanismi compensativi da parte dello Stato.Iniquita verso i contribuenti in regolaUn’altra critica frequente riguarda l’iniquita verso chi ha pagato regolarmente. I contribuenti che, spesso con sacrificio, hanno onorato i propri debiti fiscali si trovano in una posizione di svantaggio rispetto a chi ha evitato di pagare e ora beneficia di una sanatoria. Questo tema di equita e particolarmente sentito in relazione alle multe stradali, dove chi ha pagato puntualmente si trova ad aver pagato importi molto superiori a chi ottiene la rottamazione.Come prepararsi all’eventuale apertura della rottamazione estesaAnche se la proposta non e ancora legge, e possibile prepararsi in anticipo per essere pronti ad aderire tempestivamente nel caso in cui venisse approvata. Ecco i passi consigliati:1. Verificare i debiti IMU e TARI pregressiIl primo passo e verificare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune. E possibile farlo:Accedendo al portale del proprio Comune nella sezione tributi localiRichiedendo un estratto conto tributario allo sportello tributi del ComuneConsultando il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (area riservata) per i debiti gia passati in cartella esattorialeVerificando le eventuali comunicazioni di iscrizione a ruolo ricevute negli anni precedenti2. Raccogliere la documentazioneE utile raccogliere tutta la documentazione relativa ai debiti: avvisi di accertamento IMU, comunicazioni TARI, verbali per infrazioni stradali e relative cartelle esattoriali. Avere tutto a portata di mano facilitera la verifica dei debiti rottamabili e il calcolo del risparmio ottenibile.3. Valutare la convenienzaNon sempre la rottamazione e la scelta migliore. In alcuni casi, potrebbe essere piu conveniente:Contestare un avviso di accertamento IMU che si ritiene infondatoRichiedere la rateizzazione ordinaria del debito (fino a 72 rate per ADER)Valutare il ravvedimento operoso per debiti ancora non iscritti a ruolo, con sanzioni ridotteVerificare se il debito e prescritto (i tributi locali si prescrivono generalmente in 5 anni)Per una valutazione accurata della propria situazione, e sempre consigliabile rivolgersi a un professionista qualificato come il CAF Centro Fiscale, che puo analizzare la posizione specifica e consigliare la soluzione piu vantaggiosa.4. Monitorare l’iter legislativoE fondamentale seguire l’evoluzione della normativa. La proposta di proroga ed estensione della rottamazione quinquies e ancora in fase di discussione, e le condizioni definitive potrebbero differire significativamente da quelle attuali. Le fonti da monitorare includono la Gazzetta Ufficiale, il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la verifica della tua posizione fiscale e la gestione delle pratiche di definizione agevolata. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti sulla rottamazione quinquies e la proposta di prorogaLa rottamazione quinquies si applica gia all’IMU?No. Attualmente la rottamazione quinquies si applica solo ai debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), che gestisce i tributi erariali. L’IMU, la TARI e le multe comunali sono tributi locali e attualmente esclusi. La loro inclusione e oggetto di una proposta in fase di discussione parlamentare, non ancora approvata.Quando verranno comunicati i termini definitivi della proroga?Le tempistiche dipendono dall’iter parlamentare. Le ipotesi piu accreditate indicano un possibile decreto legge estivo 2026 oppure l’inserimento nella legge collegata alla Manovra 2027. Per essere aggiornati tempestivamente, e consigliabile iscriversi alla newsletter del CAF Centro Fiscale o monitorare la Gazzetta Ufficiale.Come faccio a sapere se ho debiti IMU o TARI in cartella esattoriale?Puoi verificarlo accedendo all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) con SPID, CIE o CNS. Troverai tutte le cartelle a tuo carico, comprese quelle per tributi locali che il Comune ha affidato alla riscossione coattiva. In alternativa, puoi rivolgerti allo sportello tributi del tuo Comune.Se ho gia aderito alla rottamazione quinquies, posso beneficiare anche dell’estensione ai tributi locali?Si, se la proposta venisse approvata, potrebbe essere prevista una procedura separata per aderire alla parte relativa ai tributi locali, anche per chi ha gia aderito alla rottamazione quinquies ordinaria. Le due procedure riguardano debiti diversi e sarebbero gestite da enti diversi (ADER vs Comuni).Conviene aspettare la rottamazione estesa o e meglio pagare adesso?Dipende dalla situazione specifica. Se hai debiti IMU, TARI o multe significativi e il risparmio atteso e consistente, puo valere la pena attendere qualche mese per capire se la proposta viene approvata. Tuttavia, nel frattempo il debito continua a maturare interessi e il rischio di azioni esecutive (pignoramenti) non scompare. Il consiglio e di consultare il CAF Centro Fiscale per valutare caso per caso.Hai Debiti Fiscali? Rivolgiti al CAF Centro FiscaleIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a verificare la tua posizione debitoria, valutare la convenienza della rottamazione e gestire tutte le pratiche fiscali in modo corretto e tempestivo.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI Chiusura Partita IVA a Udine: Quando e Come Farla Chiudere la partita IVA è una decisione importante che richiede attenzione ai tempi, ai costi e alle procedure burocratiche. 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Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-06 10:19:342026-05-31 16:51:26Rottamazione Quinquies: Proroga, Estensione a IMU, TARI e Multe – La Proposta 2026
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CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIIl Quadro F del Modello 730/2026: Acconti, Crediti e Novità del Rigo F15Il Quadro F del modello 730/2026 è una delle sezioni più tecniche e spesso trascurate della dichiarazione dei redditi. Eppure, una compilazione errata di questa parte può determinare il versamento di acconti d’imposta sbagliati, la perdita di crediti o sanzioni per omissioni. Il Quadro F raccoglie informazioni fondamentali: gli acconti IRPEF versati nell’anno precedente, i crediti d’imposta residui, gli acconti sulla cedolare secca, l’imposta sostitutiva sul TFR e, novità del 2026, il rigo F15 dedicato a situazioni specifiche legate alla revisione del calendario fiscale. In questa guida completa spieghiamo ogni rigo, con esempi pratici, tabelle e indicazioni per evitare gli errori più frequenti.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCos’è il Quadro F del 730/2026: panoramicaRigo F1: acconti IRPEF versati nel 2025Righi F2, F3, F4: addizionali e acconti cedolareRigo F5: eccedenza IRPEF e utilizzo del creditoRigo F6: acconti cedolare secca 2025Righi F7 e F8: crediti d’imposta e detrazioni non fruiteRighi F9–F12: ritenute, imposte sostitutive e rimborsiRigo F13: imposta sostitutiva sul TFR e rivalutazioniRigo F14: imposta sostitutiva locazioni breviRigo F15: la novità del 730/2026 — compensazione e revisione accontiCompilazione del Quadro F passo per passoErrori comuni e come evitarliCasi pratici: esempi di compilazioneCos’è il Quadro F del 730/2026: panoramicaIl Quadro F del modello 730/2026 è la sezione riservata alle informazioni che il contribuente deve fornire in merito agli acconti d’imposta già versati, ai crediti maturati negli anni precedenti e ad alcune situazioni particolari che incidono sul calcolo dell’imposta finale. Si tratta di una sezione cruciale perché i dati inseriti qui vengono utilizzati dal CAF o dal sostituto d’imposta per calcolare l’eventuale rimborso o saldo da pagare.Secondo le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026, il Quadro F è strutturato in più righi numerati da F1 a F15, ciascuno con una funzione specifica. La novità più rilevante dell’anno è il rigo F15, introdotto dalla legge di bilancio 2026 per gestire situazioni legate alla revisione del calendario fiscale e alla possibilità di compensare determinate imposte sostitutive. Vediamo ogni rigo nel dettaglio. Rigo F1: acconti IRPEF versati nel 2025Il rigo F1 è probabilmente il rigo più importante del Quadro F. In questo rigo vanno indicate le somme versate a titolo di acconto IRPEF nel corso del 2025, sia la prima che la seconda o unica rata. Queste somme vengono automaticamente portate in deduzione dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento (2025).Chi ha presentato il modello 730/2025 o il modello Redditi PF 2025 e ha versato gli acconti tramite modello F24, deve riportare tali importi qui. L’Agenzia delle Entrate evidenzia che gli acconti IRPEF 2025 ammontavano generalmente al 100% dell’imposta risultante dalla dichiarazione precedente, con la prima rata pari al 40% entro il 30 giugno 2025 e la seconda rata del 60% entro il 30 novembre 2025.Tipologia accontoPercentualeScadenza 2025Codice tributo F24Prima rata acconto IRPEF40%30 giugno 20254033Seconda rata acconto IRPEF60%1° dicembre 20254034Unica rata acconto IRPEF100%1° dicembre 20254034Attenzione: chi ha optato per il pagamento rateizzato tramite sostituto d’imposta (mediante trattenuta dalla busta paga o dalla pensione) non deve compilare questo rigo, in quanto le trattenute sono già conteggiate dal sostituto. Il rigo F1 riguarda esclusivamente i versamenti diretti tramite F24.Per i contribuenti che nel 2025 hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), gli acconti IRPEF possono differire da quelli standard, in quanto determinati sulla base del reddito concordato. In questo caso, è necessario verificare attentamente i versamenti effettuati prima di compilare F1. Consulta la nostra guida completa al 730 2026 per un quadro d’insieme sulla dichiarazione. Righi F2, F3, F4: addizionali regionali, comunali e accontiI righi F2, F3 e F4 riguardano rispettivamente l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF, le eccedenze di addizionale regionale e comunale, e ulteriori situazioni di acconto specifiche. Ecco nel dettaglio cosa indicare in ciascun rigo.Rigo F2: acconto addizionale comunaleNel rigo F2 si indica l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF versato nell’anno precedente. L’addizionale comunale viene calcolata sul reddito imponibile IRPEF con aliquote che variano da comune a comune (generalmente comprese tra lo 0,1% e lo 0,9%). L’acconto per il 2025 era pari al 30% dell’addizionale comunale dovuta nell’anno precedente (per la sola quota che non sia già stata trattenuta dal sostituto).I lavoratori dipendenti e pensionati che hanno il sostituto d’imposta non devono compilare questo rigo poiché l’addizionale è già stata trattenuta in busta paga. Il rigo F2 è rilevante per chi ha presentato il 730 senza sostituto o il modello Redditi PF. L’addizionale regionale IRPEF segue invece un meccanismo diverso e si calcola con aliquote determinate dalla propria Regione di residenza.Righi F3 e F4: eccedenze e acconti diversiIl rigo F3 accoglie le eccedenze di addizionale regionale che risultano dal prospetto di liquidazione della dichiarazione precedente e che il contribuente non ha potuto compensare. Il rigo F4 è utilizzato per indicare l’acconto del 20% sulla tassazione separata versato autonomamente, quando non è stato operato dal sostituto d’imposta. Rigo F5: eccedenza IRPEF e utilizzo del creditoIl rigo F5 riguarda l’eccedenza IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del 730 dell’anno precedente. Quando nella dichiarazione dei redditi precedente è emerso un credito IRPEF (importo a rimborso), e il contribuente ha optato per il riporto in compensazione invece del rimborso immediato, tale importo viene indicato nel rigo F5.Questa eccedenza può essere utilizzata in tre modi alternativi:A scomputo dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno corrente (casella 1 del rigo F5)A rimborso, chiedendone la restituzione tramite il modello 730 (casella 2)In compensazione tramite modello F24 per altri tributi dovuti (casella 3)È fondamentale indicare la scelta corretta, perché una selezione errata può portare a versamenti duplicati o a crediti non utilizzati. Chi, per esempio, ha un credito IRPEF di 300 euro dalla dichiarazione 2025 e nel 2026 prevede di dover versare un acconto significativo, può convenire optare per il riporto a scomputo dell’acconto (casella 1), riducendo così il versamento F24 di novembre 2026. Rigo F6: acconti cedolare secca versati nel 2025Il rigo F6 è dedicato ai proprietari di immobili che hanno optato per la cedolare secca sulle locazioni e che hanno versato gli acconti relativi all’anno 2025. La cedolare secca 2026 si applica con aliquota ordinaria del 21% per i contratti a canone libero e del 10% per i contratti a canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa (ridotta al 10% anche per alcune tipologie di contratti transitori).Gli acconti cedolare secca 2025 erano dovuti nella misura del 100% dell’imposta risultante dal precedente periodo d’imposta, con le stesse scadenze dell’acconto IRPEF: prima rata (40%) a giugno 2025 e seconda rata (60%) a novembre 2025. Chi aveva un’imposta cedolare secca 2024 inferiore a 257,52 euro versava un’unica rata a novembre 2025.Aliquota cedolare seccaTipologia contrattoCodice tributo F2421%Contratti a canone libero (4+4)184010%Canone concordato, comuni alta tensione184221%Locazioni brevi (Airbnb, ecc.)1919Importante per il 2026: la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha confermato che le locazioni brevi continuano ad applicare la cedolare secca al 26% per i proprietari che affittano più di un immobile. Chi affitta un solo immobile in locazione breve mantiene l’aliquota del 21%. Per approfondire, consulta la nostra guida su cedolare secca o IRPEF: quando conviene. Righi F7 e F8: crediti d’imposta e detrazioni non fruiteI righi F7 e F8 sono riservati a specifici crediti d’imposta maturati dal contribuente che non sono stati ancora interamente utilizzati. Si tratta di crediti “capaci” di ridurre direttamente l’imposta lorda dovuta, non semplici detrazioni.Rigo F7: credito d’imposta per il riacquisto della prima casaNel rigo F7 si indica il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Questo credito spetta a chi ha venduto un’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e ne ha acquistata un’altra entro un anno, versando in precedenza l’imposta di registro ordinaria (9%) sull’immobile ceduto. Il credito è pari alla minore tra l’imposta di registro pagata sull’immobile venduto e quella pagata sul nuovo acquisto.Rigo F8: altri crediti d’impostaIl rigo F8 comprende un insieme eterogeneo di crediti d’imposta residui, tra cui:Credito d’imposta per immobili colpiti da calamità naturali (sisma, alluvioni)Crediti per investimenti in startup o PMI innovative non ancora compensatiCredito d’imposta per ricerca e sviluppo maturato da lavoratori autonomiCredito per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi nei casi previstiCrediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro derivanti dal periodo COVID ancora residuiOgni credito riportato nel rigo F8 deve essere documentato e tracciabile: è indispensabile conservare la documentazione che attesta la spesa sostenuta e il diritto al credito. L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su questi crediti, in particolare su quelli legati a misure di incentivo straordinario come il bonus ristrutturazioni e spese mediche detraibili. Righi F9–F12: ritenute, imposte sostitutive e rimborsiI righi F9, F10, F11 e F12 riguardano ritenute d’acconto subite, rimborsi da ripartire tra più soggetti e altre situazioni che richiedono rettifiche al calcolo dell’imposta finale.Rigo F9: ritenute su redditi a tassazione separataIl rigo F9 accoglie le ritenute subite su redditi soggetti a tassazione separata che non sono stati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta (definitiva). Tipici esempi sono: le ritenute su arretrati di lavoro dipendente, le ritenute su somme da precedenti rapporti di lavoro (TFR anticipato in casi particolari), le ritenute su indennità di fine rapporto non gestite completamente dal sostituto.Righi F10, F11, F12: acconti tassazione separata e rettificheIl rigo F10 riguarda l’acconto del 20% sulla tassazione separata già versato autonomamente (distinto dall’acconto gestito dal sostituto). Questo rigo interessa principalmente chi ha percepito TFR da datori privati e deve autonomamente versare l’acconto in attesa della liquidazione definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.Il rigo F11 è usato per indicare le rate del trattamento integrativo 2022 (ex Bonus Renzi/Gualtieri) da restituire, qualora il sostituto non abbia già effettuato il recupero. Il rigo F12 raccoglie invece i rimborsi da ripartire tra più soggetti in caso di dichiarazione congiunta o di crediti condivisi tra coobbligati.Rigo F13: imposta sostitutiva sul TFR e rivalutazioniIl rigo F13 è dedicato all’imposta sostitutiva dell’11% sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR) lasciato in azienda. Questa imposta grava sulla quota di TFR rivalutata annualmente (secondo gli indici ISTAT dell’inflazione), ed è dovuta ogni anno indipendentemente dalla presenza di un acconto versato nell’anno precedente.Il meccanismo funziona così: il datore di lavoro calcola la rivalutazione del TFR maturata nell’anno (applicando il coefficiente pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT) e versa l’imposta sostitutiva dell’11% tramite modello F24 (codice tributo 1712). L’importo versato deve essere indicato nel rigo F13 del 730 del dipendente solo se il dipendente ha gestito autonomamente questo versamento (caso raro) o se emergono differenze da regolarizzare.VoceDettaglioImposta sostitutiva TFR11% sulla rivalutazione annua del TFRBase di calcoloRivalutazione = 1,5% + 75% inflazione ISTATCodice tributo F241712Scadenza versamento datore16 dicembre di ciascun annoPer i lavoratori con TFR conferito ai fondi di previdenza complementare, l’imposta sostitutiva sull’11% non è dovuta sul TFR trasferito al fondo, ma eventualmente sulle quote maturate nella fase di accumulo nel fondo stesso (tassazione del rendimento al 20%). Questo aspetto non confluisce nel rigo F13 ma nei quadri dedicati alla previdenza complementare.Rigo F14: imposta sostitutiva locazioni breviIl rigo F14, consolidato nelle istruzioni 730/2026, riguarda l’imposta sostitutiva sulle locazioni brevi (contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni, stipulati anche tramite piattaforme come Airbnb, Booking, Vrbo). Questo rigo è stato oggetto di revisione in seguito alle modifiche apportate dal D.L. 145/2023 (convertito con modificazioni) e dalle relative circolari ministeriali.Chi utilizza la cedolare secca per le locazioni brevi e ha già subito ritenute dalla piattaforma intermediaria (nel caso di Airbnb Italia S.r.l., la ritenuta del 21% è operata automaticamente) deve riportare in F14 l’eventuale differenza tra l’imposta dovuta e le ritenute già subite, oppure il credito emergente in caso di eccedenza. Per approfondire la cedolare secca 2026 e tutte le sue implicazioni, ti consigliamo la nostra guida dedicata. Rigo F15: la novità del 730/2026 — compensazione e revisione accontiIl rigo F15 rappresenta la principale novità del Quadro F nel modello 730/2026. Introdotto in attuazione delle disposizioni contenute nella legge delega fiscale (L. 111/2023) e dei relativi decreti attuativi, questo rigo gestisce situazioni specifiche legate alla revisione del sistema degli acconti d’imposta e alla possibilità di compensare determinate somme derivanti da imposte sostitutive speciali.Cosa indica il rigo F15Il rigo F15 si articola in più colonne e serve a gestire le seguenti casistiche:Colonna 1 — Acconto ridotto per riduzione previsionale del reddito: il contribuente che prevede una significativa riduzione del proprio reddito nel 2026 rispetto al 2025 può indicare nel rigo F15, colonna 1, la quota di acconto IRPEF che intende versare in misura ridotta rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione. È necessario conservare documentazione idonea a dimostrare la previsione di riduzione (ad esempio, situazione lavorativa mutata, cassa integrazione, riduzione attività professionale).Colonna 2 — Imposta sostitutiva per rivalutazione di partecipazioni o terreni: chi ha rivalutato partecipazioni societarie o terreni (ai sensi delle proroghe periodiche delle leggi di bilancio) e ha versato l’imposta sostitutiva prevista indica in questa colonna il relativo importo già corrisposto, ai fini del corretto conteggio in sede di liquidazione 730.Colonna 3 — Residui imposta sostitutiva concordato preventivo biennale (CPB): i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025 e hanno versato acconti di imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato possono indicare eventuali residui o eccedenze da riportare nel calcolo del saldo 2025.Colonna 4 — Codice situazione speciale: un codice numerico da 1 a 5 che identifica la casistica applicabile, secondo la tabella prevista nelle istruzioni ministeriali del 730/2026.Istruzioni operative per il rigo F15Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026 (pagina 87 del fascicolo istruzioni, versione aggiornata marzo 2026) chiariscono che:Il rigo F15 NON va compilato se il contribuente non rientra in nessuna delle casistiche previste: la maggior parte dei contribuenti ordinari (lavoratori dipendenti, pensionati senza particolari situazioni) lascerà il rigo F15 in bianco.La compilazione errata del rigo F15, in particolare l’inserimento di importi non dovuti nella colonna 1 (riduzione previsionale), può determinare l’applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione e interessi sugli acconti non versati.Per i contribuenti che aderiscono al CPB e indicano residui in colonna 3, il valore deve corrispondere esattamente agli importi risultanti dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al concordato accettato.Esempio pratico rigo F15 — concordato preventivo biennale: Marco è un artigiano con reddito concordato per il 2024-2025. Nel 2025 ha versato un acconto di imposta sostitutiva CPB di 1.200 euro (codice tributo 4068). Nell’elaborare il 730/2026, questo importo confluirà nel rigo F15, colonna 3, riducendo l’eventuale saldo a debito IRPEF risultante dalla liquidazione finale. Compilazione del Quadro F passo per passoEcco una guida operativa alla compilazione del Quadro F del 730/2026, rigo per rigo, pensata per il contribuente che compila autonomamente o si reca al CAF:Fase 1: raccogliere i documenti necessariPrima di compilare il Quadro F, occorre reperire i seguenti documenti:Ricevute F24 di tutti i versamenti di acconto effettuati a giugno e novembre 2025 (codici 4033, 4034, 1840, 1842)Prospetto di liquidazione del 730/2025 (il “modello 730-3”) per verificare acconti, eccedenze e crediti riportatiCertificazione Unica 2026 (CU) rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico, per controllare le ritenute già operateEventuali comunicazioni del concordato preventivo biennale (per i soggetti ISA)Contratti di locazione con cedolare secca e relativi F24 per la cedolareFase 2: compilare i righi nell’ordine correttoL’ordine logico di compilazione del Quadro F è il seguente:F1: inserire il totale degli acconti IRPEF versati con F24 a giugno e novembre 2025 (sommare la prima e la seconda rata)F2: inserire l’acconto addizionale comunale versato autonomamente (se applicabile)F5: indicare l’eccedenza IRPEF riportata dal 730 precedente e scegliere la modalità di utilizzo (scomputo/rimborso/compensazione)F6: inserire il totale degli acconti cedolare secca versati a giugno e novembre 2025F7/F8: indicare i crediti d’imposta specifici se si è nella casistica previstaF13: indicare l’imposta sostitutiva sul TFR se non già gestita dal sostitutoF15: compilare solo se si è in una delle casistiche specifiche previste (CPB, riduzione previsionale, rivalutazioni)Fase 3: verifica con il modello 730-3Una volta compilato il Quadro F, il CAF o il sostituto d’imposta produce il modello 730-3 (prospetto di liquidazione) che riporta il calcolo finale dell’imposta. Il contribuente deve verificare che:Gli acconti indicati in F1 siano integralmente sottratti all’imposta lorda dovutaL’eventuale credito F5 sia stato correttamente applicato secondo la modalità sceltaIl risultato finale (rimborso o debito) sia ragionevole e coerente con la propria situazione fiscaleErrori comuni e come evitarliLa compilazione del Quadro F è soggetta ad errori frequenti che possono avere conseguenze spiacevoli. Ecco i principali errori e come evitarli:ErroreConseguenzaCome evitarloOmettere una rata di acconto IRPEF versataImposta risultante maggiorata, rimborso ridottoControllare tutti gli F24 pagati a giugno e novembreCompilare F15 senza rientrare nella casisticaSanzione + interessi su acconto insufficienteVerificare attentamente le istruzioni AdEIndicare in F6 acconto cedolare mai versatoReato di dichiarazione infedeleVerificare i versamenti cedolare secca con F24Non indicare eccedenza IRPEF da anno precedente (F5)Credito non utilizzato, doppio pagamentoControllare il prospetto 730-3 dell’anno scorsoScegliere rimborso in F5 ma avere debiti verso AdECompensazione automatica da AdE, rimborso ridottoVerificare la propria posizione sul cassetto fiscaleConfondere acconto cedolare (F6) con IRPEF (F1)Duplicazione o omissione di importiTenere separate le ricevute per tipologia di tributoCasi pratici: esempi di compilazione del Quadro FPer rendere concreta la compilazione del Quadro F, presentiamo tre casi tipici con i relativi dati da inserire.Caso 1 — Lavoratore dipendente standardLuca è un impiegato. Il suo sostituto d’imposta (datore di lavoro) ha già trattenuto tutto il necessario dalla busta paga nel corso del 2025. Non ha effettuato versamenti autonomi tramite F24. Non ha immobili in locazione con cedolare secca. Non rientra nel CPB.Compilazione Quadro F: tutti i righi F1–F15 rimangono in bianco o a zero. Gli acconti sono stati trattenuti dal sostituto d’imposta e risultano già nella CU 2026. Il 730 verrà liquidato senza intervenire sul Quadro F.Caso 2 — Pensionato con immobile locato a cedolare seccaMaria è pensionata INPS. Ha un appartamento affittato con contratto 4+4 a canone libero e ha optato per la cedolare secca al 21%. Nel 2025 ha versato autonomamente: acconto cedolare secca prima rata (giugno 2025): 420 euro; seconda rata (novembre 2025): 630 euro. Totale acconto cedolare versato: 1.050 euro. Eccedenza IRPEF dalla dichiarazione 2025: 180 euro (sceglie rimborso).Compilazione Quadro F:F1: 0 (INPS ha trattenuto gli acconti IRPEF pensione)F5: 180 euro — casella rimborso selezionataF6: 1.050 euro (totale acconti cedolare secca versati con F24)Caso 3 — Professionista con CPB e riduzione previsionale del redditoFederica è una consulente fiscale con regime ISA che ha aderito al concordato preventivo biennale. Nel 2025 ha versato un acconto IRPEF ordinario (F1) di 3.200 euro (prima + seconda rata) e un acconto di imposta sostitutiva CPB (codice tributo 4068) di 900 euro. Per il 2026 prevede una significativa riduzione del reddito a causa di un’interruzione del principale mandato professionale.Compilazione Quadro F:F1: 3.200 euro (acconti IRPEF versati con F24)F15, colonna 3: 900 euro (imposta sostitutiva CPB)F15, colonna 1: importo ridotto acconto 2026 (da calcolare sulla base del reddito previsionale 2026)F15, colonna 4: codice situazione speciale CPB (secondo tabella istruzioni AdE)Attenzione: per Federica è essenziale farsi assistere da un CAF o da un consulente fiscale abilitato, poiché la compilazione del rigo F15 richiede una valutazione precisa e documentata per evitare sanzioni. Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza personalizzata sul 730/2026 e sulle implicazioni del concordato preventivo biennale. Leggi anche la nostra guida sulla detrazione del mutuo nel 730/2026 per ottimizzare ulteriormente la tua dichiarazione.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sul Quadro F del 730/2026Cosa succede se dimentico di indicare un acconto IRPEF versato nel rigo F1?Se dimentichi di indicare un acconto IRPEF nel rigo F1, il calcolo finale risultera errato e potrebbe emergere un debito d’imposta che in realta non esiste. Questo errore comporta un rimborso inferiore al dovuto o un versamento non necessario. Puoi correggere presentando un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026 oppure, in alternativa, presentare il modello Redditi PF entro il 30 novembre 2026.Il rigo F15 va compilato da tutti i contribuenti?No. Il rigo F15 va compilato solo da chi rientra in specifiche casistiche: contribuenti in regime ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale, chi ha rivalutato partecipazioni o terreni e versato la relativa imposta sostitutiva, o chi prevede una riduzione significativa documentabile del reddito 2026. La grande maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati lascia il rigo F15 completamente in bianco.Posso indicare in F6 l’acconto cedolare secca anche se l’ho versato in ritardo?Si, l’acconto cedolare secca versato tardivamente (con ravvedimento operoso) puo comunque essere indicato nel rigo F6, a patto che sia stato effettivamente versato prima della presentazione del modello 730. Il versamento tardivo con ravvedimento non preclude l’indicazione dell’importo, ma le sanzioni e gli interessi del ravvedimento non sono recuperabili tramite la dichiarazione.Cosa significa ‘eccedenza IRPEF’ nel rigo F5 e quando conviene scegliere il rimborso?L’eccedenza IRPEF nel rigo F5 e il credito IRPEF emerso dalla dichiarazione dell’anno precedente che non e stato ancora utilizzato. Conviene scegliere il rimborso diretto quando non si prevedono debiti futuri significativi o quando si ha urgenza della liquidita. Conviene invece optare per il riporto a scomputo dell’acconto se si prevede di dover versare acconti IRPEF a novembre 2026 (si riduce il versamento F24). Non conviene scegliere la compensazione F24 se non si hanno altri tributi da compensare.Gli acconti trattenuti in busta paga vanno indicati nel Quadro F?No. Gli acconti IRPEF e di addizionale comunale trattenuti dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico attraverso la busta paga NON vanno indicati nel Quadro F. Questi importi sono gia ricompresi nelle ritenute certificate dalla Certificazione Unica (CU 2026) e vengono automaticamente considerati dal CAF o dal sostituto d’imposta in fase di liquidazione. Il Quadro F riguarda solo i versamenti autonomi effettuati tramite modello F24.Cosa fare se ho commesso un errore nel Quadro F del 730 già presentato?Se hai gia presentato il 730/2026 e ti accorgi di un errore nel Quadro F (ad esempio un acconto omesso o un importo errato), puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. Il 730 integrativo sostituisce completamente il precedente. Se scopri l’errore dopo tale data, devi presentare il modello Redditi PF 2026 (ex Unico) entro il 30 novembre 2026 oppure, nei casi piu gravi, procedere con la dichiarazione integrativa nei termini di legge.Hai bisogno di assistenza per compilare il 730/2026?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre assistenza qualificata per compilare il modello 730/2026 in ogni sua parte, incluso il Quadro F con acconti, crediti e rigo F15.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640CONTATTA CAF CENTRO FISCALE CONARTICOLI CORRELATICAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI Chiusura Partita IVA a Udine: Quando e Come Farla Chiudere la partita IVA è una decisione importante che richiede attenzione ai tempi, ai costi e alle procedure burocratiche. Se hai cessato l'attività o stai valutando di farlo, è fondamentale conoscere tutti gli adempimenti necessari per… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-12 09:00:002026-10-07 17:35:09Chiusura Partita IVA a Udine: Quando e Come FarlaCAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist Completa Tutto ciò che paghi entro il 31 dicembre 2026 può trasformarsi in un risparmio concreto sulla dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. 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È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-06 09:19:342026-05-31 16:26:56Il Quadro F del Modello 730/2026: Acconti, Crediti e Novità del Rigo F15
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CAFCedolare Secca o IRPEF: Quando Conviene – Confronto 2026Scegliere tra cedolare secca e IRPEF per tassare i redditi da locazione è una delle decisioni fiscali più importanti per chi affitta un immobile. La cedolare secca conviene nella maggior parte dei casi, ma non sempre: dipende dal reddito complessivo, dalle detrazioni fiscali di cui si dispone e dal tipo di contratto. In questa guida aggiornata al 2026 analizziamo nel dettaglio quando conviene la cedolare secca al 21%, quando è meglio restare con la tassazione IRPEF ordinaria e quali sono gli impatti su ISEE e detrazioni familiari. Se hai dubbi sulla scelta migliore per la tua situazione, il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti con un’analisi personalizzata. Indice dei contenutiCos’è la cedolare secca e come funzionaAliquote IRPEF 2026: scaglioni e calcoloConfronto cedolare secca 21% vs IRPEF: tabella comparativaBreak-even point: quando la cedolare secca conviene davveroQuando NON conviene la cedolare seccaImpatto su ISEE e detrazioni familiariCedolare secca al 10%: canone concordatoEsempi pratici di calcoloDomande frequentiCos’è la cedolare secca e come funzionaLa cedolare secca è un regime fiscale opzionale introdotto nel 2011 che permette ai proprietari di immobili ad uso abitativo di pagare un’imposta sostitutiva fissa sui redditi da locazione, al posto dell’IRPEF e delle relative addizionali. In pratica, invece di sommare il canone di affitto agli altri redditi e pagare l’imposta progressiva, si applica un’aliquota fissa del 21% (o del 10% per i contratti a canone concordato) direttamente sul canone annuo.Chi sceglie la cedolare secca rinuncia alla possibilità di aggiornare il canone con l’indice ISTAT per tutta la durata del contratto. In compenso, non paga l’imposta di registro (2% annuo) né l’imposta di bollo sulla registrazione. Per approfondire tutti i requisiti e le modalità di adesione, ti consigliamo di leggere la nostra guida completa alla cedolare secca 2026. Aliquote IRPEF 2026: scaglioni e calcoloPer capire se la cedolare secca conviene, bisogna prima conoscere come funziona la tassazione IRPEF ordinaria. Con l’IRPEF, i redditi da locazione si sommano a quelli da lavoro, pensione o altri redditi e vengono tassati con aliquote progressive. Nel 2026 gli scaglioni IRPEF confermati dalla Legge di Bilancio sono tre:23% sui redditi fino a 28.000 euro35% sui redditi da 28.001 a 50.000 euro43% sui redditi oltre 50.000 euroA queste aliquote si aggiungono le addizionali regionali (dallo 0,9% al 3,33% a seconda della Regione) e le addizionali comunali (fino allo 0,8%). Questo significa che un contribuente con redditi nella fascia più alta può pagare fino al 47% di imposte sul canone d’affitto percepito. Con la tassazione IRPEF, però, il canone viene abbattuto del 5% a titolo forfettario (si dichiara solo il 95% del canone), un vantaggio che con la cedolare secca non si applica perché si tassa il 100% del canone. Confronto cedolare secca 21% vs IRPEF: tabella comparativaVediamo ora il confronto numerico tra cedolare secca al 21% e IRPEF per diversi livelli di reddito complessivo, ipotizzando un canone annuo di 9.600 euro (800 euro al mese). La tabella mostra l’imposta totale sul solo reddito da locazione, considerando anche le addizionali medie (stimiamo un 2% complessivo tra regionali e comunali).Reddito complessivoAliquota marginale IRPEF + addizionaliImposta IRPEF sul canone (95%)Cedolare secca 21%Risparmio con cedolare15.000 euro25% (23% + 2% add.)2.280 euro2.016 euro264 euro25.000 euro25% (23% + 2% add.)2.280 euro2.016 euro264 euro35.000 euro37% (35% + 2% add.)3.374 euro2.016 euro1.358 euro50.000 euro37% (35% + 2% add.)3.374 euro2.016 euro1.358 euro60.000 euro45% (43% + 2% add.)4.104 euro2.016 euro2.088 euro75.000 euro45% (43% + 2% add.)4.104 euro2.016 euro2.088 euroCome si vede dalla tabella, la cedolare secca conviene praticamente sempre in termini di tassazione pura. Il vantaggio cresce man mano che aumenta il reddito complessivo: per chi ha redditi sopra i 50.000 euro, il risparmio supera i 2.000 euro l’anno su un singolo contratto. Anche nella fascia di reddito più bassa (sotto i 28.000 euro), dove l’aliquota IRPEF è del 23%, la cedolare secca resta comunque conveniente perché l’imposta sul canone include anche le addizionali. Break-even point: quando la cedolare secca conviene davveroIl break-even point, ovvero il punto di pareggio, è il livello di reddito e di detrazioni in cui la cedolare secca e l’IRPEF producono lo stesso carico fiscale. In termini puramente di aliquota, la cedolare secca al 21% diventa conveniente già quando l’aliquota marginale effettiva IRPEF (comprensiva di addizionali) supera il 22,1%. Questo perché con l’IRPEF il canone viene abbattuto al 95%, quindi l’aliquota effettiva si riduce leggermente.In pratica, il calcolo è il seguente: 21% del 100% del canone = 22,1% del 95% del canone. Questo significa che se la tua aliquota marginale complessiva (IRPEF + addizionali) è superiore al 22,1%, la cedolare secca conviene. Dato che l’aliquota minima IRPEF è del 23% più le addizionali (circa 2%), nella stragrande maggioranza dei casi il regime sostitutivo risulta più vantaggioso. Il vero calcolo di convenienza, però, deve tenere conto anche delle detrazioni perse e dell’impatto sull’ISEE. Quando NON conviene la cedolare seccaEsistono situazioni specifiche in cui la cedolare secca non conviene e la tassazione IRPEF ordinaria risulta più vantaggiosa. Vediamo i casi principali in cui è meglio valutare attentamente prima di optare per il regime sostitutivo.Detrazioni elevate non utilizzabili. Questo è il caso più frequente. Con la cedolare secca, il reddito da locazione non entra nella base imponibile IRPEF. Questo significa che chi ha molte detrazioni fiscali (spese mediche, interessi mutuo, ristrutturazioni, bonus nido, spese scolastiche) potrebbe non avere sufficiente imposta IRPEF lorda su cui “scaricarle”. In altre parole, le detrazioni restano inutilizzate perché manca capienza fiscale.Canone concordato al 10%. Se hai un contratto a canone concordato in un Comune ad alta densità abitativa, l’aliquota della cedolare secca scende al 10%. In questo caso la cedolare conviene quasi sempre. Ma attenzione: se il canone concordato è molto basso e hai redditi complessivi modesti, potresti comunque trovarti nella situazione di perdere detrazioni importanti.Redditi molto bassi con familiari a carico. Se il tuo reddito complessivo è vicino alla no tax area (8.500 euro per pensionati, 8.174 euro per dipendenti), aggiungere il canone alla base IRPEF potrebbe non generare imposta grazie alle detrazioni per lavoro o pensione. In questo caso, la cedolare secca al 21% rappresenterebbe un costo che altrimenti non avresti. Se hai familiari a carico, l’assegno unico universale non viene influenzato, ma le detrazioni per coniuge a carico dipendono dal reddito complessivo IRPEF.Rinuncia all’aggiornamento ISTAT. Optando per la cedolare secca, rinunci alla possibilità di adeguare il canone all’inflazione per tutta la durata del contratto. Con un’inflazione del 2-3% annuo, su un contratto 4+4 questo può significare perdere centinaia di euro di adeguamento. Se prevedi un periodo di inflazione elevata, questo aspetto va considerato nel calcolo complessivo di convenienza. Impatto su ISEE e detrazioni familiariUn aspetto spesso trascurato riguarda l’impatto della cedolare secca sull’ISEE. Il reddito soggetto a cedolare secca viene comunque incluso nel calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Questo significa che, anche se paghi meno tasse grazie alla cedolare, il tuo ISEE sarà lo stesso sia che tu scelga la cedolare secca sia che opti per l’IRPEF ordinaria.Perché è importante? Perché un ISEE più alto può farti perdere l’accesso a prestazioni agevolate come la bonus mamme, le agevolazioni per le rette universitarie, le prestazioni sociali comunali e le tariffe ridotte per i servizi pubblici. In pratica, la cedolare secca ti fa risparmiare sulle tasse ma non riduce il tuo ISEE.Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, la situazione è diversa. Il reddito da cedolare secca non concorre al reddito complessivo IRPEF, quindi non aumenta la base su cui vengono calcolate le detrazioni. Tuttavia, non genera nemmeno imposta IRPEF su cui “scaricare” le detrazioni stesse. Se hai figli a carico, ricorda che l’assegno unico universale ha sostituito le vecchie detrazioni per figli e non dipende dall’IRPEF versata. Chi presenta il modello 730 deve valutare attentamente questo aspetto con l’aiuto di un professionista.Cedolare secca al 10%: canone concordatoLa cedolare secca al 10% è riservata ai contratti a canone concordato (tipologia 3+2) stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa o nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza. Questa aliquota ridotta rende la cedolare secca estremamente conveniente rispetto all’IRPEF in quasi tutti i casi.Per accedere al canone concordato, il canone deve rispettare i parametri stabiliti dagli accordi territoriali tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. Generalmente il canone concordato è inferiore del 20-30% rispetto al canone di mercato. Nonostante il canone più basso, l’aliquota ridotta al 10% spesso compensa la differenza, soprattutto per chi ha redditi medio-alti. Inoltre, i Comuni possono applicare un’ulteriore riduzione dell’IMU fino al 75% per gli immobili affittati a canone concordato. Per verificare se il tuo Comune prevede queste agevolazioni, consulta la nostra guida alla cedolare secca 2026. Esempi pratici di calcoloVediamo tre esempi concreti per capire quando la cedolare secca conviene e quando no.Esempio 1: Mario, dipendente con reddito medioMario ha un reddito da lavoro dipendente di 32.000 euro e affitta un appartamento a 700 euro al mese (8.400 euro annui). Non ha particolari detrazioni oltre a quelle per lavoro dipendente.Con IRPEF: il canone (95% = 7.980 euro) viene tassato all’aliquota marginale del 35% + 2% addizionali = 2.953 euro di imposte. A questo va aggiunta l’imposta di registro (2% di 8.400 = 168 euro, metà a carico = 84 euro)Con cedolare secca 21%: imposta = 21% di 8.400 = 1.764 euro. Nessuna imposta di registroRisparmio annuo con cedolare: 1.273 euroPer Mario la cedolare secca conviene nettamente.Esempio 2: Giulia, pensionata con reddito bassoGiulia è pensionata con un reddito di 12.000 euro, affitta una stanza a 350 euro al mese (4.200 euro annui) e ha 3.000 euro di spese mediche detraibili al 19%.Con IRPEF: il canone (95% = 3.990 euro) viene tassato al 23% + 2% = 998 euro. Però Giulia può detrarre le spese mediche (19% di 2.871 euro netti = 545 euro) dall’IRPEF lorda. Imposta effettiva sul canone: circa 453 euroCon cedolare secca 21%: imposta = 21% di 4.200 = 882 euro. Le spese mediche non si possono scaricare sul canone da cedolareCon cedolare paga 429 euro in piùPer Giulia la cedolare secca non conviene perché ha detrazioni mediche significative che con l’IRPEF abbattono l’imposta.Esempio 3: Roberto, libero professionista con reddito altoRoberto è un professionista con un regime forfettario che genera 65.000 euro di reddito e affitta un bilocale a 1.000 euro al mese (12.000 euro annui).Con IRPEF: il canone (95% = 11.400 euro) viene tassato al 43% + 2% = 5.130 euroCon cedolare secca 21%: imposta = 21% di 12.000 = 2.520 euroRisparmio annuo con cedolare: 2.610 euroPer Roberto il vantaggio è enorme. Con redditi alti, la cedolare secca conviene in modo molto significativo, a meno che non abbia un ingente volume di detrazioni inutilizzate.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequentiLa cedolare secca conviene sempre?No, non sempre. La cedolare secca conviene nella maggior parte dei casi, soprattutto per chi ha redditi medi e alti. Tuttavia, se hai molte detrazioni fiscali non utilizzate (spese mediche, interessi mutuo, ristrutturazioni) e un reddito basso, la tassazione ordinaria IRPEF potrebbe essere più vantaggiosa perché ti permette di “scaricare” queste detrazioni.La cedolare secca incide sull’ISEE?Sì, il reddito da cedolare secca viene incluso nel calcolo dell’ISEE. Questo significa che il tuo indicatore economico sarà lo stesso indipendentemente dalla scelta del regime fiscale. Se accedi a prestazioni sociali legate all’ISEE, questo aspetto non cambia scegliendo cedolare o IRPEF.Posso passare da IRPEF a cedolare secca?Sì, puoi optare per la cedolare secca sia al momento della registrazione del contratto che nelle annualità successive, comunicando la scelta con il modello RLI all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente. La scelta vale per l’intera durata del contratto, salvo revoca.La cedolare secca si applica anche agli affitti brevi?Sì, dal 2024 la cedolare secca si applica agli affitti brevi con aliquota del 21% per il primo immobile e del 26% dal secondo immobile in poi. Questa novità ha reso meno conveniente la cedolare per chi affitta più appartamenti con contratti brevi. Per maggiori dettagli, leggi la nostra guida completa alla cedolare secca.Come si calcola la convenienza della cedolare secca?Il calcolo va fatto confrontando l’imposta totale nei due scenari. Con l’IRPEF calcola: (canone x 95%) x (aliquota marginale + addizionali) – detrazioni non godibili. Con la cedolare calcola: canone x 21% (o 10%). Se il secondo importo è inferiore, la cedolare secca conviene. Per un calcolo preciso sulla tua situazione, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine.Hai bisogno di aiuto per la scelta fiscale giusta?Scegliere tra cedolare secca e IRPEF richiede un’analisi attenta della tua situazione personale: redditi, detrazioni, familiari a carico e prestazioni sociali. Il CAF Centro Fiscale di Udine può effettuare una simulazione personalizzata per individuare la soluzione più vantaggiosa per te.Scrivici su WhatsApp: 366 6018121Oppure compila il modulo per essere ricontattato:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel. 0432 1638640 | info@centrofiscale.comMaggio 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/cedolare-secca.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-06 09:00:002026-05-31 17:56:43Cedolare Secca o IRPEF: Quando Conviene – Confronto 2026
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITISpese Mediche Detraibili 730 2026: Guida CompletaLa dichiarazione dei redditi 730 del 2026 rappresenta un’importante opportunità per ottenere un rimborso fiscale significativo grazie alla detrazione delle spese mediche sostenute nel 2025. Comprendere quali spese sanitarie sono detraibili, come calcolare correttamente l’importo deducibile e quali documenti conservare è fondamentale per massimizzare il risparmio fiscale.In questa guida completa sulle spese mediche detraibili nel 730 2026, analizziamo in dettaglio tutte le tipologie di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione del 19%, la franchigia di 129,11 euro, l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e i documenti necessari. Include inoltre esempi pratici di calcolo e risposte alle domande più frequenti.Per una visione completa di tutte le detrazioni fiscali disponibili e del processo di compilazione, consulta la nostra guida completa alla dichiarazione 730 2026. Indice dei contenutiCome funziona la detrazione delle spese medichePercentuale di detrazione e franchigiaElenco completo delle spese mediche detraibiliSpese mediche NON detraibiliObbligo di tracciabilità dei pagamentiDocumenti da conservareLimiti e massimali di spesaEsempi pratici di calcolo della detrazioneFAQ – Domande frequentiCome funziona la detrazione delle spese medicheLa detrazione delle spese sanitarie nel modello 730 consente ai contribuenti di ridurre l’imposta IRPEF dovuta in misura pari al 19% delle spese mediche sostenute durante l’anno fiscale precedente (2025 per il 730 del 2026).Il meccanismo di detrazione funziona applicando la percentuale del 19% alla parte di spesa che eccede la franchigia di 129,11 euro. Questo significa che solo l’importo superiore a questa soglia minima può essere portato in detrazione.Chi può beneficiare della detrazionePossono beneficiare della detrazione delle spese mediche nel 730:Il contribuente per le spese sostenute per sé stessoFamiliari a carico fiscalmente (coniuge, figli, genitori, suoceri, fratelli/sorelle)Familiari non a carico solo in casi specifici previsti dalla leggePer i familiari a carico, il reddito complessivo annuo non deve superare i 2.840,51 euro (4.000 euro per figli fino a 24 anni).Quando si applica la detrazioneLa detrazione viene applicata:In fase di conguaglio fiscale tramite il datore di lavoro (se si presenta il 730 tramite sostituto d’imposta)Come rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate (se si presenta il 730 senza sostituto o il modello Redditi)In compensazione con altre imposte dovuteLa detrazione riduce direttamente l’imposta da pagare, non il reddito imponibile, risultando particolarmente vantaggiosa per chi ha sostenuto spese sanitarie significative. Percentuale di detrazione e franchigiaIl sistema di detrazione delle spese mediche nel 730 2026 si basa su due elementi fondamentali: la percentuale di detrazione e la franchigia minima.Percentuale di detrazione: 19%La percentuale di detrazione applicata alle spese sanitarie è del 19%. Questo significa che per ogni 100 euro di spesa detraibile (oltre la franchigia), il contribuente recupera 19 euro di imposte.La percentuale del 19% si applica a:Tutte le spese mediche e sanitarie ammesseFarmaci e medicinali con prescrizione medicaDispositivi mediciPrestazioni specialisticheRicoveri e interventi chirurgiciFranchigia di 129,11 euroLa franchigia è l’importo minimo di spesa che non dà diritto ad alcuna detrazione. Solo le spese che superano questa soglia possono essere detratte.Importo franchigia 2026: 129,11 euroEsempio pratico:Spese mediche totali 2025: 800 euroFranchigia da sottrarre: -129,11 euroImporto detraibile: 670,89 euroDetrazione effettiva (19%): 127,47 euroQuando non si applica la franchigiaEsistono alcune categorie di spese mediche per le quali non si applica la franchigia di 129,11 euro, e la detrazione del 19% si calcola sull’intero importo:Spese sanitarie per persone con disabilità (certificata ai sensi della Legge 104/1992)Acquisto di veicoli per disabiliSpese per assistenza personale in caso di non autosufficienzaIn questi casi, la detrazione del 19% viene calcolata sull’intero importo sostenuto, senza alcuna franchigia da sottrarre. Elenco completo delle spese mediche detraibiliL’Agenzia delle Entrate prevede un’ampia gamma di spese sanitarie detraibili nel 730. Di seguito l’elenco dettagliato delle principali categorie ammesse alla detrazione del 19%.1. Visite mediche e prestazioni specialisticheSono detraibili le spese per:Visite mediche generiche (medico di base a pagamento)Visite specialistiche (cardiologo, dermatologo, ortopedico, etc.)Esami diagnostici (analisi del sangue, radiografie, ecografie, TAC, risonanza magnetica)Prestazioni chirurgicheRicoveri ospedalieri (ticket e spese sanitarie)2. Farmaci e medicinaliSono detraibili:Farmaci con ricetta medicaFarmaci da banco (anche senza ricetta, purché documentati con scontrino parlante)Medicinali omeopatici regolarmente autorizzatiIntegratori alimentari solo se qualificati come dispositivi mediciNota: Lo scontrino deve riportare natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario.3. Dispositivi mediciSono detraibili le spese per:Occhiali da vista e lenti a contattoApparecchi acusticiProtesi e ausili ortopedici (stampelle, busti, tutori)Apparecchi per aerosolMisuratori di pressione, glicemiaAusili per incontinenza4. Prestazioni odontoiatricheSono detraibili le spese per:Visite odontoiatricheOtturazioni, devitalizzazioni, estrazioniImpianti dentaliApparecchi ortodontici (anche per minori)Protesi dentarieIgiene dentale professionale5. Fisioterapia e riabilitazioneSono detraibili:Sedute di fisioterapia (prescritte da medico)Terapie riabilitativeLogopediaPsicomotricitàTerapie occupazionaliAttenzione: Il fisioterapista deve essere regolarmente iscritto all’albo professionale.6. Prestazioni psicologiche e psicoterapeuticheSono detraibili:Sedute con psicologo (iscritto all’Ordine degli Psicologi)Psicoterapia individuale e di gruppoTerapie psichiatriche7. Altre prestazioni sanitarieSono inoltre detraibili:Prestazioni infermieristicheAssistenza domiciliare per anziani (solo quota sanitaria)Interventi chirurgici e day hospitalCure termali (con prescrizione medica)Trapianti di organiAnalisi geneticheEsami diagnostici prenatali8. Spese veterinarieAnche le spese veterinarie sono detraibili al 19%, con le seguenti specificità:Franchigia di 129,11 euroLimite massimo di spesa detraibile: 550 euroDevono essere documentate con fattura o ricevuta fiscalePer un quadro completo delle detrazioni fiscali disponibili nel 730 2026, consulta la guida ufficiale alla dichiarazione dei redditi. Spese mediche NON detraibiliNon tutte le spese sanitarie possono essere portate in detrazione nel 730. L’Agenzia delle Entrate esclude specifiche categorie di spese che non danno diritto alla detrazione del 19%.1. Prodotti cosmetici e di bellezzaNon sono detraibili:Cosmetici (creme, trucchi, profumi)Prodotti per l’igiene personale (saponi, shampoo, dentifrici)Integratori alimentari generici (non qualificati come dispositivi medici)Chirurgia estetica (salvo casi di ricostruzione post-trauma o malattia)2. Prestazioni non sanitarieNon sono detraibili:Massaggi estetici o rilassanti (non prescritti da medico)Trattamenti benessere (spa, saune, centri estetici)Diete dimagranti (salvo prescrizione medica per patologie specifiche)Personal trainer e corsi fitness3. Spese rimborsateNon possono essere detratte le spese per le quali:Si è ottenuto rimborso da assicurazione privataSi è ottenuto rimborso dal datore di lavoroSi è ottenuto rimborso dal SSNImportante: Se il rimborso è parziale, può essere detratta solo la quota rimasta a carico del contribuente.4. Spese pagate in contanti (dal 2020)Dal 1° gennaio 2020, non sono detraibili le spese sanitarie pagate in contanti, ad eccezione di:Acquisto di farmaci (anche in contanti)Acquisto di dispositivi medici (anche in contanti)Prestazioni erogate da strutture pubbliche o convenzionate con il SSNPer tutte le altre spese (visite private, prestazioni odontoiatriche, fisioterapia, etc.), è obbligatorio il pagamento tracciabile.5. Altre spese non ammesseNon sono detraibili:Ticket sanitari già detratti in busta pagaSpese per accompagnatori (salvo casi di disabilità grave)Spese di viaggio per raggiungere strutture sanitarie (salvo casi specifici di ambulanze)Alimenti speciali (salvo se qualificati come dispositivi medici)Verificare sempre che la spesa sia documentata correttamente e rientri nelle categorie ammesse dall’Agenzia delle Entrate. [/av_textblock] Obbligo di tracciabilità dei pagamentiDal 1° gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per poter detrarre le spese sanitarie nel modello 730. Questa norma mira a contrastare l’evasione fiscale e garantire la trasparenza delle transazioni.Cosa significa tracciabilitàUn pagamento è considerato tracciabile quando viene effettuato con uno strumento che lascia una traccia documentabile dell’operazione, consentendo all’Agenzia delle Entrate di verificare l’effettivo sostenimento della spesa.Metodi di pagamento tracciabili ammessiSono considerati tracciabili i pagamenti effettuati con:Carta di credito o debito (bancomat)Bonifico bancario o postaleAssegno bancario o postale (non trasferibile)Carta prepagata ricaricabile (es. PostePay)App di pagamento digitale (Satispay, PayPal, Apple Pay, Google Pay)Addebito diretto su conto corrente (SDD)Eccezioni: quando il contante è ancora ammessoL’obbligo di tracciabilità non si applica alle seguenti categorie di spese, che possono essere pagate anche in contanti:Farmaci e medicinali acquistati in farmaciaDispositivi medici (occhiali, apparecchi acustici, etc.)Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche (ospedali, ASL)Prestazioni erogate da strutture private accreditate o convenzionate con il SSNPer tutte queste categorie, lo scontrino o la ricevuta fiscale rimangono validi anche se il pagamento è stato effettuato in contanti.Cosa succede se pago in contantiSe hai pagato in contanti una prestazione sanitaria privata (ad esempio una visita specialistica, una seduta dal dentista, una terapia fisioterapica), non potrai portare quella spesa in detrazione nel 730, a meno che non rientri nelle eccezioni sopra indicate.Esempio:Visita odontoiatrica privata pagata in contanti: NON detraibileVisita odontoiatrica privata pagata con carta: DetraibileFarmaci pagati in contanti: Detraibili (eccezione alla regola)Documenti da conservare per la tracciabilitàPer dimostrare la tracciabilità del pagamento, è necessario conservare:Fattura o ricevuta fiscale della prestazione sanitariaRicevuta del pagamento tracciabile (estratto conto, scontrino POS, ricevuta bonifico)Eventualmente, copia dell’assegno con indicazione del beneficiarioL’Agenzia delle Entrate può richiedere la documentazione in caso di controlli, quindi è fondamentale conservare tutte le prove di pagamento per almeno 5 anni.Consigli praticiPaga sempre con carta o bonifico le prestazioni sanitarie privateRichiedi sempre fattura intestata con il tuo codice fiscaleConserva estratti conto bancari/carta che documentano il pagamentoIn caso di dubbi, consulta il CAF Centro Fiscale di Udine per verificare la detraibilità [/av_textblock] Documenti da conservarePer poter detrarre correttamente le spese mediche nel 730 2026, è fondamentale conservare la documentazione fiscale adeguata. L’Agenzia delle Entrate può richiedere questi documenti in caso di controlli, anche a distanza di anni.1. Scontrini parlanti (per farmaci e dispositivi medici)Gli scontrini fiscali “parlanti” sono obbligatori per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici. Devono contenere:Codice fiscale del destinatarioNatura dei prodotti acquistati (descrizione del farmaco o dispositivo)QuantitàImporto pagatoIndicazione che si tratta di un prodotto farmaceutico o dispositivo medicoAttenzione: Gli scontrini generici “non parlanti” (senza codice fiscale e descrizione dettagliata) non sono validi per la detrazione.2. Fatture e ricevute fiscaliPer tutte le altre prestazioni sanitarie (visite mediche, odontoiatria, fisioterapia, analisi, etc.), è necessaria una fattura o ricevuta fiscale che contenga:Dati anagrafici completi del paziente (nome, cognome, codice fiscale)Descrizione dettagliata della prestazioneImporto pagatoData di erogazione della prestazioneDati del professionista o della struttura (nome, partita IVA, indirizzo)Numero di iscrizione all’albo professionale (per medici, odontoiatri, fisioterapisti, psicologi)3. Prescrizioni medichePer alcune spese è richiesta anche la prescrizione medica, in particolare per:Cure termaliDispositivi medici complessi (apparecchi acustici, protesi)Fisioterapia e riabilitazioneLa prescrizione deve essere conservata insieme alla fattura della prestazione.4. Certificazioni per familiari a caricoSe si portano in detrazione spese mediche sostenute per familiari a carico, è necessario conservare:Documentazione che attesta il carico fiscale (dichiarazione dei redditi del familiare, stato di famiglia)Autocertificazione del reddito del familiare (se inferiore a 2.840,51 euro o 4.000 euro per figli under 24)5. Documentazione pagamenti tracciabiliDal 2020, per le spese soggette all’obbligo di tracciabilità, è necessario conservare anche:Estratto conto bancario o carta che documenta il pagamentoRicevuta POS (scontrino carta di credito/debito)Ricevuta bonifico bancarioCopia dell’assegno non trasferibile6. Documentazione per disabilitàPer le spese sanitarie relative a persone con disabilità (che non hanno franchigia), è necessario conservare:Certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992Verbale di invalidità civileCertificazione di handicap gravePer quanto tempo conservare i documentiI documenti fiscali devono essere conservati per almeno 5 anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli entro questo termine.Esempio: Per le spese mediche 2025 detratte nel 730/2026, i documenti vanno conservati fino al 31 dicembre 2031.Consigli praticiCrea una cartella dedicata (fisica o digitale) per ogni anno fiscaleScannerizza tutti gli scontrini (possono sbiadire nel tempo)Ordina i documenti per categoria (farmaci, visite, dentista, etc.)Verifica sempre che lo scontrino/fattura contenga tutti i dati richiestiIn caso di dubbi, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine per assistenza [/av_textblock]Limiti e massimali di spesaSebbene la maggior parte delle spese mediche non preveda un limite massimo di detrazione, esistono alcune categorie specifiche per le quali l’Agenzia delle Entrate ha stabilito dei tetti massimi o requisiti particolari.Spese mediche generiche: nessun limitePer le seguenti categorie non esiste un limite massimo di spesa detraibile:Visite mediche e specialisticheEsami diagnostici e analisiInterventi chirurgici e ricoveriFarmaci e medicinaliPrestazioni odontoiatricheDispositivi medici (occhiali, protesi, etc.)FisioterapiaPer tutte queste spese, la detrazione del 19% si applica all’intero importo sostenuto (al netto della franchigia di 129,11 euro).Spese veterinarie: limite massimo 550 euroLe spese veterinarie hanno un limite massimo di detrazione di 550 euro, con franchigia di 129,11 euro.Esempio di calcolo:Spese veterinarie sostenute: 1.200 euroLimite massimo detraibile: 550 euroFranchigia: -129,11 euroBase imponibile detrazione: 420,89 euroDetrazione effettiva (19%): 79,97 euroSpese per assistenza personale: limite 2.100 euroPer le spese di assistenza personale di persone non autosufficienti (badanti, assistenza domiciliare), il limite massimo di detrazione è 2.100 euro, con le seguenti condizioni:Il contribuente deve avere un reddito complessivo non superiore a 40.000 euroLa persona assistita deve essere certificata come non autosufficienteLa detrazione si applica solo alla quota assistenziale, non alle spese sanitarie vere e proprieVeicoli per disabili: limiti specificiPer l’acquisto di veicoli adattati per persone con disabilità, esistono limiti specifici:Limite massimo di spesa: 18.075,99 euroDetrazione del 19% sull’intero importo (senza franchigia)Possibilità di detrazione una sola volta in 4 anni (salvo casi eccezionali)Cumulo con altre detrazioniLe spese mediche possono essere cumulate con altre detrazioni fiscali previste nel 730, quali:Spese per ristrutturazione edilizia (bonus casa)Interessi mutuo prima casaSpese scolastiche e universitarieSpese funebri (limite 1.550 euro)Contributi previdenziali e assistenzialiNon esistono limiti al cumulo delle detrazioni, purché ogni spesa sia documentata correttamente e rientri nelle categorie ammesse.Incapienza fiscale: cosa succedeSe la somma delle detrazioni fiscali (spese mediche + altre detrazioni) supera l’imposta lorda dovuta, si verifica la cosiddetta incapienza fiscale. In questo caso:Le detrazioni vengono applicate fino a azzerare l’impostaL’eventuale eccedenza non viene rimborsata (salvo casi specifici previsti dalla legge)Non è possibile riportare le detrazioni inutilizzate agli anni successiviPer ottimizzare le detrazioni ed evitare l’incapienza, è consigliabile rivolgersi a un CAF o commercialista per una pianificazione fiscale accurata. [/av_textblock] Esempi pratici di calcolo della detrazionePer comprendere meglio come funziona la detrazione delle spese mediche nel 730, analizziamo alcuni esempi pratici di calcolo con situazioni reali.Esempio 1: Spese mediche moderateSituazione: Famiglia con 2 figli a carico, spese mediche moderate.Spese sostenute nel 2025:Farmaci: 250 euroVisite specialistiche: 180 euroOcchiali da vista (figlio): 150 euroAnalisi del sangue: 80 euroTotale spese mediche: 660 euroCalcolo detrazione:Spese totali: 660 euroFranchigia: -129,11 euroBase imponibile: 530,89 euroDetrazione (19%): 100,87 euroRisparmio fiscale effettivo: circa 101 euroEsempio 2: Spese odontoiatriche significativeSituazione: Contribuente che ha sostenuto spese dentistiche importanti.Spese sostenute nel 2025:Impianto dentale: 3.500 euro (pagato con carta)Visite odontoiatriche: 200 euro (pagato con bonifico)Farmaci post-operatori: 80 euroTotale spese: 3.780 euroCalcolo detrazione:Spese totali: 3.780 euroFranchigia: -129,11 euroBase imponibile: 3.650,89 euroDetrazione (19%): 693,67 euroRisparmio fiscale effettivo: circa 694 euroEsempio 3: Persona con disabilità (senza franchigia)Situazione: Familiare a carico con certificazione Legge 104/1992.Spese sostenute nel 2025:Assistenza domiciliare (quota sanitaria): 5.000 euroFarmaci specifici: 800 euroFisioterapia riabilitativa: 1.200 euroAusili ortopedici: 600 euroTotale spese: 7.600 euroCalcolo detrazione (senza franchigia):Base imponibile: 7.600 euro (nessuna franchigia)Detrazione (19%): 1.444 euroRisparmio fiscale effettivo: circa 1.444 euroEsempio 4: Spese veterinarie (con limite massimo)Situazione: Proprietario di animale domestico con spese veterinarie elevate.Spese sostenute nel 2025:Intervento chirurgico cane: 1.500 euroVisite veterinarie: 200 euroTotale spese veterinarie: 1.700 euroCalcolo detrazione:Spese totali: 1.700 euroLimite massimo applicabile: 550 euroFranchigia: -129,11 euroBase imponibile: 420,89 euroDetrazione (19%): 79,97 euroRisparmio fiscale effettivo: circa 80 euro (anche se le spese reali erano molto superiori)Esempio 5: Spese pagate in contanti (errore comune)Situazione: Contribuente che ha pagato una visita specialistica in contanti.Spese sostenute nel 2025:Visita ortopedica privata: 120 euro (pagata in contanti) ❌Farmaci prescritti: 60 euro (pagati in contanti) ✅Fisioterapia: 300 euro (pagata con carta) ✅Calcolo detrazione:Spese detraibili (farmaci + fisioterapia): 360 euroVisita ortopedica in contanti: NON detraibileFranchigia: -129,11 euroBase imponibile: 230,89 euroDetrazione (19%): 43,87 euroRisparmio fiscale effettivo: circa 44 euroNota: Se la visita ortopedica fosse stata pagata con carta, la detrazione sarebbe stata di circa 66 euro.Esempio 6: Spese rimborsate parzialmenteSituazione: Dipendente con assicurazione sanitaria integrativa.Spese sostenute nel 2025:Ricovero ospedaliero: 2.000 euroRimborso da assicurazione: -1.200 euroSpesa rimasta a carico: 800 euroCalcolo detrazione:Spesa effettivamente a carico: 800 euroFranchigia: -129,11 euroBase imponibile: 670,89 euroDetrazione (19%): 127,47 euroRisparmio fiscale effettivo: circa 127 euroRiepilogo consigli per massimizzare le detrazioniPaga sempre con metodi tracciabili (carta, bonifico)Raccogli e conserva tutti gli scontrini e fattureVerifica che gli scontrini siano “parlanti” (con CF e descrizione)Porta in detrazione anche le spese dei familiari a caricoRivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine per ottimizzare le detrazioniPer ulteriori informazioni su tutte le detrazioni disponibili nel 730 2026, consulta la guida completa alla dichiarazione dei redditi. [/av_textblock]FAQ – Domande frequenti sulle spese mediche detraibili1. Posso detrarre le spese mediche pagate in contanti?Dal 1° gennaio 2020, le spese mediche pagate in contanti non sono detraibili, ad eccezione di:Farmaci e dispositivi mediciPrestazioni erogate da strutture pubbliche o convenzionate con il SSNTutte le altre spese (visite private, dentista, fisioterapia, etc.) devono essere pagate con metodi tracciabili (carta, bonifico, assegno non trasferibile).2. Qual è la percentuale di detrazione delle spese mediche?La percentuale di detrazione è del 19% sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro.3. La franchigia di 129,11 euro si applica a tutte le spese?No, la franchigia non si applica alle spese mediche sostenute per persone con disabilità certificata (Legge 104/1992). In questi casi, la detrazione del 19% si calcola sull’intero importo.4. Posso detrarre le spese mediche dei miei genitori?Sì, puoi detrarre le spese mediche sostenute per i tuoi genitori se sono fiscalmente a tuo carico, ovvero se il loro reddito annuo non supera i 2.840,51 euro.5. Gli integratori alimentari sono detraibili?Gli integratori alimentari sono detraibili solo se qualificati come dispositivi medici e riportano sulla confezione il marchio CE. Gli integratori generici non sono detraibili.6. Le spese per occhiali da vista sono detraibili?Sì, le spese per occhiali da vista e lenti a contatto sono detraibili al 19%, anche se non prescritti da un medico. È sufficiente la fattura o ricevuta fiscale.7. Posso detrarre le spese per il dentista?Sì, tutte le prestazioni odontoiatriche (visite, otturazioni, impianti, apparecchi ortodontici, protesi) sono detraibili al 19%, purché pagate con metodi tracciabili.8. Le spese per lo psicologo sono detraibili?Sì, le sedute con uno psicologo regolarmente iscritto all’Ordine sono detraibili al 19%. È necessaria fattura intestata e pagamento tracciabile.9. Cosa succede se ricevo un rimborso dall’assicurazione?Se ricevi un rimborso parziale o totale da assicurazione privata, puoi detrarre solo la quota di spesa rimasta effettivamente a tuo carico.10. Gli scontrini della farmacia devono essere “parlanti”?Sì, gli scontrini per farmaci e dispositivi medici devono essere “parlanti”, ovvero contenere:Codice fiscale del destinatarioDescrizione dettagliata del prodottoQuantità e importo11. Posso detrarre le spese veterinarie?Sì, le spese veterinarie sono detraibili al 19% con:Franchigia di 129,11 euroLimite massimo di spesa detraibile: 550 euro12. Le analisi del sangue private sono detraibili?Sì, tutte le analisi di laboratorio (esami del sangue, urine, etc.) sono detraibili, sia se eseguite privatamente che in strutture pubbliche.13. Devo presentare i documenti insieme al 730?No, i documenti non vanno allegati al 730, ma devono essere conservati per 5 anni in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.14. Posso portare in detrazione le spese del 2024 nel 730/2026?No, nel 730/2026 puoi detrarre solo le spese sostenute nell’anno 2025. Le spese del 2024 andavano dichiarate nel 730/2025.15. Chi mi può aiutare con la dichiarazione dei redditi?Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la compilazione del 730, verifica della documentazione sanitaria e ottimizzazione delle detrazioni fiscali. [/av_textblock] Hai bisogno di assistenza per il 730 2026?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a:Verificare la documentazione delle spese medicheCalcolare correttamente tutte le detrazioni fiscaliCompilare e inviare il modello 730/2026Massimizzare il rimborso fiscaleContattaci per una consulenza gratuita:📧 Email: info@centrofiscale.com📞 Telefono: 0432 1638640📍 Sede: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine➡️ Prenota un appuntamento [/av_textblock]Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-06 09:00:002026-09-30 08:52:03Spese Mediche Detraibili 730 2026: Guida CompletaPARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOPartita IVA Commercialista 2026: Guida Completa Regime Forfettario, Cassa Ragionieri e TasseAprire la partita IVA come commercialista nel 2026 significa avviare un percorso professionale ricco di opportunità ma anche di adempimenti specifici. Dalla scelta del codice ATECO (69.20.11 per i dottori commercialisti o 69.20.12 per ragionieri e periti) alla valutazione del regime forfettario con coefficiente al 78%, passando per l’iscrizione alla CNPADC o alla CNPR fino alla gestione della fatturazione elettronica: ogni scelta iniziale ha conseguenze importanti sulla tua operatività e sul carico fiscale.In questa guida completa aggiornata al 2026, pensata per i giovani dottori commercialisti e i ragionieri che stanno aprendo il proprio studio, trovi tutti i passaggi per avviare correttamente l’attività: dai requisiti di iscrizione all’Albo ODCEC, al praticantato, all’esame di Stato, fino al calcolo concreto di tasse e contributi con esempi su redditi di 40.000, 60.000 e 85.000 euro.Indice dei contenutiRequisiti per aprire la Partita IVA come commercialistaCodice ATECO commercialista: 69.20.11 e 69.20.12Regime forfettario commercialista: limiti e coefficiente 78%Quando NON si può accedere al forfettarioCassa previdenziale: CNPADC o CNPRContributi CNPADC 2026: aliquote e minimiContributi CNPR 2026: soggettivo e integrativoContribuzione ridotta per neoiscrittiQuanto costa aprire lo studioFatturazione: codici natura IVA e marca da bolloCodici ATECO secondari per commercialistiContributi al Consiglio nazionale e all’Ordine territorialeTassazione: esempi con redditi 40K, 60K, 85KAssicurazione RC professionale obbligatoriaFatturazione elettronica B2B e B2CDomande frequenti★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Requisiti per aprire la Partita IVA come commercialistaPer esercitare la professione di dottore commercialista o di ragioniere ed esperto contabile è obbligatorio essere iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC). L’iscrizione richiede un percorso articolato che unisce formazione universitaria, tirocinio ed esame di Stato.Titolo di studio richiestoSezione A (Dottori commercialisti): laurea magistrale (LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 Scienze economico-aziendali o equipollenti) oppure laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in materie economiche, giuridiche o aziendali;Sezione B (Esperti contabili): laurea triennale (L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale o L-33 Scienze economiche).Praticantato (tirocinio professionale)Dopo la laurea è obbligatorio svolgere un tirocinio di 18 mesi presso lo studio di un commercialista iscritto da almeno cinque anni. Durante il praticantato vanno seguiti anche i corsi di formazione professionale previsti dal Consiglio Nazionale. Il tirocinio può essere anticipato: si possono svolgere gli ultimi sei mesi durante il percorso di laurea magistrale, riducendo così i tempi di accesso alla professione.Esame di StatoL’esame di Stato per l’abilitazione si sostiene nelle sessioni di giugno e novembre organizzate dalle università convenzionate. È composto da tre prove scritte (ragioneria e bilancio, diritto tributario, diritto commerciale e societario) e una prova orale. Superato l’esame, entro 60 giorni è possibile richiedere l’iscrizione all’Albo ODCEC della provincia di residenza professionale. Codice ATECO commercialista: 69.20.11 e 69.20.12Il codice ATECO identifica l’attività economica ai fini fiscali, statistici e previdenziali. Per i commercialisti esistono due codici principali, in base al titolo abilitativo:69.20.11 – Servizi forniti da dottori commercialisti;69.20.12 – Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali.Entrambi i codici rientrano nella categoria ATECO 2025 “Attività degli studi di contabilità e consulenza fiscale” e prevedono un coefficiente di redditività del 78% ai fini del regime forfettario. La scelta tra 69.20.11 e 69.20.12 dipende esclusivamente dall’iscrizione in sezione A o B dell’Albo: non si tratta di un’opzione libera, ma del riconoscimento del proprio titolo professionale.Il codice ATECO va dichiarato all’Agenzia delle Entrate al momento dell’apertura della partita IVA tramite il modello AA9/12 (persone fisiche) presentabile online tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Anche un errore nella scelta del codice può creare problemi con INPS o con la Cassa di categoria: un controllo con il CAF o con un collega esperto è sempre consigliato. Regime forfettario commercialista: limiti e coefficiente 78%Il regime forfettario è la soluzione fiscale più scelta dai giovani commercialisti che aprono lo studio. Offre una tassazione agevolata, adempimenti ridotti e nessun obbligo di IVA. Per accedervi è necessario rispettare il limite di 85.000 euro di compensi annui (ragguagliato all’anno in caso di apertura in corso d’anno) e non incorrere in una delle cause ostative previste dalla normativa.Coefficiente di redditività al 78%Per i commercialisti (codici ATECO 69.20.11 e 69.20.12) il coefficiente di redditività è del 78%. Significa che il reddito imponibile si calcola così:Reddito imponibile = Compensi incassati × 78% − Contributi previdenziali versatiIl restante 22% è considerato forfettariamente come “costi di produzione”: non rileva quanto hai speso effettivamente per software, affitto studio o collaboratori, perché l’abbattimento è automatico.Aliquota 5% per i primi 5 anniChi apre la prima partita IVA in regime forfettario beneficia di un’aliquota sostitutiva ridotta al 5% per i primi cinque anni, al posto del 15% ordinario. Le condizioni per accedere al 5% sono tre:Non aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività professionale analoga (nemmeno come praticante retribuito oltre determinate soglie);L’attività da intraprendere non deve costituire mera prosecuzione di un’attività svolta come lavoro dipendente o autonomo;Se si prosegue l’attività di un altro soggetto, i ricavi dell’anno precedente non devono superare gli 85.000 euro. Quando NON si può accedere al forfettarioEsistono diverse cause ostative che impediscono l’accesso al regime forfettario anche se si rispetta il limite di 85.000 euro. Per i commercialisti le più rilevanti sono:Cliente prevalente ex datore di lavoro: se più del 50% dei compensi deriva da un soggetto che è stato tuo datore di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, il forfettario è precluso. Attenzione tipica per chi apre studio dopo il praticantato retribuito: se il “dominus” diventa il tuo principale cliente, rischi la causa ostativa.Partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;Controllo diretto o indiretto di SRL con attività economica riconducibile a quella svolta come forfettario;Aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro (salvo rapporti di lavoro cessati);Sostenere spese per collaboratori superiori a 20.000 euro lordi annui.Verifica sempre la tua posizione prima di aprire la partita IVA: un errore sulle cause ostative può costare la fuoriuscita retroattiva dal regime e il ricalcolo delle imposte in regime ordinario. La guida completa alle cause ostative del regime forfettario 2026 ti aiuta a inquadrare tutti i casi. Cassa previdenziale: CNPADC o CNPRIl commercialista non è iscritto alla Gestione separata INPS, ma a una Cassa di previdenza privata, obbligatoriamente in base alla sezione dell’Albo:CNPADC – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (sezione A);CNPR – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (sezione A “ragionieri” e sezione B).L’iscrizione alla Cassa è automatica e contestuale all’iscrizione all’Albo: entro 30 giorni dall’inizio attività occorre comunicare alla Cassa i propri dati anagrafici e fiscali. Non è possibile scegliere di non iscriversi, né sostituire la Cassa con la Gestione separata INPS.Contributi CNPADC 2026: aliquote e minimiLa CNPADC, per i dottori commercialisti, prevede tre componenti contributive:Contributo soggettivo: 12% del reddito professionale netto dichiarato (aliquota base), con possibilità di optare per aliquote più elevate (fino al 26%) per aumentare la futura pensione;Contributo integrativo: 4% sul volume d’affari IVA, addebitato in fattura al cliente e interamente a suo carico (per i forfettari l’integrativo è dovuto anche se in fattura non si indica IVA);Contributo di maternità: quota fissa annuale modesta (circa 70-80 euro).Contributi minimi CNPADC 2026Anche chi non raggiunge una certa soglia di reddito deve versare i contributi minimi. Per il 2026 si attestano attorno a:Minimo soggettivo: circa 2.800 euro;Minimo integrativo: circa 800 euro;Totale minimo: circa 3.100 euro annui (al netto dei minimi ridotti per neoiscritti).Gli importi esatti vengono pubblicati ogni anno sul sito ufficiale CNPADC e comunicati con il MAV annuale. Per i forfettari, i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito imponibile e rappresentano una leva importante per ridurre la tassazione effettiva. Contributi CNPR 2026: soggettivo e integrativoLa CNPR, per ragionieri e periti commerciali, ha una struttura simile ma con aliquote leggermente diverse:Contributo soggettivo: 18% del reddito professionale netto (aliquota base, con possibilità di scegliere aliquota ridotta al 9% per redditi inferiori o aliquote maggiorate per incrementare la pensione);Contributo integrativo: 4% sul volume d’affari IVA, addebitato in fattura al cliente;Contributo di maternità: quota fissa annuale.Il contributo minimo CNPR si aggira intorno ai 2.900-3.200 euro annui, con riduzioni specifiche per i neoiscritti. La Cassa pubblica ogni anno le quote definitive entro gennaio, consultabili nell’area riservata degli iscritti.Importante: mentre il contributo soggettivo è a carico esclusivo del professionista e deducibile dal reddito, il contributo integrativo del 4% viene addebitato al cliente in fattura. Per i clienti privati (consumatori finali) il 4% è un costo effettivo che si aggiunge al compenso; per clienti soggetti passivi IVA diventa normalmente detraibile.Contribuzione ridotta per neoiscrittiSia CNPADC che CNPR prevedono agevolazioni specifiche per i neoiscritti nei primi anni di attività, per alleggerire l’impatto dei contributi minimi su redditi ancora bassi.CNPADC – Riduzioni neoiscrittiNei primi tre anni: riduzione del 50% sul contributo soggettivo minimo, a condizione di essere iscritti per la prima volta prima del compimento dei 35 anni;Possibilità di rateizzare i contributi in quote trimestrali.CNPR – Riduzioni neoiscrittiNei primi anni di attività, su richiesta: aliquota soggettiva ridotta al 9% per i redditi entro determinate soglie;Possibilità di versare il contributo minimo ridotto per i primi tre anni, con successivo recupero in percentuale o rinuncia definitiva (con conseguente riduzione dell’anzianità contributiva).Le agevolazioni vanno richieste espressamente alla Cassa con apposito modulo: non sono automatiche. Pianificare bene questo passaggio, magari con il supporto di un commercialista esperto in previdenza professionale o del CAF, è fondamentale per non perdere i benefici previsti. Quanto costa aprire lo studioI costi di avvio dello studio di un commercialista dipendono dalla scelta di lavorare in proprio o in condivisione, ma una stima realistica per i primi 12 mesi si colloca tra 8.000 e 20.000 euro. Ecco le voci principali:Iscrizione all’Albo ODCEC: tassa di prima iscrizione variabile per Ordine (in media 200-400 euro);Quota annuale Ordine territoriale: 250-450 euro l’anno, con quota ridotta per i neoiscritti;Contributo Consiglio Nazionale: circa 90-130 euro l’anno;Software gestionale e contabilità: 500-2.000 euro/anno (TeamSystem, Zucchetti, Buffetti, Profis, ecc.);Software fatturazione elettronica: spesso incluso nel gestionale o SdI gratuito dell’Agenzia Entrate;Firma digitale e PEC: 50-100 euro l’anno;Cassetto fiscale, delega Entratel: gratuiti, richiedono tempo di attivazione;Arredo ufficio (scrivania, libreria, cassettiera, sedute clienti): da 1.500 euro per soluzione essenziale;Affitto studio: variabile da zero (coworking o condivisione con colleghi) a 500-1.200 euro/mese per studio indipendente in città medio-grandi;Assicurazione RC professionale: da 350 a 900 euro annui per massimali da 250.000 a 1.000.000 euro;Marketing e sito web: 500-2.000 euro una tantum + gestione annuale.Molti giovani colleghi iniziano con una condivisione studio presso un collega già strutturato: soluzione ottimale per ridurre i costi fissi nei primi due-tre anni e costruire la prima clientela senza grandi investimenti iniziali. Fatturazione: codici natura IVA e marca da bolloI commercialisti in regime forfettario non applicano l’IVA in fattura. Il riferimento normativo da indicare è l’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014. Il codice natura IVA da utilizzare nell’XML della fattura elettronica è N2.2 – “Operazioni non soggette – altri casi”.Marca da bollo da 2 euroSulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro. Per i forfettari e per tutte le fatture emesse senza addebito IVA (anche con altri regimi particolari) la regola è sempre questa: se l’imponibile supera 77,47 euro, scatta il bollo.Per la fatturazione elettronica, il bollo non si applica più fisicamente sulla fattura cartacea: viene assolto in modo virtuale trimestralmente tramite F24, con importi calcolati automaticamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle fatture trasmesse al Sistema di Interscambio. Puoi scegliere di:Addebitare il bollo al cliente in fattura (prassi corretta e più diffusa): in tal caso l’importo diventa ricavo imponibile ai fini del forfettario;Lasciare il bollo a tuo carico, riducendo la marginalità.Per approfondire aspetti pratici della fatturazione vedi la guida Fatturazione avvocato 2026, che tratta meccanismi analoghi, e termini di emissione fattura elettronica 2026.Codici ATECO secondari per commercialistiMolti commercialisti svolgono attività connesse che possono essere identificate con codici ATECO secondari. Le più frequenti:69.20.13 – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;69.10.10 – Attività degli studi legali (solo se svolte in qualità di avvocato abilitato: non alternativa al commercialista);74.90.99 – Altre attività professionali, scientifiche e tecniche NCA;66.19.21 – Promotori finanziari e consulenti finanziari iscritti in apposito Albo;70.22.09 – Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.L’aggiunta di un ATECO secondario si comunica all’Agenzia delle Entrate con modello AA9/12. Attenzione: nel regime forfettario i diversi codici ATECO possono avere coefficienti di redditività differenti. In caso di pluralità di attività, il reddito si calcola applicando i relativi coefficienti ai compensi di ciascuna, sommando poi i risultati per determinare il reddito imponibile complessivo. Contributi al Consiglio nazionale e all’Ordine territorialeOltre ai contributi previdenziali versati alla Cassa, ogni commercialista iscritto all’Albo paga due quote associative annuali:Contributo al Consiglio Nazionale (CNDCEC): quota unica deliberata annualmente, in genere tra 90 e 130 euro;Quota Ordine territoriale: variabile per Ordine provinciale (in genere tra 250 e 450 euro annui, con riduzioni per neoiscritti nei primi 3-5 anni di iscrizione).Entrambe le quote sono deducibili dal reddito professionale in regime ordinario (come spese inerenti all’attività). In regime forfettario, invece, non sono deducibili perché l’abbattimento del 22% (cioè il 100% meno il coefficiente del 78%) copre forfettariamente ogni spesa di produzione, incluse quote e contributi associativi.Il mancato pagamento delle quote all’Ordine è causa di procedimento disciplinare e, in caso di inadempienza prolungata, di sospensione dall’Albo.Tassazione: esempi con redditi 40K, 60K, 85KVediamo tre esempi concreti di tassazione per un giovane commercialista iscritto CNPADC, in regime forfettario con aliquota al 5% (primi 5 anni) e coefficiente 78%. I dati contributivi sono puramente indicativi (riduzioni neoiscritti escluse per semplicità).Esempio 1 – Compensi 40.000 euroReddito lordo (78% × 40.000) = 31.200 euro;Contributi CNPADC (12% soggettivo + integrativo addebitato al cliente): stimabile circa 3.750 euro;Reddito imponibile dopo deduzione contributi: 31.200 − 3.750 = 27.450 euro;Imposta sostitutiva 5%: ≈ 1.370 euro;Totale tasse + contributi: circa 5.120 euro (pari a circa il 12,8% dei compensi).Esempio 2 – Compensi 60.000 euroReddito lordo (78% × 60.000) = 46.800 euro;Contributi CNPADC soggettivi: ≈ 5.620 euro;Reddito imponibile: 46.800 − 5.620 = 41.180 euro;Imposta sostitutiva 5%: ≈ 2.060 euro;Totale tasse + contributi soggettivi: circa 7.680 euro (circa 12,8% dei compensi).Esempio 3 – Compensi 85.000 euro (soglia massima)Reddito lordo (78% × 85.000) = 66.300 euro;Contributi CNPADC soggettivi: ≈ 7.960 euro;Reddito imponibile: 66.300 − 7.960 = 58.340 euro;Imposta sostitutiva 5%: ≈ 2.920 euro;Totale tasse + contributi soggettivi: circa 10.880 euro (circa 12,8% dei compensi).Dopo il quinto anno, passando all’aliquota al 15%, per 85.000 euro di compensi l’imposta sostitutiva sale a circa 8.750 euro, con un incremento di circa 5.800 euro annui: motivo per cui molti colleghi valutano l’uscita dal forfettario verso il regime ordinario quando il carico fiscale e le esigenze di dedurre costi reali superano il vantaggio del 15%. Assicurazione RC professionale obbligatoriaLa legge 148/2011 e il DPR 137/2012 impongono a tutti i professionisti iscritti ad Albi, inclusi i commercialisti, di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale. L’obbligo è funzionale a garantire i clienti in caso di errori professionali.Caratteristiche della polizza RC professionaleMassimale minimo consigliato: 250.000 euro (molti Ordini territoriali hanno convenzioni con compagnie che offrono massimali più elevati a prezzi calmierati);Retroattività: deve coprire anche eventuali errori commessi in passato, se non coperti da altra polizza;Ultrattività (postuma): copre richieste di risarcimento che pervengono dopo la cessazione dell’attività per fatti avvenuti durante la vigenza della polizza;Comunicazione al cliente: estremi di polizza, massimale e compagnia vanno indicati al cliente al momento del primo incarico (art. 9 DPR 137/2012).Il costo medio per un giovane commercialista in regime forfettario si aggira sui 350-500 euro annui per massimali fino a 500.000 euro. Molti Ordini convenzionati con broker specializzati offrono condizioni a partire da poche centinaia di euro per i neoiscritti.Fatturazione elettronica B2B e B2CDal 2024 tutti i contribuenti, compresi i forfettari, sono obbligati a emettere fattura elettronica via SdI per tutte le prestazioni rese sia verso soggetti passivi IVA (B2B) sia verso privati consumatori (B2C). Non esistono più soglie di ricavi che esonerano dall’obbligo.Fatturazione verso aziende (B2B)Fattura elettronica trasmessa al codice destinatario o PEC del cliente;Codice natura IVA N2.2 per forfettari;Possibilità di addebitare marca da bollo 2 euro se imponibile > 77,47 euro;Contributo integrativo 4% addebitato al cliente (detraibile per il cliente soggetto IVA).Fatturazione verso clienti privati (B2C)Fattura elettronica trasmessa tramite SdI con codice destinatario “0000000” e inserimento del codice fiscale del cliente;Copia di cortesia (PDF) da consegnare al cliente via email o cartacea;Le stesse regole su bollo e contributo integrativo si applicano anche alle prestazioni verso privati.Per i commercialisti, praticamente tutte le prestazioni rientrano in fattura elettronica: consulenze fiscali, redazione dichiarazioni, bilanci, contabilità, consulenza societaria, CTU, ecc. Le prestazioni sanitarie (trasmesse al Sistema TS) sono l’unica eccezione comune, ma non riguardano la categoria dei commercialisti. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. 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Prima dell’abilitazione si può lavorare come praticante presso uno studio, con compenso o a titolo di rimborso spese a seconda del tipo di contratto.Quanto paga di tasse un commercialista forfettario con 50.000 euro di compensi?Con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito lordo è 39.000 euro. Detratti circa 4.680 euro di contributi soggettivi CNPADC (12%), il reddito imponibile scende a 34.320 euro. Con aliquota 5% (primi 5 anni), l’imposta sostitutiva è di circa 1.715 euro, oltre ai contributi: totale circa 6.400 euro, pari al 12,8% dei compensi.Il praticante commercialista può diventare cliente nel forfettario dopo l’abilitazione?Sì, ma con cautela. Se il “dominus” (titolare dello studio) era il tuo datore di lavoro o ti retribuiva in modo assimilabile al lavoro dipendente, e i suoi compensi dopo l’abilitazione superano il 50% del totale dei tuoi ricavi, si configura la causa ostativa da cliente prevalente ex datore di lavoro e il forfettario è precluso. Il divieto opera per i due periodi d’imposta successivi alla cessazione del rapporto.Devo aprire la Partita IVA prima o dopo l’esame di Stato?Dopo l’iscrizione all’Albo. L’apertura con codice 69.20.11 o 69.20.12 presuppone il diritto all’esercizio della professione. Puoi però aprire partita IVA con altro codice ATECO (es. 74.90.99) per attività di consulenza aziendale o amministrativa prima dell’abilitazione, senza qualificarti come commercialista.CNPADC o CNPR: posso scegliere?No. L’iscrizione alla Cassa è determinata dalla sezione dell’Albo cui si appartiene e dal titolo conseguito. I dottori commercialisti si iscrivono alla CNPADC, i ragionieri e periti commerciali alla CNPR. Gli esperti contabili (sezione B) seguono le stesse regole del ramo d’origine.La marca da bollo di 2 euro è obbligatoria in forfettario?Sì, sempre quando la fattura è emessa senza IVA e l’imponibile supera 77,47 euro. Per le fatture elettroniche si assolve virtualmente con F24 trimestrale. È prassi comune e legittima addebitare il bollo al cliente in una riga a parte della fattura: l’importo addebitato concorre a formare il reddito forfettario.Posso lavorare come dipendente e aprire partita IVA come commercialista?Dipende dal contratto di lavoro e dal datore di lavoro. Nel lavoro pubblico (salvo part-time ≤ 50%) l’esercizio della libera professione è generalmente incompatibile. Nel privato la compatibilità va verificata con il contratto aziendale e il CCNL. In ogni caso, se l’anno precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente > 30.000 euro (con rapporto ancora in essere), il forfettario è precluso.I contributi CNPADC o CNPR si versano anche senza reddito?Sì. Sia CNPADC che CNPR prevedono contributi minimi dovuti anche in assenza di reddito professionale o con ricavi bassi. Per i neoiscritti sono previste riduzioni fino al 50% nei primi tre anni. È possibile chiedere rateizzazioni o, in casi particolari, la sospensione temporanea (maternità, malattia).L’RC professionale è davvero obbligatoria dal primo giorno?Sì. La polizza RC professionale deve essere attiva dal momento in cui si inizia a svolgere attività per clienti. Gli estremi della polizza (compagnia, massimale, scadenza) vanno comunicati al cliente al primo incarico. La mancanza di copertura può dar luogo a sanzione disciplinare e, in caso di errore professionale, a responsabilità personale illimitata.Conclusioni: il CAF al tuo fianco per aprire lo studioAprire la partita IVA come commercialista richiede di orchestrare scelte tecniche (codice ATECO, regime fiscale, cassa) con la realtà operativa dello studio (software, arredo, clientela, polizze). La strada più frequente per i giovani colleghi è il regime forfettario con aliquota al 5% nei primi cinque anni: tassazione effettiva intorno al 12-13% dei compensi, pochi adempimenti e tempo per costruire la clientela.Non sottovalutare le cause ostative (in particolare il cliente prevalente ex datore di lavoro) e pianifica da subito i contributi CNPADC o CNPR chiedendo le riduzioni previste per neoiscritti. Una buona assicurazione RC e un software gestionale adeguato completano la dotazione di base.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i professionisti nella fase di avvio e nella gestione ordinaria dello studio: apertura partita IVA, scelta del regime fiscale, fatturazione elettronica, dichiarazioni dei redditi, pianificazione contributiva. Contattaci per una consulenza dedicata e per pianificare l’apertura del tuo studio con serenità.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. 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Se hai un figlio iscritto all’università, o stai valutando di iscriverti, capire come funziona la no tax area universitaria, quali atenei la applicano e come ottenere l’esonero dalle tasse può farti risparmiare migliaia di euro ogni anno.In questa guida completa troverai tutto ciò che devi sapere: dalla normativa nazionale alle soglie ISEE, dagli atenei più virtuosi alle istruzioni pratiche per presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere l’ISEE universitario. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in ogni fase, dalla compilazione dell’ISEE alla verifica dei requisiti.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →Niente spam. Cancellati quando vuoi.Cos’è la No Tax Area universitaria?La no tax area universitaria è quella fascia di reddito familiare (misurata attraverso l’ISEE) al di sotto della quale uno studente è completamente esonerato dal pagamento delle tasse universitarie. In pratica, se la tua famiglia ha un ISEE universitario inferiore alla soglia stabilita dall’ateneo, non paghi la tassa di iscrizione annuale, che nelle università pubbliche italiane può variare tra 800 e 3.000 euro l’anno.Il meccanismo è stato introdotto in forma sistematica con il Decreto Legislativo n. 68 del 2012 (riforma del diritto allo studio universitario) e rafforzato successivamente con la Legge di Bilancio 2017, che ha reso obbligatorio per tutti gli atenei pubblici garantire almeno una soglia minima di esonero totale per gli studenti con ISEE inferiore a 22.000 euro. Questa soglia minima è rimasta invariata nella normativa nazionale, ma molti atenei hanno scelto di alzarla autonomamente, in alcuni casi fino a 32.000 euro di ISEE.È importante non confondere la no tax area con le borse di studio (che prevedono un contributo monetario aggiuntivo per vivere e studiare) o con le riduzioni parziali delle tasse (che si applicano a fasce ISEE superiori). La no tax area è un esonero totale: zero tasse di iscrizione, senza dover pagare nulla all’ateneo per frequentare il corso di laurea. La soglia a 32.000 euro ISEE: l’esempio apripistaL’esempio più significativo e recente è quello dell’Università degli Studi di Milano, che ha elevato la propria no tax area a 32.000 euro di ISEE universitario, diventando un vero e proprio modello per gli altri atenei italiani. Analogamente, anche l’Università di Bologna, l’Università Sapienza di Roma e altri grandi atenei pubblici hanno progressivamente alzato le soglie di esonero, con alcuni casi che si avvicinano o raggiungono i 30.000-32.000 euro ISEE.Questo approccio “apripista” è stato reso possibile grazie a un sistema di finanziamento ministeriale rafforzato: il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha progressivamente incrementato il Fondo Integrativo Statale (FIS) per il diritto allo studio, consentendo agli atenei di ampliare la platea degli studenti esonerati senza intaccare i propri bilanci. Secondo i dati MUR più recenti, oltre il 40% degli studenti universitari italiani rientra ormai nella fascia di esonero totale o parziale dalle tasse.Cosa significa in termini pratici? Uno studente con ISEE universitario di 28.000 euro che si iscrive a un ateneo con no tax area a 32.000 euro non paga alcuna tassa di iscrizione: un risparmio che, sommato ai tre o cinque anni della triennale, può superare i 10.000-15.000 euro complessivi. Per le famiglie con più figli all’università, il beneficio si moltiplica. La normativa nazionale: soglia minima a 22.000 euroIl quadro normativo di riferimento per le tasse universitarie e l’ISEE si articola su più livelli. La legge nazionale fissa la soglia minima obbligatoria, lasciando poi agli atenei ampia autonomia per estenderla verso l’alto.Le norme principali da conoscere sono:D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 – Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario. Introduce il sistema di contribuzione studentesca basato sull’ISEE e stabilisce i criteri per le borse di studio e gli esoneri.Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) – Art. 1, commi 255-264: estende la no tax area a tutti gli studenti con ISEE fino a 13.000 euro (poi progressivamente elevata), e introduce riduzioni progressive per ISEE fino a 30.000 euro.DPCM 9 aprile 2001 (Definizioni ISEE) e successive modifiche – Definisce le modalità di calcolo dell’ISEE universitario, distinto dall’ISEE ordinario per il diverso trattamento del nucleo familiare.D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 – Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE, aggiornato con successive circolari INPS.Leggi di Bilancio 2018-2026 – Hanno progressivamente aumentato il Fondo Integrativo Statale e alzato la soglia minima di esonero, portandola dagli iniziali 13.000 euro agli attuali 22.000 euro di ISEE come minimo garantito su tutto il territorio nazionale.La soglia attuale di 22.000 euro ISEE è il minimo nazionale: significa che ogni università pubblica italiana è obbligata per legge a esonerare totalmente dalle tasse di iscrizione tutti gli studenti con ISEE universitario inferiore a questa cifra. Gli atenei possono alzare la soglia, ma non possono abbassarla. Come funziona l’ISEE universitarioL’ISEE universitario è una variante specifica dell’ISEE ordinario, calcolata secondo regole particolari pensate per tenere conto della situazione effettiva dello studente. La differenza principale riguarda la definizione del nucleo familiare: per l’ISEE universitario, in determinate condizioni, lo studente fuori sede può essere considerato separato dal nucleo familiare d’origine.Ecco le principali specificità dell’ISEE per prestazioni universitarie:Studente convivente con i genitori: il nucleo familiare comprende entrambi i genitori e tutti i fratelli/sorelle a carico. L’ISEE tiene conto del reddito e del patrimonio di tutto il nucleo.Studente indipendente (autonomo): lo studente può presentare l’ISEE solo con il proprio nucleo (se coniugato, con il coniuge) se risiede fuori dalla famiglia d’origine da almeno due anni e ha un reddito proprio non inferiore a 6.500 euro annui. I requisiti sono stringenti e devono essere documentati.Studente fuori sede (caso intermedio): se lo studente vive fuori sede ma non ha i requisiti per l’autonomia, rientra nel nucleo familiare d’origine. Tuttavia, la sua presenza fuori sede può essere rilevante per alcune agevolazioni aggiuntive (come le borse per fuori sede).Trattamento del patrimonio immobiliare: la prima casa di residenza è esclusa dal calcolo fino a una soglia (attualmente 52.500 euro di valore catastale, elevata a 7.000 euro per ogni figlio successivo al secondo). Le altre proprietà immobiliari (seconde case, terreni, box) concorrono al calcolo dell’ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale).La presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) è il presupposto indispensabile per ottenere l’ISEE universitario. La DSU va compilata e presentata a un CAF oppure direttamente online sul sito INPS. Il CAF verifica la completezza dei documenti, precompila il modello e lo trasmette telematicamente all’INPS, che elabora l’attestazione ISEE entro pochi giorni. Fasce ISEE e riduzioni: la tabella completaIl sistema di contribuzione universitaria basato sull’ISEE non prevede solo l’esonero totale per le fasce più basse, ma anche una serie di riduzioni progressive per chi supera la no tax area ma ha comunque un ISEE non elevato. La struttura varia da ateneo a ateneo, ma possiamo tracciare uno schema rappresentativo basato sui criteri più diffusi:Fascia ISEE universitarioBeneficioRisparmio indicativoFino a 22.000 euroEsonero totale (no tax area minima nazionale)100% delle tasseDa 22.001 a 26.000 euroEsonero totale (atenei con soglia elevata) o riduzione del 70-80%70-100%Da 26.001 a 32.000 euroEsonero totale (atenei apripista) o riduzione del 50-70%50-100%Da 32.001 a 40.000 euroRiduzione progressiva del 30-50% (varia per ateneo)30-50%Da 40.001 a 50.000 euroRiduzione lieve del 10-30% o tassa minima10-30%Oltre 50.000 euroTassa piena (contributo massimo stabilito dallo statuto)0%Nota bene: la tabella sopra è indicativa. Ogni università pubblica italiana stabilisce autonomamente le proprie fasce e i propri importi di contribuzione, nel rispetto della soglia minima di esonero totale stabilita dalla legge (22.000 euro ISEE). Prima di iscriverti, consulta sempre il manifesto degli studi o il regolamento contribuzioni del tuo ateneo per conoscere le soglie esatte applicate quell’anno accademico. Differenze tra atenei: autonomia e soglie variabiliUna delle caratteristiche più importanti del sistema universitario italiano è la piena autonomia degli atenei nella definizione delle proprie politiche contributive. Questo significa che scegliere una università piuttosto di un’altra può fare una differenza enorme sul piano economico, specialmente per le famiglie con ISEE nella fascia 22.000-32.000 euro.UniversitàNo Tax Area (esonero totale)NoteUniversità di Milano (Statale)Fino a 32.000 euro ISEETra le soglie più alte d’Italia, modello apripistaUniversità di BolognaFino a 23.000-26.000 euro ISEERiduzioni progressive fino a 45.000 euro ISEESapienza Università di RomaFino a 22.000 euro ISEETassa minima (200 euro) per ISEE 22.001-30.000Università di PadovaFino a 26.000 euro ISEERiduzioni progressive per fasce superioriUniversità di UdineFino a 22.000 euro ISEERiduzioni significative per fasce 22.000-35.000 euroPolitecnico di MilanoFino a 24.000 euro ISEEBorse integrative per studenti meritevoliUniversità di TrentoFino a 26.000 euro ISEETra le più virtuose del nord-estConsiglio pratico: prima di scegliere l’ateneo dove iscriversi, visita sempre la pagina “Contribuzione studentesca” o “Tasse e contributi” del sito ufficiale dell’università e verifica la no tax area aggiornata per l’anno accademico corrente. Le soglie possono cambiare ogni anno in base ai finanziamenti ministeriali ricevuti.Come fare domanda: guida passo per passoPer ottenere l’esonero dalle tasse universitarie devi seguire una procedura precisa, che si articola in due fasi: la compilazione e presentazione della DSU per ottenere l’ISEE universitario, e la domanda di esonero presso l’ateneo. Ecco i passi concreti:1. Raccogli i documenti necessariPrima di recarti al CAF, prepara tutti i documenti che servono per la DSU. La lista dipende dalla composizione del tuo nucleo familiare e dalla tua situazione reddituale (vedi la sezione dedicata più in basso).2. Prenota un appuntamento al CAFIl modo più sicuro per ottenere un ISEE corretto è rivolgersi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF). Il CAF compila la DSU, la trasmette all’INPS e ti consegna l’attestazione ISEE universitario. Il servizio è gratuito per molte categorie o ha un costo molto contenuto. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio con personale esperto, garantendo la massima precisione nella compilazione.3. Attendi l’attestazione ISEEDopo la trasmissione della DSU, l’INPS elabora l’attestazione ISEE in 10-15 giorni lavorativi (a volte anche prima, soprattutto con la presentazione digitale). Puoi verificare lo stato della pratica sul sito INPS con le credenziali SPID, CIE o CNS.4. Presenta la domanda all’universitàCon l’attestazione ISEE universitario in mano, accedi al portale online dell’ateneo e presenta la domanda di esonero o riduzione delle tasse. Le scadenze variano da ateneo a ateneo: alcune università richiedono la domanda entro settembre/ottobre (prima dell’iscrizione), altre entro dicembre o gennaio. Verifica sempre le scadenze sul sito ufficiale del tuo ateneo.5. Verifica il calcolo delle tasseDopo aver presentato la domanda, l’università calcolerà automaticamente le tue tasse in base alla fascia ISEE e ti comunicherà l’importo dovuto. Se sei nella no tax area, l’importo sarà zero (o limitato ai soli contributi fissi obbligatori, come la tassa regionale per il diritto allo studio).Attenzione alla tassa regionale: anche gli studenti in no tax area devono in genere pagare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, il cui importo varia da regione a regione (di solito tra 100 e 200 euro annui). Questa tassa non è azzerata dalla no tax area universitaria, salvo specifiche eccezioni regionali. Documenti necessari per l’ISEE universitarioLa corretta compilazione della DSU per l’ISEE universitario richiede una serie di documenti che devono riflettere la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare nell’anno di riferimento (di solito due anni prima dell’anno in cui si presenta la domanda). Ecco cosa serve:Documenti sempre necessariCodice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiareDocumento d’identità dello studente e del dichiaranteCertificato di residenza (o autocertificazione)Dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi) dell’anno di riferimento, o Certificazione Unica (CU) per i lavoratori dipendentiEstratti conto bancari e postali al 31 dicembre dell’anno di riferimento (saldo e giacenza media)Dati catastali degli immobili di proprietà (prima casa, altre proprietà)Documenti aggiuntivi per situazioni particolariVisura catastale per immobili di proprietà (se non presenti in Agenzia Entrate)Dichiarazione del mutuo residuo per la prima casaDocumentazione per disabilità (se nel nucleo ci sono componenti con disabilità)Atto di separazione o divorzio (per genitori separati/divorziati)Contratto di locazione (per studenti fuori sede che affittano un alloggio)Documenti reddituali stranieri (per nucleo familiare con redditi esteri)Saldi di conti deposito titoli e polizze assicurative al 31 dicembrePuoi consultare la checklist ISEE del CAF Centro Fiscale per una lista completa e aggiornata di tutti i documenti necessari in base alla tua situazione specifica.Detrazioni spese universitarie nel 730Anche se stai usufruendo della no tax area e non paghi le tasse di iscrizione, potresti comunque avere spese universitarie detraibili nel modello 730. Ecco cosa puoi portare in detrazione:Tasse universitarie e contributi di iscrizione (per chi le paga): detraibili al 19% dall’IRPEF, senza limiti di importo per le università stataliAffitto per studenti fuori sede: detrazione del 19% su canone annuo fino a 2.633 euro (detrazione massima circa 500 euro) per studenti iscritti a università almeno 100 km dalla residenzaMense universitarie: le spese per la mensa universitaria sono detraibili se relative a un servizio erogato dall’ateneoUniversità private: detraibili le tasse ma solo fino al limite delle tasse di una università statale equivalente (stabilito ogni anno dal MUR)Per sfruttare al meglio queste detrazioni è importante conservare tutte le ricevute di pagamento e rivolgersi a un CAF per la compilazione del 730, per evitare di perdere agevolazioni fiscali a cui si ha diritto. Vale la pena ricordare che la detrazione per affitto studenti universitari è accessibile anche a chi è nella no tax area: non pagare le tasse non preclude il diritto alla detrazione per l’affitto. Esempi pratici e calcoli concretiPer capire concretamente quanto si può risparmiare con la no tax area, ecco tre scenari reali basati su situazioni familiari tipiche:Esempio 1 – Famiglia con ISEE di 18.000 euroSituazione: Marco, 19 anni, si iscrive alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Milano. La sua famiglia ha un ISEE universitario di 18.000 euro. L’università ha una no tax area a 32.000 euro.Tassa di iscrizione ordinaria: 2.400 euro/annoISEE di Marco (18.000 euro): sotto la soglia di 32.000 euroTassa dovuta: 0 euro (esonero totale)Tassa regionale per il diritto allo studio (Lombardia): 140 euroRisparmio annuo: 2.400 euroRisparmio totale triennale: 7.200 euroEsempio 2 – Famiglia con ISEE di 27.000 euroSituazione: Sofia, 20 anni, si iscrive a Giurisprudenza a Padova. La sua famiglia ha un ISEE universitario di 27.000 euro. L’Università di Padova ha una no tax area a 26.000 euro.ISEE di Sofia (27.000 euro): sopra la soglia no tax area di PadovaTassa di iscrizione nella fascia 26.000-30.000 euro: circa 500-700 euroSe Sofia si fosse iscritta a Milano (soglia 32.000 euro): 0 euroDifferenza annua tra i due atenei: 500-700 euroDifferenza totale triennale: 1.500-2.100 euroEsempio 3 – Due figli all’università contemporaneamenteSituazione: I coniugi Rossi hanno due figli iscritti all’università: Luca (triennale, 2° anno) e Giulia (magistrale, 1° anno). L’ISEE universitario della famiglia è 30.000 euro.Tassa ordinaria per Luca: 2.000 euro/anno → 0 euro (in no tax area)Tassa ordinaria per Giulia: 2.200 euro/anno → 0 euro (in no tax area)Risparmio annuo complessivo per la famiglia: 4.200 euroTasse regionali (entrambi, stima): circa 280 euro totaliRisparmio netto annuo: circa 3.920 euroQuesti numeri dimostrano chiaramente perché la scelta dell’ateneo, combinata con una corretta presentazione dell’ISEE universitario, può avere un impatto finanziario enorme sul bilancio familiare.Scadenze e rinnovo annuale dell’ISEE universitarioUn aspetto fondamentale da non dimenticare è che l’ISEE universitario deve essere rinnovato ogni anno. L’esonero dalle tasse non è automatico: ogni anno accademico devi presentare una nuova DSU, ottenere un nuovo ISEE aggiornato e fare nuovamente domanda all’ateneo entro le scadenze previste.Luglio – Settembre: periodo ideale per presentare la DSU, così da avere l’ISEE pronto all’inizio delle iscrizioniOttobre – Novembre: scadenza di molti atenei per la domanda di esonero/riduzione tasseDicembre – Gennaio: scadenza per alcuni atenei con procedura più lenta31 dicembre: scadenza massima della DSU annualeImportante: se non presenti la DSU entro la scadenza dell’ateneo, potresti perdere il diritto all’esonero per quell’anno accademico, anche se il tuo ISEE sarebbe nella fascia esente. Non rimandare: contatta il CAF Centro Fiscale di Udine con anticipo per prenotare il tuo appuntamento nei mesi estivi, quando si evitano i picchi di coda di settembre-ottobre. Errori comuni da evitare nella DSU per l’universitàCompilare una DSU in modo errato può portare a un ISEE più alto del reale, con conseguente esclusione dalla no tax area o riduzione inferiore a quella spettante. Ecco gli errori più frequenti:Omettere conti bancari inattivi o con saldo basso: anche un conto con pochi euro va dichiarato. L’INPS incrocia i dati con le banche.Non dichiarare polizze assicurative con valore di riscatto: le polizze vita con valore di riscatto sono patrimonio mobiliare e vanno indicate.Confondere ISEE ordinario e ISEE universitario: usare un’attestazione ISEE ordinario al posto di quello universitario è un errore che invalida la domanda.Non aggiornare la DSU ogni anno: l’ISEE scade dopo 12 mesi dalla data della DSU; un ISEE non aggiornato non è valido per l’anno accademico successivo.Dichiarare il reddito sbagliato: la DSU usa i redditi di due anni prima. Assicurati di portare la documentazione dell’anno corretto.Non considerare le partecipazioni societarie: se un componente del nucleo ha quote in società, queste vanno dichiarate e incidono sull’ISPE.Affidarsi a un CAF qualificato è il modo migliore per evitare questi errori: il personale esperto verifica tutti i dati, segnala le possibili omissioni e garantisce che il tuo ISEE rifletta correttamente la situazione economica della famiglia.Borse di studio e altre agevolazioni per gli studenti universitariLa no tax area non è l’unica agevolazione disponibile per gli studenti universitari con ISEE basso. Il sistema di diritto allo studio universitario prevede un ventaglio più ampio di benefici:Borse di studio regionali (DSU/ARDIS): erogate dagli enti regionali per il diritto allo studio. Possono arrivare fino a 6.000-7.000 euro annui per gli studenti fuori sede con ISEE molto basso. Le borse di studio INPS sono invece un programma parallelo dell’ente previdenziale.Posti alloggio in residenze universitarie: tariffe ridotte per gli studenti aventi diritto in base a ISEE e merito.Servizio mensa convenzionato: pasti a tariffa agevolata nelle mense universitarie convenzionate.Contributi per libri e materiale didattico: alcune regioni e atenei erogano contributi specifici per l’acquisto di libri di testo.Prestiti d’onore e prestiti agevolati: alcune regioni e fondazioni bancarie offrono prestiti a tasso zero o agevolato per sostenere il percorso universitario.Per verificare a quali agevolazioni hai diritto in base al tuo ISEE universitario, consulta il sito dell’ente regionale per il diritto allo studio della regione in cui ha sede il tuo ateneo. In Friuli Venezia Giulia, l’ente di riferimento è ARDIS (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio).📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale a Udine offre la compilazione del Modello ISEE in 4 giorni lavorativi. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sulle Tasse Universitarie e l’ISEEFino a quale ISEE non si pagano le tasse universitarie?La soglia minima nazionale è di 22.000 euro di ISEE universitario: sotto questo valore, tutti gli atenei pubblici italiani sono obbligati per legge a esonerare totalmente lo studente dalle tasse di iscrizione. Alcuni atenei, come l’Università Statale di Milano, hanno alzato la propria no tax area fino a 32.000 euro ISEE. Verifica sempre la soglia specifica del tuo ateneo sul suo sito ufficiale.Cosa devo portare al CAF per fare l’ISEE universitario?Per l’ISEE universitario devi portare al CAF: codici fiscali e documenti d’identità di tutti i componenti del nucleo familiare, le dichiarazioni dei redditi (730 o CU) dell’anno di riferimento, gli estratti conto bancari e postali al 31 dicembre dell’anno di riferimento (saldo e giacenza media), i dati catastali degli immobili di proprietà, e qualsiasi altro documento su patrimoni mobiliari e immobiliari. Il CAF ti guiderà in base alla tua situazione specifica.L’ISEE universitario è diverso dall’ISEE ordinario?Sì, l’ISEE universitario è una variante specifica che utilizza regole particolari per la definizione del nucleo familiare. In particolare, lo studente indipendente che vive fuori dalla famiglia da almeno due anni e con reddito proprio di almeno 6.500 euro può presentare l’ISEE solo sul proprio nucleo, escludendo i genitori. Per la maggior parte degli studenti conviventi con i genitori, l’ISEE universitario coincide con l’ISEE ordinario calcolato sulla DSU presentata per le prestazioni universitarie.Devo rinnovare l’ISEE ogni anno per l’esonero dalle tasse?Sì, l’esonero dalle tasse universitarie non è automatico e permanente: devi presentare una nuova DSU ogni anno, ottenere un nuovo ISEE aggiornato e fare domanda all’ateneo entro le scadenze previste. Di solito le scadenze sono tra ottobre e dicembre. Il CAF consiglia di presentare la DSU tra luglio e settembre per avere l’attestazione pronta in tempo.Posso avere sia la no tax area che le detrazioni per le spese universitarie nel 730?La no tax area azzera le tasse di iscrizione, quindi non avrai tasse universitarie da detrarre nel 730. Puoi però detrarre al 19% l’affitto se sei uno studente fuori sede iscritto a un ateneo a oltre 100 km dalla tua residenza (canone annuo fino a 2.633 euro). Le due agevolazioni sono cumulabili: si può essere esonerati dalle tasse e al contempo detrarre l’affitto.Hai bisogno di assistenza per l’ISEE Universitario?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione della DSU per l’ISEE universitario, nella verifica dei documenti e nella presentazione della domanda di esonero presso il tuo ateneo.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, ISEE ISEE 2027: Guida Completa a Prima Casa, Redditi, Patrimoni e 10 Documenti da PreparareGuida completa all'ISEE 2027: quando si rinnova, come pesa la prima casa dopo l'innalzamento della franchigia, quali redditi e patrimoni entrano nel calcolo, la checklist dei documenti da preparare e gli errori più frequenti da evitare. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-30 13:00:002026-09-29 07:36:06ISEE 2027: Guida Completa a Prima Casa, Redditi, Patrimoni e 10 Documenti da PreparareCAF, ISEE ISEE Corrente FVG 2026: Quando Conviene Rifarlo per Bonus Regionali e Agevolazioni ISEE Corrente FVG 2026: Quando Conviene Rifarlo per Accedere ai Bonus Regionali e alle AgevolazioniL'ISEE che hai elaborato a inizio anno potrebbe non riflettere più la tua situazione economica reale: se hai perso il lavoro, hai terminato… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-29 14:00:002026-09-29 07:37:43ISEE Corrente FVG 2026: Quando Conviene Rifarlo per Bonus Regionali e AgevolazioniCAF, ISEE ISEE 2026: Quando Rinnovarlo per Non Perdere Bonus e Agevolazioni L'ISEE 2026 è il documento fondamentale per accedere a bonus, agevolazioni fiscali e prestazioni sociali. 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Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/ISEE-UNIVERSITARIO.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-05 10:22:322026-05-31 16:56:37Università, Tasse Gratis fino a 32.000 Euro di ISEE: l’Esempio Apripista e la Guida CompletaCALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATOFlat Tax 7% Pensionati Esteri: Guida Completa al Regime Agevolato Art. 24-ter TUIRSei un pensionato italiano residente all’estero e stai valutando di tornare in Italia? O sei uno straniero con una pensione estera e sogni di trasferirti nella Penisola? Dal 2019 esiste un regime fiscale straordinariamente vantaggioso che ti permette di pagare una flat tax del 7% su tutti i redditi di fonte estera, pensioni comprese, per ben 10 anni consecutivi. Si tratta del regime agevolato per i titolari di redditi da pensione estera, introdotto dall’articolo 24-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), inserito dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018). Una misura pensata per attrarre residenti nei piccoli comuni del Meridione e delle zone sismiche d’Italia, ridare vita ai borghi e stimolare i consumi locali.In questo articolo del CAF Centro Fiscale di Udine ti spieghiamo tutto quello che devi sapere: cos’è la flat tax al 7% per i pensionati esteri, chi ne ha diritto, in quali comuni puoi trasferirti, come fare domanda e quanto puoi risparmiare rispetto alla tassazione ordinaria. Troverai anche esempi pratici e calcoli che ti aiuteranno a capire se questa agevolazione fa al caso tuo.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCos’è la flat tax al 7% per i pensionati esteriNormativa di riferimento: art. 24-ter TUIRAliquota al 7%: confermata o modificata?Requisiti soggettivi per accedere al regimeComuni ammessi: dove trasferirsiRedditi coperti dall’imposta sostitutivaDurata dell’agevolazione: i 10 anniCome esercitare l’opzione e gli adempimentiEsempi pratici e calcoli del risparmio fiscaleCompatibilità con altri regimi fiscaliDecadenza, revoca e cessazioneConfronto con il regime degli impatriatiDomande frequentiCos’è la flat tax al 7% per i pensionati esteriLa flat tax al 7% per i pensionati esteri è un regime di imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, introdotto per incentivare i titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri a trasferire la propria residenza fiscale in Italia, in particolare nei piccoli comuni del Sud e delle zone sismiche del Centro-Nord.In pratica, invece di applicare le aliquote progressive IRPEF ordinarie (che vanno dal 23% al 43%), il pensionato che aderisce a questo regime paga un’unica imposta sostitutiva al tasso fisso del 7% su tutti i redditi di fonte estera. Un vantaggio fiscale enorme, soprattutto per chi percepisce pensioni di importo medio-alto.Il regime è stato ideato anche con una finalità di sviluppo territoriale: rivitalizzare i borghi del Mezzogiorno e delle aree interne che soffrono di spopolamento demografico, portando residenti con redditi stabili (le pensioni) che possono contribuire all’economia locale attraverso i consumi quotidiani. Normativa di riferimento: art. 24-ter TUIRIl regime è disciplinato dall’articolo 24-ter del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), inserito dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), in vigore dal 1° gennaio 2019. La norma è stata successivamente integrata e chiarita da una serie di documenti ufficiali:Circolare n. 21/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate: prima circolare interpretativa organica sul regime, che ha chiarito i requisiti soggettivi, i redditi ammessi e le modalità di opzione.Risposta a interpello n. 221/2019 e successive risposte dell’Agenzia delle Entrate: chiarimenti su casi specifici (pensioni di reversibilità, pensioni di enti internazionali, ecc.).Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, conv. L. n. 58/2019): ha ampliato il perimetro dei comuni ammessi includendo quelli colpiti da calamità naturali.Risoluzione n. 73/E del 2023: ulteriori chiarimenti sul concetto di “redditi di fonte estera” e sulla compilazione dei modelli dichiarativi.Il testo dell’art. 24-ter TUIR stabilisce che le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia in uno dei comuni ammessi, possono optare per l’assoggettamento di tali redditi (e di tutti gli altri redditi prodotti all’estero) a un’imposta sostitutiva calcolata in via forfettaria. Aliquota al 7%: confermata o modificata?Una domanda frequente riguarda l’aliquota effettivamente applicabile: la flat tax è al 7% o è stata modificata al 4%? Facciamo chiarezza sulla base delle fonti normative aggiornate a maggio 2026.L’aliquota ufficiale e confermata è del 7%. Non esistono, ad oggi, disposizioni legislative che abbiano abbassato l’aliquota al 4%. Il testo dell’art. 24-ter TUIR non è stato modificato in tal senso. Eventuali notizie o proposte circolate sui media di una riduzione al 4% si riferiscono a ipotesi di riforma non ancora approvate in sede parlamentare.Detto ciò, è importante sottolineare che il 7% è comunque un’aliquota eccezionalmente bassa rispetto alle aliquote ordinarie IRPEF, che per i redditi medio-alti raggiungono il 43%. Un pensionato con una pensione estera di 40.000 euro annui risparmierebbe oltre 10.000 euro all’anno scegliendo questo regime.Regime fiscaleAliquota applicabileImposta su 40.000 euro/annoIRPEF ordinaria (scaglione 40.000 euro)23%-35% progressivacirca 13.200 euroFlat tax art. 24-ter TUIR7% forfettaria2.800 euroRisparmio annuo–circa 10.400 euroNota importante: i redditi prodotti in Italia (ad esempio da affitti di immobili italiani, lavoro dipendente o autonomo svolto in Italia) rimangono soggetti alla tassazione IRPEF ordinaria. La flat tax al 7% si applica esclusivamente ai redditi di fonte estera. Requisiti soggettivi per accedere al regimePer poter accedere alla flat tax al 7% sui redditi esteri, il contribuente deve soddisfare contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:1. Essere titolare di redditi da pensione esteraIl requisito fondamentale è percepire redditi da pensione erogati da soggetti esteri. La norma si applica a qualsiasi tipo di pensione di fonte straniera:Pensioni di vecchiaia erogate da enti previdenziali stranieri (equivalenti all’INPS italiano)Pensioni di invalidità e di inabilità di fonte esteraPensioni di reversibilità (pensioni ai superstiti)Pensioni erogate da enti internazionali (es. ONU, NATO, Unione Europea) — con alcune specificità fiscali legate alle convenzioni internazionaliTrattamenti pensionistici integrativi di fonte estera (fondi pensione aziendali stranieri)Il soggetto beneficiario non deve necessariamente essere un cittadino italiano: anche i pensionati stranieri (tedeschi, svizzeri, britannici, americani, ecc.) possono aderire al regime, purché rispettino tutti gli altri requisiti.2. Non essere stato residente in Italia negli ultimi 5 anniIl secondo requisito fondamentale è non aver avuto la residenza fiscale in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti al primo anno di validità dell’opzione. Questo requisito serve a evitare che soggetti che hanno semplicemente trascorso un breve periodo all’estero possano beneficiare dell’agevolazione.La residenza fiscale in Italia si determina in base all’art. 2 del TUIR: si considera fiscalmente residente in Italia chi per la maggior parte del periodo d’imposta è iscritto all’anagrafe della popolazione residente, oppure ha il domicilio o la dimora abituale in Italia.Attenzione: la semplice iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) non è di per sé sufficiente a dimostrare la non-residenza fiscale italiana, ma è un elemento importante da considerare. L’Agenzia delle Entrate valuterà la residenza fiscale effettiva nel quinquennio precedente.3. Trasferire la residenza in un comune ammessoIl contribuente deve trasferire la propria residenza anagrafica e fiscale in Italia, specificatamente in uno dei comuni ammessi al regime (vedi sezione successiva). Il trasferimento di residenza deve avvenire entro i termini previsti per esercitare l’opzione. Comuni ammessi: dove trasferirsiNon tutti i comuni italiani sono ammessi al regime agevolato. La normativa individua due categorie di comuni eleggibili, entrambe con il requisito della popolazione non superiore a 20.000 abitanti:Categoria A: Comuni del Sud ItaliaI comuni ubicati nel territorio delle seguenti regioni meridionali:SiciliaSardegnaCalabriaCampaniaBasilicataAbruzzoMolisePugliaQuesti comuni devono avere una popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti secondo i dati ufficiali ISTAT. Il numero degli abitanti viene verificato sulla base dell’ultimo censimento o delle rilevazioni demografiche disponibili.Categoria B: Comuni colpiti da calamità naturaliCon il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), il perimetro dei comuni ammissibili è stato esteso anche ai comuni colpiti da eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, ecc.) per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Questa categoria include molti comuni del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2009 e 2016-2017 (es. comuni dell’Aquila, Amatrice, Norcia e dintorni).Regione / AreaRequisito popolazioneAmmessa al regimeSicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, PugliaMeno di 20.000 abitantiSiComuni colpiti da calamità naturali (stato di emergenza dichiarato)Meno di 20.000 abitantiSiNord Italia (Lombardia, Veneto, Piemonte, ecc.) — comuni non calamitatiQualsiasiNoGrandi città (Roma, Milano, Napoli, ecc.)Superiore a 20.000 ab.NoEsempi di comuni ammissibili: Tropea (VV), Alberobello (BA), Matera, Agrigento, Otranto, Castelmola (ME), Pizzo Calabro, Santo Stefano di Camastra, Cefalù (PA, però supera 20.000 ab.), Gerace (RC), molti borghi della Basilicata e del Molise.Attenzione: Il pensionato che, dopo aver esercitato l’opzione, trasferisce la residenza in un comune non ammesso (es. si sposta in una grande città o in una regione del Nord non calamitata), perde il diritto all’agevolazione a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento. Redditi coperti dall’imposta sostitutivaLa flat tax al 7% si applica a tutti i redditi di fonte estera, non solo alla pensione. Questa è una caratteristica molto rilevante del regime: con un’unica imposta sostitutiva si tassano forfettariamente tutti i redditi prodotti fuori dall’Italia.Rientrano nell’imposta sostitutiva al 7%:Pensioni estere (il requisito fondamentale per accedere al regime)Dividendi da società estereInteressi su conti correnti e investimenti esteriRedditi da locazione di immobili situati all’esteroPlusvalenze su vendita di partecipazioni in società estereRedditi da lavoro autonomo o dipendente svolto all’esteroRedditi di capitale di fonte esteraI redditi di fonte italiana restano invece assoggettati alla tassazione ordinaria IRPEF. Quindi, se il pensionato ha anche un affitto in Italia, un conto corrente italiano con interessi, o svolge attività lavorativa in Italia, questi redditi si aggiungono all’imponibile IRPEF ordinario.Importante per la dichiarazione dei redditi: anche optando per il regime agevolato, il contribuente deve comunque presentare la dichiarazione dei redditi in Italia (modello 730 o Redditi PF), indicando i redditi esteri nella sezione apposita e barrando la casella relativa all’opzione per l’imposta sostitutiva.Durata dell’agevolazione: i 10 anniIl regime agevolato ha una durata massima di 10 periodi d’imposta a partire dall’anno in cui si esercita l’opzione. Questo vuol dire che, se opti per il regime nel 2024 (prima annualità agevolata), potrai beneficiare della flat tax al 7% fino al 2033 (anno fiscale 2033, dichiarazione presentata nel 2034).La norma non prevede una proroga o un rinnovo al termine del decennio: dopo 10 anni il regime cessa automaticamente e i redditi esteri tornano a essere tassati con le aliquote IRPEF ordinarie, salvo eventuali modifiche legislative future.Anno opzionePrimo anno agevolatoUltimo anno agevolatoDichiarazione finale2022 (dichiarazione 2023)2022203120322023 (dichiarazione 2024)2023203220332024 (dichiarazione 2025)2024203320342025 (dichiarazione 2026)2025203420352026 (dichiarazione 2027)202620352036Durante i 10 anni di validita, l’opzione si rinnova automaticamente di anno in anno, senza bisogno di presentare nuove istanze, purché il contribuente continui a rispettare tutti i requisiti richiesti (residenza nel comune ammissibile, percezione di pensione estera, ecc.). Come esercitare l’opzione e gli adempimentiL’opzione per il regime agevolato si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al primo anno d’imposta in cui si vuole beneficiare del regime. Ecco la procedura completa passo dopo passo:Passo 1: Trasferire la residenzaPrima di tutto, devi trasferire la residenza anagrafica in uno dei comuni ammissibili entro il 31 dicembre dell’anno per il quale intendi usufruire del regime. Il trasferimento di residenza deve essere comunicato al Comune di destinazione tramite dichiarazione di residenza.Passo 2: Esercitare l’opzione nella dichiarazioneL’opzione si esercita compilando il quadro CE (Credito d’imposta estero) del modello Redditi Persone Fisiche, dove va barrata la casella specifica per il regime art. 24-ter. In particolare, nella sezione dedicata vanno indicati:Il comune di residenza e la sua popolazione (per dimostrare l’ammissibilità)Il paese estero da cui proviene la pensioneL’ammontare dei redditi esteri su cui si applica l’imposta sostitutivaL’imposta sostitutiva calcolata (7% dei redditi esteri)Passo 3: Versare l’imposta sostitutivaL’imposta sostitutiva del 7% si versa tramite modello F24, con il codice tributo 1895 (istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E del 2019). Il versamento segue le stesse scadenze dell’IRPEF:Acconto di novembre (seconda rata): 100% del dovuto dell’anno precedente, oppure stima del dovuto nell’anno correnteSaldo entro il 30 giugno dell’anno successivo (con presentazione della dichiarazione dei redditi)Passo 4: Obbligo di monitoraggio fiscale (RW)Nonostante l’opzione per il regime forfettario, il contribuente resta obbligato alla compilazione del quadro RW per il monitoraggio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (conti correnti, investimenti, immobili, ecc.). Questo obbligo non viene meno con l’adesione al regime art. 24-ter. Tuttavia, non sono dovute IVIE (imposta sugli immobili esteri) e IVAFE (imposta sulle attività finanziarie estere), che vengono sostituite dall’imposta sostitutiva del 7%. Esempi pratici e calcoli del risparmio fiscalePer capire concretamente il vantaggio economico del regime, analizziamo alcuni casi pratici con calcoli dettagliati.Esempio 1: Pensionato tedesco che si trasferisce in CalabriaProfilo: Hans, 68 anni, cittadino tedesco, percepisce una pensione dalla Deutsche Rentenversicherung di 28.000 euro annui. Ha vissuto in Germania per tutta la vita e non ha mai avuto residenza in Italia. Decide di trasferirsi a Tropea (VV), comune di circa 6.000 abitanti nella regione Calabria.Con tassazione ordinaria IRPEF italiana: 28.000 euro = imposta circa 6.960 euro (scaglioni 23%-25%), piu addizionale regionale e comunale. Totale stimato: circa 7.500-8.000 euroCon flat tax art. 24-ter al 7%: 28.000 x 7% = 1.960 euroRisparmio annuo: circa 5.500-6.000 euroRisparmio in 10 anni: circa 55.000-60.000 euroEsempio 2: Italiano AIRE con pensione svizzera elevataProfilo: Mario, 70 anni, italiano iscritto AIRE da 30 anni, ha lavorato e vissuto in Svizzera per tutta la carriera. Percepisce una pensione AVS (previdenza statale svizzera) di 25.000 CHF (circa 26.000 euro) piu una rendita da previdenza professionale LPP di 18.000 CHF (circa 19.000 euro). Reddito totale estero: circa 45.000 euro. Decide di tornare in un piccolo comune della Sicilia con meno di 20.000 abitanti.Con tassazione ordinaria IRPEF italiana: 45.000 euro = circa 14.500 euro IRPEF (scaglioni progressivi 23%-35%), piu addizionali. Totale: circa 15.500-16.000 euroCon flat tax art. 24-ter al 7%: 45.000 x 7% = 3.150 euroRisparmio annuo: circa 12.000-13.000 euroRisparmio in 10 anni: 120.000-130.000 euroEsempio 3: Pensionato britannico post-Brexit in PugliaProfilo: John, 72 anni, cittadino britannico, percepisce la State Pension britannica di 9.500 GBP (circa 11.000 euro) piu una pensione privata di 15.000 GBP (circa 17.500 euro). Totale: circa 28.500 euro esteri. Vuole trasferirsi in un borgo della Valle d’Itria in Puglia.Con tassazione ordinaria IRPEF: circa 7.200 euro (aliquote 23%-25%), piu addizionali. Totale: circa 7.800-8.000 euroCon flat tax art. 24-ter al 7%: 28.500 x 7% = 1.995 euroRisparmio annuo: circa 5.800 euroIn 10 anni: circa 58.000 euroAttenzione alle convenzioni contro le doppie imposizioni: l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali con quasi tutti i paesi OCSE per evitare la doppia imposizione fiscale. Prima di esercitare l’opzione, e fondamentale verificare come la convenzione con il paese di provenienza della pensione regoli il diritto impositivo. In alcuni casi (es. pensioni di enti pubblici stranieri), il diritto di tassazione spetta esclusivamente allo Stato che eroga la pensione, con la conseguenza che la flat tax italiana non si applica.Compatibilità con altri regimi fiscaliUna domanda comune riguarda la compatibilità del regime art. 24-ter con altri regimi fiscali agevolati presenti nell’ordinamento italiano.Incompatibilità con il regime degli impatriatiIl regime art. 24-ter per i pensionati esteri e il regime degli impatriati (art. 16 D.Lgs. 209/2023) sono due regimi alternativi e non cumulabili. Il contribuente che rientra nei requisiti di entrambi deve scegliere quale applicare. In generale, per i pensionati con redditi di fonte estera elevati, il regime art. 24-ter e piu conveniente perché tassa tutti i redditi esteri al 7% anziché applicare l’esenzione del 50% solo sui redditi da lavoro e assimilati.Compatibilità con il regime forfettarioSe il pensionato, dopo il trasferimento in Italia, decide di avviare anche un’attività lavorativa autonoma, potrebbe valutare il regime forfettario. Questi due regimi sono teoricamente compatibili: il regime art. 24-ter si applica ai redditi di fonte estera (pensione), mentre il regime forfettario si applicherebbe ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo prodotti in Italia. Tuttavia, l’applicabilità concreta dipende dalla tipologia di attività e richiede una valutazione caso per caso.Esenzione da IVIE e IVAFEChi aderisce al regime art. 24-ter è esonerato dal pagamento di IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) e IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero). Questi tributi patrimoniali vengono assorbiti dall’imposta sostitutiva del 7%, con un ulteriore risparmio per chi detiene patrimoni all’estero. Decadenza, revoca e cessazioneIl regime agevolato cessa prima dei 10 anni previsti nei seguenti casi:Cause di decadenza (perdita retroattiva)La decadenza comporta la perdita retroattiva del regime (con effetto anche per gli anni pregressi) nei seguenti casi:Trasferimento della residenza all’estero: se il contribuente torna a risiedere fuori dall’Italia, il regime cessa e il beneficio viene recuperato per l’intero periodoViolazione dei requisiti originari: se emerge che al momento dell’opzione il contribuente non aveva i requisiti (es. aveva avuto residenza in Italia negli ultimi 5 anni), il regime viene annullato con conseguente recupero dell’imposta evasaOmesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutivaCause di cessazione (perdita dal periodo successivo)La cessazione del regime opera dal periodo d’imposta successivo (senza recupero retroattivo) nei seguenti casi:Trasferimento in un comune non ammissibile: se il pensionato si sposta in un comune con piu di 20.000 abitanti o fuori dalle regioni del Sud (salvo comuni calamitati), il regime cessa dal periodo d’imposta successivo al trasferimentoCessazione della pensione estera: se la pensione estera cessa (es. per decesso del titolare originario in caso di reversibilità, o per raggiungimento di un limite d’eta), va valutato se altri redditi esteri possano sostenere il regimeRevoca volontaria: il contribuente puo rinunciare al regime in qualsiasi momento, con effetto dal periodo d’imposta successivoConfronto con il regime degli impatriatiPer chi ha la possibilità di scegliere tra piu regimi agevolati, è utile un confronto diretto tra il regime art. 24-ter per pensionati e il regime degli impatriati:CaratteristicaArt. 24-ter (pensionati)Regime impatriati (art. 16)DestinatariTitolari pensione esteraLavoratori dipendenti/autonomi che rientrano in ItaliaAliquota agevolata7% su tutti i redditi esteri50% dei redditi da lavoro esente da IRPEFDurata10 anni5 anni (prorogabili a 8 con figli o acquisto casa)Comuni ammessiSud + zone calamitate, max 20.000 ab.Tutto il territorio nazionaleRedditi da lavoro in ItaliaTassazione IRPEF ordinariaAgevolati (50% esente)IVIE e IVAFESostituite dalla flat tax 7%Rimangono dovuteAdempimento dichiarativoModello Redditi PF, quadro CEModello Redditi PF, agevolazione in busta pagaIl regime art. 24-ter e generalmente piu conveniente per i pensionati puri (senza redditi da lavoro in Italia) con pensioni di importo significativo, mentre il regime degli impatriati e piu vantaggioso per chi torna in Italia per lavorare e percepisce principalmente redditi da lavoro.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo della pensione, la simulazione della data di pensionamento e la gestione di Quota 103, anticipata e vecchiaia. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sulla Flat Tax per Pensionati EsteriLa flat tax per i pensionati esteri è al 7% o al 4%?L’aliquota ufficiale prevista dall’art. 24-ter del TUIR è del 7%. Non esistono disposizioni legislative vigenti che la abbiano ridotta al 4%. Eventuali proposte di abbassamento dell’aliquota al 4% sono rimaste allo stadio di ipotesi politiche non ancora approvate in Parlamento. La misura vigente a maggio 2026 è il 7% forfettario su tutti i redditi di fonte estera.Posso beneficiare della flat tax al 7% se mi trasferisco a Roma o Milano?No. Il regime è riservato esclusivamente ai comuni con meno di 20.000 abitanti situati nelle regioni del Sud Italia (Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia) o nei comuni colpiti da calamità naturali con stato di emergenza dichiarato. Roma, Milano e tutte le grandi città sono escluse.Devo pagare le tasse anche nel paese da cui provengo?Dipende dalla convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra l’Italia e il tuo paese di residenza originaria. In molti casi, la pensione estera può essere tassata solo in Italia (o solo nel paese estero per le pensioni pubbliche). È fondamentale verificare la convenzione specifica con un consulente fiscale prima di trasferirsi, per evitare sorprese.Devo comunque presentare la dichiarazione dei redditi in Italia?Sì, l’opzione per il regime art. 24-ter non esime dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi annuale in Italia (modello Redditi PF). Nella dichiarazione si indica il reddito estero, si esercita o si rinnova l’opzione per la flat tax e si calcola l’imposta sostitutiva dovuta del 7%. Va anche compilato il quadro RW per il monitoraggio delle attività estere.Cosa succede se mi sposto in una città più grande dopo aver esercitato l’opzione?Se trasferisci la residenza in un comune non ammissibile (popolazione superiore a 20.000 abitanti o fuori dalle regioni del Sud e dai comuni calamitati), il regime agevolato cessa a partire dal periodo d’imposta successivo al trasferimento. Non si verifica la decadenza retroattiva per gli anni passati, ma perdi il beneficio per gli anni futuri.Un pensionato straniero (non italiano) può accedere al regime?Sì, il regime art. 24-ter non è riservato ai cittadini italiani. Qualsiasi persona fisica titolare di una pensione erogata da un soggetto estero, che non abbia avuto residenza fiscale in Italia nei 5 anni precedenti e che si trasferisca in un comune ammissibile, può accedere al regime indipendentemente dalla cittadinanza.Hai dubbi sulla Flat Tax al 7%? Siamo qui per aiutartiIl CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per valutare la convenienza del regime agevolato per pensionati esteri, preparare la documentazione necessaria e seguirti nella dichiarazione dei redditi.Compila il modulo qui sotto o contattaci direttamente su WhatsAppIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ Contattaci su WhatsAppCAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATIPATRONATO Sede INPS Udine 2026: Orari, Prenotazione e Servizi (Quando Andare al Patronato) Sede INPS Udine 2026: Orari, Prenotazione e Servizi — Quando Conviene Andare al PatronatoSe devi sbrigare una pratica INPS a Udine — dalla pensione alla NASPI, dall'assegno unico all'invalidità — hai due strade: recarti direttamente… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-18 09:00:002026-08-17 11:03:35Sede INPS Udine 2026: Orari, Prenotazione e Servizi (Quando Andare al Patronato)PATRONATO Bonus Assunzioni 2026: Incentivi per Datori di Lavoro(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Questo articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/calcolo-pensione-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 06:00:002026-09-30 08:01:44Bonus Assunzioni 2026: Incentivi per Datori di LavoroNASPI / DISOCCUPAZIONE, PATRONATO DIS-COLL 2026: Disoccupazione per Collaboratori Coordinati(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Questo articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/02/Naspi-Anticipata.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 06:00:002026-09-30 08:01:54DIS-COLL 2026: Disoccupazione per Collaboratori CoordinatiCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-05 09:22:322026-05-31 17:07:52Flat Tax 7% Pensionati Esteri: Guida Completa al Regime Agevolato Art. 24-ter TUIRCAFCedolare Secca 2026: Guida Definitiva Aliquote e ConvenienzaIndice dei contenutiCos’è la Cedolare Secca e Come FunzionaAliquote Cedolare Secca 2026: 21%, 10% e 26%Chi Può Scegliere la Cedolare SeccaCedolare Secca vs IRPEF: Quando ConvieneCome Si Esercita l’OpzioneRinuncia agli Aggiornamenti ISTAT del CanoneVersamento: Acconti e Saldo con F24Scadenze Cedolare Secca 2026Cedolare Secca per Più ImmobiliDomande Frequenti La cedolare secca 2026 rappresenta una delle opzioni fiscali più vantaggiose per chi affitta un immobile abitativo in Italia. Si tratta di un regime di tassazione alternativo all’IRPEF che permette ai proprietari di pagare un’imposta sostitutiva con aliquota fissa, evitando così le aliquote progressive che possono arrivare fino al 43%. In questa guida definitiva analizziamo nel dettaglio tutte le aliquote della cedolare secca 2026, le novità introdotte dalla Legge di Bilancio, e soprattutto quando conviene davvero scegliere questo regime rispetto alla tassazione ordinaria.Se stai valutando se applicare la cedolare secca al tuo contratto di locazione, oppure se hai già fatto questa scelta e vuoi verificare che sia ancora conveniente nel 2026, sei nel posto giusto. Vedremo insieme ogni aspetto: dai requisiti alle scadenze, dai codici tributo F24 fino al confronto numerico con l’IRPEF per ogni fascia di reddito. Per una visione completa della tua situazione fiscale, può essere utile anche effettuare un calcolo dello stipendio netto 2026 per capire l’impatto complessivo delle imposte.Cos’è la Cedolare Secca e Come Funziona nel 2026 La cedolare secca è un regime fiscale opzionale introdotto dal Decreto Legislativo 23/2011, che consente ai proprietari di immobili ad uso abitativo di sostituire l’IRPEF e le relative addizionali (regionale e comunale) con un’imposta sostitutiva a aliquota fissa. In termini semplici, invece di pagare le tasse sul reddito da affitto secondo gli scaglioni IRPEF progressivi, si paga una percentuale fissa sul canone di locazione annuo.La cedolare secca 2026 sostituisce contemporaneamente diverse imposte: l’IRPEF sul reddito dell’immobile, le addizionali regionali e comunali, l’imposta di registro sul contratto di locazione (normalmente pari al 2% del canone annuo) e l’imposta di bollo. Questo significa un notevole risparmio burocratico oltre che economico, perché non serve più pagare ogni anno l’imposta di registro sulla registrazione o sulla proroga del contratto.Il funzionamento è semplice: il proprietario comunica all’Agenzia delle Entrate la scelta della cedolare secca al momento della registrazione del contratto, oppure in seguito tramite apposita comunicazione. Da quel momento, il canone di locazione annuo diventa la base imponibile su cui si applica l’aliquota fissa. Il reddito derivante dall’affitto non si cumula con gli altri redditi ai fini IRPEF, il che è particolarmente vantaggioso per chi ha redditi medio-alti.Aliquote Cedolare Secca 2026: 21%, 10% e la Novità del 26% Nel 2026, il sistema delle aliquote della cedolare secca prevede tre livelli distinti, ciascuno applicabile a situazioni specifiche. Conoscere le differenze è fondamentale per fare la scelta giusta e massimizzare il risparmio fiscale.Aliquota del 21%: Contratti a Canone LiberoL’aliquota ordinaria del 21% si applica ai contratti di locazione a canone libero (tipologia 4+4 o transitorio). Questa è l’aliquota standard della cedolare secca e rappresenta l’opzione più comune. Si calcola sull’intero importo del canone annuo dichiarato nel contratto, senza alcuna deduzione o riduzione della base imponibile. Ad esempio, se affitti un appartamento a 800 euro al mese (9.600 euro annui), con la cedolare secca al 21% pagherai 2.016 euro di imposta per l’intero anno.Aliquota del 10%: Contratti a Canone ConcordatoL’aliquota ridotta del 10% è riservata ai contratti stipulati con canone concordato, ovvero quei contratti in cui l’importo dell’affitto viene determinato sulla base di accordi territoriali tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. Questa aliquota agevolata si applica nei Comuni ad alta tensione abitativa, nei Comuni capoluogo di provincia, e in tutti quei territori dove esistono accordi locali. Per accedere all’aliquota al 10% è necessario che il contratto sia stipulato secondo i modelli previsti dagli accordi territoriali e che sia presente l’attestazione di conformità rilasciata da un’organizzazione firmataria. Ad esempio, con un canone concordato di 600 euro al mese (7.200 euro annui), l’imposta sarà di soli 720 euro all’anno.Novità 2026: Aliquota del 26% per Affitti Brevi (dal Secondo Immobile)La grande novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e confermata per il 2026 riguarda gli affitti brevi (locazioni turistiche con durata inferiore a 30 giorni). Dal 1 gennaio 2024, chi affitta più di un immobile in regime di locazione breve paga il 26% di cedolare secca dal secondo immobile in poi. Per il primo immobile si continua ad applicare l’aliquota del 21%. Questa misura è stata introdotta per contrastare il fenomeno della locazione turistica “seriale” e riguarda in particolare chi gestisce più appartamenti su piattaforme come Airbnb e Booking.In pratica, se possiedi 3 appartamenti che affitti per brevi periodi, pagherai il 21% sul primo e il 26% sugli altri due. Il proprietario può scegliere quale immobile designare come “primo” per beneficiare dell’aliquota ridotta, generalmente quello con il canone più elevato.Chi Può Scegliere la Cedolare Secca nel 2026 Non tutti possono accedere al regime della cedolare secca 2026. Esistono requisiti precisi sia per il locatore sia per l’immobile. Ecco chi può e chi non può scegliere questo regime fiscale agevolato.Requisiti del locatore (proprietario):Deve essere una persona fisica (no società, no imprese)Non deve agire nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione (in pratica, non deve avere partita IVA collegata all’attività di locazione)Deve essere proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione)Requisiti dell’immobile:Deve essere un immobile ad uso abitativo (categorie catastali da A1 a A11, escluso A10 che è ufficio)Le relative pertinenze (box, cantina, posto auto) possono essere incluse se locate congiuntamenteEsclusi: immobili commerciali, uffici, negozi, capannoniRequisiti dell’inquilino: L’inquilino (conduttore) non deve agire nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo. Se l’inquilino è una società o un professionista che affitta per uso ufficio, la cedolare secca non è ammessa. Fanno eccezione i contratti stipulati con enti locali per scopi sociali.È importante sapere che la scelta della cedolare secca è individuale per ciascun comproprietario: se un immobile è di proprietà di due persone, uno può optare per la cedolare secca e l’altro per la tassazione ordinaria IRPEF. Per approfondire le detrazioni fiscali a cui potresti rinunciare scegliendo la cedolare, consulta la nostra guida dedicata.Cedolare Secca vs IRPEF: Quando Conviene Davvero Capire quando la cedolare secca conviene rispetto all’IRPEF è la domanda chiave per ogni proprietario. La risposta dipende principalmente dal reddito complessivo e dalla fascia IRPEF in cui si ricade. Vediamo un confronto pratico con numeri reali.Con la tassazione IRPEF ordinaria, il reddito da locazione si cumula con gli altri redditi (stipendio, pensione, ecc.) e viene tassato secondo gli scaglioni progressivi 2026: 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro. A queste aliquote vanno aggiunte le addizionali regionali (dallo 0,9% al 3,33%) e comunali (fino allo 0,8%). Inoltre, con l’IRPEF si applica una deduzione forfettaria del 5% sul canone (il 95% viene tassato).Con la cedolare secca al 21%, invece, si paga il 21% sull’intero canone senza deduzioni, ma senza addizionali e senza imposta di registro.Tabella Confronto: Cedolare Secca 21% vs IRPEF per Fascia di RedditoIpotizziamo un canone di locazione di 10.000 euro annui e calcoliamo l’imposta nei due regimi (addizionali stimate al 2% complessivo):Reddito complessivoAliquota IRPEF marginaleImposta IRPEF sul canone*Cedolare secca 21%Risparmio con cedolareFino a 15.000 euro23% + addizionali2.375 euro2.100 euro275 euro (conviene cedolare)Da 15.001 a 28.000 euro23% + addizionali2.375 euro2.100 euro275 euro (conviene cedolare)Da 28.001 a 50.000 euro35% + addizionali3.515 euro2.100 euro1.415 euro (conviene cedolare)Oltre 50.000 euro43% + addizionali4.275 euro2.100 euro2.175 euro (conviene cedolare)*Calcolata su 95% del canone (9.500 euro) + imposta di registro 2% (200 euro) + addizionali stimate 2%Come si vede dalla tabella, la cedolare secca 2026 conviene quasi sempre, ma il vantaggio cresce enormemente al crescere del reddito. Per chi ha un reddito superiore a 50.000 euro, il risparmio è di oltre 2.000 euro all’anno su un canone di 10.000 euro. Per i redditi bassi (sotto i 15.000 euro) il vantaggio è minimo e potrebbe addirittura non convenire se si hanno diritto a detrazioni fiscali che verrebbero perse con la cedolare secca.Attenzione: scegliendo la cedolare secca, il reddito da locazione non si somma al reddito complessivo. Questo significa che non aumenta la base imponibile IRPEF, ma anche che non genera diritto a detrazioni e deduzioni. Per chi ha redditi bassi e beneficia di detrazioni per familiari a carico o bonus vari, è fondamentale fare un calcolo preciso. Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti con una simulazione personalizzata.Come Si Esercita l’Opzione per la Cedolare Secca Esercitare l’opzione per la cedolare secca 2026 è un passaggio obbligatorio e può avvenire in diversi momenti. La procedura varia a seconda che si tratti di un nuovo contratto o di un contratto già in corso.Alla Registrazione del ContrattoIl momento più semplice per scegliere la cedolare secca è al momento della registrazione del contratto di locazione. L’opzione si esercita compilando il modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili) presso l’Agenzia delle Entrate, barrando la casella dedicata alla cedolare secca. La registrazione può essere fatta online tramite il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate, oppure presso un ufficio territoriale. Scegliendo la cedolare al momento della registrazione, non si paga l’imposta di registro né l’imposta di bollo sulla registrazione stessa.Per Contratti Già in CorsoSe hai un contratto di locazione già registrato e vuoi passare alla cedolare secca in un’annualità successiva, puoi farlo in occasione della proroga del contratto o di una annualità successiva. In questo caso, devi presentare il modello RLI entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente. È anche possibile revocare l’opzione e tornare al regime ordinario, sempre con le stesse tempistiche.Comunicazione all’inquilino: il locatore deve inviare all’inquilino una raccomandata (anche via PEC) con cui comunica la rinuncia all’aggiornamento del canone per tutta la durata dell’opzione. Questa comunicazione è un requisito essenziale e la sua mancanza può invalidare l’opzione per la cedolare secca.Rinuncia agli Aggiornamenti ISTAT del CanoneUn aspetto che molti proprietari sottovalutano è che scegliere la cedolare secca comporta automaticamente la rinuncia agli aggiornamenti ISTAT del canone di locazione. In pratica, per tutta la durata dell’opzione, il canone mensile resta fisso e non può essere adeguato all’inflazione secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo.Normalmente, nei contratti di locazione a canone libero, è prevista una clausola che consente al proprietario di aggiornare il canone annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT (generalmente il 75% o il 100% della variazione). Con un’inflazione al 2%, su un canone di 800 euro al mese, l’aggiornamento ISTAT vale circa 12-16 euro mensili in più. Su 4 anni di contratto, la rinuncia può costare fino a 500-700 euro complessivi.Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il risparmio fiscale della cedolare secca supera ampiamente la perdita dell’aggiornamento ISTAT. Bisogna fare un calcolo preciso caso per caso. Il team del CAF Centro Fiscale può effettuare questa valutazione durante un appuntamento dedicato, confrontando il costo della rinuncia ISTAT con il risparmio fiscale effettivo.Versamento della Cedolare Secca: Acconti e Saldo con F24 Il pagamento della cedolare secca 2026 segue le stesse regole dell’IRPEF per quanto riguarda acconti e saldo, e si effettua tramite il modello F24. Ecco i codici tributo e le modalità di versamento.Codici Tributo F24 per la Cedolare SeccaCodice tributo 1840: Acconto prima rata della cedolare seccaCodice tributo 1841: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione della cedolare seccaCodice tributo 1842: Saldo della cedolare seccaCome Si Calcolano gli AccontiL’acconto della cedolare secca 2026 è pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Il versamento dell’acconto si divide in due rate se l’importo supera 257,52 euro:Prima rata (40%): da versare entro il 30 giugno 2026 (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%)Seconda rata (60%): da versare entro il 30 novembre 2026Se l’importo dell’acconto è inferiore o uguale a 257,52 euro, si versa in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Il saldo viene poi versato l’anno successivo, entro il 30 giugno 2027, insieme alla dichiarazione dei redditi. Per ulteriori dettagli sui codici tributo F24, consulta la nostra guida completa.Scadenze Cedolare Secca 2026: Il Calendario CompletoAvere chiare le scadenze della cedolare secca 2026 è essenziale per evitare sanzioni e interessi. Ecco il calendario completo con tutte le date da segnare:ScadenzaAdempimentoCodice Tributo30 giugno 2026Acconto prima rata (40%) o saldo anno precedente1840 / 184230 luglio 2026Acconto prima rata con maggiorazione 0,40%184030 settembre 2026Dichiarazione Redditi (Modello 730 o Redditi PF)–30 novembre 2026Acconto seconda rata (60%) o acconto unica soluzione184130 giugno 2027Saldo cedolare secca 20261842La dichiarazione dei redditi da locazione con cedolare secca va inserita nel Modello 730 (Quadro B) oppure nel Modello Redditi PF (Quadro RB). Per chi presenta il 730, la scadenza per l’invio è il 30 settembre 2026. Il CAF Centro Fiscale gestisce ogni anno centinaia di dichiarazioni con cedolare secca e può assisterti nella corretta compilazione e nel calcolo degli acconti.Cedolare Secca per Più Immobili: Come Funziona La cedolare secca può essere applicata a più immobili contemporaneamente dallo stesso proprietario. L’opzione va esercitata singolarmente per ciascun contratto di locazione. Non esiste un limite al numero di immobili per cui si può optare, a patto che siano tutti ad uso abitativo e che il locatore non agisca come imprenditore.Per le locazioni lunghe (4+4, 3+2), l’aliquota resta al 21% o al 10% indipendentemente dal numero di immobili. La novità dell’aliquota al 26% riguarda esclusivamente gli affitti brevi (sotto i 30 giorni) a partire dal secondo immobile.Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che Marco possieda 3 appartamenti:Appartamento A: locazione lunga 4+4 a canone libero (800 euro/mese) – cedolare secca 21% = 2.016 euro/annoAppartamento B: locazione lunga 3+2 a canone concordato (500 euro/mese) – cedolare secca 10% = 600 euro/annoAppartamento C: affitto breve su Airbnb (media 1.200 euro/mese) – cedolare secca 26% = 3.744 euro/anno (essendo il secondo immobile in locazione breve)Marco pagherà in totale 6.360 euro di cedolare secca. Se avesse scelto l’IRPEF con un reddito da lavoro di 40.000 euro, avrebbe pagato circa 10.500 euro tra IRPEF, addizionali e imposta di registro. Il risparmio con la cedolare secca è di oltre 4.000 euro all’anno.Per i proprietari con più immobili, il consiglio è rivolgersi al CAF Centro Fiscale di Udine per una simulazione complessiva che tenga conto di tutte le variabili: tipo di contratto, durata, aliquota applicabile e impatto sul reddito complessivo.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sulla Cedolare Secca 2026La cedolare secca conviene sempre?No, non sempre. La cedolare secca 2026 conviene nella grande maggioranza dei casi, soprattutto per chi ha un reddito complessivo superiore a 28.000 euro. Per redditi molto bassi (sotto i 15.000 euro), potrebbe non convenire perché il reddito da locazione non genera diritto a detrazioni e deduzioni. Il consiglio è sempre quello di fare una simulazione personalizzata.Si può passare dalla cedolare secca all’IRPEF e viceversa?Sì, l’opzione non è irrevocabile. Puoi revocare la cedolare secca e tornare al regime IRPEF ordinario in occasione di ogni annualità del contratto, presentando il modello RLI entro 30 giorni dalla scadenza. Allo stesso modo, puoi aderire alla cedolare in un’annualità successiva se inizialmente non l’avevi scelta.La cedolare secca si applica anche ai box e posti auto?Le pertinenze (box, cantina, posto auto) possono essere incluse nella cedolare secca solo se locate congiuntamente all’immobile abitativo e con lo stesso contratto. Non è possibile applicare la cedolare a una pertinenza locata separatamente.Come si dichiara la cedolare secca nel 730?La cedolare secca si dichiara nel Quadro B del Modello 730, indicando il canone di locazione e barrando la casella relativa all’opzione per la cedolare. Il software di compilazione calcola automaticamente l’imposta dovuta. Se preferisci, il CAF Centro Fiscale compila e invia il 730 per te, verificando la correttezza dei dati.Cosa succede se non si pagano gli acconti?Il mancato o insufficiente versamento degli acconti della cedolare secca comporta l’applicazione di sanzioni (30% dell’importo non versato, riducibili con ravvedimento operoso) e interessi legali. Per evitare problemi, è importante calcolare correttamente gli acconti e rispettare le scadenze del 30 giugno e 30 novembre.La cedolare secca influisce sull’ISEE?Sì, il reddito soggetto a cedolare secca viene comunque conteggiato nel calcolo dell’ISEE. Anche se non si cumula ai fini IRPEF, il canone di locazione entra nel reddito complessivo utilizzato per determinare l’indicatore ISEE. Questo è un aspetto da considerare se si beneficia di prestazioni legate all’ISEE come assegno unico, bonus nido o agevolazioni universitarie.Conclusione: Scegli la Cedolare Secca con il Supporto del CAFLa cedolare secca 2026 resta una delle opzioni fiscali più convenienti per i proprietari di immobili abitativi in Italia. Con le tre aliquote disponibili – 21% per canone libero, 10% per canone concordato e 26% per affitti brevi dal secondo immobile – offre flessibilità e, nella maggior parte dei casi, un significativo risparmio rispetto alla tassazione IRPEF ordinaria.La scelta della cedolare secca richiede però una valutazione attenta e personalizzata: bisogna considerare il reddito complessivo, le detrazioni a cui si potrebbe rinunciare, il numero di immobili e il tipo di contratto. Non esiste una risposta universale, ma con i numeri giusti la decisione diventa chiara.Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata sulla cedolare secca. I nostri operatori possono effettuare una simulazione dettagliata, aiutarti con la registrazione del contratto e la compilazione del 730. Prenota un appuntamento chiamando lo 0432 1638640 o scrivendo su WhatsApp al 366 6018121. Ti aspettiamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, Udine.Maggio 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/cedolare-secca.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-05 09:00:002026-09-28 20:18:55Cedolare Secca 2026: Guida Definitiva Aliquote e ConvenienzaCAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIDetrazione Mutuo nel 730/2026: Nuovi Codici e Tetto per i Redditi AltiLa detrazione mutuo nel 730/2026 porta con sé importanti novità che ogni contribuente deve conoscere prima di compilare la dichiarazione dei redditi. La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha introdotto il nuovo articolo 16-ter del TUIR, che stabilisce un tetto massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Questo cambiamento impatta direttamente sulla detrazione degli interessi passivi del mutuo per la prima casa, da sempre uno degli oneri detraibili più utilizzati dagli italiani. Scopriamo insieme come funziona il nuovo sistema, quali codici usare nel quadro E del modello 730 e come calcolare l’importo effettivamente detraibile nel 2026.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiDetrazione interessi mutuo prima casa: importo e regole 2026Art. 16-ter TUIR: il tetto alle detrazioni per redditi altiCome si calcola il tetto alle detrazioni: formula e quoziente familiareI codici del quadro E del 730: guida pratica per il mutuoDetrazioni per mutuo di costruzione e ristrutturazioneEsempi pratici di calcolo: quanto si detrae nel 2026Novità 2026: tabella riepilogativa dei cambiamentiErrori da evitare nella compilazione del quadro EDomande frequenti sulla detrazione mutuoDetrazione interessi mutuo prima casa: importo e regole 2026La detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa è disciplinata dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986). Per il periodo d’imposta 2025 (dichiarazione 730/2026), le regole di base rimangono invariate rispetto al passato, ma si aggiunge il nuovo vincolo del tetto reddituale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.Importo massimo detraibile: La detrazione è pari al 19% degli interessi passivi pagati nell’anno, calcolata su un importo massimo di 4.000 euro. Il beneficio fiscale massimo teorico è quindi di 760 euro (4.000 × 19%). Questo importo si riferisce alla quota di interessi passivi, che include anche gli oneri accessori del mutuo (spese di istruttoria, perizia, polizza assicurativa obbligatoria per legge).I requisiti fondamentali per accedere alla detrazione mutuo prima casa nel 2026 sono:Mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’unità immobiliare (non per altri scopi)Immobile adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto (o dalla stipula del mutuo)Il mutuo deve essere stipulato nell’anno in cui si acquista l’immobile o nell’anno precedente o successivoL’immobile deve essere prima casa del contribuente (dimora abituale)Il contribuente deve essere intestatario del mutuo (anche in quota pro-indiviso)Oneri accessori includi: Oltre agli interessi passivi in senso stretto, sono detraibili anche le spese accessorie pagate alla banca: perizia tecnica, spese notarili per la stipula del mutuo, quota della polizza incendio obbligatoria. Non sono invece detraibili le spese notarili per il contratto di compravendita. Tutti questi dati si trovano nel certificato annuale che la banca invia entro il 28 febbraio di ogni anno. Consulta il nostro articolo sugli interessi passivi mutuo 730 per un approfondimento sulle modalità di calcolo. Art. 16-ter TUIR: il tetto alle detrazioni per redditi altiLa principale novità per la detrazione mutuo 730/2026 è l’introduzione dell’articolo 16-ter del TUIR, inserito dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, art. 1, commi 10-12). Questa norma stabilisce un limite massimo complessivo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con reddito elevato, in attuazione del principio del quoziente familiare introdotto dalla delega fiscale (L. 111/2023).Il meccanismo funziona su due soglie di reddito:Reddito complessivoTetto massimo detrazioni (oneri)Impatto sulla detrazione mutuoFino a 75.000 euroNessun limite (regole ordinarie)Fino a 760 euro di detrazione pienaDa 75.001 a 100.000 euro14.000 euro × coefficiente familiarePotenzialmente ridottaOltre 100.000 euro8.000 euro × coefficiente familiareUlteriormente ridottaImportante: Il tetto non riguarda tutte le detrazioni ma soltanto quelle degli “oneri” ex art. 15 e 16 TUIR. Rimangono escluse dall’applicazione del limite:Le detrazioni per carichi di famiglia (figli, coniuge)Le detrazioni da lavoro (lavoratori dipendenti, pensionati, autonomi)Il bonus edilizio al 110% (Superbonus) per le spese già sostenute e rateizzateLe detrazioni per canoni di locazione come conduttoreLe detrazioni spettanti ai sensi di leggi speciali non ricondotte all’art. 15 TUIRLa detrazione degli interessi passivi del mutuo prima casa (art. 15, co. 1, lett. b) TUIR), invece, è espressamente inclusa tra gli oneri soggetti al tetto dell’art. 16-ter. Per i contribuenti con reddito oltre i 75.000 euro, questo significa che la detrazione mutuo concorre al raggiungimento del plafond massimo consentito insieme ad altre detrazioni (spese mediche, istruzione, assicurazioni, ecc.). Come si calcola il tetto alle detrazioni: la formula e il quoziente familiareIl calcolo del tetto massimo alle detrazioni previsto dall’art. 16-ter TUIR si basa su un coefficiente familiare che tiene conto del numero di figli a carico. Questo coefficiente, ispirato al quoziente familiare francese, mira a non penalizzare le famiglie numerose nella fruizione delle detrazioni fiscali.Situazione familiareCoefficienteLimite spese (reddito 75.001-100.000 euro)Limite spese (reddito oltre 100.000 euro)Nessun figlio a carico0,507.000 euro4.000 euro1 figlio a carico0,709.800 euro5.600 euro2 figli a carico0,8511.900 euro6.800 euro3 o più figli a carico1,0014.000 euro8.000 euroFiglio con disabilità grave1,0014.000 euro8.000 euroCome si legge la tabella: Per un contribuente con reddito 82.000 euro e nessun figlio, il limite di spesa detraibile complessivo è di 7.000 euro (14.000 × 0,50). Se gli oneri totali (mutuo + spese mediche + altro) superano 7.000 euro, la detrazione del 19% si applica solo ai primi 7.000 euro. Per chi ha 3 o più figli, invece, il tetto non opera mai poiché il coefficiente 1,00 lascia invariati i limiti ordinari.Esempio concreto con figli: Contribuente con reddito 90.000 euro, 2 figli a carico. Oneri: interessi mutuo 4.000 euro + spese mediche 4.500 euro + spese istruzione 2.000 euro = totale 10.500 euro. Il limite è 11.900 euro (14.000 × 0,85). Poiché 10.500 < 11.900, la detrazione è piena: 10.500 × 19% = 1.995 euro. Il tetto non opera.Riordino progressivo delle detrazioni: L’art. 16-ter TUIR prevede anche un meccanismo di riduzione progressiva per chi supera i 75.000 euro: il taglio non è “tutto o niente” ma graduale. Per redditi compresi tra 75.001 e 100.000 euro, si applica la formula che usa il coefficiente familiare sulle spese base di 14.000 euro. Per redditi oltre 100.000 euro, il limite base scende a 8.000 euro e si applica il medesimo coefficiente familiare. I codici del quadro E del 730: guida pratica per il mutuoIl quadro E del modello 730/2026 raccoglie tutti gli oneri e le spese detraibili o deducibili. Per quanto riguarda il mutuo, esistono codici specifici che variano a seconda della tipologia di mutuo e dell’utilizzo dell’immobile. Compilare il codice sbagliato comporta il rischio di un controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate con richiesta di chiarimenti o rettifica.Di seguito la tabella completa dei codici quadro E per la detrazione mutuo nel modello 730/2026:CodiceTipologia mutuoAliquotaLimite di spesaDetrazione max7Mutuo ipotecario acquisto abitazione principale, stipulato dal 1° gennaio 199319%4.000 euro760 euro8Mutui ipotecari acquisto altri immobili, stipulati prima del 199319%2.065,83 euro392,51 euro9Mutui ipotecari costruzione/ristrutturazione abitazione principale19%2.582,28 euro490,63 euro10Interessi passivi per mutui agrari in essere19%Reddito del terrenoVariabile11Interessi passivi su prestiti e mutui agrari stipulati prima del 199319%Reddito del terrenoVariabileCodice 7 — il più utilizzato: Si applica ai mutui ipotecari stipulati dal 1993 in poi per l’acquisto della prima casa destinata ad abitazione principale. È il codice usato dalla stragrande maggioranza dei mutuatari italiani. L’importo da indicare include:Gli interessi passivi riportati nel certificato bancario annualeLe quote di rivalutazione (per mutui con indicizzazione)Gli oneri accessori indicati nella certificazione bancaria: perizia, istruttoria, polizza incendio obbligatoria per leggeDove trovare l’importo esatto: La banca invia ogni anno (entro il 28 febbraio) la certificazione degli interessi passivi, oppure la rende disponibile nell’area clienti online. Dal 14 maggio 2026 il 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate contiene già questi dati, comunicati direttamente dalla banca. Prima di accettare il precompilato, è consigliabile verificare la corrispondenza con la certificazione bancaria.Mutuo cointestato: Se il mutuo è cointestato tra due persone (es. coniugi), ciascun cointestatario riporta nel proprio modello 730 la propria quota di interessi (tipicamente il 50%). Il limite di 4.000 euro si intende per ciascun mutuatario: la coppia può quindi detrarre complessivamente interessi fino a 8.000 euro totali, con un beneficio di 1.520 euro. Detrazioni per mutuo di costruzione e ristrutturazioneOltre al classico mutuo per acquisto prima casa, esistono specifiche detrazioni per i mutui stipulati per costruire o ristrutturare l’abitazione principale. Queste fattispecie utilizzano il codice 9 del quadro E e prevedono un limite di spesa diverso rispetto al codice 7.Mutuo per costruzione (codice 9)Limite di spesa: 2.582,28 euro (non 4.000 euro come per l’acquisto)Aliquota: 19%, quindi detrazione massima di 490,63 euroIl mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi precedenti o 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzioneL’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavoriI lavori devono riguardare l’unità immobiliare risultante dalla costruzioneÈ necessario il permesso di costruire (o DIA/SCIA equivalente) come documentazioneMutuo per ristrutturazione (codice 9)Stessi limiti e aliquota del mutuo costruzioneL’immobile deve diventare abitazione principale entro 1 anno dal termine lavoriLa ristrutturazione deve riguardare l’unità destinata ad abitazione principaleI lavori devono essere di ristrutturazione significativa (non mera manutenzione ordinaria)Surrogazione del mutuo: Se si è effettuata una surroga del mutuo (portabilità verso un’altra banca), la detrazione continua senza interruzioni. L’importante è che l’immobile resti abitazione principale e che il nuovo mutuo non superi il debito residuo del precedente. Eventuali somme aggiuntive ottenute con la surroga (liquidità extra) non danno diritto alla detrazione. La surroga si documenta con il contratto originario e quello di surroga.Rinegoziazione vs surroga: La rinegoziazione con la stessa banca non interrompe la detrazione. La surroga presso un’altra banca nemmeno, a patto che il saldo del nuovo mutuo non ecceda quello residuo del vecchio. In entrambi i casi, la detrazione prosegue regolarmente con il codice 7 o 9 nel quadro E della dichiarazione dei redditi 730. Esempi pratici di calcolo: quanto si detrae nel 2026Per comprendere concretamente l’impatto delle novità 2026, analizziamo quattro scenari tipici di contribuenti con diverse situazioni reddituali e familiari. Questi esempi ti aiuteranno a stimare l’effetto del tetto dell’art. 16-ter sulla tua detrazione mutuo.Scenario 1: Reddito 55.000 euro — nessun impatto del tettoDati: Contribuente con reddito complessivo 55.000 euro, interessi mutuo prima casa pagati nel 2025: 3.800 euro. Nessun figlio.Reddito: 55.000 euro → sotto la soglia dei 75.000 euroNessun tetto ex art. 16-ter TUIR applicabileInteressi detraibili: 3.800 euro (inferiori al limite di 4.000 euro)Detrazione: 3.800 × 19% = 722 euroNessuna modifica rispetto agli anni precedentiScenario 2: Reddito 82.000 euro, nessun figlio — tetto attivoDati: Contribuente con reddito 82.000 euro, interessi mutuo 4.000 euro, spese mediche 3.200 euro, polizza vita 1.200 euro. Nessun figlio a carico.Reddito: 82.000 euro → fascia 75.001-100.000 euroCoefficiente familiare (nessun figlio): 0,50Limite spese detraibili: 14.000 × 0,50 = 7.000 euroTotale oneri: 4.000 + 3.200 + 1.200 = 8.400 euro → superiore al limiteSi detrae solo sui primi 7.000 euroDetrazione complessiva massima: 7.000 × 19% = 1.330 euro (invece di 1.596 euro)Taglio effettivo: -266 euroScenario 3: Reddito 82.000 euro, 2 figli — tetto non scattaDati: Come lo Scenario 2, ma con 2 figli a carico.Reddito: 82.000 euro → fascia 75.001-100.000 euroCoefficiente familiare (2 figli): 0,85Limite spese detraibili: 14.000 × 0,85 = 11.900 euroTotale oneri: 8.400 euro → inferiore al limite di 11.900 euroIl tetto non produce tagli: detrazione pienaDetrazione: 8.400 × 19% = 1.596 euroScenario 4: Reddito 110.000 euro, 1 figlio — taglio significativoDati: Contribuente con reddito 110.000 euro, interessi mutuo 4.000 euro, spese mediche 4.500 euro, spese istruzione universitaria 3.000 euro, polizza vita 1.000 euro. Un figlio a carico.Reddito: 110.000 euro → oltre la soglia dei 100.000 euroCoefficiente familiare (1 figlio): 0,70Limite spese detraibili: 8.000 × 0,70 = 5.600 euroTotale oneri: 4.000 + 4.500 + 3.000 + 1.000 = 12.500 euro → largamente superiore al limiteSi detrae solo sui primi 5.600 euroDetrazione complessiva massima: 5.600 × 19% = 1.064 euro (invece di 2.375 euro)Taglio effettivo: -1.311 euroCome distribuire il tetto tra le detrazioni disponibili? La legge non stabilisce un criterio obbligatorio di priorità. Il contribuente (o il CAF che compila il 730) può scegliere quali oneri “sacrificare” per rispettare il limite. In pratica, conviene ottimizzare la distribuzione partendo dagli oneri con importi fissi (come gli interessi mutuo) e riducendo quelli più flessibili. Il CAF Centro Fiscale effettua questa analisi personalizzata per ogni cliente.Novità 2026: tabella riepilogativa dei cambiamentiEcco un riepilogo schematico di tutte le novità che impattano sulla detrazione mutuo nel 730/2026, per avere un quadro completo e immediato delle differenze rispetto agli anni precedenti:AspettoRegola fino al 2024Novità dal 2025 (dichiarazione 730/2026)Limite spesa mutuo prima casa (codice 7)4.000 euro4.000 euro (invariato)Aliquota detrazione19%19% (invariata)Detrazione massima teorica760 euro760 euro (invariata se reddito sotto 75.000 euro)Tetto complessivo per redditi oltre 75.000 euroNessunoIntrodotto dall’art. 16-ter TUIR (L. 207/2024)Tetto per redditi 75.001-100.000 euroN/A14.000 euro × coefficiente familiareTetto per redditi oltre 100.000 euroN/A8.000 euro × coefficiente familiareCoefficiente (nessun figlio)N/A0,50Coefficiente (1 figlio)N/A0,70Coefficiente (2 figli)N/A0,85Coefficiente (3+ figli o figlio disabile)N/A1,00 (nessun taglio effettivo)Codici quadro E (7, 8, 9, 10, 11)InvariatiInvariatiSuperbonus 110% rateizzatoN/AESCLUSO dal tetto art. 16-terDetrazioni lavoro e familiariN/AESCLUSE dal tetto art. 16-terAttenzione al 730 precompilato: Nel 730 precompilato 2026, l’Agenzia delle Entrate calcolerà automaticamente il tetto dell’art. 16-ter per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. Tuttavia, il calcolo del coefficiente familiare dipende dai dati sui figli a carico già presenti nell’anagrafe tributaria. Se la situazione familiare è cambiata (nascita di un figlio, figlio che ha perso la condizione di figlio a carico), è fondamentale verificare che il precompilato rifletta la realtà e, se necessario, modificarlo con l’assistenza del CAF. Errori da evitare nella compilazione del quadro ELa compilazione del quadro E del modello 730 per gli interessi del mutuo è una delle operazioni apparentemente semplici che nasconde insidie frequenti. Ecco gli errori più comuni che il CAF Centro Fiscale riscontra durante la stagione dichiarativa e come evitarli.1. Inserire l’importo del rateo invece degli interessiL’errore più diffuso: molti contribuenti indicano nel quadro E la rata mensile del mutuo (o il totale delle rate annue) invece dei soli interessi passivi. La rata è composta da quota capitale + quota interessi: va indicata solo la quota interessi riportata nella certificazione bancaria annuale.2. Usare il codice sbagliatoUsare il codice 8 (mutui ante 1993) invece del codice 7 (mutui post 1993 prima casa) porta a calcolare la detrazione su un limite dimezzato (2.065,83 euro invece di 4.000 euro), perdendo parte del beneficio fiscale spettante. Verificare sempre la data di stipula del contratto di mutuo e la destinazione dell’immobile.3. Non dichiarare correttamente la cointestazioneSe il mutuo è cointestato, ogni cointestatario ha diritto alla detrazione sulla propria quota. Chi compila il 730 individuale deve indicare solo la propria quota di interessi (es. 50%), non l’importo totale. Se entrambi i cointestatari indicano il 100%, si verifica una doppia deduzione illecita che può essere contestata dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo.4. Dimenticare gli oneri accessoriMolti contribuenti includono solo gli interessi passivi e dimenticano gli oneri accessori detraibili (spese di perizia, istruttoria, polizza incendio obbligatoria). Questi importi sono indicati nella certificazione bancaria annuale e aumentano la base imponibile su cui calcolare il 19%, incrementando il beneficio fiscale.5. Non verificare il tetto art. 16-ter per redditi oltre 75.000 euroDal periodo d’imposta 2025 (730/2026), i contribuenti con reddito oltre 75.000 euro devono calcolare il tetto dell’art. 16-ter prima di compilare il quadro E. Se si sommano tutti gli oneri e si supera il limite calcolato con il coefficiente familiare, è necessario ridurre proporzionalmente gli importi nel quadro E. Il 730 precompilato lo fa automaticamente, ma chi compila manualmente deve verificare il calcolo.6. Detrarre il mutuo sulla seconda casa come fosse la primaLa detrazione piena (codice 7, limite 4.000 euro) spetta solo per la prima casa effettivamente adibita ad abitazione principale. Se il contribuente ha cambiato residenza o ha acquistato un’altra abitazione principale, deve verificare la detraibilità del mutuo sulla vecchia abitazione. In generale, la detrazione cessa quando l’immobile non è più abitazione principale, salvo specifiche eccezioni previste dal TUIR (trasferimento per motivi di lavoro, ricovero in case di cura con utilizzo gratuito da parte di familiari).Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno centinaia di contribuenti nella compilazione del modello 730, verificando la corretta applicazione di tutte le detrazioni incluse quelle sul mutuo. Grazie all’esperienza pluriennale, il nostro team individua gli errori nel 730 precompilato e ottimizza il beneficio fiscale spettante a ciascun contribuente. Puoi richiedere assistenza per il tuo 730/2026 comodamente online o di persona presso la nostra sede di Udine.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sulla Detrazione Mutuo 730/2026Qual e il limite massimo di detrazione per gli interessi del mutuo prima casa nel 2026?Il limite rimane 4.000 euro di interessi passivi detraibili al 19%, per una detrazione massima di 760 euro. Tuttavia, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro si applica il tetto complessivo dell’art. 16-ter TUIR (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024), che puo ridurre l’importo effettivamente detraibile in base al reddito e al numero di figli a carico.Che codice devo usare nel quadro E del 730 per gli interessi del mutuo prima casa?Il codice corretto per i mutui ipotecari stipulati dal 1993 per l’acquisto dell’abitazione principale e il codice 7. Per i mutui costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale si usa il codice 9 (limite 2.582,28 euro). Per mutui ante 1993 su altri immobili si usa il codice 8 (limite 2.065,83 euro). Il codice sbagliato comporta una detrazione ridotta o un controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate.Il tetto dell’art. 16-ter TUIR si applica anche al Superbonus 110%?No. Le detrazioni Superbonus 110% gia avviate e rateizzate in 10 anni (per spese sostenute fino al 2023) sono escluse dal tetto dell’art. 16-ter TUIR. Questa esclusione e prevista espressamente per non penalizzare chi aveva gia avviato i lavori in buona fede con le vecchie regole. Le istruzioni del modello 730/2026 dell’Agenzia delle Entrate confermano questa esclusione.Se ho rifinanziato il mutuo con la surroga, perdo la detrazione?No. In caso di surroga del mutuo (portabilita verso un’altra banca), la detrazione continua senza interruzioni, purche l’immobile resti adibito ad abitazione principale e il debito residuo non aumenti. Se con la surroga si ottiene liquidita aggiuntiva, gli interessi su questa quota extra non sono detraibili. E importante conservare la documentazione della surroga e la certificazione degli interessi della nuova banca.Posso detrarre gli interessi del mutuo se l’immobile non e la mia abitazione principale?In generale no. La detrazione piena (codice 7, 4.000 euro) spetta solo per l’abitazione principale. Esistono pero eccezioni: se si e trasferiti per lavoro (purche l’immobile non sia locato a terzi), se si e ricoverati in case di cura con l’immobile occupato gratuitamente da un familiare, o se si acquista un immobile da affittare entro 3 anni dall’acquisto. Rivolgersi al CAF per verificare la situazione specifica.Hai bisogno di assistenza per la detrazione mutuo nel 730?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare il quadro E correttamente, verificare il tetto dell’art. 16-ter e ottimizzare tutte le detrazioni del tuo 730/2026.Oppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ Contattaci su WhatsAppCAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI Chiusura Partita IVA a Udine: Quando e Come Farla Chiudere la partita IVA è una decisione importante che richiede attenzione ai tempi, ai costi e alle procedure burocratiche. Se hai cessato l'attività o stai valutando di farlo, è fondamentale conoscere tutti gli adempimenti necessari per… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-12 09:00:002026-10-07 17:35:09Chiusura Partita IVA a Udine: Quando e Come FarlaCAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist Completa Tutto ciò che paghi entro il 31 dicembre 2026 può trasformarsi in un risparmio concreto sulla dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. Il 730/2027, infatti, riguarda i redditi e le spese del 2026: una volta passata la mezzanotte del… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 08:00:002026-09-21 13:44:07Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist CompletaDICHIARAZIONE DEI REDDITI Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come PresentarlaDichiarazione Redditi Tardiva 2026: Sanzioni e Ravvedimento https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 08:00:002026-08-17 11:03:33Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come PresentarlaCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-05 08:22:322026-05-31 14:10:43Detrazione Mutuo nel 730/2026: Nuovi Codici e Tetto per i Redditi AltiCAF, SUCCESSIONILinea di Successione Ereditaria 2026: Ordine, Gradi di Parentela e Schemi PraticiQuando una persona viene a mancare senza testamento, la legge stabilisce in modo preciso chi sono gli eredi e in quale ordine. La linea di successione ereditaria è lo schema giuridico che individua i parenti chiamati all’eredità seguendo un criterio basato sulla vicinanza di parentela rispetto al defunto. Capire come funziona questo schema è fondamentale per sapere cosa spetta a ciascun familiare e come si ripartisce il patrimonio.In questa guida completa 2026 vediamo nel dettaglio l’ordine dei successibili previsto dal Codice Civile (art. 565 e seguenti), come si contano i gradi di parentela, cosa significa successione per rappresentazione e troverai schemi visuali ed esempi pratici per capire chi eredita in ogni situazione familiare.Indice dei contenutiCos’è la linea di successione ereditariaGradi di parentela: come si contanoOrdine degli eredi legittimi (art. 565 C.C.)Schema visuale: chi eredita in ogni situazioneLinea retta discendente: figli, nipoti, pronipotiLinea retta ascendente: genitori, nonni, bisnonniLinea collaterale: fratelli, zii, cuginiSuccessione tra fratelli e sorelleSuccessione per rappresentazioneEsempio pratico: famiglia con rappresentazioneEredità giacente e devoluzione allo StatoDomande frequenti (FAQ)📄Scarica la Checklist Successione 2026PDF gratuito di 6 pagine: tutti i documenti necessari, le scadenze da rispettare e la guida specifica per il sistema tavolare FVG.✓ Checklist documenti ✓ Franchigie 2026 ✓ 10 errori da evitare ⇓ Scarica PDF gratis ✉ Scrivi una emailCos’è la linea di successione ereditariaLa linea di successione ereditaria è il percorso genealogico che collega il defunto ai suoi parenti e che determina chi, in assenza di testamento, ha diritto a ereditare. Il Codice Civile italiano distingue due tipologie fondamentali di linea:Linea retta (o diretta): collega persone che discendono l’una dall’altra (padre-figlio-nipote). Si divide in discendente (dal defunto verso il basso: figli, nipoti) e ascendente (dal defunto verso l’alto: genitori, nonni).Linea collaterale: collega persone che, pur avendo un antenato comune, non discendono l’una dall’altra (fratelli, zii, cugini).Questa distinzione è fondamentale perché la legge tratta in modo diverso i parenti in linea retta rispetto a quelli in linea collaterale. In generale, la linea retta prevale sempre sulla linea collaterale: finché ci sono discendenti o ascendenti, i collaterali (fratelli, zii) non ereditano nulla.Quando parliamo di successione legittima (cioè senza testamento), la legge individua gli eredi seguendo un ordine preciso di priorità basato sul grado di parentela e sulla tipologia di linea. Se vuoi approfondire le varie tipologie di successione, ti consigliamo di leggere la nostra guida sui tipi di successione. Gradi di parentela: come si contanoIl grado di parentela misura la distanza genealogica tra due persone ed è disciplinato dagli articoli 74-78 del Codice Civile. Conoscere come si calcolano i gradi è essenziale per capire chi sta in linea di successione e in quale posizione.La regola base: si contano le generazioniIl principio generale è semplice: il grado si determina contando il numero di generazioni (o “passaggi”) che separano due persone, escludendo il capostipite (cioè il parente comune da cui entrambi discendono).Linea retta: si contano le generazioni che separano direttamente le due persone.Linea collaterale: si contano le generazioni risalendo da una persona al capostipite comune e poi ridiscendendo fino all’altra, escludendo lo stipite.Tabella dei gradi di parentela più comuniRapportoLineaGradoGenitore – FiglioRetta1° gradoNonno – NipoteRetta2° gradoBisnonno – PronipoteRetta3° gradoFratelli / SorelleCollaterale2° gradoZio – Nipote (figlio del fratello)Collaterale3° gradoCugini primiCollaterale4° gradoCugini di secondo grado / prozio-pronipoteCollaterale5° gradoCugini di terzo gradoCollaterale6° gradoAttenzione: il coniuge non è un parente (art. 74 C.C.): è legato al defunto da un vincolo di affinità tramite il matrimonio. Tuttavia, per la successione, la legge gli riconosce una posizione speciale e privilegiata, equiparata e spesso superiore a quella dei parenti stretti. Ordine degli eredi legittimi (art. 565 C.C.)L’art. 565 del Codice Civile stabilisce l’ordine rigoroso con cui i parenti sono chiamati a succedere in assenza di testamento. La regola di fondo è che la categoria più vicina esclude quella più lontana: se esiste almeno un erede di categoria superiore, quelli inferiori non ricevono nulla (salvo il coniuge, che concorre sempre).Le 5 categorie di successibiliConiuge (o unito civilmente): concorre con tutte le altre categorie e non viene mai escluso.Discendenti (figli, nipoti, pronipoti): prevalgono su tutti gli altri parenti.Ascendenti (genitori, nonni, bisnonni): subentrano in assenza di discendenti.Collaterali fino al 6° grado: fratelli, zii, cugini, prozii, pronipoti (in linea collaterale).Stato italiano: in mancanza totale di parenti entro il 6° grado, il patrimonio viene devoluto allo Stato (art. 586 C.C.).Il coniuge è sempre erede e concorre con discendenti, ascendenti e fratelli/sorelle del defunto ricevendo quote diverse a seconda di chi è presente. Se il coniuge è l’unico successibile (nessun figlio, nessun ascendente, nessun fratello), riceve l’intera eredità.Il principio di prossimitàAll’interno di ogni categoria vale il principio di prossimità: il parente di grado più vicino esclude quello più lontano. Ad esempio, se il defunto ha figli viventi, i nipoti (salvo il caso della rappresentazione) non ereditano. Se ci sono fratelli viventi, i cugini non vengono chiamati.Questo ordine si applica alla successione legittima, cioè quando non c’è testamento. In presenza di testamento, si applicano regole diverse ma devono comunque essere rispettate le quote di legittima riservate ai legittimari (coniuge, figli e, in loro assenza, genitori). Per approfondire leggi la nostra guida sulla dichiarazione di successione 2026. Schema visuale: chi eredita in ogni situazionePer capire concretamente chi eredita e in che quota, ecco lo schema operativo che riassume le situazioni più frequenti in base alla composizione familiare del defunto. Le quote sono espresse in frazioni dell’intero patrimonio ereditario.Situazione familiareConiugeFigliAscendenti / FratelliConiuge + 1 figlio1/21/2–Coniuge + 2 o più figli1/32/3 (diviso in parti uguali)–Solo figli (1 o più)–Intera eredità in parti uguali–Solo coniuge (nessun parente)Intero––Coniuge + ascendenti (no figli)2/3–1/3 agli ascendentiConiuge + fratelli (no figli, no ascendenti)2/3–1/3 ai fratelliConiuge + ascendenti + fratelli2/3–1/3 (min. 1/4 agli ascendenti)Solo ascendenti (no coniuge, no figli)––Intera ereditàSolo fratelli (no coniuge, no figli, no ascendenti)––Intera eredità in parti ugualiNessun parente entro 6° grado––Devoluzione allo StatoNota importante: al coniuge, oltre alla quota di eredità, spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili che la corredano (art. 540 C.C.), anche quando concorre con figli o altri parenti. Linea retta discendente: figli, nipoti, pronipotiLa linea retta discendente comprende tutte le persone che discendono direttamente dal defunto: figli, nipoti (intesi come figli dei figli), pronipoti e così via. Questa è la categoria con assoluta priorità nella successione legittima.I figli ereditano in parti ugualiSecondo l’art. 566 C.C., se il defunto lascia solo figli (senza coniuge), questi ereditano in parti uguali, indipendentemente dal sesso, dall’età o dal fatto che siano nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio o adottati. La riforma della filiazione (L. 219/2012) ha definitivamente eliminato ogni distinzione: tutti i figli hanno gli stessi diritti ereditari.Quando intervengono nipoti e pronipotiI nipoti (figli di un figlio del defunto) e i pronipoti (figli dei nipoti) entrano nella successione solo attraverso il meccanismo della rappresentazione (art. 467 C.C.), cioè quando un figlio del defunto:è premorto (morto prima del de cuius),è incapace di succedere,ha rinunciato all’eredità (in alcuni casi),è stato dichiarato indegno a succedere.In questi casi, i discendenti del figlio mancante “subentrano” al suo posto e si dividono tra loro la quota che sarebbe spettata al genitore. Linea retta ascendente: genitori, nonni, bisnonniLa linea retta ascendente comprende i parenti da cui il defunto discende: genitori (1° grado), nonni (2° grado), bisnonni (3° grado) e così via. Gli ascendenti sono chiamati all’eredità solo in assenza di discendenti (figli, nipoti).La successione dei genitori (art. 568 C.C.)Se il defunto non ha figli né coniuge, ma lascia entrambi i genitori, questi ereditano in parti uguali (metà ciascuno). Se uno dei genitori è premorto, l’altro riceve l’intera eredità: tra ascendenti non opera la rappresentazione, quindi i nonni non subentrano al genitore premorto finché l’altro genitore è in vita.Quando ereditano nonni e bisnonniI nonni (2° grado) ereditano solo se mancano i genitori. Secondo l’art. 569 C.C., l’eredità si divide per linee: metà alla linea paterna (nonni paterni) e metà alla linea materna (nonni materni), indipendentemente dal numero di ascendenti viventi in ciascuna linea.All’interno di ciascuna linea, l’ascendente di grado più vicino esclude quello più lontano (es. il nonno esclude il bisnonno). Se però in una linea non ci sono ascendenti, l’intera eredità passa all’altra linea. Linea collaterale: fratelli, zii, cuginiLa linea collaterale raggruppa tutti i parenti che, pur avendo un antenato comune con il defunto, non discendono l’uno dall’altro. Rientrano in questa categoria fratelli, sorelle, zii, cugini e loro discendenti. La legge riconosce il diritto di successione collaterale fino al 6° grado di parentela (art. 572 C.C.).I gradi nella linea collaterale2° grado: fratelli e sorelle3° grado: zii, nipoti (figli del fratello/sorella)4° grado: cugini primi, prozii, pronipoti (di fratello)5° grado: figli di cugini primi, cugini di secondo grado6° grado: cugini di terzo grado (ultimo grado utile)Regola di esclusione nei collateraliTra i collaterali vale la regola della prossimità: il parente di grado più vicino esclude quello di grado più lontano. Se ci sono fratelli viventi, i cugini non ricevono nulla. Se mancano fratelli e zii, ereditano i cugini primi; se mancano anche questi, si scende ai gradi successivi fino al 6°.Nei collaterali la rappresentazione opera solo a favore dei discendenti dei fratelli/sorelle del defunto (art. 468 C.C.). Quindi se un fratello è premorto, i suoi figli (nipoti del defunto) subentrano al suo posto. Non opera invece per i cugini e gradi successivi.Successione tra fratelli e sorelleI fratelli e le sorelle ereditano quando mancano discendenti (figli/nipoti) e quando concorrono con il coniuge, oppure quando non ci sono né discendenti né coniuge né ascendenti. La disciplina è contenuta nell’art. 570 C.C.Quote tra fratelli senza ascendentiSe il defunto lascia solo fratelli/sorelle (senza coniuge, figli, genitori), questi si dividono l’intera eredità in parti uguali. Ad esempio, con 3 fratelli: ciascuno riceve 1/3.Fratelli germani e fratelli unilateraliEsiste una distinzione importante:Fratelli germani: figli degli stessi genitori (entrambi comuni).Fratelli unilaterali: hanno solo un genitore in comune (stesso padre o stessa madre).I fratelli unilaterali ricevono metà della quota dei fratelli germani (art. 570 C.C., comma 2). Esempio: se il defunto lascia 1 fratello germano e 1 fratello unilaterale, l’eredità si divide in 3 parti, di cui 2/3 al germano e 1/3 all’unilaterale.Fratelli in concorso con genitoriSe il defunto lascia fratelli e genitori (ma non coniuge né figli), la legge prevede che i genitori ricevano una quota non inferiore alla metà dell’eredità, mentre l’altra metà va ai fratelli (art. 571 C.C.). Successione per rappresentazioneLa successione per rappresentazione è uno degli istituti più importanti per comprendere la linea di successione. Disciplinata dagli articoli 467-469 C.C., permette ai discendenti di subentrare al posto dell’ascendente che non può o non vuole accettare l’eredità.Cos’è e come funzionaPer rappresentazione, i discendenti “prendono il posto” del rappresentato e ricevono la quota che sarebbe spettata a lui. Se il rappresentato aveva più figli, questi si dividono la sua quota in parti uguali (successione per stirpi, non per capi).Quando opera la rappresentazioneIl rappresentato è premorto al defunto.Il rappresentato è stato dichiarato indegno di succedere.Il rappresentato è assente o dichiarato tale.Il rappresentato ha rinunciato all’eredità (opera solo per discendenti di figli, non per discendenti di fratelli).Chi può rappresentareLa rappresentazione opera solo in due casi:Linea retta discendente: a favore dei figli dei figli del defunto (e loro discendenti all’infinito).Linea collaterale: a favore dei figli dei fratelli/sorelle del defunto (e loro discendenti all’infinito).Non opera mai per gli ascendenti, per il coniuge, per gli zii o per parenti di grado ulteriore in linea collaterale.Esempio pratico: famiglia con rappresentazioneVediamo ora un caso concreto per capire come si applicano insieme ordine degli eredi, quote e rappresentazione.Il caso: famiglia con figlio premortoMario muore senza testamento. Lascia:La moglie Anna,Il figlio Luca (vivente),La figlia Giulia (premorta, deceduta prima di Mario),Il nipote Marco, unico figlio di Giulia.Come si divide l’ereditàPassaggio 1: essendoci coniuge e 2 “rami” di discendenti (Luca + il ramo di Giulia), si applica la regola del concorso tra coniuge e 2 o più figli: coniuge 1/3, discendenti 2/3.Passaggio 2: i 2/3 spettanti ai discendenti si dividono per stirpi (non per numero di teste):1/3 a Luca (figlio vivente),1/3 a Marco (che rappresenta la madre Giulia premorta, subentrando nella sua intera quota).EredeRuoloQuotaAnnaConiuge1/3 (più diritto di abitazione sulla casa coniugale)LucaFiglio1/3MarcoNipote (per rappresentazione di Giulia)1/3Variante importante: se Giulia avesse avuto 2 figli, ad esempio Marco e Sara, il 1/3 spettante alla stirpe di Giulia si dividerebbe tra i due nipoti: 1/6 a Marco e 1/6 a Sara. Questo perché la quota si divide per stirpi a livello di figli, poi per capi tra i discendenti dello stesso figlio premorto. Eredità giacente e devoluzione allo StatoCosa succede se mancano tutti i parenti entro il 6° grado oppure se nessuno accetta l’eredità? La legge prevede due scenari distinti: l’eredità giacente e la devoluzione allo Stato.Eredità giacente (art. 528 C.C.)L’eredità si dice giacente quando il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso dei beni ereditari. In questa fase di incertezza, il Tribunale, su richiesta o d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità giacente che amministra i beni fino a quando:un erede accetta l’eredità, oppuresi accerta che nessuno può/vuole accettare e si apre la devoluzione allo Stato.Devoluzione allo Stato (art. 586 C.C.)Se non esistono parenti entro il 6° grado, oppure se tutti i chiamati rinunciano, l’eredità viene devoluta allo Stato italiano. Caratteristiche di questa successione:Avviene di diritto, senza necessità di accettazione.Lo Stato non può rinunciare.Lo Stato risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti (beneficio di inventario automatico).In pratica, l’acquisizione al patrimonio dello Stato avviene tramite il Demanio (Agenzia del Demanio), che provvede all’amministrazione dei beni ricevuti.Come evitare la dispersione del patrimonioPer chi vuole avere la certezza che il proprio patrimonio vada a persone specifiche (amici, conviventi, associazioni, enti), è fondamentale redigere un testamento. Senza testamento, l’applicazione rigida dell’ordine legale può portare a risultati non desiderati, come la devoluzione allo Stato in assenza di parenti stretti. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la dichiarazione di successione completa, con gestione del sistema tavolare FVG, voltura catastale e calcolo imposte. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti (FAQ)Il coniuge separato ha diritto all’eredità?Sì, il coniuge semplicemente separato (anche separazione consensuale o giudiziale) mantiene tutti i diritti successori, esattamente come se il matrimonio fosse ancora in pieno corso. Perde invece ogni diritto il coniuge divorziato. L’eccezione riguarda il coniuge separato con addebito: perde i diritti di successione ma può ottenere un assegno vitalizio se già riceveva gli alimenti.I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti?Sì. Dal 2013 (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013) tutti i figli hanno gli stessi diritti ereditari, senza alcuna distinzione tra figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottati. La riforma ha eliminato definitivamente anche la “commutazione” che un tempo riguardava i figli nati fuori dal matrimonio.Il convivente di fatto eredita?Il convivente di fatto (senza matrimonio né unione civile) non è erede legittimo. La legge Cirinnà (L. 76/2016) gli riconosce alcuni diritti limitati, come quello di abitare nella casa comune per un periodo dopo il decesso, ma per trasmettergli beni è indispensabile un testamento. Gli uniti civilmente invece sono pienamente equiparati al coniuge.Cosa succede se un erede rinuncia?Se un erede rinuncia, la sua quota accresce quella degli altri chiamati dello stesso ordine (art. 522 C.C.). Se invece il rinunciante è figlio del defunto, i suoi discendenti possono subentrare per rappresentazione (art. 467 C.C.). Se rinunciano tutti i chiamati, si passa alla categoria successiva dell’ordine di successione.I nipoti ereditano sempre quando manca un figlio?Non sempre. I nipoti ereditano solo per rappresentazione, cioè quando il loro genitore (figlio del defunto) è premorto, indegno, assente o ha rinunciato. Se invece il figlio è semplicemente vivente ma non accetta entro i termini, si applicano regole specifiche. Attenzione: se il defunto ha un solo figlio vivente e nessun altro discendente, i nipoti (cugini tra loro) non entrano nella successione.Cosa sono i legittimari e cosa li distingue dagli eredi legittimi?I legittimari sono i soggetti cui la legge riserva obbligatoriamente una quota di eredità (quota di legittima), anche in presenza di testamento: coniuge, figli e, in loro assenza, ascendenti. Gli eredi legittimi sono invece tutti coloro che ereditano in base all’art. 565 C.C. quando manca testamento. I legittimari sono quindi un sottoinsieme: se il defunto ha lasciato testamento che li pretermette, possono esercitare l’azione di riduzione.Fino a che grado si può ereditare?Nella linea collaterale si eredita fino al 6° grado di parentela (cugini di terzo grado). Oltre il 6° grado, se non ci sono parenti più vicini, l’eredità va devoluta allo Stato. Nella linea retta (discendenti e ascendenti) invece non c’è limite di grado: pronipoti e bisnonni possono sempre ereditare se presenti nelle condizioni previste.Come si fa a sapere chi sono gli eredi di una persona deceduta?Per individuare ufficialmente gli eredi si redige un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio presso il notaio o il Comune, basata sui documenti anagrafici (stato di famiglia, certificati di nascita/morte). Se c’è testamento olografo, va pubblicato dal notaio; se è pubblico, è già depositato. Il CAF può aiutarti a raccogliere la documentazione e a presentare la dichiarazione di successione.Hai bisogno di assistenza? Contatta il CAF Centro FiscaleLa linea di successione ereditaria è uno dei temi più delicati della pratica successoria: individuare correttamente gli eredi, calcolare le quote e applicare eventualmente la rappresentazione richiede conoscenza normativa e attenzione alla situazione familiare concreta. Errori in questa fase possono comportare problemi nella successiva dichiarazione di successione, nel calcolo delle imposte e nelle volture catastali.Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in tutte le fasi della successione: ricostruzione dell’albero genealogico, individuazione degli eredi, calcolo delle quote, redazione e invio della dichiarazione di successione, volture catastali. Se stai affrontando una successione o vuoi pianificare il tuo patrimonio, contattaci per una consulenza personalizzata.Per approfondire argomenti correlati, consulta le nostre guide:Tipi di Successione: Guida CompletaDichiarazione di Successione 2026: Guida CompletaImposte Successione 2026: Aliquote e Franchigie ADAndrea DamianiResponsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscaliIl CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse. 📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →Maggio 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/SUCCESSIONE-PER-RAPPRESENTAZIONE-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-05 08:00:002026-05-31 17:57:20Linea di Successione Ereditaria 2026: Ordine, Gradi di Parentela e Schemi PraticiPagina 117 di 194«‹115116117118119›» Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOPartita IVA Commercialista 2026: Guida Completa Regime Forfettario, Cassa Ragionieri e TasseAprire la partita IVA come commercialista nel 2026 significa avviare un percorso professionale ricco di opportunità ma anche di adempimenti specifici. Dalla scelta del codice ATECO (69.20.11 per i dottori commercialisti o 69.20.12 per ragionieri e periti) alla valutazione del regime forfettario con coefficiente al 78%, passando per l’iscrizione alla CNPADC o alla CNPR fino alla gestione della fatturazione elettronica: ogni scelta iniziale ha conseguenze importanti sulla tua operatività e sul carico fiscale.In questa guida completa aggiornata al 2026, pensata per i giovani dottori commercialisti e i ragionieri che stanno aprendo il proprio studio, trovi tutti i passaggi per avviare correttamente l’attività: dai requisiti di iscrizione all’Albo ODCEC, al praticantato, all’esame di Stato, fino al calcolo concreto di tasse e contributi con esempi su redditi di 40.000, 60.000 e 85.000 euro.Indice dei contenutiRequisiti per aprire la Partita IVA come commercialistaCodice ATECO commercialista: 69.20.11 e 69.20.12Regime forfettario commercialista: limiti e coefficiente 78%Quando NON si può accedere al forfettarioCassa previdenziale: CNPADC o CNPRContributi CNPADC 2026: aliquote e minimiContributi CNPR 2026: soggettivo e integrativoContribuzione ridotta per neoiscrittiQuanto costa aprire lo studioFatturazione: codici natura IVA e marca da bolloCodici ATECO secondari per commercialistiContributi al Consiglio nazionale e all’Ordine territorialeTassazione: esempi con redditi 40K, 60K, 85KAssicurazione RC professionale obbligatoriaFatturazione elettronica B2B e B2CDomande frequenti★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Requisiti per aprire la Partita IVA come commercialistaPer esercitare la professione di dottore commercialista o di ragioniere ed esperto contabile è obbligatorio essere iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC). L’iscrizione richiede un percorso articolato che unisce formazione universitaria, tirocinio ed esame di Stato.Titolo di studio richiestoSezione A (Dottori commercialisti): laurea magistrale (LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 Scienze economico-aziendali o equipollenti) oppure laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in materie economiche, giuridiche o aziendali;Sezione B (Esperti contabili): laurea triennale (L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale o L-33 Scienze economiche).Praticantato (tirocinio professionale)Dopo la laurea è obbligatorio svolgere un tirocinio di 18 mesi presso lo studio di un commercialista iscritto da almeno cinque anni. Durante il praticantato vanno seguiti anche i corsi di formazione professionale previsti dal Consiglio Nazionale. Il tirocinio può essere anticipato: si possono svolgere gli ultimi sei mesi durante il percorso di laurea magistrale, riducendo così i tempi di accesso alla professione.Esame di StatoL’esame di Stato per l’abilitazione si sostiene nelle sessioni di giugno e novembre organizzate dalle università convenzionate. È composto da tre prove scritte (ragioneria e bilancio, diritto tributario, diritto commerciale e societario) e una prova orale. Superato l’esame, entro 60 giorni è possibile richiedere l’iscrizione all’Albo ODCEC della provincia di residenza professionale. Codice ATECO commercialista: 69.20.11 e 69.20.12Il codice ATECO identifica l’attività economica ai fini fiscali, statistici e previdenziali. Per i commercialisti esistono due codici principali, in base al titolo abilitativo:69.20.11 – Servizi forniti da dottori commercialisti;69.20.12 – Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali.Entrambi i codici rientrano nella categoria ATECO 2025 “Attività degli studi di contabilità e consulenza fiscale” e prevedono un coefficiente di redditività del 78% ai fini del regime forfettario. La scelta tra 69.20.11 e 69.20.12 dipende esclusivamente dall’iscrizione in sezione A o B dell’Albo: non si tratta di un’opzione libera, ma del riconoscimento del proprio titolo professionale.Il codice ATECO va dichiarato all’Agenzia delle Entrate al momento dell’apertura della partita IVA tramite il modello AA9/12 (persone fisiche) presentabile online tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Anche un errore nella scelta del codice può creare problemi con INPS o con la Cassa di categoria: un controllo con il CAF o con un collega esperto è sempre consigliato. Regime forfettario commercialista: limiti e coefficiente 78%Il regime forfettario è la soluzione fiscale più scelta dai giovani commercialisti che aprono lo studio. Offre una tassazione agevolata, adempimenti ridotti e nessun obbligo di IVA. Per accedervi è necessario rispettare il limite di 85.000 euro di compensi annui (ragguagliato all’anno in caso di apertura in corso d’anno) e non incorrere in una delle cause ostative previste dalla normativa.Coefficiente di redditività al 78%Per i commercialisti (codici ATECO 69.20.11 e 69.20.12) il coefficiente di redditività è del 78%. Significa che il reddito imponibile si calcola così:Reddito imponibile = Compensi incassati × 78% − Contributi previdenziali versatiIl restante 22% è considerato forfettariamente come “costi di produzione”: non rileva quanto hai speso effettivamente per software, affitto studio o collaboratori, perché l’abbattimento è automatico.Aliquota 5% per i primi 5 anniChi apre la prima partita IVA in regime forfettario beneficia di un’aliquota sostitutiva ridotta al 5% per i primi cinque anni, al posto del 15% ordinario. Le condizioni per accedere al 5% sono tre:Non aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività professionale analoga (nemmeno come praticante retribuito oltre determinate soglie);L’attività da intraprendere non deve costituire mera prosecuzione di un’attività svolta come lavoro dipendente o autonomo;Se si prosegue l’attività di un altro soggetto, i ricavi dell’anno precedente non devono superare gli 85.000 euro. Quando NON si può accedere al forfettarioEsistono diverse cause ostative che impediscono l’accesso al regime forfettario anche se si rispetta il limite di 85.000 euro. Per i commercialisti le più rilevanti sono:Cliente prevalente ex datore di lavoro: se più del 50% dei compensi deriva da un soggetto che è stato tuo datore di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, il forfettario è precluso. Attenzione tipica per chi apre studio dopo il praticantato retribuito: se il “dominus” diventa il tuo principale cliente, rischi la causa ostativa.Partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;Controllo diretto o indiretto di SRL con attività economica riconducibile a quella svolta come forfettario;Aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro (salvo rapporti di lavoro cessati);Sostenere spese per collaboratori superiori a 20.000 euro lordi annui.Verifica sempre la tua posizione prima di aprire la partita IVA: un errore sulle cause ostative può costare la fuoriuscita retroattiva dal regime e il ricalcolo delle imposte in regime ordinario. La guida completa alle cause ostative del regime forfettario 2026 ti aiuta a inquadrare tutti i casi. Cassa previdenziale: CNPADC o CNPRIl commercialista non è iscritto alla Gestione separata INPS, ma a una Cassa di previdenza privata, obbligatoriamente in base alla sezione dell’Albo:CNPADC – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (sezione A);CNPR – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (sezione A “ragionieri” e sezione B).L’iscrizione alla Cassa è automatica e contestuale all’iscrizione all’Albo: entro 30 giorni dall’inizio attività occorre comunicare alla Cassa i propri dati anagrafici e fiscali. Non è possibile scegliere di non iscriversi, né sostituire la Cassa con la Gestione separata INPS.Contributi CNPADC 2026: aliquote e minimiLa CNPADC, per i dottori commercialisti, prevede tre componenti contributive:Contributo soggettivo: 12% del reddito professionale netto dichiarato (aliquota base), con possibilità di optare per aliquote più elevate (fino al 26%) per aumentare la futura pensione;Contributo integrativo: 4% sul volume d’affari IVA, addebitato in fattura al cliente e interamente a suo carico (per i forfettari l’integrativo è dovuto anche se in fattura non si indica IVA);Contributo di maternità: quota fissa annuale modesta (circa 70-80 euro).Contributi minimi CNPADC 2026Anche chi non raggiunge una certa soglia di reddito deve versare i contributi minimi. Per il 2026 si attestano attorno a:Minimo soggettivo: circa 2.800 euro;Minimo integrativo: circa 800 euro;Totale minimo: circa 3.100 euro annui (al netto dei minimi ridotti per neoiscritti).Gli importi esatti vengono pubblicati ogni anno sul sito ufficiale CNPADC e comunicati con il MAV annuale. Per i forfettari, i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito imponibile e rappresentano una leva importante per ridurre la tassazione effettiva. Contributi CNPR 2026: soggettivo e integrativoLa CNPR, per ragionieri e periti commerciali, ha una struttura simile ma con aliquote leggermente diverse:Contributo soggettivo: 18% del reddito professionale netto (aliquota base, con possibilità di scegliere aliquota ridotta al 9% per redditi inferiori o aliquote maggiorate per incrementare la pensione);Contributo integrativo: 4% sul volume d’affari IVA, addebitato in fattura al cliente;Contributo di maternità: quota fissa annuale.Il contributo minimo CNPR si aggira intorno ai 2.900-3.200 euro annui, con riduzioni specifiche per i neoiscritti. La Cassa pubblica ogni anno le quote definitive entro gennaio, consultabili nell’area riservata degli iscritti.Importante: mentre il contributo soggettivo è a carico esclusivo del professionista e deducibile dal reddito, il contributo integrativo del 4% viene addebitato al cliente in fattura. Per i clienti privati (consumatori finali) il 4% è un costo effettivo che si aggiunge al compenso; per clienti soggetti passivi IVA diventa normalmente detraibile.Contribuzione ridotta per neoiscrittiSia CNPADC che CNPR prevedono agevolazioni specifiche per i neoiscritti nei primi anni di attività, per alleggerire l’impatto dei contributi minimi su redditi ancora bassi.CNPADC – Riduzioni neoiscrittiNei primi tre anni: riduzione del 50% sul contributo soggettivo minimo, a condizione di essere iscritti per la prima volta prima del compimento dei 35 anni;Possibilità di rateizzare i contributi in quote trimestrali.CNPR – Riduzioni neoiscrittiNei primi anni di attività, su richiesta: aliquota soggettiva ridotta al 9% per i redditi entro determinate soglie;Possibilità di versare il contributo minimo ridotto per i primi tre anni, con successivo recupero in percentuale o rinuncia definitiva (con conseguente riduzione dell’anzianità contributiva).Le agevolazioni vanno richieste espressamente alla Cassa con apposito modulo: non sono automatiche. Pianificare bene questo passaggio, magari con il supporto di un commercialista esperto in previdenza professionale o del CAF, è fondamentale per non perdere i benefici previsti. Quanto costa aprire lo studioI costi di avvio dello studio di un commercialista dipendono dalla scelta di lavorare in proprio o in condivisione, ma una stima realistica per i primi 12 mesi si colloca tra 8.000 e 20.000 euro. Ecco le voci principali:Iscrizione all’Albo ODCEC: tassa di prima iscrizione variabile per Ordine (in media 200-400 euro);Quota annuale Ordine territoriale: 250-450 euro l’anno, con quota ridotta per i neoiscritti;Contributo Consiglio Nazionale: circa 90-130 euro l’anno;Software gestionale e contabilità: 500-2.000 euro/anno (TeamSystem, Zucchetti, Buffetti, Profis, ecc.);Software fatturazione elettronica: spesso incluso nel gestionale o SdI gratuito dell’Agenzia Entrate;Firma digitale e PEC: 50-100 euro l’anno;Cassetto fiscale, delega Entratel: gratuiti, richiedono tempo di attivazione;Arredo ufficio (scrivania, libreria, cassettiera, sedute clienti): da 1.500 euro per soluzione essenziale;Affitto studio: variabile da zero (coworking o condivisione con colleghi) a 500-1.200 euro/mese per studio indipendente in città medio-grandi;Assicurazione RC professionale: da 350 a 900 euro annui per massimali da 250.000 a 1.000.000 euro;Marketing e sito web: 500-2.000 euro una tantum + gestione annuale.Molti giovani colleghi iniziano con una condivisione studio presso un collega già strutturato: soluzione ottimale per ridurre i costi fissi nei primi due-tre anni e costruire la prima clientela senza grandi investimenti iniziali. Fatturazione: codici natura IVA e marca da bolloI commercialisti in regime forfettario non applicano l’IVA in fattura. Il riferimento normativo da indicare è l’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014. Il codice natura IVA da utilizzare nell’XML della fattura elettronica è N2.2 – “Operazioni non soggette – altri casi”.Marca da bollo da 2 euroSulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro. Per i forfettari e per tutte le fatture emesse senza addebito IVA (anche con altri regimi particolari) la regola è sempre questa: se l’imponibile supera 77,47 euro, scatta il bollo.Per la fatturazione elettronica, il bollo non si applica più fisicamente sulla fattura cartacea: viene assolto in modo virtuale trimestralmente tramite F24, con importi calcolati automaticamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle fatture trasmesse al Sistema di Interscambio. Puoi scegliere di:Addebitare il bollo al cliente in fattura (prassi corretta e più diffusa): in tal caso l’importo diventa ricavo imponibile ai fini del forfettario;Lasciare il bollo a tuo carico, riducendo la marginalità.Per approfondire aspetti pratici della fatturazione vedi la guida Fatturazione avvocato 2026, che tratta meccanismi analoghi, e termini di emissione fattura elettronica 2026.Codici ATECO secondari per commercialistiMolti commercialisti svolgono attività connesse che possono essere identificate con codici ATECO secondari. Le più frequenti:69.20.13 – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;69.10.10 – Attività degli studi legali (solo se svolte in qualità di avvocato abilitato: non alternativa al commercialista);74.90.99 – Altre attività professionali, scientifiche e tecniche NCA;66.19.21 – Promotori finanziari e consulenti finanziari iscritti in apposito Albo;70.22.09 – Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.L’aggiunta di un ATECO secondario si comunica all’Agenzia delle Entrate con modello AA9/12. Attenzione: nel regime forfettario i diversi codici ATECO possono avere coefficienti di redditività differenti. In caso di pluralità di attività, il reddito si calcola applicando i relativi coefficienti ai compensi di ciascuna, sommando poi i risultati per determinare il reddito imponibile complessivo. Contributi al Consiglio nazionale e all’Ordine territorialeOltre ai contributi previdenziali versati alla Cassa, ogni commercialista iscritto all’Albo paga due quote associative annuali:Contributo al Consiglio Nazionale (CNDCEC): quota unica deliberata annualmente, in genere tra 90 e 130 euro;Quota Ordine territoriale: variabile per Ordine provinciale (in genere tra 250 e 450 euro annui, con riduzioni per neoiscritti nei primi 3-5 anni di iscrizione).Entrambe le quote sono deducibili dal reddito professionale in regime ordinario (come spese inerenti all’attività). In regime forfettario, invece, non sono deducibili perché l’abbattimento del 22% (cioè il 100% meno il coefficiente del 78%) copre forfettariamente ogni spesa di produzione, incluse quote e contributi associativi.Il mancato pagamento delle quote all’Ordine è causa di procedimento disciplinare e, in caso di inadempienza prolungata, di sospensione dall’Albo.Tassazione: esempi con redditi 40K, 60K, 85KVediamo tre esempi concreti di tassazione per un giovane commercialista iscritto CNPADC, in regime forfettario con aliquota al 5% (primi 5 anni) e coefficiente 78%. I dati contributivi sono puramente indicativi (riduzioni neoiscritti escluse per semplicità).Esempio 1 – Compensi 40.000 euroReddito lordo (78% × 40.000) = 31.200 euro;Contributi CNPADC (12% soggettivo + integrativo addebitato al cliente): stimabile circa 3.750 euro;Reddito imponibile dopo deduzione contributi: 31.200 − 3.750 = 27.450 euro;Imposta sostitutiva 5%: ≈ 1.370 euro;Totale tasse + contributi: circa 5.120 euro (pari a circa il 12,8% dei compensi).Esempio 2 – Compensi 60.000 euroReddito lordo (78% × 60.000) = 46.800 euro;Contributi CNPADC soggettivi: ≈ 5.620 euro;Reddito imponibile: 46.800 − 5.620 = 41.180 euro;Imposta sostitutiva 5%: ≈ 2.060 euro;Totale tasse + contributi soggettivi: circa 7.680 euro (circa 12,8% dei compensi).Esempio 3 – Compensi 85.000 euro (soglia massima)Reddito lordo (78% × 85.000) = 66.300 euro;Contributi CNPADC soggettivi: ≈ 7.960 euro;Reddito imponibile: 66.300 − 7.960 = 58.340 euro;Imposta sostitutiva 5%: ≈ 2.920 euro;Totale tasse + contributi soggettivi: circa 10.880 euro (circa 12,8% dei compensi).Dopo il quinto anno, passando all’aliquota al 15%, per 85.000 euro di compensi l’imposta sostitutiva sale a circa 8.750 euro, con un incremento di circa 5.800 euro annui: motivo per cui molti colleghi valutano l’uscita dal forfettario verso il regime ordinario quando il carico fiscale e le esigenze di dedurre costi reali superano il vantaggio del 15%. Assicurazione RC professionale obbligatoriaLa legge 148/2011 e il DPR 137/2012 impongono a tutti i professionisti iscritti ad Albi, inclusi i commercialisti, di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale. L’obbligo è funzionale a garantire i clienti in caso di errori professionali.Caratteristiche della polizza RC professionaleMassimale minimo consigliato: 250.000 euro (molti Ordini territoriali hanno convenzioni con compagnie che offrono massimali più elevati a prezzi calmierati);Retroattività: deve coprire anche eventuali errori commessi in passato, se non coperti da altra polizza;Ultrattività (postuma): copre richieste di risarcimento che pervengono dopo la cessazione dell’attività per fatti avvenuti durante la vigenza della polizza;Comunicazione al cliente: estremi di polizza, massimale e compagnia vanno indicati al cliente al momento del primo incarico (art. 9 DPR 137/2012).Il costo medio per un giovane commercialista in regime forfettario si aggira sui 350-500 euro annui per massimali fino a 500.000 euro. Molti Ordini convenzionati con broker specializzati offrono condizioni a partire da poche centinaia di euro per i neoiscritti.Fatturazione elettronica B2B e B2CDal 2024 tutti i contribuenti, compresi i forfettari, sono obbligati a emettere fattura elettronica via SdI per tutte le prestazioni rese sia verso soggetti passivi IVA (B2B) sia verso privati consumatori (B2C). Non esistono più soglie di ricavi che esonerano dall’obbligo.Fatturazione verso aziende (B2B)Fattura elettronica trasmessa al codice destinatario o PEC del cliente;Codice natura IVA N2.2 per forfettari;Possibilità di addebitare marca da bollo 2 euro se imponibile > 77,47 euro;Contributo integrativo 4% addebitato al cliente (detraibile per il cliente soggetto IVA).Fatturazione verso clienti privati (B2C)Fattura elettronica trasmessa tramite SdI con codice destinatario “0000000” e inserimento del codice fiscale del cliente;Copia di cortesia (PDF) da consegnare al cliente via email o cartacea;Le stesse regole su bollo e contributo integrativo si applicano anche alle prestazioni verso privati.Per i commercialisti, praticamente tutte le prestazioni rientrano in fattura elettronica: consulenze fiscali, redazione dichiarazioni, bilanci, contabilità, consulenza societaria, CTU, ecc. Le prestazioni sanitarie (trasmesse al Sistema TS) sono l’unica eccezione comune, ma non riguardano la categoria dei commercialisti. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. 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Prima dell’abilitazione si può lavorare come praticante presso uno studio, con compenso o a titolo di rimborso spese a seconda del tipo di contratto.Quanto paga di tasse un commercialista forfettario con 50.000 euro di compensi?Con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito lordo è 39.000 euro. Detratti circa 4.680 euro di contributi soggettivi CNPADC (12%), il reddito imponibile scende a 34.320 euro. Con aliquota 5% (primi 5 anni), l’imposta sostitutiva è di circa 1.715 euro, oltre ai contributi: totale circa 6.400 euro, pari al 12,8% dei compensi.Il praticante commercialista può diventare cliente nel forfettario dopo l’abilitazione?Sì, ma con cautela. Se il “dominus” (titolare dello studio) era il tuo datore di lavoro o ti retribuiva in modo assimilabile al lavoro dipendente, e i suoi compensi dopo l’abilitazione superano il 50% del totale dei tuoi ricavi, si configura la causa ostativa da cliente prevalente ex datore di lavoro e il forfettario è precluso. Il divieto opera per i due periodi d’imposta successivi alla cessazione del rapporto.Devo aprire la Partita IVA prima o dopo l’esame di Stato?Dopo l’iscrizione all’Albo. L’apertura con codice 69.20.11 o 69.20.12 presuppone il diritto all’esercizio della professione. Puoi però aprire partita IVA con altro codice ATECO (es. 74.90.99) per attività di consulenza aziendale o amministrativa prima dell’abilitazione, senza qualificarti come commercialista.CNPADC o CNPR: posso scegliere?No. L’iscrizione alla Cassa è determinata dalla sezione dell’Albo cui si appartiene e dal titolo conseguito. I dottori commercialisti si iscrivono alla CNPADC, i ragionieri e periti commerciali alla CNPR. Gli esperti contabili (sezione B) seguono le stesse regole del ramo d’origine.La marca da bollo di 2 euro è obbligatoria in forfettario?Sì, sempre quando la fattura è emessa senza IVA e l’imponibile supera 77,47 euro. Per le fatture elettroniche si assolve virtualmente con F24 trimestrale. È prassi comune e legittima addebitare il bollo al cliente in una riga a parte della fattura: l’importo addebitato concorre a formare il reddito forfettario.Posso lavorare come dipendente e aprire partita IVA come commercialista?Dipende dal contratto di lavoro e dal datore di lavoro. Nel lavoro pubblico (salvo part-time ≤ 50%) l’esercizio della libera professione è generalmente incompatibile. Nel privato la compatibilità va verificata con il contratto aziendale e il CCNL. In ogni caso, se l’anno precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente > 30.000 euro (con rapporto ancora in essere), il forfettario è precluso.I contributi CNPADC o CNPR si versano anche senza reddito?Sì. Sia CNPADC che CNPR prevedono contributi minimi dovuti anche in assenza di reddito professionale o con ricavi bassi. Per i neoiscritti sono previste riduzioni fino al 50% nei primi tre anni. È possibile chiedere rateizzazioni o, in casi particolari, la sospensione temporanea (maternità, malattia).L’RC professionale è davvero obbligatoria dal primo giorno?Sì. La polizza RC professionale deve essere attiva dal momento in cui si inizia a svolgere attività per clienti. Gli estremi della polizza (compagnia, massimale, scadenza) vanno comunicati al cliente al primo incarico. La mancanza di copertura può dar luogo a sanzione disciplinare e, in caso di errore professionale, a responsabilità personale illimitata.Conclusioni: il CAF al tuo fianco per aprire lo studioAprire la partita IVA come commercialista richiede di orchestrare scelte tecniche (codice ATECO, regime fiscale, cassa) con la realtà operativa dello studio (software, arredo, clientela, polizze). La strada più frequente per i giovani colleghi è il regime forfettario con aliquota al 5% nei primi cinque anni: tassazione effettiva intorno al 12-13% dei compensi, pochi adempimenti e tempo per costruire la clientela.Non sottovalutare le cause ostative (in particolare il cliente prevalente ex datore di lavoro) e pianifica da subito i contributi CNPADC o CNPR chiedendo le riduzioni previste per neoiscritti. Una buona assicurazione RC e un software gestionale adeguato completano la dotazione di base.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i professionisti nella fase di avvio e nella gestione ordinaria dello studio: apertura partita IVA, scelta del regime fiscale, fatturazione elettronica, dichiarazioni dei redditi, pianificazione contributiva. Contattaci per una consulenza dedicata e per pianificare l’apertura del tuo studio con serenità.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-06 08:00:002026-10-11 22:16:40Partita IVA Commercialista 2026: Guida Completa Regime Forfettario, Cassa Ragionieri e Tasse
CAF, ISEEUniversità, Tasse Gratis fino a 32.000 Euro di ISEE: l’Esempio Apripista e la Guida CompletaIndice dei contenutiCos’è la No Tax Area universitaria?La soglia a 32.000 euro ISEE: l’esempio apripistaLa normativa nazionale: soglia minima a 22.000 euroCome funziona l’ISEE universitarioFasce ISEE e riduzioni: la tabella completaDifferenze tra atenei: autonomia e soglie variabiliCome fare domanda: guida passo per passoDocumenti necessari per l’ISEE universitarioDetrazioni spese universitarie nel 730Esempi pratici e calcoli concretiDomande frequentiLe tasse universitarie gratis con ISEE fino a 32.000 euro non sono più uno slogan politico: sono una realtà concreta che alcune università italiane stanno già applicando, tracciando la strada per un sistema di istruzione superiore più equo e accessibile. Se hai un figlio iscritto all’università, o stai valutando di iscriverti, capire come funziona la no tax area universitaria, quali atenei la applicano e come ottenere l’esonero dalle tasse può farti risparmiare migliaia di euro ogni anno.In questa guida completa troverai tutto ciò che devi sapere: dalla normativa nazionale alle soglie ISEE, dagli atenei più virtuosi alle istruzioni pratiche per presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere l’ISEE universitario. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in ogni fase, dalla compilazione dell’ISEE alla verifica dei requisiti.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →Niente spam. Cancellati quando vuoi.Cos’è la No Tax Area universitaria?La no tax area universitaria è quella fascia di reddito familiare (misurata attraverso l’ISEE) al di sotto della quale uno studente è completamente esonerato dal pagamento delle tasse universitarie. In pratica, se la tua famiglia ha un ISEE universitario inferiore alla soglia stabilita dall’ateneo, non paghi la tassa di iscrizione annuale, che nelle università pubbliche italiane può variare tra 800 e 3.000 euro l’anno.Il meccanismo è stato introdotto in forma sistematica con il Decreto Legislativo n. 68 del 2012 (riforma del diritto allo studio universitario) e rafforzato successivamente con la Legge di Bilancio 2017, che ha reso obbligatorio per tutti gli atenei pubblici garantire almeno una soglia minima di esonero totale per gli studenti con ISEE inferiore a 22.000 euro. Questa soglia minima è rimasta invariata nella normativa nazionale, ma molti atenei hanno scelto di alzarla autonomamente, in alcuni casi fino a 32.000 euro di ISEE.È importante non confondere la no tax area con le borse di studio (che prevedono un contributo monetario aggiuntivo per vivere e studiare) o con le riduzioni parziali delle tasse (che si applicano a fasce ISEE superiori). La no tax area è un esonero totale: zero tasse di iscrizione, senza dover pagare nulla all’ateneo per frequentare il corso di laurea. La soglia a 32.000 euro ISEE: l’esempio apripistaL’esempio più significativo e recente è quello dell’Università degli Studi di Milano, che ha elevato la propria no tax area a 32.000 euro di ISEE universitario, diventando un vero e proprio modello per gli altri atenei italiani. Analogamente, anche l’Università di Bologna, l’Università Sapienza di Roma e altri grandi atenei pubblici hanno progressivamente alzato le soglie di esonero, con alcuni casi che si avvicinano o raggiungono i 30.000-32.000 euro ISEE.Questo approccio “apripista” è stato reso possibile grazie a un sistema di finanziamento ministeriale rafforzato: il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha progressivamente incrementato il Fondo Integrativo Statale (FIS) per il diritto allo studio, consentendo agli atenei di ampliare la platea degli studenti esonerati senza intaccare i propri bilanci. Secondo i dati MUR più recenti, oltre il 40% degli studenti universitari italiani rientra ormai nella fascia di esonero totale o parziale dalle tasse.Cosa significa in termini pratici? Uno studente con ISEE universitario di 28.000 euro che si iscrive a un ateneo con no tax area a 32.000 euro non paga alcuna tassa di iscrizione: un risparmio che, sommato ai tre o cinque anni della triennale, può superare i 10.000-15.000 euro complessivi. Per le famiglie con più figli all’università, il beneficio si moltiplica. La normativa nazionale: soglia minima a 22.000 euroIl quadro normativo di riferimento per le tasse universitarie e l’ISEE si articola su più livelli. La legge nazionale fissa la soglia minima obbligatoria, lasciando poi agli atenei ampia autonomia per estenderla verso l’alto.Le norme principali da conoscere sono:D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 – Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario. Introduce il sistema di contribuzione studentesca basato sull’ISEE e stabilisce i criteri per le borse di studio e gli esoneri.Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) – Art. 1, commi 255-264: estende la no tax area a tutti gli studenti con ISEE fino a 13.000 euro (poi progressivamente elevata), e introduce riduzioni progressive per ISEE fino a 30.000 euro.DPCM 9 aprile 2001 (Definizioni ISEE) e successive modifiche – Definisce le modalità di calcolo dell’ISEE universitario, distinto dall’ISEE ordinario per il diverso trattamento del nucleo familiare.D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 – Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE, aggiornato con successive circolari INPS.Leggi di Bilancio 2018-2026 – Hanno progressivamente aumentato il Fondo Integrativo Statale e alzato la soglia minima di esonero, portandola dagli iniziali 13.000 euro agli attuali 22.000 euro di ISEE come minimo garantito su tutto il territorio nazionale.La soglia attuale di 22.000 euro ISEE è il minimo nazionale: significa che ogni università pubblica italiana è obbligata per legge a esonerare totalmente dalle tasse di iscrizione tutti gli studenti con ISEE universitario inferiore a questa cifra. Gli atenei possono alzare la soglia, ma non possono abbassarla. Come funziona l’ISEE universitarioL’ISEE universitario è una variante specifica dell’ISEE ordinario, calcolata secondo regole particolari pensate per tenere conto della situazione effettiva dello studente. La differenza principale riguarda la definizione del nucleo familiare: per l’ISEE universitario, in determinate condizioni, lo studente fuori sede può essere considerato separato dal nucleo familiare d’origine.Ecco le principali specificità dell’ISEE per prestazioni universitarie:Studente convivente con i genitori: il nucleo familiare comprende entrambi i genitori e tutti i fratelli/sorelle a carico. L’ISEE tiene conto del reddito e del patrimonio di tutto il nucleo.Studente indipendente (autonomo): lo studente può presentare l’ISEE solo con il proprio nucleo (se coniugato, con il coniuge) se risiede fuori dalla famiglia d’origine da almeno due anni e ha un reddito proprio non inferiore a 6.500 euro annui. I requisiti sono stringenti e devono essere documentati.Studente fuori sede (caso intermedio): se lo studente vive fuori sede ma non ha i requisiti per l’autonomia, rientra nel nucleo familiare d’origine. Tuttavia, la sua presenza fuori sede può essere rilevante per alcune agevolazioni aggiuntive (come le borse per fuori sede).Trattamento del patrimonio immobiliare: la prima casa di residenza è esclusa dal calcolo fino a una soglia (attualmente 52.500 euro di valore catastale, elevata a 7.000 euro per ogni figlio successivo al secondo). Le altre proprietà immobiliari (seconde case, terreni, box) concorrono al calcolo dell’ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale).La presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) è il presupposto indispensabile per ottenere l’ISEE universitario. La DSU va compilata e presentata a un CAF oppure direttamente online sul sito INPS. Il CAF verifica la completezza dei documenti, precompila il modello e lo trasmette telematicamente all’INPS, che elabora l’attestazione ISEE entro pochi giorni. Fasce ISEE e riduzioni: la tabella completaIl sistema di contribuzione universitaria basato sull’ISEE non prevede solo l’esonero totale per le fasce più basse, ma anche una serie di riduzioni progressive per chi supera la no tax area ma ha comunque un ISEE non elevato. La struttura varia da ateneo a ateneo, ma possiamo tracciare uno schema rappresentativo basato sui criteri più diffusi:Fascia ISEE universitarioBeneficioRisparmio indicativoFino a 22.000 euroEsonero totale (no tax area minima nazionale)100% delle tasseDa 22.001 a 26.000 euroEsonero totale (atenei con soglia elevata) o riduzione del 70-80%70-100%Da 26.001 a 32.000 euroEsonero totale (atenei apripista) o riduzione del 50-70%50-100%Da 32.001 a 40.000 euroRiduzione progressiva del 30-50% (varia per ateneo)30-50%Da 40.001 a 50.000 euroRiduzione lieve del 10-30% o tassa minima10-30%Oltre 50.000 euroTassa piena (contributo massimo stabilito dallo statuto)0%Nota bene: la tabella sopra è indicativa. Ogni università pubblica italiana stabilisce autonomamente le proprie fasce e i propri importi di contribuzione, nel rispetto della soglia minima di esonero totale stabilita dalla legge (22.000 euro ISEE). Prima di iscriverti, consulta sempre il manifesto degli studi o il regolamento contribuzioni del tuo ateneo per conoscere le soglie esatte applicate quell’anno accademico. Differenze tra atenei: autonomia e soglie variabiliUna delle caratteristiche più importanti del sistema universitario italiano è la piena autonomia degli atenei nella definizione delle proprie politiche contributive. Questo significa che scegliere una università piuttosto di un’altra può fare una differenza enorme sul piano economico, specialmente per le famiglie con ISEE nella fascia 22.000-32.000 euro.UniversitàNo Tax Area (esonero totale)NoteUniversità di Milano (Statale)Fino a 32.000 euro ISEETra le soglie più alte d’Italia, modello apripistaUniversità di BolognaFino a 23.000-26.000 euro ISEERiduzioni progressive fino a 45.000 euro ISEESapienza Università di RomaFino a 22.000 euro ISEETassa minima (200 euro) per ISEE 22.001-30.000Università di PadovaFino a 26.000 euro ISEERiduzioni progressive per fasce superioriUniversità di UdineFino a 22.000 euro ISEERiduzioni significative per fasce 22.000-35.000 euroPolitecnico di MilanoFino a 24.000 euro ISEEBorse integrative per studenti meritevoliUniversità di TrentoFino a 26.000 euro ISEETra le più virtuose del nord-estConsiglio pratico: prima di scegliere l’ateneo dove iscriversi, visita sempre la pagina “Contribuzione studentesca” o “Tasse e contributi” del sito ufficiale dell’università e verifica la no tax area aggiornata per l’anno accademico corrente. Le soglie possono cambiare ogni anno in base ai finanziamenti ministeriali ricevuti.Come fare domanda: guida passo per passoPer ottenere l’esonero dalle tasse universitarie devi seguire una procedura precisa, che si articola in due fasi: la compilazione e presentazione della DSU per ottenere l’ISEE universitario, e la domanda di esonero presso l’ateneo. Ecco i passi concreti:1. Raccogli i documenti necessariPrima di recarti al CAF, prepara tutti i documenti che servono per la DSU. La lista dipende dalla composizione del tuo nucleo familiare e dalla tua situazione reddituale (vedi la sezione dedicata più in basso).2. Prenota un appuntamento al CAFIl modo più sicuro per ottenere un ISEE corretto è rivolgersi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF). Il CAF compila la DSU, la trasmette all’INPS e ti consegna l’attestazione ISEE universitario. Il servizio è gratuito per molte categorie o ha un costo molto contenuto. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio con personale esperto, garantendo la massima precisione nella compilazione.3. Attendi l’attestazione ISEEDopo la trasmissione della DSU, l’INPS elabora l’attestazione ISEE in 10-15 giorni lavorativi (a volte anche prima, soprattutto con la presentazione digitale). Puoi verificare lo stato della pratica sul sito INPS con le credenziali SPID, CIE o CNS.4. Presenta la domanda all’universitàCon l’attestazione ISEE universitario in mano, accedi al portale online dell’ateneo e presenta la domanda di esonero o riduzione delle tasse. Le scadenze variano da ateneo a ateneo: alcune università richiedono la domanda entro settembre/ottobre (prima dell’iscrizione), altre entro dicembre o gennaio. Verifica sempre le scadenze sul sito ufficiale del tuo ateneo.5. Verifica il calcolo delle tasseDopo aver presentato la domanda, l’università calcolerà automaticamente le tue tasse in base alla fascia ISEE e ti comunicherà l’importo dovuto. Se sei nella no tax area, l’importo sarà zero (o limitato ai soli contributi fissi obbligatori, come la tassa regionale per il diritto allo studio).Attenzione alla tassa regionale: anche gli studenti in no tax area devono in genere pagare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, il cui importo varia da regione a regione (di solito tra 100 e 200 euro annui). Questa tassa non è azzerata dalla no tax area universitaria, salvo specifiche eccezioni regionali. Documenti necessari per l’ISEE universitarioLa corretta compilazione della DSU per l’ISEE universitario richiede una serie di documenti che devono riflettere la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare nell’anno di riferimento (di solito due anni prima dell’anno in cui si presenta la domanda). Ecco cosa serve:Documenti sempre necessariCodice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiareDocumento d’identità dello studente e del dichiaranteCertificato di residenza (o autocertificazione)Dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi) dell’anno di riferimento, o Certificazione Unica (CU) per i lavoratori dipendentiEstratti conto bancari e postali al 31 dicembre dell’anno di riferimento (saldo e giacenza media)Dati catastali degli immobili di proprietà (prima casa, altre proprietà)Documenti aggiuntivi per situazioni particolariVisura catastale per immobili di proprietà (se non presenti in Agenzia Entrate)Dichiarazione del mutuo residuo per la prima casaDocumentazione per disabilità (se nel nucleo ci sono componenti con disabilità)Atto di separazione o divorzio (per genitori separati/divorziati)Contratto di locazione (per studenti fuori sede che affittano un alloggio)Documenti reddituali stranieri (per nucleo familiare con redditi esteri)Saldi di conti deposito titoli e polizze assicurative al 31 dicembrePuoi consultare la checklist ISEE del CAF Centro Fiscale per una lista completa e aggiornata di tutti i documenti necessari in base alla tua situazione specifica.Detrazioni spese universitarie nel 730Anche se stai usufruendo della no tax area e non paghi le tasse di iscrizione, potresti comunque avere spese universitarie detraibili nel modello 730. Ecco cosa puoi portare in detrazione:Tasse universitarie e contributi di iscrizione (per chi le paga): detraibili al 19% dall’IRPEF, senza limiti di importo per le università stataliAffitto per studenti fuori sede: detrazione del 19% su canone annuo fino a 2.633 euro (detrazione massima circa 500 euro) per studenti iscritti a università almeno 100 km dalla residenzaMense universitarie: le spese per la mensa universitaria sono detraibili se relative a un servizio erogato dall’ateneoUniversità private: detraibili le tasse ma solo fino al limite delle tasse di una università statale equivalente (stabilito ogni anno dal MUR)Per sfruttare al meglio queste detrazioni è importante conservare tutte le ricevute di pagamento e rivolgersi a un CAF per la compilazione del 730, per evitare di perdere agevolazioni fiscali a cui si ha diritto. Vale la pena ricordare che la detrazione per affitto studenti universitari è accessibile anche a chi è nella no tax area: non pagare le tasse non preclude il diritto alla detrazione per l’affitto. Esempi pratici e calcoli concretiPer capire concretamente quanto si può risparmiare con la no tax area, ecco tre scenari reali basati su situazioni familiari tipiche:Esempio 1 – Famiglia con ISEE di 18.000 euroSituazione: Marco, 19 anni, si iscrive alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Milano. La sua famiglia ha un ISEE universitario di 18.000 euro. L’università ha una no tax area a 32.000 euro.Tassa di iscrizione ordinaria: 2.400 euro/annoISEE di Marco (18.000 euro): sotto la soglia di 32.000 euroTassa dovuta: 0 euro (esonero totale)Tassa regionale per il diritto allo studio (Lombardia): 140 euroRisparmio annuo: 2.400 euroRisparmio totale triennale: 7.200 euroEsempio 2 – Famiglia con ISEE di 27.000 euroSituazione: Sofia, 20 anni, si iscrive a Giurisprudenza a Padova. La sua famiglia ha un ISEE universitario di 27.000 euro. L’Università di Padova ha una no tax area a 26.000 euro.ISEE di Sofia (27.000 euro): sopra la soglia no tax area di PadovaTassa di iscrizione nella fascia 26.000-30.000 euro: circa 500-700 euroSe Sofia si fosse iscritta a Milano (soglia 32.000 euro): 0 euroDifferenza annua tra i due atenei: 500-700 euroDifferenza totale triennale: 1.500-2.100 euroEsempio 3 – Due figli all’università contemporaneamenteSituazione: I coniugi Rossi hanno due figli iscritti all’università: Luca (triennale, 2° anno) e Giulia (magistrale, 1° anno). L’ISEE universitario della famiglia è 30.000 euro.Tassa ordinaria per Luca: 2.000 euro/anno → 0 euro (in no tax area)Tassa ordinaria per Giulia: 2.200 euro/anno → 0 euro (in no tax area)Risparmio annuo complessivo per la famiglia: 4.200 euroTasse regionali (entrambi, stima): circa 280 euro totaliRisparmio netto annuo: circa 3.920 euroQuesti numeri dimostrano chiaramente perché la scelta dell’ateneo, combinata con una corretta presentazione dell’ISEE universitario, può avere un impatto finanziario enorme sul bilancio familiare.Scadenze e rinnovo annuale dell’ISEE universitarioUn aspetto fondamentale da non dimenticare è che l’ISEE universitario deve essere rinnovato ogni anno. L’esonero dalle tasse non è automatico: ogni anno accademico devi presentare una nuova DSU, ottenere un nuovo ISEE aggiornato e fare nuovamente domanda all’ateneo entro le scadenze previste.Luglio – Settembre: periodo ideale per presentare la DSU, così da avere l’ISEE pronto all’inizio delle iscrizioniOttobre – Novembre: scadenza di molti atenei per la domanda di esonero/riduzione tasseDicembre – Gennaio: scadenza per alcuni atenei con procedura più lenta31 dicembre: scadenza massima della DSU annualeImportante: se non presenti la DSU entro la scadenza dell’ateneo, potresti perdere il diritto all’esonero per quell’anno accademico, anche se il tuo ISEE sarebbe nella fascia esente. Non rimandare: contatta il CAF Centro Fiscale di Udine con anticipo per prenotare il tuo appuntamento nei mesi estivi, quando si evitano i picchi di coda di settembre-ottobre. Errori comuni da evitare nella DSU per l’universitàCompilare una DSU in modo errato può portare a un ISEE più alto del reale, con conseguente esclusione dalla no tax area o riduzione inferiore a quella spettante. Ecco gli errori più frequenti:Omettere conti bancari inattivi o con saldo basso: anche un conto con pochi euro va dichiarato. L’INPS incrocia i dati con le banche.Non dichiarare polizze assicurative con valore di riscatto: le polizze vita con valore di riscatto sono patrimonio mobiliare e vanno indicate.Confondere ISEE ordinario e ISEE universitario: usare un’attestazione ISEE ordinario al posto di quello universitario è un errore che invalida la domanda.Non aggiornare la DSU ogni anno: l’ISEE scade dopo 12 mesi dalla data della DSU; un ISEE non aggiornato non è valido per l’anno accademico successivo.Dichiarare il reddito sbagliato: la DSU usa i redditi di due anni prima. Assicurati di portare la documentazione dell’anno corretto.Non considerare le partecipazioni societarie: se un componente del nucleo ha quote in società, queste vanno dichiarate e incidono sull’ISPE.Affidarsi a un CAF qualificato è il modo migliore per evitare questi errori: il personale esperto verifica tutti i dati, segnala le possibili omissioni e garantisce che il tuo ISEE rifletta correttamente la situazione economica della famiglia.Borse di studio e altre agevolazioni per gli studenti universitariLa no tax area non è l’unica agevolazione disponibile per gli studenti universitari con ISEE basso. Il sistema di diritto allo studio universitario prevede un ventaglio più ampio di benefici:Borse di studio regionali (DSU/ARDIS): erogate dagli enti regionali per il diritto allo studio. Possono arrivare fino a 6.000-7.000 euro annui per gli studenti fuori sede con ISEE molto basso. Le borse di studio INPS sono invece un programma parallelo dell’ente previdenziale.Posti alloggio in residenze universitarie: tariffe ridotte per gli studenti aventi diritto in base a ISEE e merito.Servizio mensa convenzionato: pasti a tariffa agevolata nelle mense universitarie convenzionate.Contributi per libri e materiale didattico: alcune regioni e atenei erogano contributi specifici per l’acquisto di libri di testo.Prestiti d’onore e prestiti agevolati: alcune regioni e fondazioni bancarie offrono prestiti a tasso zero o agevolato per sostenere il percorso universitario.Per verificare a quali agevolazioni hai diritto in base al tuo ISEE universitario, consulta il sito dell’ente regionale per il diritto allo studio della regione in cui ha sede il tuo ateneo. In Friuli Venezia Giulia, l’ente di riferimento è ARDIS (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio).📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale a Udine offre la compilazione del Modello ISEE in 4 giorni lavorativi. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sulle Tasse Universitarie e l’ISEEFino a quale ISEE non si pagano le tasse universitarie?La soglia minima nazionale è di 22.000 euro di ISEE universitario: sotto questo valore, tutti gli atenei pubblici italiani sono obbligati per legge a esonerare totalmente lo studente dalle tasse di iscrizione. Alcuni atenei, come l’Università Statale di Milano, hanno alzato la propria no tax area fino a 32.000 euro ISEE. Verifica sempre la soglia specifica del tuo ateneo sul suo sito ufficiale.Cosa devo portare al CAF per fare l’ISEE universitario?Per l’ISEE universitario devi portare al CAF: codici fiscali e documenti d’identità di tutti i componenti del nucleo familiare, le dichiarazioni dei redditi (730 o CU) dell’anno di riferimento, gli estratti conto bancari e postali al 31 dicembre dell’anno di riferimento (saldo e giacenza media), i dati catastali degli immobili di proprietà, e qualsiasi altro documento su patrimoni mobiliari e immobiliari. Il CAF ti guiderà in base alla tua situazione specifica.L’ISEE universitario è diverso dall’ISEE ordinario?Sì, l’ISEE universitario è una variante specifica che utilizza regole particolari per la definizione del nucleo familiare. In particolare, lo studente indipendente che vive fuori dalla famiglia da almeno due anni e con reddito proprio di almeno 6.500 euro può presentare l’ISEE solo sul proprio nucleo, escludendo i genitori. Per la maggior parte degli studenti conviventi con i genitori, l’ISEE universitario coincide con l’ISEE ordinario calcolato sulla DSU presentata per le prestazioni universitarie.Devo rinnovare l’ISEE ogni anno per l’esonero dalle tasse?Sì, l’esonero dalle tasse universitarie non è automatico e permanente: devi presentare una nuova DSU ogni anno, ottenere un nuovo ISEE aggiornato e fare domanda all’ateneo entro le scadenze previste. Di solito le scadenze sono tra ottobre e dicembre. Il CAF consiglia di presentare la DSU tra luglio e settembre per avere l’attestazione pronta in tempo.Posso avere sia la no tax area che le detrazioni per le spese universitarie nel 730?La no tax area azzera le tasse di iscrizione, quindi non avrai tasse universitarie da detrarre nel 730. Puoi però detrarre al 19% l’affitto se sei uno studente fuori sede iscritto a un ateneo a oltre 100 km dalla tua residenza (canone annuo fino a 2.633 euro). Le due agevolazioni sono cumulabili: si può essere esonerati dalle tasse e al contempo detrarre l’affitto.Hai bisogno di assistenza per l’ISEE Universitario?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione della DSU per l’ISEE universitario, nella verifica dei documenti e nella presentazione della domanda di esonero presso il tuo ateneo.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, ISEE ISEE 2027: Guida Completa a Prima Casa, Redditi, Patrimoni e 10 Documenti da PreparareGuida completa all'ISEE 2027: quando si rinnova, come pesa la prima casa dopo l'innalzamento della franchigia, quali redditi e patrimoni entrano nel calcolo, la checklist dei documenti da preparare e gli errori più frequenti da evitare. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-30 13:00:002026-09-29 07:36:06ISEE 2027: Guida Completa a Prima Casa, Redditi, Patrimoni e 10 Documenti da PreparareCAF, ISEE ISEE Corrente FVG 2026: Quando Conviene Rifarlo per Bonus Regionali e Agevolazioni ISEE Corrente FVG 2026: Quando Conviene Rifarlo per Accedere ai Bonus Regionali e alle AgevolazioniL'ISEE che hai elaborato a inizio anno potrebbe non riflettere più la tua situazione economica reale: se hai perso il lavoro, hai terminato… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-29 14:00:002026-09-29 07:37:43ISEE Corrente FVG 2026: Quando Conviene Rifarlo per Bonus Regionali e AgevolazioniCAF, ISEE ISEE 2026: Quando Rinnovarlo per Non Perdere Bonus e Agevolazioni L'ISEE 2026 è il documento fondamentale per accedere a bonus, agevolazioni fiscali e prestazioni sociali. Ma sai esattamente quando rinnovarlo per non perdere soldi? Ogni anno migliaia di famiglie italiane si ritrovano con l'assegno unico… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Copia-di-ISEE-ERRATO-2026.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-08 08:00:002026-08-17 11:03:02ISEE 2026: Quando Rinnovarlo per Non Perdere Bonus e AgevolazioniCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/ISEE-UNIVERSITARIO.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-05 10:22:322026-05-31 16:56:37Università, Tasse Gratis fino a 32.000 Euro di ISEE: l’Esempio Apripista e la Guida Completa
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CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATOFlat Tax 7% Pensionati Esteri: Guida Completa al Regime Agevolato Art. 24-ter TUIRSei un pensionato italiano residente all’estero e stai valutando di tornare in Italia? O sei uno straniero con una pensione estera e sogni di trasferirti nella Penisola? Dal 2019 esiste un regime fiscale straordinariamente vantaggioso che ti permette di pagare una flat tax del 7% su tutti i redditi di fonte estera, pensioni comprese, per ben 10 anni consecutivi. Si tratta del regime agevolato per i titolari di redditi da pensione estera, introdotto dall’articolo 24-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), inserito dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018). Una misura pensata per attrarre residenti nei piccoli comuni del Meridione e delle zone sismiche d’Italia, ridare vita ai borghi e stimolare i consumi locali.In questo articolo del CAF Centro Fiscale di Udine ti spieghiamo tutto quello che devi sapere: cos’è la flat tax al 7% per i pensionati esteri, chi ne ha diritto, in quali comuni puoi trasferirti, come fare domanda e quanto puoi risparmiare rispetto alla tassazione ordinaria. Troverai anche esempi pratici e calcoli che ti aiuteranno a capire se questa agevolazione fa al caso tuo.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCos’è la flat tax al 7% per i pensionati esteriNormativa di riferimento: art. 24-ter TUIRAliquota al 7%: confermata o modificata?Requisiti soggettivi per accedere al regimeComuni ammessi: dove trasferirsiRedditi coperti dall’imposta sostitutivaDurata dell’agevolazione: i 10 anniCome esercitare l’opzione e gli adempimentiEsempi pratici e calcoli del risparmio fiscaleCompatibilità con altri regimi fiscaliDecadenza, revoca e cessazioneConfronto con il regime degli impatriatiDomande frequentiCos’è la flat tax al 7% per i pensionati esteriLa flat tax al 7% per i pensionati esteri è un regime di imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, introdotto per incentivare i titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri a trasferire la propria residenza fiscale in Italia, in particolare nei piccoli comuni del Sud e delle zone sismiche del Centro-Nord.In pratica, invece di applicare le aliquote progressive IRPEF ordinarie (che vanno dal 23% al 43%), il pensionato che aderisce a questo regime paga un’unica imposta sostitutiva al tasso fisso del 7% su tutti i redditi di fonte estera. Un vantaggio fiscale enorme, soprattutto per chi percepisce pensioni di importo medio-alto.Il regime è stato ideato anche con una finalità di sviluppo territoriale: rivitalizzare i borghi del Mezzogiorno e delle aree interne che soffrono di spopolamento demografico, portando residenti con redditi stabili (le pensioni) che possono contribuire all’economia locale attraverso i consumi quotidiani. Normativa di riferimento: art. 24-ter TUIRIl regime è disciplinato dall’articolo 24-ter del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), inserito dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), in vigore dal 1° gennaio 2019. La norma è stata successivamente integrata e chiarita da una serie di documenti ufficiali:Circolare n. 21/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate: prima circolare interpretativa organica sul regime, che ha chiarito i requisiti soggettivi, i redditi ammessi e le modalità di opzione.Risposta a interpello n. 221/2019 e successive risposte dell’Agenzia delle Entrate: chiarimenti su casi specifici (pensioni di reversibilità, pensioni di enti internazionali, ecc.).Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, conv. L. n. 58/2019): ha ampliato il perimetro dei comuni ammessi includendo quelli colpiti da calamità naturali.Risoluzione n. 73/E del 2023: ulteriori chiarimenti sul concetto di “redditi di fonte estera” e sulla compilazione dei modelli dichiarativi.Il testo dell’art. 24-ter TUIR stabilisce che le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia in uno dei comuni ammessi, possono optare per l’assoggettamento di tali redditi (e di tutti gli altri redditi prodotti all’estero) a un’imposta sostitutiva calcolata in via forfettaria. Aliquota al 7%: confermata o modificata?Una domanda frequente riguarda l’aliquota effettivamente applicabile: la flat tax è al 7% o è stata modificata al 4%? Facciamo chiarezza sulla base delle fonti normative aggiornate a maggio 2026.L’aliquota ufficiale e confermata è del 7%. Non esistono, ad oggi, disposizioni legislative che abbiano abbassato l’aliquota al 4%. Il testo dell’art. 24-ter TUIR non è stato modificato in tal senso. Eventuali notizie o proposte circolate sui media di una riduzione al 4% si riferiscono a ipotesi di riforma non ancora approvate in sede parlamentare.Detto ciò, è importante sottolineare che il 7% è comunque un’aliquota eccezionalmente bassa rispetto alle aliquote ordinarie IRPEF, che per i redditi medio-alti raggiungono il 43%. Un pensionato con una pensione estera di 40.000 euro annui risparmierebbe oltre 10.000 euro all’anno scegliendo questo regime.Regime fiscaleAliquota applicabileImposta su 40.000 euro/annoIRPEF ordinaria (scaglione 40.000 euro)23%-35% progressivacirca 13.200 euroFlat tax art. 24-ter TUIR7% forfettaria2.800 euroRisparmio annuo–circa 10.400 euroNota importante: i redditi prodotti in Italia (ad esempio da affitti di immobili italiani, lavoro dipendente o autonomo svolto in Italia) rimangono soggetti alla tassazione IRPEF ordinaria. La flat tax al 7% si applica esclusivamente ai redditi di fonte estera. Requisiti soggettivi per accedere al regimePer poter accedere alla flat tax al 7% sui redditi esteri, il contribuente deve soddisfare contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:1. Essere titolare di redditi da pensione esteraIl requisito fondamentale è percepire redditi da pensione erogati da soggetti esteri. La norma si applica a qualsiasi tipo di pensione di fonte straniera:Pensioni di vecchiaia erogate da enti previdenziali stranieri (equivalenti all’INPS italiano)Pensioni di invalidità e di inabilità di fonte esteraPensioni di reversibilità (pensioni ai superstiti)Pensioni erogate da enti internazionali (es. ONU, NATO, Unione Europea) — con alcune specificità fiscali legate alle convenzioni internazionaliTrattamenti pensionistici integrativi di fonte estera (fondi pensione aziendali stranieri)Il soggetto beneficiario non deve necessariamente essere un cittadino italiano: anche i pensionati stranieri (tedeschi, svizzeri, britannici, americani, ecc.) possono aderire al regime, purché rispettino tutti gli altri requisiti.2. Non essere stato residente in Italia negli ultimi 5 anniIl secondo requisito fondamentale è non aver avuto la residenza fiscale in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti al primo anno di validità dell’opzione. Questo requisito serve a evitare che soggetti che hanno semplicemente trascorso un breve periodo all’estero possano beneficiare dell’agevolazione.La residenza fiscale in Italia si determina in base all’art. 2 del TUIR: si considera fiscalmente residente in Italia chi per la maggior parte del periodo d’imposta è iscritto all’anagrafe della popolazione residente, oppure ha il domicilio o la dimora abituale in Italia.Attenzione: la semplice iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) non è di per sé sufficiente a dimostrare la non-residenza fiscale italiana, ma è un elemento importante da considerare. L’Agenzia delle Entrate valuterà la residenza fiscale effettiva nel quinquennio precedente.3. Trasferire la residenza in un comune ammessoIl contribuente deve trasferire la propria residenza anagrafica e fiscale in Italia, specificatamente in uno dei comuni ammessi al regime (vedi sezione successiva). Il trasferimento di residenza deve avvenire entro i termini previsti per esercitare l’opzione. Comuni ammessi: dove trasferirsiNon tutti i comuni italiani sono ammessi al regime agevolato. La normativa individua due categorie di comuni eleggibili, entrambe con il requisito della popolazione non superiore a 20.000 abitanti:Categoria A: Comuni del Sud ItaliaI comuni ubicati nel territorio delle seguenti regioni meridionali:SiciliaSardegnaCalabriaCampaniaBasilicataAbruzzoMolisePugliaQuesti comuni devono avere una popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti secondo i dati ufficiali ISTAT. Il numero degli abitanti viene verificato sulla base dell’ultimo censimento o delle rilevazioni demografiche disponibili.Categoria B: Comuni colpiti da calamità naturaliCon il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), il perimetro dei comuni ammissibili è stato esteso anche ai comuni colpiti da eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, ecc.) per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Questa categoria include molti comuni del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2009 e 2016-2017 (es. comuni dell’Aquila, Amatrice, Norcia e dintorni).Regione / AreaRequisito popolazioneAmmessa al regimeSicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, PugliaMeno di 20.000 abitantiSiComuni colpiti da calamità naturali (stato di emergenza dichiarato)Meno di 20.000 abitantiSiNord Italia (Lombardia, Veneto, Piemonte, ecc.) — comuni non calamitatiQualsiasiNoGrandi città (Roma, Milano, Napoli, ecc.)Superiore a 20.000 ab.NoEsempi di comuni ammissibili: Tropea (VV), Alberobello (BA), Matera, Agrigento, Otranto, Castelmola (ME), Pizzo Calabro, Santo Stefano di Camastra, Cefalù (PA, però supera 20.000 ab.), Gerace (RC), molti borghi della Basilicata e del Molise.Attenzione: Il pensionato che, dopo aver esercitato l’opzione, trasferisce la residenza in un comune non ammesso (es. si sposta in una grande città o in una regione del Nord non calamitata), perde il diritto all’agevolazione a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento. Redditi coperti dall’imposta sostitutivaLa flat tax al 7% si applica a tutti i redditi di fonte estera, non solo alla pensione. Questa è una caratteristica molto rilevante del regime: con un’unica imposta sostitutiva si tassano forfettariamente tutti i redditi prodotti fuori dall’Italia.Rientrano nell’imposta sostitutiva al 7%:Pensioni estere (il requisito fondamentale per accedere al regime)Dividendi da società estereInteressi su conti correnti e investimenti esteriRedditi da locazione di immobili situati all’esteroPlusvalenze su vendita di partecipazioni in società estereRedditi da lavoro autonomo o dipendente svolto all’esteroRedditi di capitale di fonte esteraI redditi di fonte italiana restano invece assoggettati alla tassazione ordinaria IRPEF. Quindi, se il pensionato ha anche un affitto in Italia, un conto corrente italiano con interessi, o svolge attività lavorativa in Italia, questi redditi si aggiungono all’imponibile IRPEF ordinario.Importante per la dichiarazione dei redditi: anche optando per il regime agevolato, il contribuente deve comunque presentare la dichiarazione dei redditi in Italia (modello 730 o Redditi PF), indicando i redditi esteri nella sezione apposita e barrando la casella relativa all’opzione per l’imposta sostitutiva.Durata dell’agevolazione: i 10 anniIl regime agevolato ha una durata massima di 10 periodi d’imposta a partire dall’anno in cui si esercita l’opzione. Questo vuol dire che, se opti per il regime nel 2024 (prima annualità agevolata), potrai beneficiare della flat tax al 7% fino al 2033 (anno fiscale 2033, dichiarazione presentata nel 2034).La norma non prevede una proroga o un rinnovo al termine del decennio: dopo 10 anni il regime cessa automaticamente e i redditi esteri tornano a essere tassati con le aliquote IRPEF ordinarie, salvo eventuali modifiche legislative future.Anno opzionePrimo anno agevolatoUltimo anno agevolatoDichiarazione finale2022 (dichiarazione 2023)2022203120322023 (dichiarazione 2024)2023203220332024 (dichiarazione 2025)2024203320342025 (dichiarazione 2026)2025203420352026 (dichiarazione 2027)202620352036Durante i 10 anni di validita, l’opzione si rinnova automaticamente di anno in anno, senza bisogno di presentare nuove istanze, purché il contribuente continui a rispettare tutti i requisiti richiesti (residenza nel comune ammissibile, percezione di pensione estera, ecc.). Come esercitare l’opzione e gli adempimentiL’opzione per il regime agevolato si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al primo anno d’imposta in cui si vuole beneficiare del regime. Ecco la procedura completa passo dopo passo:Passo 1: Trasferire la residenzaPrima di tutto, devi trasferire la residenza anagrafica in uno dei comuni ammissibili entro il 31 dicembre dell’anno per il quale intendi usufruire del regime. Il trasferimento di residenza deve essere comunicato al Comune di destinazione tramite dichiarazione di residenza.Passo 2: Esercitare l’opzione nella dichiarazioneL’opzione si esercita compilando il quadro CE (Credito d’imposta estero) del modello Redditi Persone Fisiche, dove va barrata la casella specifica per il regime art. 24-ter. In particolare, nella sezione dedicata vanno indicati:Il comune di residenza e la sua popolazione (per dimostrare l’ammissibilità)Il paese estero da cui proviene la pensioneL’ammontare dei redditi esteri su cui si applica l’imposta sostitutivaL’imposta sostitutiva calcolata (7% dei redditi esteri)Passo 3: Versare l’imposta sostitutivaL’imposta sostitutiva del 7% si versa tramite modello F24, con il codice tributo 1895 (istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E del 2019). Il versamento segue le stesse scadenze dell’IRPEF:Acconto di novembre (seconda rata): 100% del dovuto dell’anno precedente, oppure stima del dovuto nell’anno correnteSaldo entro il 30 giugno dell’anno successivo (con presentazione della dichiarazione dei redditi)Passo 4: Obbligo di monitoraggio fiscale (RW)Nonostante l’opzione per il regime forfettario, il contribuente resta obbligato alla compilazione del quadro RW per il monitoraggio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (conti correnti, investimenti, immobili, ecc.). Questo obbligo non viene meno con l’adesione al regime art. 24-ter. Tuttavia, non sono dovute IVIE (imposta sugli immobili esteri) e IVAFE (imposta sulle attività finanziarie estere), che vengono sostituite dall’imposta sostitutiva del 7%. Esempi pratici e calcoli del risparmio fiscalePer capire concretamente il vantaggio economico del regime, analizziamo alcuni casi pratici con calcoli dettagliati.Esempio 1: Pensionato tedesco che si trasferisce in CalabriaProfilo: Hans, 68 anni, cittadino tedesco, percepisce una pensione dalla Deutsche Rentenversicherung di 28.000 euro annui. Ha vissuto in Germania per tutta la vita e non ha mai avuto residenza in Italia. Decide di trasferirsi a Tropea (VV), comune di circa 6.000 abitanti nella regione Calabria.Con tassazione ordinaria IRPEF italiana: 28.000 euro = imposta circa 6.960 euro (scaglioni 23%-25%), piu addizionale regionale e comunale. Totale stimato: circa 7.500-8.000 euroCon flat tax art. 24-ter al 7%: 28.000 x 7% = 1.960 euroRisparmio annuo: circa 5.500-6.000 euroRisparmio in 10 anni: circa 55.000-60.000 euroEsempio 2: Italiano AIRE con pensione svizzera elevataProfilo: Mario, 70 anni, italiano iscritto AIRE da 30 anni, ha lavorato e vissuto in Svizzera per tutta la carriera. Percepisce una pensione AVS (previdenza statale svizzera) di 25.000 CHF (circa 26.000 euro) piu una rendita da previdenza professionale LPP di 18.000 CHF (circa 19.000 euro). Reddito totale estero: circa 45.000 euro. Decide di tornare in un piccolo comune della Sicilia con meno di 20.000 abitanti.Con tassazione ordinaria IRPEF italiana: 45.000 euro = circa 14.500 euro IRPEF (scaglioni progressivi 23%-35%), piu addizionali. Totale: circa 15.500-16.000 euroCon flat tax art. 24-ter al 7%: 45.000 x 7% = 3.150 euroRisparmio annuo: circa 12.000-13.000 euroRisparmio in 10 anni: 120.000-130.000 euroEsempio 3: Pensionato britannico post-Brexit in PugliaProfilo: John, 72 anni, cittadino britannico, percepisce la State Pension britannica di 9.500 GBP (circa 11.000 euro) piu una pensione privata di 15.000 GBP (circa 17.500 euro). Totale: circa 28.500 euro esteri. Vuole trasferirsi in un borgo della Valle d’Itria in Puglia.Con tassazione ordinaria IRPEF: circa 7.200 euro (aliquote 23%-25%), piu addizionali. Totale: circa 7.800-8.000 euroCon flat tax art. 24-ter al 7%: 28.500 x 7% = 1.995 euroRisparmio annuo: circa 5.800 euroIn 10 anni: circa 58.000 euroAttenzione alle convenzioni contro le doppie imposizioni: l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali con quasi tutti i paesi OCSE per evitare la doppia imposizione fiscale. Prima di esercitare l’opzione, e fondamentale verificare come la convenzione con il paese di provenienza della pensione regoli il diritto impositivo. In alcuni casi (es. pensioni di enti pubblici stranieri), il diritto di tassazione spetta esclusivamente allo Stato che eroga la pensione, con la conseguenza che la flat tax italiana non si applica.Compatibilità con altri regimi fiscaliUna domanda comune riguarda la compatibilità del regime art. 24-ter con altri regimi fiscali agevolati presenti nell’ordinamento italiano.Incompatibilità con il regime degli impatriatiIl regime art. 24-ter per i pensionati esteri e il regime degli impatriati (art. 16 D.Lgs. 209/2023) sono due regimi alternativi e non cumulabili. Il contribuente che rientra nei requisiti di entrambi deve scegliere quale applicare. In generale, per i pensionati con redditi di fonte estera elevati, il regime art. 24-ter e piu conveniente perché tassa tutti i redditi esteri al 7% anziché applicare l’esenzione del 50% solo sui redditi da lavoro e assimilati.Compatibilità con il regime forfettarioSe il pensionato, dopo il trasferimento in Italia, decide di avviare anche un’attività lavorativa autonoma, potrebbe valutare il regime forfettario. Questi due regimi sono teoricamente compatibili: il regime art. 24-ter si applica ai redditi di fonte estera (pensione), mentre il regime forfettario si applicherebbe ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo prodotti in Italia. Tuttavia, l’applicabilità concreta dipende dalla tipologia di attività e richiede una valutazione caso per caso.Esenzione da IVIE e IVAFEChi aderisce al regime art. 24-ter è esonerato dal pagamento di IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) e IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero). Questi tributi patrimoniali vengono assorbiti dall’imposta sostitutiva del 7%, con un ulteriore risparmio per chi detiene patrimoni all’estero. Decadenza, revoca e cessazioneIl regime agevolato cessa prima dei 10 anni previsti nei seguenti casi:Cause di decadenza (perdita retroattiva)La decadenza comporta la perdita retroattiva del regime (con effetto anche per gli anni pregressi) nei seguenti casi:Trasferimento della residenza all’estero: se il contribuente torna a risiedere fuori dall’Italia, il regime cessa e il beneficio viene recuperato per l’intero periodoViolazione dei requisiti originari: se emerge che al momento dell’opzione il contribuente non aveva i requisiti (es. aveva avuto residenza in Italia negli ultimi 5 anni), il regime viene annullato con conseguente recupero dell’imposta evasaOmesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutivaCause di cessazione (perdita dal periodo successivo)La cessazione del regime opera dal periodo d’imposta successivo (senza recupero retroattivo) nei seguenti casi:Trasferimento in un comune non ammissibile: se il pensionato si sposta in un comune con piu di 20.000 abitanti o fuori dalle regioni del Sud (salvo comuni calamitati), il regime cessa dal periodo d’imposta successivo al trasferimentoCessazione della pensione estera: se la pensione estera cessa (es. per decesso del titolare originario in caso di reversibilità, o per raggiungimento di un limite d’eta), va valutato se altri redditi esteri possano sostenere il regimeRevoca volontaria: il contribuente puo rinunciare al regime in qualsiasi momento, con effetto dal periodo d’imposta successivoConfronto con il regime degli impatriatiPer chi ha la possibilità di scegliere tra piu regimi agevolati, è utile un confronto diretto tra il regime art. 24-ter per pensionati e il regime degli impatriati:CaratteristicaArt. 24-ter (pensionati)Regime impatriati (art. 16)DestinatariTitolari pensione esteraLavoratori dipendenti/autonomi che rientrano in ItaliaAliquota agevolata7% su tutti i redditi esteri50% dei redditi da lavoro esente da IRPEFDurata10 anni5 anni (prorogabili a 8 con figli o acquisto casa)Comuni ammessiSud + zone calamitate, max 20.000 ab.Tutto il territorio nazionaleRedditi da lavoro in ItaliaTassazione IRPEF ordinariaAgevolati (50% esente)IVIE e IVAFESostituite dalla flat tax 7%Rimangono dovuteAdempimento dichiarativoModello Redditi PF, quadro CEModello Redditi PF, agevolazione in busta pagaIl regime art. 24-ter e generalmente piu conveniente per i pensionati puri (senza redditi da lavoro in Italia) con pensioni di importo significativo, mentre il regime degli impatriati e piu vantaggioso per chi torna in Italia per lavorare e percepisce principalmente redditi da lavoro.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo della pensione, la simulazione della data di pensionamento e la gestione di Quota 103, anticipata e vecchiaia. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sulla Flat Tax per Pensionati EsteriLa flat tax per i pensionati esteri è al 7% o al 4%?L’aliquota ufficiale prevista dall’art. 24-ter del TUIR è del 7%. Non esistono disposizioni legislative vigenti che la abbiano ridotta al 4%. Eventuali proposte di abbassamento dell’aliquota al 4% sono rimaste allo stadio di ipotesi politiche non ancora approvate in Parlamento. La misura vigente a maggio 2026 è il 7% forfettario su tutti i redditi di fonte estera.Posso beneficiare della flat tax al 7% se mi trasferisco a Roma o Milano?No. Il regime è riservato esclusivamente ai comuni con meno di 20.000 abitanti situati nelle regioni del Sud Italia (Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia) o nei comuni colpiti da calamità naturali con stato di emergenza dichiarato. Roma, Milano e tutte le grandi città sono escluse.Devo pagare le tasse anche nel paese da cui provengo?Dipende dalla convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra l’Italia e il tuo paese di residenza originaria. In molti casi, la pensione estera può essere tassata solo in Italia (o solo nel paese estero per le pensioni pubbliche). È fondamentale verificare la convenzione specifica con un consulente fiscale prima di trasferirsi, per evitare sorprese.Devo comunque presentare la dichiarazione dei redditi in Italia?Sì, l’opzione per il regime art. 24-ter non esime dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi annuale in Italia (modello Redditi PF). Nella dichiarazione si indica il reddito estero, si esercita o si rinnova l’opzione per la flat tax e si calcola l’imposta sostitutiva dovuta del 7%. Va anche compilato il quadro RW per il monitoraggio delle attività estere.Cosa succede se mi sposto in una città più grande dopo aver esercitato l’opzione?Se trasferisci la residenza in un comune non ammissibile (popolazione superiore a 20.000 abitanti o fuori dalle regioni del Sud e dai comuni calamitati), il regime agevolato cessa a partire dal periodo d’imposta successivo al trasferimento. Non si verifica la decadenza retroattiva per gli anni passati, ma perdi il beneficio per gli anni futuri.Un pensionato straniero (non italiano) può accedere al regime?Sì, il regime art. 24-ter non è riservato ai cittadini italiani. Qualsiasi persona fisica titolare di una pensione erogata da un soggetto estero, che non abbia avuto residenza fiscale in Italia nei 5 anni precedenti e che si trasferisca in un comune ammissibile, può accedere al regime indipendentemente dalla cittadinanza.Hai dubbi sulla Flat Tax al 7%? Siamo qui per aiutartiIl CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per valutare la convenienza del regime agevolato per pensionati esteri, preparare la documentazione necessaria e seguirti nella dichiarazione dei redditi.Compila il modulo qui sotto o contattaci direttamente su WhatsAppIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ Contattaci su WhatsAppCAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATIPATRONATO Sede INPS Udine 2026: Orari, Prenotazione e Servizi (Quando Andare al Patronato) Sede INPS Udine 2026: Orari, Prenotazione e Servizi — Quando Conviene Andare al PatronatoSe devi sbrigare una pratica INPS a Udine — dalla pensione alla NASPI, dall'assegno unico all'invalidità — hai due strade: recarti direttamente… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-18 09:00:002026-08-17 11:03:35Sede INPS Udine 2026: Orari, Prenotazione e Servizi (Quando Andare al Patronato)PATRONATO Bonus Assunzioni 2026: Incentivi per Datori di Lavoro(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Questo articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/calcolo-pensione-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 06:00:002026-09-30 08:01:44Bonus Assunzioni 2026: Incentivi per Datori di LavoroNASPI / DISOCCUPAZIONE, PATRONATO DIS-COLL 2026: Disoccupazione per Collaboratori Coordinati(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Questo articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/02/Naspi-Anticipata.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 06:00:002026-09-30 08:01:54DIS-COLL 2026: Disoccupazione per Collaboratori CoordinatiCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-05 09:22:322026-05-31 17:07:52Flat Tax 7% Pensionati Esteri: Guida Completa al Regime Agevolato Art. 24-ter TUIR
PATRONATO Sede INPS Udine 2026: Orari, Prenotazione e Servizi (Quando Andare al Patronato) Sede INPS Udine 2026: Orari, Prenotazione e Servizi — Quando Conviene Andare al PatronatoSe devi sbrigare una pratica INPS a Udine — dalla pensione alla NASPI, dall'assegno unico all'invalidità — hai due strade: recarti direttamente… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-18 09:00:002026-08-17 11:03:35Sede INPS Udine 2026: Orari, Prenotazione e Servizi (Quando Andare al Patronato)
PATRONATO Bonus Assunzioni 2026: Incentivi per Datori di Lavoro(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Questo articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/calcolo-pensione-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 06:00:002026-09-30 08:01:44Bonus Assunzioni 2026: Incentivi per Datori di Lavoro
NASPI / DISOCCUPAZIONE, PATRONATO DIS-COLL 2026: Disoccupazione per Collaboratori Coordinati(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Questo articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/02/Naspi-Anticipata.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 06:00:002026-09-30 08:01:54DIS-COLL 2026: Disoccupazione per Collaboratori Coordinati
CAFCedolare Secca 2026: Guida Definitiva Aliquote e ConvenienzaIndice dei contenutiCos’è la Cedolare Secca e Come FunzionaAliquote Cedolare Secca 2026: 21%, 10% e 26%Chi Può Scegliere la Cedolare SeccaCedolare Secca vs IRPEF: Quando ConvieneCome Si Esercita l’OpzioneRinuncia agli Aggiornamenti ISTAT del CanoneVersamento: Acconti e Saldo con F24Scadenze Cedolare Secca 2026Cedolare Secca per Più ImmobiliDomande Frequenti La cedolare secca 2026 rappresenta una delle opzioni fiscali più vantaggiose per chi affitta un immobile abitativo in Italia. Si tratta di un regime di tassazione alternativo all’IRPEF che permette ai proprietari di pagare un’imposta sostitutiva con aliquota fissa, evitando così le aliquote progressive che possono arrivare fino al 43%. In questa guida definitiva analizziamo nel dettaglio tutte le aliquote della cedolare secca 2026, le novità introdotte dalla Legge di Bilancio, e soprattutto quando conviene davvero scegliere questo regime rispetto alla tassazione ordinaria.Se stai valutando se applicare la cedolare secca al tuo contratto di locazione, oppure se hai già fatto questa scelta e vuoi verificare che sia ancora conveniente nel 2026, sei nel posto giusto. Vedremo insieme ogni aspetto: dai requisiti alle scadenze, dai codici tributo F24 fino al confronto numerico con l’IRPEF per ogni fascia di reddito. Per una visione completa della tua situazione fiscale, può essere utile anche effettuare un calcolo dello stipendio netto 2026 per capire l’impatto complessivo delle imposte.Cos’è la Cedolare Secca e Come Funziona nel 2026 La cedolare secca è un regime fiscale opzionale introdotto dal Decreto Legislativo 23/2011, che consente ai proprietari di immobili ad uso abitativo di sostituire l’IRPEF e le relative addizionali (regionale e comunale) con un’imposta sostitutiva a aliquota fissa. In termini semplici, invece di pagare le tasse sul reddito da affitto secondo gli scaglioni IRPEF progressivi, si paga una percentuale fissa sul canone di locazione annuo.La cedolare secca 2026 sostituisce contemporaneamente diverse imposte: l’IRPEF sul reddito dell’immobile, le addizionali regionali e comunali, l’imposta di registro sul contratto di locazione (normalmente pari al 2% del canone annuo) e l’imposta di bollo. Questo significa un notevole risparmio burocratico oltre che economico, perché non serve più pagare ogni anno l’imposta di registro sulla registrazione o sulla proroga del contratto.Il funzionamento è semplice: il proprietario comunica all’Agenzia delle Entrate la scelta della cedolare secca al momento della registrazione del contratto, oppure in seguito tramite apposita comunicazione. Da quel momento, il canone di locazione annuo diventa la base imponibile su cui si applica l’aliquota fissa. Il reddito derivante dall’affitto non si cumula con gli altri redditi ai fini IRPEF, il che è particolarmente vantaggioso per chi ha redditi medio-alti.Aliquote Cedolare Secca 2026: 21%, 10% e la Novità del 26% Nel 2026, il sistema delle aliquote della cedolare secca prevede tre livelli distinti, ciascuno applicabile a situazioni specifiche. Conoscere le differenze è fondamentale per fare la scelta giusta e massimizzare il risparmio fiscale.Aliquota del 21%: Contratti a Canone LiberoL’aliquota ordinaria del 21% si applica ai contratti di locazione a canone libero (tipologia 4+4 o transitorio). Questa è l’aliquota standard della cedolare secca e rappresenta l’opzione più comune. Si calcola sull’intero importo del canone annuo dichiarato nel contratto, senza alcuna deduzione o riduzione della base imponibile. Ad esempio, se affitti un appartamento a 800 euro al mese (9.600 euro annui), con la cedolare secca al 21% pagherai 2.016 euro di imposta per l’intero anno.Aliquota del 10%: Contratti a Canone ConcordatoL’aliquota ridotta del 10% è riservata ai contratti stipulati con canone concordato, ovvero quei contratti in cui l’importo dell’affitto viene determinato sulla base di accordi territoriali tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. Questa aliquota agevolata si applica nei Comuni ad alta tensione abitativa, nei Comuni capoluogo di provincia, e in tutti quei territori dove esistono accordi locali. Per accedere all’aliquota al 10% è necessario che il contratto sia stipulato secondo i modelli previsti dagli accordi territoriali e che sia presente l’attestazione di conformità rilasciata da un’organizzazione firmataria. Ad esempio, con un canone concordato di 600 euro al mese (7.200 euro annui), l’imposta sarà di soli 720 euro all’anno.Novità 2026: Aliquota del 26% per Affitti Brevi (dal Secondo Immobile)La grande novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e confermata per il 2026 riguarda gli affitti brevi (locazioni turistiche con durata inferiore a 30 giorni). Dal 1 gennaio 2024, chi affitta più di un immobile in regime di locazione breve paga il 26% di cedolare secca dal secondo immobile in poi. Per il primo immobile si continua ad applicare l’aliquota del 21%. Questa misura è stata introdotta per contrastare il fenomeno della locazione turistica “seriale” e riguarda in particolare chi gestisce più appartamenti su piattaforme come Airbnb e Booking.In pratica, se possiedi 3 appartamenti che affitti per brevi periodi, pagherai il 21% sul primo e il 26% sugli altri due. Il proprietario può scegliere quale immobile designare come “primo” per beneficiare dell’aliquota ridotta, generalmente quello con il canone più elevato.Chi Può Scegliere la Cedolare Secca nel 2026 Non tutti possono accedere al regime della cedolare secca 2026. Esistono requisiti precisi sia per il locatore sia per l’immobile. Ecco chi può e chi non può scegliere questo regime fiscale agevolato.Requisiti del locatore (proprietario):Deve essere una persona fisica (no società, no imprese)Non deve agire nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione (in pratica, non deve avere partita IVA collegata all’attività di locazione)Deve essere proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione)Requisiti dell’immobile:Deve essere un immobile ad uso abitativo (categorie catastali da A1 a A11, escluso A10 che è ufficio)Le relative pertinenze (box, cantina, posto auto) possono essere incluse se locate congiuntamenteEsclusi: immobili commerciali, uffici, negozi, capannoniRequisiti dell’inquilino: L’inquilino (conduttore) non deve agire nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo. Se l’inquilino è una società o un professionista che affitta per uso ufficio, la cedolare secca non è ammessa. Fanno eccezione i contratti stipulati con enti locali per scopi sociali.È importante sapere che la scelta della cedolare secca è individuale per ciascun comproprietario: se un immobile è di proprietà di due persone, uno può optare per la cedolare secca e l’altro per la tassazione ordinaria IRPEF. Per approfondire le detrazioni fiscali a cui potresti rinunciare scegliendo la cedolare, consulta la nostra guida dedicata.Cedolare Secca vs IRPEF: Quando Conviene Davvero Capire quando la cedolare secca conviene rispetto all’IRPEF è la domanda chiave per ogni proprietario. La risposta dipende principalmente dal reddito complessivo e dalla fascia IRPEF in cui si ricade. Vediamo un confronto pratico con numeri reali.Con la tassazione IRPEF ordinaria, il reddito da locazione si cumula con gli altri redditi (stipendio, pensione, ecc.) e viene tassato secondo gli scaglioni progressivi 2026: 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro. A queste aliquote vanno aggiunte le addizionali regionali (dallo 0,9% al 3,33%) e comunali (fino allo 0,8%). Inoltre, con l’IRPEF si applica una deduzione forfettaria del 5% sul canone (il 95% viene tassato).Con la cedolare secca al 21%, invece, si paga il 21% sull’intero canone senza deduzioni, ma senza addizionali e senza imposta di registro.Tabella Confronto: Cedolare Secca 21% vs IRPEF per Fascia di RedditoIpotizziamo un canone di locazione di 10.000 euro annui e calcoliamo l’imposta nei due regimi (addizionali stimate al 2% complessivo):Reddito complessivoAliquota IRPEF marginaleImposta IRPEF sul canone*Cedolare secca 21%Risparmio con cedolareFino a 15.000 euro23% + addizionali2.375 euro2.100 euro275 euro (conviene cedolare)Da 15.001 a 28.000 euro23% + addizionali2.375 euro2.100 euro275 euro (conviene cedolare)Da 28.001 a 50.000 euro35% + addizionali3.515 euro2.100 euro1.415 euro (conviene cedolare)Oltre 50.000 euro43% + addizionali4.275 euro2.100 euro2.175 euro (conviene cedolare)*Calcolata su 95% del canone (9.500 euro) + imposta di registro 2% (200 euro) + addizionali stimate 2%Come si vede dalla tabella, la cedolare secca 2026 conviene quasi sempre, ma il vantaggio cresce enormemente al crescere del reddito. Per chi ha un reddito superiore a 50.000 euro, il risparmio è di oltre 2.000 euro all’anno su un canone di 10.000 euro. Per i redditi bassi (sotto i 15.000 euro) il vantaggio è minimo e potrebbe addirittura non convenire se si hanno diritto a detrazioni fiscali che verrebbero perse con la cedolare secca.Attenzione: scegliendo la cedolare secca, il reddito da locazione non si somma al reddito complessivo. Questo significa che non aumenta la base imponibile IRPEF, ma anche che non genera diritto a detrazioni e deduzioni. Per chi ha redditi bassi e beneficia di detrazioni per familiari a carico o bonus vari, è fondamentale fare un calcolo preciso. Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti con una simulazione personalizzata.Come Si Esercita l’Opzione per la Cedolare Secca Esercitare l’opzione per la cedolare secca 2026 è un passaggio obbligatorio e può avvenire in diversi momenti. La procedura varia a seconda che si tratti di un nuovo contratto o di un contratto già in corso.Alla Registrazione del ContrattoIl momento più semplice per scegliere la cedolare secca è al momento della registrazione del contratto di locazione. L’opzione si esercita compilando il modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili) presso l’Agenzia delle Entrate, barrando la casella dedicata alla cedolare secca. La registrazione può essere fatta online tramite il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate, oppure presso un ufficio territoriale. Scegliendo la cedolare al momento della registrazione, non si paga l’imposta di registro né l’imposta di bollo sulla registrazione stessa.Per Contratti Già in CorsoSe hai un contratto di locazione già registrato e vuoi passare alla cedolare secca in un’annualità successiva, puoi farlo in occasione della proroga del contratto o di una annualità successiva. In questo caso, devi presentare il modello RLI entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente. È anche possibile revocare l’opzione e tornare al regime ordinario, sempre con le stesse tempistiche.Comunicazione all’inquilino: il locatore deve inviare all’inquilino una raccomandata (anche via PEC) con cui comunica la rinuncia all’aggiornamento del canone per tutta la durata dell’opzione. Questa comunicazione è un requisito essenziale e la sua mancanza può invalidare l’opzione per la cedolare secca.Rinuncia agli Aggiornamenti ISTAT del CanoneUn aspetto che molti proprietari sottovalutano è che scegliere la cedolare secca comporta automaticamente la rinuncia agli aggiornamenti ISTAT del canone di locazione. In pratica, per tutta la durata dell’opzione, il canone mensile resta fisso e non può essere adeguato all’inflazione secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo.Normalmente, nei contratti di locazione a canone libero, è prevista una clausola che consente al proprietario di aggiornare il canone annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT (generalmente il 75% o il 100% della variazione). Con un’inflazione al 2%, su un canone di 800 euro al mese, l’aggiornamento ISTAT vale circa 12-16 euro mensili in più. Su 4 anni di contratto, la rinuncia può costare fino a 500-700 euro complessivi.Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il risparmio fiscale della cedolare secca supera ampiamente la perdita dell’aggiornamento ISTAT. Bisogna fare un calcolo preciso caso per caso. Il team del CAF Centro Fiscale può effettuare questa valutazione durante un appuntamento dedicato, confrontando il costo della rinuncia ISTAT con il risparmio fiscale effettivo.Versamento della Cedolare Secca: Acconti e Saldo con F24 Il pagamento della cedolare secca 2026 segue le stesse regole dell’IRPEF per quanto riguarda acconti e saldo, e si effettua tramite il modello F24. Ecco i codici tributo e le modalità di versamento.Codici Tributo F24 per la Cedolare SeccaCodice tributo 1840: Acconto prima rata della cedolare seccaCodice tributo 1841: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione della cedolare seccaCodice tributo 1842: Saldo della cedolare seccaCome Si Calcolano gli AccontiL’acconto della cedolare secca 2026 è pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Il versamento dell’acconto si divide in due rate se l’importo supera 257,52 euro:Prima rata (40%): da versare entro il 30 giugno 2026 (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%)Seconda rata (60%): da versare entro il 30 novembre 2026Se l’importo dell’acconto è inferiore o uguale a 257,52 euro, si versa in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Il saldo viene poi versato l’anno successivo, entro il 30 giugno 2027, insieme alla dichiarazione dei redditi. Per ulteriori dettagli sui codici tributo F24, consulta la nostra guida completa.Scadenze Cedolare Secca 2026: Il Calendario CompletoAvere chiare le scadenze della cedolare secca 2026 è essenziale per evitare sanzioni e interessi. Ecco il calendario completo con tutte le date da segnare:ScadenzaAdempimentoCodice Tributo30 giugno 2026Acconto prima rata (40%) o saldo anno precedente1840 / 184230 luglio 2026Acconto prima rata con maggiorazione 0,40%184030 settembre 2026Dichiarazione Redditi (Modello 730 o Redditi PF)–30 novembre 2026Acconto seconda rata (60%) o acconto unica soluzione184130 giugno 2027Saldo cedolare secca 20261842La dichiarazione dei redditi da locazione con cedolare secca va inserita nel Modello 730 (Quadro B) oppure nel Modello Redditi PF (Quadro RB). Per chi presenta il 730, la scadenza per l’invio è il 30 settembre 2026. Il CAF Centro Fiscale gestisce ogni anno centinaia di dichiarazioni con cedolare secca e può assisterti nella corretta compilazione e nel calcolo degli acconti.Cedolare Secca per Più Immobili: Come Funziona La cedolare secca può essere applicata a più immobili contemporaneamente dallo stesso proprietario. L’opzione va esercitata singolarmente per ciascun contratto di locazione. Non esiste un limite al numero di immobili per cui si può optare, a patto che siano tutti ad uso abitativo e che il locatore non agisca come imprenditore.Per le locazioni lunghe (4+4, 3+2), l’aliquota resta al 21% o al 10% indipendentemente dal numero di immobili. La novità dell’aliquota al 26% riguarda esclusivamente gli affitti brevi (sotto i 30 giorni) a partire dal secondo immobile.Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che Marco possieda 3 appartamenti:Appartamento A: locazione lunga 4+4 a canone libero (800 euro/mese) – cedolare secca 21% = 2.016 euro/annoAppartamento B: locazione lunga 3+2 a canone concordato (500 euro/mese) – cedolare secca 10% = 600 euro/annoAppartamento C: affitto breve su Airbnb (media 1.200 euro/mese) – cedolare secca 26% = 3.744 euro/anno (essendo il secondo immobile in locazione breve)Marco pagherà in totale 6.360 euro di cedolare secca. Se avesse scelto l’IRPEF con un reddito da lavoro di 40.000 euro, avrebbe pagato circa 10.500 euro tra IRPEF, addizionali e imposta di registro. Il risparmio con la cedolare secca è di oltre 4.000 euro all’anno.Per i proprietari con più immobili, il consiglio è rivolgersi al CAF Centro Fiscale di Udine per una simulazione complessiva che tenga conto di tutte le variabili: tipo di contratto, durata, aliquota applicabile e impatto sul reddito complessivo.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sulla Cedolare Secca 2026La cedolare secca conviene sempre?No, non sempre. La cedolare secca 2026 conviene nella grande maggioranza dei casi, soprattutto per chi ha un reddito complessivo superiore a 28.000 euro. Per redditi molto bassi (sotto i 15.000 euro), potrebbe non convenire perché il reddito da locazione non genera diritto a detrazioni e deduzioni. Il consiglio è sempre quello di fare una simulazione personalizzata.Si può passare dalla cedolare secca all’IRPEF e viceversa?Sì, l’opzione non è irrevocabile. Puoi revocare la cedolare secca e tornare al regime IRPEF ordinario in occasione di ogni annualità del contratto, presentando il modello RLI entro 30 giorni dalla scadenza. Allo stesso modo, puoi aderire alla cedolare in un’annualità successiva se inizialmente non l’avevi scelta.La cedolare secca si applica anche ai box e posti auto?Le pertinenze (box, cantina, posto auto) possono essere incluse nella cedolare secca solo se locate congiuntamente all’immobile abitativo e con lo stesso contratto. Non è possibile applicare la cedolare a una pertinenza locata separatamente.Come si dichiara la cedolare secca nel 730?La cedolare secca si dichiara nel Quadro B del Modello 730, indicando il canone di locazione e barrando la casella relativa all’opzione per la cedolare. Il software di compilazione calcola automaticamente l’imposta dovuta. Se preferisci, il CAF Centro Fiscale compila e invia il 730 per te, verificando la correttezza dei dati.Cosa succede se non si pagano gli acconti?Il mancato o insufficiente versamento degli acconti della cedolare secca comporta l’applicazione di sanzioni (30% dell’importo non versato, riducibili con ravvedimento operoso) e interessi legali. Per evitare problemi, è importante calcolare correttamente gli acconti e rispettare le scadenze del 30 giugno e 30 novembre.La cedolare secca influisce sull’ISEE?Sì, il reddito soggetto a cedolare secca viene comunque conteggiato nel calcolo dell’ISEE. Anche se non si cumula ai fini IRPEF, il canone di locazione entra nel reddito complessivo utilizzato per determinare l’indicatore ISEE. Questo è un aspetto da considerare se si beneficia di prestazioni legate all’ISEE come assegno unico, bonus nido o agevolazioni universitarie.Conclusione: Scegli la Cedolare Secca con il Supporto del CAFLa cedolare secca 2026 resta una delle opzioni fiscali più convenienti per i proprietari di immobili abitativi in Italia. Con le tre aliquote disponibili – 21% per canone libero, 10% per canone concordato e 26% per affitti brevi dal secondo immobile – offre flessibilità e, nella maggior parte dei casi, un significativo risparmio rispetto alla tassazione IRPEF ordinaria.La scelta della cedolare secca richiede però una valutazione attenta e personalizzata: bisogna considerare il reddito complessivo, le detrazioni a cui si potrebbe rinunciare, il numero di immobili e il tipo di contratto. Non esiste una risposta universale, ma con i numeri giusti la decisione diventa chiara.Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata sulla cedolare secca. I nostri operatori possono effettuare una simulazione dettagliata, aiutarti con la registrazione del contratto e la compilazione del 730. Prenota un appuntamento chiamando lo 0432 1638640 o scrivendo su WhatsApp al 366 6018121. Ti aspettiamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, Udine.Maggio 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/cedolare-secca.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-05 09:00:002026-09-28 20:18:55Cedolare Secca 2026: Guida Definitiva Aliquote e Convenienza
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIDetrazione Mutuo nel 730/2026: Nuovi Codici e Tetto per i Redditi AltiLa detrazione mutuo nel 730/2026 porta con sé importanti novità che ogni contribuente deve conoscere prima di compilare la dichiarazione dei redditi. La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha introdotto il nuovo articolo 16-ter del TUIR, che stabilisce un tetto massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Questo cambiamento impatta direttamente sulla detrazione degli interessi passivi del mutuo per la prima casa, da sempre uno degli oneri detraibili più utilizzati dagli italiani. Scopriamo insieme come funziona il nuovo sistema, quali codici usare nel quadro E del modello 730 e come calcolare l’importo effettivamente detraibile nel 2026.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiDetrazione interessi mutuo prima casa: importo e regole 2026Art. 16-ter TUIR: il tetto alle detrazioni per redditi altiCome si calcola il tetto alle detrazioni: formula e quoziente familiareI codici del quadro E del 730: guida pratica per il mutuoDetrazioni per mutuo di costruzione e ristrutturazioneEsempi pratici di calcolo: quanto si detrae nel 2026Novità 2026: tabella riepilogativa dei cambiamentiErrori da evitare nella compilazione del quadro EDomande frequenti sulla detrazione mutuoDetrazione interessi mutuo prima casa: importo e regole 2026La detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa è disciplinata dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986). Per il periodo d’imposta 2025 (dichiarazione 730/2026), le regole di base rimangono invariate rispetto al passato, ma si aggiunge il nuovo vincolo del tetto reddituale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.Importo massimo detraibile: La detrazione è pari al 19% degli interessi passivi pagati nell’anno, calcolata su un importo massimo di 4.000 euro. Il beneficio fiscale massimo teorico è quindi di 760 euro (4.000 × 19%). Questo importo si riferisce alla quota di interessi passivi, che include anche gli oneri accessori del mutuo (spese di istruttoria, perizia, polizza assicurativa obbligatoria per legge).I requisiti fondamentali per accedere alla detrazione mutuo prima casa nel 2026 sono:Mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’unità immobiliare (non per altri scopi)Immobile adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto (o dalla stipula del mutuo)Il mutuo deve essere stipulato nell’anno in cui si acquista l’immobile o nell’anno precedente o successivoL’immobile deve essere prima casa del contribuente (dimora abituale)Il contribuente deve essere intestatario del mutuo (anche in quota pro-indiviso)Oneri accessori includi: Oltre agli interessi passivi in senso stretto, sono detraibili anche le spese accessorie pagate alla banca: perizia tecnica, spese notarili per la stipula del mutuo, quota della polizza incendio obbligatoria. Non sono invece detraibili le spese notarili per il contratto di compravendita. Tutti questi dati si trovano nel certificato annuale che la banca invia entro il 28 febbraio di ogni anno. Consulta il nostro articolo sugli interessi passivi mutuo 730 per un approfondimento sulle modalità di calcolo. Art. 16-ter TUIR: il tetto alle detrazioni per redditi altiLa principale novità per la detrazione mutuo 730/2026 è l’introduzione dell’articolo 16-ter del TUIR, inserito dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, art. 1, commi 10-12). Questa norma stabilisce un limite massimo complessivo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con reddito elevato, in attuazione del principio del quoziente familiare introdotto dalla delega fiscale (L. 111/2023).Il meccanismo funziona su due soglie di reddito:Reddito complessivoTetto massimo detrazioni (oneri)Impatto sulla detrazione mutuoFino a 75.000 euroNessun limite (regole ordinarie)Fino a 760 euro di detrazione pienaDa 75.001 a 100.000 euro14.000 euro × coefficiente familiarePotenzialmente ridottaOltre 100.000 euro8.000 euro × coefficiente familiareUlteriormente ridottaImportante: Il tetto non riguarda tutte le detrazioni ma soltanto quelle degli “oneri” ex art. 15 e 16 TUIR. Rimangono escluse dall’applicazione del limite:Le detrazioni per carichi di famiglia (figli, coniuge)Le detrazioni da lavoro (lavoratori dipendenti, pensionati, autonomi)Il bonus edilizio al 110% (Superbonus) per le spese già sostenute e rateizzateLe detrazioni per canoni di locazione come conduttoreLe detrazioni spettanti ai sensi di leggi speciali non ricondotte all’art. 15 TUIRLa detrazione degli interessi passivi del mutuo prima casa (art. 15, co. 1, lett. b) TUIR), invece, è espressamente inclusa tra gli oneri soggetti al tetto dell’art. 16-ter. Per i contribuenti con reddito oltre i 75.000 euro, questo significa che la detrazione mutuo concorre al raggiungimento del plafond massimo consentito insieme ad altre detrazioni (spese mediche, istruzione, assicurazioni, ecc.). Come si calcola il tetto alle detrazioni: la formula e il quoziente familiareIl calcolo del tetto massimo alle detrazioni previsto dall’art. 16-ter TUIR si basa su un coefficiente familiare che tiene conto del numero di figli a carico. Questo coefficiente, ispirato al quoziente familiare francese, mira a non penalizzare le famiglie numerose nella fruizione delle detrazioni fiscali.Situazione familiareCoefficienteLimite spese (reddito 75.001-100.000 euro)Limite spese (reddito oltre 100.000 euro)Nessun figlio a carico0,507.000 euro4.000 euro1 figlio a carico0,709.800 euro5.600 euro2 figli a carico0,8511.900 euro6.800 euro3 o più figli a carico1,0014.000 euro8.000 euroFiglio con disabilità grave1,0014.000 euro8.000 euroCome si legge la tabella: Per un contribuente con reddito 82.000 euro e nessun figlio, il limite di spesa detraibile complessivo è di 7.000 euro (14.000 × 0,50). Se gli oneri totali (mutuo + spese mediche + altro) superano 7.000 euro, la detrazione del 19% si applica solo ai primi 7.000 euro. Per chi ha 3 o più figli, invece, il tetto non opera mai poiché il coefficiente 1,00 lascia invariati i limiti ordinari.Esempio concreto con figli: Contribuente con reddito 90.000 euro, 2 figli a carico. Oneri: interessi mutuo 4.000 euro + spese mediche 4.500 euro + spese istruzione 2.000 euro = totale 10.500 euro. Il limite è 11.900 euro (14.000 × 0,85). Poiché 10.500 < 11.900, la detrazione è piena: 10.500 × 19% = 1.995 euro. Il tetto non opera.Riordino progressivo delle detrazioni: L’art. 16-ter TUIR prevede anche un meccanismo di riduzione progressiva per chi supera i 75.000 euro: il taglio non è “tutto o niente” ma graduale. Per redditi compresi tra 75.001 e 100.000 euro, si applica la formula che usa il coefficiente familiare sulle spese base di 14.000 euro. Per redditi oltre 100.000 euro, il limite base scende a 8.000 euro e si applica il medesimo coefficiente familiare. I codici del quadro E del 730: guida pratica per il mutuoIl quadro E del modello 730/2026 raccoglie tutti gli oneri e le spese detraibili o deducibili. Per quanto riguarda il mutuo, esistono codici specifici che variano a seconda della tipologia di mutuo e dell’utilizzo dell’immobile. Compilare il codice sbagliato comporta il rischio di un controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate con richiesta di chiarimenti o rettifica.Di seguito la tabella completa dei codici quadro E per la detrazione mutuo nel modello 730/2026:CodiceTipologia mutuoAliquotaLimite di spesaDetrazione max7Mutuo ipotecario acquisto abitazione principale, stipulato dal 1° gennaio 199319%4.000 euro760 euro8Mutui ipotecari acquisto altri immobili, stipulati prima del 199319%2.065,83 euro392,51 euro9Mutui ipotecari costruzione/ristrutturazione abitazione principale19%2.582,28 euro490,63 euro10Interessi passivi per mutui agrari in essere19%Reddito del terrenoVariabile11Interessi passivi su prestiti e mutui agrari stipulati prima del 199319%Reddito del terrenoVariabileCodice 7 — il più utilizzato: Si applica ai mutui ipotecari stipulati dal 1993 in poi per l’acquisto della prima casa destinata ad abitazione principale. È il codice usato dalla stragrande maggioranza dei mutuatari italiani. L’importo da indicare include:Gli interessi passivi riportati nel certificato bancario annualeLe quote di rivalutazione (per mutui con indicizzazione)Gli oneri accessori indicati nella certificazione bancaria: perizia, istruttoria, polizza incendio obbligatoria per leggeDove trovare l’importo esatto: La banca invia ogni anno (entro il 28 febbraio) la certificazione degli interessi passivi, oppure la rende disponibile nell’area clienti online. Dal 14 maggio 2026 il 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate contiene già questi dati, comunicati direttamente dalla banca. Prima di accettare il precompilato, è consigliabile verificare la corrispondenza con la certificazione bancaria.Mutuo cointestato: Se il mutuo è cointestato tra due persone (es. coniugi), ciascun cointestatario riporta nel proprio modello 730 la propria quota di interessi (tipicamente il 50%). Il limite di 4.000 euro si intende per ciascun mutuatario: la coppia può quindi detrarre complessivamente interessi fino a 8.000 euro totali, con un beneficio di 1.520 euro. Detrazioni per mutuo di costruzione e ristrutturazioneOltre al classico mutuo per acquisto prima casa, esistono specifiche detrazioni per i mutui stipulati per costruire o ristrutturare l’abitazione principale. Queste fattispecie utilizzano il codice 9 del quadro E e prevedono un limite di spesa diverso rispetto al codice 7.Mutuo per costruzione (codice 9)Limite di spesa: 2.582,28 euro (non 4.000 euro come per l’acquisto)Aliquota: 19%, quindi detrazione massima di 490,63 euroIl mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi precedenti o 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzioneL’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavoriI lavori devono riguardare l’unità immobiliare risultante dalla costruzioneÈ necessario il permesso di costruire (o DIA/SCIA equivalente) come documentazioneMutuo per ristrutturazione (codice 9)Stessi limiti e aliquota del mutuo costruzioneL’immobile deve diventare abitazione principale entro 1 anno dal termine lavoriLa ristrutturazione deve riguardare l’unità destinata ad abitazione principaleI lavori devono essere di ristrutturazione significativa (non mera manutenzione ordinaria)Surrogazione del mutuo: Se si è effettuata una surroga del mutuo (portabilità verso un’altra banca), la detrazione continua senza interruzioni. L’importante è che l’immobile resti abitazione principale e che il nuovo mutuo non superi il debito residuo del precedente. Eventuali somme aggiuntive ottenute con la surroga (liquidità extra) non danno diritto alla detrazione. La surroga si documenta con il contratto originario e quello di surroga.Rinegoziazione vs surroga: La rinegoziazione con la stessa banca non interrompe la detrazione. La surroga presso un’altra banca nemmeno, a patto che il saldo del nuovo mutuo non ecceda quello residuo del vecchio. In entrambi i casi, la detrazione prosegue regolarmente con il codice 7 o 9 nel quadro E della dichiarazione dei redditi 730. Esempi pratici di calcolo: quanto si detrae nel 2026Per comprendere concretamente l’impatto delle novità 2026, analizziamo quattro scenari tipici di contribuenti con diverse situazioni reddituali e familiari. Questi esempi ti aiuteranno a stimare l’effetto del tetto dell’art. 16-ter sulla tua detrazione mutuo.Scenario 1: Reddito 55.000 euro — nessun impatto del tettoDati: Contribuente con reddito complessivo 55.000 euro, interessi mutuo prima casa pagati nel 2025: 3.800 euro. Nessun figlio.Reddito: 55.000 euro → sotto la soglia dei 75.000 euroNessun tetto ex art. 16-ter TUIR applicabileInteressi detraibili: 3.800 euro (inferiori al limite di 4.000 euro)Detrazione: 3.800 × 19% = 722 euroNessuna modifica rispetto agli anni precedentiScenario 2: Reddito 82.000 euro, nessun figlio — tetto attivoDati: Contribuente con reddito 82.000 euro, interessi mutuo 4.000 euro, spese mediche 3.200 euro, polizza vita 1.200 euro. Nessun figlio a carico.Reddito: 82.000 euro → fascia 75.001-100.000 euroCoefficiente familiare (nessun figlio): 0,50Limite spese detraibili: 14.000 × 0,50 = 7.000 euroTotale oneri: 4.000 + 3.200 + 1.200 = 8.400 euro → superiore al limiteSi detrae solo sui primi 7.000 euroDetrazione complessiva massima: 7.000 × 19% = 1.330 euro (invece di 1.596 euro)Taglio effettivo: -266 euroScenario 3: Reddito 82.000 euro, 2 figli — tetto non scattaDati: Come lo Scenario 2, ma con 2 figli a carico.Reddito: 82.000 euro → fascia 75.001-100.000 euroCoefficiente familiare (2 figli): 0,85Limite spese detraibili: 14.000 × 0,85 = 11.900 euroTotale oneri: 8.400 euro → inferiore al limite di 11.900 euroIl tetto non produce tagli: detrazione pienaDetrazione: 8.400 × 19% = 1.596 euroScenario 4: Reddito 110.000 euro, 1 figlio — taglio significativoDati: Contribuente con reddito 110.000 euro, interessi mutuo 4.000 euro, spese mediche 4.500 euro, spese istruzione universitaria 3.000 euro, polizza vita 1.000 euro. Un figlio a carico.Reddito: 110.000 euro → oltre la soglia dei 100.000 euroCoefficiente familiare (1 figlio): 0,70Limite spese detraibili: 8.000 × 0,70 = 5.600 euroTotale oneri: 4.000 + 4.500 + 3.000 + 1.000 = 12.500 euro → largamente superiore al limiteSi detrae solo sui primi 5.600 euroDetrazione complessiva massima: 5.600 × 19% = 1.064 euro (invece di 2.375 euro)Taglio effettivo: -1.311 euroCome distribuire il tetto tra le detrazioni disponibili? La legge non stabilisce un criterio obbligatorio di priorità. Il contribuente (o il CAF che compila il 730) può scegliere quali oneri “sacrificare” per rispettare il limite. In pratica, conviene ottimizzare la distribuzione partendo dagli oneri con importi fissi (come gli interessi mutuo) e riducendo quelli più flessibili. Il CAF Centro Fiscale effettua questa analisi personalizzata per ogni cliente.Novità 2026: tabella riepilogativa dei cambiamentiEcco un riepilogo schematico di tutte le novità che impattano sulla detrazione mutuo nel 730/2026, per avere un quadro completo e immediato delle differenze rispetto agli anni precedenti:AspettoRegola fino al 2024Novità dal 2025 (dichiarazione 730/2026)Limite spesa mutuo prima casa (codice 7)4.000 euro4.000 euro (invariato)Aliquota detrazione19%19% (invariata)Detrazione massima teorica760 euro760 euro (invariata se reddito sotto 75.000 euro)Tetto complessivo per redditi oltre 75.000 euroNessunoIntrodotto dall’art. 16-ter TUIR (L. 207/2024)Tetto per redditi 75.001-100.000 euroN/A14.000 euro × coefficiente familiareTetto per redditi oltre 100.000 euroN/A8.000 euro × coefficiente familiareCoefficiente (nessun figlio)N/A0,50Coefficiente (1 figlio)N/A0,70Coefficiente (2 figli)N/A0,85Coefficiente (3+ figli o figlio disabile)N/A1,00 (nessun taglio effettivo)Codici quadro E (7, 8, 9, 10, 11)InvariatiInvariatiSuperbonus 110% rateizzatoN/AESCLUSO dal tetto art. 16-terDetrazioni lavoro e familiariN/AESCLUSE dal tetto art. 16-terAttenzione al 730 precompilato: Nel 730 precompilato 2026, l’Agenzia delle Entrate calcolerà automaticamente il tetto dell’art. 16-ter per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. Tuttavia, il calcolo del coefficiente familiare dipende dai dati sui figli a carico già presenti nell’anagrafe tributaria. Se la situazione familiare è cambiata (nascita di un figlio, figlio che ha perso la condizione di figlio a carico), è fondamentale verificare che il precompilato rifletta la realtà e, se necessario, modificarlo con l’assistenza del CAF. Errori da evitare nella compilazione del quadro ELa compilazione del quadro E del modello 730 per gli interessi del mutuo è una delle operazioni apparentemente semplici che nasconde insidie frequenti. Ecco gli errori più comuni che il CAF Centro Fiscale riscontra durante la stagione dichiarativa e come evitarli.1. Inserire l’importo del rateo invece degli interessiL’errore più diffuso: molti contribuenti indicano nel quadro E la rata mensile del mutuo (o il totale delle rate annue) invece dei soli interessi passivi. La rata è composta da quota capitale + quota interessi: va indicata solo la quota interessi riportata nella certificazione bancaria annuale.2. Usare il codice sbagliatoUsare il codice 8 (mutui ante 1993) invece del codice 7 (mutui post 1993 prima casa) porta a calcolare la detrazione su un limite dimezzato (2.065,83 euro invece di 4.000 euro), perdendo parte del beneficio fiscale spettante. Verificare sempre la data di stipula del contratto di mutuo e la destinazione dell’immobile.3. Non dichiarare correttamente la cointestazioneSe il mutuo è cointestato, ogni cointestatario ha diritto alla detrazione sulla propria quota. Chi compila il 730 individuale deve indicare solo la propria quota di interessi (es. 50%), non l’importo totale. Se entrambi i cointestatari indicano il 100%, si verifica una doppia deduzione illecita che può essere contestata dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo.4. Dimenticare gli oneri accessoriMolti contribuenti includono solo gli interessi passivi e dimenticano gli oneri accessori detraibili (spese di perizia, istruttoria, polizza incendio obbligatoria). Questi importi sono indicati nella certificazione bancaria annuale e aumentano la base imponibile su cui calcolare il 19%, incrementando il beneficio fiscale.5. Non verificare il tetto art. 16-ter per redditi oltre 75.000 euroDal periodo d’imposta 2025 (730/2026), i contribuenti con reddito oltre 75.000 euro devono calcolare il tetto dell’art. 16-ter prima di compilare il quadro E. Se si sommano tutti gli oneri e si supera il limite calcolato con il coefficiente familiare, è necessario ridurre proporzionalmente gli importi nel quadro E. Il 730 precompilato lo fa automaticamente, ma chi compila manualmente deve verificare il calcolo.6. Detrarre il mutuo sulla seconda casa come fosse la primaLa detrazione piena (codice 7, limite 4.000 euro) spetta solo per la prima casa effettivamente adibita ad abitazione principale. Se il contribuente ha cambiato residenza o ha acquistato un’altra abitazione principale, deve verificare la detraibilità del mutuo sulla vecchia abitazione. In generale, la detrazione cessa quando l’immobile non è più abitazione principale, salvo specifiche eccezioni previste dal TUIR (trasferimento per motivi di lavoro, ricovero in case di cura con utilizzo gratuito da parte di familiari).Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno centinaia di contribuenti nella compilazione del modello 730, verificando la corretta applicazione di tutte le detrazioni incluse quelle sul mutuo. Grazie all’esperienza pluriennale, il nostro team individua gli errori nel 730 precompilato e ottimizza il beneficio fiscale spettante a ciascun contribuente. Puoi richiedere assistenza per il tuo 730/2026 comodamente online o di persona presso la nostra sede di Udine.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sulla Detrazione Mutuo 730/2026Qual e il limite massimo di detrazione per gli interessi del mutuo prima casa nel 2026?Il limite rimane 4.000 euro di interessi passivi detraibili al 19%, per una detrazione massima di 760 euro. Tuttavia, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro si applica il tetto complessivo dell’art. 16-ter TUIR (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024), che puo ridurre l’importo effettivamente detraibile in base al reddito e al numero di figli a carico.Che codice devo usare nel quadro E del 730 per gli interessi del mutuo prima casa?Il codice corretto per i mutui ipotecari stipulati dal 1993 per l’acquisto dell’abitazione principale e il codice 7. Per i mutui costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale si usa il codice 9 (limite 2.582,28 euro). Per mutui ante 1993 su altri immobili si usa il codice 8 (limite 2.065,83 euro). Il codice sbagliato comporta una detrazione ridotta o un controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate.Il tetto dell’art. 16-ter TUIR si applica anche al Superbonus 110%?No. Le detrazioni Superbonus 110% gia avviate e rateizzate in 10 anni (per spese sostenute fino al 2023) sono escluse dal tetto dell’art. 16-ter TUIR. Questa esclusione e prevista espressamente per non penalizzare chi aveva gia avviato i lavori in buona fede con le vecchie regole. Le istruzioni del modello 730/2026 dell’Agenzia delle Entrate confermano questa esclusione.Se ho rifinanziato il mutuo con la surroga, perdo la detrazione?No. In caso di surroga del mutuo (portabilita verso un’altra banca), la detrazione continua senza interruzioni, purche l’immobile resti adibito ad abitazione principale e il debito residuo non aumenti. Se con la surroga si ottiene liquidita aggiuntiva, gli interessi su questa quota extra non sono detraibili. E importante conservare la documentazione della surroga e la certificazione degli interessi della nuova banca.Posso detrarre gli interessi del mutuo se l’immobile non e la mia abitazione principale?In generale no. La detrazione piena (codice 7, 4.000 euro) spetta solo per l’abitazione principale. Esistono pero eccezioni: se si e trasferiti per lavoro (purche l’immobile non sia locato a terzi), se si e ricoverati in case di cura con l’immobile occupato gratuitamente da un familiare, o se si acquista un immobile da affittare entro 3 anni dall’acquisto. Rivolgersi al CAF per verificare la situazione specifica.Hai bisogno di assistenza per la detrazione mutuo nel 730?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare il quadro E correttamente, verificare il tetto dell’art. 16-ter e ottimizzare tutte le detrazioni del tuo 730/2026.Oppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ Contattaci su WhatsAppCAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI Chiusura Partita IVA a Udine: Quando e Come Farla Chiudere la partita IVA è una decisione importante che richiede attenzione ai tempi, ai costi e alle procedure burocratiche. 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È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-05 08:22:322026-05-31 14:10:43Detrazione Mutuo nel 730/2026: Nuovi Codici e Tetto per i Redditi Alti
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CAF, SUCCESSIONILinea di Successione Ereditaria 2026: Ordine, Gradi di Parentela e Schemi PraticiQuando una persona viene a mancare senza testamento, la legge stabilisce in modo preciso chi sono gli eredi e in quale ordine. La linea di successione ereditaria è lo schema giuridico che individua i parenti chiamati all’eredità seguendo un criterio basato sulla vicinanza di parentela rispetto al defunto. Capire come funziona questo schema è fondamentale per sapere cosa spetta a ciascun familiare e come si ripartisce il patrimonio.In questa guida completa 2026 vediamo nel dettaglio l’ordine dei successibili previsto dal Codice Civile (art. 565 e seguenti), come si contano i gradi di parentela, cosa significa successione per rappresentazione e troverai schemi visuali ed esempi pratici per capire chi eredita in ogni situazione familiare.Indice dei contenutiCos’è la linea di successione ereditariaGradi di parentela: come si contanoOrdine degli eredi legittimi (art. 565 C.C.)Schema visuale: chi eredita in ogni situazioneLinea retta discendente: figli, nipoti, pronipotiLinea retta ascendente: genitori, nonni, bisnonniLinea collaterale: fratelli, zii, cuginiSuccessione tra fratelli e sorelleSuccessione per rappresentazioneEsempio pratico: famiglia con rappresentazioneEredità giacente e devoluzione allo StatoDomande frequenti (FAQ)📄Scarica la Checklist Successione 2026PDF gratuito di 6 pagine: tutti i documenti necessari, le scadenze da rispettare e la guida specifica per il sistema tavolare FVG.✓ Checklist documenti ✓ Franchigie 2026 ✓ 10 errori da evitare ⇓ Scarica PDF gratis ✉ Scrivi una emailCos’è la linea di successione ereditariaLa linea di successione ereditaria è il percorso genealogico che collega il defunto ai suoi parenti e che determina chi, in assenza di testamento, ha diritto a ereditare. Il Codice Civile italiano distingue due tipologie fondamentali di linea:Linea retta (o diretta): collega persone che discendono l’una dall’altra (padre-figlio-nipote). Si divide in discendente (dal defunto verso il basso: figli, nipoti) e ascendente (dal defunto verso l’alto: genitori, nonni).Linea collaterale: collega persone che, pur avendo un antenato comune, non discendono l’una dall’altra (fratelli, zii, cugini).Questa distinzione è fondamentale perché la legge tratta in modo diverso i parenti in linea retta rispetto a quelli in linea collaterale. In generale, la linea retta prevale sempre sulla linea collaterale: finché ci sono discendenti o ascendenti, i collaterali (fratelli, zii) non ereditano nulla.Quando parliamo di successione legittima (cioè senza testamento), la legge individua gli eredi seguendo un ordine preciso di priorità basato sul grado di parentela e sulla tipologia di linea. Se vuoi approfondire le varie tipologie di successione, ti consigliamo di leggere la nostra guida sui tipi di successione. Gradi di parentela: come si contanoIl grado di parentela misura la distanza genealogica tra due persone ed è disciplinato dagli articoli 74-78 del Codice Civile. Conoscere come si calcolano i gradi è essenziale per capire chi sta in linea di successione e in quale posizione.La regola base: si contano le generazioniIl principio generale è semplice: il grado si determina contando il numero di generazioni (o “passaggi”) che separano due persone, escludendo il capostipite (cioè il parente comune da cui entrambi discendono).Linea retta: si contano le generazioni che separano direttamente le due persone.Linea collaterale: si contano le generazioni risalendo da una persona al capostipite comune e poi ridiscendendo fino all’altra, escludendo lo stipite.Tabella dei gradi di parentela più comuniRapportoLineaGradoGenitore – FiglioRetta1° gradoNonno – NipoteRetta2° gradoBisnonno – PronipoteRetta3° gradoFratelli / SorelleCollaterale2° gradoZio – Nipote (figlio del fratello)Collaterale3° gradoCugini primiCollaterale4° gradoCugini di secondo grado / prozio-pronipoteCollaterale5° gradoCugini di terzo gradoCollaterale6° gradoAttenzione: il coniuge non è un parente (art. 74 C.C.): è legato al defunto da un vincolo di affinità tramite il matrimonio. Tuttavia, per la successione, la legge gli riconosce una posizione speciale e privilegiata, equiparata e spesso superiore a quella dei parenti stretti. Ordine degli eredi legittimi (art. 565 C.C.)L’art. 565 del Codice Civile stabilisce l’ordine rigoroso con cui i parenti sono chiamati a succedere in assenza di testamento. La regola di fondo è che la categoria più vicina esclude quella più lontana: se esiste almeno un erede di categoria superiore, quelli inferiori non ricevono nulla (salvo il coniuge, che concorre sempre).Le 5 categorie di successibiliConiuge (o unito civilmente): concorre con tutte le altre categorie e non viene mai escluso.Discendenti (figli, nipoti, pronipoti): prevalgono su tutti gli altri parenti.Ascendenti (genitori, nonni, bisnonni): subentrano in assenza di discendenti.Collaterali fino al 6° grado: fratelli, zii, cugini, prozii, pronipoti (in linea collaterale).Stato italiano: in mancanza totale di parenti entro il 6° grado, il patrimonio viene devoluto allo Stato (art. 586 C.C.).Il coniuge è sempre erede e concorre con discendenti, ascendenti e fratelli/sorelle del defunto ricevendo quote diverse a seconda di chi è presente. Se il coniuge è l’unico successibile (nessun figlio, nessun ascendente, nessun fratello), riceve l’intera eredità.Il principio di prossimitàAll’interno di ogni categoria vale il principio di prossimità: il parente di grado più vicino esclude quello più lontano. Ad esempio, se il defunto ha figli viventi, i nipoti (salvo il caso della rappresentazione) non ereditano. Se ci sono fratelli viventi, i cugini non vengono chiamati.Questo ordine si applica alla successione legittima, cioè quando non c’è testamento. In presenza di testamento, si applicano regole diverse ma devono comunque essere rispettate le quote di legittima riservate ai legittimari (coniuge, figli e, in loro assenza, genitori). Per approfondire leggi la nostra guida sulla dichiarazione di successione 2026. Schema visuale: chi eredita in ogni situazionePer capire concretamente chi eredita e in che quota, ecco lo schema operativo che riassume le situazioni più frequenti in base alla composizione familiare del defunto. Le quote sono espresse in frazioni dell’intero patrimonio ereditario.Situazione familiareConiugeFigliAscendenti / FratelliConiuge + 1 figlio1/21/2–Coniuge + 2 o più figli1/32/3 (diviso in parti uguali)–Solo figli (1 o più)–Intera eredità in parti uguali–Solo coniuge (nessun parente)Intero––Coniuge + ascendenti (no figli)2/3–1/3 agli ascendentiConiuge + fratelli (no figli, no ascendenti)2/3–1/3 ai fratelliConiuge + ascendenti + fratelli2/3–1/3 (min. 1/4 agli ascendenti)Solo ascendenti (no coniuge, no figli)––Intera ereditàSolo fratelli (no coniuge, no figli, no ascendenti)––Intera eredità in parti ugualiNessun parente entro 6° grado––Devoluzione allo StatoNota importante: al coniuge, oltre alla quota di eredità, spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili che la corredano (art. 540 C.C.), anche quando concorre con figli o altri parenti. Linea retta discendente: figli, nipoti, pronipotiLa linea retta discendente comprende tutte le persone che discendono direttamente dal defunto: figli, nipoti (intesi come figli dei figli), pronipoti e così via. Questa è la categoria con assoluta priorità nella successione legittima.I figli ereditano in parti ugualiSecondo l’art. 566 C.C., se il defunto lascia solo figli (senza coniuge), questi ereditano in parti uguali, indipendentemente dal sesso, dall’età o dal fatto che siano nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio o adottati. La riforma della filiazione (L. 219/2012) ha definitivamente eliminato ogni distinzione: tutti i figli hanno gli stessi diritti ereditari.Quando intervengono nipoti e pronipotiI nipoti (figli di un figlio del defunto) e i pronipoti (figli dei nipoti) entrano nella successione solo attraverso il meccanismo della rappresentazione (art. 467 C.C.), cioè quando un figlio del defunto:è premorto (morto prima del de cuius),è incapace di succedere,ha rinunciato all’eredità (in alcuni casi),è stato dichiarato indegno a succedere.In questi casi, i discendenti del figlio mancante “subentrano” al suo posto e si dividono tra loro la quota che sarebbe spettata al genitore. Linea retta ascendente: genitori, nonni, bisnonniLa linea retta ascendente comprende i parenti da cui il defunto discende: genitori (1° grado), nonni (2° grado), bisnonni (3° grado) e così via. Gli ascendenti sono chiamati all’eredità solo in assenza di discendenti (figli, nipoti).La successione dei genitori (art. 568 C.C.)Se il defunto non ha figli né coniuge, ma lascia entrambi i genitori, questi ereditano in parti uguali (metà ciascuno). Se uno dei genitori è premorto, l’altro riceve l’intera eredità: tra ascendenti non opera la rappresentazione, quindi i nonni non subentrano al genitore premorto finché l’altro genitore è in vita.Quando ereditano nonni e bisnonniI nonni (2° grado) ereditano solo se mancano i genitori. Secondo l’art. 569 C.C., l’eredità si divide per linee: metà alla linea paterna (nonni paterni) e metà alla linea materna (nonni materni), indipendentemente dal numero di ascendenti viventi in ciascuna linea.All’interno di ciascuna linea, l’ascendente di grado più vicino esclude quello più lontano (es. il nonno esclude il bisnonno). Se però in una linea non ci sono ascendenti, l’intera eredità passa all’altra linea. Linea collaterale: fratelli, zii, cuginiLa linea collaterale raggruppa tutti i parenti che, pur avendo un antenato comune con il defunto, non discendono l’uno dall’altro. Rientrano in questa categoria fratelli, sorelle, zii, cugini e loro discendenti. La legge riconosce il diritto di successione collaterale fino al 6° grado di parentela (art. 572 C.C.).I gradi nella linea collaterale2° grado: fratelli e sorelle3° grado: zii, nipoti (figli del fratello/sorella)4° grado: cugini primi, prozii, pronipoti (di fratello)5° grado: figli di cugini primi, cugini di secondo grado6° grado: cugini di terzo grado (ultimo grado utile)Regola di esclusione nei collateraliTra i collaterali vale la regola della prossimità: il parente di grado più vicino esclude quello di grado più lontano. Se ci sono fratelli viventi, i cugini non ricevono nulla. Se mancano fratelli e zii, ereditano i cugini primi; se mancano anche questi, si scende ai gradi successivi fino al 6°.Nei collaterali la rappresentazione opera solo a favore dei discendenti dei fratelli/sorelle del defunto (art. 468 C.C.). Quindi se un fratello è premorto, i suoi figli (nipoti del defunto) subentrano al suo posto. Non opera invece per i cugini e gradi successivi.Successione tra fratelli e sorelleI fratelli e le sorelle ereditano quando mancano discendenti (figli/nipoti) e quando concorrono con il coniuge, oppure quando non ci sono né discendenti né coniuge né ascendenti. La disciplina è contenuta nell’art. 570 C.C.Quote tra fratelli senza ascendentiSe il defunto lascia solo fratelli/sorelle (senza coniuge, figli, genitori), questi si dividono l’intera eredità in parti uguali. Ad esempio, con 3 fratelli: ciascuno riceve 1/3.Fratelli germani e fratelli unilateraliEsiste una distinzione importante:Fratelli germani: figli degli stessi genitori (entrambi comuni).Fratelli unilaterali: hanno solo un genitore in comune (stesso padre o stessa madre).I fratelli unilaterali ricevono metà della quota dei fratelli germani (art. 570 C.C., comma 2). Esempio: se il defunto lascia 1 fratello germano e 1 fratello unilaterale, l’eredità si divide in 3 parti, di cui 2/3 al germano e 1/3 all’unilaterale.Fratelli in concorso con genitoriSe il defunto lascia fratelli e genitori (ma non coniuge né figli), la legge prevede che i genitori ricevano una quota non inferiore alla metà dell’eredità, mentre l’altra metà va ai fratelli (art. 571 C.C.). Successione per rappresentazioneLa successione per rappresentazione è uno degli istituti più importanti per comprendere la linea di successione. Disciplinata dagli articoli 467-469 C.C., permette ai discendenti di subentrare al posto dell’ascendente che non può o non vuole accettare l’eredità.Cos’è e come funzionaPer rappresentazione, i discendenti “prendono il posto” del rappresentato e ricevono la quota che sarebbe spettata a lui. Se il rappresentato aveva più figli, questi si dividono la sua quota in parti uguali (successione per stirpi, non per capi).Quando opera la rappresentazioneIl rappresentato è premorto al defunto.Il rappresentato è stato dichiarato indegno di succedere.Il rappresentato è assente o dichiarato tale.Il rappresentato ha rinunciato all’eredità (opera solo per discendenti di figli, non per discendenti di fratelli).Chi può rappresentareLa rappresentazione opera solo in due casi:Linea retta discendente: a favore dei figli dei figli del defunto (e loro discendenti all’infinito).Linea collaterale: a favore dei figli dei fratelli/sorelle del defunto (e loro discendenti all’infinito).Non opera mai per gli ascendenti, per il coniuge, per gli zii o per parenti di grado ulteriore in linea collaterale.Esempio pratico: famiglia con rappresentazioneVediamo ora un caso concreto per capire come si applicano insieme ordine degli eredi, quote e rappresentazione.Il caso: famiglia con figlio premortoMario muore senza testamento. Lascia:La moglie Anna,Il figlio Luca (vivente),La figlia Giulia (premorta, deceduta prima di Mario),Il nipote Marco, unico figlio di Giulia.Come si divide l’ereditàPassaggio 1: essendoci coniuge e 2 “rami” di discendenti (Luca + il ramo di Giulia), si applica la regola del concorso tra coniuge e 2 o più figli: coniuge 1/3, discendenti 2/3.Passaggio 2: i 2/3 spettanti ai discendenti si dividono per stirpi (non per numero di teste):1/3 a Luca (figlio vivente),1/3 a Marco (che rappresenta la madre Giulia premorta, subentrando nella sua intera quota).EredeRuoloQuotaAnnaConiuge1/3 (più diritto di abitazione sulla casa coniugale)LucaFiglio1/3MarcoNipote (per rappresentazione di Giulia)1/3Variante importante: se Giulia avesse avuto 2 figli, ad esempio Marco e Sara, il 1/3 spettante alla stirpe di Giulia si dividerebbe tra i due nipoti: 1/6 a Marco e 1/6 a Sara. Questo perché la quota si divide per stirpi a livello di figli, poi per capi tra i discendenti dello stesso figlio premorto. Eredità giacente e devoluzione allo StatoCosa succede se mancano tutti i parenti entro il 6° grado oppure se nessuno accetta l’eredità? La legge prevede due scenari distinti: l’eredità giacente e la devoluzione allo Stato.Eredità giacente (art. 528 C.C.)L’eredità si dice giacente quando il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso dei beni ereditari. In questa fase di incertezza, il Tribunale, su richiesta o d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità giacente che amministra i beni fino a quando:un erede accetta l’eredità, oppuresi accerta che nessuno può/vuole accettare e si apre la devoluzione allo Stato.Devoluzione allo Stato (art. 586 C.C.)Se non esistono parenti entro il 6° grado, oppure se tutti i chiamati rinunciano, l’eredità viene devoluta allo Stato italiano. Caratteristiche di questa successione:Avviene di diritto, senza necessità di accettazione.Lo Stato non può rinunciare.Lo Stato risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti (beneficio di inventario automatico).In pratica, l’acquisizione al patrimonio dello Stato avviene tramite il Demanio (Agenzia del Demanio), che provvede all’amministrazione dei beni ricevuti.Come evitare la dispersione del patrimonioPer chi vuole avere la certezza che il proprio patrimonio vada a persone specifiche (amici, conviventi, associazioni, enti), è fondamentale redigere un testamento. Senza testamento, l’applicazione rigida dell’ordine legale può portare a risultati non desiderati, come la devoluzione allo Stato in assenza di parenti stretti. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la dichiarazione di successione completa, con gestione del sistema tavolare FVG, voltura catastale e calcolo imposte. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti (FAQ)Il coniuge separato ha diritto all’eredità?Sì, il coniuge semplicemente separato (anche separazione consensuale o giudiziale) mantiene tutti i diritti successori, esattamente come se il matrimonio fosse ancora in pieno corso. Perde invece ogni diritto il coniuge divorziato. L’eccezione riguarda il coniuge separato con addebito: perde i diritti di successione ma può ottenere un assegno vitalizio se già riceveva gli alimenti.I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti?Sì. Dal 2013 (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013) tutti i figli hanno gli stessi diritti ereditari, senza alcuna distinzione tra figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottati. La riforma ha eliminato definitivamente anche la “commutazione” che un tempo riguardava i figli nati fuori dal matrimonio.Il convivente di fatto eredita?Il convivente di fatto (senza matrimonio né unione civile) non è erede legittimo. La legge Cirinnà (L. 76/2016) gli riconosce alcuni diritti limitati, come quello di abitare nella casa comune per un periodo dopo il decesso, ma per trasmettergli beni è indispensabile un testamento. Gli uniti civilmente invece sono pienamente equiparati al coniuge.Cosa succede se un erede rinuncia?Se un erede rinuncia, la sua quota accresce quella degli altri chiamati dello stesso ordine (art. 522 C.C.). Se invece il rinunciante è figlio del defunto, i suoi discendenti possono subentrare per rappresentazione (art. 467 C.C.). Se rinunciano tutti i chiamati, si passa alla categoria successiva dell’ordine di successione.I nipoti ereditano sempre quando manca un figlio?Non sempre. I nipoti ereditano solo per rappresentazione, cioè quando il loro genitore (figlio del defunto) è premorto, indegno, assente o ha rinunciato. Se invece il figlio è semplicemente vivente ma non accetta entro i termini, si applicano regole specifiche. Attenzione: se il defunto ha un solo figlio vivente e nessun altro discendente, i nipoti (cugini tra loro) non entrano nella successione.Cosa sono i legittimari e cosa li distingue dagli eredi legittimi?I legittimari sono i soggetti cui la legge riserva obbligatoriamente una quota di eredità (quota di legittima), anche in presenza di testamento: coniuge, figli e, in loro assenza, ascendenti. Gli eredi legittimi sono invece tutti coloro che ereditano in base all’art. 565 C.C. quando manca testamento. I legittimari sono quindi un sottoinsieme: se il defunto ha lasciato testamento che li pretermette, possono esercitare l’azione di riduzione.Fino a che grado si può ereditare?Nella linea collaterale si eredita fino al 6° grado di parentela (cugini di terzo grado). Oltre il 6° grado, se non ci sono parenti più vicini, l’eredità va devoluta allo Stato. Nella linea retta (discendenti e ascendenti) invece non c’è limite di grado: pronipoti e bisnonni possono sempre ereditare se presenti nelle condizioni previste.Come si fa a sapere chi sono gli eredi di una persona deceduta?Per individuare ufficialmente gli eredi si redige un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio presso il notaio o il Comune, basata sui documenti anagrafici (stato di famiglia, certificati di nascita/morte). Se c’è testamento olografo, va pubblicato dal notaio; se è pubblico, è già depositato. Il CAF può aiutarti a raccogliere la documentazione e a presentare la dichiarazione di successione.Hai bisogno di assistenza? Contatta il CAF Centro FiscaleLa linea di successione ereditaria è uno dei temi più delicati della pratica successoria: individuare correttamente gli eredi, calcolare le quote e applicare eventualmente la rappresentazione richiede conoscenza normativa e attenzione alla situazione familiare concreta. Errori in questa fase possono comportare problemi nella successiva dichiarazione di successione, nel calcolo delle imposte e nelle volture catastali.Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in tutte le fasi della successione: ricostruzione dell’albero genealogico, individuazione degli eredi, calcolo delle quote, redazione e invio della dichiarazione di successione, volture catastali. Se stai affrontando una successione o vuoi pianificare il tuo patrimonio, contattaci per una consulenza personalizzata.Per approfondire argomenti correlati, consulta le nostre guide:Tipi di Successione: Guida CompletaDichiarazione di Successione 2026: Guida CompletaImposte Successione 2026: Aliquote e Franchigie ADAndrea DamianiResponsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscaliIl CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse. 📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →Maggio 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/SUCCESSIONE-PER-RAPPRESENTAZIONE-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-05 08:00:002026-05-31 17:57:20Linea di Successione Ereditaria 2026: Ordine, Gradi di Parentela e Schemi Pratici