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Fatturazione Italia, Finanza & Servizi, Software Fatturazione Elettronica

Software fatturazione elettronica per commercialisti: guida 2026 al Piano Studio per gestire più partite IVA

fatturazione elettronica CAF Udine

Scegliere un software fatturazione elettronica per commercialisti non significa solo trovare un programma che invii le fatture allo SdI. Chi segue decine di partite IVA, soprattutto in regime forfettario, ha un problema diverso: sapere in ogni momento come stanno i clienti, senza rincorrerli per telefono a fine trimestre e senza chiedere ogni volta di spedire le fatture via email.

Lo SdI (Sistema di Interscambio) è la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate da cui passano tutte le fatture elettroniche. Il file che viaggia è un XML, cioè un documento strutturato che i programmi di contabilità sanno leggere. Il vero valore, per uno studio professionale o un CAF, è avere questi dati già ordinati e pronti da importare.

In questa guida vediamo come funziona l’area per CAF e commercialisti di Fatturazione Italia, il portale di fatturazione elettronica di Be Smart: la delega del cliente con il livello scelto dal titolare, il cruscotto multi-P.IVA (oggi la console «Aziende»), l’accesso in sola lettura, l’esportazione per periodo e il Piano Studio per CAF e studi. Alla fine avrai tutti gli elementi per capire se questo software fatturazione elettronica per commercialisti fa al caso del tuo studio.

Indice dei contenuti

  1. Software fatturazione elettronica per commercialisti: perché serve uno strumento multi-P.IVA
  2. Come funziona la delega del cliente al commercialista
  3. Il cruscotto multi-P.IVA: tutti i clienti in una sola schermata
  4. Entra come: l’accesso in sola lettura alla posizione del cliente
  5. Esportazione di XML, registri CSV e riepilogo per periodo
  6. Piano Studio: quanto costa il software fatturazione elettronica per commercialisti
  7. Confronto: cosa distingue il Piano Studio dagli altri software
  8. Come attivare il Piano Studio come commercialista o CAF
  9. Domande frequenti sul software fatturazione elettronica per commercialisti

Software fatturazione elettronica per commercialisti: perché serve uno strumento multi-P.IVA

Un software fatturazione elettronica per commercialisti nasce da un’esigenza concreta. La maggior parte dei programmi di fatturazione è pensata per il singolo titolare: una partita IVA, un accesso, un archivio. Quando lo studio deve seguire trenta o cinquanta clienti, ognuno con il proprio programma e le proprie credenziali, il lavoro si frammenta.

Il risultato lo conosce chiunque lavori in uno studio: fatture chieste via email all’ultimo momento, file mancanti, clienti forfettari che si accorgono tardi di essere vicini al limite di 85.000 € di ricavi (legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89). Questo limite è la soglia oltre la quale, dall’anno successivo, si esce dal regime forfettario; se si superano i 100.000 €, l’uscita è immediata già nell’anno. Per un approfondimento sulle regole del regime puoi leggere la nostra guida al regime forfettario 2026.

Uno strumento multi-P.IVA ribalta la prospettiva. È il cliente a emettere le fatture nel proprio portale, mentre il commercialista vede tutte le posizioni da un’unica schermata, con i numeri che contano già calcolati. In pratica, gli strumenti che servono a uno studio sono pochi ma decisivi:

  • una delega chiara, concessa e revocabile dal cliente;
  • un cruscotto con fatturato, soglia, stato delle fatture e scadenze;
  • un accesso con permessi scelti dal cliente (solo vedere oppure anche gestire);
  • un’esportazione ordinata di XML e registri per periodo;
  • un costo prevedibile anche con molti clienti.

Nelle sezioni che seguono vediamo come Fatturazione Italia risponde a ciascuno di questi punti. Se invece vuoi prima un quadro generale del mercato, trovi un confronto nella nostra guida al miglior software di fatturazione elettronica 2026.

Come funziona la delega del cliente al commercialista

Tutto parte dalla delega. Nel portale il commercialista non può «prendersi» da solo una posizione: è il titolare della partita IVA che decide chi può vedere i suoi dati. È una scelta di impostazione importante, perché lascia il controllo al cliente e tutela lo studio da contestazioni sull’accesso ai dati.

Il meccanismo è lineare. Il cliente, dalla sezione Impostazioni del suo account, invita il proprio commercialista indicando l’indirizzo email. A questo punto le strade sono due:

  • se il commercialista ha già un account, accetta la delega con il link ricevuto;
  • se non ha ancora un account, si registra gratuitamente dallo stesso link e la delega si attiva subito.

Il titolare può revocare la delega in ogni momento, sempre dalle Impostazioni. Pensa al caso di un cliente che cambia studio: basta una revoca e il vecchio commercialista non vede più la posizione, senza dover cambiare password o scambiarsi credenziali.

Questo approccio evita una pratica ancora molto diffusa: farsi dare username e password del cliente per controllare le fatture. È una scorciatoia comoda, ma espone lo studio a rischi, perché con le credenziali del cliente si può anche modificare o emettere documenti. Con la delega, invece, ogni professionista entra con il proprio account e con permessi definiti.

I permessi li decide il cliente con la delega con livello: può scegliere se il commercialista può solo vedere oppure anche gestire fatture e profilo, compreso l’invio allo SdI, e cambiare o revocare la scelta quando vuole, con effetto immediato. Quando opera in modifica, il commercialista scrive un motivo, lavora per 30 minuti alla volta con un banner rosso ben visibile e ogni operazione resta nel registro «Chi ha operato sul mio account», che il titolare può consultare (e può chiedere un avviso a ogni accesso). Abbonamento, credenziali del Sistema TS e deleghe restano sempre nelle mani del titolare.

Il cruscotto multi-P.IVA: tutti i clienti in una sola schermata

Il cuore di un buon software fatturazione elettronica per commercialisti è il cruscotto, cioè la schermata di sintesi da cui si tiene sotto controllo l’intero portafoglio clienti. In Fatturazione Italia, dal 1° ottobre 2026, il cruscotto è diventato la console «Aziende»: in cima compaiono le aziende che richiedono attenzione (scarti SdI da reinviare, spese del Sistema TS da inviare o scartate, incassi scaduti, scadenze fiscali entro 7 giorni, forfettari oltre l’80% della soglia, abbonamento scaduto o in scadenza), ognuna con il link al punto dove si risolve. Ci sono viste per forfettari, sanitari e associazioni sportive, la ricerca per nome, P.IVA o email e l’esportazione in CSV. Per ogni partita IVA seguita, la scheda dell’azienda mostra:

  • il fatturato dell’anno;
  • l’avanzamento verso la soglia di 85.000 €, per i clienti forfettari;
  • le fatture per stato SdI (per esempio consegnate o scartate);
  • l’incassato e il da incassare;
  • le scadenze nei prossimi 30 giorni;
  • lo stato del Sistema TS e dell’abbonamento.

Da qui si apre il dettaglio di ogni posizione in sola lettura, con gli XML scaricabili. Lo stato SdI merita due parole di spiegazione: quando una fattura viene inviata, il Sistema di Interscambio restituisce un esito. Una fattura scartata, per esempio per un codice fiscale sbagliato, non è mai stata emessa ai fini fiscali e va corretta e rinviata. Vederlo subito dal cruscotto evita brutte sorprese in sede di liquidazione o di dichiarazione.

Un esempio pratico: la soglia degli 85.000 €

Supponiamo che lo studio della dottoressa Bianchi segua 40 forfettari. A settembre la console «Aziende» segnala tra le posizioni che richiedono attenzione un grafico che ha già fatturato 78.000 €, oltre l’80% della soglia. Con questa informazione in tempo utile, la commercialista può chiamarlo e ragionare con lui sulle fatture di fine anno, invece di scoprire il superamento della soglia a febbraio, quando ormai non c’è più margine. È un servizio di consulenza proattiva che il cliente percepisce subito come valore aggiunto.

Clienti sanitari e Sistema TS

Per gli studi che seguono professionisti sanitari (psicologi, fisioterapisti, biologi nutrizionisti e così via), la console mostra anche lo stato del Sistema TS (con le spese da inviare o scartate). Il Sistema Tessera Sanitaria è la banca dati a cui i sanitari comunicano le spese dei pazienti, che poi finiscono nel 730 precompilato. Dalle spese 2025 la comunicazione è annuale (art. 5 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81), entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Nel portale il Sistema TS è incluso con le funzioni del piano Pro, quindi anche nel Piano Studio.

Entra come: l’accesso in sola lettura alla posizione del cliente

A volte il cruscotto non basta e il commercialista ha bisogno di vedere il portale esattamente come lo vede il cliente: le anagrafiche, le singole fatture, i preventivi. Per questo esiste la funzione «Entra come», che permette di aprire la posizione del cliente con la sua stessa interfaccia.

Le garanzie sono tre, e sono il motivo per cui questa funzione è sicura sia per lo studio sia per il cliente:

  • l’accesso è in sola lettura: nessuna modifica è possibile;
  • durante la sessione è sempre visibile un banner che ricorda in quale posizione ci si trova;
  • ogni accesso viene registrato.

La registrazione degli accessi è un dettaglio che fa la differenza. Il cliente sa che il commercialista può consultare i suoi dati, ma sa anche che ogni consultazione lascia traccia. Lo studio, dal canto suo, può dimostrare di aver solo guardato e mai modificato. È lo stesso principio della delega: trasparenza e ruoli separati, senza bisogno di condividere password. Se serve intervenire sui documenti, lo si fa solo con la delega di livello «gestire» concessa dal cliente, con le regole viste sopra.

Immagina di dover rispondere a un cliente che chiede perché una fattura non risulta al suo committente. Con «Entra come» apri la posizione, controlli il documento e il suo esito SdI, e gli dai una risposta in pochi minuti, senza chiedergli screenshot o inoltri.

Esportazione di XML, registri CSV e riepilogo per periodo

Per la contabilità dello studio il momento critico è la raccolta dei documenti. Un software fatturazione elettronica per commercialisti deve consegnare i dati in un formato pronto da importare, non una cartella di PDF da ricopiare a mano.

Fatturazione Italia prevede un’esportazione per periodo in un unico file zip, che contiene:

  • gli XML delle fatture attive, cioè quelle emesse dal cliente;
  • gli XML delle fatture passive, cioè quelle ricevute dai fornitori;
  • i registri in formato CSV, apribili con qualsiasi foglio di calcolo;
  • un riepilogo del periodo.

L’esportazione si può fare per una singola partita IVA oppure per tutte le partite IVA seguite in un colpo solo. Il CSV è un formato di testo a colonne, molto semplice, che la maggior parte dei gestionali di contabilità accetta in importazione: per questo è la scelta più pratica quando i software dello studio sono diversi da quello del cliente.

C’è poi un accorgimento utile per chi lavora a trimestri: le fatture esportate vengono segnate come inviate al commercialista. Così, alla chiusura successiva, è facile distinguere i documenti già acquisiti da quelli nuovi ed evitare doppie registrazioni. Supponiamo che a gennaio lo studio esporti il quarto trimestre per tutti i clienti: se un cliente registra in ritardo una fattura passiva di dicembre, quel documento risulterà non ancora inviato e salterà subito all’occhio.

Piano Studio: quanto costa il software fatturazione elettronica per commercialisti

Veniamo al prezzo. Il Piano Studio è il piano pensato per CAF e commercialisti che seguono più partite IVA. Il suo prezzo non è pubblicato sul sito: per CAF e studi la strada è contattare Fatturazione Italia e ricevere un’offerta in base alle posizioni da seguire.

Il punto più interessante è cosa ottiene il cliente. Ogni cliente delegato coperto dal Piano Studio usa il portale con tutte le funzioni del piano Pro, compresi il Sistema TS e 500 fatture SdI l’anno, senza pagare nulla in proprio. Per lo studio diventa un servizio da includere nel proprio pacchetto di assistenza, con un costo prevedibile.

Per avere un riferimento, ecco il listino pubblico di Fatturazione Italia per chi si abbona da solo (prezzi annuali, solo abbonamento annuale):

  • Start: 49 € + IVA l’anno (59,78 € IVA inclusa), 150 fatture SdI;
  • Pro: 89 € + IVA l’anno (108,58 € IVA inclusa), 500 fatture SdI, Sistema TS incluso (solo nel Pro);
  • ASD: 69 € + IVA l’anno (84,18 € IVA inclusa), 300 fatture, per le associazioni sportive dilettantistiche con partita IVA;
  • Studio: per CAF e studi, prezzo su richiesta (contattaci), con le funzioni del Pro per ogni cliente.

Un esempio di calcolo per uno studio

Immagina lo Studio Rossi, che segue 25 partite IVA. Se ciascun cliente acquistasse da sé il piano Pro, la spesa complessiva sarebbe di 25 × 89 € + IVA = 2.225 € + IVA (2.714,50 € IVA inclusa). Con il Piano Studio, invece, è lo studio a sostenere un unico canone per le posizioni che segue, con un’offerta concordata contattando Fatturazione Italia. Lo studio può quindi decidere se assorbire il costo nel proprio onorario o ribaltarlo, sapendo che il cliente riceve le stesse funzioni del Pro.

Come per gli altri piani, il prezzo è bloccato per 3 anni per contratto, dal primo pagamento. Alla scadenza del blocco si applica il listino in vigore, comunicato con almeno 60 giorni di anticipo. Per uno studio che deve fare un preventivo ai propri clienti, sapere quanto costerà lo strumento nei prossimi tre anni è un vantaggio concreto.

Confronto: cosa distingue il Piano Studio dagli altri software

Il mercato dei programmi di fatturazione è affollato e molti prodotti sono validi. Quando però si cerca un software fatturazione elettronica per commercialisti che tenga insieme tre elementi, la scelta si restringe molto. Secondo i listini che abbiamo consultato a fine settembre 2026, pochi prodotti della stessa fascia offrono insieme:

  • un cruscotto multi-P.IVA per lo studio (la console «Aziende»);
  • il Sistema TS per i clienti sanitari;
  • un piano pensato per lo studio, con cui i clienti delegati non pagano un abbonamento in proprio.

Il Sistema TS è spesso il punto discriminante. Per fare un esempio concreto, in Fatture in Cloud la funzione è disponibile solo dal piano Premium, a 252 € l’anno IVA esclusa per singola partita IVA; Aruba, secondo il listino consultato, non offre il Sistema TS. Sono prodotti solidi; la differenza sta nel modello di prezzo, perché il Sistema TS, dove presente, si paga sull’abbonamento di ogni singolo titolare e non con un piano pensato per lo studio. I prezzi dei concorrenti cambiano spesso: prima di decidere conviene sempre verificarli sui siti ufficiali.

Se vuoi approfondire caratteristiche e limiti del portale dal punto di vista del singolo utente, trovi un’analisi dettagliata nella nostra recensione di Fatturazione Italia. Per il quadro dei costi di gestione di un forfettario, utile anche per costruire il listino dello studio, puoi consultare la guida sul costo del commercialista per il forfettario.

Come attivare il Piano Studio come commercialista o CAF

L’attivazione del Piano Studio parte dalla pagina contatti di Fatturazione Italia: lo studio o il CAF chiede un’offerta in base alle partite IVA che segue. Il commercialista, intanto, può creare il proprio account professionale, anche gratuitamente dal link di delega ricevuto da un cliente.

Il passo successivo è far arrivare le deleghe dai clienti. Un metodo che funziona bene è partire da un gruppo ristretto, per esempio i forfettari con più fatture o i clienti sanitari, e poi estendere il portale al resto del portafoglio. In sintesi, il percorso è questo:

  1. contatto dalla pagina contatti per concordare il Piano Studio;
  2. registrazione come commercialista;
  3. invito dei clienti a usare il portale e a delegare lo studio dalle loro Impostazioni, scegliendo il livello (solo vedere o gestire);
  4. controllo delle posizioni dalla console «Aziende» ed esportazione ZIP periodica per la contabilità.

Per chi offre servizi a distanza, lo strumento si integra bene con un modello di assistenza online: il cliente lavora dal proprio portale, lo studio controlla e scarica i dati quando serve. Se ti interessa capire come si muove oggi il mercato del commercialista online per forfettari, trovi una panoramica nella nostra guida dedicata.

Fonti

  • Agenzia delle Entrate, Fatturazione elettronica e Sistema di Interscambio (area tematica ufficiale)
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89: regime forfettario, soglie di 85.000 e 100.000 euro (Normattiva)
  • D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, art. 5: invio annuale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria dalle spese 2025

Domande frequenti sul software fatturazione elettronica per commercialisti

Quanto costa il Piano Studio di Fatturazione Italia?

Il prezzo del Piano Studio non è pubblicato sul sito: CAF e studi lo chiedono contattando Fatturazione Italia dalla pagina contatti, che prepara un’offerta in base alle partite IVA seguite. Come per gli altri piani, il prezzo è bloccato per 3 anni per contratto dal primo pagamento.

Il cliente delegato deve pagare un abbonamento?

No. Ogni cliente delegato coperto dal Piano Studio usa il portale con tutte le funzioni del piano Pro, compresi il Sistema TS e 500 fatture SdI l’anno, senza pagare nulla in proprio.

Il commercialista può modificare le fatture del cliente?

Dipende dal livello di delega scelto dal cliente. Con il livello «solo vedere», il dettaglio dalla console «Aziende» e la funzione «Entra come» sono in sola lettura: durante l’accesso è visibile un banner, nessuna modifica è possibile e ogni accesso viene registrato. Con il livello «gestire» il commercialista può lavorare su fatture e profilo, compreso l’invio allo SdI: scrive un motivo, opera per 30 minuti alla volta e ogni operazione resta nel registro che il titolare consulta.

Il cliente può revocare la delega al commercialista?

Sì. Il titolare della partita IVA può revocare la delega in ogni momento dalle Impostazioni del proprio account. Da quel momento lo studio non vede più la posizione.

In che formato si esportano i dati per la contabilità?

L’esportazione crea un file zip per periodo con gli XML delle fatture attive e passive, i registri in CSV e un riepilogo, per una o per tutte le partite IVA seguite. Le fatture esportate vengono segnate come inviate al commercialista.

In sintesi, un software fatturazione elettronica per commercialisti serve a spostare il lavoro dello studio dalla raccolta dei documenti alla consulenza. Con delega revocabile e con livello, console «Aziende» multi-P.IVA, accesso in sola lettura ed esportazione per periodo, il Piano Studio di Fatturazione Italia offre a CAF e studi professionali uno strumento con il Sistema TS compreso per i clienti sanitari. Se stai valutando un software fatturazione elettronica per commercialisti per il tuo studio, il punto di partenza è chiedere un’offerta dalla pagina contatti.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Piano Studio per CAF e commercialisti

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Ottobre 9, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-09 13:00:002026-10-11 22:25:33Software fatturazione elettronica per commercialisti: guida 2026 al Piano Studio per gestire più partite IVA
NOTIZIE

Canone Rai in pensione: chi può pagarlo a rate e come fare domanda entro il 15 novembre 2026

Il canone Rai in pensione si può pagare a rate: i titolari di una pensione o di una prestazione assistenziale INPS, intestatari dell’abbonamento Rai e con un reddito di pensione inferiore a 18.000 euro, possono chiedere la rateizzazione in 11 mensilità senza interessi. La domanda per il canone Rai 2027 va presentata entro il 15 novembre 2026, e le trattenute partono dal gennaio successivo.

Si tratta di un’alternativa al normale addebito del canone nella bolletta della luce. Vediamo chi può accedere, quali sono i numeri da conoscere e come funziona la richiesta.

In sintesi

  • Chi può farlo: titolari di pensione o prestazione assistenziale INPS, intestatari dell’abbonamento Rai.
  • Soglia di reddito: reddito di pensione dell’anno precedente a quello della domanda sotto i 18.000 euro.
  • Come si paga: 11 mensilità senza interessi, trattenute direttamente sulla pensione.
  • Scadenza: domanda entro il 15 novembre 2026 per il canone 2027.
  • Importo del canone: 90 euro all’anno.

Indice dei contenuti

  1. Chi può pagare il canone Rai in pensione a rate?
  2. Quante rate sono previste e quando partono le trattenute?
  3. Come si presenta la domanda e entro quando?
  4. Cosa cambia rispetto al pagamento nella bolletta della luce?
  5. Quali verifiche conviene fare prima di presentare la domanda?
  6. Domande frequenti sul canone Rai in pensione
  7. Fonti

Chi può pagare il canone Rai in pensione a rate?

Per l’addebito del canone Rai sulla pensione servono due condizioni. La prima: essere titolari di una prestazione pensionistica o assistenziale dell’INPS ed essere intestatari dell’abbonamento Rai. La seconda: avere avuto, nell’anno precedente a quello della domanda, un reddito di pensione inferiore a 18.000 euro.

Per la domanda da presentare nel 2026, quindi, si guarda al reddito di pensione percepito nel 2025. La scheda dell’INPS parla di reddito di pensione “inferiore a 18.000 euro”, mentre quella dell’Agenzia delle Entrate fa riferimento a un reddito familiare “non superiore a 18.000 euro”: chi è vicino alla soglia farebbe bene a verificare il proprio importo prima di presentare la richiesta.

Un esempio pratico: una pensionata con un reddito di pensione di 14.500 euro, titolare di un abbonamento Rai, rientra nel requisito. Chi invece supera la soglia continua a pagare il canone con le modalità ordinarie.

Quante rate sono previste e quando partono le trattenute?

Il canone Rai in pensione viene suddiviso in 11 mensilità, senza interessi. Le trattenute avvengono direttamente sulla pensione a partire dal gennaio successivo alla presentazione della domanda. Chi presenta la richiesta entro il 15 novembre 2026 vedrà quindi le prime trattenute da gennaio 2027.

Il canone ordinario di abbonamento alla televisione è di 90 euro all’anno. Dividendolo in 11 rate, la trattenuta mensile è di poco superiore a 8 euro (importo indicativo, calcolato sul totale annuo). Il canone va pagato una sola volta, a prescindere dal numero di televisori presenti nell’abitazione.

Come si presenta la domanda e entro quando?

La richiesta va presentata entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce il canone: per il 2027, quindi, entro il 15 novembre 2026. La domanda è rivolta all’INPS, che gestisce il servizio “Rateizzazione canone RAI su pensione – Domanda”.

Secondo la scheda INPS, la domanda può essere inviata online all’Istituto attraverso il servizio dedicato; è prevista anche la trasmissione tramite gli enti di patronato e gli intermediari dell’Istituto, che usano i servizi telematici a loro riservati. L’Agenzia delle Entrate precisa che l’esito viene comunicato dall’ente previdenziale.

Va ricordato che la scadenza si riferisce al singolo anno di canone: la richiesta presentata entro il 15 novembre 2026 riguarda il canone del 2027.

Cosa cambia rispetto al pagamento nella bolletta della luce?

Dal 1° gennaio 2016, in base all’articolo 1, commi 152 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il canone si paga mediante addebito nella fattura della fornitura di energia elettrica per i titolari di un’utenza. La possibilità di rateizzare con trattenute sulla pensione è alternativa all’addebito in bolletta.

In pratica, chi sceglie la trattenuta sulla pensione paga il canone attraverso il cedolino INPS e non con le rate della fattura elettrica. Per le famiglie senza un contratto di fornitura elettrica residenziale, l’Agenzia delle Entrate indica invece il pagamento con modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno.

Quali verifiche conviene fare prima di presentare la domanda?

Prima di inviare la richiesta conviene controllare tre aspetti: che l’abbonamento Rai sia effettivamente intestato al pensionato, che il reddito di pensione dell’anno precedente a quello della domanda (il 2025, per le richieste presentate nel 2026) sia sotto la soglia di 18.000 euro e che si rispetti la scadenza del 15 novembre 2026. Il canone, ricordiamo, è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica, a prescindere dal numero di televisori.

Chi sceglie la trattenuta sulla pensione rinuncia all’addebito in bolletta: le due modalità sono alternative e non si sommano. Il pagamento in 11 mensilità, senza interessi, può rendere più leggero l’impatto sul bilancio mensile, perché la somma da versare viene distribuita su 11 trattenute mensili, contro le dieci rate (da gennaio a ottobre) dell’addebito in bolletta. Le informazioni sull’esito della richiesta arrivano dall’ente previdenziale, che attesta anche l’avvenuto pagamento dell’intero importo dovuto.

Domande frequenti sul canone Rai in pensione

Il canone Rai sulla pensione è obbligatorio?

No. È una facoltà riconosciuta ai pensionati che hanno i requisiti, alternativa all’addebito nella fattura della luce.

Quanto costa il canone Rai nel 2027 se pago in pensione?

L’importo attualmente indicato dall’Agenzia delle Entrate è di 90 euro annui. Con la rateizzazione sulla pensione non sono applicati interessi.

Cosa succede se presento la domanda dopo il 15 novembre?

Il termine indicato dalle fonti ufficiali è il 15 novembre dell’anno precedente a quello del pagamento. Una richiesta oltre tale data non rientra nella scadenza per il canone 2027.

Si può chiedere l’addebito sulla pensione di un altro ente previdenziale?

La scheda INPS riguarda i titolari di prestazioni INPS. Per le pensioni erogate da altri enti, l’Agenzia delle Entrate precisa che ogni ente previdenziale stabilisce le proprie modalità di presentazione della richiesta.

Fonti

  • INPS, Domanda per addebitare il canone RAI sulla pensione (scheda servizio, consultata il 5 ottobre 2026)
  • Agenzia delle Entrate, Canone TV: addebito sulla pensione (consultata il 5 ottobre 2026)
  • Agenzia delle Entrate, Canone TV: come si paga (consultata il 5 ottobre 2026)
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 152 e seguenti (Legge di stabilità 2016)

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2019/02/Azzera-Bollette-e-Canone-Rai.jpg 400 700 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-09 11:00:002026-10-05 08:59:40Canone Rai in pensione: chi può pagarlo a rate e come fare domanda entro il 15 novembre 2026
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Bonus prima casa: si può avere se l’altra è affittata?

La risposta è no: il bonus prima casa su un nuovo acquisto resta precluso se l’abitazione che già si possiede nello stesso comune è semplicemente affittata a terzi. Una casa data in locazione non diventa per questo un immobile “non idoneo”: l’indisponibilità nasce da una scelta del proprietario, non da un difetto dell’immobile. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3596 del 17 febbraio 2026.

Il tema del bonus prima casa con immobile affittato torna spesso perché molte famiglie, dopo aver comprato la loro prima abitazione con le agevolazioni, la mettono a reddito invece di venderla e poi acquistano una casa più grande. In quel momento scoprono che il fisco guarda alla titolarità del diritto di proprietà, non all’uso concreto che se ne fa. Vediamo cosa prevede la norma, cosa ha deciso la Cassazione e in quali casi resta comunque possibile ottenere l’agevolazione.

In sintesi

  • Il bonus prima casa richiede di non possedere altra abitazione nello stesso comune e nessuna casa acquistata con le agevolazioni in tutta Italia.
  • Un immobile affittato resta pienamente abitabile: per la Cassazione (ordinanza n. 3596/2026) la locazione non è una causa di inidoneità oggettiva.
  • Vale come deroga solo l’inidoneità oggettiva: immobile inagibile, gravemente danneggiato o strutturalmente inadeguato al nucleo familiare.
  • Se la vecchia casa è stata comprata con il bonus, il comma 4-bis consente il nuovo acquisto agevolato a patto di venderla entro 2 anni (termine elevato da 1 a 2 anni dal 1° gennaio 2025).
  • Affittare non equivale a vendere: scaduti i 2 anni senza alienazione scatta la decadenza, con recupero dell’imposta, sanzione del 30% e interessi.

Indice dei contenuti

  • Quali condizioni servono per il bonus prima casa?
  • La casa affittata è “non idonea” per il fisco?
  • Quando l’inidoneità oggettiva permette davvero il nuovo bonus?
  • Quanto tempo ho per vendere la vecchia casa?
  • Cosa si rischia se il bonus prima casa decade?
  • Domande frequenti
  • Fonti

Quali condizioni servono per il bonus prima casa?

Le regole si trovano nella Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (il Testo Unico dell’imposta di registro). Oltre alla residenza nel comune dove si acquista, o al trasferimento entro diciotto mesi, la norma pone due condizioni che riguardano gli immobili già posseduti. Sono queste a bloccare il bonus prima casa quando c’è un immobile affittato.

  • Requisito “stesso comune” (lettera b): chi compra non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un’altra casa di abitazione nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare.
  • Requisito “territorio nazionale” (lettera c): chi compra non deve essere titolare, neppure per quote, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su un’altra casa acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni prima casa, ovunque in Italia.

La differenza è importante. Il primo requisito guarda al luogo: conta qualsiasi casa di abitazione nello stesso comune, anche se comprata a prezzo pieno e senza alcuno sconto fiscale. Il secondo guarda invece alla storia fiscale dell’immobile: conta solo la casa già acquistata con le agevolazioni, ma vale per tutto il territorio nazionale. In nessuno dei due casi la norma parla di uso effettivo, di chi ci abita o di eventuali contratti di locazione in corso.

La casa affittata è “non idonea” per il fisco?

Nel tempo la giurisprudenza ha ammorbidito il requisito “stesso comune” con il concetto di idoneità abitativa. L’idea è semplice: se l’immobile già posseduto non è concretamente utilizzabile come casa, non può essere considerato una vera “casa di abitazione” e quindi non impedisce il nuovo acquisto agevolato. Da qui la domanda che molti si pongono sul bonus prima casa con immobile affittato: se la casa è occupata da un inquilino, non è forse “non disponibile”?

Con l’ordinanza n. 3596 del 17 febbraio 2026 la Corte di Cassazione ha risposto di no, riprendendo un orientamento ormai consolidato. I giudici hanno chiarito che la circostanza che l’immobile già posseduto sia locato a terzi non integra una inidoneità oggettiva. Si tratta infatti di una indisponibilità giuridica temporanea, che deriva da una scelta discrezionale del proprietario e non da una condizione intrinseca del bene. La casa resta abitabile: il titolare, alla scadenza del contratto, può tornare a disporne.

In altre parole, l’idoneità va valutata con criteri oggettivi, legati alle caratteristiche dell’immobile, e non può dipendere dalle decisioni del contribuente. Diversamente, basterebbe firmare un contratto di affitto poco prima del rogito per aggirare il requisito di legge. Chi percepisce un canone da quell’immobile, peraltro, continua a dichiararlo regolarmente tra i redditi da locazione: un profilo che si intreccia con le regole del Bonus Affitto 2026 e con la compilazione del Quadro F del modello 730/2026.

Quando l’inidoneità oggettiva permette davvero il nuovo bonus?

La deroga esiste, ma riguarda situazioni diverse dall’affitto. L’inidoneità oggettiva è una condizione che appartiene all’immobile in sé e che nessuna scelta del proprietario può modificare nel breve periodo. Rientrano in questa categoria, secondo l’elaborazione della giurisprudenza, casi come i seguenti.

  • Immobile inagibile o inabitabile, ad esempio perché gravemente danneggiato da un evento sismico o da un dissesto strutturale.
  • Immobile con superficie e caratteristiche insufficienti rispetto alle esigenze del nucleo familiare dell’acquirente.
  • Immobile accatastato in una categoria non abitativa, quindi non qualificabile come casa di abitazione.
  • Immobile in stato di abbandono tale da richiedere interventi che vanno oltre la normale manutenzione.

Il confine, come si vede, è netto. L’inidoneità meramente soggettiva o di fatto — la casa è affittata, è occupata da un familiare, è troppo lontana dal luogo di lavoro, non piace più — non basta a superare il requisito della Nota II-bis. Chi invoca l’inidoneità oggettiva, inoltre, deve essere in grado di documentarla, perché l’onere della prova ricade sul contribuente che chiede l’agevolazione.

Quanto tempo ho per vendere la vecchia casa?

C’è una strada del tutto legittima per ottenere di nuovo il bonus prima casa anche se si possiede già un’abitazione comprata con le agevolazioni: il comma 4-bis della Nota II-bis, introdotto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208. La regola consente di applicare l’aliquota agevolata del 2% al nuovo acquisto a condizione che l’immobile precedente, quello comprato con il bonus, venga alienato, cioè venduto o donato, entro un termine preciso.

Il termine è stato elevato da uno a due anni dall’articolo 1, comma 116, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025). Per gli atti stipulati dal 1° gennaio 2025 si hanno quindi due anni dalla data del nuovo rogito per vendere la vecchia prima casa. È una finestra più ampia, pensata per chi compra prima di aver trovato un acquirente per l’immobile di partenza.

Attenzione però a un punto decisivo per chi ha un immobile affittato: affittare non equivale ad alienare. Il comma 4-bis richiede il trasferimento della proprietà, non la semplice messa a reddito. Se il contribuente tiene la vecchia casa locata invece di venderla, il termine biennale decorre comunque e, una volta scaduto senza alienazione, il beneficio viene meno. Va inoltre ricordato che il comma 4-bis opera solo quando l’immobile pre-posseduto era stato acquistato con le agevolazioni: se la casa nello stesso comune è stata comprata senza bonus, questa via non è percorribile.

Cosa si rischia se il bonus prima casa decade?

Quando l’Agenzia delle Entrate accerta che le condizioni non erano soddisfatte, o che la vecchia casa non è stata venduta nei termini, si perde l’agevolazione. La decadenza, disciplinata dal comma 4 della Nota II-bis, comporta tre conseguenze che si sommano tra loro.

  • Recupero della maggiore imposta: si paga la differenza tra l’imposta di registro ordinaria del 9% e quella agevolata del 2%, calcolata sul valore catastale. Se l’acquisto è avvenuto da impresa con IVA, si recupera la differenza tra IVA ordinaria del 10% e IVA agevolata del 4%.
  • Sanzione del 30% sull’imposta recuperata.
  • Interessi di mora, calcolati dalla data di registrazione dell’atto.

Su un immobile di valore medio la somma può facilmente superare diverse migliaia di euro. Esiste una valvola di sfogo per chi si accorge in tempo di non poter rispettare il termine dei due anni: la prassi consolidata ammette che il contribuente presenti un’istanza all’ufficio dichiarando di rinunciare al beneficio e chiedendo la riliquidazione dell’imposta, versando la differenza e gli interessi senza la sanzione del 30%. La rinuncia va però formalizzata prima che il termine sia scaduto.

Domande frequenti

Posso ottenere il bonus prima casa se ho un immobile affittato in un altro comune?

Dipende da come è stato comprato. Se quell’immobile è stato acquistato senza le agevolazioni, il requisito “stesso comune” non è violato e il bonus prima casa sul nuovo acquisto è possibile, indipendentemente dal fatto che sia affittato. Se invece è stato comprato con le agevolazioni, scatta il requisito nazionale della lettera c) e occorre venderlo entro due anni.

Se disdico il contratto di locazione prima del rogito cambia qualcosa?

No. Il problema non è il contratto di affitto in sé, ma la titolarità del diritto di proprietà sull’altra casa di abitazione. Liberare l’immobile dall’inquilino non elimina il possesso e quindi non fa venir meno l’ostacolo previsto dalla Nota II-bis.

Vale anche per la nuda proprietà di una casa affittata?

Occorre distinguere. Per il requisito “stesso comune” la norma elenca proprietà, usufrutto, uso e abitazione, ma non la nuda proprietà. Per il requisito nazionale, invece, la nuda proprietà è espressamente inclusa: se riguarda una casa acquistata con le agevolazioni, blocca il nuovo bonus salvo alienazione nei termini.

I due anni per vendere valgono anche per gli acquisti fatti prima del 2025?

Il termine biennale si applica agli atti stipulati dal 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Per gli acquisti precedenti il termine originario era di un anno.

Una casa ereditata e affittata impedisce il bonus prima casa?

Se si è ereditata la piena proprietà di una casa di abitazione nello stesso comune, il requisito della lettera b) non è soddisfatto e il bonus è precluso, anche se l’immobile è locato. La successione, infatti, attribuisce comunque la titolarità del diritto.

Fonti

  • Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’imposta di registro) — testo vigente su Normattiva
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025), articolo 1, comma 116 — proroga da uno a due anni del termine di alienazione previsto dal comma 4-bis — testo su Normattiva
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), articolo 1, comma 55 — introduzione del comma 4-bis della Nota II-bis — testo su Normattiva
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 3596 del 17 febbraio 2026 — l’immobile pre-posseduto locato a terzi non integra inidoneità oggettiva — massima riportata da Fisco Oggi, rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate
  • Agenzia delle Entrate, scheda informativa “Acquisto prima casa – Normativa e prassi” — agenziaentrate.gov.it

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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NOTIZIE

Bonus Editoria 2026: gli interventi straordinari per il settore

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il bonus editoria 2026 e chi ne beneficia
  2. Come sono ripartiti i 57 milioni di euro del Fondo
  3. Il sostegno alle edicole nei piccoli comuni
  4. Tempistiche e prossimi passi per accedere ai contributi
  5. Altri interventi per il settore editoriale in corso
  6. Domande frequenti sul bonus editoria 2026

Il settore dell’editoria italiana può contare su nuove risorse straordinarie per il 2026. Il bonus editoria 2026 nasce da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) datato 30 luglio 2026, registrato dalla Corte dei Conti, che individua una serie di interventi straordinari a favore di edicole, distributori ed editori di giornali e periodici. Il provvedimento mobilita complessivamente 57 milioni di euro attingendo al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, istituito dall’articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Si tratta di una misura pensata per sostenere un comparto che negli ultimi anni ha dovuto affrontare la crisi della carta stampata, la contrazione delle vendite in edicola e la trasformazione digitale dell’informazione. Vediamo nel dettaglio come funziona il bonus editoria 2026 e a chi sono destinate le risorse.

Cos’è il bonus editoria 2026 e chi ne beneficia

Il bonus editoria 2026 non è un contributo unico, ma un pacchetto di interventi straordinari rivolti a soggetti diversi della filiera editoriale. Beneficiano delle risorse, in particolare, i punti vendita di giornali e periodici, le imprese di distribuzione e le imprese editrici di quotidiani e periodici. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato sostenere la sopravvivenza economica delle edicole, soprattutto quelle che operano in contesti meno redditizi; dall’altro garantire che l’informazione cartacea continui ad arrivare anche nei territori più periferici del Paese.

Il provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di sostegno al pluralismo dell’informazione, un principio costituzionale che lo Stato tutela anche attraverso strumenti economici come questo fondo. Non a caso il nome ufficiale del capitolo di spesa è Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, a conferma che le risorse guardano sia alla carta stampata tradizionale sia ai processi di digitalizzazione del settore.

Come sono ripartiti i 57 milioni di euro del Fondo

Lo stanziamento è ripartito su quattro voci, che coprono i diversi anelli della filiera dell’editoria cartacea. La quota più consistente, pari a 45 milioni di euro, è destinata al contributo calcolato sulle copie cartacee vendute nel corso del 2024 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici. Seguono 10 milioni di euro per i contributi alle edicole, 1,5 milioni di euro per le imprese di distribuzione di quotidiani e periodici e 500.000 euro per il contributo ai punti vendita in via non prevalente di quotidiani e periodici (le attività commerciali che vendono stampa insieme ad altri prodotti).

Le quattro voci esauriscono l’intero stanziamento di 57 milioni di euro previsto dal DPCM. È bene ricordare che non tutte le misure seguono lo stesso binario europeo: i contributi alle edicole e ai punti vendita in via non prevalente sono erogati in regime de minimis (Regolamento UE 2831/2023), la disciplina che consente gli aiuti di Stato di importo contenuto senza autorizzazione preventiva della Commissione Europea, mentre i contributi alle imprese di distribuzione e alle imprese editrici restano subordinati all’autorizzazione della Commissione ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Il sostegno alle edicole nei piccoli comuni

Una parte rilevante del bonus editoria 2026 guarda ai territori più piccoli e periferici, dove il rischio di desertificazione informativa è più alto. Il provvedimento riconosce infatti alle imprese di distribuzione un contributo per la fornitura diretta di giornali alle edicole e, laddove le edicole non siano presenti, ai rivenditori commerciali di giornali e periodici che operano nei comuni con meno di 5.000 abitanti riforniti nel corso del 2026.

Il contributo riconosciuto per ciascun comune interessato è pari a 600 euro. La cifra sale a 800 euro per i comuni con meno di 5.000 abitanti che rientrano nelle cosiddette Aree Interne, ovvero i territori più distanti dai grandi centri di erogazione di servizi essenziali come sanità, istruzione e mobilità, individuati da una specifica strategia nazionale. Questa differenziazione conferma l’attenzione del legislatore verso le zone dove garantire l’accesso all’informazione cartacea è più complesso e costoso per gli operatori del settore.

Tempistiche e prossimi passi per accedere ai contributi

Per quanto riguarda le misure a favore delle edicole e dei punti vendita non prevalenti soggette al regime de minimis, i requisiti e le modalità operative per accedere ai contributi dovranno essere definiti con un successivo provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore del DPCM del 30 luglio 2026. Per le misure che necessitano invece del via libera europeo (distributori e imprese editrici), lo stesso termine di 45 giorni decorre dalla decisione della Commissione Europea.

Questo significa che, al momento, il quadro normativo generale è definito, ma le procedure operative per la richiesta dei contributi non sono ancora del tutto disponibili per gli operatori del settore. Chi gestisce un’edicola o un punto vendita di giornali dovrà quindi attendere le istruzioni del Dipartimento per conoscere nel dettaglio documentazione richiesta e finestre temporali per presentare le domande. È una situazione comune a molte misure di sostegno economico: prima viene fissato lo stanziamento generale, poi arrivano i decreti attuativi con le regole pratiche.

Altri interventi per il settore editoriale in corso

Il 2026 si conferma un anno particolarmente attivo sul fronte dei bonus settoriali dedicati a specifiche filiere produttive e commerciali. Accanto al bonus editoria 2026, negli ultimi mesi sono stati attivati anche altri strumenti pensati per sostenere comparti in difficoltà o in fase di ricambio generazionale. Un esempio è il bonus librerie under 35, rivolto ai giovani imprenditori che aprono o rilevano una libreria, misura che si affianca idealmente al sostegno alla filiera editoriale nel suo complesso.

Un altro esempio recente riguarda il comparto della moda, con il bonus moda 2026 destinato alle piccole e medie imprese del settore tessile e dell’abbigliamento. Si tratta di misure diverse per finalità e platea di beneficiari, ma che testimoniano una tendenza comune: lo Stato continua a intervenire con contributi mirati per sostenere filiere economiche esposte a trasformazioni strutturali del mercato.

Fonti

  • DPCM 30 luglio 2026 – Individuazione degli interventi straordinari a sostegno dell’editoria per l’anno 2026 (Dipartimento per l’informazione e l’editoria, PDF)
  • Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Nuove misure di sostegno straordinario all’editoria per l’anno 2026
  • Legge 26 ottobre 2016, n. 198 – Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (Normattiva)

Domande frequenti sul bonus editoria 2026

Cos’è il bonus editoria 2026?

È l’insieme degli interventi straordinari previsti da un DPCM del 30 luglio 2026 per sostenere edicole, distributori ed editori di giornali e periodici, finanziati con 57 milioni di euro dal Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria.

Chi può beneficiare del bonus editoria 2026?

Le risorse sono destinate ai punti vendita di giornali e periodici (anche non prevalenti), alle imprese di distribuzione e alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con un’attenzione particolare ai piccoli comuni.

Quanto vale il contributo per i comuni con meno di 5.000 abitanti?

Il contributo per la fornitura diretta di giornali nei comuni con meno di 5.000 abitanti è di 600 euro, che salgono a 800 euro se il comune rientra tra le Aree Interne.

Quando saranno disponibili le domande per il bonus editoria 2026?

Per le misure soggette al regime de minimis, requisiti e modalità operative saranno definiti con un provvedimento attuativo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro 45 giorni dall’entrata in vigore del DPCM del 30 luglio 2026.

Il bonus editoria 2026 riguarda anche l’informazione digitale?

Il fondo da cui derivano le risorse si chiama Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, segno che le politiche di sostegno guardano sia alla carta stampata sia ai processi di trasformazione digitale del settore.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-09 07:00:002026-10-05 08:43:37Bonus Editoria 2026: gli interventi straordinari per il settore
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Studio Associato o STP per Architetti 2026: Quando Conviene Rispetto alla Partita IVA Individuale

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La scelta tra studio associato architetti STP e partita IVA individuale arriva quasi sempre nello stesso momento: quando lo studio cresce, i progetti si moltiplicano e lavorare da soli comincia a stare stretto. Magari hai un collega con cui collabori stabilmente da anni, oppure hai superato le soglie del regime forfettario e ti chiedi se esista una forma più efficiente per esercitare la professione.

Non esiste una risposta valida per tutti. Esistono però tre modelli ben definiti, con regole fiscali, previdenziali e di responsabilità molto diverse tra loro: la partita IVA individuale, lo studio associato (l’associazione professionale: la L. 1815/1939 è stata abrogata dall’art. 10, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il cui comma 9 fa però salve le associazioni professionali, riconosciute fiscalmente dall’art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR) e la STP, la Società tra Professionisti introdotta dall’art. 10 della L. 183/2011 e disciplinata dal DM 8 febbraio 2013, n. 34.

In questa guida mettiamo a confronto le tre strade dal punto di vista pratico: quanto paghi di imposte, come funziona Inarcassa, quale codice ATECO 2025 usare, chi risponde dei debiti e, soprattutto, quando conviene davvero passare a uno studio associato o a una STP. Il confronto tra studio associato architetti STP e partita IVA individuale è una decisione strategica: vale la pena farla con i numeri in mano.

Indice dei contenuti

  1. Studio associato, STP o partita IVA: le tre opzioni a confronto
  2. Regime fiscale: perché studio associato e STP escludono il forfettario
  3. Codice ATECO 2025 per l’architetto: 71.11.09
  4. Inarcassa 2026: contributi in partita IVA, studio associato e STP
  5. Fatturazione elettronica e ritenuta d’acconto
  6. Responsabilità: cosa protegge davvero la STP srl
  7. Costi di gestione a confronto
  8. Quando conviene lo studio associato e quando la STP
  9. Esempio pratico: dai contributi alla scelta della forma
  10. Domande frequenti su studio associato architetti e STP
  11. Consulenza personalizzata per architetti al CAF Centro Fiscale

Studio associato, STP o partita IVA: le tre opzioni a confronto

Prima di entrare nei dettagli tecnici, vediamo le differenze essenziali. La partita IVA individuale è la forma più semplice: un solo professionista, un solo titolare, nessun atto costitutivo. Lo studio associato è un’associazione tra professionisti senza personalità giuridica: i colleghi mettono insieme struttura, costi e clientela, ma il reddito resta dei singoli associati. La STP è invece una vera società, che nella pratica si costituisce quasi sempre come S.r.l. e viene iscritta sia al Registro delle Imprese sia in una sezione speciale dell’Albo degli architetti.

AspettoPartita IVA individualeStudio associatoSTP (S.r.l.)
Soggetti1 professionista2 o più professionistiSoci professionisti + eventuali soci di capitale
CostituzioneApertura P.IVAScrittura privata (no notaio obbligatorio)Atto notarile + Registro Imprese + Albo
Regime forfettarioPossibile (entro 85.000 euro)Mai ammessoMai ammesso
TassazioneIRPEF oppure imposta sostitutivaTrasparenza: IRPEF sui singoli associatiIRES 24% + IRAP (oppure trasparenza art. 116 TUIR)
Responsabilità patrimonialeIllimitataSolidale e illimitata tra associatiLimitata al capitale sociale
Costi di gestioneBassiMediAlti

Già da questo schema emerge il punto più delicato del confronto: chi si associa o costituisce una società perde l’accesso al regime forfettario. È la variabile che, per molti architetti, pesa più di ogni altra. Vediamo perché.

Regime fiscale: perché studio associato e STP escludono il forfettario

Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA individuale. È una regola strutturale, non una questione di fatturato: uno studio associato o una STP sono per definizione incompatibili con il forfettario, anche se fatturano pochissimo. Se stai valutando studio associato architetti STP contro partita IVA individuale, questo è il primo bivio da mettere a fuoco.

Partita IVA individuale: forfettario o regime ordinario

L’architetto che lavora da solo può scegliere il regime forfettario seguito dal CAF Centro Fiscale di Udine se rispetta il limite di ricavi e compensi di 85.000 euro annui. In questo regime il reddito imponibile non si calcola sulle spese reali, ma applicando un coefficiente di redditività al fatturato: per le attività professionali tecniche come quella dell’architetto il coefficiente è del 78%. In parole semplici: di ogni 100 euro incassati, 78 sono considerati reddito e 22 sono considerati costi forfettari, senza bisogno di dimostrarli.

Su quel reddito, al netto dei contributi Inarcassa versati (che sono deducibili), si applica l’imposta sostitutiva: una tassa unica che prende il posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali. Attenzione alla causa di fuoriuscita immediata: se i compensi superano i 100.000 euro nel corso dell’anno, il regime decade già dall’anno stesso. Chi supera 85.000 ma resta sotto 100.000 esce invece dall’anno successivo, passando al regime ordinario con IRPEF progressiva a scaglioni.

Studio associato: tassazione per trasparenza

Lo studio associato non paga imposte sul reddito come soggetto autonomo. Si applica la tassazione per trasparenza prevista dall’art. 5 del TUIR per i redditi prodotti in forma associata: il reddito dello studio viene imputato pro quota a ciascun associato, in proporzione alla quota di partecipazione, e tassato con IRPEF progressiva a scaglioni in capo alla singola persona fisica. Significa che il reddito è tassato anche se non viene materialmente prelevato dallo studio.

L’associazione professionale resta comunque un soggetto con propri adempimenti: presenta il Modello Redditi SP e versa l’IRAP se ricorrono i presupposti di autonoma organizzazione (struttura, dipendenti, beni strumentali significativi). C’è poi la conseguenza più pesante: la partecipazione a un’associazione professionale è causa ostativa al forfettario per l’associato, ai sensi dell’art. 1, comma 57, lett. d) della L. 190/2014. Un architetto forfettario che entra in uno studio associato perde il regime agevolato.

STP: IRES, IRAP o trasparenza fiscale

La STP segue il regime fiscale della forma societaria scelta. Se è costituita come società di persone (s.n.c. o s.a.s. tra professionisti) vale la tassazione per trasparenza vista sopra. Se è costituita come S.r.l., che oggi è la forma più diffusa, è soggetta a IRES con aliquota ordinaria del 24% più IRAP, e i compensi erogati ai soci vengono tassati separatamente in capo a loro. In alternativa la STP srl può optare per la trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR, riservata alle S.r.l. a ristretta base sociale con soci persone fisiche e ricavi entro le soglie di legge: in questo caso il reddito viene imputato direttamente ai soci.

Anche qui il forfettario è escluso in radice. Lo stesso art. 1, comma 57, della L. 190/2014 prevede come causa ostativa sia la partecipazione a società di persone e associazioni professionali, sia il controllo diretto o indiretto di una S.r.l. che svolge attività riconducibile a quella del socio forfettario. Per un approfondimento completo sulle due forme collettive puoi leggere la nostra guida su Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026.

Codice ATECO 2025 per l’architetto: 71.11.09

Il codice ATECO è la sigla che identifica l’attività economica svolta e va comunicata all’Agenzia delle Entrate all’apertura della partita IVA o alla costituzione dello studio. Dal 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che ha sostituito la precedente. Per l’attività di architetto il codice da utilizzare è il 71.11.09.

Il vecchio codice 71.11.00 appartiene alla classificazione ATECO 2007 e va citato solo come riferimento storico o di raccordo, ad esempio quando si confrontano visure e documenti precedenti: non è il codice in uso nel 2026. Un dettaglio utile per chi sta valutando studio associato architetti STP: il codice è il medesimo in tutte e tre le forme. Cambia solo il punto in cui lo indichi, perché nello studio associato e nella STP va riportato nell’oggetto sociale e come attività prevalente del soggetto collettivo.

Inarcassa 2026: contributi in partita IVA, studio associato e STP

Molti architetti sperano che passare a una società alleggerisca la previdenza. Non è così: l’iscrizione a Inarcassa è legata all’iscrizione all’Albo e all’esercizio della professione, non alla forma giuridica scelta. Tutti e tre i modelli comportano quindi la contribuzione alla cassa di categoria.

Le due voci principali per il 2026 sono il contributo soggettivo, pari al 14,5% del reddito professionale netto, e il contributo integrativo, pari al 4% del fatturato (volume d’affari). Il contributo integrativo si addebita in fattura al cliente in aggiunta al compenso: per espressa previsione dell’art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 non è assoggettabile né all’IVA né all’IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale né del volume d’affari; non è inoltre soggetto a ritenuta d’acconto.

  • Contributo soggettivo minimo 2026: 2.785 euro
  • Contributo integrativo minimo 2026: 850 euro
  • Totale minimi 2026: 3.635 euro l’anno, dovuti anche con reddito pari a zero
  • Dichiarazione annuale obbligatoria anche a reddito zero, entro il 31 ottobre; per il 2026 la scadenza slitta al 2 novembre perché il 31 ottobre cade di sabato
  • La dichiarazione si trasmette tramite il portale telematico Inarcassa On Line: il CAF Centro Fiscale segue l’adempimento per te

Nello studio associato il contributo soggettivo si calcola pro quota su ciascun associato, sulla base del reddito attribuito dalla trasparenza fiscale, mentre il contributo integrativo del 4% si applica sul fatturato complessivo dello studio e viene poi ripartito tra gli associati. Nella STP, i soci professionisti iscritti all’Albo che esercitano l’attività restano iscritti individualmente a Inarcassa: la società in quanto tale non è iscritta alla cassa, ma i contributi gravano sui singoli soci professionisti in base ai redditi e alle quote loro attribuiti, secondo il regolamento Inarcassa vigente. Per tutti i dettagli su aliquote, minimi e massimali leggi la guida dedicata ai contributi Inarcassa 2026 per architetti.

Fatturazione elettronica e ritenuta d’acconto

La fatturazione elettronica è obbligatoria in tutte e tre le forme: partita IVA individuale, studio associato e STP. L’obbligo è stato esteso anche ai forfettari dal 2024, quindi non esiste più alcuna esenzione legata al regime fiscale. Ogni fattura deve transitare dal Sistema di Interscambio in formato XML.

In fattura il contributo integrativo Inarcassa del 4% va sempre esposto come voce distinta rispetto al compenso e non concorre alla base imponibile IVA. Per gestire correttamente queste righe senza errori, molti professionisti si appoggiano a un software dedicato come fatturazioneitalia.it, che nel piano Pro (89 € + IVA l’anno, 108,58 € IVA inclusa) automatizza cassa di previdenza, ritenuta e invio allo SdI. La cassa si applica riga per riga, così un rimborso spese resta fuori dal contributo, e si può scegliere se il contributo va in aggiunta al compenso o è già compreso nel prezzo concordato (in quel caso il portale lo scorpora e lo indica comunque a parte).

Cambia invece la ritenuta d’acconto, cioè l’anticipo di imposta che il cliente trattiene e versa allo Stato al posto tuo. Sui compensi del regime forfettario la ritenuta non si applica: il professionista dichiara in fattura la causa di esclusione. Sulle fatture emesse dallo studio associato verso committenti che sono sostituti d’imposta (imprese, enti, altri professionisti) la ritenuta del 20% si applica normalmente. Sulle fatture della STP srl, invece, la ritenuta non si applica: i compensi della società costituiscono reddito d’impresa e l’art. 25 del DPR 600/1973 esclude espressamente le prestazioni rese nell’esercizio di impresa (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 128/2018). È un aspetto che incide sui flussi di cassa e va considerato nel confronto tra studio associato architetti STP e attività individuale.

Responsabilità: cosa protegge davvero la STP srl

È il capitolo più frainteso. Con la partita IVA individuale la responsabilità patrimoniale è illimitata: il professionista risponde delle obbligazioni con tutto il proprio patrimonio personale. Nello studio associato la situazione non migliora, anzi si estende: la responsabilità è solidale e illimitata tra tutti gli associati per le obbligazioni dello studio. Non esiste alcuno scudo patrimoniale, e un creditore può rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi degli associati.

La STP srl introduce invece la responsabilità limitata al capitale sociale per le obbligazioni sociali: debiti verso fornitori, banche, locatori, dipendenti. Attenzione però, perché qui si concentra l’equivoco più pericoloso: la forma societaria non scherma la responsabilità professionale. Il singolo professionista che ha eseguito la prestazione risponde personalmente e illimitatamente verso il cliente per gli errori progettuali, e risponde allo stesso modo sul piano deontologico davanti all’Ordine. Lo conferma l’impianto dell’art. 10 della L. 183/2011: il comma 4, lett. c) impone che l’incarico sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti e che il socio incaricato sia designato dal cliente o gli sia comunicato per iscritto; la lett. c-bis) obbliga alla polizza per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti; il comma 7 assoggetta il socio professionista al codice deontologico del proprio ordine.

In pratica: la STP protegge il patrimonio dall’insolvenza dell’attività, non dalle conseguenze di un errore tecnico. Per quello serve una polizza di responsabilità civile professionale adeguata, che resta obbligatoria in ogni forma di esercizio.

Costi di gestione a confronto

Il peso burocratico cresce mano a mano che si passa dalla forma individuale a quella societaria. Non si tratta solo di quanto costa partire, ma soprattutto di quanto costa mantenere la struttura ogni anno.

  • Partita IVA individuale: costi di gestione più bassi, contabilità semplificata se sei in regime forfettario, nessun atto costitutivo, adempimenti dichiarativi ridotti
  • Studio associato: costi di costituzione contenuti (una scrittura privata, eventualmente registrata), ma tenuta della contabilità in regime di trasparenza e adempimenti dichiarativi aggiuntivi come il Modello Redditi SP e l’eventuale IRAP
  • STP srl: costi più elevati, tra atto costitutivo notarile, iscrizione al Registro delle Imprese e alla sezione speciale dell’Albo, redazione del bilancio, eventuale organo di controllo o revisore

La regola pratica è semplice: il costo della STP si ammortizza quando il fatturato è alto e i soci sono più di uno. Su volumi contenuti, lo stesso costo diventa un peso che erode il vantaggio fiscale. Prima di decidere serve una simulazione sui tuoi numeri reali, non su una media di settore.

Quando conviene lo studio associato e quando la STP

Riassumiamo la decisione in tre profili tipici, quelli che incontriamo più spesso quando un architetto ci chiede se passare allo studio associato o alla STP.

  • Partita IVA individuale: architetto che lavora da solo, con fatturato entro gli 85.000 euro, che vuole il minor carico fiscale e burocratico possibile grazie al regime forfettario
  • Studio associato: due o più architetti che vogliono condividere struttura, costi e clientela mantenendo una costituzione semplice, senza necessità di responsabilità limitata, con un fatturato che comunque supera le soglie del forfettario
  • STP srl: studi strutturati con fatturati significativi, che hanno bisogno di limitare la responsabilità patrimoniale (non quella professionale), di aprire a soci di capitale entro i limiti di legge e di una gestione più aziendale, orientata alla crescita e agli investimenti

Un errore frequente è associarsi troppo presto: due architetti che fatturano 50.000 euro ciascuno, entrambi in forfettario, perdono il regime agevolato nel momento stesso in cui costituiscono l’associazione. Se non ci sono ragioni organizzative forti, spesso conviene restare separati e regolare i rapporti con collaborazioni fatturate tra colleghi. Logiche analoghe valgono per altre professioni tecniche e ordinistiche: puoi confrontarle leggendo le guide su come aprire uno studio legale nel 2026 e su come aprire uno studio da geometra.

Esempio pratico: dai contributi alla scelta della forma

Immagina l’architetto Marco, che nel 2026 emette fatture per un volume d’affari di 70.000 euro e chiude con un reddito professionale netto di 60.000 euro. I contributi Inarcassa si calcolano così.

  • Contributo soggettivo: 14,5% di 60.000 euro = 8.700 euro (ampiamente sopra il minimo di 2.785 euro)
  • Contributo integrativo: 4% di 70.000 euro = 2.800 euro (sopra il minimo di 850 euro), addebitati in fattura ai clienti

Questi importi non cambiano a seconda della forma scelta, perché seguono il reddito e il fatturato del professionista, non la veste giuridica. Ciò che cambia è l’impostazione fiscale. Con 70.000 euro di compensi Marco è sotto la soglia degli 85.000 e può restare in regime forfettario: applica il coefficiente del 78%, deduce i contributi Inarcassa versati e paga l’imposta sostitutiva su quel risultato.

Se Marco si associa con la collega Giulia e insieme arrivano a 200.000 euro di fatturato con 120.000 euro di reddito ripartito al 50%, lo studio associato attribuisce 60.000 euro a testa, tassati con IRPEF progressiva a scaglioni; il contributo integrativo del 4% si calcola sui 200.000 euro complessivi e viene ripartito. Se invece scelgono la STP srl, la società paga IRES al 24% e IRAP sull’utile, mentre i soci vengono tassati sui compensi e sugli utili distribuiti, con la possibilità di modulare quanto lasciare in società per finanziare investimenti. È proprio questa flessibilità nella gestione degli utili, più che un risparmio automatico, il vero argomento a favore della STP.

Fonti

  • Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 10 – Società tra professionisti (Normattiva)
  • DM Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 – Regolamento sulle società tra professionisti (Normattiva)
  • Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 10 – Contributo integrativo Inarcassa (Normattiva)
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 – Regime forfetario e cause ostative (Normattiva)
  • Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 128 del 27 dicembre 2018, società tra professionisti (PDF)

Domande frequenti su studio associato architetti e STP

Un architetto in regime forfettario può entrare in uno studio associato?

Può entrarci, ma perde il regime forfettario. La partecipazione a un’associazione professionale è causa ostativa ai sensi dell’art. 1, comma 57, lett. d) della L. 190/2014. Dal momento in cui diventa associato, il reddito viene tassato con IRPEF a scaglioni per trasparenza. Prima di firmare qualsiasi scrittura privata, fai valutare l’impatto al CAF Centro Fiscale.

La STP è sempre una srl?

No. La Società tra Professionisti può assumere qualunque modello societario previsto dal codice civile: società di persone, società di capitali o cooperativa. Nella pratica la STP srl è la forma più diffusa, perché unisce responsabilità limitata e gestione flessibile, ma una s.n.c. o s.a.s. tra professionisti resta possibile e comporta la tassazione per trasparenza.

Chi paga i contributi Inarcassa nella STP?

I singoli soci professionisti iscritti all’Albo che esercitano l’attività. La società non è iscritta a Inarcassa in quanto tale: i contributi gravano sui soci in base ai redditi e alle quote loro attribuiti, secondo il regolamento Inarcassa vigente. Restano validi i minimi 2026 di 2.785 euro di soggettivo e 850 euro di integrativo.

Si può passare da partita IVA individuale a studio associato o STP senza perdere la clientela?

Sì, ma il passaggio va gestito con ordine: i contratti in corso vanno ricondotti al nuovo soggetto, occorre comunicare il cambio di intestazione ai clienti e sistemare i rapporti con i committenti pubblici. È una fase delicata anche sul piano fiscale, perché comporta la cessazione o la trasformazione della posizione individuale. Il CAF Centro Fiscale ti accompagna in tutti i passaggi, in ufficio a Udine oppure online.

Serve il notaio per costituire uno studio associato?

No: lo studio associato si costituisce con scrittura privata, eventualmente registrata, e non richiede l’atto notarile. È proprio questa la sua forza rispetto alla STP srl, che invece impone atto costitutivo notarile, iscrizione al Registro delle Imprese e alla sezione speciale dell’Albo. Il contenuto della scrittura va curato nel dettaglio: quote, apporti, recesso e ripartizione degli utili.

Quale codice ATECO devo indicare per lo studio associato di architetti?

Lo stesso della partita IVA individuale: il codice ATECO 2025 71.11.09, da riportare come attività prevalente e nell’oggetto sociale. Il codice 71.11.00 appartiene alla vecchia classificazione ATECO 2007 e serve solo come raccordo storico con i documenti precedenti.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Consulenza personalizzata per architetti al CAF Centro Fiscale

La scelta tra studio associato architetti STP e partita IVA individuale non si decide leggendo una tabella: dipende dal tuo fatturato, dal numero di colleghi coinvolti, dagli investimenti che hai in programma e dal rischio che vuoi tenere sul tuo patrimonio. Una valutazione sbagliata può costarti la perdita del regime forfettario oppure costi societari che non riesci ad ammortizzare.

Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca architetti e ingegneri nell’apertura della partita IVA, nella costituzione dello studio associato e nell’assistenza fiscale alla STP, con una simulazione costruita sui tuoi numeri reali e un preventivo personalizzato. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online, in tutta Italia.

Hai bisogno di assistenza per scegliere la forma di esercizio della tua attività? Contattaci per fissare un appuntamento: telefono 0432 1638640, WhatsApp 366 6018121, email info@centrofiscale.com. Ci trovi a Udine, in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B.

Ottobre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Modello Redditi PF 2026 per Forfettari: Quadro LM, Scadenza 31 Ottobre e Errori da Evitare

regime forfettario partita iva

Il Modello Redditi PF 2026 forfettari è la dichiarazione con cui ogni titolare di partita IVA in regime forfettario comunica all’Agenzia delle Entrate i ricavi o i compensi incassati nel 2025 e calcola l’imposta sostitutiva dovuta. L’imposta sostitutiva è una tassa unica che prende il posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP: invece di pagare più imposte separate, il forfettario ne paga una sola, con aliquota del 15% oppure del 5% nei primi anni di attività.

Molti contribuenti si chiedono perché non possano semplicemente usare il modello 730, più snello e conosciuto. La risposta è semplice: il 730 non prevede i quadri necessari per dichiarare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Chi ha una partita IVA forfettaria deve quindi utilizzare il Modello Redditi Persone Fisiche, compilando in particolare il quadro LM.

In questa guida completa al Modello Redditi PF 2026 forfettari vediamo chi è obbligato a presentarlo, come funziona il quadro LM passo per passo, quali dati richiede il quadro RS, come si deducono i contributi INPS, quali sono le scadenze del 31 ottobre 2026 e dei versamenti, e soprattutto quali sono gli errori più comuni da evitare. Un errore in dichiarazione, infatti, si traduce quasi sempre in imposte pagate in eccesso oppure in una futura comunicazione di irregolarità.

Indice dei contenuti

  1. Modello Redditi PF 2026 Forfettari: Chi Deve Presentarlo e Perché Non Basta il 730
  2. Il Quadro LM del Modello Redditi PF 2026 per Forfettari: Come si Compila
  3. Il Quadro RS: gli Obblighi Informativi del Regime Forfettario
  4. Contributi INPS Deducibili nel Quadro LM
  5. Calcolo dell’Imposta Sostitutiva: Aliquota 15% e Aliquota Agevolata 5%
  6. Soglie da Controllare: 85.000, 100.000 e 35.000 Euro
  7. Scadenza 31 Ottobre 2026: Quando Presentare il Modello Redditi PF
  8. Versamenti 2026: Saldo, Acconti e Codici Tributo F24
  9. Gli Errori più Comuni nel Modello Redditi PF 2026 dei Forfettari
  10. Ravvedimento Operoso: Come Rimediare a Errori e Ritardi
  11. Uscita dal Regime Forfettario in Corso d’Anno: Cosa Cambia in Dichiarazione
  12. Domande Frequenti sul Modello Redditi PF 2026 per Forfettari
  13. Assistenza del CAF per il Modello Redditi PF 2026 dei Forfettari

Modello Redditi PF 2026 Forfettari: Chi Deve Presentarlo e Perché Non Basta il 730

Il Modello Redditi PF 2026 forfettari riguarda tutte le persone fisiche che nel corso del 2025 hanno applicato il regime forfettario, anche solo per una parte dell’anno. Non conta quanto hai fatturato: l’obbligo dichiarativo esiste anche se hai incassato poco, e resta anche se hai avuto zero ricavi. In questo ultimo caso si parla di dichiarazione “a zero”, che serve comunque a documentare la posizione del contribuente.

Sono quindi tenuti alla presentazione del Modello Redditi PF i seguenti soggetti:

  • Professionisti forfettari con o senza cassa previdenziale (consulenti, grafici, formatori, fisioterapisti, psicologi, geometri e così via)
  • Ditte individuali artigiane e commerciali iscritte alla Camera di Commercio
  • Agenti e rappresentanti di commercio e altri intermediari
  • Chi ha aperto la partita IVA nel 2025, anche a fine anno e anche senza aver emesso fatture
  • Chi ha chiuso la partita IVA nel 2025, per i mesi in cui è stata attiva
  • Chi affianca alla partita IVA un lavoro dipendente o una pensione

Quest’ultimo caso è il più insidioso. Immagina che Laura lavori come impiegata part-time e, la sera, svolga attività di traduttrice con partita IVA forfettaria. Laura non può presentare il 730 per lo stipendio e “ignorare” la partita IVA: deve dichiarare tutti i redditi in un unico Modello Redditi PF 2026, indicando lo stipendio nel quadro dedicato al lavoro dipendente e i compensi da traduzioni nel quadro LM. Le due imposte si calcolano separatamente, ma la dichiarazione è una sola.

Un aspetto poco noto: nel Modello Redditi PF trovano spazio anche gli oneri detraibili e deducibili (spese mediche, interessi del mutuo, ristrutturazioni, previdenza complementare). Se hai solo redditi forfettari, però, queste detrazioni fiscali non possono essere utilizzate: l’imposta sostitutiva non le assorbe. È una delle ragioni per cui vale la pena farsi valutare la convenienza complessiva del regime da un operatore esperto, soprattutto in presenza di un coniuge capiente a cui trasferire alcune spese.

Il Quadro LM del Modello Redditi PF 2026 per Forfettari: Come si Compila

Il quadro LM è il cuore del Modello Redditi PF 2026 forfettari. È la sezione in cui si dichiarano i ricavi e i compensi, si applica il coefficiente di redditività, si deducono i contributi previdenziali e si liquida l’imposta sostitutiva. Il quadro è diviso in sezioni: la Sezione II è dedicata al regime forfettario (la Sezione I riguarda invece il vecchio regime di vantaggio, ormai residuale).

La compilazione segue una logica precisa, che possiamo riassumere in quattro passaggi.

1. Dati identificativi dell’attività

Per prima cosa si indicano il codice attività e il requisito di accesso al regime. Chi beneficia dell’aliquota agevolata del 5% deve barrare l’apposita casella che attesta la condizione di nuova attività. Se svolgi più attività con codici diversi, va indicato il codice prevalente e, nei righi successivi, i ricavi vanno ripartiti per gruppo di appartenenza: è qui che nascono molti errori di calcolo, perché a coefficienti diversi corrispondono imposte diverse.

2. Coefficiente di redditività e codice ATECO

Il coefficiente di redditività è la percentuale dei tuoi incassi che il Fisco considera “reddito”. In parole semplici: lo Stato presume che una parte di quello che incassi serva a coprire i costi dell’attività, e tassa solo la percentuale rimanente. Non devi quindi dimostrare le spese sostenute, perché sono già considerate in modo forfettario. Il coefficiente dipende dal tipo di attività svolta:

  • 78% per le attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie
  • 86% per costruzioni e attività immobiliari
  • 67% per le altre attività economiche (voce residuale)
  • 62% per gli intermediari del commercio
  • 40% per commercio, industrie alimentari, alloggio e ristorazione
  • 54% per il commercio ambulante di prodotti non alimentari

Una precisazione tecnica utile: dal 1° gennaio 2025 la classificazione delle attività economiche in vigore è l’ATECO 2025, che ha rinumerato molti codici. Per individuare il coefficiente, però, resta il riferimento al codice ATECO 2007 corrispondente, fino all’emanazione del nuovo decreto di raccordo. Tradotto: se il tuo codice è stato riclassificato d’ufficio, il coefficiente non cambia, ma occorre verificare la corrispondenza corretta prima di compilare il Modello Redditi PF 2026.

3. Dal reddito lordo al reddito imponibile

Il calcolo procede così: ricavi o compensi incassati × coefficiente di redditività = reddito lordo. Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori versati nel 2025, ottenendo il reddito imponibile su cui applicare l’aliquota. Attenzione al principio di cassa: contano gli incassi effettivi del 2025, non le fatture emesse e non ancora pagate.

4. Un esempio pratico di quadro LM

Supponiamo che Marco sia un consulente informatico forfettario. Nel 2025 ha incassato 40.000 euro di compensi, con coefficiente al 78%, e ha versato 8.000 euro di contributi alla Gestione Separata INPS. Il suo reddito lordo è di 31.200 euro (40.000 × 78%); sottraendo i contributi si ottiene un reddito imponibile di 23.200 euro. L’imposta sostitutiva al 15% è quindi pari a 3.480 euro. Nota bene: se Marco si fosse dimenticato di indicare i contributi, avrebbe pagato 4.680 euro, cioè 1.200 euro in più del dovuto.

Per recuperare correttamente incassi e fatture dell’anno può essere molto utile consultare il cassetto fiscale con le fatture elettroniche, dove sono archiviati i documenti transitati dal Sistema di Interscambio.

Il Quadro RS: gli Obblighi Informativi del Regime Forfettario

Oltre al quadro LM, il Modello Redditi PF 2026 forfettari richiede la compilazione di una sezione specifica del quadro RS, dedicata agli obblighi informativi previsti dalla legge per chi applica il regime agevolato. Si tratta di dati che non incidono sul calcolo dell’imposta, ma che l’Agenzia delle Entrate utilizza per i controlli e per le analisi statistiche: una sorta di “fotografia” della tua attività.

Le informazioni richieste variano a seconda che si svolga un’attività d’impresa o una professione, e riguardano tipicamente:

  • il numero dei dipendenti e dei collaboratori impiegati nell’anno
  • i costi per il personale e per prestazioni di terzi
  • gli acquisti di materie prime, semilavorati e merci per le imprese
  • i consumi di energia elettrica, telefonia e carburante
  • i compensi corrisposti a terzi per attività direttamente collegate alla professione
  • i beni strumentali utilizzati, come immobili, veicoli e attrezzature

Molti forfettari saltano questa sezione pensando che sia facoltativa, dato che non modifica l’imposta da pagare. È un errore: l’omessa compilazione del quadro RS costituisce una dichiarazione irregolare e può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa, oltre a richiedere una dichiarazione integrativa. Anche per questo motivo è importante conservare durante l’anno le ricevute delle spese: pur non essendo deducibili, alcune di esse vanno comunque dichiarate.

Un caso particolare riguarda chi opera con l’aiuto di familiari: se hai costituito un’impresa familiare in regime forfettario, la gestione dei dati del quadro RS e dei contributi dei collaboratori richiede attenzioni ulteriori, perché l’imposta sostitutiva resta interamente a carico del titolare.

Contributi INPS Deducibili nel Quadro LM

La deduzione dei contributi previdenziali è il principale “sconto” riconosciuto nel Modello Redditi PF 2026 forfettari. La regola è chiara: i contributi obbligatori effettivamente versati nel 2025 si sottraggono dal reddito determinato con il coefficiente, riducendo la base su cui si calcola l’imposta sostitutiva. Vale il principio di cassa: se hai pagato in ritardo, nel 2025, la rata di contributi di competenza 2024, quella rata si deduce nella dichiarazione di quest’anno.

I contributi deducibili cambiano in base alla gestione previdenziale di appartenenza. Ecco le aliquote di riferimento per il 2026, utili anche per stimare i versamenti futuri:

  • Gestione Separata INPS (professionisti senza cassa): 26,07%, ridotta al 24% per chi ha già un’altra copertura pensionistica obbligatoria
  • Artigiani: aliquota 24% con contributo minimo annuo di 4.521,36 euro
  • Commercianti: aliquota 24,48% con contributo minimo annuo di 4.611,64 euro
  • Casse professionali (medici, avvocati, geometri, psicologi e altri albi): aliquote e minimi fissati dai singoli regolamenti

Artigiani e commercianti forfettari possono chiedere all’INPS la riduzione contributiva del 35%, che alleggerisce la cassa ma riduce anche l’accredito ai fini pensionistici. Attenzione a un punto spesso frainteso: in Gestione Separata la riduzione del 35% non esiste, perché è prevista solo per le gestioni di artigiani e commercianti. Chi versa alla Gestione Separata paga in acconto e a saldo insieme alle imposte, con gli stessi termini della dichiarazione.

Non sono deducibili, invece, le somme pagate a titolo di sanzioni o interessi e i contributi versati per soggetti estranei all’attività; fanno eccezione i contributi corrisposti per i collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, oppure non a carico quando il titolare non esercita il diritto di rivalsa, che restano deducibili dal titolare ai sensi dell’art. 1 c. 64 della L. 190/2014. Ricorda inoltre che il reddito dichiarato nel quadro LM viene utilizzato anche per il calcolo dell’ISEE e per le prestazioni collegate: una dichiarazione corretta ha effetti che vanno molto oltre le imposte.

Calcolo dell’Imposta Sostitutiva: Aliquota 15% e Aliquota Agevolata 5%

Nel Modello Redditi PF 2026 forfettari l’imposta si calcola applicando al reddito imponibile una sola aliquota. Quella ordinaria è del 15%; le nuove attività beneficiano invece di un’aliquota ridotta al 5% per il periodo d’imposta di inizio attività e i quattro successivi, cioè per un massimo di cinque anni.

Per accedere al 5% non basta aver aperto la partita IVA di recente: servono tre requisiti, che vanno rispettati tutti insieme.

  • Non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività d’impresa, arte o professione, nemmeno in forma associata o familiare
  • L’attività non deve costituire mera prosecuzione di un’attività svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo (con l’eccezione della pratica obbligatoria per l’accesso a una professione)
  • In caso di subentro in un’attività altrui, i ricavi del periodo precedente non devono superare il limite di 85.000 euro

Facciamo un esempio. Giulia ha aperto la partita IVA nel 2025 come artigiana, con coefficiente al 67%. Ha incassato 20.000 euro e versato 2.939 euro di contributi con la riduzione del 35%. Il reddito lordo è di 13.400 euro, l’imponibile scende a 10.461 euro e l’imposta al 5% ammonta a 523,05 euro. Con l’aliquota ordinaria del 15% avrebbe pagato oltre 1.500 euro: la differenza spiega perché verificare i requisiti dell’agevolazione è così importante, anche in fase di apertura della partita IVA.

Un chiarimento frequente: i cinque anni si contano per periodi d’imposta, non per mesi. Chi ha aperto la partita IVA a novembre 2021 ha “consumato” il primo anno con due soli mesi di attività, e dal 2026 applica quindi l’aliquota ordinaria del 15%.

Soglie da Controllare: 85.000, 100.000 e 35.000 Euro

La compilazione del Modello Redditi PF 2026 è anche il momento della verità sulle soglie del regime. Sono tre i numeri da tenere sotto controllo, e ciascuno produce conseguenze diverse. Per un quadro completo dei requisiti puoi consultare la nostra guida al regime forfettario 2026.

  • 85.000 euro di ricavi o compensi incassati: è il limite per restare nel regime. Se lo superi senza oltrepassare i 100.000, il forfettario resta valido per tutto l’anno in corso e si passa al regime ordinario dall’anno successivo
  • 100.000 euro: soglia di fuoriuscita immediata. L’IVA diventa dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento, e il reddito dell’intero anno va tassato con le regole ordinarie IRPEF
  • 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o pensione percepiti nell’anno precedente: se superi questo limite, il regime forfettario non è applicabile (causa ostativa), salvo cessazione del rapporto di lavoro

La soglia di 35.000 euro è stata elevata dalla precedente misura di 30.000 euro e resta confermata sia per il 2025 sia per il 2026. È un punto che genera molta confusione: contano i redditi da lavoro dipendente o pensione dell’anno precedente, non quelli dell’anno in cui applichi il regime. Un pensionato che percepisce 36.000 euro di pensione, quindi, non può utilizzare il forfettario per la sua attività autonoma.

Va poi ricordato il limite di 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente e accessorio: superandolo si perde il regime. Non esiste più, invece, il vecchio limite sui beni strumentali, abrogato da anni: chi te lo indica ancora come requisito di accesso sta usando informazioni superate.

Scadenza 31 Ottobre 2026: Quando Presentare il Modello Redditi PF

Il termine ordinario per la presentazione telematica del Modello Redditi PF 2026 è il 31 ottobre 2026, come previsto dall’art. 2 del DPR 322/1998 nella formulazione vigente. Poiché nel 2026 il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è festivo, la trasmissione si considera tempestiva se effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo, lunedì 2 novembre 2026.

Attenzione a non confondere le date con quelle del 730: la dichiarazione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati si chiude il 30 settembre, mentre il Modello Redditi PF dei forfettari ha un mese in più. La presentazione avviene esclusivamente in via telematica: non è ammessa la consegna allo sportello postale, riservata a casi particolari e con termini diversi.

Riepiloghiamo le date che ogni forfettario dovrebbe segnare in agenda:

  • 31 ottobre 2026 (slittamento a lunedì 2 novembre): invio telematico del Modello Redditi PF 2026 per l’anno d’imposta 2025
  • 30 giugno 2026 (per forfettari e soggetti ISA prorogato al 20 luglio 2026): saldo dell’imposta sostitutiva 2025 e primo acconto 2026
  • 20 agosto 2026: stessi versamenti con maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse (termine lungo dopo la proroga)
  • 30 novembre 2026: secondo acconto dell’imposta sostitutiva
  • Entro 90 giorni dalla scadenza: possibilità di dichiarazione tardiva con sanzione ridotta

Chi presenta la dichiarazione tramite un intermediario abilitato, come un CAF o un professionista, riceve la ricevuta telematica di avvenuta presentazione: è il documento che prova il rispetto della scadenza e va conservato con cura insieme alla copia della dichiarazione.

Versamenti 2026: Saldo, Acconti e Codici Tributo F24

Nel regime forfettario presentazione e pagamento seguono calendari diversi, e questo disallineamento è fonte di molti equivoci. L’imposta sostitutiva relativa al 2025 si versa infatti a saldo entro il 30 giugno 2026, quindi ben prima della scadenza dichiarativa del 31 ottobre 2026. Alla stessa data si paga il primo acconto per l’anno in corso.

Gli acconti servono a versare in anticipo l’imposta dell’anno in corso e si calcolano, con il metodo storico, sull’imposta dell’anno precedente: 50% con la prima rata e 50% con la seconda (per i forfettari, come per i soggetti ISA, non vale la ripartizione 40/60). Riprendendo l’esempio di Marco, che ha chiuso il 2025 con 3.480 euro di imposta, nel 2026 verserà 1.740 euro con la prima rata e 1.740 euro a novembre. Se l’acconto complessivo risulta non superiore a 206 euro si versa in un’unica soluzione a novembre.

I pagamenti si effettuano con modello F24, utilizzando i codici tributo dedicati al regime forfettario:

  • 1792 – saldo dell’imposta sostitutiva
  • 1790 – prima rata di acconto (50%)
  • 1791 – seconda rata di acconto o acconto in unica soluzione (50%)
  • Codici INPS distinti per gestione (artigiani, commercianti, Gestione Separata), indicati nella sezione previdenziale del modello

I versamenti in scadenza al 30 giugno possono essere rateizzati, con applicazione di interessi, mentre il secondo acconto di novembre non è rateizzabile. Segnaliamo infine un adempimento collegato che i forfettari spesso trascurano: l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche superiori a 77,47 euro di imponibile, che si versa con codici tributo propri e scadenze trimestrali.

Gli Errori più Comuni nel Modello Redditi PF 2026 dei Forfettari

Dall’esperienza quotidiana allo sportello emergono sempre gli stessi sbagli. Conoscerli in anticipo è il modo migliore per non ritrovarsi con imposte pagate in eccesso o con una comunicazione di irregolarità dopo due anni. Ecco gli errori più frequenti nel Modello Redditi PF 2026 forfettari.

  • Dimenticare la deduzione dei contributi INPS: è l’errore più costoso, perché gonfia l’imponibile e fa pagare imposte non dovute
  • Applicare il coefficiente sbagliato: usare il 67% invece del 78%, o viceversa, altera l’intero calcolo
  • Omettere il quadro RS: rende la dichiarazione irregolare e sanzionabile
  • Confondere fatture emesse e incassi: nel forfettario vale il principio di cassa, contano i soldi effettivamente ricevuti
  • Sbagliare il calcolo degli acconti, versando il 100% a giugno o dimenticando la rata di novembre
  • Non dichiarare gli altri redditi (stipendio, pensione, affitti), convinti che l’imposta sostitutiva “copra tutto”
  • Applicare il 5% oltre il quinto periodo d’imposta o senza avere i requisiti di nuova attività

A questi si aggiungono errori più sottili ma altrettanto rilevanti: la mancata indicazione dei compensi soggetti a ritenuta d’acconto subita per errore dal committente, il trattamento dei rimborsi spese e la gestione dei contributi previdenziali addebitati in fattura, che per i professionisti senza cassa costituiscono parte integrante del compenso e concorrono al limite degli 85.000 euro.

Un buon controllo finale consiste nel confrontare i dati dichiarati con l’elenco delle fatture elettroniche e con i modelli F24 versati nell’anno. È esattamente la verifica incrociata che eseguiamo al CAF Centro Fiscale di Udine prima di trasmettere qualsiasi dichiarazione.

Ravvedimento Operoso: Come Rimediare a Errori e Ritardi

Se ti accorgi di un errore dopo l’invio, oppure se hai superato la scadenza, esiste uno strumento che permette di sistemare la posizione pagando sanzioni molto ridotte: il ravvedimento operoso. Funziona come una sorta di “autodenuncia premiata”: chi si mette in regola spontaneamente, prima che arrivi un controllo, paga una frazione della sanzione piena.

Nel caso del Modello Redditi PF 2026 forfettari possono verificarsi tre situazioni tipiche.

  • Dichiarazione tardiva entro 90 giorni: si considera valida e la sanzione fissa di 250 euro è riducibile a 25 euro con il ravvedimento
  • Dichiarazione omessa oltre i 90 giorni: la dichiarazione non è più regolarizzabile allo stesso modo e la sanzione è commisurata alle imposte dovute, con riduzioni possibili in caso di presentazione spontanea
  • Errori nei dati dichiarati: si rimedia con una dichiarazione integrativa, versando eventuali imposte, interessi e sanzione ridotta

Per i versamenti tardivi la sanzione si riduce progressivamente in funzione del ritardo: pochi giorni di scostamento costano una percentuale minima, mentre il ravvedimento entro 30 o 90 giorni beneficia di riduzioni a un decimo o a un nono del minimo, con l’aggiunta degli interessi legali calcolati giorno per giorno. Abbiamo approfondito l’intero meccanismo, con tutte le riduzioni applicabili, nella guida alla dichiarazione dei redditi tardiva 2026.

Il consiglio pratico è non improvvisare: sbagliare il calcolo del ravvedimento o il codice tributo dell’F24 equivale, per l’Agenzia delle Entrate, a non averlo fatto. Far predisporre il conteggio da un operatore esperto evita di pagare due volte.

Uscita dal Regime Forfettario in Corso d’Anno: Cosa Cambia in Dichiarazione

L’uscita dal regime agevolato è il caso che complica maggiormente il Modello Redditi PF 2026 forfettari. Se hai superato i 100.000 euro di incassi, il regime decade immediatamente: l’IVA è dovuta dall’operazione che ha determinato il superamento e il reddito dell’intero anno va determinato con le regole ordinarie, con obbligo di tenuta delle scritture contabili e compilazione dei quadri RE (lavoro autonomo) o RG (impresa) invece del quadro LM.

Se invece hai superato gli 85.000 euro restando sotto i 100.000, il 2025 si dichiara ancora nel quadro LM con l’imposta sostitutiva, e il passaggio al regime ordinario decorre dal 2026. La stessa logica vale quando si verifica una causa ostativa in corso d’anno, ad esempio l’acquisizione di una partecipazione in una società di persone o il superamento del limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente.

Il cambio di regime porta con sé adempimenti ulteriori, tra cui la gestione della cosiddetta rettifica della detrazione IVA, la fatturazione con IVA verso i clienti, la liquidazione periodica dell’imposta e l’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi professionali, che nel forfettario non si applica. Sono aspetti che tratteremo in approfondimenti dedicati: se la tua attività sta crescendo e ti stai avvicinando alle soglie, è opportuno pianificare il passaggio prima che avvenga, non dopo.

Fonti

  • Agenzia delle Entrate, Modello Redditi Persone Fisiche 2026 – Quando e come presentarlo
  • Agenzia delle Entrate, Regime forfetario
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 – Regime forfetario
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2 – Termini di presentazione della dichiarazione
  • INPS, circolare n. 8 del 3 febbraio 2026 – Gestione Separata: aliquote, minimale e massimale 2026
  • INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 – Artigiani e commercianti: contributi 2026
  • Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, art. 58 – Acconti in due rate del 50%
  • Agenzia delle Entrate, Come si paga l’Irpef – Professionisti (acconti di ISA e forfetari)

Domande Frequenti sul Modello Redditi PF 2026 per Forfettari

Un forfettario può presentare il 730 invece del Modello Redditi PF 2026?

No. Il 730 non contiene il quadro LM e non consente di dichiarare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Chi ha una partita IVA forfettaria deve utilizzare il Modello Redditi PF 2026, inserendo nello stesso modello anche eventuali redditi da lavoro dipendente, pensione o locazione.

Devo presentare il Modello Redditi PF 2026 anche se non ho incassato nulla?

Sì. Se la partita IVA è stata attiva anche solo per una parte del 2025, l’obbligo dichiarativo rimane, con una dichiarazione “a zero”. Omettere la presentazione espone a sanzioni anche in assenza di imposta dovuta.

Qual è la vera scadenza del Modello Redditi PF 2026?

Il termine è il 31 ottobre 2026 per l’invio telematico. Cadendo di sabato, ed essendo il 1° novembre festivo, l’invio è tempestivo se effettuato entro lunedì 2 novembre 2026. Meglio però non arrivare all’ultimo giorno: eventuali documenti mancanti richiedono tempo per essere recuperati.

I contributi INPS si deducono per competenza o per cassa?

Per cassa: nel quadro LM si deducono i contributi obbligatori effettivamente versati nel 2025, anche se riferiti ad annualità precedenti. I contributi pagati nel 2026 si dedurranno nella dichiarazione dell’anno prossimo.

Posso scaricare le spese dell’attività nel quadro LM?

No, con un’unica eccezione. Nel regime forfettario i costi sono già considerati in modo forfettario dal coefficiente di redditività, quindi non si deducono analiticamente. L’unica deduzione ammessa riguarda i contributi previdenziali obbligatori.

Ho un lavoro dipendente da 36.000 euro: posso restare forfettario?

No. Il superamento del limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o pensione nell’anno precedente costituisce causa ostativa e impedisce l’applicazione del regime, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.

Chi può aiutarmi nella compilazione del Modello Redditi PF 2026?

La dichiarazione può essere predisposta e trasmessa da un intermediario abilitato. Il CAF Centro Fiscale si occupa dell’intera pratica: raccolta dei documenti, verifica degli incassi, calcolo dell’imposta sostitutiva e degli acconti, compilazione dei quadri LM e RS, invio telematico e consegna della ricevuta.

Assistenza del CAF per il Modello Redditi PF 2026 dei Forfettari

Il Modello Redditi PF 2026 forfettari sembra semplice, ma concentra in pochi righi calcoli che incidono direttamente su quanto pagherai: coefficiente, deduzione dei contributi, aliquota applicabile, acconti. Un dato inserito male non produce un errore evidente, produce una imposta sbagliata, in eccesso o in difetto. Nel primo caso perdi soldi, nel secondo rischi una contestazione a distanza di anni.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno centinaia di partite IVA forfettarie nella compilazione del quadro LM e del quadro RS, nella predisposizione degli F24 e nella pianificazione dei versamenti. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia: puoi inviarci i documenti e ricevere la dichiarazione pronta, senza spostarti. Su richiesta forniamo un preventivo personalizzato, calibrato sulla tua situazione e sul numero di quadri da compilare.

La scadenza del 31 ottobre 2026 è vicina e i tempi di raccolta dei documenti non sono mai immediati: ti consigliamo di prenotare un appuntamento con qualche settimana di margine, così da avere il tempo di verificare incassi, contributi versati e requisiti del regime.

Hai bisogno di assistenza per il Modello Redditi PF 2026 e per il tuo regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza dedicata.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare il quadro LM e il quadro RS, calcolare l’imposta sostitutiva e gli acconti e trasmettere il tuo Modello Redditi PF 2026 in tempo per la scadenza del 31 ottobre. Su richiesta ti forniamo un preventivo personalizzato.

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    Ottobre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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    NOTIZIE

    Fondo Ismea-Inail 2026, c’è la proroga: come ottenere i contributi per l’agricoltura

    Buone notizie per le imprese agricole: il fondo Ismea-Inail 2026 proroga i termini per presentare domanda e ottenere i contributi destinati alla sicurezza dei trattori. La misura, pensata per favorire l’ammodernamento dei mezzi agricoli e forestali, avrebbe dovuto chiudersi il 15 settembre 2026, ma Ismea ha deciso di spostare la scadenza al 15 dicembre per dare a più aziende la possibilità di aderire. Una decisione accolta con favore dalle associazioni di categoria del settore, che da tempo chiedevano più tempo per organizzare gli interventi.

    Il fondo nasce da un accordo di collaborazione tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), Inail, Ismea e il Crea, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti sul lavoro in agricoltura, uno dei settori più esposti al rischio infortuni. Vediamo nel dettaglio come funziona la misura, quali sono i requisiti per accedervi, chi deve materialmente presentare la domanda e qual è la nuova scadenza.

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è il Fondo Ismea-Inail 2026 per la sicurezza in agricoltura
    2. Fondo Ismea-Inail 2026 proroga: la nuova scadenza al 15 dicembre
    3. Chi può richiedere i contributi e per quali interventi
    4. Come si presenta la domanda: il ruolo dell’officina
    5. Importi e percentuali del contributo
    6. Domande frequenti sul fondo Ismea-Inail 2026

    Cos’è il Fondo Ismea-Inail 2026 per la sicurezza in agricoltura

    Il fondo Ismea-Inail è uno strumento da 10 milioni di euro, finanziato da Inail e gestito da Ismea su iniziativa del Masaf. L’accordo di collaborazione che ha dato il via alla misura è stato firmato il 9 dicembre 2025 e coinvolge, oltre a Ismea e Inail, anche il Masaf e il Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

    L’obiettivo del fondo è chiaro: incentivare la messa in sicurezza dei trattori agricoli e forestali già in uso presso le aziende, riducendo così il rischio di incidenti che, purtroppo, ogni anno coinvolgono numerosi operatori del settore. Non si tratta quindi di un contributo per l’acquisto di un trattore nuovo, ma di un sostegno economico per gli interventi di adeguamento e ammodernamento dei mezzi già posseduti dalle imprese.

    La misura si inserisce in un quadro più ampio di politiche che collegano sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e competitività delle imprese agricole, temi che negli ultimi anni hanno assunto un peso crescente nelle strategie di sostegno al comparto primario.

    Fondo Ismea-Inail 2026 proroga: la nuova scadenza al 15 dicembre

    La notizia principale riguarda proprio i tempi. Con l’avviso pubblicato sulla pagina del bando, Ismea ha prorogato al 15 dicembre 2026, ore 12:00, il termine per la presentazione delle domande. Il precedente termine era fissato proprio al 15 settembre 2026, a sua volta frutto di uno slittamento rispetto alle finestre originarie del bando (compilazione e pre-convalida dal 15 aprile al 15 maggio 2026, invio definitivo dal 19 al 29 maggio 2026).

    Un punto importante da chiarire: la proroga non riguarda soltanto chi aveva già avviato la pratica nella primavera scorsa. Il nuovo termine copre l’accreditamento, la compilazione, la pre-convalida e la successiva presentazione delle domande: chi non ha ancora fatto nulla può, quindi, iniziare l’iter da zero, a condizione che le risorse non siano nel frattempo esaurite. Di conseguenza è slittata anche la pubblicazione dell’elenco delle domande presentate: già rinviata dal 12 giugno al 2 ottobre 2026 con la proroga precedente, ora passa dal 2 ottobre 2026 al 12 gennaio 2027.

    La proroga è stata accolta positivamente dalle associazioni di categoria, tra cui Federacma, che ne aveva formalmente fatto richiesta e ha espresso apprezzamento per la decisione di Ismea. Un gesto che, secondo gli operatori del settore, tiene conto delle difficoltà organizzative che spesso caratterizzano le piccole e medie realtà agricole, alle prese con carichi di lavoro stagionali e risorse limitate per gestire le pratiche amministrative.

    Attenzione però a non arrivare all’ultimo momento: le richieste vengono esaminate in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Avere tempo fino a dicembre non significa che i fondi saranno ancora capienti a dicembre.

    Chi può richiedere i contributi e per quali interventi

    Il fondo si rivolge alle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori agricolo, agroindustriale e agromeccanico e agroalimentare. Due requisiti sono espressamente richiesti: l’iscrizione al Registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola o agromeccanica e la regolarità dei versamenti contributivi Inps e dei premi assicurativi Inail.

    Gli interventi finanziabili riguardano la messa in sicurezza e l’ammodernamento dei trattori agricoli o forestali già in dotazione e sono un elenco chiuso. Rientrano nel bando:

    • il dispositivo per agevolare il riposizionamento della struttura di protezione ROPS abbattibile;
    • il dispositivo di avviso acustico e/o visivo di cintura di sicurezza non allacciata;
    • il dispositivo di avviso acustico e/o visivo di abbandono del posto di guida senza freno di stazionamento inserito;
    • la telecamera con sistema di avviso per ostacoli o persone presenti nella zona di lavoro;
    • l’inclinometro o indicatore di pendenza, per ridurre il rischio di capovolgimento.

    È importante sottolineare che la misura non copre l’acquisto di un trattore nuovo: il sostegno è destinato esclusivamente all’installazione dei dispositivi di sicurezza sui mezzi già posseduti dall’impresa. Va inoltre ricordato che ogni impresa può presentare una sola domanda, riferita a un solo trattore.

    Come si presenta la domanda: il ruolo dell’officina

    Questo è l’aspetto che genera più equivoci: l’impresa agricola non presenta direttamente la domanda. La richiesta viene trasmessa dall’officina di autoriparazione che esegue l’intervento, la quale deve prima accreditarsi sulla piattaforma telematica di Ismea.

    La procedura si articola in due passaggi obbligatori. Nel primo, la pre-convalida, l’officina compila la domanda, carica la documentazione richiesta (a partire dal preventivo dei lavori) e ottiene un codice univoco. Nel secondo, l’invio, la domanda viene convalidata e trasmessa utilizzando quel codice: una domanda non pre-convalidata non può essere presentata. Entrambi i passaggi devono concludersi entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2026.

    Anche l’erogazione segue la stessa logica: il contributo viene liquidato sul conto corrente del soggetto proponente, cioè l’officina che ha realizzato l’intervento, e non direttamente all’azienda agricola. Per l’imprenditore agricolo interessato, il primo passo pratico è quindi individuare un’officina accreditata sulla piattaforma Ismea e concordare con questa l’intervento e il preventivo.

    Importi e percentuali del contributo

    Per quanto riguarda l’entità del sostegno, il contributo a fondo perduto è pari al minore tra due valori: l’80% dei costi ammissibili sostenuti e 2.000 euro. Il tetto di 2.000 euro è quindi il massimo riconoscibile per impresa nell’ambito del bando, non un importo moltiplicabile per ogni singolo dispositivo installato: coerentemente, ogni azienda può presentare una sola domanda per un solo trattore.

    Il contributo è concesso nell’ambito della disciplina degli aiuti de minimis: le imprese devono quindi tenere conto del massimale de minimis già utilizzato negli esercizi precedenti.

    Complessivamente, con una dotazione di 10 milioni di euro e una valutazione a sportello in ordine cronologico, il fondo rappresenta un’opportunità concreta ma a risorse limitate per le imprese agricole che vogliono investire nella sicurezza dei propri mezzi senza sostenere l’intero costo dell’intervento.

    Fonti

    • Inail, “Sicurezza in agricoltura, presentati i nuovi interventi per l’ammodernamento del parco macchine” (16 dicembre 2025): accordo di cooperazione Masaf-Inail-Ismea-Crea del 9 dicembre 2025
    • Ismea, Bando per interventi di ammodernamento e miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli o forestali, con l’avviso di proroga al 15 dicembre 2026

    Domande frequenti sul fondo Ismea-Inail 2026

    Qual è la nuova scadenza del fondo Ismea-Inail 2026?
    La domanda può essere presentata fino alle ore 12:00 del 15 dicembre 2026, a seguito della proroga comunicata da Ismea con avviso sulla pagina del bando. Il nuovo termine vale per accreditamento, compilazione, pre-convalida e invio.

    Il fondo finanzia l’acquisto di un trattore nuovo?
    No. La misura sostiene esclusivamente l’installazione dei dispositivi di sicurezza elencati dal bando sui trattori agricoli o forestali già posseduti dall’impresa.

    Chi può accedere ai contributi?
    Le micro, piccole e medie imprese dei settori agricolo, agroindustriale, agromeccanico e agroalimentare, iscritte al Registro delle imprese come impresa agricola o agromeccanica e in regola con i versamenti Inps e Inail.

    Quanto vale il contributo?
    Il contributo è pari al minore tra l’80% dei costi ammissibili e 2.000 euro. I 2.000 euro sono il massimo per impresa, non per singolo intervento: ogni azienda può presentare una sola domanda per un solo trattore, in regime de minimis.

    Deve presentare la domanda l’azienda agricola?
    No. La domanda è trasmessa dall’officina di autoriparazione che esegue l’intervento, previo accreditamento sulla piattaforma Ismea, con procedura in due fasi (pre-convalida e invio). Anche il contributo viene erogato all’officina.

    La proroga del fondo Ismea-Inail 2026 offre quindi alle imprese agricole più tempo per valutare e organizzare gli interventi di sicurezza sui propri trattori, in un settore dove la prevenzione degli infortuni resta una priorità condivisa da istituzioni e associazioni di categoria. Fermo restando che le risorse sono assegnate in ordine cronologico e che la pratica passa dall’officina accreditata, muoversi per tempo resta la scelta più prudente.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Ottobre 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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    Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione Elettronica

    Errori Fattura Elettronica 2026: Come Correggere e Ravvedimento Operoso

    fatturazione elettronica CAF Udine

    Anche con i migliori software di fatturazione elettronica, prima o poi capita di commettere un errore: una fattura scartata dallo SDI, un importo sbagliato, un codice fiscale errato o semplicemente una fattura emessa fuori termine. Sapere come correggere rapidamente ed eventualmente ricorrere al ravvedimento operoso è fondamentale per evitare sanzioni pesanti. Questa guida aggiornata al 2026 ti spiega tutto quello che devi sapere.

    Indice dei contenuti

    1. Tipologie di errori nella fattura elettronica
    2. Fattura scartata dallo SDI: cosa fare entro 5 giorni
    3. Fattura accettata con errori: nota di variazione (nota credito o debito)
    4. Sanzioni per omessa o tardiva fatturazione
    5. Ravvedimento operoso 2026: tutte le percentuali aggiornate
    6. Come si versa il ravvedimento: F24 e codici tributo
    7. Software che previene gli errori SDI
    8. Domande frequenti (FAQ)
    9. Link utili e approfondimenti

    Tipologie di errori nella fattura elettronica

    Prima di capire come correggere, è utile distinguere le tre situazioni principali in cui può trovarsi una fattura elettronica trasmessa allo SDI (Sistema di Interscambio):

    • Fattura scartata dallo SDI: il Sistema di Interscambio ha rilevato un errore formale e ha rifiutato la fattura (codici errore SDI come 00400, 00401, 00420);
    • Fattura accettata ma con dati errati: la fattura è stata consegnata al destinatario ma contiene un errore di importo, codice fiscale, descrizione o codice natura IVA;
    • Fattura non emessa nei termini: la fattura avrebbe dovuto essere emessa entro 12 giorni dall’operazione (o il 15 del mese successivo per le differite) ma è stata omessa o trasmessa in ritardo.

    Fattura scartata dallo SDI: cosa fare entro 5 giorni

    Quando lo SDI scarta una fattura, invia al mittente una ricevuta di scarto con il relativo codice di errore. Hai 5 giorni dalla notifica di scarto per ritrasmettere la fattura corretta con la stessa data e lo stesso numero, senza incorrere in sanzioni (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018).

    Procedura operativa:

    • Correggi l’errore segnalato dal codice di scarto SDI;
    • Ritrasmetti la fattura con la stessa data e numero originali entro 5 giorni dallo scarto;
    • Se i 5 giorni scadono, emetti una nuova fattura con la data del giorno in cui procedi alla correzione (questo può configurare una fattura tardiva con relative sanzioni).

    I codici di errore SDI più frequenti

    CodiceDescrizione erroreSoluzione
    00400Formato file non valido (XML malformato)Rigenerare il file XML con il software
    00401File duplicato (stessa fattura già inviata)Verificare se è già stata consegnata; se sì, non fare nulla
    00403Codice fiscale cedente/prestatore non validoCorreggere il codice fiscale nel software
    00420Partita IVA non valida o non attivaVerificare la P.IVA su Agenzia Entrate e correggere
    00430Codice destinatario non validoVerificare il codice destinatario a 7 caratteri (B2B) o 6 (PA)

    Fattura accettata con errori: nota di variazione (nota credito o debito)

    Se la fattura è stata accettata dallo SDI ma contiene un errore (importo sbagliato, IVA errata, descrizione inesatta), non puoi semplicemente annullarla. Devi emettere una nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633:

    • Nota di credito (TD04): per ridurre l’importo fatturato. Si usa quando hai fatturato troppo, vuoi stornare una fattura già registrata o riconoscere un rimborso/sconto al cliente;
    • Nota di debito (TD05): per aumentare l’importo. Si usa quando hai fatturato troppo poco o devi addebitare un costo aggiuntivo non incluso nella fattura originale.

    La nota di variazione deve riportare il riferimento alla fattura originale (numero e data) e va trasmessa anch’essa tramite SDI. Dal punto di vista contabile, la nota di credito riduce l’IVA a debito del cedente e quella a credito del cessionario.

    Variazione in aumento: quando si può fare

    La nota di debito (variazione in aumento) è sempre possibile. La nota di credito (variazione in diminuzione) può essere emessa:

    • in caso di accordo tra le parti (sconto concordato post-fattura), ma non oltre un anno dall’operazione;
    • per reso di merce;
    • per errori materiali di fatturazione (se hanno comportato un’IVA non dovuta, entro un anno dall’operazione);
    • in caso di mancato pagamento da parte del cliente: dalla data di apertura di una procedura concorsuale (per le procedure avviate dal 26 maggio 2021, dopo il DL 73/2021), dall’omologa di un accordo di ristrutturazione o dalla pubblicazione di un piano attestato, oppure dopo una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa (art. 26, comma 3-bis). Qui non vale il limite di un anno: l’IVA si recupera in detrazione nei termini dell’art. 19 del DPR 633/1972.

    Sanzioni per omessa o tardiva fatturazione

    Se non si emette la fattura entro i termini previsti (12 giorni per la fattura immediata, 15 del mese successivo per la differita), si configura una violazione fiscale soggetta a sanzioni. Le sanzioni in vigore nel 2026 per omessa o tardiva fatturazione sono:

    • Sanzione minima: 300 euro per singola violazione (art. 6, comma 4); se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, la sanzione è da 250 a 2.000 euro;
    • Sanzione proporzionale: 70% dell’IVA non documentata (per operazioni soggette a IVA), come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 dopo il D.Lgs. 87/2024;
    • Per operazioni in regime forfettario (non soggette a IVA, codice N2.2) si applica l’art. 6, comma 2: sanzione del 5% dei compensi non documentati, con un minimo di 300 euro; solo se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito la sanzione è da 250 a 2.000 euro.

    Per i forfettari, l’obbligo di fatturazione elettronica è in vigore senza esenzioni dal 2024. In caso di omessa fattura, la sanzione non è calcolata sull’IVA (il forfettario non la applica) ma sui compensi non documentati.

    Ravvedimento operoso 2026: tutte le percentuali aggiornate

    Il ravvedimento operoso permette di sanare spontaneamente le violazioni fiscali con sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie, prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo. Con il D.Lgs. 87/2024 (riforma sanzioni tributarie) le riduzioni del ravvedimento sono cambiate per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

    La sanzione base per omessa fatturazione di operazioni imponibili è passata dal 90% al 70% dell’imposta non documentata. Il ravvedimento riduce il minimo della sanzione (70% dell’imposta, con un minimo di 300 euro) nella misura seguente, secondo l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 in vigore per le violazioni dal 1° settembre 2024:

    Quando si regolarizzaRiduzioneSanzione ridotta (sul 70% dell’imposta)Esempio sul minimo di 300 euro
    Entro 90 giorni dalla violazione1/9 del minimo (lett. a-bis)7,78% dell’imposta33,33 euro
    Entro il termine della dichiarazione IVA relativa all’anno della violazione1/8 (lett. b)8,75% dell’imposta37,50 euro
    Oltre il termine di quella dichiarazione1/7 (lett. b-bis)10% dell’imposta42,86 euro
    Dopo lo schema di atto non preceduto da verbale1/6 (lett. b-ter)11,67% dell’imposta50,00 euro
    Dopo il verbale di constatazione (PVC), prima dello schema di atto1/5 (lett. b-quater)14% dell’imposta60,00 euro
    Dopo lo schema di atto relativo a una violazione constatata con PVC1/4 (lett. b-quinquies)17,5% dell’imposta75,00 euro

    Nota: la riduzione a 1/10 entro 30 giorni e quella “sprint” (1/15 per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni) riguardano il mancato o tardivo versamento dell’imposta, punito con il 25% (art. 13 del D.Lgs. 471/1997), non l’errore di fatturazione. Se la fattura tardiva ha comportato anche un minor versamento di IVA, quella violazione si regolarizza a parte, con le sue riduzioni. Per le operazioni dei forfettari le stesse frazioni si applicano al minimo della sanzione dell’art. 6, comma 2 (per esempio 1/9 di 300 euro = 33,33 euro entro 90 giorni).

    Esempio pratico di calcolo ravvedimento

    Supponiamo che un professionista abbia emesso una fattura da 1.000 euro (IVA al 22% = 220 euro) con 45 giorni di ritardo. Sanzione ordinaria: 70% × 220 = 154 euro, che però è inferiore al minimo di 300 euro previsto dall’art. 6, comma 4: si parte quindi da 300 euro. Con ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione: 300 × 1/9 = 33,33 euro di sanzione ridotta, più gli interessi, se c’è imposta da versare, al tasso legale fissato ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia. Se invece il ritardo non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, la sanzione è da 250 a 2.000 euro e il ravvedimento entro 90 giorni costa 250 × 1/9 ≈ 27,78 euro.

    Per le fatture dei forfettari (non soggette a IVA) la sanzione è il 5% dei compensi non documentati, con un minimo di 300 euro: su una fattura da 1.000 euro si parte da 300 euro, quindi 300 × 1/9 ≈ 33,33 euro entro 90 giorni. Se la violazione non rileva neppure ai fini del reddito, il minimo è 250 euro e si pagano circa 27,78 euro.

    Come si versa il ravvedimento: F24 e codici tributo

    Il ravvedimento operoso si versa tramite modello F24 utilizzando i codici tributo specifici per sanzioni e interessi. I principali codici per violazioni IVA (fatturazione) sono:

    • 8904: sanzioni pecuniarie IVA;
    • 1991: interessi sul ravvedimento IVA;
    • il codice tributo dell’imposta principale (es. 6099 per IVA annuale, 6001-6012 per versamenti mensili).

    Il pagamento deve includere tre voci distinte: l’imposta evasa, la sanzione ridotta e gli interessi. Non è possibile effettuare compensazioni parziali senza rispettare queste tre componenti.

    Software che previene gli errori SDI

    Molti errori nella fatturazione elettronica sono prevenibili con un buon software. Un software di qualità dovrebbe avvisarti in tempo reale di:

    • partite IVA non valide nel database SDI prima dell’invio;
    • codice destinatario errato (lunghezza non corretta per B2B/PA);
    • codice natura IVA incongruente con il tipo di operazione;
    • scadenza dei 12 giorni per l’emissione imminente.

    Vuoi un software che ti avvisi prima che la fattura venga scartata? fatturazioneitalia.it include validazione in tempo reale, gestione automatica dei codici natura per forfettari (N2.2, RF19) e supporto incluso. Già nel piano Start, a 49 € + IVA l’anno (59,78 € IVA inclusa), trovi le note di credito per stornare una fattura sbagliata e le fatture passive. Prezzo bloccato 3 anni per contratto e 14 giorni di prova gratuita senza carta.

    Fonti

    • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6 (sanzioni per violazioni degli obblighi di documentazione IVA) – Normattiva
    • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 (ravvedimento operoso) – Normattiva
    • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 (sanzione per omessi o tardivi versamenti) – Normattiva
    • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26 (note di variazione) – Normattiva
    • Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 (fattura scartata dallo SdI e nuovo invio entro 5 giorni)

    Domande frequenti (FAQ)

    Posso annullare una fattura elettronica già consegnata?

    No, le fatture elettroniche non si “annullano” come i vecchi documenti cartacei. Devi emettere una nota di credito (TD04) per stornare l’importo e, se necessario, riemettere la fattura corretta con un nuovo numero e la data attuale.

    Ho emesso una fattura con partita IVA sbagliata del cliente: cosa faccio?

    Se la fattura è stata accettata dallo SDI (il sistema non verifica sempre la validità della P.IVA del cessionario), emetti una nota di credito (TD04) che storna completamente la fattura sbagliata, poi riemetti la fattura corretta con la P.IVA giusta.

    Il ravvedimento operoso si può fare dopo un controllo fiscale?

    Sì, entro certi limiti. Per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate il ravvedimento resta possibile anche dopo l’inizio di un controllo, ma non dopo la notifica di un atto di liquidazione o di accertamento (art. 13, comma 1-ter, D.Lgs. 472/1997). Dopo un processo verbale di constatazione (PVC) la riduzione scende a 1/5; dopo la comunicazione dello schema di atto è 1/6 o 1/4.

    Sono un forfettario: se emetto la fattura in ritardo, devo pagare l’IVA?

    No. Il forfettario non è soggetto a IVA, quindi non si configura IVA evasa. Si applica l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 471/1997: 5% dei compensi non documentati, con un minimo di 300 euro; se la violazione non rileva neppure ai fini del reddito, da 250 a 2.000 euro. Con il ravvedimento entro 90 giorni paghi 1/9 del minimo: per esempio 33,33 euro partendo da 300 euro, oppure 27,78 euro partendo da 250 euro.

    Qual è il termine per il ravvedimento per una fattura omessa?

    Il ravvedimento è possibile fino a quando l’Agenzia delle Entrate non notifica un atto di liquidazione o di accertamento. In pratica, puoi regolarizzare anche dopo anni, ma la riduzione diminuisce con il tempo: 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro il termine della dichiarazione IVA relativa all’anno della violazione, 1/7 oltre quel termine; dopo un PVC, 1/5.

    Link utili e approfondimenti

    Per approfondire altri aspetti della fatturazione elettronica:

    • Guida completa alla fatturazione elettronica 2026 — obbligo, scadenze, software;
    • Fatturazione elettronica forfettario 2026 — codice N2.2 e adempimenti specifici;
    • Codici natura IVA — tabella completa N1-N7;
    • Fatturazione elettronica B2B 2026 — esigibilità IVA e sanzioni.

    Disclosure: fatturazioneitalia.it è sviluppato da BeSmart srl, partner di Centro Fiscale Udine. La menzione è trasparente e non sostituisce una consulenza fiscale personalizzata.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Ottobre 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-07 15:00:002026-10-11 22:23:53Errori Fattura Elettronica 2026: Come Correggere e Ravvedimento Operoso
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    Portiere a termine: diritto di precedenza in condominio

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Il diritto di precedenza portiere condominio torna al centro dell’attenzione ogni volta che un contratto a tempo determinato del custode giunge alla scadenza. Molti amministratori non sanno che, al termine del rapporto, il portiere può aver maturato un diritto preciso a essere richiamato per un futuro posto a tempo indeterminato. Si tratta di una tutela prevista dalla legge sul lavoro a termine, applicata al caso specifico del portierato condominiale, dove l’amministratore agisce come rappresentante del condominio-datore di lavoro. Capire come funziona questo meccanismo è essenziale sia per chi amministra lo stabile sia per il lavoratore che rischia di perdere un’opportunità se non fa valere i propri diritti nei tempi corretti.

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è il diritto di precedenza nel lavoro a termine
    2. Come si applica al portiere di condominio a termine
    3. Quando matura e come si esercita il diritto di precedenza
    4. Cosa rischia il condominio che non rispetta il diritto di precedenza
    5. Domande frequenti sul diritto di precedenza del portiere in condominio

    Cos’è il diritto di precedenza nel lavoro a termine

    Il diritto di precedenza è disciplinato dall’articolo 24 del D.Lgs. 81/2015, la norma che regola i contratti a tempo determinato in Italia. In base a questa disposizione, il lavoratore che ha prestato servizio per più di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, anche sommando più contratti a termine successivi, acquisisce il diritto a essere preferito rispetto ad altri candidati quando il datore di lavoro decide di assumere personale a tempo indeterminato per le stesse mansioni già svolte.

    Questo diritto non è automatico: va richiamato espressamente nell’atto scritto con cui si fissa il termine del contratto, e il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà di avvalersene. La finalità della norma è evidente: tutelare chi ha già dimostrato affidabilità e competenza in un determinato ruolo, evitando che il datore di lavoro assuma una persona esterna ignorando chi ha già lavorato per lui.

    Come si applica al portiere di condominio a termine

    Nel caso del portierato, il condominio è a tutti gli effetti il datore di lavoro collettivo, mentre l’amministratore ne è il rappresentante legale nei rapporti con il personale. Quando un condominio assume un portiere o un custode con contratto a tempo determinato e successivamente decide di stabilizzare la posizione, ad esempio trasformando un incarico stagionale in un posto fisso, deve tenere conto del diritto di precedenza portiere condominio maturato dal lavoratore che ha già prestato servizio nello stabile.

    Questo significa che, se il portiere uscente ha superato i sei mesi di servizio e ha comunicato per iscritto di voler esercitare il diritto, il condominio non può semplicemente bandire una nuova selezione ignorando la sua posizione. L’amministratore, già impegnato in numerosi adempimenti gestionali e fiscali come il versamento della ritenuta d’acconto tramite F24 del Condominio, deve quindi aggiungere alla propria checklist anche la verifica di questi diritti del personale dipendente, spesso trascurati proprio perché meno noti rispetto agli obblighi fiscali.

    Quando matura e come si esercita il diritto di precedenza

    Perché scatti il diritto di precedenza portiere condominio devono ricorrere alcune condizioni precise. Il lavoratore deve aver superato i sei mesi complessivi di servizio, anche sommando contratti diversi con interruzioni, e le mansioni per cui si chiede la precedenza devono coincidere con quelle già svolte durante i rapporti a termine. Non basta però aver lavorato a lungo: la legge richiede un passaggio formale imprescindibile.

    Il portiere deve infatti manifestare per iscritto, in modo chiaro e inequivocabile, la volontà di avvalersi del diritto di precedenza entro i termini previsti dalla normativa, di norma entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Una volta esercitato correttamente il diritto, questo resta valido per le assunzioni a tempo indeterminato che il condominio effettua nei dodici mesi successivi alla scadenza del contratto a termine. In pratica, per tutto questo periodo il condominio, se assume a tempo indeterminato per le stesse mansioni, deve dare la preferenza al lavoratore che ha esercitato il diritto; la legge non gli impone invece di comunicargli in anticipo le nuove assunzioni.

    • Requisito temporale: più di sei mesi di servizio complessivo, anche non continuativo
    • Mansioni identiche: il nuovo posto deve riguardare le stesse funzioni già svolte
    • Comunicazione scritta: manifestazione di volontà del lavoratore entro i termini di legge
    • Durata del diritto: efficace per le assunzioni nei dodici mesi successivi alla cessazione

    Cosa rischia il condominio che non rispetta il diritto di precedenza

    Se il condominio ignora il diritto di precedenza portiere condominio e assume un’altra persona per le stesse mansioni, il nuovo contratto resta valido: la legge non prevede l’annullamento dell’assunzione irregolare. Il portiere escluso può però agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno subito, quantificato in base alla perdita economica e al pregiudizio professionale derivante dalla mancata riassunzione. Si tratta di un tema che si affianca ad altre pronunce recenti in materia di diritto del lavoro, come quella sul licenziamento e la proporzionalità nei limiti tracciati dalla Cassazione, segno di come la giurisprudenza stia affinando le tutele dei lavoratori anche in contesti particolari come quello condominiale.

    Non è la prima volta che il condominio si trova ad affrontare questioni giuridiche articolate al di fuori della gestione ordinaria: basti pensare a cosa succede con le spese condominiali ereditate dagli eredi di un condomino moroso. Anche in questo caso, come per il diritto di precedenza del personale dipendente, la responsabilità finisce per ricadere sull’amministratore, chiamato a conoscere norme che vanno ben oltre la contabilità dello stabile.

    Fonti

    • Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 24 – Diritti di precedenza
    • Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 19 – Apposizione del termine e durata massima (atto scritto)

    Domande frequenti sul diritto di precedenza del portiere in condominio

    Dopo quanto tempo matura il diritto di precedenza del portiere?
    Il diritto matura quando il lavoratore ha prestato servizio per più di sei mesi complessivi presso lo stesso condominio, anche sommando più contratti a termine successivi.

    Come deve comunicare il portiere la volontà di esercitare il diritto di precedenza?
    Deve manifestarlo per iscritto in modo chiaro al condominio, di norma entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine.

    Per quanto tempo resta valido il diritto di precedenza?
    Il diritto di precedenza portiere condominio resta efficace per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei dodici mesi successivi alla scadenza del contratto a termine.

    Cosa succede se il condominio assume un’altra persona senza rispettare la precedenza?
    Il nuovo contratto resta valido, ma il lavoratore escluso può chiedere in sede civile il risarcimento del danno subito per la mancata riassunzione.

    Chi risponde in condominio della corretta applicazione del diritto di precedenza?
    L’amministratore, in quanto rappresentante del condominio-datore di lavoro, è tenuto a conoscere e rispettare questi obblighi nella gestione del personale dipendente, portieri e custodi compresi.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Ottobre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-07 11:00:002026-09-29 07:29:37Portiere a termine: diritto di precedenza in condominio
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    Indagini sui conti correnti e doppia attività: l’onere della prova resta al contribuente

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Le indagini sui conti correnti restano uno degli strumenti più incisivi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per ricostruire il reddito reale dei contribuenti. Un tema tornato di attualità riguarda in particolare chi svolge una doppia attività, ad esempio un lavoro dipendente affiancato da una partita IVA, oppure due attività economiche distinte. In questi casi, quando sul conto corrente compaiono movimenti non giustificati — i versamenti per qualunque contribuente, i prelevamenti solo per i titolari di reddito d’impresa — la regola è chiara: è il contribuente a dover dimostrare che quei movimenti non rappresentano reddito imponibile. Si tratta della cosiddetta inversione dell’onere della prova, disciplinata dall’articolo 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e confermata da un orientamento ormai consolidato della Cassazione.

    Capire come funziona questo meccanismo è importante non solo per chi ha già ricevuto un questionario o un accertamento, ma anche in ottica preventiva: sapere quali documenti conservare può evitare contestazioni fiscali anche a distanza di anni.

    Indice dei contenuti

    1. Cosa sono le indagini finanziarie sui conti correnti
    2. L’onere della prova a carico del contribuente: cosa dice la legge
    3. Doppia attività: quando il conto corrente diventa sospetto
    4. Come tutelarsi: documentazione e buone pratiche
    5. Domande frequenti sulle indagini sui conti correnti

    Cosa sono le indagini finanziarie sui conti correnti

    Le indagini finanziarie sono verifiche che l’Agenzia delle Entrate può attivare acquisendo dati bancari, postali e finanziari relativi a conti correnti, depositi titoli, carte di credito e altri rapporti. L’accesso a queste informazioni avviene tramite l’Anagrafe dei rapporti finanziari, che raccoglie in automatico i dati trasmessi dagli intermediari, rendendo molto più semplice per il Fisco incrociare i movimenti bancari con i redditi dichiarati.

    Quando dall’incrocio emergono versamenti — o, per i titolari di reddito d’impresa, anche prelevamenti — che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può presumere che si tratti di ricavi o compensi non dichiarati. Questa è, in sintesi, la logica della cosiddetta presunzione bancaria: non serve che l’Agenzia dimostri l’origine reddituale di ogni singolo movimento, perché la legge stessa autorizza a considerarlo tale fino a prova contraria.

    L’onere della prova a carico del contribuente: cosa dice la legge

    L’articolo 32 del DPR 600/1973 stabilisce che i dati e gli elementi acquisiti nei conti correnti possono essere posti a base delle rettifiche fiscali se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione del reddito, oppure che non hanno rilevanza fiscale. In altre parole, spetta al contribuente fornire la prova contraria, spiegando in modo puntuale e documentato la provenienza o la destinazione di ogni movimento contestato.

    La Cassazione ha più volte ribadito questo principio, chiarendo che non sono sufficienti dichiarazioni generiche: occorrono riscontri oggettivi, come contratti, ricevute, bonifici tracciabili o altra documentazione idonea a collegare in modo specifico ogni singola operazione bancaria a un fatto non imponibile.

    Le differenze tra lavoratori autonomi, imprenditori e dipendenti

    Non tutti i contribuenti sono trattati allo stesso modo, ma la linea di confine non passa tra chi ha la partita IVA e chi è dipendente: passa tra titolari di reddito d’impresa e tutti gli altri contribuenti. Per gli imprenditori la presunzione bancaria è più severa e riguarda sia i versamenti sia i prelevamenti non giustificati, che possono essere considerati ricavi non dichiarati se non ne viene provata la diversa natura, ad esempio perché destinati al pagamento di fornitori o collaboratori. Lo ha confermato anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 10/2023, ribadendo la legittimità della presunzione sui prelevamenti per chi svolge attività d’impresa.

    Per i lavoratori autonomi e i professionisti, comprese le partite IVA in regime forfettario, e per i lavoratori dipendenti il quadro è invece diverso. Con la sentenza n. 228/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’estensione della presunzione sui prelevamenti ai redditi di lavoro autonomo, perché nei conti dei professionisti entrate e spese personali si mescolano inevitabilmente con quelle dell’attività, rendendo irrazionale presumere che ogni prelievo corrisponda a un compenso in nero. Per questi contribuenti, quindi, i prelevamenti non giustificati non possono essere considerati automaticamente reddito occultato. Resta invece valida per la generalità dei contribuenti, imprenditori compresi, la presunzione sui versamenti non giustificati: se non trovano riscontro nella dichiarazione dei redditi, si presumono reddito imponibile salvo prova contraria, come confermato da diverse pronunce della Cassazione, tra cui l’ordinanza n. 7389/2026.

    Doppia attività: quando il conto corrente diventa sospetto

    La situazione si complica per chi svolge una doppia attività, per esempio un lavoratore dipendente che ha aperto anche una partita IVA, o chi gestisce due attività economiche parallele. In questi casi conta molto la natura della seconda attività. Se si tratta di una vera e propria attività d’impresa, per esempio un’impresa individuale di commercio o artigianato, e il conto corrente, pur intestato alla persona fisica, risulta riferibile anche a quell’attività, si applica la presunzione più severa: sia i versamenti sia i prelevamenti non giustificati possono essere considerati ricavi non dichiarati.

    Diverso è il caso di chi affianca al lavoro dipendente una partita IVA da lavoro autonomo, ad esempio come libero professionista o consulente, anche in regime forfettario. Anche se il conto viene utilizzato in modo promiscuo per incassi professionali, spese personali e stipendio, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 i prelevamenti non giustificati non possono essere presunti compensi in nero. Resta invece valida la presunzione sui versamenti non giustificati, che vanno comunque documentati con cura. La distinzione tra seconda attività d’impresa e seconda attività di lavoro autonomo è quindi decisiva per capire quanto sia ampio il perimetro della presunzione bancaria applicabile.

    Un discorso simile vale per chi gestisce redditi da criptovalute o altre attività finanziarie parallele: anche in questi ambiti la tracciabilità dei movimenti è un elemento centrale in caso di controllo, come spiegato nel nostro approfondimento sul quadro RW e la compilazione per le criptovalute.

    Come tutelarsi: documentazione e buone pratiche

    Di fronte a un possibile controllo, la miglior difesa resta la prevenzione. Conservare nel tempo la documentazione che giustifica movimenti bancari non ricorrenti è essenziale per evitare che, anni dopo, diventi impossibile ricostruirne l’origine. Tra gli elementi utili da mantenere agli atti rientrano:

    • atti di donazione o dichiarazioni liberali tra familiari, anche informali ma datate;
    • contratti di prestito tra privati, meglio se con data certa;
    • documentazione relativa a disinvestimenti finanziari o vendite di beni (auto, immobili, oggetti di valore);
    • ricevute ed estratti conto che colleghino incassi e pagamenti alla specifica attività lavorativa;
    • risposte tempestive e complete a eventuali questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate.

    Un altro suggerimento pratico, soprattutto per chi ha una doppia attività, è mantenere separati i conti correnti utilizzati per il lavoro dipendente, per la partita IVA e per la gestione personale. Questa semplice accortezza rende molto più agevole dimostrare, in caso di richiesta da parte del Fisco, la reale natura di ogni movimento e riduce il rischio che l’intero conto venga considerato riferibile all’attività economica.

    Va inoltre ricordato che, in caso di accertamento basato su indagini finanziarie, i tempi per fornire la prova contraria sono spesso stretti: la tempestività nella raccolta e nella presentazione della documentazione può fare la differenza tra un accertamento archiviato e uno confermato.

    Fonti

    • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (poteri degli uffici e indagini finanziarie, presunzione su versamenti e prelevamenti) – Normattiva

    Domande frequenti sulle indagini sui conti correnti

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Ottobre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-07 09:00:002026-09-29 07:30:47Indagini sui conti correnti e doppia attività: l’onere della prova resta al contribuente
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