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NOTIZIE

Bonus 500 Euro Partite IVA, Domande “In Lavorazione”: Cosa Controlla INPS?

Bonus Partita IVA Under 35

A settembre 2026 migliaia di titolari di partita IVA che hanno presentato domanda per il bonus 500 euro collegato al Decreto Coesione si ritrovano con lo stato della pratica ancora fermo su “in lavorazione”. Una situazione che genera comprensibile preoccupazione, soprattutto perché l’INPS aveva annunciato l’avvio dei pagamenti già nei mesi scorsi. In questo articolo spieghiamo che cosa significa realmente questo stato, quali verifiche sta effettuando l’Istituto e cosa può fare chi si trova con la domanda in lavorazione.

Prima di entrare nel dettaglio dei controlli, è utile ricordare a cosa si riferisce questa misura e chi può richiederla, per poi capire perché tante domande restano sospese prima dell’esito definitivo.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il bonus 500 euro per le partite IVA
  2. Cosa significa “domanda in lavorazione” su INPS
  3. I controlli INPS sulle domande in lavorazione
  4. Tempi indicativi e verifica dello stato della domanda
  5. Cosa fare se la domanda resta bloccata

Cos’è il bonus 500 euro per le partite IVA

Il bonus 500 euro partite IVA nasce nell’ambito del Decreto Coesione (articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), la misura pensata per sostenere l’avvio di nuove attività da parte dei giovani. Il contributo, pari a 500 euro al mese per un massimo di 36 mesi ed esente IRPEF, è destinato a chi ha aperto la partita IVA o avviato un’impresa in un arco temporale definito, trovandosi in stato di disoccupazione al momento dell’avvio e operando in uno dei settori individuati come strategici.

Con un successivo messaggio (messaggio INPS n. 270 del 27 gennaio 2026), l’INPS ha chiarito che il bonus spetta anche ai liberi professionisti con partita IVA, non solo alle imprese in senso stretto. Per questa platea è stata aperta una finestra straordinaria per la presentazione delle domande tra la fine di gennaio e i primi giorni di marzo 2026. Proprio l’ampliamento della platea e i tempi ristretti spiegano, almeno in parte, il volume elevato di pratiche che l’INPS sta ancora esaminando.

Chi segue anche altre misure di sostegno al reddito può consultare il nostro approfondimento sui pagamenti INPS di ottobre 2026, utile per avere un quadro generale del calendario dell’Istituto.

Cosa significa “domanda in lavorazione” su INPS

Nel linguaggio delle procedure INPS, lo stato “in lavorazione” indica che la domanda è stata acquisita correttamente dal sistema ma non ha ancora concluso l’istruttoria. Non significa automaticamente un problema: molte pratiche restano in questo stato per il tempo fisiologico necessario ai controlli incrociati con le banche dati previdenziali, fiscali e anagrafiche. Solo una parte delle domande in lavorazione, quindi, nasconde effettivamente un’anomalia da risolvere.

Il punto critico, per il bonus 500 euro partite IVA, è che i tempi si sono allungati oltre le attese iniziali. L’INPS aveva infatti indicato l’estate come periodo di avvio dei pagamenti, ma a settembre molte richieste risultano ancora sospese, il che ha spinto l’Istituto a fornire chiarimenti ufficiali sulle cause del rallentamento.

I controlli INPS sulle domande in lavorazione

Con un messaggio dedicato pubblicato a giugno 2026 (messaggio INPS n. 1955 del 10 giugno 2026), l’INPS ha individuato due situazioni principali che tengono le domande in lavorazione più a lungo del previsto. Si tratta di verifiche automatiche che incrociano i dati dichiarati dal richiedente con quanto risulta nelle banche dati previdenziali.

  • Iscrizione a una Cassa previdenziale esterna all’INPS: per i professionisti iscritti a una cassa di categoria (ad esempio ordini professionali con cassa autonoma), l’Istituto deve prima acquisire l’esito del controllo sulla regolarità contributiva, un passaggio che richiede tempo aggiuntivo perché coinvolge un ente terzo.
  • Contributi versati alla Gestione Separata senza iscrizione formale: quando un richiedente ha effettuato versamenti alla Gestione Separata ma dal sistema non risulta regolarmente iscritto a quella gestione, l’INPS deve chiarire la discordanza prima di poter definire la pratica.

Accanto a queste due casistiche specifiche, restano validi i controlli ordinari che l’INPS effettua su qualsiasi prestazione di questo tipo: verifica dei requisiti reddituali dichiarati, controllo dell’effettiva apertura della partita IVA nel periodo previsto, riscontro dello stato di disoccupazione al momento dell’avvio dell’attività ed eventuale incompatibilità con altre misure di sostegno già percepite dallo stesso soggetto. Se la documentazione presentata risulta incompleta o incoerente, l’INPS può richiedere integrazioni documentali, che allungano ulteriormente i tempi di definizione.

Tempi indicativi e verifica dello stato della domanda

Per le prestazioni non pensionistiche gestite dall’INPS, i tempi di istruttoria variano in base alla complessità della pratica e al numero di domande da esaminare in un dato periodo. In via generale, per pratiche che richiedono controlli incrociati con altri enti (come le casse previdenziali esterne) i tempi possono estendersi indicativamente tra i 30 e i 90 giorni, ma si tratta di un ordine di grandezza orientativo: i tempi effettivi dipendono dal singolo caso e dal carico di lavoro degli uffici territoriali.

Chi ha presentato la domanda per il bonus 500 euro può consultare l’esito accedendo con la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS) all’area riservata del sito INPS, nella sezione dedicata all’incentivo del Decreto Coesione. In quella sezione l’Istituto rende visibile lo stato aggiornato della pratica e, in caso di esito negativo, il motivo del rigetto. È consigliabile controllare periodicamente anche il proprio fascicolo previdenziale e la casella di posta elettronica certificata (PEC), poiché eventuali richieste di integrazione documentale vengono comunicate proprio attraverso questi canali.

Va inoltre ricordato che l’INPS, in comunicazioni successive, ha segnalato la chiusura delle lavorazioni relative ad altre mensilità del bonus, con i pagamenti in arrivo sui conti correnti nei giorni successivi. Un segnale che lascia intendere come l’Istituto stia progressivamente smaltendo l’arretrato, pur con tempistiche non uniformi tra le diverse platee di beneficiari.

Cosa fare se la domanda resta bloccata

Quando una domanda in lavorazione per il bonus 500 euro partite IVA supera i tempi indicativi senza alcun aggiornamento, la prima cosa da fare è verificare con attenzione il proprio fascicolo previdenziale online, controllando se siano presenti richieste di documenti integrativi non ancora notate. È utile anche verificare la propria posizione contributiva, in particolare per chi è iscritto a una cassa previdenziale di categoria diversa dall’INPS, poiché come visto è proprio questa la casistica più frequente di rallentamento.

In presenza di dubbi sulla propria posizione contributiva o sull’iscrizione alla Gestione Separata, è possibile richiedere chiarimenti direttamente ai canali di assistenza INPS (contact center o area riservata MyINPS). Chi si occupa anche di altre pratiche legate a controlli INPS può trovare utile il nostro approfondimento sui controlli INPS sull’Assegno Unico, che segue una logica di verifica simile a quella applicata al bonus partite IVA.

Le informazioni riportate in questo articolo sono aggiornate a settembre 2026 e si basano sulle comunicazioni ufficiali dell’INPS disponibili a questa data. Data la complessità della materia e il susseguirsi di aggiornamenti da parte dell’Istituto, si raccomanda di verificare sempre lo stato della propria pratica direttamente sul portale INPS (MyINPS) prima di trarre conclusioni definitive sulla propria posizione.

Fonti

  • Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (Decreto Coesione), art. 21, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Normattiva)
  • Messaggio INPS n. 270 del 27 gennaio 2026 (domanda dei liberi professionisti dal 31 gennaio al 2 marzo 2026)
  • Messaggio INPS n. 1955 del 10 giugno 2026 (conclusione dell’istruttoria, domande in attesa di regolarità contributiva, riesame)

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Bonus-Partita-IVA-Under-35.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-07 07:00:002026-09-29 07:31:11Bonus 500 Euro Partite IVA, Domande “In Lavorazione”: Cosa Controlla INPS?
NOTIZIE

Lettere compliance Agenzia Entrate ricavi 2023: fatture e corrispettivi non dichiarati in RF, RG e LM

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha definito, con il provvedimento prot. n. 271072/2026 del 5 ottobre 2026, le regole delle lettere compliance Agenzia Entrate ricavi 2023. Sono comunicazioni rivolte a chi nel 2023 ha emesso fatture elettroniche o trasmesso corrispettivi telematici senza farli confluire, in tutto o in parte, nel reddito d’impresa indicato nei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024. Le lettere arrivano via PEC e permettono di sistemare l’anomalia con il ravvedimento operoso.

In sintesi

  • Chi riguarda: chi nel 2023 ha emesso fatture elettroniche e/o trasmesso corrispettivi senza riportarli (in tutto o in parte) nei quadri RF, RG o LM del Redditi 2024.
  • Come arriva: tramite PEC al domicilio digitale; i dettagli sono nell’area riservata, sezione «L’Agenzia scrive».
  • Come rispondere: anche tramite l’intermediario incaricato; la PEC mittente non accetta risposte.
  • Come regolarizzare: con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), con sanzioni ridotte in base al tempo trascorso.

Indice dei contenuti

  1. Cosa sono le lettere di compliance sui ricavi 2023?
  2. Chi riceve le lettere compliance e come arrivano?
  3. Cosa contiene la comunicazione dell’Agenzia?
  4. Come si può rispondere alla lettera di compliance?
  5. Come si regolarizza con il ravvedimento operoso?
  6. Chi può vedere questi dati e per quanto tempo restano conservati?
  7. Domande frequenti sulle lettere compliance ricavi 2023
  8. Fonti

Cosa sono le lettere di compliance sui ricavi 2023?

Le lettere di compliance sono comunicazioni con cui l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente una possibile anomalia e lo invita a correggerla spontaneamente, prima di eventuali controlli. Non sono un accertamento: servono a promuovere l’adempimento spontaneo, cioè la correzione volontaria di errori o omissioni.

In questo caso l’Agenzia confronta due insiemi di dati. Da una parte ci sono le fatture elettroniche emesse e i corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai soggetti passivi IVA per il periodo d’imposta 2023. Dall’altra c’è il reddito d’impresa dichiarato nei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024. Se le operazioni non risultano concorrere alla determinazione del reddito, scatta la segnalazione.

I tre quadri corrispondono a regimi diversi. Il quadro RF riguarda le imprese in contabilità ordinaria, il quadro RG quelle in contabilità semplificata, il quadro LM chi applica il regime forfettario (o, in via residuale, il regime di vantaggio dei «minimi»). La base normativa è l’articolo 1, commi 634-636, della legge 190/2014.

Chi riceve le lettere compliance e come arrivano?

Ricevono la comunicazione i contribuenti che nel 2023 hanno emesso fatture elettroniche e/o trasmesso corrispettivi telematici senza che queste operazioni abbiano concorso, in tutto o in parte, al reddito d’impresa dichiarato. Il provvedimento non indica il numero dei destinatari.

L’Agenzia invia la lettera tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo di domicilio digitale del contribuente, cioè la PEC comunicata ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del DL 185/2008 e dell’art. 5, comma 1, del DL 179/2012. Per questo è importante controllare con regolarità la propria casella PEC: una comunicazione non letta resta comunque disponibile.

Lettera e informazioni di dettaglio si trovano anche nell’area riservata del sito dell’Agenzia, nella sezione «L’Agenzia scrive», presente sia nel Cassetto fiscale sia nel portale «Fatture e Corrispettivi». Si accede con le modalità previste dalla normativa.

Cosa contiene la comunicazione dell’Agenzia?

Il provvedimento elenca gli elementi che la lettera deve mettere a disposizione del contribuente, per capire da dove nasce la segnalazione:

  • codice fiscale, denominazione oppure cognome e nome;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione dei Redditi trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (modello Redditi 2024);
  • modalità per chiedere informazioni o segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia;
  • modalità per regolarizzare errori o omissioni e ottenere la riduzione delle sanzioni.

In pratica, la lettera non si limita a contestare: indica anche il canale per replicare. Immagina un negozio che nel 2023 ha trasmesso i corrispettivi di dicembre, ma ha riportato nel quadro RG ricavi più bassi di quelli risultanti dai dati telematici. La comunicazione evidenzia la differenza e lascia al titolare la possibilità di spiegarla oppure di correggerla.

Come si può rispondere alla lettera di compliance?

Il contribuente può chiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi che essa non conosce. Può farlo anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (art. 3, comma 3, DPR 322/1998), seguendo le modalità indicate nella comunicazione stessa.

Attenzione a un dettaglio pratico: alla PEC da cui parte la lettera non si può rispondere, perché la casella non è abilitata a ricevere messaggi in entrata. Una risposta inviata a quell’indirizzo andrebbe persa. Vale solo il canale indicato nella lettera.

Come si regolarizza con il ravvedimento operoso?

Chi ha ricevuto la lettera può correggere errori od omissioni con il ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024. Il ravvedimento è lo strumento che consente di pagare spontaneamente imposta e sanzioni, beneficiando di una riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione: prima si interviene, meno si paga.

Il provvedimento precisa che la regolarizzazione è possibile anche se la violazione è già stata constatata o se sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza. Si ferma però davanti a tre situazioni:

  • notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento;
  • ricezione di comunicazioni di irregolarità ai sensi dell’art. 36-bis DPR 600/1973 e dell’art. 54-bis DPR 633/1972;
  • esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter DPR 600/1973.

Il provvedimento non riporta le percentuali di riduzione: la misura dipende dal momento in cui si regolarizza, secondo la disciplina dell’art. 13.

Chi può vedere questi dati e per quanto tempo restano conservati?

Gli elementi e le informazioni sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. La Guardia di Finanza li tratta in modo autonomo, come titolare di un diverso trattamento. Questo è un motivo in più per non ignorare la comunicazione.

Quanto ai tempi, l’Agenzia conserva i dati delle fatture fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, oppure fino alla definizione di eventuali giudizi. I dati delle dichiarazioni sono conservati fino al 31 dicembre dell’undicesimo anno successivo, salvo termini maggiori per procedimenti giurisdizionali.

Domande frequenti sulle lettere compliance ricavi 2023

La lettera di compliance è un accertamento?

No. È una comunicazione per promuovere l’adempimento spontaneo: segnala una presunta anomalia e offre al contribuente la possibilità di fornire chiarimenti o di regolarizzare.

Dove trovo i dettagli della comunicazione?

Nell’area riservata del sito dell’Agenzia, sezione «L’Agenzia scrive», all’interno del Cassetto fiscale e del portale «Fatture e Corrispettivi».

Posso rispondere direttamente alla PEC ricevuta?

No. La PEC mittente non è abilitata a ricevere messaggi in entrata. Occorre usare le modalità indicate nella comunicazione, anche tramite un intermediario incaricato.

Si può usare il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto la lettera?

Sì, secondo l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, purché non sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, né ricevute le comunicazioni di irregolarità o gli esiti del controllo formale indicati nel provvedimento.

Fonti

  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 271072/2026 del 5 ottobre 2026: attuazione dell’art. 1, commi 634-636, L. 190/2014, comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo (periodo d’imposta 2023)
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 (ravvedimento operoso), Normattiva

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-06 18:00:002026-10-06 08:25:47Lettere compliance Agenzia Entrate ricavi 2023: fatture e corrispettivi non dichiarati in RF, RG e LM
Assicurazioni, Finanza & Servizi

Assicurazione RC Professionale Obbligatoria 2026: Massimali, Cosa Copre e Deducibilità (Forfettario e Ordinario)

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’assicurazione RC professionale obbligatoria è, nel 2026, uno degli adempimenti più fraintesi da chi lavora con partita IVA. Molti professionisti la considerano una spesa facoltativa, una specie di “assicurazione in più” da valutare quando il fatturato cresce. In realtà, per tutti gli iscritti a un albo professionale si tratta di un vero e proprio obbligo di legge, la cui violazione ha conseguenze disciplinari e patrimoniali molto concrete.

RC professionale significa “responsabilità civile professionale”: è la polizza che risarcisce il cliente quando un tuo errore, una dimenticanza o un ritardo gli causano un danno economico. Non copre te, copre il danneggiato, e per questo il legislatore l’ha resa obbligatoria: serve a garantire che chi subisce un danno trovi un patrimonio capiente da cui essere risarcito.

In questa guida completa vediamo chi è obbligato alla assicurazione RC professionale obbligatoria, come si sceglie il massimale, quali clausole fanno la differenza tra una polizza che paga e una che lascia scoperti, e soprattutto qual è il trattamento fiscale del premio: integralmente deducibile nel regime ordinario, ma — attenzione — non deducibile analiticamente nel regime forfettario. È l’equivoco più diffuso e, in fondo all’articolo, lo smontiamo punto per punto.

Indice dei contenuti

  1. Assicurazione RC Professionale Obbligatoria: Cosa Dice la Legge
  2. Chi Ha l’Obbligo di RC Professionale: Casistica per Categoria
  3. Cosa Copre e Cosa Non Copre la Polizza RC Professionale
  4. Massimali RC Professionale: Come Scegliere l’Importo Giusto
  5. Claims Made, Retroattività e Postuma: le 4 Clausole da Controllare
  6. Quanto Costa l’Assicurazione RC Professionale Obbligatoria
  7. Deducibilità della RC Professionale nel Regime Ordinario
  8. Assicurazione RC Professionale Obbligatoria e Regime Forfettario: il Falso Mito
  9. Cosa Rischi Senza Assicurazione RC Professionale Obbligatoria
  10. RC Professionale e Gestione Fiscale: l’Assistenza del CAF Centro Fiscale di Udine
  11. Domande Frequenti sull’Assicurazione RC Professionale Obbligatoria

Assicurazione RC Professionale Obbligatoria: Cosa Dice la Legge

L’assicurazione RC professionale obbligatoria nasce con l’art. 3, comma 5, lettera e) del DL 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella Legge 148/2011), la norma che ha riformato le professioni regolamentate. Il principio è stato poi dettagliato dal DPR 7 agosto 2012, n. 137, il regolamento sulle professioni ordinistiche, il cui articolo 5 stabilisce che il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

Un dettaglio che sfugge quasi sempre: l’obbligo di legge riguarda i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso (art. 5, comma 1, DPR 137/2012). L’estensione ai danni causati da collaboratori, praticanti e dipendenti dello studio non è invece imposta in via generale dalla norma: dipende dalle clausole della singola polizza e dalle regole del proprio ordinamento professionale. Se hai una segretaria, un collaboratore a partita IVA o un tirocinante, è un’estensione da chiedere espressamente in polizza.

L’obbligo di informativa al cliente

Alla assicurazione RC professionale obbligatoria si affianca un secondo obbligo, spesso dimenticato: quello di informativa. Al momento in cui assumi l’incarico devi comunicare al cliente gli estremi della polizza (compagnia, numero, scadenza) e il relativo massimale. Non è una formalità: l’omessa informativa è di per sé un illecito disciplinare, anche quando la polizza esiste ed è perfettamente in regola.

Nella pratica quotidiana conviene inserire questi dati direttamente nel preventivo scritto o nella lettera di incarico, che per le professioni ordinistiche è comunque richiesta. In questo modo assolvi due obblighi con un solo documento e ti crei una prova scritta in caso di contestazioni.

Professioni non ordinistiche: nessun obbligo di legge

Qui va fatta una distinzione netta, perché in rete si legge di tutto. L’assicurazione RC professionale obbligatoria riguarda le professioni ordinistiche, cioè quelle organizzate in ordini e collegi con albo e esame di Stato. Per le professioni non regolamentate disciplinate dalla Legge 4/2013 (consulenti, formatori, molte figure del digitale, operatori del benessere non sanitari) non esiste alcun obbligo di legge di assicurarsi.

Questo non significa che la polizza sia inutile. Nella prassi la RC professionale viene richiesta su base contrattuale: dalle pubbliche amministrazioni nei bandi, dalle aziende committenti nei contratti quadro, dalle associazioni professionali riconosciute ai sensi della L. 4/2013 come requisito per l’attestazione di qualità. In molti settori, oggi, senza polizza semplicemente non si accede all’incarico: l’obbligo non è di legge, ma è di mercato.

Chi Ha l’Obbligo di RC Professionale: Casistica per Categoria

L’obbligo generale del DPR 137/2012 si declina in modo diverso da categoria a categoria, perché ogni ordinamento professionale e ogni codice deontologico aggiunge le proprie specificità. Vediamo le situazioni più frequenti tra i professionisti che seguiamo, con un’avvertenza: l’iscrizione alla cassa di previdenza dipende dall’albo di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO che scegli all’apertura della partita IVA.

Architetti e ingegneri

Per architetti (codice ATECO 2025 71.11.09) e ingegneri (71.12.10), entrambi iscritti a Inarcassa, l’obbligo assicurativo è ribadito dai codici deontologici degli Ordini e diventa particolarmente stringente su tre fronti: opere strutturali, direzione lavori e incarichi pubblici. Nei bandi della PA la copertura è spesso un requisito di partecipazione, con massimali minimi imposti e parametrati all’importo dei lavori.

Chi lavora su commesse pubbliche sa bene che la polizza si intreccia con la questione del compenso: se stai valutando la congruità di un incarico affidato da un ente, ti sarà utile la nostra guida su equo compenso nella PA per architetti e geometri. E se sei all’inizio del percorso, trovi il quadro completo di adempimenti, cassa e regime fiscale nella guida su come aprire la partita IVA da ingegnere nel 2026.

Geometri

Il geometra (ATECO 2025 71.12.30, cassa CIPAG) è soggetto al medesimo obbligo, con tre aree di rischio tipiche: le pratiche catastali e tavolari, la direzione lavori e gli incarichi di consulente tecnico. Un errore in una variazione catastale o in un frazionamento può bloccare un rogito e generare richieste di risarcimento anche a distanza di anni, quando l’errore emerge in sede di compravendita.

Chi svolge attività peritale per il Tribunale ha un’esposizione ulteriore, legata alla responsabilità verso le parti del giudizio: ne parliamo in dettaglio nell’approfondimento su geometra CTU e albo dei consulenti del Tribunale. Discorso analogo per gli incarichi di sicurezza in cantiere, dove la responsabilità è anche penale: vedi la guida al coordinatore sicurezza CSP e CSE.

Professionisti sanitari: la RC sanitaria della Legge Gelli-Bianco

Nell’area sanitaria la terminologia cambia e vale la pena chiarirla subito. Non si parla genericamente di “RC professionale” ma di RC sanitaria, una copertura tecnicamente diversa, disciplinata dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (la cosiddetta Gelli-Bianco). La differenza non è nominale: la RC sanitaria deve rispondere a requisiti minimi di garanzia stabiliti per decreto, mentre la RC professionale “classica” è lasciata in larga parte alla contrattazione tra professionista e compagnia.

La Legge Gelli-Bianco ha rafforzato l’obbligo assicurativo per tutta l’area sanitaria e, punto cruciale, non riguarda solo le strutture: si applica anche ai liberi professionisti sanitari con partita IVA. Rientrano quindi medici di medicina generale (ATECO 2025 86.21.00), medici specialisti (86.22.02) e odontoiatri (86.23.00) iscritti a ENPAM, infermieri (86.94.01, cassa ENPAPI), fisioterapisti e terapisti occupazionali (86.95.00, che versano invece alla Gestione Separata INPS), oltre a logopedisti, dietisti, podologi e TSRM (86.99.09, anch’essi in Gestione Separata).

Il quadro si è completato con il decreto attuativo DM 232/2023, che ha fissato i requisiti minimi delle polizze e delle “misure analoghe” (le forme di autoassicurazione delle strutture pubbliche). Le compagnie hanno avuto 24 mesi per adeguare i contratti: il termine è scaduto il 16 marzo 2026, quindi dal 2026 tutte le coperture sanitarie devono essere conformi ai nuovi standard. I massimali minimi sono graduati in funzione del rischio dell’attività svolta, con soglie più elevate per le discipline a maggiore complessità (es. area chirurgica) rispetto alle attività non chirurgiche: l’importo esatto per la propria specializzazione va sempre verificato con il proprio Ordine o con la compagnia assicurativa, poiché i valori indicati dal decreto sono soggetti a periodico aggiornamento.

Se stai avviando un’attività sanitaria in libera professione, la polizza è solo uno dei tasselli: trovi il percorso completo nella guida su come aprire uno studio sanitario nel 2026. Un capitolo a parte merita la prestazione a distanza, che pone anche questioni di copertura territoriale della polizza: ne parliamo nell’articolo su come fatturare le visite di telemedicina.

Psicologi e psicoterapeuti

Lo psicologo (ATECO 2025 86.93.00, cassa ENPAP) è un professionista ordinistico e quindi pienamente soggetto all’assicurazione RC professionale obbligatoria. I massimali di mercato per questa categoria sono tipicamente più contenuti rispetto all’area chirurgica, perché il danno risarcibile ha in genere natura diversa, ma l’obbligo non viene meno e l’esposizione non è banale: si pensi alle contestazioni su diagnosi, su relazioni per l’autorità giudiziaria o sulla gestione del segreto professionale e dei dati sanitari.

Attenzione a un punto operativo: molti psicologi lavorano anche in ambito sanitario e sono soggetti agli adempimenti tipici del settore. Se stai organizzando lo studio, è utile la guida su come aprire uno studio di psicologia nel 2026, mentre per la parte di fatturazione trovi tutto nell’approfondimento sulla fatturazione al Sistema TS per fisioterapisti e psicologi, che dal periodo d’imposta 2025 prevede un invio annuale dei dati, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati

Per il dottore commercialista ed esperto contabile (ATECO 2025 69.20.01, cassa CNPADC) l’obbligo assicurativo è previsto dall’ordinamento professionale e ribadito dal codice deontologico. È una delle categorie più esposte in termini di danno patrimoniale puro: un termine perso, un’imposta calcolata male, una comunicazione non trasmessa generano sanzioni e interessi che il cliente può chiedere indietro. Situazione analoga per il consulente del lavoro (69.20.04, cassa ENPACL).

Per gli avvocati (69.10.10, Cassa Forense) l’obbligo è stato introdotto dalla Legge 247/2012, il nuovo ordinamento forense, che ha previsto due coperture distinte: la polizza per la responsabilità civile verso il cliente e quella per gli infortuni di collaboratori, dipendenti e praticanti. Le condizioni essenziali e i massimali minimi sono stati definiti da un successivo decreto ministeriale attuativo, che ha imposto anche garanzie di retroattività e di ultrattività in caso di cessazione dell’attività.

Consulenti, formatori e figure digitali

Chi esercita una professione non ordinistica — consulente aziendale (ATECO 2025 70.20.09), formatore, web designer, content creator (73.11.03) — non ha un obbligo di legge, ma si trova spesso davanti a richieste contrattuali molto precise. Tre casi tipici:

  • Gare e incarichi con la PA: la polizza è frequentemente un requisito di ammissione o una condizione per la stipula del contratto.
  • Grandi committenti privati: i contratti quadro impongono massimali minimi e obbligo di esibire l’attestazione ogni anno.
  • Associazioni professionali ex L. 4/2013: la copertura è spesso condizione per l’attestazione di qualità dei servizi.

In questi casi la polizza smette di essere un costo difensivo e diventa un argomento commerciale: dichiarare massimale e compagnia nel preventivo trasmette solidità e ti mette sullo stesso piano dei concorrenti strutturati.

Cosa Copre e Cosa Non Copre la Polizza RC Professionale

La polizza di assicurazione RC professionale obbligatoria copre il danno patrimoniale che il cliente subisce per un errore professionale: una perdita economica, un mancato guadagno, una sanzione che non avrebbe dovuto pagare. Il termine tecnico è danno patrimoniale puro, cioè un danno che colpisce il portafoglio senza passare da lesioni a persone o cose. Nell’area sanitaria, invece, la copertura si estende tipicamente al danno alla persona, che è la ragione dei massimali più elevati.

Oltre al risarcimento, le polizze ben costruite comprendono la gestione della vertenza: la compagnia si occupa di resistere alla richiesta, nominando legali e periti. È una voce che vale molto, perché nella maggior parte dei casi il costo reale non è il risarcimento ma la difesa. Ecco gli elementi che dovresti sempre verificare come presenti:

  • Estensione a dipendenti, praticanti e collaboratori, come richiede espressamente la normativa.
  • Custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente, inclusa la perdita di dati.
  • Gestione della vertenza e spese legali e peritali, con indicazione del limite.
  • Attività accessorie: incarichi peritali, CTU, formazione, docenze, incarichi in organi di controllo.
  • Copertura cyber o almeno perdita di dati e violazioni della privacy, oggi rilevantissima.

Restano invece sempre escluse alcune fattispecie: i danni causati con dolo, le sanzioni e le multe irrogate personalmente al professionista (una sanzione ha natura punitiva, non risarcitoria), le attività svolte senza i titoli abilitativi richiesti e, di regola, le conseguenze di garanzie di risultato promesse al cliente. Leggere le esclusioni è più importante che confrontare i premi.

Massimali RC Professionale: Come Scegliere l’Importo Giusto

Il massimale è l’importo massimo che la compagnia paga per un sinistro, cioè per una singola richiesta di risarcimento. Sceglierlo “a sensazione” è l’errore più comune: un massimale troppo basso rende la polizza inutile proprio quando serve, uno sproporzionato ti fa pagare un premio che non ha senso. Nella scelta dei massimali RC professionale pesano tre fattori.

  1. Il tuo fatturato: è il primo parametro che usano le compagnie per la tariffazione e un indicatore della dimensione media degli incarichi.
  2. La tipologia di rischio: conta il valore dell’affare che gestisci, non il tuo compenso. Una perizia da 800 euro su un immobile da 400.000 euro espone a un danno potenziale enormemente superiore al compenso.
  3. Le richieste di committenti e PA: bandi e contratti impongono spesso massimali minimi, talvolta parametrati all’importo dei lavori o del servizio.

Un criterio pratico utile: ragiona sul danno massimo ragionevolmente ipotizzabile nel tuo incarico più grande dell’anno, non sulla media. Poi verifica due clausole che possono svuotare il massimale: il limite annuo aggregato (l’importo complessivo per tutti i sinistri dell’anno, che può essere molto inferiore alla somma dei singoli massimali) e la franchigia, cioè la quota di danno che resta a tuo carico.

Nell’area sanitaria il margine di scelta è ridotto, perché i requisiti minimi sono fissati dal DM 232/2023 e graduati per tipologia di attività. Per le altre categorie il massimale è frutto di valutazione, ma va rivisto ogni anno: se il fatturato cresce o cambi tipologia di incarichi, una polizza sottoscritta tre anni fa è quasi sempre sottodimensionata.

Claims Made, Retroattività e Postuma: le 4 Clausole da Controllare

Questa è la sezione più tecnica della guida, ed è quella che ti farà risparmiare più problemi. La responsabilità professionale ha una caratteristica peculiare: l’errore e la richiesta di risarcimento possono essere separati da molti anni. Un vizio in una pratica catastale del 2020 può emergere nel 2026, al momento della vendita. Capire quale polizza risponde in quel momento è decisivo.

Polizza claims made e loss occurrence

La polizza claims made (letteralmente “a richiesta fatta”) copre le richieste di risarcimento che arrivano durante la vigenza del contratto, indipendentemente da quando è stato commesso l’errore — purché rientri nel periodo di retroattività pattuito. È la formula oggi prevalente nella assicurazione RC professionale obbligatoria e per l’area sanitaria è il modello di riferimento.

La loss occurrence (o “act committed”) funziona all’opposto: conta il momento in cui si è verificato il fatto dannoso. Se l’errore è del 2020, risponde la polizza in vigore nel 2020, anche se la richiesta arriva nel 2026. Sulla carta è più protettiva per gli errori passati, ma ha un difetto pratico serio: costringe a conservare e ricostruire tutte le polizze stipulate nel tempo, e se in qualche anno sei stato scoperto quella finestra resta scoperta per sempre.

Retroattività e postuma (ultrattività)

La retroattività estende la copertura ai fatti avvenuti prima della stipula della polizza ma denunciati dopo. Serve in due momenti chiave: quando ti assicuri per la prima volta dopo aver già lavorato per anni, e quando cambi compagnia. In questo secondo caso una retroattività insufficiente crea un “buco” tra le due polizze, perché la vecchia non copre più le richieste nuove e la nuova non copre i fatti vecchi. È l’errore più costoso che si possa fare cambiando assicuratore per risparmiare qualche decina di euro.

La postuma, detta anche ultrattività, è lo specchio della retroattività: copre le richieste che arrivano dopo la cessazione della polizza o dell’attività, per fatti avvenuti quando la polizza era in vigore. È la garanzia indispensabile per chi va in pensione, chiude la partita IVA o passa al lavoro dipendente: senza postuma, dal giorno della chiusura resti esposto con il tuo patrimonio personale per tutti gli anni in cui la responsabilità è ancora contestabile.

In sintesi, le quattro clausole da verificare prima di firmare sono:

  • Formula temporale: claims made o loss occurrence, senza ambiguità nel testo.
  • Anni di retroattività: sufficienti a coprire tutto il periodo in cui hai già esercitato senza copertura.
  • Postuma o ultrattività: prevista, e per quanti anni, in caso di cessazione dell’attività.
  • Continuità nel cambio compagnia: nessuna finestra scoperta tra la vecchia e la nuova polizza.

Quanto Costa l’Assicurazione RC Professionale Obbligatoria

Non esiste un listino dell’assicurazione RC professionale obbligatoria, e chiunque te ne proponga uno sta semplificando troppo. Il premio è costruito su misura e dipende da variabili che cambiano molto il risultato finale: categoria professionale, fatturato, massimale scelto, franchigia, anni di retroattività, eventuale postuma, sinistri pregressi e, non ultimo, la compagnia.

A livello puramente indicativo, il mercato si muove su ordini di grandezza molto distanti tra loro: da poche centinaia di euro l’anno per professioni a basso rischio, fatturati contenuti e massimali modesti, fino a diverse migliaia di euro per l’area chirurgica, per la progettazione strutturale o per incarichi pubblici con massimali multimilionari. Sono range indicativi e variabili in base a compagnia, categoria, massimale e franchigia: non sostituiscono un preventivo.

Due leve di risparmio legittime: le convenzioni degli Ordini e delle Casse, che negoziano condizioni collettive spesso migliori del mercato libero, e la franchigia, che abbassa il premio ma sposta su di te la prima fascia di danno. Un consiglio: non risparmiare sulla retroattività, è la voce che a posteriori si rivela sempre la più preziosa.

Deducibilità della RC Professionale nel Regime Ordinario

Passiamo al lato fiscale, che è il vero motivo per cui vale la pena parlare con un professionista della contabilità e non solo con un assicuratore. Se sei in regime ordinario o in contabilità semplificata, il premio della assicurazione RC professionale obbligatoria è un costo inerente all’attività e come tale è integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 54 TUIR.

“Deducibile” significa che il costo si sottrae dai compensi incassati prima di calcolare l’imposta. Facciamo un esempio semplice. Immagina che l’ingegner Rossi, in regime ordinario, incassi 60.000 euro di compensi e paghi 900 euro di premio RC professionale: il premio riduce il reddito imponibile da 60.000 a 59.100 euro. Il risparmio d’imposta effettivo dipende dall’aliquota IRPEF marginale applicabile, cioè dallo scaglione più alto raggiunto dal suo reddito, a cui si aggiungono le addizionali regionale e comunale.

La deduzione segue il principio di cassa: rileva l’anno in cui il premio è effettivamente pagato, non quello di competenza della copertura. Se paghi a dicembre 2026 una polizza che copre fino a dicembre 2027, il costo è interamente del 2026. Conserva sempre la quietanza e una prova di pagamento tracciabile: bonifico, carta o addebito diretto.

Perché sul premio assicurativo non c’è IVA

Molti professionisti cercano l’IVA nella quietanza e non la trovano, temendo un errore della compagnia. Non c’è nessun errore: le operazioni di assicurazione sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72. Al posto dell’IVA i contratti assicurativi scontano l’imposta sulle assicurazioni, un tributo diverso, già compreso nel premio che paghi e non recuperabile.

La conseguenza pratica è duplice: non hai IVA da detrarre e il costo che porti in deduzione è l’intero importo pagato, senza scorpori. Chi è in regime ordinario, quindi, deduce il premio “al lordo”, esattamente come lo legge sulla quietanza.

Assicurazione RC Professionale Obbligatoria e Regime Forfettario: il Falso Mito

Arriviamo al punto più importante e più frainteso di tutta la guida. “Sono in forfettario, l’assicurazione me la scarico”: è una frase che sentiamo quasi ogni settimana allo sportello, e purtroppo è sbagliata. Nel regime forfettario il premio della assicurazione RC professionale obbligatoria non è deducibile analiticamente. Vediamo perché, con calma.

Nel forfettario il reddito imponibile non si calcola sottraendo i costi reali dai ricavi. Si calcola applicando ai compensi incassati un coefficiente di redditività, cioè una percentuale fissa stabilita per legge in base all’attività svolta (L. 190/2014, art. 1 comma 64). Per i professionisti il coefficiente è del 78%: significa che lo Stato presume forfettariamente che il 22% dei tuoi compensi sia assorbito da costi, senza chiederti di dimostrarli.

Ed è proprio qui il nodo: quel 22% è già la tua deduzione dei costi. Affitto dello studio, software, telefono, corsi di aggiornamento, carburante e, naturalmente, il premio RC professionale sono tutti già forfettizzati nel coefficiente. Portarli anche in deduzione analitica significherebbe dedurli due volte, e la legge non lo consente. Il costo esiste, lo paghi realmente, ma non produce alcun beneficio fiscale diretto.

Un esempio numerico chiarisce tutto. La dottoressa Bianchi, psicologa in forfettario, incassa 40.000 euro di compensi e paga 350 euro di polizza. Il suo reddito imponibile è 40.000 × 78% = 31.200 euro, esattamente lo stesso che avrebbe se non avesse alcuna polizza. Da quel reddito potrà sottrarre soltanto i contributi previdenziali obbligatori versati, e su quanto resta applicherà l’imposta sostitutiva, cioè l’unica imposta del forfettario che prende il posto di IRPEF e addizionali (15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni in presenza dei requisiti di novità dell’attività).

L’unica deduzione ammessa: i contributi previdenziali obbligatori

Nel forfettario l’unica voce che si sottrae dal reddito calcolato col coefficiente sono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati nell’anno. Parliamo dei contributi alla cassa di categoria (Inarcassa, CIPAG, ENPAP, ENPAM, ENPAPI, Cassa Forense, CNPADC e le altre) oppure, per i professionisti privi di cassa, di quelli versati alla Gestione Separata INPS, la cui aliquota per il 2026 è pari al 26,07% (ridotta al 24% per chi è già coperto da altra tutela pensionistica obbligatoria).

Due precisazioni che evitano errori frequenti. La prima: la riduzione contributiva del 35% prevista per i forfettari riguarda solo artigiani e commercianti iscritti alle gestioni INPS, e non esiste in Gestione Separata. La seconda: l’iscrizione alla cassa o alla Gestione Separata dipende dall’albo di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO.

Un’ultima nota sull’obbligo: il fatto che il premio non sia deducibile non ti esonera dall’assicurarti. L’assicurazione RC professionale obbligatoria nasce dall’iscrizione all’albo, non dal regime fiscale scelto. Un architetto forfettario e un architetto in ordinaria hanno lo stesso identico obbligo: cambia solo il trattamento fiscale del costo.

Quando i costi reali rendono conveniente cambiare regime

Da questo meccanismo deriva una valutazione strategica importante. Se i tuoi costi effettivi superano stabilmente il 22% dei compensi — perché hai una polizza con massimali elevati, uno studio in affitto, attrezzature, collaboratori — il forfettario può diventare meno conveniente del regime ordinario, dove ogni costo viene dedotto per il suo valore reale. È un calcolo che va fatto sui numeri veri, non sulla percezione.

Ricordiamo anche i limiti di accesso al regime: 85.000 euro di ricavi o compensi annui (con uscita immediata nello stesso anno se si superano i 100.000 euro) e un limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o pensione percepiti nell’anno precedente, soglia confermata per il 2026. Chi gestisce volumi maggiori o lavora in team valuta spesso forme aggregate: ne parliamo nella guida sulla società tra professionisti (STP). E per gli adempimenti documentali quotidiani del regime, incluse le quietanze assicurative, è utile l’approfondimento sulla conservazione sostitutiva delle fatture per i forfettari.

Cosa Rischi Senza Assicurazione RC Professionale Obbligatoria

Chi rinuncia alla assicurazione RC professionale obbligatoria corre due rischi paralleli, e il secondo è quello che fa davvero paura. Il primo è di natura disciplinare: la mancata stipula della polizza, così come l’omessa informativa al cliente su estremi e massimale, costituisce illecito disciplinare, con procedimento davanti al Consiglio di disciplina dell’Ordine o del Collegio e sanzioni che vanno dall’avvertimento alle misure più gravi.

Il secondo rischio è patrimoniale, e non ha tetto. Il professionista risponde dei danni causati al cliente con tutto il proprio patrimonio, presente e futuro: conti, immobili, quote societarie, stipendi. Senza polizza, una singola causa può travolgere il patrimonio di una famiglia, e ai danni si sommano le spese legali della difesa, che in un giudizio civile pluriennale con perizie raggiungono facilmente importi a cinque cifre.

Si aggiunge un terzo effetto, meno drammatico ma quotidiano: senza polizza si perdono incarichi. Non poter esibire l’attestazione taglia fuori da gare, incarichi pubblici, contratti con grandi committenti e collaborazioni con strutture sanitarie. In molti settori, oggi, la polizza è il primo documento che ti viene chiesto.

RC Professionale e Gestione Fiscale: l’Assistenza del CAF Centro Fiscale di Udine

La assicurazione RC professionale obbligatoria non si sceglie guardando solo il premio: si inserisce in un quadro più ampio che comprende il regime fiscale, la cassa previdenziale, il codice ATECO 2025 e il modo in cui i costi dello studio incidono sul reddito. Sono decisioni che si prendono insieme, perché una scelta sbagliata su un fronte si paga sull’altro per anni.

Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca quotidianamente professionisti iscritti agli albi e partite IVA non ordinistiche su tutto il percorso: apertura della partita IVA con il codice ATECO corretto, scelta ragionata tra forfettario e ordinario, gestione contabile, adempimenti dichiarativi e valutazione del trattamento fiscale dei costi dello studio, premio assicurativo incluso.

Non ti diciamo quale compagnia scegliere — non è il nostro mestiere — ma ti diciamo con precisione quanto quel costo pesa davvero sul tuo reddito nel regime in cui ti trovi, se conviene cambiare regime alla luce dei costi reali e come organizzare la documentazione per non perdere deduzioni. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia, con appuntamenti in videochiamata e scambio documentale digitale.

Se vuoi capire quale regime fiscale ti conviene davvero e come impostare correttamente la gestione dello studio, puoi prenotare un appuntamento e ricevere un preventivo personalizzato sulla base della tua situazione concreta.

Fonti

  • Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, art. 3, comma 5, lett. e) – obbligo di assicurazione per i professionisti (Normattiva)
  • DPR 7 agosto 2012, n. 137, art. 5 – Obbligo di assicurazione (Normattiva)
  • Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco) – Responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (Normattiva)
  • Decreto MIMIT 15 dicembre 2023, n. 232 – Requisiti minimi delle polizze per strutture sanitarie ed esercenti le professioni sanitarie (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2024)
  • Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 12 – Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni degli avvocati (Normattiva)

Domande Frequenti sull’Assicurazione RC Professionale Obbligatoria

Chi è obbligato alla RC professionale?

Sono obbligati tutti i professionisti iscritti a un albo o collegio: architetti, ingegneri, geometri, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, psicologi, medici, odontoiatri, infermieri e le altre professioni sanitarie e tecniche ordinistiche. L’obbligo deriva dall’art. 3 comma 5 lett. e) del DL 138/2011 e dall’art. 5 del DPR 137/2012. Le professioni non regolamentate ex L. 4/2013 non hanno obbligo di legge, ma la polizza è spesso richiesta per contratto da committenti e PA.

Cosa succede se non ho la polizza e un cliente mi fa causa?

Rispondi con il tuo patrimonio personale, senza alcun limite di importo: conti correnti, immobili, redditi futuri. A questo si aggiungono le spese legali e peritali della difesa, che in un contenzioso civile pluriennale sono spesso il costo maggiore. Sul piano professionale si apre inoltre un procedimento disciplinare presso l’Ordine per la mancata stipula della polizza obbligatoria.

Posso dedurre l’assicurazione se sono in regime forfettario?

No. Nel forfettario il reddito si determina applicando ai compensi il coefficiente di redditività (78% per i professionisti), quindi tutti i costi — polizza compresa — sono già forfettizzati e non si deducono una seconda volta. L’unica voce sottraibile dal reddito così calcolato sono i contributi previdenziali obbligatori versati alla cassa di categoria o alla Gestione Separata INPS. Il premio va comunque pagato: l’obbligo assicurativo non dipende dal regime fiscale.

Cos’è la postuma o ultrattività e quando serve?

La postuma (o ultrattività) copre le richieste di risarcimento che arrivano dopo la cessazione della polizza o dell’attività, per fatti avvenuti quando la copertura era in vigore. Serve soprattutto a chi va in pensione, chiude la partita IVA o passa al lavoro dipendente: le contestazioni professionali emergono spesso a distanza di anni e, senza postuma, dal giorno della chiusura resti esposto con il patrimonio personale.

Come scelgo il massimale giusto?

Valuta tre elementi: il tuo fatturato, il valore economico degli affari che gestisci (non il tuo compenso) e gli eventuali massimali minimi imposti da bandi o contratti. Ragiona sul danno massimo ipotizzabile nell’incarico più grande dell’anno e controlla sempre il limite annuo aggregato e la franchigia, che possono ridurre molto la protezione effettiva. Nell’area sanitaria i requisiti minimi sono fissati dal DM 232/2023.

La polizza RC professionale copre anche dipendenti e collaboratori?

Non in automatico. L’obbligo di legge (art. 5, comma 1, DPR 137/2012) riguarda i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente; l’estensione ai danni causati da collaboratori, praticanti e dipendenti dello studio dipende invece dalle clausole della singola polizza. È un punto da verificare espressamente nel testo, perché non tutte le proposte lo prevedono: se hai anche un solo collaboratore, l’estensione è indispensabile.

Se cambio compagnia perdo la copertura sugli errori passati?

Puoi perderla, ed è il rischio più sottovalutato. Con le polizze claims made, quando cambi assicuratore la vecchia polizza non risponde più delle richieste future, mentre la nuova copre i fatti pregressi solo entro il periodo di retroattività pattuito. Se la retroattività della nuova polizza è più breve del periodo già lavorato, si apre una finestra scoperta. Verifica sempre la continuità prima di firmare per risparmiare sul premio.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


L’assicurazione RC professionale obbligatoria è un adempimento che protegge il cliente e, allo stesso tempo, mette in sicurezza il tuo patrimonio. Ma il suo peso reale si misura solo guardando insieme polizza, regime fiscale e previdenza: nel regime ordinario il premio è integralmente deducibile, nel forfettario no, e questa differenza può spostare la convenienza di un intero regime.

Hai bisogno di assistenza per la gestione fiscale della tua attività professionale e per capire come incidono i costi dello studio sul tuo reddito? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia, per l’apertura e la gestione della partita IVA, la scelta tra forfettario e ordinario e la contabilità del tuo studio, con preventivo personalizzato.

Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per fissare un appuntamento con i nostri esperti.

Ottobre 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-06 16:00:002026-09-29 07:40:46Assicurazione RC Professionale Obbligatoria 2026: Massimali, Cosa Copre e Deducibilità (Forfettario e Ordinario)
CAF, SUCCESSIONI

Successione Figli 2026: Quote, Diritti e Imposte – Guida Completa

Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

La successione ai figli rappresenta la situazione più frequente e delicata nel diritto successorio italiano. Quando un genitore viene a mancare, è fondamentale conoscere le regole, i diritti dei figli legittimi e naturali, le quote ereditarie e gli adempimenti fiscali da rispettare.

In questa guida analizziamo tutti gli aspetti della successione ai figli nel 2026: quote di eredità, differenze tra successione legittima e testamentaria, calcolo delle imposte, documenti necessari e procedure.



Indice dei contenuti

  1. Diritti Successori dei Figli
  2. Quote Ereditarie 2026
  3. Successione Legittima
  4. Successione Testamentaria
  5. Dichiarazione di Successione
  6. Imposte e Tasse 2026
  7. Documenti Necessari
  8. Il Supporto del CAF
📚 Approfondisci: Leggi la nostra Guida completa Successioni 2026 per una panoramica completa.

Diritti Successori dei Figli

I figli sono eredi legittimari, con diritto per legge a una quota minima di eredità che non può essere ridotta nemmeno con testamento.

Parità tra Tutti i Figli

Dal 2013 non esistono distinzioni tra figli legittimi, naturali e adottivi: tutti hanno pari diritti successori.

Quota di Legittima

  • Figlio unico: minimo 1/2 del patrimonio
  • Due o più figli: minimo 2/3 del patrimonio diviso in parti uguali



Quote Ereditarie 2026

Successione Legittima (senza testamento)

Con coniuge superstite:

  • 1 figlio + coniuge: 1/2 al figlio, 1/2 al coniuge
  • 2+ figli + coniuge: 1/3 coniuge, 2/3 figli in parti uguali

Senza coniuge:

  • 1 figlio: 100% eredità
  • 2+ figli: diviso in parti uguali

Con Testamento

Il defunto può disporre della quota disponibile rispettando la legittima:

  • 1 figlio: legittima 1/2, disponibile 1/2
  • 2+ figli: legittima 2/3 ai figli, disponibile 1/3



Successione Legittima ai Figli

Senza testamento si applica la successione legittima del Codice Civile.

Accettazione dell’Eredità

I figli possono:

  • Accettare pura e semplice: con tutti i diritti e debiti
  • Accettare con beneficio inventario: debiti solo entro valore eredità (obbligatorio per minori)
  • Rinunciare: rinuncia totale all’eredità



Successione Testamentaria

Tipi di Testamento

  • Olografo: scritto, datato e firmato dal testatore
  • Pubblico: redatto da notaio con testimoni
  • Segreto: consegnato sigillato al notaio

Lesione della Legittima

Se il testamento lede la quota di legittima, i figli possono esercitare l’azione di riduzione entro 10 anni.



Dichiarazione di Successione

Entro 12 mesi dal decesso va presentata la dichiarazione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Documenti da Allegare

  • Certificato di morte
  • Stato di famiglia defunto ed eredi
  • Eventuale testamento (copia autentica)
  • Visure catastali immobili
  • Estratti conti bancari alla data del decesso
  • Titoli, azioni, partecipazioni



Imposte e Tasse 2026

Imposta di Successione

Per i figli:

  • Franchigia: 1.000.000 euro per figlio
  • Aliquota: 4% sulla parte eccedente

Esempio: Eredità 1.500.000 euro a 1 figlio
Imposta: (1.500.000 – 1.000.000) × 4% = 20.000 euro

Imposte Immobiliari

  • Prima casa: imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro ciascuna
  • Altri immobili: ipotecaria 2% + catastale 1%

Documenti Necessari

Documenti Anagrafici

  • Certificato di morte
  • Stato di famiglia storico defunto
  • Codice fiscale defunto ed eredi
  • Carta identità eredi

Documenti Patrimoniali

  • Visure catastali aggiornate
  • Atti di provenienza immobili
  • Estratti conti bancari
  • Certificazioni titoli e fondi
  • Polizze vita



Il Supporto del CAF Centro Fiscale

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per:

  • Raccolta e verifica documentazione
  • Calcolo quote ereditarie e imposte
  • Dichiarazione successione telematica
  • Volture catastali automatiche
  • Successioni con sistema tavolare FVG
  • Consulenza su beneficio inventario

Ti guidiamo in ogni fase garantendo il rispetto dei termini e l’ottimizzazione fiscale.

Fonti

  • Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), art. 537 – Riserva a favore dei figli
  • Codice civile, art. 581 – Concorso del coniuge con i figli nella successione legittima
  • Agenzia delle Entrate, Imposta di successione – Aliquote e franchigie
  • Agenzia delle Entrate, Dichiarazione di successione – Come pagare le imposte
  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 69, comma 3 – Imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per la prima casa ereditata

Domande Frequenti – Successione Figli

Quanto paga un figlio di successione?

Un figlio paga il 4% solo sulla parte eccedente 1.000.000 euro. Sotto tale soglia l’eredità è esente. Si aggiungono imposte ipotecarie e catastali sugli immobili.

I figli devono pagare i debiti del genitore?

Sì con accettazione pura e semplice. Con beneficio inventario rispondono solo entro il valore dei beni ereditati.

Entro quando va presentata la dichiarazione?

Entro 12 mesi dalla data del decesso. Il ritardo comporta sanzioni.

Come si divide l’eredità tra più figli?

Senza testamento in parti uguali. Con testamento rispettando la legittima (2/3 totale da dividere equamente).



Affidati al CAF Centro Fiscale

La successione ai figli richiede competenza e precisione. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste con esperienza trentennale in materia successoria.

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CAF Centro Fiscale – Udine

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Sicurezza sul lavoro, niente rateizzazione delle sanzioni: pagamento entro 30 giorni

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Arriva un chiarimento importante per i datori di lavoro e per tutti i soggetti destinatari di verbali in materia di sicurezza sul lavoro: le sanzioni sicurezza lavoro rateizzazione non sono ammesse. Secondo quanto precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, la somma dovuta per estinguere la contravvenzione va versata in un’unica soluzione, entro il termine perentorio di 30 giorni dall’ammissione al pagamento disposta dall’organo di vigilanza.

La precisazione riguarda in particolare le somme collegate all’adempimento della prescrizione impartita dagli organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, altri organi accertatori) in base al D.Lgs. 81/2008 e alle norme collegate. Non si tratta quindi di una sanzione qualsiasi, ma di un pagamento strettamente legato al meccanismo di estinzione della contravvenzione: se non viene versato per intero e nei tempi previsti, l’agevolazione decade e la procedura prosegue secondo le regole ordinarie.

Indice dei contenuti

  1. Cosa cambia sulle sanzioni sicurezza lavoro: niente rateizzazione
  2. Chi è interessato dalle sanzioni sicurezza lavoro
  3. Perché non è possibile rateizzare le sanzioni sicurezza lavoro
  4. Cosa succede se non si paga entro 30 giorni
  5. Domande frequenti sulle sanzioni sicurezza lavoro e la rateizzazione

Cosa cambia sulle sanzioni sicurezza lavoro: niente rateizzazione

Fino a oggi, in alcuni casi, i datori di lavoro destinatari di un verbale avevano provato a chiedere all’organo di vigilanza la possibilità di dilazionare il pagamento in più rate, magari per far fronte a somme non trascurabili. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha però chiarito che questa strada non è percorribile quando si tratta della somma che consente di estinguere la contravvenzione, cioè di chiudere la posizione senza che il procedimento prosegua sul piano penale.

Il punto centrale è che la possibilità di rateizzazione prevista in via generale dall’articolo 26 della legge 689/1981 per le sanzioni amministrative non può essere automaticamente estesa a queste somme. L’organo di vigilanza, quindi, non ha il potere di autorizzare un piano di pagamento a rate per la sanzione collegata alla prescrizione in materia di sicurezza sul lavoro: il versamento deve avvenire in un’unica soluzione, per l’intero importo, entro 30 giorni dall’ammissione al pagamento, che l’organo di vigilanza dispone dopo aver verificato l’adempimento della prescrizione.

Va detto che questo non significa che in materia di sanzioni amministrative in generale non esistano mai margini di dilazione: significa che, per lo specifico meccanismo estintivo legato alle violazioni in tema di sicurezza sul lavoro, il legislatore e la prassi applicativa richiedono il pagamento integrale e tempestivo come condizione stessa del beneficio.

Chi è interessato dalle sanzioni sicurezza lavoro

La platea dei soggetti coinvolti è ampia e comprende tutte le figure che, secondo il D.Lgs. 81/2008, hanno responsabilità in materia di prevenzione e protezione. In caso di ispezione con esito non conforme, il verbale può essere notificato a diverse figure aziendali, tra cui:

  • datori di lavoro, come principali responsabili degli obblighi di sicurezza in azienda;
  • dirigenti, quando hanno poteri organizzativi e gestionali delegati;
  • preposti, per gli aspetti di controllo e vigilanza sull’attività operativa quotidiana;
  • in alcuni casi, anche i lavoratori autonomi e i committenti nei cantieri temporanei o mobili.

Quando l’organo di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL o altro ente accertatore) riscontra una violazione, emette un verbale con una prescrizione da adempiere entro un termine stabilito. Una volta sanata l’irregolarità, al soggetto viene richiesto il pagamento di una somma in denaro: è proprio su questa somma che si applica il divieto di rateizzazione appena chiarito.

Perché non è possibile rateizzare le sanzioni sicurezza lavoro

La ragione di fondo riguarda la natura specifica di questo tipo di pagamento. A differenza di altre sanzioni amministrative, per cui la legge 689/1981 prevede in via generale la possibilità di pagamento in misura ridotta e, in alcuni casi compatibili, forme di dilazione, la somma legata alla prescrizione in materia di sicurezza sul lavoro rappresenta una condizione necessaria per l’estinzione della contravvenzione, secondo il meccanismo previsto dalla normativa di settore (in particolare gli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, richiamati dall’articolo 301 del D.Lgs. 81/2008 per le contravvenzioni punite con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, con l’effetto estintivo disciplinato dall’articolo 24 dello stesso D.Lgs. 758/1994).

In pratica, il beneficio dell’estinzione non è una semplice sanzione da pagare quando si vuole o come si può: è un’opportunità concessa a chi, oltre ad aver eliminato la situazione di pericolo o l’irregolarità contestata, versa per intero e nei tempi previsti quanto dovuto. Se il pagamento avviene in ritardo, solo parzialmente, o tramite un accordo di dilazione non previsto dalla norma, il beneficio dell’estinzione viene meno e il procedimento prosegue secondo le regole ordinarie, con conseguenze più onerose per l’interessato.

È una differenza importante rispetto, ad esempio, ai debiti fiscali iscritti a ruolo, per i quali esistono invece specifiche possibilità di rateizzazione presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Chi si trova a gestire scadenze fiscali di questo tipo può approfondire il tema della rateizzazione dei debiti fiscali derivanti dal 730, un ambito diverso ma che genera spesso confusione con le sanzioni amministrative.

Cosa succede se non si paga entro 30 giorni

Il termine di 30 giorni per il pagamento in sede amministrativa è considerato perentorio. Questo significa che, se il pagamento non avviene per intero entro questa finestra temporale, il soggetto interessato perde la possibilità di beneficiare dell’estinzione della contravvenzione tramite il meccanismo agevolato. Le conseguenze pratiche possono essere diverse a seconda della fase del procedimento:

  • l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero il mancato adempimento e il procedimento penale prosegue secondo le regole ordinarie;
  • un versamento tardivo o parziale non produce l’effetto estintivo del reato e, secondo le indicazioni dell’Ispettorato, non può essere utilizzato per compensare l’eventuale ammenda applicata in sede penale;
  • restano applicabili, nei casi e nei modi previsti dalla legge, gli strumenti di difesa e gli istituti deflattivi utilizzabili in sede penale, da valutare con l’assistenza di un professionista.

Va sottolineato che chiedere all’ispettore o all’organo di vigilanza di poter frazionare il pagamento in più soluzioni, anche se accettato informalmente, non garantisce il mantenimento del beneficio estintivo oltre il termine dei 30 giorni. Questo rende ancora più rilevante organizzarsi per tempo, non appena si riceve la notifica del verbale, per evitare di trovarsi senza la liquidità necessaria a coprire l’intero importo entro la scadenza.

Per i datori di lavoro e le imprese, il chiarimento sulle sanzioni sicurezza lavoro rateizzazione rappresenta quindi un invito a una gestione più attenta e tempestiva delle contestazioni ricevute in materia di sicurezza, evitando di confidare in soluzioni di pagamento dilazionato che, secondo quanto precisato, non sono applicabili a questa tipologia di somme.

Fonti

  • Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, Esclusione della rateizzazione per il pagamento della somma prevista dall’art. 21 del d.lgs. n. 758/1994 (PDF)
  • Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 – artt. 20, 21 e 24, prescrizione ed estinzione delle contravvenzioni (Normattiva)
  • Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Normattiva)

Domande frequenti sulle sanzioni sicurezza lavoro e la rateizzazione

È possibile chiedere una dilazione all’Ispettorato del Lavoro?

No, secondo il chiarimento fornito, l’organo di vigilanza non ha il potere di autorizzare un pagamento a rate per la somma legata all’estinzione della contravvenzione in materia di sicurezza sul lavoro. Il versamento va effettuato in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’ammissione al pagamento in sede amministrativa.

Da quando decorrono i 30 giorni per il pagamento?

Il termine di 30 giorni decorre dall’ammissione al pagamento in sede amministrativa, disposta dall’organo di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL o altro ente accertatore) dopo la verifica dell’adempimento della prescrizione. Non va confuso con il termine assegnato nel verbale per regolarizzare la violazione.

Cosa succede se pago solo una parte della sanzione entro 30 giorni?

Il pagamento parziale non consente di beneficiare dell’estinzione della contravvenzione. È necessario versare l’intero importo dovuto entro il termine previsto per mantenere il beneficio.

Chi può ricevere un verbale per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro?

Possono essere destinatari del verbale i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e, in alcuni casi, altre figure con responsabilità specifiche previste dal D.Lgs. 81/2008, a seconda del ruolo ricoperto in azienda o in cantiere.

Esiste una differenza rispetto ad altre sanzioni amministrative rateizzabili?

Sì. Diverse sanzioni amministrative, incluse quelle iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, possono prevedere piani di rateizzazione secondo i termini ordinari. La somma collegata all’estinzione della contravvenzione in materia di sicurezza sul lavoro segue invece una disciplina specifica che non ammette dilazioni, proprio per la sua funzione di condizione necessaria al beneficio estintivo.

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Incentivi MIMIT compliance digitale: chi può ottenere i contributi fino al 50%

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Indice dei contenuti

  1. Cosa prevede il nuovo incentivo MIMIT per la compliance digitale
  2. Chi può accedere ai contributi MIMIT compliance digitale
  3. Come funziona il finanziamento: percentuali e importi in gioco
  4. La procedura in due fasi: domanda europea e domanda nazionale
  5. Le scadenze da rispettare per i contributi MIMIT

Cosa prevede il nuovo incentivo MIMIT per la compliance digitale

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha messo a punto un nuovo strumento agevolativo dedicato alle imprese e agli enti italiani che intendono sviluppare soluzioni digitali per la conformità normativa, la cosiddetta compliance. L’incentivo, disciplinato da un Decreto Direttoriale del 22 settembre 2026, non nasce però come misura autonoma: è collegato a un bando europeo già attivo, gestito dalla Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie (DG CONNECT) della Commissione Europea.

Secondo il decreto direttoriale MIMIT del 22 settembre 2026, il meccanismo funziona quindi su due livelli: da un lato la partecipazione al bando comunitario DIGITAL-2026-AI-DATA-10-COMPLIANCE, dall’altro una domanda di incentivo nazionale presentata al MIMIT, riservata ai soggetti italiani che risultano selezionati (o che partecipano) al bando europeo. Si tratta di un modello di cofinanziamento pensato per accompagnare le imprese italiane nella corsa ai fondi comunitari destinati all’innovazione digitale.

Chi può accedere ai contributi MIMIT compliance digitale

I destinatari dell’agevolazione sono i soggetti italiani, imprese ed enti di ricerca, che partecipano al bando europeo DIGITAL-2026-AI-DATA-10-COMPLIANCE nell’ambito del programma Digital Europe Programme. Non si tratta quindi di un incentivo aperto a chiunque voglia digitalizzare la propria attività, ma di una misura selettiva legata a un percorso specifico: prima l’ammissione (o la candidatura) al programma europeo, poi l’accesso al contributo nazionale complementare gestito dal MIMIT.

I progetti finanziabili riguardano attività di ricerca e innovazione orientate allo sviluppo di soluzioni digitali capaci di supportare la conformità normativa delle imprese, sfruttando le potenzialità dei dati e dell’intelligenza artificiale. In pratica, l’obiettivo del bando è favorire la nascita di strumenti tecnologici che aiutino le aziende a rispettare in modo più efficiente obblighi normativi sempre più complessi, dalla protezione dei dati alla sicurezza informatica, fino agli adempimenti settoriali.

Come funziona il finanziamento: percentuali e importi in gioco

Il punto che ha attirato maggiore attenzione tra gli operatori riguarda la misura del sostegno economico. Secondo il decreto direttoriale del 22 settembre 2026, il contributo nazionale MIMIT può coprire fino al 50% dei costi ammissibili del progetto, un livello di cofinanziamento significativo se paragonato ad altre misure agevolative rivolte alle imprese attive nel 2026.

Il MIMIT ha stanziato per questa misura un budget nazionale complessivo pari a un milione di euro, una dotazione che, come spesso accade per gli incentivi legati a bandi europei, viene distribuita in coerenza con l’esito della selezione comunitaria. Le voci di spesa ammissibili sono invece quelle individuate dall’articolo 12, comma 1, del DM 16 dicembre 2022 richiamato dal decreto direttoriale, che fissa in 36 mesi la durata massima del progetto e subordina la concessione al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.

La procedura in due fasi: domanda europea e domanda nazionale

Per accedere ai contributi MIMIT compliance digitale, le imprese interessate devono seguire un iter articolato in due passaggi distinti e sequenziali.

  • Presentare la proposta progettuale alla Commissione Europea attraverso il portale Funding & Tenders, nell’ambito del bando DIGITAL-2026-AI-DATA-10-COMPLIANCE.
  • Successivamente, inoltrare una domanda distinta al MIMIT per richiedere l’incentivo nazionale complementare, che si affianca (senza sostituirlo) al finanziamento europeo.

Non si tratta dunque di un click day né di un bando a sportello nel senso tradizionale, ma di un percorso amministrativo a doppio binario: prima l’interlocuzione con Bruxelles, poi quella con il Ministero italiano. Questo approccio è coerente con altre misure di raccordo tra fondi europei e cofinanziamenti nazionali già sperimentate dal MIMIT negli ultimi anni, e riflette la volontà di non disperdere le opportunità offerte dai programmi comunitari di ricerca e innovazione.

Le scadenze da rispettare per i contributi MIMIT

Le tempistiche indicate nel decreto sono strette e vincolanti per entrambe le fasi della procedura. La proposta al bando europeo doveva essere trasmessa entro il 1° ottobre 2026, alle ore 17:00, attraverso il portale ufficiale della Commissione Europea: questo termine è ormai scaduto. La domanda di incentivo nazionale al MIMIT, riservata a chi ha presentato la proposta europea, ha invece termine il 30 ottobre 2026, alle ore 17:00.

Il rispetto di queste finestre temporali è determinante: senza la partecipazione (o l’ammissione) al bando europeo entro la prima scadenza, la domanda di contributo nazionale perde infatti il proprio presupposto. Chi ha presentato la proposta europea deve quindi preparare per tempo la domanda nazionale e la documentazione richiesta, da inviare in via telematica tramite PEC con firma digitale, come prevede il decreto.

Il tema si inserisce in un anno particolarmente ricco di misure di sostegno alle imprese: nel corso del 2026 sono stati infatti attivati diversi incentivi e bonus dedicati alle aziende, segno di un’attenzione crescente verso la digitalizzazione e la sostenibilità dei processi produttivi, temi destinati a restare centrali anche nella prossima manovra di bilancio.

Fonti

  • Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Decreto direttoriale 22 settembre 2026 – Soluzioni digitali a supporto della conformità normativa, presentazione domande (call DIGITAL-2026-AI-DATA-10-COMPLIANCE)
  • Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pagina ufficiale dell’incentivo «Soluzioni digitali per la compliance normativa attraverso l’utilizzo dei dati»

Domande Frequenti sugli Incentivi MIMIT Compliance Digitale

Chi può richiedere gli incentivi MIMIT compliance digitale?

Possono accedervi i soggetti italiani, imprese ed enti di ricerca, che partecipano al bando europeo DIGITAL-2026-AI-DATA-10-COMPLIANCE promosso dalla Commissione Europea. Il contributo nazionale MIMIT è infatti complementare e legato alla partecipazione a quel bando comunitario.

Qual è la percentuale di contributo prevista dal MIMIT?

Secondo il decreto direttoriale MIMIT del 22 settembre 2026, il contributo nazionale può coprire fino al 50% dei costi ammissibili del progetto, nell’ambito di un budget complessivo stanziato dal MIMIT pari a un milione di euro.

Quali progetti sono finanziabili con questo incentivo?

Sono ammissibili i progetti di ricerca e innovazione orientati allo sviluppo di soluzioni digitali che, sfruttando dati e intelligenza artificiale, supportano le imprese nella conformità normativa.

Come si presenta la domanda per i contributi MIMIT compliance digitale?

La procedura prevede due fasi: prima l’invio della proposta progettuale alla Commissione Europea tramite il portale Funding & Tenders, poi la presentazione di una domanda distinta di incentivo nazionale al MIMIT.

Quali sono le scadenze per partecipare al bando MIMIT compliance digitale?

La proposta al bando europeo andava presentata entro il 1° ottobre 2026 alle ore 17:00 (termine scaduto), mentre la domanda di incentivo nazionale al MIMIT, riservata a chi ha presentato la proposta europea, scade il 30 ottobre 2026 alle ore 17:00.

Il contributo MIMIT si può ottenere senza partecipare al bando europeo?

No. L’incentivo nazionale è strutturato come misura complementare al bando europeo DIGITAL-2026-AI-DATA-10-COMPLIANCE: senza la partecipazione a quel bando la domanda nazionale non ha presupposto.

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Acconto IRPEF 2026 a Novembre: Busta Paga Più Bassa, Ecco Perché

aliquote irpef 2024 e calcolo detrazioni

A novembre torna l’appuntamento con l’acconto IRPEF 2026 novembre: milioni di lavoratori dipendenti e pensionati troveranno in busta paga o nel cedolino della pensione una trattenuta in più del solito. Si tratta della seconda, o in alcuni casi unica, rata dell’acconto sull’imposta sul reddito delle persone fisiche. Non è un errore né una nuova tassa, ma un meccanismo ordinario con cui il Fisco anticipa parte delle imposte dell’anno in corso, attraverso il sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o l’INPS per chi percepisce una pensione. Per molti l’effetto pratico è un netto più basso proprio nel mese di novembre. Capire come funziona l’acconto IRPEF 2026 novembre, quali sono le soglie sotto le quali non si paga nulla e come viene calcolata la trattenuta aiuta a non farsi cogliere di sorpresa.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’acconto IRPEF 2026 a novembre
  2. Come funziona la trattenuta in busta paga e in pensione
  3. Soglie 2026: quando non si paga e quando la rata è doppia
  4. Regime forfettario e partite IVA: un calendario diverso
  5. Come verificare l’importo dell’acconto IRPEF trattenuto

Cos’è l’acconto IRPEF 2026 a novembre

L’acconto IRPEF è un pagamento anticipato dell’imposta sul reddito, calcolato sulla base dell’imposta dichiarata per l’anno precedente. Per i lavoratori dipendenti e i pensionati non va versato di persona: ci pensa il sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o l’INPS, trattenendo l’importo direttamente dalla retribuzione o dalla pensione. Il termine indica un soggetto che, per conto dello Stato, applica e versa le imposte al posto del contribuente. Quando si parla di acconto IRPEF 2026 novembre, quindi, ci si riferisce proprio alla trattenuta che compare nel cedolino di novembre, destinata a coprire in anticipo una parte dell’IRPEF dovuta per l’anno d’imposta in corso. Il meccanismo non è una novità: si ripete ogni anno secondo un calendario fissato dalla normativa fiscale, con la rata più consistente concentrata proprio a fine autunno.

Come funziona la trattenuta in busta paga e in pensione

Per chi lavora come dipendente, la trattenuta dell’acconto IRPEF 2026 novembre viene applicata direttamente in busta paga dal datore di lavoro, che agisce da sostituto d’imposta. Per i pensionati è l’INPS a occuparsene, applicando la trattenuta sul cedolino della pensione di novembre. In entrambi i casi il calcolo si basa sui dati della dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, elaborati dal sostituto a partire dal modello 730 o dalla Certificazione Unica. Chi ha avuto un’imposta più alta nel 2025, ad esempio per redditi aggiuntivi o altre voci di reddito, si troverà quindi una trattenuta più consistente a novembre 2026. Non è un aumento delle tasse, ma il completamento di un calcolo già impostato in precedenza e distribuito su più mesi.

Soglie 2026: quando non si paga e quando la rata è doppia

La normativa fiscale prevede alcune soglie che determinano se e come si versa l’acconto IRPEF 2026 novembre. In sintesi:

  • se l’imposta dichiarata per l’anno precedente (il cosiddetto rigo “differenza”) non supera 51,65 euro, l’acconto non è dovuto;
  • se l’importo è compreso tra 51,65 euro e 257,52 euro, l’acconto si versa in un’unica soluzione, interamente entro il 30 novembre;
  • se l’acconto raggiunge o supera i 257,52 euro, viene suddiviso in due rate: la prima, pari al 40%, entro il 30 giugno, la seconda, pari al 60%, entro il 30 novembre.

Per lavoratori dipendenti e pensionati con sostituto d’imposta, la prima rata è già stata trattenuta nei mesi scorsi, a partire dalla retribuzione di luglio per i dipendenti e dalla mensilità di agosto o settembre per i pensionati, mentre a novembre arriva il conto della seconda quota, quella più consistente. È proprio questa combinazione, un importo maggiore concentrato in un solo mese, a rendere la busta paga o la pensione di novembre percepibilmente più leggera.

Regime forfettario e partite IVA: un calendario diverso

Il discorso cambia per chi ha una partita IVA in regime forfettario o aderisce agli indici sintetici di affidabilità fiscale: per i forfettari l’acconto non riguarda l’IRPEF ma l’imposta sostitutiva, mentre i soggetti ISA restano in IRPEF; in entrambi i casi, però, l’acconto si versa in due rate del 50% (art. 58 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124) e non con la ripartizione 40%-60%, con soglie e scadenze che possono seguire un calendario differente rispetto a dipendenti e pensionati. Chi sta valutando il passaggio a questo regime agevolato può approfondire requisiti e novità nella guida su come passare al regime forfettario dal 2027. Per avere sott’occhio l’intero calendario degli adempimenti fiscali dei prossimi mesi, comprese le scadenze collegate agli acconti, è utile consultare anche l’articolo dedicato alle scadenze fiscali di settembre 2026, che riepiloga i principali appuntamenti con il Fisco.

Come verificare l’importo dell’acconto IRPEF trattenuto

Chi nota una trattenuta più alta del previsto può confrontare l’importo con i dati della propria Certificazione Unica o del modello 730 relativo ai redditi 2025. In caso di dubbi sul calcolo, o se si prevede un reddito più basso nell’anno in corso rispetto a quello preso a riferimento, esiste la possibilità di comunicare al sostituto d’imposta una riduzione dell’acconto IRPEF 2026 novembre, sulla base di una stima aggiornata dei redditi. Si tratta di una valutazione che richiede attenzione, perché un calcolo troppo prudente può comportare sanzioni se l’acconto versato risulta insufficiente rispetto a quanto effettivamente dovuto a saldo.

In sintesi, la trattenuta che molti lavoratori dipendenti e pensionati troveranno nella busta paga o nel cedolino di novembre 2026 non è un imprevisto, ma l’applicazione di una regola fiscale che si ripete ogni anno: il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF 2026 novembre, calcolato sui redditi dichiarati per l’anno precedente. Le soglie di esenzione e di ripartizione restano quelle previste dalla normativa vigente, con un impatto sul netto percepito che varia molto da persona a persona. Resta da vedere se le prossime manovre di bilancio interverranno su questo meccanismo, un tema che periodicamente torna al centro del dibattito sulla semplificazione fiscale.

Fonti

  • Agenzia delle Entrate – Come si paga l’Irpef: acconto, soglia di 51,65 euro, rate 40%-60% e soglia di 257,52 euro
  • Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, art. 58 (acconti in due rate del 50% per i soggetti ISA e forfettari) – Normattiva

Domande Frequenti sull’Acconto IRPEF 2026 a Novembre

Cos’è l’acconto IRPEF che compare in busta paga a novembre?

È il pagamento anticipato di parte dell’IRPEF dovuta per l’anno in corso, calcolato sui redditi dichiarati per l’anno precedente. Per dipendenti e pensionati viene trattenuto automaticamente dal sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o l’INPS.

Chi deve pagare l’acconto IRPEF 2026 a novembre?

Sono interessati lavoratori dipendenti e pensionati che, in base alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, hanno un’imposta dovuta superiore alle soglie previste dalla normativa. La trattenuta viene applicata direttamente dal sostituto d’imposta.

Qual è la soglia sotto la quale non si paga l’acconto IRPEF?

L’acconto non è dovuto se l’imposta dichiarata per l’anno precedente (rigo “differenza”) non supera 51,65 euro. Tra 51,65 e 257,52 euro l’acconto si versa in un’unica soluzione a novembre; dai 257,52 euro in su viene diviso in due rate, 40% a giugno e 60% a novembre.

Perché la pensione o lo stipendio di novembre risultano più bassi?

Perché in questo mese viene trattenuta la rata più consistente dell’acconto IRPEF, pari al 60% dell’importo totale quando l’acconto supera 257,52 euro, oppure l’intero importo se dovuto in unica soluzione.

Cosa fare se l’acconto IRPEF sembra calcolato in modo errato?

È possibile verificare l’importo confrontandolo con la Certificazione Unica o il modello 730 dell’anno precedente e, se necessario, comunicare al sostituto d’imposta una stima aggiornata dei redditi per correggere la trattenuta.

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730 scaduto il 30 settembre: come recuperare bonus e rimborso

Dichiarazione dei redditi 730

La scadenza per l’invio del modello 730/2026 era fissata al 30 settembre 2026, termine ormai superato. Chi ha già trasmesso la dichiarazione tramite CAF, professionista abilitato o sostituto d’imposta non deve fare nulla di urgente, ma se si accorge di aver dimenticato un bonus o una detrazione può ancora intervenire. Chi invece non ha inviato nulla entro il 30 settembre non ha perso la possibilità di dichiarare i redditi 2025: può utilizzare il Modello Redditi Persone Fisiche, il cui termine ordinario scade il 2 novembre 2026, e solo dopo quella data si entra nel campo della dichiarazione tardiva e delle relative sanzioni.

In sintesi

  • La scadenza ordinaria del 730/2026 era il 30 settembre 2026, ormai trascorsa.
  • Chi ha già inviato il 730 e ha dimenticato detrazioni può presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026.
  • Chi non ha presentato nulla può ancora dichiarare i redditi 2025 con il Modello Redditi Persone Fisiche entro il 2 novembre 2026, nei termini ordinari e senza sanzioni per il ritardo.
  • Oltre il 2 novembre resta la dichiarazione tardiva entro 90 giorni (fino al 1° febbraio 2027) con sanzione fissa ridotta; superato anche quel termine la dichiarazione si considera omessa, con sanzioni più pesanti ma riducibili in caso di regolarizzazione spontanea.
  • Il rimborso IRPEF per chi ha presentato in tempo arriva di norma nelle buste paga o nel cedolino pensione delle mensilità successive, indicativamente tra novembre e dicembre 2026.

Indice dei contenuti

  • Cosa succede se non ho inviato il 730 entro il 30 settembre?
  • Come funziona il 730 integrativo per chi ha già inviato la dichiarazione?
  • Dichiarazione tardiva entro 90 giorni: come funziona e quanto costa
  • Cosa rischia chi non presenta nulla (dichiarazione omessa)?
  • Quando arriva il rimborso IRPEF in busta paga o in pensione?
  • Domande frequenti
  • Fonti

Cosa succede se non ho inviato il 730 entro il 30 settembre?

Il canale del 730/2026 si chiude con la scadenza del 30 settembre: da questo momento non è più possibile trasmettere il modello 730, né tramite CAF né tramite il sostituto d’imposta, con l’unica eccezione del 730 integrativo di cui si parla più avanti. Chi non ha ancora presentato la dichiarazione dei redditi deve quindi utilizzare un modello diverso, il Modello Redditi Persone Fisiche, il cui termine ordinario di presentazione telematica per i redditi 2025 scade il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato). Fino a quella data la dichiarazione è a tutti gli effetti nei termini e non comporta sanzioni per il ritardo.

Non si tratta comunque di una situazione senza rimedio. Chi supera anche il termine del 2 novembre entra in uno dei due casi previsti dalla normativa: la dichiarazione tardiva, presentata entro 90 giorni da quel termine con una sanzione fissa ridotta, e la dichiarazione omessa, quando il termine dei 90 giorni viene superato. Per un approfondimento sulle regole e sui documenti necessari è utile consultare la nostra guida alla dichiarazione dei redditi tardiva 2026.

Come funziona il 730 integrativo per chi ha già inviato la dichiarazione?

Chi ha rispettato la scadenza del 30 settembre ma si accorge solo adesso di aver dimenticato una spesa detraibile, un bonus edilizio o un onere deducibile, non deve preoccuparsi: esiste il 730 integrativo, pensato proprio per correggere o completare una dichiarazione già trasmessa a favore del contribuente.

Il 730 integrativo va presentato entro il 25 ottobre 2026 e permette di aggiungere elementi che aumentano il rimborso o riducono l’imposta dovuta, come spese sanitarie, interessi sul mutuo, spese per ristrutturazioni o bonus per i figli. La correzione richiede di rivolgersi nuovamente a un CAF o a un professionista abilitato, perché occorre elaborare una nuova dichiarazione che tenga conto anche di quanto già trasmesso. Prima di arrivare a fine anno, può essere utile anche dare un’occhiata alla checklist di fine anno per il 730/2027, per non perdere altre occasioni di risparmio.

Dichiarazione tardiva entro 90 giorni: come funziona e quanto costa

Per chi non ha presentato nulla, il primo passo resta il Modello Redditi Persone Fisiche entro il 2 novembre 2026, senza sanzioni. Solo chi supera anche quel termine ricade nella dichiarazione tardiva. In base all’articolo 2, comma 7, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, una dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria è considerata valida a tutti gli effetti, anche se soggetta a una sanzione. Novanta giorni dopo il termine del 2 novembre 2026 portano al 1° febbraio 2027, data indicata dalla stessa Agenzia delle Entrate come ultimo giorno utile per la dichiarazione tardiva, ma è sempre consigliabile non aspettare gli ultimi giorni.

La sanzione prevista per la dichiarazione tardiva è di 250 euro in misura fissa. Ricorrendo al ravvedimento operoso, la sanzione può ridursi a circa 25 euro (un decimo del minimo), a cui si aggiungono gli interessi legali calcolati sui giorni di ritardo, se dalla dichiarazione emerge un’imposta da versare. In questi casi non si utilizza più il modello 730, ma il Modello Redditi Persone Fisiche. Per orientarsi tra le prossime date fiscali è utile consultare anche il calendario fiscale 2026.

Cosa rischia chi non presenta nulla (dichiarazione omessa)?

Superati i 90 giorni dal termine di presentazione, quindi dopo il 1° febbraio 2027 per i redditi 2025, la dichiarazione non presentata viene considerata omessa. Questo scenario è più penalizzante: la sanzione ordinaria è pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, anche quando la dichiarazione viene comunque presentata tardivamente rispetto ai 90 giorni ma prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo.

Dal 1° settembre 2024, per effetto del D.Lgs. 87/2024 di riforma del sistema sanzionatorio, la percentuale è stata fissata in misura fissa e non più a forbice (in precedenza si andava dal 120% al 240%). Se il contribuente regolarizza spontaneamente la propria posizione prima di ricevere un controllo, la sanzione può ridursi fino al 75% dell’imposta dovuta grazie al ravvedimento operoso. In assenza di imposta da versare, resta comunque dovuta la sanzione minima in misura fissa.

Quando arriva il rimborso IRPEF in busta paga o in pensione?

Per chi ha presentato il 730/2026 entro il 30 settembre, il meccanismo del rimborso passa attraverso il sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o l’ente pensionistico. L’Agenzia delle Entrate elabora la dichiarazione e trasmette il risultato contabile al sostituto, che a quel punto applica il conguaglio in busta paga o nel cedolino pensione.

Per chi ha inviato il 730 nelle ultime settimane utili, a settembre, il conguaglio avviene solitamente nelle mensilità successive, in genere tra novembre e dicembre 2026 e comunque, di regola, entro le operazioni di fine anno, mentre chi ha presentato la dichiarazione nei mesi centrali della stagione dichiarativa ha di norma già ricevuto il conguaglio nei mesi estivi. I tempi effettivi dipendono in ogni caso dall’organizzazione del sostituto d’imposta e dai flussi con l’Agenzia delle Entrate. Chi ha presentato una dichiarazione tardiva o correttiva più avanti nell’anno vedrà il conguaglio slittare di conseguenza, poiché il sostituto può intervenire solo dopo aver ricevuto i dati elaborati. Chi utilizza il Modello Redditi Persone Fisiche, invece, riceve l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite bonifico, con tempi che seguono un iter separato rispetto al conguaglio in busta paga.

Per verificare lo stato delle proprie comunicazioni fiscali e i documenti trasmessi nel corso dell’anno può essere utile consultare il cassetto fiscale, dove restano disponibili anche le ricevute di invio delle dichiarazioni.

Domande frequenti

Posso ancora presentare il 730 dopo il 30 settembre?
No, il canale del modello 730 si chiude con la scadenza del 30 settembre, salvo il 730 integrativo. Dopo questa data, chi non ha presentato nulla deve utilizzare il Modello Redditi Persone Fisiche: entro il 2 novembre 2026 è ancora nei termini ordinari, poi come dichiarazione tardiva entro 90 giorni e, oltre, come dichiarazione omessa.

Che differenza c’è tra 730 integrativo e dichiarazione tardiva?
Il 730 integrativo riguarda chi ha già inviato la dichiarazione entro il 30 settembre e vuole aggiungere detrazioni dimenticate, con termine al 25 ottobre 2026. La dichiarazione tardiva riguarda invece chi non ha presentato nulla e supera anche il termine del 2 novembre 2026 previsto per il Modello Redditi Persone Fisiche.

Quanto costa la sanzione per la dichiarazione tardiva?
La sanzione fissa è di 250 euro, riducibile a circa 25 euro con il ravvedimento operoso, a cui vanno aggiunti eventuali interessi se risulta un’imposta da versare.

Il rimborso IRPEF arriva sempre in busta paga?
Per chi ha presentato il 730 sì, il rimborso arriva tramite conguaglio nelle mensilità successive gestito dal sostituto d’imposta. Chi presenta invece il Modello Redditi Persone Fisiche riceve l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Cosa succede se mi accorgo di un errore dopo il 25 ottobre?
Dopo la scadenza del 730 integrativo, per correggere la dichiarazione è necessario presentare una dichiarazione correttiva tramite Modello Redditi Persone Fisiche, con regole e termini differenti rispetto al 730.

Fonti

  • Agenzia delle Entrate, Quando e come presentare il 730/2026 – Cittadini, portale istituzionale: agenziaentrate.gov.it
  • Agenzia delle Entrate, Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2026 (approvazione modello 730/2026 e istruzioni): agenziaentrate.gov.it
  • Agenzia delle Entrate, Modello Redditi Persone fisiche 2026 – Quando e come presentare (termine del 2 novembre 2026 e dichiarazione tardiva entro il 1° febbraio 2027): agenziaentrate.gov.it
  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 7 (termini di presentazione delle dichiarazioni, dichiarazione tardiva): agenziaentrate.gov.it

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-05 10:30:002026-10-05 08:43:42730 scaduto il 30 settembre: come recuperare bonus e rimborso
NOTIZIE

Anticipazione TFM amministratori: regole civilistiche e trattamento fiscale

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’anticipazione TFM amministratori è il pagamento, durante il mandato, di una parte del trattamento di fine mandato che la società ha accantonato per chi amministra. Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, il TFM segue il criterio di cassa: l’importo si tassa nel momento in cui l’amministratore lo incassa. La tassazione separata prevista dall’art. 17, comma 1, lettera c), del TUIR richiede però che il diritto al TFM risulti da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Aggiornato al 2 ottobre 2026.

In sintesi

  • Il TFM è un’indennità accantonata dalla società e pagata all’amministratore alla fine del mandato; l’anticipazione ne anticipa una parte.
  • Il codice civile (art. 2389) affida la determinazione dei compensi ad assemblea, statuto o consiglio di amministrazione, a seconda dei casi.
  • Fiscalmente il TFM è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (o professionale) e si tassa per cassa.
  • La tassazione separata richiede un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
  • Per le anticipazioni conta il caso concreto: atti, importi e momento del pagamento vanno verificati prima di erogare.

Indice dei contenuti

  • Che cos’è l’anticipazione del TFM agli amministratori?
  • Cosa dice il codice civile sul TFM degli amministratori?
  • Come viene tassata l’anticipazione del TFM?
  • Quando si applica la tassazione separata al TFM?
  • Che cosa succede dal lato della società?
  • Domande frequenti
  • Fonti

Che cos’è l’anticipazione del TFM agli amministratori?

Il trattamento di fine mandato (TFM) è, come lo descrive l’Agenzia delle Entrate, un’indennità che le società possono corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato. Si forma accantonando ogni anno, in un apposito fondo, una quota del compenso spettante per la carica. In pratica funziona come il TFR dei dipendenti, ma per chi ricopre un incarico di amministratore. Per approfondire il meccanismo dei dipendenti puoi leggere la guida sul TFR e la previdenza complementare.

L’anticipazione del TFM si ha quando una parte di quell’importo viene pagata all’amministratore prima della cessazione della carica. Immagina che Marco, amministratore di una S.r.l. da otto anni, riceva una somma sul fondo accantonato mentre è ancora in carica: quella somma è un’anticipazione e non il saldo finale. Il saldo, con il relativo conguaglio, arriva quando il mandato termina.

Cosa dice il codice civile sul TFM degli amministratori?

Il riferimento civilistico è l’articolo 2389 del codice civile. Il comma 1 stabilisce che i compensi dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono fissati all’atto della nomina o dall’assemblea. Il comma 3 prevede invece che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità allo statuto, sia stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo consente, l’assemblea può fissare un importo complessivo per tutti gli amministratori, comprese le cariche speciali.

Per l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 124/E del 13 ottobre 2017, richiamata nella risposta n. 292/2021) l’ammontare dei compensi, TFM compreso, deve essere determinato secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa, tramite una specifica previsione statutaria oppure una delibera assembleare. Ne deriva un punto pratico: anche un’anticipazione dovrebbe poggiare su un atto della società che riconosca il diritto al TFM e ne disciplini l’importo, non su un semplice accordo informale.

Come viene tassata l’anticipazione del TFM?

Nella risposta a interpello n. 292 del 27 aprile 2021 l’Agenzia ricorda che il TFM è riconducibile ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c-bis, del TUIR), cioè alle somme percepite in relazione all’ufficio di amministratore. Se l’incarico rientra invece nell’oggetto della professione svolta dal contribuente, i compensi seguono le regole dei redditi di lavoro autonomo. In entrambi i casi la tassazione segue il criterio di cassa, con imposizione al momento della percezione.

Ne consegue che una somma pagata a titolo di anticipazione è, di regola, tassata nel periodo d’imposta in cui l’amministratore la incassa. Quanto al trattamento delle anticipazioni nei rapporti di lavoro, l’articolo 19, comma 4, del TUIR prevede che, salvo conguaglio alla liquidazione definitiva, sulle anticipazioni relative al TFR e alle altre indennità si applichi l’aliquota determinata considerando l’importo accantonato, aumentato delle anticipazioni erogate (così è riportato nella risposta n. 177 del 16 marzo 2021, relativa a un caso di incentivo all’esodo). Per il TFM degli amministratori non abbiamo trovato in fonti ufficiali una regola specifica su aliquote e ritenute delle anticipazioni: per questo conviene verificare ogni caso prima di pagare.

Quando si applica la tassazione separata al TFM?

La tassazione separata è un regime in cui certe somme non si sommano al reddito dell’anno ma sono tassate a parte, con un calcolo dedicato. L’art. 17, comma 1, lettera c), del TUIR lo prevede per le indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. L’Agenzia applica questa regola al TFM degli amministratori.

La data certa è una data che non può essere contestata. La circolare n. 10/E del 16 febbraio 2007 indica come esempi la formazione di un atto pubblico, l’autenticazione o la vidimazione notarile di un verbale, la registrazione presso un ufficio pubblico, il timbro postale e la protocollazione con sistemi che garantiscono l’immodificabilità. Nella risposta n. 292/2021 l’Agenzia ha chiarito che, limitatamente agli amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389, comma 3, c.c.), basta un atto di data certa anteriore all’inizio dell’incarico che riconosca il diritto al TFM, anche se l’importo viene determinato dopo la nomina dal consiglio di amministrazione. Resta ferma la verifica sull’effettiva esistenza di quella data certa.

Che cosa succede dal lato della società?

Nel caso esaminato dalla risposta n. 292/2021 la società aveva dedotto le quote accantonate ai sensi dell’articolo 105, comma 4, del TUIR. La società, in qualità di sostituto d’imposta, è inoltre il soggetto che applica il regime fiscale corretto quando eroga il TFM: per questo la risposta è nata proprio dall’istanza di una società. Un errore nella qualificazione dell’importo, cioè tassazione ordinaria o separata, ricade quindi sul sostituto.

Dal punto di vista operativo, prima di pagare un’anticipazione è utile controllare tre cose: che esista un atto che riconosce il TFM, che questo atto abbia data certa anteriore all’inizio del mandato e che l’importo sia congruo rispetto alla realtà della società. Se uno di questi elementi manca, il rischio è perdere la tassazione separata e subire contestazioni sulla deduzione.

Domande frequenti

L’anticipazione del TFM è sempre tassata a parte?

No. Il TFM si tassa per cassa e la tassazione separata dipende dall’esistenza di un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Per l’anticipazione vanno verificati atti e importi nel caso concreto.

Serve indicare l’importo del TFM nell’atto di data certa?

Secondo la risposta n. 292/2021, per gli amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389, comma 3, c.c.), è sufficiente che l’atto di data certa anteriore riconosca il diritto al TFM, anche se l’importo è fissato in seguito dal consiglio di amministrazione.

Il TFM spetta anche a chi non è socio?

Il diritto al TFM non dipende dalla qualifica di socio. Nel caso esaminato dall’Agenzia il vice presidente beneficiario non era mai stato socio della società e la tassazione separata è stata ritenuta applicabile, se esiste la data certa.

Fonti

  • Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 292 del 27 aprile 2021 (tassazione separata del TFM, art. 17 c. 1 lett. c TUIR)
  • Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 177 del 16 marzo 2021 (anticipazioni e art. 19 c. 4 TUIR)
  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 17, 19, 50 e 105
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2389

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-04 11:00:002026-10-02 21:03:58Anticipazione TFM amministratori: regole civilistiche e trattamento fiscale
NOTIZIE

Ecobonus 2027: il Governo valuta una detrazione al 65% per l’efficienza energetica

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’ecobonus 2027 potrebbe tornare a una detrazione del 65% per alcune spese di efficienza energetica. Lo ha ipotizzato il 1° ottobre 2026 il viceministro dell’Economia, parlando davanti alla giunta di un’associazione di categoria dell’artigianato. Si tratta però di una ipotesi allo studio, non di una norma approvata: oggi la detrazione per l’abitazione principale è al 50% e dipenderà dalle risorse della prossima legge di Bilancio.

L’ecobonus è la detrazione fiscale, cioè uno sconto sulle imposte da recuperare in dichiarazione dei redditi, per chi spende in lavori che fanno risparmiare energia: infissi, pompe di calore, cappotti e simili.

In sintesi

  • Il 1° ottobre 2026 è stata ipotizzata una detrazione al 65% per alcune spese di riqualificazione energetica nel 2027.
  • È una ipotesi, non una misura approvata: non esiste ancora un atto ufficiale che la contenga.
  • Oggi la disciplina vigente prevede 50% per l’abitazione principale e 36% per gli altri immobili (Legge di Bilancio 2026, L. 199/2025).
  • Per le spese del 2027, senza proroghe, le aliquote scendono a 36% (abitazione principale) e 30% (altri immobili).
  • Tutto dipenderà dalla legge di Bilancio 2027 e dalle risorse disponibili.

Indice dei contenuti

  1. Cosa è stato proposto per l’ecobonus 2027?
  2. Cosa prevede oggi la legge sull’ecobonus?
  3. Cosa cambia nel 2027 se non ci sono proroghe?
  4. Cosa succede adesso e quando ci saranno certezze?
  5. Domande frequenti sull’ecobonus 2027
  6. Fonti

Cosa è stato proposto per l’ecobonus 2027?

Durante un incontro pubblico a Roma, il viceministro dell’Economia ha indicato la possibilità di portare dal 50% al 65% la detrazione per alcune spese di riqualificazione energetica. Secondo quanto emerso, la misura potrebbe giovarsi degli spazi di flessibilità previsti a livello europeo, cioè dei margini concessi ai singoli Stati nei conti pubblici.

Tra gli interventi che potrebbero essere coinvolti vengono citati infissi, pompe di calore, sistemi ibridi, solare termico, schermature solari e cappotti termici. L’elenco è però indicativo: finché non c’è un testo di legge, non si sa quali lavori rientrerebbero davvero e con quali condizioni.

Un punto va chiarito subito: la dichiarazione è verbale. Non abbiamo trovato, sui siti istituzionali (Ministero dell’Economia, Governo, Camera, Senato, Agenzia delle Entrate), alcun atto ufficiale che contenga la proposta. Non è un disegno di legge, né un emendamento, né un decreto. È un’indicazione di intenti, che potrà essere confermata, modificata o abbandonata.

Cosa prevede oggi la legge sull’ecobonus?

La disciplina vigente è quella fissata dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 8/E del 19 giugno 2025 e prorogata per il 2026 dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). In pratica, la legge ha ridotto gli sconti rispetto al passato, quando per molti interventi si arrivava al 65%, e li ha differenziati in base all’immobile.

  • 50% per le spese sostenute su abitazione principale, da parte di proprietari o titolari di un diritto reale di godimento (per esempio l’usufrutto);
  • 36% per le spese sugli altri immobili;
  • recupero in 10 quote annuali di pari importo.

Le aliquote 50%/36% sono state prorogate per il 2026 dalla L. 199/2025 sia per l’ecobonus sia per il bonus ristrutturazioni. Per i soli lavori di ristrutturazione edilizia il massimale di spesa è di 96.000 euro per unità immobiliare. Per i massimali e i limiti dei singoli interventi di ecobonus, che variano a seconda del lavoro, trovi il dettaglio nella guida all’ecobonus 2026. Sul quadro dei bonus per la casa puoi leggere anche il nostro approfondimento sul bonus casa 2026, ultima chiamata prima del calo delle detrazioni.

Cosa cambia nel 2027 se non ci sono proroghe?

Se il Parlamento non interviene, per le spese sostenute nel 2027 la detrazione scende al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili. È il calendario di riduzione graduale previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e descritto dall’Agenzia delle Entrate.

Immagina che una famiglia sostituisca nel 2027 gli infissi della casa dove vive, spendendo 10.000 euro. Con le regole oggi previste per quell’anno recupererebbe 3.600 euro in dieci anni, cioè 360 euro l’anno. Se fosse confermata l’ipotesi del 65%, lo stesso lavoro darebbe 6.500 euro di detrazione, ma solo se la misura riguardasse quel tipo di intervento e quel tipo di immobile. L’esempio è puramente illustrativo: i dettagli della proposta non sono noti.

Anche la scheda su ecobonus, aliquote 2026 e manovra 2027 ricostruisce questo passaggio. Per il contesto della prossima legge di Bilancio, vedi anche l’articolo sulla manovra 2027.

Cosa succede adesso e quando ci saranno certezze?

La sede in cui l’ipotesi può diventare realtà è la legge di Bilancio 2027. Il Governo la prepara nei prossimi mesi e la presenta al Parlamento, che può modificarla prima dell’approvazione finale. Solo allora si saprà se l’ecobonus 2027 avrà un’aliquota più alta, e per quali interventi.

Nel frattempo vale la regola della prudenza: chi pianifica lavori di efficienza energetica non dovrebbe basare le proprie scelte su un’aliquota che non è ancora legge. Chi ha lavori già programmati nel 2026 resta invece nel quadro delle aliquote attuali. Anche un’eventuale misura 2027 potrebbe avere condizioni, limiti di spesa o requisiti tecnici diversi da quelli oggi in vigore.

Domande frequenti sull’ecobonus 2027

L’ecobonus al 65% nel 2027 è già legge?

No. È una ipotesi espressa il 1° ottobre 2026 e subordinata alle risorse della legge di Bilancio 2027. Non esiste ancora un testo ufficiale.

Quanto vale oggi la detrazione per l’efficienza energetica?

Per le spese del 2026, in base alla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), 50% per l’abitazione principale e 36% per gli altri immobili, da recuperare in 10 anni.

Cosa succede nel 2027 se non ci sono novità?

Le aliquote scendono al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili, salvo proroghe o modifiche decise dal Parlamento.

Il 65% varrebbe per tutti i lavori?

Non si sa. L’ipotesi parla di alcune spese di riqualificazione energetica: l’elenco degli interventi, se la misura verrà approvata, sarà definito dalla norma.

Fonti

  • Agenzia delle Entrate, Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 (bonus edilizi, aliquote previste dalla L. 207/2024; per il 2026 superate dalla proroga della L. 199/2025).
  • Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 19 giugno 2025 sulla circolare bonus edilizi.
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), disciplina delle detrazioni per gli interventi edilizi e di efficienza energetica.
  • Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), proroga per il 2026 delle aliquote 50%/36% per bonus ristrutturazioni ed ecobonus.
  • Nessun atto ufficiale contenente la proposta del 65% è stato reperito sui siti istituzionali alla data del 2 ottobre 2026: si tratta di una dichiarazione resa il 1° ottobre 2026.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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