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Equo Compenso PA 2026 per Architetti e Geometri: Guida Pratica a Parcella, Ribassi e Fattura Elettronica

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’equo compenso PA è la regola che impedisce a un ente pubblico di pagare un architetto o un geometra meno di quanto stabiliscono le tabelle ministeriali. In parole semplici: quando il tuo cliente è un Comune, una scuola, un’azienda sanitaria o una società partecipata, il tuo onorario non è più liberamente contrattabile al ribasso, ma deve rispettare dei minimi tabellari fissati per legge. A introdurre questo principio è stata la Legge 21 aprile 2023, n. 49, entrata in vigore il 20 maggio 2023 e oggi pienamente operativa negli appalti pubblici. Per i professionisti tecnici con partita IVA questo cambia tre cose molto concrete: come si costruisce la parcella, quanto si può scendere in fase di gara e come si emette la fattura elettronica alla PA. In questa guida vediamo il funzionamento pratico dell’equo compenso PA per architetti e geometri, con un esempio numerico di calcolo secondo i parametri del DM 17 giugno 2016, le regole sui ribassi, la gestione dello split payment e della ritenuta d’acconto, e i rimedi concreti quando un committente pubblico propone cifre sotto i minimi.

Equo Compenso PA: Cos’è e a Chi si Applica nel 2026

L’equo compenso PA nasce da un’esigenza molto sentita da architetti e geometri: evitare che gli incarichi pubblici vengano affidati a cifre simboliche o addirittura gratuitamente, con gare vinte al massimo ribasso. La L. 49/2023 definisce equo il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e comunque conforme ai parametri ministeriali previsti per ciascuna categoria professionale.

Il punto più importante da capire è che la legge non si applica a tutti i clienti. Riguarda solo i rapporti con i cosiddetti committenti forti, cioè soggetti che hanno un potere contrattuale molto superiore a quello del singolo professionista. Rientrano nel perimetro dell’equo compenso PA:

  • le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica (Comuni, Province, Regioni, scuole, ASL, enti parco, consorzi);
  • le imprese bancarie e assicurative, comprese le loro società controllate e le mandatarie;
  • le imprese di grandi dimensioni, cioè quelle che nell’anno precedente hanno occupato più di 50 dipendenti oppure hanno registrato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
  • gli agenti della riscossione.

Se invece il cliente è un privato cittadino che ti chiede un accatastamento, o una piccola impresa edile sotto quelle soglie, la contrattazione resta libera: in quel caso il preventivo si costruisce con criteri commerciali e non c’è un minimo di legge da rispettare. È una distinzione che molti colleghi non colgono e che genera confusione nella redazione dei preventivi.

Perché la regola vale anche per i geometri, non solo per gli architetti

Spesso si legge che l’equo compenso riguardi soltanto architetti e ingegneri. Non è così: la L. 49/2023 si applica a tutti i professionisti iscritti a ordini e collegi, quindi anche ai geometri iscritti al Collegio e alla CIPAG (la Cassa di previdenza dei geometri liberi professionisti), oltre che ai professionisti non ordinistici che operano con committenti pubblici.

Cambia però il decreto parametri di riferimento a seconda del tipo di prestazione. Per i servizi di architettura e ingegneria affidati dalla pubblica amministrazione (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo) il riferimento è il DM 17 giugno 2016, che vale per tutti i tecnici abilitati, geometri compresi nei limiti delle proprie competenze professionali. Per altre tipologie di prestazione professionale si utilizzano invece i parametri del DM 140/2012. Il codice ATECO 2025 non incide su questa scelta: il geometra è classificato con il codice 71.12.30 e l’architetto con il 71.11.09, ma ciò che determina i parametri applicabili è la natura della prestazione, non il codice attività.

Come si Calcola la Parcella con i Parametri del DM 17 giugno 2016

Qui sta il cuore operativo della questione. Il DM 17 giugno 2016 (il cosiddetto decreto parametri per le opere pubbliche) non contiene una tariffa fissa, ma una formula matematica che restituisce il corrispettivo minimo da porre a base di gara. Conoscerla ti permette di capire subito se la cifra offerta da un ente è congrua oppure è sotto i minimi.

La formula del compenso professionale è la seguente:

  • CP = Σ (V × G × Q × P)

Dove ciascuna lettera ha un significato preciso, che vale la pena tradurre in linguaggio comune:

  • V è il valore dell’opera, cioè l’importo dei lavori suddiviso per categoria (edilizia, strutture, impianti);
  • G è il grado di complessità dell’intervento, ricavato dalla Tavola Z-1 del decreto (più l’opera è complessa, più il coefficiente sale);
  • Q è il parametro di specificità della singola prestazione affidata (Tavola Z-2): ogni attività, dalla relazione geologica alla direzione lavori, ha il suo coefficiente;
  • P è il parametro base, calcolato con l’espressione P = 0,03 + 10 / V^0,4: in pratica più l’opera è grande, più la percentuale si riduce.

Al compenso così determinato si aggiungono le spese e gli oneri accessori, che il decreto quantifica in misura non superiore al 25% del compenso per le opere di importo contenuto, con percentuali decrescenti al crescere dell’importo dei lavori.

Esempio numerico: parcella per lavori da 300.000 euro

Vediamo un caso concreto. Supponiamo che il geometra Marco riceva da un Comune un incarico su un intervento di edilizia residenziale pubblica con importo lavori pari a 300.000 euro. Procediamo per passaggi:

  • Parametro base P: P = 0,03 + 10 / 300.000^0,4 = 0,0944 (cioè circa il 9,44%);
  • Grado di complessità G: per l’edilizia residenziale la Tavola Z-1 indica 0,95;
  • Somma dei parametri Q: ipotizziamo un pacchetto composto da progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, per una somma dei coefficienti pari a 0,60 (valore da ricavare sempre puntualmente dalla Tavola Z-2 in base alle prestazioni realmente affidate);
  • Compenso CP = 300.000 × 0,95 × 0,60 × 0,0944 = circa 16.150 euro;
  • Spese e oneri accessori (25% del compenso) = circa 4.040 euro;
  • Corrispettivo complessivo = circa 20.190 euro.

Questo importo rappresenta il corrispettivo da porre a base di gara e costituisce il riferimento per valutare la congruità dell’offerta. Se lo stesso Comune ti propone 8.000 euro per il medesimo pacchetto di prestazioni, sei in presenza di un compenso potenzialmente non equo, con tutte le conseguenze che vedremo più avanti. Attenzione: cambiando anche solo il coefficiente di complessità o le prestazioni affidate il risultato varia in modo sensibile, per questo il calcolo va sempre rifatto sul singolo incarico e non copiato da parcelle precedenti.

Equo Compenso PA e Ribassi in Gara: la Regola del 65% e del 35%

È la domanda che riceviamo più spesso: con l’equo compenso PA si può ancora offrire un ribasso in gara? La risposta è sì, ma non su tutto l’importo.

Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), dopo le modifiche introdotte dal decreto correttivo D.Lgs. 209/2024, ha risolto il nodo con un meccanismo preciso per i servizi di architettura e ingegneria. L’importo posto a base di gara, determinato con i parametri del DM 17 giugno 2016, viene diviso in due parti:

  • una quota pari al 65%, considerata prezzo fisso non ribassabile, che rappresenta il nucleo del compenso professionale tutelato dall’equo compenso PA;
  • una quota pari al 35%, sulla quale l’operatore economico può formulare la propria offerta al ribasso.

Riprendendo l’esempio precedente dei 20.190 euro: circa 13.120 euro restano intoccabili, mentre il ribasso può incidere solo sui restanti 7.070 euro. Il correttivo ha inoltre previsto, nell’Allegato I.13, una formula specifica per il punteggio economico, che limita il peso del prezzo rispetto alla qualità dell’offerta tecnica: l’obiettivo dichiarato è premiare la competenza e non la corsa al ribasso.

Va detto con onestà che sull’ampiezza del ribasso applicabile alla quota del 35% la giurisprudenza amministrativa si è divisa, con pronunce che ammettono ribassi molto ampi su quella componente e altre più restrittive. Il principio che resta fermo e che ti conviene tenere come bussola operativa è questo: il ribasso non può in alcun caso intaccare la quota del 65% dell’importo a base di gara, che resta garantita per legge, e nei casi limite conviene sempre far verificare il bando da un professionista prima di presentare l’offerta. Per il quadro generale dei parametri e delle tutele previste dalla legge puoi consultare la nostra guida completa all’equo compenso per architetti, geometri e ingegneri.

Compenso Sotto i Minimi: Cosa Può Fare il Professionista

Immagina che l’architetto Giulia riceva da un ente pubblico una proposta di incarico a 6.000 euro, quando i parametri ne indicherebbero 18.000. Cosa può fare concretamente? Le strade sono diverse e conviene percorrerle nell’ordine giusto, partendo da quella meno conflittuale.

Il primo passo è documentare il calcolo. Predisponi una parcella analitica secondo i parametri del DM 17 giugno 2016, indicando categoria dell’opera, coefficienti applicati e prestazioni affidate, e trasmettila formalmente all’ente come proposta di adeguamento. Molte amministrazioni, soprattutto i Comuni piccoli, sbagliano in buona fede perché applicano importi ereditati da vecchi affidamenti.

Se la trattativa non va a buon fine, entrano in gioco gli strumenti previsti dalla L. 49/2023:

  • la nullità della clausola che fissa un compenso non equo, che non travolge l’intero contratto ma solo la pattuizione economica;
  • la richiesta al Consiglio dell’Ordine o al Collegio di un parere di congruità sul compenso, che in presenza delle condizioni di legge può acquistare efficacia di titolo per il recupero del credito;
  • la segnalazione all’Ordine o al Collegio, considerato che l’accettazione consapevole di un compenso non equo può avere rilievo sul piano disciplinare.

Un aspetto che molti sottovalutano riguarda le prestazioni gratuite: il Codice dei contratti pubblici stabilisce che le prestazioni d’opera intellettuale non possono formare oggetto di affidamenti a titolo gratuito, salvo casi eccezionali espressamente motivati. Un concorso di idee o un incarico fiduciario “a costo zero” proposto da un ente pubblico va quindi guardato con molta attenzione prima di essere accettato.

Il valore del preventivo scritto

Nell’equo compenso PA il preventivo scritto non è un adempimento burocratico ma la tua principale difesa. Deve indicare in modo distinto il compenso, le spese e gli oneri accessori, il contributo integrativo di cassa, l’eventuale IVA e i costi presumibili per le prestazioni di terzi. Un preventivo costruito bene rende immediatamente verificabile la conformità ai parametri e ti mette in posizione di forza in caso di contestazione. Sul tema abbiamo approfondito il metodo di costruzione dell’onorario nell’articolo dedicato alla parcella dell’architetto 2026.

Fatturazione Elettronica alla PA: Codice Ufficio, CIG e Split Payment

Ottenuto l’incarico, si passa alla parte che genera più errori in assoluto: la fattura elettronica verso la pubblica amministrazione. Non è una fattura come le altre e uno scarto dello SDI (il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, la piattaforma che smista tutte le fatture elettroniche) può facilmente far slittare l’incasso di mesi.

Ecco gli elementi che devono essere corretti in una fattura verso un ente pubblico:

  • il Codice Univoco Ufficio, composto da 6 caratteri e reperibile nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni: è diverso dal codice destinatario a 7 caratteri usato per i clienti privati;
  • il CIG (Codice Identificativo Gara) e, quando previsto, il CUP (Codice Unico di Progetto): in loro assenza la PA non può materialmente procedere al pagamento;
  • gli estremi della determina di affidamento o dell’ordine, che molte amministrazioni richiedono nel corpo del documento;
  • l’indicazione dello split payment quando applicabile.

Lo split payment (in italiano scissione dei pagamenti, art. 17-ter DPR 633/72) funziona così: l’ente pubblico ti paga solo l’imponibile e versa direttamente all’Erario l’IVA esposta in fattura. Nel tracciato XML l’esigibilità dell’IVA va indicata con il codice S e in fattura si riporta la dicitura di scissione dei pagamenti. Attenzione: l’IVA che non incassi non è una perdita, semplicemente non transita dal tuo conto, ma incide sulla tua liquidità e, se hai molti acquisti, può generare un credito IVA da gestire.

Il meccanismo resta pienamente operativo per le operazioni verso le pubbliche amministrazioni: con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del 10 luglio 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha autorizzato l’Italia a continuare ad applicarlo fino al 30 giugno 2029, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno 2026. Ricordiamo invece che le società quotate nell’indice FTSE MIB sono uscite dal perimetro dello split payment dal 1° luglio 2025. Se operi in regime forfettario, lo split payment non ti riguarda: non esponendo IVA in fattura, non c’è nulla da scindere.

Il software di fatturazione fa la differenza

Gestire codice ufficio, CIG, split payment, contributo integrativo e ritenuta d’acconto a mano è la ricetta perfetta per uno scarto SDI. Per i professionisti tecnici che lavorano abitualmente con enti pubblici consigliamo di appoggiarsi a un software di fatturazione elettronica che gestisca nativamente il tracciato FatturaPA, come fatturazioneitalia.it, che tra l’altro applica la formula del prezzo bloccato per 5 anni: un vantaggio non banale per chi vuole costi fissi e prevedibili sugli adempimenti. Una fattura scartata non è solo una seccatura: fa ripartire da capo i termini di pagamento dell’ente.

Tempi di Pagamento della PA e Interessi di Mora

Un compenso equo sulla carta serve a poco se poi l’incasso arriva dopo un anno. Per questo la normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002) fissa termini precisi anche per gli enti pubblici.

La regola generale prevede il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla verifica di conformità della prestazione. Il termine può salire a 60 giorni per gli enti del Servizio sanitario nazionale e, negli altri casi, solo se espressamente pattuito per iscritto e giustificato dalla natura del contratto. Superata la scadenza, gli interessi moratori decorrono automaticamente, senza bisogno di alcuna messa in mora, al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre a un importo forfettario a titolo di rimborso dei costi di recupero.

Nella pratica quotidiana, però, conviene prevenire più che litigare. Tre accorgimenti riducono drasticamente i tempi di incasso:

  • verificare il CIG e il codice ufficio prima di emettere, chiedendoli per iscritto al responsabile del procedimento;
  • allegare o richiamare il certificato di regolare esecuzione o il verbale di verifica, che spesso è il documento che sblocca la liquidazione;
  • monitorare la piattaforma dei crediti commerciali, dove la fattura assume uno stato che consente di capire se è stata contabilizzata dall’ente.

Se il ritardo diventa patologico, il credito può essere gestito nelle sedi opportune con il supporto di un professionista: il CAF Centro Fiscale di Udine affianca architetti e geometri nella gestione amministrativa e contabile della posizione.

Ritenuta d’Acconto, Inarcassa e CIPAG: Forfettario o Ordinario

L’ultimo tassello dell’equo compenso PA riguarda la composizione della fattura e il regime fiscale. Qui architetti e geometri seguono regole quasi identiche, con una differenza sulle aliquote di cassa.

Il professionista in regime ordinario emette una fattura strutturata così: compenso, più contributo integrativo (4% per gli architetti iscritti a Inarcassa, 5% per i geometri iscritti alla CIPAG), più IVA al 22% sul totale. Su cosa si applica la ritenuta d’acconto del 20% (art. 25 DPR 600/1973)? Solo sul compenso, non sul contributo integrativo: la PA, in qualità di sostituto d’imposta, trattiene quel 20% e lo versa all’Erario per tuo conto, come acconto sulle imposte che pagherai in dichiarazione.

Riprendiamo l’esempio del corrispettivo da 20.190 euro di un architetto in regime ordinario con incarico da un Comune:

  • compenso e spese: 20.190 euro;
  • contributo integrativo Inarcassa 4%: 807,60 euro;
  • imponibile IVA: 20.997,60 euro;
  • IVA 22%: 4.619,47 euro, versata direttamente dall’ente all’Erario per effetto dello split payment;
  • ritenuta d’acconto 20% sul compenso: 4.038 euro;
  • netto incassato: 16.959,60 euro.

Il regime forfettario cambia radicalmente lo schema: niente IVA in fattura (codice natura N2.2 e dicitura di riferimento all’art. 1 c. 58 L. 190/2014), nessuna ritenuta d’acconto subita, marca da bollo da 2 euro se l’imponibile supera 77,47 euro, e tassazione con imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività) calcolata sul 78% dei compensi, che è il coefficiente di redditività delle attività professionali e tecniche. L’imposta sostitutiva, in parole semplici, è un’unica imposta che prende il posto di IRPEF e addizionali.

Attenzione al distinguo sui contributi: niente riduzione del 35%

Un errore che circola spesso nei forum: la riduzione contributiva del 35% prevista per i forfettari non si applica ad architetti e geometri. Quella agevolazione riguarda esclusivamente gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti dell’INPS e non esiste nemmeno in Gestione Separata. I professionisti tecnici iscritti all’albo versano a Inarcassa (architetti e ingegneri) o alla CIPAG (geometri), con contributo soggettivo indicativamente pari al 14,5% del reddito professionale per Inarcassa e al 18% per CIPAG, oltre ai contributi minimi annuali stabiliti dai rispettivi regolamenti. Eventuali riduzioni per giovani iscritti o per redditi bassi sono quelle previste dagli statuti delle casse, non dalla normativa INPS. Prima di scegliere il regime, quindi, il confronto va fatto sui numeri reali: trovi un quadro d’insieme nella guida su partita IVA per architetto e ingegnere.

Tutele e Rimedi: Nullità delle Clausole e Azione di Classe

La L. 49/2023 non si limita a enunciare un principio: costruisce un sistema di tutele che il professionista può attivare quando il committente forte non rispetta i minimi.

Lo strumento centrale è la nullità di protezione: le clausole che stabiliscono un compenso non equo sono nulle, ma la nullità opera solo a vantaggio del professionista e non travolge il resto del contratto, che resta valido. Il professionista può quindi rivolgersi al giudice per chiedere la rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali, con possibilità di ottenere un ulteriore ristoro del danno subito.

Accanto a questo, la legge prevede altri presidi:

  • il parere di congruità rilasciato dall’Ordine o dal Collegio, utile sia in via stragiudiziale sia per il recupero del credito;
  • l’azione di classe professionale, che consente ai Consigli nazionali degli ordini e alle associazioni di categoria di agire in giudizio per far dichiarare la nullità delle clausole e inibire comportamenti lesivi, senza esporre il singolo iscritto al rischio di ritorsioni;
  • l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, istituito presso il Ministero della Giustizia con compiti di monitoraggio e vigilanza;
  • il rilievo disciplinare della pattuizione di compensi non equi, che responsabilizza anche il professionista.

In sintesi, l’equo compenso PA ha spostato l’equilibrio contrattuale a favore di architetti e geometri, ma le tutele funzionano solo se la posizione è documentata: calcolo dei parametri, preventivo scritto, corrispondenza con l’ente e fatturazione corretta sono i quattro pilastri su cui si regge tutto il resto.

Domande Frequenti sull’Equo Compenso PA

L’equo compenso PA vale anche per i clienti privati?

No. L’equo compenso PA e le regole della L. 49/2023 si applicano ai rapporti con pubbliche amministrazioni, banche e assicurazioni e imprese di grandi dimensioni (oltre 50 dipendenti o più di 10 milioni di ricavi). Con un privato cittadino o una piccola impresa la contrattazione del compenso resta libera, anche se i parametri ministeriali restano un utile riferimento per costruire un preventivo credibile.

Posso offrire un ribasso in una gara per servizi tecnici?

Sì, ma solo su una parte dell’importo. Dopo il correttivo D.Lgs. 209/2024 al Codice dei contratti pubblici, il corrispettivo a base di gara è composto da una quota del 65% non ribassabile e da una quota del 35% ribassabile. In ogni caso il ribasso non può intaccare la quota del 65%, che resta garantita per legge: nei casi limite conviene far verificare il bando prima di presentare l’offerta.

Un geometra rientra nell’equo compenso o è previsto solo per architetti e ingegneri?

Il geometra rientra pienamente nell’ambito della legge, perché la tutela riguarda tutti i professionisti iscritti a ordini e collegi. Per i servizi di architettura e ingegneria affidati dalla PA si applicano i parametri del DM 17 giugno 2016 nei limiti delle competenze professionali del geometra; per altre prestazioni si fa riferimento ai parametri del DM 140/2012.

Cosa devo indicare in fattura per essere pagato da un Comune?

Servono il Codice Univoco Ufficio a 6 caratteri dell’ente, il CIG e, quando previsto, il CUP, oltre agli estremi della determina di affidamento. Senza CIG l’amministrazione non può liquidare la fattura. Se l’ente applica lo split payment, l’esigibilità IVA va indicata con il codice S e l’IVA viene versata direttamente dall’ente all’Erario.

Il forfettario subisce la ritenuta d’acconto sulle fatture alla PA?

No. Chi opera in regime forfettario non subisce la ritenuta d’acconto del 20%: in fattura va inserita la dicitura che richiama l’art. 1 c. 67 L. 190/2014. Il forfettario, inoltre, non espone IVA (codice natura N2.2) e quindi non applica lo split payment, ma deve apporre la marca da bollo da 2 euro se l’imponibile supera 77,47 euro.

Entro quanto tempo deve pagare la pubblica amministrazione?

La regola generale è il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla verifica di conformità, elevabili a 60 giorni per gli enti del Servizio sanitario nazionale o se espressamente pattuito per iscritto. Oltre il termine maturano automaticamente interessi moratori al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, più un rimborso forfettario dei costi di recupero.

Tra parametri del DM 17 giugno 2016, quote ribassabili, split payment, contributi Inarcassa e CIPAG e scelta tra forfettario e ordinario, l’equo compenso PA richiede ad architetti e geometri una gestione amministrativa ordinata quanto il progetto che firmano. Impostare bene preventivo, parcella e ciclo di fatturazione fin dall’inizio significa incassare prima e difendere il proprio onorario se qualcosa non torna.

Hai bisogno di assistenza per la gestione fiscale e la fatturazione della tua partita IVA di architetto o geometra? Il CAF Centro Fiscale di Udine ti segue sia in ufficio, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia: analisi di convenienza tra regime forfettario e ordinario, gestione della fatturazione elettronica verso la PA, adempimenti Inarcassa e CIPAG, dichiarazioni fiscali. Contattaci per richiedere un preventivo personalizzato sulla tua situazione, oppure chiamaci allo 0432 1638640 e scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

Per la sola gestione della fattura elettronica verso la pubblica amministrazione, ricordiamo la possibilità di appoggiarsi a fatturazioneitalia.it, il software con prezzo bloccato per 5 anni che gestisce nativamente il tracciato FatturaPA, CIG, CUP e split payment.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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