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Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Cassa Geometri 2026: Contributi Soggettivo, Integrativo e Minimi per Iscritti

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Se sei un geometra iscritto all’albo, capire come funziona la Cassa Geometri (CIPAG) è fondamentale per pianificare la tua previdenza e non trovarti impreparato a scadenze e versamenti. Contributo soggettivo, integrativo, minimi obbligatori: in questa guida trovi tutto quello che ti serve sapere per il 2026, spiegato in modo chiaro e senza tecnicismi inutili.

Indice dei contenuti

  1. Cosè la Cassa Geometri (CIPAG)
  2. Contributo soggettivo 2026: aliquota e base imponibile
  3. Contributo integrativo 2026: chi lo paga e come
  4. Contributo minimo annuo 2026
  5. Contributi CIPAG per geometri in regime forfettario
  6. Pensione dei geometri: requisiti 2026
  7. Scadenze e modalità di versamento
  8. FAQ — Domande frequenti

Cos’è la Cassa Geometri (CIPAG)

La CIPAG — Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti è l’ente previdenziale obbligatorio per tutti i geometri iscritti all’albo professionale che esercitano la libera professione in forma autonoma.

In pratica, la CIPAG svolge per i geometri la stessa funzione che l’INPS svolge per i lavoratori dipendenti: raccoglie i contributi versati nel corso della carriera e li trasforma nella pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti. A differenza dell’INPS, però, la CIPAG gestisce un sistema misto — che combina elementi del vecchio sistema retributivo con quello contributivo — e ha regole proprie, fissate dal proprio statuto e dal regolamento previdenziale.

L’iscrizione alla CIPAG è automatica al momento dell’iscrizione all’albo dei geometri e non è facoltativa: ogni geometra che esercita la libera professione è obbligato a versare i contributi, indipendentemente dal reddito prodotto.

[su_box title=”📌 Nota per i geometri dipendenti” style=”glass” box_color=”#2196F3″]
I geometri che lavorano esclusivamente come dipendenti non sono iscritti alla CIPAG (sono coperti dall’INPS). L’iscrizione alla Cassa scatta solo per chi esercita la libera professione, anche in parallelo a un rapporto di lavoro dipendente.
[/su_box]

Contributo soggettivo 2026: aliquota e base imponibile

Il contributo soggettivo è il contributo pensionistico principale: viene calcolato sul reddito professionale netto dichiarato e va direttamente a costruire la tua posizione previdenziale, cioè la pensione futura.

Per il 2026, l’aliquota del contributo soggettivo CIPAG è:

VoceValore 2026
Aliquota soggettivo20% del reddito professionale netto
Base imponibileReddito netto da attività professionale (dichiarazione dei redditi)
Tetto massimo183.550 euro di reddito: sulla parte eccedente si applica il 3,5%

Come si calcola in pratica? Supponiamo che Marco, geometra libero professionista, abbia dichiarato nel 2025 un reddito netto professionale di 35.000 euro. Il suo contributo soggettivo CIPAG per il 2026 sarà:

35.000 × 20% = 7.000 euro di contributo soggettivo.

Questo contributo è deducibile fiscalmente dal reddito complessivo: abbassa quindi la base imponibile IRPEF e riduce le tasse da pagare. Una buona notizia, insomma.

Il contributo soggettivo per i geometri in regime forfettario

Per i geometri in regime forfettario, la base imponibile del contributo soggettivo non è il reddito netto reale, ma il reddito imponibile forfettizzato, calcolato applicando il coefficiente di redditività del 78% ai ricavi lordi. Se vuoi approfondire come funziona il regime forfettario per i geometri, leggi la nostra guida: Regime Forfettario Geometra 2026: Cassa Geometri, Codice ATECO e Obblighi Contabili.

Contributo integrativo 2026: chi lo paga e come

Il contributo integrativo è un contributo che il geometra addebita ai propri clienti in parcella, in aggiunta al compenso per la prestazione professionale. Non pesa quindi direttamente sul geometra, ma viene trasferito al committente.

Per il 2026, l’aliquota del contributo integrativo CIPAG è:

VoceValore 2026
Aliquota integrativo5% sul corrispettivo lordo della parcella
Chi lo pagaIl cliente (committente), non il geometra
Come si indica in parcellaVoce separata “Contributo integrativo CIPAG 5%”

Attenzione: anche se tecnicamente lo paga il cliente, il geometra ha l’obbligo di versarlo alla CIPAG entro le scadenze previste. Non versarlo, o versarlo in ritardo, comporta sanzioni.

Esempio pratico: se emetti una parcella di 2.000 euro, dovrai aggiungere 100 euro di contributo integrativo (2.000 × 5%) e poi applicare l’IVA al 22% sull’importo totale (salvo esenzioni). Il tuo cliente pagherà 2.100 euro + IVA, ma quei 100 euro non sono tuoi: li verserai alla CIPAG.

Il contributo integrativo è dovuto su tutti i corrispettivi derivanti dall’attività professionale, anche quando il cliente è un altro professionista o un’azienda. Non è deducibile per il geometra (lo è invece per il committente).

Contributo minimo annuo 2026

Indipendentemente dal reddito prodotto, ogni geometra iscritto alla CIPAG deve versare ogni anno un contributo minimo garantito. Questo minimo assicura che l’iscritto “cumuli” almeno un certo livello di contribuzione annua, anche negli anni di avvio o di reddito basso.

Per il 2026, il contributo minimo annuo CIPAG è di circa 4.205 euro (importo soggetto a conferma da parte della CIPAG nella comunicazione ufficiale annuale).

In concreto, funziona così:

  • Se il 20% del tuo reddito netto supera il minimo di 4.205 euro → versi il 20% sul reddito reale.
  • Se il 20% del tuo reddito netto è inferiore a 4.205 euro (o se il reddito è zero) → versi comunque il minimo di 4.205 euro.

Il contributo minimo è particolarmente rilevante per i geometri neo-iscritti o per chi attraversa un periodo di bassa produzione. Vale la pena considerarlo nella pianificazione finanziaria dell’anno, perché è un costo fisso e ineludibile.

[su_box title=”💡 Consiglio pratico” style=”glass” box_color=”#4CAF50″]
Se sei all’inizio della carriera o hai avuto un anno di reddito basso, metti da parte almeno 4.205 euro per coprire il contributo minimo CIPAG. Dimenticarselo è uno degli errori più comuni tra i giovani professionisti.
[/su_box]

Contributi CIPAG per geometri in regime forfettario

Il regime forfettario ha alcune particolarità che impattano direttamente sui contributi CIPAG. È bene conoscerle prima di fare qualsiasi calcolo.

Base imponibile ridotta

Come anticipato, per i forfettari la base imponibile del soggettivo non è il reddito netto reale ma quello forfettizzato: ricavi × 78% (coefficiente di redditività per il codice ATECO dei geometri). Questo significa che un geometra forfettario con 50.000 euro di ricavi calcola il soggettivo su 39.000 euro (50.000 × 78%), non su 50.000.

Nessuna riduzione del soggettivo CIPAG per i forfettari

Attenzione a un equivoco comune: la riduzione del 35% sui contributi previdenziali prevista dalla legge sul regime forfettario si applica solo ai contributi INPS (Gestione Separata o Gestione Artigiani/Commercianti), non alla CIPAG. I geometri iscritti alla Cassa versano sempre il 20% senza riduzioni legate al regime fiscale adottato.

Contributo integrativo e fatturazione in forfettario

Anche i geometri forfettari devono addebitare il contributo integrativo del 5% sui propri onorari e versarlo alla CIPAG. Non c’è esenzione legata al regime fiscale. L’unica differenza è che, in regime forfettario, le fatture non hanno IVA: il documento fiscale riporterà il compenso, più il 5% di integrativo CIPAG, senza IVA aggiunta (tranne eccezioni specifiche).

Pensione dei geometri: requisiti 2026

I geometri iscritti alla CIPAG hanno diritto a tre tipologie principali di pensione:

1. Pensione di vecchiaia

Richiede il raggiungimento dell’età pensionabile (attualmente 70 anni per chi ha contribuzione interamente nel sistema contributivo) e di un certo numero di anni di contribuzione effettiva. I requisiti esatti vengono aggiornati periodicamente dalla CIPAG in base alle aspettative di vita ISTAT.

2. Pensione di anzianità anticipata

Accessibile prima dell’età di vecchiaia, con requisiti più stringenti in termini di anni di contribuzione. La CIPAG prevede anche un sistema di penalizzazioni sull’importo per chi accede alla pensione prima di determinate soglie anagrafiche.

3. Pensione di invalidità e ai superstiti

Garantiscono una tutela economica in caso di inabilità lavorativa permanente o di decesso dell’iscritto, a tutela del nucleo familiare.

Per verificare la tua posizione contributiva e stimare la pensione futura, puoi accedere all’area riservata del portale CIPAG (www.cassageometri.it) con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione. È consigliabile controllare il proprio estratto contributivo almeno una volta all’anno.

Scadenze e modalità di versamento

I contributi CIPAG vengono versati su base annua, con la comunicazione dei redditi alla Cassa tramite il Modello 740/CIPAG (la dichiarazione dei redditi specifica per la Cassa, distinta dal modello fiscale).

Le scadenze principali per il 2026 sono:

AdempimentoScadenza indicativa
Invio Modello 740/CIPAG (redditi 2025)Entro il 31 ottobre 2026
Versamento a saldo contributi 2025In concomitanza con la dichiarazione
Acconto contributi 2026Verificare comunicazione CIPAG annuale

Il versamento avviene tramite MAV bancario inviato dalla CIPAG o tramite il portale telematico della Cassa. Non è possibile usare il modello F24 standard (come avviene per i contributi INPS): i contributi CIPAG hanno un sistema di riscossione autonomo.

In caso di mancato versamento nei termini, la CIPAG applica:

  • Interessi di mora sull’importo non versato
  • Sanzioni aggiuntive in caso di omissione prolungata
  • Nei casi gravi: cancellazione dall’albo professionale (tramite segnalazione al Collegio dei Geometri)

Se hai difficoltà a versare, è importante contattare la CIPAG prima della scadenza per valutare eventuali piani di rateizzazione: la Cassa prevede questa possibilità per gli iscritti in temporanea difficoltà economica.

[su_box title=”🔗 Approfondimento correlato” style=”glass” box_color=”#FF9800″]
Se hai contributi versati sia alla CIPAG che all’INPS (Gestione Separata), potresti avere diritto alla ricongiunzione per unificare le posizioni previdenziali. Leggi: Ricongiunzione tra Gestione Separata INPS e Casse Professionali 2026: Nuove Regole e Quando Conviene.
[/su_box]

FAQ — Domande frequenti sulla Cassa Geometri

Cosa succede se apro la partita IVA a metà anno?

L’iscrizione alla CIPAG decorre dalla data di iscrizione all’albo. Il contributo minimo per l’anno di iscrizione viene calcolato pro rata: se ti iscrivi a luglio, verserai circa metà del minimo annuo. La CIPAG invia una comunicazione con gli importi esatti dopo l’iscrizione.

Posso non iscrivermi alla CIPAG se ho già l’INPS?

No. L’iscrizione alla CIPAG è obbligatoria e automatica per tutti i geometri liberi professionisti iscritti all’albo, indipendentemente da altre coperture previdenziali. Non esiste una via per opt-out.

Il contributo integrativo è sempre dovuto, anche su lavori a titolo gratuito?

Il contributo integrativo si applica sui corrispettivi professionali fatturati. Se la prestazione è effettivamente gratuita e non viene emessa parcella, non c’è integrativo. Ma attenzione: i lavori “gratuiti” a familiari o soci devono essere valutati con il proprio commercialista per evitare contestazioni.

Posso dedurre i contributi CIPAG dalla dichiarazione dei redditi?

Sì. Il contributo soggettivo CIPAG è interamente deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF (non solo detraibile: riduce direttamente la base imponibile). Il contributo integrativo invece non è deducibile dal geometra, ma dal cliente che lo ha versato.

Cosa succede se non pago i contributi CIPAG per qualche anno?

Il mancato pagamento comporta prima sanzioni e interessi, poi — nei casi più gravi e protratti — la segnalazione al Collegio dei Geometri che può portare alla sospensione dall’albo. Senza iscrizione all’albo non si può esercitare la professione. È dunque fondamentale regolarizzare le posizioni debitorie il prima possibile.

Dove trovo le comunicazioni ufficiali della CIPAG per il 2026?

Tutte le circolari e delibere ufficiali sono pubblicate sul sito www.cassageometri.it. È buona norma consultarlo ogni inizio anno per verificare eventuali aggiornamenti di aliquote e scadenze.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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Versamenti corretti, deduzioni ottimizzate, scadenze rispettate: la gestione della previdenza professionale non è mai banale. Il team di Centro Fiscale segue geometri e professionisti nella pianificazione fiscale e previdenziale, con consulenze personalizzate.

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Agosto 24, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-24 07:37:002026-09-17 09:30:27Cassa Geometri 2026: Contributi Soggettivo, Integrativo e Minimi per Iscritti
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Regime Forfettario Geometra 2026: Cassa Geometri, Codice ATECO 711220 e Obblighi Contabili

Regime Forfettario 2026 limiti e controlli

Il regime forfettario è la scelta fiscale più diffusa tra i geometri che aprono la partita IVA. Tasse ridotte, contabilità semplificata e meno adempimenti: sulla carta sembra la soluzione perfetta. Ma per un geometra ci sono alcune peculiarità importanti da conoscere, a partire dal codice ATECO 711220 e dalla gestione della Cassa Geometri CIPAG, che funziona in modo diverso rispetto ad altri regimi previdenziali.

In questa guida aggiornata al 2026 trovi tutto ciò che devi sapere: requisiti di accesso, come si calcola il reddito imponibile con il coefficiente del 78%, i contributi CIPAG obbligatori anche in forfettario, gli obblighi contabili e un esempio pratico di calcolo delle tasse.

Indice dei contenuti

  • Regime forfettario 2026: requisiti e soglie
  • Codice ATECO 711220: coefficiente di redditività 78%
  • Cassa Geometri CIPAG e regime forfettario
  • Imposta sostitutiva: 15% o 5% per le start-up
  • Fatturazione elettronica obbligatoria dal 2024
  • Obblighi contabili semplificati: registri e quadro LM
  • Esempio di calcolo: quanto paga un geometra forfettario
  • Domande frequenti (FAQ)

Regime forfettario 2026: requisiti e soglie

Il regime forfettario è accessibile a tutti i professionisti — compresi i geometri — che rispettano determinati requisiti fissati dalla legge (L. 190/2014 e successive modifiche). Ecco le condizioni principali per il 2026:

  • Ricavi o compensi annui non superiori a 85.000 euro. Se superi questa soglia nell’anno in corso, esci dal regime l’anno successivo. Se superi i 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata con obbligo di ricalcolo IVA.
  • Reddito da lavoro dipendente o pensione dell’anno precedente non superiore a 35.000 euro. Questa soglia è stata alzata da 30.000 a 35.000 euro dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e rimane valida per il 2026. Se hai anche un contratto da dipendente o sei pensionato, controlla di non superare questo limite.
  • Nessuna partecipazione in società di persone, associazioni professionali o SRL con controllo diretto. Il regime è riservato agli imprenditori e professionisti individuali.
  • Nessun utilizzo di regimi speciali IVA (es. editoria, agricoltura, agenzie di viaggio).
  • Spese per personale non superiori a 20.000 euro lordi annui (collaboratori, soci, lavoratori a progetto).

Se soddisfi tutti questi requisiti, puoi aprire — o mantenere — la tua partita IVA in regime forfettario.

Un dettaglio importante: il superamento della soglia di 85.000 euro non comporta perdite retroattive. L’anno in cui superi il limite continui con le regole del forfettario; dal 1° gennaio dell’anno successivo passi al regime ordinario.

Codice ATECO 711220: coefficiente di redditività 78%

Il codice ATECO 711220 identifica l’attività di “Servizi di ingegneria, di integrazione di sistemi e collaudo”, nella quale rientrano i geometri liberi professionisti. È il codice utilizzato per la maggior parte delle attività tecniche e di progettazione svolte da un geometra con partita IVA.

Nel regime forfettario, il codice ATECO determina il coefficiente di redditività: una percentuale applicata ai compensi annui per calcolare il reddito imponibile. Per l’ATECO 711220, che rientra nella macro-categoria “Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e di intrattenimento”, il coefficiente è:

Categoria ATECOCodice specifico geometraCoefficiente di redditività
Attività professionali, scientifiche e tecniche71122078%

In pratica: se in un anno fatturi 60.000 euro come geometra forfettario, il tuo reddito imponibile sarà il 78% di 60.000, ovvero 46.800 euro. Sulla base di questo importo calcolerai l’imposta sostitutiva e i contributi previdenziali.

Il coefficiente tiene conto in modo forfettario — appunto — di tutti i costi che sostieni per la tua attività: software, strumenti di misura, trasferte, affitto dello studio. Non è possibile dedurre costi reali: ricevi una deduzione automatica pari al 22% del fatturato (100% – 78%).

Attenzione al codice ATECO corretto

Alcuni geometri utilizzano anche il codice 74.90.29 (altre attività tecniche) o il 71.11.00 (architetti e paesaggisti). In questi casi il coefficiente rimane comunque al 78%, poiché rientrano nella stessa macro-categoria professionale. Tuttavia, se svolgi attività differenti in modo prevalente, potresti dover aprire posizioni con codici multipli. In caso di dubbio, è opportuno verificare con il CAF o il proprio commercialista.

Per approfondire il tema della fatturazione elettronica specifica per i geometri, puoi consultare anche la nostra guida dedicata: iMateria Fattura Elettronica 2026: Guida Completa al Servizio dei Geometri.

Cassa Geometri CIPAG e regime forfettario

Questo è il punto che più spesso genera confusione tra i geometri che scelgono il forfettario.

La Cassa di Previdenza dei Geometri è la CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti). A differenza di altri professionisti — per esempio i consulenti o i programmatori privi di albo — il geometra iscritto all’albo NON versa alla Gestione Separata INPS, ma esclusivamente alla CIPAG.

Questa distinzione è fondamentale: nel regime forfettario, i contributi CIPAG non vengono sostituiti dall’imposta sostitutiva. Continuano a essere dovuti separatamente, esattamente come se fossi in regime ordinario.

I contributi CIPAG 2026 per i geometri forfettari

La CIPAG prevede diverse voci contributive che devi versare come geometra libero professionista:

  • Contributo soggettivo: calcolato sul reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’imposta sostitutiva (il reddito imponibile forfettario). È il contributo principale per la costruzione della tua pensione futura. Le aliquote e i minimi vengono aggiornati annualmente dalla CIPAG.
  • Contributo integrativo (5%): questo contributo è calcolato sul volume di affari (il fatturato lordo), non sul reddito imponibile. La percentuale del 5% viene applicata su tutti i compensi fatturati. La CIPAG ti consente di addebitare questo 5% al cliente in fattura come rivalsa, esattamente come avviene per l’IVA nei regimi ordinari. Poiché i forfettari non applicano l’IVA, questa può essere l’unica maggiorazione che applichi in fattura.
  • Contributo di maternità: un importo fisso annuo, uguale per tutti gli iscritti indipendentemente dal reddito. Viene versato una volta all’anno.
  • Contributo minimo: anche se il tuo reddito fosse zero o molto basso, devi versare i contributi minimi CIPAG stabiliti per l’anno in corso. Questo importo garantisce la copertura previdenziale minima.

Per i dettagli sulle aliquote e gli importi minimi CIPAG aggiornati al 2026, consulta la nostra guida specifica: Contributi CIPAG 2026: Aliquote, Minimi e Scadenze per Geometri.

I contributi CIPAG sono deducibili dal reddito forfettario?

Sì, ed è uno dei pochi vantaggi fiscali aggiuntivi di cui gode il geometra forfettario rispetto ad altri professionisti.

I contributi versati alla CIPAG sono integralmente deducibili dal reddito lordo forfettario (il 78% del fatturato) prima di calcolare l’imposta sostitutiva. In pratica:

  • Calcoli il reddito imponibile forfettario (fatturato × 78%)
  • Sottrai i contributi CIPAG versati nell’anno
  • Applichi l’imposta sostitutiva (15% o 5%) sulla differenza

Questo meccanismo riduce in modo significativo la base imponibile fiscale e, di conseguenza, le tasse che devi pagare.

Imposta sostitutiva: 15% o 5% per le start-up

L’imposta sostitutiva è la tassa caratteristica del regime forfettario. Si chiama “sostitutiva” perché sostituisce in un’unica percentuale tutta una serie di imposte che altrimenti dovresti pagare separatamente: IRPEF (l’imposta progressiva sul reddito), IRAP (l’imposta regionale sulle attività produttive) e le relative addizionali regionali e comunali.

Per i geometri forfettari esistono due aliquote possibili:

  • Aliquota ordinaria: 15%. Applicata a tutti i forfettari che non sono alle prime armi con la propria attività professionale.
  • Aliquota agevolata start-up: 5% per i primi 5 anni di attività. Si applica se apri una nuova attività e non hai mai esercitato la stessa professione nei 3 anni precedenti (come lavoratore dipendente o come titolare di partita IVA). Se, ad esempio, hai lavorato come geometra dipendente prima di aprire la partita IVA, non hai diritto all’aliquota del 5%.

Grazie all’aliquota agevolata del 5%, i primi cinque anni rappresentano il periodo più vantaggioso per un geometra che parte in proprio. È importante sfruttarli bene e pianificare la transizione al 15% al termine del periodo di vantaggio.

Fatturazione elettronica obbligatoria dal 2024

Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA in regime forfettario, senza eccezioni di soglia di fatturato. Anche il geometra che fattura poche migliaia di euro all’anno deve emettere le proprie fatture tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

Per il geometra forfettario, la fattura elettronica ha alcune caratteristiche specifiche:

  • Nessuna IVA esposta: il geometra forfettario non è soggetto all’IVA. La fattura deve riportare la dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”. Il codice natura IVA da indicare nel file XML è N2.2.
  • Nessuna ritenuta d’acconto: i clienti (anche se sono imprese o società) non devono applicare la ritenuta d’acconto sui tuoi compensi. In fattura devi specificare: “Si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014”.
  • Contributo integrativo CIPAG 5%: puoi — e in genere è opportuno — addebitare al cliente il 5% di rivalsa CIPAG. Questo importo non si aggiunge al reddito imponibile forfettario, ma va comunque versato alla Cassa.
  • Marca da bollo: se il compenso supera 77,47 euro (imponibile), la fattura deve riportare la marca da bollo virtuale da 2 euro (codice tributo F24 per il pagamento telematico).

Obblighi contabili semplificati: registri e quadro LM

Uno dei vantaggi più apprezzati del forfettario è la drastica riduzione degli obblighi contabili. Non devi tenere la contabilità ordinaria, non devi registrare le fatture passive, non devi redigere un bilancio. Ecco cosa ti rimane:

  • Conservazione delle fatture emesse e ricevute: obbligatoria per 10 anni (in formato digitale, trattandosi di fatturazione elettronica). Non devi registrarle su un libro contabile, ma devi poterle esibire in caso di controllo.
  • Registro degli incassi e dei pagamenti: non è obbligatorio per legge nel regime forfettario, ma è fortemente consigliato per monitorare il fatturato e verificare di non avvicinarsi alla soglia degli 85.000 euro.
  • Nessun registro IVA: non essendo soggetto all’IVA, non hai l’obbligo di tenere il registro IVA acquisti e il registro IVA vendite.
  • Dichiarazione dei redditi — Quadro LM: una volta all’anno compili il Modello Redditi PF (non il 730, che è per i lavoratori dipendenti), specificamente il Quadro LM dedicato al regime forfettario. In questo quadro dichiari i compensi percepiti, applichi il coefficiente del 78%, deduci i contributi CIPAG e calcoli l’imposta sostitutiva.

Questa semplificazione è reale e significativa. Tuttavia non dimenticare che la dichiarazione dei redditi con il Quadro LM e la gestione dei versamenti CIPAG richiedono comunque attenzione. Un errore nel calcolo o nel versamento può comportare sanzioni.

Versamenti e scadenze principali

Come geometra forfettario, le scadenze fiscali che devi rispettare ogni anno sono:

  • Giugno/luglio: saldo imposta sostitutiva anno precedente + primo acconto anno in corso (30 giugno o 30 luglio con maggiorazione 0,40%)
  • Novembre: secondo acconto imposta sostitutiva
  • Scadenze CIPAG: il contributo soggettivo si versa in concomitanza con i versamenti IRPEF (acconto e saldo); il contributo integrativo segue la stessa cadenza; il contributo di maternità ha una propria scadenza annuale definita dalla Cassa

Esempio di calcolo: quanto paga un geometra forfettario

Vediamo un esempio concreto per capire l’impatto fiscale del regime forfettario su un geometra. Supponiamo che Marco, geometra iscritto all’albo da 3 anni con partita IVA in forfettario (aliquota 15%), fatturi 50.000 euro nell’anno.

VoceCalcoloImporto
Fatturato annuo—50.000 €
Reddito imponibile forfettario (78%)50.000 × 78%39.000 €
Contributi CIPAG deducibili (stima soggettivo + maternità)—– 4.500 €
Base imponibile netta39.000 – 4.50034.500 €
Imposta sostitutiva 15%34.500 × 15%5.175 €
Contributo integrativo CIPAG 5% (a carico cliente)50.000 × 5%2.500 €

In questo scenario, Marco paga circa 5.175 euro di tasse (imposta sostitutiva) su 50.000 euro di fatturato, più i contributi CIPAG (soggettivi e integrativo). Il contributo integrativo del 5%, se addebitato ai clienti, non è un costo per Marco ma un flusso che raccoglie dai propri committenti e gira alla Cassa.

Nota: i contributi CIPAG indicati (4.500 euro) sono un valore esemplificativo. Gli importi esatti dipendono dall’anno di contribuzione, dalla fascia di reddito e dai minimi stabiliti annualmente dalla CIPAG.

Se Marco fosse invece un geometra alla sua prima partita IVA (avendo i requisiti per l’aliquota 5%), l’imposta sostitutiva scenderebbe a circa 1.725 euro — un risparmio di oltre 3.400 euro all’anno rispetto all’aliquota ordinaria.


Domande frequenti (FAQ)

Un geometra in forfettario deve iscriversi alla CIPAG?

Sì, l’iscrizione alla CIPAG è obbligatoria per tutti i geometri iscritti all’albo che esercitano la libera professione, indipendentemente dal regime fiscale adottato. Il regime forfettario non esonera dall’obbligo contributivo alla Cassa di previdenza di categoria.

Il contributo integrativo CIPAG del 5% va aggiunto in fattura?

La rivalsa del 5% è facoltativa dal punto di vista contrattuale, ma di norma viene addebitata al cliente in fattura. Se non addebitata, il costo rimane a carico del geometra. La prassi standard è indicarla in fattura come voce separata rispetto all’onorario.

Posso usare il codice ATECO 71.12.20 se faccio anche perizie o stime immobiliari?

Dipende dall’attività prevalente. Le perizie e le stime immobiliari rientrano generalmente nel codice 71.12.20 se svolte nell’ambito dell’attività tecnica del geometra. Se invece l’attività di stima è del tutto autonoma e prevalente, potrebbe essere utile valutare un codice secondario. In ogni caso il coefficiente di redditività rimane al 78%.

Cosa succede se supero gli 85.000 euro di compensi nel 2026?

Se superi la soglia di 85.000 euro nel corso del 2026, continui con il forfettario per tutto il 2026 ma dal 1° gennaio 2027 passi al regime ordinario. Se invece superi i 100.000 euro nel corso dello stesso anno, l’uscita è immediata e devi ricalcolare l’IVA sulle operazioni dell’anno in corso.

Il geometra forfettario deve fare la dichiarazione dei redditi?

Sì. Il geometra forfettario presenta il Modello Redditi PF (non il 730) compilando il Quadro LM. In questo quadro dichiara i compensi, applica il coefficiente del 78%, deduce i contributi CIPAG e calcola l’imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione va presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo all’anno d’imposta.


Vuoi aprire la partita IVA come geometra o verificare la convenienza del forfettario?

La scelta del regime fiscale, la gestione dei contributi CIPAG e la compilazione del Quadro LM richiedono attenzione e competenza. Centro Fiscale ti affianca dalla apertura della partita IVA fino alla dichiarazione dei redditi annuale, con un preventivo personalizzato basato sulla tua situazione specifica.

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Puoi anche approfondire il tema sulla nostra guida completa: Partita IVA Geometra 2026: Guida Completa Regime Forfettario, CIPAG e Tasse.


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Agosto 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Software Fatturazione per Architetti 2026: Requisiti Studio Tecnico e Integrazione con Gestionale BIM

fatturazione elettronica CAF Udine

Se sei un architetto o ingegnere con partita IVA e stai cercando il modo più efficiente per gestire le fatture del tuo studio tecnico, sai già che la scelta del software di fatturazione non è banale. Nel 2026, tra l’obbligo di fatturazione elettronica, le esigenze specifiche del mondo BIM (Building Information Modeling) e le particolarità fiscali dei professionisti tecnici, trovare la soluzione giusta richiede un confronto attento.

In questa guida ti aiutiamo a orientarti tra i requisiti tecnici indispensabili, le caratteristiche da cercare nell’integrazione con i software gestionali BIM, e le opzioni più adatte a chi opera in regime forfettario o con contabilità ordinaria.

Hai già letto la nostra guida completa sulla partita IVA per architetti? Trovi tutto su apertura, regime fiscale e contributi Inarcassa in: Partita IVA Architetto e Ingegnere 2026: Guida Completa.

Indice dei contenuti

  • Perché gli architetti hanno bisogno di un software dedicato
  • Requisiti obbligatori del software di fatturazione per studi tecnici
  • Integrazione con i gestionali BIM: cosa cercare
  • Regime forfettario e software di fatturazione: cosa cambia
  • Principali soluzioni sul mercato nel 2026
  • Come scegliere il software giusto per il tuo studio
  • Domande frequenti
  • Conclusione

Perché gli architetti hanno bisogno di un software dedicato

Gli architetti, come tutti i professionisti iscritti a un albo, hanno esigenze di fatturazione che differiscono da quelle di un commerciante o di un’azienda tradizionale. Vediamo le principali peculiarità che un buon software deve saper gestire.

Parcelle professionali con importi variabili. I corrispettivi di un architetto spesso vengono calcolati a percentuale sul valore dei lavori o su base oraria, e possono cambiare nel corso di un progetto pluriennale. Il software deve permettere di emettere acconti, fatture parziali e conguagli finali con facilità.

Ritenuta d’acconto e cassa previdenziale Inarcassa. Su ogni parcella emessa da un architetto in regime ordinario va applicata la ritenuta d’acconto del 20% e il contributo integrativo Inarcassa del 4% (da addebitare al cliente). Questi due elementi devono essere gestiti automaticamente dal software, altrimenti il rischio di errori in fattura è elevato.

IVA e fatturazione elettronica. Dal 2024 tutti i professionisti, compresi i forfettari, sono obbligati alla fatturazione elettronica via SDI. Anche chi aveva già adottato la fattura cartacea trova vantaggioso passare al digitale per semplificare i propri flussi amministrativi.

Progetti con più commesse e clienti. Uno studio tecnico gestisce spesso diversi cantieri contemporaneamente, ognuno con il proprio budget, SAL (Stato Avanzamento Lavori) e cliente. Tenere tutto separato è fondamentale per la contabilità e per la rendicontazione verso committenti pubblici e privati.

Requisiti obbligatori del software di fatturazione per studi tecnici

Ecco la lista delle funzionalità che non possono mancare in un software di fatturazione scelto da un professionista tecnico nel 2026:

  • Emissione fatture elettroniche XML con trasmissione automatica via SDI. Il file XML deve rispettare il tracciato FatturaPA versione 1.2.2 (standard Agenzia delle Entrate).
  • Gestione ritenuta d’acconto (20%) con calcolo automatico e possibilità di escluderla per i forfettari.
  • Contributo integrativo Inarcassa (4%) da aggiungere automaticamente in parcella e da indicare in fattura come voce separata.
  • Regime forfettario: possibilità di emettere fatture senza IVA con la dicitura legale obbligatoria prevista dalla normativa, e senza ritenuta d’acconto.
  • Gestione commesse e progetti: ogni fattura deve poter essere associata a un cantiere o progetto specifico, con report per commessa.
  • Conservazione digitale a norma (D.Lgs. 82/2005): le fatture elettroniche devono essere conservate per 10 anni in formato immutabile. Il software deve garantire la conservazione sostitutiva conforme alla normativa, non solo l’archiviazione sul proprio PC.
  • Bollo virtuale automatico: le fatture esenti IVA superiori a 77,47 euro richiedono l’imposta di bollo di 2 euro. Il software deve calcolarla e aggiungerla automaticamente.
  • Fatture verso la Pubblica Amministrazione (PA): chi lavora con enti pubblici deve emettere fatture PA con codice fiscale e codice univoco ufficio (IPA).

Un buon software gestisce tutti questi elementi in modo automatico, riducendo il tempo dedicato all’amministrazione e azzerando praticamente il rischio di dimenticare una dicitura obbligatoria o di calcolare male la ritenuta.

Integrazione con i gestionali BIM: cosa cercare

Il BIM (Building Information Modeling) è ormai uno standard imprescindibile per molti studi di architettura, soprattutto per i progetti pubblici. Software come Autodesk Revit, ArchiCAD, Tekla Structures o Allplan gestiscono la progettazione in modo tridimensionale e collaborativo, raccogliendo dati di costo, materiali e tempistiche che possono alimentare direttamente il processo di fatturazione.

L’integrazione tra il gestionale BIM e il software di fatturazione può avvenire in tre modi:

  1. Integrazione nativa (ideale): alcune piattaforme offrono un modulo aggiuntivo di project management collegato direttamente al BIM, che trasforma automaticamente i SAL in fatture. Questa soluzione elimina qualsiasi doppio inserimento dei dati, ma è rara e spesso costosa.
  2. Integrazione via API o file standard (comune): molti software di fatturazione permettono l’importazione di dati da file CSV o Excel generati dal gestionale BIM. In questo modo è possibile importare le voci di spesa, i computi metrici o i SAL e trasformarli in righe di fattura con pochi click.
  3. Integrazione manuale (da evitare per studi strutturati): si ricopiano a mano i dati dal BIM alla fattura. Funziona per studi con pochi progetti all’anno, ma diventa insostenibile al crescere dell’attività.

Cosa chiedere prima di acquistare: verifica se il software di fatturazione che stai valutando offre un’API aperta o se ha già integrazioni pre-costruite con Autodesk Construction Cloud, Procore o altri strumenti di project management per cantieri. Chiedi sempre una demo focalizzata su questo scenario specifico.

Regime forfettario e software di fatturazione: cosa cambia

Molti architetti alle prime armi, o con un volume di lavoro ancora contenuto, optano per il regime forfettario. Questo regime prevede un’imposta sostitutiva (del 5% per i primi 5 anni, poi del 15%) calcolata su una percentuale fissa del fatturato: il cosiddetto coefficiente di redditività, che per i professionisti con attività tecniche e scientifiche come gli architetti è pari al 78%. Se vuoi approfondire come funziona il forfettario per gli architetti, trovi tutti i dettagli nella nostra guida sulla Partita IVA Architetto e Ingegnere 2026.

  • Niente IVA in fattura: le fatture non riportano l’IVA. Questa semplificazione riduce la complessità, ma il software deve comunque gestire la dicitura legale obbligatoria.
  • Niente ritenuta d’acconto: i forfettari non subiscono la ritenuta dai loro clienti. Il software non deve inserirla nelle fatture emesse (attenzione: alcuni software meno specializzati la inseriscono di default).
  • Contributo integrativo Inarcassa (4%): anche i forfettari iscritti a Inarcassa devono addebitare il 4% ai clienti come contributo previdenziale integrativo. Assicurati che il software lo gestisca correttamente anche senza IVA.
  • Bollo virtuale obbligatorio per fatture superiori a 77,47 euro (2 euro di imposta di bollo), da versare trimestralmente tramite F24.
  • Limite di fatturato a 85.000 euro: se superi questa soglia nel corso dell’anno, esci dal regime forfettario dal 1° gennaio dell’anno successivo. Un buon software deve avvisarti quando ti stai avvicinando al limite.

Hai dubbi su quale regime conviene di più per il tuo studio? I consulenti del CAF Centro Fiscale possono aiutarti a fare una simulazione personalizzata. Leggi anche il nostro articolo sul confronto tra contabilità semplificata e forfettario 2026.

Principali soluzioni sul mercato nel 2026

Non entriamo nel merito di prezzi specifici (che cambiano frequentemente), ma ti diamo un quadro delle categorie di soluzioni disponibili, così puoi orientarti nella valutazione.

Soluzioni cloud per professionisti

Sono le più diffuse tra architetti e ingegneri freelance. Funzionano via browser, non richiedono installazione, si aggiornano automaticamente quando cambiano le normative. Tra i vantaggi principali: accessibili da qualsiasi dispositivo, backup automatico, integrazione con i servizi dell’Agenzia delle Entrate per l’invio SDI. Sono adatte sia ai forfettari che a chi ha un regime ordinario semplificato.

Software desktop specializzati per studi tecnici

Esistono alcune soluzioni pensate specificamente per studi di architettura e ingegneria, che integrano la fatturazione con la gestione dei preventivi, il controllo del budget di progetto e i SAL. Sono generalmente più costose ma offrono funzionalità di project management avanzate. Ideali per studi con più professionisti e cantieri complessi.

Suite gestionali complete con modulo fatturazione

Alcune piattaforme ERP o gestionali per professionisti includono un modulo di fatturazione, project management e contabilità integrati. Richiedono una configurazione iniziale più impegnativa ma, una volta a regime, offrono una visione completa dell’andamento economico dello studio, dalla commessa al bilancio.

Consiglio pratico: prima di acquistare qualsiasi soluzione, approfitta sempre dei periodi di prova gratuita (solitamente 14-30 giorni) e verifica che il software gestisca correttamente la fattura con contributo integrativo Inarcassa e, se sei forfettario, senza IVA e senza ritenuta. Se vuoi esplorare soluzioni con prezzi trasparenti e bloccati nel tempo, FatturazioneItalia.it offre un servizio pensato per i professionisti italiani con il claim “prezzo bloccato 5 anni”: un’opzione interessante per chi vuole pianificare i costi senza sorprese.

Come scegliere il software giusto per il tuo studio

Puoi seguire questa lista di domande per valutare le opzioni in modo sistematico:

  1. Quante fatture emetto all’anno? Se sono meno di 50, anche una soluzione base va bene. Se superi le 200, hai bisogno di automazione.
  2. Sono in regime forfettario o ordinario? Non tutti i software gestiscono bene il forfettario: verifica che la dicitura legale e il bollo siano corretti.
  3. Ho bisogno di gestire commesse multiple? Se sì, scegli un software con project management integrato o almeno con l’etichettatura per progetto.
  4. Devo integrarmi con un gestionale BIM? Chiedi se esiste un’API o un’esportazione CSV compatibile con il tuo software BIM.
  5. Lavoro con la Pubblica Amministrazione? Verifica il supporto alle fatture PA con codice univoco ufficio.
  6. Ho bisogno del supporto di un commercialista o CAF? Alcuni software permettono di condividere l’accesso con il tuo consulente, semplificando molto la collaborazione.

Se ti trovi in difficoltà nella scelta o hai dubbi su come configurare correttamente la fatturazione per il tuo regime fiscale specifico, ricorda che puoi sempre rivolgerti al CAF Centro Fiscale di Udine. I nostri consulenti ti aiutano a capire quale configurazione è corretta per la tua situazione e come ottimizzare la gestione fiscale del tuo studio. Puoi richiedere un preventivo personalizzato senza impegno.

Leggi anche: Fatturazione Architetto e Ingegnere 2026: Guida con Esempi Pratici — trovi casi pratici su come strutturare le parcelle, applicare la ritenuta e gestire i SAL.

Domande frequenti

Un architetto in regime forfettario deve usare la fattura elettronica?

Sì. Dal 1° gennaio 2024, tutti i professionisti in regime forfettario sono obbligati alla fatturazione elettronica, indipendentemente dal volume di fatturato.

Come si inserisce il contributo integrativo Inarcassa in fattura?

Il contributo integrativo Inarcassa (4% del compenso) viene aggiunto come voce separata in fattura, dopo il compenso netto. Se sei soggetto a IVA, il 4% Inarcassa è imponibile IVA. Se sei forfettario, il 4% si aggiunge senza IVA. Il software deve gestire automaticamente questi calcoli.

Posso usare un software generico o devo sceglierne uno specifico per architetti?

Un software generico può andare bene se gestisce correttamente la ritenuta d’acconto, il contributo integrativo Inarcassa e la fatturazione verso la PA. Il problema principale è che spesso questi elementi non sono preconfigurati: devi impostarli manualmente, con il rischio di errori. Un software specifico per professionisti tecnici ha già queste voci preconfigurate.

Esiste un integrazione diretta tra Autodesk Revit e i software di fatturazione italiani?

Non esiste un’integrazione nativa pronta all’uso tra Autodesk Revit e i principali software di fatturazione elettronica italiani. L’approccio più comune è esportare i dati di costo in formato CSV o Excel e importarli nel software di fatturazione. Alcune piattaforme di project management per cantieri offrono integrazioni più strutturate, ma richiedono configurazione personalizzata.

Quanto costa mediamente un software di fatturazione per un architetto?

I software cloud per professionisti partono da circa 5-15 euro al mese per le versioni base. Le versioni con project management integrato arrivano a 30-80 euro al mese. Le suite gestionali complete possono superare i 100 euro al mese. Valuta sempre se la conservazione digitale è inclusa o è un costo aggiuntivo.

Conclusione

Scegliere il software di fatturazione giusto per il tuo studio tecnico è un investimento che si ripaga in tempo risparmiato, errori evitati e tranquillità fiscale. I requisiti fondamentali sono chiari: gestione del contributo integrativo Inarcassa, ritenuta d’acconto, fatturazione elettronica verso PA e privati, conservazione digitale a norma. L’integrazione con i gestionali BIM è il valore aggiunto per chi vuole un flusso di lavoro completamente digitale dalla progettazione alla fatturazione.

Se vuoi anche una valutazione del tuo regime fiscale per capire se sei nella configurazione più conveniente — forfettario vs. ordinario, gestione Inarcassa, deduzioni ammesse — il CAF Centro Fiscale di Udine è a disposizione per un confronto personalizzato. Richiedi il tuo preventivo senza impegno.

Per approfondire altri aspetti del cluster Architetti, leggi:

  • Contributi Inarcassa 2026: Guida Completa
  • Codice ATECO Architetto e Ingegnere 2026
  • Quanto Guadagna un Architetto nel 2026
  • Aprire Studio di Architettura o Ingegneria 2026

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Hai bisogno di supporto fiscale per il tuo studio tecnico?

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza personalizzata per architetti e ingegneri: dalla scelta del regime fiscale alla gestione di Inarcassa, dalla dichiarazione dei redditi all’ottimizzazione fiscale dello studio.

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Agosto 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-23 21:34:412026-08-23 21:35:44Software Fatturazione per Architetti 2026: Requisiti Studio Tecnico e Integrazione con Gestionale BIM
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Software di Fatturazione Elettronica per Professionisti Sanitari 2026: Sistema TS, Opposizione e Fattura Elettronica

fatturazione elettronica CAF Udine

Chi esercita una professione sanitaria con partita IVA – medico, psicologo, fisioterapista, veterinario, odontoiatra o altra figura iscritta a un albo sanitario – si trova a gestire un meccanismo di fatturazione diverso da quello della maggior parte dei liberi professionisti. Nella maggior parte dei casi, infatti, la prestazione resa a un paziente persona fisica non genera una fattura elettronica ordinaria trasmessa tramite Sistema di Interscambio (SDI), ma un invio di dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). Capire come funziona questo doppio binario – e quali caratteristiche cercare in un software di fatturazione capace di gestirlo correttamente – è essenziale per evitare errori e sanzioni.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine vediamo perché i sanitari non emettono (di regola) fattura elettronica ai pazienti, come funziona l’invio dei dati al Sistema TS, cosa cambia quando il paziente esercita il proprio diritto di opposizione e quali funzionalità deve avere un software di fatturazione pensato per la specificità della professione sanitaria.

Indice dei contenuti

  • Perche i sanitari non emettono fattura elettronica ordinaria (di regola)
  • Come funziona l’invio dei dati al Sistema TS
  • Il diritto di opposizione del paziente e cosa cambia
  • Le funzionalita da cercare in un software di fatturazione per sanitari
  • A chi si applica: medici, psicologi, fisioterapisti, veterinari e altre professioni
  • Adempimenti operativi per la P.IVA sanitaria
  • Domande frequenti

Perché i sanitari non emettono fattura elettronica ordinaria (di regola)

Per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a persone fisiche, i professionisti sanitari trasmettono i dati della prestazione al Sistema Tessera Sanitaria, che li mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la costruzione della dichiarazione dei redditi precompilata e per il riconoscimento della detrazione IRPEF del 19% sulle spese sanitarie sostenute dal cittadino. In questi casi il professionista non emette una fattura elettronica ordinaria tramite SDI per quella prestazione: l’invio dei dati al Sistema TS sostituisce, ai fini della comunicazione verso l’Erario, la trasmissione tramite Sistema di Interscambio.

Il professionista sanitario, in ogni caso, deve comunque emettere un documento verso il paziente (fattura o altro documento fiscalmente valido secondo le regole della propria attività), ma la trasmissione telematica verso l’Agenzia delle Entrate avviene attraverso il canale Sistema TS anziché tramite SDI. Questo meccanismo riguarda le prestazioni rese a persone fisiche nell’ambito dell’attività sanitaria; è diverso il trattamento per le prestazioni rese a soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio altre partite IVA, aziende, enti), per le quali si applicano le regole ordinarie di fatturazione elettronica.

Va sottolineato che questo doppio binario – Sistema TS in alternativa alla fattura elettronica ordinaria per le prestazioni sanitarie ai privati – è un meccanismo consolidato negli anni, ma le condizioni di dettaglio (soggetti tenuti, modalità di invio, eventuali proroghe di aspetti specifici) possono essere oggetto di aggiornamento normativo periodico. Per la situazione normativa aggiornata al periodo d’imposta corrente, ti consigliamo di verificare con il tuo commercialista o con un CAF, soprattutto se la tua attività è di recente regolamentazione professionale (come avviene ad esempio per alcune professioni sanitarie di istituzione più recente).

Come funziona l’invio dei dati al Sistema TS

Il Sistema Tessera Sanitaria è la piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze a cui i professionisti sanitari trasmettono, in via telematica, i dati delle spese sanitarie sostenute dai propri pazienti. Operativamente, questo significa che il professionista – direttamente o tramite il proprio software di fatturazione – invia periodicamente i dati identificativi della prestazione (data, importo, tipologia) senza che sia necessario generare e trasmettere una fattura elettronica tramite SDI per quella singola operazione.

I dati trasmessi al Sistema TS confluiscono nella dichiarazione precompilata del paziente, che potrà così vedersi riconosciuta automaticamente (salvo verifica) la detrazione IRPEF del 19% sulle spese sanitarie sostenute, senza dover conservare e inserire manualmente ogni singola ricevuta. Per il professionista, questo comporta un adempimento aggiuntivo rispetto alla semplice emissione del documento di incasso: la trasmissione tempestiva e corretta dei dati al sistema, secondo le scadenze e le modalità tecniche previste.

Le scadenze di invio e le specifiche tecniche del tracciato dati possono essere aggiornate periodicamente: è quindi importante che il software di fatturazione utilizzato sia mantenuto aggiornato dal fornitore rispetto alle regole vigenti, per evitare invii scartati o fuori termine.

Il diritto di opposizione del paziente e cosa cambia

Il paziente ha il diritto di opporsi all’invio dei propri dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria, per ragioni di riservatezza legate alla natura sensibile del dato sanitario. Quando il paziente esercita questo diritto di opposizione, il professionista sanitario non trasmette i dati di quella specifica prestazione al Sistema TS.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, l’opposizione del paziente non fa scattare l’obbligo di fattura elettronica ordinaria tramite SDI. Il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche resta valido in ogni caso, anche quando il paziente si oppone all’invio al Sistema TS (lo prevede espressamente la normativa che estende il divieto di fatturazione via SDI a tutti i soggetti che rendono prestazioni sanitarie a persone fisiche, indipendentemente dall’obbligo di trasmissione al Sistema TS). Cambia quindi solo il canale del documento, non l’obbligo di fatturazione elettronica via SDI: se il paziente si oppone, il professionista deve comunque emettere un documento fiscalmente valido (fattura cartacea o fattura elettronica extra-SDI, cioè non trasmessa tramite Sistema di Interscambio), ma non può emettere fattura elettronica ordinaria via SDI per quella prestazione, proprio a tutela della riservatezza del dato sanitario.

Un meccanismo di opposizione concettualmente simile – seppur relativo a un ambito diverso – è quello descritto nel nostro approfondimento su opposizione 730 e spese sanitarie: anche in quel caso la scelta del paziente di non far confluire il dato nella precompilata ha effetti diretti sugli adempimenti del professionista che ha emesso il documento.

Per il professionista, questo significa che il software di fatturazione utilizzato deve permettere di tracciare in modo affidabile quali pazienti si sono opposti, in modo da sapere, prestazione per prestazione, se generare un invio al Sistema TS oppure predisporre il documento alternativo (fattura cartacea o extra-SDI) con i codici IVA corretti, senza mai instradare quella prestazione verso il canale SDI.

Le funzionalità da cercare in un software di fatturazione per sanitari

Non tutti i software di fatturazione elettronica gestiscono in modo nativo la specificità della fatturazione sanitaria. Prima di scegliere lo strumento, un professionista sanitario con partita IVA dovrebbe verificare che il software offra queste funzionalità:

  • Integrazione diretta con il Sistema TS: possibilità di trasmettere i dati delle prestazioni direttamente dal gestionale, senza dover usare canali separati o inserire manualmente i dati su altre piattaforme;
  • Gestione del flag “paziente opposto”: un campo o una funzione dedicata per segnalare, prestazione per prestazione, se il paziente si è opposto all’invio al Sistema TS, in modo da instradare automaticamente la pratica verso il documento corretto (fattura cartacea o extra-SDI, mai fattura elettronica ordinaria via SDI) quando necessario;
  • Codici natura IVA corretti per le prestazioni esenti: gestione automatica del codice natura N4 (operazioni esenti, tra cui le prestazioni sanitarie) nelle fatture elettroniche eventualmente emesse, oltre alla corretta gestione del codice N2.2 per chi opera in regime forfettario (ne parliamo nel dettaglio nella nostra guida sulla fatturazione elettronica forfettario e codice N2.2);
  • Tracciamento storico delle opposizioni: un archivio consultabile che permetta di dimostrare, in caso di controllo, quali pazienti si sono opposti e quando, a tutela sia del professionista sia del paziente;
  • Conservazione digitale a norma: sia per le fatture elettroniche ordinarie sia per la documentazione relativa agli invii al Sistema TS, nel rispetto degli obblighi di conservazione sostitutiva;
  • Aggiornamento costante alle regole tecniche vigenti: sia per il tracciato dati del Sistema TS sia per le specifiche della fatturazione elettronica (formato FatturaPA), che possono essere modificate nel tempo.

Non esiste un unico software “giusto” per tutti i professionisti sanitari: la scelta dipende anche dal volume di pazienti, dal tipo di attività (in studio singolo, in associazione, in convenzione) e dagli strumenti già in uso (agende elettroniche, gestionali di studio). L’importante è verificare concretamente, prima dell’acquisto o dell’abbonamento, che le funzionalità sopra elencate siano effettivamente presenti e non solo genericamente pubblicizzate.

A chi si applica: medici, psicologi, fisioterapisti, veterinari e altre professioni

Il meccanismo Sistema TS / opposizione riguarda, in generale, i soggetti iscritti ad albi o elenchi di professioni sanitarie riconosciute e soggette a vigilanza, tra cui:

  • Medici e odontoiatri iscritti al relativo Ordine;
  • Psicologi iscritti all’Albo degli Psicologi;
  • Fisioterapisti e altre professioni sanitarie riabilitative;
  • Veterinari iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari (per le prestazioni rientranti nell’ambito sanitario);
  • Infermieri, ostetriche e altre professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche;
  • Altre professioni sanitarie regolamentate, incluse alcune figure di più recente istituzione (per le quali, come accade ad esempio per gli osteopati, l’obbligo può decorrere dal momento dell’effettiva iscrizione all’albo professionale una volta pienamente operativo – ne parliamo nella nostra guida dedicata alla fatturazione dell’osteopata).

Per approfondimenti su casistiche specifiche, puoi consultare anche le nostre guide dedicate a fatturazione dell’ostetrica e fatturazione del podologo, che trattano il rapporto tra Sistema TS, cassa previdenziale e detrazioni per il paziente in modo specifico per ciascuna professione.

Se hai dubbi sulla tua posizione specifica – ad esempio se la tua professione è di recente regolamentazione o se svolgi un’attività mista (sanitaria e non sanitaria) – è opportuno verificare con il tuo ordine professionale o con un consulente fiscale prima di impostare in modo definitivo il software di fatturazione.

Adempimenti operativi per la P.IVA sanitaria

Oltre alla scelta del software, un professionista sanitario che apre o gestisce una partita IVA deve tenere sotto controllo alcuni aspetti operativi:

  • Codice ATECO corretto: fondamentale selezionare il codice ATECO relativo alla propria professione sanitaria specifica, che incide anche sull’inquadramento previdenziale e sulla corretta applicazione del regime IVA;
  • Regime fiscale: la scelta tra regime forfettario e regime ordinario non incide sull’obbligo di gestione del Sistema TS, ma incide sulla tassazione e su alcuni adempimenti IVA generali (ne parliamo nel dettaglio nella guida sulla fatturazione elettronica in regime forfettario);
  • Cassa previdenziale di riferimento: ogni professione sanitaria ha generalmente una cassa previdenziale o una gestione INPS di riferimento, con contributi che vanno calcolati e versati secondo le regole specifiche della categoria;
  • Iscrizione all’albo professionale: condizione necessaria per l’esercizio dell’attività e, in molti casi, presupposto per l’applicazione delle regole di esenzione IVA e per l’obbligo di invio al Sistema TS;
  • Conservazione della documentazione: sia delle fatture elettroniche eventualmente emesse, sia della documentazione relativa agli invii al Sistema TS e alle opposizioni ricevute dai pazienti.

Per la corretta gestione simultanea di questi aspetti – fiscali, previdenziali e di adempimento verso il Sistema TS – può essere utile affidarsi a un CAF o a un consulente che segua in modo integrato la posizione della partita IVA sanitaria, evitando errori che possono generare sanzioni o difficoltà nella dichiarazione precompilata dei propri pazienti.

Domande frequenti

Un medico o uno psicologo con partita IVA deve emettere fattura elettronica ai pazienti?
No, in nessun caso per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a persone fisiche: il divieto di fattura elettronica ordinaria tramite SDI verso il paziente persona fisica è sempre valido, sia che il professionista invii i dati al Sistema TS sia che il paziente si opponga a tale invio. Cambia solo il documento da emettere: se i dati vanno al Sistema TS non serve una fattura elettronica via SDI; se il paziente si oppone, va comunque emesso un documento fiscalmente valido ma non tramite il canale SDI (fattura cartacea o elettronica extra-SDI).

Cosa succede se il paziente si oppone all’invio dei dati al Sistema TS?
Se il paziente comunica al professionista sanitario la propria opposizione all’invio dei dati al Sistema TS, quella prestazione non viene trasmessa al Sistema TS, ma il professionista NON deve comunque emettere fattura elettronica ordinaria tramite SDI: il divieto di fatturazione elettronica via SDI verso persone fisiche per prestazioni sanitarie resta valido anche in caso di opposizione. Va emesso un documento alternativo (fattura cartacea o fattura elettronica extra-SDI). E’ quindi importante che il software di fatturazione permetta di gestire correttamente entrambi gli scenari senza instradare erroneamente verso il canale SDI.

Quali professioni sanitarie sono tenute all’invio dei dati al Sistema TS?
Sono generalmente tenuti i soggetti iscritti ad albi o elenchi di professioni sanitarie riconosciute e soggette a vigilanza (es. medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, fisioterapisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e altre figure sanitarie regolamentate). Per le professioni di più recente regolamentazione l’obbligo può decorrere dal momento dell’effettiva iscrizione all’albo di competenza: in caso di dubbio sulla propria posizione specifica è opportuno verificare con il proprio ordine professionale o con un consulente.

Un software di fatturazione elettronica generico va bene per un professionista sanitario?
Un software di fatturazione qualsiasi permette di emettere fatture elettroniche ordinarie, ma per un professionista sanitario è utile che gestisca anche l’invio dei dati al Sistema TS, il tracciamento delle opposizioni dei pazienti e i codici di esenzione IVA corretti (es. natura N4 per le prestazioni sanitarie esenti). Verificare queste funzionalità prima di scegliere lo strumento evita di dover gestire due sistemi separati.

Fino a quando è valido l’esonero dalla fattura elettronica per i sanitari?
Il meccanismo per cui i dati delle prestazioni sanitarie vengono inviati al Sistema TS anziché tramite fattura elettronica ordinaria è una misura che negli anni è stata più volte confermata dal legislatore. Le condizioni e le eventuali proroghe possono essere aggiornate di anno in anno: per la situazione normativa vigente nel periodo d’imposta corrente è consigliabile verificare con il proprio commercialista o con un CAF.

Un professionista sanitario in regime forfettario deve comunque gestire il Sistema TS?
Sì: l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS riguarda l’attività sanitaria svolta e non dipende dal regime fiscale scelto (forfettario o ordinario). Il regime forfettario incide sulla tassazione e sugli adempimenti IVA generali, non sull’obbligo di trasmissione al Sistema TS né sul meccanismo dell’opposizione del paziente.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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Agosto 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-15 09:00:002026-08-12 12:28:08Software di Fatturazione Elettronica per Professionisti Sanitari 2026: Sistema TS, Opposizione e Fattura Elettronica
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Regime Forfettario per ETS e Associazioni 2026: Guida Operativa

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Se gestisci un’associazione o un ente del Terzo Settore (ETS) che svolge anche attivita commerciali marginali, ti sarai chiesto se il regime forfettario puo essere una soluzione utile per semplificare gli adempimenti fiscali. La risposta non e scontata: il regime forfettario nasce per le persone fisiche titolari di partita IVA, non per gli enti in quanto tali, ma esistono situazioni concrete in cui una componente dell’attivita di un ETS o di un’associazione puo intrecciarsi con questo regime agevolato. In questa guida vediamo, in modo semplice, chi puo davvero valutare il passaggio al regime forfettario ETS, quali sono i requisiti generali, come funziona la tassazione forfettaria e quali errori evitare.

Nota: la materia della fiscalita degli Enti del Terzo Settore e disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e da provvedimenti attuativi successivi, alcuni dei quali soggetti a modifiche e chiarimenti nel tempo. Per le situazioni piu specifiche e per capire se il tuo ente rientra tra i soggetti che possono realmente utilizzare il regime forfettario, il confronto con un consulente resta indispensabile.

Indice dei contenuti

  1. Chi puo accedere al regime forfettario ETS
  2. Requisiti e limiti di ricavi per il regime forfettario
  3. Come funziona la tassazione forfettaria per ETS e associazioni
  4. Adempimenti pratici per il passaggio al regime forfettario
  5. Differenze rispetto al regime ordinario per gli ETS
  6. Errori comuni da evitare

Chi puo accedere al regime forfettario ETS

Il primo punto da chiarire, per chi gestisce un’associazione, e che il regime forfettario in senso stretto e riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA individuale: liberi professionisti, artigiani, commercianti. Un’associazione o un ente del Terzo Settore, in quanto soggetto collettivo, non puo aprire una partita IVA in regime forfettario a proprio nome nello stesso modo in cui lo farebbe un libero professionista. Quando si parla di regime forfettario ETS, quindi, ci si riferisce tipicamente a due situazioni diverse che vale la pena distinguere con chiarezza.

La prima situazione riguarda i collaboratori o i professionisti che lavorano con partita IVA propria per conto di un’associazione o di un ETS, ad esempio consulenti, formatori o tecnici che fatturano le loro prestazioni all’ente: in questo caso e il singolo professionista, non l’associazione, a poter eventualmente rientrare nel regime forfettario, rispettando i requisiti generali validi per chiunque. La seconda situazione riguarda invece gli enti che svolgono attivita commerciali marginali o occasionali accanto alla loro attivita istituzionale: qui entra in gioco non il regime forfettario delle persone fisiche, ma regimi fiscali agevolati pensati specificamente per gli enti non profit, con logiche e soglie diverse.

Per questo motivo, prima di parlare di “passaggio al regime forfettario”, e importante capire in quale delle due situazioni si trova concretamente il tuo ente. Un errore comune e pensare che basti “aprire una partita IVA forfettaria” per l’associazione: la realta e piu articolata e richiede una valutazione caso per caso, che tenga conto della natura giuridica dell’ente, delle attivita svolte e della loro rilevanza economica rispetto allo scopo istituzionale.

Requisiti e limiti di ricavi per il regime forfettario

Per chi, come professionista collegato a un’associazione, valuta l’accesso al regime forfettario a titolo individuale, valgono le regole generali applicabili a tutte le partite IVA. Il requisito principale riguarda il limite di ricavi o compensi annui, fissato a 85.000 euro: chi supera questa soglia nel corso dell’anno esce dal regime forfettario a partire dall’anno successivo. Esiste anche una soglia piu alta, pari a 100.000 euro, superata la quale l’uscita dal regime scatta immediatamente, nello stesso anno, con un ricalcolo dell’IVA sulle operazioni gia effettuate.

Tra le altre condizioni di accesso rientra il limite relativo al reddito da lavoro dipendente o pensione percepito nell’anno precedente, che non deve superare 35.000 euro: chi supera questa cifra non puo accedere al regime forfettario, anche se rispetta il limite di ricavi. Esistono poi limiti riferiti alle spese per personale e lavoro accessorio e agli investimenti in beni strumentali, pensati per evitare che il regime agevolato venga utilizzato da attivita di fatto strutturate come imprese di dimensioni maggiori.

Per gli enti del Terzo Settore che svolgono invece attivita commerciali accessorie rispetto allo scopo istituzionale, i limiti e le condizioni da rispettare sono diversi da quelli del regime forfettario delle persone fisiche: la normativa di settore individua soglie proprie per distinguere le attivita non commerciali da quelle commerciali, e prevede regimi fiscali agevolati dedicati agli enti non profit. Proprio perche queste soglie possono essere oggetto di aggiornamento e di interpretazione, e sempre opportuno verificare la situazione specifica del tuo ente con un professionista, evitando di applicare per analogia le regole pensate per il lavoratore autonomo individuale.

Come funziona la tassazione forfettaria per ETS e associazioni

Nel regime forfettario delle persone fisiche, la tassazione funziona in modo semplificato rispetto al regime ordinario: non si deducono le spese sostenute in modo analitico, ma si applica un coefficiente di redditivita ai ricavi o compensi, che varia in base al codice ATECO dell’attivita svolta. Per le attivita professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie il coefficiente e pari al 78%, mentre per la maggior parte delle altre attivita si applica un coefficiente del 67%. Sul reddito imponibile cosi calcolato si applica un’imposta sostitutiva che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP: l’aliquota standard e del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attivita per chi apre una nuova partita IVA senza aver svolto un’attivita simile nei tre anni precedenti.

Questo meccanismo puo essere rilevante per il singolo professionista che collabora con l’associazione, ma non si applica automaticamente all’ente nel suo complesso. Per gli ETS, la tassazione delle eventuali attivita commerciali segue infatti le regole del Codice del Terzo Settore e delle norme fiscali di settore, che possono prevedere regimi forfettari dedicati con proprie modalita di determinazione del reddito imponibile, differenti da quelle appena descritte per le persone fisiche. In alcuni casi, per specifiche attivita, sono previsti coefficienti o percentuali forfettarie di deduzione delle spese studiati appositamente per il mondo non profit.

Vista la complessita e la specificita della materia, in questa sede preferiamo non addentrarci in percentuali di dettaglio riferite esclusivamente agli ETS, per evitare di fornire indicazioni che potrebbero non essere aggiornate rispetto agli ultimi chiarimenti normativi o di prassi. Il consiglio pratico e di farsi assistere da un professionista o dal CAF per individuare correttamente il regime fiscale applicabile alle attivita commerciali del tuo ente e per calcolare in modo corretto l’imposta dovuta.

Adempimenti pratici per il passaggio al regime forfettario

Se il passaggio riguarda il professionista collegato all’associazione che apre o gia possiede una partita IVA individuale, gli adempimenti pratici seguono la procedura standard prevista per il regime forfettario: comunicazione dell’opzione, corretta indicazione del codice ATECO, verifica dell’assenza di cause ostative e gestione della fatturazione senza applicazione dell’IVA, con l’apposita dicitura di legge in fattura. Anche la marca da bollo va gestita correttamente quando l’importo della fattura supera la soglia prevista.

Se invece il tema riguarda l’ente nel suo complesso, il percorso e diverso e piu articolato: occorre innanzitutto verificare come sono qualificate le attivita svolte (istituzionali, commerciali marginali, commerciali vere e proprie), controllare l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e la relativa qualifica dell’ente, e valutare insieme a un consulente quale regime fiscale sia effettivamente applicabile alle componenti commerciali dell’attivita. Solo dopo questa valutazione preliminare si puo procedere con gli adempimenti contabili e dichiarativi coerenti con il regime individuato.

In generale, i passaggi operativi da tenere presenti sono:

  • Verificare la natura giuridica dell’ente e la sua iscrizione al RUNTS
  • Distinguere con precisione le attivita istituzionali da quelle commerciali
  • Individuare, con l’aiuto di un professionista, il regime fiscale corretto per le attivita commerciali
  • Verificare se i singoli collaboratori con partita IVA rispettano i requisiti del regime forfettario individuale
  • Aggiornare la gestione contabile e la fatturazione in coerenza con il regime individuato
  • Conservare la documentazione utile a dimostrare la corretta qualificazione delle attivita in caso di controllo

Questo tipo di verifica richiede attenzione, perche un errore nella qualificazione delle attivita puo comportare conseguenze fiscali rilevanti per l’ente. Il CAF Centro Fiscale puo supportarti in questa fase di analisi, aiutandoti a capire quale strada percorrere e occupandosi degli adempimenti pratici legati alla partita IVA dei collaboratori e alla gestione fiscale corrente.

Differenze rispetto al regime ordinario per gli ETS

La differenza principale tra un regime agevolato/forfettario e il regime ordinario sta nella modalita di determinazione del reddito imponibile e negli adempimenti contabili richiesti. Nel regime ordinario, l’ente (o il professionista) deve tenere una contabilita analitica, documentando puntualmente costi e ricavi, con maggiore complessita gestionale ma anche maggiore possibilita di dedurre le spese effettivamente sostenute. Nei regimi agevolati, invece, la determinazione del reddito avviene in modo semplificato, tramite percentuali o coefficienti forfettari, riducendo gli adempimenti ma anche la possibilita di scaricare analiticamente i costi.

Per un’associazione o un ETS, la scelta tra i due approcci non e sempre libera: dipende dalla natura e dalle dimensioni delle attivita commerciali svolte, dalla qualifica dell’ente e da eventuali soglie previste dalla normativa di settore. In alcuni casi il regime semplificato puo comportare una tassazione piu vantaggiosa e una gestione amministrativa piu snella, particolarmente utile per enti con risorse limitate e senza una struttura amministrativa interna dedicata. In altri casi, se le attivita commerciali sono rilevanti o strutturate, potrebbe essere piu opportuno (o obbligatorio) restare nel regime ordinario.

Proprio per questo motivo non esiste una risposta valida per tutti gli enti: la scelta tra regime forfettario/agevolato e regime ordinario va valutata caso per caso, analizzando lo statuto dell’ente, le attivita effettivamente svolte e i relativi volumi economici. Un confronto preventivo con il CAF o con un consulente esperto in fiscalita del Terzo Settore permette di evitare scelte affrettate e di individuare la soluzione piu adatta alla situazione specifica.

Errori comuni da evitare

Nella pratica quotidiana, chi gestisce un’associazione o un ente del Terzo Settore commette spesso alcuni errori ricorrenti quando si avvicina al tema del regime forfettario. Conoscerli in anticipo aiuta a evitare complicazioni fiscali e amministrative che, in alcuni casi, possono avere conseguenze significative per l’ente.

  • Confondere il regime forfettario delle persone fisiche con i regimi agevolati per enti non profit: sono strumenti diversi, con requisiti e regole proprie
  • Aprire una partita IVA forfettaria a titolo personale pensando di farla “gestire” all’associazione: la partita IVA resta sempre riferita alla persona fisica, con responsabilita individuali
  • Non distinguere correttamente attivita istituzionali e attivita commerciali: una qualificazione errata puo comportare il ricalcolo delle imposte dovute
  • Ignorare i requisiti di accesso, come i limiti di ricavi o il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente, per i collaboratori con partita IVA individuale
  • Applicare per analogia coefficienti o aliquote pensati per altri regimi, senza verificare quelli effettivamente previsti per l’attivita specifica dell’ente
  • Rimandare la verifica della propria situazione fiscale, affrontando il tema solo a ridosso delle scadenze dichiarative, quando i margini di intervento sono piu limitati

Evitare questi errori richiede innanzitutto chiarezza sulla natura giuridica del proprio ente e sulle attivita effettivamente svolte, oltre a un aggiornamento costante sulla normativa di settore, che nel corso degli anni ha visto diverse modifiche e chiarimenti. Il modo piu sicuro per affrontare correttamente il tema del regime forfettario ETS resta quello di farsi affiancare da chi si occupa di fiscalita ogni giorno, evitando soluzioni fai-da-te che, in un ambito cosi delicato, possono rivelarsi controproducenti.

Domande Frequenti sul Regime Forfettario per ETS

Un’associazione puo avere direttamente una partita IVA in regime forfettario?

No, il regime forfettario in senso stretto e riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA individuale. Un’associazione o un ETS, come soggetto collettivo, non puo accedervi allo stesso modo di un libero professionista: per le attivita commerciali degli enti esistono regimi fiscali agevolati dedicati, con regole proprie.

Chi collabora con un’associazione con partita IVA puo essere forfettario?

Si, un professionista o un collaboratore che emette fattura verso l’associazione con la propria partita IVA individuale puo rientrare nel regime forfettario, a condizione che rispetti i requisiti generali: limite di ricavi di 85.000 euro, limite di reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di 35.000 euro e assenza di cause ostative.

Qual e il limite di ricavi del regime forfettario nel 2026?

Il limite di ricavi o compensi annui per accedere e mantenere il regime forfettario e di 85.000 euro. Superata questa soglia nel corso dell’anno, si esce dal regime dall’anno successivo; se si superano i 100.000 euro, l’uscita scatta immediatamente nello stesso anno.

Come capire se le attivita del mio ente sono commerciali o istituzionali?

La distinzione dipende dallo statuto dell’ente, dalla natura delle attivita svolte e dalle modalita con cui vengono realizzate. Non esiste una risposta univoca valida per tutti i casi: e consigliabile una valutazione specifica con un professionista o con il CAF, per evitare errori di qualificazione che potrebbero avere conseguenze fiscali.

Conviene sempre passare a un regime agevolato per le attivita commerciali di un ETS?

Non necessariamente. La convenienza dipende dal volume e dalla natura delle attivita commerciali svolte: un regime semplificato riduce gli adempimenti ma anche la possibilita di dedurre analiticamente i costi. La scelta va valutata caso per caso insieme a un consulente esperto in fiscalita del Terzo Settore.

Gestire correttamente la fiscalita di un’associazione o di un ente del Terzo Settore richiede attenzione e aggiornamento costante, soprattutto quando entrano in gioco i collaboratori con partita IVA e le eventuali attivita commerciali dell’ente. Un’analisi preventiva della propria situazione permette di scegliere il regime fiscale piu adatto, evitando errori che potrebbero costare caro in termini di imposte e sanzioni.

Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a capire quale regime fiscale e piu adatto al tuo ente e ai tuoi collaboratori, gestendo per te gli adempimenti pratici legati al regime forfettario e alla fiscalita del Terzo Settore. Servizio disponibile sia in ufficio a Udine che online, in tutta Italia. Ti forniremo un preventivo personalizzato in base alle esigenze del tuo ente.

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04/09/2026
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Giulia Guida
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Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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23/07/2026
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Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
Agosto 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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Guida fatturazione elettronica per forfettari 2026: obbligo, codici e conservazione

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario sono obbligati alla fatturazione elettronica, senza eccezioni legate alla soglia di ricavi. Il precedente esonero per i forfettari con ricavi inferiori a 25.000 euro è definitivamente superato. In questa guida spieghiamo come adempiere correttamente all’obbligo, quali codici usare, come gestire la conservazione e le sanzioni in caso di inadempienza.

Indice dei contenuti

  1. L’obbligo di fatturazione elettronica per forfettari: dal 2024 per tutti
  2. Come compilare la fattura elettronica da forfettario
  3. Codice destinatario: cosa inserire per i clienti privati
  4. Conservazione della fattura elettronica: 10 anni
  5. Sanzioni omessa fattura elettronica forfettari
  6. Domande frequenti sulla FE per forfettari

L’obbligo di fatturazione elettronica per forfettari: dal 2024 per tutti

La storia dell’obbligo per i forfettari è stata progressiva:

  • 1° luglio 2022: obbligo introdotto per i forfettari con ricavi superiori a 25.000 euro
  • 1° gennaio 2024: obbligo esteso a tutti i forfettari, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi. L’esonero per la fascia sotto 25.000 euro è stato abolito

Nel 2026 l’obbligo è pienamente consolidato: ogni forfettario con partita IVA aperta deve emettere fatture elettroniche verso tutti i clienti (privati, aziende, PA), tranne specifiche eccezioni (es. operazioni verso clienti esteri non residenti in Italia, per cui si usa l’esterometro — ma i forfettari erano già esonerail dall’esterometro).

Come compilare la fattura elettronica da forfettario

La fattura elettronica del forfettario ha alcune specificità rispetto a quella dei soggetti IVA ordinari:

CampoValore per forfettariNote
Regime fiscaleRF19Regime forfettario L. 190/2014
Natura IVAN2.2Non soggetta ad IVA – altri casi
Aliquota IVA0,00%Nessuna IVA applicata
Cassa previdenziale (se presente)TC01-TC22 in base alla cassaEs. TC07 per Gestione Separata INPS
Ritenuta d’accontoSi, se prestazione professionale da soggetto imprenditoreRT01 (persone fisiche), RT02 (persone giuridiche)

La dicitura obbligatoria in fattura per i forfettari è: “Operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014 — Regime forfetario.”

Codice destinatario: cosa inserire per i clienti privati

Il codice destinatario è il campo che indica dove recapitare la fattura elettronica tramite SdI. Le regole per i forfettari:

  • Cliente con codice destinatario (impresa/P.IVA): inserisci il codice a 6 o 7 caratteri del destinatario SDI
  • Cliente con PEC: inserisci 0000000 nel campo codice destinatario e la PEC del cliente nell’apposito campo
  • Cliente privato (consumatore finale) senza PEC: inserisci 0000000 — la fattura sarà disponibile nel cassetto fiscale del cliente su MyAgenzia
  • Cliente Pubblica Amministrazione: inserisci il codice IPA (6 caratteri) dell’ufficio PA destinatario

Il codice 0000000 (sette zeri) è il codice convenzionale per i destinatari che non hanno un indirizzo SDI specifico. In questo caso è buona pratica inviare comunque la fattura al cliente via email in formato PDF (copia di cortesia) dopo l’invio tramite SDI.

Conservazione della fattura elettronica: 10 anni

L’obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche è di 10 anni (art. 2214 c.c. e art. 8 DPR 600/1973), a partire dalla data di emissione.

Le opzioni di conservazione disponibili:

  • Servizio gratuito Agenzia delle Entrate: tramite “Fatture e Corrispettivi” sul sito AdE, con adesione al servizio di conservazione gratuito (conserva per 15 anni, superando il minimo di 10)
  • Software di fatturazione: la maggior parte dei software inclusi nel piano (Fatturazione Italia, Fatture in Cloud, Aruba) include il servizio di conservazione sostitutiva a norma
  • Conservatore accreditato AgID: provider privato accreditato dall’Agenzia per l’Italia Digitale

Il semplice salvataggio del file XML sul computer non è sufficiente come conservazione sostitutiva: è necessario un processo che garantisca l’integrità, l’autenticità e la leggibilità nel tempo del documento.

Per scegliere il software di fatturazione più adatto, leggi: Software fatturazione elettronica 2026: guida completa per P.IVA.

Sanzioni omessa fattura elettronica forfettari

Le sanzioni per la mancata emissione della fattura elettronica (o per l’emissione tardiva) sono le stesse previste per tutti i contribuenti:

  • Sanzione minima: 250 euro per ogni fattura non emessa
  • Sanzione massima: 90% dell’imposta (IVA) relativa all’operazione — ma poiché i forfettari non applicano IVA, si applica il minimo fisso
  • Ravvedimento operoso: possibile entro i termini previsti (1/10 della sanzione entro 30 giorni, 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro un anno)

Poiché i forfettari sono esenti IVA, la sanzione per la mancata emissione di fattura elettronica si applica nella misura fissa di 250 euro per operazione. L’emissione tardiva (entro i termini del ravvedimento) consente di ridurre la sanzione a 25 euro (1/10 del minimo, entro 30 giorni).

Domande frequenti sulla FE per forfettari

Posso ancora emettere fatture cartacee ai privati?
No, dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari devono emettere fatture elettroniche tramite SDI, anche verso clienti privati. Non esistono eccezioni legate alla categoria del cliente per i soggetti nazionali.

Come faccio fattura a un cliente straniero (non UE)?
Per le operazioni verso clienti non residenti in Italia, i forfettari possono emettere fattura cartacea ordinaria (non tramite SDI). In alternativa possono scegliere di usare comunque il sistema SDI, che accetta anche le fatture verso clienti esteri.

Devo applicare la ritenuta d’acconto come forfettario?
No, i forfettari non subiscono la ritenuta d’acconto sui propri compensi. Devono indicarlo esplicitamente in fattura con la dicitura: “Non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 comma 67, L. 190/2014”. Attenzione: i forfettari possono invece essere sostituti d’imposta e quindi applicare ritenute su altri soggetti che collaborano con loro.

Il CAF Centro Fiscale può aiutarmi con la fatturazione elettronica?
Sì, il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza per la corretta configurazione del regime forfettario, la verifica delle fatture emesse e l’assistenza nella scelta del software più adatto. Prenota un appuntamento per una consulenza personalizzata.

Luglio 27, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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ESTRATTO CONTRIBUTIVO, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, PATRONATO

Estratto contributivo gestione separata INPS: come leggerlo nel 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’estratto contributivo INPS contiene una sezione specifica dedicata alla Gestione Separata (GS), la cassa previdenziale INPS per collaboratori, co.co.co., liberi professionisti senza cassa autonoma e lavoratori autonomi occasionali. Capire come leggere questa sezione è fondamentale per verificare che i contributi versati siano stati correttamente accreditati e per stimare i requisiti pensionistici futuri. In questa guida spieghiamo tutto, con le aliquote aggiornate al 2026.

Indice dei contenuti

  1. Chi e’ iscritto alla Gestione Separata INPS
  2. Aliquote Gestione Separata 2026: i valori aggiornati
  3. Come accedere all’estratto contributivo INPS
  4. Come leggere la sezione GS dell’estratto
  5. Accrediti contributivi GS: come funziona il calcolo
  6. Domande frequenti sull’estratto GS

Chi e’ iscritto alla Gestione Separata INPS

Sono iscritti alla Gestione Separata INPS:

  • Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e collaboratori a progetto
  • Liberi professionisti senza una cassa previdenziale di categoria (es. consulenti, formatori, traduttori, grafici)
  • Titolari di partita IVA in regime forfettario che non hanno un’altra cassa (es. non iscritti all’Ordine degli Avvocati che hanno Cassa Forense, o medici con ENPAM)
  • Lavoratori autonomi occasionali con compensi superiori a 5.000 euro annui
  • Amministratori di società, sindaci, revisori con compenso

Se sei un professionista iscritto a una cassa previdenziale di categoria (Avvocati → Cassa Forense, Medici → ENPAM, Ingegneri → INARCASSA, ecc.), i tuoi contributi professionali non figurano nella Gestione Separata ma nella sezione dedicata alla tua cassa.

Aliquote Gestione Separata 2026: i valori aggiornati

Le aliquote contributive Gestione Separata per il 2026, secondo la circolare INPS di aggiornamento annuale, sono:

Categoria iscrittoAliquota 2026Composizione
Professionisti senza altra previdenza (ex co.co.co.)26,07%Base 25% + maternita 0,72% + DIS-COLL 0,35%
Iscritti con altra copertura previdenziale24%Solo quota base
Pensionati o iscritti altra cassa24%Solo quota base

Il massimale di reddito annuo su cui si calcolano i contributi GS nel 2026 è di circa 119.650 euro (rivalutato ISTAT annualmente — verificare la circolare INPS di inizio anno per il valore definitivo).

Per i forfettari: se non hai una cassa professionale di categoria, sei iscritto alla GS e applichi l’aliquota del 26,07% sul reddito imponibile (ricavi al netto dei costi fissi del forfettario, quindi il reddito fiscale). La base imponibile contributiva coincide con quella fiscale nel regime forfettario.

Come accedere all’estratto contributivo INPS

Per accedere all’estratto contributivo INPS:

  1. Accedi a MyINPS (inps.it) con SPID, CIE o CNS
  2. Vai in “Il mio fascicolo previdenziale” → “Estratto conto previdenziale”
  3. Seleziona la gestione: scegli “Gestione Separata” dall’elenco delle gestioni disponibili
  4. Visualizza o scarica il PDF dell’estratto

In alternativa, puoi richiedere l’estratto tramite il Patronato CAF Centro Fiscale, che ti fornirà anche una lettura assistita della situazione contributiva e un’analisi dei requisiti pensionistici maturati.

Come leggere la sezione GS dell’estratto

La sezione Gestione Separata dell’estratto INPS mostra per ogni anno contributivo:

  • Anno di competenza: l’anno a cui si riferisce il contributo (non l’anno del versamento)
  • Reddito dichiarato: la base imponibile su cui sono stati calcolati i contributi
  • Contributi accreditati: l’importo effettivamente versato e registrato
  • Mesi accreditati: numero di mesi contributivi per quell’anno (max 12)
  • Montante contributivo: il valore accumulato ai fini del calcolo della pensione contributiva

Cosa verificare:

  • Controlla che tutti gli anni in cui hai avuto redditi da collaborazione o da attività forfettaria siano presenti
  • Verifica che i contributi accreditati corrispondano a quanto versato (F24 GS)
  • Se un anno risulta mancante o con importi incongruenti, potrebbe esserci un errore di registrazione da correggere tramite il servizio “Rettifica dati estratto conto” su MyINPS

Accrediti contributivi GS: come funziona il calcolo

I contributi GS vengono versati con il modello F24 in due tranche annuali (acconto di novembre e saldo di giugno dell’anno successivo), ma vengono accreditati all’anno di riferimento del reddito, non all’anno del versamento. Questo significa che:

  • I contributi sul reddito 2025 versati a giugno 2026 figurano nell’estratto come contributi 2025
  • Il numero di mesi accreditati si calcola in base alla proporzione tra contributi versati e contributo minimo per ottenere un’intera annualità
  • Per maturare un anno pieno di contributi GS nel calcolo pensionistico, è necessario raggiungere almeno il minimale contributivo INPS annuale

Per approfondire le verifiche sulla posizione contributiva, leggi: Estratto contributivo INPS: come richiederlo e leggerlo.

Domande frequenti sull’estratto GS

Posso cumulate anni di Gestione Separata con anni da dipendente per la pensione?
Sì. I contributi GS sono cumulabili con quelli da lavoro dipendente (FPLD) e con quelli di altre gestioni, ai sensi della normativa sulla totalizzazione e il cumulo dei periodi contributivi (L. 228/2012).

Quanto vale un anno contributivo GS ai fini pensionistici?
Nel sistema contributivo puro (per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 o ha optato per il contributivo), ogni euro di contributo versato alla GS accresce il montante individuale, che viene poi trasformato in pensione applicando il coefficiente di trasformazione in base all’eta’ alla pensione.

I contributi GS sono deducibili fiscalmente?
Sì, i contributi versati alla Gestione Separata INPS sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF (art. 10 TUIR). Per i forfettari, i contributi GS sono deducibili in modo forfettario.

Ho versato contributi GS ma non li vedo nell’estratto: cosa faccio?
Verifica prima il modello F24 di versamento e assicurati che il codice tributo sia corretto (GS: contributi con codice CXX). Se il versamento è avvenuto correttamente, presenta una richiesta di rettifica tramite MyINPS o rivolgiti al Patronato.

Luglio 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-26 17:00:002026-08-05 07:44:54Estratto contributivo gestione separata INPS: come leggerlo nel 2026
Osteopati, PARTITA IVA

Fatturazione Osteopata 2026: Iscrizione Albo, Sistema TS e Inquadramento Sanitario

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La fatturazione osteopata 2026 sta vivendo una fase di profonda trasformazione. La Legge 3/2018 ha riconosciuto l’osteopatia come professione sanitaria, il DPR 131/2018 ne ha definito il profilo professionale, ma l’istituzione dell’Albo degli Osteopati è ancora in corso di completamento. Questa transizione ha conseguenze fiscali concrete: dalla scelta del regime fiscale al trattamento IVA delle prestazioni, dall’obbligo del Sistema TS fino alla fattura elettronica.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo cosa deve fare oggi un osteopata per gestire correttamente la propria fatturazione osteopata 2026, alla luce della recente Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 e dei nuovi sviluppi normativi del 2025-2026. Vedremo inquadramento professionale, regime fiscale, IVA, tariffe, software consigliati e cassa previdenziale.

Indice dei contenuti

  1. L’osteopata come professione sanitaria: lo stato al 2026
  2. Inquadramento professionale: chi può chiamarsi osteopata
  3. Regime fiscale dell’osteopata: forfettario, ordinario, codice ATECO
  4. Sistema TS osteopata: obbligo dall’iscrizione all’albo
  5. IVA per le prestazioni di osteopatia: esenzione o imposta
  6. Tariffe dell’osteopata nel 2026
  7. Bollo 2 euro sulla fattura forfettaria
  8. Software di fatturazione consigliati per osteopati
  9. Cassa previdenziale dell’osteopata
  10. Domande frequenti

L’osteopata come professione sanitaria: lo stato al 2026

Il percorso di riconoscimento dell’osteopatia parte dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (la cosiddetta Legge Lorenzin), che ha inserito l’osteopata tra le professioni sanitarie. Il successivo DPR 7 luglio 2018 n. 131 ha definito l’osteopata come professione sanitaria, individuandone funzioni e ambito di intervento. Tuttavia, perché l’osteopata diventi pienamente operativo come sanitario, mancano ancora alcuni tasselli: l’ordinamento didattico universitario, l’esame di Stato e l’istituzione dell’Albo degli Osteopati.

Il 18 dicembre 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il testo aggiornato sul riconoscimento dei titoli pregressi, introducendo correzioni tecniche fondamentali. Lo stato attuale della fatturazione osteopata 2026 è quindi caratterizzato da una fase transitoria: l’osteopata è formalmente professione sanitaria sulla carta, ma operativamente l’Albo Osteopati 2026 non è ancora pienamente attivo.

I punti chiave dello stato attuale sono:

  • Liste Speciali transitorie: chi vuole iscriversi deve aver completato o essere iscritto a un corso di formazione in osteopatia entro il 31 agosto 2026;
  • Equipollenza titoli: 6 anni di tempo per ottenere l’equipollenza dei titoli pregressi (estesi rispetto ai 36 mesi della bozza precedente);
  • Scuole private: dal 1° settembre 2025 le scuole private di osteopatia hanno cessato le attività formative; l’unico canale di accesso futuro sarà il corso universitario accreditato dal MUR;
  • Esame finale: l’iscrizione definitiva all’Albo avverrà dopo eventuale recupero CFU e superamento dell’esame di abilitazione universitario.

In altre parole, l’osteopata nel 2026 vive ancora una situazione ibrida: professionista sanitario per legge, ma con un albo non ancora operativo a regime. Questo aspetto si riflette direttamente sul trattamento IVA delle prestazioni, come vedremo a breve.

Inquadramento professionale: chi può chiamarsi osteopata nel 2026

Una delle questioni più delicate dell’inquadramento osteopata 2026 riguarda chi possa effettivamente esercitare e definirsi tale. Nella fase transitoria, possono iscriversi alle Liste Speciali coloro che, entro il 31 agosto 2026, hanno:

  • completato un corso di formazione in osteopatia presso una scuola riconosciuta;
  • oppure sono iscritti e in corso di frequenza a un programma di formazione osteopatica avviato prima della chiusura delle scuole private (1° settembre 2025);
  • una laurea sanitaria (es. fisioterapia, medicina) può facilitare l’accesso all’equipollenza, ma non è sempre obbligatoria nel periodo transitorio.

Per gli osteopati partita IVA attualmente operativi, questo significa che il titolo di studio attuale rimane valido ai fini dell’esercizio, ma per essere riconosciuti definitivamente come professione sanitaria con tutti i benefici fiscali (incluso il regime IVA esente) sarà necessario completare il percorso di equipollenza nei prossimi 6 anni. Per questo, oggi, la fatturazione osteopata 2026 deve essere impostata considerando lo status di professione sanitaria in fase di completamento.

Il CAF Centro Fiscale di Udine consiglia di documentare con cura il proprio percorso formativo e di valutare con un professionista se la propria posizione rientri tra quelle ammesse alle Liste Speciali. Una corretta categorizzazione oggi evita problemi di inquadramento domani.

Regime fiscale dell’osteopata: forfettario, ordinario, codice ATECO

Il primo passo per la fatturazione osteopata 2026 è aprire la partita IVA e scegliere il regime fiscale. Il codice ATECO storico per l’osteopata è il 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti nca, appartenente alla sezione Q (Sanità e assistenza sociale). Con la riforma ISTAT del 2025 (allineamento alla classificazione europea NACE), il codice è in fase di transizione verso il nuovo 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a..

Per quanto riguarda il regime fiscale, l’osteopata forfettario è la scelta più comune per chi inizia o ha ricavi contenuti. Il regime forfettario 2026 prevede:

  • Limite di ricavi: 85.000 euro annui;
  • Imposta sostitutiva: 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni in caso di nuova attività con requisiti);
  • Coefficiente di redditività per ATECO 86.90.29: 78%;
  • Niente IVA in addebito e niente ritenuta d’acconto;
  • Niente studi di settore e contabilità semplificata.

Il coefficiente di redditività è la percentuale del fatturato che lo Stato considera reddito imponibile. In pratica, su 100 euro di fatturato l’osteopata paga le tasse sul 78%, cioè su 78 euro. Sopra gli 85.000 euro si passa al regime ordinario, con contabilità semplificata o ordinaria, aliquote IRPEF progressive e IVA da gestire (se applicabile). La scelta tra forfettario e ordinario va valutata con il commercialista in base al volume d’affari e ai costi sostenuti.

Sistema TS osteopata: obbligo dall’iscrizione all’albo

Il Sistema TS (Tessera Sanitaria) è la piattaforma del MEF a cui i professionisti sanitari trasmettono i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, utili per la dichiarazione precompilata e per la detrazione 19% IRPEF. La trasmissione è obbligatoria per tutti i soggetti iscritti a un albo sanitario.

Per il Sistema TS osteopata la situazione 2026 è la seguente: l’obbligo di invio scatta dal momento dell’iscrizione effettiva all’Albo degli Osteopati. Finché l’albo non è pienamente operativo e l’osteopata non vi è iscritto, l’invio al Sistema TS non è dovuto come obbligo. Questo non significa però che il paziente perda la possibilità di portare in detrazione la spesa: vedremo nella sezione FAQ come funziona la detrazione 19% nel periodo transitorio.

Cosa fare nel frattempo? Il CAF Centro Fiscale di Udine consiglia di:

  • Strutturare la fatturazione già con un software che supporti il Sistema TS, per essere pronti senza migrazioni quando arriverà l’obbligo;
  • Conservare tutti i dati anagrafici dei pazienti (codice fiscale, residenza), perché serviranno per la trasmissione TS;
  • Documentare in fattura la natura sanitaria della prestazione (es. “trattamento osteopatico finalizzato a finalità di cura”);
  • Monitorare l’evoluzione normativa sull’istituzione dell’albo.

IVA per le prestazioni di osteopatia: esenzione o imposta

Questo è il punto più delicato della fatturazione osteopata 2026. L’art. 10 del DPR 633/72 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da soggetti che esercitano professioni sanitarie soggette a vigilanza ministeriale o identificate da decreto del Ministero della Salute. Servono quindi due requisiti contemporanei:

  • Requisito oggettivo: la prestazione deve essere effettivamente di diagnosi, cura o riabilitazione della persona;
  • Requisito soggettivo: il professionista deve esercitare una professione sanitaria riconosciuta e soggetta a vigilanza, normalmente tramite iscrizione a un albo.

Con la Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente la posizione: in assenza di un quadro completo e di parametri idonei a garantire un livello minimo controllabile di qualifica professionale, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti NON sono attualmente esenti IVA, nonostante l’evoluzione normativa in corso. Le prestazioni vanno quindi fatturate con aliquota IVA ordinaria al 22%, salvo applicazione del regime forfettario (che non addebita IVA per propria struttura).

L’Agenzia precisa che l’esenzione potrà essere applicata solo dopo il completamento dell’iter (istituzione effettiva dell’Albo Osteopati, accordi Stato-Regioni sui criteri di valutazione dei titoli, esame di Stato). Fino a quel momento, l’osteopata in regime ordinario fattura con IVA al 22%, mentre l’osteopata forfettario emette fattura senza IVA ma per la sola natura del regime forfettario (non per esenzione sanitaria). Resta inoltre l’obbligo di fattura elettronica secondo le regole generali, non operando l’esonero specifico previsto per i sanitari che inviano al Sistema TS.

Tariffe dell’osteopata nel 2026

Le tariffe di un osteopata libero professionista in Italia variano in base alla zona geografica, all’esperienza e al setting (studio privato, poliambulatorio, domicilio). Non esistono tariffari ministeriali vincolanti, ma il mercato 2026 si attesta su valori di riferimento abbastanza condivisi.

Indicativamente, per una fatturazione osteopata 2026 coerente con il mercato:

  • Prima visita osteopatica: 50-90 euro (anamnesi e valutazione completa, durata 45-60 minuti);
  • Trattamento singolo: 60-100 euro (seduta di 45-50 minuti);
  • Ciclo di 5 sedute: 300-450 euro (pacchetto scontato);
  • Trattamento a domicilio: maggiorazione 20-40% rispetto al tariffario in studio;
  • Trattamento pediatrico/neonatale: spesso allineato alla seduta singola, talvolta leggermente superiore.

Nelle grandi città (Milano, Roma, Bologna) le tariffe medie si avvicinano alla fascia alta, mentre in centri minori la fascia bassa è più diffusa. È importante che l’osteopata esponga il tariffario in studio e nella propria fatturazione, come previsto dalle norme sulla trasparenza dei prezzi nel settore sanitario.

Bollo 2 euro sulla fattura forfettaria

L’osteopata forfettario, non addebitando IVA, deve applicare la marca da bollo da 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro. Questa è una regola generale del DPR 642/1972 che si applica a tutte le fatture senza IVA o con IVA esente.

Aspetti pratici da ricordare:

  • Sulla fattura elettronica il bollo si gestisce in modo virtuale: il software permette di indicare “Bollo assolto in modo virtuale” e l’importo viene calcolato e versato successivamente tramite F24;
  • L’osteopata può scegliere se addebitare il bollo al cliente in fattura (riga separata) oppure assorbirlo nel proprio costo;
  • Il versamento avviene trimestralmente tramite F24 con i codici tributo dedicati;
  • L’omessa apposizione comporta sanzioni proporzionali (dal 100% al 500% del tributo non corrisposto).

Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa anche di gestire correttamente questi adempimenti per i propri assistiti, evitando errori che possono costare cari in sede di controllo.

Software di fatturazione consigliati per osteopati

La scelta del software fatturazione osteopata è cruciale, perché l’osteopata si trova oggi a metà strada: deve fatturare elettronicamente come un professionista qualsiasi, ma dovrà attivare presto l’invio al Sistema TS non appena l’albo sarà operativo. Il software ideale è quindi quello che copre entrambi gli scenari senza richiedere migrazioni costose.

Per gli osteopati che si stanno preparando a diventare sanitari a tutti gli effetti, segnaliamo Fatturazione Italia, un software già pronto con invio Sistema TS in 1 click, zero-config per il regime forfettario (compila automaticamente i campi giusti) e prezzo bloccato per 3 anni. È pensato per chi vuole una soluzione che oggi gestisce la fatturazione elettronica ordinaria e domani, in automatico, attiva l’invio TS senza cambiare software.

Caratteristiche chiave da cercare in un software per osteopata partita IVA:

  • Fattura elettronica verso lo SdI inclusa, senza costi aggiuntivi per i flussi;
  • Sistema TS integrato (anche se oggi non obbligatorio, sarà essenziale a breve);
  • Gestione bollo virtuale automatica con calcolo trimestrale;
  • Pacchetti e cicli di sedute: alcuni software permettono di gestire la fatturazione di pacchetti pre-pagati;
  • Anagrafica pazienti con codice fiscale e dati anagrafici completi (richiesti per il TS);
  • Compatibilità con regime forfettario: campi precompilati e righe di esonero corrette.

Cassa previdenziale dell’osteopata

L’osteopata libero professionista, finché non viene istituita una cassa previdenziale specifica, deve iscriversi alla Gestione Separata INPS. Si tratta della cassa pensionistica per i professionisti senza cassa autonoma, con contributi calcolati in percentuale sul reddito imponibile.

Per il 2026, l’aliquota Gestione Separata per i professionisti privi di altra previdenza obbligatoria è del 26,07% sul reddito (25% IVS + 0,72% maternità + 0,35% DIS-COLL). Per chi è già iscritto ad altra forma previdenziale (es. dipendente con secondo lavoro come osteopata) l’aliquota scende al 24%. Importante ricordare che:

  • I contributi si versano con F24 alle scadenze IRPEF (saldo a giugno e acconto a novembre);
  • L’osteopata forfettario calcola i contributi sul reddito imponibile (fatturato × coefficiente 78%);
  • È possibile applicare la rivalsa 4% in fattura al cliente, ma è una facoltà, non un obbligo;
  • Quando sarà istituito l’Albo, potrebbe nascere una cassa previdenziale specifica (come avvenuto per altre professioni sanitarie).

Il CAF Centro Fiscale di Udine cura tutti gli adempimenti contributivi degli osteopati assistiti: dall’apertura della posizione INPS al calcolo dei versamenti annuali, fino al monitoraggio delle novità normative quando arriverà l’eventuale cassa dedicata. Un aspetto chiave per tutelare la futura pensione e gestire l’attività in serenità.

Domande frequenti sulla fatturazione osteopata 2026

L’osteopata può inviare i dati al Sistema TS nel 2026?

Sì, ma solo se è iscritto a un albo sanitario. Finché l’Albo Osteopati 2026 non è pienamente operativo, l’invio al Sistema TS non è dovuto come obbligo. Quando l’albo entrerà a regime e l’osteopata vi sarà iscritto, l’invio diventerà obbligatorio.

Quando diventa obbligatoria l’iscrizione all’Albo Osteopati?

L’obbligo scatterà al completamento dell’iter (esame di Stato, ordinamento universitario, istituzione dell’albo). Nel frattempo, chi vuole iscriversi alle Liste Speciali transitorie deve aver completato o essere iscritto a un corso di formazione in osteopatia entro il 31 agosto 2026. Sono previsti 6 anni per ottenere l’equipollenza definitiva dei titoli pregressi.

Le prestazioni di osteopatia sono esenti IVA?

Allo stato attuale NO. La Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni di osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti non sono esenti IVA finché non sarà istituito l’albo professionale con i relativi criteri di vigilanza. L’osteopata in regime ordinario applica quindi IVA al 22%; in regime forfettario emette fattura senza IVA per la natura del regime (non per esenzione sanitaria).

Devo emettere fattura sanitaria a un paziente privato?

L’osteopata emette una fattura elettronica ordinaria verso il Sistema di Interscambio (SdI), seguendo le regole generali. Non opera l’esonero dalla fattura elettronica previsto per i sanitari che inviano al Sistema TS, perché l’osteopata oggi non è soggetto a quell’obbligo. La fattura va indirizzata al paziente con i suoi dati anagrafici completi (codice fiscale incluso).

Il paziente può detrarre il 19% delle spese di osteopatia?

Sì, il paziente può portare in detrazione il 19% IRPEF delle spese sostenute per prestazioni osteopatiche, a condizione che la prestazione sia documentata come finalizzata a cura e svolta da operatore qualificato. La fattura dovrebbe indicare chiaramente la natura terapeutica della prestazione. Per maggiori dettagli sulle detrazioni fiscali sanitarie il CAF Centro Fiscale di Udine assiste sia osteopati che pazienti.

Domande Frequenti sulla Fatturazione Osteopata 2026

L’osteopata puo inviare i dati al Sistema TS nel 2026?

Solo se iscritto a un albo sanitario. Finche l’Albo Osteopati 2026 non e pienamente operativo, l’invio al Sistema TS non e dovuto come obbligo. Diventa obbligatorio con l’iscrizione effettiva all’albo.

Le prestazioni di osteopatia sono esenti IVA?

Allo stato attuale NO. La Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni di osteopati non sono esenti IVA finche non sara istituito l’albo professionale. L’osteopata in regime ordinario applica IVA al 22%; in forfettario emette fattura senza IVA per natura del regime.

Il paziente puo detrarre il 19% delle spese di osteopatia?

Si, il paziente puo portare in detrazione il 19% IRPEF delle spese osteopatiche, a condizione che la prestazione sia documentata come finalizzata a cura e svolta da operatore qualificato. La fattura deve indicare chiaramente la natura terapeutica della prestazione.

Quale codice ATECO usa l’osteopata nel 2026?

Il codice ATECO storico e il 86.90.29 (Altre attivita paramediche indipendenti nca). Con la riforma ISTAT 2025 e in transizione verso il nuovo 86.99.09. Per l’apertura della partita IVA nel 2026 conviene verificare quale codice accetta l’Agenzia delle Entrate.

Quanto paga di contributi INPS un osteopata forfettario?

L’osteopata forfettario senza altra previdenza obbligatoria paga il 26,07% sul reddito imponibile alla Gestione Separata INPS (25% IVS + 0,72% maternita + 0,35% DIS-COLL). Il reddito imponibile e il fatturato moltiplicato per il coefficiente di redditivita 78%.


Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua fatturazione osteopata 2026

La fatturazione osteopata 2026 richiede oggi competenze specifiche perché si muove su un terreno normativo in evoluzione: Albo Osteopati 2026 in fase di completamento, Risoluzione AdE n. 9/2026 che esclude l’esenzione IVA, Sistema TS in attesa di attivazione, scelta del regime fiscale e del codice ATECO corretto. Sbagliare l’inquadramento può comportare sanzioni, recupero IVA o problemi in sede di controllo.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza specifica con le professioni sanitarie in fase di riconoscimento (osteopati, logopedisti, dentisti) e accompagna i professionisti dall’apertura della partita IVA fino alla dichiarazione dei redditi annuale, passando per la scelta del software, la gestione del bollo, i contributi INPS e la futura attivazione del Sistema TS quando sarà operativo.

Hai bisogno di assistenza per la fatturazione osteopata 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza dedicata agli operatori del settore sanitario.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con apertura partita IVA, scelta del regime fiscale, gestione del Sistema TS e dichiarazione dei redditi per osteopati e professionisti sanitari.

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    04/09/2026
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    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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    paolino servidio
    03/09/2026
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    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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    Lady
    01/09/2026
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    Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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    Giulia Guida
    25/08/2026
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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    Paola Zilli
    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
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    Molto gentile
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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    Luglio 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-23 09:00:002026-08-17 10:17:13Fatturazione Osteopata 2026: Iscrizione Albo, Sistema TS e Inquadramento Sanitario
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

    Partita IVA Sanitario in Convenzione SSN 2026: Fiscalità, Forfettario e Fatturazione ASL

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Partita IVA Sanitario in Convenzione SSN 2026: Fiscalità, Forfettario e Fatturazione ASL

    Il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, lo specialista ambulatoriale e il fisioterapista convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale vivono una condizione fiscale unica: lavorano con partita IVA ma percepiscono compensi che il TUIR classifica in modo diverso dal puro lavoro autonomo. Capire questa distinzione è fondamentale per scegliere il regime fiscale corretto, evitare errori nella dichiarazione dei redditi e gestire la fatturazione con l’ASL senza incorrere in sanzioni.

    Questa guida analizza il trattamento fiscale delle indennità SSN, le regole per accedere al regime forfettario quando si ha una convenzione, il funzionamento dell’intramoenia e le specificità della fatturazione verso le Aziende Sanitarie.

    Convenzione SSN e Partita IVA: Chi Sono i Convenzionati

    Il termine sanitario convenzionato indica il professionista della salute che ha stipulato un accordo collettivo nazionale (ACN) con il SSN e opera per conto delle ASL/AUSL del territorio. La convenzione non crea un rapporto di lavoro dipendente: il convenzionato mantiene lo status di libero professionista con partita IVA, ma il trattamento fiscale dei compensi che riceve è disciplinato da norme specifiche del TUIR.

    Le principali figure coinvolte sono:

    • Medici di Medicina Generale (MMG) — convenzione primaria, assistenza a liste di pazienti (massimale 1.500 assistiti)
    • Pediatri di Libera Scelta (PLS) — assistenza pediatrica convenzionata
    • Specialisti Ambulatoriali Interni (SAI) — visite specialistiche nei poliambulatori SSN
    • Medici di Continuità Assistenziale (ex guardia medica)
    • Medici dei Servizi (medicina dei servizi, psichiatria di comunità)
    • Fisioterapisti, Logopedisti, Psicologi convenzionati con ASL per prestazioni ambulatoriali o domiciliari
    • Biologi, Assistenti Sociali con accordi ex ACN specifici di categoria

    Trattamento Fiscale: Art. 50 c.1 lett. f) TUIR — Redditi Assimilati

    Il punto cruciale per il sanitario convenzionato riguarda la natura giuridica delle indennità SSN. L’art. 50, comma 1, lettera f) del TUIR stabilisce che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi percepiti dai soggetti che svolgono attività paramedica in convenzione con il SSN, quando derivano da contratto di convenzione con il SSN stesso.

    In pratica, le indennità che l’ASL paga al MMG, al PLS o allo specialista ambulatoriale convenzionato non sono reddito di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR, bensì redditi assimilati al lavoro dipendente. Questo determina conseguenze significative:

    • Le indennità SSN non transitano dal quadro RE (lavoro autonomo) ma dal quadro RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati) della dichiarazione dei redditi
    • L’ASL funge da sostituto d’imposta e applica le ritenute d’acconto IRPEF direttamente sulle indennità
    • Viene rilasciata la CU (Certificazione Unica) a fine anno, esattamente come per i dipendenti
    • Il convenzionato non emette fattura per queste indennità, ma una nota di compenso o ricevuta di prestazione professionale (in esenzione IVA)
    • I costi deducibili seguono le regole del lavoro dipendente, non quelle del lavoro autonomo

    Attenzione: questa classificazione vale per le indennità SSN in senso stretto. Se lo stesso professionista svolge anche attività libero-professionale privata (intramoenia o extramuraria), quei compensi seguono le regole ordinarie del lavoro autonomo e vanno nel quadro RE.

    Forfettario e Convenzione SSN: Le Cause Ostative della L. 207/2024

    Il regime forfettario è applicabile al sanitario convenzionato solo per la sua attività libero-professionale privata (compensi non SSN). Ma c’è un ostacolo rilevante: la causa ostativa legata al reddito da lavoro dipendente o assimilato.

    La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha elevato la soglia da 30.000 a 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente (o assimilato) dell’anno precedente. Se superata, non si può accedere o restare nel regime forfettario nell’anno successivo.

    Per il convenzionato SSN questo significa:

    Indennità SSN anno precedenteAccesso al forfettario per attività privata
    Fino a 35.000 euroPossibile (se rispettati tutti gli altri requisiti)
    Oltre 35.000 euroEscluso — causa ostativa art. 1 c. 57 lett. d-bis L. 190/2014

    Il calcolo va effettuato sull’anno precedente a quello di applicazione del regime. Le indennità SSN, essendo redditi assimilati al lavoro dipendente, rientrano pienamente nel computo della soglia dei 35.000 euro.

    Caso pratico: un fisioterapista convenzionato che nel 2025 ha percepito 32.000 euro di indennità ASL può aprire o mantenere il forfettario per l’attività privata nel 2026. Se invece le indennità 2025 fossero state 40.000 euro, nel 2026 dovrebbe applicare il regime ordinario IRPEF per la parte privata.

    Per approfondire i regimi fiscali dei professionisti sanitari in generale, consulta la nostra guida completa su partita IVA e professionisti sanitari 2026.

    Fatturazione verso l’ASL: Numerazione Separata e IVA

    Quando il convenzionato emette una ricevuta o nota di compenso verso l’ASL per le indennità SSN, si applicano regole precise:

    Esenzione IVA Art. 10 n. 18 DPR 633/1972

    Le prestazioni mediche, paramediche e sanitarie in genere sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/1972. L’esenzione si applica a tutte le prestazioni sanitarie, sia quelle verso il SSN che quelle private, purché finalizzate alla tutela della salute. Nella fattura elettronica va indicato il codice natura N4 (operazioni esenti).

    Numerazione Separata

    Il professionista che svolge sia attività convenzionata (indennità SSN) sia attività privata deve tenere due serie di numerazione distinte:

    • Serie A (o serie «ASL»): ricevute/note compenso per indennità SSN — in esenzione IVA N4 — sostituto d’imposta è l’ASL
    • Serie B (o serie «privato»): fatture per prestazioni libero-professionali private — esenzione N4 se sanitarie, IVA 22% se consulenziali non sanitarie

    Entrambe le serie devono rispettare il formato FatturaPA v1.2.2 per la fatturazione elettronica tramite SDI (Sistema di Interscambio). Le PA (Aziende Sanitarie) richiedono il codice IPA a 6 cifre come codice destinatario.

    Per approfondire la fatturazione al Sistema Tessera Sanitaria, leggi: Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026: obbligo, scadenze e sanzioni.

    MMG e PLS: ENPAM Quota A Obbligatoria

    I medici (MMG, PLS, specialisti) convenzionati con il SSN versano contributi previdenziali all’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici). La struttura contributiva è articolata:

    Quota A — Fondo Generale

    La Quota A è versata da tutti i medici iscritti all’Albo, anche se non esercitano attività professionale. È un contributo fisso annuo che garantisce una pensione base. Per il 2026 l’importo è definito dal Regolamento ENPAM ed è soggetto a rivalutazione. Si versa in quattro rate trimestrali con avviso ENPAM.

    Quota B — Fondo Generale Quota Libera Professione

    La Quota B è commisurata al reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF. È la quota che cresce con l’attività privata e il reddito professionale.

    Fondo di Medicina Generale

    I MMG e PLS versano anche al Fondo di Medicina Generale ENPAM, alimentato con una quota percentuale sulle indennità SSN trattenuta direttamente dall’ASL. Non c’è quindi versamento autonomo: è l’ente pagatore (ASL) che gestisce questa ritenuta previdenziale.

    Per fisioterapisti, logopedisti e altri sanitari non medici, la cassa previdenziale di riferimento dipende dalla categoria: ENPAP per psicologi, ENPAPI per infermieri, INPS Gestione Separata per le figure prive di cassa autonoma. Consulta la guida hub professionisti sanitari per il dettaglio per categoria.

    Intramoenia: Partita IVA e Trattamento Fiscale

    L’attività libero-professionale intramuraria (intramoenia) è la possibilità per il medico dipendente o convenzionato con il SSN di svolgere prestazioni private all’interno di strutture ospedaliere o ambulatoriali del SSN, fuori dall’orario di servizio istituzionale.

    Intramoenia e Partita IVA

    Il medico che esercita l’intramoenia non emette fattura in prima persona verso il paziente. È la struttura sanitaria (ospedale o ASL) che incassa il corrispettivo e poi riversa al medico la sua quota, al netto delle trattenute. La struttura funge da sostituto d’imposta sui compensi intramoenia.

    Questo significa che:

    • I compensi intramoenia non rientrano nel fatturato della partita IVA ai fini del limite forfettario (85.000 euro)
    • I compensi intramoenia sono redditi assimilati al lavoro dipendente (come le indennità SSN), non reddito di lavoro autonomo
    • Concorrono però alla verifica della soglia dei 35.000 euro di redditi assimilati per la causa ostativa forfettario

    Intramoenia Allargata

    L’intramoenia allargata consente al medico di esercitare l’attività privata anche in strutture esterne, convenzionate con il SSN a tale scopo. La logica fiscale è la medesima: il compenso è gestito dalla struttura, non fatturato direttamente dal medico.

    Libero Professionista Convenzionato vs Libero Professionista Puro: Confronto

    Per chiarire le differenze pratiche, ecco un confronto tra le due figure:

    AspettoConvenzionato SSNLibero Prof. Puro (privato)
    Natura reddito SSNAssimilato lavoro dipendente (art. 50 TUIR)Non applicabile
    Sostituto d’impostaASL/strutturaNessuno (salvo committenti impresa)
    Quadro dichiarazioneRC per SSN + RE per privatoSolo RE (o LM se forfettario)
    IVA fatture sanitarieEsenzione N4 (art. 10 n.18)Esenzione N4 (art. 10 n.18)
    Limite forfettarioSoglia 35.000 euro su SSN ostativaSoglia 85.000 su ricavi autonomi
    Contributi previdenzialiCassa specifica + quota SSN trattenuta ASLSolo cassa di categoria (o Gest. Sep.)

    Casi Specifici per Categoria

    MMG (Medico di Medicina Generale)

    Il MMG percepisce dall’ASL una quota capitaria (compenso per assistito in lista) e indennità varie. Tutti questi compensi sono redditi assimilati ex art. 50 TUIR. Può fare attività privata extramuraria con partita IVA, ma se le indennità SSN superano 35.000 euro perde l’accesso al forfettario per l’attività privata. Versa ENPAM Quota A + Quota B + Fondo Medicina Generale.

    Specialista Ambulatoriale Interno (SAI)

    Lo specialista ambulatoriale opera nelle strutture del SSN su branche specialistiche (cardiologia, ortopedia, ecc.) con un rapporto di convenzione. I compensi sono calcolati in base alle ore settimanali di attività. Anche qui, classificazione come redditi assimilati e CU da ASL. L’ENPAM riceve i contributi per la quota SAI.

    Fisioterapista e Logopedista Convenzionati

    I fisioterapisti e logopedisti che lavorano in convenzione con l’ASL (es. prestazioni domiciliari o ambulatoriali accreditate) ricevono compensi classificati anch’essi come redditi assimilati se la convenzione è diretta. Se invece operano tramite una cooperativa o studio accreditato, il rapporto è con la struttura e i compensi potrebbero avere natura diversa. Per gli iscritti all’Albo dei Fisioterapisti (L. 3/2018) la cassa previdenziale è l’INPS Gestione Separata (in attesa di ente autonomo).

    Per approfondire la situazione TSRM e tecnici della radiologia, leggi: Partita IVA TSRM 2026.

    FAQ — Domande Frequenti

    Un MMG con convenzione SSN può avere il regime forfettario?

    Solo se le indennità SSN percepite nell’anno precedente sono inferiori a 35.000 euro (soglia L. 207/2024). Se le indennità superano tale soglia, il forfettario è precluso per l’attività privata. La maggior parte dei MMG a tempo pieno supera questa soglia, quindi operano in regime ordinario IRPEF anche per l’attività extra-SSN.

    Il convenzionato deve emettere fattura all’ASL?

    Per le indennità SSN ordinarie, l’ASL funge da sostituto d’imposta e rilascia CU. Il professionista emette una ricevuta o nota compenso in esenzione IVA (N4). Non si tratta tecnicamente di una fattura commerciale, ma deve comunque rispettare il formato elettronico tramite SDI se il totale supera le soglie previste, con codice IPA dell’ente destinatario.

    Come si dichiarano i compensi SSN nel 730?

    Le indennità SSN vanno nel quadro RC del Modello Redditi PF (o nel rigo corrispondente del 730), utilizzando la CU rilasciata dall’ASL. L’eventuale attività privata va dichiarata nel quadro RE come reddito di lavoro autonomo.

    L’intramoenia riduce il limite forfettario?

    I compensi intramoenia non rientrano nel limite di 85.000 euro di ricavi/compensi di lavoro autonomo per il forfettario. Tuttavia, essendo redditi assimilati al lavoro dipendente, concorrono alla soglia di 35.000 euro che funge da causa ostativa. Se la somma di indennità SSN + compensi intramoenia supera 35.000 euro nell’anno precedente, il forfettario per l’anno successivo è precluso.

    Un fisioterapista convenzionato con INPS Gestione Separata può dedurre i contributi?

    I contributi INPS Gestione Separata sono deducibili dal reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi. Se il fisioterapista ha sia reddito SSN (quadro RC) sia reddito privato (quadro RE), i contributi si deducono proporzionalmente o integralmente a seconda del tipo di attività prevalente. Conviene farsi assistere da un CAF o consulente fiscale per l’ottimizzazione.

    Conclusione: Cosa Fare in Pratica

    Il sanitario in convenzione SSN si trova in una posizione fiscale ibrida: è libero professionista con partita IVA, ma i compensi SSN seguono le regole del lavoro dipendente. Le decisioni chiave da prendere sono:

    1. Verificare le indennità SSN dell’anno precedente rispetto alla soglia dei 35.000 euro per capire se è accessibile il forfettario per l’attività privata
    2. Impostare la numerazione separata per le ricevute ASL e le fatture private
    3. Verificare con la propria cassa previdenziale (ENPAM per medici, Gestione Separata o altra per i paramedici) le aliquote contributive applicabili
    4. Non confondere il limite dei 35.000 euro (causa ostativa forfettario) con il limite dei 85.000 euro (ricavi forfettario): sono due soglie diverse con funzioni diverse

    Per una valutazione personalizzata della tua situazione — che combina convenzione SSN, attività privata, intramoenia e gestione della partita IVA — il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza fiscale dedicata ai professionisti sanitari. Prenota un appuntamento per ricevere assistenza su misura.

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    Luglio 22, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-22 10:00:002026-06-14 08:31:32Partita IVA Sanitario in Convenzione SSN 2026: Fiscalità, Forfettario e Fatturazione ASL
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

    Calcolo Tasse Forfettario 2026: Simulatore Online con Esempi Pratici

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Il calcolo delle tasse del regime forfettario 2026 è molto più semplice di quanto si pensi: una volta capita la formula, in pochi minuti puoi sapere esattamente quanto pagherai allo Stato. In questa guida ti spieghiamo passo passo come funziona, ti mettiamo a disposizione un simulatore online gratuito e analizziamo 4 esempi pratici concreti per categorie diverse: psicologo, web designer, idraulico e architetto. Tutto aggiornato ai coefficienti 2026 e alle aliquote contributive vigenti.

    Indice dei contenuti

    1. Come si calcolano le tasse del regime forfettario
    2. Formula base del calcolo: la regola in 2 passaggi
    3. Coefficienti di redditivita 2026: la tabella completa
    4. Contributi previdenziali: cosa pagare e quanto
    5. Aliquota agevolata 5%: i requisiti per la startup
    6. Aliquota standard 15%: quando si applica
    7. Acconti e saldo: come funzionano i versamenti
    8. Simulatore online: calcola le tue tasse forfettario 2026
    9. Esempi pratici di calcolo: 4 casi reali
    10. Cosa non si puo detrarre nel forfettario
    11. Cosa si detrae: solo i contributi previdenziali
    12. F24 e codici tributo: come pagare
    13. Ravvedimento operoso: hai pagato in ritardo?
    14. Domande frequenti sul calcolo tasse forfettario

    Come si calcolano le tasse del regime forfettario

    Il regime forfettario è un sistema fiscale agevolato che sostituisce IRPEF, addizionali regionali, IVA e IRAP con un’unica imposta sostitutiva. Il calcolo segue una logica forfettaria: non si detraggono le spese reali ma si applica un coefficiente di redditività ai compensi incassati.

    La filosofia del forfettario è semplificare al massimo gli adempimenti: niente registri IVA, niente studi di settore, niente ISA, niente ritenuta d’acconto. Bastano la fattura elettronica e la dichiarazione dei redditi annuale.

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    Formula base del calcolo: la regola in 2 passaggi

    L’intero calcolo dell’imposta sostitutiva del forfettario si riassume in due semplici formule. Memorizzale: ti permetteranno di stimare le tasse in qualsiasi momento.

    Formula 1 – Reddito imponibile

    Compensi × Coefficiente redditività − Contributi versati = Reddito imponibile


    Formula 2 – Imposta sostitutiva

    Reddito imponibile × Aliquota (5% o 15%) = Imposta da pagare

    I tre elementi chiave che entrano in gioco sono:

    • Compensi annui: il totale fatturato nell’anno (massimo 85.000€)
    • Coefficiente di redditività: percentuale fissata per legge in base al codice ATECO
    • Contributi previdenziali versati: l’unica voce deducibile dal reddito imponibile

    Coefficienti di redditività 2026: la tabella completa

    I coefficienti di redditività sono percentuali fisse stabilite dalla legge in base al gruppo ATECO. Più alto è il coefficiente, più alta è la base imponibile su cui si calcolano le tasse. Ecco la tabella aggiornata 2026:

    CoefficienteCategoria attivitàEsempi tipici
    40%Industrie alimentari e bevande, commercioBar, ristoranti take-away, negozi alimentari, e-commerce
    54%Commercio ambulante prodotti alimentariVenditori ambulanti, mercatari food
    62%Intermediari del commercioAgenti di commercio, procacciatori, mediatori
    67%Alloggio e ristorazioneB&B, affittacamere, ristoranti tradizionali
    78%Attività professionali e tecnicheAvvocati, commercialisti, consulenti, web designer, psicologi, ingegneri
    86%Costruzioni e attività immobiliariIdraulici, elettricisti, edili, agenti immobiliari

    Il coefficiente più diffuso è il 78%, perché copre tutta la macro-categoria delle attività professionali e tecniche: dai liberi professionisti iscritti agli albi (avvocati, ingegneri, commercialisti) ai consulenti senza albo (web designer, copywriter, social media manager, marketing specialist).

    Attenzione: il coefficiente non riflette la redditività reale. Significa che se sei un professionista (78%), lo Stato presume che il 22% dei tuoi compensi siano spese: non importa se in realtà spendi di più o di meno. È il prezzo della semplificazione.

    Contributi previdenziali: cosa pagare e quanto

    Oltre all’imposta sostitutiva, ogni forfettario versa contributi previdenziali. Sono l’unica voce che si può dedurre dal reddito imponibile, quindi è fondamentale conoscere bene quanto si paga. La cassa di appartenenza dipende dall’attività svolta.

    Gestione Separata INPS

    È la cassa per i professionisti senza albo e collaboratori. Si applica al reddito imponibile (compensi × coefficiente):

    • 26,07%: aliquota piena (chi non ha altra copertura previdenziale)
    • 24%: aliquota ridotta (chi ha già un lavoro dipendente o pensione)

    Non c’è minimale: si paga in proporzione a quanto si fattura. È adatta a chi inizia con compensi bassi.

    INPS Artigiani e Commercianti

    È la cassa per idraulici, elettricisti, parrucchieri, estetisti, negozianti, ristoratori. Funziona diversamente:

    • Minimale fisso 2026: circa 4.200€/anno (rateizzato in 4 rate trimestrali) anche con compensi zero
    • Aliquota: 24,48% sul reddito eccedente il minimale (17.504€)
    • Riduzione 35%: i forfettari possono richiedere lo sconto del 35% sui contributi

    Riduzione 35% artigiani/commercianti: è facoltativa ma molto vantaggiosa nei primi anni. Va richiesta entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole l’agevolazione tramite cassetto previdenziale INPS. Attenzione: riduce sia i contributi che la pensione futura.

    Casse professionali (ENPAM, Cassa Forense, ENPAP, Inarcassa, ecc.)

    Per i professionisti iscritti a un albo (medici, avvocati, psicologi, architetti, ingegneri, geometri, infermieri, commercialisti) c’è una cassa specifica. Le aliquote variano:

    • Cassa Forense (avvocati): 16% soggettivo + 4% integrativo, contributo minimo circa 3.500€
    • ENPAM (medici): 19,50% per quota A + B, contributo minimo variabile
    • ENPAP (psicologi): 10% soggettivo + 2% integrativo, contributo minimo 780€
    • Inarcassa (architetti/ingegneri): 14,5% soggettivo + 4% integrativo, minimo 2.555€
    • CIPAG (geometri): 14,5% soggettivo + 5% integrativo, minimo 2.940€
    • ENPAPI (infermieri): 16% soggettivo + 4% integrativo, minimo 1.515€

    Le casse professionali sono obbligatorie e sostitutive della Gestione Separata: chi è iscritto a un albo non versa anche all’INPS.

    Aliquota agevolata 5%: i requisiti per la startup

    Nei primi 5 anni di attività l’aliquota può scendere dal 15% al 5%, un risparmio enorme. Ma l’agevolazione è soggetta a 3 requisiti precisi e non derogabili.

    Requisiti per l’aliquota 5%

    1. Nuova attività: il contribuente non deve aver esercitato altra attività professionale o d’impresa nei 3 anni precedenti
    2. Non prosecuzione: l’attività non deve essere una semplice prosecuzione di una precedente, anche svolta come lavoro dipendente (con eccezione del praticantato obbligatorio)
    3. Limite compensi: in caso di prosecuzione di attività altrui, i compensi del cedente non devono superare 85.000€

    L’aliquota agevolata dura 5 anni dall’apertura della partita IVA. Dal sesto anno in poi si torna automaticamente al 15%, anche se si rispettano tutti i requisiti del forfettario.

    Aliquota standard 15%: quando si applica

    Dopo il quinto anno (o se non si hanno i requisiti startup) si applica l’aliquota standard del 15%. Anche questa è comunque molto conveniente rispetto all’IRPEF ordinaria che, sui medesimi redditi, comporterebbe aliquote del 23-35%.

    Il 15% è una flat tax sostitutiva: non ci sono scaglioni, non ci sono addizionali regionali e comunali. La percentuale è la stessa che si fatturino 15.000€ o 85.000€.

    Acconti e saldo: come funzionano i versamenti

    L’imposta sostitutiva si paga in 3 momenti dell’anno: il saldo dell’anno precedente più due acconti per l’anno in corso. Il meccanismo degli acconti è uguale all’IRPEF.

    VersamentoScadenzaImporto
    Saldo anno precedente30 giugnoImposta dovuta meno acconti già versati
    Primo acconto30 giugno40% dell’imposta anno precedente
    Secondo acconto30 novembre60% dell’imposta anno precedente

    Gli acconti complessivi sono il 100% dell’imposta dell’anno precedente. Se l’imposta del 2025 è stata 3.000€, nel 2026 verseremo 1.200€ il 30 giugno (40%) e 1.800€ il 30 novembre (60%) come acconti, oltre al saldo 2025 di 3.000€ sempre il 30 giugno.

    Soglia minimo acconto: non si versa l’acconto se l’imposta dell’anno precedente è inferiore a 51,65€. Se è inferiore a 257,52€ si versa l’acconto in un’unica soluzione il 30 novembre.

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    Disclaimer simulatore: i risultati sono indicativi e basati su aliquote 2026. Per il calcolo definitivo considera anche eventuali deduzioni specifiche, conguagli e variazioni normative. Per una consulenza personalizzata, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine.

    Esempi pratici di calcolo: 4 casi reali

    Vediamo ora 4 casi pratici con calcoli completi: psicologo startup, web designer al secondo anno, idraulico artigiano e architetto vicino al limite. Numeri reali, formule esposte passo passo.

    Esempio 1 – Psicologo startup, compensi 25.000€

    Profilo: Maria, 28 anni, psicologa appena iscritta all’albo, apre P.IVA forfettaria nel 2026 e fattura 25.000€ nel primo anno.

    Compensi25.000 €
    Coefficiente professionale78%
    Reddito lordo (25.000 × 78%)19.500 €
    Contributi ENPAP (10% + 2% integrativo)~ 2.450 €
    Reddito imponibile (19.500 − 2.450)17.050 €
    Aliquota startup5%
    Imposta sostitutiva~ 853 €
    Netto in tasca (compensi − tasse − contributi)~ 21.700 €

    Maria pagherà 853€ di imposta più 2.450€ di contributi: una pressione fiscale totale del 13% circa, contro il 30%+ di un dipendente con stesso lordo.

    Esempio 2 – Web designer al 2° anno, compensi 45.000€

    Profilo: Luca, web designer freelance senza albo, ha aperto P.IVA nel 2025 e nel 2026 (secondo anno) fattura 45.000€. Niente altro lavoro: paga Gestione Separata piena.

    Compensi45.000 €
    Coefficiente professionale78%
    Reddito lordo (45.000 × 78%)35.100 €
    Contributi Gestione Separata 26,07% su 35.100~ 9.150 €
    Reddito imponibile25.950 €
    Aliquota startup (2° anno)5%
    Imposta sostitutiva~ 1.297 €
    Netto in tasca~ 34.553 €

    Nota: se Luca avesse già finito il quinquennio startup, l’aliquota sarebbe 15% e l’imposta salirebbe a circa 3.892€, con netto in tasca di ~31.958€.

    Esempio 3 – Idraulico artigiano, compensi 65.000€

    Profilo: Marco, idraulico in regime forfettario dal 2018 (oltre il quinquennio startup). Iscritto INPS Artigiani con riduzione 35%.

    Compensi65.000 €
    Coefficiente costruzioni86%
    Reddito lordo (65.000 × 86%)55.900 €
    Contributi INPS Artigiani con −35%~ 8.500 €
    Reddito imponibile47.400 €
    Aliquota standard15%
    Imposta sostitutiva~ 7.110 €
    Netto in tasca~ 49.390 €

    La riduzione 35% sui contributi fa risparmiare ogni anno circa 4.500€ rispetto al pieno regime, ma riduce anche la pensione futura.

    Esempio 4 – Architetto vicino al limite, compensi 80.000€

    Profilo: Sofia, architetto Inarcassa, P.IVA forfettaria dal 2019 (oltre quinquennio). Compensi 80.000€: vicina al limite degli 85.000€.

    Compensi80.000 €
    Coefficiente professionale78%
    Reddito lordo (80.000 × 78%)62.400 €
    Contributi Inarcassa (14,5% + 4%)~ 11.000 €
    Reddito imponibile51.400 €
    Aliquota standard15%
    Imposta sostitutiva~ 7.710 €
    Netto in tasca~ 61.290 €

    Sofia è a 5.000€ dal limite: deve fare attenzione perché superare 85.000€ nel 2026 fa uscire dal forfettario nel 2027 con conseguente aumento delle aliquote.

    Cosa non si può detrarre nel forfettario

    Il regime forfettario è semplificato proprio perché elimina la maggior parte delle detrazioni e deduzioni. Ecco la lista di ciò che NON si può scaricare:

    • Spese di gestione attività: affitto studio, bollette, materiali, attrezzature, software, cancelleria. Tutto sostituito dal coefficiente forfettario
    • Detrazioni IRPEF: spese mediche, ristrutturazioni, ecobonus, spese scolastiche, mutuo prima casa, oneri detraibili
    • Detrazione 19% per familiari a carico: il forfettario non beneficia delle detrazioni per coniuge e figli a carico
    • Investimenti aziendali: niente ammortamenti, niente super/iper-ammortamento
    • Perdite: anche in caso di anno con perdite, non si possono compensare con anni futuri
    • Spese di rappresentanza, formazione, viaggi: tutte coperte dal coefficiente

    Conseguenza pratica: se hai molte spese mediche detraibili (ad esempio 5.000€ per cure dentistiche), nel forfettario perdi i 950€ di detrazione 19% che avresti nel regime ordinario. Valuta sempre con il CAF se il forfettario è davvero la scelta migliore.

    Cosa si detrae: solo i contributi previdenziali

    L’unica voce deducibile nel forfettario sono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati. Sono deducibili dal reddito imponibile, abbattendo la base su cui si calcola l’imposta.

    Cosa si include nei contributi deducibili:

    • Contributi Gestione Separata INPS
    • Contributi INPS Artigiani e Commercianti (anche minimale fisso)
    • Contributi alle casse professionali (ENPAM, Cassa Forense, ENPAP, Inarcassa, ecc.)
    • Eventuali contributi versati per riscatti, ricongiunzioni
    • Contributi versati ad enti previdenziali esteri equivalenti

    Regola del cassa: i contributi sono deducibili nell’anno in cui sono effettivamente versati, non nell’anno di competenza. Se versi a gennaio 2027 i contributi del 2026, li dedurrai nella dichiarazione 2027 (anno fiscale 2026).

    F24 e codici tributo: come pagare

    I versamenti dell’imposta sostitutiva si effettuano tramite modello F24, lo stesso strumento usato per IRPEF e contributi. I codici tributo specifici per il forfettario sono 4 numeri facili da ricordare:

    Codice tributoDescrizionePeriodo
    1790Imposta sostitutiva forfettario – 1° acconto30 giugno
    1791Imposta sostitutiva forfettario – 2° acconto30 novembre
    1792Imposta sostitutiva forfettario – Saldo30 giugno
    1668Interessi rateazione (se rateizzato)Mensile

    Esempio di F24 compilato (saldo + acconto)

    Vediamo come si compila l’F24 per il saldo 2025 + primo acconto 2026 di un forfettario con imposta annua 3.000€ (saldo da pagare 1.800€ perché ha già versato 1.200€ di acconti):

    SEZIONE ERARIO – Modello F24 ordinario

    Codice tributoRateazioneAnnoImporto a debito
    1792010120251.800,00
    1790010120261.200,00
    TOTALE3.000,00

    Il campo “Rateazione” si compila come 0101 se non si rateizza, oppure come 0106, 0206, … 0606 se si sceglie la rateazione mensile (massimo 6 rate fino a novembre).

    Rateizzazione del saldo

    Il saldo e il primo acconto possono essere rateizzati fino a 6 rate mensili (da giugno a novembre). Si applicano interessi dello 0,33% mensili (4% annuo). Il secondo acconto del 30 novembre invece deve essere versato in unica soluzione.

    Quando conviene rateizzare? Se hai liquidità limitata e l’imposta è elevata (3.000€ o più), la rateizzazione è quasi indolore: gli interessi su 6 rate sono circa 50€ ogni 1.000€. Ma se puoi pagare in un’unica soluzione, risparmi.

    Ravvedimento operoso: hai pagato in ritardo?

    Se non hai versato in tempo l’imposta sostitutiva, puoi usare il ravvedimento operoso: paghi tu stesso una sanzione ridotta evitando l’accertamento. Le percentuali della sanzione dipendono dai giorni di ritardo:

    Tipo ravvedimentoTermineSanzione
    SprintEntro 14 giorni0,1% per ogni giorno (max 1,4%)
    BreveDa 15 a 30 giorni1,5%
    IntermedioDa 31 a 90 giorni1,67%
    LungoEntro 1 anno3,75%
    BiennaleEntro 2 anni4,29%

    Oltre alla sanzione ridotta, vanno calcolati anche gli interessi legali al tasso vigente (per il 2026: 2%). Il codice tributo per la sanzione è 8911, per gli interessi 1989.

    Esempio: hai dimenticato di versare 1.000€ entro il 30 giugno 2026 e ti accorgi a settembre. Sono passati ~75 giorni: ravvedimento intermedio 1,67% = 16,70€ di sanzione. Più ~4€ di interessi. Totale ravvedimento: ~20€.

    Domande frequenti sul calcolo tasse forfettario

    Quanto si paga di tasse con un fatturato di 30.000 euro?

    Dipende da coefficiente, cassa e anno di apertura. Esempio professionista 78% in startup con Gestione Separata: reddito lordo 23.400€ meno 6.100€ di contributi = 17.300€ imponibile. Imposta 5% = 865€. Con aliquota 15% sale a 2.595€.

    Quando si paga la tassa del forfettario?

    L’imposta sostitutiva si paga il 30 giugno (saldo dell’anno precedente + primo acconto 40%) e il 30 novembre (secondo acconto 60%). È possibile rateizzare il saldo e il primo acconto fino a 6 rate mensili.

    Qual è il coefficiente per i web designer e consulenti senza albo?

    Il coefficiente è 78%, lo stesso dei professionisti iscritti agli albi. La macro-categoria delle “attività professionali e tecniche” copre tutti i lavori intellettuali: web designer, copywriter, social media manager, consulenti, traduttori.

    Come funziona l’aliquota 5% per le startup?

    Si applica per 5 anni dall’apertura della partita IVA se non hai esercitato altra attività nei 3 anni precedenti, se la nuova attività non è prosecuzione di una precedente (anche da dipendente) e se non superi i compensi del cedente. Dal 6° anno passi automaticamente al 15%.

    Devo versare i contributi anche se non fatturo nulla?

    Dipende dalla cassa: Gestione Separata INPS no (versamento proporzionale al reddito), INPS Artigiani/Commercianti sì (minimale 4.200€/anno indipendentemente dai compensi), casse professionali hanno minimali variabili (ENPAP 780€, Inarcassa 2.555€, ecc.).

    Posso detrarre le spese mediche o le ristrutturazioni casa?

    No, il regime forfettario non consente detrazioni IRPEF: niente spese mediche, ristrutturazioni, ecobonus, mutuo prima casa, spese scolastiche o altri oneri detraibili. L’unica deduzione ammessa sono i contributi previdenziali obbligatori versati.

    Cosa succede se sbaglio il calcolo dell’acconto?

    Se versi meno del dovuto, scatta una sanzione del 30% (riducibile con ravvedimento operoso). Se versi di più, l’eccedenza diventa credito d’imposta e si compensa nelle dichiarazioni successive. È sempre meglio usare il metodo storico (100% imposta anno precedente) che il previsionale.

    Il CAF Centro Fiscale può aiutarmi a calcolare le tasse del forfettario?

    Sì, il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i contribuenti forfettari nell’apertura della partita IVA, nella tenuta degli adempimenti annuali (dichiarazione redditi, F24), nella scelta della cassa previdenziale e nel calcolo personalizzato di tasse e contributi. Contattaci al 0432 1638640 per un preventivo gratuito.

    Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine

    Il calcolo delle tasse del forfettario è semplice in teoria, ma nella pratica ogni situazione ha le sue particolarità: la scelta della cassa, la verifica dei requisiti startup, la richiesta della riduzione 35%, la compilazione dell’F24. Sbagliare costa: dalle sanzioni alla perdita del regime agevolato.

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    CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine

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    Luglio 22, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-22 08:00:002026-05-24 09:54:31Calcolo Tasse Forfettario 2026: Simulatore Online con Esempi Pratici
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