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PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Partita IVA Agente Immobiliare e Commerciale 2026: Enasarco, Provvigioni e Regime Fiscale

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Vuoi metterti in proprio come agente di commercio o aprire un’agenzia immobiliare? Sono due professioni regolamentate, con percorsi di accesso, casse previdenziali e regimi fiscali profondamente diversi. L’agente di commercio versa contributi a ENASARCO e Gestione Separata INPS, il mediatore immobiliare paga la Gestione Commercianti INPS ed è obbligato a sottoscrivere una polizza fideiussoria. Entrambi possono accedere al regime forfettario con coefficiente di redditività del 62%, ma le regole pratiche cambiano molto. In questa guida 2026 trovi tutto: iscrizione REA, codici ATECO, aliquote contributive, ritenute, esempi concreti di calcolo tasse e provvigioni di mercato.

Indice dei contenuti

  1. Agente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiave
  2. Agente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECO
  3. ENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRR
  4. Mediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoria
  5. Regime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%
  6. INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliare
  7. Ritenuta d’acconto e rivalsa INPS in fattura
  8. Provvigioni di mercato: agente vs mediatore
  9. Esempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euro
  10. Esempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euro
  11. Procacciatore d’affari: differenze con l’agente
  12. Spese deducibili: auto, telefono, formazione
  13. Errori comuni da evitare nel primo anno
  14. Domande frequenti

Agente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiave

Le due figure vengono spesso confuse, ma la legge italiana le distingue nettamente. La differenza non è solo terminologica: cambiano il tipo di contratto, gli obblighi previdenziali e perfino la natura del compenso.

L’agente di commercio (artt. 1742-1753 c.c.) è un professionista che, in base a un mandato continuativo con una o più aziende mandanti, promuove la conclusione di contratti di vendita di beni o servizi in una zona definita. Lavora “per conto di” un’azienda specifica e riceve provvigioni sui contratti andati a buon fine. Il rapporto è stabile e regolato dagli AEC (Accordi Economici Collettivi).

Il mediatore immobiliare (legge 39/1989 e D.Lgs. 59/2010) è invece un professionista terzo e imparziale: mette in contatto venditore e acquirente di un immobile senza essere legato ad alcuna delle due parti da un rapporto di rappresentanza. Per questo viene retribuito da entrambe le parti del contratto, secondo la classica formula “provvigione per ciascuna parte”.

AspettoAgente di commercioMediatore immobiliare
RapportoMandato continuativo con casa mandanteImparziale tra le parti
IscrizioneREA agenti (no esame)REA mediatori (esame CCIAA)
Cassa previdenzialeENASARCO + Gestione SeparataINPS Gestione Commercianti
Codice ATECO46.18.00 / 46.19.0068.31.00
Polizza fideiussoriaNon obbligatoriaObbligatoria
Compenso tipico5-15% sul venduto2-4% per parte

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Agente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECO

Per avviare l’attività di agente di commercio nel 2026 servono tre adempimenti principali: apertura della partita IVA, iscrizione al REA con SCIA, iscrizione a ENASARCO. Vediamoli in ordine.

Apertura della partita IVA

L’apertura avviene tramite il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, telematicamente via ComUnica. È gratuita. I codici ATECO 2025 più utilizzati per gli agenti di commercio sono:

  • 46.18.00 – Agenti specializzati nella vendita di altri prodotti specifici (per esempio: agenti monomandatari di un settore particolare)
  • 46.19.00 – Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno (per chi vende prodotti di settori diversi)
  • 46.14.0X – Agenti per prodotti specifici (macchinari, autoveicoli, prodotti industriali)
  • 46.16.0X – Agenti per tessili, abbigliamento e calzature
  • 46.17.0X – Agenti per prodotti alimentari, bevande, tabacco

Iscrizione al REA con SCIA

Dal 2012 (D.Lgs. 59/2010 e D.M. 26/10/2011) il vecchio “ruolo agenti” è stato abolito e sostituito dall’iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio competente, mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Per essere iscritti come agenti occorre uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo commerciale, oppure laurea in materie economico-giuridiche
  2. Aver frequentato un corso di formazione per agenti e rappresentanti riconosciuto dalla Regione (durata media 230 ore)
  3. Aver svolto attività come dipendente con qualifica di agente per almeno due anni nei cinque precedenti

L’iscrizione al REA è gratuita ma richiede il diritto annuale CCIAA (variabile da circa 53 a 200 euro a seconda del fatturato).

Mandato di agenzia

Una volta iscritti, prima di iniziare l’attività occorre firmare il contratto di agenzia con la casa mandante. Gli AEC (Accordo Economico Collettivo) di settore – industria, commercio, piccole imprese – disciplinano provvigioni minime, esclusive di zona, durata, preavviso, indennità di clientela e di scioglimento. È fondamentale leggere bene il mandato prima di firmare: la zona, il portafoglio clienti, l’esclusiva e le aliquote provvigionali sono i punti che incidono di più sul futuro reddituale.

ENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRR

L’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio) è la cassa previdenziale obbligatoria integrativa per gli agenti di commercio. Si tratta di un secondo pilastro aggiuntivo: non sostituisce l’INPS Gestione Separata, vi si affianca.

Aliquote contributive 2026

Per il 2026 l’aliquota complessiva ENASARCO è del 17% delle provvigioni maturate, suddivisa al 50% tra agente e mandante:

  • 8,5% a carico dell’agente (trattenuto dalla mandante in fattura)
  • 8,5% a carico della mandante (versato direttamente da quest’ultima)

Il versamento è trimestrale ed è effettuato dalla casa mandante per entrambe le quote. L’agente non deve preoccuparsi del versamento materiale: la casa mandante gli trattiene la sua quota in fattura e versa il totale direttamente all’ENASARCO entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre.

Massimali e minimali ENASARCO 2026

Il massimale provvigionale 2026 è fissato attorno a 65.485 euro per ogni rapporto di agenzia plurimandatario (38.500 euro per i monomandatari, importi soggetti a rivalutazione ISTAT). Sopra questa soglia non si versa più ENASARCO su quel mandato. Il minimale annuo garantito è di circa 909 euro per i plurimandatari e 1.819 euro per i monomandatari: se le provvigioni sono inferiori, la mandante deve comunque integrare fino al minimo.

FIRR – Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Oltre ai contributi previdenziali, la mandante versa al FIRR un’aliquota crescente sul totale delle provvigioni maturate dall’agente:

  • 4% sulla quota fino a 12.400 euro annui
  • 2% sulla quota tra 12.400 e 18.600 euro
  • 1% sulla quota eccedente 18.600 euro

Il FIRR viene erogato all’agente al momento della cessazione del mandato e rappresenta una sorta di “TFR” per gli agenti.

Indennità di clientela

Alla cessazione del rapporto, l’agente ha diritto anche all’indennità di clientela (art. 1751 c.c.) se ha incrementato il portafoglio clienti della mandante e se la cessazione non è dovuta a sua colpa. L’indennità è calcolata sulla media delle provvigioni degli ultimi 5 anni, con un tetto pari alla provvigione media annua. Si somma al FIRR.

Attenzione: il forfettario, pur essendo un regime semplificato, NON esonera dall’obbligo ENASARCO. La cassa va versata sempre, indipendentemente dal regime fiscale.

Mediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoria

Il mediatore immobiliare ha un percorso di accesso più articolato rispetto all’agente di commercio. Vediamo gli step obbligatori per il 2026.

Esame in Camera di Commercio

Per esercitare la professione di agente immobiliare è necessario superare un esame di abilitazione presso la CCIAA della provincia di residenza. L’esame consiste in:

  • Una prova scritta con quesiti a risposta multipla e aperta su diritto civile, urbanistica, tributario, catasto, deontologia
  • Una prova orale di approfondimento sugli stessi argomenti

Sono ammessi alla prova chi ha frequentato un corso di formazione di almeno 80 ore presso enti accreditati, oppure chi ha conseguito laurea in materie economico-giuridiche o un diploma in mediazione.

Iscrizione REA con qualifica di mediatore

Superato l’esame, il candidato presenta SCIA al REA con la qualifica di mediatore immobiliare. La SCIA può essere personale (ditta individuale) o societaria (Srl, Snc, Sas). Solo da quel momento si può iniziare l’attività.

Polizza fideiussoria obbligatoria

Tra gli obblighi più impattanti dal punto di vista economico c’è la polizza fideiussoria a copertura dei rischi professionali, prevista dall’art. 3 comma 5-bis L. 39/1989. La polizza tutela i clienti per eventuali danni patrimoniali derivanti dall’attività di mediazione.

  • Massimale minimo: 260.000 euro per i singoli mediatori, fino a 1,5 milioni per le società
  • Costo medio annuo: circa 2.500-3.500 euro per agente singolo, in base al massimale e alla compagnia
  • Durata: annuale, da rinnovare ogni anno

Assicurazione RC professionale

Oltre alla fideiussione, è opportuno (e talvolta richiesto dal franchising di rete) sottoscrivere una RC professionale aggiuntiva, con costi che vanno da 400 a 1.200 euro all’anno.

Codici ATECO per il mediatore immobiliare

  • 68.31.00 – Attività di mediazione immobiliare (codice principale)
  • 68.32.00 – Gestione di immobili per conto terzi (eventuale codice secondario)

Regime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%

Sia gli agenti di commercio sia i mediatori immobiliari rientrano nel codice ATECO degli “intermediari del commercio” e sono associati al coefficiente di redditività del 62%. Questo significa che il reddito imponibile su cui pagare imposte e contributi è pari al 62% del fatturato lordo, mentre il restante 38% è considerato “spese forfettarie”.

Limiti del regime forfettario 2026

  • Soglia ricavi: 85.000 euro annui (provvigioni lorde)
  • Spese per personale: max 20.000 euro annui
  • Reddito da lavoro dipendente: max 35.000 euro l’anno precedente
  • Aliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se “nuova attività”, poi 15%

Calcolo del reddito imponibile

Formula:

Reddito imponibile = Provvigioni × 62%
Imposta sostitutiva = (Reddito imponibile – Contributi versati) × 5% o 15%

Esempio rapido: con 50.000 euro di provvigioni, il reddito imponibile forfettario è 31.000 euro (50.000 × 62%). Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno (ENASARCO 8,5% per gli agenti, INPS Commercianti per i mediatori), e sul risultato si applica l’aliquota del 5% o 15%.

Vantaggi del forfettario per agenti e mediatori

  • Niente IVA: fatture senza addebito IVA, nessuna liquidazione trimestrale
  • Niente ritenuta d’acconto in fattura (con dichiarazione esplicita al cliente)
  • Niente IRAP e niente studi di settore/ISA
  • Contabilità semplificata: registro corrispettivi e fatture emesse
  • Riduzione 35% contributi INPS Commercianti (per mediatori)

Svantaggi: spese non deducibili

Il limite principale è che non è possibile detrarre le spese effettive: né l’auto, né il telefono, né la formazione, né l’affitto dell’ufficio. Tutto è già “incluso” nel coefficiente del 62%. Per chi sostiene molte spese reali (auto, carburante, autostrade, fiere) il regime ordinario può risultare più conveniente, soprattutto per agenti commerciali con grandi spostamenti.

INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliare

Il mediatore immobiliare non è un agente di commercio e quindi NON paga ENASARCO. Versa i contributi alla Gestione Speciale Commercianti dell’INPS, la stessa cassa di artigiani e commercianti.

Contributi fissi e variabili 2026

I contributi alla Gestione Commercianti si compongono di una parte fissa e una variabile:

TipologiaImporto / Aliquota 2026
Minimale di reddito~ 18.555 euro (rivalutato)
Contributo fisso annuo~ 4.200 euro (24,48% sul minimale)
Aliquota oltre minimale24,48%
Aliquota oltre 55.448 euro25,48%
Massimale imponibile~ 92.000 euro
Riduzione under 213 punti percentuali in meno

Riduzione 35% per forfettari

I mediatori immobiliari che adottano il regime forfettario possono richiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS Commercianti. La domanda va presentata entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole la riduzione, tramite servizio online INPS. La riduzione si applica sia ai contributi fissi sul minimale sia alla parte variabile sul reddito eccedente.

Esempio: contributo fisso normale 4.200 euro → con riduzione 35% diventa 2.730 euro/anno. Risparmio: 1.470 euro.

Scadenze versamento

  • Contributi fissi: 4 rate trimestrali (16/05, 16/08, 16/11, 16/02)
  • Contributi variabili: con il saldo della dichiarazione redditi (30/06 saldo + I acconto, 30/11 II acconto)

Ritenuta d’acconto e rivalsa INPS in fattura

La fatturazione di agenti e mediatori presenta alcune peculiarità rispetto ad altre partite IVA. Vediamole nel dettaglio.

Ritenuta d’acconto agenti di commercio

L’agente di commercio in regime ordinario applica una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 50% dell’imponibile (per via dell’abbattimento forfettario delle spese previsto dall’art. 25-bis DPR 600/73). Quindi la ritenuta effettiva è dell’11,5% sull’imponibile lordo.

Se l’agente ha collaboratori o altri agenti dipendenti, può autocertificare alla mandante che la ritenuta sia ridotta al 4,6% (calcolata sul 20% dell’imponibile invece che sul 50%). La dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre con effetto per l’anno successivo.

Ritenuta mediatore immobiliare

Il mediatore immobiliare in regime ordinario applica la ritenuta del 23% sull’intero imponibile quando il cliente è impresa o professionista (no se cliente è privato). Per i privati, ovviamente, la ritenuta non si applica.

Forfettari: niente ritenuta

I forfettari, sia agenti sia mediatori, NON subiscono ritenuta d’acconto. In fattura va riportata la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto alla fonte ai sensi dell’art. 1, comma 67, della stessa legge”.

Rivalsa INPS in fattura (4%)

Tra le specificità dei mediatori immobiliari, c’è la possibilità di rivalersi del 4% dei contributi INPS Commercianti sul cliente (art. 1, comma 787 L. 296/2006). Si tratta di un addebito aggiuntivo del 4% del totale fattura, che il cliente paga e che concorre al reddito tassato.

Esempio fattura mediatore forfettario con rivalsa INPS:

Provvigione: 5.000 euro
Rivalsa INPS 4%: 200 euro
Totale fattura: 5.200 euro
Imposta di bollo (sopra 77,47 euro): 2 euro a carico cliente

Provvigioni di mercato: agente vs mediatore

Quanto si guadagna effettivamente? Le provvigioni di mercato variano molto in base al settore, alla zona e all’esperienza, ma esistono dei range tipici sia per gli agenti di commercio sia per i mediatori immobiliari.

Provvigioni agente di commercio

  • Beni di consumo (alimentari, food&beverage): 3-7%
  • Tessile, abbigliamento, calzature: 6-10%
  • Industriale, macchinari, ricambi: 5-15%
  • Servizi (telecomunicazioni, energia): 5-12%
  • Beni di lusso, gioielleria, mobili: 8-15%

Le aliquote più alte si concentrano nei settori dove le vendite sono più complesse e i cicli più lunghi. Le aliquote più basse riguardano prodotti a rotazione rapida e bassi margini.

Provvigioni mediatore immobiliare

Il mediatore immobiliare, secondo gli usi e gli accordi locali tipici, applica una provvigione del 2-4% del prezzo di vendita a carico di ciascuna delle due parti (acquirente e venditore). La media nazionale si attesta intorno al 3% per parte, con punte fino al 4% per immobili di prestigio.

Esempio provvigione su appartamento da 200.000 euro:

Provvigione 3% dal venditore: 6.000 euro + IVA
Provvigione 3% dall’acquirente: 6.000 euro + IVA
Totale fattura agenzia: 12.000 euro + IVA (o senza IVA se forfettario)

Per le locazioni, la provvigione tipica è pari a una mensilità di canone più IVA per ciascuna parte (proprietario + inquilino).

Esempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euro

Vediamo un caso pratico: Marco, 35 anni, agente di commercio plurimandatario nel settore tessile, primo anno di attività in regime forfettario, 50.000 euro di provvigioni lorde nel 2026.

Calcolo ENASARCO

  • Provvigioni: 50.000 euro
  • ENASARCO 8,5% trattenuto in fattura: 4.250 euro (versati dalle mandanti per conto di Marco)

Calcolo Gestione Separata INPS

L’agente di commercio è iscritto sia a ENASARCO sia alla Gestione Separata INPS (per la quota residuale di pensione obbligatoria). L’aliquota Gestione Separata 2026 è del 26,07% per chi non ha altra cassa obbligatoria, ma per gli agenti con ENASARCO si applica un’aliquota ridotta intorno al 24%. La base imponibile è il reddito netto forfettario.

  • Reddito imponibile forfettario: 50.000 × 62% = 31.000 euro
  • Gestione Separata 24% su 31.000 = 7.440 euro circa

Calcolo imposta sostitutiva

  • Reddito imponibile: 31.000 euro
  • Meno contributi versati: -7.440 (Gestione Separata)
  • Base imponibile imposta: 23.560 euro
  • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 1.178 euro

Riepilogo carico fiscale

VoceImporto
ENASARCO 8,5%4.250 euro
Gestione Separata INPS7.440 euro
Imposta sostitutiva 5%1.178 euro
TOTALE12.868 euro (25,7%)
Netto Marco37.132 euro

Dopo il quinto anno, l’imposta passa al 15% e il carico fiscale sale a circa il 28-29%. Marco riceve anche i benefici FIRR e indennità clientela alla cessazione del mandato.

Esempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euro

Secondo caso: Sara, 32 anni, mediatore immobiliare, primo anno di attività in regime forfettario con riduzione 35% INPS, 60.000 euro di provvigioni nel 2026.

Calcolo INPS Commercianti con riduzione 35%

  • Reddito imponibile forfettario: 60.000 × 62% = 37.200 euro
  • Contributo fisso annuo (ridotto 35%): 4.200 × 0,65 = 2.730 euro
  • Eccedenza minimale: 37.200 – 18.555 = 18.645 euro
  • Contributo variabile 24,48% × 0,65 (riduzione): 18.645 × 15,91% = 2.967 euro
  • Totale INPS: 5.697 euro

Calcolo imposta sostitutiva

  • Reddito imponibile: 37.200 euro
  • Meno contributi versati: -5.697 euro
  • Base imponibile imposta: 31.503 euro
  • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 1.575 euro

Costi di esercizio aggiuntivi

  • Polizza fideiussoria: ~3.000 euro/anno (NON deducibile in forfettario)
  • RC professionale: ~600 euro/anno (NON deducibile)
  • Diritto annuale CCIAA: ~120 euro

Riepilogo carico totale

VoceImporto
INPS Commercianti (con riduzione 35%)5.697 euro
Imposta sostitutiva 5%1.575 euro
Polizza fideiussoria + RC3.600 euro
Diritto CCIAA120 euro
TOTALE costi/tasse10.992 euro (18,3%)
Netto Sara49.008 euro

Il mediatore ha contributi più alti in valore assoluto (a causa del minimale fisso) ma a parità di fatturato il netto è competitivo, soprattutto sfruttando la riduzione 35%.

Procacciatore d’affari: differenze con l’agente

Spesso confuso con l’agente di commercio, il procacciatore d’affari è una figura distinta e non regolamentata da norme specifiche. Si tratta di chi promuove occasionalmente la conclusione di affari per conto altrui, senza un mandato continuativo.

Differenze sostanziali

CaratteristicaAgenteProcacciatore
MandatoContinuativoOccasionale
Iscrizione REAObbligatoriaNon richiesta
ENASARCOObbligatoriaNon dovuta
Esclusiva di zonaTipicaAssente
Limite reddito occasionaleNessuno5.000 euro/anno (poi p.IVA)

Se i compensi superano stabilmente i 5.000 euro l’anno o l’attività diventa abituale, l’Agenzia delle Entrate riqualifica il procacciatore come agente di commercio “di fatto”, con tutte le conseguenze previdenziali e fiscali (sanzioni ENASARCO incluse).

Spese deducibili: auto, telefono, formazione

Per chi adotta il regime ordinario (semplificato o ordinario), le spese sostenute per l’attività sono deducibili secondo le regole generali del TUIR. Per chi è in forfettario, invece, le spese sono già “incluse” nel coefficiente del 38% (cioè il complemento al 62% di redditività).

Auto e carburanti (regime ordinario)

  • Agenti di commercio: deducibilità all’80% dei costi e ammortamenti, con tetto del costo di acquisto a 25.823 euro
  • Mediatori immobiliari: deducibilità al 20% con tetto 18.076 euro (regola standard)
  • IVA detraibile: 100% per agenti, 40% per mediatori

Telefono, internet, software gestionali

  • Deducibili all’80% sia per agenti sia per mediatori
  • IVA detraibile al 50% se uso promiscuo

Formazione e aggiornamento

Corsi di aggiornamento, fiere di settore, abbonamenti professionali sono integralmente deducibili in ordinario fino a 10.000 euro/anno (art. 54 TUIR). In forfettario, come tutte le spese, sono già nel coefficiente.

Quando conviene il regime ordinario?

Per gli agenti di commercio con grandi spostamenti (auto, autostrade, alberghi, ristoranti) il regime ordinario può essere più vantaggioso. Indicativamente, se le spese reali superano il 38% del fatturato, l’ordinario batte il forfettario. Per i mediatori immobiliari, invece, le spese tipiche (polizza, ufficio, marketing) raramente superano il 38%, quindi il forfettario resta normalmente più conveniente nei primi anni.

Errori comuni da evitare nel primo anno

Tra i casi che vediamo più spesso al CAF Centro Fiscale, ecco gli errori più frequenti commessi da agenti e mediatori al primo anno di attività.

  1. Iniziare prima dell’iscrizione REA: emettere fatture senza essere iscritti al REA è un illecito amministrativo con sanzioni fino a 5.000 euro
  2. Dimenticare la richiesta riduzione 35% entro il 28 febbraio: per i mediatori forfettari significa perdere 1.500 euro circa di risparmio per quell’anno
  3. Non sottoscrivere la polizza fideiussoria prima di iniziare: il mediatore senza fideiussione viene sospeso dal REA
  4. Confondere ENASARCO con la Gestione Separata: l’agente paga ENTRAMBE, non è un’alternativa
  5. Forfettario senza valutare le spese reali: per agenti con auto aziendale il forfettario può essere svantaggioso
  6. Ritenuta d’acconto applicata in forfettario: ogni anno tantissimi agenti si vedono trattenere il 23% senza diritto, e devono richiederla a rimborso
  7. Mancata indicazione rivalsa INPS in fattura: per i mediatori vale 4% del fatturato perso ogni anno
  8. Confondere agente con procacciatore “per occasionale”: oltre 5.000 euro/anno scatta riqualificazione e sanzioni ENASARCO

Domande frequenti

Posso essere agente di commercio E mediatore immobiliare contemporaneamente?

No, le due attività sono incompatibili per legge (art. 5 L. 39/1989 e D.Lgs. 59/2010). Un mediatore immobiliare non può svolgere attività di agenzia commerciale per conto terzi e viceversa. È invece possibile cumulare due settori diversi come agente di commercio (es. tessile e alimentare) o gestire più immobili come mediatore.

Quanto costa aprire una partita IVA da agente di commercio?

I costi di apertura sono molto contenuti: l’apertura della p.IVA è gratuita all’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione REA costa il diritto annuale CCIAA (circa 53-200 euro). Servono inoltre 200-400 euro per l’eventuale corso di formazione regionale (se non si ha già il titolo). In totale: circa 300-700 euro per partire.

Quanto costa aprire un’agenzia immobiliare?

Per il mediatore immobiliare i costi iniziali sono più alti: corso di formazione 80 ore (~400-800 euro), tassa esame CCIAA (~200 euro), polizza fideiussoria (~3.000 euro/anno), RC professionale (~600 euro/anno), eventuale ufficio. In totale: 5.000-10.000 euro per il primo anno, escluso ufficio.

L’ENASARCO sostituisce l’INPS?

No. L’ENASARCO è un secondo pilastro pensionistico obbligatorio per gli agenti di commercio, ma NON sostituisce l’INPS. Gli agenti pagano sia ENASARCO sia la Gestione Separata INPS. Solo cumulando le due posizioni si raggiunge una copertura previdenziale completa.

Quanto guadagna in media un agente immobiliare in Italia?

Secondo i dati FIAIP e Nomisma 2025, il fatturato medio annuo di un agente immobiliare italiano è di circa 50.000-70.000 euro, con grande variabilità: nelle grandi città (Milano, Roma, Firenze) si superano gli 80.000 euro, nelle zone provinciali si scende sotto i 40.000 euro. I primi due anni sono solitamente sotto la media a causa del portafoglio clienti ancora in costruzione.

Posso fatturare a privati come mediatore senza ritenuta?

Sì. La ritenuta d’acconto si applica solo quando il cliente è un sostituto d’imposta (impresa, professionista). I clienti privati non sono sostituti d’imposta, quindi non applicano alcuna ritenuta. La fattura viene emessa al netto, e il mediatore paga le imposte direttamente in dichiarazione redditi.

Posso lavorare come agente plurimandatario?

Sì, l’agente plurimandatario ha più mandati con aziende diverse e non in concorrenza tra loro. È la forma più diffusa. L’agente monomandatario ha invece un unico mandato esclusivo (più tutelato sui minimi ENASARCO ma con vincoli maggiori).

La rivalsa INPS 4% è obbligatoria per il mediatore?

No, è una facoltà. Il mediatore può scegliere se applicarla o meno in fattura. Se applicata, l’addebito del 4% è a carico del cliente (impresa o privato che sia) e concorre comunque al reddito imponibile del mediatore. Per fatture verso aziende è prassi applicarla; per piccoli importi a privati spesso si rinuncia per semplicità commerciale.

Quando si versa l’IRPEF in regime ordinario?

Sia agenti sia mediatori in regime ordinario versano IRPEF con i normali termini: 30 giugno (saldo + I acconto 40%) e 30 novembre (II acconto 60%). L’aliquota IRPEF è progressiva (23%, 35%, 43%) e si somma alle addizionali regionali e comunali.

Vuoi metterti in proprio come agente di commercio o mediatore? Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine

Aprire partita IVA da agente di commercio o mediatore immobiliare richiede competenze specifiche su REA, ENASARCO o INPS Commercianti, polizze obbligatorie, fatturazione con ritenuta e rivalsa. Sbagliare un passaggio nei primi mesi può costare migliaia di euro tra sanzioni e mancate detrazioni.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta in tutti i passaggi: apertura della partita IVA con il codice ATECO corretto, iscrizione REA e SCIA in CCIAA, scelta del regime fiscale ottimale (forfettario vs ordinario), gestione contributi ENASARCO o Gestione Commercianti, fatturazione elettronica e dichiarazioni annuali. Lavoriamo con agenti commerciali e agenzie immobiliari di tutto il Friuli Venezia Giulia.

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CAF Centro Fiscale Udine
Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
Tel. 0432 1638640 – WhatsApp 366 6018121
Email: info@centrofiscale.com

Articolo aggiornato a luglio 2026. Aliquote ENASARCO, INPS Commercianti e massimali sono soggetti a rivalutazione annuale: verifica sempre i valori in vigore al momento della tua apertura partita IVA con il tuo CAF di fiducia.

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Luglio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-21 14:00:002026-05-23 07:40:54Partita IVA Agente Immobiliare e Commerciale 2026: Enasarco, Provvigioni e Regime Fiscale
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Partita IVA ostetrica 2026: aprire come libera professionista, ATECO e contributi

regime forfettario partita iva

Partita IVA ostetrica 2026: aprire come libera professionista, ATECO e contributi

L’ostetrica (o ostetrico) e’ una delle professioni sanitarie con maggior potenziale per la libera professione, grazie alla crescente domanda di assistenza personalizzata in gravidanza, parto e puerperio. Aprire la Partita IVA come ostetrica libera professionista nel 2026 significa scegliere tra un’ampia gamma di attivita’: corsi preparto, assistenza al parto a domicilio, supporto allattamento, consulenza perinatale, monitoraggio gravidanza fisiologica. Questa guida chiarisce ogni aspetto fiscale e previdenziale.

L’ostetrica e’ una professione sanitaria regolamentata dalla Legge 1/2002 e dall’albo FNOPO (Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica). Come altre professioni sanitarie della L. 251/2000, non ha una cassa previdenziale dedicata e confluisce nella Gestione Separata INPS.

Professione di ostetrica: requisiti per la libera professione

Per esercitare come ostetrica libera professionista occorre:

  • Laurea triennale in Ostetricia (o titolo equipollente)
  • Iscrizione all’albo FNOPO (Ordine della Professione di Ostetrica) della propria provincia
  • Polizza RC professionale obbligatoria (Legge 24/2017 Gelli-Bianco): per chi opera in ambito sanitario e’ obbligatoria per legge con massimali adeguati all’attivita’, incluso il parto a domicilio
  • Eventuale autorizzazione comunale/ASL per specifiche attivita’ (parto a domicilio, apertura studio)

L’ostetrica lavora in autonomia per le attivita’ di sua competenza (gravidanza fisiologica, parto eutocico, puerperio, allattamento) e in collaborazione con il medico per le situazioni patologiche.

Codice ATECO per l’ostetrica libera professionista

Codice ATECODescrizioneCoefficiente forfettario
86.21.09Servizi degli studi medici generici e ostetrici78%

Il codice 86.21.09 copre specificamente l’attivita’ ostetrica, insieme a quella del medico di base. Il coefficiente di redditivita’ e’ il 78%, identico a tutte le professioni sanitarie nel regime forfettario. E’ il codice piu’ corretto per l’ostetrica che svolge assistenza perinatale, corsi preparto e supporto domiciliare.

Attivita’ tipiche dell’ostetrica libera professionista

  • Corsi preparto: singoli o di coppia, in studio o domiciliare. Attivita’ con altissima domanda privata, esentabile IVA se resa nell’ambito dell’assistenza perinatale.
  • Assistenza domiciliare in puerperio: visite domiciliari post-partum per cura della mamma e del neonato, supporto allattamento materno. Tra le attivita’ piu’ comuni delle ostetriche libere professioniste.
  • Consulenza pre-concezionale: counseling per coppie che desiderano una gravidanza, valutazione rischi.
  • Monitoraggio gravidanza fisiologica: visite ostetriche, cardiotocografia, ecografia ostetrica (se abilitata).
  • Assistenza al parto a domicilio: attivita’ a piu’ alto rischio clinico, richiede RC professionale ad hoc con massimali specifici. Necessita di autorizzazione in alcune regioni.
  • Corsi di allattamento e supporto post-partum: spesso in associazione con associazioni o consultori privati.
  • Collaborazioni con case maternita’ e birth center privati: come libera professionista su chiamata o in convenzione.

Regime forfettario per l’ostetrica: parametri 2026

  • Soglia ricavi: fino a 85.000 euro/anno nell’anno precedente
  • Uscita immediata: se si superano 100.000 euro nello stesso anno
  • Causa ostativa dipendente: reddito da lavoro dipendente anno precedente > 35.000 euro (L. 207/2024)
  • Coefficiente redditività: 78%
  • Imposta sostitutiva: 15% (5% startup per i primi 5 anni di nuova attivita’)

Molte ostetriche lavorano sia come dipendenti in ospedale/clinica che come libere professioniste. Se lo stipendio da dipendente supera 35.000 euro, si perde il diritto al forfettario per la Partita IVA. Con stipendi tipici SSN di un’ostetrica (intorno ai 28.000-32.000 euro iniziali), spesso il forfettario e’ ancora accessibile.

Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS

L’ostetrica libera professionista non ha una cassa di categoria dedicata. I contributi vanno alla Gestione Separata INPS:

  • 26,07% per ostetriche con sola Partita IVA (nessun’altra copertura)
  • 24% per ostetriche dipendenti SSN + P.IVA (hanno gia’ INPS dipendenti)

In regime forfettario e’ possibile optare per la riduzione del 35% dell’aliquota contributiva. Con questa opzione: 26,07% diventa circa 16,95%; 24% diventa circa 15,60%. La riduzione abbassa il costo contributivo immediato ma riduce la pensione futura.

Per un confronto completo con le altre casse sanitarie: Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026.

IVA e Sistema Tessera Sanitaria per ostetriche

Le prestazioni sanitarie dell’ostetrica sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 DPR 633/72, in quanto rese da professionista abilitato nell’esercizio di professione sanitaria soggetta a vigilanza. Questo vale per:

  • Visite ostetriche, monitoraggi, cardiotocografia
  • Corsi preparto con contenuto clinico-sanitario
  • Assistenza al parto a domicilio
  • Supporto allattamento e visite puerperali

Codice natura IVA: N4 in regime ordinario, N2.2 in regime forfettario.

L’ostetrica e’ obbligata alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria per tutte le prestazioni erogate a persone fisiche (codice SP). La scadenza e’ mensile (entro fine mese successivo). Per la guida completa: Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026.

RC professionale: obbligo Legge Gelli-Bianco per il parto domiciliare

La Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) rende obbligatoria la RC professionale per tutti i professionisti sanitari. Per l’ostetrica libera professionista e’ particolarmente importante scegliere una polizza che copra tutte le attivita’ effettivamente svolte.

Il parto a domicilio e’ un’attivita’ ad alto rischio clinico e assicurativo: molte compagnie assicurative non coprono il parto domiciliare nella polizza standard, o lo coprono solo con massimali molto elevati e premi corrispondenti. Prima di avviare questa attivita’, e’ essenziale verificare la copertura assicurativa specifica. FNOPO mantiene un elenco di compagnie che offrono polizze idonee.

Il parto domiciliare richiede inoltre in alcune regioni un’autorizzazione sanitaria specifica. Verificare la normativa regionale prima di avviare questa attivita’.

Esempio di calcolo fiscale: ostetrica in forfettario

Scenario: ostetrica con sola P.IVA, 35.000 euro di compensi annui, regime forfettario, primo anno di attivita’ (imposta 5%).

  • Compensi lordi: 35.000 euro
  • Reddito forfettario (x 78%): 27.300 euro
  • Imposta sostitutiva (5% startup): 1.365 euro
  • Contributi GS INPS (26,07% su 27.300): 7.117 euro
  • Totale imposte + contributi: 8.482 euro
  • Netto disponibile: circa 26.518 euro

Con la riduzione del 35% sui contributi GS INPS: contributi = 4.626 euro, netto disponibile = 29.009 euro. La riduzione contributiva migliora il netto immediato ma riduce la pensione futura: valutare in base alla propria situazione personale.

Domande frequenti

Posso fare corsi preparto senza aprire la P.IVA se sono dipendente?

No. Se i corsi preparto generano compensi con carattere abituale (anche occasionalmente ricorrente), devono essere dichiarati come reddito di lavoro autonomo. Se si tratta di pochissime occasioni nell’anno (< 5.000 euro e carattere occasionale), potrebbero rientrare nelle prestazioni occasionali senza P.IVA, ma e' un confine sottile da valutare con il consulente fiscale.

Il corso preparto e’ soggetto a IVA?

Se il corso preparto e’ reso da un’ostetrica abilitata nell’ambito della preparazione alla nascita (attivita’ sanitaria preventiva), e’ esente IVA art. 10 n. 18. Se invece il corso ha prevalentemente contenuto educativo/formativo non sanitario, potrebbe essere soggetto a IVA. La distinzione dipende dal contenuto specifico e va valutata caso per caso.

Devo trasmettere al Sistema TS anche per i corsi preparto?

Si, se i corsi preparto sono qualificati come prestazioni sanitarie e i partecipanti sono persone fisiche. Il codice spesa da usare e’ SP (spesa sanitaria). Le spese per corsi preparto sono detraibili al 19% nel 730 del paziente se ricorrono i presupposti di prestazione sanitaria professionale.

Conclusione

L’ostetrica libera professionista ha di fronte un mercato in crescita: sempre piu’ famiglie cercano un’assistenza perinatale personalizzata che il SSN non riesce a garantire. Sul piano fiscale e previdenziale, il percorso e’ lineare: ATECO 86.21.09, regime forfettario quasi sempre conveniente, Gestione Separata INPS, esenzione IVA per le prestazioni sanitarie. Il nodo critico e’ la RC professionale per chi assiste i parti a domicilio.

Per aprire la P.IVA da ostetrica, gestire la dichiarazione dei redditi e ottimizzare il carico fiscale e previdenziale, il team di CAF Centro Fiscale e’ a disposizione. Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno.

Leggi anche: Hub Professionisti Sanitari 2026, Partita IVA Infermiere, Sistema Tessera Sanitaria 2026, Aprire Partita IVA 2026.

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Luglio 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-20 09:00:002026-06-14 18:38:57Partita IVA ostetrica 2026: aprire come libera professionista, ATECO e contributi
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Conti business per forfettari: 5 alternative low-cost nel 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Conti business per forfettari: 5 alternative low-cost nel 2026

Se hai la partita IVA in regime forfettario, non sei obbligato per legge ad avere un conto corrente dedicato all’attivita’ professionale. Tuttavia, avere un conto business separato semplifica enormemente la contabilita’, la trasmissione del cassetto fiscale e la rendicontazione dei movimenti. Il problema? Molti conti tradizionali per professionisti costano 10-30 euro al mese. Ecco le 5 migliori alternative low-cost per forfettari nel 2026.

Perche’ un forfettario dovrebbe avere un conto business dedicato

Anche se non obbligatorio, un conto dedicato all’attivita’ forfettaria porta vantaggi pratici:

  • Separazione netta tra movimenti professionali e personali, utile in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate
  • Riconciliazione semplice delle fatture emesse con i pagamenti ricevuti
  • Export movimenti in formato CSV per il CAF o il commercialista
  • Carte dedicate per acquisti strumentali tracciabili
  • Accesso a funzionalita’ business: fatturazione integrata, gestione spese, bollo virtuale

Conto n.1: Qonto Solo – la scelta premium accessibile

Qonto e’ uno dei conti business piu’ apprezzati dai liberi professionisti e forfettari in Italia. Il piano Solo e’ pensato specificamente per il freelance o la partita IVA individuale.

  • IBAN: italiano (IT)
  • Costo mensile: circa 9-11 euro/mese (verificare offerta corrente)
  • Transazioni incluse: un numero limitato di bonifici inclusi, poi a consumo
  • Carta Mastercard: inclusa nel piano
  • Funzionalita’: dashboard spese per categoria, export contabile, integrazione con software di fatturazione (Fatture in Cloud, Fatturazione Italia ecc.), riconciliazione automatica
  • Bollo virtuale: applicato automaticamente sulle fatture > 77,47 euro

Qonto e’ regolamentato come istituto di pagamento autorizzato in Europa (licenza in Francia, operativo in Italia). Per approfondire, consulta la nostra recensione Qonto.

Conto n.2: N26 Smart – IBAN tedesco con funzioni base

N26 e’ una banca digitale tedesca con licenza bancaria europea. Il piano Smart e’ il piu’ accessibile con funzionalita’ extra rispetto al gratuito.

  • IBAN: tedesco (DE) – attenzione: alcuni fornitori italiani potrebbero avere problemi con IBAN esteri
  • Costo mensile: circa 4,90 euro/mese
  • Carte: Mastercard inclusa
  • Funzionalita’: categorizzazione automatica spese, spazi (sottoconto), bonifici SEPA illimitati
  • Limite: non e’ un conto business dedicato (e’ un conto privato usato per attivita’ professionale). Non include funzionalita’ di fatturazione integrate

Attenzione IBAN estero: l’IBAN tedesco di N26 e’ valido per i pagamenti SEPA, ma alcuni enti pubblici o CAF italiani potrebbero richiedere un IBAN italiano per domiciliazioni o rimborsi fiscali. Valuta questa limitazione prima di sceglierlo come conto principale per la partita IVA.

Conto n.3: Hype Premium – per i pagamenti con carta

Hype e’ un conto digitale italiano (Banca Sella Group) disponibile in tre versioni. Il piano Premium offre il miglior rapporto qualita’-prezzo per un forfettario con utilizzo misto.

  • IBAN: italiano (IT) – vantaggio importante
  • Costo mensile: circa 9,99 euro/mese
  • Carte: Mastercard inclusa con cashback su acquisti selezionati
  • Funzionalita’: pagamento bollettini, F24, MAV/RAV, ricariche, split delle spese
  • Limite: non e’ un conto specificatamente business; le funzionalita’ di fatturazione sono assenti

Hype Premium e’ ideale per un forfettario con volumi di transazioni ridotti che cerca un IBAN italiano a basso costo con la comodita’ di gestire anche i pagamenti personali quotidiani.

Conto n.4: Revolut Free – conto gratuito con limiti

Revolut offre anche un piano base gratuito per uso personale/professionale leggero. Il piano Revolut Business Free e’ specificamente pensato per le piccole attivita’.

  • IBAN: lituano (LT) o britannico (GB) a seconda della configurazione – verifica disponibilita’ IBAN IT per il mercato italiano
  • Costo mensile: 0 euro (piano base)
  • Limite transazioni: numero limitato di bonifici gratis/mese (poi a pagamento)
  • Funzionalita’: carte virtuali, cambio valuta vantaggioso, invio denaro internazionale
  • Limite: IBAN non italiano nella versione base; funzionalita’ business avanzate solo nei piani a pagamento

Revolut Business Free e’ adatto a un forfettario con pochissime transazioni mensili (meno di 10-15) che vuole un conto ausiliario a costo zero. Non e’ consigliato come conto principale se hai un volume di fatturazione significativo. Per una valutazione completa, vedi la nostra recensione Revolut Business 2026.

Conto n.5: Tinaba Business – partnership Banca Profilo

Tinaba Business e’ un conto digitale in partnership con Banca Profilo, una banca italiana. E’ meno noto dei concorrenti ma offre caratteristiche interessanti per i forfettari.

  • IBAN: italiano (IT) – Banca Profilo e’ una banca italiana tradizionale
  • Costo mensile: condizioni variabili; verifica l’offerta corrente sul sito Tinaba
  • Funzionalita’: conto corrente completo, carta prepagata, bonifici, gestione spese
  • Vantaggio: tutela depositante FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) fino a 100.000 euro, come per tutte le banche italiane

Confronto rapido: IBAN italiano vs estero

Per un forfettario italiano, l’IBAN italiano (prefisso IT) offre vantaggi pratici:

  • Accettato senza problemi da tutti gli enti pubblici italiani (INPS, Agenzia Entrate per rimborsi, PA per pagamenti)
  • Domiciliazione utenze domestiche senza problemi
  • Nessun rischio di rifiuto da clienti o fornitori italiani poco familiari con IBAN esteri (problema raro ma possibile)
ContoIBANCosto mensileFunzioni business
Qonto SoloIT~9-11 euroAvanzate (fatturazione, export)
N26 SmartDE~4,90 euroBase (spese categorizzate)
Hype PremiumIT~9,99 euroBase (F24, bollettini)
Revolut FreeLT/variabile0 euroMinime (limiti transazioni)
Tinaba BusinessITVerificareBase con tutela FITD

Il conto migliore per il forfettario: quale scegliere

La scelta dipende dalle tue esigenze:

  • Vuoi funzionalita’ business complete con IBAN IT: Qonto Solo e’ la scelta premium piu’ completa per chi emette molte fatture
  • Vuoi il costo minimo con IBAN IT: Hype Premium offre un buon compromesso per chi ha poche transazioni e vuole i servizi base
  • Vuoi costo zero e fai pochissime operazioni: Revolut Free come conto ausiliario, ma non come unico conto professionale
  • Vuoi IBAN IT con tutela bancaria piena: Tinaba Business (Banca Profilo) per avere la garanzia FITD

FAQ: domande frequenti sui conti per forfettari

Il forfettario e’ obbligato ad avere un conto business?

No. Non esiste un obbligo di legge per i liberi professionisti in regime forfettario di avere un conto business separato. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate raccomanda la tracciabilita’ dei movimenti e avere un conto dedicato semplifica molto la gestione e un eventuale controllo.

Posso ricevere rimborsi IRPEF su un conto Revolut con IBAN estero?

In teoria si’, i bonifici SEPA non discriminano l’IBAN. In pratica, alcuni sistemi dell’Agenzia delle Entrate potrebbero avere limitazioni con IBAN non italiani. Si consiglia di usare un IBAN IT per i rimborsi fiscali e un conto con IBAN estero solo come conto secondario.

Il canone del conto business e’ deducibile per il forfettario?

No. Il forfettario non puo’ dedurre le spese analiticamente (tra cui i costi del conto corrente): la deducibilita’ e’ gia’ incorporata nel coefficiente di redditivita’ (78% o altra misura a seconda del codice ATECO). Solo chi e’ in regime ordinario puo’ dedurre il canone del conto business come spesa professionale.

Conclusione

Per il forfettario nel 2026, avere un conto business low-cost e’ una scelta di buon senso, anche senza obbligo di legge. Qonto Solo rimane il piu’ completo per chi ha bisogno di funzionalita’ business avanzate; Hype Premium e’ il migliore per chi vuole IBAN italiano a costo contenuto; Revolut Free e’ utile come conto ausiliario a costo zero. La chiave e’ scegliere in base al volume effettivo di transazioni e alla necessita’ di IBAN italiano.

Luglio 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-20 08:30:002026-06-02 08:13:12Conti business per forfettari: 5 alternative low-cost nel 2026
Fisioterapisti, Osteopati, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Osteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aggiornamento del 4 settembre 2026 – Rettifica

Aliquota della Gestione Separata INPS 2026 rettificata: 26,07% (24% per pensionati o già assicurati altrove), circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026; una versione precedente riportava il 26,23%. Corretto anche il codice ATECO del fisioterapista: 86.95.00 (ATECO 2025, dal 1° aprile 2025). Vedi la guida ai contributi previdenziali dei fisioterapisti (Gestione Separata INPS).

Osteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026

Osteopata e fisioterapista sono due figure professionali spesso confuse dai pazienti, ma con profili normativi, albi professionali, codici ATECO e gestione fiscale distinti. Con l’entrata in vigore della Legge 3/2018 (che ha riconosciuto l’osteopatia come professione sanitaria) e le evoluzioni normative successive, le differenze si sono chiarite ulteriormente. Questa guida analizza le due figure dal punto di vista fiscale e previdenziale per il 2026.

Il fisioterapista: professione sanitaria storica

Il fisioterapista e’ una delle professioni sanitarie piu’ consolidate in Italia, regolamentata dal DM Sanita’ 14 settembre 1994 n. 741 (profilo professionale del fisioterapista). E’ iscritto all’Ordine TSRM e PSTRP (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione).

  • Albo: Ordine TSRM e PSTRP – sezione Fisioterapisti
  • Laurea: Fisioterapia L/SNT2 (triennale abilitante)
  • Codice ATECO: 86.90.21 – Attivita’ dei fisioterapisti
  • Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (nessuna cassa autonoma per fisioterapisti)
  • Competenza: riabilitazione fisica, trattamento delle disfunzioni del movimento con tecniche manuali, strumentali e fisiche

L’osteopata: professione riconosciuta dalla Legge 3/2018

L’osteopatia e’ stata riconosciuta come professione sanitaria dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonche’ disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie”), all’art. 4 e seguenti. Il relativo Ordine professionale degli osteopati e’ stato istituito successivamente.

Prima del riconoscimento, gli osteopati erano iscritti a vario titolo in elenchi speciali o esercitavano senza albo specifico. Con la Legge 3/2018 e i decreti attuativi:

  • Albo: Ordine professionale degli osteopati (istituito con DM attuativi della L. 3/2018)
  • Requisiti formativi: percorso formativo universitario o riconosciuto equivalente definito dai decreti attuativi
  • Codice ATECO: 86.90.29 – Altre attivita’ paramediche indipendenti NCA (nella classificazione vigente)
  • Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (in assenza di cassa autonoma riconosciuta a pieno regime)
  • Competenza: approccio osteopatico alla salute, manipolazioni del sistema muscolo-scheletrico, fasciale e viscerale

Differenze nei codici ATECO

Il codice ATECO determina il coefficiente di redditivita’ nel regime forfettario e, in parte, l’appartenenza alla gestione previdenziale:

FiguraCodice ATECODescrizioneCoefficiente forfettario
Fisioterapista86.90.21Attivita’ dei fisioterapisti78%
Osteopata86.90.29Altre attivita’ paramediche indipendenti NCA78%

Entrambi applicano il coefficiente del 78% nell’allegato alla Legge 190/2014 per le attivita’ sanitarie paramediche.

Sistema Tessera Sanitaria: obblighi per osteopata e fisioterapista

Entrambe le figure sono tenute alla trasmissione dei dati al Sistema TS (Tessera Sanitaria) per le prestazioni erogate a pazienti privati che sono detraibili al 19% (spese sanitarie, art. 15 TUIR):

  • Scadenze semestrali: 31 gennaio (per secondo semestre anno precedente) e 30 settembre (per primo semestre anno corrente)
  • Dati da trasmettere: codice fiscale paziente, data documento fiscale, importo, tipo spesa
  • Portale: sistemats.it con credenziali SPID/CNS/CIE
  • Esonero fattura elettronica: per i forfettari che trasmettono al sistema TS, le ricevute/fatture verso pazienti privati possono restare in forma cartacea

Regime forfettario per osteopati e fisioterapisti

Le condizioni di accesso al regime forfettario sono le stesse per entrambe le figure:

  • Ricavi annui non superiori a 85.000 euro
  • Assenza delle cause di esclusione previste dalla Legge 190/2014
  • Esenzione IVA per prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/1972 (applicabile sia a fisioterapisti che a osteopati riconosciuti)

Calcolo imposta per fisioterapista forfettario (esempio)

  • Ricavi: 45.000 euro
  • Reddito imponibile: 45.000 x 78% = 35.100 euro
  • Imposta sostitutiva 15%: 35.100 x 15% = 5.265 euro
  • Contributi GS INPS 26,07%: 35.100 x 26,07% = 9.151 euro (circa)
  • Deduzione contributi da reddito: si (i contributi previdenziali abbassano la base imponibile del forfettario)

Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS per entrambi

Sia osteopati che fisioterapisti liberi professionisti versano alla Gestione Separata INPS:

  • Aliquota 2026: 26,07% (circolare INPS n. 8/2026) per professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria (es. dipendenti che hanno gia’ copertura INPS da lavoro subordinato pagano aliquota ridotta)
  • Base di calcolo: reddito imponibile (per forfettari: ricavi x 78%)
  • Scadenze: acconto 40% entro 30 giugno; acconto 60% entro 30 novembre; saldo con dichiarazione

Riepilogo comparativo

CaratteristicaFisioterapistaOsteopata
Albo professionaleOrdine TSRM e PSTRPOrdine Osteopati (ex L. 3/2018)
LaureaL/SNT2 triennale abilitantePercorso ex decreti attuativi L. 3/2018
ATECO86.95.00 (dal 1° aprile 2025; prima 86.90.21)86.90.29
Coefficiente forfettario78%78%
Cassa previdenzialeGestione Separata INPSGestione Separata INPS
Aliquota GS INPS 202626,07%26,07%
Sistema TSObbligatorioObbligatorio (se prestazioni detraibili)
IVA prestazioni sanitarieEsente art. 10 DPR 633/72Esente art. 10 DPR 633/72 (se riconosciuto)

FAQ

L’osteopata puo’ anche essere fisioterapista?

Si’. Molti professionisti hanno entrambe le qualifiche: laurea in fisioterapia (L/SNT2) e formazione osteopatica riconosciuta. In questo caso sono iscritti a entrambi gli albi e possono scegliere il codice ATECO piu’ appropriato alla loro attivita’ prevalente.

Le sedute di osteopatia sono detraibili al 19%?

Dipende. Con il riconoscimento ex Legge 3/2018, le prestazioni di osteopati iscritti all’albo riconosciuto con finalita’ terapeutiche rientrano tra le spese sanitarie detraibili, a condizione che i dati vengano trasmessi al Sistema TS. Si consiglia di verificare i chiarimenti piu’ recenti dell’Agenzia delle Entrate sul tema.

Un fisioterapista dipendente del SSN puo’ anche fare il libero professionista?

Si’, se non ci sono clausole di esclusiva nel contratto collettivo applicato. In questo caso versera’ contributi INPS sia come dipendente (tramite il datore di lavoro) sia come libero professionista alla Gestione Separata (con aliquota ridotta, di solito intorno al 24% per chi ha gia’ copertura previdenziale obbligatoria).

Conclusione

Osteopata e fisioterapista condividono molti aspetti fiscali (coefficiente 78%, Gestione Separata INPS, sistema TS, esenzione IVA), ma si differenziano per albo professionale e codice ATECO. Con il riconoscimento della Legge 3/2018, gli osteopati hanno ora un quadro normativo piu’ chiaro che consente una gestione fiscale pienamente regolare.

Luglio 19, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-19 17:00:002026-09-04 12:15:31Osteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026
Biologi e Nutrizionisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Nutrizionista vs biologo nutrizionista: differenze fiscali e previdenziali

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Nutrizionista vs biologo nutrizionista: differenze fiscali e previdenziali

“Nutrizionista” e “biologo nutrizionista” non sono sinonimi: si tratta di due figure professionali distinte, con percorsi formativi, abilitazioni, codici ATECO, casse previdenziali e adempimenti fiscali differenti. Capire le differenze e’ fondamentale sia per scegliere il percorso professionale corretto sia per gestire correttamente la propria posizione fiscale nel 2026.

Chi e’ il biologo nutrizionista

Il biologo nutrizionista e’ un biologo iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), sezione A (biologo) o sezione B (biologo junior). Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Biologiche o discipline affini e superato l’esame di Stato per l’abilitazione professionale. La sua competenza in ambito nutrizionale deriva dalla specializzazione post-laurea in nutrizione umana.

  • Albo: Ordine Nazionale dei Biologi (ONB)
  • Laurea: Scienze Biologiche LM-6 o equivalente
  • Esame di Stato: obbligatorio per iscrizione all’albo
  • Cassa previdenziale: ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi)
  • Codice ATECO: 86.90.30 (altre attivita’ paramediche indipendenti) o 72.11.00 (ricerca e sviluppo in biotecnologie) in base all’attivita’ prevalente; per l’attivita’ nutrizionale prevalente si usa comunemente il 86.90.30

Chi e’ il dietista (o nutrizionista dietista)

Il dietista e’ una professione sanitaria autonoma regolamentata, iscritta all’Ordine TSRM e PSTRP (sezione Dietisti). Ha conseguito la laurea triennale in Dietistica (L/SNT3) e puo’ esercitare senza necessita’ di ulteriore abilitazione (la laurea e’ abilitante).

  • Albo: Ordine TSRM e PSTRP – sezione Dietisti
  • Laurea: Dietistica L/SNT3 (laurea triennale abilitante)
  • Esame di Stato: non necessario (laurea abilitante)
  • Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (i dietisti non hanno una cassa autonoma propria)
  • Codice ATECO: 86.90.09 (altre attivita’ per la salute dell’uomo NCA) o 86.90.30

Attenzione: il termine “nutrizionista” non e’ titolo protetto in Italia. Chiunque puo’ definirsi nutrizionista, ma per esercitare legalmente la professione con valenza clinica e’ necessaria l’iscrizione all’albo dei Biologi o all’Ordine TSRM/Dietisti.

Differenze nei codici ATECO

La scelta del codice ATECO corretto influenza il coefficiente di redditivita’ nel regime forfettario e l’appartenenza alla gestione previdenziale:

FiguraCodice ATECO principaleCoefficiente forfettario
Biologo nutrizionista86.90.30 (attivita’ paramediche)78%
Dietista86.90.09 o 86.90.3078%
Biologo (ricerca prevalente)72.11.00 (biotecnologie)67%

Entrambe le figure sanitarie principali (biologo nutrizionista con ATECO 86.90.30, dietista con 86.90.09 o 86.90.30) applicano il coefficiente di redditivita’ del 78% nel regime forfettario.

Previdenza: ENPAB vs Gestione Separata INPS

La differenza previdenziale e’ sostanziale:

ENPAB (per biologi)

L’ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi) e’ la cassa previdenziale autonoma per i biologi iscritti all’ONB. Caratteristiche principali 2026:

  • Contributo soggettivo obbligatorio: percentuale sul reddito professionale (verifica le aliquote aggiornate sul sito ENPAB)
  • Contributo integrativo: percentuale sul volume d’affari da rivalersi sui clienti (anche in regime forfettario, la rivalsa e’ facoltativa/contrattuale)
  • Contributo minimo annuo obbligatorio anche in assenza di reddito
  • Gestione separata pensionistica autonoma

Gestione Separata INPS (per dietisti)

I dietisti versano alla Gestione Separata INPS con aliquota del 26,23% per il 2026 (professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria). Non esiste un contributo minimo fisso: si versa solo sul reddito effettivo.

Regime forfettario: requisiti comuni

Sia il biologo nutrizionista sia il dietista possono accedere al regime forfettario con le stesse condizioni generali:

  • Ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euro
  • Assenza delle cause di esclusione (soci di srl, reddito da lavoro dipendente > 30.000 euro, ecc.)
  • Esenzione IVA per le prestazioni sanitarie (art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/1972): applicabile sia alle consulenze nutrizionali dei biologi sia alle prestazioni dei dietisti con finalita’ terapeutica
  • Obbligo di trasmissione dati al Sistema TS per le spese detraibili dai pazienti

Imposta sostitutiva e tassazione effettiva

Con il coefficiente 78% e i due scenari di aliquota:

Ricavi annuiReddito imponibile (x78%)Imposta sostitutiva 5% (start-up)Imposta sostitutiva 15% (regime a regime)
30.000 euro23.400 euro1.170 euro3.510 euro
50.000 euro39.000 euro1.950 euro5.850 euro
80.000 euro62.400 euro3.120 euro9.360 euro

FAQ: domande frequenti

Un biologo nutrizionista puo’ prescrivere diete terapeutiche?

Si’. Il biologo nutrizionista iscritto alla sezione A dell’ONB e’ abilitato a elaborare piani nutrizionali personalizzati, incluse diete terapeutiche per soggetti con patologie metaboliche, obesita’, diabete ecc. Il dietista ha competenze analoghe ma con diverso percorso formativo.

Le spese per il biologo nutrizionista sono detraibili al 19%?

In linea di principio si’, se la prestazione ha finalita’ terapeutica e il biologo e’ iscritto all’albo. E’ necessario che il documento fiscale riporti il codice fiscale del paziente e che i dati vengano trasmessi al Sistema TS. Le spese per consulenze puramente estetiche o di benessere non sono detraibili.

Posso essere sia biologo che dietista?

No, sono due percorsi formativi distinti. Un biologo non e’ automaticamente dietista e viceversa. Tuttavia, un dietista puo’ successivamente laurearsi in biologia e iscriversi all’ONB, e un biologo puo’ acquisire ulteriori specializzazioni. Le due figure possono collaborare ma hanno competenze formalmente distinte.

Conclusione

La distinzione tra nutrizionista biologo e dietista ha implicazioni concrete sulla previdenza (ENPAB vs Gestione Separata INPS), sul codice ATECO e sulla gestione fiscale. Entrambe le figure possono accedere al regime forfettario con coefficiente 78% e godono dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie. L’adempimento fondamentale comune e’ la trasmissione dati al Sistema TS per le spese detraibili dai pazienti.

Luglio 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-18 10:00:002026-06-02 08:14:35Nutrizionista vs biologo nutrizionista: differenze fiscali e previdenziali
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Partita IVA TSRM tecnico radiologia 2026: regime, contributi e fatturazione

regime forfettario partita iva

Partita IVA TSRM tecnico di radiologia medica 2026: regime fiscale, contributi e fatturazione

Il TSRM — Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e’ una professione sanitaria regolamentata dalla Legge 251/2000 e soggetta all’Ordine TSRM PSTRP (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione) istituito dalla Legge 3/2018. Nonostante il riconoscimento ordinistico, il TSRM non ha una cassa previdenziale di categoria dedicata: i contributi vanno versati alla Gestione Separata INPS.

Questa guida e’ pensata per i TSRM che valutano o hanno gia’ avviato l’attivita’ libero-professionale parallela o esclusiva rispetto al lavoro dipendente SSN. Chiarisce il codice ATECO corretto, le aliquote contributive 2026, il regime fiscale piu’ conveniente e gli obblighi di fatturazione specifici del settore sanitario.

Il TSRM: chi e’ e cosa fa da libero professionista

Il TSRM opera nel campo della diagnostica per immagini (radiologia, TC, risonanza magnetica, ecografia), della radioterapia e della medicina nucleare. E’ responsabile dell’esecuzione degli esami strumentali prescritti dal medico radiologo, nel rispetto dei protocolli di radioprotezione e delle normative sulla sicurezza delle radiazioni ionizzanti.

Come libero professionista, il TSRM tipicamente opera:

  • In convenzione con studi radiologici privati o poliambulatori
  • Come sostituto di TSRM dipendenti in strutture private
  • In consulenza per strutture che non hanno TSRM dipendenti (es. ambulatori osteopatici, studi odontoiatrici con RX)
  • In libera professione presso strutture accreditate con il SSN (intramoenia allargata)

A differenza del fisioterapista o dello psicologo, il TSRM raramente opera in modo del tutto autonomo verso il paziente finale: ha quasi sempre un medico radiologo di riferimento per i refertati. Questo non cambia la qualificazione fiscale: la prestazione tecnica del TSRM e’ comunque una prestazione sanitaria ai fini IVA e Sistema TS.

Codice ATECO per il TSRM libero professionista

Il codice ATECO corretto per il TSRM che esercita come libero professionista e’:

Codice ATECODescrizioneCoefficiente forfettario
86.90.29Altre attivita’ paramediche NCA78%

Il coefficiente del 78% si applica a tutte le professioni sanitarie, tecnico-scientifiche e assimilate nel regime forfettario. Questo significa che il TSRM in forfettario calcola l’imposta sostitutiva sull’imposta del 78% dei suoi compensi, non sull’intero importo fatturato.

Regime forfettario per il TSRM: parametri 2026

Il regime forfettario e’ la scelta ottimale per la maggioranza dei TSRM che avviano la libera professione. I parametri chiave 2026:

  • Soglia ricavi: fino a 85.000 euro/anno nell’anno precedente
  • Uscita immediata: se si superano 100.000 euro nello stesso anno
  • Causa ostativa dipendente: reddito da lavoro dipendente anno precedente superiore a 35.000 euro (L. 207/2024 — soglia elevata da 30.000 a 35.000 dal 2025)
  • Coefficiente redditività: 78%
  • Imposta sostitutiva: 15% (5% startup per i primi 5 anni)

Caso tipico TSRM dipendente SSN + libera professione: un TSRM che lavora in ospedale con stipendio di 28.000 euro lordi + 15.000 euro di compensi da libera professione. Stipendio inferiore a 35.000 euro → nessuna causa ostativa → puo’ adottare il forfettario per la P.IVA. Reddito forfettario: 15.000 x 78% = 11.700 euro. Imposta sostitutiva: 1.755 euro (15%). Contributi GS INPS: 24% su 11.700 = 2.808 euro (aliquota ridotta perche’ ha gia’ INPS dipendenti).

Contributi previdenziali TSRM: Gestione Separata INPS

Il TSRM libero professionista non ha una cassa di categoria: i contributi si versano alla Gestione Separata INPS. Aliquote 2026:

  • 26,07% per TSRM con sola Partita IVA (nessuna altra copertura)
  • 24% per TSRM dipendente SSN + P.IVA (ha gia’ INPS dipendenti)

In regime forfettario e’ possibile optare per la riduzione del 35% dell’aliquota contributiva (L. 190/2014 c. 77). Con questa opzione l’aliquota effettiva scende a circa 16,95% (26,07% x 65%) o 15,60% (24% x 65%). La riduzione abbassa il costo contributivo corrente ma riduce il montante pensionistico futuro.

I contributi GS INPS si versano con F24: acconti a giugno (40%) e novembre (60%), saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per confronto con le altre professioni: Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026.

IVA e fatturazione per il TSRM

Le prestazioni tecniche del TSRM (esecuzione di esami radiologici, TC, RM, ecografia, radioterapia) sono qualificabili come prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72, se rese da un professionista abilitato nell’esercizio di una professione sanitaria soggetta a vigilanza.

In pratica:

  • In regime ordinario: fattura senza IVA, codice natura N4 (esente art. 10 n. 18 DPR 633/72)
  • In regime forfettario: fattura senza IVA, codice natura N2.2
  • Fatture verso strutture radiologiche (non persone fisiche): obbligo fattura elettronica SDI, nessun obbligo Sistema TS
  • Prestazioni verso persone fisiche: obbligo Sistema TS (codice SP) + documento commerciale o fattura SDI con tag TS

Nella pratica comune il TSRM libero professionista fattura principalmente a strutture (studi radiologici, poliambulatori), non direttamente al paziente. In questo caso l’obbligo Sistema TS non si attiva per le sue fatture (le trasmette la struttura). Ma se ha pazienti privati diretti, l’obbligo TS e’ suo.

L’Ordine TSRM PSTRP (Legge 3/2018)

La Legge 3/2018 ha istituito gli ordini professionali per 17 professioni sanitarie che ne erano prive, tra cui il TSRM. L’ordine di riferimento e’ l’Ordine TSRM PSTRP (che accorpa TSRM, Tecnici di Laboratorio Biomedico, Tecnici di Neurofisiopatologia, Tecnici Ortopedici, Logopedisti, Podologi, Ortottisti, Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Educatori Professionali, Tecnici della Prevenzione, Dietisti).

L’iscrizione all’albo e’ prerequisito per l’esercizio legale della professione, inclusa la libera professione. Per aprire la P.IVA da TSRM occorre essere regolarmente iscritti all’albo TSRM PSTRP della provincia di appartenenza.

Dipendente SSN vs libero professionista: differenze pratiche

AspettoTSRM dipendente SSNTSRM libero professionista
PrevidenzaINPS dipendenti (pensione SSN)GS INPS (26,07% o 24%)
IVANon si applica (non fattura)N4 (ordinario) o N2.2 (forfettario)
OrariContratto CCNL Comparto Sanita’Autonomo
Rischio economicoStipendio fissoVariabile con commesse
IntramoeniaPossibile con autorizzazioneN/A
RC professionaleCoperta dall’azienda SSNObbligatoria personale (L. 24/2017)

Il TSRM puo’ cumulare attivita’ dipendente SSN e libera professione, con il limite della causa ostativa forfettario (reddito dipendente < 35.000 euro per mantenere il forfettario) e dei vincoli contrattuali del CCNL sanitario sull'attivita' extramuraria.

Domande frequenti

Devo iscrivermi all’albo TSRM PSTRP prima di aprire la P.IVA?

Si. L’iscrizione all’albo TSRM PSTRP e’ obbligatoria per l’esercizio legale della professione, inclusa la libera professione. Senza iscrizione non si puo’ esercitare e non si ha la copertura legale per applicare l’esenzione IVA sanitaria.

La struttura per cui lavoro mi chiede di aprire P.IVA: e’ legale?

La richiesta e’ legale se il rapporto di lavoro e’ genuinamente autonomo (orari variabili, compenso a prestazione, assenza di vincolo gerarchico continuativo). Se invece si tratta di un rapporto parasubordinato mascherato da P.IVA (orari fissi, dipendenza gerarchica, continuita’ esclusiva), si e’ in presenza di un rapporto di lavoro subordinato mascherato, che espone la struttura a sanzioni. In caso di dubbio, consulta un consulente del lavoro.

Posso avere più clienti contemporaneamente come TSRM libero professionista?

Si. Il TSRM libero professionista puo’ lavorare per piu’ strutture contemporaneamente: piu’ studi radiologici, poliambulatori, cliniche private. Anzi, avere piu’ clienti e’ un indicatore di genuinita’ del rapporto di lavoro autonomo rispetto a rapporti monocommittenza che possono essere riqualificati come subordinati.

Conclusione

Il TSRM che apre la Partita IVA nel 2026 ha un percorso abbastanza lineare: ATECO 86.90.29, Gestione Separata INPS, regime forfettario quasi sempre conveniente nella fase iniziale, esenzione IVA per le prestazioni sanitarie. La complessita’ principale e’ nella gestione del cumulo con il lavoro dipendente SSN e nel rispetto della causa ostativa forfettario.

Per apertura P.IVA, dichiarazione dei redditi e consulenza previdenziale come TSRM libero professionista, CAF Centro Fiscale offre supporto personalizzato. Richiedi un preventivo senza impegno.

Leggi anche: Hub Professionisti Sanitari 2026, Partita IVA Fisioterapista, Contributi previdenziali sanitari, Partita IVA Logopedista.

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Luglio 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-18 09:00:002026-06-14 18:38:55Partita IVA TSRM tecnico radiologia 2026: regime, contributi e fatturazione
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Novita Regime Forfettario 2026: Tutte le Modifiche della Legge di Bilancio

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La Legge di Bilancio 2026 ha confermato l’impianto generale del regime forfettario, introducendo alcune modifiche puntuali che ogni partita IVA deve conoscere. Nessuna rivoluzione, ma aggiustamenti che incidono sui limiti, sulle cause ostative e sugli adempimenti dichiarativi del 2026.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutte le novita confermate per il 2026, le aspettative non andate a buon fine, le aliquote aggiornate e gli esempi pratici di calcolo delle imposte. La fonte normativa principale e la Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 207), integrata dalle ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e dalle circolari INPS sui contributi.

Indice dei contenuti

  1. Cosa cambia nel regime forfettario nel 2026
  2. Limite ricavi 85.000 euro: confermato
  3. Limite 30.000 euro reddito da lavoro dipendente
  4. Aliquota 5% startup: requisiti e cause ostative
  5. Aliquota 15% standard e coefficienti di redditivita
  6. Limite spese personale ridotto a 20.000 euro
  7. Limite investimenti strumentali e fattura elettronica
  8. Novita aspettate ma non confermate
  9. Impatto pratico per categorie di professionisti
  10. Calcolo tasse 2026: esempi pratici
  11. Cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2026
  12. Adempimenti 2026: scadenze e modelli
  13. Aliquote contributive INPS 2026
  14. FAQ

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Cosa cambia nel regime forfettario nel 2026

La Legge di Bilancio 2026 non ha stravolto il regime forfettario: la struttura introdotta dalla legge 190/2014 e le modifiche del 2023-2024 restano l’ossatura di base. Le novita riguardano principalmente:

  • Conferma del limite ricavi a 85.000 euro (non e stato innalzato a 100.000 come ipotizzato in alcune bozze)
  • Conferma del limite 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente come causa ostativa
  • Conferma dell’aliquota agevolata 5% per i primi 5 anni di nuova attivita
  • Riduzione del limite spese personale da 30.000 a 20.000 euro lordi (gia in vigore dal 2025, riconfermato per il 2026)
  • Adeguamento del Modello Redditi PF 2026 con quadro LM aggiornato
  • Esonero esterometro riconfermato per i forfettari

Le aliquote contributive INPS Gestione Separata, Artigiani e Commercianti restano invariate rispetto al 2025. Anche le cause ostative strutturali (partecipazione in societa di persone, controllo SRL, ex datore di lavoro) sono confermate senza modifiche.

Limite ricavi 85.000 euro: confermato per il 2026

Il limite di ricavi e compensi per accedere e mantenere il regime forfettario resta a 85.000 euro annui. La Legge di Bilancio 2026 ha smentito l’ipotesi (circolata in fase di discussione parlamentare) di un innalzamento a 100.000 euro.

Resta in vigore il meccanismo della doppia soglia introdotto dalla Legge di Bilancio 2023:

SogliaEffettoQuando esce dal regime
Ricavi fino a 85.000 euroPermanenza nel forfettarioNessuna uscita
Ricavi tra 85.001 e 100.000 euroUscita ordinariaDall’anno successivo
Ricavi oltre 100.000 euroUscita immediataDallo stesso anno: ricalcolo IVA su tutte le fatture

Esempio pratico: un consulente forfettario fattura nel 2026 per 87.000 euro. Resta nel regime per tutto il 2026, ma dal 1 gennaio 2027 passa al regime ordinario o semplificato. Se invece fattura 105.000 euro, esce immediatamente: deve ricalcolare l’IVA su tutte le fatture emesse nell’anno e applicare l’IRPEF a scaglioni.

Limite 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente

Il limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente o assimilato percepito nell’anno precedente resta una causa ostativa per accedere o restare nel regime forfettario. Confermato dalla Legge di Bilancio 2026 senza modifiche.

La causa ostativa non si applica se il rapporto di lavoro dipendente e cessato. Quindi un dipendente che ha guadagnato 35.000 euro nel 2025 e si e licenziato nel dicembre 2025 puo aprire una P.IVA in regime forfettario nel 2026.

Attenzione: il limite si calcola sul reddito imponibile da lavoro dipendente (rigo C5 del 730 o RC del modello Redditi), non sul lordo in busta paga. Anche pensioni e indennita NASPI rientrano nel calcolo.

Aliquota 5% startup: requisiti e cause ostative

La Legge di Bilancio 2026 conferma l’aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni di nuova attivita. Era circolata l’ipotesi di un’estensione a 7 anni: non e stata accolta.

I requisiti per accedere al 5% sono:

  • Nuova attivita effettiva: il contribuente non deve aver svolto, nei 3 anni precedenti, attivita artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • No prosecuzione: l’attivita non deve costituire mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusa la pratica obbligatoria per esercitare la professione)
  • Limite ricavi prosecuzione: se l’attivita e prosecuzione di una precedente, l’ammontare dei ricavi nell’anno precedente deve essere stato inferiore al limite forfettario

Causa ostativa specifica del 5%: non si puo applicare l’aliquota agevolata se il contribuente fattura prevalentemente al proprio ex datore di lavoro (o a soggetti riconducibili). Il riferimento e l’ultimo biennio di lavoro dipendente.

Esempio: un grafico licenziatosi a giugno 2025 apre P.IVA forfettaria a luglio 2025. Se nel 2026 oltre il 50% del fatturato proviene dall’ex azienda, perde il 5% e applica il 15%. La verifica si fa anno per anno.

Aliquota 15% standard e coefficienti di redditivita

L’aliquota standard del 15% resta invariata anche per il 2026. Si applica:

  • A chi non ha i requisiti per il 5%
  • Dopo i primi 5 anni di attivita per chi era partito con il 5%
  • A chi rientra dopo essere uscito dal regime

I coefficienti di redditivita per categoria ATECO sono confermati senza modifiche dalla Legge di Bilancio 2026:

CategoriaCoefficienteEsempi
Industrie alimentari e bevande40%Pasticcerie, gelaterie
Commercio all’ingrosso e dettaglio40%Negozi, e-commerce
Commercio ambulante alimentari40%Mercati alimentari
Commercio ambulante altri prodotti54%Mercati abbigliamento
Costruzioni e immobili86%Edilizia, agenzie immobiliari
Intermediari del commercio62%Procacciatori d’affari, agenti
Attivita di servizi alberghieri e ristorazione40%B&B, ristoranti, bar
Attivita professionali, scientifiche, tecniche78%Avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti
Altre attivita economiche67%Categorie residuali

Il coefficiente serve per calcolare il reddito imponibile forfettario: si applica ai ricavi/compensi e si ottiene la base su cui calcolare prima i contributi INPS e poi l’imposta sostitutiva (5% o 15%).

Limite spese personale ridotto a 20.000 euro

Una delle modifiche piu rilevanti gia introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e confermata per il 2026 e la riduzione del limite di spese per personale e collaboratori dai precedenti 30.000 euro ai nuovi 20.000 euro lordi annui.

Si tratta di una causa ostativa: chi nell’anno precedente ha sostenuto spese per personale superiori a 20.000 euro lordi non puo accedere o restare nel regime forfettario.

Il calcolo dei 20.000 euro include:

  • Lavoro dipendente: stipendi lordi pagati a dipendenti
  • Co.co.co.: collaborazioni coordinate e continuative
  • Lavoro accessorio: voucher, prestazioni occasionali
  • Utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
  • Prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o suoi familiari (per imprese familiari)

Non si conteggiano le prestazioni occasionali pure (sotto 5.000 euro l’anno) e le consulenze professionali con P.IVA.

Esempio: un artigiano forfettario con un dipendente part-time da 18.000 euro lordi annui resta nel regime. Se assume un secondo collaboratore, supera i 20.000 e l’anno successivo esce dal forfettario.

Limite investimenti strumentali e fattura elettronica

Il limite di 20.000 euro per gli investimenti in beni strumentali nei 3 anni precedenti resta invariato per il 2026. La verifica si fa al lordo degli ammortamenti, considerando il costo di acquisto.

Cosa rientra nel calcolo:

  • Beni strumentali nuovi e usati di proprieta
  • Beni in locazione finanziaria (al valore di acquisto)
  • Leasing operativo e noleggio: si conteggia il canone annuo
  • Auto: 50% del valore per uso promiscuo

Sulla fatturazione elettronica, dal 2024 e obbligatoria per tutti i forfettari senza eccezioni: la storica esenzione e definitivamente terminata. Ogni fattura deve essere emessa in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

Resta confermato l’esonero dall’esterometro (comunicazione operazioni transfrontaliere) per i forfettari sotto la soglia di 25.000 euro di ricavi nell’anno precedente. Sopra questa soglia, l’obbligo si estende e va effettuata la trasmissione XML al SDI per le operazioni con l’estero.

Sul bollo virtuale per le fatture sopra 77,47 euro la gestione resta trimestrale: l’Agenzia delle Entrate genera l’avviso F24 e il pagamento avviene entro il 30 del mese successivo a ciascun trimestre.

Novita aspettate ma non confermate dalla Legge di Bilancio 2026

Durante l’iter parlamentare erano state ipotizzate diverse modifiche al regime forfettario. Nessuna di queste e stata accolta nel testo finale della Legge di Bilancio 2026:

  • Innalzamento del limite a 100.000 euro: respinto. Il tetto resta a 85.000 euro
  • Estensione dell’aliquota 5% a 7 anni: respinta. Restano 5 anni
  • Riduzione delle aliquote contributive INPS Gestione Separata: non prevista. Aliquote invariate
  • Sgravio contributivo strutturale per nuovi forfettari: non confermato (resta solo il taglio del 50% per artigiani e commercianti, prorogato fino al 2026)
  • Nuovo coefficiente per influencer e creator digitali: non introdotto. Si applica il 78% (codice ATECO 73.11.02 o similari)

L’unica conferma rilevante a favore dei forfettari artigiani e commercianti e la proroga della riduzione contributiva del 35% sui contributi INPS, che resta in vigore per il 2026 su richiesta da inoltrare entro il 28 febbraio 2026.

Impatto pratico per categorie di professionisti

Professionisti (coefficiente 78%)

Avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, psicologi, consulenti: nessuna modifica diretta. Il coefficiente 78% resta invariato. Chi e iscritto a Cassa Professionale (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAP, ecc.) versa secondo i regolamenti delle rispettive casse, mentre chi e in Gestione Separata INPS applica le aliquote 26,07% / 24%.

Artigiani e commercianti (coefficiente 40%)

Per artigiani e commercianti la riduzione del limite spese personale a 20.000 euro e la novita piu impattante. Una bottega che impiega un dipendente e un collaboratore familiare puo facilmente superare la soglia. La riduzione contributiva del 35% resta confermata anche per il 2026.

Influencer, content creator e digital workers

Nessuna novita specifica. Si applicano le regole generali. Il codice ATECO piu utilizzato e il 73.11.02 (attivita di influencer e creator) con coefficiente 78%. La causa ostativa “ex datore di lavoro” puo riguardare chi era prima dipendente e ora lavora come freelance per la stessa azienda.

Calcolo tasse 2026: due esempi pratici

Esempio 1: consulente con 30.000 euro di compensi (5% startup)

Consulente al primo anno di attivita, codice ATECO professionale (78%), iscritto a Gestione Separata INPS:

Compensi lordi 202630.000 euro
Coefficiente redditivita 78%23.400 euro
Contributi INPS Gestione Separata 26,07%6.100 euro
Reddito imponibile (23.400 – 6.100)17.300 euro
Imposta sostitutiva 5%865 euro
Totale tasse + contributi6.965 euro
Netto annuo23.035 euro

Esempio 2: professionista con 60.000 euro di compensi (15% standard)

Stesso profilo, sesto anno di attivita (decade il 5%), 60.000 euro di compensi:

Compensi lordi 202660.000 euro
Coefficiente redditivita 78%46.800 euro
Contributi INPS Gestione Separata 26,07%12.200 euro
Reddito imponibile (46.800 – 12.200)34.600 euro
Imposta sostitutiva 15%5.190 euro
Totale tasse + contributi17.390 euro
Netto annuo42.610 euro

I valori sono indicativi. Per un calcolo personalizzato considerando contributi gia versati, deduzioni e situazioni specifiche, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza dedicata.

Cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2026 (per redditi 2025)

Il Modello Redditi PF 2026 (per i redditi prodotti nel 2025) presenta alcuni adeguamenti tecnici nei quadri rilevanti per i forfettari.

Quadro LM (regime forfettario)

Il quadro LM e stato aggiornato per recepire le verifiche sul nuovo limite spese personale di 20.000 euro. La sezione I (regime forfettario) richiede l’indicazione di:

  • Codice ATECO e coefficiente di redditivita
  • Ricavi/compensi 2025
  • Reddito determinato forfettariamente
  • Contributi previdenziali deducibili
  • Imposta sostitutiva (5% o 15%)
  • Acconti versati

Quadro RW (monitoraggio attivita estere e crypto)

Anche i forfettari devono compilare il quadro RW se detengono cryptovalute, conti esteri, immobili all’estero o altre attivita finanziarie estere. La novita 2026 riguarda l’IVAFE su crypto e l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (33% dal 2026).

Quadro RT (capital gain)

Il quadro RT serve per dichiarare plusvalenze su cessioni di partecipazioni, titoli e crypto. Il regime forfettario e separato: il quadro LM non assorbe le plusvalenze finanziarie, che vanno tassate autonomamente.

Adempimenti 2026: scadenze e modelli

Gli adempimenti 2026 per i forfettari sono semplificati ma non assenti. Ecco la mappa completa:

AdempimentoQuandoNote
Versamenti F24 (saldo 2025 + acconto 2026)30 giugno 2026 (rateizzabile)Codice tributo 1790 (5%) o 1791 (15%)
Modello Redditi PF 202630 ottobre 2026 (telematico)Quadro LM obbligatorio
LIPE (liquidazioni IVA periodiche)NON DOVUTAForfettari esonerati
Modello 77031 ottobre 2026SOLO se sostituti d’imposta (con dipendenti)
Certificazione Unica (CU)31 marzo 2026SOLO se sostituti d’imposta
Bollo virtuale fattureTrimestraleAvviso automatico Agenzia Entrate
Comunicazione esterometroTrimestrale (se obbligati)Esonero sotto 25.000 euro ricavi

Il forfettario non ha l’obbligo di presentare il modello IVA annuale, le LIPE, lo spesometro e la dichiarazione IRAP. Resta esonerato anche dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilita).

Aliquote contributive INPS 2026 (invariate)

Le aliquote contributive INPS per il 2026 restano allineate a quelle del 2025. Confermate dalla Legge di Bilancio e dalla circolare INPS di inizio anno:

GestioneAliquota 2026Note
Gestione Separata – professionisti senza altra cassa26,07%25% IVS + 1,07% prestazioni
Gestione Separata – pensionati o gia coperti24%Senza aliquota aggiuntiva
Artigiani24,48%Riduzione 35% per forfettari su richiesta
Commercianti24,48% + 0,48 indennitaRiduzione 35% per forfettari su richiesta

Per artigiani e commercianti forfettari, la riduzione contributiva del 35% e prorogata fino al 2026 e va richiesta entro il 28 febbraio 2026 tramite il portale “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”.

FAQ – Domande frequenti

1. Il limite di 85.000 euro sara aumentato a 100.000 euro nel 2026?

No. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il limite a 85.000 euro. La soglia di 100.000 euro resta come “uscita immediata” con ricalcolo IVA, non come nuovo tetto di accesso.

2. L’aliquota 5% per le startup e stata estesa a 7 anni?

No. Resta confermata per i primi 5 anni di nuova attivita. L’estensione a 7 anni era stata ipotizzata in fase di discussione parlamentare ma non e entrata nel testo finale.

3. Come si calcolano i 20.000 euro di limite spese personale?

Si sommano dipendenti (lordo busta paga), co.co.co., voucher di lavoro accessorio, utili agli associati con apporto di solo lavoro e prestazioni di familiari nelle imprese familiari. Non si conteggiano consulenze con P.IVA e prestazioni occasionali sotto 5.000 euro.

4. Devo emettere fattura elettronica anche se sono forfettario?

Si. Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria per tutti i forfettari, senza eccezioni di soglia. L’emissione avviene tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

5. Posso restare nel forfettario se ho 32.000 euro di reddito da pensione?

No. La pensione rientra nei redditi da lavoro dipendente o assimilati ai fini della causa ostativa. Sopra i 30.000 euro non e possibile applicare il regime forfettario.

6. Devo presentare LIPE o modello IVA come forfettario?

No. I forfettari sono esonerati da LIPE, modello IVA annuale, spesometro, ISA e IRAP. Devono solo presentare il Modello Redditi PF con quadro LM e versare imposta sostitutiva e contributi.

7. Quando si paga il bollo virtuale sulle fatture forfettarie?

Trimestralmente: l’Agenzia delle Entrate genera l’avviso F24 entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Il pagamento va fatto entro il 30 dello stesso mese. Si applica alle fatture sopra 77,47 euro non soggette a IVA.

Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario 2026?

Il regime forfettario resta uno strumento conveniente per partite IVA con ricavi entro 85.000 euro, ma le novita 2026 (limite spese personale, fattura elettronica obbligatoria, adempimenti dichiarativi) richiedono una pianificazione attenta per evitare uscite forzate o errori in dichiarazione.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza personalizzata per partite IVA in regime forfettario:

  • Verifica requisiti e cause ostative per accesso o permanenza
  • Calcolo previsionale di tasse e contributi 2026
  • Compilazione e invio del Modello Redditi PF con quadro LM
  • Gestione fatturazione elettronica e bollo virtuale
  • Pratiche di richiesta riduzione contributiva 35% per artigiani e commercianti
  • Consulenza su passaggio da forfettario a contabilita semplificata o ordinaria

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Luglio 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-18 08:00:002026-05-24 09:54:32Novita Regime Forfettario 2026: Tutte le Modifiche della Legge di Bilancio
Logopedisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Logopedista in regime forfettario: gestione fiscale 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aggiornamento del 4 settembre 2026 – Rettifica

Una versione precedente di questo articolo indicava erroneamente l’iscrizione obbligatoria all’ENPAPI per i logopedisti. Il logopedista libero professionista, privo di cassa di categoria, è iscritto alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995): l’ENPAPI è riservato a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari (interpello Min. Lavoro n. 1/2024). Aliquota 2026: 26,07% (circolare INPS n. 8/2026).

Logopedista in regime forfettario: gestione fiscale 2026

Il logopedista in regime forfettario gode di una fiscalita’ semplificata ma deve rispettare una serie di adempimenti specifici della professione sanitaria: dal sistema TS (Tessera Sanitaria) per la trasmissione dei dati al fisco, ai contributi previdenziali della Gestione Separata INPS, fino alle regole sulla fatturazione elettronica. Questa guida risponde a tutte le domande pratiche per il 2026.

Il regime forfettario per logopedisti: requisiti e vantaggi

Il regime forfettario (Legge 190/2014 e successive modificazioni) e’ accessibile ai logopedisti che rispettano le condizioni generali:

  • Ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euro
  • Non essere soci di societa’ di persone, associazioni professionali o imprese familiari
  • Non aver percepito redditi di lavoro dipendente/assimilato superiori a 30.000 euro nell’anno precedente
  • Non applicare regimi speciali IVA

Per i logopedisti il regime e’ particolarmente vantaggioso perche’ l’attivita’ sanitaria e’ esente IVA ex art. 10 c. 1 n. 18 del DPR 633/1972: anche in regime ordinario non si applica IVA sulle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione. Il forfettario aggiunge il vantaggio della tassazione sostitutiva semplificata.

Coefficiente di redditivita’: il 78% per il logopedista

Il coefficiente di redditivita’ del 78% si applica ai logopedisti che operano con codice ATECO 86.90.30 (altre attivita’ paramediche indipendenti). Questo e’ il coefficiente previsto dall’allegato alla Legge 190/2014 per la categoria delle attivita’ sanitarie e sociosanitarie a libera professione.

Come funziona:

  • Reddito imponibile = Ricavi x 78%
  • Sul reddito imponibile si applica l’aliquota sostitutiva: 5% per i primi 5 anni di attivita’; 15% dal sesto anno in poi
  • Il restante 22% si considera forfettariamente destinato alle spese (non deducibili analiticamente)

Esempio pratico: un logopedista con ricavi annui di 40.000 euro paga:

  • Reddito imponibile: 40.000 x 78% = 31.200 euro
  • Imposta sostitutiva (regime avviato): 31.200 x 15% = 4.680 euro
  • Risparmio rispetto all’IRPEF ordinaria: significativo, soprattutto per redditi nella fascia 28.000-50.000 euro

Sistema TS obbligatorio per i logopedisti

Uno degli adempimenti piu’ importanti e specifici per i professionisti sanitari e’ la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il logopedista e’ soggetto all’obbligo di trasmissione telematica delle spese sanitarie al sistema TS se le sue prestazioni rientrano tra quelle detraibili al 19% dal paziente (spese per prestazioni di logopedia previste dall’art. 15 c. 1 lett. c) del TUIR). La trasmissione avviene:

  • Semestrale: entro il 31 gennaio per il semestre luglio-dicembre dell’anno precedente; entro il 30 settembre per il semestre gennaio-giugno
  • Tramite il portale Sistema TS (sistemats.it) con credenziali CNS/SPID/CIE
  • Indicando per ogni documento fiscale emesso: codice fiscale del paziente, data, importo, tipo di spesa

Attenzione per i forfettari: anche chi e’ in regime forfettario deve trasmettere i dati al Sistema TS se emette ricevute o fatture per prestazioni sanitarie detraibili. L’esonero dalla fatturazione elettronica (per i forfettari sotto i 25.000 euro di ricavi fino a fine 2024, poi solo sopra 25.000 con regime transitorio) non esime dall’obbligo TS.

Fatturazione elettronica per logopedisti forfettari

Dal 1° gennaio 2024, la fatturazione elettronica e’ obbligatoria per tutti i forfettari, senza soglie minime di ricavi. Tuttavia, i professionisti sanitari che trasmettono dati al Sistema TS godono di un regime particolare:

  • Esonero dalla fattura elettronica per le prestazioni rese a persone fisiche (pazienti privati) quando i relativi dati vengono trasmessi al Sistema TS. In questo caso il documento fiscale puo’ rimanere in forma cartacea (ricevuta o fattura cartacea)
  • Fattura elettronica obbligatoria per le prestazioni rese a soggetti IVA (aziende, enti) che non vengono trasmesse al sistema TS, e per le prestazioni rese al SSN o a strutture convenzionate

Questo esonero parziale e’ previsto dal D.Lgs. 127/2015 come modificato, e confermato per i professionisti sanitari dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Contributi INPS Gestione Separata per il logopedista forfettario

I logopedisti liberi professionisti sono iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995), il regime residuale per i lavoratori autonomi privi di cassa di categoria. Non si iscrivono all’ENPAPI, che e’ riservato a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari (interpello Ministero del Lavoro n. 1/2024).

Per i logopedisti in regime forfettario i contributi INPS si calcolano sul reddito imponibile forfettario (ricavi x 78%):

  • Aliquota contributiva: 26,07% per il 2026 (circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026) per i professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria; 24% per pensionati o gia’ assicurati altrove. In regime forfettario si puo’ chiedere la riduzione del 35%
  • Contributo minimo: non esiste un minimale contributivo fisso come per artigiani/commercianti; si versa solo sul reddito effettivo
  • Scadenza versamento: in acconto (30 giugno e 30 novembre) e a saldo (entro il termine della dichiarazione dei redditi)

Nota: verifica sempre la tua posizione con il tuo CAF/commercialista, in particolare se svolgi anche lavoro dipendente (aliquota ridotta 24%).

Codice ATECO per il logopedista

Il codice ATECO corretto per l’attivita’ di logopedia libero-professionale e’ il 86.90.30 – Attivita’ dei fisioterapisti, degli osteopati e di altri professionisti paramedici (nella classificazione ATECO 2007/2022).

Alcune fonti riportano anche il 86.90.09 (altre attivita’ per la salute dell’uomo non classificate altrove) come alternativa. E’ importante indicare il codice ATECO corretto all’apertura della partita IVA, poiche’ influisce sul coefficiente di redditivita’ e sull’appartenenza alla gestione previdenziale.

Adempimenti pratici per il logopedista forfettario nel 2026

Riepilogo degli adempimenti principali:

  1. Apertura partita IVA con codice ATECO 86.90.30 e iscrizione alla Gestione Separata INPS
  2. Emissione ricevute/fatture con dicitura “Operazione esente IVA ex art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/1972” e “Regime forfettario – non applica ritenuta d’acconto”
  3. Trasmissione dati Sistema TS semestralmente (31 gennaio e 30 settembre)
  4. Dichiarazione redditi tramite Modello Redditi PF con quadro LM (regime forfettario)
  5. Versamento contributi INPS in acconto (30 giugno / 30 novembre) e saldo
  6. Fatturazione elettronica per prestazioni a soggetti IVA non soggette a sistema TS

Logopedista: dipendente SSN e libero professionista

Molti logopedisti svolgono sia attivita’ dipendente (ospedali, ASL, IRCCS) sia attivita’ libero-professionale in studio. In questo caso:

  • Il regime forfettario e’ accessibile solo se il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non supera i 30.000 euro lordi
  • I contributi previdenziali del dipendente vanno all’INPS; quelli del libero professionista alla Gestione Separata
  • E’ fondamentale verificare con il proprio datore di lavoro se esistono clausole di esclusiva che vietano l’attivita’ libero-professionale esterna

FAQ: domande frequenti sul logopedista forfettario

Il logopedista forfettario deve iscriversi all’albo?

Si’. Per esercitare legalmente la professione di logopedista in Italia e’ obbligatoria l’iscrizione all’Ordine TSRM e PSTRP (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione). L’iscrizione e’ indipendente dal regime fiscale scelto.

Posso emettere solo ricevute e non fatture?

Per i pazienti privati (persone fisiche), il logopedista forfettario puo’ emettere ricevute fiscali se trasmette i dati al Sistema TS. Per le prestazioni a soggetti IVA e’ obbligatoria la fattura (elettronica se il committente e’ soggetto IVA).

Come si calcola l’acconto INPS?

L’acconto INPS Gestione Separata si calcola sul reddito imponibile dell’anno precedente (o stimato per il primo anno). Il 40% entro il 30 giugno, il 60% entro il 30 novembre, salvo il metodo storico o previsionale consentiti dalla normativa INPS.

Conclusione

Il regime forfettario per logopedisti nel 2026 offre vantaggi fiscali significativi, ma richiede attenzione agli adempimenti specifici della professione sanitaria: sistema TS, esonero parziale dalla fatturazione elettronica, e contributi alla Gestione Separata INPS. Affidarsi a un CAF o a un commercialista esperto di professioni sanitarie e’ la scelta piu’ sicura per non commettere errori.

Luglio 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-17 08:30:002026-09-04 12:15:50Logopedista in regime forfettario: gestione fiscale 2026
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Imposta sostitutiva 2026: quando la tassazione ordinaria è più conveniente

Regime Forfettario 2026 limiti e controlli

Se sei un lavoratore autonomo o una partita IVA in regime forfettario, probabilmente ti sei chiesto almeno una volta: conviene davvero pagare l’imposta sostitutiva del 15% o, in certi casi, sarebbe meglio passare alla tassazione ordinaria IRPEF? La risposta non è sempre scontata e dipende da molti fattori: il tuo reddito, le spese che sostieni, i carichi familiari, le detrazioni a cui hai diritto.

In questo articolo analizziamo nel dettaglio la differenza tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria nel 2026, con esempi pratici e tabelle comparative per aiutarti a capire qual è la scelta più conveniente per la tua situazione specifica.

Cos’è l’imposta sostitutiva: spiegazione semplice

L’imposta sostitutiva è una tassa unica che, come suggerisce il nome, sostituisce un insieme di imposte ordinarie. Nel caso del regime forfettario, l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività nei primi 5 anni) sostituisce tre imposte che altrimenti dovresti pagare separatamente:

  • IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)
  • Addizionale regionale IRPEF
  • Addizionale comunale IRPEF

In pratica, invece di calcolare la tua aliquota marginale IRPEF, aggiungere le addizionali regionali (che variano da regione a regione, generalmente tra lo 0,7% e il 3,33%) e quella comunale, paghi un’unica aliquota fissa applicata sul reddito imponibile forfettizzato.

La base imponibile del forfettario non è il ricavo lordo, ma il reddito imponibile calcolato applicando il coefficiente di redditività alla tipologia di attività svolta. Per esempio, un professionista (commercialista, avvocato, consulente) con coefficiente del 78% che incassa 50.000 euro di ricavi paga l’imposta sostitutiva su 39.000 euro (50.000 × 78%), non sull’intero importo.

Come funziona la tassazione ordinaria IRPEF 2026

Chi non è in regime forfettario — oppure ha superato i limiti di ricavi (85.000 euro annui, con uscita immediata a 100.000 euro) — entra nella tassazione ordinaria IRPEF. Questo sistema è basato su scaglioni progressivi: più guadagni, più alta è l’aliquota marginale che si applica sulla parte di reddito che supera la soglia.

Dal 2024, con la riforma IRPEF (D.Lgs. 216/2023), gli scaglioni sono stati ridotti da quattro a tre:

Scaglione di redditoAliquota IRPEF 2026
Da 0 a 28.000 euro23%
Da 28.001 a 50.000 euro35%
Oltre 50.000 euro43%

A questi scaglioni si aggiungono le addizionali regionali e comunali che, in media, portano la pressione fiscale effettiva a circa 1-3 punti percentuali in più. Tuttavia, chi è in regime ordinario può beneficiare di numerose detrazioni e deduzioni che abbassano la base imponibile o direttamente l’imposta dovuta: spese mediche, interessi sul mutuo prima casa, figli a carico, spese per istruzione, bonus edilizi e molto altro.

Confronto diretto: imposta sostitutiva vs IRPEF ordinaria

Vediamo ora un confronto pratico tra i due sistemi, partendo da alcune premesse fondamentali.

Nel regime forfettario:

  • L’imposta è fissa al 15% (o 5% per i primi 5 anni di nuova attività)
  • Si applica sul reddito forfettizzato (ricavi × coefficiente di redditività)
  • Non si possono dedurre le spese effettive sostenute
  • Non si beneficia di detrazioni IRPEF (mutuo, spese mediche, figli, ecc.)
  • I contributi INPS si deducono integralmente dal reddito imponibile
  • Non si applica l’IRAP (salvo casi specifici di utilizzo di lavoro dipendente)

Nel regime ordinario:

  • L’imposta è progressiva secondo gli scaglioni IRPEF (23%, 35%, 43%)
  • Si deducono le spese professionali effettive (cancelleria, software, affitti, trasferte, ecc.)
  • Si beneficia di tutte le detrazioni IRPEF: spese mediche, interessi mutuo, figli a carico, ecc.
  • Si pagano le addizionali regionale e comunale
  • Potrebbe applicarsi l’IRAP per alcune categorie

Esempio pratico 1: Consulente con ricavi 40.000 euro

Supponiamo che Marco sia un consulente informatico con ricavi annui di 40.000 euro e coefficiente di redditività del 78%. Ha spese professionali effettive di circa 5.000 euro l’anno, un mutuo sulla prima casa, due figli a carico e spese mediche per 2.000 euro.

VoceRegime ForfettarioRegime Ordinario
Ricavi40.000 €40.000 €
Reddito imponibile (ante contributi)31.200 € (40.000 × 78%)35.000 € (40.000 – 5.000 spese)
Contributi INPS (Gestione Separata 26,07%)~8.134 € (dedotti da imponibile)~8.134 € (dedotti da reddito)
Reddito imponibile finale23.066 €26.866 €
Imposta sul reddito3.460 € (15% su 23.066)~6.179 € (IRPEF scaglioni)
Addizionali regionali/comunali0~600 €
Detrazioni (mutuo, figli, spese mediche)0-2.400 € (stima)
Imposta netta dovuta~3.460 €~4.379 €

In questo esempio, il regime forfettario risulta più conveniente di circa 900 euro l’anno. Tuttavia, se Marco avesse detrazioni molto più elevate (ad esempio un mutuo importante, tre figli, o spese mediche significative), il vantaggio del forfettario potrebbe ridursi o addirittura invertirsi.

Quando la tassazione ordinaria può essere più conveniente

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, non sempre l’imposta sostitutiva al 15% è la scelta ottimale. Esistono alcune situazioni specifiche in cui la tassazione IRPEF ordinaria può risultare più vantaggiosa. Ecco le più comuni.

1. Spese professionali elevate e reali

Il regime forfettario non consente di dedurre le spese professionali effettive: vengono sostituite dal coefficiente di redditività che, nella migliore delle ipotesi, presume una quota di spese del 22% (per i professionisti con coefficiente 78%). Se le tue spese reali sono significativamente superiori alla quota forfettizzata — per esempio sei un fotografo con molte attrezzature, un medico con uno studio attrezzato, un artigiano con materiali costosi — il regime ordinario ti permette di dedurre l’eccedenza abbassando la base imponibile effettiva.

Esempio: Un architetto con ricavi di 60.000 euro ha spese effettive di 20.000 euro (affitto studio, software, trasferte, assicurazione professionale). Con il forfettario, il reddito imponibile è 60.000 × 78% = 46.800 euro. Con l’ordinario è 60.000 – 20.000 = 40.000 euro. La differenza di base imponibile è 6.800 euro, che all’aliquota ordinaria del 23% vale circa 1.564 euro di risparmio.

2. Detrazioni IRPEF molto elevate

Chi ha un mutuo consistente sulla prima casa, numerosi figli a carico, spese mediche significative, spese per istruzione o bonus edilizi importanti, nel regime ordinario può portare in detrazione queste voci direttamente dall’imposta dovuta. Nel regime forfettario, invece, nessuna di queste detrazioni è applicabile.

Le principali detrazioni che si perdono nel forfettario includono:

  • Interessi passivi sul mutuo prima casa (detrazione 19% su max 4.000 euro = fino a 760 euro/anno)
  • Spese mediche e sanitarie (detrazione 19% sulla parte eccedente 129,11 euro)
  • Detrazione per figli a carico oltre 21 anni (950 euro per figlio)
  • Spese per istruzione (rette scolastiche, università)
  • Contributi a fondi pensione integrativi (deducibili fino a 5.164,57 euro)
  • Bonus ristrutturazioni e riqualificazione energetica

Se la somma delle detrazioni a cui hai diritto supera la differenza di imposta tra i due regimi, il regime ordinario diventa più conveniente.

3. Redditi molto bassi: la no tax area

Per i lavoratori dipendenti esiste la cosiddetta “no tax area”: una fascia di reddito esente da IRPEF grazie alle detrazioni automatiche per lavoro dipendente. Analogamente, anche per i lavoratori autonomi esistono detrazioni di base che, con redditi molto bassi, possono azzerare o ridurre drasticamente l’IRPEF dovuta in regime ordinario.

Se il tuo reddito annuo è molto contenuto (indicativamente sotto i 12.000-15.000 euro), la tassazione effettiva in regime ordinario potrebbe risultare inferiore al 15% dell’imposta sostitutiva forfettaria, grazie alle detrazioni per lavoro autonomo e familiari.

Esempio pratico 2: quando il regime ordinario vince

Prendiamo il caso di Laura, grafica freelance con ricavi di 45.000 euro, coefficiente 78%, ma con molte spese deducibili: affitto studio (6.000 euro/anno), software e abbonamenti professionali (3.000 euro), attrezzature (2.000 euro/anno), formazione (1.500 euro). Totale spese reali: 12.500 euro. Ha anche un mutuo sulla prima casa con interessi di 3.500 euro e tre figli a carico.

VoceRegime ForfettarioRegime Ordinario
Ricavi45.000 €45.000 €
Reddito ante contributi35.100 € (45.000 × 78%)32.500 € (45.000 – 12.500)
Contributi INPS (~26,07%)~9.151 €~8.473 €
Reddito imponibile netto25.949 €24.027 €
Imposta lorda sul reddito3.892 € (15%)~5.526 € (23% su 24.027)
Addizionali regionali/comunali0~550 €
Detrazioni: mutuo (19% × 3.500)0-665 €
Detrazioni: 3 figli a carico (950 × 3)0-2.850 €
Altre detrazioni stimate0-400 €
Imposta netta totale3.892 €2.161 €

In questo scenario, la tassazione ordinaria fa risparmiare a Laura circa 1.731 euro l’anno. Il regime forfettario, apparentemente più semplice e con aliquota più bassa, in realtà comporta un onere fiscale significativamente maggiore per chi ha figli numerosi e mutuo.

Il fattore contributi INPS nel confronto

Un elemento spesso trascurato nel confronto è il trattamento dei contributi INPS. In entrambi i regimi, i contributi INPS sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell’imposta. Tuttavia, per gli artigiani e i commercianti in regime forfettario è prevista una riduzione del 35% sui contributi fissi, il che abbassa ulteriormente il carico contributivo totale nel forfettario.

Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, il contributo è del 26,07% (senza altra copertura previdenziale) o del 24% (con altra copertura, ad esempio pensionati). Questo vale sia in regime forfettario che ordinario, quindi non cambia il confronto tra i due sistemi per questa categoria.

Il caso speciale: imposta sostitutiva al 5% per le nuove attività

Per chi avvia una nuova attività senza aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività d’impresa o di lavoro autonomo nella stessa forma, il regime forfettario prevede un’aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni. Questo è un vantaggio enorme rispetto alla tassazione ordinaria, che difficilmente può essere compensato da detrazioni e spese deducibili.

Con il 5%, l’imposta sostitutiva è così bassa che anche chi ha molte detrazioni raramente trova conveniente la tassazione ordinaria. L’unico caso in cui potrebbe valere la pena valutare l’ordinario anche durante i primi 5 anni è quello di chi ha perdite d’esercizio significative (cosa difficile da verificare nel forfettario dove si usa il coefficiente).

Tabella riepilogativa: regime forfettario vs ordinario 2026

CaratteristicaRegime ForfettarioRegime Ordinario
Aliquota imposta5% (startup) o 15% fisso23% – 35% – 43% progressivo
Addizionali regionali/comunaliNOSI (0,7% – 3,33% + comunale)
IRAPNO (per la maggior parte)Dipende dall’attività
Deduzione spese effettiveNO (solo coefficiente forfettario)SI (spese inerenti e documentate)
Detrazioni IRPEF (mutuo, mediche, figli)NOSI
Riduzione contributi INPS (artig./comm.)SI (-35%)NO
IVANon addebitata né detrattaPieno regime IVA
Limite ricavi85.000 euro (100.000 uscita immediata)Nessun limite
Ritenuta d’acconto ricevutaNO (esonero)SI (20%)
Semplificazione contabileMassimaContabilità completa

Altri fattori da considerare oltre all’imposta

Il confronto tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria non riguarda solo il carico fiscale immediato. Ci sono altri aspetti importanti da valutare prima di prendere una decisione.

L’IVA: un fattore spesso sottovalutato

Nel regime forfettario non si applica l’IVA né sulle fatture emesse né sugli acquisti. Questo può essere un vantaggio se i tuoi clienti sono privati (consumatori finali) che non possono recuperare l’IVA: le tue tariffe appaiono più competitive. Viceversa, se lavori prevalentemente con aziende e professionisti in grado di detrarre l’IVA, la presenza o assenza di IVA in fattura non cambia il costo finale per loro.

Attenzione però: se acquisti beni strumentali o servizi con IVA significativa (attrezzature, software, affitti), in regime forfettario non puoi recuperare quella IVA, che diventa un costo aggiuntivo. Questo elemento va aggiunto al calcolo complessivo di convenienza.

La semplificazione contabile e i costi del commercialista

Il regime forfettario è molto più semplice da gestire: non hai l’obbligo di tenere i registri contabili tradizionali, non devi liquidare l’IVA periodicamente, e la dichiarazione dei redditi (quadro LM del Modello Redditi PF) è più snella. Questo significa costi di gestione contabile più bassi e meno tempo dedicato agli adempimenti.

Chi passa al regime ordinario deve mettere in conto un aumento delle spese per il commercialista e una maggiore complessità burocratica. Questi costi — spesso tra i 1.000 e i 3.000 euro aggiuntivi l’anno rispetto al forfettario — andrebbero sottratti dal risparmio fiscale teorico per avere il vantaggio netto reale.

Pensione futura e contributi previdenziali

Un aspetto strategico da non trascurare è l’impatto sulla pensione futura. I contributi INPS versati (sia in regime forfettario che ordinario) determinano il montante contributivo che concorre al calcolo della pensione con il sistema contributivo. La riduzione del 35% sui contributi fissi per artigiani e commercianti forfettari significa contributi più bassi, ma anche una pensione futura potenzialmente ridotta. Chi guarda al lungo periodo potrebbe preferire contributi pieni in regime ordinario.

La questione delle perdite fiscali

In regime forfettario non si generano perdite fiscali riportabili agli anni successivi: anche se hai spese superiori ai ricavi forfettizzati, non puoi sfruttare questo svantaggio nei periodi successivi. In regime ordinario, le perdite d’esercizio del primo triennio di attività sono riportabili integralmente negli anni successivi, e le perdite degli anni seguenti sono deducibili nei limiti dell’80% del reddito. Se stai attraversando un periodo di investimento iniziale con costi elevati, l’ordinario può offrire una migliore gestione delle perdite.

Come calcolare la convenienza nel tuo caso specifico

Data la complessità del confronto, non esiste una risposta valida per tutti. Il calcolo di convenienza tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria deve tenere conto di:

  1. Ricavi previsti e loro andamento nel tempo
  2. Spese professionali effettive confrontate con il coefficiente di redditività
  3. Carico familiare: figli, coniuge a carico, anziani a carico
  4. Mutuo prima casa: interessi passivi detraibili
  5. Spese mediche e sanitarie
  6. Contributi a fondi pensione
  7. IVA non recuperabile sugli acquisti professionali
  8. Costi aggiuntivi di gestione contabile in regime ordinario
  9. Riduzione contributi INPS disponibile nel forfettario (solo per artigiani/commercianti)
  10. Prospettiva di lungo periodo: crescita ricavi, pensione futura

La simulazione corretta richiede di calcolare l’imposta effettiva in entrambi i regimi, applicando tutte le detrazioni e deduzioni reali a cui hai diritto, e poi confrontare il netto finale. Questo calcolo è preciso e personalizzato: è il tipo di analisi che i professionisti del CAF Centro Fiscale eseguono quotidianamente per i propri clienti.

Il check rapido: la regola del pollice

Se vuoi fare una prima valutazione rapida, ecco alcuni indicatori che suggeriscono di approfondire il confronto con la tassazione ordinaria:

  • Hai figli a carico (specialmente più di due)
  • Hai un mutuo sulla prima casa con interessi superiori a 2.000 euro/anno
  • Le tue spese professionali effettive superano significativamente la quota forfettizzata
  • Hai spese mediche o per disabilità rilevanti
  • Stai investendo molto nell’attività e potresti avere perdite nei primi anni
  • I tuoi ricavi sono inferiori a 15.000-20.000 euro e hai detrazioni familiari significative

Se ti riconosci in almeno due di queste situazioni, vale la pena fare un calcolo dettagliato prima di assumere che il regime forfettario sia automaticamente più conveniente.

Come si esce dal regime forfettario e si passa all’ordinario

Se hai deciso che per la tua situazione la tassazione ordinaria è più conveniente, devi sapere come funziona il passaggio. Il regime forfettario è il regime “naturale” per chi ha i requisiti: per uscirne volontariamente si applica il principio dell’opzione.

Secondo le norme vigenti, chi vuole applicare la tassazione ordinaria pur avendo i requisiti per il forfettario può farlo per opzione, manifestata con il comportamento concludente (ovvero applicando l’IVA e tenendo la contabilità ordinaria) e confermata nella dichiarazione dei redditi. L’opzione ha effetto per almeno 3 anni: non puoi entrare e uscire dal forfettario ogni anno a piacimento.

Al contrario, se superi il limite di ricavi di 85.000 euro (o 100.000 euro con uscita immediata), il passaggio al regime ordinario avviene automaticamente dall’anno successivo (o immediatamente per la soglia dei 100.000 euro).

Prima di optare per l’uscita volontaria, è quindi essenziale essere certi che la convenienza economica del regime ordinario sia duratura e non solo relativa a un anno particolare.

Domande frequenti (FAQ)

L’imposta sostitutiva al 15% è sempre più conveniente dell’IRPEF?

No, non sempre. Il 15% dell’imposta sostitutiva sembra basso rispetto al 23% del primo scaglione IRPEF, ma si applica su un reddito forfettizzato (coefficiente di redditività) senza poter detrarre nulla. Chi ha molte detrazioni familiari o professionali può pagare meno con la tassazione ordinaria, nonostante le aliquote apparentemente più alte.

Se sono in regime forfettario posso detrarre le spese mediche?

No. Nel regime forfettario l’imposta sostitutiva sostituisce l’IRPEF, quindi non puoi beneficiare delle detrazioni IRPEF per spese mediche, mutuo, figli a carico o altri oneri detraibili. Questa è una delle principali limitazioni del regime agevolato.

Posso uscire dal forfettario ogni anno per scegliere il regime più conveniente?

No. Se esci volontariamente dal regime forfettario (pur avendo i requisiti per restare) per optare per la tassazione ordinaria, l’opzione vincola per almeno 3 anni. Non è possibile fare un confronto annuale e scegliere il regime più conveniente di volta in volta.

Qual è il reddito soglia sotto il quale l’ordinario diventa conveniente?

Non esiste una soglia universale: dipende dalle detrazioni disponibili e dalla categoria di attività. Indicativamente, con ricavi inferiori a 15.000-18.000 euro e detrazioni familiari significative, la tassazione ordinaria può diventare competitiva. Ma anche con ricavi più alti e spese professionali elevate, il confronto può pendere dalla parte dell’ordinario. Serve sempre una simulazione personalizzata.

Se perdo i requisiti del forfettario, torno automaticamente all’IRPEF ordinaria?

Sì. Se superi il limite di 85.000 euro di ricavi, dall’anno successivo esci automaticamente dal regime forfettario ed entri nella tassazione ordinaria IRPEF. Se superi i 100.000 euro in corso d’anno, l’uscita è immediata già dall’anno in cui avviene il superamento, con obbligo di applicare l’IVA sulle operazioni successive.

I contributi INPS sono deducibili anche nel regime forfettario?

Sì. I contributi INPS versati sono deducibili dal reddito imponibile anche nel regime forfettario, prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Per gli artigiani e i commercianti forfettari, in aggiunta, è prevista una riduzione del 35% sui contributi previdenziali fissi, che abbassa ulteriormente il carico complessivo.

Conclusione: come scegliere il regime fiscale più conveniente per te

La scelta tra imposta sostitutiva al 15% del regime forfettario e tassazione ordinaria IRPEF non è mai automatica né scontata. In molti casi il forfettario è più conveniente grazie all’aliquota fissa bassa, alla semplicità contabile e all’esonero dalle addizionali. Ma esistono situazioni concrete — numerosi figli a carico, mutuo importante, spese professionali elevate, redditi bassi con detrazioni significative — in cui la tassazione ordinaria risulta più vantaggiosa anche per chi avrebbe diritto al regime agevolato.

La cosa più importante da ricordare è che un confronto serio tra i due regimi richiede una simulazione personalizzata basata sulla tua situazione fiscale reale: ricavi, spese, carichi familiari, detrazioni disponibili. Non affidarti a regole generali o a calcoli approssimativi.

Se vuoi capire quale regime è davvero più conveniente per la tua situazione specifica, il CAF Centro Fiscale di Udine offre una consulenza personalizzata per analizzare il tuo profilo fiscale e aiutarti a prendere la decisione migliore. I nostri esperti possono eseguire la simulazione comparativa tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, inclusi quelli che spesso vengono trascurati nel calcolo fai-da-te.

Puoi contattarci al 0432 1638640 o scriverci su WhatsApp al 366 6018121 per fissare un appuntamento. Siamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B a Udine.

Leggi anche: Forfettari: si avvicina la scadenza del saldo 2025 e del primo acconto 2026 delle imposte e IRPEF maggiorazione 2026: scadenza 30 luglio, come pagare senza sanzioni.

Luglio 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Forfettari: si avvicina la scadenza del saldo 2025 e del primo acconto 2026 delle imposte

Regime Forfettario 2026 limiti e controlli

Se sei un contribuente in regime forfettario, luglio 2026 è un mese cruciale per la tua posizione fiscale. La scadenza del 30 luglio 2026 si avvicina rapidamente e porta con sé due adempimenti fondamentali: il saldo 2025 e il primo acconto 2026 dell’imposta sostitutiva. In questa guida completa trovi tutto quello che devi sapere per affrontare queste scadenze con serenità: come si calcola l’imposta, quali codici tributo usare nel modello F24, come funziona la maggiorazione dello 0,40% per chi non ha pagato a giugno, e cosa fare se hai difficoltà di liquidità.

Il saldo 2025 e il primo acconto 2026 per i forfettari seguono le stesse regole temporali previste per i contribuenti in regime ordinario: scadenza ordinaria il 30 giugno, con possibilità di differire al 30 luglio aggiungendo una maggiorazione dello 0,40%. Un meccanismo pensato per dare un po’ di respiro a chi in giugno aveva meno liquidità disponibile. Prima di entrare nei dettagli numerici, però, è utile fare un passo indietro e capire di cosa stiamo parlando esattamente.

Indice dei contenuti

  1. Cosa sta per scadere: il quadro delle scadenze di luglio per i forfettari
  2. Cos’è l’imposta sostitutiva: la tassa unica del regime forfettario
  3. Come si calcola il saldo 2025 dell’imposta sostitutiva
  4. Come si calcola il primo acconto 2026 dell’imposta sostitutiva
  5. La maggiorazione dello 0,40%: pagare entro il 30 luglio
  6. Codici tributo F24 per i forfettari: saldo e acconto
  7. Chi sceglie la rateizzazione: come funziona per i forfettari
  8. Contributi INPS: le scadenze parallele per artigiani e commercianti
  9. Cosa succede se non si paga entro il 30 luglio: ravvedimento operoso
  10. Tabelle riepilogative: scadenze, codici e calcoli in un colpo d’occhio
  11. Domande Frequenti

Cosa sta per scadere: il quadro delle scadenze di luglio per i forfettari

Luglio è storicamente il mese più impegnativo per chi ha una partita IVA in regime forfettario. Sul calendario fiscale di questo mese convivono diverse scadenze che, se non gestite con attenzione, possono portare a ritardi e sanzioni. Vediamo il quadro completo:

La scadenza principale è quella del 30 luglio 2026, entro cui chi non ha versato le imposte entro il 30 giugno può farlo con la maggiorazione dello 0,40%. Si tratta di una finestra temporale concessa dalla legge per tutti i contribuenti, compresi i forfettari. Ma non è l’unica data da tenere a mente. Per alcuni soggetti che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) o che rientrano in particolari categorie professionali, il legislatore può prevedere slittamenti straordinari su date diverse. Questi casi particolari vanno verificati anno per anno: la regola generale resta quella del 30 giugno con possibilità di proroga al 30 luglio con maggiorazione.

Le imposte interessate da queste scadenze per i forfettari sono principalmente due: l’imposta sostitutiva (la tassa caratteristica del regime forfettario, che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali) e i contributi previdenziali INPS (per artigiani e commercianti). A queste si aggiungono, per chi ha collaboratori, eventuali adempimenti sul personale. In questa guida ci concentriamo sull’imposta sostitutiva e sui contributi INPS, che sono le voci che riguardano la stragrande maggioranza dei forfettari. Per approfondire il tema delle scadenze di luglio e della gestione della liquidità, ti consiglio di leggere anche il nostro articolo dedicato ai forfettari e alle scadenze fiscali di luglio 2026.

Cos’è l’imposta sostitutiva: la tassa unica del regime forfettario

Uno dei grandi vantaggi del regime forfettario è la semplicità fiscale. Chi adotta questo regime non paga l’IRPEF ordinaria (con i suoi scaglioni progressivi), né l’IRAP, né le addizionali regionale e comunale. Al loro posto esiste un’imposta sostitutiva: una tassa unica che sostituisce tutte le altre. In parole semplici, invece di dover calcolare e versare imposte separate per ogni tipo di prelievo, il forfettario calcola un’unica imposta sul proprio reddito imponibile.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è fissata al 15% per la maggior parte dei contribuenti (art. 1 c. 64 della L. 190/2014). Esiste però un’aliquota ridotta al 5% riservata a chi avvia una nuova attività, valida per i primi 5 anni di applicazione del regime forfettario, a condizione che si tratti di una nuova attività senza aver esercitato attività d’impresa, arte o professione analoga nei 3 anni precedenti. È un incentivo significativo per chi si lancia nel mondo del lavoro autonomo o dell’imprenditoria per la prima volta.

La base di calcolo dell’imposta sostitutiva non è il fatturato totale, ma il reddito imponibile, ottenuto applicando ai ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività. Questo coefficiente, stabilito dalla legge in base al codice ATECO dell’attività svolta, rappresenta in modo forfettario (da qui il nome del regime) la quota di ricavi che si presume sia reddito. Il codice ATECO è il codice numerico che classifica l’attività economica: ogni attività ne ha uno specifico, e i forfettari devono indicarlo nella dichiarazione dei redditi. Per approfondire come funziona la partita IVA in regime forfettario a Udine, puoi affidarti al CAF Centro Fiscale.

Come si calcola il saldo 2025 dell’imposta sostitutiva

Il saldo 2025 dell’imposta sostitutiva è la somma che il forfettario deve versare come conguaglio finale delle imposte relative all’anno d’imposta 2025. Si tratta dell’importo risultante dalla dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF, quadro LM), al netto degli acconti già versati l’anno scorso. Vediamo passo per passo come si arriva a questo numero.

Il calcolo parte dai ricavi o compensi percepiti nel 2025 (anno d’imposta di riferimento). A questi si applica il coefficiente di redditività previsto per la propria attività. Ecco i coefficienti più comuni secondo la normativa vigente (L. 190/2014, tabella allegata):

Tipo di attività (macro-categoria)Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande40%
Commercio ambulante di altri prodotti54%
Intermediari del commercio62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione67%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione78%
Altre attività economiche67%
Costruzioni e attività immobiliari86%

La formula di calcolo è la seguente: Reddito imponibile = Ricavi 2025 × Coefficiente di redditività. Da questo reddito imponibile si sottraggono i contributi previdenziali versati nell’anno (INPS o cassa professionale di appartenenza), ottenendo così la base imponibile netta. Su quest’ultima si applica l’aliquota del 15% (o del 5% per le nuove attività nei primi cinque anni). Il risultato è l’imposta sostitutiva lorda dovuta per il 2025.

Dal totale dell’imposta lorda si detraggono gli acconti già versati nel corso del 2025 (in giugno/luglio per il primo acconto e in novembre per il secondo acconto). La differenza — positiva o negativa — è il saldo 2025. Se positiva, devi versare la differenza entro le scadenze di giugno/luglio. Se negativa, hai versato più del dovuto e potrai richiedere il rimborso oppure usare il credito in compensazione. Supponiamo che Giulia, una traduttrice freelance con ricavi 2025 pari a 40.000 euro: il suo reddito imponibile sarà 40.000 × 78% = 31.200 euro. Deducendo ad esempio 4.000 euro di contributi INPS gestione separata, la base netta diventa 27.200 euro. L’imposta sostitutiva al 15% sarà 4.080 euro. Se Giulia ha già versato 3.500 euro di acconti, il saldo 2025 sarà di 580 euro da versare entro il 30 luglio con la maggiorazione.

Come si calcola il primo acconto 2026 dell’imposta sostitutiva

Contemporaneamente al saldo 2025, i forfettari devono affrontare anche il primo acconto 2026 dell’imposta sostitutiva. Si tratta di un versamento anticipato dell’imposta che si presume dovuta per il 2026, calcolato sulla base dell’anno precedente. Questo meccanismo degli acconti esiste perché lo Stato preferisce incassare le imposte in corso d’anno, senza aspettare che il contribuente le paghi tutte in un’unica soluzione l’anno successivo.

Il metodo ordinario per il calcolo degli acconti è il cosiddetto metodo storico: si prende l’imposta sostitutiva dovuta per il 2025 (quella indicata nella dichiarazione) e si calcola su di essa una percentuale. L’acconto totale annuo è pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente. Questo acconto viene suddiviso in due rate: il primo acconto pari al 40% dell’imposta sostitutiva 2025, da versare entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione); il secondo acconto pari al restante 60%, da versare entro il 30 novembre 2026. Attenzione: se l’imposta sostitutiva dovuta per il 2025 è inferiore a 51,65 euro, non si è tenuti a versare gli acconti.

Esiste anche il cosiddetto metodo previsionale: se prevedi che nel 2026 i tuoi ricavi saranno significativamente inferiori rispetto al 2025, puoi calcolare gli acconti sulla base dell’imposta che stimi di dover pagare per il 2026, anziché su quella del 2025. Questo metodo può far risparmiare liquidità, ma comporta un rischio: se la stima è troppo ottimistica e alla fine del 2026 l’imposta effettiva risulta maggiore di quanto hai versato come acconto, potresti dover pagare interessi e sanzioni. Per questa ragione, il metodo previsionale va adottato solo con il supporto di un esperto. Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a valutare quale metodo è più conveniente per la tua situazione, sia in ufficio che da remoto. Continuando con l’esempio di Giulia: la sua imposta 2025 è 4.080 euro. Il primo acconto 2026 sarà 4.080 × 40% = 1.632 euro, da versare entro il 30 luglio.

La maggiorazione dello 0,40%: pagare entro il 30 luglio

Se hai saltato la scadenza del 30 giugno per il versamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026 dell’imposta sostitutiva, non è ancora troppo tardi. La legge (art. 17, comma 2, del DPR 435/2001) consente a tutti i contribuenti, compresi i forfettari, di versare entro i 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria aggiungendo una maggiorazione dello 0,40%. In pratica, puoi pagare entro il 30 luglio 2026 con questo piccolo supplemento.

È importante capire che questa maggiorazione dello 0,40% non è una sanzione: è semplicemente un interesse che remunera il differimento di un mese. Lo Stato ti offre tempo in più, e in cambio chiede una cifra davvero contenuta. Come puoi verificare dai seguenti esempi, l’importo aggiuntivo è spesso irrisorio rispetto all’imposta principale:

Imposta sostitutiva da versareMaggiorazione 0,40%Totale da versare al 30 luglio
500 euro2,00 euro502,00 euro
1.000 euro4,00 euro1.004,00 euro
2.000 euro8,00 euro2.008,00 euro
3.500 euro14,00 euro3.514,00 euro
5.000 euro20,00 euro5.020,00 euro

La maggiorazione va calcolata separatamente su ogni importo che stai differendo: se devi versare sia il saldo 2025 che il primo acconto 2026, calcoli lo 0,40% su ciascuno dei due importi (non sulla loro somma). Il risultato pratico è lo stesso, ma tecnicamente si tratta di due versamenti distinti con due codici tributo diversi. La scadenza del 30 luglio 2026 cade di giovedì: un giorno lavorativo normale, che non slitta ad alcuna data successiva. Ti consigliamo di organizzarti con qualche giorno di anticipo per non rischiare di perdere anche questa seconda finestra. Per approfondire come funziona la maggiorazione dello 0,40% IRPEF di luglio 2026 in senso generale, leggi il nostro articolo dedicato.

Codici tributo F24 per i forfettari: saldo e acconto

Per versare correttamente il saldo e l’acconto dell’imposta sostitutiva del regime forfettario, devi compilare il modello F24 con i codici tributo corretti. Usare il codice sbagliato può portare a versamenti non correttamente imputati, con successivi accertamenti o richieste di regolarizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. I codici tributo specifici per l’imposta sostitutiva dei forfettari sono:

Tipo versamentoCodice tributoAnno di riferimento
Saldo imposta sostitutiva (regime forfettario/minimi)17902025
Primo acconto imposta sostitutiva (regime forfettario/minimi)17922026
Secondo acconto imposta sostitutiva (regime forfettario/minimi)17912026

Questi codici vanno inseriti nella sezione Erario del modello F24, nella colonna “codice tributo”. Nell’anno di riferimento va indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento: per il saldo 2025, scrivi 2025; per il primo acconto 2026, scrivi 2026. L’errore più comune è invertire i codici 1790 e 1792, oppure indicare l’anno sbagliato: si consiglia di far compilare il modello F24 dal proprio consulente fiscale o dal CAF. Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa di compilare e inviare il modello F24 per te, in modo che non ci siano errori. Per un quadro completo di tutti i codici tributo che ti possono riguardare come forfettario, leggi la nostra guida ai codici tributo F24 2026.

Una precisazione importante: i codici tributo 1790, 1791 e 1792 riguardano l’imposta sostitutiva, ovvero la tassa sui redditi. Non vanno confusi con i codici per i contributi INPS (che sono diversi e che vedremo nel prossimo paragrafo) né con quelli per la marca da bollo sulle fatture (2521-2524). Il modello F24 va presentato esclusivamente per via telematica: se non disponi di un PIN INPS o credenziali Fisconline, puoi rivolgerti al CAF che lo invia per tuo conto.

Chi sceglie la rateizzazione: come funziona per i forfettari

Per chi ha difficoltà a pagare in un’unica soluzione, esiste la possibilità di rateizzare il saldo e il primo acconto dell’imposta sostitutiva. La rateizzazione è consentita dalla normativa e permette di suddividere l’importo dovuto in un massimo di rate mensili, con aggiunta di un interesse mensile dello 0,33% sulle rate successive alla prima. Questo meccanismo si applica sia al saldo 2025 che al primo acconto 2026.

La prima rata deve essere versata entro la scadenza ordinaria (30 giugno) o con la maggiorazione dello 0,40% entro il 30 luglio. Le rate successive scadono il giorno 16 di ciascun mese, fino a un massimo di giugno dell’anno successivo. Il numero massimo di rate dipende da quando si inizia: chi inizia a luglio può rateizzare fino a novembre 2026 (5 rate), chi inizia a giugno può avere fino a 6 rate. Immagina che Roberto, un artigiano forfettario, debba versare in totale 3.000 euro tra saldo e acconto. Optando per la rateizzazione a partire da luglio, può suddividere in 5 rate mensili da circa 600 euro ciascuna, con un piccolo interesse aggiuntivo. Questo gli consente di non svuotare il conto corrente in un unico momento.

Un aspetto importante: la rateizzazione non si applica al secondo acconto di novembre, che deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Inoltre, in caso di mancato pagamento di una o più rate, decade il beneficio della dilazione e l’intero importo diventa immediatamente dovuto. Per scegliere la scelta più adatta alla tua situazione finanziaria e fiscale, affidati al CAF Centro Fiscale di Udine, disponibile sia in ufficio a Viale Giuseppe Tullio 13 che online in tutta Italia.

Contributi INPS: le scadenze parallele per artigiani e commercianti

Oltre all’imposta sostitutiva, i forfettari che svolgono attività di artigiano o commerciante iscritti alla gestione artigiani/commercianti INPS devono prestare attenzione anche alle scadenze INPS che si sovrappongono al calendario di luglio. Si tratta di adempimenti distinti dall’imposta sostitutiva, ma che possono impattare la liquidità nello stesso periodo.

I contributi INPS per artigiani e commercianti in regime forfettario godono di una riduzione del 35% sull’aliquota ordinaria (art. 1 c. 77 L. 190/2014). L’aliquota ordinaria per artigiani e commercianti nel 2026 è del 24,48%, che con la riduzione del 35% scende a circa il 15,91%. I contributi si calcolano sul reddito imponibile del regime forfettario, ossia sui ricavi al netto del coefficiente di redditività e dei contributi stessi (con un meccanismo circolare che nella pratica si risolve con un calcolo iterativo o mediante le tabelle INPS). È presente un contributo minimale annuo pari a circa 4.200 euro, da versare indipendentemente dal reddito prodotto: chi guadagna poco deve comunque coprire questo minimale. Per tutti i dettagli sui contributi INPS di artigiani e commercianti con partita IVA forfettaria, consulta il nostro articolo sul saldo e acconto contributi INPS 2026.

I professionisti senza cassa di categoria (medici, avvocati, ingegneri ecc. già iscritti alle rispettive casse previdenziali NON sono tenuti alla gestione separata INPS come tali) e chi svolge attività di lavoro autonomo puro versano invece i contributi alla gestione separata INPS, con aliquota del 26,07% (senza altra copertura previdenziale) o 24% (con altra copertura). Questi contributi si pagano sempre tramite modello F24, ma con codici tributo diversi da quelli dell’imposta sostitutiva (codici 1840 per i contributi gestione separata). Il CAF Centro Fiscale può assisterti nella verifica della tua posizione previdenziale e nella compilazione dei modelli.

Cosa succede se non si paga entro il 30 luglio: ravvedimento operoso

Se il 30 luglio 2026 passa senza che tu abbia versato l’imposta sostitutiva e la maggiorazione, non significa che sei perduto: esiste lo strumento del ravvedimento operoso, che permette di regolarizzare i versamenti omessi con sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie. Prima ci si ravvede, meno si paga. Questo principio è sancito dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, che disciplina le modalità e i termini del ravvedimento.

Le sanzioni del ravvedimento operoso dipendono da quanto tempo è passato dalla scadenza. Il D.Lgs. 87/2024 ha aggiornato le regole applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi. Per un versamento omesso, la sanzione base è pari al 25% dell’imposta non versata. Grazie al ravvedimento, questa sanzione si riduce drasticamente:

  • Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): sanzione di 0,0833% per ogni giorno di ritardo (art. 13 c. 1 lett. a-bis D.Lgs. 472/97, post D.Lgs. 87/2024)
  • Ravvedimento breve (dal 15° al 30° giorno): sanzione fissa pari a 1,25% dell’imposta (1/10 della sanzione base 25%)
  • Ravvedimento intermedio (dal 31° al 90° giorno): sanzione fissa pari a 1,39% dell’imposta (1/9 della sanzione base 25%)
  • Ravvedimento lungo (oltre 90 giorni, entro 1 anno): sanzione fissa pari a 3,125% dell’imposta (1/8 della sanzione base 25%)
  • Ravvedimento biennale (oltre 1 anno, entro 2 anni): sanzione fissa pari a 3,572% dell’imposta (1/7 della sanzione base 25%)

A queste sanzioni si aggiungono gli interessi legali calcolati sull’importo non versato per i giorni di ritardo. Conviene sempre regolarizzare il prima possibile: più si aspetta, più la sanzione cresce. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio di assistenza per il ravvedimento operoso: calcoliamo insieme l’esatto importo dovuto (imposta + sanzione + interessi) e compiliamo il modello F24 corretto. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121, sia di persona a Udine che online da tutta Italia.

Tabelle riepilogative: scadenze, codici e calcoli in un colpo d’occhio

Per aiutarti a orientarti rapidamente, abbiamo raccolto tutte le informazioni principali in tre tabelle riepilogative. Tienile come riferimento rapido per non perdere nessuna scadenza.

Tabella 1 — Scadenze luglio 2026 per i forfettari

AdempimentoScadenza ordinariaScadenza con maggiorazione 0,40%
Saldo imposta sostitutiva 202530 giugno 202630 luglio 2026
Primo acconto imposta sostitutiva 2026 (40%)30 giugno 202630 luglio 2026
Saldo contributi INPS artigiani/commercianti 202530 giugno 202630 luglio 2026
Secondo acconto imposta sostitutiva 2026 (60%)—30 novembre 2026

Tabella 2 — Codici tributo F24 per il regime forfettario

Codice tributoDescrizioneSezione F24
1790Saldo imposta sostitutiva regime forfettario/minimiErario
1792Primo acconto imposta sostitutiva regime forfettario/minimiErario
1791Secondo acconto imposta sostitutiva regime forfettario/minimiErario
1840Contributi INPS gestione separataINPS
2521-2524Imposta di bollo fatture elettronicheErario

Tabella 3 — Esempio di calcolo completo (professionista forfettario)

VoceEsempio (ricavi 2025: 35.000 euro)
Ricavi 202535.000 euro
Coefficiente di redditività (professionisti: 78%)× 78% = 27.300 euro
Contributi INPS gestione separata (da sottrarre)– 2.800 euro (stima)
Base imponibile netta= 24.500 euro
Imposta sostitutiva 15%= 3.675 euro
Acconti già versati nel 2025– 3.200 euro
Saldo 2025 (cod. 1790)= 475 euro
Primo acconto 2026 al 40% (cod. 1792)= 3.675 × 40% = 1.470 euro
Totale da versare al 30 luglio1.945 euro (+ maggiorazione 0,40% se differito da giugno)

Domande Frequenti

Entro quando i forfettari devono versare il saldo 2025 e il primo acconto 2026?

La scadenza ordinaria è il 30 giugno 2026. Chi non ha pagato entro quella data può farlo entro il 30 luglio 2026 aggiungendo una maggiorazione dello 0,40%. Dopo il 30 luglio si incorre in sanzioni e si deve ricorrere al ravvedimento operoso.

Qual è l’aliquota dell’imposta sostitutiva nel regime forfettario?

L’aliquota standard è del 15% sul reddito imponibile (ricavi × coefficiente di redditività − contributi previdenziali). Per chi avvia una nuova attività, nei primi 5 anni si applica un’aliquota ridotta al 5%, a condizione di non aver esercitato attività analoga nei 3 anni precedenti.

Quali codici tributo si usano nel modello F24 per i forfettari?

I codici tributo per l’imposta sostitutiva del regime forfettario sono: 1790 per il saldo (anno 2025), 1792 per il primo acconto (anno 2026), 1791 per il secondo acconto (anno 2026). Questi codici vanno inseriti nella sezione Erario del modello F24, indicando l’anno di riferimento corretto.

Posso rateizzare il saldo e il primo acconto dell’imposta sostitutiva?

Sì, è possibile rateizzare in rate mensili con un interesse dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima. Chi inizia da luglio può avere fino a 5 rate (luglio-novembre). Il secondo acconto di novembre non può essere rateizzato e va versato in un’unica soluzione.

Cosa succede se un forfettario non paga entro il 30 luglio?

Scatta l’obbligo del ravvedimento operoso: oltre all’imposta dovuta, si aggiungono interessi legali e una sanzione ridotta che va da 0,0833% al giorno (ravvedimento sprint, entro 14 giorni) al 3,572% (entro 2 anni). Prima si regolarizza, meno si paga. Il CAF Centro Fiscale può calcolare l’esatto importo e compilare il modello F24 per il ravvedimento.

I contributi INPS dei forfettari hanno una scadenza diversa dall’imposta sostitutiva?

No, le scadenze sono generalmente allineate: anche i contributi INPS di artigiani e commercianti forfettari seguono le stesse date dell’imposta sostitutiva (30 giugno ordinario, 30 luglio con maggiorazione). I codici tributo sono però diversi: per la gestione separata si usa il codice 1840.

Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario, il calcolo del saldo 2025 e del primo acconto 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. I nostri esperti si occupano di tutto: dal calcolo dell’imposta alla compilazione del modello F24, fino all’invio telematico. Affidati a noi per evitare errori costosi e dormire sonni tranquilli.

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Alexandra Bala
04/09/2026
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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paolino servidio
03/09/2026
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Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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Lady
01/09/2026
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Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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Giulia Guida
25/08/2026
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Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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Paola Zilli
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Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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Jacqueline B.
06/08/2026
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Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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Maura Masutto
06/08/2026
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Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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Sabrina Cirina
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Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
Luglio 16, 2026/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-16 15:07:312026-07-16 15:27:09Forfettari: si avvicina la scadenza del saldo 2025 e del primo acconto 2026 delle imposte
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