“Nutrizionista” e “biologo nutrizionista” non sono sinonimi: si tratta di due figure professionali distinte, con percorsi formativi, abilitazioni, codici ATECO, casse previdenziali e adempimenti fiscali differenti. Capire le differenze e’ fondamentale sia per scegliere il percorso professionale corretto sia per gestire correttamente la propria posizione fiscale nel 2026.
Chi e’ il biologo nutrizionista
Il biologo nutrizionista e’ un biologo iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), sezione A (biologo) o sezione B (biologo junior). Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Biologiche o discipline affini e superato l’esame di Stato per l’abilitazione professionale. La sua competenza in ambito nutrizionale deriva dalla specializzazione post-laurea in nutrizione umana.
- Albo: Ordine Nazionale dei Biologi (ONB)
- Laurea: Scienze Biologiche LM-6 o equivalente
- Esame di Stato: obbligatorio per iscrizione all’albo
- Cassa previdenziale: ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi)
- Codice ATECO: 86.90.30 (altre attivita’ paramediche indipendenti) o 72.11.00 (ricerca e sviluppo in biotecnologie) in base all’attivita’ prevalente; per l’attivita’ nutrizionale prevalente si usa comunemente il 86.90.30
Chi e’ il dietista (o nutrizionista dietista)
Il dietista e’ una professione sanitaria autonoma regolamentata, iscritta all’Ordine TSRM e PSTRP (sezione Dietisti). Ha conseguito la laurea triennale in Dietistica (L/SNT3) e puo’ esercitare senza necessita’ di ulteriore abilitazione (la laurea e’ abilitante).
- Albo: Ordine TSRM e PSTRP – sezione Dietisti
- Laurea: Dietistica L/SNT3 (laurea triennale abilitante)
- Esame di Stato: non necessario (laurea abilitante)
- Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (i dietisti non hanno una cassa autonoma propria)
- Codice ATECO: 86.90.09 (altre attivita’ per la salute dell’uomo NCA) o 86.90.30
Attenzione: il termine “nutrizionista” non e’ titolo protetto in Italia. Chiunque puo’ definirsi nutrizionista, ma per esercitare legalmente la professione con valenza clinica e’ necessaria l’iscrizione all’albo dei Biologi o all’Ordine TSRM/Dietisti.
Differenze nei codici ATECO
La scelta del codice ATECO corretto influenza il coefficiente di redditivita’ nel regime forfettario e l’appartenenza alla gestione previdenziale:
| Figura | Codice ATECO principale | Coefficiente forfettario |
|---|---|---|
| Biologo nutrizionista | 86.90.30 (attivita’ paramediche) | 78% |
| Dietista | 86.90.09 o 86.90.30 | 78% |
| Biologo (ricerca prevalente) | 72.11.00 (biotecnologie) | 67% |
Entrambe le figure sanitarie principali (biologo nutrizionista con ATECO 86.90.30, dietista con 86.90.09 o 86.90.30) applicano il coefficiente di redditivita’ del 78% nel regime forfettario.
Previdenza: ENPAB vs Gestione Separata INPS
La differenza previdenziale e’ sostanziale:
ENPAB (per biologi)
L’ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi) e’ la cassa previdenziale autonoma per i biologi iscritti all’ONB. Caratteristiche principali 2026:
- Contributo soggettivo obbligatorio: percentuale sul reddito professionale (verifica le aliquote aggiornate sul sito ENPAB)
- Contributo integrativo: percentuale sul volume d’affari da rivalersi sui clienti (anche in regime forfettario, la rivalsa e’ facoltativa/contrattuale)
- Contributo minimo annuo obbligatorio anche in assenza di reddito
- Gestione separata pensionistica autonoma
Gestione Separata INPS (per dietisti)
I dietisti versano alla Gestione Separata INPS con aliquota del 26,23% per il 2026 (professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria). Non esiste un contributo minimo fisso: si versa solo sul reddito effettivo.
Regime forfettario: requisiti comuni
Sia il biologo nutrizionista sia il dietista possono accedere al regime forfettario con le stesse condizioni generali:
- Ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euro
- Assenza delle cause di esclusione (soci di srl, reddito da lavoro dipendente > 30.000 euro, ecc.)
- Esenzione IVA per le prestazioni sanitarie (art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/1972): applicabile sia alle consulenze nutrizionali dei biologi sia alle prestazioni dei dietisti con finalita’ terapeutica
- Obbligo di trasmissione dati al Sistema TS per le spese detraibili dai pazienti
Imposta sostitutiva e tassazione effettiva
Con il coefficiente 78% e i due scenari di aliquota:
| Ricavi annui | Reddito imponibile (x78%) | Imposta sostitutiva 5% (start-up) | Imposta sostitutiva 15% (regime a regime) |
|---|---|---|---|
| 30.000 euro | 23.400 euro | 1.170 euro | 3.510 euro |
| 50.000 euro | 39.000 euro | 1.950 euro | 5.850 euro |
| 80.000 euro | 62.400 euro | 3.120 euro | 9.360 euro |
FAQ: domande frequenti
Un biologo nutrizionista puo’ prescrivere diete terapeutiche?
Si’. Il biologo nutrizionista iscritto alla sezione A dell’ONB e’ abilitato a elaborare piani nutrizionali personalizzati, incluse diete terapeutiche per soggetti con patologie metaboliche, obesita’, diabete ecc. Il dietista ha competenze analoghe ma con diverso percorso formativo.
Le spese per il biologo nutrizionista sono detraibili al 19%?
In linea di principio si’, se la prestazione ha finalita’ terapeutica e il biologo e’ iscritto all’albo. E’ necessario che il documento fiscale riporti il codice fiscale del paziente e che i dati vengano trasmessi al Sistema TS. Le spese per consulenze puramente estetiche o di benessere non sono detraibili.
Posso essere sia biologo che dietista?
No, sono due percorsi formativi distinti. Un biologo non e’ automaticamente dietista e viceversa. Tuttavia, un dietista puo’ successivamente laurearsi in biologia e iscriversi all’ONB, e un biologo puo’ acquisire ulteriori specializzazioni. Le due figure possono collaborare ma hanno competenze formalmente distinte.
Conclusione
La distinzione tra nutrizionista biologo e dietista ha implicazioni concrete sulla previdenza (ENPAB vs Gestione Separata INPS), sul codice ATECO e sulla gestione fiscale. Entrambe le figure possono accedere al regime forfettario con coefficiente 78% e godono dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie. L’adempimento fondamentale comune e’ la trasmissione dati al Sistema TS per le spese detraibili dai pazienti.


