Medici e Odontoiatri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariPartita IVA Odontoiatra 2026: ATECO 862301, ENPAM Quota B e Sistema TSHai appena conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’odontoiatria e stai valutando come avviare la tua attività libero-professionale? Aprire la partita IVA da odontoiatra nel 2026 richiede attenzione a diversi adempimenti specifici: il codice ATECO 862301, il regime IVA esente per le prestazioni sanitarie, l’iscrizione a ENPAM con le sue quote A e B e gli obblighi del Sistema TS (Tessera Sanitaria). In questa guida trovi tutto quello che devi sapere, spiegato in modo chiaro e pratico.Indice dei contenutiIscrizione all’Albo Odontoiatri (CAO)Codice ATECO 862301 per l’OdontoiatraIVA esente art. 10 DPR 633/72: cosa significa per l’odontoiatraRegime forfettario per odontoiatri: conviene?Regime ordinario o semplificato: quando sceglierloENPAM: Quota A e Quota B nel 2026Sistema TS (Tessera Sanitaria): obblighi e scadenzeAprire uno studio dentistico: autorizzazioni e requisitiAssicurazione RC professionale obbligatoria (L. 24/2017)Fatturazione elettronica e contabilità dello studioDomande frequenti Iscrizione all’Albo Odontoiatri (CAO)Prima di aprire la partita IVA, l’odontoiatra deve essere iscritto all’Albo degli Odontoiatri, gestito dalla Commissione Albo Odontoiatri (CAO) presso l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCeO) competente per la propria residenza o domicilio professionale.L’iscrizione all’albo è un requisito imprescindibile e preventivo: senza di essa, l’esercizio dell’attività odontoiatrica è abusivo ed è punito penalmente. I documenti richiesti variano da ordine a ordine ma in genere comprendono:Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (o diploma di laurea equipollente)Abilitazione all’esercizio professionale (superamento esame di Stato)Certificato penale del casellario giudizialeMarca da bollo e pagamento della quota di iscrizione annualeContestualmente all’iscrizione all’albo viene automaticamente avviata anche l’iscrizione a ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri), la cassa previdenziale obbligatoria per la categoria. Codice ATECO 862301 per l’OdontoiatraAl momento dell’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, dovrai indicare il codice ATECO che identifica la tua attività. Per gli odontoiatri il codice corretto è:Codice ATECODescrizioneNote86.23.01Studi odontoiatriciAttività principale per odontoiatri liberi professionisti86.22.09Studi medici specialistici (altri)NON corretto per odontoiatria86.22.01Studi medici specialisticiPer medici specialisti non dentistiIl codice 86.23.01 è specifico per l’odontoiatria e copre tutte le prestazioni tipiche dello studio dentistico: odontoiatria conservativa, endodonzia, parodontologia, implantologia, ortodonzia e chirurgia orale. Non è necessario aprire codici ATECO secondari per le singole specializzazioni se si tratta di prestazioni erogate dallo stesso professionista nella stessa struttura.Se invece svolgi anche attività didattica (docenza universitaria, corsi ECM) o consulenze tecniche d’ufficio (CTU) per i tribunali, potresti valutare l’aggiunta di un codice ATECO secondario specifico per quelle attività. IVA esente art. 10 DPR 633/72: cosa significa per l’odontoiatraUna delle peculiarità più importanti dell’attività odontoiatrica è il trattamento IVA. Le prestazioni sanitarie a scopo terapeutico erogate da odontoiatri iscritti all’albo sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/72.In parole semplici: le tue parcelle per visita, otturazione, estrazione, impianto dentale o apparecchio ortodontico non devono riportare IVA e il paziente non paga il 22% di imposta sul valore della prestazione.Questa esenzione ha però importanti conseguenze operative che devi conoscere:Non detrai l’IVA sugli acquisti: poltrona da dentista, strumentario, materiali di consumo, radiologico digitale. L’IVA che paghi sui tuoi acquisti è un costo definitivo, non recuperabileNessuna liquidazione periodica IVA: non presenti la dichiarazione IVA annuale né le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali)Fatture in esenzione IVA: devi indicare in fattura la dicitura “Operazione esente IVA ex art. 10, n. 18, DPR 633/72” con natura N4Marca da bollo: sulle fatture esenti con importo superiore a 77,47 euro devi applicare una marca da bollo da 2 euroAttenzione: alcune prestazioni erogate da studi odontoiatrici possono essere soggette a IVA, come la vendita di dispositivi medici (bite, protesi rimovibili vendute al dettaglio in contesti specifici) o le prestazioni estetiche senza finalità terapeutica. In caso di dubbio, è sempre consigliabile il consulto di un commercialista esperto del settore sanitario.Per approfondimenti sulla gestione della fatturazione elettronica per il tuo studio, consulta anche la nostra guida su Software di Fatturazione per Odontoiatri 2026: Sistema TS e Fattura Elettronica. Regime forfettario per odontoiatri: conviene?Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato pensato per i professionisti con ricavi o compensi annui fino a 85.000 euro. Chi lo sceglie paga una sola imposta sostitutiva (in luogo di IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali) calcolata su una base imponibile forfettizzata, cioè pari a una percentuale fissa dei compensi incassati.Per gli odontoiatri il coefficiente di redditività è pari al 78% (categoria “Attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie”). Significa che se incassi 60.000 euro, il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta è 60.000 × 78% = 46.800 euro.L’aliquota d’imposta sostitutiva è:5% per i primi 5 anni di attività (regime di vantaggio per nuovi professionisti)15% dal sesto anno in poiCause ostative al regime forfettario per un odontoiatra:Partecipazione in una società di persone o associazione professionale (studio associato tra odontoiatri)Quota di partecipazione in una S.r.l. odontoiatrica che esercita attività riconducibile alla propriaRedditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro nell’anno precedente (soglia elevata da 30.000 a 35.000 dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024 art. 1 c. 12, confermata per il 2026)Superamento della soglia di 85.000 euro di compensi nell’anno precedenteQuando conviene il forfettario per un giovane dentista? Nei primissimi anni di attività, quando i compensi sono ancora contenuti e le spese professionali (strumentario, affitto, collaboratori) sono basse. L’aliquota al 5% per i primi 5 anni può rappresentare un risparmio fiscale significativo rispetto al regime ordinario. Tuttavia è bene ricordare che nel forfettario non si deducono le spese effettive: se hai investito molto in attrezzatura, potrebbe convenire il regime ordinario. Regime ordinario o semplificato: quando sceglierloIl regime ordinario (o semplificato per i professionisti) tassa il reddito effettivo: compensi incassati meno costi effettivamente sostenuti. Per gli studi odontoiatrici strutturati può essere più vantaggioso del forfettario nei seguenti casi:Investimenti rilevanti: acquisto di unità operative (riuniti dentistici), radiologico digitale endorale, CBCT (tomografo volumetrico), laser dentale. Questi beni si deducono tramite ammortamentoSpese correnti elevate: affitto studio, collaboratori, materiali di consumo, sterilizzazione, software gestionaleCompensi superiori a 85.000 euro: il forfettario non è applicabile oltre questa sogliaStudio associato o S.r.l.: strutture societarie richiedono il regime ordinarioCon il regime ordinario puoi anche recuperare parzialmente l’IVA sugli acquisti inerenti all’attività (nei limiti del pro-rata IVA se hai anche operazioni esenti). La scelta tra i due regimi è una decisione che va fatta insieme a un commercialista analizzando la situazione specifica dello studio.ENPAM: Quota A e Quota B nel 2026ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) è la cassa previdenziale obbligatoria a cui sono iscritti tutti gli odontoiatri iscritti all’albo. Il sistema previdenziale ENPAM si articola in due quote distinte: Quota A – contributo fisso obbligatorioLa Quota A è un contributo fisso annuale dovuto da tutti i professionisti iscritti all’albo, indipendentemente dal reddito prodotto. È la quota previdenziale di base che garantisce una pensione modulare minima. L’importo 2026 è suddiviso per fasce d’età:Fascia d’etàQuota A annuale 2026Studenti universitari di odontoiatria152,37 euroFino a 30 anni304,73 euroDa 30 a 35 anni591,47 euroDa 35 a 40 anni1.109,92 euroOltre 40 anni2.049,83 euroLa scadenza di pagamento della Quota A è il 30 aprile di ogni anno. Per i giovani under 30, l’importo ridotto (304,73 euro) rende l’avvio dell’attività economicamente più accessibile.Quota B – contributo percentuale sul reddito libero-professionaleLa Quota B è il contributo previdenziale principale per il libero professionista. Si calcola applicando un’aliquota percentuale al reddito netto della libera professione (non al fatturato lordo). Il reddito di riferimento è quello dichiarato nel Modello Redditi PF tramite il Modello D ENPAM (scadenza 31 luglio di ogni anno).L’aliquota Quota B ENPAM nel 2026 è:19,5% sul reddito netto fino a 140.000 euro (aliquota piena libera professione)1% aggiuntivo (contributo di solidarietà) sulla parte di reddito eccedente 140.000 euro2% in regime ridotto, per chi ha già altra contribuzione obbligatoria (es. medici odontoiatri anche dipendenti SSN)Differenze pratiche tra Quota A e Quota B:CaratteristicaQuota AQuota BTipo contributoFisso per fascia d’etàPercentuale sul redditoBase di calcoloImporto fisso ENPAM per fasciaReddito netto libera professioneScadenza pagamento30 aprile anno correnteModello D entro 31 luglio; acconti su F24Deducibilità fiscaleSì (integralmente)Sì (integralmente)Pensione maturataQuota modulare basePensione proporzionale al redditoImportante: i contributi ENPAM (sia Quota A che Quota B) sono integralmente deducibili dal reddito complessivo, sia nel regime ordinario che nel regime forfettario. Questa deducibilità riduce l’imponibile fiscale e abbassa le tasse dovute.Per un confronto con la situazione degli altri professionisti sanitari, consulta anche la nostra guida su Partita IVA Medico 2026: ATECO 86.22.01, ENPAM Quota A/B e Sistema TS.Sistema TS (Tessera Sanitaria): obblighi e scadenzeIl Sistema TS (Tessera Sanitaria) è uno dei pilastri della compliance odontoiatrica. Gli odontoiatri liberi professionisti hanno l’obbligo di trasmettere telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie dei propri pazienti, in modo che questi possano essere precaricati nel modello 730 (precompilato IRPEF).Questa trasmissione serve al paziente per detrarre il 19% delle spese odontoiatriche nella propria dichiarazione dei redditi (entro il limite previsto dalla normativa). Se non trasmetti i dati, il paziente non potrà usufruire automaticamente della detrazione nel 730 precompilato.Cosa trasmettere e quandoDati da trasmettere: per ogni paziente, il codice fiscale, la data e l’importo della spesa sanitaria (prestazione odontoiatrica pagata)Scadenza primo semestre: entro il 30 settembre dell’anno successivo alla spesa (per spese da gennaio a giugno)Scadenza secondo semestre: entro il 28 febbraio dell’anno successivo (per spese da luglio a dicembre)Modalità: via portale web del Sistema TS (tessera-sanitaria.it) o tramite software gestionale dello studio integrato con il sistemaOpposizione del pazienteIl paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati al Sistema TS. In questo caso, l’odontoiatra deve annotare l’opposizione e non trasmettere quei dati. L’opposizione può essere espressa al momento del pagamento o tramite il portale del Sistema TS.Sanzioni per omessa trasmissioneL’omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema TS è sanzionata. La sanzione ordinaria è di 100 euro per ogni comunicazione omessa o errata (con un massimo di 50.000 euro per anno). La trasmissione tardiva con correzione spontanea entro i termini può beneficiare di riduzioni. Per un quadro completo, consulta la nostra guida dedicata su Sistema TS per Professionisti Sanitari: obblighi e sanzioni.Aprire uno studio dentistico: autorizzazioni e requisitiAprire uno studio odontoiatrico privato non richiede solo la partita IVA: è necessario ottenere le autorizzazioni sanitarie regionali previste dalla normativa vigente (D.P.R. 14 gennaio 1997 e normativa regionale integrativa).I passaggi principali sono:Individuazione e adeguamento dei locali: il locale deve rispettare i requisiti strutturali e impiantistici previsti dalla normativa regionale (superficie minima, aerazione, impianto idrico, smaltimento rifiuti speciali sanitari)Presentazione SCIA o DIA (Segnalazione/Dichiarazione di Inizio Attività) al Comune competente, che la trasmette alla ASL localeNomina del direttore sanitario: ogni struttura odontoiatrica deve avere un direttore sanitario iscritto all’albo. Se sei l’unico professionista dello studio, puoi essere tu stesso il direttore sanitarioIscrizione nel registro delle strutture sanitarie private della ASL o Regione competenteAdempimenti privacy (GDPR): il registro dei trattamenti e l’informativa ai pazienti sui dati sanitariSmaltimento rifiuti speciali: contratto con ditta autorizzata per rifiuti sanitari pericolosi (aghi, materiali contaminati)Sterilizzazione: autoclave certificata e registri di sterilizzazioneI requisiti specifici variano da Regione a Regione: è indispensabile contattare la ASL locale prima di avviare i lavori di allestimento dello studio. Assicurazione RC professionale obbligatoria (L. 24/2017)La Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) sulla responsabilità professionale sanitaria rende obbligatoria la copertura assicurativa per gli esercenti le professioni sanitarie, inclusi gli odontoiatri liberi professionisti.L’odontoiatra deve stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile professionale (RC professionale) che copra:Danni causati al paziente durante le prestazioni sanitarie (colpa professionale)Copertura per claims made (richieste di risarcimento pervenute durante la vigenza della polizza) o per loss occurrence, a seconda della struttura contrattualeMassimali adeguati alla tipologia di interventi eseguiti (implantologia e chirurgia orale richiedono massimali più elevati)Il premio assicurativo è un costo deducibile dal reddito professionale. Ricorda che l’obbligo assicurativo riguarda anche gli odontoiatri collaboratori che operano nello studio altrui: ognuno deve avere la propria copertura individuale.Fatturazione elettronica e contabilità dello studioLa fatturazione elettronica per gli odontoiatri presenta una specificità importante rispetto ad altri professionisti: le spese sanitarie verso privati (persone fisiche) sono esonerate dall’obbligo di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI), a condizione che vengano trasmesse al Sistema TS.In pratica:Prestazioni a privati (pazienti): puoi emettere ricevute fiscali o fatture cartacee/PDF, con trasmissione al Sistema TS. NON è obbligatoria la fattura elettronica SDI verso il paziente fisico (art. 10-bis D.L. 119/2018)Prestazioni a soggetti IVA (aziende, assicurazioni, Fondi sanitari): la fattura elettronica tramite SDI è obbligatoriaPrestazioni a pazienti che si oppongono al Sistema TS: emetti fattura cartacea o elettronica SDI secondo le regole ordinarieDal punto di vista contabile, lo studio odontoiatrico in regime ordinario deve tenere:Il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti (contabilità di cassa per professionisti in regime semplificato)Il registro dei beni ammortizzabili (per attrezzature e strumenti)Il registro degli acquisti (per il pro-rata IVA, se applicabile)Affidati a un commercialista esperto in fiscalità sanitaria: le specificità del settore odontoiatrico (IVA esente, Sistema TS, pro-rata, ENPAM) richiedono una competenza specializzata che non tutti i professionisti contabili possiedono.Per la scelta del software di gestione dello studio, consulta la nostra guida su Software di Fatturazione Elettronica per Professionisti Sanitari 2026. Domande frequentiUn odontoiatra neolaureato deve subito aprire la partita IVA?Sì, non appena inizi a svolgere attività professionale retribuita (anche come collaboratore in uno studio altrui), hai l’obbligo di aprire la partita IVA entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. L’apertura avviene tramite dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12) all’Agenzia delle Entrate.Posso essere sia dipendente che libero professionista come odontoiatra?Sì, è possibile cumulare un rapporto di dipendenza (ad esempio con il SSN o una struttura clinica privata) con l’attività libero-professionale. Tuttavia, dal 2025 (L. 207/2024) il regime forfettario non è accessibile se i redditi da dipendenza superano 35.000 euro nell’anno precedente. Superata questa soglia, scatta la causa ostativa e si deve passare al regime ordinario.Quanto paga di tasse un odontoiatra forfettario con 50.000 euro di compensi?Con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito imponibile è 39.000 euro. Al 15% di imposta sostitutiva (dal sesto anno) si pagano 5.850 euro di tasse. Aggiungendo ENPAM Quota B (circa 7.605 euro al 19,5% su 39.000 euro), il carico complessivo si attesta intorno al 27% del fatturato. Nei primi 5 anni, con aliquota al 5%, il carico fiscale si riduce sensibilmente (circa 1.950 euro di sola imposta sostitutiva).Un odontoiatra in forfettario deve trasmettere al Sistema TS?Sì. L’obbligo di trasmissione al Sistema TS è indipendente dal regime fiscale adottato. Sia il forfettario che il soggetto in regime ordinario devono trasmettere le spese sanitarie dei pazienti entro le scadenze previste.Cosa succede se supero i 85.000 euro da forfettario durante l’anno?Se superi la soglia di 85.000 euro nel corso dell’anno, rimani nel regime forfettario per quell’anno intero ma dal 1° gennaio dell’anno successivo devi passare al regime ordinario. Se invece superi i 100.000 euro in corso d’anno, esci dal forfettario immediatamente e devi applicare l’IVA ordinaria dal mese successivo al superamento.Lo studio dentistico ha bisogno di partita IVA separata dalla mia personale?Se operi come libero professionista individuale, utilizzi la tua partita IVA personale anche per l’attività dello studio. Non è necessaria una partita IVA separata. Se invece vuoi costituire una società odontoiatrica (S.r.l. o S.r.l.s.) per gestire lo studio, quella società avrà la propria partita IVA autonoma.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Gestisci la tua partita IVA con il CAF Centro FiscaleAprire la partita IVA da odontoiatra è solo il primo passo: la gestione fiscale quotidiana — tra IVA esente, ENPAM, Sistema TS e scadenze contabili — richiede un supporto professionale specializzato. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio di preventivo personalizzato per odontoiatri e professionisti sanitari che vogliono aprire o riorganizzare la propria attività in modo efficiente e conforme.Contattaci per un appuntamento senza impegno: valuteremo insieme il regime fiscale più adatto alla tua situazione, ti guideremo negli adempimenti ENPAM e Sistema TS e seguiremo la tua contabilità con competenza specifica nel settore sanitario.Errore: Modulo di contatto non trovato. Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-30 08:00:002026-08-29 08:35:20Partita IVA Odontoiatra 2026: ATECO 862301, ENPAM Quota B e Sistema TS
Fisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, PsicologiFatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-PassoSe sei un fisioterapista o uno psicologo con partita IVA, ogni anno devi inviare al Sistema TS (Tessera Sanitaria) i dati delle spese sanitarie sostenute dai tuoi pazienti. Un obbligo che pesa soprattutto su chi gestisce in autonomia la propria attività senza un software dedicato: scadenze da rispettare, portale da navigare, credenziali da tenere aggiornate.Questa guida operativa ti accompagna passo dopo passo attraverso tutto il processo: cosa devi trasmettere, entro quando, come accedere al portale e come evitare gli errori più comuni che possono costare caro. Trovi anche le novità previste dal 2027 e i consigli su quali strumenti possono aiutarti ad automatizzare gli adempimenti.Indice dei contenutiChe cos’è il Sistema Tessera SanitariaChi è obbligato: fisioterapisti e psicologiScadenze invio dati 2026Come inviare i dati al portale: passo dopo passoIntegrazione con la fatturazione elettronicaOpposizione del paziente e novità 2027Errori comuni e sanzioniSoftware e strumenti: come semplificareDomande frequenti (FAQ) Che cos’è il Sistema Tessera SanitariaIl Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la piattaforma informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze che raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani. L’obiettivo è duplice: da un lato consentire la precompilazione del modello 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate, dall’altro creare una banca dati delle spese mediche utile per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica.In parole semplici: ogni volta che un tuo paziente paga la tua prestazione professionale, quell’importo deve essere comunicato al Sistema TS, che lo trasmette all’Agenzia delle Entrate. In questo modo il paziente trova già i suoi pagamenti sanitari precompilati nel 730, senza dover cercare le ricevute.L’obbligo è stato introdotto dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 175/2014 ed è diventato operativo progressivamente per diverse categorie di professionisti sanitari. Chi è obbligato: fisioterapisti e psicologiL’obbligo di trasmissione al Sistema TS riguarda i professionisti che erogano prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972. Sia i fisioterapisti che gli psicologi rientrano in questa categoria, con alcune precisazioni. Fisioterapisti (FKT)I fisioterapisti iscritti all’albo TSRM-PSTRP (l’ordine professionale delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) sono obbligati all’invio dei dati al Sistema TS per tutte le prestazioni erogate a pazienti persone fisiche, a patto che:Le prestazioni siano di tipo riabilitativo o terapeutico (fisioterapia, chinesiterapia, riabilitazione ortopedica, ecc.);Il paziente sia un privato (non un ente pubblico o una compagnia assicurativa);Il professionista operi con partita IVA propria, in regime forfettario o ordinario.Sono escluse le prestazioni erogate nell’ambito di convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), dove gli adempimenti ricadono sulla struttura convenzionata.PsicologiGli psicologi iscritti all’Ordine degli Psicologi sono soggetti all’obbligo di trasmissione per le sedute di psicoterapia e le valutazioni psicodiagnostiche erogate a privati. La prestazione psicologica è qualificata come prestazione sanitaria a tutti gli effetti e beneficia dell’esenzione IVA ex art. 10 DPR 633/72.Attenzione: lo psicologo che svolge anche attività di coaching, formazione aziendale o consulenze organizzative deve distinguere attentamente queste prestazioni (soggette a IVA e non trasmissibili al Sistema TS) da quelle cliniche e terapeutiche.Puoi approfondire la normativa sull’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie nel nostro articolo dedicato: Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI.Scadenze invio dati 2026L’invio dei dati al Sistema TS avviene con cadenza semestrale. Nel 2026 le scadenze sono le seguenti:Periodo di riferimentoScadenza trasmissioneDati da trasmettere1° semestre 2025 (gen-giu)31 gennaio 2026Spese sanitarie pagate nel 1° sem. 20252° semestre 2025 (lug-dic)28 febbraio 2026Spese sanitarie pagate nel 2° sem. 20251° semestre 2026 (gen-giu)31 luglio 2026Spese sanitarie pagate nel 1° sem. 20262° semestre 2026 (lug-dic)28 febbraio 2027Spese sanitarie pagate nel 2° sem. 2026Attenzione alla scadenza di luglio 2026: molti professionisti la dimenticano o la confondono con il 31 gennaio. Segnatela subito in calendario: i dati delle fatture emesse e incassate da gennaio a giugno 2026 devono essere trasmessi entro il 31 luglio 2026.La logica è semplice: si trasmettono le spese nel momento in cui il paziente le ha effettivamente pagate (criterio di cassa), non quando hai emesso la fattura. Come inviare i dati al portale: passo dopo passoIl portale ufficiale per la trasmissione è sistemats.sanita.finanze.it. Ecco come procedere. Passo 1: Accesso al portalePuoi accedere al Sistema TS con tre modalità:SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): il metodo più comodo se hai già attivato lo SPID;CIE (Carta d’Identità Elettronica): con lettore smart card;TS-CNS (Tessera Sanitaria con Certificato di Autenticazione Nazionale): la tessera sanitaria con il chip attivato, da usare con un lettore di smart card USB.Se non hai ancora attivato le credenziali, il modo più rapido è usare lo SPID. Se non lo hai, puoi richiederlo gratuitamente tramite uno degli identity provider autorizzati (Poste, Aruba, ecc.).Passo 2: Sezione di riferimentoUna volta dentro il portale, naviga in:Spesa sanitaria → Inserimento dati spesa sanitaria (per le fatture dei singoli pazienti);Spesa sanitaria → Trasmissione file CSV (per gli invii massivi se gestisci molti pazienti).Passo 3: Dati da inserire per ogni spesaPer ogni ricevuta o fattura dovrai indicare:Codice fiscale del paziente (obbligatorio);Data del pagamento (non della fattura);Importo pagato;Tipologia di prestazione: seleziona il codice corretto tra quelli disponibili nel menu a tendina. Per i fisioterapisti la voce è di solito “Dispositivi medici e sussidi tecnici” o “Prestazioni specialistiche”; per gli psicologi “Prestazioni specialistiche”;Flag opposizione: se il paziente ha espresso l’opposizione alla trasmissione dei dati (vedi sezione dedicata), devi comunque inserire la spesa ma spuntare l’apposita casella. Il dato viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate come “non utilizzabile” per la precompilazione;Modalità di pagamento: contante, bonifico, POS, ecc.Passo 4: Invio massivo via file CSVSe hai molti pazienti, inserire i dati uno alla volta è impraticabile. Il portale Sistema TS consente di caricare un file CSV con tutti i dati del semestre in un’unica operazione. Il tracciato del file è disponibile nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito del MEF.I migliori software di fatturazione per professionisti sanitari generano automaticamente questo file nel formato corretto, eliminando il rischio di errori manuali. Ne parliamo nella sezione dedicata ai software più avanti.Integrazione con la fatturazione elettronicaUn aspetto fondamentale che crea spesso confusione: le prestazioni sanitarie esenti IVA erogate a privati non devono essere trasmesse allo SDI (Sistema di Interscambio, il canale della fattura elettronica). Questo per tutelare la privacy dei pazienti e per evitare la duplicazione dei dati con il Sistema TS.In pratica, fisioterapisti e psicologi seguono questo schema:Tipo di prestazioneFattura elettronica SDI?Sistema TS?Prestazione a privato, esente IVA art. 10NO (divieto DL 34/2020 art. 9-bis)SÌ (obbligatorio)Prestazione a privato, imponibile IVASÌ (e-fattura o ricevuta)NOPrestazione a ente/azienda, esente IVASÌ (e-fattura B2B/PA)NOPrestazione a ente/azienda, imponibile IVASÌ (e-fattura B2B/PA)NOLa fattura per i pazienti privati con prestazione esente IVA va emessa in formato cartaceo o PDF (non transita per SDI), conservata per 10 anni e i dati vengono trasmessi esclusivamente tramite il portale Sistema TS.Per tutti i dettagli sull’esenzione IVA e il divieto di emissione elettronica verso privati, leggi: Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI.Opposizione del paziente e novità 2027Il paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati al Sistema TS. L’opposizione può essere espressa in due modi:Prima del pagamento: il paziente comunica al professionista di non voler trasmettere i dati. Il professionista inserisce ugualmente la spesa nel portale Sistema TS, ma imposta il flag di opposizione. Il dato viene registrato ma non è utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730;Dopo il pagamento: il paziente può revocare il consenso entro il 31 gennaio dell’anno successivo accedendo al portale Sistema TS con il proprio SPID/CIE.Come professionista sanitario, il tuo obbligo è informare il paziente di questa possibilità prima di erogare la prestazione, in ossequio alle norme sulla privacy (GDPR e Codice Privacy italiano). Puoi farlo con un modulo cartaceo o con un’informativa digitale che il paziente firma all’inizio del percorso terapeutico. Cosa cambia dal 2027Il Governo ha annunciato per il 2027 alcune semplificazioni al Sistema TS, ancora in fase di definizione normativa al momento della pubblicazione di questa guida:Trasmissione mensile al posto di quella semestrale, per allinearsi meglio alla fatturazione e ridurre il rischio di omissioni a fine semestre;Integrazione diretta con i principali software di fatturazione certificati, che potrebbero trasmettere automaticamente i dati al momento dell’emissione della ricevuta, senza che il professionista debba accedere manualmente al portale;Gestione semplificata dell’opposizione: la procedura di opt-out potrebbe essere unificata in un’unica piattaforma digitale gestita dal MEF.Queste modifiche sono ancora in consultazione: tieni d’occhio le circolari MEF e gli aggiornamenti del portale Sistema TS per conoscere le date di entrata in vigore. Continua a usare le regole 2026 fino a conferma ufficiale.Errori comuni e sanzioniLa normativa prevede sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione. L’art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 175/2014 stabilisce una sanzione da 100 euro a 50.000 euro per ogni violazione, con alcune attenuanti.Vediamo i casi più frequenti e come evitarli:Errore 1: omessa trasmissioneNon trasmettere i dati entro la scadenza è la violazione più grave. La sanzione è di 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimo annuale di 50.000 euro. Se ti accorgi di aver dimenticato un semestre, puoi inviare i dati in ritardo (sanzione ridotta se spontanea prima di un controllo).Errore 2: codice fiscale sbagliatoTrasmettere un codice fiscale errato invalida la comunicazione. Controlla sempre il codice fiscale sul documento d’identità o sulla tessera sanitaria del paziente. Il portale Sistema TS effettua una validazione formale, ma non certifica che il CF corrisponda effettivamente al paziente.Errore 3: data pagamento vs data fatturaMolti professionisti confondono la data di emissione della fattura con la data di pagamento. Il Sistema TS vuole la data in cui il paziente ha effettivamente pagato (principio di cassa). Se un paziente paga una fattura di novembre 2025 nel gennaio 2026, la spesa va nel 1° semestre 2026, non nel 2° del 2025.Errore 4: inserire prestazioni non sanitarieLo psicologo che inserisce nel Sistema TS anche le proprie fatture per attività di formazione o coaching commette un errore. Solo le prestazioni sanitarie esenti IVA rientrano nel perimetro dell’obbligo di trasmissione.Errore 5: non gestire le rettificheSe un paziente chiede la restituzione di un importo (rimborso parziale o totale), devi trasmettere una rettifica al Sistema TS. Il portale consente di annullare o modificare una comunicazione già inviata entro i termini stabiliti.Software e strumenti: come semplificareGestire manualmente il Sistema TS — inserire ogni ricevuta, costruire il file CSV, rispettare le scadenze semestrali — è possibile, ma richiede tempo e attenzione. I software di fatturazione integrati con il Sistema TS semplificano enormemente il processo.Le funzionalità da cercare in un buon software per professionisti sanitari:Generazione automatica del file CSV nel formato MEF, a partire dalle fatture emesse nel periodo;Invio diretto al portale Sistema TS (tramite API o caricamento guidato del file);Gestione delle opposizioni: flag automatico per i pazienti che hanno espresso l’opposizione;Distinzione automatica tra fatture da trasmettere al Sistema TS (prestazioni esenti, privati) e quelle da inviare allo SDI (fatture a enti, prestazioni imponibili);Archivio ricevute con conservazione digitale per 10 anni.Piattaforme come quelle analizzate nella nostra guida ai software di fatturazione per sanitari offrono queste funzionalità in modo integrato. Se stai valutando di passare a uno strumento più moderno, considera anche Fatturazione Italia, che supporta nativamente la gestione delle fatture per professionisti sanitari con integrazione Sistema TS.Per una panoramica completa sulle opzioni disponibili, leggi anche: Partita IVA Fisioterapista 2026: Codice ATECO, Gestione Separata INPS e Regime Forfettario. Domande frequenti (FAQ)Gli psicologi in regime forfettario devono trasmettere al Sistema TS?Sì. Il regime fiscale adottato (forfettario o ordinario) non incide sull’obbligo di trasmissione al Sistema TS. L’obbligo dipende dal tipo di prestazione (sanitaria, esente IVA, erogata a privati) e dall’iscrizione all’ordine professionale, non dal regime contabile.Cosa succede se dimentico di trasmettere entro la scadenza?Puoi inviare i dati in ritardo tramite il portale Sistema TS. La trasmissione tardiva è comunque soggetta a sanzione (100 euro per comunicazione omessa), ma se la effettui spontaneamente — cioè prima di ricevere un avviso dall’Amministrazione — potresti beneficiare di una riduzione sanzionatoria applicando il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).Come faccio a sapere se un paziente ha opposto il diniego?L’opposizione può essere comunicata dal paziente direttamente a te (prima del pagamento) oppure esercitata dal paziente stesso sul portale Sistema TS (entro il 31 gennaio dell’anno successivo). Nel secondo caso non sei avvisato direttamente: il paziente gestisce l’opposizione in autonomia e il sistema non te lo notifica. L’unica accortezza è chiedere sempre al paziente, prima della prima seduta, se intende esercitare il diritto di opposizione.Il fisioterapista in convenzione con il SSN deve inviare dati al Sistema TS?No. Le prestazioni erogate in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non rientrano nell’obbligo di trasmissione individuale al Sistema TS. In quel contesto è la struttura sanitaria pubblica o accreditata a gestire gli adempimenti. Se invece eroghi anche prestazioni private al di fuori della convenzione, quelle ricadono nell’obbligo.Posso delegare la trasmissione al Sistema TS al mio commercialista o CAF?Sì. Il portale Sistema TS consente l’accesso tramite intermediari abilitati. Il tuo commercialista o il CAF possono essere delegati ad accedere al portale per tuo conto e trasmettere i dati delle spese sanitarie. Dovrai fornire loro i dati dei pazienti (codice fiscale, data pagamento, importo) mantenendo piena riservatezza nel trattamento.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di supporto con il Sistema TS o la fatturazione sanitaria?La gestione degli adempimenti fiscali per un professionista sanitario è complessa: Sistema TS, esenzione IVA, regime forfettario, contributi alla cassa previdenziale. Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta fisioterapisti, psicologi e altri sanitari con servizi di assistenza fiscale personalizzati. Richiedi un preventivo personalizzato per la tua situazione.Assistenza Fiscale per Professionisti SanitariFisioterapista, psicologo, medico o altro sanitario con P.IVA? Ti aiutiamo con Sistema TS, dichiarazioni fiscali e gestione previdenziale.Richiedi un preventivo →Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-29 09:00:002026-09-04 12:15:35Fatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-Passo
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOArchitetti Under 35 nel 2026: Aliquota 5% Forfettario, Inarcassa e VantaggiHai meno di 35 anni, hai appena preso l’abilitazione come architetto e stai valutando come aprire la partita IVA nel modo piu conveniente? Oppure sei gia iscritto all’Albo e vuoi capire se il regime forfettario con aliquota al 5% fa al caso tuo? Sei nel posto giusto.Il 2026 rappresenta un momento particolarmente favorevole per i giovani professionisti dell’architettura che si affacciano al mercato del lavoro in autonomia: l’aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni di attivita, combinata con le agevolazioni Inarcassa riservate agli under 35, crea una finestra di vantaggio fiscale e previdenziale significativa.In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: requisiti per accedere all’aliquota 5%, come si calcola il reddito imponibile con il coefficiente 78%, quanto si paga di contributi Inarcassa da neoiscitto, e quando conviene scegliere il forfettario rispetto al regime ordinario.Indice dei contenutiChi Puo Accedere all’Aliquota 5% del ForfettarioCoefficiente di Redditivita per Architetti: il 78%Quanto Si Paga con il Forfettario al 5%: Esempi PraticiInarcassa Under 35: Agevolazioni e Contributi MinimiForfettario e Inarcassa: Come ConvivonoAdempimenti e Obblighi PraticiForfettario vs Regime Ordinario: Quando ConvieneDomande Frequenti (FAQ) Chi Puo Accedere all’Aliquota 5% del ForfettarioIl regime forfettario prevede due aliquote di imposta sostitutiva:15% — aliquota ordinaria per chi e gia in attivita5% — aliquota ridotta per nuove attivita, applicabile per i primi 5 anni dall’apertura della partita IVAPer accedere all’aliquota del 5%, la legge (art. 1, commi 65 e 65-bis, L. 190/2014) richiede il rispetto di tre condizioni cumulative:CondizioneDettaglio1. Attivita nuovaNon deve essere la prosecuzione di un’attivita svolta in precedenza come dipendente, collaboratore o freelance (es. tirocinio retribuito non esclude; ma un contratto da dipendente in studio di architettura potrebbe rilevare)2. Nessuna P.IVA nei 3 anni precedentiNon deve aver esercitato attivita d’impresa, arte o professione nei 3 anni antecedenti l’apertura della nuova P.IVA3. Nessuna cessione di aziendaNon deve aver acquistato/ceduto aziende o rami d’azienda nei 3 anni precedentiImportante per i neolaureati: se ti sei appena abilitato e non hai mai avuto una partita IVA, quasi certamente soddisfi tutte e tre le condizioni. Il tirocinio obbligatorio post-laurea, se non era strutturato come collaborazione con P.IVA, non preclude l’accesso all’aliquota 5%.Oltre alle condizioni specifiche per il 5%, devi rispettare anche i requisiti generali del forfettario 2026:Ricavi/compensi annui sotto 85.000 euro (limite 2026, confermato dalla Legge di Bilancio 2025)Redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiori a 35.000 euroSpese per personale sotto i 20.000 euro lordi annuiNessuna partecipazione in societa di persone o associazioni professionali incompatibiliL’aliquota 5% si applica per cinque anni solari dall’anno di avvio dell’attivita (contando l’anno di apertura come primo anno, anche se incompleto). Dal sesto anno in poi si passa automaticamente al 15%. Coefficiente di Redditivita per Architetti: il 78%Nel regime forfettario non si deducono le spese effettive. Il reddito imponibile si calcola applicando ai ricavi/compensi lordi un coefficiente di redditivita predeterminato per legge in base al codice ATECO.Per gli architetti (e piu in generale per le attivita professionali, scientifiche e tecniche), il coefficiente e del 78%. Significa che si assume che il 78% dei compensi lordi sia reddito effettivo, e solo su quella quota si applica l’imposta.Formula del calcolo:Reddito imponibile = Compensi lordi x 78% Imposta sostitutiva = Reddito imponibile x 5% (o 15%)Questo coefficiente del 78% e identico a quello degli avvocati, commercialisti e altri professionisti della categoria “attivita professionali, scientifiche e tecniche” (tab. allegata alla L. 190/2014). E’ tra i piu alti tra quelli previsti dalla norma, il che significa che la base imponibile e relativamente alta rispetto ad attivita con coefficienti piu bassi.Attenzione al codice ATECO corretto: il piu comune per gli architetti e il 71.11.00 (Attivita degli studi di architettura). Se svolgi anche progettazione ingegneristica potresti usare il 71.12.10. Verifica con il tuo CAF o commercialista quale codice e piu adatto alla tua attivita prevalente. Quanto Si Paga con il Forfettario al 5%: Esempi PraticiVediamo quanto paga concretamente un architetto under 35 in forfettario al 5% a diversi livelli di fatturato:Compensi lordi annuiReddito imponibile (x78%)Imposta sostitutiva (5%)Netto fiscale approssimativo20.000 euro15.600 euro780 euro~19.200 euro*30.000 euro23.400 euro1.170 euro~28.830 euro*40.000 euro31.200 euro1.560 euro~38.440 euro*55.000 euro42.900 euro2.145 euro~52.855 euro*70.000 euro54.600 euro2.730 euro~67.270 euro** Il netto fiscale indicato e al lordo dei contributi Inarcassa (che si sottraggono ulteriormente). Per il netto in tasca reale vedi la sezione Inarcassa sotto.L’aspetto piu evidente e che con un’aliquota del 5%, la pressione fiscale sull’imponibile lordo dei compensi e bassissima: su 40.000 euro di fatturato si versano solo 1.560 euro di imposta sostitutiva IRPEF. Per confronto, in regime ordinario con deduzioni standard, su un imponibile simile si pagherebbe una quota IRPEF di gran lunga superiore.L’imposta sostitutiva sostituisce: IRPEF, addizionali comunali e regionali, IRAP. Non sostituisce i contributi Inarcassa, che sono separati e obbligatori. Inarcassa Under 35: Agevolazioni e Contributi MinimiInarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti) e l’ente previdenziale obbligatorio per gli architetti iscritti all’Albo che esercitano la libera professione.Struttura contributiva Inarcassa 2026:Contributo soggettivo: 14,5% del reddito professionale netto IRPEF (o reddito imponibile forfettario)Contributo integrativo: 4% del volume d’affari (fatturato lordo)Contributo minimo annuo 2026: circa 2.500 euro (comprensivo di soggettivo e integrativo minimi)Agevolazione under 35 — Riduzione del contributo minimo:Inarcassa prevede una riduzione del 50% sul contributo minimo soggettivo per i nuovi iscritti under 35 per i primi 3 anni di iscrizione. Questa agevolazione e automatica (non occorre presentare domanda separata) ed e cumulabile con il forfettario.Dopo i 3 anni agevolati, si passa progressivamente al contributo minimo pieno. Le condizioni esatte e gli importi minimi aggiornati vanno verificati direttamente sul sito ufficiale Inarcassa o tramite il tuo CAF, poiche Inarcassa aggiorna i minimi periodicamente.Come si calcola il contributo soggettivo in forfettario:In regime forfettario, il reddito su cui si calcola il contributo soggettivo Inarcassa e il reddito imponibile forfettario (compensi x 78%). Non e il reddito da lavoro dipendente, non e il lordo dei compensi: e gia la quota ridotta dall’applicazione del coefficiente.Esempio pratico:VoceEsempio: 30.000 euro fatturatoCompensi lordi30.000 euroReddito imponibile (78%)23.400 euroContributo soggettivo Inarcassa (14,5% su 23.400)3.393 euroContributo integrativo Inarcassa (4% su 30.000)1.200 euroImposta sostitutiva forfettaria (5% su 23.400)1.170 euroTotale versamenti (imposta + contributi)5.763 euroNetto in tasca~24.237 euroNota: il contributo integrativo del 4% viene addebitato al cliente nella fattura come rivalsa (maggiorazione del 4% sull’importo netto). In pratica il professionista lo anticipa ma poi lo recupera dal committente. Il netto in tasca reale tiene conto solo del soggettivo e dell’imposta.Deducibilita dei contributi: i contributi Inarcassa (soggettivo + integrativo) sono sempre deducibili dal reddito, anche in regime forfettario. Vanno indicati nel Quadro LM della dichiarazione dei redditi e riducono ulteriormente la base imponibile. Forfettario e Inarcassa: Come ConvivonoUno dei dubbi piu frequenti degli architetti che si avvicinano al forfettario riguarda il rapporto con Inarcassa: “Se sono forfettario, pago comunque Inarcassa?” La risposta e si, sempre.Forfettario e Inarcassa sono due sistemi paralleli e indipendenti:Il forfettario regola la fiscalita (come si calcola e si paga l’imposta sui redditi)Inarcassa regola la previdenza (come si accumulano i contributi pensionistici)L’iscrizione a Inarcassa e obbligatoria per tutti gli architetti iscritti all’Albo che svolgono attivita professionale, indipendentemente dal regime fiscale scelto. Non e possibile optare per la Gestione Separata INPS al posto di Inarcassa (a differenza, ad esempio, di alcune altre categorie professionali).La riduzione del 35% sui contributi INPS non si applica agli iscritti Inarcassa: il regime forfettario prevede una riduzione del 35% sui contributi INPS per artigiani e commercianti, ma gli architetti iscritti a Inarcassa non versano all’INPS per l’attivita professionale, quindi questa riduzione non e rilevante per loro.Coesistenza lavoro dipendente + forfettario (caso frequente tra i giovani): molti architetti under 35 iniziano con un contratto da dipendente part-time in uno studio e contemporaneamente aprono la partita IVA per lavori freelance. In questo caso:I contributi INPS da dipendente vengono versati regolarmente dal datore di lavoroInarcassa va aperta solo se si supera la soglia minima di reddito professionale (verificare le soglie di iscrizione obbligatoria aggiornate sul sito Inarcassa)Il reddito da dipendente non deve superare 35.000 euro annui per mantenere il forfettarioAdempimenti e Obblighi PraticiEssere in regime forfettario semplifica molto la gestione contabile, ma non la azzera. Ecco cosa deve fare concretamente un architetto forfettario under 35:Apertura partita IVA: modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (gratis, puoi farlo online o tramite CAF); indica il codice ATECO 71.11.00Iscrizione Albo Architetti: obbligatoria per esercitare la professione; segue l’abilitazione (esame di stato)Iscrizione Inarcassa: entro 90 giorni dall’iscrizione all’Albo (o dall’avvio dell’attivita professionale)Fatturazione elettronica: obbligatoria dal 2024 anche per i forfettari; devi usare un software abilitato (SdI, Agenzia Entrate o piattaforme come FaturazioneItalia)Marca da bollo: 2 euro su ogni fattura con imponibile superiore a 77,47 euro (non applichi l’IVA, ma applichi il bollo)Dichiarazione dei redditi annuale: Modello Redditi PF, Quadro LM per il forfettarioVersamento imposta sostitutiva: in acconto (novembre) e saldo (giugno/luglio) tramite F24Contributi Inarcassa: due rate annuali (scadenze da verificare annualmente sul sito Inarcassa)Non devi fare: liquidazione IVA periodica, versamento IVA, registri IVA, IRAP (salvo eccezioni). La semplificazione contabile e uno dei principali vantaggi del forfettario.Se hai un pillar di riferimento sul cluster Architetti, trovi la guida completa su come aprire la partita IVA come architetto in: Aprire Studio di Architettura o Ingegneria 2026: Guida Completa. Forfettario vs Regime Ordinario: Quando ConvienePer un architetto under 35 alle prime armi, il forfettario con aliquota 5% e quasi sempre la scelta migliore nei primi anni. Ma ci sono situazioni in cui potrebbe non essere conveniente:ScenarioForfettario 5%Regime OrdinarioFatturato basso (sotto 40.000 euro)Molto conveniente: tasse basse, meno adempimentiSvantaggioso: costi fissi contabili spesso superiori al vantaggio fiscaleFatturato in crescita (40.000-85.000 euro)Ancora conveniente, soprattutto al 5%Puo convenire se hai molte spese deducibili realiFatturato vicino/sopra 85.000 euroNon accessibile (o a rischio uscita)Necessario; ma la progressivita IRPEF pesaMolte spese deducibili (attrezzature, software, formazione)Non deduci le spese realiConveniente se spese superano il 22% del fatturato (100%-78% coeff.)Acquisto auto strumentaleNon rilevante (no deduzione)Deduzione parziale ammessaRegola pratica: se le tue spese professionali reali (commercialista, software, formazione, materiali) superano il 22% del tuo fatturato, il regime ordinario potrebbe diventare piu conveniente del forfettario anche al 15% (e a maggior ragione rispetto al 5%). Ma nella fase di avvio, con fatturati contenuti e spese limitate, il 5% batte quasi sempre qualsiasi alternativa.Per approfondire il tema della convenienza e delle agevolazioni Inarcassa, ti consigliamo di leggere anche: Inarcassa 2026: Contributi Architetti, Minimi, Massimali e Come Ridurre la Base Imponibile.Domande Frequenti (FAQ) Un architetto under 35 deve necessariamente iscriversi a Inarcassa?Si, l’iscrizione a Inarcassa e obbligatoria per tutti gli architetti iscritti all’Albo che esercitano attivita professionale in forma autonoma, indipendentemente dal regime fiscale e dall’eta. L’obbligo scatta dall’iscrizione all’Albo e dall’avvio dell’attivita.Se ho gia avuto una partita IVA in passato, posso accedere al 5%?No. L’aliquota del 5% e riservata alle nuove attivita: chi ha gia avuto una partita IVA (anche per un’attivita diversa) negli ultimi 3 anni non puo accedervi. In quel caso si applicherebbe l’aliquota ordinaria del 15%.Il tirocinio post-laurea preclude l’accesso all’aliquota 5%?Dipende dalla forma contrattuale del tirocinio. Se era un tirocinio non retribuito o una borsa di studio senza apertura di partita IVA, generalmente non preclude il 5%. Se invece durante il tirocinio hai aperto una partita IVA (anche come collaboratore occasionale con P.IVA), potresti aver gia “bruciato” i requisiti. E’ fondamentale verificare la propria situazione con un professionista prima di aprire la partita IVA.Quante fatture si possono emettere nel forfettario senza perdere il regime?Il limite non e sul numero di fatture ma sul totale dei compensi percepiti: devi restare sotto 85.000 euro annui. Puoi emettere quante fatture vuoi a clienti diversi, purche la somma incassata non superi questa soglia. Se la superi, dal 1 gennaio dell’anno successivo esci dal forfettario (o immediatamente in corso d’anno se superi i 100.000 euro).Come si presenta la fattura da architetto forfettario?La fattura elettronica di un architetto forfettario deve riportare: importo netto della prestazione, eventuale rivalsa integrativa Inarcassa del 4% (che porta al lordo da pagare), dicitura obbligatoria “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”, codice natura N2.2, marca da bollo da 2 euro se il totale supera 77,47 euro, e la dicitura per evitare la ritenuta d’acconto.Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.Hai dubbi sulla tua situazione come architetto under 35?Ogni situazione professionale e diversa. L’apertura della partita IVA, la scelta del codice ATECO corretto, la verifica dei requisiti per l’aliquota 5% e l’iscrizione a Inarcassa sono passaggi delicati che meritano una consulenza personalizzata.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza dedicata ai professionisti under 35 che vogliono avviare la propria attivita nel modo piu conveniente. Contattaci per un preventivo personalizzato: analizzeremo la tua situazione specifica e ti aiuteremo a scegliere il regime fiscale e previdenziale piu adatto.Errore: Modulo di contatto non trovato.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 08:00:002026-08-28 10:36:04Architetti Under 35 nel 2026: Aliquota 5% Forfettario, Inarcassa e Vantaggi
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariSistema TS 2027 per Professionisti Sanitari: Guida Completa a Invio, Obblighi e SanzioniIl Sistema TS 2027 (Sistema Tessera Sanitaria) rappresenta uno degli adempimenti fiscali più rilevanti per i professionisti sanitari che esercitano la libera professione. Medici, odontoiatri, fisioterapisti, psicologi, infermieri, ottici, veterinari e decine di altre categorie sanitarie hanno l’obbligo di trasmettere al sistema i dati delle spese sostenute dai propri pazienti. Ma cosa si deve inviare esattamente? Entro quando? E cosa succede se si sbaglia o si omette la trasmissione? Questa guida risponde a tutte le domande sul sistema TS 2027, raccogliendo in un unico riferimento obblighi, scadenze, procedure di opposizione e sanzioni.Che tu sia un medico di base con pazienti privati, un fisioterapista in regime forfettario o un odontoiatra con studio avviato, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ti riguarda direttamente. Ignorare questo obbligo espone a sanzioni significative, mentre una gestione corretta contribuisce a semplificare la dichiarazione dei redditi dei tuoi pazienti attraverso il 730 precompilato.Indice dei contenutiArgomenti trattati:Cos’è il Sistema TS e perché riguarda tutti i sanitariChi è obbligato a trasmettere al Sistema TS nel 2027Cosa si deve trasmettere: tipologie di spesa e importiScadenze e modalità di invio 2027Come gestire l’opposizione del pazienteSanzioni per omessa o errata trasmissioneSistema TS e il 730 precompilato: il collegamentoNovità 2027: cosa cambia rispetto agli anni precedentiCome il CAF Centro Fiscale può aiutartiDomande Frequenti sul Sistema TS 2027 Cos’è il Sistema TS e perché riguarda tutti i sanitariIl Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è una piattaforma informatica gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con il Ministero della Salute. Nasce con un obiettivo preciso: raccogliere i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani per alimentare automaticamente il modello 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate.In pratica, quando un paziente paga una visita medica, una seduta di fisioterapia o un’otturazione dal dentista, il professionista sanitario che ha erogato la prestazione deve comunicare al Sistema TS l’importo pagato. Quel dato viene poi trasmesso all’Agenzia delle Entrate, che lo inserisce nel 730 precompilato del paziente come spesa medica potenzialmente detraibile al 19%.La base normativa del sistema TS 2027 è il D.Lgs. 175/2014 art. 3 (Decreto Semplificazioni fiscali), che ha istituito l’obbligo di trasmissione, e il DM 31 luglio 2015, che ne definisce le modalità operative. La norma è stata progressivamente estesa a sempre più categorie di professionisti sanitari: oggi l’obbligo coinvolge praticamente chiunque eroghi prestazioni sanitarie a titolo privato o in regime misto pubblico-privato.Perché questa guida pillar è importante? Perché il sistema TS non riguarda solo i medici di medicina generale: è un adempimento trasversale a tutte le figure della sanità privata, e le sanzioni per chi non trasmette o trasmette in modo errato possono essere significative. Vediamo in dettaglio chi è coinvolto e cosa deve fare. Chi è obbligato a trasmettere al Sistema TS nel 2027L’obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria 2027 riguarda una platea molto ampia di soggetti. Non si tratta solo dei medici in senso stretto: l’elenco comprende tutte le figure iscritte agli ordini e alle casse professionali sanitarie che erogano prestazioni a persone fisiche, incluse quelle esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.Ecco le principali categorie obbligate:Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (anche in convenzione SSN, per le prestazioni private)Medici specialisti (chirurghi, cardiologi, dermatologi, ortopedici, ecc.) con attività privataOdontoiatri e dentisti — categoria con il più alto volume di dati trasmessi al Sistema TSFisioterapisti e terapisti della riabilitazione (inclusi i laureat in Scienze Motorie con profilo terapeutico)Psicologi e psicoterapeutiInfermieri professionali con attività libero-professionaleVeterinari — limitatamente alle prestazioni su animali domestici di proprietà di persone fisicheOttici e optometristi per la vendita di occhiali da vista e lenti a contattoLogopedisti, osteopati, nutrizionisti e altre figure sanitarie riconosciute dal Ministero della SaluteFarmacie e parafarmacie per medicinali e dispositivi mediciLaboratori di analisi cliniche e centri diagnosticiStrutture sanitarie private accreditate e non accreditate che emettono ricevute o fatture a privatiUn punto importante: l’obbligo vale indipendentemente dal regime fiscale adottato. Che il professionista sia in regime forfettario o in regime ordinario, l’obbligo di trasmissione al sistema TS rimane invariato. Il regime fiscale incide sulla fatturazione e sull’IVA, ma non esenta dalla comunicazione delle spese al Sistema Tessera Sanitaria.Sono invece esonerati dall’obbligo i soggetti che erogano prestazioni esclusivamente a enti, aziende o persone giuridiche (B2B puro), dove il paziente/fruitore non è una persona fisica. Se invece si serve anche un solo paziente privato persona fisica, l’obbligo scatta. Cosa si deve trasmettere: tipologie di spesa e importiNon tutte le voci che compaiono su una ricevuta o fattura sanitaria vanno trasmesse al sistema TS. Esistono regole precise su cosa comunicare e come classificarlo. Vediamo le principali tipologie di spesa. Tipologie di documento sanitario trasmissibileI documenti di spesa che devono essere comunicati al sistema TS sono:Fatture emesse per prestazioni sanitarie a persone fisicheRicevute fiscali (per chi non è soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica o ne è esentato)Scontrini parlanti (farmacia) — contenenti codice fiscale del paziente e natura del prodottoRicevute di pagamento per prestazioni erogate da strutture sanitarieUn aspetto spesso trascurato: per le prestazioni esenti IVA ex art. 10 DPR 633/1972 (tipiche dei professionisti sanitari: visite mediche, sedute di fisioterapia, prestazioni psicologiche), la fattura elettronica tramite SDI è espressamente vietata se il paziente è una persona fisica non titolare di partita IVA. In questi casi si usa la ricevuta o la fattura cartacea/PDF, che però va ugualmente trasmessa al Sistema TS. Per approfondire questo aspetto consulta la nostra guida sulla fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie 2026.Dati da includere nella trasmissionePer ciascun documento da trasmettere al sistema tessera sanitaria, il professionista deve comunicare:Codice fiscale del paziente — elemento indispensabile per il collegamento al 730 precompilatoData del pagamento (non dell’emissione della fattura, ma dell’incasso effettivo)Importo pagato dal pazienteTipologia di spesa — classificata secondo il catalogo previsto dal sistema (SP = spesa sanitaria standard, FC = farmaco con obbligo di ricetta, SV = spesa veterinaria, ecc.)Flag di erogazione: se la prestazione è stata effettivamente erogata o è un rimborso/accontoCodice fiscale del soggetto trasmittente (il professionista o la struttura)Il codice fiscale del paziente è il dato più critico: senza di esso, la spesa non può essere abbinata al 730 precompilato del paziente. Il professionista deve sempre richiedere il codice fiscale prima di emettere la ricevuta. In caso di rifiuto del paziente, si configura la fattispecie dell’opposizione, di cui parliamo nella sezione dedicata.Scadenze e modalità di invio 2027Le scadenze di trasmissione al sistema TS 2027 seguono un calendario fisso, strutturato su base semestrale. Il sistema prevede due finestre di invio nell’anno:Entro il 31 gennaio 2027 — per le spese sostenute dai pazienti nel secondo semestre dell’anno precedente (luglio-dicembre 2026)Entro il 31 luglio 2027 — per le spese sostenute dai pazienti nel primo semestre dell’anno in corso (gennaio-giugno 2027)Attenzione: alcune categorie particolari (come le farmacie per gli scontrini parlanti) hanno scadenze mensili anziché semestrali. I professionisti sanitari in senso stretto seguono invece le due finestre semestrali indicate sopra. Come accedere al portale Sistema TSLa trasmissione avviene tramite il portale ufficiale sistemats.sanita.finanze.it. I professionisti possono accedere con:SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) — il metodo più diffusoCNS (Carta Nazionale dei Servizi) — con lettore di smart cardCIE (Carta d’Identità Elettronica)Tramite intermediario abilitato (CAF, commercialista, consulente del lavoro) con delegaUna volta autenticato, il professionista può caricare i dati manualmente (per volumi ridotti) oppure tramite file XML (per volumi elevati di prestazioni, tipico di studi medici strutturati o centri diagnostici). Molti software di fatturazione per sanitari generano automaticamente il file XML nel formato richiesto dal sistema: per una panoramica degli strumenti disponibili, consulta la nostra guida ai software di fatturazione per professionisti sanitari 2026.Inoltre, è possibile delegare la trasmissione al CAF Centro Fiscale di Udine, che gestisce il processo per conto del professionista. Questa opzione è particolarmente conveniente per chi ha un numero limitato di prestazioni o preferisce concentrarsi sulla clinica lasciando gli adempimenti fiscali agli esperti.Come gestire l’opposizione del pazienteLa normativa sul sistema tessera sanitaria riconosce al paziente il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati. Si tratta di una tutela della privacy: il paziente può non voler che i suoi dati sanitari confluiscano nel 730 precompilato, per esempio per motivi di riservatezza sulla natura delle prestazioni ricevute.Cosa deve fare il professionista in caso di opposizione? La procedura è chiara:Il paziente manifesta l’opposizione prima del pagamento, comunicandola verbalmente o per iscritto al professionistaIl professionista annota l’opposizione e non trasmette quel dato al sistema TSNella fase di trasmissione, il dato viene comunque inviato ma con il flag opposizione = sì, che ne impedisce l’utilizzo per il 730 precompilatoIl professionista non è sanzionato per non aver reso accessibile quel dato al FiscoUn errore frequente è pensare che l’opposizione esenti completamente dalla trasmissione. Non è così: il dato va comunque inviato al sistema TS con il flag corretto, ma viene «mascherato» per il 730 precompilato. Il professionista deve quindi comunque raccogliere il codice fiscale del paziente anche in caso di opposizione, salvo che il paziente si rifiuti esplicitamente anche di fornirlo.È importante anche sapere che l’opposizione può essere manifestata dal paziente anche successivamente al pagamento, accedendo direttamente al portale del Sistema TS con le proprie credenziali SPID. In quel caso, il professionista ha già trasmesso il dato correttamente: non si configura alcuna violazione da parte sua.Sanzioni per omessa o errata trasmissioneLe sanzioni per il sistema TS 2027 sono stabilite dal D.Lgs. 175/2014 e successive modificazioni. Si tratta di sanzioni amministrative che possono raggiungere importi significativi, motivo per cui è fondamentale rispettare le scadenze e le modalità di trasmissione previste. Sanzioni principaliLe principali violazioni sanzionate sono:Omessa trasmissione — mancato invio dei dati entro la scadenza semestrale. La sanzione è pari a 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimo annuo di 50.000 euro per soggettoTrasmissione con dati errati o incompleti — invio di dati non corretti (importo sbagliato, codice fiscale errato, data errata). La sanzione è pari a 100 euro per ogni comunicazione errataTrasmissione tardiva — invio dopo la scadenza semestrale. Se avviene entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 33,33 euro per comunicazioneEsiste anche la possibilità di ravvedimento operoso: se il professionista si accorge di un errore o di un’omissione e procede spontaneamente alla correzione prima di ricevere una notifica dall’Amministrazione finanziaria, le sanzioni sono ridotte. La riduzione dipende dalla tempistica del ravvedimento e segue le regole generali previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, aggiornate dalla riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024).Un aspetto meno noto: la sanzione si applica per singola comunicazione, non per un importo globale. Questo significa che un professionista che ha omesso di trasmettere i dati di 50 pazienti potrebbe trovarsi di fronte a 50 sanzioni da 100 euro ciascuna, per un totale di 5.000 euro. È una delle ragioni per cui conviene gestire l’adempimento con regolarità e affidarsi a strumenti automatizzati o a un supporto professionale.Quando le sanzioni non si applicanoLa normativa prevede alcune esimenti: le sanzioni non si applicano quando l’omessa trasmissione è dovuta a causa di forza maggiore debitamente documentata (es. interruzione prolungata del servizio informatico del Sistema TS) o quando il professionista ha trasmesso correttamente ma il sistema ha generato un errore tecnico documentato. In questi casi è necessario conservare la documentazione che attesti l’impedimento.Sistema TS e il 730 precompilato: il collegamentoIl sistema TS e il 730 precompilato sono strettamente connessi: i dati trasmessi dai professionisti sanitari vengono elaborati dall’Agenzia delle Entrate e inseriti direttamente nella dichiarazione precompilata del paziente come spese detraibili al 19%.Questo meccanismo ha due implicazioni importanti per il professionista sanitario:Responsabilità nella qualità dei dati: se il professionista trasmette un importo errato (più alto del reale), il paziente potrebbe portare in detrazione una spesa maggiore di quella effettivamente sostenuta. L’Agenzia delle Entrate in caso di controllo potrebbe risalire al professionista. È quindi fondamentale trasmettere importi precisi.Vantaggio per i pazienti: una trasmissione puntuale e corretta significa che i pazienti trovano già precaricate le proprie spese mediche nel 730, senza dover raccogliere e conservare manualmente le ricevute. Questo migliora il servizio percepito e la relazione con il paziente.Per i pazienti che si rivolgono al CAF Centro Fiscale di Udine per la compilazione del 730, il sistema funziona così: il CAF accede al 730 precompilato del cliente, verifica le spese sanitarie già caricate dal sistema TS e controlla se vi sono spese da aggiungere manualmente (per esempio quelle di professionisti che non hanno ancora trasmesso correttamente). È un processo integrato che beneficia di dati di qualità.Novità 2027: cosa cambia rispetto agli anni precedentiIl sistema TS 2027 non presenta stravolgimenti rispetto all’anno precedente, ma ci sono alcune evoluzioni operative che i professionisti sanitari devono conoscere. Estensione delle categorie obbligateNel corso degli ultimi anni il Ministero della Salute ha progressivamente ampliato l’elenco delle figure sanitarie soggette all’obbligo. Dal 2024 sono stati inclusi anche i professionisti iscritti agli albi delle nuove professioni sanitarie (osteopati, naturopati con profilo sanitario riconosciuto, ecc.). Per il 2027 si prevede il completamento di questa estensione con l’inclusione di alcune figure ancora in fase di riconoscimento formale.Interoperabilità con la fattura elettronicaUna delle novità più significative degli ultimi anni è il progressivo avanzamento verso l’interoperabilità tra sistema TS e fatturazione elettronica. Per i professionisti sanitari che emettono fatture B2B (a strutture, a imprese), la fattura elettronica tramite SDI è obbligatoria. Il sistema TS raccoglie invece i dati delle prestazioni B2C (verso persone fisiche).Le discussioni normative in corso puntano a semplificare ulteriormente il processo: si parla di un futuro in cui le ricevute per prestazioni sanitarie a privati potrebbero essere automaticamente acquisite dal sistema TS tramite un canale dedicato, riducendo il lavoro di trasmissione manuale. Ad oggi, però, l’obbligo di trasmissione attiva resta in capo al professionista.Nuovi controlli e incrocio datiL’Agenzia delle Entrate ha incrementato i controlli sui dati trasmessi al sistema TS, incrociandoli con le dichiarazioni dei redditi dei pazienti e con i versamenti dei professionisti sanitari. Chi trasmette in modo sistematicamente incompleto o scorretto può essere oggetto di segnalazione automatica. Questo rende ancora più importante una gestione ordinata dell’adempimento.Come il CAF Centro Fiscale può aiutartiGestire gli adempimenti fiscali da professionista sanitario richiede tempo e attenzione: tra sistema TS, fatturazione (elettronica e non), contributi previdenziali alla propria cassa professionale e dichiarazione dei redditi, il rischio di dimenticare qualcosa o sbagliare una scadenza è concreto.Il CAF Centro Fiscale offre un supporto completo ai professionisti sanitari di Udine e del Friuli Venezia Giulia, nonché in tutta Italia tramite il servizio online:Gestione della trasmissione al Sistema TS per conto del professionista (con delega)Verifica e correzione dei dati già trasmessi in caso di erroriConsulenza fiscale per la scelta del regime più conveniente (forfettario vs ordinario)Dichiarazione dei redditi del professionista sanitario, incluse le deduzioni per contributi previdenziali alla cassa professionaleAssistenza in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle EntratePer un professionista sanitario che vuole approfondire la propria situazione fiscale individuale, ad esempio le regole della propria partita IVA medico ENPAM o della partita IVA infermiere ENPAPI, il CAF Centro Fiscale offre anche consulenza specifica per categoria.Hai bisogno di supporto per il Sistema TS 2027?Il CAF Centro Fiscale di Udine è a disposizione dei professionisti sanitari per la gestione del Sistema Tessera Sanitaria e di tutti gli adempimenti fiscali correlati. Offriamo il servizio sia in ufficio a Udine (Viale Giuseppe Tullio 13, scala B) sia online in tutta Italia.Contattaci per un preventivo personalizzato:Scrivici su WhatsApp: 366 6018121Oppure compila il modulo:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale — Viale Giuseppe Tullio 13, scala B — Udine — Tel. 0432 1638640Domande Frequenti sul Sistema TS 2027Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 14:00:002026-08-28 10:35:58Sistema TS 2027 per Professionisti Sanitari: Guida Completa a Invio, Obblighi e Sanzioni
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORavvedimento Operoso 2026: Calcolo Sanzioni Ridotte, Codici Tributo F24 e SimulatoreHai dimenticato un versamento fiscale o hai pagato in ritardo? Il ravvedimento operoso ti permette di regolarizzare spontaneamente la tua posizione con il Fisco, pagando una sanzione ridotta al posto di quella piena. Con la riforma delle sanzioni tributarie del D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, le percentuali sono cambiate in modo significativo rispetto al passato. In questa guida trovi la tabella aggiornata, la formula di calcolo, i codici tributo F24 e un simulatore passo per passo.Indice dei contenutiChe cos’è il ravvedimento operosoLa riforma sanzioni 2024: cosa è cambiatoTabella sanzioni ridotte 2026: le percentuali aggiornateCome calcolare il ravvedimento operoso: la formulaSimulatore passo per passo: esempio praticoCodici tributo F24 per il ravvedimentoRavvedimento sprint: i primi 14 giorniRavvedimento operoso e regime forfettarioQuando NON si può fare il ravvedimento operosoFAQ sul ravvedimento operoso 2026Che cos’è il ravvedimento operosoIl ravvedimento operoso è l’istituto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 che consente al contribuente di sanare autonomamente un errore o un’omissione fiscale prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo o una contestazione formale. In sostanza: se ti accorgi di non aver versato un’imposta, o di averla versata in ritardo o in misura insufficiente, puoi rimediare pagando:l’imposta dovuta (la somma originariamente non versata)una sanzione ridotta (la cui percentuale dipende da quanto tempo è passato dalla scadenza)gli interessi legali calcolati giornalmente sul tributo non versatoIl ravvedimento è spontaneo: deve essere il contribuente a farlo prima di ricevere una notifica di irregolarità. Una volta che l’Agenzia delle Entrate ti ha notificato un accertamento o una cartella esattoriale, il ravvedimento non è più ammesso per quella violazione. Chi può usare il ravvedimento operosoPuò avvalersi del ravvedimento operoso qualsiasi contribuente: privati, lavoratori dipendenti, titolari di partita IVA in regime forfettario o ordinario, imprese, professionisti. Le imposte regolarizzabili includono IRPEF, IVA, IMU, bollo auto, contributi INPS, e in generale tutti i tributi erariali e locali.La riforma sanzioni 2024: cosa è cambiatoIl D.Lgs. 87/2024 (Riforma del sistema sanzionatorio tributario, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) ha modificato in modo sostanziale le regole del ravvedimento operoso. I principali cambiamenti sono:Sanzione base ridotta dal 30% al 25%: la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento è ora il 25% dell’imposta non versata (era 30% per le violazioni anteriori al 1/9/2024).Percentuali fisse, non più frazioni della sanzione minima: le nuove percentuali del ravvedimento sono percentuali fisse (es. 1,25%), non più calcolate come "1/10 della sanzione minima". Questo semplifica il calcolo.Nessun cambiamento ai termini temporali: i periodi (entro 14 giorni, entro 30 giorni, entro 90 giorni, entro 1 anno, entro 2 anni, oltre 2 anni) sono rimasti invariati.Attenzione alle violazioni pre-1/9/2024: per le infrazioni commesse prima del 1° settembre 2024, si applicano ancora le vecchie percentuali basate sulla sanzione minima del 30%. Se stai sanando un debito antico, verifica la data della violazione. Tabella sanzioni ridotte 2026: le percentuali aggiornateEcco la tabella aggiornata con le percentuali di sanzione ridotta per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024, art. 13 D.Lgs. 472/97 riformato):Periodo dal giorno della scadenzaSanzione ridottaTipoEntro 14 giorni (ravvedimento sprint)0,0833% per giorno (max 1,166%)Sprint giornalieroDa 15 a 30 giorni (ravvedimento breve)1,25%BreveDa 31 a 90 giorni (ravvedimento medio)1,39%Medio (1/9 di 25%)Da 91 giorni a 1 anno (ravvedimento lungo)3,125%Lungo (1/8 di 25%)Da 1 a 2 anni (ravvedimento biennale)3,572%Biennale (1/7 di 25%)Oltre 2 anni4,17%Ultra-biennale (1/6 di 25%)Nota: si aggiungono sempre gli interessi legali calcolati sul tributo, al tasso vigente (verificare il tasso annuo dell’anno in corso sul sito MEF). Confronto vecchie e nuove percentuali (pre e post riforma)PeriodoPRE 1/9/2024 (sanzione base 30%)POST 1/9/2024 (sanzione base 25%)Entro 30 giorni3,00% (1/10 di 30%)1,25%Entro 90 giorni3,33% (1/9 di 30%)1,39%Entro 1 anno3,75% (1/8 di 30%)3,125%Entro 2 anni4,29% (1/7 di 30%)3,572%Oltre 2 anni5,00% (1/6 di 30%)4,17%Come calcolare il ravvedimento operoso: la formulaIl calcolo del ravvedimento operoso si articola in tre componenti che vanno sommate tra loro:Totale da versare = Imposta + Sanzione ridotta + Interessi legali Calcolo della sanzione ridottaLa sanzione ridotta si calcola moltiplicando l’imposta non versata per la percentuale corrispondente al periodo trascorso dalla scadenza:Sanzione = Imposta dovuta × percentuale ridottaPer esempio, se non hai versato 1.000 euro di IRPEF e sono passati 45 giorni dalla scadenza (ravvedimento medio), la sanzione sarà: 1.000 × 1,39% = 13,90 euro.Calcolo degli interessi legaliGli interessi si calcolano solo sull’imposta, non sulla sanzione, e maturano dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento:Interessi = Imposta dovuta × tasso legale annuo ÷ 365 × numero di giorni di ritardoIl tasso di interesse legale viene fissato ogni anno con decreto del MEF. È sempre opportuno verificare il valore aggiornato prima di calcolare il ravvedimento.Simulatore passo per passo: esempio praticoVediamo un esempio concreto. Un lavoratore autonomo in regime forfettario ha dimenticato di versare il secondo acconto IRPEF da 800 euro, scaduto il 1° dicembre 2025, e vuole sanare la situazione il 20 febbraio 2026 (81 giorni di ritardo). Dati dell’esempioImposta non versata: 800 euroData scadenza: 1 dicembre 2025Data versamento ravvedimento: 20 febbraio 2026Giorni di ritardo: 81 giorni (da 31 a 90 giorni = ravvedimento medio)Violazione commessa dopo il 1/9/2024 → si applicano le nuove percentualiTasso interesse legale (verificare MEF per il 2026): 2,5% annuo nell’esempioCalcolo passo per passoImposta: 800,00 euroSanzione ridotta (ravvedimento medio 1,39%): 800 × 1,39% = 11,12 euroInteressi legali: 800 × 2,5% ÷ 365 × 81 = 4,44 euroTotale da versare su F24: 800 + 11,12 + 4,44 = 815,56 euroCome si vede, il costo del ravvedimento entro 90 giorni è contenutissimo. La convenienza del ravvedimento operoso è massima nelle prime settimane.Codici tributo F24 per il ravvedimentoSul modello F24, imposta, sanzione e interessi vanno versati separatamente, ciascuno con il proprio codice tributo.Codici tributo per ravvedimento IRPEFVoceCodice tributoDescrizioneIRPEF saldo4001IRPEF a saldoIRPEF acconto 1a rata4033Acconto IRPEF prima rataIRPEF acconto 2a rata4034Acconto IRPEF seconda rataSanzione IRPEF ravvedimento8901Sanzione per ravvedimento IRPEFInteressi IRPEF ravvedimento1989Interessi per ravvedimento IRPEFCodici tributo per ravvedimento IMUVoceCodice tributoDescrizioneIMU altri fabbricati (imposta)3918IMU altri fabbricatiIMU sanzione3923Sanzione IMUIMU interessi3924Interessi IMUIMU abitazione principale lusso3912IMU abitazione principale lussoCodici tributo per ravvedimento IVAVoceCodice tributoDescrizioneIVA annuale saldo6099IVA annuale a saldoIVA sanzione ravvedimento8904Sanzione ravvedimento IVAIVA interessi ravvedimento1991Interessi ravvedimento IVAPer le imposte non elencate (contributi INPS, bollo auto, cedolare secca, ecc.) consultare la tabella codici tributo aggiornata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.Ravvedimento sprint: i primi 14 giorniIl ravvedimento sprint è il più conveniente: si applica quando si paga entro i primi 14 giorni dalla scadenza. La sanzione è calcolata in percentuale giornaliera: 0,0833% per ogni giorno di ritardo.1 giorno di ritardo: 0,0833%7 giorni di ritardo: 0,5831%14 giorni di ritardo: 1,1662% (massimo del ravvedimento sprint)Conviene sempre verificare se si rientra nei 14 giorni prima di calcolare il ravvedimento breve (che scatta fisso a 1,25% dal 15° giorno). Pagando entro 7 giorni, la sanzione ridotta è inferiore all’ 1%. Ravvedimento operoso e regime forfettarioChi opera in regime forfettario può trovarsi a dover fare il ravvedimento operoso in diverse situazioni:Acconto o saldo imposta sostitutiva (15% o 5% nei primi 5 anni): le scadenze sono il 30 giugno e il 30 novembre/1 dicembre. In caso di ritardo, si usa il codice tributo 1793 (imposta sostitutiva saldo) o 1795 (acconto), con sanzione (8907) e interessi (1989).Contributi INPS: artigiani e commercianti versano i contributi in quattro rate l’anno (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio). Il ritardo si sana con il ravvedimento usando i codici INPS competenti.Bollo virtuale su fatture elettroniche: fatture con importo superiore a 77,47 euro richiedono la marca da bollo (2 euro), versata trimestralmente su F24 (codici 2521, 2522, 2523, 2524). Il mancato versamento si sana con ravvedimento.Omessa o tardiva fatturazione elettronica: le sanzioni partono da un minimo di 300 euro (post D.Lgs. 87/2024) e possono essere ridotte con ravvedimento.Hai dubbi sul calcolo del ravvedimento per la tua posizione? Il team di Centro Fiscale affianca i contribuenti nella regolarizzazione di ogni tipo di omissione.Quando NON si può fare il ravvedimento operosoIl ravvedimento operoso non è sempre possibile. Non si può ricorrere a questo istituto quando:L’Agenzia delle Entrate ha già notificato un avviso di accertamento relativo alla violazioneÈ stata ricevuta una cartella di pagamento per il tributo omessoÈ iniziata una verifica fiscale e la violazione rientra nell’oggetto del controlloL’omissione è stata già contestata formalmente tramite processo verbale di constatazione (PVC)Anche in questi casi esistono strumenti alternativi come l’acquiescenza all’avviso, l’adesione all’accertamento o la definizione agevolata. Il consulente fiscale del CAF può indicarti il percorso più conveniente. FAQ sul ravvedimento operoso 2026Qual è la differenza tra ravvedimento breve e ravvedimento medio?Il ravvedimento breve si applica entro 30 giorni dalla scadenza (sanzione 1,25%). Il ravvedimento medio da 31 a 90 giorni (sanzione 1,39%). Dopo i 90 giorni e fino a 1 anno si parla di ravvedimento lungo (3,125%).Il ravvedimento operoso cancella la violazione?Sì: una volta pagato correttamente imposta, sanzione ridotta e interessi, la violazione è estinta. L’Agenzia delle Entrate non può più irrogare sanzioni per quella specifica violazione.Come si compila il modello F24 per il ravvedimento?Nel modello F24 occorre inserire tre righe separate: una per l’imposta (codice tributo specifico), una per la sanzione ridotta (codice 89xx) e una per gli interessi (codice 19xx). Nella colonna “Anno di riferimento” si indica l’anno cui si riferisce il tributo omesso, non l’anno del versamento.Posso fare il ravvedimento senza commercialista?Per omissioni semplici (es. un versamento IRPEF dimenticato) il contribuente può calcolare autonomamente l’importo e compilare l’F24. Per situazioni complesse — ravvedimenti su più anni, omessa dichiarazione, irregolarità su cripto-attività — è fortemente consigliato il supporto di un CAF.Cosa succede se calcolo male il ravvedimento e verso una cifra inferiore?Se versi un importo inferiore al dovuto, il ravvedimento è solo parziale e la parte residua resta irregolare. Puoi integrare con un secondo versamento. È preferibile fare un calcolo preciso prima di procedere.Il ravvedimento operoso vale anche per l’IMU?Sì. Il ravvedimento si applica anche ai tributi comunali con i codici 3923 (sanzione) e 3924 (interessi) su F24. Le percentuali di sanzione ridotta sono identiche a quelle per i tributi erariali (post D.Lgs. 87/2024). Leggi anche: IMU e TARI, sanzioni soft dal 2027.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di aiuto con il ravvedimento operoso?Calcolare correttamente sanzione ridotta, interessi e codici tributo può essere complicato, soprattutto per situazioni che coinvolgono più periodi d’imposta o tributi diversi. Il team di Centro Fiscale è a disposizione per calcolare l’esatto importo del ravvedimento, compilare il modello F24 e accompagnarti nella regolarizzazione, con un preventivo personalizzato in base alla tua situazione.Errore: Modulo di contatto non trovato.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 10:00:002026-08-28 08:14:40Ravvedimento Operoso 2026: Calcolo Sanzioni Ridotte, Codici Tributo F24 e Simulatore
Fisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, PsicologiFatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-PassoSe sei un fisioterapista o uno psicologo con partita IVA, ogni anno devi trasmettere i dati delle spese sanitarie dei tuoi pazienti al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). E’ un obbligo fiscale che alimenta la precompilata del 730, e sbagliare — o dimenticare — costa caro: sanzioni fino a 100 euro per ogni comunicazione omessa.In questa guida operativa trovi tutto quello che devi sapere nel 2026: chi e obbligato, le scadenze, come si inviano i dati passo-passo, cosa fare quando il paziente si oppone, e come coordinare il Sistema TS con la fattura elettronica.Indice dei contenutiCos’e il Sistema TS e chi e obbligatoFisioterapisti e Sistema TS: obblighi e codiciPsicologi e Sistema TS: obblighi e codiciCome inviare i dati al Sistema TS: passo-passoScadenze 2026 per l’invio dei datiOpposizione del paziente: cosa fareSanzioni per mancato invio o dati erratiSistema TS e fattura elettronica: come si coordinanoSoftware e strumenti per semplificare l’invioFAQ: domande frequenti Cos’e il Sistema TS e chi e obbligatoIl Sistema Tessera Sanitaria e la piattaforma informatica del Ministero dell’Economia che raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini presso professionisti sanitari e strutture accreditate. Questi dati confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata 730 dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “spese sanitarie”.L’obbligo di invio riguarda tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15 del TUIR, tra cui:Medici di base e specialistiFisioterapisti (riabilitazione, terapie manuali, ecc.)Psicologi e psicoterapeutiDentisti e odontoiatriInfermieri, logopedisti, osteopati, nutrizionistiOttici e altri professionisti sanitari iscritti ad albiStrutture sanitarie accreditate e nonBase normativa: D.Lgs. 175/2014 (art. 3), D.M. 31/07/2015 e s.m.i., Circolare MEF n. 1/2016 e aggiornamenti annuali. Dal 2020 l’invio e obbligatorio per tutti i professionisti sanitari, indipendentemente dal regime fiscale (forfettario o ordinario).Nota importante: l’obbligo di trasmettere i dati al Sistema TS e distinto e separato dall’obbligo di fatturazione elettronica. Vedi la sezione dedicata piu avanti. Fisioterapisti e Sistema TS: obblighi e codiciI fisioterapisti libero professionisti devono trasmettere al Sistema TS le spese sostenute dai pazienti per prestazioni di fisioterapia e riabilitazione. Queste spese sono detraibili al 19% (entro i limiti TUIR) se il paziente non si e opposto. Quali prestazioni trasmettereIl fisioterapista deve trasmettere i dati di tutte le fatture/ricevute emesse a pazienti persone fisiche per:Sedute di fisioterapia (manipolazioni, massaggi terapeutici, mobilizzazioni)Prestazioni di riabilitazione motoria post-operatoria o post-infortuniTerapie fisiche: TENS, ultrasuoni, laser, tecarterapiaLinfodrenaggio a scopo terapeuticoPrestazioni di terapia respiratoriaValutazioni posturali e trattamenti del rachideNon trasmettere: le prestazioni a enti/aziende (non persone fisiche), le prestazioni pagate con ticket SSN gia tracciato, e le prestazioni per le quali il paziente ha esercitato l’opposizione.Codice fiscale del professionista e codice fiscale del pazientePer ogni documento di spesa devi indicare:Codice fiscale del professionista erogante (il tuo)Codice fiscale del paziente (obbligatorio acquisirlo al momento della prestazione)Data della spesa (data della fattura/ricevuta)Importo della spesaTipo di spesa (codice SP per spese sanitarie generiche)Flag pagamento (contante, bancomat, bonifico, ecc.)Il mancato reperimento del codice fiscale del paziente NON esime dall’invio: in quel caso devi non trasmettere la singola spesa e conservare la documentazione del tentativo di raccolta.Per approfondire la gestione della P.IVA come fisioterapista, leggi la nostra guida: Partita IVA Fisioterapista 2026: guida completa (ATECO 86.95.00, Gestione Separata INPS, forfettario).Psicologi e Sistema TS: obblighi e codiciI psicologi e psicoterapeuti iscritti all’Albo devono trasmettere al Sistema TS le spese per prestazioni di psicoterapia e supporto psicologico. La detrazione del 19% si applica anche alle sedute di psicoterapia, rendendole tra le spese piu frequentemente inserite nella precompilata. Quali prestazioni trasmettereSedute di psicoterapia individualePsicoterapia di coppia o familiareSedute di supporto psicologicoValutazioni e test psicodiagnosticiPercorsi di psicoanalisi e psicoterapia psicoanaliticaConsulenze psicologiche occasionaliAttenzione al coaching: le prestazioni di coaching psicologico o di life coaching non qualificano come prestazioni sanitarie ai fini della detrazione: non vanno trasmesse al Sistema TS.Punto cruciale: il paziente assente dalla sedutaIn psicoterapia di coppia o familiare, il documento fiscale viene emesso a nome del pagante. Se le prestazioni riguardano un minore, si usa il codice fiscale del minore come paziente. L’importo va attribuito al pagante (solitamente il genitore), ma il codice fiscale del paziente deve essere quello del beneficiario effettivo delle cure.Come inviare i dati al Sistema TS: passo-passoL’invio avviene tramite il portale ufficiale sistemats.it (Sistema Tessera Sanitaria – Ministero dell’Economia e delle Finanze). Ecco i passaggi operativi: Passo 1: accesso al portaleAccedi a sistemats.it con le credenziali SPID, CIE o CNS. Se non hai ancora un account, registrati come “operatore sanitario” nella sezione dedicata inserendo il tuo codice fiscale e il numero di iscrizione all’albo professionale.Passo 2: scegli la modalita di invioIl Sistema TS offre due modalita di trasmissione:Inserimento manuale (web): adatto a professionisti con pochi pazienti. Si compilano i campi direttamente nell’interfaccia online.Upload file CSV/XML: adatto a professionisti con molti pazienti. Il file va preparato secondo il tracciato record ufficiale pubblicato sul portale MEF.Invio via software gestionale: la maggior parte dei software di fatturazione per sanitari (es. FatturAzione Italia, fatture in cloud, Aruba) integra l’invio automatico al Sistema TS.Passo 3: compila i dati di ogni spesaPer ogni documento fiscale (fattura, parcella, ricevuta) emesso a persona fisica devi indicare:Codice fiscale del pazienteData di emissione del documentoImporto totale della spesaTipo spesa: usa il codice SP per spese sanitarie generiche (riabilitazione, psicoterapia); usa SR per acquisto di dispositivi medici su prescrizione (raramente applicabile per fisioterapisti e psicologi).Pagamento tracciato (si/no): indica se il pagamento e stato effettuato con strumento tracciabile (bonifico, carta, ecc.) per consentire la maggiore detrazione.Passo 4: invia e salva la ricevutaAl termine dell’invio il sistema genera una ricevuta con numero di protocollo. Salvala sempre: e la prova dell’avvenuta trasmissione in caso di contestazioni o verifiche.Scadenze 2026 per l’invio dei datiIl Sistema TS prevede due invii annuali, in base al semestre di riferimento delle spese:Periodo speseScadenza invio1° semestre 2025 (gen-giu 2025)31 luglio 20252° semestre 2025 (lug-dic 2025)28 febbraio 20261° semestre 2026 (gen-giu 2026)31 luglio 20262° semestre 2026 (lug-dic 2026)28 febbraio 2027Attenzione: le scadenze sono quelle standard fissate dal D.M. 31/07/2015. Il MEF ha storicamente prorogato i termini con circolari di fine anno: verifica sempre il portale sistemats.it per eventuali proroghe ufficiali prima di ciascuna scadenza.Per i dati relativi alle spese del 2026 (1° semestre), la scadenza ordinaria e il 31 luglio 2026. Se hai gia completato questo invio, l’appuntamento successivo e il 28 febbraio 2027 per le spese del secondo semestre 2026.Opposizione del paziente: cosa fareIl paziente ha il diritto di opporsi all’invio dei propri dati al Sistema TS, sia prima della prestazione sia successivamente. L’opposizione e regolata dal D.Lgs. 175/2014 e dal Provvedimento del Garante Privacy. Come raccogliere l’opposizionePrima della prestazione: il paziente firma un modulo di opposizione. In questo caso non trasmetti i dati di quella spesa.Dopo la prestazione (entro il 31 gennaio dell’anno successivo): il paziente accede al portale sistemats.it con le proprie credenziali e si oppone direttamente. In questo caso devi eliminare i dati gia trasmessi tramite la funzione di “eliminazione” del portale.Dopo il 31 gennaio: non e piu possibile opporsi per quell’anno fiscale.Obbligo di informativa privacyDevi fornire ai pazienti l’informativa privacy (art. 13 GDPR) che includa il trattamento dei dati ai fini del Sistema TS. E prassi corretta consegnare o esporre l’informativa alla prima visita. Il modulo di raccolta del codice fiscale puo essere integrato con il consenso/opposizione al Sistema TS.Sanzioni per mancato invio o dati erratiIl mancato o tardivo invio dei dati al Sistema TS comporta sanzioni specifiche:ViolazioneSanzioneNormaOmessa trasmissioneDa 100 euro per ogni comunicazione non trasmessa, fino a un massimo di 50.000 euro per annoArt. 3 c. 5-bis D.Lgs. 175/2014Trasmissione tardiva (entro 60 gg)Sanzione ridotta a 1/3 con ravvedimento operosoArt. 13 D.Lgs. 472/1997Dati errati (es. CF paziente sbagliato)Stessa sanzione omessa trasmissione se non correttiArt. 3 c. 5-bis D.Lgs. 175/2014Ravvedimento operoso: se ti accorgi di aver omesso un invio puoi regolarizzarti spontaneamente tramite il portale sistemats.it (funzione di invio tardivo) pagando la sanzione ridotta. E sempre preferibile farlo prima di eventuali controlli fiscali.Sistema TS e fattura elettronica: come si coordinanoDal 2024 anche i professionisti sanitari in regime forfettario sono obbligati alla fattura elettronica via SDI. Questo ha creato confusione su come si coordina l’obbligo SDI con il Sistema TS.Il punto chiave: le fatture emesse a pazienti persone fisiche da professionisti sanitari NON devono transitare per SDI se il paziente potrebbe avere diritto alla detrazione delle spese. In questi casi vale il regime speciale previsto dall’art. 10-bis D.Lgs. 127/2015:Fattura a paziente persona fisica con trasmissione dati a Sistema TS → ESENTE dall’obbligo SDI. Emetti fattura cartacea o PDF e trasmetti i dati al Sistema TS.Fattura a paziente che si e opposto al Sistema TS → obbligo SDI (dal 2024, anche forfettari). In questo caso la fattura va inviata via SDI come per qualsiasi altro cliente.Fattura a soggetti diversi da persone fisiche (es. aziende, enti): sempre SDI.Per approfondire questo aspetto, consulta la nostra guida specifica: Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI.Vedi anche: Software di Fatturazione Elettronica per Professionisti Sanitari 2026: Sistema TS, Opposizione e Fattura Elettronica. Software e strumenti per semplificare l’invioGestire manualmente il Sistema TS per decine o centinaia di pazienti e rischioso: un errore nel codice fiscale o una scadenza dimenticata si traduce in sanzioni. Un buon software di fatturazione per sanitari automatizza l’intero processo.Le funzionalita che devi cercare in un software per fisioterapisti e psicologi:Invio automatico al Sistema TS al momento dell’emissione della fattura/ricevutaGestione dell’opposizione paziente con flag nel profilo anagraficoAgenda e fatturazione integrata per abbinare sedute e documenti fiscaliTracciamento del pagamento (tracciabile/non tracciabile) ai fini della detrazioneBackup e storico delle trasmissioni con ricevute archiviateSe cerchi un software semplice e adatto a liberi professionisti sanitari con pochi pazienti, fatturazioneitalia.it offre un piano specifico per professionisti a partita IVA forfettaria, con integrazione Sistema TS e gestione dell’opposizione paziente. Puoi richiedere un preventivo personalizzato senza impegno.FAQ: domande frequenti Un fisioterapista in regime forfettario deve inviare i dati al Sistema TS?Si. L’obbligo di invio al Sistema TS vale indipendentemente dal regime fiscale (forfettario o ordinario) e riguarda tutti i professionisti sanitari iscritti ad un albo professionale che emettono documenti fiscali a persone fisiche per prestazioni detraibili.Se il paziente paga in contanti devo comunque inviare i dati?Si, devi trasmettere i dati al Sistema TS indipendentemente dalla modalita di pagamento. Devi pero indicare il flag “pagamento non tracciato”. Importante: le spese sanitarie sono esenti dall’obbligo di pagamento tracciato ai fini della detrazione (TUIR art. 15 c. 1-ter): il paziente potra detrarre il 19% anche se ha pagato in contanti. Il flag tracciato/non tracciato e comunque richiesto dal sistema per completezza dei dati, ma non pregiudica la detraibilita delle spese mediche.Cosa succede se mi dimentico di raccogliere il codice fiscale del paziente?Se non hai il codice fiscale del paziente, non puoi trasmettere quella spesa. Devi documentare il tentativo di raccolta. E buona prassi richiedere il codice fiscale alla prima visita e inserirlo nell’anagrafica del software gestionale prima di emettere la fattura.Posso inviare i dati del semestre in piu tranche?Si. Il portale sistemats.it consente invii multipli parziali: puoi caricare i dati man mano che emetti le fatture, anziche attendere il semestre intero. Questa modalita (invio rolling) riduce il rischio di errori massivi a fine periodo e semplifica la gestione.Il paziente puo revocare l’opposizione al Sistema TS?Si. Il paziente puo revocare l’opposizione precedentemente espressa sempre tramite il portale sistemats.it con le proprie credenziali. In questo caso, per l’anno successivo i dati potranno essere trasmessi normalmente, ma le spese degli anni in cui il paziente si era opposto restano escluse.Come funziona per le sedute di psicoterapia online (telematica)?Le sedute di psicoterapia in modalita telematica (video) sono equiparate alle sedute in presenza ai fini fiscali e della detrazione: vanno trasmesse al Sistema TS con le stesse modalita. Non esistono differenze di trattamento tra seduta in studio e seduta online.Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.Hai bisogno di supporto per la gestione fiscale del tuo studio?I professionisti sanitari con partita IVA hanno esigenze fiscali specifiche: sistema TS, esenzione IVA ex art. 10, cassa previdenziale (ENPAP per gli psicologi, Gestione Separata INPS per i fisioterapisti), regime forfettario. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza specializzata per fisioterapisti, psicologi e tutti i professionisti del settore sanitario.Prenota un appuntamento o chiedi un preventivo personalizzato per la gestione contabile e fiscale del tuo studio professionale.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-28 09:00:002026-09-05 08:39:58Fatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-Passo
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOCongedo Parentale per P.IVA Forfettarie 2026: Indennità INPS, Requisiti e DomandaIl congedo parentale per P.IVA forfettari 2026 è una delle tutele previdenziali più importanti per le libere professioniste e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS. Se hai una partita IVA in regime forfettario e stai aspettando un figlio, o hai appena avuto un figlio, hai diritto a un’indennità economica erogata dall’INPS per i periodi di astensione dal lavoro. Questa guida completa ti spiega tutto: i requisiti per accedere al congedo parentale, gli importi dell’indennità INPS 2026, la durata massima e la procedura per fare domanda all’INPS. Scopri come tutelare la tua attività e la tua famiglia anche da autonomo.Indice dei contenutiCongedo Parentale P.IVA Forfettari 2026: Cos’è e Chi Ne Ha DirittoRequisiti per il Congedo Parentale Forfettari: Cosa Chiede l’INPSImporti dell’Indennità di Congedo Parentale INPS per Forfettari 2026Congedo Parentale e Regime Forfettario: Impatto sulla FatturazioneDomanda di Congedo Parentale INPS per Forfettari: Come ProcedereMaternità Anticipata e Congedo di Maternità: Differenza con il Congedo ParentaleCongedo Parentale Forfettari 2026 e Novità NormativeContributi INPS e Regime Forfettario: Come si Calcola la Base per il CongedoRegime Forfettario e Maternità: Domande Pratiche per il 2026Congedo Parentale Forfettari: Il Ruolo del CAF e del PatronatoDocumenti Necessari per la Domanda di Congedo Parentale INPSCongedo Parentale P.IVA Forfettari 2026: Cos’è e Chi Ne Ha DirittoIl congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, retribuito parzialmente dall’INPS, che spetta ai genitori per prendersi cura del figlio nei primi anni di vita. Per i titolari di partita IVA in regime forfettario, il diritto al congedo parentale esiste ma funziona in modo diverso rispetto ai lavoratori dipendenti.I liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS — la cassa previdenziale per freelance, collaboratori e autonomi senza altra cassa professionale — hanno diritto all’indennità di congedo parentale INPS a condizione di rispettare determinati requisiti contributivi. Questo vale sia per le madri che per i padri titolari di P.IVA forfettaria.Chi ha una partita IVA forfettaria e versa i contributi alla Gestione Separata INPS (cioè non è iscritto a una cassa professionale autonoma come ENPAM per i medici, Cassa Forense per gli avvocati, INARCASSA per gli architetti) può richiedere il congedo parentale. Rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine per verificare la tua situazione specifica. Requisiti per il Congedo Parentale Forfettari: Cosa Chiede l’INPSPer ottenere l’indennità di congedo parentale dalla Gestione Separata INPS, i titolari di partita IVA forfettaria devono soddisfare requisiti contributivi precisi, stabiliti dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità/Paternità) e successive modifiche.I requisiti principali sono:Iscrizione alla Gestione Separata INPS: devi essere regolarmente iscritto come lavoratore autonomo alla Gestione Separata INPS, il che avviene automaticamente quando apri la partita IVA e versi i contributi.Contributi versati nel periodo di riferimento: devi aver versato almeno 3 mesi di contribuzione alla Gestione Separata nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo parentale.Nessun altro rapporto di lavoro dipendente attivo: al momento della fruizione del congedo, non devi svolgere contemporaneamente attività lavorativa dipendente.Figlio di età non superiore ai 12 anni: il congedo parentale può essere fruito per figli fino al dodicesimo anno di vita.Un aspetto critico per i forfettari: l’aliquota contributiva alla Gestione Separata, nel 2026, è del 26,07% sul reddito imponibile per chi non ha altra copertura previdenziale (e del 24% per chi ha già un’altra forma di copertura). Chi applica la riduzione contributiva del 35% prevista per i forfettari mantiene comunque i diritti alle prestazioni INPS, ma con un importo dell’indennità proporzionalmente inferiore. Riduzione Contributiva Forfettari e Diritti INPSI titolari di partita IVA in regime forfettario possono optare per la riduzione del 35% sui contributi INPS. Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata la riduzione si applica sull’aliquota del 26,07%. L’esercizio dell’opzione non esclude dal diritto al congedo parentale, ma comporta una base contributiva più bassa e un’indennità INPS più ridotta. Il CAF Centro Fiscale a Udine può aiutarti a valutare la scelta più conveniente per la tua situazione.Importi dell’Indennità di Congedo Parentale INPS per Forfettari 2026L’importo dell’indennità di congedo parentale per la Gestione Separata INPS viene calcolato in modo diverso rispetto ai lavoratori dipendenti. Non si tratta di una percentuale dello stipendio mensile, ma di una percentuale della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dall’INPS.Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, l’indennità di congedo parentale è pari al 30% del reddito convenzionale giornaliero (calcolato come il reddito annuo di riferimento diviso 365). Il reddito di riferimento è la media dei redditi imponibili degli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio del congedo, con un massimale annuo che per il 2026 è di circa 119.650 euro (rivalutato ISTAT).A titolo illustrativo (i calcoli esatti vanno sempre verificati con l’INPS o con il CAF):Con un reddito imponibile annuo di 20.000 euro, il reddito giornaliero convenzionale è di circa 54,79 euro, e l’indennità giornaliera al 30% sarà di circa 16,44 euro.Con un reddito imponibile annuo di 40.000 euro, l’indennità giornaliera è di circa 32,88 euro.Si tratta di cifre indicative: il calcolo preciso dipende dal reddito effettivo e dal minimale/massimale INPS vigente. Per questo è sempre consigliabile rivolgersi al CAF Centro Fiscale per una simulazione personalizzata. Durata Massima del Congedo Parentale per P.IVA 2026La durata massima del congedo parentale per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS è pari a 3 mesi complessivi (non trasferibili tra i genitori) per ogni figlio, fino al compimento dei 12 anni del figlio.Il congedo può essere fruito:In modo continuativo (tutti i 3 mesi consecutivi)In modo frazionato su base mensileSu base giornaliera (novità introdotta dal D.Lgs. 105/2022)Nota importante: per i forfettari e liberi professionisti, la fruizione su base giornaliera è stata resa possibile dalla riforma del 2022, ma l’INPS richiede che il giorno di congedo sia completo: il lavoratore autonomo non deve aver esercitato attività lavorativa in quel giorno. Documentare correttamente i periodi di astensione è fondamentale per non incorrere in sanzioni o revoca dell’indennità.Congedo Parentale e Regime Forfettario: Impatto sulla FatturazioneUno degli aspetti più pratici che interessa chi ha una partita IVA forfettaria è capire come il congedo parentale si concilia con la propria attività professionale. A differenza dei lavoratori dipendenti, un libero professionista non smette di lavorare automaticamente quando fruisce del congedo parentale.Tuttavia, l’INPS è chiara sul punto: durante i giorni di congedo parentale per cui si richiede l’indennità, il lavoratore autonomo non deve aver svolto attività lavorativa. Continuare a emettere fatture durante i giorni di congedo dichiarati potrebbe portare alla revoca dell’indennità e, nei casi più gravi, a sanzioni per indebita percezione.Dal punto di vista del regime forfettario, l’indennità di congedo parentale erogata dall’INPS non rientra nel reddito imponibile forfettario ai fini dell’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività nei primi 5 anni). Attenzione al limite di 85.000 euro di ricavi/compensi del regime forfettario 2026: i periodi di congedo possono ridurre i compensi annui, facilitando il rispetto del limite. Domanda di Congedo Parentale INPS per Forfettari: Come ProcedereLa domanda di congedo parentale INPS per i titolari di partita IVA in regime forfettario (iscritti alla Gestione Separata) deve essere presentata prima di iniziare il periodo di astensione o, in alternativa, entro i termini previsti dalla normativa. La procedura richiede la raccolta di documentazione specifica e la verifica della regolarità contributiva.I documenti solitamente necessari includono:Documento di identità e codice fiscaleCodice fiscale del figlio e certificato di nascitaDichiarazione di non svolgimento di attività lavorativa nei giorni di congedoEventuale documentazione reddituale (per il calcolo dell’indennità)Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa della raccolta di tutta la documentazione necessaria e della presentazione della domanda di congedo parentale INPS per conto dei propri clienti. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine che online in tutta Italia. Congedo Parentale Padre con P.IVA ForfettariaAnche il padre titolare di partita IVA forfettaria ha diritto al congedo parentale, con gli stessi requisiti e gli stessi importi della madre. La riforma del D.Lgs. 105/2022 ha esteso e rafforzato le tutele paternità anche per i lavoratori autonomi.In particolare, il padre forfettario può fruire del congedo di paternità obbligatorio (attualmente 10 giorni lavorativi) e del congedo parentale di 3 mesi, fruibili fino ai 12 anni del figlio. Il Patronato CAF Centro Fiscale può assistere sia la madre che il padre nella gestione delle pratiche previdenziali INPS.Maternità Anticipata e Congedo di Maternità: Differenza con il Congedo ParentaleÈ importante chiarire la differenza tra il congedo di maternità (astensione obbligatoria) e il congedo parentale, perché molti titolari di partita IVA forfettaria confondono le due prestazioni INPS.Il congedo di maternità (astensione obbligatoria) è:Obbligatorio: la madre non può lavorare nei periodi previsti dalla legge (di norma 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto)Indennizzato all’80% della retribuzione convenzionale giornaliera per le iscritte alla Gestione SeparataRichiede almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data presunta del partoIl congedo parentale, invece, è:Facoltativo: il genitore sceglie se e quando fruirne, fino ai 12 anni del figlioIndennizzato al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera (percentuale inferiore rispetto alla maternità obbligatoria)Di durata massima 3 mesi per genitore, non trasferibiliPer le libere professioniste in regime forfettario, il percorso tipico è: prima il congedo di maternità (80%, obbligatorio), poi eventualmente il congedo parentale (30%, facoltativo). Il CAF Centro Fiscale a Udine gestisce entrambe le domande, coordinando il percorso previdenziale completo.Congedo Parentale Forfettari 2026 e Novità NormativeLe regole sul congedo parentale per i lavoratori autonomi e i forfettari hanno subito alcune importanti modifiche negli ultimi anni, e il 2026 consolida il quadro normativo attuale.Le principali novità e punti fermi per il 2026:Frazionabilità giornaliera: introdotta dal D.Lgs. 105/2022, confermata anche per il 2026. I forfettari possono fruire del congedo parentale giorno per giorno, non solo per mesi interi.Estensione fino ai 12 anni: il D.Lgs. 105/2022 ha elevato il limite di età da 8 a 12 anni per la fruizione del congedo parentale.Aliquota Gestione Separata 2026: rimane al 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale, inclusa la quota di finanziamento delle prestazioni maternità/paternità.Resta invariata la struttura di base: i forfettari devono rispettare i requisiti contributivi minimi (almeno 3 mesi nei 12 precedenti). Il regime forfettario 2026 non subisce modifiche specifiche relativamente alle tutele parentali. Contributi INPS e Regime Forfettario: Come si Calcola la Base per il CongedoPer capire a quanto ammonta l’indennità di congedo parentale per i forfettari, è fondamentale capire come funziona la contribuzione alla Gestione Separata INPS.I titolari di partita IVA in regime forfettario versano alla Gestione Separata i contributi sul proprio reddito imponibile, calcolato applicando il coefficiente di redditività alla categoria di attività. Per le attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie (che comprende la maggior parte dei professionisti con P.IVA forfettaria) il coefficiente è del 78%. Esempio: se fatturi 30.000 euro, il reddito imponibile forfettario è 30.000 x 78% = 23.400 euro.Su questo reddito imponibile si calcolano i contributi INPS alla Gestione Separata all’aliquota del 26,07% (nel 2026, per chi non ha altra copertura). Quindi: 23.400 x 26,07% = circa 6.100 euro di contributi annui. Questa base contributiva determina poi i diritti alle prestazioni INPS, incluso il congedo parentale, fino al massimale annuo di circa 119.650 euro di reddito imponibile per il 2026.Regime Forfettario e Maternità: Domande Pratiche per il 2026Molte libere professioniste con partita IVA forfettaria si trovano ad affrontare domande pratiche legate alla maternità e al congedo parentale. Ecco alcuni scenari frequenti.Posso richiedere il congedo parentale se ho aperto la partita IVA da poco? Sì, ma devi aver versato almeno 3 mesi di contributi alla Gestione Separata nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo. Se hai aperto la P.IVA da meno di 3 mesi, potrebbe mancare il requisito minimo.Posso fatturare durante il congedo parentale? No, nei giorni per cui richiedi l’indennità di congedo non puoi aver svolto attività lavorativa. Continuare a emettere fatture nei giorni dichiarati come congedo è incompatibile con l’indennità e può comportare la revoca della prestazione.Il congedo parentale riduce i miei ricavi forfettari? I mesi di congedo corrispondono a periodi in cui presumibilmente fatturi meno. L’indennità INPS non è considerata ricavo ai fini del tetto forfettario di 85.000 euro. Se durante l’anno superi i 100.000 euro di ricavi, perdi immediatamente il regime forfettario; se superi gli 85.000 ma rimani sotto i 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo. Congedo Parentale Forfettari: Il Ruolo del CAF e del PatronatoLa gestione del congedo parentale per partita IVA forfettaria richiede competenze che spaziano dal diritto previdenziale alla fiscalità del regime agevolato. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre, attraverso il Patronato, un servizio completo per le pratiche INPS legate alla maternità e al congedo parentale.Il servizio comprende:Verifica dei requisiti contributivi presso la Gestione Separata INPSCalcolo dell’indennità stimata in base ai tuoi redditi effettiviRaccolta di tutta la documentazione necessariaCompilazione e trasmissione della domanda all’INPSMonitoraggio dell’iter della pratica e assistenza in caso di problemiSupporto per eventuali ricorsi o integrazioni documentaliIl servizio è disponibile sia in ufficio (Viale Tullio 13, Udine) che online in tutta Italia, consentendoti di gestire la pratica comodamente da casa tua.Documenti Necessari per la Domanda di Congedo Parentale INPSPer presentare la domanda di congedo parentale INPS per iscritti alla Gestione Separata, è necessario raccogliere la seguente documentazione:Documento di identità valido del richiedenteCodice fiscale del richiedente e del figlioCertificato di nascita del figlio (o provvedimento di adozione/affidamento)Dichiarazione di non svolgimento di attività lavorativa nei giorni di congedoAutocertificazione sulla situazione contributiva presso la Gestione Separata INPSEventuale dichiarazione dell’altro genitore con indicazione dei periodi di congedo da lui/lei fruitiL’INPS può richiedere ulteriori documenti in funzione della specifica situazione. Il CAF Centro Fiscale verifica sempre in anticipo l’elenco completo dei documenti necessari, evitando richieste di integrazione che rallentano i tempi di erogazione dell’indennità.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Hai bisogno di assistenza per il congedo parentale o la maternità con P.IVA?Il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce le pratiche INPS per la maternità e il congedo parentale dei lavoratori autonomi e forfettari. Servizio disponibile sia in ufficio che online in tutta Italia. Il nostro team si occupa di tutto: dalla verifica dei requisiti alla presentazione della domanda.Scrivici su WhatsApp al 366 6018121Oppure compila il modulo per essere ricontattato:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale – Viale Tullio 13, Udine – Tel. 0432 1638640Agosto 28, 2026/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 07:48:362026-08-28 10:15:26Congedo Parentale per P.IVA Forfettarie 2026: Indennità INPS, Requisiti e Domanda
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariFatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDILa fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie è uno degli ambiti più delicati e spesso fraintesi della normativa fiscale italiana. Se sei un medico, psicologo, fisioterapista, infermiere, dentista o veterinario con partita IVA, devi conoscere con precisione le regole che si applicano alla tua attività: non tutte le fatture possono essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SDI), e ignorare questo divieto espone a sanzioni significative.In questo articolo troverai una guida completa e aggiornata sulla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie nel 2026: dall’esenzione IVA prevista dall’art. 10 n. 18 del DPR 633/72 al divieto di invio a SDI stabilito dall’art. 10-bis del DL 119/2018, passando per gli obblighi del Sistema Tessera Sanitaria (STS) e le regole per la fatturazione verso soggetti B2B.Se hai dubbi sulla tua situazione specifica o vuoi mettere in regola il tuo studio professionale, il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza dedicata ai professionisti sanitari, sia in ufficio che online.Indice dei contenutiEsenzione IVA per Prestazioni Sanitarie: Cosa Dice l’art. 10 DPR 633/72Il Divieto di Invio a SDI: art. 10-bis DL 119/2018 e Proroga 2026Chi È Soggetto al Divieto SDI: Professionisti Sanitari e CategorieCome Emettere la Fattura Elettronica verso Privati (Persone Fisiche)Fatturazione Elettronica B2B: Quando Si Può Inviare a SDISistema Tessera Sanitaria (STS): Obbligo di Invio SeparatoPrestazioni Miste: Con e Senza Dati SanitariSanzioni per Invio Errato a SDISoftware di Fatturazione Consigliati per Professionisti SanitariDomande FrequentiEsenzione IVA per Prestazioni Sanitarie: Cosa Dice l’art. 10 DPR 633/72Il punto di partenza è capire perché le prestazioni sanitarie sono trattate diversamente rispetto ad altri servizi professionali. L’art. 10, n. 18 del DPR 633/72 — la legge IVA italiana — stabilisce che sono esenti da IVA “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie”. In parole semplici: se la tua prestazione ha finalità terapeutica o diagnostica nei confronti di una persona fisica, non applichi l’IVA in fattura.Questa esenzione IVA per le prestazioni sanitarie si applica a una vasta categoria di professionisti della salute: medici di base e specialisti, odontoiatri e dentisti, psicologi e psicoterapeuti, fisioterapisti e osteopati (quest’ultimi con alcune specificità), infermieri professionali, dietisti, logopedisti, ottici e optometristi, veterinari (per le prestazioni su animali da compagnia e da reddito). Vale la pena sottolineare che l’esenzione si applica alla natura terapeutica della prestazione, non semplicemente alla qualifica del professionista: se un medico emette fattura per una consulenza aziendale senza finalità di cura individuale, quella prestazione potrebbe non essere esente.L’esenzione IVA comporta una conseguenza fiscale importante: le fatture emesse per prestazioni esenti ai sensi dell’art. 10 n. 18 non riportano l’IVA e la dicitura da inserire in fattura è “Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/72”. Non si tratta di un errore o di una scelta facoltativa: è un obbligo normativo, e applicare l’IVA su queste prestazioni sarebbe fiscalmente scorretto. Nella fatturazione elettronica SDI (per i casi in cui sia ammessa, es. B2B senza dati sanitari personali), il codice natura da usare è N4 (operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72). Il Divieto di Invio a SDI: art. 10-bis DL 119/2018 e Proroga 2026Veniamo al cuore della questione che riguarda quasi tutti i professionisti sanitari: il divieto di emettere fattura elettronica tramite SDI per le fatture che contengono dati sanitari relativi a persone fisiche.L’art. 10-bis del DL 119/2018 (convertito con modificazioni dalla L. 136/2018) ha introdotto questo divieto specificatamente per tutelare la privacy dei pazienti. La logica è semplice: il Sistema di Interscambio gestisce e archivia le fatture elettroniche e, sebbene i dati siano protetti, il legislatore ha ritenuto che le informazioni sanitarie — incluse diagnosi, terapie, farmaci prescritti — non debbano transitare attraverso quel canale per le prestazioni rese a persone fisiche.Il divieto è stato oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni, a dimostrazione della sua stabilità normativa: il sistema è rimasto invariato anche per il 2026, con la proroga confermata attraverso la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e i successivi provvedimenti attuativi. I professionisti sanitari che emettono fatture a persone fisiche NON devono e NON possono inviarle tramite SDI se contengono dati sanitari. Farlo costituisce una violazione della normativa sulla privacy oltre che un’irregolarità fiscale. Il divieto è ulteriormente rafforzato dall’art. 9-bis c. 2 del DL 135/2018 (convertito con modificazioni dalla L. 12/2019), che ha chiarito l’ambito applicativo escludendo dall’obbligo di fattura elettronica le prestazioni sanitarie verso persone fisiche soggette all’invio al STS. Chi È Soggetto al Divieto SDI: Professionisti Sanitari e CategorieIl divieto di invio a SDI riguarda i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Si tratta di tutti i professionisti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche e che sono tenuti, per legge, a trasmettere le spese mediche sostenute dai pazienti al STS ai fini del 730 precompilato.Nello specifico, il divieto si applica a:Medici di medicina generale e specialisti (cardiologi, dermatologi, neurologi, ortopedici, ecc.)Odontoiatri e dentistiPsicologi e psicoterapeutiFisioterapisti (se iscritti agli albi professionali)Infermieri liberi professionistiVeterinari per le prestazioni sanitarie su animali domestici (che danno diritto alla detrazione)Ottici e optometristiFarmacisti per le prestazioni (non la vendita di farmaci)I veterinari meritano un chiarimento: il divieto SDI si applica per le prestazioni su animali da compagnia (per le quali il cliente può portare in detrazione la spesa nel 730). Per le prestazioni su animali da reddito o allevamento, il trattamento è diverso e occorre valutare caso per caso.I professionisti NON sanitari che occasionalmente erogano servizi con codice ATECO sanitario non sono automaticamente soggetti al divieto: la norma si applica ai professionisti abilitati e iscritti agli albi delle professioni sanitarie. Se hai dubbi sulla tua specifica categoria, il CAF Centro Fiscale può analizzare la tua situazione e fornirti un parere personalizzato. Come Emettere la Fattura Elettronica verso Privati (Persone Fisiche)Se il divieto vieta l’invio a SDI, come si emette correttamente la fattura elettronica per prestazioni sanitarie verso privati? La soluzione normativa prevede due passaggi distinti:1. Emissione della fattura in formato cartaceo o digitale (non elettronico SDI) La fattura per la prestazione sanitaria verso una persona fisica può essere emessa in formato cartaceo tradizionale oppure come documento PDF (o altro formato digitale) consegnato o inviato direttamente al paziente via email. NON deve transitare dal SDI. Questo documento deve contenere tutti i dati fiscali obbligatori: codice fiscale del paziente, data, descrizione della prestazione, importo, dicitura di esenzione IVA art. 10 n. 18.2. Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) I dati della spesa sanitaria devono però essere trasmessi telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria entro i termini previsti (vedi sezione dedicata). È tramite il STS — e non tramite SDI — che i dati arrivano all’Agenzia delle Entrate per la compilazione del 730 precompilato del paziente.In sintesi: due sistemi separati, due finalità diverse. SDI serve per la fatturazione elettronica tra soggetti IVA e per l’Amministrazione Finanziaria. STS serve per la trasmissione delle spese sanitarie detraibili dei cittadini. Per le prestazioni sanitarie verso privati, si usa solo il secondo. Fatturazione Elettronica B2B: Quando Si Può Inviare a SDIFin qui abbiamo parlato delle fatture verso persone fisiche (privati). Ma cosa accade quando il professionista sanitario eroga prestazioni a soggetti B2B — cioè ad aziende, società, enti, o altri professionisti con partita IVA?In questo caso il divieto di invio a SDI non si applica, a condizione che la fattura non contenga dati sanitari riferibili a persone fisiche identificabili. Vediamo alcuni esempi pratici.Un medico del lavoro che eroga visite di idoneità per conto di un’azienda e fattura all’azienda (non al lavoratore) può inviare la fattura tramite SDI, purché il documento non riporti i nomi dei singoli lavoratori visitati né diagnosi individuali. La descrizione può essere generica: “Visite mediche periodiche di idoneità — periodo XX”.Uno psicologo che tiene corsi di formazione o consulenza organizzativa per un’azienda (attività non sanitaria in senso stretto) fattura regolarmente tramite SDI, applicando eventualmente IVA se la prestazione non ha finalità terapeutica.Un fisioterapista convenzionato con una clinica privata che fattura alla struttura per le sessioni erogate ai pazienti può inviare tramite SDI, senza dati nominativi dei singoli pazienti.La regola d’oro per la fatturazione B2B è: puoi inviare a SDI se il destinatario è un soggetto IVA E se la fattura non contiene dati sanitari personali di pazienti/pazienti identificabili. Quando hai dubbi sulla corretta impostazione delle tue fatture, affidati al CAF Centro Fiscale di Udine per una verifica della tua documentazione fiscale. Sistema Tessera Sanitaria (STS): Obbligo di Invio SeparatoIl Sistema Tessera Sanitaria (STS) è la piattaforma del Ministero dell’Economia attraverso cui i professionisti sanitari devono trasmettere i dati delle spese mediche sostenute dai pazienti. Questi dati alimentano il 730 precompilato e consentono ai cittadini di detrarre le spese mediche in dichiarazione dei redditi.Chi deve inviare i dati al STS: tutti i professionisti soggetti al divieto SDI elencati nella sezione precedente sono anche obbligati a trasmettere i dati al STS. I due obblighi — divieto SDI e invio STS — vanno di pari passo.Cosa trasmettere: per ogni fattura emessa a una persona fisica, occorre trasmettere al STS i dati essenziali: codice fiscale del paziente, data della prestazione, tipologia della spesa (codice tipo spesa), importo pagato, modalità di pagamento (contanti, bancomat, bonifico, ecc.). Non si trasmette la diagnosi né il dettaglio clinico.Quando trasmettere: le scadenze per l’invio al STS sono fissate per legge. In via ordinaria, i dati delle spese del primo semestre devono essere inviati entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, e i dati del secondo semestre entro il 28/29 febbraio dell’anno successivo. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare le scadenze aggiornate sul portale STS o rivolgersi al CAF Centro Fiscale, poiché i termini possono subire modifiche annuali.Come si accede al STS: il portale Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) richiede credenziali specifiche. I professionisti devono registrarsi e accreditarsi. Molti software gestionali e di fatturazione per professionisti sanitari integrano direttamente il modulo di invio al STS, semplificando notevolmente il processo (vedi la sezione sui software consigliati).Prestazioni Miste: Con e Senza Dati SanitariUna situazione frequente che genera confusione riguarda i professionisti sanitari che svolgono attività miste: alcune prestazioni con dati sanitari (verso privati, soggette al divieto SDI) e altre senza dati sanitari o verso soggetti B2B (inviabili tramite SDI).Per esempio, uno psicologo che segue sia pazienti privati in terapia individuale, sia aziende per cui fa selezione del personale o formazione. Oppure un medico che ha sia pazienti privati che contratti di medico competente con aziende.In questi casi la soluzione è operare con una doppia gestione delle fatture:Per le prestazioni sanitarie verso privati: fattura cartacea o PDF, trasmissione al STS (dove obbligatorio), NO SDI.Per le prestazioni B2B senza dati sanitari personali: fattura elettronica tramite SDI, con o senza IVA a seconda della natura della prestazione.Il punto critico è la corretta classificazione di ogni prestazione: non è la qualità del professionista a determinare il regime, ma il tipo di prestazione e il destinatario. Un buon software gestionale per professionisti sanitari ti permette di configurare questa distinzione e applicarla automaticamente. Il CAF Centro Fiscale può aiutarti a impostare correttamente il tuo regime di fatturazione evitando errori che potrebbero costare caro. Sanzioni per Invio Errato a SDICosa succede se un professionista sanitario invia erroneamente a SDI una fattura contenente dati sanitari di persone fisiche? Le conseguenze si articolano su due fronti distinti.Sul fronte della privacy (Garante per la Protezione dei Dati Personali): l’invio di dati sanitari — che sono dati particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR (Reg. UE 2016/679) — attraverso un canale non autorizzato (SDI) costituisce una violazione del trattamento dei dati personali. Il Garante Privacy può comminare sanzioni amministrative significative. Per i singoli professionisti, le sanzioni possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo globale o a importi fissi elevati, a seconda della gravità della violazione. In ogni caso, anche sanzioni più contenute rappresentano un costo rilevante e un rischio reputazionale.Sul fronte fiscale: l’invio a SDI di fatture che non avrebbero dovuto transitare da quel canale può generare anomalie nella posizione fiscale del professionista e del paziente, con conseguenti richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Può inoltre comportare il mancato riconoscimento della detrazione fiscale per il paziente, con possibili reclami e conseguenze civili.La prevenzione è la strada più saggia: strutturare correttamente il proprio sistema di fatturazione fin dall’inizio, con l’aiuto di professionisti esperti, è molto meno costoso di dover gestire contestazioni a posteriori.Software di Fatturazione Consigliati per Professionisti SanitariLa complessità delle regole di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rende essenziale l’uso di un software gestionale adeguato. Un buon programma deve essere in grado di distinguere automaticamente tra fatture da inviare a SDI e fatture da trasmettere al STS, applicare correttamente l’esenzione IVA art. 10 n. 18, generare la documentazione corretta per ogni tipo di prestazione e garantire la conformità normativa aggiornata.Sul mercato esistono diverse soluzioni dedicate ai professionisti sanitari. Fatturazione Italia, il servizio SaaS sviluppato da Be Smart SRLS, è pensato anche per i professionisti sanitari e integra le funzionalità di gestione delle fatture esenti con la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria. Puoi approfondire le caratteristiche del servizio su fatturazioneitalia.it, con piani a prezzo fisso garantito per 5 anni.Tra le altre soluzioni disponibili per i professionisti della salute troviamo software specifici per odontoiatri e dentisti che integrano già la gestione del STS e dei codici spesa corretti. La scelta del software giusto dipende dalla dimensione dello studio, dal volume di fatture mensili e dalla necessità di integrazione con software gestionali della cartella clinica.Il CAF Centro Fiscale di Udine può guidarti nella scelta della soluzione più adatta alla tua attività professionale. Domande FrequentiQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.La fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie è un ambito in cui la correttezza formale e normativa è fondamentale. Sbagliare le modalità di emissione delle fatture può esporre a sanzioni sia fiscali che in materia di privacy, con conseguenze economiche e reputazionali significative per il professionista.I punti chiave da ricordare sono: le prestazioni sanitarie verso privati sono esenti IVA (art. 10 n. 18 DPR 633/72) e non devono transitare da SDI (art. 10-bis DL 119/2018, prorogato al 2026); i dati delle spese sanitarie vanno invece trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria; per le prestazioni B2B senza dati sanitari individuali, la fatturazione elettronica tramite SDI è invece ammessa e obbligatoria.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione delle tue prestazioni sanitarie? Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio dedicato ai professionisti sanitari per impostare correttamente il regime fiscale, la gestione delle fatture e gli adempimenti al Sistema Tessera Sanitaria, sia in ufficio che online.Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per un appuntamento, anche online. Agosto 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-27 18:19:152026-08-27 18:20:45Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORegime Forfettario a Rischio nel 2027? 5 Fatti da SapereIl regime forfettario a rischio nel 2027 è uno degli argomenti più cercati dalle partite IVA italiane negli ultimi mesi, e la preoccupazione è comprensibile: chi lavora con questo regime fiscale agevolato ha costruito il proprio equilibrio economico su regole precise e teme di vederle sparire da un giorno all’altro. Andiamo subito al punto, perché è la risposta che stai cercando: ad oggi non esiste alcuna legge approvata che abolisca il regime forfettario. Nel 2026 il regime è pienamente in vigore, con la soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi e l’imposta sostitutiva al 15% (ridotta al 5% per le nuove attività). Detto questo, sarebbe disonesto raccontarti che non si stia discutendo di nulla: organismi internazionali come la Commissione europea e il Fondo Monetario Internazionale hanno effettivamente chiesto all’Italia di rivedere questa agevolazione. In questa guida ti spieghiamo con precisione cosa è successo, che peso giuridico hanno queste richieste e perché parlare di regime forfettario a rischio immediato è, oggi, prematuro.Indice dei contenutiPerché si parla di regime forfettario a rischio: cosa è successo davveroIl regime forfettario oggi (2026) è pienamente in vigoreCosa si discute per il 2027: ipotesi, non normeCosa fare adesso se sei in regime forfettarioRegime forfettario a rischio: il punto per le partite IVAAssistenza per la tua partita IVA forfettaria a Udine e onlineDomande frequenti sul regime forfettario a rischioConclusione: nessun panico, solo attenzione informataPerché si parla di regime forfettario a rischio: cosa è successo davveroL’allarme sul regime forfettario a rischio non nasce dal nulla, ma nemmeno da una legge. Nasce da due documenti internazionali pubblicati nella primavera del 2026, entrambi privi di efficacia vincolante per l’Italia. Le date e i contenuti che seguono sono ricostruiti sulla base di quanto riportato da fonti giornalistiche e da pubblicazioni specializzate in materia fiscale. Il primo è il rapporto del Fondo Monetario Internazionale diffuso il 27 maggio 2026, nel quale il FMI suggerisce all’Italia di abolire il regime forfettario, rivedere le rendite catastali e ampliare la base imponibile del sistema fiscale. Il secondo è il Country Report della Commissione europea del 3 giugno 2026, che chiede all’Italia di rendere il sistema tributario più favorevole alla crescita, intervenendo anche sulle agevolazioni considerate distorsive.È fondamentale capire una cosa: una raccomandazione non è una norma. Quando il FMI o Bruxelles pubblicano un documento di questo tipo, stanno esprimendo un’opinione tecnica ed economica su come, secondo loro, un Paese dovrebbe muoversi. Il governo italiano non è obbligato a seguirla. Nella storia recente moltissime raccomandazioni internazionali all’Italia sono rimaste lettera morta, mentre altre sono state recepite solo in parte e dopo anni di discussione parlamentare.C’è poi un dettaglio spesso trascurato nel racconto mediatico che alimenta l’idea di un regime forfettario a rischio: la Commissione europea non ha chiesto l’abolizione del regime. Ha chiesto una revisione volta a ridurre la differenza di trattamento fiscale tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi con redditi comparabili. Il FMI è stato più netto, parlando esplicitamente di eliminazione dell’aliquota preferenziale. Ma anche in questo caso siamo nel campo del suggerimento tecnico, non dell’obbligo. Un dibattito che torna a ogni manovra di bilancioSe segui il mondo fiscale da qualche anno, avrai notato un fenomeno ricorrente: ogni autunno, quando il Governo inizia a costruire la legge di bilancio, circolano voci su possibili modifiche o restrizioni del regime forfettario. È un classico. Da un lato ci sono proposte per ampliare il regime (si è parlato più volte di alzare la soglia da 85.000 a 100.000 euro), dall’altro pressioni per ridurlo o eliminarlo in nome dell’equità fiscale tra dipendenti e autonomi.Il risultato, negli ultimi anni, è stato quasi sempre lo stesso: il regime è rimasto in piedi, con qualche aggiustamento tecnico su soglie e cause di esclusione. Questo non significa che sarà così per sempre, ma aiuta a mettere le voci del 2027 nella giusta prospettiva storica invece di leggerle come una condanna già scritta.Il regime forfettario oggi (2026) è pienamente in vigorePrima di preoccuparti per il futuro, è utile fissare bene il presente. Nel 2026 il regime forfettario funziona esattamente come prima e nulla è cambiato per effetto delle raccomandazioni internazionali. Chi oggi opera in regime forfettario continua ad applicare le regole ordinarie previste dalla Legge 190/2014, senza alcuna sospensione o modifica dovuta al dibattito in corso.Ecco i pilastri del regime attualmente vigenti:Soglia di ricavi e compensi: 85.000 euro annui. Superata questa cifra, si esce dal regime dall’anno successivo.Uscita immediata a 100.000 euro: se si supera questa soglia nel corso dell’anno, si esce subito, con ricalcolo dell’IVA.Imposta sostitutiva ordinaria: 15%. È una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP: invece di pagare più imposte separate, ne paghi una sola.Aliquota agevolata: 5% per i primi 5 anni di attività, in presenza dei requisiti di novità dell’attività (non aver esercitato attività simili nei tre anni precedenti).Reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente: massimo 35.000 euro, altrimenti scatta la causa ostativa che impedisce l’accesso al regime. Attenzione: questa soglia e’ una deroga temporanea prevista per il 2025 e prorogata al 2026 dalla Legge di Bilancio 2026; in assenza di un nuovo intervento normativo, dal 2027 il limite ordinario torna a 30.000 euro.Il reddito imponibile, poi, non si calcola sottraendo i costi reali ma applicando ai ricavi un coefficiente di redditività, cioè una percentuale forfettaria stabilita per legge in base al codice ATECO dell’attività. Ad esempio, per le attività professionali il coefficiente è del 78%: significa che il fisco considera reddito il 78% di quanto hai incassato, presumendo che il restante 22% sia stato assorbito dai costi. Se vuoi il quadro completo delle regole attualmente applicabili, abbiamo raccolto tutto nella guida sulle novità del regime forfettario 2026 introdotte dalla Legge di Bilancio. Cosa si discute per il 2027: ipotesi, non normeVeniamo al cuore della questione regime forfettario a rischio: che cosa potrebbe realisticamente succedere con la manovra di bilancio 2027? La risposta onesta è che, alla data di pubblicazione di questo articolo, non risulta alcuna norma approvata né alcun testo ufficiale che preveda l’abolizione del regime forfettario. Quello che esiste è un dibattito politico ed economico, alimentato da tre elementi concreti.Il primo elemento è il costo per le casse dello Stato: secondo le stime che circolano nel dibattito pubblico, l’agevolazione vale diversi miliardi di euro l’anno di minor gettito rispetto alla tassazione IRPEF ordinaria. In una manovra che deve finanziare altre priorità, ogni agevolazione costosa finisce sul tavolo delle valutazioni. Il secondo elemento è il tema dell’equità fiscale tra dipendenti e autonomi, che è esattamente il punto sollevato da Bruxelles. Il terzo è la pressione internazionale di cui abbiamo parlato, che dà argomenti a chi vorrebbe intervenire.Dall’altro lato della bilancia, però, ci sono forze politiche che spingono nella direzione opposta, cioè verso un ampliamento del regime: è stata avanzata più volte la proposta di innalzare la soglia dagli attuali 85.000 euro a 100.000 euro. Anche questa, va detto con chiarezza, è un’ipotesi ancora allo studio e non una misura approvata. Come distinguere un’ipotesi da una norma vigentePer orientarti tra i titoli allarmistici, tieni presente questa scala di attendibilità, che va dal più debole al più solido:Dichiarazione politica o raccomandazione internazionale: nessun effetto giuridico, è solo un’opinione autorevole.Proposta o emendamento: un testo scritto che qualcuno ha depositato, ma che può essere respinto o modificato.Bozza o disegno di legge di bilancio: un testo del Governo, ancora modificabile durante l’esame parlamentare.Legge approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale: solo a questo punto la regola esiste davvero e produce effetti.Oggi, tutto ciò che riguarda l’abolizione del regime forfettario 2027 si colloca nel primo gradino della scala. Per approfondire quali modifiche tecniche si stanno realmente ipotizzando sul fronte degli adempimenti, puoi leggere il nostro approfondimento sulle anticipazioni sulla fatturazione dei forfettari nel 2027.Cosa fare adesso se sei in regime forfettarioLa domanda pratica che si pone chi legge di regime forfettario a rischio è sempre la stessa: devo cambiare qualcosa nella mia attività? La risposta, oggi, è no. Non c’è alcun motivo razionale per abbandonare il regime forfettario, rinunciare a nuove opportunità di lavoro o passare al regime ordinario sulla base di un dibattito che non ha ancora prodotto alcuna norma. Anzi, decisioni affrettate prese sull’onda dell’ansia rischiano di costarti molto più di qualsiasi riforma futura.Immagina che Marco, grafico freelance con 40.000 euro di compensi annui, decida oggi di uscire dal forfettario per «anticipare» una riforma che forse non arriverà mai: passerebbe da un’imposta sostitutiva del 15% a una tassazione IRPEF progressiva, con costi di gestione contabile più alti, e tutto questo per un rischio ipotetico. Sarebbe una scelta economicamente dannosa oggi, in cambio di un vantaggio che potrebbe non esistere domani.Quello che ha senso fare, invece, è un atteggiamento di attenzione informata:Continua a operare normalmente applicando le regole 2026 vigenti (soglia 85.000 euro, aliquota 15% o 5%).Monitora l’iter della manovra di bilancio, che si costruisce tipicamente tra l’autunno e la fine dell’anno.Tieni sotto controllo i tuoi numeri: ricavi progressivi, coefficiente di redditività applicabile, contributi previdenziali dovuti.Verifica la tua posizione con un professionista, soprattutto se sei vicino alle soglie o hai situazioni particolari (redditi da lavoro dipendente, partecipazioni societarie).Diffida dei titoli sensazionalistici e verifica sempre se si parla di proposta o di legge già approvata.Se una riforma dovesse davvero arrivare, storicamente il legislatore italiano ha quasi sempre previsto regimi transitori e tempi di adeguamento, proprio per non travolgere chi ha già impostato la propria attività su regole diverse. È un’ulteriore ragione per non farsi prendere dal panico. Regime forfettario a rischio: il punto per le partite IVARiassumendo, quando leggi che il regime forfettario è a rischio nel 2027, la traduzione corretta è questa: organismi internazionali hanno raccomandato all’Italia di rivederlo, il tema è entrato nel dibattito politico in vista della prossima legge di bilancio, ma nessuna norma è stata approvata e il regime resta pienamente operativo con le regole che conosci.Vale la pena aggiungere una considerazione di realismo politico: il regime forfettario interessa, secondo le stime disponibili, oltre due milioni di contribuenti in Italia, tra professionisti, artigiani, commercianti e piccole attività. Una sua abolizione secca avrebbe un impatto sociale ed elettorale molto rilevante, il che rende improbabile un intervento drastico e immediato. Sono invece più plausibili, storicamente, aggiustamenti graduali: modifiche alle cause ostative, ritocchi ai coefficienti di redditività, nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica e tracciabilità.Questo non equivale a dire che il tema sia chiuso: significa distinguere tra un rischio reale ma remoto e graduale e un rischio imminente e catastrofico, che è quello raccontato da certi titoli. La differenza, per chi deve pianificare la propria attività, è enorme. Assistenza per la tua partita IVA forfettaria a Udine e onlineIl modo migliore per gestire l’incertezza normativa non è leggere decine di articoli contrastanti, ma avere qualcuno che segue la tua posizione nel concreto. Ogni situazione è diversa: chi è vicino alla soglia degli 85.000 euro, chi ha anche un reddito da lavoro dipendente, chi sta valutando l’apertura di una nuova partita IVA e vuole capire se conviene ancora partire con l’aliquota agevolata al 5%, chi ha ricevuto proposte di collaborazione che potrebbero far scattare una causa ostativa.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti e piccole attività in regime forfettario, sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia. I nostri operatori verificano i requisiti, calcolano l’imposta sostitutiva e i contributi previdenziali dovuti, gestiscono la fatturazione elettronica e, soprattutto, ti avvisano tempestivamente quando una novità normativa riguarda davvero la tua posizione, distinguendo le regole approvate dalle semplici ipotesi di dibattito.Domande frequenti sul regime forfettario a rischioQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Conclusione: nessun panico, solo attenzione informataParlare di regime forfettario a rischio nel 2027 significa oggi parlare di un dibattito, non di una decisione. Le raccomandazioni di FMI e Commissione europea esistono davvero e vanno prese sul serio come segnale di un tema che tornerà nelle discussioni sulla manovra di bilancio, ma non hanno alcun valore vincolante e non hanno modificato nemmeno una virgola delle regole applicabili. Il regime forfettario 2026 resta pienamente operativo con la soglia di 85.000 euro e l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività).Il consiglio più utile è quindi semplice: continua a lavorare serenamente, tieni sotto controllo i tuoi numeri e affidati a chi può segnalarti tempestivamente ciò che cambia davvero, filtrando il rumore di fondo. Se vuoi una verifica della tua posizione o valutare la convenienza del regime per la tua attività, il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre un preventivo personalizzato e un’analisi su misura, in ufficio o comodamente online.Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario o vuoi capire come proteggere la tua posizione dalle prossime novità normative? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia. Contattaci per fissare un appuntamento e richiedere un preventivo personalizzato, oppure chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Agosto 27, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-27 09:00:002026-08-20 10:55:44Regime Forfettario a Rischio nel 2027? 5 Fatti da Sapere
Infermieri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariAprire Partita IVA Infermiere Libero Professionista 2026: ATECO, ENPAPI e ForfettarioSempre più infermieri scelgono di esercitare la propria professione in modo autonomo, come liberi professionisti con Partita IVA. Una scelta che offre flessibilità, autonomia nella gestione del lavoro e — con il regime forfettario — una tassazione agevolata. Ma come si apre la Partita IVA da infermiere nel 2026? Quali sono il codice ATECO corretto, i contributi da versare all’ENPAPI e le regole del regime forfettario? In questa guida trovi tutto quello che devi sapere, passo dopo passo. Stai aprendo la Partita IVA come infermiere? Consulta anche la nostra guida completa per tutti i professionisti sanitari con Partita IVA 2026 — medici, psicologi, fisioterapisti e altri — con confronto tra casse previdenziali e regimi fiscali.Indice dei contenutiPerché aprire la Partita IVA da infermiereCodice ATECO per l’infermiere: il 86.90.30Iscrizione OPI: il requisito obbligatorioENPAPI: la cassa previdenziale degli infermieriRegime forfettario per l’infermiere: come funzionaForfettario o regime ordinario? Il confrontoFatturazione elettronica obbligatoria dal 2024Assicurazione RC professionale: obbligatoriaCome aprire la Partita IVA infermiere: l’iter praticoDomande frequentiAssistenza personalizzataPerché aprire la Partita IVA da infermiereLa figura dell’infermiere libero professionista è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Molti infermieri scelgono di affiancare all’attività dipendente (ospedale, casa di cura) anche prestazioni autonome: visite domiciliari, medicazioni, assistenza post-operatoria, prelievi, cure palliative a domicilio, collaborazioni con studi medici e RSA.La Partita IVA diventa necessaria quando queste attività sono svolte abitualmente e in modo continuativo, non solo occasionalmente. Se i compensi annui superano i 5.000 euro — soglia dell’attività occasionale — è obbligatorio aprire la Partita IVA.Aprire la Partita IVA da infermiere offre diversi vantaggi concreti:Possibilità di emettere fattura per tutte le prestazioni professionaliAccesso al regime forfettario con flat tax al 15% (o 5% nei primi 5 anni)Gestione autonoma degli orari e dei clientiCopertura previdenziale tramite ENPAPI, la cassa dedicata agli infermieri liberi professionisti Codice ATECO per l’infermiere: il 86.90.30Il codice ATECO è un codice numerico che identifica l’attività economica svolta. Per l’apertura della Partita IVA, devi indicare il codice corretto all’Agenzia delle Entrate. Scegliere il codice sbagliato può creare problemi fiscali e previdenziali.Per l’infermiere libero professionista, il codice ATECO corretto nella classificazione ATECO 2025 (aggiornamento in vigore dal 1° gennaio 2025) è: Codice ATECO infermiere: 86.90.30 “Altre attività paramediche indipendenti” — include infermieri, ostetriche, terapisti della riabilitazione e altre figure sanitarie non mediche che esercitano in forma autonoma.Questo codice appartiene alla sezione Q della classificazione ATECO (Sanità e assistenza sociale) e rientra nella divisione 86 (Assistenza sanitaria). È il codice specifico per le professioni sanitarie non mediche che esercitano in modo autonomo, senza essere inquadrate come dipendenti.Nota sulla classificazione 2025: Con l’aggiornamento ATECO 2025, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, alcuni codici del settore sanitario sono stati riorganizzati. Il codice 86.90.30 è confermato come quello di riferimento per gli infermieri liberi professionisti. Se hai una Partita IVA aperta prima del 2025 con il vecchio codice 86.90.09 (altre attività sanitarie), verifica con il tuo CAF o commercialista se è necessario l’aggiornamento. Iscrizione OPI: il requisito obbligatorioPrima di aprire la Partita IVA, ogni infermiere che vuole esercitare in modo autonomo deve essere iscritto all’OPI, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche. Si tratta di un requisito obbligatorio per legge: senza iscrizione all’Ordine non è possibile esercitare legalmente la professione infermieristica.L’OPI è l’ente pubblico non economico che tutela la professione infermieristica e garantisce la qualità delle prestazioni ai cittadini. In Italia esistono OPI provinciali (uno per ogni provincia) coordinati dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI).Come iscriversi all’OPI:Presentare domanda all’OPI della provincia di residenza o di esercizioAllegare: laurea in infermieristica (o diploma pre-riforma), documento d’identità, codice fiscale, marca da bolloPagare la quota associativa annuale (varia per OPI, indicativamente 40-80 euro/anno)Superare l’esame di abilitazione (o presentare il titolo equipollente)L’iscrizione OPI deve essere mantenuta attiva e rinnovata annualmente. La radiazione o sospensione dall’Ordine comporta l’impossibilità di esercitare la professione. ENPAPI: la cassa previdenziale degli infermieriL’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica) è la cassa previdenziale dedicata agli infermieri che esercitano la libera professione. Ogni infermiere con Partita IVA che non ha un’altra copertura previdenziale obbligatoria è tenuto a iscriversi all’ENPAPI e a versare i contributi.Chi deve iscriversi all’ENPAPI?Infermieri che esercitano esclusivamente la libera professione (nessun rapporto di lavoro dipendente)Infermieri dipendenti che svolgono anche attività libero-professionale (doppia iscrizione: INPS + ENPAPI)Contributi ENPAPI 2026La struttura contributiva ENPAPI prevede due tipologie di contributi:Tipo contributoAliquota 2026Base di calcoloContributo soggettivo16%Reddito professionale nettoContributo integrativo4%Compensi lordi fatturatiContributo minimo annuo~2.500 euroAnche se il reddito è zeroCome funziona in pratica: ogni anno dichiari all’ENPAPI il tuo reddito professionale (tramite il modello R). L’ente calcola i contributi dovuti. Se il 16% del reddito è inferiore al contributo minimo (~2.500 euro), paghi comunque il minimo. Il contributo integrativo del 4% va addebitato in fattura al cliente (come una sorta di “contributo previdenziale a carico del cliente”) ed è poi versato all’ENPAPI.Infermieri dipendenti con attività libero-professionale: se sei già iscritto all’INPS come dipendente, paghi all’ENPAPI solo il contributo minimo ridotto (verifica le istruzioni aggiornate sul sito ENPAPI, le aliquote per i soggetti con altra copertura sono inferiori). Regime forfettario per l’infermiere: come funzionaIl regime forfettario è il regime fiscale più vantaggioso per chi apre la Partita IVA con ricavi contenuti. Per l’infermiere libero professionista è spesso la scelta ideale, specialmente nei primi anni di attività. Vediamo come funziona concretamente. La soglia dei ricavi: 85.000 euroPuoi accedere (e rimanere) nel regime forfettario finché i tuoi compensi annui non superano 85.000 euro. Se superi questa soglia, passi al regime ordinario dall’anno successivo. Se superi i 100.000 euro nello stesso anno, esci immediatamente dal forfettario con obbligo di ricalcolo IVA.Il coefficiente di redditività: 78%Nel regime forfettario non si deducono le spese reali. Si applica invece un coefficiente di redditività: una percentuale forfettaria che rappresenta il reddito imponibile. Per le attività professionali sanitarie (codice ATECO 86.90.30), il coefficiente è del 78%.Esempio pratico: se in un anno fatturi 30.000 euro come infermiere libero professionista, il reddito imponibile è 30.000 × 78% = 23.400 euro. Su questo importo si calcola l’imposta sostitutiva.L’imposta sostitutiva: 15% o 5%L’imposta sostitutiva è la tassa unica del forfettario che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali. In pratica, invece di pagare tante imposte diverse, ne paghi una sola.15% → aliquota standard per chi è già in attività o ha svolto attività simile nei 3 anni precedenti5% → aliquota ridotta per i nuovi professionisti che aprono per la prima volta la Partita IVA e non hanno svolto attività simile nei 3 anni precedenti. Valida per i primi 5 anni di attività.Continuando l’esempio con 30.000 euro di ricavi:Reddito imponibile: 30.000 × 78% = 23.400 euroImposta sostitutiva al 5% (startup): 23.400 × 5% = 1.170 euroImposta sostitutiva al 15% (ordinaria): 23.400 × 15% = 3.510 euroA questi si aggiungono i contributi ENPAPI (contributo soggettivo 16% sul reddito netto, già incluso nel calcolo se iscritto ENPAPI), deducibili al 100% dal reddito forfettario.Forfettario o regime ordinario? Il confrontoLa scelta tra regime forfettario e regime ordinario dipende dal volume di ricavi e dalle spese effettive che sostieni. Ecco un confronto pratico.CaratteristicaForfettarioOrdinarioSoglia ricaviFino a 85.000 euroNessun limiteAliquota fiscale5% o 15% (flat)IRPEF progressiva (23%-43%)IVANon applicata in fattura22% (o 4% sanitario esente)Deduzione speseForfettaria (78% ricavi)Spese reali documentateIRAPNon dovutaSì (3,9% per professionisti)AdempimentiSemplificatiContabilità ordinariaConvenienzaSpese contenute, ricavi sotto sogliaSpese elevate o ricavi altiQuando conviene il forfettario: se le tue spese professionali reali sono inferiori al 22% dei ricavi (ovvero, il forfettario già “toglie” il 22% — 100% meno il coefficiente 78%). Per un infermiere con poche spese fisse (materiale sanitario, trasferte), il forfettario è quasi sempre vantaggioso fino alla soglia degli 85.000 euro.Attenzione alle cause ostative del forfettario: non puoi accedere al regime forfettario se nell’anno precedente hai percepito redditi da lavoro dipendente o pensione superiori a 35.000 euro.Fatturazione elettronica obbligatoria dal 2024Dal 1° gennaio 2024, la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari, inclusi gli infermieri liberi professionisti. Non è più possibile emettere fatture cartacee ai clienti privati o alle strutture sanitarie: tutto deve passare per il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.Come funziona la fattura elettronica per l’infermiere forfettario:Format XML obbligatorio (non PDF o Word)Trasmissione tramite software o app di fatturazione elettronicaCodice natura: N2.2 (non soggetta IVA — regime forfettario)Dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario — operazione senza applicazione di IVA”Dicitura per ritenuta d’acconto: “Si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014” (quando il committente è sostituto d’imposta)Marca da bollo di 2 euro se il totale fattura supera 77,47 euroPer gestire la fatturazione elettronica senza difficoltà, molti infermieri liberi professionisti si affidano a software dedicati. Se stai cercando una soluzione semplice e conveniente, fatturazioneitalia.it offre un piano con prezzo bloccato per 5 anni, ideale per chi vuole stabilità di costo nel lungo periodo. Assicurazione RC professionale: obbligatoriaPer ogni infermiere che esercita la libera professione, l’assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale (RC professionale) è obbligatoria per legge (D.P.R. 137/2012 e DM 22 settembre 2016 per le professioni sanitarie). Non è una scelta, ma un obbligo normativo.La RC professionale ti tutela nel caso in cui un paziente subisca un danno a causa di un errore o negligenza durante una tua prestazione professionale. Senza questa copertura non puoi esercitare legalmente.Cosa valutare nella polizza RC:Massimale per sinistro (consigliato almeno 1-2 milioni di euro)Copertura per le attività specifiche che svolgi (domiciliari, strutture, ecc.)Retroattività della polizzaEstensione alla copertura dell’attività in strutture di terziIl costo annuo di una RC professionale per infermieri varia generalmente tra 100 e 400 euro, in base al volume di attività e ai massimali scelti. Alcune polizze sono proposte direttamente dall’OPI con convenzioni dedicate agli iscritti.Come aprire la Partita IVA infermiere: l’iter praticoAprire la Partita IVA da infermiere libero professionista richiede una serie di adempimenti da completare in ordine. Ecco l’iter completo con le tempistiche indicative. Passo 1 — Verifica iscrizione OPIAssicurati di essere regolarmente iscritto all’OPI provinciale. Se non sei ancora iscritto, avvia la procedura prima di tutto il resto: senza iscrizione non puoi esercitare.Passo 2 — Apertura Partita IVA all’Agenzia delle EntratePresenta il Modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (in filiale o online tramite il sito AE). Indica:Codice ATECO: 86.90.30Regime fiscale: forfettario (se hai i requisiti) o ordinarioData inizio attivitàL’apertura è gratuita e immediata. La Partita IVA viene assegnata contestualmente (o entro pochi giorni se presentata online). Puoi aprire la Partita IVA anche tramite un CAF o un professionista abilitato.Passo 3 — Iscrizione ENPAPIEntro 30 giorni dall’inizio dell’attività, devi iscriverti all’ENPAPI tramite il portale online dell’ente (enpapi.it). Serve: codice fiscale, numero di Partita IVA, certificato OPI. L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli infermieri che esercitano la libera professione.Passo 4 — Comunicazione INPS (se doppia copertura)Se sei anche dipendente o hai altra copertura INPS, verifica con il tuo patronato o CAF se devi effettuare comunicazioni particolari all’INPS per la posizione libero-professionale. In genere, l’ENPAPI comunica direttamente con gli enti.Passo 5 — Attivare la fatturazione elettronicaScegli un software di fatturazione elettronica e attiva il servizio. Registra l’indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) sul sito dell’Agenzia delle Entrate per ricevere correttamente le fatture passive.Passo 6 — Stipulare la RC professionalePrima di iniziare a erogare qualsiasi prestazione, stipula una polizza RC professionale. Confronta le offerte dell’OPI provinciale e del mercato assicurativo. Puoi detrarre il costo come spesa professionale nel regime ordinario (nel forfettario non è deducibile, ma il vantaggio fiscale complessivo resta elevato).Camera di Commercio: per l’infermiere libero professionista non è in genere necessaria l’iscrizione al Registro delle Imprese, in quanto si tratta di attività professionale (non imprenditoriale). Fai verificare la tua situazione specifica se vuoi aprire uno studio associato o una forma societaria.Domande frequenti (FAQ)Un infermiere dipendente può anche avere la Partita IVA?Sì, è possibile. L’infermiere dipendente può svolgere attività libero-professionale con Partita IVA, purché non vi siano clausole di esclusività nel contratto di lavoro dipendente. Dovrà iscriversi all’ENPAPI (oltre all’INPS già attivo come dipendente) e verificare se ha diritto al regime forfettario in base ai redditi da dipendente: la soglia è 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente.Quanto costa in totale aprire la Partita IVA da infermiere?L’apertura della Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate è gratuita. I costi principali sono: quota OPI (40-80 euro/anno), RC professionale (100-400 euro/anno), contributo minimo ENPAPI (circa 2.500 euro/anno), software fatturazione elettronica (da 0 a 200 euro/anno). Se utilizzi un CAF o commercialista per l’apertura e la gestione, aggiungi il loro compenso. Puoi richiedere un preventivo personalizzato al CAF Centro Fiscale per la tua situazione specifica.Le prestazioni dell’infermiere libero professionista sono esenti IVA?Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da infermieri abilitati sono generalmente esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 (regime ordinario). Nel regime forfettario, invece, non si applica IVA per il regime agevolato stesso (non per l’esenzione sanitaria). La distinzione ha rilevanza se esci dal forfettario: verificare sempre con un professionista le specifiche attività svolte.Posso aprire la Partita IVA da infermiere senza commercialista?Sì, tecnicamente puoi aprire la Partita IVA da solo presentando il modello AA9/12. Tuttavia, affidarsi a un CAF o commercialista per la scelta del regime fiscale e la gestione delle scadenze è fortemente consigliato, soprattutto per evitare errori costosi (es. scelta sbagliata del codice ATECO o del regime fiscale). Il CAF Centro Fiscale offre assistenza personalizzata per l’apertura e la gestione.Il contributo ENPAPI è deducibile dalle imposte?Sì. Nel regime forfettario, i contributi previdenziali obbligatori versati all’ENPAPI sono deducibili dal reddito forfettario prima di applicare l’imposta sostitutiva. Questo riduce la base imponibile e, di conseguenza, le imposte da pagare. Nel regime ordinario, i contributi sono invece deducibili dal reddito imponibile IRPEF.Il codice ATECO 86.90.30 è cambiato con la nuova classificazione 2025?Il codice 86.90.30 (altre attività paramediche indipendenti) è confermato anche nella classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Se hai già una Partita IVA con il vecchio codice 86.90.09, verifica con il tuo CAF o commercialista se il tuo codice rientra tra quelli aggiornati automaticamente o se è necessaria una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di assistenza per aprire la Partita IVA da infermiere?Il team del CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca in ogni passaggio: dalla scelta del regime fiscale alla gestione di ENPAPI, dalla fatturazione elettronica alle dichiarazioni annuali. Richiedici un preventivo personalizzato senza impegno.Telefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Email: info@centrofiscale.comPuoi anche consultare il pillar completo sui professionisti sanitari con Partita IVA 2026 per un quadro completo su tutte le categorie sanitarie.Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-26 10:14:002026-08-26 09:32:58Aprire Partita IVA Infermiere Libero Professionista 2026: ATECO, ENPAPI e Forfettario