Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORimborsi Spese e Anticipazioni del Geometra 2027: Diritti Catastali, Bolli e Oneri Comunali Contano nella Soglia degli 85.000 Euro?Capire come trattare i rimborsi spese geometra è una delle questioni più delicate per chi esercita la libera professione tecnica, soprattutto se si lavora in regime forfettario. Il motivo è semplice: ogni giorno il geometra anticipa somme per conto dei propri clienti — diritti catastali, marche da bollo, diritti di segreteria comunali, oneri per accessi agli atti — e allo stesso tempo sostiene spese proprie di trasferta per raggiungere cantieri, uffici tecnici e conservatorie. Sono due mondi contabili completamente diversi, anche se finiscono sulla stessa fattura.La distinzione non è un dettaglio formale. Trattare male i rimborsi spese geometra significa sbagliare il calcolo del volume d’affari, cioè il totale delle operazioni fatturate in un anno, e quindi rischiare di credersi fuori (o dentro) il regime agevolato senza esserlo davvero. Nel 2027, con la soglia degli 85.000 euro ancora al centro della vita fiscale dei professionisti, un errore di questo tipo può costare l’uscita indebita dal regime forfettario, con ricalcolo di IRPEF, IVA e contributi.In questa guida vediamo, con parole semplici ed esempi pratici, quali somme sono vere anticipazioni escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 633/1972, quali invece sono rimborsi spese imponibili, come si comporta il contributo integrativo Cassa Geometri e come indicare tutto correttamente in fattura elettronica con la natura N1.Indice dei contenutiRimborsi spese geometra: perché la distinzione conta nel 2027Cosa sono le anticipazioni in nome e per conto ex art. 15 DPR 633/1972Diritti catastali, bolli e oneri comunali: perché sono esclusi da IVARimborsi spese geometra imponibili: viaggio, vitto, alloggio e trasferteLe anticipazioni contano nella soglia degli 85.000 euro del forfettario?Il contributo integrativo Cassa Geometri al 5%: su cosa si applica davveroCome indicare tutto in fattura elettronica: natura N1 ed esempio praticoErrori comuni sui rimborsi spese geometra e rischi concretiDomande frequenti sui rimborsi spese geometraAssistenza fiscale per geometri: come possiamo aiutartiRimborsi spese geometra: perché la distinzione conta nel 2027Immagina che il geometra Marco riceva l’incarico di predisporre una pratica catastale per il signor Rossi. Per completare il lavoro Marco paga 48 euro di diritti catastali allo sportello dell’Agenzia delle Entrate, 16 euro di marca da bollo e 60 euro di diritti di segreteria al Comune. Poi guida per 90 chilometri per fare il sopralluogo. A fine incarico emette una fattura che comprende il compenso, le somme anticipate e il rimborso del viaggio.Dal punto di vista fiscale, però, quelle voci non hanno lo stesso peso. Le somme pagate in nome e per conto del cliente sono semplici movimentazioni finanziarie: il denaro passa dalle mani del geometra a quelle della pubblica amministrazione, ma il debito era del cliente. Il rimborso del viaggio, invece, è una spesa che Marco ha sostenuto in proprio nome per svolgere l’incarico e che viene poi ribaltata sul committente: per il fisco è a tutti gli effetti parte del compenso professionale.Questa differenza si riflette su tre piani distinti: l’IVA (imponibile o esclusa), il reddito imponibile del professionista e — punto cruciale per chi ha scelto il regime forfettario per geometri — il conteggio dei ricavi ai fini della soglia degli 85.000 euro. Gestire correttamente i rimborsi spese geometra significa quindi avere numeri affidabili su cui costruire la propria pianificazione fiscale. Cosa sono le anticipazioni in nome e per conto ex art. 15 DPR 633/1972L’art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 633/1972 stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile IVA “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”. Tradotto in linguaggio quotidiano: se il geometra paga qualcosa che, per legge, è dovuto dal cliente, e ne conserva la prova, quella somma non è un suo compenso e quindi non viene tassata come tale.Perché un’anticipazione sia legittimamente esclusa devono ricorrere tre condizioni, che vale la pena tenere sempre a mente prima di emettere fattura:Spesa sostenuta in nome e per conto del cliente: l’obbligo di pagamento è del committente, non del professionistaDocumentazione intestata al cliente (o comunque chiaramente riferibile a lui e alla sua pratica): ricevute, quietanze, contrassegni, attestazioni di versamentoRiaddebito a piè di lista, cioè per l’importo esatto anticipato, senza ricarichi, maggiorazioni o “forfait”Se anche una sola di queste condizioni manca, l’operazione cambia natura. Un ricarico del 10% su un diritto catastale, per esempio, trasforma l’intera somma in un rimborso spese imponibile, con tutte le conseguenze del caso. La regola d’oro, nella gestione dei rimborsi spese geometra, è quindi conservare ordinatamente ogni pezza giustificativa collegandola alla singola pratica e al singolo cliente. Diritti catastali, bolli e oneri comunali: perché sono esclusi da IVALe somme che il geometra anticipa più spesso rientrano quasi sempre nella categoria delle anticipazioni escluse, perché si tratta di tributi, diritti o oneri il cui soggetto obbligato è il cliente. Nella pratica professionale quotidiana parliamo di:Diritti catastali e tributi speciali catastali per visure, volture, presentazione di pratiche DOCFA e PregeoImposte di bollo e marche da bollo apposte su istanze, elaborati e permessiDiritti di segreteria comunali e oneri di istruttoria per CILA, SCIA, permessi di costruire, accessi agli attiTributi ipotecari e diritti di conservatoria per ispezioni e note di trascrizioneOneri di urbanizzazione e costi di costruzione versati per conto del committenteIn tutti questi casi il geometra funge da “cassiere” del cliente: anticipa la liquidità per non bloccare la pratica, ma non guadagna nulla su quella somma. Ecco perché i diritti catastali in fattura vanno indicati separatamente dal compenso, con l’apposita natura N1, e non entrano né nella base IVA né nel reddito professionale.Attenzione a un equivoco frequente: la marca da bollo da 2 euro che il professionista applica sulla propria parcella quando emette fattura senza IVA (tipico caso del forfettario, per importi non assoggettati a IVA superiori a 77,47 euro) è cosa diversa. Quel bollo riguarda il documento del professionista e, se riaddebitato al cliente, segue le regole ordinarie della fattura. Non confonderlo con i bolli pagati sulle pratiche del committente, che sono vere anticipazioni geometra. Rimborsi spese geometra imponibili: viaggio, vitto, alloggio e trasfertePassiamo all’altra faccia della medaglia. Quando il geometra si sposta per raggiungere un cantiere lontano, pernotta fuori sede o pranza durante una giornata di rilievi, sta sostenendo spese proprie necessarie allo svolgimento dell’incarico. Il fatto che il cliente le rimborsi non cambia la loro natura: si tratta di rimborsi spese imponibili, che concorrono a formare il compenso.Rientrano in questa categoria, sia nella forma analitica (a piè di lista, con giustificativi) sia nella forma forfettaria (una cifra pattuita a prescindere dalla spesa effettiva):Rimborso chilometrico per l’uso dell’auto propria, pedaggi autostradali, carburante e parcheggiBiglietti di treno o aereo intestati al professionistaVitto e alloggio durante trasferte fuori dal comune dello studioNoleggio di strumentazione (droni, stazioni totali, ponteggi per ispezioni) e materiali di consumoSpese di stampa, plottaggio e copisteria intestate al geometraTutte queste voci vanno assoggettate allo stesso trattamento del compenso: seguono l’IVA della prestazione principale (o, per il forfettario, l’esclusione da IVA con natura N2.2 tipica del regime), sono soggette al contributo integrativo Cassa Geometri e concorrono ai ricavi dell’anno. In altre parole, i rimborsi spese geometra di questa seconda categoria sono compenso a tutti gli effetti, anche se nel linguaggio comune si continua a chiamarli “rimborsi”.Per un professionista in regime agevolato c’è un aspetto ulteriore da considerare: nel forfettario i costi non si deducono analiticamente, perché il reddito si determina applicando un coefficiente di redditività ai ricavi incassati. Il coefficiente è una percentuale fissa che stima quanta parte dell’incasso sia reddito e quanta sia costo: per l’attività tecnica del geometra è pari al 78%. Significa che ogni euro di rimborso imponibile incassato viene tassato al 78%, anche se al geometra quella somma è servita solo a coprire benzina e pedaggi. Le anticipazioni contano nella soglia degli 85.000 euro del forfettario?Ecco la domanda centrale di questa guida, e la risposta è netta: no, le anticipazioni escluse ex art. 15 non concorrono alla soglia degli 85.000 euro del regime forfettario. Non sono compensi, non sono ricavi, non sono operazioni imponibili: sono mere movimentazioni finanziarie per conto terzi, che il geometra incassa dal cliente solo per rientrare di quanto già versato alla pubblica amministrazione.Al contrario, i rimborsi spese imponibili rientrano pienamente nel conteggio. Chi verifica il rispetto del limite guardando soltanto la riga “onorario” della fattura rischia di sottostimare i propri ricavi; chi invece somma anche le anticipazioni rischia il problema opposto, cioè di credersi vicino allo sforamento quando in realtà ha ampio margine.Un esempio chiarisce tutto. Nel 2027 il geometra Marco fattura 78.000 euro di compensi, 6.000 euro di rimborsi chilometrici e trasferte e 9.000 euro di anticipazioni per diritti catastali, bolli e diritti di segreteria. Il totale che transita sul conto corrente è di 93.000 euro, ma i ricavi rilevanti ai fini della soglia degli 85.000 euro sono 84.000 euro (78.000 + 6.000). Marco resta quindi nel regime forfettario, anche se il suo estratto conto racconta un’altra storia.Ricordiamo anche il secondo scalino previsto dalla normativa: superati gli 85.000 euro ma restando sotto i 100.000 euro, l’uscita dal regime scatta dall’anno successivo; oltre i 100.000 euro la fuoriuscita è immediata, con obbligo di applicare l’IVA già dall’operazione che ha determinato il superamento. Un errore di classificazione dei rimborsi spese geometra può quindi tradursi in un ricalcolo pesante e in sanzioni evitabili. Per un quadro completo sui requisiti puoi leggere la nostra guida al regime forfettario: requisiti e aliquote e la pillar dedicata alla partita IVA in regime forfettario seguita dal CAF Centro Fiscale di Udine. Il contributo integrativo Cassa Geometri al 5%: su cosa si applica davveroIl contributo integrativo Cassa Geometri (CIPAG) è pari al 5% e va addebitato in fattura al cliente: il professionista lo incassa e poi lo riversa alla Cassa. È una somma che, di fatto, il committente paga in più rispetto al compenso, e per questo non costituisce reddito del geometra.La base di calcolo è il volume d’affari ai fini IVA, e qui si chiude il cerchio con quanto detto finora. Poiché le anticipazioni escluse ex art. 15 non entrano nella base imponibile IVA, su di esse il contributo integrativo del 5% non si applica. Si applica invece su tutto ciò che è compenso: onorario professionale e rimborsi spese imponibili.Riassumendo in modo operativo, il 5% CIPAG si calcola su:Sì sul compenso professionale (onorario)Sì sui rimborsi spese analitici e forfettari di viaggio, vitto e alloggioNo sulle anticipazioni per diritti catastali, bolli, diritti di segreteria e oneri comunaliVa aggiunto che il contributo integrativo si affianca al contributo soggettivo, la quota calcolata sul reddito professionale che alimenta la posizione previdenziale personale dell’iscritto, e ai contributi minimi annuali dovuti anche in caso di redditi bassi. Per gli importi aggiornati e le scadenze di versamento puoi consultare gli approfondimenti su Cassa Geometri: contributo soggettivo, integrativo e minimi e su aliquote e scadenze dei contributi CIPAG.Come indicare tutto in fattura elettronica: natura N1 ed esempio praticoNella fattura elettronica le due categorie devono viaggiare su righe separate, ciascuna con il proprio codice natura. Il codice natura N1 identifica proprio le operazioni escluse ex art. 15 DPR 633/72: è l’etichetta tecnica che comunica al Sistema di Interscambio che quella somma non è imponibile perché non è un corrispettivo.Ecco come si presenta, in forma semplificata, la fattura del geometra Marco al signor Rossi, ipotizzando un compenso di 1.000 euro, 150 euro di rimborso trasferta e 124 euro di anticipazioni:Riga 1 – Compenso professionale per pratica catastale: 1.000,00 euroRiga 2 – Rimborso spese di trasferta (imponibile, stesso regime IVA del compenso): 150,00 euroRiga 3 – Contributo integrativo CIPAG 5% su 1.150,00 euro: 57,50 euroRiga 4 – Anticipazioni escluse art. 15 DPR 633/72, natura N1 (diritti catastali, bolli, diritti di segreteria): 124,00 euroIl totale documento sarà di 1.331,50 euro, ma il volume d’affari rilevante è pari a 1.207,50 euro: le anticipazioni restano fuori. Se Marco opera in regime forfettario, sulle righe 1, 2 e 3 non applica IVA e utilizza la natura N2.2 con la dicitura di legge prevista per il regime, mentre la riga 4 conserva la sua natura N1.Un ultimo accorgimento pratico riguarda la descrizione: scrivere genericamente “spese” è il modo più rapido per creare confusione in sede di controllo. Meglio dettagliare tipologia, ente destinatario e riferimento della pratica, allegando o conservando le quietanze. Una fattura ben costruita è la prima difesa quando l’Agenzia delle Entrate chiede conto della corretta gestione dei rimborsi spese geometra. Errori comuni sui rimborsi spese geometra e rischi concretiNella nostra esperienza con i professionisti tecnici, gli errori si ripetono con una certa regolarità. Il più frequente è “gonfiare” il volume d’affari includendo per abitudine le anticipazioni tra i ricavi: il geometra si convince di aver superato la soglia degli 85.000 euro, esce dal regime agevolato e passa al regime ordinario con IVA, contabilità e costi di gestione superiori, senza averne alcun obbligo.L’errore opposto è altrettanto pericoloso: classificare come anticipazioni escluse somme che tali non sono, per esempio i rimborsi chilometrici o le spese di stampa intestate allo studio. In questo caso i ricavi risultano sottostimati, il contributo integrativo viene versato in misura inferiore al dovuto e la permanenza nel regime forfettario potrebbe rivelarsi indebita in sede di verifica.Le conseguenze più ricorrenti sono queste:Ricalcolo dell’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le nuove attività) e dei contributi previdenzialiRecupero dell’IVA non applicata in caso di fuoriuscita retroattiva dal regimeSanzioni e interessi su fatture emesse con natura IVA errataContributo integrativo CIPAG versato in eccesso o in difetto, con conguagli successiviErrori nel quadro LM del Modello Redditi PF, con dichiarazione da rettificareLa buona notizia è che tutto questo si previene con un metodo semplice: una separazione contabile chiara fin dal momento in cui la spesa viene sostenuta e un controllo periodico del volume d’affari “pulito”. Chi sta valutando ora di aprire la partita IVA come libero professionista tecnico dovrebbe impostare correttamente questo schema fin dalla prima fattura, evitando di dover correggere anni di documenti.Domande frequenti sui rimborsi spese geometra Le anticipazioni per diritti catastali vanno indicate in fattura?Sì, vanno indicate ma in una riga separata con natura N1, come somme escluse ex art. 15 DPR 633/72. Devono essere riaddebitate esattamente per l’importo anticipato e supportate da documentazione riferibile al cliente. Non si sommano al compenso e non entrano nella base imponibile.Il rimborso chilometrico del geometra è imponibile?Sì. Il rimborso chilometrico è una spesa sostenuta dal professionista in nome proprio per eseguire l’incarico: è quindi un rimborso spese imponibile, concorre al compenso, è soggetto al contributo integrativo del 5% e rientra nel calcolo della soglia degli 85.000 euro.Il contributo integrativo si applica sulle anticipazioni escluse?No. Il contributo integrativo Cassa Geometri si calcola sul volume d’affari ai fini IVA e le anticipazioni ex art. 15 ne sono fuori. Il 5% si applica quindi solo su onorario e rimborsi spese imponibili.Cosa succede se sbaglio a calcolare la soglia includendo le anticipazioni?Rischi di uscire dal regime forfettario senza averne motivo, con costi di gestione più alti e una tassazione meno favorevole. In caso di errore già consolidato in dichiarazione è possibile intervenire con una dichiarazione integrativa: è una procedura delicata, che conviene affidare agli esperti del CAF Centro Fiscale.Se la ricevuta non è intestata al cliente posso comunque usare la natura N1?È il punto più fragile. La norma richiede anticipazioni regolarmente documentate: se manca ogni collegamento con il committente e con la sua pratica, l’Agenzia delle Entrate può riqualificare la somma come compenso imponibile. Conserva sempre quietanze, contrassegni e attestazioni di versamento associandoli al fascicolo del cliente.Un rimborso forfettario di trasferta è trattato come un’anticipazione?No. Il rimborso concordato “a forfait”, cioè in cifra fissa a prescindere dalla spesa reale, non ha nulla a che vedere con le anticipazioni geometra: è a tutti gli effetti compenso imponibile, con contributo integrativo e rilevanza ai fini della soglia.Assistenza fiscale per geometri: come possiamo aiutartiGestire correttamente i rimborsi spese geometra e le anticipazioni escluse ex art. 15 significa avere sotto controllo il proprio volume d’affari, versare il giusto contributo integrativo e restare serenamente entro la soglia degli 85.000 euro quando conviene. Non è una materia da improvvisare a fine anno: è un metodo da impostare sulla prima fattura e mantenere con costanza.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue professionisti tecnici e partite IVA in regime forfettario in tutta Italia: verifichiamo l’impostazione delle tue fatture, controlliamo la corretta separazione tra compensi e anticipazioni, monitoriamo la soglia dei ricavi e curiamo dichiarazione dei redditi e adempimenti previdenziali. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online, con preventivo personalizzato in base alla tua attività.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di assistenza per la gestione fiscale della tua attività di geometra? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci per fissare un appuntamento: chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 15:00:002026-09-05 09:22:56Rimborsi Spese e Anticipazioni del Geometra 2027: Diritti Catastali, Bolli e Oneri Comunali Contano nella Soglia degli 85.000 Euro?
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOEquo Compenso Architetti Geometri Ingegneri 2026: Guida Completa ai Parametri DM e alle 7 Tutele di LeggeL’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 non è più una semplice aspirazione di categoria: è un diritto riconosciuto dalla legge. Dopo l’entrata in vigore della Legge 21 aprile 2023 n. 49, il professionista tecnico che lavora per la Pubblica Amministrazione, per banche e assicurazioni o per le grandi imprese non può più vedersi imporre onorari simbolici: le clausole che prevedono un compenso sottosoglia, cioè inferiore ai parametri ministeriali, sono nulle.Nella pratica quotidiana, però, molti architetti, geometri e ingegneri continuano a firmare incarichi al ribasso, spesso perché non conoscono gli strumenti di tutela a disposizione o temono di perdere il cliente. In questa guida completa spieghiamo, con linguaggio semplice, cosa prevede la normativa, come si calcolano i compensi minimi con i decreti parametri, perché il preventivo scritto è obbligatorio e quali azioni concrete si possono intraprendere quando l’onorario proposto è fuori mercato.Affronteremo anche il lato pratico e quotidiano della professione: la fatturazione, il contributo integrativo Inarcassa per architetti e ingegneri, quello CIPAG per i geometri, l’IVA e la convenienza del regime forfettario. Perché conoscere le regole dell’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 serve a poco se poi il compenso viene gestito male sul piano fiscale e contributivo.Indice dei contenutiCos’è l’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026A chi si applica la legge sull’equo compenso: PA, banche e grandi impreseNullità delle clausole con compenso sottosogliaI parametri di riferimento: DM 140/2012 e DM 17 giugno 2016Il preventivo scritto obbligatorio: cosa deve contenereSanzioni disciplinari e responsabilità del professionistaCome si calcola l’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 in praticaCompenso sottosoglia: cosa fare e come difendersiEquo compenso e appalti pubblici: cosa cambia nelle gareAspetti fiscali: fattura, Inarcassa, CIPAG, IVA e regime forfettarioGli errori più comuni da evitare sull’equo compensoAssistenza fiscale per architetti, geometri e ingegneri a UdineCos’è l’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026Per equo compenso si intende un corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, e comunque conforme ai compensi previsti dai decreti ministeriali. È una definizione che troviamo nell’articolo 1 della Legge 49/2023, in vigore dal 20 maggio 2023, e che rappresenta un cambio di prospettiva radicale rispetto al passato.Facciamo un passo indietro. Nel 2006 il cosiddetto decreto Bersani aveva abolito le tariffe minime obbligatorie delle professioni, aprendo di fatto la strada alla concorrenza sul prezzo. Il risultato, negli anni successivi, è stato un progressivo schiacciamento verso il basso degli onorari dei professionisti tecnici, soprattutto nei rapporti con committenti forti. La Legge 49/2023 non reintroduce le vecchie tariffe, ma stabilisce qualcosa di diverso e altrettanto incisivo: i parametri ministeriali diventano una soglia minima inderogabile in determinati rapporti contrattuali.In parole semplici: se sei un architetto, un geometra o un ingegnere e ricevi un incarico da uno dei committenti “forti” individuati dalla legge, il compenso non può scendere sotto i valori calcolati con i decreti parametri. Se il contratto prevede una cifra inferiore, quella clausola non produce effetti ed è possibile chiedere al giudice di ricalcolare l’onorario secondo i parametri. Perché riguarda direttamente i professionisti tecniciLe professioni tecniche sono tra le più esposte al fenomeno dei compensi sottosoglia. Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi, pratiche edilizie e catastali: sono attività ad alta responsabilità, con obblighi assicurativi e formativi, spesso remunerate come se fossero prestazioni ordinarie. La Legge 49/2023 riconosce che il professionista, di fronte a una banca o a una società con centinaia di dipendenti, si trova in una posizione di debolezza contrattuale e merita una tutela analoga a quella del consumatore.A chi si applica la legge sull’equo compenso: PA, banche e grandi impreseQuesto è il punto più frainteso della normativa. L’equo compenso non si applica a tutti i clienti, ma solo a una categoria specifica di committenti, individuata dall’articolo 2 della Legge 49/2023. La ratio è chiara: proteggere il professionista dove esiste uno squilibrio di potere contrattuale, non nei rapporti tra pari.Pubbliche Amministrazioni e società a partecipazione pubblica, comprese le procedure di affidamento di servizi tecniciImprese bancarie e assicurative, incluse le loro società controllate, le mandatarie e le agenzieImprese che nell’anno precedente all’incarico hanno occupato più di 50 lavoratori dipendentiImprese che nell’anno precedente hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euroBasta uno solo dei due requisiti dimensionali (dipendenti oppure fatturato) perché l’impresa rientri nell’ambito di applicazione. Immaginiamo che un ingegnere riceva l’incarico di redigere una perizia strutturale per una società immobiliare con 12 dipendenti ma con ricavi per 14 milioni di euro: quella società è a tutti gli effetti una “grande impresa” ai fini dell’equo compenso, anche se ha pochi addetti.Restano invece fuori dall’ambito di applicazione i rapporti con i privati cittadini, con le micro e piccole imprese e con le medie imprese che non superano le soglie indicate. Con questi committenti la libera negoziazione resta la regola: nulla vieta però di utilizzare comunque i parametri ministeriali come base tecnica del preventivo, perché rappresentano un riferimento oggettivo e difendibile del valore della prestazione. Prestazioni professionali coinvolteLa legge copre tutte le prestazioni d’opera intellettuale rese dai professionisti, sia iscritti a un ordine o collegio (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali) sia appartenenti alle professioni non organizzate disciplinate dalla Legge 4/2013. Non rileva la forma giuridica: l’incarico può essere svolto come professionista individuale, come studio associato o tramite società tra professionisti.Nullità delle clausole con compenso sottosogliaIl cuore della tutela è la nullità. In diritto, una clausola nulla è una clausola che non produce alcun effetto: è come se non fosse mai stata scritta, anche se il professionista l’ha firmata. La Legge 49/2023 stabilisce che sono nulle le convenzioni, i contratti e gli accordi che non prevedono un compenso equo e proporzionato, cioè inferiore ai parametri ministeriali.Si tratta di una nullità di protezione, cioè una nullità “a senso unico”: può essere fatta valere soltanto dal professionista, mai dal committente, e il giudice può rilevarla anche d’ufficio. Un dettaglio decisivo: la nullità colpisce la singola clausola sul compenso, non l’intero contratto, che resta valido in tutte le altre parti. Il professionista quindi non perde l’incarico né i diritti maturati: ottiene solo la rideterminazione dell’onorario.La normativa considera nulle anche altre pattuizioni vessatorie che ricorrono spesso nei contratti predisposti unilateralmente dai committenti forti. Le più frequenti sono elencate qui sotto.Clausole che riservano al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contrattoClausole che attribuiscono al cliente la facoltà di rifiutare la stipula in forma scritta degli elementi essenziali del contrattoClausole che impongono al professionista l’anticipazione delle spese senza rimborsoClausole che escludono il diritto al rimborso spese documentate o prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorniClausole che attribuiscono al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuitoAttenzione a un aspetto psicologico non secondario: molti professionisti pensano che, avendo firmato, non ci sia più nulla da fare. È esattamente il contrario. La nullità di protezione esiste proprio perché il legislatore sa che la firma, in questi contesti, non è realmente libera. I parametri di riferimento: DM 140/2012 e DM 17 giugno 2016Per capire se un compenso è equo serve un metro di misura oggettivo. Questo metro sono i decreti parametri, cioè decreti del Ministero della Giustizia che stabiliscono i criteri di calcolo degli onorari professionali. Per le professioni tecniche i riferimenti principali sono due, e non sono alternativi ma complementari. DM 140/2012: i parametri generaliIl Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 n. 140 è il regolamento che disciplina la determinazione dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, comprese quelle dell’area tecnica. Nato per consentire al giudice di liquidare i compensi in mancanza di accordo tra le parti, è diventato con la Legge 49/2023 uno dei riferimenti per stabilire la soglia dell’equo compenso. Il decreto ragiona per valore dell’opera, complessità della prestazione e attività effettivamente svolte.DM 17 giugno 2016: il decreto parametri per architetti e ingegneriIl DM 17 giugno 2016, conosciuto come decreto parametri o “parametri-bis”, è lo strumento operativo più usato dai professionisti tecnici. Fissa le tabelle per la determinazione dei corrispettivi nei servizi di ingegneria e architettura ed è la base di tutti i software e calcolatori di parcella oggi in circolazione. Con il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) il quadro si è articolato: negli appalti pubblici i corrispettivi da porre a base di gara si determinano con l’Allegato I.13, che copre progettazione, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, collaudo e incarichi di supporto al RUP, attualizzando il quadro tariffario della tavola Z-2 del DM 17 giugno 2016. Il DM 17 giugno 2016 resta invece il riferimento diretto per gli incarichi privati e per il calcolo dell’equo compenso ai sensi della Legge 49/2023.La giurisprudenza amministrativa si è mossa nella stessa direzione: il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 8442 del 30 ottobre 2025, ha confermato che, quando la lex specialis di gara indica come non ribassabile la quota di compenso professionale calcolata con il DM 17 giugno 2016, l’offerta che scende sotto quell’importo va esclusa, e che non è ammesso ricorrere al criterio “a vacazione” per prestazioni già tabellate nel decreto parametri. In altre parole, non si possono azzerare o comprimere artificiosamente le voci di corrispettivo per aggirare i minimi.Il preventivo scritto obbligatorio: cosa deve contenereMolti professionisti tecnici non lo sanno, ma il preventivo scritto non è una cortesia commerciale: è un obbligo di legge. Lo prevede l’articolo 9 del D.L. 1/2012, come modificato dalla Legge annuale per la concorrenza 124/2017: il compenso deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico e reso noto al cliente obbligatoriamente in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima.Il preventivo non serve solo a evitare contestazioni: nel sistema dell’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 diventa la prova documentale del valore della prestazione concordata e della sua conformità ai parametri ministeriali. Un preventivo redatto secondo il DM 17 giugno 2016, con l’indicazione analitica delle prestazioni, è il documento più solido che il professionista possa esibire in caso di contenzioso.Il grado di complessità dell’incarico e le attività che lo compongonoTutte le informazioni sugli oneri ipotizzabili dal conferimento fino alla conclusione dell’incaricoGli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale e il relativo massimaleLa misura del compenso, distinta tra onorario, spese e oneri accessoriIl contributo integrativo alla cassa di previdenza e il trattamento IVA applicabileLe modalità e i tempi di pagamento, con eventuali acconti e stati di avanzamentoUn consiglio pratico che vale più di mille clausole: separa sempre l’onorario dalle spese e indica il parametro di riferimento utilizzato per il calcolo. Un preventivo generico con una cifra unica “a corpo” è molto più difficile da difendere di un preventivo che mostra, voce per voce, come si arriva a quel numero. Sanzioni disciplinari e responsabilità del professionistaC’è un aspetto della Legge 49/2023 che spesso viene sottovalutato: la norma non tutela soltanto il professionista, ma gli impone anche doveri. Il professionista che viola le disposizioni sull’equo compenso, ad esempio accettando consapevolmente incarichi a compensi sottosoglia da committenti rientranti nell’ambito di applicazione, è soggetto a responsabilità disciplinare davanti al proprio ordine o collegio professionale.L’art. 5 della legge ha infatti previsto che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione dell’obbligo di convenire o preventivare un compenso equo e proporzionato, nonché la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente — nei rapporti in cui l’accordo è predisposto dal professionista — che il compenso deve in ogni caso rispettare i parametri, pena la nullità della pattuizione. Le sanzioni disciplinari seguono la scala tipica degli ordinamenti professionali: dall’avvertimento alla censura, fino alla sospensione dall’esercizio della professione nei casi più gravi o reiterati.Il legislatore ha inoltre istituito presso il Ministero della Giustizia un Osservatorio nazionale sull’equo compenso, con il compito di monitorare l’applicazione della normativa, segnalare le criticità e formulare proposte. Il messaggio è chiaro: l’equo compenso non è una facoltà negoziabile del singolo, ma un interesse dell’intera categoria professionale. Il ribasso accettato oggi da un collega diventa il prezzo di mercato imposto domani a tutti.Come si calcola l’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 in praticaIl calcolo dell’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 segue una logica a più passaggi, prevista dal DM 17 giugno 2016. Non è un listino prezzi con importi fissi: è un algoritmo che parte dalle caratteristiche oggettive dell’opera e arriva al corrispettivo. Vediamo i passaggi con parole semplici.Valore dell’opera (V): è l’importo dei lavori a cui la prestazione si riferisce, suddiviso per categorie e destinazioni funzionali (edilizia, strutture, impianti, infrastrutture, urbanistica)Parametro di base (P): è un coefficiente che decresce all’aumentare del valore dell’opera, secondo una formula matematica definita dal decretoGrado di complessità (G): è il coefficiente che misura la difficoltà tecnica dell’intervento, indicato nelle tabelle allegate al decretoSpecificità della prestazione (Q): ogni singola attività (studio di fattibilità, progetto definitivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza) ha un proprio coefficienteSpese e oneri accessori (S): si aggiungono in misura forfettaria o documentata, in percentuale sul compensoIl compenso si ottiene moltiplicando tra loro V, P, G e Q e sommando poi le spese. Facciamo un esempio concettuale, senza entrare negli importi: supponiamo che l’architetta Elena riceva l’incarico di direzione lavori per la ristrutturazione di un edificio pubblico. Non partirà da una cifra “a sentimento”, ma dal valore dei lavori, applicherà il grado di complessità previsto per quella categoria di edilizia, sommerà i coefficienti Q di ciascuna prestazione effettivamente richiesta e otterrà così il compenso minimo di riferimento. Se la stazione appaltante offre meno, siamo di fronte a un compenso sottosoglia.Due precisazioni operative importanti. La prima: nelle gare pubbliche per i servizi di ingegneria e architettura il ribasso d’asta non è libero. Dopo il decreto correttivo (D.Lgs. 209/2024), per gli affidamenti di importo pari o superiore a 140.000 euro il corrispettivo è scomposto in una quota non ribassabile del 65%, corrispondente al compenso professionale, e in una quota ribassabile del 35% relativa a spese e oneri accessori, con un punteggio economico massimo del 30%; sotto i 140.000 euro, negli affidamenti diretti, la riduzione non può superare il 20%. La seconda: le spese e gli oneri accessori, pur ribassabili entro quel limite, non possono essere azzerati, perché rappresentano costi reali della prestazione. Comprimerli a zero è, nella sostanza, un modo per aggirare l’equo compenso. Compenso sottosoglia: cosa fare e come difendersiImmaginiamo che il geometra Paolo abbia svolto un incarico di frazionamento e accatastamento per una società con oltre 50 dipendenti, accettando un compenso decisamente inferiore ai parametri. La prestazione è conclusa, la fattura emessa. Che cosa può fare? Molto più di quanto crede.La Legge 49/2023 gli riconosce il diritto di rivolgersi al giudice competente per far dichiarare la nullità della clausola sul compenso e ottenere la rideterminazione dell’onorario secondo i parametri ministeriali. Il giudice, nel rideterminare il compenso, tiene conto dell’opera effettivamente prestata e può avvalersi dei pareri di congruità rilasciati dall’ordine o dal collegio professionale di appartenenza, che costituiscono un elemento di prova qualificato.C’è di più, ed è la parte che rende la tutela realmente efficace: il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza tra il compenso pattuito e quello dovuto secondo i parametri. Resta ferma, naturalmente, la possibilità di chiedere il risarcimento del maggior danno se dimostrato. Quanto ai tempi, la nullità della clausola può essere fatta valere senza limiti di tempo, perché l’azione di nullità è imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 del Codice civile. Per il diritto al pagamento dell’onorario, invece, l’art. 5 della Legge 49/2023 stabilisce che la prescrizione decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l’impresa committente e, se a un unico incarico sono seguite più prestazioni, dal giorno del compimento dell’ultima prestazione. La legge fissa quindi il momento di decorrenza, non un nuovo termine di durata: per capire quanto tempo si ha effettivamente a disposizione occorre fare riferimento alle regole del Codice civile e valutare il caso concreto con un legale.I passaggi consigliati prima di agireRicostruisci la documentazione: incarico, preventivo, corrispondenza, verbali, elaborati consegnatiVerifica i requisiti del committente (dipendenti o fatturato) per accertare l’applicabilità della leggeRielabora il calcolo del compenso secondo il DM 17 giugno 2016, voce per voceRichiedi al tuo ordine o collegio il parere di congruità sulla parcellaValuta con un legale di fiducia l’opportunità di una diffida stragiudiziale prima della causaMetti in ordine la posizione fiscale e contributiva collegata all’incarico, perché un’eventuale rideterminazione avrà effetti su fatture, IVA e contributiSu quest’ultimo punto il supporto di un centro di assistenza fiscale è determinante: la rideterminazione del compenso comporta note di variazione, ricalcolo dell’IVA, del contributo integrativo e della ritenuta d’acconto, oltre a possibili riflessi sulla dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti tecnici in queste situazioni.Equo compenso e appalti pubblici: cosa cambia nelle gareIl rapporto tra equo compenso e appalti pubblici è stato il terreno di scontro interpretativo più acceso degli ultimi anni, e riguarda da vicino chi lavora nei servizi di ingegneria e architettura (SIA). Il punto controverso era la convivenza tra il principio dell’equo compenso e il principio del ribasso competitivo tipico delle gare.Il decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 209/2024) è intervenuto proprio per chiarire il quadro, stabilendo che nei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro la parte di corrispettivo corrispondente al compenso professionale (65%) non è soggetta a ribasso, mentre la competizione economica si concentra sulla restante quota del 35% relativa a spese e oneri accessori, con un peso massimo del 30% sul punteggio complessivo. La già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 8442/2025 si muove nella stessa direzione, escludendo che si possano azzerare voci di spesa o indagini per aggirare i compensi minimi.Per il professionista tecnico la conseguenza operativa è concreta: quando partecipa a una gara, ha il diritto di verificare che l’importo posto a base d’asta sia stato calcolato correttamente con i parametri e può contestare il bando che preveda corrispettivi manifestamente sottosoglia. Anche in questo caso, conservare i calcoli parametrici e la documentazione di gara è essenziale. Aspetti fiscali: fattura, Inarcassa, CIPAG, IVA e regime forfettarioOttenere un equo compenso è metà del lavoro. L’altra metà è gestirlo correttamente sul piano fiscale e previdenziale, perché tra l’importo concordato e quello che resta effettivamente in tasca al professionista possono esserci differenze rilevanti. Vediamo gli elementi che compongono la fattura di un architetto, di un geometra o di un ingegnere.Il contributo integrativo: Inarcassa 4% e CIPAG 5%Il contributo integrativo è una maggiorazione che il professionista addebita in fattura al committente e poi riversa alla propria cassa di previdenza. Non è un costo per il professionista e non è un guadagno: è una somma “di passaggio”, che però va calcolata e indicata correttamente. Per architetti e ingegneri iscritti a Inarcassa l’aliquota è del 4% del volume d’affari; per i geometri iscritti alla CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri) l’aliquota è del 5%.Accanto al contributo integrativo esiste il contributo soggettivo, che invece grava direttamente sul professionista ed è calcolato sul reddito professionale netto: per Inarcassa l’aliquota ordinaria è del 14,5%, per la CIPAG del 18%. Entrambe le casse prevedono inoltre contributi minimi annui dovuti anche in caso di redditi bassi, con riduzioni per i giovani iscritti nei primi anni di attività. I contributi soggettivi versati sono interamente deducibili dal reddito, sia in regime ordinario sia in regime forfettario.Un errore molto frequente è calcolare l’equo compenso comprendendo al suo interno il contributo integrativo. Non è corretto: il compenso parametrico è l’onorario professionale, mentre il contributo integrativo si aggiunge in fattura come voce separata, insieme alle spese e all’IVA.IVA, ritenuta d’acconto e fatturazione elettronicaLe prestazioni dei professionisti tecnici sono soggette a IVA con aliquota ordinaria del 22%, calcolata sull’imponibile comprensivo del contributo integrativo. Se il committente è un sostituto d’imposta (impresa, società, PA), applica inoltre la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi, ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/1973: si tratta di un anticipo delle imposte che il professionista recupererà in dichiarazione. La fattura elettronica è obbligatoria per tutti dal 2024, forfettari compresi.Il regime forfettario per i professionisti tecniciMolti architetti, geometri e ingegneri under 40 o all’inizio della carriera scelgono il regime forfettario, il regime agevolato riservato alle persone fisiche con ricavi o compensi fino a 85.000 euro annui. Il funzionamento è semplice: il reddito imponibile non si determina sottraendo i costi reali, ma applicando ai compensi un coefficiente di redditività, che per le attività professionali, scientifiche e tecniche è del 78%. Sul reddito così determinato si paga un’imposta sostitutiva, cioè un’unica imposta che sostituisce IRPEF e addizionali regionali e comunali: 15% in via ordinaria, ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività.Nel forfettario le fatture sono senza IVA (codice natura N2.2) e senza ritenuta d’acconto, con marca da bollo da 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro. Attenzione però: il regime non è sempre conveniente. Chi sostiene costi elevati (studio, collaboratori, software, attrezzature, assicurazioni) può trovare più vantaggioso il regime ordinario, dove i costi si deducono analiticamente. Per un confronto completo su soglie, cause ostative e contributi puoi consultare la nostra guida al regime forfettario per architetti e ingegneri.Sul fronte degli strumenti operativi, gestire parcelle parametriche, contributo integrativo e fatturazione elettronica con un software adeguato fa una differenza enorme in termini di tempo e di errori. Per chi cerca una soluzione pensata per i professionisti, fatturazioneitalia.it offre un gestionale di fatturazione elettronica semplice, adatto anche a chi non ha una struttura amministrativa alle spalle.Gli errori più comuni da evitare sull’equo compensoDall’esperienza quotidiana con i professionisti tecnici emergono alcuni errori ricorrenti che finiscono per indebolire la posizione contrattuale e, di riflesso, quella fiscale. Conoscerli in anticipo evita problemi molto più costosi da risolvere a posteriori.Accettare incarichi verbali o con semplice scambio di email generiche, senza preventivo analiticoPensare che la firma del contratto renda intoccabile una clausola sottosoglia: la nullità di protezione resta azionabileConfondere il compenso professionale con il totale della fattura comprensivo di contributo integrativo e IVANon conservare i calcoli parametrici utilizzati per la formulazione dell’offertaTrascurare i termini di pagamento: oltre i 60 giorni la clausola è nulla e maturano gli interessi di moraScegliere il regime fiscale senza un’analisi dei costi reali dello studioIl filo conduttore è sempre lo stesso: documentare. Un professionista che sa spiegare, numeri alla mano, come è arrivato alla propria parcella è un professionista difficile da comprimere, sia davanti al committente sia, se necessario, davanti a un giudice. Assistenza fiscale per architetti, geometri e ingegneri a UdineConoscere le regole dell’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 è il primo passo per difendere il valore del proprio lavoro. Il secondo è costruire una gestione fiscale e contributiva ordinata: preventivi corretti, fatture conformi, contributo integrativo Inarcassa o CIPAG calcolato bene, scelta consapevole tra regime forfettario e regime ordinario, dichiarazione dei redditi che valorizzi tutte le deduzioni disponibili.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca da anni architetti, geometri e ingegneri in ogni fase: dall’apertura della partita IVA alla gestione ordinaria degli adempimenti, dalla verifica della convenienza del regime fiscale al coordinamento con la cassa di previdenza. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia, con una prima analisi della tua situazione e un preventivo personalizzato in base alle reali esigenze del tuo studio.Hai bisogno di assistenza per la gestione fiscale del tuo studio tecnico, per la scelta del regime fiscale o per la corretta fatturazione dei compensi professionali? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online: prenota un appuntamento, chiamaci allo 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per ricevere un preventivo personalizzato.Domande Frequenti sull’Equo Compenso di Architetti, Geometri e IngegneriL’equo compenso vale anche per gli incarichi da privati cittadini?No. La Legge 49/2023 si applica ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, con banche e assicurazioni e con le imprese che hanno più di 50 dipendenti oppure ricavi superiori a 10 milioni di euro. Con i privati e con le piccole imprese la negoziazione resta libera, ma utilizzare i parametri ministeriali come base del preventivo resta la scelta più solida e trasparente.Ho già firmato un contratto con un compenso sottosoglia: posso ancora fare qualcosa?Sì. La clausola sul compenso sottosoglia è colpita da nullità di protezione: è nulla anche se firmata e può essere fatta valere solo dal professionista. È possibile chiedere al giudice la rideterminazione del compenso secondo i parametri e un indennizzo fino al doppio della differenza (art. 4 L. 49/2023). L’azione di nullità non è soggetta a prescrizione (art. 1422 c.c.); per il diritto al pagamento dell’onorario l’art. 5 della legge stabilisce che la prescrizione decorre da quando cessa il rapporto con il committente o dal compimento dell’ultima prestazione.Quali decreti si usano per calcolare l’equo compenso di architetti, geometri e ingegneri?I riferimenti sono il DM 140/2012, che detta i parametri generali per le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, e soprattutto il DM 17 giugno 2016 (decreto parametri) per i servizi di ingegneria e architettura. Nel settore pubblico i corrispettivi da porre a base di gara si determinano con l’Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023, che attualizza il quadro tariffario della tavola Z-2 del DM 2016 e copre progettazione, sicurezza, direzione lavori, collaudo e supporto al RUP; il DM 17 giugno 2016 resta il riferimento diretto per gli incarichi privati.Il preventivo scritto è davvero obbligatorio?Sì. L’obbligo deriva dall’art. 9 del D.L. 1/2012 come modificato dalla Legge 124/2017: la misura del compenso va resa nota al cliente in forma scritta o digitale prima del conferimento dell’incarico, insieme al grado di complessità, agli oneri prevedibili e agli estremi della polizza assicurativa. Un preventivo analitico costruito sui parametri è anche la migliore difesa in caso di contestazione.Il contributo integrativo Inarcassa o CIPAG fa parte dell’equo compenso?No. Il contributo integrativo (4% Inarcassa per architetti e ingegneri, 5% CIPAG per i geometri) si aggiunge in fattura come voce autonoma e viene riversato alla cassa: non è un guadagno del professionista. L’equo compenso riguarda l’onorario professionale, al quale si sommano poi spese, contributo integrativo ed eventuale IVA al 22%.Cosa rischia il professionista che accetta un compenso sottosoglia?Oltre al danno economico, rischia una sanzione disciplinare da parte del proprio ordine o collegio. L’art. 5 della Legge 49/2023 ha infatti previsto che gli ordini e i collegi professionali adottino norme deontologiche che sanzionano la violazione dell’obbligo di convenire o preventivare un compenso equo e la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente sul rispetto dei parametri, con misure che vanno dall’avvertimento alla sospensione dall’esercizio della professione nei casi più gravi.Un architetto o un geometra in regime forfettario ha gli stessi diritti sull’equo compenso?Assolutamente sì. Il regime forfettario è una scelta fiscale e non incide in alcun modo sulle tutele previste dalla Legge 49/2023. Il professionista forfettario emette fattura senza IVA (codice natura N2.2) e senza ritenuta d’acconto, ma applica comunque il contributo integrativo alla propria cassa e ha diritto al medesimo compenso parametrico di un collega in regime ordinario.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Richiedi un Preventivo Personalizzato per il Tuo Studio TecnicoIl CAF Centro Fiscale di Udine assiste architetti, geometri e ingegneri nella gestione fiscale e contributiva dello studio: dalla scelta tra regime forfettario e ordinario alla corretta fatturazione dei compensi professionali, fino al coordinamento con Inarcassa e CIPAG.Contattaci su WhatsAppCAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640Articoli CorrelatiArchitetti e Ingegneri, Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Equo Compenso PA 2026 per Architetti e Geometri: Guida Pratica a Parcella, Ribassi e Fattura Elettronica L'equo compenso PA è la regola che impedisce a un ente pubblico di pagare un architetto o un geometra meno di quanto stabiliscono le tabelle ministeriali. 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È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 08:00:002026-09-04 13:46:31Equo Compenso Architetti Geometri Ingegneri 2026: Guida Completa ai Parametri DM e alle 7 Tutele di Legge
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PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOAprire Partita IVA a Dicembre 2026 o Aspettare Gennaio 2027? Cosa ConvieneAprire partita IVA a dicembre 2026 oppure aspettare gennaio 2027? È una delle domande più frequenti che ci arrivano negli ultimi mesi dell’anno da chi sta per avviare un’attività autonoma come libero professionista o ditta individuale. La risposta non è mai la stessa per tutti, perché la data di apertura incide su elementi molto concreti: la soglia dei ricavi del regime forfettario, la durata effettiva dell’aliquota agevolata al 5%, i contributi INPS dovuti e gli adempimenti dichiarativi da gestire.Il rischio, in questa fase, è affidarsi a semplificazioni che circolano online e che spesso sono sbagliate. La più diffusa riguarda proprio il limite degli 85.000 euro: molti credono che resti pieno anche aprendo a fine anno, ma non è così. In questa guida analizziamo in modo equilibrato vantaggi e svantaggi di aprire partita IVA a dicembre 2026 rispetto al rinvio a gennaio 2027, con esempi pratici e criteri di scelta. Ogni situazione, però, va valutata caso per caso con un professionista: non esiste una regola universale valida per chiunque.Indice dei contenutiAprire partita IVA a dicembre 2026: perché la data conta davveroSoglia 85.000 euro: cosa succede se apri partita IVA a dicembre 2026Aliquota 5% per i primi 5 anni: il rischio di bruciare un annoContributi INPS: quanto pesa aprire partita IVA a dicembre 2026Adempimenti e dichiarazione dei redditi per pochi giorni di attivitàTabella comparativa: pro e contro di dicembre 2026 e gennaio 2027Quando conviene aprire partita IVA a dicembre 2026Quando conviene aspettare gennaio 2027Fatturazione elettronica e organizzazione: prepararsi prima di partireDomande frequenti su quando aprire la partita IVAAprire partita IVA a dicembre 2026: perché la data conta davveroQuando decidi di aprire partita IVA a dicembre 2026, stai in realtà prendendo una decisione che produce effetti su due anni fiscali diversi. Il motivo è semplice: il sistema tributario italiano ragiona per anno solare, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre. Anche se la tua attività dura solo venti giorni, quell’anno viene considerato a tutti gli effetti un periodo d’imposta completo, con i suoi obblighi e i suoi conteggi.Facciamo un esempio. Immagina che Marco, grafico freelance, apra la partita IVA il 10 dicembre 2026. Per il fisco Marco ha svolto attività nel 2026: dovrà presentare la dichiarazione dei redditi relativa a quell’anno, avrà consumato un anno della finestra agevolata al 5% e dovrà fare i conti con la soglia dei ricavi rapportata ai giorni effettivi. Se invece Marco aspettasse il 7 gennaio 2027, tutti questi effetti slitterebbero, partendo con un anno fiscale intero davanti.Prima di entrare nel dettaglio, chiariamo un termine tecnico che useremo spesso. Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche con ricavi o compensi contenuti: al posto di IRPEF, addizionali e IRAP si paga una sola imposta sostitutiva, cioè un’unica tassa che sostituisce tutte le altre. Il reddito non si calcola sottraendo le spese reali, ma applicando ai ricavi incassati un coefficiente di redditività, cioè una percentuale forfettaria stabilita per legge in base al codice ATECO dell’attività.Capire questi meccanismi è il primo passo per decidere con consapevolezza. Per una valutazione su misura puoi rivolgerti al CAF Centro Fiscale di Udine, che segue ogni anno decine di nuove aperture di partita IVA in regime forfettario. Soglia 85.000 euro: cosa succede se apri partita IVA a dicembre 2026Qui si concentra l’equivoco più diffuso tra chi valuta di aprire partita IVA a dicembre 2026. Molti pensano che il tetto di 85.000 euro resti intatto anche aprendo a fine anno, e che quindi la data non incida sul limite. Purtroppo non è così, ed è importante saperlo prima di avviare qualsiasi pratica.La norma che disciplina il regime forfettario (art. 1, comma 54, L. 190/2014) prevede infatti che i ricavi e i compensi vadano considerati ragguagliati ad anno. Tradotto in parole semplici: se l’attività non copre tutti i 365 giorni, il limite degli 85.000 euro va riproporzionato ai giorni di effettiva apertura. È un dettaglio tecnico che cambia completamente la valutazione. Come si calcola il ragguaglio ad annoIl calcolo è proporzionale ai giorni di calendario. Supponiamo che tu decida di aprire partita IVA a dicembre 2026, precisamente il 1° dicembre: restano 31 giorni di attività fino al 31 dicembre. Il limite da rispettare per quell’anno diventa quindi 85.000 x 31 / 365, cioè circa 7.219 euro di incassi. Se apri il 15 dicembre, con 17 giorni residui, la soglia scende a circa 3.959 euro.Cosa succede se superi quel valore? Non perdi il forfettario nel 2026, ma esci dal regime agevolato dall’anno successivo, passando al regime ordinario con IVA, registri e contabilità completa. È proprio lo scenario che chi apre a dicembre dovrebbe evitare: incassare in poche settimane una cifra apparentemente modesta può far scattare la fuoriuscita. Su questo tema abbiamo dedicato un approfondimento specifico al superamento della soglia 85.000 euro nel forfettario.Principio di cassa e soglia dei 100.000 euroDue precisazioni utili. La prima: nel forfettario vale il principio di cassa, cioè conta il denaro effettivamente incassato, non la fattura emessa. Una fattura di dicembre 2026 pagata dal cliente a gennaio 2027 rientra nei ricavi del 2027, non del 2026. La seconda: la soglia dei 100.000 euro, che comporta l’uscita immediata dal regime già nell’anno in corso con applicazione dell’IVA, non è soggetta a ragguaglio e resta fissa.Sono meccanismi delicati, che vanno gestiti con attenzione fin dal primo incasso. Un errore di valutazione a dicembre può costare un intero anno di contabilità ordinaria.Aliquota 5% per i primi 5 anni: il rischio di bruciare un annoIl secondo elemento decisivo per chi valuta se aprire partita IVA a dicembre 2026 riguarda l’aliquota agevolata al 5%. Chi avvia una nuova attività e rispetta i requisiti di novità previsti dalla legge paga infatti l’imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni, invece dell’aliquota ordinaria del 15%. Su un reddito imponibile di 30.000 euro la differenza è di circa 3.000 euro l’anno: non è un dettaglio.Il punto critico è che i cinque anni si contano per periodi d’imposta, non per mesi effettivi di lavoro. L’anno di apertura conta come primo anno, anche se l’attività dura tre settimane. Chi apre a dicembre 2026 avrà quindi l’aliquota al 5% per gli anni dal 2026 al 2030, mentre chi apre a gennaio 2027 la avrà dal 2027 al 2031.La differenza pratica è evidente con un esempio. Supponiamo che Giulia apra il 20 dicembre 2026 senza incassare nulla entro fine anno: ha consumato un anno intero di agevolazione producendo zero reddito. Di fatto le restano quattro anni pieni al 5%. Se avesse aspettato gennaio 2027 avrebbe avuto cinque anni pieni di attività agevolata. In termini di risparmio potenziale, aprire a vuoto a dicembre può valere migliaia di euro persi.Il ragionamento si ribalta, ovviamente, se a dicembre incassi già qualcosa di significativo: in quel caso l’anno non è sprecato, perché stai comunque tassando un reddito reale con l’aliquota più bassa. La regola pratica è semplice: aprire partita IVA a dicembre 2026 ha senso soprattutto se dicembre produce fatturato, altrimenti rischi di consumare un anno di agevolazione a vuoto. Contributi INPS: quanto pesa aprire partita IVA a dicembre 2026Il terzo fattore da considerare prima di aprire partita IVA a dicembre 2026 sono i contributi previdenziali INPS, che funzionano in modo molto diverso a seconda della gestione in cui vieni inquadrato. Non è un aspetto secondario: in molti casi i contributi pesano più dell’imposta sostitutiva.Gestione Separata INPS (professionisti senza cassa di categoria): i contributi si calcolano in percentuale sul reddito effettivo. Se a dicembre non incassi nulla, non versi nulla. L’apertura anticipata, da questo punto di vista, è quasi indolore.Gestione Artigiani e Commercianti (ditte individuali, negozi, artigiani): si versano contributi fissi sul cosiddetto minimale, cioè un importo dovuto a prescindere dal reddito prodotto. Sono rapportati ai mesi di attività, quindi aprire a dicembre comporta la quota relativa a quel periodo e non l’intero anno.Casse professionali (avvocati, medici, ingegneri, architetti e altri albi): ogni cassa ha regole proprie su minimi e frazionamento del primo anno, spesso con agevolazioni per i giovani iscritti.Gli importi esatti, le aliquote e le riduzioni applicabili variano di anno in anno e vengono aggiornati dall’INPS con apposite circolari: non ha senso fare stime approssimative, perché una differenza di poche centinaia di euro può cambiare la convenienza della scelta. Va inoltre ricordato che i forfettari iscritti alla gestione artigiani e commercianti possono chiedere una riduzione contributiva, ma la domanda va presentata entro termini precisi e comporta effetti sull’accredito dei contributi ai fini pensionistici.Proprio perché il quadro contributivo cambia nel tempo, in fase di apertura è indispensabile una verifica puntuale sulla tua posizione: gli operatori del CAF Centro Fiscale di Udine ricostruiscono il costo previdenziale reale prima di procedere, così da evitare sorprese al primo F24. Adempimenti e dichiarazione dei redditi per pochi giorni di attivitàChi sceglie di aprire partita IVA a dicembre 2026 deve mettere in conto anche un costo poco visibile ma reale: quello della burocrazia. Anche per venti giorni di attività nascono obblighi identici a quelli di chi ha lavorato dodici mesi, e la sproporzione tra adempimenti e ricavi può essere notevole.Nel concreto, aprendo a dicembre 2026 dovrai comunque gestire questi passaggi:La dichiarazione dei redditi relativa al 2026, da presentare nel 2027 anche in presenza di ricavi minimi o pari a zero.La gestione della fatturazione elettronica, obbligatoria anche per i forfettari, già dalla prima fattura emessa.Il calcolo di eventuali acconti di imposta sostitutiva e contributi, con le relative scadenze da rispettare.La conservazione digitale dei documenti fiscali e la corretta numerazione delle fatture, che ripartirà poi da uno nel 2027.Chi apre a gennaio 2027 concentra invece tutti questi obblighi su un unico anno, con una gestione più lineare e meno rischio di dimenticanze. Non è un argomento decisivo da solo, ma pesa nella valutazione complessiva, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta al mondo delle partite IVA e non conosce ancora scadenze e procedure. Tabella comparativa: pro e contro di dicembre 2026 e gennaio 2027Riassumiamo in modo schematico i vantaggi e gli svantaggi delle due opzioni. La tabella seguente confronta la scelta di aprire partita IVA a dicembre 2026 con quella di attendere l’inizio del nuovo anno solare.AspettoApertura a dicembre 2026Apertura a gennaio 2027Soglia ricavi forfettario85.000 euro ragguagliati ai giorni: limite molto basso per l’anno85.000 euro pieni sull’intero anno solareAliquota 5%Un anno consumato quasi senza attività se non fatturiCinque periodi d’imposta sfruttati per interoContributi INPSRapportati al periodo, ma con adempimenti già attiviDecorrenza pulita dall’inizio dell’annoDichiarazione dei redditiObbligatoria anche con ricavi quasi nulliNessun obbligo per il 2026Opportunità commercialiPuoi accettare subito un incarico già disponibileRischio di perdere il cliente in attesaOrganizzazionePoco tempo per software e procedureSettimane utili per prepararsi con calmaCome si vede, non esiste una risposta valida per tutti. Il fattore che sposta davvero l’ago della bilancia è uno solo: hai già un lavoro da fatturare a dicembre oppure no? Da questa domanda discende quasi tutto il resto.Quando conviene aprire partita IVA a dicembre 2026Ci sono situazioni in cui aprire partita IVA a dicembre 2026 è la scelta corretta, senza troppi dubbi. Il denominatore comune è sempre lo stesso: esiste un’opportunità economica concreta e immediata che verrebbe persa aspettando gennaio.Hai già un cliente pronto che ti chiede una fattura entro dicembre e non può attendere il nuovo anno.Ti è stato offerto un incarico continuativo che parte subito e che rischi di veder assegnato ad altri.Stai passando da collaborazione occasionale a professione e hai già superato o stai per superare i limiti delle prestazioni occasionali.Devi acquistare beni strumentali o sostenere spese che vuoi imputare all’attività fin da subito.In questi casi il valore commerciale supera il costo fiscale. Perdere un cliente importante per risparmiare qualche centinaio di euro di imposta sarebbe un pessimo affare. Attenzione però al calcolo della soglia ragguagliata: se il primo incarico è di importo rilevante e viene incassato entro il 31 dicembre, il rischio di superare il limite proporzionale è concreto. In quel caso può essere utile valutare, insieme a un professionista, i tempi di incasso, tenendo conto che nel forfettario conta la data del pagamento e non quella della fattura. Quando conviene aspettare gennaio 2027All’opposto, ci sono profili per cui rinviare è nettamente preferibile. Se stai valutando di aprire partita IVA a dicembre 2026 solo per portarti avanti o per una generica sensazione di urgenza, quasi sempre conviene aspettare il nuovo anno solare.Il rinvio a gennaio 2027 è la scelta più razionale quando non hai ancora clienti confermati, quando stai ancora definendo il tuo posizionamento o il codice ATECO da utilizzare, quando devi ancora scegliere il software di fatturazione, oppure quando prevedi che i primi incassi arriveranno comunque nella primavera successiva. In tutti questi casi aprire a dicembre significa sostenere adempimenti senza alcun beneficio economico, e soprattutto consumare un anno della finestra al 5% a vuoto.C’è poi un aspetto psicologico da non sottovalutare. Iniziare l’attività il 1° gennaio consente di far coincidere l’anno fiscale con l’anno di lavoro: bilanci, obiettivi di fatturato e verifica della soglia si leggono in modo molto più chiaro. Per chi è alle prime armi questa linearità riduce sensibilmente il rischio di errori e di scadenze dimenticate.Nel dubbio, la cosa più sensata è non decidere da soli: una consulenza preventiva costa molto meno di un errore di impostazione che ti accompagna per anni. Puoi prenotare un appuntamento e valutare insieme lo scenario più adatto al tuo caso.Fatturazione elettronica e organizzazione: prepararsi prima di partireQualunque sia la data scelta, chi valuta se aprire partita IVA a dicembre 2026 deve considerare anche il lato operativo. La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari: ogni fattura va emessa in formato digitale e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio, non è più ammesso il documento cartaceo o il semplice PDF inviato via email.Questo significa che, prima ancora del primo incarico, servono alcune scelte pratiche: individuare un software di fatturazione affidabile, configurare il codice destinatario, impostare correttamente il regime fiscale e la dicitura obbligatoria che identifica le operazioni senza applicazione dell’IVA. Sono passaggi tecnici che, se sbagliati, generano fatture scartate e ritardi negli incassi.Sul fronte software, una soluzione pensata per forfettari e piccole partite IVA è fatturazioneitalia.it, semplice da usare anche per chi non ha esperienza contabile. Se arrivi da un altro gestionale, abbiamo spiegato passo passo la procedura nella guida su come migrare la fatturazione elettronica verso Fatturazioneitalia.Un ultimo elemento spesso trascurato riguarda la prospettiva di lungo periodo. La partita IVA è uno strumento che ti accompagnerà per anni e che produce effetti anche in situazioni particolari, ad esempio in caso di decesso del titolare: ne abbiamo parlato nell’approfondimento sulla successione della partita IVA del defunto. Impostarla bene fin dall’inizio, con il giusto codice ATECO e il corretto inquadramento previdenziale, evita complicazioni future. Domande frequenti su quando aprire la partita IVAAprire partita IVA a dicembre 2026 fa perdere la soglia degli 85.000 euro?Non la fa perdere, ma la riduce proporzionalmente. Per l’anno di apertura il limite di 85.000 euro va ragguagliato ai giorni di effettiva attività: aprendo il 1° dicembre il tetto scende a circa 7.219 euro di incassi. Superarlo comporta l’uscita dal regime forfettario dall’anno successivo.L’aliquota al 5% dura comunque cinque anni se apro a dicembre?Sì, ma i cinque anni si contano come periodi d’imposta e non come mesi lavorati. Aprendo a dicembre 2026 l’agevolazione copre gli anni dal 2026 al 2030: se a dicembre non fatturi nulla, hai di fatto perso un anno di aliquota 5%.Devo presentare la dichiarazione anche se apro a dicembre e non fatturo?Sì. Con la partita IVA attiva la dichiarazione dei redditi per quell’anno va presentata anche in assenza di ricavi. È uno dei motivi per cui aprire a fine anno senza attività reale comporta più oneri che vantaggi.Se emetto fattura a dicembre ma vengo pagato a gennaio, in quale anno conta?Nel regime forfettario vale il principio di cassa: rileva la data dell’incasso. Una fattura emessa a dicembre 2026 e pagata a gennaio 2027 concorre ai ricavi del 2027. È un elemento importante nella valutazione della soglia ragguagliata.Quanto costano i contributi INPS se apro partita IVA a dicembre?Dipende dalla gestione previdenziale. Con la Gestione Separata si versa solo in proporzione al reddito prodotto; con la gestione artigiani e commercianti sono dovuti contributi fissi rapportati ai mesi di attività. Gli importi aggiornati vanno verificati in fase di apertura sulla base dei parametri INPS vigenti.Posso chiudere la partita IVA se apro a dicembre e poi cambio idea?La cessazione è possibile, ma comporta ulteriori adempimenti e non cancella gli obblighi dichiarativi già maturati. Aprire per prova non è mai una buona strategia: meglio valutare bene il momento giusto prima di procedere.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Decidere se aprire partita IVA a dicembre 2026 o aspettare gennaio 2027 non è una questione di regole generali, ma di numeri applicati alla tua situazione: quanto prevedi di incassare, in quale gestione previdenziale rientri, quale coefficiente di redditività si applica al tuo codice ATECO. Bastano poche informazioni per capire quale delle due strade ti fa risparmiare di più.Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca in tutto il percorso: analisi preventiva del timing di apertura, scelta del codice ATECO, inquadramento INPS, apertura della pratica e gestione successiva della partita IVA. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base alle tue esigenze.Hai bisogno di assistenza per l’apertura della partita IVA in regime forfettario? Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: valutiamo insieme se conviene partire subito o attendere il nuovo anno.Settembre 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-06 18:00:002026-09-04 12:14:08Aprire Partita IVA a Dicembre 2026 o Aspettare Gennaio 2027? Cosa Conviene
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOFrazionamento e Tipo Mappale 2026 per Geometri: Guida Completa a Procedure, Costi e FatturazioneSe lavori come geometra con partita IVA, il frazionamento e il tipo mappale sono probabilmente due delle pratiche che compili più spesso. Eppure sono anche quelle su cui arrivano più domande dai clienti: a cosa serve davvero?, quanto costa?, quanto tempo ci vuole?. E dal lato del professionista si aggiunge un tema altrettanto concreto: come fatturare correttamente la prestazione, con quale codice ATECO, quale cassa di previdenza e quale rivalsa.In questa guida completa 2026 mettiamo ordine su tutti questi aspetti. Vedremo che cos’e il frazionamento catastale, in cosa si distingue dal tipo mappale, come si svolge la procedura tecnica con il software Pregeo, quali sono le voci di costo da mettere a preventivo e come si emette la fattura elettronica della parcella. Il tutto con un linguaggio semplice, perché queste pagine le leggono sia i tecnici sia i clienti che devono capire cosa stanno pagando.Il tema del frazionamento e tipo mappale per il geometra tocca due mondi che il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente: quello tecnico-catastale e quello fiscale-contributivo. Vediamoli entrambi.Indice dei contenutiFrazionamento e Tipo Mappale per il Geometra: di Cosa ParliamoCos’e il Frazionamento Catastale e Quando Serve DavveroTipo Mappale, Tipo di Frazionamento e Tipo Particellare: le DifferenzeLa Procedura Tecnica Passo per Passo: dal Rilievo a PregeoIl Ruolo del Geometra: Competenze Esclusive e ConcorrentiTempistiche Tipiche della Pratica di Frazionamento e Tipo MappaleCosti del Frazionamento e del Tipo Mappale: le Voci da ConsiderareFatturazione Elettronica della Parcella: ATECO, CIPAG e Regime ForfettarioErrori Comuni da Evitare nel Frazionamento e nel Tipo MappaleDomande Frequenti su Frazionamento e Tipo MappaleApprofondimenti CorrelatiFrazionamento e Tipo Mappale per il Geometra: di Cosa ParliamoQuando parliamo di frazionamento e tipo mappale ci riferiamo a due atti di aggiornamento geometrico del Catasto Terreni. Tradotto in parole semplici: sono i documenti tecnici con cui si comunica all’Agenzia delle Entrate – Catasto che la realta sul territorio e cambiata e che la mappa catastale deve essere aggiornata di conseguenza.La mappa catastale, infatti, e una rappresentazione grafica dei terreni suddivisi in particelle (dette anche mappali). Ogni particella ha un numero identificativo, una superficie e un intestatario. Se costruisci un fabbricato su un terreno agricolo, se dividi un lotto in due parti per venderne una, se demolisci o amplii un edificio, la mappa non corrisponde più allo stato dei luoghi. Serve quindi un professionista abilitato che rilevi la nuova situazione e la trasmetta con un atto formale.Il geometra e la figura che tipicamente si occupa di questi adempimenti. Il suo lavoro non si esaurisce nel disegno: comprende la verifica dei titoli di proprieta, il rilievo strumentale sul posto, l’elaborazione informatica e il dialogo con l’ufficio catastale. Un frazionamento ben fatto evita contestazioni negli anni successivi; uno impreciso genera problemi in sede di compravendita, di successione o di richiesta di mutuo.Un chiarimento utile: l’aggiornamento catastale ha effetti fiscali e identificativi, non costitutivi della proprieta. Il Catasto dice com’e fatto e chi risulta intestatario di un bene, ma la proprieta si trasferisce con l’atto notarile. Nelle province del Friuli Venezia Giulia, poi, convive con il sistema tavolare, un registro immobiliare di derivazione austriaca in cui l’iscrizione ha valore costitutivo: un dettaglio che rende ancora più delicata la gestione delle pratiche locali. Cos’e il Frazionamento Catastale e Quando Serve DavveroIl frazionamento catastale e l’operazione con cui una particella viene divisa in due o più particelle nuove, ciascuna con un proprio identificativo e una propria superficie. Immagina un terreno di tremila metri quadri identificato con un unico numero di mappale: se il proprietario vuole venderne solo una parte, quella porzione deve prima esistere agli occhi del Catasto. Il frazionamento serve esattamente a questo.Le occasioni in cui il frazionamento diventa necessario sono più numerose di quanto si pensi. Ecco le principali situazioni in cui un cliente si rivolge al geometra:Vendita parziale di un immobile o di un terreno: si cede solo una porzione e serve un identificativo autonomo per l’atto notarile.Successioni e divisioni ereditarie: gli eredi vogliono assegnarsi porzioni distinte invece di restare in comunione indivisa.Donazioni di una parte del compendio immobiliare a figli o parenti.Esigenze urbanistiche: creazione di lotti edificabili, cessione di aree a standard, realizzazione di strade o accessi.Espropri e servitu: quando un ente pubblico acquisisce una fascia di terreno per opere infrastrutturali.Il caso delle divisioni ereditarie merita un’attenzione particolare. Molte famiglie scoprono solo al momento della vendita che i terreni ereditati non sono mai stati frazionati e che l’accordo verbale tra fratelli non ha alcun valore catastale. In questi casi la pratica di successione e il frazionamento vanno coordinati, perché l’intestazione deve essere corretta prima di procedere alla divisione materiale dei beni.Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda la coerenza urbanistica. Non tutto ciò che e tecnicamente frazionabile e anche urbanisticamente ammissibile: i piani regolatori comunali possono fissare lotti minimi, distanze e vincoli che rendono inutile o addirittura dannoso un frazionamento fatto senza verifiche preliminari. Il professionista serio parte sempre da un controllo dello strumento urbanistico vigente. Tipo Mappale, Tipo di Frazionamento e Tipo Particellare: le DifferenzeQui sta il punto che genera più confusione, sia tra i clienti sia tra i tecnici alle prime armi. Tipo mappale e tipo di frazionamento non sono sinonimi: sono due atti di aggiornamento con finalita diverse, anche se spesso viaggiano insieme nella stessa pratica. Il tipo di frazionamentoIl tipo di frazionamento ha come obiettivo la divisione di una particella in più parti. Cambia la geometria della mappa: dove prima c’era un solo mappale, dopo l’approvazione ne compaiono due, tre o più, ognuno con superficie e identificativo propri. E l’atto tipico delle vendite parziali e delle divisioni ereditarie.Il tipo mappaleIl tipo mappale ha invece la funzione di inserire in mappa un fabbricato o di modificarne la sagoma. Serve quando si costruisce un edificio nuovo su un terreno, quando si amplia un immobile esistente, quando si demolisce un corpo di fabbrica o si realizza una tettoia rilevante. In sostanza dice al Catasto: qui c’e un edificio, ha questa forma e occupa questa porzione di terreno. Da quel momento la porzione edificata passa dal Catasto Terreni al Catasto Fabbricati, dove poi si procede con l’accatastamento vero e proprio.Il tipo particellareIl tipo particellare e l’atto utilizzato principalmente per le procedure espropriative e per l’individuazione di aree destinate a opere pubbliche. Consente di rappresentare la porzione di terreno interessata dall’esproprio o dall’occupazione, con un livello di dettaglio adatto alle esigenze dell’ente procedente.Nella pratica quotidiana del geometra capita spesso di redigere un tipo mappale con contestuale frazionamento: si costruisce un fabbricato su una porzione di terreno che, contemporaneamente, viene staccata dal resto della particella. Un solo elaborato Pregeo può gestire entrambe le operazioni, riducendo tempi e adempimenti.La Procedura Tecnica Passo per Passo: dal Rilievo a PregeoLa procedura di frazionamento e tipo mappale segue un percorso abbastanza standardizzato, ma ogni fase ha le sue insidie. Vediamo come si articola il lavoro del geometra dall’incarico all’approvazione. 1. Analisi preliminare e raccolta documentalePrima di uscire in campagna, il professionista recupera visure e mappe catastali aggiornate, verifica l’intestazione, controlla i titoli di proprieta e l’eventuale presenza di atti di aggiornamento precedenti. Se l’immobile proviene da una successione non ancora volturata, il problema va risolto a monte. Si controlla anche la conformita urbanistica ed edilizia dei fabbricati esistenti.2. Rilievo topografico sul postoIl rilievo topografico e il cuore tecnico della pratica. Con stazione totale, ricevitori GNSS o una combinazione dei due, il geometra misura i punti che definiscono i nuovi confini e la sagoma dei fabbricati, agganciandoli ai punti fiduciali, cioe i capisaldi di riferimento che il Catasto utilizza per inquadrare correttamente il rilievo nella mappa. La qualita di questa fase determina la qualita di tutto il resto: un rilievo impreciso genera un atto che l’ufficio respinge o che, peggio, viene approvato ma non corrisponde alla realta.3. Redazione dell’atto di aggiornamento con PregeoPregeo (acronimo di PREtrattamento GEOmetrico) e il software ufficiale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la predisposizione degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni. In pratica e il formato standard con cui tutti i tecnici italiani parlano al Catasto: trasforma le misure del rilievo in un file strutturato che l’ufficio può verificare in modo automatizzato.L’elaborato Pregeo comprende diversi elementi, tra cui:il libretto delle misure, con tutti i dati rilevati in campagna;lo schema del rilievo e la proposta di aggiornamento grafica;la relazione tecnica che descrive l’operazione e le sue finalita;la modulistica e le dichiarazioni sottoscritte dagli aventi diritto.4. Presentazione all’Agenzia delle Entrate – CatastoL’atto viene trasmesso telematicamente all’ufficio provinciale competente. Il sistema effettua controlli formali automatici e, se tutto e regolare, l’aggiornamento viene registrato e alle nuove porzioni vengono attribuiti gli identificativi definitivi. Se emergono anomalie, la pratica viene sospesa e il tecnico deve integrare o correggere.Va ricordato che, per i frazionamenti che riguardano terreni, e frequente la necessita di un passaggio preventivo presso il Comune, che verifica la compatibilita dell’operazione con la disciplina urbanistica. Anche questo incide sui tempi complessivi.Il Ruolo del Geometra: Competenze Esclusive e ConcorrentiUna domanda ricorrente e se il frazionamento e il tipo mappale siano di competenza esclusiva del geometra. La risposta corretta e che si tratta di una competenza concorrente: la legge riserva questi atti ai professionisti tecnici iscritti ai rispettivi albi e abilitati alle operazioni catastali.Possono quindi redigere e sottoscrivere gli atti di aggiornamento geometrico, ciascuno nei limiti della propria abilitazione professionale:geometri e geometri laureati iscritti al Collegio;ingegneri e architetti iscritti ai rispettivi Ordini;dottori agronomi e forestali;periti edili e periti agrari.Nella realta operativa, però, il geometra resta il professionista di riferimento per la materia catastale. Il motivo e semplice: la formazione topografica, la dimestichezza con la strumentazione di rilievo e la pratica quotidiana con Pregeo e con gli uffici provinciali fanno parte del nucleo storico della professione. Un committente che cerca rapidita e affidabilita su un frazionamento si rivolge quasi sempre a un geometra.Sul piano organizzativo, chi svolge questa attivita in forma autonoma deve gestire anche il lato amministrativo: iscrizione all’albo, posizione IVA, cassa di previdenza CIPAG, adempimenti dichiarativi. Se stai valutando l’apertura o l’ottimizzazione della tua posizione fiscale, puoi approfondire il tema con la nostra guida al Regime Forfettario Geometra 2026 e con l’analisi su quanto guadagna un geometra con partita IVA nel 2026. Tempistiche Tipiche della Pratica di Frazionamento e Tipo MappaleSulle tempistiche del frazionamento e tipo mappale non esiste una risposta valida per tutti, ed e giusto dirlo con chiarezza al cliente fin dal primo colloquio. La durata complessiva dipende da tre variabili principali: la complessita del rilievo, la completezza della documentazione fornita dalla proprieta e i tempi di lavorazione dell’ufficio catastale competente.Il percorso tipico si articola in queste fasi, ciascuna con la propria durata:Raccolta documenti e visure: la fase più variabile, perché dipende dal committente. Se mancano atti o volture, i tempi si allungano sensibilmente.Sopralluogo e rilievo: normalmente una giornata di lavoro, di più per superfici estese, terreni acclivi o vegetazione fitta.Elaborazione Pregeo e redazione atti: alcuni giorni lavorativi in studio.Eventuale passaggio comunale: dipende dai tempi di risposta dell’ufficio tecnico del Comune.Verifica e approvazione da parte del Catasto: variabile in base al carico dell’ufficio provinciale.Il consiglio operativo, soprattutto quando c’e un rogito notarile già in calendario, e di attivare la pratica con largo anticipo. Il frazionamento deve essere approvato prima dell’atto: se il notaio non dispone degli identificativi definitivi, la stipula slitta. Molti contenziosi tra venditori e acquirenti nascono proprio da tempistiche gestite all’ultimo momento.Costi del Frazionamento e del Tipo Mappale: le Voci da ConsiderareParliamo di costi, ma con un’avvertenza importante: in questa guida trovi le voci che compongono la spesa, non gli importi. Il motivo e duplice. Da un lato i tributi catastali possono essere aggiornati nel tempo e vanno verificati caso per caso; dall’altro, la parcella professionale dipende da variabili tecniche così diverse tra loro che qualunque cifra generica sarebbe fuorviante. Per il tuo caso specifico serve sempre un preventivo personalizzato.Le voci che compongono il costo complessivo di un frazionamento o di un tipo mappale sono sostanzialmente tre. Tributi catastaliSono le somme dovute all’Agenzia delle Entrate per la presentazione e la trattazione dell’atto di aggiornamento. Rientrano in questa categoria anche gli oneri per il rilascio di visure, estratti di mappa e certificazioni necessarie alla pratica. Si tratta di importi predeterminati e non negoziabili, che il professionista anticipa oppure addebita al cliente come spese.Diritti di segreteria e oneri comunaliQuando la pratica richiede un passaggio presso il Comune – per esempio per l’attestazione urbanistica o per il deposito di documentazione – possono essere dovuti diritti di segreteria, cioe somme fissate dall’ente locale per l’istruttoria amministrativa. Variano da Comune a Comune e vanno verificati sul territorio di riferimento.Parcella professionale del tecnicoE la componente principale e riguarda il lavoro del geometra: analisi documentale, sopralluogo, rilievo strumentale, elaborazione Pregeo, rapporti con gli uffici, assistenza fino all’approvazione. Il compenso si determina in funzione della complessita, dell’estensione, del numero di particelle coinvolte e della distanza dal luogo di intervento. Per questo la risposta corretta alla domanda «quanto costa?» e sempre la stessa: si redige un preventivo personalizzato dopo aver visto la documentazione.A queste voci si aggiungono, sulla parcella, la rivalsa del contributo integrativo CIPAG e l’eventuale IVA, di cui parliamo nel prossimo capitolo.Fatturazione Elettronica della Parcella: ATECO, CIPAG e Regime ForfettarioCompletata la pratica, resta l’adempimento che chiude il cerchio: emettere la fattura elettronica della prestazione. Molti errori nascono qui, in particolare sulla percentuale di rivalsa e sulla ritenuta d’acconto. Mettiamo in fila i dati corretti.Codice ATECO e inquadramentoL’attivita professionale del geometra rientra nel codice ATECO 71.12.30 – Elaborazione e supervisione di progetti da parte di geometri, denominazione introdotta dalla classificazione ATECO 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2025 e adottata operativamente dal 1° aprile 2025) in sostituzione della precedente dicitura «Attivita tecniche svolte da geometri» della classificazione ATECO 2007. E il codice che identifica l’attivita ai fini fiscali e statistici e che va indicato in fase di apertura della partita IVA. Prestazioni come frazionamento, tipo mappale, accatastamenti, rilievi topografici e perizie rientrano in questo inquadramento.La rivalsa CIPAG del 5%: attenzione a non confonderlaI geometri liberi professionisti sono iscritti alla CIPAG, la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri. Sulla fattura va addebitato al committente il contributo integrativo del 5%, calcolato sul compenso imponibile. Si tratta di una somma che il professionista incassa dal cliente e poi riversa alla Cassa: e la cosiddetta rivalsa.Attenzione a un errore molto diffuso: la percentuale del 4% che si trova spesso citata online riguarda Inarcassa, cioe la cassa di architetti e ingegneri. Per i geometri la rivalsa CIPAG e del 5%. Applicare la percentuale sbagliata significa fatturare in modo scorretto e ritrovarsi con differenze da sistemare in sede di dichiarazione annuale alla Cassa.Regime forfettario e ritenuta d’accontoMolti geometri operano in regime forfettario, il regime agevolato che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP con un’unica imposta sostitutiva calcolata su un reddito determinato in modo forfetario, cioe applicando ai ricavi una percentuale predefinita chiamata coefficiente di redditivita. In questo regime le fatture sono emesse senza addebito dell’IVA e, aspetto altrettanto importante, senza ritenuta d’acconto.La ritenuta d’acconto e un anticipo di imposta che normalmente il committente trattiene e versa allo Stato per conto del professionista. Chi e in forfettario non la subisce e deve indicarlo espressamente in fattura, con un’apposita dicitura. Se il cliente la trattiene comunque, si genera un credito che poi va recuperato: meglio evitare il problema a monte con una fattura compilata correttamente. Trovi ulteriori dettagli nella guida al regime forfettario per geometri e nell’approfondimento sui contributi Cassa Geometri 2026.Come emettere concretamente la fatturaLa fattura elettronica transita attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate e richiede un software adeguato, capace di gestire correttamente la rivalsa CIPAG al 5%, le diciture del regime forfettario e l’archiviazione a norma. Un gestionale ben configurato riduce drasticamente gli errori formali e i successivi scarti. Per i geometri che utilizzano la piattaforma di categoria può essere utile anche la lettura su iMateria e fattura elettronica 2026.Errori Comuni da Evitare nel Frazionamento e nel Tipo MappaleDall’esperienza sul campo emergono alcuni errori ricorrenti, sia sul versante tecnico sia su quello fiscale. Conoscerli in anticipo aiuta a evitarli.Partire senza verificare l’intestazione catastale: se il bene risulta ancora intestato a un defunto o a un precedente proprietario, l’atto di aggiornamento non può essere presentato correttamente. La voltura va sistemata prima.Ignorare i vincoli urbanistici: un frazionamento tecnicamente perfetto ma incompatibile con il piano regolatore e denaro speso male.Sottovalutare i tempi rispetto al rogito: attivare la pratica a ridosso dell’atto notarile e la causa più frequente di rinvii e tensioni tra le parti.Confondere la rivalsa CIPAG 5% con quella Inarcassa 4%: e l’errore fiscale più comune tra i geometri alle prime fatture.Applicare la ritenuta d’acconto in regime forfettario: non e dovuta e va segnalato al committente già in fattura.Non conservare la documentazione del rilievo: in caso di contestazioni o di verifiche successive, il libretto delle misure e la prova del lavoro svolto.C’e poi un errore trasversale: trattare la pratica catastale come un adempimento isolato. Un frazionamento ha quasi sempre riflessi fiscali – sulle imposte immobiliari, sulle plusvalenze da cessione, sulla dichiarazione di successione – che vanno considerati insieme. Coordinare tecnico e consulente fiscale evita brutte sorprese a distanza di mesi. Domande Frequenti su Frazionamento e Tipo MappaleIl frazionamento catastale e sempre obbligatorio per vendere una parte di terreno?Si. Se vuoi cedere solo una porzione di una particella, il notaio deve poter identificare con precisione il bene trasferito. Senza frazionamento quella porzione non ha un identificativo catastale autonomo e l’atto non può essere stipulato correttamente. La pratica va quindi predisposta e approvata prima del rogito.Qual e la differenza pratica tra tipo mappale e tipo di frazionamento?Il tipo di frazionamento divide una particella in due o più particelle distinte. Il tipo mappale serve invece a inserire in mappa un fabbricato nuovo o a modificarne la sagoma. Nella pratica quotidiana capita spesso che il geometra debba redigere un tipo mappale con contestuale frazionamento, perché le due esigenze si presentano insieme.Quanto tempo richiede una pratica di frazionamento e tipo mappale?Dipende dalla complessita del rilievo e dalla rapidita con cui il committente fornisce documenti e autorizzazioni. Rilievo ed elaborazione Pregeo richiedono in genere alcuni giorni lavorativi, a cui si sommano i tempi di verifica dell’ufficio catastale. Non esiste un tempo standard valido per tutti: chiedi sempre una stima puntuale sul caso concreto.Solo il geometra può firmare un frazionamento o un tipo mappale?No, la competenza e concorrente. Possono sottoscrivere gli atti di aggiornamento geometrico anche ingegneri, architetti, dottori agronomi e forestali, periti edili e periti agrari, ciascuno nei limiti della propria abilitazione. Nella pratica il geometra resta il professionista più presente su questi incarichi, per formazione topografica e catastale.In regime forfettario devo applicare la ritenuta d’acconto sulla parcella?No. Chi opera in regime forfettario non subisce la ritenuta d’acconto e deve indicarlo espressamente nella fattura elettronica. Il committente non opera quindi alcuna trattenuta. Resta invece dovuta la rivalsa CIPAG del 5%, che va addebitata al cliente.Cosa succede se il frazionamento presentato contiene un errore?L’ufficio può sospendere o respingere l’atto di aggiornamento, con la necessita di rielaborare la pratica e ripresentarla. Se c’e un rogito in calendario, il ritardo può avere conseguenze economiche rilevanti. Per questo il controllo preventivo della coerenza tra stato di fatto, titoli e mappa e la fase più delicata dell’intero processo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Approfondimenti CorrelatiSe ti occupi di frazionamento e tipo mappale come geometra, questi approfondimenti completano il quadro fiscale e previdenziale della professione:Regime Forfettario Geometra 2026 – requisiti, coefficiente di redditivita e convenienza.Cassa Geometri 2026: Contributi – soggettivo, integrativo e scadenze CIPAG.Quanto Guadagna un Geometra con Partita IVA nel 2026 – analisi di redditi e costi reali.iMateria e Fattura Elettronica 2026 per Geometri – gestione pratiche e fatturazione. Assistenza Fiscale per Geometri: Come Possiamo AiutartiGestire frazionamento e tipo mappale significa padroneggiare la parte tecnica, ma anche tenere in ordine il lato fiscale della professione: inquadramento ATECO, rivalsa CIPAG al 5%, corretta emissione della fattura elettronica, scelta e mantenimento del regime forfettario, dichiarazioni annuali. Sono aspetti che incidono direttamente sul reddito netto e che, se trascurati, generano rettifiche e sanzioni.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca geometri e studi tecnici in tutta Italia, sia in ufficio a Viale Tullio 13 sia online: apertura e gestione della partita IVA, verifica dell’inquadramento previdenziale, controllo delle fatture, dichiarazioni dei redditi e pianificazione delle scadenze. Se hai dubbi sulla tua posizione o vuoi valutare un cambio di regime, puoi prenotare un appuntamento e ricevere un preventivo personalizzato sulla base della tua situazione reale.Per la parte operativa della fatturazione elettronica delle parcelle professionali – comprese quelle relative a frazionamenti, tipi mappali e rilievi topografici – puoi valutare la piattaforma fatturazioneitalia.it, pensata per professionisti e partite IVA che vogliono emettere e conservare le fatture a norma senza complicazioni.Hai bisogno di assistenza per la gestione fiscale della tua attivita di geometra? Il CAF Centro Fiscale di Udine e a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Settembre 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-06 17:00:002026-09-04 11:55:21Frazionamento e Tipo Mappale 2026 per Geometri: Guida Completa a Procedure, Costi e Fatturazione
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOParcella Architetto 2026: Equo Compenso, Preventivi e FatturazioneLa parcella architetto 2026 è uno degli argomenti che genera più dubbi, sia tra i professionisti che tra i clienti che ricevono un preventivo e non sanno come leggerlo. Da un lato ci sono le tariffe minime, abolite ormai da anni, dall’altro le nuove regole sull’equo compenso introdotte dalla Legge 49/2023, che hanno rimesso al centro il tema della proporzionalità del compenso professionale. In mezzo restano le domande pratiche di tutti i giorni: come si calcola un compenso, cosa deve contenere un preventivo, come si emette la fattura, quando si applica la ritenuta d’acconto e perché in fattura compare quel 4% di Inarcassa.In questa guida spieghiamo in modo semplice come funziona la parcella architetto 2026: che differenza c’è tra preventivo e parcella, a chi si applica davvero l’equo compenso, quali sono i criteri di calcolo, quali voci compaiono tipicamente in una nota professionale e come si trasforma tutto questo in una fattura elettronica corretta, in regime forfettario o in regime ordinario. Trovi anche gli errori più comuni da evitare, sia se sei il professionista che emette la parcella, sia se sei il cliente che la riceve.Approfondimento: per il quadro completo su apertura della partita IVA, regime forfettario, Inarcassa e tasse leggi anche la nostra guida Partita IVA Architetto e Ingegnere 2026: Guida Completa, il pillar di riferimento di questo cluster.Indice dei contenutiCos’è la parcella architetto 2026 e differenza con il preventivoEquo compenso e parcella architetto 2026: cosa prevede la Legge 49/2023Come si calcola la parcella architetto 2026: criteri e voci tipicheIl preventivo dell’architetto: cosa deve contenere per leggeFatturazione della parcella architetto 2026: forfettario e ordinarioRivalsa Inarcassa 4% e contributi nella parcella architetto 2026Errori comuni da evitare nella parcella architetto 2026Domande frequenti sulla parcella architetto 2026Cos’è la parcella architetto 2026 e differenza con il preventivoQuando parliamo di parcella architetto 2026 intendiamo il documento con cui il professionista quantifica il compenso dovuto per le prestazioni tecniche effettivamente svolte: progettazione, direzione lavori, pratiche edilizie, pratiche catastali e così via. Storicamente la parcella era la cosiddetta nota professionale, un prospetto dettagliato voce per voce; oggi, con l’obbligo di fattura elettronica, la parcella coincide di fatto con la fattura, spesso accompagnata da un dettaglio delle prestazioni allegato.Il preventivo è invece il documento che viene prima: è la stima del compenso che il professionista consegna al cliente al momento del conferimento dell’incarico, quindi prima di iniziare il lavoro. In parole semplici: il preventivo dice quanto costerà, la parcella architetto 2026 dice quanto è dovuto per quello che è stato fatto. Se durante il cantiere emergono varianti, prestazioni aggiuntive o pratiche non previste, il compenso finale può differire dal preventivo iniziale: proprio per questo il preventivo va scritto bene e aggiornato per iscritto.Un chiarimento utile: le tariffe minime obbligatorie per architetti e ingegneri sono state abolite (con il cosiddetto “decreto Bersani”, D.L. 223/2006, e poi definitivamente con la riforma delle professioni del 2012). Da allora il compenso è liberamente pattuito tra professionista e cliente. Restano però i parametri ministeriali, che non sono più tariffe obbligatorie ma un riferimento tecnico per calcolare un compenso proporzionato, oggi tornato centrale grazie alla normativa sull’equo compenso. Parcella, nota pro forma e fattura: tre documenti diversiNella pratica quotidiana circolano tre documenti che spesso vengono confusi. Vale la pena distinguerli:Preventivo: stima scritta del compenso, consegnata prima dell’incarico;Nota pro forma (o avviso di parcella): richiesta di pagamento che non è ancora una fattura e non fa scattare gli obblighi fiscali;Fattura elettronica: il documento fiscale vero e proprio, emesso al momento dell’incasso del compenso.La nota pro forma è molto usata dai professionisti proprio perché il compenso di lavoro autonomo si fattura per cassa, cioè quando il cliente paga. Emettere la pro forma consente di chiedere il pagamento senza anticipare imposte e contributi su somme non ancora incassate.Equo compenso e parcella architetto 2026: cosa prevede la Legge 49/2023L’equo compenso è il principio secondo cui il compenso di un professionista deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. La norma di riferimento è la Legge 21 aprile 2023 n. 49, in vigore dal maggio 2023, che tutela i professionisti quando il cliente è un soggetto “forte”, cioè capace di imporre le proprie condizioni contrattuali.Questo è il punto più frainteso della parcella architetto 2026: l’equo compenso non si applica a tutti i clienti. La legge riguarda i rapporti professionali con:la Pubblica Amministrazione e i soggetti a essa equiparati;le imprese bancarie e assicurative, comprese le loro società controllate e mandatarie;le imprese di grandi dimensioni, cioè quelle che nell’anno precedente hanno occupato più di 50 dipendenti oppure hanno registrato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.Restano quindi fuori dal perimetro dell’equo compenso i clienti privati, le famiglie e le piccole e medie imprese: con questi committenti il compenso resta liberamente negoziabile, anche al ribasso. Il che non significa che i parametri non contino: continuano a essere il riferimento più solido per costruire un preventivo difendibile.La tutela prevista dalla legge è forte. Le clausole che stabiliscono un compenso non equo sono nulle, e la nullità colpisce la singola clausola lasciando in piedi il resto del contratto: significa che l’incarico resta valido, ma il compenso può essere rideterminato dal giudice sulla base dei parametri ministeriali. Il professionista può inoltre chiedere all’Ordine di appartenenza un parere di congruità sul proprio compenso, documento che ha valore di titolo per ottenere il pagamento. Equo compenso e appalti pubblici di ingegneria e architetturaIl rapporto tra equo compenso e gare pubbliche ha generato molta incertezza nei primi mesi di applicazione della Legge 49/2023: era possibile chiedere ribassi sul compenso posto a base di gara? Il D.Lgs. 209/2024, decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici, è intervenuto proprio per chiarire i termini di applicabilità dell’equo compenso ai servizi di ingegneria e architettura, introducendo un meccanismo specifico per i contratti pubblici.La logica, in estrema sintesi, è che la parte del corrispettivo che remunera il lavoro professionale non può essere azzerata con ribassi indiscriminati: il confronto competitivo si sposta su altre componenti dell’offerta. Per gli studi che lavorano con enti pubblici questo aspetto incide direttamente sulla costruzione dell’offerta economica e, a valle, sulla parcella architetto 2026 effettivamente incassata.Come si calcola la parcella architetto 2026: criteri e voci tipicheIl calcolo della parcella architetto 2026 parte quasi sempre dai parametri ministeriali. Per i servizi di architettura e ingegneria il riferimento tecnico è il D.M. 17 giugno 2016 (il cosiddetto “decreto parametri”), nato per determinare i corrispettivi da porre a base di gara negli appalti pubblici ma utilizzato nella pratica anche come base di calcolo negli incarichi privati.Il decreto costruisce il compenso combinando alcune variabili tecniche. Semplificando molto:Valore dell’opera (V): il costo delle singole categorie di lavori su cui si interviene;Grado di complessità (G): un coefficiente che varia in base alla difficoltà dell’intervento (una manutenzione ordinaria non vale quanto un restauro vincolato);Specificità della prestazione (Q): le singole attività effettivamente affidate, ognuna con il proprio peso;Parametro base (P): un valore decrescente al crescere dell’importo dell’opera.A questo si aggiungono le spese e gli oneri accessori, generalmente riconosciuti in misura forfettaria come percentuale del compenso, che coprono trasferte, stampe, spese di studio e costi vivi dell’incarico.Oltre ai parametri, nella determinazione concreta della parcella architetto 2026 pesano altri elementi molto pratici: il tempo stimato per completare l’incarico, l’urgenza richiesta dal committente, il numero di interlocutori coinvolti (condomini, enti, soprintendenza), l’esperienza e la specializzazione del professionista, il contesto territoriale. Due incarichi apparentemente identici possono avere compensi diversi perché diverso è l’impegno reale che comportano. Le voci che compaiono in una parcella architetto 2026Una parcella ben costruita non è mai una cifra unica “a corpo” senza spiegazioni: è un elenco di prestazioni, ciascuna con il proprio compenso. Le voci più ricorrenti sono:Progettazione, articolata nelle fasi di fattibilità, definitiva ed esecutiva;Direzione lavori e contabilità di cantiere;Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP e CSE);Pratiche edilizie: CILA, SCIA, permesso di costruire, agibilità;Pratiche catastali: DOCFA, variazioni, volture, planimetrie;Rilievi, APE, relazioni tecniche e asseverazioni.Attenzione a una distinzione che genera molte discussioni con i clienti: i diritti di segreteria comunali, i bolli, gli oneri di urbanizzazione e i costi di eventuali altri tecnici (geologo, strutturista, termotecnico) non sono compenso dell’architetto. Se il professionista li anticipa vanno indicati separatamente in fattura come somme escluse dalla base imponibile.Il preventivo dell’architetto: cosa deve contenere per leggePrima ancora della parcella arriva il preventivo, ed è bene sapere che non è facoltativo. L’art. 9 del D.L. 1/2012 (convertito con L. 27/2012), poi rafforzato dalla legge annuale sulla concorrenza del 2017, impone al professionista di rendere noto al cliente il compenso in forma scritta o digitale, comprensivo di tutte le voci di costo, al momento del conferimento dell’incarico. In pratica: il preventivo scritto è un obbligo di legge, non una cortesia.Un preventivo completo, che poi si tradurrà senza sorprese in una parcella architetto 2026 coerente, dovrebbe contenere almeno questi elementi:Dati del professionista e numero di iscrizione all’Ordine;Oggetto dell’incarico e descrizione analitica delle prestazioni incluse (e, se serve, di quelle escluse);Grado di complessità dell’incarico e criteri di calcolo adottati;Compenso distinto per fase, spese e oneri accessori;Contributo integrativo Inarcassa 4% e IVA, se dovuta;Tempi di consegna, modalità di pagamento e acconti;Estremi della polizza di responsabilità civile professionale.Se sei il cliente che riceve il preventivo, il consiglio più utile è semplice: non confrontare due preventivi guardando solo il totale finale. Verifica cosa è incluso. Un preventivo più basso che non comprende la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza o le pratiche catastali finali non è un preventivo più conveniente: è un preventivo diverso. Chiedi sempre che le esclusioni siano scritte nero su bianco e che sia indicato cosa succede in caso di varianti in corso d’opera. Fatturazione della parcella architetto 2026: forfettario e ordinarioUna volta concordato il compenso, la parcella architetto 2026 diventa una fattura elettronica: dal 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i titolari di partita IVA, compresi i professionisti in regime forfettario, senza più alcuna soglia di esclusione. Cambia però parecchio il contenuto della fattura a seconda del regime fiscale adottato.Nel regime forfettario la fattura è più snella. Il compenso non è soggetto a IVA: si indica il codice natura N2.2 e la dicitura di legge che richiama l’art. 1 c. 58 della L. 190/2014. Non si applica nemmeno la ritenuta d’acconto: il professionista inserisce l’apposita dicitura con cui chiede al committente di non operarla. Sulle fatture senza IVA con imponibile superiore a 77,47 euro va assolta la marca da bollo da 2 euro, che può essere addebitata al cliente. Le imposte si liquidano poi in dichiarazione con l’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni delle nuove attività) calcolata sul reddito determinato applicando ai compensi incassati il coefficiente di redditività del 78% previsto per le attività professionali.Nel regime ordinario, invece, la fattura espone l’IVA al 22% e, se il cliente è un sostituto d’imposta (impresa, professionista, condominio, ente), si applica la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso imponibile, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/1973. La ritenuta non è un costo aggiuntivo: è un anticipo di IRPEF che il cliente versa per conto del professionista e che verrà scomputato in dichiarazione dei redditi. Se il cliente è un privato, la ritenuta non si applica perché il privato non è sostituto d’imposta.Per gestire correttamente numerazione, codici natura, bolli e conservazione a norma è indispensabile un buon gestionale: abbiamo confrontato le soluzioni più adatte agli studi tecnici nella guida ai software di fatturazione per architetti 2026. Ritenuta d’acconto: quando si applica alla parcellaRiassumiamo il punto che genera più errori. La ritenuta d’acconto del 20% sulla parcella architetto 2026 si applica soltanto se ricorrono entrambe queste condizioni: il professionista è in regime ordinario (o comunque non forfettario) e il cliente è un sostituto d’imposta.Se il professionista è in regime forfettario la ritenuta non si applica mai, nemmeno quando il cliente è un’impresa: è la legge stessa a prevederlo. Se il cliente è un privato cittadino, la ritenuta non si applica in nessun caso. Sbagliare questo passaggio significa vedersi decurtare il 20% di un compenso che invece andava incassato per intero, con la necessità di correggere la fattura e chiedere la restituzione.Rivalsa Inarcassa 4% e contributi nella parcella architetto 2026In ogni parcella architetto 2026 compare una voce che spesso il cliente non comprende: il contributo integrativo Inarcassa del 4%. Si tratta di un contributo previdenziale che l’architetto o l’ingegnere iscritto a Inarcassa deve applicare su tutto il proprio volume d’affari professionale e che, per espressa previsione normativa, viene addebitato in fattura al committente: è la cosiddetta rivalsa Inarcassa.Due caratteristiche importanti di questo 4%:Non è reddito del professionista: non concorre alla base imponibile IRPEF né a quella dell’imposta sostitutiva del forfettario, perché è denaro destinato alla cassa previdenziale;Non è soggetto a ritenuta d’acconto: la ritenuta del 20%, quando dovuta, si calcola solo sul compenso, non sul contributo integrativo.Il contributo integrativo va applicato anche dai professionisti in regime forfettario: il regime agevolato riguarda le imposte, non gli obblighi previdenziali. Diverso è il contributo soggettivo, pari al 14,5% del reddito professionale, che resta a carico del professionista e non compare in fattura: si versa a Inarcassa in autoliquidazione ed è integralmente deducibile dal reddito.Sulle regole di calcolo, sui minimi contributivi e sulle scadenze abbiamo dedicato approfondimenti specifici: la guida ai contributi Inarcassa 2026, l’analisi del rapporto tra architetto forfettario e Inarcassa e le agevolazioni riservate agli architetti under 35, particolarmente utili per chi ha aperto da poco la partita IVA.Errori comuni da evitare nella parcella architetto 2026Molti contenziosi tra professionisti e clienti nascono da problemi banali, che una gestione ordinata della parcella architetto 2026 eviterebbe in partenza. Vediamo gli errori più frequenti da entrambi i lati.Dal lato del professionista, gli scivoloni più costosi sono questi:Accordarsi a voce senza preventivo scritto, in violazione dell’obbligo di legge e senza prova del compenso pattuito;Non distinguere compenso, spese e somme anticipate, generando fatture contestabili;Dimenticare il contributo integrativo 4% o applicarlo su una base errata;Far applicare la ritenuta d’acconto pur essendo in regime forfettario;Non formalizzare per iscritto le varianti e le prestazioni aggiuntive, per poi non riuscire a fatturarle;Non prevedere acconti per fase, finanziando di fatto il cliente per l’intera durata del cantiere.Dal lato del cliente, invece, gli errori tipici sono altrettanto ricorrenti: confrontare preventivi guardando solo il totale, non verificare quali prestazioni siano escluse, confondere gli oneri comunali con il compenso del tecnico, oppure accettare pagamenti “senza fattura” che, oltre a essere irregolari, fanno perdere il diritto alle detrazioni fiscali sui lavori edilizi. Su quest’ultimo punto vale la pena ricordare che le spese tecniche sono spesso agevolabili: ne parliamo nella guida al bonus ristrutturazione 2026 per architetti.Un ultimo consiglio pratico per gli studi: la corretta gestione della parcella non finisce con l’emissione della fattura. Serve monitorare gli incassi, perché il compenso del professionista si tassa per cassa, e serve tenere sotto controllo la soglia degli 85.000 euro di compensi che determina la permanenza nel regime forfettario. Su questi aspetti l’affiancamento di un consulente fa una differenza concreta: il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente architetti e ingegneri nella gestione fiscale dello studio, sia in ufficio che online. Domande frequenti sulla parcella architetto 2026La parcella architetto 2026 è negoziabile?Sì. Le tariffe minime obbligatorie sono state abolite e il compenso è liberamente pattuito tra le parti. Con i clienti privati la negoziazione è pienamente libera. Con la Pubblica Amministrazione, le banche, le assicurazioni e le grandi imprese entra invece in gioco l’equo compenso della Legge 49/2023: il compenso deve restare proporzionato alla prestazione e le clausole che impongono compensi non equi sono nulle.L’equo compenso si applica anche ai clienti privati?No. La Legge 49/2023 tutela il professionista nei rapporti con soggetti “forti”: Pubblica Amministrazione, imprese bancarie e assicurative con le loro controllate e mandatarie, e imprese con più di 50 dipendenti o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Con una famiglia o una piccola impresa il compenso resta liberamente contrattabile, anche al ribasso.Cosa fare se il preventivo dell’architetto non viene rispettato?Il primo passo è verificare cosa prevedeva il preventivo scritto e se le maggiorazioni derivano da varianti o prestazioni aggiuntive concordate. Se non c’è accordo, il cliente può contestare formalmente la parcella e il professionista può chiedere all’Ordine professionale un parere di congruità sul compenso. È sempre preferibile documentare per iscritto ogni modifica dell’incarico, prima di eseguirla.Perché nella parcella architetto 2026 c’è il 4% di Inarcassa?È il contributo integrativo dovuto dagli iscritti a Inarcassa, applicato al 4% sul compenso e addebitato in fattura al cliente per legge (rivalsa). Non è un guadagno del professionista: non è reddito imponibile IRPEF e non è soggetto a ritenuta d’acconto. Si applica anche in regime forfettario.Un architetto in regime forfettario deve applicare la ritenuta d’acconto?No. I professionisti in regime forfettario non subiscono la ritenuta d’acconto del 20%, nemmeno quando il cliente è un’impresa o un condominio. In fattura va inserita l’apposita dicitura con cui si chiede al committente di non operare la ritenuta, insieme al codice natura N2.2 per la non applicazione dell’IVA.Le spese tecniche dell’architetto danno diritto a detrazioni fiscali?In molti casi sì: le spese di progettazione, direzione lavori e pratiche tecniche connesse a interventi edilizi agevolati rientrano tra le spese detraibili, purché regolarmente fatturate e pagate con strumenti tracciabili. È indispensabile conservare fattura e documentazione di pagamento: senza fattura la detrazione si perde.Gestire correttamente la parcella architetto 2026 significa mettere in fila tre cose: un preventivo scritto chiaro e completo, un calcolo del compenso ancorato a criteri difendibili nel rispetto dell’equo compenso, e una fatturazione impeccabile su IVA, ritenuta d’acconto e contributo integrativo Inarcassa. Sono passaggi tecnici, ma con il supporto giusto diventano routine e ti evitano contestazioni, sanzioni e incassi persi.Se ti serve un gestionale per emettere le fatture del tuo studio in modo semplice e a norma, puoi valutare fatturazioneitalia.it, la soluzione di fatturazione elettronica pensata anche per professionisti e studi tecnici.Per la parte fiscale e previdenziale, il CAF Centro Fiscale di Udine affianca architetti e ingegneri nella scelta del regime, nella gestione di Inarcassa, nella dichiarazione dei redditi e nel controllo delle soglie del forfettario, sia in ufficio che online in tutta Italia. Contattaci per un preventivo personalizzato sulla gestione del tuo studio professionale.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Richiedi Assistenza per la Gestione Fiscale del tuo Studio TecnicoIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con partita IVA, regime forfettario, fatturazione elettronica e contributi Inarcassa per il tuo studio di architettura o ingegneria.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640 ARTICOLI CORRELATIArchitetti e Ingegneri, Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Equo Compenso PA 2026 per Architetti e Geometri: Guida Pratica a Parcella, Ribassi e Fattura Elettronica L'equo compenso PA è la regola che impedisce a un ente pubblico di pagare un architetto o un geometra meno di quanto stabiliscono le tabelle ministeriali. In parole semplici: quando il tuo cliente è un Comune, una scuola, un'azienda sanitaria… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 17:00:002026-09-13 00:04:24Equo Compenso PA 2026 per Architetti e Geometri: Guida Pratica a Parcella, Ribassi e Fattura ElettronicaArchitetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Aprire Partita IVA Ingegnere 2026: Codice ATECO, Inarcassa, Forfettario e Costi di GestioneGuida completa alla partita IVA ingegnere 2026: codice ATECO 71.12.10, iscrizione e contributi Inarcassa, regime forfettario con coefficiente 78%, costi annuali reali e fatturazione elettronica. Con esempi pratici e assistenza del CAF Centro Fiscale di Udine. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 11:00:002026-09-12 23:43:41Aprire Partita IVA Ingegnere 2026: Codice ATECO, Inarcassa, Forfettario e Costi di GestioneArchitetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Coordinatore Sicurezza Cantieri CSP/CSE 2026: Requisiti, Aggiornamento 40 Ore e Come Fatturare l’IncaricoIndice dei contenutiChi è il coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE secondo il D.Lgs. 81/2008Differenza tra CSP e CSE: quando la nomina è obbligatoriaRequisiti per fare il coordinatore sicurezza cantieri (art. 98)Il corso di formazione… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 12:00:002026-09-11 15:38:45Coordinatore Sicurezza Cantieri CSP/CSE 2026: Requisiti, Aggiornamento 40 Ore e Come Fatturare l’IncaricoCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleSettembre 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-06 14:00:002026-09-04 08:43:31Parcella Architetto 2026: Equo Compenso, Preventivi e Fatturazione
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PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOForfettario Aziende Agroalimentari DOP FVG 2026: Prosciutto San Daniele, Montasio e Produttori LocaliForfettario Aziende Agroalimentari DOP FVG 2026: Guida per Produttori di Prosciutto San Daniele, Montasio e Vini DOCIl Friuli Venezia Giulia è una delle regioni italiane con la maggiore concentrazione di prodotti a denominazione d’origine protetta: dal Prosciutto di San Daniele DOP al Montasio DOP, dall’Asiago DOP ai vini DOC del Collio e del Carso. Per le piccole aziende agroalimentari locali — salumifici, caseifici artigianali, produttori di vino, laboratori di conserve — il regime forfettario 2026 può essere la soluzione fiscale più vantaggiosa. Ma attenzione: non tutti i soggetti dell’agroalimentare possono accedervi. In questa guida spieghiamo chi può adottare il forfettario, quali codici ATECO usare e come gestire gli adempimenti specifici dei consorzi DOP.Indice dei contenutiRegime Forfettario o Regime Agricolo Speciale? La Distinzione FondamentaleSoglia 85.000 Euro e Codici ATECO per l’Agroalimentare FVGProduttori DOP in FVG: Adempimenti Specifici dei Consorzi di TutelaCome Funziona il Forfettario per un Salumificio Artigianale FVG: Esempio PraticoEsenzione IVA nel Forfettario: Come Gestirla con i Clienti DOPFatturazione Elettronica Obbligatoria dal 2024Quando il Forfettario Non Conviene per un’Azienda Agroalimentare DOPDomande Frequenti sul Forfettario per Agroalimentare DOP FVGCAF Centro Fiscale: Assistenza per Produttori Agroalimentari FVGRegime Forfettario o Regime Agricolo Speciale? La Distinzione Fondamentale Prima di parlare di forfettario, è necessario chiarire una distinzione spesso ignorata: gli agricoltori puri (imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.) NON possono adottare il regime forfettario. Essi hanno già un regime fiscale agevolato specifico (regime agricolo speciale IVA, art. 34 DPR 633/72) che non è compatibile con il forfettario.Il regime forfettario è invece accessibile a:Trasformatori: laboratori che acquistano materie prime (carne, latte, frutta) e le trasformano in prodotti finiti (salumi, formaggi, conserve) come attività prevalente commerciale/artigianaleRivenditori: negozi di specialità alimentari DOP, agriturismi con vendita diretta che superano la soglia del regime agricoloArtigiani alimentari: salumifici, malghe con produzione formaggi, vinificatori che hanno struttura commercialeImprenditori misti: chi combina attività agricola e commerciale, ma con prevalenza del fatturato commercialeCaso pratico FVG: Un piccolo salumificio di San Daniele che acquista cosce di suino da terzi e le lavora per produrre prosciutto DOP è un’impresa artigianale/industriale alimentare, non un’impresa agricola. Può quindi adottare il forfettario se rimane sotto la soglia di 85.000 euro di ricavi annui.Soglia 85.000 Euro e Codici ATECO per l’Agroalimentare FVG Il regime forfettario 2026 è accessibile a chi ha ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente (L. 190/2014 art. 1 c. 54, confermato per 2026). Se si superano i 100.000 euro nello stesso anno, si esce dal forfettario immediatamente con ricalcolo IVA. Vediamo i codici ATECO più rilevanti per l’agroalimentare FVG:AttivitàCodice ATECOCoefficiente RedditivitàEsempio FVGLavorazione e conservazione carni (salumi)10.13.0040%Salumifici San Daniele, laboratori prosciutti crudiProduzione formaggi e latticini10.51.1040%Malghe Carnia, caseifici MontasioProduzione vini da uve11.02.1040%Vinificatori Collio, Carso DOCProduzione birra artigianale11.05.0040%Birrifici artigianali FVGProduzione altri alimenti (miele, conserve)10.89.0940%Laboratori confetture, miele CarniaCommercio al dettaglio alimentari spec.47.21.0040%Negozi specialità DOP/DOCRistorazione agriturismo56.10.1240%Agriturismo con cucina tipicaIl coefficiente di redditività del 40% significa che solo il 40% dei ricavi viene considerato reddito imponibile, sul quale si applica l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le nuove attività nei primi 5 anni).Produttori DOP in FVG: Adempimenti Specifici dei Consorzi di Tutela Chi produce o commercializza prodotti DOP/DOC in FVG deve rispettare obblighi specifici che si aggiungono a quelli fiscali del forfettario:Prosciutto di San Daniele DOPIscrizione al Consorzio del Prosciutto di San Daniele obbligatoria per usare il marchio DOPQuota consortile annua: variabile in base alla produzione (da versare separatamente dai tributi fiscali)Assoggettamento ai controlli del piano di controllo approvato da MIPAAF: verifiche a campione dei lottiEtichettatura con numero di identificazione del prosciuttificio e anno di produzioneRegistro di carico/scarico delle cosce per tracciabilità (adempimento non fiscale ma rilevante per la gestione contabile)Montasio DOP e Formaggi FVGIscrizione al Consorzio per la Tutela del Formaggio MontasioDisciplinare di produzione rigido: zona di produzione latte, tempi di stagionatura minimi (60 giorni fresco, 6 mesi semistagionato, 12 mesi stagionato)Quote consortili e tasse di certificazione per ogni forma marchiataPer la malga Carnia: possibilità di produzione alpeggio con disciplinare specifico «Carnia» se la malga è inclusa nell’elenco regionaleVini DOC e DOCG del FVG (Collio, Carso, Friuli DOC)Iscrizione alle Camere di Commercio come produttore vinicoloDenuncia delle uve e del vino prodotto al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)Fascicolo aziendale AGEA aggiornatoPer rimando: vedi il nostro articolo sull’azienda vitivinicola FVG e successione per i profili ereditariCome Funziona il Forfettario per un Salumificio Artigianale FVG: Esempio Pratico Poniamo il caso di Marco, artigiano di San Daniele, che gestisce un piccolo laboratorio con due dipendenti part-time (spese personale circa 18.000 euro annui, sotto il limite di 20.000 euro del forfettario). Marco ha ricavi annui di 72.000 euro dalla vendita di prosciutti crudi DOP.Ricavi 2026: 72.000 euro (sotto la soglia 85.000)Reddito imponibile (40% dei ricavi): 28.800 euroImposta sostitutiva 15%: 4.320 euroContributi INPS artigiani (aliquota 24,48% sul reddito, con riduzione 35% opzionale per forfettari): circa 4.334 euroTotale uscite fiscali/previdenziali: circa 8.654 euroVantaggio vs regime ordinario: con regime ordinario, Marco avrebbe IRPEF ordinaria (aliquote progressive 23%-43%), IVA da gestire (ma spesso in credito IVA sulle materie prime) e contabilità più complessaNota importante: Marco deve verificare che le spese di personale lordo non superino 20.000 euro annui (limite vigente per il 2026, ridotto da 30.000 a 20.000 dalla Legge di Bilancio 2025). Se supera questo limite, perde il forfettario.Esenzione IVA nel Forfettario: Come Gestirla con i Clienti DOPNel regime forfettario, il soggetto è esente da IVA ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014: non addebita IVA in fattura e non la recupera sugli acquisti. Questo ha implicazioni specifiche per i produttori DOP:Vendita diretta al consumatore finale: nessun problema di IVA, il cliente privato non ha interesse a recuperarlaVendita a negozi/ristoranti/GDO: il cliente business acquirente non può detrarre IVA (perché non è esposta in fattura). Questo può creare svantaggio competitivo vs fornitori in regime ordinarioVendita a consorzi DOP o cooperative: stessa situazione, da valutare caso per casoDicitura obbligatoria in fattura: «Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario — operazione senza applicazione di IVA»Fatturazione Elettronica Obbligatoria dal 2024Dal 1° gennaio 2024, la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari, senza più distinzioni di soglia. I produttori DOP in forfettario devono quindi emettere fatture XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate per ogni cessione di beni o prestazione di servizi.Termine emissione fattura immediata: entro 12 giorni dalla data operazioneTermine fattura differita: entro il 15 del mese successivoCodice natura: N2.2 (non soggetta ad IVA — regime forfettario)Obbligo bollo virtuale da 2 euro se l’importo imponibile supera 77,47 euro (i forfettari emettono fatture non soggette IVA: il bollo si applica se importo > 77,47 euro)Quando il Forfettario Non Conviene per un’Azienda Agroalimentare DOPIl forfettario non è sempre la scelta migliore. Esistono situazioni in cui il regime ordinario (o il regime agricolo speciale, per gli agricoltori) è più conveniente:Ricavi vicini o superiori a 85.000 euro: con ricavi tra 70.000 e 85.000 euro, la stabilità del forfettario è a rischio. Un anno sopra soglia fa perdere il regime dall’anno successivoForti investimenti in macchinari: nel forfettario non si deducono i costi (né ammortamenti, né acquisti attrezzatura). Se il produttore DOP acquista una nuova affettatrice, una cella frigorifera o un impianto di stagionatura, non deduce nulla nel forfettario — mentre nel regime ordinario la deduzione IRES/IRPEF sarebbe pienaClientela prevalentemente B2B: se si vende principalmente a ristoranti, hotel, GDO, i clienti business preferiscono ricevere fatture con IVA (che poi detraggono). Il forfettario può renderti meno competitivoPresenza di soci o partecipazione in SRL: causa ostativa del forfettario (vietata partecipazione in società di persone o controllo di SRL con attività economica identica)Domande Frequenti sul Forfettario per Agroalimentare DOP FVGUn produttore di miele in Carnia può usare il forfettario?Dipende dalla sua qualifica fiscale. Se è un apicoltore iscritto al registro imprese come imprenditore agricolo, applica il regime IVA agricolo speciale. Se invece l’apicoltura è attività artigianale/commerciale (acquisto da terzi, commercializzazione prevalente), può adottare il forfettario con ATECO 01.49.40 (apicoltura) o 10.89.09 (altri prodotti alimentari), valutando il coefficiente applicabile.La quota consortile al Consorzio San Daniele è deducibile nel forfettario?No. Nel forfettario non si deducono i costi reali, incluse le quote consortili. Questo è uno dei limiti del regime: solo il coefficiente di redditività (40% per l’ATECO alimentare) riduce il reddito imponibile, indipendentemente dai costi effettivi sostenuti.Un agriturismo in Carnia con anche produzione formaggi può usare il forfettario?L’agriturismo è un’attività connessa all’agricoltura (L. 96/2006 e LR FVG 25/1996). Se il produttore non supera i limiti dell’attività connessa agrituristica, rimane nel regime agricolo speciale. Se supera i limiti o svolge prevalentemente attività commerciale, può valutare il forfettario per la parte non agricola. Si tratta di casi complessi: contatta il CAF per una valutazione personalizzata.Posso aprire una partita IVA in forfettario per vendere Montasio DOP come rivenditore?Sì, se acquisti Montasio già prodotto e lo rivendi (commercio al dettaglio o ingrosso), puoi aprire partita IVA in forfettario con ATECO 47.21.00 (commercio dettaglio prodotti alimentari) o 46.33.00 (ingrosso prodotti lattiero-caseari). La soglia è sempre 85.000 euro di ricavi annui.CAF Centro Fiscale: Assistenza per Produttori Agroalimentari FVGIl CAF Centro Fiscale di Udine ha maturato esperienza specifica nell’assistenza a piccoli produttori agroalimentari locali. Possiamo aiutarti a:Verificare se hai i requisiti per il regime forfettarioScegliere il codice ATECO corretto per la tua attività DOPAprire la partita IVA in forfettario con comunicazione all’Agenzia delle EntrateImpostare la fatturazione elettronica per i tuoi clienti (privati e B2B)Ottimizzare la gestione dei contributi INPS artigiani con la riduzione del 35% per forfettariPianificare la fiscalità se stai valutando di superare la soglia dei 85.000 euroContattaci per una valutazione gratuita della tua situazione:Telefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Online: pratiche.centrofiscale.comArticolo redatto a giugno 2026 sulla base della normativa vigente (L. 190/2014 e successive modifiche, L. 207/2024 Legge di Bilancio 2025). La situazione fiscale individuale dipende da fattori specifici: contatta il CAF per una consulenza personalizzata.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-05 10:00:002026-08-17 11:02:56Forfettario Aziende Agroalimentari DOP FVG 2026: Prosciutto San Daniele, Montasio e Produttori Locali
Fisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariENPAPI e fisioterapisti: perché non è la cassa corretta (e quale lo è)Cercando «ENPAPI fisioterapisti» si trovano ancora molte guide (compresa una versione precedente di questa pagina) che indicano l’ENPAPI come cassa di previdenza obbligatoria del fisioterapista. È un errore, e non un errore innocuo: chi lo segue omette l’iscrizione previdenziale corretta e si espone a iscrizione d’ufficio all’INPS, recupero dei contributi e sanzioni civili. In questa pagina spieghiamo qual è il perimetro dell’ENPAPI, perché i fisioterapisti non vi rientrano, qual è la cassa corretta e da dove nasce l’equivoco.Indice dei contenutiENPAPI: che cos’è e chi deve iscriversiPerché i fisioterapisti non rientrano nell’ENPAPILa riforma Lorenzin e l’interpello n. 1/2024: l’albo non decide la cassaLa cassa corretta: la Gestione Separata INPSDoppia abilitazione: l’origine dell’equivocoCosa fare se hai seguito l’informazione sbagliataDomande frequentiENPAPI: che cos’è e chi deve iscriversi L’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica) è stato istituito con decreto interministeriale Lavoro/Tesoro del 24 marzo 1998, come fondazione di diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), e dell’art. 6 del D.Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103, nel quadro del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509.Il suo perimetro soggettivo è chiuso a tre categorie, iscritte ai relativi albi ed esercenti in forma libero-professionale:infermieri professionaliassistenti sanitariinfermieri pediatrici (già vigilatrici d’infanzia)Lo Statuto ENPAPI conferma questo perimetro. Non esiste alcuna norma che estenda l’obbligo di iscrizione ad altre professioni sanitarie. Per gli infermieri liberi professionisti, che sono i veri destinatari dell’ente, rimandiamo alla guida ai contributi ENPAPI 2026.Perché i fisioterapisti non rientrano nell’ENPAPI I fisioterapisti non rientrano tra le categorie individuate dalla fonte istitutiva e dallo Statuto dell’ENPAPI, e non vi sono mai rientrati. Il principio è semplice: l’obbligo contributivo verso una cassa privata discende dall’atto che istituisce l’ente e dal suo statuto, non dalla vicinanza tra professioni sanitarie né dall’appartenenza a un ordine.Vale anche la regola generale dell’art. 20 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233: gli iscritti agli albi sono tenuti alla contribuzione presso l’ente di previdenza «istituito o da istituirsi per ciascuna categoria». Per i fisioterapisti tale ente non è stato costituito. Di conseguenza opera la clausola residuale della Gestione Separata INPS, di cui parliamo più avanti.Attenzione anche a un’altra informazione circolata in rete: non esiste alcun ente denominato «ENPAP-F» o «cassa dei fisioterapisti». L’ENPAP è la cassa degli psicologi; l’ENPAPI è quella della professione infermieristica.La riforma Lorenzin e l’interpello n. 1/2024: l’albo non decide la cassa Gran parte della confusione nasce dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (riforma Lorenzin) e dal D.M. Salute 13 marzo 2018 n. 18, che hanno riordinato gli albi e gli ordini delle professioni sanitarie, collocando i fisioterapisti negli Ordini TSRM-PSTRP. Molti hanno letto in quel riordino anche un cambio di cassa previdenziale. Non è così: quei provvedimenti hanno inciso solo sugli albi e sugli ordini, senza toccare gli obblighi previdenziali.Lo ha chiarito in modo autoritativo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 1/2024 del 19 gennaio 2024 (prot. 769): l’obbligo contributivo verso una cassa privata discende dalla fonte istitutiva e statutaria dell’ente, non dall’albo di appartenenza. Nessuna “estensione dal 2024” dell’ENPAPI ai fisioterapisti è mai avvenuta.La cassa corretta: la Gestione Separata INPS Il fisioterapista libero professionista si iscrive alla Gestione Separata INPS, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n. 335 (riforma Dini): è il regime residuale per i lavoratori autonomi privi di cassa di categoria. L’iscrizione è gratuita, si fa online dal portale INPS (SPID, CIE o CNS) o tramite il CAF, contestualmente all’apertura della partita IVA.Le aliquote 2026, fissate dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026, sono:SituazioneAliquota 2026Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie26,07%Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (es. fisioterapista anche dipendente)24%Non c’è un contributo minimo annuo, i forfettari possono chiedere la riduzione del 35% e la rivalsa del 4% in fattura è facoltativa. Calcolo, scadenze ed esempi sono nella nostra pagina pilastro: Contributi previdenziali fisioterapisti 2026: Gestione Separata INPS. Per l’apertura della partita IVA vedi Aprire partita IVA fisioterapista 2026 (codice ATECO 86.95.00, coefficiente 78%).Doppia abilitazione: l’origine dell’equivoco Esiste una sola intersezione legittima tra fisioterapisti ed ENPAPI: il professionista con doppia abilitazione, iscritto anche all’albo degli infermieri, degli infermieri pediatrici o degli assistenti sanitari. In questo caso versa all’ENPAPI per l’attività infermieristica e alla Gestione Separata INPS per l’attività di fisioterapia. Le due posizioni convivono e riguardano redditi distinti.È molto probabile che proprio da questi casi, relativamente frequenti nelle strutture sanitarie, sia nata la convinzione che «i fisioterapisti si iscrivono all’ENPAPI». Per chi è solo fisioterapista, la risposta resta una: Gestione Separata INPS.Cosa fare se hai seguito l’informazione sbagliataNon ti sei iscritto a nulla perché pensavi di dover attendere l’ENPAPI: iscriviti subito alla Gestione Separata INPS con decorrenza dalla data di inizio attività e regolarizza i contributi dovuti prima che l’INPS proceda all’iscrizione d’ufficio con sanzioni civili.Hai presentato domanda all’ENPAPI pur essendo solo fisioterapista: contatta l’ente per la cancellazione della posizione non dovuta e apri la posizione INPS corretta.Hai la doppia abilitazione: verifica di avere entrambe le posizioni (ENPAPI per l’attività infermieristica, Gestione Separata per la fisioterapia) e di attribuire correttamente i redditi.In ogni caso: conserva la documentazione e fatti assistere per il calcolo di saldo e acconti, perché la Gestione Separata si versa con F24 insieme alle imposte.Domande frequentiI fisioterapisti devono iscriversi all’ENPAPI?No. L’ENPAPI è riservato a infermieri, assistenti sanitari e infermieri pediatrici (decreto interministeriale 24 marzo 1998, D.Lgs. 103/1996, Statuto ENPAPI). Il fisioterapista libero professionista si iscrive alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995).Dal 2024 l’ENPAPI accoglie anche i fisioterapisti?No. Nessuna norma ha esteso l’ENPAPI ai fisioterapisti. La Legge 3/2018 e il D.M. 18/2018 hanno riordinato solo albi e ordini; l’interpello del Ministero del Lavoro n. 1/2024 conferma che l’obbligo contributivo dipende dalla fonte istitutiva della cassa, non dall’albo.Quanto versa un fisioterapista alla Gestione Separata nel 2026?Il 26,07% del reddito imponibile se non ha altra tutela pensionistica obbligatoria, il 24% se è pensionato o già assicurato altrove (circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026). In regime forfettario il reddito imponibile è il 78% dei ricavi e si può chiedere la riduzione del 35%.Esiste un termine di 30 o 60 giorni per l’iscrizione?I termini di 30 o 60 giorni citati in molte guide sono termini statutari delle casse private (ENPAPI compreso) e non riguardano i fisioterapisti. L’iscrizione alla Gestione Separata INPS va fatta contestualmente all’inizio dell’attività, con decorrenza da quella data.Quando un fisioterapista versa davvero all’ENPAPI?Solo se ha la doppia abilitazione ed è iscritto anche all’albo degli infermieri, degli infermieri pediatrici o degli assistenti sanitari: in quel caso versa all’ENPAPI per l’attività infermieristica e alla Gestione Separata INPS per la fisioterapia.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Sei fisioterapista con partita IVA e vuoi verificare la tua posizione previdenziale?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nell’iscrizione alla Gestione Separata INPS, nel calcolo di saldo e acconti e nella gestione della partita IVA in regime forfettario, in sede o interamente online. Richiedi un preventivo personalizzato.Settembre 4, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-04 12:16:212026-09-04 12:16:21ENPAPI e fisioterapisti: perché non è la cassa corretta (e quale lo è)
CAF, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, SUCCESSIONISuccessione della Partita IVA del Defunto: Cosa Devono Fare gli Eredi (Guida 2026)Successione della Partita IVA del Defunto: Cosa Devono Fare gli Eredi (Guida 2026)Quando muore un contribuente titolare di partita IVA, gli eredi si trovano di fronte a una serie di adempimenti fiscali e burocratici che vanno gestiti in tempi precisi. La partita IVA del defunto non si estingue automaticamente con il decesso: spetta agli eredi decidere se chiuderla o continuare l’attività, e in entrambi i casi esistono obblighi precisi verso l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e gli altri enti previdenziali. In questa guida trovi tutte le istruzioni aggiornate al 2026, con focus anche sulle specificità del Friuli Venezia Giulia (Tribunale di Udine, sistema tavolare).Indice dei contenutiLa partita IVA al momento del decesso: cosa succede automaticamenteAdempimento immediato: comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorniScenario A: chiusura della partita IVA del defuntoScenario B: continuazione dell’impresa da parte degli erediLa dichiarazione dei redditi del defunto: chi la presenta e quandoFatture residue, crediti IVA e costi pendentiBeni strumentali nell’asse ereditarioDipendenti del defunto: TFR e obblighi verso i lavoratoriSpecificità FVG: Tribunale di Udine e sistema tavolareRiepilogo scadenze e adempimentiDomande frequentiConclusione: affidati a un CAF per la gestione completaLa partita IVA al momento del decesso: cosa succede automaticamente Con il decesso del titolare, la partita IVA non si sospende né si estingue automaticamente. Il codice fiscale del defunto e il numero di partita IVA restano formalmente attivi fino a quando gli eredi non procedono con la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Nel frattempo:L’attività si considera interrotta di fatto dalla data del decessoLe obbligazioni fiscali maturate fino al decesso ricadono sull’asse ereditarioGli eredi che accettano l’eredità subentrano nelle posizioni tributarie del defunto (art. 65 DPR 600/1973)Adempimento immediato: comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorniGli eredi (o chi per loro, come il notaio incaricato della pratica successoria) devono comunicare il decesso all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data del decesso. Il documento da presentare è il modello AA9/12 (per imprenditori individuali e lavoratori autonomi), barrando la casella di cessazione dell’attività.Esistono però due scenari distinti, ognuno con il proprio iter:Scenario A — Cessazione definitiva: gli eredi non intendono continuare l’attività. Si chiude la partita IVA con modello AA9/12 entro 30 giorni dal decesso. Il numero di partita IVA viene cancellato.Scenario B — Continuazione dell’attività: uno o più eredi vogliono continuare l’attività del defunto. In questo caso si presenta il modello AA7/10 (o AA9/12 per impresa individuale) per comunicare la comunione ereditaria (codice natura giuridica 23), e la partita IVA assume un nuovo soggetto giuridico. Scenario A: chiusura della partita IVA del defuntoSe gli eredi decidono di non continuare l’attività, la procedura di chiusura prevede i seguenti passaggi:Modello AA9/12 — cessazione attività: da presentare all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal decesso. Indica la data di cessazione (coincide con la data del decesso).Liquidazione IVA finale: se il defunto era soggetto IVA, gli eredi devono presentare la dichiarazione IVA per l’anno in corso (periodo fino alla data del decesso) e versare l’eventuale IVA a debito. I crediti IVA maturati possono essere chiesti a rimborso dagli eredi.Fatture residue e crediti commerciali: le fatture emesse ma non ancora incassate e quelle ricevute ma non ancora pagate restano nell’asse ereditario. Gli eredi che accettano l’eredità subentrano nei relativi diritti e obblighi.Chiusura posizioni previdenziali: comunicazione all’INPS (per artigiani, commercianti, Gestione Separata) o alla cassa previdenziale di categoria. Il termine è di 30 giorni dal decesso.TFR ai familiari: se il defunto aveva dipendenti, il TFR va liquidato agli aventi diritto. In caso di eredi anche come familiari dei dipendenti, le procedure si sovrappongono e richiedono attenzione.Scenario B: continuazione dell’impresa da parte degli eredi Gli eredi possono decidere di continuare l’attività del defunto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data del decesso (proroga possibile su autorizzazione). Durante questo periodo si parla di gestione in comunione ereditaria. Entro 6 mesi devono:Comunicare all’Agenzia delle Entrate la continuazione dell’attività in forma di comunione ereditaria (modello AA7, codice natura giuridica 23)Decidere se trasformare l’attività in una nuova impresa individuale (uno degli eredi subentra), in una società tra eredi, o procedere alla liquidazione entro i 6 mesiAgevolazione fiscale importante: se gli eredi continuano l’attività per almeno 5 anni, l’azienda (o quota di azienda) trasferita per successione è esente dall’imposta di successione ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990. Questa agevolazione si applica sia alle imprese individuali che alle quote societarie, a condizione che l’erede che subentra mantenga l’attività per il quinquennio e presenti apposita dichiarazione all’AdE.La dichiarazione dei redditi del defunto: chi la presenta e quandoUno degli adempimenti più importanti (e spesso trascurati) riguarda la dichiarazione dei redditi del defunto per l’anno in cui è avvenuto il decesso e per eventuali anni precedenti non ancora dichiarati.La normativa di riferimento è l’art. 65 del DPR 600/1973, che stabilisce:Gli eredi devono presentare la dichiarazione dei redditi del defunto per l’anno del decesso entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data del decesso. Ad esempio, se il decesso avviene il 15 marzo 2026, la dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre 2026.Se il decesso avviene negli ultimi tre mesi dell’anno, il termine è prorogato al 30 giugno dell’anno successivo.Gli eredi devono anche presentare le dichiarazioni degli anni precedenti non ancora presentate, con le relative scadenze ordinarie (o entro 1 anno dal decesso per le annualità omesse). La dichiarazione del defunto va presentata dal coniuge superstite o, in mancanza, dagli altri eredi, utilizzando il Modello Redditi PF intestato al defunto. Gli eredi firmano il modello indicando la propria qualità di «erede» nell’apposita sezione.Fatture residue, crediti IVA e costi pendentiAl momento del decesso, il professionista o imprenditore potrebbe avere:Fatture emesse ma non incassate: gli eredi hanno diritto a riscuoterle, ma devono poi dichiararle nei redditi del defunto (se riferite a prestazioni rese prima del decesso) o nella contabilità della comunione ereditariaFatture ricevute ma non pagate: i debiti del defunto verso fornitori sono passività dell’asse ereditario. Gli eredi che accettano l’eredità devono pagarleCrediti IVA: il credito IVA maturato nella liquidazione periodica del defunto può essere chiesto a rimborso dagli eredi tramite il modello IVA 74-bis oppure portato in compensazione nella liquidazione della comunione ereditariaCosti pendenti (rimanenze, ratei, ecc.): vanno inventariati e dichiarati correttamente nella dichiarazione finale del defuntoBeni strumentali nell’asse ereditarioI beni strumentali dell’impresa (macchinari, attrezzature, veicoli, immobili strumentali) entrano nell’asse ereditario al loro valore normale al momento del decesso. Per le imprese in contabilità ordinaria, il valore è quello risultante dall’ultimo bilancio. Per i professionisti e le imprese in contabilità semplificata, si fa riferimento al valore di mercato.In FVG, se i beni strumentali comprendono immobili iscritti nel libro fondiario (sistema tavolare), la successione immobiliare richiede la procedura di intavolazione al Libro Fondiario presso la Conservatoria tavolare competente, secondo la legge 28 marzo 1929 n. 499. Questa procedura è distinta e aggiuntiva rispetto alla normale dichiarazione di successione e alla voltura catastale.Dipendenti del defunto: TFR e obblighi verso i lavoratori Se il defunto aveva dipendenti, il decesso configura una situazione analoga alla cessazione dell’attività. I lavoratori hanno diritto a:TFR maturato fino alla data del decesso, da liquidare dagli eredi (o dal Fondo di Garanzia INPS se il datore di lavoro è insolvente)Ultime retribuzioni spettanti fino al decessoEventuali ferie non godute e altre competenze contrattualiSe gli eredi decidono di continuare l’attività assumendo i dipendenti, il contratto di lavoro prosegue senza interruzione (l’erede subentra nella posizione di datore di lavoro). Se invece decidono di chiudere, devono procedere con i licenziamenti per cessazione dell’attività, con preavviso contrattuale e pagamento di tutte le spettanze.Specificità FVG: Tribunale di Udine e sistema tavolareIn Friuli Venezia Giulia, la successione di un’impresa individuale con beni immobili richiede attenzione particolare per via del sistema tavolare. A differenza delle regioni a regime catastale, in FVG:La voltura catastale non è sufficiente: occorre l’intavolazione nel Libro Fondiario (registro tavolare)La procedura si svolge davanti alla Conservatoria tavolare competente per il comune dove si trova l’immobilePer Udine e provincia: Conservatoria tavolare di Udine (c/o Tribunale di Udine)Per Pordenone: Conservatoria tavolare di PordenonePer Gorizia: Conservatoria tavolare di GoriziaPer Trieste: Conservatoria tavolare di TriesteIl Tribunale di Udine è competente per il rilascio del certificato di eredità (o atto notarile di accettazione) necessario per l’intavolazione. I tempi medi nel circondario di Udine vanno da 2 a 6 mesi dalla presentazione della domanda, salvo urgenze. Per approfondire consulta la nostra guida dedicata: Successioni in Friuli Venezia Giulia 2026 e Dichiarazione di Successione a Udine.Riepilogo scadenze e adempimentiAdempimentoScadenzaModello / UfficioComunicazione cessazione P.IVA o comunione ereditariaEntro 30 giorni dal decessoModello AA9/12 o AA7 — AdEDichiarazione di successioneEntro 12 mesi dal decessoModello 4 — AdE onlineDichiarazione dei redditi del defunto (anno corrente)Ultimo giorno del 9° mese successivo al decesso (art. 65 DPR 600/73)Mod. Redditi PF del defuntoLiquidazione IVA e eventuale rimborso credito IVAContestuale alla dichiarazione IVA annuale o modello IVA 74-bisModello IVA / IVA 74-bisComunicazione INPS / cassa previdenzialeEntro 30 giorni dal decessoPortale INPS o cassa categoriaLiquidazione TFR dipendentiEntro i termini contrattuali (CCNL)Direttamente agli aventi dirittoIntavolazione beni immobili (solo FVG)Non esiste termine perentorio legale, ma prima è meglioConservatoria tavolare competenteDecisione su continuazione impresa (se si continua)Entro 6 mesi dal decessoAtto notarile + comunicazione AdEDomande frequentiSe non chiudo la partita IVA entro 30 giorni cosa rischio?La mancata comunicazione entro 30 giorni è una violazione formale, sanzionabile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (art. 5 D.Lgs. 471/1997). Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate può intervenire d’ufficio per chiudere la partita IVA dopo aver acquisito notizia del decesso. In ogni caso, è preferibile regolarizzare prima di incorrere in contestazioni.Gli eredi sono responsabili dei debiti fiscali del defunto?Sì, ma solo se accettano l’eredità (pura o con beneficio d’inventario). L’erede che accetta con beneficio d’inventario (art. 490 c.c.) risponde dei debiti del defunto solo nei limiti del patrimonio ereditato, proteggendo il proprio patrimonio personale. La rinuncia all’eredità esclude qualsiasi responsabilità tributaria.Il regime forfettario del defunto si trasferisce agli eredi?No. Il regime forfettario è strettamente personale. Gli eredi che continuano l’attività devono aprire una propria partita IVA e verificare autonomamente i requisiti per accedere al regime forfettario (soglia di 85.000 euro, assenza di cause ostative). Non è possibile ereditare il regime fiscale del defunto.Cosa succede con i contratti in corso (locazione, utenze, fornitori)?I contratti in essere al momento del decesso non si risolvono automaticamente. Gli eredi possono scegliere di subentrare nei contratti (continuando l’attività) o di disdirli (cessando l’attività). Per i contratti di locazione commerciale, il subentro degli eredi è regolato dall’art. 37 della L. 392/1978.Conclusione: affidati a un CAF per la gestione completaLa gestione della partita IVA del defunto è una procedura complessa che coinvolge fiscalità, previdenza, diritto successorio e, in FVG, le specificità del sistema tavolare. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo per gli eredi di titolari di partita IVA: dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate alla dichiarazione dei redditi del defunto, dalla chiusura delle posizioni previdenziali alla consulenza sulla continuazione dell’attività.Per un preventivo personalizzato sulla tua situazione specifica, contattaci: siamo disponibili online per tutto il territorio italiano, con particolare competenza nelle province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Puoi anche approfondire la tematica successoria nella nostra guida: Successioni FVG 2026 e Procedura di Successione a Udine.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-03 09:00:002026-08-17 11:02:47Successione della Partita IVA del Defunto: Cosa Devono Fare gli Eredi (Guida 2026)
PARTITA IVA, Professionisti SanitariCodice ATECO Professioni Sanitarie 2026: Tabella Completa con CoefficientiCodice ATECO Professioni Sanitarie 2026: Tabella Completa con CoefficientiScegliere il codice ATECO corretto è uno degli adempimenti fondamentali per ogni professionista sanitario che apre la partita IVA. Un codice sbagliato può comportare l’applicazione di un coefficiente di redditività errato nel regime forfettario, problemi in sede di dichiarazione dei redditi e difficoltà con l’INPS per l’iscrizione alla Gestione Separata. In questa guida trovi la tabella master aggiornata al 2026 con il codice ATECO specifico per ogni professione sanitaria, il coefficiente di redditività applicabile e le note pratiche sulla classificazione.Indice dei contenutiChe cos’è il codice ATECO e perché è importante per i sanitariTabella ATECO Professioni Sanitarie 2026: Guida CompletaCome funziona il coefficiente di redditività nel regime forfettarioCodici ATECO sanitari: le sezioni della classificazioneProfessioni sanitarie e IVA: l’esenzione art. 10 n. 18Nota sul Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 (CPB)Caso speciale: ottico optometristaEducatore professionale: codice ATECO e coefficiente ridottoCome aprire la partita IVA con il codice ATECO correttoDomande frequenti sui codici ATECO sanitariConclusione: scegli il codice ATECO giusto con l’aiuto del CAFChe cos’è il codice ATECO e perché è importante per i sanitari Il codice ATECO (Attività Economiche) è il codice alfanumerico che classifica l’attività svolta da ogni partita IVA. Per i professionisti sanitari la scelta del codice corretto è determinante perché:Regime forfettario: il codice ATECO determina il coefficiente di redditività applicato ai compensi per calcolare il reddito imponibileINPS: l’iscrizione alla Gestione Separata INPS dipende dal codice ATECO (le professioni sanitarie senza cassa propria si iscrivono alla GS)IVA: alcune prestazioni sanitarie sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 DPR 633/72, ma solo se rese da professionisti abilitati con il corretto profilo giuridicoStudi di settore e CPB: il codice ATECO determina l’applicabilità degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) e del Concordato Preventivo Biennale 2024-2025La classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022) è quella attualmente in uso. Per le professioni sanitarie i codici rilevanti appartengono principalmente alla Sezione Q — Sanità e assistenza sociale, con alcuni casi particolari nel commercio (ottici con negozio).Tabella ATECO Professioni Sanitarie 2026: Guida Completa Di seguito la tabella master aggiornata 2026 con codice ATECO, coefficiente di redditività nel regime forfettario e note specifiche per ciascuna professione sanitaria.ProfessioneCodice ATECODescrizione ATECOCoeff. RedditivitàPrevidenzaMedico di Medicina Generale86.21.00Servizi degli studi medici di medicina generale78%ENPAMMedico Specialista86.22.09Altri studi medici specialistici e poliambulatori78%ENPAMOdontoiatra / Dentista86.23.00Servizi degli studi odontoiatrici78%ENPAMPsicologo / Psicoterapeuta86.90.30Servizi degli studi di psicologia78%ENPAPFisioterapista86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSInfermiere86.90.29Altre attività paramediche78%ENPAPILogopedista86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSPodologo86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSTSRM (Tecnico Radiologia)86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSOstetrica / Ostetrico86.21.09Servizi degli studi medici e di altri studi78%GS INPSDietista86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSBiologo / Biologo Nutrizionista86.90.29Altre attività paramediche78%ENPABOsteopata86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSVeterinario75.00.00Servizi veterinari78%ENPAVEducatore Professionale88.99.09Altre forme di assistenza sociale non residenziale67%GS INPSOttico (servizi visivi)86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSOttico (commercio occhiali)47.78.10Commercio al dettaglio di articoli ottici40%GS INPS / INPS comm.Nota: tabella aggiornata ad aprile 2026 secondo classificazione ATECO 2007 (revisione 2022). Il coefficiente di redditività si applica solo ai soggetti in regime forfettario (L. 190/2014).Come funziona il coefficiente di redditività nel regime forfettario Per i professionisti sanitari in regime forfettario, la quasi totalità dei codici ATECO prevede un coefficiente di redditività del 78%. Questo significa che, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute, il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le nuove attività nei primi 5 anni) è pari al 78% dei compensi lordi incassati.Esempio pratico: un fisioterapista che nel 2025 ha incassato 40.000 euro lordi calcola il reddito imponibile come segue:Compensi lordi: 40.000 euroReddito forfettario (78%): 31.200 euroDeduzione contributi INPS GS pagati: ad esempio 10.000 euroReddito netto imponibile: 21.200 euroImposta sostitutiva 15%: 3.180 euroLa soglia di accesso al forfettario per il 2026 rimane a 85.000 euro di ricavi/compensi annui. L’uscita immediata dal regime scatta invece se si supera la soglia di 100.000 euro nello stesso anno (con ricalcolo dell’IVA).Codici ATECO sanitari: le sezioni della classificazione La struttura dei codici ATECO per le professioni sanitarie si articola principalmente nella Sezione Q (Sanità e assistenza sociale), divisione 86:86.21 — Servizi degli studi medici di medicina generaleComprende i medici di medicina generale (MMG) e i medici di base. Codice specifico: 86.21.00. Si usa anche per le ostetriche (86.21.09, altri studi) quando il focus dell’attività è prevalentemente assistenziale-medica.86.22 — Servizi degli studi medici specialisticiPer i medici specialisti liberi professionisti: dermatologo, cardiologo, ortopedico, ginecologo, ecc. Il codice più utilizzato è 86.22.09 (altri studi specialistici). Esiste anche il 86.22.01 per gli studi oculistici.86.23 — Servizi degli studi odontoiatriciCodice specifico per dentisti e odontoiatri: 86.23.00. È un codice dedicato, distinto dai medici specialisti, in quanto l’odontoiatria è una professione con percorso di laurea e abilitazione autonomi.86.90 — Altre attività sanitarieQuesto gruppo raccoglie la maggioranza delle professioni sanitarie non mediche:86.90.29 — «Altre attività paramediche»: il codice più ampio, utilizzato da fisioterapisti, infermieri liberi professionisti, logopedisti, podologi, TSRM, dietisti, osteopati, ottici (per i servizi visivi)86.90.30 — «Servizi degli studi di psicologia»: codice dedicato a psicologi e psicoterapeuti iscritti all’Albo (abilitazione con esame di Stato), incluse le psicoterapieProfessioni sanitarie e IVA: l’esenzione art. 10 n. 18Un aspetto fondamentale per i professionisti sanitari riguarda il regime IVA. La maggior parte delle prestazioni sanitarie sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/72, a condizione che:La prestazione sia resa da un professionista abilitato (iscrizione all’Ordine o Albo di competenza)La prestazione abbia finalità terapeutica (diagnosi, cura, riabilitazione). Le prestazioni a scopo estetico non sono esentiIl servizio sia reso a persone fisiche (B2C) o, in alcuni casi, a strutture sanitarieAttenzione per i forfettari: il regime forfettario prevede già la non applicazione dell’IVA sulle fatture (codice natura N2.2). Tuttavia, la distinzione tra esenzione art. 10 e non imponibilità forfettaria è rilevante se il professionista dovesse uscire dal regime agevolato. Nota sul Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 (CPB)Il Concordato Preventivo Biennale (D.Lgs. 13/2024) è applicabile ai contribuenti con partita IVA che applicano gli ISA o che sono in regime forfettario, per i periodi d’imposta 2024 e 2025. Per i professionisti sanitari in regime forfettario, il CPB è accessibile a partire dal 2024 in via sperimentale (D.Lgs. 13/2024 art. 8). La proposta di concordato è formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati e del codice ATECO. Il codice ATECO corretto è quindi determinante anche ai fini del CPB.Caso speciale: ottico optometristaL’ottico optometrista è un caso peculiare perché può svolgere due attività con codici ATECO differenti e coefficienti di redditività molto diversi:47.78.10 (commercio al dettaglio di articoli ottici): applicabile quando la struttura principale è un negozio di ottica con vendita di occhiali e lenti. Coefficiente 40%. Molti ottici applicano questo codice come principale.86.90.29 (altre attività paramediche): applicabile per la componente di esame visivo e servizi optometrici. Coefficiente 78%.Chi svolge entrambe le attività deve aprire due posizioni ATECO (principale + secondaria) e gestire correttamente la separazione dei ricavi. In regime forfettario, il codice ATECO prevalente (quello con i ricavi maggiori) determina il coefficiente applicabile all’intero reddito.Educatore professionale: codice ATECO e coefficiente ridottoL’educatore professionale (professione sanitaria riconosciuta con L. 205/2017 e DM 8/10/1998) utilizza il codice ATECO 88.99.09 (altre forme di assistenza sociale non residenziale n.c.a.), che appartiene alla Sezione Q ma alla divisione 88 (Assistenza sociale) anziché 86 (Sanità). Questo comporta un coefficiente di redditività del 67% invece del 78% applicato alle altre professioni sanitarie. Il dato è importante perché comporta una base imponibile ridotta rispetto ad altri colleghi sanitari.Come aprire la partita IVA con il codice ATECO corretto Per aprire la partita IVA come professionista sanitario è necessario compilare il modello AA9/12 dell’Agenzia delle Entrate (persone fisiche) e indicare il codice ATECO corrispondente alla propria attività. L’apertura può avvenire:Online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/ENTRATEL)Presso un CAF o commercialista che compila e trasmette il modello per conto del professionistaAllo sportello di un Ufficio dell’Agenzia delle EntrateContestualmente all’apertura della partita IVA, il professionista sanitario deve:Iscriversi alla cassa previdenziale di categoria (ENPAM per medici, ENPAP per psicologi, ENPAPI per infermieri, ecc.) o alla Gestione Separata INPS (fisioterapisti, logopedisti, podologi, TSRM e altre professioni senza cassa dedicata)Registrarsi al Sistema Tessera Sanitaria per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie (obbligatoria per le prestazioni rese a persone fisiche)Attivare un sistema di fatturazione elettronica (obbligatoria dal 2024 anche per i forfettari)Domande frequenti sui codici ATECO sanitariPosso cambiare il codice ATECO dopo l’apertura della partita IVA?Sì. Il cambio del codice ATECO si effettua presentando una variazione dati con il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate. La variazione ha effetto dalla data di presentazione. Non comporta la chiusura e riapertura della partita IVA.Medico specialista e MMG: quale ATECO scelgo?Il MMG (medico di medicina generale convenzionato con il SSN) usa tipicamente il codice 86.21.00. Il medico specialista libero professionista (dermatologo, ortopedico, cardiologo, ecc.) usa il 86.22.09. Un medico che svolge entrambe le attività può aprire un codice principale e uno secondario.Gli infermieri usano 86.90.29 o si iscrivono a ENPAPI?Gli infermieri liberi professionisti usano il codice ATECO 86.90.29 (altre attività paramediche) e si iscrivono a ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica). L’iscrizione a ENPAPI è obbligatoria per gli infermieri liberi professionisti, a prescindere dalla modalità operativa (forfettario o regime ordinario).Il biologo nutrizionista usa 86.90.29?Sì. Il biologo nutrizionista (iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi, Sezione A) usa il codice ATECO 86.90.29 e si iscrive a ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Biologi). Attenzione: il dietista (diversa professione, laurea specifica) usa lo stesso codice 86.90.29 ma si iscrive alla Gestione Separata INPS.L’osteopata è un professionista sanitario in Italia?L’osteopatia è stata riconosciuta come professione sanitaria in Italia con la L. 3/2018 (Legge Lorenzin), ma il percorso normativo di pieno riconoscimento è ancora in corso. Gli osteopati usano il codice 86.90.29 e si iscrivono alla Gestione Separata INPS. Verificare periodicamente eventuali aggiornamenti normativi sull’istituzione di una cassa previdenziale dedicata.Conclusione: scegli il codice ATECO giusto con l’aiuto del CAFScegliere il codice ATECO corretto è il primo passo per avviare correttamente la propria attività sanitaria in regime forfettario. Un codice sbagliato può comportare errori nel calcolo delle imposte, difficoltà con l’iscrizione previdenziale e problemi in sede di controllo fiscale. Se hai dubbi sul codice da applicare alla tua specifica professione o situazione, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata.Per approfondire i singoli profili professionali puoi consultare le guide dedicate: Professionisti Sanitari con Partita IVA 2026 (guida hub), e gli articoli specifici per medici, psicologi, fisioterapisti e infermieri.Richiedi un preventivo personalizzato per l’apertura della tua partita IVA sanitaria o per la gestione fiscale della tua attività professionale. Il nostro team è disponibile online per tutto il territorio nazionale.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 1, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-01 10:00:002026-08-17 11:02:42Codice ATECO Professioni Sanitarie 2026: Tabella Completa con Coefficienti
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOSuperamento Soglia 85.000 Euro Forfettario 2026: Cosa Succede e Come Gestire il PassaggioIndice dei contenutiCosa succede quando superi 85.000 euro in regime forfettarioLa soglia dei 100.000 euro: uscita immediata nello stesso annoCome cambia la tassazione: dal 15% (o 5%) all’IRPEF ordinariaIVA: quando diventi soggetto passivo e come gestire le fattureContributi previdenziali dopo l’uscita dal forfettarioAdempimenti pratici: registri, LIPE, dichiarazioniStrategie per gestire il passaggio senza sorpreseCasi pratici: professionista, artigiano, commercianteErrori da evitare nell’anno di transizioneIl regime forfettario è uno dei regimi fiscali più apprezzati da lavoratori autonomi, freelance e piccoli imprenditori italiani. Aliquota ridotta, pochi adempimenti burocratici, niente IVA da gestire: un sistema pensato per semplificare la vita a chi ha ricavi contenuti. Ma cosa succede quando i tuoi guadagni crescono e ti avvicini — o superi — la soglia dei 85.000 euro annui?Non è una situazione rara: molti professionisti e piccoli imprenditori che hanno scelto il forfettario si trovano, anno dopo anno, a fare i conti con ricavi in crescita. Superare la soglia non è necessariamente un problema — anzi, significa che il business funziona — ma richiede di capire esattamente cosa cambia, quando cambia e come prepararsi al passaggio al regime ordinario.In questa guida ti spieghiamo tutto in modo chiaro: dalla differenza tra i due limiti (85.000 e 100.000 euro), alle conseguenze fiscali e previdenziali, fino alle strategie pratiche per gestire la transizione senza brutte sorprese. Cosa succede quando superi 85.000 euro in regime forfettarioIl limite di 85.000 euro è la soglia massima di ricavi o compensi annui che puoi incassare restando nel regime forfettario. Questa cifra è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), che ha innalzato il precedente tetto di 65.000 euro.Se nel corso dell’anno superi questa soglia ma rimani sotto i 100.000 euro, la regola è la seguente:Nell’anno in cui superi la soglia, rimani ancora in regime forfettario e continui ad applicare le stesse regole (imposta sostitutiva al 15% o 5%, niente IVA in fattura).A partire dall’anno successivo, esci dal regime forfettario e devi passare al regime ordinario (o al regime semplificato, se hai i requisiti).Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Giulia sia una consulente marketing in regime forfettario. Nel 2026 incassa 91.000 euro di compensi. Poiché ha superato 85.000 ma non ha raggiunto 100.000 euro, per il 2026 applica ancora le regole del forfettario. Dal 1° gennaio 2027, invece, dovrà operare in regime ordinario.Questo principio è definito nella normativa di riferimento: la L. 190/2014 art. 1 c. 54-89 (Legge di Stabilità 2015, che ha istituito il regime forfettario nella sua forma attuale).Un punto importante: il superamento della soglia si calcola sui ricavi o compensi effettivamente percepiti nell’anno solare, non su quelli fatturati. Per i professionisti (che usano il principio di cassa) conta quando incassi il denaro; per le imprese (principio di competenza) conta quando matura il diritto al compenso.Per approfondire le cause che possono farti uscire dal forfettario anche prima del superamento della soglia, consulta la nostra guida sulle cause ostative al regime forfettario 2026. La soglia dei 100.000 euro: uscita immediata nello stesso annoEsiste una seconda soglia, molto più critica: 100.000 euro. Se superi questa cifra nel corso dell’anno, l’uscita dal regime forfettario è immediata, non dal gennaio successivo.Cosa significa “uscita immediata”? Significa che dal momento in cui incassi il compenso che porta il totale annuo oltre 100.000 euro, sei obbligato ad applicare l’IVA sulle fatture successive emesse nello stesso anno. In pratica:Le fatture emesse prima del superamento della soglia: restano valide come fatture forfettarie (senza IVA)Le fatture emesse dopo il superamento: devono riportare l’IVA al 22% (o all’aliquota corretta per la tua attività)Devi effettuare il versamento dell’IVA sulle operazioni effettuate dall’inizio dell’anno fino alla data di superamento (il cosiddetto “ricalcolo IVA”)Questo è il scenario più delicato, perché richiede un’azione immediata nel mezzo dell’anno fiscale. Molti contribuenti si trovano impreparati, soprattutto se il superamento avviene in modo improvviso (ad esempio, con un contratto particolarmente redditizio).Il ricalcolo IVA è complesso: devi determinare l’IVA teoricamente dovuta sulle operazioni effettuate prima del superamento della soglia, versarla all’erario e aggiornare la tua contabilità. In questa situazione, il supporto di un professionista o di un CAF è quasi indispensabile. Come cambia la tassazione: dal 15% (o 5%) all’IRPEF ordinariaUno degli aspetti che più preoccupa chi esce dal forfettario è il cambiamento della tassazione sul reddito. Vediamo concretamente cosa cambia. In regime forfettarioNel forfettario paghi un’imposta sostitutiva — cioè una tassa unica che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali. In parole semplici: invece di calcolare il reddito reale e applicarci le aliquote IRPEF progressive, applichi un’aliquota flat:15% per chi è già in attività da più di cinque anni (o da più di tre anni con la precedente normativa)5% per le nuove attività nei primi cinque anni di esercizio, a condizione di non aver esercitato attività simili nei tre anni precedentiL’imposta sostitutiva si calcola non sull’intero fatturato, ma sul reddito imponibile forfettario: ricavi × coefficiente di redditività. Il coefficiente varia in base all’attività svolta (ad esempio: 78% per professionisti e attività sanitarie, 40% per il commercio al dettaglio e all’ingrosso, 67% per la ristorazione e l’alloggio).Nel regime ordinario (o semplificato)Uscendo dal forfettario, il tuo reddito viene tassato con le aliquote IRPEF progressive vigenti. Per il 2026, le aliquote sono:23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile35% da 28.001 a 50.000 euro43% oltre 50.000 euroA queste si aggiungono le addizionali regionali e comunali, che variano da Comune a Comune (in FVG indicativamente 1,23% regionale + addizionale comunale).Ma attenzione: nel regime ordinario puoi dedurre le spese effettive (che nel forfettario erano escluse), come i costi per attrezzatura, affitto ufficio, utenze, compensi a collaboratori, quote di ammortamento. Questo può ridurre significativamente il reddito imponibile rispetto al metodo forfettario.Esempio pratico: Marco è un architetto che fattura 90.000 euro. In forfettario il suo reddito imponibile sarebbe 90.000 × 78% = 70.200 euro, tassati al 15% = 10.530 euro di imposta sostitutiva. Nel regime ordinario, se ha 30.000 euro di spese documentabili, il reddito imponibile scende a 60.000 euro, tassati con aliquote progressive: risulta un’IRPEF lorda di circa 18.440 euro, più addizionali. L’aumento di carico fiscale c’è, ma con una buona gestione delle deduzioni si può contenere.Per stimare le tue tasse con precisione, puoi usare il nostro tool Excel gratuito per il calcolo delle tasse in regime forfettario, utile anche per confrontare i due scenari.IVA: quando diventi soggetto passivo e come gestire le fattureUno dei vantaggi più apprezzati del regime forfettario è l’esonero dall’IVA: non la applichi sulle fatture che emetti, non la recuperi sugli acquisti. Nel momento in cui esci dal forfettario, questo vantaggio viene meno. Dal 1° gennaio dell’anno successivo (superamento tra 85.000 e 100.000 euro)Se hai superato 85.000 euro ma sei rimasto sotto 100.000, l’obbligo IVA scatta dal 1° gennaio dell’anno successivo. Questo ti dà tempo per organizzarti:Aprire la posizione IVA: devi comunicare all’Agenzia delle Entrate il cambio di regime (variazione della partita IVA tramite modello AA9)Aggiornare il codice ATECO, se necessario (spesso il codice resta lo stesso)Attivare la contabilità IVA: registri IVA acquisti e vendite, liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali)Modificare il software di fatturazione per emettere fatture con IVAInformare i tuoi clienti del cambio: le fatture del nuovo anno avranno l’IVA applicata, quindi il loro costo apparente aumenteràLe liquidazioni IVA periodicheNel regime ordinario devi versare l’IVA raccolta dai clienti all’erario, al netto dell’IVA pagata ai fornitori. Le liquidazioni avvengono:Mensilmente, se hai ricavi superiori a 400.000 euro (per servizi) o 700.000 euro (per cessioni di beni) — situazione rara per chi viene dal forfettarioTrimestralmente, nella maggior parte dei casi (entro il 16 del secondo mese dopo il trimestre)Ogni anno, inoltre, dovrai presentare la Dichiarazione IVA annuale (di norma entro il 30 aprile).Contributi previdenziali dopo l’uscita dal forfettarioAnche il regime previdenziale cambia quando esci dal forfettario. Le conseguenze dipendono dalla tua posizione contributiva.Gestione Separata INPS (liberi professionisti senza cassa di categoria)Se sei iscritto alla Gestione Separata INPS (tipico dei professionisti senza albo o con cassa di categoria che non versano alla cassa), nel forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% sui contributi dovuti. Questa agevolazione si perde uscendo dal forfettario.Le aliquote Gestione Separata per il 2026 sono:26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale24% per chi è già coperto da altra gestione (es. dipendente part-time)Nel forfettario, grazie alla riduzione del 35%, l’aliquota effettiva scende a circa il 16,95% (26,07% × 0,65). Dal regime ordinario paghi la quota piena.Artigiani e commercianti (INPS IVS)Per artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), nel forfettario si applica una riduzione del 35% anche sui contributi fissi e sulla quota eccedente il minimale. Uscendo dal forfettario:L’aliquota standard torna al 24,48% sul reddito imponibileIl minimale contributivo annuo per il 2026 è di circa 4.200 euroScompare la riduzione del 35%Casse di previdenza private (libere professioni)Se sei iscritto a una cassa di previdenza privata (Cassa Forense per gli avvocati, INARCASSA per gli architetti, ENPAM per i medici, ENPAP per gli psicologi, ecc.), i contributi vengono calcolati in base al reddito professionale effettivo — con o senza forfettario. Uscendo dal forfettario, il reddito su cui si calcolano i contributi può cambiare se le deduzioni del regime ordinario riducono il reddito imponibile, ma le regole specifiche variano da cassa a cassa.Adempimenti pratici: registri, LIPE, dichiarazioniIl passaggio al regime ordinario porta con sé una serie di adempimenti contabili e fiscali che nel forfettario erano completamente assenti. Ecco i principali. Registri contabiliNel regime semplificato (il più comune per chi viene dal forfettario con ricavi sotto certi limiti), devi tenere:Registro IVA acquisti: annotazione di tutte le fatture di acquisto con l’IVA detraibileRegistro IVA vendite: annotazione di tutte le fatture emesse con l’IVA raccoltaRegistro cronologico incassi e pagamenti (per i professionisti in contabilità semplificata)LIPE (Liquidazione IVA Periodica Elettronica)Le LIPE sono le comunicazioni trimestrali dei dati IVA all’Agenzia delle Entrate. Vanno presentate telematicamente entro:I trimestre: 31 maggioII trimestre: 16 settembreIII trimestre: 30 novembreIV trimestre: 28 febbraio dell’anno successivoDichiarazione dei redditiNon compilerai più il quadro LM del Modello Redditi, dedicato al forfettario. Dovrai compilare i quadri ordinari:Quadro RE (Modello Redditi PF): per professionisti e artistiQuadro RF o RG: per imprese in contabilità ordinaria o semplificataRitenuta d’accontoNel forfettario sei esonerato dalla ritenuta d’acconto (non la subisci e non devi versarla). Nel regime ordinario, invece, i clienti che sono sostituti d’imposta devono applicarti la ritenuta del 20% sui compensi (per professionisti). Questa non è un’imposta aggiuntiva — è un acconto che viene scalato dalle imposte da pagare — ma incide sul flusso di cassa: ricevi meno liquidità nell’immediato.Strategie per gestire il passaggio senza sorpreseLa transizione dal forfettario al regime ordinario non deve essere traumatica. Con la giusta pianificazione, puoi affrontarla in modo ordinato e minimizzare l’impatto fiscale.1. Monitora i ricavi durante l’annoNon aspettare dicembre per verificare se hai superato la soglia. Monitora i tuoi ricavi mensilmente, specialmente se sei in una fase di crescita. Quando ti avvicini agli 80.000 euro, inizia a pianificare concretamente il passaggio.Se usi un software di fatturazione elettronica, molte soluzioni hanno funzioni di monitoraggio dei ricavi. In alternativa, un semplice foglio Excel aggiornato ogni mese è sufficiente. Dai un’occhiata al nostro tool Excel gratuito per il monitoraggio dei ricavi forfettari.2. Valuta il timing delle fattureSe ti rendi conto che stai per superare la soglia negli ultimi mesi dell’anno, potresti valutare (nei limiti di quanto consentito dalle regole fiscali) di posticipare alcuni incassi all’anno successivo, quando sarai già nel regime ordinario. Questo vale soprattutto per i professionisti che adottano il principio di cassa.Attenzione: non si tratta di evasione, ma di corretta pianificazione fiscale. Tuttavia, fai sempre riferimento a un professionista per valutare le modalità corrette e i rischi.3. Documenta tutte le spese dall’inizio dell’anno di transizioneDal momento in cui sai che l’anno successivo sarai nel regime ordinario, inizia a conservare tutte le fatture di spesa in modo sistematico. Anche le spese sostenute nell’anno di superamento della soglia (in cui sei ancora in forfettario) non sono deducibili; ma le spese dell’anno successivo sì. Abituarsi per tempo ti eviterà di perdere deduzioni importanti.4. Scegli il regime contabile correttoChi esce dal forfettario può accedere alla contabilità semplificata (riservata a chi ha ricavi sotto certi limiti: 400.000 euro per servizi, 700.000 euro per cessioni di beni) o alla contabilità ordinaria. Per la maggior parte di chi viene dal forfettario con ricavi intorno a 90.000-100.000 euro, il regime semplificato è la scelta naturale.5. Affidati a un commercialista o a un CAFL’anno di transizione è il momento in cui il supporto professionale è più prezioso. Un consulente fiscale può aiutarti a:Calcolare l’esatto carico fiscale nel nuovo regimePianificare gli acconti IRPEF da versareImpostare correttamente la contabilità IVAOttimizzare le deduzioni disponibili nel regime ordinarioEvitare sanzioni per ritardi o dimenticanzeCasi pratici: professionista, artigiano, commerciante Caso 1: Professionista (consulente IT)Luca è un consulente informatico iscritto alla Gestione Separata INPS. Nel 2026 incassa 92.000 euro. Nel 2027 passerà al regime ordinario.Cambiamenti principali:Imposta sostitutiva 15% → IRPEF progressiva (ma con possibilità di dedurre i costi reali: abbonamenti software, spese home office, attrezzatura informatica)Contributi Gestione Separata: perde la riduzione del 35%, passa da ~16,95% a 26,07%Deve aggiungere IVA al 22% sulle fatture ai clienti privati (se i clienti sono aziende, l’IVA è neutra per loro)Deve presentare LIPE trimestrali e Dichiarazione IVACaso 2: Artigiana (parrucchiera)Sara è una parrucchiera con partita IVA individuale, iscritta alla gestione artigiani INPS. Nel 2026 fattura 88.000 euro.Cambiamenti principali:I suoi clienti sono quasi tutti privati: l’aggiunta dell’IVA (10% per i servizi di parrucchiere) aumenta il prezzo percepito. Dovrà valutare se assorbire parte del costo o trasferirlo ai clientiContributi artigiani: perde la riduzione del 35%, aliquota torna al 24,48%Può dedurre i costi del salone (affitto, utenze, prodotti) che nel forfettario non erano deducibiliCaso 3: Commerciante (e-commerce)Roberta vende prodotti artigianali online. Nel 2026 raggiunge 95.000 euro di ricavi. La sua situazione è diversa da un professionista perché ha molti costi deducibili: materie prime, packaging, spedizioni, piattaforme di vendita, pubblicità online.Cambiamenti principali:L’IVA sugli acquisti (materie prime, spedizioni) diventa detraibile: questo è un vantaggio non trascurabileIl regime ordinario le permette di dedurre tutti i costi di produzione e commercializzazioneL’impatto fiscale netto dipende molto dal margine: se i costi sono il 60% dei ricavi, il reddito imponibile è 38.000 euro, molto meno del reddito forfettario (95.000 × 40% = 38.000 euro in questo caso, quindi simile — ma con IVA a credito da recuperare)Se gestisci un’attività con più codici ATECO, la situazione si fa più complessa: leggi la nostra guida su più ATECO in regime forfettario per capire come calcolare la soglia in presenza di attività multiple.Errori da evitare nell’anno di transizioneL’anno in cui esci dal forfettario è delicato. Ecco gli errori più comuni che vediamo al CAF, e come evitarli.Errore 1: Non comunicare il cambio di regimeL’uscita dal forfettario non è automaticamente comunicata all’Agenzia delle Entrate. Devi presentare il modello AA9 (variazione partita IVA) per aggiornare il regime fiscale. Farlo in ritardo può causare problemi nelle liquidazioni IVA e nella dichiarazione dei redditi.Errore 2: Continuare a emettere fatture senza IVADal 1° gennaio dell’anno in cui sei in regime ordinario, ogni fattura deve riportare l’IVA. Se per distrazione emetti fatture senza IVA (come facevi nel forfettario), vai incontro a sanzioni. Aggiorna immediatamente il software di fatturazione.Errore 3: Non versare gli acconti IRPEFNel forfettario versavi l’acconto dell’imposta sostitutiva. Nel regime ordinario devi versare gli acconti IRPEF (a novembre, e talvolta a giugno). Il calcolo si basa sull’imposta dell’anno precedente — ma nel primo anno di uscita dal forfettario, il metodo storico non è applicabile: si usa il metodo previsionale. Rivolgersi a un professionista per il calcolo corretto è fondamentale.Errore 4: Dimenticare il ricalcolo IVA (solo se superi 100.000 euro)Se superi la soglia dei 100.000 euro, devi effettuare il ricalcolo dell’IVA sulle operazioni effettuate dall’inizio dell’anno. Molti contribuenti non lo fanno, convinti che il forfettario valga per l’intero anno. È un errore grave, che comporta sanzioni significative.Errore 5: Non conservare i documenti di spesa dall’inizio dell’anno di transizioneNel regime ordinario ogni spesa deducibile deve essere documentata. Molti neo-usciti dal forfettario buttano le ricevute di spesa “per abitudine” acquisita negli anni del forfettario, perdendo così deduzioni preziose. Cambia abitudine sin dal 1° gennaio del primo anno nel regime ordinario.Domande frequenti Posso rientrare nel regime forfettario dopo esserne uscito?Sì, è possibile rientrare nel regime forfettario negli anni successivi, a condizione di rispettare nuovamente tutti i requisiti (ricavi sotto 85.000 euro nell’anno precedente, assenza di cause ostative). Non c’è un limite al numero di volte che puoi entrare e uscire dal regime, ma ogni transizione richiede attenzione alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.Cosa succede se supero 85.000 euro di poco (ad esempio 85.500 euro)?Anche un superamento minimo della soglia ti obbliga a uscire dal forfettario l’anno successivo. Non esistono soglie di tolleranza o franchigie: 85.001 euro comporta le stesse conseguenze di 90.000 euro. Per questo motivo, monitorare i ricavi con attenzione è fondamentale negli ultimi mesi dell’anno.Come si calcolano i 85.000 euro: al lordo o al netto?La soglia dei 85.000 euro si riferisce ai ricavi o compensi lordi, cioè prima di qualsiasi deduzione o detrazione. Non si contano i rimborsi spese documentati addebitati al cliente a titolo di riaddebito (che non sono ricavi del forfettario), ma si conta tutto il resto degli incassi dell’attività.Se supero la soglia a dicembre, posso ancora emettere fatture forfettarie fino al 31 dicembre?Se il superamento è tra 85.000 e 100.000 euro, sì: rimani forfettario per tutto l’anno in cui superi la soglia, incluso dicembre. Le fatture emesse entro il 31 dicembre saranno ancora senza IVA. Dal 1° gennaio dell’anno successivo, invece, dovrai applicare l’IVA su ogni fattura.Devo tenere una contabilità formale nell’anno in cui supero la soglia (ma resto forfettario)?No. Nell’anno del superamento della soglia (se tra 85.000 e 100.000), sei ancora in regime forfettario e mantieni gli stessi obblighi (minimi) di contabilità: essenzialmente, conservare le fatture e i documenti. L’obbligo di tenere i registri IVA e la contabilità semplificata scatta dall’anno successivo.Cosa conviene fare prima di uscire dal forfettario?Prima di uscire dal forfettario è utile fare una simulazione del carico fiscale nel regime ordinario, confrontandolo con quello attuale. Valuta: quanto potresti dedurre in spese reali? Qual è il tuo margine effettivo? Ha senso posticipare alcuni investimenti all’anno di transizione per sfruttare le deduzioni? Un consulente o il nostro CAF possono aiutarti in questa analisi.Hai superato i 85.000 euro o sei vicino alla soglia e non sai come muoverti? Il team del CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata sul passaggio dal regime forfettario al regime ordinario. Analizziamo la tua situazione specifica, calcoliamo l’impatto fiscale reale e ti guidiamo in ogni adempimento — dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate all’impostazione della contabilità IVA.Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno: il passaggio al regime ordinario, con il supporto giusto, può essere gestito in modo semplice e senza sorprese.Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-30 18:00:002026-08-30 09:46:44Superamento Soglia 85.000 Euro Forfettario 2026: Cosa Succede e Come Gestire il Passaggio