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CAF, CRIPTOVALUTE

ISEE 2026 e criptovalute: cosa prevede davvero la Legge di Bilancio

rivalutazione criptovalute 18%

La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 commi 32-34) ha aggiunto alla definizione di ISEE le giacenze in criptovalute, insieme a quelle in valuta all’estero e alle rimesse di denaro. Molti articoli, compresa una versione precedente di questa guida, hanno raccontato la novità come un obbligo già operativo di indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sia il saldo al 31 dicembre sia la giacenza media annua di Bitcoin, Ethereum, stablecoin e altri asset digitali. Non è così: la legge rinvia a un decreto del Ministero del Lavoro e del MEF che, al 13 ottobre 2026, non è stato adottato, e le istruzioni ufficiali della DSU 2026 non nominano le criptovalute. In questa guida il CAF Centro Fiscale di Udine spiega cosa dice davvero la norma, cosa manca ancora, come comportarsi in modo prudente nella DSU e quali conseguenze ha una dichiarazione incompleta.

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Indice dei contenuti

  1. Il quadro normativo: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026 e cosa manca
  2. Cosa sono le criptovalute nel contesto ISEE: definizione e perimetro
  3. Il valore al 31 dicembre: come calcolarlo se scegli di indicarle
  4. La giacenza media: perché oggi non è richiesta per le cripto
  5. L’impatto sulle soglie ISEE: bonus e prestazioni a rischio
  6. Dove indicarle nella DSU: nessun campo dedicato, il quadro FC2
  7. ISEE precompilato e crypto: cosa cambia (e cosa no) con la DAC8
  8. Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione nella DSU
  9. Esempi pratici: valore al 31 dicembre e impatto sull’ISEE
  10. Il ruolo del CAF nella compilazione della DSU con criptovalute
  11. Domande frequenti su ISEE 2026 e criptovalute

Il quadro normativo: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026 e cosa manca

Il riferimento è la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199). Da non confondere con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), che ha portato al 33% dal 2026 l’imposta sulle plusvalenze da cripto-attività ma non ha toccato l’ISEE. Le novità sull’ISEE stanno in tre commi dell’articolo 1:

  • Comma 32: aggiunge alla definizione di ISEE (art. 5, comma 1, DL 201/2011) le parole «comprensiva delle giacenze in valuta all’estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro». È in vigore dal 1° gennaio 2026, ma modifica solo la definizione generale dell’indicatore
  • Comma 33: affida a un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF e sentita la Conferenza unificata, il compito di modificare l’art. 5 del DPCM 159/2013 (il regolamento ISEE) per inserire queste giacenze tra le componenti del patrimonio mobiliare
  • Comma 34: gli enti che erogano prestazioni hanno 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto per adeguarsi; fino ad allora le prestazioni in corso restano regolate dalle norme precedenti

Al 13 ottobre 2026 il decreto del comma 33 non è stato adottato. Non compare nella pagina “Normativa ISEE” del Ministero del Lavoro, l’art. 5 del DPCM 159/2013 vigente non nomina le criptovalute e le istruzioni della DSU 2026 (decreto Lavoro-MEF n. 3 del 2 marzo 2026) non prevedono un campo, un codice o una giacenza media per le cripto. La Legge di Bilancio 2026 non contiene alcuna regola su saldo e giacenza media delle cripto-attività: come valorizzarle lo stabilirà, se lo farà, il decreto attuativo.

Il criterio della giacenza media esiste già, ma per i depositi e conti correnti bancari e postali: lo prevede l’art. 5, comma 4, lettera a) del DPCM 159/2013. Oggi non è esteso agli asset digitali.

Cosa sono le criptovalute nel contesto ISEE: definizione e perimetro

Ai fini ISEE una definizione vera e propria ancora non c’è: la L. 199/2025 parla genericamente di «giacenze in criptovalute» e il perimetro preciso lo fisserà il decreto attuativo. Il riferimento più vicino è la definizione fiscale di cripto-attività del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), art. 67, comma 1, lettera c-sexies: una rappresentazione digitale di valore o di diritti che può essere trasferita e memorizzata elettronicamente con la tecnologia a registro distribuito (DLT, Distributed Ledger Technology) o una tecnologia analoga. In quella definizione rientrano:

  • Criptovalute: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Solana (SOL) e qualsiasi altra valuta digitale decentralizzata
  • Stablecoin: come USDT (Tether), USDC, DAI, cioè asset digitali ancorati al valore di valute fiat o materie prime
  • Token di governance e utility token scambiabili su exchange
  • NFT (Non-Fungible Token)
  • Criptovalute derivanti da mining, staking o yield farming

Quali di questi asset entreranno nell’ISEE, e con quale valore, lo dirà il decreto. Nel frattempo, gli asset senza un mercato liquido o con un valore difficile da stabilire al 31 dicembre conviene segnalarli al CAF per una valutazione caso per caso.

Ai fini fiscali le cripto-attività vanno indicate nel quadro W del 730 o nel quadro RW del Modello Redditi qualunque sia il tipo di wallet: custodial (exchange centralizzati come Coinbase, Binance, Kraken), non-custodial (Metamask, Ledger, Trezor) o piattaforme DeFi (Uniswap, Aave, Compound). Per l’ISEE il tipo di wallet oggi non fa differenza, perché la DSU non ha ancora un campo per le cripto. Se scegli di indicarle in via prudenziale, considera tutti i wallet: il patrimonio mobiliare si dichiara anche se detenuto all’estero.

Il valore al 31 dicembre: come calcolarlo se scegli di indicarle

Oggi non esiste un criterio ufficiale per valorizzare le cripto nella DSU. L’indicazione prudenziale che danno molti operatori è inserirle tra gli altri strumenti e rapporti finanziari (art. 5, comma 4, lettera g, DPCM 159/2013; codice 99 del quadro FC2), per i quali le istruzioni DSU chiedono il valore corrente al 31 dicembre del secondo anno precedente la DSU. È un’interpretazione, non un’istruzione ufficiale: il decreto attuativo potrebbe fissare criteri diversi. Per la DSU 2026 la data di riferimento è il 31 dicembre 2024, per la DSU 2027 sarà il 31 dicembre 2025.

Come si calcola il valore al 31 dicembre:

  1. Recupera l’elenco di tutti gli asset digitali detenuti nei tuoi wallet al 31 dicembre dell’anno di riferimento
  2. Determina il prezzo di mercato di ciascun asset in euro al 31 dicembre. Fonti utilizzabili: CoinMarketCap, CoinGecko, prezzi di chiusura degli exchange regolamentati
  3. Moltiplica la quantità di ogni asset per il suo prezzo in euro al 31 dicembre
  4. Somma tutti i valori per ottenere il valore totale del portafoglio in euro

Documenti utili per il calcolo:

  • Estratto conto dell’exchange al 31 dicembre (scaricabile dal pannello “Reports” o “Tax Documents” degli exchange come Coinbase, Binance, Kraken)
  • Screenshot del wallet con data e valore in euro visibile al 31 dicembre
  • Report fiscale generato da software come Koinly, CryptoTax, Blockpit, che attestano il valore del portafoglio a una data specifica
  • Prezzi di chiusura di exchange regolamentati e, per gli asset quotati in dollari, il cambio euro/dollaro del 31 dicembre pubblicato dalla BCE o dalla Banca d’Italia

Un punto critico: la valorizzazione degli NFT. Per questi asset il valore di mercato al 31 dicembre può essere difficile da determinare in assenza di transazioni recenti comparabili, e non esiste una regola ufficiale. Conserva la documentazione del criterio adottato (per esempio l’ultimo prezzo di scambio o il prezzo minimo della collezione su piattaforme come OpenSea alla data di riferimento) e valutalo con il CAF.

La giacenza media: perché oggi non è richiesta per le cripto

La giacenza media annua delle criptovalute non è una novità della Legge di Bilancio 2026: la L. 199/2025 non ne parla e le istruzioni DSU 2026 non la chiedono per le cripto. Nessun quadro della DSU prevede oggi una giacenza media per gli asset digitali.

La giacenza media (nel regolamento, «consistenza media annua») riguarda i depositi e conti correnti bancari e postali (art. 5, comma 4, lettera a, DPCM 159/2013). Per questi rapporti nella DSU si indicano sia il saldo al 31 dicembre sia la giacenza media, ma nel calcolo si usa il valore più alto dei due, salvo acquisti di immobili o di altre componenti patrimoniali nel corso dell’anno. I due valori non si sommano.

Giacenza media di un conto = somma dei saldi giornalieri / 365 (il dato lo fornisce la banca o Poste Italiane)

Per gli altri strumenti finanziari, compresa la voce in cui gli operatori suggeriscono di inserire le cripto, conta solo il valore corrente al 31 dicembre. Se il decreto attuativo introdurrà un criterio diverso, per esempio una media annua, andrà applicato quello.

Attenzione alla volatilità: il valore di un portafoglio crypto al 31 dicembre può essere molto diverso da quello medio dell’anno. Con l’indicazione prudenziale conta solo la data di fine anno, quindi conserva una prova documentale del valore a quella data.

L’impatto sulle soglie ISEE: bonus e prestazioni a rischio

Se le criptovalute entrano nel patrimonio mobiliare, perché le indichi oggi in via prudenziale o perché lo prevederà il decreto, l’ISEE può salire. Il meccanismo è quello generale: il patrimonio mobiliare, al netto della franchigia (6.000 euro, più 2.000 euro per ogni componente dopo il primo fino a 10.000 euro, più 1.000 euro per ogni figlio dopo il secondo), si somma al patrimonio immobiliare e conta per il 20%. Il risultato si aggiunge ai redditi e il totale (ISE) si divide per la scala di equivalenza. Un ISEE più alto può far perdere l’accesso ad alcune misure di sostegno.

Principali prestazioni con soglie ISEE (anno 2026):

PrestazioneSoglia ISEEImporto/Beneficio
Assegno Unico Universale (importo massimo)fino a 17.468,51 euro203,80 euro/mese per figlio minorenne
Bonus Asilo Nido (ISEE minorenni)40.000 euro (nati dal 2024); 25.000 euro (nati prima del 2024)3.600 euro annui (nati dal 2024); 3.000 euro annui (nati prima del 2024)
Assegno di inclusione10.140 euroVariabile per nucleo
Bonus sociale luce e gas9.796 euro (20.000 euro con almeno 4 figli a carico)Sconto in bolletta
Carta Dedicata a te15.000 euroContributo per beni di prima necessità
Carta Acquisti8.230,81 euro40 euro al mese
Agevolazioni universitarie e borse di studioDefinite da atenei e RegioniEsonero o riduzione delle tasse
Agevolazioni rette asili nido comunaliDefinita dal comuneRiduzione retta

Esempio pratico di impatto: una famiglia di 3 persone ha un ISEE di 22.000 euro e un patrimonio mobiliare che supera già la franchigia. Se aggiunge criptovalute per 8.000 euro, l’ISE cresce di 1.600 euro (il 20% di 8.000) e l’ISEE di circa 784 euro (1.600 diviso 2,04, il parametro della scala di equivalenza per 3 componenti senza maggiorazioni), arrivando a circa 22.784 euro. Se invece il patrimonio mobiliare complessivo, cripto comprese, resta sotto la franchigia, l’effetto è nullo. Anche un aumento contenuto può far superare una soglia per le agevolazioni comunali o per le tasse universitarie ridotte.

Per prepararti alla prossima dichiarazione trovi un approfondimento nella guida su criptovalute e ISEE 2027, aggiornata allo stato del decreto attuativo.

Dove indicarle nella DSU: nessun campo dedicato, il quadro FC2

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è il documento con cui il nucleo familiare comunica la propria situazione economica per ottenere l’ISEE. Nel modello 2026 (decreto Lavoro-MEF n. 3 del 2 marzo 2026) non c’è un campo né un codice per le criptovalute: la Legge di Bilancio 2026 non ha modificato i quadri della DSU.

Quadro FC2: il patrimonio mobiliare

Il patrimonio mobiliare di ogni componente del nucleo si dichiara nel quadro FC2 della DSU (il quadro FC3 riguarda invece il patrimonio immobiliare). Chi segue l’indicazione prudenziale inserisce le cripto nella sezione delle altre forme di patrimonio mobiliare, tra gli altri strumenti e rapporti finanziari (codice 99), indicando:

  • Il valore corrente in euro del portafoglio crypto al 31 dicembre del secondo anno precedente la DSU
  • Nessuna giacenza media: le istruzioni la chiedono solo per depositi e conti correnti

Nello stesso quadro si indicano conti correnti (saldo e giacenza media), titoli di Stato, obbligazioni, azioni, fondi comuni e polizze vita. Ricorda che si tratta di un’interpretazione degli operatori, non di un’istruzione ufficiale: verifica con il CAF prima di presentare la DSU.

Plusvalenze da cripto: nessuna indicazione specifica nella DSU

Il quadro FC7 della DSU riguarda la disabilità e la non autosufficienza, non le plusvalenze. Le istruzioni DSU 2026 non contengono indicazioni specifiche sulle plusvalenze da criptovalute: se ne hai realizzate, valuta con il CAF se e come vanno considerate nella tua DSU.

Differenza fondamentale tra DSU e dichiarazione dei redditi: ai fini fiscali le cripto-attività si indicano nel quadro W del 730 o nel quadro RW del Modello Redditi, per il monitoraggio e l’imposta sul valore (IVCA), mentre le plusvalenze si dichiarano tra i redditi diversi di natura finanziaria. Nella DSU conta invece il patrimonio detenuto, e per le cripto le regole specifiche devono ancora essere scritte.

ISEE precompilato e il ruolo dell’Agenzia delle Entrate

Con la DSU precompilata (art. 10 D.Lgs. 147/2017) INPS e Agenzia delle Entrate precaricano redditi, trattamenti INPS, fabbricati e parte del patrimonio mobiliare detenuto in Italia. Le istruzioni DSU 2026 escludono però dalla precompilazione proprio la voce degli altri strumenti e rapporti finanziari (lettera g): le cripto non vengono precaricate, nemmeno se le hai indicate nel quadro W del 730. I dati precompilati vanno sempre verificati e integrati se incompleti.

ISEE precompilato e crypto: cosa cambia (e cosa no) con la DAC8

La Direttiva DAC8 (Direttiva UE 2023/2226) estende lo scambio automatico di informazioni fiscali alle cripto-attività. L’Italia l’ha recepita con il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194: i prestatori di servizi per le cripto-attività devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei clienti residenti e delle operazioni effettuate.

Cosa prevede la DAC8 in pratica:

  • I prestatori raccolgono i dati dal 1° gennaio 2026: la prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate, riferita al 2026, è prevista entro il 30 giugno 2027
  • Si comunicano i dati identificativi del cliente e le operazioni effettuate (scambi tra cripto e valute legali, scambi tra cripto, trasferimenti)
  • La direttiva riguarda anche i prestatori extra-UE che offrono servizi a clienti residenti nell’Unione, tenuti a registrarsi in uno Stato membro
  • Nessuna norma prevede oggi l’uso di questi dati per precompilare la DSU

Implicazioni pratiche: la DAC8 rende più completi i dati dell’amministrazione finanziaria sulle cripto, soprattutto ai fini della dichiarazione dei redditi. Per l’ISEE il collegamento non è automatico, ma i controlli sulla DSU possono riguardare l’intero patrimonio mobiliare: tenere coerenti dichiarazione dei redditi e DSU resta la scelta più sicura.

Per approfondire gli impatti del DAC8 sulle criptovalute 2026 e come cambia i controlli dell’Agenzia delle Entrate, leggi la nostra guida dedicata.

Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione nella DSU

Per le cripto il quadro oggi è particolare: la legge ne prevede l’inclusione nell’ISEE, ma il decreto che deve dire come dichiararle non c’è ancora. Restano valide le regole generali: la DSU è una dichiarazione sostitutiva e il patrimonio mobiliare va indicato in modo completo, anche se detenuto all’estero.

Sanzioni amministrative per DSU infedele

La DSU è resa ai sensi del DPR 445/2000 e il modello 2026 richiama queste conseguenze per chi presenta dati falsi o incompleti:

  • Controlli dell’Agenzia delle Entrate presso banche e intermediari sul patrimonio mobiliare (art. 11, comma 11, DPCM 159/2013); in caso di divergenze i nominativi sono comunicati alla Guardia di Finanza
  • Sanzione da 500 a 5.000 euro, irrogata dall’ente erogatore, in caso di indebita percezione di una prestazione agevolata (art. 38 DL 78/2010)
  • Decadenza dai benefici ottenuti sulla base di una dichiarazione non veritiera, con restituzione delle somme (art. 75 DPR 445/2000)
  • Responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000)

Sanzioni per omessa dichiarazione delle criptovalute nella dichiarazione dei redditi

Separatamente dalla DSU, l’omessa indicazione delle cripto-attività nel quadro W del 730 o nel quadro RW del Modello Redditi comporta sanzioni proprie, previste dall’art. 5 del DL 167/1990:

  • Sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale
  • Sulle plusvalenze non dichiarate è dovuta l’imposta sostitutiva (26% fino al 2025, 33% dal 2026; restano al 26% i token di moneta elettronica in euro), oltre alle sanzioni per dichiarazione infedele e agli interessi

Per i dettagli sulla tassazione delle criptovalute 2026 e su come regolarizzare posizioni pregresse, consulta la nostra guida sulla tassazione crypto 2026.

Esempi pratici: valore al 31 dicembre e impatto sull’ISEE

Tre esempi che seguono l’indicazione prudenziale (cripto tra gli altri strumenti e rapporti finanziari, al valore al 31 dicembre). Le cifre sono ipotetiche e servono solo a mostrare il meccanismo di calcolo.

Esempio 1: Detentore di Bitcoin con portafoglio stabile

Situazione: Mario detiene 0,5 BTC per tutto il 2024, senza effettuare acquisti o vendite. Per semplicità ipotizziamo un prezzo di 86.000 euro per 1 BTC al 31 dicembre 2024 (nella realtà va usata la quotazione documentata di quella data).

  • Valore al 31 dicembre 2024 (DSU 2026): 0,5 x 86.000 = 43.000 euro
  • Giacenza media: non richiesta per le cripto

Impatto sull’ISEE: nucleo di 3 persone con 10.000 euro sui conti correnti, che esauriscono già la franchigia sul patrimonio mobiliare (10.000 euro per 3 componenti). L’intero valore delle cripto quindi conta: 43.000 x 20% = 8.600 euro in più di ISE, che divisi per 2,04 (scala di equivalenza per 3 componenti, senza maggiorazioni) fanno circa 4.216 euro in più di ISEE. Un aumento che può spostare la famiglia sopra la soglia di alcune agevolazioni.

Esempio 2: Portfolio diversificato con stablecoin

Situazione: Laura detiene un portafoglio misto: ETH, USDT e USDC

  • ETH: valore in euro secondo la quotazione del 31 dicembre 2024
  • USDT e USDC: importo in dollari convertito al cambio euro/dollaro del 31 dicembre 2024
  • Valore totale ipotizzato al 31/12: circa 2.000 euro

Se il resto del patrimonio mobiliare del nucleo supera già la franchigia, l’ISE aumenta di circa 400 euro (2.000 x 20%), prima della divisione per la scala di equivalenza. Se invece il patrimonio mobiliare complessivo, cripto comprese, resta sotto la franchigia, l’effetto sull’ISEE è nullo.

Esempio 3: Trading attivo durante l’anno

Situazione: Francesco è un trader attivo: a inizio 2024 aveva 5.000 euro in crypto, a luglio 2024 il portafoglio era cresciuto a 18.000 euro, poi è sceso a 9.000 euro al 31 dicembre 2024.

  • Valore al 31 dicembre 2024: 9.000 euro
  • Picco di luglio (18.000 euro): non rileva, perché per le cripto le istruzioni DSU non chiedono una giacenza media

Con l’indicazione prudenziale si indica solo il valore di fine anno (9.000 euro); se il decreto attuativo introdurrà un criterio basato su una media, il risultato potrebbe cambiare. Francesco dovrà anche dichiarare le plusvalenze realizzate con il trading nella dichiarazione dei redditi, con imposta sostitutiva del 26% per le operazioni del 2024 (dal 2026 l’aliquota è del 33%).

Il ruolo del CAF nella compilazione della DSU con criptovalute

Compilare una DSU quando si possiedono criptovalute richiede competenze sia fiscali sia tecniche, soprattutto in una fase in cui le regole attuative mancano. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per guidare i propri clienti attraverso questo processo, riducendo il rischio di errori e sanzioni.

Cosa fa il CAF per te

  • Analisi della situazione crypto: il CAF raccoglie e verifica la documentazione relativa ai tuoi wallet (estratti conto exchange, report fiscali crypto)
  • Calcolo del valore al 31 dicembre: utilizziamo quotazioni documentabili per la valorizzazione in euro di ogni asset
  • Stato della normativa: ti spieghiamo cosa prevede oggi la legge, cosa significa l’indicazione prudenziale e aggiorniamo il metodo se il decreto attuativo viene adottato
  • Compilazione della DSU: inseriamo i dati nei quadri corretti (patrimonio mobiliare nel quadro FC2)
  • Coordinamento con la dichiarazione dei redditi: assicuriamo coerenza tra DSU e dichiarazione fiscale (730/Modello Redditi), riducendo il rischio di discrepanze che potrebbero attirare controlli
  • Consulenza personalizzata: spieghiamo l’impatto sull’ISEE e sulle prestazioni a cui hai diritto, consentendoti di pianificare in modo informato

Documenti da portare al CAF per la DSU con criptovalute:

  • Estratto conto o report fiscale di ogni exchange utilizzato (Binance, Coinbase, Kraken, ecc.) per l’anno di riferimento
  • Storico delle transazioni in formato CSV o PDF scaricabile dal pannello utente dell’exchange
  • Screenshot del wallet non-custodial (Metamask, Ledger) con il saldo al 31 dicembre, in euro
  • Report da software di crypto tax (Koinly, Blockpit, ecc.) se disponibile
  • Prova dell’identità degli asset (seed phrase NON necessaria: basta l’indirizzo pubblico del wallet)

Il CAF Centro Fiscale è abilitato alla trasmissione telematica della DSU all’INPS. Puoi prenotare un appuntamento presso la nostra sede di Udine o contattarci per una consulenza preliminare via WhatsApp.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale a Udine offre la compilazione del Modello ISEE in 4 giorni lavorativi. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Conclusione: cosa fare adesso

La Legge di Bilancio 2026 sull’ISEE e le criptovalute ha indicato una direzione chiara: le cripto sono destinate a entrare nel patrimonio rilevante per l’ISEE. Le regole operative però non ci sono ancora: niente decreto attuativo, nessun campo nella DSU, nessun obbligo di indicare saldo e giacenza media. Chi possiede criptovalute e chiede prestazioni legate all’ISEE può muoversi così:

  1. Raccogliere la documentazione relativa al proprio portafoglio crypto (estratti conto exchange, report fiscali, prova del valore al 31 dicembre)
  2. Calcolare il valore al 31 dicembre del secondo anno precedente la DSU (31 dicembre 2025 per la DSU 2027)
  3. Decidere con il CAF se indicarle in via prudenziale tra gli altri strumenti e rapporti finanziari, sapendo che si tratta di un’interpretazione e non di un’istruzione ufficiale
  4. Verificare l’impatto sull’ISEE e sulle soglie delle prestazioni che ti interessano
  5. Allineare la DSU con la dichiarazione dei redditi e seguire gli aggiornamenti: se il decreto attuativo viene adottato, le regole cambieranno

Il CAF Centro Fiscale di Udine è al tuo fianco in questo processo. Contattaci per prenotare un appuntamento o per una prima consulenza gratuita sulla tua situazione.

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Domande frequenti su ISEE 2026 e criptovalute

Le criptovalute vanno sempre dichiarate nella DSU per l’ISEE?

Non c’è ancora un obbligo con regole proprie. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 c. 32) ha inserito le giacenze in criptovalute nella definizione di ISEE, ma il decreto Lavoro-MEF che deve inserirle tra le componenti del patrimonio mobiliare non è stato adottato (situazione al 13 ottobre 2026) e la DSU 2026 non ha un campo dedicato. Molti operatori consigliano, in via prudenziale, di indicarle tra gli altri strumenti e rapporti finanziari al valore al 31 dicembre: è un’interpretazione, non un’istruzione ufficiale.

Come si calcola la giacenza media annua delle criptovalute per l’ISEE?

Oggi non si calcola: la Legge di Bilancio 2026 non la prevede e le istruzioni DSU 2026 chiedono la giacenza media solo per depositi e conti correnti bancari e postali. Con l’indicazione prudenziale conta il valore corrente delle cripto al 31 dicembre del secondo anno precedente la DSU. Se il decreto attuativo fisserà un criterio diverso, andrà applicato quello.

Cosa succede se non dichiaro le criptovalute nella DSU?

Finché il decreto attuativo non c’è, le regole specifiche per le cripto non sono definite e la DSU non ha un campo dedicato. Restano le regole generali: la DSU è una dichiarazione sostitutiva e il patrimonio mobiliare va indicato in modo completo, anche se detenuto all’estero. Per le dichiarazioni non veritiere sono previste la decadenza dai benefici con restituzione delle somme (art. 75 DPR 445/2000), la sanzione da 500 a 5.000 euro in caso di indebita percezione di una prestazione (art. 38 DL 78/2010) e la responsabilità penale (art. 76 DPR 445/2000). Per questo conviene valutare con il CAF l’indicazione prudenziale.

Le stablecoin (USDT, USDC) vanno dichiarate nell’ISEE?

Per le stablecoin valgono le stesse regole delle altre cripto: nessun campo dedicato nella DSU 2026 e decreto attuativo non ancora adottato. Se scegli l’indicazione prudenziale, includi anche le stablecoin tra gli altri strumenti e rapporti finanziari del quadro FC2, al valore in euro al 31 dicembre (per quelle in dollari si usa il cambio di quella data). Non serve indicare una giacenza media.

Il CAF può aiutarmi a compilare la DSU con le criptovalute?

Sì, il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione della DSU quando possiedi criptovalute. Il nostro team raccoglie la documentazione (estratti conto exchange, report fiscali crypto), calcola il valore al 31 dicembre, ti spiega lo stato della normativa e l’indicazione prudenziale e compila la DSU. Puoi prenotare un appuntamento telefonando allo 0432 1638640 o contattandoci via WhatsApp al 366 6018121.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a valutare come trattare le criptovalute nella DSU per l’ISEE, calcolando il valore al 31 dicembre e seguendo l’evoluzione delle regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

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    Alexandra Bala
    04/09/2026
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    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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    paolino servidio
    03/09/2026
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    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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    Lady
    01/09/2026
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    Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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    Giulia Guida
    25/08/2026
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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    Paola Zilli
    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
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    Molto gentile
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
     

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    Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/10/rivalutazione-criptovalute-18.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-07 12:00:442026-10-13 22:02:45ISEE 2026 e criptovalute: cosa prevede davvero la Legge di Bilancio
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    Registrazione Contratto di Affitto 2026: Procedura e Costi

    cedolare secca

    La registrazione contratto affitto è un adempimento obbligatorio per legge ogni volta che si stipula un contratto di locazione. Il locatore deve registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla firma, indipendentemente dall’importo del canone. In questa guida aggiornata al 2026 ti spieghiamo la procedura completa per registrare online tramite il modello RLI web, i documenti necessari, i costi da sostenere (imposta di registro, bollo e le esenzioni previste con la cedolare secca) e cosa succede in caso di mancata registrazione. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste proprietari e inquilini in tutte le fasi della registrazione.

    Indice dei contenuti

    1. Obbligo di registrazione: chi deve farla e quando
    2. Procedura online: registrazione con RLI web
    3. Documenti necessari per la registrazione
    4. Costi della registrazione: imposta di registro e bollo
    5. Esenzione con cedolare secca
    6. Rinnovi, proroghe e risoluzione anticipata
    7. Sanzioni per mancata registrazione
    8. Domande frequenti

    Obbligo di registrazione: chi deve farla e quando

    La registrazione contratto affitto è obbligatoria per tutti i contratti di locazione con durata superiore a 30 giorni. L’obbligo ricade sul locatore (proprietario dell’immobile), che deve provvedere alla registrazione entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla data di decorrenza del contratto, se anteriore.

    L’obbligo sussiste sia per i contratti ad uso abitativo (4+4, 3+2, transitori, studenti) sia per quelli ad uso commerciale. L’unica eccezione riguarda i contratti di durata inferiore a 30 giorni nell’arco di un anno, per i quali la registrazione è facoltativa. Anche l’inquilino è solidalmente responsabile dell’obbligo di registrazione: questo significa che, se il proprietario non provvede, l’inquilino stesso può procedere alla registrazione per tutelare i propri diritti.

    Una volta registrato il contratto, il locatore deve comunicarne gli estremi all’inquilino e all’eventuale amministratore di condominio entro 60 giorni dalla registrazione.

    Procedura online: registrazione con RLI web

    Il modo più semplice e rapido per effettuare la registrazione contratto affitto è utilizzare il servizio RLI web dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con SPID, CIE o CNS dal portale agenziaentrate.gov.it. La procedura si articola nei seguenti passaggi:

    1. Accedi al portale dell’Agenzia delle Entrate con le tue credenziali SPID, CIE o CNS
    2. Seleziona il servizio “RLI web” nella sezione “Servizi per” > “Registrazioni”
    3. Compila i dati del contratto: tipologia (libero 4+4, concordato 3+2, transitorio, ecc.), data stipula, data decorrenza, durata, canone annuo
    4. Inserisci i dati catastali dell’immobile (Comune, foglio, particella, subalterno, categoria catastale)
    5. Inserisci i dati delle parti: locatore e conduttore con codici fiscali
    6. Indica il regime fiscale scelto: IRPEF ordinaria oppure cedolare secca
    7. Allega il contratto in formato PDF/A o TIF (massimo 5 MB)
    8. Calcola e paga le imposte: il sistema calcola automaticamente imposta di registro e bollo, pagabili con addebito su conto corrente (modello F24)
    9. Invia e conserva la ricevuta con il numero di registrazione assegnato

    In alternativa alla procedura online, è possibile registrare il contratto presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, portando due copie originali del contratto, il modello RLI cartaceo compilato e le ricevute di pagamento delle imposte (modello F24 Elide). Puoi anche delegare un intermediario abilitato o il CAF Centro Fiscale per la registrazione.

    Documenti necessari per la registrazione

    Per procedere alla registrazione contratto affitto occorre preparare i seguenti documenti:

    • Contratto di locazione firmato da entrambe le parti (almeno 2 copie originali per la registrazione in ufficio, 1 PDF per la procedura online)
    • Modello RLI compilato (generato automaticamente se si usa la procedura web)
    • Documento di identità del richiedente la registrazione
    • Codice fiscale di locatore e conduttore
    • Dati catastali dell’immobile: visura catastale con foglio, particella, subalterno, categoria e rendita catastale
    • Planimetria catastale (facoltativa, ma utile per verificare la corrispondenza)
    • Attestazione di pagamento delle imposte (modello F24 Elide) se si registra in ufficio
    • Marche da bollo da 16 euro ogni 4 pagine e ogni 100 righe di contratto (non necessarie con cedolare secca)

    Se il contratto prevede la cedolare secca, non servono né le marche da bollo né il pagamento dell’imposta di registro. Tuttavia, il contratto deve contenere la clausola di rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone comunicata all’inquilino con lettera raccomandata o PEC prima della registrazione.

    Costi della registrazione: imposta di registro e bollo

    I costi della registrazione contratto affitto variano in base al tipo di immobile e al regime fiscale scelto. Ecco nel dettaglio le voci di spesa principali con la tassazione IRPEF ordinaria:

    Voce di costoImportoNote
    Imposta di registro2% del canone annuo (minimo 67 euro)Per immobili ad uso abitativo. Per uso commerciale: 1%
    Imposta di bollo16 euro ogni 4 pagine e ogni 100 righeSi applica a ciascuna copia del contratto registrata
    Tributi specialiVariabiliSolo per servizi aggiuntivi (copie conformi, certificati)

    L’imposta di registro è dovuta al momento della registrazione e poi ogni anno alla scadenza dell’annualità contrattuale, sempre nella misura del 2% del canone annuo con un minimo di 67 euro (che si applica solo alla prima registrazione). Il costo è ripartito in parti uguali tra locatore e inquilino, salvo diverso accordo nel contratto. È possibile pagare l’intera imposta di registro per tutta la durata del contratto in un’unica soluzione, ottenendo uno sconto calcolato in base al tasso legale di interesse.

    Per esempio, su un contratto 4+4 con canone annuo di 7.200 euro (600 euro al mese), l’imposta di registro annua è di 144 euro (2% di 7.200), cioè 72 euro a testa tra proprietario e inquilino. A questo vanno aggiunte circa 32 euro di bollo per un contratto di 8 pagine. Per chi presenta il modello 730, questi costi non sono deducibili né detraibili.

    Esenzione con cedolare secca

    Uno dei vantaggi principali della cedolare secca riguarda proprio i costi di registrazione. Chi opta per il regime sostitutivo è completamente esente dal pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, sia alla prima registrazione che nelle annualità successive, nonché in caso di proroga o risoluzione.

    Questo rappresenta un risparmio significativo nel corso della durata del contratto. Riprendendo l’esempio precedente (canone 7.200 euro annui), con un contratto 4+4 il risparmio sull’imposta di registro è di circa 1.152 euro in 8 anni (144 euro x 8 annualità), a cui vanno aggiunti i bolli. È un fattore importante da considerare nel calcolo complessivo di convenienza tra cedolare secca e IRPEF: leggi il nostro confronto dettagliato cedolare secca vs IRPEF per tutti i dettagli.

    Per accedere all’esenzione, è sufficiente barrare la casella “cedolare secca” nel modello RLI al momento della registrazione e inviare all’inquilino la comunicazione di rinuncia all’aggiornamento ISTAT con raccomandata o PEC.

    Rinnovi, proroghe e risoluzione anticipata

    Oltre alla prima registrazione, anche le vicende successive del contratto di locazione richiedono comunicazioni all’Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI:

    Proroga del contratto. Alla scadenza del primo periodo (ad esempio dopo i primi 4 anni di un contratto 4+4), se il contratto si rinnova automaticamente, occorre comunicare la proroga entro 30 giorni dalla scadenza. Se si è in regime IRPEF, va pagata nuovamente l’imposta di registro del 2% annuo. Con la cedolare secca, basta comunicare la conferma dell’opzione senza pagare nulla.

    Risoluzione anticipata. Se una delle parti recede dal contratto prima della scadenza naturale, la risoluzione va comunicata tramite modello RLI entro 30 giorni dall’evento. Con tassazione IRPEF è dovuta un’imposta fissa di 67 euro per la risoluzione. Con cedolare secca, la risoluzione è esente da costi.

    Cessione del contratto. Se il contratto viene ceduto a un nuovo inquilino o a un nuovo proprietario, la cessione va registrata con il modello RLI e comporta un’imposta di registro di 67 euro.

    Annualità successive. Ogni anno, entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente, chi è in regime IRPEF deve versare l’imposta di registro annuale tramite modello F24 Elide (codice tributo 1501). Anche questa comunicazione non è necessaria con la cedolare secca, purché l’opzione sia già stata esercitata.

    Sanzioni per mancata registrazione

    La mancata registrazione del contratto di affitto comporta sanzioni amministrative significative. Le principali conseguenze sono:

    • Sanzione dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta, in caso di omessa registrazione
    • Sanzione dal 60% al 120% dell’imposta dovuta per registrazione tardiva (entro 1 anno)
    • Con il ravvedimento operoso, le sanzioni si riducono notevolmente: 1/10 della sanzione minima se si regolarizza entro 30 giorni, fino a 1/5 entro 2 anni
    • Il contratto non registrato è considerato nullo ai fini civilistici: l’inquilino potrebbe chiedere la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto al canone concordato

    In pratica, se il contratto prevede un canone annuo di 7.200 euro, l’imposta di registro dovuta è di 144 euro. In caso di omessa registrazione, la sanzione va da 172,80 euro a 345,60 euro, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi di mora. Con il ravvedimento operoso entro 30 giorni, la sanzione scende a soli 17,28 euro più interessi. È quindi fondamentale non ritardare la registrazione. Se hai bisogno di assistenza per regolarizzare un contratto non registrato, il CAF Centro Fiscale può aiutarti con il ravvedimento operoso e la procedura di registrazione tardiva.

    📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Domande frequenti

    Quanto tempo ho per registrare un contratto di affitto?

    Hai 30 giorni dalla data di stipula del contratto (o dalla data di decorrenza, se anteriore) per effettuare la registrazione contratto affitto presso l’Agenzia delle Entrate. Il termine vale sia per la registrazione online tramite RLI web sia per quella presso l’ufficio territoriale.

    Quanto costa registrare un contratto di affitto?

    Con tassazione IRPEF ordinaria, il costo comprende l’imposta di registro del 2% del canone annuo (minimo 67 euro) e l’imposta di bollo di 16 euro ogni 4 pagine. Con la cedolare secca, la registrazione è completamente gratuita: non si paga né imposta di registro né bollo.

    Chi paga le spese di registrazione del contratto?

    L’imposta di registro è ripartita in parti uguali tra locatore e conduttore (50% ciascuno), salvo diversa pattuizione nel contratto. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento: questo significa che l’Agenzia delle Entrate può richiedere l’intero importo a uno dei due.

    Posso registrare il contratto anche dopo i 30 giorni?

    Sì, puoi registrare il contratto anche in ritardo, ma dovrai pagare una sanzione ridotta con il ravvedimento operoso. Entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari al 1,5% dell’imposta. Entro 90 giorni sale al 1,67%. Entro 1 anno al 3,75%. Più aspetti, più alta sarà la sanzione. Conviene sempre regolarizzare il prima possibile.

    Serve registrare anche gli affitti brevi?

    No, i contratti di locazione con durata complessiva inferiore a 30 giorni nell’arco dell’anno solare non richiedono registrazione. Tuttavia, se la durata complessiva supera i 30 giorni (anche sommando più periodi con lo stesso inquilino), la registrazione diventa obbligatoria.

    Hai bisogno di assistenza per la registrazione?

    La registrazione contratto affitto può sembrare complessa, ma con il giusto supporto diventa un’operazione semplice e veloce. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione del modello RLI, nella scelta tra cedolare secca e IRPEF, nel calcolo delle imposte e nella registrazione completa del contratto.

    Scrivici su WhatsApp: 366 6018121

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      Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.m

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      Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/cedolare-secca.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-07 09:00:002026-09-28 20:57:55Registrazione Contratto di Affitto 2026: Procedura e Costi
      CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

      Spese Scolastiche e Universitarie 730 2026: Guida Completa alle Detrazioni

      Dichiarazione dei redditi 730

      La dichiarazione dei redditi 730 del 2026 offre importanti opportunità di risparmio fiscale per le famiglie con figli che studiano. Le spese scolastiche e universitarie sostenute nel 2025 possono essere portate in detrazione al 19%, permettendo di recuperare una parte significativa dei costi affrontati per l’istruzione.Comprendere quali spese scolastiche e universitarie sono detraibili nel 730 2026, quali sono i limiti di spesa per ciascuna tipologia, cosa si può detrarre per asilo nido, scuola dell’infanzia, primaria, secondaria e università, e come funziona la detrazione per l’affitto degli studenti fuori sede è fondamentale per massimizzare il risparmio fiscale.In questa guida completa alle spese scolastiche e universitarie detraibili nel 730 2026, analizziamo in dettaglio tutte le tipologie di spese per l’istruzione che danno diritto alla detrazione, i limiti di importo previsti, le modalità di pagamento tracciabile richieste, i documenti necessari da conservare e presentare al CAF. Include inoltre esempi pratici di calcolo e risposte alle domande più frequenti sui bonus e le agevolazioni per le famiglie.

      Indice dei contenuti

      1. Detrazione Spese Scolastiche 2026: Come Funziona
      2. Spese Asilo Nido Detraibili 730 2026
      3. Spese Scuola Materna, Elementare, Media e Superiore: Limiti 2026
      4. Mensa Scolastica: Detraibile nel 730 2026?
      5. Spese Universitarie Detraibili: Limiti 2026 per Statali e Private
      6. Affitto Studenti Fuori Sede: Detrazione 730 2026
      7. Gite Scolastiche, Libri e Trasporto: Cosa è Detraibile
      8. Corsi Post-Laurea, Master e Dottorati: Detrazione 730
      9. Documenti Necessari per Detrarre le Spese Scolastiche
      10. Esempi di Calcolo Detrazione Spese Scolastiche e Universitarie
      11. Domande Frequenti (FAQ) su Spese Scolastiche e Universitarie

      Detrazione Spese Scolastiche 2026: Come Funziona

      La detrazione per le spese scolastiche nel 730 2026 consente di recuperare il 19% delle spese sostenute nel 2025 per la frequenza di scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, sia pubbliche che private paritarie.

      La normativa fiscale prevede un limite massimo di spesa detraibile che varia in base al tipo di istituto. Per il 730 del 2026, riferito alle spese sostenute nel 2025, il limite di detrazione per le spese di istruzione è fissato a 800 euro per studente. Questo significa che la detrazione massima ottenibile è di 152 euro per figlio (19% di 800 euro).

      La detrazione del 19% si applica alle seguenti tipologie di spese scolastiche:

      • Tasse di iscrizione e frequenza – rette per la frequenza scolastica presso istituti pubblici e privati paritari
      • Contributi volontari – erogazioni liberali richieste dall’istituto per l’ampliamento dell’offerta formativa
      • Mensa scolastica – servizio di refezione fornito dalla scuola o da soggetti terzi convenzionati
      • Servizi scolastici integrativi – pre-scuola, post-scuola, assistenza al pasto
      • Gite scolastiche – viaggi di istruzione organizzati dalla scuola nell’ambito dell’offerta formativa
      • Assicurazione scolastica – polizze obbligatorie richieste dall’istituto

      È importante sottolineare che la detrazione spetta per ogni figlio: se una famiglia ha tre figli che frequentano la scuola, potrà detrarre fino a 800 euro per ciascun figlio, per un massimo totale di 2.400 euro di spesa, ottenendo una detrazione complessiva di 456 euro.

      Per approfondire tutte le agevolazioni fiscali previste nella dichiarazione dei redditi, consulta la nostra guida completa alla [dichiarazione 730 2026](https://centrofiscale.com/dichiarazione-730-2026-guida-completa/).

      Spese Asilo Nido Detraibili 730 2026

      Le spese per l’asilo nido hanno una disciplina specifica e separata rispetto alle altre spese scolastiche. La detrazione per l’asilo nido nel 730 2026 consente di recuperare il 19% delle rette pagate nel 2025, con un limite massimo di 632 euro per bambino.

      Questo significa che per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido, pubblico o privato, è possibile detrarre fino a 120,08 euro (19% di 632 euro). Il limite di 632 euro è annuale per bambino e vale indipendentemente dal fatto che il nido sia pubblico, privato o convenzionato.

      Rientrano nella detrazione per l’asilo nido le seguenti spese sostenute per bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni:

      • Rette mensili di frequenza all’asilo nido pubblico o privato autorizzato
      • Iscrizione annuale presso la struttura
      • Servizi di refezione inclusi nella retta o fatturati separatamente
      • Servizi aggiuntivi come prolungamento orario, se compresi nella convenzione

      Non sono invece detraibili le spese per:

      • Materiale didattico o di consumo (pannolini, salviette, creme)
      • Pasti extra non inclusi nella retta ordinaria
      • Servizi di trasporto privato verso l’asilo

      La detrazione per l’asilo nido è alternativa al bonus asilo nido INPS erogato direttamente alle famiglie con ISEE basso. Chi ha già ricevuto il contributo INPS per l’anno 2025 non potrà detrarre le stesse spese nel 730 del 2026, per evitare doppio beneficio. Tuttavia, se l’importo delle rette sostenute supera il bonus INPS ricevuto, la parte eccedente può essere portata in detrazione nel limite dei 632 euro.

      Esempio pratico: una famiglia ha pagato 2.500 euro di rette per l’asilo nido nel 2025 e ha ricevuto 1.500 euro di bonus INPS. Può detrarre la differenza (1.000 euro) fino al limite di 632 euro, ottenendo una detrazione di 120 euro.

      Spese Scuola Materna, Elementare, Media e Superiore: Limiti 2026

      Per le spese scolastiche relative a scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, il 730 del 2026 prevede un limite massimo di detrazione di 800 euro per studente, applicabile alle spese sostenute nel 2025 per la frequenza di:

      • Scuola dell’infanzia (ex scuola materna) – dai 3 ai 6 anni
      • Scuola primaria (scuola elementare) – dai 6 agli 11 anni
      • Scuola secondaria di primo grado (scuola media) – dagli 11 ai 14 anni
      • Scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) – dai 14 ai 19 anni

      Il limite di 800 euro per studente si applica cumulativamente a tutte le spese sostenute per ciascun figlio nell’anno 2025. Ad esempio, se una famiglia ha speso 600 euro per la retta scolastica e 300 euro per la mensa, potrà detrarre solo 800 euro, non l’intero importo di 900 euro.

      Le scuole ammesse alla detrazione sono:

      • Scuole statali – istituti pubblici del sistema nazionale di istruzione
      • Scuole paritarie private – istituti riconosciuti dal MIUR e inseriti nell’elenco delle scuole paritarie
      • Scuole paritarie comunali – istituti gestiti da enti locali ma con riconoscimento paritario

      Non sono ammesse alla detrazione le spese per:

      • Scuole private non paritarie – istituti senza riconoscimento ministeriale
      • Corsi di formazione privati – corsi extrascolastici di lingue, musica, sport non organizzati dalla scuola
      • Ripetizioni private – lezioni individuali con insegnanti esterni

      Le spese ammesse in detrazione all’interno del limite di 800 euro per studente includono:

      • Tasse di iscrizione e frequenza – contributo obbligatorio richiesto dall’istituto per l’anno scolastico
      • Contributi volontari finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa – solo se deliberati dagli organi scolastici e tracciabili
      • Mensa scolastica – servizio di refezione obbligatorio o facoltativo organizzato dalla scuola
      • Servizi di pre-scuola e post-scuola – assistenza prima e dopo l’orario curriculare
      • Gite scolastiche e viaggi di istruzione – purché organizzati dalla scuola nell’ambito del POF (Piano Offerta Formativa)
      • Assicurazione scolastica – polizza obbligatoria richiesta per la frequenza

      È fondamentale che le modalità di pagamento siano tracciabili: bonifico bancario, carta di credito o debito, assegno bancario intestato alla scuola. I pagamenti in contante non sono detraibili se superano i limiti di legge per la tracciabilità.

      Mensa Scolastica: Detraibile nel 730 2026?

      La mensa scolastica è detraibile nel 730 2026, ma con alcune precisazioni importanti. Il servizio di refezione scolastica rientra tra le spese scolastiche detraibili al 19% all’interno del limite complessivo di 800 euro per studente.

      La detrazione per la mensa scolastica spetta per:

      • Mensa fornita direttamente dalla scuola – servizio gestito internamente dall’istituto scolastico
      • Mensa fornita da soggetti terzi convenzionati – servizi di catering esterni appaltati dalla scuola o dal Comune
      • Buoni pasto – ticket mensa acquistati dalle famiglie per il servizio di refezione scolastica

      La detrazione spetta anche quando il servizio di mensa è pagato al Comune o a società esterne, purché il servizio sia organizzato nell’ambito dell’attività scolastica e sia documentato con fattura, ricevuta fiscale o attestazione dell’ente erogatore.

      È importante conservare la documentazione che attesti:

      • Numero pasti fruiti dal figlio nell’anno 2025
      • Importo pagato per ciascun pasto o per il servizio nel periodo
      • Attestazione della scuola o del Comune che certifichi l’avvenuto pagamento del servizio mensa

      In molti casi, le famiglie pagano la mensa tramite:

      • Bollettino postale intestato al Comune o alla scuola
      • Bonifico bancario sul conto corrente dell’istituto o dell’ente fornitore
      • Addebito su conto corrente (SDD) – domiciliazione bancaria automatica
      • Carta prepagata mensa – ricariche tracciabili su carta dedicata al servizio

      Tutte queste modalità sono valide, purché tracciabili. Il pagamento in contanti non è ammesso per importi superiori ai limiti di legge.

      Esempio pratico: una famiglia ha pagato 50 euro al mese per 10 mesi di mensa scolastica nel 2025, per un totale di 500 euro. Ha inoltre speso 300 euro di retta scolastica. Il totale di 800 euro rientra nel limite detraibile, quindi la detrazione sarà di 152 euro (19% di 800 euro).

      Spese Universitarie Detraibili: Limiti 2026 per Statali e Private

      Le spese universitarie sostenute nel 2025 per la frequenza di corsi di laurea, laurea magistrale, master universitari e dottorati di ricerca sono detraibili nel 730 del 2026 con un meccanismo specifico che differenzia tra università statali e università private.

      Per le università statali, non esiste un limite massimo di detrazione: è possibile detrarre il 19% dell’intero importo delle tasse universitarie pagate, comprensive di:

      • Tassa di iscrizione annuale
      • Contributi universitari obbligatori (contributo onnicomprensivo annuale)
      • Tasse per esami di profitto
      • Tassa di laurea o di esame finale
      • Soprattasse per ritardato pagamento (se dovute)

      Per le università private, telematiche e non statali, invece, il limite di detrazione è stabilito annualmente con un Decreto del MIUR che fissa importi massimi detraibili per area geografica e per area disciplinare (facoltà).

      I limiti per il 2025 (detraibili nel 730 del 2026) sono i seguenti:

      Area Medica • Nord Italia: 3.900 euro • Centro Italia: 3.100 euro • Sud e Isole: 2.900 euro

      Area Scientifico-Tecnologica (Ingegneria, Architettura, Scienze) • Nord Italia: 3.700 euro • Centro Italia: 2.900 euro • Sud e Isole: 2.400 euro

      Area Umanistico-Sociale (Giurisprudenza, Economia, Lettere, Scienze Politiche) • Nord Italia: 3.500 euro • Centro Italia: 2.800 euro • Sud e Isole: 2.300 euro

      Area Sanitaria (Professioni sanitarie, Fisioterapia, Infermieristica) • Nord Italia: 3.200 euro • Centro Italia: 2.600 euro • Sud e Isole: 2.100 euro

      L’area geografica è determinata dalla sede dell’università, non dalla residenza dello studente. Se uno studente del Sud frequenta un’università privata a Milano, dovrà applicare i limiti del Nord Italia.

      Le spese universitarie detraibili includono:

      • Tasse di iscrizione e frequenza ai corsi di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico
      • Contributi per esami e prove di accertamento
      • Tasse per master universitari di I e II livello organizzati dall’ateneo
      • Tasse per corsi di dottorato di ricerca
      • Tasse per corsi di specializzazione post-laurea abilitanti (medicina, psicoterapia)
      • Test di ammissione ai corsi a numero chiuso

      Non sono invece detraibili:

      • Contributi per alloggio in residenze universitarie (trattati separatamente come affitto studenti fuori sede)
      • Mensa universitaria e servizi ristorazione
      • Trasporti e abbonamenti mezzi pubblici
      • Materiale didattico (libri, dispense, attrezzature)
      • Corsi di formazione post-laurea privati non organizzati dall’università

      Esempio pratico: uno studente di Ingegneria (area scientifico-tecnologica) frequenta un’università privata a Roma (Centro Italia) e ha pagato 4.500 euro di tasse nel 2025. Potrà detrarre solo 2.900 euro (limite Centro per area scientifica), ottenendo una detrazione di 551 euro (19% di 2.900).

      Affitto Studenti Fuori Sede: Detrazione 730 2026

      Gli studenti universitari fuori sede che risiedono in un Comune diverso da quello di residenza della famiglia per motivi di studio possono beneficiare della detrazione del 19% sui canoni di affitto pagati nel 2025, da indicare nel 730 del 2026.

      La detrazione per l’affitto degli studenti universitari fuori sede prevede un limite massimo di 2.633 euro di spesa detraibile, che corrisponde a una detrazione massima di 500,27 euro all’anno.

      Requisiti per la detrazione affitto studenti fuori sede:

      • Lo studente deve essere iscritto a un corso di laurea presso un’università statale o non statale
      • L’università deve essere situata in un Comune diverso da quello di residenza dello studente
      • La distanza tra il Comune di residenza e quello dell’università deve essere almeno 100 km, oppure il Comune universitario deve essere in una Provincia diversa (anche se distante meno di 100 km)
      • Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate
      • Lo studente deve essere fiscalmente a carico del genitore che dichiara la spesa (reddito dello studente inferiore a 4.000 euro, o 2.840,51 euro se maggiorenne)

      Le tipologie di contratto ammesse alla detrazione sono:

      • Contratto di locazione – affitto di un appartamento intero o di una stanza presso privati
      • Contratto di ospitalità – alloggio presso residenze universitarie, collegi, pensionati gestiti da enti pubblici o privati
      • Contratto di assegnazione in godimento – alloggi in housing studentesco convenzionato
      • Atti di assegnazione in godimento stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari

      La detrazione del 19% si applica sui seguenti importi:

      • Canone mensile di affitto pagato per i mesi di effettiva locazione nel 2025
      • Spese di registrazione del contratto (imposta di registro, marca da bollo)
      • Caparra confirmatoria versata al momento della stipula (solo se trattenuta dal locatore a copertura dei canoni)

      Non sono invece detraibili:

      • Spese condominiali – riscaldamento, acqua, amministrazione stabile
      • Utenze – luce, gas, internet, telefono
      • Spese di intermediazione – commissioni agenzia immobiliare per la ricerca dell’alloggio
      • Deposito cauzionale – se restituito al termine del contratto

      È importante che il contratto di affitto sia intestato allo studente o al genitore che dichiara la spesa. Se intestato al genitore, la detrazione spetta comunque se lo studente è a carico. Se lo studente è fiscalmente autonomo, la detrazione spetterà a lui nella propria dichiarazione dei redditi.

      Esempio pratico: uno studente di Udine si iscrive all’Università di Bologna (oltre 100 km di distanza) e affitta una stanza per 400 euro al mese. Nel 2025 paga 10 mesi di affitto, per un totale di 4.000 euro. Potrà detrarre solo il limite di 2.633 euro, ottenendo una detrazione di 500 euro. Lo studente deve essere fiscalmente a carico dei genitori.

      Documenti necessari per la detrazione:

      • Contratto di locazione registrato – copia con timbro dell’Agenzia delle Entrate
      • Ricevute di pagamento – bonifico bancario con causale specifica o ricevute di affitto
      • Certificato di iscrizione universitaria – attestato rilasciato dall’ateneo per l’anno accademico 2024/2025
      • Attestazione di residenza – per dimostrare la distanza tra Comune di residenza e Comune universitario

      Gite Scolastiche, Libri e Trasporto: Cosa è Detraibile

      Quando si parla di spese scolastiche detraibili, molte famiglie si chiedono se sia possibile portare in detrazione anche gite scolastiche, libri di testo e trasporto. La normativa fiscale prevede regole specifiche per ciascuna di queste voci.

      Gite scolastiche e viaggi di istruzione: detraibili

      Le spese per gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola sono detraibili al 19% nel limite complessivo di 800 euro per studente. Rientrano in questa categoria:

      • Viaggi di istruzione – visite didattiche plurigiornaliere organizzate dalla scuola
      • Uscite didattiche – visite giornaliere a musei, mostre, siti culturali
      • Settimane bianche o verdi – soggiorni organizzati dall’istituto con finalità formativa
      • Scambi culturali – programmi di studio all’estero nell’ambito del POF (Piano Offerta Formativa)

      È fondamentale che l’organizzazione sia a cura della scuola e che il viaggio sia inserito nel programma formativo. Le gite private organizzate autonomamente dalla famiglia, anche se legate a motivi didattici, non sono detraibili.

      Il pagamento deve essere effettuato direttamente alla scuola o all’agenzia di viaggi convenzionata dall’istituto, con modalità tracciabili (bonifico, carta, assegno). La ricevuta deve indicare chiaramente che si tratta di “viaggio di istruzione” e il nome dello studente partecipante.

      Libri scolastici: non detraibili

      Purtroppo, le spese per l’acquisto di libri di testo non sono detraibili nel 730. Questo vale sia per i libri obbligatori previsti dal programma ministeriale, sia per i testi consigliati dagli insegnanti. Non importa se i libri sono acquistati nuovi, usati o in formato digitale: nessuna di queste spese può essere portata in detrazione fiscale.

      Esistono tuttavia agevolazioni alternative per i libri scolastici:

      • Contributi comunali – alcuni Comuni erogano buoni libro o rimborsi parziali per famiglie con ISEE basso
      • Comodato d’uso gratuito – molte scuole offrono libri in prestito agli studenti meno abbienti
      • Borse di studio regionali – alcune Regioni prevedono contributi che includono anche i libri di testo

      Queste agevolazioni non sono automatiche e vanno richieste presentando domanda agli enti competenti entro le scadenze stabilite. Il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nella verifica dei requisiti e nella presentazione delle domande per i contributi comunali o regionali.

      Trasporto scolastico: non detraibile

      Anche le spese per il trasporto scolastico (scuolabus, abbonamenti autobus urbani o extraurbani per recarsi a scuola) non sono detraibili nel 730. Questo vale sia per il trasporto pubblico che per eventuali servizi di scuolabus privati organizzati dalla scuola o dal Comune.

      L’unica eccezione riguarda i servizi di trasporto organizzati direttamente dalla scuola e fatturati come parte integrante dell’offerta formativa: in questo caso, se il servizio è incluso nella retta scolastica o nei contributi volontari deliberati dagli organi scolastici, potrebbe rientrare nel limite degli 800 euro detraibili. Tuttavia, questa situazione è piuttosto rara e va verificata caso per caso con la documentazione fornita dall’istituto.

      In sintesi:

      • ✅ Detraibili: gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola (nel limite 800 euro)
      • ❌ Non detraibili: libri di testo, materiale didattico, zaini, cancelleria
      • ❌ Non detraibili: trasporto pubblico, abbonamenti bus, scuolabus (salvo casi eccezionali)

      Corsi Post-Laurea, Master e Dottorati: Detrazione 730

      Le spese per corsi di formazione post-laurea hanno una disciplina specifica all’interno del 730 del 2026. È importante distinguere tra i corsi organizzati direttamente dalle università (master universitari, dottorati, scuole di specializzazione) e i corsi di formazione professionale privati.

      Master universitari: detraibili al 19%

      I master universitari di I e II livello organizzati dalle università, sia statali che private, sono detraibili al 19% con gli stessi limiti previsti per le spese universitarie ordinarie:

      • Master presso università statali: detrazione del 19% sull’intero importo delle tasse pagate, senza limite massimo
      • Master presso università private: detrazione del 19% fino ai limiti stabiliti per area geografica e area disciplinare (gli stessi delle lauree)

      Ad esempio, un master in Management presso un’università privata del Nord Italia rientra nell’area umanistico-sociale con limite di 3.500 euro detraibili.

      Le spese detraibili includono:

      • Tassa di iscrizione al master universitario
      • Retta annuale o contributo unico per la frequenza
      • Esami di profitto e prova finale
      • Tassa di conseguimento del titolo

      Non sono invece detraibili:

      • Spese di vitto e alloggio durante il corso (salvo detrazione affitto studenti fuori sede se applicabile)
      • Materiale didattico e dispense fornite a pagamento
      • Viaggi e trasferte per seguire le lezioni

      Dottorati di ricerca: detraibili al 19%

      I corsi di dottorato di ricerca presso università italiane o estere sono detraibili al 19% senza limiti di importo, anche se organizzati da università private. Questo vale per:

      • Dottorati senza borsa di studio – tasse interamente a carico dello studente
      • Dottorati con borsa parziale – se le tasse superano l’importo della borsa
      • Dottorati presso università estere – purché il titolo sia riconosciuto in Italia

      Se il dottorando riceve una borsa di studio completa che copre tutte le tasse, non ci saranno spese da detrarre (ma la borsa stessa potrebbe essere esente da tassazione entro certi limiti).

      Scuole di specializzazione post-laurea: detraibili

      Le scuole di specializzazione necessarie per l’abilitazione professionale sono detraibili al 19%. Rientrano in questa categoria:

      • Scuole di specializzazione in medicina – scuole di specializzazione medica e chirurgica
      • Scuole di psicoterapia – corsi quadriennali di specializzazione post-laurea per psicologi
      • Scuole di specializzazione forense – per l’abilitazione alla professione di avvocato (dove previste)
      • Corsi di specializzazione per l’insegnamento – TFA (Tirocinio Formativo Attivo) per docenti

      Anche in questo caso, si applicano i limiti per università statali (senza tetto) o private (con limiti per area disciplinare).

      Corsi di formazione professionale privati: non detraibili

      Purtroppo, i corsi di formazione professionale organizzati da enti privati (non universitari) non sono detraibili nel 730, anche se rilasciano certificazioni riconosciute. Non sono quindi detraibili:

      • Corsi di alta formazione – business school, corsi executive privati
      • Corsi di lingua – scuole di lingue private, anche se certificati
      • Corsi di informatica – certificazioni IT, coding bootcamp
      • Corsi professionali – corsi per parrucchieri, estetisti, cuochi, etc.
      • Corsi di aggiornamento professionale – anche se obbligatori per l’esercizio della professione

      L’unica eccezione riguarda i corsi di formazione obbligatoria per legge: se un professionista è obbligato per legge a frequentare corsi di aggiornamento per mantenere l’abilitazione, tali spese potrebbero essere deducibili come spese professionali (non detraibili, ma deducibili dal reddito d’impresa o professionale). Questa opzione vale solo per i titolari di partita IVA, non per i lavoratori dipendenti.

      Esempio pratico: un medico specializzando paga 3.000 euro all’anno per la scuola di specializzazione presso l’Università di Padova (statale). Può detrarre il 19% di 3.000 euro, ottenendo 570 euro di detrazione. Se invece frequentasse un master executive privato in Healthcare Management da 8.000 euro, questa spesa non sarebbe detraibile.

      Documenti Necessari per Detrarre le Spese Scolastiche

      Per detrarre le spese scolastiche e universitarie nel 730 2026, è fondamentale conservare tutta la documentazione fiscale relativa alle spese sostenute nel 2025. L’Agenzia delle Entrate può richiedere i documenti giustificativi in sede di controllo, anche a distanza di anni.

      Documenti obbligatori per le spese scolastiche:

      • Ricevuta di pagamento – quietanza rilasciata dalla scuola o dall’ente erogatore del servizio, con timbro e firma
      • Fattura – documento fiscale emesso dalla scuola o dal fornitore del servizio (mensa, gite)
      • Attestazione della scuola – certificato che specifica l’importo pagato, il servizio fornito, il nome dello studente
      • Bonifico bancario – estratto conto che attesta il pagamento con causale specifica (es. “retta scolastica a.s. 2024/2025 – nome studente”)
      • Ricevuta carta di credito/debito – scontrino POS o estratto conto carta con evidenza del pagamento
      • Bollettino postale – copia del bollettino pagato per tasse, mensa, contributi

      Ogni documento deve riportare:

      • Nome e cognome dello studente per cui la spesa è sostenuta
      • Anno scolastico di riferimento (a.s. 2024/2025 per le spese 2025)
      • Tipologia di spesa – specificare se si tratta di retta, mensa, gita, assicurazione
      • Importo pagato
      • Data del pagamento
      • Codice fiscale della scuola o dell’ente che ha emesso la ricevuta

      Se la scuola non emette ricevute dettagliate, è possibile richiedere una certificazione annuale che riepiloghi tutte le spese sostenute nell’anno. Molti istituti forniscono questo documento automaticamente a fine anno scolastico, da utilizzare per la dichiarazione dei redditi.

      Documenti obbligatori per le spese universitarie:

      • Ricevuta di pagamento MAV – bollettino MAV pagato per le tasse universitarie
      • Quietanza università – certificato rilasciato dalla segreteria studenti con riepilogo tasse pagate
      • Attestazione ISEE universitario – se richiesto dall’ateneo per determinare l’importo delle tasse
      • Certificato di iscrizione – documento che attesta l’iscrizione all’anno accademico 2024/2025

      Documenti obbligatori per l’affitto studenti fuori sede:

      • Contratto di locazione registrato – copia con timbro dell’Agenzia delle Entrate o codice di registrazione telematica
      • Ricevuta di registrazione del contratto – attestazione del pagamento dell’imposta di registro
      • Ricevute canoni di affitto – bonifici mensili con causale “canone locazione mese X/2025” e estremi del contratto
      • Certificato di iscrizione universitaria – con indicazione della sede dell’ateneo
      • Certificato di residenza – per dimostrare la distanza tra residenza e università

      Documenti per l’asilo nido:

      • Ricevute rette asilo nido – documenti mensili o trimestrali rilasciati dall’asilo
      • Fatture – se l’asilo nido è privato e emette fattura
      • Attestazione pagamento – certificato annuale rilasciato dall’asilo con riepilogo rette pagate
      • Dichiarazione mancata percezione bonus INPS – se si dichiara di non aver ricevuto il bonus asilo nido

      Modalità di pagamento tracciabili obbligatorie:

      Dal 1° gennaio 2020, per poter detrarre le spese è obbligatorio utilizzare modalità di pagamento tracciabili. Sono ammesse:

      • Bonifico bancario o postale – con causale che specifica la natura della spesa
      • Carta di credito, debito o prepagata – qualsiasi circuito (Visa, Mastercard, ecc.)
      • Assegno bancario o circolare – intestato alla scuola o all’ente
      • Bollettino postale – pagamento tramite conto corrente postale
      • PagoPA – sistema di pagamento elettronico per PA e scuole pubbliche
      • Addebito diretto (SDD) – domiciliazione bancaria

      Non sono ammessi:

      • Pagamenti in contanti – neanche se accompagnati da ricevuta
      • Vaglia postale
      • Assegni non bancari

      L’unica eccezione per il contante riguarda le spese di importo unitario inferiore a determinate soglie, ma è consigliabile sempre pagare con modalità tracciabili per evitare contestazioni.

      Conservazione dei documenti:

      Tutti i documenti giustificativi devono essere conservati per almeno 5 anni dalla data di presentazione del 730. L’Agenzia delle Entrate può richiedere la documentazione in sede di controllo anche diversi anni dopo.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine non trattiene i documenti originali: ti vengono restituiti dopo la verifica, con l’obbligo di conservarli da parte tua. Ti consigliamo di fare anche copie digitali (scansioni o foto) da archiviare come backup.

      Esempi di Calcolo Detrazione Spese Scolastiche e Universitarie

      Per comprendere meglio come funziona la detrazione delle spese scolastiche e universitarie nel 730 2026, vediamo alcuni esempi pratici di calcolo con situazioni familiari comuni.

      Esempio 1: Famiglia con un figlio alla scuola elementare

      La famiglia Rossi ha un figlio di 8 anni che frequenta la scuola primaria. Nel 2025 hanno sostenuto:

      • Retta scolastica: 600 euro
      • Mensa scolastica: 450 euro (50 euro/mese per 9 mesi)
      • Gita scolastica: 80 euro
      • Assicurazione: 20 euro

      Totale spese: 1.150 euro

      Spese detraibili: 800 euro (limite massimo per studente)

      Detrazione ottenuta: 800 euro × 19% = 152 euro

      La famiglia Rossi recupera 152 euro nella dichiarazione dei redditi del 2026.

      Esempio 2: Famiglia con due figli (materna e superiori)

      La famiglia Bianchi ha due figli:

      • Figlia di 4 anni (scuola materna): retta 700 euro, mensa 300 euro = totale 1.000 euro → detraibili 800 euro
      • Figlio di 16 anni (liceo): retta 500 euro, gita 150 euro, mensa 200 euro = totale 850 euro → detraibili 800 euro

      Spese detraibili totali: 800 + 800 = 1.600 euro

      Detrazione totale: 1.600 euro × 19% = 304 euro

      Ogni figlio ha un limite separato di 800 euro, quindi la famiglia può detrarre fino a 304 euro complessivi.

      Esempio 3: Famiglia con figlio all’asilo nido

      La famiglia Verdi ha un bambino di 2 anni all’asilo nido. Nel 2025 hanno pagato:

      • Rette asilo nido: 2.400 euro (200 euro/mese per 12 mesi)
      • Bonus INPS asilo nido ricevuto: 1.500 euro

      Spese nette sostenute: 2.400 – 1.500 = 900 euro

      Spese detraibili: 632 euro (limite massimo asilo nido)

      Detrazione ottenuta: 632 euro × 19% = 120 euro

      La famiglia può detrarre solo la parte eccedente il bonus INPS, fino al limite di 632 euro.

      Esempio 4: Studente universitario fuori sede (università statale)

      Marco, studente di Ingegneria a Bologna (università statale), è fiscalmente a carico dei genitori residenti a Udine (oltre 100 km). Nel 2025:

      • Tasse universitarie: 1.800 euro
      • Affitto stanza: 400 euro/mese × 10 mesi = 4.000 euro

      Detrazione tasse universitarie: 1.800 euro × 19% = 342 euro (università statale, no limiti)

      Detrazione affitto: 2.633 euro (limite max) × 19% = 500 euro

      Detrazione totale: 342 + 500 = 842 euro

      I genitori di Marco ottengono un rimborso fiscale complessivo di 842 euro.

      Esempio 5: Studente università privata (area medica, Nord Italia)

      Giulia frequenta Medicina presso un’università privata a Milano. Nel 2025:

      • Tasse università privata: 12.000 euro
      • Limite detraibile area medica Nord: 3.900 euro

      Detrazione ottenuta: 3.900 euro × 19% = 741 euro

      Anche se Giulia ha pagato 12.000 euro, può detrarre solo il limite di 3.900 euro previsto per la sua area disciplinare e geografica.

      Esempio 6: Famiglia con tre figli (asilo, elementare, università)

      La famiglia Neri ha tre figli:

      • Figlio 1 (asilo nido): rette 1.800 euro → detraibili 632 euro → detrazione 120 euro
      • Figlia 2 (scuola primaria): retta 600 euro, mensa 400 euro = 1.000 euro → detraibili 800 euro → detrazione 152 euro
      • Figlio 3 (università statale): tasse 1.500 euro → detraibili 1.500 euro → detrazione 285 euro

      Detrazione totale famiglia: 120 + 152 + 285 = 557 euro

      La famiglia Neri recupera complessivamente 557 euro grazie alle detrazioni per spese di istruzione dei tre figli.

      Nota importante: le detrazioni riducono l’imposta IRPEF dovuta o aumentano il rimborso. Se l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni spettanti, il contribuente riceve la differenza come rimborso (nei limiti delle ritenute già pagate). Per approfondire il meccanismo di calcolo delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi, consulta la guida completa alla [dichiarazione 730 2026](https://centrofiscale.com/dichiarazione-730-2026-guida-completa/).

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande Frequenti (FAQ) su Spese Scolastiche e Universitarie

      Domande Frequenti (FAQ) su Spese Scolastiche e Universitarie

      Posso detrarre le spese scolastiche se mio figlio frequenta una scuola privata non paritaria?

      No, le spese per scuole private non paritarie (prive di riconoscimento ministeriale) non sono detraibili. Solo le scuole paritarie riconosciute dal MIUR, inserite nell’elenco ufficiale, danno diritto alla detrazione del 19% nel limite di 800 euro per studente.

      Se ho pagato le rette scolastiche in contanti, posso detrarle nel 730?

      No, dal 1° gennaio 2020 è obbligatorio utilizzare modalità di pagamento tracciabili (bonifico, carta, assegno bancario, bollettino). I pagamenti in contanti non sono ammessi per le detrazioni fiscali, anche se accompagnati da ricevuta.

      Il limite di 800 euro è per figlio o per famiglia?

      Il limite di 800 euro di spesa detraibile è per figlio. Se hai tre figli che frequentano la scuola, puoi detrarre fino a 800 euro per ciascuno, quindi 2.400 euro totali, ottenendo una detrazione complessiva di 456 euro (19% di 2.400).

      Posso detrarre le spese per libri scolastici e materiale didattico?

      No, le spese per l’acquisto di libri di testo, zaini, quaderni, penne e altro materiale didattico non sono detraibili nel 730. Sono detraibili solo le rette, la mensa, i servizi scolastici integrativi e le gite organizzate dalla scuola.

      Se ho ricevuto il bonus asilo nido dall’INPS, posso comunque detrarre le rette nel 730?

      Puoi detrarre solo la parte di spesa eccedente il bonus INPS ricevuto, fino al limite di 632 euro. Ad esempio, se hai pagato 2.000 euro e ricevuto 1.200 euro di bonus, puoi detrarre 632 euro (il limite massimo), ottenendo 120 euro di detrazione.

      Quali spese universitarie sono detraibili per le università private?

      Per le università private sono detraibili le tasse di iscrizione, i contributi universitari, le tasse per esami e per il conseguimento del titolo. Tuttavia, la detrazione è limitata a importi massimi stabiliti per area geografica (Nord, Centro, Sud) e area disciplinare (medica, scientifica, umanistica, sanitaria). Gli importi variano da 2.100 a 3.900 euro a seconda della combinazione.

      Conclusione

      Le spese scolastiche e universitarie rappresentano un investimento importante per il futuro dei figli, ma possono beneficiare di significative agevolazioni fiscali nel 730 del 2026. Detrarre correttamente le spese sostenute nel 2025 per rette scolastiche, asilo nido, università e affitto studenti fuori sede consente di recuperare una parte consistente dei costi affrontati.È fondamentale conservare tutta la documentazione fiscale, utilizzare modalità di pagamento tracciabili e rispettare i limiti di detrazione previsti per ciascuna tipologia di spesa. Ogni errore o omissione può comportare la perdita del diritto alla detrazione o contestazioni in sede di controllo.Hai bisogno di assistenza per la compilazione del 730 2026 e la verifica delle detrazioni per spese scolastiche e universitarie? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online, per garantire la massimizzazione del tuo risparmio fiscale.Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
      23/07/2026
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
      Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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      CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATO

      Pensione Più Bassa a Maggio 2026? Ecco Perché e Come Verificare le Trattenute

      Pensione 2026 INPS

      Hai aperto il cedolino e ti accorgi che la pensione di maggio 2026 è più bassa rispetto ai mesi precedenti? Niente panico: nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di una riduzione temporanea e prevista dalla legge, dovuta a tre cause precise: addizionali IRPEF regionali e comunali, conguagli fiscali e recuperi di indebiti INPS. In questa guida ti spieghiamo come capire in 5 minuti perché ti hanno trattenuto qualche euro in più e come verificare che il calcolo sia corretto.

      ⚠️ La trattenuta ti sembra sbagliata?

      Il CAF Centro Fiscale di Udine verifica gratuitamente il tuo cedolino e, se necessario, presenta riesame all’INPS. Chiamaci allo 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

      Indice dei contenuti

      1. Le 3 cause principali in 30 secondi
      2. Causa 1: addizionale regionale IRPEF
      3. Causa 2: addizionale comunale IRPEF
      4. Causa 3: recupero indebiti o conguaglio rivalutazione
      5. Calcolo del netto atteso: esempio Udine
      6. Cosa fare se la trattenuta è sbagliata
      7. Quando finiranno le trattenute aggiuntive
      8. Domande frequenti

      Le 3 cause principali in 30 secondi

      Se la pensione di maggio 2026 è più bassa, nove volte su dieci la causa è una di queste:

      1. Addizionale regionale IRPEF: prima rata partita a marzo 2026, prosegue fino a gennaio 2027 (11 rate).
      2. Addizionale comunale IRPEF: rate del saldo 2025 da marzo a novembre, più acconto 2026 da marzo a novembre.
      3. Recupero indebiti INPS o conguaglio rivalutazione: rateazione di somme non dovute pagate negli anni precedenti.

      Tutte e tre sono trattenute previste dalla legge, comuni a milioni di pensionati. Per il quadro generale di importi e calendario di maggio puoi consultare la guida al pagamento delle pensioni di maggio 2026, che riepiloga tutte le novità del mese.

      Causa 1: addizionale regionale IRPEF (marzo 2026 – gennaio 2027)

      L’addizionale regionale IRPEF è un’imposta che ogni Regione applica sui redditi dei propri residenti. Si calcola sui redditi dell’anno precedente (quindi 2025) e si trattiene a rate dalla pensione, in 11 mesi che vanno tipicamente da marzo 2026 a gennaio 2027.

      Le aliquote variano da Regione a Regione: il Friuli Venezia Giulia applica un’aliquota base dell’1,23% per i redditi fino a 15.000 € e dell’1,73% per gli scaglioni superiori. Vediamo le aliquote dei principali comuni di riferimento del CAF Centro Fiscale.

      RegioneAliquota baseAliquota maxNote
      Friuli Venezia Giulia1,23%1,73%Esenzione fino a 15.000 € reddito complessivo
      Veneto1,23%1,73%Aliquote per scaglioni IRPEF
      Lombardia1,23%1,74%Detrazioni per familiari a carico
      Lazio1,73%3,33%Tra le più alte d’Italia

      Esempio pratico: un pensionato residente in FVG con reddito 2025 di 18.000 € paga il 1,23% di addizionale regionale (221,40 € annui) suddiviso in 11 rate da circa 20,13 € al mese. Questa cifra apparirà sul cedolino da marzo 2026 a gennaio 2027.

      Causa 2: addizionale comunale IRPEF (saldo 2025 + acconto 2026)

      L’addizionale comunale è un’imposta a favore del Comune di residenza. A differenza di quella regionale, può sommare due componenti che si pagano nello stesso periodo:

      • Saldo 2025: 9 rate mensili da marzo a novembre 2026, basate sul reddito 2024
      • Acconto 2026: 9 rate mensili da marzo a novembre 2026, pari al 30% dell’addizionale del 2025

      Da maggio in poi entrambe le componenti sono attive contemporaneamente, motivo per cui la trattenuta totale aumenta rispetto a marzo-aprile. Le aliquote variano da Comune a Comune. Ecco quelle dei principali comuni del Friuli Venezia Giulia.

      ComuneAliquotaSoglia esenzione
      Udine0,80%12.000 €
      Pordenone0,40%15.000 €
      Trieste0,80%15.000 €
      Gorizia0,80%10.000 €
      Codroipo (UD)0,50%10.000 €

      Importante: le aliquote sono indicative e possono essere modificate dai singoli Comuni con delibera annuale. Verifica sempre l’aliquota aggiornata sul sito del tuo Comune o richiedi una stampa al CAF.

      Causa 3: recupero indebiti INPS o conguaglio rivalutazione

      La terza causa frequente è il recupero di somme indebitamente percepite negli anni precedenti. L’INPS può scoprire, a controllo successivo, che il pensionato ha incassato denaro non dovuto. Le situazioni tipiche sono:

      • Integrazione al minimo percepita pur avendo superato i limiti reddituali
      • Maggiorazione sociale non più spettante per aumento del reddito
      • Pensione di reversibilità ridotta per nuovi redditi del beneficiario
      • Differenze su rivalutazione 2024 o 2025 calcolata in via provvisoria e poi corretta

      La rateizzazione del recupero, per legge, non può superare 1/5 della pensione netta. L’INPS è obbligata a inviare una comunicazione preventiva al pensionato, contenente l’importo, le motivazioni e il piano di rateazione. Se non hai ricevuto questa comunicazione e ti ritrovi una trattenuta inattesa, è uno degli elementi che il patronato può contestare.

      Calcolo del netto atteso: esempio Udine + Friuli VG

      Vediamo un esempio concreto per un pensionato residente a Udine con pensione lorda annua di 17.400 € (1.450 € lordi mensili, 12 mensilità). I valori sono indicativi.

      Voce mensileAprile 2026 (€)Maggio 2026 (€)Differenza
      Pensione lorda+1.450,00+1.450,000
      IRPEF-195,00-195,000
      Addizionale regionale FVG (rata)-19,45-19,450
      Add. comunale Udine – saldo 2025-12,40-12,400
      Add. comunale Udine – acconto 20260-3,72-3,72
      Conguaglio rivalutazione0-8,00-8,00
      Netto del mese1.223,151.211,43-11,72

      In questo caso la differenza è di circa 12 € in meno, dovuta all’avvio dell’acconto comunale e a un piccolo conguaglio rivalutazione. Per pensioni più elevate la differenza può essere significativa, fino a 50-80 € in meno al mese.

      Per leggere voce per voce ogni riga del cedolino, consulta la nostra guida al cedolino pensione di maggio 2026: trovi spiegazioni dettagliate di ogni codice e sigla.

      Cosa fare se la trattenuta è sbagliata

      Se dopo aver fatto i conti pensi che la trattenuta non sia corretta, hai diversi strumenti a disposizione:

      1. Controlla la CU 2026: la Certificazione Unica riporta l’importo annuo dell’addizionale dovuta. Dividi per 11 e ottieni la rata mensile attesa.
      2. Verifica la residenza: se hai cambiato Comune nel 2025, l’addizionale potrebbe essere stata calcolata sul Comune sbagliato.
      3. Controlla i dati reddituali: l’INPS si basa sui redditi dichiarati al fisco. Se hai presentato 730 o Redditi PF, i dati devono coincidere.
      4. Richiedi un appuntamento al patronato: il CAF Centro Fiscale di Udine verifica gratuitamente il calcolo e, se necessario, presenta richiesta di riesame all’INPS.

      Quando finiranno le trattenute aggiuntive

      Tieni presente queste scadenze chiave per il 2026, che indicano quando ogni componente cessa di gravare sulla pensione:

      • Addizionale comunale (saldo 2025 + acconto 2026): termina con la rata di novembre 2026
      • Addizionale regionale 2025: termina con la rata di gennaio 2027
      • Recupero indebiti: dipende dall’importo e dal piano di rateizzazione, può durare anche più di 12 mesi
      • Conguaglio rivalutazione: tipicamente esaurito entro 2-3 mensilità

      A partire da dicembre 2026 l’addizionale comunale non sarà più trattenuta (ma riprenderà a marzo 2027 con il nuovo saldo), quindi quel mese tipicamente la pensione sarà più alta. A febbraio 2027 termina anche l’addizionale regionale 2025 e il netto torna sui livelli iniziali.

      Verifica il tuo cedolino con il CAF Centro Fiscale

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      Domande frequenti

      Perché la pensione di maggio 2026 è più bassa di aprile?

      Nella maggior parte dei casi la riduzione è dovuta all’avvio dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF, che si somma al saldo dell’anno precedente. Possono incidere anche conguagli fiscali e recuperi di indebiti.

      Le trattenute sono permanenti?

      No, le addizionali sono rateizzate per legge: l’addizionale comunale termina a novembre 2026, quella regionale a gennaio 2027. A dicembre 2026 vedrai un netto più alto.

      Posso chiedere di sospendere la trattenuta?

      Le addizionali IRPEF non possono essere sospese: sono dovute per legge. Per i recuperi di indebiti, invece, è possibile chiedere all’INPS una rateizzazione più lunga se la rata mensile incide significativamente sul tenore di vita.

      Esistono soglie di esenzione dalle addizionali?

      Sì. Molte Regioni e Comuni prevedono una soglia di esenzione (tipicamente tra 12.000 e 15.000 € di reddito complessivo). In FVG l’addizionale regionale non è dovuta sotto 15.000 €. Verifica la soglia del tuo Comune.

      Come faccio a sapere quanto pagherò di addizionali nel 2026?

      Trovi l’importo annuo dovuto sulla CU 2026 (rilasciata entro marzo). Diviso per 11 ottieni la rata mensile attesa. Il CAF può ricostruire il calcolo e verificare la correttezza.

      Devo presentare ricorso se la trattenuta sembra errata?

      Prima di pensare al ricorso conviene chiedere un riesame all’INPS tramite il patronato. Spesso l’errore si risolve in tempi rapidi senza dover attivare procedure formali. Solo in caso di rifiuto si valuta il ricorso amministrativo.

      Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-07 08:00:002026-05-30 00:54:32Pensione Più Bassa a Maggio 2026? Ecco Perché e Come Verificare le Trattenute
      GESTIONE PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

      Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari

      regime forfettario partita iva

      L’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026 è uno dei temi più cercati e meno chiari da chi gestisce una partita IVA agevolata, soprattutto nei momenti delicati di passaggio da o verso il regime ordinario. La domanda è ricorrente: il forfettario, che non addebita IVA in fattura, deve preoccuparsi dell’esigibilità? E cosa succede in casi particolari come reverse charge, acquisti intracomunitari, importazioni o superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro?

      In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo il concetto di esigibilità immediata e differita, la regola generale per il forfettario (esonero da addebito IVA ex art. 1 comma 58 della Legge 190/2014), tutti i casi particolari in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA, e cosa accade quando si esce dal regime agevolato. Con esempi pratici, calcoli e una sezione FAQ finale.

      Indice dei contenuti

      1. Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica
      2. Emissione fattura vs esigibilità: la differenza
      3. Esigibilità immediata: la regola generale
      4. Esigibilità differita e IVA per cassa
      5. Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale
      6. Casi particolari di IVA per i forfettari
      7. Reverse charge interno: come si comporta il forfettario
      8. Acquisti intracomunitari e prestazioni UE
      9. Importazioni extra-UE: IVA in dogana
      10. Vendite a privati UE: regime OSS
      11. Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro
      12. Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita
      13. Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti
      14. Esempi pratici con calcoli
      15. FAQ – Domande frequenti

      Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica

      L’esigibilità IVA è il momento in cui l’imposta sul valore aggiunto diventa “dovuta” all’erario. È il punto temporale preciso in cui sorge il debito IVA del cedente/prestatore verso lo Stato e, contemporaneamente, il diritto alla detrazione per il cessionario/committente. La disciplina è contenuta nell’art. 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), modificato più volte negli ultimi quindici anni.

      Capire l’esigibilità è fondamentale perché determina:

      • Quando l’IVA va versata all’Agenzia delle Entrate (con F24)
      • In quale liquidazione periodica (mensile o trimestrale) far confluire l’operazione
      • Quando il cliente può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti
      • Quale anno fiscale “vede” l’operazione ai fini della dichiarazione IVA

      Esistono due grandi famiglie di esigibilità: esigibilità immediata (la regola generale) ed esigibilità differita (l’eccezione, legata all’incasso). Una terza categoria, l’esigibilità “split payment” verso la PA, è rilevante solo per chi fattura alla Pubblica Amministrazione e i forfettari ne sono esclusi.

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      Emissione fattura vs esigibilità: la differenza

      Molti contribuenti, anche esperti, confondono il momento di emissione della fattura con il momento di esigibilità dell’IVA. Sono due concetti distinti, anche se nella maggior parte dei casi coincidono.

      Il momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72) è:

      • Beni mobili: consegna o spedizione
      • Beni immobili: stipula del contratto/atto
      • Prestazioni di servizi: pagamento del corrispettivo

      La fattura deve essere emessa (in formato elettronico via SDI dal 2024 per quasi tutti, forfettari inclusi) entro 12 giorni dall’effettuazione per le fatture immediate, oppure entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite. L’esigibilità IVA coincide, di regola, con il momento di effettuazione dell’operazione, non con la data di emissione della fattura.

      Esempio: se consegno una merce il 28 maggio 2026 e fatturo l’8 giugno 2026, l’IVA è esigibile a maggio 2026, non a giugno. Per i forfettari, come vedremo, questa distinzione è in gran parte irrilevante perché non addebitano IVA, ma diventa cruciale in caso di reverse charge o uscita dal regime.

      Esigibilità immediata: la regola generale

      L’esigibilità immediata è il regime ordinario applicato alla stragrande maggioranza delle operazioni IVA in Italia. Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento stesso in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia pagato o meno.

      In pratica, il fornitore in regime ordinario:

      1. Emette fattura con IVA (per esempio 22%)
      2. Inserisce l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione
      3. Versa l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo (mensili) o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (trimestrali)
      4. Lo deve fare anche se il cliente non ha ancora pagato

      Questo crea il classico problema di finanza d’impresa: anticipare al fisco un’IVA che non è ancora stata incassata dal cliente. Per mitigare il problema, il legislatore ha introdotto due eccezioni: l’esigibilità differita per le fatture verso enti pubblici e il regime di IVA per cassa (cash accounting).

      Esigibilità differita e IVA per cassa

      L’esigibilità differita sposta il momento di versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. È il principio di “cassa” applicato all’IVA. In Italia, esistono due forme principali:

      Esigibilità differita “automatica” (art. 6 c. 5 DPR 633/72)

      Si applica obbligatoriamente alle cessioni e prestazioni effettuate verso enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, ASL, Università, ecc.). L’IVA diventa esigibile al pagamento, non all’emissione della fattura. Tuttavia, dal 2015 lo “split payment” ha sostituito in larga parte questa disciplina per la PA. I forfettari, comunque, non addebitano IVA neanche verso la PA, quindi la questione li riguarda marginalmente.

      IVA per cassa – Cash accounting (art. 32-bis DL 83/2012)

      Introdotto dal Decreto Crescita 2012, il regime di IVA per cassa consente di posticipare:

      • Il versamento dell’IVA a debito al momento dell’incasso della fattura
      • La detrazione dell’IVA a credito al momento del pagamento al fornitore

      L’opzione è disponibile per i contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro annui e va esercitata in dichiarazione IVA. Esiste un limite temporale: trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile, anche se la fattura non è stata pagata (salvo procedure concorsuali).

      I forfettari non possono optare per l’IVA per cassa, semplicemente perché non applicano IVA in fattura. Il regime per cassa è pensato per i contribuenti ordinari semplificati o i piccoli professionisti che vogliono allineare obblighi fiscali e flussi di cassa.

      Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale

      Veniamo al cuore della questione. Il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e successive) prevede un esonero generalizzato dall’addebito dell’IVA. Lo stabilisce in modo cristallino il comma 58:

      “I contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.”

      Questo significa, per il forfettario:

      • Niente IVA in fattura verso il cliente (no rivalsa)
      • Niente detrazione IVA sugli acquisti effettuati
      • Nessun obbligo di liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale)
      • Nessun obbligo di versamento IVA con F24
      • Nessuna dichiarazione annuale IVA (modello IVA)
      • Nessuna comunicazione LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA)

      In sostanza, per il forfettario “puro” il concetto di esigibilità IVA non esiste. Le fatture devono però riportare la dicitura obbligatoria:

      Dicitura obbligatoria in fattura forfettaria:
      “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario. Non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014.”

      Nel formato XML della fattura elettronica, il forfettario indica come natura IVA il codice “N2.2” (operazioni non soggette – altri casi). La marca da bollo da 2 euro va apposta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.

      Casi particolari di IVA per i forfettari

      Detto questo, esistono almeno cinque situazioni in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA e deve gestirne il versamento. È fondamentale conoscerle, perché in questi casi il debito IVA esiste eccome, e va versato.

      1. Reverse charge interno (cessione di rottami, edilizia in subappalto, fabbricati strumentali)
      2. Reverse charge UE (acquisti intracomunitari di beni e servizi)
      3. Importazioni extra-UE (IVA dovuta in dogana)
      4. Operazioni con autofattura (prestazioni da soggetti extra-UE)
      5. Vendite a privati UE oltre soglia 10.000 euro (regime OSS)

      In tutti questi casi il forfettario, pur restando nel regime agevolato per i ricavi nazionali, deve versare l’IVA con F24 e in alcuni casi presentare comunicazioni specifiche. Vediamoli uno per uno.

      Reverse charge interno: come si comporta il forfettario

      Il reverse charge interno (inversione contabile) è disciplinato dall’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/72. Si applica a operazioni come:

      • Cessione di rottami, cascami ferrosi e non ferrosi
      • Cessione di fabbricati strumentali in opzione IVA
      • Subappalti in edilizia (settore costruzioni)
      • Cessione di console, tablet, PC, microprocessori (cessione B2B)
      • Cessione di oro industriale
      • Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti in edifici

      La regola del reverse charge è semplice: l’IVA è assolta dal cessionario/committente, non dal cedente/prestatore. Per il forfettario, le situazioni si dividono in due:

      Forfettario come cedente/prestatore

      Se il forfettario emette una fattura per un’operazione in reverse charge (per esempio, un piccolo edile forfettario in subappalto), non addebita IVA (come sempre) e indica nella fattura la natura “N2.2” (forfettario). Non scatta l’inversione contabile, perché il forfettario non è soggetto IVA. Il cliente quindi non deve integrare la fattura.

      Forfettario come cessionario/committente

      Caso completamente diverso: se il forfettario riceve una fattura senza IVA in reverse charge (ad esempio, acquista rottami o riceve un servizio in edilizia subappalto), deve:

      1. Integrare la fattura con l’IVA (di regola 22%, salvo aliquote specifiche)
      2. Versare l’IVA all’erario con F24, codice tributo specifico
      3. Non detrarla (perché il forfettario non ha diritto a detrazione)
      4. L’IVA versata diventa costo deducibile ai fini del coefficiente di redditività

      Il versamento avviene entro il 16 del mese successivo all’operazione. Va indicato nel quadro VJ del modello IVA (che il forfettario deve presentare se ha avuto reverse charge). Il codice tributo F24 dipende dalla tipologia (es. 6099 per IVA mensile reverse charge).

      Attenzione: in caso di reverse charge ricevuto, il forfettario è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale (modello IVA) limitatamente alle operazioni con reverse charge. Va compilato il quadro VJ e versato l’IVA in F24.

      Acquisti intracomunitari e prestazioni UE

      Il forfettario che acquista beni o servizi da soggetti UE deve gestire il reverse charge intracomunitario. La disciplina è contenuta nell’art. 7-bis e seguenti del DPR 633/72, integrati dal DL 331/1993.

      Acquisti di beni intracomunitari

      Se il forfettario acquista beni da un fornitore UE, esistono due regimi a seconda della soglia annua di 10.000 euro:

      • Sotto i 10.000 euro/anno: il fornitore UE addebita la propria IVA (es. IVA tedesca al 19%). Il forfettario paga e basta. Non integra né versa IVA italiana.
      • Oltre i 10.000 euro/anno: il forfettario deve iscriversi al VIES, comunicare al fornitore di voler acquistare in regime intracomunitario, e integrare la fattura con IVA italiana, da versare con F24 entro il 16 del mese successivo.

      Servizi ricevuti da soggetti UE

      Per i servizi B2B (es. abbonamento software cloud da Irlanda, Google Ads, hosting estero), si applica sempre il reverse charge ex art. 7-ter, indipendentemente dalla soglia. Il forfettario deve:

      1. Iscriversi al VIES (Modello AA9/12 o online)
      2. Comunicare la propria partita IVA italiana al fornitore
      3. Ricevere fattura senza IVA
      4. Integrare con IVA italiana (22% standard)
      5. Versare l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo
      6. Presentare modello INTRA mensile o trimestrale (acquisti)

      L’IVA versata in reverse charge UE è un costo per il forfettario, non recuperabile, ma “assorbito” dal coefficiente di redditività che riconosce un costo forfettizzato.

      Importazioni extra-UE: IVA in dogana

      Quando un forfettario importa beni da Paesi extra-UE (Cina, USA, UK post-Brexit, Svizzera, ecc.), l’IVA è dovuta in dogana, calcolata sul valore del bene + dazi + spese di trasporto. Si tratta di un’IVA esigibile immediatamente al momento dell’introduzione del bene nel territorio italiano.

      Il forfettario:

      • Paga l’IVA in dogana (di solito tramite spedizioniere)
      • Non può detrarla
      • L’IVA versata è un costo incluso nel valore del bene importato
      • Non deve presentare alcuna dichiarazione IVA per la sola importazione

      Per i piccoli importatori (es. acquisti su Alibaba, AliExpress) che superano la soglia di 150 euro per spedizione, l’IVA è calcolata e riscossa in dogana. Sotto la soglia, dal 2021 vige il regime IOSS (Import One Stop Shop) gestito direttamente dal venditore.

      Vendite a privati UE: regime OSS oltre 10.000 euro

      Caso meno noto ma sempre più rilevante per e-commerce e creator: il forfettario che vende beni o servizi digitali a privati consumatori UE. La disciplina è il regime OSS (One Stop Shop), attivo dal 1° luglio 2021.

      • Sotto i 10.000 euro/anno di vendite UE B2C: si applica l’IVA italiana (per il forfettario, niente IVA – dicitura N2.2)
      • Oltre i 10.000 euro/anno: si applica l’IVA del Paese di destinazione del consumatore. Il forfettario deve:
      1. Iscriversi al regime OSS tramite portale Agenzia Entrate
      2. Applicare l’IVA del Paese del cliente (es. 19% Germania, 20% Francia)
      3. Versare l’IVA trimestralmente tramite OSS
      4. Presentare dichiarazione OSS trimestrale

      In questo caso, il forfettario perde di fatto l’agevolazione IVA italiana ma resta nel regime forfettario per i ricavi (purché entro 85.000 euro). L’IVA OSS versata è un costo, non un’imposta sostitutiva.

      Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro

      Veniamo al tema più delicato: quando il forfettario diventa contribuente IVA “vero”, cioè inizia ad addebitare IVA in fattura e a gestirne l’esigibilità in modo ordinario. Le due soglie chiave sono 85.000 e 100.000 euro.

      Soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivo

      Se il forfettario, in un anno, supera 85.000 euro di ricavi/compensi ma resta sotto i 100.000 euro, esce dal regime dall’anno successivo. Esempio:

      • Anno 2026: ricavi 90.000 euro (forfettario)
      • Anno 2027: passa al regime ordinario dal 1° gennaio
      • Le fatture 2026 restano senza IVA
      • Dal 1° gennaio 2027 le fatture si emettono con IVA al 22% (o aliquota applicabile)

      Soglia 100.000 euro: uscita immediata stesso anno

      Se invece i ricavi superano 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata e retroattiva al momento del superamento. È la novità più impattante introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e confermata negli anni successivi.

      • Tutte le operazioni effettuate fino alla fattura che fa superare la soglia (esclusa) restano forfettarie
      • La fattura che determina lo “sforo” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA
      • Se il superamento avviene a metà anno, il contribuente deve attivarsi immediatamente: aprire i registri IVA, iscriversi a INPS Gestione Separata o gestione artigiani/commercianti come “ordinario”, presentare LIPE

      Esempio pratico: Mario, forfettario, a settembre 2026 emette fattura di 8.000 euro che fa superare i 100.000 euro complessivi. Quella fattura va emessa con IVA al 22% (1.760 euro). Tutte le fatture successive devono avere IVA. Le fatture pregresse del 2026 restano senza IVA. Da settembre 2026 Mario diventa contribuente IVA ordinario “trimestrale” di norma.

      Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita

      Quando si esce dal forfettario, scatta una norma poco conosciuta ma importante: il diritto alla detrazione “retroattiva” dell’IVA sui beni strumentali e sulle rimanenze, prevista dall’art. 1 c. 61 L. 190/2014.

      In pratica, il contribuente che passa al regime ordinario può detrarre l’IVA assolta in regime forfettario su:

      • Rimanenze finali di beni acquistati e non venduti
      • Beni strumentali ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni (10 anni per immobili)
      • Servizi non ancora utilizzati alla data di uscita (es. canoni anticipati)

      Il calcolo è pro-rata temporis per i beni ammortizzabili: si recupera la quota di IVA proporzionale al periodo residuo di ammortamento. Esempio:

      • PC acquistato nel 2024 a 1.220 euro (1.000 + IVA 220)
      • Periodo ammortamento PC: 5 anni (quote del 20%)
      • Uscita dal forfettario: 1° gennaio 2027
      • Quote residue: 2027, 2028 (2 anni su 5)
      • IVA detraibile: 220 × (2/5) = 88 euro

      La detrazione si effettua nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime, presentando una rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72. È un’operazione delicata che richiede di conservare le fatture di acquisto degli anni precedenti.

      Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti

      Una volta usciti dal regime forfettario, il contribuente è tenuto a tutti gli adempimenti IVA ordinari, tra cui le LIPE – Liquidazioni Periodiche IVA. Si tratta di comunicazioni trimestrali (telematiche) che riepilogano le operazioni IVA del trimestre.

      Scadenze LIPE 2026-2027:

      • I trimestre (gen-mar): entro 31 maggio
      • II trimestre (apr-giu): entro 30 settembre
      • III trimestre (lug-set): entro 30 novembre
      • IV trimestre (ott-dic): entro fine febbraio dell’anno successivo (oppure dichiarazione IVA annuale presentata entro fine febbraio)

      Per chi esce dal forfettario per superamento dei 100.000 euro a metà anno, la prima LIPE deve essere presentata per il trimestre di superamento. Esempio: superamento il 15 settembre 2026, prima LIPE per il III trimestre 2026 entro il 30 novembre 2026.

      Esempi pratici con calcoli

      Esempio 1: Forfettario “puro” senza casi particolari

      Anna, copywriter forfettaria, fattura nel 2026 a clienti italiani per 35.000 euro. Tutte le fatture sono senza IVA con dicitura N2.2.

      • IVA da versare: 0 euro
      • LIPE: non dovute
      • Modello IVA: non dovuto
      • Esigibilità IVA: concetto non applicabile

      Esempio 2: Forfettario con servizio UE (Google Ads)

      Marco, web designer forfettario, nel 2026 spende 2.000 euro in Google Ads (Irlanda). Riceve fattura senza IVA con reverse charge UE.

      • Integrazione fattura: 2.000 × 22% = 440 euro IVA
      • F24 codice 6099 entro il 16 del mese successivo: 440 euro
      • Modello INTRA acquisti servizi: dovuto
      • Modello IVA annuale (quadro VJ): dovuto
      • I 440 euro versati sono un costo “assorbito” dal coefficiente forfettario

      Esempio 3: Forfettario edile con reverse charge interno

      Giuseppe, idraulico forfettario in Friuli, lavora in subappalto per 8.000 euro per un’impresa edile. Emette fattura senza IVA (forfettario) ma non scatta il reverse charge: la fattura riporta solo la dicitura forfettaria N2.2.

      Diversamente: se Giuseppe acquista materiale di rottame da 1.500 euro per 1.000 euro di valore reale, la fattura del rivenditore è in reverse charge. Giuseppe deve integrare con IVA al 22% (220 euro) e versarla.

      Esempio 4: Uscita per superamento 100.000 euro

      Laura, consulente forfettaria, nel 2026 ha già fatturato 95.000 euro al 30 giugno. A luglio emette una fattura da 8.000 euro: ricavi totali 103.000 euro = uscita immediata.

      • Fattura di luglio: 8.000 + IVA 22% (1.760) = 9.760 euro
      • Tutte le fatture successive con IVA
      • Apertura registri IVA con effetto dal 1° luglio (o dalla data della fattura “sforo”)
      • Prima LIPE: III trimestre 2026, entro 30 novembre 2026
      • Modello IVA 2027 con quadro VJ e VL
      • Possibile rettifica IVA su beni strumentali e rimanenze (art. 19-bis2)

      Esempio 5: Vendita digitale a privati UE oltre soglia

      Sara, content creator forfettaria, vende corsi online a privati UE per 15.000 euro nel 2026. Supera la soglia di 10.000 euro: deve iscriversi a OSS.

      • Vendite a francesi: IVA francese 20%
      • Vendite a tedeschi: IVA tedesca 19%
      • Versamento OSS trimestrale tramite portale Agenzia Entrate
      • I ricavi (al netto IVA OSS) restano nel forfettario, purché totali sotto 85.000 euro

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      FAQ – Domande frequenti

      Il forfettario deve preoccuparsi dell’esigibilità IVA?

      Per le operazioni “ordinarie” (cessioni e prestazioni B2B e B2C in Italia), no: il forfettario non addebita IVA in fattura ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, quindi il concetto di esigibilità non si applica. Diventa rilevante in caso di reverse charge, acquisti UE, importazioni, vendite OSS o uscita dal regime.

      Cosa significa “esigibilità immediata” sulla fattura?

      Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento in cui l’operazione è effettuata (consegna del bene o pagamento del servizio), indipendentemente dall’incasso effettivo. È la regola standard per i contribuenti ordinari. Il forfettario, non addebitando IVA, riporta in fattura “esigibilità immediata” come campo formale ma senza imposta dovuta.

      Posso scegliere l’IVA per cassa se sono forfettario?

      No. L’IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012) è disponibile solo per chi addebita IVA in fattura. Il forfettario, esonerato dall’addebito IVA, non può optare per il regime cash accounting. Se vuoi la “logica per cassa” anche sui ricavi, il forfettario è già di per sé un regime di cassa per le imposte sui redditi.

      Cosa succede se ricevo una fattura in reverse charge come forfettario?

      Devi integrare la fattura con l’IVA italiana (di solito 22%), versarla con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo specifico) e presentare la dichiarazione IVA annuale con il quadro VJ compilato. Non puoi detrarre l’IVA versata, che diventa un costo. Esempi tipici: acquisto rottami, lavori in subappalto edile ricevuti, console/PC B2B.

      Devo iscrivermi al VIES se sono forfettario e compro su Amazon Business?

      Se acquisti da Amazon Business sotto i 10.000 euro/anno da fornitori UE, no: paghi l’IVA del Paese di origine. Se superi i 10.000 euro/anno o ricevi servizi B2B da fornitori UE (es. AWS, Microsoft Ireland, Google Ads Ireland), sì: devi iscriverti al VIES e gestire il reverse charge intracomunitario, con integrazione e versamento IVA italiana.

      Se supero 100.000 euro a metà anno, devo riemettere le fatture precedenti con IVA?

      No. Le fatture emesse prima di quella che determina il superamento restano senza IVA (forfettarie). Solo la fattura che fa “sforare” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA. È una novità della Legge di Bilancio 2023 che ha eliminato la “retroattività” piena dell’uscita immediata.

      Posso recuperare l’IVA pagata in regime forfettario quando passo all’ordinario?

      Sì, parzialmente. L’art. 19-bis2 DPR 633/72 consente la rettifica della detrazione per beni strumentali ammortizzabili (entro 5 anni dall’acquisto, 10 anni per immobili) e per le rimanenze finali. Si calcola pro-rata temporis e si fa valere nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime. È un’operazione tecnica, conviene farsi assistere da un commercialista o CAF.

      Devo presentare LIPE se sono forfettario?

      No, il forfettario “puro” non presenta LIPE perché non liquida IVA. Eccezione: se hai operazioni in reverse charge (interno o UE) o vendite OSS, devi presentare il modello IVA annuale con i quadri specifici (VJ, ecc.), ma non le LIPE trimestrali. Le LIPE diventano obbligatorie solo se esci dal forfettario e passi al regime ordinario.

      L’IVA in dogana sulle importazioni è recuperabile?

      No, il forfettario non può recuperare l’IVA versata in dogana sulle importazioni extra-UE. È un costo definitivo, che entra nel valore d’acquisto del bene. Solo passando al regime ordinario potresti detrarre l’IVA su acquisti futuri, ma non su quelli pregressi (salvo la rettifica per beni strumentali ex art. 19-bis2).

      Cosa devo fare se ho dubbi sul mio regime IVA come forfettario?

      Il consiglio è di rivolgersi a un CAF o commercialista esperto in regime forfettario. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia per fatturazione elettronica, gestione casi particolari, passaggio al regime ordinario e adempimenti IVA. Prima visita gratuita su appuntamento al 0432 1638640.

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      Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-07 08:00:002026-10-11 22:17:22Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari
      NASPI / DISOCCUPAZIONE, PATRONATO

      Modello C2 Storico online: come scaricarlo con SPID in ogni Regione per i Bonus Assunzioni 2026

      attivazione SPID, pec o firma digitale tramite caf

      Se il tuo datore di lavoro ti ha detto che ha bisogno del Modello C2 Storico per richiedere uno sgravio contributivo INPS, probabilmente ti sei chiesto: cos’è esattamente, dove lo trovo, e come faccio a scaricarlo? In questa guida trovi la risposta completa, con le istruzioni specifiche per ogni Regione italiana, i portali online dove accedere con SPID o CIE, e tutto ciò che serve sapere per i principali Bonus Assunzioni 2026.

      Il Modello C2 Storico (o Scheda Anagrafico-Professionale storica) è il documento che certifica ufficialmente lo stato di disoccupazione di un lavoratore e la sua storia di disponibilità immediata al lavoro (DID). Per il datore di lavoro che intende assumere beneficiando degli esoneri contributivi previsti dal Decreto Lavoro 2023 (art. 21, DL 60/2024) o dai precedenti incentivi INPS, questo documento è spesso richiesto come prova che il lavoratore possedeva i requisiti al momento dell’assunzione.

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      Indice dei contenuti

      1. Cos’è il Modello C2 Storico e la Scheda Anagrafico-Professionale
      2. Differenza tra C2 attuale e C2 Storico
      3. I Bonus Assunzioni 2026 che richiedono il C2 Storico
      4. Come scaricare il C2 Storico con SPID o CIE: guida passo-passo
      5. Portali regionali: procedura per ogni Regione italiana
      6. Documenti per il datore di lavoro per richiedere lo sgravio INPS
      7. Errori comuni e come evitarli
      8. Domande frequenti sul Modello C2 Storico

      Cos’è il Modello C2 Storico e la Scheda Anagrafico-Professionale

      Il Modello C2 Storico, ufficialmente denominato Scheda Anagrafico-Professionale (SAP) storica, è un documento rilasciato dai Centri per l’Impiego (CPI) regionali che attesta lo storico delle posizioni lavorative, delle dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (DID) e dello stato occupazionale di un lavoratore nel corso del tempo.

      A differenza del semplice stato occupazionale attuale, il C2 Storico riepiloga l’intera storia del rapporto del lavoratore con il Centro per l’Impiego: quando ha reso la prima DID, quanti periodi di disoccupazione ha avuto, se ha mai perso lo stato di disoccupazione e per quale motivo, quali patti di servizio ha sottoscritto. Questo storico è fondamentale per dimostrare che il lavoratore era regolarmente disoccupato da almeno X mesi al momento dell’assunzione, requisito chiave per molti bonus.

      Dal punto di vista normativo, la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) è disciplinata dal D.Lgs. 150/2015 (Jobs Act – riforma dei servizi per il lavoro) e successive modifiche. L’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), ora riassorbita nel Ministero del Lavoro, ha definito gli standard per la gestione delle SAP nei sistemi informativi regionali. Il documento è generato dai sistemi regionali (SIL – Sistemi Informativi del Lavoro) che alimentano il SIAP (Sistema Informativo per l’Accreditamento dei Professionisti) e il registro nazionale.

      Differenza tra C2 attuale e C2 Storico

      Molti lavoratori confondono il C2 attuale (che certifica il solo stato di disoccupazione in corso) con il C2 Storico. Ecco le differenze principali:

      CaratteristicaC2 AttualeC2 Storico
      Cosa certificaStato di disoccupazione attualeIntera storia DID e occupazionale
      Periodo copertoSolo il momento presenteDa prima DID a oggi (storico completo)
      Uso principaleAccesso a servizi INPS (NASPI, ecc.)Bonus assunzioni, sgravi contributivi datore
      Chi lo richiedeLavoratoreLavoratore (per darlo al datore di lavoro)
      Dove si ottieneCPI, portali regionali, MyANPALCPI, portali regionali, MyANPAL
      FormatoPDF semplicePDF con storico cronologico completo

      Attenzione: non tutti i portali regionali distinguono esplicitamente le due versioni con le stesse denominazioni. In alcune regioni il C2 Storico viene chiamato “Scheda SAP storica”, in altre “Estratto scheda anagrafico-professionale” o semplicemente “C2 con storico”. Nella richiesta al CPI specifica sempre: “Ho bisogno del documento completo con lo storico delle DID per richiedere un bonus assunzioni”.

      I Bonus Assunzioni 2026 che richiedono il C2 Storico

      Il Modello C2 Storico è richiesto o fortemente consigliato per i seguenti incentivi all’assunzione attivi nel 2026. Il datore di lavoro deve conservarlo come prova documentale in caso di verifica INPS.

      1. Esonero Contributivo per Giovani Under 35 (ex art. 21, DL 60/2024)

      Prorogato e potenziato con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), questo bonus riconosce al datore di lavoro un esonero contributivo del 100% (fino a un massimo di 500 euro mensili per 24 mesi) per ogni lavoratore under 35 mai assunto a tempo indeterminato in precedenza. Per i datori del Sud Italia (ZES Unica) l’esonero sale al 120% per 36 mesi. Il C2 Storico serve a dimostrare che il lavoratore non aveva mai avuto un contratto a tempo indeterminato in vigore.

      Riferimento normativo: Circolare INPS n. 24/2025 e messaggio INPS n. 1020/2025. La domanda si presenta tramite portale INPS – Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo).

      2. Bonus Giovani NEET Under 35 (Garanzia Occupabilità Lavoratori)

      Riservato ai giovani under 35 che sono NEET (Not in Education, Employment or Training) registrati nel programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori). L’esonero contributivo per i giovani under 35 prevede benefici fino al 100% dei contributi per 12 mesi (elevabile a 24 in alcune circostanze). Il requisito NEET viene dimostrato attraverso la SAP storica che attesta l’assenza di occupazione stabile e la mancata frequenza di percorsi formativi nel periodo precedente.

      3. Bonus Donne 2026 (Donne svantaggiate)

      Previsto dall’art. 4 della L. 92/2012 (Legge Fornero) e prorogato annualmente, il Bonus Donne riconosce un esonero contributivo del 50% per 12 mesi (18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato) per l’assunzione di donne che versano in determinate condizioni di svantaggio:

      • Donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai fondi strutturali UE (Sud Italia e isole)
      • Donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti
      • Donne prive di impiego da almeno 6 mesi operanti in settori con forte disparità occupazionale di genere

      Il C2 Storico è il documento che certifica l’assenza di impiego regolarmente retribuito per il periodo richiesto, che viene verificato da INPS in sede di istruttoria. Per le bonus mamme lavoratrici, vedi anche la nostra guida sul Bonus Mamme Lavoratrici 2026.

      4. Esonero Contributivo ZES Unica Sud 2026

      Previsto dalla Legge di Bilancio 2025 per le assunzioni nelle regioni della ZES Unica del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna), il bonus è pari al 100% dei contributi previdenziali per 24 mesi, con massimale di 650 euro mensili per lavoratore. Anche in questo caso il C2 Storico attesta lo stato di disoccupazione del lavoratore al momento dell’assunzione.

      5. Incentivo per lavoratori in NASPI (agevolazione sgravio)

      I datori di lavoro che assumono lavoratori percettori di NASPI (indennità di disoccupazione) possono beneficiare di un incentivo pari ai residui mensili di NASPI non ancora fruiti dal lavoratore. Il C2 Storico dimostra che il soggetto era beneficiario NASPI e in stato di disoccupazione. Per approfondire la NASPI, la nostra guida completa sulla NASPI e disoccupazione chiarisce tutti i dettagli.

      Come scaricare il C2 Storico con SPID o CIE: guida passo-passo

      La procedura generale per ottenere il C2 Storico online con autenticazione digitale (SPID, CIE o CNS) prevede questi passaggi standard, validi nella maggior parte delle regioni:

      Passo 1: Accedi al portale regionale o a MyANPAL

      Hai due strade principali:

      • MyANPAL (ora MLPS): il portale nazionale raggiungibile all’indirizzo myanpal.anpal.gov.it (verificare l’attuale URL sul sito del Ministero del Lavoro). Consente l’accesso con SPID, CIE o CNS e permette di visualizzare la propria SAP attuale. Tuttavia, per il documento storico certificato con validità legale per i bonus, molte regioni richiedono di passare dal portale regionale.
      • Portale regionale: ogni regione ha il proprio sistema informativo del lavoro (SIL). Vedi la tabella nella sezione successiva per trovare quello della tua regione.

      Passo 2: Autenticazione con SPID o CIE

      Per accedere ai portali del lavoro regionali è necessario disporre di:

      • SPID (livello 2): il sistema più diffuso, fornito da provider accreditati come Poste Italiane (PosteID), Aruba, InfoCert, Namirial, TIM, Intesa, ecc. Se non hai lo SPID, il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nell’attivazione.
      • CIE (Carta d’Identità Elettronica) con PIN: alternativa valida in tutti i portali che supportano l’autenticazione CIE.
      • CNS (Carta Nazionale dei Servizi): usata principalmente in ambito professionale.

      Passo 3: Naviga alla sezione “La mia scheda” o “Scheda anagrafico-professionale”

      Una volta autenticato nel portale, cerca la sezione dedicata alla tua scheda personale. I nomi variano per regione:

      • “Scheda anagrafico-professionale” o “La mia SAP”
      • “Il mio profilo lavorativo”
      • “Documenti / Certificati”

      Passo 4: Seleziona “Storico” o “Scheda storica”

      Nella sezione della SAP troverai (in molti portali) la possibilità di visualizzare lo storico. Seleziona “Scheda storica”, “Visualizza storico” o equivalente. Se questa opzione non è disponibile online, dovrai recarti di persona al Centro per l’Impiego.

      Passo 5: Scarica il PDF e conservalo

      Il documento viene generato in formato PDF, spesso con firma digitale del CPI. Scaricalo, stampalo e consegnalo al datore di lavoro che lo conserverà nel fascicolo del dipendente per eventuali verifiche INPS. Non ha una scadenza fissa, ma in caso di variazioni del tuo stato occupazionale dovrai generarne uno aggiornato.

      Portali regionali: procedura per ogni Regione italiana

      Ogni regione gestisce autonomamente il proprio sistema informativo del lavoro. Di seguito la tabella completa con i portali ufficiali e le indicazioni specifiche per scaricare il C2 Storico in ogni area d’Italia.

      RegionePortale / SistemaAccessoSezione C2 Storico
      PiemonteIOLAVORO (iolavoro.regione.piemonte.it)SPID, CIEArea personale → Scheda professionale → Storico
      Valle d’AostaPortale Lavoro VDA (lavoro.vda.it)SPID, CIEArea riservata → Documenti CPI
      LombardiaIDO – Informagiovani Dote Occupazione (ido.lavoro.regione.lombardia.it)SPID, CIE, CNSArea personale → Scheda anagrafico-professionale → Storico SAP
      Trentino-Alto AdigeAFOL / Agenzia del lavoro provinciale (agenzialavoro.provincia.tn.it – Trento; Agenzia per l’Impiego BZ per Bolzano)SPID, CIEAccesso sportello o richiesta online → SAP storica
      VenetoCLICLAVORO VENETO / Mio Centro per l’Impiego (cliclavoroveneto.it)SPID, CIEArea riservata → La mia scheda → Storico DID
      Friuli Venezia GiuliaEFFE-Lavoro FVG (lavoro.regione.fvg.it)SPID, CIE, CNSArea personale → Scheda SAP → Richiedi storico
      LiguriaPortale Lavoro Liguria (lavoroliguria.regione.liguria.it)SPID, CIEProfilo → Scheda professionale → Storico
      Emilia-RomagnaLAVORO PER TE (lavoroperme.regione.emilia-romagna.it)SPID, CIEArea personale → Il mio fascicolo → Scheda storica
      ToscanaIDOL – Toscana (idol.regione.toscana.it)SPID, CIE, CNSArea personale → Scheda anagrafico-professionale → Storico
      UmbriaSINTESI Umbria (sintesi.regione.umbria.it)SPID, CIEProfilo lavoratore → SAP → Estrai storico
      MarcheSIL Marche (silmarche.regione.marche.it)SPID, CIEArea riservata → Scheda professionale → Versione storica
      LazioCPI Lazio Online (lavoro.regione.lazio.it)SPID, CIEArea personale → Documenti → C2 storico
      AbruzzoPortale Lavoro Abruzzo (lavoroabruzzo.regione.abruzzo.it)SPID, CIEArea riservata → Scheda SAP → Storico
      MoliseSIL Molise / CPI territoriale (lavoro.regione.molise.it)SPID, CIE o sportello fisicoRichiesta diretta al CPI (sistema non sempre online)
      CampaniaARLAS Campania (arlas.regione.campania.it)SPID, CIEArea personale → Scheda lavoratore → Storico SAP
      PugliaSIL Puglia / Centri per l’Impiego Puglia (cpi.regione.puglia.it)SPID, CIEArea riservata → Scheda professionale → Storico DID
      BasilicataPortale Lavoro Basilicata (lavoro.regione.basilicata.it)SPID, CIEArea personale → Documenti SAP → Scheda storica
      CalabriaSIL Calabria (sil.regione.calabria.it)SPID, CIEProfilo → Scheda anagrafica → Storico
      SiciliaLAVOROPERTE Sicilia (lavoroperte.regione.sicilia.it)SPID, CIEArea riservata → Il mio profilo → SAP storica
      SardegnaSARDEGNA LAVORA (sardegnalavora.regione.sardegna.it)SPID, CIEArea personale → Scheda professionale → Storico

      Nota importante: Gli URL dei portali regionali possono subire aggiornamenti. In caso di difficoltà, cerca sul sito della tua Regione la sezione “Lavoro” o “Centri per l’Impiego” oppure rivolgiti direttamente allo sportello fisico del CPI competente per il tuo Comune di residenza. In alternativa, puoi richiedere l’estrazione del C2 Storico direttamente al CPI tramite PEC o email istituzionale.

      Cosa fare se il portale regionale non offre il C2 Storico online

      Alcune regioni, in particolare quelle con sistemi informativi meno sviluppati (es. Molise, alcune province della Calabria), non dispongono ancora di un accesso online completo allo storico SAP. In questi casi:

      1. Prenota un appuntamento al tuo Centro per l’Impiego territorialmente competente
      2. Porta con te un documento d’identità valido e il codice fiscale
      3. Chiedi esplicitamente: “Vorrei una copia della mia Scheda Anagrafico-Professionale storica (C2 Storico) con timbro e firma, necessaria per il Bonus Assunzioni”
      4. Il documento viene rilasciato gratuitamente entro pochi minuti o al massimo in giornata

      Documenti per il datore di lavoro per richiedere lo sgravio INPS

      Il C2 Storico è solo uno dei documenti che il datore di lavoro deve raccogliere e conservare per beneficiare degli sgravi contributivi. Ecco la documentazione completa necessaria per presentare la domanda di esonero all’INPS:

      Documenti obbligatori raccolti dal datore

      • C2 Storico del lavoratore (Scheda SAP storica): per dimostrare lo stato di disoccupazione pregresso
      • UniLAV (comunicazione obbligatoria di assunzione): trasmessa al CPI tramite portale del Ministero del Lavoro entro il giorno precedente l’inizio del rapporto. E’ la comunicazione che registra ufficialmente l’assunzione.
      • Copia del contratto di assunzione: con indicazione del tipo (indeterminato, determinato, apprendistato) e della data di decorrenza
      • Documento d’identità del lavoratore e codice fiscale
      • Autocertificazione del lavoratore sulla condizione di svantaggio (per Bonus Donne: assenza di impiego per il periodo richiesto; per NEET: assenza da lavoro e formazione)

      Come presentare la domanda all’INPS

      La domanda di esonero contributivo si presenta tramite il Portale delle Agevolazioni INPS (ex-DiResCo), accessibile dall’area riservata del sito INPS. La procedura prevede:

      1. Accedere al portale INPS come datore di lavoro (SPID/CIE con delega)
      2. Selezionare “Portale delle Agevolazioni” dal menu
      3. Scegliere il tipo di incentivo (es. “Esonero giovani under 35”, “Incentivo donne”, ecc.)
      4. Compilare il modulo con i dati del lavoratore e del contratto
      5. Caricare la documentazione richiesta (o conservarla agli atti per eventuali ispezioni)
      6. Attendere la conferma e il codice autorizzativo INPS

      Il Quadro RU nel modello 770

      I datori di lavoro che fruiscono di agevolazioni contributive devono indicarle nel Quadro RU del Modello 770 (dichiarazione dei sostituti d’imposta). Ogni incentivo ha un codice specifico da riportare nel quadro. Il C2 Storico è parte della documentazione da conservare per giustificare quanto dichiarato nel 770 in caso di controllo. Se hai bisogno di assistenza per la compilazione del 770, il CAF Centro Fiscale offre questo servizio alle imprese.

      Errori comuni e come evitarli

      Dall’esperienza dei nostri consulenti del CAF Centro Fiscale che assistono sia lavoratori sia datori di lavoro nella gestione dei bonus assunzioni, questi sono gli errori più frequenti e come prevenirli:

      Errore 1: Consegnare il C2 attuale invece dello storico

      Il problema: Il datore di lavoro chiede il “C2” e il lavoratore porta il documento che certifica solo lo stato di disoccupazione attuale, senza lo storico delle DID. INPS, in fase di verifica, rigetta la pratica perché non riesce a ricostruire il periodo di disoccupazione pregresso.

      La soluzione: Specifica sempre al CPI che hai bisogno del documento con lo storico completo. Online, cerca la versione “storica” o “scheda SAP storica”, non solo il profilo attuale.

      Errore 2: Non aver mai fatto la DID

      Il problema: Alcuni lavoratori, pur essendo senza lavoro da mesi, non hanno mai formalmente reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego. Di conseguenza, il loro C2 Storico è vuoto o non registra il periodo di disoccupazione nel modo corretto, e il datore di lavoro non può beneficiare del bonus.

      La soluzione: Se sei disoccupato, registrati subito al CPI della tua città e rendi la DID. L’iscrizione è gratuita e puoi farlo online (MyANPAL) o allo sportello. La DID è anche obbligatoria per accedere alla NASPI e ad altri ammortizzatori sociali.

      Errore 3: Il lavoratore non aveva perso lo stato di disoccupazione

      Il problema: Lo stato di disoccupazione può perdersi se il lavoratore ha svolto attività lavorativa con reddito superiore alle soglie previste (8.174 euro annui per lavoro dipendente o 4.800 euro per lavoro autonomo, salvo aggiornamenti INPS). Se il C2 Storico mostra una “interruzione” dello stato di disoccupazione, i periodi precedenti potrebbero non essere computabili per certi bonus.

      La soluzione: Prima di procedere all’assunzione, il datore di lavoro deve verificare attentamente il C2 Storico con un consulente del lavoro o con il CAF per accertarsi che la storia del lavoratore soddisfi esattamente i requisiti del bonus specifico.

      Errore 4: Inviare l’UniLAV in ritardo

      Il problema: La comunicazione di assunzione (UniLAV) deve essere inviata entro il giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro. Se inviata in ritardo, il bonus potrebbe essere revocato poiché INPS considera la comunicazione tardiva come indizio di irregolarità.

      La soluzione: Il datore di lavoro deve inviare l’UniLAV sempre entro le 24:00 del giorno precedente l’inizio del rapporto. Non esistono deroghe per i bonus assunzioni.

      Errore 5: Bonus non cumulabili utilizzati insieme

      Il problema: Alcune agevolazioni non sono cumulabili tra loro. Ad esempio, l’esonero under 35 e il bonus donne non sono generalmente cumulabili per la stessa assunzione (si sceglie quello più conveniente). Usarli entrambi porta a sanzioni INPS.

      La soluzione: Prima di richiedere il bonus, verifica sempre le istruzioni operative INPS (circolari) o affidati a un consulente del CAF per la corretta scelta dell’incentivo.

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Conclusione: C2 Storico, un documento che vale migliaia di euro

      Il Modello C2 Storico è un documento semplice da ottenere, gratuito, e che può valere al tuo datore di lavoro decine di migliaia di euro di risparmi contributivi nell’arco del rapporto di lavoro. Che tu sia un lavoratore che vuole facilitare la propria assunzione o un’azienda che intende ottimizzare i costi del personale, avere questo documento pronto e corretto è il primo passo.

      Ricorda i punti chiave:

      • Il C2 Storico si scarica gratuitamente online con SPID o CIE dal portale regionale del lavoro della tua regione
      • Se il portale non lo offre online, rivolgiti di persona al Centro per l’Impiego (rilascio gratuito)
      • Per il Bonus Giovani Under 35 2026, l’esonero arriva fino a 500 euro mensili per 24 mesi
      • Per la ZES Unica Sud, l’esonero sale fino a 650 euro mensili per 24 mesi
      • Il datore di lavoro deve presentare la domanda tramite il Portale delle Agevolazioni INPS
      • L’UniLAV va inviato prima dell’inizio del rapporto, pena la perdita del bonus

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      Domande Frequenti sul Modello C2 Storico

      Cos’è il Modello C2 Storico e a cosa serve?

      Il Modello C2 Storico (Scheda Anagrafico-Professionale storica) è un documento rilasciato dai Centri per l’Impiego che certifica l’intera storia delle Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e dello stato occupazionale di un lavoratore. Viene richiesto dal datore di lavoro come prova per accedere ai Bonus Assunzioni 2026, dimostrando che il dipendente era regolarmente disoccupato da un certo periodo prima dell’assunzione.

      Come posso scaricare il C2 Storico con SPID?

      Accedi al portale regionale del lavoro della tua regione (es. IDO per la Lombardia, IDOL per la Toscana, ClicLavoro Veneto per il Veneto) con le tue credenziali SPID di livello 2 o con la CIE. Una volta autenticato, vai nella sezione ‘Scheda anagrafico-professionale’ e seleziona ‘Storico’ o ‘SAP storica’. Scarica il PDF e consegnalo al tuo datore di lavoro.

      Il C2 Storico è gratuito?

      Si, il Modello C2 Storico è completamente gratuito. Che lo scarichi online dal portale regionale o lo richieda di persona allo sportello del Centro per l’Impiego, non prevede nessun costo per il lavoratore.

      Cosa succede se non ho mai fatto la DID al Centro per l’Impiego?

      Se non hai mai reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilita al lavoro, il tuo C2 Storico sarà vuoto o non registrera correttamente i periodi di disoccupazione. Questo significa che il datore di lavoro non potra dimostrare il requisito e non potra beneficiare del bonus assunzioni. Registrati subito al Centro per l’Impiego e rendi la DID: è gratuita e si puo fare anche online tramite MyANPAL o il portale regionale.

      Il Bonus Assunzioni 2026 per i giovani under 35 è ancora attivo?

      Si, l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato è stato prorogato e potenziato dalla Legge di Bilancio 2025. Prevede un esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro mensili per 24 mesi (36 mesi e 120% per la ZES Unica Sud). La domanda va presentata tramite il Portale delle Agevolazioni INPS.

      Il datore di lavoro deve caricare il C2 Storico sul portale INPS?

      Non necessariamente in fase di domanda: spesso il datore di lavoro deve solo conservarlo agli atti e presentarlo in caso di verifica ispettiva da parte dell’INPS o dell’Ispettorato del Lavoro. Tuttavia, per alcuni incentivi specifici il portale INPS potrebbe richiedere il caricamento di documentazione allegata. Verificare sempre le istruzioni della circolare INPS specifica per il bonus richiesto.


      Hai bisogno di assistenza per i Bonus Assunzioni 2026?

      Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste lavoratori e aziende nella gestione documentale per i Bonus Assunzioni 2026: verifica dei requisiti, recupero del C2 Storico, predisposizione della pratica INPS e compilazione del Quadro RU nel Modello 770.

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        (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Questo articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.
        Settembre 18, 2026
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        Alexandra Bala
        04/09/2026
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        ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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        paolino servidio
        03/09/2026
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        Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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        Lady
        01/09/2026
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        Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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        Giulia Guida
        25/08/2026
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        Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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        Paola Zilli
        07/08/2026
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        Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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        Jacqueline B.
        06/08/2026
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        Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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        Maura Masutto
        06/08/2026
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        Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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        Issam Elhefnawi
        31/07/2026
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        Molto gentile
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        Sibongile Moyana
        30/07/2026
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        Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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        Sabrina Cirina
        23/07/2026
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        Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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        Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/02/attivazione-SPID-Caf.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-06 12:19:342026-05-31 16:48:22Modello C2 Storico online: come scaricarlo con SPID in ogni Regione per i Bonus Assunzioni 2026
        CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

        Dichiarazione Congiunta 730/2026: Guida Completa per Coniugi e Conviventi

        Dichiarazione dei redditi 730

        Indice dei contenuti

        1. Cos’è la dichiarazione congiunta 730/2026
        2. Chi può presentare il 730 congiunto
        3. Vantaggi della dichiarazione congiunta
        4. Svantaggi e rischi: quando NON conviene
        5. Come si compila il 730 congiunto: istruzioni pratiche
        6. Scadenze 730/2026 per la dichiarazione congiunta
        7. Casi particolari: separazione, divorzio, convivenza
        8. Figli a carico e detrazione IRPEF nella dichiarazione congiunta
        9. Responsabilità solidale: cosa significa per i coniugi
        10. Esempi pratici con calcoli IRPEF
        11. Domande frequenti sulla dichiarazione congiunta

        La dichiarazione congiunta 730/2026 è una delle opzioni disponibili per le coppie sposate (e in alcuni casi per le coppie di fatto) che devono presentare la propria dichiarazione dei redditi. In questa guida completa ti spieghiamo in dettaglio come funziona, chi può presentarla, quando conviene farlo e quando invece è preferibile optare per dichiarazioni separate, con esempi pratici e riferimenti alle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026.

        Capire se presentare il modello 730 congiunto o separato è una scelta che può influire notevolmente sull’importo delle detrazioni recuperabili, sulla gestione dei figli a carico e sull’entità del rimborso (o del debito) IRPEF finale. La scelta non è automatica: richiede una valutazione attenta della situazione reddituale di entrambi i coniugi.

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        Cos’è la dichiarazione congiunta 730/2026

        La dichiarazione congiunta è la possibilità, prevista dall’articolo 17 del D.P.R. 600/1973, di presentare un unico modello 730 per entrambi i coniugi. Uno dei due coniugi assume il ruolo di dichiarante (intestatario del modello) e l’altro quello di coniuge dichiarante. Entrambi i redditi, le detrazioni e le deduzioni dei due coniugi vengono riportati nello stesso documento fiscale.

        Il 730 congiunto 2026 non è una novità: questa modalità esiste da molti anni e le regole per il 2026 restano sostanzialmente invariate rispetto agli anni precedenti. Ciò che cambia ogni anno sono le aliquote IRPEF, i limiti di reddito per alcune detrazioni, e le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate che vengono aggiornate con la pubblicazione del nuovo modello.

        Secondo le istruzioni ufficiali del modello 730/2026 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione congiunta può essere presentata dai coniugi che non siano legalmente ed effettivamente separati, anche se uno dei due non possiede redditi propri. La normativa di riferimento principale è il D.P.R. 917/1986 (TUIR) e il D.P.R. 600/1973.

        Chi può presentare il 730 congiunto

        Non tutte le coppie possono scegliere la dichiarazione congiunta. Esistono precisi requisiti soggettivi che devono essere rispettati. Vediamo chi può e chi non può optare per questa modalità.

        Requisiti per presentare il 730 congiunto

        Possono presentare la dichiarazione congiunta 730/2026 i coniugi che, al momento della presentazione, soddisfano tutti questi requisiti:

        • Sono legalmente sposati (matrimonio civile o religioso con effetti civili)
        • Non sono legalmente separati né di fatto separati alla data di presentazione del modello
        • Almeno uno dei due ha un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) che può effettuare il conguaglio
        • Entrambi hanno redditi che rientrano nelle categorie compatibili con il modello 730 (lavoro dipendente, pensione, redditi assimilati, redditi fondiari, ecc.)

        Chi NON può presentare il 730 congiunto

        Ci sono situazioni in cui la dichiarazione congiunta non è ammessa. In particolare, non possono presentare il 730 congiunto:

        • I coniugi legalmente separati (con sentenza del tribunale o con omologazione della separazione consensuale)
        • I conviventi more uxorio (coppie di fatto non sposate, anche se registrate come coppia di fatto o unione civile ai sensi della Legge 76/2016 – per le unioni civili vedi nota sotto)
        • I coniugi in divorzio o con procedura di divorzio in corso (anche se non ancora definitiva)
        • Le coppie in cui nessuno dei due ha un sostituto d’imposta (in questo caso entrambi devono presentare il Modello Redditi PF)
        • Chi ha redditi derivanti da attività d’impresa o da lavoro autonomo con partita IVA (incompatibili con il 730)

        Nota sulle unioni civili: Secondo la Legge 76/2016 (“Legge Cirinnà”), le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono equiparate al matrimonio ai fini fiscali. Pertanto, anche le parti di un’unione civile possono presentare la dichiarazione congiunta alle stesse condizioni dei coniugi sposati.

        Vantaggi della dichiarazione congiunta

        La scelta del 730 congiunto comporta diversi vantaggi pratici e, in certi casi, anche vantaggi economici. Ecco i principali benefici:

        1. Semplificazione burocratica

        Il vantaggio più immediato è la praticità: si presenta un unico documento per entrambi i coniugi, con una sola procedura, un solo appuntamento al CAF e un solo iter di conguaglio. Questo riduce i tempi e i costi di assistenza, soprattutto quando la situazione fiscale di uno dei due coniugi è molto semplice (ad esempio, un coniuge con solo reddito da pensione e poche detrazioni).

        2. Trasferimento del bonus fiscale tra coniugi

        Uno dei vantaggi economici più rilevanti riguarda la possibilità di trasferire le eccedenze di detrazioni non capiente dal coniuge con reddito inferiore a quello con reddito più elevato. Questo meccanismo si applica in particolare alle detrazioni per carichi di famiglia.

        Ad esempio: se un coniuge non lavora o ha un reddito molto basso, non può usufruire pienamente delle detrazioni per i figli a carico perché la sua imposta è già zero. Con la dichiarazione congiunta, le detrazioni non utilizzate da un coniuge possono essere trasferite all’altro coniuge nella misura prevista dalla legge.

        3. Gestione unitaria delle spese detraibili condivise

        Le spese sostenute per i figli (spese mediche, scolastiche, sportive) e quelle per l’abitazione comune (interessi sul mutuo, spese condominiali, interventi edilizi) vengono gestite in modo unitario. In caso di dichiarazione separata, è necessario documentare e ripartire le spese tra i due coniugi, con un rischio maggiore di errori o di perdita di detrazioni.

        4. Rimborso unico e più rapido

        Con la dichiarazione congiunta, il rimborso IRPEF (o la trattenuta) viene calcolato su un unico importo e gestito dal sostituto d’imposta del coniuge dichiarante. Questo può semplificare la gestione del conguaglio, evitando che i due coniugi abbiano situazioni di rimborso e di debito che si compenserebbero se gestite separatamente. Per approfondire come funzionano i rimborsi, leggi la nostra guida su 730 congiunto: rimborsi e detrazioni 2026.

        Svantaggi e rischi: quando NON conviene

        Nonostante i vantaggi, la dichiarazione congiunta può presentare rischi significativi che è importante conoscere prima di scegliere questa opzione. In alcuni casi, dichiarare separatamente è la scelta più prudente.

        1. Responsabilità solidale per le imposte dovute

        Il rischio principale della dichiarazione congiunta è la responsabilità solidale: se dalla dichiarazione risultano imposte a debito (perché uno dei due coniugi ha avuto troppo poca ritenuta), entrambi i coniugi rispondono solidalmente per l’intera somma dovuta. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento anche integralmente a uno solo dei due coniugi.

        Questo aspetto è particolarmente rilevante in caso di redditi non dichiarati o di situazioni fiscali irregolari di uno dei due coniugi: scegliendo la dichiarazione congiunta, l’altro coniuge si espone a conseguenze che non dipendono dalle proprie scelte fiscali.

        2. Impossibilità di separare le posizioni in caso di crisi coniugale

        Se la coppia sta attraversando un periodo difficile o ha già avviato una procedura di separazione, scegliere la dichiarazione congiunta può complicare la gestione dei rapporti fiscali futuri. In caso di separazione legale avvenuta dopo la presentazione del 730 congiunto, le eventuali conseguenze (rimborsi, cartelle esattoriali) restano condivise.

        3. Redditi molto diversi tra i coniugi

        In alcune situazioni specifiche, in particolare quando i redditi dei due coniugi sono molto diversi e uno dei due ha numerose detrazioni non capibili, la dichiarazione congiunta può risultare meno vantaggiosa di quanto sembri. È sempre consigliabile effettuare una simulazione comparativa prima di scegliere.

        Come si compila il 730 congiunto: istruzioni pratiche

        La compilazione del modello 730/2026 congiunto segue regole precise stabilite dalle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo come si struttura il documento e cosa deve fare ciascun coniuge.

        Il frontespizio del 730 congiunto

        Nel frontespizio del modello 730, il coniuge che assume il ruolo di dichiarante principale (o “dichiarante”) inserisce i propri dati anagrafici nella sezione “Dati del contribuente”. Il secondo coniuge (il “coniuge dichiarante”) inserisce i propri dati nell’apposita sezione “Coniuge dichiarante” che si trova sempre nel frontespizio.

        Per indicare che si tratta di una dichiarazione congiunta, occorre barrare la casella “Dichiarazione congiunta” presente nel frontespizio. Questa semplice spunta attiva la modalità congiunta e abilita i campi per il secondo contribuente.

        Chi assume il ruolo di dichiarante principale

        La scelta di quale coniuge assume il ruolo di dichiarante principale non è irrilevante, perché il conguaglio fiscale viene effettuato dal sostituto d’imposta del dichiarante principale. Pertanto, conviene in genere che assuma questo ruolo il coniuge:

        • Con il sostituto d’imposta che eroga lo stipendio o la pensione più capiente
        • Con il reddito più elevato (per poter assorbire meglio eventuali debiti IRPEF)
        • La cui busta paga o pensione consenta di recuperare eventuali rimborsi in modo più agevole

        I quadri del modello 730 congiunto

        Nel 730 congiunto, i quadri si duplicano: ci sono i quadri relativi al dichiarante principale (indicati con la lettera corrispondente, es. Quadro A, B, C, D, E, G, ecc.) e i quadri del coniuge (indicati con gli stessi quadri ma con il prefisso “C” o con una sezione dedicata al coniuge). Le istruzioni del 730/2026 specificano in dettaglio come devono essere riportati i dati.

        In particolare:

        • Quadro C (redditi da lavoro dipendente): compilato sia dal dichiarante che dal coniuge, ciascuno per i propri redditi
        • Quadro E (oneri detraibili e deducibili): le spese possono essere ripartite tra i due coniugi secondo le quote effettivamente sostenute da ciascuno, oppure attribuite interamente a uno dei due se l’altro non ha capienza fiscale
        • Quadro F (acconti, crediti e altri dati): per approfondire la gestione degli acconti e dei crediti d’imposta nel 730/2026, consulta la nostra guida al Quadro F del 730/2026

        Scadenze 730/2026 per la dichiarazione congiunta

        Le scadenze del modello 730/2026 sono le stesse sia per la dichiarazione singola che per quella congiunta. Non esistono scadenze diverse o agevolate per le coppie che scelgono la modalità congiunta. Ecco il calendario ufficiale per il 2026:

        Modalità di presentazioneScadenza 2026Note
        Tramite sostituto d’imposta30 giugno 2026Consegna al datore di lavoro entro il 30 giugno
        Tramite CAF o professionista30 settembre 2026Termine per la presentazione tramite intermediario abilitato
        Online (730 precompilato)30 settembre 2026Accesso con SPID, CIE o CNS
        Dichiarazione tardivaentro 90 giorniPresenta entro i 90 giorni successivi con sanzione ridotta

        Importante: per la dichiarazione congiunta presentata tramite CAF, il termine è il 30 settembre 2026. Entrambi i coniugi devono conferire delega al CAF, fornendo la documentazione di entrambi (CU, spese, ecc.). Il CAF elabora il modello unico e lo trasmette all’Agenzia delle Entrate entro il termine di legge.

        Conguaglio e rimborsi per la dichiarazione congiunta

        Il conguaglio fiscale avviene sulla busta paga o sulla pensione del coniuge dichiarante principale. Se risulta un rimborso, questo viene erogato nella busta paga di luglio o agosto (per le dichiarazioni presentate entro il 30 giugno) oppure nelle mensilità successive (per quelle presentate entro il 30 settembre). Se risulta un debito, viene trattenuto nelle stesse mensilità, eventualmente con rateizzazione.

        Casi particolari: separazione, divorzio, convivenza

        Esistono situazioni particolari che influenzano la possibilità di presentare (o meno) la dichiarazione congiunta 730/2026. Esaminiamo i casi più frequenti.

        Separazione in corso durante l’anno d’imposta

        Se la separazione legale è avvenuta nel corso del 2025 (anno d’imposta per il 730/2026), la dichiarazione congiunta non è più possibile dall’anno in cui la separazione è divenuta efficace. In caso di separazione consensuale omologata dal tribunale, il momento rilevante è la data dell’omologazione. In caso di separazione giudiziale, è la data della sentenza (o del provvedimento presidenziale) che accerta la separazione.

        Se invece la separazione è avvenuta dopo il 31 dicembre 2025 (e quindi dopo la fine dell’anno d’imposta), i coniugi possono ancora presentare la dichiarazione congiunta per il 2025, anche se al momento della presentazione sono già separati di fatto (ma non ancora legalmente).

        Coniuge deceduto durante l’anno

        Se uno dei coniugi è deceduto durante il 2025, il coniuge superstite non può presentare il 730 congiunto per l’anno in cui è avvenuto il decesso. Per il coniuge deceduto, gli eredi (generalmente il coniuge superstite) devono presentare una dichiarazione separata (Modello Redditi o 730, a seconda della situazione) nei termini previsti per le dichiarazioni degli eredi.

        Conviventi di fatto (coppie non sposate)

        Le coppie di fatto non sposate (conviventi more uxorio) non possono presentare la dichiarazione congiunta, anche se convivono da anni e hanno figli in comune. La dichiarazione congiunta è riservata esclusivamente ai coniugi (o alle parti di un’unione civile). Tuttavia, le coppie di fatto possono comunque ottimizzare la ripartizione delle spese detraibili per i figli a carico, concordando chi dichiara cosa.

        Coniuge residente all’estero

        Se uno dei coniugi è fiscalmente residente all’estero, la dichiarazione congiunta non è in genere praticabile, perché i redditi prodotti all’estero da un non residente non rientrano nella tassazione italiana. In questi casi, il coniuge residente in Italia presenta il proprio 730 individualmente, riportando i dati del coniuge a carico (se applicabile) nella sezione “Familiari a carico”.

        Figli a carico e detrazione IRPEF nella dichiarazione congiunta

        La gestione dei figli a carico è uno dei temi più rilevanti quando si deve scegliere tra dichiarazione congiunta e separata. Con la riforma IRPEF 2024-2026, la maggior parte delle detrazioni per i figli è stata assorbita dall’Assegno Unico Universale, ma alcune detrazioni restano applicabili nel 730.

        Detrazione per figli a carico nel 730/2026

        A partire dal 2022, con l’introduzione dell’Assegno Unico Universale (D.Lgs. 230/2021), le detrazioni per figli a carico under 21 sono state quasi completamente sostituite dall’Assegno Unico erogato direttamente dall’INPS. Nel 730/2026, le detrazioni per figli a carico nel Quadro C riguardano principalmente:

        • Figli di età pari o superiore a 21 anni ancora a carico (con reddito inferiore a 2.840,51 euro, o 4.000 euro per i figli under 24 a carico)
        • Altri familiari a carico (genitori, suoceri, fratelli) che soddisfano i requisiti di reddito

        Ripartizione delle detrazioni tra i coniugi

        Le detrazioni per familiari a carico possono essere ripartite al 50% tra i due coniugi oppure attribuite al 100% al coniuge con il reddito più elevato (o al solo coniuge con capienza fiscale). Questa scelta deve essere indicata esplicitamente nella dichiarazione. La dichiarazione congiunta semplifica notevolmente questa gestione, perché il calcolo avviene in modo unitario all’interno dello stesso modello.

        Attenzione: in caso di genitori separati, la detrazione per i figli a carico segue regole specifiche stabilite dall’accordo di separazione o dal provvedimento del tribunale. Se non diversamente stabilito, la detrazione si ripartisce al 50% tra i due genitori.

        Spese per i figli detraibili al 19% nel 730/2026

        Oltre alle detrazioni per carico familiare, nel Quadro E del 730 si inseriscono le spese mediche detraibili e altre spese sostenute per i figli che danno diritto a detrazione al 19%, tra cui:

        • Spese scolastiche e universitarie (rette, tasse universitarie, mense scolastiche)
        • Spese sportive per ragazzi tra 5 e 18 anni (fino a 210 euro per figlio)
        • Spese mediche e di assistenza per figli con disabilità
        • Interessi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale (detrazione al 19% sul Quadro E, riga E7) – per approfondire, leggi la guida sulla detrazione mutuo nel 730/2026

        Responsabilità solidale: cosa significa per i coniugi

        La responsabilità solidale è l’aspetto più delicato della dichiarazione congiunta e quello che più spesso viene sottovalutato. Capire esattamente cosa comporta è fondamentale per fare una scelta consapevole.

        Come funziona la responsabilità solidale nel 730 congiunto

        Secondo l’articolo 17, comma 4, del D.P.R. 600/1973, nella dichiarazione congiunta dei coniugi, ciascun coniuge risponde solidalmente delle imposte, delle sanzioni e degli interessi derivanti dall’intera dichiarazione. Questo significa che:

        • Se il coniuge A ha dichiarato redditi inferiori al reale e dall’accertamento emergono ulteriori imposte, l’Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento anche al coniuge B
        • Le sanzioni per infedele dichiarazione si applicano a entrambi i coniugi, non solo a quello che ha commesso l’irregolarità
        • In caso di procedura esecutiva (pignoramenti, iscrizioni a ruolo), il coniuge “innocente” può essere coinvolto se il coniuge inadempiente non ha beni sufficienti

        Quando è più rischioso scegliere il 730 congiunto

        Il rischio della responsabilità solidale è maggiore nelle seguenti situazioni:

        • Uno dei coniugi ha redditi da lavoro autonomo o da attività commerciali con maggiori margini di irregolarità (in questi casi, però, spesso non è nemmeno possibile usare il 730)
        • Uno dei coniugi ha redditi da locazione non dichiarati o dichiarati in modo errato
        • Uno dei coniugi ha redditi esteri complessi (conti esteri, immobili all’estero) che richiedono la compilazione del Quadro W/RW
        • La coppia è in una situazione di crisi coniugale e non vi è piena fiducia reciproca sulla correttezza delle rispettive posizioni fiscali

        In tutte queste situazioni, il CAF Centro Fiscale consiglia di valutare attentamente la dichiarazione separata, anche se comporta un costo leggermente maggiore in termini di assistenza.

        Esempi pratici con calcoli IRPEF

        Per comprendere meglio quando conviene la dichiarazione congiunta e quando no, vediamo alcuni esempi pratici con calcoli semplificati.

        Esempio 1: coniuge con reddito zero e figli a carico

        Situazione: Mario (reddito da lavoro dipendente: 35.000 euro) e Laura (nessun reddito), con 2 figli di 8 e 12 anni.

        Senza dichiarazione congiunta: Laura non può presentare il 730 (non ha redditi). Mario presenta il 730 individuale e inserisce i figli a carico al 100% nel proprio modello. La detrazione per figli a carico (per i figli over 21 o per altri familiari) spetta a Mario per intero, ma solo se i figli hanno più di 21 anni (per i minorenni l’Assegno Unico sostituisce le detrazioni).

        Con dichiarazione congiunta: Laura viene inclusa nel modello come coniuge dichiarante. Le spese sostenute per i figli (mediche, scolastiche) sono gestite unitariamente. Il risparmio burocratico è evidente, ma il vantaggio fiscale dipende dalla natura delle spese.

        Conclusione: In questo caso specifico, la dichiarazione congiunta offre principalmente vantaggi pratici (un solo modello) ma non cambia significativamente il carico fiscale di Mario, che dovrebbe dichiarare i redditi e le detrazioni allo stesso modo anche senza il congiunto.

        Esempio 2: entrambi con redditi e spese rilevanti

        Situazione: Anna (reddito da lavoro dipendente: 28.000 euro, spese mediche: 2.000 euro) e Paolo (reddito da pensione: 18.000 euro, interessi sul mutuo: 3.000 euro), senza figli a carico.

        Calcolo semplificato con dichiarazione separata:

        • Anna: IRPEF lorda 28.000 euro ≈ 7.520 euro. Detrazioni lavoro dipendente ≈ 1.665 euro. Detrazione spese mediche (2.000 – 129,11 = 1.870,89 euro × 19%) ≈ 355 euro. IRPEF netta ≈ 5.500 euro
        • Paolo: IRPEF lorda 18.000 euro ≈ 4.040 euro. Detrazione pensione ≈ 1.265 euro. Detrazione interessi mutuo (3.000 × 19%) ≈ 570 euro. IRPEF netta ≈ 2.205 euro
        • Totale coppia: circa 7.705 euro

        Calcolo con dichiarazione congiunta: I redditi e le spese vengono gestiti unitariamente. Il risultato fiscale complessivo è sostanzialmente lo stesso, ma la gestione del conguaglio è unica. In questo caso, la scelta tra congiunta e separata dipende principalmente da considerazioni pratiche, non economiche.

        Esempio 3: uno dei coniugi ha un debito IRPEF e l’altro un rimborso

        Situazione: Lucia (dipendente con troppe ritenute, rimborso atteso: 800 euro) e Marco (pensionato con ritenute insufficienti, debito previsto: 600 euro).

        Con dichiarazioni separate: Lucia riceve 800 euro di rimborso in busta paga, Marco deve pagare 600 euro. La coppia guadagna 200 euro netti.

        Con dichiarazione congiunta: Il saldo globale è + 800 – 600 = +200 euro. La coppia riceve 200 euro di rimborso netto tramite la busta paga di Lucia (che è il coniuge dichiarante principale). Il risultato economico finale è identico.

        Conclusione: In questo caso, la dichiarazione congiunta semplifica la gestione (un solo conguaglio invece di due) senza alterare il risultato economico finale.

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        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

        Domande frequenti sulla dichiarazione congiunta 730/2026

        I conviventi di fatto possono fare la dichiarazione congiunta?

        No. La dichiarazione congiunta 730 e riservata esclusivamente ai coniugi (uniti in matrimonio civile o religioso con effetti civili) e alle parti di un’unione civile ai sensi della Legge 76/2016. Le coppie di fatto non sposate, anche se convivono da anni o hanno figli in comune, non possono presentare il 730 congiunto e devono presentare dichiarazioni separate.

        Se ci separiamo dopo aver presentato il 730 congiunto, cosa succede?

        Se la separazione avviene dopo la presentazione del 730 congiunto, il modello rimane valido e il conguaglio viene completato normalmente. Le conseguenze fiscali (rimborsi, debiti, eventuali accertamenti futuri) restano tuttavia condivise, in base alla responsabilita solidale prevista dalla legge. E consigliabile, in caso di crisi coniugale imminente, valutare con un professionista se sia opportuno optare per dichiarazioni separate.

        Quale coniuge deve essere il dichiarante principale nel 730 congiunto?

        La legge non impone un criterio fisso, ma conviene in genere che assuma il ruolo di dichiarante principale il coniuge con il sostituto d’imposta piu capiente (datore di lavoro o ente pensionistico che eroga la retribuzione o la pensione piu alta), perche e il sostituto del dichiarante principale che effettua il conguaglio fiscale. Se dalla dichiarazione risulta un debito IRPEF, il coniuge con la busta paga piu alta puo assorbire la trattenuta in modo piu agevole.

        Posso passare dalla dichiarazione congiunta a quella separata l’anno successivo?

        Si, la scelta tra dichiarazione congiunta e separata viene fatta anno per anno. Non c’e nessun vincolo che obblighi a mantenere la stessa modalita degli anni precedenti. Ogni anno, al momento della dichiarazione, i coniugi possono scegliere liberamente se presentare il 730 congiunto o in modo separato, in base alla situazione fiscale di quell’anno.

        Il 730 congiunto costa di piu al CAF rispetto al 730 individuale?

        Dipende dal CAF. Il CAF Centro Fiscale di Udine applica tariffe specifiche che puoi verificare contattandoci direttamente. In genere, la dichiarazione congiunta comporta un costo leggermente inferiore rispetto a due dichiarazioni separate, perche si tratta di un unico documento. Tuttavia, la complessita della situazione fiscale di ciascun coniuge influisce sul costo finale dell’assistenza.


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        Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione e presentazione del 730/2026, sia in forma congiunta che individuale. I nostri esperti valuteranno con te la scelta piu vantaggiosa per la tua situazione familiare e fiscale.

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          Alexandra Bala
          04/09/2026
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          ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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          paolino servidio
          03/09/2026
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          Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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          Lady
          01/09/2026
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          Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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          Giulia Guida
          25/08/2026
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          Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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          Paola Zilli
          07/08/2026
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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          06/08/2026
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          Maura Masutto
          06/08/2026
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          Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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          Issam Elhefnawi
          31/07/2026
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          Molto gentile
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          Sibongile Moyana
          30/07/2026
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
          23/07/2026
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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          Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-06 11:19:342026-05-31 16:29:18Dichiarazione Congiunta 730/2026: Guida Completa per Coniugi e Conviventi
          CAF, IMU, TASI E MODELLO F24

          Rottamazione Quinquies: Proroga, Estensione a IMU, TARI e Multe – La Proposta 2026

          ROTTAMAZIONE QUINQUIES 2026

          La rottamazione quinquies continua a essere al centro del dibattito fiscale italiano: dopo le scadenze del 2025 e le proroghe gia concesse, nel 2026 si torna a parlare di una possibile estensione della definizione agevolata anche ai debiti locali come IMU, TARI e multe. Una proposta che, se approvata, potrebbe coinvolgere milioni di contribuenti con cartelle esattoriali nei confronti dei Comuni. In questo articolo analizziamo nel dettaglio lo stato attuale della rottamazione quinquies, le proposte di proroga in discussione e le possibili modalita di estensione ai tributi locali.

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          Indice dei contenuti

          1. Rottamazione quinquies: stato attuale e scadenze 2026
          2. La proposta di proroga: cosa prevede
          3. Estensione a IMU e TARI: come funzionerebbe
          4. Rottamazione delle multe: la proposta per le sanzioni comunali
          5. Iter parlamentare e tempistiche di approvazione
          6. Chi beneficerebbe dell’estensione
          7. Calcolo del risparmio: esempi pratici
          8. Differenze tra tributi erariali e tributi locali
          9. Rischi e critiche della proposta
          10. Come prepararsi all’eventuale apertura
          11. Domande frequenti

          Rottamazione quinquies: stato attuale e scadenze 2026

          La rottamazione quinquies, introdotta nell’ambito del collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2025, ha rappresentato l’ultima grande opportunita di definizione agevolata dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER). A differenza delle precedenti edizioni, questa quinta sanatoria ha permesso di estinguere i debiti fiscali presenti nelle cartelle esattoriali pagando solo le somme dovute a titolo di imposta e interessi legali, con la cancellazione integrale di sanzioni e interessi di mora.

          I termini originali prevedevano la presentazione della domanda entro il 30 aprile 2025, successivamente prorogata. Secondo i dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la rottamazione quinquies ha raccolto oltre 3 milioni di domande, per un ammontare complessivo di debiti rottamati superiore ai 50 miliardi di euro. Un risultato che testimonia l’enorme platea di contribuenti in difficolta con il fisco.

          Le scadenze attualmente in vigore per il pagamento delle rate della rottamazione quinquies nel 2026 riguardano i contribuenti che hanno aderito e ricevuto il piano di pagamento da ADER. Il mancato pagamento di una rata entro i termini comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino dell’intero debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi.

          La proposta di proroga: cosa prevede

          Nel corso del 2026, diversi gruppi parlamentari hanno avanzato proposte di modifica al regime della rottamazione quinquies, con due obiettivi principali: prorogare i termini di pagamento per i contribuenti gia aderenti e riaprire la finestra di adesione per chi non ha ancora regolarizzato la propria posizione fiscale.

          La proposta di proroga, discussa in sede parlamentare, prevede le seguenti misure principali:

          • Proroga delle rate in scadenza nel 2026: slittamento di 6-12 mesi per i pagamenti gia pianificati, con l’obiettivo di alleggerire il carico sui contribuenti in difficolta finanziaria.
          • Riapertura dell’adesione: nuova finestra per presentare le domande di definizione agevolata, rivolta ai contribuenti che non hanno aderito in tempo o che sono decaduti per mancato pagamento.
          • Estensione dell’ambito applicativo: inclusione di tipologie di debiti attualmente escluse, in particolare i tributi locali come IMU, TARI e sanzioni amministrative (multe).
          • Rateizzazione estesa: possibilita di suddividere il debito in un numero maggiore di rate, fino a 120 rate mensili per i debiti piu consistenti.

          E importante precisare che, al momento della redazione di questo articolo, si tratta ancora di proposte in fase di discussione e non di norme gia approvate. Il Parlamento sta valutando l’inserimento di queste misure nel prossimo provvedimento fiscale di urgenza o nel collegato alla Legge di Bilancio 2027.

          Estensione a IMU e TARI: come funzionerebbe

          Uno degli aspetti piu innovativi della proposta riguarda l’estensione della rottamazione ai tributi locali, in particolare all’IMU (Imposta Municipale Propria) e alla TARI (Tassa sui Rifiuti). Attualmente, queste imposte comunali sono escluse dall’ambito applicativo della rottamazione quinquies, che si applica solo ai debiti iscritti a ruolo e affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

          Il meccanismo proposto per l’estensione dell’IMU alla rottamazione prevede una doppia modalita di intervento:

          • Per i debiti IMU gia iscritti a ruolo: l’inclusione automatica nell’ambito della rottamazione quinquies, con le stesse regole gia previste per i tributi erariali (cancellazione di sanzioni e interessi di mora, pagamento solo dell’imposta dovuta).
          • Per i debiti IMU non ancora iscritti a ruolo: istituzione di una procedura speciale di sanatoria diretta con il Comune, con condizioni agevolate definite da ciascun ente locale nell’ambito di linee guida nazionali.

          Per quanto riguarda la TARI, la proposta e analoga: i Comuni avrebbero la facolta – non l’obbligo – di aderire al sistema di rottamazione, predisponendo proprie procedure di definizione agevolata in linea con le disposizioni statali. Questo aspetto e cruciale: non tutti i Comuni sarebbero obbligati ad applicare la rottamazione ai tributi locali, creando una potenziale disomogeneita territoriale.

          Secondo le stime preliminari, i debiti IMU e TARI non pagati presenti nelle cartelle esattoriali comunali ammonterebbero a oltre 20 miliardi di euro, una cifra che rende comprensibile l’interesse dei contribuenti per questa possibile estensione.

          Rottamazione delle multe: la proposta per le sanzioni comunali

          Oltre a IMU e TARI, la proposta di estensione della rottamazione quinquies include anche le sanzioni amministrative comunali, comunemente chiamate “multe”. Si tratta prevalentemente di contravvenzioni al Codice della Strada (verbali per infrazioni al CDS) e di sanzioni per violazioni a regolamenti comunali.

          La rottamazione delle multe avrebbe caratteristiche specifiche rispetto agli altri tributi:

          • Pagamento solo della sanzione base: eliminazione delle maggiorazioni per tardivo pagamento (che possono raddoppiare o triplicare l’importo originario) e degli interessi maturati.
          • Cancellazione degli interessi di mora: le sanzioni per ritardato pagamento, spesso molto elevate per le multe piu vecchie, verrebbero azzerate.
          • Esclusione delle sanzioni penali: la rottamazione non si applicherebbe alle sanzioni derivanti da illeciti penali, ma solo a quelle di natura amministrativa.
          • Limite temporale: la proposta prevede che siano rottamabili le sanzioni affidate alla riscossione entro una certa data, con ogni probabilita fissata al 31 dicembre 2023 per allineamento con le altre cartelle.

          L’introduzione della rottamazione delle multe ha suscitato un acceso dibattito. I sostenitori evidenziano che molti cittadini si trovano con cartelle esattoriali per sanzioni ormai moltiplicate da anni di interessi e maggiorazioni, rendendo di fatto impossibile il pagamento. I critici, invece, sottolineano il rischio di un effetto moral hazard: incentivare chi non paga nell’aspettativa di future sanatorie.

          Iter parlamentare e tempistiche di approvazione

          La proposta di proroga e di estensione della rottamazione quinquies sta seguendo un iter parlamentare complesso. Al momento, le discussioni si svolgono principalmente in sede di Commissione Finanze, sia alla Camera che al Senato, nell’ambito dei lavori preparatori per il prossimo provvedimento fiscale.

          I principali ostacoli all’approvazione riguardano:

          • Copertura finanziaria: ogni proroga o estensione deve essere finanziata. Il Governo deve trovare le risorse necessarie a compensare il mancato gettito derivante dalla cancellazione di sanzioni e interessi.
          • Consenso degli enti locali: i Comuni devono essere coinvolti nella definizione delle regole per la rottamazione dei tributi locali, e non tutti sono favorevoli a rinunciare a entrate gia accertate.
          • Compatibilita con il PNRR: alcune misure di condono fiscale potrebbero essere in tensione con gli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
          • Precedenti giurisprudenziali: la Corte Costituzionale ha gia avuto modo di pronunciarsi sulle sanatorie fiscali, ponendo dei limiti alla loro applicazione reiterata.

          Le tempistiche ipotizzate per l’eventuale approvazione della norma variano tra un decreto legge estivo 2026 (nel caso di urgenza dichiarata) e il collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2027. In ogni caso, prima di procedere con qualsiasi pianificazione, e fondamentale attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

          Chi beneficerebbe dell’estensione

          Se la proposta di estensione della rottamazione quinquies a IMU, TARI e multe venisse approvata, la platea dei potenziali beneficiari sarebbe molto ampia. Analizziamo le categorie principali:

          Proprietari di immobili con debiti IMU

          I proprietari di immobili che negli anni non hanno versato o hanno versato in misura insufficiente l’IMU sarebbero tra i principali beneficiari. Si tratta spesso di situazioni in cui il debito originario, ampliato da anni di sanzioni (30% di maggiorazione) e interessi di mora (oltre il 5% annuo), ha raggiunto importi difficilmente sostenibili. Con la rottamazione, potrebbero pagare solo il tributo originariamente dovuto, con un risparmio anche superiore al 50% del totale richiesto.

          Famiglie e imprese con debiti TARI

          Numerose famiglie e piccole imprese hanno accumulato debiti TARI negli anni, in particolare nel periodo della crisi economica da Covid-19 (2020-2021) e durante la successiva crisi energetica. Anche in questo caso, le sanzioni e gli interessi hanno spesso reso il debito complessivo molto superiore all’importo originario della tassa sui rifiuti.

          Conducenti con vecchie sanzioni al Codice della Strada

          Chi ha ricevuto verbali per infrazioni al Codice della Strada mai pagati e successivamente affidati alla riscossione coattiva potrebbe beneficiare dell’eliminazione delle maggiorazioni. Le sanzioni del CDS, se non pagate entro 60 giorni, vengono aumentate del 10% ogni anno, rendendo spesso il debito complessivo multiplo dell’importo originario della contravvenzione.

          Calcolo del risparmio: esempi pratici

          Per comprendere meglio il potenziale vantaggio economico dell’estensione della rottamazione quinquies, vediamo alcuni esempi pratici di calcolo del risparmio.

          Esempio 1: Debito IMU da 5.000 euro

          Un contribuente ha un debito IMU di 5.000 euro risalente al 2019, mai pagato e ora in cartella esattoriale. Ecco come si compone il totale attualmente richiesto:

          VoceImporto
          IMU originaria 20195.000 euro
          Sanzione 30%1.500 euro
          Interessi legali 2019-2026 (circa 5 anni)875 euro
          Interessi di mora ADER350 euro
          Spese di notifica e procedura120 euro
          Totale cartella7.845 euro
          Con rottamazione (solo IMU + interessi legali)5.875 euro
          Risparmio1.970 euro (circa 25%)

          Esempio 2: Multa da 200 euro diventata 800 euro

          Un comune verbale per infrazione stradale da 200 euro del 2018, mai pagato, puo trasformarsi in una cartella esattoriale di importo notevolmente superiore:

          VoceImporto
          Multa originaria 2018200 euro
          Maggiorazione 100% (non pagata in 60 gg)200 euro
          Maggiorazioni annuali ADER (10% x anni)160 euro
          Interessi di mora85 euro
          Spese procedura65 euro
          Totale cartella710 euro
          Con rottamazione (solo sanzione base)200 euro
          Risparmio510 euro (circa 72%)

          Come si vede dagli esempi, il beneficio della rottamazione e tanto maggiore quanto piu il debito e datato, poiche sanzioni e interessi si accumulano nel tempo aumentando significativamente l’importo originario.

          Differenze tra tributi erariali e tributi locali nella rottamazione

          E fondamentale comprendere le differenze strutturali tra la rottamazione dei tributi erariali (IRPEF, IVA, IRES, gestita da ADER) e la possibile rottamazione dei tributi locali (IMU, TARI, gestiti dai Comuni). Queste differenze influenzano le modalita di adesione e i vantaggi ottenibili.

          CaratteristicaTributi erariali (ADER)Tributi locali (Comuni)
          Ente gestoreAgenzia Entrate-RiscossioneComune o concessionario locale
          Procedura di adesioneUnica (modulo ADER online)Differenziata per Comune
          ObbligatorietaSi applica a tuttiFacolta del singolo Comune
          Cancellazione sanzioni100% sanzioni e interessi moraDa definire (proposta: 100%)
          Pagamento minimoImposta + interessi legaliSolo imposta (proposta)
          Rate disponibiliFino a 60 rateDa definire localmente
          ScadenzaUnica nazionalePotenzialmente variabile

          Questa disomogeneita potenziale e uno dei principali punti critici della proposta. Se ogni Comune potesse decidere autonomamente se aderire e con quali modalita, si rischierebbe una situazione in cui i contribuenti di alcuni Comuni beneficiano della rottamazione mentre altri, nella stessa regione, no. Una situazione che potrebbe generare contenziosi e dubbi di legittimita costituzionale sul piano della parita di trattamento.

          Rischi e critiche della proposta

          La proposta di proroga ed estensione della rottamazione quinquies non e priva di critiche e rischi. I principali punti di discussione riguardano sia l’efficienza del sistema fiscale che la giustizia distributiva.

          Il problema del moral hazard

          Il principale rischio evidenziato dai critici e quello del moral hazard: la ripetizione di sanatorie e rottamazioni (dalla “rottamazione bis” del 2018 alla quinta edizione del 2025) rischia di creare nei contribuenti la convinzione che non pagare le tasse sia conveniente, nell’attesa della prossima sanatoria. Questo fenomeno, documentato da diversi studi economici, puo erodere la cultura del pagamento spontaneo delle imposte e ridurre il gettito fiscale nel medio-lungo periodo.

          L’impatto sulle casse comunali

          Per i Comuni, la rottamazione di IMU e TARI avrebbe un impatto significativo sulle entrate. Molti enti locali hanno gia contabilizzato una parte di questi crediti nei propri bilanci, e la loro cancellazione (anche parziale) potrebbe creare difficolta di cassa. Per questo motivo, alcune associazioni di Comuni hanno espresso perplessita sulla proposta, chiedendo meccanismi compensativi da parte dello Stato.

          Iniquita verso i contribuenti in regola

          Un’altra critica frequente riguarda l’iniquita verso chi ha pagato regolarmente. I contribuenti che, spesso con sacrificio, hanno onorato i propri debiti fiscali si trovano in una posizione di svantaggio rispetto a chi ha evitato di pagare e ora beneficia di una sanatoria. Questo tema di equita e particolarmente sentito in relazione alle multe stradali, dove chi ha pagato puntualmente si trova ad aver pagato importi molto superiori a chi ottiene la rottamazione.

          Come prepararsi all’eventuale apertura della rottamazione estesa

          Anche se la proposta non e ancora legge, e possibile prepararsi in anticipo per essere pronti ad aderire tempestivamente nel caso in cui venisse approvata. Ecco i passi consigliati:

          1. Verificare i debiti IMU e TARI pregressi

          Il primo passo e verificare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune. E possibile farlo:

          • Accedendo al portale del proprio Comune nella sezione tributi locali
          • Richiedendo un estratto conto tributario allo sportello tributi del Comune
          • Consultando il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (area riservata) per i debiti gia passati in cartella esattoriale
          • Verificando le eventuali comunicazioni di iscrizione a ruolo ricevute negli anni precedenti

          2. Raccogliere la documentazione

          E utile raccogliere tutta la documentazione relativa ai debiti: avvisi di accertamento IMU, comunicazioni TARI, verbali per infrazioni stradali e relative cartelle esattoriali. Avere tutto a portata di mano facilitera la verifica dei debiti rottamabili e il calcolo del risparmio ottenibile.

          3. Valutare la convenienza

          Non sempre la rottamazione e la scelta migliore. In alcuni casi, potrebbe essere piu conveniente:

          • Contestare un avviso di accertamento IMU che si ritiene infondato
          • Richiedere la rateizzazione ordinaria del debito (fino a 72 rate per ADER)
          • Valutare il ravvedimento operoso per debiti ancora non iscritti a ruolo, con sanzioni ridotte
          • Verificare se il debito e prescritto (i tributi locali si prescrivono generalmente in 5 anni)

          Per una valutazione accurata della propria situazione, e sempre consigliabile rivolgersi a un professionista qualificato come il CAF Centro Fiscale, che puo analizzare la posizione specifica e consigliare la soluzione piu vantaggiosa.

          4. Monitorare l’iter legislativo

          E fondamentale seguire l’evoluzione della normativa. La proposta di proroga ed estensione della rottamazione quinquies e ancora in fase di discussione, e le condizioni definitive potrebbero differire significativamente da quelle attuali. Le fonti da monitorare includono la Gazzetta Ufficiale, il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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          Domande frequenti sulla rottamazione quinquies e la proposta di proroga

          La rottamazione quinquies si applica gia all’IMU?

          No. Attualmente la rottamazione quinquies si applica solo ai debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), che gestisce i tributi erariali. L’IMU, la TARI e le multe comunali sono tributi locali e attualmente esclusi. La loro inclusione e oggetto di una proposta in fase di discussione parlamentare, non ancora approvata.

          Quando verranno comunicati i termini definitivi della proroga?

          Le tempistiche dipendono dall’iter parlamentare. Le ipotesi piu accreditate indicano un possibile decreto legge estivo 2026 oppure l’inserimento nella legge collegata alla Manovra 2027. Per essere aggiornati tempestivamente, e consigliabile iscriversi alla newsletter del CAF Centro Fiscale o monitorare la Gazzetta Ufficiale.

          Come faccio a sapere se ho debiti IMU o TARI in cartella esattoriale?

          Puoi verificarlo accedendo all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) con SPID, CIE o CNS. Troverai tutte le cartelle a tuo carico, comprese quelle per tributi locali che il Comune ha affidato alla riscossione coattiva. In alternativa, puoi rivolgerti allo sportello tributi del tuo Comune.

          Se ho gia aderito alla rottamazione quinquies, posso beneficiare anche dell’estensione ai tributi locali?

          Si, se la proposta venisse approvata, potrebbe essere prevista una procedura separata per aderire alla parte relativa ai tributi locali, anche per chi ha gia aderito alla rottamazione quinquies ordinaria. Le due procedure riguardano debiti diversi e sarebbero gestite da enti diversi (ADER vs Comuni).

          Conviene aspettare la rottamazione estesa o e meglio pagare adesso?

          Dipende dalla situazione specifica. Se hai debiti IMU, TARI o multe significativi e il risparmio atteso e consistente, puo valere la pena attendere qualche mese per capire se la proposta viene approvata. Tuttavia, nel frattempo il debito continua a maturare interessi e il rischio di azioni esecutive (pignoramenti) non scompare. Il consiglio e di consultare il CAF Centro Fiscale per valutare caso per caso.


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            04/09/2026
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            ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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            03/09/2026
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            Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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            01/09/2026
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            Giulia Guida
            25/08/2026
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            Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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            Paola Zilli
            07/08/2026
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            Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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            Jacqueline B.
            06/08/2026
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            Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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            Maura Masutto
            06/08/2026
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            Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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            31/07/2026
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            Molto gentile
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            30/07/2026
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            Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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            Sabrina Cirina
            23/07/2026
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            Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
            https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-06 10:19:342026-05-31 16:51:26Rottamazione Quinquies: Proroga, Estensione a IMU, TARI e Multe – La Proposta 2026
            CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

            Il Quadro F del Modello 730/2026: Acconti, Crediti e Novità del Rigo F15

            Dichiarazione dei redditi 730

            Il Quadro F del modello 730/2026 è una delle sezioni più tecniche e spesso trascurate della dichiarazione dei redditi. Eppure, una compilazione errata di questa parte può determinare il versamento di acconti d’imposta sbagliati, la perdita di crediti o sanzioni per omissioni. Il Quadro F raccoglie informazioni fondamentali: gli acconti IRPEF versati nell’anno precedente, i crediti d’imposta residui, gli acconti sulla cedolare secca, l’imposta sostitutiva sul TFR e, novità del 2026, il rigo F15 dedicato a situazioni specifiche legate alla revisione del calendario fiscale. In questa guida completa spieghiamo ogni rigo, con esempi pratici, tabelle e indicazioni per evitare gli errori più frequenti.

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            Indice dei contenuti

            1. Cos’è il Quadro F del 730/2026: panoramica
            2. Rigo F1: acconti IRPEF versati nel 2025
            3. Righi F2, F3, F4: addizionali e acconti cedolare
            4. Rigo F5: eccedenza IRPEF e utilizzo del credito
            5. Rigo F6: acconti cedolare secca 2025
            6. Righi F7 e F8: crediti d’imposta e detrazioni non fruite
            7. Righi F9–F12: ritenute, imposte sostitutive e rimborsi
            8. Rigo F13: imposta sostitutiva sul TFR e rivalutazioni
            9. Rigo F14: imposta sostitutiva locazioni brevi
            10. Rigo F15: la novità del 730/2026 — compensazione e revisione acconti
            11. Compilazione del Quadro F passo per passo
            12. Errori comuni e come evitarli
            13. Casi pratici: esempi di compilazione

            Cos’è il Quadro F del 730/2026: panoramica

            Il Quadro F del modello 730/2026 è la sezione riservata alle informazioni che il contribuente deve fornire in merito agli acconti d’imposta già versati, ai crediti maturati negli anni precedenti e ad alcune situazioni particolari che incidono sul calcolo dell’imposta finale. Si tratta di una sezione cruciale perché i dati inseriti qui vengono utilizzati dal CAF o dal sostituto d’imposta per calcolare l’eventuale rimborso o saldo da pagare.

            Secondo le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026, il Quadro F è strutturato in più righi numerati da F1 a F15, ciascuno con una funzione specifica. La novità più rilevante dell’anno è il rigo F15, introdotto dalla legge di bilancio 2026 per gestire situazioni legate alla revisione del calendario fiscale e alla possibilità di compensare determinate imposte sostitutive. Vediamo ogni rigo nel dettaglio.

            Rigo F1: acconti IRPEF versati nel 2025

            Il rigo F1 è probabilmente il rigo più importante del Quadro F. In questo rigo vanno indicate le somme versate a titolo di acconto IRPEF nel corso del 2025, sia la prima che la seconda o unica rata. Queste somme vengono automaticamente portate in deduzione dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento (2025).

            Chi ha presentato il modello 730/2025 o il modello Redditi PF 2025 e ha versato gli acconti tramite modello F24, deve riportare tali importi qui. L’Agenzia delle Entrate evidenzia che gli acconti IRPEF 2025 ammontavano generalmente al 100% dell’imposta risultante dalla dichiarazione precedente, con la prima rata pari al 40% entro il 30 giugno 2025 e la seconda rata del 60% entro il 30 novembre 2025.

            Tipologia accontoPercentualeScadenza 2025Codice tributo F24
            Prima rata acconto IRPEF40%30 giugno 20254033
            Seconda rata acconto IRPEF60%1° dicembre 20254034
            Unica rata acconto IRPEF100%1° dicembre 20254034

            Attenzione: chi ha optato per il pagamento rateizzato tramite sostituto d’imposta (mediante trattenuta dalla busta paga o dalla pensione) non deve compilare questo rigo, in quanto le trattenute sono già conteggiate dal sostituto. Il rigo F1 riguarda esclusivamente i versamenti diretti tramite F24.

            Per i contribuenti che nel 2025 hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), gli acconti IRPEF possono differire da quelli standard, in quanto determinati sulla base del reddito concordato. In questo caso, è necessario verificare attentamente i versamenti effettuati prima di compilare F1. Consulta la nostra guida completa al 730 2026 per un quadro d’insieme sulla dichiarazione.

            Righi F2, F3, F4: addizionali regionali, comunali e acconti

            I righi F2, F3 e F4 riguardano rispettivamente l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF, le eccedenze di addizionale regionale e comunale, e ulteriori situazioni di acconto specifiche. Ecco nel dettaglio cosa indicare in ciascun rigo.

            Rigo F2: acconto addizionale comunale

            Nel rigo F2 si indica l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF versato nell’anno precedente. L’addizionale comunale viene calcolata sul reddito imponibile IRPEF con aliquote che variano da comune a comune (generalmente comprese tra lo 0,1% e lo 0,9%). L’acconto per il 2025 era pari al 30% dell’addizionale comunale dovuta nell’anno precedente (per la sola quota che non sia già stata trattenuta dal sostituto).

            I lavoratori dipendenti e pensionati che hanno il sostituto d’imposta non devono compilare questo rigo poiché l’addizionale è già stata trattenuta in busta paga. Il rigo F2 è rilevante per chi ha presentato il 730 senza sostituto o il modello Redditi PF. L’addizionale regionale IRPEF segue invece un meccanismo diverso e si calcola con aliquote determinate dalla propria Regione di residenza.

            Righi F3 e F4: eccedenze e acconti diversi

            Il rigo F3 accoglie le eccedenze di addizionale regionale che risultano dal prospetto di liquidazione della dichiarazione precedente e che il contribuente non ha potuto compensare. Il rigo F4 è utilizzato per indicare l’acconto del 20% sulla tassazione separata versato autonomamente, quando non è stato operato dal sostituto d’imposta.

            Rigo F5: eccedenza IRPEF e utilizzo del credito

            Il rigo F5 riguarda l’eccedenza IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del 730 dell’anno precedente. Quando nella dichiarazione dei redditi precedente è emerso un credito IRPEF (importo a rimborso), e il contribuente ha optato per il riporto in compensazione invece del rimborso immediato, tale importo viene indicato nel rigo F5.

            Questa eccedenza può essere utilizzata in tre modi alternativi:

            • A scomputo dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno corrente (casella 1 del rigo F5)
            • A rimborso, chiedendone la restituzione tramite il modello 730 (casella 2)
            • In compensazione tramite modello F24 per altri tributi dovuti (casella 3)

            È fondamentale indicare la scelta corretta, perché una selezione errata può portare a versamenti duplicati o a crediti non utilizzati. Chi, per esempio, ha un credito IRPEF di 300 euro dalla dichiarazione 2025 e nel 2026 prevede di dover versare un acconto significativo, può convenire optare per il riporto a scomputo dell’acconto (casella 1), riducendo così il versamento F24 di novembre 2026.

            Rigo F6: acconti cedolare secca versati nel 2025

            Il rigo F6 è dedicato ai proprietari di immobili che hanno optato per la cedolare secca sulle locazioni e che hanno versato gli acconti relativi all’anno 2025. La cedolare secca 2026 si applica con aliquota ordinaria del 21% per i contratti a canone libero e del 10% per i contratti a canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa (ridotta al 10% anche per alcune tipologie di contratti transitori).

            Gli acconti cedolare secca 2025 erano dovuti nella misura del 100% dell’imposta risultante dal precedente periodo d’imposta, con le stesse scadenze dell’acconto IRPEF: prima rata (40%) a giugno 2025 e seconda rata (60%) a novembre 2025. Chi aveva un’imposta cedolare secca 2024 inferiore a 257,52 euro versava un’unica rata a novembre 2025.

            Aliquota cedolare seccaTipologia contrattoCodice tributo F24
            21%Contratti a canone libero (4+4)1840
            10%Canone concordato, comuni alta tensione1842
            21%Locazioni brevi (Airbnb, ecc.)1919

            Importante per il 2026: la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha confermato che le locazioni brevi continuano ad applicare la cedolare secca al 26% per i proprietari che affittano più di un immobile. Chi affitta un solo immobile in locazione breve mantiene l’aliquota del 21%. Per approfondire, consulta la nostra guida su cedolare secca o IRPEF: quando conviene.

            Righi F7 e F8: crediti d’imposta e detrazioni non fruite

            I righi F7 e F8 sono riservati a specifici crediti d’imposta maturati dal contribuente che non sono stati ancora interamente utilizzati. Si tratta di crediti “capaci” di ridurre direttamente l’imposta lorda dovuta, non semplici detrazioni.

            Rigo F7: credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

            Nel rigo F7 si indica il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Questo credito spetta a chi ha venduto un’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e ne ha acquistata un’altra entro un anno, versando in precedenza l’imposta di registro ordinaria (9%) sull’immobile ceduto. Il credito è pari alla minore tra l’imposta di registro pagata sull’immobile venduto e quella pagata sul nuovo acquisto.

            Rigo F8: altri crediti d’imposta

            Il rigo F8 comprende un insieme eterogeneo di crediti d’imposta residui, tra cui:

            • Credito d’imposta per immobili colpiti da calamità naturali (sisma, alluvioni)
            • Crediti per investimenti in startup o PMI innovative non ancora compensati
            • Credito d’imposta per ricerca e sviluppo maturato da lavoratori autonomi
            • Credito per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi nei casi previsti
            • Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro derivanti dal periodo COVID ancora residui

            Ogni credito riportato nel rigo F8 deve essere documentato e tracciabile: è indispensabile conservare la documentazione che attesta la spesa sostenuta e il diritto al credito. L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su questi crediti, in particolare su quelli legati a misure di incentivo straordinario come il bonus ristrutturazioni e spese mediche detraibili.

            Righi F9–F12: ritenute, imposte sostitutive e rimborsi

            I righi F9, F10, F11 e F12 riguardano ritenute d’acconto subite, rimborsi da ripartire tra più soggetti e altre situazioni che richiedono rettifiche al calcolo dell’imposta finale.

            Rigo F9: ritenute su redditi a tassazione separata

            Il rigo F9 accoglie le ritenute subite su redditi soggetti a tassazione separata che non sono stati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta (definitiva). Tipici esempi sono: le ritenute su arretrati di lavoro dipendente, le ritenute su somme da precedenti rapporti di lavoro (TFR anticipato in casi particolari), le ritenute su indennità di fine rapporto non gestite completamente dal sostituto.

            Righi F10, F11, F12: acconti tassazione separata e rettifiche

            Il rigo F10 riguarda l’acconto del 20% sulla tassazione separata già versato autonomamente (distinto dall’acconto gestito dal sostituto). Questo rigo interessa principalmente chi ha percepito TFR da datori privati e deve autonomamente versare l’acconto in attesa della liquidazione definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.

            Il rigo F11 è usato per indicare le rate del trattamento integrativo 2022 (ex Bonus Renzi/Gualtieri) da restituire, qualora il sostituto non abbia già effettuato il recupero. Il rigo F12 raccoglie invece i rimborsi da ripartire tra più soggetti in caso di dichiarazione congiunta o di crediti condivisi tra coobbligati.

            Rigo F13: imposta sostitutiva sul TFR e rivalutazioni

            Il rigo F13 è dedicato all’imposta sostitutiva dell’11% sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR) lasciato in azienda. Questa imposta grava sulla quota di TFR rivalutata annualmente (secondo gli indici ISTAT dell’inflazione), ed è dovuta ogni anno indipendentemente dalla presenza di un acconto versato nell’anno precedente.

            Il meccanismo funziona così: il datore di lavoro calcola la rivalutazione del TFR maturata nell’anno (applicando il coefficiente pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT) e versa l’imposta sostitutiva dell’11% tramite modello F24 (codice tributo 1712). L’importo versato deve essere indicato nel rigo F13 del 730 del dipendente solo se il dipendente ha gestito autonomamente questo versamento (caso raro) o se emergono differenze da regolarizzare.

            VoceDettaglio
            Imposta sostitutiva TFR11% sulla rivalutazione annua del TFR
            Base di calcoloRivalutazione = 1,5% + 75% inflazione ISTAT
            Codice tributo F241712
            Scadenza versamento datore16 dicembre di ciascun anno

            Per i lavoratori con TFR conferito ai fondi di previdenza complementare, l’imposta sostitutiva sull’11% non è dovuta sul TFR trasferito al fondo, ma eventualmente sulle quote maturate nella fase di accumulo nel fondo stesso (tassazione del rendimento al 20%). Questo aspetto non confluisce nel rigo F13 ma nei quadri dedicati alla previdenza complementare.

            Rigo F14: imposta sostitutiva locazioni brevi

            Il rigo F14, consolidato nelle istruzioni 730/2026, riguarda l’imposta sostitutiva sulle locazioni brevi (contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni, stipulati anche tramite piattaforme come Airbnb, Booking, Vrbo). Questo rigo è stato oggetto di revisione in seguito alle modifiche apportate dal D.L. 145/2023 (convertito con modificazioni) e dalle relative circolari ministeriali.

            Chi utilizza la cedolare secca per le locazioni brevi e ha già subito ritenute dalla piattaforma intermediaria (nel caso di Airbnb Italia S.r.l., la ritenuta del 21% è operata automaticamente) deve riportare in F14 l’eventuale differenza tra l’imposta dovuta e le ritenute già subite, oppure il credito emergente in caso di eccedenza. Per approfondire la cedolare secca 2026 e tutte le sue implicazioni, ti consigliamo la nostra guida dedicata.

            Rigo F15: la novità del 730/2026 — compensazione e revisione acconti

            Il rigo F15 rappresenta la principale novità del Quadro F nel modello 730/2026. Introdotto in attuazione delle disposizioni contenute nella legge delega fiscale (L. 111/2023) e dei relativi decreti attuativi, questo rigo gestisce situazioni specifiche legate alla revisione del sistema degli acconti d’imposta e alla possibilità di compensare determinate somme derivanti da imposte sostitutive speciali.

            Cosa indica il rigo F15

            Il rigo F15 si articola in più colonne e serve a gestire le seguenti casistiche:

            • Colonna 1 — Acconto ridotto per riduzione previsionale del reddito: il contribuente che prevede una significativa riduzione del proprio reddito nel 2026 rispetto al 2025 può indicare nel rigo F15, colonna 1, la quota di acconto IRPEF che intende versare in misura ridotta rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione. È necessario conservare documentazione idonea a dimostrare la previsione di riduzione (ad esempio, situazione lavorativa mutata, cassa integrazione, riduzione attività professionale).
            • Colonna 2 — Imposta sostitutiva per rivalutazione di partecipazioni o terreni: chi ha rivalutato partecipazioni societarie o terreni (ai sensi delle proroghe periodiche delle leggi di bilancio) e ha versato l’imposta sostitutiva prevista indica in questa colonna il relativo importo già corrisposto, ai fini del corretto conteggio in sede di liquidazione 730.
            • Colonna 3 — Residui imposta sostitutiva concordato preventivo biennale (CPB): i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025 e hanno versato acconti di imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato possono indicare eventuali residui o eccedenze da riportare nel calcolo del saldo 2025.
            • Colonna 4 — Codice situazione speciale: un codice numerico da 1 a 5 che identifica la casistica applicabile, secondo la tabella prevista nelle istruzioni ministeriali del 730/2026.

            Istruzioni operative per il rigo F15

            Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026 (pagina 87 del fascicolo istruzioni, versione aggiornata marzo 2026) chiariscono che:

            • Il rigo F15 NON va compilato se il contribuente non rientra in nessuna delle casistiche previste: la maggior parte dei contribuenti ordinari (lavoratori dipendenti, pensionati senza particolari situazioni) lascerà il rigo F15 in bianco.
            • La compilazione errata del rigo F15, in particolare l’inserimento di importi non dovuti nella colonna 1 (riduzione previsionale), può determinare l’applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione e interessi sugli acconti non versati.
            • Per i contribuenti che aderiscono al CPB e indicano residui in colonna 3, il valore deve corrispondere esattamente agli importi risultanti dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al concordato accettato.

            Esempio pratico rigo F15 — concordato preventivo biennale: Marco è un artigiano con reddito concordato per il 2024-2025. Nel 2025 ha versato un acconto di imposta sostitutiva CPB di 1.200 euro (codice tributo 4068). Nell’elaborare il 730/2026, questo importo confluirà nel rigo F15, colonna 3, riducendo l’eventuale saldo a debito IRPEF risultante dalla liquidazione finale.

            Compilazione del Quadro F passo per passo

            Ecco una guida operativa alla compilazione del Quadro F del 730/2026, rigo per rigo, pensata per il contribuente che compila autonomamente o si reca al CAF:

            Fase 1: raccogliere i documenti necessari

            Prima di compilare il Quadro F, occorre reperire i seguenti documenti:

            • Ricevute F24 di tutti i versamenti di acconto effettuati a giugno e novembre 2025 (codici 4033, 4034, 1840, 1842)
            • Prospetto di liquidazione del 730/2025 (il “modello 730-3”) per verificare acconti, eccedenze e crediti riportati
            • Certificazione Unica 2026 (CU) rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico, per controllare le ritenute già operate
            • Eventuali comunicazioni del concordato preventivo biennale (per i soggetti ISA)
            • Contratti di locazione con cedolare secca e relativi F24 per la cedolare

            Fase 2: compilare i righi nell’ordine corretto

            L’ordine logico di compilazione del Quadro F è il seguente:

            1. F1: inserire il totale degli acconti IRPEF versati con F24 a giugno e novembre 2025 (sommare la prima e la seconda rata)
            2. F2: inserire l’acconto addizionale comunale versato autonomamente (se applicabile)
            3. F5: indicare l’eccedenza IRPEF riportata dal 730 precedente e scegliere la modalità di utilizzo (scomputo/rimborso/compensazione)
            4. F6: inserire il totale degli acconti cedolare secca versati a giugno e novembre 2025
            5. F7/F8: indicare i crediti d’imposta specifici se si è nella casistica prevista
            6. F13: indicare l’imposta sostitutiva sul TFR se non già gestita dal sostituto
            7. F15: compilare solo se si è in una delle casistiche specifiche previste (CPB, riduzione previsionale, rivalutazioni)

            Fase 3: verifica con il modello 730-3

            Una volta compilato il Quadro F, il CAF o il sostituto d’imposta produce il modello 730-3 (prospetto di liquidazione) che riporta il calcolo finale dell’imposta. Il contribuente deve verificare che:

            • Gli acconti indicati in F1 siano integralmente sottratti all’imposta lorda dovuta
            • L’eventuale credito F5 sia stato correttamente applicato secondo la modalità scelta
            • Il risultato finale (rimborso o debito) sia ragionevole e coerente con la propria situazione fiscale

            Errori comuni e come evitarli

            La compilazione del Quadro F è soggetta ad errori frequenti che possono avere conseguenze spiacevoli. Ecco i principali errori e come evitarli:

            ErroreConseguenzaCome evitarlo
            Omettere una rata di acconto IRPEF versataImposta risultante maggiorata, rimborso ridottoControllare tutti gli F24 pagati a giugno e novembre
            Compilare F15 senza rientrare nella casisticaSanzione + interessi su acconto insufficienteVerificare attentamente le istruzioni AdE
            Indicare in F6 acconto cedolare mai versatoReato di dichiarazione infedeleVerificare i versamenti cedolare secca con F24
            Non indicare eccedenza IRPEF da anno precedente (F5)Credito non utilizzato, doppio pagamentoControllare il prospetto 730-3 dell’anno scorso
            Scegliere rimborso in F5 ma avere debiti verso AdECompensazione automatica da AdE, rimborso ridottoVerificare la propria posizione sul cassetto fiscale
            Confondere acconto cedolare (F6) con IRPEF (F1)Duplicazione o omissione di importiTenere separate le ricevute per tipologia di tributo

            Casi pratici: esempi di compilazione del Quadro F

            Per rendere concreta la compilazione del Quadro F, presentiamo tre casi tipici con i relativi dati da inserire.

            Caso 1 — Lavoratore dipendente standard

            Luca è un impiegato. Il suo sostituto d’imposta (datore di lavoro) ha già trattenuto tutto il necessario dalla busta paga nel corso del 2025. Non ha effettuato versamenti autonomi tramite F24. Non ha immobili in locazione con cedolare secca. Non rientra nel CPB.

            Compilazione Quadro F: tutti i righi F1–F15 rimangono in bianco o a zero. Gli acconti sono stati trattenuti dal sostituto d’imposta e risultano già nella CU 2026. Il 730 verrà liquidato senza intervenire sul Quadro F.

            Caso 2 — Pensionato con immobile locato a cedolare secca

            Maria è pensionata INPS. Ha un appartamento affittato con contratto 4+4 a canone libero e ha optato per la cedolare secca al 21%. Nel 2025 ha versato autonomamente: acconto cedolare secca prima rata (giugno 2025): 420 euro; seconda rata (novembre 2025): 630 euro. Totale acconto cedolare versato: 1.050 euro. Eccedenza IRPEF dalla dichiarazione 2025: 180 euro (sceglie rimborso).

            Compilazione Quadro F:

            • F1: 0 (INPS ha trattenuto gli acconti IRPEF pensione)
            • F5: 180 euro — casella rimborso selezionata
            • F6: 1.050 euro (totale acconti cedolare secca versati con F24)

            Caso 3 — Professionista con CPB e riduzione previsionale del reddito

            Federica è una consulente fiscale con regime ISA che ha aderito al concordato preventivo biennale. Nel 2025 ha versato un acconto IRPEF ordinario (F1) di 3.200 euro (prima + seconda rata) e un acconto di imposta sostitutiva CPB (codice tributo 4068) di 900 euro. Per il 2026 prevede una significativa riduzione del reddito a causa di un’interruzione del principale mandato professionale.

            Compilazione Quadro F:

            • F1: 3.200 euro (acconti IRPEF versati con F24)
            • F15, colonna 3: 900 euro (imposta sostitutiva CPB)
            • F15, colonna 1: importo ridotto acconto 2026 (da calcolare sulla base del reddito previsionale 2026)
            • F15, colonna 4: codice situazione speciale CPB (secondo tabella istruzioni AdE)

            Attenzione: per Federica è essenziale farsi assistere da un CAF o da un consulente fiscale abilitato, poiché la compilazione del rigo F15 richiede una valutazione precisa e documentata per evitare sanzioni. Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza personalizzata sul 730/2026 e sulle implicazioni del concordato preventivo biennale. Leggi anche la nostra guida sulla detrazione del mutuo nel 730/2026 per ottimizzare ulteriormente la tua dichiarazione.

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            Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

            Domande Frequenti sul Quadro F del 730/2026

            Cosa succede se dimentico di indicare un acconto IRPEF versato nel rigo F1?

            Se dimentichi di indicare un acconto IRPEF nel rigo F1, il calcolo finale risultera errato e potrebbe emergere un debito d’imposta che in realta non esiste. Questo errore comporta un rimborso inferiore al dovuto o un versamento non necessario. Puoi correggere presentando un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026 oppure, in alternativa, presentare il modello Redditi PF entro il 30 novembre 2026.

            Il rigo F15 va compilato da tutti i contribuenti?

            No. Il rigo F15 va compilato solo da chi rientra in specifiche casistiche: contribuenti in regime ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale, chi ha rivalutato partecipazioni o terreni e versato la relativa imposta sostitutiva, o chi prevede una riduzione significativa documentabile del reddito 2026. La grande maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati lascia il rigo F15 completamente in bianco.

            Posso indicare in F6 l’acconto cedolare secca anche se l’ho versato in ritardo?

            Si, l’acconto cedolare secca versato tardivamente (con ravvedimento operoso) puo comunque essere indicato nel rigo F6, a patto che sia stato effettivamente versato prima della presentazione del modello 730. Il versamento tardivo con ravvedimento non preclude l’indicazione dell’importo, ma le sanzioni e gli interessi del ravvedimento non sono recuperabili tramite la dichiarazione.

            Cosa significa ‘eccedenza IRPEF’ nel rigo F5 e quando conviene scegliere il rimborso?

            L’eccedenza IRPEF nel rigo F5 e il credito IRPEF emerso dalla dichiarazione dell’anno precedente che non e stato ancora utilizzato. Conviene scegliere il rimborso diretto quando non si prevedono debiti futuri significativi o quando si ha urgenza della liquidita. Conviene invece optare per il riporto a scomputo dell’acconto se si prevede di dover versare acconti IRPEF a novembre 2026 (si riduce il versamento F24). Non conviene scegliere la compensazione F24 se non si hanno altri tributi da compensare.

            Gli acconti trattenuti in busta paga vanno indicati nel Quadro F?

            No. Gli acconti IRPEF e di addizionale comunale trattenuti dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico attraverso la busta paga NON vanno indicati nel Quadro F. Questi importi sono gia ricompresi nelle ritenute certificate dalla Certificazione Unica (CU 2026) e vengono automaticamente considerati dal CAF o dal sostituto d’imposta in fase di liquidazione. Il Quadro F riguarda solo i versamenti autonomi effettuati tramite modello F24.

            Cosa fare se ho commesso un errore nel Quadro F del 730 già presentato?

            Se hai gia presentato il 730/2026 e ti accorgi di un errore nel Quadro F (ad esempio un acconto omesso o un importo errato), puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. Il 730 integrativo sostituisce completamente il precedente. Se scopri l’errore dopo tale data, devi presentare il modello Redditi PF 2026 (ex Unico) entro il 30 novembre 2026 oppure, nei casi piu gravi, procedere con la dichiarazione integrativa nei termini di legge.


            Hai bisogno di assistenza per compilare il 730/2026?

            Il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre assistenza qualificata per compilare il modello 730/2026 in ogni sua parte, incluso il Quadro F con acconti, crediti e rigo F15.

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              Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come Presentarla

              Dichiarazione Redditi Tardiva 2026: Sanzioni e Ravvedimento
              Settembre 18, 2026
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              CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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              Alexandra Bala
              04/09/2026
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              ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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              paolino servidio
              03/09/2026
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              Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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              Lady
              01/09/2026
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              Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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              Giulia Guida
              25/08/2026
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              Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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              Paola Zilli
              07/08/2026
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              Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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              Jacqueline B.
              06/08/2026
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              Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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              Maura Masutto
              06/08/2026
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              Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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              Issam Elhefnawi
              31/07/2026
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              Molto gentile
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              Sibongile Moyana
              30/07/2026
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              Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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              Sabrina Cirina
              23/07/2026
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              Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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              Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
              https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-06 09:19:342026-05-31 16:26:56Il Quadro F del Modello 730/2026: Acconti, Crediti e Novità del Rigo F15
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              Cedolare Secca o IRPEF: Quando Conviene – Confronto 2026

              cedolare secca

              Scegliere tra cedolare secca e IRPEF per tassare i redditi da locazione è una delle decisioni fiscali più importanti per chi affitta un immobile. La cedolare secca conviene nella maggior parte dei casi, ma non sempre: dipende dal reddito complessivo, dalle detrazioni fiscali di cui si dispone e dal tipo di contratto. In questa guida aggiornata al 2026 analizziamo nel dettaglio quando conviene la cedolare secca al 21%, quando è meglio restare con la tassazione IRPEF ordinaria e quali sono gli impatti su ISEE e detrazioni familiari. Se hai dubbi sulla scelta migliore per la tua situazione, il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti con un’analisi personalizzata.

              Indice dei contenuti

              1. Cos’è la cedolare secca e come funziona
              2. Aliquote IRPEF 2026: scaglioni e calcolo
              3. Confronto cedolare secca 21% vs IRPEF: tabella comparativa
              4. Break-even point: quando la cedolare secca conviene davvero
              5. Quando NON conviene la cedolare secca
              6. Impatto su ISEE e detrazioni familiari
              7. Cedolare secca al 10%: canone concordato
              8. Esempi pratici di calcolo
              9. Domande frequenti

              Cos’è la cedolare secca e come funziona

              La cedolare secca è un regime fiscale opzionale introdotto nel 2011 che permette ai proprietari di immobili ad uso abitativo di pagare un’imposta sostitutiva fissa sui redditi da locazione, al posto dell’IRPEF e delle relative addizionali. In pratica, invece di sommare il canone di affitto agli altri redditi e pagare l’imposta progressiva, si applica un’aliquota fissa del 21% (o del 10% per i contratti a canone concordato) direttamente sul canone annuo.

              Chi sceglie la cedolare secca rinuncia alla possibilità di aggiornare il canone con l’indice ISTAT per tutta la durata del contratto. In compenso, non paga l’imposta di registro (2% annuo) né l’imposta di bollo sulla registrazione. Per approfondire tutti i requisiti e le modalità di adesione, ti consigliamo di leggere la nostra guida completa alla cedolare secca 2026.

              Aliquote IRPEF 2026: scaglioni e calcolo

              Per capire se la cedolare secca conviene, bisogna prima conoscere come funziona la tassazione IRPEF ordinaria. Con l’IRPEF, i redditi da locazione si sommano a quelli da lavoro, pensione o altri redditi e vengono tassati con aliquote progressive. Nel 2026 gli scaglioni IRPEF confermati dalla Legge di Bilancio sono tre:

              • 23% sui redditi fino a 28.000 euro
              • 35% sui redditi da 28.001 a 50.000 euro
              • 43% sui redditi oltre 50.000 euro

              A queste aliquote si aggiungono le addizionali regionali (dallo 0,9% al 3,33% a seconda della Regione) e le addizionali comunali (fino allo 0,8%). Questo significa che un contribuente con redditi nella fascia più alta può pagare fino al 47% di imposte sul canone d’affitto percepito. Con la tassazione IRPEF, però, il canone viene abbattuto del 5% a titolo forfettario (si dichiara solo il 95% del canone), un vantaggio che con la cedolare secca non si applica perché si tassa il 100% del canone.

              Confronto cedolare secca 21% vs IRPEF: tabella comparativa

              Vediamo ora il confronto numerico tra cedolare secca al 21% e IRPEF per diversi livelli di reddito complessivo, ipotizzando un canone annuo di 9.600 euro (800 euro al mese). La tabella mostra l’imposta totale sul solo reddito da locazione, considerando anche le addizionali medie (stimiamo un 2% complessivo tra regionali e comunali).

              Reddito complessivoAliquota marginale IRPEF + addizionaliImposta IRPEF sul canone (95%)Cedolare secca 21%Risparmio con cedolare
              15.000 euro25% (23% + 2% add.)2.280 euro2.016 euro264 euro
              25.000 euro25% (23% + 2% add.)2.280 euro2.016 euro264 euro
              35.000 euro37% (35% + 2% add.)3.374 euro2.016 euro1.358 euro
              50.000 euro37% (35% + 2% add.)3.374 euro2.016 euro1.358 euro
              60.000 euro45% (43% + 2% add.)4.104 euro2.016 euro2.088 euro
              75.000 euro45% (43% + 2% add.)4.104 euro2.016 euro2.088 euro

              Come si vede dalla tabella, la cedolare secca conviene praticamente sempre in termini di tassazione pura. Il vantaggio cresce man mano che aumenta il reddito complessivo: per chi ha redditi sopra i 50.000 euro, il risparmio supera i 2.000 euro l’anno su un singolo contratto. Anche nella fascia di reddito più bassa (sotto i 28.000 euro), dove l’aliquota IRPEF è del 23%, la cedolare secca resta comunque conveniente perché l’imposta sul canone include anche le addizionali.

              Break-even point: quando la cedolare secca conviene davvero

              Il break-even point, ovvero il punto di pareggio, è il livello di reddito e di detrazioni in cui la cedolare secca e l’IRPEF producono lo stesso carico fiscale. In termini puramente di aliquota, la cedolare secca al 21% diventa conveniente già quando l’aliquota marginale effettiva IRPEF (comprensiva di addizionali) supera il 22,1%. Questo perché con l’IRPEF il canone viene abbattuto al 95%, quindi l’aliquota effettiva si riduce leggermente.

              In pratica, il calcolo è il seguente: 21% del 100% del canone = 22,1% del 95% del canone. Questo significa che se la tua aliquota marginale complessiva (IRPEF + addizionali) è superiore al 22,1%, la cedolare secca conviene. Dato che l’aliquota minima IRPEF è del 23% più le addizionali (circa 2%), nella stragrande maggioranza dei casi il regime sostitutivo risulta più vantaggioso. Il vero calcolo di convenienza, però, deve tenere conto anche delle detrazioni perse e dell’impatto sull’ISEE.

              Quando NON conviene la cedolare secca

              Esistono situazioni specifiche in cui la cedolare secca non conviene e la tassazione IRPEF ordinaria risulta più vantaggiosa. Vediamo i casi principali in cui è meglio valutare attentamente prima di optare per il regime sostitutivo.

              Detrazioni elevate non utilizzabili. Questo è il caso più frequente. Con la cedolare secca, il reddito da locazione non entra nella base imponibile IRPEF. Questo significa che chi ha molte detrazioni fiscali (spese mediche, interessi mutuo, ristrutturazioni, bonus nido, spese scolastiche) potrebbe non avere sufficiente imposta IRPEF lorda su cui “scaricarle”. In altre parole, le detrazioni restano inutilizzate perché manca capienza fiscale.

              Canone concordato al 10%. Se hai un contratto a canone concordato in un Comune ad alta densità abitativa, l’aliquota della cedolare secca scende al 10%. In questo caso la cedolare conviene quasi sempre. Ma attenzione: se il canone concordato è molto basso e hai redditi complessivi modesti, potresti comunque trovarti nella situazione di perdere detrazioni importanti.

              Redditi molto bassi con familiari a carico. Se il tuo reddito complessivo è vicino alla no tax area (8.500 euro per pensionati, 8.174 euro per dipendenti), aggiungere il canone alla base IRPEF potrebbe non generare imposta grazie alle detrazioni per lavoro o pensione. In questo caso, la cedolare secca al 21% rappresenterebbe un costo che altrimenti non avresti. Se hai familiari a carico, l’assegno unico universale non viene influenzato, ma le detrazioni per coniuge a carico dipendono dal reddito complessivo IRPEF.

              Rinuncia all’aggiornamento ISTAT. Optando per la cedolare secca, rinunci alla possibilità di adeguare il canone all’inflazione per tutta la durata del contratto. Con un’inflazione del 2-3% annuo, su un contratto 4+4 questo può significare perdere centinaia di euro di adeguamento. Se prevedi un periodo di inflazione elevata, questo aspetto va considerato nel calcolo complessivo di convenienza.

              Impatto su ISEE e detrazioni familiari

              Un aspetto spesso trascurato riguarda l’impatto della cedolare secca sull’ISEE. Il reddito soggetto a cedolare secca viene comunque incluso nel calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Questo significa che, anche se paghi meno tasse grazie alla cedolare, il tuo ISEE sarà lo stesso sia che tu scelga la cedolare secca sia che opti per l’IRPEF ordinaria.

              Perché è importante? Perché un ISEE più alto può farti perdere l’accesso a prestazioni agevolate come la bonus mamme, le agevolazioni per le rette universitarie, le prestazioni sociali comunali e le tariffe ridotte per i servizi pubblici. In pratica, la cedolare secca ti fa risparmiare sulle tasse ma non riduce il tuo ISEE.

              Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, la situazione è diversa. Il reddito da cedolare secca non concorre al reddito complessivo IRPEF, quindi non aumenta la base su cui vengono calcolate le detrazioni. Tuttavia, non genera nemmeno imposta IRPEF su cui “scaricare” le detrazioni stesse. Se hai figli a carico, ricorda che l’assegno unico universale ha sostituito le vecchie detrazioni per figli e non dipende dall’IRPEF versata. Chi presenta il modello 730 deve valutare attentamente questo aspetto con l’aiuto di un professionista.

              Cedolare secca al 10%: canone concordato

              La cedolare secca al 10% è riservata ai contratti a canone concordato (tipologia 3+2) stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa o nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza. Questa aliquota ridotta rende la cedolare secca estremamente conveniente rispetto all’IRPEF in quasi tutti i casi.

              Per accedere al canone concordato, il canone deve rispettare i parametri stabiliti dagli accordi territoriali tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. Generalmente il canone concordato è inferiore del 20-30% rispetto al canone di mercato. Nonostante il canone più basso, l’aliquota ridotta al 10% spesso compensa la differenza, soprattutto per chi ha redditi medio-alti. Inoltre, i Comuni possono applicare un’ulteriore riduzione dell’IMU fino al 75% per gli immobili affittati a canone concordato. Per verificare se il tuo Comune prevede queste agevolazioni, consulta la nostra guida alla cedolare secca 2026.

              Esempi pratici di calcolo

              Vediamo tre esempi concreti per capire quando la cedolare secca conviene e quando no.

              Esempio 1: Mario, dipendente con reddito medio

              Mario ha un reddito da lavoro dipendente di 32.000 euro e affitta un appartamento a 700 euro al mese (8.400 euro annui). Non ha particolari detrazioni oltre a quelle per lavoro dipendente.

              • Con IRPEF: il canone (95% = 7.980 euro) viene tassato all’aliquota marginale del 35% + 2% addizionali = 2.953 euro di imposte. A questo va aggiunta l’imposta di registro (2% di 8.400 = 168 euro, metà a carico = 84 euro)
              • Con cedolare secca 21%: imposta = 21% di 8.400 = 1.764 euro. Nessuna imposta di registro
              • Risparmio annuo con cedolare: 1.273 euro

              Per Mario la cedolare secca conviene nettamente.

              Esempio 2: Giulia, pensionata con reddito basso

              Giulia è pensionata con un reddito di 12.000 euro, affitta una stanza a 350 euro al mese (4.200 euro annui) e ha 3.000 euro di spese mediche detraibili al 19%.

              • Con IRPEF: il canone (95% = 3.990 euro) viene tassato al 23% + 2% = 998 euro. Però Giulia può detrarre le spese mediche (19% di 2.871 euro netti = 545 euro) dall’IRPEF lorda. Imposta effettiva sul canone: circa 453 euro
              • Con cedolare secca 21%: imposta = 21% di 4.200 = 882 euro. Le spese mediche non si possono scaricare sul canone da cedolare
              • Con cedolare paga 429 euro in più

              Per Giulia la cedolare secca non conviene perché ha detrazioni mediche significative che con l’IRPEF abbattono l’imposta.

              Esempio 3: Roberto, libero professionista con reddito alto

              Roberto è un professionista con un regime forfettario che genera 65.000 euro di reddito e affitta un bilocale a 1.000 euro al mese (12.000 euro annui).

              • Con IRPEF: il canone (95% = 11.400 euro) viene tassato al 43% + 2% = 5.130 euro
              • Con cedolare secca 21%: imposta = 21% di 12.000 = 2.520 euro
              • Risparmio annuo con cedolare: 2.610 euro

              Per Roberto il vantaggio è enorme. Con redditi alti, la cedolare secca conviene in modo molto significativo, a meno che non abbia un ingente volume di detrazioni inutilizzate.

              📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

              Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

              Domande frequenti

              La cedolare secca conviene sempre?

              No, non sempre. La cedolare secca conviene nella maggior parte dei casi, soprattutto per chi ha redditi medi e alti. Tuttavia, se hai molte detrazioni fiscali non utilizzate (spese mediche, interessi mutuo, ristrutturazioni) e un reddito basso, la tassazione ordinaria IRPEF potrebbe essere più vantaggiosa perché ti permette di “scaricare” queste detrazioni.

              La cedolare secca incide sull’ISEE?

              Sì, il reddito da cedolare secca viene incluso nel calcolo dell’ISEE. Questo significa che il tuo indicatore economico sarà lo stesso indipendentemente dalla scelta del regime fiscale. Se accedi a prestazioni sociali legate all’ISEE, questo aspetto non cambia scegliendo cedolare o IRPEF.

              Posso passare da IRPEF a cedolare secca?

              Sì, puoi optare per la cedolare secca sia al momento della registrazione del contratto che nelle annualità successive, comunicando la scelta con il modello RLI all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente. La scelta vale per l’intera durata del contratto, salvo revoca.

              La cedolare secca si applica anche agli affitti brevi?

              Sì, dal 2024 la cedolare secca si applica agli affitti brevi con aliquota del 21% per il primo immobile e del 26% dal secondo immobile in poi. Questa novità ha reso meno conveniente la cedolare per chi affitta più appartamenti con contratti brevi. Per maggiori dettagli, leggi la nostra guida completa alla cedolare secca.

              Come si calcola la convenienza della cedolare secca?

              Il calcolo va fatto confrontando l’imposta totale nei due scenari. Con l’IRPEF calcola: (canone x 95%) x (aliquota marginale + addizionali) – detrazioni non godibili. Con la cedolare calcola: canone x 21% (o 10%). Se il secondo importo è inferiore, la cedolare secca conviene. Per un calcolo preciso sulla tua situazione, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine.

              Hai bisogno di aiuto per la scelta fiscale giusta?

              Scegliere tra cedolare secca e IRPEF richiede un’analisi attenta della tua situazione personale: redditi, detrazioni, familiari a carico e prestazioni sociali. Il CAF Centro Fiscale di Udine può effettuare una simulazione personalizzata per individuare la soluzione più vantaggiosa per te.

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                Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
                https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/cedolare-secca.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-06 09:00:002026-05-31 17:56:43Cedolare Secca o IRPEF: Quando Conviene – Confronto 2026
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