Biologi e Nutrizionisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariNutrizionista vs biologo nutrizionista: differenze fiscali e previdenzialiNutrizionista vs biologo nutrizionista: differenze fiscali e previdenziali“Nutrizionista” e “biologo nutrizionista” non sono sinonimi: si tratta di due figure professionali distinte, con percorsi formativi, abilitazioni, codici ATECO, casse previdenziali e adempimenti fiscali differenti. Capire le differenze e’ fondamentale sia per scegliere il percorso professionale corretto sia per gestire correttamente la propria posizione fiscale nel 2026.Chi e’ il biologo nutrizionistaIl biologo nutrizionista e’ un biologo iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), sezione A (biologo) o sezione B (biologo junior). Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Biologiche o discipline affini e superato l’esame di Stato per l’abilitazione professionale. La sua competenza in ambito nutrizionale deriva dalla specializzazione post-laurea in nutrizione umana.Albo: Ordine Nazionale dei Biologi (ONB)Laurea: Scienze Biologiche LM-6 o equivalenteEsame di Stato: obbligatorio per iscrizione all’alboCassa previdenziale: ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi)Codice ATECO: 86.90.30 (altre attivita’ paramediche indipendenti) o 72.11.00 (ricerca e sviluppo in biotecnologie) in base all’attivita’ prevalente; per l’attivita’ nutrizionale prevalente si usa comunemente il 86.90.30Chi e’ il dietista (o nutrizionista dietista)Il dietista e’ una professione sanitaria autonoma regolamentata, iscritta all’Ordine TSRM e PSTRP (sezione Dietisti). Ha conseguito la laurea triennale in Dietistica (L/SNT3) e puo’ esercitare senza necessita’ di ulteriore abilitazione (la laurea e’ abilitante).Albo: Ordine TSRM e PSTRP – sezione DietistiLaurea: Dietistica L/SNT3 (laurea triennale abilitante)Esame di Stato: non necessario (laurea abilitante)Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (i dietisti non hanno una cassa autonoma propria)Codice ATECO: 86.90.09 (altre attivita’ per la salute dell’uomo NCA) o 86.90.30Attenzione: il termine “nutrizionista” non e’ titolo protetto in Italia. Chiunque puo’ definirsi nutrizionista, ma per esercitare legalmente la professione con valenza clinica e’ necessaria l’iscrizione all’albo dei Biologi o all’Ordine TSRM/Dietisti.Differenze nei codici ATECOLa scelta del codice ATECO corretto influenza il coefficiente di redditivita’ nel regime forfettario e l’appartenenza alla gestione previdenziale:FiguraCodice ATECO principaleCoefficiente forfettarioBiologo nutrizionista86.90.30 (attivita’ paramediche)78%Dietista86.90.09 o 86.90.3078%Biologo (ricerca prevalente)72.11.00 (biotecnologie)67%Entrambe le figure sanitarie principali (biologo nutrizionista con ATECO 86.90.30, dietista con 86.90.09 o 86.90.30) applicano il coefficiente di redditivita’ del 78% nel regime forfettario.Previdenza: ENPAB vs Gestione Separata INPSLa differenza previdenziale e’ sostanziale:ENPAB (per biologi)L’ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi) e’ la cassa previdenziale autonoma per i biologi iscritti all’ONB. Caratteristiche principali 2026:Contributo soggettivo obbligatorio: percentuale sul reddito professionale (verifica le aliquote aggiornate sul sito ENPAB)Contributo integrativo: percentuale sul volume d’affari da rivalersi sui clienti (anche in regime forfettario, la rivalsa e’ facoltativa/contrattuale)Contributo minimo annuo obbligatorio anche in assenza di redditoGestione separata pensionistica autonomaGestione Separata INPS (per dietisti)I dietisti versano alla Gestione Separata INPS con aliquota del 26,23% per il 2026 (professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria). Non esiste un contributo minimo fisso: si versa solo sul reddito effettivo.Regime forfettario: requisiti comuniSia il biologo nutrizionista sia il dietista possono accedere al regime forfettario con le stesse condizioni generali:Ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euroAssenza delle cause di esclusione (soci di srl, reddito da lavoro dipendente > 30.000 euro, ecc.)Esenzione IVA per le prestazioni sanitarie (art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/1972): applicabile sia alle consulenze nutrizionali dei biologi sia alle prestazioni dei dietisti con finalita’ terapeuticaObbligo di trasmissione dati al Sistema TS per le spese detraibili dai pazientiImposta sostitutiva e tassazione effettivaCon il coefficiente 78% e i due scenari di aliquota:Ricavi annuiReddito imponibile (x78%)Imposta sostitutiva 5% (start-up)Imposta sostitutiva 15% (regime a regime)30.000 euro23.400 euro1.170 euro3.510 euro50.000 euro39.000 euro1.950 euro5.850 euro80.000 euro62.400 euro3.120 euro9.360 euroFAQ: domande frequentiUn biologo nutrizionista puo’ prescrivere diete terapeutiche?Si’. Il biologo nutrizionista iscritto alla sezione A dell’ONB e’ abilitato a elaborare piani nutrizionali personalizzati, incluse diete terapeutiche per soggetti con patologie metaboliche, obesita’, diabete ecc. Il dietista ha competenze analoghe ma con diverso percorso formativo.Le spese per il biologo nutrizionista sono detraibili al 19%?In linea di principio si’, se la prestazione ha finalita’ terapeutica e il biologo e’ iscritto all’albo. E’ necessario che il documento fiscale riporti il codice fiscale del paziente e che i dati vengano trasmessi al Sistema TS. Le spese per consulenze puramente estetiche o di benessere non sono detraibili.Posso essere sia biologo che dietista?No, sono due percorsi formativi distinti. Un biologo non e’ automaticamente dietista e viceversa. Tuttavia, un dietista puo’ successivamente laurearsi in biologia e iscriversi all’ONB, e un biologo puo’ acquisire ulteriori specializzazioni. Le due figure possono collaborare ma hanno competenze formalmente distinte.ConclusioneLa distinzione tra nutrizionista biologo e dietista ha implicazioni concrete sulla previdenza (ENPAB vs Gestione Separata INPS), sul codice ATECO e sulla gestione fiscale. Entrambe le figure possono accedere al regime forfettario con coefficiente 78% e godono dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie. L’adempimento fondamentale comune e’ la trasmissione dati al Sistema TS per le spese detraibili dai pazienti.Luglio 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-18 10:00:002026-06-02 08:14:35Nutrizionista vs biologo nutrizionista: differenze fiscali e previdenziali
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariPartita IVA TSRM tecnico radiologia 2026: regime, contributi e fatturazionePartita IVA TSRM tecnico di radiologia medica 2026: regime fiscale, contributi e fatturazioneIl TSRM — Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e’ una professione sanitaria regolamentata dalla Legge 251/2000 e soggetta all’Ordine TSRM PSTRP (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione) istituito dalla Legge 3/2018. Nonostante il riconoscimento ordinistico, il TSRM non ha una cassa previdenziale di categoria dedicata: i contributi vanno versati alla Gestione Separata INPS.Questa guida e’ pensata per i TSRM che valutano o hanno gia’ avviato l’attivita’ libero-professionale parallela o esclusiva rispetto al lavoro dipendente SSN. Chiarisce il codice ATECO corretto, le aliquote contributive 2026, il regime fiscale piu’ conveniente e gli obblighi di fatturazione specifici del settore sanitario.Il TSRM: chi e’ e cosa fa da libero professionista Il TSRM opera nel campo della diagnostica per immagini (radiologia, TC, risonanza magnetica, ecografia), della radioterapia e della medicina nucleare. E’ responsabile dell’esecuzione degli esami strumentali prescritti dal medico radiologo, nel rispetto dei protocolli di radioprotezione e delle normative sulla sicurezza delle radiazioni ionizzanti.Come libero professionista, il TSRM tipicamente opera:In convenzione con studi radiologici privati o poliambulatoriCome sostituto di TSRM dipendenti in strutture privateIn consulenza per strutture che non hanno TSRM dipendenti (es. ambulatori osteopatici, studi odontoiatrici con RX)In libera professione presso strutture accreditate con il SSN (intramoenia allargata)A differenza del fisioterapista o dello psicologo, il TSRM raramente opera in modo del tutto autonomo verso il paziente finale: ha quasi sempre un medico radiologo di riferimento per i refertati. Questo non cambia la qualificazione fiscale: la prestazione tecnica del TSRM e’ comunque una prestazione sanitaria ai fini IVA e Sistema TS.Codice ATECO per il TSRM libero professionista Il codice ATECO corretto per il TSRM che esercita come libero professionista e’:Codice ATECODescrizioneCoefficiente forfettario86.90.29Altre attivita’ paramediche NCA78%Il coefficiente del 78% si applica a tutte le professioni sanitarie, tecnico-scientifiche e assimilate nel regime forfettario. Questo significa che il TSRM in forfettario calcola l’imposta sostitutiva sull’imposta del 78% dei suoi compensi, non sull’intero importo fatturato.Regime forfettario per il TSRM: parametri 2026 Il regime forfettario e’ la scelta ottimale per la maggioranza dei TSRM che avviano la libera professione. I parametri chiave 2026:Soglia ricavi: fino a 85.000 euro/anno nell’anno precedenteUscita immediata: se si superano 100.000 euro nello stesso annoCausa ostativa dipendente: reddito da lavoro dipendente anno precedente superiore a 35.000 euro (L. 207/2024 — soglia elevata da 30.000 a 35.000 dal 2025)Coefficiente redditività: 78%Imposta sostitutiva: 15% (5% startup per i primi 5 anni)Caso tipico TSRM dipendente SSN + libera professione: un TSRM che lavora in ospedale con stipendio di 28.000 euro lordi + 15.000 euro di compensi da libera professione. Stipendio inferiore a 35.000 euro → nessuna causa ostativa → puo’ adottare il forfettario per la P.IVA. Reddito forfettario: 15.000 x 78% = 11.700 euro. Imposta sostitutiva: 1.755 euro (15%). Contributi GS INPS: 24% su 11.700 = 2.808 euro (aliquota ridotta perche’ ha gia’ INPS dipendenti).Contributi previdenziali TSRM: Gestione Separata INPS Il TSRM libero professionista non ha una cassa di categoria: i contributi si versano alla Gestione Separata INPS. Aliquote 2026:26,07% per TSRM con sola Partita IVA (nessuna altra copertura)24% per TSRM dipendente SSN + P.IVA (ha gia’ INPS dipendenti)In regime forfettario e’ possibile optare per la riduzione del 35% dell’aliquota contributiva (L. 190/2014 c. 77). Con questa opzione l’aliquota effettiva scende a circa 16,95% (26,07% x 65%) o 15,60% (24% x 65%). La riduzione abbassa il costo contributivo corrente ma riduce il montante pensionistico futuro.I contributi GS INPS si versano con F24: acconti a giugno (40%) e novembre (60%), saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per confronto con le altre professioni: Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026.IVA e fatturazione per il TSRM Le prestazioni tecniche del TSRM (esecuzione di esami radiologici, TC, RM, ecografia, radioterapia) sono qualificabili come prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72, se rese da un professionista abilitato nell’esercizio di una professione sanitaria soggetta a vigilanza.In pratica:In regime ordinario: fattura senza IVA, codice natura N4 (esente art. 10 n. 18 DPR 633/72)In regime forfettario: fattura senza IVA, codice natura N2.2Fatture verso strutture radiologiche (non persone fisiche): obbligo fattura elettronica SDI, nessun obbligo Sistema TSPrestazioni verso persone fisiche: obbligo Sistema TS (codice SP) + documento commerciale o fattura SDI con tag TSNella pratica comune il TSRM libero professionista fattura principalmente a strutture (studi radiologici, poliambulatori), non direttamente al paziente. In questo caso l’obbligo Sistema TS non si attiva per le sue fatture (le trasmette la struttura). Ma se ha pazienti privati diretti, l’obbligo TS e’ suo.L’Ordine TSRM PSTRP (Legge 3/2018) La Legge 3/2018 ha istituito gli ordini professionali per 17 professioni sanitarie che ne erano prive, tra cui il TSRM. L’ordine di riferimento e’ l’Ordine TSRM PSTRP (che accorpa TSRM, Tecnici di Laboratorio Biomedico, Tecnici di Neurofisiopatologia, Tecnici Ortopedici, Logopedisti, Podologi, Ortottisti, Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Educatori Professionali, Tecnici della Prevenzione, Dietisti).L’iscrizione all’albo e’ prerequisito per l’esercizio legale della professione, inclusa la libera professione. Per aprire la P.IVA da TSRM occorre essere regolarmente iscritti all’albo TSRM PSTRP della provincia di appartenenza.Dipendente SSN vs libero professionista: differenze pratiche AspettoTSRM dipendente SSNTSRM libero professionistaPrevidenzaINPS dipendenti (pensione SSN)GS INPS (26,07% o 24%)IVANon si applica (non fattura)N4 (ordinario) o N2.2 (forfettario)OrariContratto CCNL Comparto Sanita’AutonomoRischio economicoStipendio fissoVariabile con commesseIntramoeniaPossibile con autorizzazioneN/ARC professionaleCoperta dall’azienda SSNObbligatoria personale (L. 24/2017)Il TSRM puo’ cumulare attivita’ dipendente SSN e libera professione, con il limite della causa ostativa forfettario (reddito dipendente < 35.000 euro per mantenere il forfettario) e dei vincoli contrattuali del CCNL sanitario sull'attivita' extramuraria.Domande frequenti Devo iscrivermi all’albo TSRM PSTRP prima di aprire la P.IVA?Si. L’iscrizione all’albo TSRM PSTRP e’ obbligatoria per l’esercizio legale della professione, inclusa la libera professione. Senza iscrizione non si puo’ esercitare e non si ha la copertura legale per applicare l’esenzione IVA sanitaria.La struttura per cui lavoro mi chiede di aprire P.IVA: e’ legale?La richiesta e’ legale se il rapporto di lavoro e’ genuinamente autonomo (orari variabili, compenso a prestazione, assenza di vincolo gerarchico continuativo). Se invece si tratta di un rapporto parasubordinato mascherato da P.IVA (orari fissi, dipendenza gerarchica, continuita’ esclusiva), si e’ in presenza di un rapporto di lavoro subordinato mascherato, che espone la struttura a sanzioni. In caso di dubbio, consulta un consulente del lavoro.Posso avere più clienti contemporaneamente come TSRM libero professionista?Si. Il TSRM libero professionista puo’ lavorare per piu’ strutture contemporaneamente: piu’ studi radiologici, poliambulatori, cliniche private. Anzi, avere piu’ clienti e’ un indicatore di genuinita’ del rapporto di lavoro autonomo rispetto a rapporti monocommittenza che possono essere riqualificati come subordinati.Conclusione Il TSRM che apre la Partita IVA nel 2026 ha un percorso abbastanza lineare: ATECO 86.90.29, Gestione Separata INPS, regime forfettario quasi sempre conveniente nella fase iniziale, esenzione IVA per le prestazioni sanitarie. La complessita’ principale e’ nella gestione del cumulo con il lavoro dipendente SSN e nel rispetto della causa ostativa forfettario.Per apertura P.IVA, dichiarazione dei redditi e consulenza previdenziale come TSRM libero professionista, CAF Centro Fiscale offre supporto personalizzato. Richiedi un preventivo senza impegno.Leggi anche: Hub Professionisti Sanitari 2026, Partita IVA Fisioterapista, Contributi previdenziali sanitari, Partita IVA Logopedista.Richiedi preventivo gratuitoLuglio 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-18 09:00:002026-06-14 18:38:55Partita IVA TSRM tecnico radiologia 2026: regime, contributi e fatturazione
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIONovita Regime Forfettario 2026: Tutte le Modifiche della Legge di BilancioLa Legge di Bilancio 2026 ha confermato l’impianto generale del regime forfettario, introducendo alcune modifiche puntuali che ogni partita IVA deve conoscere. Nessuna rivoluzione, ma aggiustamenti che incidono sui limiti, sulle cause ostative e sugli adempimenti dichiarativi del 2026.In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutte le novita confermate per il 2026, le aspettative non andate a buon fine, le aliquote aggiornate e gli esempi pratici di calcolo delle imposte. La fonte normativa principale e la Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 207), integrata dalle ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e dalle circolari INPS sui contributi.Indice dei contenutiCosa cambia nel regime forfettario nel 2026Limite ricavi 85.000 euro: confermatoLimite 30.000 euro reddito da lavoro dipendenteAliquota 5% startup: requisiti e cause ostativeAliquota 15% standard e coefficienti di redditivitaLimite spese personale ridotto a 20.000 euroLimite investimenti strumentali e fattura elettronicaNovita aspettate ma non confermateImpatto pratico per categorie di professionistiCalcolo tasse 2026: esempi praticiCosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2026Adempimenti 2026: scadenze e modelliAliquote contributive INPS 2026FAQ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Cosa cambia nel regime forfettario nel 2026La Legge di Bilancio 2026 non ha stravolto il regime forfettario: la struttura introdotta dalla legge 190/2014 e le modifiche del 2023-2024 restano l’ossatura di base. Le novita riguardano principalmente:Conferma del limite ricavi a 85.000 euro (non e stato innalzato a 100.000 come ipotizzato in alcune bozze)Conferma del limite 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente come causa ostativaConferma dell’aliquota agevolata 5% per i primi 5 anni di nuova attivitaRiduzione del limite spese personale da 30.000 a 20.000 euro lordi (gia in vigore dal 2025, riconfermato per il 2026)Adeguamento del Modello Redditi PF 2026 con quadro LM aggiornatoEsonero esterometro riconfermato per i forfettariLe aliquote contributive INPS Gestione Separata, Artigiani e Commercianti restano invariate rispetto al 2025. Anche le cause ostative strutturali (partecipazione in societa di persone, controllo SRL, ex datore di lavoro) sono confermate senza modifiche. Limite ricavi 85.000 euro: confermato per il 2026Il limite di ricavi e compensi per accedere e mantenere il regime forfettario resta a 85.000 euro annui. La Legge di Bilancio 2026 ha smentito l’ipotesi (circolata in fase di discussione parlamentare) di un innalzamento a 100.000 euro.Resta in vigore il meccanismo della doppia soglia introdotto dalla Legge di Bilancio 2023:SogliaEffettoQuando esce dal regimeRicavi fino a 85.000 euroPermanenza nel forfettarioNessuna uscitaRicavi tra 85.001 e 100.000 euroUscita ordinariaDall’anno successivoRicavi oltre 100.000 euroUscita immediataDallo stesso anno: ricalcolo IVA su tutte le fattureEsempio pratico: un consulente forfettario fattura nel 2026 per 87.000 euro. Resta nel regime per tutto il 2026, ma dal 1 gennaio 2027 passa al regime ordinario o semplificato. Se invece fattura 105.000 euro, esce immediatamente: deve ricalcolare l’IVA su tutte le fatture emesse nell’anno e applicare l’IRPEF a scaglioni.Limite 30.000 euro di reddito da lavoro dipendenteIl limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente o assimilato percepito nell’anno precedente resta una causa ostativa per accedere o restare nel regime forfettario. Confermato dalla Legge di Bilancio 2026 senza modifiche.La causa ostativa non si applica se il rapporto di lavoro dipendente e cessato. Quindi un dipendente che ha guadagnato 35.000 euro nel 2025 e si e licenziato nel dicembre 2025 puo aprire una P.IVA in regime forfettario nel 2026.Attenzione: il limite si calcola sul reddito imponibile da lavoro dipendente (rigo C5 del 730 o RC del modello Redditi), non sul lordo in busta paga. Anche pensioni e indennita NASPI rientrano nel calcolo. Aliquota 5% startup: requisiti e cause ostativeLa Legge di Bilancio 2026 conferma l’aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni di nuova attivita. Era circolata l’ipotesi di un’estensione a 7 anni: non e stata accolta.I requisiti per accedere al 5% sono:Nuova attivita effettiva: il contribuente non deve aver svolto, nei 3 anni precedenti, attivita artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiareNo prosecuzione: l’attivita non deve costituire mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusa la pratica obbligatoria per esercitare la professione)Limite ricavi prosecuzione: se l’attivita e prosecuzione di una precedente, l’ammontare dei ricavi nell’anno precedente deve essere stato inferiore al limite forfettarioCausa ostativa specifica del 5%: non si puo applicare l’aliquota agevolata se il contribuente fattura prevalentemente al proprio ex datore di lavoro (o a soggetti riconducibili). Il riferimento e l’ultimo biennio di lavoro dipendente.Esempio: un grafico licenziatosi a giugno 2025 apre P.IVA forfettaria a luglio 2025. Se nel 2026 oltre il 50% del fatturato proviene dall’ex azienda, perde il 5% e applica il 15%. La verifica si fa anno per anno.Aliquota 15% standard e coefficienti di redditivitaL’aliquota standard del 15% resta invariata anche per il 2026. Si applica:A chi non ha i requisiti per il 5%Dopo i primi 5 anni di attivita per chi era partito con il 5%A chi rientra dopo essere uscito dal regimeI coefficienti di redditivita per categoria ATECO sono confermati senza modifiche dalla Legge di Bilancio 2026:CategoriaCoefficienteEsempiIndustrie alimentari e bevande40%Pasticcerie, gelaterieCommercio all’ingrosso e dettaglio40%Negozi, e-commerceCommercio ambulante alimentari40%Mercati alimentariCommercio ambulante altri prodotti54%Mercati abbigliamentoCostruzioni e immobili86%Edilizia, agenzie immobiliariIntermediari del commercio62%Procacciatori d’affari, agentiAttivita di servizi alberghieri e ristorazione40%B&B, ristoranti, barAttivita professionali, scientifiche, tecniche78%Avvocati, commercialisti, ingegneri, consulentiAltre attivita economiche67%Categorie residualiIl coefficiente serve per calcolare il reddito imponibile forfettario: si applica ai ricavi/compensi e si ottiene la base su cui calcolare prima i contributi INPS e poi l’imposta sostitutiva (5% o 15%). Limite spese personale ridotto a 20.000 euroUna delle modifiche piu rilevanti gia introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e confermata per il 2026 e la riduzione del limite di spese per personale e collaboratori dai precedenti 30.000 euro ai nuovi 20.000 euro lordi annui.Si tratta di una causa ostativa: chi nell’anno precedente ha sostenuto spese per personale superiori a 20.000 euro lordi non puo accedere o restare nel regime forfettario.Il calcolo dei 20.000 euro include:Lavoro dipendente: stipendi lordi pagati a dipendentiCo.co.co.: collaborazioni coordinate e continuativeLavoro accessorio: voucher, prestazioni occasionaliUtili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoroPrestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o suoi familiari (per imprese familiari)Non si conteggiano le prestazioni occasionali pure (sotto 5.000 euro l’anno) e le consulenze professionali con P.IVA.Esempio: un artigiano forfettario con un dipendente part-time da 18.000 euro lordi annui resta nel regime. Se assume un secondo collaboratore, supera i 20.000 e l’anno successivo esce dal forfettario.Limite investimenti strumentali e fattura elettronicaIl limite di 20.000 euro per gli investimenti in beni strumentali nei 3 anni precedenti resta invariato per il 2026. La verifica si fa al lordo degli ammortamenti, considerando il costo di acquisto.Cosa rientra nel calcolo:Beni strumentali nuovi e usati di proprietaBeni in locazione finanziaria (al valore di acquisto)Leasing operativo e noleggio: si conteggia il canone annuoAuto: 50% del valore per uso promiscuoSulla fatturazione elettronica, dal 2024 e obbligatoria per tutti i forfettari senza eccezioni: la storica esenzione e definitivamente terminata. Ogni fattura deve essere emessa in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.Resta confermato l’esonero dall’esterometro (comunicazione operazioni transfrontaliere) per i forfettari sotto la soglia di 25.000 euro di ricavi nell’anno precedente. Sopra questa soglia, l’obbligo si estende e va effettuata la trasmissione XML al SDI per le operazioni con l’estero.Sul bollo virtuale per le fatture sopra 77,47 euro la gestione resta trimestrale: l’Agenzia delle Entrate genera l’avviso F24 e il pagamento avviene entro il 30 del mese successivo a ciascun trimestre. Novita aspettate ma non confermate dalla Legge di Bilancio 2026Durante l’iter parlamentare erano state ipotizzate diverse modifiche al regime forfettario. Nessuna di queste e stata accolta nel testo finale della Legge di Bilancio 2026:Innalzamento del limite a 100.000 euro: respinto. Il tetto resta a 85.000 euroEstensione dell’aliquota 5% a 7 anni: respinta. Restano 5 anniRiduzione delle aliquote contributive INPS Gestione Separata: non prevista. Aliquote invariateSgravio contributivo strutturale per nuovi forfettari: non confermato (resta solo il taglio del 50% per artigiani e commercianti, prorogato fino al 2026)Nuovo coefficiente per influencer e creator digitali: non introdotto. Si applica il 78% (codice ATECO 73.11.02 o similari)L’unica conferma rilevante a favore dei forfettari artigiani e commercianti e la proroga della riduzione contributiva del 35% sui contributi INPS, che resta in vigore per il 2026 su richiesta da inoltrare entro il 28 febbraio 2026.Impatto pratico per categorie di professionistiProfessionisti (coefficiente 78%)Avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, psicologi, consulenti: nessuna modifica diretta. Il coefficiente 78% resta invariato. Chi e iscritto a Cassa Professionale (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAP, ecc.) versa secondo i regolamenti delle rispettive casse, mentre chi e in Gestione Separata INPS applica le aliquote 26,07% / 24%.Artigiani e commercianti (coefficiente 40%)Per artigiani e commercianti la riduzione del limite spese personale a 20.000 euro e la novita piu impattante. Una bottega che impiega un dipendente e un collaboratore familiare puo facilmente superare la soglia. La riduzione contributiva del 35% resta confermata anche per il 2026.Influencer, content creator e digital workersNessuna novita specifica. Si applicano le regole generali. Il codice ATECO piu utilizzato e il 73.11.02 (attivita di influencer e creator) con coefficiente 78%. La causa ostativa “ex datore di lavoro” puo riguardare chi era prima dipendente e ora lavora come freelance per la stessa azienda.Calcolo tasse 2026: due esempi praticiEsempio 1: consulente con 30.000 euro di compensi (5% startup)Consulente al primo anno di attivita, codice ATECO professionale (78%), iscritto a Gestione Separata INPS:Compensi lordi 202630.000 euroCoefficiente redditivita 78%23.400 euroContributi INPS Gestione Separata 26,07%6.100 euroReddito imponibile (23.400 – 6.100)17.300 euroImposta sostitutiva 5%865 euroTotale tasse + contributi6.965 euroNetto annuo23.035 euroEsempio 2: professionista con 60.000 euro di compensi (15% standard)Stesso profilo, sesto anno di attivita (decade il 5%), 60.000 euro di compensi:Compensi lordi 202660.000 euroCoefficiente redditivita 78%46.800 euroContributi INPS Gestione Separata 26,07%12.200 euroReddito imponibile (46.800 – 12.200)34.600 euroImposta sostitutiva 15%5.190 euroTotale tasse + contributi17.390 euroNetto annuo42.610 euroI valori sono indicativi. Per un calcolo personalizzato considerando contributi gia versati, deduzioni e situazioni specifiche, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza dedicata. Cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2026 (per redditi 2025)Il Modello Redditi PF 2026 (per i redditi prodotti nel 2025) presenta alcuni adeguamenti tecnici nei quadri rilevanti per i forfettari.Quadro LM (regime forfettario)Il quadro LM e stato aggiornato per recepire le verifiche sul nuovo limite spese personale di 20.000 euro. La sezione I (regime forfettario) richiede l’indicazione di:Codice ATECO e coefficiente di redditivitaRicavi/compensi 2025Reddito determinato forfettariamenteContributi previdenziali deducibiliImposta sostitutiva (5% o 15%)Acconti versatiQuadro RW (monitoraggio attivita estere e crypto)Anche i forfettari devono compilare il quadro RW se detengono cryptovalute, conti esteri, immobili all’estero o altre attivita finanziarie estere. La novita 2026 riguarda l’IVAFE su crypto e l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (33% dal 2026).Quadro RT (capital gain)Il quadro RT serve per dichiarare plusvalenze su cessioni di partecipazioni, titoli e crypto. Il regime forfettario e separato: il quadro LM non assorbe le plusvalenze finanziarie, che vanno tassate autonomamente.Adempimenti 2026: scadenze e modelliGli adempimenti 2026 per i forfettari sono semplificati ma non assenti. Ecco la mappa completa:AdempimentoQuandoNoteVersamenti F24 (saldo 2025 + acconto 2026)30 giugno 2026 (rateizzabile)Codice tributo 1790 (5%) o 1791 (15%)Modello Redditi PF 202630 ottobre 2026 (telematico)Quadro LM obbligatorioLIPE (liquidazioni IVA periodiche)NON DOVUTAForfettari esoneratiModello 77031 ottobre 2026SOLO se sostituti d’imposta (con dipendenti)Certificazione Unica (CU)31 marzo 2026SOLO se sostituti d’impostaBollo virtuale fattureTrimestraleAvviso automatico Agenzia EntrateComunicazione esterometroTrimestrale (se obbligati)Esonero sotto 25.000 euro ricaviIl forfettario non ha l’obbligo di presentare il modello IVA annuale, le LIPE, lo spesometro e la dichiarazione IRAP. Resta esonerato anche dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilita).Aliquote contributive INPS 2026 (invariate)Le aliquote contributive INPS per il 2026 restano allineate a quelle del 2025. Confermate dalla Legge di Bilancio e dalla circolare INPS di inizio anno:GestioneAliquota 2026NoteGestione Separata – professionisti senza altra cassa26,07%25% IVS + 1,07% prestazioniGestione Separata – pensionati o gia coperti24%Senza aliquota aggiuntivaArtigiani24,48%Riduzione 35% per forfettari su richiestaCommercianti24,48% + 0,48 indennitaRiduzione 35% per forfettari su richiestaPer artigiani e commercianti forfettari, la riduzione contributiva del 35% e prorogata fino al 2026 e va richiesta entro il 28 febbraio 2026 tramite il portale “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”. FAQ – Domande frequenti1. Il limite di 85.000 euro sara aumentato a 100.000 euro nel 2026?No. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il limite a 85.000 euro. La soglia di 100.000 euro resta come “uscita immediata” con ricalcolo IVA, non come nuovo tetto di accesso.2. L’aliquota 5% per le startup e stata estesa a 7 anni?No. Resta confermata per i primi 5 anni di nuova attivita. L’estensione a 7 anni era stata ipotizzata in fase di discussione parlamentare ma non e entrata nel testo finale.3. Come si calcolano i 20.000 euro di limite spese personale?Si sommano dipendenti (lordo busta paga), co.co.co., voucher di lavoro accessorio, utili agli associati con apporto di solo lavoro e prestazioni di familiari nelle imprese familiari. Non si conteggiano consulenze con P.IVA e prestazioni occasionali sotto 5.000 euro.4. Devo emettere fattura elettronica anche se sono forfettario?Si. Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria per tutti i forfettari, senza eccezioni di soglia. L’emissione avviene tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.5. Posso restare nel forfettario se ho 32.000 euro di reddito da pensione?No. La pensione rientra nei redditi da lavoro dipendente o assimilati ai fini della causa ostativa. Sopra i 30.000 euro non e possibile applicare il regime forfettario.6. Devo presentare LIPE o modello IVA come forfettario?No. I forfettari sono esonerati da LIPE, modello IVA annuale, spesometro, ISA e IRAP. Devono solo presentare il Modello Redditi PF con quadro LM e versare imposta sostitutiva e contributi.7. Quando si paga il bollo virtuale sulle fatture forfettarie?Trimestralmente: l’Agenzia delle Entrate genera l’avviso F24 entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Il pagamento va fatto entro il 30 dello stesso mese. Si applica alle fatture sopra 77,47 euro non soggette a IVA.Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario 2026?Il regime forfettario resta uno strumento conveniente per partite IVA con ricavi entro 85.000 euro, ma le novita 2026 (limite spese personale, fattura elettronica obbligatoria, adempimenti dichiarativi) richiedono una pianificazione attenta per evitare uscite forzate o errori in dichiarazione.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza personalizzata per partite IVA in regime forfettario:Verifica requisiti e cause ostative per accesso o permanenzaCalcolo previsionale di tasse e contributi 2026Compilazione e invio del Modello Redditi PF con quadro LMGestione fatturazione elettronica e bollo virtualePratiche di richiesta riduzione contributiva 35% per artigiani e commerciantiConsulenza su passaggio da forfettario a contabilita semplificata o ordinariaContattaci per fissare un appuntamento presso la sede di Udine: i nostri consulenti analizzano la tua situazione e ti accompagnano in tutti gli adempimenti 2026 in piena conformita normativa.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. 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Logopedisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariLogopedista in regime forfettario: gestione fiscale 2026Aggiornamento del 4 settembre 2026 – RettificaUna versione precedente di questo articolo indicava erroneamente l’iscrizione obbligatoria all’ENPAPI per i logopedisti. Il logopedista libero professionista, privo di cassa di categoria, è iscritto alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995): l’ENPAPI è riservato a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari (interpello Min. Lavoro n. 1/2024). Aliquota 2026: 26,07% (circolare INPS n. 8/2026).Logopedista in regime forfettario: gestione fiscale 2026Il logopedista in regime forfettario gode di una fiscalita’ semplificata ma deve rispettare una serie di adempimenti specifici della professione sanitaria: dal sistema TS (Tessera Sanitaria) per la trasmissione dei dati al fisco, ai contributi previdenziali della Gestione Separata INPS, fino alle regole sulla fatturazione elettronica. Questa guida risponde a tutte le domande pratiche per il 2026.Il regime forfettario per logopedisti: requisiti e vantaggiIl regime forfettario (Legge 190/2014 e successive modificazioni) e’ accessibile ai logopedisti che rispettano le condizioni generali:Ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euroNon essere soci di societa’ di persone, associazioni professionali o imprese familiariNon aver percepito redditi di lavoro dipendente/assimilato superiori a 30.000 euro nell’anno precedenteNon applicare regimi speciali IVAPer i logopedisti il regime e’ particolarmente vantaggioso perche’ l’attivita’ sanitaria e’ esente IVA ex art. 10 c. 1 n. 18 del DPR 633/1972: anche in regime ordinario non si applica IVA sulle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione. Il forfettario aggiunge il vantaggio della tassazione sostitutiva semplificata.Coefficiente di redditivita’: il 78% per il logopedistaIl coefficiente di redditivita’ del 78% si applica ai logopedisti che operano con codice ATECO 86.90.30 (altre attivita’ paramediche indipendenti). Questo e’ il coefficiente previsto dall’allegato alla Legge 190/2014 per la categoria delle attivita’ sanitarie e sociosanitarie a libera professione.Come funziona:Reddito imponibile = Ricavi x 78%Sul reddito imponibile si applica l’aliquota sostitutiva: 5% per i primi 5 anni di attivita’; 15% dal sesto anno in poiIl restante 22% si considera forfettariamente destinato alle spese (non deducibili analiticamente)Esempio pratico: un logopedista con ricavi annui di 40.000 euro paga:Reddito imponibile: 40.000 x 78% = 31.200 euroImposta sostitutiva (regime avviato): 31.200 x 15% = 4.680 euroRisparmio rispetto all’IRPEF ordinaria: significativo, soprattutto per redditi nella fascia 28.000-50.000 euroSistema TS obbligatorio per i logopedistiUno degli adempimenti piu’ importanti e specifici per i professionisti sanitari e’ la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.Il logopedista e’ soggetto all’obbligo di trasmissione telematica delle spese sanitarie al sistema TS se le sue prestazioni rientrano tra quelle detraibili al 19% dal paziente (spese per prestazioni di logopedia previste dall’art. 15 c. 1 lett. c) del TUIR). La trasmissione avviene:Semestrale: entro il 31 gennaio per il semestre luglio-dicembre dell’anno precedente; entro il 30 settembre per il semestre gennaio-giugnoTramite il portale Sistema TS (sistemats.it) con credenziali CNS/SPID/CIEIndicando per ogni documento fiscale emesso: codice fiscale del paziente, data, importo, tipo di spesaAttenzione per i forfettari: anche chi e’ in regime forfettario deve trasmettere i dati al Sistema TS se emette ricevute o fatture per prestazioni sanitarie detraibili. L’esonero dalla fatturazione elettronica (per i forfettari sotto i 25.000 euro di ricavi fino a fine 2024, poi solo sopra 25.000 con regime transitorio) non esime dall’obbligo TS.Fatturazione elettronica per logopedisti forfettariDal 1° gennaio 2024, la fatturazione elettronica e’ obbligatoria per tutti i forfettari, senza soglie minime di ricavi. Tuttavia, i professionisti sanitari che trasmettono dati al Sistema TS godono di un regime particolare:Esonero dalla fattura elettronica per le prestazioni rese a persone fisiche (pazienti privati) quando i relativi dati vengono trasmessi al Sistema TS. In questo caso il documento fiscale puo’ rimanere in forma cartacea (ricevuta o fattura cartacea)Fattura elettronica obbligatoria per le prestazioni rese a soggetti IVA (aziende, enti) che non vengono trasmesse al sistema TS, e per le prestazioni rese al SSN o a strutture convenzionateQuesto esonero parziale e’ previsto dal D.Lgs. 127/2015 come modificato, e confermato per i professionisti sanitari dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.Contributi INPS Gestione Separata per il logopedista forfettarioI logopedisti liberi professionisti sono iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995), il regime residuale per i lavoratori autonomi privi di cassa di categoria. Non si iscrivono all’ENPAPI, che e’ riservato a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari (interpello Ministero del Lavoro n. 1/2024).Per i logopedisti in regime forfettario i contributi INPS si calcolano sul reddito imponibile forfettario (ricavi x 78%):Aliquota contributiva: 26,07% per il 2026 (circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026) per i professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria; 24% per pensionati o gia’ assicurati altrove. In regime forfettario si puo’ chiedere la riduzione del 35%Contributo minimo: non esiste un minimale contributivo fisso come per artigiani/commercianti; si versa solo sul reddito effettivoScadenza versamento: in acconto (30 giugno e 30 novembre) e a saldo (entro il termine della dichiarazione dei redditi)Nota: verifica sempre la tua posizione con il tuo CAF/commercialista, in particolare se svolgi anche lavoro dipendente (aliquota ridotta 24%).Codice ATECO per il logopedistaIl codice ATECO corretto per l’attivita’ di logopedia libero-professionale e’ il 86.90.30 – Attivita’ dei fisioterapisti, degli osteopati e di altri professionisti paramedici (nella classificazione ATECO 2007/2022).Alcune fonti riportano anche il 86.90.09 (altre attivita’ per la salute dell’uomo non classificate altrove) come alternativa. E’ importante indicare il codice ATECO corretto all’apertura della partita IVA, poiche’ influisce sul coefficiente di redditivita’ e sull’appartenenza alla gestione previdenziale.Adempimenti pratici per il logopedista forfettario nel 2026Riepilogo degli adempimenti principali:Apertura partita IVA con codice ATECO 86.90.30 e iscrizione alla Gestione Separata INPSEmissione ricevute/fatture con dicitura “Operazione esente IVA ex art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/1972” e “Regime forfettario – non applica ritenuta d’acconto”Trasmissione dati Sistema TS semestralmente (31 gennaio e 30 settembre)Dichiarazione redditi tramite Modello Redditi PF con quadro LM (regime forfettario)Versamento contributi INPS in acconto (30 giugno / 30 novembre) e saldoFatturazione elettronica per prestazioni a soggetti IVA non soggette a sistema TSLogopedista: dipendente SSN e libero professionistaMolti logopedisti svolgono sia attivita’ dipendente (ospedali, ASL, IRCCS) sia attivita’ libero-professionale in studio. In questo caso:Il regime forfettario e’ accessibile solo se il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non supera i 30.000 euro lordiI contributi previdenziali del dipendente vanno all’INPS; quelli del libero professionista alla Gestione SeparataE’ fondamentale verificare con il proprio datore di lavoro se esistono clausole di esclusiva che vietano l’attivita’ libero-professionale esternaFAQ: domande frequenti sul logopedista forfettarioIl logopedista forfettario deve iscriversi all’albo?Si’. Per esercitare legalmente la professione di logopedista in Italia e’ obbligatoria l’iscrizione all’Ordine TSRM e PSTRP (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione). L’iscrizione e’ indipendente dal regime fiscale scelto.Posso emettere solo ricevute e non fatture?Per i pazienti privati (persone fisiche), il logopedista forfettario puo’ emettere ricevute fiscali se trasmette i dati al Sistema TS. Per le prestazioni a soggetti IVA e’ obbligatoria la fattura (elettronica se il committente e’ soggetto IVA).Come si calcola l’acconto INPS?L’acconto INPS Gestione Separata si calcola sul reddito imponibile dell’anno precedente (o stimato per il primo anno). Il 40% entro il 30 giugno, il 60% entro il 30 novembre, salvo il metodo storico o previsionale consentiti dalla normativa INPS.ConclusioneIl regime forfettario per logopedisti nel 2026 offre vantaggi fiscali significativi, ma richiede attenzione agli adempimenti specifici della professione sanitaria: sistema TS, esonero parziale dalla fatturazione elettronica, e contributi alla Gestione Separata INPS. Affidarsi a un CAF o a un commercialista esperto di professioni sanitarie e’ la scelta piu’ sicura per non commettere errori.Luglio 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-17 08:30:002026-09-04 12:15:50Logopedista in regime forfettario: gestione fiscale 2026
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOImposta sostitutiva 2026: quando la tassazione ordinaria è più convenienteSe sei un lavoratore autonomo o una partita IVA in regime forfettario, probabilmente ti sei chiesto almeno una volta: conviene davvero pagare l’imposta sostitutiva del 15% o, in certi casi, sarebbe meglio passare alla tassazione ordinaria IRPEF? La risposta non è sempre scontata e dipende da molti fattori: il tuo reddito, le spese che sostieni, i carichi familiari, le detrazioni a cui hai diritto.In questo articolo analizziamo nel dettaglio la differenza tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria nel 2026, con esempi pratici e tabelle comparative per aiutarti a capire qual è la scelta più conveniente per la tua situazione specifica.Cos’è l’imposta sostitutiva: spiegazione sempliceL’imposta sostitutiva è una tassa unica che, come suggerisce il nome, sostituisce un insieme di imposte ordinarie. Nel caso del regime forfettario, l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività nei primi 5 anni) sostituisce tre imposte che altrimenti dovresti pagare separatamente:IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)Addizionale regionale IRPEFAddizionale comunale IRPEFIn pratica, invece di calcolare la tua aliquota marginale IRPEF, aggiungere le addizionali regionali (che variano da regione a regione, generalmente tra lo 0,7% e il 3,33%) e quella comunale, paghi un’unica aliquota fissa applicata sul reddito imponibile forfettizzato.La base imponibile del forfettario non è il ricavo lordo, ma il reddito imponibile calcolato applicando il coefficiente di redditività alla tipologia di attività svolta. Per esempio, un professionista (commercialista, avvocato, consulente) con coefficiente del 78% che incassa 50.000 euro di ricavi paga l’imposta sostitutiva su 39.000 euro (50.000 × 78%), non sull’intero importo. Come funziona la tassazione ordinaria IRPEF 2026Chi non è in regime forfettario — oppure ha superato i limiti di ricavi (85.000 euro annui, con uscita immediata a 100.000 euro) — entra nella tassazione ordinaria IRPEF. Questo sistema è basato su scaglioni progressivi: più guadagni, più alta è l’aliquota marginale che si applica sulla parte di reddito che supera la soglia.Dal 2024, con la riforma IRPEF (D.Lgs. 216/2023), gli scaglioni sono stati ridotti da quattro a tre:Scaglione di redditoAliquota IRPEF 2026Da 0 a 28.000 euro23%Da 28.001 a 50.000 euro35%Oltre 50.000 euro43%A questi scaglioni si aggiungono le addizionali regionali e comunali che, in media, portano la pressione fiscale effettiva a circa 1-3 punti percentuali in più. Tuttavia, chi è in regime ordinario può beneficiare di numerose detrazioni e deduzioni che abbassano la base imponibile o direttamente l’imposta dovuta: spese mediche, interessi sul mutuo prima casa, figli a carico, spese per istruzione, bonus edilizi e molto altro. Confronto diretto: imposta sostitutiva vs IRPEF ordinariaVediamo ora un confronto pratico tra i due sistemi, partendo da alcune premesse fondamentali.Nel regime forfettario:L’imposta è fissa al 15% (o 5% per i primi 5 anni di nuova attività)Si applica sul reddito forfettizzato (ricavi × coefficiente di redditività)Non si possono dedurre le spese effettive sostenuteNon si beneficia di detrazioni IRPEF (mutuo, spese mediche, figli, ecc.)I contributi INPS si deducono integralmente dal reddito imponibileNon si applica l’IRAP (salvo casi specifici di utilizzo di lavoro dipendente)Nel regime ordinario:L’imposta è progressiva secondo gli scaglioni IRPEF (23%, 35%, 43%)Si deducono le spese professionali effettive (cancelleria, software, affitti, trasferte, ecc.)Si beneficia di tutte le detrazioni IRPEF: spese mediche, interessi mutuo, figli a carico, ecc.Si pagano le addizionali regionale e comunalePotrebbe applicarsi l’IRAP per alcune categorie Esempio pratico 1: Consulente con ricavi 40.000 euroSupponiamo che Marco sia un consulente informatico con ricavi annui di 40.000 euro e coefficiente di redditività del 78%. Ha spese professionali effettive di circa 5.000 euro l’anno, un mutuo sulla prima casa, due figli a carico e spese mediche per 2.000 euro.VoceRegime ForfettarioRegime OrdinarioRicavi40.000 €40.000 €Reddito imponibile (ante contributi)31.200 € (40.000 × 78%)35.000 € (40.000 – 5.000 spese)Contributi INPS (Gestione Separata 26,07%)~8.134 € (dedotti da imponibile)~8.134 € (dedotti da reddito)Reddito imponibile finale23.066 €26.866 €Imposta sul reddito3.460 € (15% su 23.066)~6.179 € (IRPEF scaglioni)Addizionali regionali/comunali0~600 €Detrazioni (mutuo, figli, spese mediche)0-2.400 € (stima)Imposta netta dovuta~3.460 €~4.379 €In questo esempio, il regime forfettario risulta più conveniente di circa 900 euro l’anno. Tuttavia, se Marco avesse detrazioni molto più elevate (ad esempio un mutuo importante, tre figli, o spese mediche significative), il vantaggio del forfettario potrebbe ridursi o addirittura invertirsi.Quando la tassazione ordinaria può essere più convenienteContrariamente a quello che si potrebbe pensare, non sempre l’imposta sostitutiva al 15% è la scelta ottimale. Esistono alcune situazioni specifiche in cui la tassazione IRPEF ordinaria può risultare più vantaggiosa. Ecco le più comuni. 1. Spese professionali elevate e realiIl regime forfettario non consente di dedurre le spese professionali effettive: vengono sostituite dal coefficiente di redditività che, nella migliore delle ipotesi, presume una quota di spese del 22% (per i professionisti con coefficiente 78%). Se le tue spese reali sono significativamente superiori alla quota forfettizzata — per esempio sei un fotografo con molte attrezzature, un medico con uno studio attrezzato, un artigiano con materiali costosi — il regime ordinario ti permette di dedurre l’eccedenza abbassando la base imponibile effettiva.Esempio: Un architetto con ricavi di 60.000 euro ha spese effettive di 20.000 euro (affitto studio, software, trasferte, assicurazione professionale). Con il forfettario, il reddito imponibile è 60.000 × 78% = 46.800 euro. Con l’ordinario è 60.000 – 20.000 = 40.000 euro. La differenza di base imponibile è 6.800 euro, che all’aliquota ordinaria del 23% vale circa 1.564 euro di risparmio.2. Detrazioni IRPEF molto elevateChi ha un mutuo consistente sulla prima casa, numerosi figli a carico, spese mediche significative, spese per istruzione o bonus edilizi importanti, nel regime ordinario può portare in detrazione queste voci direttamente dall’imposta dovuta. Nel regime forfettario, invece, nessuna di queste detrazioni è applicabile.Le principali detrazioni che si perdono nel forfettario includono:Interessi passivi sul mutuo prima casa (detrazione 19% su max 4.000 euro = fino a 760 euro/anno)Spese mediche e sanitarie (detrazione 19% sulla parte eccedente 129,11 euro)Detrazione per figli a carico oltre 21 anni (950 euro per figlio)Spese per istruzione (rette scolastiche, università)Contributi a fondi pensione integrativi (deducibili fino a 5.164,57 euro)Bonus ristrutturazioni e riqualificazione energeticaSe la somma delle detrazioni a cui hai diritto supera la differenza di imposta tra i due regimi, il regime ordinario diventa più conveniente.3. Redditi molto bassi: la no tax areaPer i lavoratori dipendenti esiste la cosiddetta “no tax area”: una fascia di reddito esente da IRPEF grazie alle detrazioni automatiche per lavoro dipendente. Analogamente, anche per i lavoratori autonomi esistono detrazioni di base che, con redditi molto bassi, possono azzerare o ridurre drasticamente l’IRPEF dovuta in regime ordinario.Se il tuo reddito annuo è molto contenuto (indicativamente sotto i 12.000-15.000 euro), la tassazione effettiva in regime ordinario potrebbe risultare inferiore al 15% dell’imposta sostitutiva forfettaria, grazie alle detrazioni per lavoro autonomo e familiari.Esempio pratico 2: quando il regime ordinario vincePrendiamo il caso di Laura, grafica freelance con ricavi di 45.000 euro, coefficiente 78%, ma con molte spese deducibili: affitto studio (6.000 euro/anno), software e abbonamenti professionali (3.000 euro), attrezzature (2.000 euro/anno), formazione (1.500 euro). Totale spese reali: 12.500 euro. Ha anche un mutuo sulla prima casa con interessi di 3.500 euro e tre figli a carico.VoceRegime ForfettarioRegime OrdinarioRicavi45.000 €45.000 €Reddito ante contributi35.100 € (45.000 × 78%)32.500 € (45.000 – 12.500)Contributi INPS (~26,07%)~9.151 €~8.473 €Reddito imponibile netto25.949 €24.027 €Imposta lorda sul reddito3.892 € (15%)~5.526 € (23% su 24.027)Addizionali regionali/comunali0~550 €Detrazioni: mutuo (19% × 3.500)0-665 €Detrazioni: 3 figli a carico (950 × 3)0-2.850 €Altre detrazioni stimate0-400 €Imposta netta totale3.892 €2.161 €In questo scenario, la tassazione ordinaria fa risparmiare a Laura circa 1.731 euro l’anno. Il regime forfettario, apparentemente più semplice e con aliquota più bassa, in realtà comporta un onere fiscale significativamente maggiore per chi ha figli numerosi e mutuo. Il fattore contributi INPS nel confrontoUn elemento spesso trascurato nel confronto è il trattamento dei contributi INPS. In entrambi i regimi, i contributi INPS sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell’imposta. Tuttavia, per gli artigiani e i commercianti in regime forfettario è prevista una riduzione del 35% sui contributi fissi, il che abbassa ulteriormente il carico contributivo totale nel forfettario.Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, il contributo è del 26,07% (senza altra copertura previdenziale) o del 24% (con altra copertura, ad esempio pensionati). Questo vale sia in regime forfettario che ordinario, quindi non cambia il confronto tra i due sistemi per questa categoria.Il caso speciale: imposta sostitutiva al 5% per le nuove attivitàPer chi avvia una nuova attività senza aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività d’impresa o di lavoro autonomo nella stessa forma, il regime forfettario prevede un’aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni. Questo è un vantaggio enorme rispetto alla tassazione ordinaria, che difficilmente può essere compensato da detrazioni e spese deducibili.Con il 5%, l’imposta sostitutiva è così bassa che anche chi ha molte detrazioni raramente trova conveniente la tassazione ordinaria. L’unico caso in cui potrebbe valere la pena valutare l’ordinario anche durante i primi 5 anni è quello di chi ha perdite d’esercizio significative (cosa difficile da verificare nel forfettario dove si usa il coefficiente).Tabella riepilogativa: regime forfettario vs ordinario 2026CaratteristicaRegime ForfettarioRegime OrdinarioAliquota imposta5% (startup) o 15% fisso23% – 35% – 43% progressivoAddizionali regionali/comunaliNOSI (0,7% – 3,33% + comunale)IRAPNO (per la maggior parte)Dipende dall’attivitàDeduzione spese effettiveNO (solo coefficiente forfettario)SI (spese inerenti e documentate)Detrazioni IRPEF (mutuo, mediche, figli)NOSIRiduzione contributi INPS (artig./comm.)SI (-35%)NOIVANon addebitata né detrattaPieno regime IVALimite ricavi85.000 euro (100.000 uscita immediata)Nessun limiteRitenuta d’acconto ricevutaNO (esonero)SI (20%)Semplificazione contabileMassimaContabilità completaAltri fattori da considerare oltre all’impostaIl confronto tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria non riguarda solo il carico fiscale immediato. Ci sono altri aspetti importanti da valutare prima di prendere una decisione. L’IVA: un fattore spesso sottovalutatoNel regime forfettario non si applica l’IVA né sulle fatture emesse né sugli acquisti. Questo può essere un vantaggio se i tuoi clienti sono privati (consumatori finali) che non possono recuperare l’IVA: le tue tariffe appaiono più competitive. Viceversa, se lavori prevalentemente con aziende e professionisti in grado di detrarre l’IVA, la presenza o assenza di IVA in fattura non cambia il costo finale per loro.Attenzione però: se acquisti beni strumentali o servizi con IVA significativa (attrezzature, software, affitti), in regime forfettario non puoi recuperare quella IVA, che diventa un costo aggiuntivo. Questo elemento va aggiunto al calcolo complessivo di convenienza.La semplificazione contabile e i costi del commercialistaIl regime forfettario è molto più semplice da gestire: non hai l’obbligo di tenere i registri contabili tradizionali, non devi liquidare l’IVA periodicamente, e la dichiarazione dei redditi (quadro LM del Modello Redditi PF) è più snella. Questo significa costi di gestione contabile più bassi e meno tempo dedicato agli adempimenti.Chi passa al regime ordinario deve mettere in conto un aumento delle spese per il commercialista e una maggiore complessità burocratica. Questi costi — spesso tra i 1.000 e i 3.000 euro aggiuntivi l’anno rispetto al forfettario — andrebbero sottratti dal risparmio fiscale teorico per avere il vantaggio netto reale.Pensione futura e contributi previdenzialiUn aspetto strategico da non trascurare è l’impatto sulla pensione futura. I contributi INPS versati (sia in regime forfettario che ordinario) determinano il montante contributivo che concorre al calcolo della pensione con il sistema contributivo. La riduzione del 35% sui contributi fissi per artigiani e commercianti forfettari significa contributi più bassi, ma anche una pensione futura potenzialmente ridotta. Chi guarda al lungo periodo potrebbe preferire contributi pieni in regime ordinario.La questione delle perdite fiscaliIn regime forfettario non si generano perdite fiscali riportabili agli anni successivi: anche se hai spese superiori ai ricavi forfettizzati, non puoi sfruttare questo svantaggio nei periodi successivi. In regime ordinario, le perdite d’esercizio del primo triennio di attività sono riportabili integralmente negli anni successivi, e le perdite degli anni seguenti sono deducibili nei limiti dell’80% del reddito. Se stai attraversando un periodo di investimento iniziale con costi elevati, l’ordinario può offrire una migliore gestione delle perdite.Come calcolare la convenienza nel tuo caso specificoData la complessità del confronto, non esiste una risposta valida per tutti. Il calcolo di convenienza tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria deve tenere conto di:Ricavi previsti e loro andamento nel tempoSpese professionali effettive confrontate con il coefficiente di redditivitàCarico familiare: figli, coniuge a carico, anziani a caricoMutuo prima casa: interessi passivi detraibiliSpese mediche e sanitarieContributi a fondi pensioneIVA non recuperabile sugli acquisti professionaliCosti aggiuntivi di gestione contabile in regime ordinarioRiduzione contributi INPS disponibile nel forfettario (solo per artigiani/commercianti)Prospettiva di lungo periodo: crescita ricavi, pensione futuraLa simulazione corretta richiede di calcolare l’imposta effettiva in entrambi i regimi, applicando tutte le detrazioni e deduzioni reali a cui hai diritto, e poi confrontare il netto finale. Questo calcolo è preciso e personalizzato: è il tipo di analisi che i professionisti del CAF Centro Fiscale eseguono quotidianamente per i propri clienti.Il check rapido: la regola del polliceSe vuoi fare una prima valutazione rapida, ecco alcuni indicatori che suggeriscono di approfondire il confronto con la tassazione ordinaria:Hai figli a carico (specialmente più di due)Hai un mutuo sulla prima casa con interessi superiori a 2.000 euro/annoLe tue spese professionali effettive superano significativamente la quota forfettizzataHai spese mediche o per disabilità rilevantiStai investendo molto nell’attività e potresti avere perdite nei primi anniI tuoi ricavi sono inferiori a 15.000-20.000 euro e hai detrazioni familiari significativeSe ti riconosci in almeno due di queste situazioni, vale la pena fare un calcolo dettagliato prima di assumere che il regime forfettario sia automaticamente più conveniente.Come si esce dal regime forfettario e si passa all’ordinarioSe hai deciso che per la tua situazione la tassazione ordinaria è più conveniente, devi sapere come funziona il passaggio. Il regime forfettario è il regime “naturale” per chi ha i requisiti: per uscirne volontariamente si applica il principio dell’opzione.Secondo le norme vigenti, chi vuole applicare la tassazione ordinaria pur avendo i requisiti per il forfettario può farlo per opzione, manifestata con il comportamento concludente (ovvero applicando l’IVA e tenendo la contabilità ordinaria) e confermata nella dichiarazione dei redditi. L’opzione ha effetto per almeno 3 anni: non puoi entrare e uscire dal forfettario ogni anno a piacimento.Al contrario, se superi il limite di ricavi di 85.000 euro (o 100.000 euro con uscita immediata), il passaggio al regime ordinario avviene automaticamente dall’anno successivo (o immediatamente per la soglia dei 100.000 euro).Prima di optare per l’uscita volontaria, è quindi essenziale essere certi che la convenienza economica del regime ordinario sia duratura e non solo relativa a un anno particolare. Domande frequenti (FAQ)L’imposta sostitutiva al 15% è sempre più conveniente dell’IRPEF?No, non sempre. Il 15% dell’imposta sostitutiva sembra basso rispetto al 23% del primo scaglione IRPEF, ma si applica su un reddito forfettizzato (coefficiente di redditività) senza poter detrarre nulla. Chi ha molte detrazioni familiari o professionali può pagare meno con la tassazione ordinaria, nonostante le aliquote apparentemente più alte.Se sono in regime forfettario posso detrarre le spese mediche?No. Nel regime forfettario l’imposta sostitutiva sostituisce l’IRPEF, quindi non puoi beneficiare delle detrazioni IRPEF per spese mediche, mutuo, figli a carico o altri oneri detraibili. Questa è una delle principali limitazioni del regime agevolato.Posso uscire dal forfettario ogni anno per scegliere il regime più conveniente?No. Se esci volontariamente dal regime forfettario (pur avendo i requisiti per restare) per optare per la tassazione ordinaria, l’opzione vincola per almeno 3 anni. Non è possibile fare un confronto annuale e scegliere il regime più conveniente di volta in volta.Qual è il reddito soglia sotto il quale l’ordinario diventa conveniente?Non esiste una soglia universale: dipende dalle detrazioni disponibili e dalla categoria di attività. Indicativamente, con ricavi inferiori a 15.000-18.000 euro e detrazioni familiari significative, la tassazione ordinaria può diventare competitiva. Ma anche con ricavi più alti e spese professionali elevate, il confronto può pendere dalla parte dell’ordinario. Serve sempre una simulazione personalizzata.Se perdo i requisiti del forfettario, torno automaticamente all’IRPEF ordinaria?Sì. Se superi il limite di 85.000 euro di ricavi, dall’anno successivo esci automaticamente dal regime forfettario ed entri nella tassazione ordinaria IRPEF. Se superi i 100.000 euro in corso d’anno, l’uscita è immediata già dall’anno in cui avviene il superamento, con obbligo di applicare l’IVA sulle operazioni successive.I contributi INPS sono deducibili anche nel regime forfettario?Sì. I contributi INPS versati sono deducibili dal reddito imponibile anche nel regime forfettario, prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Per gli artigiani e i commercianti forfettari, in aggiunta, è prevista una riduzione del 35% sui contributi previdenziali fissi, che abbassa ulteriormente il carico complessivo.Conclusione: come scegliere il regime fiscale più conveniente per teLa scelta tra imposta sostitutiva al 15% del regime forfettario e tassazione ordinaria IRPEF non è mai automatica né scontata. In molti casi il forfettario è più conveniente grazie all’aliquota fissa bassa, alla semplicità contabile e all’esonero dalle addizionali. Ma esistono situazioni concrete — numerosi figli a carico, mutuo importante, spese professionali elevate, redditi bassi con detrazioni significative — in cui la tassazione ordinaria risulta più vantaggiosa anche per chi avrebbe diritto al regime agevolato.La cosa più importante da ricordare è che un confronto serio tra i due regimi richiede una simulazione personalizzata basata sulla tua situazione fiscale reale: ricavi, spese, carichi familiari, detrazioni disponibili. Non affidarti a regole generali o a calcoli approssimativi.Se vuoi capire quale regime è davvero più conveniente per la tua situazione specifica, il CAF Centro Fiscale di Udine offre una consulenza personalizzata per analizzare il tuo profilo fiscale e aiutarti a prendere la decisione migliore. I nostri esperti possono eseguire la simulazione comparativa tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, inclusi quelli che spesso vengono trascurati nel calcolo fai-da-te.Puoi contattarci al 0432 1638640 o scriverci su WhatsApp al 366 6018121 per fissare un appuntamento. Siamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B a Udine.Leggi anche: Forfettari: si avvicina la scadenza del saldo 2025 e del primo acconto 2026 delle imposte e IRPEF maggiorazione 2026: scadenza 30 luglio, come pagare senza sanzioni. Luglio 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-16 16:07:312026-07-16 15:34:39Imposta sostitutiva 2026: quando la tassazione ordinaria è più conveniente
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOForfettari: si avvicina la scadenza del saldo 2025 e del primo acconto 2026 delle imposteSe sei un contribuente in regime forfettario, luglio 2026 è un mese cruciale per la tua posizione fiscale. La scadenza del 30 luglio 2026 si avvicina rapidamente e porta con sé due adempimenti fondamentali: il saldo 2025 e il primo acconto 2026 dell’imposta sostitutiva. In questa guida completa trovi tutto quello che devi sapere per affrontare queste scadenze con serenità: come si calcola l’imposta, quali codici tributo usare nel modello F24, come funziona la maggiorazione dello 0,40% per chi non ha pagato a giugno, e cosa fare se hai difficoltà di liquidità.Il saldo 2025 e il primo acconto 2026 per i forfettari seguono le stesse regole temporali previste per i contribuenti in regime ordinario: scadenza ordinaria il 30 giugno, con possibilità di differire al 30 luglio aggiungendo una maggiorazione dello 0,40%. Un meccanismo pensato per dare un po’ di respiro a chi in giugno aveva meno liquidità disponibile. Prima di entrare nei dettagli numerici, però, è utile fare un passo indietro e capire di cosa stiamo parlando esattamente.Indice dei contenutiCosa sta per scadere: il quadro delle scadenze di luglio per i forfettariCos’è l’imposta sostitutiva: la tassa unica del regime forfettarioCome si calcola il saldo 2025 dell’imposta sostitutivaCome si calcola il primo acconto 2026 dell’imposta sostitutivaLa maggiorazione dello 0,40%: pagare entro il 30 luglioCodici tributo F24 per i forfettari: saldo e accontoChi sceglie la rateizzazione: come funziona per i forfettariContributi INPS: le scadenze parallele per artigiani e commerciantiCosa succede se non si paga entro il 30 luglio: ravvedimento operosoTabelle riepilogative: scadenze, codici e calcoli in un colpo d’occhioDomande FrequentiCosa sta per scadere: il quadro delle scadenze di luglio per i forfettariLuglio è storicamente il mese più impegnativo per chi ha una partita IVA in regime forfettario. Sul calendario fiscale di questo mese convivono diverse scadenze che, se non gestite con attenzione, possono portare a ritardi e sanzioni. Vediamo il quadro completo:La scadenza principale è quella del 30 luglio 2026, entro cui chi non ha versato le imposte entro il 30 giugno può farlo con la maggiorazione dello 0,40%. Si tratta di una finestra temporale concessa dalla legge per tutti i contribuenti, compresi i forfettari. Ma non è l’unica data da tenere a mente. Per alcuni soggetti che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) o che rientrano in particolari categorie professionali, il legislatore può prevedere slittamenti straordinari su date diverse. Questi casi particolari vanno verificati anno per anno: la regola generale resta quella del 30 giugno con possibilità di proroga al 30 luglio con maggiorazione.Le imposte interessate da queste scadenze per i forfettari sono principalmente due: l’imposta sostitutiva (la tassa caratteristica del regime forfettario, che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali) e i contributi previdenziali INPS (per artigiani e commercianti). A queste si aggiungono, per chi ha collaboratori, eventuali adempimenti sul personale. In questa guida ci concentriamo sull’imposta sostitutiva e sui contributi INPS, che sono le voci che riguardano la stragrande maggioranza dei forfettari. Per approfondire il tema delle scadenze di luglio e della gestione della liquidità, ti consiglio di leggere anche il nostro articolo dedicato ai forfettari e alle scadenze fiscali di luglio 2026. Cos’è l’imposta sostitutiva: la tassa unica del regime forfettarioUno dei grandi vantaggi del regime forfettario è la semplicità fiscale. Chi adotta questo regime non paga l’IRPEF ordinaria (con i suoi scaglioni progressivi), né l’IRAP, né le addizionali regionale e comunale. Al loro posto esiste un’imposta sostitutiva: una tassa unica che sostituisce tutte le altre. In parole semplici, invece di dover calcolare e versare imposte separate per ogni tipo di prelievo, il forfettario calcola un’unica imposta sul proprio reddito imponibile.L’aliquota dell’imposta sostitutiva è fissata al 15% per la maggior parte dei contribuenti (art. 1 c. 64 della L. 190/2014). Esiste però un’aliquota ridotta al 5% riservata a chi avvia una nuova attività, valida per i primi 5 anni di applicazione del regime forfettario, a condizione che si tratti di una nuova attività senza aver esercitato attività d’impresa, arte o professione analoga nei 3 anni precedenti. È un incentivo significativo per chi si lancia nel mondo del lavoro autonomo o dell’imprenditoria per la prima volta.La base di calcolo dell’imposta sostitutiva non è il fatturato totale, ma il reddito imponibile, ottenuto applicando ai ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività. Questo coefficiente, stabilito dalla legge in base al codice ATECO dell’attività svolta, rappresenta in modo forfettario (da qui il nome del regime) la quota di ricavi che si presume sia reddito. Il codice ATECO è il codice numerico che classifica l’attività economica: ogni attività ne ha uno specifico, e i forfettari devono indicarlo nella dichiarazione dei redditi. Per approfondire come funziona la partita IVA in regime forfettario a Udine, puoi affidarti al CAF Centro Fiscale. Come si calcola il saldo 2025 dell’imposta sostitutivaIl saldo 2025 dell’imposta sostitutiva è la somma che il forfettario deve versare come conguaglio finale delle imposte relative all’anno d’imposta 2025. Si tratta dell’importo risultante dalla dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF, quadro LM), al netto degli acconti già versati l’anno scorso. Vediamo passo per passo come si arriva a questo numero.Il calcolo parte dai ricavi o compensi percepiti nel 2025 (anno d’imposta di riferimento). A questi si applica il coefficiente di redditività previsto per la propria attività. Ecco i coefficienti più comuni secondo la normativa vigente (L. 190/2014, tabella allegata):Tipo di attività (macro-categoria)Coefficiente di redditivitàIndustrie alimentari e delle bevande40%Commercio all’ingrosso e al dettaglio40%Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande40%Commercio ambulante di altri prodotti54%Intermediari del commercio62%Attività dei servizi di alloggio e ristorazione67%Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione78%Altre attività economiche67%Costruzioni e attività immobiliari86%La formula di calcolo è la seguente: Reddito imponibile = Ricavi 2025 × Coefficiente di redditività. Da questo reddito imponibile si sottraggono i contributi previdenziali versati nell’anno (INPS o cassa professionale di appartenenza), ottenendo così la base imponibile netta. Su quest’ultima si applica l’aliquota del 15% (o del 5% per le nuove attività nei primi cinque anni). Il risultato è l’imposta sostitutiva lorda dovuta per il 2025.Dal totale dell’imposta lorda si detraggono gli acconti già versati nel corso del 2025 (in giugno/luglio per il primo acconto e in novembre per il secondo acconto). La differenza — positiva o negativa — è il saldo 2025. Se positiva, devi versare la differenza entro le scadenze di giugno/luglio. Se negativa, hai versato più del dovuto e potrai richiedere il rimborso oppure usare il credito in compensazione. Supponiamo che Giulia, una traduttrice freelance con ricavi 2025 pari a 40.000 euro: il suo reddito imponibile sarà 40.000 × 78% = 31.200 euro. Deducendo ad esempio 4.000 euro di contributi INPS gestione separata, la base netta diventa 27.200 euro. L’imposta sostitutiva al 15% sarà 4.080 euro. Se Giulia ha già versato 3.500 euro di acconti, il saldo 2025 sarà di 580 euro da versare entro il 30 luglio con la maggiorazione. Come si calcola il primo acconto 2026 dell’imposta sostitutivaContemporaneamente al saldo 2025, i forfettari devono affrontare anche il primo acconto 2026 dell’imposta sostitutiva. Si tratta di un versamento anticipato dell’imposta che si presume dovuta per il 2026, calcolato sulla base dell’anno precedente. Questo meccanismo degli acconti esiste perché lo Stato preferisce incassare le imposte in corso d’anno, senza aspettare che il contribuente le paghi tutte in un’unica soluzione l’anno successivo.Il metodo ordinario per il calcolo degli acconti è il cosiddetto metodo storico: si prende l’imposta sostitutiva dovuta per il 2025 (quella indicata nella dichiarazione) e si calcola su di essa una percentuale. L’acconto totale annuo è pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente. Questo acconto viene suddiviso in due rate: il primo acconto pari al 40% dell’imposta sostitutiva 2025, da versare entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione); il secondo acconto pari al restante 60%, da versare entro il 30 novembre 2026. Attenzione: se l’imposta sostitutiva dovuta per il 2025 è inferiore a 51,65 euro, non si è tenuti a versare gli acconti.Esiste anche il cosiddetto metodo previsionale: se prevedi che nel 2026 i tuoi ricavi saranno significativamente inferiori rispetto al 2025, puoi calcolare gli acconti sulla base dell’imposta che stimi di dover pagare per il 2026, anziché su quella del 2025. Questo metodo può far risparmiare liquidità, ma comporta un rischio: se la stima è troppo ottimistica e alla fine del 2026 l’imposta effettiva risulta maggiore di quanto hai versato come acconto, potresti dover pagare interessi e sanzioni. Per questa ragione, il metodo previsionale va adottato solo con il supporto di un esperto. Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a valutare quale metodo è più conveniente per la tua situazione, sia in ufficio che da remoto. Continuando con l’esempio di Giulia: la sua imposta 2025 è 4.080 euro. Il primo acconto 2026 sarà 4.080 × 40% = 1.632 euro, da versare entro il 30 luglio. La maggiorazione dello 0,40%: pagare entro il 30 luglioSe hai saltato la scadenza del 30 giugno per il versamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026 dell’imposta sostitutiva, non è ancora troppo tardi. La legge (art. 17, comma 2, del DPR 435/2001) consente a tutti i contribuenti, compresi i forfettari, di versare entro i 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria aggiungendo una maggiorazione dello 0,40%. In pratica, puoi pagare entro il 30 luglio 2026 con questo piccolo supplemento.È importante capire che questa maggiorazione dello 0,40% non è una sanzione: è semplicemente un interesse che remunera il differimento di un mese. Lo Stato ti offre tempo in più, e in cambio chiede una cifra davvero contenuta. Come puoi verificare dai seguenti esempi, l’importo aggiuntivo è spesso irrisorio rispetto all’imposta principale:Imposta sostitutiva da versareMaggiorazione 0,40%Totale da versare al 30 luglio500 euro2,00 euro502,00 euro1.000 euro4,00 euro1.004,00 euro2.000 euro8,00 euro2.008,00 euro3.500 euro14,00 euro3.514,00 euro5.000 euro20,00 euro5.020,00 euroLa maggiorazione va calcolata separatamente su ogni importo che stai differendo: se devi versare sia il saldo 2025 che il primo acconto 2026, calcoli lo 0,40% su ciascuno dei due importi (non sulla loro somma). Il risultato pratico è lo stesso, ma tecnicamente si tratta di due versamenti distinti con due codici tributo diversi. La scadenza del 30 luglio 2026 cade di giovedì: un giorno lavorativo normale, che non slitta ad alcuna data successiva. Ti consigliamo di organizzarti con qualche giorno di anticipo per non rischiare di perdere anche questa seconda finestra. Per approfondire come funziona la maggiorazione dello 0,40% IRPEF di luglio 2026 in senso generale, leggi il nostro articolo dedicato. Codici tributo F24 per i forfettari: saldo e accontoPer versare correttamente il saldo e l’acconto dell’imposta sostitutiva del regime forfettario, devi compilare il modello F24 con i codici tributo corretti. Usare il codice sbagliato può portare a versamenti non correttamente imputati, con successivi accertamenti o richieste di regolarizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. I codici tributo specifici per l’imposta sostitutiva dei forfettari sono:Tipo versamentoCodice tributoAnno di riferimentoSaldo imposta sostitutiva (regime forfettario/minimi)17902025Primo acconto imposta sostitutiva (regime forfettario/minimi)17922026Secondo acconto imposta sostitutiva (regime forfettario/minimi)17912026Questi codici vanno inseriti nella sezione Erario del modello F24, nella colonna “codice tributo”. Nell’anno di riferimento va indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento: per il saldo 2025, scrivi 2025; per il primo acconto 2026, scrivi 2026. L’errore più comune è invertire i codici 1790 e 1792, oppure indicare l’anno sbagliato: si consiglia di far compilare il modello F24 dal proprio consulente fiscale o dal CAF. Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa di compilare e inviare il modello F24 per te, in modo che non ci siano errori. Per un quadro completo di tutti i codici tributo che ti possono riguardare come forfettario, leggi la nostra guida ai codici tributo F24 2026.Una precisazione importante: i codici tributo 1790, 1791 e 1792 riguardano l’imposta sostitutiva, ovvero la tassa sui redditi. Non vanno confusi con i codici per i contributi INPS (che sono diversi e che vedremo nel prossimo paragrafo) né con quelli per la marca da bollo sulle fatture (2521-2524). Il modello F24 va presentato esclusivamente per via telematica: se non disponi di un PIN INPS o credenziali Fisconline, puoi rivolgerti al CAF che lo invia per tuo conto.Chi sceglie la rateizzazione: come funziona per i forfettariPer chi ha difficoltà a pagare in un’unica soluzione, esiste la possibilità di rateizzare il saldo e il primo acconto dell’imposta sostitutiva. La rateizzazione è consentita dalla normativa e permette di suddividere l’importo dovuto in un massimo di rate mensili, con aggiunta di un interesse mensile dello 0,33% sulle rate successive alla prima. Questo meccanismo si applica sia al saldo 2025 che al primo acconto 2026.La prima rata deve essere versata entro la scadenza ordinaria (30 giugno) o con la maggiorazione dello 0,40% entro il 30 luglio. Le rate successive scadono il giorno 16 di ciascun mese, fino a un massimo di giugno dell’anno successivo. Il numero massimo di rate dipende da quando si inizia: chi inizia a luglio può rateizzare fino a novembre 2026 (5 rate), chi inizia a giugno può avere fino a 6 rate. Immagina che Roberto, un artigiano forfettario, debba versare in totale 3.000 euro tra saldo e acconto. Optando per la rateizzazione a partire da luglio, può suddividere in 5 rate mensili da circa 600 euro ciascuna, con un piccolo interesse aggiuntivo. Questo gli consente di non svuotare il conto corrente in un unico momento.Un aspetto importante: la rateizzazione non si applica al secondo acconto di novembre, che deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Inoltre, in caso di mancato pagamento di una o più rate, decade il beneficio della dilazione e l’intero importo diventa immediatamente dovuto. Per scegliere la scelta più adatta alla tua situazione finanziaria e fiscale, affidati al CAF Centro Fiscale di Udine, disponibile sia in ufficio a Viale Giuseppe Tullio 13 che online in tutta Italia. Contributi INPS: le scadenze parallele per artigiani e commerciantiOltre all’imposta sostitutiva, i forfettari che svolgono attività di artigiano o commerciante iscritti alla gestione artigiani/commercianti INPS devono prestare attenzione anche alle scadenze INPS che si sovrappongono al calendario di luglio. Si tratta di adempimenti distinti dall’imposta sostitutiva, ma che possono impattare la liquidità nello stesso periodo.I contributi INPS per artigiani e commercianti in regime forfettario godono di una riduzione del 35% sull’aliquota ordinaria (art. 1 c. 77 L. 190/2014). L’aliquota ordinaria per artigiani e commercianti nel 2026 è del 24,48%, che con la riduzione del 35% scende a circa il 15,91%. I contributi si calcolano sul reddito imponibile del regime forfettario, ossia sui ricavi al netto del coefficiente di redditività e dei contributi stessi (con un meccanismo circolare che nella pratica si risolve con un calcolo iterativo o mediante le tabelle INPS). È presente un contributo minimale annuo pari a circa 4.200 euro, da versare indipendentemente dal reddito prodotto: chi guadagna poco deve comunque coprire questo minimale. Per tutti i dettagli sui contributi INPS di artigiani e commercianti con partita IVA forfettaria, consulta il nostro articolo sul saldo e acconto contributi INPS 2026.I professionisti senza cassa di categoria (medici, avvocati, ingegneri ecc. già iscritti alle rispettive casse previdenziali NON sono tenuti alla gestione separata INPS come tali) e chi svolge attività di lavoro autonomo puro versano invece i contributi alla gestione separata INPS, con aliquota del 26,07% (senza altra copertura previdenziale) o 24% (con altra copertura). Questi contributi si pagano sempre tramite modello F24, ma con codici tributo diversi da quelli dell’imposta sostitutiva (codici 1840 per i contributi gestione separata). Il CAF Centro Fiscale può assisterti nella verifica della tua posizione previdenziale e nella compilazione dei modelli.Cosa succede se non si paga entro il 30 luglio: ravvedimento operosoSe il 30 luglio 2026 passa senza che tu abbia versato l’imposta sostitutiva e la maggiorazione, non significa che sei perduto: esiste lo strumento del ravvedimento operoso, che permette di regolarizzare i versamenti omessi con sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie. Prima ci si ravvede, meno si paga. Questo principio è sancito dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, che disciplina le modalità e i termini del ravvedimento.Le sanzioni del ravvedimento operoso dipendono da quanto tempo è passato dalla scadenza. Il D.Lgs. 87/2024 ha aggiornato le regole applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi. Per un versamento omesso, la sanzione base è pari al 25% dell’imposta non versata. Grazie al ravvedimento, questa sanzione si riduce drasticamente:Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): sanzione di 0,0833% per ogni giorno di ritardo (art. 13 c. 1 lett. a-bis D.Lgs. 472/97, post D.Lgs. 87/2024)Ravvedimento breve (dal 15° al 30° giorno): sanzione fissa pari a 1,25% dell’imposta (1/10 della sanzione base 25%)Ravvedimento intermedio (dal 31° al 90° giorno): sanzione fissa pari a 1,39% dell’imposta (1/9 della sanzione base 25%)Ravvedimento lungo (oltre 90 giorni, entro 1 anno): sanzione fissa pari a 3,125% dell’imposta (1/8 della sanzione base 25%)Ravvedimento biennale (oltre 1 anno, entro 2 anni): sanzione fissa pari a 3,572% dell’imposta (1/7 della sanzione base 25%)A queste sanzioni si aggiungono gli interessi legali calcolati sull’importo non versato per i giorni di ritardo. Conviene sempre regolarizzare il prima possibile: più si aspetta, più la sanzione cresce. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio di assistenza per il ravvedimento operoso: calcoliamo insieme l’esatto importo dovuto (imposta + sanzione + interessi) e compiliamo il modello F24 corretto. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121, sia di persona a Udine che online da tutta Italia. Tabelle riepilogative: scadenze, codici e calcoli in un colpo d’occhioPer aiutarti a orientarti rapidamente, abbiamo raccolto tutte le informazioni principali in tre tabelle riepilogative. Tienile come riferimento rapido per non perdere nessuna scadenza.Tabella 1 — Scadenze luglio 2026 per i forfettariAdempimentoScadenza ordinariaScadenza con maggiorazione 0,40%Saldo imposta sostitutiva 202530 giugno 202630 luglio 2026Primo acconto imposta sostitutiva 2026 (40%)30 giugno 202630 luglio 2026Saldo contributi INPS artigiani/commercianti 202530 giugno 202630 luglio 2026Secondo acconto imposta sostitutiva 2026 (60%)—30 novembre 2026Tabella 2 — Codici tributo F24 per il regime forfettarioCodice tributoDescrizioneSezione F241790Saldo imposta sostitutiva regime forfettario/minimiErario1792Primo acconto imposta sostitutiva regime forfettario/minimiErario1791Secondo acconto imposta sostitutiva regime forfettario/minimiErario1840Contributi INPS gestione separataINPS2521-2524Imposta di bollo fatture elettronicheErarioTabella 3 — Esempio di calcolo completo (professionista forfettario)VoceEsempio (ricavi 2025: 35.000 euro)Ricavi 202535.000 euroCoefficiente di redditività (professionisti: 78%)× 78% = 27.300 euroContributi INPS gestione separata (da sottrarre)– 2.800 euro (stima)Base imponibile netta= 24.500 euroImposta sostitutiva 15%= 3.675 euroAcconti già versati nel 2025– 3.200 euroSaldo 2025 (cod. 1790)= 475 euroPrimo acconto 2026 al 40% (cod. 1792)= 3.675 × 40% = 1.470 euroTotale da versare al 30 luglio1.945 euro (+ maggiorazione 0,40% se differito da giugno)Domande FrequentiEntro quando i forfettari devono versare il saldo 2025 e il primo acconto 2026?La scadenza ordinaria è il 30 giugno 2026. Chi non ha pagato entro quella data può farlo entro il 30 luglio 2026 aggiungendo una maggiorazione dello 0,40%. Dopo il 30 luglio si incorre in sanzioni e si deve ricorrere al ravvedimento operoso.Qual è l’aliquota dell’imposta sostitutiva nel regime forfettario?L’aliquota standard è del 15% sul reddito imponibile (ricavi × coefficiente di redditività − contributi previdenziali). Per chi avvia una nuova attività, nei primi 5 anni si applica un’aliquota ridotta al 5%, a condizione di non aver esercitato attività analoga nei 3 anni precedenti.Quali codici tributo si usano nel modello F24 per i forfettari?I codici tributo per l’imposta sostitutiva del regime forfettario sono: 1790 per il saldo (anno 2025), 1792 per il primo acconto (anno 2026), 1791 per il secondo acconto (anno 2026). Questi codici vanno inseriti nella sezione Erario del modello F24, indicando l’anno di riferimento corretto.Posso rateizzare il saldo e il primo acconto dell’imposta sostitutiva?Sì, è possibile rateizzare in rate mensili con un interesse dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima. Chi inizia da luglio può avere fino a 5 rate (luglio-novembre). Il secondo acconto di novembre non può essere rateizzato e va versato in un’unica soluzione.Cosa succede se un forfettario non paga entro il 30 luglio?Scatta l’obbligo del ravvedimento operoso: oltre all’imposta dovuta, si aggiungono interessi legali e una sanzione ridotta che va da 0,0833% al giorno (ravvedimento sprint, entro 14 giorni) al 3,572% (entro 2 anni). Prima si regolarizza, meno si paga. Il CAF Centro Fiscale può calcolare l’esatto importo e compilare il modello F24 per il ravvedimento.I contributi INPS dei forfettari hanno una scadenza diversa dall’imposta sostitutiva?No, le scadenze sono generalmente allineate: anche i contributi INPS di artigiani e commercianti forfettari seguono le stesse date dell’imposta sostitutiva (30 giugno ordinario, 30 luglio con maggiorazione). I codici tributo sono però diversi: per la gestione separata si usa il codice 1840.Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario, il calcolo del saldo 2025 e del primo acconto 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. I nostri esperti si occupano di tutto: dal calcolo dell’imposta alla compilazione del modello F24, fino all’invio telematico. Affidati a noi per evitare errori costosi e dormire sonni tranquilli. Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Luglio 16, 2026/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-16 15:07:312026-07-16 15:27:09Forfettari: si avvicina la scadenza del saldo 2025 e del primo acconto 2026 delle imposte
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOPartita IVA Content Creator e Influencer 2026: YouTuber, TikToker, Brand DealFai contenuti su YouTube, TikTok, Instagram o un blog? Hai iniziato a guadagnare con sponsorizzazioni, affiliate marketing, AdSense o brand partnership e non sai come gestire il lato fiscale?Questo articolo e’ la guida completa sulla partita IVA per content creator nel 2026: quando e’ obbligatoria, quale codice ATECO usare, come si tassa il reddito da YouTube o TikTok, e come fatturare correttamente alle aziende per le sponsorizzazioni.Quando un content creator deve aprire la partita IVA La risposta dipende da quanto guadagni e dalla continuita’ dell’attivita’:Sotto i 5.000 euro netti l’anno, attivita’ occasionale: puoi usare la ricevuta per prestazione occasionale, senza P.IVA. Ma questo richiede che l’attivita’ non sia continuativa e organizzata.Sopra i 5.000 euro netti l’anno, oppure attivita’ continuativa: la partita IVA diventa obbligatoria, anche se guadagni meno di 5.000 euro ma pubblichi regolarmente e in modo organizzato.Redditi da AdSense YouTube o TikTok (piattaforme estere): anche questi concorrono al calcolo. Se la somma di tutti i proventi da contenuti supera la soglia, serve P.IVA.La tendenza dell’Agenzia delle Entrate e’ quella di considerare l’attivita’ di content creation come abituale (e quindi con obbligo P.IVA) quando c’e’ una programmazione regolare, un canale con follower, e guadagni anche modesti ma costanti.Codice ATECO per content creator e influencer Non esiste (ancora) un codice ATECO ufficiale per “content creator” o “influencer”. I codici piu’ usati sono:Codice ATECODescrizionePer chi73.11.02Conduzione di campagne pubblicitarieInfluencer, content creator che fa prevalentemente collaborazioni commerciali, sponsorizzazioni, branded content90.03.09Altre creazioni artistiche e letterarieCreator con forte componente artistica/creativa (video artisitici, fotografi, musicisti, artisti digitali)59.11.00Produzione di film, video e programmi televisiviYoutuber con canale video strutturato come produzione professionaleLa scelta piu’ diffusa: la maggior parte dei content creator sceglie 73.11.02 perche’ la parte prevalente del guadagno viene da sponsorizzazioni e collaborazioni pubblicitarie. Il coefficiente di redditivita’ nel forfettario e’ 78%.Come si tassano i guadagni da YouTube, TikTok e piattaforme estere Hai una partita IVA italiana e ricevi pagamenti da YouTube (Google LLC, USA) o TikTok (ByteDance, Cina)? Ecco come funziona:Guadagni AdSense YouTubeYouTube paga tramite Google AdSense. Se hai P.IVA italiana in regime forfettario:Devi inserire la tua partita IVA nelle impostazioni AdSense (sezione “Pagamenti → Profilo pagamenti”)Google non applica la ritenuta alla fonte USA se fornisci il codice fiscale/P.IVA italiana tramite il modulo W-8BEN-E (o W-8BEN per persona fisica)I pagamenti da AdSense sono fuori campo IVA in Italia (art. 7-ter, servizi a committente UE o extra-UE) — non emetti fattura a Google, il pagamento e’ automatico da AdSenseDichiari i proventi nel Modello Redditi PF, quadro LM (forfettario) come ricavi da attivita’ professionaleGuadagni TikTok Creator Fund / TikTok LIVEI pagamenti TikTok seguono un meccanismo simile. Inserisci la P.IVA nella sezione Creator Center. I proventi vengono dichiarati come ricavi da attivita’ professionale nel forfettario.Monitoraggio fiscale conti esteriSe utilizzi conti PayPal esteri o conti bancari esteri per ricevere i pagamenti dalle piattaforme, potresti avere obblighi di monitoraggio fiscale (quadro W del Modello Redditi PF). Verifica con il tuo consulente se i saldi superano le soglie di segnalazione.Come fatturare le sponsorizzazioni e brand deal Le collaborazioni pagate con brand italiani (post sponsorizzati, reel con tag #adv, video YouTube con menzione prodotto) si fatturano come normale prestazione professionale in regime forfettario:Nessuna IVA (regime forfettario)Dicitura in fattura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario — operazione senza applicazione di IVA”Nessuna ritenuta d’acconto (da specificare): “Si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014”Marca da bollo 2 euro se l’importo supera 77,47 euroBrand deal con aziende estere UE o extra-UE: se l’azienda committente e’ in un altro Paese, la prestazione e’ fuori campo IVA art. 7-ter. Non applichi IVA e non applichi la dicitura forfettario sull’IVA (perche’ comunque non ci sarebbe IVA). Inserisci la dici tura “operazione fuori campo IVA art. 7-ter DPR 633/72”.Affiliate marketing e commissioni: come si dichiarano Le commissioni da affiliate marketing (es. Amazon Associates, Booking, Awin, ShareASale) sono proventi da attivita’ professionale e vanno dichiarati nel forfettario. Di solito le piattaforme di affiliate versano automaticamente, senza che tu emetta fattura. I proventi vengono comunque dichiarati nel quadro LM.Anche i proventi da link affiliati, codici sconto sponsorizzati e link acquisto prodotti vanno tutti sommati ai ricavi forfettari. Non dimenticate di tenere traccia di tutti i pagamenti ricevuti durante l’anno, anche quelli piccoli.Regime forfettario per content creator: i numeri Soglia ricavi per rimanere nel forfettario: 85.000 euro/annoSe sei anche dipendente: reddito dipendente anno precedente max 35.000 euroAliquota imposta sostitutiva: 5% i primi 5 anni, poi 15%Coefficiente redditivita’ (ATECO 73.11.02): 78%Contributi GS INPS (senza altra copertura): 26,07% sul reddito imponibileEsempio — Content creator con 20.000 euro di ricavi totali (AdSense + sponsor + affiliate):Reddito imponibile forfettario: 20.000 x 78% = 15.600 euroContributi GS INPS al 26,07%: ~4.067 euroImponibile imposta: 15.600 – 4.067 = 11.533 euroImposta sostitutiva 5% (se nei primi 5 anni): ~577 euroImposta sostitutiva 15% (dopo 5 anni): ~1.730 euroTotale (dopo 5 anni): circa 5.797 euro su 20.000 euro di ricaviDomande frequenti Ricevo prodotti gratis dagli sponsor: devo dichiararli?Se ricevi prodotti in cambio di una recensione o post (barter/gifting), tecnicamente hai ricevuto un compenso in natura. Se il valore dei prodotti e’ significativo e c’e’ un obbligo contrattuale a pubblicare, si tratta di reddito imponibile da valutare con il commercialista. Per prodotti di piccolo valore e senza contratti formali, la prassi e’ generalmente piu’ tollerante, ma il quadro normativo resta ambiguo.Posso usare la soglia dei 5.000 euro anche per le collaborazioni con brand?La soglia dei 5.000 euro per la prestazione occasionale si applica se l’attivita’ e’ genuinamente occasionale (non strutturata, non ripetuta). Se hai un canale attivo con sponsorizzazioni regolari, non si puo’ sostenere che sia un’attivita’ occasionale. L’obbligo di P.IVA scatta con l’abitualita’, non solo con l’importo.Differenza tra content creator e influencer marketing: cambia qualcosa fiscalmente?No, fiscalmente la distinzione tra “content creator” e “influencer” non esiste. Entrambi rientrano nella stessa categoria di lavoratori autonomi che producono contenuti e ottengono compensi da terzi (piattaforme o brand). Il trattamento fiscale e’ identico.Questo articolo si differenzia da quello sugli influencer: quali sono le differenze?Abbiamo anche una guida specifica su Influencer e Partita IVA 2026 che approfondisce gli aspetti legali e pubblicitari (obbligo hashtag #adv, codice di autodisciplina). Questa guida si focalizza invece sugli aspetti operativi: codici ATECO, calcolo tasse, piattaforme estere, affiliate marketing.ConclusioneFare il content creator con partita IVA nel 2026 e’ piu’ semplice di quanto sembri. Il regime forfettario copre la stragrande maggioranza dei creator italiani con ricavi sotto gli 85.000 euro. La tassazione e’ contenuta (5-15% su una base ridotta), e la burocrazia e’ minima.I punti fondamentali: tieni traccia di TUTTI i proventi (AdSense, sponsor, affiliate, gifting monetizzabile), apri la P.IVA non appena l’attivita’ diventa continuativa, iscriviti alla Gestione Separata INPS, e compila correttamente il Modello Redditi (quadro LM).Vuoi capire come ottimizzare la tua situazione fiscale come creator? Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza personalizzata senza impegno.Leggi anche: Influencer e Partita IVA: Guida Fiscale 2026 | NFT e Tasse 2026 | Esigibilita’ IVA nel Forfettario 2026Luglio 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-16 09:00:002026-06-14 18:38:54Partita IVA Content Creator e Influencer 2026: YouTuber, TikToker, Brand Deal
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOFatturazione Ostetrica 2026: Guida Completa a Sistema TS, Cassa Previdenziale e 7 Tariffe AggiornateIndice dei contenutiL’ostetrica come professione sanitaria 2026Regime fiscale dell’ostetrica libera professione: forfettario o ordinarioSistema TS per ostetriche: trasmissione spese sanitarie 2026Divieto fattura via SdI per prestazioni a privati 2026Tariffe ostetrica 2026: prestazioni più richiesteVisita domiciliare: gestione fattura e detrazioneBollo 2 euro sulla fattura forfettaria ostetricaSoftware di fatturazione consigliati per ostetricheCassa previdenziale dell’ostetrica e contributi 2026FAQ sulla fatturazione ostetrica 2026La fatturazione ostetrica 2026 richiede attenzione a una serie di adempimenti specifici che ogni ostetrica libera professionista deve conoscere: dal Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) al divieto permanente di emettere fatture elettroniche via SdI verso i pazienti privati, fino alla scelta del regime fiscale più vantaggioso e all’iscrizione alla giusta cassa previdenziale. Se hai aperto o stai per aprire la partita IVA come ostetrica, devi sapere che dal 2026 sono entrate definitivamente a regime alcune regole importanti, come il DLgs 81/2025 che rende permanente il divieto di fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie verso privati. In questa guida pratica sulla fatturazione ostetrica 2026 analizziamo ogni aspetto: regime forfettario o ordinario, tariffe medie del mercato, bollo, software consigliato e contributi previdenziali. Per approfondire l’apertura partita IVA, leggi anche la nostra guida su come aprire la partita IVA. L’ostetrica come professione sanitaria 2026L’ostetrica è una professione sanitaria regolamentata, iscritta a un albo professionale obbligatorio gestito dalla FNOPO (Federazione Nazionale Ordini Professione Ostetrica). Nessuno può esercitare la professione senza laurea triennale in Ostetricia e iscrizione all’Ordine provinciale. Questa iscrizione, oltre a essere obbligatoria, comporta il pagamento di una quota annuale che vedremo essere fiscalmente deducibile.Dal punto di vista fiscale, l’ostetrica libera professione svolge un’attività classificata con il codice ATECO 86.94.02 (Attività delle ostetriche indipendenti), introdotto dalla nuova classificazione ATECO 2025 entrata in vigore dal 1° aprile 2025. Si tratta di un codice specifico dedicato alle ostetriche libere professioniste, che ha sostituito il precedente codice generico 86.90.29. È un dato fondamentale, perché determina il coefficiente di redditività in caso di adesione al regime forfettario: per le attività professionali sanitarie il coefficiente è fissato al 78%. In pratica, significa che il 78% dei tuoi compensi è considerato reddito tassabile, mentre il restante 22% è considerato un costo forfettario.La fatturazione ostetrica 2026 si distingue rispetto a quella di altre partite IVA per due caratteristiche centrali: l’obbligo di trasmissione dati al Sistema TS e l’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/72. Molte ostetriche operano in attività mista: dipendenti pubbliche o private in ospedale e contemporaneamente libere professioniste per visite, consulenze pre e post parto, corsi preparto.Documenti e iscrizioni obbligatoriePer esercitare come ostetrica partita IVA devi avere in regola:Iscrizione all’Ordine FNOPO provinciale (con quota annuale)Apertura partita IVA con codice ATECO 86.94.02Iscrizione INPS entro 30 giorni dall’apertura della partita IVAAssicurazione professionale RC obbligatoria (L. 24/2017, legge Gelli-Bianco)Accreditamento al Sistema TS per la trasmissione dei dati delle spese sanitariePEC e SPID per gli accessi telematici Regime fiscale dell’ostetrica libera professione: forfettario o ordinarioLa scelta del regime fiscale è una delle decisioni più importanti per la fatturazione ostetrica 2026. Le opzioni principali sono due: regime forfettario (con imposta sostitutiva al 5% o 15%) e regime ordinario (con IRPEF a scaglioni). L’imposta sostitutiva è una tassa unica che, in pratica, sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP. Per la maggioranza delle ostetriche libere professioniste, il regime forfettario 2026 è nettamente più conveniente. I requisiti principali sono compensi annui non superiori a 85.000 euro e redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente non oltre 30.000 euro. Per scoprire tutti i dettagli, consulta la nostra guida sul regime forfettario 2026: requisiti e aliquote.Esempio numerico: ostetrica neoiscrittaSupponiamo che Giulia, ostetrica neolaureata, apra partita IVA nel 2026 in regime forfettario. Nel primo anno fattura 28.000 euro tra visite, consulenze allattamento e corsi preparto. I calcoli:Compensi 2026: 28.000 euroCoefficiente di redditività (ATECO 86.94.02 professioni sanitarie): 78%Reddito imponibile: 28.000 x 78% = 21.840 euroImposta sostitutiva al 5% (start-up, primi 5 anni): 1.092 euroContributi INPS: circa 4.600-5.100 euroTotale carico fiscale e contributivo: circa 5.700-6.200 euro su 28.000. Una pressione complessiva intorno al 20-22%, molto contenuta. In regime ordinario, sui medesimi compensi, la cifra salirebbe a circa 8.500-9.000 euro.Esempio numerico: ostetrica con attività avviataMarta, ostetrica con 7 anni di libera professione, ha superato lo start-up al 5% e fattura 55.000 euro annui. Applica l’aliquota ordinaria del 15%: reddito imponibile 55.000 x 78% = 42.900 euro, imposta sostitutiva al 15% = 6.435 euro. Anche al 15%, il forfettario resta competitivo. Per chi ha costi reali elevati (studio in affitto, attrezzature), il regime ordinario potrebbe risultare più vantaggioso. Una valutazione personalizzata è sempre necessaria. Sistema TS per ostetriche: trasmissione spese sanitarie 2026Il Sistema TS (Tessera Sanitaria) è il portale telematico gestito da Sogei per conto del MEF a cui ogni ostetrica libera professionista deve trasmettere i dati delle spese sanitarie sostenute dai pazienti. Questi dati confluiscono nella dichiarazione precompilata 730 e permettono ai cittadini di vedersi automaticamente la detrazione del 19% per le spese sanitarie.Novità 2026 fondamentale: dal 2025 la trasmissione è diventata annuale, non più semestrale, in base all’art. 5 del D.Lgs. 81/2025. Il calendario operativo per il biennio 2026/2027 è stato fissato dal DM MEF del 29 ottobre 2025. Per le spese sostenute nel 2026, la scadenza di invio è fissata al 1 febbraio 2027, con seconda finestra fino all’8 febbraio 2027 per rettifiche.Cosa devi trasmettere al Sistema TSCodice fiscale del paziente (salvo opposizione)Importo della spesa sanitariaData del pagamento (non della fattura)Tipologia di spesa con codice TK (prestazioni sanitarie professionali)Numero e data fatturaEventuale opposizione manifestata dal paziente Divieto fattura via SdI per prestazioni a privati 2026Una delle regole più importanti della fatturazione ostetrica 2026 riguarda il divieto permanente di emettere fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio (SdI) verso pazienti privati. Questo divieto, che fino al 2024 era prorogato di anno in anno, è diventato strutturale e definitivo con il DLgs 81/2025 del 12 giugno 2025. Emettere una fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria verso un privato non è solo un errore formale, ma una violazione del GDPR sanzionabile dal Garante Privacy.Come si fatturano le prestazioni a privatiFattura cartacea oppure fattura PDF tradizionale (analogica)Da consegnare al paziente in modo diretto (di persona, via email, stampa)Con i dati del paziente per consentire la trasmissione al Sistema TSConservata digitalmente nei propri archivi per 10 anniQuando invece serve la fattura elettronica via SdIIl divieto riguarda solo le prestazioni verso privati cittadini. Restano obbligatorie le fatture elettroniche via SdI per: prestazioni verso cliniche, ospedali, RSA (B2B), consulenze a società e partite IVA (B2B), prestazioni verso la Pubblica Amministrazione come ASL, comuni, scuole (B2G). Molte ostetriche hanno un mix di entrambe le tipologie: il software di fatturazione deve gestire entrambi i canali. Tariffe ostetrica 2026: prestazioni più richiesteLe tariffe ostetrica 2026 non sono regolamentate da un tariffario nazionale obbligatorio: ogni ostetrica libera professione stabilisce liberamente i propri compensi in base a competenze, esperienza, area geografica e tipologia di servizio. Vediamo le tariffe medie di mercato 2026:Visita ostetrica ambulatoriale: 50-80 euroVisita ostetrica domiciliare: 70-110 euro (con maggiorazione km)Consulenza allattamento (in studio o domicilio): 50-80 euroCorso preparto di coppia individuale: 60-100 euro a incontroCorso preparto di gruppo: 200-400 euro a coppia (ciclo 6-10 incontri)Assistenza al parto a domicilio: 1.500-3.000 euro (forfait completo)Massaggio neonatale, ginnastica post parto: 40-60 euro a sedutaMonitoraggio in gravidanza (cardiotocografia): 60-90 euroQueste tariffe sono esenti IVA in quanto prestazioni sanitarie alla persona ex art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/72. In fattura va indicato tale riferimento come dicitura di esenzione, e per i forfettari va aggiunta anche la dicitura specifica del regime forfettario. Visita domiciliare: gestione fattura e detrazioneLa visita domiciliare è una delle prestazioni più richieste alle ostetriche libere professioniste, in particolare nelle prime settimane dopo il parto per il sostegno all’allattamento, il controllo della mamma e del neonato e la riabilitazione del pavimento pelvico. Il compenso per la visita domiciliare è generalmente più alto di quello ambulatoriale, perché include il tempo di spostamento. Per ostetriche in regime forfettario non esiste rimborso km separato: tutto è compenso e concorre al limite degli 85.000 euro.Detrazione 19% per il pazienteLa fattura per visita domiciliare dell’ostetrica è una spesa sanitaria detraibile al 19% nella dichiarazione 730 del paziente, oltre la franchigia di 129,11 euro complessivi annui. Per ottenere la detrazione, il pagamento deve essere tracciabile: bonifico, carta, bancomat, app di pagamento. Il contante non è più ammesso per le spese sanitarie verso liberi professionisti (L. 160/2019, art. 1 c. 679). Per approfondire, leggi la nostra guida sulle detrazioni fiscali.Esempio praticoAnna, ostetrica forfettaria, esegue una visita domiciliare a Sara il 15 marzo 2026. Compenso 90 euro pagati con bonifico istantaneo. La fattura andrà emessa in formato cartaceo o PDF (no SdI per privati), trasmessa al Sistema TS entro il 1 febbraio 2027, e apporterà la marca da bollo da 2 euro perché l’imponibile supera 77,47 euro.Bollo 2 euro sulla fattura forfettaria ostetricaUna particolarità della fatturazione ostetrica 2026 in regime forfettario è l’obbligo di apporre la marca da bollo da 2 euro sulle fatture il cui imponibile supera 77,47 euro. Questa regola deriva dal DPR 642/1972. L’ostetrica libera professione è soggetta al bollo perché in regime forfettario non applica IVA (codice N2.2) e in regime ordinario le prestazioni sono esenti IVA art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/72 (codice N4). La marca può essere materialmente applicata sulla fattura cartacea oppure assolta in modo virtuale.Chi paga il bollo: ostetrica o paziente?Per legge, l’imposta di bollo è a carico di chi emette la fattura, cioè l’ostetrica. Tuttavia, è prassi consolidata addebitarlo al paziente in fattura, indicando una riga separata: Marca da bollo art. 6 D.M. 17/06/2014 – 2 euro. Questo importo, se addebitato, non concorre alla base imponibile e non si somma ai compensi ai fini del limite forfettario. Per fatture sotto 77,47 euro non occorre il bollo.Software di fatturazione consigliati per ostetricheScegliere il software fatturazione ostetrica giusto fa la differenza tra una gestione fluida e un calvario quotidiano. Le esigenze specifiche dell’ostetrica libera professione sono: integrazione con il Sistema TS, gestione doppio canale fattura (cartacea/PDF per privati, elettronica SdI per cliniche e PA), configurazione regime forfettario pronta all’uso, calcolo automatico bollo da 2 euro, conservazione digitale a norma per 10 anni, fatturazione da smartphone dopo una visita domiciliare.Fatturazione Italia: la soluzione consigliata dal CAFTra le opzioni sul mercato, Fatturazione Italia è particolarmente apprezzata dalle ostetriche perché integra tutte le caratteristiche necessarie: Sistema TS in 1 click incluso in tutti i piani senza costi aggiuntivi, zero-config forfettario con diciture ed esenzioni preimpostate, prezzo bloccato per 3 anni dalla sottoscrizione, app mobile per fatturare in tempo reale al domicilio del paziente. Puoi visitare il sito di Fatturazione Italia per verificare le funzionalità. Il CAF Centro Fiscale può affiancarti nella configurazione iniziale. Cassa previdenziale dell’ostetrica e contributi 2026Una delle informazioni più fraintese sulla fatturazione ostetrica 2026 riguarda la cassa previdenziale. Le ostetriche libere professioniste NON sono iscritte a ENPAM. ENPAM è la cassa di medici e odontoiatri. La vecchia cassa ENPAO (Ente Nazionale Previdenza Ostetriche) è stata chiusa nel 1990 dalla Legge 249/1990, che ha assegnato le ostetriche libere professioniste alla Gestione INPS Commercianti.Contributi INPS Commercianti per ostetriche 2026Il quadro previdenziale per il 2026 è stato ufficializzato dalla Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026:Aliquota contributiva 2026: 24,48% sul reddito d’impresaMinimale di reddito 2026: 18.808 euro (Circolare INPS n. 14 del 09/02/2026)Contributo minimo fisso annuo 2026: 4.611,64 euro (4 rate trimestrali)Massimale di reddito 2026: 93.707 euro per iscritti ante 31/12/1995, oppure 122.295 euro per iscritti dal 1° gennaio 1996Riduzione 35% forfettari: richiesta facoltativa per i contributi su minimale e fissoLa riduzione del 35% per i forfettari va richiesta espressamente entro il 28 febbraio di ogni anno tramite il CAF, altrimenti decade. Il contributo minimo annuo passerebbe da 4.611,64 euro a circa 3.000 euro (4.611,64 × 0,65). Attenzione: la riduzione comporta anche una riduzione proporzionale dell’anzianità contributiva ai fini pensionistici. Per approfondire l’iscrizione previdenziale di altre professioni sanitarie, leggi le nostre guide su partita IVA logopedista e partita IVA dentista 2026.Attenzione: ostetriche dipendenti che esercitano anche la libera professioneLe ostetriche che lavorano come dipendenti in ospedale e svolgono in parallelo la libera professione hanno una posizione particolare: il contributo fisso minimo INPS Commercianti non è dovuto se hanno già copertura previdenziale prevalente come dipendenti. In questo caso si paga solo il contributo percentuale sui compensi della libera professione. Una situazione frequente che richiede una valutazione personalizzata da parte del CAF. La fatturazione ostetrica 2026 richiede una gestione attenta di numerosi adempimenti: scelta del regime fiscale, iscrizione alla giusta cassa previdenziale (INPS Commercianti, non ENPAM), gestione del Sistema TS con scadenza annuale, rispetto del divieto di fatturazione elettronica SdI verso privati, applicazione del bollo da 2 euro. Sono regole complesse, ma con il giusto supporto diventano gestibili e ti permettono di concentrarti sulla professione. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste le ostetriche libere professioniste in ogni fase: apertura partita IVA, scelta del regime forfettario più adatto, accreditamento al Sistema TS, dichiarazione dei redditi annuale, gestione contributi INPS Commercianti.Domande Frequenti sulla fatturazione ostetrica 2026L’ostetrica libera professione e iscritta a ENPAM?No, le ostetriche non sono iscritte a ENPAM, che e la cassa di medici e odontoiatri. La vecchia cassa ostetriche ENPAO e stata chiusa nel 1990 dalla L. 249/1990. Da allora le ostetriche libere professioniste sono iscritte alla Gestione Commercianti INPS, con aliquota 24,48% e contributo minimo annuo di 4.611,64 euro (Circolare INPS 14/2026).Devo emettere fattura elettronica via SdI ai miei pazienti privati?No. Dal 2026 il divieto di fatturazione elettronica via SdI verso i privati per le prestazioni sanitarie e diventato permanente e definitivo con il DLgs 81/2025. Devi emettere fattura cartacea o PDF tradizionale. La fattura elettronica SdI resta obbligatoria solo per i committenti B2B (cliniche, societa) e B2G (PA).Quando devo inviare i dati al Sistema TS per il 2026?Dal 2025 la trasmissione al Sistema TS e annuale, non piu semestrale, in base all’art. 5 D.Lgs. 81/2025. Per le spese sanitarie del 2026, devi trasmettere i dati entro il 1 febbraio 2027, con seconda finestra fino all’8 febbraio 2027 per rettifiche (calendario fissato dal DM MEF 29/10/2025).Conviene il regime forfettario per un’ostetrica?Nella maggioranza dei casi si. Il regime forfettario 2026 applica un coefficiente di redditivita del 78% per le professioni sanitarie e un’imposta sostitutiva del 5% (primi 5 anni) o 15%. Su 35.000 euro di compensi, il carico fiscale e di circa 1.400 euro (al 5%) o 4.100 euro (al 15%), molto inferiore al regime ordinario. La convenienza dipende pero dai costi reali: una valutazione personalizzata con il CAF e sempre consigliata.Richiedi Assistenza per la Fatturazione OstetricaIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con apertura partita IVA, regime forfettario, accreditamento Sistema TS, dichiarazione dei redditi e contributi INPS Commercianti per ostetriche libere professioniste.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATIPARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026: Guida Completa (Codici ATECO, Casse Previdenziali, Forfettario e Sistema TS)Guida completa alla partita IVA per professionisti sanitari nel 2026: codici ATECO 2025 aggiornati, cassa previdenziale corretta per ogni professione, regime forfettario con coefficiente 78%, esenzione IVA art. 10 DPR 633/72, obblighi del Sistema Tessera Sanitaria e divieto di fattura elettronica via SdI. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-10 17:00:002026-09-08 08:05:44Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026: Guida Completa (Codici ATECO, Casse Previdenziali, Forfettario e Sistema TS)PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari IVA sulle Prestazioni Sanitarie 2026: Quando Sono Esenti (Art. 10) e Quando Vanno Fatturate con IVA Capire come funziona l'IVA prestazioni sanitarie 2026 è uno dei dubbi più frequenti tra medici, psicologi, fisioterapisti, odontoiatri, infermieri e ostetriche con partita IVA. La regola di base sembra semplice: le prestazioni sanitarie sono… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-10 12:00:002026-09-07 08:24:37IVA sulle Prestazioni Sanitarie 2026: Quando Sono Esenti (Art. 10) e Quando Vanno Fatturate con IVAPARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari Sanitario Dipendente con Partita IVA 2027: Autorizzazione, Intramoenia o Extramoenia e Limiti del ForfettarioSanitario dipendente con partita IVA nel 2027: quando serve l'autorizzazione del datore di lavoro, differenza tra intramoenia ed extramoenia e i due limiti del regime forfettario (35.000 euro di reddito da lavoro dipendente e fatturazione prevalente verso il datore). Guida completa con esempi pratici. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-08 11:00:002026-09-05 08:51:21Sanitario Dipendente con Partita IVA 2027: Autorizzazione, Intramoenia o Extramoenia e Limiti del ForfettarioCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleLuglio 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-16 09:00:002026-08-17 10:17:25Fatturazione Ostetrica 2026: Guida Completa a Sistema TS, Cassa Previdenziale e 7 Tariffe Aggiornate
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026: Guida Completa (Codici ATECO, Casse Previdenziali, Forfettario e Sistema TS)Guida completa alla partita IVA per professionisti sanitari nel 2026: codici ATECO 2025 aggiornati, cassa previdenziale corretta per ogni professione, regime forfettario con coefficiente 78%, esenzione IVA art. 10 DPR 633/72, obblighi del Sistema Tessera Sanitaria e divieto di fattura elettronica via SdI. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-10 17:00:002026-09-08 08:05:44Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026: Guida Completa (Codici ATECO, Casse Previdenziali, Forfettario e Sistema TS)
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari IVA sulle Prestazioni Sanitarie 2026: Quando Sono Esenti (Art. 10) e Quando Vanno Fatturate con IVA Capire come funziona l'IVA prestazioni sanitarie 2026 è uno dei dubbi più frequenti tra medici, psicologi, fisioterapisti, odontoiatri, infermieri e ostetriche con partita IVA. La regola di base sembra semplice: le prestazioni sanitarie sono… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-10 12:00:002026-09-07 08:24:37IVA sulle Prestazioni Sanitarie 2026: Quando Sono Esenti (Art. 10) e Quando Vanno Fatturate con IVA
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari Sanitario Dipendente con Partita IVA 2027: Autorizzazione, Intramoenia o Extramoenia e Limiti del ForfettarioSanitario dipendente con partita IVA nel 2027: quando serve l'autorizzazione del datore di lavoro, differenza tra intramoenia ed extramoenia e i due limiti del regime forfettario (35.000 euro di reddito da lavoro dipendente e fatturazione prevalente verso il datore). Guida completa con esempi pratici. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-08 11:00:002026-09-05 08:51:21Sanitario Dipendente con Partita IVA 2027: Autorizzazione, Intramoenia o Extramoenia e Limiti del Forfettario
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOPartita IVA Content Creator e Influencer 2026: Guida Completa ENPALS, Diritti Immagine e TasseIndice dei contenutiChi e content creator e influencer: i profili professionali nel 2026AGCOM Linee Guida 2024 e tracciabilita dei contenuti pubblicitariIVASS, ESMA e contenuti finanziari o medici: regole e sanzioniCodice ATECO content creator e influencer: 90.03.09 o 73.11.02Regime forfettario al 78%: limiti, aliquote e convenienzaCassa previdenziale: Gestione Separata INPS o ENPALS?Le forme di reddito del creator: sponsored, affiliate, AdSense, subscriptionDiritti d’immagine art. 96 LDA: tutela, cessione e liberatoriaContratti sponsored content e cessione diritti: clausole tipoFatturazione brand italiani: B2B con codice destinatarioFatturazione piattaforme estere: Google, Meta, TikTok, TwitchW-8BEN e tax compliance USA: YouTube, Twitch e altre piattaformeOnlyFans, Patreon e subscription: regole IVA e soglia 10.000 euroDonazioni Twitch, bits, super chat e tip: come si tassanoMerchandising, dropshipping e infoprodotti: gestione fiscaleTariffe sponsored content per fascia di follower ed engagementEsempi pratici di calcolo tasse: 30K, 60K e 100K di fatturatoErrori comuni e quando passare alla S.r.l.FAQ: domande frequenti su partita IVA creator e influencerIl mondo dei content creator e degli influencer e cambiato radicalmente nel 2026. Le linee guida AGCOM del 2024 hanno reso obbligatoria la tracciabilita dei contenuti pubblicitari, l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui redditi da piattaforme estere e nuove categorie di creator (subscription platforms, streamer professionisti, podcaster monetizzati) hanno bisogno di regole fiscali chiare. Aprire una partita IVA come creator richiede oggi competenze specifiche su codici ATECO, regime forfettario, Gestione Separata INPS o eventuale ENPALS, diritti d’immagine, fatturazione internazionale e gestione delle royalty.Questa guida completa, curata dal CAF Centro Fiscale di Udine, accompagna creator, influencer, YouTuber, streamer Twitch, podcaster e creator OnlyFans/Patreon attraverso ogni passaggio: dalla scelta del codice ATECO corretto al calcolo delle tasse, dalla compilazione del modulo W-8BEN per le piattaforme americane fino alla gestione contrattuale delle collaborazioni con i brand. Affrontiamo anche i temi piu delicati: la tutela dell’immagine, la cessione dei diritti, le sanzioni AGCOM e il momento in cui conviene passare da partita IVA a S.r.l.Chi e content creator e influencer: i profili professionali nel 2026La creator economy italiana nel 2026 vale oltre 1,5 miliardi di euro e coinvolge centinaia di migliaia di professionisti. Sotto l’ombrello “creator” rientrano profili molto diversi tra loro, ognuno con specificita fiscali e contrattuali. Identificare correttamente la propria attivita prevalente e il primo passo per scegliere codice ATECO, cassa previdenziale e impostare la fatturazione.Content creator generalista: produce contenuti video, foto, articoli e li distribuisce su piu piattaforme (Instagram, TikTok, YouTube, blog).Influencer Instagram/TikTok: monetizza principalmente con sponsored post, collaborazioni brand, affiliate marketing e link in bio.YouTuber: vive di YouTube AdSense, sponsorizzazioni in-video, Super Thanks, membership e merchandising.Streamer Twitch / Kick: guadagna con subscription, bits, donazioni, Twitch Ads e sponsorizzazioni di brand gaming/tech.Podcaster: genera reddito da advertising in-podcast, sponsor recurrenti, Patreon e network distributivi (Spotify, Apple Podcasts).Creator subscription: utilizza piattaforme come Patreon, OnlyFans, Substack, Twitch Subs per monetizzare contenuti riservati ad abbonati.Educator e infoprodotto: vende corsi online, ebook, masterclass, community a pagamento (Skool, Discord, Circle).L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 2024, ha chiarito che l’attivita di creator e abituale e professionale quando produce reddito ricorrente nel tempo, anche se i compensi non sono giornalieri. Il classico “hobby pagato” o “prestazione occasionale” (limite 5.000 euro lordi annui, ritenuta 20%) e tollerato solo per chi produce contenuti occasionalmente: un creator con un canale attivo, brand collaboration mensili e ricavi continuativi deve aprire la partita IVA. ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.AGCOM Linee Guida 2024 e tracciabilita dei contenuti pubblicitariCon la delibera AGCOM n. 7/24/CONS del gennaio 2024, l’Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emanato le linee guida sul comportamento degli influencer applicando il Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi (TUSMA). Il principio cardine e la tracciabilita: ogni contenuto pubblicitario deve essere riconoscibile come tale dal pubblico in modo immediato, leale e trasparente.Hashtag e diciture obbligatorie#adv, #advertising, #pubblicita, #sponsorizzato: per contenuti retribuiti da un brand.#supplied by [brand]: per prodotti ricevuti gratuitamente in regalo (gifting).#affilink o #commissioniaffiliate: per i contenuti che includono link affiliati con commissioni.Tag “Paid partnership with” nativo di Instagram/TikTok: da abbinare sempre alla dicitura testuale.Soglie e ambito di applicazioneAGCOM applica le linee guida ai cosiddetti “influencer rilevanti”: creator con almeno 1 milione di follower cumulati sulle principali piattaforme, oppure con un engagement rate medio del 2% e contenuti pubblicati con frequenza periodica. I creator sotto soglia non sono esonerati: le regole di trasparenza pubblicitaria del Codice del Consumo (artt. 22-23) e dello IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) si applicano comunque a tutti.SanzioniLe sanzioni AGCOM per violazione possono arrivare fino a 600.000 euro per i casi piu gravi e ripetuti. Per i creator sotto soglia, lo IAP puo intervenire con ingiunzioni di rimozione e, in caso di inottemperanza, segnalazione all’Antitrust. Conservare i contratti, le mail e i brief delle collaborazioni e essenziale anche in ottica di difesa fiscale e di contestazioni AGCOM. IVASS, ESMA e contenuti finanziari o medici: regole e sanzioniQuando il content creator parla di finanza, investimenti, criptovalute, prodotti assicurativi, salute o farmaci, intervengono autorita ulteriori rispetto ad AGCOM. Le sanzioni in questi settori sono molto piu pesanti e, in alcuni casi, possono scattare anche reati penali (abusivismo finanziario, esercizio abusivo della professione medica, pubblicita ingannevole sanitaria).Contenuti finanziari: Consob, IVASS, MiCARPromuovere prodotti finanziari o servizi di investimento senza essere abilitati o senza rispettare l’art. 23 TUF e considerato sollecitazione abusiva del pubblico risparmio.IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) richiede iscrizione al RUI per chi promuove prodotti assicurativi, anche solo con link affiliati.MiCAR (regolamento UE 2023/1114) regola dal 2024 la promozione di criptoasset: ogni post deve segnalare i rischi e ricondurre a un emittente autorizzato.ESMA e Consob possono comminare sanzioni fino a 5 milioni di euro per i casi piu gravi.Contenuti medici, salute e nutrizioneIl D.Lgs. 219/2006 e le linee guida del Ministero della Salute vietano la pubblicita di farmaci con obbligo di prescrizione e impongono diciture specifiche per integratori, dispositivi medici e cosmetici. Un creator wellness o fitness deve evitare claim terapeutici (“cura”, “guarisce”, “previene”) e presentare consigli come opinioni personali, segnalando in modo chiaro che non sostituiscono il parere medico. La promozione di prodotti dimagranti, integratori e “detox” e tra le piu monitorate da AGCM.Codice ATECO content creator e influencer: 90.03.09 o 73.11.02La scelta del codice ATECO corretto e cruciale: determina il coefficiente di redditivita forfettario, la cassa previdenziale di riferimento e la riconoscibilita dell’attivita di fronte al Fisco. La tabella ATECO 2025, in vigore dal 1° aprile 2025, ha riorganizzato alcune voci ma ha mantenuto la sostanza per chi opera nei contenuti digitali.ATECO 90.03.09 – Altre creazioni artistiche e letterarieCodice piu adatto a chi crea contenuti come opera dell’ingegno: video originali, podcast autoriali, fotografia, scrittura creativa, formati narrativi. Coefficiente forfettario: 78%. Permette in alcuni casi di applicare la disciplina dei diritti d’autore (art. 53 c. 2 lett. b TUIR) per la cessione dei contenuti, con base imponibile ridotta del 25% (40% per under 35).ATECO 73.11.02 – Conduzione di campagne di marketingCodice tipico per chi svolge prevalentemente attivita pubblicitaria: sponsored content, gestione campagne, ambassador di brand. Coefficiente forfettario: 78%. E il codice scelto dalla maggior parte degli influencer puri, perche descrive bene l’attivita di promozione commerciale a favore di terzi.Codici ATECO secondari utili59.11.00 – Produzione di film, video e programmi televisivi (per studio di produzione).58.19.00 – Altre attivita editoriali (newsletter, ebook, magazine digitali).85.59.20 – Corsi di formazione e di aggiornamento professionale (infoprodotti e corsi online).47.91.10 – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto via internet (e-commerce, merchandising).74.20.19 – Altre attivita di riprese fotografiche (per fotografi che operano anche come creator).Un creator con piu fonti di reddito puo aprire un codice ATECO prevalente e fino a piu codici secondari, dichiarando ogni anno la composizione percentuale del fatturato. Per il forfettario il coefficiente di redditivita applicato e quello del codice prevalente. Errori frequenti: usare 73.12.00 (concessionari di pubblicita) o 96.09.09, codici che non descrivono correttamente l’attivita e possono generare contestazioni. Regime forfettario al 78%: limiti, aliquote e convenienzaIl regime forfettario e quasi sempre la scelta migliore per il creator nei primi anni di attivita. Per i codici ATECO 90.03.09 e 73.11.02 il coefficiente di redditivita e 78%: significa che il fisco considera reddito imponibile il 78% del fatturato, mentre il 22% e considerato “costo forfettario” senza necessita di documentazione.Limiti e requisiti 2026Soglia ricavi: 85.000 euro lordi annui (su 12 mesi; ragguagliata in caso di apertura infrannuale).Spese per personale: massimo 20.000 euro annui (collaboratori, dipendenti, occasionali).Compatibilita con dipendente/pensionato: ammessa solo se il reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente non supera 35.000 euro.No partecipazioni rilevanti: in S.r.l. con attivita simile o di controllo.Aliquote e tassazioneAliquota 5%: per i primi 5 anni di attivita, se non hai svolto attivita simile nei 3 anni precedenti.Aliquota 15%: dal sesto anno in poi.Imposta sostitutiva: comprende IRPEF, addizionali regionali e comunali. Niente IVA, niente ritenuta d’acconto.Niente IRAP e niente studi di settore/ISA.Quando il forfettario non convieneIl forfettario al 78% e ottimo per chi ha pochi costi. Diventa svantaggioso quando i costi reali superano il 22% del fatturato: produzione video professionale, viaggi, attrezzatura, agenzia, agente, consulenze legali ricorrenti possono spingere oltre questa soglia. In questi casi si valuta il regime ordinario semplificato o l’S.r.l. (vedi capitolo finale).Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS o ENPALS?La cassa previdenziale e uno dei punti piu controversi nella fiscalita dei creator. La regola generale prevede l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, ma alcune attivita rientrano formalmente nell’ex ENPALS (oggi Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, confluito in INPS).Gestione Separata INPS (regola generale)Aliquota 26,07% per i creator senza altra copertura previdenziale (autonomi puri).Aliquota 24% per chi ha anche un lavoro dipendente o e pensionato.Calcolo: sul reddito imponibile (78% del fatturato in forfettario).Versamento: due acconti a giugno e novembre, saldo a giugno dell’anno successivo.Massimale 2026: contribuzione fino a circa 119.650 euro di reddito.Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (ex ENPALS)Il Fondo (ex ENPALS) si applica a precise categorie professionali elencate nel D.Lgs. 182/1997 e nelle delibere INPS aggiornate: attori, cantanti, conduttori, registi, fonici, doppiatori, musicisti, circensi e simili. I creator e gli influencer “puri” non rientrano: il loro contenuto editoriale di natura promozionale o divulgativa non e equiparato a uno spettacolo.Possono rientrare nell’ex ENPALS solo i creator che svolgono in modo prevalente attivita riconosciute come spettacolo: per esempio uno YouTuber che e anche attore o doppiatore professionale per produzioni cinematografiche, un musicista che fa anche live streaming come performance retribuita, un comico/imitatore che produce sketch propri ma viene anche scritturato per spettacoli teatrali o televisivi. In questi casi serve un’analisi puntuale, perche per la stessa persona possono coesistere posizioni diverse: ENPALS per il lavoro spettacolo e GS INPS per le sponsorizzazioni online.Le aliquote contributive del Fondo sono molto piu alte (intorno al 33%, ripartito tra produttore e lavoratore), il che spiega perche conviene sempre verificare con un consulente fiscale a quale posizione iscriversi: una scelta sbagliata puo costare migliaia di euro all’anno. Le forme di reddito del creator: sponsored, affiliate, AdSense, subscriptionUn creator professionista oggi diversifica le entrate su almeno 4-5 fonti diverse. Ogni fonte ha regole IVA, fatturazione e tassazione differenti. Mappare correttamente i ricavi e fondamentale per dichiarare in modo corretto e ottimizzare le imposte.Sponsored content (post a pagamento)E il classico post promozionale per un brand. Si fattura in B2B: la fattura va emessa al brand cliente, con codice destinatario o PEC se italiano, con causale specifica (“sponsorizzazione su canale Instagram @nome”). In forfettario senza IVA, in regime ordinario con IVA al 22%.Affiliate marketing (commissioni)Quando un follower acquista da un link tracciato, il creator riceve una commissione. Le piattaforme principali (Amazon, Awin, Tradedoubler, Rakuten, programmi diretti) versano periodicamente. Si fattura come prestazione di servizi al programma di affiliazione, oppure si riceve un report mensile e si emette autofattura/regolarizzazione a seconda del paese del committente.Piattaforme creator (AdSense, Twitch, Patreon)YouTube AdSense, Twitch Subs, Twitch Bits, Patreon, Substack pagano in valuta locale, spesso con bonifico via banca americana o irlandese. Questi compensi sono prestazioni di servizi rese a soggetto extra-UE o UE e seguono regole specifiche di non imponibilita IVA (vedi capitolo dedicato).Vendita prodotti propriMerchandising fisico (T-shirt, capsule collection), infoprodotti digitali (ebook, corsi, masterclass), community a pagamento (Skool, Discord), preset Lightroom, LUT, font: ogni vendita e una cessione di beni o servizi a B2C, quasi sempre IVA 22% in regime ordinario, esente da IVA in forfettario, con regole specifiche per le vendite UE (OSS) e USA.Eventi, ospitate, talkPartecipazioni a fiere, convegni, talk show, podcast, eventi aziendali. Si fattura al committente come prestazione di servizi, con eventuale rimborso spese a parte (viaggi, hotel) regolato contrattualmente.Diritti d’immagine e licenzeQuando un brand utilizza nome, voce o volto del creator in spot pubblicitari, packaging, billboard, e necessario un contratto di cessione/licenza dei diritti d’immagine. Spesso e una voce a parte rispetto al fee creativo (vedi capitolo successivo).Diritti d’immagine art. 96 LDA: tutela, cessione e liberatoriaPer il creator, il volto, la voce e il nome professionale sono il principale asset. La normativa di riferimento e la Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941, art. 96-97) e l’art. 10 del Codice Civile sulla tutela dell’immagine.Tutela dell’immagineL’art. 96 LDA stabilisce che il ritratto di una persona non puo essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso. Per i creator e fondamentale: vietato l’uso del proprio volto in campagne, packaging, advertising senza un’autorizzazione formale. Le eccezioni dell’art. 97 (notorieta, esigenze di giustizia, fini scientifici) non si applicano alle finalita commerciali.Cessione e licenza dei dirittiQuando un brand chiede di utilizzare il contenuto creato (o la persona del creator) oltre il singolo post, si firma una liberatoria o un contratto di licenza. Le clausole chiave sono:Durata: 6 mesi, 1 anno, 3 anni o uso perpetuo (a fee crescente).Territorio: Italia, Europa, Worldwide.Mezzi e canali: solo social, anche TV, OOH (out of home), digital ads, packaging, materiale POS.Esclusiva: nessuna esclusiva di categoria oppure esclusiva sul settore (es. abbigliamento, automotive).Diritto di modifica: il brand puo modificare il contenuto? Ricolorarlo, aggiungere voiceover, rimontare?Tassazione dei diritti d’immagineI compensi per cessione diritti d’immagine, se collegati all’attivita professionale del creator, sono redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR) e si fatturano con partita IVA. Solo in casi residuali (per persone non titolari di partita IVA o per cessioni occasionali) possono qualificarsi come redditi diversi (art. 67 TUIR) con ritenuta d’acconto del 20%. Contratti sponsored content e cessione diritti: clausole tipoUna collaborazione brand strutturata richiede sempre un contratto scritto. Le contestazioni piu frequenti riguardano modifiche dell’ultimo minuto, mancato pagamento, riutilizzo non autorizzato dei contenuti e definizione delle KPI. Ecco le clausole da includere sempre:Scope of work (SOW): numero di post, formato (reel, story, post statico, YouTube long form), brief creativo, deadline.Diritti di utilizzo: durata e canali (vedi sezione precedente).Esclusiva di categoria: il creator non puo lavorare con competitor diretti per X mesi.Approvazioni e revisioni: numero massimo di round (es. 2 revisioni gratuite, oltre fee aggiuntivo).Fee e termini di pagamento: 50% all’avvio, 50% alla pubblicazione; 30/60 giorni dalla fattura; penali per ritardo.Whitelisting / dark posting: il brand puo amplificare il contenuto come ad? Con accesso al Business Manager? Per quanto tempo?Compliance AGCOM: obbligo per il creator di apporre #adv e tag “Paid partnership”.Forza maggiore e clausola morale: cosa succede se il creator e coinvolto in scandali o se il brand cambia strategia.Foro competente e legge applicabile: per evitare contenziosi internazionali complessi.Fatturazione brand italiani: B2B con codice destinatarioQuando il cliente e una societa italiana (S.p.A., S.r.l., S.a.s., S.n.c., Ditta individuale con P.IVA), si emette fattura elettronica B2B tramite Sistema di Interscambio (SDI). La fattura va indirizzata con uno dei due dati alternativi:Codice destinatario a 7 caratteri: e il codice univoco SDI assegnato al cliente (o al suo intermediario).PEC: indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cliente.Se entrambi mancano, si usa “0000000” (sette zeri) e si comunica al cliente la disponibilita della fattura nell’area “Fatture e Corrispettivi” sul sito Agenzia Entrate.Causali e descrizioneLa descrizione deve essere chiara e tracciabile: “Sponsored content su canale Instagram @nome – 1 reel + 3 story – campagna [nome brand] – giugno 2026”. Indicare sempre il riferimento al contratto/PO. In forfettario va inserita la dicitura “Operazione in regime forfettario ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014” e la marca da bollo da 2 euro per fatture sopra 77,47 euro.Fatturazione piattaforme estere: Google, Meta, TikTok, TwitchUna parte rilevante del fatturato dei creator arriva da piattaforme estere con sede UE o extra-UE. La fatturazione segue regole IVA differenti a seconda del paese di stabilimento del committente.Committente UE (es. Google Ireland, Meta Ireland)Si emette fattura non imponibile IVA art. 7-ter D.P.R. 633/72 (operazione fuori campo IVA in Italia).Il committente UE applica il reverse charge integrando la fattura con la propria IVA.Va indicato il numero VIES del committente (verificabile sul portale UE).Operazioni da riportare nel modello INTRASTAT servizi trimestrale.Committente extra-UE (es. Twitch USA, OnlyFans UK post-Brexit)Fattura fuori campo IVA art. 7-ter, senza obbligo VIES.Nessun INTRASTAT.Da inserire nel esterometro (oggi confluito nelle fatture elettroniche con tipo documento TD17/TD18/TD19) per le acquisizioni, e con codice natura N2.1 per le emissioni.Self-billing delle piattaformeMolte piattaforme (Google, Amazon, Twitch) non accettano fatture dirette dal creator: producono loro il recipient created tax invoice (RCTI) o pay statement mensile/quadrimestrale. In questo caso il creator deve comunque emettere fattura italiana corrispondente all’importo accreditato (al netto delle commissioni di piattaforma) per mantenere la corretta tracciabilita IVA in Italia. W-8BEN e tax compliance USA: YouTube, Twitch e altre piattaformeSe ricevi pagamenti da piattaforme americane (YouTube AdSense, Twitch, Amazon Affiliate USA, Patreon Creator, Substack), l’IRS richiede la compilazione del modulo W-8BEN (per persone fisiche) o W-8BEN-E (per societa). E un’autocertificazione che attesta la residenza fiscale del creator e applica il trattato Italia-USA contro la doppia imposizione.Conseguenze praticheSenza W-8BEN: la piattaforma trattiene la withholding tax USA al 24% (a volte 30%) sui ricavi pubblicitari da spettatori USA.Con W-8BEN compilato: la ritenuta scende allo 0% per i compensi da servizi (per il trattato Italia-USA), e al massimo al 30% sui royalty da spettatori USA per AdSense (o 0% se applicabile).Va aggiornato ogni 3 anni o al cambio di residenza fiscale.Si compila online dal pannello YouTube Studio, Twitch Dashboard, Amazon Tax Information.Credito d’imposta in ItaliaEventuali ritenute USA gia versate possono essere recuperate come credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi italiana (quadro CE), evitando la doppia tassazione. In regime forfettario il credito non e rimborsabile, ma puo essere portato in detrazione dall’imposta sostitutiva entro il limite della quota italiana.OnlyFans, Patreon e subscription: regole IVA e soglia 10.000 euroLe piattaforme di abbonamento (OnlyFans, Patreon, Twitch Subs, Substack, Fansly) gestiscono il rapporto B2C con i fan ma fatturano al creator come piattaforma. La gestione IVA dipende dal modello contrattuale e dalla qualifica dei subscriber.Modello “piattaforma intermediaria”Patreon e Twitch agiscono come marketplace: incassano dal fan, trattengono fee e versano al creator. La fattura del creator e nei confronti della piattaforma (committente UE/extra-UE), fuori campo IVA art. 7-ter. La piattaforma applica IVA al fan finale tramite OSS o sales tax USA.Modello “servizio elettronico al consumatore finale”Se invece il creator vende direttamente abbonamenti (es. Substack con Stripe Connect, community proprie), il servizio e un “servizio elettronico” reso al consumatore finale UE. In regime ordinario:IVA italiana al 22% per fan italiani.Per fan UE: si applica l’IVA del paese del consumatore se si supera la soglia annua di 10.000 euro di vendite UE B2C cumulative; sotto questa soglia si applica IVA italiana.Sopra i 10.000 euro: iscrizione al regime OSS (One Stop Shop) con dichiarazione trimestrale unica.Per fan extra-UE: fuori campo IVA, ma attenzione alle eventuali sales tax/VAT estere (UK VAT, US sales tax stato per stato).Aliquota IVA e contenuti per adultiI servizi elettronici sono in genere ad IVA ordinaria 22%. Non si applicano aliquote ridotte. Per i creator OnlyFans/Fansly attenzione a: corretta dichiarazione del fatturato (l’Agenzia delle Entrate ha avviato verifiche specifiche dal 2024), gestione delle fee piattaforma (20%), tutela della privacy/anonimato compatibilmente con gli obblighi di tracciabilita fiscale.Donazioni Twitch, bits, super chat e tip: come si tassanoLe donazioni dei fan (Twitch Bits, Twitch Cheers, YouTube Super Chat, Super Stickers, TikTok LIVE Gifts, Streamlabs Tips) sono un capitolo di reddito specifico. Il regime fiscale dipende dalla loro natura giuridica.Donazione vera vs corrispettivoSe il fan riceve un vantaggio (badge, emote, contenuto sbloccato, mention live): e un corrispettivo, non una donazione. Soggetto a IVA (se applicabile) e a tassazione come ricavo.Se non c’e contropartita e il pagamento e libero, la qualificazione tecnica sarebbe di liberalita. Nella prassi, l’Agenzia delle Entrate considera quasi sempre questi flussi come ricavi professionali data la frequenza, la tracciabilita su piattaforma e il legame con l’attivita continuativa di streaming.Come fatturareIl consiglio operativo e includere nelle fatture mensili verso Twitch/YouTube anche la quota di bits, super chat e ad revenue: il pay statement della piattaforma riporta tutto cumulativamente. Per le piattaforme italiane di tipping (es. ko-fi, BuyMeACoffee con sede UE/USA) si applica la stessa logica: fattura cumulativa con causale “ricavi tipping piattaforma X mese Y”. Merchandising, dropshipping e infoprodotti: gestione fiscaleLa vendita diretta di prodotti e contenuti propri e una delle leve di crescita piu forti per il creator. Cambia profondamente la gestione fiscale, richiede valutazioni IVA dedicate e talvolta strutture societarie distinte.Merchandising fisico (T-shirt, capsule)Codice ATECO secondario consigliato: 47.91.10 (commercio al dettaglio via internet) o 14.13.20 (confezione di abbigliamento, se prodotto in proprio).Coefficiente forfettario: 40% (commercio).Iscrizione alla Gestione Commercianti INPS (contributi fissi base ~4.500 euro l’anno + percentuale sul reddito). E qui che molti creator trovano la sorpresa contributiva.Print on demand (Teespring, Printful, Spreadshop): la piattaforma fa da intermediaria; il creator riceve royalty e fattura come servizio (IVA 22% o art. 7-ter).Infoprodotti digitali (corsi, ebook)Codice ATECO consigliato: 85.59.20 (formazione) o 58.11.00 (edizione di libri).Servizio elettronico ai sensi dell’art. 7-octies D.P.R. 633/72.IVA 22% al consumatore finale italiano; per UE soglia 10.000 euro e regime OSS; per extra-UE fuori campo.Attenzione: se vendi con piattaforme tipo Teachable, Kajabi, Thinkific, queste possono agire come marketplace (e fanno loro l’IVA al fan); altre piattaforme come Stripe diretto, Gumroad ti lasciano l’onere fiscale.Tariffe sponsored content per fascia di follower ed engagementLe tariffe variano enormemente in base alla nicchia, alla qualita dell’audience, al formato e all’engagement rate. Indicazioni di mercato 2026, basate su benchmark di agenzie e piattaforme di creator marketing italiane:Tariffe per fascia di follower (per post/reel)Nano-influencer (1.000-10.000 follower): 50-300 euro. Spesso compensati con prodotti gratuiti.Micro-influencer (10.000-100.000): 100-2.500 euro per post statico, fino a 5.000 euro per pacchetti reel + story.Mid-tier (100.000-500.000): 1.000-7.000 euro per post, 3.000-15.000 euro per pacchetti integrati.Macro-influencer (500.000-1.000.000): 5.000-20.000 euro per post.Mega/celebrity (1M+): 10.000-50.000 euro per post, fino a 100.000+ euro per campagne integrate con cessione diritti.Engagement rate vs follower countNel 2026 i brand pagano sempre piu in base all’engagement rate (interazioni / follower), non solo al follower count. Una formula di mercato e:Fee consigliata = (follower / 100) × coefficiente engagement × coefficiente nicchiaCoefficiente engagement: 0,5 (er < 1%), 1 (er 1-3%), 1,5 (er 3-5%), 2 (er > 5%).Coefficiente nicchia: 1 (lifestyle generico), 1,3 (food/travel), 1,5 (tech/finanza/B2B), 1,8 (medical/luxury).Esempio: 50.000 follower, ER 4%, nicchia tech ⇒ (50.000/100) × 1,5 × 1,5 = 1.125 euro a post come baseline. Aggiungere fee per cessione diritti, esclusiva di categoria, formati premium.Esempi pratici di calcolo tasse: 30K, 60K e 100K di fatturatoVediamo tre esempi pratici per capire quanto resta in tasca al creator dopo tasse e contributi. Ipotesi: forfettario, codice 73.11.02, coefficiente 78%, GS INPS 26,07%, autonomo puro senza altra copertura.Esempio 1: fatturato 30.000 euro (creator emergente, primi 5 anni 5%)Fatturato: 30.000 euroReddito imponibile (78%): 23.400 euroContributi GS INPS (26,07%): 6.100 euroReddito imponibile post contributi: 17.300 euroImposta sostitutiva 5%: 865 euroNetto annuo: 30.000 – 6.100 – 865 = 23.035 euro (~76,8% del fatturato)Esempio 2: fatturato 60.000 euro (creator stabile, oltre 5 anni 15%)Fatturato: 60.000 euroReddito imponibile (78%): 46.800 euroContributi GS INPS (26,07%): 12.200 euroReddito imponibile post contributi: 34.600 euroImposta sostitutiva 15%: 5.190 euroNetto annuo: 60.000 – 12.200 – 5.190 = 42.610 euro (~71% del fatturato)Esempio 3: fatturato 100.000 euro (al limite forfettario)Sopra 85.000 euro si fuoriesce dal forfettario. Ipotizziamo regime ordinario semplificato:Fatturato: 100.000 euroCosti reali (attrezzatura, viaggi, agenzia, consulenze): 25.000 euroReddito imponibile lordo: 75.000 euroContributi GS INPS (26,07%): 19.550 euroReddito imponibile netto: 55.450 euroIRPEF (scaglioni 2026 con riforma): ~16.500 euroAddizionali regionali e comunali: ~1.600 euroNetto annuo: 100.000 – 25.000 – 19.550 – 18.100 = 37.350 euro (~37%)Da questi numeri emerge in modo netto perche tanti creator, superati i 70-80.000 euro stabili, valutano la S.r.l.: la pianificazione fiscale ottimizzata puo portare il netto sopra il 50%.Errori comuni e quando passare alla S.r.l.Errori comuni del creator alle prime armiLavorare solo con prestazione occasionale oltre il primo anno o oltre 5.000 euro: rischio multa fino al 240% del tributo.Mancata fatturazione delle royalty piattaforma: l’Agenzia Entrate riceve gli accrediti dalle piattaforme (CRS, DAC7).Confondere prodotti regalati con sponsored: se il valore supera 200-300 euro va dichiarato come reddito in natura.Mancato bollo da 2 euro sulle fatture in forfettario sopra 77,47 euro.Non considerare la Gestione Commercianti in caso di vendita merchandising.Trasferire residenza fiscale all’estero senza pianificazione: l’Italia presume residenza fino a prova contraria (art. 2 TUIR).Quando conviene la S.r.l.La S.r.l. (semplificata o ordinaria) diventa interessante quando:Il fatturato stabile supera 80-100.000 euro annui per piu anni.Hai costi alti (team, agenzia, attrezzatura, sede) e vuoi dedurli al 100%.Vuoi creare un brand vendibile o aprire piu linee di business.Hai bisogno di limitare la responsabilita patrimoniale (rischio AGCOM, contestazioni brand, copyright).Vuoi reinvestire utili a tassazione 24% IRES + 3,9% IRAP, prelevando dividendi solo quando serve.Strutture comuni: S.r.l. unipersonale con il creator come amministratore + dipendente; S.r.l. holding che possiede l’operativa e gestisce i diritti d’immagine; S.r.l. con socio agenzia per progetti congiunti. Importante valutare anche la S.r.l. PMI innovativa in caso di sviluppo software/community proprie, per accedere a benefici fiscali ulteriori. FAQ: domande frequenti su partita IVA creator e influencerQuanto devo guadagnare per dover aprire la partita IVA?Non c’e una soglia di reddito fissa. La regola e la abitualita: se l’attivita di creator e continuativa nel tempo (canali attivi, brand collaboration ricorrenti, piattaforme che pagano mensilmente), serve la partita IVA anche con poche centinaia di euro al mese. La prestazione occasionale (limite 5.000 euro lordi annui) e per chi davvero produce contenuti sporadicamente.Posso aprire partita IVA come influencer mentre studio o lavoro come dipendente?Si, perfettamente compatibile con studio e lavoro dipendente privato. Per il forfettario, il reddito da dipendente nell’anno precedente non deve aver superato 35.000 euro. Per i dipendenti pubblici verifica il regolamento aziendale (alcuni richiedono autorizzazione).Quali piattaforme inviano dati al fisco italiano?Tutte. Dal 2024 e in vigore la direttiva DAC7: Google, Meta, TikTok, Twitch, Patreon, OnlyFans, Amazon e tutte le piattaforme che intermediano servizi nell’UE inviano automaticamente i dati dei creator e dei venditori che superano i 30 corrispettivi annui o 2.000 euro di ricavi alle autorita fiscali del paese di residenza.Devo fatturare i prodotti regalati dai brand (gifting)?Se il prodotto e regalato senza obbligo di pubblicazione, e una liberalita (non rilevante fiscalmente fino a 200-300 euro). Se invece c’e accordo di pubblicare in cambio del prodotto, e una permuta: il creator deve fatturare al brand un importo pari al valore del prodotto, e il brand emette a sua volta DDT/fattura per la cessione.Rientrano gli influencer nell’ex ENPALS?Generalmente no. L’ex ENPALS (oggi Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo) si applica a categorie precise (attori, cantanti, registi, doppiatori, conduttori). I creator/influencer di norma rientrano in Gestione Separata INPS. Solo i creator che sono anche professionisti dello spettacolo (per attivita prevalente) possono trovarsi con doppia posizione previdenziale.Come gestisco i compensi in dollari da YouTube e Twitch?Va emessa fattura italiana al committente estero (Google LLC, Twitch Interactive, ecc.) fuori campo IVA art. 7-ter. Compila il W-8BEN per ridurre la withholding tax USA. Il pagamento, accreditato in dollari, va convertito in euro al cambio ufficiale del giorno di incasso (BCE) per la corretta registrazione contabile e dichiarazione.Cosa rischio se non rispetto le linee guida AGCOM?Le sanzioni AGCOM possono arrivare fino a 600.000 euro per violazioni gravi e reiterate. Per i creator sotto soglia interviene lo IAP (autodisciplina pubblicitaria) con ordini di rimozione. In caso di pubblicita ingannevole interviene l’AGCM (Antitrust) con sanzioni fino a 5 milioni di euro. Indicare sempre #adv, #pubblicita o “Paid partnership” in modo evidente all’inizio di didascalia/video.Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine per la tua partita IVA da creatorLa fiscalita del content creator e dell’influencer e in continua evoluzione: AGCOM, AGCM, DAC7, MiCAR, riforma ATECO 2025, nuove regole IVA per le piattaforme digitali. Affrontarla da soli, soprattutto con flussi di reddito multipli e piattaforme estere, e rischioso e costoso. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste creator, influencer, YouTuber, streamer e creator subscription in ogni fase: apertura partita IVA con codice ATECO corretto, scelta tra forfettario e ordinario, gestione fatturazione UE/extra-UE, W-8BEN, contratti brand, dichiarazione redditi e pianificazione del passaggio a S.r.l. quando conviene davvero.Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza dedicata alla tua attivita digitale: ti aiutiamo a mettere in regola il presente e a costruire il futuro fiscale del tuo brand personale, con strumenti pensati per l’eta delle piattaforme.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Luglio 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-16 08:00:002026-05-23 07:41:07Partita IVA Content Creator e Influencer 2026: Guida Completa ENPALS, Diritti Immagine e Tasse
Finanza & Servizi, Medici e Odontoiatri, Polizze Professionisti, Professionisti SanitariPolizza RC medico: massimali e costi nel 2026Polizza RC medico: massimali e costi nel 2026La polizza RC medico e’ l’assicurazione per la responsabilita’ civile professionale obbligatoria per tutti i medici e professionisti sanitari che esercitano la propria attivita’ in Italia. Con l’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco (Legge 24/2017) e del successivo DM Salute 15 settembre 2023 n. 232, i massimali minimi e le clausole obbligatorie sono stati ridefiniti in modo organico.Questo articolo analizza i massimali RC medico 2026, le coperture obbligatorie (tail coverage decennale, retroattivita’), i costi orientativi per le diverse specialita’ e i link alle guide del nostro hub Polizze Professionali e Sanitari.Quadro normativo: Legge Gelli e DM 232/2023Il sistema assicurativo obbligatorio per i sanitari in Italia si basa su due pilastri normativi:Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Gelli-Bianco): introduce l’obbligo assicurativo per tutte le strutture sanitarie e per i professionisti che esercitano in forma autonoma; istituisce il Fondo di Garanzia per i danneggiati; prevede la responsabilita’ contrattuale delle strutture e quella extracontrattuale dei singoli professionistiDM Salute 15 settembre 2023 n. 232 (in vigore dal 16 novembre 2023): il decreto attuativo che fissa i requisiti minimi dei contratti assicurativi, i massimali obbligatori e le clausole irrinunciabili (retroattivita’, postuma decennale, tail coverage)I medici dipendenti di strutture pubbliche o private sono coperti dalla polizza aziendale della struttura, ma devono comunque dotarsi di copertura personale integrativa per l’attivita’ libero-professionale svolta fuori dalla struttura.Massimali RC medico obbligatori per il 2026Il DM 232/2023 stabilisce i massimali minimi che ogni polizza RC medico deve garantire. I valori indicati nel decreto sono espressi per sinistro e per anno di polizza:Categoria di professionistaMassimale minimo per sinistroMassimale annuoMedico libero professionista (specialita’ a basso rischio)500.000 euro1.000.000 euroMedico libero professionista (specialita’ ad alto rischio: chirurgia, ostetricia, anestesia)1.000.000 euro2.000.000 euroStruttura sanitaria (clinica, studio associato)2.000.000 euro per sinistroda definire contrattualmenteFonte: DM Salute 15 settembre 2023 n. 232. Le compagnie assicurative possono offrire massimali superiori. Si consiglia sempre di verificare i massimali specifici con il proprio broker o consulente assicurativo, poiche’ il mercato assicurativo 2026 offre prodotti con massimali piu’ elevati rispetto ai minimi di legge.Clausola tail coverage: cos’e’ e perche’ e’ obbligatoriaIl tail coverage (o “postuma decennale”) e’ una delle clausole piu’ importanti della polizza RC medico e spesso la meno compresa dai professionisti al momento della stipula.La polizza medica e’ di tipo claims made: copre i sinistri per i quali la richiesta di risarcimento viene fatta durante la vigenza della polizza, indipendentemente da quando e’ avvenuto il fatto. Questo crea un rischio: se il medico cambia compagnia o cessa l’attivita’, le richieste di risarcimento per eventi passati (che arrivano spesso anni dopo) potrebbero non essere coperte.Il DM 232/2023 risolve il problema rendendo obbligatoria:Retroattivita’ illimitata (o almeno decennale): la polizza copre eventi avvenuti anche prima della stipula, fino a 10 anni addietro, se la richiesta di risarcimento arriva durante la vigenzaPostuma decennale (tail coverage): in caso di cessazione della polizza (chiusura studio, pensionamento, cambio compagnia), la copertura si estende per 10 anni per i sinistri relativi ad attivita’ svolte durante la vigenza della polizzaIl costo del tail coverage e’ spesso pari a 2-3 annualita’ del premio. Alcune compagnie lo includono nel contratto; altre lo offrono come opzione aggiuntiva.Costi orientativi della polizza RC medico nel 2026I costi della polizza RC medico variano significativamente in base alla specialita’, all’anzianita’ di carriera, al regime (dipendente/libero professionista) e alla compagnia assicurativa. I valori seguenti sono puramente orientativi e non sostituiscono un preventivo personalizzato:Specialita’Premio annuo indicativoRischioMedico di base / MMG800 – 2.500 euro/annoBassoDermatologo, Oculista, Psichiatria1.000 – 3.000 euro/annoMedio-bassoChirurgo generale3.000 – 8.000 euro/annoAltoOstetrico/Ginecologo5.000 – 15.000 euro/annoMolto altoAnestesista4.000 – 12.000 euro/annoAltoValori indicativi di mercato per il 2026. Il premio effettivo dipende da massimale scelto, franchigia, retroattivita’, sinistri pregressi e compagnia. Richiedi sempre almeno 3 preventivi comparati.Come scegliere la polizza RC medico nel 2026Per scegliere correttamente la polizza RC medico occorre valutare:Massimale adeguato alla specialita’: non limitarsi al minimo di legge per specialita’ ad alto rischio (ostetricia, chirurgia). Un sinistro grave con danno permanente puo’ superare facilmente il milione di euroRetroattivita’ coperta: verificare che il contratto includa retroattivita’ decennale o illimitata, non solo dalla data di stipulaTail coverage di almeno 10 anni: esigere il rispetto del DM 232/2023Franchigia: alcune polizze hanno franchigie elevate (5.000-20.000 euro) che abbassano il premio ma aumentano l’esposizione personale in caso di sinistri minoriTutela legale inclusa: molte polizze includono o prevedono come opzione la difesa penale (importante per i procedimenti da malpractice)Polizza CNF collettiva per avvocati: il parallelo con i mediciCome i medici hanno i massimali del DM 232/2023, gli avvocati hanno la polizza RC professionale obbligatoria prevista dal D.L. 138/2011 e dal Regolamento CNF. Le logiche di tail coverage e retroattivita’ sono simili. Per saperne di piu’, consulta la nostra guida dedicata alla RC professionale avvocati 2026.Guida completa per i Sanitari: il nostro hubQuesta guida si inserisce nel nostro hub dedicato ai professionisti sanitari, dove trovi risorse su regime forfettario, casse previdenziali e apertura della P.IVA per medici, infermieri, logopedisti, nutrizionisti, osteopati e fisioterapisti.FAQ: domande frequenti sulla RC medicoLa polizza RC medico e’ obbligatoria anche per i medici dipendenti?I medici dipendenti sono coperti dalla polizza della struttura per l’attivita’ istituzionale. Tuttavia, se esercitano anche attivita’ libero-professionale intramoenia o extramoenia, devono dotarsi di copertura personale per quella parte di attivita’.Cosa succede se un medico non ha la polizza?La Legge Gelli prevede sanzioni per i professionisti privi di copertura assicurativa. Inoltre, in caso di sinistro, il medico non assicurato risponde con il proprio patrimonio personale senza limiti di massimale.Il tail coverage e’ incluso nel premio annuo?Dipende dalla polizza. Alcune compagnie lo includono automaticamente (modello “run-off” integrato); altre lo prevedono come clausola opzionale a pagamento separato. Verificare attentamente le condizioni contrattuali prima della firma.Posso dedurre il premio della polizza RC medico?Si’. I premi assicurativi per la RC professionale sono un costo deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Per i medici in regime forfettario, la deducibilita’ e’ gia’ incorporata nel coefficiente di redditivita’; per chi e’ in regime ordinario, il premio e’ deducibile come spesa professionale.ConclusioneLa polizza RC medico nel 2026 non e’ piu’ facoltativa: i massimali del DM 232/2023, il tail coverage decennale e la retroattivita’ sono obbligatori per legge. Scegliere una polizza adeguata alla propria specialita’ e al proprio profilo di rischio e’ un investimento fondamentale per la protezione patrimoniale del professionista sanitario.Per un confronto personalizzato tra le offerte disponibili nel 2026, ti consigliamo di rivolgerti a un broker assicurativo specializzato in polizze professionali sanitarie.Luglio 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-15 08:30:002026-06-02 08:13:08Polizza RC medico: massimali e costi nel 2026