CAF, SUCCESSIONISuccessione Azienda 2026: Trasferimento Impresa agli ErediLa successione di un’azienda è un momento delicato che richiede pianificazione. Nel 2026 il trasferimento dell’impresa agli eredi può beneficiare di agevolazioni fiscali significative, soprattutto se pianificato con strumenti come il patto di famiglia.Indice dei contenutiTipi di azienda nella successioneEsenzione imposta di successione per aziendePatto di famigliaValutazione azienda ai fini successioneDivisione azienda tra più erediContinuazione attivitàTipi di azienda nella successioneLa successione può riguardare:Ditta individuale: trasferimento dell’intera attivitàQuote societarie: SRL, SNC, SAS (vedi articolo dedicato)Partecipazioni qualificate: SPA con controllo Esenzione imposta di successione per aziendeLa normativa prevede esenzione totale dall’imposta di successione se:Gli eredi proseguono l’attività per almeno 5 anniL’azienda viene trasferita a coniuge e discendentiGli eredi non cedono l’azienda entro 5 anni dal trasferimento Patto di famigliaIl patto di famiglia è lo strumento ideale per il passaggio generazionale:Trasferimento in vita dell’aziendaCoinvolge tutti i legittimari (coniuge, figli)Previene future contestazioni ereditarieBenefici fiscali: esenzione dall’imposta di donazione, alle stesse condizioni previste per la successione Valutazione azienda ai fini successioneIl valore dell’azienda si determina con:Perizia giurata di stimaMetodi patrimoniale, reddituale o mistoAvviamento commercialeValore beni strumentali (al netto ammortamenti) Divisione azienda tra più erediSe ci sono più eredi:Assegnazione a uno solo: compenso agli altri in denaroVendita a terzi: divisione ricavato tra erediGestione comune: trasformazione in società Continuazione attivitàL’erede che prosegue l’attività deve:Comunicare variazione titolarità alla CCIAA entro 30 giorniAggiornare partita IVA (o aprirne una nuova)Comunicare all’INPS prosecuzione attivitàMantenere dipendenti o gestire cessazioniFontiD.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico successioni e donazioni), art. 3, comma 4-ter – esenzione per aziende, quote e azioni trasferite a coniuge e discendenti – NormattivaCodice civile, artt. 768-bis e seguenti – patto di famiglia – Normattiva 📚 Approfondisci: Leggi la nostra Guida completa Successioni 2026 per una panoramica completa.Hai bisogno di assistenza?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con pensioni, NASPI e successioni.Contattaci:Telefono: 0432 1638640Email: info@centrofiscale.com Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 24, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-24 06:00:002026-09-30 07:58:43Successione Azienda 2026: Trasferimento Impresa agli ErediNOTIZIEPensione anticipata a 64 anni: come funziona davvero, requisiti e ruolo del TFRNegli ultimi giorni si parla molto di pensione anticipata a 64 anni, ma non tutti hanno chiaro come funzionerebbe davvero questa possibilità di uscita dal lavoro. Non si tratta di una norma già in vigore, bensì di una proposta allo studio nell’ambito della prossima Manovra, che punta a rendere più semplice raggiungere la soglia minima di assegno richiesta per lasciare il lavoro prima dei 67 anni. Come abbiamo già raccontato nell’articolo su Giorgetti che apre alla proposta della Lega sulla pensione a 64 anni, il tema è al centro del confronto politico. In questo approfondimento ci concentriamo sul meccanismo tecnico: quali sarebbero i requisiti ipotizzati e, soprattutto, come entrerebbe in gioco il Tfr per facilitare l’uscita anticipata.Indice dei contenutiCos’è la proposta sulla pensione anticipata a 64 anniI requisiti ipotizzati per la pensione anticipata a 64 anniCome funzionerebbe la facilitazione del Tfr per la pensione a 64 anniChi potrebbe beneficiare della pensione anticipata a 64 anniProssimi passi: quando potrebbe diventare leggeCos’è la proposta sulla pensione anticipata a 64 anniIl punto di partenza è la normativa già esistente, che consente di andare in pensione anticipata a 64 anni ai soli lavoratori “contributivi puri”, cioè con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, che abbiano maturato almeno 20 anni di contributi effettivi (quindi non semplicemente figurativi, come la cassa integrazione) e il cui assegno mensile raggiunge una soglia minima stabilita per legge. Il problema, segnalato da più parti, è che moltissimi lavoratori della classe media rispettano i requisiti anagrafici e contributivi ma restano esclusi perché il loro assegno calcolato non arriva a coprire la soglia richiesta. La proposta in discussione vuole intervenire proprio su questo scoglio, introducendo una leva aggiuntiva basata sul trattamento di fine rapporto.Va precisato che, al momento, questa misura non è ancora legge. Se ne discute nell’ambito della prossima Manovra 2027, insieme ad altre novità su flat tax e pensioni, ma i dettagli definitivi potrebbero cambiare rispetto alle prime bozze circolate. È quindi importante non considerare ancora acquisiti i numeri di cui parliamo in questo articolo, che vanno letti come ipotesi di lavoro. I requisiti ipotizzati per la pensione anticipata a 64 anniSecondo le regole attualmente vigenti per l’uscita a 64 anni (art. 24 comma 11 del DL 201/2011), riservate a chi ha il primo contributo versato dal 1° gennaio 1996 in poi, i requisiti principali sono due. Il primo è anagrafico: bisogna aver compiuto 64 anni di età. Il secondo è contributivo: servono almeno 20 anni di versamenti effettivi, escludendo dal conteggio i periodi coperti da contribuzione figurativa come malattia prolungata o cassa integrazione. A questi si aggiunge un terzo requisito, quello economico, che è anche il più discusso: l’assegno mensile deve risultare pari ad almeno tre volte l’importo dell’assegno sociale, che nel 2026 è pari a 546,24 euro al mese: la soglia da raggiungere è quindi di 1.638,72 euro mensili.Per le lavoratrici con figli sono previste soglie leggermente più basse: 2,8 volte l’assegno sociale con un figlio, 2,6 volte con due o più figli. Una misura complementare, che riguarda in particolare le donne, è quella descritta nel nostro approfondimento su chi può uscire prima tra le lavoratrici nel 2026. È proprio questa soglia economica, difficile da raggiungere per chi ha avuto una carriera discontinua o retribuzioni non elevate, il vero ostacolo che la nuova proposta vorrebbe superare. Come funzionerebbe la facilitazione del Tfr per la pensione a 64 anniQui arriva il punto più innovativo della proposta. Oggi, per calcolare se un lavoratore raggiunge la soglia minima di assegno richiesta per la pensione anticipata a 64 anni, si guarda soltanto alla pensione pubblica maturata: le eventuali rendite della previdenza complementare (il cosiddetto secondo pilastro, cioè i fondi pensione integrativi) non possono essere sommate per completare il divario mancante. Chi ha un assegno pubblico leggermente inferiore alla soglia resta quindi escluso, anche se dispone di un capitale accantonato nel fondo pensione o nel Tfr (il trattamento di fine rapporto, la somma che il datore di lavoro accantona ogni anno e liquida al termine del rapporto).L’ipotesi in discussione consentirebbe invece di utilizzare proprio il Tfr, convertito in una rendita integrativa, per coprire il divario tra la pensione pubblica maturata e la soglia minima prevista dalla legge. In pratica, chi si trova a un passo dalla soglia richiesta potrebbe “completare” il proprio assegno con una quota derivante dal trattamento di fine rapporto accumulato durante la carriera, anziché vedersi negare del tutto la possibilità di andare in pensione a 64 anni.Si tratterebbe quindi di una forma di flessibilità in uscita costruita non su nuovi fondi pubblici, ma sul reimpiego di risorse già maturate dal lavoratore stesso. Un meccanismo che, se confermato, cambierebbe il modo in cui oggi si valuta l’accesso alla pensione anticipata a 64 anni, aprendo la strada a platee più ampie rispetto alle regole attuali. Chi potrebbe beneficiare della pensione anticipata a 64 anniA trarre vantaggio dalla misura sarebbero soprattutto i lavoratori della cosiddetta classe media: persone che hanno raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi, ma il cui assegno pubblico si ferma appena sotto la soglia dei tre volte l’assegno sociale. Sono spesso lavoratori con carriere solide ma non particolarmente elevate dal punto di vista retributivo, oppure con periodi di part time o interruzioni che hanno inciso sull’importo finale della pensione.Per queste persone, poter contare anche sulla quota del Tfr potrebbe fare la differenza tra restare al lavoro fino a requisiti più stringenti oppure lasciare a 64 anni. Naturalmente il beneficio effettivo dipenderà dall’entità del Tfr accumulato nel tempo: chi ha maturato un trattamento di fine rapporto consistente avrà margini maggiori rispetto a chi ha una carriera più breve o retribuzioni più contenute. Prossimi passi: quando potrebbe diventare leggeAl momento la proposta sulla pensione anticipata a 64 anni resta un’ipotesi in discussione nell’ambito dei lavori sulla Manovra di fine anno. Il confronto politico, come raccontato nell’articolo dedicato all’apertura del Ministro Giorgetti alla proposta della Lega, è ancora in corso e i dettagli definitivi – importi, platee coinvolte, modalità di calcolo della quota Tfr – potrebbero essere modificati nelle prossime settimane. Solo con l’approvazione definitiva della legge di bilancio sarà possibile conoscere i requisiti ufficiali e le regole applicative della misura.Fino a quel momento, chi si avvicina ai 64 anni e rientra nei requisiti contributivi oggi vigenti può comunque verificare la propria posizione sulla base delle regole già in vigore, in attesa di eventuali novità sulla facilitazione del Tfr.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 19:00:002026-09-17 16:20:33Pensione anticipata a 64 anni: come funziona davvero, requisiti e ruolo del TFRNOTIZIERiassunzione Causa: la Cassazione Salva le Notifiche in RitardoLa riassunzione causa torna al centro dell’attenzione dopo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha affrontato un tema molto concreto per chi ha una controversia civile in corso: cosa succede se il deposito della riassunzione avviene nei termini, ma la successiva notifica alla controparte arriva in ritardo per una causa non imputabile alla parte? La vicenda esaminata riguardava un processo interrotto per il decesso di una delle parti in una causa di risarcimento danni da diffamazione. Gli eredi avevano depositato tempestivamente l’atto di riassunzione, ma la notifica alla controparte era arrivata con un giorno di ritardo a causa di un problema tecnico della PEC (la posta elettronica certificata). La Corte d’appello aveva dichiarato estinto il giudizio. La Cassazione ha ribaltato questa impostazione, affermando un principio destinato a incidere su molte cause pendenti in Italia.Indice dei contenutiCos’è la riassunzione del processo civileIl problema del termine perentorio e della notifica in ritardoCosa ha stabilito la Cassazione sulla riassunzione e la notifica in ritardoLe conseguenze pratiche per chi ha una causa pendenteCos’è la riassunzione del processo civileQuando un processo civile si interrompe, ad esempio per il decesso di una delle parti o per la perdita della capacità di stare in giudizio, la causa non prosegue automaticamente. Perché il giudizio possa ripartire serve un atto specifico: la riassunzione della causa. Si tratta, in parole semplici, di un atto con cui la parte interessata chiede al giudice di far ripartire il processo, indicando chi subentra nella posizione della persona che non può più partecipare (ad esempio gli eredi). La legge fissa un termine perentorio per compiere questo passaggio: nel caso esaminato dalla Cassazione si trattava di tre mesi, previsti dall’articolo 305 del codice di procedura civile. Un termine perentorio significa che, se non viene rispettato, il processo si estingue e la causa si considera conclusa senza una decisione nel merito. Proprio per questo motivo, il rispetto puntuale di questi tempi è da sempre motivo di grande attenzione per gli avvocati e le parti coinvolte. Il problema del termine perentorio e della notifica in ritardoIl nodo affrontato dalla Cassazione riguarda un aspetto molto pratico: la riassunzione del processo si compone in realtà di due passaggi distinti. Il primo è il deposito dell’atto in cancelleria, il secondo è la sua notifica alla controparte, cioè la comunicazione formale che porta l’atto a conoscenza dell’altra parte del giudizio. Fino a oggi, in molti casi i giudici di merito hanno considerato questi due passaggi come un’unica operazione, ritenendo che anche la notifica dovesse rientrare entro lo stesso termine perentorio. Questo aveva portato, nel caso specifico, la Corte d’appello a dichiarare estinto il processo perché la notifica era arrivata con un solo giorno di ritardo rispetto alla scadenza, per un disguido tecnico della PEC non imputabile alla parte. Una conseguenza molto severa per un ritardo minimo e dovuto a una causa esterna alla volontà della parte. Cosa ha stabilito la Cassazione sulla riassunzione e la notifica in ritardoCon l’ordinanza n. 23754 del 22 luglio 2026, la Corte di Cassazione, sezione prima civile, ha chiarito che il termine perentorio per la riassunzione si considera rispettato con il solo deposito dell’atto in cancelleria, entro i tre mesi previsti dalla legge. La notifica alla controparte, secondo i giudici, segue invece un percorso autonomo e distinto: se questa notifica arriva in ritardo, o presenta un vizio, ciò non comporta l’automatica estinzione del giudizio. In questi casi, il giudice deve applicare in via analogica l’articolo 291 del codice di procedura civile, che disciplina la rinnovazione della notifica nulla, ordinando alla parte di ripetere la notificazione ed eventualmente fissando un nuovo termine. In sostanza, la Cassazione ha tracciato un doppio binario procedurale: da un lato il rapporto con l’ufficio giudiziario, che si perfeziona con il deposito, dall’altro il rapporto con la controparte, che può essere corretto anche in un momento successivo senza far cadere l’intero processo. Le conseguenze pratiche per chi ha una causa pendenteQuesta pronuncia ha un impatto molto concreto per chiunque si trovi a dover gestire una riassunzione della causa, non solo nei casi di interruzione per decesso, ma potenzialmente anche in altre ipotesi in cui la legge prevede questo adempimento, come dopo una pronuncia di incompetenza o dopo la cancellazione della causa dal ruolo. Il principio affermato riduce il rischio che un semplice disguido tecnico, un ritardo del servizio postale o un problema della PEC possano trasformarsi in una perdita definitiva del diritto di far proseguire il giudizio. Resta comunque fondamentale muoversi con la massima tempestività: la notifica in ritardo viene tollerata solo quando il deposito è avvenuto regolarmente entro il termine e quando il ritardo non è imputabile a negligenza della parte. Chi si trova coinvolto in una vicenda simile farà bene a documentare con precisione le cause del ritardo, per poter dimostrare che l’inadempienza non dipende da una propria disattenzione.La pronuncia della Cassazione introduce un principio di buon senso, distinguendo nettamente tra il momento del deposito della riassunzione, che fissa il rispetto del termine perentorio, e quello della notifica alla controparte, che può essere corretto anche successivamente senza travolgere l’intero processo. Resta da vedere come la giurisprudenza di merito si adeguerà a questo principio nei prossimi mesi, e se le Corti d’appello, che finora avevano spesso adottato un’interpretazione più rigida, allineeranno le proprie decisioni a questo nuovo orientamento della Suprema Corte. Domande Frequenti su Riassunzione Causa e Notifiche in RitardoCosa succede se la riassunzione della causa arriva in ritardo per un problema della PEC o della posta?Secondo il principio affermato dalla Cassazione, se il deposito dell’atto di riassunzione è avvenuto nei termini ma la notifica alla controparte arriva in ritardo per un problema tecnico non imputabile alla parte, il processo non si estingue automaticamente. Il giudice deve ordinare la ripetizione della notifica, applicando in via analogica l’articolo 291 del codice di procedura civile.Qual è il termine per la riassunzione dopo l’interruzione del processo per decesso di una parte?Nel caso esaminato dalla Cassazione, il termine per la riassunzione del processo interrotto per decesso di una parte era di tre mesi, secondo quanto previsto dall’articolo 305 del codice di procedura civile.Il deposito e la notifica della riassunzione devono avvenire entro lo stesso termine?No. Secondo la Cassazione, il termine perentorio si considera rispettato con il solo deposito dell’atto in cancelleria. La successiva notifica alla controparte segue un percorso distinto e, se tardiva o viziata, non comporta di per sé l’estinzione del giudizio.Questo principio vale anche per la riassunzione dopo una sentenza di incompetenza?Il caso deciso dalla Cassazione riguardava specificamente l’interruzione del processo per decesso di una parte, disciplinata dall’articolo 305 del codice di procedura civile. Il principio del doppio binario tra deposito e notifica, secondo i primi commenti della dottrina, potrebbe orientare l’interpretazione anche in altre ipotesi di riassunzione, ma occorrerà attendere ulteriori pronunce per una conferma definitiva.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 18:53:262026-09-30 08:14:04Riassunzione Causa: la Cassazione Salva le Notifiche in RitardoNOTIZIEDenuncia di Sinistro: il Termine di 3 Giorni e Cosa Può Prevedere il Contratto di AssicurazioneIndice dei contenutiCos’è la denuncia di sinistro e perché è importanteIl termine di 3 giorni previsto dall’art. 1913 del codice civileCosa succede se non rispetti il termine: dolo e colpa secondo l’art. 1915 c.c.Le clausole di decadenza e l’art. 1341 c.c.: quando sono nulleIl caso della RC auto e la procedura di risarcimento direttoCosa fare in pratica in caso di sinistroDomande frequenti sulla denuncia di sinistro e il termine assicurazioneQuando capita un incidente, una perdita d’acqua in casa o un furto, la prima domanda che si pone chi ha una polizza è sempre la stessa: entro quanto tempo va fatta la denuncia di sinistro? La risposta non è scontata, perché il termine assicurazione per l’avviso può essere fissato dalla legge ma anche, entro certi limiti, modificato dal contratto. Capire come funziona questo meccanismo è importante per non perdere il diritto all’indennizzo. Il codice civile stabilisce una regola generale, ma le compagnie inseriscono spesso clausole specifiche nelle condizioni di polizza. Non sempre queste clausole sono valide: se troppo severe rispetto alla legge, possono essere nulle. Vediamo quindi cosa prevede la normativa sulla denuncia di sinistro e sul termine assicurazione, cosa succede se il termine non viene rispettato e quali tutele esistono per l’assicurato.Cos’è la denuncia di sinistro e perché è importanteLa denuncia di sinistro è la comunicazione con cui l’assicurato informa la compagnia (o l’agente autorizzato) che si è verificato un evento coperto dalla polizza, come un incidente stradale, un danno all’abitazione o un furto. Non si tratta di una semplice formalità: è l’atto che fa scattare la procedura di gestione del sinistro e permette all’assicuratore di verificare le circostanze dell’evento, valutare i danni e, se necessario, intervenire per limitarli. Per questo la legge impone un termine assicurazione entro cui questa comunicazione deve arrivare. Ritardare o omettere la denuncia può avere conseguenze concrete sul diritto all’indennizzo, come vedremo più avanti. È quindi utile sapere fin da subito quali sono i tempi previsti e cosa può cambiare in base al contratto sottoscritto. Il termine di 3 giorni previsto dall’art. 1913 del codice civileL’articolo 1913 del codice civile stabilisce la regola di base: l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato, oppure da quando ne è venuto a conoscenza. Il testo dell’articolo non contiene però una clausola di salvezza espressa: la possibilità di pattuire un termine diverso deriva dal fatto che l’art. 1913 c.c. non è compreso tra le norme inderogabili elencate dall’art. 1932 c.c. e può quindi essere modificato dal contratto. In pratica le parti possono fissare in polizza un termine più lungo o, in alcuni casi, più breve. La stessa norma prevede anche una deroga di buon senso: l’avviso non è necessario se l’assicuratore, o il suo agente, interviene comunque entro i tre giorni alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Sapere che il termine assicurazione per la denuncia di sinistro può essere personalizzato dal contratto significa che è sempre importante leggere le condizioni di polizza prima di un evento, non solo dopo. Cosa succede se non rispetti il termine: dolo e colpa secondo l’art. 1915 c.c.Non rispettare il termine assicurazione per la denuncia di sinistro non produce sempre lo stesso effetto. L’articolo 1915 del codice civile distingue infatti due situazioni, a seconda dell’atteggiamento psicologico dell’assicurato che ha omesso o ritardato l’avviso.Se il ritardo o l’omissione sono dovuti a dolo, cioè l’assicurato ha volutamente evitato o rinviato la comunicazione (ad esempio per alterare le prove del sinistro), la conseguenza è la decadenza dal diritto all’indennizzo: l’assicuratore non deve pagare nulla.Se invece il ritardo è dovuto a semplice colpa, ad esempio una dimenticanza o una sottovalutazione della gravità dell’accaduto, la legge prevede una conseguenza più proporzionata: l’assicuratore ha diritto a una riduzione dell’indennizzo, calcolata in proporzione al pregiudizio effettivamente subito a causa del ritardo. In altre parole, se il ritardo non ha causato alcun danno concreto alla possibilità della compagnia di accertare il sinistro, la riduzione può essere minima o nulla; se invece ha impedito verifiche importanti, la riduzione sarà più consistente. È il giudice, in caso di contestazione, a valutare caso per caso l’effettivo pregiudizio subito dall’assicuratore. Le clausole di decadenza e l’art. 1341 c.c.: quando sono nulleMolte polizze contengono clausole che anticipano o rendono più rigido il termine assicurazione per la denuncia di sinistro, prevedendo magari la decadenza automatica dal diritto all’indennizzo per il solo fatto del ritardo, indipendentemente da dolo o colpa. Queste clausole rientrano tra quelle che l’articolo 1341 del codice civile definisce vessatorie: si tratta di condizioni particolarmente onerose per la parte che non le ha predisposte, tra cui rientrano espressamente le clausole che stabiliscono decadenze.Per essere efficaci, queste clausole devono essere specificamente approvate per iscritto dall’assicurato, con una firma distinta e separata da quella apposta in calce al resto del contratto: è la cosiddetta doppia sottoscrizione. Se questa formalità manca, la clausola di decadenza non produce effetto, anche se scritta nero su bianco nelle condizioni generali di polizza. In pratica, questo significa che non basta aver firmato il contratto nel suo complesso: per rendere valida una clausola che restringe i diritti dell’assicurato rispetto alla legge, la compagnia deve far sottoscrivere quella clausola in modo autonomo e consapevole. Va aggiunto che la doppia firma non può comunque legittimare qualsiasi previsione: l’art. 1932 c.c. include l’art. 1915 secondo comma tra le norme inderogabili, quindi una clausola che, in caso di semplice colpa, faccia perdere del tutto l’indennizzo invece di ridurlo è sostituita di diritto dalla regola di legge. Il caso della RC auto e la procedura di risarcimento direttoUn discorso a parte merita la RC auto. Oltre alla denuncia di sinistro alla propria compagnia, disciplinata dalle regole generali appena viste, la normativa di settore prevede adempimenti ulteriori. Il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) disciplina la procedura di risarcimento diretto agli articoli 149 e 150: in caso di sinistro tra due veicoli identificati e assicurati, il danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione. Gli articoli 143-145 riguardano invece la denuncia di sinistro con il modulo di constatazione amichevole, l’azione diretta del danneggiato e i termini prima dei quali l’azione di risarcimento non è proponibile (sessanta giorni, che diventano novanta in caso di danni alla persona). Sono adempimenti che si affiancano – senza sostituirla – alla denuncia del sinistro. È quindi buona norma, dopo un incidente stradale, non limitarsi alla denuncia generica ma seguire con attenzione anche gli adempimenti specifici richiesti dalla procedura di risarcimento diretto, per evitare ritardi nella liquidazione del danno.Vale la pena ricordare una distinzione importante: il termine assicurazione per la denuncia di sinistro (i tre giorni dell’art. 1913 c.c., o quello diverso previsto in polizza) non va confuso con il termine di prescrizione, cioè il tempo massimo entro cui si può agire per far valere il proprio diritto. Secondo l’articolo 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono, in generale, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (dieci anni per l’assicurazione sulla vita), mentre nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento. Sono quindi due concetti diversi: la denuncia di sinistro è un obbligo di comportamento verso l’assicuratore, la prescrizione è il limite temporale per agire in giudizio. Cosa fare in pratica in caso di sinistroAl di là delle sottigliezze giuridiche su dolo, colpa e clausole vessatorie, la regola pratica più utile resta una sola: denunciare il sinistro il prima possibile, senza attendere l’ultimo giorno utile. Anche quando il danno appare di lieve entità, o si è ancora incerti sull’ammontare del pregiudizio, è preferibile inviare comunque un avviso tempestivo, che potrà essere integrato o precisato in un secondo momento. Alcuni comportamenti aiutano a evitare contestazioni sul rispetto del termine assicurazione. È utile conservare data e modalità con cui è stata inviata la denuncia (raccomandata, PEC o canale digitale dell’agenzia), così da poter dimostrare in seguito il rispetto dei termini. Conviene inoltre allegare da subito la documentazione disponibile, anche se incompleta, come fotografie o l’eventuale modulo di constatazione amichevole, e leggere con attenzione la polizza per verificare se il contratto prevede un termine diverso da quello legale. In caso di dubbio sulla completezza della denuncia, è preferibile integrarla con una comunicazione successiva piuttosto che attendere di avere ogni informazione, per non rischiare di superare il termine assicurazione previsto.Domande frequenti sulla denuncia di sinistro e il termine assicurazioneQual è il termine di legge per la denuncia di sinistro?L’articolo 1913 del codice civile fissa il termine generale in tre giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando l’assicurato ne è venuto a conoscenza, salvo che il contratto preveda un termine diverso.Il contratto di assicurazione può cambiare il termine di 3 giorni?Sì. L’art. 1913 c.c. non è compreso tra le norme inderogabili elencate dall’art. 1932 c.c., quindi il contratto può stabilire un termine assicurazione diverso da quello legale, più lungo o più breve, purché la relativa clausola sia validamente pattuita.Cosa succede se non rispetto il termine per la denuncia di sinistro?Dipende dal motivo del ritardo. Se è dovuto a dolo, si perde il diritto all’indennizzo (decadenza). Se è dovuto a colpa, l’indennizzo viene ridotto in proporzione al pregiudizio effettivamente causato all’assicuratore, secondo l’art. 1915 c.c.Una clausola che prevede la decadenza automatica è sempre valida?No. Le clausole di decadenza sono considerate vessatorie dall’art. 1341 c.c. e sono efficaci solo se specificamente sottoscritte dall’assicurato con una firma distinta rispetto al resto del contratto.Il termine per denunciare il sinistro è uguale al termine di prescrizione?No, sono due cose diverse. Il termine di denuncia riguarda l’avviso all’assicuratore (art. 1913 c.c.), mentre la prescrizione riguarda il tempo massimo per agire in giudizio e, in generale, è di due anni secondo l’art. 2952 c.c.In sintesi, la denuncia di sinistro è un adempimento che la legge tutela ma che il contratto può in parte modellare, entro i limiti fissati dagli articoli 1913, 1915 e 1341 del codice civile. Prima di firmare una polizza è utile verificare quale termine assicurazione viene indicato per l’avviso di sinistro e se eventuali clausole di decadenza risultano correttamente sottoscritte. Per approfondimenti sul caso specifico, è opportuno rivolgersi a un legale o direttamente alla propria compagnia assicurativa, che è comunque tenuta a fornire informazioni chiare sulle condizioni di polizza.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 18:00:002026-09-30 08:41:19Denuncia di Sinistro: il Termine di 3 Giorni e Cosa Può Prevedere il Contratto di AssicurazioneNOTIZIEFattura per Bonus Ristrutturazione: Sopra 70.000 Euro Scatta il DURC di Congruità con CCNL EdileChi affronta lavori importanti di ristrutturazione edilizia e vuole usufruire della detrazione fiscale, il cosiddetto bonus ristrutturazione, deve prestare attenzione a un aspetto spesso sottovalutato: quando l’importo dei lavori sale, la semplice fattura ristrutturazione emessa dall’impresa potrebbe non essere sufficiente. Secondo quanto riportano fonti giornalistiche specializzate in fisco e contabilità, per interventi che raggiungono o superano i 70.000 euro entra in gioco un meccanismo distinto ma collegato, quello del DURC di congruità, che impone di verificare come e con chi viene formalizzato il rapporto con l’impresa edile.Indice dei contenutiCosa cambia per i lavori sopra i 70.000 euroIl DURC di congruità e il CCNL edileContratto di appalto vs fattura direttaRischi in caso di irregolaritàCosa fare in praticaDomande frequenti sul bonus ristrutturazione e l’appalto con CCNL edileCosa cambia per i lavori sopra i 70.000 euroIl tema del bonus ristrutturazione appalto CCNL edile nasce dall’incrocio tra due piani normativi diversi: da una parte la disciplina fiscale della detrazione per i lavori edilizi (art. 16-bis del TUIR e art. 16 del DL 63/2013), dall’altra la normativa sul lavoro che regola la regolarità dei cantieri edili. Quando il valore complessivo dell’intervento raggiunge la soglia dei 70.000 euro, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro n. 143/2021, scatta l’obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata nel cantiere.In pratica, non si tratta di una regola scritta esplicitamente nella normativa del bonus ristrutturazione che vieti la detrazione sopra questa cifra. Si tratta piuttosto di due obblighi che, sopra questa soglia, tendono a intrecciarsi: da un lato la necessità di rispettare le regole sulla manodopera edile ai fini del DURC di congruità, dall’altro l’opportunità di avere una documentazione solida e tracciabile della spesa, utile in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione fiscale ristrutturazioni. Il DURC di congruità e il CCNL edileIl DURC di congruità è un documento introdotto dal Decreto Interministeriale n. 143 del 25 giugno 2021, applicabile ai cantieri la cui denuncia di inizio lavori è effettuata dal 1° novembre 2021, che serve a verificare se l’incidenza della manodopera impiegata in un cantiere edile è coerente con le tabelle ministeriali di settore, elaborate sulla base del CCNL edile. In parole semplici, l’ente preposto controlla che il numero di ore di lavoro dichiarate, e i relativi contributi versati, siano proporzionati al valore economico dell’opera realizzata: un modo per contrastare il lavoro irregolare nel comparto edile.Il rilascio del DURC di congruità spetta alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del committente attraverso il portale nazionale CNCE_EdilConnect, e riguarda i lavori edili privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro, oltre che gli appalti pubblici di qualsiasi importo. La verifica si applica indipendentemente dal fatto che l’impresa affidataria sia iscritta o meno alla Cassa Edile, e concorrono al calcolo della soglia anche le lavorazioni non strettamente edili collegate al cantiere.Per questo motivo, quando si affida un intervento di ristrutturazione di importo rilevante, diventa importante sapere con quale inquadramento contrattuale lavorano gli operai in cantiere. L’applicazione del CCNL edile, o comunque di una contrattazione collettiva coerente con il settore, non è quindi solo una questione di correttezza verso i lavoratori, ma un elemento che può incidere sulla regolarità complessiva del cantiere e, di riflesso, sulla solidità della pratica agli occhi di eventuali controlli. Contratto di appalto vs fattura direttaPer lavori di piccola entità, è prassi comune limitarsi a richiedere un preventivo e poi la fattura ristrutturazione a fine lavori, magari accompagnata da un semplice scambio di email o da un ordine sottoscritto. Quando però il valore dell’intervento sale, avvicinandosi o superando i 70.000 euro, gli esperti del settore consigliano di formalizzare un vero e proprio contratto di appalto edile, che descriva in modo puntuale l’oggetto dei lavori, i tempi di esecuzione, i costi della manodopera e i riferimenti al CCNL edile applicato dall’impresa.Un contratto di appalto strutturato, rispetto alla sola fattura, permette di:documentare in modo chiaro il rapporto tra committente e impresa, utile sia ai fini lavoristici sia fiscali;dare evidenza dell’inquadramento della manodopera secondo il CCNL edile o la contrattazione di settore;facilitare l’ottenimento del DURC di congruità quando richiesto, evitando blocchi nei pagamenti o negli stati di avanzamento lavori (SAL);rafforzare la tracciabilità della spesa, insieme al bonifico parlante già previsto per la detrazione fiscale ristrutturazioni.Va precisato che la legge non impone in modo esplicito un contratto scritto come condizione automatica per ottenere il bonus ristrutturazione: la detrazione fiscale resta ancorata ai requisiti previsti dalla normativa tributaria, in primis fattura regolare e pagamento con bonifico parlante. Tuttavia, avere un contratto di appalto solido, coerente con le regole sul DURC di congruità, riduce sensibilmente il rischio di contestazioni incrociate tra il fronte del lavoro e quello fiscale. Rischi in caso di irregolaritàSe il cantiere non rispetta i parametri del DURC di congruità, le conseguenze si vedono prima di tutto sul piano lavoristico: la Cassa Edile può non rilasciare il documento, con la conseguenza pratica che i pagamenti degli stati di avanzamento lavori, o il saldo finale, possono subire blocchi o ritardi fino alla regolarizzazione della posizione. Per il committente che ha già effettuato i bonifici parlanti in vista della detrazione fiscale ristrutturazioni, questo tipo di irregolarità può generare complicazioni ulteriori.Sul fronte fiscale, in caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate può chiedere di dimostrare la regolarità del rapporto con l’impresa esecutrice e la coerenza della spesa sostenuta. Una fattura non accompagnata da un contratto chiaro, in presenza di importi elevati e di un cantiere che avrebbe dovuto rispettare le regole sul CCNL edile, rischia di essere più difficile da difendere qualora emergano dubbi sulla regolarità della manodopera impiegata. Non significa automaticamente perdere il diritto al bonus ristrutturazione, ma significa dover fornire prove aggiuntive per dimostrare la correttezza dell’operazione. Cosa fare in praticaChi sta pianificando un intervento di ristrutturazione di importo elevato dovrebbe verificare, già in fase di scelta dell’impresa, alcuni elementi chiave legati al tema bonus ristrutturazione appalto CCNL edile. In particolare conviene controllare che l’impresa applichi correttamente il CCNL edile o un contratto collettivo coerente con il settore, che il valore complessivo dei lavori venga valutato correttamente ai fini della soglia dei 70.000 euro prevista per il DURC di congruità, e che il rapporto con l’impresa venga formalizzato con un contratto di appalto scritto, oltre alla fattura.È utile inoltre conservare con cura tutta la documentazione delle fatture elettroniche ricevute dall’impresa, che possono essere consultate e archiviate tramite il Cassetto Fiscale delle Fatture Elettroniche, insieme alle ricevute dei bonifici parlanti effettuati per ciascun stato di avanzamento lavori. Una raccolta ordinata di questi documenti costituisce la base per sostenere, in caso di verifica, sia la regolarità del cantiere sia la correttezza della detrazione fiscale ristrutturazioni richiesta in dichiarazione dei redditi. Domande frequenti sul bonus ristrutturazione e l’appalto con CCNL edileSopra i 70.000 euro perdo automaticamente il bonus ristrutturazione se non ho un contratto di appalto?No, non esiste una norma fiscale che colleghi in modo automatico la perdita della detrazione all’assenza di un contratto di appalto scritto. La soglia dei 70.000 euro riguarda in modo diretto il DURC di congruità, previsto dalla normativa sul lavoro. Formalizzare un contratto di appalto resta però una scelta prudente per avere una documentazione solida in caso di controllo.Cos’è esattamente il DURC di congruità?È un documento previsto dal Decreto Interministeriale n. 143/2021 che verifica se l’incidenza della manodopera impiegata in un cantiere edile è coerente con le tabelle del CCNL edile. Viene rilasciato dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, tramite il portale CNCE_EdilConnect, per i lavori privati di importo pari o superiore a 70.000 euro.Cosa succede se la Cassa Edile non rilascia il DURC di congruità?Il mancato rilascio può comportare il blocco dei pagamenti relativi agli stati di avanzamento lavori o al saldo finale, in attesa che l’impresa regolarizzi la propria posizione contributiva e l’inquadramento della manodopera secondo il CCNL edile.Conviene sempre chiedere un contratto di appalto anche per lavori sotto i 70.000 euro?Anche se l’obbligo del DURC di congruità scatta dalla soglia dei 70.000 euro, avere un contratto scritto con l’impresa, anche per importi inferiori, resta una buona prassi per documentare in modo chiaro i lavori svolti e agevolare la gestione della detrazione fiscale ristrutturazioni.Il tema resta in evoluzione, con chiarimenti che periodicamente arrivano dalle Casse Edili e dagli enti previdenziali di settore. Chi ha in programma lavori di ristrutturazione di importo rilevante farà bene a monitorare eventuali aggiornamenti sulle regole del DURC di congruità e sulla loro interazione con la disciplina del bonus ristrutturazione.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 17:00:002026-09-17 15:47:43Fattura per Bonus Ristrutturazione: Sopra 70.000 Euro Scatta il DURC di Congruità con CCNL EdileNOTIZIEBonus affitto, fino a 500 euro al mese: scopri a chi spetta e quando parteUn nuovo bonus affitto 2026 è in arrivo per i genitori separati o divorziati non assegnatari della casa familiare che pagano un canone di locazione. Il contributo può arrivare fino a 500 euro al mese, per un massimo di 6.000 euro l’anno (12 mensilità). La misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e il relativo decreto attuativo è stato firmato il 14 settembre 2026 dai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze: sarà il MIT a gestire il riparto dei fondi tra le Regioni. Vediamo nel dettaglio come funziona il bonus affitto 2026, chi può richiederlo e quando è previsto l’avvio delle domande.Indice dei contenutiCos’è il bonus affitto 2026 e perché nasceBonus affitto fino a 500 euro al mese: come funzionaRequisiti per accedere al bonus affitto 2026Quando parte l’erogazione del bonus affitto: tempistiche e bandoBonus affitto e altre agevolazioni per la casa: il quadro completoDomande frequenti sul bonus affitto 2026Cos’è il bonus affitto 2026 e perché nasceIl bonus affitto 2026 nasce per dare una risposta concreta all’aumento dei canoni di locazione registrato negli ultimi anni nelle principali città italiane. Si tratta di un fondo per il sostegno abitativo riservato a chi, dopo una separazione o un divorzio, deve continuare a pagare un affitto pur avendo già obblighi di mantenimento verso i figli. Lo stanziamento previsto è di circa 20 milioni di euro annui, per un totale di 60 milioni di euro nel triennio 2026-2028.Va precisato che questa non è l’unica forma di sostegno per chi affitta casa in Italia. Esiste già da tempo il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, gestito dai Comuni e basato sull’ISEE, rivolto principalmente a nuclei familiari a basso reddito. Il nuovo bonus affitto 2026 si affianca a questa misura ordinaria, ma con caratteristiche e requisiti diversi, come vedremo più avanti. Bonus affitto fino a 500 euro al mese: come funzionaIl meccanismo del bonus affitto è pensato per alleggerire concretamente il peso del canone mensile. Il contributo copre il 50% delle spese sostenute per il canone di locazione, fino a un tetto massimo di 500 euro al mese. Su base annua, l’aiuto non potrà quindi superare i 6.000 euro, corrispondenti a un massimo di 12 mensilità.In pratica, chi ha un canone di locazione elevato potrà vedersi rimborsata una parte significativa della spesa mensile, con un tetto pensato per intervenire soprattutto nelle zone dove gli affitti sono più cari. Trattandosi di una misura nuova, alcuni dettagli operativi (come le modalità concrete di erogazione, se tramite bonifico diretto o credito d’imposta) saranno chiariti solo con la pubblicazione del bando attuativo. Requisiti per accedere al bonus affitto 2026Per accedere al bonus affitto 2026 serve rientrare in una serie di requisiti economici e familiari ben precisi. Una particolarità di questa misura, rispetto ad altri bonus casa, è che non si basa sull’ISEE ma sul reddito individuale risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi disponibile.Essere genitore separato o divorziato non assegnatario dell’abitazione familiare, con almeno un figlio a carico fino a 21 anni e in regola con gli obblighi di mantenimentoReddito individuale IRPEF non superiore a 35.000 euro annui, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentataContratto di locazione regolarmente registrato e residenza in un Comune italianoNessun altro immobile residenziale di proprietà entro un raggio di 50 km dalla precedente abitazione familiare (non rileva l’immobile di proprietà dell’ex coniuge)Esclusione per chi è assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica o beneficia già di altre misure pubbliche di sostegno all’affittoVa sottolineato che non si tratta di un bonus affitto generalizzato: la platea è circoscritta ai genitori separati o divorziati che rispettano tutte le condizioni sopra elencate. Chi paga un canone di locazione ma non si trova in questa situazione non può accedere a questo contributo, pur restando eventualmente destinatario di altre misure come il Fondo nazionale sostegno affitto gestito dai Comuni. Se rientri in questa situazione, i requisiti specifici per i genitori separati sono spiegati in modo approfondito in un altro nostro articolo: https://centrofiscale.com/bonus-affitto-genitori-separati-2026/.Un aspetto da non sottovalutare riguarda proprio la regolarità del contratto di locazione: senza registrazione, il diritto al bonus affitto decade. Chi ha dubbi sulla propria situazione contrattuale può approfondire il tema qui: https://centrofiscale.com/contratto-affitto-non-registrato-spese-detraibili/. Quando parte l’erogazione del bonus affitto: tempistiche e bandoMolti si chiedono quando sarà possibile presentare domanda per il bonus affitto 2026. Al momento le domande non sono ancora aperte. Il decreto attuativo firmato il 14 settembre 2026 rappresenta solo il primo passo formale: ora il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà pubblicare il bando operativo, che secondo le indicazioni ministeriali dovrebbe arrivare entro l’autunno 2026.Non è ancora stata definita una scadenza per la presentazione delle domande: questo dettaglio, insieme alle modalità operative di richiesta e alla piattaforma da utilizzare, sarà reso noto con la pubblicazione dell’avviso ministeriale. È probabile che, una volta aperto il bando, i fondi vengano assegnati fino a esaurimento delle risorse stanziate, come avviene solitamente per questo tipo di misure. Bonus affitto e altre agevolazioni per la casa: il quadro completoIl bonus affitto 2026 si inserisce in un panorama più ampio di misure pensate per aiutare chi vive in affitto. Accanto a questa nuova misura resta attivo il Fondo nazionale sostegno affitto ordinario, gestito dai Comuni sulla base dell’ISEE, a cui accedono ogni anno migliaia di famiglie a basso reddito. Le due misure hanno platee e criteri diversi e non sono cumulabili: il decreto attuativo esclude infatti dal nuovo contributo chi beneficia già di altre misure pubbliche di sostegno all’affitto.Per chi deve comunque verificare la propria posizione ISEE in vista di altri bonus e agevolazioni legate alla casa, può essere utile ricordare che l’indicatore ha una scadenza e va rinnovato periodicamente: tutti i dettagli sono disponibili in questo approfondimento: https://centrofiscale.com/isee-2026-quando-rinnovarlo-bonus-agevolazioni/. Domande frequenti sul bonus affitto 2026Chi può richiedere il bonus affitto 2026?La misura è riservata ai genitori separati o divorziati non assegnatari della casa familiare, con almeno un figlio a carico fino a 21 anni, in regola con gli obblighi di mantenimento, con reddito individuale fino a 35.000 euro e contratto di locazione regolarmente registrato. Non è un bonus affitto aperto a tutti gli inquilini.Quanto vale il bonus affitto fino a 500 euro al mese?Il contributo può coprire fino al 50% del canone di locazione, con un tetto massimo di 500 euro al mese e 6.000 euro all’anno, per un massimo di 12 mensilità.Serve l’ISEE per il bonus affitto 2026?No, questa specifica misura non si basa sull’ISEE ma sul reddito individuale IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, che non deve superare i 35.000 euro annui.Quando si potrà fare domanda per il bonus affitto 2026?Al momento le domande non sono ancora aperte. Il bando attuativo, che definirà tempi e modalità di presentazione, è atteso entro l’autunno 2026.Il bonus affitto è cumulabile con altre agevolazioni sulla casa?No: il decreto attuativo esclude dal contributo chi beneficia già di altre misure pubbliche di sostegno all’affitto o è assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le modalità di verifica saranno precisate nel bando.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 13:00:002026-09-17 15:20:39Bonus affitto, fino a 500 euro al mese: scopri a chi spetta e quando parteNOTIZIEComunicazione ENEA obbligatoria: in quali casi va inviata per i lavori di efficientamentoChi ha eseguito lavori in casa nel 2026 e vuole portare in detrazione le spese sostenute deve fare i conti con un adempimento spesso sottovalutato: la comunicazione ENEA obbligatoria. Non tutti i lavori edilizi la richiedono, ma per una parte consistente degli interventi collegati a Ecobonus e Bonus Casa l’invio è un passaggio da non trascurare per documentare correttamente il beneficio fiscale. Vediamo in quali casi scatta l’obbligo, quali lavori ne sono esclusi, quali sono le scadenze da rispettare e cosa succede realmente se il termine non viene rispettato.Indice dei contenutiCos’è la comunicazione ENEA e a cosa serveQuando la comunicazione ENEA è obbligatoriaQuando la comunicazione ENEA non è richiestaIl termine dei 90 giorni e come si effettua l’invioCosa succede se non si invia la comunicazione ENEADomande frequenti sulla comunicazione ENEA obbligatoriaCos’è la comunicazione ENEA e a cosa serveLa comunicazione ENEA è una scheda informativa che va trasmessa all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ogni volta che si realizza un intervento di efficientamento energetico sull’abitazione. Il suo scopo è duplice: da un lato consente allo Stato di monitorare i risparmi energetici ottenuti a livello nazionale grazie ai bonus edilizi, dall’altro serve a documentare, ai fini fiscali, che l’intervento è stato realizzato secondo i requisiti tecnici previsti dalla normativa.In pratica, la comunicazione ENEA è uno degli elementi che l’Agenzia delle Entrate può richiedere in caso di controllo sulla detrazione fiscale: per questo motivo viene spesso definita, in modo un po’ impreciso, come una «ricevuta» dei lavori di riqualificazione energetica, anche se dal punto di vista tecnico si tratta di una comunicazione informativa e non di una richiesta di autorizzazione. Quando la comunicazione ENEA è obbligatoriaL’obbligo di invio riguarda tutti gli interventi che incidono sulle prestazioni energetiche dell’edificio e che accedono alle detrazioni per riqualificazione energetica o rientrano tra i lavori del Bonus Casa con finalità di risparmio energetico. Tra i casi più comuni in cui la comunicazione ENEA obbligatoria deve essere inviata rientrano:sostituzione di infissi, finestre comprensive di infissi o porte esterne con serramenti a maggiore efficienza energetica;installazione di pompe di calore, di sistemi ibridi (pompa di calore abbinata a caldaia a condensazione) o di generatori a biomassa;interventi di isolamento termico su pareti, tetti o coperture (il cosiddetto «cappotto termico»);installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo collegati, quando l’intervento è finalizzato al risparmio energetico dell’abitazione;sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.Su un punto è bene fare chiarezza, perché genera spesso confusione: dal 1° gennaio 2025 (art. 1 comma 55 della Legge 207/2024, chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E del 2025) le caldaie a condensazione alimentate a gas o ad altri combustibili fossili, se installate come unico generatore di calore, sono escluse dalla detrazione fiscale. Restano invece agevolate le caldaie a condensazione quando fanno parte di un sistema ibrido insieme a una pompa di calore, oltre alle pompe di calore installate da sole, ai microcogeneratori, ai generatori a biomassa e alle pompe di calore ad assorbimento a gas.Chi approfondisce questi interventi può trovare indicazioni più dettagliate nella guida all’Ecobonus 2026 e alle detrazioni per il risparmio energetico, così come nella panoramica sull’Ecobonus 2026 e sulle relative detrazioni. Anche interventi apparentemente minori, come la sostituzione di un climatizzatore con funzione di pompa di calore, possono rientrare nell’obbligo: un caso concreto è stato analizzato nell’articolo sul bonus condizionatori e la procedura con bonifico parlante ed ENEA. Quando la comunicazione ENEA non è richiestaNon tutti i lavori di ristrutturazione richiedono l’invio della comunicazione. Il criterio guida è semplice: se l’intervento non modifica le prestazioni energetiche dell’edificio, l’obbligo non scatta, anche se i lavori beneficiano comunque di una detrazione fiscale. È il caso, ad esempio, del rifacimento di un bagno senza interventi sull’isolamento o sugli impianti, della tinteggiatura delle pareti, della sostituzione di sanitari o pavimenti, oppure dei lavori antisismici che non hanno alcuna ricaduta energetica.Il discorso cambia per il Bonus Mobili ed Elettrodomestici: per il semplice acquisto di mobili e arredi la comunicazione ENEA non è richiesta, ma per i grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla F (classe A per i forni) acquistati nell’ambito dello stesso bonus la trasmissione all’ENEA è comunque prevista entro 90 giorni dalla data di fine lavori o di collaudo (art. 1 comma 3 della Legge 205/2017). Come vedremo più avanti, anche in questo caso l’eventuale omissione non comporta automaticamente la perdita del beneficio. I dettagli sono spiegati nella guida al Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2026.Discorso simile per gli interventi generici di manutenzione straordinaria rientranti nel Bonus Ristrutturazione, per i quali è utile una lettura di insieme come quella dedicata al Bonus Ristrutturazione 2026, curata pensando anche ai professionisti del settore. Il termine dei 90 giorni e come si effettua l’invioPer chi rientra nei casi in cui la comunicazione ENEA è obbligatoria, il termine da rispettare è di 90 giorni dalla fine dei lavori. La data di fine lavori coincide, generalmente, con quella indicata nel collaudo dell’impianto o nella dichiarazione di fine lavori depositata presso il Comune, quando i lavori richiedono un titolo edilizio come CILA o SCIA.L’invio avviene attraverso il portale unico ENEA «Bonus Fiscali» (bonusfiscali.enea.it), attivo dal 2022 e valido sia per l’Ecobonus sia per il Bonus Casa con finalità di risparmio energetico: resta distinto solo il portale dedicato al Superecobonus. L’accesso richiede l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE). La compilazione richiede dati tecnici precisi sull’intervento realizzato, sui materiali utilizzati e sui risparmi energetici stimati, motivo per cui in molti casi viene affidata a un tecnico abilitato o gestita insieme a chi si occupa della pratica fiscale complessiva. Un quadro aggiornato sulle scadenze dei principali bonus edilizi è disponibile nell’articolo sui bonus in scadenza nel 2026. Cosa succede se non si invia la comunicazione ENEAIn molti temono che dimenticare la comunicazione ENEA faccia perdere automaticamente la detrazione fiscale. In realtà la situazione va distinta a seconda del bonus utilizzato, ed è meno drammatica di quanto si pensi.Per gli interventi che rientrano nel Bonus Casa (ristrutturazioni edilizie ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Risoluzione 46/E del 18 aprile 2019 che la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione ENEA non determina la perdita del diritto alla detrazione: si tratta infatti di un adempimento con finalità statistica, non di una condizione sostanziale per ottenere l’agevolazione.Diverso è il caso dell’Ecobonus per la riqualificazione energetica, dove la comunicazione ENEA rappresenta una condizione prevista dalla norma per accedere alla detrazione. Anche qui, però, esiste un rimedio: l’omesso o tardivo invio è sanabile tramite la remissione in bonis (art. 2 comma 1 del Decreto Legge 16/2012). È sufficiente trasmettere la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla scadenza, versando con modello F24 una sanzione minima di 250 euro. In questo modo il diritto alla detrazione resta valido.La linea più prudente resta comunque quella di rispettare puntualmente il termine dei 90 giorni, evitando di dover ricorrere alla sanatoria. Chi ha già eseguito lavori e non è sicuro di aver rispettato tutti gli adempimenti collegati può verificare la propria posizione confrontando la documentazione in possesso con i requisiti richiesti per ciascun bonus. Domande frequenti sulla comunicazione ENEA obbligatoriaQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/comunicazione-enea.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 12:00:002026-09-17 15:05:10Comunicazione ENEA obbligatoria: in quali casi va inviata per i lavori di efficientamentoPARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariTelemedicina 2026: Come Fatturare le Visite Online (Esenzione IVA, Sistema TS e Detraibilità)Sapere come fatturare le visite online è diventato un adempimento quotidiano per medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri e dietisti: la telemedicina non è più un’eccezione legata all’emergenza, ma una modalità ordinaria di esercizio della professione sanitaria. Il problema è che, dal punto di vista fiscale, una televisita apre tre questioni diverse che vanno risolte insieme: l’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) e la tracciabilità del pagamento, indispensabile perché il paziente possa portare la spesa in detrazione.In questa guida aggiornata al 2026 vediamo, con parole semplici e qualche esempio concreto, quando la prestazione a distanza è esente IVA e quando invece va fatturata con imposta, quali sono le scadenze del Sistema TS, perché per molte prestazioni sanitarie la fattura elettronica via SdI è vietata e quali errori costano sanzioni. Se vuoi capire una volta per tutte come fatturare le visite online senza rischiare contestazioni, sei nel posto giusto.Indice dei contenutiCos’è la telemedicina ai fini fiscaliFatturare le visite online: quando la prestazione è esente IVAQuando invece la visita online va fatturata con IVASistema TS e telemedicina: obbligo di invio e scadenzeTracciabilità del pagamento e detraibilità per il pazienteCome fatturare le visite online in praticaErrori comuni da evitare quando fatturi le visite onlineDomande frequenti sulla fatturazione in telemedicinaAffidati al CAF Centro Fiscale per la tua partita IVA sanitariaCos’è la telemedicina ai fini fiscaliDal punto di vista sanitario il perimetro è definito dal Decreto del Ministero della Salute del 21 settembre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022), che ha approvato le linee guida per i servizi di telemedicina. Il decreto distingue diverse tipologie di prestazione a distanza, ciascuna con regole organizzative proprie.Televisita: l’atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, in sostituzione della visita in presenza.Teleconsulto e teleconsulenza: il confronto a distanza tra professionisti sanitari su un caso clinico.Telemonitoraggio: il controllo a distanza di parametri clinici tramite dispositivi.Teleassistenza: l’assistenza a distanza erogata da professioni sanitarie come infermieri, fisioterapisti e logopedisti.Ai fini fiscali, però, c’è un punto fondamentale da capire subito: non esiste un “regime fiscale della telemedicina”. Il Fisco non guarda al canale con cui eroghi la prestazione (studio, videochiamata, piattaforma dedicata), ma a che cosa fai e chi sei. In altre parole, il collegamento video è solo lo strumento: la prestazione resta quella che sarebbe stata in presenza. Questo significa che, per capire come fatturare le visite online, devi applicare esattamente le stesse regole che useresti per una visita in ambulatorio.La conseguenza è duplice e va tenuta a mente per tutto l’articolo: se una prestazione in presenza è esente IVA, lo resta anche in televisita; se in presenza va inviata al Sistema TS, va inviata anche quando il paziente è collegato da casa. Il digitale non crea nuovi obblighi, ma nemmeno ne cancella.Stai valutando l’apertura di una partita IVA come professionista sanitario? Prima di occuparti della fatturazione in telemedicina, consulta la nostra guida completa: Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026: codici ATECO, casse previdenziali, forfettario e Sistema TS. Fatturare le visite online: quando la prestazione è esente IVALa norma di riferimento per fatturare le visite online senza applicare l’imposta è l’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, che dichiara esenti da IVA le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”. Esente significa che l’operazione rientra nel campo IVA ma la legge non la assoggetta all’imposta: in fattura, quindi, non trovi il 22%, ma la dicitura dell’esenzione.Perché l’esenzione si applichi devono esistere contemporaneamente due requisiti. Manca uno dei due? L’esenzione salta.Requisito oggettivo: la prestazione deve avere una finalità di diagnosi, cura o riabilitazione, cioè deve servire a tutelare la salute della persona.Requisito soggettivo: deve essere resa da un professionista sanitario abilitato, appartenente a una professione o arte sanitaria soggetta a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del R.D. 1265/1934 (il Testo unico delle leggi sanitarie).Questa doppia condizione è stata chiarita già dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005 e viene ribadita nella prassi più recente. La buona notizia per chi lavora a distanza è che l’Agenzia ha riconosciuto l’esenzione anche a servizi erogati da remoto: con la Risposta a interpello n. 215 del 26 marzo 2021 ha considerato esente IVA un servizio di teleassistenza infermieristica, confermando che la modalità telematica non altera la natura sanitaria della prestazione.Facciamo un esempio. Marco è un fisioterapista iscritto all’albo e segue un paziente post-operatorio con sedute di teleriabilitazione in videochiamata, con esercizi guidati e valutazione dei progressi. La finalità è riabilitativa e il professionista è abilitato: entrambi i requisiti ci sono, quindi la fattura è esente IVA ex art. 10 n. 18. Se invece lo stesso Marco vendesse online un pacchetto di allenamento generico per il benessere, senza finalità terapeutica, il discorso cambierebbe radicalmente. Attenzione se sei in regime forfettarioMolti professionisti sanitari confondono due cose diverse. Chi applica il regime forfettario emette fattura senza IVA non perché la prestazione è esente, ma per natura del regime agevolato: nella fattura elettronica il codice natura corretto è N2.2 (operazioni non soggette), non N4 (operazioni esenti), che è invece il codice usato da chi opera in regime ordinario per le prestazioni sanitarie esenti. Il risultato per il paziente è lo stesso (non paga IVA), ma la qualificazione fiscale e i riflessi sugli adempimenti sono diversi. Per un quadro completo puoi leggere il nostro approfondimento su IVA sulle prestazioni sanitarie 2026: quando sono esenti.Quando invece la visita online va fatturata con IVAApplicare l’esenzione IVA in modo automatico a tutto ciò che si fa “in video” è uno degli errori più frequenti e più costosi. Ci sono infatti diverse situazioni in cui, anche in telemedicina, la prestazione va fatturata con IVA al 22%.Prestazioni senza finalità di cura: consulenze informative generiche, percorsi di coaching o benessere, servizi di prevenzione non riconducibili a diagnosi o terapia.Attività peritali e medico-legali svolte per finalità assicurative o giudiziali, in cui lo scopo principale non è curare la persona ma fornire una valutazione a un terzo.Servizi tecnologici e di piattaforma: se a fatturare è una società che mette a disposizione software, infrastruttura o servizi di intermediazione, non siamo davanti a una prestazione sanitaria resa da un professionista abilitato.Corsi, webinar, abbonamenti e contenuti digitali venduti al pubblico: sono cessioni di servizi ordinari, non prestazioni di diagnosi e cura.Prestazioni rese da figure che non rientrano tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del R.D. 1265/1934: è il caso, secondo la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026, di osteopati, chiropratici e chinesiologi, le cui prestazioni sono imponibili IVA al 22% in regime ordinario, anche quando hanno finalità terapeutica, per mancanza del requisito soggettivo; per queste prestazioni la fattura elettronica via SdI resta obbligatoria anche verso i pazienti persone fisiche.Un caso che merita attenzione è quello delle prestazioni miste. Immagina che uno psicologo offra un pacchetto che comprende sedute di psicoterapia online (sanitarie, quindi esenti) e, separatamente, la partecipazione a un corso di formazione registrato. In questi casi occorre distinguere i due elementi e verificare la corretta qualificazione di ciascuno: accorpare tutto in un’unica riga “esente” espone al rischio di rettifica. Prima di impostare il listino dei tuoi servizi online, conviene farsi affiancare da un professionista: è molto più economico impostare bene la fattura oggi che gestire un accertamento domani.Ricorda infine un dettaglio pratico spesso dimenticato: sulle fatture esenti IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro, che il professionista può addebitare al paziente. È una piccola somma, ma la sua omissione sistematica è una delle irregolarità più facili da individuare in sede di controllo. Sistema TS e telemedicina: obbligo di invio e scadenzeIl secondo pilastro da governare quando devi fatturare le visite online è il Sistema Tessera Sanitaria, cioè la banca dati attraverso cui le spese sanitarie dei cittadini confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata. In parole semplici: se invii correttamente i dati, il tuo paziente si ritrova la spesa già indicata nel 730 precompilato e può detrarla senza rincorrere le ricevute.L’obbligo riguarda i soggetti individuati dai decreti ministeriali che si sono succeduti negli anni (tra gli altri medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, dietisti, biologi, tecnici sanitari, farmacie e strutture autorizzate). Anche qui vale la regola d’oro della telemedicina: se la prestazione è soggetta all’invio quando è resa in presenza, lo è anche quando è resa in televisita. Non esiste alcuna esclusione per il fatto che la visita sia avvenuta in videocollegamento. La scadenza: invio annuale dal periodo d’imposta 2025Questa è la novità che molti professionisti non hanno ancora assimilato. La trasmissione dei dati al Sistema TS, che in passato era semestrale, è diventata annuale a partire dal periodo d’imposta 2025: i dati vanno inviati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa (riferimenti: D.Lgs. 81/2025 e DM MEF del 29 ottobre 2025). In concreto, le spese incassate nel 2026 vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027, perché il 31 gennaio cade di domenica.Il cambio di cadenza sembra una semplificazione, ma nasconde un’insidia: concentrare in un unico invio dodici mesi di fatture significa che eventuali errori di anagrafica, codici fiscali sbagliati o documenti mancanti emergono tutti insieme, a ridosso della scadenza. Per questo è opportuno tenere la contabilità allineata mese per mese e affidare la gestione dell’adempimento a chi lo fa di mestiere. Trovi tutti i dettagli operativi nella nostra guida al Sistema TS per professionisti sanitari.L’opposizione del paziente va annotata in fatturaIl paziente ha il diritto di opporsi all’invio dei dati della sua spesa sanitaria all’Agenzia delle Entrate, per ragioni di riservatezza. Quando esercita questa facoltà al momento della prestazione, il professionista deve annotare l’opposizione sul documento fiscale e non trasmettere i dati di quella fattura. È un passaggio delicato: se il paziente si oppone e tu invii comunque i dati, commetti un trattamento non consentito; se non si oppone e tu non invii, sei tu a essere inadempiente. Anche in telemedicina è quindi buona prassi raccogliere la volontà del paziente in modo tracciabile prima di emettere la fattura.Tracciabilità del pagamento e detraibilità per il pazientePuoi fatturare le visite online in modo impeccabile e vanificare tutto con un incasso sbagliato. Dal 1° gennaio 2020, infatti, l’articolo 1, comma 679, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che gli oneri detraibili al 19% previsti dall’articolo 15 del TUIR — tra cui le spese sanitarie — danno diritto alla detrazione solo se pagati con strumenti tracciabili.Bonifico bancario o postaleCarte di debito, di credito e prepagateAssegni bancari e circolariAltri sistemi di pagamento elettronici che consentano di ricostruire il flusso del denaroIl comma 680 della stessa legge prevede però alcune eccezioni: l’obbligo di tracciabilità non si applica all’acquisto di medicinali e dispositivi medici, né alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, che restano detraibili anche se pagate in contanti.Traduciamo il tutto nel mondo della telemedicina. Se la televisita è resa da un libero professionista o da una struttura privata non accreditata — la situazione più frequente — il pagamento deve essere tracciabile, altrimenti il paziente perde la detrazione. Supponiamo che Giulia paghi 80 euro per una visita online con una psicologa: se salda con bonifico o carta, potrà indicare la spesa nel modello 730 e recuperare il 19% sulla parte eccedente la franchigia prevista per le spese sanitarie; se paga in contanti, la detrazione non spetta.Nella pratica, la telemedicina gioca a favore: gli incassi avvengono quasi sempre tramite bonifico, carta o sistemi di pagamento digitali, quindi il requisito è soddisfatto in automatico. Il rischio si annida nei casi ibridi, ad esempio quando la prima visita è online e il saldo viene consegnato in contanti in un secondo incontro in studio. Indicare in fattura la modalità di pagamento è una tutela sia per il professionista sia per il paziente. Come fatturare le visite online in praticaVeniamo al lato operativo. Per fatturare le visite online correttamente occorre tenere insieme tre elementi: il formato del documento, il suo contenuto e i tempi di emissione.Partiamo dal punto che genera più confusione: il formato. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche vige un divieto di emissione della fattura elettronica via SdI, introdotto per tutelare la riservatezza dei dati sanitari e reso strutturale dall’articolo 2 del D.Lgs. 81/2025. Il divieto riguarda sia i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018), sia chi non è tenuto a quella trasmissione ma documenta comunque prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 9-bis, comma 2, del DL 135/2018). In questi casi la fattura va emessa in formato analogico (cartaceo o PDF consegnato al paziente): non è una scelta, è un obbligo. Approfondiamo il tema nell’articolo dedicato alla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie.Ne deriva una conseguenza pratica: molti professionisti sanitari emettono documenti di due tipi, fatture analogiche per le prestazioni sanitarie e fatture elettroniche via SdI per tutto il resto (consulenze a società, docenze, prestazioni non sanitarie). In questo scenario la numerazione deve restare unica e progressiva nell’arco dell’anno, in modo da identificare in modo univoco ogni documento emesso, come richiesto dall’articolo 21 del DPR 633/1972.Cosa scrivere nella fattura della televisitaUna fattura per televisita ben fatta contiene, oltre ai dati anagrafici di professionista e paziente (codice fiscale incluso, indispensabile per il Sistema TS), alcuni elementi che è bene non trascurare.La descrizione della prestazione, con indicazione che è stata erogata in modalità di telemedicina (ad esempio “televisita specialistica del…”).Il titolo di esenzione: “operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, DPR 633/1972” oppure, per i forfettari, la dicitura propria del regime.L’imposta di bollo, quando dovuta, con l’eventuale addebito al paziente.La modalità di pagamento tracciabile utilizzata.L’eventuale annotazione dell’opposizione all’invio dei dati al Sistema TS espressa dal paziente.Quanto ai tempi, la fattura immediata va emessa entro 12 giorni dalla data dell’operazione, cioè dal momento del pagamento del compenso. Sul fronte del codice ATECO, infine, non esiste un codice specifico per la telemedicina: si utilizza quello della professione sanitaria effettivamente esercitata secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025 (ad esempio 86.93.00 per lo psicologo, 86.95.00 per il fisioterapista, 86.94.01 per l’infermiere).Se eserciti in regime forfettario, ricorda che l’assenza di IVA in fattura non ti esonera dagli altri adempimenti sanitari: Sistema TS, divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche e bollo restano pienamente applicabili. Per la gestione ordinata della posizione fiscale puoi affidarti al CAF Centro Fiscale di Udine, che segue quotidianamente partite IVA forfettarie del settore sanitario.Errori comuni da evitare quando fatturi le visite onlineDall’esperienza quotidiana con i professionisti sanitari emergono alcuni errori ricorrenti nel modo di fatturare le visite online. Conoscerli in anticipo è il modo più semplice per non commetterli.Applicare l’esenzione IVA a tutto ciò che avviene in video, comprese consulenze generiche o attività di benessere prive di finalità terapeutica.Emettere fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria resa a una persona fisica, violando il divieto posto a tutela della privacy sanitaria.Dimenticare l’invio al Sistema TS delle fatture per televisite, credendo erroneamente che l’obbligo riguardi solo le prestazioni in presenza.Incassare in contanti una prestazione che il paziente vorrebbe detrarre, facendogli perdere il beneficio fiscale.Usare numerazioni separate e sovrapposte tra fatture cartacee ed elettroniche, generando duplicati e incoerenze nei registri.Omettere il bollo sulle fatture esenti sopra la soglia di legge o non indicare il codice fiscale del paziente, rendendo impossibile la trasmissione dei dati.C’è poi un errore meno evidente ma altrettanto insidioso: non aggiornarsi. Il quadro normativo della telemedicina e delle prestazioni sanitarie è in rapido movimento, tra la periodicità dell’invio al Sistema TS, l’evoluzione della fatturazione elettronica e la prassi dell’Agenzia delle Entrate su singole categorie professionali. Delegare la parte amministrativa a chi segue queste materie tutto l’anno ti permette di concentrarti sui pazienti, che è il motivo per cui hai aperto lo studio. Domande frequenti sulla fatturazione in telemedicinaLa televisita è esente IVA?Sì, a condizione che ricorrano entrambi i requisiti dell’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972: finalità di diagnosi, cura o riabilitazione e prestazione resa da un professionista sanitario abilitato soggetto a vigilanza. La modalità a distanza, da sola, non fa perdere l’esenzione IVA: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate riconoscendo l’esenzione a un servizio di teleassistenza infermieristica.Devo inviare al Sistema TS anche la fattura di una visita online?Sì. Se rientri tra i soggetti obbligati alla trasmissione, l’obbligo vale indipendentemente dal canale con cui è stata erogata la prestazione. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo: le spese del 2026 vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027. Fa eccezione soltanto il caso in cui il paziente abbia esercitato l’opposizione, da annotare in fattura.Il paziente può detrarre la visita in telemedicina?Sì, se la prestazione è una spesa sanitaria detraibile e il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili (bonifico, carta, assegno). La detraibilità della visita online segue le stesse regole della visita in presenza: detrazione del 19% sulla parte eccedente la franchigia prevista per le spese sanitarie. I nostri operatori verificano la documentazione in fase di dichiarazione dei redditi.Posso emettere fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria?No, quando la prestazione sanitaria è resa a una persona fisica: il divieto vale sia se i dati vanno al Sistema TS, sia se il professionista non è tenuto a trasmetterli. In questi casi vige il divieto di fatturazione elettronica via SdI, diventato strutturale, e la fattura va emessa in formato analogico o PDF. La fattura elettronica resta invece obbligatoria per le prestazioni non sanitarie e per quelle rese a imprese ed enti.Serve un codice ATECO specifico per la telemedicina?No. Si utilizza il codice della professione sanitaria esercitata secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025. La telemedicina è una modalità di erogazione della stessa attività, non una nuova attività economica. Se hai dubbi sul codice corretto, è preferibile una verifica prima dell’apertura della partita IVA.Se sono in regime forfettario cambia qualcosa per fatturare le visite online?Sì, ma non nel senso che molti immaginano. Nel regime forfettario non esponi l’IVA per natura del regime (codice N2.2) e non per esenzione sanitaria, mentre tutti gli altri obblighi restano: Sistema TS, divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, imposta di bollo e corretta numerazione dei documenti.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua partita IVA sanitariaGestire una professione sanitaria in telemedicina significa muoversi tra esenzione IVA, Sistema TS, divieto di fattura elettronica e tracciabilità dei pagamenti: quattro regole diverse che devono convivere nello stesso documento. Sapere come fatturare le visite online non è un dettaglio burocratico, è ciò che protegge il tuo studio da sanzioni e i tuoi pazienti dalla perdita delle detrazioni.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri e dietisti nella gestione completa della partita IVA in regime forfettario e negli adempimenti del Sistema TS: apertura della posizione, corretta impostazione della fatturazione in telemedicina, contabilità, dichiarazioni e scadenze. I nostri operatori si occupano di tutto, in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia. Se ti serve anche uno strumento per emettere e conservare i documenti, puoi valutare una soluzione software come fatturazioneitalia.it, pensata per la fatturazione elettronica dei professionisti.Vuoi sapere quanto ti costa avere la tua contabilità sanitaria seguita da professionisti? Contattaci per richiedere un preventivo personalizzato e per fissare un appuntamento, in sede o da remoto.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione in telemedicina e per la gestione della tua partita IVA sanitaria? Il CAF Centro Fiscale di Udine (Viale Tullio 13) è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 10:00:002026-09-27 00:03:16Telemedicina 2026: Come Fatturare le Visite Online (Esenzione IVA, Sistema TS e Detraibilità)NOTIZIERITA, la rendita anticipata del fondo pensione: come funziona la tassazione agevolataChi ha smesso di lavorare e ha aderito da anni a un fondo pensione può chiedere un anticipo della propria previdenza complementare grazie alla RITA, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Si tratta di una prestazione pensata per accompagnare il periodo che va dalla cessazione del lavoro fino alla maturazione della pensione pubblica, con un vantaggio non da poco: una tassazione agevolata più bassa rispetto a quella applicata alle normali prestazioni di previdenza complementare.La RITA fondo pensione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e da allora rappresenta una delle opzioni più interessanti per chi si trova nella cosiddetta “fase di transizione” verso il pensionamento. Vediamo nel dettaglio come funziona, chi può richiederla e soprattutto come viene calcolata l’imposta.Indice dei contenutiCos’è la RITA del fondo pensioneChi può richiedere la RITA: i due requisiti alternativiCome funziona la tassazione agevolata della RITAConviene optare per la tassazione ordinaria IRPEF?Cos’è la RITA del fondo pensioneLa RITA è una prestazione erogata dai fondi pensione (sia negoziali che aperti, oltre ai piani individuali pensionistici) che consente di ricevere, in anticipo rispetto alla pensione pubblica, tutto o parte del capitale accumulato con la previdenza complementare. In pratica, chi ha smesso di lavorare ma non ha ancora raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia può “trasformare” il proprio montante contributivo integrativo in un reddito periodico, erogato mensilmente o con altra cadenza concordata.Il nome per esteso, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, spiega bene la funzione di questo strumento: è temporaneo perché copre solo il periodo mancante alla pensione, integrativo perché si affianca (senza sostituirla) alla previdenza obbligatoria, e anticipato perché consente di utilizzare risorse che altrimenti resterebbero bloccate fino al pensionamento. La misura è stata introdotta dall’articolo 1, commi 168-169, della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che ha modificato la disciplina generale delle prestazioni di previdenza complementare prevista dal Decreto Legislativo 252/2005. Chi può richiedere la RITA: i due requisiti alternativiNon tutti gli iscritti a un fondo pensione possono accedere alla RITA. La normativa prevede due percorsi alternativi: basta soddisfare uno dei due per avere diritto alla prestazione. In entrambi i casi, inoltre, sono richiesti almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, oltre naturalmente all’aver cessato l’attività lavorativa.Primo requisito: aver cessato l’attività lavorativa e maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, con almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza.Secondo requisito: aver cessato l’attività lavorativa e trovarsi in stato di inoccupazione da oltre 24 mesi, con maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi. In questo secondo caso non è richiesto il requisito dei 20 anni di contribuzione.Il secondo canale, quindi, è pensato soprattutto per chi ha perso il lavoro e fatica a rientrare nel mercato: bastano due anni di inoccupazione per avere accesso alla rendita integrativa temporanea anticipata, anche senza vent’anni di contributi obbligatori alle spalle. In entrambi i casi, però, resta fermo il requisito legato alla previdenza complementare: servono infatti almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (tre anni per chi si sposta tra Stati membri dell’Unione europea), come previsto dall’articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 252/2005. Come funziona la tassazione agevolata della RITAIl motivo per cui la RITA fondo pensione è così apprezzata da chi si avvicina alla pensione riguarda proprio il trattamento fiscale. Invece di essere sottoposta all’IRPEF ordinaria con le sue aliquote progressive, la RITA sconta un’imposta sostitutiva agevolata, cioè una tassa unica e più leggera che sostituisce le imposte ordinarie sul reddito.L’aliquota di partenza è pari al 15%, ma non resta fissa: si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo. In altre parole, più a lungo si è aderito al fondo pensione, più bassa sarà la tassazione applicata alla rendita. Questa riduzione ha un limite minimo, fissato al 9%: soglia che si raggiunge con almeno 35 anni di partecipazione alla previdenza complementare.Facciamo un esempio pratico per capire meglio il meccanismo. Supponiamo che Marco abbia aderito al proprio fondo pensione da 25 anni: essendo 10 gli anni oltre la soglia dei 15, l’aliquota del 15% si riduce di 10 volte 0,30 punti percentuali, cioè di 3 punti, arrivando così al 12%. Se invece Marco avesse aderito al fondo da 35 anni o più, l’aliquota scenderebbe fino al minimo previsto, cioè il 9%. Questo meccanismo premia chi ha costruito la propria previdenza complementare nel tempo, con una fedeltà di adesione che si traduce in un risparmio fiscale concreto.La disciplina di riferimento per questo meccanismo di tassazione agevolata è contenuta nell’articolo 11, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 252/2005, la norma che regola in generale le prestazioni della previdenza complementare in Italia. Chi si occupa di gestione della previdenza integrativa, come i fondi pensione e le compagnie assicurative, applica questa aliquota direttamente al momento dell’erogazione della rendita, senza che il beneficiario debba fare calcoli complessi.Chi valuta questi aspetti spesso si interroga anche su come gestire, più in generale, il proprio patrimonio in ottica di risparmio fiscale e successorio: un tema che riguarda da vicino anche le polizze assicurative legate all’eredità, altro strumento di pianificazione patrimoniale da conoscere. Conviene optare per la tassazione ordinaria IRPEF?La legge lascia al contribuente una possibilità in più: chi riceve la RITA può scegliere, in alternativa all’imposta sostitutiva agevolata, di assoggettare la rendita alla tassazione ordinaria IRPEF, con le aliquote progressive per scaglioni di reddito. Non è la scelta più comune, ma in alcuni casi può rivelarsi più conveniente.Questo accade tipicamente quando il beneficiario ha un reddito complessivo molto basso, magari perché non percepisce ancora altre entrate significative dopo la cessazione del lavoro. In questi casi, le aliquote IRPEF applicate ai primi scaglioni di reddito possono risultare inferiori rispetto all’aliquota sostitutiva della RITA, soprattutto per chi ha pochi anni di partecipazione alla previdenza complementare e quindi si troverebbe comunque vicino al 15% di tassazione.Per questo motivo è sempre opportuno valutare con attenzione la propria situazione reddituale complessiva prima di scegliere il regime fiscale da applicare alla RITA fondo pensione, perché la scelta più conveniente cambia da persona a persona in base al reddito, agli anni di contribuzione e alla composizione del proprio nucleo familiare. Domande frequenti sulla RITA fondo pensioneCosa significa RITA?RITA è l’acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, una prestazione dei fondi pensione che consente di anticipare parte della previdenza complementare prima della pensione pubblica.Chi può chiedere la RITA?Chi ha cessato l’attività lavorativa e soddisfa uno dei due requisiti alternativi: maturazione della pensione di vecchiaia entro 5 anni con almeno 20 anni di contributi obbligatori, oppure inoccupazione da oltre 24 mesi con maturazione della pensione entro 10 anni.Quanto si paga di tasse sulla RITA?L’aliquota sostitutiva parte dal 15% e si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9% con almeno 35 anni di partecipazione.Si può scegliere la tassazione ordinaria al posto di quella agevolata?Sì, la legge consente di optare per la tassazione IRPEF ordinaria in alternativa all’imposta sostitutiva, scelta che può convenire a chi ha un reddito complessivo molto basso.La RITA sostituisce la pensione pubblica?No, la RITA è una prestazione di previdenza complementare che si affianca, senza sostituirla, alla pensione obbligatoria: copre il periodo che intercorre tra la cessazione del lavoro e la maturazione della pensione pubblica.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 09:46:532026-09-23 08:46:52RITA, la rendita anticipata del fondo pensione: come funziona la tassazione agevolataCAF, CRIPTOVALUTERegime Amministrato Crypto 2027: Guida ai 2 Regimi e al Quadro WLa scelta tra regime amministrato crypto e regime dichiarativo è una delle decisioni più sottovalutate da chi investe in cripto-attività, eppure cambia radicalmente il carico di lavoro (e di rischio) al momento della dichiarazione dei redditi. Nel primo caso è l’exchange a fare da sostituto d’imposta: calcola, trattiene e versa l’imposta al posto tuo. Nel secondo sei tu a dover ricostruire ogni operazione, calcolare plusvalenze e minusvalenze e indicarle nel Quadro RT del Modello Redditi PF (o nel Quadro T del Modello 730), oltre a compilare il Quadro W ai fini del monitoraggio fiscale.Con la dichiarazione 2027 (relativa ai redditi 2026) il tema diventa ancora più delicato: dal 1° gennaio 2026 l’aliquota generale sulle plusvalenze cripto è salita al 33% e, grazie alla direttiva DAC8, gli exchange comunicano automaticamente i dati degli utenti italiani all’Agenzia delle Entrate. In questa guida ti spieghiamo in modo semplice come funziona il regime amministrato crypto, quando l’exchange può davvero sostituirsi a te e quando invece il Quadro W resta obbligatorio a prescindere dal regime scelto.Indice dei contenutiRegime amministrato crypto o dichiarativo: cosa cambia davveroRegime dichiarativo crypto: il default per chi detiene cripto-attivitàRegime amministrato crypto: quando l’exchange fa da sostituto d’impostaQuali exchange possono applicare il regime amministrato crypto: CASP e MiCAQuadro W criptovalute: quando resta sempre obbligatorioAliquote 2026: 33% sulle plusvalenze, 26% sugli EMT in euroIVCA nel regime amministrato crypto e nel dichiarativo: chi la versaMinusvalenze crypto: compensazione e riporto nei due regimiCome si esercita l’opzione per il regime amministrato cryptoQuattro casi pratici: quale regime si applica davveroErrori frequenti sul regime amministrato crypto da evitareDomande frequenti sul regime amministrato e dichiarativo cryptoRegime amministrato crypto o dichiarativo: facciamo chiarezza insiemeRegime amministrato crypto o dichiarativo: cosa cambia davveroPartiamo dalle basi, perché il linguaggio fiscale qui fa paura più del necessario. Un regime di tassazione è semplicemente il "metodo" con cui lo Stato incassa l’imposta sui tuoi guadagni finanziari. Per le cripto-attività i metodi possibili sono essenzialmente due: il regime dichiarativo, che è quello naturale e predefinito, e il regime amministrato crypto, che è opzionale e richiede un intermediario disposto ad assumersi l’incarico.Nel regime dichiarativo il contribuente fa tutto da solo (con l’aiuto di un professionista): somma le plusvalenze, sottrae le minusvalenze, calcola l’imposta sostitutiva e la versa con il Modello Redditi PF. L’imposta sostitutiva, detto in parole semplici, è un’imposta unica che sostituisce l’IRPEF su quel tipo di reddito. Nel regime amministrato crypto, invece, l’intermediario applica l’imposta operazione per operazione e la versa all’Erario: tu incassi il netto e non devi indicare nulla in dichiarazione per quelle operazioni. Vediamo nel dettaglio i due meccanismi. Regime dichiarativo crypto: il default per chi detiene cripto-attivitàIl regime dichiarativo è il regime che si applica automaticamente quando non è stata esercitata alcuna opzione per il regime amministrato crypto. In pratica è la condizione in cui si trova la grande maggioranza dei risparmiatori italiani, perché la maggior parte degli exchange utilizzati non offre (o non può offrire) il servizio di sostituto d’imposta.Cosa comporta concretamente? Devi ricostruire tutte le operazioni dell’anno: acquisti, vendite, permute tra cripto diverse, conversioni in euro, utilizzo delle cripto per pagare beni o servizi. Ogni volta che si realizza un evento fiscalmente rilevante nasce una plusvalenza (guadagno) o una minusvalenza (perdita). La plusvalenza è la differenza tra il valore di cessione e il costo di acquisto della cripto-attività, determinato con il metodo LIFO (Last In First Out): si considerano cedute per prime le quote acquistate per ultime.Il risultato va indicato nel Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche (nelle sezioni dedicate alle plusvalenze cripto, tassate al 33% o al 26% per gli EMT in euro conformi MiCAR), oppure nel Quadro T se presenti il Modello 730. Il Quadro W, invece, assolve una funzione diversa: il monitoraggio fiscale (dichiarare cosa detieni e dove) e la liquidazione delle imposte patrimoniali come l’IVCA. Attenzione: dal 730/2024 le cripto-attività possono essere dichiarate direttamente nel Modello 730, senza dover presentare anche il Modello Redditi PF. Trovi il quadro completo nella nostra guida sulle criptovalute nel Modello 730/2026.Chi calcola l’imposta: il contribuente, con l’assistenza del CAF o del professionistaQuando si paga: con il saldo delle imposte sui redditi dell’anno successivoDocumenti necessari: report annuale delle transazioni di ogni exchange e walletVantaggio: visione unitaria di tutti i portafogli e compensazione libera delle perditeSvantaggio: maggiore complessità e rischio di errori nella ricostruzione dei dati Regime amministrato crypto: quando l’exchange fa da sostituto d’impostaIl regime amministrato crypto ricalca il meccanismo che in Italia conosciamo da decenni per azioni, obbligazioni e fondi: gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 disciplinano rispettivamente il risparmio amministrato e il risparmio gestito, cioè i regimi in cui è l’intermediario ad assumere il ruolo di sostituto d’imposta. La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, commi 126-147) ha esteso questi regimi anche alle cripto-attività, a condizione che esista un rapporto di custodia, amministrazione o gestione con un intermediario residente in Italia (o con stabile organizzazione in Italia) abilitato a svolgere quel ruolo.Il sostituto d’imposta, spiegato in parole semplici, è il soggetto che paga le imposte al posto tuo trattenendole direttamente dalle somme che ti spettano. Esattamente come il datore di lavoro trattiene l’IRPEF dalla busta paga, l’exchange che opera in regime amministrato crypto trattiene l’imposta sostitutiva su ogni plusvalenza realizzata e la versa all’Erario. Tu ricevi il netto e non devi liquidare nulla in dichiarazione per quelle operazioni.Il vantaggio pratico è evidente: niente ricostruzione manuale dei prezzi di carico, niente calcolo LIFO da fare a mano, niente rischio di dimenticare una permuta. Il limite è altrettanto chiaro: il regime amministrato crypto vale solo per le cripto-attività depositate presso quell’intermediario. Tutto ciò che sta altrove continua a seguire le regole del regime dichiarativo. Quali exchange possono applicare il regime amministrato crypto: CASP e MiCAQui sta il punto più frainteso. Non basta che un exchange sia "grande" o "famoso" per poter applicare il regime amministrato crypto. Serve che sia un CASP (Crypto-Asset Service Provider, cioè prestatore di servizi per le cripto-attività) autorizzato a operare in Italia ai sensi del Regolamento MiCA (Reg. UE 2023/1114), e che tra te e lui esista un rapporto di custodia o amministrazione formalizzato.Il Regolamento MiCA è la normativa europea che ha creato per la prima volta un quadro di regole armonizzate per i servizi sulle cripto-attività: chi custodisce cripto per conto della clientela deve essere autorizzato e vigilato. La funzione di sostituto d’imposta, però, è un adempimento fiscale italiano: richiede una struttura in grado di applicare e versare l’imposta secondo le regole nazionali, quindi tipicamente un soggetto residente o con stabile organizzazione in Italia.L’intermediario deve essere un CASP autorizzato secondo il Regolamento MiCADeve operare in Italia come soggetto residente o tramite stabile organizzazioneDeve esistere un rapporto di custodia o amministrazione intestato al cliente residenteDeve offrire espressamente il servizio di sostituto d’imposta: non è automaticoL’opzione va esercitata per iscritto dal clienteSe anche una sola di queste condizioni manca, il regime amministrato crypto non è attivabile e resti nel regime dichiarativo. Prima di dare per scontato che il tuo exchange "pensi a tutto", conviene far verificare la documentazione contrattuale dagli esperti del CAF Centro Fiscale di Udine. Quadro W criptovalute: quando resta sempre obbligatorioIl Quadro W ha sostituito il vecchio Quadro RW dal 2023, in attuazione della L. 197/2022. Serve al monitoraggio fiscale, cioè a comunicare all’Agenzia delle Entrate quali attività finanziarie ed estere detieni, e a liquidare le imposte patrimoniali collegate. Qui arriva il concetto chiave di tutto l’articolo: il regime amministrato crypto non esonera automaticamente dal Quadro W.L’esonero riguarda soltanto le cripto-attività affidate all’intermediario che fa da sostituto d’imposta, perché su quelle è lui a comunicare e versare. Tutto il resto del tuo patrimonio digitale va dichiarato. In particolare, il Quadro W criptovalute è sempre dovuto nei seguenti casi.Exchange esteri, anche se europei, privi di stabile organizzazione o rappresentante fiscale abilitato in ItaliaWallet self-custody, cioè hardware wallet o software wallet in cui le chiavi private sono tue e non di un intermediarioCripto detenute in staking o in protocolli decentralizzati senza alcun intermediario italianoPortafogli misti: la quota che sta fuori dal rapporto amministrato va comunque monitorataIl motivo è logico: su un wallet self-custody non esiste alcun soggetto terzo che possa trattenere e versare l’imposta al posto tuo. Le sanzioni non sono simboliche: per l’omessa dichiarazione nel monitoraggio fiscale si va dal 3% al 15% degli importi non dichiarati. Con l’entrata a regime della DAC8 dal 2026, che impone agli exchange la comunicazione automatica dei dati degli utenti italiani all’Agenzia delle Entrate, i controlli incrociati sono destinati a diventare la normalità. Aliquote 2026: 33% sulle plusvalenze, 26% sugli EMT in euroLe aliquote sono identiche nei due regimi: cambia chi applica l’imposta, non quanto si paga. Dal 1° gennaio 2026, per effetto della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), l’aliquota generale sulle plusvalenze da cripto-attività è pari al 33%. Si applica a tutte le cripto-attività, comprese le stablecoin in dollari come USDT e USDC.Esiste una sola eccezione rilevante: i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al Regolamento MiCAR restano tassati al 26% per effetto della Legge di Bilancio 2026, con neutralità fiscale per le conversioni tra euro ed EMT in euro (in pratica, passare da euro a token euro non genera materia imponibile).Un altro punto da fissare bene: non esiste più alcuna franchigia. La vecchia soglia di esenzione annua di 2.000 euro è stata abolita e dal 1° gennaio 2025 ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro. Se leggi ancora articoli che citano quella soglia come vigente, stanno usando informazioni superate. A questo si affianca l’IVCA, l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività, pari allo 0,2% (2 per mille) del valore delle cripto detenute al 31 dicembre.IVCA nel regime amministrato crypto e nel dichiarativo: chi la versaL’IVCA è l’equivalente cripto dell’IVAFE (l’imposta sui prodotti finanziari detenuti all’estero): si tratta di un’imposta patrimoniale, cioè colpisce il possesso e non il guadagno. Si paga anche se nell’anno non hai venduto nulla e non hai realizzato alcuna plusvalenza. È fondamentale non confonderla con l’imposta sulle plusvalenze: sono due tributi distinti, che convivono.Nel regime dichiarativo l’IVCA la calcola e la versa direttamente il contribuente, indicando i valori al 31 dicembre nel Quadro W del Modello Redditi PF. Nel regime amministrato crypto, invece, può essere l’intermediario ad applicarla e versarla, se il rapporto di custodia e amministrazione lo prevede espressamente. Resta comunque dovuta: il regime cambia solo il soggetto che materialmente effettua il versamento.Sul fronte sanzioni, l’omesso versamento dell’IVCA comporta una sanzione amministrativa proporzionale all’imposta non versata, oltre agli interessi. Se hai un portafoglio distribuito su più piattaforme, verificare chi ha già versato cosa è il primo passo per non pagare due volte o, peggio, per non pagare affatto. Minusvalenze crypto: compensazione e riporto nei due regimiLe minusvalenze sono le perdite realizzate quando vendi una cripto-attività a un valore inferiore al costo di acquisto. Non sono solo una brutta notizia: possono ridurre le imposte dovute sulle plusvalenze. Il modo in cui vengono utilizzate, però, cambia sensibilmente tra regime dichiarativo e regime amministrato crypto.Nel regime dichiarativo hai la visione d’insieme: in dichiarazione sommi tutte le plusvalenze e tutte le minusvalenze dell’anno, comprese quelle maturate su piattaforme diverse, e paghi l’imposta sostitutiva solo sul risultato netto positivo. Se le perdite superano i guadagni, l’eccedenza non va persa: il riporto in avanti è ammesso per i periodi d’imposta successivi secondo le regole ordinarie previste per i redditi diversi, a condizione che le minusvalenze siano state correttamente indicate in dichiarazione nell’anno in cui sono state realizzate. Se non le dichiari, le perdi. Su questo tema trovi un approfondimento nella guida al Quadro RT e alle minusvalenze.Nel regime amministrato crypto, invece, la compensazione avviene direttamente all’interno del rapporto: l’intermediario tiene il conto delle minusvalenze maturate e le utilizza per abbattere le plusvalenze successive, senza che tu debba indicare nulla in dichiarazione. Il rovescio della medaglia è che le perdite restano "chiuse" in quel rapporto: non si compensano in automatico con i guadagni realizzati su un altro exchange o su un wallet personale.Come si esercita l’opzione per il regime amministrato cryptoL’opzione per il regime amministrato crypto non è automatica e non si comunica all’Agenzia delle Entrate: si esercita con una comunicazione scritta all’intermediario, cioè al CASP che custodisce le tue cripto-attività. Tipicamente si sottoscrive al momento dell’apertura del rapporto di custodia, contestualmente al contratto, oppure comunque prima del compimento delle operazioni a cui si vuole applicare il regime.Questo è il motivo per cui il tema è tipico di fine anno e inizio anno: l’opzione ha effetto per l’intero periodo d’imposta e resta valida salvo revoca, che a sua volta produce effetti dal momento in cui viene comunicata secondo le regole contrattuali. Non è retroattiva: non puoi chiedere a dicembre che l’exchange "sistemi" le operazioni già concluse a marzo.Prima di firmare conviene farsi assistere: bisogna verificare che l’intermediario sia effettivamente abilitato, che il servizio di sostituto d’imposta sia incluso e che sia chiaro il trattamento dell’IVCA. Gli operatori del CAF Centro Fiscale di Udine analizzano la documentazione e ti dicono, dati alla mano, quale regime conviene alla tua situazione. Quattro casi pratici: quale regime si applica davveroLa teoria è più chiara con esempi concreti. Ecco quattro situazioni tipiche che incontriamo allo sportello, con la relativa soluzione operativa.Marco: tutto su un exchange italiano autorizzato MiCAMarco detiene Bitcoin ed Ethereum su un CASP autorizzato con sede in Italia e ha sottoscritto l’opzione per il regime amministrato crypto. L’intermediario applica il 33% su ogni plusvalenza realizzata e versa l’imposta. Marco non deve liquidare nulla in dichiarazione per quelle operazioni, ma deve conservare la certificazione annuale rilasciata dall’intermediario e verificare chi versa l’IVCA. Errore da evitare: dare per scontato che il regime sia attivo senza aver mai firmato l’opzione.Giulia: solo un exchange esteroGiulia opera su una piattaforma estera priva di stabile organizzazione in Italia. Per lei il regime amministrato crypto non è proprio attivabile: si applica il regime dichiarativo. Deve compilare il Quadro W per il monitoraggio fiscale e per l’IVCA, oltre al Quadro RT (o al Quadro T se presenta il 730) per liquidare l’imposta sulle plusvalenze. Errore da evitare: pensare che, se l’exchange trattiene qualcosa all’estero, in Italia non si debba dichiarare nulla.Luca: portafoglio misto exchange italiano e wallet hardwareLuca tiene metà del patrimonio su un CASP italiano in regime amministrato crypto e metà su un hardware wallet. È una situazione ibrida e frequentissima: per la parte sull’exchange pensa a tutto l’intermediario, mentre per la parte sul wallet vale il regime dichiarativo, con obbligo di Quadro W per il monitoraggio e di Quadro RT per le plusvalenze realizzate. Errore da evitare: credere che l’opzione esercitata sull’exchange "copra" anche il wallet personale.Sara: tutto su wallet self-custodySara custodisce le chiavi private in autonomia. Non esistendo alcun intermediario, non c’è nessun sostituto d’imposta possibile: regime dichiarativo obbligatorio, con ricostruzione LIFO di tutte le operazioni e compilazione del Quadro RT (per le plusvalenze) e del Quadro W (per il monitoraggio fiscale e l’IVCA). Errore da evitare: ritenere che le cripto in self-custody siano "invisibili" e quindi non dichiarabili, esponendosi a sanzioni dal 3% al 15% degli importi non dichiarati.Errori frequenti sul regime amministrato crypto da evitareDopo centinaia di pratiche gestite abbiamo individuato alcuni errori che si ripetono con regolarità. Conoscerli in anticipo vale più di qualsiasi tecnicismo.Credere che il regime amministrato crypto esoneri sempre dal Quadro W: falso. Se hai anche solo una parte di cripto su wallet self-custody o su exchange esteri, il Quadro W va compilato per quella quotaPensare che tutti gli exchange possano fare da sostituto d’imposta: falso. Serve un CASP autorizzato MiCA operante in Italia, con rapporto di amministrazione formalizzatoConfondere l’IVCA con l’imposta sulle plusvalenze: sono due imposte distinte. L’IVCA (0,2% sul valore al 31/12) è dovuta anche senza venditeCitare la vecchia franchigia di 2.000 euro: è stata abolita. Dal 1° gennaio 2025 si tassa dal primo euroNon dichiarare le minusvalenze: se non le indichi nell’anno in cui le realizzi, perdi il diritto a utilizzarle in futuroIgnorare le permute tra cripto: anche lo scambio tra due cripto-attività diverse può generare una plusvalenza tassabileUn ultimo avvertimento riguarda i report automatici generati dalle piattaforme: sono utili, ma spesso non seguono il criterio LIFO richiesto dalla normativa italiana né considerano i portafogli detenuti altrove. Vanno sempre riletti da un occhio esperto prima di trasformarli in numeri dichiarativi. Se dalla dichiarazione emergono crediti, puoi approfondire come funzionano i rimborsi delle imposte sostitutive. Domande frequenti sul regime amministrato e dichiarativo cryptoIl regime amministrato crypto conviene sempre?Non necessariamente. Il regime amministrato crypto semplifica moltissimo la vita a chi opera su un’unica piattaforma italiana abilitata. Chi invece ha portafogli distribuiti su più exchange e wallet può trovare più efficiente il regime dichiarativo, che consente di compensare liberamente plusvalenze e minusvalenze di tutte le posizioni. La valutazione va fatta caso per caso.Se scelgo il regime amministrato devo comunque compilare il Quadro W?Dipende da dove si trovano le tue cripto-attività. Per quelle affidate all’intermediario che fa da sostituto d’imposta l’obbligo dichiarativo viene assorbito. Per tutto ciò che detieni su exchange esteri o in self-custody, il Quadro W resta pienamente dovuto ai fini del monitoraggio fiscale.Qual è l’aliquota sulle plusvalenze crypto nel 2026?Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota generale è il 33% (L. 207/2024), applicabile anche alle stablecoin in dollari. Fanno eccezione i token di moneta elettronica in euro conformi al Regolamento MiCAR, che restano al 26% per effetto della Legge di Bilancio 2026.Chi paga l’IVCA se ho il regime amministrato crypto?Può versarla l’intermediario, se il rapporto di custodia e amministrazione lo prevede. In caso contrario, e sempre nel regime dichiarativo, la versa il contribuente con il Modello Redditi PF. In ogni caso l’IVCA allo 0,2% sul valore al 31 dicembre è dovuta: cambia solo chi effettua il versamento.Posso passare dal regime dichiarativo al regime amministrato crypto?Sì, ma servono un intermediario abilitato e una comunicazione scritta: l’opzione va esercitata all’apertura del rapporto o comunque prima delle operazioni a cui si vuole applicare il regime, e non ha effetto retroattivo su quelle già concluse.Cosa succede se non dichiaro le cripto detenute all’estero?Le sanzioni per l’omessa dichiarazione nel monitoraggio fiscale vanno dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, mentre l’omesso versamento dell’IVCA comporta una sanzione amministrativa aggiuntiva più interessi. Con la DAC8 operativa dal 2026 gli exchange trasmettono i dati degli utenti italiani all’Agenzia delle Entrate: l’incrocio delle informazioni è ormai sistematico.Regime amministrato crypto o dichiarativo: facciamo chiarezza insiemeScegliere tra regime amministrato crypto e regime dichiarativo significa decidere quanto lavoro (e quanto rischio) tenere sulle proprie spalle. Con l’aliquota al 33%, l’IVCA allo 0,2%, nessuna franchigia e lo scambio automatico dei dati previsto dalla DAC8, improvvisare non è più un’opzione sostenibile.Il CAF Centro Fiscale di Udine analizza il tuo portafoglio, verifica se il tuo exchange può davvero fare da sostituto d’imposta, ricostruisce le operazioni con il metodo LIFO e compila correttamente Quadro RT e Quadro W. Ti seguiamo sia in ufficio a Udine sia online, ovunque tu sia in Italia. Contattaci per fissare un appuntamento e richiedere un preventivo personalizzato per la dichiarazione delle tue cripto-attività.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Richiedi Assistenza per la Dichiarazione delle CriptovaluteIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a scegliere tra regime amministrato e regime dichiarativo, verifica se il tuo exchange può fare da sostituto d’imposta e compila correttamente Quadro RT e Quadro W. Contattaci per una consulenza dedicata e per richiedere un preventivo personalizzato.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 09:31:372026-09-23 09:01:10Regime Amministrato Crypto 2027: Guida ai 2 Regimi e al Quadro WPagina 9 di 191«‹7891011›» Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
NOTIZIEPensione anticipata a 64 anni: come funziona davvero, requisiti e ruolo del TFRNegli ultimi giorni si parla molto di pensione anticipata a 64 anni, ma non tutti hanno chiaro come funzionerebbe davvero questa possibilità di uscita dal lavoro. Non si tratta di una norma già in vigore, bensì di una proposta allo studio nell’ambito della prossima Manovra, che punta a rendere più semplice raggiungere la soglia minima di assegno richiesta per lasciare il lavoro prima dei 67 anni. Come abbiamo già raccontato nell’articolo su Giorgetti che apre alla proposta della Lega sulla pensione a 64 anni, il tema è al centro del confronto politico. In questo approfondimento ci concentriamo sul meccanismo tecnico: quali sarebbero i requisiti ipotizzati e, soprattutto, come entrerebbe in gioco il Tfr per facilitare l’uscita anticipata.Indice dei contenutiCos’è la proposta sulla pensione anticipata a 64 anniI requisiti ipotizzati per la pensione anticipata a 64 anniCome funzionerebbe la facilitazione del Tfr per la pensione a 64 anniChi potrebbe beneficiare della pensione anticipata a 64 anniProssimi passi: quando potrebbe diventare leggeCos’è la proposta sulla pensione anticipata a 64 anniIl punto di partenza è la normativa già esistente, che consente di andare in pensione anticipata a 64 anni ai soli lavoratori “contributivi puri”, cioè con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, che abbiano maturato almeno 20 anni di contributi effettivi (quindi non semplicemente figurativi, come la cassa integrazione) e il cui assegno mensile raggiunge una soglia minima stabilita per legge. Il problema, segnalato da più parti, è che moltissimi lavoratori della classe media rispettano i requisiti anagrafici e contributivi ma restano esclusi perché il loro assegno calcolato non arriva a coprire la soglia richiesta. La proposta in discussione vuole intervenire proprio su questo scoglio, introducendo una leva aggiuntiva basata sul trattamento di fine rapporto.Va precisato che, al momento, questa misura non è ancora legge. Se ne discute nell’ambito della prossima Manovra 2027, insieme ad altre novità su flat tax e pensioni, ma i dettagli definitivi potrebbero cambiare rispetto alle prime bozze circolate. È quindi importante non considerare ancora acquisiti i numeri di cui parliamo in questo articolo, che vanno letti come ipotesi di lavoro. I requisiti ipotizzati per la pensione anticipata a 64 anniSecondo le regole attualmente vigenti per l’uscita a 64 anni (art. 24 comma 11 del DL 201/2011), riservate a chi ha il primo contributo versato dal 1° gennaio 1996 in poi, i requisiti principali sono due. Il primo è anagrafico: bisogna aver compiuto 64 anni di età. Il secondo è contributivo: servono almeno 20 anni di versamenti effettivi, escludendo dal conteggio i periodi coperti da contribuzione figurativa come malattia prolungata o cassa integrazione. A questi si aggiunge un terzo requisito, quello economico, che è anche il più discusso: l’assegno mensile deve risultare pari ad almeno tre volte l’importo dell’assegno sociale, che nel 2026 è pari a 546,24 euro al mese: la soglia da raggiungere è quindi di 1.638,72 euro mensili.Per le lavoratrici con figli sono previste soglie leggermente più basse: 2,8 volte l’assegno sociale con un figlio, 2,6 volte con due o più figli. Una misura complementare, che riguarda in particolare le donne, è quella descritta nel nostro approfondimento su chi può uscire prima tra le lavoratrici nel 2026. È proprio questa soglia economica, difficile da raggiungere per chi ha avuto una carriera discontinua o retribuzioni non elevate, il vero ostacolo che la nuova proposta vorrebbe superare. Come funzionerebbe la facilitazione del Tfr per la pensione a 64 anniQui arriva il punto più innovativo della proposta. Oggi, per calcolare se un lavoratore raggiunge la soglia minima di assegno richiesta per la pensione anticipata a 64 anni, si guarda soltanto alla pensione pubblica maturata: le eventuali rendite della previdenza complementare (il cosiddetto secondo pilastro, cioè i fondi pensione integrativi) non possono essere sommate per completare il divario mancante. Chi ha un assegno pubblico leggermente inferiore alla soglia resta quindi escluso, anche se dispone di un capitale accantonato nel fondo pensione o nel Tfr (il trattamento di fine rapporto, la somma che il datore di lavoro accantona ogni anno e liquida al termine del rapporto).L’ipotesi in discussione consentirebbe invece di utilizzare proprio il Tfr, convertito in una rendita integrativa, per coprire il divario tra la pensione pubblica maturata e la soglia minima prevista dalla legge. In pratica, chi si trova a un passo dalla soglia richiesta potrebbe “completare” il proprio assegno con una quota derivante dal trattamento di fine rapporto accumulato durante la carriera, anziché vedersi negare del tutto la possibilità di andare in pensione a 64 anni.Si tratterebbe quindi di una forma di flessibilità in uscita costruita non su nuovi fondi pubblici, ma sul reimpiego di risorse già maturate dal lavoratore stesso. Un meccanismo che, se confermato, cambierebbe il modo in cui oggi si valuta l’accesso alla pensione anticipata a 64 anni, aprendo la strada a platee più ampie rispetto alle regole attuali. Chi potrebbe beneficiare della pensione anticipata a 64 anniA trarre vantaggio dalla misura sarebbero soprattutto i lavoratori della cosiddetta classe media: persone che hanno raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi, ma il cui assegno pubblico si ferma appena sotto la soglia dei tre volte l’assegno sociale. Sono spesso lavoratori con carriere solide ma non particolarmente elevate dal punto di vista retributivo, oppure con periodi di part time o interruzioni che hanno inciso sull’importo finale della pensione.Per queste persone, poter contare anche sulla quota del Tfr potrebbe fare la differenza tra restare al lavoro fino a requisiti più stringenti oppure lasciare a 64 anni. Naturalmente il beneficio effettivo dipenderà dall’entità del Tfr accumulato nel tempo: chi ha maturato un trattamento di fine rapporto consistente avrà margini maggiori rispetto a chi ha una carriera più breve o retribuzioni più contenute. Prossimi passi: quando potrebbe diventare leggeAl momento la proposta sulla pensione anticipata a 64 anni resta un’ipotesi in discussione nell’ambito dei lavori sulla Manovra di fine anno. Il confronto politico, come raccontato nell’articolo dedicato all’apertura del Ministro Giorgetti alla proposta della Lega, è ancora in corso e i dettagli definitivi – importi, platee coinvolte, modalità di calcolo della quota Tfr – potrebbero essere modificati nelle prossime settimane. Solo con l’approvazione definitiva della legge di bilancio sarà possibile conoscere i requisiti ufficiali e le regole applicative della misura.Fino a quel momento, chi si avvicina ai 64 anni e rientra nei requisiti contributivi oggi vigenti può comunque verificare la propria posizione sulla base delle regole già in vigore, in attesa di eventuali novità sulla facilitazione del Tfr.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 19:00:002026-09-17 16:20:33Pensione anticipata a 64 anni: come funziona davvero, requisiti e ruolo del TFR
NOTIZIERiassunzione Causa: la Cassazione Salva le Notifiche in RitardoLa riassunzione causa torna al centro dell’attenzione dopo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha affrontato un tema molto concreto per chi ha una controversia civile in corso: cosa succede se il deposito della riassunzione avviene nei termini, ma la successiva notifica alla controparte arriva in ritardo per una causa non imputabile alla parte? La vicenda esaminata riguardava un processo interrotto per il decesso di una delle parti in una causa di risarcimento danni da diffamazione. Gli eredi avevano depositato tempestivamente l’atto di riassunzione, ma la notifica alla controparte era arrivata con un giorno di ritardo a causa di un problema tecnico della PEC (la posta elettronica certificata). La Corte d’appello aveva dichiarato estinto il giudizio. La Cassazione ha ribaltato questa impostazione, affermando un principio destinato a incidere su molte cause pendenti in Italia.Indice dei contenutiCos’è la riassunzione del processo civileIl problema del termine perentorio e della notifica in ritardoCosa ha stabilito la Cassazione sulla riassunzione e la notifica in ritardoLe conseguenze pratiche per chi ha una causa pendenteCos’è la riassunzione del processo civileQuando un processo civile si interrompe, ad esempio per il decesso di una delle parti o per la perdita della capacità di stare in giudizio, la causa non prosegue automaticamente. Perché il giudizio possa ripartire serve un atto specifico: la riassunzione della causa. Si tratta, in parole semplici, di un atto con cui la parte interessata chiede al giudice di far ripartire il processo, indicando chi subentra nella posizione della persona che non può più partecipare (ad esempio gli eredi). La legge fissa un termine perentorio per compiere questo passaggio: nel caso esaminato dalla Cassazione si trattava di tre mesi, previsti dall’articolo 305 del codice di procedura civile. Un termine perentorio significa che, se non viene rispettato, il processo si estingue e la causa si considera conclusa senza una decisione nel merito. Proprio per questo motivo, il rispetto puntuale di questi tempi è da sempre motivo di grande attenzione per gli avvocati e le parti coinvolte. Il problema del termine perentorio e della notifica in ritardoIl nodo affrontato dalla Cassazione riguarda un aspetto molto pratico: la riassunzione del processo si compone in realtà di due passaggi distinti. Il primo è il deposito dell’atto in cancelleria, il secondo è la sua notifica alla controparte, cioè la comunicazione formale che porta l’atto a conoscenza dell’altra parte del giudizio. Fino a oggi, in molti casi i giudici di merito hanno considerato questi due passaggi come un’unica operazione, ritenendo che anche la notifica dovesse rientrare entro lo stesso termine perentorio. Questo aveva portato, nel caso specifico, la Corte d’appello a dichiarare estinto il processo perché la notifica era arrivata con un solo giorno di ritardo rispetto alla scadenza, per un disguido tecnico della PEC non imputabile alla parte. Una conseguenza molto severa per un ritardo minimo e dovuto a una causa esterna alla volontà della parte. Cosa ha stabilito la Cassazione sulla riassunzione e la notifica in ritardoCon l’ordinanza n. 23754 del 22 luglio 2026, la Corte di Cassazione, sezione prima civile, ha chiarito che il termine perentorio per la riassunzione si considera rispettato con il solo deposito dell’atto in cancelleria, entro i tre mesi previsti dalla legge. La notifica alla controparte, secondo i giudici, segue invece un percorso autonomo e distinto: se questa notifica arriva in ritardo, o presenta un vizio, ciò non comporta l’automatica estinzione del giudizio. In questi casi, il giudice deve applicare in via analogica l’articolo 291 del codice di procedura civile, che disciplina la rinnovazione della notifica nulla, ordinando alla parte di ripetere la notificazione ed eventualmente fissando un nuovo termine. In sostanza, la Cassazione ha tracciato un doppio binario procedurale: da un lato il rapporto con l’ufficio giudiziario, che si perfeziona con il deposito, dall’altro il rapporto con la controparte, che può essere corretto anche in un momento successivo senza far cadere l’intero processo. Le conseguenze pratiche per chi ha una causa pendenteQuesta pronuncia ha un impatto molto concreto per chiunque si trovi a dover gestire una riassunzione della causa, non solo nei casi di interruzione per decesso, ma potenzialmente anche in altre ipotesi in cui la legge prevede questo adempimento, come dopo una pronuncia di incompetenza o dopo la cancellazione della causa dal ruolo. Il principio affermato riduce il rischio che un semplice disguido tecnico, un ritardo del servizio postale o un problema della PEC possano trasformarsi in una perdita definitiva del diritto di far proseguire il giudizio. Resta comunque fondamentale muoversi con la massima tempestività: la notifica in ritardo viene tollerata solo quando il deposito è avvenuto regolarmente entro il termine e quando il ritardo non è imputabile a negligenza della parte. Chi si trova coinvolto in una vicenda simile farà bene a documentare con precisione le cause del ritardo, per poter dimostrare che l’inadempienza non dipende da una propria disattenzione.La pronuncia della Cassazione introduce un principio di buon senso, distinguendo nettamente tra il momento del deposito della riassunzione, che fissa il rispetto del termine perentorio, e quello della notifica alla controparte, che può essere corretto anche successivamente senza travolgere l’intero processo. Resta da vedere come la giurisprudenza di merito si adeguerà a questo principio nei prossimi mesi, e se le Corti d’appello, che finora avevano spesso adottato un’interpretazione più rigida, allineeranno le proprie decisioni a questo nuovo orientamento della Suprema Corte. Domande Frequenti su Riassunzione Causa e Notifiche in RitardoCosa succede se la riassunzione della causa arriva in ritardo per un problema della PEC o della posta?Secondo il principio affermato dalla Cassazione, se il deposito dell’atto di riassunzione è avvenuto nei termini ma la notifica alla controparte arriva in ritardo per un problema tecnico non imputabile alla parte, il processo non si estingue automaticamente. Il giudice deve ordinare la ripetizione della notifica, applicando in via analogica l’articolo 291 del codice di procedura civile.Qual è il termine per la riassunzione dopo l’interruzione del processo per decesso di una parte?Nel caso esaminato dalla Cassazione, il termine per la riassunzione del processo interrotto per decesso di una parte era di tre mesi, secondo quanto previsto dall’articolo 305 del codice di procedura civile.Il deposito e la notifica della riassunzione devono avvenire entro lo stesso termine?No. Secondo la Cassazione, il termine perentorio si considera rispettato con il solo deposito dell’atto in cancelleria. La successiva notifica alla controparte segue un percorso distinto e, se tardiva o viziata, non comporta di per sé l’estinzione del giudizio.Questo principio vale anche per la riassunzione dopo una sentenza di incompetenza?Il caso deciso dalla Cassazione riguardava specificamente l’interruzione del processo per decesso di una parte, disciplinata dall’articolo 305 del codice di procedura civile. Il principio del doppio binario tra deposito e notifica, secondo i primi commenti della dottrina, potrebbe orientare l’interpretazione anche in altre ipotesi di riassunzione, ma occorrerà attendere ulteriori pronunce per una conferma definitiva.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 18:53:262026-09-30 08:14:04Riassunzione Causa: la Cassazione Salva le Notifiche in Ritardo
NOTIZIEDenuncia di Sinistro: il Termine di 3 Giorni e Cosa Può Prevedere il Contratto di AssicurazioneIndice dei contenutiCos’è la denuncia di sinistro e perché è importanteIl termine di 3 giorni previsto dall’art. 1913 del codice civileCosa succede se non rispetti il termine: dolo e colpa secondo l’art. 1915 c.c.Le clausole di decadenza e l’art. 1341 c.c.: quando sono nulleIl caso della RC auto e la procedura di risarcimento direttoCosa fare in pratica in caso di sinistroDomande frequenti sulla denuncia di sinistro e il termine assicurazioneQuando capita un incidente, una perdita d’acqua in casa o un furto, la prima domanda che si pone chi ha una polizza è sempre la stessa: entro quanto tempo va fatta la denuncia di sinistro? La risposta non è scontata, perché il termine assicurazione per l’avviso può essere fissato dalla legge ma anche, entro certi limiti, modificato dal contratto. Capire come funziona questo meccanismo è importante per non perdere il diritto all’indennizzo. Il codice civile stabilisce una regola generale, ma le compagnie inseriscono spesso clausole specifiche nelle condizioni di polizza. Non sempre queste clausole sono valide: se troppo severe rispetto alla legge, possono essere nulle. Vediamo quindi cosa prevede la normativa sulla denuncia di sinistro e sul termine assicurazione, cosa succede se il termine non viene rispettato e quali tutele esistono per l’assicurato.Cos’è la denuncia di sinistro e perché è importanteLa denuncia di sinistro è la comunicazione con cui l’assicurato informa la compagnia (o l’agente autorizzato) che si è verificato un evento coperto dalla polizza, come un incidente stradale, un danno all’abitazione o un furto. Non si tratta di una semplice formalità: è l’atto che fa scattare la procedura di gestione del sinistro e permette all’assicuratore di verificare le circostanze dell’evento, valutare i danni e, se necessario, intervenire per limitarli. Per questo la legge impone un termine assicurazione entro cui questa comunicazione deve arrivare. Ritardare o omettere la denuncia può avere conseguenze concrete sul diritto all’indennizzo, come vedremo più avanti. È quindi utile sapere fin da subito quali sono i tempi previsti e cosa può cambiare in base al contratto sottoscritto. Il termine di 3 giorni previsto dall’art. 1913 del codice civileL’articolo 1913 del codice civile stabilisce la regola di base: l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato, oppure da quando ne è venuto a conoscenza. Il testo dell’articolo non contiene però una clausola di salvezza espressa: la possibilità di pattuire un termine diverso deriva dal fatto che l’art. 1913 c.c. non è compreso tra le norme inderogabili elencate dall’art. 1932 c.c. e può quindi essere modificato dal contratto. In pratica le parti possono fissare in polizza un termine più lungo o, in alcuni casi, più breve. La stessa norma prevede anche una deroga di buon senso: l’avviso non è necessario se l’assicuratore, o il suo agente, interviene comunque entro i tre giorni alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Sapere che il termine assicurazione per la denuncia di sinistro può essere personalizzato dal contratto significa che è sempre importante leggere le condizioni di polizza prima di un evento, non solo dopo. Cosa succede se non rispetti il termine: dolo e colpa secondo l’art. 1915 c.c.Non rispettare il termine assicurazione per la denuncia di sinistro non produce sempre lo stesso effetto. L’articolo 1915 del codice civile distingue infatti due situazioni, a seconda dell’atteggiamento psicologico dell’assicurato che ha omesso o ritardato l’avviso.Se il ritardo o l’omissione sono dovuti a dolo, cioè l’assicurato ha volutamente evitato o rinviato la comunicazione (ad esempio per alterare le prove del sinistro), la conseguenza è la decadenza dal diritto all’indennizzo: l’assicuratore non deve pagare nulla.Se invece il ritardo è dovuto a semplice colpa, ad esempio una dimenticanza o una sottovalutazione della gravità dell’accaduto, la legge prevede una conseguenza più proporzionata: l’assicuratore ha diritto a una riduzione dell’indennizzo, calcolata in proporzione al pregiudizio effettivamente subito a causa del ritardo. In altre parole, se il ritardo non ha causato alcun danno concreto alla possibilità della compagnia di accertare il sinistro, la riduzione può essere minima o nulla; se invece ha impedito verifiche importanti, la riduzione sarà più consistente. È il giudice, in caso di contestazione, a valutare caso per caso l’effettivo pregiudizio subito dall’assicuratore. Le clausole di decadenza e l’art. 1341 c.c.: quando sono nulleMolte polizze contengono clausole che anticipano o rendono più rigido il termine assicurazione per la denuncia di sinistro, prevedendo magari la decadenza automatica dal diritto all’indennizzo per il solo fatto del ritardo, indipendentemente da dolo o colpa. Queste clausole rientrano tra quelle che l’articolo 1341 del codice civile definisce vessatorie: si tratta di condizioni particolarmente onerose per la parte che non le ha predisposte, tra cui rientrano espressamente le clausole che stabiliscono decadenze.Per essere efficaci, queste clausole devono essere specificamente approvate per iscritto dall’assicurato, con una firma distinta e separata da quella apposta in calce al resto del contratto: è la cosiddetta doppia sottoscrizione. Se questa formalità manca, la clausola di decadenza non produce effetto, anche se scritta nero su bianco nelle condizioni generali di polizza. In pratica, questo significa che non basta aver firmato il contratto nel suo complesso: per rendere valida una clausola che restringe i diritti dell’assicurato rispetto alla legge, la compagnia deve far sottoscrivere quella clausola in modo autonomo e consapevole. Va aggiunto che la doppia firma non può comunque legittimare qualsiasi previsione: l’art. 1932 c.c. include l’art. 1915 secondo comma tra le norme inderogabili, quindi una clausola che, in caso di semplice colpa, faccia perdere del tutto l’indennizzo invece di ridurlo è sostituita di diritto dalla regola di legge. Il caso della RC auto e la procedura di risarcimento direttoUn discorso a parte merita la RC auto. Oltre alla denuncia di sinistro alla propria compagnia, disciplinata dalle regole generali appena viste, la normativa di settore prevede adempimenti ulteriori. Il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) disciplina la procedura di risarcimento diretto agli articoli 149 e 150: in caso di sinistro tra due veicoli identificati e assicurati, il danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione. Gli articoli 143-145 riguardano invece la denuncia di sinistro con il modulo di constatazione amichevole, l’azione diretta del danneggiato e i termini prima dei quali l’azione di risarcimento non è proponibile (sessanta giorni, che diventano novanta in caso di danni alla persona). Sono adempimenti che si affiancano – senza sostituirla – alla denuncia del sinistro. È quindi buona norma, dopo un incidente stradale, non limitarsi alla denuncia generica ma seguire con attenzione anche gli adempimenti specifici richiesti dalla procedura di risarcimento diretto, per evitare ritardi nella liquidazione del danno.Vale la pena ricordare una distinzione importante: il termine assicurazione per la denuncia di sinistro (i tre giorni dell’art. 1913 c.c., o quello diverso previsto in polizza) non va confuso con il termine di prescrizione, cioè il tempo massimo entro cui si può agire per far valere il proprio diritto. Secondo l’articolo 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono, in generale, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (dieci anni per l’assicurazione sulla vita), mentre nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento. Sono quindi due concetti diversi: la denuncia di sinistro è un obbligo di comportamento verso l’assicuratore, la prescrizione è il limite temporale per agire in giudizio. Cosa fare in pratica in caso di sinistroAl di là delle sottigliezze giuridiche su dolo, colpa e clausole vessatorie, la regola pratica più utile resta una sola: denunciare il sinistro il prima possibile, senza attendere l’ultimo giorno utile. Anche quando il danno appare di lieve entità, o si è ancora incerti sull’ammontare del pregiudizio, è preferibile inviare comunque un avviso tempestivo, che potrà essere integrato o precisato in un secondo momento. Alcuni comportamenti aiutano a evitare contestazioni sul rispetto del termine assicurazione. È utile conservare data e modalità con cui è stata inviata la denuncia (raccomandata, PEC o canale digitale dell’agenzia), così da poter dimostrare in seguito il rispetto dei termini. Conviene inoltre allegare da subito la documentazione disponibile, anche se incompleta, come fotografie o l’eventuale modulo di constatazione amichevole, e leggere con attenzione la polizza per verificare se il contratto prevede un termine diverso da quello legale. In caso di dubbio sulla completezza della denuncia, è preferibile integrarla con una comunicazione successiva piuttosto che attendere di avere ogni informazione, per non rischiare di superare il termine assicurazione previsto.Domande frequenti sulla denuncia di sinistro e il termine assicurazioneQual è il termine di legge per la denuncia di sinistro?L’articolo 1913 del codice civile fissa il termine generale in tre giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando l’assicurato ne è venuto a conoscenza, salvo che il contratto preveda un termine diverso.Il contratto di assicurazione può cambiare il termine di 3 giorni?Sì. L’art. 1913 c.c. non è compreso tra le norme inderogabili elencate dall’art. 1932 c.c., quindi il contratto può stabilire un termine assicurazione diverso da quello legale, più lungo o più breve, purché la relativa clausola sia validamente pattuita.Cosa succede se non rispetto il termine per la denuncia di sinistro?Dipende dal motivo del ritardo. Se è dovuto a dolo, si perde il diritto all’indennizzo (decadenza). Se è dovuto a colpa, l’indennizzo viene ridotto in proporzione al pregiudizio effettivamente causato all’assicuratore, secondo l’art. 1915 c.c.Una clausola che prevede la decadenza automatica è sempre valida?No. Le clausole di decadenza sono considerate vessatorie dall’art. 1341 c.c. e sono efficaci solo se specificamente sottoscritte dall’assicurato con una firma distinta rispetto al resto del contratto.Il termine per denunciare il sinistro è uguale al termine di prescrizione?No, sono due cose diverse. Il termine di denuncia riguarda l’avviso all’assicuratore (art. 1913 c.c.), mentre la prescrizione riguarda il tempo massimo per agire in giudizio e, in generale, è di due anni secondo l’art. 2952 c.c.In sintesi, la denuncia di sinistro è un adempimento che la legge tutela ma che il contratto può in parte modellare, entro i limiti fissati dagli articoli 1913, 1915 e 1341 del codice civile. Prima di firmare una polizza è utile verificare quale termine assicurazione viene indicato per l’avviso di sinistro e se eventuali clausole di decadenza risultano correttamente sottoscritte. Per approfondimenti sul caso specifico, è opportuno rivolgersi a un legale o direttamente alla propria compagnia assicurativa, che è comunque tenuta a fornire informazioni chiare sulle condizioni di polizza.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 18:00:002026-09-30 08:41:19Denuncia di Sinistro: il Termine di 3 Giorni e Cosa Può Prevedere il Contratto di Assicurazione
NOTIZIEFattura per Bonus Ristrutturazione: Sopra 70.000 Euro Scatta il DURC di Congruità con CCNL EdileChi affronta lavori importanti di ristrutturazione edilizia e vuole usufruire della detrazione fiscale, il cosiddetto bonus ristrutturazione, deve prestare attenzione a un aspetto spesso sottovalutato: quando l’importo dei lavori sale, la semplice fattura ristrutturazione emessa dall’impresa potrebbe non essere sufficiente. Secondo quanto riportano fonti giornalistiche specializzate in fisco e contabilità, per interventi che raggiungono o superano i 70.000 euro entra in gioco un meccanismo distinto ma collegato, quello del DURC di congruità, che impone di verificare come e con chi viene formalizzato il rapporto con l’impresa edile.Indice dei contenutiCosa cambia per i lavori sopra i 70.000 euroIl DURC di congruità e il CCNL edileContratto di appalto vs fattura direttaRischi in caso di irregolaritàCosa fare in praticaDomande frequenti sul bonus ristrutturazione e l’appalto con CCNL edileCosa cambia per i lavori sopra i 70.000 euroIl tema del bonus ristrutturazione appalto CCNL edile nasce dall’incrocio tra due piani normativi diversi: da una parte la disciplina fiscale della detrazione per i lavori edilizi (art. 16-bis del TUIR e art. 16 del DL 63/2013), dall’altra la normativa sul lavoro che regola la regolarità dei cantieri edili. Quando il valore complessivo dell’intervento raggiunge la soglia dei 70.000 euro, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro n. 143/2021, scatta l’obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata nel cantiere.In pratica, non si tratta di una regola scritta esplicitamente nella normativa del bonus ristrutturazione che vieti la detrazione sopra questa cifra. Si tratta piuttosto di due obblighi che, sopra questa soglia, tendono a intrecciarsi: da un lato la necessità di rispettare le regole sulla manodopera edile ai fini del DURC di congruità, dall’altro l’opportunità di avere una documentazione solida e tracciabile della spesa, utile in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione fiscale ristrutturazioni. Il DURC di congruità e il CCNL edileIl DURC di congruità è un documento introdotto dal Decreto Interministeriale n. 143 del 25 giugno 2021, applicabile ai cantieri la cui denuncia di inizio lavori è effettuata dal 1° novembre 2021, che serve a verificare se l’incidenza della manodopera impiegata in un cantiere edile è coerente con le tabelle ministeriali di settore, elaborate sulla base del CCNL edile. In parole semplici, l’ente preposto controlla che il numero di ore di lavoro dichiarate, e i relativi contributi versati, siano proporzionati al valore economico dell’opera realizzata: un modo per contrastare il lavoro irregolare nel comparto edile.Il rilascio del DURC di congruità spetta alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del committente attraverso il portale nazionale CNCE_EdilConnect, e riguarda i lavori edili privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro, oltre che gli appalti pubblici di qualsiasi importo. La verifica si applica indipendentemente dal fatto che l’impresa affidataria sia iscritta o meno alla Cassa Edile, e concorrono al calcolo della soglia anche le lavorazioni non strettamente edili collegate al cantiere.Per questo motivo, quando si affida un intervento di ristrutturazione di importo rilevante, diventa importante sapere con quale inquadramento contrattuale lavorano gli operai in cantiere. L’applicazione del CCNL edile, o comunque di una contrattazione collettiva coerente con il settore, non è quindi solo una questione di correttezza verso i lavoratori, ma un elemento che può incidere sulla regolarità complessiva del cantiere e, di riflesso, sulla solidità della pratica agli occhi di eventuali controlli. Contratto di appalto vs fattura direttaPer lavori di piccola entità, è prassi comune limitarsi a richiedere un preventivo e poi la fattura ristrutturazione a fine lavori, magari accompagnata da un semplice scambio di email o da un ordine sottoscritto. Quando però il valore dell’intervento sale, avvicinandosi o superando i 70.000 euro, gli esperti del settore consigliano di formalizzare un vero e proprio contratto di appalto edile, che descriva in modo puntuale l’oggetto dei lavori, i tempi di esecuzione, i costi della manodopera e i riferimenti al CCNL edile applicato dall’impresa.Un contratto di appalto strutturato, rispetto alla sola fattura, permette di:documentare in modo chiaro il rapporto tra committente e impresa, utile sia ai fini lavoristici sia fiscali;dare evidenza dell’inquadramento della manodopera secondo il CCNL edile o la contrattazione di settore;facilitare l’ottenimento del DURC di congruità quando richiesto, evitando blocchi nei pagamenti o negli stati di avanzamento lavori (SAL);rafforzare la tracciabilità della spesa, insieme al bonifico parlante già previsto per la detrazione fiscale ristrutturazioni.Va precisato che la legge non impone in modo esplicito un contratto scritto come condizione automatica per ottenere il bonus ristrutturazione: la detrazione fiscale resta ancorata ai requisiti previsti dalla normativa tributaria, in primis fattura regolare e pagamento con bonifico parlante. Tuttavia, avere un contratto di appalto solido, coerente con le regole sul DURC di congruità, riduce sensibilmente il rischio di contestazioni incrociate tra il fronte del lavoro e quello fiscale. Rischi in caso di irregolaritàSe il cantiere non rispetta i parametri del DURC di congruità, le conseguenze si vedono prima di tutto sul piano lavoristico: la Cassa Edile può non rilasciare il documento, con la conseguenza pratica che i pagamenti degli stati di avanzamento lavori, o il saldo finale, possono subire blocchi o ritardi fino alla regolarizzazione della posizione. Per il committente che ha già effettuato i bonifici parlanti in vista della detrazione fiscale ristrutturazioni, questo tipo di irregolarità può generare complicazioni ulteriori.Sul fronte fiscale, in caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate può chiedere di dimostrare la regolarità del rapporto con l’impresa esecutrice e la coerenza della spesa sostenuta. Una fattura non accompagnata da un contratto chiaro, in presenza di importi elevati e di un cantiere che avrebbe dovuto rispettare le regole sul CCNL edile, rischia di essere più difficile da difendere qualora emergano dubbi sulla regolarità della manodopera impiegata. Non significa automaticamente perdere il diritto al bonus ristrutturazione, ma significa dover fornire prove aggiuntive per dimostrare la correttezza dell’operazione. Cosa fare in praticaChi sta pianificando un intervento di ristrutturazione di importo elevato dovrebbe verificare, già in fase di scelta dell’impresa, alcuni elementi chiave legati al tema bonus ristrutturazione appalto CCNL edile. In particolare conviene controllare che l’impresa applichi correttamente il CCNL edile o un contratto collettivo coerente con il settore, che il valore complessivo dei lavori venga valutato correttamente ai fini della soglia dei 70.000 euro prevista per il DURC di congruità, e che il rapporto con l’impresa venga formalizzato con un contratto di appalto scritto, oltre alla fattura.È utile inoltre conservare con cura tutta la documentazione delle fatture elettroniche ricevute dall’impresa, che possono essere consultate e archiviate tramite il Cassetto Fiscale delle Fatture Elettroniche, insieme alle ricevute dei bonifici parlanti effettuati per ciascun stato di avanzamento lavori. Una raccolta ordinata di questi documenti costituisce la base per sostenere, in caso di verifica, sia la regolarità del cantiere sia la correttezza della detrazione fiscale ristrutturazioni richiesta in dichiarazione dei redditi. Domande frequenti sul bonus ristrutturazione e l’appalto con CCNL edileSopra i 70.000 euro perdo automaticamente il bonus ristrutturazione se non ho un contratto di appalto?No, non esiste una norma fiscale che colleghi in modo automatico la perdita della detrazione all’assenza di un contratto di appalto scritto. La soglia dei 70.000 euro riguarda in modo diretto il DURC di congruità, previsto dalla normativa sul lavoro. Formalizzare un contratto di appalto resta però una scelta prudente per avere una documentazione solida in caso di controllo.Cos’è esattamente il DURC di congruità?È un documento previsto dal Decreto Interministeriale n. 143/2021 che verifica se l’incidenza della manodopera impiegata in un cantiere edile è coerente con le tabelle del CCNL edile. Viene rilasciato dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, tramite il portale CNCE_EdilConnect, per i lavori privati di importo pari o superiore a 70.000 euro.Cosa succede se la Cassa Edile non rilascia il DURC di congruità?Il mancato rilascio può comportare il blocco dei pagamenti relativi agli stati di avanzamento lavori o al saldo finale, in attesa che l’impresa regolarizzi la propria posizione contributiva e l’inquadramento della manodopera secondo il CCNL edile.Conviene sempre chiedere un contratto di appalto anche per lavori sotto i 70.000 euro?Anche se l’obbligo del DURC di congruità scatta dalla soglia dei 70.000 euro, avere un contratto scritto con l’impresa, anche per importi inferiori, resta una buona prassi per documentare in modo chiaro i lavori svolti e agevolare la gestione della detrazione fiscale ristrutturazioni.Il tema resta in evoluzione, con chiarimenti che periodicamente arrivano dalle Casse Edili e dagli enti previdenziali di settore. Chi ha in programma lavori di ristrutturazione di importo rilevante farà bene a monitorare eventuali aggiornamenti sulle regole del DURC di congruità e sulla loro interazione con la disciplina del bonus ristrutturazione.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 17:00:002026-09-17 15:47:43Fattura per Bonus Ristrutturazione: Sopra 70.000 Euro Scatta il DURC di Congruità con CCNL Edile
NOTIZIEBonus affitto, fino a 500 euro al mese: scopri a chi spetta e quando parteUn nuovo bonus affitto 2026 è in arrivo per i genitori separati o divorziati non assegnatari della casa familiare che pagano un canone di locazione. Il contributo può arrivare fino a 500 euro al mese, per un massimo di 6.000 euro l’anno (12 mensilità). La misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e il relativo decreto attuativo è stato firmato il 14 settembre 2026 dai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze: sarà il MIT a gestire il riparto dei fondi tra le Regioni. Vediamo nel dettaglio come funziona il bonus affitto 2026, chi può richiederlo e quando è previsto l’avvio delle domande.Indice dei contenutiCos’è il bonus affitto 2026 e perché nasceBonus affitto fino a 500 euro al mese: come funzionaRequisiti per accedere al bonus affitto 2026Quando parte l’erogazione del bonus affitto: tempistiche e bandoBonus affitto e altre agevolazioni per la casa: il quadro completoDomande frequenti sul bonus affitto 2026Cos’è il bonus affitto 2026 e perché nasceIl bonus affitto 2026 nasce per dare una risposta concreta all’aumento dei canoni di locazione registrato negli ultimi anni nelle principali città italiane. Si tratta di un fondo per il sostegno abitativo riservato a chi, dopo una separazione o un divorzio, deve continuare a pagare un affitto pur avendo già obblighi di mantenimento verso i figli. Lo stanziamento previsto è di circa 20 milioni di euro annui, per un totale di 60 milioni di euro nel triennio 2026-2028.Va precisato che questa non è l’unica forma di sostegno per chi affitta casa in Italia. Esiste già da tempo il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, gestito dai Comuni e basato sull’ISEE, rivolto principalmente a nuclei familiari a basso reddito. Il nuovo bonus affitto 2026 si affianca a questa misura ordinaria, ma con caratteristiche e requisiti diversi, come vedremo più avanti. Bonus affitto fino a 500 euro al mese: come funzionaIl meccanismo del bonus affitto è pensato per alleggerire concretamente il peso del canone mensile. Il contributo copre il 50% delle spese sostenute per il canone di locazione, fino a un tetto massimo di 500 euro al mese. Su base annua, l’aiuto non potrà quindi superare i 6.000 euro, corrispondenti a un massimo di 12 mensilità.In pratica, chi ha un canone di locazione elevato potrà vedersi rimborsata una parte significativa della spesa mensile, con un tetto pensato per intervenire soprattutto nelle zone dove gli affitti sono più cari. Trattandosi di una misura nuova, alcuni dettagli operativi (come le modalità concrete di erogazione, se tramite bonifico diretto o credito d’imposta) saranno chiariti solo con la pubblicazione del bando attuativo. Requisiti per accedere al bonus affitto 2026Per accedere al bonus affitto 2026 serve rientrare in una serie di requisiti economici e familiari ben precisi. Una particolarità di questa misura, rispetto ad altri bonus casa, è che non si basa sull’ISEE ma sul reddito individuale risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi disponibile.Essere genitore separato o divorziato non assegnatario dell’abitazione familiare, con almeno un figlio a carico fino a 21 anni e in regola con gli obblighi di mantenimentoReddito individuale IRPEF non superiore a 35.000 euro annui, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentataContratto di locazione regolarmente registrato e residenza in un Comune italianoNessun altro immobile residenziale di proprietà entro un raggio di 50 km dalla precedente abitazione familiare (non rileva l’immobile di proprietà dell’ex coniuge)Esclusione per chi è assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica o beneficia già di altre misure pubbliche di sostegno all’affittoVa sottolineato che non si tratta di un bonus affitto generalizzato: la platea è circoscritta ai genitori separati o divorziati che rispettano tutte le condizioni sopra elencate. Chi paga un canone di locazione ma non si trova in questa situazione non può accedere a questo contributo, pur restando eventualmente destinatario di altre misure come il Fondo nazionale sostegno affitto gestito dai Comuni. Se rientri in questa situazione, i requisiti specifici per i genitori separati sono spiegati in modo approfondito in un altro nostro articolo: https://centrofiscale.com/bonus-affitto-genitori-separati-2026/.Un aspetto da non sottovalutare riguarda proprio la regolarità del contratto di locazione: senza registrazione, il diritto al bonus affitto decade. Chi ha dubbi sulla propria situazione contrattuale può approfondire il tema qui: https://centrofiscale.com/contratto-affitto-non-registrato-spese-detraibili/. Quando parte l’erogazione del bonus affitto: tempistiche e bandoMolti si chiedono quando sarà possibile presentare domanda per il bonus affitto 2026. Al momento le domande non sono ancora aperte. Il decreto attuativo firmato il 14 settembre 2026 rappresenta solo il primo passo formale: ora il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà pubblicare il bando operativo, che secondo le indicazioni ministeriali dovrebbe arrivare entro l’autunno 2026.Non è ancora stata definita una scadenza per la presentazione delle domande: questo dettaglio, insieme alle modalità operative di richiesta e alla piattaforma da utilizzare, sarà reso noto con la pubblicazione dell’avviso ministeriale. È probabile che, una volta aperto il bando, i fondi vengano assegnati fino a esaurimento delle risorse stanziate, come avviene solitamente per questo tipo di misure. Bonus affitto e altre agevolazioni per la casa: il quadro completoIl bonus affitto 2026 si inserisce in un panorama più ampio di misure pensate per aiutare chi vive in affitto. Accanto a questa nuova misura resta attivo il Fondo nazionale sostegno affitto ordinario, gestito dai Comuni sulla base dell’ISEE, a cui accedono ogni anno migliaia di famiglie a basso reddito. Le due misure hanno platee e criteri diversi e non sono cumulabili: il decreto attuativo esclude infatti dal nuovo contributo chi beneficia già di altre misure pubbliche di sostegno all’affitto.Per chi deve comunque verificare la propria posizione ISEE in vista di altri bonus e agevolazioni legate alla casa, può essere utile ricordare che l’indicatore ha una scadenza e va rinnovato periodicamente: tutti i dettagli sono disponibili in questo approfondimento: https://centrofiscale.com/isee-2026-quando-rinnovarlo-bonus-agevolazioni/. Domande frequenti sul bonus affitto 2026Chi può richiedere il bonus affitto 2026?La misura è riservata ai genitori separati o divorziati non assegnatari della casa familiare, con almeno un figlio a carico fino a 21 anni, in regola con gli obblighi di mantenimento, con reddito individuale fino a 35.000 euro e contratto di locazione regolarmente registrato. Non è un bonus affitto aperto a tutti gli inquilini.Quanto vale il bonus affitto fino a 500 euro al mese?Il contributo può coprire fino al 50% del canone di locazione, con un tetto massimo di 500 euro al mese e 6.000 euro all’anno, per un massimo di 12 mensilità.Serve l’ISEE per il bonus affitto 2026?No, questa specifica misura non si basa sull’ISEE ma sul reddito individuale IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, che non deve superare i 35.000 euro annui.Quando si potrà fare domanda per il bonus affitto 2026?Al momento le domande non sono ancora aperte. Il bando attuativo, che definirà tempi e modalità di presentazione, è atteso entro l’autunno 2026.Il bonus affitto è cumulabile con altre agevolazioni sulla casa?No: il decreto attuativo esclude dal contributo chi beneficia già di altre misure pubbliche di sostegno all’affitto o è assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le modalità di verifica saranno precisate nel bando.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 13:00:002026-09-17 15:20:39Bonus affitto, fino a 500 euro al mese: scopri a chi spetta e quando parte
NOTIZIEComunicazione ENEA obbligatoria: in quali casi va inviata per i lavori di efficientamentoChi ha eseguito lavori in casa nel 2026 e vuole portare in detrazione le spese sostenute deve fare i conti con un adempimento spesso sottovalutato: la comunicazione ENEA obbligatoria. Non tutti i lavori edilizi la richiedono, ma per una parte consistente degli interventi collegati a Ecobonus e Bonus Casa l’invio è un passaggio da non trascurare per documentare correttamente il beneficio fiscale. Vediamo in quali casi scatta l’obbligo, quali lavori ne sono esclusi, quali sono le scadenze da rispettare e cosa succede realmente se il termine non viene rispettato.Indice dei contenutiCos’è la comunicazione ENEA e a cosa serveQuando la comunicazione ENEA è obbligatoriaQuando la comunicazione ENEA non è richiestaIl termine dei 90 giorni e come si effettua l’invioCosa succede se non si invia la comunicazione ENEADomande frequenti sulla comunicazione ENEA obbligatoriaCos’è la comunicazione ENEA e a cosa serveLa comunicazione ENEA è una scheda informativa che va trasmessa all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ogni volta che si realizza un intervento di efficientamento energetico sull’abitazione. Il suo scopo è duplice: da un lato consente allo Stato di monitorare i risparmi energetici ottenuti a livello nazionale grazie ai bonus edilizi, dall’altro serve a documentare, ai fini fiscali, che l’intervento è stato realizzato secondo i requisiti tecnici previsti dalla normativa.In pratica, la comunicazione ENEA è uno degli elementi che l’Agenzia delle Entrate può richiedere in caso di controllo sulla detrazione fiscale: per questo motivo viene spesso definita, in modo un po’ impreciso, come una «ricevuta» dei lavori di riqualificazione energetica, anche se dal punto di vista tecnico si tratta di una comunicazione informativa e non di una richiesta di autorizzazione. Quando la comunicazione ENEA è obbligatoriaL’obbligo di invio riguarda tutti gli interventi che incidono sulle prestazioni energetiche dell’edificio e che accedono alle detrazioni per riqualificazione energetica o rientrano tra i lavori del Bonus Casa con finalità di risparmio energetico. Tra i casi più comuni in cui la comunicazione ENEA obbligatoria deve essere inviata rientrano:sostituzione di infissi, finestre comprensive di infissi o porte esterne con serramenti a maggiore efficienza energetica;installazione di pompe di calore, di sistemi ibridi (pompa di calore abbinata a caldaia a condensazione) o di generatori a biomassa;interventi di isolamento termico su pareti, tetti o coperture (il cosiddetto «cappotto termico»);installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo collegati, quando l’intervento è finalizzato al risparmio energetico dell’abitazione;sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.Su un punto è bene fare chiarezza, perché genera spesso confusione: dal 1° gennaio 2025 (art. 1 comma 55 della Legge 207/2024, chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E del 2025) le caldaie a condensazione alimentate a gas o ad altri combustibili fossili, se installate come unico generatore di calore, sono escluse dalla detrazione fiscale. Restano invece agevolate le caldaie a condensazione quando fanno parte di un sistema ibrido insieme a una pompa di calore, oltre alle pompe di calore installate da sole, ai microcogeneratori, ai generatori a biomassa e alle pompe di calore ad assorbimento a gas.Chi approfondisce questi interventi può trovare indicazioni più dettagliate nella guida all’Ecobonus 2026 e alle detrazioni per il risparmio energetico, così come nella panoramica sull’Ecobonus 2026 e sulle relative detrazioni. Anche interventi apparentemente minori, come la sostituzione di un climatizzatore con funzione di pompa di calore, possono rientrare nell’obbligo: un caso concreto è stato analizzato nell’articolo sul bonus condizionatori e la procedura con bonifico parlante ed ENEA. Quando la comunicazione ENEA non è richiestaNon tutti i lavori di ristrutturazione richiedono l’invio della comunicazione. Il criterio guida è semplice: se l’intervento non modifica le prestazioni energetiche dell’edificio, l’obbligo non scatta, anche se i lavori beneficiano comunque di una detrazione fiscale. È il caso, ad esempio, del rifacimento di un bagno senza interventi sull’isolamento o sugli impianti, della tinteggiatura delle pareti, della sostituzione di sanitari o pavimenti, oppure dei lavori antisismici che non hanno alcuna ricaduta energetica.Il discorso cambia per il Bonus Mobili ed Elettrodomestici: per il semplice acquisto di mobili e arredi la comunicazione ENEA non è richiesta, ma per i grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla F (classe A per i forni) acquistati nell’ambito dello stesso bonus la trasmissione all’ENEA è comunque prevista entro 90 giorni dalla data di fine lavori o di collaudo (art. 1 comma 3 della Legge 205/2017). Come vedremo più avanti, anche in questo caso l’eventuale omissione non comporta automaticamente la perdita del beneficio. I dettagli sono spiegati nella guida al Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2026.Discorso simile per gli interventi generici di manutenzione straordinaria rientranti nel Bonus Ristrutturazione, per i quali è utile una lettura di insieme come quella dedicata al Bonus Ristrutturazione 2026, curata pensando anche ai professionisti del settore. Il termine dei 90 giorni e come si effettua l’invioPer chi rientra nei casi in cui la comunicazione ENEA è obbligatoria, il termine da rispettare è di 90 giorni dalla fine dei lavori. La data di fine lavori coincide, generalmente, con quella indicata nel collaudo dell’impianto o nella dichiarazione di fine lavori depositata presso il Comune, quando i lavori richiedono un titolo edilizio come CILA o SCIA.L’invio avviene attraverso il portale unico ENEA «Bonus Fiscali» (bonusfiscali.enea.it), attivo dal 2022 e valido sia per l’Ecobonus sia per il Bonus Casa con finalità di risparmio energetico: resta distinto solo il portale dedicato al Superecobonus. L’accesso richiede l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE). La compilazione richiede dati tecnici precisi sull’intervento realizzato, sui materiali utilizzati e sui risparmi energetici stimati, motivo per cui in molti casi viene affidata a un tecnico abilitato o gestita insieme a chi si occupa della pratica fiscale complessiva. Un quadro aggiornato sulle scadenze dei principali bonus edilizi è disponibile nell’articolo sui bonus in scadenza nel 2026. Cosa succede se non si invia la comunicazione ENEAIn molti temono che dimenticare la comunicazione ENEA faccia perdere automaticamente la detrazione fiscale. In realtà la situazione va distinta a seconda del bonus utilizzato, ed è meno drammatica di quanto si pensi.Per gli interventi che rientrano nel Bonus Casa (ristrutturazioni edilizie ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Risoluzione 46/E del 18 aprile 2019 che la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione ENEA non determina la perdita del diritto alla detrazione: si tratta infatti di un adempimento con finalità statistica, non di una condizione sostanziale per ottenere l’agevolazione.Diverso è il caso dell’Ecobonus per la riqualificazione energetica, dove la comunicazione ENEA rappresenta una condizione prevista dalla norma per accedere alla detrazione. Anche qui, però, esiste un rimedio: l’omesso o tardivo invio è sanabile tramite la remissione in bonis (art. 2 comma 1 del Decreto Legge 16/2012). È sufficiente trasmettere la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla scadenza, versando con modello F24 una sanzione minima di 250 euro. In questo modo il diritto alla detrazione resta valido.La linea più prudente resta comunque quella di rispettare puntualmente il termine dei 90 giorni, evitando di dover ricorrere alla sanatoria. Chi ha già eseguito lavori e non è sicuro di aver rispettato tutti gli adempimenti collegati può verificare la propria posizione confrontando la documentazione in possesso con i requisiti richiesti per ciascun bonus. Domande frequenti sulla comunicazione ENEA obbligatoriaQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/comunicazione-enea.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 12:00:002026-09-17 15:05:10Comunicazione ENEA obbligatoria: in quali casi va inviata per i lavori di efficientamento
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariTelemedicina 2026: Come Fatturare le Visite Online (Esenzione IVA, Sistema TS e Detraibilità)Sapere come fatturare le visite online è diventato un adempimento quotidiano per medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri e dietisti: la telemedicina non è più un’eccezione legata all’emergenza, ma una modalità ordinaria di esercizio della professione sanitaria. Il problema è che, dal punto di vista fiscale, una televisita apre tre questioni diverse che vanno risolte insieme: l’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) e la tracciabilità del pagamento, indispensabile perché il paziente possa portare la spesa in detrazione.In questa guida aggiornata al 2026 vediamo, con parole semplici e qualche esempio concreto, quando la prestazione a distanza è esente IVA e quando invece va fatturata con imposta, quali sono le scadenze del Sistema TS, perché per molte prestazioni sanitarie la fattura elettronica via SdI è vietata e quali errori costano sanzioni. Se vuoi capire una volta per tutte come fatturare le visite online senza rischiare contestazioni, sei nel posto giusto.Indice dei contenutiCos’è la telemedicina ai fini fiscaliFatturare le visite online: quando la prestazione è esente IVAQuando invece la visita online va fatturata con IVASistema TS e telemedicina: obbligo di invio e scadenzeTracciabilità del pagamento e detraibilità per il pazienteCome fatturare le visite online in praticaErrori comuni da evitare quando fatturi le visite onlineDomande frequenti sulla fatturazione in telemedicinaAffidati al CAF Centro Fiscale per la tua partita IVA sanitariaCos’è la telemedicina ai fini fiscaliDal punto di vista sanitario il perimetro è definito dal Decreto del Ministero della Salute del 21 settembre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022), che ha approvato le linee guida per i servizi di telemedicina. Il decreto distingue diverse tipologie di prestazione a distanza, ciascuna con regole organizzative proprie.Televisita: l’atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, in sostituzione della visita in presenza.Teleconsulto e teleconsulenza: il confronto a distanza tra professionisti sanitari su un caso clinico.Telemonitoraggio: il controllo a distanza di parametri clinici tramite dispositivi.Teleassistenza: l’assistenza a distanza erogata da professioni sanitarie come infermieri, fisioterapisti e logopedisti.Ai fini fiscali, però, c’è un punto fondamentale da capire subito: non esiste un “regime fiscale della telemedicina”. Il Fisco non guarda al canale con cui eroghi la prestazione (studio, videochiamata, piattaforma dedicata), ma a che cosa fai e chi sei. In altre parole, il collegamento video è solo lo strumento: la prestazione resta quella che sarebbe stata in presenza. Questo significa che, per capire come fatturare le visite online, devi applicare esattamente le stesse regole che useresti per una visita in ambulatorio.La conseguenza è duplice e va tenuta a mente per tutto l’articolo: se una prestazione in presenza è esente IVA, lo resta anche in televisita; se in presenza va inviata al Sistema TS, va inviata anche quando il paziente è collegato da casa. Il digitale non crea nuovi obblighi, ma nemmeno ne cancella.Stai valutando l’apertura di una partita IVA come professionista sanitario? Prima di occuparti della fatturazione in telemedicina, consulta la nostra guida completa: Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026: codici ATECO, casse previdenziali, forfettario e Sistema TS. Fatturare le visite online: quando la prestazione è esente IVALa norma di riferimento per fatturare le visite online senza applicare l’imposta è l’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, che dichiara esenti da IVA le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”. Esente significa che l’operazione rientra nel campo IVA ma la legge non la assoggetta all’imposta: in fattura, quindi, non trovi il 22%, ma la dicitura dell’esenzione.Perché l’esenzione si applichi devono esistere contemporaneamente due requisiti. Manca uno dei due? L’esenzione salta.Requisito oggettivo: la prestazione deve avere una finalità di diagnosi, cura o riabilitazione, cioè deve servire a tutelare la salute della persona.Requisito soggettivo: deve essere resa da un professionista sanitario abilitato, appartenente a una professione o arte sanitaria soggetta a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del R.D. 1265/1934 (il Testo unico delle leggi sanitarie).Questa doppia condizione è stata chiarita già dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005 e viene ribadita nella prassi più recente. La buona notizia per chi lavora a distanza è che l’Agenzia ha riconosciuto l’esenzione anche a servizi erogati da remoto: con la Risposta a interpello n. 215 del 26 marzo 2021 ha considerato esente IVA un servizio di teleassistenza infermieristica, confermando che la modalità telematica non altera la natura sanitaria della prestazione.Facciamo un esempio. Marco è un fisioterapista iscritto all’albo e segue un paziente post-operatorio con sedute di teleriabilitazione in videochiamata, con esercizi guidati e valutazione dei progressi. La finalità è riabilitativa e il professionista è abilitato: entrambi i requisiti ci sono, quindi la fattura è esente IVA ex art. 10 n. 18. Se invece lo stesso Marco vendesse online un pacchetto di allenamento generico per il benessere, senza finalità terapeutica, il discorso cambierebbe radicalmente. Attenzione se sei in regime forfettarioMolti professionisti sanitari confondono due cose diverse. Chi applica il regime forfettario emette fattura senza IVA non perché la prestazione è esente, ma per natura del regime agevolato: nella fattura elettronica il codice natura corretto è N2.2 (operazioni non soggette), non N4 (operazioni esenti), che è invece il codice usato da chi opera in regime ordinario per le prestazioni sanitarie esenti. Il risultato per il paziente è lo stesso (non paga IVA), ma la qualificazione fiscale e i riflessi sugli adempimenti sono diversi. Per un quadro completo puoi leggere il nostro approfondimento su IVA sulle prestazioni sanitarie 2026: quando sono esenti.Quando invece la visita online va fatturata con IVAApplicare l’esenzione IVA in modo automatico a tutto ciò che si fa “in video” è uno degli errori più frequenti e più costosi. Ci sono infatti diverse situazioni in cui, anche in telemedicina, la prestazione va fatturata con IVA al 22%.Prestazioni senza finalità di cura: consulenze informative generiche, percorsi di coaching o benessere, servizi di prevenzione non riconducibili a diagnosi o terapia.Attività peritali e medico-legali svolte per finalità assicurative o giudiziali, in cui lo scopo principale non è curare la persona ma fornire una valutazione a un terzo.Servizi tecnologici e di piattaforma: se a fatturare è una società che mette a disposizione software, infrastruttura o servizi di intermediazione, non siamo davanti a una prestazione sanitaria resa da un professionista abilitato.Corsi, webinar, abbonamenti e contenuti digitali venduti al pubblico: sono cessioni di servizi ordinari, non prestazioni di diagnosi e cura.Prestazioni rese da figure che non rientrano tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del R.D. 1265/1934: è il caso, secondo la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026, di osteopati, chiropratici e chinesiologi, le cui prestazioni sono imponibili IVA al 22% in regime ordinario, anche quando hanno finalità terapeutica, per mancanza del requisito soggettivo; per queste prestazioni la fattura elettronica via SdI resta obbligatoria anche verso i pazienti persone fisiche.Un caso che merita attenzione è quello delle prestazioni miste. Immagina che uno psicologo offra un pacchetto che comprende sedute di psicoterapia online (sanitarie, quindi esenti) e, separatamente, la partecipazione a un corso di formazione registrato. In questi casi occorre distinguere i due elementi e verificare la corretta qualificazione di ciascuno: accorpare tutto in un’unica riga “esente” espone al rischio di rettifica. Prima di impostare il listino dei tuoi servizi online, conviene farsi affiancare da un professionista: è molto più economico impostare bene la fattura oggi che gestire un accertamento domani.Ricorda infine un dettaglio pratico spesso dimenticato: sulle fatture esenti IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro, che il professionista può addebitare al paziente. È una piccola somma, ma la sua omissione sistematica è una delle irregolarità più facili da individuare in sede di controllo. Sistema TS e telemedicina: obbligo di invio e scadenzeIl secondo pilastro da governare quando devi fatturare le visite online è il Sistema Tessera Sanitaria, cioè la banca dati attraverso cui le spese sanitarie dei cittadini confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata. In parole semplici: se invii correttamente i dati, il tuo paziente si ritrova la spesa già indicata nel 730 precompilato e può detrarla senza rincorrere le ricevute.L’obbligo riguarda i soggetti individuati dai decreti ministeriali che si sono succeduti negli anni (tra gli altri medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, dietisti, biologi, tecnici sanitari, farmacie e strutture autorizzate). Anche qui vale la regola d’oro della telemedicina: se la prestazione è soggetta all’invio quando è resa in presenza, lo è anche quando è resa in televisita. Non esiste alcuna esclusione per il fatto che la visita sia avvenuta in videocollegamento. La scadenza: invio annuale dal periodo d’imposta 2025Questa è la novità che molti professionisti non hanno ancora assimilato. La trasmissione dei dati al Sistema TS, che in passato era semestrale, è diventata annuale a partire dal periodo d’imposta 2025: i dati vanno inviati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa (riferimenti: D.Lgs. 81/2025 e DM MEF del 29 ottobre 2025). In concreto, le spese incassate nel 2026 vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027, perché il 31 gennaio cade di domenica.Il cambio di cadenza sembra una semplificazione, ma nasconde un’insidia: concentrare in un unico invio dodici mesi di fatture significa che eventuali errori di anagrafica, codici fiscali sbagliati o documenti mancanti emergono tutti insieme, a ridosso della scadenza. Per questo è opportuno tenere la contabilità allineata mese per mese e affidare la gestione dell’adempimento a chi lo fa di mestiere. Trovi tutti i dettagli operativi nella nostra guida al Sistema TS per professionisti sanitari.L’opposizione del paziente va annotata in fatturaIl paziente ha il diritto di opporsi all’invio dei dati della sua spesa sanitaria all’Agenzia delle Entrate, per ragioni di riservatezza. Quando esercita questa facoltà al momento della prestazione, il professionista deve annotare l’opposizione sul documento fiscale e non trasmettere i dati di quella fattura. È un passaggio delicato: se il paziente si oppone e tu invii comunque i dati, commetti un trattamento non consentito; se non si oppone e tu non invii, sei tu a essere inadempiente. Anche in telemedicina è quindi buona prassi raccogliere la volontà del paziente in modo tracciabile prima di emettere la fattura.Tracciabilità del pagamento e detraibilità per il pazientePuoi fatturare le visite online in modo impeccabile e vanificare tutto con un incasso sbagliato. Dal 1° gennaio 2020, infatti, l’articolo 1, comma 679, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che gli oneri detraibili al 19% previsti dall’articolo 15 del TUIR — tra cui le spese sanitarie — danno diritto alla detrazione solo se pagati con strumenti tracciabili.Bonifico bancario o postaleCarte di debito, di credito e prepagateAssegni bancari e circolariAltri sistemi di pagamento elettronici che consentano di ricostruire il flusso del denaroIl comma 680 della stessa legge prevede però alcune eccezioni: l’obbligo di tracciabilità non si applica all’acquisto di medicinali e dispositivi medici, né alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, che restano detraibili anche se pagate in contanti.Traduciamo il tutto nel mondo della telemedicina. Se la televisita è resa da un libero professionista o da una struttura privata non accreditata — la situazione più frequente — il pagamento deve essere tracciabile, altrimenti il paziente perde la detrazione. Supponiamo che Giulia paghi 80 euro per una visita online con una psicologa: se salda con bonifico o carta, potrà indicare la spesa nel modello 730 e recuperare il 19% sulla parte eccedente la franchigia prevista per le spese sanitarie; se paga in contanti, la detrazione non spetta.Nella pratica, la telemedicina gioca a favore: gli incassi avvengono quasi sempre tramite bonifico, carta o sistemi di pagamento digitali, quindi il requisito è soddisfatto in automatico. Il rischio si annida nei casi ibridi, ad esempio quando la prima visita è online e il saldo viene consegnato in contanti in un secondo incontro in studio. Indicare in fattura la modalità di pagamento è una tutela sia per il professionista sia per il paziente. Come fatturare le visite online in praticaVeniamo al lato operativo. Per fatturare le visite online correttamente occorre tenere insieme tre elementi: il formato del documento, il suo contenuto e i tempi di emissione.Partiamo dal punto che genera più confusione: il formato. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche vige un divieto di emissione della fattura elettronica via SdI, introdotto per tutelare la riservatezza dei dati sanitari e reso strutturale dall’articolo 2 del D.Lgs. 81/2025. Il divieto riguarda sia i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018), sia chi non è tenuto a quella trasmissione ma documenta comunque prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 9-bis, comma 2, del DL 135/2018). In questi casi la fattura va emessa in formato analogico (cartaceo o PDF consegnato al paziente): non è una scelta, è un obbligo. Approfondiamo il tema nell’articolo dedicato alla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie.Ne deriva una conseguenza pratica: molti professionisti sanitari emettono documenti di due tipi, fatture analogiche per le prestazioni sanitarie e fatture elettroniche via SdI per tutto il resto (consulenze a società, docenze, prestazioni non sanitarie). In questo scenario la numerazione deve restare unica e progressiva nell’arco dell’anno, in modo da identificare in modo univoco ogni documento emesso, come richiesto dall’articolo 21 del DPR 633/1972.Cosa scrivere nella fattura della televisitaUna fattura per televisita ben fatta contiene, oltre ai dati anagrafici di professionista e paziente (codice fiscale incluso, indispensabile per il Sistema TS), alcuni elementi che è bene non trascurare.La descrizione della prestazione, con indicazione che è stata erogata in modalità di telemedicina (ad esempio “televisita specialistica del…”).Il titolo di esenzione: “operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, DPR 633/1972” oppure, per i forfettari, la dicitura propria del regime.L’imposta di bollo, quando dovuta, con l’eventuale addebito al paziente.La modalità di pagamento tracciabile utilizzata.L’eventuale annotazione dell’opposizione all’invio dei dati al Sistema TS espressa dal paziente.Quanto ai tempi, la fattura immediata va emessa entro 12 giorni dalla data dell’operazione, cioè dal momento del pagamento del compenso. Sul fronte del codice ATECO, infine, non esiste un codice specifico per la telemedicina: si utilizza quello della professione sanitaria effettivamente esercitata secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025 (ad esempio 86.93.00 per lo psicologo, 86.95.00 per il fisioterapista, 86.94.01 per l’infermiere).Se eserciti in regime forfettario, ricorda che l’assenza di IVA in fattura non ti esonera dagli altri adempimenti sanitari: Sistema TS, divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche e bollo restano pienamente applicabili. Per la gestione ordinata della posizione fiscale puoi affidarti al CAF Centro Fiscale di Udine, che segue quotidianamente partite IVA forfettarie del settore sanitario.Errori comuni da evitare quando fatturi le visite onlineDall’esperienza quotidiana con i professionisti sanitari emergono alcuni errori ricorrenti nel modo di fatturare le visite online. Conoscerli in anticipo è il modo più semplice per non commetterli.Applicare l’esenzione IVA a tutto ciò che avviene in video, comprese consulenze generiche o attività di benessere prive di finalità terapeutica.Emettere fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria resa a una persona fisica, violando il divieto posto a tutela della privacy sanitaria.Dimenticare l’invio al Sistema TS delle fatture per televisite, credendo erroneamente che l’obbligo riguardi solo le prestazioni in presenza.Incassare in contanti una prestazione che il paziente vorrebbe detrarre, facendogli perdere il beneficio fiscale.Usare numerazioni separate e sovrapposte tra fatture cartacee ed elettroniche, generando duplicati e incoerenze nei registri.Omettere il bollo sulle fatture esenti sopra la soglia di legge o non indicare il codice fiscale del paziente, rendendo impossibile la trasmissione dei dati.C’è poi un errore meno evidente ma altrettanto insidioso: non aggiornarsi. Il quadro normativo della telemedicina e delle prestazioni sanitarie è in rapido movimento, tra la periodicità dell’invio al Sistema TS, l’evoluzione della fatturazione elettronica e la prassi dell’Agenzia delle Entrate su singole categorie professionali. Delegare la parte amministrativa a chi segue queste materie tutto l’anno ti permette di concentrarti sui pazienti, che è il motivo per cui hai aperto lo studio. Domande frequenti sulla fatturazione in telemedicinaLa televisita è esente IVA?Sì, a condizione che ricorrano entrambi i requisiti dell’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972: finalità di diagnosi, cura o riabilitazione e prestazione resa da un professionista sanitario abilitato soggetto a vigilanza. La modalità a distanza, da sola, non fa perdere l’esenzione IVA: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate riconoscendo l’esenzione a un servizio di teleassistenza infermieristica.Devo inviare al Sistema TS anche la fattura di una visita online?Sì. Se rientri tra i soggetti obbligati alla trasmissione, l’obbligo vale indipendentemente dal canale con cui è stata erogata la prestazione. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo: le spese del 2026 vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027. Fa eccezione soltanto il caso in cui il paziente abbia esercitato l’opposizione, da annotare in fattura.Il paziente può detrarre la visita in telemedicina?Sì, se la prestazione è una spesa sanitaria detraibile e il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili (bonifico, carta, assegno). La detraibilità della visita online segue le stesse regole della visita in presenza: detrazione del 19% sulla parte eccedente la franchigia prevista per le spese sanitarie. I nostri operatori verificano la documentazione in fase di dichiarazione dei redditi.Posso emettere fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria?No, quando la prestazione sanitaria è resa a una persona fisica: il divieto vale sia se i dati vanno al Sistema TS, sia se il professionista non è tenuto a trasmetterli. In questi casi vige il divieto di fatturazione elettronica via SdI, diventato strutturale, e la fattura va emessa in formato analogico o PDF. La fattura elettronica resta invece obbligatoria per le prestazioni non sanitarie e per quelle rese a imprese ed enti.Serve un codice ATECO specifico per la telemedicina?No. Si utilizza il codice della professione sanitaria esercitata secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025. La telemedicina è una modalità di erogazione della stessa attività, non una nuova attività economica. Se hai dubbi sul codice corretto, è preferibile una verifica prima dell’apertura della partita IVA.Se sono in regime forfettario cambia qualcosa per fatturare le visite online?Sì, ma non nel senso che molti immaginano. Nel regime forfettario non esponi l’IVA per natura del regime (codice N2.2) e non per esenzione sanitaria, mentre tutti gli altri obblighi restano: Sistema TS, divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, imposta di bollo e corretta numerazione dei documenti.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua partita IVA sanitariaGestire una professione sanitaria in telemedicina significa muoversi tra esenzione IVA, Sistema TS, divieto di fattura elettronica e tracciabilità dei pagamenti: quattro regole diverse che devono convivere nello stesso documento. Sapere come fatturare le visite online non è un dettaglio burocratico, è ciò che protegge il tuo studio da sanzioni e i tuoi pazienti dalla perdita delle detrazioni.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri e dietisti nella gestione completa della partita IVA in regime forfettario e negli adempimenti del Sistema TS: apertura della posizione, corretta impostazione della fatturazione in telemedicina, contabilità, dichiarazioni e scadenze. I nostri operatori si occupano di tutto, in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia. Se ti serve anche uno strumento per emettere e conservare i documenti, puoi valutare una soluzione software come fatturazioneitalia.it, pensata per la fatturazione elettronica dei professionisti.Vuoi sapere quanto ti costa avere la tua contabilità sanitaria seguita da professionisti? Contattaci per richiedere un preventivo personalizzato e per fissare un appuntamento, in sede o da remoto.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione in telemedicina e per la gestione della tua partita IVA sanitaria? Il CAF Centro Fiscale di Udine (Viale Tullio 13) è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 10:00:002026-09-27 00:03:16Telemedicina 2026: Come Fatturare le Visite Online (Esenzione IVA, Sistema TS e Detraibilità)
NOTIZIERITA, la rendita anticipata del fondo pensione: come funziona la tassazione agevolataChi ha smesso di lavorare e ha aderito da anni a un fondo pensione può chiedere un anticipo della propria previdenza complementare grazie alla RITA, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Si tratta di una prestazione pensata per accompagnare il periodo che va dalla cessazione del lavoro fino alla maturazione della pensione pubblica, con un vantaggio non da poco: una tassazione agevolata più bassa rispetto a quella applicata alle normali prestazioni di previdenza complementare.La RITA fondo pensione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e da allora rappresenta una delle opzioni più interessanti per chi si trova nella cosiddetta “fase di transizione” verso il pensionamento. Vediamo nel dettaglio come funziona, chi può richiederla e soprattutto come viene calcolata l’imposta.Indice dei contenutiCos’è la RITA del fondo pensioneChi può richiedere la RITA: i due requisiti alternativiCome funziona la tassazione agevolata della RITAConviene optare per la tassazione ordinaria IRPEF?Cos’è la RITA del fondo pensioneLa RITA è una prestazione erogata dai fondi pensione (sia negoziali che aperti, oltre ai piani individuali pensionistici) che consente di ricevere, in anticipo rispetto alla pensione pubblica, tutto o parte del capitale accumulato con la previdenza complementare. In pratica, chi ha smesso di lavorare ma non ha ancora raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia può “trasformare” il proprio montante contributivo integrativo in un reddito periodico, erogato mensilmente o con altra cadenza concordata.Il nome per esteso, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, spiega bene la funzione di questo strumento: è temporaneo perché copre solo il periodo mancante alla pensione, integrativo perché si affianca (senza sostituirla) alla previdenza obbligatoria, e anticipato perché consente di utilizzare risorse che altrimenti resterebbero bloccate fino al pensionamento. La misura è stata introdotta dall’articolo 1, commi 168-169, della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che ha modificato la disciplina generale delle prestazioni di previdenza complementare prevista dal Decreto Legislativo 252/2005. Chi può richiedere la RITA: i due requisiti alternativiNon tutti gli iscritti a un fondo pensione possono accedere alla RITA. La normativa prevede due percorsi alternativi: basta soddisfare uno dei due per avere diritto alla prestazione. In entrambi i casi, inoltre, sono richiesti almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, oltre naturalmente all’aver cessato l’attività lavorativa.Primo requisito: aver cessato l’attività lavorativa e maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, con almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza.Secondo requisito: aver cessato l’attività lavorativa e trovarsi in stato di inoccupazione da oltre 24 mesi, con maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi. In questo secondo caso non è richiesto il requisito dei 20 anni di contribuzione.Il secondo canale, quindi, è pensato soprattutto per chi ha perso il lavoro e fatica a rientrare nel mercato: bastano due anni di inoccupazione per avere accesso alla rendita integrativa temporanea anticipata, anche senza vent’anni di contributi obbligatori alle spalle. In entrambi i casi, però, resta fermo il requisito legato alla previdenza complementare: servono infatti almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (tre anni per chi si sposta tra Stati membri dell’Unione europea), come previsto dall’articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 252/2005. Come funziona la tassazione agevolata della RITAIl motivo per cui la RITA fondo pensione è così apprezzata da chi si avvicina alla pensione riguarda proprio il trattamento fiscale. Invece di essere sottoposta all’IRPEF ordinaria con le sue aliquote progressive, la RITA sconta un’imposta sostitutiva agevolata, cioè una tassa unica e più leggera che sostituisce le imposte ordinarie sul reddito.L’aliquota di partenza è pari al 15%, ma non resta fissa: si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo. In altre parole, più a lungo si è aderito al fondo pensione, più bassa sarà la tassazione applicata alla rendita. Questa riduzione ha un limite minimo, fissato al 9%: soglia che si raggiunge con almeno 35 anni di partecipazione alla previdenza complementare.Facciamo un esempio pratico per capire meglio il meccanismo. Supponiamo che Marco abbia aderito al proprio fondo pensione da 25 anni: essendo 10 gli anni oltre la soglia dei 15, l’aliquota del 15% si riduce di 10 volte 0,30 punti percentuali, cioè di 3 punti, arrivando così al 12%. Se invece Marco avesse aderito al fondo da 35 anni o più, l’aliquota scenderebbe fino al minimo previsto, cioè il 9%. Questo meccanismo premia chi ha costruito la propria previdenza complementare nel tempo, con una fedeltà di adesione che si traduce in un risparmio fiscale concreto.La disciplina di riferimento per questo meccanismo di tassazione agevolata è contenuta nell’articolo 11, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 252/2005, la norma che regola in generale le prestazioni della previdenza complementare in Italia. Chi si occupa di gestione della previdenza integrativa, come i fondi pensione e le compagnie assicurative, applica questa aliquota direttamente al momento dell’erogazione della rendita, senza che il beneficiario debba fare calcoli complessi.Chi valuta questi aspetti spesso si interroga anche su come gestire, più in generale, il proprio patrimonio in ottica di risparmio fiscale e successorio: un tema che riguarda da vicino anche le polizze assicurative legate all’eredità, altro strumento di pianificazione patrimoniale da conoscere. Conviene optare per la tassazione ordinaria IRPEF?La legge lascia al contribuente una possibilità in più: chi riceve la RITA può scegliere, in alternativa all’imposta sostitutiva agevolata, di assoggettare la rendita alla tassazione ordinaria IRPEF, con le aliquote progressive per scaglioni di reddito. Non è la scelta più comune, ma in alcuni casi può rivelarsi più conveniente.Questo accade tipicamente quando il beneficiario ha un reddito complessivo molto basso, magari perché non percepisce ancora altre entrate significative dopo la cessazione del lavoro. In questi casi, le aliquote IRPEF applicate ai primi scaglioni di reddito possono risultare inferiori rispetto all’aliquota sostitutiva della RITA, soprattutto per chi ha pochi anni di partecipazione alla previdenza complementare e quindi si troverebbe comunque vicino al 15% di tassazione.Per questo motivo è sempre opportuno valutare con attenzione la propria situazione reddituale complessiva prima di scegliere il regime fiscale da applicare alla RITA fondo pensione, perché la scelta più conveniente cambia da persona a persona in base al reddito, agli anni di contribuzione e alla composizione del proprio nucleo familiare. Domande frequenti sulla RITA fondo pensioneCosa significa RITA?RITA è l’acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, una prestazione dei fondi pensione che consente di anticipare parte della previdenza complementare prima della pensione pubblica.Chi può chiedere la RITA?Chi ha cessato l’attività lavorativa e soddisfa uno dei due requisiti alternativi: maturazione della pensione di vecchiaia entro 5 anni con almeno 20 anni di contributi obbligatori, oppure inoccupazione da oltre 24 mesi con maturazione della pensione entro 10 anni.Quanto si paga di tasse sulla RITA?L’aliquota sostitutiva parte dal 15% e si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9% con almeno 35 anni di partecipazione.Si può scegliere la tassazione ordinaria al posto di quella agevolata?Sì, la legge consente di optare per la tassazione IRPEF ordinaria in alternativa all’imposta sostitutiva, scelta che può convenire a chi ha un reddito complessivo molto basso.La RITA sostituisce la pensione pubblica?No, la RITA è una prestazione di previdenza complementare che si affianca, senza sostituirla, alla pensione obbligatoria: copre il periodo che intercorre tra la cessazione del lavoro e la maturazione della pensione pubblica.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 09:46:532026-09-23 08:46:52RITA, la rendita anticipata del fondo pensione: come funziona la tassazione agevolata
CAF, CRIPTOVALUTERegime Amministrato Crypto 2027: Guida ai 2 Regimi e al Quadro WLa scelta tra regime amministrato crypto e regime dichiarativo è una delle decisioni più sottovalutate da chi investe in cripto-attività, eppure cambia radicalmente il carico di lavoro (e di rischio) al momento della dichiarazione dei redditi. Nel primo caso è l’exchange a fare da sostituto d’imposta: calcola, trattiene e versa l’imposta al posto tuo. Nel secondo sei tu a dover ricostruire ogni operazione, calcolare plusvalenze e minusvalenze e indicarle nel Quadro RT del Modello Redditi PF (o nel Quadro T del Modello 730), oltre a compilare il Quadro W ai fini del monitoraggio fiscale.Con la dichiarazione 2027 (relativa ai redditi 2026) il tema diventa ancora più delicato: dal 1° gennaio 2026 l’aliquota generale sulle plusvalenze cripto è salita al 33% e, grazie alla direttiva DAC8, gli exchange comunicano automaticamente i dati degli utenti italiani all’Agenzia delle Entrate. In questa guida ti spieghiamo in modo semplice come funziona il regime amministrato crypto, quando l’exchange può davvero sostituirsi a te e quando invece il Quadro W resta obbligatorio a prescindere dal regime scelto.Indice dei contenutiRegime amministrato crypto o dichiarativo: cosa cambia davveroRegime dichiarativo crypto: il default per chi detiene cripto-attivitàRegime amministrato crypto: quando l’exchange fa da sostituto d’impostaQuali exchange possono applicare il regime amministrato crypto: CASP e MiCAQuadro W criptovalute: quando resta sempre obbligatorioAliquote 2026: 33% sulle plusvalenze, 26% sugli EMT in euroIVCA nel regime amministrato crypto e nel dichiarativo: chi la versaMinusvalenze crypto: compensazione e riporto nei due regimiCome si esercita l’opzione per il regime amministrato cryptoQuattro casi pratici: quale regime si applica davveroErrori frequenti sul regime amministrato crypto da evitareDomande frequenti sul regime amministrato e dichiarativo cryptoRegime amministrato crypto o dichiarativo: facciamo chiarezza insiemeRegime amministrato crypto o dichiarativo: cosa cambia davveroPartiamo dalle basi, perché il linguaggio fiscale qui fa paura più del necessario. Un regime di tassazione è semplicemente il "metodo" con cui lo Stato incassa l’imposta sui tuoi guadagni finanziari. Per le cripto-attività i metodi possibili sono essenzialmente due: il regime dichiarativo, che è quello naturale e predefinito, e il regime amministrato crypto, che è opzionale e richiede un intermediario disposto ad assumersi l’incarico.Nel regime dichiarativo il contribuente fa tutto da solo (con l’aiuto di un professionista): somma le plusvalenze, sottrae le minusvalenze, calcola l’imposta sostitutiva e la versa con il Modello Redditi PF. L’imposta sostitutiva, detto in parole semplici, è un’imposta unica che sostituisce l’IRPEF su quel tipo di reddito. Nel regime amministrato crypto, invece, l’intermediario applica l’imposta operazione per operazione e la versa all’Erario: tu incassi il netto e non devi indicare nulla in dichiarazione per quelle operazioni. Vediamo nel dettaglio i due meccanismi. Regime dichiarativo crypto: il default per chi detiene cripto-attivitàIl regime dichiarativo è il regime che si applica automaticamente quando non è stata esercitata alcuna opzione per il regime amministrato crypto. In pratica è la condizione in cui si trova la grande maggioranza dei risparmiatori italiani, perché la maggior parte degli exchange utilizzati non offre (o non può offrire) il servizio di sostituto d’imposta.Cosa comporta concretamente? Devi ricostruire tutte le operazioni dell’anno: acquisti, vendite, permute tra cripto diverse, conversioni in euro, utilizzo delle cripto per pagare beni o servizi. Ogni volta che si realizza un evento fiscalmente rilevante nasce una plusvalenza (guadagno) o una minusvalenza (perdita). La plusvalenza è la differenza tra il valore di cessione e il costo di acquisto della cripto-attività, determinato con il metodo LIFO (Last In First Out): si considerano cedute per prime le quote acquistate per ultime.Il risultato va indicato nel Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche (nelle sezioni dedicate alle plusvalenze cripto, tassate al 33% o al 26% per gli EMT in euro conformi MiCAR), oppure nel Quadro T se presenti il Modello 730. Il Quadro W, invece, assolve una funzione diversa: il monitoraggio fiscale (dichiarare cosa detieni e dove) e la liquidazione delle imposte patrimoniali come l’IVCA. Attenzione: dal 730/2024 le cripto-attività possono essere dichiarate direttamente nel Modello 730, senza dover presentare anche il Modello Redditi PF. Trovi il quadro completo nella nostra guida sulle criptovalute nel Modello 730/2026.Chi calcola l’imposta: il contribuente, con l’assistenza del CAF o del professionistaQuando si paga: con il saldo delle imposte sui redditi dell’anno successivoDocumenti necessari: report annuale delle transazioni di ogni exchange e walletVantaggio: visione unitaria di tutti i portafogli e compensazione libera delle perditeSvantaggio: maggiore complessità e rischio di errori nella ricostruzione dei dati Regime amministrato crypto: quando l’exchange fa da sostituto d’impostaIl regime amministrato crypto ricalca il meccanismo che in Italia conosciamo da decenni per azioni, obbligazioni e fondi: gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 disciplinano rispettivamente il risparmio amministrato e il risparmio gestito, cioè i regimi in cui è l’intermediario ad assumere il ruolo di sostituto d’imposta. La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, commi 126-147) ha esteso questi regimi anche alle cripto-attività, a condizione che esista un rapporto di custodia, amministrazione o gestione con un intermediario residente in Italia (o con stabile organizzazione in Italia) abilitato a svolgere quel ruolo.Il sostituto d’imposta, spiegato in parole semplici, è il soggetto che paga le imposte al posto tuo trattenendole direttamente dalle somme che ti spettano. Esattamente come il datore di lavoro trattiene l’IRPEF dalla busta paga, l’exchange che opera in regime amministrato crypto trattiene l’imposta sostitutiva su ogni plusvalenza realizzata e la versa all’Erario. Tu ricevi il netto e non devi liquidare nulla in dichiarazione per quelle operazioni.Il vantaggio pratico è evidente: niente ricostruzione manuale dei prezzi di carico, niente calcolo LIFO da fare a mano, niente rischio di dimenticare una permuta. Il limite è altrettanto chiaro: il regime amministrato crypto vale solo per le cripto-attività depositate presso quell’intermediario. Tutto ciò che sta altrove continua a seguire le regole del regime dichiarativo. Quali exchange possono applicare il regime amministrato crypto: CASP e MiCAQui sta il punto più frainteso. Non basta che un exchange sia "grande" o "famoso" per poter applicare il regime amministrato crypto. Serve che sia un CASP (Crypto-Asset Service Provider, cioè prestatore di servizi per le cripto-attività) autorizzato a operare in Italia ai sensi del Regolamento MiCA (Reg. UE 2023/1114), e che tra te e lui esista un rapporto di custodia o amministrazione formalizzato.Il Regolamento MiCA è la normativa europea che ha creato per la prima volta un quadro di regole armonizzate per i servizi sulle cripto-attività: chi custodisce cripto per conto della clientela deve essere autorizzato e vigilato. La funzione di sostituto d’imposta, però, è un adempimento fiscale italiano: richiede una struttura in grado di applicare e versare l’imposta secondo le regole nazionali, quindi tipicamente un soggetto residente o con stabile organizzazione in Italia.L’intermediario deve essere un CASP autorizzato secondo il Regolamento MiCADeve operare in Italia come soggetto residente o tramite stabile organizzazioneDeve esistere un rapporto di custodia o amministrazione intestato al cliente residenteDeve offrire espressamente il servizio di sostituto d’imposta: non è automaticoL’opzione va esercitata per iscritto dal clienteSe anche una sola di queste condizioni manca, il regime amministrato crypto non è attivabile e resti nel regime dichiarativo. Prima di dare per scontato che il tuo exchange "pensi a tutto", conviene far verificare la documentazione contrattuale dagli esperti del CAF Centro Fiscale di Udine. Quadro W criptovalute: quando resta sempre obbligatorioIl Quadro W ha sostituito il vecchio Quadro RW dal 2023, in attuazione della L. 197/2022. Serve al monitoraggio fiscale, cioè a comunicare all’Agenzia delle Entrate quali attività finanziarie ed estere detieni, e a liquidare le imposte patrimoniali collegate. Qui arriva il concetto chiave di tutto l’articolo: il regime amministrato crypto non esonera automaticamente dal Quadro W.L’esonero riguarda soltanto le cripto-attività affidate all’intermediario che fa da sostituto d’imposta, perché su quelle è lui a comunicare e versare. Tutto il resto del tuo patrimonio digitale va dichiarato. In particolare, il Quadro W criptovalute è sempre dovuto nei seguenti casi.Exchange esteri, anche se europei, privi di stabile organizzazione o rappresentante fiscale abilitato in ItaliaWallet self-custody, cioè hardware wallet o software wallet in cui le chiavi private sono tue e non di un intermediarioCripto detenute in staking o in protocolli decentralizzati senza alcun intermediario italianoPortafogli misti: la quota che sta fuori dal rapporto amministrato va comunque monitorataIl motivo è logico: su un wallet self-custody non esiste alcun soggetto terzo che possa trattenere e versare l’imposta al posto tuo. Le sanzioni non sono simboliche: per l’omessa dichiarazione nel monitoraggio fiscale si va dal 3% al 15% degli importi non dichiarati. Con l’entrata a regime della DAC8 dal 2026, che impone agli exchange la comunicazione automatica dei dati degli utenti italiani all’Agenzia delle Entrate, i controlli incrociati sono destinati a diventare la normalità. Aliquote 2026: 33% sulle plusvalenze, 26% sugli EMT in euroLe aliquote sono identiche nei due regimi: cambia chi applica l’imposta, non quanto si paga. Dal 1° gennaio 2026, per effetto della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), l’aliquota generale sulle plusvalenze da cripto-attività è pari al 33%. Si applica a tutte le cripto-attività, comprese le stablecoin in dollari come USDT e USDC.Esiste una sola eccezione rilevante: i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al Regolamento MiCAR restano tassati al 26% per effetto della Legge di Bilancio 2026, con neutralità fiscale per le conversioni tra euro ed EMT in euro (in pratica, passare da euro a token euro non genera materia imponibile).Un altro punto da fissare bene: non esiste più alcuna franchigia. La vecchia soglia di esenzione annua di 2.000 euro è stata abolita e dal 1° gennaio 2025 ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro. Se leggi ancora articoli che citano quella soglia come vigente, stanno usando informazioni superate. A questo si affianca l’IVCA, l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività, pari allo 0,2% (2 per mille) del valore delle cripto detenute al 31 dicembre.IVCA nel regime amministrato crypto e nel dichiarativo: chi la versaL’IVCA è l’equivalente cripto dell’IVAFE (l’imposta sui prodotti finanziari detenuti all’estero): si tratta di un’imposta patrimoniale, cioè colpisce il possesso e non il guadagno. Si paga anche se nell’anno non hai venduto nulla e non hai realizzato alcuna plusvalenza. È fondamentale non confonderla con l’imposta sulle plusvalenze: sono due tributi distinti, che convivono.Nel regime dichiarativo l’IVCA la calcola e la versa direttamente il contribuente, indicando i valori al 31 dicembre nel Quadro W del Modello Redditi PF. Nel regime amministrato crypto, invece, può essere l’intermediario ad applicarla e versarla, se il rapporto di custodia e amministrazione lo prevede espressamente. Resta comunque dovuta: il regime cambia solo il soggetto che materialmente effettua il versamento.Sul fronte sanzioni, l’omesso versamento dell’IVCA comporta una sanzione amministrativa proporzionale all’imposta non versata, oltre agli interessi. Se hai un portafoglio distribuito su più piattaforme, verificare chi ha già versato cosa è il primo passo per non pagare due volte o, peggio, per non pagare affatto. Minusvalenze crypto: compensazione e riporto nei due regimiLe minusvalenze sono le perdite realizzate quando vendi una cripto-attività a un valore inferiore al costo di acquisto. Non sono solo una brutta notizia: possono ridurre le imposte dovute sulle plusvalenze. Il modo in cui vengono utilizzate, però, cambia sensibilmente tra regime dichiarativo e regime amministrato crypto.Nel regime dichiarativo hai la visione d’insieme: in dichiarazione sommi tutte le plusvalenze e tutte le minusvalenze dell’anno, comprese quelle maturate su piattaforme diverse, e paghi l’imposta sostitutiva solo sul risultato netto positivo. Se le perdite superano i guadagni, l’eccedenza non va persa: il riporto in avanti è ammesso per i periodi d’imposta successivi secondo le regole ordinarie previste per i redditi diversi, a condizione che le minusvalenze siano state correttamente indicate in dichiarazione nell’anno in cui sono state realizzate. Se non le dichiari, le perdi. Su questo tema trovi un approfondimento nella guida al Quadro RT e alle minusvalenze.Nel regime amministrato crypto, invece, la compensazione avviene direttamente all’interno del rapporto: l’intermediario tiene il conto delle minusvalenze maturate e le utilizza per abbattere le plusvalenze successive, senza che tu debba indicare nulla in dichiarazione. Il rovescio della medaglia è che le perdite restano "chiuse" in quel rapporto: non si compensano in automatico con i guadagni realizzati su un altro exchange o su un wallet personale.Come si esercita l’opzione per il regime amministrato cryptoL’opzione per il regime amministrato crypto non è automatica e non si comunica all’Agenzia delle Entrate: si esercita con una comunicazione scritta all’intermediario, cioè al CASP che custodisce le tue cripto-attività. Tipicamente si sottoscrive al momento dell’apertura del rapporto di custodia, contestualmente al contratto, oppure comunque prima del compimento delle operazioni a cui si vuole applicare il regime.Questo è il motivo per cui il tema è tipico di fine anno e inizio anno: l’opzione ha effetto per l’intero periodo d’imposta e resta valida salvo revoca, che a sua volta produce effetti dal momento in cui viene comunicata secondo le regole contrattuali. Non è retroattiva: non puoi chiedere a dicembre che l’exchange "sistemi" le operazioni già concluse a marzo.Prima di firmare conviene farsi assistere: bisogna verificare che l’intermediario sia effettivamente abilitato, che il servizio di sostituto d’imposta sia incluso e che sia chiaro il trattamento dell’IVCA. Gli operatori del CAF Centro Fiscale di Udine analizzano la documentazione e ti dicono, dati alla mano, quale regime conviene alla tua situazione. Quattro casi pratici: quale regime si applica davveroLa teoria è più chiara con esempi concreti. Ecco quattro situazioni tipiche che incontriamo allo sportello, con la relativa soluzione operativa.Marco: tutto su un exchange italiano autorizzato MiCAMarco detiene Bitcoin ed Ethereum su un CASP autorizzato con sede in Italia e ha sottoscritto l’opzione per il regime amministrato crypto. L’intermediario applica il 33% su ogni plusvalenza realizzata e versa l’imposta. Marco non deve liquidare nulla in dichiarazione per quelle operazioni, ma deve conservare la certificazione annuale rilasciata dall’intermediario e verificare chi versa l’IVCA. Errore da evitare: dare per scontato che il regime sia attivo senza aver mai firmato l’opzione.Giulia: solo un exchange esteroGiulia opera su una piattaforma estera priva di stabile organizzazione in Italia. Per lei il regime amministrato crypto non è proprio attivabile: si applica il regime dichiarativo. Deve compilare il Quadro W per il monitoraggio fiscale e per l’IVCA, oltre al Quadro RT (o al Quadro T se presenta il 730) per liquidare l’imposta sulle plusvalenze. Errore da evitare: pensare che, se l’exchange trattiene qualcosa all’estero, in Italia non si debba dichiarare nulla.Luca: portafoglio misto exchange italiano e wallet hardwareLuca tiene metà del patrimonio su un CASP italiano in regime amministrato crypto e metà su un hardware wallet. È una situazione ibrida e frequentissima: per la parte sull’exchange pensa a tutto l’intermediario, mentre per la parte sul wallet vale il regime dichiarativo, con obbligo di Quadro W per il monitoraggio e di Quadro RT per le plusvalenze realizzate. Errore da evitare: credere che l’opzione esercitata sull’exchange "copra" anche il wallet personale.Sara: tutto su wallet self-custodySara custodisce le chiavi private in autonomia. Non esistendo alcun intermediario, non c’è nessun sostituto d’imposta possibile: regime dichiarativo obbligatorio, con ricostruzione LIFO di tutte le operazioni e compilazione del Quadro RT (per le plusvalenze) e del Quadro W (per il monitoraggio fiscale e l’IVCA). Errore da evitare: ritenere che le cripto in self-custody siano "invisibili" e quindi non dichiarabili, esponendosi a sanzioni dal 3% al 15% degli importi non dichiarati.Errori frequenti sul regime amministrato crypto da evitareDopo centinaia di pratiche gestite abbiamo individuato alcuni errori che si ripetono con regolarità. Conoscerli in anticipo vale più di qualsiasi tecnicismo.Credere che il regime amministrato crypto esoneri sempre dal Quadro W: falso. Se hai anche solo una parte di cripto su wallet self-custody o su exchange esteri, il Quadro W va compilato per quella quotaPensare che tutti gli exchange possano fare da sostituto d’imposta: falso. Serve un CASP autorizzato MiCA operante in Italia, con rapporto di amministrazione formalizzatoConfondere l’IVCA con l’imposta sulle plusvalenze: sono due imposte distinte. L’IVCA (0,2% sul valore al 31/12) è dovuta anche senza venditeCitare la vecchia franchigia di 2.000 euro: è stata abolita. Dal 1° gennaio 2025 si tassa dal primo euroNon dichiarare le minusvalenze: se non le indichi nell’anno in cui le realizzi, perdi il diritto a utilizzarle in futuroIgnorare le permute tra cripto: anche lo scambio tra due cripto-attività diverse può generare una plusvalenza tassabileUn ultimo avvertimento riguarda i report automatici generati dalle piattaforme: sono utili, ma spesso non seguono il criterio LIFO richiesto dalla normativa italiana né considerano i portafogli detenuti altrove. Vanno sempre riletti da un occhio esperto prima di trasformarli in numeri dichiarativi. Se dalla dichiarazione emergono crediti, puoi approfondire come funzionano i rimborsi delle imposte sostitutive. Domande frequenti sul regime amministrato e dichiarativo cryptoIl regime amministrato crypto conviene sempre?Non necessariamente. Il regime amministrato crypto semplifica moltissimo la vita a chi opera su un’unica piattaforma italiana abilitata. Chi invece ha portafogli distribuiti su più exchange e wallet può trovare più efficiente il regime dichiarativo, che consente di compensare liberamente plusvalenze e minusvalenze di tutte le posizioni. La valutazione va fatta caso per caso.Se scelgo il regime amministrato devo comunque compilare il Quadro W?Dipende da dove si trovano le tue cripto-attività. Per quelle affidate all’intermediario che fa da sostituto d’imposta l’obbligo dichiarativo viene assorbito. Per tutto ciò che detieni su exchange esteri o in self-custody, il Quadro W resta pienamente dovuto ai fini del monitoraggio fiscale.Qual è l’aliquota sulle plusvalenze crypto nel 2026?Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota generale è il 33% (L. 207/2024), applicabile anche alle stablecoin in dollari. Fanno eccezione i token di moneta elettronica in euro conformi al Regolamento MiCAR, che restano al 26% per effetto della Legge di Bilancio 2026.Chi paga l’IVCA se ho il regime amministrato crypto?Può versarla l’intermediario, se il rapporto di custodia e amministrazione lo prevede. In caso contrario, e sempre nel regime dichiarativo, la versa il contribuente con il Modello Redditi PF. In ogni caso l’IVCA allo 0,2% sul valore al 31 dicembre è dovuta: cambia solo chi effettua il versamento.Posso passare dal regime dichiarativo al regime amministrato crypto?Sì, ma servono un intermediario abilitato e una comunicazione scritta: l’opzione va esercitata all’apertura del rapporto o comunque prima delle operazioni a cui si vuole applicare il regime, e non ha effetto retroattivo su quelle già concluse.Cosa succede se non dichiaro le cripto detenute all’estero?Le sanzioni per l’omessa dichiarazione nel monitoraggio fiscale vanno dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, mentre l’omesso versamento dell’IVCA comporta una sanzione amministrativa aggiuntiva più interessi. Con la DAC8 operativa dal 2026 gli exchange trasmettono i dati degli utenti italiani all’Agenzia delle Entrate: l’incrocio delle informazioni è ormai sistematico.Regime amministrato crypto o dichiarativo: facciamo chiarezza insiemeScegliere tra regime amministrato crypto e regime dichiarativo significa decidere quanto lavoro (e quanto rischio) tenere sulle proprie spalle. Con l’aliquota al 33%, l’IVCA allo 0,2%, nessuna franchigia e lo scambio automatico dei dati previsto dalla DAC8, improvvisare non è più un’opzione sostenibile.Il CAF Centro Fiscale di Udine analizza il tuo portafoglio, verifica se il tuo exchange può davvero fare da sostituto d’imposta, ricostruisce le operazioni con il metodo LIFO e compila correttamente Quadro RT e Quadro W. Ti seguiamo sia in ufficio a Udine sia online, ovunque tu sia in Italia. Contattaci per fissare un appuntamento e richiedere un preventivo personalizzato per la dichiarazione delle tue cripto-attività.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Richiedi Assistenza per la Dichiarazione delle CriptovaluteIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a scegliere tra regime amministrato e regime dichiarativo, verifica se il tuo exchange può fare da sostituto d’imposta e compila correttamente Quadro RT e Quadro W. Contattaci per una consulenza dedicata e per richiedere un preventivo personalizzato.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 09:31:372026-09-23 09:01:10Regime Amministrato Crypto 2027: Guida ai 2 Regimi e al Quadro W