CAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIABonus Casa FVG 2026: PSR Regionale, Ecobonus Nazionale e Cumulo con Bonus FVGBonus Casa FVG 2026: Contributi Regionali, Ecobonus e Come Cumulare le AgevolazioniPer chi vuole ristrutturare casa o migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile in Friuli Venezia Giulia, il 2026 porta una combinazione di agevolazioni nazionali e contributi regionali che può ridurre significativamente i costi. In questa guida aggiornata spieghiamo le misure disponibili per il bonus casa FVG 2026: dai contributi a fondo perduto della Regione FVG alle detrazioni fiscali nazionali (ristrutturazione 50%, ecobonus, sismabonus), con indicazioni pratiche su come cumulare le diverse agevolazioni e a chi rivolgersi per la pratica.Indice dei contenutiIl Bonus Regionale FVG per la Casa: Come Funziona nel 2026PSR FVG (Programma di Sviluppo Rurale): Contributi per Immobili RuraliDetrazioni Fiscali Nazionali per la Casa nel 2026Come Si Cumula il Contributo Regionale FVG con le Detrazioni NazionaliRegola No-Cumulo con il Superbonus 110%Contributo Regionale FVG vs Detrazione Fiscale Nazionale: Quale ScegliereDocumenti Necessari e Procedura per il Bonus Regionale FVGDomande Frequenti sul Bonus Casa FVG 2026CAF Centro Fiscale: Assistenza per il Bonus Casa FVGIl Bonus Regionale FVG per la Casa: Come Funziona nel 2026 La Regione Friuli Venezia Giulia eroga storicamente contributi a fondo perduto per le ristrutturazioni residenziali. Il principale strumento è il contributo regionale per l’efficienza energetica e la ristrutturazione degli immobili residenziali, disciplinato da bandi annuali della Regione FVG.Caratteristiche del contributo regionale FVG (bando 2025-2026, dati di riferimento):Beneficiari: proprietari di immobili residenziali in FVG con ISEE non superiore a 25.000 euro per la percentuale massima di contributoPercentuale contributo: fino al 75% delle spese ammissibili per ISEE fino a 25.000 euro; 50% per ISEE tra 25.000 e 40.000 euro; percentuali ridotte per ISEE superiori (verifica il bando dell’anno corrente)Interventi ammissibili: sostituzione serramenti, isolamento termico, caldaie a condensazione o pompe di calore, fotovoltaico, messa in sicurezza sismica, eliminazione barriere architettonicheContributo massimo: variabile per bando, tipicamente tra 10.000 e 30.000 euro per unità immobiliareQuando presentare domanda: i bandi regionali si aprono tipicamente da marzo a settembre. Verificare apertura sportello su regione.fvg.itNota importante: il contributo regionale FVG è a fondo perduto (non è una detrazione fiscale ma un vero contributo in denaro). Questo lo rende particolarmente prezioso per chi non ha capienza IRPEF sufficiente per beneficiare a pieno delle detrazioni fiscali nazionali (es. pensionati con redditi bassi).PSR FVG (Programma di Sviluppo Rurale): Contributi per Immobili Rurali Il PSR (Programma di Sviluppo Rurale) FVG — ora confluito nella PAC (Politica Agricola Comune) 2023-2027 tramite il Piano Strategico Nazionale — prevede misure specifiche per i fabbricati rurali e le abitazioni nelle zone agricole del FVG. Non è propriamente un «bonus casa» ma può finanziare interventi su abitazioni di imprenditori agricoli nelle zone rurali della Carnia, del Friuli Collinare e del Goriziano.Misura 6 (ex PSR): sostegno agli investimenti in aziende agricole, incluse abitazioni rurali connesse all’attivitàMisura LEADER (GAL locale): i Gruppi di Azione Locale FVG (GAL Montagna Leader, GAL Venezia Giulia, GAL Carso-Isonzo-Adriatico) possono cofinanziare interventi di recupero edilizio nelle aree ruraliBeneficiari: imprenditori agricoli, cooperative, enti locali nelle zone rurali FVGContatto: Direzione Centrale Risorse Agroalimentari della Regione FVG o i GAL territorialiDetrazioni Fiscali Nazionali per la Casa nel 2026 Parallelamente ai contributi regionali, il Fisco nazionale offre una serie di detrazioni IRPEF per i lavori edilizi, confermate anche per il 2026 (con alcune variazioni rispetto al passato):AgevolazionePercentuale 2026Spesa massimaDetrazione maxRistrutturazione edilizia (art. 16-bis TUIR)36% (prima casa: 50% prorogato?*)96.000 € per unità48.000 €Ecobonus (efficienza energetica)50-65% a seconda interventovariabile per interventovariabileSismabonus (zone sismiche 1-2-3)50-85% a seconda della riduzione rischio96.000 € per unità81.600 €Bonus barriere architettoniche (L. 13/1989)75%50.000 € (appartamento)37.500 €(*) Nota sulla ristrutturazione 50%: la proroga al 50% (invece di ritornare al 36% ordinario) è stata oggetto di dibattito in Legge di Bilancio 2025. Verifica la normativa aggiornata con il CAF al momento del tuo intervento: la percentuale applicabile dipende dalla data di sostenimento delle spese.Come Si Cumula il Contributo Regionale FVG con le Detrazioni Nazionali La domanda più frequente: posso ricevere il contributo regionale FVG E la detrazione fiscale nazionale sullo stesso intervento? La risposta dipende da come il bando regionale gestisce il «cumulo»:Principio generale: il contributo regionale FVG riduce la spesa fiscalmente ammissibile per la detrazione nazionale. Esempio: spesa totale 20.000 euro; contributo regionale 10.000 euro (50%). La detrazione IRPEF si calcola sui restanti 10.000 euro (spesa al netto del contributo)Non si può detrarre la stessa spesa due volte: la detrazione nazionale si applica alla quota di spesa rimasta a carico del contribuente dopo il contributo regionaleVantaggi del cumulo: in termini assoluti, la combinazione riduce moltissimo il costo netto dell’intervento. Esempio: spesa 20.000 euro, contributo regionale 10.000 euro, detrazione IRPEF 50% sui 10.000 rimasti = 5.000 euro di detrazione. Costo netto finale: 5.000 euro (25% della spesa originale)Verifica il bando specifico: alcuni bandi regionali FVG ammettono il cumulo esplicito con le detrazioni nazionali, altri lo escludono per specifici interventi. Sempre leggere le disposizioni di cumulo nel bandoRegola No-Cumulo con il Superbonus 110%Il Superbonus 110% è praticamente esaurito per le abitazioni private nel 2026 (residuale per alcuni casi specifici con SAL presentati entro le scadenze del 2023-2024). In ogni caso, le regole di cumulo tra Superbonus e contributi regionali prevedevano un divieto di cumulo: non era possibile ricevere sia il 110% nazionale sia il contributo a fondo perduto regionale FVG per lo stesso intervento. Questa regola rimane come principio anche per le residuali agevolazioni del Superbonus 65-70% ancora vigenti.Contributo Regionale FVG vs Detrazione Fiscale Nazionale: Quale ScegliereSe il bando regionale non ammette il cumulo con le detrazioni nazionali, devi scegliere:Situazione del contribuenteConviene contributo regionale FVGConviene detrazione fiscale nazionaleISEE basso, poca IRPEF da pagareSÌ (è denaro cash, non dipende dall’IRPEF)Meno vantaggioso (se paga poca IRPEF, non sfrutta la detrazione)Redditi medi-alti, molta IRPEFMeno vantaggioso (percentuale può essere inferiore)SÌ (la detrazione abbatte l’IRPEF su 10 anni)Pensionato con pensione bassaSÌ (è contributo diretto)Spesso non convenienteLavoratore dipendente con buon redditoValutare caso per casoSpesso conveniente per la certezza della detrazione IRPEFDocumenti Necessari e Procedura per il Bonus Regionale FVGISEE aggiornato: indispensabile per determinare la percentuale di contributo. Il CAF Centro Fiscale lo elabora per teTitolo di proprietà dell’immobile (visura catastale, atto notarile)Preventivi dei lavori: da imprese abilitate, con indicazione degli interventi e dei materialiConformità urbanistica: documentazione che l’immobile è in regola (certificato di agibilità, visura catastale aggiornata)Domanda online: le domande per il bando regionale FVG si presentano tramite il portale regionale (regione.fvg.it), spesso con SPID o CIEENEA: per interventi di efficienza energetica (anche a prescindere dal contributo regionale), va inviata la comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine lavoriDomande Frequenti sul Bonus Casa FVG 2026Il bonus regionale FVG è aperto nel 2026?I bandi regionali FVG per le ristrutturazioni si aprono di anno in anno. Per il 2026, verifica l’apertura del bando su regione.fvg.it (sezione «Bandi e contributi») o contatta il CAF Centro Fiscale: ti informiamo non appena il bando è disponibile.Posso fare lavori in una seconda casa in FVG e prendere il contributo regionale?Il contributo regionale FVG è tipicamente riservato all’abitazione principale del richiedente. Per le seconde case, di norma si possono sfruttare solo le detrazioni fiscali nazionali (ristrutturazione 36-50%, ecobonus), ma non il contributo a fondo perduto regionale.C’è un limite di età per richiedere il bonus regionale FVG?No, il contributo regionale FVG non ha limiti di età. Possono richiederlo sia giovani che pensionati, purché abbiano i requisiti di ISEE e proprietà dell’immobile.CAF Centro Fiscale: Assistenza per il Bonus Casa FVGIl CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in tutte le fasi del bonus casa FVG:Elaborazione ISEE per determinare la percentuale di contributoVerifica apertura bandi regionali e compilazione domandaComunicazione ENEA per interventi di efficienza energeticaInserimento detrazioni nella dichiarazione dei redditi (730)Pianificazione del cumulo tra contributo regionale e detrazioni nazionaliTelefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Online: pratiche.centrofiscale.comGuida aggiornata a giugno 2026. Le percentuali dei contributi regionali FVG e delle detrazioni nazionali sono soggette a variazioni annuali per delibera regionale e legge di bilancio. Verifica sempre le condizioni aggiornate del bando vigente prima di avviare i lavori.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-25 09:00:002026-08-17 11:03:50Bonus Casa FVG 2026: PSR Regionale, Ecobonus Nazionale e Cumulo con Bonus FVG
NOTIZIEManutenzione immobili in locazione: quando scattano deduzione e detrazione IVA secondo la CassazioneChi svolge la propria attività in un immobile preso in locazione si trova spesso a dover sostenere spese di manutenzione, ordinaria o straordinaria, per mantenerlo in buono stato o per adeguarlo alle esigenze dell’attività. Una domanda ricorrente riguarda il trattamento fiscale di questi costi: quando sono deducibili dal reddito e quando l’IVA pagata sui lavori può essere detratta? Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione, con un’ordinanza che ribadisce alcuni principi importanti in materia di manutenzione immobili in locazione detrazione IVA. La pronuncia riguarda in particolare i costi sostenuti dal conduttore su un immobile di proprietà di terzi, e i criteri che l’Amministrazione finanziaria deve seguire per valutare la legittimità della deduzione dei costi e della detrazione dell’imposta.Indice dei contenutiCosa ha stabilito la Cassazione sulla manutenzione immobili in locazioneDeduzione spese di manutenzione: il principio di inerenzaDetrazione IVA sui lavori di manutenzione: le condizioni richiesteManutenzione ordinaria e straordinaria: la differenza non è decisivaCosa cambia per proprietari e conduttori di immobili in locazioneCosa ha stabilito la Cassazione sulla manutenzione immobili in locazioneCon l’ordinanza n. 14783 del 18 maggio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della rilevanza fiscale delle spese di manutenzione sostenute su immobili non di proprietà diretta di chi le sostiene, ma detenuti in forza di un titolo che ne garantisce la disponibilità, come un contratto di locazione. I giudici hanno ribadito un orientamento ormai consolidato: la deducibilità dei costi e la detrazione IVA non dipendono dalla titolarità formale del bene, ma dalla presenza di un nesso concreto tra la spesa sostenuta e l’attività economica esercitata da chi la sostiene. In pratica, ciò che conta non è essere proprietari dell’immobile, ma dimostrare che l’intervento era funzionale e collegato all’attività svolta. Deduzione spese di manutenzione: il principio di inerenzaIl concetto chiave richiamato dalla Cassazione è quello di inerenza. In parole semplici, una spesa è inerente quando esiste un legame diretto tra il costo sostenuto e l’attività economica o professionale svolta da chi lo sostiene, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia di proprietà o condotto in locazione. Secondo i giudici, la deducibilità delle spese di manutenzione non può essere negata soltanto perché i lavori non erano espressamente previsti nel contratto di locazione, oppure perché il conduttore ha effettuato interventi che, in teoria, andavano oltre gli accordi presi con il proprietario. Ciò che l’Amministrazione finanziaria deve valutare è la coerenza economica dell’intervento rispetto all’attività svolta nell’immobile, non il rispetto formale delle clausole contrattuali. Detrazione IVA sui lavori di manutenzione: le condizioni richiesteDiscorso analogo vale per la detrazione IVA. L’imposta sul valore aggiunto pagata per i lavori di manutenzione su un immobile in locazione può essere detratta quando esiste una strumentalità tra il bene e l’attività svolta, cioè quando l’immobile serve concretamente per produrre reddito d’impresa o di lavoro autonomo. La Cassazione ha chiarito che la detrazione resta ammessa anche se il soggetto che sostiene la spesa non è proprietario dell’immobile, purché disponga di un titolo idoneo (come appunto la locazione, ma anche il comodato) e utilizzi il bene in modo funzionale alla propria attività. Questo principio si affianca a quanto già chiarito in altre pronunce sui lavori su immobili di terzi e la detrazione IVA legata alla strumentalità, un tema che negli ultimi anni ha generato non pochi contenziosi tra contribuenti e Fisco. Manutenzione ordinaria e straordinaria: la differenza non è decisivaUn aspetto interessante della pronuncia riguarda la distinzione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. Nel linguaggio comune, la manutenzione ordinaria comprende interventi di semplice conservazione (ad esempio la tinteggiatura o la riparazione di piccoli guasti), mentre quella straordinaria riguarda opere più incisive, come il rifacimento di impianti o strutture. Ai fini della deducibilità e della detrazione IVA, secondo la Cassazione questa distinzione non è di per sé decisiva: ciò che conta è sempre il collegamento tra la spesa e l’attività esercitata nell’immobile. Un intervento di manutenzione straordinaria può quindi essere deducibile, nei limiti e con le modalità previste dalle regole ordinarie sui costi di manutenzione, se risponde a un’esigenza reale legata all’attività svolta, così come una spesa apparentemente ordinaria potrebbe non essere riconosciuta se manca il requisito dell’inerenza. Cosa cambia per proprietari e conduttori di immobili in locazionePer i conduttori (professionisti o imprese che utilizzano l’immobile per la propria attività) la Cassazione conferma una lettura favorevole: anche chi non è proprietario può dedurre i costi di manutenzione e detrarre l’IVA sui lavori, se dimostra la disponibilità giuridica del bene e la sua funzionalità rispetto all’attività svolta. Diverso è invece il caso del proprietario privato che affitta l’immobile e dichiara un reddito fondiario: in quella situazione le spese di manutenzione non si deducono analiticamente, perché il canone è già assoggettato alla riduzione forfettaria prevista dall’art. 37 comma 4-bis del TUIR e, in caso di opzione per la cedolare secca, non è ammessa alcuna deduzione di spese; il locatore può semmai fruire, se ne ricorrono i presupposti, delle detrazioni edilizie previste per i lavori sugli immobili. Resta comunque fondamentale la corretta gestione documentale, con fatture intestate correttamente e, quando previsto, un riaddebito trasparente delle spese tra le parti nel contratto di locazione o negli accordi integrativi. Una gestione poco chiara della documentazione resta, anche alla luce di questa pronuncia, uno dei motivi più frequenti di contestazione da parte del Fisco. Domande Frequenti su Manutenzione Immobili in LocazioneChi può dedurre le spese di manutenzione su un immobile in locazione?La pronuncia riguarda il conduttore che utilizza l’immobile per la propria attività d’impresa o di lavoro autonomo: in questo caso i costi sono deducibili se è provata l’inerenza rispetto all’attività svolta, anche in assenza della proprietà del bene. Il proprietario privato che affitta l’immobile e dichiara un reddito fondiario, invece, non deduce analiticamente le spese di manutenzione: il canone è già ridotto in misura forfettaria (art. 37 comma 4-bis del TUIR) e con la cedolare secca non è prevista alcuna deduzione.L’IVA sui lavori di manutenzione è sempre detraibile?No. La detrazione IVA è ammessa quando esiste un nesso di strumentalità tra l’immobile e l’attività esercitata da chi sostiene la spesa, indipendentemente dal fatto che sia proprietario o semplice detentore in base a un contratto di locazione o comodato.La distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria incide sulla deducibilità?Secondo l’orientamento della Cassazione, questa distinzione non è di per sé decisiva. Ciò che conta è la relazione concreta tra la spesa sostenuta e l’attività svolta nell’immobile, a prescindere dalla natura ordinaria o straordinaria dell’intervento.Cosa succede se i lavori non erano previsti nel contratto di locazione?La Cassazione ha chiarito che l’assenza di una previsione specifica nel contratto di locazione non basta, da sola, a negare la deducibilità dei costi o la detrazione IVA, se resta dimostrato il collegamento tra la spesa e l’attività esercitata.Quali documenti servono per non avere problemi con il Fisco?È fondamentale conservare fatture correttamente intestate, contratti di locazione aggiornati e, quando previsto, accordi che regolino in modo trasparente l’eventuale riaddebito delle spese di manutenzione tra proprietario e conduttore.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-25 08:00:002026-09-18 18:33:33Manutenzione immobili in locazione: quando scattano deduzione e detrazione IVA secondo la Cassazione
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIONASPI Anticipata Partita IVA Forfettaria 2026: Guida e 7 Errori da EvitareChi perde il lavoro e vuole mettersi in proprio ha a disposizione uno strumento poco conosciuto ma molto potente: il percorso NASPI anticipata Partita IVA forfettaria, cioè la possibilità di farsi liquidare in anticipo dall’INPS le mensilità di disoccupazione non ancora percepite per trasformarle nel capitale iniziale di una nuova attività autonoma. Si tratta di un incentivo all’autoimprenditorialità previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. 22/2015, che dal 1° gennaio 2026 ha però cambiato pelle: non si parla più di pagamento in unica soluzione, ma di due rate (70% e 30%).Il punto delicato non è tanto ottenere l’anticipazione, quanto non perderla dopo. Esistono infatti situazioni precise in cui l’INPS chiede indietro tutto l’importo già incassato. In questa guida vediamo in modo semplice come funziona la NASPI anticipata Partita IVA forfettaria nel 2026: requisiti, calcolo dell’importo, termine dei 30 giorni per la domanda, come si apre correttamente la Partita IVA in regime forfettario e soprattutto quali sono i 7 errori che costringono a restituire l’indennità.Indice dei contenutiCos’è la NASPI anticipata e perché interessa chi apre una Partita IVA forfettariaNASPI anticipata 2026: addio all’unica soluzione, si passa a due rateRequisiti per la NASPI anticipata con Partita IVA forfettariaCome si calcola l’importo della NASPI anticipataCome fare domanda all’INPS: il termine dei 30 giorniAprire Partita IVA forfettaria dopo la NASPI anticipata: guida pratica in 6 passiQuando si rischia di restituire la NASPI anticipata: 7 errori da evitareNASPI anticipata e Partita IVA forfettaria a Udine: l’assistenza del CAFDomande frequenti su NASPI anticipata e Partita IVA forfettariaCos’è la NASPI anticipata e perché interessa chi apre una Partita IVA forfettariaLa NASPI è l’indennità mensile di disoccupazione che l’INPS riconosce a chi perde involontariamente il lavoro dipendente. Normalmente arriva sul conto corrente mese dopo mese. La NASPI anticipata, invece, è la possibilità di chiedere all’INPS di liquidare in anticipo tutte le mensilità che restano da percepire, trasformandole in un capitale da investire in una nuova attività.È qui che nasce il binomio NASPI anticipata Partita IVA forfettaria: l’anticipazione può essere richiesta solo da chi avvia un’attività di lavoro autonomo, un’impresa individuale, oppure sottoscrive una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale presta la propria attività lavorativa. In parole semplici, l’INPS non regala un capitale: lo mette a disposizione di chi decide davvero di mettersi in proprio.Il regime forfettario è la scelta naturale per la maggior parte di chi parte da zero: è il regime fiscale agevolato che consente di pagare una sola imposta sostitutiva (una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali) con aliquota del 5% nei primi cinque anni per le nuove attività, o del 15% negli altri casi. Ne parliamo in modo approfondito nella nostra guida Regime Forfettario 2026: guida completa per aprire Partita IVA.Due aspetti da conoscere subito. Il primo: durante il periodo coperto dall’anticipazione non maturano contribuzione figurativa (i contributi che l’INPS accredita gratuitamente durante la disoccupazione ordinaria) né l’assegno per il nucleo familiare collegato alla NASPI. Il secondo: chi invece vuole mantenere la NASPI mensile e affiancarla a una piccola attività autonoma segue regole completamente diverse, spiegate in NASPI e Partita IVA: compatibilità e limiti di reddito. Se ti interessa solo il meccanismo generale dell’anticipazione, trovi un approfondimento dedicato in NASPI anticipata 2026: la liquidazione dell’indennità. NASPI anticipata 2026: addio all’unica soluzione, si passa a due rateQuesta è la novità più importante del 2026 e cambia il modo di pianificare l’investimento iniziale. Fino al 2025 l’anticipazione veniva liquidata in unica soluzione: un solo bonifico con tutto l’importo residuo. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 comma 176) ha modificato l’articolo 8 del D.Lgs. 22/2015 eliminando proprio il riferimento all’unica soluzione.Dal 1° gennaio 2026 la NASPI anticipata viene quindi corrisposta in due rate:Prima rata: 70% dell’intero importo spettante, erogata al momento dell’accoglimento della domandaSeconda rata: 30% residuo, erogata al termine del periodo teorico di durata della NASPI e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della domandaLa seconda rata è subordinata alla verifica della mancata rioccupazione con lavoro subordinatoVa verificata anche l’assenza di un trattamento pensionistico diretto (fa eccezione l’assegno ordinario di invalidità)Che cosa significa in concreto per chi apre una Partita IVA forfettaria? Che il capitale disponibile il primo giorno è più basso di quello che ci si aspettava, mentre il saldo arriva mesi dopo. Immagina che a Giulia spettino 12.000 euro di anticipazione: riceverà 8.400 euro subito e 3.600 euro alla fine del periodo teorico di NASPI (comunque entro sei mesi dalla domanda), sempre che nel frattempo non sia stata assunta come dipendente. Il business plan dei primi mesi va costruito su questa cifra, non sul totale.C’è anche un risvolto positivo, spesso trascurato: la seconda rata funziona come una riserva di liquidità che arriva proprio quando si presentano le prime scadenze fiscali e contributive dell’attività. Il percorso NASPI anticipata Partita IVA forfettaria va quindi pianificato su un orizzonte di 12-24 mesi, non solo sulla partenza. Requisiti per la NASPI anticipata con Partita IVA forfettariaI requisiti della NASPI anticipata Partita IVA forfettaria si muovono su due binari paralleli che devono correre insieme: da un lato le condizioni per avere diritto alla NASPI, dall’altro quelle per accedere al regime forfettario. Se salta uno dei due, il progetto va ripensato. I requisiti lato NASPIStato di disoccupazione involontaria: licenziamento, scadenza del contratto, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale in sede protettaAlmeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoroDomanda di NASPI presentata entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoroEssere titolari di NASPI (o averne diritto) e avviare un’attività autonoma o un’impresa individualePresentare la domanda di anticipazione entro il termine perentorio di 30 giorniI requisiti lato regime forfettarioPer restare nel regime forfettario occorre non superare 85.000 euro di ricavi o compensi annui (oltre 100.000 euro si esce immediatamente, già nell’anno in corso), non sostenere più di 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente e accessorio, non detenere partecipazioni in società che configurano cause ostative.Un punto merita attenzione particolare. Il forfettario prevede una causa ostativa (cioè un impedimento all’accesso) per chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro. Questo limite, però, non opera quando il rapporto di lavoro è cessato, che è esattamente la condizione di chi percepisce la NASPI. La valutazione va comunque fatta caso per caso, perché la presenza di altri redditi da lavoro dipendente o di pensione può cambiare il quadro: è una verifica che conviene affidare a un professionista prima di aprire la Partita IVA.Come si calcola l’importo della NASPI anticipataIl calcolo parte sempre dalla NASPI mensile. L’INPS considera la retribuzione media imponibile degli ultimi quattro anni e riconosce il 75% di tale retribuzione fino alla soglia di 1.456,72 euro mensili; sulla parte che eccede quella soglia si aggiunge un ulteriore 25%. L’importo mensile non può comunque superare un tetto massimo fissato ogni anno dall’INPS, che per il 2026 è fissato in 1.584,70 euro lordi (circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026).La durata della NASPI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, con un massimo di 24 mesi. A partire dal sesto mese di percezione scatta inoltre la riduzione del 3% mensile, il cosiddetto décalage: l’assegno cala progressivamente mese dopo mese. L’anticipazione viene calcolata sulle mensilità residue non ancora percepite, tenendo conto di queste riduzioni.Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che Marco abbia diritto a 18 mesi di NASPI con un importo mensile iniziale di 1.100 euro e che ne abbia già percepiti 3 prima di decidere per il percorso NASPI anticipata Partita IVA forfettaria. L’anticipazione sarà calcolata sui 15 mesi residui, con l’applicazione del décalage dal sesto mese: il totale si aggira intorno ai 15.000 euro lordi, di cui il 70% subito e il 30% alla fine del periodo. Il conteggio esatto lo elabora l’INPS sulla base degli imponibili reali.Due precisazioni fiscali importanti. La NASPI anticipata conserva la natura di indennità di disoccupazione: è quindi soggetta a IRPEF come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e l’INPS applica le ritenute. Allo stesso tempo non costituisce un ricavo della tua attività: non va fatturata, non entra nel calcolo dell’imposta sostitutiva del forfettario e non erode il limite degli 85.000 euro. Sono due mondi separati, ma vanno coordinati nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Come fare domanda all’INPS: il termine dei 30 giorniIl termine è la vera trappola di tutta la procedura. La domanda di anticipazione va presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma, dell’impresa individuale o dalla sottoscrizione della quota di capitale sociale della cooperativa. Se invece l’attività era già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente poi cessato, i 30 giorni decorrono dalla data di presentazione della domanda di NASPI.Trenta giorni passano in fretta quando si sta avviando un’attività, tra scelta del codice ATECO, iscrizioni e primi clienti. Un ritardo anche di pochi giorni comporta il rigetto della domanda: l’indennità continuerà ad arrivare mensilmente (con i vincoli di cumulo previsti per il lavoro autonomo), ma il capitale iniziale è perso. Non esistono rimedi successivi.Per questo l’ordine corretto delle operazioni è decisivo. Ecco la sequenza che seguiamo con i nostri clienti:Verifica preliminare del diritto alla NASPI, della durata residua e della convenienza dell’anticipazioneSimulazione dell’attività in regime forfettario: codice ATECO, coefficiente, contributi, imposta sostitutivaApertura della Partita IVA e, se necessaria, iscrizione alla Camera di CommercioPresentazione della domanda di NASPI anticipata all’INPS entro i 30 giorni, con tutta la documentazione a supportoMonitoraggio della pratica e gestione degli adempimenti successivi fino alla seconda rataLa domanda richiede dati precisi sull’attività avviata e sulla posizione contributiva: un campo compilato male o un documento mancante allungano i tempi o fanno respingere la pratica. Il CAF Centro Fiscale a Udine segue l’intera procedura, dalla verifica dei requisiti alla trasmissione all’INPS, con il vantaggio di avere patronato e assistenza fiscale sotto lo stesso tetto. Aprire Partita IVA forfettaria dopo la NASPI anticipata: guida pratica in 6 passiArriviamo al cuore della questione. Ottenere la NASPI anticipata Partita IVA forfettaria è solo metà del lavoro: l’altra metà è costruire un’attività autonoma reale e correttamente inquadrata, perché è proprio questo che l’INPS si aspetta in cambio dell’anticipazione. Vediamo i sei passaggi operativi.1. Scelta del codice ATECO 2025Il codice ATECO identifica l’attività che si svolge. Dal 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa per l’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025: molti codici storici sono stati sostituiti. Sceglierne uno sbagliato significa applicare il coefficiente di redditività sbagliato e, in alcuni casi, finire nella cassa previdenziale sbagliata.2. Il coefficiente di redditivitàNel forfettario non si deducono i costi reali: si applica ai ricavi un coefficiente di redditività, cioè una percentuale fissa stabilita per legge che determina quanta parte dell’incasso è considerata reddito tassabile. Va dal 40% del commercio e dei servizi di alloggio e ristorazione al 67% delle altre attività economiche, fino al 78% delle attività professionali e sanitarie e all’86% delle costruzioni. Il resto è considerato forfettariamente costo, anche se non l’hai sostenuto.3. Imposta sostitutiva al 5% o al 15%L’aliquota agevolata del 5% per i primi cinque anni spetta solo alle nuove attività: non devi aver esercitato attività d’impresa, artistica o professionale nei tre anni precedenti e, soprattutto, la nuova attività non deve essere mera prosecuzione di quella svolta prima come lavoratore dipendente. È il punto più critico per chi arriva dalla NASPI e ricomincia a fare lo stesso mestiere, magari per l’ex datore di lavoro: in questi casi la valutazione va fatta con estrema attenzione, perché in mancanza dei requisiti si applica il 15%.4. Inquadramento previdenzialeChi apre una Partita IVA forfettaria deve iscriversi alla gestione previdenziale corretta, che dipende dall’attività e dall’eventuale albo professionale, non dal codice ATECO. I professionisti senza cassa di categoria versano alla Gestione Separata INPS con aliquota del 26,07% (24% se già coperti da altra tutela pensionistica). Artigiani e commercianti versano invece l’aliquota IVS del 24% (24,48% per i commercianti) con un contributo minimale annuo che nel 2026 vale 4.521,36 euro per gli artigiani e 4.611,64 euro per i commercianti, dovuto a prescindere dagli incassi, con possibilità di chiedere la riduzione del 35% riservata ai forfettari. Attenzione: quella riduzione non esiste in Gestione Separata.5. Apertura e iscrizioniL’apertura della Partita IVA avviene con la dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate. Le ditte individuali devono aggiungere l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e alla gestione INPS artigiani o commercianti, con tempistiche proprie. Coordinare queste date con i 30 giorni della domanda INPS è essenziale: il CAF Centro Fiscale costruisce il calendario delle scadenze prima di muovere il primo passo.6. Fatturazione elettronica e adempimenti correntiDal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. In fattura si indica il codice natura N2.2 e la dicitura prevista dall’art. 1 c. 58 della L. 190/2014 relativa all’operazione senza applicazione dell’IVA; sopra i 77,47 euro di imponibile serve la marca da bollo da 2 euro. Il forfettario, inoltre, non subisce la ritenuta d’acconto sui propri compensi. Per il quadro completo puoi consultare la nostra pillar CAF Centro Fiscale di Udine dedicata alla Partita IVA in regime forfettario.Quando si rischia di restituire la NASPI anticipata: 7 errori da evitareVeniamo alla domanda che ci fanno tutti: quando l’INPS chiede indietro i soldi? La regola principale è scritta nella norma ed è netta. Chi ha ottenuto la NASPI anticipata e instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale l’indennità sarebbe stata erogata mensilmente è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ricevuta. Fa eccezione solo il rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa della quale si è sottoscritta una quota di capitale sociale.Ecco i 7 errori che più spesso portano alla perdita del beneficio nel percorso NASPI anticipata Partita IVA forfettaria:Accettare un’assunzione come dipendente prima della scadenza del periodo teorico di NASPI, anche part-time, a termine o di breve durata: comporta la restituzione integrale e la perdita della seconda rata del 30%Presentare la domanda oltre i 30 giorni dall’inizio dell’attività: la pratica viene respinta e il capitale non viene mai erogatoAprire una Partita IVA “di facciata” e chiuderla subito dopo aver incassato: l’attività autonoma deve essere reale ed effettivamente esercitataAccedere a un trattamento pensionistico diretto nel periodo considerato: salta l’erogazione della seconda rata (l’assegno ordinario di invalidità è escluso da questa penalizzazione)Confondere l’anticipazione con la NASPI mensile: chi mantiene l’indennità mensile deve rispettare le soglie di cumulo e comunicare il reddito presunto all’INPS, adempimento che nell’anticipata non si applica allo stesso modoNon comunicare all’INPS le variazioni rilevanti della propria situazione lavorativa nei tempi previstiSbagliare inquadramento fiscale o previdenziale: un codice ATECO errato o un’iscrizione previdenziale mancata generano contestazioni e sanzioni che si sommano ai problemi con la NASPILa lezione è semplice: dopo aver incassato l’anticipazione bisogna fare davvero l’imprenditore o il professionista per tutto il periodo coperto. Se durante il percorso arriva un’offerta di lavoro dipendente allettante, prima di firmare qualsiasi contratto è indispensabile fare due conti: la restituzione può superare il vantaggio economico del nuovo impiego. Una consulenza preventiva evita danni difficilmente rimediabili. NASPI anticipata e Partita IVA forfettaria a Udine: l’assistenza del CAFGestire da soli il percorso NASPI anticipata Partita IVA forfettaria significa incrociare due mondi che parlano lingue diverse: quello previdenziale dell’INPS e quello fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Il CAF Centro Fiscale di Udine, in Viale Tullio 13, ha entrambe le competenze internamente: il patronato segue la pratica NASPI, l’area fiscale cura l’apertura e la gestione della Partita IVA.Per chi vive in Friuli Venezia Giulia ci sono alcune specificità da considerare: i rapporti con i Centri per l’Impiego di Udine e Pordenone per lo stato di disoccupazione e la DID, le addizionali IRPEF regionali del FVG che incidono sul carico fiscale complessivo (e che nel forfettario, grazie all’imposta sostitutiva, non si applicano sui redditi dell’attività), oltre alle diverse misure regionali a sostegno dell’autoimpiego. Conoscere il territorio fa la differenza sui tempi di risposta.Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia: la pratica si può gestire interamente da remoto, con invio dei documenti in formato digitale e videoconsulenza. Per valutare il tuo caso puoi prenotare un appuntamento e ricevere un preventivo personalizzato sull’apertura e la gestione della Partita IVA in regime forfettario.Domande frequenti su NASPI anticipata e Partita IVA forfettaria Nel 2026 la NASPI anticipata si riceve ancora in unica soluzione?No. Dal 1° gennaio 2026, per effetto dell’art. 1 c. 176 della L. 199/2025, il pagamento in unica soluzione è stato sostituito da due rate: il 70% alla liquidazione e il 30% al termine del periodo teorico di durata della NASPI e comunque non oltre sei mesi dalla domanda, previa verifica della mancata rioccupazione con lavoro subordinato.Posso chiedere la NASPI anticipata se ho già aperto la Partita IVA?Sì, ma solo se rispetti il termine dei 30 giorni. Se l’attività è stata avviata dopo la cessazione del lavoro dipendente, i 30 giorni decorrono dall’inizio attività; se la Partita IVA era già attiva durante il rapporto di lavoro poi cessato, decorrono dalla data della domanda di NASPI. Oltre quel termine la richiesta viene respinta.La NASPI anticipata va tassata nel regime forfettario?No, non entra nel reddito della tua attività. L’anticipazione resta un’indennità di disoccupazione soggetta a IRPEF come reddito assimilato al lavoro dipendente, con ritenute applicate dall’INPS. Non va fatturata e non incide sul limite degli 85.000 euro del regime forfettario.Se l’attività non decolla e chiudo la Partita IVA devo restituire tutto?La restituzione integrale è espressamente prevista quando si instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo. La semplice chiusura dell’attività per insuccesso è una situazione diversa, ma va valutata caso per caso insieme al patronato, anche perché una chiusura immediata dopo l’incasso può far dubitare dell’effettività dell’attività avviata.Conviene la NASPI anticipata o la NASPI mensile con Partita IVA?Dipende dal progetto. La NASPI anticipata Partita IVA forfettaria conviene a chi ha bisogno di liquidità immediata per investire e ha una prospettiva autonoma stabile. Chi invece prevede ricavi bassi e non esclude un ritorno al lavoro dipendente può valutare la NASPI mensile, rispettando però le soglie di cumulo e gli obblighi di comunicazione spiegati in NASPI e Partita IVA: compatibilità e limiti di reddito. È una scelta che va simulata con i numeri alla mano.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Vuoi trasformare la NASPI nel capitale della tua nuova attività?Il percorso NASPI anticipata Partita IVA forfettaria premia chi lo imposta bene fin dal primo giorno: un termine sbagliato, un codice ATECO impreciso o una firma affrettata su un contratto di lavoro possono costare l’intera indennità. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca in tutto il percorso, dalla verifica dei requisiti NASPI all’apertura della Partita IVA in regime forfettario, fino alla gestione ordinaria di fatture, contributi e dichiarazioni.Hai bisogno di assistenza per la NASPI anticipata e l’apertura della Partita IVA forfettaria? Richiedi una consulenza e un preventivo personalizzato compilando il form Contattaci del sito: ti ricontattiamo noi. Siamo a tua disposizione sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia. Puoi anche scriverci su WhatsApp al 366 6018121 o chiamarci allo 0432 1638640.Settembre 24, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/02/Naspi-Anticipata.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-24 17:00:002026-09-18 17:40:51NASPI Anticipata Partita IVA Forfettaria 2026: Guida e 7 Errori da Evitare
NOTIZIETotalizzazione contributi Brasile: la pensione INPS si calcola pro quotaChi ha lavorato sia in Italia sia in Brasile, magari per un periodo di emigrazione della famiglia o per un’esperienza professionale all’estero, spesso si chiede come vengano trattati i contributi versati nei due Paesi al momento della pensione. La risposta arriva da un accordo bilaterale di sicurezza sociale tra Italia e Brasile, in vigore dal 1977, che consente la totalizzazione contributi Brasile pensione INPS. Si tratta di un meccanismo che permette di sommare i periodi assicurativi maturati nei due Paesi per raggiungere il diritto alla pensione, ma con una regola importante: l’importo della pensione italiana viene liquidato pro quota, cioè in proporzione ai soli contributi versati in Italia.Il tema è tornato di attualità perché molte famiglie italo-brasiliane, discendenti di emigrati o lavoratori che hanno trascorso periodi lavorativi in Brasile, si stanno avvicinando all’età pensionabile e devono capire come ricostruire la propria posizione contributiva tra i due Paesi. Vediamo nel dettaglio come funziona la totalizzazione contributi Brasile pensione INPS, quali sono le differenze rispetto ad altri istituti simili e a chi ci si può rivolgere per presentare la domanda.Indice dei contenutiCos’è la totalizzazione internazionale dei contributi tra Italia e BrasileCome funziona il calcolo pro quota della pensioneTotalizzazione o ricongiunzione: le differenzeChi può richiedere la totalizzazione contributi Brasile e come fare domandaCos’è la totalizzazione internazionale dei contributi tra Italia e BrasileLa totalizzazione internazionale è lo strumento previsto dagli accordi di sicurezza sociale che permette di sommare, ai soli fini del diritto alla pensione, i periodi contributivi maturati in Paesi diversi. Tra Italia e Brasile la materia è regolata da un insieme di intese storiche: l’Accordo di emigrazione del 1960, il relativo Accordo amministrativo di attuazione e il Protocollo aggiuntivo del 1974, che nel complesso hanno reso operativa la convenzione dal 1977. Grazie a questo impianto normativo, un lavoratore che ha versato contributi previdenziali sia in Italia sia in Brasile può chiedere che i due spezzoni di carriera vengano sommati per verificare se si raggiunge il requisito contributivo minimo richiesto per la pensione.È importante capire che la totalizzazione non crea nuovi contributi: serve solo a completare il requisito di anzianità contributiva necessario per il diritto alla prestazione. Ogni Paese, poi, liquiderà la propria quota di pensione in base ai contributi effettivamente versati sul proprio territorio. In altre parole, l’INPS pagherà una pensione italiana calcolata sui contributi italiani, mentre l’ente previdenziale brasiliano (INSS) erogherà, se dovuta, una prestazione brasiliana calcolata sui contributi versati in Brasile.Chi ha maturato periodi contributivi anche in altri Stati esteri, oltre al Brasile, può informarsi sul funzionamento generale del cumulo tra pensione italiana e contributi esteri consultando l’approfondimento dedicato a pensione estera e italiana con gli stessi contributi esteri: come funziona il cumulo, utile per orientarsi tra i vari istituti previsti dalla normativa internazionale. Come funziona il calcolo pro quota della pensioneIl punto centrale della totalizzazione contributi Brasile pensione INPS riguarda proprio le modalità di calcolo dell’importo. Una volta accertato il diritto alla pensione grazie alla somma dei periodi italiani e brasiliani, l’INPS non liquida l’intera pensione come se tutti i contributi fossero stati versati in Italia. Al contrario, applica un criterio di proporzione (pro rata o pro quota): calcola la pensione teorica come se l’intera carriera contributiva, italiana e brasiliana, fosse stata svolta in Italia, e poi la riduce in base al rapporto tra i contributi effettivamente versati in Italia e il totale complessivo dei contributi (italiani più brasiliani) considerati per il diritto.Facciamo un esempio semplificato per capire il meccanismo. Supponiamo che una persona abbia versato 15 anni di contributi in Italia e 10 anni in Brasile, per un totale di 25 anni utili al diritto. L’INPS calcolerà la pensione teorica come se tutti i 25 anni fossero italiani, e poi la ridurrà proporzionalmente ai soli 15 anni versati in Italia rispetto al totale di 25. In pratica, la quota italiana della pensione rifletterà solo la parte di carriera realmente svolta nel nostro Paese, mentre la parte relativa al Brasile sarà a carico dell’ente previdenziale brasiliano, secondo le sue regole.Prima di avviare la pratica, è sempre utile verificare con precisione la propria posizione contributiva italiana, anche perché errori o buchi nell’estratto conto possono incidere sul calcolo finale. Su questo aspetto può essere utile la lettura dell’articolo dedicato alla verifica della posizione contributiva INPS, che spiega come controllare i contributi accreditati. Totalizzazione o ricongiunzione: le differenzeMolte persone confondono la totalizzazione con la ricongiunzione dei contributi, ma si tratta di due istituti profondamente diversi. La ricongiunzione, disciplinata dalla normativa italiana, consente di trasferire i contributi versati in una gestione previdenziale (ad esempio una cassa professionale) verso un’altra gestione (come la gestione INPS), unificando la posizione contributiva in un unico ente. Questa operazione, però, generalmente comporta un onere economico a carico del richiedente e riguarda solo gestioni previdenziali italiane.La totalizzazione internazionale, invece, non prevede alcun trasferimento di contributi da un Paese all’altro e non comporta costi aggiuntivi per il lavoratore: i contributi restano dove sono stati versati, ma vengono sommati virtualmente ai soli fini del calcolo del diritto alla pensione. Ogni Paese coinvolto, come abbiamo visto, liquida poi la propria quota di prestazione in autonomia, secondo le proprie regole di calcolo.Ricongiunzione: unifica i contributi in un’unica gestione, generalmente a pagamento, solo tra enti italiani.Totalizzazione internazionale: somma i periodi contributivi di Paesi diversi solo ai fini del diritto, senza costi, con liquidazione pro quota da parte di ciascun Paese.Cumulo contributivo italiano: consente di sommare periodi tra diverse gestioni previdenziali italiane (INPS, casse professionali) gratuitamente, ma riguarda solo il territorio nazionale.Capire questa differenza è fondamentale per chi si trova a valutare quale strada intraprendere in base alla propria storia lavorativa, soprattutto quando i periodi contributivi esteri si intrecciano con richieste di prestazioni anticipate come l’APE Sociale, il cui funzionamento con contributi esteri è illustrato nell’articolo dedicato all’APE Sociale con contributi esteri. Chi può richiedere la totalizzazione contributi Brasile e come fare domandaPossono richiedere la totalizzazione contributi Brasile pensione INPS i lavoratori, italiani o brasiliani, che abbiano maturato periodi assicurativi in entrambi i Paesi e che non raggiungano, da soli, il requisito contributivo minimo richiesto in uno dei due ordinamenti. Rientrano in questa casistica, ad esempio, i figli di emigrati italiani in Brasile rientrati in Italia dopo alcuni anni di lavoro, oppure cittadini brasiliani che hanno lavorato per un periodo in Italia prima di tornare in patria. La convenzione si applica inoltre ai familiari e ai superstiti aventi diritto a prestazioni di reversibilità.Per presentare la domanda di pensione con totalizzazione internazionale è necessario ricostruire con precisione la propria carriera contributiva in entrambi i Paesi, raccogliendo la documentazione relativa ai periodi lavorativi svolti in Brasile. Si tratta di un passaggio delicato, perché la documentazione estera deve essere tradotta, legalizzata e trasmessa correttamente agli enti competenti. La domanda si presenta all’INPS, che si occupa di attivare i contatti con l’ente previdenziale brasiliano per verificare i periodi contributivi maturati oltreoceano, oppure può essere gestita tramite un patronato, che assiste il lavoratore nella raccolta della documentazione e nell’inoltro della pratica.Considerata la complessità della procedura, che richiede di interfacciarsi con due sistemi previdenziali diversi e con tempistiche di risposta non sempre rapide, molte persone preferiscono farsi affiancare da un patronato esperto in pratiche internazionali, in grado di seguire l’iter dalla richiesta dei documenti brasiliani fino alla liquidazione della quota italiana della pensione. Domande Frequenti su Totalizzazione Contributi Brasile e Pensione INPSCosa significa che la pensione INPS con totalizzazione è pro quota?Significa che l’INPS liquida solo la parte di pensione corrispondente ai contributi effettivamente versati in Italia, calcolata in proporzione al totale dei contributi italiani e brasiliani considerati per il diritto alla prestazione.La totalizzazione con il Brasile ha un costo?No, a differenza della ricongiunzione dei contributi, la totalizzazione internazionale non prevede oneri economici a carico del lavoratore: i contributi restano nei rispettivi Paesi e vengono sommati solo ai fini del diritto alla pensione.Chi può chiedere la totalizzazione contributi Brasile pensione INPS?Possono farlo i lavoratori, italiani o brasiliani, che abbiano periodi contributivi in entrambi i Paesi e non raggiungano da soli il requisito minimo, oltre ai familiari superstiti aventi diritto a prestazioni di reversibilità.Dove si presenta la domanda di totalizzazione internazionale?La domanda si presenta all’INPS, che gestisce i rapporti con l’ente previdenziale brasiliano, oppure attraverso un patronato che assiste nella raccolta della documentazione e nell’inoltro della pratica.La totalizzazione è diversa dal cumulo dei contributi tra gestioni italiane?Sì. Il cumulo riguarda solo gestioni previdenziali italiane diverse, mentre la totalizzazione internazionale coinvolge Paesi differenti legati da una convenzione bilaterale, come nel caso di Italia e Brasile.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 24, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-24 14:00:002026-09-18 17:28:59Totalizzazione contributi Brasile: la pensione INPS si calcola pro quota
NOTIZIEBonus farmacisti ENPAF 2026: domanda entro il 30 settembreL’ENPAF, l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti, ha confermato per il 2026 un nuovo contributo assistenziale una tantum destinato ai farmacisti che svolgono l’attività in forma libero-professionale. Lo ha comunicato l’ente con una nota diffusa il 1° settembre 2026, stanziando una somma complessiva di 400.000 euro da distribuire tra i richiedenti in possesso dei requisiti. Il bonus farmacisti ENPAF 2026 non è una misura automatica: per ottenerlo occorre presentare una domanda formale, rispettare precisi limiti di reddito e patrimonio e inviare tutto entro una scadenza ormai vicina, fissata al 30 settembre 2026. Vediamo nel dettaglio chi può richiederlo, quali documenti servono e come funziona la graduatoria che stabilirà l’importo effettivo assegnato a ciascun beneficiario.Indice dei contenutiChi ha diritto al bonus ENPAF 2026Requisiti contributivi, ISEE e patrimonioCome funziona la graduatoria e l’importo del contributoCome e quando presentare la domanda entro il 30 settembreDomande frequenti sul bonus farmacisti ENPAFChi ha diritto al bonus ENPAF 2026Il bonus farmacisti ENPAF 2026 è riservato a una platea ben definita di professionisti. Possono presentare domanda i farmacisti che, a partire dal 2024, esercitano l’attività in forma libero-professionale, oppure la svolgono attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (il cosiddetto co.co.co.), o ancora nell’ambito di una borsa di studio. In tutti questi casi è indispensabile essere regolarmente iscritti a ENPAF, la cassa di previdenza di categoria che tutela i farmacisti liberi professionisti, titolari o collaboratori di farmacia.Va precisato che questa misura riguarda l’ambito della previdenza e assistenza professionale ENPAF, e non va confusa con agevolazioni fiscali legate al regime forfettario o alla gestione della partita IVA. Si tratta infatti di un contributo assistenziale erogato dalla cassa di categoria a sostegno dei propri iscritti, con criteri economici e contributivi propri, indipendenti dal regime fiscale applicato dal professionista. Requisiti contributivi, ISEE e patrimonioOltre all’inquadramento professionale, per accedere al bonus farmacisti ENPAF 2026 è necessario soddisfare requisiti contributivi ed economici precisi. Sul piano contributivo, ENPAF richiede il versamento della quota previdenziale intera per tutto il triennio 2024-2026, oltre alla regolarità dei pagamenti relativi all’anno in corso. Non basta quindi essere iscritti: occorre aver contribuito con continuità e senza sospensioni negli ultimi tre anni.Un altro punto da verificare con attenzione riguarda l’assenza di morosità pregresse. Non possono accedere al contributo i farmacisti con un debito pari o superiore a un quarto del contributo previdenziale dovuto per ciascun anno, anche nel caso in cui il debito sia stato rateizzato presso Agenzia delle Entrate-Riscossione. È quindi consigliabile controllare la propria posizione contributiva prima di inviare la domanda.Sul fronte economico, la misura prevede due soglie distinte da rispettare contemporaneamente:ISEE del nucleo familiare non superiore a 50.000 euro;patrimonio mobiliare non superiore a 70.000 euro, importo incrementato di 10.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al secondo, fino a un massimo di 90.000 euro.Chi supera anche solo uno di questi limiti non rientra tra i beneficiari, indipendentemente dagli altri requisiti posseduti. Per questo motivo è importante recuperare per tempo un’attestazione ISEE 2026 aggiornata, evitando di presentare la domanda con un valore ISEE non più valido o riferito ad annualità precedenti. Come funziona la graduatoria e l’importo del contributoUn aspetto centrale del bonus farmacisti ENPAF 2026 riguarda le modalità di assegnazione delle somme. Il contributo, infatti, non è uguale per tutti i richiedenti: l’importo effettivo dipende dalla posizione ottenuta in una graduatoria costruita su due criteri combinati.Il primo criterio è la situazione economica del nucleo familiare, valutata proprio attraverso l’ISEE presentato. Il secondo criterio è l’anzianità contributiva a quota intera maturata dal farmacista nel periodo compreso tra il 2017 e il 2026: chi ha versato con continuità e per un periodo più lungo la contribuzione piena ottiene, a parità di altre condizioni, un punteggio più favorevole.Una volta formata la graduatoria, le somme messe a disposizione da ENPAF, pari complessivamente a 400.000 euro, vengono ripartite nei limiti dello stanziamento deliberato, seguendo l’ordine di punteggio. ENPAF non ha reso noto un importo individuale predeterminato: trattandosi di un fondo a dotazione chiusa, l’entità del contributo riconosciuto a ciascun beneficiario dipenderà dal punteggio ottenuto e dal numero complessivo di domande ammesse. L’erogazione effettiva avverrà dopo l’approvazione delle graduatorie da parte dell’ente, secondo le modalità stabilite dal regolamento ENPAF in vigore dal 1° settembre 2026. Come e quando presentare la domanda entro il 30 settembreIl termine per inviare la richiesta relativa al bonus farmacisti ENPAF 2026 è fissato al 30 settembre 2026, una data ormai vicina che lascia pochi giorni di margine a chi non ha ancora predisposto la documentazione. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente via PEC all’indirizzo posta@pec.enpaf.it, utilizzando la modulistica ufficiale messa a disposizione da ENPAF nella sezione Assistenza del proprio sito istituzionale.Alla domanda va allegata la documentazione richiesta, tra cui l’attestazione ISEE 2026 in corso di validità, insieme agli eventuali altri documenti indicati nel modulo ufficiale. Per evitare intoppi in una procedura che ha scadenze rigide e criteri economici puntuali, può essere utile seguire alcuni passaggi in ordine:verificare che il proprio inquadramento professionale rientri tra quelli ammessi (libera professione, co.co.co. o borsa di studio dal 2024);controllare la regolarità dei versamenti ENPAF e l’assenza di morosità pregresse superiori alla soglia prevista;recuperare un’attestazione ISEE 2026 aggiornata e verificarne la coerenza con i limiti richiesti;compilare con attenzione il modulo ufficiale ENPAF reperibile nella sezione Assistenza del sito dell’ente;trasmettere la domanda via PEC all’indirizzo posta@pec.enpaf.it e conservare le ricevute di accettazione e di consegna, utili in caso di successive verifiche.Rispettare questi passaggi entro il 30 settembre 2026 è indispensabile: le domande incomplete, fuori termine o inviate con modalità diverse dalla PEC indicata da ENPAF non potranno essere prese in considerazione nella formazione della graduatoria. Domande frequenti sul bonus farmacisti ENPAF Chi può richiedere il bonus farmacisti ENPAF 2026?Possono farlo i farmacisti iscritti a ENPAF che dal 2024 esercitano l’attività in forma libero-professionale, con contratto di co.co.co. o tramite borsa di studio, a condizione che abbiano versato la quota previdenziale intera nel triennio 2024-2026 e siano in regola con i pagamenti dell’anno in corso.Quali sono i limiti di ISEE e patrimonio previsti?L’ISEE del nucleo familiare non deve superare 50.000 euro. Il patrimonio mobiliare non deve superare 70.000 euro, con un incremento di 10.000 euro per ogni componente del nucleo oltre il secondo, fino a un massimo di 90.000 euro.L’importo del contributo è uguale per tutti i beneficiari?No. L’importo dipende dalla posizione in graduatoria, calcolata in base alla situazione economica del nucleo familiare e all’anzianità contributiva a quota intera maturata nel periodo 2017-2026. Le somme complessivamente stanziate ammontano a 400.000 euro e vengono ripartite nei limiti di tale dotazione, secondo l’ordine della graduatoria.Come si presenta la domanda per il bonus ENPAF?La domanda va inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo posta@pec.enpaf.it, utilizzando il modulo ufficiale disponibile nella sezione Assistenza del sito ENPAF e allegando la documentazione richiesta, tra cui l’attestazione ISEE 2026.Qual è la scadenza per presentare la domanda?Il termine ultimo per l’invio della domanda relativa al bonus farmacisti ENPAF 2026 è il 30 settembre 2026.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 24, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-24 12:00:002026-09-18 17:18:06Bonus farmacisti ENPAF 2026: domanda entro il 30 settembre
NOTIZIEBollo Auto Abolito 2027: Quanto Risparmi con Una Sola Auto o MotoIl bollo auto abolito 2027 per auto o moto fa già parlare di sé, ma la domanda che si pone chi possiede un solo veicolo è molto concreta: quanto si risparmia davvero? Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 16 settembre 2026 un decreto legge che, per l’anno 2027, prevede l’esenzione dal bollo auto per le automobili fino a 80 kW di potenza e per le moto, ma con un limite preciso: un solo veicolo per ogni cittadino. Nel nostro articolo precedente abbiamo già illustrato requisiti e veicoli esclusi in modo completo. Qui invece proviamo a tradurre la norma in numeri concreti, con esempi pratici su quanto può risparmiare chi ha soltanto un’auto, chi possiede solo una moto e cosa cambia per chi in famiglia ha più di un mezzo.Indice dei contenutiCosa prevede l’esenzione del bollo auto 2027 in sintesiQuanto risparmia chi possiede una sola autoQuanto risparmia chi possiede una sola motoDue o più veicoli in famiglia: cosa cambiaQuando parte l’esenzione e cosa resta da chiarireCosa prevede l’esenzione del bollo auto 2027 in sintesiPrima di parlare di numeri, un rapido riepilogo. La misura approvata dal governo introduce, solo per il 2027, l’esenzione dalla tassa automobilistica per le automobili con potenza fino a 80 kW (circa 109 cavalli) e per le moto e i ciclomotori alimentati a benzina (anche in combinazione con altra fonte di propulsione), purché il veicolo sia intestato a una persona fisica e regolarmente assicurato. Restano esclusi i veicoli intestati a imprese e persone giuridiche, perché il beneficio è riservato ai veicoli intestati a persone fisiche. L’esenzione spetta una sola volta per persona: chi ha più veicoli intestati non sceglie liberamente, perché il veicolo agevolato viene individuato in base ai criteri fissati dal decreto, cioè quello con la potenza più bassa e, a parità di kW, quello con il bollo di importo inferiore. Per l’elenco completo dei requisiti, dei modelli coinvolti e delle esclusioni rinviamo alla nostra guida completa sul bollo auto abolito nel 2027. In questa notizia ci concentriamo invece sul lato pratico: quanto vale l’esenzione per chi ha un solo veicolo. Quanto risparmia chi possiede una sola autoPer chi possiede un’unica automobile, l’esenzione del bollo 2027 coincide con un risparmio pieno, pari all’intero importo che avrebbe altrimenti pagato. Il bollo auto varia da regione a regione e dipende dalla potenza del veicolo in kW, quindi non esiste una cifra unica valida per tutta Italia: è comunque possibile fare qualche esempio indicativo per capire l’ordine di grandezza del beneficio.Supponiamo che Marco abbia un’utilitaria di piccola cilindrata, con potenza intorno ai 55-60 kW: oggi paga un bollo indicativo di circa 130-170 euro l’anno (l’importo esatto varia per regione e per classe ambientale). Se la sua auto rientra nella soglia degli 80 kW, nel 2027 non pagherebbe nulla, con un risparmio pieno di quella cifra.Chiara invece guida un’auto di media cilindrata da 75-80 kW: il suo bollo indicativo oggi si aggira tra 150 e 220 euro l’anno, sempre a seconda della regione di residenza. Anche in questo caso, essendo sotto la soglia degli 80 kW, l’esenzione coprirebbe l’intero importo.Chi invece possiede un’auto più potente, sopra gli 80 kW (circa 109 cavalli), come molte berline e SUV di fascia medio-alta, resta escluso dall’esenzione e continuerà a pagare il bollo come sempre. Il criterio scelto dal governo è infatti la potenza in kW, non la cilindrata: due auto con lo stesso numero di cavalli fiscali possono trovarsi su lati opposti della soglia. Quanto risparmia chi possiede una sola motoPer le due ruote il discorso cambia, perché la misura si applica alle moto e ai ciclomotori alimentati a benzina, senza il limite degli 80 kW previsto per le auto: anche le moto di grossa cilindrata rientrano quindi nell’esenzione, a condizione però che il proprietario non risulti soggetto passivo del bollo per nessuna autovettura fino a 80 kW.Anche qui il risparmio dipende dalla regione e dalla potenza del mezzo. Un ciclomotore o uno scooter di piccola cilindrata ha oggi un bollo indicativo piuttosto contenuto, spesso sotto i 50 euro l’anno, mentre una moto di media cilindrata può arrivare a un bollo indicativo tra 60 e 120 euro l’anno. Chi possiede una sola moto e non ha altri veicoli intestati potrebbe quindi azzerare completamente questa spesa per il 2027.Va ricordato che, come per le auto, anche per le moto l’esenzione vale una sola volta per persona: chi possiede sia un’auto che rientra nei requisiti sia una moto non può cumulare due esenzioni e, in base al testo del decreto, il beneficio viene assorbito dall’automobile, mentre l’esenzione sulla moto spetta a chi non ha un’auto rientrante nella soglia degli 80 kW. Due o più veicoli in famiglia: cosa cambiaLa situazione si complica leggermente per le famiglie che possiedono più di un veicolo. Se marito e moglie hanno ciascuno un’auto intestata a proprio nome, ognuno può beneficiare dell’esenzione sul proprio mezzo, perché il limite di un veicolo per persona si riferisce all’intestatario, non al nucleo familiare. Diverso è il caso di chi ha più veicoli intestati a sé stesso: in questa ipotesi l’esenzione si applica a un solo veicolo, che però non viene scelto dal contribuente. Il decreto individua, tra le auto che rientrano nei requisiti, quella con la potenza più bassa e, a parità di kW, quella per cui il bollo ordinario sarebbe stato di importo inferiore; lo stesso criterio si applica tra più motocicli. Gli altri veicoli continuano a pagare il bollo come di consueto.Non è quindi possibile spostare il beneficio sul mezzo con il bollo più alto: il meccanismo è automatico e premia il veicolo meno potente. Restano da chiarire, in attesa delle istruzioni attuative, le modalità con cui l’esenzione sarà applicata in concreto dalle Regioni. Quando parte l’esenzione e cosa resta da chiarireIl decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2026 prevede che l’esenzione del bollo auto valga per i pagamenti della tassa automobilistica con scadenza ordinaria compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Secondo le prime stime diffuse dal governo, dalle Regioni e dall’ACI, la misura riguarderebbe complessivamente circa 14,5 milioni di veicoli, di cui circa 13,2 milioni di automobili e oltre un milione tra moto e ciclomotori. Il mancato gettito, quantificato in circa 2,36 miliardi di euro, è coperto dallo Stato con un trasferimento compensativo alle Regioni di circa 2.293,5 milioni di euro per il 2027, mentre restano da definire alcuni dettagli attuativi.Va sottolineato che si tratta di un decreto legge (D.L. 17 settembre 2026, n. 162) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 ed entrato in vigore il 18 settembre 2026: il testo deve ancora essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni, un passaggio durante il quale alcuni dettagli operativi potrebbero cambiare. Restiamo quindi in attesa della conversione e delle istruzioni attuative per confermare tutte le modalità pratiche di applicazione dell’esenzione. Domande Frequenti su Bollo Auto Abolito 2027Chi può usufruire del bollo auto abolito 2027 per auto o moto?Possono usufruirne le persone fisiche proprietarie di un’automobile con potenza fino a 80 kW oppure di una moto o ciclomotore, regolarmente assicurati. Restano invece esclusi i veicoli intestati a imprese e persone giuridiche.L’esenzione vale per più di un veicolo?No, l’esenzione spetta una sola volta per persona e il veicolo agevolato non viene scelto dal contribuente: il decreto individua quello con la potenza più bassa e, a parità di kW, quello con il bollo di importo inferiore. Gli altri mezzi continuano a pagare il bollo normalmente.Le moto sono incluse nel bollo auto abolito 2027?Sì, la misura riguarda le moto e i ciclomotori alimentati a benzina, senza il limite di potenza di 80 kW previsto invece per le automobili. L’esenzione sulle due ruote spetta però solo a chi non risulta soggetto passivo del bollo per alcuna autovettura fino a 80 kW, e vale comunque per un solo veicolo per persona.Da quando si applica l’esenzione del bollo auto?L’esenzione riguarda i pagamenti della tassa automobilistica con scadenza ordinaria compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027, secondo il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, in vigore dal 18 settembre 2026.Quanto si risparmia in concreto con una sola auto o moto?Il risparmio corrisponde all’intero importo del bollo che si sarebbe altrimenti pagato per quel veicolo, e varia in base alla regione di residenza e alla potenza del mezzo: indicativamente da poche decine di euro per un ciclomotore fino a oltre 200 euro per un’auto di media potenza.La misura sul bollo auto abolito 2027 deve ancora completare il proprio iter parlamentare, ma i primi numeri diffusi danno già un’idea di quanto potrebbe valere per chi possiede una sola auto o una sola moto. Restiamo in attesa della conversione in legge del decreto e delle indicazioni operative delle Regioni per confermare tutti i dettagli applicativi della misura.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 24, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-24 11:00:002026-09-21 14:42:09Bollo Auto Abolito 2027: Quanto Risparmi con Una Sola Auto o Moto
NOTIZIEAssegno Unico, Arriva Prima e Può Essere Più Alto: Chi Prende la Maggiorazione a SettembreASSEGNO UNICO UNIVERSALESettembre 2026 porta buone notizie per molte famiglie italiane: l’assegno unico arriva con qualche giorno di anticipo per chi già lo percepisce senza variazioni, e può risultare più alto per i nuclei che rientrano in una delle maggiorazioni previste dalla normativa. La combinazione tra assegno unico maggiorazione settembre 2026 e un calendario di accredito più rapido sta facendo parlare molte famiglie in questi giorni, soprattutto chi ha aggiornato l’ISEE o ha avuto un nuovo figlio nel corso dell’anno.Vediamo nel dettaglio cosa cambia con il pagamento di settembre, quali famiglie possono ottenere un importo maggiorato e quando arriva concretamente l’accredito da parte dell’INPS.Indice dei contenutiCosa cambia nel pagamento dell’assegno unico a settembre 2026Assegno unico maggiorazione settembre 2026: chi ne ha dirittoQuando arriva il pagamento: calendario INPS e conguagliDomande frequenti sulla maggiorazione assegno unico di settembreCosa cambia nel pagamento dell’assegno unico a settembre 2026L’assegno unico universale è la prestazione INPS che sostiene le famiglie con figli a carico, dalla nascita fino ai 21 anni (senza limiti di età per i figli con disabilità). Ogni mese l’INPS eroga l’importo spettante secondo l’ISEE del nucleo familiare, ma il calendario di accredito non è sempre lo stesso per tutti: dipende dalla situazione di ciascuna domanda.Per settembre 2026, come già accaduto in altri mesi dell’anno, l’INPS ha confermato che i beneficiari già in pagamento, senza alcuna variazione rispetto ai mesi precedenti, ricevono l’accredito in anticipo rispetto a chi ha presentato una nuova domanda o ha aggiornato l’ISEE. Per un calendario dettagliato con tutte le date aggiornate, puoi consultare il nostro approfondimento su pagamento assegno unico settembre 2026: date INPS, importi e calendario, oppure la panoramica completa dei pagamenti INPS di settembre 2026 per pensioni, assegno unico, NASpI e ADI.Chi invece ha presentato la domanda da poco, ha modificato il proprio nucleo familiare (ad esempio per la nascita di un figlio) oppure ha una pratica ancora in fase di verifica, riceve il pagamento più avanti nel mese, generalmente nell’ultima decade di settembre. Non si tratta quindi di un ritardo ingiustificato, ma della normale tempistica di lavorazione delle pratiche più recenti da parte dell’INPS. Assegno unico maggiorazione settembre 2026: chi ne ha dirittoIl punto più interessante riguarda proprio la possibile maggiorazione dell’assegno unico. L’importo base varia in funzione dell’ISEE: per i nuclei con ISEE fino a circa 17.468 euro l’importo mensile per figlio può arrivare fino a 203,80 euro, mentre per chi ha un ISEE oltre la soglia massima o non presenta l’indicatore l’importo minimo è di 58,30 euro per figlio. Tra queste due soglie l’assegno diminuisce in modo progressivo.Oltre alla quota base, esistono diverse maggiorazioni che si aggiungono all’importo ordinario e che possono far salire sensibilmente la cifra accreditata ogni mese. In particolare hanno diritto a un importo più alto:i nuclei familiari con almeno quattro figli, per i quali è prevista una maggiorazione forfettaria per nucleo, non calcolata sul singolo figlio;le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, che ricevono un incremento per ogni figlio minorenne;le madri under 21, che percepiscono una maggiorazione dedicata per ciascun figlio;i nuclei con figli con disabilità a carico, per i quali è prevista una maggiorazione specifica che si somma all’importo ordinario;chi ha aggiornato l’ISEE nel corso dell’anno e rientra così in una fascia di reddito più bassa, con conseguente importo mensile più alto rispetto ai mesi precedenti.È bene ricordare che l’ISEE è l’indicatore che fotografa la situazione economica del nucleo familiare, tenendo conto di redditi e patrimonio. Aggiornarlo per tempo è fondamentale: un ISEE più basso rispetto a quello utilizzato in precedenza può far scattare automaticamente un importo di assegno unico più alto, con eventuali arretrati per i mesi già trascorsi se il nuovo ISEE viene presentato entro i termini previsti (di norma entro il 30 giugno per non perdere le mensilità arretrate dell’anno).Chi ha dubbi sul proprio importo, e non è sicuro di rientrare o meno in una delle maggiorazioni, può verificare direttamente sul portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS, lo stato della propria domanda e il dettaglio del calcolo applicato in base all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare. Quando arriva il pagamento: calendario INPS e conguagliPer quanto riguarda le date, l’INPS conferma la logica ormai consolidata negli ultimi mesi: i pagamenti per i beneficiari già in carico, senza variazioni, arrivano nella parte centrale del mese, mentre le nuove domande e le pratiche con variazioni vengono liquidate verso la fine di settembre. Chi nota un ritardo rispetto ai vicini di casa o ad altri genitori non deve preoccuparsi: nella maggior parte dei casi si tratta semplicemente di una pratica ancora in lavorazione, non di un problema con la domanda.Un altro elemento da tenere presente riguarda i conguagli e gli arretrati. Quando l’INPS aggiorna l’ISEE di un nucleo, o riceve con ritardo una domanda relativa a un figlio nato mesi prima, l’ente ricalcola l’importo dovuto per i mesi già trascorsi e liquida la differenza insieme alla mensilità corrente. Per questo motivo, in alcuni casi l’accredito di settembre può risultare più alto del solito: non si tratta di un errore, ma del pagamento delle differenze maturate nei mesi precedenti.Per non perdere queste somme è importante presentare le variazioni all’INPS con tempestività, evitando di rimandare l’aggiornamento della propria situazione. Domande frequenti sulla maggiorazione assegno unico di settembrePerché a settembre l’assegno unico arriva prima per alcune famiglie?Perché l’INPS liquida per primi i pagamenti dei beneficiari già in carico e senza variazioni, mentre le nuove domande o le pratiche con modifiche vengono lavorate successivamente e pagate verso fine mese.Chi ha diritto alla maggiorazione dell’assegno unico?Le famiglie con almeno quattro figli, i nuclei in cui entrambi i genitori lavorano, le madri under 21, le famiglie con figli con disabilità e chi ha un ISEE più basso rispetto ai mesi precedenti.Cosa succede se aggiorno l’ISEE a settembre?L’importo dell’assegno unico viene ricalcolato in base al nuovo ISEE. Se l’aggiornamento avviene entro i termini previsti, l’INPS può riconoscere anche gli arretrati relativi ai mesi precedenti dell’anno.L’assegno unico riduce la pensione o incide sull’IRPEF?No, l’assegno unico non concorre a formare il reddito imponibile IRPEF e non riduce altre prestazioni come la pensione o l’indennità di disoccupazione.Cosa fare se il pagamento non arriva nei tempi previsti?Prima di allarmarsi conviene verificare lo stato della propria pratica: spesso il ritardo dipende da una domanda recente o da una variazione ISEE ancora in fase di elaborazione da parte dell’INPS.In sintesi, il pagamento dell’assegno unico di settembre 2026 conferma uno schema ormai noto: accredito anticipato per chi non ha variazioni, importi più alti per le famiglie che rientrano nelle diverse maggiorazioni previste dalla normativa, e liquidazione degli arretrati per chi ha aggiornato l’ISEE o segnalato variazioni al nucleo familiare.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 24, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/ASSEGNO-UNICO-2023.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-24 10:00:002026-09-17 16:38:36Assegno Unico, Arriva Prima e Può Essere Più Alto: Chi Prende la Maggiorazione a Settembre
CAF, SUCCESSIONISuccessione Transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria: Regolamento UE, Legge Applicabile e Certificato Europeo (Guida 2026)Successione Transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria: Regolamento UE, Legge Applicabile e Certificato Europeo (Guida 2026)Il Friuli Venezia Giulia è l’unica regione italiana che confina contemporaneamente con Slovenia e Austria. Questa posizione geografica unica crea una situazione peculiare per molte famiglie: cittadini italiani con beni o parenti in Slovenia o Austria, cittadini sloveni e austriaci residenti in FVG, e famiglie binazionali con patrimoni distribuiti su tre ordinamenti giuridici. In questa guida trovi tutto ciò che devi sapere sulla successione transfrontaliera che coinvolge il FVG con Slovenia e Austria, con particolare attenzione al Regolamento UE 650/2012 e al Certificato Successorio Europeo.Indice dei contenutiIl Regolamento UE 650/2012: la rivoluzione del diritto successorio europeoLa legge applicabile: residenza abituale vs cittadinanzaCasi tipici FVG: le situazioni più frequentiIl Certificato Successorio Europeo (CSE)Imposta di successione: il principio del non cumulo e le convenzioni bilateraliWorldwide taxation italiana: l’imposta si applica sui beni esteriImmobili vs beni mobili nella successione transfrontalieraIl sistema tavolare FVG nella successione transfrontalieraCittadini binazionali: la scelta nel testamentoTempistiche pratiche e a chi rivolgersi in FVGDomande frequentiConclusione: consulenza specializzata per successioni transfrontaliereIl Regolamento UE 650/2012: la rivoluzione del diritto successorio europeo Prima del 2015, la successione internazionale era un labirinto di convenzioni bilaterali e regole nazionali diverse. Dal 17 agosto 2015, il Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio ha unificato le regole di conflitto di leggi in materia di successioni nell’Unione Europea.Il Regolamento si applica alle successioni aperte dal 17 agosto 2015 (data del decesso) e riguarda tutti gli Stati UE ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito (quest’ultimo ora fuori dall’UE). Sia l’Italia che la Slovenia sono vincolati dal Regolamento; l’Austria pure.I punti chiave del Regolamento 650/2012:Legge applicabile: la successione è regolata dalla legge dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento del decesso (criterio principale, art. 21)Scelta della legge: il defunto può scegliere nel testamento che la sua successione sia regolata dalla legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o del decesso (art. 22, «professio iuris»). È l’unica scelta consentita.Giurisdizione: i tribunali competenti sono quelli dello Stato di residenza abituale del defunto (art. 4), salvo derogheRiconoscimento automatico: le decisioni giudiziarie e gli atti pubblici (sentenze di tribunale, atti notarili) in materia di successione emessi in uno Stato UE sono automaticamente riconosciuti negli altri Stati UELa legge applicabile: residenza abituale vs cittadinanza Il criterio della residenza abituale è quello predefinito (default rule) del Regolamento 650/2012. Si tratta del luogo in cui il defunto aveva il suo centro di interessi di vita: dove viveva stabilmente, lavorava, aveva la famiglia. La residenza anagrafica è un indice importante ma non l’unico.Esempi pratici FVG:Cittadino italiano residente a Udine con appartamento a Lubiana (Slovenia): la successione è regolata dalla legge italiana (residenza abituale in Italia), anche per l’appartamento sloveno. Il giudice competente è quello italiano.Cittadino sloveno residente a Gorizia/Nova Gorica con beni sia in Italia che in Slovenia: la successione è regolata dalla legge italiana (residenza in Italia)Cittadino austriaco residente a Trieste con vigneti nel Carso e immobili a Klagenfurt: la successione è regolata dalla legge italianaCittadino italiano residente a Ljubljana con immobili a Trieste: la successione è regolata dalla legge slovena, anche per gli immobili di TriesteLa professio iuris (art. 22): chi ha la doppia cittadinanza o vive in un Paese di cui non è cittadino può nel testamento scegliere che la propria successione sia regolata dalla legge della propria cittadinanza. Ad esempio, un cittadino italiano residente da anni in Austria può scegliere nel testamento la legge italiana.Casi tipici FVG: le situazioni più frequentiCaso 1: cittadino italiano con beni in Slovenia o AustriaMolti frontalieri e pensionati FVG hanno acquistato immobili oltreconfine (case vacanza in Slovenia, appartamenti a Vienna o Salisburgo). Se risiedono in Italia:La successione è regolata dalla legge italiana per tutto il patrimonio, compresi i beni esteriLa dichiarazione di successione italiana comprende anche i beni esteri (con indicazione del valore)Per «far valere» il titolo ereditario sui beni esteri (cancellare il nome del defunto dal registro immobiliare sloveno o austriaco) occorre il Certificato Successorio Europeo o l’apostille dell’atto italianoCaso 2: cittadino sloveno o austriaco residente in FVGLa comunità slovena in Friuli Venezia Giulia (tutelata dalla L. 38/2001) e i cittadini austriaci residenti in FVG che decedono in Italia:La successione è regolata dalla legge italiana (residenza abituale in Italia)Gli eredi devono presentare la dichiarazione di successione in ItaliaSe hanno beni in Slovenia/Austria, il Certificato Successorio Europeo italiano vale anche lìIl sistema tavolare FVG si applica agli immobili localiCaso 3: famiglie binazionali con beni distribuiti su più PaesiLe famiglie con rami in Italia, Slovenia e Austria sono storicamente frequenti in FVG, specialmente nelle aree di Gorizia-Nova Gorica, Trieste-Muggia e Carso-Kras. In questi casi:Se il defunto aveva doppia cittadinanza (italiana + slovena o italiana + austriaca), la legge applicabile è quella della residenza abituale (default), ma nel testamento si può scegliere una delle cittadinanzeLa complessità si moltiplica se vi sono eredi residenti in Paesi diversiIl Regolamento 650/2012 non risolve la questione delle imposte di successione: ogni Paese applica le proprie regole fiscali (vedi sezione successiva)Il Certificato Successorio Europeo (CSE) Il Certificato Successorio Europeo (CSE) è lo strumento introdotto dagli artt. 62-73 del Regolamento 650/2012 per semplificare l’utilizzo dei diritti ereditari in più Paesi UE. Non sostituisce i documenti nazionali (dichiarazione di successione italiana, certificato di eredità, ecc.) ma li integra per l’uso transfrontaliero.A cosa serve il CSE:Dimostrare la qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità negli altri Stati UEFar aggiornare i registri immobiliari esteri (Grundbuch austriaco, registro immobiliare sloveno) senza dover presentare una procedura successoria separata in ogni PaeseSbloccare conti correnti bancari in altri Paesi UE (le banche devono accettarlo come prova della qualità di erede)Chi lo rilascia:Se la successione è regolata dalla legge italiana (defunto residente in Italia): il CSE è rilasciato dal notaio italiano o dal Tribunale competenteSe la successione è regolata dalla legge di un altro Stato UE: il CSE è rilasciato dall’autorità competente di quello StatoValidità: il CSE ha validità di 6 mesi (prorogabile). Le copie certificate rilasciate dalla stessa autorità emittente hanno pari efficacia all’originale.Imposta di successione: il principio del non cumulo e le convenzioni bilateraliIl Regolamento 650/2012 non armonizza le imposte di successione, che restano materia di competenza nazionale. Questo significa che teoricamente la stessa eredità potrebbe essere tassata da più Paesi. Per evitare la doppia imposizione esistono:Italia-Austria: il regime attualeL’Austria ha abolito la propria imposta di successione nel 2008 (con decorrenza dal 1° agosto 2008). Pertanto, per le successioni aperte dopo quella data, non vi è imposta austriaca sulle successioni né sulle donazioni.Tuttavia, l’Austria applica un’imposta di trasferimento immobiliare (Grunderwerbsteuer, aliquota base 3,5%) sugli immobili siti in Austria trasferiti per successione, ma con agevolazioni per i trasferimenti a familiari stretti (aliquota ridotta al 2%). I residenti italiani con immobili austriaci che decedono in Italia devono:Pagare l’imposta di successione italiana sul valore degli immobili austriaci (inclusi nell’asse ereditario globale, con possibilità di dedurre le imposte pagate in Austria)Pagare la Grunderwerbsteuer austriaca per l’iscrizione degli eredi nel Grundbuch (registro immobiliare austriaco)Italia-Slovenia: la Convenzione del 1985La Slovenia ha ereditato la convenzione bilaterale contro la doppia imposizione stipulata tra Italia e Jugoslavia. In materia di successioni, la Convenzione Italia-Jugoslavia del 1985 (tuttora applicabile nel rapporto Italia-Slovenia per la parte succeduta) prevede meccanismi per evitare la doppia imposizione. Tuttavia, la Slovenia applica un’imposta di successione relativamente ridotta rispetto a quella italiana, con aliquote variabili in base al grado di parentela e valore dei beni.Attenzione: il regime convenzionale Italia-Slovenia in materia di successioni è complesso e soggetto a interpretazioni. Per situazioni specifiche (immobili in Slovenia ereditati da residenti in Italia) è indispensabile una consulenza specializzata.Worldwide taxation italiana: l’imposta si applica sui beni esteri Un principio fondamentale del diritto tributario italiano è la tassazione mondiale (worldwide taxation): se il defunto era residente in Italia al momento del decesso, l’imposta di successione italiana si applica su tutti i beni, dovunque situati nel mondo, compresi gli immobili in Slovenia, Austria, o qualsiasi altro Paese.Questo significa che un residente a Trieste con un appartamento a Lubiana e una casa a Vienna deve includere entrambi nella dichiarazione di successione italiana, e l’imposta italiana si calcola sul valore complessivo (inclusi i beni esteri).Detrazione delle imposte estere: ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 346/1990, le imposte pagate all’estero sui beni ivi situati si deducono dall’imposta di successione italiana dovuta sugli stessi beni, fino a concorrenza di quest’ultima. Evita in parte (non sempre totalmente) la doppia tassazione.Immobili vs beni mobili nella successione transfrontalieraUna distinzione importante riguarda il tipo di bene:Beni immobili: anche dopo il Regolamento 650/2012, i Paesi dove si trovano gli immobili mantengono una propria competenza registrale. Per far trasferire la proprietà nel registro immobiliare locale (Grundbuch austriaco, registro fondiario sloveno) occorre produrre l’atto idoneo secondo le formalità locali (con il CSE o con un’apostille). Non basta la dichiarazione di successione italiana.Beni mobili (conti correnti, partecipazioni societarie): si trasferiscono più facilmente con il CSE, che le banche di tutti gli Stati UE devono accettare come prova della qualità di erede.Il sistema tavolare FVG nella successione transfrontalieraPer i beni immobili situati in FVG e appartenenti a defunti residenti all’estero (o con beni anche all’estero), si pone il problema del coordinamento tra:La legge applicabile alla successione (determinata dal Regolamento 650/2012)Le formalità tavolari per l’intavolazione in FVGEsempio: un cittadino sloveno residente a Ljubljana lascia un appartamento a Trieste. La successione è regolata dalla legge slovena (residenza in Slovenia). Per intavolare la proprietà dell’appartamento di Trieste nel Libro Fondiario, gli eredi devono ottenere il Certificato Successorio Europeo sloveno (o un atto notarile sloveno apostillato) e presentarlo alla Conservatoria tavolare di Trieste.Cittadini binazionali: la scelta nel testamento I cittadini binazionali (es.: cittadino italo-sloveno, italo-austriaco) hanno la facoltà di scegliere nel testamento (professio iuris) la legge della propria cittadinanza da applicare alla successione. Questa scelta può essere strategica, ad esempio se:La legge di una delle cittadinanze è più favorevole agli eredi per quanto riguarda le quote riservate ai legittimariUna delle leggi prevede aliquote di imposta di successione inferiori o franchigie più alteSi vuole unificare la gestione dell’asse ereditario sotto un unico sistema giuridicoLa scelta deve essere esplicita nel testamento e deve riferirsi a una delle cittadinanze possedute al momento della redazione del testamento o al momento del decesso. Non è possibile scegliere la legge di un Paese di cui non si è cittadini.Tempistiche pratiche e a chi rivolgersi in FVGPer una successione transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria, le tempistiche complessive possono variare da 6 mesi a oltre 2 anni, a seconda della complessità del patrimonio, del numero di eredi, della presenza o meno di testamento e delle procedure nei Paesi esteri coinvolti.Le figure professionali da coinvolgere sono:Notaio con esperienza in diritto internazionale privato: per il CSE, l’atto di accettazione dell’eredità, gli atti tavolariAvvocato con competenza transfrontaliera: per le eventuali dispute tra eredi o per l’interpretazione del testamento esteroCAF per la dichiarazione di successione: la dichiarazione di successione italiana (anche per le successioni con beni esteri) può essere compilata e presentata tramite CAF abilitatoConsulente fiscale nel Paese estero: per le formalità registrali e fiscali nei Paesi esteri (Slovenia, Austria)Domande frequentiIl Regolamento UE 650/2012 si applica anche per chi è deceduto prima del 17 agosto 2015?No. Il Regolamento si applica solo alle successioni aperte dal 17 agosto 2015 in poi (data del decesso uguale o successiva al 17/08/2015). Per le successioni precedenti si applicano le vecchie regole di conflitto di leggi nazionali.Se ho un appartamento a Ljubljana e muoio a Trieste, devo fare la successione anche in Slovenia?No, in linea di principio non occorre una procedura successoria separata in Slovenia. La successione è regolata dalla legge italiana (residenza in Italia) e il CSE italiano vale anche in Slovenia per dimostrare la qualità di erede. Tuttavia, per trasferire la proprietà dell’appartamento nel registro immobiliare sloveno occorre presentare documentazione alle autorità slovene. Un notaio sloveno o un avvocato sloveno può assistere in questa fase.L’Austria non ha l’imposta di successione: devo comunque pagare qualcosa per gli immobili austriaci?L’Austria ha abolito l’imposta di successione e donazione dal 2008. Tuttavia, per gli immobili in Austria che si trasferiscono per successione, si paga la Grunderwerbsteuer (imposta di trasferimento immobiliare) per l’iscrizione nel Grundbuch (registro immobiliare). L’aliquota per i trasferimenti a familiari stretti è agevolata. Inoltre, l’imposta di successione italiana si applica anche sui beni in Austria (con possibilità di detrazione della Grunderwerbsteuer pagata in Austria).Dove si presenta il Certificato Successorio Europeo in Slovenia?Per gli immobili in Slovenia, il CSE va presentato all’ufficio fondiario (zemljiška knjiga) competente per territorio. La procedura è gestita autonomamente dagli uffici giudiziari slovensi, che accettano il CSE come documento valido per il trasferimento.Conclusione: consulenza specializzata per successioni transfrontaliereLa successione transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria è una delle materie più complesse del diritto successorio internazionale, e riguarda una realtà concreta per molte famiglie del Friuli Venezia Giulia. Il Regolamento 650/2012 ha semplificato molte questioni, ma non le ha eliminate: le formalità registrali nei singoli Paesi, le imposte nazionali e le specificità del sistema tavolare FVG restano elementi che richiedono assistenza professionale specializzata.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste gli eredi nella preparazione e presentazione della dichiarazione di successione italiana anche in presenza di beni esteri, e collabora con notai esperti in diritto internazionale privato per il rilascio del Certificato Successorio Europeo. Per i casi con beni in Slovenia o Austria, ti mettiamo in contatto con i professionisti giusti.Richiedi un preventivo personalizzato per la tua situazione transfrontaliera. Leggi anche le nostre guide: Successioni FVG 2026, Successione a Trieste e Successione a Gorizia.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 24, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-24 09:00:002026-08-17 11:03:48Successione Transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria: Regolamento UE, Legge Applicabile e Certificato Europeo (Guida 2026)
CAF, SUCCESSIONISuccessione Opere d’Arte, Preziosi e Antiquariato 2026: Perizia, Valutazione e TassazioneEreditare un patrimonio che include opere d’arte, gioielli, monete antiche, orologi di pregio, mobili antichi o auto d’epoca pone gli eredi di fronte a problematiche fiscali molto diverse rispetto a una successione ordinaria. I cosiddetti “beni mobili preziosi” hanno infatti regole specifiche: esiste una presunzione di legge che li quantifica in automatico al 10% dell’asse ereditario se non dichiarati, servono perizie tecniche per valutarli correttamente e alcuni beni possono essere vincolati dal Ministero della Cultura.In questa guida completa aggiornata al 2026 spieghiamo come gestire la successione di opere d’arte, preziosi e antiquariato: cosa dichiarare, come evitare la presunzione del 10%, quando serve una perizia, quanto si paga di imposta di successione e quali sono le particolarità per beni culturali vincolati e auto storiche. Una guida pensata per eredi di collezionisti, famiglie benestanti e chiunque si trovi a gestire beni di valore in una dichiarazione di successione.📄Scarica la Checklist Successione 2026PDF gratuito di 6 pagine: tutti i documenti necessari, le scadenze da rispettare e la guida specifica per il sistema tavolare FVG.✓ Checklist documenti ✓ Franchigie 2026 ✓ 10 errori da evitare ⇓ Scarica PDF gratis ✉ Scrivi una emailIndice dei contenutiCosa si intende per beni preziosi, opere d’arte e antiquariatoLa presunzione del 10% (art. 9 D.Lgs. 346/1990)Come evitare la presunzione: dichiarazione analiticaCome si dichiarano i beni preziosi nella successionePerizia tecnica: quando serve e quanto costaTassazione: imposta di successione su opere d’arte e preziosiInventario notarile: quando è obbligatorioOpere d’arte e beni culturali vincolatiAuto d’epoca e veicoli storici ereditatiEsportazione di opere d’arte ereditateAssicurazione dei beni preziosi ereditatiVendita di beni preziosi ereditati e plusvalenzeDonazione di opere d’arte: alternativa alla successioneEsempio pratico: eredi di un collezionistaProblemi tipici nelle successioni con beni di valoreConsulenza CAF e periti: perché serve un teamFAQ: domande frequenti sulla successione di beni preziosiCosa si intende per beni preziosi, opere d’arte e antiquariatoNel linguaggio fiscale della dichiarazione di successione, la categoria “beni mobili preziosi” è molto ampia e comprende tutti i beni di pregio diversi da immobili, denaro, titoli e quote societarie. Comprendere cosa rientra in questa categoria è il primo passo per una dichiarazione corretta, perché ogni tipologia segue regole di valutazione e tassazione specifiche.Rientrano tra i beni preziosi da dichiarare in successione:Opere d’arte: quadri, dipinti, sculture, stampe firmate, opere di design d’autore, fotografie artistiche, litografie numerate, installazioniGioielli e oreficeria: anelli, collane, bracciali, orecchini in oro, argento, platino o con pietre preziose (diamanti, smeraldi, rubini, zaffiri)Monete antiche e da collezione: collezioni numismatiche, monete d’oro, monete commemorative, medaglie storicheOrologi di pregio: Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, orologi vintage, cronometri da collezioneMobili antichi e antiquariato: mobili d’epoca, argenteria, porcellane, vetri artistici, tappeti persiani antichiLibri antichi e manoscritti: incunaboli, prime edizioni, manoscritti rari, autografi di personaggi storiciStrumenti musicali di pregio: violini Stradivari, pianoforti storici, strumenti d’autoreOggetti militari e da collezione: armi antiche regolarmente denunciate, cimeli storiciAuto d’epoca e veicoli storici: trattamento fiscale particolare, vedi sezione dedicataAttenzione: non tutto ciò che è “vecchio” è automaticamente antiquariato. Un mobile ha rilevanza fiscale come bene prezioso quando ha valore di mercato significativo e caratteristiche storico-artistiche. Allo stesso modo, un gioiello di fantasia o bigiotteria non rientra nella categoria, mentre un anello con diamante certificato sì. La presunzione del 10% (art. 9 D.Lgs. 346/1990)Il cuore della disciplina fiscale della successione di beni preziosi e opere d’arte è l’articolo 9 del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico delle imposte di successione). Questa norma stabilisce una presunzione legale molto importante: se gli eredi non dichiarano analiticamente i beni mobili preziosi, la legge presume che questi esistano nel patrimonio del defunto in misura pari al 10% dell’asse ereditario attivo.In parole semplici: l’Agenzia delle Entrate parte dal presupposto che in ogni patrimonio ereditario ci siano gioielli, opere d’arte o oggetti di valore pari almeno al 10% del totale dei beni, anche se gli eredi non li dichiarano espressamente. Questa presunzione si aggiunge al patrimonio dichiarato e produce quindi un’imposta di successione maggiore.Esempio pratico:Patrimonio ereditato dichiarato: 500.000 euro (casa, conto corrente, titoli)Presunzione beni preziosi: 10% = 50.000 euroPatrimonio complessivo ai fini dell’imposta: 550.000 euroQuesta presunzione scatta in automatico sull’asse ereditario attivo, cioè sul valore complessivo dei beni prima della deduzione dei debiti. È quindi fondamentale sapere che non serve aver materialmente posseduto beni preziosi perché la presunzione operi: è un meccanismo automatico che colpisce tutti.La presunzione opera in favore dell’erario e spetta agli eredi dimostrare che il defunto non possedeva beni preziosi oppure che il loro valore reale era inferiore al 10%. Ecco perché diventa cruciale la dichiarazione analitica. Come evitare la presunzione: dichiarazione analiticaPer evitare che si applichi la presunzione del 10%, gli eredi devono dichiarare analiticamente tutti i beni mobili preziosi presenti nel patrimonio del defunto, con un elenco dettagliato e valori giustificati. Questa è la strada più sicura quando:Il patrimonio è elevato e il 10% presunto genererebbe un’imposta molto altaSi sa con certezza che i beni preziosi reali valgono meno del 10% presuntoIl defunto non possedeva beni preziosi di rilievo (es. solo una fede nuziale)Si vuole avere certezza fiscale ed evitare contestazioni futureLa dichiarazione analitica deve contenere un elenco descrittivo con valore stimato per ogni bene. Per esempio:Anello in oro bianco con diamante 0,50 ct, valore stimato 2.500 euroQuadro olio su tela di autore contemporaneo firmato, 80×60 cm, valore 1.200 euroOrologio Rolex Datejust acciaio, valore 5.000 euroMobile antico del 1800 in noce, valore 3.000 euroQuando il valore complessivo analitico è inferiore al 10% dell’asse, è fondamentale che sia documentato (fatture d’acquisto, perizie, fotografie, inventari). L’Agenzia delle Entrate può richiedere prove in fase di controllo, e una dichiarazione troppo “leggera” senza giustificativi rischia di essere disconosciuta.In Friuli Venezia Giulia vige il sistema tavolare, un registro catastale diverso dal resto d’Italia. Questo richiede competenze specifiche nella gestione delle pratiche di successione, soprattutto quando si intrecciano beni immobili con patrimoni mobiliari di valore. Il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza pluriennale con questo sistema. Come si dichiarano i beni preziosi nella successioneLa dichiarazione di successione telematica (modello SUA) prevede una sezione specifica per i beni mobili e preziosi. In particolare, bisogna compilare il quadro dedicato ai beni diversi dagli immobili, dalle partecipazioni societarie e dagli strumenti finanziari, inserendo descrizione, quantità e valore.Il valore da dichiarare è il valore di mercato al momento dell’apertura della successione (data del decesso). Questo valore si determina con diversi metodi a seconda del bene:Opere d’arte: quotazioni di mercato, risultati di aste comparabili, perizie di espertiGioielli: valore della materia prima (oro, platino) più valore delle pietre certificate, più valore artistico/manifatturieroMonete: cataloghi numismatici di riferimento (Gigante, Montenegro) e quotazioni di mercatoOrologi: quotazioni di mercato dei modelli di riferimento, stato di conservazione, originalità di componentiAntiquariato: stime di antiquari e gallerie, cataloghi d’astaLibri antichi: repertori bibliografici, aste specializzateLa descrizione deve essere analitica: non basta scrivere “collezione di quadri”. Bisogna indicare autore (se noto), titolo, tecnica, dimensioni, anno, stato di conservazione. Più la descrizione è precisa, minore è il rischio di contestazioni.Per la corretta compilazione della dichiarazione e di tutti i documenti della successione, è fondamentale la consulenza di un CAF specializzato, che può coordinare anche l’intervento di periti esterni. Perizia tecnica: quando serve e quanto costaLa perizia tecnica è un documento redatto da un esperto che attribuisce un valore di mercato ufficiale ai beni. Non è sempre obbligatoria, ma in molti casi è fortemente consigliata per proteggersi da contestazioni dell’Agenzia delle Entrate e per gestire eventuali conflitti tra eredi.Quando è consigliabile fare una perizia:Opere d’arte di valore superiore a 50.000 euro cadaunaIntere collezioni (quadri, monete, orologi, libri) con valore complessivo significativoPresenza di contenzioso tra eredi sulla suddivisione dei beniBeni potenzialmente soggetti a vincolo culturaleQuando si prevede una futura vendita all’astaQuando si vogliono assicurare i beni (la polizza richiede perizia aggiornata)Chi può fare una perizia valida fiscalmente:Periti iscritti all’Albo del Tribunale (categoria arte, antiquariato, gioielleria, numismatica)Case d’asta riconosciute (Christie’s, Sotheby’s, Finarte, Pandolfini, Cambi)Gallerie d’arte accreditate e antiquari con partita IVA e specializzazioneIstituti gemmologici (IGI, GIA) per pietre preziose e diamantiEsperti numismatici iscritti ad associazioni di categoria (NIP)Costi della perizia: variano in base al tipo e al valore del bene. In linea di massima, si considera un onorario pari all’1-3% del valore stimato, con un minimo fisso che parte da 150-300 euro per singolo oggetto. Per collezioni importanti si negoziano tariffe forfettarie.Una buona perizia deve contenere: descrizione dettagliata del bene, fotografie, riferimenti di mercato (aste comparabili), stato di conservazione, provenienza documentata, valore di mercato alla data del decesso. La perizia va allegata alla dichiarazione di successione come documento giustificativo. Tassazione: imposta di successione su opere d’arte e preziosiBuona notizia per gli eredi: l’imposta di successione sui beni preziosi e opere d’arte si calcola con le stesse aliquote e franchigie previste per gli altri beni. Non esistono imposte maggiorate per questa tipologia di beni.Ricordiamo le aliquote dell’imposta di successione 2026:Coniuge e figli: aliquota 4%, franchigia 1.000.000 euro per ciascun eredeFratelli e sorelle: aliquota 6%, franchigia 100.000 euro per ciascun eredeAltri parenti fino al 4° grado: aliquota 6%, nessuna franchigiaAltri soggetti (conviventi, terzi): aliquota 8%, nessuna franchigiaPortatori di handicap grave: franchigia aggiuntiva di 1.500.000 euroL’imposta si applica sul valore complessivo della quota ereditaria, che include anche i beni preziosi dichiarati. Per approfondire il calcolo completo, consulta la guida su imposta di successione, aliquote e scadenze.Esempio di calcolo: un figlio eredita dal padre un patrimonio complessivo di 1.500.000 euro, di cui 200.000 euro sono opere d’arte. Essendo figlio, ha diritto alla franchigia di 1.000.000 euro. L’imposta si applica solo su 500.000 euro (quota eccedente la franchigia) al 4%, quindi 20.000 euro di imposta di successione.Oltre all’imposta di successione, non sono dovute imposte ipotecaria e catastale sui beni mobili (queste imposte si applicano solo agli immobili). Quindi la tassazione complessiva dei beni preziosi è relativamente contenuta rispetto agli immobili. Inventario notarile: quando è obbligatorioL’inventario notarile dei beni ereditati è un atto redatto da un notaio che elenca analiticamente tutti i beni del defunto. Non è sempre obbligatorio, ma diventa necessario in diverse situazioni che spesso coinvolgono patrimoni con beni preziosi.Quando serve l’inventario notarile:Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario: obbligatoria per minori, incapaci e persone giuridiche, e consigliata quando si teme che i debiti del defunto superino il patrimonioPresenza di eredi minorenni o soggetti sottoposti a tutelaConflitto tra eredi sulla consistenza del patrimonioPresenza di esecutore testamentario o curatore dell’eredità giacentePatrimonio molto articolato con molti beni mobili di valoreL’inventario notarile offre certezza giuridica sulla consistenza dell’asse ereditario e rappresenta una prova “qualificata” davanti all’Agenzia delle Entrate per dimostrare il valore reale dei beni preziosi. Tuttavia, ha costi significativi: onorario notarile più oneri per i periti che assistono il notaio nella stima dei beni.Per i casi di eredi minori, approfondisci la guida dedicata a successione con eredi minori, dove l’inventario è sempre obbligatorio. Opere d’arte e beni culturali vincolatiAlcune opere d’arte e beni di pregio sono dichiarati di interesse culturale dal Ministero della Cultura (MiC) ai sensi del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004). Si tratta di opere con particolare valore storico, artistico o archeologico, sottoposte a un regime di tutela speciale.Obblighi degli eredi per i beni culturali vincolati:Notifica obbligatoria al Ministero della Cultura (Soprintendenza competente per territorio) entro i termini previsti dal codiceRispetto dei vincoli di conservazione e manutenzioneDivieto di modificare, restaurare o spostare il bene senza autorizzazioneObbligo di comunicare al Ministero ogni trasferimento di proprietàDiritto di prelazione dello Stato in caso di vendita (lo Stato può acquistare il bene allo stesso prezzo offerto da altri)Una particolarità molto interessante per gli eredi: l’articolo 28 bis del D.Lgs. 346/1990 consente di pagare l’imposta di successione cedendo allo Stato opere d’arte, beni culturali o archivi di interesse storico. Questa modalità di pagamento “in natura” richiede l’autorizzazione del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Economia.Vantaggi della cessione allo Stato:Estinzione totale o parziale del debito d’impostaValore del bene stabilito da apposita commissione di espertiPossibilità per gli eredi di non dover vendere altri beni di famiglia per pagare l’impostaL’opera entra nel patrimonio pubblico e viene valorizzata dalla collettivitàQuesta opzione è particolarmente utile quando si eredita un’opera di grande valore ma si ha scarsa liquidità, evitando di dover vendere frettolosamente a un prezzo inferiore al reale per far fronte alle imposte. Auto d’epoca e veicoli storici ereditatiLe auto d’epoca e i veicoli storici ereditati seguono un trattamento fiscale particolare, a metà strada tra beni mobili preziosi e veicoli tradizionali. Non rientrano nella presunzione del 10% se sono regolarmente iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), perché risultano già da un registro pubblico.Classificazione delle auto storiche:Auto d’epoca: oltre 20 anni di immatricolazione, iscritte al registro ASI (Automotoclub Storico Italiano), FIVA, RIAR o Registro LanciaAuto ultraventennali “ordinarie”: oltre 20 anni ma non iscritte a registri storiciYoungtimer: tra 15 e 20 anni, interessanti per collezionisti ma non ancora storiche ufficialmenteDichiarazione e tassazione auto d’epoca ereditate:Vanno dichiarate nella successione al loro valore di mercato (non al valore “burocratico” PRA)Per la valutazione si usano quotazioni specializzate (Quattroruote Classic, Ruoteclassiche) o perizie ASIImposta di successione con le aliquote ordinarie sul valore di mercatoDopo la successione, per il trasferimento dell’intestazione al PRA serve l’atto notarile di accettazione di eredità o dichiarazione di successione presentataPratica PRA per voltura auto ereditata: l’erede deve presentare al PRA la domanda di aggiornamento dell’intestazione allegando la dichiarazione di successione registrata. Il costo è di circa 90 euro di emolumenti ACI più imposte di bollo. Le auto storiche godono di riduzioni sull’IPT (imposta provinciale di trascrizione) in molte province.Bollo auto e assicurazione: una volta volturata, l’auto storica ha benefici fiscali importanti. Le auto oltre i 30 anni con certificato di rilevanza storica pagano un bollo ridotto (circa 30 euro annui), e le polizze RCA “storiche” hanno premi molto vantaggiosi. Per i dettagli consulta la guida successione veicoli, auto e moto. Esportazione di opere d’arte ereditateEreditare un’opera d’arte non significa automaticamente poterla esportare liberamente. La normativa italiana sull’esportazione di beni culturali prevede procedure differenziate a seconda dell’età e del valore dell’opera, regolamentate dal D.Lgs. 42/2004.Regole attuali per l’esportazione:Opere di autori viventi o eseguite da meno di 70 anni: esportazione libera senza autorizzazioniOpere oltre 70 anni di età con valore fino a 13.500 euro: serve solo un’autocertificazioneOpere oltre 70 anni con valore superiore a 13.500 euro: serve l’attestato di libera circolazione rilasciato dall’Ufficio Esportazione del Ministero della CulturaBeni dichiarati di interesse culturale: l’uscita definitiva dall’Italia è vietata, salvo eccezioniLa procedura per ottenere l’attestato di libera circolazione prevede la presentazione dell’opera all’Ufficio Esportazione competente (Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Palermo e altri), che la esamina e decide entro 40 giorni. In questo lasso di tempo lo Stato può esercitare il diritto di acquisto coattivo al valore dichiarato.Se lo Stato non esercita il diritto di acquisto, rilascia l’attestato che consente l’esportazione per 5 anni. L’attestato è necessario anche per vendite internazionali tramite case d’asta estere.Attenzione: esportare un’opera senza autorizzazione costituisce reato penale, con sanzioni che vanno dalla multa al sequestro del bene, fino alla reclusione nei casi più gravi. Assicurazione dei beni preziosi ereditatiRicevere in eredità opere d’arte, gioielli o oggetti di pregio comporta una nuova responsabilità: la loro tutela assicurativa. Le polizze “casa” tradizionali spesso coprono solo parzialmente i beni preziosi o li escludono del tutto oltre certe soglie.La soluzione più adatta è la polizza “All Risks Arte” o “All Risks Valori”, specificamente pensata per:Opere d’arte e scultureCollezioni di valore (numismatiche, filateliche, d’arte)Gioielli e oreficeriaOrologi di pregioMobili antichi e argenteriaStrumenti musicali da collezioneCoperture tipiche della polizza All Risks Arte:Furto e rapinaIncendio, fulmine, esplosioneDanni accidentali (caduta, rottura, graffi)Danni d’acquaTrasporto e movimentazionePrestito a mostre e museiTerremoto e calamità naturali (clausole opzionali)Costi indicativi: la polizza All Risks Arte ha un premio che varia tipicamente tra lo 0,2% e lo 0,8% del valore assicurato annuo. Per assicurare una collezione da 200.000 euro il premio annuo si colloca tra 400 e 1.600 euro a seconda di copertura, ubicazione e sistemi di sicurezza domestici.Per stipulare la polizza serve una perizia aggiornata con elenco fotografato dei beni. Molte compagnie richiedono anche dotazioni di sicurezza (antifurto, cassaforte, videosorveglianza) per assicurare valori elevati.Per un quadro completo delle assicurazioni post-successione, leggi la guida dedicata a eredità e assicurazioni. Vendita di beni preziosi ereditati e plusvalenzeGli eredi possono decidere di vendere i beni preziosi ricevuti in successione. In questo caso bisogna conoscere le regole fiscali applicabili e i canali di vendita più adatti a ciascun tipo di bene.Canali di vendita per opere d’arte e beni preziosi:Case d’asta internazionali: Christie’s, Sotheby’s, Phillips, BonhamsCase d’asta italiane: Finarte, Pandolfini, Cambi, Porro, Wannenes, Meeting ArtGallerie d’arte: acquisto diretto o conto depositoAntiquari e compro oro: per oggetti di antiquariato e gioielliPiattaforme online specializzate: Catawiki, Artsy, InvaluableTassazione della vendita: per i beni ereditati e rivenduti dai privati, la disciplina fiscale è particolarmente favorevole. La plusvalenza da vendita occasionale di beni mobili e opere d’arte da parte di un privato (non imprenditore/mercante d’arte) non è soggetta a tassazione, perché non rientra in alcuna categoria reddituale tipica dell’IRPEF.Diverso è il discorso se:L’attività è abituale (compravendite continuative): diventa reddito d’impresaIl soggetto è un mercante d’arte con partita IVASi realizzano plusvalenze speculative sistematiche (orientamento giurisprudenziale in evoluzione)L’Agenzia delle Entrate ha rafforzato i controlli sulle vendite di opere d’arte rivedendo la qualificazione di “privato collezionista” vs “speculatore abituale”. Per vendite importanti è consigliabile una consulenza fiscale preventiva.Documenti necessari per vendere beni ereditati:Dichiarazione di successione registrataCertificato di morte e atto di notorietà o autocertificazionePerizia di valutazione aggiornataAttestato di libera circolazione per opere oltre 70 anni (se vendita internazionale)Fotografie e documentazione di provenienza Donazione di opere d’arte: alternativa alla successioneUna strategia di pianificazione patrimoniale per chi possiede opere d’arte e beni di valore è la donazione in vita a figli o altri eredi. La donazione può essere molto vantaggiosa perché ha le stesse franchigie e aliquote dell’imposta di successione e consente di “bloccare” il valore ai fini fiscali.Vantaggi della donazione di opere d’arte:Stesse aliquote della successione (4% coniuge/figli, 6% fratelli, 8% terzi)Stesse franchigie (1.000.000 euro per figli/coniuge)Valore cristallizzato al momento della donazionePossibilità di scaglionare donazioni nel tempoRiduzione del patrimonio ereditario futuro (pianificazione fiscale)Svantaggi e attenzioni:La donazione richiede atto notarile pubblico (costi notarili)Le donazioni rientrano nel calcolo della successione futura (rapporto tra coerelde) ai fini della legittimaNon è reversibile senza accordo delle partiPer opere vincolate serve comunque il nulla osta del MinisteroLe donazioni di modico valore (es. gioielli di famiglia) non richiedono atto notarile se c’è traditio (consegna materiale) e rapporto di parentela stretta. Per beni di valore consistente, invece, l’atto notarile è sempre necessario per garantire efficacia e opponibilità.Nota importante: l’IVA non si applica alle successioni né alle donazioni di opere d’arte tra privati. L’IVA scatta solo nelle compravendite commerciali (galleria, mercante d’arte, casa d’asta come venditore professionale). Esempio pratico: eredi di un collezionistaVediamo un caso pratico che illustra tutti gli aspetti trattati. Supponiamo che Mario, collezionista appassionato, scompaia lasciando alla moglie Anna e al figlio Luca il seguente patrimonio:Casa di proprietà a Udine: 350.000 euroConto corrente: 80.000 euroTitoli BTP: 120.000 euroCollezione di quadri del Novecento (15 opere): valore stimato 180.000 euroGioielli di famiglia (oreficeria antica, diamanti): 40.000 euroCollezione di monete romane: 25.000 euroFiat 500 del 1965 iscritta ASI: 15.000 euroAsse ereditario totale: 810.000 euroScenario 1: dichiarazione senza elenco analitico dei beni preziosiAsse “ufficiale”: 550.000 euro (immobile + conto + BTP + auto PRA)Presunzione 10% beni preziosi: 55.000 euroPatrimonio totale tassato: 605.000 euroConseguenza: tassazione su importo stimato forfettariamente, ma il reale patrimonio preziosi (245.000 euro) resterebbe “sommerso” e gli eredi rischierebbero contestazioni future se venissero scopertiScenario 2: dichiarazione analitica correttaQuadri dichiarati con perizia: 180.000 euroGioielli dichiarati con perizia gemmologica: 40.000 euroMonete dichiarate con perizia numismatica: 25.000 euroAsse ereditario totale dichiarato: 810.000 euroCalcolo imposta (coniuge + figlio, due eredi in parti uguali):Quota Anna: 405.000 euro → sotto franchigia di 1.000.000 euro → imposta 0Quota Luca: 405.000 euro → sotto franchigia di 1.000.000 euro → imposta 0Imposta di successione: 0 euroImposte ipotecaria e catastale sulla casa: 2% + 1% di 350.000 = 10.500 euroCome si vede, una dichiarazione analitica corretta permette di trasparentemente gestire il patrimonio e beneficiare pienamente delle franchigie. Il costo delle perizie (circa 5.000-7.000 euro totali per questo patrimonio) è ampiamente ripagato dalla tranquillità fiscale e dall’assenza di rischi di contestazione. Problemi tipici nelle successioni con beni di valoreGestire una successione con opere d’arte, gioielli e antiquariato non è mai semplice. Ecco i problemi più frequenti che il CAF Centro Fiscale affronta nelle consulenze specializzate:Sottovalutazione o sopravvalutazione: gli eredi non hanno competenze tecniche per valutare correttamente, rischiando contestazioni del Fisco o liti tra coerediScomparsa di beni: oggetti spariti tra la morte e l’inventario, con difficoltà a ricostruire la consistenza realeAutenticazioni dubbie: opere attribuite ad autori famosi senza certificazioni adeguate, con rischio di scoprire che sono copie o falsiConflitti tra coeredi: chi tiene il quadro? Come si divide la collezione? Serve vendere per dividere in denaro?Beni all’estero: opere lasciate in altri Paesi, con problematiche di doppia imposizione e rimpatrioBeni vincolati non dichiarati: scoperta tardiva che un’opera era sottoposta a vincolo ministerialeCarenza di liquidità: il patrimonio è consistente ma illiquido, e l’imposta di successione diventa un problema concretoProvenienza illegittima: opere con dubbia provenienza (furto, trafugamento bellico, commercio illecito) che emergono solo al tentativo di venditaAffrontare questi problemi richiede un approccio multidisciplinare che coinvolge consulente fiscale, perito specialistico, notaio e spesso anche avvocato, per tutelare gli interessi di tutti gli eredi e rispettare tutti gli obblighi di legge. Consulenza CAF e periti: perché serve un teamLe successioni che includono opere d’arte, preziosi e antiquariato richiedono una squadra di specialisti che collaborino tra loro. Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca da anni gli eredi friulani in questo tipo di pratiche complesse, coordinando l’intervento di periti esterni qualificati.Cosa fa il CAF nel tuo interesse:Analisi iniziale del patrimonio e stima preliminare del rischio presunzioneScelta strategica tra dichiarazione analitica e accettazione della presunzione del 10%Coordinamento con periti specializzati per arte, gioielli, numismatica, auto d’epocaCompilazione analitica della dichiarazione di successione telematicaRapporto con Ministero Cultura per beni vincolatiGestione dell’eventuale pagamento dell’imposta tramite cessione di opere allo StatoConsulenza sulle strategie di donazione per ottimizzare il passaggio generazionaleAssistenza post-successione: volture auto, disdette polizze, nuove coperture assicurativeIl vantaggio del CAF Centro Fiscale è la specializzazione territoriale nel sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia, che combinata all’esperienza su successioni con beni di valore offre un servizio completo e integrato. Lavoriamo con una rete di periti, notai e gallerie di fiducia sul territorio friulano e a livello nazionale.Se stai gestendo una successione con opere d’arte, gioielli o oggetti di valore, non improvvisare. Una consulenza iniziale ti permette di impostare la strategia corretta fin dall’inizio, evitando errori costosi o contestazioni future.Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel. 0432 1638640 | WhatsApp 366 6018121 | info@centrofiscale.com FAQ: domande frequenti sulla successione di beni preziosiI gioielli di famiglia vanno dichiarati anche se hanno solo valore affettivo?Sì, se hanno un valore di mercato apprezzabile (oro, pietre preziose certificate), vanno dichiarati al valore di mercato effettivo. La bigiotteria e l’oreficeria di modico valore possono essere omesse senza problemi, ma un anello d’oro con diamante va sempre dichiarato.Se non dichiaro nulla, rischio sanzioni?Se non dichiari beni preziosi, si applica automaticamente la presunzione del 10% e paghi l’imposta su quel valore stimato. Il rischio sanzioni scatta se l’Agenzia delle Entrate scopre beni di valore molto superiore al 10% presunto: in quel caso parte l’accertamento con sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta non versata, oltre agli interessi.La perizia deve essere asseverata dal Tribunale?Per la dichiarazione di successione non serve l’asseverazione (giuramento in Tribunale), basta una perizia redatta da esperto qualificato con la sua responsabilità professionale. L’asseverazione diventa necessaria se la perizia deve essere utilizzata in un contenzioso giudiziario tra eredi.Posso vendere un quadro ereditato senza pagare tasse sulla vendita?Sì, se sei un privato che vende occasionalmente un bene ereditato, la plusvalenza non è soggetta a IRPEF. Attenzione però: se vendi sistematicamente più opere (collezione progressivamente liquidata) il Fisco potrebbe qualificarti come speculatore abituale.Come so se un’opera d’arte è vincolata?Si verifica presso la Soprintendenza competente per territorio (Ministero della Cultura). Se l’opera proviene da una famiglia importante o è nota negli archivi storici, è possibile che sia vincolata. Alcune vincoli derivano da atti notificati ai proprietari, altri sono automatici per opere in chiese, musei o collezioni pubbliche.Posso pagare l’imposta di successione con un quadro?Sì, l’articolo 28 bis del D.Lgs. 346/1990 consente di cedere opere d’arte, libri, archivi o collezioni di interesse storico-artistico allo Stato come pagamento dell’imposta. Serve però l’autorizzazione del Ministero della Cultura e del MEF, e i tempi della procedura possono essere lunghi.Un’auto d’epoca rientra nella presunzione del 10%?No, se è regolarmente iscritta al PRA. I veicoli iscritti in pubblici registri sono esclusi dalla presunzione perché risultano già tracciati. Vanno però dichiarati al loro valore di mercato nella successione.Quanto costa in media una perizia d’arte?Indicativamente l’1-3% del valore stimato, con un minimo di 150-300 euro per pezzo singolo. Per collezioni si negoziano tariffe forfettarie. Una perizia professionale per una collezione da 200.000 euro può costare tra 2.000 e 5.000 euro.Posso esportare un quadro antico ereditato dalla famiglia?Per opere con oltre 70 anni di età e valore superiore a 13.500 euro serve l’attestato di libera circolazione del Ministero della Cultura. Per opere vincolate l’esportazione è vietata. Per opere più recenti o di minor valore non servono autorizzazioni.Il CAF Centro Fiscale si occupa anche di successioni con opere d’arte?Sì, gestiamo successioni complesse con patrimoni artistici coordinando periti qualificati, notai e avvocati quando necessario. La nostra esperienza nel sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia ci rende un partner affidabile per eredi di collezionisti e famiglie con patrimoni articolati sul territorio friulano.Conclusione: gestire una successione con opere d’arte richiede strategiaEreditare opere d’arte, gioielli, antiquariato o una collezione di pregio è un privilegio ma anche una responsabilità. La presunzione del 10%, la necessità di perizie qualificate, i vincoli ministeriali e le regole sull’esportazione rendono questa materia molto più complessa di una successione ordinaria.Affidarsi a professionisti esperti consente di ottimizzare la tassazione, evitare contestazioni future e gestire correttamente il patrimonio ereditato. Il CAF Centro Fiscale di Udine mette a disposizione la sua esperienza nelle successioni complesse e il suo network di periti specializzati per affiancarti in ogni fase.Prenota subito una consulenza: chiamaci al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Una prima valutazione gratuita ti permette di capire la strategia migliore per il tuo caso specifico. ADAndrea DamianiResponsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscaliIl CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse. 📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 24, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-24 08:00:002026-08-17 11:03:45Successione Opere d’Arte, Preziosi e Antiquariato 2026: Perizia, Valutazione e Tassazione
CAF, SUCCESSIONISuccessione Azienda 2026: Trasferimento Impresa agli ErediLa successione di un’azienda è un momento delicato che richiede pianificazione. Nel 2026 il trasferimento dell’impresa agli eredi può beneficiare di agevolazioni fiscali significative, soprattutto se pianificato con strumenti come il patto di famiglia.Indice dei contenutiTipi di azienda nella successioneEsenzione imposta di successione per aziendePatto di famigliaValutazione azienda ai fini successioneDivisione azienda tra più erediContinuazione attivitàTipi di azienda nella successioneLa successione può riguardare:Ditta individuale: trasferimento dell’intera attivitàQuote societarie: SRL, SNC, SAS (vedi articolo dedicato)Partecipazioni qualificate: SPA con controllo Esenzione imposta di successione per aziendeLa normativa prevede esenzione totale dall’imposta di successione se:Gli eredi proseguono l’attività per almeno 5 anniL’azienda viene trasferita a coniuge e discendentiGli eredi non cedono l’azienda entro 5 anni dal trasferimento Patto di famigliaIl patto di famiglia è lo strumento ideale per il passaggio generazionale:Trasferimento in vita dell’aziendaCoinvolge tutti i legittimari (coniuge, figli)Previene future contestazioni ereditarieBenefici fiscali: esenzione dall’imposta di donazione, alle stesse condizioni previste per la successione Valutazione azienda ai fini successioneIl valore dell’azienda si determina con:Perizia giurata di stimaMetodi patrimoniale, reddituale o mistoAvviamento commercialeValore beni strumentali (al netto ammortamenti) Divisione azienda tra più erediSe ci sono più eredi:Assegnazione a uno solo: compenso agli altri in denaroVendita a terzi: divisione ricavato tra erediGestione comune: trasformazione in società Continuazione attivitàL’erede che prosegue l’attività deve:Comunicare variazione titolarità alla CCIAA entro 30 giorniAggiornare partita IVA (o aprirne una nuova)Comunicare all’INPS prosecuzione attivitàMantenere dipendenti o gestire cessazioniFontiD.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico successioni e donazioni), art. 3, comma 4-ter – esenzione per aziende, quote e azioni trasferite a coniuge e discendenti – NormattivaCodice civile, artt. 768-bis e seguenti – patto di famiglia – Normattiva 📚 Approfondisci: Leggi la nostra Guida completa Successioni 2026 per una panoramica completa.Hai bisogno di assistenza?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con pensioni, NASPI e successioni.Contattaci:Telefono: 0432 1638640Email: info@centrofiscale.com Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 24, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-24 06:00:002026-09-30 07:58:43Successione Azienda 2026: Trasferimento Impresa agli ErediPagina 8 di 191«‹678910›» Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto