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PARTITA IVA, Professionisti Sanitari

Aprire Studio Sanitario 2026: Requisiti, Autorizzazioni ASL e Costi

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aprire uno studio professionale sanitario privato è il sogno di molti professionisti della salute. Ma tra autorizzazioni ASL, requisiti strutturali minimi, assicurazione RC obbligatoria e scelta della forma organizzativa, il percorso richiede una pianificazione attenta. Questa guida raccoglie tutto quello che devi sapere nel 2026 per aprire il tuo studio sanitario nel rispetto della normativa vigente.

Indice dei contenuti

  1. Quadro normativo di riferimento
  2. Requisiti strutturali minimi dello studio sanitario
  3. L’autorizzazione ASL: quando serve e come ottenerla
  4. RC Professionale: obbligatoria per tutti i sanitari (L. 24/2017 Gelli-Bianco)
  5. Costi fissi tipici dello studio sanitario
  6. Studio singolo, Studio Associato o STP?
  7. Deducibilità dei costi in regime forfettario: attenzione
  8. Checklist per aprire il tuo studio sanitario
  9. FAQ
  10. Conclusione: pianifica prima, apri meglio

Quadro normativo di riferimento

Le norme principali che regolano l’apertura di uno studio professionale sanitario sono:

  • DPR 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento per i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie): definisce i requisiti minimi che devono avere le strutture sanitarie, inclusi gli studi professionali privati.
  • L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco): impone l’obbligo di assicurazione RC professionale per tutti i professionisti sanitari che esercitano anche in forma libero-professionale.
  • L. 13/1989 + D.Lgs. 81/2008: requisiti di accessibilità per persone con disabilità e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Normative regionali: ogni Regione ha recepito il DPR 1997 con propri atti normativi che possono aggiungere requisiti specifici (es. Regione FVG con L.R. 17/2014 e ss. mm.).
  • DPR 137/2012: ordinamento delle professioni regolamentate.
  • L. 183/2011 c. 3–12: Società tra Professionisti (STP).

Requisiti strutturali minimi dello studio sanitario

Il DPR 14 gennaio 1997 distingue tra studio professionale (attività riservata a un singolo professionista, con prestazioni di base) e struttura sanitaria ambulatoriale (con più professionisti, attrezzature più complesse, processi regolamentati). Lo studio professionale del singolo sanitario richiede requisiti minimi meno stringenti rispetto all’ambulatorio multi-specialistico.

I requisiti strutturali minimi generalmente richiesti per lo studio professionale del singolo sanitario (ferma la verifica con l’ASL locale):

  • Sala d’attesa: locale separato dal locale visita, adeguatamente arredato, ventilato, illuminato
  • Studio/locale visita: superfice adeguata all’attività (indicativamente non inferiore a 9–12 mq), lavabo con acqua calda e fredda, illuminazione naturale o artificiale adeguata
  • Servizio igienico: disponibile (anche condiviso con altri studi nello stesso palazzo, se ammesso dalla normativa regionale)
  • Accessibilità per disabili: ai sensi della L. 13/1989, se il locale è aperto al pubblico, deve garantire l’accesso a persone con disabilità motoria (rampe, ascensore se necessario, servizi igienici adeguati)
  • Requisiti igienico-sanitari: superfici facilmente lavabili e disinfettabili (studio visita), smaltimento rifiuti speciali se si producono (es. aghi, materiali biologici)
  • Sicurezza sul lavoro: valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008 (anche per i piccoli studi professionali)

Attenzione per il FVG: la Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito il DPR 1997 con proprie disposizioni. È indispensabile verificare i requisiti specifici presso l’ASL competente per territorio (ASFO, ASUFC, ASUITS o ASS.n.4) prima di avviare i lavori di adeguamento.

L’autorizzazione ASL: quando serve e come ottenerla

La normativa distingue due livelli:

  • Comunicazione/SCIA: per lo studio professionale del singolo (medico di base, specialista ambulatoriale, fisioterapista, psicologo ecc.) è generalmente sufficiente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sanitaria allo Sportello Unico del Comune o all’ASL. Non è richiesta un’autorizzazione preventiva, ma bisogna autocertificare il rispetto dei requisiti minimi.
  • Autorizzazione sanitaria regionale: obbligatoria per le strutture ambulatoriali più complesse (più professionisti, diagnostica strumentale, sale operatorie). Richiede un iter autorizzativo più lungo con sopralluogo ASL e valutazione.

Procedura pratica per lo studio singolo:

  1. Verifica preventiva con l’ASL locale dei requisiti richiesti per la tua specifica professione e tipo di attività
  2. Adeguamento dei locali ai requisiti minimi
  3. Presentazione SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune
  4. Comunicazione all’ASL se prevista dalla normativa regionale
  5. Eventuale sopralluogo ASL (in alcune Regioni è programmato entro 60 giorni dalla SCIA)

RC Professionale: obbligatoria per tutti i sanitari (L. 24/2017 Gelli-Bianco)

La Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Gelli-Bianco) ha introdotto l’obbligo di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale (RC professionale) per tutti i professionisti sanitari che esercitano anche in ambito libero-professionale. Questo obbligo è presupposto per l’esercizio dell’attività e deve essere rispettato prima dell’apertura dello studio.

La polizza RC professionale copre i danni causati ai pazienti nell’esercizio dell’attività professionale (errori diagnostici, terapeutici, negligenza, imperizia). Il costo annuale varia significativamente in base a:

  • Professione: i medici chirurghi hanno premi più alti; fisioterapisti, psicologi e logopedisti premi mediamente più contenuti
  • Massimale richiesto: tipicamente si va da 500.000 euro a 2 milioni di euro per sinistro
  • Volume di attività: numero di pazienti/prestazioni annue
  • Eventuale attività chirurgica: aumenta significativamente il premio

Costi indicativi annui:

  • Psicologo, fisioterapista, logopedista: 200–500 euro/anno
  • Medico di Medicina Generale: 500–1.500 euro/anno
  • Medico specialista (non chirurgo): 1.000–3.000 euro/anno
  • Medico chirurgo: 3.000–10.000 euro/anno (e oltre per chirurghi plastico/ortopedici)

Costi fissi tipici dello studio sanitario

Ecco una stima indicativa dei costi fissi annui per uno studio sanitario di piccole dimensioni (singolo professionista, locali in affitto):

Voce di costoStima annua indicativa
Affitto locali (media città media)6.000–15.000 euro
RC professionale300–3.000 euro
Utenze (luce, acqua, internet)1.200–2.400 euro
Attrezzatura sanitaria (ammortamento)1.000–5.000 euro
Software gestionale/agenda200–800 euro
Software fatturazione elettronica40–150 euro
Commercialista/CAF500–2.000 euro
Materiale di consumo500–2.000 euro
Totale indicativo10.000–30.000 euro/anno

Attenzione nel regime forfettario: le spese di studio non sono deducibili analiticamente. Nel forfettario, l’imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività ai compensi, indipendentemente dalle spese effettive. Questo significa che uno studio con costi fissi elevati potrebbe essere più conveniente nel regime ordinario (dove i costi sono deducibili) rispetto al forfettario.

Studio singolo, Studio Associato o STP?

Studio professionale singolo

La forma più semplice. Il professionista esercita in autonomia, ha piena responsabilità delle scelte, nessun obbligo di condivisione degli utili. È la forma più comune per psicologi, fisioterapisti, nutrizionisti all’inizio dell’attività. Limite: tutti i costi fissi sono sostenuti da un solo soggetto.

Studio Associato (Associazione professionale)

Più professionisti dello stesso o di diverso settore condividono i locali e i costi fissi, mantenendo la propria autonomia professionale e fatturando separatamente ai propri pazienti. Non è una società: ogni professionista rimane individualmente responsabile. Vantaggi: riduzione costi fissi, possibilità di copertura oraria più ampia, sinergie professionali. Richiede un accordo scritto tra i professionisti che regola l’uso dei locali e la suddivisione delle spese comuni.

Società tra Professionisti (STP)

Istituita dalla L. 183/2011 c. 3–12 e regolata dal DM 8 febbraio 2013, la STP è una vera e propria società (di capitali o di persone) costituita tra professionisti dello stesso ordine (es. due medici, due fisioterapisti) o di ordini diversi (multi-disciplinare). La STP può ricevere compensi come ente, ripartirli tra i soci e organizzarsi come una vera impresa. Requisiti:

  • La maggioranza del capitale sociale deve essere detenuta da soci professionisti (non da soci di capitale)
  • L’esercizio dell’attività professionale è riservato ai soci professionisti iscritti all’Ordine
  • La denominazione deve includere la dicitura “Società tra Professionisti”
  • Obbligo di polizza assicurativa della società

La STP è adatta a realtà più strutturate che vogliono organizzarsi come studio multi-specialistico con personale dipendente e gestione centralizzata. Ha costi di costituzione e gestione più alti rispetto alle forme precedenti.

CaratteristicaStudio singoloStudio AssociatoSTP
Complessità gestionaleMinimaBassaMedia/Alta
Condivisione costiNoSì (locali)Sì (tutto)
ResponsabilitàIndividualeIndividualeSocietà + individuale
Forfettario applicabileSìSì (per il singolo)No (regime ordinario)
Ideale perInizio attivitàCondivisione spaziStudio strutturato

Deducibilità dei costi in regime forfettario: attenzione

Un punto critico che molti professionisti sottovalutano: nel regime forfettario non esistono deduzioni analitiche delle spese. L’imponibile fiscale si determina esclusivamente moltiplicando i compensi per il coefficiente di redditività (78% o 67%, a seconda dell’ATECO). Le spese per l’affitto dello studio, l’attrezzatura, l’assicurazione RC, il software — tutte queste voci non riducono l’imponibile nel forfettario.

Questo significa che il regime forfettario è conveniente se i costi effettivi sono inferiori alla percentuale forfettaria di riduzione (22% per ATECO 86.90.xx, cioè 100% − 78%). Se un fisioterapista ha costi fissi annui di 20.000 euro su ricavi di 50.000 euro (40% di spese effettive), il forfettario NON è conveniente, perché la forfetizzazione prevede solo il 22% di “spese forfettarie”. In questo caso, il regime ordinario con deduzioni analitiche potrebbe essere più vantaggioso. Verifica sempre con un consulente fiscale.

Checklist per aprire il tuo studio sanitario

  1. Verifica i requisiti strutturali minimi con l’ASL locale
  2. Adegua i locali (accessibilità, superfici, servizi)
  3. Ottieni l’iscrizione all’Ordine professionale (obbligatorio per le professioni ordinate)
  4. Apri la partita IVA con il codice ATECO corretto
  5. Iscriviti alla Gestione Separata INPS o alla cassa previdenziale di categoria
  6. Stipula la polizza RC professionale (obbligatoria L. 24/2017)
  7. Presenta la SCIA sanitaria al SUAP comunale
  8. Attiva la fatturazione elettronica (obbligatoria dal 2024)
  9. Attiva il Sistema Tessera Sanitaria se obbligatorio per la tua professione
  10. Valuta il regime fiscale più conveniente con un commercialista o CAF

FAQ

Posso aprire uno studio sanitario in casa?

Sì, è possibile aprire lo studio nell’abitazione di residenza, a condizione che il locale adibito a studio rispetti i requisiti minimi (separazione dalla zona abitativa, accessibilità indipendente se richiesta dall’ASL locale, superficie adeguata, servizi igienici). Verifica anche le norme condominiali e le destinazioni d’uso catastali del locale.

Ho bisogno di un commercialista per aprire lo studio?

Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato. La scelta del regime fiscale, la gestione dei contributi e la pianificazione dei costi deducibili hanno un impatto significativo sul reddito netto. Il CAF Centro Fiscale offre consulenze specifiche per professionisti sanitari.

Quanto tempo ci vuole per ottenere l’autorizzazione ASL?

Per lo studio professionale singolo con SCIA, l’attività può iniziare il giorno stesso della presentazione della SCIA, sotto la propria responsabilità. L’ASL può effettuare un sopralluogo nei giorni/settimane successive. Per le strutture più complesse (ambulatorio multi-specialistico), i tempi autorizzativi variano da 3 a 6 mesi.

Conclusione: pianifica prima, apri meglio

Aprire uno studio sanitario privato nel 2026 è un obiettivo raggiungibile, a condizione di affrontare correttamente gli adempimenti burocratici (SCIA, requisiti strutturali, RC professionale) e di scegliere la forma organizzativa e il regime fiscale più adatti alla tua situazione. Il percorso è più semplice di quanto sembri se si pianifica per tempo.

CAF Centro Fiscale affianca i professionisti sanitari dall’apertura della partita IVA alla gestione fiscale annua. Prenota una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Per approfondire: Professionisti Sanitari con Partita IVA 2026: Guida Completa (ID 34151).

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 22, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-22 10:00:002026-08-17 11:03:42Aprire Studio Sanitario 2026: Requisiti, Autorizzazioni ASL e Costi
CAF, SUCCESSIONI

Successione Titoli e Azioni 2026: Eredità e Valori Mobiliari

Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

La successione di titoli e azioni richiede procedure specifiche per il trasferimento agli eredi. Nel 2026 la gestione dell’eredità di valori mobiliari (azioni, obbligazioni, fondi comuni, ETF) prevede dichiarazione di successione, calcolo imposte e sblocco dei depositi titoli.

Indice dei contenuti

  1. Valori mobiliari nella successione
  2. Valutazione titoli per successione
  3. Tassazione successione titoli
  4. Sblocco deposito titoli
  5. Dividendi e cedole nel periodo transitorio

Valori mobiliari nella successione

Rientrano nella successione:

  • Azioni quotate e non quotate
  • Obbligazioni (i titoli di Stato come BOT e BTP passano agli eredi ma non concorrono all’attivo ereditario tassabile)
  • Fondi comuni di investimento
  • ETF e certificates
  • Polizze vita: se ci sono beneficiari designati, il capitale spetta a loro per diritto proprio e non concorre all’attivo ereditario



Valutazione titoli per successione

Il valore da dichiarare si determina così:

  • Titoli quotati: media dei prezzi dell’ultimo trimestre prima del decesso
  • Azioni e quote non quotate: quota del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio
  • Fondi comuni: valore quota al giorno del decesso



Tassazione successione titoli

L’imposta di successione si calcola sul valore complessivo:

BeneficiarioFranchigiaAliquota
Coniuge e figli1 milione euro4%
Fratelli e sorelle100.000 euro6%
Altri parentiNessuna6%
EstraneiNessuna8%



Sblocco deposito titoli

Dopo il decesso, la banca blocca il deposito titoli. Per sbloccarlo:

  • Presentare certificato di morte
  • Dichiarazione di successione accettata
  • Atto di notorietà o verbale di pubblicazione testamento
  • Documenti d’identità degli eredi



Dividendi e cedole nel periodo transitorio

I dividendi maturati dopo il decesso ma prima dello sblocco:

  • Vengono accreditati sul deposito bloccato
  • Trasferiti agli eredi dopo lo sblocco
  • Tassati in capo agli eredi secondo regime ordinario

Fonti

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico successioni e donazioni), art. 16 – valutazione di azioni, obbligazioni e altri titoli – Normattiva
  • D.Lgs. 346/1990, art. 12 – beni esclusi dall’attivo ereditario (titoli di Stato, indennità assicurative) – Normattiva
  • D.Lgs. 346/1990, art. 7 – aliquote e franchigie dell’imposta di successione – Normattiva

📚 Approfondisci: Leggi la nostra Guida completa Successioni 2026 per una panoramica completa.



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Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-22 06:00:002026-09-30 08:53:23Successione Titoli e Azioni 2026: Eredità e Valori Mobiliari
NOTIZIE

IRES premiale e utili non distribuiti: come compilare REDDITI 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Le società di capitali che chiudono il bilancio 2025 si trovano quest’anno a fare i conti con una novità importante nella compilazione del modello REDDITI 2026: la cosiddetta IRES premiale. Si tratta di un’aliquota ridotta, pensata per premiare le imprese che accantonano gli utili non distribuiti e li reinvestono in beni strumentali e occupazione. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1 commi 436-444) e resa operativa dal decreto attuativo del MEF dell’8 agosto 2025, riguarda in particolare il periodo d’imposta 2025 e va gestita con attenzione in dichiarazione, perché i requisiti vanno monitorati anche negli esercizi successivi.

Capire come funziona l’IRES premiale utili non distribuiti e quali dati indicare nel modello REDDITI 2026 è fondamentale per non perdere il beneficio, ma anche per evitare errori che potrebbero portare alla decadenza dall’agevolazione. Vediamo nel dettaglio requisiti, compilazione e conseguenze in caso di distribuzione anticipata delle riserve.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’IRES premiale e chi può richiederla
  2. I requisiti per l’aliquota IRES ridotta al 20%
  3. Come compilare il modello REDDITI 2026: il monitoraggio delle riserve
  4. Cosa succede se si perdono i requisiti: decadenza e recupero dell’agevolazione
  5. Scadenze e adempimenti per le società di capitali

Cos’è l’IRES premiale e chi può richiederla

L’IRES premiale è una riduzione dell’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società, che passa dal 24% al 20% e che si applica all’intero reddito imponibile del periodo d’imposta agevolato, a condizione che siano rispettati determinati requisiti. Non si tratta di uno sconto generalizzato: l’agevolazione spetta solo alle imprese che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi tipicamente il 2025 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare), rispettano precisi vincoli su accantonamento degli utili e investimenti.

Possono beneficiarne le società di capitali soggette a IRES, comprese quelle che operano in forma di società tra professionisti. Restano invece esclusi, in base al decreto attuativo, i soggetti che nel 2024 hanno adottato la contabilità semplificata, quelli che determinano il reddito con regimi forfetari o sostitutivi e le società in liquidazione ordinaria o assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria. Su questo tema può essere utile un approfondimento dedicato alle Società tra Professionisti (STP) 2026, che chiarisce inquadramento fiscale e obblighi di queste strutture.

I requisiti per l’aliquota IRES ridotta al 20%

Per accedere all’IRES premiale le imprese devono rispettare contemporaneamente più condizioni. Il cuore della misura riguarda proprio gli utili non distribuiti: la società deve aver accantonato ad apposita riserva, non distribuibile, almeno l’80% dell’utile dell’esercizio 2024. Non basta però accantonare: una parte di quelle risorse deve tradursi in investimenti concreti.

In sintesi, secondo quanto previsto dalla norma, i requisiti principali sono:

  • Accantonamento: almeno l’80% dell’utile 2024 destinato a riserva non distribuibile
  • Investimenti: importo almeno pari al maggiore tra il 24% dell’utile 2023 e il 30% dell’utile accantonato del 2024, con una soglia minima di 20.000 euro, destinato all’acquisto (anche in leasing) di beni strumentali nuovi «4.0» e «5.0», cioè quelli indicati negli allegati A e B alla legge 232/2016 e nell’art. 38 del DL 19/2024, collocati in strutture produttive situate in Italia; gli investimenti devono essere realizzati dal 1° gennaio 2025 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025
  • Occupazione: doppio requisito. Da un lato il numero medio di unità lavorative del 2025 non deve diminuire rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024); dall’altro occorre un incremento occupazionale realizzato con nuove assunzioni a tempo indeterminato pari ad almeno l’1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e, comunque, non inferiore a una unità
  • Vincolo sui beni agevolati: i beni oggetto di investimento non devono essere ceduti, dismessi, destinati a finalità estranee all’impresa o spostati stabilmente in strutture produttive all’estero entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione dell’investimento, pena la decadenza
  • Nessun ricorso alla cassa integrazione guadagni nel 2024 o nel 2025, con l’unica eccezione dell’integrazione salariale dovuta a situazioni aziendali causate da eventi transitori non imputabili all’impresa (art. 11 c. 1 lett. a del D.Lgs. 148/2015)

Il tema degli investimenti in beni strumentali si intreccia spesso con altre misure agevolative già note alle imprese. Chi valuta nuovi investimenti può trovare utile anche il nostro approfondimento sui Contributi Sabatini è la svolta contabile in bilancio. Allo stesso modo, sul fronte occupazionale, le imprese che assumono possono valutare l’Incentivo stabilizzazione under 35, utile per rafforzare anche il requisito occupazionale richiesto dall’IRES premiale.

Come compilare il modello REDDITI 2026: il monitoraggio delle riserve

Sul piano dichiarativo, le istruzioni ministeriali al modello Redditi SC 2026 affidano al quadro RS il monitoraggio delle riserve di utili vincolate ai fini dell’IRES premiale. Il prospetto dedicato occupa i righi da RS524 a RS527: nel rigo RS524 va indicato, in colonna 2, l’importo dell’utile destinato alla copertura delle perdite di esercizio, mentre nei righi da RS525 a RS527 vanno riportate le singole riserve costituite o incrementate con la destinazione dell’utile.

Per ciascuna riserva, le colonne dei righi da RS525 a RS527 richiedono la denominazione della riserva (colonna 1), l’importo dell’utile accantonato, anche se superiore alla soglia minima dell’80% (colonna 2), l’importo utilizzato nel secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 a copertura di perdite o per altri utilizzi che non fanno perdere il beneficio (colonna 3) e l’importo eventualmente distribuito nello stesso periodo (colonna 4). Se la distribuzione fa scendere l’utile ancora accantonato sotto la soglia dell’80%, va barrata l’apposita casella di decadenza. Si tratta di dati che l’Agenzia delle Entrate potrà incrociare negli anni successivi per verificare il rispetto del vincolo.

Oltre al quadro RS, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 20% sul reddito imponibile del periodo trova riscontro anche nel calcolo dell’imposta dovuta, che nel modello REDDITI SC 2026 viene gestito attraverso i quadri dedicati alla liquidazione dell’IRES. Per questo motivo la IRES premiale utili non distribuiti richiede una compilazione coordinata tra più sezioni della dichiarazione, e non un semplice inserimento in un unico rigo.

Cosa succede se si perdono i requisiti: decadenza e recupero dell’agevolazione

Il legislatore ha previsto un vincolo temporale importante sugli utili non distribuiti accantonati per accedere all’IRES premiale. Se la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata per la copertura di perdite, viene distribuita ai soci entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi entro il 31 dicembre 2026, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare), la società decade dall’agevolazione.

In caso di decadenza, la conseguenza è il recupero per intero del beneficio fiscale ottenuto, con il conseguente versamento della maggiore imposta non pagata grazie all’aliquota ridotta. Si tratta quindi di una scelta che le società devono valutare con attenzione: distribuire dividendi ai soci nei due esercizi successivi può vanificare il vantaggio fiscale ottenuto con l’IRES premiale, generando un onere retroattivo che va gestito correttamente anche a livello contabile e dichiarativo.

Scadenze e adempimenti per le società di capitali

Il modello REDDITI 2026 relativo al periodo d’imposta 2025 segue le scadenze ordinarie previste per le società di capitali, con la trasmissione telematica fissata entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (art. 2 c. 2 del DPR 322/1998): per le società con esercizio coincidente con l’anno solare il termine è il 31 ottobre 2026, che cadendo di sabato slitta al 2 novembre 2026. Considerata la complessità del monitoraggio richiesto dall’IRES premiale, in particolare per quanto riguarda gli accantonamenti a riserva e gli investimenti effettuati, è importante che le società interessate verifichino per tempo la correttezza dei dati di bilancio 2024 e 2025 prima di procedere con la compilazione della dichiarazione.

Va inoltre ricordato che il monitoraggio non si esaurisce con la dichiarazione relativa al 2025: il vincolo sulla non distribuzione degli utili accantonati si estende infatti fino al secondo esercizio successivo, richiedendo quindi attenzione anche nelle dichiarazioni degli anni a venire.

Domande frequenti sull’IRES premiale

Cos’è l’IRES premiale?

È un’aliquota IRES ridotta al 20%, invece del 24% ordinario, riservata alle società di capitali che accantonano almeno l’80% dell’utile 2024 e investono in beni strumentali «4.0» e «5.0» rispettando i requisiti occupazionali, secondo l’art. 1 commi 436-444 della Legge di Bilancio 2025.

Quali società possono beneficiare dell’aliquota ridotta?

Le società di capitali soggette a IRES che rispettano i requisiti su accantonamento degli utili, investimenti in beni strumentali, mantenimento dei livelli occupazionali e assenza di delocalizzazioni.

Qual è la percentuale minima di utile da accantonare?

Almeno l’80% dell’utile dell’esercizio 2024 deve essere destinato ad apposita riserva non distribuibile per poter accedere all’IRES premiale.

Cosa succede se distribuisco gli utili accantonati prima del termine previsto?

Se la quota di utile accantonato viene distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la società decade dall’agevolazione e deve restituire per intero il beneficio fiscale ottenuto.

In quale quadro del modello REDDITI 2026 va indicato l’utile accantonato?

Secondo le istruzioni ministeriali al modello Redditi SC 2026, il monitoraggio delle riserve di utile collegate all’IRES premiale avviene nel quadro RS, nei righi da RS524 a RS527, dove vanno indicati gli importi accantonati, gli eventuali utilizzi a copertura perdite e le somme distribuite.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Ecobonus Detrazione Aliquote 2026: le Novità della Manovra 2027

Chi ha lavori di riqualificazione energetica in programma sulla propria casa si chiede quali siano davvero le percentuali di ecobonus detrazione aliquote 2026 ancora in vigore e se convenga aspettare eventuali novità della prossima Legge di Bilancio. Secondo quanto riportato da alcuni approfondimenti di settore che hanno analizzato le prime bozze della manovra, per il 2027 sarebbe allo studio un ulteriore ritocco delle percentuali di detrazione, dopo che quest’anno il governo aveva già scelto di congelare un taglio che era stato previsto in precedenza. Facciamo chiarezza su cosa prevede oggi l’ecobonus, quali sono le aliquote realmente applicabili nel 2026 e quali ipotesi circolano per il 2027.

Indice dei contenuti

  1. Ecobonus: come funziona la detrazione oggi
  2. Le aliquote Ecobonus in vigore nel 2026
  3. Parti comuni condominiali: come funziona l’aliquota
  4. Cosa potrebbe cambiare con la Manovra 2027
  5. Cosa conviene fare per chi ha lavori in programma
  6. Domande frequenti sull’ecobonus detrazione aliquote 2026

Ecobonus: come funziona la detrazione oggi

L’ecobonus è la detrazione fiscale prevista dall’articolo 14 del Decreto Legge 63/2013 per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica di un immobile: cappotto termico, sostituzione di infissi e serramenti, installazione di caldaie a condensazione o pompe di calore, schermature solari e impianti di climatizzazione invernale. È un bonus distinto dal cosiddetto bonus ristrutturazioni (articolo 16-bis TUIR), che riguarda invece i lavori edilizi più generici: spesso i due incentivi vengono confusi perché in molti casi condividono le stesse aliquote, ma restano due misure autonome, con requisiti e asseverazioni diverse.

In pratica, la detrazione non è un rimborso immediato: l’importo speso, entro i massimali previsti per ciascuna tipologia di intervento, viene recuperato in dieci quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi. Per una guida completa a tutti gli interventi ammessi e ai massimali di spesa, abbiamo dedicato un approfondimento specifico all’ecobonus 2026 e alle relative detrazioni per il risparmio energetico.

Le aliquote Ecobonus in vigore nel 2026

Per il 2026 le aliquote ecobonus restano invariate rispetto al 2025: la Legge di Bilancio 2026 ha infatti sospeso il taglio che era stato programmato in precedenza, mantenendo per tutto l’anno in corso le percentuali più favorevoli. La regola generale, valida sia per l’ecobonus sia per il bonus ristrutturazioni sulle singole unità immobiliari, prevede due percentuali diverse a seconda dell’immobile su cui si interviene.

  • 50% di detrazione per gli interventi sull’abitazione principale, cioè quella in cui il contribuente o i suoi familiari risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente;
  • 36% di detrazione per gli interventi su tutti gli altri immobili, comprese le seconde case e gli immobili concessi in locazione o comodato;
  • massimale di spesa e requisiti tecnici che variano in base alla tipologia di intervento (infissi, caldaie, cappotto termico, schermature solari);
  • ripartizione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi.

Chi sta valutando un intervento come la sostituzione della caldaia trova un quadro pratico anche nel nostro approfondimento sul bonus casa 2026 per i lavori sulle prime abitazioni, dove sono riepilogate le principali agevolazioni ancora attive quest’anno.

Parti comuni condominiali: come funziona l’aliquota

Un capitolo che genera spesso confusione riguarda gli interventi sulle parti comuni condominiali. Fino al 31 dicembre 2024 erano infatti previste aliquote maggiorate specifiche per il condominio, che potevano arrivare al 70% o al 75% (e fino all’80%-85% nelle zone a maggior rischio sismico). Queste percentuali sono però decadute e dal 2025 non sono più in vigore: la Legge di Bilancio 2025 le ha sostituite con un regime unificato, confermato anche per il 2026 dalla proroga disposta con la Legge di Bilancio 2026 e chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19 giugno 2025.

In pratica, oggi anche per i lavori sull’edificio condominiale si applicano le stesse due aliquote previste per le singole unità immobiliari: il 50% per il condomino che possiede l’unità come abitazione principale, in proprietà o in virtù di un diritto reale di godimento, e il 36% per tutti gli altri condomini, proprietari di seconde case o di immobili diversi dall’abitazione principale. Resta invece invariato il massimale di spesa: per gli interventi sull’involucro dell’edificio che interessano più del 25% della superficie disperdente lorda, il tetto complessivo è pari a 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare che compone lo stabile. È bene ricordare che si tratta di un limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione, non di una percentuale di detrazione più alta.

Il tema si intreccia spesso con quello della cessione dei crediti tra superbonus e sismabonus, un meccanismo che negli ultimi anni ha subito diverse strette normative e che continua a essere osservato con attenzione anche in vista della prossima manovra.

Cosa potrebbe cambiare con la Manovra 2027

Il nodo principale riguarda proprio il 2027. In base al quadro normativo definito dalla Legge di Bilancio 2026, dal prossimo anno le aliquote per gli interventi sulle singole unità immobiliari dovrebbero scendere al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili. Si tratta però di un percorso di riduzione che, come già successo quest’anno, potrebbe essere nuovamente rivisto: nel 2026 il governo ha infatti scelto di congelare un taglio analogo che era stato fissato in precedenza, mantenendo le percentuali più alte.

Con la Manovra 2027, la cui discussione parlamentare è attesa nelle ultime settimane del 2026, si parla anche di altre ipotesi ancora allo studio: una possibile revisione dei meccanismi di cessione del credito, una diversa articolazione delle aliquote in base all’ISEE del nucleo familiare o alla tipologia di immobile, e un’eventuale semplificazione delle procedure di asseverazione. Va ribadito che, a oggi, si tratta di proposte e scenari non ancora approvati: il testo definitivo della Legge di Bilancio 2027 emergerà solo con l’approvazione parlamentare, attesa come da prassi entro la fine dell’anno.

Cosa conviene fare per chi ha lavori in programma

Per chi ha già lavori di efficientamento energetico in cantiere o in programmazione, la fotografia attuale è chiara: nel 2026 le aliquote ecobonus restano quelle più favorevoli, il 50% per la prima casa e il 36% per gli altri immobili, valide ormai anche per gli interventi condominiali, dove ogni condomino applica la percentuale corrispondente alla propria situazione personale. Le ipotesi di riduzione per il 2027 non sono ancora scritte nero su bianco in via definitiva, ma il precedente di quest’anno insegna che le regole sui bonus edilizi possono cambiare anche a ridosso di fine anno.

Chi sta pianificando spese detraibili in dichiarazione dei redditi può fare anche un ragionamento più ampio, verificando quali altre agevolazioni sono in scadenza nel corso dell’anno: un quadro d’insieme è disponibile nel nostro riepilogo sui bonus in scadenza nel 2026 e nella guida alle spese detraibili e deducibili nel modello 730.

Domande frequenti sull’ecobonus detrazione aliquote 2026

Qual è l’aliquota ecobonus per la prima casa nel 2026?
Per gli interventi sull’abitazione principale la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, entro i massimali previsti per ciascun intervento.

Qual è l’aliquota per le seconde case?
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale l’ecobonus scende al 36% delle spese sostenute.

Ecobonus e bonus ristrutturazioni sono la stessa cosa?
No, sono due misure distinte con norme di riferimento diverse: l’ecobonus riguarda la riqualificazione energetica (art. 14 DL 63/2013), il bonus ristrutturazioni riguarda i lavori edilizi generici (art. 16-bis TUIR). Spesso condividono le stesse aliquote, ma restano bonus autonomi.

È vero che dal 2027 le aliquote si abbasseranno?
In base al quadro attuale la riduzione al 36%/30% è prevista dal 2027, ma le regole potrebbero essere nuovamente modificate con la prossima Legge di Bilancio, come già accaduto per il 2026.

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Bonus casa 2026: spetta per il lucernario e la serratura di sicurezza?

detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia

Molti proprietari di casa si chiedono se il bonus casa copra anche interventi apparentemente marginali, come l’installazione di un lucernario sul tetto o la sostituzione di una serratura di sicurezza. La risposta non è scontata, perché la detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie richiede che l’intervento rientri in categorie ben precise previste dalla legge. Vediamo quando il bonus casa lucernario serratura sicurezza spetta davvero, quali sono le aliquote applicabili nel 2026 e quali documenti servono per non perdere il diritto alla detrazione.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il bonus casa e quali interventi copre
  2. Il lucernario rientra nel bonus casa?
  3. La serratura di sicurezza e il bonus casa
  4. Come richiedere la detrazione: documenti necessari
  5. Domande frequenti sul bonus casa per lucernario e serratura

Cos’è il bonus casa e quali interventi copre

Il bonus casa, tecnicamente detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, è disciplinato dall’art. 16-bis del TUIR (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e dall’art. 16 del DL 63/2013. In parole semplici, è un’agevolazione fiscale che permette di recuperare parte delle spese sostenute per lavori edilizi sulla propria casa, restituendola sotto forma di sconto sulle imposte da pagare, suddiviso in dieci quote annuali di pari importo.

Per il 2026 le aliquote del bonus casa sono state prorogate dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) e confermate dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E/2025: la detrazione è pari al 50% delle spese se i lavori riguardano l’abitazione principale (di proprietà o su cui si vanta un diritto reale di godimento, come l’usufrutto), mentre scende al 36% per tutti gli altri immobili, comprese le seconde case. In entrambi i casi il tetto massimo di spesa agevolabile resta di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Non tutti gli interventi però hanno diritto al bonus: la norma elenca categorie specifiche, tra cui la manutenzione straordinaria, il restauro, la ristrutturazione edilizia e, punto che riguarda direttamente il nostro tema, le misure finalizzate alla prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi (lettera f dell’art. 16-bis). È proprio in questa cornice normativa che si inseriscono lucernario e serratura di sicurezza, anche se con logiche diverse tra loro.

Il lucernario rientra nel bonus casa?

Il caso del lucernario va valutato con attenzione, perché la semplice sostituzione di un elemento esistente con uno identico, senza modifica del materiale o della tipologia di infisso, viene considerata manutenzione ordinaria. È la manutenzione ordinaria, per le unità immobiliari private, non dà diritto al bonus casa: è ammessa solo per le parti comuni condominiali.

Il discorso cambia se la sostituzione comporta una modifica del materiale o della tipologia di infisso, se l’intervento comporta l’apertura di una nuova finestra da tetto dove prima non esisteva, oppure se il lucernario viene installato nell’ambito di un intervento più ampio, ad esempio un rifacimento della copertura o una ristrutturazione del sottotetto. In questi casi l’opera è riconducibile alla ristrutturazione edilizia o alla manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettere b e d, del DPR 380/2001), categorie che rientrano a pieno titolo tra gli interventi agevolabili con il bonus casa.

C’è poi un’altra strada, distinta dal bonus casa ma spesso confusa con esso: se il nuovo lucernario migliora sensibilmente le prestazioni termiche dell’abitazione, ad esempio sostituendo un vecchio infisso con uno a taglio termico e vetro camera, l’intervento può accedere anche all’ecobonus per la riqualificazione energetica, che ha però regole, requisiti tecnici (trasmittanza termica) e adempimenti propri, diversi da quelli del bonus ristrutturazioni. La scelta tra le due agevolazioni, quando entrambe sono astrattamente applicabili, va valutata caso per caso con l’aiuto di un tecnico e di un professionista fiscale, perché non sono cumulabili sulla stessa spesa.

Un ultimo aspetto pratico riguarda l’IVA. Sui lavori di recupero edilizio si applica generalmente l’IVA agevolata al 10%, ma nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, se il lucernario viene qualificato come infisso, che rientra tra i cosiddetti “beni significativi” individuati dal DM 29 dicembre 1999, l’aliquota ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri beni impiegati nell’intervento: sulla parte di valore del bene che eccede tale soglia si paga l’IVA ordinaria al 22%. È un dettaglio che spesso sfugge e che vale la pena verificare prima di firmare il preventivo con l’impresa.

La serratura di sicurezza e il bonus casa

Per la serratura di sicurezza il quadro è più lineare. L’art. 16-bis, comma 1, lettera f, del TUIR include espressamente tra gli interventi agevolabili le misure finalizzate alla prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi: in pratica tutto ciò che serve a rendere l’abitazione più sicura contro furti e intrusioni. Rientrano in questa categoria, oltre alla sostituzione o installazione di serrature di sicurezza, anche porte blindate, inferriate, vetri antisfondamento, sistemi di allarme, rilevatori di effrazione sui serramenti e casseforti a muro.

Chi sostituisce la vecchia serratura con una a cilindro europeo di sicurezza, o installa un nuovo sistema di chiusura blindato sulla porta d’ingresso, può quindi accedere al bonus casa con le stesse aliquote viste sopra: 50% per l’abitazione principale e 36% per le altre unità immobiliari, sempre entro il tetto di 96.000 euro per immobile. Non serve che l’intervento sia collegato a lavori più ampi di ristrutturazione: la sola finalità antifurto è sufficiente a giustificare la detrazione, purché risulti chiaramente dalla documentazione.

Proprio la documentazione è il punto delicato di questa categoria di spese. Anche una spesa relativamente contenuta, come il cambio di una serratura, deve essere sostenuta e documentata secondo le stesse regole previste per interventi molto più corposi, per evitare contestazioni in caso di controllo.

Come richiedere la detrazione: documenti necessari

Per non perdere il diritto al bonus casa, sia per il lucernario sia per la serratura di sicurezza, occorre rispettare alcuni adempimenti formali che l’Agenzia delle Entrate verifica in caso di controllo. Il primo requisito riguarda le modalità di pagamento: le spese vanno saldate con il cosiddetto bonifico parlante, un bonifico bancario o postale che riporti la causale del versamento, il riferimento normativo dell’agevolazione e i dati fiscali di chi paga e di chi riceve il pagamento.

Sul piano documentale, è importante conservare con cura tutta la pratica, perché in assenza di prove adeguate la detrazione può essere disconosciuta anche a distanza di anni. In particolare servono:

  • la fattura dell’impresa o del fornitore, che descriva in modo chiaro l’intervento eseguito e, per la serratura, la sua finalità di prevenzione da atti illeciti;
  • la ricevuta del bonifico parlante con causale corretta;
  • eventuali titoli abilitativi (CILA, SCIA) quando l’intervento sul lucernario comporta modifiche strutturali o di prospetto;
  • la documentazione catastale dell’immobile su cui si effettua l’intervento;
  • per gli interventi condominiali, la delibera assembleare e la tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.

La detrazione va poi indicata nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone Fisiche) relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese, e viene ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Data la complessità delle verifiche richieste, soprattutto quando l’intervento riguarda elementi come il lucernario che possono essere qualificati in modi diversi a seconda delle circostanze, è sempre consigliabile farsi assistere da un professionista o da un centro specializzato per la corretta imputazione della spesa e per evitare errori nella dichiarazione.

Domande frequenti sul bonus casa per lucernario e serratura

Il bonus casa 2026 spetta sempre per il lucernario?
No. Spetta solo se l’intervento è qualificabile come manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia, ad esempio quando si apre una nuova finestra da tetto, si sostituisce l’infisso modificandone il materiale o la tipologia, oppure si interviene sulla copertura in modo strutturale. La semplice sostituzione di un lucernario esistente con uno identico è considerata manutenzione ordinaria e, sulla singola unità immobiliare, non dà diritto alla detrazione.

La serratura di sicurezza rientra sempre nel bonus casa?
Sì, se l’intervento ha una finalità di prevenzione contro furti e intrusioni, come richiesto dall’art. 16-bis, comma 1, lettera f, del TUIR. Non è necessario che sia collegata ad altri lavori di ristrutturazione, ma la finalità antifurto deve emergere chiaramente dalla fattura.

Quali sono le aliquote del bonus casa nel 2026?
La detrazione è del 50% per l’abitazione principale e del 36% per le altre unità immobiliari, con un tetto massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro per immobile, come confermato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E/2025 e dalla Legge di Bilancio 2026.

Come si paga per avere diritto alla detrazione?
Con un bonifico bancario o postale parlante, che riporti causale, riferimento normativo e dati fiscali di ordinante e beneficiario. Pagamenti in contanti o con modalità diverse non danno diritto al bonus casa.

Serve un titolo abilitativo per installare un lucernario?
Dipende dal tipo di intervento: se comporta modifiche strutturali o di prospetto è generalmente richiesta una CILA o una SCIA presso il Comune. La semplice sostituzione può invece rientrare nell’edilizia libera, ma è sempre consigliabile una verifica preventiva con un tecnico abilitato.

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Cosa rischia l’inquilino che non paga le spese condominiali?

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Molti inquilini pensano che, pagando puntualmente il canone di affitto, non rischino nulla anche se restano indietro con le spese condominiali. Non è così. La legge italiana equipara il mancato pagamento degli oneri accessori a una vera e propria morosità, con conseguenze che possono arrivare fino allo sfratto. Capire cosa rischia davvero l’inquilino che non paga le spese condominiali è importante sia per chi vive in affitto sia per i proprietari che devono gestire situazioni di morosità.

In questo articolo vediamo cosa prevede la normativa, quando si può bloccare la procedura di sfratto pagando in udienza e quali sono i limiti a questa possibilità.

Indice dei contenuti

  1. Le spese condominiali sono equiparate al canone di affitto?
  2. Perché gli oneri accessori pesano come il canone di affitto
  3. Si può bloccare lo sfratto pagando in udienza? La sanatoria ex art. 55
  4. Quante volte si può sanare la morosità: i limiti previsti dalla legge
  5. Il termine di grazia: cos’è e quando lo concede il giudice
  6. Domande frequenti

Le spese condominiali sono equiparate al canone di affitto?

La risposta è sì, ma con una soglia precisa fissata dalla legge. L’articolo 5 della Legge 392/1978 (legge sull’equo canone) stabilisce che il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza, oppure il mancato pagamento degli oneri accessori – cioè le spese condominiali – quando l’importo non versato supera il valore di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1455 del Codice civile. In pratica, il proprietario può chiedere la risoluzione del contratto e avviare la procedura di sfratto per morosità quando il debito accumulato sulle spese condominiali (riscaldamento, ascensore, pulizia delle scale o altri servizi comuni) supera, da solo, l’equivalente di due mensilità di affitto – anche se l’inquilino ha sempre versato regolarmente il canone.

Si tratta di un aspetto spesso sottovalutato. Molti inquilini, infatti, considerano le spese condominiali una voce secondaria rispetto al canone vero e proprio, quasi un dettaglio amministrativo da sistemare con calma. In realtà, una volta superata la soglia delle due mensilità, la legge le considera un inadempimento grave quanto il mancato pagamento del canone. Se vuoi approfondire quali sono le conseguenze pratiche della morosità e quando il proprietario può effettivamente agire, leggi anche il nostro approfondimento su inquilino moroso e disdetta del contratto di locazione.

Perché gli oneri accessori pesano come il canone di affitto

La base normativa di questo principio si trova principalmente nell’articolo 5 della Legge 392/1978, la cosiddetta legge sull’equo canone, che equipara – superata la soglia delle due mensilità di canone – il mancato pagamento degli oneri accessori al mancato pagamento del canone stesso ai fini della risoluzione del contratto. Queste regole restano applicabili anche dopo l’entrata in vigore della Legge 431/1998, che ha riformato la disciplina delle locazioni abitative senza intervenire su questo specifico meccanismo.

In pratica, quando si firma un contratto di locazione, l’inquilino si impegna a pagare due voci: il canone mensile e la quota di spese condominiali che gli viene addebitata (di solito quelle di gestione ordinaria, mentre le spese di manutenzione straordinaria restano di norma a carico del proprietario). Se il debito accumulato sulle spese condominiali supera l’importo di due mensilità di canone, il proprietario può agire per la risoluzione del contratto e lo sfratto per morosità, indipendentemente dal fatto che il canone sia stato pagato regolarmente.

Va ricordato che le spese condominiali vengono definite dall’assemblea di condominio e gestite dall’amministratore, figura che deve operare nel rispetto di regole precise. Se ti interessa capire meglio come funziona la gestione condominiale, puoi leggere i nostri articoli su l’amministratore di condominio scaduto e i suoi poteri e sulla prorogatio dell’amministratore di condominio. Se invece l’inquilino ritiene che una spesa gli sia stata addebitata in modo scorretto, può valutare di contestare la relativa delibera: qui trovi come funziona l’impugnazione della delibera condominiale entro 30 giorni.

Si può bloccare lo sfratto pagando in udienza? La sanatoria ex art. 55

Chi si trova in una situazione di morosità non è senza via d’uscita. L’articolo 55 della Legge 392/1978 prevede infatti una possibilità di sanatoria in udienza: l’inquilino può evitare lo sfratto presentandosi alla prima udienza del procedimento e versando l’intera somma dovuta, sotto la supervisione del giudice.

Non basta però pagare una parte del debito o solo il canone arretrato: la sanatoria è valida solo se comprende tutte le voci dovute. In particolare, la somma da versare deve includere:

  • i canoni di locazione scaduti e non pagati;
  • gli oneri accessori, cioè le spese condominiali maturate fino alla data dell’udienza;
  • gli interessi legali calcolati sulle somme non versate;
  • le spese processuali già sostenute e liquidate dal giudice.

Se l’inquilino riesce a versare l’intero importo in udienza, la morosità si considera sanata e il contratto di locazione prosegue normalmente, come se nulla fosse accaduto. È una tutela importante, pensata per evitare che una difficoltà temporanea si trasformi automaticamente nella perdita della casa. Attenzione però: questa possibilità non è illimitata, come vediamo nel prossimo paragrafo.

Quante volte si può sanare la morosità: i limiti previsti dalla legge

La sanatoria in udienza prevista dall’articolo 55 della Legge 392/1978 non è uno strumento che si può usare all’infinito. Nella sua forma ordinaria, la legge consente di sanare la morosità in questo modo per un massimo di 3 volte nel corso di un quadriennio.

Esiste però un’ipotesi particolare, prevista sempre dall’articolo 55: se il ritardo nel pagamento non supera i due mesi ed è conseguenza di condizioni economiche precarie insorte dopo la firma del contratto – ad esempio disoccupazione, malattia o altre gravi difficoltà comprovate – il limite sale a un massimo di 4 volte nello stesso quadriennio. In questi casi più gravi e documentati, la legge si mostra quindi leggermente più tollerante verso l’inquilino.

Superato il limite applicabile al caso concreto (3 volte, oppure 4 nei casi tipizzati appena descritti), l’inquilino non può più avvalersi della sanatoria in udienza per bloccare lo sfratto. Si tratta di una regola pensata per evitare che il beneficio della sanatoria venga usato in modo sistematico da chi accumula ripetutamente debiti verso il proprietario, sapendo di poter sempre rimediare all’ultimo momento.

Per questo motivo, chi affronta una situazione di difficoltà con il pagamento del canone o delle spese condominiali dovrebbe evitare di arrivare ripetutamente davanti al giudice, e cercare per quanto possibile un accordo diretto con il proprietario o con l’amministratore di condominio prima che la vicenda si trasformi in un procedimento giudiziario.

Il termine di grazia: cos’è e quando lo concede il giudice

C’è un’ulteriore possibilità per l’inquilino che, pur volendo sanare la morosità, non dispone ancora dell’intera somma necessaria al momento dell’udienza. Se il pagamento non avviene in udienza, il giudice – dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore – può concedere un cosiddetto termine di grazia, non superiore a 90 giorni, rinviando l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.

Nei casi più gravi e tipizzati dalla legge – quando il ritardo non supera i due mesi ed è dovuto a condizioni economiche precarie insorte dopo la stipula del contratto, come disoccupazione, malattia o altre gravi difficoltà comprovate – il termine di grazia può arrivare fino a 120 giorni, in linea con l’estensione a 4 volte nel quadriennio prevista dalla legge per la sanatoria in questi stessi casi.

Durante il periodo concesso la procedura di sfratto resta sospesa, dando all’inquilino il tempo materiale per reperire le somme dovute, ad esempio grazie all’aiuto di familiari, a un accordo di rateizzazione o al miglioramento della propria situazione lavorativa. È importante sottolineare che il termine di grazia non è un diritto automatico: va richiesto espressamente e occorre fornire elementi concreti che dimostrino lo stato di difficoltà, altrimenti il giudice può negarlo.

Se allo scadere del termine concesso dal giudice l’inquilino ha effettivamente versato quanto dovuto, comprensivo di canoni, spese condominiali, interessi e spese processuali, il contratto prosegue regolarmente. Se invece il pagamento non avviene entro il termine concesso, lo sfratto diventa definitivo e la procedura riprende il suo corso, senza ulteriori possibilità di sanatoria per quella specifica situazione di morosità.

Chi ha dubbi su come vengono gestite le spese in un contratto di locazione, magari perché il contratto non risulta regolarmente registrato, può trovare utile anche il nostro approfondimento su contratto di affitto non registrato e detraibilità delle spese.

Domande frequenti

Se pago sempre l’affitto ma non le spese condominiali rischio lo sfratto?

Sì, ma solo quando il debito accumulato sulle spese condominiali supera l’importo di due mensilità del canone di affitto (art. 5 L. 392/1978). Al di sotto di questa soglia, il mancato pagamento degli oneri accessori non è di per sé motivo di risoluzione del contratto. Superata la soglia, invece, il mancato pagamento è considerato una grave inadempienza contrattuale e può portare alla risoluzione del contratto e allo sfratto per morosità, anche se il canone viene pagato regolarmente.

Quanto tempo ha l’inquilino per pagare in udienza?

La sanatoria prevista dall’articolo 55 della Legge 392/1978 si perfeziona presentandosi alla prima udienza del procedimento di sfratto con l’intera somma dovuta: canoni scaduti, spese condominiali maturate, interessi legali e spese processuali.

La sanatoria della morosità si può usare sempre?

No. Nella forma ordinaria, la sanatoria in udienza prevista dall’art. 55 L. 392/1978 è ammessa per un massimo di 3 volte in un quadriennio. Il limite sale a 4 volte solo se il ritardo non supera i due mesi ed è dovuto a condizioni economiche precarie sopravvenute dopo la firma del contratto (disoccupazione, malattia, gravi difficoltà comprovate). Superato il limite applicabile al caso concreto, la sanatoria in udienza non è più concedibile.

Cosa succede se scade il termine di grazia senza pagamento?

Se entro il termine concesso dal giudice – fino a 90 giorni nei casi ordinari, o fino a 120 giorni nei casi di comprovate difficoltà economiche sopravvenute previsti dalla legge – l’inquilino non versa integralmente quanto dovuto, la procedura di sfratto riprende e diventa definitiva, senza ulteriori possibilità di sanatoria per quella specifica situazione di morosità.

Il termine di grazia viene concesso automaticamente?

No, non è automatico. L’inquilino deve richiederlo espressamente al giudice e dimostrare, con prove concrete, di trovarsi in una reale situazione di difficoltà economica. Solo in questo caso il giudice può concedere una sospensione della procedura fino a 90 giorni, elevabile fino a 120 giorni nei casi tipizzati dalla legge (disoccupazione, malattia o altre gravi difficoltà economiche insorte dopo la stipula del contratto).

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Contributi INPS Soci Srl: Esclusi gli Utili Non Distribuiti

contributi INPS artigiani e commercianti, regime forfettario

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione cambia le carte in tavola sui contributi INPS soci Srl. Secondo i giudici, gli utili prodotti da una società a responsabilità limitata ma accantonati a riserva, quindi mai distribuiti al socio che lavora in azienda, non possono essere automaticamente inclusi nella base imponibile contributiva della Gestione commercianti. Una precisazione importante per tutti i soci lavoratori e gli amministratori di Srl che si vedono recapitare avvisi di addebito calcolati anche su utili mai incassati.

La vicenda riguarda una socia unica, amministratrice e lavoratrice di una piccola Srl, iscritta alla Gestione commercianti dell’INPS. L’ente previdenziale le aveva richiesto contributi calcolati anche sugli utili prodotti dalla società in alcuni esercizi, nonostante quegli utili fossero rimasti accantonati a riserva in bilancio e non fossero mai stati distribuiti alla socia. La Cassazione ha dato ragione alla contribuente, confermando un principio che ha effetti concreti su moltissime piccole e medie imprese familiari.

Indice dei contenuti

  1. Cosa ha deciso la Cassazione sui contributi INPS soci Srl
  2. Perché conta il regime di trasparenza fiscale
  3. La differenza tra socio lavoratore e socio di capitale
  4. Cosa cambia rispetto alla prassi INPS
  5. Cosa verificare in pratica
  6. Domande frequenti sui contributi INPS soci Srl

Cosa ha deciso la Cassazione sui contributi INPS soci Srl

Con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026, la Cassazione ha chiarito che il calcolo dei contributi INPS soci Srl deve basarsi sui redditi effettivamente denunciati ai fini IRPEF, non su redditi solo teorici o astrattamente conseguibili. Il riferimento normativo è l’articolo 3-bis del Decreto Legge n. 384/1992, secondo cui il contributo annuo dovuto dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini fiscali per l’anno di riferimento.

Il punto centrale della decisione è semplice da capire: se l’utile prodotto dalla Srl resta accantonato a riserva, cioè non viene distribuito ai soci tramite una delibera assembleare, quel denaro rimane reddito della società di capitali. Non diventa automaticamente reddito personale del socio che lavora in azienda, e quindi non può entrare nella base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione commercianti INPS.

Perché conta il regime di trasparenza fiscale

La sentenza introduce però un’eccezione fondamentale legata al regime di trasparenza fiscale, disciplinato dagli articoli 115 e 116 del TUIR. Quando una Srl opta per questo regime, il reddito prodotto dalla società viene imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, indipendentemente dal fatto che l’utile venga effettivamente distribuito o resti in cassa.

In pratica, se la Srl ha scelto la trasparenza fiscale, il reddito imputato al socio concorre regolarmente alla dichiarazione IRPEF di quest’ultimo, e di conseguenza può legittimamente entrare nel calcolo dei contributi INPS soci Srl. È una differenza cruciale: la stessa identica situazione di fatto, utile accantonato e non incassato, produce conseguenze opposte a seconda del regime fiscale scelto dalla società. Per questo motivo, verificare se la Srl ha optato o meno per la trasparenza fiscale diventa un passaggio decisivo in ogni contenzioso con l’INPS.

La differenza tra socio lavoratore e socio di capitale

La Cassazione ribadisce anche un principio già consolidato ma spesso trascurato: la semplice partecipazione al capitale sociale di una Srl non comporta di per sé l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti. Chi è socio ma non lavora concretamente in azienda, il cosiddetto socio di capitale, resta estraneo agli obblighi contributivi legati all’attività lavorativa, anche se percepisce utili dalla società.

L’iscrizione alla Gestione commercianti scatta solo quando ricorrono i requisiti previsti dalla normativa previdenziale: partecipazione effettiva, abituale e prevalente al lavoro nell’impresa. È il caso, ad esempio, del socio che oltre a detenere quote gestisce concretamente l’attività, si occupa dei clienti o segue la produzione. Questa distinzione tra socio lavoratore Srl e socio meramente capitalista è alla base di molte controversie con l’INPS e va sempre valutata caso per caso.

Cosa cambia rispetto alla prassi INPS

La pronuncia si scontra apertamente con la prassi seguita finora dall’INPS. Sul portale dell’istituto si continua infatti a indicare che, per i soci lavoratori di Srl, la base imponibile contributiva coincide con la quota di reddito d’impresa dichiarato dalla società e attribuita al socio in base alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro distribuzione. La Cassazione smentisce questo automatismo tutte le volte in cui manca una reale imputazione fiscale del reddito al socio.

Va ricordato che la questione non è del tutto nuova: già la circolare INPS n. 84 del 10 giugno 2021 escludeva dalla base imponibile i redditi di capitale delle società in cui il socio iscritto alle Gestioni artigiani o commercianti non svolgesse attività lavorativa. La novità di questa pronuncia è che riguarda proprio un socio che lavorava effettivamente in azienda ed era già regolarmente iscritto alla Gestione commercianti, ma per il quale gli utili non distribuiti non potevano comunque essere tassati previdenzialmente come se fossero reddito personale.

Cosa verificare in pratica

Un aspetto rilevante della decisione riguarda l’onere della prova: spetta all’INPS dimostrare che il reddito contestato sia stato effettivamente imputato fiscalmente al socio lavoratore, cioè che ricorrano i presupposti per farlo confluire nella sua dichiarazione IRPEF. Nel caso esaminato, l’istituto non ha fornito questa prova, né ha dimostrato che la Srl avesse optato per il regime di trasparenza fiscale: per questo la Cassazione ha confermato l’esclusione dei contributi contestati e respinto il ricorso dell’INPS.

Per soci lavoratori, amministratori e professionisti che assistono le Srl, la pronuncia suggerisce alcune verifiche pratiche da fare prima di ricevere, o dopo aver ricevuto, un avviso di addebito INPS che includa utili non distribuiti:

  • Controllare i bilanci e le delibere assembleari sulla destinazione dell’utile d’esercizio
  • Verificare se la Srl ha aderito al regime di trasparenza fiscale ex artt. 115-116 TUIR
  • Confrontare le dichiarazioni IRPEF del socio con quanto effettivamente imputato dalla società
  • Ricostruire i criteri usati dall’INPS per determinare la base imponibile contestata
  • Distinguere chiaramente il ruolo di socio lavoratore da quello di semplice socio di capitale

Questi controlli permettono di individuare eventuali richieste indebite da parte dell’INPS e di far valere, se necessario, il principio affermato dalla Cassazione in sede di contenzioso.

Domande frequenti sui contributi INPS soci Srl

Gli utili accantonati a riserva pagano sempre i contributi INPS?
No. Secondo la Cassazione, se l’utile resta nella società e non viene distribuito al socio, non entra automaticamente nella base imponibile della Gestione commercianti, salvo il caso della trasparenza fiscale.

Cosa cambia se la Srl ha optato per la trasparenza fiscale?
In questo caso il reddito viene imputato ai soci in base alle quote possedute indipendentemente dalla distribuzione effettiva, e può quindi concorrere al calcolo dei contributi INPS.

Un socio che non lavora in Srl deve iscriversi alla Gestione commercianti?
No, la sola partecipazione al capitale non comporta l’obbligo di iscrizione. Serve una partecipazione effettiva, abituale e prevalente all’attività lavorativa dell’impresa.

Chi deve dimostrare che gli utili sono stati imputati al socio?
L’onere della prova ricade sull’INPS, che deve dimostrare l’effettiva imputazione fiscale del reddito al socio lavoratore o l’esistenza dell’opzione per la trasparenza fiscale.

Questa pronuncia introduce una nuova legge sui contributi INPS soci Srl?
No, non si tratta di una riforma normativa. È un’interpretazione giurisprudenziale di una norma già esistente, l’articolo 3-bis del Decreto Legge n. 384/1992, che supera un automatismo finora applicato nella prassi dell’INPS.

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Redditi invalidità civile: quali contano e come si calcolano

invalidità CAF Udine

Chi ha diritto a una prestazione di invalidità civile deve rispettare precisi limiti di reddito, ma non tutti sanno con esattezza quali redditi invalidità civile l’INPS considera davvero nel calcolo. La materia genera spesso confusione, perché il criterio adottato dall’ente previdenziale non coincide con quello a cui siamo abituati quando parliamo di reddito “netto in busta”. Vediamo allora quali somme rientrano nel computo, quali ne restano fuori e perché il calcolo avviene al lordo delle imposte.

Il tema riguarda da vicino chi percepisce la pensione di inabilità civile, l’assegno mensile di assistenza (destinato agli invalidi civili parziali) e l’assegno ordinario di invalidità. Per tutte queste prestazioni, infatti, il diritto non dipende solo dal grado di invalidità riconosciuto dalla commissione medica, ma anche dal rispetto di soglie reddituali che l’INPS verifica ogni anno.

Indice dei contenuti

  1. Cosa sono le prestazioni di invalidità civile legate al reddito
  2. Redditi invalidità civile: il calcolo al lordo IRPEF
  3. Quali redditi sono esclusi dal calcolo
  4. Reddito personale, non del nucleo familiare
  5. La dichiarazione dei redditi ai fini INPS: modelli ICRIC e ICLAV
  6. Domande frequenti sui redditi invalidità civile

Cosa sono le prestazioni di invalidità civile legate al reddito

Non tutte le prestazioni per invalidi civili hanno un vincolo di reddito. L’indennità di accompagnamento, ad esempio, viene riconosciuta a prescindere dalla situazione economica del beneficiario. Diverso è il discorso per la pensione di inabilità civile (riservata agli invalidi civili totali al 100%) e per l’assegno mensile di assistenza, riconosciuto agli invalidi civili parziali con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%. In entrambi i casi, per mantenere il diritto alla prestazione, il beneficiario deve rimanere entro determinati limiti di reddito, aggiornati periodicamente dall’INPS sulla base della rivalutazione ISTAT. Per il 2026 il limite di reddito personale annuo è pari a 5.852,21 euro per gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile e a 20.029,55 euro per gli invalidi civili totali (importi rivalutati con la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025).

Chi percepisce invece l’assegno ordinario di invalidità deve fare attenzione anche ai redditi da lavoro, che possono comportare trattenute sull’importo mensile. Su questo aspetto specifico, che riguarda in particolare chi continua a lavorare pur avendo una riduzione della capacità lavorativa, abbiamo dedicato un approfondimento specifico su assegno ordinario di invalidità e redditi da lavoro, utile per capire come funzionano le trattenute in busta.

Redditi invalidità civile: il calcolo al lordo IRPEF

Il punto centrale, spesso frainteso, riguarda il criterio di calcolo. Ai fini della verifica dei redditi invalidità civile, l’INPS non considera il reddito “netto”, cioè quello che il beneficiario incassa effettivamente dopo aver pagato le tasse. Il calcolo avviene invece al lordo IRPEF: si parte dal reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, a cui si possono sottrarre soltanto gli oneri deducibili previsti dalla legge, come ad esempio i contributi previdenziali obbligatori o gli assegni di mantenimento corrisposti al coniuge.

In pratica, non è possibile sottrarre dal calcolo l’IRPEF già versata né le detrazioni d’imposta di cui il contribuente ha eventualmente beneficiato. Questo significa che due persone con lo stesso stipendio “in tasca” possono avere un reddito rilevante diverso ai fini dell’invalidità civile, a seconda degli oneri deducibili che hanno diritto a scomputare. È un aspetto tecnico che genera spesso errori nella compilazione delle dichiarazioni periodiche, motivo per cui è consigliabile farsi assistere da un professionista quando si presenta la documentazione richiesta dall’INPS.

Quali redditi sono esclusi dal calcolo

Non tutte le somme percepite da chi ha un’invalidità civile riconosciuta entrano nel computo dei redditi invalidità civile. Esistono infatti alcune voci espressamente escluse dalla normativa, proprio perché hanno natura assistenziale o risarcitoria e non reddituale in senso proprio.

  • l’indennità di accompagnamento per invalidi civili totali e ciechi assoluti, così come l’indennità speciale per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi;
  • l’importo della stessa prestazione assistenziale di cui si sta verificando il diritto (pensione di inabilità o assegno mensile);
  • le rendite INAIL e le pensioni di guerra;
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva dell’IRPEF (che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF);
  • il valore della casa di abitazione (la cosiddetta prima casa), che non concorre alla formazione del reddito rilevante.

Questa distinzione è fondamentale: molte famiglie temono di perdere il diritto alla prestazione perché possiedono un’abitazione di proprietà o perché il familiare invalido riceve l’indennità di accompagnamento, ma in realtà nessuna di queste due circostanze incide sul calcolo dei limiti di reddito invalidità civile. Anche il TFR percepito una tantum e gli arretrati di altre prestazioni, quando hanno natura non ricorrente, di norma non vengono considerati redditi ordinari ai fini della verifica annuale, proprio per la loro natura episodica e non continuativa.

Reddito personale, non del nucleo familiare

Un altro aspetto che genera spesso dubbi riguarda il perimetro soggettivo del calcolo. Per l’assegno ordinario di invalidità e per l’assegno mensile di assistenza, il reddito che rileva è quello personale del beneficiario: non si tiene conto dei redditi percepiti dal coniuge né degli altri componenti del nucleo familiare. Si tratta di un principio consolidato, più volte ribadito dalla giurisprudenza, che tutela l’invalido civile da una valutazione “allargata” della propria situazione economica.

Diverso, come noto, è il discorso per altre prestazioni assistenziali come l’Assegno di Inclusione, che invece si basa sull’ISEE del nucleo familiare. Per l’invalidità civile in senso stretto, invece, ciò che conta è esclusivamente la posizione reddituale individuale della persona con disabilità. Chi si trova vicino alla soglia, magari per un piccolo lavoro part-time o per una pensione di reversibilità aggiuntiva, farebbe bene a verificare con attenzione la propria posizione prima di presentare le dichiarazioni annuali richieste dall’INPS.

La dichiarazione dei redditi ai fini INPS: modelli ICRIC e ICLAV

Per verificare il permanere dei requisiti reddituali, l’INPS richiede periodicamente ai titolari di prestazioni di invalidità civile la compilazione di specifici modelli telematici. Il modello ICRIC (Invalidità Civile RICovero) serve a comunicare eventuali periodi di ricovero in strutture con retta a carico dello Stato o di enti pubblici, situazione che può incidere sull’erogazione di alcune prestazioni. Il modello ICLAV (Invalidità Civile LAVoro), invece, riguarda specificamente i titolari di assegno mensile di assistenza: attraverso questo modello si dichiara la permanenza (o la cessazione) della condizione di mancato svolgimento di attività lavorativa, requisito indispensabile per continuare a percepire l’assegno.

A questi si affianca, per la verifica dei redditi invalidità civile in senso più ampio, anche il modello RED, comune ad altre prestazioni collegate al reddito. La corretta e tempestiva presentazione di questi modelli è essenziale: un errore o un’omissione può comportare la sospensione della prestazione o, nei casi più gravi, richieste di restituzione di somme indebitamente percepite. Anche per chi si avvicina alla pensione con una Legge 104 o con un’invalidità riconosciuta, conoscere questi adempimenti evita spiacevoli sorprese negli anni successivi.

Domande frequenti sui redditi invalidità civile

L’indennità di accompagnamento rientra nel calcolo dei redditi per l’invalidità civile?

No. L’indennità di accompagnamento è espressamente esclusa dal computo dei redditi invalidità civile e viene corrisposta a prescindere dalla situazione economica del beneficiario e del suo nucleo familiare.

Perché il reddito si calcola al lordo IRPEF e non al netto?

Perché la normativa previdenziale fa riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF, ridotto solo dagli oneri deducibili previsti dalla legge, senza sottrarre le imposte già pagate né le detrazioni d’imposta di cui il contribuente ha beneficiato.

Per l’assegno di invalidità civile conta anche il reddito del coniuge?

No. Per l’assegno ordinario di invalidità e per l’assegno mensile di assistenza rileva esclusivamente il reddito personale del beneficiario, senza considerare i redditi degli altri componenti del nucleo familiare.

La casa di abitazione incide sui limiti di reddito per l’invalidità civile?

No, il valore della prima casa non concorre alla formazione del reddito rilevante ai fini della verifica dei limiti reddituali per le prestazioni di invalidità civile.

A cosa servono i modelli ICRIC e ICLAV?

Servono all’INPS per verificare periodicamente il permanere dei requisiti per le prestazioni di invalidità civile: il modello ICLAV riguarda la mancata attività lavorativa dei titolari di assegno mensile, mentre il modello ICRIC riguarda eventuali periodi di ricovero in strutture pubbliche.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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Contratti a termine pubblici esercizi: come si contano i part-time

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

I contratti a termine pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari) seguono regole particolari rispetto alla generalità delle imprese. Il settore del turismo e della ristorazione, infatti, si caratterizza per una forte stagionalità, e proprio per questo il contratto collettivo di categoria ha introdotto criteri specifici per calcolare quanti lavoratori a tempo determinato un esercizio può assumere. Un tema che genera spesso dubbi tra i titolari riguarda il conteggio dei dipendenti part-time: vanno considerati come un’unità intera oppure in proporzione alle ore lavorate? La risposta ha effetti diretti sulla possibilità di attivare nuovi contratti a termine senza incorrere in irregolarità.

Indice dei contenuti

  1. Il quadro normativo sui contratti a termine nei pubblici esercizi
  2. Il limite quantitativo previsto dal CCNL Turismo e Pubblici Esercizi
  3. Come si contano i lavoratori part-time ai fini del calcolo
  4. Un esempio pratico di calcolo
  5. Cosa succede se si supera il limite dei contratti a termine

Il quadro normativo sui contratti a termine nei pubblici esercizi

La disciplina generale dei contratti a tempo determinato è contenuta nel D.Lgs. 81/2015, il cosiddetto Jobs Act sui contratti di lavoro. L’articolo 23 del decreto fissa, come regola di base, un tetto del 20% di lavoratori a termine rispetto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Lo stesso articolo, però, lascia alla contrattazione collettiva la facoltà di individuare limiti diversi, più adatti alle caratteristiche di ciascun settore produttivo. La stessa norma precisa inoltre che i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti possono in ogni caso stipulare un contratto a tempo determinato.

È proprio quello che ha fatto il CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, che ha sostituito il criterio percentuale ordinario con un sistema più articolato, pensato per tenere conto delle esigenze stagionali tipiche di bar, ristoranti e strutture ricettive.

Il limite quantitativo previsto dal CCNL Turismo e Pubblici Esercizi

Il contratto collettivo di settore, all’articolo dedicato ai limiti quantitativi, prevede che il numero massimo di contratti a termine attivabili non sia calcolato con una semplice percentuale, ma facendo riferimento a fasce dimensionali legate al numero di lavoratori occupati stabilmente nell’unità produttiva. In pratica, più cresce l’organico dell’esercizio, più aumenta il numero di rapporti a tempo determinato che possono essere attivati, secondo una tabella progressiva per scaglioni. Attenzione però a un passaggio spesso trascurato: i contratti stipulati per lo svolgimento di attività stagionali sono esenti sia dal tetto legale del 20% sia dalle eventuali limitazioni quantitative previste dai contratti collettivi (art. 23, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 81/2015, che rinvia alle attività stagionali dell’art. 21, comma 2); la stessa esenzione vale, tra gli altri, per i contratti conclusi in sostituzione di lavoratori assenti e per quelli con lavoratori di età superiore a 50 anni.

Va segnalato che il contratto più diffuso nel comparto, il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo (Fipe-Confcommercio e organizzazioni cooperative del settore con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil), è stato rinnovato il 5 giugno 2024, con vigenza dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2027; nel settore turistico-ricettivo esistono però anche altri contratti collettivi, con tabelle e scaglioni differenti. Poiché i valori numerici delle fasce cambiano da contratto a contratto, prima di procedere a una nuova assunzione a termine è opportuno verificare sempre il testo contrattuale effettivamente applicato e gli eventuali accordi integrativi territoriali o aziendali, che in alcuni casi possono ampliare ulteriormente i margini di utilizzo.

Come si contano i lavoratori part-time ai fini del calcolo

Il punto più delicato riguarda proprio il conteggio dei lavoratori part-time. La regola, prima ancora che dal contratto collettivo, è fissata direttamente dalla legge: l’articolo 9 del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, ossia con un criterio pro-quota. I dipendenti con orario ridotto, quindi, non valgono un’unità piena nell’organico di riferimento; l’arrotondamento opera solo per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di tempo pieno.

Questo significa, in concreto, che un lavoratore assunto a metà orario rispetto al full-time del settore pesa, ai fini del calcolo della base di organico e dei limiti ai contratti a termine, per una frazione (ad esempio la metà) rispetto a un collega a tempo pieno. Il criterio serve a evitare che l’utilizzo diffuso del part-time, molto frequente nella ristorazione e nell’ospitalità, alteri artificialmente il numero di contratti a termine attivabili, sia in eccesso che in difetto. Secondo la prassi consolidata (parere della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro del 6 agosto 2014, n. 2), il criterio pro-quota si applica sia ai lavoratori che compongono la base di computo sia ai lavoratori a termine da conteggiare ai fini del limite.

  • I lavoratori a tempo pieno si contano come 1 unità intera.
  • I lavoratori part-time si contano in proporzione alle ore contrattuali rispetto al full-time di riferimento.
  • Il tetto legale del 20% si calcola sui lavoratori a tempo indeterminato in forza al datore di lavoro al 1° gennaio, mentre i limiti per fasce dei CCNL del settore sono di norma riferiti alla singola unità produttiva.
  • Alcune tipologie di contratto (attività stagionali, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori over 50) sono esenti per legge dai limiti quantitativi, sia legali sia contrattuali.

Un esempio pratico di calcolo

Per capire meglio il meccanismo, immaginiamo un piccolo ristorante con quattro dipendenti: due lavoratori a tempo pieno e due lavoratori part-time al 50% dell’orario. Ai fini del conteggio dell’organico di riferimento, i due lavoratori a tempo pieno valgono due unità, mentre i due part-time al 50% valgono complessivamente una sola unità (0,5 + 0,5). Il totale dell’organico utile al calcolo del limite dei contratti a termine pubblici esercizi risulta quindi pari a tre unità, e non a quattro come si potrebbe pensare contando semplicemente le «teste» in forza.

Questo esempio mostra perché è fondamentale, prima di attivare un nuovo contratto a termine, ricostruire con precisione l’organico dell’esercizio applicando correttamente il criterio pro-quota, evitando così di superare inconsapevolmente i limiti previsti dal contratto collettivo.

Cosa succede se si supera il limite dei contratti a termine

Il superamento dei limiti quantitativi previsti per i contratti a termine pubblici esercizi non comporta la nullità del contratto: l’articolo 23, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 esclude espressamente la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato e prevede invece, per ciascun lavoratore, una sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto se il lavoratore assunto oltre il limite è uno solo, e al 50% se i lavoratori in eccesso sono più di uno. Resta quindi un profilo di rischio economico da evitare con un’attenta pianificazione delle assunzioni stagionali.

Per i titolari di bar, ristoranti, hotel e stabilimenti balneari, soprattutto in vista dell’apertura della stagione, monitorare correttamente il numero di lavoratori part-time e il relativo peso nel calcolo dell’organico resta quindi un passaggio da non sottovalutare nella gestione del personale.

Domande frequenti sui contratti a termine nei pubblici esercizi

Qual è la normativa di riferimento per i contratti a termine pubblici esercizi?

La disciplina generale è quella del D.Lgs. 81/2015, ma il settore applica in via prevalente i limiti quantitativi specifici individuati dal CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, che sostituiscono il criterio percentuale ordinario del 20%.

I lavoratori part-time contano come un dipendente intero?

No. Per espressa previsione di legge (art. 9 del D.Lgs. 81/2015), i lavoratori part-time vengono conteggiati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, con un criterio pro-quota.

Il limite dei contratti a termine si calcola sull’intera azienda o sulla singola unità produttiva?

Dipende dal parametro: il limite legale del 20% previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 81/2015 si calcola sui lavoratori a tempo indeterminato in forza al datore di lavoro al 1° gennaio, mentre i limiti per fasce dei contratti collettivi del settore sono di norma riferiti alla singola unità produttiva, quindi al singolo bar, ristorante o hotel, salvo diverse indicazioni del contratto applicato o di accordi integrativi aziendali.

Cosa rischia un pubblico esercizio che supera il limite di contratti a termine?

È prevista una sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto (50% se i lavoratori assunti in eccesso sono più di uno), mentre resta esclusa la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato (art. 23, comma 4, del D.Lgs. 81/2015).

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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Usufrutto e Nuda Proprietà nella Successione 2026: Calcolo del Valore, Coefficienti per Età e Consolidamento

Imposte di successione 2026 - calcolo aliquote e franchigie per gli erediImposte su successione

Quando si apre una successione ereditaria, capire come funzionano usufrutto e nuda proprietà è spesso il passaggio più delicato dell’intera pratica. Il tema usufrutto nuda proprietà successione tocca infatti il cuore del calcolo delle imposte: sbagliare la percentuale attribuita all’usufruttuario significa dichiarare un valore errato e rischiare un avviso di liquidazione dall’Agenzia delle Entrate.

In questa guida aggiornata al 2026 spieghiamo in parole semplici cosa sono questi due diritti, come si usano i coefficienti di usufrutto per età, perché il consolidamento non fa pagare l’imposta di successione e come incide il diritto di abitazione del coniuge superstite. Troverai anche due esempi numerici concreti e le franchigie 2026 aggiornate. Il tema usufrutto nuda proprietà successione richiede precisione: il CAF Centro Fiscale di Udine segue queste pratiche ogni giorno, anche nel particolare sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia.

Indice dei contenuti

  • Usufrutto e nuda proprietà nella successione: cosa sono
  • Coefficienti usufrutto 2026: la tabella per età
  • Come si calcola il valore: 2 esempi pratici
  • Consolidamento dell’usufrutto: perché non si paga imposta
  • Diritto di abitazione del coniuge superstite
  • Franchigie e aliquote dell’imposta di successione 2026
  • Voltura catastale e sistema tavolare FVG
  • Errori frequenti da evitare
  • Domande frequenti
  • Assistenza per la successione a Udine

Usufrutto e nuda proprietà nella successione: cosa sono

Per capire il rapporto tra usufrutto nuda proprietà successione bisogna partire da un’immagine semplice: la piena proprietà di un immobile è come una torta divisa in due fette. Una fetta è il godimento del bene, l’altra è la titolarità del bene.

L’usufrutto è il diritto di usare un bene e di percepirne i frutti, cioè i redditi che produce. Chi ha l’usufrutto su un appartamento può abitarci, può affittarlo e incassare il canone, ma non può venderlo. L’usufruttuario deve inoltre conservare la destinazione economica del bene e sostenere le spese ordinarie.

La nuda proprietà è invece ciò che resta al proprietario “spogliato” del godimento: è la titolarità del bene senza la possibilità di usarlo finché dura l’usufrutto. Il nudo proprietario può però vendere la sua quota, ereditarla e trasmetterla agli eredi.

La caratteristica decisiva ai fini fiscali è che l’usufrutto è un diritto temporaneo: se costituito a favore di una persona fisica non può durare oltre la vita dell’usufruttuario. Alla sua morte il diritto si estingue automaticamente. Ecco perché, nel calcolo di usufrutto e nuda proprietà nella successione, il valore dipende dall’età dell’usufruttuario: più è giovane, più a lungo (statisticamente) durerà il suo diritto e più vale l’usufrutto.

Usufrutto vedovile e usufrutto legale: due termini da non confondere

Nelle pratiche di successione capita di sentir nominare l’usufrutto vedovile. Si tratta di un istituto storico: prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, al coniuge superstite spettava una quota di eredità in usufrutto anziché in piena proprietà. Oggi il coniuge è a tutti gli effetti erede in piena proprietà, ma l’espressione ricorre ancora nelle successioni molto risalenti o nelle visure che riportano diritti costituiti decenni fa.

Diverso ancora è l’usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio minore, previsto dal Codice civile: non è un diritto disponibile, non si può cedere e si estingue al compimento della maggiore età del figlio. Non va quindi indicato come un normale usufrutto nella dichiarazione di successione.

Coefficienti usufrutto 2026: la tabella per età

Il valore dell’usufrutto non si stima “a occhio”: si calcola con i coefficienti ufficiali previsti dal prospetto allegato al D.P.R. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro), richiamato anche ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Questi coefficienti vengono aggiornati ogni anno in funzione del tasso di interesse legale. Per il 2026 c’è però una novità importante da conoscere: con il D.M. 10 dicembre 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025) il tasso legale è sceso all’1,60%, ma i coefficienti di usufrutto non cambiano. Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025) ha infatti confermato per il 2026 i coefficienti già in uso, calcolati sulla base del 2,5%.

Il motivo è tecnico ma semplice: il D.Lgs. 139/2024 ha modificato l’art. 46 del D.P.R. 131/1986 (nuovo comma 5-ter) e l’art. 17 del D.Lgs. 346/1990 (nuovo comma 1-ter) stabilendo che, per questi calcoli, non può essere assunto un saggio legale di interesse inferiore al 2,5%. Poiché l’1,60% è sotto quella soglia, si continua ad applicare il 2,5%. In concreto, per chi compila la pratica, le percentuali di usufrutto e nuda proprietà del 2026 sono identiche a quelle del 2025.

Età usufruttuario (anni compiuti)CoefficienteValore usufruttoValore nuda proprietà
da 0 a 2038,0095%5%
da 21 a 3036,0090%10%
da 31 a 4034,0085%15%
da 41 a 4532,0080%20%
da 46 a 5030,0075%25%
da 51 a 5328,0070%30%
da 54 a 5626,0065%35%
da 57 a 6024,0060%40%
da 61 a 6322,0055%45%
da 64 a 6620,0050%50%
da 67 a 6918,0045%55%
da 70 a 7216,0040%60%
da 73 a 7514,0035%65%
da 76 a 7812,0030%70%
da 79 a 8210,0025%75%
da 83 a 868,0020%80%
da 87 a 926,0015%85%
da 93 a 994,0010%90%
Coefficienti usufrutto 2026 calcolati sul tasso del 2,5% – Fonte: prospetto Allegato 1 al D.Lgs. 139/2024, confermato dal D.M. MEF 24 dicembre 2025

Due precisazioni pratiche sull’uso della tabella nelle pratiche di usufrutto nuda proprietà successione:

  • conta l’età anagrafica compiuta dall’usufruttuario alla data di apertura della successione (cioè alla data del decesso), non l’età attuale;
  • se l’usufrutto è a favore di più persone congiuntamente, si fa riferimento all’età del più giovane degli usufruttuari;
  • se l’usufrutto è a tempo determinato e non vitalizio, il calcolo segue regole diverse e va valutato caso per caso.

Come si calcola il valore: 2 esempi pratici

La formula ufficiale per il calcolo di usufrutto e nuda proprietà è questa:

Valore usufrutto = Valore piena proprietà × 2,5% × coefficiente per età
Valore nuda proprietà = Valore piena proprietà − Valore usufrutto

Il risultato coincide sempre con la percentuale indicata in tabella: moltiplicare per 2,5% × 14 equivale a calcolare il 35%. Per gli immobili, il “valore piena proprietà” nella dichiarazione di successione è di norma il valore catastale, ottenuto rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicandola per il coefficiente previsto per la categoria dell’immobile.

Esempio 1: usufruttuaria di 74 anni

Immagina che Giulia, 74 anni, sia usufruttuaria di un appartamento con valore catastale di 120.000 euro. La fascia 73-75 anni ha coefficiente 14,00, pari al 35%.

  • Usufrutto: 120.000 × 2,5% × 14 = 42.000 euro (35%)
  • Nuda proprietà: 120.000 − 42.000 = 78.000 euro (65%)

Se il defunto era il nudo proprietario, nell’asse ereditario entrano 78.000 euro, non 120.000. È una differenza che pesa moltissimo sulle imposte ipotecaria e catastale.

Esempio 2: usufruttuario di 62 anni

Supponiamo ora che Marco, 62 anni, sia usufruttuario di un immobile a Udine con valore di 200.000 euro. La fascia 61-63 anni ha coefficiente 22,00, pari al 55%.

  • Usufrutto: 200.000 × 2,5% × 22 = 110.000 euro (55%)
  • Nuda proprietà: 200.000 − 110.000 = 90.000 euro (45%)

Nota la logica: Marco è più giovane di Giulia, quindi il suo usufrutto vale di più e la nuda proprietà vale di meno. Su queste basi si calcolano poi l’imposta ipotecaria del 2% e quella catastale dell’1%, con un minimo di 200 euro ciascuna. Se almeno un erede ha i requisiti prima casa, le due imposte diventano fisse a 200 euro ciascuna: approfondisci il tema nella nostra guida sull’agevolazione prima casa su immobile ereditato.

Consolidamento dell’usufrutto: perché non si paga imposta

È il punto che genera più dubbi in tema di usufrutto nuda proprietà successione, ed è anche la notizia più rassicurante per chi eredita.

Il consolidamento è il fenomeno per cui, alla morte dell’usufruttuario, l’usufrutto si estingue e il nudo proprietario diventa automaticamente pieno proprietario. Il Codice civile prevede infatti che l’usufrutto si estingua con la morte dell’usufruttuario. Non serve alcun atto notarile: le due “fette” si ricompongono da sole.

Perché allora non è dovuta l’imposta di successione? Perché l’imposta colpisce i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte e il consolidamento non è un trasferimento. Il nudo proprietario non riceve nulla di nuovo dal defunto: il suo diritto, che già possedeva, si espande riacquistando la pienezza che era temporaneamente compressa dall’usufrutto. L’imposta, del resto, era già stata assolta a monte, quando la nuda proprietà gli era stata trasferita per atto o per successione.

Attenzione però a due casi pratici da distinguere bene, perché è qui che si generano gli errori:

  • Il defunto era usufruttuario: l’immobile non entra nell’asse ereditario. Se non ci sono altri beni, la dichiarazione di successione potrebbe non essere nemmeno dovuta;
  • Il defunto era nudo proprietario: in successione cade solo la nuda proprietà, valorizzata con i coefficienti visti sopra. L’usufruttuario in vita mantiene il suo diritto e gli eredi diventeranno pieni proprietari solo alla sua morte.

Anche quando non si paga imposta, restano spesso da sistemare gli aspetti catastali e tavolari e le posizioni presso banche e assicurazioni: su questo fronte ti può essere utile la guida su come sbloccare conti correnti e titoli del defunto.

Diritto di abitazione del coniuge superstite

Accanto a usufrutto e nuda proprietà esiste un terzo diritto che incide molto sul calcolo successorio: il diritto di abitazione del coniuge superstite, previsto dall’art. 540, comma 2, del Codice civile.

La norma riserva al coniuge che sopravvive, anche quando concorre con i figli, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la arredano, purché di proprietà del defunto o comuni ai coniugi. È una tutela forte: serve a garantire al vedovo o alla vedova di continuare a vivere nella propria casa, indipendentemente dalle quote spettanti agli altri eredi.

Il diritto di abitazione, disciplinato in generale dall’art. 1022 c.c., consiste nel diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della famiglia. A differenza dell’usufrutto non può essere ceduto né dato in locazione: è un diritto strettamente personale.

Ai fini fiscali, nella dichiarazione di successione il diritto di abitazione si valorizza applicando gli stessi coefficienti per età previsti per l’usufrutto (artt. 14 e 17 del D.Lgs. 346/1990). Concretamente: se il coniuge superstite ha 76 anni, il suo diritto di abitazione sulla casa familiare vale il 30% del valore dell’immobile, e ai figli resta il restante 70%. Questi diritti si calcolano prima di ripartire le quote tra gli eredi, e vanno indicati correttamente nei quadri della dichiarazione.

Un aspetto che molti trascurano: il diritto di abitazione spetta automaticamente per legge, non è una scelta. Ometterlo significa attribuire ai figli un valore superiore a quello reale e pagare imposte non dovute.

Franchigie e aliquote dell’imposta di successione 2026

Una volta determinato il valore di usufrutto e nuda proprietà, si applica l’imposta di successione disciplinata dal D.Lgs. 346/1990, come riformato dal D.Lgs. 139/2024. L’imposta si calcola sul valore netto dell’asse ereditario, e le aliquote cambiano in base al grado di parentela.

BeneficiarioFranchigiaAliquota oltre franchigia
Coniuge, figli e discendenti1.000.000 euro a testa4%
Fratelli e sorelle100.000 euro a testa6%
Altri parenti fino al 4° grado e affininessuna franchigia6%
Altri soggetti (estranei, conviventi di fatto)nessuna franchigia8%
Persone con handicap grave (L. 104/1992)1.500.000 eurosecondo il grado di parentela
Franchigie e aliquote imposta di successione 2026 – D.Lgs. 346/1990

La franchigia è la soglia di valore entro la quale non si paga nulla: solo l’eccedenza viene tassata. Con una franchigia di 1.000.000 di euro a erede per coniuge e figli, nella grande maggioranza delle successioni familiari l’imposta di successione in senso stretto non è dovuta. Restano però quasi sempre dovute le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili, con il minimo di 200 euro ciascuna.

Il fatto che in successione cada la sola nuda proprietà riduce quindi soprattutto la base delle imposte ipocatastali. Ricordiamo infine il termine fondamentale: la dichiarazione va presentata entro 12 mesi dalla data del decesso. Tutti i passaggi operativi sono spiegati nella nostra guida alla dichiarazione di successione telematica 2026.

Voltura catastale e sistema tavolare FVG

Dopo la dichiarazione occorre aggiornare le intestazioni degli immobili. Con la dichiarazione telematica la voltura catastale è di regola richiesta contestualmente, entro 30 giorni; in presenza di usufrutto e nuda proprietà la voltura deve riportare esattamente i diritti, distinguendo chi è usufruttuario e chi è nudo proprietario e per quale quota.

Nel caso del consolidamento la situazione è diversa: poiché non c’è successione sull’immobile, non c’è una dichiarazione che produca la voltura. L’aggiornamento della titolarità richiede quindi un intervento specifico per far risultare il nudo proprietario come pieno proprietario.

Qui entra in gioco una peculiarità tutta friulana. In Friuli Venezia Giulia vige il sistema tavolare (o Libro Fondiario), un registro immobiliare di derivazione austriaca profondamente diverso dal catasto del resto d’Italia. La differenza chiave: nel sistema tavolare l’iscrizione ha efficacia costitutiva, cioè il diritto si acquista con l’intavolazione, e l’aggiornamento non avviene automaticamente con la dichiarazione di successione. Serve una domanda tavolare rivolta al Giudice tavolare competente.

Per chi eredita immobili a Udine, Cividale, Tarcento o in qualsiasi comune della regione, questo significa che la pratica non è finita con la successione: senza intavolazione, il Libro Fondiario continua a indicare il defunto come titolare, con problemi concreti al momento di vendere, ipotecare o gestire il bene. È un passaggio che i CAF nazionali spesso non gestiscono: il CAF Centro Fiscale di Udine lavora quotidianamente con il sistema tavolare del territorio.

Un’ultima nota pratica spesso ignorata: l’IMU sull’immobile è dovuta dall’usufruttuario, non dal nudo proprietario. Chi eredita la sola nuda proprietà non deve quindi versare l’imposta finché l’usufrutto è in vita. Per i conteggi puoi rivolgerti al CAF Centro Fiscale Udine. Allo stesso modo, i redditi dell’immobile (ad esempio i canoni di locazione) vanno dichiarati dall’usufruttuario nella propria dichiarazione dei redditi.

Errori frequenti da evitare

Dall’esperienza sulle pratiche di usufrutto nuda proprietà successione emergono alcuni errori che si ripetono con regolarità e che spesso costano un avviso di liquidazione a distanza di anni:

  • Dichiarare la piena proprietà quando il defunto possedeva solo la nuda proprietà: si pagano imposte ipocatastali su un valore più alto del dovuto;
  • Usare l’età sbagliata: va considerata l’età dell’usufruttuario alla data del decesso, e un solo anno può far cambiare fascia e percentuale;
  • Dimenticare il diritto di abitazione del coniuge superstite, che riduce il valore attribuito ai figli;
  • Presentare una dichiarazione non dovuta quando il defunto era solo usufruttuario e non lasciava altri beni;
  • Fermarsi alla successione senza procedere all’intavolazione nei comuni a sistema tavolare del FVG.

Situazioni particolari, come la presenza di un fondo patrimoniale nella successione, richiedono poi una valutazione dedicata prima di compilare qualsiasi quadro.

Domande frequenti

Alla morte dell’usufruttuario devo presentare la dichiarazione di successione?

No, non per quell’immobile. Alla morte dell’usufruttuario si verifica il consolidamento: il nudo proprietario diventa pieno proprietario senza che vi sia un trasferimento, quindi non è dovuta imposta di successione su quel bene. La dichiarazione resta però necessaria se il defunto ha lasciato altri beni (immobili in proprietà, conti, titoli) che rientrano nell’asse ereditario.

Quale età conta per applicare i coefficienti di usufrutto?

Conta l’età anagrafica compiuta dall’usufruttuario alla data di apertura della successione, cioè il giorno del decesso. Se gli usufruttuari sono più di uno in via congiunta, si utilizza l’età del più giovane, perché è quella che determina la durata prevedibile del diritto.

I coefficienti usufrutto 2026 sono cambiati rispetto al 2025?

No. Il tasso di interesse legale è sceso all’1,60% dal 1° gennaio 2026, ma per il calcolo di usufrutto, rendite e pensioni la legge impone una soglia minima del 2,5%. Il decreto MEF del 24 dicembre 2025 ha quindi confermato i coefficienti già in vigore: le percentuali di usufrutto e nuda proprietà sono identiche a quelle del 2025.

Il diritto di abitazione del coniuge riduce le imposte degli altri eredi?

Sì. Il diritto di abitazione riservato al coniuge superstite dall’art. 540 c.c. si valorizza con i coefficienti dell’usufrutto e si sottrae dal valore dell’immobile prima di ripartire le quote. Di conseguenza il valore che cade in capo ai figli è più basso, con un effetto diretto sulle imposte ipotecaria e catastale.

Chi paga l’IMU tra usufruttuario e nudo proprietario?

L’IMU è a carico dell’usufruttuario, che è il soggetto passivo dell’imposta in quanto titolare del diritto di godimento. Il nudo proprietario non versa l’IMU fino a quando l’usufrutto non si estingue. Dal momento del consolidamento, invece, l’obbligo passa al nuovo pieno proprietario.

In Friuli Venezia Giulia la voltura è automatica dopo la successione?

No. Nei comuni a sistema tavolare del FVG l’aggiornamento del Libro Fondiario non è automatico: occorre una domanda tavolare al Giudice tavolare. Finché non viene eseguita l’intavolazione, il registro continua a riportare il defunto come titolare, con conseguenze concrete in caso di vendita o di accensione di un mutuo.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Assistenza per la successione a Udine

Gestire una pratica di usufrutto nuda proprietà successione significa mettere insieme visure, coefficienti per età, quote ereditarie, diritto di abitazione e, in Friuli, gli adempimenti tavolari. Un errore su una singola percentuale si traduce in imposte sbagliate e in una rettifica che può arrivare anni dopo.

Il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intera pratica: verifica dei diritti reali sugli immobili, calcolo del valore di usufrutto e nuda proprietà, redazione e invio telematico della dichiarazione di successione, voltura catastale e intavolazione nel sistema tavolare. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base alla complessità della pratica.

Hai bisogno di assistenza per la successione? Contattaci per fissare un appuntamento: i nostri operatori analizzano la tua situazione e si occupano di ogni passaggio. Puoi chiamare lo 0432 1638640, scrivere su WhatsApp al 366 6018121 oppure compilare il modulo qui sotto.

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