NOTIZIEManovra 2027, flat tax e bonus casa: il Governo punta su ceto medio e giovaniLa Manovra 2027 comincia a prendere forma e, stando alle prime indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il Governo starebbe lavorando a un pacchetto di misure pensato per due categorie considerate prioritarie: il ceto medio e i giovani. Tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe una flat tax 2027 su alcune componenti del reddito, insieme a un possibile alleggerimento dell’Irpef per i redditi medio-alti e al ritorno di un ecobonus potenziato per chi ristruttura casa in chiave di efficienza energetica. Il quadro, va detto, resta ancora fluido: le misure sono al vaglio del Governo e potrebbero cambiare nelle prossime settimane, man mano che si avvicina la presentazione ufficiale della legge di bilancio.Indice dei contenutiCosa prevede la Manovra 2027: le prime linee guida del GovernoCeto medio: la possibile sforbiciata all’IrpefLe misure per i giovani: flat tax sugli aumenti di stipendio e affitti più leggeriEcoedilizia: verso il ritorno dell’ecobonus potenziato al 65%Tempistiche e iter parlamentare della Manovra 2027Domande frequenti sulla Manovra 2027 e la flat taxCosa prevede la Manovra 2027: le prime linee guida del GovernoSecondo le prime indicazioni circolate, la Manovra 2027 dovrebbe muoversi lungo alcune direttrici principali: un intervento sull’Irpef per alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio, una flat tax agevolata dedicata ai giovani lavoratori, e il rilancio delle detrazioni per la casa attraverso un ecobonus rinnovato. A queste misure si affiancherebbero interventi minori, come un possibile bonus una tantum legato al caro carburanti per le famiglie sotto una certa soglia ISEE.Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo pubblicamente nei giorni scorsi, ha confermato che il confronto tra i partiti di maggioranza è ancora in corso e che le risorse a disposizione restano limitate. Questo significa che non tutte le misure allo studio troveranno necessariamente spazio nel testo definitivo: molto dipenderà dalla copertura finanziaria che si riuscirà a trovare nelle prossime settimane. Ceto medio: la possibile sforbiciata all’IrpefUna delle ipotesi più discusse riguarda una revisione degli scaglioni Irpef per alleggerire il carico fiscale su quello che viene definito il ceto medio, ovvero i redditi collocati tra i 50.000 e i 60.000 euro annui. L’idea, ancora in fase di valutazione, sarebbe quella di estendere l’aliquota intermedia del 33% anche a questa fascia di reddito, che oggi sconta l’aliquota più alta del 43%. Un intervento di questo tipo avrebbe un costo stimato di diversi miliardi di euro e per questo motivo non è ancora certo che venga confermato nella versione definitiva della manovra.Va precisato che si tratta, al momento, di un’ipotesi allo studio e non di una misura già approvata: i numeri definitivi (soglie di reddito, aliquote, decorrenza) potranno essere confermati soltanto con la pubblicazione del testo ufficiale della legge di bilancio, atteso nelle prossime settimane. Chi ha un reddito in questa fascia farà bene a monitorare gli sviluppi, perché un’eventuale riduzione dell’aliquota si tradurrebbe in un risparmio concreto in busta paga o nella dichiarazione dei redditi. Le misure per i giovani: flat tax sugli aumenti di stipendio e affitti più leggeriIl secondo grande capitolo della Manovra 2027 riguarda i giovani lavoratori. Tra le proposte più discusse c’è quella di una flat tax agevolata, indicativamente al 5%, da applicare non allo stipendio nel suo complesso ma alla sola quota di aumento riconosciuta dal datore di lavoro. In pratica, se un’azienda decide di alzare la retribuzione di un giovane dipendente, quella parte aggiuntiva verrebbe tassata con un’aliquota molto più bassa rispetto all’ordinaria Irpef, incentivando così le imprese a riconoscere incrementi salariali più consistenti a chi è all’inizio della carriera.Chi vuole approfondire il funzionamento di questa misura può leggere il nostro articolo dedicato alla flat tax sugli aumenti di stipendio ai giovani, che spiega più nel dettaglio la proposta e le fasce di età potenzialmente coinvolte.Sul fronte casa, per i giovani che cercano un alloggio in affitto (le ipotesi circolate parlano di under 35 oppure di under 36: la soglia anagrafica non è ancora definita) starebbe circolando anche l’ipotesi di dimezzare l’Iva sugli affitti, portandola dal 10% al 5%. Attenzione però al perimetro della misura: riguarderebbe soltanto le locazioni abitative soggette a Iva, cioè quelle stipulate con imprese costruttrici, fondi immobiliari e società di gestione del risparmio. La maggior parte degli affitti tra privati è invece esente da Iva (art. 10 c. 1 n. 8 DPR 633/1972, con eventuale cedolare secca) e resterebbe quindi fuori dall’agevolazione. Se confermata, la misura andrebbe ad affiancarsi ad altri strumenti già esistenti per agevolare l’accesso alla prima casa in locazione da parte delle nuove generazioni.Nel filone delle misure legate alla flat tax rientra anche il tema, già trattato in altri nostri approfondimenti, della detassazione della tredicesima 2027 e della possibile flat tax al 15% sulla tredicesima, misure distinte da quelle rivolte specificamente ai giovani ma che si inseriscono nello stesso disegno complessivo di riduzione del carico fiscale sul lavoro. Ecoedilizia: verso il ritorno dell’ecobonus potenziato al 65%Il terzo pilastro della manovra riguarda l’edilizia sostenibile. Secondo le indiscrezioni raccolte da diverse testate economiche, il Governo starebbe valutando di riportare la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico al 65% sulla prima casa, mantenendo un’aliquota più contenuta, intorno al 36%, per le abitazioni diverse dalla prima casa. Un innalzamento che, se confermato, rappresenterebbe un vero e proprio potenziamento rispetto alle percentuali attualmente in vigore, e non una semplice proroga delle detrazioni esistenti.Tra gli interventi che potrebbero rientrare nel nuovo ecobonus figurano la sostituzione di infissi e serramenti, l’installazione di pompe di calore e sistemi ibridi, i pannelli solari termici, le schermature solari e gli interventi di isolamento termico dell’edificio. Si tratta, ricordiamo, di lavori che oggi rientrano già in parte nelle agevolazioni fiscali per la casa, ma che con la nuova manovra potrebbero beneficiare di una percentuale di detrazione più alta.Anche in questo caso è bene mantenere prudenza: fino alla pubblicazione del testo ufficiale, percentuali, massimali di spesa e requisiti di accesso restano ipotesi allo studio e potrebbero subire modifiche nel corso dell’iter parlamentare. Tempistiche e iter parlamentare della Manovra 2027Come ogni anno, la legge di bilancio dovrà seguire un percorso definito: prima l’approvazione in Consiglio dei Ministri, poi l’invio alle Camere per la discussione e le eventuali modifiche, fino all’approvazione definitiva entro la fine dell’anno. Il confronto tra i partiti della maggioranza sulle coperture finanziarie è ancora in corso, e proprio da questo dipenderà quali delle misure oggi allo studio troveranno davvero spazio nel testo finale della Manovra 2027.Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori dettagli su aliquote, soglie di reddito e requisiti di accesso alle diverse misure. Continueremo a seguire gli sviluppi della manovra per fornire aggiornamenti puntuali su flat tax, Irpef e agevolazioni per la casa. Domande frequenti sulla Manovra 2027 e la flat taxQuando entrerà in vigore la Manovra 2027?Come da prassi, la legge di bilancio dovrebbe essere approvata definitivamente entro la fine dell’anno, con le misure in vigore dal 1° gennaio 2027, salvo modifiche in corso di approvazione parlamentare.Che cos’è la flat tax sugli aumenti di stipendio per i giovani?È una proposta allo studio del Governo che prevede una tassazione agevolata, indicativamente al 5%, non sull’intero stipendio ma solo sulla quota di aumento riconosciuta ai giovani lavoratori dalle aziende.La riduzione Irpef per il ceto medio riguarda tutti i redditi?No, l’ipotesi allo studio riguarda in particolare la fascia di reddito tra 50.000 e 60.000 euro annui, che potrebbe passare dall’aliquota del 43% a quella intermedia del 33%, ma la misura non è ancora confermata.L’ecobonus al 65% sarà valido per tutte le case?Secondo le indiscrezioni circolate, la percentuale più alta del 65% dovrebbe applicarsi alla prima casa, mentre per le altre abitazioni potrebbe restare un’aliquota più bassa, intorno al 36%. Anche questi dettagli dovranno essere confermati dal testo ufficiale.Ci sono altre misure previste per i giovani nella Manovra 2027?Tra le ipotesi allo studio figura anche una riduzione dell’Iva sugli affitti ai giovani (under 35 o under 36 a seconda delle ipotesi circolate), che potrebbe scendere dal 10% al 5%. La misura riguarderebbe però solo le locazioni soggette a Iva, cioè quelle stipulate con imprese costruttrici, fondi immobiliari e società di gestione: gli affitti tra privati, esenti da Iva, ne resterebbero esclusi.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/01/legge-di-bilancio-2025.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-20 14:00:002026-09-30 08:45:11Manovra 2027, flat tax e bonus casa: il Governo punta su ceto medio e giovani
CAF, SUCCESSIONIVoltura Catastale dopo la Successione 2026: Quando è Automatica, Costi, Tempi e Sistema Tavolare FVGLa voltura catastale successione è il passaggio che aggiorna l’intestazione dell’immobile al Catasto, sostituendo il nome del defunto con quello degli eredi. È un adempimento che moltissime famiglie danno per scontato: si presenta la dichiarazione di successione, si pagano le imposte e si pensa che tutto sia concluso. Poi, magari anni dopo, al momento di vendere casa o di chiedere un mutuo, si scopre che in visura catastale l’immobile risulta ancora intestato alla persona deceduta.In molti casi la voltura catastale automatica viene eseguita direttamente dall’Agenzia delle Entrate insieme alla dichiarazione telematica, senza che gli eredi debbano fare nulla. In altri casi, invece, la voltura non parte affatto: succede con le vecchie successioni cartacee, con i dati catastali incoerenti e soprattutto con gli immobili situati nei territori a sistema tavolare, come Trieste, Gorizia e diversi Comuni della provincia di Udine in Friuli Venezia Giulia, dove serve una procedura di intavolazione al Libro Fondiario completamente separata.In questa guida vediamo in modo semplice quando la voltura catastale dopo la successione è automatica, quando va richiesta a parte, quali sono i costi e i tempi, come verificare se è andata a buon fine e cosa si rischia lasciando l’immobile intestato al defunto.Indice dei contenutiCos’è la voltura catastale successione e perché è indispensabileVoltura catastale automatica: come funziona con la successione telematicaQuando la voltura catastale successione NON è automaticaQuando serve il geometra: DOCFA, difformità e frazionamentiVoltura tavolare in Friuli Venezia Giulia: l’intavolazione al Libro FondiarioCosti della voltura catastale successione: cosa si paga davveroTempi della voltura catastale successione: quanto bisogna aspettareCome verificare se la voltura catastale è stata eseguitaCosa si rischia senza la voltura catastale dopo la successioneDomande frequenti sulla voltura catastale successioneAssistenza per la voltura catastale successione al CAF Centro FiscaleCos’è la voltura catastale successione e perché è indispensabileLa voltura catastale successione è l’operazione con cui il Catasto prende atto del passaggio di proprietà avvenuto per causa di morte. In parole povere: il Catasto è l’archivio che dice chi possiede cosa e in quale quota. Finché la voltura non viene eseguita, per quell’archivio il proprietario è ancora il defunto, anche se gli eredi hanno regolarmente presentato la dichiarazione e pagato tutte le imposte.È importante capire una distinzione che genera moltissima confusione. La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale: serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate cosa c’era nel patrimonio del defunto e a liquidare le imposte dovute. La voltura catastale è invece un adempimento catastale: serve ad aggiornare l’intestazione dell’immobile. Sono due cose diverse, anche quando viaggiano insieme nello stesso modello.Immagina che Maria erediti dal padre un appartamento a Udine insieme al fratello. La dichiarazione viene presentata regolarmente entro i 12 mesi dal decesso, come previsto dal D.Lgs. 346/1990. Se la voltura catastale successione non viene completata, quando i due fratelli decideranno di vendere l’appartamento il notaio troverà una visura che riporta ancora il nome del padre: la vendita si blocca finché la situazione non viene regolarizzata.Da ricordare inoltre che la voltura ha effetti concreti anche sul piano fiscale corrente: è dalle risultanze catastali che i Comuni ricavano i dati per IMU e ILIA (in Friuli Venezia Giulia l’imposta immobiliare locale si chiama ILIA) e per la TARI. Un’intestazione non aggiornata significa avvisi di accertamento inviati a una persona deceduta e potenziali contestazioni a carico degli eredi. Voltura catastale automatica: come funziona con la successione telematicaDa quando la dichiarazione di successione viene trasmessa in via telematica con il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate, la voltura catastale automatica è la regola per la maggior parte del territorio nazionale a catasto ordinario. Il modello, infatti, non è soltanto una dichiarazione fiscale: contiene anche la domanda di volture catastali. Il nome completo del modello è proprio Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali.Il meccanismo, spiegato in modo semplice, funziona così: al momento dell’invio telematico si autoliquidano e si versano le imposte dovute (ipotecaria, catastale, bollo e tributi per i servizi ipotecari e catastali); una volta registrata la dichiarazione, i dati degli immobili indicati nei quadri dichiarativi vengono trasmessi al Catasto, che aggiorna l’intestazione a favore degli eredi senza ulteriori domande da presentare.Un aspetto poco conosciuto: la voltura automatica opera salvo diversa indicazione del dichiarante. Nel modello esiste infatti la possibilità di barrare l’opzione con cui si sceglie di non avvalersi del servizio di voltura automatica. È una scelta che in certe situazioni ha senso (per esempio quando i dati catastali vanno prima corretti), ma che comporta un obbligo preciso: presentare la domanda di voltura agli uffici provinciali – Territorio competenti entro 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione.Ecco, in sintesi, le condizioni che devono ricorrere perché la voltura catastale successione parta da sola:dichiarazione presentata con il modello telematico attualmente in uso (non con i vecchi modelli cartacei);immobili situati in territori a catasto ordinario, quindi fuori dalle zone a sistema tavolare;dati catastali degli immobili corretti e coerenti con quelli presenti negli archivi;nessuna barratura dell’opzione di esclusione dalla voltura automatica;assenza di situazioni particolari (eredità giacente, trust, oneri reali sull’immobile).Se anche una sola di queste condizioni manca, la voltura non viene generata in automatico e servirà un intervento manuale. Per approfondire l’intera procedura di invio, dai documenti da raccogliere alla compilazione dei quadri, puoi leggere la nostra guida alla dichiarazione di successione telematica 2026. Quando la voltura catastale successione NON è automaticaVeniamo al punto che interessa più da vicino chi si trova con una visura ancora intestata al defunto. Esistono quattro grandi famiglie di casi in cui la voltura catastale successione non viene eseguita d’ufficio e resta a carico degli eredi attivarsi. 1. Successioni cartacee e pratiche datateLe dichiarazioni presentate negli anni passati con il modello cartaceo agli uffici successioni non contenevano la domanda di voltura integrata. In quel sistema la voltura era un adempimento del tutto separato, da presentare autonomamente al Catasto. Il risultato è che oggi moltissime famiglie scoprono di avere immobili ancora intestati a nonni o genitori deceduti anche vent’anni fa, semplicemente perché nessuno presentò la nota di voltura. La buona notizia è che la posizione si può regolarizzare: la voltura tardiva è ammessa e si presenta oggi, allegando copia della dichiarazione di successione a suo tempo registrata.2. Immobili in territori a sistema tavolareÈ il caso più rilevante per chi vive in Friuli Venezia Giulia e in Trentino-Alto Adige. Per gli immobili situati nei territori in cui vige il Libro Fondiario la dichiarazione di successione vale solo ai fini fiscali e non produce alcuna voltura automatica: l’aggiornamento della titolarità passa da una procedura autonoma di intavolazione. Approfondiamo questo scenario nella sezione dedicata, perché è qui che si concentrano gli errori più costosi.3. Dati catastali errati o disallineatiLa procedura automatica confronta i dati indicati in dichiarazione con quelli presenti negli archivi catastali. Se qualcosa non coincide, l’aggiornamento si blocca. Le cause più frequenti sono:subalterno errato o mancante (il subalterno è il numero che identifica la singola unità all’interno del fabbricato);immobili mai regolarizzati in Catasto dopo lavori edilizi, frazionamenti o fusioni;categoria catastale o dati identificativi non coincidenti con la visura;difformità nell’intestazione precedente, per esempio perché una vecchia successione non era stata volturata;quote di proprietà non corrispondenti alla situazione reale.In questi casi, prima della voltura catastale occorre sistemare la pratica catastale sottostante. È una fase tecnica che richiede attenzione: un dato sbagliato replicato nella voltura si trascina per anni.4. Più eredi, quote diverse o situazioni particolariQuando gli eredi sono più di uno e le quote non corrispondono a quelle desumibili dalla dichiarazione (per esempio in presenza di rinunce, di legati, di diritti di usufrutto a favore del coniuge superstite o di accordi divisori), la voltura automatica può produrre un risultato incompleto o non corretto. Lo stesso vale per eredità giacente, immobili gravati da oneri reali e beni conferiti in trust. Se nella successione sono coinvolti eredi minori di età, poi, la pratica richiede passaggi autorizzativi ulteriori che vanno coordinati con l’aggiornamento catastale.Quando serve il geometra: DOCFA, difformità e frazionamentiC’è un confine chiaro tra il lavoro del CAF e quello del geometra. Il CAF si occupa dell’adempimento fiscale: dichiarazione di successione, calcolo e versamento delle imposte, richiesta di voltura. Il geometra (o l’architetto, o l’ingegnere) interviene invece quando bisogna mettere mano ai dati tecnici dell’immobile, perché quelli non si sistemano con un modello fiscale ma con una pratica catastale tecnica.La pratica più ricorrente si chiama DOCFA, sigla di «Documenti Catasto Fabbricati»: è il software con cui i tecnici abilitati aggiornano planimetrie, categorie e rendite catastali. Serve, ad esempio, se il defunto aveva chiuso una veranda, ricavato una camera dal sottotetto o unito due appartamenti senza aggiornare il catasto: finché la planimetria non rispecchia lo stato reale, l’immobile ereditato resta difficile da vendere.I casi tipici in cui serve un tecnico accanto alla voltura catastale successione sono questi:aggiornamento planimetrico con DOCFA per allineare la piantina depositata allo stato di fatto;difformità edilizie ereditate dal de cuius, da sanare prima della vendita (sul tema è utile la guida Salva Casa 2026 per geometri);frazionamento tra coeredi, quando il terreno o il fabbricato va diviso materialmente: qui entrano in gioco il frazionamento e il tipo mappale;accatastamento di fabbricati mai censiti, frequente con rustici, magazzini e depositi agricoli;verifica di conformità catastale prima di vendere l’immobile ereditato, oggi richiesta da notai e banche.Il geometra lavora in parallelo o subito dopo l’adempimento fiscale, non al posto suo. Nella maggior parte delle pratiche l’ordine corretto è: prima si presenta la dichiarazione di successione e si ottiene la voltura, poi il tecnico sistema planimetrie e difformità sull’immobile ormai intestato agli eredi. Quando invece i dati catastali sono talmente disallineati da impedire la voltura stessa, il tecnico interviene prima. Valutare la sequenza giusta è parte della consulenza che offriamo al CAF Centro Fiscale di Udine. Voltura tavolare in Friuli Venezia Giulia: l’intavolazione al Libro FondiarioIn Friuli Venezia Giulia la voltura catastale successione segue regole proprie, e ignorarlo è l’errore più frequente e più costoso in assoluto. Nelle zone un tempo appartenute all’Impero austro-ungarico vige infatti il sistema tavolare, disciplinato dal R.D. 499/1929: un registro immobiliare diverso dal catasto del resto d’Italia, in cui l’iscrizione nel Libro Fondiario ha efficacia costitutiva.Cosa significa «efficacia costitutiva» in parole semplici? Nel catasto ordinario l’intestazione ha valore puramente informativo: la proprietà si trasferisce comunque, il Catasto ne prende atto. Nel sistema tavolare, invece, il diritto si acquista nel momento in cui viene iscritto nel Libro Fondiario. Fino a quel momento, sulla carta, la titolarità formale resta quella precedente. Ecco perché il tavolare non ammette scorciatoie automatiche. Dove si applica il sistema tavolare in FVGIl regime tavolare interessa l’intero territorio delle province di Trieste e Gorizia, oltre ad alcuni Comuni della provincia di Udine corrispondenti alle aree ex austro-ungariche. Attenzione a una sfumatura che sfugge quasi sempre: nella provincia di Udine il sistema tavolare non copre tutti i Comuni. Le aree storicamente venete, capoluogo compreso, seguono il catasto ordinario, mentre sono tavolari alcuni Comuni della Bassa Friulana orientale (area di Cervignano del Friuli e Aquileia) e della Val Canale (area di Tarvisio e Pontebba). Per questo, di fronte a una successione in FVG, la prima verifica da fare è sempre a quale regime appartiene concretamente quell’immobile, Comune per Comune, chiedendo conferma all’Ufficio Tavolare competente.Come funziona l’intavolazione FVG dopo la successioneDopo aver presentato e registrato la dichiarazione di successione, per i beni tavolari occorre presentare una domanda di intavolazione all’Ufficio Tavolare competente, incardinato presso il Tribunale. Sulla domanda decide il giudice tavolare, che emette un decreto tavolare con cui autorizza l’iscrizione del diritto a favore degli eredi. Solo a quel punto il Libro Fondiario riporta i nuovi titolari.I documenti tipicamente necessari per l’intavolazione FVG successione sono:copia della dichiarazione di successione registrata, con le ricevute telematiche;documentazione relativa all’accettazione di eredità, espressa o tacita;certificato di eredità rilasciato dal giudice tavolare, quando richiesto: è un istituto tipico del sistema tavolare, da non confondere con l’atto notorio;estratto tavolare aggiornato della partita tavolare interessata;eventuale documentazione tecnica (piano di frazionamento, tipi di aggiornamento) per unità tavolari complesse.La domanda viene di norma predisposta con l’assistenza di un notaio o di un avvocato, perché richiede la corretta individuazione delle partite tavolari e la redazione tecnica dell’istanza. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue la parte fiscale e documentale della successione e coordina il passaggio con i professionisti incaricati dell’intavolazione, evitando che la pratica resti a metà. Per un quadro completo della procedura tavolare puoi consultare la nostra guida dedicata all’intavolazione FVG e al sistema tavolare.L’errore da evitare assolutamente: pensare che la voltura catastale ordinaria gestita dall’Agenzia delle Entrate sia sufficiente anche in Friuli Venezia Giulia. Non lo è. Chi si ferma alla dichiarazione di successione si ritrova, magari a distanza di anni, con un Libro Fondiario ancora intestato al defunto e con una vendita o una donazione bloccata, con ritardi che si misurano in mesi.Costi della voltura catastale successione: cosa si paga davveroParlare di voltura catastale costi richiede una premessa, perché si sommano voci di natura diversa. La parte più consistente non è la voltura in sé, ma le imposte ipotecaria e catastale che si versano già in sede di dichiarazione di successione quando nell’asse ereditario ci sono immobili.Secondo le regole dettate dal D.Lgs. 346/1990 e dalla normativa sulle imposte ipotecarie e catastali:imposta ipotecaria: 2% del valore catastale dell’immobile, con un minimo di 200 euro;imposta catastale: 1% del valore catastale, anch’essa con un minimo di 200 euro;se almeno un erede possiede i requisiti per l’agevolazione prima casa, le due imposte si applicano in misura fissa, per un totale di 400 euro (200 + 200).Il valore catastale, lo ricordiamo, non è il prezzo di mercato: si ottiene rivalutando la rendita catastale e moltiplicandola per coefficienti fissati per legge. Per capire come si determina e quanto incide sul totale della pratica, è utile la nostra guida al calcolo dell’imposta di successione 2026 con esempi pratici.Quando invece la voltura catastale successione deve essere presentata separatamente, perché non è scattata quella automatica, si aggiungono i costi propri della pratica di voltura. Si tratta di tributi speciali catastali e di imposta di bollo, quest’ultima dovuta per ogni gruppo di pagine della domanda. Sono importi contenuti, orientativamente nell’ordine di alcune decine di euro complessive per una pratica semplice, ma variano in base al numero di immobili, di soggetti coinvolti e di pagine della nota. Proprio perché gli importi unitari vengono aggiornati periodicamente, conviene farsi quantificare la cifra esatta prima di presentare la domanda: al CAF Centro Fiscale te la calcoliamo in fase di preventivo personalizzato, senza sorprese allo sportello.Nel caso dell’intavolazione in Friuli Venezia Giulia, infine, la struttura dei costi è diversa ancora: alla parte fiscale si affiancano i bolli e i diritti della domanda tavolare e l’onorario del professionista che la predispone. Anche qui la variabile decisiva è la complessità della partita tavolare.Tempi della voltura catastale successione: quanto bisogna aspettareI tempi della voltura catastale successione cambiano radicalmente a seconda dello scenario in cui ci si trova. Vediamoli in ordine, dal più rapido al più lungo.Nel caso della voltura catastale automatica, il riferimento operativo è di circa 30 giorni dalla presentazione e registrazione della dichiarazione telematica. È un termine indicativo: in periodi di picco l’aggiornamento della visura può richiedere qualche settimana in più. Lo stesso termine di 30 giorni, questa volta come termine da rispettare, vale per chi ha scelto di non avvalersi della voltura automatica e deve quindi presentare la domanda agli uffici provinciali – Territorio.Quando invece serve una correzione preventiva dei dati catastali, ai tempi della voltura si somma la durata della pratica di rettifica, che può facilmente portare l’iter complessivo a due o tre mesi. Per l’intavolazione nei territori tavolari, infine, bisogna mettere in conto diversi mesi: occorre predisporre la domanda, depositarla all’Ufficio Tavolare, attendere il decreto tavolare del giudice e la successiva iscrizione nel Libro Fondiario.Il consiglio pratico è sempre lo stesso: se stai già valutando di vendere l’immobile ereditato, non aspettare il compromesso per occuparti della voltura. Avviare la pratica subito dopo la successione evita di trovarsi con una trattativa avviata e una titolarità non ancora aggiornata. Come verificare se la voltura catastale è stata eseguitaVerificare l’esito della voltura catastale successione è più semplice di quanto sembri e andrebbe fatto sempre, anche quando si è certi che la dichiarazione sia stata presentata correttamente. Lo strumento è la visura catastale, cioè il documento che riporta i dati identificativi dell’immobile e il nome degli intestatari.Esistono due tipi di visura utili in questo contesto. La visura attuale mostra la situazione vigente e serve a rispondere alla domanda più immediata: l’immobile risulta oggi intestato agli eredi o ancora al defunto? La visura storica, invece, ricostruisce tutti i passaggi di intestazione nel tempo e permette di individuare con precisione dove si è interrotta la catena, per esempio in corrispondenza di una successione del 2005 mai volturata.Nei territori a sistema tavolare il documento di riferimento non è la visura catastale ma l’estratto tavolare, rilasciato dal Libro Fondiario: è lì che va letta la titolarità effettiva del bene. Anche in questo caso serve un’analisi corretta, perché la lettura di una partita tavolare, con i suoi tre fogli (di consistenza, di proprietà e degli aggravi), non è immediata per chi non la maneggia abitualmente.Il CAF Centro Fiscale effettua per te il controllo completo: estrazione della visura attuale e storica, verifica dell’intestazione e delle quote, individuazione di eventuali passaggi mancanti e, nel caso dei beni tavolari, lettura dell’estratto del Libro Fondiario. È una verifica veloce che può evitare mesi di problemi.Cosa si rischia senza la voltura catastale dopo la successioneTrascurare la voltura catastale successione non produce conseguenze immediate e visibili, ed è proprio questo il punto: il problema resta silenzioso finché non serve davvero disporre dell’immobile. A quel punto, però, diventa un ostacolo concreto.Le criticità più frequenti che incontriamo allo sportello sono queste:vendita bloccata: il notaio non può rogitare se l’intestazione catastale o tavolare non è allineata alla situazione reale;mutui e finanziamenti: la banca chiede una titolarità documentata e coerente prima di iscrivere ipoteca;difficoltà nelle pratiche edilizie, nelle richieste di agevolazioni e nei bonus casa, che presuppongono un titolo di possesso aggiornato;contestazioni su IMU, ILIA e TARI, con avvisi intestati al defunto e responsabilità che ricadono comunque sugli eredi;successioni a catena: se nel frattempo muore uno degli eredi, si accumulano più passaggi da regolarizzare, con costi e tempi moltiplicati;sanzioni collegate alla tardiva presentazione della domanda di voltura nei casi in cui era dovuta entro i termini.Va inoltre ricordato che l’aggiornamento catastale presuppone l’accettazione dell’eredità: chi non ha ancora deciso se accettare, magari perché teme l’esistenza di debiti del defunto, deve valutare con attenzione ogni comportamento che possa configurare un’accettazione tacita. Il tema è delicato e lo abbiamo approfondito nella guida su eredità e debiti del defunto.La buona notizia è che quasi tutte queste situazioni sono recuperabili. Anche una successione di vent’anni fa mai volturata si può sistemare: serve ricostruire la documentazione, verificare la catena delle intestazioni e presentare le domande mancanti nell’ordine corretto. Domande frequenti sulla voltura catastale successioneLa voltura catastale successione è sempre automatica?No. La voltura catastale automatica è la regola per le dichiarazioni presentate con il modello telematico e per gli immobili in territori a catasto ordinario, ma non opera nei territori a sistema tavolare, nelle successioni cartacee, quando il dichiarante ha scelto di non avvalersene e in presenza di dati catastali errati o di situazioni particolari come eredità giacente e trust.Ho presentato la successione ma l’immobile risulta ancora del defunto: cosa faccio?Il primo passo è capire perché la voltura non è avvenuta: basta estrarre una visura storica e confrontarla con la dichiarazione presentata. Da lì si stabilisce se serve una semplice domanda di voltura, una rettifica dei dati catastali o, per i beni in FVG, una pratica di intavolazione. Porta la documentazione al CAF Centro Fiscale: analizziamo il caso e ti indichiamo la strada più breve per regolarizzare.In Friuli Venezia Giulia basta la dichiarazione di successione?No, e questo è l’errore più diffuso. Per gli immobili in regime tavolare la dichiarazione ha valore solo fiscale: per aggiornare la titolarità serve una domanda di intavolazione al Libro Fondiario, sulla quale decide il giudice tavolare con apposito decreto, secondo il R.D. 499/1929. Senza intavolazione, l’immobile resta formalmente intestato al defunto.Quanto costa la voltura catastale dopo la successione?La voce principale sono le imposte versate con la dichiarazione: ipotecaria 2% e catastale 1% del valore catastale, con minimo di 200 euro ciascuna, oppure 400 euro complessivi in misura fissa con l’agevolazione prima casa. La domanda di voltura presentata separatamente comporta invece tributi speciali catastali e imposta di bollo, per importi contenuti che dipendono dal numero di immobili e di pagine della pratica. Contattaci per un preventivo personalizzato sul tuo caso.Quanto tempo serve per la voltura catastale successione?Per la voltura automatica il riferimento è di circa 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione. Se occorre correggere dati catastali i tempi si allungano a qualche mese, mentre per l’intavolazione in Friuli Venezia Giulia bisogna mettere in conto diversi mesi tra deposito della domanda, decreto tavolare e iscrizione nel Libro Fondiario.Posso vendere una casa ereditata senza aver fatto la voltura?In pratica no. Il notaio richiede che l’intestazione catastale, o l’iscrizione tavolare nei territori a Libro Fondiario, sia allineata alla titolarità reale. Una voltura catastale mancante emerge sempre in fase di verifica documentale e fa slittare il rogito: meglio regolarizzare prima di mettere l’immobile sul mercato.Si può fare la voltura di una successione molto vecchia?Sì. Le successioni degli anni passati presentate in forma cartacea e mai volturate si possono regolarizzare oggi, presentando la domanda di voltura con allegata copia della dichiarazione a suo tempo registrata. Se nel frattempo sono intervenuti altri decessi, si ricostruisce l’intera catena dei passaggi nell’ordine corretto.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza per la voltura catastale successione al CAF Centro FiscaleLa voltura catastale successione sembra un dettaglio burocratico, ma è il passaggio che trasforma un’eredità sulla carta in una proprietà effettivamente spendibile: vendibile, ipotecabile, trasmissibile a propria volta. In Friuli Venezia Giulia la questione è ancora più delicata, perché il sistema tavolare richiede un’intavolazione separata che i CAF e gli studi non specializzati sul territorio spesso non conoscono, con ritardi che si misurano in mesi.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue ogni fase: verifica preliminare della visura e dell’estratto tavolare, raccolta documentale, dichiarazione di successione telematica, controllo dell’avvenuta voltura e coordinamento della pratica di intavolazione per i beni tavolari. Lavoriamo sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia, con una valutazione gratuita del caso e un preventivo personalizzato prima di iniziare.Hai bisogno di assistenza per la successione e la voltura catastale del tuo immobile? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci per fissare un appuntamento, chiamaci allo 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-20 13:00:002026-09-18 17:17:56Voltura Catastale dopo la Successione 2026: Quando è Automatica, Costi, Tempi e Sistema Tavolare FVG
Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione ElettronicaFatture a Cavallo d’Anno 2026/2027: Guida Completa a Date, Numerazione e Detrazione IVALe fatture a cavallo d’anno sono uno dei passaggi più delicati della vita di una partita IVA. Ogni anno, tra la fine di dicembre 2026 e i primi giorni di gennaio 2027, migliaia di imprese e professionisti si trovano davanti alla stessa domanda: questa fattura va nel 2026 o nel 2027? La risposta non è mai unica, perché una stessa fattura può “valere” per un anno ai fini IVA e per un altro ai fini del reddito.In questa guida spieghiamo, con parole semplici ed esempi concreti, come gestire le fatture a cavallo d’anno: la differenza tra data dell’operazione e data di trasmissione allo SdI, se occorre ripartire la numerazione progressiva dal numero 1 al 1° gennaio, come funziona la competenza economica rispetto al momento impositivo IVA e, soprattutto, quando si può (e quando non si può) portare in detrazione l’IVA di una fattura datata dicembre ma ricevuta a gennaio. Chiudiamo con gli errori più frequenti e le relative correzioni.Per un quadro generale su esigibilità IVA, sanzioni e termini di emissione della fattura elettronica, consulta la nostra guida completa: Fatturazione Elettronica B2B 2026: Esigibilità IVA, Sanzioni e Termini di Emissione. Indice dei contenutiFatture a cavallo d’anno: perché dicembre 2026 e gennaio 2027 creano confusioneData di effettuazione e data di emissione: i 12 giorni che generano le fatture a cavallo d’annoNumerazione progressiva delle fatture al cambio anno: bisogna ripartire da 1?Fattura datata dicembre 2026 e ricevuta a gennaio 2027: due binari separatiCompetenza economica e momento impositivo IVA: le due regole da non confondereDetrazione IVA sulle fatture a cavallo d’anno: i limiti da conoscereFatture a cavallo d’anno nel regime forfettario: conta l’incassoErrori frequenti sulle fatture a cavallo d’anno e come correggerliGestire le fatture a cavallo d’anno senza errori: il supporto del CAF di UdineDomande frequenti sulle fatture a cavallo d’annoFatture a cavallo d’anno: perché dicembre 2026 e gennaio 2027 creano confusioneSi parla di fatture a cavallo d’anno quando l’operazione (la consegna di un bene o la prestazione di un servizio) e il documento che la certifica “cadono” in due periodi d’imposta diversi. Il caso tipico è quello del lavoro concluso il 28 dicembre 2026 e della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio il 5 gennaio 2027, oppure della fattura datata 31 dicembre 2026 che il cliente riceve solo a gennaio.La confusione nasce dal fatto che su una fattura a cavallo d’anno agiscono contemporaneamente tre regole diverse, che possono portare a tre risultati diversi. Il Sistema di Interscambio (in sigla SdI) è la “posta elettronica certificata” dell’Agenzia delle Entrate attraverso cui transitano tutte le fatture elettroniche: è lui a registrare la data effettiva di trasmissione e di consegna del documento.Regola IVA: stabilisce in quale liquidazione periodica far confluire l’imposta (art. 6 DPR 633/72).Regola reddituale: stabilisce in quale anno il costo o il ricavo concorre a formare il reddito (art. 109 TUIR per i regimi ordinari, principio di cassa per i forfettari).Regola della detrazione: stabilisce quando l’acquirente può recuperare l’IVA pagata al fornitore (art. 19 DPR 633/72, riscritto dal D.Lgs. 148/2026, e art. 1 DPR 100/1998).Comprendere queste tre regole separatamente è l’unico modo per non sbagliare. Nei prossimi paragrafi le affrontiamo una per una, partendo dal punto di partenza di ogni ragionamento sulle fatture a cavallo d’anno: la data. Data di effettuazione e data di emissione: i 12 giorni che generano le fatture a cavallo d’annoNella fattura elettronica esistono due date che non coincidono quasi mai. La prima è la data documento, che deve riportare la data di effettuazione dell’operazione, cioè il giorno in cui la cessione o la prestazione si considera fiscalmente realizzata. La seconda è la data di trasmissione allo SdI, che il sistema registra automaticamente. È proprio lo scarto tra queste due date a generare gran parte delle fatture a cavallo d’anno.Fattura immediata: 12 giorni per la trasmissione, non “immediata” alla letteraLa cosiddetta fattura immediata (tipo documento TD01) non va trasmessa nello stesso istante dell’operazione: l’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 concede 12 giorni di tempo dalla data di effettuazione per inviarla al Sistema di Interscambio. Il termine di 12 giorni riguarda la trasmissione, non la data documento, che resta quella dell’operazione.Immagina che Marco, idraulico con partita IVA, completi un intervento il 29 dicembre 2026. Può trasmettere la fattura fino al 10 gennaio 2027, ma nel campo “data” dovrà indicare 29 dicembre 2026. Ai fini IVA l’operazione resta di dicembre 2026 e confluisce nella liquidazione IVA di dicembre, da versare entro il 16 gennaio 2027 per i contribuenti mensili. Ecco perché le fatture a cavallo d’anno vanno lette guardando la data operazione, non il giorno dell’invio.Fattura differita: entro il 15 del mese successivoPer le cessioni di beni accompagnate da DDT (il documento di trasporto che viaggia con la merce) e per le prestazioni di servizi documentate da idonea documentazione è ammessa la fattura differita: un unico documento che riepiloga tutte le operazioni del mese verso lo stesso cliente, da emettere entro il 15 del mese successivo.Nel caso delle fatture a cavallo d’anno questo significa che le consegne effettuate a dicembre 2026 possono essere fatturate entro il 15 gennaio 2027, ma l’IVA confluisce comunque nella liquidazione di dicembre 2026, perché la registrazione avviene con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni. Un errore frequente è “spostare” queste fatture nel 2027: così facendo si altera sia la liquidazione IVA sia il volume d’affari dell’anno. Numerazione progressiva delle fatture al cambio anno: bisogna ripartire da 1?Una delle domande più diffuse sulle fatture a cavallo d’anno riguarda la numerazione progressiva. La risposta rassicurante è che non esiste alcun obbligo di ripartire dal numero 1 il 1° gennaio. L’art. 21 comma 2 lettera b) del DPR 633/72 richiede soltanto un numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco, e l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con propri documenti di prassi che è legittima anche una numerazione continuativa pluriennale.In concreto, chi ha chiuso il 2026 con la fattura numero 248 può tranquillamente iniziare il 2027 con la numero 249. L’importante è che la progressione sia rispettata e che ogni documento sia identificabile senza ambiguità. Le soluzioni ammesse sono sostanzialmente tre.Numerazione continua pluriennale: 248, 249, 250… senza azzeramenti tra un anno e l’altro.Ripartenza da 1 con indicazione dell’anno: 1/2027, 2/2027, 3/2027, la prassi più diffusa e più leggibile.Registri sezionali: serie distinte (ad esempio 1/A, 1/B) per separare attività, sedi o tipologie di operazioni.I principali software di fatturazione elettronica propongono in automatico la ripartenza da 1 con il suffisso dell’anno: è la scelta più pratica, perché rende immediatamente riconoscibile l’anno di competenza del documento e semplifica i controlli. Il consiglio operativo è uno solo: scegli un criterio e mantienilo per tutto l’anno, evitando cambi in corsa che creano buchi o duplicazioni nella numerazione. Se emetti anche autofatture o documenti con codici diversi dal TD01, valuta un sezionale dedicato per tenere ordinata la contabilità delle fatture a cavallo d’anno. Fattura datata dicembre 2026 e ricevuta a gennaio 2027: due binari separatiQuesto è il cuore del problema delle fatture a cavallo d’anno. Supponiamo che l’azienda Rossi Srl riceva sul proprio canale SdI, il 7 gennaio 2027, una fattura di acquisto datata 30 dicembre 2026 relativa a una consegna di merce avvenuta effettivamente il 30 dicembre 2026. Cosa succede? Succede che il documento viaggia su due binari separati.Ai fini del reddito: il costo è di competenza 2026, perché la consegna è avvenuta a dicembre. Va quindi rilevato in contabilità tra i costi dell’esercizio 2026, anche se la fattura è arrivata dopo.Ai fini IVA: la detrazione non può essere esercitata nella liquidazione di dicembre 2026, perché al 31 dicembre l’azienda non possedeva ancora il documento. L’IVA sarà detraibile dalla liquidazione di gennaio 2027.Il risultato è che lo stesso documento genera un costo 2026 e un’IVA detraibile 2027. Non è un errore: è esattamente il funzionamento previsto dalla normativa. Contabilmente, il costo di competenza viene rilevato al 31 dicembre come fattura da ricevere, mentre l’IVA resta “sospesa” fino all’annotazione sul registro acquisti del nuovo anno. Sapere gestire questo doppio binario è ciò che distingue una contabilità ordinata da una che genera rilievi in caso di controllo. Competenza economica e momento impositivo IVA: le due regole da non confonderePer gestire correttamente le fatture a cavallo d’anno occorre tenere distinti due concetti che spesso vengono usati come sinonimi ma non lo sono: la competenza economica disciplinata dall’art. 109 del TUIR e il momento impositivo IVA disciplinato dall’art. 6 del DPR 633/72.La competenza economica è il principio secondo cui ricavi e costi si imputano all’esercizio in cui l’operazione si è materialmente realizzata, a prescindere dal momento in cui si incassa o si paga. In parole povere: se il lavoro è stato fatto nel 2026, il ricavo è del 2026 anche se il cliente pagherà a marzo 2027.Cessioni di beni: conta la consegna o la spedizionePer le cessioni di beni mobili, l’art. 6 del DPR 633/72 fissa il momento impositivo alla consegna o spedizione; per gli immobili, alla data del rogito. Se però, prima di quel momento, viene emessa la fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata (limitatamente all’importo fatturato o pagato) a quella data anteriore.Esempio pratico: merce consegnata il 22 dicembre 2026, pagata a febbraio 2027. L’operazione è 2026 sia ai fini IVA sia ai fini del reddito. Al contrario, un acconto incassato il 20 dicembre 2026 su una consegna prevista per marzo 2027 fa sorgere l’obbligo di fatturare l’acconto nel 2026, mentre il ricavo sarà di competenza 2027.Prestazioni di servizi: conta il pagamento del corrispettivoPer le prestazioni di servizi la regola IVA cambia radicalmente: il momento impositivo coincide con il pagamento del corrispettivo, salvo che la fattura sia emessa prima (in tal caso l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, per l’importo fatturato). È qui che nascono moltissime fatture a cavallo d’anno nel mondo dei professionisti.Immagina la consulenza conclusa a dicembre 2026 e pagata il 15 gennaio 2027: ai fini IVA l’operazione è del 2027 (a meno che il professionista scelga di emettere fattura a dicembre, anticipando il momento impositivo). Per un’impresa in contabilità ordinaria, invece, il costo di quella consulenza resta di competenza 2026 se il servizio è stato ultimato entro il 31 dicembre. Ancora una volta, IVA e reddito viaggiano su binari diversi. Detrazione IVA sulle fatture a cavallo d’anno: i limiti da conoscereLa detrazione IVA è il meccanismo che consente a chi ha partita IVA di recuperare l’imposta pagata sugli acquisti, sottraendola da quella incassata sulle vendite. Sulle fatture a cavallo d’anno questo meccanismo incontra un limite preciso, che è bene conoscere prima di chiudere l’anno.L’art. 19 del DPR 633/72 stabilisce che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. Per esercitarlo servono però due condizioni insieme, chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018: il presupposto sostanziale (l’operazione deve essere stata effettuata e l’imposta esigibile) e il presupposto formale (il possesso materiale della fattura e la sua annotazione sul registro acquisti). Su questo nulla è cambiato.L’art. 1 del DPR 100/1998 concede una finestra molto utile: entro il 16 del mese successivo si può detrarre l’IVA delle fatture ricevute e annotate entro quella data, riferendola alla liquidazione del mese precedente. Attenzione però, perché questa regola contiene l’eccezione decisiva per le fatture a cavallo d’anno: la finestra non si applica ai documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente. È una regola rimasta invariata anche dopo il decreto correttivo del 2026.Fattura datata dicembre 2026 e ricevuta a dicembre 2026: IVA detraibile nella liquidazione di dicembre 2026.Fattura datata dicembre 2026 ma ricevuta a gennaio 2027: IVA non detraibile a dicembre, si detrae da gennaio 2027.Fattura datata e ricevuta a gennaio 2027 per operazione di gennaio: detrazione ordinaria in gennaio 2027.Il nuovo termine: dal 12 agosto 2026 si detrae entro il secondo anno successivoQuello che è cambiato, e che va aggiornato rispetto a tutte le guide degli anni scorsi, è il termine ultimo entro cui la detrazione va esercitata. L’art. 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 — il decreto correttivo in materia di imposte sui redditi, IVA e accise pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026 — ha riscritto l’art. 19 comma 1 del DPR 633/72 sostituendo le parole «all’anno» con «al secondo anno successivo a quello». Il diritto alla detrazione può quindi essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.Lo stesso articolo è intervenuto sull’art. 25 del DPR 633/72, che disciplina l’annotazione delle fatture di acquisto: la registrazione va effettuata prima della liquidazione periodica in cui si esercita la detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. È sparito, in particolare, l’inciso «e con riferimento al medesimo anno» introdotto nel 2017.In concreto, per l’IVA divenuta esigibile nel 2026 il termine ultimo non è più la dichiarazione annuale della primavera successiva, ma la dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029 (l’art. 8 del DPR 322/1998 fissa la finestra di presentazione tra il 1° febbraio e il 30 aprile). Il margine di recupero, quindi, si allunga di due anni: ne abbiamo parlato in modo approfondito nell’articolo Detrazione IVA: con il Decreto Omnibus il termine si estende al secondo anno successivo.Attenzione però a non confondere i due piani. L’ampliamento riguarda il termine ultimo di esercizio del diritto, non la liquidazione periodica: l’eccezione dell’art. 1 del DPR 100/1998 sulle operazioni dell’anno precedente non è stata toccata dal correttivo, quindi la fattura di dicembre ricevuta a gennaio continua a non poter entrare nella liquidazione di dicembre. L’eliminazione dell’inciso «con riferimento al medesimo anno» dall’art. 25 ha aperto tra gli operatori la discussione sulla possibilità di imputare la detrazione direttamente all’anno di effettuazione dell’operazione: è una lettura plausibile, ma non ancora confermata da un documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate. In attesa di chiarimenti ufficiali, la strada prudente resta quella classica — detrazione nella liquidazione dell’anno in cui la fattura è stata ricevuta — con il vantaggio, oggi, di un termine di recupero molto più lungo in caso di errore.Dal 1° gennaio 2027 cambiano i riferimenti: arriva il Testo Unico IVAC’è un secondo motivo per cui il passaggio tra dicembre 2026 e gennaio 2027 è particolare: dal 1° gennaio 2027 si applica il Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10), che riordina la disciplina oggi contenuta nel DPR 633/72 e ne abroga, dalla stessa data, gran parte degli articoli. Le regole operative viste finora restano identiche, ma cambiano i numeri da citare.Momento di effettuazione dell’operazione: art. 24 del Testo Unico (oggi art. 6 DPR 633/72).Fatturazione e termini di emissione: art. 72 (oggi art. 21), con gli stessi 12 giorni per la fattura immediata e lo stesso 15 del mese successivo per la differita.Detrazione: art. 56 (oggi art. 19), già allineato al nuovo termine del secondo anno successivo.Registrazione degli acquisti: art. 88 (oggi art. 25).Il DPR 100/1998, invece, non rientra tra le disposizioni abrogate: la regola sulla liquidazione periodica e l’eccezione per le operazioni dell’anno precedente restano dove sono. Nella pratica, quindi, una fattura di dicembre 2026 ricevuta a gennaio 2027 si gestisce esattamente come descritto sopra. Per il quadro complessivo su termini di emissione ed esigibilità resta il riferimento la nostra guida sulla fatturazione elettronica B2B 2026.Un ultimo consiglio operativo: nei primi giorni di gennaio scarica sempre tutte le fatture presenti nel cassetto fiscale e verifica le date di consegna registrate dallo SdI. È l’unico modo per sapere con certezza quali fatture a cavallo d’anno rientrano nel 2026 e quali slittano al 2027.Fatture a cavallo d’anno nel regime forfettario: conta l’incassoPer chi opera in regime forfettario il discorso sulle fatture a cavallo d’anno si semplifica moltissimo, ma richiede comunque attenzione. Il forfettario applica infatti il principio di cassa: conta il momento in cui il compenso viene effettivamente incassato, non quello in cui la prestazione è stata eseguita o la fattura emessa.Facciamo un esempio. Giulia è una grafica in regime forfettario. Emette una fattura il 28 dicembre 2026 per un lavoro consegnato a dicembre, ma il bonifico del cliente arriva sul conto il 9 gennaio 2027. Quel compenso concorre al reddito del 2027, non del 2026: finirà nel quadro LM del Modello Redditi relativo all’anno 2027. Per il forfettario, quindi, non esiste alcun problema di “competenza”: esiste solo la data di accredito.Fai attenzione alla soglia degli 85.000 euro di ricavi o compensi incassati: gli incassi di fine anno possono spostare il superamento del limite da un anno all’altro.La data di riferimento per i pagamenti elettronici è quella di accredito sul conto, non quella dell’ordine di bonifico del cliente.Il forfettario emette fattura senza IVA (codice natura N2.2) e non detrae l’IVA sugli acquisti: sulle sue fatture passive l’imposta resta un costo, anche a cavallo d’anno.Proprio quest’ultimo punto merita una precisazione: molti forfettari si preoccupano di “far rientrare” nell’anno una fattura di acquisto per recuperarne l’IVA. Nel regime forfettario questo recupero non è mai possibile, perché il regime esclude in radice il diritto alla detrazione. L’IVA pagata ai fornitori si somma semplicemente al costo del bene o del servizio acquistato. Errori frequenti sulle fatture a cavallo d’anno e come correggerliGli errori sulle fatture a cavallo d’anno sono comuni e, nella maggior parte dei casi, si correggono senza conseguenze gravi se si interviene tempestivamente. Vediamo i più diffusi e le soluzioni corrette.Data documento sbagliata: indicare 3 gennaio 2027 su un’operazione effettuata il 29 dicembre 2026 sposta erroneamente l’IVA nell’anno successivo.Fattura emessa in ritardo: trasmissione allo SdI oltre i 12 giorni, con il rischio di sanzioni per tardiva fatturazione.Detrazione IVA anticipata: inserire in liquidazione di dicembre una fattura ricevuta a gennaio, violando l’eccezione del DPR 100/1998.Costo imputato all’anno sbagliato: rilevare nel 2027 un costo di competenza 2026, alterando il risultato di entrambi gli esercizi.Numerazione disallineata: numeri saltati o duplicati al passaggio tra i due anni.Quando la fattura è già stata accettata dallo SdI non è possibile “modificarla”: occorre intervenire con una nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72. Nella pratica quotidiana i codici più usati sono il TD01 per la fattura ordinaria, il TD04 per la nota di credito (che annulla o riduce un documento già emesso) e il TD08 per la nota di credito semplificata, utilizzabile entro determinati limiti di importo. La procedura tipica per un errore di data è storno con TD04 e successiva riemissione corretta con TD01.Se invece l’errore riguarda una tardiva emissione, lo strumento è il ravvedimento operoso, che consente di sanare la violazione versando una sanzione ridotta in proporzione al ritardo. Il quadro sanzionatorio è stato rivisto dal D.Lgs. 87/2024, che ha ridotto le percentuali applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Accorgersi dell’errore in autonomia e rimediare spontaneamente è sempre più conveniente che attendere una contestazione.Se ti accorgi tardi di un errore di competenza o di una detrazione IVA esercitata nell’anno sbagliato, non tentare aggiustamenti “creativi” nella contabilità dell’anno in corso: la strada corretta passa da una dichiarazione integrativa e da una rettifica delle registrazioni, valutata caso per caso da un professionista.Gestire le fatture a cavallo d’anno senza errori: il supporto del CAF di UdineChiudere bene l’anno significa arrivare al 31 dicembre 2026 con le idee chiare su tre punti: quali operazioni sono state effettuate entro l’anno, quali fatture risultano effettivamente ricevute entro il 31 dicembre e quali documenti vanno invece imputati al 2027. È un controllo che richiede metodo, soprattutto per chi gestisce molte fatture a cavallo d’anno tra dicembre e gennaio.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente imprese, professionisti e partite IVA in regime forfettario nella gestione della fatturazione elettronica, nelle liquidazioni IVA e nella chiusura dell’esercizio, sia in ufficio in Viale Tullio 13 a Udine sia online in tutta Italia. I nostri operatori verificano le date di consegna registrate dallo SdI, riconciliano le fatture a cavallo d’anno e ti indicano esattamente in quale periodo far confluire ciascun documento, evitando errori che si trascinerebbero per mesi.Per una gestione della fatturazione elettronica sempre in regola, inoltre, può valere la pena affidarsi a un software dedicato come fatturazioneitalia.it, che gestisce automaticamente numerazione progressiva, sezionali, invio allo SdI e conservazione a norma, riducendo al minimo il rischio di errori proprio nei giorni più critici del passaggio d’anno. Se preferisci un confronto diretto sulla tua situazione, puoi prenotare un appuntamento con i nostri consulenti e ricevere un preventivo personalizzato per la gestione della tua contabilità. Domande frequenti sulle fatture a cavallo d’annoPosso detrarre a dicembre l’IVA di una fattura ricevuta a gennaio?No. Una fattura datata dicembre 2026 ma ricevuta nel 2027 non può essere inserita nella liquidazione di dicembre: l’art. 1 del DPR 100/1998 esclude espressamente dalla finestra del 16 del mese successivo i documenti relativi a operazioni dell’anno precedente. L’IVA diventa detraibile dalla liquidazione di gennaio 2027. Resta fermo il termine ultimo per esercitare il diritto, che dopo il D.Lgs. 148/2026 è la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.Devo ripartire la numerazione delle fatture da 1 il 1° gennaio 2027?No, non è obbligatorio. La legge richiede solo un numero progressivo univoco: puoi proseguire la numerazione dell’anno precedente oppure ripartire da 1 indicando l’anno (1/2027). Quest’ultima soluzione, adottata di default dalla maggior parte dei software di fatturazione, è la più leggibile e riduce il rischio di confusione sulle fatture a cavallo d’anno.Cosa succede se emetto a gennaio una fattura per un’operazione di dicembre?Nulla di irregolare, se rispetti i termini. La fattura immediata va trasmessa allo SdI entro 12 giorni dall’operazione, indicando come data documento quella di effettuazione (ad esempio 29 dicembre 2026). L’IVA confluisce comunque nella liquidazione di dicembre 2026 e il ricavo è di competenza 2026 per i regimi ordinari.Le fatture differite di dicembre 2026 vanno nel 2026 o nel 2027?Nel 2026. La fattura differita relativa a consegne di dicembre può essere emessa entro il 15 gennaio 2027, ma l’imposta si computa nella liquidazione del mese di effettuazione delle operazioni, cioè dicembre 2026. Lo stesso vale per il volume d’affari dell’anno.Come funzionano le fatture a cavallo d’anno per un forfettario?Per il regime forfettario vale il principio di cassa: il compenso concorre al reddito dell’anno in cui viene incassato. Una fattura emessa a dicembre 2026 e pagata a gennaio 2027 rientra quindi nel reddito 2027. Attenzione agli incassi di fine anno, perché possono spostare il superamento della soglia degli 85.000 euro.Ho sbagliato la data di una fattura già inviata: come la correggo?Una fattura accettata dallo SdI non si può modificare. Occorre emettere una nota di variazione ex art. 26 DPR 633/72, tipicamente una nota di credito TD04 (o TD08 nei casi semplificati) per stornare il documento errato, e riemettere la fattura corretta con codice TD01. Se l’errore ha comportato una tardiva fatturazione, si può sanare la violazione con il ravvedimento operoso.Qual è il termine ultimo per detrarre l’IVA di una fattura del 2026?Dopo le modifiche dell’art. 12 del D.Lgs. 148/2026 (in vigore dal 12 agosto 2026) il diritto va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto: per l’IVA divenuta esigibile nel 2026 si arriva quindi alla dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029. Occorrono sempre entrambi i requisiti: esigibilità dell’imposta e possesso della fattura con annotazione sul registro acquisti, che l’art. 25 consente ora fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello di ricezione.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-20 11:00:002026-09-20 11:00:00Fatture a Cavallo d’Anno 2026/2027: Guida Completa a Date, Numerazione e Detrazione IVA
NOTIZIECambiare Lavoro e Fondo Pensione: la Linea di Investimento Cambia?Chi ha aderito a un fondo pensione complementare tramite il proprio datore di lavoro, prima o poi si pone questa domanda: cosa succede se cambio impiego? La preoccupazione più comune riguarda la linea di investimento scelta all’interno del fondo, cioè il comparto (garantito, bilanciato o azionario) in cui vengono investiti i contributi versati negli anni. Molti lavoratori temono che un semplice cambio di lavoro possa stravolgere questa scelta, magari spostando i risparmi su una linea più rischiosa o più prudente senza che se ne accorgano. La buona notizia è che cambiare lavoro non modifica automaticamente la linea del fondo pensione, e che il capitale già accumulato non si sposta da solo. Ma dal 1° luglio 2026 le regole sulla destinazione del TFR sono cambiate, ed è bene conoscerle prima di firmare un nuovo contratto. Indice dei contenutiCosa si intende per linea di investimento del fondo pensioneCambiare lavoro cambia la linea di investimento?Quando la linea di investimento può cambiare davveroAdesione automatica dal 1° luglio 2026: cosa cambia se cambi lavoroDomande frequenti su cambio lavoro e fondo pensioneCosa si intende per linea di investimento del fondo pensione Quando si aderisce a un fondo pensione, negoziale o aperto che sia, non ci si limita a versare contributi: si sceglie anche come questi contributi vengono investiti sui mercati finanziari. Questa scelta si chiama, appunto, linea di investimento o comparto. In genere i fondi propongono almeno tre alternative: una linea garantita, pensata per chi vuole proteggere il capitale versato; una linea bilanciata, con un mix equilibrato tra obbligazioni e azioni; e una linea azionaria, più rischiosa nel breve periodo ma potenzialmente più redditizia nel lungo termine.La scelta della linea non è fissa per sempre: l’aderente può modificarla nel tempo, ad esempio avvicinandosi alla pensione per ridurre il rischio. Ma è importante distinguere due piani diversi: da un lato la linea di investimento e la posizione individuale già maturata, cioè il capitale accumulato fino a oggi; dall’altro il canale di versamento, cioè chi e come alimenta quella posizione da qui in avanti (datore di lavoro, TFR, contributi volontari). È proprio su questo secondo aspetto che il cambio di lavoro produce effetti concreti e immediati, come vedremo tra poco.Cambiare lavoro cambia la linea di investimento? La risposta, nella maggior parte dei casi, è no. Se il lavoratore resta iscritto allo stesso fondo pensione anche dopo il cambio di impiego, la linea di investimento scelta in precedenza non viene toccata. Il capitale già accumulato continua a essere gestito secondo il comparto originariamente selezionato, salvo che l’aderente stesso decida di modificarlo di propria iniziativa.Il punto delicato, però, è che cambiare lavoro spesso significa anche cambiare contratto collettivo di categoria (CCNL) e, di conseguenza, il nuovo datore di lavoro potrebbe non essere collegato allo stesso fondo negoziale a cui si era iscritti in precedenza. In questo caso non cambia la linea in automatico, ma cambia il canale con cui TFR e contributi datoriali continuano ad affluire. Per approfondire come funziona la destinazione del TFR quando si cambia lavoro, può essere utile consultare la nostra guida su TFR3 e le nuove regole per destinare il TFR dal 1° luglio.Di fronte a questa situazione si aprono due decisioni distinte, che vale la pena non confondere. La prima riguarda il capitale già maturato: qui il lavoratore ha tre strade possibili.Trasferire la posizione individuale al fondo pensione collegato al nuovo rapporto di lavoro, scegliendo in quel momento un comparto tra quelli offerti dal fondo di destinazione.Lasciarla dov’è: l’art. 14, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. 252/2005 prevede il mantenimento della posizione individuale in gestione presso il fondo di provenienza «anche in assenza di ulteriore contribuzione», ed è l’opzione che «trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto» (fa eccezione il caso della posizione di importo molto ridotto, non superiore a una mensilità dell’assegno sociale: lì è il fondo a informare l’iscritto delle alternative).Trasferirla a una forma scelta liberamente, anche un fondo aperto o un piano individuale pensionistico (PIP), indicando la nuova linea di investimento.La seconda decisione riguarda invece il TFR che maturerà d’ora in avanti, e ha una scadenza precisa: dal 1° luglio 2026 sono 60 giorni dall’assunzione. È il capitolo che cambia di più rispetto al passato e a cui è dedicata la sezione più avanti.Quando la linea di investimento può cambiare davvero C’è un solo scenario in cui la linea di investimento cambia realmente in seguito a un cambio di lavoro: il trasferimento della posizione a un fondo pensione diverso. Quando questo accade, il lavoratore deve scegliere una linea di investimento all’interno del nuovo fondo, perché il comparto scelto nel fondo di provenienza non ha alcun valore in quello di destinazione, che ha una propria offerta di comparti, spesso diversa per numero e caratteristiche.Se l’aderente non indica un comparto, le somme confluiscono nella linea prevista come default dallo statuto o dal regolamento del fondo. Qui conviene sfatare un equivoco molto diffuso. L’art. 8, comma 9, del D.Lgs. 252/2005, nel testo riscritto dalla legge 199/2025, stabilisce che i contributi e le quote di TFR arrivati a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in «percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente». È la logica del life cycle: quando mancano molti anni alla pensione l’investimento può avere una componente azionaria più marcata, e diventa progressivamente più prudente man mano che ci si avvicina all’età pensionabile. Attenzione a non invertire il ragionamento: il comparto più protettivo arriva alla fine del percorso, non all’inizio.Regola diversa per chi è stato assunto entro il 30 giugno 2026 e non ha mai espresso una scelta: per quelle posizioni continua a valere il testo precedente della stessa norma, che imponeva l’investimento nella linea a contenuto più prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR. In altre parole il comparto garantito, a prescindere da quanti anni manchino alla pensione. Lo ha confermato la COVIP nella deliberazione del 19 giugno 2026: il TFR di questi lavoratori «continuerà pertanto ad essere destinato al comparto garantito in essere». Chi si sta avvicinando all’età pensionabile e vuole capire meglio le tempistiche può leggere anche il nostro approfondimento sui requisiti pensione 2027 e 2028.Sul piano fiscale il trasferimento è un’operazione neutra: l’art. 14, comma 7, del D.Lgs. 252/2005 dispone che le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche siano «esenti da ogni onere fiscale», a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dallo stesso decreto. Diverso è il discorso dei costi amministrativi: alcune forme, in particolare i fondi aperti e i PIP, prevedono in nota informativa una spesa di trasferimento. La legge non la vieta, ma pone un limite preciso, perché rende inefficaci le clausole che applicano, all’atto dell’adesione o del trasferimento, «voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto», tali da ostacolare la portabilità (art. 14, comma 6). Prima di trasferire conviene quindi controllare la nota informativa del fondo di provenienza.Quanto ai tempi, il trasferimento volontario è possibile decorsi due anni dalla data di partecipazione al fondo (art. 14, comma 6). Prima di quel termine non serve una «giusta causa», che non è una categoria prevista dalla normativa sulla previdenza complementare: la legge usa un’altra formula. Quando vengono meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica, statuti e regolamenti devono prevedere il trasferimento alla forma a cui il lavoratore accede in relazione alla nuova attività (art. 14, comma 2, lettera a). Ed è esattamente ciò che accade quando si cambia lavoro e il nuovo CCNL non dà più accesso al fondo negoziale di provenienza.Adesione automatica dal 1° luglio 2026: cosa cambia se cambi lavoro Fino al 30 giugno 2026 chi non sceglieva nulla finiva nel fondo del proprio CCNL per effetto del conferimento tacito del TFR, il meccanismo noto come silenzio-assenso, che scattava dopo sei mesi dall’assunzione. Dal 1° luglio 2026 quel meccanismo non c’è più per le nuove assunzioni: la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha riscritto l’art. 8 del D.Lgs. 252/2005 introducendo l’adesione automatica, che — come precisa la COVIP nella deliberazione del 19 giugno 2026 — subentra «in sostituzione del precedente meccanismo dell’adesione con modalità tacite». Il silenzio-assenso resta applicabile soltanto a chi è stato assunto entro il 30 giugno 2026 e non ha espresso alcuna volontà nel primo semestre.Il meccanismo sta emergendo con particolare evidenza nel comparto metalmeccanico, dove i fondi negoziali di riferimento sono Cometa e Fondapi: abbiamo analizzato quel caso specifico nell’approfondimento su TFR e cambio azienda per i metalmeccanici.Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (esclusi i lavoratori domestici) l’adesione alla previdenza complementare è ora automatica fin dal giorno dell’assunzione, e vi confluiscono l’intero TFR e la contribuzione a carico di datore e lavoratore nella misura definita dagli accordi collettivi. Il fondo di destinazione è quello previsto dai contratti collettivi applicati in azienda e, se ve ne sono più di uno, quello con il maggior numero di iscritti tra i dipendenti, salvo diverso accordo aziendale. Chi non vuole aderire ha 60 giorni dalla data di prima assunzione per rinunciare e scegliere un’altra forma, oppure per mantenere il TFR in azienda secondo l’art. 2120 del codice civile (art. 8, commi 7, 7-bis e 7-quater).Chi cambia lavoro dopo il 30 giugno 2026 ed è già iscritto a un fondo pensione a cui versa il TFR rientra in una regola dedicata, il nuovo comma 9-bis dell’art. 8. Il nuovo datore di lavoro deve farsi rilasciare una dichiarazione sulla scelta già compiuta e informare il lavoratore che ha 60 giorni dall’assunzione per indicare a quale forma pensionistica destinare il TFR che maturerà da quel momento. Se indica il fondo a cui è già iscritto, il TFR continua ad affluire lì; se lascia passare i 60 giorni senza dire nulla, la norma prevede che scatti l’adesione automatica al fondo collegato al contratto collettivo applicato in azienda. La COVIP precisa che il meccanismo non opera per chi, pur iscritto, non conferisce il TFR neppure in parte (per esempio chi versa i soli contributi), né per chi ha riscattato per intero la posizione maturata nel precedente rapporto.Qui sta il punto che genera più confusione, ed è bene fissarlo: l’adesione automatica riguarda il TFR futuro e i contributi futuri, non il capitale già accumulato. La posizione individuale maturata nel vecchio fondo non si sposta da sola. Il trasferimento resta una facoltà che l’aderente esercita con una propria richiesta (art. 14, commi 2 e 6); anzi, se il cambio di lavoro fa venir meno i requisiti di partecipazione al vecchio fondo e il lavoratore non decide nulla, la legge prevede l’esito opposto, cioè il mantenimento della posizione presso quella stessa forma pensionistica anche senza ulteriore contribuzione. Non esiste quindi alcun trasferimento automatico che sposti i risparmi già versati su una nuova linea di investimento all’insaputa dell’interessato.Resta il fatto che i 60 giorni passano in fretta e che l’inerzia, sul TFR maturando, una conseguenza ce l’ha. Vale quindi la pena chiarire con il nuovo datore quale fondo è previsto dal CCNL applicato, verificare se conviene concentrare tutto in un’unica posizione o tenerne due, e controllare in che comparto finiscono i nuovi versamenti. Per capire meglio le differenze tra le varie opzioni di gestione del TFR si può consultare anche la guida su TFR in azienda o nel fondo pensione: dove conviene.In sintesi: cambiare lavoro non tocca automaticamente la linea di investimento del capitale già accumulato, che resta dov’è finché non si chiede espressamente di spostarlo. Cambia invece, e con una scadenza di 60 giorni, la destinazione del TFR che si formerà d’ora in avanti.Domande frequenti su cambio lavoro e fondo pensione Se cambio lavoro perdo i contributi già versati nel fondo pensione?No. Il capitale accumulato resta di proprietà dell’aderente e continua a essere gestito secondo la linea di investimento scelta, indipendentemente dal cambio di impiego.Devo per forza trasferire il fondo pensione quando cambio lavoro?No, il trasferimento della posizione già maturata è sempre una scelta: si può restare iscritti al vecchio fondo anche senza ulteriore contribuzione. Diversa è la destinazione del TFR maturando, sulla quale dal 1° luglio 2026 conviene esprimersi entro 60 giorni dall’assunzione.Quanto tempo devo attendere prima di poter trasferire liberamente la posizione?Due anni dalla data di partecipazione al fondo (art. 14, comma 6, D.Lgs. 252/2005). Prima di quel termine il trasferimento è comunque previsto quando vengono meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica, verso il fondo a cui si accede in relazione alla nuova attività lavorativa (art. 14, comma 2, lettera a).Il trasferimento del fondo pensione comporta costi o tasse?Tasse no: le operazioni di trasferimento sono esenti da ogni onere fiscale se avvengono verso forme disciplinate dal D.Lgs. 252/2005 (art. 14, comma 7). Costi sì, in alcuni casi: fondi aperti e PIP possono prevedere una spesa di trasferimento indicata nella nota informativa. La legge impedisce però che sia significativamente più alta di quelle applicate durante il rapporto.Cosa succede se non faccio nulla dopo il cambio di lavoro?Due cose diverse. Il capitale già maturato resta nel fondo di provenienza, perché il mantenimento della posizione si applica automaticamente in mancanza di una diversa scelta dell’iscritto. Il TFR che matura dal nuovo rapporto, invece, se il lavoratore non indica nulla entro 60 giorni viene destinato per adesione automatica al fondo previsto dal contratto collettivo applicato dal nuovo datore (art. 8, comma 9-bis).In che comparto finiscono i versamenti se non scelgo la linea?Nelle adesioni non esplicite dal 1° luglio 2026 si applicano percorsi di tipo life cycle, con profili di rischio-rendimento calibrati sull’orizzonte temporale e sull’età dell’aderente: più prudenti avvicinandosi alla pensione. Per i conferimenti taciti di chi è stato assunto entro il 30 giugno 2026 resta invece il comparto garantito.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-20 10:00:002026-09-19 12:11:45Cambiare Lavoro e Fondo Pensione: la Linea di Investimento Cambia?
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOForfettario Freelance Trieste 2026: AREA Science Park, Porto e Lavoro TransfrontalieroForfettario Freelance Trieste 2026: Guida per Ricercatori AREA Science Park, Consulenti Porto e Lavoratori TransfrontalieriTrieste è una città unica in Italia: polo europeo della ricerca scientifica (AREA Science Park, SISSA, ICTP, Elettra Sincrotrone), primo porto commerciale del Paese per il traffico merci con il Centro-Est Europa, e confine con Slovenia e Croazia. Per i professionisti freelance che lavorano in questo ecosistema — ricercatori a contratto, consulenti scientifici, traduttori, spedizionieri e broker doganali — il regime forfettario 2026 è spesso la soluzione fiscale più efficiente. Ma le specificità di Trieste (clientela estera, ZES Logistica, Zona Franca, frontalieri) creano complessità particolari che questa guida approfondisce.Indice dei contenutiTrieste come Hub per Freelance: Il ContestoCodici ATECO per i Freelance Triestini e Coefficienti ForfettarioForfettario con Clienti Esteri: Come FunzionaLavoratore Frontaliero vs Freelance Forfettario: Una Distinzione CrucialeZES Logistica Semplificata Trieste: Cenni FiscaliStabile Organizzazione e Residenza Fiscale: Attenzioni per i TriestiniDomande Frequenti sul Forfettario per Freelance a TriesteCAF Centro Fiscale per i Freelance di Trieste: Assistenza OnlineTrieste come Hub per Freelance: Il Contesto Il territorio triestino ospita alcune delle istituzioni scientifiche più prestigiose d’Italia e d’Europa:AREA Science Park: il principale parco scientifico e tecnologico italiano, con circa 90 aziende e centri di ricerca, oltre 2.500 ricercatori, tecnologi e professionistiSISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati): istituzione di ricerca d’eccellenza in fisica, matematica, neuroscienzeICTP (International Centre for Theoretical Physics — Abdus Salam): centro di ricerca internazionale UNESCO/IAEAElettra Sincrotrone Trieste: laboratorio di luce di sincrotrone, centro di ricerca europeoPorto di Trieste: primo porto italiano per merci, gateway per i mercati centro-europei, con forte presenza di spedizionieri, agenti marittimi, broker doganali, consulenti logisticaQueste realtà generano un bacino ampio di professionisti a partita IVA o potenzialmente forfettari: consulenti scientifici, data scientist, biotech freelance, traduttori scientifico-tecnici, interpreti di conferenza, consulenti IT per la portualità, spedizionieri autonomi.Codici ATECO per i Freelance Triestini e Coefficienti Forfettario ProfessioneCodice ATECOCoefficiente RedditivitàRicerca scientifica e sviluppo72.20.0078%Traduzione e interpretariato74.30.0078%Consulenza management/strategia70.22.0978%Consulenza informatica / IT62.02.0078%Sviluppo software (freelance)62.01.0078%Spedizioniere doganale52.29.0967%Agente marittimo52.22.0967%Consulente scientifico (biologico/chimico)71.20.0978%Consulente finanza agevolata/brevetti74.90.9978%Il coefficiente di redditività del 78% si applica alla maggior parte dei professionisti scientifici, tecnici e consulenziali: su 70.000 euro di ricavi, il reddito imponibile è di 54.600 euro, con imposta sostitutiva del 15% pari a 8.190 euro (o 5% nei primi 5 anni di nuova attività: 2.730 euro).Forfettario con Clienti Esteri: Come Funziona Molti freelance triestini hanno clienti esteri (istituti scientifici internazionali, aziende slovene, croate, austriache, ungheresi). Questo non è un problema per il forfettario:Fattura a clienti UE (es. Slovenia, Austria, Croazia): si emette fattura senza IVA (regime forfettario, non soggetto IVA). Il codice natura è N2.2. Anche i forfettari sono soggetti all’esterometro, che si assolve trasmettendo la fattura elettronica allo SDI con codice destinatario XXXXXXXFattura a clienti extra-UE (es. ICTP che riceve fondi UNESCO): stessa gestione, nessuna IVA. La fattura si emette elettronicamente sul SDI come operazione non imponibile/esenteIncasso in valuta estera: il ricavo va convertito in euro al tasso di cambio alla data dell’operazione e concorre alla soglia degli 85.000 euro in euroQuadro RW: se il freelance ha conti correnti o investimenti all’estero (es. conto in Slovenia), deve compilare il Quadro W (ex RW) nella dichiarazione dei redditi. Il forfettario non esonera dagli obblighi di monitoraggio fiscaleLavoratore Frontaliero vs Freelance Forfettario: Una Distinzione Cruciale Moltissimi triestini lavorano in Slovenia o in Austria come lavoratori dipendenti transfrontalieri. Questa figura è completamente diversa dal freelance forfettario:CaratteristicaLavoratore frontaliero dipendenteFreelance forfettario con clienti esteriRapporto di lavoroDipendente di azienda esteraAutonomo con partita IVA italianaReddito prodottoReddito di lavoro dipendenteReddito d’impresa / lavoro autonomoTassazioneAccordo bilaterale IT-SLO o IT-AT (regime speciale)Solo Italia (residenza fiscale)Contributi previdenzialiAl Paese dove si lavora (Slovenia/Austria)INPS Italia (gestione separata o artigiani)Forfettario applicabile?NO (è reddito dipendente, non d’impresa)SÌ (se sotto 85.000 euro ricavi)Causa ostativa forfettarioSÌ se reddito dipendente estero > 35.000 euroN/AAttenzione critica per chi ha contemporaneamente: un lavoro dipendente transfrontaliero (es. dipendente di una società slovena) E una partita IVA forfettaria italiana. Se il reddito da lavoro dipendente (anche estero) supera 35.000 euro, il forfettario decade per quella persona. La soglia di 35.000 euro vale per tutti i redditi da lavoro dipendente o assimilato, indipendentemente dallo Stato in cui sono prodotti.ZES Logistica Semplificata Trieste: Cenni FiscaliLa Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno ha assorbito le precedenti ZES regionali dal 2024. Per il porto di Trieste, rimangono attivi alcuni regimi agevolati nell’ambito del porto franco internazionale (Allegato VIII del Trattato di Pace 1947). Tuttavia:Le agevolazioni fiscali ZES sono principalmente per le imprese societarie (crediti d’imposta per investimenti), non per i liberi professionisti forfettariIl porto franco di Trieste ha rilevanza per le operazioni doganali (merci in transito senza dazi) ma non crea regimi fiscali speciali per le persone fisiche freelanceUn consulente portuale o spedizioniere forfettario residente a Trieste è tassato come qualunque forfettario italiano, senza agevolazioni territoriali specifiche sulla persona fisicaStabile Organizzazione e Residenza Fiscale: Attenzioni per i TriestiniAlcuni freelance triestini svolgono attività prevalente in Slovenia o Austria, pur mantenendo la residenza in Italia. Attenzioni da avere:Residenza fiscale: se si trascorrono più di 183 giorni in un paese estero, si rischia di diventare residenti fiscali in quel paese, perdendo la residenza italiana. Il forfettario si può applicare solo ai residenti fiscali italianiStabile organizzazione all’estero: se il professionista ha un ufficio, dipendenti o una struttura organizzata in Slovenia/Austria, potrebbe configurarsi una stabile organizzazione estera con obblighi fiscali nel paese estero, indipendentemente dal forfettario italianoDoppia imposizione: le Convenzioni contro la doppia imposizione Italia-Slovenia e Italia-Austria regolano come tassare i redditi transfrontalieri. Il forfettario italiano non esonera dall’applicare queste convenzioniDomande Frequenti sul Forfettario per Freelance a TriesteSono un ricercatore a contratto all’AREA Science Park. Posso aprire la partita IVA in forfettario?Dipende dal tuo contratto. Se sei un dipendente o assimilato (borsista, contratto CO.CO.CO., ricercatore RTD) non puoi aprire la partita IVA in forfettario per quell’attività. Se invece sei un consulente esterno con contratto di prestazione professionale, puoi aprire la partita IVA in forfettario. Verifica il tipo di contratto con il CAF.Lavoro per ICTP (organizzazione internazionale). Come si gestisce la fattura in forfettario?ICTP è un’organizzazione internazionale con sede a Trieste che gode di privilegi e immunità diplomatiche. Per le fatture a ICTP, non si espone IVA (regime forfettario). L’organizzazione internazionale non trattiene ritenute d’acconto (e il forfettario comunque non le prevede). Nessuna particolarità rispetto a una normale fattura cross-border.Sono uno spedizioniere doganale freelance al porto di Trieste. La soglia 85.000 euro è facile da rispettare?Nel settore logistico/portuale, i ricavi del singolo spedizioniere freelance variano molto. Se la tua attività è consulenza (non intermediazione con gestione di grandi importi di terzi), puoi stare nella soglia. Se invece gestisci pagamenti dazi e spese doganali per conto dei tuoi clienti, questi importi potrebbero essere esclusi dai tuoi ricavi (sono denaro dei tuoi clienti, non tuoi). Valuta con il CAF come classificarli correttamente.CAF Centro Fiscale per i Freelance di Trieste: Assistenza OnlineIl CAF Centro Fiscale assiste i liberi professionisti dell’area triestina anche completamente online: non devi venire a Udine per gestire la tua partita IVA forfettaria, la dichiarazione dei redditi, il quadro W per i conti esteri o i contributi INPS.Apertura partita IVA forfettariaDichiarazione dei redditi con quadro W (conti e investimenti esteri)Gestione contributi INPS gestione separataVerifica cause ostative per chi ha anche redditi esteri o frontalieriFatturazione elettronica per clienti UE ed extra-UEContattaci:Telefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Online: pratiche.centrofiscale.comGuida redatta a giugno 2026. Le normative su ZES, agevolazioni portuali e convenzioni fiscali internazionali sono soggette ad aggiornamenti frequenti. Per situazioni complesse con aspetti transfrontalieri, è sempre consigliata una consulenza specifica.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-20 09:00:002026-09-27 19:05:12Forfettario Freelance Trieste 2026: AREA Science Park, Porto e Lavoro Transfrontaliero
CAF, IMU, TASI E MODELLO F24IMU Seconda Rata 2026: Scadenza 16 Dicembre, Calcolo Saldo e Come PagareLa IMU seconda rata 2026 scade il 16 dicembre 2026 e rappresenta il momento in cui i proprietari di immobili devono versare il saldo dell’Imposta Municipale Unica. A differenza dell’acconto di giugno, il saldo di dicembre potrebbe avere un importo diverso: se il tuo Comune ha modificato le aliquote IMU nel corso dell’anno, dovrai ricalcolare l’imposta e conguagliare la differenza. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come calcolare il saldo IMU 2026, quali sono i codici tributo per il modello F24 e cosa fare se hai saltato l’acconto di giugno. Indice dei contenutiScadenza IMU seconda rata 2026Differenza tra acconto di giugno e saldo di dicembreCome calcolare il saldo IMU 2026Esempio pratico di calcolo saldo IMUCodici tributo IMU per il modello F24Come pagare l’IMU seconda rataPagamento IMU online: F24 web e home bankingEsenzioni IMU 2026: chi non deve pagareCosa fare se non hai pagato l’acconto di giugnoRavvedimento operoso per IMU tardivaDomande frequentiScadenza IMU seconda rata 2026: quando si paga il saldoLa scadenza IMU seconda rata 2026 e fissata al mercoledi 16 dicembre 2026. Questa data e stabilita dall’articolo 1, comma 762, della Legge n. 160/2019 e non cambia di anno in anno: il saldo IMU si paga sempre entro il 16 dicembre.Se il 16 dicembre cade di sabato o domenica, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. Nel 2026, il 16 dicembre cade di mercoledi, quindi non ci sono proroghe automatiche.Le due scadenze IMU dell’anno sono quindi:Acconto (prima rata): entro il 16 giugno 2026 – pari al 50% dell’imposta calcolata con le aliquote dell’anno precedenteSaldo (seconda rata): entro il 16 dicembre 2026 – conguaglio a saldo con le aliquote definitive dell’anno in corsoIn alternativa, il contribuente può scegliere di pagare l’IMU in un’unica soluzione entro il 16 giugno, applicando direttamente le aliquote dell’anno in corso (se già deliberate dal Comune). Differenza tra acconto IMU di giugno e saldo di dicembreMolti contribuenti pensano che la seconda rata IMU sia semplicemente una copia dell’acconto versato a giugno. In realta, le due rate possono avere importi diversi, e capire il perché e fondamentale per non sbagliare il pagamento.L’acconto di giugno si calcola applicando le aliquote IMU dell’anno precedente (2025). Questo perché a giugno i Comuni potrebbero non aver ancora deliberato le nuove aliquote per l’anno in corso.Il saldo di dicembre si calcola applicando le aliquote deliberate dal Comune per il 2026. Se le aliquote sono cambiate rispetto al 2025, il saldo serve anche da conguaglio: in pratica, paghi la differenza tra l’imposta totale 2026 e quanto già versato a giugno.Ecco cosa può succedere concretamente:SituazioneEffetto sul saldo di dicembreLe aliquote 2026 sono uguali a quelle 2025Il saldo e uguale all’acconto di giugnoIl Comune ha aumentato le aliquote 2026Il saldo sara più alto dell’acconto (devi pagare il conguaglio)Il Comune ha ridotto le aliquote 2026Il saldo sara più basso dell’accontoIl Comune non ha deliberato nuove aliquote entro il 28 ottobreSi applicano le aliquote 2025: il saldo e uguale all’accontoDove verificare le aliquote: le delibere comunali IMU sono pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre di ogni anno. Se il tuo Comune non ha pubblicato nuove aliquote entro questa data, valgono quelle dell’anno precedente. Come calcolare il saldo IMU 2026: la formula passo dopo passoIl calcolo del saldo IMU 2026 segue una formula precisa. Vediamola nel dettaglio, spiegando ogni passaggio in modo semplice.Formula di base per l’IMU annua:IMU annua = Rendita catastale x 1,05 x Moltiplicatore x Aliquota comunaleFormula per il saldo di dicembre:Saldo IMU = IMU annua 2026 (con aliquote 2026) - Acconto versato a giugnoEcco il significato di ogni elemento:Rendita catastale: e il valore che trovi nella visura catastale dell’immobile. La puoi richiedere gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o presso il nostro CAFRivalutazione del 5% (x 1,05): la rendita catastale va sempre rivalutata del 5%, come previsto dalla leggeMoltiplicatore: dipende dalla categoria catastale dell’immobile (vedi tabella sotto)Aliquota comunale: la percentuale stabilita dal Comune dove si trova l’immobile. Si esprime in millesimi (per esempio, 10,6 per mille = 1,06%)Moltiplicatori IMU per categoria catastaleCategoria catastaleTipologiaMoltiplicatoreA/1, A/8, A/9Abitazioni di lusso, ville, castelli160Da A/2 a A/7Abitazioni ordinarie (esenti se prima casa)160BCollegi, ospedali, uffici pubblici140C/1Negozi e botteghe55C/2, C/6, C/7Magazzini, garage, tettoie160C/3, C/4, C/5Laboratori, palestre, stabilimenti140D (escluso D/5)Immobili produttivi (capannoni, hotel)65D/5Istituti di credito80 Esempio pratico: calcolo saldo IMU seconda casaVediamo un esempio concreto di calcolo del saldo IMU per capire meglio come funziona. Supponiamo che Marco possieda un appartamento come seconda casa a Udine.Dati dell’immobile di Marco:Categoria catastale: A/3 (abitazione di tipo economico)Rendita catastale: 650 euroAliquota IMU 2025 (usata per l’acconto): 10,6 per milleAliquota IMU 2026 (deliberata dal Comune): 10,8 per millePossesso: 100% per 12 mesiCalcolo dell’acconto versato a giugno (con aliquote 2025)Base imponibile = 650 x 1,05 x 160 = 109.200 euro IMU annua 2025 = 109.200 x 10,6 / 1.000 = 1.157,52 euro Acconto giugno = 1.157,52 / 2 = 578,76 euro (arrotondato a 579 euro)Calcolo del saldo di dicembre (con aliquote 2026)Base imponibile = 650 x 1,05 x 160 = 109.200 euro IMU annua 2026 = 109.200 x 10,8 / 1.000 = 1.179,36 euro Saldo dicembre = 1.179,36 - 579 = 600,36 euro (arrotondato a 600 euro)Come puoi notare, Marco paga a dicembre 21 euro in più rispetto all’acconto di giugno, proprio perché il Comune ha aumentato l’aliquota di 0,2 punti. Se le aliquote fossero rimaste invariate, il saldo sarebbe stato identico all’acconto (579 euro).Nota sull’arrotondamento: l’importo IMU va arrotondato all’euro per difetto se i centesimi sono fino a 49, per eccesso se sono da 50 in su. Codici tributo IMU 2026 per il modello F24Per compilare correttamente il modello F24, devi utilizzare il codice tributo IMU corrispondente alla tipologia del tuo immobile. I codici sono diversi a seconda che si tratti di abitazione, terreno, area edificabile o immobile produttivo.Codice tributoTipologia immobileDestinatario3912Abitazione principale e pertinenze (solo A/1, A/8, A/9)Comune3914Terreni agricoliComune3916Aree fabbricabiliComune3918Altri fabbricati (seconde case, negozi, uffici)Comune3925Immobili categoria D – quota Stato (aliquota 0,76%)Stato3930Immobili categoria D – quota Comune (eccedenza 0,76%)ComuneAttenzione agli immobili di categoria D (capannoni, hotel, centri commerciali): per questi immobili devi compilare due righe nel modello F24. Una con il codice 3925 (quota Stato, calcolata con aliquota fissa dello 0,76%) e una con il codice 3930 (quota Comune, calcolata sulla differenza tra aliquota comunale e 0,76%).Nella sezione “IMU e altri tributi locali” del modello F24 dovrai indicare:Il codice catastale del Comune dove si trova l’immobile (es. L483 per Udine)La casella “Saldo” barrata (non “Acconto”)Il numero degli immobili a cui si riferisce il pagamentoL’anno di riferimento: 2026L’importo a debito da versare Come pagare l’IMU seconda rata 2026Il pagamento della IMU seconda rata 2026 può avvenire attraverso diversi canali. Lo strumento principale e il modello F24, ma vediamo tutte le opzioni disponibili.Modello F24 ordinarioÈ il metodo più comune. Puoi compilare il modello F24 e presentarlo presso:Banca: allo sportello o tramite home bankingUfficio postale: allo sportello con il modello cartaceoIntermediario abilitato: il tuo commercialista o il nostro CAF possono gestire il pagamento per teImportante: i titolari di partita IVA sono obbligati a pagare il modello F24 esclusivamente per via telematica (home banking, Entratel o F24 web dell’Agenzia delle Entrate).Bollettino postaleIn alternativa al modello F24, puoi utilizzare il bollettino di conto corrente postale con numero di conto 1008857615, valido per tutti i Comuni d’Italia. Il bollettino e disponibile presso gli uffici postali e deve riportare i dati dell’immobile e l’importo del saldo.Il bollettino postale non e però disponibile per gli immobili di categoria D (per la quota Stato), per i quali devi obbligatoriamente usare il modello F24.Pagamento IMU online: F24 web e home bankingPagare l’IMU online e il modo più comodo e veloce. Ecco le opzioni disponibili:F24 web dell’Agenzia delle EntratePuoi compilare e inviare il modello F24 direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate:Accedi a Fisconline con SPID, CIE o CNSVai nella sezione “Pagamenti” > “F24 web”Compila la sezione “IMU e altri tributi locali” con codice tributo e importoIndica l’IBAN del conto corrente da addebitareConferma e inviaIl pagamento viene addebitato il giorno della scadenza (16 dicembre), quindi puoi compilarlo anche con qualche giorno di anticipo.Home bankingQuasi tutti gli istituti bancari offrono la possibilità di compilare e inviare il modello F24 dall’area riservata del conto online. La procedura e simile a quella dell’Agenzia delle Entrate: compili i campi del tributo, indichi l’importo e confermi il pagamento.Se non ti senti sicuro nella compilazione del modello F24, puoi rivolgerti al CAF Centro Fiscale di Udine: ti aiutiamo a calcolare l’importo corretto e a compilare il modello senza errori. Esenzioni IMU 2026: chi non deve pagareNon tutti i proprietari di immobili devono pagare l’IMU. Ecco le principali esenzioni IMU 2026 previste dalla legge:Esenzione IMU prima casaLa prima casa (abitazione principale) e le relative pertinenze (un garage C/6, una cantina C/2, una tettoia C/7) sono esenti da IMU, a condizione che:Il proprietario vi abbia la residenza anagraficaIl proprietario vi abbia la dimora abituale (cioè ci viva effettivamente)L’immobile non sia di categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) o A/9 (castelli e palazzi storici)Nota importante: dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, l’esenzione spetta anche ai coniugi con residenze diverse nello stesso Comune. Ciascun coniuge può scegliere una sola abitazione come principale e ottenere l’esenzione IMU su quella.Altre esenzioni IMUTerreni agricoli montani e collinari: i terreni ubicati nei Comuni classificati come montani dall’ISTAT sono totalmente esentiTerreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP: esenti anche se non montani, purche il proprietario sia iscritto alla previdenza agricolaImmobili di categoria E: stazioni, ponti, fari“Beni merce” delle imprese costruttrici: fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, finche non sono locati (dal 2022 l’esenzione e piena)Immobili inagibili o inabitabili: non sono esenti, ma hanno una riduzione del 50% della base imponibile. Serve perizia dell’ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutivaFabbricati di interesse storico o artistico (vincolati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004, indipendentemente dalla categoria catastale): godono della riduzione del 50% della base imponibileImmobili concessi in comodato a figli o genitori che li usano come abitazione principale: riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante possieda in Italia solo quell’abitazione (oppure, in più, la propria abitazione principale nello stesso Comune) e che risieda e dimori nello stesso Comune; sono escluse le categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 747, legge 160/2019)Cosa fare se non hai pagato l’acconto IMU di giugnoSe hai saltato il pagamento dell’acconto IMU di giugno 2026, non e il caso di farsi prendere dal panico. Hai due opzioni:Opzione 1: ravvedimento operoso per l’accontoPuoi versare l’acconto in ritardo utilizzando il ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta e gli interessi legali. Prima lo fai, meno paghi di sanzione (vedi la sezione dedicata più avanti).Opzione 2: pagare tutto a dicembrePuoi versare l’intero importo annuo con il saldo di dicembre. In questo caso, dovrai comunque regolarizzare il mancato acconto con il ravvedimento operoso (sanzione + interessi calcolati dal 17 giugno al giorno del pagamento).Attenzione: non puoi semplicemente pagare tutto a dicembre senza sanzioni. Il mancato acconto e comunque un’omissione che va sanata. La buona notizia e che il ravvedimento operoso ti permette di farlo a costi molto contenuti rispetto alla sanzione piena del 30%. Ravvedimento operoso per IMU tardiva: sanzioni e calcoloIl ravvedimento operoso e lo strumento che ti permette di regolarizzare un pagamento IMU in ritardo pagando una sanzione ridotta, molto inferiore al 30% previsto in caso di accertamento da parte del Comune.Le sanzioni ridotte del ravvedimento operoso dipendono da quanto tempo e passato dalla scadenza originaria:RitardoTipo di ravvedimentoSanzioneEntro 14 giorniRavvedimento sprint0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)Dal 15esimo al 30esimo giornoRavvedimento breve1,5% dell’impostaDal 31esimo al 90esimo giornoRavvedimento intermedio1,67% dell’impostaEntro 1 anno dalla scadenzaRavvedimento lungo3,75% dell’impostaOltre 1 anno e fino a 2 anniRavvedimento biennale4,29% dell’impostaOltre 2 anniRavvedimento ultrannuale5% dell’impostaOltre alla sanzione, devi versare anche gli interessi legali calcolati giorno per giorno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento. Il tasso di interesse legale per il 2026 e stabilito con decreto del MEF (nel 2025 era il 2%).Esempio: ravvedimento operoso IMU acconto non pagatoSupponiamo che Marco (dall’esempio precedente) non abbia pagato l’acconto di 579 euro entro il 16 giugno e decida di regolarizzare il 15 settembre (91 giorni di ritardo):Imposta dovuta: 579 euro Sanzione (3,75% - entro 1 anno): 579 x 3,75% = 21,71 euro (arrotondato a 22 euro) Interessi legali (2% annuo per 91 giorni): 579 x 2% x 91/365 = 2,89 euro (arrotondato a 3 euro) Totale ravvedimento: 579 + 22 + 3 = 604 euroMarco paga 604 euro invece dei 579 originari: solo 25 euro in più. Se invece avesse aspettato l’accertamento del Comune, la sanzione sarebbe stata del 30%, cioè 173,70 euro in più.Come compilare il modello F24 per il ravvedimento: usa lo stesso codice tributo dell’IMU ordinaria. La sanzione e gli interessi vanno sommati all’imposta. Nella casella “ravvedimento” del modello F24 barra la casella “Ravv.”.Domande frequenti sull’IMU seconda rata 2026Quando scade l’IMU seconda rata 2026?La scadenza per il saldo IMU 2026 e fissata al 16 dicembre 2026 (mercoledi). Il pagamento deve essere effettuato entro questa data tramite modello F24 o bollettino postale.Come faccio a sapere se il mio Comune ha cambiato le aliquote IMU?Le delibere comunali sulle aliquote IMU devono essere pubblicate entro il 28 ottobre sul sito del Dipartimento delle Finanze. Puoi controllare direttamente sul sito finanze.gov.it oppure sul sito web del tuo Comune. Se entro il 28 ottobre il Comune non ha deliberato, valgono le aliquote dell’anno precedente.La prima casa e esente da IMU?Si, l’abitazione principale e le sue pertinenze sono esenti da IMU, a condizione che il proprietario vi risieda e ci abiti effettivamente. Fanno eccezione le abitazioni di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9), che pagano l’IMU con aliquota ridotta e detrazione di 200 euro. Se hai dubbi sull’esenzione IMU prima casa, il nostro CAF può verificare la tua situazione.Posso pagare l’IMU in ritardo senza sanzioni?No, il pagamento in ritardo comporta sempre una sanzione. Però, con il ravvedimento operoso, la sanzione e molto ridotta: si va dallo 0,1% al giorno (nei primi 14 giorni) fino al 5% (oltre 2 anni). E molto più conveniente regolarizzare subito piuttosto che aspettare un avviso di accertamento dal Comune, che comporta la sanzione piena del 30%.Devo pagare l’IMU su un immobile ereditato?Si, gli eredi devono pagare l’IMU dalla data di apertura della successione (cioè dalla data di decesso). L’imposta e dovuta in proporzione alla quota ereditaria e ai mesi di possesso. Se hai ereditato un immobile, puoi rivolgerti al nostro CAF per la dichiarazione di successione e per il calcolo dell’IMU dovuta.Come si calcola l’IMU per i mesi di possesso parziale?Se hai acquistato, venduto o ereditato un immobile nel corso dell’anno, l’IMU si calcola solo per i mesi di effettivo possesso. Il mese si conta per intero se il possesso si e protratto per più di 15 giorni. Ad esempio, se hai acquistato il 20 marzo, marzo non si conta (solo 12 giorni); se hai acquistato il 10 marzo, marzo si conta (21 giorni). Hai bisogno di aiuto con il calcolo IMU? Contatta il CAF Centro FiscaleIl calcolo del saldo IMU può sembrare complicato, soprattutto se possiedi più immobili, hai ereditato una proprietà o il tuo Comune ha cambiato le aliquote. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre assistenza completa per:Calcolo preciso dell’IMU su tutti i tuoi immobiliCompilazione del modello F24 con i codici tributo correttiVerifica delle esenzioni e riduzioni a cui hai dirittoRavvedimento operoso per pagamenti in ritardoVisure catastali e controllo della renditaPrenota il tuo appuntamento per il calcolo IMUNon rischiare di sbagliare il pagamento o di perdere un’esenzione. I nostri consulenti verificano la tua situazione e ti preparano il modello F24 pronto da pagare.Scrivici su WhatsApp: 366 6018121Oppure compila il modulo per essere ricontattato:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel. 0432 1638640Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-20 08:00:002026-09-30 09:16:30IMU Seconda Rata 2026: Scadenza 16 Dicembre, Calcolo Saldo e Come Pagare
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOSocietà tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 8 PuntiIndice dei contenutiCos’è la Società tra Professionisti (STP) e a cosa serveSTP, Studio Associato e Associazione Professionale: le differenzeCome si costituisce una Società tra Professionisti nel 2026Tassazione della Società tra Professionisti: IRES, IRAP e trasparenzaStudio Associato: tassazione per trasparenza ex art. 5 TUIRContributi e casse previdenziali nella Società tra ProfessionistiSocietà tra professionisti e regime forfettario: la causa ostativaSoglie del regime forfettario 2026: 85.000, 100.000 e 35.000 euroQuando conviene uscire dal forfettario e aprire una STPAdempimenti pratici dopo l’uscita dal regime forfettarioLa società tra professionisti (in sigla STP) è la forma organizzata con cui due o più professionisti iscritti a un albo possono esercitare insieme la propria attività, condividendo struttura, costi, clienti e responsabilità. Per molti architetti, geometri, medici, psicologi e consulenti rappresenta lo step successivo naturale quando lo studio individuale cresce e il regime forfettario comincia a stare stretto. Il punto è che STP, studio associato e associazione professionale non sono la stessa cosa: cambiano la forma giuridica, la tassazione, gli adempimenti e perfino il rapporto con la cassa previdenziale. In questa guida completa spieghiamo, con parole semplici e senza gergo burocratico, come funziona la società tra professionisti nel 2026: come si costituisce, quanto e come si paga di imposte, cosa succede ai contributi previdenziali e — soprattutto — quando conviene davvero uscire dal forfettario per aggregarsi. Troverai anche le soglie aggiornate del regime agevolato (85.000 euro, 100.000 euro e 35.000 euro) e le cause che impediscono di restare forfettari una volta entrati in una società tra professionisti.Cos’è la Società tra Professionisti (STP) e a cosa serveLa società tra professionisti è una vera e propria società, iscritta al Registro delle Imprese, che ha per oggetto esclusivo l’esercizio in forma associata di attività professionali regolamentate, cioè quelle per cui serve l’iscrizione a un albo. È stata introdotta dall’art. 10 della Legge 183/2011 e disciplinata in dettaglio dal DM Giustizia 34/2013.Detto in parole semplici: invece di avere cinque partite IVA individuali che si dividono l’affitto dello studio, i professionisti creano un unico soggetto che fattura ai clienti, assume dipendenti, acquista attrezzature e distribuisce poi il risultato economico ai soci. Il cliente firma il contratto con la società tra professionisti, non con il singolo iscritto all’albo, anche se l’incarico deve sempre essere eseguito da un socio professionista personalmente individuato e comunicato al cliente per iscritto.I vantaggi che spingono verso questa forma sono soprattutto tre:Struttura e volumi: si possono gestire commesse più grandi, gare pubbliche e clienti che richiedono un’organizzazione stabileCondivisione dei costi: segreteria, software, sede, assicurazione professionale e collaboratori pesano su più sociImmagine e continuità: la società sopravvive all’uscita di un singolo socio e appare più solida agli occhi del mercatoAttenzione però a un punto che genera molta confusione: la società tra professionisti non nasce per fare sconti fiscali. Nella maggior parte dei casi la tassazione è diversa, non automaticamente più bassa, rispetto a una partita IVA individuale. La convenienza va valutata caso per caso, con numeri alla mano, come vedremo nella sezione dedicata al confronto con il regime forfettario. STP, Studio Associato e Associazione Professionale: le differenzeQuesti tre termini vengono usati come sinonimi nel linguaggio comune, ma dal punto di vista fiscale e giuridico sono tre cose diverse. Capire la differenza è il primo passo per scegliere bene.La società tra professionisti (STP) è una società a tutti gli effetti: si costituisce con una delle forme previste dal Codice Civile (srl, snc, sas, spa, cooperativa), si iscrive al Registro delle Imprese e in una sezione speciale dell’albo professionale. Produce reddito d’impresa.Lo studio associato (o associazione professionale: sono la stessa cosa, il nome cambia solo nell’uso comune) è invece un contratto di associazione tra professionisti, disciplinato dall’art. 5 del TUIR, che non è una società commerciale. Non si iscrive al Registro delle Imprese, ha un proprio codice fiscale e partita IVA e produce reddito di lavoro autonomo, non reddito d’impresa. È la forma storicamente più diffusa tra commercialisti, avvocati, geometri e architetti.Ecco il confronto sintetico:Società tra professionisti: società di capitali o di persone, reddito d’impresa, iscrizione albo in sezione speciale, contabilità ordinariaStudio associato / associazione professionale: contratto associativo ex art. 5 TUIR, reddito di lavoro autonomo, tassazione per trasparenza sugli associatiPartita IVA individuale (anche forfettaria): unico titolare, nessuna condivisione della responsabilità professionaleUn esempio pratico. Immagina che Marco e Luca, due geometri, decidano di lavorare insieme. Se scelgono lo studio associato, ciascuno dichiarerà nella propria dichiarazione dei redditi la quota di utile che gli spetta, come reddito di lavoro autonomo. Se invece costituiscono una società tra professionisti in forma di srl, sarà la società a pagare l’IRES e poi i soci gestiranno separatamente compensi e distribuzione degli utili. Due mondi diversi, con costi di gestione e adempimenti differenti. Per orientarti tra le due strade puoi leggere anche la nostra guida su come aprire uno studio di geometra. Come si costituisce una Società tra Professionisti nel 2026La costituzione di una società tra professionisti segue le regole ordinarie del tipo societario scelto, con alcune condizioni aggiuntive obbligatorie previste dalla normativa di settore. Le forme societarie ammesse sono quelle del Codice Civile:Società di persone: società semplice, società in nome collettivo (snc) e società in accomandita semplice (sas)Società di capitali: società a responsabilità limitata (srl) e società per azioni (spa)Società cooperativa, che deve però avere almeno tre sociIl primo requisito da rispettare riguarda la composizione della compagine sociale. Nella società tra professionisti possono entrare anche soci non professionisti, ma solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento: la legge impone che i soci professionisti iscritti all’albo rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale e dei diritti di voto. Se questa proporzione viene meno e non viene ripristinata entro sei mesi, la società perde i requisiti e viene cancellata dall’albo.Il secondo requisito è l’iscrizione in una sezione speciale dell’albo professionale di riferimento (l’Ordine degli Architetti, il Collegio dei Geometri, l’Ordine dei Medici e così via). L’iscrizione è obbligatoria e serve a garantire che la società resti soggetta al codice deontologico e al potere disciplinare dell’Ordine.L’atto costitutivo, redatto da un notaio, deve indicare espressamente:L’oggetto sociale esclusivo: l’esercizio in via esclusiva delle attività professionali dei soci iscrittiI criteri di designazione del socio incaricato di eseguire la prestazioneLe modalità di esclusione del socio cancellato dall’alboLa polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità professionaleSul fronte amministrativo, la società apre la partita IVA e comunica i propri codici attività secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Un chiarimento importante: l’iscrizione all’albo e alla cassa previdenziale dipende dalla professione e dall’albo di appartenenza, non dal codice ATECO. Il codice serve a classificare statisticamente l’attività, non a stabilire a quale ente versare i contributi. Tassazione della Società tra Professionisti: IRES, IRAP e trasparenzaLa tassazione della società tra professionisti dipende dalla forma giuridica scelta. È il tema più delicato dell’intera materia, quindi procediamo con ordine.Se la STP è costituita in forma di srl o di spa, produce reddito d’impresa e sconta l’IRES, l’imposta sul reddito delle società, con aliquota del 24%, a cui si aggiunge l’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive, la cui aliquota ordinaria varia in base alla Regione. In pratica la società calcola il proprio utile, deduce tutti i costi documentati (stipendi, affitti, software, ammortamenti, consulenze) e paga le imposte su quanto resta. Solo in un secondo momento gli utili eventualmente distribuiti ai soci vengono tassati in capo a loro.Se invece la società tra professionisti assume la forma di società di persone (snc o sas), il reddito prodotto — sempre qualificato come reddito d’impresa — viene imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. “Per trasparenza” significa che la società non paga l’imposta sul reddito: è come se il risultato attraversasse la società e arrivasse direttamente ai soci, che lo dichiarano nel proprio modello Redditi e vi applicano l’IRPEF secondo gli scaglioni personali. La società resta comunque soggetta all’IRAP e agli obblighi contabili.Un aspetto spesso frainteso riguarda il profilo previdenziale: anche quando la STP è una srl che paga IRES, il reddito prodotto dall’attività professionale resta collegato al singolo socio professionista per la parte di sua competenza ai fini dei contributi dovuti alla cassa di categoria. In altre parole, la schermatura societaria vale sul piano delle imposte, ma non cancella il legame tra il professionista e la propria previdenza obbligatoria.Cosa significa tutto questo in concreto? Che valutare la convenienza di una società tra professionisti richiede una simulazione personalizzata: contano il livello di reddito, i costi reali sostenuti, il numero di soci, la presenza di dipendenti e la politica di distribuzione degli utili. Per una valutazione sui tuoi numeri puoi richiedere un preventivo personalizzato al CAF Centro Fiscale di Udine. Studio Associato: tassazione per trasparenza ex art. 5 TUIRLo studio associato merita un discorso a parte, perché a differenza della società tra professionisti non produce reddito d’impresa. L’associazione professionale è equiparata dall’art. 5 del TUIR alle società semplici e genera reddito di lavoro autonomo, che viene imputato per trasparenza ai singoli associati in proporzione alle quote di partecipazione risultanti dall’atto costitutivo.Il meccanismo è lineare. Lo studio associato tiene la propria contabilità, emette fatture con la propria partita IVA, deduce i costi inerenti e determina il reddito complessivo dell’anno. Quel reddito non viene tassato in capo allo studio, ma viene spalmato sugli associati, ciascuno dei quali lo dichiara nel proprio modello Redditi e paga l’IRPEF secondo i propri scaglioni personali, insieme alle addizionali regionale e comunale.Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che uno studio associato tra tre architetti produca un reddito di 120.000 euro e che le quote siano rispettivamente del 50%, 30% e 20%. Il primo associato dichiarerà 60.000 euro, il secondo 36.000 euro e il terzo 24.000 euro. Ciascuno pagherà l’IRPEF sulla propria quota, sommandola agli altri eventuali redditi personali.Due precisazioni importanti:Le quote di partecipazione devono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta entro la presentazione della dichiarazione dei redditi; in mancanza si presumono uguali per tuttiIl reddito è imputato agli associati a prescindere dall’effettivo prelievo: si paga l’imposta anche sugli utili lasciati nello studioRispetto alla società tra professionisti in forma di srl, lo studio associato è più leggero da gestire (niente Registro delle Imprese, niente bilancio da depositare, contabilità semplificata in molti casi) ma non consente di “trattenere” utili tassati al 24% come avviene con l’IRES. È la soluzione tipica per aggregazioni di due o tre professionisti che vogliono condividere struttura e clientela senza costruire un’organizzazione complessa. Contributi e casse previdenziali nella Società tra ProfessionistiUno degli equivoci più frequenti riguarda la previdenza: molti pensano che entrando in una società tra professionisti si smetta di versare alla propria cassa. Non è così. Il socio professionista resta iscritto alla cassa di previdenza della propria categoria, esattamente come quando esercitava da solo, perché l’obbligo contributivo nasce dall’iscrizione all’albo e non dalla forma con cui si esercita l’attività.Le casse di riferimento più comuni sono:Inarcassa per architetti e ingegneri liberi professionistiCassa Geometri (CIPAG) per i geometriENPAM per medici e odontoiatriENPAP per gli psicologiGestione Separata INPS per le professioni sanitarie e non che non hanno una cassa di categoria (ad esempio fisioterapisti, logopedisti, podologi)Sul piano operativo il punto centrale è il contributo integrativo. Si tratta di una percentuale che il professionista addebita in fattura al cliente e che riversa alla propria cassa: non è una tassa sul professionista, ma una maggiorazione a carico di chi riceve la prestazione. Nella società tra professionisti, sulle fatture emesse dalla società si applica il contributo integrativo della cassa di appartenenza del socio che ha materialmente eseguito la prestazione. Se l’incarico è stato svolto da un architetto, si applicherà l’integrativo Inarcassa; se da un geometra, quello della Cassa Geometri. Ecco perché l’atto costitutivo deve prevedere criteri chiari per designare il socio incaricato.Anche il contributo soggettivo, cioè quello che alimenta la pensione futura del professionista, segue la quota di reddito professionale attribuibile al socio. Il reddito ai fini previdenziali resta quindi collegato alla partecipazione individuale, con regole di dichiarazione annuale che ogni cassa disciplina in modo autonomo.Un chiarimento tecnico che vale la pena fare: per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS non esiste alcuna riduzione contributiva del 35%. Quella agevolazione è riservata esclusivamente ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS. Se qualcuno ti ha detto il contrario, la notizia è sbagliata. Per approfondire i contributi delle singole categorie puoi leggere le nostre guide su Inarcassa 2026 e i contributi degli architetti e sulla Cassa Geometri 2026.Società tra professionisti e regime forfettario: la causa ostativaArriviamo al nodo che interessa più da vicino chi oggi lavora come partita IVA agevolata: si può restare nel regime forfettario ed essere contemporaneamente socio di una società tra professionisti o di uno studio associato? La risposta, nella quasi totalità dei casi, è no.La norma di riferimento è l’art. 1, comma 57, lettera d) della Legge 190/2014, che esclude dal regime forfettario i soggetti che contemporaneamente:Partecipano a società di persone (snc, sas, società semplici)Partecipano ad associazioni professionali o studi associati di cui all’art. 5 del TUIRPartecipano a imprese familiariControllano, direttamente o indirettamente, una srl o un’associazione in partecipazione che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte come forfettariTradotto in pratica: se apri o entri in uno studio associato insieme ad altri colleghi, la partecipazione è di per sé incompatibile con il forfettario individuale, indipendentemente dall’attività svolta. La partecipazione a una società di persone o a un’associazione professionale è una causa ostativa assoluta.Per la società tra professionisti in forma di srl il ragionamento è leggermente più articolato, perché l’esclusione scatta quando ricorrono entrambe le condizioni: il controllo della società (diretto o indiretto, anche tramite familiari) e la riconducibilità dell’attività della srl a quella esercitata in proprio come forfettario. Poiché la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo proprio l’attività professionale dei soci, il requisito della riconducibilità è quasi sempre soddisfatto: il punto da verificare resta quindi il controllo.Due regole pratiche da ricordare:La causa ostativa va verificata durante l’anno di applicazione del regime, non nell’anno precedente: se la partecipazione si acquisisce in corso d’anno e non viene rimossa entro il 31 dicembre, il forfettario decade dall’anno successivoLa semplice nuda proprietà di una quota, senza diritti di voto, non integra la causa ostativa, ma ogni situazione va analizzata nel concretoVista la delicatezza della verifica, è opportuno farsi assistere prima di firmare qualsiasi atto: sbagliare qui significa dover ricalcolare IVA e imposte su un intero anno. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti in questa fase di passaggio. Soglie del regime forfettario 2026: 85.000, 100.000 e 35.000 euroPrima di decidere se aggregarsi in una società tra professionisti è essenziale sapere esattamente dove si collocano i limiti del regime forfettario 2026. Sono tre numeri, e vanno tenuti distinti perché producono conseguenze molto diverse.Il primo è il limite di ricavi e compensi pari a 85.000 euro annui. Se lo superi restando sotto la seconda soglia, mantieni il regime forfettario per tutto l’anno in corso e passi al regime ordinario dall’anno successivo. Hai quindi il tempo di organizzare il passaggio con calma.Il secondo è la soglia di uscita immediata di 100.000 euro. Se superi questo importo, l’uscita dal regime avviene nello stesso anno, con effetto immediato: da quel momento devi applicare l’IVA sulle operazioni e sei tenuto al ricalcolo dell’IVA sull’intero periodo. È lo scenario più scomodo, ed è anche il più frequente campanello d’allarme che spinge un professionista a strutturarsi.Il terzo numero riguarda i redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente: il limite è di 35.000 euro per il 2025 e per il 2026. Se nell’anno precedente hai percepito più di 35.000 euro di stipendio o pensione, non puoi accedere né restare nel forfettario (salvo che il rapporto di lavoro sia cessato). Attenzione: molte fonti online riportano ancora 30.000 euro, che era il limite in vigore fino al 2024 ed è oggi superato per questi due anni.Ricordiamo infine i parametri di calcolo:Imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività al ricorrere dei requisiti di legge. L’imposta sostitutiva è una tassa unica che prende il posto di IRPEF, addizionali e IRAPCoefficiente di redditività del 78% per le attività professionali: si tassa il 78% dei compensi incassati, il restante 22% è considerato forfettariamente come costiLimite di 20.000 euro lordi per spese di lavoro dipendente e collaboratoriSe vuoi un quadro completo delle regole del regime agevolato, trovi tutti i dettagli nella nostra guida al commercialista online per il forfettario 2026 e nell’approfondimento sul regime forfettario per il geometra.Quando conviene uscire dal forfettario e aprire una STPNon esiste una risposta valida per tutti, ma esistono segnali chiari che indicano quando la partita IVA individuale in regime agevolato ha esaurito la sua funzione e conviene valutare una società tra professionisti o uno studio associato.Il primo segnale è la vicinanza alle soglie: se i compensi si stanno avvicinando agli 85.000 euro e la tendenza è in crescita, è il momento di pianificare, non di aspettare. Il secondo è il peso dei costi reali. Nel forfettario le spese non si deducono: si applica il coefficiente di redditività del 78% e basta. Se tra affitto dello studio, collaboratori, software, attrezzature e assicurazione i costi effettivi superano stabilmente il 22% dei compensi, il regime agevolato sta lavorando contro di te.I vantaggi del passaggio a una struttura associata sono principalmente:Deducibilità dei costi reali, senza forfetizzazioni: ogni euro documentato abbatte il reddito imponibileDetrazione dell’IVA sugli acquisti, che nel forfettario resta un costo puroCapacità di gestire volumi elevati, commesse complesse e appalti pubbliciCondivisione di costi e responsabilità con gli altri soci e continuità dello studio nel tempoImmagine professionale più solida verso clienti aziendali e pubbliche amministrazioniGli svantaggi, però, vanno messi sul piatto con altrettanta onestà. Sui redditi bassi la tassazione ordinaria è più alta: un forfettario con imposta sostitutiva al 5% o al 15% difficilmente troverà convenienza immediata nel passaggio. Aumentano poi gli adempimenti contabili (registri IVA, liquidazioni periodiche, bilancio per le società di capitali), i costi di gestione e la complessità dei rapporti tra soci, che vanno regolati contrattualmente per evitare conflitti.Un esempio concreto aiuta. Supponiamo che Giulia, architetto, incassi 90.000 euro con 30.000 euro di costi reali documentati. Nel forfettario — dove comunque non potrebbe più restare — sarebbe tassata sul 78% dei compensi, cioè su circa 70.000 euro, ignorando del tutto i 30.000 euro di spese. In una struttura ordinaria quei costi verrebbero dedotti per intero. La società tra professionisti, in questi casi, non è una complicazione: è la risposta corretta a un’attività cresciuta. Se sei un architetto under 35 puoi confrontare la tua posizione anche con la guida su forfettario e Inarcassa per gli under 35. Adempimenti pratici dopo l’uscita dal regime forfettarioIl passaggio dal forfettario a una società tra professionisti o a uno studio associato comporta una serie di adempimenti che è bene conoscere in anticipo, perché si concentrano tutti nei primi mesi.Il primo è il passaggio al regime IVA ordinario. Da quel momento ogni fattura emessa espone l’IVA al 22% (salvo le prestazioni esenti, come molte prestazioni sanitarie) e si acquisisce il diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti. Vanno tenuti i registri IVA e vanno effettuate le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, con relativo versamento tramite modello F24.Il secondo riguarda la fatturazione elettronica, ormai obbligatoria per tutti dal 2024, forfettari compresi. Cambia però la struttura dei documenti: niente più codice natura N2.2 e dicitura del regime agevolato, ma imponibile, aliquota IVA, contributo integrativo di cassa ed eventuale ritenuta. Per gestire questa fase in modo ordinato può essere utile un software dedicato come fatturazioneitalia.it, che semplifica l’emissione e la conservazione a norma.Il terzo punto è la ritenuta d’acconto, e qui c’è una differenza sostanziale. Il forfettario non subisce ritenute sui propri compensi; nello studio associato, invece, le prestazioni rese verso imprese, professionisti e sostituti d’imposta scontano la ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’art. 25 del DPR 600/1973, che il committente trattiene e versa per conto del percipiente. La società tra professionisti, al contrario, non subisce la ritenuta: qualunque sia la forma societaria adottata (srl, spa, snc o sas) produce reddito d’impresa e le sue fatture restano fuori dall’ambito dell’art. 25 del DPR 600/1973, come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 7 maggio 2018. La ritenuta è un anticipo di imposta: non un costo, ma una liquidità che resta ferma fino alla dichiarazione.Restano poi gli adempimenti strutturali:Iscrizione o conferma presso la cassa di categoria (Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENPAP) oppure alla Gestione Separata INPS per chi non ha una cassaTenuta della contabilità, ordinaria o semplificata secondo i limiti di legge, e conservazione dei documentiComunicazioni all’albo professionale per la sezione speciale, in caso di STPEventuale rettifica della detrazione IVA sui beni e servizi acquistati nel periodo forfettarioSono passaggi tecnici in cui un errore di impostazione iniziale si trascina per anni. Farsi seguire da un professionista fin dalla costituzione evita di dover rimettere mano a tutto dopo il primo controllo. Il nostro team assiste i professionisti del Friuli Venezia Giulia sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia: Contattaci per fissare un appuntamento.Passare da una partita IVA individuale a una società tra professionisti o a uno studio associato è una scelta strategica che incide su imposte, contributi, adempimenti e sul modo stesso di lavorare nei prossimi anni. Non esiste una soluzione migliore in assoluto: esiste quella giusta per i tuoi numeri, per la tua professione e per il tuo progetto di crescita. Le soglie del regime forfettario 2026 — 85.000 euro, 100.000 euro e 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente — sono il punto di partenza, ma la valutazione vera si fa confrontando tassazione ordinaria, costi reali deducibili, contributi di cassa e obiettivi dello studio.Se stai valutando di costituire una società tra professionisti, di entrare in uno studio associato o semplicemente di capire se e quando uscire dal forfettario, non affidarti a calcoli approssimativi: una simulazione fatta bene può valere migliaia di euro all’anno. I nostri esperti analizzano la tua situazione, confrontano gli scenari e ti accompagnano in tutti i passaggi, dalla costituzione agli adempimenti IVA e previdenziali. Ti forniamo un preventivo personalizzato senza impegno.Hai bisogno di assistenza per la società tra professionisti o per l’uscita dal regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per prenotare un appuntamento.Approfondimenti correlatiSe operi in ambito sanitario, potrebbero interessarti anche queste guide dedicate ai professionisti del settore:Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026IVA sulle Prestazioni Sanitarie 2026Domande Frequenti sulla Società tra ProfessionistiUn socio di società tra professionisti può restare in regime forfettario?Nella quasi totalità dei casi no. L’art. 1, comma 57, lettera d) della L. 190/2014 esclude dal forfettario chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure controlla una srl con attività riconducibile a quella svolta in proprio. Poiché la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’attività dei soci, la riconducibilità è quasi sempre verificata. Prima di entrare in una STP è indispensabile una verifica personalizzata della tua posizione.Qual è la differenza tra STP e studio associato dal punto di vista fiscale?La società tra professionisti produce reddito d’impresa: se è una srl o una spa paga l’IRES al 24% più IRAP, se è una società di persone imputa il reddito ai soci per trasparenza. Lo studio associato, invece, non è una società commerciale: ai sensi dell’art. 5 del TUIR produce reddito di lavoro autonomo, imputato per trasparenza agli associati in base alle quote e tassato con l’IRPEF personale.Chi paga il contributo integrativo nelle fatture di una STP?Sulle fatture emesse dalla società tra professionisti si applica il contributo integrativo della cassa di appartenenza del socio che ha eseguito la prestazione: Inarcassa per architetti e ingegneri, Cassa Geometri (CIPAG) per i geometri, ENPAM per i medici, ENPAP per gli psicologi. Il contributo è addebitato al cliente in fattura e riversato alla cassa. Per questo l’atto costitutivo deve indicare chiari criteri di designazione del socio incaricato.Quali sono le soglie del regime forfettario 2026?Il limite di ricavi e compensi è di 85.000 euro: superandolo si esce dal regime dall’anno successivo. Oltre 100.000 euro l’uscita è immediata nello stesso anno, con ricalcolo dell’IVA. Il limite di redditi da lavoro dipendente o assimilati dell’anno precedente è di 35.000 euro per il 2025 e per il 2026 (non 30.000, valore ormai superato). L’imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività.Quanti soci professionisti servono in una società tra professionisti?Non è previsto un numero minimo fisso di soci (salvo per la cooperativa, che ne richiede almeno tre), ma è obbligatorio che i soci professionisti iscritti all’albo rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. I soci non professionisti possono partecipare solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Se la proporzione viene meno e non si ripristina entro sei mesi, la società viene cancellata dall’albo.Il codice ATECO determina a quale cassa previdenziale iscriversi?No. La classificazione oggi in vigore è l’ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025, e serve a inquadrare statisticamente l’attività. L’iscrizione all’albo e alla cassa di previdenza dipende dalla professione esercitata e dall’albo di appartenenza, non dal codice comunicato all’Agenzia delle Entrate. Un professionista senza cassa di categoria versa alla Gestione Separata INPS, dove non esiste alcuna riduzione contributiva del 35%.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Richiedi Assistenza per la Società tra ProfessionistiIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a valutare la costituzione di una società tra professionisti, di uno studio associato o l’uscita dal regime forfettario, con una simulazione personalizzata sui tuoi numeri.Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo personalizzatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ Preferisci parlare direttamente con noi?Contattaci su WhatsAppCAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATIPARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Autofattura TD17 forfettario: guida 2026 a TD18 e TD19 per acquisti da Google, Meta, Amazon ed estero Autofattura TD17 forfettario: sono tre parole che mettono in difficoltà molti titolari di partita IVA agevolata. 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Scopri quali dati servono, come funziona il conguaglio contributivo e quali sanzioni rischi in caso di comunicazione omessa, tardiva o infedele. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-01 13:00:002026-09-30 08:10:54Dichiarazione Annuale Inarcassa 2026: Scadenza 31 Ottobre (slitta al 2 Novembre), Come Compilarla e SanzioniCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 19:00:002026-09-27 00:03:23Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 8 Punti
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Autofattura TD17 forfettario: guida 2026 a TD18 e TD19 per acquisti da Google, Meta, Amazon ed estero Autofattura TD17 forfettario: sono tre parole che mettono in difficoltà molti titolari di partita IVA agevolata. Succede quasi sempre allo stesso modo: paghi una campagna su Google Ads o Meta, rinnovi l'abbonamento a Canva o Adobe, ordini… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-02 15:00:002026-09-29 07:38:09Autofattura TD17 forfettario: guida 2026 a TD18 e TD19 per acquisti da Google, Meta, Amazon ed estero
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NOTIZIEBorse di studio Inps, pubblicato il bando Supermedia 2026: come ottenere fino a 1.300 euroÈ stato pubblicato dall’Inps il bando Supermedia 2026, il concorso che ogni anno premia il merito scolastico dei figli dei dipendenti e dei pensionati pubblici iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (la cosiddetta gestione ex Inpdap) e alla gestione assistenza magistrale, nonché dei dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane ed ex iscritti al Fondo Ipost. Le borse di studio Inps Supermedia 2026 sono rivolte agli studenti che hanno concluso l’anno scolastico 2025/2026 con votazioni particolarmente alte, e prevedono contributi economici che vanno da 750 a 1.300 euro.Complessivamente l’Istituto mette a disposizione 14.787 borse di studio, un numero significativo che conferma l’attenzione dell’Inps verso il sostegno del percorso scolastico dei figli dei lavoratori pubblici. Vediamo nel dettaglio cos’è il bando Supermedia, chi può partecipare, quali sono i requisiti richiesti e come funziona la procedura di domanda.Indice dei contenutiCos’è il bando Supermedia 2026 dell’InpsChi può fare domanda per le borse di studio Supermedia 2026Requisiti di merito scolastico per il bando SupermediaImporti delle borse di studio Supermedia 2026Come presentare la domanda: scadenze e documenti necessariDomande frequenti sul bando Supermedia 2026Cos’è il bando Supermedia 2026 dell’InpsIl Supermedia è uno dei bandi di concorso gestiti dall’area Welfare dell’Inps e rientra tra le prestazioni riservate agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, l’ex fondo Inpdap confluito nell’Istituto dopo la soppressione dell’ente. Si tratta quindi di una misura non rivolta a tutti gli studenti, ma riservata ai figli, agli orfani e agli equiparati degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla gestione assistenza magistrale, oltre che ai familiari dei dipendenti e dei pensionati del Gruppo Poste Italiane e degli ex iscritti al Fondo Ipost.A differenza di altre misure di sostegno agli studenti, come il bonus libri di testo 2026 o le agevolazioni collegate a un ISEE 2026 aggiornato, il bando Supermedia 2026 non si basa sul reddito del nucleo familiare ma esclusivamente sul merito scolastico. Non è quindi richiesta la presentazione dell’indicatore ISEE per partecipare al concorso. Chi può fare domanda per le borse di studio Supermedia 2026Possono presentare domanda per le borse di studio Inps Supermedia 2026 gli studenti che si trovano in una delle seguenti condizioni, legate alla posizione previdenziale di un genitore o di chi ne fa le veci:essere figli (o equiparati, secondo la normativa Inps) di un dipendente pubblico iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ex Inpdap;essere figli di un pensionato pubblico iscritto alla stessa gestione welfare;essere figli, orfani o equiparati di iscritti alla gestione assistenza magistrale oppure di dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane ed ex iscritti al Fondo Ipost;aver concluso, nell’anno scolastico 2025/2026, la scuola secondaria di primo grado oppure uno dei cinque anni della scuola secondaria di secondo grado.La domanda va presentata dal genitore (o dallo studente maggiorenne) per conto del figlio o del familiare che ha conseguito il risultato scolastico. È importante verificare, prima di avviare la pratica, che il dipendente o pensionato di riferimento risulti effettivamente iscritto alla gestione ex Inpdap, requisito indispensabile per accedere al bando. Requisiti di merito scolastico per il bando SupermediaIl nome stesso del bando, Supermedia, richiama il criterio principale di accesso: una media scolastica elevata. In base a quanto previsto dal bando, gli studenti devono aver conseguito una votazione finale o una media pari o superiore a 8/10 per la licenza media e per i primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado, mentre per il diploma conseguito al quinto anno la votazione minima richiesta è di 80/100. Per gli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 le soglie scendono rispettivamente a 7/10 e 70/100.Oltre al risultato scolastico, il bando pone altre condizioni che riguardano il percorso di studi seguito. In sintesi:non aver accumulato più di un anno di ritardo nel percorso scolastico rispetto all’età anagrafica;non aver già beneficiato di altre borse di studio Inps per il medesimo titolo di studio;aver conseguito il titolo o la promozione nell’anno scolastico 2025/2026, oggetto del bando in corso. Importi delle borse di studio Supermedia 2026L’importo della borsa di studio varia in base al grado scolastico concluso dallo studente. Il bando Supermedia 2026 prevede tre fasce di contributo:750 euro per chi ha concluso la scuola secondaria di primo grado;800 euro per chi ha frequentato uno dei primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado con la votazione richiesta;1.300 euro per chi ha concluso il quinto anno e conseguito il diploma nell’anno scolastico 2025/2026.In totale l’Inps mette a disposizione 14.787 borse di studio, distribuite tra le diverse fasce. Chi ha diritto a più di un contributo o rientra in più graduatorie deve comunque attenersi alle regole di cumulo indicate nel bando pubblicato sul portale dell’Istituto. Come presentare la domanda: scadenze e documenti necessariLa domanda per le borse di studio Supermedia 2026 può essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso il portale dei servizi Welfare dell’Inps, con autenticazione tramite SPID, CIE o CNS. Le finestre di presentazione sono definite dal bando stesso: le domande possono essere inviate dalle ore 12:00 del 22 settembre 2026 fino alle ore 12:00 del 13 ottobre 2026, termine perentorio oltre il quale il sistema non accetta più richieste.Per completare la domanda occorre indicare i dati anagrafici dello studente, i dati relativi al percorso scolastico concluso (scuola, votazione conseguita, eventuale certificazione di disabilità) e gli estremi identificativi del dipendente o pensionato pubblico di riferimento, necessari per verificare l’iscrizione alla gestione ex Inpdap. Le graduatorie definitive, secondo quanto comunicato dall’Inps, dovrebbero essere pubblicate entro il 24 novembre 2026, ma per i termini aggiornati e ogni eventuale proroga è sempre opportuno verificare il bando ufficiale pubblicato sul portale INPS.Vale la pena ricordare che, in alcuni casi, le borse di studio possono avere rilevanza fiscale e incidere sulla successiva dichiarazione dei redditi con il Modello Redditi PF 2026. Le famiglie che già beneficiano di altre misure legate al reddito, come i contributi collegati a un ISEE basso, possono valutare come queste diverse agevolazioni si combinano nel corso dell’anno scolastico. Domande frequenti sul bando Supermedia 2026Chi può partecipare al bando Supermedia 2026?Possono partecipare gli studenti figli, orfani o equiparati di iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ex Inpdap e alla gestione assistenza magistrale, nonché di dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane ed ex Ipost, che hanno concluso nell’anno scolastico 2025/2026 la scuola secondaria di primo grado o uno dei cinque anni della secondaria di secondo grado.Quali sono i requisiti di merito richiesti dal bando Supermedia?È necessaria una votazione finale o una media di almeno 8/10 (80/100 per il diploma del quinto anno), ridotta a 7/10 (70/100 per il diploma) per gli studenti con disabilità, oltre a non aver accumulato più di un anno di ritardo nel percorso scolastico e a non aver già ottenuto altre borse di studio Inps per lo stesso titolo.Come si presenta la domanda per le borse di studio Supermedia?La domanda va inviata esclusivamente online, tramite il portale dei servizi Welfare dell’Inps, accedendo con SPID, CIE o CNS, nel periodo indicato dal bando.Quali sono gli importi delle borse di studio Supermedia 2026?Gli importi vanno da 750 euro per la scuola secondaria di primo grado, a 800 euro per i primi quattro anni della secondaria di secondo grado, fino a 1.300 euro per chi ha conseguito il diploma al termine del quinto anno.Quando scade il bando Supermedia 2026 e quando escono le graduatorie?Le domande si presentano dalle ore 12:00 del 22 settembre 2026 alle ore 12:00 del 13 ottobre 2026; le graduatorie sono attese entro il 24 novembre 2026, salvo aggiornamenti pubblicati sul bando ufficiale Inps.Il bando Supermedia 2026 conferma l’impegno dell’Inps nel sostenere il merito scolastico dei figli dei lavoratori pubblici, con contributi economici che possono arrivare fino a 1.300 euro. Chi rientra tra i potenziali beneficiari ha a disposizione poco più di due settimane per completare la domanda entro la scadenza del 13 ottobre 2026.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 18:00:002026-09-19 14:31:56Borse di studio Inps, pubblicato il bando Supermedia 2026: come ottenere fino a 1.300 euro
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOSocietà tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 10 PuntiLa società tra professionisti (più conosciuta con la sigla STP) è lo strumento con cui due o più professionisti iscritti a un albo possono esercitare la propria attività in forma societaria, invece di lavorare ognuno con la propria partita IVA individuale. Insieme allo studio associato, rappresenta il passo successivo naturale per chi cresce: più clienti, più collaboratori, più fatturato e, spesso, l’uscita dal regime forfettario dopo il superamento della soglia di 85.000 euro di compensi.Il problema è che questo passaggio viene quasi sempre affrontato in ritardo e senza calcoli. Molti professionisti scoprono di essere usciti dal regime forfettario solo a dichiarazione fatta, con l’IVA da ricalcolare e i contributi da rivedere. Altri costituiscono una S.r.l. convinti di risparmiare imposte, e si ritrovano con una doppia tassazione e costi di gestione che il loro volume d’affari non giustifica.In questa guida completa spieghiamo, con parole semplici, cos’è una società tra professionisti, in che cosa si differenzia dallo studio associato, come funziona la tassazione (IRES, IRAP, dividendi, trasparenza fiscale), cosa cambia per la cassa previdenziale e soprattutto quando conviene davvero fare il salto. Trovi anche una tabella comparativa tra le quattro strade possibili e una sezione dedicata alle singole professioni.Indice dei contenutiCos’è la società tra professionisti (STP) e come funzionaSocietà tra professionisti o studio associato: tutte le differenzeQuando conviene passare dalla partita IVA individuale alla società tra professionistiUscita dal regime forfettario: le soglie 85.000 e 100.000 euroForme societarie ammesse e requisiti dei soci della STPTassazione della società tra professionisti: IRES, IRAP e dividendiTassazione dello studio associato: trasparenza fiscale e IRPEFCasse professionali e contributi: cosa cambia con la STPVantaggi e svantaggi della società tra professionistiCome si costituisce una società tra professionisti: la proceduraFatturazione elettronica, IVA e adempimenti della STPTabella comparativa: forfettario, ordinario, studio associato e STPPer quale professione conviene la società tra professionistiDomande frequenti sulla società tra professionistiConsulenza CAF per scegliere tra STP, studio associato e forfettarioCos’è la società tra professionisti (STP) e come funzionaLa società tra professionisti è stata introdotta dall’articolo 10 della Legge 183/2011 (la cosiddetta Legge di Stabilità 2012) e resa operativa dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013. In pratica, la norma ha permesso una cosa che prima era vietata: esercitare una professione protetta da albo (commercialista, avvocato, medico, architetto, geometra, psicologo e così via) usando una forma societaria ordinaria, come una S.r.l. o una S.n.c.Detto in modo ancora più semplice: la STP è una società a tutti gli effetti, che però ha come oggetto sociale esclusivo l’esercizio di una o più attività professionali. Non è una scatola per fare commercio o consulenza generica: le prestazioni devono essere eseguite dai soci professionisti iscritti all’albo, e il cliente conserva sempre il diritto di scegliere quale professionista seguirà la sua pratica.Ci sono alcune regole formali che caratterizzano ogni società tra professionisti e che è importante conoscere prima di partire:la denominazione sociale deve contenere l’indicazione “società tra professionisti” (o la sigla STP);l’oggetto sociale esclusivo è l’esercizio dell’attività professionale;è obbligatoria una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti;la società va iscritta in una sezione speciale dell’albo professionale di riferimento, oltre che al Registro delle Imprese;un professionista può partecipare a una sola società tra professionisti.Esistono poi discipline speciali per alcune categorie: gli avvocati, per esempio, hanno le società tra avvocati (STA) previste dall’articolo 4-bis della Legge 247/2012. La logica di fondo, però, resta la stessa: mettere una struttura organizzata al servizio di un’attività che resta, giuridicamente, professionale. Società tra professionisti o studio associato: tutte le differenzePrima della società tra professionisti, chi voleva lavorare insieme ad altri colleghi aveva una sola strada: lo studio associato, cioè un’associazione professionale disciplinata dalla vecchia Legge 1815/1939. È la formula che ancora oggi vediamo negli studi con la targa “Studio legale associato” o “Studio tecnico associato”.La differenza sostanziale è questa: lo studio associato non è una società e non ha personalità giuridica. Non c’è un patrimonio separato che protegge i soci, non si deposita un bilancio e non esiste un “capitale sociale”. È un contratto con cui più professionisti mettono in comune locali, personale, spese e clientela, continuando a produrre reddito di lavoro autonomo. La STP, invece, è una società vera e propria, con tutti gli obblighi (e le tutele) che ne derivano.Le conseguenze pratiche si vedono su quattro fronti:Responsabilità: nello studio associato risponde il professionista (e in certi casi l’associazione); nella STP costituita come S.r.l. il patrimonio personale è separato da quello sociale, salvo la responsabilità professionale personale, che resta sempre.Tassazione: lo studio associato è tassato per trasparenza in capo ai soci con l’IRPEF; la STP in forma di S.r.l. paga l’IRES.Contabilità: registri semplificati per l’associazione, contabilità ordinaria e bilancio per la S.r.l.Costituzione: per lo studio associato basta una scrittura privata registrata; per la STP di capitali serve l’atto notarile.Non esiste una formula migliore in assoluto. Lo studio associato è più leggero e flessibile, ideale per due o tre colleghi che condividono struttura e clientela. La società tra professionisti è più adatta a chi vuole crescere, assumere, far entrare soci e organizzarsi come un’azienda di servizi professionali. Quando conviene passare dalla partita IVA individuale alla società tra professionistiLa domanda che ci sentiamo rivolgere più spesso è: “mi conviene aprire una società tra professionisti?”. La risposta onesta è che dipende da tre variabili, e nessuna delle tre è il semplice fatturato: il reddito effettivo, quanto denaro prelevi davvero per vivere e quanto invece lasci in azienda per reinvestire.Immagina che Marco, ingegnere, fatturi 90.000 euro con 20.000 euro di costi reali. Come professionista individuale in regime ordinario paga IRPEF progressiva su circa 70.000 euro di reddito, arrivando sugli scaglioni più alti. Se invece opera con una STP S.r.l., può decidere di prelevare come compenso solo la parte che gli serve per vivere e lasciare gli utili in società, tassati con IRES al 24%. È qui che la società tra professionisti può diventare fiscalmente interessante.I segnali tipici che indicano che è arrivato il momento di valutare seriamente una STP o uno studio associato sono questi:hai superato (o stai per superare) gli 85.000 euro di compensi e devi lasciare il regime forfettario;lavori stabilmente con altri colleghi e vi dividete clienti, costi e collaboratori;hai dipendenti o collaboratori e una struttura fissa da mantenere;vuoi acquisire commesse da enti pubblici o grandi aziende, che spesso preferiscono controparti strutturate;stai pensando al passaggio generazionale dello studio o all’ingresso di nuovi soci;reinvesti una parte importante degli utili in attrezzature, software, formazione, sede.Se invece lavori da solo, con pochi costi e prelevi tutto quello che incassi, la società tra professionisti rischia di essere solo un costo in più. In questi casi la scelta corretta è spesso il passaggio al regime ordinario come professionista individuale, mantenendo una gestione snella. Prima di decidere, il confronto numerico va fatto sui tuoi dati reali: per questo il CAF Centro Fiscale di Udine elabora una simulazione personalizzata prima di qualunque scelta. Uscita dal regime forfettario: le soglie 85.000 e 100.000 euroIl momento in cui si comincia a parlare di società tra professionisti è quasi sempre lo stesso: quando il regime forfettario non è più utilizzabile. La normativa (articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014) prevede una doppia soglia, e la differenza tra le due è tutt’altro che teorica.Compensi tra 85.001 e 100.000 euro: resti nel forfettario per l’anno in corso ed esci dal 1° gennaio dell’anno successivo.Compensi oltre 100.000 euro: l’uscita è immediata, nello stesso anno, con obbligo di applicare l’IVA a partire dall’operazione che fa superare il limite.È la seconda ipotesi quella che crea i problemi più seri. Superare i 100.000 euro significa dover gestire l’IVA in corso d’anno, ricostruire la contabilità, determinare il reddito in modo analitico (ricavi meno costi effettivi) e non più con il coefficiente di redditività, cioè la percentuale forfettaria che per le attività professionali è pari al 78% dei compensi.Attenzione anche a un secondo aspetto: la partecipazione a società è una causa ostativa del forfettario. Chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari non può applicare il regime agevolato; il divieto vale anche per chi controlla una S.r.l. che svolge attività riconducibile a quella del professionista. In altre parole: nel momento in cui entri in uno studio associato o in una società tra professionisti, il forfettario individuale non è più compatibile.Ricordiamo infine la terza soglia, spesso dimenticata: chi nell’anno precedente ha percepito più di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o da pensione non può accedere al forfettario (limite confermato per il 2025 e per il 2026). Molti professionisti part-time inciampano proprio qui. Forme societarie ammesse e requisiti dei soci della STPLa società tra professionisti non è un tipo di società a sé stante: si “appoggia” ai modelli già esistenti nel codice civile. Puoi quindi costituire una STP scegliendo tra:S.r.l. (società a responsabilità limitata), la forma più diffusa;S.n.c. (società in nome collettivo);S.a.s. (società in accomandita semplice);S.p.a., per strutture di dimensioni rilevanti;società cooperativa tra professionisti, che deve avere almeno tre soci.La regola più importante riguarda la composizione dei soci. Nella società tra professionisti possono entrare anche soggetti che non sono iscritti ad albi: i cosiddetti soci di capitale (che apportano solo denaro, per finalità di investimento) oppure soci che svolgono prestazioni tecniche. La loro presenza, però, non può prendere il sopravvento.La legge richiede infatti che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale siano tali da garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni dei soci. Se questo equilibrio viene meno e non viene ripristinato entro sei mesi, la conseguenza è pesante: scioglimento della società e cancellazione dall’albo professionale.Una STP può inoltre essere multidisciplinare, cioè riunire professionisti iscritti ad albi diversi: pensa a uno studio che mette insieme un architetto, un geometra e un ingegnere, oppure a un poliambulatorio con più specialisti. In questo caso l’atto costitutivo deve indicare quali attività professionali vengono esercitate e ciascun socio resta soggetto alle regole deontologiche del proprio ordine. Tassazione della società tra professionisti: IRES, IRAP e dividendiQuesto è il punto che genera più confusione, quindi andiamo per ordine. Per l’Agenzia delle Entrate la società tra professionisti costituita in forma di società commerciale produce reddito d’impresa e non reddito di lavoro autonomo. Lo hanno confermato numerosi documenti di prassi, fino alla risposta a interpello n. 21 del 2026, che ribadisce che la STP consegue solo redditi d’impresa.La conseguenza è che conta il criterio di competenza (i compensi rilevano quando la prestazione è ultimata, non quando viene incassata) e non il criterio di cassa tipico del lavoro autonomo. Cambia anche la modalità di calcolo delle imposte:STP in forma di S.r.l. o S.p.a.: paga l’IRES al 24% sull’utile fiscale, più l’IRAP (aliquota ordinaria 3,9%, con possibili variazioni regionali);STP in forma di S.n.c. o S.a.s.: il reddito d’impresa viene imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle quote e tassato con l’IRPEF personale;utili distribuiti dalla S.r.l. al socio persona fisica: ritenuta a titolo d’imposta del 26% sui dividendi.Ecco perché si parla di doppia tassazione nella STP S.r.l.: prima l’IRES sull’utile della società, poi il 26% quando quell’utile finisce nelle tasche del socio. Sommando le due, il carico complessivo sull’utile distribuito si avvicina al 44%. Se però il professionista preleva gran parte del reddito come compenso (deducibile per la società e tassato come reddito di lavoro autonomo o assimilato in capo a lui), lo schema può risultare più leggero della sola IRPEF progressiva, che sui redditi alti arriva al 43% più addizionali regionali e comunali.Una novità molto importante riguarda chi trasforma il proprio studio. Con il D.Lgs. 192/2024 è stato introdotto l’articolo 177-bis del TUIR, che garantisce la neutralità fiscale ai conferimenti e alle operazioni di aggregazione degli studi professionali: il passaggio da studio individuale o associato a società tra professionisti avviene in continuità di valori fiscali, senza far emergere plusvalenze tassabili sulla clientela e sui beni. Prima della riforma questa era una delle barriere più costose al passaggio.Tassazione dello studio associato: trasparenza fiscale e IRPEFLo studio associato segue una logica completamente diversa dalla società tra professionisti di capitali. L’associazione professionale determina un reddito di lavoro autonomo (compensi incassati meno spese sostenute, con il criterio di cassa) e poi lo imputa ai soci in base alle quote di partecipazione agli utili. Questo meccanismo si chiama trasparenza fiscale: l’associazione non paga imposte sui redditi, le pagano i singoli associati con la propria IRPEF.In pratica ogni socio riceve la sua quota di reddito e la dichiara nel proprio modello Redditi, sommandola agli altri redditi personali. Non esistono dividendi e non c’è doppia tassazione: il reddito viene tassato una sola volta, ma integralmente, anche se il socio non lo ha materialmente prelevato. È il rovescio della medaglia: nello studio associato non puoi “parcheggiare” utili non distribuiti a tassazione ridotta, come accade nella STP S.r.l. con l’IRES.Attenzione a un aspetto spesso sottovalutato: l’IRAP. Dal 2022 l’imposta non è più dovuta dalle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ma associazioni professionali e società restano soggetti passivi. Chi passa da partita IVA individuale a studio associato deve quindi mettere in conto il ritorno dell’IRAP tra i costi fiscali.Sul piano contabile, invece, lo studio associato resta molto più leggero: registri IVA, registro degli incassi e dei pagamenti, nessun bilancio da depositare al Registro delle Imprese, nessun atto notarile per la costituzione. Per molti professionisti che vogliono unirsi in due o tre, è la soluzione con il miglior rapporto tra benefici e complessità. Casse professionali e contributi: cosa cambia con la STPQui bisogna essere molto chiari, perché è l’area in cui circolano più informazioni sbagliate. L’iscrizione alla cassa di previdenza dipende dall’albo o ordine professionale a cui sei iscritto e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO e non dalla forma giuridica con cui lavori. Costituire una società tra professionisti non ti fa cambiare cassa e non ti “libera” dagli obblighi previdenziali personali.Il quadro, in sintesi, è questo:professioni con cassa autonoma: medici e odontoiatri (ENPAM), avvocati (Cassa Forense), commercialisti (CNPADC), architetti e ingegneri (Inarcassa), geometri (CIPAG), psicologi (ENPAP), infermieri (ENPAPI), veterinari (ENPAV), biologi (ENPAB), consulenti del lavoro (ENPACL);professioni senza cassa di categoria (per esempio fisioterapisti, logopedisti, dietisti, podologi, tecnici di radiologia, osteopati): iscrizione alla Gestione Separata INPS, con aliquota 26,07% per il 2026 (ridotta al 24% per chi ha già un’altra copertura pensionistica obbligatoria).Nella Gestione Separata INPS non esiste alcuna riduzione contributiva del 35%: quell’agevolazione riguarda esclusivamente gli artigiani e i commercianti iscritti alle gestioni INPS. È un errore molto diffuso, e conoscerlo ti evita di fare previsioni di cassa sbagliate.Con una società tra professionisti entra in gioco un ulteriore elemento: il contributo integrativo, cioè la maggiorazione percentuale che il professionista addebita in fattura al cliente e versa alla propria cassa. Molti regolamenti prevedono che la STP applichi il contributo integrativo sul proprio volume d’affari e che il reddito prodotto dalla società sia imputato ai soci professionisti ai fini previdenziali. Le regole variano da cassa a cassa: per gli architetti e gli ingegneri, per esempio, trovi il dettaglio nella nostra guida ai contributi Inarcassa 2026. Prima di costituire la società è indispensabile verificare il regolamento aggiornato del proprio ente.Vantaggi e svantaggi della società tra professionistiMettiamo ora sui due piatti della bilancia i pro e i contro. Partiamo dai vantaggi della società tra professionisti, che non sono soltanto fiscali ma soprattutto organizzativi:limitazione della responsabilità patrimoniale nelle STP di capitali (resta sempre la responsabilità professionale personale, coperta dalla polizza obbligatoria);pianificazione fiscale: possibilità di modulare compensi e utili non distribuiti, con IRES al 24% sulla parte reinvestita;crescita e ingresso di nuovi soci, anche soci di capitale, con quote facilmente trasferibili;continuità dello studio nel passaggio generazionale: la società sopravvive al singolo professionista;immagine e capacità commerciale verso aziende, banche ed enti pubblici;deducibilità piena dei costi aziendali, a differenza del forfettario dove i costi non si scaricano.Gli svantaggi, però, vanno guardati con altrettanta lucidità. Il primo è la complessità contabile: contabilità ordinaria obbligatoria, bilancio d’esercizio, deposito al Registro delle Imprese, adempimenti societari come le assemblee. Il secondo sono i costi di costituzione e gestione: atto notarile per la S.r.l., versamento del capitale, diritti camerali annuali, consulenza continuativa.Poi c’è la già citata doppia tassazione degli utili distribuiti, il ritorno dell’IRAP e la perdita definitiva di ogni possibilità di usare il regime forfettario per quell’attività. Infine, un aspetto psicologico ma concreto: la società tra professionisti impone una gestione più rigorosa, con scadenze e formalità che non si possono improvvisare. Chi non ha una struttura in grado di sostenerla rischia di pagare costi fissi senza ottenere benefici. Come si costituisce una società tra professionisti: la proceduraLa costituzione di una società tra professionisti segue un percorso ordinato, in cui ogni passaggio dipende da quello precedente. Vediamo le tappe principali, tenendo presente che ogni ordine professionale può avere regole di dettaglio proprie.Scelta della forma giuridica e definizione degli accordi tra i soci: quote, ruoli, criteri di ripartizione degli utili, clausole di uscita.Atto costitutivo e statuto davanti al notaio (obbligatorio per S.r.l., S.p.a. e cooperative), con denominazione che contiene l’indicazione “società tra professionisti” e oggetto sociale esclusivo.Iscrizione al Registro delle Imprese, nella sezione speciale prevista per le società tra professionisti.Apertura della partita IVA e attribuzione del codice ATECO 2025 corrispondente all’attività professionale esercitata.Iscrizione nella sezione speciale dell’albo professionale del circondario in cui si trova la sede legale, con deposito dell’atto costitutivo e dell’elenco dei soci.Stipula della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti.Adempimenti previdenziali: comunicazioni alla cassa professionale di riferimento e, se ci sono dipendenti, posizione INPS e INAIL.Sul codice ATECO serve una precisazione tecnica: la classificazione in vigore è l’ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Ogni professione ha il suo codice (per esempio 69.20.01 per i commercialisti, 71.11.09 per gli architetti, 71.12.30 per i geometri, 86.23.00 per gli odontoiatri, 86.93.00 per gli psicologi, 86.95.00 per i fisioterapisti). Il codice serve a classificare l’attività: non determina la cassa previdenziale né il regime fiscale.Si tratta di una procedura che intreccia diritto societario, fiscale e deontologico: un errore nello statuto o nella composizione dei soci può costare la cancellazione dall’albo. Per questo il nostro team affianca il professionista in tutti i passaggi, dalla valutazione preliminare fino alle comunicazioni all’ordine, sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia. Se vuoi capire prima come funziona l’assistenza continuativa, puoi leggere la guida al commercialista online per forfettari e come aprire la partita IVA nel modo corretto.Fatturazione elettronica, IVA e adempimenti della STPUna società tra professionisti è un soggetto IVA ordinario, quindi applica l’IVA al 22% sulle prestazioni imponibili, liquida l’imposta con periodicità mensile o trimestrale, presenta la dichiarazione IVA annuale e la comunicazione della liquidazione periodica. È un cambio di passo notevole rispetto al forfettario, dove l’IVA non si applica e non si detrae.La fattura elettronica passa dal Sistema di Interscambio (SdI) e riporta i dati della società, non del singolo professionista. Le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche seguono invece la regola speciale: il divieto di trasmettere la fattura elettronica via SdI verso i pazienti persone fisiche è diventato strutturale, e i dati vengono inviati al Sistema Tessera Sanitaria con periodicità annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alle spese.Gli altri adempimenti ricorrenti di una STP comprendono:modello Redditi SC (per le società di capitali) o SP (per le società di persone) e dichiarazione IRAP;bilancio d’esercizio con deposito telematico al Registro delle Imprese per le S.r.l.;ruolo di sostituto d’imposta con Certificazioni Uniche e modello 770 se ci sono dipendenti o collaboratori;F24 periodici per imposte, ritenute e contributi;tenuta della contabilità ordinaria con libro giornale, inventari e registri IVA.Un punto tecnico utile: poiché la società tra professionisti produce reddito d’impresa, sulle sue fatture non si applica la ritenuta d’acconto del 20% tipica del lavoro autonomo. Se un cliente la applica per errore, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società può recuperarla; è comunque preferibile prevenire il problema indicando chiaramente la natura societaria in fattura. Per la parte dichiarativa personale dei soci resta utile un confronto sul modello Redditi e sulla dichiarazione dei redditi. Tabella comparativa: forfettario, ordinario, studio associato e STPPer orientarti, ecco un confronto sintetico tra le quattro strade che un professionista può percorrere. La tabella serve a inquadrare le differenze strutturali: la scelta finale dipende sempre dai numeri personali.ParametroP.IVA forfettariaP.IVA ordinariaStudio associatoSTP S.r.l.Tipo di redditoLavoro autonomo forfetizzatoLavoro autonomoLavoro autonomo per trasparenzaReddito d’impresaImposteImposta sostitutiva 15% (5% start-up)IRPEF progressiva + addizionaliIRPEF dei soci + IRAPIRES 24% + IRAP 3,9% + 26% sui dividendiDeduzione dei costiNo (coefficiente 78% per i professionisti)Sì, analiticaSì, analiticaSì, analiticaIVANon applicataApplicata e detrattaApplicata e detrattaApplicata e detrattaContabilitàMinimaSemplificataSemplificataOrdinaria con bilancioResponsabilitàIllimitataIllimitataPersonale e dell’associazioneLimitata al capitale (salvo responsabilità professionale)PrevidenzaCassa di categoria o Gestione SeparataCassa di categoria o Gestione SeparataCassa di categoria dei sociCassa dei soci + contributo integrativo della societàCosti di gestioneMolto contenutiContenutiMediElevati (notaio, bilancio, diritti camerali)Quando convieneFino a 85.000 euro con pochi costiOltre soglia, lavoro individuale2-3 colleghi, struttura leggeraStudio strutturato, utili reinvestiti, più sociCome vedi, la società tra professionisti vince sui parametri organizzativi e di crescita, mentre il forfettario resta imbattibile sulla semplicità. Lo studio associato si colloca a metà strada e per molte realtà è il compromesso più equilibrato.Per quale professione conviene la società tra professionistiLa convenienza di una società tra professionisti cambia molto a seconda dell’albo di appartenenza, perché cambiano i regolamenti delle casse, il peso dei costi di struttura e il tipo di clientela. Vediamo i casi più frequenti che incontriamo allo sportello.STP per commercialisti e consulenti del lavoroÈ la categoria che ha adottato per prima la STP, perché lavora con volumi ricorrenti, molti collaboratori e software costosi. La struttura societaria permette di dividere le aree (fiscale, paghe, revisione) e di far crescere i giovani professionisti. La cassa resta la CNPADC per i commercialisti e l’ENPACL per i consulenti del lavoro, con le regole sul contributo integrativo applicate alla società.STP e STA per avvocatiGli avvocati hanno una disciplina dedicata, la società tra avvocati (STA) dell’articolo 4-bis della Legge 247/2012, che consente le forme di società di persone, di capitali e cooperative. Anche qui i soci professionisti devono detenere i due terzi del capitale e dei diritti di voto. La Cassa Forense disciplina il contributo integrativo dovuto sul volume d’affari della società.STP per medici, dentisti, psicologi e professionisti sanitariÈ il settore in cui la società tra professionisti cresce più rapidamente, perché studi dentistici, poliambulatori e centri di fisioterapia hanno investimenti in attrezzature molto alti e beneficiano della deduzione analitica dei costi e degli ammortamenti. Occhio però al doppio binario: medici e odontoiatri versano all’ENPAM, gli psicologi all’ENPAP, gli infermieri all’ENPAPI, mentre fisioterapisti, logopedisti, dietisti, podologi e tecnici sanitari senza cassa restano iscritti alla Gestione Separata INPS. Per un esempio concreto di adempimenti e codici ATECO puoi leggere la guida alla partita IVA per odontoiatri.STP per architetti, geometri e ingegneriNel mondo tecnico la STP multidisciplinare è particolarmente efficace: un solo soggetto può seguire progettazione, direzione lavori, pratiche catastali e sicurezza. La forma societaria aiuta anche nei bandi pubblici, dove contano requisiti di struttura e fatturato. Architetti e ingegneri versano a Inarcassa, i geometri alla CIPAG: prima di costituire la società conviene verificare gli effetti sull’obbligo contributivo minimo e sul contributo integrativo. Domande frequenti sulla società tra professionistiUna società tra professionisti può applicare il regime forfettario?No. Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche: nessuna società tra professionisti e nessuno studio associato può applicarlo. Inoltre la partecipazione a società di persone o associazioni professionali è una causa ostativa che impedisce al singolo socio di usare il forfettario per la sua attività individuale.Se supero 85.000 euro devo aprire subito una STP?Assolutamente no: superare gli 85.000 euro comporta solo l’uscita dal forfettario, non l’obbligo di costituire una società. Puoi restare professionista individuale in regime ordinario. La società tra professionisti è un’opzione da valutare con una simulazione su reddito, costi e prelievi, non una conseguenza automatica.Posso trasformare il mio studio associato in una società tra professionisti?Sì, ed è oggi molto più conveniente rispetto al passato. L’articolo 177-bis del TUIR, introdotto dal D.Lgs. 192/2024, garantisce la neutralità fiscale alle operazioni di conferimento, trasformazione, fusione e scissione degli studi professionali: non emergono plusvalenze tassabili e i valori fiscali restano in continuità.Nella STP possono entrare soci non professionisti?Sì, come soci di capitale o per prestazioni tecniche, ma in posizione minoritaria: i soci professionisti devono garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni. Se questo equilibrio viene meno e non si ripristina entro sei mesi, la società viene sciolta e cancellata dall’albo.Con una STP cambio cassa previdenziale?No. L’iscrizione dipende dall’albo professionale e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dalla forma giuridica né dal codice ATECO. Se non esiste una cassa per la tua professione, resti in Gestione Separata INPS (aliquota 26,07% nel 2026, oppure 24% con altra copertura pensionistica obbligatoria), dove non è prevista alcuna riduzione del 35%.La STP subisce la ritenuta d’acconto in fattura?No, perché la società tra professionisti produce reddito d’impresa e non reddito di lavoro autonomo: sui suoi compensi non va applicata la ritenuta del 20%. Se il cliente la trattiene per errore, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società può recuperarla in dichiarazione.Quanto tempo serve per costituire una società tra professionisti?I tempi tecnici dell’atto notarile e dell’iscrizione al Registro delle Imprese sono rapidi, nell’ordine di pochi giorni. A pesare sono la fase preliminare (analisi di convenienza, accordi tra soci, statuto) e l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo, che dipende dai tempi del singolo ordine professionale.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Consulenza CAF per scegliere tra STP, studio associato e forfettarioScegliere tra società tra professionisti, studio associato, partita IVA ordinaria e permanenza nel regime forfettario non è una decisione da prendere leggendo una tabella: serve un confronto sui tuoi numeri reali, sul regolamento della tua cassa e sui tuoi obiettivi dei prossimi anni. Una scelta sbagliata si paga per diversi esercizi, tra imposte, contributi e costi di struttura.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca i professionisti in tutto il percorso: analisi di convenienza con simulazione delle imposte nelle diverse forme giuridiche, gestione della fuoriuscita dal forfettario, costituzione della STP o dello studio associato, adempimenti IVA e previdenziali, assistenza continuativa. Il servizio è disponibile sia in ufficio, in Viale Tullio 13 a Udine, sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base alla tua situazione.Hai bisogno di assistenza per valutare una società tra professionisti o l’uscita dal regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci per prenotare un appuntamento, chiamaci al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121: valutiamo insieme la forma giuridica più adatta alla tua attività.Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 17:00:002026-09-13 08:29:16Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 10 Punti
NOTIZIEImpugnazione delibera condominiale: come si calcolano i 30 giorni?Chi non è d’accordo con una decisione presa in assemblea condominiale ha poco tempo per reagire. La legge fissa infatti un termine molto breve per contestare la decisione davanti a un giudice, e sbagliare il calcolo può significare perdere per sempre la possibilità di far valere le proprie ragioni. Vediamo allora come funziona davvero l’impugnazione delibera condominiale 30 giorni secondo il Codice Civile.Indice dei contenutiIl termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 del Codice CivileDa quando decorre il termine: dissenzienti, astenuti e assentiCome si calcolano correttamente i 30 giorniCosa succede se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivoGiudice di pace o tribunale: chi è competenteNullità e annullabilità: una differenza importante Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 del Codice CivileLa norma di riferimento è l’art. 1137 del Codice Civile, che disciplina proprio l’impugnazione delibera condominiale. La legge stabilisce che ogni condomino che ritenga una delibera contraria alla legge o al regolamento di condominio può rivolgersi all’autorità giudiziaria, ma deve farlo entro un termine molto stretto: 30 giorni, a pena di decadenza. Questo significa che, superato il termine, il diritto di contestare quella specifica delibera si perde definitivamente, indipendentemente dalla fondatezza delle proprie ragioni.Non tutti i condomini, però, possono impugnare la delibera. Il diritto spetta solo a chi era assente, dissenziente (cioè ha votato contro) oppure astenuto durante la votazione. Chi ha votato a favore, invece, non può poi cambiare idea e chiedere l’annullamento della decisione che ha contribuito ad approvare; resta salvo il caso, diverso, della delibera nulla, la cui invalidità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Da quando decorre il termine: dissenzienti, astenuti e assentiIl punto più delicato riguarda proprio la decorrenza del termine, perché non è uguale per tutti i condomini. La legge distingue due situazioni ben diverse.Per i condomini dissenzienti o astenuti, cioè presenti in assemblea ma non favorevoli alla delibera, i 30 giorni decorrono dalla data della delibera stessa, quindi dal giorno dell’assemblea.Per i condomini assenti, che non hanno partecipato alla riunione, il termine decorre invece dalla data di comunicazione del verbale, ossia dal momento in cui ricevono effettivamente il testo della delibera, tipicamente tramite invio del verbale via posta o PEC.Questa distinzione tutela chi non era presente e quindi non poteva conoscere subito il contenuto della decisione. Proprio per questo motivo la corretta modalità di invio del verbale è così importante: se hai dubbi su una comunicazione ricevuta in modo particolare, ad esempio alla PEC del coniuge, è bene valutare attentamente se la notifica può considerarsi validamente effettuata, perché da quel momento comincia a decorrere il termine per un’eventuale impugnazione delibera condominiale. Come si calcolano correttamente i 30 giorniUna volta individuato il giorno da cui parte il conteggio, occorre sapere come si contano correttamente le giornate. Le regole generali sul computo dei termini processuali prevedono che il giorno iniziale (dies a quo) non si conta: se, ad esempio, la delibera è stata comunicata il 1° del mese, il primo giorno utile per il calcolo è il 2. Si contano invece tutti i giorni successivi, compresi quelli festivi, fino ad arrivare al trentesimo giorno, che rappresenta il giorno di scadenza (dies ad quem).In pratica, per calcolare correttamente i 30 giorni per l’impugnazione della delibera condominiale conviene sempre segnare su un calendario la data di partenza (assemblea o ricezione del verbale) e contare in avanti un mese circa, verificando poi se il termine cade in un giorno feriale o festivo, perché questo aspetto può cambiare la data ultima utile. Cosa succede se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivoCapita spesso che il trentesimo giorno cada proprio di sabato, di domenica o in un giorno festivo. Se la scadenza coincide con una domenica o con un altro giorno festivo, la regola generale sul computo dei termini prevede una proroga di diritto: il termine slitta al primo giorno successivo non festivo (art. 2963 del Codice Civile e art. 155 del Codice di procedura civile). Se invece la scadenza cade di sabato, la proroga al lunedì è prevista espressamente per i termini relativi al compimento di atti processuali (art. 155, comma 4, c.p.c.): poiché quello dell’art. 1137 c.c. è un termine di decadenza di natura sostanziale, è prudente non ridursi all’ultimo giorno e attivarsi entro il venerdì precedente.Attenzione però: questa proroga riguarda solo il giorno finale del termine. Non modifica in alcun modo la data di decorrenza iniziale, che resta sempre quella della delibera (per dissenzienti e astenuti) o della comunicazione del verbale (per gli assenti). Giudice di pace o tribunale: chi è competenteUna volta rispettato il termine, resta da capire a quale giudice rivolgersi. La competenza dipende principalmente dal valore della controversia: per le cause di valore più contenuto è competente il giudice di pace, mentre per le controversie di valore più elevato, o quando il valore non è determinabile, la competenza spetta al tribunale. Nella pratica, molte impugnazioni di delibere condominiali riguardano questioni non facilmente quantificabili in denaro (ad esempio la validità formale di una convocazione), e in questi casi è più prudente rivolgersi a un legale che possa valutare correttamente il foro competente prima di depositare l’atto.Nullità e annullabilità: una differenza importanteIl termine di 30 giorni si applica solo alle delibere annullabili, cioè quelle che presentano vizi relativi alla procedura di convocazione, all’informazione dei condomini o al procedimento di votazione. Esistono però anche delibere colpite da nullità, ad esempio quando hanno un contenuto impossibile, illecito, o incidono su diritti individuali dei condomini in modo non consentito dalla legge. In questi casi più gravi, la giurisprudenza (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021) ha chiarito che non esiste un termine di decadenza: la nullità può essere fatta valere in qualsiasi momento, anche a distanza di anni dalla delibera.Capire se ci si trova davanti a un vizio di annullabilità o di nullità non è sempre semplice, ed è proprio per questo che, prima di lasciar trascorrere il termine dei 30 giorni pensando erroneamente di avere più tempo, è opportuno valutare con attenzione la natura del vizio contestato. Domande frequenti sull’impugnazione delibera condominialeDa quando partono i 30 giorni per l’impugnazione della delibera condominiale?Per i condomini dissenzienti o astenuti presenti in assemblea, il termine decorre dalla data della delibera. Per i condomini assenti, invece, decorre dalla data in cui ricevono la comunicazione del verbale.Il giorno dell’assemblea si conta nei 30 giorni?No. Il giorno iniziale, cioè il giorno stesso della delibera o della ricezione della comunicazione, non viene conteggiato. Il conteggio parte dal giorno successivo.Cosa succede se il trentesimo giorno cade di domenica?Se la scadenza cade di domenica o in un altro giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. Se invece cade di sabato, è più prudente muoversi entro il venerdì precedente, perché la proroga al lunedì è prevista dall’art. 155, comma 4, c.p.c. per gli atti processuali.Chi ha votato a favore della delibera può comunque impugnarla?No, se il vizio è di annullabilità: l’impugnazione entro 30 giorni spetta solo ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti. Diverso è il caso della delibera nulla, la cui invalidità può essere fatta valere in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, anche da chi ha votato a favore.Le delibere nulle si possono impugnare anche dopo i 30 giorni?Sì. Per i vizi di nullità, a differenza di quelli di annullabilità, non è previsto un termine di decadenza e la contestazione può avvenire anche a distanza di tempo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 15:50:312026-09-19 15:02:01Impugnazione delibera condominiale: come si calcolano i 30 giorni?